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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2023/2332

26.10.2023

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 50/2023

del 17 marzo 2023

che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE [2023/2332]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (1).

(2)

L'accordo SEE non contempla la nozione di "cittadinanza dell'Unione".

(3)

Poiché la politica dell'immigrazione non rientra nell'accordo SEE, i diritti di soggiorno dei cittadini di paesi terzi esulano dal suo ambito d'applicazione.

(4)

I familiari ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) aventi cittadinanza di paese terzo godono tuttavia di taluni diritti derivati in virtù del loro rapporto con cittadini del SEE.

(5)

Il regolamento (UE) 2019/1157 prevede disposizioni che richiamano atti adottati a norma del titolo V TFUE. Si ricorda che gli atti contenenti siffatte disposizioni sono integrati nell'accordo SEE fermo restando che la normativa dell'Unione adottata in virtù del titolo V TFUE esula dall'ambito di applicazione dell'accordo SEE.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati V e VIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato V dell'accordo SEE, dopo il punto 1 è inserito il punto seguente:

"1a.

L'atto di cui all'allegato VIII, punto 10a (Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio), adattato ai fini dell'accordo, si applica, ove opportuno, ai settori contemplati dal presente allegato.".

Articolo 2

Nell'allegato VIII dell'accordo SEE, dopo il punto 10 è inserito il punto seguente:

"10a.

32019 R 1157: Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 67).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

(a)

anziché "cittadino/i dell'Unione" leggasi "cittadino/i di Stato membro dell'UE e di Stato EFTA";

(b)

all'articolo 3, paragrafo 4, per gli Stati EFTA non si applica il testo ", stampato in negativo in un rettangolo blu e circondato da dodici stelle gialle";

(c)

all'articolo 6, lettera h), per gli Stati EFTA non si applica il testo ", stampato in negativo in un rettangolo blu e circondato da dodici stelle gialle";

(d)

all'articolo 7, paragrafo 2, anziché "Familiare UE" leggasi "Familiare SEE";

(e)

all'articolo 10, paragrafo 2, per gli Stati EFTA non si applicano i termini "nella Carta,";

(f)

all'articolo 11, paragrafo 4, per gli Stati EFTA anziché "dal diritto dell'Unione o nazionale" leggasi "dall'accordo SEE o dal diritto nazionale";

(g)

all'articolo 5, paragrafo 1, per gli Stati EFTA anziché "entro il 3 agosto 2031" leggasi "entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 50/2023 del 17 marzo 2023";

(h)

all'articolo 5, paragrafo 2, per gli Stati EFTA anziché "entro il 3 agosto 2026" leggasi "entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 50/2023 del 17 marzo 2023";

(i)

all'articolo 8, paragrafo 1, per gli Stati EFTA anziché "entro il 3 agosto 2026" leggasi "entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 50/2023 del 17 marzo 2023";

(j)

all'articolo 8, paragrafo 2, per gli Stati EFTA anziché "entro il 3 agosto 2023" leggasi "entro due anni dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 50/2023 del 17 marzo 2023".".

Articolo 3

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2019/1157 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2023

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)   GU L 188 del 12.7.2019, pag. 67.

(2)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2332/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)