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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2023/2430

3.11.2023

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2430 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2023

che stabilisce disposizioni relative ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per il settore delle banane

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 90 bis, paragrafo 6, primo comma, lettera c), e l’articolo 91, primo comma, lettere b), f) e g),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 istituisce un’organizzazione comune dei mercati agricoli che comprende anche i settori degli ortofrutticoli, dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e delle banane. Esso conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per quanto riguarda i controlli di conformità alle norme di commercializzazione e le relative notifiche.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (2) stabilisce norme di commercializzazione e controlli di conformità alle norme di commercializzazione per tutti gli ortofrutticoli freschi e requisiti per le notifiche. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011 della Commissione (3) stabilisce norme di commercializzazione per le banane, norme per il controllo del rispetto di tali norme di commercializzazione e requisiti relativi alle notificazioni nel settore della banana.

(3)

A fini di chiarezza, è opportuno integrare in un unico nuovo regolamento tutte le disposizioni relative ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione e ai requisiti per le notifiche di non conformità per i prodotti e i settori contemplati dal regolamento delegato (UE) 2023/2429 della Commissione (4), tenendo conto dell’esperienza acquisita nell’applicazione dei regolamenti specifici esistenti. I regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011 sono inoltre abrogati dal regolamento delegato (UE) 2023/2429 [OP: si prega di inserire il numero del C(2023) 5448]

(4)

Ai fini dei controlli selettivi, in base a un’analisi del rischio, a norma dell’articolo 90 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è opportuno stabilire le modalità applicabili a tali controlli. In particolare dovrebbe essere precisato il ruolo dell’analisi del rischio nella selezione dei prodotti da sottoporre ai controlli.

(5)

Ciascuno Stato membro dovrebbe designare gli organismi di controllo responsabili dell’esecuzione dei controlli di conformità in ciascuna fase della commercializzazione. È opportuno incaricare un’unica autorità competente del coordinamento e dei contatti tra tutti gli altri organismi designati.

(6)

Poiché la conoscenza degli operatori e delle loro principali caratteristiche è uno strumento indispensabile per orientare l’analisi degli Stati membri, è opportuno che ogni Stato membro costituisca una banca dati degli operatori dei settori degli ortofrutticoli e delle banane. Per garantire che siano inclusi tutti gli attori della catena di commercializzazione e per la certezza del diritto è opportuno stabilire una definizione dettagliata di «operatore».

(7)

I controlli di conformità dovrebbero essere effettuati a campione e concentrarsi sugli operatori per i quali il rischio di accertamento di merci non conformi alle norme di commercializzazione è più elevato. Tenendo conto delle caratteristiche dei rispettivi mercati nazionali, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano disposizioni intese a concentrare i controlli in via prioritaria su determinate categorie di operatori. A fini di trasparenza, è opportuno che tali disposizioni siano comunicate alla Commissione.

(8)

Qualora i controlli di conformità individuino eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente alle norme di commercializzazione, le autorità competenti dovrebbero adottare misure adeguate in conformità del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e scambiare notifiche di frode a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (6).

(9)

Gli Stati membri dovrebbero garantire la conformità alle norme di commercializzazione degli ortofrutticoli esportati nei paesi terzi. Gli Stati membri dovrebbero certificare la conformità al protocollo di Ginevra sulla normalizzazione degli ortofrutticoli freschi e della frutta secca ed essiccata, concluso nel quadro della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, e del regime dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per l’applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.

(10)

Le importazioni di prodotti ortofrutticoli in provenienza dai paesi terzi dovrebbero essere conformi alle norme di commercializzazione o a norme per lo meno equivalenti. Pertanto, prima dell’introduzione di tali prodotti nel territorio doganale dell’Unione, dovrebbe essere eseguito un controllo di conformità, tranne nel caso di partite di piccole dimensioni per le quali i servizi di controllo ritengano che il rischio di non conformità sia minimo. È opportuno che per certi paesi terzi che offrono garanzie soddisfacenti di conformità alle norme, le operazioni di controllo prima dell’esportazione possano essere eseguite dagli organismi di controllo degli stessi paesi terzi. Quando ci si avvalga di tale facoltà, è opportuno che gli Stati membri verifichino periodicamente l’efficacia e la qualità dei controlli eseguiti dagli organismi di controllo dei paesi terzi prima dell’esportazione.

(11)

Gli ortofrutticoli soggetti al controllo di conformità alle norme di commercializzazione dovrebbero essere sottoposti allo stesso tipo di controllo in ogni fase della commercializzazione. A tal fine è opportuno applicare i metodi di ispezione dell’OCSE raccomandati anche dall’UNECE. È tuttavia opportuno prevedere modalità specifiche per i controlli nella fase della vendita al minuto.

(12)

Al fine di garantire la coerenza tra le norme di commercializzazione e i controlli, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore e applicarsi a decorrere dallo stesso giorno del regolamento delegato (UE) 2023/2429.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce disposizioni per quanto riguarda:

a)

i controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i settori e i prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2023/2429 in tutte le fasi della commercializzazione; e

b)

i requisiti per le notifiche di non conformità a seguito di controlli di conformità.

CAPO II

CONTROLLI DI CONFORMITÀ ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 2

Autorità di coordinamento e organismi di controllo

1.   Gli Stati membri designano:

a)

un’unica autorità competente incaricata del coordinamento e dei contatti nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in appresso denominata «l’autorità di coordinamento» e

b)

uno o più organismi di controllo incaricati dell’applicazione del presente regolamento, in appresso «gli organismi di controllo».

2.   Le autorità di coordinamento e gli organismi di controllo di cui al paragrafo 1 possono essere pubblici o privati. Tuttavia, in entrambi i casi essi fanno capo agli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

il nome e l’indirizzo, postale ed elettronico, dell’autorità di coordinamento che hanno designato in applicazione del paragrafo 1, lettera a);

b)

il nome e l’indirizzo, postale ed elettronico, degli organismi di controllo che hanno designato in applicazione del paragrafo 1, lettera b) e

c)

la definizione precisa delle rispettive sfere di competenza degli organismi di controllo designati.

3.   L’autorità di coordinamento può coincidere con l’organismo di controllo o con uno degli organismi di controllo o con qualsiasi altro organismo designato in conformità del paragrafo 1.

4.   La Commissione pubblica l’elenco delle autorità di coordinamento designate dagli Stati membri sul sito web Europa.

Articolo 3

Banca dati degli operatori

1.   Gli Stati membri creano una banca dati degli operatori dei settori e dei prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2023/2429 (di seguito «banca dati degli operatori»), alle condizioni stabilite nel presente articolo.

A tal fine gli Stati membri possono utilizzare una o più banche dati già create per altri scopi.

2.   Ai fini del presente regolamento si intende per «operatore» qualsiasi persona fisica o giuridica:

a)

che detiene i prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2023/2429 al fine di:

i)

esporli o metterli in vendita;

ii)

venderli;

iii)

commercializzarli in ogni altro modo; o

b)

che svolge effettivamente una delle attività di cui alla lettera a) con riguardo ai settori e ai prodotti soggetti a norme di commercializzazione.

Le attività di cui al primo comma, lettera a), riguardano:

a)

la vendita a distanza, via Internet o con altri canali;

b)

le stesse attività svolte dalla persona fisica o giuridica per proprio conto o a nome di terzi;

c)

le attività svolte nell’Unione e/o nell’ambito di esportazioni a destinazione di paesi terzi e/o di importazioni in provenienza da paesi terzi.

3.   Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la registrazione o meno, nella banca dati degli operatori, delle seguenti categorie di operatori:

a)

gli operatori le cui attività riguardano i prodotti elencati all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/2429 o i prodotti che sono esonerati, ai sensi dell’articolo 5 dello stesso regolamento, dall’obbligo di conformarsi alle norme di commercializzazione;

b)

le persone fisiche o giuridiche le cui attività si limitano al trasporto delle merci;

c)

gli operatori le cui attività si limitano alla vendita al minuto.

4.   Se la banca dati degli operatori è costituita da vari elementi distinti, l’autorità di coordinamento garantisce l’uniformità della banca dati e dei suoi elementi, nonché dei loro aggiornamenti.

5.   La banca dati contiene i dati seguenti per ogni operatore:

a)

il numero di registrazione, il nome e l’indirizzo e l’indicazione dei settori o prodotti pertinenti in cui opera tra quelli di cui al paragrafo 1;

b)

le informazioni necessarie ai fini della sua classificazione in una delle categorie di rischio di cui all’articolo 5, paragrafo 3, in particolare la posizione che occupa nella catena commerciale e un’indicazione dell’importanza dell’impresa;

c)

le informazioni relative alle risultanze di controlli precedenti compiuti presso ciascun operatore;

d)

qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini del controllo, come ad esempio le informazioni relative all’esistenza di un sistema di assicurazione della qualità o di un sistema di autocontrollo connesso alla conformità alle norme di commercializzazione.

e)

l’indicazione se il professionista è stato riconosciuto o meno a norma dell’articolo 4.

Gli Stati membri aggiornano, se necessario, la banca dati degli operatori, tenendo conto in particolare delle informazioni raccolte durante i controlli di conformità.

6.   Fatto salvo il paragrafo 3, tutti gli operatori sono registrati e trasmettono le informazioni che gli Stati membri ritengono necessarie per istituire e aggiornare la banca dati degli operatori. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali sono inseriti nella banca dati nazionale gli operatori che non sono stabiliti sul loro territorio, ma che vi svolgono la loro attività.

Articolo 4

Operatori riconosciuti

1.   Gli Stati membri possono autorizzare gli operatori classificati nella categoria di rischio più bassa, conformemente ai controlli di conformità di cui all’articolo 5, su loro richiesta e fatta salva la presentazione di particolari garanzie di conformità alle norme di commercializzazione, a:

a)

firmare il certificato di conformità di cui all’articolo 7;

b)

apporre su ciascun imballaggio, nella fase della spedizione, l’etichetta il cui facsimile figura nell’allegato I per gli ortofrutticoli freschi e le banane prodotti nell’Unione; o

c)

utilizzare il certificato di esenzione di cui all’allegato II per le banane prodotte in paesi terzi.

Gli Stati membri possono limitare le autorizzazioni di cui al primo comma a uno o due dei settori e prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2023/2429.

Il certificato di esenzione di cui al primo comma, lettera c), è valido sull’intero mercato dell’Unione per le banane sbarcate nello Stato membro che ha concesso l’esenzione.

2.   Tale autorizzazione è concessa per un periodo di almeno un anno.

3.   Gli operatori che beneficiano della possibilità di cui al paragrafo 1 devono:

a)

disporre di addetti al controllo che abbiano ricevuto una formazione o abbiano un’esperienza pertinente;

b)

possedere attrezzature adeguate per il condizionamento, l’imballaggio e il controllo dei prodotti;

c)

impegnarsi ad eseguire controlli di conformità sulle merci che spediscono e tenere un registro con i dati relativi a tutti i controlli effettuati;

d)

consentire i controlli da parte delle autorità di coordinamento.

4.   Lo Stato membro revoca l’autorizzazione all’operatore riconosciuto che non soddisfa più i requisiti previsti per la concessione dell’autorizzazione.

5.   Gli Stati membri stilano un elenco degli operatori riconosciuti con l’indicazione del numero di registrazione di cui all’articolo 3, paragrafo 5, primo comma, lettera a), e dei prodotti e del periodo per il quale è stata concessa l’autorizzazione. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per rendere tali informazioni disponibili al pubblico.

SEZIONE 2

Controlli di conformità effettuati dagli Stati membri

Articolo 5

Controlli di conformità

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i controlli di conformità siano effettuati in maniera selettiva, in base a un’analisi di rischio e con una frequenza adeguata, in modo da garantire il rispetto delle norme di commercializzazione stabilite dagli articoli 75 e 76 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento delegato (UE) 2023/2429 e da identificare eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente a dette norme.

I criteri per la valutazione del rischio possono includere:

a)

l’esistenza di un certificato di conformità di cui all’articolo 7 del presente regolamento rilasciato da un’autorità competente;

b)

l’esistenza di un certificato di conformità rilasciato da un’autorità competente di un paese terzo in cui i controlli di conformità sono stati riconosciuti a norma dell’articolo 8 del presente regolamento;

c)

la natura del prodotto, il periodo di produzione, il prezzo del prodotto, le condizioni atmosferiche, le operazioni di imballaggio e di movimentazione, le condizioni di magazzinaggio, il paese di origine, i mezzi di trasporto o il volume della partita;

d)

le dimensioni degli operatori, la posizione che occupano nella catena commerciale, il volume o il valore di quanto commercializzano, la loro gamma di prodotti, la zona di distribuzione o il tipo di attività svolte (magazzinaggio, cernita, imballaggio o vendita);

e)

l’esito di controlli svolti precedentemente, incluso il numero e il tipo di difetti riscontrati, la qualità abituale dei prodotti commercializzati, il livello dell’attrezzatura tecnica utilizzata;

f)

l’affidabilità dei sistemi di assicurazione della qualità o dei sistemi di autocontrollo degli operatori con riguardo alla conformità alle norme di commercializzazione;

g)

il luogo in cui viene svolto il controllo, in particolare se si tratta del punto di primo ingresso nell’Unione o del luogo in cui i prodotti sono confezionati o caricati;

h)

ogni altra informazione che possa far supporre un rischio di non conformità.

2.   I certificati di conformità di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b), sono considerati un fattore che riduce il rischio di non conformità.

3.   L’analisi del rischio si basa sulle informazioni contenute nella banca dati degli operatori di cui all’articolo 3 e gli Stati membri classificano gli operatori in categorie di rischio sulla base di tale analisi.

Gli Stati membri fissano anticipatamente:

a)

i criteri per la valutazione del rischio di non conformità delle partite;

b)

le percentuali minime di operatori e di partite e/o di quantitativi da sottoporre a un controllo di conformità, sulla base di un’analisi del rischio per ciascuna categoria di rischio.

Sulla base di un’analisi dei rischi gli Stati membri possono decidere di non svolgere controlli selettivi per i prodotti soggetti alla norma di commercializzazione generale.

4.   Se dai controlli emergono irregolarità significative, gli Stati membri aumentano la frequenza dei controlli relativi agli operatori interessati, ai prodotti, al luogo di origine o ad altri parametri.

5.   Gli operatori sono tenuti a fornire agli organismi di controllo tutte le informazioni e le strutture che questi ultimi ritengono necessarie per l’organizzazione e l’esecuzione dei controlli di conformità.

Articolo 6

Accettazione delle dichiarazioni in dogana

1.   Le dogane possono accettare le dichiarazioni di esportazione e/o le dichiarazioni di immissione in libera pratica relative ai prodotti soggetti a norme di commercializzazione specifiche se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

le merci sono accompagnate da un certificato di conformità di cui all’articolo 7 o, nel caso delle banane, dal certificato di esenzione di cui all’allegato II; o

b)

l’organismo di controllo competente ha informato l’autorità doganale che è stato rilasciato un certificato di conformità per le partite in questione; o

c)

l’organismo di controllo competente ha informato l’autorità doganale di non aver rilasciato un certificato di conformità per le partite in questione poiché esse non necessitavano di un controllo in esito all’analisi del rischio di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

L’accettazione delle dichiarazioni di cui al primo comma non pregiudica l’eventuale svolgimento di controlli di conformità da parte degli Stati membri ai sensi dell’articolo 5.

2.   Gli Stati membri possono applicare il paragrafo 1 anche ai prodotti soggetti alla norma di commercializzazione generale di cui all’allegato I, parte A, del regolamento delegato (UE) 2023/2429 e ai prodotti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto i), di tale regolamento delegato, qualora lo Stato membro interessato lo ritenga necessario in esito all’analisi di rischio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 7

Certificato di conformità e certificato di esenzione

1.   I certificati di conformità per gli ortofrutticoli freschi o le banane soggetti alle norme di commercializzazione e i certificati di esenzione per le banane possono essere rilasciati da un’autorità competente.

Il certificato di conformità è rilasciato per attestare la conformità dei prodotti in questione alla norma di commercializzazione pertinente. Il certificato di conformità ad uso delle autorità competenti dell’Unione figura nell’allegato III.

Per gli ortofrutticoli freschi, i paesi terzi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, possono utilizzare i propri certificati di conformità anziché quelli rilasciati dalle autorità competenti dell’Unione, purché contengano informazioni almeno equivalenti a quelle del certificato dell’Unione. La Commissione rende disponibili i facsimili di tali certificati di paesi terzi sul sito web Europa.

2.   Il certificato di esenzione può essere rilasciato dall’autorità competente per confermare che l’operatore riconosciuto in questione è in grado di garantire la conformità delle banane importate alla norma di commercializzazione pertinente. Il certificato di esenzione figura nell’allegato II.

3.   I certificati possono essere rilasciati dall’autorità competente in formato cartaceo con il proprio timbro o in formato elettronico autenticato. Essi sono firmati dalla persona o dalle persone abilitate dall’autorità competente con una firma autografa o elettronica. Anche gli operatori autorizzati a norma dell’articolo 4 possono firmare il certificato di conformità con una firma autografa o elettronica.

4.   I certificati sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione.

5.   Ogni certificato reca un numero di serie che lo identifica. L’autorità competente conserva una copia di ciascun certificato rilasciato.

SEZIONE 3

Controlli di conformità effettuati dai paesi terzi

Articolo 8

Riconoscimento dei controlli di conformità effettuati dai paesi terzi prima dell’importazione nell’Unione

1.   La richiesta di riconoscimento di un paese terzo di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2429 indica l’autorità ufficiale del paese terzo sotto la cui responsabilità sono compiuti i controlli di conformità alle norme di commercializzazione stabiliti in tale regolamento delegato. Tale autorità cura i contatti con la Commissione. La richiesta di riconoscimento fornisce inoltre le informazioni necessarie per valutare i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 4, di tale regolamento delegato.

2.   I paesi terzi i cui i controlli di conformità sono stati riconosciuti alle condizioni di cui all’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2023/2429 e al presente articolo, e i relativi prodotti, figurano nell’allegato IV del presente regolamento. A ogni nuovo riconoscimento la Commissione aggiorna tale allegato conformemente all’articolo 91, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3.   La Commissione rende disponibili gli estremi delle autorità ufficiali e degli organismi di controllo interessati sul sito web Europa.

Articolo 9

Sospensione del riconoscimento dei controlli di conformità

La Commissione può sospendere il riconoscimento dei controlli di conformità effettuati da paesi terzi se emerge, per un numero significativo di partite e/o per quantità ingenti, che le merci non corrispondono ai dati indicati nei certificati di conformità rilasciati dagli organismi di controllo dei paesi terzi. In caso di sospensione del riconoscimento la Commissione aggiorna l’allegato IV conformemente all’articolo 91, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

SEZIONE 4

Metodi di controllo

Articolo 10

Metodi di controllo e disposizioni in materia di non conformità

1.   I controlli di conformità previsti nel presente regolamento, eccetto quelli eseguiti nella fase della vendita al minuto al consumatore finale, si effettuano secondo i metodi di controllo descritti nell’allegato V, salvo disposizione contraria del presente regolamento o del regolamento delegato (UE) 2023/2429.

Gli Stati membri stabiliscono modalità specifiche per il controllo della conformità nella fase della vendita al minuto al consumatore.

2.   Se rileva che le merci sono conformi alle norme di commercializzazione, l’organismo di controllo può rilasciare il certificato di conformità di cui all’allegato III conformemente all’articolo 7.

3.   Se rileva che le merci non sono conformi alle norme di commercializzazione, l’organismo di controllo rilascia un attestato di non conformità per l’operatore o il suo rappresentante. Le merci oggetto di un attestato di non conformità non possono essere spostate senza l’autorizzazione dell’organismo di controllo che l’ha rilasciato. Tale autorizzazione può essere subordinata al rispetto di condizioni stabilite dall’organismo di controllo.

Gli operatori possono decidere di rendere conforme la merce o parte di essa. La merce resa conforme non può essere commercializzata prima che l’organismo di controllo si accerti della conformità della merce con i mezzi ritenuti idonei. L’organismo di controllo rilascia, se del caso, il certificato di conformità di cui all’allegato III per la partita o la parte della partita resa conforme.

Se un organismo di controllo accoglie la richiesta di un operatore di rendere conforme la merce in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stato eseguito il controllo che ne ha accertato la non conformità, l’operatore ne informa l’organismo di controllo dello Stato membro di destinazione della partita non conforme. Lo Stato membro che rilascia l’attestato di non conformità ne trasmette copia allo Stato membro di destinazione della partita non conforme e agli altri Stati membri interessati.

Se la merce non può essere resa conforme, né essere destinata alla trasformazione industriale, all’alimentazione animale o a qualsiasi altro uso non alimentare, l’organismo di controllo può, se necessario, chiedere agli operatori di prendere misure adeguate allo scopo di garantire che i prodotti considerati non siano commercializzati.

Gli operatori comunicano agli organismi di controllo le informazioni che gli Stati membri giudicano necessarie ai fini dell’applicazione del presente paragrafo.

4.   Qualora i controlli di conformità stabiliti nel presente regolamento individuino eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente alle norme di commercializzazione, le autorità competenti adottano misure adeguate in conformità del regolamento (UE) 2017/625 e scambiano notifiche di frode a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.

SEZIONE 5

Notifiche

Articolo 11

Notifiche

1.   Lo Stato membro nel cui territorio sia riscontrata la non conformità alle norme di commercializzazione di una spedizione di merci provenienti da un altro Stato membro, a causa di difetti o alterazioni già constatabili nei prodotti all’atto del condizionamento, ne informa immediatamente gli Stati membri eventualmente interessati, compresi quelli in cui sono state confezionate le merci.

2.   Lo Stato membro nel cui territorio sia stata respinta l’immissione in libera pratica di una partita di merci provenienti da un paese terzo a causa della non conformità alle norme di commercializzazione ne informa immediatamente gli Stati membri eventualmente interessati e il paese terzo interessato se incluso nell’elenco di cui all’allegato IV.

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri una sintesi dei risultati dei controlli effettuati in tutte le fasi di commercializzazione in un determinato anno entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per quanto riguarda le importazioni dai paesi terzi elencati nell’allegato IV, tale notifica comprende il numero di partite di merci che sono state respinte nel corso dell’anno precedente dall’immissione in libera pratica a causa della non conformità alla norma di commercializzazione.

4.   Le notifiche alla Commissione di cui al paragrafo 3 sono effettuate in conformità del regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (7).

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011 della Commissione, del 19 dicembre 2011, che stabilisce norme di commercializzazione per le banane, norme per il controllo del rispetto di tali norme di commercializzazione e requisiti relativi alle notificazioni nel settore della banana (GU L 336 del 20.12.2011, pag. 23).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2023/2429 della Commissione, del 17 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per il settore delle banane, e che abroga il regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011 della Commissione (GU L, 2023/2429 del 3.11.2023, ELI link: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2429/oj).

(5)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 095 del 7.4.2017, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).


ALLEGATO I

Facsimile dell’etichetta di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Image 1

 

Norma di commercializzazione dell’Unione europea per gli ortofrutticoli freschi e le banane

Numero (dell’operatore riconosciuto)

(Stato membro)


ALLEGATO II

Certificato di esenzione dal controllo del rispetto delle norme di commercializzazione nel settore delle banane di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Operatore riconosciuto esentato (nome, società, indirizzo):

Numero di immatricolazione rilasciato dall’organismo o dal servizio di controllo competente:

Organismo o servizio competente (nome, indirizzo):

Data di rilascio del certificato:

Durata di validità dell’esenzione:

Firma e/o timbro dell’organismo o servizio competente:


ALLEGATO III

Certificato di conformità di cui all’articolo 7, paragrafo 1, e all’articolo 10, paragrafi 2 e 3, per i prodotti soggetti all’obbligo di conformità alle norme di commercializzazione dell’Unione europea

1.

Operatore

Certificato di conformità alle norme di commercializzazione dell’Unione europea applicabili agli ortofrutticoli freschi e alle banane

N. …

(Il presente certificato è destinato esclusivamente agli organismi di controllo)

2.

Imballatore indicato sull’imballaggio (se diverso dall’operatore)

3.

Organismo di controllo

4.

Luogo di controllo/paese di origine (1)

5.

Regione o paese di destinazione

6.

Identificazione del mezzo di trasporto

7.

 

interno

importazione

esportazione

(Per le banane si fa riferimento, se del caso, ai controlli a destinazione)

8.

Imballaggi (numero e tipo)

-

-

9.

Natura del prodotto (varietà, se previsto dalla norma)

10.

Categoria di qualità

11.

Peso netto totale in kg

12.

La partita di cui sopra è conforme, al momento del rilascio del presente certificato, alle vigenti norme di commercializzazione dell’Unione europea.

Ufficio doganale previsto … Luogo e data di rilascio…

Validità: fino al (data):

Firmatario (nome in stampatello):

Firma … Timbro dell’autorità competente…

13.

Osservazioni


(1)  Se il prodotto viene riesportato, indicarne l’origine nella casella 9.


ALLEGATO IV

Paesi terzi i cui controlli di conformità sono stati riconosciuti ai sensi dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2023/2429 e i prodotti interessati di cui all’articolo 8 del presente regolamento

Paese

Prodotti

Svizzera

Ortofrutticoli freschi

Marocco

Ortofrutticoli freschi

Sud Africa

Ortofrutticoli freschi

Israele (1)

Ortofrutticoli freschi

India

Ortofrutticoli freschi

Nuova Zelanda

Mele, pere e kiwi

Senegal

Ortofrutticoli freschi

Kenya

Ortofrutticoli freschi

Turchia

Ortofrutticoli freschi

Regno Unito:

Gran Bretagna

Irlanda del Nord (2)

Ortofrutticoli freschi


(1)  La Commissione concede il riconoscimento per ortofrutticoli originari dello Stato d’Israele ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(2)  A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica nonché dell’articolo 5, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 1, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord di tale accordo, in combinato disposto con l’allegato 2 del medesimo protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Tuttavia a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, di tale protocollo, per quanto riguarda il riconoscimento in uno Stato membro di regole tecniche, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate dalle autorità di un altro Stato membro, o da un organo stabilito in un altro Stato membro, i riferimenti agli Stati membri nelle disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal medesimo protocollo non si intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord in relazione a regole tecniche, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate dalle autorità del Regno Unito o da organismi stabiliti nel Regno Unito.


ALLEGATO V

Metodi di controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 1

I seguenti metodi di controllo si basano sulle disposizioni della guida per l’applicazione del controllo della qualità degli ortofrutticoli freschi adottata dal regime dell’OCSE per l’applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.

1.   DEFINIZIONI

1.1.   Imballaggio

Elemento di una partita imballato singolarmente, incluso il contenuto. L’imballaggio è concepito in modo da facilitare la movimentazione e il trasporto di un certo numero di imballaggi di vendita o di prodotti alla rinfusa o ordinati, al fine di evitare i danni derivanti dalla loro manipolazione e dal trasporto. L’imballaggio può costituire un imballaggio di vendita. Non sono considerati imballaggi i container per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e aereo.

1.2.   Imballaggio di vendita

Elemento di una partita imballato singolarmente, incluso il contenuto. L’imballaggio è concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utilizzatore finale o il consumatore.

1.3.   Preimballaggi

I preimballaggi sono imballaggi di vendita costituiti da involucri che ricoprono interamente o parzialmente il contenuto, in modo tale che quest’ultimo non possa essere manipolato senza aprire o alterare l’imballaggio. Le membrane protettive che ricoprono un singolo prodotto non sono considerate preimballaggi.

1.4.   Spedizione

Quantità di prodotto destinata ad essere commercializzata da uno stesso operatore, presentata al controllo e identificata da un documento. Una spedizione può essere composta da vari tipi di prodotti e può contenere una o più partite di ortofrutticoli freschi, secchi o essiccati.

1.5.   Partita

Quantità di prodotto presentata al controllo come avente le medesime caratteristiche per quanto riguarda:

imballatore e/o speditore,

paese di origine,

natura del prodotto,

categoria del prodotto,

calibro (se il prodotto è classificato in funzione del calibro),

varietà o tipo commerciale (secondo le corrispondenti disposizioni della norma),

tipo di imballaggio e presentazione.

Tuttavia, se all’atto del controllo di conformità di una spedizione (quale definita al punto 1.4) risulta difficile distinguere le partite e/o non è possibile presentare partite distinte, tutte le partite che compongono la spedizione potranno essere considerate come un’unica partita purché presentino caratteristiche omogenee quanto al tipo di prodotto, allo speditore, al paese di origine, alla categoria e, se previsti dalla norma di commercializzazione pertinente, alla varietà o al tipo commerciale.

1.6.   Campionamento

Insieme di campioni prelevati temporaneamente all’atto di un controllo di conformità.

1.7.   Campione elementare

Campione prelevato a caso da una partita o, nel caso di un prodotto presentato alla rinfusa (carico diretto su mezzo di trasporto o compartimento di mezzo di trasporto), quantità prelevata a caso in un punto della partita.

1.8.   Campione globale

Pluralità di campioni elementari ritenuti rappresentativi di una partita e prelevati in quantità sufficiente ai fini della valutazione della partita in funzione di tutti i criteri.

1.9.   Campione secondario

Un quantitativo equivalente di prodotto prelevato a caso dal campione elementare.

Nel caso della frutta a guscio imballata, il peso del campione secondario è compreso fra 300 g e 1 kg. Se il campione elementare è costituito da imballaggi contenenti imballaggi di vendita, il campione secondario consisterà in uno o più imballaggi di vendita il cui peso complessivo è pari almeno a 300 g.

Nel caso di altri prodotti imballati, il campione secondario comprende 30 unità, purché il peso netto dell’imballaggio sia pari o inferiore a 25 kg e l’imballaggio non contenga imballaggi di vendita. In taluni casi, ciò significa che l’intero contenuto dell’imballaggio deve essere sottoposto a controllo, se il campione elementare contiene meno di 30 unità.

1.10.   Campione composito (unicamente prodotti secchi ed essiccati)

Un campione composito è costituito da un miscuglio di tutti i campioni secondari che compongono il campione globale, di peso non inferiore a 3 kg. I prodotti contenuti nel campione composito devono essere mescolati in modo omogeneo.

1.11.   Campione ridotto

Quantità di prodotto prelevata a caso da un campione globale o composito e di volume limitato al quantitativo minimo necessario ma sufficiente ai fini della valutazione di singoli criteri.

Qualora il metodo di controllo comporti la distruzione del prodotto, la dimensione del campione ridotto non supera il 10 % del campione globale o, nel caso della frutta a guscio, 100 frutti prelevati dal campione composito. Nel caso di piccoli prodotti secchi o essiccati (per i quali ad esempio 100 g comprendono più di 100 unità), il campione ridotto non può essere superiore a 300 g.

Per la valutazione dei criteri relativi al grado di sviluppo e/o di maturazione, la costituzione del campione viene fatta sulla base dei metodi oggettivi descritti nella Guida ai test oggettivi per determinare la qualità degli ortofrutticoli e dei prodotti secchi ed essiccati.

Alcuni campioni ridotti possono essere prelevati da un campione globale o composito al fine di verificare la conformità della partita con riguardo a diversi criteri.

2.   ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI CONFORMITÀ

2.1.   Osservazione generale

Il controllo di conformità è eseguito mediante valutazione di campioni prelevati a caso in vari punti della partita da controllare. In linea di massima la qualità del campione si presume rappresentativa della qualità della partita.

2.2.   Luogo di controllo

Il controllo di conformità può essere effettuato durante le operazioni di imballaggio, al punto di spedizione, durante il trasporto, al punto di ricevimento e a livello della vendita all’ingrosso e al dettaglio.

Nei casi in cui l’organismo di controllo non effettui il controllo di conformità nei propri locali, il detentore mette a disposizione strutture che consentano la realizzazione di un controllo di conformità.

2.3.   Identificazione delle partite e/o impressione generale della spedizione

L’identificazione delle partite si basa sulle marcature o su altri criteri quali le diciture stabilite conformemente alla direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Se la spedizione consta di più partite, l’ispettore ricava un’impressione generale della spedizione dai documenti di accompagnamento o dalle dichiarazioni. In base al controllo l’ispettore stabilisce quindi il grado di conformità delle partite con le indicazioni riportate su tali documenti.

Se i prodotti sono stati o devono essere caricati su un mezzo di trasporto, il numero d’immatricolazione di quest’ultimo servirà a identificare la spedizione.

2.4.   Presentazione del prodotto

L’ispettore designa gli imballaggi che intende esaminare. La presentazione è fatta dall’operatore e consiste nella presentazione del campione globale e delle informazioni necessarie per l’identificazione della spedizione o della partita.

Se sono necessari campioni ridotti o secondari, l’ispettore li preleva dal campione globale.

2.5.   Controllo fisico

Verifica dell’imballaggio e della presentazione

L’ispettore verifica l’idoneità e la pulizia dell’imballaggio e dei materiali da imballo conformemente alla norma di commercializzazione pertinente. Tale operazione viene effettuata sulla base dei campioni elementari nel caso di prodotti imballati e sulla base del mezzo di trasporto in tutti gli altri casi. Qualora siano ammessi solo certi tipi di imballaggio o di presentazione, l’ispettore ne verifica l’impiego.

Verifica delle marcature

L’ispettore accerta se la marcatura del prodotto è conforme alla norma di commercializzazione pertinente. In particolare, egli verifica se le marcature sono corrette e/o in che misura debbano essere modificate.

Tale controllo viene effettuato sulla base dei campioni elementari nel caso di prodotti imballati e sulla base dei documenti apposti sul pallet o sul mezzo di trasporto in tutti gli altri casi.

Gli ortofrutticoli imballati individualmente in un involucro di plastica non sono considerati alimenti preimballati ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e non devono necessariamente recare le marcature previste dalle norme di commercializzazione. In questo caso, l’involucro di plastica può essere considerato una semplice protezione per prodotti delicati.

Verifica della conformità dei prodotti

L’ispettore determina l’entità del campione globale in modo da poter valutare la partita. L’ispettore sceglie a caso gli imballaggi da controllare o, per i prodotti alla rinfusa, i punti della partita da cui devono essere prelevati i campioni elementari.

Verrà prestata attenzione affinché il prelievo dei campioni non comprometta la qualità del prodotto.

Gli imballaggi danneggiati non vengono utilizzati come parte del campione globale. Essi vengono messi da parte e possono, se necessario, essere oggetto di un esame e di una relazione separati.

Ogni qualvolta una partita venga dichiarata insoddisfacente o debba essere valutato il rischio di un prodotto non conforme alla norma di commercializzazione, il campione globale comprende i seguenti quantitativi minimi:

Prodotti imballati

Numero di imballaggi presenti nella partita

Numero di imballaggi da prelevare (campioni elementari)

Fino a 100

5

Da 101 a 300

7

Da 301 a 500

9

Da 501 a 1 000

10

Oltre 1 000

15 (minimo)

Prodotti alla rinfusa

(carico diretto su mezzo di trasporto o compartimento di mezzo di trasporto)

Quantitativo della partita in kg o numero di sacchi presenti nella partita

Quantità di campioni elementari in kg o numero di sacchi

Fino a 200

10

Da 201 a 500

20

Da 501 a 1 000

30

Da 1 001 a 5 000

60

Oltre 5 000

100 (minimo)

Nel caso di ortofrutticoli voluminosi (oltre 2 kg al pezzo), i campioni elementari sono costituiti da almeno cinque pezzi. Nel caso di partite contenenti meno di cinque imballaggi o di peso inferiore a 10 kg, viene controllata l’intera partita.

Se l’ispettore, a controllo ultimato, non è in grado di prendere una decisione, si procede a un nuovo controllo fisico in modo da determinare globalmente il risultato medio dei due controlli.

2.6.   Controllo dei prodotti

Nel caso di un prodotto imballato, i campioni elementari vengono utilizzati per verificare l’aspetto globale del prodotto, la presentazione, la pulizia degli imballaggi e l’etichettatura. Negli altri casi, tali controlli vengono effettuati sulla partita o sul mezzo di trasporto.

Il prodotto da sottoporre a controllo di conformità è interamente ritirato dall’imballaggio. L’ispettore può derogare a questa prescrizione solo se il campionamento è basato su campioni compositi.

La verifica dell’omogeneità, dei requisiti minimi, delle categorie di qualità e del calibro è effettuata su un campione globale o su un campione composito, tenendo conto degli opuscoli esplicativi pubblicati dal regime dell’OCSE per l’applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.

Se vengono riscontrati difetti, l’ispettore determina la percentuale di prodotto non conforme alla norma in numero o in peso.

I difetti esterni vengono controllati sul campione globale o su quello composito. La verifica di certi criteri relativi al grado di sviluppo e/o di maturità o alla presenza o assenza di difetti interni può essere effettuata su campioni ridotti. Ciò avviene in particolare se le operazioni di controllo comportano la distruzione del valore commerciale del prodotto.

La valutazione dei criteri relativi al grado di sviluppo e/o di maturazione viene effettuata facendo ricorso agli strumenti e ai metodi a tal fine previsti nella norma di commercializzazione pertinente o conformemente alla Guida ai test oggettivi per determinare la qualità degli ortofrutticoli e dei prodotti secchi ed essiccati.

2.7.   Rapporto sui risultati dei controlli

Se del caso sono rilasciati i documenti di cui all’articolo 7.

Qualora si rilevino difetti che determinano la non conformità, tali difetti, la percentuale riscontrata e le ragioni della non conformità vengono comunicati per iscritto all’operatore o al suo rappresentante. L’operatore o il suo rappresentante vengono altresì informati della possibilità eventuale di rendere il prodotto conforme semplicemente modificandone le marcature esterne.

Se in un prodotto vengono riscontrati difetti, viene indicata la percentuale di prodotto non conforme alla norma.

2.8.   Perdita di valore in seguito al controllo di conformità

Al termine del controllo di conformità, il campione globale o composito è messo a disposizione dell’operatore o del suo rappresentante.

L’organismo di controllo non è tenuto a restituire gli elementi del campione globale o composito distrutti durante il controllo di conformità.


(1)  Direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 334 del 16.12.2011, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2430/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)