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dell'Unione europea

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Serie L


2023/2628

28.11.2023

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2628 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2023

relativo all’autorizzazione dell’acido guanidinoacetico e di un preparato di acido guanidinoacetico come additivi per mangimi destinati a polli allevati per la riproduzione e a pollastre allevate per la produzione di uova nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio e destinati a polli da ingrasso nell’acqua di abbeveraggio (titolare dell’autorizzazione: Alzchem Trostberg GmbH) e che rettifica e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

L’additivo acido guanidinoacetico è stato autorizzato come sostanza e come preparato per l’uso nei mangimi destinati a polli da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768 della Commissione (2).

(3)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione di nuove utilizzazioni dell’acido guanidinoacetico e di un preparato di acido guanidinoacetico. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Tale domanda riguarda l’autorizzazione dell’acido guanidinoacetico e di un preparato di acido guanidinoacetico come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali per l’uso nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio, con la richiesta che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi».

(5)

Nel suo parere del 28 settembre 2022 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio, l’acido guanidinoacetico e un preparato di acido guanidinoacetico sono sicuri per polli da ingrasso, polli allevati per la riproduzione, pollastre allevate per la produzione di uova, suinetti e suini da ingrasso per l’uso nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio e sono sicuri per i consumatori e l’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che l’acido guanidinoacetico non è tossico per inalazione, non è irritante per la pelle e per gli occhi e non è un sensibilizzante della pelle. L’Autorità ha raccomandato di considerare che i limiti massimi di sicurezza proposti per gli additivi si basano sull’ipotesi che il mangime contenga sufficienti agenti metilanti (diversi dalla metionina, ad esempio colina, betaina e acido folico) e vitamina B12.

(6)

L’Autorità ha inoltre concluso che gli additivi possono essere efficaci per le pollastre allevate per la produzione di uova, i polli allevati per la riproduzione, i polli da ingrasso, i suinetti svezzati e i suini da ingrasso. Tale efficacia è legata a un miglioramento dei parametri di rendimento in dette specie animali. Nei suoi pareri sull’acido guanidinoacetico, adottati il 27 gennaio 2016 (4) e il 28 settembre 2022, l’Autorità ha dichiarato che tale additivo non dovrebbe essere considerato come appartenente al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi» poiché l’acido guanidinoacetico si converte esclusivamente in creatina, che non può essere riconvertita in aminoacido, mentre il gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi» comprende sostanze che infine entrano nel metabolismo del corpo e partecipano pertanto ai processi di sintesi proteica. L’Autorità ha inoltre concluso che per sostenere un nuovo effetto nutrizionale degli additivi in questione, dovrebbero essere fornite prove pertinenti della loro efficacia nei suini e nel pollame. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali e nell’acqua presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(7)

L’acido guanidinoacetico e il preparato di acido guanidinoacetico dovrebbero pertanto essere riassegnati alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», tenendo conto delle considerazioni dell’Autorità in merito agli effetti degli additivi sul rendimento zootecnico degli animali e del fatto che non corrispondono al tipo di prodotti inclusi nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi».

(8)

A norma del regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione (5) e degli orientamenti dell’Autorità in merito alla valutazione dell’efficacia degli additivi per mangimi (6), è opportuno fornire almeno tre studi per dimostrare l’efficacia nelle specie bersaglio e nelle categorie di animali pertinenti per quanto riguarda gli additivi zootecnici che influenzano la produzione o le prestazioni degli animali. Il richiedente dovrebbe pertanto fornire ulteriori studi per quanto riguarda l’uso dell’acido guanidinoacetico e del preparato di acido guanidinoacetico per i suinetti svezzati e i suini da ingrasso.

(9)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768 stabilisce che l’acido guanidinoacetico può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato, ma per errore la composizione di tale preparato non è stata specificata nei termini dell’autorizzazione. È opportuno fornire una descrizione più precisa dell’acido guanidinoacetico autorizzato sia come sostanza che come preparato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768, specificando la composizione dell’additivo autorizzato come preparato. È inoltre opportuno assegnare un numero di identificazione diverso per distinguere le due forme di additivo.

(10)

Sia la riassegnazione degli additivi al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», compresa la menzione del titolare dell’autorizzazione, che la precisazione della composizione del preparato di acido guanidinoacetico dovrebbero essere rispecchiate nell’autorizzazione rilasciata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768, che dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza.

(11)

L’autorizzazione concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768 dovrebbe inoltre prevedere requisiti specifici in materia di etichettatura per quanto riguarda le condizioni di conservazione e di stabilità degli additivi e delle premiscele in questione. In base alle conclusioni del parere dell’Autorità del 28 settembre 2022, tale autorizzazione non dovrebbe inoltre più fare riferimento alle procedure e alle misure di sicurezza degli utilizzatori. Poiché l’acido guanidinoacetico e il preparato di acido guanidinoacetico sono autorizzati per l’uso sia nei mangimi che nell’acqua di abbeveraggio, è inoltre opportuno stabilire che non sia consentito l’uso simultaneo degli additivi nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio, al fine di evitare il rischio di superamento dei limiti massimi di sicurezza di uso per gli animali bersaglio. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768.

(12)

La valutazione dell’acido guanidinoacetico e del preparato di acido guanidinoacetico dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 per quanto riguarda il loro uso per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e polli allevati per la riproduzione. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tali additivi nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio. Per quanto riguarda l’uso nei mangimi, l’autorizzazione concessa dal presente regolamento dovrebbe riguardare solo i polli allevati per la riproduzione e le pollastre allevate per la produzione di uova.

(13)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione degli additivi autorizzati dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti da tali modifiche. In particolare, la riassegnazione degli additivi alla categoria «additivi zootecnici» comporta il rilascio della relativa autorizzazione a un titolare specifico. Il periodo transitorio dovrebbe pertanto consentire alle parti interessate di presentare una domanda di autorizzazione degli additivi in questione appartenenti alla categoria «additivi zootecnici» e dovrebbe tenere conto del tempo necessario per trattare tale domanda conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003. Il periodo transitorio non dovrebbe tuttavia superare la data di scadenza dell’autorizzazione concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza e il preparato specificati nell’allegato I, appartenenti alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», sono autorizzati quali additivi destinati all’alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Rettifica e modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768

1.   Il titolo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768 è sostituito dal seguente:

«Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768 della Commissione, del 4 ottobre 2016, relativo all’autorizzazione dell’acido guanidinoacetico e di un preparato di acido guanidinoacetico come additivi per mangimi destinati a polli da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione: Alzchem Trostberg GmbH) e che abroga il regolamento (CE) n. 904/2009 della Commissione».

2.   L’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768 è sostituito dal seguente:

«La sostanza e il preparato specificati nell’allegato, appartenenti alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», sono autorizzati quali additivi destinati all’alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.».

3.   L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768 è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Misure transitorie

La sostanza e il preparato specificati nell’allegato II, per l’uso nei mangimi destinati a polli da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso, nonché i mangimi che li contengono, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 25 ottobre 2026 conformemente alle norme applicabili prima del 18 dicembre 2023.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768 della Commissione, del 4 ottobre 2016, relativo all’autorizzazione dell’acido guanidinoacetico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso e che abroga il regolamento (CE) n. 904/2009 (GU L 270 del 5.10.2016, pag. 4).

(3)   EFSA Journal 2022;20(5):7269.

(4)   EFSA Journal 2016;14(2):4394.

(5)  Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l’autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).

(6)   EFSA Journal 2018;16(5):5274.


ALLEGATO I

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, Metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di acido guanidinoacetico/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

mg di acido guanidinoacetico/l di acqua di abbeveraggio

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento)

4d372

Alzchem Trostberg GmbH

Acido guanidinoacetico

Composizione dell’additivo:

Acido guanidinoacetico 98 % sulla sostanza secca

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Acido guanidinoacetico prodotto mediante sintesi chimica

Formula chimica: C3H7N3O2

Numero CAS: 352-97-6

Purezza: 98 %

Impurità:

tenore massimo di cianammide 0,03 %;

tenore massimo di diciandiammide 0,5 %.

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell’acido guanidinoacetico nei mangimi composti e nell’acqua: cromatografia ionica con rivelatore UV (IC-UV).

Pollastre allevate per la produzione di uova e polli allevati per la riproduzione

600

1 200

300

600

1.

Il tasso di umidità è indicato sull’etichetta dell’additivo.

2.

L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.

3.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

4.

Nell’uso dell’additivo occorre prestare attenzione all’integrazione di vitamina B12 e agenti metilanti diversi dalla metionina nell’alimentazione degli animali.

5.

Non è consentito l’uso simultaneo dell’additivo nell’acqua di abbeveraggio e nei mangimi.

18 dicembre 2033


Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, Metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di acido guanidinoacetico/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

mg di acido guanidinoacetico/l di acqua di abbeveraggio

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento)

4d372i

Alzchem Trostberg GmbH

Acido guanidinoacetico

Composizione dell’additivo:

Preparato con un tenore minimo di acido guanidinoacetico del 96 %

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Acido guanidinoacetico prodotto mediante sintesi chimica

Formula chimica: C3H7N3O2

Numero CAS: 352-97-6

Purezza: 98 %

Impurità:

tenore massimo di cianammide 0,03 %;

tenore massimo di diciandiammide 0,5 %.

Metodo di analisi  (2)

Per la determinazione dell’acido guanidinoacetico nei mangimi composti e nell’acqua: cromatografia ionica con rivelatore UV (IC-UV).

Pollastre allevate per la produzione di uova e polli allevati per la riproduzione

600

1 200

300

600

1.

Il tasso di umidità è indicato sull’etichetta dell’additivo.

2.

L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.

3.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

4.

Nell’uso dell’additivo occorre prestare attenzione all’integrazione di vitamina B12 e agenti metilanti diversi dalla metionina nell’alimentazione degli animali.

5.

Non è consentito l’uso simultaneo dell’additivo nell’acqua di abbeveraggio e nei mangimi.

18 dicembre 2033


Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, Metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di acido guanidinoacetico/l di acqua di abbeveraggio

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento)

4d372

Alzchem Trostberg GmbH

Acido guanidinoacetico

Composizione dell’additivo:

Acido guanidinoacetico 98 % sulla sostanza secca

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Acido guanidinoacetico prodotto mediante sintesi chimica

Formula chimica: C3H7N3O2

Numero CAS: 352-97-6

Purezza: 98 %

Impurità:

tenore massimo di cianammide 0,03 %;

tenore massimo di diciandiammide 0,5 %.

Metodo di analisi  (3)

Per la determinazione dell’acido guanidinoacetico nell’acqua: cromatografia ionica con rivelatore UV (IC-UV).

Polli da ingrasso

300

600

1.

Il tasso di umidità è indicato sull’etichetta dell’additivo.

2.

L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.

3.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

4.

Nell’uso dell’additivo occorre prestare attenzione all’integrazione di vitamina B12 e agenti metilanti diversi dalla metionina nell’alimentazione degli animali.

5.

Non è consentito l’uso simultaneo dell’additivo nell’acqua di abbeveraggio e nei mangimi.

18 dicembre 2033


Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, Metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di acido guanidinoacetico/l di acqua di abbeveraggio

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento)

4d372i

Alzchem Trostberg GmbH

Acido guanidinoacetico

Composizione dell’additivo:

Preparato con un tenore minimo di acido guanidinoacetico del 96 %

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Acido guanidinoacetico prodotto mediante sintesi chimica

Formula chimica: C3H7N3O2

Numero CAS: 352-97-6

Purezza: 98 %

Impurità:

tenore massimo di cianammide 0,03 %;

tenore massimo di diciandiammide 0,5 %.

Metodo di analisi  (4)

Per la determinazione dell’acido guanidinoacetico nell’acqua: cromatografia ionica con rivelatore UV (IC-UV).

Polli da ingrasso

300

600

1.

Il tasso di umidità è indicato sull’etichetta dell’additivo.

2.

L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.

3.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

4.

Nell’uso dell’additivo occorre prestare attenzione all’integrazione di vitamina B12 e agenti metilanti diversi dalla metionina nell’alimentazione degli animali.

5.

Non è consentito l’uso simultaneo dell’additivo nell’acqua di abbeveraggio e nei mangimi.

18 dicembre 2033


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

(3)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

(4)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.


ALLEGATO II

«Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, Metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di acido guanidinoacetico/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento)

4d372

Alzchem Trostberg GmbH

Acido guanidinoacetico

Composizione dell’additivo:

Acido guanidinoacetico 98 % sulla sostanza secca

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Acido guanidinoacetico prodotto mediante sintesi chimica

Formula chimica: C3H7N3O2

Numero CAS: 352-97-6

Purezza: 98 %

Impurità:

tenore massimo di cianammide 0,03 %;

tenore massimo di diciandiammide 0,5 %.

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell’acido guanidinoacetico nei mangimi composti: cromatografia ionica con rivelatore UV (IC-UV).

Polli da ingrasso

600

1 200

1.

Il tasso di umidità è indicato sull’etichetta dell’additivo.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

Nell’uso dell’additivo occorre prestare attenzione all’integrazione di vitamina B12 e agenti metilanti diversi dalla metionina nell’alimentazione degli animali.

4.

Non è consentito l’uso simultaneo dell’additivo nell’acqua di abbeveraggio e nei mangimi.

25 ottobre 2026

Suinetti svezzati

600

1 200

Suini da ingrasso

600

1 200


Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, Metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di acido guanidinoacetico/kg di mangime completo con

un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento)

4d372i

Alzchem Trostberg GmbH

Acido guanidinoacetico

Composizione dell’additivo:

Preparato con un tenore minimo di acido guanidinoacetico del 96 %

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Acido guanidinoacetico prodotto mediante sintesi chimica

Formula chimica: C3H7N3O2

Numero CAS: 352-97-6

Purezza: 98 %

Impurità:

tenore massimo di cianammide 0,03 %;

tenore massimo di diciandiammide 0,5 %.

Metodo di analisi  (2)

Per la determinazione dell’acido guanidinoacetico nei mangimi composti: cromatografia ionica con rivelatore UV (IC-UV).

Polli da ingrasso

600

1 200

1.

Il tasso di umidità è indicato sull’etichetta dell’additivo.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

Nell’uso dell’additivo occorre prestare attenzione all’integrazione di vitamina B12 e agenti metilanti diversi dalla metionina nell’alimentazione degli animali.

4.

Non è consentito l’uso simultaneo dell’additivo nell’acqua di abbeveraggio e nei mangimi.

25 ottobre 2026

Suinetti svezzati

600

1 200

Suini da ingrasso

600

1 200


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2628/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)