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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2023/2526 |
20.11.2023 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2526 DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 2023
che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/389 per quanto riguarda gli elenchi dei contenuti delle informazioni sui dati individuali che le autorità competenti sono tenute a comunicare
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/389 della Commissione (2) stabilisce i modelli per la pubblicazione delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a comunicare a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034. Tali informazioni riguardano la composizione dei fondi propri e i requisiti di fondi propri per tipo di requisito, ma sono limitate alle imprese di investimento che non si qualificano come imprese di investimento piccole e non interconnesse. |
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(2) |
Poiché le imprese di investimento piccole e non interconnesse possono essere numerose in alcuni Stati membri, l’assenza di informazioni pubblicamente disponibili sulla composizione dei fondi propri e sui requisiti di fondi propri di tali imprese di investimento può falsare un confronto significativo dei requisiti aggregati per tipo tra i diversi Stati membri. Pertanto i modelli di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/389 dovrebbero fare riferimento anche ai dati sulla composizione dei fondi propri e sui requisiti di fondi propri per tipo di requisito per le imprese di investimento che si qualificano come piccole e non interconnesse. |
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(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/389. |
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(4) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione previa consultazione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. |
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(5) |
Le necessarie modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/389 non comportano cambiamenti importanti di carattere sostanziale né oneri di segnalazione ulteriori per le imprese di investimento. Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l’Autorità bancaria europea non ha effettuato consultazioni pubbliche né ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali, ritenendo tali consultazioni o analisi altamente sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione in questione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2022/389 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/389 della Commissione, dell’8 marzo 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, la struttura, gli elenchi dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare (GU L 79 del 9.3.2022, pag. 4).
(3) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
ALLEGATO
Nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2022/389, la parte 1 è sostituita dalla seguente:
«PARTE 1
Dati individuali per autorità competente (anno 20XX)
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Riferimento al modello di segnalazione |
Dati |
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Numero e dimensioni delle imprese di investimento |
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010 |
Numero di imprese di investimento |
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[Valore] |
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020 |
Attività complessive di tutte le imprese di investimento nello Stato membro (in MEUR) (1) |
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[Valore] |
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Numero e dimensioni delle imprese di investimento di paesi terzi (2) |
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030 |
Paesi terzi |
Numero di succursali (3) |
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[Valore] |
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040 |
Numero di filiazioni (4) |
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[Valore] |
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Composizione dei fondi propri in relazione ai requisiti di fondi propri |
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Dati, in milioni di EUR |
Dati, in percentuale dei requisiti di fondi propri totali (6) % |
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050 |
Capitale primario di classe 1 totale (5) |
I 01.00 riga 0030 e I 01.01 riga 0030 |
[Valore] |
[Valore] |
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060 |
Capitale aggiuntivo di classe 1 totale (5) |
I 01.00 riga 0300 e I 01.01 riga 0300 |
[Valore] |
[Valore] |
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070 |
Capitale di classe 2 totale (5) |
I 01.00 riga 0420 e I 01.01 riga 0420 |
[Valore] |
[Valore] |
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080 |
Fondi propri totali (6) |
I 01.00 riga 0010 e I 01.01 riga 0010 |
[Valore] |
[Valore] |
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Requisiti di fondi propri totali per tipo |
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Dati, in milioni di EUR |
Dati, in percentuale dei requisiti di fondi propri totali (6) % |
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090 |
Dati sui requisiti di fondi propri |
Requisito relativo alle spese fisse generali (7) |
I 02.01 riga 0030 e I 02.03 riga 0030 |
[Valore] |
[Valore] |
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100 |
Requisito patrimoniale minimo permanente (8) |
I 02.01 riga 0020 e I 02.03 riga 0020 |
[Valore] |
[Valore] |
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110 |
Requisito relativo ai fattori K (9) |
I 02.01 riga 0040 |
[Valore] |
[Valore] |
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120 |
di cui rischio per il cliente (RtC) (10) |
I 04.00 riga 0020 |
[Valore] |
[Valore] |
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130 |
di cui rischio per il mercato (RtM) (11) |
I 04.00 riga 0090 |
[Valore] |
[Valore] |
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140 |
di cui rischio per l’impresa (RtF) (12) |
I 04.00 riga 0120 |
[Valore] |
[Valore] |
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(1) Il valore delle attività complessive è pari alla somma dei valori delle attività di tutte le imprese di investimento in uno Stato membro, calcolata in base ai principi contabili applicabili, escluse le attività gestite.
(2) I paesi del SEE non sono inclusi.
(3) Numero di succursali come definite all’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, della direttiva (UE) 2019/2034. Più sedi di attività costituite nello stesso paese da un’impresa di investimento con l’amministrazione centrale in un paese terzo dovrebbero essere considerate come una succursale unica.
(4) Numero di filiazioni come definite all’articolo 3, paragrafo 1, punto 29, della direttiva (UE) 2019/2034. Ogni filiazione di una filiazione è considerata come filiazione dell’impresa madre che è alla testa di tali imprese.
(5) Capitale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
(6) Requisiti di fondi propri ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033.
(7) Spese fisse generali ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
(8) Requisito patrimoniale minimo permanente ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
(9) Requisito relativo ai fattori K ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.
(10) Requisiti di fondi propri associati al rischio per il cliente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Indicare il coefficiente di capitale totale nella colonna “Dati, in percentuale dei requisiti di fondi propri totali %”.
(11) Requisiti di fondi propri associati al rischio per il mercato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
(12) Requisiti di fondi propri associati al rischio per l’impresa ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.».
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2526/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)