Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2515 |
14.11.2023 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2515 DELLA COMMISSIONE
dell’8 settembre 2023
che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 131, paragrafo 1, lettere c) e d), l’articolo 132, paragrafo 2, l’articolo 140, lettera b), l’articolo 144, paragrafo 1, lettere a) e b), l’articolo 146, paragrafo 1, e l’articolo 149, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo. Tale regolamento stabilisce, nella parte IV, titolo I, capo 3, le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri detenuti. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) (EU) 2020/688 della Commissione (2) integra le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri detenuti, di animali selvatici terrestri e di uova da cova. Esso mira inoltre a raccogliere le norme relative alle malattie animali in un unico atto, per evitare che siano distribuite in una serie di atti distinti. Le varie misure di riduzione dei rischi volte a prevenire la diffusione delle malattie elencate attraverso i movimenti all’interno dell’Unione di animali e il contenuto delle norme sono tra loro sostanzialmente correlati e devono applicarsi a tutti gli operatori che spostano animali terrestri detenuti o selvatici. È pertanto opportuno che la modifica, nell’interesse della semplicità e della trasparenza, e al fine di facilitare l’applicazione delle norme ed evitarne la duplicazione, sia stabilita in un unico atto anziché in diversi atti distinti contenenti riferimenti incrociati. |
(3) |
L’infezione da virus della malattia emorragica epizootica è elencata nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3) come malattia di categoria D per la quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione in conseguenza dei movimenti tra Stati membri. La situazione epidemiologica della malattia nell’Unione è cambiata dall’entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/688, con la prima notifica di focolai in diversi Stati membri dell’Unione. |
(4) |
A norma dell’articolo 132, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, la Commissione definisce un termine massimo entro il quale l’operatore di un macello che riceve da un altro Stato membro ungulati detenuti destinati alla macellazione dovrebbe provvedere alla loro macellazione. I movimenti di partite di determinati ungulati sensibili all’infezione da virus della malattia emorragica epizootica verso un macello di un altro Stato membro possono comportare un rischio specifico di diffusione a causa della trasmissione della malattia tramite vettori. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire un termine massimo entro il quale gli animali dovrebbero essere macellati, al fine di garantire che il loro stato sanitario non comprometta lo stato sanitario degli animali nel luogo di destinazione. |
(5) |
Per far fronte alla nuova situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della malattia emorragica epizootica, continuando nel contempo a prevenirne la diffusione conseguente ai movimenti tra Stati membri, è opportuno adeguare il regolamento delegato (UE) 2020/688. Il presente regolamento prevede due nuove misure di riduzione dei rischi, ovvero l’istituzione di zone stagionalmente indenni da infezione da malattia emorragica epizootica e l’utilizzo di stabilimenti protetti dai vettori, applicabili ai movimenti dalle zone circostanti i focolai di infezione da virus della malattia emorragica epizootica. Le nuove misure di riduzione dei rischi sono in linea con le norme internazionali dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH). |
(6) |
L’articolo 67 del regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce prescrizioni per i movimenti di volatili in cattività destinati a esposizioni e per i loro movimenti da tali esposizioni. Tale regolamento prevede tuttavia il rientro di tali uccelli solo nello Stato membro di origine. Alcuni volatili in cattività potrebbero però essere oggetto di un trasferimento di proprietà durante l’esposizione e per questo dovrebbero essere successivamente spediti in uno Stato membro diverso da quello di origine. È pertanto necessario autorizzare tali movimenti e, considerato che i volatili sono spostati da un’esposizione in uno Stato membro diverso da quello di origine a uno stabilimento situato in un terzo Stato membro, stabilire le condizioni di tale particolare movimento tra Stati membri. |
(7) |
L’articolo 91, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 prevede un termine per il controllo d’identità e l’esame clinico degli equini da eseguire prima del rilascio di un certificato sanitario. Attualmente la possibilità di effettuare controlli ed esami l’ultimo giorno lavorativo prima della partenza è limitata a determinati equini. Al fine di facilitare i movimenti verso altri Stati membri, durante i fine settimana e i giorni festivi, di tutti gli equini, compresi quelli che partecipano a competizioni, corse e altre manifestazioni equestri, è opportuno consentire che tali controlli ed esami siano effettuati l’ultimo giorno lavorativo prima della partenza dallo stabilimento di origine. |
(8) |
L’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 prevede una deroga al periodo di validità di 10 giorni del certificato sanitario. Sulla base dell’esperienza acquisita nell’attuazione di tale disposizione, è necessario chiarire che il certificato sanitario dovrebbe essere valido per 30 giorni se è rilasciato per un singolo equino accompagnato dal documento unico di identificazione a vita comprendente un marchio di convalida valido o una licenza valida, ma non per una partita di equini. |
(9) |
L’allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 prevede metodi diagnostici per la diarrea virale bovina che dovrebbero essere utilizzati ai fini dei movimenti di animali all’interno dell’Unione. La neutralizzazione virale non è inclusa come metodo diagnostico in tale allegato, sebbene sia idonea a dimostrare l’indennità da infezione dei singoli animali prima di un movimento, conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri della WOAH. È pertanto opportuno aggiungere la neutralizzazione virale all’elenco dei metodi diagnostici autorizzati. |
(10) |
L’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione (4) prevede l’identificazione individuale obbligatoria degli ovini e dei caprini non destinati a essere inviati direttamente al macello dallo stabilimento di nascita. L’articolo 18, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688 contempla erroneamente alternative all’identificazione individuale obbligatoria degli ovini e dei caprini detenuti destinati alla macellazione in un altro Stato membro. Per motivi di chiarezza e coerenza, è opportuno rettificare l’articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2020/688. |
(11) |
L’articolo 43, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688 fa erroneamente riferimento alla possibilità di non identificare gli ovini e i caprini destinati alla macellazione, in violazione dell’articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2019/2035. Per motivi di chiarezza e coerenza, è opportuno rettificare l’articolo 43, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688. |
(12) |
L’esperienza degli Stati membri nell’applicazione delle norme di cui al regolamento delegato (UE) 2020/688 relative ai movimenti di cani, gatti e furetti a fini commerciali ha indicato che è necessaria maggiore chiarezza per quanto riguarda la documentazione che dovrebbe accompagnare tali animali e il controllo di tale documentazione. In particolare, l’articolo 53, lettera b), richiede erroneamente che i documenti di identificazione individuale attestino che gli animali provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia prima della partenza, requisito che deve essere indicato nel certificato sanitario di accompagnamento. All’articolo 86, paragrafo 1, manca un riferimento al collegamento al documento di identificazione: pertanto non è coerente con l’analogo articolo 86, paragrafo 2, e il riferimento deve essere aggiunto. All’articolo 91, paragrafo 1, lettera j), dovrebbe essere indicato più chiaramente il controllo documentario del documento di identificazione, già implicito nell’ambito di un controllo d’identità degli animali. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza l’articolo 53, lettera b), l’articolo 86, paragrafo 1, e l’articolo 91, paragrafo 1, lettera j). |
(13) |
L’articolo 69 del regolamento delegato (UE) 2020/688 prevede una deroga per i movimenti di equini detenuti verso altri Stati membri. A determinate condizioni esso consente i movimenti di equini registrati verso altri Stati membri in assenza di certificato sanitario. È necessario rettificare tale disposizione per chiarire la sequenza delle fasi che gli Stati membri devono attuare per potersi avvalere di tale deroga. È inoltre necessario chiarire che uno Stato membro di origine può spostare equini detenuti verso un territorio di uno Stato membro di destinazione in virtù della deroga solo se le condizioni stabilite dallo Stato membro di destinazione sono soddisfatte dallo Stato membro di origine e se lo Stato membro di origine ha comunicato allo Stato membro di destinazione l’intenzione di avvalersi della deroga. |
(14) |
È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/688, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/688
Il regolamento delegato (UE) 2020/688 è così modificato:
(1) |
all’articolo 9 è aggiunto il paragrafo 3 seguente: «3. Gli operatori dei macelli provvedono affinché gli animali delle specie elencate per l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica siano macellati entro un termine massimo di 24 ore dall’arrivo al macello, se provengono da un altro Stato membro e non soddisfano le prescrizioni di cui rispettivamente all’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), all’articolo 15, paragrafo 1, lettera e), all’articolo 23, paragrafo 1, lettera g), all’articolo 26, paragrafo 1, lettera g), o all’articolo 29, paragrafo 1, lettera f), per ciascuna specie interessata.» |
(2) |
all’articolo 10, il paragrafo 1 è così modificato:
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(3) |
all’articolo 15, il paragrafo 1 è così modificato:
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(4) |
all’articolo 23, il paragrafo 1 è così modificato:
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(5) |
all’articolo 26, il paragrafo 1 è così modificato:
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(6) |
all’articolo 29, il paragrafo 1 è così modificato:
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(7) |
all’articolo 67, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4. Gli operatori provvedono affinché i volatili in cattività spostati per un’esposizione conformemente ai paragrafi 1 e 2 siano spostati nuovamente nello Stato membro di origine solo se soddisfano le seguenti prescrizioni:
Se il certificato sanitario è stato rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine, una dichiarazione attestante che i volatili non sono stati a contatto con volatili di stato sanitario inferiore durante l’esposizione è rilasciata dal veterinario di cui al paragrafo 3, lettera c), per i volatili diversi da quelli che partecipano a esibizioni di volo, o dall’operatore responsabile dei volatili che hanno partecipato a un’esibizione di volo. 5. Gli operatori provvedono affinché i volatili in cattività spostati per un’esposizione conformemente ai paragrafi 1 e 2 siano spostati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine solo se soddisfano le seguenti prescrizioni:
L’operatore del luogo di destinazione provvede affinché i volatili siano tenuti isolati da qualsiasi altro volatile per 21 giorni dopo l’arrivo.» |
(8) |
all’articolo 91, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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(9) |
all’articolo 92, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. In deroga al periodo di validità del certificato sanitario di cui all’articolo 91, paragrafo 3, il certificato sanitario rilasciato per un singolo equino di cui all’articolo 76, paragrafo 2, lettera a), è valido 30 giorni a condizione che:
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(10) |
all’allegato I, parte 6, punto 2, è aggiunta la lettera c):
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(11) |
il testo che figura nell’allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato IX. |
Articolo 2
Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2020/688
Il regolamento delegato (UE) 2020/688 è così rettificato:
(1) |
all’articolo 18, la lettera a) è soppressa; |
(2) |
all’articolo 43, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. In caso di ungulati detenuti destinati alla macellazione, la raccolta di animali da più di uno stabilimento per un periodo inferiore a 20 giorni, dopo che questi hanno lasciato lo stabilimento di origine, è considerata un’operazione di raccolta.» |
(3) |
all’articolo 53, lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
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(4) |
l’articolo 69 è sostituito dal seguente: «Articolo 69 Deroga per i movimenti di equini detenuti verso altri Stati membri L’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i movimenti di equini registrati non conformi alle prescrizioni in materia di certificazione sanitaria di cui all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 verso un altro Stato membro, a condizione che:
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(5) |
all’articolo 86, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il certificato sanitario per i cani, i gatti e i furetti, ad eccezione dei cani, gatti e furetti di cui al paragrafo 2, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 53 e, ove applicabile, all’articolo 54, come pure un collegamento al documento di identificazione di cui all’articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.» |
(6) |
all’articolo 91, paragrafo 1, la lettera j) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).
(4) Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).
ALLEGATO
«ALLEGATO IX
MISURE DI RIDUZIONE DEI RISCHI DI INFEZIONE DA VIRUS DELLA MALATTIA EMORRAGICA EPIZOOTICA IN CASO DI MOVIMENTI VERSO ALTRI STATI MEMBRI DI UNGULATI DETENUTI
Zone stagionalmente indenni dalla malattia emorragica epizootica
1. |
In caso di movimenti verso altri Stati membri di ungulati detenuti, possono essere istituite zone stagionalmente indenni da malattia emorragica epizootica se l’inizio e la fine del periodo libero da vettori sono stati dimostrati dall’autorità competente sulla base della sorveglianza entomologica attuata conformemente alla parte 2. |
2. |
In deroga al punto 1, se il periodo libero da vettori è stato efficacemente dimostrato per tre anni consecutivi, al fine di comprovare l’inizio e la fine del periodo libero da vettori sulla base di dati scientifici, la sorveglianza entomologica può essere sostituita da ulteriori criteri, quali la temperatura. |
3. |
Le zone stagionalmente indenni dalla malattia emorragica epizootica devono essere immediatamente eliminate quando vi sono prove della fine del periodo libero da vettori o della circolazione del virus della malattia emorragica epizootica. |
Sorveglianza entomologica
1. |
La sorveglianza entomologica deve consistere di almeno un programma annuale attivo di cattura dei vettori mediante trappole ad aspirazione installate in modo permanente per determinare la dinamica della popolazione del vettore e, se del caso, il periodo libero da vettori. |
2. |
Devono essere utilizzate trappole ad aspirazione dotate di lampade a ultravioletti conformemente a protocolli predefiniti; tali trappole devono rimanere in funzione per tutta la notte e funzionare almeno:
La frequenza della messa in funzione delle trappole ad aspirazione può essere adattata in base agli elementi acquisiti nei primi tre anni di funzionamento di tali trappole ad aspirazione. |
3. |
Almeno una trappola ad aspirazione deve essere collocata in ciascuna unità geografica di 45 km per 45 km in tutta la zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica e le unità geografiche possono essere adattate in funzione della situazione epidemiologica. Una percentuale degli insetti raccolti nelle trappole ad aspirazione deve essere inviata a un laboratorio specializzato, in grado di contare e identificare le specie vettrici o i complessi di vettori sospetti. |
4. |
Se la sorveglianza entomologica è organizzata nel contesto della determinazione di un periodo libero da vettori, per l’interpretazione dei risultati deve essere definita una soglia massima delle specie di Culicoides. In assenza di elementi attendibili a sostegno della determinazione della soglia massima, tale soglia deve corrispondere all’assenza totale di esemplari di Culicoides imicola e a meno di cinque Culicoides che hanno già deposto uova per trappola. |
Stabilimento protetto dai vettori
Lo stabilimento protetto dai vettori deve soddisfare le prescrizioni seguenti:
a) |
è dotato di adeguate barriere fisiche all’ingresso e all’uscita; |
b) |
le aperture sono schermate contro i vettori con maglie di calibro opportuno, impregnate periodicamente con un insetticida omologato secondo le istruzioni dei fabbricanti; |
c) |
il controllo e la sorveglianza dei vettori devono essere effettuati all’interno e nei pressi dello stabilimento protetto dai vettori; |
d) |
devono essere adottate misure atte a limitare o a eliminare i siti di riproduzione dei vettori in prossimità dello stabilimento protetto dai vettori; e |
e) |
per la gestione dello stabilimento protetto dai vettori e per il trasporto degli animali al luogo di carico devono essere predisposte procedure operative standard, comprendenti le descrizioni dei sistemi di back-up e di allarme. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2515/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)