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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2023/2467

6.11.2023

DECISIONE (UE) 2023/2467 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali istituito a norma dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, riguardo all’adozione di una decisione relativa a un accordo di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali degli architetti

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (UE) 2017/37 del Consiglio (1) prevede la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo economico e commerciale globale [Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)] tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra («accordo»). Il CETA è stato firmato il 30 ottobre 2016.

(2)

La decisione (UE) 2017/38 del Consiglio (2) prevede l’applicazione provvisoria di parti del CETA, ivi inclusa l’istituzione del comitato misto per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali («comitato ARR»). Il CETA è applicato a titolo provvisorio dal 21 settembre 2017.

(3)

Il 22 maggio 2018 l’organismo di regolamentazione dell’architettura in Canada [Regulatory Organizations for Architecture in Canada (ROAC)], precedentemente noto come autorità canadese competente per il rilascio delle licenze di architetto [Canadian Architectural Licensing Authorities (CALA)] e il Consiglio europeo degli architetti [Architects Council of Europe (ACE)] hanno trasmesso una raccomandazione congiunta al comitato ARR. Nella riunione del 16 aprile 2019 il comitato ARR ha convenuto che le prescrizioni di cui al capo 11 del CETA sono rispettate e che i documenti forniti dal ROAC e dall’ACE costituiscono una raccomandazione congiunta per un accordo di riconoscimento reciproco (ARR) accettabile, in particolare per quanto riguarda il valore potenziale dell’ARR e la compatibilità tra i regimi di licenze o di qualifiche delle parti.

(4)

Nella riunione del 24 novembre 2020 il comitato ARR ha istituito le entità negoziali e ha adottato i provvedimenti per la negoziazione di un ARR. Tra il 24 marzo 2021 e il 10 marzo 2022 si sono svolti nove cicli di negoziati.

(5)

Il progetto di ARR negoziato tra l’Unione e il Canada prevede il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali nel rispetto di condizioni specifiche e rigorose. Per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali canadesi, il progetto di ARR richiede un minimo di 12 anni di istruzione, formazione ed esperienza professionale come architetto; una licenza professionale o un’iscrizione all’albo in qualità di architetto valida rilasciata da un’autorità competente in Canada; una specchiata condotta civile e morale. Il requisito relativo alla licenza professionale o all’iscrizione all’albo valida in qualità di architetto implica il completamento di studi conformemente ai livelli di istruzione canadesi e al sistema di accreditamento dell’ente nazionale di certificazione della professione di architetto. La valutazione delle condizioni in base alle quali si effettua un’iscrizione all’albo o si ottiene una licenza ha costituito la base della conclusione, cui si è pervenuti nella raccomandazione congiunta, di ritenere accettabili i livelli di istruzione e di formazione pratica degli architetti in Canada.

(6)

L’ARR stabilirà regole in base alle quali possono essere riconosciute le qualifiche professionali degli architetti e può essere garantito l’accesso alle attività professionali di architetto in entrambe le parti e agevolerà pertanto gli scambi di servizi di architettura.

(7)

Il comitato ARR è chiamato ad adottare una decisione su un ARR.

(8)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato ARR riguardo all’adozione di una decisione su un ARR, poiché l’ARR vincolerà l’Unione.

(9)

La posizione dell’Unione in sede di comitato ARR dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato comitato misto per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali («comitato ARR») riguardo all’adozione di una decisione relativa a un accordo di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali degli architetti si basa sul progetto di decisione del comitato ARR accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

L. PLANAS PUCHADES


(1)  Decisione (UE) 2017/37 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1).

(2)  Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all’applicazione provvisoria dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).


PROGETTO

DECISIONE N. … DEL COMITATO MISTO PER IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

del …

che stabilisce un accordo di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali degli architetti

IL COMITATO MISTO PER IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI,

visto l'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2016, in particolare l'articolo 11.3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell'articolo 30.7, paragrafo 3, del CETA, parti del CETA sono applicate a titolo provvisorio dal 21 settembre 2017.

(2)

L'articolo 11.3, paragrafo 6, del CETA stabilisce che il comitato misto per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali ("comitato") debba adottare un accordo di riconoscimento reciproco (ARR) per mezzo di una decisione, qualora il comitato ritenga che l'ARR sia compatibile con il CETA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1.

Il comitato adotta l'ARR degli architetti definito nell'allegato della presente decisione e che costituisce parte integrante della stessa.

2.

L'ambito di applicazione territoriale della presente decisione si estende ai paesi che aderiscono all'Unione europea conformemente all'articolo 30.10 del CETA.

3.

Si precisa che il CETA si applica alla presente decisione, comprese le procedure di risoluzione delle controversie di cui al capo 29 e le eccezioni di cui al capo 28.

4.

Si precisa che nessuna disposizione della presente decisione osta a che le parti applichino misure per disciplinare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nei loro territori, ivi comprese le misure necessarie a tutelare l'integrità dei confini e a garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi per le parti derivanti dal capo 10 del CETA. Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di un determinato paese e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti dal capo 10 del CETA.

5.

Le parti riaffermano il loro diritto di regolamentare e di introdurre nuovi regolamenti che disciplinino l'attività economica a fini di interesse pubblico, allo scopo di perseguire legittimi obiettivi di politica pubblica quali la protezione e la promozione della salute pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, la tutela dei dati e della privacy e la promozione e la tutela della diversità culturale.

6.

Qualora l'Unione europea intenda introdurre un corso di preiscrizione online conformemente all'articolo 5.4 dell’ARR degli architetti, ne informa il comitato con sufficiente anticipo affinché sia possibile discuterne il potenziale impatto sulla presente decisione.

7.

Le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'ARR degli architetti possono essere compilate in un documento del comitato e pubblicate dalle parti.

8.

La presente decisione produce i suoi effetti 30 giorni dopo la data di adozione da parte del comitato. Diventa vincolante a seguito di notifica al comitato dell'avvenuto espletamento dei rispettivi adempimenti interni ad opera di ciascuna parte in conformità dell'articolo 11.3, paragrafo 6, del CETA. Si precisa che il riconoscimento delle qualifiche professionali degli architetti a norma della presente decisione non può essere concesso prima che tale decisione diventi vincolante.

9.

La presente decisione cessa di produrre i suoi effetti e di essere vincolante se il CETA non entra in vigore e se è posto termine all'applicazione a titolo provvisorio del CETA a norma dell'articolo 30.7, paragrafo 3, lettera d), del CETA, o se il CETA cessa di avere efficacia a norma dell'articolo 30.9, paragrafo 1, del CETA.

10.

Per il Canada gli obblighi interni di cui all'articolo 8 della presente decisione includono la ratifica da parte di tutte le autorità di regolamentazione che compongono l'organismo di regolamentazione dell'architettura in Canada (Regulatory Organizations for Architecture in Canada) e i pertinenti ed eventuali interventi regolamentari e legislativi delle province e dei territori. Si precisa che le province e i territori, in conformità del loro potere costituzionale in Canada di regolamentare le qualifiche e i servizi professionali, possono delegare a loro discrezione poteri specifici alle loro autorità di regolamentazione nelle rispettive giurisdizioni.

11.

Qualora una parte richieda per iscritto al comitato di revocare la presente decisione, la presente decisione è revocata e non è più vincolante per le parti, salvo diversa decisione del comitato entro 90 giorni dalla data di ricevimento di tale richiesta.

12.

In caso di revoca della presente decisione o cessazione del CETA o della sua applicazione a titolo provvisorio, in conformità dell'articolo 30.9, paragrafo 1, o dell'articolo 30.7, paragrafo 3, lettera d), del CETA, le decisioni che riconoscono le qualifiche professionali degli architetti concesse a norma della presente decisione prima della data di revoca o di cessazione rimangono valide. In caso di revoca della presente decisione o cessazione del CETA o della sua applicazione a titolo provvisorio, tutte le domande di riconoscimento presentate a una parte prima della data di richiesta di revoca della presente decisione o di cessazione del CETA o della sua applicazione a titolo provvisorio sono valutate e completate conformemente ai termini della presente decisione. La revoca della presente decisione o la cessazione del CETA o della sua applicazione a titolo provvisorio in conformità dell'articolo 30.9, paragrafo 1, o dell'articolo 30.7, paragrafo 3, lettera d), del CETA non pregiudicano gli obblighi degli architetti di rinnovare le autorizzazioni per esercitare le attività di architetto nella giurisdizione ospitante.

13.

La parte che richiede la revoca della presente decisione può notificare per iscritto al comitato la richiesta di ripristinarne l'efficacia. Il comitato può adottare una decisione a tal fine entro tre anni dalla data di revoca e detta decisione del comitato diventa vincolante a norma della procedura di cui all'articolo 8 della presente decisione.

14.

La presente decisione è redatta in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per il COMITATO MISTO PER IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

I copresidenti


ALLEGATO

Accordo di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali degli architetti

L'UNIONE EUROPEA e il CANADA

di seguito denominati congiuntamente "le parti",

decisi a:

1)

STABILIRE un quadro per perseguire un regime equo, trasparente e coerente di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali per la professione di architetto;

E

2)

RIBADENDO i loro impegni in qualità di parti dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2016;

3)

RICONOSCENDO l'autorità delle amministrazioni provinciali e territoriali in Canada per la regolamentazione delle qualifiche e dei servizi professionali nella loro giurisdizione;

4)

DANDO ATTUAZIONE al capo 11 del CETA sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali per la professione di architetto;

5)

RICONOSCENDO il lavoro preparatorio e la raccomandazione congiunta del consiglio degli architetti d'Europa e degli organismi di regolamentazione dell'architettura in Canada;

6)

RICORDANDO che i diritti che il richiedente possa essere tenuto a pagare in relazione alla sua domanda dovrebbero essere ragionevoli e proporzionati ai costi sostenuti, e non dovrebbero costituire di per sé una restrizione alla prestazione di un servizio o all'esercizio di qualunque altra attività economica contemplata dal CETA;

7)

RICONOSCENDO la qualità elevata dell'istruzione e della formazione pratica degli architetti negli Stati membri dell'Unione europea e nei territori e nelle province del Canada, che tengono conto delle differenti tradizioni pedagogiche nazionali e rendono possibili elementi di equivalenza;

8)

INCORAGGIANDO gli scambi di servizi di architettura tra l'Unione europea e il Canada attraverso la definizione di condizioni per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali per consentire la successiva iscrizione all'albo o concessione di licenza agli architetti nell'altra parte;

9)

PRENDENDO ATTO dell'accordo di libero scambio canadese (1), che contiene disposizioni per la mobilità interna in materia di lavoro in Canada;

10)

RICORDANDO che il richiedente la cui domanda di riconoscimento sia respinta a norma del presente accordo può ricorrere alle procedure di riesame di cui all'articolo 12.3, paragrafo 6, del CETA,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo e ambito di applicazione

1.   Il presente accordo stabilisce le condizioni e le procedure in base alle quali una giurisdizione di una parte che regolamenta l'accesso alle attività di architetto o l'esercizio delle stesse esigendo specifiche qualifiche professionali riconosce le qualifiche professionali che danno accesso a tali attività in una giurisdizione dell'altra parte.

2.   Il presente accordo si applica ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e ai cittadini del Canada che intendono avviare ed esercitare le attività di architetto come lavoratori subordinati o autonomi.

3.   Il presente accordo non si applica agli architetti autorizzati a esercitare le attività di architetto in Canada o nell'Unione europea ai sensi di un accordo di riconoscimento reciproco con una terza parte.

4.   Fatto salvo il presente accordo, gli Stati membri dell'Unione europea e le province e i territori del Canada possono riconoscere, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, qualifiche professionali che non soddisfano i requisiti del presente accordo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni di cui agli articoli 1.1, 1.2 e 11.1 del CETA. Si applicano anche le definizioni seguenti, che sostituiscono le definizioni di cui agli articoli 1.1, 1.2 e 11.1 del CETA, se del caso:

a)

"architetto": una persona fisica che è qualificata dal punto di vista professionale e accademico e iscritta all'albo, titolare di licenza o in una condizione equivalente ai fini dell'esercizio delle attività di architetto in una giurisdizione contemplata dal presente accordo, conformemente alle condizioni in vigore che danno accesso all'esercizio delle attività di architetto contemplate dal presente accordo;

b)

"attività di architetto": l'esercizio di attività professionali svolte regolarmente con il titolo professionale di "architetto" in una giurisdizione ospitante;

c)

"autorità competente": un'autorità o un organismo abilitato, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari delle parti, a riconoscere le qualifiche professionali contemplate dal presente accordo per l'accesso alle attività di architetto o il relativo esercizio o a rilasciare documenti pertinenti al funzionamento del presente accordo;

d)

"titoli di formazione": i diplomi, i certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità competente in una giurisdizione designata a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di quella giurisdizione e che attestano una formazione professionale acquisita;

e)

"giurisdizione ospitante": la giurisdizione della parte che subordina l'accesso alle attività di architetto o il relativo esercizio al possesso di specifiche qualifiche professionali e in cui un architetto che ha conseguito qualifiche professionali finali in una giurisdizione dell'altra parte intende esercitare le attività di architetto;

f)

"giurisdizione": il territorio di ciascuna provincia e di ciascun territorio del Canada o il territorio di ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea, nella misura in cui il presente accordo si applichi a tali territori;

g)

"esperienza professionale": l'esercizio lecito ed effettivo di attività di architetto in una giurisdizione;

h)

"direttiva sulle qualifiche professionali": la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (2), compresi gli allegati, e successive modifiche;

i)

"qualifiche professionali": le qualifiche attestate da un titolo di formazione e da un'esperienza professionale, compreso un attestato di iscrizione all'albo, una licenza o un documento equivalente; e

j)

"ROAC": l'organismo di regolamentazione dell'architettura in Canada, un organismo professionale nazionale delle autorità competenti dei territori e delle province che collaborano volontariamente come collettivo per adottare norme e programmi riconosciuti a livello nazionale concernenti la professione di architetto.

Articolo 3

Effetti del riconoscimento

1.   L'autorità competente di una giurisdizione ospitante riconosce, conformemente alle procedure e alle condizioni stabilite nel presente accordo, l'equivalenza delle qualifiche professionali di un architetto certificate da una qualsiasi autorità competente dell'altra parte.

2.   Ai fini dell'accesso alle attività di architetto o del relativo esercizio, la giurisdizione ospitante attribuisce alle qualifiche professionali degli architetti le cui qualifiche sono state riconosciute ai sensi del presente accordo gli stessi effetti nel suo territorio delle qualifiche professionali rilasciate o certificate nel suo territorio e consente l'accesso all'esercizio delle attività di architetto.

Articolo 4

Requisiti per il riconoscimento

1.   Fatto salvo l'articolo 6 e nel rispetto di eventuali requisiti applicabili relativi alle conoscenze linguistiche, i requisiti da soddisfare per un architetto di uno Stato membro dell'Unione europea ai fini dell'esercizio delle attività di architetto in una giurisdizione ospitante del Canada sono:

a)

un periodo minimo di 12 anni di istruzione, formazione ed esperienza professionale come architetto attestati da titoli quali:

titoli di formazione che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 46, compresi i titoli elencati nell'allegato V, o i requisiti di cui all'articolo 49, compresi i titoli elencati nell'allegato VI, della direttiva sulle qualifiche professionali, accompagnati da un certificato attestante la conformità ai diritti acquisiti a norma di tale direttiva, a seconda dei casi, e

un periodo minimo di quattro anni di esperienza professionale in uno Stato membro dell'Unione europea acquisita dopo l'iscrizione all'albo, il rilascio della licenza o il conseguimento di una condizione equivalente;

b)

un'iscrizione all'albo professionale o una licenza concessa da un'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea, valida ai fini dell'esercizio della professione di architetto, o il conseguimento di una condizione equivalente in assenza di un regime di licenze o di iscrizione all'albo; e

c)

la buona condotta civile e morale.

2.   Fatto salvo l'articolo 6 e nel rispetto di eventuali requisiti applicabili relativi alle conoscenze linguistiche, i requisiti da soddisfare per un architetto canadese ai fini dell'avvio e dell'esercizio delle attività di architetto in uno Stato membro dell'Unione europea sono:

a)

un periodo minimo di 12 anni di istruzione, formazione ed esperienza professionale come architetto attestato da titoli quali:

titoli di formazione rilasciati in Canada che consentono l'accesso alla professione di architetto come descritto nell'appendice I, e

un minimo di quattro anni di esperienza professionale in Canada ottenuta dopo l'iscrizione all'albo o l'ottenimento di una licenza,

b)

un'iscrizione all'albo professionale o una licenza concessa da un'autorità competente in Canada valida ai fini dell'esercizio della professione di architetto, e

c)

la buona condotta civile e morale.

3.   I requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), primo trattino, o al paragrafo 2, lettera a), primo trattino, del presente articolo possono essere soddisfatti anche mediante titoli di formazione rilasciati da una terza parte e riconosciuti come equivalenti ai sensi delle disposizioni di una giurisdizione di una parte e, se del caso, integrati dalla formazione professionale, da un esame o dall'esperienza professionale, come richiesto in quella giurisdizione.

Articolo 5

Misura compensativa

1.   L'architetto di uno Stato membro dell'Unione europea che intenda avviare ed esercitare le attività di architetto in una giurisdizione ospitante del Canada svolge e completa con successo un corso online di preiscrizione della durata di 10 ore per soddisfare i requisiti relativi alle conoscenze specifiche di settore in materia di normative edilizie, documenti edilizi, gestione amministrativa dei contratti e pratica professionale. La domanda di cui all'articolo 6, paragrafo 1, include i diritti per la partecipazione al corso. I requisiti e le modalità del corso online di preiscrizione sono definiti nell'appendice II.

2.   Il corso online di preiscrizione non va oltre quanto proporzionato ad affrontare le differenze in termini di conoscenze specifiche di settore tra gli Stati membri dell'Unione europea e i territori e le province del Canada. Non costituisce un irragionevole disincentivo alla domanda di riconoscimento e non ritarda o complica indebitamente l'accesso alle attività professionali di architetto di cui al paragrafo 1 del presente articolo e il relativo esercizio. I moduli di prova del corso online di preiscrizione possono essere ripetuti fino a tre volte entro tre mesi dal primo accesso.

3.   Il corso online di preiscrizione può essere richiesto solo agli architetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo che intendono ottenere per la prima volta il riconoscimento delle loro qualifiche professionali da parte di una giurisdizione ospitante canadese.

4.   L'Unione europea si riserva il diritto di introdurre un corso online di preiscrizione equivalente. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicherebbero a tali eventuali corsi online, ad eccezione dei requisiti e delle modalità di cui all'appendice II, fatta salva l'introduzione delle necessarie modifiche.

Articolo 6

Procedure di riconoscimento

1.   L'architetto che intenda avviare ed esercitare le attività di architetto in una giurisdizione dell'altra parte presenta all'autorità competente di quella giurisdizione una domanda in formato elettronico corredata dei documenti e dei certificati elencati nell'appendice III, se richiesto dalla giurisdizione ospitante. Le domande di riconoscimento sono presentate nella lingua della giurisdizione ospitante o in qualsiasi altra lingua accettata dalla giurisdizione ospitante.

2.   L'autorità competente conferma in formato elettronico di aver ricevuto la domanda entro un mese dal ricevimento e comunica al richiedente se la domanda è ritenuta completa. Qualora una domanda sia incompleta, l'autorità competente specifica le informazioni supplementari richieste per completare la domanda e offre al richiedente la possibilità di correggerla entro un periodo di tempo ragionevole.

3.   La procedura di esame delle domande di riconoscimento deve essere completata nel modo più rapido possibile e portare a una decisione debitamente giustificata dell'autorità competente della giurisdizione ospitante entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda completa da parte del richiedente.

4.   Qualora richieda il completamento del corso online di preiscrizione di cui all'articolo 5, l'autorità competente offre al richiedente una possibilità di svolgere il corso online senza indebito ritardo una volta che ritiene soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 4. In ogni caso, l'autorità competente offre al richiedente l'opportunità di svolgere e completare il corso online di preiscrizione e l'esame di lingua, ove richiesto, e, se superati entrambi, fornisce al richiedente una decisione debitamente giustificata in merito alla domanda entro il termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5.   Se una domanda è respinta, l'autorità competente informa il richiedente per iscritto e senza indebito ritardo. L'autorità competente informa il richiedente la cui domanda è stata respinta dei motivi del rifiuto della domanda.

6.   Eventuali diritti che i richiedenti possono essere tenuti a pagare in relazione alla domanda sono commisurati ai costi sostenuti dalle autorità competenti della giurisdizione ospitante.

Articolo 7

Esercizio delle attività di architetto in una giurisdizione ospitante

1.   L'architetto che ottenga il riconoscimento delle sue qualifiche professionali ai sensi del presente accordo ed eserciti le attività di architetto nella giurisdizione ospitante rispetta le disposizioni legislative e regolamentari nonché le norme di condotta ed etiche della giurisdizione ospitante applicabili agli architetti, come le norme relative all'assicurazione di responsabilità civile professionale obbligatoria, alle conoscenze linguistiche, alla formazione professionale continua, ai diritti di iscrizione e all'utilizzo di nomi commerciali o ragioni sociali.

2.   L'architetto di cui al paragrafo 1 del presente articolo è autorizzato a esercitare le attività di architetto con il titolo professionale nella giurisdizione ospitante se tale titolo gode di protezione giuridica.

3.   Qualora le qualifiche professionali di un architetto di uno Stato membro dell'Unione europea di cui all'articolo 4, paragrafo 1, siano state riconosciute da una giurisdizione ospitante del Canada, un'altra giurisdizione ospitante del Canada non può imporre corsi supplementari che non sarebbero richiesti a un architetto canadese come condizione per l’iscrizione all'albo in un'altra giurisdizione ospitante.

Articolo 8

Attuazione

1.   Ciascuna parte rende pubblicamente disponibili, o garantisce che le autorità competenti rendano pubblicamente disponibili, se possibile per via elettronica, le informazioni concernenti:

a)

i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti che amministrano le domande di riconoscimento delle qualifiche;

b)

i requisiti e le procedure pertinenti inerenti all'attuazione e all'amministrazione delle decisioni sul riconoscimento reciproco delle qualifiche;

c)

le procedure inerenti all'iscrizione o all'adesione obbligatorie a un ordine professionale; e

d)

le disposizioni legislative e regolamentari applicabili per esercitare le attività professionali contemplate dal presente accordo, compresi in particolare i requisiti relativi alle conoscenze specifiche di settore testate nel corso online di preiscrizione di cui all'articolo 5.

2.   Ciascuna parte si adopera per informare l'altra parte dei nuovi regolamenti o delle modifiche dei regolamenti in vigore, adottati nell'esercizio del proprio diritto a regolamentare, che possono avere un impatto sul riconoscimento delle qualifiche degli architetti conformemente all'articolo 11.5, lettera d), del CETA.

3.   Le autorità competenti di ciascuna giurisdizione di una parte collaborano strettamente e si prestano assistenza reciproca per agevolare l'attuazione del presente accordo.

4.   Nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle autorità competenti o alle loro associazioni di riunirsi periodicamente per discutere questioni inerenti alla regolamentazione della professione di architetto.

5.   Le parti sottopongono qualsiasi questione derivante dall'attuazione o dal funzionamento del presente accordo al comitato ARR istituito a norma dell'articolo 26.2, paragrafo 1, lettera b), del CETA, qualora tali questioni non possano essere risolte conformemente al presente articolo. Il comitato si riunisce sollecitamente entro 45 giorni dal ricevimento di una richiesta e si adopera per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione entro quattro mesi dalla data in cui si è tenuta la riunione del comitato.

6.   Qualora il comitato misto CETA esamini gli effetti di una nuova adesione all'Unione europea conformemente all'articolo 30.10 del CETA, il comitato ARR si riunisce e riferisce al comitato per i servizi e gli investimenti per sostenere l'esame da parte del comitato misto CETA.


(1)  https://www.cfta-alec.ca/wp-content/uploads/2020/09/CFTA-Consolidated-Text-Final-English_September-24-2020.pdf

(2)   GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.


Appendice I

Titoli di formazione rilasciati in Canada che consentono l'accesso alla professione di architetto di cui all'articolo 4, paragrafo 2

In Canada il livello di istruzione richiesto come una delle condizioni per accedere alle qualifiche di architetto è certificato da un diploma rilasciato da una delle università seguenti:

University of British Columbia;

University of Calgary;

Carleton University;

Technical University of Nova Scotia (TUNS) - attualmente Dalhousie University;

Université Laval;

University of Manitoba;

McGill University;

Université de Montréal;

University of Toronto; e

University of Waterloo.

I diplomi di laurea pertinenti sono:

diploma di laurea di primo livello in architettura (Bachelor of Architecture - B. Arch) fino al 2004; e

diploma di laurea magistrale in architettura (Master of Architecture - M. Arch).

L'ente nazionale di certificazione della professione di architetto (Canadian Architectural Certification Board – CACB) o l'autorità competente può inoltre valutare singoli titoli o diplomi universitari professionali in architettura rilasciati da istituzioni non accreditate e rilasciare la certificazione se risultano soddisfatti i livelli di istruzione canadesi approvati dal ROAC. Il CACB mantiene un elenco degli accreditamenti correnti e le informazioni sulle modalità di certificazione sul proprio sito web.

Quanto a coloro che hanno conseguito una laurea presso una delle facoltà canadesi di architettura prima dell'attuazione del sistema di accreditamento del programma di laurea CACB (CACB Degree Program Accreditation System) nel 1991, per ogni laureato in architettura il CACB ha certificato i singoli titoli di studio che era necessario ottenere da una delle università sopra elencate.


Appendice II

Informazioni sul corso online di preiscrizione della durata di 10 ore di cui all'articolo 5

1.   Principi e obiettivi generali del corso

Il corso online di preiscrizione di cui all'articolo 5 mira a garantire che un architetto di uno Stato membro dell'Unione europea che intenda avviare ed esercitare le attività di architetto in una giurisdizione ospitante del Canada abbia acquisito le conoscenze specifiche di settore richieste per esercitare in uno dei territori o delle province del Canada.

Al termine del corso, il richiedente avrà compreso quali servizi è tenuto a fornire un architetto, i requisiti contrattuali da soddisfare prima di iniziare a prestare servizi di architettura, gli obblighi professionali in una professione autoregolamentata e l'obbligo di proteggere il bene pubblico, gli obblighi giuridici e amministrativi che un architetto deve conoscere per fornire servizi di architettura in Canada e dove trovare informazioni di riferimento fondamentali, tra cui le normative edilizie, gli statuti sociali, gli standard comuni e altri documenti normativi.

2.   Conoscenze specifiche di settore contemplate

Le conoscenze specifiche di settore comprendono gli elementi seguenti:

ricerca e documentazione delle pertinenti normative edilizie;

comprensione delle procedure atte a ottenere esenzioni o deroghe a particolari requisiti ai sensi di tali normative edilizie;

valutazione dei prodotti e dei materiali;

conformità dei progetti alle normative applicabili;

predisposizione e negoziazione degli appalti edili, comprese le relative condizioni al fine di chiarire i ruoli dell'architetto, dell'imprenditore edile, del committente, della società di garanzia e dell'assicuratore nell'amministrazione della fase di costruzione;

domande di licenza edilizia;

supervisione dell'avanzamento dei lavori edili e riesame delle prestazioni; e

codici etici.

3.   Risultati

Al termine del corso online di preiscrizione il richiedente riceverà immediatamente notifica in merito all'eventuale superamento del corso. I risultati sono simultaneamente trasmessi al ROAC e da quest'ultimo registrati.


Appendice III

Documenti che possono essere richiesti a norma dell'articolo 6, paragrafo 1

L'autorità competente di una giurisdizione ospitante può chiedere al richiedente di fornire per via elettronica qualsiasi dei documenti seguenti, se del caso:

1.

prova della cittadinanza o della residenza permanente in una parte;

2.

titolo di formazione;

3.

attestazione dell'esperienza professionale;

4.

una lettera di un'autorità competente della giurisdizione in cui l'architetto è qualificato inviata direttamente per via elettronica all'autorità competente della giurisdizione ospitante che conferma quanto segue:

a)

la data di iscrizione all'albo o di rilascio della licenza, o del conseguimento di una condizione equivalente in assenza di un regime di licenze o di iscrizione all'albo nella giurisdizione in cui l'architetto è qualificato;

b)

la conformità ai requisiti sulle qualifiche professionali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del presente accordo, a seconda dei casi;

c)

un attestato di moralità o di buona condotta; e

d)

se non previsto dalla lettera c), la prova che l'architetto non è soggetto ad azioni disciplinari in corso e che non è stato sospeso o escluso dall'esercizio di attività di architetto a causa di gravi mancanze professionali o di condanne per reati penali.

Qualora richieda una prova a norma delle lettere c) o d) sopra citate, la giurisdizione ospitante accetta come prova sufficiente un certificato rilasciato dall'autorità competente della giurisdizione in cui l'architetto è qualificato. Qualora l'autorità competente non rilasci tali certificati, la giurisdizione ospitante accetta una dichiarazione giurata o una dichiarazione solenne resa dall'architetto in questione dinanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o a un notaio o a un organismo professionale qualificato. In tal caso il richiedente fornisce anche un certificato rilasciato da tale autorità o notaio attestante l'autenticità della propria dichiarazione giurata o dichiarazione solenne;

5.

la prova che il richiedente è assicurato contro i rischi pecuniari inerenti alla responsabilità professionale conformemente alle prescrizioni vigenti nella giurisdizione ospitante;

6.

un estratto del casellario giudiziale rilasciato dalla giurisdizione di cui al punto 4;

7.

la prova del pagamento dei diritti richiesti in relazione alla domanda.

I documenti di cui ai punti 4, 5 e 6 della presente appendice alla data della loro presentazione non possono risalire a più di tre mesi.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2467/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)