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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2023/2484

10.11.2023

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2484 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2023

che modifica la decisione di esecuzione 2012/715/UE per quanto riguarda l’inclusione di Taiwan (*1) nell’elenco di paesi terzi istituito da tale decisione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1), in particolare l’articolo 111 ter, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 111 ter, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE stabilisce che un paese terzo può chiedere alla Commissione di valutare se il suo quadro normativo applicabile alle sostanze attive esportate nell’Unione e le corrispondenti attività di controllo e di applicazione della legge assicurino un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell’Unione, ai fini della sua inclusione in un elenco di paesi terzi che assicurano un livello equivalente di tutela della salute pubblica.

(2)

Con lettera datata 8 dicembre 2021 Taiwan ha chiesto di essere inclusa in tale elenco in conformità all’articolo 111 ter, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE.

(3)

La Commissione ha valutato la richiesta procedendo a un esame della relativa documentazione, a un esame in loco del sistema di regole di Taiwan dal 20 al 27 aprile 2023, compresa un’ispezione con osservatori, tenendo anche in debita considerazione le risposte, le informazioni e la documentazione fornite nel corso dell’audit dall’autorità competente di Taiwan, ovvero la Taiwan Food and Drug Administration (TFDA) istituita presso il ministero della Salute e del benessere.

(4)

Sulla base di tale valutazione dell’equivalenza la Commissione ha concluso che sono rispettate le prescrizioni di cui all’articolo 111 ter, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE.

(5)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/715/UE della Commissione (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione 2012/715/UE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(*1)  La presente decisione non riflette la posizione ufficiale dell’Unione europea sullo status giuridico di Taiwan e non va interpretata in questo senso.

(1)   GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(2)  Decisione di esecuzione 2012/715/UE della Commissione, del 22 novembre 2012, che stabilisce un elenco di paesi terzi dotati di un quadro normativo applicabile alle sostanze attive per la fabbricazione di medicinali per uso umano e delle corrispondenti attività di controllo e di applicazione della legge che assicurino un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell’Unione, conformemente alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 23.11.2012, pag. 15).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco di paesi terzi dotati di un quadro normativo applicabile alle sostanze attive esportate nell’Unione e delle corrispondenti attività di controllo e di applicazione della legge che assicurano un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell’Unione

Paese terzo

Osservazioni

Australia

 

Brasile

 

Canada

 

Israele (1)

 

Giappone

 

Corea del Sud

 

Svizzera

 

Taiwan

 

Stati Uniti

 

»

(1)  Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2484/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)