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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2023/2484 |
10.11.2023 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2484 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2023
che modifica la decisione di esecuzione 2012/715/UE per quanto riguarda l’inclusione di Taiwan (*1) nell’elenco di paesi terzi istituito da tale decisione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1), in particolare l’articolo 111 ter, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 111 ter, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE stabilisce che un paese terzo può chiedere alla Commissione di valutare se il suo quadro normativo applicabile alle sostanze attive esportate nell’Unione e le corrispondenti attività di controllo e di applicazione della legge assicurino un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell’Unione, ai fini della sua inclusione in un elenco di paesi terzi che assicurano un livello equivalente di tutela della salute pubblica. |
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(2) |
Con lettera datata 8 dicembre 2021 Taiwan ha chiesto di essere inclusa in tale elenco in conformità all’articolo 111 ter, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE. |
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(3) |
La Commissione ha valutato la richiesta procedendo a un esame della relativa documentazione, a un esame in loco del sistema di regole di Taiwan dal 20 al 27 aprile 2023, compresa un’ispezione con osservatori, tenendo anche in debita considerazione le risposte, le informazioni e la documentazione fornite nel corso dell’audit dall’autorità competente di Taiwan, ovvero la Taiwan Food and Drug Administration (TFDA) istituita presso il ministero della Salute e del benessere. |
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(4) |
Sulla base di tale valutazione dell’equivalenza la Commissione ha concluso che sono rispettate le prescrizioni di cui all’articolo 111 ter, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE. |
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(5) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/715/UE della Commissione (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione 2012/715/UE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(*1) La presente decisione non riflette la posizione ufficiale dell’Unione europea sullo status giuridico di Taiwan e non va interpretata in questo senso.
(1) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.
(2) Decisione di esecuzione 2012/715/UE della Commissione, del 22 novembre 2012, che stabilisce un elenco di paesi terzi dotati di un quadro normativo applicabile alle sostanze attive per la fabbricazione di medicinali per uso umano e delle corrispondenti attività di controllo e di applicazione della legge che assicurino un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell’Unione, conformemente alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 23.11.2012, pag. 15).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Elenco di paesi terzi dotati di un quadro normativo applicabile alle sostanze attive esportate nell’Unione e delle corrispondenti attività di controllo e di applicazione della legge che assicurano un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell’Unione
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Paese terzo |
Osservazioni |
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Australia |
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Brasile |
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Canada |
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Israele (1) |
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Giappone |
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Corea del Sud |
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Svizzera |
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Taiwan |
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Stati Uniti |
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(1) Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2484/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)