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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2023/2392 |
4.10.2023 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2392 DELLA COMMISSIONE
del 3 ottobre 2023
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 per quanto riguarda le norme armonizzate per le apparecchiature di reti cellulari di telecomunicazioni mobili internazionali, le apparecchiature trasmittenti per servizi di trasmissioni audio digitali e Digital Radio Mondiale, i segnalatori di localizzazione personale marittimi ad altissima frequenza e le stazioni e i sistemi satellitari terrestri
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente all’articolo 16 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 di tale direttiva, contemplati in tali norme o parti di esse. |
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(2) |
Con decisione di esecuzione C(2015) 5376 (3), la Commissione ha presentato una richiesta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) di elaborare e rivedere norme armonizzate per le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE («richiesta»). |
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(3) |
Sulla base della richiesta l’ETSI ha rivisto le norme armonizzate EN 301 908-1 V15.1.1 per le apparecchiature di reti cellulari di telecomunicazioni mobili internazionali (IMT), EN 302 077-2 V1.1.1 per le apparecchiature trasmittenti per il servizio di Trasmissioni Audio Digitali (DAB), EN 302 245-2 V1.1.1 per le apparecchiature trasmittenti per il servizio Digital Radio Mondiale (DRM), EN 303 132 V1.1.1 per i segnalatori di localizzazione personale marittimi ad altissima frequenza (VHF) che utilizzano la chiamata digitale selettiva nonché EN 303 980 V1.2.1 e EN 303 981 V1.2.1 per le stazioni e i sistemi satellitari terrestri, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 della Commissione (4). Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate EN 301 908-1 V15.2.1, EN 302 077 V2.3.1, EN 302 245 V2.2.1, EN 303 132 V2.1.1, EN 303 980 V1.3.1 e EN 303 981 V1.3.1. |
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(4) |
Insieme all’ETSI la Commissione ha valutato se tali norme armonizzate siano conformi alla richiesta. |
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(5) |
Le norme armonizzate EN 301 908-1 V15.2.1, EN 302 077 V2.3.1, EN 302 245 V2.2.1, EN 303 132 V2.1.1, EN 303 980 V1.3.1 e EN 303 981 V1.3.1 soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(6) |
Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/53/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/53/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 301 908-1 V15.2.1, EN 302 077 V2.3.1, EN 302 245 V2.2.1, EN 303 132 V2.1.1, EN 303 980 V1.3.1 e EN 303 981 V1.3.1 dovrebbero essere inclusi in tale allegato. |
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(7) |
È necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme autorizzate EN 301 908-1 V15.1.1, EN 302 077-2 V1.1.1, EN 302 245-2 V1.1.1, EN 303 132 V1.1.1, EN 303 980 V1.2.1 e EN 303 981 V1.2.1, dato che tali norme sono state riviste. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191. |
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(8) |
La decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. |
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(9) |
Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare le proprie apparecchiature radio contemplate dalle norme armonizzate EN 301 908-1 V15.1.1, EN 302 077-2 V1.1.1, EN 302 245-2 V1.1.1, EN 303 132 V1.1.1, EN 303 980 V1.2.1 e EN 303 981 V1.2.1, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate. |
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(10) |
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 1 dell’allegato si applica a decorrere dal 4 aprile 2025.
Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(2) Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).
(3) Decisione di esecuzione C(2015) 5376 final della Commissione, del 4 agosto 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione per quanto riguarda le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 della Commissione, dell’8 novembre 2022, relativa alle norme armonizzate per le apparecchiature radio elaborate a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 289 del 10.11.2022, pag. 7).
ALLEGATO
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 è così modificato:
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1) |
le righe 66, 90, 96, 129, 161 e 162 sono soppresse; |
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2) |
sono inserite le seguenti righe in ordine sequenziale:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2392/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)