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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2023/2502

13.11.2023

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2502 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2023

che modifica il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento dei valori di massa delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente al regolamento (UE) 2019/631, la massa media in ordine di marcia dell’intero parco veicoli dell’Unione utilizzata ai fini del calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni di biossido di carbonio (CO2) per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri nuovi (valore M0) deve essere adeguata periodicamente fino al 2024 per tenere conto delle variazioni della massa media dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell’Unione.

(2)

Sulla base dei dati di cui agli allegati da I a IV della decisione di esecuzione (UE) 2021/973 della Commissione (2), agli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2022/2087 della Commissione (3) e agli allegati da I a III della decisione di esecuzione (UE) 2023/1623 della Commissione (4), la massa media in ordine di marcia dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati negli anni civili 2019, 2020 e 2021, ponderata in base al numero di nuove immatricolazioni in ciascuno di tali anni, era pari a 1 875,07 kg. Il valore M0 per l’anno civile 2024 di cui all’allegato I, parte B, punto 4, del regolamento (UE) 2019/631 dovrebbe pertanto essere pari a tale valore.

(3)

A norma del regolamento (UE) 2019/631, a partire dal 2025 per calcolare gli obiettivi specifici di riferimento per le emissioni per ciascun costruttore di autovetture nuove e per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri deve essere utilizzata la massa di prova media di tutte le autovetture nuove e di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi (valori TM0). I valori di TM0 da utilizzare per il calcolo devono essere regolarmente adeguati alla rispettiva massa di prova media di tutte le autovetture nuove immatricolate e di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati.

(4)

I valori indicativi TM0 per il 2025 dovrebbero essere determinati come la rispettiva massa di prova media di tutte le nuove autovetture nuove e di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell’anno civile 2021. In base ai dati di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/1623 della Commissione, la massa di prova media di tutte le autovetture nuove immatricolate nell’anno civile 2021 è risultata pari a 1 609,6 kg e la massa di prova media di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell’anno civile 2021 pari a 2 163,0 kg. I valori indicativi TM0 per l’anno civile 2025 di cui all’allegato I, parte A, punto 6.2.1, e parte B, punto 6.2.1, del regolamento (UE) 2019/631 dovrebbero pertanto essere pari a tali valori.

(5)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/631,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) 2019/631 è così modificato:

(1)

nella parte A, punto 6.2.1, la voce TM0 è sostituita dalla seguente:

«TM0 è pari a 1 609,6 kg nel 2025 e al valore in chilogrammi (kg) determinato conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), negli altri anni civili.»;

(2)

nella parte B, punto 4, la voce M0 è sostituita dalla seguente:

«M0 è pari a 1 766,4 nel 2020, a 1 825,23 nel 2021, 2022 e 2023 e a 1 875,07 nel 2024»;

(3)

nella parte B, punto 6.2.1, la voce TM0 è sostituita dalla seguente:

«TM0 è pari a 2 163,0 kg nel 2025 e al valore in chilogrammi (kg) determinato conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), negli altri anni civili.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/973 della Commissione, del 1o giugno 2021, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi specifici per le emissioni per i costruttori di autovetture e veicoli commerciali leggeri per l’anno civile 2019 e per il costruttore di autovetture Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG e il raggruppamento Volkswagen per gli anni civili dal 2014 al 2018 a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 215 del 17.6.2021, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/2087 della Commissione, del 26 settembre 2022, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi specifici per le emissioni per i costruttori di autovetture e veicoli commerciali leggeri per l’anno civile 2020 e che rende noti ai costruttori i valori da utilizzare per il calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni e degli obiettivi in deroga per gli anni civili dal 2021 al 2024 a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 280 del 28.10.2022, pag. 49).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2023/1623 della Commissione del 3 agosto 2023 che specifica i valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori e dai raggruppamenti di costruttori di autovetture nuove e di veicoli commerciali leggeri nuovi per l’anno civile 2021 e i valori da utilizzare per il calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni a partire dal 2025, a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio e che rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2087 (GU L 200 del 10.8.2023, pag. 5).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2502/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)