Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2531 |
24.11.2023 |
DECISIONE (UE) 2023/2531 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 24 ottobre 2023
che nomina i capi di unità operative per l’adozione di decisioni delegate di non obiezione alle misure macroprudenziali previste dalle autorità nazionali competenti o dalle autorità nazionali designate (BCE/2023/26)
Il Comitato esecutivo della Banca centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.6,
vista la decisione (UE) 2023/2530 della Banca centrale europea, del 28 settembre 2023, sulla delega del potere di adottare decisioni di non obiezione alle misure macroprudenziali previste dalle autorità nazionali competenti o dalle autorità nazionali designate (BCE/2023/24) (1), in particolare l’articolo 3,
vista la decisione BCE/2004/2 della Banca centrale europea del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (2), in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
Per far fronte al numero considerevole di decisioni che la Banca centrale europea (BCE) è tenuta ad adottare per adempiere ai propri compiti macroprudenziali, è stato necessario stabilire una procedura per l’adozione di specifiche decisioni delegate di non obiezione alle misure macroprudenziali previste dalle autorità nazionali competenti (ANC) o dalle autorità nazionali designate (AND). |
(2) |
Una decisione di delega diviene efficace al momento dell’adozione da parte del Comitato esecutivo di una decisione che nomina i capi di unità operative delegando loro l’assunzione di decisioni sulla base di tale decisione di delega. |
(3) |
Nella nomina dei capi di unità operative il Comitato esecutivo dovrebbe tenere conto dell’importanza della decisione di delega e del numero di ANC o AND a cui è necessario notificare le decisioni delegate. |
(4) |
L’articolo 10, paragrafo 1, della decisione BCE/2004/2 stabilisce che la decisione in merito al numero, al nome e alle rispettive competenze di ciascuna delle unità operative della BCE spetta al Comitato esecutivo. |
(5) |
Il presidente del Consiglio di vigilanza è stato consultato in merito ai capi delle unità operative ai quali dovrebbe essere delegata l’adozione di decisioni di non obiezione alle misure macroprudenziali previste dalle ANC o dalle AND, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applica la definizione di «misure macroprudenziali previste» di cui all’articolo 1 della decisione (UE) 2023/2530 (BCE/2023/24).
Articolo 2
Decisioni delegate di non obiezione alle misure macroprudenziali previste dalle autorità nazionali competenti o dalle autorità nazionali designate
Le decisioni delegate ai sensi dell’articolo 3 della decisione (UE) 2023/2530 (BCE/2023/24) sono adottate dal direttore generale o da un vicedirettore generale della Direzione Generale Politica macroprudenziale e Stabilità finanziaria e dal direttore generale o da un vicedirettore generale della Direzione Generale Vigilanza orizzontale.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 ottobre 2023
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) GU L 2023/2530 del 24.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2530/oj.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2531/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)