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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2023/2607 |
23.11.2023 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/2607 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2023
recante rettifica del regolamento (UE) 2022/2472 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4,
visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b),
previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione (2) contiene errori tecnici che incidono sul contenuto delle disposizioni in questione. Gli errori consistono in omissioni e in rimandi errati o assenti. |
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(2) |
Gli errori incidono sulle condizioni per l’esenzione degli aiuti di Stato a norma degli articoli 1, 6, 11, 14, 17, 27, 28, 34 e 48 del regolamento (UE) 2022/2472, così come sull’ambito di applicazione del termine definito all’articolo 2, punto 2), del medesimo regolamento. È pertanto opportuno rettificare tali disposizioni nella misura necessaria per mantenere la possibilità di esentare dall’obbligo di notifica gli aiuti di Stato interessati, come inizialmente previsto dalla Commissione. |
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(3) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/2472, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2022/2472 è così rettificato:
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(1) |
all’articolo 1, paragrafo 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
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(2) |
all’articolo 2, il punto 2) è sostituito dal seguente:
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(3) |
all’articolo 6, il paragrafo 5, lettera f), è sostituito dal seguente:
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(4) |
all’articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano agli aiuti a favore dei progetti dei gruppi operativi PEI e dei progetti CLLD di cui agli articoli 40 e 61.» |
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(5) |
all’articolo 14, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente: «10. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell’Unione previsto da tale regolamento. Gli aiuti non sono limitati a prodotti agricoli specifici e sono pertanto disponibili per tutti i settori della produzione agricola primaria o per l’intero settore della produzione vegetale o della produzione animale. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di escludere taluni prodotti per motivi di sovraccapacità del mercato interno o di mancanza di sbocchi di mercato.» |
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(6) |
all’articolo 17, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9. Gli aiuti non sono concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione e nazionali in vigore.» |
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(7) |
all’articolo 27, paragrafo 5, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
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(8) |
l’articolo 28 è così rettificato:
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(9) |
all’articolo 34, il paragrafo 8 è soppresso; |
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(10) |
all’articolo 48, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Gli aiuti sono limitati al 100 % dei costi ammissibili e non superano 200 000 EUR per impresa in un periodo di tre anni.» |
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(11) |
nell’allegato II, la parte II è sostituita dalla seguente: «PARTE II da presentare mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione in conformità dell’articolo 11 Indicare in base a quale disposizione del regolamento generale di esenzione per categoria nel settore agricolo (ABER) viene data attuazione alla misura di aiuto.
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 327 del 21.12.2022, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2607/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)