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Serie L


2023/2287

24.10.2023

DECISIONE (PESC) 2023/2287 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2023

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Niger

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 luglio 2023 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha rilasciato una dichiarazione in cui condanna con fermezza gli sforzi tesi a sostituire in maniera incostituzionale il governo legittimo della Repubblica del Niger («Niger») il 26 luglio 2023. I membri dell’UNSC hanno chiesto il rilascio immediato e incondizionato del presidente della Repubblica democraticamente eletto, Mohamed Bazoum, e hanno sottolineato l’urgente necessità di ripristinare l’ordine costituzionale in Niger. I membri dell’UNSC hanno inoltre espresso il loro sostegno agli sforzi di mediazione regionali e continentali.

(2)

Il 28 luglio 2023 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione sulla situazione in Niger in cui condanna il colpo di Stato, che rappresenta un grave attacco alla stabilità e alla democrazia in Niger. L’alto rappresentante ha dichiarato che qualsiasi perturbazione dell’ordine costituzionale avrà ripercussioni sulla cooperazione tra l’Unione e il Niger e ha espresso sostegno agli sforzi della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale («ECOWAS») per consentire il ripristino immediato dell’ordine costituzionale in Niger.

(3)

Il 29 luglio 2023 l’alto rappresentante ha annunciato la sospensione del sostegno al bilancio fornito dall’Unione al Niger e di tutte le attività di cooperazione nel settore della difesa e della sicurezza tra l’Unione e il Niger.

(4)

Il 30 luglio 2023 l’Autorità dei capi di Stato e di governo dell’ECOWAS ha rilasciato una dichiarazione in cui condanna il tentato colpo di Stato e afferma che il presidente Bazoum rimane il legittimo presidente eletto del Niger. Inoltre, i capi di Stato dell’ECOWAS hanno stabilito una serie di misure, tra cui la chiusura delle frontiere terrestri e aeree tra gli Stati membri dell’ECOWAS e il Niger, l’imposizione di una zona di interdizione al volo su tutti i voli commerciali da e verso il Niger, la sospensione di tutte le operazioni commerciali e finanziarie tra gli Stati membri dell’ECOWAS e il Niger, il congelamento dei beni della Repubblica del Niger detenuti presso banche centrali degli Stati membri dell’ECOWAS nonché il congelamento dei beni statali del Niger detenuti presso banche commerciali ubicate negli Stati membri dell’ECOWAS, la sospensione dell’assistenza finanziaria al Niger e delle operazioni finanziarie delle istituzioni finanziarie regionali con il Niger, come pure l’imposizione del divieto di viaggio e del congelamento dei beni nei confronti di funzionari militari coinvolti nel colpo di Stato.

(5)

Il 10 agosto 2023 l’Autorità dei capi di Stato e di governo dell’ECOWAS ha rilasciato un’ulteriore dichiarazione in cui ribadisce la ferma condanna del tentato colpo di Stato e del protrarsi della detenzione del presidente Bazoum e in cui ordina il dispiegamento della forza di pronto intervento dell’ECOWAS per ripristinare l’ordine costituzionale in Niger.

(6)

Il 12 agosto 2023 l’alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione sulla situazione in Niger in cui ribadisce la richiesta di ripristinare l’ordine costituzionale, esprime sostegno agli sforzi dell’ECOWAS, anche attraverso un nuovo regime di sanzioni individuali, e chiede la liberazione del presidente Bazoum e della sua famiglia.

(7)

Il 14 agosto 2023 il Consiglio per la pace e la sicurezza dell’Unione africana (UA) ha rilasciato una dichiarazione in cui esprime profonda preoccupazione per l’allarmante ripresa dei colpi di Stato militari che compromettono la democrazia, la pace, la sicurezza e la stabilità nel continente africano, ribadisce la tolleranza zero da parte dell’UA nei confronti dei cambiamenti di governo incostituzionali, condanna con la massima fermezza il colpo di Stato militare in Niger, chiede il rilascio immediato e incondizionato del presidente Bazoum e loda gli sforzi dell’ECOWAS.

(8)

Data la gravità della situazione, che rappresenta una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali nella regione, è opportuno istituire un quadro specifico relativo a misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi responsabili di azioni che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza del Niger, compromettono l’ordine costituzionale, la democrazia e lo Stato di diritto, in particolare le persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che sono responsabili della detenzione arbitraria delle autorità democraticamente elette del Niger, e nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi responsabili di azioni che costituiscono violazioni o abusi gravi dei diritti umani ovvero violazioni del diritto internazionale umanitario applicabile in Niger, e nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati.

(9)

È necessaria un’azione ulteriore dell’Unione per attuare talune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche:

a)

che sono responsabili di azioni o politiche che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza del Niger, che sono coinvolte, direttamente o indirettamente, in tali azioni o politiche, che hanno fornito loro sostegno o che ne hanno tratto beneficio;

b)

che compromettono l’ordine costituzionale in Niger;

c)

le cui azioni, politiche o attività compromettono la democrazia o lo Stato di diritto in Niger, compresi coloro che sono responsabili della detenzione delle autorità democraticamente elette in Niger;

d)

che sono coinvolte nel pianificare, dirigere o compiere atti in Niger che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani ovvero violazioni del diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi;

e)

che sono associate alle persone fisiche di cui alle lettere da a) a d) o alle persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

elencate nell’allegato.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l’ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

a)

in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale indetta dalle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici;

c)

in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; oppure

d)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.

4.   Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi del paragrafo 3 o 4.

6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi il sostegno alla stabilità e al ripristino dell’ordine costituzionale in Niger.

7.   Gli Stati membri possono anche concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando l’ingresso o il transito di una persona è necessario per l’espletamento di un procedimento giudiziario.

8.   Lo Stato membro che intenda concedere una deroga a norma del paragrafo 6 o 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più Stati membri. Se uno o più Stati membri sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

9.   Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3, 4, 6, 7 o 8, l’ingresso o il transito nel suo territorio di una persona fisica elencata nell’allegato, l’autorizzazione è limitata ai fini per i quali è concessa alla persona interessata.

Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi:

a)

che sono responsabili di azioni o politiche che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza del Niger, che sono coinvolti, direttamente o indirettamente, in tali azioni o politiche, che hanno fornito loro sostegno o che ne hanno tratto beneficio;

b)

che compromettono l’ordine costituzionale in Niger;

c)

le cui azioni, politiche o attività compromettono la democrazia o lo Stato di diritto in Niger, compresi coloro che sono responsabili della detenzione delle autorità democraticamente elette in Niger;

d)

che sono coinvolti nel pianificare, dirigere o compiere atti in Niger che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani ovvero violazioni del diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi;

e)

che sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere da a) a d);

elencati nell’allegato.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato, né è destinato a loro vantaggio.

3.   In deroga ai paragrafi 1 o 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell’allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica; oppure

e)

pagabili su o da un conto di una rappresentanza diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati ad essere utilizzati per fini ufficiali della rappresentanza diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio di tale autorizzazione.

4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

i fondi o le risorse economiche sono oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui al paragrafo 1 nell’allegato, o sono oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

la decisione non va a favore di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi inseriti nell’elenco di cui all’allegato; e

d)

il riconoscimento della decisione non è contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio di tale autorizzazione.

5.   Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato effettuino un pagamento dovuto nell’ambito di un contratto o accordo concluso, o di un obbligo sorto, prima della data di inserimento nell’elenco di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.

6.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti, purché tali interessi o altri profitti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1;

b)

pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2, purché tali pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1; oppure

c)

pagamenti dovuti in virtù di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato, purché tali pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

7.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

a)

dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;

f)

da agenzie specializzate degli Stati membri; oppure

g)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.

8.   In casi non contemplati dal paragrafo 7 e in deroga al paragrafo 1 o 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali.

9.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell’autorità competente interessata entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 8, tale autorizzazione si considera concessa.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del presente articolo entro quattro settimane dal rilascio di tale autorizzazione.

Articolo 3

1.   Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), redige e modifica l’elenco riportato nell’allegato.

2.   Il Consiglio trasmette alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi interessati la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo interessati.

Articolo 4

1.   L’allegato riporta i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1 e 2.

2.   Nell’allegato figurano, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per quanto riguarda le persone fisiche, tali informazioni possono includere: i nomi e gli pseudonimi; data e luogo di nascita; cittadinanza; numero del passaporto e della carta d’identità; sesso; indirizzo, se noto; funzione o professione. Per quanto riguarda le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono includere: le denominazioni; data e luogo di registrazione; numero di registrazione; sede di attività.

Articolo 5

1.   Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

a)

per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche dell’allegato;

b)

per quanto riguarda l’alto rappresentante, per la preparazione delle modifiche dell’allegato.

2.   Il Consiglio e l’alto rappresentante trattano, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco, e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone, solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato.

3.   Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma di tale regolamento.

Articolo 6

Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi della presente decisione, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, segnatamente richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di un’obbligazione, una garanzia o una controgaranzia, in particolare di una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell’allegato;

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui alla lettera a).

Articolo 7

È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alla presente decisione.

Articolo 8

Per massimizzare l’impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.

Articolo 9

La presente decisione si applica fino al 24 ottobre 2024.

La presente decisione è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Le deroghe di cui all’articolo 2, paragrafi 7, 8 e 9, per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni 12 mesi o, a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione, su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1 e 2:

[…]


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2287/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)