Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2176 |
17.10.2023 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2176 DELLA COMMISSIONE
del 13 ottobre 2023
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1388 della Commissione per quanto riguarda il fornitore del materiale di riferimento
[notificata con il numero C(2023) 6734]
(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Corteva Agriscience LLC, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, è il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, di granturco geneticamente modificato contenente il singolo evento MIR162 (identificatore unico SYN-IR162-4) di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1388 della Commissione (2). |
(2) |
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/1388 contiene l’indicazione del fornitore dei materiali di riferimento e il link alla pagina web in cui è disponibile il materiale di riferimento per il metodo di rilevamento. |
(3) |
Con lettera dell’11 ottobre 2022, Corteva Agriscience Belgium BV, per conto di Corteva Agriscience LLC, ha informato la Commissione in merito a una modifica del fornitore del materiale di riferimento del granturco geneticamente modificato MIR162. È pertanto opportuno modificare la decisione di esecuzione (UE) 2021/1388 al fine di aggiornare l’indicazione relativa al link del sito web tramite il quale è accessibile il materiale di riferimento certificato. |
(4) |
La modifica del fornitore del materiale di riferimento del granturco geneticamente modificato MIR162 dovrebbe essere iscritta nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003. |
(5) |
Le modifiche proposte delle decisioni di autorizzazione sono di natura puramente amministrativa e non comportano una nuova valutazione dei prodotti in questione. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/1388
Nell’allegato, lettera d), il punto 3) è sostituito dal seguente:
«3) |
materiale di riferimento: ERM®-BF418 (per DAS-Ø15Ø7), ERM®-BF413 (per MON-ØØ81Ø-6), ERM®-BF415 (per MON-ØØ6Ø3-6) e ERM®-BF446 (per SYN-IR162-4), accessibili tramite il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea all’indirizzo https://crm.jrc.ec.europa.eu/.». |
Articolo 2
Destinatario
Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Rue Montoyer 25, 1000 Bruxelles, Belgio, è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2023
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1388 della Commissione, del 17 agosto 2021, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, MIR162, MON810 e NK603 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 300 del 24.8.2021, pag. 22).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2176/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)