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dell'Unione europea

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Serie L


2023/2104

4.10.2023

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2104 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2023

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2402 per quanto riguarda il riesame dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore in applicazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 10, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento delegato (UE) 2015/2402 della Commissione (2) i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e termica, definiti come matrice di valori differenziati in base a determinati fattori, tra cui l’anno di costruzione e il tipo di combustibile, sono stati riveduti e integrati da fattori di correzione legati alle condizioni climatiche medie e alle perdite evitate nella rete.

(2)

La Commissione ha riesaminato i suddetti valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore, tenendo conto dei dati riferiti a un uso operativo in condizioni reali trasmessi dagli Stati membri e dai portatori di interessi. Alla luce dell’evoluzione delle migliori tecnologie disponibili economicamente valide osservata dal 2016 al 2021, periodo del riesame, la distinzione operata nel regolamento delegato (UE) 2015/2402 della Commissione per anno di costruzione delle unità di cogenerazione dovrebbe essere mantenuta per quanto riguarda i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica.

(3)

Il riesame ha evidenziato la necessità di includere nuovi combustibili e tecnologie emergenti che potrebbero essere usati più diffusamente o introdotti nella cogenerazione. L’elenco delle fonti energetiche con valori di riferimento specifici dovrebbe pertanto essere ampliato e includere anche gli elettrogas e l’idrogeno commercializzato. Per quanto riguarda l’idrogeno commercializzato, è opportuno fissare valori di riferimento distinti per aumentare l’efficienza d’uso dell’idrogeno nelle grandi unità di cogenerazione.

(4)

Il riesame avvalora il ricorso a un valore di riferimento unico per la produzione separata di energia elettrica per tutti i combustibili fossili, basato sull’uso del gas naturale nelle centrali a turbina a gas a ciclo combinato. La costruzione di nuove unità di cogenerazione che usano combustibili fossili liquidi o solidi non è conforme agli obiettivi a lungo termine della politica energetica e climatica dell’Unione. Pertanto, al fine di evitare modifiche retroattive dei regimi attuali, i valori di riferimento dovrebbero essere aggiornati ed applicarsi alle unità di cogenerazione nuove o sottoposte a ristrutturazione sostanziale alimentate a combustibili fossili che sono messe in funzione a partire dal 1o gennaio 2024.

(5)

Dal riesame è emerso che i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore dovrebbero essere modificati solo per i combustibili fossili. La nuova serie di valori di riferimento per i combustibili fossili è stabilita sulla base delle caldaie a gas naturale che producono solo riscaldamento e dovrebbe essere applicabile alle unità per la produzione separata di calore nuove o ristrutturate in modo sostanziale completate a partire dal 1o gennaio 2024.

(6)

È necessario disporre di condizioni stabili per gli investimenti nella cogenerazione e per il mantenimento della fiducia degli investitori ed è quindi opportuno fissare valori di riferimento armonizzati per l’energia elettrica e il calore.

(7)

Uno degli obiettivi della direttiva 2012/27/UE è di promuovere la cogenerazione allo scopo di risparmiare energia ed è pertanto opportuno incentivare l’ammodernamento delle unità di cogenerazione più vecchie per migliorarne l’efficienza energetica. Per offrire questo incentivo e in conformità dell’obbligo di definire i valori di rendimento di riferimento armonizzati sulla base dei principi di cui all’allegato II, sezione f), della direttiva 2012/27/UE, i valori di rendimento di riferimento per l’energia elettrica che si applicano alle unità di cogenerazione dovrebbero aumentare a partire dall’undicesimo anno successivo a quello di costruzione, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2402.

(8)

La generazione termica sta diventando sempre più importante per la sicurezza, la resilienza e la flessibilità del sistema energetico. Il funzionamento di alcuni sistemi di cogenerazione può variare, in funzione dell’uso, per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, la flessibilità o i servizi ancillari del sistema elettrico. Le future revisioni del regolamento delegato (UE) 2015/2402 dovranno studiare l’evoluzione dei livelli di efficienza, in quanto le centrali termoelettriche devono adattare il loro funzionamento per diventare più flessibili nel rispondere all’intermittenza dell’energia rinnovabile e all’elettrificazione della domanda.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/2402,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/2402 è così modificato:

 

gli allegati I e II sono sostituiti dal testo dell’allegato I del presente regolamento;

 

l’allegato IV è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2402 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che rivede i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore in applicazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione 2011/877/UE della Commissione (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 54).


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica

(di cui all’articolo 1)

I valori di rendimento di riferimento armonizzati (%) per la produzione separata di energia elettrica riportati nella tabella sottostante sono basati sul potere calorifico inferiore e sulle condizioni ISO atmosferiche standard (temperatura ambientale di 15 °C, pressione di 1,013 bar, umidità relativa del 60 %).

 

Categoria

Fonte di energia

Anno di costruzione

Prima del 2016

2016-2023

Dal 2024

Solidi

S1

Carbon fossile compresa antracite, carbone bituminoso, carbone sub-bituminoso, coke, semicoke, coke di petrolio

44,2

44,2

53,0

S2

Lignite, mattonelle di lignite, scisto bituminoso

41,8

41,8

53,0

S3

Torba, mattonelle di torba

39,0

39,0

53,0

S4

Biomassa secca fra cui legna e altri tipi di biomassa solida compresi pellet e mattonelle di legno, trucioli di legno essiccati, scarti in legno puliti e asciutti, gusci e noccioli d’oliva e altri noccioli

33,0

37,0

37,0

S5

Altri tipi di biomassa solida compresi tutti i tipi di legno non inclusi in S4, liscivio nero e liquame marrone

25,0

30,0

30,0

S6

Rifiuti urbani e industriali (non rinnovabili, di origine non biologica quali plastica, gomma e altri materiali sintetici) e rifiuti rinnovabili/biodegradabili

25,0

25,0

25,0

Liquidi

L7

Olio combustibile pesante, gasolio, altri prodotti petroliferi

44,2

44,2

53,0

L8

Bioliquidi compresi biometanolo, bioetanolo, biobutanolo, biodiesel, altri biocarburanti e tutti gli elettroliquidi

44,2

44,2

44,2

L9

Liquidi residui, compresi rifiuti biodegradabili e non rinnovabili (inclusi sego, grasso e trebbie)

25,0

29,0

29,0

Gassosi

G10

Gas naturale, GPL, GNL e biometano

52,5

53,0

53,0

G11 A

Idrogeno commercializzato (1)

44,2

44,2

53,0

G11B

Gas di raffineria, gas di sintesi, idrogeno (sottoprodotto), elettrogas (2)

44,2

44,2

44,2

G12

Biogas da digestione anaerobica, gas di discarica e gas da impianti di trattamento di acque reflue

42,0

42,0

42,0

G13

Gas di cokeria, gas di altoforno, gas da estrazioni minerarie e altri gas di recupero (escluso il gas di raffineria)

35,0

35,0

35,0

Altri

O14 A

Calore di scarto, compresi i gas di scarico di processo e i prodotti di reazioni chimiche esotermiche (temperatura di ingresso > 200 °C)

 

30,0

30,0

O14B

Calore di scarto, compresi i gas di scarico di processo e i prodotti di reazioni chimiche esotermiche (temperatura di ingresso < 200 °C)

 

30,0

20,0

O15

Energia nucleare

 

33,0

33,0

O16

Energia solare termica

 

30,0

30,0

O17

Energia geotermica

 

19,5

19,5

O18

Altri combustibili non menzionati

 

30,0

30,0

ALLEGATO II

Valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore

(di cui all’articolo 1)

I valori di rendimento di riferimento armonizzati (%) per la produzione separata di calore riportati nella tabella sottostante sono basati sul potere calorifico inferiore e sulle condizioni ISO atmosferiche standard (temperatura ambientale di 15 °C, pressione di 1,013 bar, umidità relativa del 60 %).

Categoria

Fonte di energia

Anno di costruzione

Prima del 2016

2016-2023

Dal 2024

Acqua calda

Vapore (3)

Uso diretto dei gas di scarico (4)

Acqua calda

Vapore (3)

Uso diretto dei gas di scarico (4)

Acqua calda

Vapore (3)

Uso diretto dei gas di scarico (4)

Solidi

S1

Carbon fossile compresa antracite, carbone bituminoso, carbone sub-bituminoso, coke, semicoke, coke di petrolio

88

83

80

88

83

80

92

87

84

S2

Lignite, mattonelle di lignite, scisto bituminoso

86

81

78

86

81

78

92

87

84

S3

Torba, mattonelle di torba

86

81

78

86

81

78

92

87

84

S4

Biomassa secca fra cui legna e altri tipi di biomassa solida compresi pellet e mattonelle di legno, trucioli di legno essiccati, scarti in legno puliti e asciutti, gusci e noccioli d’oliva e altri noccioli

86

81

78

86

81

78

86

81

78

S5

Altri tipi di biomassa solida compresi tutti i tipi di legno non inclusi in S4, liscivio nero e liquame marrone

80

75

72

80

75

72

80

75

72

S6

Rifiuti urbani e industriali (non rinnovabili, di origine non biologica quali plastica, gomma e altri materiali sintetici) e rifiuti rinnovabili/biodegradabili

80

75

72

80

75

72

80

75

72

Liquidi

L7

Olio combustibile pesante, gasolio, altri prodotti petroliferi

89

84

81

85

80

77

92

87

84

L8

Bioliquidi compresi biometanolo, bioetanolo, biobutanolo, biodiesel, altri biocarburanti e tutti gli elettroliquidi

89

84

81

85

80

77

85

80

77

L9

Liquidi residui, compresi rifiuti biodegradabili e non rinnovabili (inclusi sego, grasso e trebbie)

80

75

72

75

70

67

75

70

67

Gassosi

G10

Gas naturale, GPL, GNL e biometano

90

85

82

92

87

84

92

87

84

G11 A

Idrogeno commercializzato

89

84

81

90

85

82

92

87

84

G11B

Gas di raffineria, gas di sintesi, idrogeno (sottoprodotto), elettrogas

89

84

81

90

85

82

90

85

82

G12

Biogas da digestione anaerobica, gas di discarica e gas da impianti di trattamento di acque reflue

70

65

62

80

75

72

80

75

72

G13

Gas di cokeria, gas di altoforno, gas da estrazioni minerarie e altri gas di recupero (escluso il gas di raffineria)

80

75

72

80

75

72

80

75

72

Altri

O14 A

Calore di scarto, compresi i gas di scarico di processo e i prodotti di reazioni chimiche esotermiche (temperatura di ingresso > 200 °C)

92

87

92

87

O14B

Calore di scarto, compresi i gas di scarico di processo e i prodotti di reazioni chimiche esotermiche (temperatura di ingresso < 200 °C)

92

87

92

87

O15

Energia nucleare

92

87

92

87

O16

Energia solare termica

92

87

92

87

O17

Energia geotermica

92

87

92

87

O18

Altri combustibili non menzionati

92

87

92

87

»;

(1)  (1) Idrogeno venduto dal fornitore al gestore dell’unità di cogenerazione.

(2)  (2) Per elettrogas s’intendono i carburanti sintetici gassosi ottenuti con idrogeno rinnovabile e anidride carbonica catturata da una fonte concentrata, come gli effluenti gassosi rilasciati da un sito industriale, o dall’aria.

(3)  Se le centrali a vapore non tengono conto del riflusso della condensa nel calcolo del rendimento della produzione di calore per cogenerazione, i rendimenti per il vapore di cui alla tabella soprastante sono aumentati di 5 punti percentuali.

(4)  Si usano i valori relativi al calore diretto se la temperatura è pari o superiore a 250 °C.


ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

Fattori di correzione legati alle perdite evitate sulla rete grazie all’applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica

(di cui all’articolo 2, paragrafo 2)

Livello di tensione di connessione

Fattore di correzione (all’esterno del sito)

Fattore di correzione (all’interno del sito)

≥ 345 kV

1

0,976

≥ 200 - < 345 kV

0,972

0,963

≥ 100 - < 200 kV

0,963

0,951

≥ 50 - < 100 kV

0,952

0,936

≥ 12 - < 50 kV

0,935

0,914

≥ 0,45 - < 12 kV

0,918

0,891

< 0,45 kV

0,888

0,851

Esempio:

Un’unità di cogenerazione di 100 kWel a motore alternativo funzionante a gas naturale produce una corrente elettrica di 380 V. L’85 % della produzione è destinato all’autoconsumo e il 15 % è immesso nella rete. L’impianto è stato costruito nel 2020. La temperatura ambientale annuale è di 15 °C (di conseguenza non è necessaria alcuna correzione climatica).

Dopo la correzione per tenere conto delle perdite sulla rete, il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica in questa unità di cogenerazione (sulla base della media ponderata dei fattori di cui al presente allegato) è dato da:

Ref Εη = 53 % × (0,851 × 85 % + 0,888 × 15 %) = 45,4 %

»

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2104/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)