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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2023/2444

27.10.2023

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2444 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2023

che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/30 per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti essenziali per le apparecchiature radio e che rettifica tale regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettere d), e) ed f),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2014/53/UE istituisce un quadro normativo per la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio delle apparecchiature radio nell’Unione. I requisiti essenziali per tali apparecchiature sono stabiliti all’articolo 3 di tale direttiva.

(2)

Per quanto riguarda l’applicazione dei requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE di cui all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettere d), e) ed f), la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2022/30 (2), che specifica quali categorie o classi di apparecchiature radio sono interessate da ciascuno di tali requisiti essenziali, che si applicherà a decorrere dal 1o agosto 2024.

(3)

Con decisione di esecuzione C(2022) 5637 (3), la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare entro il 30 settembre 2023 nuove norme armonizzate a sostegno dell’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettere d), e) ed f), della direttiva 2014/53/UE per le categorie e le classi di apparecchiature radio specificate dal regolamento delegato (UE) 2022/30.

(4)

Le questioni che devono essere affrontate dalle norme armonizzate da elaborare a sostegno dei requisiti essenziali che diventeranno applicabili a decorrere dalla data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2022/30 sono molto complesse. Riguardano la cibersicurezza, in particolare la protezione della rete, dei dati personali e della vita privata e la protezione dalle frodi, a sostegno dell’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettere d), e) ed f), della direttiva 2014/53/UE. Inoltre è la prima volta che vengono elaborate norme armonizzate in relazione alla protezione della rete, dei dati personali e della vita privata e alla protezione dalle frodi e per le categorie e le classi di apparecchiature radio specificate dal regolamento delegato (UE) 2022/30. Il CEN e il Cenelec hanno chiesto una proroga di almeno nove mesi del periodo specificato nella richiesta, per essere in grado di affrontare le questioni e i problemi complessi incontrati nell’elaborazione delle pertinenti norme armonizzate e fornire norme armonizzate di elevata qualità.

(5)

Sebbene l’uso di norme armonizzate non sia obbligatorio nell’ambito delle procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 17 della direttiva 2014/53/UE, la loro assenza rende molto complicato soddisfare i requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. È pertanto opportuno prorogare il periodo di applicazione dei requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE di cui all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettere d), e) ed f), in modo che le organizzazioni europee di normazione possano disporre di tempo sufficiente per elaborare norme di elevata qualità.

(6)

È stato rilevato un errore all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/30 per quanto riguarda la descrizione dei dati che l’apparecchiatura radio deve essere in grado di trattare. Tale errore dovrebbe essere rettificato.

(7)

È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/30,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2022/30

All’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/30, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2025.».

Articolo 2

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/30

All’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/30, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   Il requisito essenziale di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2014/53/UE si applica a una qualsiasi delle seguenti apparecchiature radio, se queste ultime possono effettuare il trattamento, ai sensi dell’articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) 2016/679, di dati personali quali definiti all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679, o di dati relativi al traffico o di dati relativi all’ubicazione, quali definiti all’articolo 2, lettere b) e c), della direttiva 2002/58/CE:».

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2022/30 della Commissione, del 29 ottobre 2021, che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione dei requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), di tale direttiva (GU L 7 del 12.1.2022, pag. 6).

(3)  Decisione di esecuzione C(2022) 5637 della Commissione, del 5 agosto 2022, relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2022/30 della Commissione.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2444/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)