ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 239 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento delegato (UE) 2023/2070 della Commissione, del 18 agosto 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per aggiungere il Camerun e il Vietnam all’elenco dei paesi terzi ad alto rischio ( 1 ) |
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DECISIONI |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
28.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 239/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2070 DELLA COMMISSIONE
del 18 agosto 2023
che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per aggiungere il Camerun e il Vietnam all’elenco dei paesi terzi ad alto rischio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’Unione deve assicurare la protezione efficace dell’integrità e del corretto funzionamento del suo sistema finanziario e del mercato interno con riguardo al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. La direttiva (UE) 2015/849 prevede pertanto che la Commissione individui le giurisdizioni di paesi terzi i cui regimi antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) presentano carenze strategiche che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione («paesi terzi ad alto rischio»). |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione (2) individua i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche. |
(3) |
Tenuto conto del livello elevato di integrazione del sistema finanziario internazionale, della stretta connessione degli operatori del mercato, dell’elevato volume di operazioni transfrontaliere da e verso l’Unione e del grado di apertura dei mercati, qualsiasi minaccia AML/CFT posta al sistema finanziario internazionale costituisce anche una minaccia al sistema finanziario dell’Unione. |
(4) |
A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, la Commissione, nell’individuare i paesi terzi ad alto rischio, deve tenere conto delle pertinenti valutazioni o relazioni elaborate da organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro e della lotta contro il finanziamento del terrorismo. Tali informazioni comprendono le dichiarazioni pubbliche del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), l’elenco del GAFI delle «giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato» e i rapporti GAFI del gruppo d’esame della cooperazione internazionale in relazione ai rischi posti da singoli paesi terzi. |
(5) |
Nel periodo intercorso dalle ultime modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/1675, il GAFI ha aggiornato l’elenco delle «giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato». Nella riunione plenaria del 21-23 giugno 2023, il GAFI ha aggiornato l’elenco delle «giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato», aggiungendovi il Camerun e il Vietnam. Alla luce di tali modifiche, la Commissione ha effettuato una valutazione per individuare i paesi terzi ad alto rischio in conformità dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849. |
(6) |
Nel giugno 2023 il Camerun ha assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e il Groupe d’Action Contre le Blanchiment d’Argent en Afrique Centrale (GABAC) «(gruppo di azione contro il riciclaggio in Africa centrale»), un gruppo regionale costituito sul modello del GAFI, per rafforzare l’efficacia del regime AML/CFT. Nel periodo intercorso dall’adozione del rapporto di valutazione reciproca, risalente all’ottobre 2021, il Camerun ha compiuto progressi su alcune delle azioni ivi raccomandate, aumentando le risorse dell’unità di informazione finanziaria (FIU) e assicurando alle autorità investigative e agli organi giudiziari le capacità di affrontare in modo efficace i casi di riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo. Il Camerun si adopererà per attuare il piano d’azione concordato con il GAFI, in particolare: 1) allineando le strategie e le politiche nazionali in materia di AML/CFT ai risultati della valutazione nazionale dei rischi e monitorandone l’attuazione e dimostrando che le autorità competenti cooperano tra loro in modo coordinato in materia di AML/CFT; 2) garantendo una definizione delle priorità basata sul rischio, e in linea con i rischi, per le richieste di cooperazione internazionale in entrata e una risposta efficace; 3) rafforzando la vigilanza basata sul rischio delle banche e attuando un’efficace vigilanza basata sul rischio per gli istituti finanziari non bancari e determinate imprese e professioni non finanziarie e conducendo un’adeguata sensibilizzazione degli istituti finanziari ad alto rischio e di determinate imprese e professioni non finanziarie; 4) mantenendo informazioni adeguate e aggiornate sulla titolarità effettiva per quanto riguarda le persone giuridiche (e garantendo alle autorità competenti un accesso tempestivo alle stesse) e istituendo un regime sanzionatorio per le violazioni degli obblighi di trasparenza applicabili alle persone giuridiche; 5) migliorando lo scambio sicuro di informazioni tra le FIU, i soggetti comunicanti e le autorità competenti e dimostrando che sono state incrementate le segnalazioni di intelligence a sostegno delle esigenze operative delle autorità competenti; 6) dimostrando che le autorità sono in grado di condurre una serie di indagini sul riciclaggio di denaro e di perseguire il riciclaggio in linea con i rischi; 7) attuando politiche e procedure per il sequestro e la confisca dei proventi e degli strumenti di reato e la gestione dei beni congelati, sequestrati e confiscati, dando priorità al sequestro e alla confisca dei beni alla frontiera; 8) dimostrando che le indagini e le azioni penali in materia di finanziamento del terrorismo sono condotte in linea con i rischi; e 9) dimostrando l’effettiva attuazione dei regimi di sanzioni finanziarie mirate per contrastare il finanziamento del terrorismo e della proliferazione e attuando un approccio basato sul rischio nei confronti delle organizzazioni senza scopo di lucro, senza perturbare le attività legittime di tali organizzazioni. Nonostante gli impegni assunti e i progressi realizzati, il Camerun non ha ancora affrontato tutti i rilievi che hanno portato all’aggiunta del paese all’elenco del GAFI delle «giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato». È pertanto opportuno considerare il Camerun una giurisdizione di paese terzo con carenze strategiche nel regime AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849. |
(7) |
Nel giugno 2023 il Vietnam ha assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e con il gruppo Asia-Pacifico (APG), gruppo regionale costituito sul modello del GAFI, per rafforzare l’efficacia del regime AML/CFT. Nel periodo intercorso dall’adozione del rapporto di valutazione reciproca, risalente al novembre 2021, il Vietnam ha compiuto progressi su alcune delle azioni raccomandate in detto rapporto, aderendo alla rete interagenzie per il recupero dei beni della regione Asia Pacifico e adottando un piano d’azione nazionale in materia di AML/CTF e lotta al finanziamento della proliferazione. Il Vietnam si adopererà per attuare il piano d’azione concordato con il GAFI, in particolare: 1) migliorando la comprensione dei rischi, il coordinamento e la cooperazione nazionali per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; 2) rafforzando la cooperazione internazionale; 3) attuando un’efficace vigilanza basata sul rischio per gli istituti finanziari e determinate imprese e professioni non finanziarie; 4) adottando misure per regolamentare le attività virtuali e i fornitori di servizi per le attività virtuali; 5) risolvendo le carenze tecniche in materia di conformità, anche per quanto riguarda il reato di riciclaggio di denaro, le sanzioni finanziarie mirate, l’adeguata verifica della clientela e la segnalazione di operazioni sospette; 6) svolgendo attività di sensibilizzazione con il settore privato; 7) istituendo un regime per fornire alle autorità competenti informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva; 8) garantendo l’indipendenza delle FIU e migliorando la qualità e la quantità delle analisi e della divulgazione in ambito di intelligence finanziaria; 9) dando priorità alle indagini finanziarie parallele e dimostrando di aver incrementato il numero di indagini e azioni penali in materia di riciclaggio di denaro; e 10) dimostrando di aver messo in atto un monitoraggio degli istituti finanziari e di determinate imprese e professioni non finanziarie per verificare il rispetto degli obblighi in materia sanzioni finanziarie mirate per contrastare il finanziamento della proliferazione e una cooperazione e un coordinamento tra le autorità per evitare che siano eluse le sanzioni finanziarie mirate al contrasto del finanziamento della proliferazione. Nonostante gli impegni assunti e i progressi realizzati, il Vietnam non ha ancora affrontato tutti i rilievi che hanno portato all’aggiunta del paese all’elenco del GAFI delle «giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato». È pertanto opportuno considerare il Vietnam una giurisdizione di paese terzo con carenze strategiche nel regime AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849. |
(8) |
La Commissione conclude pertanto che è opportuno considerare il Camerun e il Vietnam giurisdizioni di paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione. È pertanto opportuno aggiungere il Camerun e il Vietnam alla tabella di cui al punto I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/1675, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.
(2) Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).
ALLEGATO
Al punto I dell’allegato al regolamento delegato (UE) 2016/1675, la tabella è sostituita dalla seguente:
«N. |
Paese terzo ad alto rischio (1) |
1. |
Afghanistan |
2. |
Barbados |
3. |
Burkina Faso |
4. |
Camerun |
5. |
Isole Cayman |
6. |
Repubblica democratica del Congo |
7. |
Gibilterra |
8. |
Haiti |
9. |
Giamaica |
10. |
Giordania |
11. |
Mali |
12. |
Mozambico |
13. |
Myanmar/Birmania |
14. |
Nigeria |
15. |
Panama |
16. |
Filippine |
17. |
Senegal |
18. |
Sud Africa |
19. |
Sud Sudan |
20. |
Siria |
21. |
Tanzania |
22. |
Trinidad e Tobago |
23. |
Uganda |
24. |
Emirati arabi uniti |
25. |
Vanuatu |
26. |
Vietnam |
27. |
Yemen |
(1) Fatta salva la posizione giuridica del Regno di Spagna per quanto riguarda la sovranità e la giurisdizione sul territorio di Gibilterra.»
28.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 239/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2071 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2023
che stabilisce un modello per l’indagine strutturata sui destinatari finali di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base a titolo del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) a norma del regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) (1)(«regolamento FSE+»), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4,
previa consultazione del comitato del Fondo sociale europeo Plus (FSE+),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2021/1057 impone alle autorità di gestione di trasmettere due volte alla Commissione i risultati di un’indagine strutturata dei destinatari finali relativa al sostegno ricevuto dal FSE+ in riferimento all’obiettivo specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+ e incentrata anche sulle loro condizioni di vita e sulla natura della loro deprivazione materiale, svolta durante l’anno precedente. Tali risultati devono essere trasmessi la prima volta entro il 30 giugno 2025 e la seconda entro il 30 giugno 2028. |
(2) |
Questa indagine strutturata sui destinatari finali è uno degli strumenti da utilizzare per la valutazione del Fondo sociale europeo Plus (FSE+). Per fare in modo che l’indagine produca risultati di qualità elevata e costituisca un contributo utile alla valutazione del FSE+, è necessario stabilire un modello che consenta l’aggregazione dei dati a livello di Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’indagine strutturata sui destinatari finali di cui all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1057 è effettuata conformemente al modello che figura negli allegati.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO I
MODELLO PER L’INDAGINE STRUTTURATA SUL SOSTEGNO DIRETTO DEL FSE+ VOLTO A CONTRASTARE LA DEPRIVAZIONE MATERIALE
DOMANDE
Organizzazione dell’intervistatore: [nome del soggetto per il quale lavora l’intervistatore]
Luogo: [codice postale della località in cui è effettuata l’indagine]
Beneficiario che eroga il sostegno: [nome dell’organizzazione dalla quale il destinatario finale ha ricevuto assistenza]
[tipo di organizzazione]
[settore di attività dell’organizzazione: sanità, istruzione, protezione sociale, alimentazione, consulenza, sostegno psicologico, assistenza abitativa, altro]
Data: [data dell’indagine in formato gg/mm/aaaa]
Ora: [ora dell’indagine in formato hh:mm]
A. Domande al beneficiario che eroga prodotti alimentari o assistenza materiale di base (beni) ai destinatari finali
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Distribuzione di prodotti alimentari a minori di età inferiore a 18 anni |
(Sì/No) |
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Distribuzione di prodotti alimentari ai senzatetto |
(Sì/No) |
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Distribuzione di prodotti alimentari a donne |
(Sì/No) |
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Distribuzione di prodotti alimentari a famiglie monoparentali |
(Sì/No) |
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Distribuzione di prodotti alimentari a persone di età pari o superiore a 65 anni |
(Sì/No) |
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Distribuzione di prodotti alimentari a persone con disabilità |
(Sì/No) |
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Distribuzione di prodotti alimentari a cittadini di paesi terzi, persone di origine straniera o appartenenti a minoranze |
(Sì/No) |
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Distribuzione di prodotti alimentari ad altri |
(Sì/No) (in caso affermativo, specificare il gruppo destinatario) |
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Distribuzione di beni a minori di età inferiore a 18 anni |
(Sì/No) |
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Distribuzione di beni ai senzatetto |
(Sì/No) |
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Distribuzione di beni a donne |
(Sì/No) |
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Distribuzione di beni a famiglie monoparentali |
(Sì/No) |
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Distribuzione di beni a persone di età pari o superiore a 65 anni |
(Sì/No) |
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Distribuzione di beni a persone con disabilità |
(Sì/No) |
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Distribuzione di beni a cittadini di paesi terzi, persone di origine straniera o appartenenti a minoranze |
(Sì/No) |
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Distribuzione di beni ad altri |
(Sì/No) (in caso affermativo, specificare il gruppo destinatario) |
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Quotidianamente |
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Due volte alla settimana |
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Settimanalmente |
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Due volte al mese |
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Mensilmente |
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Altra frequenza (specificare) |
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{numero} |
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Distribuzione di prodotti alimentari a minori di età inferiore a 18 anni |
(Sì/No) |
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Distribuzione di prodotti alimentari ai senzatetto |
(Sì/No) |
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Distribuzione di prodotti alimentari a donne |
(Sì/No) |
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Distribuzione di prodotti alimentari a famiglie monoparentali |
(Sì/No) |
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Distribuzione di prodotti alimentari a persone di età pari o superiore a 65 anni |
(Sì/No) |
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Distribuzione di prodotti alimentari a persone con disabilità |
(Sì/No) |
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Distribuzione di prodotti alimentari a cittadini di paesi terzi, persone di origine straniera o appartenenti a minoranze |
(Sì/No) |
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Distribuzione di prodotti alimentari ad altri |
(Sì/No) (in caso affermativo, specificare il gruppo destinatario) |
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Distribuzione di beni a minori di età inferiore a 18 anni |
(Sì/No) |
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Distribuzione di beni ai senzatetto |
(Sì/No) |
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Distribuzione di beni a donne |
(Sì/No) |
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Distribuzione di beni a famiglie monoparentali |
(Sì/No) |
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Distribuzione di beni a persone di età pari o superiore a 65 anni |
(Sì/No) |
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Distribuzione di beni a persone con disabilità |
(Sì/No) |
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Distribuzione di beni a cittadini di paesi terzi, persone di origine straniera o appartenenti a minoranze |
(Sì/No) |
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Distribuzione di beni ad altri |
(Sì/No) (in caso affermativo, specificare il gruppo destinatario) |
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Non so, in quanto i prodotti/beni distribuiti non sono tracciabili |
(Sì/No) |
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Non applicabile in quanto è erogata solo assistenza cofinanziata dal FSE+ |
(Sì/No) |
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I destinatari finali si recano al punto di distribuzione per ricevere tale assistenza |
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Consegna a domicilio |
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Altro |
(specificare) |
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Non applicabile in quanto la distribuzione è effettuata ad altre organizzazioni che ridistribuiscono i prodotti alimentari/beni ai destinatari finali |
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Consigli sulla preparazione/conservazione degli alimenti e sulla nutrizione (laboratori di cucina, ricette) |
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Consigli sulla salute |
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Reindirizzamento verso servizi competenti (ad esempio servizi sociali, amministrazioni ecc.) |
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Tutoraggio individuale e seminari |
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Sostegno psicologico e terapeutico |
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Consulenza sulla ricerca di un lavoro |
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Consulenza sulla gestione del bilancio familiare |
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Altre forme di sostegno (specificare) |
[casella di testo da compilare] |
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Nessuna (non applicabile) |
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{numero} |
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[casella di testo] |
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«Molto facili da eseguire correttamente» |
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«Facili da eseguire correttamente» |
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«Neutri (né facili né difficili da eseguire correttamente)» |
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«Difficili da eseguire correttamente» |
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«Molto difficili da eseguire correttamente» |
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[casella di testo] |
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[casella di testo] |
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[casella di testo] |
B. Domande per il destinatario finale di prodotti alimentari o assistenza materiale di base (beni) erogati con il sostegno del FSE+
L’intervistatore deve spiegare brevemente lo scopo dell’indagine prima di procedere con le domande (per conoscere meglio la situazione personale del rispondente e le sue opinioni sull’assistenza ricevuta). Il destinatario finale del sostegno diretto del FSE+ deve essere informato del fatto che l’indagine è anonima e che i risultati dell’intervista saranno utilizzati unicamente ai fini dell’indagine. L’indagine dovrebbe rispettare la privacy dei destinatari finali.
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Maschile |
Femminile |
Non binario |
Non desidero rispondere/non so/non comprendo la domanda |
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0 -17 (3) |
18-29 |
30-64 |
65 o più |
Non desidero rispondere/non so/non comprendo la domanda |
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Solo/a |
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In coppia, senza figli |
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Solo/a, con figli |
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In coppia, con figli |
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Altro, specificare: |
[casella di testo da compilare] |
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Non desidero rispondere/non so/non comprendo la domanda |
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Tramite servizi sociali/organizzazioni senza scopo di lucro |
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Tramite annunci sulla stampa, volantini, brochure, cartoline |
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Tramite Internet/social media (Facebook, Twitter, YouTube) |
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Tramite familiari o amici |
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Altro, specificare: |
[casella di testo da compilare] |
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Non desidero rispondere/non so/non comprendo la domanda |
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|
Sì |
Non desidero rispondere/non so/non comprendo la domanda |
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Prodotti alimentari |
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Beni |
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Consulenza/orientamento |
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Sì |
In parte |
No |
Non desidero rispondere/non so/non comprendo la domanda |
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Quantità insufficiente di prodotti alimentari/beni |
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Frequenza insufficiente della distribuzione di prodotti alimentari/beni |
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Indisponibilità del prodotto alimentare/dei beni che cercavo |
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Bassa qualità dei prodotti alimentari/dei beni |
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Necessità di assistenza di altro tipo (specificare) |
[casella di testo da compilare] |
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Non desidero rispondere/non so/non comprendo la domanda |
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Verdura e frutta fresche |
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Carne |
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Pesce |
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Latte |
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Altri prodotti lattiero-caseari (burro, yogurt, formaggio...) |
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Prodotti di base (farina, olio, zucchero, pasta, riso...) |
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Alimenti in scatola (verdure, frutta, carne...) o piatti pronti (zuppe, pasti congelati...) |
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Dessert, biscotti, cereali per la colazione |
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Tè o caffè |
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Alimenti per la prima infanzia (latte in polvere...) |
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Altri prodotti alimentari |
[casella di testo da compilare] |
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Nessun prodotto (non applicabile in quanto non ho ricevuto prodotti alimentari) |
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Abbigliamento e articoli per la prima infanzia |
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Abbigliamento e articoli per bambini |
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Abbigliamento e articoli per adulti |
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Sacchi a pelo/coperte |
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Articoli da cucina |
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Biancheria per la casa e prodotti per la pulizia |
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Articoli per l’igiene |
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Altri beni |
[casella di testo da compilare] |
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Nessun prodotto (non applicabile in quanto non ho ricevuto beni) |
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A me stesso/a |
Ad altri adulti che vivono con me |
A bambini che vivono con me |
Non desidero rispondere/non so/non comprendo la domanda |
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|||||||
Quotidianamente |
Una volta alla settimana |
Una volta al mese |
Altra frequenza |
È la prima volta che ricevo assistenza |
Non desidero rispondere/non so/non comprendo la domanda |
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[specificare la frequenza] |
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|||||||
Quotidianamente |
Una volta alla settimana |
Una volta al mese |
Altra frequenza |
È la prima volta che ricevo assistenza |
Non desidero rispondere/non so/non comprendo la domanda |
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[specificare la frequenza] |
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Domani |
La prossima settimana |
Il mese prossimo |
Altro (periodo) |
Non desidero rispondere/non so/non comprendo la domanda |
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[specificare il periodo] |
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Ho subito ritardi dovuti a procedure supplementari o documenti aggiuntivi da fornire |
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Ho dovuto percorrere una lunga distanza |
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Mi vergognavo, non volevo chiedere aiuto |
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Ho avuto difficoltà ad accedere alle informazioni |
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Ho avuto difficoltà tecniche (mancanza di telefono cellulare o pc, accesso a siti web...) |
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Conosco la lingua in misura insufficiente |
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Altra (da specificare) |
[casella di testo da compilare] |
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Nessuna (non applicabile in quanto non ho incontrato difficoltà) |
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Non desidero rispondere/non so/non comprendo la domanda |
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Calo del reddito (specificare, ad esempio perdita dell’impiego, disoccupazione parziale) |
Aumento dei costi da sostenere (specificare, ad esempio aumento del costo della vita) |
Altro motivo (specificare) |
Non applicabile in quanto non potevo permettermeli neanche l’anno scorso |
Non desidero rispondere/non so/non comprendo la domanda |
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Consigli sulla preparazione/conservazione degli alimenti e sulla nutrizione (laboratori di cucina, ricette) |
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Consigli sulla salute |
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Reindirizzamento verso servizi competenti (ad esempio servizi sociali, amministrazioni ecc.) |
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Tutoraggio individuale e seminari |
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Sostegno psicologico e terapeutico |
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Consulenza sulla ricerca di un lavoro |
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Consulenza sulla gestione del bilancio familiare |
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Altra (da specificare) |
[casella di testo da compilare] |
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Non applicabile in quanto non ho ricevuto alcuna consulenza o orientamento |
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Non desidero rispondere/non so/non comprendo la domanda |
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Molto utili |
Moderatamente utili |
Non molto utili |
Niente affatto utili |
Non desidero rispondere/non so/non comprendo la domanda o non applicabile |
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[casella di testo] |
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Sì |
No |
Non desidero rispondere/non so/non comprendo la domanda |
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Sì |
No |
Non desidero rispondere/non so/non comprendo la domanda |
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In una residenza di mia proprietà |
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In un appartamento o casa in affitto |
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Sono ospitato da familiari, amici o altre persone |
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In una struttura per anziani |
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In una struttura per famiglie monoparentali |
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In una residenza universitaria o in un ostello per giovani lavoratori |
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In una struttura per richiedenti asilo |
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In un caravan o casa mobile |
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Per strada (casa occupata, baraccopoli, tenda...) |
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In un campo profughi |
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Altro (da specificare) |
[casella di testo da compilare] |
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Non desidero rispondere/non so/non comprendo la domanda |
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[casella di testo] |
(1) Per l’indagine da presentare nel 2025, l’anno civile in corso corrisponde all’anno civile 2024. Per l’indagine da presentare nel 2028, l’anno civile in corso corrisponde all’anno civile 2027.
(2) Cfr. nota alla domanda A3.
(3) Se il destinatario finale è un minore, le risposte dovrebbero essere fornite da un genitore o dai genitori oppure da un rappresentante autorizzato
(4) Intesa come un gruppo di persone che coabitano, spesso coincidente con il concetto di «famiglia» nell’accezione comune.
(5) Concessa agli sfollati provenienti da paesi terzi che non possono rientrare nel paese di origine EUR-LEX — 32001L0055 — IT — EUR-LEX (europa.eu)
ALLEGATO II
MODELLO PER L’INDAGINE STRUTTURATA SUL SOSTEGNO DIRETTO DEL FSE+ VOLTO A CONTRASTARE LA DEPRIVAZIONE MATERIALE
DOMANDE
Organizzazione dell’intervistatore: [nome del soggetto per il quale lavora l’intervistatore]
Luogo: [codice postale della località in cui è effettuata l’indagine]
Beneficiario che eroga il sostegno: [nome dell’organizzazione dalla quale il destinatario finale ha ricevuto assistenza]
[tipo di organizzazione]
[settore di attività dell’organizzazione: sanità, istruzione, protezione sociale, alimentazione, consulenza, sostegno psicologico, assistenza abitativa, altro]
Data: [data dell’indagine in formato gg/mm/aaaa]
A. Domande rivolte al beneficiario che eroga assistenza indirettamente, ad esempio mediante buoni/carte
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Prodotti alimentari destinati a minori di età inferiore a 18 anni |
(Sì/No) |
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Prodotti alimentari destinati ai senzatetto |
(Sì/No) |
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Distribuzione di prodotti alimentari a donne |
(Sì/No) |
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Distribuzione di prodotti alimentari a famiglie monoparentali |
(Sì/No) |
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Distribuzione di prodotti alimentari a persone di età pari o superiore a 65 anni |
(Sì/No) |
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Distribuzione di prodotti alimentari a persone con disabilità |
(Sì/No) |
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Distribuzione di prodotti alimentari a cittadini di paesi terzi, persone di origine straniera o appartenenti a minoranze |
(Sì/No) |
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Prodotti alimentari destinati ad altri gruppi |
(Sì/No) (in caso affermativo, specificare il gruppo destinatario) |
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Beni destinati a minori di età inferiore a 18 anni |
(Sì/No) |
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Beni destinati ai senzatetto |
(Sì/No) |
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Distribuzione di beni a donne |
(Sì/No) |
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Distribuzione di beni a famiglie monoparentali |
(Sì/No) |
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Distribuzione di beni a persone di età pari o superiore a 65 anni |
(Sì/No) |
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Distribuzione di beni a persone con disabilità |
(Sì/No) |
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Distribuzione di beni a cittadini di paesi terzi, persone di origine straniera o appartenenti a minoranze |
(Sì/No) |
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Beni destinati ad altri |
(Sì/No) (in caso affermativo, specificare il gruppo destinatario) |
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Prodotti alimentari |
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Prodotti che rientrano nell’assistenza materiale di base (come i prodotti per l’igiene) |
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Materiale/attrezzatura didattica o audiovisiva |
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Altri articoli venduti nei supermercati con alcune eccezioni (alcol, tabacco ecc.) |
(specificare gli articoli) |
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Altro |
(specificare) |
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{numero} |
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Distribuzione di prodotti alimentari a minori di età inferiore a 18 anni |
(Sì/No) |
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Distribuzione di prodotti alimentari ai senzatetto |
(Sì/No) |
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Distribuzione di prodotti alimentari a donne |
(Sì/No) |
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Distribuzione di prodotti alimentari a famiglie monoparentali |
(Sì/No) |
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Distribuzione di prodotti alimentari a persone di età pari o superiore a 65 anni |
(Sì/No) |
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Distribuzione di prodotti alimentari a persone con disabilità |
(Sì/No) |
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Distribuzione di prodotti alimentari a cittadini di paesi terzi, persone di origine straniera o appartenenti a minoranze |
(Sì/No) |
||
Distribuzione di prodotti alimentari ad altri |
(Sì/No) (in caso affermativo, specificare il gruppo destinatario) |
||
Distribuzione di beni a minori di età inferiore a 18 anni |
(Sì/No) |
||
Distribuzione di beni ai senzatetto |
(Sì/No) |
||
Distribuzione di beni a donne |
(Sì/No) |
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Distribuzione di beni a famiglie monoparentali |
(Sì/No) |
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Distribuzione di beni a persone di età pari o superiore a 65 anni |
(Sì/No) |
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Distribuzione di beni a persone con disabilità |
(Sì/No) |
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Distribuzione di beni a cittadini di paesi terzi, persone di origine straniera o appartenenti a minoranze |
(Sì/No) |
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Distribuzione di beni ad altri |
(Sì/No) (in caso affermativo, specificare il gruppo destinatario) |
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Non so, in quanto i prodotti/beni distribuiti non sono tracciabili |
(Sì/No) |
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Non applicabile in quanto è erogata solo assistenza cofinanziata dal FSE+ |
(Sì/No) |
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Consigli sulla preparazione/conservazione degli alimenti e sulla nutrizione (laboratori di cucina, ricette) |
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Consigli sulla salute |
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Reindirizzamento verso servizi competenti (ad esempio servizi sociali, amministrazioni ecc.) |
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Tutoraggio individuale e seminari |
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Sostegno psicologico e terapeutico |
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Consulenza sulla ricerca di un lavoro |
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Consulenza sulla gestione del bilancio familiare |
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Altre forme di sostegno (specificare) |
[casella di testo da compilare] |
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Nessuna (non applicabile) |
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{numero} |
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[casella di testo] |
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{importo in euro} |
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[casella di testo se è necessario un chiarimento] |
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«Molto facili da eseguire correttamente» |
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«Facili da eseguire correttamente» |
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«Neutri (né facili né difficili da eseguire correttamente)» |
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«Difficili da eseguire correttamente» |
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«Molto difficili da eseguire correttamente» |
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[casella di testo] |
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[casella di testo] |
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[casella di testo] |
B. Domande per il destinatario finale del sostegno del FSE+
L’intervistatore deve spiegare brevemente lo scopo dell’indagine prima di procedere con le domande (per conoscere meglio la situazione personale del rispondente e le sue opinioni sull’assistenza ricevuta). Il destinatario finale del sostegno indiretto del FSE+ deve essere informato del fatto che l’indagine è anonima e che i risultati dell’intervista saranno utilizzati unicamente ai fini dell’indagine. L’indagine dovrebbe rispettare la privacy dei destinatari finali.
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Maschile |
Femminile |
Non binario |
Non desidero rispondere/non so/non comprendo la domanda |
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0-17 (4) |
18-29 |
30-64 |
65 o più |
Non desidero rispondere/non so/non comprendo la domanda |
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Solo/a |
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In coppia, senza figli |
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Solo/a, con figli |
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In coppia, con figli |
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Altro, specificare: |
[casella di testo da compilare] |
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Non desidero rispondere/non so/non comprendo la domanda |
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Tramite servizi sociali/organizzazioni senza scopo di lucro |
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Tramite annunci sulla stampa, volantini, brochure, cartoline |
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Tramite Internet/social media (Facebook, Twitter, YouTube) |
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Tramite familiari o amici |
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Altro, specificare: |
[casella di testo da compilare] |
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Non desidero rispondere/non so/non comprendo la domanda |
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Sì |
Non desidero rispondere/non so/non comprendo la domanda |
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Prodotti alimentari |
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Beni |
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Consulenza/orientamento |
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Sì |
In parte |
No |
Non desidero rispondere/non so/non comprendo la domanda |
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[casella di testo] |
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Verdura e frutta fresche |
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Carne |
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Pesce |
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Latte |
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Altri prodotti lattiero-caseari (burro, yogurt, formaggio...) |
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Prodotti di base (farina, olio, zucchero, pasta, riso...) |
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Alimenti in scatola (verdure, frutta, carne...) o piatti pronti (zuppe, pasti congelati...) |
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Dessert, biscotti, cereali per la colazione |
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Tè o caffè |
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Alimenti per la prima infanzia (latte in polvere...) |
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Altri prodotti alimentari |
[casella di testo da compilare] |
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Nessun prodotto (non applicabile in quanto non ho ricevuto prodotti alimentari) |
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Abbigliamento e articoli per la prima infanzia |
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Abbigliamento e articoli per bambini |
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Abbigliamento e articoli per adulti |
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Sacchi a pelo/coperte |
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Articoli da cucina |
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Biancheria per la casa e prodotti per la pulizia |
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Articoli per l’igiene |
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Altri beni |
[casella di testo da compilare] |
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Nessun prodotto (non applicabile in quanto non ho ricevuto beni) |
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A me stesso/a |
Ad altri adulti che vivono con me |
A bambini che vivono con me |
Non desidero rispondere/non so/non comprendo la domanda |
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Ho subito ritardi dovuti a procedure supplementari o documenti aggiuntivi da fornire |
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Ho dovuto percorrere una lunga distanza |
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Mi vergognavo, non volevo chiedere aiuto |
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Ho avuto difficoltà ad accedere alle informazioni |
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Ho avuto difficoltà tecniche (mancanza di telefono cellulare o pc, accesso a siti web...) |
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Conosco la lingua in misura insufficiente |
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Altro (da specificare) |
[casella di testo da compilare] |
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Nessuna (non applicabile in quanto non ho incontrato difficoltà) |
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Non desidero rispondere/non so/non comprendo la domanda |
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Calo del reddito (specificare, ad esempio perdita dell’impiego, disoccupazione parziale) |
Aumento dei costi da sostenere (specificare, ad esempio aumento del costo della vita) |
Altro motivo (specificare) |
Non applicabile in quanto non potevo permettermeli neanche l’anno scorso |
Non desidero rispondere/non so/non comprendo la domanda |
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Consigli sulla preparazione/conservazione degli alimenti e sulla nutrizione (laboratori di cucina, ricette) |
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Consigli sulla salute |
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Reindirizzamento verso servizi competenti (ad esempio servizi sociali, amministrazioni ecc.) |
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Tutoraggio individuale e seminari |
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Sostegno psicologico e terapeutico |
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Consulenza sulla ricerca di un lavoro |
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Consulenza sulla gestione del bilancio familiare |
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Altro (da specificare) |
[casella di testo da compilare] |
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Non applicabile in quanto non ho ricevuto alcuna consulenza o orientamento |
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Non desidero rispondere/non so/non comprendo la domanda |
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Molto utili |
Moderatamente utili |
Non molto utili |
Niente affatto utili |
Non desidero rispondere/non so/non comprendo la domanda |
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[casella di testo] |
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Sì |
No |
Non desidero rispondere/non so/non comprendo la domanda |
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Sì |
No |
Non desidero rispondere/non so/non comprendo la domanda |
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In una residenza di mia proprietà |
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In un appartamento o casa in affitto |
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Sono ospitato da familiari, amici o altre persone |
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In una struttura per anziani |
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In una struttura per famiglie monoparentali |
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In una residenza universitaria o in un ostello per giovani lavoratori |
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In una struttura per richiedenti asilo |
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In un caravan o casa mobile |
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Per strada (casa occupata, baraccopoli, tenda...) |
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In un campo profughi |
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Altro (da specificare) |
[casella di testo da compilare] |
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Non desidero rispondere/non so/non comprendo la domanda |
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[casella di testo] |
(1) Per l’indagine da presentare nel 2025 l’anno civile in corso corrisponde all’anno civile 2024, nel quale è effettuata l’indagine. Per l’indagine da presentare nel 2028, l’anno civile in corso corrisponde all’anno civile 2027.
(2) Cfr. nota alla domanda A3.
(3) Cfr. nota alla domanda A3.
(4) Se il destinatario finale è un minore, le risposte dovrebbero essere fornite da un genitore o dai genitori oppure da un rappresentante autorizzato.
(5) Intesa come un gruppo di persone che coabitano, spesso coincidente con il concetto di «famiglia» nell’accezione comune.
(6) Concessa agli sfollati provenienti da paesi terzi che non possono rientrare nel paese di origine EUR-LEX — 32001L0055 — IT — EUR-LEX (europa.eu)
28.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 239/23 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2072 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2023
che abroga i dazi antidumping sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia («regolamento iniziale») (2). Tale regolamento è entrato in vigore il 27 novembre 2013. |
(2) |
Il 15 settembre 2016 il Tribunale dell’Unione europea («Tribunale») ha pronunciato sentenze nelle cause T-80/14 (3), da T-111/14 a T-121/14 (4) e T-139/14 (5) («sentenze») annullando gli articoli 1 e 2 del regolamento iniziale nella misura in cui essi si applicano ai ricorrenti in tali cause («produttori esportatori interessati») (6). Il Consiglio dell’Unione europea aveva inizialmente impugnato le sentenze, ma in seguito al ritiro dei suoi ricorsi con decisione del Consiglio del 2018, le sentenze sono divenute definitive e vincolanti a decorrere dalla data della loro pronuncia. |
(3) |
Il 26 ottobre 2016 l’organo di conciliazione dell’OMC («DSB») ha adottato la relazione del panel, come modificata dalla relazione dell’organo d’appello («relazioni sull’Argentina»), nella controversia «Unione europea - misure antidumping sul biodiesel originario dell’Argentina» (DS473) (7). Dalle relazioni è emerso, tra l’altro, che l’adeguamento dei costi effettuato dall’UE al momento di istituire dazi antidumping sul biodiesel originario dell’Argentina non era compatibile con il diritto dell’OMC. |
(4) |
Il 18 settembre 2017 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578 che attua le conclusioni del DSB nella controversia DS473 e modifica il regolamento iniziale per quanto riguarda le importazioni dall’Argentina («regolamento di modifica») (8). |
(5) |
Il 28 febbraio 2018 il DSB ha adottato inoltre la relazione del panel nella controversia «Unione europea - misure antidumping sul biodiesel originario dell’Indonesia» (DS480) («relazione sull’Indonesia») (9). Né l’Indonesia né l’UE hanno presentato ricorso contro tale relazione, la cui conclusione principale era simile a quella formulata nella controversia DS473, in particolare il fatto che l’adeguamento dei costi effettuato dall’UE per quanto riguarda le importazioni dall’Indonesia non era compatibile con il diritto dell’OMC. |
(6) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1570 (10), la Commissione ha chiuso i procedimenti relativi alle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia e abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013. |
(7) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1570 la Commissione ha dato istruzione alle autorità doganali di procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi antidumping definitivi pagati a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 sulle importazioni di biodiesel dall’Argentina e dall’Indonesia e dei dazi provvisori riscossi in via definitiva a norma dell’articolo 2 di tale regolamento, nella misura in cui detti dazi si riferivano a importazioni di biodiesel venduto per l’esportazione nell’Unione dai produttori esportatori di Argentina e Indonesia che avevano impugnato con successo il regolamento iniziale dinanzi al Tribunale (11). Per contro, la Commissione ha constatato che i dazi antidumping versati da altre società erano stati legalmente riscossi a norma del diritto dell’Unione e non erano oggetto di sgravio o rimborso. Il rimborso o lo sgravio doveva essere chiesto alle autorità doganali nazionali in conformità alla normativa doganale applicabile. |
(8) |
Il 22 giugno 2023 la Corte di giustizia ha stabilito, nella causa C-268/22 VITOL/Belgische Staat (12) relativa a una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese, Belgio) ai sensi dell’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578, è invalido. In particolare, la Corte di giustizia ha osservato che occorre trarre tutte le conseguenze dalle constatazioni effettuate tanto dal Tribunale quanto dalla Commissione stessa a seguito della riapertura, nel maggio 2018, dell’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (13). |
(9) |
Ai sensi dell’articolo 266 TFUE, le istituzioni dell’Unione sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea comporta. |
(10) |
La Commissione ha ricordato che il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, quale modificato, è stato abrogato a decorrere dal 20 ottobre 2018 dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1570. Tuttavia, la sentenza nella causa C-268/22 ha l’effetto di invalidare il regolamento iniziale, quale modificato nel 2017, erga omnes ed ex tunc. In altre parole, la sentenza è applicabile a tutte le parti e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, quale modificato, è considerato invalido dal giorno della sua entrata in vigore nei confronti di tutte le parti. |
(11) |
La Commissione ha ritenuto che gli errori riscontrati dalla Corte non possono essere sanati, cosicché la corretta applicazione delle norme non poteva giustificare la reistituzione delle misure. Di conseguenza, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578, dovrebbe essere abrogato interamente con effetto a decorrere dal 27 novembre 2013. Si procede inoltre al rimborso o allo sgravio dei dazi definitivi versati e dei dazi provvisori riscossi a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, quale modificato, in conformità alla normativa doganale applicabile. Ne consegue, in particolare, che tutti gli operatori che hanno versato tali dazi possono, in linea di principio, chiederne il rimborso solo se e nella misura in cui non sia scaduto il termine di tre anni previsto a tal fine dall’articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale dell’Unione. Il fatto che il regolamento (UE) n. 1194/2013 sia stato dichiarato invalido (anche con effetto erga omnes) non costituirebbe un caso fortuito o di forza maggiore tale da consentire una proroga di tale periodo a norma dell’articolo 121, paragrafo 1, secondo comma, del codice doganale dell’Unione. |
(12) |
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I dazi antidumping sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578, sono abrogati a decorrere dal 27 novembre 2013.
2. Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi antidumping pagati a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578, in conformità alla normativa doganale applicabile.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 315 del 26.11.2013, pag. 2).
(3) Causa T-80/14, PT Musim Mas/Consiglio.
(4) Causa T-111/14 Unitec Bio SA/Consiglio dell’Unione europea, cause da T-112/14 a T-116/14 e T-119/14, Molinos Río de la Plata SA e a./Consiglio dell’Unione europea, causa T-117/14, Cargill SACI/Consiglio dell’Unione europea, causa T-118/14, LDC Argentina SA/Consiglio dell’Unione europea, causa T-120/14, PT Ciliandra Perkasa/Consiglio dell’Unione europea, causa T-121/14, PT Pelita Agung Agrindustri/Consiglio dell’Unione europea.
(5) Causa T-139/14, PT Wilmar Bioenergi Indonesia e PT Wilmar Nabati Indonesia/Consiglio dell’Unione europea.
(6) I produttori esportatori argentini Unitec Bio SA, Molinos Rio de la Plata SA, Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A, Vicentin SAIC, Aceitera General Deheza SA, Bunge Argentina SA, Cargill SACI, Louis Dreyfus Commodities SA (LDC Argentina SA) e i produttori esportatori indonesiani PT Pelita Agung Agrindustri, PT Ciliandra Perkasa, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas).
(7) OMC, relazione dell’organo d’appello, AB-2016-4, WT/DS473/AB/R, 6 ottobre 2016, e OMC, relazione del panel, WT/DS473/R, 29 marzo 2016.
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578 della Commissione, del 18 settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 9).
(9) OMC, relazione del panel, WT/DS480/R, 25 gennaio 2018.
(10) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1570 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che chiude i procedimenti relativi alle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 (GU L 262 del 19.10.2018, pag. 40).
(11) Cfr. precedente nota 6.
(12) Sentenza del 22 giugno 2023, causa C-268/22, VITOL, non pubblicata, ECLI:EU:C:2023:508.
(13) Ibidem, punto 71.
(14) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 | (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
DECISIONI
28.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 239/26 |
DECISIONE (UE) 2023/2073 DEL CONSIGLIO
del 25 settembre 2023
relativa alla proroga dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d’America
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 186, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione 98/591/CE (2) il Consiglio ha approvato la conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d’America (3) («accordo»). L’accordo è stato firmato a Washington il 5 dicembre 1997 ed è entrato in vigore il 14 ottobre 1998. |
(2) |
In conformità dell’articolo 12, lettera b), dell’accordo, questo è stato concluso per un periodo iniziale di cinque anni. Fatto salvo il diritto delle parti di rivedere l’accordo nel corso dell’ultimo anno di ogni quinquennio, l’accordo può essere ulteriormente prorogato, con eventuali modificazioni, di quinquennio in quinquennio mediante accordo scritto tra le parti. |
(3) |
Con decisioni 2004/756/CE (4), 2009/306/CE (5) e 2014/240/UE (6) e (UE) 2018/1578 (7) il Consiglio ha approvato la proroga dell’accordo per ulteriori successivi periodi di cinque anni. L’accordo giungerà a termine il 14 ottobre 2023. |
(4) |
La valutazione condotta dalla Commissione dimostra chiaramente che l’accordo rappresenta un contesto importante per agevolare la cooperazione tra l’Unione e gli Stati Uniti d’America in settori prioritari comuni della scienza e della tecnologia, amutuo vantaggio. È pertanto nell’interesse dell’Unione prorogare l’accordo per un ulteriore periodo di cinque anni. |
(5) |
Con scambio di lettere del 7 novembre 2022 e del 13 dicembre 2022 le parti hanno confermato il loro interesse a rinnovare l’accordo per un ulteriore periodo di cinque anni. |
(6) |
È pertanto opportuno approvare, a nome dell’Unione, la proroga dell’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La proroga dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d’America per un ulteriore periodo di cinque anni è approvata a nome dell’Unione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio notifica, a nome dell’Unione, al governo degli Stati Uniti d’America che l’Unione ha espletato le procedure interne necessarie per la proroga dell’accordo a norma dell’articolo 12, lettera b), dello stesso.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
H. GÓMEZ HERNÁNDEZ
(1) Approvazione del 13 settembre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione 98/591/CE del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d’America (GU L 284 del 22.10.1998, pag. 35).
(3) GU L 284 del 22.10.1998, pag. 37.
(4) Decisione 2004/756/CE del Consiglio, del 4 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo che rinnova l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d’America (GU L 335 dell’11.11.2004, pag. 5).
(5) Decisione 2009/306/CE del Consiglio, del 30 marzo 2009, relativa alla proroga e la modifica dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d’America (GU L 90 del 2.4.2009, pag. 20).
(6) Decisione 2014/240/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla proroga dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d’America (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 43).
(7) Decisione (UE) 2018/1578 del Consiglio, del 18 settembre 2018, relativa alla proroga dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d’America (GU L 263 del 22.10.2018, pag. 1).
28.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 239/28 |
DECISIONE (UE) 2023/2074 DEL CONSIGLIO
del 25 settembre 2023
relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, proposto dal Regno di Svezia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 302,
vista la decisione (UE) 2019/853 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato economico e sociale europeo (1),
vista la proposta del governo svedese,
previa consultazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato, il Comitato economico e sociale europeo è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale. |
(2) |
Il 2 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/1392 (2), relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025. |
(3) |
Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Thord Stefan BACK. |
(4) |
Il governo svedese ha proposto il sig. Tomas ARVIDSSON, Direktör, Transportindustriförbundet (Transportföretagen), Svenskt Näringslivs allmänna avdelning (direttore, Confederazione svedese delle imprese del settore dei trasporti, dipartimento generale della Confederazione delle imprese svedesi) quale membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2025, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Tomas ARVIDSSON, Direktör, Transportindustriförbundet (Transportföretagen), Svenskt Näringslivs allmänna avdelning (direttore, Confederazione svedese delle imprese del settore dei trasporti, dipartimento generale della Confederazione delle imprese svedesi) è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2025.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
H. GÓMEZ HERNÁNDEZ
(1) GU L 139 del 27.5.2019, pag. 15.
(2) Decisione (UE) 2020/1392 del Consiglio, del 2 ottobre 2020, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025, che abroga e sostituisce la decisione del Consiglio relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025 adottata il 18 settembre 2020 (GU L 322 del 5.10.2020, pag. 1).
28.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 239/30 |
DECISIONE (UE) 2023/2075 DEL CONSIGLIO
del 25 settembre 2023
relativa alla nomina di due membri del Comitato economico e sociale europeo, proposti dalla Repubblica di Finlandia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 302,
vista la decisione (UE) 2019/853 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato economico e sociale europeo (1),
viste le proposte del governo finlandese,
previa consultazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato, il Comitato economico e sociale europeo è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale. |
(2) |
Il 2 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/1392 (2), relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025. |
(3) |
Due seggi di membro del Comitato economico e sociale europeo sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni del sig. Timo VUORI e della sig.ra Janica YLIKARJULA. |
(4) |
Il governo finlandese ha proposto il sig. Teppo SÄKKINEN, Elinkeino- ja ilmastoasiantuntija, Keskuskauppakamari (esperto in materia di clima, Camera di commercio della Finlandia) e la sig.ra Päivi WOOD, Johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto (consigliera politica principale per gli Affari europei, Confederazione delle industrie finlandesi, EK) quali membri del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2025, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati membri del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2025:
— |
Il sig. Teppo SÄKKINEN, Elinkeino- ja ilmastoasiantuntija, Keskuskauppakamari (esperto in materia di clima, Camera di commercio della Finlandia), e |
— |
La sig.ra Päivi WOOD, Johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto (consigliera politica principale per gli Affari europei, Confederazione delle industrie finlandesi, EK). |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
H. GÓMEZ HERNÁNDEZ
(1) GU L 139 del 27.5.2019, pag. 15.
(2) Decisione (UE) 2020/1392 del Consiglio, del 2 ottobre 2020, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025, che abroga e sostituisce la decisione del Consiglio relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025 adottata il 18 settembre 2020 (GU L 322 del 5.10.2020, pag. 1).
28.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 239/32 |
DECISIONE (UE) 2023/2076 DEL CONSIGLIO
del 25 settembre 2023
relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, proposto dal Regno di Danimarca
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 302,
vista la decisione (UE) 2019/853 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato economico e sociale europeo (1),
vista la proposta del governo danese,
previa consultazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato, il Comitato economico e sociale europeo è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale. |
(2) |
Il 2 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/1392 (2), relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025. |
(3) |
Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante in seguito alle dimissioni della sig.ra Ulla MOTH-LUND CHRISTENSEN. |
(4) |
Il governo danese ha proposto la sig.ra Juliane Marie NEIIENDAM, Bestyrelsesmedlem i Kvinderådet Danmark (membro del consiglio di amministrazione del Consiglio delle donne danesi), quale membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2025, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La sig.ra Juliane Marie NEIIENDAM, Bestyrelsesmedlem i Kvinderådet Danmark (membro del consiglio di amministrazione del Consiglio delle donne danesi), è nominata membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2025.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
H. GÓMEZ HERNÁNDEZ
(1) GU L 139 del 27.5.2019, pag. 15.
(2) Decisione (UE) 2020/1392 del Consiglio, del 2 ottobre 2020, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025, che abroga e sostituisce la decisione del Consiglio relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025 adottata il 18 settembre 2020 (GU L 322 del 5.10.2020, pag. 1).
28.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 239/34 |
DECISIONE (UE) 2023/2077 DEL CONSIGLIO
del 25 settembre 2023
relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica di Cipro
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),
viste le proposte del governo cipriota,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta. |
(2) |
Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 (2), relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025. |
(3) |
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Christodoulos IOANNOU. |
(4) |
Il governo cipriota ha proposto la sig.ra Isabella TYMVIOU, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività locale, Δημοτική Σύμβουλος-Δήμος Λευκωσίας (consigliera comunale di Nicosia), quale supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La sig.ra Isabella TYMVIOU, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale, Δημοτική Σύμβουλος-Δήμος Λευκωσίας (consigliera comunale di Nicosia), è nominata supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
H. GÓMEZ HERNÁNDEZ
(1) GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.
(2) Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 237 del 17.12.2019, pag. 78).
28.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 239/35 |
DECISIONE (PESC) 2023/2078 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 26 settembre 2023
relativa alla nomina del comandante della forza dell’Unione per l’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) e che abroga la decisione (PESC) 2023/743 (EUNAVFOR MED IRINI/3/2023)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38,
vista la decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio, del 31 marzo 2020, relativa a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 marzo 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/472, che ha istituito e dato avvio a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI). |
(2) |
A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2020/472, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) a prendere decisioni sulla nomina del comandante della forza dell’Unione per EUNAVFOR MED IRINI. |
(3) |
Il 4 aprile 2023 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2023/743 (2), che nomina il Contrammiraglio Valentino RINALDI comandante della forza dell’Unione per EUNAVFOR MED IRINI a decorrere dal 1o aprile 2023. |
(4) |
Il 5 settembre 2023 le autorità militari elleniche hanno proposto la nomina del Commodoro Konstantinos BAKALAKOS affinché subentri al Contrammiraglio Valentino RINALDI quale comandante della forza dell’Unione per EUNAVFOR MED IRINI a decorrere dal 1o ottobre 2023. Il comandante dell’operazione dell’Unione ha sostenuto tale proposta di nomina. |
(5) |
Il 12 settembre 2023 il comitato militare dell’UE ha sostenuto la raccomandazione formulata alle autorità militari elleniche. |
(6) |
È opportuno adottare una decisione sulla nomina del Commodoro Konstantinos BAKALAKOS quale comandante della forza dell’Unione per EUNAVFOR MED IRINI. |
(7) |
È opportuno abrogare la decisione (PESC) 2023/743, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Commodoro Konstantinos BAKALAKOS è nominato comandante della forza dell’Unione per l’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) dal 1o ottobre 2023.
Articolo 2
La decisione (PESC) 2023/743 è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2023.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2023
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
D. PRONK
(1) GU L 101 dell’1.4.2020, pag. 4.
(2) Decisione (PESC) 2023/743 del comitato politico e di sicurezza, del 4 aprile 2023, relativa alla nomina del comandante della forza dell’Unione per l’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) e che abroga la decisione (PESC) 2022/1681 (EUNAVFOR MED IRINI/1/2023) (GU L 98 dell’11.4.2023, pag. 6).
Rettifiche
28.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 239/37 |
Rettifica dell'adozione definitiva (UE, Euratom) 2023/278 del bilancio annuale dell'Unione europea per l'esercizio 2023
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 58 del 23 febbraio 2023 )
Dichiarazione generale delle spese, pagina 14, tabelle riassuntive del bilancio 2023 in base al QFP 2021-2027, 1. Massimali del QFP nel bilancio 2023, la tabella è modificata come segue:
anziché:
«Rubrica |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Totale |
|
|
|||||||||
STANZIAMENTI DI IMPEGNO |
|||||||||
1. |
Mercato unico, innovazione e agenda digitale |
20 919 |
21 878 |
21 727 |
20 984 |
21 272 |
21 847 |
22 077 |
150 102 |
2. |
Coesione, resilienza e valori |
6 364 |
67 806 |
70 137 |
72 367 |
74 993 |
66 536 |
70 283 |
427 582 |
2a. |
Coesione economica, sociale e territoriale |
1 769 |
61 345 |
62 939 |
64 683 |
66 479 |
56 725 |
58 639 |
372 579 |
2b. |
Resilienza e valori |
4 595 |
6 461 |
7 198 |
7 684 |
8 514 |
9 811 |
11 644 |
55 003 |
3. |
Risorse naturali e ambiente |
56 841 |
56 965 |
57 295 |
57 449 |
57 558 |
57 332 |
57 557 |
400 997 |
|
di cui: Spese connesse al mercato e pagamenti diretti |
40 368 |
40 639 |
40 693 |
41 649 |
41 782 |
41 913 |
42 047 |
289 091 |
4. |
Migrazione e gestione delle frontiere |
1 791 |
3 360 |
3 814 |
3 866 |
4 387 |
4 315 |
4 465 |
25 847 |
5. |
Sicurezza e difesa |
1 696 |
1 896 |
1 946 |
2 004 |
2 243 |
2 435 |
2 705 |
14 925 |
6. |
Vicinato e resto del mondo |
16 247 |
16 802 |
16 329 |
15 830 |
15 304 |
14 754 |
15 331 |
110 597 |
7. |
Pubblica amministrazione europea |
10 635 |
11 058 |
11 419 |
11 773 |
12 124 |
12 506 |
12 959 |
82 474 |
|
di cui: Spese amministrative delle istituzioni |
8 216 |
8 528 |
8 772 |
9 006 |
9 219 |
9 464 |
9 786 |
62 991 |
|
TOTALE IMPEGNI |
114 493 |
179 765 |
182 667 |
184 273 |
187 881 |
179 725 |
185 377 |
1 212 524 |
|
|||||||||
|
TOTALE PAGAMENTI |
166 140 |
170 558 |
168 575 |
168 853 |
172 230 |
175 674 |
179 187 |
1 196 835 », |
leggasi:
«Rubrica |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Totale |
|
|
|||||||||
STANZIAMENTI DI IMPEGNO |
|||||||||
1. |
Mercato unico, innovazione e agenda digitale |
20 919 |
21 878 |
21 727 |
20 984 |
21 272 |
21 847 |
22 077 |
150 704 |
2. |
Coesione, resilienza e valori |
6 364 |
67 806 |
70 137 |
72 367 |
74 993 |
66 536 |
70 283 |
428 486 |
2a. |
Coesione economica, sociale e territoriale |
1 769 |
61 345 |
62 939 |
64 683 |
66 479 |
56 725 |
58 639 |
372 579 |
2b. |
Resilienza e valori |
4 595 |
6 461 |
7 198 |
7 684 |
8 514 |
9 811 |
11 644 |
55 907 |
3. |
Risorse naturali e ambiente |
56 841 |
56 965 |
57 295 |
57 449 |
57 558 |
57 332 |
57 557 |
400 997 |
|
di cui: Spese connesse al mercato e pagamenti diretti |
40 368 |
40 639 |
40 693 |
41 649 |
41 782 |
41 913 |
42 047 |
289 091 |
4. |
Migrazione e gestione delle frontiere |
1 791 |
3 360 |
3 814 |
3 866 |
4 387 |
4 315 |
4 465 |
25 998 |
5. |
Sicurezza e difesa |
1 696 |
1 896 |
1 946 |
2 004 |
2 243 |
2 435 |
2 705 |
14 925 |
6. |
Vicinato e resto del mondo |
16 247 |
16 802 |
16 329 |
15 830 |
15 304 |
14 754 |
15 331 |
110 597 |
7. |
Pubblica amministrazione europea |
10 635 |
11 058 |
11 419 |
11 773 |
12 124 |
12 506 |
12 959 |
82 474 |
|
di cui: Spese amministrative delle istituzioni |
8 216 |
8 528 |
8 772 |
9 006 |
9 219 |
9 464 |
9 786 |
62 991 |
|
TOTALE IMPEGNI |
114 493 |
179 765 |
182 667 |
184 273 |
187 881 |
179 725 |
185 377 |
1 214 181 |
|
|||||||||
|
TOTALE PAGAMENTI |
163 496 |
170 558 |
168 575 |
168 853 |
172 230 |
175 674 |
179 187 |
1 198 573 ». |
28.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 239/39 |
Rettifica del regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione, del 13 agosto 2023, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 237 del 26 settembre 2023 )
Pagina 1, titolo, e pagina 3, firma:
anziché:
« 13 agosto 2023 »,
leggasi:
« 13 settembre 2023 ».
28.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 239/40 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1862 della Commissione, del 4 ottobre 2022, che stabilisce gli elenchi dei nomi di dominio riservati e bloccati sotto il dominio di primo livello .eu conformemente al regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 259 del 6 ottobre 2022 )
Pagina 109, allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1862 (A. Elenco dei nomi che possono essere registrati o riservati, per paese), l'elenco relativo all'Islanda va letto come segue:
«ISLANDA
1. |
arepublicadeislândia |
2. |
deijslandrepubliek |
3. |
derepubliekvanijsland |
4. |
iceland |
5. |
icelandrepublic |
6. |
iepublikaislande |
7. |
ijsland |
8. |
island |
9. |
islanda |
10. |
islande |
11. |
islandia |
12. |
islândia |
13. |
islandica |
14. |
islandrepublik |
15. |
islandskylisejnik |
16. |
islannintasavalta |
17. |
islanti |
18. |
izland |
19. |
ísland |
20. |
íslenskalýðveldið |
21. |
köztársaságizland |
22. |
larepubblicadiislanda |
23. |
larepúblicadeislandia |
24. |
larépubliquedislande |
25. |
lislande |
26. |
lýðveldiðísland |
27. |
puklerkaislandska |
28. |
rahvavabariikisland |
29. |
repubblicadiislanda |
30. |
repubblikataisland |
31. |
republicoficeland |
32. |
republikaisland |
33. |
republikaislandia |
34. |
republikavisland |
35. |
republikkenisland |
36. |
republikvonisland |
37. |
repúblicadeislandia |
38. |
repúblicadeislândia |
39. |
républiquedislande |
40. |
δημοκρατίατηςισλανδίας |
41. |
ισλανδία |
42. |
álftanes |
43. |
árneshreppur |
44. |
ásahreppur |
45. |
bifröst |
46. |
bíldudalur |
47. |
blönduós |
48. |
blönduósbær |
49. |
bolungarvík |
50. |
bæjarhreppur |
51. |
dalvík |
52. |
djúpavogshreppur |
53. |
djúpivogur |
54. |
fellabær |
55. |
fljótsdalshreppur |
56. |
flóahreppur |
57. |
grenivík |
58. |
grindavík |
59. |
grindavíkurbær |
60. |
grímsey |
61. |
grímseyjarhreppur |
62. |
grímsnes-oggrafningshreppur |
63. |
grýtubakkahreppur |
64. |
hnífsdalur |
65. |
hofsós |
66. |
hólar |
67. |
hólmavík |
68. |
hrísey |
69. |
húsavík |
70. |
hvolsvöllur |
71. |
höfn |
72. |
keflavík |
73. |
kirkjubæjarklaustur |
74. |
kjósarhreppur |
75. |
kópasker |
76. |
kópavogsbær |
77. |
kópavogur |
78. |
laugarás |
79. |
litli-árskógssandur |
80. |
mosfellsbær |
81. |
mýrdalshreppur |
82. |
mývatn |
83. |
ólafsvík |
84. |
raufarhöfn |
85. |
reykhólahreppur |
86. |
reykjanesbær |
87. |
reykjavík |
88. |
reykjavíkcity |
89. |
reykjavíkurborg |
90. |
skaftárhreppur |
91. |
skagaströnd |
92. |
skógar |
93. |
snæfellsbær |
94. |
snæfellsnes |
95. |
sólheimar |
96. |
stykkishólmsbær |
97. |
stykkishólmur |
98. |
tjörneshreppur |
99. |
vestmannaeyjabær |
100. |
vík |
101. |
ásbyrgi |
102. |
snæfellsjökull |
103. |
vatnajökull |
104. |
þingeyri |
105. |
akraneskaupstaður |
106. |
akureyrarkaupstaður |
107. |
bakkafjörður |
108. |
bessastaðahreppur |
109. |
bláskógabyggð |
110. |
bolungarvíkurkaupstaður |
111. |
borgarbyggð |
112. |
borgarfjarðarhreppur |
113. |
borgarfjörðureystri |
114. |
borðeyri |
115. |
breiðdalshreppur |
116. |
breiðdalsvík |
117. |
búðardalur |
118. |
dalabyggð |
119. |
dalvíkurbyggð |
120. |
egilsstaðir |
121. |
eiðar |
122. |
eskifjörður |
123. |
eyjafjarðarsveit |
124. |
fjallabyggð |
125. |
fjarðabyggð |
126. |
fljótsdalshérað |
127. |
flúðir |
128. |
fáskrúðsfjörður |
129. |
garðabær |
130. |
garður |
131. |
grundarfjarðarbær |
132. |
grundarfjörður |
133. |
hafnarfjarðarkaupstaður |
134. |
hafnarfjörður |
135. |
hallormsstaður |
136. |
hvalfjarðarsveit |
137. |
hveragerði |
138. |
hveragerðisbær |
139. |
hörgárbyggð |
140. |
húnavatnshreppur |
141. |
húnaþingvestra |
142. |
langanesbyggð |
143. |
neskaupsstaður |
144. |
njarðvík |
145. |
norðfjörður |
146. |
norðurþing |
147. |
patreksfjörður |
148. |
rangárþingeystra |
149. |
rangárþingytra |
150. |
reykjahlíð |
151. |
reyðarfjörður |
152. |
sandgerði |
153. |
sandgerðisbær |
154. |
sauðárkrókur |
155. |
seltjarnarneskaupstaður |
156. |
seyðisfjarðarkaupstaður |
157. |
seyðisfjörður |
158. |
siglufjörður |
159. |
skagabyggð |
160. |
skeiða-oggnúpverjahreppur |
161. |
skútustaðahreppur |
162. |
strandabyggð |
163. |
stöðvarfjörður |
164. |
suðureyri |
165. |
svalbarðseyri |
166. |
svalbarðshreppur |
167. |
svalbarðsstrandarhreppur |
168. |
sveitarfélagiðgarður |
169. |
sveitarfélagiðhornafjörður |
170. |
sveitarfélagiðskagafjörður |
171. |
sveitarfélagiðskagaströnd |
172. |
sveitarfélagiðvogar |
173. |
sveitarfélagiðálftanes |
174. |
sveitarfélagiðárborg |
175. |
sveitarfélagiðölfus |
176. |
súðavík |
177. |
súðavíkurhreppur |
178. |
tálknafjarðarhreppur |
179. |
tálknafjörður |
180. |
varmahlíð |
181. |
vesturbyggð |
182. |
vopnafjarðarhreppur |
183. |
vopnafjörður |
184. |
ísafjarðarbær |
185. |
ísafjörður |
186. |
ólafsfjörður |
187. |
þingeyjarsveit |
188. |
þingvellir |
189. |
þórshöfn». |