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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2023/2263 |
9.11.2023 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 110/2023
del 28 aprile 2023
che modifica il protocollo n. 47 dell’accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2023/2263]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/68 della Commissione del 27 ottobre 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le pratiche enologiche autorizzate (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/841 della Commissione, del 24 maggio 2022, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "Bolandin" (DOP) (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/842 della Commissione, del 24 maggio 2022, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "Abadía Retuerta" (DOP) (3). |
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(4) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come precisato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 47 dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo SEE è così modificata:
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1. |
al punto 8e (Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
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2. |
Dopo il punto 8q (regolamento di esecuzione (UE) 2021/1915 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
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Articolo 2
I testi del regolamento delegato (UE) 2022/68 e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2022/841 e (UE) 2022/842 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 aprile 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2023
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 12 del 19.1.2022, pag. 1.
(2) GU L 148 del 31.5.2022, pag. 21.
(3) GU L 148 del 31.5.2022, pag. 22.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2263/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)