Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2233 |
9.11.2023 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 77/2023
del 28 aprile 2023
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/2233]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (1), quale rettificato in GU L 83 del 10.3.2022, pag. 66 e in GU L 161 del 16.6.2022, pag. 121. |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1768 della Commissione, del 23 giugno 2021, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, degli allegati I, II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2020/1178 della Commissione, del 27 luglio 2020, sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Danimarca a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2020/1184 della Commissione, del 17 luglio 2020, sulle disposizioni nazionali notificate dall'Ungheria a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi fosfatici (4). |
(5) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2020/1205 della Commissione, del 6 agosto 2020, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica slovacca a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi fosfatici (5). |
(6) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la comunicazione della Commissione relativa all'aspetto dell'etichettatura dei prodotti fertilizzanti dell'UE di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
(7) |
Il regolamento (UE) 2019/1009 abroga il regolamento (UE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo. |
(8) |
La deroga che consente agli Stati EFTA di limitare la commercializzazione dei concimi sul rispettivo mercato a causa del tenore di cadmio è effettiva nell'accordo SEE sin dall'entrata in vigore di questo nel 1994. Per quanto concerne gli Stati membri dell'UE ai quali è stata concessa la stessa deroga con riguardo al tenore di cadmio nei concimi, rimangono valide le circostanze di fatto che l'hanno resa necessaria. |
(9) |
I regolamenti della Commissione (CE) n. 2076/2004 (8), (CE) n. 162/2007 (9), (CE) n. 1107/2008 (10), (CE) n. 1020/2009 (11), (UE) n. 137/2011 (12), (UE) n. 223/2012 (13), (UE) n. 463/2013 (14), (UE) n. 1257/2014 (15), (UE) 2016/1618 (16), (UE) 2019/1102 (17), (UE) 2020/1666 (18) e (UE) 2021/862 (19), che sono integrati nell'accordo SEE, sono ormai obsoleti e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo. |
(10) |
La presente decisione prevede disposizioni inerenti alla legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. |
(11) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo I, parte 7.1, punto 9b (Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il trattino seguente:
"- |
32019 R 1009: Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1), quale rettificato in GU L 83 del 10.3.2022, pag. 66 e in GU L 161 del 16.6.2022, pag. 121". |
Articolo 2
L'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
nel capitolo XIV, il testo del punto 1 (Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito dal seguente:
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
|
2. |
dopo il punto 5 (Decisione 2006/390/CE della Commissione) è inserito il testo seguente:
ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO Le parti contraenti prendono atto degli atti seguenti:
|
3. |
nel capitolo XV, il punto 13 (Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:
|
Articolo 3
Il testo del regolamento (UE) 2019/1009, quale rettificato in GU L 83 del 10.3.2022, pag. 66 e in GU L 161 del 16.6.2022, pag. 121, del regolamento delegato (UE) 2021/1768, delle decisioni (UE) 2020/1178, (UE) 2020/1184 e (UE) 2020/1205 e della comunicazione della Commissione relativa all'aspetto dell'etichettatura dei prodotti fertilizzanti dell'UE di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2023
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1.
(2) GU L 356 dell'8.10.2021, pag. 8.
(3) GU L 259 del 10.8.2020, pag. 14.
(4) GU L 261 dell'11.8.2020, pag. 42.
(5) GU L 270 del 18.8.2020, pag. 7.
(6) GU C 119 del 7.4.2021, pag. 1.
(7) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.
(8) GU L 359 del 4.12.2004, pag. 25.
(9) GU L 51 del 20.2.2007, pag. 7.
(10) GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 13.
(11) GU L 282 del 29.10.2009, pag. 7.
(12) GU L 43 del 17.2.2011, pag. 1.
(13) GU L 75 del 15.3.2012, pag. 12.
(14) GU L 134 del 18.5.2013, pag. 1.
(15) GU L 337 del 25.11.2014, pag. 53.
(16) GU L 242 del 9.9.2016, pag. 24.
(17) GU L 175 del 28.6.2019, pag. 25.
(18) GU L 377 dell'11.11.2020, pag. 3.
(19) GU L 190 del 31.5.2021, pag. 74.
(*1) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2233/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)