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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2023/2395

3.10.2023

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2395 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2023

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 della Commissione per quanto riguarda l’inclusione di determinate merci di origine non animale nell’elenco dei prodotti del resto del mondo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo a norme specifiche riguardanti l’ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di tuberi-seme di patate, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l’Irlanda del Nord (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce norme specifiche riguardanti, tra l’altro, l’ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di determinate merci al dettaglio destinate all’immissione sul mercato in Irlanda del Nord per il consumatore finale, comprese norme specifiche per le partite di merci al dettaglio del resto del mondo.

(2)

Più specificamente, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce che le merci al dettaglio del resto del mondo costituite da prodotti di origine animale o vegetale o da prodotti composti soggetti alle norme in materia di salute animale o di sanità delle piante di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere d), e) e g), del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («prodotti del resto del mondo») possono entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito ed essere immesse sul mercato dell’Irlanda del Nord conformemente all’articolo 4 del regolamento (UE) 2023/1231 solo se il Regno Unito fornisce prove scritte attestanti che le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali di cui ai regolamenti (CE) n. 1069/2009 (3), (UE) 2016/429 (4) e (UE) 2016/2031 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) 2017/625 e agli atti della Commissione adottati a norma di tali regolamenti si applicano ai prodotti del resto del mondo a norma del diritto nazionale del Regno Unito e che tali condizioni di importazione e prescrizioni relative ai controlli ufficiali sono effettivamente attuate dal Regno Unito.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 della Commissione (6) stabilisce, nel suo allegato, l’elenco dei prodotti del resto del mondo, nel quale attualmente figurano merci di origine animale.

(4)

Con lettere del 4 e 7 settembre e del 1o ottobre 2023, il Regno Unito ha fornito le prove scritte attestanti che le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2016/2031 e riguardanti determinate merci di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi, che sono di origine vegetale («merci di origine non animale»), si applicano a norma del suo diritto nazionale e che tali condizioni di importazione e prescrizioni relative ai controlli ufficiali riguardanti le suddette merci di origine non animale sono effettivamente attuate dal Regno Unito.

(5)

È pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 onde aggiungere la categoria delle merci di origine non animale all’elenco dei prodotti del resto del mondo di cui all’allegato di tale regolamento di esecuzione.

(6)

Ai fini della certezza del diritto e per evitare inutili perturbazioni degli scambi, è opportuno che le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 mediante il presente regolamento prendano effetto con urgenza.

(7)

Poiché il Regno Unito fornisce le prove scritte relative alle norme in materia di sanità delle piante cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231 a valere dal 1o ottobre 2023 per le merci di origine non animale, e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi, il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1o ottobre 2023.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 165 del 29.6.2023, pag. 103.

(2)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 della Commissione, del 26 settembre 2023, che stabilisce norme per l’applicazione del regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco di determinati prodotti del resto del mondo che possono entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio in provenienza da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell’Irlanda del Nord (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 103).


ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059, all’elenco dei prodotti del resto del mondo è aggiunta la categoria di prodotti seguente:

«Merci di origine non animale

1

Pomodori, freschi o refrigerati

0702 00 00

Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell’allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (*1)

Tutti i paesi terzi

2

Cipolle, diverse da quelle da semina, fresche o refrigerate

0703 10 19

Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell’allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante

Tutti i paesi terzi

3

Scalogni, freschi o refrigerati

0703 10 90

Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell’allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante

Tutti i paesi terzi

4

Agli, freschi o refrigerati

0703 20 00

Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell’allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante

Tutti i paesi terzi

5

Cavolfiori e cime di broccoli, freschi o refrigerati

0704 10 10

Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell’allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante

Tutti i paesi terzi

6

Piselli, freschi o refrigerati

0708 10 00

Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell’allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante

Tutti i paesi terzi

7

Fagioli, freschi o refrigerati

0708 20 00

Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell’allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante

Tutti i paesi terzi

8

Asparagi, freschi o refrigerati

0709 20 00

Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell’allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante

Tutti i paesi terzi

9

Peperoni (freschi o refrigerati, del genere Capsicum o del genere Pimenta), esclusi i peperoni del genere Capsicum destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum e i peperoni destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi

0709 60 10

0709 60 99

Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell’allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante

Tutti i paesi terzi

10

Zucche e zucchine (Cucurbita spp.), fresche o refrigerate, escluse le zucchine

0709 93 90

Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell’allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante

Tutti i paesi terzi

11

Granturco dolce, fresco o refrigerato

0709 99 60

Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell’allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante

Tutti i paesi terzi

12

Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano

0714 20 10

Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell’allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante

Tutti i paesi terzi

13

Avocadi, freschi o secchi

0804 40 00

Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell’allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante

Tutti i paesi terzi

14

Uve da tavola fresche

0806 10 10

Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell’allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante

Tutti i paesi terzi

15

Cocomeri freschi

0807 11 00

Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell’allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante

Tutti i paesi terzi

16

Meloni freschi, diversi dai cocomeri

0807 19 00

Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell’allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante

Tutti i paesi terzi

17

Mele fresche, diverse dalle mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre

0808 10 80

Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell’allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante

Tutti i paesi terzi

18

Pere fresche, diverse dalle pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre

0808 30 90

Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell’allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante

Tutti i paesi terzi

19

Fragole fresche

0810 10 00

Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell’allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante

Tutti i paesi terzi

20

Lamponi freschi

0810 20 10

Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell’allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante

Tutti i paesi terzi

21

More di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche

0810 20 90

Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell’allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante

Tutti i paesi terzi

22

Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus) freschi

Mirtilli e mirtilli giganti americani, freschi

0810 40 30

0810 40 50

Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell’allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante

Tutti i paesi terzi

23

Zenzero, non tritato né polverizzato

0910 11 00

Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell’allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante

Tutti i paesi terzi


(*1)  https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/convention-text/.»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2395/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)