Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2408 |
31.10.2023 |
DECISIONE (UE) 2023/2408 DEL CONSIGLIO
del 16 ottobre 2023
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (1) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») è stato concluso dall’Unione mediante decisione (UE) 2021/689 del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 1o maggio 2021. |
(2) |
L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in particolare al protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte («protocollo»), prevede un solido quadro giuridico per la cooperazione finalizzata alla lotta contro la frode e al recupero dei crediti. Tale cooperazione trarrà vantaggio dalla maggior parte degli strumenti attualmente utilizzati dagli Stati membri per la cooperazione amministrativa e il recupero dei crediti. |
(3) |
Il comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte («comitato commerciale specializzato») istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ha l’incarico di formulare raccomandazioni e adottare decisioni al fine di garantire il funzionamento e l’attuazione corretti del protocollo. |
(4) |
In occasione della sua terza riunione il comitato commerciale specializzato è tenuto ad adottare una decisione relativa alla procedura per la conclusione di accordi sui livelli dei servizi e altre decisioni relative a un funzionamento e un’attuazione corretti del protocollo. |
(5) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato commerciale specializzato, poiché gli accordi sui livelli dei servizi e altre decisioni che devono essere adottate dal comitato commerciale specializzato vincoleranno l’Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della terza riunione del comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte («comitato commerciale specializzato») istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, figura nei progetti di decisione del comitato commerciale specializzato acclusi alla presente decisione.
Articolo 2
La posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della terza riunione del comitato commerciale specializzato per quanto riguarda i nuovi moduli per l’assistenza sulle notifiche amministrative di cui al progetto di decisione del comitato commerciale specializzato accluso alla presente decisione sui moduli standard per la comunicazione di informazioni e dati statistici, oltre alla posizione da adottare di cui all’articolo 1 della presente decisione, è di approvare un futuro adeguamento dei moduli contenuti nell’allegato I di tale progetto di decisione al fine di allinearli al sistema di scambio di informazioni (Exchange of Forms - EoF) di cui all’allegato II della decisione di esecuzione della Commissione C(2019) 2866 (3). L’Unione si adopera per concordare con il Regno Unito che, in attesa di tale allineamento, entrambe le parti si avvalgano pienamente di tali caratteristiche su base volontaria.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Luxembourg, il 16 ottobre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
T. RIBERA RODRÍGUEZ
(1) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.
(2) Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).
(3) Decisione di esecuzione C(2019) 2866 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda i formulari tipo, la ricerca automatizzata di alcune informazioni e l’accordo sul livello dei servizi.
ALLEGATO I
DECISIONE n. X/2023 DEL COMITATO COMMERCIALE SPECIALIZZATO
per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte ISTITUITO DALL’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, DA UNA PARTE, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra
del...
sulla procedura per la conclusione di un accordo sui livelli dei servizi
IL COMITATO COMMERCIALE SPECIALIZZATO,
visto l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (1), in particolare il protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti («protocollo»), in particolare l’articolo PIVA.39, paragrafo 2, lettera k),
considerando quanto segue:
1. |
A norma dell’articolo PIVA.5 del protocollo, deve essere concluso un accordo sui livelli dei servizi che garantisca la quantità e la qualità tecnica dei servizi per il funzionamento dei sistemi di comunicazione e scambio di informazioni secondo la procedura stabilita dal comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte («comitato commerciale specializzato»). |
2. |
È necessario adottare modalità pratiche per l’attuazione dell’articolo PIVA.5 del protocollo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È concluso l’accordo sui livelli dei servizi che figura nell’allegato della presente decisione.
2. Esso è vincolante per le parti del protocollo a decorrere dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del comitato commerciale specializzato.
3. Ciascuna parte del protocollo può chiedere una revisione dell’accordo sui livelli dei servizi inviando una richiesta ai copresidenti del comitato commerciale specializzato. Finché il comitato commerciale specializzato non abbia deciso in merito alle modifiche proposte, restano in vigore le disposizioni contenute nell’ultima versione del pertinente accordo sui livelli dei servizi concluso.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a …, il …
Per il comitato commerciale specializzato
I copresidenti
ALLEGATO
ACCORDO SUI LIVELLI DEI SERVIZI PER I SISTEMI E LE APPLICAZIONI PER LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI IVA E L’ASSISTENZA RECIPROCA IN MATERIA DI RECUPERO DEI CREDITI
1. ATTI APPLICABILI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
1.1. ATTI APPLICABILI
Il presente accordo sui livelli dei servizi («SLA» - Service Level Agreement) tiene conto dell’elenco degli accordi e delle decisioni applicabili elencati in appresso.
[AD.1.] |
Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in particolare il protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti («protocollo») (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10). |
[AD.2] |
Decisione n. del comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in particolare il protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti («protocollo»), del... [data], sui moduli standard per la comunicazione di informazioni e dati statistici, la trasmissione di informazioni mediante la rete CCN e le modalità pratiche per l’organizzazione di contatti fra uffici centrali di collegamento e servizi di collegamento. |
[AD.3.] |
Decisione n. del comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, del... [data] che stabilisce le norme di attuazione delle disposizioni relative all’assistenza in materia di recupero di cui al protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti. |
Tabella 1: atti applicabili
1.2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Il presente SLA tiene conto delle informazioni contenute nei documenti di riferimento indicati di seguito.
[RD.1] |
CCN/CSI General Security Policy (ITSM Web Portal) |
[RD.2] |
CCN/CSI Baseline Security Checklist (ITSM Web Portal) |
[RD.3] |
https security recommendations of CCN/Mail III Webmail access – Ref. CCN/Mail III User Guide for NAs |
[RD.3] |
Security recommendations of CCN/Mail III Webmail access – Ref. CCN Intranet – Local Network Administrator Guide |
Tabella 2: documenti di riferimento
2. TERMINOLOGIA
2.1. ACRONIMI
ACRONIMO |
DEFINIZIONE |
CCN |
Rete comune di comunicazione |
CET |
Ora dell’Europa centrale |
CIRCABC |
Amministratore di centro di risorse di comunicazione ed informazione |
DG |
Direzione generale |
EoF |
Scambio di moduli |
ITIL (2) |
Biblioteca dell’infrastruttura delle tecnologie dell’informazione |
ITSM |
Gestione dei servizi di tecnologie per l’informazione |
IVA |
Imposta sul valore aggiunto |
Tabella 3: acronimi
2.2. DEFINIZIONI
ESPRESSIONE |
DEFINIZIONE |
CET |
Ora dell’Europa centrale, GMT+1 (durante l’ora legale GMT+2 ore) |
Parte |
Nell’ambito di applicazione del presente SLA, per «parte» si intende il Regno Unito o la Commissione. |
Giorni e orari lavorativi (assistenza tecnica ITSM) |
Dalle 7:00 alle 20:00 (CET), 5 giorni/settimana (da lunedì a venerdì, festivi compresi) |
Tabella 4: definizioni
3. INTRODUZIONE
Il presente documento consiste in uno SLA fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») e la Commissione europea («Commissione»), denominate congiuntamente «parti dello SLA».
3.1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLO SLA
L’articolo PIVA.5 del protocollo specifica che «un accordo sui livelli dei servizi che garantisca la quantità e la qualità tecnica dei servizi per il funzionamento dei sistemi per la comunicazione e lo scambio di informazioni è concluso».
Il presente SLA stabilisce la relazione fra il Regno Unito e la Commissione relativamente all’uso dei sistemi e delle applicazioni per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte fra il Regno Unito e gli Stati membri relativamente allo scambio di moduli.
La Commissione dirige il processo per attuare l’accordo in materia di cooperazione amministrativa per mezzo delle tecnologie per l’informazione. Queste includono standard, procedure, strumenti, tecnologie e infrastrutture. È fornita assistenza al Regno Unito per garantire la disponibilità e la corretta attuazione dei sistemi di scambio dei dati. La Commissione assicura inoltre il monitoraggio, la supervisione e la valutazione del sistema nel suo complesso.
Tutti gli obiettivi menzionati nello SLA sono applicabili unicamente in normali condizioni di funzionamento.
In caso di forza maggiore, l’applicabilità dello SLA sarà sospesa per la durata di tali situazioni.
La forza maggiore rappresenta un fatto o un evento imprevedibile fuori dal controllo del Regno Unito o della Commissione e non imputabile a nessuna azione né omissione di azione preventiva da parte della parte responsabile. Tali eventi fanno riferimento in particolare ad azioni del governo, guerra, incendio, esplosione, inondazione, regolamentazione in materia di importazioni o esportazioni oppure embargo e controversie sindacali.
La parte che invoca la forza maggiore informa senza indugio la controparte circa l’impossibilità di fornire i servizi o realizzare gli obiettivi dello SLA per cause di forza maggiore, precisando i servizi e gli obiettivi interessati. Al momento della cessazione della forza maggiore, la parte interessata ne informa egualmente senza indugio la controparte.
3.2. PERIODO DELL’ACCORDO
Lo SLA è vincolante per le parti a decorrere dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del comitato commerciale specializzato istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera k), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
4. RESPONSABILITÀ
La finalità del presente SLA è garantire la qualità e la quantità dei servizi che devono essere forniti dalla Commissione e dal Regno Unito per mettere a disposizione del Regno Unito e della Commissione i sistemi e le applicazioni specificati ai fini della cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte.
4.1. SERVIZI FORNITI DALLA COMMISSIONE AL REGNO UNITO
La Commissione mette a disposizione i servizi seguenti:
un sistema centrale, denominato eForms Central Applications (eFCA), per consentire lo scambio di moduli tra gli Stati membri e il Regno Unito;
l’accesso alla CCN/Mail o alla rete comune di comunicazione, a seconda dei casi, e il loro uso;
l’accesso ai pertinenti spazi condivisi su CIRCABC e il loro uso.
Fornisce i servizi operativi seguenti:
|
servizio assistenza e funzioni:
|
|
centro di riferimento:
|
4.2. SERVIZI FORNITI DAL REGNO UNITO ALLA COMMISSIONE
Il Regno Unito mette a disposizione i servizi seguenti:
comunica alla Commissione le eventuali condizioni eccezionali;
comunica alla Commissione qualsiasi informazione disponibile che impedisca un uso corretto dei sistemi informatici (europei o nazionali) necessari per conseguire l’obiettivo del protocollo.
Fornisce i servizi operativi seguenti:
|
servizio assistenza e funzioni:
|
5. DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Il presente capitolo contiene una descrizione dettagliata degli aspetti quantitativi e qualitativi dei servizi che la Commissione e il Regno Unito sono tenuti a fornire, come illustrato in precedenza.
5.1. SERVIZIO DELLA COMMISSIONE AL REGNO UNITO
5.1.1. Sportello di servizio
5.1.1.1. Accordo
La Commissione mette a disposizione uno sportello di servizio per rispondere alle eventuali domande e a cui comunicare eventuali problemi che il Regno Unito dovesse incontrare con i sistemi e le applicazioni per la cooperazione amministrativa e il recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte o con ogni componente che potrebbe incidere su di essi. Tale sportello di servizi sarà gestito da ITSM e i suoi orari di lavoro corrispondono a quelli di ITSM.
La disponibilità dello sportello di servizio ITSM è garantita almeno per il 95 % degli orari di lavoro. Tutte le domande e i problemi possono essere comunicati allo sportello di servizio durante l’orario di apertura di ITSM a mezzo telefono o posta elettronica e al di fuori di tali orari a mezzo posta elettronica. Se tali domande e problemi sono trasmessi al di fuori dell’orario di apertura di ITSM, si ritiene automaticamente che siano pervenuti alle 8:00 CET del giorno lavorativo successivo.
Lo sportello di servizio registra e classifica le chiamate di servizio in uno strumento per la gestione del servizio e informa la parte chiamante di eventuali modifiche dello stato della chiamata di servizio.
ITSM eroga un’assistenza di prima linea agli utenti e smista le chiamate di servizio se di competenza di un’altra parte (per esempio squadra di sviluppatori, appaltatori ITSM) nei tempi specificati.
Il livello di priorità determina sia la risposta sia i tempi di risoluzione. Esso è stabilito da ITSM, ma gli Stati membri o la Commissione possono richiedere uno specifico livello di priorità.
Il tempo di registrazione è l’intervallo massimo consentito fra il momento di ricevimento del messaggio e l’invio dell’avviso di ricevimento.
Il tempo di risoluzione è l’intervallo fra la registrazione dell’incidente e l’invio delle informazioni sulla risoluzione al mittente. Si include anche il tempo necessario a chiudere l’incidente.
Non si tratta di scadenze assolute, in quanto tengono conto solo del tempo in cui ITSM agisce relativamente alla chiamata di servizio. Quando una chiamata di servizio è smistata verso il Regno Unito, la Commissione o un’altra parte (per esempio squadra di sviluppatori, appaltatori ITSM), tale tempo non fa parte dei tempi di risoluzione di ITSM.
ITSM garantisce la conformità ai termini di conferma di ricevimento e di risoluzione almeno per il 95 % dei casi che si verificano nell’arco di un mese di riferimento.
PRIORITÀ |
TEMPI DI CONFERMA DI RICEVIMENTO |
TEMPI DI RISOLUZIONE |
P1: Critica |
30 min |
4 ore |
P2: Alta |
30 min |
13 ore (1 giorno) |
P3: MEDIA |
30 min |
39 ore (3 giorni) |
P4: Bassa |
30 min |
65 ore (5 giorni) |
Tabella 5: Tempi di conferma di ricevimento e di risoluzione (orario di lavoro)
5.1.2. Servizio statistico
5.1.2.1. Accordo
La Commissione genera statistiche relativamente al numero di scambi nell’ambito dell’IVA e dei recuperi attraverso CCN/Mail, disponibili sul portale web ITSM.
5.1.3. Gestione della sicurezza
5.1.3.1. Accordo
La Commissione europea protegge i propri sistemi e le proprie applicazioni per la cooperazione amministrativa e il recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte dalle violazioni della sicurezza e registra tutte le violazioni della sicurezza e tutti i miglioramenti apportati in quest’ambito.
5.1.3.2. Comunicazioni
La Commissione comunica caso per caso alle parti tutte le violazioni della sicurezza e le misure adottate.
5.2. SERVIZI DEL REGNO UNITO ALLA COMMISSIONE
5.2.1. Tutti i settori di gestione dei livelli dei servizi
5.2.1.1. Accordo
Il Regno Unito registra tutti i problemi di indisponibilità o le modifiche (3) riguardanti gli aspetti tecnici, funzionali e organizzativi dei sistemi e delle applicazioni del Regno Unito per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte e che incidono sugli scambi nell’ambito del protocollo.
5.2.1.2. Comunicazioni
Il Regno Unito informa ITSM, se necessario, di tutti i problemi di indisponibilità o di tutte le modifiche riguardanti gli aspetti tecnici, funzionali o organizzativi del suo sistema, che possano incidere sugli scambi nell’ambito del protocollo. ITSM è sempre informato di tutte le modifiche relative al personale operativo (operatori, amministratori di sistema).
5.2.2. Sportello di servizio
5.2.2.1. Accordo
Il Regno Unito mette a disposizione uno sportello di servizio per rispondere agli incidenti ad esso assegnati, per fornire assistenza e, se necessario, effettuare prove. Gli orari di lavoro dello sportello di servizio dovrebbero essere compatibili con quelli dello sportello di servizio ITSM durante i giorni lavorativi. Lo sportello di servizio del Regno Unito dovrebbe funzionare almeno fra le 10:00 e le 16:00 CET nei giorni lavorativi, fatta eccezione per le festività nazionali. Si raccomanda che lo sportello di servizio del Regno Unito segua le linee guida ITIL per il servizio di assistenza nel trattare le domande e gli incidenti.
5.2.2.2. Comunicazioni
Se del caso, il Regno Unito informa ITSM di tutti i problemi di disponibilità relativi al proprio sportello di servizio.
5.2.3. Gestione dei problemi
5.2.3.1. Accordo
Il Regno Unito cura un meccanismo di registrazione (4) e di follow-up per tutti i problemi che incidono sugli scambi nell’ambito del protocollo.
5.2.3.2. Comunicazioni
Il Regno Unito informa ITSM se si verificano problemi interni relativi all’infrastruttura tecnica connessa ai propri sistemi e applicazioni per la cooperazione amministrativa e il recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte che incidono sugli scambi nell’ambito del protocollo.
5.2.4. Gestione della sicurezza
5.2.4.1. Accordo (5)
Il Regno Unito protegge i propri sistemi e le proprie applicazioni per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte dalle violazioni della sicurezza e registra tutte le violazioni della sicurezza e tutti i miglioramenti apportati in quest’ambito.
Il Regno Unito applica sistemi e processi di sicurezza informatica che soddisfano o superano i requisiti e/o le raccomandazioni specificati nei documenti [RD.1.] e [RD.2.].
5.2.4.2. Comunicazioni
Il Regno Unito comunica caso per caso alla Commissione tutte le violazioni della sicurezza e le misure adottate.
5.3. SERVIZI TRA IL REGNO UNITO E GLI STATI MEMBRI
5.3.1. Scambio di moduli
5.3.1.1. Accordo
I riferimenti giuridici relativi ai termini specificati nel protocollo sono illustrati nella tabella seguente:
Casella postale CCN/Mail |
Modulo |
VIESCLO |
Scambio di informazioni a norma degli articoli PIVA.7, 8, 10, 11, 12 e 16 del protocollo Scambi generali |
VIESCLO |
Scambio di informazioni a norma degli articoli PIVA.7, 8, 10, 11, 12 e 16 del protocollo Richiesta di notifica |
TAXFRAUD |
Scambio di informazioni a norma degli articoli PIVA.7, 8, 10, 11, 12 e 16 del protocollo Scambi antifrode |
TAXAUTO |
Scambi automatici |
REC-A-CUST; REC-B-VAT; REC-C-EXCISE; REC-D-INCOME-CAP; REC-E-INSUR; REC-F-INHERIT-GIFT; REC-G-NAT-IMMOV; REC-H-NAT-TRANSP; REC-I-NAT-OTHER; REC-J-REGIONAL; REC-K-LOCAL; REC-L-OTHER; REC-M-AGRI |
Richiesta di informazioni a norma dell’articolo PIVA.20 del protocollo Richiesta di notifica a norma dell’articolo PIVA.23 del protocollo Domanda di recupero a norma dell’articolo PIVA.25 del protocollo Domanda di misure cautelari a norma dell’articolo PIVA.31 del protocollo |
Tabella 6: risultati dello scambio di moduli
6. APPROVAZIONE DELLO SLA
Per essere applicabile l’accordo sui livelli dei servizi deve essere approvato dal comitato commerciale specializzato.
7. MODIFICHE DELLO SLA
L’accordo sui livelli dei servizi sarà riesaminato su richiesta scritta della Commissione o del Regno Unito al comitato commerciale specializzato.
Finché il comitato commerciale specializzato non abbia deciso in merito alle modifiche proposte, restano in vigore le disposizioni contenute nello SLA vigente. Il comitato commerciale specializzato agisce in qualità di organo decisionale ai fini del presente accordo.
8. PUNTO DI CONTATTO
Per eventuali osservazioni o domande relative al presente documento, rivolgersi al
FORNITORE DEI SERVIZI - SERVIZIO DI ASSISTENZA
support@itsmtaxud.europa.eu
(1) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.
(2) ITIL:
http://www.itil-officialsite.com
http://www.best-management-practice.com/gempdf/itSMF_An_Introductory_Overview_of_ITIL_V3.pdf
(3) Si raccomanda il ricorso ai principi descritti nella gestione degli incidenti in ITIL.
(4) Connesso ai processi di gestione dei problemi e del cambiamento di ITIL.
(5) Versione dei documenti disponibile al momento della stesura del presente SLA. Il lettore è invitato a verificare i successivi aggiornamenti sul portale CCN/CSI (http://portal.ccntc.ccncsi.int:8080/portal/DesktopDefault.aspx?tabid=1).
ANNEX II
DECISIONE N. X/2023 DEL COMITATO COMMERCIALE SPECIALIZZATO
per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte ISTITUITO DALL’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, DA UNA PARTE, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra
del...
sull’importo e le modalità del contributo finanziario che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dovrà versare al bilancio generale dell’Unione a concorrenza dei costi generati dalla sua partecipazione ai sistemi di informazione europei
IL COMITATO COMMERCIALE SPECIALIZZATO,
visto l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (1) («l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in particolare il protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti («protocollo»), in particolare l’articolo PIVA.39, paragrafo 2, lettera g),
considerando quanto segue:
1. |
Il regolamento (UE) n. 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce le regole per lo sviluppo, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di informazione europei. |
2. |
La rete comune di comunicazione («CCN») e i moduli elettronici da adottare a norma dell’articolo PIVA.39, paragrafo 2, lettera d), del protocollo costituiscono componenti dell’Unione dei sistemi di informazione europei. |
3. |
Conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/847, il ricorso alle componenti dell’Unione dei sistemi di informazione europei da parte dei paesi non partecipanti è disciplinato da accordi con tali paesi che si dovranno concludere in conformità dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
4. |
È necessario stabilire l’importo e le modalità del contributo finanziario che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dovrà versare al bilancio generale dell’Unione a concorrenza dei costi generati dalla sua partecipazione ai sistemi di informazione europei, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Costi di adattamento
1. L’importo che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dovrà versare per le modifiche dei moduli elettronici per l’IVA e i recuperi da adottare a norma dell’articolo PIVA.39, paragrafo 2, lettera d), del protocollo è pari a 36 250 EUR.
2. L’importo è versato entro 60 giorni dall’adozione della presente decisione.
Articolo 2
Contributo finanziario annuo
1. Fino al 31 dicembre 2025 il contributo finanziario annuo che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord versa al bilancio generale dell’Unione ammonta a 12 600 EUR.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2026 il contributo finanziario annuo che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord versa al bilancio generale dell’Unione ammonta a 42 000 EUR.
3. Il contributo annuo copre le spese connesse allo sviluppo, alla manutenzione e all’aggiornamento delle soluzioni informatiche (CCN, moduli elettronici ecc.).
4. Il contributo finanziario annuo è rivalutato su base annua.
5. Entro il 15 maggio di ogni anno la Commissione chiederà al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di versare il contributo relativo all’anno precedente.
Articolo 3
Metodo di pagamento
Tutti i pagamenti di cui agli articoli 1 e 2 devono essere effettuati in euro sul conto bancario della Commissione indicato nella nota di addebito, entro 60 giorni. Qualora il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord versi il suo contributo oltre il termine di 60 giorni, la Commissione potrà contabilizzare un interesse di mora (al tasso applicato dalla Banca centrale europea nelle operazioni in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore alla data prevista per il pagamento, maggiorato di un punto e mezzo).
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a …, il …
Per il comitato commerciale specializzato
I copresidenti
(1) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.
(2) Regolamento (UE) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell’imposizione fiscale e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2013.
ANNEX III
DECISIONE N. X/2023 DEL COMITATO COMMERCIALE SPECIALIZZATO
per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte ISTITUITO DALL’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, DA UNA PARTE, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra
del...
che stabilisce le norme di attuazione delle disposizioni relative all’assistenza in materia di recupero di cui al protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti
IL COMITATO COMMERCIALE SPECIALIZZATO,
visto l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (1), in particolare il protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti («protocollo»), in particolare l’articolo PIVA.39, paragrafo 2, lettera j),
considerando quanto segue:
1. |
È necessario adottare modalità pratiche per l’attuazione dell’articolo PIVA.39, paragrafo 2, lettera j), del protocollo. |
2. |
È opportuno adottare norme dettagliate per quanto riguarda le modalità pratiche e i termini per la comunicazione tra le autorità interpellate e le autorità richiedenti, affinché possano comunicare rapidamente tra di loro. |
3. |
Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno sancire esplicitamente che le notifiche eseguite dallo Stato interpellato su richiesta dello Stato richiedente hanno effetto giuridico. |
4. |
Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno prevedere norme specifiche per quanto riguarda l’uso del titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato interpellato. |
5. |
È opportuno adottare norme specifiche sul trasferimento e sul rimborso degli importi recuperati, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Comunicazione
1. Una richiesta per via elettronica in applicazione del titolo III del protocollo è inviata attraverso la rete CCN, tra caselle di posta CCN create per il tipo di imposta o dazio cui si riferisce la richiesta, a meno che gli uffici centrali di collegamento dello Stato richiedente e dello Stato interpellato non convengano che una delle caselle di posta può essere utilizzata per richieste riguardanti diversi tipi di imposte o dazi.
Tuttavia, se una richiesta di notifica di documenti riguarda più di un tipo di imposta o di dazio, l’autorità richiedente invia tale richiesta a una casella di posta creata per almeno uno dei tipi di crediti menzionati nei documenti da notificare.
2. Una richiesta di informazioni, recupero o misure cautelari può riguardare una delle seguenti persone:
a) |
il debitore principale o un codebitore; |
b) |
una persona diversa dal (co)debitore, tenuta al pagamento dei crediti a norma delle leggi in vigore nello Stato richiedente; |
c) |
un terzo che detenga beni appartenenti a una delle persone di cui alle lettere a) o b) o abbia debiti nei confronti delle stesse. |
3. La richiesta di notifica può riguardare qualsiasi persona che, conformemente alle leggi in vigore nello Stato richiedente, debba essere informata di qualsiasi documento che la concerne.
Articolo 2
Norme di attuazione relative al modulo standard
Per quanto riguarda le informazioni contenute nel modulo standard di cui all’articolo PIVA.23, paragrafo 1, del protocollo, si applica quanto segue:
a) |
è menzionato l’importo del credito, se già stabilito; |
b) |
il termine entro il quale deve avvenire la notifica può consistere nell’indicazione della data entro la quale l’autorità richiedente ritiene che la notifica debba essere effettuata. |
Articolo 3
Norme di attuazione relative al titolo uniforme o al titolo uniforme modificato che consente l’esecuzione nello Stato interpellato
1. Il titolo uniforme o il titolo uniforme modificato che consente l’esecuzione nello Stato interpellato, che accompagna la domanda di recupero o di misure cautelari è compilato dall’autorità richiedente o sotto la responsabilità di quest’ultima, sulla base del titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato richiedente.
2. Le penali, le sanzioni, le tasse e le soprattasse di natura amministrativa, nonché gli interessi e le spese di cui all’articolo PIVA.2, paragrafo 1, lettera b), del protocollo che, conformemente alle norme vigenti nello Stato richiedente, possono essere dovuti a decorrere dalla data del titolo iniziale che consente l’esecuzione fino al giorno precedente alla data di invio della domanda di recupero, possono essere aggiunti nel titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato interpellato.
3. Un unico titolo uniforme o titolo uniforme modificato che consente l’esecuzione nello Stato interpellato può essere rilasciato in relazione a crediti e persone diversi, conformemente al titolo o ai titoli iniziali che consentono l’esecuzione nello Stato richiedente.
4. Nella misura in cui i titoli iniziali che consentono l’esecuzione di diversi crediti nello Stato richiedente sono già stati sostituiti da un titolo collettivo che consente l’esecuzione di tutti i crediti in parola in tale Stato, il titolo uniforme o il titolo uniforme modificato che consente l’esecuzione nello Stato interpellato può essere basato sui titoli iniziali che consentono l’esecuzione nello Stato richiedente o sul titolo collettivo che raggruppa i titoli iniziali in parola nello Stato richiedente.
5. Se il titolo iniziale di cui al paragrafo 2 o il titolo collettivo di cui al paragrafo 3 contiene diversi crediti, di cui uno o più sono già stati riscossi o recuperati, il titolo uniforme o il titolo uniforme modificato che consente l’esecuzione nello Stato interpellato fa riferimento unicamente ai crediti per il cui recupero è stata chiesta assistenza.
6. Se il titolo iniziale di cui al paragrafo 2 o il titolo collettivo di cui al paragrafo 3 contiene diversi crediti, l’autorità richiedente può elencare tali crediti in diversi titoli uniformi o titoli uniformi modificati che consentono l’esecuzione nello Stato interpellato, conformemente alla ripartizione delle competenze in base al tipo di imposta dei rispettivi uffici di recupero nello Stato interpellato.
7. Se una richiesta non può essere trasmessa attraverso la rete CCN ed è trasmessa per posta, il titolo uniforme o il titolo uniforme modificato che consente l’esecuzione nello Stato interpellato è firmato da un funzionario debitamente autorizzato dell’autorità richiedente.
8. Il destinatario di una domanda di recupero o di misure cautelari non può basarsi sulla notifica o comunicazione del titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato interpellato per chiedere una proroga o una riapertura dei termini per contestare il credito o il titolo iniziale che consente l’esecuzione, se essi sono stati correttamente notificati.
Articolo 4
Conversione delle somme da recuperare
1. L’autorità richiedente esprime l’importo del credito da recuperare nella valuta dello Stato richiedente e nella valuta dello Stato interpellato.
2. Per le richieste inviate al Regno Unito, il tasso di cambio da utilizzare ai fini dell’assistenza al recupero è il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il giorno precedente alla data in cui la richiesta è inviata. Se tale tasso non è disponibile alla data suddetta, il tasso di cambio utilizzato è l’ultimo tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea prima della data di invio della richiesta.
Per le richieste inviate a uno Stato membro, il tasso di cambio da utilizzare ai fini dell’assistenza al recupero è il tasso di cambio pubblicato dalla Banca d’Inghilterra il giorno precedente alla data in cui la richiesta è inviata. Se tale tasso non è disponibile alla data suddetta, il tasso di cambio utilizzato è l’ultimo tasso di cambio pubblicato dalla Banca d’Inghilterra prima della data di invio della richiesta.
3. Per la conversione dell’importo del credito risultante dalla modifica di cui all’articolo PIVA.30, paragrafo 2, del presente protocollo nella valuta dello Stato dell’autorità interpellata, l’autorità richiedente utilizza il tasso di cambio applicato nella propria richiesta iniziale.
Articolo 5
Termine per le risposte
1. L’autorità interpellata accusa ricezione di ciascuna richiesta di assistenza quanto prima e in ogni caso entro 14 giorni di calendario dalla data di ricevimento della richiesta.
Al ricevimento della richiesta, l’autorità interpellata, se del caso, chiede all’autorità richiedente di fornire tutte le informazioni supplementari necessarie oppure di compilare il modulo uniforme di notifica o il titolo uniforme o il titolo uniforme modificato che consente l’esecuzione nello Stato interpellato, se necessario. L’autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie cui, di regola, ha accesso.
2. Se l’autorità interpellata rifiuta di trattare una richiesta di assistenza a norma dell’articolo PIVA.20, paragrafo 4, o dell’articolo PIVA.33, paragrafo 5, del protocollo, essa notifica all’autorità richiedente i motivi del rifiuto non appena ha adottato la propria decisione e in ogni caso entro un mese dalla data dell’avviso di ricevimento della richiesta.
Articolo 6
Esecuzione delle richieste
1. Quando esegue una richiesta di informazioni a norma dell’articolo PIVA.20 del protocollo, l’autorità interpellata trasmette all’autorità richiedente gli elementi delle informazioni richieste quando e nello stato in cui le pervengono.
Se, in relazione alle particolarità di un caso, non è possibile ottenere la totalità o parte delle informazioni richieste entro termini ragionevoli, l’autorità interpellata informa l’autorità richiedente, specificandone i motivi.
In ogni caso, allo scadere del termine di sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della richiesta, l’autorità interpellata informa l’autorità richiedente dell’esito delle ricerche effettuate allo scopo di ottenere le informazioni richieste.
L’autorità richiedente, tenuto conto delle informazioni comunicate dall’autorità interpellata, può chiedere a quest’ultima di proseguire le ricerche. Detta richiesta viene formulata entro due mesi dalla data in cui è stata ricevuta comunicazione dell’esito delle ricerche effettuate dall’autorità interpellata, che dà seguito a tale richiesta secondo le disposizioni applicabili alla richiesta iniziale.
2. Nell’eseguire una richiesta di notifica a norma dell’articolo PIVA.23 del protocollo, l’autorità interpellata adotta le misure necessarie per procedere alla notifica conformemente alle leggi in vigore nello Stato in cui ha sede. L’autorità interpellata informa l’autorità richiedente in merito alla data e alle modalità della notifica non appena quest’ultima è stata eseguita, attestando l’avvenuta notifica nel modulo di richiesta rinviato all’autorità richiedente.
Una notifica eseguita dallo Stato interpellato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prassi amministrative in vigore in tale Stato, è considerata come avente nello Stato richiedente gli stessi effetti che se fosse stata eseguita dallo Stato richiedente conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prassi amministrative in vigore in tale Stato.
La notifica di un documento relativo a più di un tipo di imposte, dazi o altre misure, è considerata valida se è eseguita dall’autorità dello Stato interpellato competente per almeno un tipo di imposte, dazi o altre misure menzionato nel documento di notifica e purché ciò sia consentito dalla normativa nazionale dello Stato interpellato.
Il modulo uniforme di notifica che accompagna la domanda a norma dell’articolo PIVA.23, paragrafo 1, secondo comma, del protocollo deve essere compilato direttamente dall’autorità richiedente o sotto la sua responsabilità. Esso fornisce informazioni al destinatario in relazione ai documenti per i quali è stata chiesta assistenza alla notifica. Ai fini della notifica, lo Stato interpellato può utilizzare il modulo uniforme di notifica nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali conformemente al proprio diritto nazionale.
3. Quando esegue una domanda di recupero o di misure cautelari a norma dell’articolo PIVA.25 o dell’articolo PIVA.31 del protocollo, lo Stato interpellato può utilizzare il titolo uniforme che consente l’esecuzione in tale Stato nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali conformemente al proprio diritto nazionale, al fine di reclamare i crediti per i quali è richiesta l’assistenza al recupero.
Se, in relazione alle particolarità di un caso, non è possibile recuperare la totalità o una parte del credito o le misure cautelari non possono essere adottate entro un lasso di tempo ragionevole, l’autorità interpellata informa l’autorità richiedente, specificandone i motivi.
L’autorità richiedente, tenuto conto delle informazioni comunicatele dall’autorità interpellata, può chiedere a quest’ultima di riaprire la procedura di recupero o di adozione di misure cautelari. Detta richiesta viene fatta entro due mesi dalla data in cui è stata ricevuta comunicazione dell’esito della procedura. L’autorità interpellata dà seguito a tale richiesta secondo le disposizioni applicabili alla richiesta iniziale.
Entro sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda di recupero o di misure cautelari, l’autorità interpellata informa l’autorità richiedente dei progressi o dell’esito della procedura di recupero o di adozione delle misure cautelari.
Un credito è considerato recuperato in proporzione al recupero dell’importo espresso nella valuta nazionale dell’autorità interpellata, in base al tasso di cambio di cui all’articolo 4, paragrafo 2.
Articolo 7
Seguito dato alle contestazioni
1. Le azioni di contestazione del credito o del relativo titolo che ne consente l’esecuzione, avviate nello Stato dell’autorità richiedente, sono notificate da quest’ultima all’autorità interpellata non appena ne sia stata informata.
2. L’autorità interpellata notifica all’autorità richiedente quanto prima, e in ogni caso entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, se le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato interpellato non consentono l’adozione delle misure cautelari o il recupero richiesti a norma dell’articolo PIVA.29, paragrafo 4, secondo e terzo comma, del protocollo.
3. L’autorità interpellata, immediatamente dopo essere stata informata di qualsiasi azione intrapresa nello Stato interpellato per il rimborso delle somme recuperate o per l’indennizzo in relazione al recupero dei crediti contestati, ne dà notifica all’autorità richiedente.
4. Per quanto possibile, l’autorità interpellata coinvolge l’autorità richiedente nelle procedure per liquidare l’importo da rimborsare e l’indennizzo dovuto. Su richiesta motivata dell’autorità interpellata, l’autorità richiedente trasferisce le somme rimborsate e l’indennizzo corrisposto entro due mesi dalla ricezione di tale richiesta.
Articolo 8
Adeguamenti degli importi per i quali è richiesta l’assistenza
1. Se la domanda di recupero o di misure cautelari diviene priva di oggetto in seguito al pagamento del credito, all’annullamento di quest’ultimo o per qualsiasi altro motivo, l’autorità richiedente ne informa immediatamente l’autorità interpellata affinché quest’ultima possa interrompere l’azione intrapresa.
2. Se l’importo del credito oggetto della domanda di recupero o di misure cautelari è modificato in virtù di una decisione dell’organo competente di cui all’articolo PIVA.29, paragrafo 1, del protocollo, l’autorità richiedente informa l’autorità interpellata di tale decisione e, in caso di richiesta di recupero, trasmette un titolo uniforme modificato che consente l’esecuzione nello Stato interpellato. Il titolo uniforme modificato che consente l’esecuzione nello Stato interpellato è redatto dall’autorità richiedente, o sotto la sua responsabilità, sulla base della decisione di modifica dell’importo del credito.
3. Se la modifica di cui al paragrafo 2, comporta una riduzione dell’importo del credito, l’autorità interpellata prosegue l’azione avviata ai fini del recupero o dell’adozione di misure cautelari ma limitatamente all’importo ancora dovuto.
Se, nel momento in cui l’autorità interpellata è informata della diminuzione dell’importo del credito, è già stato recuperato un importo superiore alla somma residua, l’autorità interpellata rimborsa a colui che ne ha diritto l’importo riscosso in eccesso, sempre che il trasferimento di cui all’articolo 9 della presente decisione non sia stato ancora avviato.
4. Se la modifica di cui al paragrafo 2 comporta un aumento dell’importo del credito, l’autorità richiedente può trasmettere all’autorità interpellata una domanda modificata di recupero o di adozione di misure cautelari.
Nella misura del possibile, l’autorità interpellata dà seguito a tale domanda modificata insieme alla domanda iniziale dell’autorità richiedente. Quando, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura in corso, non è possibile unire la domanda modificata alla domanda iniziale, l’autorità interpellata è tenuta a dar seguito alla domanda modificata soltanto se riguarda un importo non inferiore a quello indicato all’articolo PIVA.33, paragrafo 4, del protocollo.
5. Per la conversione dell’importo del credito risultante dalla modifica di cui al paragrafo 2 nella valuta dello Stato interpellato, l’autorità richiedente utilizza il tasso di cambio applicato nella propria domanda iniziale.
Articolo 9
Trasferimento degli importi recuperati
1. Il trasferimento degli importi recuperati ha luogo entro due mesi dalla data di esecuzione del recupero, salvo se diversamente concordato dagli Stati.
2. Tuttavia, se le misure di recupero applicate dall’autorità interpellata sono contestate per motivi che non rientrano nella responsabilità dello Stato richiedente, l’autorità interpellata può sospendere il trasferimento degli importi recuperati in relazione al credito dello Stato richiedente fino a quando la controversia non sia stata risolta e se sono rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) |
l’autorità interpellata ritiene probabile che l’esito della contestazione sarà favorevole alla parte interessata; nonché |
b) |
l’autorità richiedente non ha dichiarato che rimborserà le somme già trasferite se l’esito della contestazione è favorevole alla parte interessata. |
3. Se l’autorità richiedente ha rilasciato una dichiarazione di rimborso conformemente al paragrafo 2, lettera b), essa è tenuta a restituire gli importi recuperati già trasferiti dall’autorità interpellata entro un mese dal ricevimento della richiesta di rimborso. Eventuali altre compensazioni dovute in relazione a tale caso sono esclusivamente a carico dell’autorità interpellata.
Fatto a …, il …
Per il comitato commerciale specializzato
I copresidenti
ANNEX IV
DECISIONE n. X/2023 DEL COMITATO COMMERCIALE SPECIALIZZATO
per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte ISTITUITO DALL’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, DA UNA PARTE, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra
del...
sui moduli standard per la comunicazione di informazioni e dati statistici, la trasmissione di informazioni mediante la rete comune di comunicazione e le modalità pratiche per l’organizzazione di contatti fra uffici centrali di collegamento e servizi di collegamento
IL COMITATO COMMERCIALE SPECIALIZZATO,
visto l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (1) («l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione), in particolare il protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti («protocollo»), in particolare l’articolo PIVA.39, paragrafo 2, lettere d), e), f), h) e i),
considerando quanto segue:
1. |
La cooperazione amministrativa nell’ambito del protocollo comporta lo scambio reciproco di informazioni e di dati statistici. |
2. |
Gli strumenti per la comunicazione delle informazioni, quali i moduli standard e i sistemi di comunicazione elettronica, sono già attuati nel quadro del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (2) e della direttiva 2010/24/UE del Consiglio (3) e richiedono solo modifiche di minore entità per essere utilizzati ai fini della cooperazione amministrativa e dell’assistenza in materia di recupero nell’ambito del protocollo. |
3. |
È necessario adottare le modalità pratiche per l’attuazione dell’articolo PIVA.39, paragrafo 2, lettere d), e), f), h) e i), del protocollo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Moduli standard per le comunicazioni
1. Per la comunicazione delle richieste, delle informazioni e dei riscontri di cui al titolo II del protocollo, le autorità competenti utilizzano i moduli standard di cui all’allegato I della presente decisione.
2. Per la comunicazione delle richieste e delle ulteriori comunicazioni relative alle richieste di cui al titolo III del protocollo, per il modulo uniforme di notifica e il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato dell’autorità interpellata o per il titolo uniforme modificato che consente l’esecuzione nello Stato dell’autorità interpellata, le autorità competenti utilizzano i moduli standard di cui all’allegato II della presente decisione.
3. La struttura e l’impaginazione dei moduli standard possono essere adattati a eventuali nuovi requisiti e capacità dei sistemi di comunicazione e scambio di informazioni, purché i dati e le informazioni in essi contenuti non siano sostanzialmente alterati.
Articolo 2
Trasmissione di informazioni mediante CCN
Tutte le informazioni comunicate a norma dei titoli II e III del protocollo sono trasmesse esclusivamente per via elettronica mediante la rete comune di comunicazione (CCN), a meno che ciò risulti impossibile per motivi tecnici.
Articolo 3
Organizzazione dei contatti
1. Fino a nuovo avviso, gli uffici centrali di collegamento designati quali responsabili principali dell’applicazione del titolo II del protocollo sono:
a) |
per il Regno Unito: His Majesty’s Revenue and Customs, UK VAT Central Liaison Office (ufficio centrale di collegamento per l’IVA del Regno Unito); |
b) |
per gli Stati membri: gli uffici centrali di collegamento designati per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in materia di IVA. |
2. Fino a nuovo avviso, gli uffici centrali di collegamento designati quali responsabili principali dell’applicazione del titolo III del protocollo sono:
a) |
per il Regno Unito: His Majesty’s Revenue and Customs, Debt Management; |
b) |
per gli Stati membri: gli uffici centrali di collegamento designati per l’assistenza in materia di recupero tra gli Stati membri. |
3. Le parti si scambiano informazioni in merito a tutte le modifiche riguardanti gli uffici centrali di collegamento tramite il segretariato del comitato commerciale specializzato.
4. Gli uffici centrali di collegamento designati a norma dell’articolo PIVA.4, paragrafo 2, del protocollo mantengono aggiornato l’elenco dei servizi di collegamento e dei funzionari competenti designati a norma dell’articolo PIVA.4, paragrafi 3 e 4. Le parti si scambiano gli elenchi e gli aggiornamenti tramite il segretariato del comitato commerciale specializzato.
Articolo 4
Contenuto e formato dei dati statistici
1. Il contenuto e il formato dei dati statistici sull’applicazione del titolo II da comunicare a norma dell’articolo PIVA.18 del protocollo sono definiti nel modulo standard di cui all’allegato III della presente decisione.
2. Il contenuto e il formato dei dati statistici sull’applicazione del titolo III da comunicare a norma dell’articolo PIVA.37 del protocollo sono definiti nel modulo standard di cui all’allegato IV della presente decisione.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a …, il …
Per il comitato commerciale specializzato
I copresidenti
ALLEGATO I
MODULI STANDARD PER LA COMUNICAZIONE DI RICHIESTE, INFORMAZIONI E RISCONTRI A NORMA DEL TITOLO II [COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E LOTTA CONTRO LA FRODE IN MATERIA DI IVA]
Modulo standard per le richieste di informazioni, per lo scambio spontaneo di informazioni e per il feedback tra gli Stati membri dell’UE e il Regno Unito nell’ambito del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di IVA |
Riferimento dello scambio di informazioni:
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A1 |
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Stato richiedente: |
Stato interpellato: |
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Autorità richiedente: |
Autorità interpellata: |
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A2 |
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Funzionario responsabile della richiesta/scambio presso l’autorità richiedente: |
Funzionario responsabile della richiesta/scambio presso l’autorità interpellata: |
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Nome: |
Nome: |
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E-mail: |
E-mail: |
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Telefono: |
Telefono: |
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Lingua: |
Lingua: |
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A3 |
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Riferimento nazionale dell’autorità richiedente: |
Riferimento nazionale dell’autorità interpellata: |
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Spazio riservato all’autorità richiedente: |
Spazio riservato all’autorità interpellata: |
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A4 |
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Data di trasmissione della richiesta/scambio: |
Data di trasmissione della risposta: |
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A5 |
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Numero di allegati alla richiesta/scambio: |
Numero di allegati alla risposta: |
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A6 |
A7 |
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Motivo del differimento: |
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A norma dell’articolo PIVA.6, paragrafo 4, del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte, lo Stato che fornisce le informazioni consente l’uso, sulla base di una richiesta motivata, delle informazioni ricevute per scopi diversi da quelli di cui all’articolo PIVA.2, paragrafo 1, di tale protocollo. |
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Autorità richiedente |
Autorità interpellata |
Autorità interpellata (4) |
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— Confermo — Non confermo |
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Partita IVA: |
Partita IVA: |
Partita IVA: |
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Codice fiscale: |
Codice fiscale: |
Codice fiscale: |
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— Confermo — Non confermo |
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Nome: |
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— Confermo — Non confermo |
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Denominazione commerciale: |
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— Confermo — Non confermo |
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Indirizzo: |
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— Confermo — Non confermo |
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— Confermo — Non confermo |
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Data di inizio dell’attività |
Data di inizio dell’attività |
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— Confermo — Non confermo |
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Data di cessazione attività |
Data di cessazione attività |
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— Confermo — Non confermo |
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— Confermo — Non confermo |
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B10 Natura dell’attività
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— Confermo — Non confermo |
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Natura dell’operazione
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Natura dell’operazione
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— Confermo — Non confermo |
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Periodo e importo a cui fa riferimento la presente richiesta/scambio
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Da |
Periodo |
Periodo |
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A |
Importo |
Importo |
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Fonti:
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Da |
Periodo |
Periodo |
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A |
Importo |
Importo |
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Fonti:
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Registrazione |
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Operazioni di beni/servizi |
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Beni
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Indirizzi: |
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Sì |
No |
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Sì |
No |
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Denominazione e/o partita IVA del soggetto passivo nello Stato interpellato. |
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Movimento precedente/successivo dei beni
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Servizi
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Indirizzi: |
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Sì |
No |
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Sì |
No |
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Denominazione e/o partita IVA del soggetto passivo nello Stato interpellato. |
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Trasporto dei beni
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Denominazione e/o partita IVA e indirizzo: |
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Denominazione e/o partita IVA e indirizzo: |
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Denominazione e/o partita IVA e indirizzo: |
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Fatture
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Pagamento
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Da: Nome dell’intestatario del conto corrente bancario: Codice IBAN o numero del conto corrente bancario: Banca: A: Nome dell’intestatario del conto corrente bancario: Codice IBAN o numero del conto corrente bancario: Banca: |
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Sì |
No |
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Piazzamento di un ordine
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Beni oggetto di regimi speciali/procedure particolari Si prega di spuntare la casella pertinente e formulare la domanda nel riquadro C40
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Prestazioni di servizi oggetto di disposizioni particolari Si prega di spuntare la casella pertinente e formulare la domanda nel riquadro C40
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Si prega di fornire copia dei seguenti documenti (ove applicabile, confrontare importo e periodo nelle parti B12 e B13) |
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Da A |
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Da A |
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Da A |
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Autorità richiedente |
Autorità interpellata |
Autorità interpellata (6) |
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— Confermo — Non confermo |
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Partita IVA: |
Partita IVA: |
Partita IVA: |
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Codice fiscale: |
Codice fiscale: |
Codice fiscale: |
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— Confermo — Non confermo |
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Nome: |
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○ Confermo ○ Non confermo |
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Indirizzo: |
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— Confermo — Non confermo |
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— Confermo — Non confermo |
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F6 Amministratori/direttori |
F6 Amministratori/direttori
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— Confermo — Non confermo |
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— Sì — No |
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— Sì — No |
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— Sì — No |
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— Sì — No |
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— Sì — No |
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Autorità che invia |
Autorità che riceve |
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Identificazione dell’impresa
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Identificazione dell’impresa
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Partita IVA: |
Partita IVA: |
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Codice fiscale: |
Codice fiscale: |
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Eventuali osservazioni aggiuntive |
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Risultati derivanti dalle informazioni fornite: |
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Tipo di imposta: |
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Ulteriori accertamenti: |
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Sanzione: |
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Data di trasmissione: |
RICHIESTA DI NOTIFICA (ARTICOLO PIVA. 12
Riferimento:
N_SS_RR _ 20YYMMDD-000000-000000
Lingua:
|
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|
Stato interpellato: |
||
Autorità richiedente: |
Autorità interpellata: |
||
|
Funzionario responsabile dello scambio presso l’autorità interpellata: |
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Nome: |
Nome: |
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E-mail: |
E-mail: |
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Telefono: |
Telefono: |
||
Fax |
Fax |
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|
Riferimento dell’autorità interpellata: |
||
Spazio riservato all’autorità richiedente: |
Spazio riservato all’autorità interpellata: |
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Data di trasmissione della risposta: |
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Funzione ufficiale del richiedente: |
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Il sottoscritto (#1), in qualità di agente debitamente autorizzato dall’autorità richiedente sopra indicata, chiede, a norma dell’articolo PIVA.12 del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti, la notifica del seguente atto/della seguente decisione:
Informazioni relative alla persona destinataria della notifica |
|
— Per le persone fisiche: |
— Per le persone giuridiche: |
Nome: Cognome: Cognome da nubile: Data e luogo di nascita: Data: Luogo: Paese: Indirizzo: Via: |
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Numero civico: |
Numero appartamento: |
Città: |
Codice postale: |
Paese: E-mail: |
|
Informazioni relative all’atto (o alla decisione) |
|
Natura e oggetto dell’atto o della decisione da notificare Termine ultimo per la notifica: Altre informazioni: |
ESITO DELLA NOTIFICA
CERTIFICATO (articolo PIVA.12 del protocollo)
Riferimento:
N_SS_RR _ 20YYMMDD-000000-000000
|
|||
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Stato interpellato: |
||
Autorità richiedente: |
Autorità interpellata: |
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Funzionario responsabile dello scambio presso l’autorità interpellata: |
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Nome: |
Nome: |
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E-mail: |
E-mail: |
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Telefono: |
Telefono: |
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Fax |
Fax |
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Riferimento dell’autorità interpellata: |
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Spazio riservato all’autorità richiedente: |
Spazio riservato all’autorità interpellata: |
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Data di trasmissione della risposta: |
ALLEGATO II
MODULI STANDARD PER LA COMUNICAZIONE DELLE RICHIESTE E PER ULTERIORI COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE RICHIESTE DI CUI AL TITOLO III [ASSISTENZA IN MATERIA DI RECUPERO]
Modello A
Modulo uniforme di notifica contenente informazioni sul documento o sui documenti notificati
(da inviare al destinatario della notifica) (9)
Il presente documento accompagna il documento o i documenti notificati dall’autorità competente del seguente Stato: [nome dello Stato interpellato].
La presente notifica riguarda documenti delle autorità competenti del seguente Stato: [nome dello Stato richiedente], che ha chiesto assistenza alla notifica, conformemente all’articolo PIVA.23 del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte («protocollo») tra l’Unione europea e il Regno Unito.
Nota: a norma dell’articolo PIVA.38, paragrafo 4, del protocollo, il presente documento può anche riguardare crediti diversi da quelli di cui all’articolo PIVA.2, paragrafo 1, lettera b), del protocollo, se tale assistenza è possibile a norma di altri strumenti bilaterali o multilaterali giuridicamente vincolanti in materia di cooperazione amministrativa tra tale Stato membro dell’UE e il Regno Unito.
A. DESTINATARIO DELLA NOTIFICA
— |
Nome |
— |
Indirizzo (conosciuto o presunto) |
— |
Altri dati utili ai fini dell’identificazione del destinatario |
B. OBIETTIVO DELLA NOTIFICA
La presente notifica è finalizzata:
☐ |
a informare il destinatario in merito al o ai documenti allegati al presente documento. |
☐ |
a interrompere i termini di prescrizione dei crediti menzionati nel o nei documenti notificati. |
☐ |
a confermare al destinatario l’obbligo di versare gli importi menzionati al punto D. |
Si noti che, in caso di mancato pagamento, le autorità possono adottare misure di esecuzione e/o misure cautelari al fine di garantire il recupero dei crediti, con eventuali costi aggiuntivi a carico del destinatario.
Lei è considerato il destinatario della notifica in quanto:
☐ |
debitore principale |
☐ |
codebitore |
☐ |
persona diversa dal (co)debitore, tenuta al pagamento di dazi, imposte ed altre misure, o di altri crediti relativi a detti dazi, imposte ed altre misure, a norma delle leggi in vigore nello Stato richiedente |
☐ |
persona diversa dal (co)debitore, che dispone di beni appartenenti al (co)debitore o a qualsiasi altra persona responsabile, o abbia debiti nei suoi confronti |
☐ |
terzo eventualmente passibile di misure di esecuzione relative ad altre persone. |
(Le seguenti informazioni figureranno soltanto se il destinatario della notifica è una persona diversa dal (co)debitore che detiene beni appartenenti al (co)debitore o a persone tenute al pagamento o debiti nei confronti delle stesse persone o un terzo eventualmente passibile di misure di esecuzione relative ad altre persone:
i documenti notificati riguardano crediti derivanti da imposte o dazi per i quali la o le persone indicate di seguito sono tenute al pagamento in quanto:
☐ |
debitore principale: [nome e indirizzo (conosciuto o presunto)] |
☐ |
codebitore: [nome e indirizzo (conosciuto o presunto)] |
☐ |
persona diversa dal (co)debitore, tenuta al pagamento di dazi, imposte e altre misure, o di altri crediti relativi a detti dazi, imposte e altre misure, a norma delle leggi in vigore nello Stato richiedente: [nome e indirizzo (conosciuto o presunto)]). |
L’autorità richiedente dello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente] ha invitato le autorità competenti dello Stato interpellato [nome dello Stato interpellato] a eseguire la notifica entro [data]. Si noti che tale data non è specificamente legata ad alcun termine di prescrizione.
C. UFFICIO O UFFICI RESPONSABILI PER IL DOCUMENTO O I DOCUMENTI NOTIFICATI
Ufficio responsabile per i documenti allegati:
— |
Nome: |
— |
Indirizzo: |
— |
Ulteriori recapiti: |
— |
Lingua o lingue da utilizzare per contattare l’ufficio: |
Ulteriori informazioni riguardo ☐ al documento o ai documenti notificati ☐e/o alla possibilità di contestare gli obblighi possono essere ottenute presso
☐ |
il sopra citato ufficio responsabile per il documento o i documenti allegati, e/o |
☐ |
il seguente ufficio:
|
D. DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO O DEI DOCUMENTI NOTIFICATI
Documento [numero]
— |
Numero di riferimento: |
— |
Data di emissione: |
— |
Tipo di documento notificato:
|
— |
Nome del credito o dei crediti in questione (nella lingua dello Stato richiedente): |
— |
Tipo di credito o di crediti in questione:
|
— |
Importo dei crediti o del credito in questione:
|
— |
Il pagamento dell’importo di cui al punto [x] deve essere effettuato:
|
— |
Il pagamento deve essere effettuato a favore di:
|
— |
Riferimento da utilizzare per il pagamento: |
— |
Il destinatario può rispondere al documento o ai documenti notificati.
|
— |
Nome e indirizzo dell’autorità a cui può essere inviata la risposta: |
— |
Possibilità di contestazione:
|
— |
Nome e indirizzo dell’autorità a cui può essere inoltrata la contestazione: Si noti che le controversie relative al credito, al titolo che consente l’esecuzione o a qualsiasi altro documento trasmesso dalle autorità dello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente] rientrano nell’ambito di competenza degli organismi competenti dello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente], conformemente all’articolo PIVA.29 del protocollo. Le controversie sono disciplinate dalle norme procedurali e linguistiche in vigore nello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente].
|
— |
Altre informazioni: |
Modello B
Titolo uniforme che consente l’esecuzione dei crediti di cui all’articolo PIVA.27 del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte tra l’Unione europea e il Regno Unito (10)
☐ |
TITOLO UNIFORME CHE CONSENTE L’ESECUZIONE DEI CREDITI
|
☐ |
TITOLO UNIFORME MODIFICATO CHE CONSENTE L’ESECUZIONE DEI CREDITI
|
☐ |
sentenza/ordinanza di [nome dell’organo giurisdizionale] del [data] |
☐ |
decisione amministrativa del [data]
|
Stato che emette il presente documento: [nome dello Stato richiedente]
Ciascuno Stato membro dell’UE o il Regno Unito può richiedere l’assistenza al recupero al Regno Unito o a uno Stato membro dell’UE rispettivamente per i crediti non pagati di cui al protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte tra l’Unione europea e il Regno Unito.
Le misure di recupero adottate nello Stato interpellato sono basate su:
☐ |
un titolo uniforme che consente l’esecuzione conformemente all’articolo PIVA.27 del summenzionato protocollo. |
☐ |
un titolo uniforme modificato che consente l’esecuzione conformemente all’articolo PIVA.30 del summenzionato protocollo (per tenere conto della decisione dell’organo competente di cui all’articolo PIVA.29, paragrafo 1, dello stesso protocollo). |
Il presente documento è il titolo uniforme che consente l’esecuzione (comprese le misure cautelari). Esso riguarda il credito o i crediti menzionati di seguito e non ancora pagati nello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente]. Il titolo iniziale per l’esecuzione del credito o dei crediti considerati è stato notificato nella misura in cui sia previsto dalla normativa nazionale dello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente].
Le controversie relative al credito o ai crediti sono di competenza esclusiva degli organi competenti dello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente], conformemente all’articolo PIVA.29 del protocollo. Ogni siffatta azione è promossa dinanzi a tali organi conformemente alle norme procedurali e linguistiche in vigore nello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente].
Il destinatario di una domanda di recupero o di misure cautelari non può basarsi sulla notifica o comunicazione del titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato interpellato per chiedere una proroga o una riapertura dei termini per contestare il credito o il titolo iniziale che consente l’esecuzione, se essi sono stati correttamente notificati.
DESCRIZIONE DEI CREDITI E DELLE PERSONE INTERESSATE
Identificazione del credito/dei crediti [numero]
1. |
Riferimento: |
2. |
Tipo di credito o di crediti in questione:
|
3. |
Nome dell’imposta/del dazio in questione: |
4. |
Periodo o data interessati: |
5. |
Data di costituzione del credito: |
6. |
Data a decorrere dalla quale è possibile l’esecuzione: |
7. |
Importo del credito ancora dovuto:
|
8. |
Data di notifica del titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato richiedente: [nome dello Stato richiedente]
|
9. |
Ufficio responsabile per l’accertamento del credito:
|
10. |
Ulteriori informazioni sul credito o sulle possibilità di contestare l’obbligo di pagamento possono essere ottenute presso:
Identificazione delle persone interessate nel titolo o nei titoli nazionali che consentono l’esecuzione
Altre informazioni Importo totale del credito o dei crediti
|
Modello C – richiesta di informazioni
RICHIESTA DI INFORMAZIONI Sulla base dell’articolo PIVA.20 del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte («protocollo») tra l’Unione europea e il Regno Unito Riferimento: AA_RA_aaaaaaaaaaa_rrrrrrrrrrrr_20YYMMDD_xxxxxxx_RI |
Natura del credito o dei crediti:
☐ a) |
dazi doganali |
☐ b) |
imposta sul valore aggiunto |
☐ c) |
accise |
☐d) |
imposta sul reddito o sul capitale |
☐ e) |
imposta sui premi assicurativi |
☐ f) |
imposte sulle successioni e sulle donazioni |
☐ g) |
imposte e dazi nazionali sui beni immobili diversi da quelli sopra menzionati |
☐ h) |
imposte e dazi nazionali sull’utilizzo o la proprietà di mezzi di trasporto |
☐ i) |
altri dazi e imposte riscossi dallo Stato (richiedente) o per suo conto |
☐ j) |
imposte e dazi riscossi dalle ripartizioni territoriali o amministrative dello Stato richiedente, o per loro conto, con l’esclusione di imposte e dazi riscossi dagli enti locali |
☐ k) |
imposte e dazi riscossi da enti locali o per loro conto |
☐ l) |
altri crediti di natura tributaria |
☐ m) |
restituzioni, interventi e altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni e i contributi e gli altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero
|
Modello D – richiesta di notifica
RICHIESTA DI NOTIFICA Sulla base dell’articolo PIVA.23 del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte tra l’Unione europea e il Regno Unito Riferimento: AA_RA_aaaaaaaaaaa_rrrrrrrrrrrr_20YYMMDD_xxxxxxx_RN |
Natura del credito o dei crediti:
☐ a) |
dazi doganali |
☐ b) |
imposta sul valore aggiunto |
☐ c) |
accise |
☐ d) |
imposta sul reddito o sul capitale |
☐ e) |
imposta sui premi assicurativi |
☐ f) |
imposte sulle successioni e sulle donazioni |
☐ g) |
imposte e dazi nazionali sui beni immobili diversi da quelli sopra menzionati |
☐ h) |
imposte e dazi nazionali sull’utilizzo o la proprietà di mezzi di trasporto |
☐ i) |
altri dazi e imposte riscossi dallo Stato (richiedente) o per suo conto |
☐ j) |
imposte e dazi riscossi dalle ripartizioni territoriali o amministrative dello Stato richiedente, o per loro conto, con l’esclusione di imposte e dazi riscossi dagli enti locali |
☐ k) |
imposte e dazi riscossi da enti locali o per loro conto |
☐ l) |
altri crediti di natura tributaria |
☐ m) |
restituzioni, interventi e altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni e i contributi e gli altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero
|
Modello E – domanda di recupero o misure cautelari
DOMANDA DI ☐ MISURE DI RECUPERO Sulla base dell’articolo PIVA.25 del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte tra l’Unione europea e il Regno Unito E/O ☐ MISURE CAUTELARI Sulla base dell’articolo PIVA.31 del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte tra l’Unione europea e il Regno Unito Riferimento: AA_RA_aaaaaaaaaaa_rrrrrrrrrrrr_20YYMMGG_xxxxxxx_RR(RP) |
Natura del credito o dei crediti:
☐ a) |
dazi doganali |
☐ b) |
imposta sul valore aggiunto |
☐ c) |
accise |
☐ d) |
imposta sul reddito o sul capitale |
☐ e) |
imposta sui premi assicurativi |
☐ f) |
imposte sulle successioni e sulle donazioni |
☐ g) |
imposte e dazi nazionali sui beni immobili diversi da quelli sopra menzionati |
☐ h) |
imposte e dazi nazionali sull’utilizzo o la proprietà di mezzi di trasporto |
☐ i) |
altri dazi e imposte riscossi dallo Stato (richiedente) o per suo conto |
☐ j) |
imposte e dazi riscossi dalle ripartizioni territoriali o amministrative dello Stato richiedente, o per loro conto, con l’esclusione di imposte e dazi riscossi dagli enti locali |
☐ k) |
imposte e dazi riscossi da enti locali o per loro conto |
☐ l) |
altri crediti di natura tributaria |
☐ m) |
restituzioni, interventi e altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni e i contributi e gli altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero
|
ALLEGATO III
DATI STATISTICI RELATIVI ALL’APPLICAZIONE DEL TITOLO II [COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E LOTTA CONTRO LA FRODE IN MATERIA DI IVA]
Modello per la comunicazione dei dati statistici degli Stati di cui all’articolo PIVA. 18 del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte tra l’Unione europea e il Regno Unito («protocollo»)
Stato: |
|
|
Anno: |
|
|
Parte A: statistiche per Stato:
|
Articoli PIVA. 7 e 8 del protocollo |
Articolo PIVA.10 del protocollo |
Articolo PIVA.16 del protocollo |
Articolo PIVA.12 del protocollo |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Richieste di informazioni ricevute |
Richieste di informazioni inviate |
Risposte tardive e non pervenute |
Risposte ricevute entro un mese |
Notifiche ex articolo PIVA.8, paragrafo 3, del protocollo |
Informazioni spontanee ricevute |
Informazioni spontanee inviate |
Richieste di feedback in entrata |
Feedback inviato |
Richieste di feedback in uscita |
Feedback ricevuto |
Richieste di notifica amministrativa ricevute |
Richieste di notifica amministrativa inviate |
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AT |
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BE |
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BG |
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CY |
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CZ |
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DE |
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DK |
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EE |
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EL |
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ES |
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FI |
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FR |
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GB |
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HR |
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HU |
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IE |
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IT |
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LT |
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LU |
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MT |
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NL |
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PL |
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PT |
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RO |
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SE |
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SI |
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SK |
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XI |
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XU |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Parte B: altre statistiche globali:
Statistiche riguardanti gli operatori |
||
14 (*1) |
Numero di operatori che hanno dichiarato acquisti intracomunitari durante l’anno solare |
|
15 (*1) |
Numero di operatori che hanno dichiarato forniture intracomunitarie di beni e/o servizi durante l’anno solare |
|
Statistiche sui controlli e le indagini |
||
16 |
Numero di volte in cui si è fatto ricorso all’articolo PIVA.13 del protocollo (Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative in altri Stati) |
|
17 |
Numero di controlli simultanei avviati dallo Stato (articolo PIVA.14 del protocollo) |
|
18 |
Numero di controlli simultanei a cui lo Stato ha partecipato (articolo PIVA.14 del protocollo) |
|
Statistiche sugli scambi automatici di informazioni senza preventiva richiesta (regolamento (UE) n. 79/2012 della Commissione, rifusione) |
||
19 (*1) |
Quantitativo di numeri d’identificazione IVA attribuiti a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato (articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 79/2012) |
|
20 (*1) |
Volume di informazioni relative ai nuovi mezzi di trasporto (articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 79/2012) trasmessi ad altri Stati |
|
Riquadri facoltativi (testo libero) |
||
21 |
Ogni altro scambio (automatico) di informazioni non incluse nei riquadri precedenti. |
|
22 |
Benefici e/o risultati della cooperazione amministrativa. |
ALLEGATO IV
MODELLI DI FORMULARI STANDARD PER LA COMUNICAZIONE DI DATI STATISTICI SUL RICORSO ALL’ASSISTENZA RECIPROCA IN MATERIA DI RECUPERO
Assistenza reciproca in materia di recupero in base al protocollo sulla cooperazione amministrativa in materia di IVA e assistenza reciproca in materia di recupero nell’anno: … comunicazione effettuata da: [nome dello Stato che effettua la comunicazione] |
||||||||||||
Stato |
Richieste di informazioni |
Richieste di notifica |
Domande di misure cautelari |
Domande di recupero |
||||||||
Richieste inviate da: |
Richieste inviate a: |
|||||||||||
|
Numero richieste da: |
Numero richieste inviate a: |
Numero richieste da: |
Numero richieste inviate a: |
Numero richieste da: |
Numero richieste inviate a: |
Numero |
Importo dei crediti in questione |
Numero |
Importo dei crediti in questione |
||
BE-België/Belgique |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BG-България (Bulgaria) |
||||||||||||
CZ-Česká Republika |
||||||||||||
DK-Danmark |
||||||||||||
DE-Deutschland |
||||||||||||
IE-Ireland |
||||||||||||
EE-Eesti |
||||||||||||
EL-Ελλάδα (Ellas) |
||||||||||||
ES-España |
||||||||||||
FR-France HR-Hrvatska |
||||||||||||
IT-Italia |
||||||||||||
CY-Κύπρος (Kypros) |
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(1) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.
(2) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).
(3) Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).
(4) In questa terza colonna l’autorità interpellata può compilare le informazioni richieste dall’autorità richiedente (spuntando la casella «Si prega di compilare» nella seconda colonna) oppure confermare la veridicità delle informazioni fornite dall’autorità richiedente (spuntando la casella «Si prega di confermare» e fornendo le informazioni nella seconda colonna).
(5) Per attività principale effettiva si intende la reale attività principale svolta dall’impresa (diversa da un’altra eventualmente dichiarata).
(6) In questa terza colonna l’autorità interpellata può compilare le informazioni richieste dall’autorità richiedente (spuntando la casella «Si prega di compilare» nella seconda colonna) oppure confermare la veridicità delle informazioni fornite dall’autorità richiedente (spuntando la casella «Si prega di confermare» e fornendo le informazioni nella seconda colonna).
(7) Si tratta di qualsiasi attività che abbia direttori comuni o altri legami giuridici, economici o finanziari con l’attività di cui alla sezione A.
(8) Da compilare a cura dell’autorità competente che riceve le informazioni.
(*1) I punti 14, 15, 19 e 20 non sono pertinenti ai fini del protocollo dell’accordo con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
(11) effettivamente recuperato (sono esclusi gli importi oggetto di provvedimenti cautelari o di pagamento differito).
(12) questo importo comprende anche i debiti oggetto di una richiesta di assistenza reciproca pagati direttamente dal debitore allo Stato richiedente.
(13) in EUR per la comunicazione da parte degli Stati membri dell’UE; in GBP per la comunicazione da parte del Regno Unito.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2408/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)