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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 238 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
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Sommario |
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I Atti legislativi |
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REGOLAMENTI |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
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27.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 238/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/2053 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 settembre 2023
che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
Uno degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP), quali definiti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è assicurare che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine produca benefici duraturi sul piano socio-economico e ambientale. |
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(2) |
Con la decisione 98/392/CE del Consiglio (4) l’Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e l’accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici trans zonali e degli stock ittici altamente migratori, che contengono i principi e le norme in materia di conservazione e gestione delle risorse marine vive. Nell’ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l’Unione partecipa agli sforzi intesi a salvaguardare gli stock ittici nelle acque internazionali. |
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(3) |
L’Unione è parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (5) («convenzione»). |
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(4) |
Nel 2018, nel corso della sua 21a riunione straordinaria, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas — ICCAT), istituita dalla convenzione, ha adottato la raccomandazione 18-02 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo («piano di gestione»). Il piano di gestione dà seguito al parere del comitato permanente della ricerca e delle statistiche (Standing Committee on Research and Statistics — SCRS) che ne suggeriva l’istituzione da parte dell’ICCAT nel 2018, in quanto lo stato in cui versava lo stock in quel momento sembrava non dovesse più richiedere le misure di emergenza introdotte nell’ambito del piano di ricostituzione del tonno rosso, che è stato istituito dalla raccomandazione 17-07, che modifica la raccomandazione 14-04, senza tuttavia attenuare le esistenti misure di monitoraggio e controllo. |
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(5) |
La raccomandazione ICCAT 18-02 abroga la raccomandazione 17-07, recepita nel diritto dell’Unione tramite il regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
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(6) |
Nella sua 26a riunione ordinaria del 2019, l’ICCAT ha adottato la raccomandazione 19-04 che modifica il piano di gestione pluriennale stabilito dalla raccomandazione 18-02. La raccomandazione ICCAT 19-04 abroga e sostituisce la raccomandazione 18-02. Il presente regolamento dovrebbe recepire la raccomandazione 19-04 nel diritto dell’Unione. |
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(7) |
È opportuno che il presente regolamento recepisca anche, in tutto o in parte, ove pertinente, le raccomandazioni dell’ICCAT 06-07 sull’allevamento del tonno rosso, 18-10 sulle norme minime per il sistema di controllo dei pescherecci nella zona della convenzione ICCAT, 96-14 sul rispetto delle norme nella pesca del tonno rosso e del pesce spada dell’Atlantico settentrionale, 13-13 sull’istituzione di un registro ICCAT dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri autorizzati a operare nella zona della convenzione e 16-15 sulle operazioni di trasbordo. |
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(8) |
Le posizioni dell’Unione nell’ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca devono basarsi sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano gestite conformemente agli obiettivi della PCP, in particolare l’obiettivo di ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli stock ittici al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield — MSY) e l’obiettivo di creare le condizioni necessarie per rendere economicamente redditizi e competitivi il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca. Secondo la relazione pubblicata dall’SCRS nell’ottobre 2018, le catture di tonno rosso a un tasso di mortalità per pesca pari a F0.1 sono in linea con una mortalità per pesca compatibile con il conseguimento dell’MSY (Fmsy). La biomassa dello stock è considerata a un livello tale da garantire l’MSY. Il valore di biomassa B0.1 oscilla tra valori superiori per livelli di reclutamento medio-bassi e valori inferiori per un livello di reclutamento elevato. |
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(9) |
Il piano di gestione tiene conto delle specificità dei diversi tipi di attrezzi e tecniche di pesca. È opportuno che, nell’attuare tale piano, l’Unione e gli Stati membri promuovano attività di pesca costiera e l’utilizzo di attrezzi e tecniche di pesca selettivi, caratterizzati da un ridotto impatto ambientale, in particolare attrezzi e tecniche utilizzati nella pesca artigianale e tradizionale, contribuendo in tal modo ad un equo tenore di vita per le economie locali. |
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(10) |
È opportuno considerare le peculiarità e i bisogni della pesca su piccola scala e artigianale. Oltre alle pertinenti disposizioni della raccomandazione ICCAT 19-04 che eliminano gli ostacoli alla partecipazione alla pesca del tonno rosso da parte della flotta dedita alla pesca costiera su piccola scala, gli Stati membri dovrebbero compiere ulteriori sforzi per garantire una distribuzione equa e trasparente delle possibilità di pesca tra le flotte su piccola scala, le flotte artigianali e le flotte più grandi, coerentemente con gli obblighi previsti dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013. |
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(11) |
Al fine di garantire il rispetto della PCP, sono stati adottati atti giuridici dell’Unione per istituire un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione che includesse la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («INN»). In particolare, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (7) istituisce un regime di controllo, ispezione ed esecuzione dell’Unione che prevede un approccio globale e integrato al fine di garantire il rispetto di tutte le norme della PCP. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (8) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (9) istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Si tratta di regolamenti che comprendono già disposizioni che coprono alcune delle misure previste nella raccomandazione ICCAT 19-04, quali le licenze e le autorizzazioni di pesca oltre che determinate norme riguardanti i sistemi di controllo dei pescherecci. Non è perciò necessario che il presente regolamento includa disposizioni relative a tali misure. |
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(12) |
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce il concetto di taglia minima di riferimento per la conservazione. A fini di coerenza, è opportuno che il concetto di taglia minima dell’ICCAT sia recepito nel diritto dell’Unione come taglia minima di riferimento per la conservazione. |
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(13) |
Secondo la raccomandazione ICCAT 19-04, devono essere rigettate in mare le catture di tonno rosso inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione. Lo stesso vale per le catture di tonno rosso che superano i limiti stabiliti nei piani di pesca annuali per le catture accessorie. Ai fini del rispetto da parte dell’Unione dei propri obblighi internazionali nel quadro dell’ICCAT, l’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione (10) prevede deroghe all’obbligo di sbarco del tonno rosso conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il regolamento delegato (UE) 2015/98 recepisce alcune disposizioni della raccomandazione 19-04 che stabiliscono l’obbligo di rigettare in mare il tonno rosso per le navi che superino il contingente loro assegnato o il livello massimo di catture accessorie autorizzate. L’ambito di applicazione del regolamento delegato comprende le imbarcazioni dedite alla pesca ricreativa. Non è pertanto necessario che il presente regolamento contempli detti obblighi di rigetto e di rilascio in mare e il presente regolamento lascia impregiudicate le corrispondenti disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/98. |
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(14) |
Nel corso della riunione annuale del 2018, le parti contraenti della convenzione hanno riconosciuto la necessità di rafforzare i controlli per alcune operazioni riguardanti il tonno rosso. A tal fine, durante tale riunione si è concordato che le parti contraenti della convenzione responsabili delle aziende avrebbero dovuto garantire una piena tracciabilità delle operazioni di ingabbiamento e avrebbero dovuto effettuare controlli a campione basati su un’analisi di rischio. |
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(15) |
Il regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) istituisce un documento di cattura del tonno rosso in formato elettronico («eBCD»), recependo in tal modo la raccomandazione ICCAT 09-11 che modifica la raccomandazione 08-12. Le raccomandazioni ICCAT 17-09 e 11-20 sull’applicazione dell’eBCD sono state recentemente abrogate dalle raccomandazioni ICCAT 18-12 e 18-13. Pertanto, poiché il regolamento (UE) n. 640/2010 è divenuto obsoleto, la Commissione ha adottato una proposta per un nuovo regolamento che recepisca le norme dell’ICCAT più recenti in materia di eBCD. È perciò opportuno che il presente regolamento non faccia riferimento al regolamento (UE) n. 640/2010 bensì, in termini più generali, al programma di documentazione delle catture raccomandato dall’ICCAT. |
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(16) |
Tenendo conto del fatto che, attualmente, alcune raccomandazioni dell’ICCAT sono spesso modificate dalle parti contraenti della convenzione e, in futuro, saranno probabilmente oggetto di ulteriori modifiche, al fine di recepire rapidamente nel diritto dell’Unione le future raccomandazioni dell’ICCAT volte a modificare o integrare il piano di gestione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) per quanto riguarda i seguenti aspetti: i tempi previsti per la comunicazione delle informazioni; i periodi previsti per le campagne di pesca; deroghe al divieto di riporto dei contingenti non utilizzati; le taglie minime di riferimento per la conservazione; le percentuali e i parametri di riferimento; le informazioni da presentare alla Commissione; i compiti degli osservatori nazionali e regionali; i motivi di diniego di un’autorizzazione al trasferimento del pescato; i motivi di un sequestro delle catture e di un ordine di rilascio del pescato. Inoltre, la Commissione, che rappresenta l’Unione in occasione delle riunioni dell’ICCAT, approva ogni anno una serie di raccomandazioni dell’ICCAT di natura unicamente tecnica, in particolare per quanto riguarda: le limitazioni di capacità, gli obblighi relativi al giornale di bordo, i formulari di dichiarazione delle catture, le dichiarazioni di trasbordo e di trasferimento ICCAT (ICCAT transfer declarations — ITD), le informazioni minime per le autorizzazioni di pesca, il numero minimo di pescherecci in riferimento al programma di ispezione internazionale congiunta dell’ICCAT, le specifiche del regime di ispezione e di osservazione, le norme per la videoregistrazione, il protocollo per le operazioni di rilascio, le norme sul trattamento dei pesci morti, le dichiarazioni di ingabbiamento o le norme riguardanti i sistemi di controllo dei pescherecci, che dovrebbero essere recepite nel diritto dell’Unione mediante gli allegati da I a XV del presente regolamento. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modiifica o all’integrazione degli allegati da I a XV del presente regolamento in linea con le raccomandazioni dell’ICCAT modificate o integrate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio» (12). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
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(17) |
Le raccomandazioni dell’ICCAT che disciplinano la pesca del tonno rosso, vale a dire le operazioni connesse alla cattura, al trasferimento, al trasporto, all’ingabbiamento, all’allevamento, al prelievo e al riporto, sono estremamente dinamiche. Le tecnologie utilizzate per il controllo e la gestione di questo tipo di pesca, come le fotocamere stereoscopiche e metodi alternativi, sono in costante e ulteriore evoluzione e vanno applicate in modo uniforme dagli Stati membri. Analogamente, occorre sviluppare, ove necessario, procedure operative che aiutino gli Stati membri a rispettare le norme dell’ICCAT recepite nel diritto dell’Unione mediante il presente regolamento. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le modalità di attuazione relative al riporto di tonno rosso vivo, alle operazioni di trasferimento e alle operazioni di ingabbiamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). |
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(18) |
Gli atti delegati e gli atti di esecuzione previsti nel presente regolamento non pregiudicano il recepimento delle future raccomandazioni dell’ICCAT nel diritto dell’Unione mediante la procedura legislativa ordinaria. |
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(19) |
Poiché il presente regolamento introdurrà un nuovo piano di gestione generale per il tonno rosso, è opportuno sopprimere le disposizioni relative al tonno rosso di cui ai regolamenti (UE) 2017/2107 (14) e (UE) 2019/833 (15) del Parlamento europeo e del Consiglio. Per quanto riguarda l’articolo 43 del regolamento (UE) 2017/2107, la parte corrispondente al pesce spada del Mediterraneo è stata inclusa nel regolamento (UE) 2019/1154 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). È inoltre opportuno sopprimere alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio (17). È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833. |
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(20) |
La raccomandazione ICCAT 18-02 ha abrogato la raccomandazione 17-07 in quanto lo stato dello stock non richiedeva più le misure di emergenza previste dal piano di ricostituzione del tonno rosso istituito da quest’ultima. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) 2016/1627, che ha dato attuazione a tale piano di ricostituzione, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme generali affinché l’Unione possa dare attuazione, in modo uniforme ed efficace, al piano pluriennale di gestione del tonno rosso (Thunnus thynnus) nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, adottato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico («ICCAT»).
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica:
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a) |
ai pescherecci dell’Unione e alle imbarcazioni dell’Unione dedite alla pesca ricreativa che:
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b) |
alle aziende dell’Unione; |
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c) |
ai pescherecci dei paesi terzi e alle imbarcazioni dei paesi terzi dedite alla pesca ricreativa che operano nelle acque dell’Unione e catturano tonno rosso nella zona della convenzione; |
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d) |
ai pescherecci dei paesi terzi sottoposti a ispezione nei porti degli Stati membri che detengono a bordo tonno rosso catturato nella zona della convenzione o prodotti della pesca ottenuti da tonno rosso catturato nelle acque dell’Unione che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto. |
Articolo 3
Obiettivo
Obiettivo del presente regolamento è attuare il piano di gestione pluriennale del tonno rosso adottato dall’ICCAT, che mira a mantenere la biomassa del tonno rosso al di sopra di livelli in grado di produrre l’MSY.
Articolo 4
Relazione con altri atti dell’Unione
Salvo altrimenti disposto nel presente regolamento, quest’ultimo lascia impregiudicati gli altri atti dell’Unione che disciplinano il settore della pesca, in particolare:
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1) |
il regolamento (CE) n. 1224/2009; |
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2) |
il regolamento (CE) n. 1005/2008; |
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3) |
il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (18); |
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4) |
il regolamento (UE) 2017/2107; |
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5) |
il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (19). |
Articolo 5
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
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1) |
«ICCAT»: Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico; |
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2) |
«convenzione»: convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico; |
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3) |
«peschereccio»: qualsiasi imbarcazione a motore destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso, incluse le navi da cattura, le navi officina, le navi d’appoggio, i rimorchiatori, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo, le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti del tonno e le navi ausiliarie, eccettuate le navi container; |
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4) |
«tonno rosso vivo»: tonno rosso mantenuto in vita per un determinato periodo di tempo all’interno di una tonnara o trasferito vivo in un impianto di allevamento; |
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5) |
«SCRS»: comitato permanente della ricerca e delle statistiche dell’ICCAT; |
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6) |
«pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfrutta le risorse biologiche marine; |
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7) |
«pesca sportiva»: una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale; |
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8) |
«rimorchiatore»: qualsiasi imbarcazione utilizzata per rimorchiare le gabbie; |
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9) |
«nave officina»: imbarcazione a bordo della quale i prodotti della pesca subiscono una o più delle seguenti operazioni, prima dell’imballaggio: sfilettatura o affettatura, congelamento e/o trasformazione; |
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10) |
«nave ausiliaria»: qualsiasi imbarcazione utilizzata per il trasporto di tonno rosso morto (non trasformato) da una gabbia da trasporto/allevamento, da una rete a circuizione o da una tonnara a un porto designato e/o a una nave officina; |
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11) |
«tonnara»: attrezzo fisso, ancorato al fondo, generalmente comprendente una rete guida che convoglia il tonno verso un’area recintata o una serie di aree recintate in cui esso è tenuto prima di essere prelevato o allevato; |
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12) |
«rete a circuizione»: rete circuitante munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete; |
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13) |
«ingabbiamento»: trasferimento del tonno rosso vivo dalla gabbia da trasporto o dalla tonnara alle gabbie da allevamento o ingrasso; |
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14) |
«nave da cattura»: imbarcazione utilizzata ai fini della cattura commerciale delle risorse di tonno rosso; |
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15) |
«azienda»: zona marina chiaramente delimitata da coordinate geografiche, utilizzata per l’ingrasso o l’allevamento del tonno rosso catturato da tonnare e/o tonniere con reti a circuizione; un’azienda può comprendere più impianti, tutti delimitati da coordinate geografiche, in cui ciascun punto del poligono è chiaramente definito sia in longitudine che in latitudine; |
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16) |
«allevamento» o «ingrasso»: ingabbiamento del tonno rosso nelle aziende e sua successiva alimentazione al fine di ingrassarlo e accrescerne la biomassa totale; |
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17) |
«prelievo»: abbattimento del tonno rosso nelle aziende o nelle tonnare; |
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18) |
«fotocamera stereoscopica»: fotocamera con due o più obiettivi, ciascuno dei quali è dotato di un sensore di immagini o di un supporto di pellicola separato, che consente la cattura di immagini tridimensionali allo scopo di misurare la lunghezza del pesce e contribuire a precisare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso; |
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19) |
«nave per pesca costiera su piccola scala»: nave da cattura rispondente ad almeno tre delle cinque caratteristiche seguenti:
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20) |
«operazione di pesca congiunta»: qualsiasi operazione realizzata da due o più tonniere con reti a circuizione, in cui le catture di una tonniera con reti a circuizione sono attribuite a una o più tonniere con reti a circuizione secondo un criterio di ripartizione precedentemente concordato; |
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21) |
«praticare la pesca attiva»: per qualsiasi nave da cattura, il fatto di praticare la pesca del tonno rosso come specie bersaglio in una determinata campagna di pesca; |
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22) |
«BCD»: documento di cattura del tonno rosso (Bluefin Catch Document); |
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23) |
«eBCD»: documento elettronico di cattura del tonno rosso; |
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24) |
«zona della convenzione»: zona geografica quale definita all’articolo 1 della convenzione; |
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25) |
«trasbordo»: scarico, per intero o in parte, dei prodotti ittici detenuti a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio; non è tuttavia considerato trasbordo il fatto di scaricare esemplari di tonno rosso morto dalla rete a circuizione, dalla tonnara o dal rimorchiatore verso una nave ausiliaria; |
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26) |
«trasferimento di controllo»: qualsiasi trasferimento supplementare effettuato su richiesta degli operatori del peschereccio/dell’azienda o delle autorità di controllo al fine di verificare il numero di pesci trasferiti; |
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27) |
«fotocamera di controllo»: fotocamera stereoscopica e/o videocamera convenzionale utilizzate ai fini dei controlli previsti dal presente regolamento; |
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28) |
«PCC»: parte contraente della convenzione o parte, entità o entità di pesca non contraente cooperante; |
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29) |
«peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni»: peschereccio con palangari pelagici di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri; |
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30) |
«trasferimento»: qualsiasi trasferimento:
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31) |
«operatore»: persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione o vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura; |
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32) |
«gruppo di attrezzi»: gruppo di pescherecci che utilizzano gli stessi attrezzi per i quali è stato assegnato un contingente di gruppo; |
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33) |
«sforzo di pesca»: prodotto tra la capacità di un peschereccio e la sua attività; per un gruppo di pescherecci, la somma dello sforzo di pesca di tutte le imbarcazioni del gruppo; |
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34) |
«Stato membro responsabile»: Stato membro di bandiera o Stato membro nella cui giurisdizione rientra l’azienda o la tonnara di cui trattasi. |
CAPO II
Misure di gestione
Articolo 6
Condizioni inerenti alle misure di gestione della pesca
1. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi da cattura e delle sue tonnare sia commisurato alle possibilità di pesca di tonno rosso di cui esso dispone nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Le misure adottate dagli Stati membri includono la fissazione di contingenti individuali per le loro navi da cattura di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri incluse nell’elenco dei pescherecci autorizzati di cui all’articolo 26.
2. Ciascuno Stato membro ordina alle navi da cattura di dirigersi immediatamente verso un porto da esso designato quando ritiene esaurito il contingente individuale della nave, conformemente all’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
3. È vietato il noleggio di navi per la pesca del tonno rosso.
Articolo 7
Riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati
1. Il riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati provenienti da catture di anni precedenti all’interno di un’azienda può essere consentito solo qualora lo Stato membro abbia messo a punto e notificato alla Commissione un sistema di controllo rafforzato. Tale sistema è parte integrante del piano di ispezione annuale dello Stato membro di cui all’articolo 14 e comprende almeno le misure di cui agli articoli 53 e 61.
2. Se viene consentito un riporto a norma del paragrafo 1, si applicano i seguenti punti:
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a) |
entro il 25 maggio di ogni anno, gli Stati membri responsabili delle aziende compilano e presentano alla Commissione una dichiarazione annuale di riporto che comprende:
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b) |
i quantitativi oggetto del riporto a norma del paragrafo 1 sono introdotti in gabbie separate o serie di gabbie separate nell’azienda in base all’anno di cattura. |
3. Prima dell’inizio di una campagna di pesca, gli Stati membri responsabili delle aziende provvedono a una valutazione approfondita di qualsiasi quantitativo di tonno rosso vivo riportato dopo un prelievo in blocco nelle aziende sottoposte alla loro giurisdizione. A tal fine, l’intero quantitativo di tonno rosso vivo riportato da un anno di cattura in cui si è proceduto a un prelievo in blocco all’interno delle aziende viene trasferito in altre gabbie utilizzando sistemi di fotocamere stereoscopiche o metodi alternativi, a condizione che essi garantiscano lo stesso livello di precisione e accuratezza, ai sensi dell’articolo 51. La tracciabilità è garantita e pienamente documentata in ogni momento. Il riporto delle catture di tonno rosso dagli anni in cui non è stato effettuato alcun prelievo in blocco è controllato annualmente applicando la stessa procedura a campioni appropriati sulla base di una valutazione del rischio.
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano modalità di attuazione per l’introduzione di un sistema di controllo rafforzato riguardante il riporto di tonno rosso vivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68.
Articolo 8
Riporto dei contingenti non utilizzati
Il riporto dei contingenti non utilizzati è vietato.
Articolo 9
Trasferimento di contingenti
1. I trasferimenti di contingenti tra l’Unione e le altre PCC sono effettuati solo previa autorizzazione degli Stati membri e/o delle PCC interessate. La Commissione notifica ogni eventuale trasferimento di tali contingenti al segretariato dell’ICCAT 48 ore prima che venga effettuato.
2. È consentito il trasferimento di contingenti tra gruppi di attrezzi, contingenti di catture accessorie e contingenti di pesca individuali di ogni Stato membro, a condizione che gli Stati membri interessati ne informino in anticipo la Commissione, in modo che essa possa informare il segretariato dell’ICCAT prima che avvenga il trasferimento.
Articolo 10
Detrazione in caso di superamento del contingente
Qualora lo Stato membro superi il contingente ad esso assegnato senza che la situazione possa essere sanata con scambi di contingenti ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applicano gli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 11
Piani di pesca annuali
1. Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di pesca annuale. Il piano comprende almeno le seguenti informazioni per le navi da cattura e le tonnare:
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a) |
i contingenti assegnati a ciascun gruppo di attrezzi, compresi i contingenti riguardanti le catture accessorie; |
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b) |
se del caso, il metodo utilizzato per assegnare e gestire i contingenti; |
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c) |
le misure adottate per garantire il rispetto dei contingenti individuali; |
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d) |
i periodi delle campagne di pesca per ciascuna categoria di attrezzi; |
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e) |
informazioni sui porti designati; |
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f) |
le norme riguardanti le catture accessorie; e |
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g) |
il numero delle navi da cattura, diverse da quelle operanti con reti da traino, di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri e delle tonniere con reti a circuizione autorizzate a pescare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. |
2. Gli Stati membri che hanno pescherecci che praticano la pesca costiera su piccola scala autorizzati a catturare tonno rosso assegnano un contingente settoriale specifico a tali pescherecci e includono tale assegnazione nei loro piani di pesca. Essi includono inoltre nei loro piani di monitoraggio, controllo e ispezione misure supplementari per monitorare attentamente l’utilizzo del contingente da parte di tale flotta. Gli Stati membri possono autorizzare un numero diverso di pescherecci a sfruttare appieno le loro possibilità di pesca, utilizzando i parametri di cui al paragrafo 1.
3. Il Portogallo e la Spagna possono assegnare contingenti settoriali a tonniere con lenze e canne operanti nelle acque dell’Unione degli arcipelaghi delle Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie. Tali contingenti settoriali sono inclusi nei loro piani di pesca annuali e le misure supplementari per monitorare l’utilizzo di tali contingenti sono chiaramente indicate nei loro piani annuali di monitoraggio, controllo e ispezione.
4. Nel caso in cui uno Stato membro assegni contingenti settoriali conformemente al paragrafo 2 o 3, non si applica il requisito minimo delle 5 tonnellate definito relativamente al contingente nell’atto dell’Unione applicabile riguardante l’assegnazione delle possibilità di pesca.
5. Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione eventuali modifiche del piano di pesca annuale almeno tre giorni lavorativi prima dell’inizio dell’attività di pesca alla quale si riferisce la modifica. La Commissione inoltra la modifica al segretariato dell’ICCAT almeno un giorno lavorativo prima dell’inizio dell’attività di pesca alla quale si riferisce la modifica.
Articolo 12
Assegnazione delle possibilità di pesca
Conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperano inoltre per ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta, tenendo particolarmente conto della pesca tradizionale e artigianale, nonché prevedono incentivi per i pescherecci dell’Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale.
Articolo 13
Piani di gestione annuali della capacità di pesca
Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di gestione annuale della capacità di pesca. In tale piano lo Stato membro adegua il numero delle navi da cattura e delle tonnare in modo da garantire che la capacità di pesca sia commisurata alle possibilità di pesca assegnate alle navi da cattura e alle tonnare nel periodo contingentale corrispondente. Lo Stato membro adegua la capacità di pesca utilizzando i parametri definiti nell’atto dell’Unione applicabile relativo all’assegnazione delle possibilità di pesca. L’adeguamento della capacità di pesca dell’Unione per le tonniere con reti a circuizione è limitato a una variazione massima del 20 % rispetto alla capacità di pesca di riferimento del 2018.
Articolo 14
Piani di ispezione annuali
Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di ispezione annuale al fine di garantire la conformità al presente regolamento. Ogni Stato membro presenta il proprio piano alla Commissione. Ogni Stato membro elabora il proprio piano conformemente:
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a) |
agli obiettivi, alle priorità e alle procedure, nonché ai parametri di riferimento per le attività di ispezione stabiliti nel programma specifico di controllo e di ispezione per il tonno rosso elaborato a norma dell’articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009; |
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b) |
al programma nazionale di controllo per il tonno rosso elaborato ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
Articolo 15
Piani annuali di gestione dell’allevamento
1. Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano annuale di gestione dell’allevamento.
2. Nel piano di gestione annuale dell’allevamento, ogni Stato membro garantisce che la capacità totale di immissione e la capacità totale di allevamento siano commisurate al quantitativo stimato di tonno rosso disponibile per l’allevamento.
3. Gli Stati membri limitano la loro capacità di allevamento di tonno alla capacità di allevamento totale indicata nel «registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso» oppure autorizzata e dichiarata all’ICCAT nel 2018.
4. Il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che può essere immesso nelle aziende di uno Stato membro è limitato ai quantitativi immessi indicati nel «registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso» dalle aziende di tale Stato membro negli anni 2005, 2006, 2007 o 2008.
5. Se uno Stato membro ha la necessità di aumentare il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che può essere immesso in una o più aziende di tonno, tale aumento è commisurato alle possibilità di pesca assegnate a detto Stato membro e alle eventuali importazioni di tonno rosso vivo da un altro Stato membro o un’altra parte contraente.
6. Gli Stati membri responsabili delle aziende provvedono affinché gli scienziati che sono stati incaricati dall’SCRS di effettuare prove per l’individuazione dei tassi di crescita durante il periodo di ingrasso abbiano accesso alle aziende e all’assistenza necessaria per lo svolgimento dei loro compiti.
7. Se del caso, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 15 maggio di ogni anno, piani di gestione dell’allevamento riveduti.
Articolo 16
Trasmissione dei piani annuali
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso presenta alla Commissione i piani seguenti:
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a) |
il piano di pesca annuale per le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, elaborato conformemente all’articolo 11; |
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b) |
il piano di gestione annuale della capacità di pesca elaborato conformemente all’articolo 13; |
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c) |
il piano di ispezione annuale elaborato conformemente all’articolo 14; e |
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d) |
il piano annuale di gestione dell’allevamento elaborato conformemente all’articolo 15. |
2. La Commissione assembla i piani di cui al paragrafo 1 e li utilizza per elaborare un piano annuale dell’Unione. Essa trasmette il piano annuale dell’Unione al segretariato dell’ICCAT entro il 15 febbraio di ogni anno per esame e approvazione.
3. Nel caso in cui uno Stato membro ometta di presentare alla Commissione un piano di cui al paragrafo 1 entro il termine ivi stabilito, la Commissione può decidere di trasmettere il piano dell’Unione al segretariato dell’ICCAT senza i piani dello Stato membro interessato. Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione si adopera per tenere conto di uno dei piani di cui al paragrafo 1 presentati dopo il termine di cui al medesimo paragrafo, ma prima del termine di cui al paragrafo 2. Se un piano presentato da uno Stato membro non è conforme alle disposizioni del presente regolamento concernenti i piani annuali di pesca, capacità, ispezione e allevamento o contiene un grave difetto che può comportare la mancata approvazione del piano annuale dell’Unione da parte della Commissione ICCAT, la Commissione può decidere di trasmettere il piano annuale dell’Unione al segretariato dell’ICCAT senza i piani dello Stato membro interessato. La Commissione informa quanto prima lo Stato membro interessato e si adopera per includere eventuali piani rivisti presentati da tale Stato membro nel piano annuale dell’Unione o nelle modifiche del piano annuale dell’Unione, purché tali piani rivisti siano conformi alle disposizioni del presente regolamento concernenti i piani annuali di pesca, capacità, ispezione e allevamento.
CAPO III
Misure tecniche
Articolo 17
Campagne di pesca
1. La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è autorizzata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 26 maggio al 1o luglio di ogni anno.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, Cipro e la Grecia possono chiedere, nei loro piani di pesca annuali di cui all’articolo 11, che le tonniere con reti a circuizione battenti la loro bandiera siano autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nel Mediterraneo orientale (zone di pesca FAO 37.3.1 e 37.3.2) dal 15 maggio al 1o luglio di ogni anno.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la Croazia può chiedere, nel suo piano di pesca annuale di cui all’articolo 11, che le tonniere con reti a circuizione battenti la propria bandiera siano autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso a fini di allevamento nel Mare Adriatico (zona di pesca FAO 37.2.1) dal 26 maggio al 15 luglio di ogni anno.
4. In deroga al paragrafo 1, se uno Stato membro dimostra alla Commissione che, a causa delle condizioni meteorologiche, alcune delle sue tonniere con reti a circuizione che praticano la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo non sono riuscite ad utilizzare i normali giorni di pesca loro assegnati nel corso di un dato anno, lo Stato membro in questione può decidere che, per le singole tonniere con reti a circuizione interessate da tale situazione, la campagna di pesca di cui al paragrafo 1 sia prolungata di un numero equivalente di giorni persi fino a un massimo di 10 giorni. L’inattività di detti pescherecci e, in caso di un’operazione di pesca congiunta, di tutti i pescherecci coinvolti è debitamente comprovata da bollettini meteorologici e posizioni del sistema di controllo dei pescherecci (Vessel Monitoring System — VMS).
5. La pesca del tonno rosso effettuata da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni è consentita nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1o gennaio al 31 maggio.
6. Gli Stati membri stabiliscono, nei loro piani di pesca annuali, le campagne di pesca per le loro flotte diverse dalle tonniere con reti a circuizione e dai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni.
Articolo 18
Obbligo di sbarco
Il presente capo si applica fatto salvo l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, comprese eventuali deroghe al medesimo.
Articolo 19
Taglia minima di riferimento per la conservazione
1. È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita esemplari di tonno rosso di peso inferiore a 30 kg o di lunghezza alla forca inferiore a 115 cm, anche se pescati come catture accessorie o nell’ambito della pesca ricreativa.
2. In deroga al paragrafo 1, la taglia minima di riferimento per la conservazione per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm (lunghezza alla forca) nei casi seguenti:
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a) |
tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale da tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate; |
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b) |
tonno rosso catturato nel Mediterraneo, nell’ambito della pesca costiera su piccola scala di pesce fresco, da tonniere con lenze e canne, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano; e |
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c) |
tonno rosso catturato nel Mare Adriatico da pescherecci battenti bandiera croata a fini di allevamento. |
3. Le condizioni specifiche applicabili alla deroga di cui al paragrafo 2 sono definite nell’allegato I.
4. Gli Stati membri rilasciano un’autorizzazione di pesca ai pescherecci che beneficiano delle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 dell’allegato I. I pescherecci interessati sono indicati nell’elenco delle navi da cattura di cui all’articolo 26.
5. I pesci di taglie inferiori a quelle minime di riferimento per la conservazione di cui al presente articolo che sono rigettati in mare morti vengono imputati al contingente dello Stato membro interessato.
Articolo 20
Catture accidentali di esemplari di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione
1. In deroga all’articolo 19, paragrafo 1, tutte le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso sono autorizzate ad effettuare un massimo del 5 % in numero di catture accidentali di tonno rosso di peso compreso tra 8 e 30 kg o, in alternativa, di lunghezza alla forca compresa tra 75 e 115 cm.
2. La percentuale del 5 % di cui al paragrafo 1 è calcolata rispetto alle catture totali di tonno rosso presenti a bordo del peschereccio o nella tonnara, in qualsiasi momento successivo a ogni operazione di pesca.
3. Le catture accidentali sono detratte dal contingente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara.
4. Alle catture accidentali di tonno rosso di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione si applicano gli articoli 31, 33, 34 e 35.
Articolo 21
Catture accessorie
1. Ogni Stato membro prevede catture accessorie di tonno rosso all’interno del proprio contingente e ne informa la Commissione al momento della presentazione del proprio piano di pesca.
2. Il piano di pesca annuale di cui all’articolo 11 definisce chiaramente il livello delle catture accessorie autorizzate, che non superano il 20 % delle catture totali presenti a bordo al termine di ciascuna bordata di pesca, e la metodologia utilizzata per calcolare le catture accessorie rispetto al totale delle catture presenti a bordo. La percentuale delle catture accessorie può essere calcolata in peso o in numero di esemplari. Il calcolo in numero di esemplari si applica unicamente ai tonnidi e alle specie affini gestiti dall’ICCAT. Il livello delle catture accessorie autorizzate per la flotta dedita alla pesca costiera su piccola scala può essere calcolato su base annuale.
3. Tutte le catture accessorie di tonno rosso morto detenute a bordo o rigettate in mare sono detratte dal contingente dello Stato membro di bandiera, nonché registrate e dichiarate alla Commissione conformemente agli articoli 31 e 32.
4. Per gli Stati membri che non dispongono di un contingente di tonno rosso, le catture accessorie in questione sono detratte dal contingente specifico per le catture accessorie di tonno rosso dell’Unione stabilito in conformità dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
5. Qualora il contingente totale assegnato a uno Stato membro risulti esaurito, non è autorizzata alcuna cattura di tonno rosso da parte di pescherecci battenti la sua bandiera e lo Stato membro in questione adotta le misure necessarie per garantire il rilascio in mare degli esemplari di tonno rosso pescati come catture accessorie. Qualora il contingente specifico dell’Unione di catture accessorie di tonno rosso stabilito in conformità dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013 risulti esaurito, non è autorizzata alcuna cattura di tonno rosso da parte di pescherecci battenti la bandiera di Stati membri che non dispongono di un contingente di tonno rosso e tali Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rilascio in mare degli esemplari di tonno rosso pescati come catture accessorie. In tali casi sono vietate la trasformazione e la commercializzazione di tonno rosso morto e sono registrate tutte le catture. Gli Stati membri comunicano ogni anno le informazioni relative a tali quantitativi di catture accessorie di tonno rosso morto alla Commissione, che le trasmette al segretariato dell’ICCAT.
6. I pescherecci che non praticano la pesca attiva di tonno rosso separano chiaramente qualsiasi quantitativo di tonno rosso detenuto a bordo dalle altre specie, onde consentire alle autorità di controllo di monitorare il rispetto del presente articolo. Tali catture accessorie possono essere commercializzate se corredate dell’eBCD.
Articolo 22
Utilizzo di mezzi aerei
È vietato l’utilizzo di mezzi aerei, tra cui aeromobili, elicotteri o qualsiasi tipo di velivoli senza pilota, per la ricerca del tonno rosso.
CAPO IV
Pesca ricreativa
Articolo 23
Contingente specifico per la pesca ricreativa
1. Gli Stati membri che dispongono di un contingente di tonno rosso regolamentano la pesca ricreativa assegnando un contingente specifico per l’esercizio di questo tipo di pesca. Nell’assegnazione si tiene conto di eventuali esemplari morti di tonno rosso, anche nell’ambito della pesca con rilascio in mare. Al momento della presentazione dei loro piani di pesca, gli Stati membri comunicano alla Commissione il contingente assegnato alla pesca ricreativa.
2. Le catture di tonno rosso morto sono comunicate e imputate al contingente dello Stato membro.
Articolo 24
Condizioni specifiche per la pesca ricreativa
1. Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso assegnato alla pesca ricreativa regolamenta la pesca ricreativa rilasciando alle imbarcazioni autorizzazioni per l’esercizio di questo tipo di pesca. Su richiesta dell’ICCAT, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione l’elenco delle imbarcazioni che praticano la pesca ricreativa alle quali è stata rilasciata un’autorizzazione di pesca per la cattura di tonno rosso. La Commissione inoltra tale elenco all’ICCAT. L’elenco contiene le informazioni seguenti per ciascuna imbarcazione:
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a) |
nome dell’imbarcazione; |
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b) |
numero di immatricolazione; |
|
c) |
numero di registrazione ICCAT (se del caso); |
|
d) |
eventuale nome precedente; e |
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e) |
nome e indirizzo dell’armatore/degli armatori e dell’operatore/degli operatori, |
2. Nell’ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno per imbarcazione.
3. È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell’ambito di attività di pesca ricreativa.
4. Ogni Stato membro registra i dati di cattura comprensivi del peso e, ove possibile, della lunghezza di ciascun esemplare di tonno rosso catturato nell’ambito della pesca ricreativa e comunica alla Commissione i dati dell’anno precedente entro il 30 giugno di ogni anno. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’ICCAT.
5. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie a garantire, nella maggior misura possibile, il rilascio di tonno rosso, in particolare del novellame, catturato vivo nell’ambito della pesca ricreativa. Gli esemplari di tonno rosso sbarcati devono essere interi, senza branchie e/o eviscerati.
Articolo 25
Cattura, marcatura e rilascio
1. In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, gli Stati membri che autorizzano la «pesca con rilascio in mare» nell’Atlantico nordorientale esclusivamente da parte di imbarcazioni dedite alla pesca sportiva possono consentire a un numero limitato di imbarcazioni dedite alla pesca sportiva di catturare tonno rosso a scopo di cattura, marcatura e rilascio, senza dover loro assegnare un contingente specifico. Tali imbarcazioni operano nell’ambito di un progetto scientifico di un istituto di ricerca incluso in un programma di ricerca scientifica. I risultati del progetto sono comunicati alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.
2. Non si considerano imbarcazioni che svolgono attività di «cattura, marcatura e rilascio» di cui al paragrafo 1 quelle che conducono attività di ricerca scientifica nell’ambito del programma di ricerca dell’ICCAT sul tonno rosso.
3. Gli Stati membri che autorizzano attività di «cattura, marcatura e rilascio»:
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a) |
presentano una descrizione di tali attività e delle misure ad esse applicabili quale parte integrante dei loro piani di pesca e di ispezione di cui agli articoli 12 e 15; |
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b) |
monitorano attentamente le attività delle imbarcazioni interessate per far sì che esse rispettino il presente regolamento; |
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c) |
fanno in modo che le operazioni di marcatura e rilascio siano eseguite da personale appositamente formato, così da garantire un elevato tasso di sopravvivenza degli esemplari; e |
|
d) |
presentano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale sulle attività scientifiche effettuate. La Commissione inoltra la relazione al segretariato dell’ICCAT 60 giorni prima della riunione dell’SCRS dell’anno successivo. |
4. Gli esemplari di tonno rosso che muoiono durante le attività di «cattura, marcatura e rilascio» sono dichiarati e detratti dal contingente dello Stato membro di bandiera.
CAPO V
Misure di controllo
Articolo 26
Elenchi e registri dei pescherecci
1. Ogni anno, un mese prima dell’inizio del periodo di autorizzazione, gli Stati membri presentano alla Commissione i seguenti elenchi di navi, nel formato stabilito dall’ultima versione degli orientamenti dell’ICCAT per la presentazione dei dati e delle informazioni:
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a) |
l’elenco di tutte le navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso; e |
|
b) |
l’elenco di tutti gli altri pescherecci adibiti allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso. |
La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’ICCAT 15 giorni prima dell’inizio dell’attività di pesca, in modo che i suddetti pescherecci possano essere iscritti nel registro ICCAT dei pescherecci autorizzati e, se del caso, nel registro ICCAT dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri autorizzati ad operare nella zona della convenzione.
2. Nell’arco di un determinato anno civile, un peschereccio può essere inserito in entrambi gli elenchi di cui al paragrafo 1, purché non contemporaneamente.
3. Le informazioni sui pescherecci di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), comprendono il nome del peschereccio e il numero di registro della flotta dell’Unione (numero CFR) quale definito nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione (20).
4. La Commissione non ammette la trasmissione retroattiva degli elenchi di cui paragrafo 1.
5. Modifiche successive degli elenchi di cui al paragrafo 1 nel corso di un anno civile sono accettate solo se legittime ragioni operative o cause di forza maggiore impediscono al peschereccio notificato di partecipare all’attività di pesca. In tali circostanze, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e fornisce:
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a) |
i dati completi del peschereccio o dei pescherecci destinati a sostituire il peschereccio in questione; e |
|
b) |
un resoconto esauriente del motivo che giustifica la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno. |
6. Se necessario, la Commissione modifica nel corso dell’anno le informazioni sui pescherecci di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fornendo al segretariato dell’ICCAT informazioni aggiornate conformemente all’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2403.
Articolo 27
Autorizzazioni di pesca rilasciate ai pescherecci
1. Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca ai pescherecci figuranti in uno degli elenchi di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 5. Le autorizzazioni contengono almeno le informazioni di cui all’allegato VII e sono rilasciate secondo il modello stabilito in detto allegato. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nell’autorizzazione di pesca siano precise e coerenti con il presente regolamento.
2. Fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 6, i pescherecci dell’Unione non iscritti nei registri ICCAT di cui all’articolo 26, paragrafo 1, si considerano come non autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
3. Quando il contingente individuale assegnato a un dato peschereccio è esaurito, lo Stato membro di bandiera revoca l’autorizzazione di pesca per il tonno rosso rilasciata a tale peschereccio e può chiedergli di dirigersi immediatamente verso un porto da esso designato.
Articolo 28
Elenchi e registri delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso
1. Nell’ambito del proprio piano di pesca, ogni Stato membro presenta alla Commissione un elenco delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’ICCAT affinché le tonnare in questione possano essere iscritte nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso.
2. Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca alle tonnare figuranti nell’elenco di cui al paragrafo 1. Le autorizzazioni di pesca contengono almeno le informazioni di cui all’allegato VII e utilizzano il modello ivi riportato. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nell’autorizzazione di pesca siano precise e coerenti con il presente regolamento.
3. Le tonnare dell’Unione non iscritte nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso non sono considerate autorizzate a praticare tale tipo di pesca nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. È vietato detenere a bordo, trasferire, ingabbiare o sbarcare tonno rosso catturato da tali tonnare.
4. Lo Stato membro di bandiera revoca l’autorizzazione di pesca per il tonno rosso rilasciata a una tonnara qualora ritenga esaurito il contingente ad essa assegnato.
Articolo 29
Informazioni relative alle attività di pesca
1. Entro il 15 luglio di ogni anno, ogni Stato membro presenta alla Commissione informazioni dettagliate sulle catture di tonno rosso effettuate nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel corso dell’anno precedente. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno. Le informazioni comprendono:
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a) |
il nome e il numero ICCAT di ciascuna nave da cattura; |
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b) |
il periodo dell’autorizzazione o delle autorizzazioni per ciascuna nave da cattura; |
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c) |
le catture totali di ciascuna nave da cattura, anche in caso di catture nulle, nell’intero periodo di validità dell’autorizzazione o delle autorizzazioni; |
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d) |
il numero totale di giorni di pesca in cui ciascuna nave da cattura ha operato nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nell’intero periodo di validità dell’autorizzazione o delle autorizzazioni; e |
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e) |
le catture totali effettuate al di fuori del rispettivo periodo di autorizzazione (catture accessorie). |
2. Per i pescherecci battenti la propria bandiera che, pur non essendo autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, hanno pescato tonno rosso come cattura accessoria, gli Stati membri presentano alla Commissione le informazioni seguenti:
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a) |
il nome e il numero ICCAT o il numero nazionale di immatricolazione del peschereccio, se questo non è registrato presso l’ICCAT; e |
|
b) |
le catture totali di tonno rosso. |
3. Lo Stato membro comunica alla Commissione eventuali informazioni sui pescherecci non contemplati ai paragrafi 1 e 2, ma che è accertato o si presume che abbiano catturato tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’ICCAT non appena disponibili.
Articolo 30
Operazioni di pesca congiunte
1. Qualsiasi operazione di pesca congiunta del tonno rosso è autorizzata soltanto se i pescherecci partecipanti sono autorizzati dallo Stato membro o dagli Stati membri di bandiera. Ai fini dell’autorizzazione, ogni tonniera con reti a circuizione è obbligata ad essere attrezzata per la pesca del tonno rosso, a disporre di un contingente individuale e a rispettare gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 32.
2. Il contingente assegnato a un’operazione di pesca congiunta è pari al totale dei contingenti assegnati alle tonniere con reti a circuizione che vi partecipano.
3. Alle tonniere con reti a circuizione dell’Unione è fatto divieto di partecipare a operazioni di pesca congiunta con tonniere con reti a circuizione di altre PCC.
4. Il modulo di domanda per poter partecipare a un’operazione di pesca congiunta figura nell’allegato IV. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie a ottenere dalla propria tonniera o dalle proprie tonniere con reti a circuizione che partecipano a un’operazione di pesca congiunta le seguenti informazioni:
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a) |
il periodo di autorizzazione richiesto per l’operazione di pesca congiunta; |
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b) |
l’identità degli operatori partecipanti; |
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c) |
i contingenti dei singoli pescherecci; |
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d) |
il criterio di ripartizione delle catture tra i pescherecci; e |
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e) |
informazioni sulle aziende destinatarie. |
5. Almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’operazione di pesca congiunta, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 4 mediante il modulo figurante nell’allegato IV. Almeno cinque giorni prima dell’inizio dell’operazione di pesca congiunta, la Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’ICCAT e allo Stato membro di bandiera degli altri pescherecci partecipanti.
6. In caso di forza maggiore, i tempi indicati al paragrafo 5 non si applicano alle informazioni riguardanti le aziende di destinazione. In tal caso, gli Stati membri presentano alla Commissione le suddette informazioni aggiornate non appena possibile, unitamente a una descrizione delle circostanze invocate come forza maggiore. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’ICCAT.
Articolo 31
Disposizioni riguardanti la registrazione
1. Il comandante di una nave da cattura dell’Unione tiene un giornale di pesca delle operazioni effettuate conformemente agli articoli 14, 15, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e alla sezione A dell’allegato II del presente regolamento.
2. Il comandante di un rimorchiatore, di una nave ausiliaria e di una nave officina dell’Unione registra le proprie attività conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni B, C e D dell’allegato II.
Articolo 32
Dichiarazioni di cattura trasmesse dai comandanti dei pescherecci e dagli operatori delle tonnare
1. I comandanti delle navi da cattura dell’Unione che praticano la pesca attiva inviano ai rispettivi Stati membri di bandiera dichiarazioni di cattura giornaliere per l’intero periodo in cui le navi sono autorizzate a pescare tonno rosso. Tali dichiarazioni non sono obbligatorie per le navi in porto, salvo se impegnate in operazioni di pesca congiunte. I dati contenuti nelle dichiarazioni sono ricavati dai giornali di bordo e includono la data, l’ora e la posizione (latitudine e longitudine), nonché il peso e il numero degli esemplari di tonno rosso catturati nella zona della convenzione, compresi i rilasci e i rigetti in mare di pesci morti. I comandanti inviano le dichiarazioni mediante il modulo di cui all’allegato III o in un formato richiesto dallo Stato membro.
2. I comandanti delle tonniere con reti a circuizione redigono le dichiarazioni di cattura giornaliere di cui al paragrafo 1 per ogni operazione di pesca, anche in caso di catture nulle. I comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti autorizzati inviano le dichiarazioni ai rispettivi Stati membri di bandiera entro le ore 9:00 GMT per il giorno precedente.
3. Gli operatori delle tonnare o i loro rappresentanti autorizzati che praticano la pesca attiva del tonno rosso redigono dichiarazioni giornaliere e le inviano ai rispettivi Stati membri di bandiera ogni 48 ore per l’intero periodo in cui le tonnare sono autorizzate a pescare tonno rosso. Le dichiarazioni comprendono il numero di registro ICCAT della tonnara, la data e l’ora della cattura, il peso e il numero degli esemplari di tonno rosso catturati, anche in caso di catture nulle, i rilasci e i rigetti in mare dei pesci morti. Gli operatori inviano le suddette informazioni mediante il modulo di cui all’allegato III.
4. I comandanti delle navi da cattura diverse dalle tonniere con reti a circuizione trasmettono ai rispettivi Stati membri di bandiera le dichiarazioni di cui al paragrafo 1 entro le ore 12:00 GMT del martedì, per la settimana precedente che termina di domenica.
Articolo 33
Porti designati
1. Ogni Stato membro al quale sia stato assegnato un contingente di tonno rosso designa i porti in cui sono autorizzate operazioni di sbarco e trasbordo del tonno rosso. Le informazioni sui porti designati sono incluse nel piano di pesca annuale di cui all’articolo 11. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica apportata alle informazioni sui porti designati. La Commissione comunica immediatamente le suddette informazioni al segretariato dell’ICCAT.
2. Ai fini della designazione di un porto, lo Stato membro di approdo fa sì che siano rispettate le seguenti condizioni:
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a) |
definizione degli orari di sbarco e trasbordo; |
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b) |
definizione dei luoghi di sbarco e trasbordo; e |
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c) |
definizione di procedure di ispezione e sorveglianza in grado di garantire una copertura ispettiva durante tutti gli orari di sbarco e trasbordo e in tutti i luoghi di sbarco e trasbordo conformemente all’articolo 35. |
3. È vietato sbarcare o trasbordare da navi da cattura, nonché da navi officina e da navi ausiliarie, in qualsiasi luogo diverso dai porti designati dalle PCC e dagli Stati membri, qualsiasi quantitativo di tonno rosso pescato nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Eccezionalmente, il tonno rosso morto prelevato da una tonnara o da una gabbia può essere trasportato verso una nave officina con una nave ausiliaria, purché tale trasporto avvenga in presenza dell’autorità di controllo.
Articolo 34
Notifica di sbarco preventiva
1. L’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica ai comandanti dei pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri figuranti nell’elenco dei pescherecci di cui all’articolo 26. La notifica preventiva di cui all’articolo 17 di tale regolamento è inviata all’autorità competente dello Stato membro (compreso quello di bandiera) o della PCC di cui i comandanti intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco.
2. Almeno quattro ore prima dell’ora di arrivo in porto prevista, i comandanti dei pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, comprese le navi officina e le navi ausiliarie figuranti nell’elenco di cui all’articolo 26, o i rappresentanti di tali pescherecci e navi, notificano alle autorità competenti dello Stato membro (compreso quello di bandiera) o della PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco le informazioni seguenti:
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a) |
ora di arrivo prevista; |
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b) |
quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo; |
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c) |
informazioni riguardanti la zona geografica in cui sono state effettuate le catture; |
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d) |
numero di identificazione esterno e nome del peschereccio. |
3. Se, in base al diritto dell’Unione applicabile, gli Stati membri sono autorizzati ad applicare un termine di notifica inferiore alle quattro ore precedenti l’orario di arrivo previsto, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere notificati, prima dell’arrivo in porto, entro il termine di notifica applicabile. Se la zona di pesca è situata a meno di quattro ore dal porto, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere modificati in qualsiasi momento precedente l’arrivo.
4. Le autorità dello Stato membro di approdo conservano una registrazione di tutte le notifiche preventive dell’anno in corso.
5. Tutti gli sbarchi nell’Unione sono controllati dalle autorità di controllo competenti dello Stato membro di approdo e una determinata percentuale è sottoposta a ispezione sulla base di un sistema di valutazione del rischio che tenga conto dei contingenti, delle dimensioni della flotta e dello sforzo di pesca. Il piano di ispezione annuale di cui all’articolo 14 contiene informazioni dettagliate riguardanti questo sistema di controllo adottato da ogni Stato membro.
6. A prescindere dalla lunghezza fuori tutto della nave da cattura dell’Unione, il comandante presenta, entro 48 ore dal completamento dello sbarco, una dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro o della PCC in cui esso avviene, nonché allo Stato membro di bandiera della nave. Il comandante della nave da cattura dell’Unione è responsabile della dichiarazione e ne certifica la completezza e l’esattezza. La dichiarazione di sbarco indica, come minimo, i quantitativi di tonno rosso sbarcati e la zona in cui sono stati catturati. Tutte le catture sbarcate sono pesate. Lo Stato membro di approdo invia un rapporto di sbarco alle autorità dello Stato di bandiera o della PCC 48 ore dopo la sua conclusione.
Articolo 35
Trasbordo
1. Il trasbordo in mare da parte di pescherecci dell’Unione che detengono a bordo tonno rosso o da parte di pescherecci di paesi terzi presenti nelle acque dell’Unione è vietato in qualunque circostanza.
2. Fatti salvi l’articolo 52, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 54 e 57 del regolamento (UE) 2017/2107, i pescherecci trasbordano le catture di tonno rosso solo nei porti designati di cui all’articolo 33 del presente regolamento.
3. Almeno 72 ore prima dell’ora di arrivo in porto prevista, il comandante del peschereccio ricevente o il rappresentante del comandante fornisce alle autorità competenti dello Stato di approdo le informazioni elencate nel modello di dichiarazione di trasbordo di cui all’allegato V. Per qualunque trasbordo è necessaria un’autorizzazione preventiva dello Stato membro di bandiera o della PCC di bandiera del peschereccio che lo effettua. Al momento del trasbordo, inoltre, il comandante del peschereccio che lo effettua comunica allo Stato membro di bandiera o alla PCC di bandiera del peschereccio le date richieste a norma dell’allegato V.
4. Lo Stato membro di approdo procede all’ispezione del peschereccio ricevente, all’arrivo, e verifica i quantitativi e la documentazione relativa all’operazione di trasbordo.
5. Il comandante del peschereccio dell’Unione impegnato in un’operazione di trasbordo compila e trasmette al rispettivo Stato membro di bandiera la dichiarazione di trasbordo ICCAT entro 15 giorni dal completamento del trasbordo. Il comandante del peschereccio che effettua il trasbordo compila la dichiarazione di trasbordo ICCAT in conformità dell’allegato V. La dichiarazione di trasbordo comprende il numero di riferimento dell’eBCD in modo da facilitare un controllo incrociato dei dati ivi contenuti.
6. Entro cinque giorni dal completamento del trasbordo, lo Stato membro di approdo invia la documentazione relativa al trasbordo allo Stato membro di bandiera o all’autorità della PCC del peschereccio che lo ha effettuato.
7. Tutti i trasbordi sono oggetto di ispezione da parte delle autorità competenti degli Stati membri dei porti designati.
Articolo 36
Relazioni settimanali sui quantitativi
Ogni Stato membro presenta alla Commissione dichiarazioni di cattura settimanali. Tali dichiarazioni comprendono i dati richiesti a norma dell’articolo 32 per quanto riguarda le tonnare, le tonniere con reti a circuizione e le altre navi da cattura. Le informazioni sono strutturate per tipo di attrezzo. La Commissione inoltra sollecitamente tali informazioni al segretariato dell’ICCAT.
Articolo 37
Informazioni sull’esaurimento dei contingenti
1. Oltre a conformarsi all’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ogni Stato membro informa la Commissione quando ritiene che il contingente assegnato a un gruppo di attrezzi sia stato utilizzato all’80 %.
2. Oltre a conformarsi all’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ogni Stato membro informa la Commissione quando ritiene esaurito il contingente assegnato a un gruppo di attrezzi o a un’operazione di pesca congiunta o a una tonniera con reti a circuizione. Tali informazioni sono accompagnate da documenti ufficiali comprovanti l’ordine di sospensione della pesca o di rientro in porto emesso dallo Stato membro per la flotta, il gruppo di attrezzi, l’operazione di pesca congiunta o i pescherecci che dispongono di un contingente individuale, con una chiara indicazione della data e dell’ora della sospensione.
3. La Commissione informa il segretariato dell’ICCAT delle date in cui è stato esaurito il contingente di tonno rosso dell’Unione.
Articolo 38
Programma di osservazione nazionale
1. Ogni Stato membro provvede affinché l’invio di osservatori nazionali muniti di un documento ufficiale di identificazione su pescherecci e tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso riguardi almeno:
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a) |
il 20 % dei suoi pescherecci da traino pelagici in attività (di lunghezza superiore a 15 metri); |
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b) |
il 20 % dei suoi pescherecci con palangari in attività (di lunghezza superiore a 15 metri); |
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c) |
il 20 % delle sue tonniere con lenze e canne in attività (di lunghezza superiore a 15 metri); |
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d) |
il 100 % dei rimorchiatori; |
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e) |
il 100 % delle operazioni di prelievo dalle tonnare. |
Gli Stati membri con meno di cinque navi da cattura appartenenti alle categorie di cui al primo comma, lettere a), b) e c), autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso, garantiscono che l’attività degli osservatori nazionali inviati su tali navi copra almeno il 20 % del tempo in cui esse praticano attivamente questo tipo di pesca.
2. I compiti dell’osservatore nazionale sono, in particolare, i seguenti:
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a) |
controllare il rispetto del presente regolamento da parte dei pescherecci e delle tonnare; |
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b) |
registrare l’attività di pesca e riferire al riguardo, indicando in particolare:
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c) |
verificare i dati registrati nel giornale di bordo; |
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d) |
avvistare e prendere nota delle navi operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione dell’ICCAT. |
3. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, gli osservatori nazionali svolgono attività scientifica, compresa la raccolta dei dati necessari, sulla base degli orientamenti dell’SCRS.
4. Le informazioni e i dati raccolti nell’ambito del programma di osservazione di ogni Stato membro sono comunicati alla Commissione. La Commissione inoltra tali dati e informazioni all’SCRS o al segretariato dell’ICCAT, a seconda dei casi.
5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 3, ogni Stato membro provvede affinché:
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a) |
vi sia una copertura temporale e spaziale rappresentativa tale da garantire che la Commissione riceva informazioni e dati appropriati e adeguati sulle catture, sullo sforzo e su altri aspetti scientifici e gestionali, tenendo conto delle caratteristiche delle flotte e delle attività di pesca; |
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b) |
i protocolli di raccolta dei dati siano affidabili; |
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c) |
gli osservatori siano adeguatamente formati e abilitati prima dell’invio sui pescherecci; |
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d) |
si crei il minimo disagio possibile per le operazioni dei pescherecci e delle tonnare operanti nella zona della convenzione. |
Articolo 39
Programma di osservazione regionale dell’ICCAT
1. Gli Stati membri garantiscono l’effettiva attuazione del programma di osservazione regionale dell’ICCAT di cui al presente articolo e all’allegato VIII.
2. Gli Stati membri assicurano la presenza di un osservatore regionale dell’ICCAT:
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a) |
su tutte le tonniere con reti a circuizione autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso; |
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b) |
durante tutti i trasferimenti di tonno rosso dalle tonniere con reti a circuizione; |
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c) |
durante tutti i trasferimenti di tonno rosso dalle tonnare alle gabbie da trasporto; |
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d) |
durante tutti i trasferimenti di tonno rosso da un’azienda a un’altra; |
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e) |
durante tutte le operazioni di ingabbiamento del tonno rosso nelle aziende; |
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f) |
durante tutte le operazioni di prelievo del tonno rosso nelle aziende; e |
|
g) |
durante il rilascio del tonno rosso in mare dalle gabbie di allevamento. |
3. Le tonniere con reti a circuizione che non hanno a bordo un osservatore regionale dell’ICCAT non sono autorizzate a pescare tonno rosso.
4. Gli Stati membri provvedono affinché a ogni azienda sia assegnato un osservatore regionale dell’ICCAT per l’intera durata delle operazioni di ingabbiamento. In caso di forza maggiore e previa conferma, da parte dello Stato membro di allevamento, delle circostanze invocate come forza maggiore, lo stesso osservatore regionale dell’ICCAT può essere assegnato contemporaneamente a più di un’azienda per garantire continuità alle attività di allevamento, qualora sia garantito che i compiti dell’osservatore sono debitamente svolti. Tuttavia, lo Stato membro responsabile delle aziende chiede immediatamente l’invio di un altro osservatore regionale.
5. I compiti degli osservatori regionali dell’ICCAT sono, in particolare, i seguenti:
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a) |
osservare e monitorare le operazioni di pesca e di allevamento conformemente alle misure di conservazione e di gestione dell’ICCAT pertinenti, anche utilizzando le riprese video effettuate dalle fotocamere stereoscopiche al momento dell’ingabbiamento per misurare la lunghezza e stimare il peso delle catture; |
|
b) |
firmare le ITD e i BCD quando le informazioni ivi contenute sono coerenti con le loro osservazioni. Diversamente, l’osservatore regionale dell’ICCAT annota nelle ITD e nei BCD la sua presenza e i motivi del disaccordo, citando specificamente la norma o la procedura o le norme o le procedure che non sono state rispettate; |
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c) |
svolgere attività scientifica, compresa la raccolta di campioni, sulla base degli orientamenti dell’SCRS. |
6. Il comandante, l’equipaggio e l’operatore dell’azienda, della tonnara e del peschereccio non ostacolano, intimidiscono, interferiscono o influenzano in alcun modo l’osservatore regionale nell’esercizio delle sue funzioni.
Articolo 40
Autorizzazione di trasferimento
1. Prima di un’operazione di trasferimento, il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore, o i rappresentanti del comandante, o l’operatore dell’azienda o della tonnara da cui ha origine il trasferimento invia allo Stato membro di bandiera o allo Stato membro responsabile dell’azienda o della tonnara una notifica preventiva di trasferimento indicante:
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a) |
il nome della nave da cattura o dell’azienda o della tonnara e il numero di registrazione ICCAT; |
|
b) |
l’orario previsto del trasferimento; |
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c) |
il quantitativo stimato di tonno rosso da trasferire; |
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d) |
le informazioni sulla posizione (latitudine/longitudine) in cui il trasferimento avrà luogo e i numeri di identificazione delle gabbie; |
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e) |
il nome del rimorchiatore, il numero delle gabbie rimorchiate e, se del caso, il numero di registrazione ICCAT; e |
|
f) |
il porto, l’azienda o la gabbia di destinazione del tonno rosso. |
2. Ai fini del paragrafo 1, lo Stato membro assegna un numero unico a ciascuna gabbia da trasporto. Se si devono utilizzare più gabbie da trasporto per il trasferimento delle catture corrispondenti a un’unica operazione di pesca, è necessaria una sola ITD, in cui però va registrato il numero di ciascuna gabbia da trasporto utilizzata, con l’indicazione precisa del quantitativo di tonno rosso trasportato da ognuna di esse.
3. Il numero della gabbia è emesso utilizzando un sistema di numerazione unica comprendente almeno il codice alfa-3 corrispondente allo Stato membro di allevamento, seguito da tre cifre. Il numero unico della gabbia è permanente e non è trasferibile da una gabbia all’altra.
4. Lo Stato membro a cui è stata inviata una notifica di trasferimento a norma del paragrafo 1 assegna e comunica al comandante del peschereccio o, a seconda dei casi, all’operatore della tonnara o dell’azienda un numero di autorizzazione per ciascuna operazione di trasferimento. Il numero di autorizzazione comprende il codice a tre lettere dello Stato membro, quattro cifre corrispondenti all’anno e tre lettere che indicano se l’autorizzazione è positiva (AUT) o negativa (NEG), seguite da un numero progressivo.
5. Lo Stato membro a cui è stata inviata una notifica di trasferimento a norma del paragrafo 1 concede o nega l’autorizzazione al trasferimento entro 48 ore dalla presentazione della notifica preventiva di trasferimento. L’operazione di trasferimento non può avere inizio senza l’autorizzazione preventiva.
6. L’autorizzazione al trasferimento non pregiudica la conferma dell’operazione di ingabbiamento.
Articolo 41
Diniego di un’autorizzazione al trasferimento e ordine di rilascio del tonno rosso
1. Lo Stato membro a cui è stata inviata una notifica preventiva di trasferimento a norma dell’articolo 40, paragrafo 1, nega l’autorizzazione al trasferimento qualora, ricevuta la notifica preventiva di trasferimento, ritenga che:
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a) |
la nave da cattura o la tonnara in relazione alla quale è stata dichiarata la cattura del pesce non disponesse di un contingente sufficiente; |
|
b) |
il quantitativo pescato non sia stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara o non ne sia stato autorizzato l’ingabbiamento; |
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c) |
la nave da cattura che ha dichiarato le catture non disponesse di un’autorizzazione valida per la pesca del tonno rosso rilasciata ai sensi dell’articolo 27; oppure |
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d) |
il rimorchiatore dichiarato come destinatario del trasferimento del pesce non sia iscritto nel registro ICCAT degli altri pescherecci di cui all’articolo 26 o non sia dotato di un sistema VMS o di un dispositivo equivalente di monitoraggio pienamente funzionante. |
2. Se lo Stato membro a cui è stata inviata una notifica di trasferimento a norma dell’articolo 40, paragrafo 1, nega il trasferimento, impartisce immediatamente al comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o all’operatore della tonnara o dell’azienda, a seconda dei casi, un ordine di rilascio in cui lo informa che il trasferimento non è autorizzato e ordina il rilascio del pescato in mare conformemente all’allegato XII.
3. In caso di guasto tecnico del sistema VMS durante il trasporto verso l’azienda, il rimorchiatore è sostituito da un altro rimorchiatore dotato di un VMS pienamente funzionante oppure su di esso è installato o utilizzato un nuovo VMS funzionante appena possibile e comunque non oltre le 72 ore dopo il verificarsi del guasto tecnico. Il termine di 72 ore può essere eccezionalmente prolungato in caso di forza maggiore o di problemi operativi legittimi. Il guasto tecnico è comunicato immediatamente alla Commissione, che ne informa il segretariato dell’ICCAT. Dal momento della rilevazione del guasto tecnico fino alla risoluzione del problema, il comandante o il rappresentante del comandante comunica ogni quattro ore alle autorità di controllo dello Stato membro di bandiera le coordinate geografiche aggiornate del peschereccio con mezzi di telecomunicazione adeguati.
Articolo 42
Dichiarazione di trasferimento ICCAT
1. Al termine dell’operazione di trasferimento, il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o l’operatore dell’azienda o della tonnara compila e trasmette allo Stato membro responsabile l’ITD secondo il modello di cui all’allegato VI.
2. I moduli per l’ITD sono numerati dalle autorità dello Stato membro responsabile del peschereccio, dell’azienda o della tonnara da cui ha origine il trasferimento. Il numero del modulo ITD comprende il codice a tre lettere dello Stato membro, seguito dalle quattro cifre corrispondenti all’anno, da un numero progressivo di tre cifre e dalle tre lettere «ITD» (SM-20**/xxx/ITD).
3. L’originale dell’ITD accompagna il trasferimento del pesce. Una copia della dichiarazione è conservata dalla nave da cattura o dalla tonnara e dai rimorchiatori.
4. I comandanti dei pescherecci che effettuano operazioni di trasferimento dichiarano le loro attività conformemente all’allegato II.
5. Le informazioni relative ai pesci morti sono registrate secondo le procedure di cui all’allegato XIII.
Articolo 43
Videosorveglianza
1. Il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o l’operatore dell’azienda o della tonnara provvede affinché il trasferimento sia monitorato mediante una videocamera posta nell’acqua, così da verificare il numero degli esemplari trasferiti. La videoregistrazione è effettuata conformemente alle norme e procedure minime di cui all’allegato X.
2. Qualora l’SCRS chieda alla Commissione di fornire copie delle videoregistrazioni, lo Stato membro fornisce tali copie alla Commissione, che le inoltra all’SCRS.
Articolo 44
Verifica da parte degli osservatori regionali dell’ICCAT e svolgimento di indagini
1. Gli osservatori regionali dell’ICCAT presenti a bordo della nave da cattura e della tonnara di cui all’articolo 39 e all’allegato VIII:
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a) |
registrano le attività di trasferimento e riferiscono al riguardo; |
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b) |
osservano e stimano le catture trasferite; e |
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c) |
verificano i dati inseriti nell’autorizzazione preventiva di trasferimento di cui all’articolo 40 e nell’ITD di cui all’articolo 42. |
2. Qualora vi sia una differenza superiore al 10 % nel numero di esemplari di tonno rosso tra le stime effettuate a) dall’osservatore regionale, dalle autorità di controllo competenti o dal comandante della nave da cattura o del rimorchiatore oppure b) dall’operatore della tonnara o dell’azienda, lo Stato membro responsabile avvia un’indagine. L’indagine si conclude prima dell’ingabbiamento presso l’azienda e, in ogni caso, entro 96 ore dal suo avvio, salvo casi di forza maggiore. In attesa dei risultati dell’indagine, l’ingabbiamento non è autorizzato e la sezione corrispondente del BCD non è convalidata.
3. Tuttavia, nel caso in cui la videoregistrazione sia di qualità insufficiente o non sia abbastanza chiara per poter stimare i quantitativi trasferiti, il comandante del peschereccio o l’operatore dell’azienda o della tonnara può chiedere alle autorità dello Stato membro responsabile l’autorizzazione a effettuare una nuova operazione di trasferimento e a fornire la videoregistrazione corrispondente all’osservatore regionale. Nel caso in cui tale trasferimento di controllo volontario non abbia un esito soddisfacente, lo Stato membro responsabile avvia un’indagine. Se, dopo questa indagine, si ha la conferma che la qualità o la chiarezza della videoregistrazione non è sufficiente per stimare i quantitativi trasferiti, le autorità di controllo dello Stato membro responsabile ordinano un altro trasferimento di controllo e forniscono la videoregistrazione corrispondente all’osservatore regionale dell’ICCAT. I nuovi trasferimenti sono effettuati sotto forma di trasferimenti di controllo finché la qualità della videoregistrazione non sia tale da consentire la stima dei quantitativi trasferiti.
4. Fatte salve le verifiche effettuate dagli ispettori, gli osservatori regionali dell’ICCAT firmano l’ITD unicamente se le loro osservazioni sono conformi alle misure di conservazione e di gestione dell’ICCAT e se le informazioni riportate nell’ITD corrispondono alle loro osservazioni e comprendono anche una videoregistrazione conforme, quale prevista ai paragrafi 1, 2 e 3. Gli osservatori dell’ICCAT verificano inoltre che l’ITD sia trasmessa, a seconda dei casi, al comandante del rimorchiatore, all’operatore dell’azienda o al rappresentante della tonnara. Se non concordano con l’ITD, gli osservatori dell’ICCAT annotano la loro presenza e i motivi del disaccordo nell’ITD e nei BCD, citando specificamente la norma o procedura o le norme o procedure che non sono state rispettate.
5. Al termine dell’operazione di trasferimento, il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o l’operatore dell’azienda o della tonnara compila e trasmette allo Stato membro responsabile l’ITD secondo il modello di cui all’allegato VI. Lo Stato membro inoltra l’ITD alla Commissione.
Articolo 45
Atti di esecuzione
La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano le procedure operative per l’applicazione della presente sezione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68.
Articolo 46
Autorizzazione di ingabbiamento ed eventuale diniego di autorizzazione
1. È vietato l’ancoraggio delle gabbie da trasporto entro una distanza di 0,5 miglia nautiche dagli impianti di allevamento prima dell’inizio dell’operazione di ingabbiamento per ogni gabbia. A tal fine, nei piani di gestione dell’allevamento di cui all’articolo 15 sono indicate le coordinate geografiche corrispondenti al poligono in cui è situata l’azienda.
2. Prima di qualsiasi operazione di ingabbiamento, lo Stato membro responsabile dell’azienda chiede allo Stato membro o alla PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara che ha catturato il tonno rosso da ingabbiare di approvare l’operazione.
3. L’autorità competente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara rifiuta di approvare l’ingabbiamento qualora ritenga che:
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a) |
la nave da cattura o la tonnara che ha catturato il pesce non disponesse di un contingente sufficiente per il tonno rosso; |
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b) |
il quantitativo pescato non sia stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara; o |
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c) |
la nave da cattura o la tonnara che ha dichiarato le catture non disponga di un’autorizzazione valida per la pesca del tonno rosso rilasciata ai sensi dell’articolo 27. |
4. Se rifiuta di approvare l’ingabbiamento, lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara:
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a) |
informa l’autorità competente dello Stato membro o della PCC responsabile dell’azienda; e |
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b) |
chiede all’autorità competente di procedere al sequestro delle catture e al rilascio del pescato in mare. |
5. L’ingabbiamento non può iniziare senza che lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara o lo Stato membro responsabile dell’azienda abbia rilasciato l’approvazione entro un giorno lavorativo dalla richiesta, se concordato con le autorità dello Stato membro o della PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara. Se, entro un giorno lavorativo, lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara non forniscono alcuna risposta, le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell’azienda possono autorizzare l’operazione di ingabbiamento.
6. L’ingabbiamento è effettuato prima del 22 agosto di ogni anno, a meno che le autorità competenti dello Stato membro o della PCC responsabile dell’azienda non forniscano motivazioni valide, incluso di forza maggiore, indicate nel rapporto sull’operazione di ingabbiamento all’atto della sua presentazione. In ogni caso, dopo il 7 settembre di ogni anno è vietato effettuare operazioni di ingabbiamento.
Articolo 47
Documentazione riguardante le catture di tonno rosso
1. È vietato allo Stato membro responsabile dell’azienda l’ingabbiamento di tonno rosso non accompagnato dai documenti richiesti dall’ICCAT nel quadro del programma di documentazione delle catture previsto dal regolamento (UE) n. 640/2010. Tali documenti devono essere precisi e completi e devono essere convalidati dallo Stato membro o dalla PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara.
2. Gli Stati membri non immettono tonno rosso in un allevamento non autorizzato dallo Stato membro o dalla PCC o non iscritto nel registro ICCAT degli impianti di allevamento.
3. Gli Stati membri responsabili delle aziende provvedono affinché le catture di tonno rosso siano introdotte in gabbie o serie di gabbie separate e siano suddivise in base allo Stato membro di bandiera o alla PCC di origine. In deroga a quanto precede, se il tonno rosso è catturato nell’ambito di un’operazione di pesca congiunta tra diversi Stati membri, gli Stati membri responsabili delle aziende provvedono affinché il tonno rosso sia introdotto in gabbie o serie di gabbie separate e sia suddiviso in base alle operazioni di pesca congiunte e all’anno di cattura.
Articolo 48
Ispezioni
Lo Stato membro responsabile dell’azienda adotta le misure necessarie per garantire che ogni operazione di ingabbiamento nell’azienda stessa sia oggetto di ispezione.
Articolo 49
Videosorveglianza
Lo Stato membro responsabile dell’azienda provvede affinché le operazioni di ingabbiamento siano monitorate dalle sue autorità di controllo mediante una videocamera posta nell’acqua. Per ogni operazione di ingabbiamento è realizzata una videoregistrazione conformemente alle procedure di cui all’allegato X.
Articolo 50
Avvio e svolgimento di indagini
Qualora vi sia una differenza superiore al 10 % tra le stime effettuate dall’osservatore regionale dell’ICCAT, dalle autorità di controllo dello Stato membro interessato e/o dall’operatore dell’azienda, lo Stato membro responsabile dell’azienda avvia un’indagine in collaborazione con lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura e/o della tonnara. Lo Stato membro che svolge le indagini può utilizzare altre informazioni a sua disposizione, tra cui i risultati dei programmi di ingabbiamento di cui all’articolo 51.
Articolo 51
Misure e programmi per la stima del numero e del peso degli esemplari di tonno rosso destinati all’ingabbiamento
1. Per stimare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso, lo Stato membro provvede affinché il 100 % di tutte le operazioni di ingabbiamento rientri in un programma basato sull’uso di sistemi di fotocamere stereoscopiche o di metodi alternativi che garantiscano lo stesso grado di precisione e accuratezza.
2. Tale programma è condotto conformemente alle procedure di cui all’allegato XI. È possibile usare metodi alternativi solo se approvati dall’ICCAT nel corso della sua riunione annuale.
3. Lo Stato membro responsabile dell’azienda comunica i risultati del programma allo Stato membro o alla PCC responsabile della nave da cattura e all’entità che gestisce il programma di osservazione regionale per conto dell’ICCAT.
4. Qualora, per un’unica operazione di cattura, i risultati del programma indichino un numero di esemplari di tonno rosso ingabbiati che si discosta di oltre il 10 % dai quantitativi catturati e/o trasferiti che sono stati dichiarati, lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara avvia un’indagine per stabilire con precisione il peso delle catture da detrarre dal contingente nazionale di tonno rosso, a norma del paragrafo 9.
5. Quando lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara avvia un’indagine, lo Stato membro responsabile dell’azienda collabora pienamente e fornisce allo Stato membro o alla PCC che svolge le indagini tutte le informazioni complementari richieste, compresi i risultati dell’analisi delle riprese video in questione, e ne informa immediatamente la Commissione.
6. Le autorità competenti degli Stati membri, comprese quelle le cui navi sono state coinvolte nel trasporto del pescato, cooperano attivamente, anche mediante lo scambio di tutte le informazioni e di tutta la documentazione a loro disposizione.
7. L’autorità competente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara conclude l’indagine entro un mese dalla comunicazione dei risultati dell’ingabbiamento da parte dell’autorità competente dello Stato membro responsabile dell’azienda.
8. Una differenza superiore al 10 % tra il numero di esemplari di tonno rosso catturati che sono stati dichiarati dalla nave o dalla tonnara in questione e il numero stabilito dall’autorità competente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara a seguito dell’indagine costituisce una potenziale violazione da parte della nave o della tonnara in questione.
9. Qualora un’indagine evidenzi la mancanza di esemplari di tonno rosso, il peso del pescato mancante è detratto dal contingente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara, a seconda dei casi, applicando il peso medio individuale all’ingabbiamento comunicato dall’autorità competente dello Stato membro responsabile dell’azienda al numero di esemplari di tonno rosso presenti nella cattura stabilito dall’autorità competente dello Stato membro responsabile del peschereccio o della tonnara a seguito della sua analisi delle riprese video del primo trasferimento nel quadro dell’indagine.
10. In deroga al paragrafo 9, previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro o della PCC responsabile del peschereccio coinvolto nel trasporto del pescato verso l’azienda di destinazione, le autorità competenti dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara e la Commissione possono decidere di non detrarre dal contingente nazionale il pescato che, nel corso dell’indagine, è stato dichiarato perso, qualora le perdite siano state debitamente documentate come casi di forza maggiore dall’operatore, le informazioni pertinenti siano state comunicate all’autorità competente dello Stato membro responsabile dell’operatore e alla Commissione immediatamente dopo l’evento e le perdite non abbiano provocato casi di mortalità noti.
11. Lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara emette un ordine di rilascio, secondo le procedure di cui all’allegato XII, per i quantitativi ingabbiati eccedenti rispetto a quelli catturati e trasferiti che sono stati dichiarati, nel caso in cui:
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a) |
l’indagine di cui al paragrafo 4 non risulti conclusa entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione dei risultati del programma per un’unica operazione di ingabbiamento o, se si tratta di un’operazione di pesca congiunta, per tutte le operazioni di ingabbiamento; o |
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b) |
il risultato dell’indagine indichi che il numero e/o il peso medio degli esemplari di tonno rosso sono superiori a quelli degli esemplari catturati e trasferiti che sono stati dichiarati. |
Il rilascio del quantitativo eccedente è effettuato alla presenza delle autorità di controllo.
12. I risultati del programma sono utilizzati per decidere se il rilascio è necessario, nel qual caso le dichiarazioni di ingabbiamento e le sezioni del BCD corrispondenti sono compilate di conseguenza. Quando è emesso un ordine di rilascio, l’operatore dell’azienda richiede la presenza di un’autorità nazionale di controllo e di un osservatore regionale dell’ICCAT per monitorare il rilascio.
13. Lo Stato membro presenta alla Commissione i risultati del programma entro il 1o settembre di ogni anno. In caso di forza maggiore durante l’ingabbiamento, lo Stato membro presenta tali risultati prima del 12 settembre di ogni anno. La Commissione inoltra queste informazioni all’SCRS entro il 15 settembre di ogni anno a fini di valutazione.
14. Il trasferimento di tonno rosso vivo da una gabbia da allevamento a un’altra gabbia da allevamento non è effettuato senza l’autorizzazione e senza la presenza delle autorità di controllo dello Stato membro o della PCC responsabile dell’azienda. Ogni trasferimento è registrato per controllare il numero degli esemplari. Le autorità di controllo nazionali monitorano tali trasferimenti e garantiscono che ogni trasferimento all’interno della stessa azienda sia registrato nel sistema eBCD.
Articolo 52
Dichiarazione di ingabbiamento e rapporto sull’operazione di ingabbiamento
1. Entro 72 ore dal termine di ciascuna operazione di ingabbiamento, un operatore dell’azienda presenta alla propria autorità competente una dichiarazione di ingabbiamento quale prevista all’allegato XIV.
2. Oltre alla dichiarazione di ingabbiamento di cui al paragrafo 1, lo Stato membro responsabile dell’azienda, entro una settimana dal completamento dell’operazione di ingabbiamento, presenta allo Stato membro o alla PCC le cui navi o tonnare hanno catturato il tonno rosso, nonché alla Commissione, un rapporto sull’operazione di ingabbiamento comprendente gli elementi indicati nella sezione B dell’allegato XI. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell’ICCAT.
3. Ai fini del paragrafo 2, un’operazione di ingabbiamento non si considera conclusa finché non sono terminate l’eventuale indagine avviata e l’eventuale operazione di rilascio ordinata.
Articolo 53
Trasferimenti all’interno dell’azienda e controlli a campione
1. Lo Stato membro responsabile di un’azienda predispone un sistema di tracciabilità comprendente la videoregistrazione dei trasferimenti interni.
2. Le autorità di controllo dello Stato membro responsabile di un’azienda effettuano controlli a campione, sulla base di un’analisi di rischio, sul tonno rosso tenuto nelle gabbie da allevamento, dal momento del completamento delle operazioni di ingabbiamento in un dato anno fino alla prima operazione di ingabbiamento dell’anno successivo.
3. Ai fini del paragrafo 2, lo Stato membro responsabile di un’azienda stabilisce una percentuale minima di esemplari da controllare. Tale percentuale è indicata nel piano di ispezione annuale di cui all’articolo 14. Ogni Stato membro comunica alla Commissione i risultati dei controlli a campione effettuati ogni anno. La Commissione trasmette tali risultati al segretariato dell’ICCAT nel mese di aprile dell’anno successivo al periodo contingentale corrispondente.
Articolo 54
Accesso alle videoregistrazioni e norme pertinenti
1. Lo Stato membro responsabile di un’azienda provvede affinché le videoregistrazioni di cui agli articoli 49 e 51 siano messe a disposizione degli ispettori nazionali, regionali e dell’ICCAT e degli osservatori nazionali e dell’ICCAT che ne facciano richiesta.
2. Lo Stato membro responsabile di un’azienda adotta le misure necessarie per evitare eventuali sostituzioni, modifiche o manipolazioni delle videoregistrazioni originali.
Articolo 55
Rapporto annuale sulle operazioni di ingabbiamento
Entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri soggetti all’obbligo di presentare dichiarazioni di ingabbiamento e rapporti sulle operazioni di ingabbiamento ai sensi dell’articolo 52 presentano alla Commissione un rapporto sulle operazioni di ingabbiamento relative all’anno precedente. La Commissione inoltra queste informazioni al segretariato dell’ICCAT prima del 31 agosto di ogni anno. Il rapporto contiene le informazioni seguenti:
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a) |
il quantitativo totale, per azienda, del tonno rosso ingabbiato, compresa la riduzione in numero e in peso, per azienda, riscontrato durante il trasporto verso le gabbie effettuato dai pescherecci e dalle tonnare; |
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b) |
l’elenco dei pescherecci che catturano, forniscono o trasportano tonno rosso a fini di allevamento (nome del peschereccio, bandiera, numero di licenza, tipo di attrezzi) e delle tonnare; |
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c) |
i risultati del programma di campionamento per la stima del numero, in base alla taglia, degli esemplari di tonno rosso catturati, nonché la data, l’ora e la zona della cattura e il metodo di pesca utilizzato, al fine di migliorare le statistiche per la valutazione dello stock. Il programma prevede che il campionamento per taglia (lunghezza o peso) nelle gabbie sia effettuato su un campione (= 100 esemplari) per ogni 100 tonnellate di pesce vivo, oppure su un campione del 10 % del numero totale dei pesci ingabbiati. I campioni per taglia saranno raccolti durante il prelievo nell’azienda e tra i pesci morti durante il trasporto, secondo gli orientamenti dell’ICCAT per la presentazione dei dati e delle informazioni. Per il pesce allevato per più di un anno sono previsti metodi di campionamento supplementari. Il campionamento è effettuato nel corso di ogni prelievo e riguarda tutte le gabbie; |
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d) |
i quantitativi di tonno rosso messi in gabbia, nonché una stima della crescita e della mortalità in cattività e dei quantitativi venduti, in tonnellate. Tali informazioni sono fornite per azienda; |
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e) |
i quantitativi di tonno rosso ingabbiati nel corso dell’anno precedente; e |
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f) |
i quantitativi, ripartiti per provenienza, commercializzati nel corso dell’anno precedente. |
Articolo 56
Atti di esecuzione
La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano le procedure per l’applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68.
Articolo 57
Sistema di controllo dei pescherecci
1. In deroga all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri di bandiera attuano un VMS per i loro pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri conformemente all’allegato XV.
2. I pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri figuranti nell’elenco delle navi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettere a) o b), iniziano a trasmettere all’ICCAT i dati VMS almeno cinque giorni prima del periodo in cui sono autorizzati a pescare e continuano a trasmetterli per almeno cinque giorni dopo la fine di tale periodo, a meno che non pervenga preventivamente alla Commissione una richiesta di radiazione del peschereccio dal registro ICCAT dei pescherecci.
3. A fini di controllo, il comandante o il rappresentante del comandante provvede affinché la trasmissione dei dati VMS da una nave da cattura autorizzata a praticare la pesca attiva del tonno rosso non sia interrotta durante la permanenza in porto della nave, a meno che non esista un sistema di dichiarazione delle entrate e delle uscite dal porto (sistema «hail»).
4. Lo Stato membro provvede affinché il proprio centro di controllo della pesca trasmetta alla Commissione e a un organismo da essa designato, in tempo reale e nel formato «https data feed», i messaggi VMS ricevuti dai pescherecci battenti la sua bandiera. La Commissione inoltra tali messaggi al segretariato dell’ICCAT.
5. Lo Stato membro provvede affinché:
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a) |
i messaggi VMS provenienti dai pescherecci battenti la sua bandiera siano inoltrati alla Commissione almeno ogni due ore; |
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b) |
in caso di guasto tecnico del sistema VMS, gli altri messaggi provenienti dai pescherecci battenti la sua bandiera ricevuti ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 siano inoltrati alla Commissione entro 24 ore dal loro ricevimento da parte del rispettivo centro di controllo della pesca; |
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c) |
i messaggi inoltrati alla Commissione siano numerati in modo progressivo (con un identificatore unico) al fine di evitare duplicazioni; |
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d) |
i messaggi inoltrati alla Commissione siano conformi all’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. |
6. Ogni Stato membro assicura che tutti i messaggi messi a disposizione delle proprie navi di ispezione siano trattati in modo riservato e siano limitati alle operazioni di ispezione in mare.
Articolo 58
Programma di ispezione internazionale congiunta dell’ICCAT
1. Le attività di ispezione internazionale congiunta si svolgono conformemente al programma di ispezione internazionale congiunta dell’ICCAT («programma dell’ICCAT») per il controllo internazionale al di fuori delle acque soggette a giurisdizione nazionale, secondo quanto stabilito nell’allegato IX del presente regolamento.
2. Gli Stati membri i cui pescherecci sono autorizzati a catturare tonno rosso designano ispettori e svolgono ispezioni in mare nell’ambito del programma dell’ICCAT.
3. Qualora più di 15 pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro siano contemporaneamente impegnati in attività di pesca del tonno rosso nella zona della convenzione, lo Stato membro in questione, sulla base di un’analisi di rischio, invia una nave di ispezione nella zona della convenzione per l’intera durata della permanenza di detti pescherecci nella zona, a fini di ispezione e controllo in mare. Tale obbligo si considera assolto se gli Stati membri collaborano nell’inviare una nave di ispezione o se una nave di ispezione dell’Unione è inviata nella zona della convenzione.
4. La Commissione o un organismo da essa designato può assegnare ispettori dell’Unione al programma dell’ICCAT.
5. Ai fini del paragrafo 3, la Commissione o un organismo da essa designato coordina le attività di sorveglianza e ispezione per conto dell’Unione. La Commissione, in coordinamento con gli Stati membri interessati, può predisporre programmi di ispezione congiunta che consentano all’Unione di assolvere ai propri obblighi nell’ambito del programma dell’ICCAT. Gli Stati membri i cui pescherecci praticano la pesca del tonno rosso adottano le misure necessarie per agevolare l’attuazione dei suddetti programmi, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone geografiche in cui tali risorse devono essere impiegate.
6. Entro il 1o aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi degli ispettori e delle navi di ispezione che intendono assegnare al programma dell’ICCAT nel corso dell’anno. Sulla base di tali informazioni, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, redige ogni anno un piano di partecipazione dell’Unione al programma dell’ICCAT e lo invia al segretariato dell’ICCAT e agli Stati membri.
Articolo 59
Ispezioni in caso di infrazione
Lo Stato membro di bandiera provvede affinché l’ispezione fisica di un peschereccio battente la sua bandiera sia effettuata sotto la sua autorità nei suoi porti oppure, nel caso in cui il peschereccio non si trovi in uno dei suoi porti, ad opera di un ispettore da essa designato, qualora il peschereccio:
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a) |
non abbia rispettato gli obblighi di registrazione e di dichiarazione di cui agli articoli 31 e 32; o |
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b) |
abbia commesso una violazione del presente regolamento o un’infrazione grave ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
Articolo 60
Verifiche incrociate
1. Ogni Stato membro verifica le informazioni e la trasmissione tempestiva dei rapporti di ispezione e dei rapporti degli osservatori, dei dati VMS e, se del caso, degli eBCD, dei giornali di bordo dei propri pescherecci, dei documenti di trasferimento e trasbordo e dei documenti di cattura, conformemente all’articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Per tutte le operazioni di sbarco, trasbordo o ingabbiamento, ogni Stato membro effettua controlli incrociati tra i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di bordo del peschereccio o nella dichiarazione di trasbordo e i quantitativi di ogni specie registrati nella dichiarazione di sbarco o nella dichiarazione di ingabbiamento, nonché in qualsiasi altro documento pertinente, ad esempio fatture o note di vendita.
Articolo 61
Contrasto
Fatti salvi gli articoli da 89 a 91 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e fatto salvo, in particolare, il dovere degli Stati membri di adottare misure di contrasto adeguate nei confronti di un peschereccio, lo Stato membro responsabile dell’azienda di allevamento del tonno rosso adotta misure di contrasto adeguate nei confronti di una data azienda qualora si sia riscontrato che, conformemente al diritto nazionale, questa non rispetta gli articoli da 46 a 56 del presente regolamento. A seconda della gravità dell’infrazione e conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto nazionale, tali misure possono comprendere, in particolare, la sospensione o la revoca dell’autorizzazione, sanzioni pecuniarie o entrambe. Gli Stati membri comunicano qualsiasi sospensione o revoca di un’autorizzazione alla Commissione, che la notifica al segretariato dell’ICCAT affinché modifichi di conseguenza il «registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso».
CAPO VI
Commercializzazione
Articolo 62
Misure di commercializzazione
1. Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 1005/2008 e il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), sono vietati nell’Unione il commercio, lo sbarco, l’importazione, l’esportazione, l’ingabbiamento a fini di ingrasso o di allevamento, la riesportazione e il trasbordo di tonno rosso non accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata richiesta dal presente regolamento o da altri atti giuridici dell’Unione che attuano le norme dell’ICCAT sul programma di documentazione delle catture di tonno rosso.
2. Sono vietati nell’Unione il commercio, l’importazione, lo sbarco, l’ingabbiamento a fini di ingrasso o di allevamento, la trasformazione, l’esportazione, la riesportazione e il trasbordo di tonno rosso se:
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a) |
il tonno rosso è stato catturato da pescherecci o tonnare il cui Stato di bandiera non dispone di un contingente o di un limite di cattura per il tonno rosso, in base alle condizioni previste dalle misure di conservazione e di gestione dell’ICCAT; o |
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b) |
il tonno rosso è stato catturato da una nave da cattura o da una tonnara che, al momento della cattura, aveva esaurito il proprio contingente individuale o il cui Stato aveva esaurito le possibilità di pesca ad esso assegnate. |
3. Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1005/2008 e (UE) n. 1379/2013, sono vietati nell’Unione il commercio, l’importazione, lo sbarco, la trasformazione e l’esportazione di tonno rosso da aziende di ingrasso o di allevamento che non siano conformi ai regolamenti di cui al paragrafo 1.
CAPO VII
Disposizioni finali
Articolo 63
Valutazione
Gli Stati membri presentano senza indugio alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, una relazione dettagliata sull’attuazione del presente regolamento. Sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, la Commissione presenta al segretariato dell’ICCAT, entro la data decisa dall’ICCAT stessa, una relazione dettagliata sull’attuazione della raccomandazione ICCAT 19-04.
Articolo 64
Finanziamento
Ai fini del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), il presente regolamento è considerato quale piano pluriennale ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 65
Riservatezza
I dati raccolti e scambiati nel quadro del presente regolamento sono trattati conformemente alle norme applicabili in materia di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 66
Procedura di modifica
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all’articolo 67, atti delegati che modifichino il presente regolamento al fine di adeguarlo alle misure adottate dall’ICCAT che vincolano l’Unione e i suoi Stati membri in relazione a quanto segue:
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a) |
le deroghe al divieto di riportare i contingenti non utilizzati di cui all’articolo 8; |
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b) |
i tempi previsti per la comunicazione delle informazioni di cui ai seguenti articoli: articolo 24, paragrafo 4, articolo 26, paragrafo 1, articolo 29, paragrafo 1, articolo 32, paragrafi 2 e 3, articolo 35, paragrafi 5 e 6, articolo 36, articolo 41, paragrafo 3, articolo 44, paragrafo 2, articolo 51, paragrafo 13, articolo 52, paragrafo 2, articolo 55, articolo 57, paragrafo 5, lettera b), e articolo 58, paragrafo 6; |
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c) |
i periodi previsti per le campagne di pesca di cui all’articolo 17, paragrafi 1 e 4; |
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d) |
la taglia minima di riferimento per la conservazione stabilita all’articolo 19, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 20, paragrafo 1; |
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e) |
le percentuali e i parametri di riferimento fissati all’articolo 13, all’articolo 15, paragrafi 3 e 4, all’articolo 20, paragrafo 1, all’articolo 21, paragrafo 2, all’articolo 38, paragrafo 1, all’articolo 44, paragrafo 2, all’articolo 50 e all’articolo 51, paragrafo 8; |
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f) |
le informazioni da presentare alla Commissione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, all’articolo 24, paragrafo 1, all’articolo 25, paragrafo 3, all’articolo 29, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 4, all’articolo 34, paragrafo 2, all’articolo 40, paragrafo 1, e all’articolo 55; |
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g) |
i compiti degli osservatori nazionali e degli osservatori regionali dell’ICCAT di cui, rispettivamente, all’articolo 38, paragrafo 2, e all’articolo 39, paragrafo 5; |
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h) |
i motivi di diniego dell’autorizzazione al trasferimento di cui all’articolo 41, paragrafo 1; |
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i) |
i motivi di sequestro delle catture e di ordine di rilascio del pescato di cui all’articolo 46, paragrafo 4; |
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j) |
il numero delle navi di cui all’articolo 58, paragrafo 3; |
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k) |
gli allegati da I a XV. |
2. Qualsiasi modifica adottata ai sensi del paragrafo 1 si limita rigorosamente al recepimento delle modifiche e/o integrazioni apportate alle corrispondenti raccomandazioni dell’ICCAT vincolanti per l’Unione.
Articolo 67
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 66 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 ottobre 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 66 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 66 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 68
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l’acquacoltura istituito ai sensi dell’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 69
Modifiche del regolamento (CE) n. 1936/2001
Il regolamento (CE) n. 1936/2001 è così modificato:
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a) |
l’articolo 3, lettere da g) a j), gli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater e l’allegato I bis sono soppressi; |
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b) |
nell’allegato I, il trattino «Tonno rosso: Thunnus thynnus» è soppresso; |
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c) |
nell’allegato II, la riga «Thunnus thynnus Tonno rosso» è soppressa. |
Articolo 70
Modifica del regolamento (UE) 2017/2107
Nel regolamento (UE) 2017/2107, l’articolo 43 è soppresso.
Articolo 71
Modifica del regolamento (UE) 2019/833
Nel regolamento (UE) 2019/833, l’articolo 53 è soppresso.
Articolo 72
Abrogazione
1. Il regolamento (CE) 2016/1627 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XVI del presente regolamento.
Articolo 73
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 13 settembre 2023
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
J. M. ALBARES BUENO
(1) GU C 232 del 14.7.2020, pag. 36.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 28 aprile 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 26 giugno 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 12 settembre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(4) Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell’accordo del 28 luglio 1994 relativo all’attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).
(5) Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 34).
(6) Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).
(7) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(10) Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell’Unione, di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23).
(11) Regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio (GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1).
(12) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(13) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(14) Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1).
(15) Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1).
(16) Regolamento (UE) 2019/1154 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 1).
(17) Regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1).
(18) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
(19) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).
(20) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell’Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9).
(21) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).
(22) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).
ALLEGATO I
CONDIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI ALLE NAVI DA CATTURA CHE PRATICANO ATTIVITÀ DI PESCA AI SENSI DELL’ARTICOLO 19
1.
Ogni Stato membro garantisce il rispetto delle seguenti limitazioni di capacità:|
a) |
il numero massimo delle proprie tonniere con lenze e canne e dei propri pescherecci con lenze trainate autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso non può superare il numero dei pescherecci che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2006; |
|
b) |
il numero massimo di unità della propria flotta artigianale autorizzata a praticare la pesca attiva del tonno rosso nel Mediterraneo non può superare il numero dei pescherecci che hanno preso parte alla pesca del tonno rosso nel 2008; |
|
c) |
il numero massimo delle proprie navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso nel Mare Adriatico non può superare il numero delle navi che hanno preso parte alla pesca del tonno rosso nel 2008. |
Ogni Stato membro assegna contingenti individuali alle navi interessate.
2.
Ogni Stato membro può ripartire:|
— |
non più del 7 % del suo contingente di tonno rosso tra le proprie tonniere con lenze e canne e i propri pescherecci con lenze trainate. Per la Francia, un massimo di 100 tonnellate di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza alla forca non inferiore a 70 cm può essere catturato dai pescherecci battenti bandiera francese di lunghezza fuori tutto inferiore a 17 metri operanti nel golfo di Biscaglia; |
|
— |
non più del 2 % del suo contingente di tonno rosso tra i propri pescherecci che praticano la pesca costiera artigianale di pesce fresco nel Mediterraneo; |
|
— |
non più del 90 % del suo contingente di tonno rosso tra le sue navi da cattura nel Mare Adriatico a fini di allevamento. |
3.
Per un massimo del 7 % in peso degli esemplari di tonno rosso catturati dalle navi battenti la sua bandiera nel Mare Adriatico a fini di allevamento, la Croazia può applicare un peso minimo pari a 6,4 kg o una lunghezza minima alla forca pari a 66 cm.
4.
Gli Stati membri le cui tonniere con lenze e canne e i cui pescherecci con palangari, pescherecci con lenze a mano e pescherecci con lenze trainate sono autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo adottano le seguenti disposizioni in materia di marcatura caudale:|
— |
il marchio caudale è apposto su ciascun esemplare di tonno rosso immediatamente dopo l’operazione di scarico; |
|
— |
ogni marchio caudale reca un numero unico di identificazione che è incluso nei documenti di cattura del tonno rosso e riportato in modo leggibile ed indelebile sulla parte esterna di ogni imballaggio contenente tonno. |
ALLEGATO II
OBBLIGHI RELATIVI AL GIORNALE DI BORDO
A. NAVI DA CATTURA
Specifiche minime per il giornale di pesca:
|
1. |
il giornale di pesca è composto da fogli numerati; |
|
2. |
il giornale di pesca è compilato ogni giorno (entro mezzanotte) o prima dell’arrivo in porto; |
|
3. |
il giornale di pesca è compilato in caso di ispezioni in mare; |
|
4. |
una copia dei fogli resta nel giornale di pesca; |
|
5. |
il giornale di pesca relativo all’ultimo anno di attività è conservato a bordo. |
Informazioni minime standard da inserire nel giornale di pesca:
|
1. |
nome e indirizzo del comandante; |
|
2. |
date e porti di partenza, date e porti di arrivo; |
|
3. |
nome del peschereccio, numero di registro, numero ICCAT, indicativo internazionale di chiamata e numero IMO (se assegnato); |
|
4. |
attrezzi da pesca:
|
|
5. |
operazioni in mare con (almeno) una riga per giorno di bordata, con l’indicazione dei seguenti elementi:
|
|
6. |
firma del comandante; |
|
7. |
modalità di determinazione del peso: stima, pesatura a bordo; |
|
8. |
nel giornale di pesca le catture sono registrate in equivalente peso vivo, con l’indicazione dei coefficienti di conversione utilizzati per la valutazione. |
Informazioni minime da inserire nel giornale di pesca in caso di sbarco o trasbordo:
|
1. |
date e porto di sbarco o trasbordo; |
|
2. |
prodotti:
|
|
3. |
firma del comandante o dell’agente del peschereccio; |
|
4. |
in caso di trasbordo: nome, bandiera e numero ICCAT del peschereccio ricevente. |
Dati minimi da inserire nel giornale di pesca in caso di trasferimento in gabbie:
|
1. |
data, ora e posizione (latitudine/longitudine) del trasferimento; |
|
2. |
prodotti:
|
|
3. |
nome, bandiera e numero ICCAT del rimorchiatore; |
|
4. |
nome e numero ICCAT dell’azienda di destinazione; |
|
5. |
nel caso di un’operazione di pesca congiunta, oltre ai dati di cui ai punti da 1 a 4, i comandanti registrano nel giornale di pesca:
|
B. RIMORCHIATORI
|
1. |
Il comandante del rimorchiatore registra nel giornale di bordo quotidiano la data, l’ora e la posizione del trasferimento, i quantitativi trasferiti (numero di pesci e quantitativo in kg), il numero della gabbia e il nome, la bandiera e il numero ICCAT della nave da cattura, il nome e il numero ICCAT dell’altra nave o delle altre navi partecipanti, l’azienda di destinazione e il relativo numero ICCAT, nonché il numero ICCAT dell’ITD. |
|
2. |
Ulteriori trasferimenti verso navi ausiliarie o altri rimorchiatori sono registrati indicando le informazioni di cui al punto 1, nonché il nome, la bandiera e il numero ICCAT della nave ausiliaria o del rimorchiatore e il numero ICCAT dell’ITD. |
|
3. |
Il giornale di bordo quotidiano contiene i dati relativi a tutti i trasferimenti effettuati nel corso della campagna di pesca, è tenuto a bordo ed è accessibile in qualsiasi momento a fini di controllo. |
C. NAVI AUSILIARIE
|
1. |
Il comandante della nave ausiliaria registra quotidianamente le attività nel giornale di bordo indicando la data, l’ora e le posizioni, i quantitativi di tonno rosso salpati a bordo e il nome del peschereccio, dell’azienda o della tonnara con la quale il comandante della nave ausiliaria opera in associazione. |
|
2. |
Il giornale di bordo quotidiano contiene i dati relativi a tutte le attività effettuate nel corso della campagna di pesca, è tenuto a bordo ed è accessibile in qualsiasi momento a fini di controllo. |
D. NAVI OFFICINA
|
1. |
Il comandante della nave officina registra nel giornale di bordo quotidiano la data, l’ora e la posizione delle attività, i quantitativi trasbordati, nonché il numero e il peso del tonno rosso proveniente, a seconda dei casi, da aziende, tonnare o navi da cattura. Registra inoltre il nome e il numero ICCAT di tali aziende, tonnare o navi da cattura. |
|
2. |
Il comandante della nave officina tiene un giornale quotidiano delle attività di trasformazione in cui sono indicati il peso vivo e il numero di pesci trasferiti o trasbordati, il coefficiente di conversione utilizzato e i pesi e i quantitativi per tipo di presentazione del prodotto. |
|
3. |
Il comandante della nave officina tiene a bordo un piano di stivaggio indicante l’ubicazione e i quantitativi per specie e tipo di presentazione. |
|
4. |
Il giornale di bordo quotidiano contiene i dati relativi a tutti i trasbordi effettuati nel corso della campagna di pesca. Il giornale di bordo quotidiano, il giornale delle attività di trasformazione, il piano di stivaggio e le copie originali delle dichiarazioni di trasbordo ICCAT sono tenuti a bordo e sono accessibili in qualsiasi momento a fini di controllo. |
ALLEGATO III
FORMULARIO DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE
|
Formulario di dichiarazione delle catture |
||||||||||||
|
Bandiera |
Numero ICCAT |
Nome del peschereccio |
Inizio del periodo di dichiarazione |
Fine del periodo di dichiarazione |
Durata (in giorni) del periodo di dichiarazione |
Data di cattura |
Luogo di cattura |
Catture |
Peso attribuito in caso di operazione di pesca congiunta (kg) |
|||
|
Latitudine |
Longitudine |
Peso (kg) |
Numero di esemplari |
Peso medio (kg) |
||||||||
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ALLEGATO IV
MODULO DI DOMANDA PER L’AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE A UN’OPERAZIONE DI PESCA CONGIUNTA
|
Operazione di pesca congiunta |
||||||||
|
Stato di bandiera |
Nome del peschereccio |
N. ICCAT |
Durata dell’operazione |
Identità degli operatori |
Contingente individuale del peschereccio |
Criterio di ripartizione per peschereccio |
Azienda di ingrasso e di allevamento di destinazione |
|
|
PCC |
N. ICCAT |
|||||||
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Data …
Convalida dello Stato di bandiera ...
ALLEGATO V
DICHIARAZIONE DI TRASBORDO ICCAT
ALLEGATO VI
DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO ICCAT
ALLEGATO VII
INFORMAZIONI MINIME PER LE AUTORIZZAZIONI DI PESCA (1)
A. IDENTIFICAZIONE
|
1. |
Numero di immatricolazione ICCAT |
|
2. |
Nome del peschereccio |
|
3. |
Numero di immatricolazione esterno (lettere e numero) |
B. CONDIZIONI DI PESCA
|
1. |
Data di emissione |
|
2. |
Periodo di validità |
|
3. |
Condizioni di autorizzazione di pesca, inclusi, se del caso, specie, zona e attrezzi da pesca, e altre condizioni eventualmente applicabili derivanti dal presente regolamento e/o dalla legislazione nazionale
|
(1) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) n. 404/201.
ALLEGATO VIII
PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE REGIONALE ICCAT
NOMINA DI OSSERVATORI REGIONALI DELL’ICCAT
|
1. |
Per poter svolgere i propri compiti ogni osservatore regionale dell’ICCAT deve essere in possesso:
|
OBBLIGHI DELL’OSSERVATORE REGIONALE DELL’ICCAT
|
2. |
L’osservatore regionale dell’ICCAT deve:
|
COMPITI DELL’OSSERVATORE REGIONALE DELL’ICCAT
|
3. |
I compiti dell’osservatore regionale dell’ICCAT sono i seguenti:
|
|
4. |
L’osservatore regionale dell’ICCAT considera riservate tutte le informazioni relative alle operazioni di pesca e di trasferimento effettuate dalle tonniere con reti a circuizione e dalle aziende e accetta per iscritto che tale obbligo costituisca una condizione per la sua nomina ad osservatore regionale dell’ICCAT. |
|
5. |
L’osservatore regionale dell’ICCAT soddisfa i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di bandiera o dello Stato al quale fa capo l’azienda e che esercita la propria giurisdizione sul peschereccio o sull’azienda cui egli è assegnato. |
|
6. |
L’osservatore regionale dell’ICCAT rispetta la gerarchia e le norme generali di condotta che si applicano a tutto il personale di bordo e dell’azienda, purché tali norme non interferiscano con i doveri che gli competono nell’ambito del presente programma e con gli obblighi del personale di bordo e dell’azienda di cui al punto 7 del presente allegato e all’articolo 39. |
OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI DI BANDIERA NEI CONFRONTI DEGLI OSSERVATORI REGIONALI DELL’ICCAT
|
7. |
Gli Stati membri responsabili della tonniera con reti a circuizione, dell’azienda o della tonnara provvedono affinché gli osservatori regionali dell’ICCAT:
|
COSTI DERIVANTI DAL PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE REGIONALE DELL’ICCAT
|
8. |
Tutti i costi derivanti dalle attività degli osservatori regionali dell’ICCAT sono a carico degli operatori delle aziende o degli armatori delle tonniere con reti a circuizione. |
ALLEGATO IX
PROGRAMMA DI ISPEZIONE INTERNAZIONALE CONGIUNTA DELL’ICCAT
In occasione della sua quarta riunione ordinaria, svoltasi a Madrid nel novembre 1975, e della sua riunione annuale svoltasi a Marrakech nel 2008, l’ICCAT ha concordato quanto segue.
Ai sensi dell’articolo IX, paragrafo 3, della convenzione, la Commissione ICCAT raccomanda che vengano istituite le disposizioni seguenti in materia di controllo internazionale fuori dalle acque soggette a giurisdizione nazionale, al fine di garantire l’applicazione della convenzione e delle misure da questa istituite.
I. INFRAZIONI GRAVI
|
1. |
Per infrazione grave, ai fini delle presenti procedure, si intendono le seguenti violazioni delle disposizioni contemplate dalle misure di gestione e di conservazione dell’ICCAT adottate dalla Commissione ICCAT:
|
|
2. |
Qualora, a seguito del fermo e dell’ispezione di un peschereccio, l’ispettore autorizzato osservi un’attività o una situazione che costituisce un’infrazione grave secondo la definizione di cui al punto 1, le autorità dello Stato di bandiera delle navi di ispezione ne danno comunicazione immediata allo Stato di bandiera del peschereccio, direttamente e tramite il segretariato dell’ICCAT. In tali circostanze l’ispettore informa anche qualsiasi nave di ispezione appartenente allo Stato di bandiera del peschereccio di cui sia nota la presenza nelle vicinanze. |
|
3. |
L’ispettore dell’ICCAT registra nel giornale di bordo del peschereccio le ispezioni realizzate e le eventuali infrazioni rilevate. |
|
4. |
Lo Stato membro di bandiera provvede affinché, a seguito dell’ispezione di cui al punto 2, il peschereccio interessato cessi ogni attività di pesca. Lo Stato membro di bandiera ordina al peschereccio di recarsi, entro 72 ore, in un porto da esso designato, dove viene avviata un’indagine. |
|
5. |
Se il peschereccio non è invitato a recarsi in un porto, lo Stato membro di bandiera ne dà senza indugio debita giustificazione alla Commissione, la quale inoltra l’informazione al segretariato dell’ICCAT, che a sua volta la rende disponibile su richiesta alle altre parti contraenti. |
II. SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI
|
6. |
Le ispezioni sono effettuate da ispettori designati dalle parti contraenti. I nomi degli organismi pubblici autorizzati e di ogni ispettore a tal fine designato dai rispettivi governi sono notificati alla Commissione ICCAT. |
|
7. |
Le navi che effettuano operazioni internazionali di fermo e ispezione conformemente al presente allegato espongono una bandiera o un guidone speciali approvati dalla Commissione ICCAT e rilasciati dal segretariato dell’ICCAT. I nomi delle navi a tal fine utilizzate sono notificati al segretariato dell’ICCAT non appena possibile prima dell’inizio delle attività di ispezione. Il segretariato dell’ICCAT fornisce a tutte le PCC le informazioni relative alle navi di ispezione designate, anche pubblicandole sul proprio sito web protetto da password. |
|
8. |
Ogni ispettore è in possesso di un documento di identità rilasciato dalle autorità dello Stato di bandiera e conforme al modello figurante al punto 21 del presente allegato. |
|
9. |
Fatte salve le disposizioni di cui al punto 16, un peschereccio battente bandiera di una parte contraente impegnato nella pesca di tonnidi o di specie affini nella zona della convenzione fuori dalle acque soggette alla propria giurisdizione nazionale è tenuto a fermarsi non appena gli sia impartito l’apposito segnale del codice internazionale dei segnali da una nave dotata del guidone dell’ICCAT descritto al punto 7 e avente a bordo un ispettore, salvo qualora siano in corso operazioni di pesca, nel qual caso il peschereccio si ferma non appena completate tali operazioni. Il comandante del peschereccio consente alla squadra di ispezione di cui al punto 10 di salire a bordo e a tal fine mette a disposizione una scaletta d’imbarco. Il comandante consente alla squadra di ispezione di procedere agli accertamenti sulle attrezzature, sulle catture o sugli attrezzi da pesca e su qualsiasi documento pertinente ritenuti necessari per verificare l’osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera del peschereccio sottoposto a ispezione. Inoltre, un ispettore può chiedere qualsiasi spiegazione che ritenga necessaria. |
|
10. |
Il numero di ispettori che compongono la squadra è stabilito dal comandante della nave di ispezione tenendo conto delle circostanze pertinenti. Il numero di ispettori è limitato allo stretto necessario per assicurare il sicuro svolgimento delle funzioni di cui al presente allegato. |
|
11. |
Al momento dell’imbarco, l’ispettore presenta il documento di identità di cui al punto 8. L’ispettore osserva le regolamentazioni, le procedure e le prassi internazionali generalmente accettate riguardanti la sicurezza del peschereccio sottoposto a ispezione e del relativo equipaggio ed evita di interferire con le operazioni di pesca e con lo stivaggio del pescato, nonché, per quanto possibile, di compiere azioni che potrebbero pregiudicare la qualità delle catture a bordo.
L’ispettore limita i propri accertamenti a quanto necessario per verificare l’osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera del peschereccio considerato. Nel procedere all’ispezione, l’ispettore può chiedere al comandante del peschereccio l’assistenza necessaria. L’ispettore redige un rapporto di ispezione secondo un modello approvato dalla Commissione ICCAT e firma tale rapporto alla presenza del comandante del peschereccio, che è autorizzato ad aggiungervi o a farvi aggiungere le osservazioni che il comandante del peschereccio ritiene opportune, seguite dalla sua firma. |
|
12. |
Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante del peschereccio e al governo della squadra di ispezione, che provvede a trasmetterne copia alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio sottoposto a ispezione e alla Commissione ICCAT. Se constata una violazione delle raccomandazioni dell’ICCAT, l’ispettore ne informa inoltre, ove possibile, qualsiasi nave di ispezione appartenente allo Stato di bandiera del peschereccio di cui sia nota la presenza nelle vicinanze. |
|
13. |
L’opposizione a un ispettore o il mancato rispetto delle istruzioni da questo impartite sono trattati dallo Stato di bandiera del peschereccio ispezionato alla stregua di atti commessi nei confronti di un ispettore nazionale. |
|
14. |
L’ispettore svolge i suoi compiti nell’ambito delle presenti disposizioni conformemente alle norme stabilite nel presente regolamento; rimane tuttavia soggetto al controllo operativo delle sue autorità nazionali, alle quali è tenuto a rispondere. |
|
15. |
I rapporti di ispezione, le note informative sugli avvistamenti di cui alla raccomandazione ICCAT 94-09 e le dichiarazioni risultanti da verifiche documentali effettuate da ispettori stranieri nell’ambito delle presenti disposizioni sono esaminati e trattati dalle parti contraenti in conformità della loro normativa nazionale, come se si trattasse di rapporti elaborati da ispettori nazionali. Il presente punto non comporta alcun obbligo, per una parte contraente, di attribuire al rapporto di un ispettore straniero un valore probatorio superiore a quello che avrebbe nel paese dell’ispettore stesso. Le parti contraenti collaborano al fine di agevolare eventuali procedimenti giudiziari o di altro tipo avviati a seguito del rapporto di un ispettore nell’ambito delle presenti disposizioni. |
|
16. |
|
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17. |
|
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18. |
L’ispettore appone un marchio di identificazione approvato dalla Commissione ICCAT su ciascun attrezzo ispezionato che risulti in violazione delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera del peschereccio considerato e ne fa menzione nel rapporto di ispezione. |
|
19. |
L’ispettore può fotografare attrezzi, attrezzature, documenti e qualsiasi altro elemento ritenga necessario, in modo da evidenziarne le caratteristiche che non considera conformi alla vigente regolamentazione. Gli elementi fotografati sono elencati nel rapporto e duplicati delle fotografie sono allegati alla copia del rapporto destinata allo Stato di bandiera. |
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20. |
Se necessario, l’ispettore ispeziona tutte le catture presenti a bordo per accertare l’osservanza delle raccomandazioni ICCAT. |
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21. |
Di seguito figura il modello di carta di identità per gli ispettori:
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ALLEGATO X
NORME MINIME RELATIVE ALLE PROCEDURE DI VIDEOREGISTRAZIONE
Operazioni di trasferimento
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1. |
Terminata l’operazione di trasferimento, il dispositivo elettronico di memorizzazione contenente la videoregistrazione originale è consegnato appena possibile all’osservatore regionale dell’ICCAT, che vi appone subito le sue iniziali onde evitare ulteriori manipolazioni. |
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2. |
La registrazione originale è conservata a bordo della nave da cattura o dall’operatore dell’azienda o della tonnara, a seconda dei casi, per l’intero periodo di validità dell’autorizzazione. |
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3. |
Vengono realizzate due copie identiche della videoregistrazione, di cui una è trasmessa all’osservatore regionale dell’ICCAT presente a bordo della tonniera con reti a circuizione e l’altra all’osservatore nazionale presente a bordo del rimorchiatore; quest’ultima accompagna l’ITD e le catture corrispondenti. Tale procedura si applica unicamente agli osservatori nazionali in caso di trasferimenti tra rimorchiatori. |
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4. |
Il numero dell’autorizzazione al trasferimento ICCAT è visualizzato all’inizio o alla fine di ogni videoregistrazione o in entrambi i punti. |
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5. |
Per l’intera durata di ogni videoregistrazione sono sempre visibili l’ora e la data della registrazione stessa. |
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6. |
La videoregistrazione comprende, prima dell’inizio del trasferimento, l’apertura e la chiusura della rete o della porta, con immagini che mostrino se la gabbia cedente e quella ricevente contengono già esemplari di tonno rosso. |
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7. |
La videoregistrazione è continua, senza tagli o interruzioni, e copre l’intera operazione di trasferimento. |
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8. |
La videoregistrazione è di qualità sufficiente per consentire di stimare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti. |
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9. |
Se la qualità della videoregistrazione non consente di effettuare questa stima, è effettuato un trasferimento di controllo. L’operatore può chiedere alle autorità di bandiera del peschereccio o della tonnara di effettuare un trasferimento di controllo. Nel caso in cui l’operatore non chieda tale trasferimento di controllo o il risultato del trasferimento volontario non sia soddisfacente, le autorità di controllo chiedono tutti i trasferimenti di controllo necessari finché non sia disponibile una videoregistrazione di qualità sufficiente. Tali trasferimenti di controllo sono effettuati trasferendo in un’ulteriore gabbia, che deve essere vuota, tutti gli esemplari di tonno rosso presenti nella gabbia ricevente. Se l’origine del pesce è una tonnara, il tonno rosso già trasferito dalla tonnara alla gabbia ricevente può essere rinviato alla tonnara, nel qual caso il trasferimento di controllo è annullato sotto la supervisione dell’osservatore regionale dell’ICCAT. |
Operazioni di ingabbiamento
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1. |
Terminata l’operazione di ingabbiamento, il dispositivo elettronico di memorizzazione contenente la videoregistrazione originale è consegnato appena possibile all’osservatore regionale dell’ICCAT, che vi appone subito le sue iniziali onde evitare ulteriori manipolazioni. |
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2. |
L’originale della registrazione è conservato dall’azienda, se del caso, per l’intero periodo di validità dell’autorizzazione. |
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3. |
Vengono realizzate due copie identiche della videoregistrazione, di cui una è trasmessa all’osservatore regionale dell’ICCAT assegnato all’azienda. |
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4. |
Il numero dell’autorizzazione di ingabbiamento dell’ICCAT è visualizzato all’inizio o alla fine di ogni videoregistrazione o in entrambi i punti. |
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5. |
Per l’intera durata di ogni videoregistrazione sono sempre visibili l’ora e la data della registrazione stessa. |
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6. |
La videoregistrazione comprende, prima dell’inizio dell’operazione di ingabbiamento, l’apertura e la chiusura della rete o della porta e mostra se la gabbia cedente e quella ricevente contengono già esemplari di tonno rosso. |
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7. |
La videoregistrazione è continua, senza tagli o interruzioni, e copre l’intera operazione di ingabbiamento. |
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8. |
La videoregistrazione è di qualità sufficiente per consentire di stimare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti. |
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9. |
Se la qualità della videoregistrazione non consente di effettuare la stima del numero di esemplari di tonno rosso trasferiti, le autorità di controllo chiedono che sia effettuata una nuova operazione di ingabbiamento. Tale operazione è effettuata trasferendo in un’ulteriore gabbia dell’azienda, che deve essere vuota, tutti gli esemplari di tonno rosso presenti nella gabbia ricevente dell’azienda. |
ALLEGATO XI
NORME E PROCEDURE RIGUARDANTI I SISTEMI DI FOTOCAMERE STEREOSCOPICHE NEL CONTESTO DELLE OPERAZIONI DI INGABBIAMENTO
A. Utilizzo di sistemi di fotocamere stereoscopiche
Ai fini dell’utilizzo di sistemi di fotocamere stereoscopiche nel contesto delle operazioni di ingabbiamento secondo il disposto dell’articolo 51 si applicano le disposizioni seguenti.
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1. |
L’intensità di campionamento del pesce vivo non è inferiore al 20 % della quantità di pesce ingabbiato. Ove sia tecnicamente possibile, il campionamento del pesce vivo avviene in modo sequenziale, misurando un esemplare ogni cinque. Tale campione è costituito da pesci misurati a una distanza compresa fra 2 e 8 metri dalla fotocamera. |
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2. |
Le dimensioni massime della porta di passaggio, che collega la gabbia cedente a quella ricevente, non superano i 10 metri di larghezza e i 10 metri di altezza. |
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3. |
Se le misurazioni della lunghezza dei pesci presentano una distribuzione multimodale (due o più coorti di taglie diverse), è possibile utilizzare più di un algoritmo di conversione per la stessa operazione di ingabbiamento. L’algoritmo o gli algoritmi più aggiornati definiti dall’SCRS sono utilizzati per convertire la lunghezza alla forca in peso totale, in base alla categoria di calibro del pesce misurato durante l’operazione di ingabbiamento. |
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4. |
La convalida delle misurazioni stereoscopiche della lunghezza è effettuata prima di ogni operazione di ingabbiamento utilizzando una barra graduata a una distanza compresa fra 2 e 8 metri. |
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5. |
Nella comunicazione dei risultati del programma stereoscopico, i dati forniti indicano il margine di errore intrinseco alle specifiche tecniche del sistema di fotocamere stereoscopiche, che non deve superare un intervallo di +/– 5 %. |
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6. |
La relazione sui risultati del programma stereoscopico comprende dati particolareggiati relativi a tutte le specifiche tecniche di cui sopra, compresi l’intensità di campionamento, la metodologia di campionamento, la distanza dalla fotocamera, le dimensioni della porta di passaggio e gli algoritmi (rapporto lunghezza-peso). L’SCRS riesamina tali specifiche e, se necessario, formula raccomandazioni per modificarle. |
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7. |
Nel caso in cui la qualità delle immagini della fotocamera stereoscopica non consenta di stimare il peso del tonno rosso ingabbiato, le autorità dello Stato membro responsabile della nave da cattura, della tonnara o dell’azienda chiedono che sia effettuata una nuova operazione di ingabbiamento. |
B. Presentazione e utilizzo dei risultati dei programmi
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1. |
Le decisioni riguardanti le differenze tra la dichiarazione delle catture e i risultati forniti dal programma basato sui sistemi stereoscopici sono adottate a livello delle catture dell’operazione di pesca congiunta o delle catture complessive della tonnara, per le catture effettuate nell’ambito di un’operazione di pesca congiunta e da tonnare destinate a un impianto di allevamento cui partecipino un’unica PCC e/o un unico Stato membro. La decisione riguardante le differenze tra la dichiarazione delle catture e i risultati del programma basato sui sistemi stereoscopici è adottata a livello delle operazioni di ingabbiamento per le operazioni di pesca congiunte cui partecipino più di una PCC e/o più di uno Stato membro, salvo se diversamente concordato da tutte le autorità delle PCC e/o degli Stati membri di bandiera delle navi da cattura che partecipano all’operazione di pesca congiunta. |
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2. |
Entro 15 giorni dalla data di ingabbiamento lo Stato membro responsabile dell’azienda trasmette allo Stato membro o alla PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara e alla Commissione una relazione recante la documentazione di seguito indicata:
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3. |
Al ricevimento del rapporto sull’operazione di ingabbiamento, le autorità dello Stato membro della nave da cattura o della tonnara adottano tutte le misure necessarie in funzione delle situazioni seguenti:
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4. |
Ai fini di eventuali modifiche del BCD, i valori (numero e peso) riportati nella sezione 2 sono coerenti con quelli della sezione 6 e i valori delle sezioni 3, 4 e 6 non sono superiori a quelli della sezione 2. |
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5. |
In caso di compensazione delle differenze riscontrate nei singoli rapporti sulle operazioni di ingabbiamento in tutte le operazioni di ingabbiamento relative a un’operazione di pesca congiunta o a una tonnara, a prescindere dal fatto che sia o meno richiesta un’operazione di rilascio, tutti i BCD pertinenti sono modificati sulla base dell’intervallo più basso dei risultati del sistema stereoscopico. Sono inoltre modificati i BCD relativi ai quantitativi rilasciati di tonno rosso per tener conto del peso/numero degli esemplari rilasciati. I BCD relativi al tonno rosso non rilasciato, ma per il quale i risultati dei sistemi stereoscopici o delle tecniche alternative differiscono dai quantitativi catturati e trasferiti che sono stati dichiarati, vengono anch’essi modificati per tener conto di tali differenze.
I BCD relativi alle catture per le quali è effettuata l’operazione di rilascio sono anch’essi modificati per tener conto del peso e del numero degli esemplari rilasciati. |
ALLEGATO XII
PROTOCOLLO PER LE OPERAZIONI DI RILASCIO
1.
Il rilascio in mare del tonno rosso da gabbie da allevamento è registrato mediante videocamera e sottoposto a osservazione da parte di un osservatore regionale dell’ICCAT, che redige un rapporto e lo presenta al segretariato dell’ICCAT unitamente alla videoregistrazione.
2.
Quando è emesso un ordine di rilascio, l’operatore dell’azienda chiede l’invio di un osservatore regionale dell’ICCAT.
3.
Il rilascio in mare del tonno rosso da gabbie da trasporto o da tonnare è sottoposto a osservazione da parte di un osservatore dello Stato membro responsabile del rimorchiatore o della tonnara, che redige un rapporto e lo presenta alle autorità di controllo dello Stato membro responsabile.
4.
Prima che venga effettuata un’operazione di rilascio, le autorità di controllo dello Stato membro possono chiedere che si proceda a un trasferimento di controllo con l’utilizzo di fotocamere convenzionali e/o stereoscopiche per stimare il numero e il peso degli esemplari che devono essere rilasciati.
5.
Le autorità dello Stato membro possono applicare le misure che ritengono necessarie a far sì che le operazioni di rilascio avvengano nel momento e nel luogo più idonei a garantire maggiori probabilità che il pesce faccia ritorno allo stock. L’operatore è responsabile della sopravvivenza del pesce fino al termine dell’operazione di rilascio. Le operazioni di rilascio sono effettuate entro tre settimane dal completamento delle operazioni di ingabbiamento.
6.
Terminate le operazioni di prelievo, il pescato rimasto in azienda e non rientrante nel BCD è rilasciato secondo le procedure stabilite all’articolo 41, paragrafo 2, e nel presente allegato.
ALLEGATO XIII
TRATTAMENTO DEL PESCATO MORTO
Durante le operazioni di pesca delle tonniere con reti a circuizione, i quantitativi corrispondenti agli esemplari rinvenuti morti nella rete sono registrati nel giornale di bordo del peschereccio e sono conseguentemente detratti dal contingente dello Stato membro.
Registrazione e trattamento del pescato morto durante il primo trasferimento
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1. |
All’operatore del rimorchiatore è consegnato il BCD compilato nelle sezioni 2 (Catture totali), 3 (Commercio di pesce vivo) e 4 (Trasferimento — compreso il pescato «morto»). I quantitativi totali indicati nelle sezioni 3 e 4 corrispondono ai quantitativi indicati nella sezione 2. Il BCD è accompagnato dall’originale dell’ITD conformemente al presente regolamento. I quantitativi indicati nell’ITD (tonno trasferito vivo) corrispondono ai quantitativi indicati nella sezione 3 del corrispondente BCD. |
|
2. |
La parte del BCD in cui figura la sezione 8 (Informazioni commerciali) è compilata e consegnata all’operatore della nave ausiliaria che trasporta a terra gli esemplari morti di tonno rosso (o, se il pesce è sbarcato direttamente a terra, è conservata sulla nave da cattura). Gli esemplari morti e la suddetta parte del BCD sono accompagnati da una copia dell’ITD. |
|
3. |
I quantitativi di pesci morti sono registrati nel BCD del peschereccio che ha effettuato la cattura o, nel caso di un’operazione di pesca congiunta, nel BCD delle navi da cattura o di un peschereccio battente un’altra bandiera che partecipa a tale operazione. |
ALLEGATO XIV
DICHIARAZIONE DI INGABBIAMENTO DELL’ICCAT (1)
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Nome del peschereccio |
Bandiera |
Numero di immatricolazione Numero di identificazione della gabbia |
Data di cattura |
Luogo di cattura (longitudine e latitudine) |
Numero dell’eBCD |
Data dell’eBCD |
Data di ingabbiamento |
Quantitativo ingabbiato (in tonnellate) |
Numero di esemplari ingabbiati a fini di ingrasso |
Composizione per taglia |
Impianto di allevamento (*1) |
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(1) Cfr. dichiarazione di ingabbiamento di cui alla raccomandazione ICCAT 06-07.
(*1) Impianto autorizzato ad operare per l’ingrasso del tonno rosso catturato nella zona della convenzione.
ALLEGATO XV
NORME MINIME PER L’ISTITUZIONE DI UN VMS NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT (1)
1.
Salvo disposizioni più rigorose eventualmente applicabili a specifiche attività di pesca dell’ICCAT, ogni Stato membro di bandiera istituisce un VMS per i suoi pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri autorizzati a pescare in acque situate oltre la giurisdizione dello Stato membro di bandiera e:|
a) |
impone ai suoi pescherecci di dotarsi di un sistema autonomo in grado di evidenziare eventuali manomissioni e che, in modo continuo, automatico e indipendente da qualsiasi intervento della nave, trasmetta messaggi al centro di controllo della pesca («CCP») dello Stato membro di bandiera per far sì che quest’ultimo possa monitorare la posizione, la rotta e la velocità del peschereccio; |
|
b) |
provvede affinché il dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo del peschereccio raccolga e trasmetta continuativamente al CCP dello Stato membro di bandiera i dati seguenti:
|
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c) |
garantisce che il CCP dello Stato membro di bandiera riceva una notifica automatica in caso di interruzione della comunicazione tra il CCP e il dispositivo di localizzazione via satellite; |
|
d) |
garantisce, in collaborazione con lo Stato costiero, che i messaggi di posizione trasmessi dai pescherecci battenti la propria bandiera durante l’esercizio in acque soggette alla giurisdizione dello Stato costiero siano trasmessi automaticamente e in tempo reale anche al CCP dello Stato costiero che ha autorizzato l’attività. Nell’attuare questa disposizione, occorre tenere debitamente conto della riduzione al minimo dei costi operativi, delle difficoltà tecniche e degli oneri amministrativi associati alla trasmissione di tali messaggi; e |
|
e) |
garantisce che, al fine di agevolare la trasmissione e la ricezione dei messaggi di posizione di cui alla lettera d), il CCP dello Stato membro di bandiera o della PCC e il CCP dello Stato costiero si scambino le informazioni necessarie per contattarsi e si comunichino reciprocamente, senza indugio, eventuali modifiche a tali informazioni. Il CCP dello Stato costiero notifica l’eventuale interruzione di messaggi di posizione consecutivi al CCP dello Stato membro di bandiera o della PCC. La trasmissione dei messaggi di posizione fra il CCP dello Stato membro di bandiera o della PCC e il CCP dello Stato costiero avviene per via elettronica mediante un sistema di comunicazione protetto. |
2.
Ogni Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i messaggi VMS siano trasmessi e ricevuti conformemente al punto 1 e utilizza tali informazioni per monitorare costantemente la posizione dei pescherecci battenti la propria bandiera.
3.
Ogni Stato membro provvede affinché i comandanti dei pescherecci battenti la sua bandiera garantiscano che i dispositivi di localizzazione satellitare siano sempre e continuamente funzionanti e che le informazioni di cui al punto 1, lettera b), siano raccolte e trasmesse almeno una volta ogni ora per le tonniere con reti a circuizione e almeno una volta ogni due ore per tutti gli altri pescherecci. Lo Stato membro, inoltre, impone agli operatori dei propri pescherecci di garantire che:|
a) |
il dispositivo di localizzazione via satellite non sia in alcun modo manomesso; |
|
b) |
i dati VMS non siano in alcun modo modificati; |
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c) |
le antenne collegate al dispositivo di localizzazione via satellite non siano in alcun modo ostruite; |
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d) |
il dispositivo di localizzazione via satellite sia integrato all’hardware del peschereccio e l’alimentazione elettrica non sia in alcun modo interrotta intenzionalmente; e |
|
e) |
il dispositivo di localizzazione via satellite non sia asportato dal peschereccio, salvo per riparazione o sostituzione. |
4.
In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell’impianto di localizzazione via satellite installato a bordo del peschereccio, il dispositivo è riparato o sostituito entro un mese dal momento in cui si è verificato l’evento, a meno che, a seconda dei casi, il peschereccio non sia stato radiato dall’elenco dei grandi pescherecci autorizzati, oppure, per i pescherecci che non devono figurare nell’elenco ICCAT dei pescherecci autorizzati, a meno che l’autorizzazione di pesca in zone situate al di fuori della giurisdizione della PCC di bandiera non cessi di applicarsi. Il peschereccio non è autorizzato a iniziare una bordata di pesca con un dispositivo di localizzazione via satellite difettoso. Inoltre, quando un dispositivo cessa di funzionare o ha un guasto tecnico nel corso di una bordata di pesca, la riparazione o la sostituzione avviene non appena la nave entra in porto; il peschereccio non è autorizzato a iniziare una bordata di pesca prima che il dispositivo sia stato riparato o sostituito.
5.
Ogni Stato membro o PCC provvede affinché il peschereccio con un impianto di localizzazione via satellite difettoso trasmetta al CCP, almeno una volta al giorno, rapporti contenenti le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), con altri mezzi di comunicazione (via radio, via Internet, per posta elettronica, fax o telex).
6.
Lo Stato membro o le PCC possono autorizzare un peschereccio a spegnere il proprio dispositivo di localizzazione satellitare solo se esso non eserciterà attività di pesca per un lungo periodo (ad esempio, perché si trova in un bacino di carenaggio per riparazione) e ne informano preventivamente le autorità competenti dello Stato membro di bandiera o della PCC. Il dispositivo di localizzazione via satellite è riattivato e riceve e trasmette almeno un rapporto prima che la nave lasci il porto.
(1) Raccomandazione 18-10 ICCAT concernente le norme minime applicabili ai sistemi di controllo dei pescherecci nella zona della convenzione ICCAT.
ALLEGATO XVI
TAVOLA DI CONCORDANZA TRA IL REGOLAMENTO (UE) 2016/1627 E IL PRESENTE REGOLAMENTO
|
Regolamento (UE) 2016/1627 |
Presente regolamento |
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Articolo 1 |
Articolo 1 |
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Articolo 2 |
Articolo 1 |
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Articolo 3 |
Articolo 5 |
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Articolo 4 |
— |
|
Articolo 5 |
Articolo 6 |
|
Articolo 6 |
Articolo 11 |
|
Articolo 7 |
Articolo 12 |
|
Articolo 8 |
Articolo 13 |
|
Articolo 9 |
Articolo 14 |
|
Articolo 10 |
Articolo 16 |
|
Articolo 11 |
Articolo 17 e allegato I |
|
Articolo 12 |
Articolo 17 e allegato I |
|
Articolo 13 |
Articolo 18 |
|
Articolo 14 |
Articolo 19 |
|
Articolo 15 |
Articolo 20 |
|
Articolo 16 |
Articolo 21 |
|
Articolo 17 |
Articolo 25 |
|
Articolo 18 |
Articolo 22 |
|
Articolo 19 |
Articolo 23 |
|
Articolo 20 |
Articolo 26 |
|
Articolo 21 |
Articolo 4 |
|
Articolo 22 |
Articolo 27 |
|
Articolo 23 |
Articolo 28 |
|
Articolo 24 |
Articolo 30 |
|
Articolo 25 |
Articolo 31 |
|
Articolo 26 |
Articolo 32 |
|
Articolo 27 |
Articolo 36 |
|
Articolo 28 |
Articolo 37 |
|
Articolo 29 |
Articolo 29 |
|
Articolo 30 |
Articolo 33 |
|
Articolo 31 |
Articolo 34 |
|
Articolo 32 |
Articolo 35 |
|
Articolo 33 |
Articolo 40 |
|
Articolo 34 |
Articolo 41 |
|
Articolo 35 |
Articolo 43 |
|
Articolo 36 |
Articolo 44 |
|
Articolo 37 |
Articolo 51 |
|
Articolo 38 |
Articolo 42 |
|
Articolo 39 |
Articolo 45 |
|
Articolo 40 |
Articolo 46 |
|
Articolo 41 |
Articolo 46 |
|
Articolo 42 |
Articolo 47 |
|
Articolo 43 |
Articolo 48 |
|
Articolo 44 |
Articolo 49 |
|
Articolo 45 |
Articolo 50 |
|
Articolo 46 |
Articolo 51 |
|
Articolo 47 |
Articolo 55 |
|
Articolo 48 |
Articolo 56 |
|
Articolo 49 |
Articolo 57 |
|
Articolo 50 |
Articolo 38 |
|
Articolo 51 |
Articolo 39 |
|
Articolo 52 |
Articolo 58 |
|
Articolo 53 |
Articolo 15 |
|
Articolo 54 |
Articolo 59 |
|
Articolo 55 |
Articolo 60 |
|
Articolo 56 |
Articolo 62 |
|
Articolo 57 |
Articolo 63 |
|
Articolo 58 |
Articolo 64 |
|
Articolo 59 |
Articolo 68 |
|
Articolo 60 |
Articolo 70 |
|
Articolo 61 |
Articolo 71 |
|
Allegato I |
Allegato I |
|
Allegato II |
Allegato II |
|
Allegato III |
Allegato V |
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Allegato IV |
Allegato VI |
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Allegato V |
Allegato III |
|
Allegato VI |
Allegato IV |
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Allegato VII |
Allegato VIII |
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Allegato VIII |
Allegato IX |
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Allegato IX |
Allegato X |
|
Allegato X |
Allegato XI |
|
Allegato XI |
Allegato XII |
|
Allegato XII |
Allegato XIII |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
|
27.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 238/65 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2054 DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2023
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Allåkerbär från Norrland» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Allåkerbär från Norrland» presentata dalla Svezia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
|
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Allåkerbär från Norrland» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Allåkerbär från Norrland» (DOP) è registrato,
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 199 del 7.6.2023, pag. 21.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
|
27.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 238/67 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/2055 DELLA COMMISSIONE
del 25 settembre 2023
recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 68, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La presenza diffusa di minuscoli frammenti di polimeri naturali chimicamente modificati o sintetici, insolubili in acqua, che si degradano molto lentamente e sono facilmente ingeribili da organismi viventi, desta preoccupazioni per il loro impatto generale sull’ambiente e, potenzialmente, sulla salute umana. Tali polimeri sono diffusi nell’ambiente e sono stati rinvenuti anche nell’acqua potabile e in alimenti. Essi si accumulano nell’ambiente e contribuiscono all’inquinamento da microplastica. |
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(2) |
Gran parte dell’inquinamento da microplastica si forma involontariamente, ad esempio a causa della frammentazione di pezzi più grandi di rifiuti di plastica, dell’usura degli pneumatici e della vernice stradale o del lavaggio di indumenti sintetici. Tuttavia minuscoli frammenti di polimeri naturali chimicamente modificati o sintetici sono altresì fabbricati per essere utilizzati come tali o aggiunti a prodotti. |
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(3) |
Nelle sue conclusioni del 20 giugno 2016 sul piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare (2) e del 24 marzo 2017 sulla governance internazionale degli oceani (3), il Consiglio ha invitato la Commissione a proporre misure per ridurre la dispersione nell’ambiente marino di residui di plastica sia in forma micro che macro, compresa una proposta di divieto dei polimeri nei cosmetici, nei prodotti per l’igiene personale e nei detergenti. |
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(4) |
Nell’intento di contrastare l’inquinamento da plastica, nel gennaio 2018 la Commissione ha adottato una strategia per la plastica (4) volta, tra l’altro, a ridurre tutte le fonti che contribuiscono all’inquinamento da microplastica. Tale impegno è stato rinnovato con la pubblicazione del Green Deal europeo (5) nel dicembre 2019, del nuovo piano d’azione per l’economia circolare (6) nel marzo 2020 e del piano d’azione per l’inquinamento zero (7) nel maggio 2021. Tra gli obiettivi di quest’ultimo per il 2030 figura in particolare una riduzione del 30 % della quantità di microplastiche rilasciate nell’ambiente. |
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(5) |
Nel settembre del 2018 il Parlamento europeo ha invitato (8) la Commissione a introdurre un divieto della microplastica nei cosmetici, nei prodotti per la cura personale, nei detergenti e nei prodotti per la pulizia entro il 2020. |
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(6) |
I potenziali impatti dell’inquinamento da microplastica sull’ambiente ed eventualmente sulla salute umana hanno sollevato preoccupazioni in varie parti del mondo. Diversi Stati membri hanno adottato o proposto misure specifiche. Tuttavia un mosaico di restrizioni nazionali può ostacolare il funzionamento del mercato interno e richiede pertanto un’armonizzazione a livello di Unione. |
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(7) |
Il 9 novembre 2017 la Commissione ha invitato (9) l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), a norma dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, a predisporre un fascicolo in vista di un’eventuale restrizione dei polimeri sintetici insolubili in acqua di dimensioni massime pari a 5 mm («microparticelle di polimeri sintetici») presenti nei prodotti al fine di conferire una caratteristica ricercata («intenzionalmente presenti»), per affrontare il rischio che tali microparticelle possono presentare per l’ambiente acquatico («fascicolo a norma dell’allegato XV»). |
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(8) |
Il 29 gennaio 2019 l’Agenzia ha pubblicato il fascicolo a norma dell’allegato XV (10) nel quale ha concluso che l’uso intenzionale di microparticelle di polimeri sintetici, con conseguente rilascio nell’ambiente, comporta un rischio per l’ambiente che non è adeguatamente controllato e che deve essere affrontato a livello di Unione. L’Agenzia ha stimato che, attualmente, più di 42 000 tonnellate di microplastiche intenzionalmente presenti vengono infine rilasciate nell’ambiente ogni anno (11). Il fascicolo a norma dell’allegato XV ha proposto un approccio differenziato per la gestione dei rischi non adeguatamente controllati derivanti da tali microparticelle di polimeri sintetici. È stato proposto un divieto totale di immissione sul mercato per quei settori e quelle applicazioni nei quali i rilasci nell’ambiente sono stati considerati inevitabili. Sono state proposte istruzioni per l’uso e lo smaltimento destinate a ridurre al minimo i rilasci evitabili. È stato suggerito altresì un obbligo di informazione sui rilasci derivanti dagli usi esclusi dal divieto di immissione sul mercato. |
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(9) |
Più specificamente, il fascicolo a norma dell’allegato XV ha proposto di vietare l’immissione sul mercato di qualsiasi polimero solido contenuto in microparticelle o microparticelle aventi un rivestimento superficiale polimerico solido, sotto forma di una sostanza in quanto tale o in quanto componenti di una miscela in una concentrazione almeno pari allo 0,01 % in peso. Si stima che ciò comporterà una riduzione cumulativa delle emissioni pari a circa 500 000 tonnellate di microplastiche nel periodo di 20 anni successivo all’introduzione del divieto. Ciò corrisponde a una riduzione del 70 % delle emissioni quantificate che altrimenti si verificherebbero. Il limite di concentrazione pari allo 0,01 % corrisponde al livello di concentrazione più basso comunicato nel quale le microparticelle di polimeri sintetici potrebbero comunque influire sulla funzione di un prodotto. |
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(10) |
In ragione della notevole variabilità della composizione, delle proprietà e delle dimensioni delle microparticelle di polimeri sintetici, il fascicolo a norma dell’allegato XV non ha preso in considerazione polimeri specifici o additivi o altre sostanze che i polimeri possono contenere, ma ha analizzato piuttosto un gruppo di polimeri che condividono le medesime proprietà intrinseche in termini di dimensioni, rapporto dimensionale, stato solido, origine sintetica e persistenza estremamente elevata nell’ambiente. |
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(11) |
Il fascicolo a norma dell’allegato XV ha proposto di escludere i polimeri degradabili o idrosolubili e i polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente, in quanto non presentano la medesima persistenza a lungo termine e pertanto non contribuiscono al rischio individuato. |
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(12) |
Il fascicolo a norma dell’allegato XV ha proposto una serie di metodi di prova standardizzati e soglie per identificare la degradabilità ai fini di una restrizione. Tali metodi sono stati concepiti per misurare la degradazione biotica, sebbene non si possa escludere che una certa degradazione abiotica si verifichi durante la prova e ne influenzi i risultati. I metodi di prova sono stati raggruppati in base al loro disegno logico - sperimentale. I gruppi da 1 a 3 comprendono test di screening relativamente rapidi ma stringenti. I gruppi 4 e 5 comprendono studi di screening e simulazione che presentano una complessità, una difficoltà tecnica e una durata di esecuzione crescenti, ma che utilizzano condizioni di prova più pertinenti dal punto di vista ambientale. Il fascicolo a norma dell’allegato XV ha proposto che il rispetto delle soglie nel contesto di uno qualsiasi dei metodi di prova autorizzati rientranti nei gruppi da 1 a 5 fosse sufficiente a dimostrare la degradabilità ai fini della restrizione. |
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(13) |
I polimeri solidi solubili in acqua perdono il loro stato solido dopo il rilascio nell’ambiente e non contribuiscono pertanto al motivo di preoccupazione identificato. Il fascicolo a norma dell’allegato XV ha pertanto proposto metodi di prova accettati a livello internazionale per testare la solubilità ed escludere i polimeri idrosolubili dall’ambito di applicazione della restrizione. |
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(14) |
Il fascicolo a norma dell’allegato XV ha proposto inoltre un diametro di 5 mm in qualsiasi dimensione come limite dimensionale superiore per le microparticelle di polimeri sintetici considerate. Tale valore è ampiamente utilizzato nella comunità scientifica e negli atti giuridici in taluni Stati membri. Detto limite è altresì coerente con il limite superiore per i microrifiuti (comprese le microplastiche) di cui all’allegato della decisione (UE) 2017/848 della Commissione (12) ed è utilizzato per l’attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Infine, secondo il fascicolo a norma dell’allegato XV, le particelle di dimensioni inferiori a tale dimensione hanno maggiori probabilità di essere ingerite dal biota rispetto ad oggetti più grandi. |
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(15) |
Alcune particelle di polimeri sintetici simili a fibre presentano una lunghezza superiore a 5 mm ma inferiore a 15 mm, ad esempio le particelle utilizzate per il rinforzo di adesivi e calcestruzzo. Poiché tali particelle simili a fibre sono molto persistenti e contribuiscono al rischio individuato, il fascicolo a norma dell’allegato XV ha ritenuto che esse debbano essere incluse nell’ambito di applicazione della restrizione. |
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(16) |
Al fine di evitare una sostituzione deplorevole, ossia la sostituzione di microparticelle di polimeri sintetici con particelle di polimeri persistenti ancora più piccole che possono comportare un rischio pari o persino maggiore per l’ambiente, il fascicolo a norma dell’allegato XV aveva incluso inizialmente particelle inferiori alla microscala nell’ambito di applicazione della restrizione. Per coerenza con il limite dimensionale inferiore già raccomandato dalla raccomandazione C(2022) 3689 della Commissione (14), è stato proposto un limite dimensionale inferiore pari a 1 nm per le particelle e a 3 nm per le particelle simili a fibre. Tuttavia le osservazioni ricevute durante la consultazione sul fascicolo a norma dell’allegato XV hanno evidenziato notevoli preoccupazioni pratiche, anche per quanto riguarda l’applicazione. Al fine di garantire l’applicabilità, il fascicolo a norma dell’allegato XV è stato adeguato e il limite dimensionale inferiore per le microparticelle di polimeri sintetici è stato aumentato da 1 nm a 0,1 μm per le particelle e da 3 nm a 0,3 μm per le particelle simili a fibre. |
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(17) |
Le particelle contenenti o rivestite da un polimero naturale chimicamente modificato o sintetico che ha forma solida ed è insolubile in acqua possono avere varie dimensioni. Se aggiunte a un prodotto, soltanto alcune di tali particelle rispettano i limiti dimensionali di cui al fascicolo a norma dell’allegato XV e contribuiscono al motivo di preoccupazione identificato. Il fascicolo a norma dell’allegato XV ha pertanto proposto di considerare un polimero nell’ambito di applicazione della restrizione se, tra l’altro, almeno l’1 % in peso delle particelle contenenti o rivestite da tale polimero soddisfa tali limiti dimensionali. |
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(18) |
Il fascicolo a norma dell’allegato XV ha proposto di escludere diversi usi o settori dal divieto di immissione sul mercato. È stato proposto di escludere le microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare presso siti industriali in quanto è più facile controllare le emissioni derivanti da tali usi rispetto a quelle derivanti, ad esempio, da usi professionali o di consumo. Al fine di evitare un’eccessiva regolamentazione per quanto concerne determinati usi e settori, è stato proposto di escludere i medicinali rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e i medicinali veterinari rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), i prodotti fertilizzanti dell’UE rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e gli additivi alimentari rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (18). Secondo l’Agenzia, i rilasci potenziali dei dispositivi diagnostici in vitro possono essere ridotti al minimo fissando condizioni d’uso e di smaltimento, garantendo nel contempo continui benefici socioeconomici derivanti dall’uso di tali dispositivi. Sono inoltre proposte deroghe al divieto di immissione sul mercato nei casi in cui si prevede che il rischio derivante dai rilasci sia ridotto al minimo perché le microparticelle di polimeri sintetici sono contenute con mezzi tecnici, quali quelle contenute in colonne cromatografiche, cartucce filtranti per l’acqua o toner per stampanti, oppure perché perdono definitivamente la loro forma di particelle dato che ad esempio si gonfiano o formano una pellicola, come avviene nei pannolini, nelle vernici o negli smalti per unghie, oppure sono incluse in modo permanente in una matrice solida durante l’uso finale, come nel caso delle fibre aggiunte al calcestruzzo o dei pellet utilizzati come materia prima per articoli stampati a iniezione. |
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(19) |
Il fascicolo a norma dell’allegato XV ha valutato diverse opzioni di restrizione per l’intaso granulare da utilizzare su superfici sportive sintetiche e ha suggerito un divieto di immissione sul mercato con un periodo transitorio di sei anni, senza deroghe, oppure un divieto di immissione sul mercato con un periodo transitorio di tre anni, con un’esenzione da tale divieto in caso di ricorso a misure specifiche di gestione dei rischi che garantiscano che i rilasci annui di microparticelle di polimeri sintetici da un campo sportivo sintetico non superino i 7 g/m2. |
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(20) |
Per quanto concerne il divieto di immissione sul mercato, per i settori o i prodotti individuati nel corso della procedura di restrizione, sono stati proposti periodi transitori specifici per concedere ai portatori di interessi un tempo sufficiente per conformarsi alla restrizione e passare ad alternative adeguate, ad esempio ai polimeri degradabili. Tali periodi transitori sono altresì necessari affinché gli Stati membri si preparino all’applicazione della restrizione. Infine essi riducono al minimo i costi per la società, senza causare inutili ritardi nella riduzione delle emissioni. Non sono stati proposti periodi transitori per altri usi e prodotti non individuati singolarmente durante il processo di restrizione. |
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(21) |
Per quanto riguarda il divieto di immissione sul mercato di «microsfere», ossia microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare come abrasivi, ossia per esfoliare, lucidare o pulire, utilizzate principalmente nei prodotti cosmetici da sciacquare o nei detergenti, non è stato proposto alcun periodo transitorio, in quanto l’industria avrebbe dovuto volontariamente ridurne gradualmente l’uso entro il 2020. Per i prodotti cosmetici «da sciacquare» e «da non sciacquare» privi di microsfere, il fascicolo a norma dell’allegato XV ha proposto un periodo transitorio, rispettivamente, di quattro anni e sei anni. |
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(22) |
Per le microparticelle di polimeri sintetici che incapsulano fragranze, il fascicolo a norma dell’allegato XV ha ritenuto che periodi transitori di cinque o otto anni possano essere appropriati sia in termini di costi che di benefici economici. Per i detergenti, le cere, i lucidanti e i prodotti per la profumazione dell’aria, è stato ritenuto opportuno un periodo transitorio di cinque anni per concedere un tempo sufficiente all’industria per riformulare i propri prodotti e sostituire le microparticelle di polimeri sintetici. |
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(23) |
Per quanto concerne i fertilizzanti a rilascio controllato, è stato ritenuto giustificato un periodo transitorio di cinque anni per consentire ai fabbricanti di riformulare i loro prodotti in modo da conseguire una degradabilità adeguata nell’ambiente. Per i prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) e per le sementi conciate con tali prodotti e i biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), è stato ritenuto necessario un periodo transitorio di otto anni per concedere un tempo sufficiente all’industria per riformulare i prodotti interessati, ottenere un’autorizzazione e immetterli sul mercato, mantenendo nel contempo i benefici della tecnologia di incapsulamento nel periodo transitorio. Per quanto riguarda altri usi agricoli e orticoli, quali semi rivestiti di coloranti o lubrificanti o altri prodotti che non sono o non contengono prodotti fitosanitari, è stato ritenuto opportuno un periodo transitorio di cinque anni. |
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(24) |
Per i dispositivi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) che sono sostanze o miscele, sono stati considerati necessari sei anni per la riformulazione e la transizione verso alternative adeguate. |
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(25) |
Nei casi in cui l’inquinamento ambientale causato dalle microparticelle di polimeri sintetici può essere ridotto al minimo dall’obbligo di fornire istruzioni per l’uso e lo smaltimento, il fascicolo a norma dell’allegato XV ha proposto una deroga al divieto di immissione sul mercato. Tali istruzioni dovrebbero spiegare come utilizzare e smaltire adeguatamente i prodotti al fine di ridurre al minimo i rilasci nell’ambiente. |
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(26) |
Inoltre il fascicolo a norma dell’allegato XV ha proposto obblighi di informazione annuale al fine di monitorare l’efficacia dell’obbligo di fornire istruzioni per l’uso e lo smaltimento e migliorare la base di conoscenze disponibili per la gestione dei rischi connessi agli usi di microparticelle di polimeri sintetici esenti dal divieto di immissione sul mercato. |
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(27) |
Il 3 giugno 2020 il comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia ha adottato un parere (22) a norma dell’articolo 70 del regolamento (CE) n. 1907/2006 in relazione al fascicolo a norma dell’allegato XV. In tale parere il comitato per la valutazione dei rischi concorda con le conclusioni del fascicolo a norma dell’allegato XV sui rischi individuati e in merito al fatto che la restrizione proposta costituisce una misura adeguata a livello di Unione per ridurre tali rischi. |
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(28) |
Il comitato per la valutazione dei rischi ha ritenuto che, dal punto di vista della riduzione dei rischi, sia opportuno non fissare alcun limite dimensionale inferiore per le microparticelle di polimeri, ossia includere tutte le particelle simili a fibre di dimensioni inferiori a 15 mm (per quanto concerne la dimensione più lunga delle fibre) e tutte le altre particelle di dimensioni inferiori a 5 mm. Il comitato per la valutazione dei rischi ha ritenuto che l’esclusione delle microparticelle di polimeri sintetici di dimensioni inferiori a 0,1 μm dall’ambito di applicazione della restrizione potrebbe consentire la prosecuzione dell’uso di microparticelle di polimeri sintetici o addirittura promuovere un passaggio a particelle di dimensioni inferiori al fine di eludere la restrizione. Ciò potrebbe compromettere l’efficacia della restrizione proposta, dato che si prevede che la tossicità delle particelle aumenti al diminuire delle loro dimensioni. |
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(29) |
Il comitato per la valutazione dei rischi ha inoltre sostenuto che i criteri per escludere i polimeri degradabili dalla restrizione dovrebbero essere più rigorosi rispetto a quelli proposti nel fascicolo a norma dell’allegato XV. Specificamente il comitato per la valutazione dei rischi ha ritenuto che, laddove sia necessario effettuare prove rientranti nei gruppi 4 e 5 per giustificare un’esclusione, tali prove dovrebbero essere eseguite e superate in tre comparti ambientali pertinenti e non soltanto nel comparto più pertinente, come proposto nel fascicolo a norma dell’allegato XV. |
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(30) |
Per quanto concerne l’immissione sul mercato di materiale da intaso da utilizzare su superfici sportive sintetiche, tenendo conto di considerazioni relative alla riduzione delle emissioni, alla praticità e all’applicabilità, il comitato per la valutazione dei rischi ha espresso una chiara preferenza per un divieto di immissione sul mercato in seguito a un periodo transitorio rispetto a una deroga al divieto subordinata all’attuazione di misure di gestione dei rischi. Il motivo principale di tale preferenza da parte del comitato per la valutazione dei rischi risiede nel fatto che il materiale da intaso per l’uso su superfici sportive in erba sintetica rappresenta il maggior contributo in termini di uso di microplastiche nei prodotti, nonché la principale fonte di emissioni ambientali di microparticelle di polimeri sintetici intenzionalmente presenti a livello europeo. Il comitato per la valutazione dei rischi ha espresso altresì preoccupazioni in merito all’efficacia delle misure di gestione dei rischi proposte, in particolare per quanto concerne le superfici sportive esistenti e le particelle di dimensioni inferiori. Esso ha inoltre dichiarato di non approvare il limite indicato pari a 7 g/m2/anno quale soglia accettabile, in quanto ciò comporta comunque, di per sé, notevoli rilasci nell’ambiente su base continuativa. |
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(31) |
Il 10 dicembre 2020 il comitato per l’analisi socioeconomica dell’Agenzia ha adottato un parere a norma dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, concludendo che la restrizione proposta costituisce una misura adeguata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati, tenendo conto dei suoi costi e benefici socioeconomici. |
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(32) |
Tenendo conto del parere del comitato per la valutazione dei rischi, il comitato per l’analisi socioeconomica ha proposto modifiche alle restrizioni proposte nel fascicolo a norma dell’allegato XV e ha ritenuto che la definizione di microparticelle di polimeri sintetici dovrebbe contemplare un limite dimensionale inferiore pari a 1 nm. Tuttavia, al fine di garantire che sia possibile attuare, far rispettare e monitorare la restrizione proposta, il comitato per l’analisi socioeconomica ha riconosciuto che sarebbe almeno temporaneamente necessario fissare un limite dimensionale inferiore pari a 0,1 μm (100 nm) qualora i metodi analitici o la documentazione di accompagnamento non possano confermare la concentrazione di microparticelle di polimeri sintetici inferiori a tale dimensione e non sia pertanto possibile verificare il rispetto del limite di concentrazione previsto dalla restrizione. |
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(33) |
Oltre ad escludere i polimeri naturali, degradabili e solubili dalla definizione di microparticelle di polimeri sintetici, come proposto nel fascicolo a norma dell’allegato XV, il comitato per l’analisi socioeconomica ha suggerito di escludere i polimeri che non contengono carbonio nella loro struttura chimica in quanto, a suo parere, gli strumenti attuali per dimostrare la persistenza non sono adatti a tali polimeri. Il comitato per l’analisi socioeconomica ha tuttavia ritenuto che tale esclusione debba essere confermata dal comitato per la valutazione dei rischi. |
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(34) |
Per l’uso nell’incapsulamento di fragranze, il comitato per l’analisi socioeconomica non ha potuto stabilire se cinque o otto anni costituissero il periodo transitorio più appropriato e ha raccomandato di riesaminare la necessità di un periodo transitorio superiore a cinque anni dopo l’introduzione della restrizione e di fare in modo che tale riesame non comporti deroghe a tempo indeterminato. |
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(35) |
Per alcuni prodotti cosmetici «da non sciacquare», ossia prodotti per il trucco, prodotti per le labbra e prodotti per le unghie, in ragione del loro basso contributo alle emissioni complessive di microplastiche, nonché dell’impatto potenzialmente rilevante sul settore dei prodotti cosmetici di un divieto relativo alle microparticelle di polimeri sintetici in tali prodotti, il comitato per l’analisi socioeconomica ha preso in considerazione due misure supplementari quali alternative adeguate al divieto di immissione sul mercato di tali prodotti dopo un periodo transitorio di sei anni, come proposto dal fascicolo a norma dell’allegato XV: istruzioni adeguate per l’uso e lo smaltimento o un periodo transitorio superiore a sei anni. Tuttavia le incertezze relative ai diversi impatti sull’industria e ai rilasci non hanno consentito al comitato per l’analisi socioeconomica di concludere se una di tali opzioni fosse più appropriata rispetto a un divieto e a un periodo transitorio di sei anni, come proposto nel fascicolo a norma dell’allegato XV. |
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(36) |
Il comitato per l’analisi socioeconomica ha rilevato che l’attuazione di misure di gestione dei rischi destinate a ridurre i rilasci dall’intaso granulare da utilizzare su superfici sportive sintetiche potrebbe comportare costi notevolmente inferiori rispetto alla loro sostituzione con alternative. Tuttavia le misure di gestione dei rischi non eliminerebbero completamente tali rilasci, e di conseguenza sarebbero meno efficaci rispetto a un divieto a lungo termine. In tale contesto, il comitato per l’analisi socioeconomica ha concluso che la scelta di una delle opzioni poteva basarsi soltanto su priorità politiche. |
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(37) |
Il comitato per l’analisi socioeconomica ha rilevato che dalle informazioni pervenute durante la consultazione concernente il suo progetto di parere è emerso che alcuni attori della catena d’approvvigionamento di pellet, fiocchi e polveri di plastica («pellet di plastica») che rientrano nella definizione di microparticelle di polimeri sintetici saranno probabilmente in grado di iniziare a riferire in merito al loro uso prima di 36 mesi, come proposto nel fascicolo a norma dell’allegato XV, grazie agli sforzi compiuti per attuare iniziative volontarie di settore, quali l’operazione «Clean Sweep». |
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(38) |
Il forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione («il forum») è stato consultato nel corso della procedura di restrizione, conformemente all’articolo 77, paragrafo 4, lettera h), del regolamento (CE) n. 1907/2006, e le sue raccomandazioni sono state prese in considerazione. |
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(39) |
Il forum ha ritenuto che la misurazione delle microparticelle di polimeri sintetici di dimensioni inferiori a 0,1 μm presenta delle difficoltà tecniche e ha osservato che, attualmente, il limite più basso tecnicamente raggiungibile è pari a circa 0,1 μm. Il forum ha inoltre osservato che le autorità responsabili dell’applicazione possono basarsi su prove documentali per dimostrare che la sostanza o la miscela non contiene particelle inferiori a 5 mm in concentrazioni superiori ai limiti imposti dalla restrizione. Tuttavia, in caso di dubbio, le prove documentali possono essere verificate soltanto mediante un valido metodo fisico o analitico, o entrambi. Il forum ha pertanto raccomandato di includere un limite dimensionale inferiore nella definizione di microparticelle di polimeri sintetici. Nel caso in cui non sia raccomandato un limite inferiore, il forum ha suggerito di prendere in considerazione una soluzione temporanea per l’attuazione e l’applicazione della restrizione sulla base di ciò che è praticabile e in linea con le tecniche analitiche attualmente disponibili. Il forum ha inoltre raccomandato un riesame della definizione dopo l’entrata in vigore della restrizione al fine di tenere conto dei più recenti sviluppi scientifici e tecnologici. |
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(40) |
Il 23 febbraio 2021 l’Agenzia ha presentato alla Commissione i pareri del comitato per la valutazione dei rischi e del comitato per l’analisi socioeconomica (23). |
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(41) |
Il 22 aprile 2021 l’Agenzia ha presentato alla Commissione un parere supplementare del comitato per la valutazione dei rischi (24). In particolare la Commissione aveva chiesto a tale comitato di considerare: i) le opzioni di restrizione per il materiale da intaso per superfici sportive artificiali, alla luce della relazione tecnica TR17519 «Surfaces for sports areas - Synthetic turf sports facilities - Guidance on how to minimise infill dispersion into the environment», pubblicata di recente dal Comitato europeo di normazione (CEN); e ii) l’esclusione dei polimeri privi di atomi di carbonio proposta dal comitato per l’analisi socioeconomica. Il comitato per la valutazione dei rischi ha ribadito una chiara preferenza per il divieto di immissione sul mercato di materiale da intaso per l’uso su superfici sportive in erba sintetica. Per quanto concerne la deroga per i polimeri privi di atomi di carbonio nella loro struttura, il comitato per la valutazione dei rischi ha dichiarato che, a causa dell’assenza di dati pertinenti sull’ecotossicità, non è stato possibile concludere che tali polimeri sotto forma di particelle non comporterebbero i medesimi rischi delle particelle provenienti da polimeri con atomi di carbonio nella loro struttura. |
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(42) |
Tenendo conto del fascicolo a norma dell’allegato XV, dei pareri del comitato per la valutazione dei rischi e del comitato per l’analisi socioeconomica, dell’impatto socioeconomico e della disponibilità di alternative, la Commissione ritiene che esista un notevole inquinamento da microplastica derivante dall’uso di microparticelle di polimeri sintetici in quanto tali o intenzionalmente presenti all’interno di prodotti. Tale inquinamento rappresenta un rischio inaccettabile per l’ambiente, che deve essere affrontato a livello di Unione. È stato dimostrato che l’inquinamento da microplastica è estremamente persistente, praticamente impossibile da rimuovere dall’ambiente una volta emesso e che si accumula progressivamente nell’ambiente. Al fine di ridurre le emissioni senza indebiti ritardi, è pertanto necessario introdurre una restrizione all’immissione sul mercato di microparticelle di polimeri sintetici in quanto tali o intenzionalmente presenti all’interno di miscele per conferire una caratteristica ricercata, ad esempio colore, struttura, massa, assorbimento dell’acqua, fluidità o resistenza al calore. A seconda degli impatti socioeconomici previsti e della disponibilità di alternative, sono proposti periodi transitori ed eccezioni specifici per gruppi di prodotti selezionati. |
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(43) |
Esistono evidenze del rischio per numerosi polimeri che rientrano nell’ambito di applicazione della restrizione. Per quanto concerne altri polimeri per i quali vi sono meno dati, è comunque possibile trarre conclusioni sul rischio da essi rappresentato sulla base di criteri oggettivi relativi alle microparticelle che contengono tali polimeri o ne sono rivestite. La Commissione ritiene che i gruppi di polimeri che condividono le caratteristiche pertinenti in termini di proprietà fisiche e chimiche, dimensioni e persistenza ambientale delle particelle dovrebbero essere inclusi nella restrizione. Ciò consente l’identificazione oggettiva delle sostanze che rientrano nell’ambito di applicazione di tale restrizione. |
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(44) |
La Commissione ritiene opportuno escludere i polimeri naturali, degradabili e solubili dalla definizione di microparticelle di polimeri sintetici, in quanto non contribuiscono al rischio identificato. Inoltre la Commissione ritiene giustificato escludere dall’ambito di applicazione della restrizione i polimeri privi di atomi di carbonio nella loro struttura, in quanto non esistono dati pertinenti sull’ecotossicità per stabilire se tali polimeri sotto forma di particelle presenterebbero i medesimi rischi delle particelle provenienti da polimeri che hanno atomi di carbonio nella loro struttura. |
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(45) |
La Commissione ritiene che le microparticelle di polimeri sintetici che in tutte le dimensioni misurano meno di 0,1 μm presentino un rischio equivalente o potenzialmente più elevato per l’ambiente rispetto alle particelle che in tutte le dimensioni presentano misure comprese tra 0,1 μm e 5 mm. La definizione di microparticelle di polimeri sintetici dovrebbe pertanto comprendere i polimeri contenuti in particelle o che rivestono particelle che in tutte le dimensioni misurano meno di 5 mm e particelle simili a fibre di lunghezza inferiore a 15 mm. La Commissione concorda tuttavia con il forum e il comitato per l’analisi socioeconomica in merito al fatto che l’identificazione e la quantificazione di particelle che misurano meno di 0,1 μm in qualsiasi dimensione o che presentano una lunghezza inferiore a 0,3 μm, a seconda dei casi, sono attualmente soggette a limiti analitici dato che tali particelle sono troppo piccole. Al fine di garantire la certezza del diritto, nei casi in cui i metodi analitici disponibili o la documentazione che accompagna il prodotto non consentano di determinare la concentrazione di microparticelle di polimeri sintetici nel prodotto, il limite dimensionale inferiore di tali microparticelle ai fini dell’applicazione della restrizione dovrebbe essere fissato a 0,1 μm in qualsiasi dimensione o a 0,3 μm di lunghezza, a seconda dei casi. Tale limite non dovrebbe più applicarsi non appena siano disponibili metodi nuovi o migliorati che consentano l’identificazione e la quantificazione delle microparticelle di polimeri sintetici che misurano meno di 0,1 μm in qualsiasi dimensione o meno di 0,3 μm in lunghezza, a seconda dei casi. |
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(46) |
La Commissione concorda con il comitato per la valutazione dei rischi in merito al fatto che soltanto i polimeri che si degradano in più comparti ambientali dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della restrizione. È ampiamente accettato che un risultato positivo in uno qualsiasi dei metodi di prova di screening rientranti nei gruppi da 1 a 3 consente di prevedere la degradabilità in tutti i comparti ambientali. Di conseguenza la Commissione ritiene che il superamento di uno qualsiasi di tali metodi di prova sia sufficiente a dimostrare la degradabilità ai fini della restrizione in questione. Al contrario, non è certo se un polimero che supera una prova rientrante nel gruppo 4 o 5 in un comparto ambientale presenti un comportamento di degradazione analogo in un altro comparto. Di conseguenza la Commissione ritiene che, qualora siano utilizzati metodi di prova rientranti nel gruppo 4 o 5, un polimero debba superare tali prove in tre comparti ambientali per essere escluso dall’ambito di applicazione della restrizione. |
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(47) |
Per tenere conto di eventuali sviluppi scientifici in materia di degradazione e solubilità dei polimeri, compresi nuovi metodi di prova sviluppati specificamente per valutare la degradabilità o la solubilità delle microparticelle di polimeri sintetici, può essere necessario riesaminare i metodi di prova standardizzati e le soglie per dimostrare la degradabilità o la solubilità. |
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(48) |
Le microparticelle di polimeri sintetici utilizzate nei prodotti agricoli e orticoli, ad esempio per controllare il rilascio di fertilizzanti o prodotti fitosanitari, oppure il flusso d’acqua tra i fertilizzanti e il suolo, riducono la quantità di sostanze attive applicate al suolo e alle piante e limitano l’esposizione dell’operatore a tali prodotti potenzialmente tossici nonché il loro impatto ambientale. È necessario agevolare lo sviluppo di alternative ecosostenibili che consentano a tali applicazioni vantaggiose di diventare «prive di microplastiche» e di rimanere sul mercato. Il comitato per l’analisi socioeconomica ha ritenuto che le misure proposte per i prodotti agricoli e orticoli sarebbero adeguate soltanto se a medio termine fossero disponibili alternative degradabili con funzionalità quanto meno analoghe. Infine il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce già i principi generali per valutare se i polimeri nei prodotti fertilizzanti dell’UE siano degradabili. In tale contesto, la Commissione ritiene giustificato stabilire soglie e condizioni specifiche per sottoporre a prova la degradabilità dei polimeri in prodotti destinati ad applicazioni agricole e orticole diversi dai prodotti fertilizzanti dell’UE, quali i prodotti fertilizzanti privi della marcatura CE quando sono messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la coerenza con le condizioni di prova di cui al regolamento (UE) 2019/1009 e facilitare lo sviluppo di alternative. |
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(49) |
La Commissione ritiene che le misure di gestione dei rischi proposte nel fascicolo a norma dell’allegato XV, come modificate dal comitato per la valutazione dei rischi e dal comitato per l’analisi socioeconomica, siano pertinenti per affrontare il rischio individuato. La Commissione ritiene tuttavia che la decisione in merito a quale di tali misure di gestione dei rischi sia la più appropriata per affrontare il rischio individuato tenendo conto del loro impatto socioeconomico, compresa la considerazione di deroghe o periodi transitori specifici, dovrebbe essere presa caso per caso nel contesto delle varie applicazioni. |
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(50) |
Non è necessario escludere esplicitamente i fanghi di depurazione e il compost dall’ambito di applicazione come proposto nel fascicolo a norma dell’allegato XV e nei pareri del comitato per la valutazione dei rischi e del comitato per l’analisi socioeconomica, dato che le microparticelle di polimeri sintetici in tali prodotti non sono intenzionalmente presenti e non rientrano pertanto nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Gli alimenti e i mangimi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) dovrebbero invece essere esclusi dall’ambito di applicazione per evitare una doppia regolamentazione. |
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(51) |
Per quanto concerne l’incapsulamento di fragranze, la Commissione ritiene che il periodo transitorio di sei anni sia il più appropriato, in quanto darà all’industria un tempo sufficiente per riformulare tutti i prodotti per i quali non sono attualmente disponibili alternative. |
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(52) |
I costi di riformulazione previsti per i prodotti per il trucco, i prodotti per le labbra e i prodotti per le unghie in risposta alla restrizione proposta sono più elevati che per altri prodotti cosmetici «da non sciacquare». Tenuto conto altresì del contributo relativamente inferiore dei prodotti per il trucco, dei prodotti per le labbra e dei prodotti per le unghie alle emissioni complessive, la Commissione ritiene che un periodo transitorio di 12 anni per il divieto di immissione sul mercato di tali prodotti sia giustificato al fine di garantire un tempo sufficiente per sviluppare alternative adeguate e limitare i costi per il settore. Tuttavia, al fine di incoraggiare la sostituzione delle microparticelle di polimeri sintetici nei prodotti per il trucco, nei prodotti per le labbra e nei prodotti per le unghie prima della fine del periodo transitorio, qualsiasi prodotto di tale tipo immesso sul mercato che ancora contenga microparticelle di polimeri sintetici dovrebbe recare una dichiarazione che ne informi i consumatori a decorrere dal 17 ottobre 2031. Al fine di evitare inutili oneri per i fornitori e richiami dei prodotti, i fornitori non dovrebbero essere tenuti a fornire detta dichiarazione sui prodotti che sono già stati immessi sul mercato prima del 17 ottobre 2031 per un determinato periodo supplementare. |
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(53) |
Per l’intaso granulare da utilizzare su superfici sportive sintetiche, la Commissione ritiene che l’aumento a otto anni del periodo transitorio per il divieto di immissione sul mercato sia giustificato al fine di assicurare che più superfici sportive sintetiche esistenti che utilizzano tale prodotto possano arrivare alla fine naturale della loro vita prima di dover essere sostituite. |
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(54) |
Per quanto concerne la misura di gestione dei rischi che impone la fornitura di istruzioni per l’uso e lo smaltimento, è giustificato fissare un periodo transitorio superiore a 24 mesi per i fornitori di dispositivi diagnostici in vitro contenenti microparticelle di polimeri sintetici, al fine di consentire che le informazioni sullo smaltimento appropriato di tali microparticelle siano trasmesse a valle della catena d’approvvigionamento e, in caso di modifica del foglietto illustrativo o dell’imballaggio, per lasciare un periodo di tempo sufficiente a ottenere, se necessario, le autorizzazioni previste dalla regolamentazione. La Commissione ritiene inoltre che si debba tenere conto dei più recenti sviluppi tecnologici in materia di etichettatura elettronica e dell’uso diffuso dei dispositivi elettronici mobili. La restrizione dovrebbe pertanto consentire l’accesso digitale alle istruzioni per l’uso e lo smaltimento in formato elettronico come metodo aggiuntivo per la fornitura di informazioni. |
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(55) |
La direttiva 2001/83/CE e il regolamento (UE) 2019/6 prevedono che le istruzioni per l’uso e lo smaltimento dei medicinali per uso umano e veterinario siano riportate rispettivamente sull’imballaggio o nel foglietto illustrativo del medicinale. La Commissione non ritiene pertanto necessario introdurre obblighi supplementari per le istruzioni per l’uso e lo smaltimento dei medicinali per uso umano o veterinario. |
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(56) |
Per quanto concerne gli obblighi di informazione proposti nel fascicolo a norma dell’allegato XV, come modificati dal comitato per la valutazione dei rischi e dal comitato per l’analisi socioeconomica, la Commissione ritiene che detti obblighi contribuiranno a monitorare l’efficacia delle istruzioni per l’uso e lo smaltimento e miglioreranno la base di conoscenze comprovate sulla gestione dei rischi relativi agli usi esenti dal divieto di immissione sul mercato. La Commissione ritiene inoltre che sia necessario includere un riferimento alle deroghe applicabili nelle informazioni da comunicare all’Agenzia al fine di facilitare l’applicazione delle norme senza imporre oneri aggiuntivi al settore. I fabbricanti e gli utilizzatori a valle industriali dovrebbero inoltre essere tenuti a stimare e comunicare le proprie emissioni. Inoltre, al fine di garantire che tutte le emissioni lungo la catena d’approvvigionamento siano monitorate e comunicate senza aggiungere oneri eccessivi per gli utilizzatori finali, i fornitori di prodotti contenenti microparticelle di polimeri sintetici che immettono tali prodotti sul mercato per la prima volta per gli utilizzatori professionali e il pubblico sono tenuti a stimare, oltre alle proprie emissioni, anche le emissioni a valle dal momento dell’immissione sul mercato del prodotto fino al momento del suo smaltimento dopo l’uso finale e a comunicare le emissioni totali all’Agenzia. Al fine di garantire l’uso ottimale delle informazioni comunicate e facilitare l’applicazione, tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione degli Stati membri. |
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(57) |
La dispersione di pellet di plastica rappresenta una fonte industriale importante di microplastiche nell’ambiente. La catena d’approvvigionamento dei pellet di plastica sta già mettendo in atto iniziative volontarie, tra cui iniziative di informazione, al fine di ridurne al minimo la dispersione. In tale contesto, la Commissione ritiene giustificato un periodo transitorio di 24 mesi per gli obblighi di informazione per questo settore. |
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(58) |
Al fine di evitare doppie segnalazioni, quando nella catena d’approvvigionamento vi è più di un attore che immette sul mercato il medesimo prodotto contenente microparticelle di polimeri sintetici, soltanto il primo attore all’interno di tale catena d’approvvigionamento dovrebbe fornire le informazioni necessarie all’Agenzia. |
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(59) |
Al fine di agevolare l’applicazione di questa restrizione, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle industriali di prodotti contenenti microparticelle di polimeri sintetici dovrebbero fornire alle autorità competenti, su richiesta di queste ultime, informazioni specifiche che consentano di identificare inequivocabilmente i polimeri che rientrano nell’ambito di applicazione di questa restrizione contenuti nei loro prodotti e la funzione di tali polimeri nel prodotto. Inoltre, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle industriali che sostengono che determinati polimeri contenuti nei loro prodotti sono esclusi dalla denominazione delle microparticelle di polimeri sintetici per motivi di degradabilità o solubilità dovrebbero fornire alle autorità competenti, su richiesta di queste ultime, informazioni che dimostrino tali proprietà. Gli utilizzatori a valle industriali che non dispongono delle informazioni necessarie dovrebbero richiederle innanzitutto ai loro fornitori. Al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni commerciali, i fornitori che non desiderano condividere le informazioni richieste con gli utilizzatori a valle industriali dovrebbero essere autorizzati a fornirle direttamente all’autorità competente che le richiede. |
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(60) |
Per evitare inutili richiami di prodotti e ridurre i rifiuti, è necessario prevedere che le microparticelle di polimeri sintetici, in quanto tali o in quanto componenti di miscele, che sono state immesse sul mercato prima del 17 ottobre 2023 possano continuare a essere immesse sul mercato. Tale disposizione non è necessaria per gli usi delle microparticelle di polimeri sintetici soggetti a periodi transitori. |
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(61) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006. |
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(62) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10518-2016-INIT/it/pdf/
(3) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7348-2017-REV-1/it/pdf
(4) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia europea per la plastica nell’economia circolare [COM(2018) 28 final].
(5) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final].
(6) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare - Per un’Europa più pulita e più competitiva [COM(2020) 98 final].
(7) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti - Piano d’azione dell’UE: «Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo» [COM(2021) 400 final].
(8) Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 su una strategia europea per la plastica nell’economia circolare [P8_TA (2018)0352].
(9) Richiesta della Commissione del 9 novembre 2017 con cui si invitava l’Agenzia europea per le sostanze chimiche a elaborare una proposta di restrizione conforme alle prescrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento REACH. https://echa.europa.eu/documents/10162/5c8be037-3f81-266a-d71b-1a67ec01cbf9
(10) Relazione sulle restrizioni a norma dell’allegato XV. https://echa.europa.eu/documents/10162/05bd96e3-b969-0a7c-c6d0-441182893720; allegato della relazione sulle restrizioni a norma dell’allegato XV.
https://echa.europa.eu/documents/10162/db081bde-ea3e-ab53-3135-8aaffe66d0cb
(11) ECHA (2020). Documento di riferimento per il parere sulla relazione a norma dell’allegato XV che propone restrizioni alle microplastiche aggiunte intenzionalmente (solo in EN). https://echa.europa.eu/documents/10162/b56c6c7e-02fb-68a4-da69-0bcbd504212b.
(12) Decisione (UE) 2017/848 della Commissione, del 17 maggio 2017, che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga la decisione 2010/477/UE (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 43).
(13) Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
(14) Raccomandazione della Commissione, del 10 giugno 2022, sulla definizione di nanomateriale [C(2022) 3689] (GU C 229 del 14.6.2022, pag. 1).
(15) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(16) Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).
(17) Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).
(18) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).
(19) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(20) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
(21) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).
(22) https://echa.europa.eu/documents/10162/b4d383cd-24fc-82e9-cccf-6d9f66ee9089
(23) Comitato per la valutazione dei rischi e comitato per l’analisi socioeconomica, Parere su un fascicolo a norma dell’allegato XV che propone restrizioni alle microplastiche intenzionalmente aggiunte del 10 dicembre 2020 (solo in EN). https://echa.europa.eu/documents/10162/a513b793-dd84-d83a-9c06-e7a11580f366
(24) Comitato per la valutazione dei rischi, Parere relativo alla richiesta formulata dal direttore esecutivo dell’ECHA a norma dell’articolo 77, paragrafo 3, lettera c), del REACH relativa all’elaborazione di un parere supplementare concernente la relazione tecnica 17519 del CEN sulle misure di gestione dei rischi per i campi artificiali e lo studio dell’ESTC (EMEA Synthetic Turf Council) sulla loro efficacia e sulla deroga proposta per i polimeri privi di atomi di carbonio nella loro struttura (solo in EN). https://echa.europa.eu/documents/10162/17229/art77_3c_mpinfillandnewderogationforpolymers_opi_rac_en.pdf/b85be7e7-c0a8-649a-a0db-56e89e39b3d5?t=1619618145726
(25) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
ALLEGATO
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:
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1) |
è aggiunta la seguente voce:
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2) |
sono aggiunte le seguenti appendici 15 e 16: «Appendice 15 Voce 78 – Norme concernenti la dimostrazione della degradabilità La presente appendice stabilisce le norme per la dimostrazione della degradabilità dei polimeri ai fini della voce 78, ossia i metodi di prova autorizzati e le soglie per tali metodi. I metodi di prova sono stati concepiti per misurare la degradazione biotica, sebbene non si possa escludere che una certa degradazione abiotica si verifichi durante la prova e contribuisca ai risultati delle prove. Le prove sono condotte da laboratori che rispettano i principi delle buone pratiche di laboratorio, enunciati nella direttiva 2004/10/CE, o altre norme internazionali riconosciute equivalenti dalla Commissione o dall’Agenzia o accreditati secondo la norma ISO 17025. 1. Metodi di prova I metodi di prova autorizzati sono organizzati in cinque gruppi, sulla base del loro disegno logico-sperimentale. Il rispetto delle soglie nel contesto di uno qualsiasi dei metodi di prova autorizzati rientranti nei gruppi da 1 a 3 è sufficiente a dimostrare che il polimero o i polimeri contenuti nel materiale di prova e sottoposti a prova sono degradabili e sono pertanto esclusi dall’ambito di applicazione della voce 78. Se le prove rientranti nel gruppo 4 o 5 sono utilizzate per dimostrare la degradabilità dei polimeri per usi diversi da quelli agricoli e orticoli, occorre che le soglie siano rispettate in tre comparti ambientali scelti come segue:
1.1. Gruppo 1. Metodi di prova di screening e soglie per dimostrare la pronta biodegradazione
1.2. Gruppo 2. Metodi di prova di screening modificati e potenziati e soglie per dimostrare la pronta biodegradazione
1.3. Gruppo 3. Metodo di prova di screening e soglie per dimostrare la degradazione intrinseca
1.4. Gruppo 4. Metodi di prova di screening e soglie per dimostrare la degradazione rispetto a un materiale di riferimento
1.5. Gruppo 5. Metodi di prova di simulazione e soglie per dimostrare la degradazione in condizioni ambientali pertinenti
2. Requisiti specifici per dimostrare la degradabilità dei polimeri nei prodotti destinati ad applicazioni agricole e orticole 2.1 Prodotti fertilizzanti contenenti polimeri che sono agenti di rivestimento o aumentano la capacità di ritenzione idrica o la bagnabilità del prodotto La degradabilità dei polimeri che sono agenti di rivestimento o aumentano la capacità di ritenzione idrica o la bagnabilità nei prodotti fertilizzanti, quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/1009, che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento deve essere dimostrata conformemente agli atti delegati di cui all’articolo 42, paragrafo 6, di tale regolamento. In caso di assenza di tali atti delegati, tali polimeri non possono essere immessi sul mercato nei prodotti fertilizzanti che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1009 dopo il 17 ottobre 2028. 2.2 Prodotti agricoli e orticoli diversi dai prodotti fertilizzanti di cui al punto 2.1 Se si utilizzano metodi di prova rientranti nel gruppo 4 o 5, la degradabilità dei polimeri nei prodotti destinati ad applicazioni agricole od orticole diversi dai prodotti fertilizzanti di cui al punto 2.1 deve essere dimostrata in almeno due comparti ambientali scelti come segue:
Per essere considerato degradabile ai fini della voce 78, un polimero in un prodotto destinato ad applicazioni agricole od orticole diverso da un prodotto fertilizzante di cui al punto 2.1 deve raggiungere una degradazione del 90 %:
A tal fine, le soglie per i metodi di prova rientranti nei gruppi 4 e 5 devono essere modificate per indicare la percentuale di degradazione (per il gruppo 4) o l’emivita (per il gruppo 5) che deve essere osservata alla fine della durata normale della prova per soddisfare le condizioni di cui al comma precedente. Le soglie modificate dei metodi di prova rientranti nei gruppi 4 e 5 sono fissate rispettivamente nelle tabelle A e B. Tabella A Soglie per il gruppo 4 per i polimeri contenuti in prodotti destinati ad applicazioni agricole od orticole, elencate in base alla durata del periodo di funzionalità (FP) e al tipo di prova
Tabella B Soglie per il gruppo 5 per i polimeri contenuti in prodotti destinati ad applicazioni agricole od orticole, elencate in base alla durata del periodo di funzionalità (FP) e al tipo di prova
Per i periodi di funzionalità non contemplati nella tabella A o B, le soglie devono essere calcolate utilizzando le formule di decadimento esponenziale riportate di seguito.
La degradazione del materiale bersaglio a 24 mesi (TD24 m) deve essere calcolata come segue: TD24m = 1 – exp(–λ × c × 24)
La degradazione del materiale bersaglio a sei mesi (TD6 m) deve essere calcolata come segue: TD6m = 1 – exp(–λ × c × 6)
L’emivita di degradazione (DegT50) osservata alla fine della durata della prova del gruppo 5 deve essere calcolata come segue: DegT50 = ln(2)/λ dove: c è il numero medio di giorni al mese, calcolato come segue: c = 365,25/12 λ è il tasso di degradazione, calcolato come:
t90 è il tempo di raggiungimento della degradazione del 90 %, calcolato come:
FP è il periodo di funzionalità, espresso in mesi. 3. Prescrizioni specifiche per il materiale di prova da utilizzare nelle prove di degradazione La prova deve essere eseguita su un materiale di prova costituito da uno o più polimeri contenuti in particelle o che formano un rivestimento continuo su particelle (“particelle di polimeri”) comparabili, in termini di composizione, forma, dimensione e superficie, alle particelle di polimeri presenti nel prodotto o, laddove non tecnicamente fattibile, alle particelle di polimeri che vengono smaltite o rilasciate nell’ambiente. In deroga al primo comma, i polimeri utilizzati per l’incapsulamento possono essere sottoposti a prova in una delle seguenti forme:
Il materiale di prova deve presentare uno spessore comparabile a quello del rivestimento polimerico solido delle particelle immesse sul mercato. Quando la degradazione è valutata in relazione a un materiale di riferimento di cui al punto 1.4.3, la forma, le dimensioni e la superficie del materiale di riferimento devono essere comparabili a quelle del materiale di prova. Se il materiale di prova contiene più di un polimero e sono utilizzati metodi di prova del gruppo 1, 2 o 3 per dimostrare la degradazione, occorre dimostrare la degradazione di ciascun polimero in uno dei modi seguenti:
Se il materiale di prova è composto da un singolo polimero ma contiene altre sostanze organiche non polimeriche in concentrazione superiore al 10 % in peso del materiale di prova e sono utilizzati metodi di prova rientranti nel gruppo 1, 2 o 3 per dimostrare la degradazione, si applica una delle condizioni seguenti:
Appendice 16 Voce 78 – Norme concernenti la dimostrazione della solubilità La presente appendice stabilisce i metodi di prova autorizzati e le condizioni di prova per dimostrare che un polimero è solubile ai fini della voce 78. Le prove sono condotte da laboratori che rispettano i principi delle buone pratiche di laboratorio, enunciati nella direttiva 2004/10/CE, o altre norme internazionali riconosciute equivalenti dalla Commissione o dall’Agenzia o accreditati secondo la norma ISO 17025. Metodi di prova autorizzati:
La prova deve essere eseguita su un materiale di prova costituito da uno o più polimeri contenuti in particelle o che formano un rivestimento continuo su particelle (“particelle di polimeri”) comparabili, in termini di composizione, forma, dimensione e area di superficie, alle particelle di polimeri presenti nel prodotto o, laddove non tecnicamente fattibile, alle particelle di polimeri che vengono smaltite o rilasciate nell’ambiente. In deroga al terzo comma, per le particelle di polimeri aventi tutte le dimensioni superiori a 0,25 mm, o il cui rapporto lunghezza/diametro è superiore a 3 e che sono più lunghe di 0,25 mm, le dimensioni delle particelle di polimeri da sottoporre a prova sono ridotte conformemente alla linea guida OCSE 120, affinché almeno una dimensione della particella di polimero o, per le particelle di polimeri il cui rapporto lunghezza/diametro è superiore a 3, la lunghezza della particella di polimero sia compresa tra 0,125 mm e 0,25 mm. Per le particelle di polimeri contenenti sostanze inorganiche in aggiunta a uno o a più polimeri, come nel caso delle particelle di polimeri incapsulate con sostanze inorganiche o delle particelle di polimeri in cui un polimero è innestato su un carrier inorganico, è sufficiente dimostrare che il polimero rispetta la soglia. A tal fine è consentito sottoporre a prova la solubilità del polimero o dei polimeri prima della formazione delle particelle di polimeri. Le condizioni per la prova di solubilità devono essere le seguenti:
Soglia: solubilità > 2 g/l. |
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27.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 238/89 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2056 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2023
che modifica le norme tecniche di attuazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco degli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 344, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Per assicurare che continuino a soddisfare le condizioni in virtù delle quali non si tiene conto del rischio specifico ad essi connesso, gli indici azionari elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione (2) sono stati rivalutati dall'Autorità bancaria europea alla luce degli ultimi dati disponibili, che sono quelli relativi al 2022. Da tale rivalutazione è emersa la necessità di aggiornare l'elenco degli indici pertinenti adeguatamente diversificati. |
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(2) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014. |
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(3) |
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione. |
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(4) |
Le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 non derivano da modifiche della metodologia di valutazione applicata. Di conseguenza, al solo scopo di aggiornare l'elenco degli indici pertinenti adeguatamente diversificati, l'Autorità bancaria europea non ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento, né ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali, in quanto ha ritenuto che dette consultazioni o analisi fossero considerevolmente sproporzionate in relazione alla portata delle modifiche introdotte e all'impatto del progetto di norme tecniche di attuazione interessato. Difatti, solo un numero limitato di indici dovrebbe essere rimosso da tale elenco a seguito della rivalutazione e tali indici sono in ogni caso in numero inferiore ai nuovi indici introdotti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 3).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Indici azionari che soddisfano i requisiti dell'articolo 344 del regolamento (UE) n. 575/2013
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Indice |
Paese/Area |
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Asia/Pacifico |
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Australia |
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Austria |
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Austria |
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Stati Uniti d'America |
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27.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 238/94 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2057 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2023
recante modifica degli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l'approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per determinate malattie elencate
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, e l'articolo 36, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1, e dispone le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate. Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che gli Stati membri stabiliscano programmi obbligatori di eradicazione per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento e programmi facoltativi di eradicazione per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, e che la Commissione approvi detti programmi. Detto regolamento prevede inoltre il riconoscimento o il ritiro da parte della Commissione dello status di indenne da malattia di Stati membri o di loro zone o compartimenti per quanto riguarda alcune malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c). |
|
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce i criteri per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ritiro dello status di indenne da malattia per gli Stati membri o loro zone o compartimenti e le prescrizioni per l'approvazione dei programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione per gli Stati membri o loro zone o compartimenti. |
|
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione (3) stabilisce le disposizioni di attuazione relative alle malattie degli animali elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda lo status di indenne da malattia e lo status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate. Più in particolare, elenca nei suoi allegati gli Stati membri o loro zone o compartimenti aventi lo status di indenne da malattia, nonché i programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione approvati esistenti. L'evoluzione della situazione epidemiologica di determinate malattie rende necessario modificare alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 al fine di elencare nuovi Stati membri o loro zone indenni da malattia e approvare determinati programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione presentati alla Commissione. |
|
(4) |
Per la BVD, la Germania ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la BVD stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte in tutto il territorio del Land della Baviera, nella maggior parte del territorio del Land della Bassa Sassonia, ad eccezione dei distretti di Cuxhaven, Göttingen, Northeim, Oldenburg e Stade, nella maggior parte del territorio del Land della Renania settentrionale-Vestfalia, ad eccezione dei distretti di Borken, Gütersloh, Höxter, Kleve e Paderborn, e nella maggior parte del territorio del Land dello Schleswig-Holstein, ad eccezione del distretto di Rendsburg-Eckernförde. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per la BVD. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell'allegato VII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto aventi lo status di indenne da malattia per la BVD. |
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(5) |
Per l'infezione da BTV, il Lussemburgo ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l'infezione da BTV sono soddisfatte per l'intero territorio del Lussemburgo. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per l'infezione da BTV. Il Lussemburgo dovrebbe pertanto essere elencato nell'allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come indenne da infezione da BTV. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78).
ALLEGATO
Gli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono così modificati:
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1) |
l'allegato VII è così modificato:
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2) |
nell'allegato VIII, parte I, la seguente voce relativa al Lussemburgo è inserita tra la voce relativa alla Lituania e la voce relativa all'Ungheria:
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|
27.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 238/97 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2058 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2023
che stabilisce norme specifiche per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai tassi speciali dei controlli ufficiali e al modello di certificato generale per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di determinate merci al dettaglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di tuberi-seme di patate, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce norme specifiche riguardanti, tra l'altro, l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di prodotti di origine animale o vegetale, piante diverse dalle piante destinate all'impianto, alimenti per animali da compagnia e articoli masticabili per cani pronti alla vendita, prodotti composti, altri alimenti e materiali a contatto con gli alimenti ("merci al dettaglio") ai fini dell'immissione sul mercato in Irlanda del Nord per il consumatore finale. |
|
(2) |
Più in particolare, gli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2023/1231 dispongono che, per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e l'immissione sul mercato in Irlanda del Nord, determinate partite di merci al dettaglio debbano essere soggette a norme specifiche relative ai tassi speciali dei controlli ufficiali e a un certificato generale solo se sono soddisfatte alcune condizioni, tra cui garanzie scritte che il Regno Unito è tenuto a fornire conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento. |
|
(3) |
Le norme specifiche riguardano l'applicazione dei tassi di frequenza per i controlli documentali, di identità e fisici su tali partite e il modello di certificato generale che deve accompagnare tali partite ed essere presentato alle strutture ispettive sanitarie e fitosanitarie (SPS) di primo arrivo in Irlanda del Nord. |
|
(4) |
Le garanzie scritte sono intese ad assicurare che siano eseguiti controlli ufficiali efficaci, in conformità del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), sulle partite di merci al dettaglio presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord, che sono conformi ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2023/1231, e che siano eseguiti controlli ufficiali, comprovati da un piano di controllo, e attività di monitoraggio conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, parte 1, del regolamento (UE) 2023/1231 sui movimenti di tali partite dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord agli stabilimenti elencati di destinazione, al fine di garantire che tali partite siano destinate esclusivamente alla vendita al dettaglio in stabilimenti elencati in Irlanda del Nord e non siano successivamente spostate in uno Stato membro. |
|
(5) |
Nella lettera del 4 settembre 2023 il Regno Unito afferma che le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord saranno conformi ai requisiti di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 2023/1231 entro il 1o ottobre 2023. |
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(6) |
Nelle lettere del 4 e del 7 settembre 2023 il Regno Unito sostiene inoltre che, a decorrere dal 1o ottobre 2023, saranno eseguiti controlli ufficiali efficaci, in conformità del regolamento (UE) 2017/625, sulle partite di merci al dettaglio presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord, e che saranno eseguiti controlli ufficiali e attività di monitoraggio conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, parte 1, del regolamento (UE) 2023/1231 sui movimenti di tali partite dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord allo stabilimento elencato di destinazione. |
|
(7) |
A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1231, dall'11 al 14 settembre 2023 i servizi della Commissione hanno effettuato in Irlanda del Nord un controllo della Commissione relativo alla verifica della conformità delle strutture ispettive SPS in Irlanda del Nord ai requisiti di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 2023/1231. Dalla relazione del 15 settembre 2023, redatta a seguito di tale controllo della Commissione, emerge che le strutture ispettive SPS del porto di Belfast, del porto di Larne e del porto di Warrenpoint sono conformi ai pertinenti requisiti di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 2023/1231. |
|
(8) |
Poiché il Regno Unito ha fornito le necessarie garanzie scritte di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1231, è opportuno stabilire i tassi speciali dei controlli ufficiali su tali partite, nonché le norme relative a detti controlli ufficiali e al modello di certificato generale per le partite di merci al dettaglio, comprese alcune merci al dettaglio per le quali è attualmente vietato l'ingresso nell'Unione. |
|
(9) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1231 tutte le merci al dettaglio devono recare una marcatura. Più in particolare, il suddetto articolo prevede che alcune merci al dettaglio debbano recare una marcatura individuale a decorrere dal 1o ottobre 2023, altre merci al dettaglio a decorrere dal 1o ottobre 2024 e altre merci al dettaglio a decorrere dal 1o luglio 2025, per consentire l'adeguamento della catena di approvvigionamento in Irlanda del Nord alle norme specifiche di cui al regolamento (UE) 2023/1231. L'articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento dispone che i tassi dei controlli di identità delle merci al dettaglio siano adeguati in funzione della misura in cui i diversi tipi di merci al dettaglio recano una marcatura individuale. Le norme dettagliate per i controlli di identità sulle partite di prodotti di origine animale e merci di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione (3) non dovrebbero applicarsi ai controlli di identità sulle partite di merci al dettaglio laddove si applichino le norme specifiche stabilite dal regolamento (UE) 2023/1231, al fine di garantire un'applicazione coerente di tale regolamento per dette merci al dettaglio. |
|
(10) |
Ai fini della certezza del diritto e per evitare inutili perturbazioni degli scambi, il presente regolamento dovrebbe prendere effetto con urgenza. |
|
(11) |
L'obbligo di apporre una marcatura sulle merci al dettaglio conformemente all'allegato IV del regolamento (UE) 2023/1231 si applica a decorrere dal 1o ottobre 2023. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o ottobre 2023, al fine di garantire la coerenza e la certezza del diritto e di evitare inutili perturbazioni degli scambi. |
|
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i tassi speciali dei controlli ufficiali e le norme relative a tali controlli ufficiali e al modello di certificato generale per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e l'immissione sul mercato in Irlanda del Nord di partite delle seguenti merci al dettaglio che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1231:
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a) |
prodotti di origine animale o vegetale, piante diverse dalle piante destinate all'impianto e alimenti per animali da compagnia e articoli masticabili per cani pronti alla vendita; |
|
b) |
prodotti composti; |
|
c) |
alimenti; |
|
d) |
materiali a contatto con gli alimenti. |
2. Le norme di cui al paragrafo 1 riguardano:
|
a) |
la frequenza dei tassi speciali dei controlli ufficiali e le prescrizioni per i controlli documentali, di identità e fisici sulle partite di cui a tale paragrafo; |
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b) |
l'elaborazione di un modello di certificato generale che deve accompagnare tali partite e che deve essere presentato alle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord. |
Articolo 2
Controlli documentali presso le strutture ispettive SPS
Le autorità competenti che operano presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord eseguono controlli documentali di tutti i certificati generali e degli altri documenti che accompagnano tutte le partite di merci al dettaglio di cui all'articolo 1 che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito.
Articolo 3
Tassi speciali dei controlli ufficiali e prescrizioni per i controlli di identità e fisici presso le strutture ispettive SPS
1. I controlli di identità, compresi i controlli di conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231, in base alle quali le merci al dettaglio devono essere preimballate e recare una marcatura, sono eseguiti presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord con un tasso di frequenza del 10 % su tutte le partite di merci al dettaglio di cui all'articolo 1, diverse da quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Ai fini dei controlli di identità di cui al primo comma del presente paragrafo, non si applica l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130.
I controlli fisici, unitamente ai controlli di identità di cui al primo comma del presente paragrafo, sono eseguiti per conseguire gli obiettivi delle garanzie scritte di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1231, avvalendosi, in particolare, di un approccio basato sul rischio e sulle informazioni disponibili.
2. I controlli di identità sulle partite di piante diverse dalle piante destinate all'impianto, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1231, sono eseguiti con un tasso di frequenza dell'1 %.
I controlli fisici, unitamente ai controlli di identità di cui al primo comma del presente paragrafo, sono eseguiti per conseguire gli obiettivi delle garanzie scritte di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1231, avvalendosi, in particolare, di un approccio basato sul rischio e sulle informazioni disponibili.
Articolo 4
Prescrizioni generali di certificazione semplificate
1. Tutte le partite di merci al dettaglio di cui all'articolo 1 che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito sono accompagnate da un certificato generale, redatto conformemente al modello "Retail NI" di cui all'allegato.
2. Il certificato generale per le merci al dettaglio contenute nella stessa partita, di cui al paragrafo 1, è integrato da una descrizione delle merci al dettaglio incluse nella partita.
La descrizione di cui al primo comma è inclusa in un documento supplementare allegato al certificato generale, che può essere in formato cartaceo o elettronico. Essa fornisce informazioni dettagliate in merito:
|
a) |
alla natura di ciascun prodotto contenuto nella partita e all'eventuale trattamento cui ciascun prodotto è stato sottoposto; |
|
b) |
al numero di imballaggi contenuti nella partita e al relativo peso netto; |
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c) |
al numero di registrazione o di riconoscimento dello stabilimento elencato di spedizione e di destinazione in Irlanda del Nord. |
Articolo 5
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica dal 1o ottobre 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 165 del 29.6.2023, pag. 103.
(2) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 128).
ALLEGATO
Modello di certificato generale per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio consegnate direttamente a stabilimenti elencati in Irlanda del Nord (modello Retail NI)
|
27.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 238/103 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2059 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2023
che stabilisce norme per l’applicazione del regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco di determinati prodotti del resto del mondo che possono entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio in provenienza da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell’Irlanda del Nord
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo a norme specifiche riguardanti l’ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di tuberi-seme di patate, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l’Irlanda del Nord (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce norme specifiche riguardanti, tra l’altro, l’ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di determinate merci al dettaglio destinate all’immissione sul mercato in Irlanda del Nord per il consumatore finale, comprese norme specifiche per le partite di merci al dettaglio del resto del mondo. |
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(2) |
Più specificamente, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce che le merci al dettaglio del resto del mondo costituite da prodotti di origine animale o vegetale o da prodotti composti soggetti alle norme in materia di salute animale o di sanità delle piante di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere d), e) e g), del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («prodotti del resto del mondo») possono entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito ed essere immesse sul mercato dell’Irlanda del Nord conformemente all’articolo 4 del regolamento (UE) 2023/1231 solo se il Regno Unito fornisce prove scritte attestanti che le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali di cui ai regolamenti (CE) n. 1069/2009 (3), (UE) 2016/429 (4) e (UE) 2016/2031 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) 2017/625 e agli atti della Commissione adottati a norma di tali regolamenti si applicano a tali prodotti a norma del diritto nazionale del Regno Unito e che tali condizioni di importazione e prescrizioni relative ai controlli ufficiali sono effettivamente attuate dal Regno Unito («prove scritte»). |
|
(3) |
L’articolo 9, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce che, se ha ricevuto le prove scritte, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che elenca i prodotti del resto del mondo che possono entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio in provenienza da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell’Irlanda del Nord. |
|
(4) |
Con lettere del 4, 7 e 12 settembre 2023, il Regno Unito ha fornito le prove scritte attestanti che le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali di cui ai regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 e riguardanti le carni e le frattaglie commestibili di ovini originarie della Nuova Zelanda e gli alimenti per animali da compagnia e gli articoli masticabili per cani originari dei paesi terzi autorizzati di cui all’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, punto 12, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (6) si applicano a norma del suo diritto nazionale e che tali condizioni di importazione e prescrizioni relative ai controlli ufficiali riguardanti i suddetti prodotti sono effettivamente attuate dal Regno Unito. |
|
(5) |
È pertanto opportuno elencare i prodotti del resto del mondo, identificati dai rispettivi codici della nomenclatura combinata, stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (7), e accompagnati dall’indicazione del rispettivo paese terzo di origine, che possono entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio in provenienza da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell’Irlanda del Nord. |
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(6) |
Ai fini della certezza del diritto e per evitare inutili perturbazioni degli scambi, il presente regolamento dovrebbe prendere effetto con urgenza. |
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(7) |
L’obbligo di apporre una marcatura sulle merci al dettaglio conformemente all’allegato IV del regolamento (UE) 2023/1231 si applica a decorrere dal 1o ottobre 2023. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o ottobre 2023, al fine di garantire la coerenza e la certezza del diritto e di evitare inutili perturbazioni degli scambi. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce l’elenco dei prodotti del resto del mondo, costituiti da prodotti di origine animale o vegetale o da prodotti composti soggetti alle norme in materia di salute animale o di sanità delle piante di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere d), e) e g), del regolamento (UE) 2017/625, compreso il rispettivo paese terzo di origine, che possono entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio in provenienza da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell’Irlanda del Nord conformemente all’articolo 4 del regolamento (UE) 2023/1231 («prodotti del resto del mondo»).
Articolo 2
Prodotti del resto del mondo elencati nell’allegato
I prodotti del resto del mondo elencati nell’allegato possono entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio in provenienza da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell’Irlanda del Nord.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica dal 1o ottobre 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 165 del 29.6.2023, pag. 103.
(2) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).
(6) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
(7) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
Elenco dei prodotti del resto del mondo che possono entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio in provenienza da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord (di cui all'articolo 2)
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Riga |
Prodotti (*) |
Codice NC (**) |
Modello di certificato sanitario/certificato ufficiale/dichiarazione ufficiale (***) |
Paese terzo di origine |
||||||||
|
Categoria di prodotti |
||||||||||||
|
Merci di origine animale |
||||||||||||
|
1 |
Carni e frattaglie commestibili di ovini, fresche, refrigerate o congelate |
0204 10 00 0204 21 00 0204 22 10 0204 22 30 0204 22 50 0204 22 90 0204 23 00 0204 42 10 0204 42 30 0204 42 50 0204 42 90 0204 43 10 0204 43 90 |
|
Nuova Zelanda |
||||||||
|
2 |
Alimenti per animali da compagnia e articoli masticabili per cani |
0401 0402 0403 0404 0408 0504 0505 0506 0508 0511 1501 1502 1503 1504 2301 2309 2835 25 2835 26 3501 3502 3503 3504 4101 4205 |
|
Paesi terzi autorizzati di cui all'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, punto 12, del regolamento (UE) n. 142/2011 |
||||||||
Note
|
(*) |
La designazione dei prodotti elencati nella tabella del presente allegato è quella contenuta nella colonna "Designazione delle merci" della nomenclatura combinata (NC), istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio e approvata con la decisione n. 87/369/CEE del Consiglio. La NC è basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA), conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983.
Fatte salve le regole per l'interpretazione della NC stabilite nel regolamento (CEE) n. 2658/87, il testo della designazione dei prodotti nella tabella del presente allegato è considerato di carattere puramente indicativo, in quanto i prodotti che rientrano nell'elenco della tabella del presente allegato sono determinati dai codici NC. |
|
(**) |
In questa colonna è indicato il codice NC. |
|
(***) |
In questa colonna è indicato il modello di certificato sanitario/certificato ufficiale/dichiarazione ufficiale che deve accompagnare la partita di prodotti del resto del mondo conformemente alla legislazione dell'Unione. |
(1) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(3) Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).
|
27.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 238/108 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2060 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2023
che stabilisce norme per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco degli Stati di bandiera dei pescherecci che catturano prodotti della pesca che possono entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord come merci al dettaglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di tuberi-seme di patate, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, lettera b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce norme specifiche riguardanti, tra l'altro, l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di determinate merci al dettaglio destinate all'immissione sul mercato in Irlanda del Nord per il consumatore finale. |
|
(2) |
In particolare, l'articolo 9 del regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce norme specifiche per le partite di merci al dettaglio del resto del mondo. L'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento stabilisce che i prodotti della pesca catturati da un peschereccio battente bandiera di un paese terzo diverso dal Regno Unito («Stato di bandiera») e importati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord possono entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito come merci al dettaglio ed essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord conformemente all'articolo 4 di tale regolamento solo se lo Stato di bandiera del peschereccio interessato è elencato in un atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del medesimo regolamento. |
|
(3) |
Inoltre l'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce che i prodotti della pesca catturati da una nave dello Stato di bandiera e importati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord possono entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito come merci al dettaglio ed essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord conformemente all'articolo 4 di tale regolamento solo se il Regno Unito fornisce prove scritte attestanti che le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica si applicano a norma del suo diritto nazionale, garantendo in tal modo che i prodotti della pesca ottenuti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»), quale definita all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (2) e negli atti dell'Unione adottati a norma di tale regolamento, non siano importati nel Regno Unito e che tali condizioni di importazione e prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica sono effettivamente attuate dal Regno Unito («prove scritte»). |
|
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1005/2008 istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN e, all'articolo 12, paragrafo 1, vieta l'importazione nell'Unione di prodotti della pesca provenienti da pesca INN. L'articolo 20 di tale regolamento stabilisce inoltre norme per la notifica alla Commissione da parte degli Stati terzi di bandiera ai fini dell'accettazione dei certificati di cattura convalidati da tali Stati di bandiera, per garantire, tra l'altro, che le partite di prodotti della pesca che entrano nell'Unione da paesi terzi rispettino tale divieto. |
|
(5) |
La decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio (3) stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti per prevenire la pesca INN a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008. |
|
(6) |
L'articolo 9, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce che, se ha ricevuto le prove scritte, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che elenca gli Stati di bandiera dei pescherecci che catturano prodotti della pesca che possono entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio in provenienza da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord. |
|
(7) |
Con lettera del 4 settembre 2023 il Regno Unito ha fornito le prove scritte attestanti che le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica si applicano a norma del diritto nazionale del Regno Unito e che le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali e alla verifica sono effettivamente attuate dal Regno Unito. |
|
(8) |
Poiché il Regno Unito ha fornito le prove scritte necessarie di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231, è opportuno stabilire l'elenco degli Stati di bandiera dei pescherecci che catturano prodotti della pesca che possono entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord come merci al dettaglio dopo essere stati importati in altre parti del Regno Unito. Tale elenco dovrebbe tenere conto dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e dell'elenco dei paesi terzi non cooperanti stabilito dalla decisione di esecuzione 2014/170/UE. |
|
(9) |
Ai fini della certezza del diritto e per evitare inutili perturbazioni degli scambi, il presente regolamento dovrebbe prendere effetto con urgenza. |
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(10) |
L'obbligo di apporre una marcatura sulle merci al dettaglio conformemente all'allegato IV del regolamento (UE) n. 2023/1231 si applica a decorrere dal 1o ottobre 2023. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o ottobre 2023, al fine di garantire la coerenza e la certezza del diritto e di evitare inutili perturbazioni degli scambi. |
|
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce l'elenco dei paesi terzi diversi dal Regno Unito che sono Stati di bandiera dei pescherecci che catturano prodotti della pesca che possono entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord come merci al dettaglio conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/1231 dopo essere stati importati in altre parti del Regno Unito («elenco degli Stati di bandiera»).
Articolo 2
Elenco degli Stati di bandiera
L'elenco degli Stati di bandiera figura nell'allegato.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica dal 1° ottobre 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 165 del 29.6.2023, pag. 103.
(2) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(3) Decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che stabilisce un elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 43).
ALLEGATO
|
ALBANIA |
|
ALGERIA |
|
ANGOLA |
|
ANTIGUA E BARBUDA |
|
ARGENTINA |
|
AUSTRALIA |
|
BAHAMAS |
|
BANGLADESH |
|
BELIZE |
|
BENIN |
|
BRASILE |
|
CANADA |
|
CABO VERDE |
|
CILE |
|
CINA |
|
COLOMBIA |
|
COSTA RICA |
|
COSTA D'AVORIO |
|
CUBA |
|
CURAÇAO |
|
ECUADOR |
|
EGITTO |
|
EL SALVADOR |
|
ERITREA |
|
ISOLE FALKLAND |
|
FÆR ØER |
|
FIGI |
|
POLINESIA FRANCESE |
|
TERRE AUSTRALI E ANTARTICHE FRANCESI |
|
GABON |
|
GHANA |
|
GROENLANDIA |
|
GRENADA |
|
GUATEMALA |
|
GUINEA |
|
GUYANA |
|
ISLANDA |
|
INDIA |
|
INDONESIA |
|
GIAMAICA |
|
GIAPPONE |
|
KENYA |
|
KIRIBATI |
|
MADAGASCAR |
|
MALAYSIA |
|
MALDIVE |
|
MAURITANIA |
|
MAURIZIO |
|
MESSICO |
|
MONTENEGRO |
|
MAROCCO |
|
MOZAMBICO |
|
MYANMAR/BIRMANIA |
|
NAMIBIA |
|
NUOVA CALEDONIA |
|
NUOVA ZELANDA |
|
NICARAGUA |
|
NIGERIA |
|
NORVEGIA |
|
OMAN |
|
PAKISTAN |
|
PANAMA |
|
PAPUA NUOVA GUINEA |
|
PERÙ |
|
FILIPPINE |
|
RUSSIA |
|
SANT'ELENA |
|
SAINT PIERRE E MIQUELON |
|
SENEGAL |
|
SEYCHELLES |
|
ISOLE SALOMONE |
|
SUD AFRICA |
|
COREA DEL SUD |
|
SRI LANKA |
|
SURINAME |
|
TAIWAN |
|
TANZANIA |
|
THAILANDIA |
|
GAMBIA |
|
TRISTAN DA CUNHA |
|
TUNISIA |
|
TURCHIA |
|
UCRAINA |
|
EMIRATI ARABI UNITI |
|
STATI UNITI D'AMERICA |
|
URUGUAY |
|
VENEZUELA |
|
VIETNAM |
|
WALLIS E FUTUNA |
|
YEMEN |
DECISIONI
|
27.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 238/114 |
DECISIONE (UE) 2023/2061 DEL CONSIGLIO EUROPEO
del 22 settembre 2023
che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
IL CONSIGLIO EUROPEO,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis, paragrafo 1,
vista la proposta del Parlamento europeo (1),
vista l’approvazione del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull’Unione europea (TUE) stabilisce i criteri della composizione del Parlamento europeo, vale a dire che il numero dei rappresentanti dei cittadini dell’Unione non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente, che la rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro, e che a nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi. |
|
(2) |
L’articolo 10 TUE stabilisce, tra l’altro, che il funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa in cui i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell’Unione, nel Parlamento europeo e gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio dai rispettivi governi, che a loro volta sono democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini. |
|
(3) |
L’articolo 14, paragrafo 2, TUE trova pertanto applicazione nel contesto delle più ampie disposizioni istituzionali enunciate nei trattati, tra cui le disposizioni sul processo decisionale all’interno del Consiglio. |
|
(4) |
Entro la fine del 2026 e prima della proposta relativa alla sua composizione, il Parlamento europeo dovrebbe proporre un metodo di distribuzione dei seggi obiettivo, equo, duraturo e trasparente che attui il principio della proporzionalità degressiva, fatte salve le prerogative delle istituzioni previste dai trattati. Tenendo conto dell’impatto di eventuali sviluppi futuri, tale metodo dovrebbe salvaguardare un numero massimo sostenibile di deputati al Parlamento europeo. |
|
(5) |
L’autorità di bilancio e la Commissione, nell’esercizio delle loro prerogative ai sensi della procedura di bilancio annuale, dovrebbero garantire che l’aumento del numero dei seggi previsto dalla presente decisione sia neutro in termini di bilancio ai sensi della sezione 1 del bilancio generale dell’Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, TUE, si applicano i seguenti principi:
|
— |
il numero totale dei seggi al Parlamento europeo non può essere superiore a 750, più il presidente; |
|
— |
l'assegnazione dei seggi agli Stati membri è degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei seggi e una soglia massima di 96 seggi per Stato membro, rispecchiando nel contempo il più possibile le dimensioni delle rispettive popolazioni degli Stati membri, |
|
— |
la proporzionalità degressiva è definita come segue: il rapporto tra la popolazione e il numero dei seggi di ciascuno Stato membro, prima dell'arrotondamento per eccesso o per difetto ai numeri interi più vicini, varia in funzione della rispettiva popolazione, di modo che ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro più popolato rappresenti più cittadini di ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro meno popolato e che, al contempo, più uno Stato membro è popolato, più abbia diritto a un numero di seggi elevato nel Parlamento europeo, |
|
— |
l’assegnazione dei seggi nel Parlamento europeo considera gli sviluppi demografici negli Stati membri. |
Articolo 2
La popolazione complessiva degli Stati membri è calcolata dalla Commissione (Eurostat) sulla base di dati forniti dagli Stati membri stessi, in conformità di un metodo istituito dal regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
Articolo 3
Il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro per la legislatura 2024-2029 è fissato come segue:
|
Belgio |
22 |
|
Bulgaria |
17 |
|
Cechia |
21 |
|
Danimarca |
15 |
|
Germania |
96 |
|
Estonia |
7 |
|
Irlanda |
14 |
|
Grecia |
21 |
|
Spagna |
61 |
|
Francia |
81 |
|
Croazia |
12 |
|
Italia |
76 |
|
Cipro |
6 |
|
Lettonia |
9 |
|
Lituania |
11 |
|
Lussemburgo |
6 |
|
Ungheria |
21 |
|
Malta |
6 |
|
Paesi Bassi |
31 |
|
Austria |
20 |
|
Polonia |
53 |
|
Portogallo |
21 |
|
Romania |
33 |
|
Slovenia |
9 |
|
Slovacchia |
15 |
|
Finlandia |
15 |
|
Svezia |
21 |
Articolo 4
Con sufficiente anticipo prima dell’inizio della legislatura 2029-2034, e se possibile entro la fine del 2027, il Parlamento europeo presenta al Consiglio europeo, a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, TUE, una proposta di ripartizione aggiornata dei seggi nel Parlamento europeo.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
C. MICHEL
(1) Proposta approvata il 15 giugno 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Approvazione del 13 settembre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39).
|
27.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 238/117 |
DECISIONE (PESC) 2023/2062 DEL CONSIGLIO
del 25 settembre 2023
relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate beniniane
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (1) istituisce lo strumento europeo per la pace (European Peace Facility – EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF deve essere utilizzato per il finanziamento di misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa. |
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(2) |
Le regioni settentrionali dei paesi costieri del Golfo di Guinea, segnatamente Ghana, Costa d'Avorio, Benin e Togo, presentano un deterioramento delle condizioni di sicurezza in relazione alla crisi che ha colpito il Sahel centrale. |
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(3) |
Alla luce del deterioramento del contesto di sicurezza nella regione, il rafforzamento delle forze di difesa e di sicurezza del Benin è importante per consentire e sostenere gli sforzi di stabilizzazione in tale paese. In tale contesto, nella piena consapevolezza della necessità di una risposta integrata, è priorità fondamentale dell'Unione garantire la pace e la sicurezza a lungo termine in Benin. |
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(4) |
Il 3 luglio 2023 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto una richiesta dal Benin affinché l'Unione assista le forze armate beniniane. L'assistenza richiesta riguarda l'approvvigionamento di attrezzature essenziali al fine di rafforzare le capacità operative delle unità militari beniane schierate nella parte settentrionale del paese nell'ambito dell'operazione Mirador per combattere i gruppi armati non statali e per contrastare e ridurre le opportunità di tali gruppi di commettere attacchi terroristici. |
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(5) |
Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (2), e in conformità delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF. |
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(6) |
Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore del Benin («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. L'obiettivo della misura di assistenza è rafforzare le capacità delle forze armate beniniane per proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del Benin e la popolazione civile del paese dalle aggressioni interne ed esterne e contribuire alla pace e alla stabilità nella regione.
3. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di materiali non concepiti per l'uso letale della forza:
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a) |
un aeromobile a fini di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR); |
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b) |
sistemi aerei senza equipaggio a fini di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR). |
4. La durata della misura di assistenza è di 30 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 2
Disposizioni finanziarie
1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 11 750 000 EUR.
2. Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.
3. Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 3
Accordi con il beneficiario
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantirne il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:
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a) |
il rispetto, da parte delle unità delle forze armate beniniane schierate nel quadro dell'operazione Mirador e sostenute nell'ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario; |
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b) |
per i quali sono stati forniti; |
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c) |
la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita; |
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d) |
che tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nel quadro della decisione (PESC) 2021/509 («comitato dello strumento») a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi, anche al termine del loro ciclo di vita. |
3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.
Articolo 4
Attuazione
1. L'alto rappresentante è responsabile di assicurare l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF, in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF.
2. La fornitura dei materiali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è affidata a Défense Conseil International (DCI Group).
Articolo 5
Sorveglianza, controllo e valutazione
1. L'alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all'articolo 3. Tale sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell'articolo 3 e contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle forze armate beniniane schierate nell'ambito dell'operazione Mirador.
2. Il controllo post-spedizione delle attrezzature è organizzato come segue:
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a) |
verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna sono firmati dell'utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà; |
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b) |
presentazione di relazioni, in base alla quale il beneficiario deve riferire annualmente sulle attività svolte con i materiali forniti a titolo della misura di assistenza e sull'inventario degli elementi designati, fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS); |
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c) |
ispezioni in loco, nelle quali il beneficiario concede l'accesso all'alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta. |
3. L'alto rappresentante effettua una valutazione finale al termine della misura di assistenza per stabilire se questa abbia contribuito al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 6
Relazioni
Durante il periodo di attuazione l'alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull'attuazione della misura di assistenza, conformemente all'articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L'amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento in merito all'esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell'articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.
Articolo 7
Sospensione e cessazione
1. Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.
2. Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
H. GÓMEZ HERNÁNDEZ
(1) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).
(2) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).
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27.9.2023 |
IT |
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L 238/121 |
DECISIONE (PESC) 2023/2063 DEL CONSIGLIO
del 25 settembre 2023
recante modifica della decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 22 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/233/PESC (1), che ha istituito la missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia). |
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(2) |
Il 26 giugno 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1305 (2), che ha adeguato il mandato dell'EUBAM Libia e lo ha prorogato fino al 30 giugno 2025. Tale decisione ha inoltre fornito a EUBAM Libia un importo di riferimento finanziario fino al 30 settembre 2023. |
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(3) |
È opportuno stabilire l'importo di riferimento finanziario dell'EUBAM Libia per il periodo dal 1o ottobre 2023 al 30 giugno 2025. |
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(4) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/233/PESC. |
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(5) |
L'EUBAM Libia sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 13, paragrafo 1, della decisione 2013/233/PESC, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUBAM Libia per il periodo dal 1o ottobre 2023 al 30 giugno 2025 è di 53 442 350,13 EUR.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o ottobre 2023.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
H. GÓMEZ HERNÁNDEZ
(1) Decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla missione dell’Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 138 del 24.5.2013, pag. 15).
(2) Decisione (PESC) 2023/1305 del Consiglio del 26 giugno 2023 recante modifica della decisione 2013/233/PESC, sulla missione dell’Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 161 del 27.6.2023, pag. 68).
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27.9.2023 |
IT |
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L 238/122 |
DECISIONE (PESC) 2023/2064 DEL CONSIGLIO
del 25 settembre 2023
sul sostegno dell’Unione alle attività della commissione preparatoria dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia»), il cui capitolo III contiene un elenco di misure che devono essere adottate per combattere tale proliferazione. |
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(2) |
L’Unione sta attivamente attuando la strategia e realizzando le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali quali il segretariato tecnico provvisorio dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO). |
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(3) |
Gli Stati firmatari del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT) hanno deciso di istituire una commissione preparatoria che sia dotata di capacità giuridica e abbia il rango di organizzazione internazionale, al fine di dare effettiva attuazione al CTBT, in attesa della creazione della CTBTO. |
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(4) |
La rapida entrata in vigore e l’universalizzazione del CTBT nonché il rafforzamento del sistema di monitoraggio e di verifica della commissione preparatoria della CTBTO sono obiettivi importanti della strategia. |
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(5) |
Nell’agenda per il disarmo dal titolo «Securing Our Common Future» (Assicurare il nostro futuro comune) il segretario generale delle Nazioni Unite afferma che, grazie alla limitazione dello sviluppo di nuove tipologie avanzate di armi nucleari, il CTBT ha posto un freno alla corsa agli armamenti e costituisce inoltre un potente ostacolo normativo contro l’eventualità che alcuni Stati cerchino di sviluppare, fabbricare e successivamente acquisire armi nucleari in violazione dei propri impegni di non proliferazione. |
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(6) |
La bussola strategica per la sicurezza e la difesa del 2022 fa riferimento alla persistente minaccia della proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, all’espansione degli arsenali nucleari, allo sviluppo di nuovi sistemi d’arma nonché all’uso di minacce nucleari da parte di alcuni paesi ed esprime l’obiettivo dell’Unione di rafforzare le azioni concrete a sostegno degli obiettivi di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti. |
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(7) |
Nell’ambito dell’attuazione della strategia il Consiglio ha adottato tre azioni comuni e cinque decisioni a sostegno delle attività della commissione preparatoria della CTBTO, vale a dire le azioni comuni 2006/243/PESC (1), 2007/468/PESC (2) e 2008/588/PESC (3), e le decisioni 2010/461/PESC (4), 2012/699/PESC (5), (PESC) 2015/1837 (6), (PESC) 2018/298 (7) e (PESC) 2020/901 (8). È opportuno che tale sostegno dell’Unione prosegua. |
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(8) |
L’attuazione tecnica della presente decisione dovrebbe essere affidata alla commissione preparatoria della CTBTO che, considerate le competenze e capacità uniche di cui dispone grazie alla rete del sistema internazionale di monitoraggio (IMS), che comprende oltre 337 installazioni in tutto il mondo, e al centro internazionale dati (IDC), è la sola organizzazione internazionale che ha la capacità e la legittimità di attuare la presente decisione. L’azione sostenuta dall’Unione può essere finanziata solo attraverso un contributo fuori bilancio alla commissione preparatoria della CTBTO, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. In vista dell’attuazione della strategia, della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea e della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, l’Unione continua a sostenere le attività svolte dalla commissione preparatoria della CTBTO mediante un’azione operativa.
2. Gli obiettivi dell’azione di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
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a) |
rafforzare le capacità del sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT; |
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b) |
rafforzare le capacità degli Stati firmatari del CTBT di adempiere i propri obblighi di verifica nell’ambito del CTBT e consentire loro di beneficiare pienamente della partecipazione al regime del CTBT; |
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c) |
sensibilizzare in merito al CTBT e promuoverne l’universalizzazione e l’entrata in vigore. |
3. Una descrizione dettagliata dell’azione figura nell’allegato.
Articolo 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante) è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’attuazione tecnica dell’azione di cui all’articolo 1 è affidata alla commissione preparatoria della CTBTO.
3. La commissione preparatoria della CTBTO svolge tale compito sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine l’alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con la commissione preparatoria della CTBTO.
Articolo 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dell’azione finanziata dall’Unione di cui all’articolo 1 è pari a 6 285 929 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le norme e le procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude un accordo di contributo con la commissione preparatoria della CTBTO. Gli accordi di contributo dispongono che la commissione preparatoria della CTBTO assicuri la visibilità del contributo dell’Unione in funzione della sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale contesto e della data di conclusione dell’accordo.
Articolo 4
1. L’AR riferisce al Consiglio sull’attuazione della presente decisione in base a relazioni periodiche della commissione preparatoria della CTBTO. Le relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione dell’azione di cui all’articolo 1.
Articolo 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la conclusione dell’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data di entrata in vigore se entro tale termine non è stato concluso alcun accordo.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
H. GÓMEZ HERNÁNDEZ
(1) Azione comune 2006/243/PESC del Consiglio, del 20 marzo 2006, sul sostegno alle attività della commissione preparatoria dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) nel settore della formazione e dello sviluppo di capacità a fini di verifica e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 68).
(2) Azione comune 2007/468/PESC del Consiglio, del 28 giugno 2007, sul sostegno alle attività della commissione preparatoria dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) al fine di potenziarne le capacità di monitoraggio e di verifica e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 176 del 6.7.2007, pag. 31).
(3) Azione comune 2008/588/PESC del Consiglio, del 15 luglio 2008, sul sostegno alle attività della commissione preparatoria dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) al fine di potenziarne le capacità di monitoraggio e di verifica e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 189 del 17.7.2008, pag. 28).
(4) Decisione 2010/461/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, a sostegno delle attività della commissione preparatoria dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 219 del 20.8.2010, pag. 7).
(5) Decisione 2012/699/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2012, sul sostegno dell’Unione alle attività della commissione preparatoria dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 314 del 14.11.2012, pag. 27).
(6) Decisione (PESC) 2015/1837 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, sul sostegno dell’Unione alle attività della commissione preparatoria dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 266 del 13.10.2015, pag. 83).
(7) Decisione (PESC) 2018/298 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, sul sostegno dell’Unione alle attività della commissione preparatoria per l’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 56 del 28.2.2018, pag. 34).
(8) Decisione (PESC) 2020/901 del Consiglio, del 29 giugno 2020, sul sostegno dell’Unione alle attività della commissione preparatoria dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 207 del 30.6.2020, pag. 15).
ALLEGATO
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE PREPARATORIA DELL’ ORGANIZZAZIONE DEL TRATTATO SULLA MESSA AL BANDO TOTALE DEGLI ESPERIMENTI NUCLEARI (CTBTO)
1. Contesto
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure che devono essere adottate sia nell’ Unione che nei paesi terzi per combattere tale proliferazione.
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— |
Il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT), che vieta tutte le esplosioni nucleari, è un elemento essenziale dell’architettura internazionale di non proliferazione. Il CTBT è una misura collettiva incisiva mirante a rafforzare la fiducia e la sicurezza nonché un potente vincolo alla proliferazione delle armi nucleari e impedisce sia lo sviluppo di armi nucleari da parte dei paesi che attualmente non le possiedono sia il potenziamento degli arsenali nucleari già esistenti. |
Il CTBT ha stabilito una rigorosa norma a livello mondiale contro la sperimentazione delle armi nucleari, sostenuta da un sistema globale di monitoraggio dei test nucleari all’avanguardia e altamente sensibile, il Sistema internazionale di monitoraggio (IMS) dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO), che controlla la conformità al trattato.
Il trattato non è ancora entrato in vigore e gli sforzi proseguono su scala mondiale per conseguire questo obiettivo fondamentale della comunità internazionale e della relativa agenda per la pace e la sicurezza. Parallelamente, l’IMS della CTBTO fornisce alla comunità internazionale un flusso costante di dati in tempo reale attraverso il centro internazionale dati per garantire che nessun test nucleare passi inosservato. Anche le capacità e le tecnologie dell’Organizzazione in materia di ispezioni in loco sono in fase di sviluppo e miglioramento in vista dell’entrata in vigore del trattato.
L’Unione europea (UE) sta attivamente mettendo in atto la sua strategia e da oltre un decennio fornisce contributi volontari significativi alla commissione preparatoria della CTBTO al fine di promuovere l’entrata in vigore del CTBT nonché sostenere e rafforzare ulteriormente le capacità di monitoraggio e di verifica della CTBTO.
2. Obiettivo globale
In linea con la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l’obiettivo generale del progetto è contribuire alla pace e alla sicurezza internazionali e al rafforzamento della fiducia promuovendo l’universalizzazione e l’entrata in vigore del CTBT, come pure potenziando il regime internazionale di monitoraggio e di verifica della CTBTO.
Migliorando le capacità del regime di verifica del CTBT, sviluppando le capacità degli esperti degli Stati firmatari e sensibilizzando i giovani, i membri dei parlamenti, i media e gli scienziati, il progetto ha lo scopo di contribuire a «preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale», come previsto dall’articolo 21 del trattato sull’Unione europea.
3. Obiettivi specifici
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a) |
Rafforzare le capacità del sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT; |
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b) |
rafforzare le capacità degli Stati firmatari del CTBT di adempiere i propri obblighi di verifica nell’ambito del CTBT e consentire loro di beneficiare pienamente della partecipazione al regime del CTBT; |
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c) |
sensibilizzare in merito al CTBT e promuoverne l’universalizzazione e l’entrata in vigore. |
4. Risultati previsti
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a) |
Il progetto produrrà risultati che contribuiranno a rafforzare le capacità del regime di monitoraggio e di verifica del CTBT (1) potenziando le pipeline di modellazione del trasporto atmosferico e dei radionuclidi; (2) migliorando la comprensione scientifica del fondo di radioxeno e del suo impatto sui sistemi di rilevamento dei gas nobili della CTBTO; (3) migliorando il mantenimento delle stazioni sismiche ausiliarie dell’IMS e (4) rafforzando le capacità della CTBTO in materia di ispezioni in loco (OSI).
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b) |
L’azione produrrà risultati che miglioreranno le capacità dei centri nazionali dati (NDC) degli Stati firmatari e forniranno una conoscenza fondamentale del trattato nonché una panoramica delle attività di OSI e delle relative attrezzature, ricorrendo a una formazione pratica.
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c) |
Inoltre, i risultati derivanti dall’azione rafforzeranno il carattere universale del CTBT, promuoveranno l’inclusività e la diversità in seno alla commissione preparatoria per la CTBTO e sensibilizzeranno in merito al CTBT i giovani professionisti dei paesi non firmatari e non ratificanti, compresi gli Stati la cui firma e ratifica sono necessarie per l’entrata in vigore del CTBT.
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5. Durata
La durata complessiva dell’azione è stimata a 36 mesi.
Attività 1: Sostegno alle tecnologie di verifica e al sistema di monitoraggio
Componente 1: Strumenti dell’IDC in ambito sismico, idroacustico e infrasonico (SHI) e radionuclidico (RN) e potenziamento dei prodotti
Impatto
Migliorando e potenziando le pipeline di modellazione del trasporto atmosferico e dei radionuclidi e migliorando la sostenibilità della creazione e distribuzione di prodotti da parte della federazione delle reti di sismografi digitali (FDSN), si mira a rafforzare la capacità degli Stati parte di monitorare e interpretare i dati e i prodotti dell’IDC. Ciò rafforza il regime di verifica e contribuisce agli obiettivi di non proliferazione in linea con la politica estera e di sicurezza comune (PESC).
Prodotto 1: Fabbricazione di prodotti FDSN e miglioramenti del formato per i prodotti SHI e RN
Contesto
Il segretariato tecnico provvisorio (PTS), con il sostegno della decisione VIII del Consiglio dell’UE, ha attuato la fabbricazione dei propri prodotti e dati SHI conformemente allo standard dei servizi web dell’FDSN. Ciò ha consentito ai centri nazionali dati (NDC) come pure al centro internazionale dati (IDC) di richiedere prodotti e dati sismici, idroacustici e infrasonici (SHI) dell’IDC provenienti dal Sistema internazionale di monitoraggio (IMS) utilizzando dei software client conformi alle norme.
Sulla base di questo risultato iniziale, l’obiettivo è adesso quello di ampliare la portata dell’attuazione del servizio web dell’FDSN da parte del PTS per includere formati aggiuntivi e fornire accesso ai prodotti e ai dati radionuclidici (RN) dell’IDC. Ciò significa che tutta la creazione di prodotti sarà realizzata mediante l’attuazione del servizio web dell’FDSN. Ciò creerà una chiara separazione delle responsabilità tra la creazione del prodotto, che sarà a carico del servizio web dell’FDSN, e i metodi di distribuzione dei prodotti e dei dati (VDMS e SWP). Grazie alla separazione di tali responsabilità, il sistema di creazione e distribuzione dei prodotti sarà più flessibile e più facile da mantenere. Esso aggiunge inoltre la capacità degli NDC di interrogare direttamente i prodotti dell’IDC attraverso il servizio web dell’FDSN, oltre a ricevere i prodotti dell’IDC tramite il VDMS e l’SWP, rispondendo alla necessità di distribuire prodotti su richiesta.
Il miglioramento della sostenibilità della creazione e della distribuzione dei dati dei prodotti dell’IDC e dell’IMS consente agli Stati parte di riesaminare e analizzare i dati della CTBTO in modo più agevole ed efficiente.
Esiti previsti
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Migliorare il servizio agli NDC e all’IDC con un servizio centrale da cui richiedere dati e prodotti SHI e RN. |
Risultati previsti
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Miglioramento dell’attuazione del servizio web dell’FDSN che includa tutti i dati, i prodotti e i formati SHI e RN. |
Prodotto 2: Sviluppo di uno strumento operativo di valutazione del fondo di xeno (Xenon Background Estimator Tool, XeBET II)
Contesto
Le emissioni di radionuclidi provenienti da fonti antropiche a livello globale, connesse ad attività pacifiche, sono frequentemente osservate dalla rete di gas nobili della CTBTO. Queste emissioni sempre presenti e altamente variabili indeboliscono il monitoraggio globale delle esplosioni nucleari. Sapendo che questo problema complesso esisterà sempre, vi è un forte consenso sulla necessità di portare avanti le metodologie attuali attraverso l’innovazione necessaria, adottando gli insegnamenti tratti e utilizzando approcci interdisciplinari derivanti dalle competenze in materia di modellazione del trasporto atmosferico (ATM) e di radionuclidi. Tali sforzi consentono di distinguere, per ciascun campione rilevato dall’IMS, se l’osservazione può essere spiegata con fonti conosciute o se può eventualmente contenere un contributo da un’esplosione nucleare.
XeBET (contratto n. 2022-1179), un progetto di sviluppo di software scientifico esistente, apre la strada a XeBET II fornendo un ambiente di prototipazione di software per testare e dimostrare nuove metodologie scientifiche basate sui dati. Il software XeBET II, il seguito logico e importante di XeBET, utilizza il risultato di tale prototipo per l’elaborazione di un software che fornisca, dal punto di vista operativo, il miglior indicatore di valutazione del fondo nella pipeline di ATM. Pertanto, XeBET II migliorerà di conseguenza la qualità dello screening nucleare.
Esiti previsti
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Rendere il software XeBET II operativo e pronto per valutare le concentrazioni di radioxeno per ciascun campione di gas nobile rilevato dall’IMS. Il prototipo sarà attuato nella pipeline di modellazione del trasporto atmosferico (ATM) e il risultato sarà integrato nella pipeline dei radionuclidi per migliorare l’Automated Radionuclide Report (ARR) e il Reviewed Radionuclide Report (RRR) nonché lo Standard Screened Radionuclide Event Bulletin (SSREB). Sarà inoltre disponibile nella serie di strumenti di analisi tecnica degli esperti e nell’NDC-in-a-Box. |
Risultati previsti
Il software XeBET II è una soluzione software pronta per essere integrata nelle pipeline di ATM e dei radionuclidi. Esso fornisce tre risultati:
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creazione di una soluzione per «risalire a fonti conosciute» che fa parte del sistema di classificazione concordato dalla commissione, ma non ancora attuato nelle relazioni dell’IDC sui radionuclidi; |
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potenziamento dello SSREB per fornire risultati reali di screening automatici anziché semplicemente estrarre informazioni dall’RRR; |
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messa a disposizione di uno strumento per l’analisi tecnica degli esperti. |
Tutte queste funzionalità saranno rese disponibili agli NDC come parte del software NDC-in-a-Box. XeBET II fungerà da punto di partenza per ulteriori miglioramenti e per sviluppi aggiuntivi. Integrando XeBET II nella pipeline di ATM operativa si può valutare meglio se un segnale anomalo possa essere attribuito a un’esplosione nucleare o a fonti conosciute, il che migliora notevolmente la qualità del regime di verifica a lungo termine.
Prodotto 3: Migliore modellazione del trasporto atmosferico (ATM) da parte del sistema di previsione di ensemble
Contesto
Il sistema operativo di modellazione del trasporto atmosferico (ATM) installato e utilizzato in sede di CTBTO produce campi di sensibilità sorgente-recettore (SRS) che specificano l’ubicazione delle masse d’aria prima del loro arrivo in qualsiasi stazione di radionuclidi della rete del sistema internazionale di monitoraggio (IMS). Di conseguenza, i calcoli dell’ATM supportano la tecnologia dei radionuclidi fornendo un collegamento tra i rilevamenti di radionuclidi e le regioni in cui si trovano le possibili fonti.
Una questione comune e legittima riguardante i prodotti dell’ATM è legata alle loro incertezze e al loro livello di fiducia. È riconosciuto che le incertezze possono essere stimate utilizzando un complesso di simulazioni equivalenti, ossia un ensemble, piuttosto che un’unica simulazione. Sulla base dello studio finanziato dalla decisione VII del Consiglio dell’UE (Titolo 1, Componente 4), è emerso che per beneficiare di proprietà di insiemi è sufficiente disporre di un insieme composto da 10 membri selezionati arbitrariamente. Tale conclusione è particolarmente importante nel contesto del lavoro operativo presso l’IDC, che richiede oltre 280 simulazioni di ATM effettuate quotidianamente.
L’attuale sistema operativo di ATM si basa su un modello di dispersione lagrangiano a particelle, chiamato FLEXPART. I lavori di aggiornamento della versione di FLEXPART-CTBTO, con i più recenti miglioramenti scientifici attuati nella versione comunitaria FLEXPART v10, sono stati finanziati dalla decisione VIII del Consiglio dell’UE. Un ulteriore miglioramento della versione aggiornata di FLEXPART-CTBTO consentirà di ottenere vantaggi in termini di prestazioni computazionali, oltre che un’elaborazione più affidabile e solida, utilizzando risorse di calcolo ad alte prestazioni con GPU (processori grafici) finanziate dalla decisione VIII del Consiglio dell’UE (riferimento al Titolo 1, Componente 2, Progetto 4). Si esaminerà inoltre una nuova versione comunitaria annunciata per il 2023 come FLEXPART v11 con i suoi potenziali miglioramenti e, se necessario, sarà anch’essa integrata.
Il progetto produrrà ulteriori miglioramenti tramite l’ampliamento delle capacità di ATM, che includerà la modellazione di ensemble per 10 membri del sistema di previsione di ensemble (EPS). L’utilizzo dell’analisi EPS consentirà di stimare i livelli di fiducia negli orientamenti di ATM. Per svolgere questo compito, sarà ulteriormente potenziato il prototipo di software sviluppato con la decisione VII del Consiglio dell’UE, che facilita la valutazione delle incertezze delle serie temporali modellate per l’inversione del termine sorgente. Inoltre, sarà ulteriormente esaminato l’uso di incertezze modellate dell’ATM ai fini dell’analisi dei rapporti isotopici e degli studi sull’apprendimento automatico.
L’introduzione di incertezze nelle previsioni del modello dell’ATM prevede analisi più accurate per lo screening e la tempistica (analisi dei rapporti isotopici) e la localizzazione della fonte. La previsione di ensemble è inoltre un metodo appropriato da utilizzare per una migliore valutazione del fondo dei radionuclidi. Nel complesso, essa consente agli Stati parte di comprendere meglio la possibile localizzazione della fonte e i tempi di rilascio dei radionuclidi e, a lungo termine, migliorerà notevolmente la qualità del regime di verifica. Rafforza notevolmente le capacità del sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT fornendo informazioni essenziali, richieste dagli Stati firmatari, in merito alle incertezze dell’ATM.
Esiti previsti
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Potenziamento del sistema ATM (ATM-EPS) che fornisce informazioni essenziali sulle incertezze dell’ATM, migliorandone la credibilità dei risultati. |
Risultati previsti
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Prototipi di software che consentono di attuare incertezze nelle simulazioni di ATM ai fini dell’analisi dei rapporti isotopici (screening e tempistica) e degli studi sull’apprendimento automatico. |
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Una pipeline di ATM aggiornata basata su tale prototipo ATM-EPS che fornisce informazioni supplementari ed essenziali sulle incertezze dell’ATM, migliorandone la credibilità dei risultati. |
Prodotto 4: Aggiornamento del sistema interattivo e di elaborazione della tecnologia a forma d’onda variabile
Contesto
Il software di elaborazione dei dati infrasonici e idroacustici DTK-(G)PMCC, sostenuto dai finanziamenti della decisione VIII del Consiglio dell’UE, è entrato in uso operativo presso l’IDC ed è ora condiviso con gli Stati membri attraverso l’NDC-in-a-Box. Questo esito positivo fa sì che ora gli NDC chiedano di continuare ad aggiornare il software e potenziare l’elaborazione dei dati idroacustici mediante l’uso dello strumento. È inoltre necessario aggiornare lo strumento associato DTK-DIVA, che permette di effettuare un’analisi interattiva in cui si combinano le informazioni sul rumore delle stazioni e i risultati dell’elaborazione e, per i dati infrasonici, di associare l’analisi dell’elaborazione dei dati con la conoscenza dell’atmosfera.
La fornitura di un software all’IDC e agli NDC consente una migliore elaborazione dei dati idroacustici (mediante DTK-(G)PMCC) e un’analisi e una visualizzazione complete (mediante DTK-DIVA). Il miglioramento dell’elaborazione dei dati idroacustici aumenta la capacità del regime di verifica di localizzare gli esperimenti nucleari condotti in ambiente sottomarino. Il potenziamento di DTK-DIVA rafforza la capacità degli esperti di combinare una serie di informazioni provenienti da rilevamenti sismici, idroacustici e infrasonici e di ottenere una comprensione più dettagliata di un evento sorgente.
Esiti previsti
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Fornitura di un software utilizzato a) dall’IDC e b) dagli NDC per l’elaborazione dei dati infrasonici e idroacustici e l’analisi interattiva. |
Risultati previsti
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Realizzazione di eventi idroacustici e infrasonici e analisi completa di tali eventi. |
Componente 2: Prosecuzione delle campagne di misurazione del fondo di radioxeno in diverse regioni del mondo
Impatto
Ulteriore miglioramento della comprensione scientifica del fondo di radioxeno e del suo impatto sui sistemi di rilevamento di gas nobili della CTBTO, che rafforza le capacità del sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT.
Contesto
I radioisotopi di xeno costituiscono le emissioni di gas nobili che hanno maggiori probabilità di essere osservate in caso di esplosioni nucleari sotterranee e subacquee. Svolgono un ruolo importante nel confermare se un evento è di natura nucleare.
Il monitoraggio dello xeno radioattivo è una tecnica altamente sensibile, ma l’interpretazione affidabile dei rilevamenti dipende in larga misura dalla conoscenza e dalla comprensione del fondo a livello locale. Oltre 500 impianti nucleari in tutto il mondo rilasciano regolarmente xeno radioattivo durante le operazioni di routine. Le centrali nucleari, i reattori di ricerca e gli impianti di produzione di isotopi medici generano di fatto radioxeno durante le normali operazioni di routine. Le emissioni provenienti da queste numerose fonti antropogeniche creano uno fondo notevole che può celare i segnali relativi al radioxeno provenienti da un’esplosione nucleare.
La discriminazione tra il fondo di radioxeno e i segnali risultanti da un esperimento nucleare è quindi un compito complesso e impegnativo. A tal fine, il fondo di gas nobili che si può prevedere di trovare in diverse regioni del mondo deve essere adeguatamente studiato, trattandosi dell’unico modo di garantire un’interpretazione corretta e accurata dei rilevamenti di radioxeno nelle stazioni dell’IMS da parte degli Stati firmatari.
Anche se i sistemi di rilevamento di gas nobili della CTBTO formano una rete unica, non è pienamente coperta l’intera gamma delle caratteristiche del fondo che possono manifestarsi. Sono necessari dati empirici più specifici per sviluppare ulteriormente, migliorare e convalidare le metodologie di screening. Svolgere misurazioni sul campo ben progettate rappresenta il modo migliore per acquisire le necessarie conoscenze supplementari sul fondo di radioxeno, in particolare nelle regioni in cui si potrebbero osservare interferenze tra le osservazioni potenzialmente pertinenti ai fini del CTBT e il normale fondo regionale.
Con il contributo ricevuto dall’Unione europea nel quadro della decisione III del Consiglio dell’UE, la commissione ha sviluppato e acquistato due sistemi trasportabili per la misurazione dei quattro isotopi di radioxeno di interesse per la CTBTO. Nel quadro delle decisioni V, VI, VII e VIII del Consiglio dell’UE sono state condotte varie campagne di misurazione del radioxeno in diverse parti del mondo. Con il contributo ricevuto dal governo giapponese nel 2017 la commissione ha acquistato un terzo sistema trasportabile.
Due sistemi sono attualmente in uso a Mutsu e Horonobe, in Giappone. Tali siti sono stati selezionati con l’obiettivo di gestire temporaneamente una mini-rete ad alta densità nella regione del sistema JPX38 di rilevamento di gas nobili dell’IMS, situato a Takasaki, in Giappone. Si tratta del primo caso in cui più sistemi sono sufficientemente vicini l’uno all’altro da consentire studi scientifici specifici sui dati sperimentali nonché da (1) sviluppare e testare metodi per affinare la comprensione del fondo e (2) progettare, testare e sviluppare ulteriormente metodologie di screening avanzate.
Il governo giapponese ha concordato in precedenza con l’intenzione della CTBTO di installare un terzo sistema a Fukuoka (Giappone), ampliando la configurazione temporanea ad alta densità verso sud-ovest. L’introduzione di questo terzo sistema sarà effettuata non appena possibile.
Una panoramica delle precedenti campagne di misurazione è fornita nella seguente pubblicazione: https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2022, 107053. Questa panoramica dimostra il valore dei dati di misurazione del fondo di radioxeno raccolti nel corso degli anni, espone i risultati scientifici e fornisce considerazioni per la progettazione di future campagne di misurazione.
I dati scientifici raccolti grazie a questo sforzo offrono alla comunità scientifica la rara opportunità di ottenere dati di misurazione da una mini-rete, la dimensione corretta per misurare la precisione dei loro modelli di trasporto atmosferico ad alta risoluzione. Ciò, a sua volta, aiuta la comunità scientifica a comprendere in modo molto più chiaro le modalità di variazione dei livelli del fondo di radioxeno misurati nelle stazioni, il che contribuirà in modo significativo alla capacità del PTS di analizzare la pertinenza dei rilevamenti di radioxeno. Il regime di non proliferazione è rafforzato quando gli Stati parte si affidano alla capacità del regime di verifica di discriminare tra xeno dal fondo e xeno da un evento di potenziale interesse.
Di interesse diretto per il PTS, i dati raccolti saranno utilizzati per affinare la capacità di comprendere e per caratterizzare ulteriormente le fonti conosciute in tutta l’Eurasia che spesso incidono sul sistema JPX38 di rilevamento di gas nobili. Poiché questa configurazione con mini-rete consente l’osservazione dello stesso evento di rilascio in diverse località vicine a tale sistema, essa sarà utilizzata per:
testare e ottimizzare gli algoritmi avanzati di localizzazione della fonte e
ottenere una migliore comprensione degli episodi frequenti di livello «C» (in cui il livello «C» indica la presenza di un radioisotopo di xeno pertinente ai fini del CTBT a una concentrazione eccezionalmente elevata).
L’ottimizzazione e l’avanzamento dei metodi di screening come risultato di questa campagna si rifletteranno nell’analisi dell’IDC, non solo per quanto riguarda i dati RN38, ma anche per i dati di tutti gli altri sistemi di rilevamento di gas nobili dell’IMS. Anche in questo caso, ciò contribuirà in modo significativo alla capacità del PTS di analizzare la pertinenza dei rilevamenti di xeno, rafforzando di conseguenza il regime di verifica.
Esiti previsti
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Miglioramento della comprensione del fondo di radioxeno a livello globale, comprese le sue variazioni regionali, e migliore interpretazione dei rilevamenti pertinenti ai fini del CTBT. Tale risultato sarà raggiunto attraverso un’ampia gamma di studi scientifici condotti sui dati raccolti dal PTS e, più in generale, dalla comunità scientifica. La CTBTO ha già avviato internamente diversi studi scientifici basati sui dati raccolti dai sistemi trasportabili, che includono, ad esempio, studi volti a:
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La prosecuzione della campagna di misurazione del fondo di radioxeno in Giappone ha ancora molto da offrire in termini di conoscenze e sviluppo scientifici. Non esiste al mondo un altro luogo in cui opera una configurazione ad alta densità e si tratta di un’opportunità unica. Per rafforzare le conclusioni dei primi studi è fondamentale raccogliere ancora più dati attraverso la rete ad alta densità portando avanti l’attuazione della campagna in corso in Giappone.
In seguito alla campagna di misurazione in Giappone, i sistemi saranno messi a disposizione del PTS per gli studi di follow-up. Saranno debitamente presi in considerazione eventuali orientamenti sull’uso dei sistemi trasportabili forniti dal PrepCom e la portata del progetto sarà adeguata di conseguenza. In alternativa, i sistemi possono essere utilizzati anche come sistemi temporanei di back up o di formazione.
Risultati previsti
I principali risultati attesi sono:
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migliore comprensione / caratterizzazione del fondo di radioxeno a livello globale, comprese le sue variazioni regionali, specie nel sistema JPX38 di rilevamento di gas nobili; |
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perfezionamento dell’attuale comprensione delle fonti conosciute in Eurasia, che ha portato a una migliore comprensione / interpretazione degli episodi di livello «C»; |
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miglioramento della modellazione del trasporto atmosferico (ATM), specie di quella ad alta risoluzione (HR); |
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sviluppo, prove e ottimizzazione di algoritmi avanzati di localizzazione della fonte / metodi di screening (da applicare ai dati di tutti gli altri sistemi di rilevamento di gas nobili dell’IMS); |
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miglioramento della capacità di individuare, localizzare e caratterizzare un test nucleare sulla base delle emissioni di radioxeno. |
Componente 3: Mantenimento delle stazioni sismiche ausiliarie certificate dell’IMS
Impatto
Il miglioramento del mantenimento delle stazioni sismiche ausiliarie dell’IMS rafforza le capacità del sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT e contribuisce alla sicurezza globale e alla non proliferazione nucleare.
Contesto
Questa componente del progetto continuerà ad occuparsi delle stazioni sismiche ausiliarie (AS) malfunzionanti e delle stazioni con prestazioni insoddisfacenti che hanno bisogno di urgenti interventi di manutenzione, concentrandosi in particolare sulle stazioni situate in paesi che si trovano ad affrontare difficoltà finanziarie. Inoltre, se necessario e giustificabile, saranno attuate azioni di manutenzione preventiva. A tal fine s’intende rimediare all’obsolescenza delle attrezzature e procedere di conseguenza a potenziamenti, nonché migliorare il livello delle attrezzature di ricambio.
Il sostegno alle stazioni AS dell’IMS e il miglioramento delle conoscenze e delle competenze tecniche dei loro operatori comprendono visite alle stazioni, ove necessario e giustificato, e la risoluzione di problemi in loco nel corso delle quali sono previste anche dimostrazioni pratiche e formazioni. Si richiama l’attenzione sul fatto che, a tal fine, sono portate avanti anche altre azioni, quali formazioni tecniche per gli operatori delle stazioni, che si svolgono periodicamente presso il Centro Internazionale di Vienna.
Come nei programmi precedenti, il personale a tempo pieno presso l’unità responsabile della manutenzione nella sezione di supporto agli impianti di monitoraggio (IMS/MFS/M) sarà tenuto a pianificare ed eseguire progetti di risoluzione dei problemi e di manutenzione presso le pertinenti stazioni AS.
Esiti previsti
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Affrontare i problemi delle stazioni causati da malfunzionamenti di strumenti, guasti delle attrezzature, fine vita, obsolescenza o mancanza di pezzi di ricambio, i quali determinano interruzioni prolungate o periodi di inattività che contribuiscono alle scarse prestazioni e alla frequente perdita di capacità di missione. |
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Contribuire alla sicurezza globale in materia di non proliferazione nucleare producendo un impatto effettivo e misurabile sulla capacità di rilevamento della rete dell’IMS e sull’affidabilità del segmento della rete delle stazioni AS. L’impatto del progetto si rifletterà in tutte le stazioni interessate, che saranno portate a un livello tecnico compatibile con i requisiti tecnici dell’IMS in modo duraturo grazie a un migliore mantenimento delle stazioni AS dell’IMS. Si prevede che il progetto migliori notevolmente la disponibilità e la qualità dei dati nelle stazioni che sono al centro del programma grazie alla riparazione e alla sostituzione delle attrezzature o al miglioramento del sistema. |
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Migliorare le prestazioni in maniera duratura attraverso il rafforzamento dei sistemi e delle attrezzature delle stazioni nonché il potenziamento delle conoscenze tecniche degli operatori delle stazioni coinvolti. |
Risultati previsti
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Maggiore disponibilità e qualità dei dati delle stazioni AS interessate nell’ambito di questo programma: portare la disponibilità di dati a un livello superiore al 95 % o il più vicino possibile al 100 %, in maniera duratura, nelle stazioni interessate. Per valutare tale risultato atteso viene misurata la disponibilità di dati autenticati, che dovrebbe migliorare dopo la conclusione dell’attività presso la stazione. |
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Miglioramento del mantenimento e della stabilità delle stazioni AS interessate: ciò comprende il conseguimento di migliori prestazioni nel tempo, con tempi di inattività ridotti. Per valutare tale risultato atteso viene misurato il miglioramento della disponibilità di dati autenticati nel corso di un periodo (minimo) di tre mesi dopo la conclusione dell’attività presso la stazione. |
Attività
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Attività tecniche
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Attività commerciali / tecniche
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Componente 4: Traduzione del modello di testo per il progetto di manuale operativo per le OSI
Impatto
Disporre dell’ultima versione del progetto di manuale operativo per le OSI in altre due lingue ufficiali delle Nazioni Unite per l’esercitazione integrata sul campo 2025 (IFE 25, Integrated Field Exercise 2025) non solo migliora il multilinguismo della CTBTO e contribuisce allo sviluppo delle capacità delle OSI, ma rafforza anche le capacità del sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT.
Contesto
Il manuale operativo per le ispezioni in loco (OSI) è uno dei documenti che devono essere approvati a seguito dell’entrata in vigore del CTBT. Guida l’attuazione delle disposizioni del trattato e del relativo protocollo sullo svolgimento di un’OSI e comprende principi e orientamenti generali nonché procedure tecniche, operative e amministrative.
Il gruppo di lavoro B sta portando avanti il terzo ciclo di elaborazione del progetto di manuale operativo concentrandosi sulle questioni in sospeso e sugli insegnamenti tratti dall’esercitazione integrata sul campo del 2014 (IFE 14).
Nel 2025 è prevista un’esercitazione integrata sul campo su larga scala nell’ambito del programma di esercitazioni sulle ispezioni in loco per il periodo 2022-2025 (CTBT/PTS/INF.1613), adottato in occasione della 58 a sessione della commissione preparatoria (CTBT/PC-58/2). Il progetto di manuale operativo costituirà il documento importante da testare nell’esercitazione. In risposta all’appello lanciato dagli Stati firmatari a favore del multilinguismo, è necessario che il documento sia tradotto in tutte le lingue delle Nazioni Unite, il che consentirà agli esperti tecnici di tutte le regioni del mondo di avere una conoscenza precisa del documento e contribuirà essenzialmente allo sviluppo delle capacità delle OSI.
Esiti previsti
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Rafforzare il multilinguismo della CTBTO e contribuire allo sviluppo delle capacità delle OSI. |
Risultati previsti
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La traduzione del modello di testo per il progetto di manuale operativo per le OSI in due lingue della CTBTO, ossia francese e spagnolo. |
Attività
Il lavoro di traduzione dell’ultima versione del modello di testo per il progetto di manuale operativo per le OSI dall’inglese a due lingue ufficiali della CTBTO (francese e spagnolo) sarà esternalizzato mediante un accordo permanente del PTS con l’Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna.
Il modello di testo tradotto per il progetto di manuale operativo per le OSI dovrebbe essere disponibile entro la fine di maggio 2024.
Attività 2: Attività integrate di sviluppo di capacità
Componente 1: Corso introduttivo regionale sulle OSI per la regione geografica dell’Africa
Impatto
Messa a disposizione di conoscenze fondamentali riguardo al trattato e alle sue disposizioni in materia di OSI, nonché una panoramica delle attività e delle attrezzature per le OSI, utilizzando una formazione pratica per gli esperti degli Stati firmatari, nei paesi in via di sviluppo, con un conseguente aumento delle nomine e della partecipazione al programma di formazione lineare in materia di OSI in corso.
Contesto
In quanto attività di sviluppo di capacità, i corsi introduttivi regionali sulle OSI si sono rivelati fondamentali per rafforzare il regime di verifica del CTBT, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di un programma di formazione di ispettori per le OSI e la nomina, da parte degli Stati firmatari, di tirocinanti candidati alla posizione di sostituti degli ispettori nell’ambito di tale programma.
I dati mostrano che il numero di candidati provenienti da una regione geografica aumenta dopo lo svolgimento di un corso introduttivo regionale. La commissione ha avviato il programma di formazione lineare in materia di OSI (2022-2025), che mira a integrare la formazione per tutti i cicli formativi e a erogare una formazione più efficace in materia di mantenimento delle competenze.
Il progetto prevede la realizzazione di un corso introduttivo regionale nella regione geografica africana del CTBT, al fine di poter disporre del più ampio bacino di tirocinanti sotto il profilo geografico e del genere nell’ambito del programma di formazione lineare in materia di OSI.
Il corso introduttivo regionale si svolgerà nel marzo 2024.
Il corso introduttivo regionale è erogato come corso di apprendimento misto in loco della durata di 8 giorni e comprende una formazione introduttiva teorica e un’altra per lo più pratica su protocolli, attrezzature, tecniche e procedure del trattato in materia di OSI. I corsi introduttivi regionali terminano con un’esercitazione sul campo finale («capstone») che convalida l’efficacia del programma di formazione.
Esiti previsti
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Informare il personale e gli esperti tecnici nazionali provenienti dagli Stati firmatari della regione in merito al regime delle OSI. |
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Ampliare il bacino di esperti provenienti dagli Stati firmatari della regione che sono disponibili a partecipare ad attività connesse alle OSI e individuare potenziali candidati per l’elenco di sostituti degli ispettori del PTS. |
Risultati previsti
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Aumento quantitativo della partecipazione di esperti di questa regione al programma di formazione lineare in materia di OSI in corso. |
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La verifica sarà effettuata mediante un’analisi comparativa tra l’elenco di sostituti degli ispettori nella banca dati OSI dal 1o al 3o ciclo di formazione e l’elenco a metà del programma di formazione lineare in materia di OSI. |
Attività
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Il corso introduttivo regionale RIC-26 si svolgerà nella regione africana all’inizio del 2024. |
Componente 2: Sviluppo delle capacità dei centri nazionali di dati
Impatto
Rafforzare e mantenere il sostegno al regime di verifica del trattato istituendo e migliorando le capacità dei centri nazionali di dati (NDC) degli Stati firmatari, in particolare nei paesi in via di sviluppo, per consentire loro di sfruttare appieno i dati e i prodotti generati dal sistema di verifica.
Contesto
Lo sviluppo di capacità si è dimostrato un sostegno fondamentale per il regime di verifica del CTBT. La commissione continua a sostenere gli Stati firmatari nella fornitura di assistenza e mezzi per sviluppare le capacità di partecipare attivamente al regime di verifica del CTBT. Paesi in via di sviluppo di continenti diversi hanno iniziato a beneficiare della fornitura di dati dell’IMS e di prodotti dell’IDC, in quanto questi sono utili non solo a fini di verifica ma anche per le applicazioni civili, scientifiche e industriali. La strategia di sviluppo delle capacità della commissione è stata riconosciuta dal gruppo di lavoro B. Durante il periodo di vita dei fondi dell’Unione europea, il personale scientifico e tecnico degli Stati firmatari ha partecipato a formazioni specializzate sull’uso del pacchetto software NDC-in-a-Box e ha acquisito conoscenze relative al trattato, che vanno a diretto beneficio delle autorità nazionali. Anche le istituzioni dei paesi in via di sviluppo che ospitano gli NDC hanno beneficiato della fornitura di attrezzature di base per creare o sviluppare ulteriormente la loro capacità per l’elaborazione dei dati.
Esiti previsti
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Rafforzare il regime di verifica del CTBT e aumentare il ricorso ai dati dell’IMS e ai prodotti dell’IDC da parte degli NDC dei paesi in via di sviluppo. |
Risultati previsti
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Fornitura di apparecchiature del sistema di sviluppo di capacità agli NDC al fine di sostenere la creazione e l’ulteriore sviluppo della capacità nazionale di partecipare attivamente al regime di verifica mediante l’accesso ai dati dell’IMS e ai prodotti dell’IDC e l’analisi degli stessi. |
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Visite tecniche in loco presso gli NDC al fine di fornire assistenza tecnica per l’installazione e/o la manutenzione di un sistema di sviluppo di capacità. |
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Sostegno agli esperti dei paesi in via di sviluppo con le informazioni di fondo e la formazione necessarie per agevolarne la partecipazione ai seminari e ai corsi di formazione organizzati dalla CTBTO. |
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Organizzazione di seminari e formazioni regionali. |
Attività
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Due formazioni NDC e due seminari regionali. |
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Quattro corsi di formazione SeisComP. |
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Sei visite di follow-up / manutenzione. |
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Acquisto di sedici sistemi di sviluppo di capacità, compresi server potenti con grandi capacità di archiviazione e installazione di software standardizzati. |
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Manutenzione dei sistemi di sviluppo di capacità (CBS). |
Componente 3: Partecipazione di esperti tecnici dei paesi in via di sviluppo alle riunioni tecniche ufficiali della commissione preparatoria della CTBTO (progetto di sostegno agli esperti tecnici, abbreviato «TESP») (1)
Impatto
Rafforzare il carattere universale della commissione preparatoria della CTBTO e promuovere l’inclusività e la diversità attraverso un aumento della capacità tecnica degli esperti dei paesi in via di sviluppo di contribuire in modo significativo ai processi di definizione delle politiche della CTBTO.
Contesto
Nel novembre 2006, durante la sua 27a sessione (13-17 novembre 2006), la commissione ha deciso di istituire un progetto pilota volto a sostenere la partecipazione di esperti tecnici dei paesi in via di sviluppo ai lavori del gruppo di lavoro B (TESP). Da allora, il TESP è stato più volte prorogato.
Molti paesi in via di sviluppo non dispongono delle risorse finanziarie necessarie per consentire ai loro esperti di partecipare alle attività di carattere tecnico e scientifico svolte durante le riunioni tecniche ufficiali della commissione preparatoria della CTBTO. Ne consegue un’evidente e sistemica scarsa partecipazione da parte dei rappresentanti dei paesi in via di sviluppo alla formulazione di raccomandazioni e all’adozione di decisioni in merito alle principali questioni tecniche rilevanti ai fini del regime di verifica del trattato. Tale mancanza di partecipazione è particolarmente problematica in quanto molte stazioni del sistema internazionale di monitoraggio del trattato sono (o saranno) situate nel territorio di paesi in via di sviluppo e gestite dalle istituzioni del paese. Inoltre, molti paesi in via di sviluppo sono impegnati a creare e migliorare i propri NDC per poter trarre beneficio dai dati e prodotti generati dal sistema di verifica, da utilizzare non solo a fini di verifica, ma anche per scopi civili e scientifici.
Il finanziamento consentirà alla CTBTO di selezionare almeno 12 esperti tecnici di spicco dei paesi in via di sviluppo che si occupano di questioni relative al CTBT e di finanziare la loro partecipazione alle riunioni sulle questioni di verifica tenute dal gruppo di lavoro B due volte l’anno presso la sede della CTBTO a Vienna, in Austria. Criteri fondamentali in sede di selezione saranno il raggiungimento dell’equilibrio di genere e la distribuzione geografica.
Esiti previsti
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Migliorare le conoscenze e le competenze degli esperti tecnici dei paesi in via di sviluppo per quanto riguarda le tecnologie di verifica della CTBTO e le più ampie applicazioni civili e scientifiche, che in ultima analisi contribuiranno ai risultati in termini di sviluppo nazionale a lungo termine nei settori pertinenti. |
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Migliorare l’equilibrio geografico e di genere tra gli esperti dei paesi in via di sviluppo impegnati in discussioni politiche sul regime di verifica del CTBT. |
Risultati previsti
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Ogni anno è finanziata la partecipazione di almeno 12 esperti tecnici provenienti da paesi in via di sviluppo a due riunioni in presenza del gruppo di lavoro B a Vienna (con una proporzione uomini / donne paritaria). |
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Formazione di esperti su aspetti scientifici e tecnici relativi alle tecnologie di verifica del CTBT e alle applicazioni civili e scientifiche. |
Attività 3: Sensibilizzazione
Componente 1: Sensibilizzazione della prossima generazione al CTBT
Impatto
Sviluppare una rosa di futuri leader nelle sfere del disarmo e della non proliferazione, incoraggiando il dialogo intergenerazionale, le sinergie transregionali e gli studi transdimensionali e contribuire, in ultima analisi, al rafforzamento delle capacità degli Stati firmatari del CTBT.
Contesto
La responsabilizzazione della prossima generazione di esperti, capace di sostenere attivamente la missione del CTBT sul piano sia politico che tecnico, e di far progredire l’universalizzazione e l’entrata in vigore del trattato, è un impegno trasversale della CTBTO.
Dal 2016 la CTBTO è all’avanguardia nel sistema delle Nazioni Unite per l’apertura dei suoi consessi alla società civile e il coinvolgimento attivo della prossima generazione, specie attraverso il programma faro di sensibilizzazione del gruppo Giovani della CTBTO. Il programma ha offerto alla prossima generazione di esperti (provenienti da oltre 125 paesi) opportunità uniche per lo sviluppo di capacità, la ricerca e l’istruzione nel contesto tipicamente chiuso della non proliferazione e del disarmo nucleari.
La componente sosterrà un ecosistema sostenibile, scalabile e ben governato di iniziative per i giovani, che mira a sviluppare le loro capacità a livello mondiale con un discernimento e un impatto sempre maggiori. L’obiettivo è organizzare attività di sviluppo delle capacità adattate a specifici gruppi di destinatari, quali giovani giornalisti, studiosi e futuri decisori dei restanti Stati non ratificanti e non firmatari del CTBT. Tale approccio promuoverà la sensibilizzazione e l’appoggio informato al CTBT tra la prossima generazione di esperti in diversi campi e, in ultima analisi, sosterrà l’universalizzazione e l’entrata in vigore del trattato.
Esiti previsti
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Creare una nuova coorte di giovani professionisti responsabilizzati e impegnati, dotati di una profonda conoscenza del disarmo nucleare e del CTBT, della sua universalizzazione e della sua entrata in vigore. |
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Allargare e diversificare (in termini sia di presenza regionale che di profili) la rete dei giovani professionisti che sostengono l’universalizzazione e l’entrata in vigore del trattato, contribuendo nel contempo a migliorare la visibilità internazionale del CTBT. |
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Migliorare la presenza sui social media di temi connessi al CTBT. |
Risultati previsti
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Serie di conferenze con esperti di spicco in materia di comunicazione. |
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Sviluppare le capacità della prossima generazione di giornalisti che si occupano di disarmo nucleare e non proliferazione, fornendo loro una visione globale del CTBT e del suo ruolo nel campo della pace e della sicurezza internazionali. |
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Copertura della conferenza su scienza e tecnologia e del simposio sulla diplomazia scientifica da parte dei diplomati della Citizen Journalism Academy, con un miglioramento della visibilità del trattato tra i giovani. |
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Elaborazione e pubblicazione online di prodotti mediatici e di sensibilizzazione sul CTBT da parte dei membri del gruppo Giovani della CTBTO. |
Attività
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Partecipazione dei membri del gruppo Giovani della CTBTO al simposio sulla diplomazia scientifica nel 2024 e nel 2026. |
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Partecipazione dei membri del gruppo Giovani della CTBTO alla conferenza su scienza e tecnologia nel 2025. |
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Citizen Journalism Academy. |
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La Citizen Journalism Academy rafforzerà le competenze in materia di comunicazione e social media dei membri del gruppo Giovani; formatori professionisti in materia di social media forniranno seminari pratici e tutoraggio ai membri del gruppo Giovani, insegnando loro come: |
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prepararsi, effettuare ricerche e porre domande adeguate per realizzare interviste efficaci con vari portatori di interessi (diplomatici, esperti tecnici, altri giovani), |
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elaborare prodotti professionali da pubblicare su Facebook, Twitter, YouTube e altri canali, utilizzando Canva e altre tecniche di giornalismo mobile per registrare audio e creare immagini visive incisive, |
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organizzare eventi di sensibilizzazione di successo, |
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ottimizzare l’uso dei social media per una trasmissione efficace dei messaggi. |
Componente 2: Programma di tutoraggio della CTBTO
Impatto
Creare una riserva di talenti di 12 donne all’inizio della carriera candidate a posizioni nel settore della non proliferazione e del disarmo nucleare, al fine di rafforzare le capacità degli Stati firmatari del CTBT di adempiere i propri obblighi di verifica nell’ambito del CTBT e consentire loro di beneficiare pienamente della partecipazione al regime del CTBT.
Contesto
Nel 2022 la CTBTO ha avviato un programma di tutoraggio su misura per 12 donne all’inizio della carriera nelle discipline STEM a margine dell’anniversario del CTBT e del previsto simposio sulla diplomazia scientifica. La CTBTO si sta impegnando per mettere in contatto donne all’inizio della carriera nelle discipline STEM con gli esperti tecnici del PTS. Il tutoraggio offre alle donne un’opportunità di creare reti, rafforzare le serie di competenze desiderate e fare chiarezza sui loro obiettivi personali e professionali. Il tutoraggio offre a tutti i soggetti coinvolti (tutor e beneficiarie) un’opportunità di apprendimento e di miglioramento delle rispettive competenze. La commissione preparatoria della CTBTO riconosce, tuttavia, che gli uomini svolgono un ruolo importante nel raggiungimento della parità di genere e nell’affrontare le disuguaglianze esistenti. I tutor del PTS comprendono pertanto sia donne che uomini.
Questo programma di tutoraggio virtuale per tutte le donne all’inizio della carriera nelle discipline STEM (la preferenza è data alle candidate provenienti da Africa, America Latina e Caraibi, Medio Oriente e Asia meridionale, Sud-est asiatico, Pacifico ed Estremo Oriente) è un esempio di iniziative della CTBTO volte a creare una riserva di talenti a sostegno della parità di genere, della diversità e della responsabilizzazione della prossima generazione.
Nel 2022 la versione pilota del programma di tutoraggio ha permesso alle beneficiarie di partecipare, tra l’altro, a sessioni di tutoraggio individuali e a seminari tematici mensili, abbinati a valorizzatori di competenze e a sessioni di sensibilizzazione sulla missione e sulle attività della CTBTO. Uno dei loro obiettivi era anche quello di elaborare documenti di ricerca da presentare alla conferenza su scienza e tecnologia tenutasi dal 19 al 23 giugno 2023. Le beneficiarie hanno inoltre potuto partecipare al simposio «Scienza e diplomazia» del 2022.
Un’altra iniziativa sviluppata nell’ambito di questo programma è quella di offrire alle beneficiarie un’opportunità di livello avanzato per il loro percorso professionale. Una delle beneficiarie è stata scelta dalla sua missione permanente per partecipare alle attività di sviluppo delle capacità della CTBTO volte a formare i sostituti degli ispettori per i cicli successivi del programma di tutoraggio. La CTBTO mira ad allargare lo status di osservatore delle beneficiarie ad altre attività di sviluppo di capacità della CTBTO.
Al di là del programma di inserimento formale, la CTBTO si aspetta che queste donne entrino nella riserva di talenti che fornirà candidati competitivi e di alta qualità per le future posizioni tecniche presso il segretariato.
Vantaggi per i tutor:
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condivisione di esperienze e conoscenze, |
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esercizio e rafforzamento delle proprie competenze, |
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apprendimento e crescita professionale e personale, |
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esperienza di prospettive differenti e apprendimento dalle esperienze altrui, |
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nuovi contatti in un’ampia rete di professionisti, |
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contributo a un ambiente di lavoro costruttivo all’interno e al di fuori della CTBTO, |
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soddisfazione per aver contribuito allo sviluppo e al successo di altre persone, forse facendo davvero la differenza nella vita della loro beneficiaria. |
Vantaggi per le beneficiarie:
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condivisione di esperienze, apprendimento e orientamento professionale personalizzato, |
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aumento della fiducia in sé stesse, sviluppo di capacità e rafforzamento delle competenze, |
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aumento della motivazione, |
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sviluppo di strategie per far fronte alle esigenze professionali in uno spazio sicuro e favorevole, |
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apprendimento e crescita professionale e personale, |
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esperienza di prospettive differenti e apprendimento dalle esperienze altrui, |
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incoraggiamento a una maggiore fiducia nei propri mezzi, |
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nuovi contatti in un’ampia rete di professionisti. |
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Vantaggi per la commissione e i paesi: |
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facilitazione dello scambio di informazioni sulle opportunità di carriera e gli eventi pertinenti nonché promozione, attraverso un sostegno mirato, della presentazione di candidature a posti vacanti da parte delle destinatarie, |
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creazione di una rosa di potenziali esperti tecnici che possano contribuire all’organizzazione, |
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garanzia che persone all’inizio della carriera possano avere accesso a un’esperienza professionale significativa che consenta loro di contribuire alla missione delle organizzazioni internazionali, |
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rafforzamento di un ambiente di lavoro costruttivo all’interno e al di fuori della CTBTO. |
Esiti previsti
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Creare una rosa di potenziali candidate competenti per posizioni di inizio carriera nel settore della non proliferazione e del disarmo nucleare. |
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Sostenere le professioniste all’inizio della carriera che sono interessate al CTBT. |
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Sensibilizzare in merito al regime di verifica del CTBT. |
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Individuare le donne che sono esperti tecnici e aprire un canale di dialogo con loro. |
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Aumentare il bacino di talenti per gli esperti (provenienti anche dagli NDC) che potrebbero prendere in considerazione di candidarsi a posti attraverso la regolare procedura di assunzione. |
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Migliorare la rendicontazione al gruppo di lavoro B sulle questioni trasversali, affrontando la sottorappresentanza delle donne nelle attività connesse a tale gruppo. |
Risultati previsti
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Individuazione, sviluppo e sostegno di un’altra coorte di 12 donne all’inizio della carriera nelle discipline STEM provenienti da regioni geografiche sottorappresentate che, con una migliore comprensione del CTBT e del suo regime di verifica, possono diventare candidate per la partecipazione a eventi organizzati dalla CTBTO e per posizioni nella stessa organizzazione. |
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Al termine del programma di tutoraggio, invito a recarsi a Vienna allo scopo di partecipare al programma di affiancamento lavorativo della CTBTO per comprendere meglio il lavoro del segretariato. Le beneficiarie presenteranno i progressi da loro compiuti durante il programma di tutoraggio. |
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Utilizzo della piattaforma LinkedIn per creare uno spazio che incoraggi e faciliti il collegamento tra i tutor e le beneficiarie, tenendo queste ultime informate in merito alle opportunità di carriera presso la CTBTO e alle relative attività. |
Attività
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Seminario sulla carriera (virtuale) con tre esercitazioni (valorizzatori di competenze). |
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Seminario sulla comunicazione (virtuale) con tre esercitazioni (valorizzatori di competenze). |
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Seminario del centro internazionale dati (virtuale) con tre esercitazioni (valorizzatori di competenze). |
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Seminario sul sistema internazionale di monitoraggio (virtuale) con tre esercitazioni (valorizzatori di competenze). |
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Seminario sulle ispezioni in loco (virtuale) con tre esercitazioni (valorizzatori di competenze). |
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Programma di affiancamento lavorativo in presenza per le beneficiarie. |
(1) È stato proposto di cambiare la definizione abbreviata in «Technical Experts Support Project» [TESP], in quanto dopo 16 anni di esistenza non si tratta più di un «progetto pilota».
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27.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 238/140 |
DECISIONE (PESC) 2023/2065 DEL CONSIGLIO
del 25 settembre 2023
che modifica la decisione (PESC) 2021/710, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 33 e l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/710 (1) che nomina il sig. Sven KOOPMANS rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente. Il mandato dell’RSUE scade il 28 febbraio 2025. |
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(2) |
Al fine di conseguire l’obiettivo politico di cui alla decisione (PESC) 2021/710 di adoperarsi per una pace equa, duratura e globale che dovrebbe essere raggiunta sulla base di una soluzione che preveda due Stati e tenuto conto dell’intensificazione degli sforzi profusi con i partner regionali per conseguire tale obiettivo, è opportuno assumere personale supplementare nella squadra dell’RSUE. L’importo di riferimento finanziario dovrebbe pertanto essere adeguato di conseguenza. |
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(3) |
L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 5, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2021/710 è sostituito dal seguente:
«1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1° marzo 2023 al 28 febbraio 2025 è pari a 289 782,33 EUR.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
H. GÓMEZ HERNÁNDEZ
(1) Decisione (PESC) 2021/710 del Consiglio, del 29 aprile 2021, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente (GU L 147 del 30.4.2021, pag. 12).
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27.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 238/141 |
DECISIONE (PESC) 2023/2066 DEL CONSIGLIO
del 25 settembre 2023
che modifica la decisione (PESC) 2023/1599 relativa a un’iniziativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di difesa a sostegno dei paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 29 giugno 2023 il Consiglio ha approvato un concetto di gestione della crisi per un eventuale partenariato in materia di sicurezza e di difesa con i paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea. Tale concetto si basa su un approccio integrato per un partenariato in materia di sicurezza e di difesa con il Benin, la Costa d’Avorio, il Ghana e il Togo, compresa l’istituzione di una missione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), l’«iniziativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di difesa a sostegno dei paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea» («iniziativa»), integrata dall’invio di consulenti militari nelle delegazioni dell’Unione, unitamente a misure di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura di materiale militare e in sinergia con progetti relativi alla sicurezza. |
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(2) |
Il 3 agosto 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1599 (1), che ha istituito l’iniziativa in Benin e in Ghana, sulla base degli inviti ricevuti da tali paesi. |
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(3) |
Con lettera del 17 luglio 2023, il primo ministro della Repubblica del Togo ha invitato l’Unione a schierare l’iniziativa nel suo territorio. |
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(4) |
Con lettera del 20 luglio 2023, il primo ministro della Repubblica della Costa d’Avorio ha invitato l’Unione a schierare l’iniziativa nel suo territorio. |
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(5) |
L’iniziativa dovrebbe pertanto essere istituita anche in Costa d’Avorio e in Togo. |
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(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2023/1599, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 1 della decisione (PESC) 2023/1599 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Istruzione
1. L’Unione conduce una missione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) con l’obiettivo strategico di fornire, ai paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea in cui tale missione è istituita, assistenza nello sviluppo, in seno alle loro forze di sicurezza e di difesa, di capacità adeguate per contenere le pressioni esercitate dai gruppi terroristici armati e rispondervi.
2. La missione di cui al paragrafo 1 è denominata i “iniziativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di difesa a sostegno dei paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea” (“iniziativa”).
3. L’iniziativa è istituita in Benin, Costa d’Avorio, Ghana e Togo.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 16 agosto 2023.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
H. GÓMEZ HERNÁNDEZ
(1) Decisione (PESC) 2023/1599 del Consiglio, del 3 agosto 2023, relativa a un’iniziativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di difesa a sostegno dei paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea (GU L 196 del 4.8.2023, pag. 25).
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27.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 238/143 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2067 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2023
relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria
[notificata con il numero C(2023) 6575]
(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
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(2) |
In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini. |
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(3) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra le norme da applicare per il controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure nella zona interessata. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona s/oggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. |
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(4) |
La Bulgaria ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione del vaiolo degli ovini e dei caprini sul suo territorio in seguito all'insorgere di un focolaio, confermato il 16 settembre 2023, di detta malattia negli ovini e nei caprini nella regione di Burgas e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente le zone di protezione e di sorveglianza, nella quale si applicano le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687, come pure un'ulteriore zona soggetta a restrizioni, nella quale si applicano parimenti determinate misure di controllo per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia. |
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(5) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente, a livello di Unione e in collaborazione con lo Stato membro interessato, la zona soggetta a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria, comprendente le zone di protezione e di sorveglianza, come pure l'ulteriore zona soggetta a restrizioni. |
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(6) |
Di conseguenza, le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza e quale ulteriore zona soggetta a restrizioni in Bulgaria dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione. |
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(7) |
Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dallo stabilimento interessato in Bulgaria ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le misure stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima. |
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(8) |
Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che le zone di protezione e di sorveglianza e l'ulteriore zona soggetta a restrizioni in Bulgaria siano istituite immediatamente e inserite nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tali zone. |
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(9) |
La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Bulgaria provvede affinché:
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a) |
siano immediatamente istituite dall'autorità competente di tale Stato membro zone soggette a restrizioni, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza e un'ulteriore zona soggetta a restrizioni, a norma dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo; |
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b) |
le zone di protezione e di sorveglianza e l'ulteriore zona soggette a restrizioni di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione; |
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c) |
le misure in ciascuna zona soggetta a restrizioni si applichino almeno fino ai termini di cui all'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
1. I movimenti di ovini e di caprini dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona sono consentiti solo se sono autorizzati dall'autorità competente e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. L'autorità competente può autorizzare i movimenti di ovini e caprini detenuti nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona quando detti ovini e caprini sono spostati direttamente verso un macello, situato all'interno del territorio della Bulgaria, per la macellazione immediata.
3. I mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di ovini e di caprini dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui al paragrafo 2:
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a) |
soddisfano le prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687; |
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b) |
sono puliti e disinfettati prima di qualsiasi trasporto di animali sotto il controllo o sotto la supervisione dell'autorità competente; |
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c) |
sono puliti e disinfettati conformemente alle prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sotto il controllo o sotto la supervisione dell'autorità competente; |
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d) |
comprendono unicamente ovini e caprini aventi lo stesso stato sanitario e detenuti nello stesso stabilimento; |
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e) |
sono sigillati dall'autorità competente nello stabilimento di origine dopo il carico degli animali e aperti dall'autorità competente presso il macello di destinazione. |
4. Gli ovini e i caprini destinati a essere trasportati sono sottoposti a ispezione clinica dall'autorità competente nelle 24 ore precedenti la data del trasporto.
Articolo 3
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2023.
Articolo 4
La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2023
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).
ALLEGATO
A. Zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno ai focolai confermati
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Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio |
Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte delle zone soggette a restrizioni in Bulgaria di cui all'articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
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Regione di Burgas BG-CAPRIPOX-2023-00001 |
Zona di protezione: Those parts of the region of Burgas, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.1137, Long. 27.1012 (2023/1) |
10.10.2023 |
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Zona di sorveglianza: Those parts of the region of Burgas, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.1137, Long. 27.1012 (2023/1) |
19.10.2023 |
|
|
Zona di sorveglianza: Those parts of the region of Burgas, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.1137, Long. 27.1012 (2023/1) |
11.10.2023 – 19.10.2023 |
B. Ulteriore zona soggetta a restrizioni
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Regione |
Aree istituite come ulteriore zona soggetta a restrizioni in Bulgaria di cui all'articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
||||||||||||||
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Regioni di Burgas, Haskovo e Yambol |
Un'ulteriore zona soggetta a restrizioni comprendente le aree seguenti: nella regione di Burgas, i comuni di:
nella regione di Haskovo, i comuni di:
nella regione di Yambol, i comuni di:
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30.11.2023 |
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27.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 238/147 |
DECISIONE (UE) 2023/2068 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 12 settembre 2023
che modifica la decisione (UE) 2022/2278 relativa all’approvazione del volume di emissione delle monete metalliche per il 2023 (BCE/2022/40) (BCE/2023/23)
Il Comitato esecutivo della Banca centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 128, paragrafo 2,
vista la decisione (UE) 2015/2332 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, sul quadro procedurale relativo all’approvazione del volume di emissione delle monete metalliche in euro (BCE/2015/43) (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
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(1) |
A partire dal 1o gennaio 1999, la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di approvare il volume delle monete metalliche emesse da parte degli Stati membri la cui moneta è l’euro. |
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(2) |
Sulla base delle stime relative alla domanda di monete metalliche in euro nel 2023 che gli Stati membri la cui moneta è l’euro hanno trasmesso alla BCE, questa ha approvato il volume totale di monete metalliche in euro destinate alla circolazione e di monete metalliche in euro da collezione non destinate alla circolazione nel 2023, mediante la decisione (UE) 2022/2278 della Banca centrale europea (BCE/2022/40) (2). |
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(3) |
Ai sensi dell’articolo 3 della decisione (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43) gli Stati membri la cui moneta è l’euro devono notificare alla BCE se è probabile che la domanda effettiva di monete metalliche in euro superi il volume di emissione di monete metalliche approvato per un anno civile e devono presentare una richiesta di approvazione ad hoc per un volume addizionale di emissione di monete metalliche per quell’anno civile qualora l’aumentata domanda di monete metalliche continui a sussistere. |
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(4) |
Il 31 luglio 2023 la BCE ha ricevuto una richiesta da parte della Oesterreichische Nationalbank, per conto dell’Austria, volta ad aumentare il volume di monete metalliche in euro che l’Austria ha la possibilità di emettere nel 2023 di un volume addizionale di 35,00 milioni di EUR, da 81,00 a 116,00 milioni di EUR. Il volume complessivo di emissione di monete metaliche in euro per l’Austria nel 2023 aumenterà di conseguenza fino a 291,51 milioni di EUR, comprendente 116,00 milioni di EUR in monete metalliche destinate alla circolazione e 175,51 milioni di EUR di monete metalliche da collezione. La richiesta è stata presentata in risposta alla domanda rafforzata di monete metalliche in euro in settori caratterizzati da un elevato utilizzo di contante, specialmente per monete metalliche in euro di elevato valore, insieme a una domanda di monete metalliche in euro ad hoc da parte di banche all’ingrosso attive in Austria e a un aumento della domanda transfrontaliera di monete metalliche in euro da parte dei paesi confinanti. |
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(5) |
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, della decisione (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43), il Comitato esecutivo deve adottare una decisione individuale sulla richiesta di approvazione ad hoc, quando non è necessaria una modifica di tale richiesta. |
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(6) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2022/2278 (BCE/2022/40), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La tabella di cui all’articolo 2 della decisione (UE) 2022/2278 (BCE/2022/40) è modificata come segue:
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1) |
la linea che riguarda l’Austria è sostituita dalla seguente
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2) |
la linea dal titolo «Totale» è sostituita dalla seguente:
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Articolo 2
Efficacia
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.
Articolo 3
Destinatari
Gli Stati membri la cui moneta è l’euro sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 settembre 2023
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) GU L 328, del 12.12.2015, pag. 123.
(2) Decisione (UE) 2022/2278 della Banca centrale europea, dell’8 novembre 2022, relativa all’approvazione del volume di emissione delle monete metalliche per il 2023 (BCE/2022/40) (GU L 300 del 21.11.2022, pag. 46).
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
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27.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 238/149 |
DECISIONE 2022/1 DEL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI
del 15 novembre 2022
relativa alla revisione dell’allegato I del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti [2023/2069]
IL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI,
visto il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti, in particolare l’articolo 20, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 20, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti, in relazione ai nuovi atti legislativi vincolanti dell’Unione europea il comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti adotta, tra l’altro, decisioni di modifica dell’allegato I del suddetto trattato per recepire tali atti. |
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(2) |
Dalla data della firma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti l’allegato I è già stato aggiornato una volta, in data 28 giugno 2021 (1). Successivamente a tale aggiornamento sono stati adottati numerosi nuovi atti legislativi dell’Unione europea in settori contemplati dal trattato che istituisce la Comunità dei trasporti, mentre altri sono stati abrogati. È pertanto opportuno rivedere l’allegato I in modo che rifletta tali modifiche. |
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(3) |
Ai fini della chiarezza del diritto e della semplificazione, è opportuno sostituire l’allegato I del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti con il testo che figura nell’allegato della presente decisione. È opportuno rilevare che resta sostanzialmente invariato l’allegato I.1, comprese le mappe relative all’estensione indicativa della TEN-T verso i Balcani occidentali (reti centrale e globale), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2022
Per il comitato direttivo regionale
La presidente
Emina MUJEVIC KARA
(1) Decisione 2021/05 del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti relativa alla revisione dell’allegato I del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti.
ALLEGATO
"ALLEGATO I
NORME APPLICABILI AL SETTORE DEI TRASPORTI E QUESTIONI CONNESSE
"ALLEGATO I.1
NORME APPLICABILI ALL’INFRASTRUTTURA DI TRASPORTO DELLA RETE CENTRALE DELL’EUROPA SUDORIENTALE
Le "disposizioni applicabili" degli atti dell’Unione europea cui è fatto riferimento di seguito sono applicabili conformemente alle disposizioni del trattato di base e dell’allegato II sugli adattamenti orizzontali, salvo altrimenti specificato nel presente allegato o nei protocolli da I a VI. Laddove necessario, sono riportati di seguito gli adattamenti specifici per i singoli atti.
Gli atti seguenti dell’Unione europea si riferiscono alla loro versione più recente come da ultimo modificata.
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Ambito normativo |
Legislazione |
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Sviluppo della TEN-T |
Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1). Regolamento delegato (UE) 2016/758 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento dell’allegato III (GU L 126 del 14.5.2016, pag. 3). |
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Infrastruttura per i combustibili alternativi |
Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1). |
MAPPE RELATIVE ALL’ESTENSIONE INDICATIVA DELLA TEN-T VERSO I BALCANI OCCIDENTALI (RETI CENTRALE E GLOBALE)
"ALLEGATO I.2
NORME APPLICABILI AL TRASPORTO FERROVIARIO
Le "disposizioni applicabili" degli atti dell’Unione europea cui è fatto riferimento di seguito sono applicabili conformemente alle disposizioni del trattato di base e dell’allegato II sugli adattamenti orizzontali, salvo altrimenti specificato nel presente allegato o nei protocolli da I a VI. Laddove necessario, sono riportati di seguito gli adattamenti specifici per i singoli atti.
Gli atti seguenti dell’Unione europea si riferiscono alla loro versione più recente come da ultimo modificata.
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Ambito normativo |
Legislazione |
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Accesso al mercato |
Regolamento n. 11 riguardante l’abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell’articolo 79, paragrafo 3 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (GU L 52 del 16.8.1960, pag. 1121). Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32). Direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l’apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell’infrastruttura ferroviaria (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 1). Decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l’allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 69). Regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2014 della Commissione, dell’11 agosto 2014, relativo a nuovi servizi di trasporto ferroviario di passeggeri (GU L 239 del 12.8.2014, pag. 1). Regolamento di esecuzione (UE) 2015/10 della Commissione, del 6 gennaio 2015, relativo ai criteri per i richiedenti di capacità dell’infrastruttura ferroviaria e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2014 (GU L 3 del 7.1.2015, pag. 34). Regolamento di esecuzione (UE) 2015/171 della Commissione, del 4 febbraio 2015, su taluni aspetti della procedura per il rilascio di licenze alle imprese ferroviarie (GU L 29 del 5.2.2015, pag. 3). Regolamento di esecuzione (UE) 2015/429 della Commissione, del 13 marzo 2015, recante le modalità di applicazione dell’imposizione di canoni per il costo degli effetti acustici (GU L 70 del 14.3.2015, pag. 36). Regolamento di esecuzione (UE) 2015/909 della Commissione, del 12 giugno 2015, relativo alle modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario (GU L 148 del 13.6.2015, pag. 17). Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1100 della Commissione, del 7 luglio 2015, concernente gli obblighi di comunicazione degli Stati membri nell’ambito del monitoraggio del mercato dei servizi ferroviari (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 1). Regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione, del 7 aprile 2016, sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria (GU L 94 dell’8.4.2016, pag. 1). Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari (GU L 307 del 23.11.2017, pag. 1). Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione, del 20 novembre 2018, che stabilisce la procedura e i criteri per l’applicazione dell’esame dell’equilibrio economico a norma dell’articolo 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 21.11.2018, pag. 5). Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22). Decisione di esecuzione (UE) 2018/500 della Commissione, del 22 marzo 2018, relativa alla conformità all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio della proposta concernente la realizzazione del corridoio ferroviario merci «Alpi-Balcani occidentali» (GU L 82 del 26.3.2018, pag. 13). Decisione di esecuzione (UE) 2018/491 della Commissione, del 21 marzo 2018, relativa alla conformità all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati concernente l’estensione del corridoio ferroviario merci «Mare del Nord-Mediterraneo» (GU L 81 del 23.3.2018, pag. 23). Decisione di esecuzione (UE) 2018/300 della Commissione, dell’11 gennaio 2018, relativa alla conformità della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati concernente l’estensione del corridoio merci ferroviario Atlantico all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 56 del 28.2.2018, pag. 60). Decisione di esecuzione (UE) 2017/178 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/1111 sulla conformità della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati per l’estensione del corridoio merci Mare del Nord-Baltico a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 28 del 2.2.2017, pag. 71). Decisione di esecuzione (UE) 2017/177 della Commissione, del 31 gennaio 2017, relativa alla conformità della proposta congiunta di realizzare il corridoio merci «Amber» all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 28 del 2.2.2017, pag. 69). Decisione di esecuzione (UE) 2015/1111 della Commissione, del 7 luglio 2015, sulla conformità della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati per l’estensione del corridoio merci Mare del Nord–Baltico a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 82). Regolamento delegato (UE) 2022/1036 della Commissione, del 29 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo di riferimento (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 50). |
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Rilascio di licenze ai macchinisti |
Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51). Regolamento (UE) 2019/554 della Commissione, del 5 aprile 2019, che modifica l’allegato VI della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 97 dell’8.4.2019, pag. 1). Regolamento (UE) n. 36/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2009, relativo ai modelli comunitari di licenza di conduzione treni, certificato complementare, copia autenticata del certificato complementare e i moduli di domanda di licenza di conduzione treni, a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 13 del 19.1.2010, pag. 1). Decisione 2010/17/CE della Commissione, del 29 ottobre 2009, sull’adozione di parametri fondamentali per i registri delle licenze di conduzione treni e dei certificati complementari previsti dalla direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 8 del 13.1.2010, pag. 17). Decisione 2011/765/UE della Commissione, del 22 novembre 2011, relativa ai criteri per il riconoscimento dei centri di formazione coinvolti nella formazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni, nonché ai criteri per il riconoscimento degli esaminatori dei macchinisti e ai criteri per l’organizzazione degli esami a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 314 del 29.11.2011, pag. 36). |
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Interoperabilità |
Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44). Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66). Decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obiettivi specifici per l’elaborazione, l’adozione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità (GU L 210 del 15.8.2017, pag. 5). Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all’articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione (GU L 268 del 26.10.2018, pag. 53). Decisione 2009/965/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, riguardante il documento di riferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 341 del 22.12.2009, pag. 1). Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 1). Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l’accessibilità del sistema ferroviario dell’Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110). Regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1300/2014 per quanto riguarda l’inventario delle attività al fine di individuare le barriere all’accessibilità, fornire informazioni agli utenti e monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilità (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 1). Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 179). Regolamento di esecuzione (UE) 2018/868 della Commissione, del 13 giugno 2018, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2014 e (UE) n. 1302/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative ai sistemi di misurazione dell’energia e di raccolta dei dati (GU L 149 del 14.6.2018, pag. 16). Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228). Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 394). Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — rumore», che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421). Regolamento di esecuzione (UE) 2019/774 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2014 per quanto riguarda l’applicazione della specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Rumore» ai carri merci esistenti (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 89). Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell’11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell’Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438). Regolamento di esecuzione (UE) 2018/278 della Commissione, del 23 febbraio 2018, che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 1305/2014 per quanto riguarda la struttura dei messaggi, il modello dati e messaggio, la banca dati operativa dei carri e delle unità intermodali e per adottare una norma informatica per lo strato di comunicazione dell’interfaccia comune (GU L 54 del 24.2.2018, pag. 11). Regolamento di esecuzione (UE) 2019/778 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2014 per quanto riguarda la gestione del controllo delle modifiche (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 356). Regolamento di esecuzione (UE) 2021/541 della Commissione, del 26 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2014 per quanto riguarda la semplificazione e il miglioramento del calcolo e dello scambio dei dati e l’aggiornamento della procedura per la gestione del controllo delle modifiche (GU L 108 del 29.3.2021, pag. 19). Decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (GU L 64 dell’8.10.2011, pag. 32). Regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alle specifiche comuni per il registro dell’infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2014/880/UE (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 312). Decisione 2012/757/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Esercizio e gestione del traffico del sistema ferroviario nell’Unione europea e che modifica la decisione 2007/756/CE (GU L 345 del 15.12.2012, pag. 1). Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 5). Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2238 della Commissione, del 15 dicembre 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 per quanto riguarda l’eliminazione graduale di casi specifici per il segnale di coda (GU L 450 del 16.12.2021, pag. 57). Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11). Regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione, del 12 febbraio 2019, relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati «CE» per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario autorizzato e alle procedure «CE» di verifica dei sottosistemi conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 201/2011 (GU L 42 del 13.2.2019, pag. 9). Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea (GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1). Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1). Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell’idoneità all’impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell’ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1). Regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 1302/2014, (UE) n. 1303/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione e la decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione per quanto riguarda l’allineamento alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’attuazione di obiettivi specifici stabiliti nella decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 108). Regolamento di esecuzione (UE) 2020/387 della Commissione, del 9 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1302/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione per quanto riguarda l’estensione dell’area d’uso e le fasi di transizione (GU L 73 del 10.3.2020, pag. 6). Regolamento di esecuzione (UE) 2020/424 della Commissione, del 19 marzo 2020, relativo alla presentazione di informazioni alla Commissione in merito alla non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità in conformità della direttiva (UE) 2016/797 (GU L 84 del 20.3.2020, pag. 20). |
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Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie |
Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1). Regolamento di esecuzione (UE) 2018/867 della Commissione, del 13 giugno 2018, che stabilisce il regolamento interno delle commissioni di ricorso dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (GU L 149 del 14.6.2018, pag. 3). Regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione, del 2 maggio 2018, relativo ai diritti e ai corrispettivi pagabili all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e alle condizioni di pagamento (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 68). Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1903 della Commissione, del 29 ottobre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 relativo ai diritti e ai corrispettivi pagabili all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e alle condizioni di pagamento (GU L 387 del 3.11.2021, pag. 126). |
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Sicurezza delle ferrovie |
Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102). Regolamento (UE) 2020/1530 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2020, che modifica la direttiva (UE) 2016/798 per quanto riguarda l’applicazione delle norme di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie nel collegamento fisso sotto la Manica (GU L 352 del 22.10.2020, pag. 1). Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, del 9 aprile 2018, che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 49). Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione, del 16 maggio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 360). Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria (GU L 326 del 10.12.2010, pag. 11). Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell’8 marzo 2018, che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 26). Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un’autorizzazione di sicurezza per l’infrastruttura ferroviaria (GU L 327 dell’11.12.2010, pag. 13). Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un’autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 8). Regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione, del 16 febbraio 2018, che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un’autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 16). Decisione 2009/460/CE della Commissione, del 5 giugno 2009, relativa all’adozione di un metodo di sicurezza comune per la valutazione di realizzazione degli obiettivi in materia di sicurezza, di cui all’articolo 6 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 150 del 13.6.2009, pag. 11). Raccomandazione (UE) 2019/780 della Commissione, del 16 maggio 2019, sulle modalità pratiche per il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza ai gestori delle infrastrutture (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 390). |
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Trasporto interno di merci pericolose |
Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13). |
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Attrezzature a pressione trasportabili |
Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1). |
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Settore sociale - Orario / ore di lavoro |
Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9). Direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario - Accordo su taluni aspetti delle condizioni di lavoro del personale mobile che effettua servizi di interoperabilità transfrontaliera concluso dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dalla Comunità delle ferrovie europee (CER) (GU L 195 del 27.7.2005, pag. 15). |
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Diritti dei passeggeri |
Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14). Regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 1), che si applica a decorrere dal 7 giugno 2023. |
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Informazioni elettroniche sul trasporto merci |
Regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 33). |
"ALLEGATO I.3
NORME APPLICABILI AL TRASPORTO SU STRADA
Le "disposizioni applicabili" degli atti dell’Unione europea cui è fatto riferimento di seguito sono applicabili conformemente alle disposizioni del trattato di base e dell’allegato II sugli adattamenti orizzontali, salvo altrimenti specificato nel presente allegato o nei protocolli da I a VI. Laddove necessario, sono riportati di seguito gli adattamenti specifici per i singoli atti.
Gli atti seguenti dell’Unione europea si riferiscono alla loro versione più recente come da ultimo modificata.
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Ambito normativo |
Legislazione |
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Infrastruttura di tariffazione stradale - Tasse annuali sugli autoveicoli |
Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42). |
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Accesso alla professione di operatore stradale |
Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51). Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 17). |
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Disposizioni sociali - Periodi di guida e di riposo |
Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1). Regolamento delegato (UE) 2022/1012 della Commissione, del 7 aprile 2022, che integra il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di norme che specificano il livello di servizio e di sicurezza delle aree di parcheggio sicure e protette e le procedure per la loro certificazione (GU L 170 del 28.6.2022, pag. 27). Regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione, del 1° luglio 2010, sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente (GU L 168 del 2.7.2010, pag. 16). Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 1). |
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Tachigrafo |
Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1). Regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione, del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente (GU L 15 del 22.1.2016, pag. 51). Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1). Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 della Commissione, del 16 luglio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 per quanto riguarda le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi intelligenti e dei loro componenti (GU L 273 del 30.7.2021, pag. 1). Regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 della Commissione, del 28 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GU L 85 del 28.3.2018, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8). (Cfr. tuttavia l’articolo 46 del regolamento (UE) n. 165/2014). Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 1). |
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Applicazione della legislazione in materia sociale |
Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35), modificata dalla: direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 49). |
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Modulo relativo all’attestazione di attività |
Decisione 2007/230/CE della Commissione, del 12 aprile 2007, relativa ad un modulo in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 99 del 14.4.2007, pag. 14). |
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Orario di lavoro |
Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto |
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Attrezzature a pressione trasportabili |
Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1). |
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Controllo tecnico |
Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51). Direttiva delegata (UE) 2021/1717 della Commissione, del 9 luglio 2021, che modifica la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aggiornamento di determinate designazioni delle categorie di veicoli e l’aggiunta di eCall all’elenco degli elementi oggetto del controllo, ai metodi, ai motivi dell’esito negativo e alla valutazione delle carenze di cui agli allegati I e III di tale direttiva (GU L 342 del 27.9.2021, pag. 48). Regolamento di esecuzione (UE) 2019/621 della Commissione, del 17 aprile 2019, relativo alle informazioni tecniche necessarie per il controllo tecnico degli elementi da controllare, riguardanti l’uso dei metodi di controllo raccomandati, e che stabilisce norme dettagliate concernenti il formato dei dati e le procedure di accesso alle informazioni tecniche pertinenti (GU L 108 del 23.4.2019, pag. 5). |
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Controlli su strada |
Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 134). Direttiva delegata (UE) 2021/1716 della Commissione, del 29 giugno 2021, che modifica la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche delle designazioni delle categorie di veicoli derivanti da modifiche della legislazione in materia di omologazione (GU L 342 del 27.9.2021, pag. 45). Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2205 della Commissione, del 29 novembre 2017, relativo alle modalità concernenti le procedure per la notifica dei veicoli commerciali con carenze gravi o pericolose individuate nell’ambito di un controllo tecnico su strada (GU L 314 del 30.11.2017, pag. 3). |
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Limitatori di velocità |
Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27). |
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Cinture di sicurezza |
Direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26). |
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Specchi |
Direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, concernente l’installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 25). |
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Documenti di immatricolazione |
Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138 dell’1.6.1999, pag. 57). Direttiva 2006/103/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive in materia di politica dei trasporti, a motivo dell’adesione di Bulgaria e Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 344). |
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Formazione dei conducenti |
Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4). Direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 29). |
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Patente di guida |
Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18). Regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione, del 4 maggio 2012, recante i requisiti tecnici per le patenti di guida dotate di un supporto di memorizzazione (microchip) (GU L 120 del 5.5.2012, pag. 1). |
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Scambio transfrontaliero di informazioni |
Direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 9). |
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Trasporto interno di merci pericolose |
Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13). |
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Controlli sul trasporto di merci pericolose |
Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35). |
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Gallerie |
Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39). |
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Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali |
Direttiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59). |
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Dimensioni e peso dei veicoli |
Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59). Decisione (UE) 2019/984 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i termini di applicazione delle norme speciali in materia di lunghezza massima delle cabine in caso di miglioramento delle prestazioni aerodinamiche, dell’efficienza energetica e delle prestazioni di sicurezza (GU L 164 del 20.6.2019, pag. 30). Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202) (unicamente per quanto riguarda la modifica della direttiva 96/53/CE). |
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Diritti dei passeggeri |
Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1). |
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Veicoli puliti e/o infrastruttura per i combustibili alternativi |
Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità a basse emissioni (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5). Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1). |
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Sistemi di trasporto intelligenti |
Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1). Decisione di esecuzione 2011/453/UE della Commissione, del 13 luglio 2011, che adotta orientamenti per le relazioni degli Stati membri a norma della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 193 del 23.7.2011, pag. 48). Decisione di esecuzione (UE) 2016/209 della Commissione, del 12 febbraio 2016, relativa ad una richiesta di normazione rivolta alle organizzazioni europee di normazione riguardante i sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nelle aree urbane a sostegno della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 39 del 16.2.2016, pag. 48). Regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione, del 26 novembre 2012, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (GU L 91 del 3.4.2013, pag. 1). Regolamento delegato (UE) n. 885/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di trasporto intelligenti, in merito alla predisposizione dei servizi d’informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali (GU L 247 del 18.9.2013, pag. 1). Regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale (GU L 247 del 18.9.2013, pag. 6). Regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell’Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale (GU L 157 del 23.6.2015, pag. 21). Decisione n. 585/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla diffusione in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 6). |
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Sistemi di telepedaggio stradale |
Direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell’Unione (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 45). Regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019, relativo alla classificazione dei veicoli, agli obblighi degli utenti del servizio europeo di telepedaggio, alle prescrizioni per i componenti di interoperabilità e ai criteri minimi di ammissibilità per gli organismi notificati (GU L 43 del 17.2.2020, pag. 41). Regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, relativo agli obblighi specifici dei fornitori del servizio europeo di telepedaggio, al contenuto minimo della dichiarazione relativa ai settori del servizio europeo di telepedaggio, alle interfacce elettroniche e alle prescrizioni per i componenti di interoperabilità e che abroga la decisione 2009/750/CE (GU L 43 del 17.2.2020, pag. 49). |
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Omologazione |
Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1). Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1). Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52). |
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Informazioni elettroniche sul trasporto merci |
Regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 33). (nella misura necessaria in rapporto agli atti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato) (1). |
"ALLEGATO I.4
NORME APPLICABILI AL TRASPORTO MARITTIMO
Le "disposizioni applicabili" degli atti dell’Unione europea cui è fatto riferimento di seguito sono applicabili conformemente alle disposizioni del trattato di base e dell’allegato II sugli adattamenti orizzontali, salvo altrimenti specificato nel presente allegato o nei protocolli da I a VI. Laddove necessario, sono riportati di seguito gli adattamenti specifici per i singoli atti.
Gli atti seguenti dell’Unione europea si riferiscono alla loro versione più recente come da ultimo modificata.
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Ambito normativo |
Legislazione |
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Politica marittima |
Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1). |
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Accesso al mercato |
Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7). Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378 del 31.12.1986, pag. 1). Regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all’interno della Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 19). Regolamento (CEE) n. 4058/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, concernente un’azione coordinata intesa a salvaguardare il libero accesso ai trasporti marittimi nei traffici transoceanici (GU L 378 del 31.12.1986, pag. 21). |
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Relazioni internazionali |
Regolamento (CEE) n. 4057/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alle pratiche tariffarie sleali nei trasporti marittimi (GU L 378 del 31.12.1986, pag. 14). |
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Accordi internazionali |
Decisione 2012/22/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2011, relativa all’adesione dell’Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, ad eccezione degli articoli 10 e 11 dello stesso (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 1). Decisione 2012/23/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2011, relativa all’adesione dell’Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, per quanto concerne gli articoli 10 e 11 dello stesso (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 13). |
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Organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi - Organismi riconosciuti |
Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47). Decisione 2009/491/CE della Commissione, del 16 giugno 2009, sui criteri da rispettare per decidere in che momento le prestazioni di un organismo che opera per conto dello Stato di bandiera possono essere considerate una minaccia inaccettabile per la sicurezza e l’ambiente (GU L 162 del 25.6.2009, pag. 6). Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11). Regolamento (UE) n. 788/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che stabilisce norme dettagliate per l’imposizione di ammende e penalità di mora e per la revoca del riconoscimento degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 214 del 19.7.2014, pag. 12). |
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Stato di bandiera |
Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 132). |
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Controllo da parte dello Stato di approdo |
Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57). |
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Monitoraggio del traffico navale |
Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10). |
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Codice internazionale di gestione della sicurezza |
Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull’attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 1). |
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Formalità di dichiarazione |
Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1). |
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Equipaggiamento marittimo |
Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146). Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157 della Commissione, del 4 luglio 2022, recante modalità di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l’equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1158 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 180 del 6.7.2022, pag. 1). |
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Navi passeggeri |
Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri (GU L 123 del 17.5.2003, pag. 22). Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24). Direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35). Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1). Direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l’esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 61). |
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Sicurezza delle navi da pesca |
Direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell’11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1). |
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Petroliere |
Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 3). |
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Navi portarinfuse |
Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse (GU L 13 del 16.1.2002, pag. 9). |
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Inchieste sugli incidenti |
Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114). Regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2011 della Commissione, del 5 luglio 2011, che adotta il regolamento interno del sistema di cooperazione permanente stabilito dagli Stati membri in cooperazione con la Commissione a norma dell’articolo 10 della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 177 del 6.7.2011, pag. 18). Regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, recante adozione di una metodologia comune d’indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 10.12.2011, pag. 36). |
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Assicurazioni |
Direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’assicurazione degli armatori per i crediti marittimi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 128). |
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Inquinamento provocato dalle navi |
Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11). |
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Rifiuti prodotti dalle navi |
Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag .116). |
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Composti organostannici |
Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1). |
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Sicurezza marittima |
Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6). Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28). Regolamento (CE) n. 324/2008 della Commissione, del 9 aprile 2008, che stabilisce procedure rivedute per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima (GU L 98 del 10.4.2008, pag. 5). |
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Formazione per la gente di mare |
Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 169 del 27.6.2022, pag. 45). |
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Aspetti sociali |
Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 1). Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST) (GU L 167 del 2.7.1999, pag. 33). Direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente l’applicazione delle disposizioni relative all’orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità (GU L 14 del 20.1.2000, pag. 29). Direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 30). Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19). |
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Diritti dei passeggeri |
Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1). |
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Attrezzature a pressione trasportabili |
Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1). |
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Agenzia europea per la sicurezza marittima |
Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1). |
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Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento dalle navi (COSS) |
Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1). |
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Servizi portuali |
Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti (GU L 57 del 3.3.2017, pag. 1). |
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Interfaccia unica marittima |
Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64). |
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Ambiente |
Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 58). Decisione di esecuzione (UE) 2015/253 della Commissione, del 16 febbraio 2015, che stabilisce le norme concernenti il campionamento e le relazioni da presentare a norma della direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto riguarda il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 55). |
"ALLEGATO I.5
NORME APPLICABILI AL TRASPORTO PER VIE NAVIGABILI
Le "disposizioni applicabili" degli atti dell’Unione europea cui è fatto riferimento di seguito sono applicabili conformemente alle disposizioni del trattato di base e dell’allegato II sugli adattamenti orizzontali, salvo altrimenti specificato nel presente allegato o nei protocolli da I a VI. Laddove necessario, sono riportati di seguito gli adattamenti specifici per i singoli atti.
Gli atti seguenti dell’Unione europea si riferiscono alla loro versione più recente come da ultimo modificata.
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Ambito normativo |
Legislazione |
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Accesso al mercato |
Regolamento (CE) n. 1356/96 del Consiglio, dell’8 luglio 1996, riguardante regole comuni applicabili ai trasporti di merci o di persone per via navigabile tra Stati membri al fine di realizzare in tali trasporti la libera prestazione dei servizi (GU L 175 del 13.7.1996, pag. 7). Regolamento (CEE) n. 3921/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che fissa le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci o di persone per via navigabile in uno Stato membro (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 1). Regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (GU L 90 del 2.4.1999, pag. 1). Direttiva 96/75/CE del Consiglio, del 19 novembre 1996, relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 12). Regolamento (CEE) n. 2919/85 del Consiglio, del 17 ottobre 1985, che fissa le condizioni di accesso al regime riservato dalla convenzione modificata per la navigazione sul Reno ai battelli adibiti alla navigazione sul Reno (GU L 280 del 22.10.1985, pag. 4). |
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Accesso alla professione |
Direttiva 87/540/CEE del Consiglio, del 9 novembre 1987, relativa all’accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione (GU L 322 del 12.11.1987, pag. 20). Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53). Direttiva (UE) 2021/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, recante modifica della direttiva (UE) 2017/2397 per quanto riguarda le misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 52). Regolamento delegato (UE) 2022/184 della Commissione, del 22 novembre 2021, che modifica l’allegato IV della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 30 dell’11.2.2022, pag. 3). Direttiva Delegata (UE) 2020/12 della Commissione, del 2 agosto 2019, che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alle competenze e alle conoscenze e abilità corrispondenti, agli esami pratici, all’omologazione dei simulatori e all’idoneità medica (GU L 6 del 10.1.2020, pag. 15). Regolamento delegato (UE) 2020/473 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme applicabili alle banche dati per i certificati di qualifica dell’Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo (GU L 100 dell’1.4.2020, pag. 1). Regolamento di esecuzione (UE) 2020/182 della Commissione, del 14 gennaio 2020, relativo ai modelli per le qualifiche professionali nel settore della navigazione interna (GU L 38 dell’11.2.2020, pag. 1). |
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Requisiti tecnici / di sicurezza |
Direttiva 2009/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (GU L 259 del 2.10.2009, pag. 8). Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118). Regolamento delegato (UE) 2021/1308 della Commissione, del 28 aprile 2021, che modifica gli allegati I e II della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la modifica dell’elenco delle vie navigabili interne dell’Unione e i requisiti tecnici minimi applicabili alle unità navali (GU L 284 del 9.8.2021, pag. 1). Direttiva delegata (UE) 2018/970 della Commissione, del 18 aprile 2018, che modifica gli allegati II, III e V della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (GU L 174 del 10.7.2018, pag. 15). Regolamento delegato (UE) 2020/474 della Commissione, del 20 gennaio 2020, relativo alla banca dati europea degli scafi (GU L 100 dell’1.4.2020, pag. 12). Decisione di esecuzione (UE) 2020/1122 della Commissione, del 28 luglio 2020, relativa al riconoscimento della DNV GL AS come società di classificazione per le navi adibite alla navigazione interna in conformità alla direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 245 del 30.7.2020, pag. 15). Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1). |
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Trasporto interno di merci pericolose |
Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13). |
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Servizi d’informazione fluviale |
Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152). Regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2013 della Commissione, del 10 settembre 2013, relativo alle specifiche tecniche per il sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna (sistema ECDIS interno) di cui alla direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 258 del 28.9.2013, pag. 1). Regolamento (CE) n. 416/2007 della Commissione, del 22 marzo 2007, concernente le specifiche tecniche relative agli avvisi ai naviganti di cui all’articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 105 del 23.4.2007, pag. 88). Regolamento (CE) n. 414/2007 della Commissione, del 13 marzo 2007, riguardante gli orientamenti tecnici per la programmazione, l’introduzione e l’uso operativo dei servizi d’informazione fluviale (RIS) di cui all’articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 105 del 23.4.2007, pag. 1). Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2032 della Commissione, del 20 novembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 416/2007 della Commissione concernente le specifiche tecniche relative agli avvisi ai naviganti (GU L 332 del 28.12.2018, pag. 1). Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1973 della Commissione, del 7 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2013 della Commissione relativo alle specifiche tecniche per il sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna (sistema ECDIS interno) di cui alla direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 19.12.2018, pag. 1). Regolamento di esecuzione (UE) 2019/838 della Commissione, del 20 febbraio 2019, relativo alle specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti e che abroga il regolamento (CE) n. 415/2007 (GU L 138 del 24.5.2019, pag. 31). Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1744 della Commissione, del 17 settembre 2019, concernente le specifiche tecniche del sistema elettronico di segnalazione navale per la navigazione interna e che abroga il regolamento (UE) n. 164/2010 (GU L 273 del 25.10.2019, pag. 1). |
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Ambiente (qualità dell’aria) e cambiamenti climatici |
Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88). Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53). |
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Diritti dei passeggeri |
Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1). |
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Informazioni elettroniche sul trasporto merci |
Regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 33). |
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Orario di lavoro |
Direttiva 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l’accordo europeo concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l’Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 86). |
"ALLEGATO I.6
NORME AMBIENTALI APPLICABILI AL SETTORE DEI TRASPORTI
Le "disposizioni applicabili" degli atti dell’Unione europea cui è fatto riferimento di seguito sono applicabili conformemente alle disposizioni del trattato di base e dell’allegato II sugli adattamenti orizzontali, salvo altrimenti specificato nel presente allegato o nei protocolli da I a VI. Laddove necessario, sono riportati di seguito gli adattamenti specifici per i singoli atti.
Gli atti seguenti dell’Unione europea si riferiscono alla loro versione più recente come da ultimo modificata.
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Ambito normativo |
Legislazione |
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Valutazione degli effetti |
Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1) e convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero del 1991 (convenzione di Espoo). Tutti i progetti elencati nell’allegato I della direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale (VIA) che rientrano nell’ambito di applicazione del presente trattato sono sottoposti a una valutazione d’impatto ambientale in linea con le norme UE in materia di VIA. Tutti i progetti elencati nell’allegato II della direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale (VIA) che rientrano nell’ambito di applicazione del presente trattato sono esaminati per stabilire se debbano essere sottoposti a una valutazione d’impatto ambientale in linea con le norme UE in materia di VIA. Inoltre gli aspetti transfrontalieri dovrebbero essere affrontati in linea con le disposizioni della convenzione di Espoo. Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30) e protocollo sulla valutazione ambientale strategica della convenzione di Espoo (protocollo VAS). Tutti i piani e i programmi nel settore dei trasporti sono soggetti, se del caso, a una valutazione ambientale in linea con le disposizioni della direttiva sulla valutazione ambientale strategica (VAS) e del protocollo VAS della convenzione di Espoo. Qualora l’attuazione di un piano o di un programma possa avere effetti transfrontalieri significativi sull’ambiente, o qualora ne faccia richiesta una parte che potrebbe essere interessata in misura significativa da tali effetti, dovrebbe tenersi una consultazione transfrontaliera secondo le disposizioni del protocollo VAS (articolo 10) e/o della direttiva VAS (articolo 7). |
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Conservazione |
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7). Nel caso di progetti che potrebbero avere ripercussioni su siti importanti per la conservazione della natura, è effettuata un’adeguata valutazione di conservazione della natura, equivalente a quella prevista all’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE. Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). |
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Combustibili, qualità dell’aria e cambiamenti climatici |
Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58). Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 58). |
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Politica in materia di acque |
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1). Tutti i progetti nel settore dei trasporti relativi alla navigazione che rientrano nel campo di applicazione del presente trattato dovrebbero essere sviluppati e attuati in linea con le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE. Tutti i progetti nel settore dei trasporti relativi alla navigazione che rientrano nell’ambito di applicazione del presente trattato dovrebbero, se del caso, essere realizzati in linea con la dichiarazione comune sulla navigazione interna e sulla sostenibilità ambientale nel bacino idrografico del Danubio (Joint Statement on Inland Navigation and Environmental Sustainability in the Danube River Basin) approvata dalla Commissione internazionale per la protezione del Danubio (ICPDR), dalla Commissione del Danubio e dalla Commissione della Sava. |
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Rumore |
Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale - Dichiarazione della Commissione in sede di comitato di conciliazione sulla direttiva relativa alla valutazione ed alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12). |
"ALLEGATO I.7
NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI APPLICABILI AL SETTORE DEI TRASPORTI
Le "disposizioni applicabili" degli atti dell’Unione europea cui è fatto riferimento di seguito sono applicabili conformemente alle disposizioni del trattato di base e dell’allegato II sugli adattamenti orizzontali, salvo altrimenti specificato nel presente allegato o nei protocolli da I a VI. Laddove necessario, sono riportati di seguito gli adattamenti specifici per i singoli atti.
Gli atti seguenti dell’Unione europea si riferiscono alla loro versione più recente come da ultimo modificata.
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Ambito normativo |
Legislazione |
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Procedure di revisione |
Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33). Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14). |
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Procedure di appalto |
Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1). Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65). Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243). Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione, del 23 settembre 2019, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 (formulari elettronici) (GU L 272 del 25.10.2019, pag. 7). |
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Servizi pubblici |
Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1). Regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativamente all’apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 22). |
(1) Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, cfr. l’articolo 2 del regolamento (UE) 2020/1056. La direttiva 92/106/CEE e il regolamento (CE) n. 1072/2009 non figurano nel presente allegato. Non è pertinente ciò che nel regolamento (UE) 2020/1056 disciplina aspetti connessi a detti atti.