European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2596

22.11.2023

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2596 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2023

che rinnova l'approvazione del propiconazolo come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il propiconazolo è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8. Conformemente all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, era pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE.

(2)

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 1o ottobre 2018 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 («domanda«). La domanda è stata valutata dall'autorità competente della Finlandia («autorità di valutazione competente»).

(3)

Il 2 giugno 2021 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») una raccomandazione sul rinnovo dell'approvazione del propiconazolo.

(4)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 9 marzo 2022 l'Agenzia ha adottato un parere (3) formulato dal suo comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

Il propiconazolo è classificato come tossico per la riproduzione di categoria 1B conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e soddisfa pertanto il criterio di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012. In base al parere dell'Agenzia, il propiconazolo è inoltre considerato in possesso di proprietà di interferenza endocrina in grado di produrre effetti nocivi sull'uomo e soddisfa pertanto il criterio di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)

A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 l'approvazione dei principi attivi che soddisfano i criteri di esclusione può essere rinnovata solo se il principio attivo rispetta ancora le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e almeno una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.

(7)

Con il sostegno dell'Agenzia la Commissione ha condotto una consultazione pubblica nell'intento di raccogliere informazioni per accertare che fossero soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(8)

Il parere dell'Agenzia e i contributi alla consultazione pubblica sono stati discussi con i rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato permanente sui biocidi. Gli Stati membri sono stati inoltre invitati a indicare se ritengono che almeno una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 sia soddisfatta nei rispettivi territori e a fornire motivazioni.

(9)

Dalle informazioni raccolte e dalle opinioni espresse dagli Stati membri sembra che il propiconazolo sia ancora necessario negli Stati membri per determinati usi.

(10)

Il propiconazolo è ancora necessario per il trattamento temporaneo contro i funghi cromogeni (impiego anti-azzurramento mediante trattamento industriale). Una possibile alternativa al propiconazolo potrebbe essere rappresentata dal tebuconazolo, comunemente utilizzato insieme al propiconazolo nei biocidi per tale uso. Il tebuconazolo ha tuttavia un'efficacia inferiore contro i funghi cromogeni rispetto al propiconazolo. Il tebuconazolo soddisfa inoltre il criterio di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012, essendo molto persistente (vP) e tossico (T) conformemente all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). I composti di boro (acido borico, tetraborato di disodio pentaidrato) potrebbero fungere da possibili alternative al propiconazolo per tale uso in considerazione del loro impiego anti-azzurramento. Essi soddisfano il criterio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012, essendo classificati come tossici per la riproduzione di categoria 1B conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008. Il parere dell'Agenzia sulla domanda relativa al propiconazolo e il parere (6) dell'Agenzia sulla valutazione della disponibilità e dell'adeguatezza di alternative ai composti di boro non consentono di valutare se tali composti siano più appropriati per il suddetto uso rispetto al propiconazolo. Tra gli altri biocidi alternativi per questo uso figurano i prodotti contenenti il principio attivo IPBC, da solo o in combinazione con il propiconazolo. L'IPBC potrebbe tuttavia non essere efficace contro tutti i possibili funghi cromogeni.

(11)

Il propiconazolo è ancora necessario per il trattamento industriale e professionale del legno strutturale (legno utilizzato in una capacità portante in edifici e strutture in cui la resistenza del legno è la considerazione più importante, quali capannoni, travi, ponti, moli, pali, solai, pali di recinzione, ecc.) in determinate classi di utilizzo (7), come descritte nella norma europea EN 335:2013 e definite in termini di condizioni di servizio, con riferimento al contenuto di umidità generalizzato e agli agenti biologici di deterioramento prevalenti, e in particolare per la classe di utilizzo 3 (situazione in cui il legno o il prodotto a base di legno si trova al di sopra del terreno ed è esposto agli agenti atmosferici, in particolare pioggia) e la classe di utilizzo 4 (situazione in cui il legno o il prodotto a base di legno è in contatto diretto con il terreno o con l'acqua dolce) contro i funghi cromogeni e cariogeni. Diversi biocidi alternativi per tali usi contengono composti di rame, che devono essere utilizzati in combinazione con un altro principio attivo preservante del legno per ottenere un biocida a base acquosa di efficacia sufficiente. Il propiconazolo e/o il tebuconazolo sono comunemente utilizzati in combinazione con composti di rame per tali usi. Il tebuconazolo non può sostituire il propiconazolo per le stesse ragioni illustrate al considerando 10. Inoltre il tebuconazolo ha un'efficacia complementare al propiconazolo contro i funghi cariogeni, in quanto ha un diverso spettro di attività fungicida contro questi funghi nel legno. Altri biocidi alternativi a base acquosa contengono sali di ammonio quaternario («quats») che, di per sé, non hanno un'efficacia sufficiente contro i funghi cromogeni e cariogeni. Esistono biocidi contenenti miscele di formulazioni di rame/quats, ma presentano limitazioni tecniche (ad esempio, una minore efficacia a lungo termine, il rischio di causare corrosione dei giunti metallici a contatto con il legno trattato). I composti di boro in genere non sono tecnicamente adatti a tale uso, poiché sono altamente solubili in acqua, e quindi soggetti a lisciviazione. Infine, di recente sono stati sviluppati biocidi alternativi a base oleosa che utilizzano il penflufen come principio attivo, ma occorre più tempo per testare tali biocidi e acquisire una sufficiente esperienza.

(12)

Il propiconazolo è ancora necessario per il trattamento industriale e professionale dei lavori di falegnameria (prodotti in legno ottenuti mediante l'assemblaggio fisico di pezzi di legno, quali finestre, porte, lucernai, rivestimenti esterni, perline di rivestimento, rivestimenti per pavimenti, traverse per recinzioni, ecc.) nella classe di utilizzo 2 (situazione in cui il legno o il prodotto a base di legno è riparato e non esposto agli agenti atmosferici, in particolare pioggia e pioggia battente, ma in cui si può verificare un'umidificazione occasionale ma non persistente) e nella classe di utilizzo 3 contro i funghi cromogeni e cariogeni. I biocidi destinati a tali usi solitamente contengono IPBC, propiconazolo e/o tebuconazolo. Il tebuconazolo non può sostituire il propiconazolo per le stesse ragioni illustrate al considerando 11. Esistono biocidi contenenti solo IPBC destinati a tali usi, ma non sono sempre adatti a causa della loro efficacia insufficiente contro i funghi cariogeni. Concentrazioni più elevate di IPBC potrebbero aumentarne l'efficacia, ma potrebbero causare l'ingiallimento del legno trattato. Gli isotiazolinoni 2-ottil-2H-isotiazol-3-one («OIT») e 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one («DCOIT») presentano limitazioni tecniche rispetto al propiconazolo per quanto riguarda la conservazione del legno (è noto che l'OIT presenta un'elevata lisciviazione dal legno trattato; il DCOIT è altamente corrosivo e presenta una bassa stabilità in molti tipi di formulazioni preservanti del legno). Non esistono attualmente sul mercato biocidi autorizzati per la conservazione del legno contenenti OIT o DCOIT. Di conseguenza i biocidi contenenti OIT o DCOIT non possono fungere da alternative al propiconazolo a breve termine. Di recente sono stati sviluppati biocidi alternativi che utilizzano il penflufen come principio attivo, ma occorre più tempo per testarli e acquisire una sufficiente esperienza.

(13)

Il propiconazolo è ancora necessario per le applicazioni in situ a pennello, a spruzzo o per iniezione da parte degli utilizzatori professionali per le classi di utilizzo 2 e 3. I biocidi destinati a tali usi solitamente contengono IPBC, propiconazolo e/o tebuconazolo. Il tebuconazolo non può sostituire il propiconazolo per le stesse ragioni illustrate ai considerando 10 e 11. I biocidi contenenti solo IPBC destinati a tali usi non sono adatti in quanto l'IPBC non ha un'efficacia sufficiente contro i funghi cariogeni. I biocidi con una concentrazione più elevata di IPBC potrebbero causare problemi di sensibilizzazione cutanea e l'ingiallimento del legno trattato. Di recente sono stati sviluppati biocidi alternativi che utilizzano il penflufen e l'IPBC come principi attivi, ma occorre più tempo per testarli e acquisire una sufficiente esperienza.

(14)

Esistono metodi alternativi all'uso di biocidi per prolungare la durabilità del legno contro i funghi. Il trattamento termico del legno e, in misura minore, la modificazione chimica, come l'acetilazione e la furfurilazione, sono utilizzati per produrre prodotti in legno per le classi di utilizzo 2 e 3. A causa delle caratteristiche tecniche di questi tipi di legno, essi non sono adatti a tutte le forme di materiali da costruzione in legno per il cui trattamento è attualmente utilizzato il propiconazolo. Un'altra alternativa consiste nell'uso di legni duri tropicali durevoli, che però hanno una minore disponibilità e comportano costi più elevati e ripercussioni negative in termini di sostenibilità.

(15)

Esistono materiali alternativi al legno per le applicazioni d'uso richieste, come l'acciaio, la plastica, l'alluminio e il calcestruzzo, ma tali materiali potrebbero non essere sempre tecnicamente o economicamente impiegabili e potrebbero porre problemi di sostenibilità.

(16)

Sulla base delle informazioni raccolte, si conclude che il mancato rinnovo dell'approvazione del propiconazolo come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 avrebbe un impatto negativo sproporzionato sulla società rispetto ai rischi derivanti dall'uso della sostanza per il trattamento temporaneo contro i funghi cromogeni (impiego anti-azzurramento mediante trattamento industriale), per il trattamento industriale e professionale del legno strutturale nelle classi di utilizzo 3 e 4, per il trattamento industriale e professionale dei lavori di falegnameria nelle classi di utilizzo 2 e 3 e per le applicazioni in situ a pennello, a spruzzo o per iniezione da parte degli utilizzatori professionali nelle classi di utilizzo 2 e 3. La condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012 è pertanto soddisfatta per tali usi.

(17)

L'Agenzia ha concluso che l'uso di biocidi contenenti propiconazolo non comporta rischi inaccettabili per la salute umana e per l'ambiente, se si tralasciano le proprietà di interferenza endocrina del propiconazolo, e se sono applicate adeguate misure di mitigazione del rischio per limitare il più possibile l'esposizione degli esseri umani, degli animali e dell'ambiente al propiconazolo, ad esempio mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori; mediante la prescrizione che l'applicazione in ambito industriale avvenga all'interno di un'area isolata, situata su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento per evitare il deflusso e un sistema di recupero predisposto (ad es. un pozzetto); mediante la prescrizione che subito dopo il trattamento il legno sia conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo, nelle fognature o nelle acque, e che eventuali residui risultanti dall'applicazione del prodotto siano raccolti al fine del loro riutilizzo o smaltimento; e a condizione che il terreno sia ricoperto con una lamina o un vassoio di plastica durante le applicazioni professionali a pennello/a rullo all'aperto e che eventuali residui risultanti dall'applicazione dei prodotti siano raccolti e smaltiti con mezzi sicuri. L'Agenzia non ha tuttavia tratto alcuna conclusione sul livello dei rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti dall'uso del propiconazolo tenendo conto delle sue proprietà di interferenza endocrina.

(18)

Pertanto, sulla base dei dati disponibili nella domanda, non è stato in ultima analisi dimostrato che il biocida rappresentativo contenente propiconazolo per il tipo di prodotto 8 presumibilmente non abbia effetti inaccettabili, di per sé o a livello di residui, sulla salute umana e sull'ambiente e che presumibilmente soddisfi i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punti iii) e iv), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(19)

Tuttavia, nel valutare le condizioni di approvazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, si dovrebbe tener conto del fattore di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del medesimo regolamento. Conformemente all'articolo 19, paragrafo 5, del suddetto regolamento, e fatti salvi i paragrafi 1 e 4 di tale articolo, un biocida può essere autorizzato se le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punti iii) e iv), del medesimo articolo non sono pienamente soddisfatte, qualora la mancata autorizzazione del biocida comportasse un impatto negativo sproporzionato per la società rispetto ai rischi per la salute umana, la salute animale o l'ambiente causati dall'uso del biocida alle condizioni previste dall'autorizzazione, il che è simile alla condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012. Poiché la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento è soddisfatta per determinati usi del propiconazolo, anche la condizione di cui all'articolo 19, paragrafo 5, dello stesso regolamento è considerata soddisfatta per gli stessi usi. Si considerano pertanto soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, in combinato disposto con le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento.

(20)

È quindi opportuno rinnovare l'approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, purché siano rispettate determinate condizioni.

(21)

In particolare, il propiconazolo è un candidato alla sostituzione in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012 e pertanto il periodo di rinnovo non dovrebbe superare i sette anni, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

(22)

A norma dell'allegato VI, punto 10, del regolamento (UE) n. 528/2012, la valutazione del prodotto dovrebbe comprendere una verifica per stabilire se le condizioni fissate all'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento sono soddisfatte. È opportuno prevedere che i prodotti possano essere autorizzati per l'uso solo negli Stati membri in cui è soddisfatta la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(23)

Dato che non è stato possibile trarre conclusioni sul rischio derivante dalle proprietà di interferenza endocrina del propiconazolo, l'esposizione dell'ambiente a questa sostanza dovrebbe essere ridotta al minimo possibile. Secondo i pareri espressi dagli Stati membri, è impossibile attenuare la dispersione derivante dalla spruzzatura manuale in un sito all'aperto. Pertanto, per garantire la protezione dell'ambiente, le applicazioni a spruzzo in situ di prodotti da parte di utilizzatori professionali dovrebbero essere autorizzate solo per l'uso in interni.

(24)

Inoltre, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza per la salute umana, la salute animale e l'ambiente e di assicurare la parità di trattamento fra gli articoli trattati fabbricati nell'UE e quelli importati, l'immissione sul mercato del legno trattato con propiconazolo dovrebbe essere soggetta a condizioni. In particolare, in linea con le condizioni stabilite nel rinnovo dell'approvazione per l'autorizzazione dei biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti propiconazolo, gli articoli trattati che sono stati trattati con propiconazolo o che lo contengono possono essere immessi sul mercato solo per essere utilizzati come legno trattato per la protezione dai funghi cromogeni (trattamento industriale anti-azzurramento), come legno strutturale per la classe di utilizzo 3 (situazione in cui il legno o il prodotto a base di legno si trova al di sopra del terreno ed è esposto agli agenti atmosferici, in particolare pioggia) e la classe di utilizzo 4 (situazione in cui il legno o il prodotto a base di legno è in contatto diretto con il terreno o con l'acqua dolce) e come lavori di falegnameria per la classe di utilizzo 2 (situazione in cui il legno o il prodotto a base di legno è riparato e non esposto agli agenti atmosferici, in particolare pioggia e pioggia battente, ma in cui si può verificare un'umidificazione occasionale ma non persistente) e la classe di utilizzo 3.

(25)

Al fine di garantire un uso in sicurezza degli articoli trattati che sono stati trattati con biocidi contenenti propiconazolo o che li contengono e di permettere agli utilizzatori di compiere scelte informate, la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato che è stato trattato con propiconazolo o che lo contiene dovrebbe assicurare che l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. Inoltre le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero specificare nel sommario delle caratteristiche di un biocida contenente propiconazolo le pertinenti istruzioni per l'uso e le precauzioni da includere sull'etichetta degli articoli trattati a norma dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Le precauzioni dovrebbero comprendere anche opportune misure per limitare la lisciviazione e per ridurre al minimo possibile l'esposizione degli esseri umani, degli animali e dell'ambiente al propiconazolo.

(26)

Inoltre, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza per la salute umana e tenendo conto del fatto che non è stato possibile trarre conclusioni sul rischio derivante dalle proprietà di interferenza endocrina, il legno trattato con propiconazolo non dovrebbe essere immesso sul mercato per la produzione di mobili e strutture da gioco.

(27)

Al fine di consentire agli operatori economici di disporre di tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento, è opportuno prevedere un periodo di transizione per garantire che al termine di tale periodo il legno trattato con biocidi contenenti propiconazolo non sia più immesso sul mercato se non sotto forma di legno trattato per la protezione dai funghi cromogeni (trattamento industriale anti-azzurramento), di legno strutturale per le classi di utilizzo 3 e 4 e di lavori di falegnameria per le classi di utilizzo 2 e 3 (esclusi i mobili e le strutture da gioco).

(28)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'approvazione del propiconazolo come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è rinnovata, fatte salve le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(3)  Parere del comitato sui biocidi riguardo alla domanda di approvazione del principio attivo propiconazolo, tipo di prodotto 8, ECHA/BPC/324/2022, adottato il 9 marzo 2022.

(4)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(6)  Parere del comitato sui biocidi relativo a una richiesta a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 528/2012 sulla valutazione della disponibilità e dell'adeguatezza di alternative all'acido borico e al tetraborato di disodio pentaidrato, ECHA/BPC/271/2020, adottato il 2 dicembre 2020.

(7)  Orientamenti dell'ECHA sul regolamento sui biocidi, volume II: Efficacia, parti B + C: valutazione e analisi, versione 5.0, novembre 2022.


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Propiconazolo

Denominazione IUPAC: (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil–1,3-diossolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolo

Numero CE: 262-104-4

Numero CAS: 60207-90-1

Grado minimo di purezza del principio attivo valutato: 950 g/kg.

30 novembre 2030

8

Il propiconazolo è un candidato alla sostituzione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012.

L'autorizzazione dei biocidi in cui è utilizzato propiconazolo come principio attivo è subordinata alle condizioni seguenti:

a)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione;

b)

a norma dell'allegato VI, punto 10, del regolamento (UE) n. 528/2012, la valutazione del prodotto deve comprendere una verifica per stabilire se la condizione fissata all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012 è soddisfatta;

c)

l'uso dei prodotti può essere autorizzato solo negli Stati membri in cui è soddisfatta la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012;

d)

l'uso di biocidi contenenti propiconazolo è soggetto a opportune misure per garantire che l'esposizione degli esseri umani, degli animali e dell'ambiente a tale sostanza sia ridotta al minimo possibile;

e)

i prodotti possono essere autorizzati solo per:

i)

il trattamento temporaneo contro i funghi cromogeni (impiego anti-azzurramento mediante trattamento industriale);

ii)

il trattamento industriale e professionale del legno strutturale (legno utilizzato in una capacità portante in edifici e strutture in cui la resistenza del legno è la considerazione più importante, quali capannoni, travi, ponti, moli, pali, solai, pali di recinzione, ecc.) nella classe di utilizzo (2) 3 (situazione in cui il legno o il prodotto a base di legno si trova al di sopra del terreno ed è esposto agli agenti atmosferici, in particolare pioggia) e nella classe di utilizzo 4 (situazione in cui il legno o il prodotto a base di legno è in contatto diretto con il terreno o con l'acqua dolce);

iii)

il trattamento industriale e professionale dei lavori di falegnameria (prodotti in legno ottenuti mediante l'assemblaggio fisico di pezzi di legno, quali finestre, porte, lucernai, rivestimenti esterni, perline di rivestimento, rivestimenti per pavimenti, traverse per recinzioni, ecc.) nella classe di utilizzo 2 (situazione in cui il legno o il prodotto a base di legno è riparato e non esposto agli agenti atmosferici, in particolare pioggia e pioggia battente, ma in cui si può verificare un'umidificazione occasionale ma non persistente) e nella classe di utilizzo 3;

iv)

le applicazioni in situ a pennello, a spruzzo o per iniezione da parte degli utilizzatori professionali del legno nelle classi di utilizzo 2 e 3; le applicazioni in situ a spruzzo sono autorizzate solo per l'uso in interni;

f)

in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione:

i)

agli utilizzatori industriali e professionali;

ii)

al comparto suolo;

iii)

alle acque sotterranee;

g)

le etichette e, se del caso, le schede dei dati di sicurezza relative ai prodotti autorizzati specificano che l'applicazione in ambito industriale avviene all'interno di un'area isolata o su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento, che subito dopo il trattamento il legno è conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo, nelle fognature o nelle acque, e che eventuali residui risultanti dall'applicazione del prodotto sono raccolti al fine del loro riutilizzo o smaltimento;

h)

le etichette e, se del caso, le schede dei dati di sicurezza relative ai prodotti autorizzati recano l'indicazione che, per il trattamento in situ in un sito all'aperto, il terreno deve essere protetto con una lamina o un vassoio di plastica, e che eventuali residui risultanti dall'applicazione dei prodotti devono essere raccolti e smaltiti con mezzi sicuri;

i)

le autorità competenti degli Stati membri devono specificare nel sommario delle caratteristiche di un biocida contenente propiconazolo le pertinenti istruzioni per l'uso e le precauzioni da indicare sull'etichetta degli articoli trattati a norma dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012, compresa una menzione indicante che il legno trattato con propiconazolo non può essere utilizzato per la produzione di mobili e strutture da gioco; le precauzioni devono comprendere anche opportune misure da adottare per limitare la lisciviazione e per ridurre al minimo possibile l'esposizione degli esseri umani, degli animali e dell'ambiente al propiconazolo.

L'immissione sul mercato di articoli trattati che sono stati trattati con propiconazolo o che lo contengono è soggetta alle condizioni seguenti:

a)

a decorrere dal 1° luglio 2024 gli articoli trattati che sono stati trattati con propiconazolo o che lo contengono possono essere immessi sul mercato solo per essere utilizzati come:

i)

legno trattato per la protezione dai funghi cromogeni (trattamento industriale anti-azzurramento);

ii)

legno strutturale per la classe di utilizzo 3 (situazione in cui il legno o il prodotto a base di legno si trova al di sopra del terreno ed è esposto agli agenti atmosferici, in particolare pioggia) e la classe di utilizzo 4 (situazione in cui il legno o il prodotto a base di legno è in contatto diretto con il terreno o con l'acqua dolce);

iii)

lavori di falegnameria per la classe di utilizzo 2 (situazione in cui il legno o il prodotto a base di legno è riparato e non esposto agli agenti atmosferici, in particolare pioggia e pioggia battente, ma in cui si può verificare un'umidificazione occasionale ma non persistente) e per la classe di utilizzo 3;

b)

a decorrere dal 1° luglio 2024 gli articoli trattati che sono stati trattati con propiconazolo o che lo contengono non possono essere immessi sul mercato per la produzione di mobili e strutture da gioco;

c)

la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato che è stato trattato con propiconazolo o che lo contiene deve assicurare che l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, compresa una menzione, a decorrere dal 1° luglio 2024, indicante che il legno trattato con propiconazolo non può essere utilizzato per la produzione di mobili e strutture da gioco.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto messo a disposizione sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Le classi di utilizzo descritte nella norma EN 335:2013 sono definite in termini di condizioni di servizio, con riferimento al contenuto di umidità generalizzato e agli agenti biologici di deterioramento prevalenti (Orientamenti dell'ECHA sul regolamento sui biocidi, volume II: Efficacia, parti B + C: valutazione e analisi, versione 5.0, novembre 2022).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2596/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)