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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2023/2397

5.10.2023

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA n. 085/23/COL

del 14 giugno 2023,

che adotta la comunicazione sull'orientamento informale per questioni nuove o irrisolte relative agli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE sollevate da casi individuali (lettere di orientamento) [2023/2397]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA («Autorità»),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 6,

visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 25,

considerando quanto segue:

A norma dell'articolo 25 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità rende esecutive le disposizioni dell'accordo SEE in materia di concorrenza.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità emette avvisi (noti come «comunicazioni») od orientamenti nei settori definiti dall'accordo SEE, quando tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte esplicitamente lo prevedano ovvero quando l'Autorità lo ritenga necessario.

La Commissione europea («Commissione») ha emanato la «Comunicazione della Commissione sull'orientamento informale per questioni nuove o irrisolte relative agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sollevate da casi individuali (lettere di orientamento)»  (1). La comunicazione della Commissione è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo («SEE»).

In linea con l'obiettivo di omogeneità dichiarato all'articolo 1 dell'accordo SEE occorre garantire in tutto il SEE l'applicazione uniforme delle norme SEE in materia di concorrenza.

In conformità dell'allegato XIV (pagina 11), rubrica «In generale», punto II, dell'accordo SEE, l'Autorità è tenuta a adottare, previa consultazione con la Commissione, atti corrispondenti a quelli da questa adottati al fine di mantenere condizioni di concorrenza uguali.

Consultati la Commissione e gli Stati EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Autorità emana la comunicazione sull'orientamento informale per questioni nuove o irrisolte relative agli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE sollevate da casi individuali (lettere di orientamento) riportata nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Fa fede il testo in lingua inglese della presente decisione, comunicazione allegata compresa.

Articolo 3

La comunicazione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

1.   Gli Stati EFTA sono informati mediante invio di copia della presente decisione, allegato compreso.

2.   La Commissione europea è informata mediante invio di copia della presente decisione, allegato compreso.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2023

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Arne RØKSUND

Presidente

Stefan BARRIGA

Membro del Collegio

Árni Páll ÁRNASON

Membro del Collegio responsabile

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS

Controfirmataria in qualità di direttrice, Affari giuridici e amministrativi


(1)   GU C 381 del 4.10.2022, pag. 9.


ALLEGATO

Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA sull'orientamento informale per questioni nuove o irrisolte relative agli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE sollevate da casi individuali (lettere di orientamento)

A.

La presente comunicazione è emanata ai sensi delle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE» o «SEE») e dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»).

B.

La Commissione europea («Commissione») ha emanato la «Comunicazione della Commissione sull'orientamento informale per questioni nuove o irrisolte relative agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sollevate da casi individuali (lettere di orientamento)» (1). Si tratta di un atto non vincolante che espone i principi e le regole a cui si attiene la Commissione in materia di concorrenza. Illustra inoltre il modo in cui la Commissione intende orientare informalmente le imprese.

C.

L'Autorità di vigilanza EFTA («Autorità») ritiene che detto atto sia rilevante ai fini del SEE. Allo scopo di mantenere pari condizioni di concorrenza e di garantire in tutto lo Spazio economico europeo un'applicazione uniforme delle norme SEE in materia di concorrenza, l'Autorità adotta la presente comunicazione («comunicazione») in virtù del potere ad essa conferito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte. L'Autorità intende attenersi ai principi e alle norme esposti nella presente comunicazione quando applica le pertinenti norme SEE ad un determinato caso (2).

D.

Scopo della presente comunicazione è in particolare precisare il modo in cui l'Autorità intende orientare informalmente sull'applicazione degli articoli 53 e 54 SEE in uno specifico caso.

E.

La presente comunicazione si applica ai casi in cui l'Autorità è l'organo di vigilanza competente ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo SEE.

I.   PROTOCOLLO 4, CAPITOLO II, DELL'ACCORDO SULL'AUTORITÀ DI VIGILANZA E SULLA CORTE.

1.

Il capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte («capitolo II») (3) stabilisce il regime attuativo degli articoli 53 e 54 SEE. Concepito per permettere all'Autorità di concentrarsi sull'obiettivo fondamentale dell'applicazione efficace delle regole di concorrenza, il capitolo II offre tuttavia anche certezza del diritto, disponendo che gli accordi (4) che rientrano nell'articolo 53, paragrafo 1, SEE ma soddisfano le condizioni di cui all'articolo 53, paragrafo 3, SEE sono validi e applicabili integralmente senza che occorra la decisione preventiva di un'autorità garante della concorrenza (articolo 1 del capitolo II).

2.

Il sistema creato dal capitolo II assegna ad Autorità, autorità garanti della concorrenza degli Stati EFTA (5) e organi giurisdizionali degli Stati EFTA una competenza parallela per l'applicazione degli articoli 53 e 54 SEE nella loro integralità, tuttavia limita con una serie di misure il rischio di applicazione non coerente, garantendo così alle imprese l'aspetto fondamentale della certezza del diritto evidenziato dalla giurisprudenza della Corte EFTA e della Corte di giustizia dell'Unione europea (6), ovvero l'applicazione coerente delle regole di concorrenza in tutto lo Spazio economico europeo.

3.

Le imprese sono generalmente in grado di valutare la legittimità delle loro azioni così da poter decidere con cognizione di causa se concludere un accordo o adottare una determinata pratica unilaterale e in quale forma. Conoscono i fatti da vicino e hanno a disposizione il quadro giuridico costituito dagli atti corrispondenti ai regolamenti di esenzione per categoria dell'UE cui rimanda l'allegato XIV dell'accordo SEE («esenzioni per categoria»), dalla giurisprudenza e dalle vigenti decisioni dell'Autorità e della Commissione, oltre che dall'ampio inquadramento fornito dagli orientamenti e dalle comunicazioni dell'Autorità, emanati per agevolare ulteriormente le imprese nell'autovalutazione (7). L'Autorità ha emanato orientamenti anche sull'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3, SEE (8). Nella grande maggioranza dei casi questi diversi strumenti permettono alle imprese di valutare in maniera affidabile gli accordi rispetto all'articolo 53 dell'accordo SEE.

4.

Nei casi che, nonostante gli strumenti sopra indicati, danno adito ad una reale incertezza perché presentano questioni nuove o irrisolte circa l'applicazione degli articoli 53 o 54 SEE, è possibile che singole imprese chiedano all'Autorità un orientamento informale. In linea con i principi enunciati nella parte II della presente comunicazione, la domanda di orientamento non conferisce al richiedente alcun diritto a riceverlo, in quanto la presente comunicazione non può reintrodurre un sistema che sia incompatibile con il quadro di autovalutazione del capitolo II. Se lo ritiene opportuno e fatte salve le sue priorità in materia di applicazione, l'Autorità può tuttavia emanare l'orientamento informale sull'interpretazione dell'articolo 53 o 54 SEE in una dichiarazione scritta (lettera di orientamento). La presente comunicazione espone i dettagli di detto strumento.

II.   CONTESTO PER VALUTARE L'OPPORTUNITÀ DI EMANARE UNA LETTERA DI ORIENTAMENTO

5.

Il capitolo II conferisce all'Autorità poteri per indagare sulle infrazioni agli articoli 53 e 54 SEE, perseguirle efficacemente e imporre ammende (9). Uno dei principali obiettivi del capitolo II è garantire un'applicazione efficace delle norme del SEE in materia di concorrenza istituendo un sistema di autovalutazione, eliminando così il precedente sistema di notifica e consentendo all'Autorità di concentrare la politica di applicazione delle norme sulle violazioni più gravi degli articoli 53 e 54 SEE.

6.

Il capitolo II non impedisce all'Autorità di emanare orientamenti informali a singole imprese, come indicato nella presente comunicazione, ma tale possibilità non dovrebbe interferire con l'obiettivo fondamentale del capitolo II, che consiste nel garantire un'efficace applicazione degli articoli 53 e 54 SEE. L'Autorità può quindi emanare orientamenti informali a singole imprese soltanto nella misura in cui ciò sia compatibile con le sue priorità in materia di applicazione.

7.

Subordinatamente al punto 6, al ricevimento di una domanda di lettera di orientamento l'Autorità valuterà l'opportunità di trattarla. L'emissione di una lettera di orientamento può essere presa in considerazione solo se, da una valutazione prima facie dei fatti e delle considerazioni giuridiche della condotta tenuta o prevista, emerge che, secondo l'Autorità, vi sono validi motivi per fornire chiarimenti sull'applicabilità degli articoli 53 o 54 SEE all'accordo o alla pratica unilaterale in questione mediante una lettera di orientamento. La valutazione prima facie deve basarsi sulla combinazione dei due elementi seguenti:

a)

questioni nuove o irrisolte: la valutazione sostanziale dell'accordo o della pratica unilaterale rispetto agli articoli 53 o 54 SEE solleva un problema di applicazione del diritto che non risulta risolto con sufficiente chiarezza né dal vigente quadro giuridico del SEE, inclusa la giurisprudenza della Corte EFTA e della Corte di giustizia dell'Unione europea, né da sufficienti orientamenti generali accessibili al pubblico a livello di Spazio economico europeo/di Unione europea riguardo alla prassi decisionale né da lettere di orientamento precedenti (10), e

b)

interesse a emanare orientamenti: la valutazione prima facie dell'accordo o della prassi unilaterale suggerisce che un chiarimento pubblico dell'applicabilità degli articoli 53 o 54 SEE mediante una lettera di orientamento apporterebbe un valore aggiunto in termini di certezza del diritto, tenuto conto di uno o più dei seguenti elementi:

l'importanza economica effettiva o potenziale dei beni o servizi interessati dall'accordo o dalla pratica unilaterale, in particolare in considerazione degli interessi dei consumatori;

l'eventualità che gli obiettivi dell'accordo o della pratica unilaterale siano pertinenti per il conseguimento delle priorità dell'Autorità o dell'interesse dello Spazio economico europeo;

l'entità degli investimenti connessi all'accordo o alla pratica unilaterale effettuati o da effettuare dalle imprese interessate; e

la misura in cui l'accordo o pratica corrisponde o è probabile che corrisponda ad un utilizzo più diffuso nello Spazio economico europeo (11).

8.

Di norma l'Autorità non emana una lettera di orientamento nei due casi seguenti:

i problemi sollevati nella domanda sono identici o simili a quelli sollevati in una causa pendente dinanzi alla Corte EFTA o alla Corte di giustizia dell'Unione europea, oppure

l'accordo o la pratica unilaterale cui si riferisce la domanda sono oggetto di un procedimento in corso dinanzi all'Autorità, a un organo giurisdizionale di uno Stato EFTA o all'autorità garante della concorrenza di uno Stato EFTA.

9.

L'Autorità non prenderà in considerazione le questioni ipotetiche e non emetterà lettere di orientamento su accordi o pratiche unilaterali che non sono più attuati dalle parti. Le imprese possono tuttavia chiedere all'Autorità di emettere una lettera di orientamento su questioni sollevate da un accordo o da una pratica unilaterale che stanno progettando, ossia prima che detto accordo o detta pratica unilaterale siano attuati. In tal caso, perché la domanda sia presa in considerazione la progettazione deve avere raggiunto uno stadio sufficientemente avanzato.

III.   INDICAZIONI SUL MODO IN CUI RICHIEDERE L'ORIENTAMENTO

10.

Per quanto riguarda le questioni di interpretazione sollevati da un accordo o una pratica unilaterale, la domanda può essere presentata da imprese che abbiano concluso un accordo o abbiano adottato una pratica unilaterale che può rientrare negli articoli 53 o 54 SEE ovvero che abbiano intenzione di farlo.

11.

La domanda di lettera di orientamento deve essere inviata al seguente indirizzo:

Autorità di vigilanza EFTA

Direzione Concorrenza e aiuti di Stato

Avenue des Arts/Kunstlaan 19H

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

oppure per e-mail a: mailto:registry@eftasurv.int.

12.

La domanda di lettera di orientamento deve indicare:

l'identità di tutte le imprese interessate e un indirizzo unico per i contatti con l'Autorità;

le questioni specifiche in merito alle quali si chiede un orientamento informale;

informazioni complete ed esaustive su tutti i punti pertinenti per una valutazione informata delle questioni sollevate, compresa la relativa documentazione, in modo da consentire all'Autorità di emanare una lettera di orientamento sulla base delle informazioni fornite;

la valutazione preliminare dei richiedenti, tenuto conto del punto 7, lettera a), della presente comunicazione, in merito al motivo per cui la domanda presenta una o più questioni nuove o irrisolte alla luce del vigente quadro giuridico del SEE, inclusa la giurisprudenza della Corte EFTA o della Corte di giustizia dell'Unione europea, degli orientamenti generali accessibili al pubblico a livello di Spazio economico europeo/di Unione europea riguardo alla prassi decisionale o delle precedenti lettere di orientamento;

la valutazione preliminare dei richiedenti, tenuto conto degli elementi elencati al punto 7, lettera b), della presente comunicazione, in merito al motivo per cui un chiarimento pubblico dell'applicabilità degli articoli 53 o 54 SEE mediante una lettera di orientamento apporterebbe un valore aggiunto in termini di certezza del diritto;

la valutazione preliminare dei richiedenti, effettuata al meglio delle loro possibilità, in merito all'applicazione degli articoli 53 o 54 SEE alla questione o alle questioni nuove o irrisolte sollevate dall'accordo o dalla pratica unilaterale;

qualsiasi altra informazione che permetta di valutare la domanda alla luce degli aspetti indicati ai punti 8 e 9 della presente comunicazione, ivi compresa in particolare una dichiarazione sul fatto che, a quanto risulta ai richiedenti, l'accordo o la pratica unilaterale cui si riferisce la domanda non sono oggetto di procedimenti in corso dinanzi a un organo giurisdizionale o un'autorità garante della concorrenza di uno Stato EFTA;

qualora la domanda contenga elementi considerati segreti aziendali, l'indicazione precisa di tali elementi;

qualsiasi altra informazione o documentazione pertinente per la valutazione dell'accordo o della pratica unilaterale.

13.

Prima di presentare formalmente domanda di lettera di orientamento, le imprese possono contattare, all'indirizzo mailto:registry@eftasurv.int, la Direzione generale della Concorrenza dell'Autorità per discutere in maniera informale e confidenziale la richiesta che intendono presentare.

IV.   TRATTAMENTO DELLA DOMANDA

14.

In linea di principio l'Autorità valuterà la domanda sulla base delle informazioni fornite e non tratterà domande che non soddisfino i requisiti di cui al punto 12 della presente comunicazione. L'Autorità può tuttavia servirsi delle informazioni supplementari a sua disposizione, ricavate da fonti pubbliche, dalla giurisprudenza precedente, dalla prassi decisionale e da lettere di orientamento a livello di Spazio economico europeo/di Unione europea o da qualsiasi altra fonte e può chiedere ai richiedenti o, in casi eccezionali, a determinate altre parti di fornire informazioni supplementari, sempre nel rispetto della riservatezza delle informazioni fornite dai richiedenti. Se le informazioni contengono dati personali, l'Autorità li tratta conformemente alle norme sulla protezione dei dati di cui alla decisione n. 100/19/COL (12).

15.

L'Autorità può condividere con la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati EFTA le informazioni ricevute e a sua volta ricevere informazioni da esse. Potrà discutere il merito della domanda con la Commissione e con le autorità garanti della concorrenza degli Stati EFTA prima di emanare la lettera di orientamento.

16.

Con riferimento ai punti da 13 a 15 della presente comunicazione, alle informazioni fornite dai richiedenti o da determinati altri terzi si applicano le norme in materia di segreto d'ufficio di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del capitolo II.

17.

La Commissione si adopererà al massimo per informare i richiedenti, entro un tempo ragionevole in funzione delle circostanze dello specifico caso, della linea d'azione che intende seguire in merito alla domanda di orientamento. Se non è emessa alcuna lettera di orientamento, l'Autorità ne darà comunicazione per iscritto ai richiedenti.

18.

Il richiedente può ritirare la domanda in qualsiasi momento. In tal caso non sarà emanata alcuna lettera di orientamento. Per ogni eventualità l'Autorità conserva le informazioni fornitele nell'ambito di una domanda di orientamento e può utilizzarle per avviare procedimenti successivi ai sensi del capitolo II.

19.

La domanda di lettera di orientamento non pregiudica il potere dell'Autorità di avviare un procedimento ai sensi del capitolo II relativamente ai fatti esposti nella domanda.

V.   LETTERE DI ORIENTAMENTO

20.

La lettera di orientamento dell'Autorità espone:

una descrizione sintetica dei fatti su cui si basa;

la motivazione giuridica principale che è alla base dell'interpretazione da parte dell'Autorità dell'applicazione degli articoli 53 o 54 SEE alle questioni nuove o irrisolte sollevate dall'accordo o dalla pratica unilaterale.

21.

La lettera di orientamento può limitarsi a trattare una parte della questione/delle questioni sollevate nella domanda. Può comprendere altri aspetti oltre a quelli indicati nella domanda. Se del caso, nella lettera di orientamento l'Autorità può stabilire un termine per la sua applicazione o specificare che la lettera di orientamento presuppone l'esistenza o l'assenza di determinate circostanze di fatto.

22.

Le lettere di orientamento sono pubblicate sul sito web dell'Autorità tenendo conto delle legittime esigenze di tutela dei segreti aziendali dei richiedenti. Prima della pubblicazione l'Autorità concorda con i richiedenti una versione pubblica della lettera di orientamento.

VI.   EFFETTI DELLE LETTERE DI ORIENTAMENTO

23.

Le lettere di orientamento mirano in primo luogo ad aiutare le imprese ad effettuare da sole, con cognizione di causa, una valutazione dei loro accordi o delle loro pratiche unilaterali. In questo senso i richiedenti restano responsabili dello svolgimento della propria autovalutazione in merito all'applicabilità degli articoli 53 o 54 SEE. Le lettere di orientamento rispecchiano le osservazioni dell'Autorità sui fatti esposti e non creano alcun diritto né alcun obbligo per i richiedenti o terzi.

24.

Una lettera di orientamento non può pregiudicare la valutazione della stessa questione da parte della Corte EFTA o della Corte di giustizia dell'Unione europea.

25.

La lettera di orientamento non esclude che successivamente l'accordo o la pratica unilaterale che ne costituivano la base fattuale siano esaminati dall'Autorità nell'ambito di un procedimento a norma del capitolo II. In tal caso l'Autorità terrà conto della lettera di orientamento precedente, subordinatamente in particolare a eventuali cambiamenti dei fatti su cui essa si fondava, a elementi nuovi individuati dall'Autorità o sollevati da una denuncia, a sviluppi nella giurisprudenza della Corte EFTA o della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero a mutamenti più generali nella politica dell'Autorità e a sviluppi dei mercati rilevanti. In linea di principio e fatto salvo il punto 26 della presente comunicazione, l'Autorità non imporrà ai richiedenti ammende riguardo a eventuali iniziative da loro intraprese rifacendosi in buona fede alla lettera di orientamento dell'Autorità (13). Qualora ciò sia reso necessario da motivi di interesse generale, l'Autorità può modificare o revocare una lettera di orientamento (14).

26.

I chiarimenti sull'applicabilità degli articoli 53 o 54 SEE contenuti nella lettera di orientamento sono subordinati espressamente all'esattezza e alla veridicità delle informazioni fornite dai richiedenti e qualsiasi divergenza sostanziale rispetto alle informazioni fornite dai richiedenti invalida la lettera di orientamento.

27.

Le lettere di orientamento non sono decisioni dell'Autorità e non vincolano le autorità garanti della concorrenza e gli organi giurisdizionali degli Stati EFTA competenti ad applicare gli articoli 53 e 54 SEE. Tuttavia le autorità garanti della concorrenza e gli organi giurisdizionali degli Stati EFTA possono tenere conto delle lettere di orientamento emesse dall'Autorità nella maniera che giudicano conveniente nel caso specifico.

(1)   GU C 381 del 4.10.2022, pag. 9.

(2)  Autorità e Commissione si dividono la competenza a trattare i singoli casi rientranti negli articoli 53 e 54 SEE secondo le norme stabilite all'articolo 56 dell'accordo SEE.

(3)  Accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, protocollo 4 (sulle funzioni ed i poteri dell'Autorità di sorveglianza EFTA in materia di concorrenza), capitolo II (sull'attuazione delle regole di concorrenza previste agli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE). Il capitolo II rispecchia per il SEE il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(4)  Nella presente comunicazione con il termine « accordo » s'intendono gli accordi, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate. L'espressione « pratica unilaterale » si riferisce alla condotta di imprese dominanti. Il termine « impresa » comprende anche le « associazioni di imprese » .

(5)  In virtù dell'articolo 2, lettera b), dell'accordo SEE, per « Stati EFTA » s'intendono l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia.

(6)  La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende due organi giurisdizionali: la Corte di giustizia e il Tribunale.

(7)  L'Autorità ha emanato orientamenti e comunicazioni; le esenzioni per categoria sono riportate nell'allegato XIV dell'accordo SEE. Le decisioni dell'Autorità sono pubblicate. Tutti i testi sono disponibili al seguente indirizzo: https://eftasurv.int.

(8)  Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA – Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE (GU C 208 del 6.9.2007, pag. 1).

(9)  Cfr. in particolare gli articoli da 7 a 9, 12, da 17 a 24 e 29 del capitolo II.

(10)  L'articolo 6 dell'accordo SEE prevede che, fatti salvi futuri sviluppi legislativi, le disposizioni di detto accordo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del [trattato sul funzionamento dell'Unione europea] e degli atti adottati in applicazione di [questo trattato], devono essere interpretate, nella loro attuazione e applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla [Corte di giustizia dell'Unione europea] prima della data della firma dell'accordo SEE. Per quanto riguarda le pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dopo la data della firma dell'accordo SEE, in base all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità e la Corte EFTA devono considerare debitamente i principi contemplati in dette sentenze. Come stabilito all'articolo 58 dell'accordo SEE e nel protocollo 23 dello stesso, l'Autorità e la Commissione devono cooperare al fine di, fra l'altro, giungere ad un'omogenea attuazione, applicazione ed interpretazione dell'accordo SEE. Sebbene non vincolata dalle decisioni e dalle lettere di orientamento informale emanate dalla Commissione, l'Autorità, si adopererà per tenere debitamente conto della prassi della Commissione.

(11)  La presente comunicazione non pregiudica la possibilità delle autorità garanti della concorrenza degli Stati EFTA di emanare orientamenti conformemente al rispettivo quadro giuridico, in particolare quando l'accordo o la pratica corrisponde o è probabile che corrisponda ad un utilizzo limitato prevalentemente a un particolare Stato EFTA.

(12)  Consultabile all'indirizzo: https://www.eftasurv.int/cms/sites/default/files/documents/Rules-on-Data-Protection---EFTA-Surveillance-Authority.pdf.

(13)  Il richiedente non può sostenere di essersi rifatto in buona fede a una lettera di orientamento se le circostanze su cui questa si era basata sono sostanzialmente cambiate.

(14)  Al fine di fugare qualsiasi dubbio, l'Autorità non è tenuta a modificare o revocare la lettera di orientamento prima di esaminare l'accordo o la pratica unilaterale nell'ambito di un procedimento a norma del capitolo II e imporre ammende al richiedente.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2397/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)