ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 233 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
21.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 233/1 |
DECISIONE (UE) 2023/1796 DEL CONSIGLIO
del 18 settembre 2023
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cilea norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 giugno 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 per la suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea. |
(2) |
I negoziati con la Repubblica del Cile si sono conclusi il 1o dicembre 2022 con la sigla dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea («accordo»). |
(3) |
L’accordo è stato firmato a nome dell’Unione il 9 giugno 2023, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione (UE) 2023/676 del Consiglio (2). |
(4) |
È opportuno approvare l’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea è approvato a nome dell’Unione (3).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo (4).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
L. PLANAS PUCHADES
(1) Approvazione dell'11 luglio 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione (UE) 2023/676 del Consiglio, del 20 marzo 2023, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea (GU L 86 del 24.3.2023, pag. 1).
(3) Cfr. la pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato del Consiglio.
21.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 233/3 |
ACCORDO tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea
L'UNIONE EUROPEA,
in appresso l'«Unione»
e
LA REPUBBLICA DEL CILE,
in appresso il «Cile»
in appresso denominate unitamente «le Parti»
VISTI i negoziati condotti ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'Unione Europea a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione, come comunicato ai membri dell'OMC nel documento G/SECRET/42/Add.2;
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Obiettivi
Fatti salvi i futuri negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994 e unicamente ai soli fini del recesso del Regno Unito dall'Unione, l'obiettivo del presente accordo è di concordare, fatto salvo l'articolo 2, la modifica delle concessioni comunicate ai membri dell'OMC nel documento G/SECRET/42/Add.2 e i conseguenti impegni quantitativi dell'Unione che non include più il Regno Unito, riguardanti i contingenti tariffari per i quali il Cile detiene diritti di negoziazione a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994.
Articolo 2
Contingenti tariffari dell'Unione che non include più il Regno Unito
1. Per quanto riguarda i contingenti tariffari per i quali il Cile detiene diritti di negoziazione a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994, il Cile concorda con gli impegni quantitativi proposti in merito ai contingenti tariffari di cui al documento G/SECRET/42/Add.2 assunti dall'Unione dopo il recesso del Regno Unito.
2. Fermo restando il paragrafo 1, per quanto riguarda il contingente tariffario 020 (Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate), il Cile e l'Unione concordano la seguente modifica degli impegni figuranti nell'elenco: il volume relativo all'Unione dell'assegnazione specifica per il Cile è modificato e corrisponde a 2 527 tonnellate.
Articolo 3
Negoziati in corso dell'Unione a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994
1. Le parti prendono atto che l'Unione continua a svolgere negoziati e consultazioni con altri membri dell'OMC titolari di diritti di negoziato o di consultazione a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione, come comunicato ai membri dell'OMC.
2. In esito a tali negoziati e consultazioni, l'Unione può prendere in considerazione l'eventuale modifica delle quote e i quantitativi di cui all'articolo 2 o di cui al documento G/SECRET/42/Add.2. In caso di modifica di questo tipo rispetto a un precedente impegno dell'Unione in merito a un contingente tariffario per il quale il Cile ha diritto di negoziato, l'Unione consulta il Cile onde pervenire a una soluzione reciprocamente soddisfacente prima di procedere a tale modifica, fatti salvi i diritti di ciascuna parte a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994.
Articolo 4
Disposizioni finali
1. Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle rispettive procedure giuridiche interne necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo costituisce un accordo internazionale tra l'Unione e il Cile, anche ai fini dell'articolo XXVIII, paragrafo 3, lettere a) e b), del GATT 1994.
3. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.
Съставено в Брюксел на девети юни две хиляди двадесет и трета година.
Hecho en Bruselas, el nueve de junio de dos mil veintitrés.
V Bruselu dne devátého června dva tisíce dvacet tři.
Udfærdiget i Bruxelles den niende juni to tusind og treogtyve.
Geschehen zu Brüssel am neunten Juni zweitausenddreiundzwanzig.
Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta juunikuu üheksandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.
Done at Brussels on the ninth day of June in the year two thousand and twenty three.
Fait à Bruxelles, le neuf juin deux mille vingt-trois.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche a trí.
Sastavljeno u Bruxellesu devetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset treće.
Fatto a Bruxelles, addì nove giugno duemilaventitré.
Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada devītajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų birželio devintą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év június havának kilencedik napján.
Magħmul fi Brussell, fid-disa’ jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.
Gedaan te Brussel, negen juni tweeduizend drieëntwintig.
Sporządzono w Brukseli dnia dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.
Feito em Bruxelas, em nove de junho de dois mil e vinte e três.
Întocmit la Bruxelles la nouă iunie două mii douăzeci și trei.
V Bruseli deviateho júna dvetisícdvadsaťtri.
V Bruslju, devetega junija dva tisoč triindvajset.
Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.
Som skedde i Bryssel den nionde juni år tjugohundratjugotre.
REGOLAMENTI
21.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 233/7 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1797 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 2023
che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e i titoli delle variabili del dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» per l’anno di riferimento 2024
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Al fine di soddisfare le esigenze in campo statistico relative alle pertinenti tematiche specifiche di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/1700, è opportuno che la Commissione specifichi il numero e i titoli delle variabili per il set di dati del dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» per l’anno di riferimento 2024,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il numero e i titoli delle variabili per il set di dati del dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» per l’anno di riferimento 2024 sono indicati nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
Numero e titoli delle variabili per il set di dati del dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» per l'anno di riferimento 2024
Tematica |
Tematica specifica |
Identificativo della variabile |
Nome della variabile/descrizione della variabile |
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Informazioni sulla rilevazione di dati |
REFYEAR |
Anno dell'indagine |
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Informazioni sulla rilevazione di dati |
INTDATE |
Data di riferimento – data della prima intervista |
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Informazioni sulla rilevazione di dati |
STRATUM_ID |
Strato |
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Informazioni sulla rilevazione di dati |
PSU |
Unità primaria di campionamento |
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Dati di identificazione |
HH_ID |
ID della famiglia |
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Dati di identificazione |
IND_ID |
ID dell'individuo |
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Dati di identificazione |
HH_REF_ID |
ID della famiglia a cui appartiene l'individuo |
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Pesi |
HH_WGHT |
Peso della famiglia |
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Pesi |
IND_WGHT |
Peso dell'individuo |
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Caratteristiche dell'intervista |
TIME |
Durata dell'intervista |
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Caratteristiche dell'intervista |
INT_TYPE |
Tipo di intervista |
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Localizzazione |
COUNTRY |
Paese di residenza |
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Localizzazione |
GEO_NUTS1 |
Regione di residenza |
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Localizzazione |
GEO_NUTS2 (indicazione facoltativa) |
Regione di residenza (indicazione facoltativa) |
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Localizzazione |
GEO_NUTS3 (indicazione facoltativa) |
Regione di residenza (indicazione facoltativa) |
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Localizzazione |
DEG_URBA |
Grado di urbanizzazione |
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Localizzazione |
GEO_DEV |
Ubicazione geografica |
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Demografia |
SEX |
Sesso |
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Demografia |
YEARBIR |
Anno di nascita |
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Demografia |
PASSBIR |
Compleanno già trascorso al momento dell'intervista |
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Demografia |
AGE |
Età in anni compiuti |
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Cittadinanza e provenienza da un contesto migratorio |
CITIZENSHIP |
Paese della cittadinanza principale |
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Cittadinanza e provenienza da un contesto migratorio |
CNTRYB |
Paese di nascita |
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Composizione della famiglia |
HH_POP |
Dimensione della famiglia (numero di componenti della famiglia) |
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Composizione della famiglia |
HH_POP_16_24 (indicazione facoltativa) |
Numero di componenti della famiglia di età compresa tra i 16 e i 24 anni (indicazione facoltativa) |
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Composizione della famiglia |
HH_POP_16_24S (indicazione facoltativa) |
Numero di studenti della famiglia di età compresa tra i 16 e i 24 anni (indicazione facoltativa) |
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Composizione della famiglia |
HH_POP_25_64 (indicazione facoltativa) |
Numero di componenti della famiglia di età compresa tra i 25 e i 64 anni (indicazione facoltativa) |
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Composizione della famiglia |
HH_POP_65_MAX (indicazione facoltativa) |
Numero di componenti della famiglia di età superiore o pari a 65 anni (indicazione facoltativa) |
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Composizione della famiglia |
HH_CHILD |
Numero di minori di età inferiore a 16 anni |
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Composizione della famiglia |
HH_CHILD_14_15 (indicazione facoltativa) |
Numero di minori di età compresa tra i 14 e i 15 anni (indicazione facoltativa) |
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Composizione della famiglia |
HH_CHILD_5_13 (indicazione facoltativa) |
Numero di minori di età compresa tra i 5 e i 13 anni (indicazione facoltativa) |
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Composizione della famiglia |
HH_CHILD_LE_4 (indicazione facoltativa) |
Numero di minori di età inferiore o pari a 4 anni (indicazione facoltativa) |
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Condizione lavorativa principale (autodefinita) |
MAINSTAT |
Condizione lavorativa principale (autodefinita) |
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Caratteristiche principali del lavoro |
STAPRO |
Posizione nella professione, occupazione principale |
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Caratteristiche principali del lavoro |
NACE1D (indicazione facoltativa) |
Attività economica dell'unità locale per l'occupazione principale (indicazione facoltativa) |
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Caratteristiche principali del lavoro |
ISCO2D |
Professione nell'occupazione principale |
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Caratteristiche principali del lavoro |
OCC_ICT |
Professionista delle TIC o non professionista delle TIC |
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Caratteristiche principali del lavoro |
OCC_MAN |
Lavoratore manuale o lavoratore non manuale |
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Caratteristiche principali del lavoro |
EMPST_WKT (indicazione facoltativa) |
Occupazione principale a tempo pieno o a tempo parziale (autodefinita) (indicazione facoltativa) |
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Durata del contratto |
EMPST_CONTR (indicazione facoltativa) |
Stabilità dell'occupazione principale (indicazione facoltativa) |
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Livello di istruzione conseguito |
ISCEDD |
Livello di istruzione conseguito (titolo di studio più elevato conseguito) |
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Livello di istruzione conseguito |
ISCED |
Livello di istruzione conseguito aggregato |
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Elementi del modulo minimo europeo sulla salute |
GALI |
Limitazioni nelle attività a causa di problemi di salute |
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Reddito mensile totale delle famiglie |
HH_IQ5 |
Reddito mensile corrente netto medio totale |
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Accesso alle TIC |
IACC |
Accesso della famiglia a internet dalla propria abitazione (tramite qualsiasi dispositivo) |
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Uso e frequenza d'uso delle TIC |
IU |
Ultima connessione a internet, in qualsiasi luogo, tramite qualsiasi dispositivo |
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Uso e frequenza d'uso delle TIC |
IFUS |
Frequenza media dell'utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi |
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Attività su internet |
IUEM |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per spedire o ricevere e-mail |
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Attività su internet |
IUPH1 |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per effettuare chiamate (comprese videochiamate) via internet |
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Attività su internet |
IUSNET |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per attività sui social media (creare un profilo utente, postare messaggi o altro) |
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Attività su internet |
IUCHAT1 |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per utilizzare programmi di messaggistica istantanea (scambi di messaggi) |
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Attività su internet |
IUIF |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per cercare informazioni su beni o servizi |
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Attività su internet |
IUNW1 |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per accedere a siti di informazione o leggere quotidiani e riviste online |
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Attività su internet |
IUPOL2 |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per esprimere opinioni su temi politici o civili su siti web o sui social media |
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Attività su internet |
IUVOTE |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per partecipare a consultazioni online o per votare in merito a temi politici o civili (ad esempio urbanistica, firma di una petizione) |
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Attività su internet |
IUMUSS1 |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per ascoltare musica (ad esempio una web radio o musica in streaming) o scaricare musica |
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Attività su internet |
IUSTV |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per guardare programmi televisivi in streaming (in diretta o in differita) da emittenti televisive (ad esempio [esempi nazionali]) |
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Attività su internet |
IUVOD |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per guardare contenuti video da servizi di streaming commerciali |
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Attività su internet |
IUVSS |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per guardare contenuti video da servizi di condivisione |
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Attività su internet |
IUPDG |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per accedere a programmi di giochi o per scaricarli |
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Attività su internet |
IUPCAST (indicazione facoltativa) |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per ascoltare o scaricare podcast (indicazione facoltativa) |
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Attività su internet |
IHIF |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per cercare informazioni sanitarie (ad esempio riguardo infortuni, malattie, alimentazione, miglioramento della salute) |
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Attività su internet |
IUMAPP |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per prenotare una visita medica presso uno specialista tramite un sito web o un'app (ad esempio un ospedale, un centro di cura, un fisioterapista o uno psicoterapeuta) |
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Attività su internet |
IUAPR |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per accedere alle cartelle cliniche personali online |
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Attività su internet |
IUOHC |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per fruire di altri servizi sanitari tramite siti web o app anziché recarsi in ospedale o da un medico (ad esempio per ottenere una ricetta medica o per una consulenza online) |
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Attività su internet |
IUSELL |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per vendere beni o servizi tramite siti web o app |
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Attività su internet |
IUBK |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per internet banking (compreso mobile banking) |
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Attività su internet |
IUOLC |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a fini formativi per motivi di istruzione, professionali o privati, seguendo un corso online |
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Attività su internet |
IUOLM |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a fini formativi per motivi di istruzione, professionali o privati, utilizzando materiale didattico online diversi da un corso completo online (ad esempio video tutorial, webinar, libri di testo elettronici, app o piattaforme per l'apprendimento) |
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Attività su internet |
IUOCIS1 |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a fini formativi per motivi di istruzione, professionali o privati, comunicando con docenti o studenti tramite strumenti audio o video online |
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Attività su internet |
IUOFE |
Attività di apprendimento a cui ha partecipato il rispondente negli ultimi 3 mesi nell'ambito dell'istruzione formale (ad esempio scuola o università) |
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Attività su internet |
IUOW |
Attività di apprendimento a cui ha partecipato il rispondente negli ultimi 3 mesi per motivi professionali/correlati all'attività lavorativa |
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Attività su internet |
IUOPP |
Attività di apprendimento a cui ha partecipato il rispondente negli ultimi 3 mesi a scopo privato |
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Attività su internet |
IUACRG |
Apertura di un account o registrazione in un'app o un servizio gratuiti (ad esempio abbonamento/account per social media, app per l'acquisto di biglietti di trasporto, streaming musicale, giochi) |
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Attività su internet |
IUACDL |
Cancellazione o tentativo di cancellazione (o chiusura) del proprio account in un'app o un servizio gratuiti (ad esempio social media, app per l'acquisto di biglietti di trasporto, streaming musicale, giochi) negli ultimi 3 mesi |
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Attività su internet |
IUACDLP |
Problemi incontrati negli ultimi 3 mesi nell'effettuare un tentativo di cancellazione del proprio account in un'app o un servizio gratuiti (ad esempio difficoltà nel capire come cancellare l'account, tempi troppo lunghi, problemi tecnici, condizioni inaccettabili per la cancellazione, impossibilità di cancellare l'account) |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVIP |
Attività svolte negli ultimi 12 mesi a scopo privato tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici e consistenti nell'accesso da parte del rispondente a informazioni che lo riguardano archiviate da amministrazioni pubbliche o da servizi pubblici (ad esempio informazioni su [esempi nazionali]) |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVIDB |
Attività svolte negli ultimi 12 mesi a scopo privato tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici e consistenti nell'accesso da parte del rispondente a informazioni provenienti da banche dati o registri pubblici (ad esempio informazioni sulla disponibilità di libri in biblioteche pubbliche, registri catastali, registri delle imprese) |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOV12IF |
Attività svolte negli ultimi 12 mesi a scopo privato tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici e consistenti nell'ottenimento di informazioni da parte del rispondente (ad esempio su servizi, prestazioni, diritti, leggi, orari di apertura) |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVIX |
Il rispondente non ha acceduto a dati personali o banche dati né ha ottenuto informazioni tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi 12 mesi a scopo privato |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOV12FM |
Operazioni di download/stampa di moduli ufficiali da siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici effettuate dal rispondente negli ultimi 12 mesi a scopo privato |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVAPR |
Appuntamenti fissati o prenotazioni effettuate dal rispondente tramite siti web o app presso amministrazioni pubbliche o servizi pubblici (ad esempio prenotazione di un libro in una biblioteca pubblica, appuntamento con un funzionario pubblico o un prestatore di assistenza sanitaria pubblico) negli ultimi 12 mesi a scopo privato |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVPOST (indicazione facoltativa) |
Negli ultimi 12 mesi, il rispondente ha ricevuto a scopo privato comunicazioni o documenti ufficiali inviati dalle amministrazioni pubbliche tramite l'account del rispondente su un sito web o un'app (nome del servizio, se applicabile nel paese) di un'amministrazione pubblica o di un servizio pubblico (ad esempio notifiche di ammende o fatture, lettere, atti di citazione, atti giudiziari, [esempi nazionali])? L'utilizzo di messaggi informativi o notifiche via e-mail o SMS per segnalare la disponibilità di un documento dovrebbe essere escluso. (indicazione facoltativa) |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVTAX2 |
Compilazione, modifica, revisione o approvazione della dichiarazione dei redditi del rispondente tramite un sito web o un'app negli ultimi 12 mesi a scopo privato |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVODC |
Attività svolte negli ultimi 12 mesi a scopo privato tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici e consistenti nella richiesta da parte del rispondente di documenti ufficiali o certificati (ad esempio certificati di laurea, nascita, matrimonio, divorzio, morte, residenza, casellari giudiziari, [esempi nazionali]) |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVBE |
Attività svolte negli ultimi 12 mesi a scopo privato tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici e consistenti nella richiesta di prestazioni o diritti da parte del rispondente (ad esempio prestazioni pensionistiche, di disoccupazione, per figli a carico, iscrizione a scuole, università, [esempi nazionali]) |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVRCC |
Attività svolte negli ultimi 12 mesi a scopo privato tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici e consistenti nella presentazione di altre richieste, domande o denunce da parte del rispondente (ad esempio denuncia di furto alla polizia, avvio di un ricorso, richiesta del gratuito patrocinio, avvio di un procedimento civile dinanzi a un tribunale, [esempi nazionali]) |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IRGOVNN |
Motivi per cui non sono stati richiesti documenti ufficiali o non sono state presentate domande tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: il rispondente non ha dovuto richiedere documenti o presentare domande |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IRGOVLS |
Motivi per cui non sono stati richiesti documenti ufficiali o non sono state presentate domande tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: insufficienza di competenze o conoscenze (ad esempio incapacità del rispondente di utilizzare il sito web o l'app o utilizzo giudicato troppo complicato) |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IRGOVSEC |
Motivi per cui non sono stati richiesti documenti ufficiali o non sono state presentate domande tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: timori circa la sicurezza dei dati personali o riluttanza a effettuare pagamenti online (timore di indebito utilizzo di carte di credito) |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IRGOVEID (indicazione facoltativa) |
Motivi per cui non sono stati richiesti documenti ufficiali o non sono state presentate domande tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: mancanza di firma elettronica, di identificazione elettronica attivata (e-ID) o di qualsiasi altro strumento per l'utilizzo dell'e-ID (necessario per la fruizione dei servizi) [esempi nazionali] (indicazione facoltativa) |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IRGOVOP |
Motivi per cui non sono stati richiesti documenti ufficiali o non sono state presentate domande tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: operazioni effettuate per conto del rispondente da parte di un terzo (ad esempio consulente, parente) |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IRGOVNAP (indicazione facoltativa) |
Motivi per cui non sono stati richiesti documenti ufficiali o non sono state presentate domande tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: indisponibilità di siffatti servizi online (indicazione facoltativa) |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IRGOVOTH |
Motivi per cui non sono stati richiesti documenti ufficiali o non sono state presentate domande tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: altri motivi |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVANYS |
Il rispondente ha interagito con le amministrazioni pubbliche |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IIGOVDU |
Problemi incontrati in occasione dell'utilizzo di siti web o app di amministrazioni pubbliche o servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: sito web o app difficile da utilizzare (ad esempio non facilmente fruibile, linguaggio non chiaro, procedura non spiegata adeguatamente) |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IIGOVTP |
Problemi incontrati in occasione dell'utilizzo di siti web o app di amministrazioni pubbliche o servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: problemi tecnici in occasione dell'utilizzo del sito web o dell'app (ad esempio tempi di caricamento lunghi, sito web bloccato) |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IIGOVEID (indicazione facoltativa) |
Problemi incontrati in occasione dell'utilizzo di siti web o app di amministrazioni pubbliche o servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: problemi nell'utilizzo della firma elettronica o dell'identificazione elettronica (e-ID) (indicazione facoltativa) |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IIGOVPAY (indicazione facoltativa) |
Problemi incontrati in occasione dell'utilizzo di siti web o app di amministrazioni pubbliche o servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: il rispondente non ha potuto effettuare pagamenti tramite il sito web o l'app (ad esempio per mancanza di accesso ai metodi di pagamento richiesti) (indicazione facoltativa) |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IIGOVMOB |
Problemi incontrati in occasione dell'utilizzo di siti web o app di amministrazioni pubbliche o servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: il rispondente non ha potuto accedere al servizio da smartphone o tablet (ad esempio versione del dispositivo non compatibile o applicazioni non disponibili) |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IIGOVOTH |
Problemi incontrati in occasione dell'utilizzo di siti web o app di amministrazioni pubbliche o servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: altri problemi |
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Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IIGOVX |
Il rispondente non ha incontrato problemi in occasione dell'utilizzo di siti web o app di amministrazioni pubbliche o servizi pubblici negli ultimi 12 mesi |
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Commercio elettronico |
IBUY |
Ultimo acquisto o ordine di beni o servizi via internet a scopi privati |
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Commercio elettronico |
BCLOT1 |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare capi di abbigliamento (compreso abbigliamento sportivo), calzature o accessori (ad esempio borse, gioielli) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BSPG |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare articoli sportivi (escluso abbigliamento sportivo) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BCG |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare giocattoli per bambini o articoli di puericultura (ad esempio pannolini, biberon, passeggini) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BFURN1 |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare mobili, accessori per la casa (ad esempio tappeti, tende) o prodotti da giardinaggio (ad esempio attrezzi, piante) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BMUFL |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare musica su CD, dischi in vinile ecc. e/o film o serie TV su DVD, Blu-ray ecc. da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BBOOKNLG |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare libri, riviste o giornali da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BHARD1 |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare computer, tablet, telefoni cellulari o accessori da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BEEQU1 |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare prodotti di elettronica di consumo (ad esempio televisori, stereo, videocamere, barre sonore o altoparlanti intelligenti, assistenti virtuali) o elettrodomestici (ad esempio lavatrici) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BMED1 |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare farmaci o integratori alimentari come vitamine (escluso rinnovo delle ricette mediche online) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BFDR |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per ordinare cibo a domicilio da ristoranti, catene di fast food e servizi di catering di imprese o privati tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BFDS |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare alimenti o bevande da negozi o fornitori di meal kit o esercizi di imprese o privati tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BCBW |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare prodotti cosmetici, di bellezza o benessere da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BCPH |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare prodotti per la pulizia o per l'igiene personale (ad esempio spazzolini, fazzoletti, detersivi, strofinacci) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BBMC |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare biciclette, ciclomotori, automobili o altri veicoli o i loro pezzi di ricambio da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BOPG |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare altri beni fisici da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BSIMC |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per sottoscrivere abbonamenti a internet o a connessioni di telefonia mobile tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BSUTIL |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per sottoscrivere abbonamenti per la fornitura di energia elettrica, acqua o riscaldamento, per lo smaltimento dei rifiuti o servizi analoghi tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BTPS_E |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare da imprese, tramite siti web o app, servizi di trasporto quali corse in taxi o biglietti aerei, ferroviari o di autobus |
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Commercio elettronico |
BRA_E |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per affittare alloggi da imprese come alberghi o agenzie di viaggio tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BTICK2 |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare tramite siti web o app biglietti per eventi (ad esempio concerti, cinema, eventi sportivi, fiere) |
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Commercio elettronico |
BBOOK2 |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare e-book o audiolibri come download (compresi aggiornamenti) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BSOFT2 |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare software come download (compresi aggiornamenti) tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BGAMES2 |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare giochi come download (compresi aggiornamenti) o oggetti virtuali all'interno dei giochi tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BMUSS2 |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per avere un abbonamento a pagamento (compresi sia gli abbonamenti esistenti sia quelli nuovi) a servizi di streaming musicale |
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Commercio elettronico |
BFLMS2 |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per avere un abbonamento a pagamento (compresi sia gli abbonamenti esistenti sia quelli nuovi) a servizi di streaming di film, serie o eventi sportivi |
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Commercio elettronico |
BBOOKNLS2 |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per avere un abbonamento a pagamento (compresi sia gli abbonamenti esistenti sia quelli nuovi) a siti di informazione online, quotidiani online (e-paper) o riviste online tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BGAMSS |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per avere un abbonamento a pagamento (compresi sia gli abbonamenti esistenti sia quelli nuovi) a servizi di streaming di giochi |
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Commercio elettronico |
BHLFTS2 |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per avere un abbonamento a pagamento (compresi sia gli abbonamenti esistenti sia quelli nuovi) ad app relative a salute e fitness |
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Commercio elettronico |
BAPP2 |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per avere un abbonamento a pagamento (compresi sia gli abbonamenti esistenti sia quelli nuovi) ad altre app (ad esempio app per l'apprendimento delle lingue, viaggi, meteo) |
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Commercio elettronico |
BOTS (indicazione facoltativa) |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare altri servizi (esclusi servizi finanziari e assicurativi) tramite siti web o app (indicazione facoltativa) |
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Commercio elettronico |
BFIN_IN1 |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare polizze assicurative, comprese quelle di viaggio, anche come pacchetto associato ad esempio a un biglietto aereo, tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BFIN_CR1 |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per ottenere un prestito, un mutuo o un credito da banche o da altri fornitori di servizi finanziari tramite siti web o app |
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Commercio elettronico |
BFIN_SH1 |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare o vendere azioni, obbligazioni, quote di fondi o altre attività finanziarie tramite siti web o app |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_DEM2 |
Utilizzo negli ultimi 3 mesi a scopo privato di termostati, contatori, luci, prese connessi a internet (intelligenti) o di altre soluzioni connesse a internet per la gestione energetica dell'abitazione del rispondente |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_DSEC2 |
Utilizzo negli ultimi 3 mesi a scopo privato di sistemi antifurto, rilevatori di fumo, telecamere di videosorveglianza, serrature o altre soluzioni di sicurezza connesse a internet per l'abitazione del rispondente |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_DHA2 |
Utilizzo negli ultimi 3 mesi a scopo privato di elettrodomestici connessi a internet quali robot aspirapolvere, frigoriferi, forni, macchine da caffè, utensili per giardinaggio o irrigazione |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_DVA2 |
Utilizzo negli ultimi 3 mesi a scopo privato di un assistente virtuale sotto forma di altoparlante intelligente o di app |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_DX2 |
Il rispondente non ha utilizzato negli ultimi 3 mesi a scopo privato nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a internet o assistenti virtuali |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_BDK2 |
Motivi per cui non ha utilizzato negli ultimi 3 mesi a scopo privato nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a internet o assistenti virtuali: il rispondente ignorava l'esistenza di tali dispositivi o sistemi |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_BNN2 |
Motivi per cui non ha utilizzato negli ultimi 3 mesi a scopo privato nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a internet o assistenti virtuali: il rispondente non aveva necessità di utilizzare tali dispositivi o sistemi connessi |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_BCST2 |
Motivi per cui non ha utilizzato negli ultimi 3 mesi a scopo privato nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a internet o assistenti virtuali: costi troppo elevati |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_BLC2 |
Motivi per cui non ha utilizzato negli ultimi 3 mesi a scopo privato nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a internet o assistenti virtuali: mancanza di compatibilità con altri dispositivi o sistemi |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_BLSK2 |
Motivi per cui non ha utilizzato negli ultimi 3 mesi a scopo privato nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a internet o assistenti virtuali: mancanza di competenze per l'utilizzo di tali dispositivi o sistemi |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_BCPP2 |
Motivi per cui non ha utilizzato negli ultimi 3 mesi a scopo privato nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a internet o assistenti virtuali: timori circa la riservatezza e la protezione dei dati relativi al rispondente generati da tali dispositivi o sistemi |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_BCSC2 |
Motivi per cui non ha utilizzato negli ultimi 3 mesi a scopo privato nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a internet o assistenti virtuali: timori relativi alla sicurezza (ad esempio circa la vulnerabilità del dispositivo o del sistema ad attacchi di pirateria informatica) |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_BCSH2 |
Motivi per cui non ha utilizzato negli ultimi 3 mesi a scopo privato nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a internet o assistenti virtuali: timori relativi alla sicurezza o alla salute (ad esempio circa la possibilità di infortuni, lesioni o problemi di salute derivanti dall'utilizzo del dispositivo o del sistema) |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_BOTH2 |
Motivi per cui non ha utilizzato negli ultimi 3 mesi a scopo privato nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a internet o assistenti virtuali: altri motivi |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_IUTV2 |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato su una televisione connessa a internet nell'abitazione del rispondente |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_IUGC2 |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato su una console per videogiochi connessa a internet nell'abitazione del rispondente |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_IUHA2 |
Utilizzo di internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato su un sistema audio domestico o su altoparlanti intelligenti connessi a internet nell'abitazione del rispondente |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_DCS2 |
Utilizzo negli ultimi 3 mesi a scopo privato di fitness band e smartwatch connessi a internet, occhiali o cuffie connessi a internet, localizzatori di sicurezza, accessori, capi di abbigliamento o calzature connessi a internet |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_DHE2 |
Utilizzo negli ultimi 3 mesi a scopo privato di dispositivi connessi a internet per il controllo di pressione arteriosa, glicemia, peso corporeo (come le bilance intelligenti), robot sanitari o altri dispositivi per la salute e le cure mediche connessi a internet |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_DTOY2 |
Utilizzo negli ultimi 3 mesi a scopo privato di giocattoli connessi a internet (sia per bambini sia per adulti), quali giocattoli robot, droni o bambole |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_DCAR2 |
Utilizzo negli ultimi 3 mesi a scopo privato di un'automobile con connessione a internet senza fili integrata |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_USE2 |
Il rispondente ha utilizzato l'internet delle cose negli ultimi 3 mesi |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_PSEC2 |
Problemi incontrati negli ultimi 3 mesi con i suddetti dispositivi o sistemi connessi a internet: problemi di sicurezza o di riservatezza (ad esempio attacchi di pirateria informatica subiti dal dispositivo o dal sistema, problemi di protezione delle informazioni relative al rispondente e alla sua famiglia generate da tali dispositivi o sistemi) |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_PSHE2 |
Problemi incontrati negli ultimi 3 mesi con i suddetti dispositivi o sistemi connessi a internet: problemi di sicurezza o di salute (ad esempio infortuni, lesioni o problemi di salute derivanti dall'utilizzo del dispositivo o del sistema) |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_PDU2 |
Problemi incontrati negli ultimi 3 mesi con i suddetti dispositivi o sistemi connessi a internet: difficoltà nell'utilizzo del dispositivo (ad esempio configurazione, installazione, connessione, abbinamento del dispositivo) |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_POTH2 |
Problemi incontrati negli ultimi 3 mesi con i suddetti dispositivi o sistemi connessi a internet: altri problemi (ad esempio problemi di connessione, problemi di assistenza) |
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Connessione a internet da qualsiasi luogo |
IOT_PX2 |
Il rispondente non ha incontrato alcun problema negli ultimi 3 mesi con i suddetti dispositivi o sistemi connessi a internet |
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Effetto dell'uso |
ECO_DMOB |
Azioni intraprese dal rispondente riguardo al telefono cellulare o allo smartphone che ha sostituito o non utilizza più (esclusi i dispositivi forniti dai datori di lavoro) |
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Effetto dell'uso |
ECO_DLT |
Azioni intraprese dal rispondente riguardo al computer portatile o al tablet che ha sostituito o non utilizza più (esclusi i dispositivi forniti dai datori di lavoro) |
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Effetto dell'uso |
ECO_DPC |
Azioni intraprese dal rispondente riguardo al computer da tavolo che ha sostituito o non utilizza più (esclusi i dispositivi forniti dai datori di lavoro) |
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Effetto dell'uso |
ECO_PP (indicazione facoltativa) |
Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell'acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo: prezzo (indicazione facoltativa) |
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Effetto dell'uso |
ECO_BDS (indicazione facoltativa) |
Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell'acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo: marchio, design o dimensioni (indicazione facoltativa) |
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Effetto dell'uso |
ECO_PHD (indicazione facoltativa) |
Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell'acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo: caratteristiche dell'hardware (ad esempio memoria, velocità del processore, fotocamera, scheda grafica) (indicazione facoltativa) |
|||
Effetto dell'uso |
ECO_PECD (indicazione facoltativa) |
Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell'acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo: progettazione ecocompatibile del dispositivo, ad esempio modelli durevoli, aggiornabili e riparabili che richiedono meno materiali; uso di materiali ecologici per l'imballaggio ecc. (indicazione facoltativa) |
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Effetto dell'uso |
ECO_PEG (indicazione facoltativa) |
Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell'acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo: possibilità di prolungare la durata di vita utile del dispositivo acquistando una garanzia supplementare (indicazione facoltativa) |
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Effetto dell'uso |
ECO_PEE (indicazione facoltativa) |
Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell'acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo: efficienza energetica del dispositivo (indicazione facoltativa) |
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Effetto dell'uso |
ECO_PTBS (indicazione facoltativa) |
Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell'acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo: un sistema di ritiro offerto dal fabbricante o dal venditore (ossia il fabbricante o il venditore ritira gratuitamente il dispositivo divenuto obsoleto o offre sconti al cliente per l'acquisto di un altro dispositivo) (indicazione facoltativa) |
|||
Effetto dell'uso |
ECO_PX (indicazione facoltativa) |
Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell'acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo: il rispondente non ha preso in considerazione nessuna delle caratteristiche suddette (indicazione facoltativa) |
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Effetto dell'uso |
ECO_PBX (indicazione facoltativa) |
Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell'acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo: il rispondente non ha mai acquistato nessuno di questi dispositivi (indicazione facoltativa) |
21.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 233/24 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1798 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2023
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 29, lettere a) e d), l’articolo 37, paragrafo 5, l’articolo 39 e l’articolo 41, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese le norme per la sorveglianza, per i programmi di sorveglianza dell’Unione, per il riconoscimento da parte della Commissione dello status di indenne da malattia e per il mantenimento dello status di indenne da malattia. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (2) integra le disposizioni relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti degli animali terrestri, degli animali acquatici e di altri animali di cui al regolamento (UE) 2016/429. |
(3) |
Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689, le autorità competenti sono tenute a precisare le popolazioni animali interessate ai fini dei diversi tipi di sorveglianza. Il regolamento delegato (UE) 2020/689 precisa inoltre le categorie di animali che dovrebbero essere oggetto di sorveglianza. Nel contesto delle attuali epizoozie da influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), nella relazione scientifica dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare riguardante la panoramica sull’influenza aviaria dicembre 2022 – marzo 2023, pubblicata il 20 marzo 2023 (3), si è raccomandato di estendere e rafforzare la sorveglianza sia nei mammiferi selvatici, in particolare i carnivori, sia negli animali d’allevamento, segnatamente i visoni americani, nelle zone a più alto rischio in cui l’HPAI è presente nei volatili selvatici e nel pollame. Le specie di mammiferi non sono incluse nelle categorie oggetto di sorveglianza di cui al regolamento delegato (UE) 2020/689. È pertanto opportuno modificare le disposizioni vigenti relative alle specie interessate e alla sorveglianza dell’influenza aviaria, al fine di tenere conto di tale raccomandazione per quanto riguarda il rischio rappresentato dall’attuale HPAI H5N1, e inoltre di consentire alle autorità competenti di condurre, se del caso, una sorveglianza strutturata dell’HPAI in determinate specie di mammiferi e di sostenerle in tale compito. |
(4) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/689 prevede diversi percorsi per ottenere lo status di indenne da malattia. Per varie malattie non è possibile ottenere detto status senza aver precedentemente attuato un programma di eradicazione approvato, in quanto gli Stati membri non possono seguire il percorso basato su dati storici e su dati relativi alla sorveglianza, a causa di talune limitazioni che si applicano alle malattie che possono essere oggetto di tale percorso, nonché dell’arco di tempo limitato entro il quale le domande dovrebbero essere presentate per ottenere lo status. L’esperienza acquisita dalla data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/689 ha dimostrato che tale approccio non è adeguato, in quanto non fornisce necessariamente ulteriori rassicurazioni per la concessione dello status di indenne da malattia. È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2020/689 al fine di prevedere per uno Stato membro la possibilità di ottenere lo status di indenne da malattia per tutte le malattie pertinenti sulla base di dati storici e di dati relativi alla sorveglianza, e senza limiti di tempo. |
(5) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/689 prevede diverse prescrizioni per il mantenimento dello status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione. L’esperienza acquisita dalla data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/689 ha dimostrato che le disposizioni pertinenti richiedono ulteriori chiarimenti per quanto riguarda i criteri applicabili. |
(6) |
Pertanto, ai fini della certezza del diritto e della chiarezza, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/689, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/689
Il regolamento delegato (UE) 2020/689 è così modificato:
1) |
all’articolo 4 è aggiunto il paragrafo 3 seguente: «3. L’autorità competente include nella popolazione animale interessata gli animali detenuti o selvatici di specie non elencate ai fini della pertinente malattia elencata, se essa ritiene che costituiscano un rischio per la sanità animale e la salute umana.» |
2) |
all’articolo 70, i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi; |
3) |
all’articolo 76, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi; |
4) |
gli allegati II e V del regolamento delegato (UE) 2020/689 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).
(3) EFSA Journal 2023;21(3): 7917.
ALLEGATO
Gli allegati II e V del regolamento delegato (UE) 2020/689 sono così modificati:
1) |
nell’allegato II, la parte I è così modificata:
|
2) |
nell’allegato V, parte IV, sezione 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
|
21.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 233/27 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1799 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2023
recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 71, paragrafo 3, e l’articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra le norme da applicare in materia di controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa la peste suina africana, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure nella zona interessata. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. |
(3) |
Gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono anche l’adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale della presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici. |
(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione (4) stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II di tale regolamento (Stati membri interessati). L’allegato I del suddetto regolamento di esecuzione elenca le zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito della comparsa di focolai di tale malattia. |
(5) |
Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione. Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1677 della Commissione (5) a seguito di cambiamenti nella situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Lettonia e Polonia. Dalla data di adozione di detto regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia in alcuni Stati membri interessati si è evoluta. |
(6) |
Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, come pure su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell’Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (6). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (7) dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone. |
(7) |
In caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro, l’articolo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l’istituzione, da parte dell’autorità competente di tale Stato membro, di una zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687. |
(8) |
In caso di focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro, l’articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l’istituzione, da parte dell’autorità competente di tale Stato membro, di una zona infetta conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687. |
(9) |
Inoltre, a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l’inserimento di tale area come zona infetta nell’elenco di cui all’allegato II, parte A, di detto regolamento di esecuzione. |
(10) |
In aggiunta, in caso di un primo e unico focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l’inserimento di tale area nell’elenco di cui all’allegato II, parte B, di detto regolamento di esecuzione, come zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza. |
(11) |
L’Italia ha informato la Commissione in merito all’attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio, a seguito della conferma di un focolaio di tale malattia in suini detenuti nella regione Lombardia il 18 agosto 2023, in una zona precedentemente indenne da malattia. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, l’Italia ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e zone di sorveglianza, in cui si applicano le misure generali di controllo delle malattie stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687, al fine di prevenire l’ulteriore diffusione di tale malattia. |
(12) |
La decisione di esecuzione (UE) 2023/1684 della Commissione (8) è stata adottata a seguito delle informazioni pervenute dall’Italia riguardanti la comparsa di tale focolaio in suini detenuti in una zona precedentemente indenne da malattia nella regione Lombardia di tale Stato membro. La decisione di esecuzione (UE) 2023/1684 si applica fino al 28 novembre 2023. |
(13) |
Nel maggio 2023 l’Italia ha altresì informato la Commissione in merito alla conferma di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici nella regione Campania, in una zona precedentemente indenne da malattia. Di conseguenza, l’autorità competente di tale Stato membro ha istituito una zona infetta, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, e tale zona infetta è stata inserita nell’elenco di cui all’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. |
(14) |
Inoltre la Svezia ha informato la Commissione in merito alla conferma della comparsa nel comune di Fagersta di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici il 6 settembre 2023, in una zona precedentemente indenne da malattia. Di conseguenza, l’autorità competente di tale Stato membro ha istituito una zona infetta conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. |
(15) |
La decisione di esecuzione (UE) 2023/1778 della Commissione (9) è stata adottata a seguito delle informazioni pervenute dalla Svezia riguardo alla comparsa di tale focolaio in suini selvatici in una zona precedentemente indenne da malattia nel comune di Fagersta di tale Stato membro. La decisione di esecuzione (UE) 2023/1778 si applica fino al 6 dicembre 2023. |
(16) |
Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1677, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, si sono verificati nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti in Croazia e in suini selvatici in Italia e Croazia; inoltre la situazione epidemiologica in alcune zone elencate come zone soggette a restrizioni I e II in Germania e come zone soggette a restrizioni III in Lettonia e Polonia nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è migliorata per quanto riguarda i suini selvatici e detenuti, grazie alle misure di controllo delle malattie applicate da tali Stati membri conformemente alla legislazione dell’Unione. |
(17) |
A seguito dei recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici in Italia e tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell’Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. |
(18) |
Nel settembre 2023 sono stati rilevati vari focolai di peste suina africana in suini detenuti nella contea di Vukovar Srijem in Croazia, in aree attualmente elencate come zone di sorveglianza nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali aree della Croazia attualmente elencate come zone di sorveglianza in detto allegato, interessate da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbero ora essere elencate nel medesimo allegato come zone di protezione anziché come zone di sorveglianza; inoltre le attuali delimitazioni delle zone di sorveglianza dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questi recenti focolai. |
(19) |
Tenuto conto della situazione epidemiologica generale della peste suina africana in Italia e dei nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici nella regione Campania, le aree dell’Italia interessate da questi focolai di peste suina africana attualmente elencate nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni I e II nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e soppresse dagli elenchi di cui all’allegato II, parte A, del medesimo regolamento di esecuzione. |
(20) |
In aggiunta, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Germania e tenuto conto dell’efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni II, elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Germania conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest’ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone situate nei Länder Meclemburgo-Pomerania Occidentale e Brandeburgo in Germania, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere soppresse dagli elenchi del medesimo allegato, data l’assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni II nel corso degli ultimi dodici mesi. |
(21) |
Inoltre, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Germania e tenuto conto dell’efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni I, e nelle zone soggette a restrizioni con cui dette zone soggette a restrizioni I confinano, elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Germania conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest’ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone situate nei Länder Meclemburgo-Pomerania Occidentale e Brandeburgo in Germania, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere soppresse dagli elenchi del medesimo allegato, data l’assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni I, e nelle zone con cui dette zone soggette a restrizioni I confinano, nel corso degli ultimi dodici mesi. |
(22) |
In più, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Polonia e tenuto conto dell’efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini detenuti in alcune zone soggette a restrizioni III, elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest’ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone situate nelle regioni di Lubusz, della Bassa Slesia e della Grande Polonia in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, data l’assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi dodici mesi, mentre la malattia continua a essere presente nei suini selvatici. Tali zone soggette a restrizioni III dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana. |
(23) |
Infine, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Lettonia e tenuto conto dell’efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini detenuti in alcune zone soggette a restrizioni III, elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Lettonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest’ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone situate nella contea di Kuldīgas in Lettonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, data l’assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi dodici mesi, mentre la malattia continua a essere presente nei suini selvatici. Tali zone soggette a restrizioni III dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana. |
(24) |
In caso di un primo e unico focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l’inserimento di tale area nell’elenco di cui all’allegato II, parte B, di tale regolamento di esecuzione, come zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza. Di conseguenza, la zona soggetta a restrizioni istituita dall’autorità competente dell’Italia nella regione Lombardia dovrebbe essere elencata nell’allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e la decisione di esecuzione (UE) 2023/1684 dovrebbe essere abrogata. |
(25) |
Analogamente, a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l’inserimento di tale area come zona infetta nell’elenco di cui all’allegato II, parte A, di detto regolamento di esecuzione. Pertanto la zona infetta istituita dall’autorità competente della Svezia nel comune di Fagersta e in parti dei comuni di Surahammar, Norberg, Skinnskatteberg, Västerås, Sala, Smedjebacken e Avesta dovrebbe essere elencata nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e la decisione di esecuzione (UE) 2023/1778 dovrebbe essere abrogata. |
(26) |
Infine, tenuto conto della situazione epidemiologica generale della peste suina africana in Croazia e dei focolai di peste suina africana in suini selvatici e detenuti, le aree della Croazia interessate da tali focolai di peste suina africana dovrebbero essere elencate per un periodo più prolungato nell’allegato II, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Di conseguenza, le zone infette e soggette a restrizioni di cui a tale allegato dovrebbero ora figurare nell’elenco fino a ottobre 2023. |
(27) |
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione della malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti per Italia, Lettonia e Polonia ed elencarle come zone soggette a restrizioni I e II nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, sopprimere alcune parti delle zone soggette a restrizione I e II per la Germania dall’allegato I del medesimo regolamento, nonché delimitare nuove zone soggette a restrizioni per la Croazia ed elencarle come zone di protezione nell’allegato II di tale regolamento ed estendere le zone infette e le zone soggette a restrizioni esistenti per la Croazia elencate nell’allegato II del suddetto regolamento. Poiché nell’Unione la situazione relativa alla peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione epidemiologica nelle aree circostanti. |
(28) |
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare agli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il presente regolamento prendano effetto il prima possibile. |
(29) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594
Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2023/1684
La decisione di esecuzione (UE) 2023/1684 è abrogata.
Articolo 3
Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2023/1778
La decisione di esecuzione (UE) 2023/1778 è abrogata.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 65).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1677 della Commissione, del 30 agosto 2023, recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana (GU L 216 dell’1.9.2023, pag. 39).
(6) Documento di lavoro SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principi e criteri per la definizione geografica della regionalizzazione della PSA»; https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/diseases-and-control-measures/african-swine-fever_it.
(7) Codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH, 29a edizione, 2021, ISBN dei volumi I e II: 978-92-95115-40-8, https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/
(8) Decisione di esecuzione (UE) 2023/1684 della Commissione, del 31 agosto 2023, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia (GU L 123 del 4.9.2023, pag. 123).
(9) Decisione di esecuzione (UE) 2023/1778 della Commissione, del 12 settembre 2023, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Svezia (GU L 228 del 15.9.2023, pag. 251).
ALLEGATI
Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sono sostituiti dai seguenti:
«ALLEGATO I
ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI I, II E III
PARTE I
1. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:
Bundesland Brandenburg:
|
Bundesland Sachsen:
|
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
|
2. Estonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:
— |
Hiiu maakond. |
3. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:
— |
Dienvidkurzemes novada, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, |
— |
Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes. |
4. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lituania:
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos, |
— |
Palangos miesto savivaldybė. |
5. Ungheria
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:
— |
Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 950950, 950960, 950970, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951950, 952050, 952150, 952250, 952550, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953650, 953660, 953750, 953850, 953950, 953960, 954050, 954060, 954150, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150, 956160, 956250, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Bács-Kiskun megye 600150, 600850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
— |
Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, |
— |
406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 751250, 751260, 751350, 751360, 751750, 751850, 751950, 753650, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754360, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754850 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
6. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:
w województwie kujawsko - pomorskim:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie łódzkim:
|
w województwie pomorskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie opolskim:
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
w województwie małopolskim:
|
w województwie śląskim:
|
7. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:
— |
in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy, |
— |
in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky, |
— |
in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Tehla, Lula, Beša, Jesenské, Ina, Lok, Veľký Ďur, Horný Pial, Horná Seč, Starý Tekov, Dolná Seč, Hronské Kľačany, Levice, Podlužany, Krškany, Brhlovce, Bory, Santovka, Domadice, Hontianske Trsťany, Žemberovce, |
— |
in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov, |
— |
the whole district of Ružomberok, except municipalities included in zone II, |
— |
the whole district of Turčianske Teplice, except municipalities included in zone II, |
— |
in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly, Belá-Dulice, Ďanová, Karlová, Laskár, Rakovo, Príbovce, Košťany nad Turcom, Socovce, Turčiansky Ďur, Kláštor pod Znievom, Slovany, Ležiachov, Benice, |
— |
in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá, |
— |
in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec, |
— |
in the district of Prievidza, the municipalities of Handlová, Cígeľ, Podhradie, Lehota pod Vtáčnikom, Ráztočno, |
— |
the whole district of Partizánske, except municipalities included in zone II, |
— |
in the district of Topoľčany, the municipalities of Krnča, Prázdnovce, Solčany, Nitrianska Streda, Čeľadince, Kovarce, Súlovce, Oponice, |
— |
in the district of Nitra, the municipalities of Horné Lefantovce, Dolné Lefantovce, Bádice, Jelenec, Žirany, Podhorany, Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre, Pohranice, Hosťová, Kolíňany, Malý Lapáš, Dolné Obdokovce, Čeľadice, Veľký Lapáš, Babindol, Malé Chyndice, Golianovo, Klasov, Veľké Chyndice, Nová Ves nad Žitavou, Paňa, Vráble, Tajná, Lúčnica nad Žitavou, Žitavce, Melek, Telince, Čifáre. |
8. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Italia:
Regione Piemonte:
|
Regione Liguria:
|
Regione Emilia-Romagna:
|
Regione Lombardia:
|
Regione Lazio:
|
Regione Sardegna:
|
Regione Calabria:
|
Regione Basilicata:
|
Regione Campania:
|
9. Cechia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Cechia:
Liberecký kraj:
|
Středočeský kraj
|
10. Grecia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:
— |
in the regional unit of Drama:
|
— |
in the regional unit of Xanthi:
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— |
in the regional unit of Rodopi:
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— |
in the regional unit of Evros:
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— |
in the regional unit of Serres:
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— |
in the regional unit of Kilkis:
|
— |
in the regional unit of Thessaloniki:
|
— |
in the regional unit of Pella:
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— |
in the regional unit of Kozani:
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— |
in the regional unit of Florina:
|
— |
in the regional unit of Kastoria:
|
— |
in the regional unit of Ioannina:
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— |
in the regional unit of Thesprotia:
|
PARTE II
1. Bulgaria
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:
— |
the whole region of Haskovo, |
— |
the whole region of Yambol, |
— |
the whole region of Stara Zagora, |
— |
the whole region of Pernik, |
— |
the whole region of Kyustendil, |
— |
the whole region of Plovdiv, |
— |
the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Smolyan, |
— |
the whole region of Dobrich, |
— |
the whole region of Sofia city, |
— |
the whole region of Sofia Province, |
— |
the whole region of Blagoevgrad, |
— |
the whole region of Razgrad, |
— |
the whole region of Kardzhali, |
— |
the whole region of Burgas, |
— |
the whole region of Varna, |
— |
the whole region of Silistra, |
— |
the whole region of Ruse, |
— |
the whole region of Veliko Tarnovo, |
— |
the whole region of Pleven, |
— |
the whole region of Targovishte, |
— |
the whole region of Shumen, |
— |
the whole region of Sliven, |
— |
the whole region of Vidin, |
— |
the whole region of Gabrovo, |
— |
the whole region of Lovech excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Montana, excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Vratza excluding the areas in Part III. |
2. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:
Bundesland Brandenburg:
|
Bundesland Sachsen:
|
3. Estonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:
— |
Aizkraukles novads, |
— |
Alūksnes novads, |
— |
Augšdaugavas novads, |
— |
Ādažu novads, |
— |
Balvu novads, |
— |
Bauskas novads, |
— |
Cēsu novads, |
— |
Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Grobiņas, Rucavas, Vērgales, Medzes, Embūtes, Kalvenes, Kazdangas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules, Grobiņas pilsēta, |
— |
Dobeles novads, |
— |
Gulbenes novada Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Lizuma, Līgo, Rankas, Tirzas pagasts, |
— |
Jelgavas novads, |
— |
Jēkabpils novada Aknīstes, Asares, Atašienes, Dunavas, Elkšņu, Gārsenes, Kalna, Krustpils, Leimaņu, Rites, Rubenes, Salas, Saukas, Sēlpils, Variešu, Viesītes, Zasas pagasts, Ābeļu pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa posmā no apdzīvotas vietas Laši līdz Ābeļu pagasta robežai, Dignājas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V824, Jēkabpils valstspilsēta, Viesītes, Aknīstes pilsēta, |
— |
Krāslavas novada Andrupenes, Andzeļu, Aulejas, Bērziņu, Dagdas, Ezernieku, Grāveru, Izvaltas, Kaplavas, Kastuļinas, Kombuļu, Konstantinovas, Krāslavas, Ķepovas, Piedrujas, Svariņu, Šķaunes, Šķeltovas, Ūdrīšu pagasts, Dagdas, Krāslavas pilsēta, |
— |
Kuldīgas novads, |
— |
Ķekavas novads, |
— |
Limbažu novads, |
— |
Līvānu novada Jersikas, Rožupes, Rudzātu, Sutru pagasts, Līvānu pilsēta, |
— |
Ludzas novads, |
— |
Madonas novada Barkavas pagasta daļa uz Rietumiem no ceļā Meirānu kanāls – Vēršuzepi, Bērzaunes, Ērgļu, Indrānu, Jumurdas, Kalsnavas, Ošupes, Sausnējas, Vestienas pagasts, Liezēres pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa P30, Aronas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa P30, Lubānas, Madonas pilsēta, |
— |
Mārupes novads, |
— |
Ogres novads, |
— |
Olaines novads, |
— |
Preiļu novads, |
— |
Rēzeknes novada Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Feimaņu, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Mākoņkalna, Maltas, Nautrēnu, Ozolaines, Ozolmuižas, Pušas, Sakstagala, Silmalas, Sokolku, Stoļerovas, Stružānu, Vērēmu pagasts, Dekšāres pagasta daļa uz Dienvidiem no autoceļa A12, Dricānu pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P36, Gaigalavas pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P36, Viļānu pagasta daļa uz Dienvidiem no autoceļa A12, Viļānu pilsēta, |
— |
Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta, |
— |
Salaspils novads, |
— |
Saldus novads, |
— |
Saulkrastu novads, |
— |
Siguldas novads, |
— |
Smiltenes novads, |
— |
Talsu novads, |
— |
Tukuma novads, |
— |
Valkas novads, |
— |
Valmieras novads, |
— |
Varakļānu novad, novada Murmastienes pagasts, Varakļānu pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa V869, Varakļānu pilsēta, |
— |
Ventspils novads, |
— |
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība. |
5. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė, |
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
— |
Akmenės rajono savivaldybė, |
— |
Birštono savivaldybė, |
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
— |
Druskininkų savivaldybė, |
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Juodaičių, Seredžiaus, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė, |
— |
Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų Rūdos seniūnija, išskyrus vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, Plutiškių seniūnija, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kražių, Liolių, Tytuvėnų, Tytuvėnų apylinkių, Pakražančio ir Vaiguvos seniūnijos, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Kretingos rajono savivaldybė, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių ir Videniškių seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė, |
— |
Plungės rajono savivaldybė, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė, |
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Skuodo rajono savivaldybė, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Kriūkų, Lekėčių ir Lukšių seniūnijos, |
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė: Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos ir Šiaulių kaimiškosios seniūnijos, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė, |
— |
Širvintų rajono savivaldybė: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų seniūnijos, |
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
— |
Telšių rajono savivaldybė, |
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių ir Žemaitkiemo seniūnijos, |
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijos, |
— |
Visagino savivaldybė, |
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
6. Ungheria
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:
— |
Békés megye 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952350, 952450, 952650 és 956350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753660, 754150, 754250, 754370, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe. |
7. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie małopolskim:
|
w województwie pomorskim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie łódzkim:
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
w województwie opolskim:
|
w województwie śląskim:
|
8. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:
— |
the whole district of Gelnica, |
— |
the whole district of Poprad, |
— |
the whole district of Spišská Nová Ves, |
— |
the whole district of Levoča, |
— |
the whole district of Kežmarok, |
— |
the whole district of Michalovce, except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Medzilaborce, |
— |
the whole district of Košice-okolie, |
— |
the whole district of Rožnava, |
— |
the whole city of Košice, |
— |
the whole district of Sobrance, except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Vranov nad Topľou, |
— |
the whole district of Humenné, |
— |
the whole district of Snina, |
— |
the whole district of Prešov, |
— |
the whole district of Sabinov, |
— |
the whole district of Svidník, |
— |
the whole district of Stropkov, |
— |
the whole district of Bardejov, |
— |
the whole district of Stará Ľubovňa, |
— |
the whole district of Revúca, |
— |
the whole district of Rimavská Sobota, |
— |
in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I, |
— |
the whole district of Lučenec, |
— |
the whole district of Poltár, |
— |
the whole district of Zvolen, |
— |
the whole district of Detva, |
— |
the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I, |
— |
the whole district of Banska Stiavnica, |
— |
the whole district of Žarnovica, |
— |
the whole district of Banska Bystica, |
— |
the whole district of Brezno, |
— |
the whole district of Liptovsky Mikuláš, |
— |
the whole district of Trebišov’, |
— |
the whole district of Zlaté Moravce, |
— |
in the district of Levice the municipality of Kozárovce, Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Malé Kozmálovce, Veľké Kozmálovce, Tlmače, Rybník, Hronské Kosihy, Čajkov, Nová Dedina, Devičany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská, Drženice, |
— |
in the district of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce, |
— |
in the district of Ružomberok, municipalties of Liptovské revúce, Liptovská osada, Liptovská Lúžna, |
— |
the whole district Žiar nad Hronom, |
— |
in the district of Prievidza, municipalties of Kamenec pod Vtáčnikom, Bystričany, Čereňany, Oslany, Horná Ves, Radobica, |
— |
in the district of Partizánske, the municipalities of Veľké Uherce, Pažiť, Kolačno, Veľký Klíž, Ješkova Ves, Klátová Nová Ves. |
9. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Italia:
Regione Piemonte:
|
Regione Liguria:
|
Regione Lombardia:
|
Regione Emilia-Romagna:
|
Regione Lazio:
|
Regione Sardegna:
|
Regione Calabria:
|
10. Cechia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Cechia:
Liberecký kraj:
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PARTE III
1. Bulgaria
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Bulgaria:
the Pazardzhik region:
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the Montana region:
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the Lovech region:
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the Vratsa region:
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2. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:
Regione Sardegna:
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Regione Calabria:
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3. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lettonia:
— |
Gulbenes novada Beļavas, Litenes, Stāmerienas, Stradu pagasts, Gulbenes pilsēta, |
— |
Krāslavas novada Robežnieku, Indras, Kalniešu, Skaistas, Asūnes pagasts, |
— |
Madonas novada Cesvaines, Sarkaņu, Dzelzavas, Lazdonas, Ļaudonas, Praulienas, Mārcienas, Mētrienas pagasts, Liezēres pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa P30, Aronas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa P30, Barkavas pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa Meirānu kanāls – Vēršuzepi, Cesvaines pilsēta, |
— |
Jēkabpils novada Kūku, Mežāres, Vīpes pagasts, Dignājas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V824, Ābeļu pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa posmā no apdzīvotas vietas Laši līdz Ābeļu pagasta robežai, |
— |
Līvānu novada Turku pagasts, |
— |
Rēzeknes novada Nagļu, Rikavas pagasts, Gaigalavas pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P36, Dricānu pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P36, Dekšāres pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa A12, Viļānu pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa A12, |
— |
Varakļānu novada Varakļānu pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa V869. |
4. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lituania:
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto seniūnija, Girdžių, Jurbarkų Raudonės, Skirsnemunės, Veliuonos ir Šimkaičių seniūnijos, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių ir Giedraičių seniūnijos, |
— |
Marijampolės savivaldybė, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Šakių, Plokščių ir Žvirgždaičių seniūnijos, |
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
— |
Kazlų rūdos savivaldybė: Antanavos, Jankų ir Kazlų Rūdos seniūnijos: vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės apylinkių, Kukečių, Šaukėnų ir Užvenčio seniūnijos, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė, |
— |
Širvintų rajono savivaldybė: Alionių ir Zibalų seniūnijos, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė: Bubių, Kuršėnų kaimiškoji ir Kuršėnų miesto seniūnijos, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė: Želvos seniūnija, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės seniūnija. |
5. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie wielkopolskim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie świętokrzyskim:
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6. Romania
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:
— |
Zona orașului București, |
— |
Județul Constanța, |
— |
Județul Satu Mare, |
— |
Județul Tulcea, |
— |
Județul Bacău, |
— |
Județul Bihor, |
— |
Județul Bistrița Năsăud, |
— |
Județul Brăila, |
— |
Județul Buzău, |
— |
Județul Călărași, |
— |
Județul Dâmbovița, |
— |
Județul Galați, |
— |
Județul Giurgiu, |
— |
Județul Ialomița, |
— |
Județul Ilfov, |
— |
Județul Prahova, |
— |
Județul Sălaj, |
— |
Județul Suceava |
— |
Județul Vaslui, |
— |
Județul Vrancea, |
— |
Județul Teleorman, |
— |
Judeţul Mehedinţi, |
— |
Județul Gorj, |
— |
Județul Argeș, |
— |
Judeţul Olt, |
— |
Judeţul Dolj, |
— |
Județul Arad, |
— |
Județul Timiș, |
— |
Județul Covasna, |
— |
Județul Brașov, |
— |
Județul Botoșani, |
— |
Județul Vâlcea, |
— |
Județul Iași, |
— |
Județul Hunedoara, |
— |
Județul Alba, |
— |
Județul Sibiu, |
— |
Județul Caraș-Severin, |
— |
Județul Neamț, |
— |
Județul Harghita, |
— |
Județul Mureș, |
— |
Județul Cluj, |
— |
Județul Maramureş. |
7. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Germania:
Bundesland Brandenburg:
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8. Grecia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Grecia:
— |
in the regional unit of Serres:
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— |
in the regional unit of Kilkis:
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— |
in the regional unit of Thessaloniki:
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9. Estonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Estonia:
— |
The following villages in Rõuge vald:
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— |
The following villages in Setomaa vald:
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— |
The following villages in Räpina vald:
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— |
The following villages in Põlva vald:
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— |
The following towns in Põlva vald:
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— |
The following villages in Võru vald:
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ALLEGATO II
AREE ISTITUITE A LIVELLO DELL’UNIONE COME ZONE INFETTE O ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI, COMPRENDENTI ZONE DI PROTEZIONE E ZONE DI SORVEGLIANZA
(di cui all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 7, paragrafo 2)
PARTE A
Aree istituite come zone infette a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia:
Stato membro: Croazia
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-ASF-2023-00074 |
|
26.10.2023 |
Stato membro: Svezia
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione |
||||||||||||||||
SE-ASF-2023-00001 |
County of Västmanland:
County of Dalarna:
|
6.12.2023 |
PARTE B
Aree istituite come zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e zone di sorveglianza, a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia:
Stato membro: Croazia
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-ASF-2023-00001 |
La zona di protezione include le aree di:
La zona di sorveglianza include le aree di:
|
26.10.2023 |
Stato membro: Grecia
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione |
||||||||||||||||
GR-ASF-2023-00008 |
Zona di protezione:
Zona di sorveglianza:
|
5.10.2023 |
Stato membro: Italia
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione |
||||||||||
IT-ASF-2023-00779 |
Zona di protezione:
Zona di sorveglianza:
|
28.11.2023 |
DECISIONI
21.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 233/82 |
DECISIONE (UE) 2023/1800 DEL CONSIGLIO
del Consiglio di comune accordo con il presidente della Commissione
del 19 settembre 2023
relativa alla nomina di un membro della Commissione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 246, secondo comma,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il 28 novembre 2019 il Consiglio europeo ha adottato la decisione (UE) 2019/1989 (2) recante nomina della Commissione europea per il periodo fino al 31 ottobre 2024. |
(2) |
Con lettera del 15 maggio 2023 la sig.ra Ursula VON DER LEYEN, presidente della Commissione, ha informato il Consiglio che la sig.ra Mariya GABRIEL ha rassegnato le dimissioni da membro della Commissione. |
(3) |
A norma dell'articolo 246, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie deve essere coperto, per la restante durata del mandato del membro, da un nuovo membro della stessa nazionalità. |
(4) |
È pertanto opportuno procedere alla nomina di un nuovo membro della Commissione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Di comune accordo con la sig.ra Ursula VON DER LEYEN, presidente della Commissione, il Consiglio nomina la sig.ra Iliana IVANOVA membro della Commissione per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 31 ottobre 2024.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS
(1) Parere del 12 settembre 2023 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione (UE) 2019/1989 del Consiglio europeo, del 28 novembre 2019, recante nomina della Commissione europea (GU L 308 del 29.11.2019, pag. 100).
21.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 233/83 |
DECISIONE (UE) 2023/1801 DEL CONSIGLIO
del 19 settembre 2023
che modifica la decisione 1999/70/CE, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni del Banco de España
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,
vista la raccomandazione della Banca centrale europea, del 20 giugno 2023, al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni del Banco de España (BCE/2023/16) (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro deve essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE e accettati dal Consiglio dell'Unione europea. |
(2) |
Il mandato degli attuali revisori esterni del Banco de España, l’associazione temporanea di imprese Mazars Auditores, S.L.P. - Mazars, S.A., è terminato con l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2022. È pertanto necessario nominare un revisore esterno a partire dall'esercizio finanziario 2023. |
(3) |
Il Banco de España ha selezionato KPMG Auditores S.L. quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2027. |
(4) |
Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato la nomina di KPMG Auditores S.L. quale revisore esterno del Banco de España per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2027. |
(5) |
In seguito alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE, è opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Si accetta la nomina di KPMG Auditores S.L. quale revisore esterno del Banco de España per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2027.".
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Articolo 3
La Banca centrale europea è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS
(1) GU C 226 del 28.6.2023, pag. 1.
(2) Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).
21.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 233/85 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1802 DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2023
che stabilisce le modalità tecniche per la conservazione dei dati
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2018/1240 istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi («ETIAS») applicabile ai cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto che intendono entrare nel territorio degli Stati membri. |
(2) |
Scopo della presente decisione è stabilire le specifiche tecniche per la realizzazione delle condizioni di conservazione dei dati di cui all’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e all’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1240, al fine di consentire verifiche automatizzate basate sul portale di ricerca europeo (European Search Portal - «ESP»). |
(3) |
A norma dell’articolo 24, paragrafo 6, e dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS dovrebbe verificare periodicamente e automaticamente che le condizioni relative alla conservazione dei fascicoli di domanda siano soddisfatte. |
(4) |
Al fine di adempiere a tale obbligo, il sistema centrale ETIAS dovrebbe rispettare il periodo di conservazione del fascicolo di domanda, vale a dire cinque anni a decorrere dall’ultima decisione di rifiuto, annullamento o revoca dell’autorizzazione ai viaggi. |
(5) |
Qualora tutti i dati che hanno dato origine alla decisione di rifiuto, annullamento o revoca di un’autorizzazione ai viaggi siano cancellati prima della scadenza del periodo di conservazione di cinque anni, il sistema centrale ETIAS dovrebbe sopprimere automaticamente il fascicolo di domanda entro tre giorni. Per questo motivo, e al fine di limitare la quantità di trattamenti, il sistema dovrebbe verificare quotidianamente il rispetto delle norme in materia di conservazione dei dati. Inoltre, nel caso in cui una cartella debba essere soppressa, ciò dovrebbe avvenire entro tre giorni. |
(6) |
Dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull’acquis di Schengen, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tale regolamento nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dalla presente decisione. |
(7) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa. La presente decisione non rientra nell’ambito di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/192/CE del Consiglio (2). L’Irlanda non partecipa pertanto all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
(8) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (4). |
(9) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (6). |
(10) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (8). |
(11) |
Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria e la Romania, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005. |
(12) |
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e ha espresso un parere il 9 settembre 2022. |
(13) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le frontiere intelligenti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione stabilisce le modalità tecniche per l’attuazione del periodo di conservazione dei dati e cancellazione dei fascicoli di domanda a norma dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1240.
Articolo 2
Meccanismi e procedure di conservazione dei dati
1. Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS verifica automaticamente, ogni giorno, le condizioni relative alla conservazione dei dati di cui a tali articoli.
2. A tal fine il sistema centrale ETIAS verifica, nei sistemi di cui all’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e all’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1240, mediante il numero di riferimento unico di cui all’articolo 11, paragrafo 8, di tale regolamento, se i dati che hanno dato origine alla decisione di rifiuto, annullamento o revoca dell’autorizzazione ai viaggi siano ancora presenti nel rispettivo sistema.
3. Qualora stabilisca che non sussistono più le condizioni per la conservazione, il sistema centrale ETIAS sopprime automaticamente il pertinente fascicolo di domanda:
a) |
immediatamente, se è trascorso il periodo di conservazione di cinque anni a decorrere dall’ultima decisione di rifiuto, annullamento o revoca dell’autorizzazione ai viaggi; |
b) |
se il periodo di conservazione di cinque anni di cui alla lettera a) non è trascorso, entro tre giorni dalla verifica automatica di cui al paragrafo 1, da cui risulta che i dati presenti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati in uno dei sistemi di cui all’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e all’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), e che danno origine alla decisione di rifiuto, annullamento o revoca dell’autorizzazione ai viaggi, sono stati cancellati. |
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.
(2) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(3) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(4) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(5) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(6) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(7) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(8) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
(9) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
Rettifiche
21.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 233/88 |
Rettifica del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 248 del 13 luglio 2021 )
1. |
A pagina 41, articolo 1, punto 22, lettera a), che modifica l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) 767/2008: |
anziché:
«Qualora l'identità del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno non possa essere verificata mediante le impronte digitali, le autorità competenti possono anche eseguire la verifica con l'immagine del volto.»,
leggasi:
«Qualora l'identità del titolare del visto non possa essere verificata mediante le impronte digitali, le autorità competenti possono anche eseguire la verifica con l'immagine del volto.».
2. |
A pagina 46, articolo 1, punto 26, che inserisce il nuovo articolo 22 ter, paragrafo 16, del regolamento (CE) 767/2008: |
anziché:
«16. Per le misure conseguenti ai riscontri positivi a norma del paragrafo 3, lettere e) o f), o lettera g), punto ii), del presente articolo da parte delle autorità designate per il VIS, l'articolo 9 octies si applica di conseguenza. Il riferimento all’autorità centrale competente per i visti si intende fatto all'autorità competente per i visti o per l'immigrazione responsabile in materia di visti per soggiorni di lunga durata o di permessi di soggiorno.»,
leggasi:
«16. Per le misure conseguenti ai riscontri positivi a norma del paragrafo 3, lettera a), punto iv) o lettere e) o f), o lettera g), punto ii), del presente articolo da parte delle autorità designate per il VIS, l'articolo 9 octies si applica di conseguenza. Il riferimento all’autorità centrale competente per i visti si intende fatto all'autorità competente per i visti o per l'immigrazione responsabile in materia di visti per soggiorni di lunga durata o di permessi di soggiorno.».
21.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 233/89 |
Rettifica del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 130 del 16 maggio 2023 )
A pagina 86, articolo 32, prima frase:
anziché:
«Durante il periodo transitorio dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, gli obblighi dell'importatore ai sensi del presente regolamento sono limitati agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 33, 34 e 35 del presente articolo.»,
leggasi:
«Durante il periodo transitorio dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, gli obblighi dell'importatore ai sensi del presente regolamento sono limitati agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 33, 34 e 35 del presente regolamento.».