ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 231

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
20 settembre 2023


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) ( 1 )

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1792 della Commissione, del 13 settembre 2023, recante approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta [Ribera del Guadiana (DOP)]

112

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2023/1793 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 15 settembre 2023, relativa alla nomina di due giudici del Tribunale

114

 

*

Decisione (UE) 2023/1794 del Consiglio, del 18 settembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito all’adozione del suo regolamento interno per la selezione del presidente ( 1 )

115

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1795 della Commissione, del 10 luglio 2023, a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sul livello di protezione adeguato dei dati personali nell'ambito del quadro UE-USA per la protezione dei dati personali [notificata con il numero C(2023)4745]  ( 1 )

118

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

20.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 231/1


DIRETTIVA (UE) 2023/1791 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 2023

sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha subito varie e sostanziali modifiche (5). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)

Nella sua comunicazione del 17 settembre 2020«Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l’Europa – Investire in un futuro a impatto climatico zero nell’interesse dei cittadini» («piano per l’obiettivo climatico»), la Commissione ha proposto di accrescere l’ambizione dell’Unione in materia di clima innalzando l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ad almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Si tratta di un aumento sostanziale rispetto all’obiettivo di riduzione attuale del 40 %. La proposta ha tradotto l’impegno assunto nella comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo» («Green Deal europeo») di presentare un piano globale per aumentare in modo responsabile l’obiettivo dell’Unione per il 2030 puntando al 55 %. È inoltre conforme agli obiettivi dell’accordo di Parigi adottato il 12 dicembre 2015 nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi»), ossia contenere l’aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2 °C e adoperarsi per limitare tale aumento a 1,5 °C.

(3)

Nelle conclusioni del 10 e 11 dicembre 2020 il Consiglio europeo ha approvato l’obiettivo vincolante dell’Unione di ridurre internamente le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Il Consiglio europeo ha concluso che occorre accrescere l’ambizione in materia di clima così da stimolare una crescita economica sostenibile, creare posti di lavoro, produrre benefici per la salute e l’ambiente a vantaggio dei cittadini dell’Unione e contribuire alla competitività mondiale a lungo termine dell’economia dell’Unione promuovendo l’innovazione nelle tecnologie verdi.

(4)

Per realizzare tali obiettivi, nella sua comunicazione del 19 ottobre 2020«Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un’Unione vitale in un mondo fragile», la Commissione ha annunciato un pacchetto legislativo volto a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 (pacchetto «Pronti per il 55 %») e realizzare un’Unione europea climaticamente neutra entro il 2050. Il pacchetto copre una serie di settori strategici, tra cui l’efficienza energetica, le energie rinnovabili, l’uso del suolo, il cambiamento d’uso del suolo e la silvicoltura, la tassazione dell’energia, la condivisione degli sforzi e lo scambio di quote di emissioni.

(5)

Scopo del pacchetto «Pronti per il 55 %» è tutelare e creare posti di lavoro nell’Unione e consentire all’Unione di diventare un leader mondiale nello sviluppo e nell’utilizzo di tecnologie pulite nel quadro della transizione energetica globale, incluse le soluzioni in materia di efficienza energetica.

(6)

Le proiezioni indicano che, con la piena attuazione delle politiche attuali, le emissioni di gas a effetto serra sarebbero ridotte entro il 2030 di circa il 45 % rispetto ai livelli del 1990, se si escludono le emissioni e gli assorbimenti relativi all’uso del suolo, e di circa il 47 %, se compresi. Per raggiungere tale riduzione più ambiziosa il piano per l’obiettivo climatico prevede pertanto una serie di azioni necessarie in tutti i settori dell’economia e la revisione degli strumenti legislativi principali.

(7)

Nella sua comunicazione del 28 novembre 2018«Un pianeta pulito per tutti – Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra», la Commissione ha affermato che l'efficienza energetica è un settore d'intervento fondamentale, senza il quale non è possibile decarbonizzare completamente l'economia dell'Unione. L'attuale politica dell'Unione in materia di efficienza energetica è scaturita dalla necessità di cogliere le opportunità di risparmio energetico economicamente efficienti. Nel dicembre 2018, con l'adozione del pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», volto a mettere l'efficienza energetica al primo posto, conquistare la leadership a livello mondiale nelle energie rinnovabili e garantire condizioni eque ai consumatori, è stato introdotto un nuovo obiettivo principale di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 pari ad almeno il 32,5 % rispetto al consumo di energia nel 2030 secondo le proiezioni.

(8)

La valutazione d'impatto che accompagna il piano per l'obiettivo climatico ha dimostrato che, per realizzare l'ambizione che si è voluta più decisa in materia di clima, occorrerà migliorare notevolmente l'efficienza energetica rispetto all'attuale livello del 32,5 %.

(9)

Un obiettivo di efficienza energetica più ambizioso dell'Unione per il 2030 può ridurre i prezzi dell'energia ed essere decisivo nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, accompagnato dall'incremento e dalla diffusione dell'elettrificazione, dell'idrogeno, degli elettrocarburanti e di altre tecnologie pertinenti necessarie per la transizione verde, anche nel settore dei trasporti. Anche con la rapida crescita della produzione di energia elettrica rinnovabile, l'efficienza energetica può ridurre la necessità di nuove capacità di generazione di energia e i costi connessi allo stoccaggio, al trasporto e alla distribuzione. L'aumento dell'efficienza energetica è inoltre particolarmente importante per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia dell'Unione, in quanto riduce la sua dipendenza dalle importazioni di combustibili da paesi terzi. L'efficienza energetica è una delle misure più pulite e efficienti in termini di costi con cui affrontare tale dipendenza.

(10)

La somma dei contributi nazionali comunicati dagli Stati membri nei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima è inferiore all'obiettivo del 32,5 % datosi dall'Unione. I contributi nell'insieme corrisponderebbero a una riduzione del 29,7 % per il consumo di energia primaria e del 29,4 % per il consumo di energia finale rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento UE 2007 per il 2030. Ciò si tradurrebbe in un divario collettivo, per l'UE-27, di 2,8 punti percentuali per il consumo di energia primaria e di 3,1 punti percentuali per il consumo di energia finale.

(11)

Vari Stati membri hanno presentato piani nazionali per l'energia e il clima ambiziosi, che sono stati valutati dalla Commissione come «sufficienti» e contenenti misure tali da consentire a tali Stati membri di contribuire al conseguimento degli obiettivi collettivi in materia di efficienza energetica con un rapporto superiore alla media dell'Unione. Inoltre, diversi Stati membri hanno documentato «sforzi tempestivi» per realizzare risparmi energetici, segnatamente risparmi energetici superiori alle traiettorie medie dell'Unione negli ultimi anni. In entrambi i casi, si tratta di sforzi notevoli che dovrebbero essere riconosciuti e inclusi nelle future proiezioni di modellizzazione dell'Unione e che possono fungere da buoni esempi di come tutti gli Stati membri possano sfruttare il loro potenziale di efficienza energetica per apportare benefici significativi alle loro economie e società.

(12)

In alcuni casi, le ipotesi utilizzate dalla Commissione nel suo scenario di riferimento UE 2020 e le ipotesi utilizzate da alcuni Stati membri per gli scenari di riferimento su cui si basano i rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima sono diverse. Ciò può portare a divergenze per quanto riguarda il calcolo del consumo di energia primaria, ma entrambi gli approcci sono validi per quanto riguarda il consumo di energia primaria.

(13)

Sebbene un ampio potenziale di risparmio energetico si ravvisi in tutti i settori, i trasporti e l'edilizia si distaccano sotto questo aspetto: i primi consumano oltre il 30 % dell'energia finale, e il 75 % del parco immobiliare dell'Unione ha una bassa prestazione energetica. Un altro settore sempre più importante è quello delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), responsabile del 5-9 % del consumo totale di energia elettrica a livello mondiale e di oltre il 2 % delle emissioni globali. Nel 2018 i centri dati rappresentavano il 2,7 % della domanda di energia elettrica nell'UE-28. In tale contesto, nella sua comunicazione del 19 febbraio 2020«Plasmare il futuro digitale dell'Europa» («strategia digitale dell'Unione»), la Commissione ha evidenziato la necessità di centri dati ad elevata efficienza energetica e sostenibili e di misure di trasparenza per gli operatori delle telecomunicazioni in merito alla loro impronta ambientale. Si dovrebbe anche tenere conto del possibile aumento della domanda energetica dell'industria che potrebbe derivare dalla sua decarbonizzazione, in particolare per i processi ad alta intensità energetica.

(14)

Il livello maggiore di ambizione richiede una promozione più decisa di misure di efficienza energetica economicamente convenienti in tutti i comparti del sistema energetico e in tutti i settori la cui attività incide sulla domanda di energia, come i trasporti, l'acqua e l'agricoltura. Il miglioramento dell'efficienza energetica lungo l'intera catena energetica, compresi la generazione, la trasmissione, la distribuzione e l'uso finale, andrà a beneficio dell'ambiente, migliorerà la qualità dell'aria e la sanità pubblica, ridurrà le emissioni di gas a effetto serra, migliorerà la sicurezza energetica riducendo il fabbisogno di importazioni di energia, in particolare di combustibili fossili, diminuirà i costi energetici a carico delle famiglie e delle imprese, concorrerà ad alleviare la povertà energetica e determinerà un aumento della competitività, dei posti di lavoro e dell'attività in tutti i settori dell'economia. Il miglioramento dell'efficienza energetica comporterebbe a sua volta il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, contribuendo nel contempo alla trasformazione delle relazioni energetiche dell'Unione con i paesi terzi partner nell'ottica di conseguire la neutralità climatica. Si onorano così gli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'Unione dell'energia e dell'agenda mondiale per il clima stabilita dall'accordo di Parigi. Il miglioramento delle prestazioni energetiche di vari settori ha il potenziale di stimolare la rivitalizzazione urbana, incluso il miglioramento degli edifici e il cambiamento dei modelli di mobilità e accessibilità, promuovendo nel contempo opzioni più efficienti sostenibili ed economicamente accessibili.

(15)

La presente direttiva rappresenta un passo avanti verso la neutralità climatica entro il 2050, nell'ambito della quale l'efficienza energetica deve essere equiparata a una fonte di energia a sé stante. Il principio che pone l'efficienza energetica al primo posto è un principio trasversale di cui si dovrebbe tenere conto a ogni livello in tutti i settori, al di là del sistema energetico, incluso nel settore finanziario. Al momento di definire le nuove norme per l'offerta e per altri settori strategici le soluzioni di efficienza energetica dovrebbero essere la prima opzione considerata nelle decisioni strategiche, di pianificazione e di investimento. Il principio «l'efficienza energetica al primo posto» dovrebbe essere applicato fatti salvi gli altri obblighi giuridici, obiettivi e principi, che però non dovrebbero impedire che si applichi o dispensare dall'applicarlo. La Commissione dovrebbe provvedere a che l'efficienza energetica e la gestione della domanda possano competere alla pari con la capacità di generazione. Occorre migliorare l'efficienza energetica ogniqualvolta ciò sia economicamente più vantaggioso rispetto a soluzioni equivalenti sul lato dell'offerta. Così facendo si contribuirebbe a sfruttare i molteplici vantaggi che l'efficienza energetica offre all'Unione, in particolare ai cittadini e alle imprese. L'attuazione delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica dovrebbe anche essere prioritaria nel contrasto alla povertà energetica.

(16)

L'efficienza energetica dovrebbe essere riconosciuta quale elemento essenziale e una considerazione prioritaria nelle decisioni di investimento future per quanto riguarda l'infrastruttura energetica dell'Unione. Il principio «l'efficienza energetica al primo posto» dovrebbe essere applicato considerando innanzitutto un approccio di efficienza sistemica e una prospettiva sociale e di salute, prestando attenzione alla sicurezza dell'approvvigionamento, all'integrazione del sistema energetico e alla transizione verso la neutralità climatica. Il principio «l'efficienza energetica al primo posto» ’dovrebbe di conseguenza contribuire ad aumentare l’efficienza dei singoli settori di uso finale e dell’intero sistema energetico. L’applicazione del principio dovrebbe inoltre sostenere gli investimenti in soluzioni efficienti sotto il profilo energetico che concorrano a realizzare gli obiettivi ambientali del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(17)

Il principio «l'efficienza energetica al primo posto» è sancito nel regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ed è al centro della strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico stabilita nella comunicazione della Commissione dell'8 luglio 2022. Sebbene il principio sia basato sull'efficacia in termini di costi, la sua applicazione ha implicazioni più ampie dal punto di vista sociale. Tali implicazioni possono variare in funzione delle circostanze e dovrebbero essere attentamente valutate attraverso solide metodologie di analisi costi-benefici che tengano conto dei molteplici vantaggi dell'efficienza energetica. La Commissione ha elaborato orientamenti appositi per il funzionamento e l'applicazione del principio, proponendo strumenti ed esempi specifici di applicazione in vari settori. La Commissione ha anche formulato una raccomandazione rivolta agli Stati membri che si basa sui requisiti stabiliti nella presente direttiva e invita a intraprendere azioni precise per l'applicazione del principio. Gli Stati membri dovrebbero tenere nella massima considerazione tale raccomandazione e orientarsi a essa nell'applicazione pratica del principio dell'efficienza energetica.

(18)

Il principio «l'efficienza energetica al primo posto» implica l'adozione di un approccio olistico che tenga conto dell'efficienza globale del sistema energetico integrato, come pure della sicurezza dell'approvvigionamento e dell'efficacia in termini di costi, e promuova le soluzioni più efficienti per la neutralità climatica lungo l'intera catena del valore, dalla produzione di energia e trasporto in rete fino al consumo di energia finale, in modo da conseguire efficienze tanto nel consumo di energia primaria quanto nel consumo di energia finale. Tale approccio dovrebbe esaminare le prestazioni del sistema e l'uso dinamico dell'energia, in un contesto nel quale le risorse dal lato della domanda e la flessibilità del sistema sono considerate soluzioni di efficienza energetica.

(19)

Perché abbia una reale incidenza, il principio «l'efficienza energetica al primo posto» deve essere applicato in modo coerente dai decisori nazionali, regionali, locali e settoriali in tutti gli scenari rilevanti e in tutte le pertinenti decisioni strategiche e di pianificazione e in quelle relative ai grandi investimenti – vale a dire investimenti su vasta scala di valore unitario superiore a 100 000 000 EUR o a 175 000 000 EUR per i progetti di infrastrutture di trasporto – che incidono sul consumo o sull'approvvigionamento di energia. La corretta applicazione del principio richiede l'utilizzo della metodologia giusta di analisi costi-benefici, la definizione di condizioni che favoriscano soluzioni di efficienza energetica e un monitoraggio adeguato. Le analisi costi-benefici dovrebbero essere sistematicamente sviluppate ed realizzate, dovrebbero basarsi sulle informazioni più aggiornate relative ai prezzi dell'energia e dovrebbero includere scenari per eventuali aumenti dei prezzi, ad esempio dovuti a riduzioni delle quote del sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione (EU ETS) ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), in modo da incentivare l'applicazione delle misure di efficienza energetica. È opportuno attribuire la priorità a soluzioni dal lato della domanda, laddove siano più efficaci in termini di costi rispetto agli investimenti in infrastrutture di approvvigionamento energetico nel soddisfare gli obiettivi strategici. La flessibilità dal lato della domanda può apportare più ampi vantaggi economici, ambientali e sociali ai consumatori e alla società in generale, comprese le comunità locali, può aumentare l'efficienza del sistema energetico e ridurre i costi dell'energia, ad esempio diminuendo i costi di gestione del sistema con la conseguente riduzione delle tariffe per tutti i consumatori. Gli Stati membri, nell'applicare il principio «l'efficienza energetica al primo posto», dovrebbero tenere conto dei potenziali vantaggi derivanti dalla flessibilità dal lato della domanda, così come, nell'ambito dei loro sforzi per aumentare l'efficienza del sistema energetico integrato, prendere eventualmente in considerazione la gestione della domanda a livello sia centralizzato che decentrato, lo stoccaggio dell'energia e soluzioni intelligenti.

(20)

Nel valutare i valori dei progetti ai fini dell'applicazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto», nella sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione dovrebbe valutare, in particolare, se e in che modo le soglie siano effettivamente applicate in ciascuno Stato membro.

(21)

Il principio «l'efficienza energetica al primo posto» dovrebbe sempre essere applicato in modo proporzionale e i requisiti stabiliti nella presente direttiva non dovrebbero sovrapporsi a o confliggere con altri obblighi in capo agli Stati membri, se l'applicazione del principio è garantita direttamente da altra legislazione. Questa fattispecie potrebbe verificarsi con i progetti di interesse comune che figurano nell'elenco dell'Unione a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), che introduce l'obbligo di considerare l'efficienza energetica al primo posto nello sviluppo e nella valutazione di tali progetti.

(22)

Una transizione equa verso un'Unione climaticamente neutra entro il 2050 è al centro del Green Deal europeo. La povertà energetica è un concetto chiave nel pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», concepito per favorire una transizione energetica giusta. In applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 e della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), la Commissione, nella sua raccomandazione (UE) 2020/1563 sulla povertà energetica (11), ha fornito orientamenti indicativi su indicatori idonei a misurare la povertà energetica e sulla definizione di «numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica». La direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e la direttiva (UE) 2019/944 impongono agli Stati membri di adottare misure adeguate al fine di affrontare la povertà energetica ove riscontrata, comprese misure per far fronte al contesto più ampio di povertà. Ciò risulta particolarmente rilevante in un contesto di aumento dei prezzi energetici e di pressione inflazionistica, nel quale dovrebbero essere attuate misure sia a breve che a lungo termine per affrontare le sfide sistemiche poste al sistema energetico dell'Unione.

(23)

Le persone che vivono o rischiano di trovarsi in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, compresi gli utenti finali, le famiglie a basso e medio reddito e le persone che abitano negli alloggi sociali dovrebbero beneficiare dell'applicazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto». Dovrebbero essere attuate misure di efficienza energetica in primis per migliorare la situazione di tali individui e famiglie e per alleviare la povertà energetica, senza incoraggiare un aumento sproporzionato dei costi abitativi, di mobilità o energetici. L'approccio olistico che informa la definizione delle politiche e l'attuazione delle politiche e delle misure impone agli Stati membri di assicurare che altre politiche e misure non abbiano effetti negativi su tali individui e famiglie.

(24)

La presente direttiva fa parte di un quadro più ampio di politiche di efficienza energetica che riguardano il potenziale di efficienza energetica in settori strategici specifici, tra cui gli edifici (direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13)), i prodotti (direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e regolamenti (UE) 2017/1369 (15) e (UE) 2020/740 (16) del Parlamento europeo e del Consiglio) e la governance (regolamento (UE) 2018/1999). Tali politiche svolgono un ruolo molto importante per realizzare risparmi energetici al momento della sostituzione dei prodotti o della costruzione o ristrutturazione degli edifici.

(25)

Per raggiungere un obiettivo ambizioso in materia di efficienza energetica è necessario eliminare taluni ostacoli, al fine di facilitare gli investimenti nelle misure di efficienza energetica. Il sottoprogramma «Transizione all'energia pulita» del programma LIFE dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), sosterrà economicamente lo sviluppo delle buone pratiche europee nell'attuazione delle politiche di efficienza energetica, affrontando gli aspetti comportamentali, normativi e di mercato che sono d'ostacolo all'efficienza energetica.

(26)

Il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014, ha sostenuto un obiettivo di efficienza energetica del 27 % da raggiungere nel 2030 a livello di Unione e da riesaminare entro il 2020 «tenendo presente un obiettivo a livello dell'Unione del 30 %». Nella risoluzione del 15 dicembre 2015 intitolata «Verso un'Unione europea dell'energia», il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a valutare anche la fattibilità di un obiettivo di efficienza energetica del 40 % per lo stesso termine.

(27)

Nella sua comunicazione del 28 novembre 2018«Un pianeta pulito per tutti – Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra», la Commissione prevede che l'obiettivo di efficienza energetica del 32,5 % che l'Unione si è data per il 2030 e gli altri strumenti strategici del quadro vigente determinerebbero una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di circa il 45 % entro il 2030. Nella valutazione d'impatto del piano per l'obiettivo climatico è stato quantificato il livello di impegno necessario nei diversi settori strategici per ottenere una riduzione più ambiziosa, pari al 55 % entro il 2030. Se ne è concluso che, rispetto allo scenario di riferimento, per centrare l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in modo economicamente ottimale occorre ridurre il consumo di energia primaria e il consumo di energia finale di almeno il 39-41 % e il 36-37 % rispettivamente.

(28)

L'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione era stato inizialmente fissato e calcolato prendendo come base le proiezioni per il 2030 dello scenario di riferimento UE 2007. La modifica della metodologia di calcolo dei bilanci energetici di Eurostat e i miglioramenti delle successive proiezioni di modellizzazione rendono necessario cambiare l'assunto di base. Pertanto, attenendosi sempre allo stesso approccio per definire l'obiettivo, segnatamente paragonandolo alle proiezioni di riferimento per il futuro, il livello di ambizione dell'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 è fissato rispetto alle proiezioni per il 2030 dello scenario di riferimento UE 2020, che tengono conto dei contributi nazionali tratti dai piani nazionali per l'energia e il clima. Con l'aggiornamento dell'assunto di base, l'Unione dovrà incrementare ulteriormente la propria ambizione in materia di efficienza energetica almeno dell'11,7 % nel 2030 rispetto al livello degli sforzi previsti nello scenario di riferimento UE 2020. Il nuovo modo di esprimere il livello di ambizione degli obiettivi dell'Unione non incide sul livello effettivo degli sforzi necessari e corrisponde a una riduzione del 40,5 % del consumo di energia primaria e del 38 % del consumo di energia finale rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento UE 2007 per il 2030.

(29)

La metodologia di calcolo del consumo di energia primaria e del consumo di energia finale è in linea con la nuova metodologia di Eurostat, ma gli indicatori utilizzati ai fini della presente direttiva hanno un ambito di applicazione diverso, in quanto escludono l'energia dell'ambiente e includono il consumo energetico del trasporto aereo internazionale per gli obiettivi relativi al consumo di energia primaria e al consumo di energia finale. L'uso dei nuovi indicatori implica anche che qualsiasi variazione nel consumo di energia degli altiforni trova ora riscontro solo nel consumo di energia primaria.

(30)

È opportuno esprimere la necessità che l'Unione migliori l'efficienza energetica sotto forma di consumo di energia primaria e consumo di energia finale da conseguire nel 2030, indicando un livello degli sforzi supplementari necessari rispetto alle misure in atto o previste nei piani nazionali per l'energia e il clima. Lo scenario di riferimento UE 2020 prevede un consumo di energia finale di 864 Mtep e un consumo di energia primaria di 1 124 Mtep da raggiungere entro il 2030 (escludendo l'energia dell'ambiente e includendo il trasporto aereo internazionale). Una riduzione supplementare dell'11,7 % risulta in 763 Mtep e 992,5 Mtep entro il 2030. Ne consegue che il consumo di energia finale nell'Unione dovrebbe essere ridotto di circa il 25 % e quello di energia primaria di circa il 34 % rispetto ai livelli del 2005. Non vi sono obiettivi vincolanti a livello di Stati membri nelle prospettive del 2020 e 2030 e gli Stati membri dovrebbero fissare i rispettivi contributi all'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione tenendo conto della formula fornita nella presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di fissare gli obiettivi nazionali in base al consumo di energia primaria o al consumo di energia finale, al risparmio di energia primaria o al risparmio di energia finale, oppure all'intensità energetica. La presente direttiva modifica il modo in cui gli Stati membri devono esprimere i contributi nazionali all'obiettivo dell'Unione. A fini di coerenza e monitoraggio dello stato di avanzamento, i contributi degli Stati membri all'obiettivo dell'Unione dovrebbero essere espressi come consumo di energia primaria e consumo di energia finale. Una valutazione regolare dei progressi verso il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione per il 2030 è necessaria ed è prevista nel regolamento (UE) 2018/1999.

(31)

Entro il 30 novembre 2023 la Commissione dovrebbe aggiornare lo scenario di riferimento UE 2020 sulla base dei più recenti dati Eurostat. Gli Stati membri che intendono utilizzare lo scenario di riferimento aggiornato dovrebbero notificare i loro contributi nazionali aggiornati entro il 1o febbraio 2024, nell'ambito del processo iterativo di cui al regolamento (UE) 2018/1999.

(32)

Sarebbe auspicabile che gli obiettivi di efficienza energetica siano conseguiti grazie all'attuazione cumulativa di misure specifiche dell'Unione e nazionali che promuovano l'efficienza energetica in diversi ambiti. È opportuno imporre agli Stati membri di definire politiche e misure nazionali in materia di efficienza energetica. Tali politiche e misure e gli sforzi individuali di ciascuno Stato membro dovrebbero essere valutati dalla Commissione, unitamente ai dati sui progressi compiuti, per stimare le probabilità di conseguire l'obiettivo generale dell'Unione e verificare in che misura i singoli sforzi siano sufficienti per conseguire l'obiettivo comune.

(33)

Il settore pubblico è responsabile di una percentuale compresa all'incirca tra il 5 e il 10 % del consumo totale di energia finale dell'Unione. Le autorità pubbliche spendono approssimativamente 1 800 000 000 000 EUR l'anno. Questa cifra rappresenta circa il 14 % del prodotto interno lordo dell'Unione. Per tale motivo il settore pubblico costituisce uno strumento importante per stimolare la trasformazione del mercato verso prodotti, edifici e servizi più efficienti, nonché per indurre cambiamenti di comportamento dei cittadini e delle imprese relativamente al consumo di energia. Inoltre, la diminuzione del consumo di energia grazie a misure che permettono di migliorare l'efficienza energetica può liberare risorse pubbliche da destinare ad altri fini. Gli enti pubblici a livello nazionale, regionale e locale dovrebbero svolgere un ruolo esemplare in materia di efficienza energetica.

(34)

Per dare l'esempio, il settore pubblico dovrebbe fissare i propri obiettivi di decarbonizzazione e di efficienza energetica. I miglioramenti dell'efficienza energetica nel settore pubblico dovrebbero rispecchiare gli sforzi richiesti a livello dell'Unione. Per raggiungere l'obiettivo relativo al consumo di energia finale, l'Unione dovrebbe ridurne il consumo del 19 % entro il 2030 rispetto al consumo energetico medio negli anni 2017, 2018 e 2019. L'introduzione di un obbligo che imponga al settore pubblico una riduzione annua del consumo di energia di almeno l'1,9 % dovrebbe garantire che questo settore svolga il suo ruolo esemplare. Gli Stati membri mantengono piena flessibilità quanto alla scelta delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica per conseguire la riduzione del consumo di energia finale. Imporre una riduzione annua del consumo di energia finale è amministrativamente meno oneroso che definire metodi di misurazione dei risparmi energetici.

(35)

Per adempiere ai loro obblighi, gli Stati membri dovrebbero concentrarsi sul consumo di energia finale di tutti i servizi e impianti pubblici degli enti pubblici. Per determinare il bacino dei destinatari gli Stati membri dovrebbero applicare la definizione di «enti pubblici» di cui alla presente direttiva, in cui per «direttamente finanziate da tali autorità» si intende che tali entità sono per lo più finanziate mediante fondi pubblici e per «amministrate da tali autorità» si intende che un'autorità nazionale, regionale o locale detiene la maggioranza per quanto concerne la scelta della direzione dell'entità. L'obbligo può essere soddisfatto riducendo il consumo di energia finale in qualsiasi comparto del settore pubblico, compresi i trasporti, gli edifici pubblici, l'assistenza sanitaria, la pianificazione territoriale, la gestione delle acque e il trattamento delle acque reflue, il sistema fognario e la depurazione delle acque, la gestione dei rifiuti, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di energia, l'illuminazione pubblica, la pianificazione delle infrastrutture, l'istruzione e i servizi sociali. Gli Stati membri possono anche includere altri tipi di servizi al momento del recepimento della presente direttiva. Al fine di ridurre l'onere amministrativo in capo agli enti pubblici, gli Stati membri dovrebbero istituire piattaforme o strumenti digitali per raccogliere presso di essi i dati aggregati sul consumo, renderli disponibili al pubblico e comunicarli alla Commissione. Gli Stati membri dovrebbero fornire una pianificazione e relazioni annuali sul consumo degli enti pubblici in forma aggregata per settore.

(36)

Gli Stati membri dovrebbero promuovere mezzi di mobilità efficienti sotto il profilo energetico – anche nelle loro pratiche di appalto pubblico – come i trasporti su rotaia, gli spostamenti in bicicletta o a piedi o la mobilità condivisa, rinnovando e decarbonizzando il parco veicoli, incoraggiando il trasferimento modale e includendo tali modi di trasporto nella pianificazione della mobilità urbana.

(37)

Gli Stati membri dovrebbero svolgere un ruolo esemplare assicurando che tutti i contratti di rendimento energetico, gli audit energetici e i sistemi di gestione dell'energia siano eseguiti nel settore pubblico in linea con le norme europee o internazionali, o che nei comparti del settore pubblico ad alta intensità energetica si faccia ampio ricorso agli audit energetici. Gli Stati membri dovrebbero fornire orientamenti e prevedere procedure per l'utilizzo di tali strumenti.

(38)

Le autorità pubbliche sono incoraggiate a ottenere il sostegno di organismi quali le agenzie per l'energia sostenibile istituite a livello regionale o locale, se del caso. L'organizzazione di tali agenzie rispecchia di norma le esigenze specifiche delle autorità pubbliche in una determinata regione o che operano in una determinata area del settore pubblico. Le agenzie centralizzate possono rispondere meglio alle esigenze e lavorare in modo più efficace sotto altri aspetti, ad esempio negli Stati membri più piccoli o centralizzati o per quanto riguarda aspetti complessi o transregionali come il teleriscaldamento e il teleraffrescamento. Le agenzie per l'energia sostenibile possono fungere da sportelli unici. Oltre a sostenere le autorità pubbliche nell'attuazione delle politiche energetiche, tali agenzie sono spesso preposte all'elaborazione di piani di decarbonizzazione locali o regionali, che possono includere anche altre misure di decarbonizzazione, come la sostituzione delle caldaie a combustibili fossili. Le agenzie per l'energia sostenibile o altri organismi che assistono le autorità regionali e locali possono disporre di competenze, obiettivi e risorse precisi nel settore dell'energia sostenibile. Le agenzie per l'energia sostenibile potrebbero essere incoraggiate a prendere in considerazione le iniziative adottate nel quadro del Patto dei sindaci, cui aderiscono le amministrazioni locali che volontariamente si sono impegnate ad attuare gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia, e altre iniziative esistenti a tal fine. È opportuno che i piani di decarbonizzazione siano collegati ai piani di sviluppo territoriale e tengano conto della valutazione globale che gli Stati membri dovrebbero effettuare.

(39)

Gli Stati membri dovrebbero sostenere gli enti pubblici nella pianificazione e adozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, anche a livello regionale e locale, fornendo orientamenti, promuovendo opportunità di formazione e miglioramento delle competenze e incoraggiando la cooperazione tra enti pubblici, ivi comprese le agenzie. A tal fine, gli Stati membri potrebbero istituire centri nazionali di competenza su questioni complesse, ad esempio prestando consulenza alle agenzie locali o regionali per l'energia in materia di teleriscaldamento o teleraffrescamento. L'obbligo di trasformare gli edifici in edifici a energia quasi zero non esclude o vieta una differenziazione tra i livelli degli edifici a energia quasi zero per gli edifici nuovi o ristrutturati. La definizione di edifici a energia quasi zero, compreso il livello ottimale in funzione dei costi, figura nella direttiva 2010/31/UE.

(40)

Entro la fine del 2026, gli Stati membri che ristrutturano più del 3 % della superficie coperta totale dei propri edifici in un determinato anno dovrebbero avere la possibilità di conteggiare l'eccedenza nel tasso annuo di ristrutturazione nel corso di uno qualunque dei tre anni successivi. Uno Stato membro che ristruttura più del 3 % della superficie coperta totale dei suoi edifici a partire dal 1° gennaio 2027 dovrebbe poter conteggiare l'eccedenza nel tasso annuo di ristrutturazione nel corso dei due anni seguenti. Tale possibilità non dovrebbe essere utilizzata per scopi non in linea con gli obiettivi generali e il livello di ambizione della presente direttiva.

(41)

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli enti pubblici a tenere conto dei più ampi vantaggi oltre a quello del risparmio energetico, come la qualità dell'ambiente interno, il miglioramento della qualità della vita delle persone e la comodità degli edifici pubblici ristrutturati, in particolare le scuole, i centri di assistenza diurna, le residenze sanitarie assistenziali, gli alloggi protetti, gli ospedali e gli alloggi sociali.

(42)

L'edilizia e i trasporti sono, insieme all'industria, i settori che più consumano energia e rilasciano emissioni. Gli edifici sono responsabili di circa il 40 % del consumo energetico totale dell'Unione e del 36 % delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'energia. La comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 intitolata «Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa» affronta la duplice sfida dell'efficienza energetica e delle risorse e dell'accessibilità economica nel settore dell'edilizia e mira a raddoppiare il tasso di ristrutturazione. Verte sugli edifici dalle prestazioni peggiori, sulla povertà energetica e sugli edifici pubblici. Inoltre, gli edifici sono fondamentali per conseguire l'obiettivo dell'Unione di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Gli edifici di proprietà degli enti pubblici rappresentano una quota considerevole del parco immobiliare e godono di notevole visibilità nella vita pubblica. È pertanto opportuno fissare un tasso annuo di ristrutturazione per gli edifici di proprietà di enti pubblici nel territorio di uno Stato membro in modo da migliorarne la prestazione energetica e trasformarli in edifici a emissioni zero o quanto meno in edifici a energia quasi zero. Gli Stati membri sono invitati a stabilire un tasso di ristrutturazione più alto, se economicamente efficace nell'ambito della ristrutturazione del loro parco immobiliare in conformità delle rispettive strategie di ristrutturazione a lungo termine o dei programmi nazionali di ristrutturazione. Tale tasso di ristrutturazione dovrebbe far salvi gli obblighi relativi agli edifici a energia quasi zero di cui alla direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri dovrebbero poter applicare requisiti meno stringenti ad alcuni edifici, ad esempio quelli di particolare valore architettonico o storico. Durante il prossimo riesame della direttiva 2010/31/UE, la Commissione dovrebbe valutare i progressi raggiunti dagli Stati membri nella ristrutturazione degli edifici degli enti pubblici. La Commissione dovrebbe considerare l'opportunità di presentare una proposta legislativa per rivedere il tasso di ristrutturazione, tenendo conto dei progressi compiuti dagli Stati membri, degli sviluppi economici o tecnici sostanziali o, se necessario, degli impegni di decarbonizzazione e inquinamento zero assunti dall'Unione. L'obbligo di ristrutturare gli edifici degli enti pubblici previsto dalla presente direttiva integra quello della direttiva 2010/31/UE, che impone agli Stati membri di garantire che la prestazione energetica degli edifici destinati a subire ristrutturazioni di grande portata sia migliorata al fine di soddisfare i requisiti relativi agli edifici a energia quasi zero.

(43)

I sistemi di automazione e controllo degli edifici e altre soluzioni per una gestione attiva dell'energia sono strumenti importanti a disposizione degli enti pubblici per migliorare e mantenere la prestazione energetica degli edifici nonché garantire le necessarie condizioni interne negli edifici che possiedono o occupano, conformemente alla direttiva 2010/31/UE.

(44)

La promozione della mobilità verde è un elemento fondamentale del Green Deal europeo. La fornitura di infrastrutture di ricarica è uno degli elementi necessari per la transizione. Le infrastrutture di ricarica negli edifici rivestono particolare importanza, dal momento che i veicoli elettrici sono parcheggiati regolarmente e per lunghi periodi di tempo negli edifici, rendendo così la ricarica più semplice ed efficiente. Gli enti pubblici dovrebbero adoperarsi al massimo per installare infrastrutture di ricarica negli edifici che possiedono o occupano, in conformità della direttiva 2010/31/UE.

(45)

Per fissare il tasso di ristrutturazione, gli Stati membri devono avere una visione d'insieme degli edifici che non equivalgono a edifici a energia quasi zero. Gli Stati membri dovrebbero pertanto pubblicare e tenere aggiornato un inventario degli edifici pubblici, compresi, se del caso, gli alloggi sociali, nell'ambito di una banca dati generale degli attestati di prestazione energetica. L'inventario dovrebbe anche consentire agli attori privati, comprese le società di servizi energetici (ESCO), di proporre soluzioni di ristrutturazione, che possono essere aggregate dall'Osservatorio del parco immobiliare dell'UE.

(46)

L'inventario potrebbe integrare i dati degli inventari del parco immobiliare esistenti. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per facilitare la raccolta dei dati e rendere l'inventario accessibile agli attori privati, comprese le ESCO, per consentire loro di svolgere un ruolo attivo nelle soluzioni di ristrutturazione. L'Osservatorio del parco immobiliare dell'UE può aggregare i dati disponibili e condivisi pubblicamente sulle caratteristiche del parco immobiliare, sulla ristrutturazione degli edifici e sulla prestazione energetica al fine di garantire una migliore comprensione della prestazione energetica del settore edilizio attraverso dati comparabili.

(47)

Nel 2020 più della metà della popolazione mondiale viveva in aree urbane. Si prevede che tale cifra raggiungerà il 68 % entro il 2050. Inoltre la metà delle infrastrutture che serviranno le città entro il 2050 deve ancora essere costruita. Le città e le aree metropolitane sono centri di attività economica e generano conoscenze, innovazione e nuove tecnologie. Le città influenzano la qualità della vita dei cittadini che vi abitano o lavorano. Gli Stati membri dovrebbero sostenere i comuni, tecnicamente e finanziariamente. Una serie di comuni e di altri enti pubblici degli Stati membri ha già messo in atto approcci integrati al risparmio e all'approvvigionamento energetici e alla mobilità sostenibile, ad esempio mediante piani d'azione sostenibili nel settore dell'energia o piani di mobilità urbana sostenibile, come quelli adottati nell'ambito dell'iniziativa del Patto dei sindaci, e approcci urbani integrati che vanno oltre gli interventi singoli relativamente a edifici o modi di trasporto. Sono necessari ulteriori sforzi per migliorare l'efficienza energetica della mobilità urbana, per quanto riguarda il trasporto sia di passeggeri che di merci, in quanto tale mobilità utilizza circa il 40 % di tutta l'energia richiesta dal trasporto su strada.

(48)

Tutti i principi delle direttive 2014/23/UE (18), 2014/24/UE (19) e 2014/25/UE (20) del Parlamento europeo e del Consiglio restano pienamente applicabili nel quadro della presente direttiva.

(49)

Per quanto riguarda l'acquisto di determinati prodotti e servizi e l'acquisto e l'affitto di edifici, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che concludono contratti per opere pubbliche, forniture o servizi dimostrino un comportamento esemplare, adottino decisioni di acquisto efficienti sotto il profilo energetico e applichino il principio «l'efficienza energetica al primo posto», anche per i contratti pubblici di appalto e concessione per i quali non sono previsti requisiti specifici nella presente direttiva. Ciò dovrebbe applicarsi alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE. Gli Stati membri dovrebbero eliminare gli ostacoli che si frappongono agli appalti congiunti all'interno dello Stato membro o a livello transfrontaliero se così facendo è possibile ridurre i costi e accrescere i benefici del mercato interno creando opportunità commerciali per i fornitori, compresi quelli di servizi energetici.

(50)

Tutti gli organismi pubblici che investono risorse pubbliche mediante appalti dovrebbero dare l'esempio scegliendo, in sede di aggiudicazione di contratti di appalto e concessione, prodotti, edifici, lavori e servizi con la massima efficienza energetica, anche negli appalti che non sono soggetti a requisiti specifici ai sensi della direttiva 2009/30/CE. In tale contesto, tutte le procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione il cui valore supera le soglie di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE devono tenere conto della prestazione energetica dei prodotti, degli edifici e dei servizi stabilita dal diritto dell'Unione o nazionale, considerando in via prioritaria il principio «l'efficienza energetica al primo posto» nelle loro procedure di appalto.

(51)

È altresì importante che gli Stati membri monitorino il modo in cui le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto dei requisiti di efficienza energetica negli appalti di prodotti, edifici, lavori e servizi, assicurando che siano pubblicate le informazioni relative all'impatto sull'efficienza energetica delle offerte vincenti che superano le soglie di cui alle direttive sugli appalti pubblici. Ciò consentirebbe ai portatori di interessi e ai cittadini di valutare il ruolo del settore pubblico nel garantire che l'efficienza energetica sia al primo posto negli appalti pubblici.

(52)

L'obbligo per gli Stati membri di garantire che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori acquistino solo prodotti, edifici, lavori e servizi ad alta efficienza energetica non dovrebbe tuttavia impedire agli Stati membri di acquistare i beni necessari per proteggere la sicurezza pubblica e rispondere alle emergenze di sanità pubblica.

(53)

Il Green Deal europeo riconosce l'importanza dell'economia circolare per gli obiettivi generali di decarbonizzazione dell'Unione. Il settore pubblico e in particolare il settore dei trasporti, dovrebbe contribuire a tali obiettivi usando il proprio potere d'acquisto per scegliere, se del caso, prodotti, edifici, lavori e servizi rispettosi dell'ambiente attraverso gli strumenti disponibili per gli appalti pubblici verdi, concorrendo così in modo sostanziale a ridurre il consumo di energia e l'impatto ambientale.

(54)

È importante che gli Stati membri diano agli enti pubblici il sostegno di cui questi hanno bisogno per l'adozione dei requisiti di efficienza energetica negli appalti pubblici e, se del caso, per il ricorso agli appalti pubblici verdi, fornendo le linee guida e le metodologie necessarie a valutare i costi nel ciclo di vita e gli effetti e i costi ambientali. Si prevede che l'uso di strumenti ben concepiti, in particolare gli strumenti digitali, faciliti le procedure di appalto e riduca i costi amministrativi, soprattutto negli Stati membri più piccoli che potrebbero non disporre di capacità sufficiente per preparare le offerte. A tale riguardo gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente l'uso degli strumenti digitali e la cooperazione, anche transfrontaliera, tra le amministrazioni aggiudicatrici ai fini dello scambio delle buone pratiche.

(55)

Dato che gli edifici sono responsabili di emissioni di gas a effetto serra prima e dopo la loro vita utile, gli Stati membri dovrebbero considerare anche l'intero ciclo di vita delle emissioni di carbonio degli edifici. Ciò dovrebbe inscriversi nel ruolo esemplare che il settore pubblico è chiamato a svolgere sforzandosi di essere più attento alle prestazioni dell'intero ciclo di vita, agli aspetti dell'economia circolare e all'impatto ambientale. Gli appalti pubblici possono quindi essere un'opportunità per affrontare la questione del carbonio incorporato negli edifici nel loro ciclo di vita. A tale riguardo le amministrazioni aggiudicatrici sono attori importanti che possono intervenire nelle procedure di appalto acquistando nuovi edifici concepiti per contenere il potenziale di riscaldamento globale nell'intero ciclo di vita.

(56)

Il potenziale di riscaldamento globale nell'intero ciclo di vita misura le emissioni di gas a effetto serra associate all'edificio in diverse fasi del suo ciclo di vita. Esso misura pertanto il contributo complessivo dell'edificio alle emissioni che causano i cambiamenti climatici. Questo concetto è anche chiamato «valutazione dell'impronta di carbonio» o «misurazione del carbonio nell'intero ciclo di vita». Racchiude le emissioni di carbonio incorporate nei materiali da costruzione e le emissioni dirette e indirette di carbonio rilasciate nella fase d'uso. Depositi decennali di risorse ad alta intensità di carbonio, gli edifici sono una banca considerevole di materiali, ed è quindi importante progettarli in modo da facilitare il riutilizzo e il riciclaggio alla fine della vita utile in linea con il nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Gli Stati membri dovrebbero promuovere la circolarità, la durabilità e l'adattabilità dei materiali per l'edilizia, al fine di verificare le prestazioni in termini di sostenibilità dei prodotti da costruzione.

(57)

Il potenziale di riscaldamento globale è espresso come indicatore numerico in kgCO2eq/m2 (di superficie coperta utile interna) per ogni fase del ciclo di vita, calcolato come media di un anno di un periodo di riferimento di 50 anni. La scelta dei dati, la definizione degli scenari e i calcoli sono effettuati conformemente alla norma EN 15978. L'elenco degli elementi edilizi e delle attrezzature tecniche interessate è definito nell'indicatore 1.2 del quadro comune dell'Unione Level(s). Per fornire le informazioni richieste dovrebbe essere possibile usare lo strumento nazionale di calcolo che già esista o sia necessario a fini di informativa o rilascio delle licenze edilizie. Dovrebbe essere possibile utilizzare altri strumenti di calcolo, se soddisfano i criteri minimi stabiliti dal quadro comune dell'Unione Level(s).

(58)

La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21) stabilisce norme riguardanti le installazioni che contribuiscono alla produzione di energia o all'uso di energia a fini di produzione, e prevede che le informazioni sull'energia utilizzata o prodotta dall'installazione debbano essere incluse nelle domande di autorizzazione integrata conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva. Inoltre, la medesima direttiva, all'articolo 11, precisa che l'uso efficiente di energia è uno dei principi generali a cui sono informati gli obblighi fondamentali del gestore e uno dei criteri per determinare le migliori tecniche disponibili in applicazione dell'allegato III di detta direttiva. L'efficienza operativa dei sistemi energetici in qualunque momento è influenzata dalla capacità di immettere nella rete, in maniera fluida e flessibile, la potenza generata a partire da diverse fonti, caratterizzate da diversi gradi di inerzia e tempi di avvio. Rafforzare l'efficienza consentirà di utilizzare meglio l'energia rinnovabile.

(59)

Il miglioramento dell'efficienza energetica può contribuire a migliorare i risultati economici. Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero puntare a ridurre il consumo di energia a prescindere dai livelli di crescita economica.

(60)

L'obbligo di risparmio energetico stabilito dalla presente direttiva dovrebbe essere aumentato e applicato anche dopo il 2030. Così facendo si assicura stabilità per gli investitori e si stimolano gli investimenti e le misure di efficienza energetica a lungo termine, come la ristrutturazione profonda degli edifici con l'obiettivo a lungo termine di facilitare la trasformazione efficiente in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. L'obbligo di risparmio energetico svolge un ruolo importante nella creazione di posti di lavoro, crescita a livello locale, competitività e nel contrasto alla povertà energetica. Esso dovrebbe garantire che l'Unione possa conseguire i propri obiettivi in materia di energia e clima creando ulteriori opportunità e rompendo il legame tra il consumo energetico e la crescita. La cooperazione con il settore privato è importante al fine di valutare a quali condizioni sia possibile mobilitare gli investimenti privati per progetti di efficienza energetica e di elaborare nuovi modelli per generare ricavi per l'innovazione nell'ambito dell'efficienza energetica.

(61)

Le misure per il miglioramento dell'efficienza energetica hanno un impatto positivo anche sulla qualità dell'aria, poiché la maggiore efficienza energetica degli edifici contribuisce a ridurre la domanda di combustibili per il riscaldamento, compresi i combustibili solidi. Le misure di efficienza energetica contribuiscono pertanto a migliorare la qualità dell'aria esterna e interna e concorrono a conseguire, in maniera efficiente in termini di costi, gli obiettivi della politica dell'Unione sulla qualità dell'aria, di cui in particolare dalla direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio (22).

(62)

Al fine di garantire un contributo stabile e prevedibile al conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell'Unione per il 2030 e dell'obiettivo della neutralità climatica per il 2050, gli Stati membri sono tenuti a realizzare cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale, per l'intero periodo d'obbligo fino al 2030, pari a nuovi risparmi annuali di almeno lo 0,8 % del consumo di energia finale fino al 31 dicembre 2023 e di almeno l'1,3 % dal 1° gennaio 2024, dell'1,5 % dal 1° gennaio 2026 e dell'1,9 % dal 1° gennaio 2028. Tale obbligo potrebbe essere soddisfatto tramite nuove misure politiche adottate durante il periodo d'obbligo, tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030, oppure grazie a nuove azioni individuali risultanti da misure politiche adottate prima o durante il periodo precedente, a condizione che le azioni individuali che attivano i risparmi energetici siano introdotte nel periodo successivo. A tal fine gli Stati membri dovrebbero essere in grado di utilizzare un regime obbligatorio di efficienza energetica ovvero misure politiche alternative o entrambi.

(63)

Per il periodo che va dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 Cipro e Malta dovrebbero essere tenuti a realizzare cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale equivalenti a nuovi risparmi dello 0,24 % del consumo di energia finale annuale realizzato nel triennio precedente il 1o gennaio 2019. Per il periodo che va dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2030 Cipro e Malta dovrebbero essere tenuti a realizzare cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale equivalenti a nuovi risparmi dello 0,45 % del consumo di energia finale annuale realizzato nel triennio precedente il 1o gennaio 2019.

(64)

Quando utilizzano un regime obbligatorio, gli Stati membri dovrebbero designare, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i gestori di sistemi di trasmissione, i gestori di sistemi di distribuzione, i distributori di energia, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di carburante per trasporto o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto. La designazione o l'esenzione dalla designazione di alcune categorie di tali soggetti non dovrebbe essere intesa come incompatibile con il principio di non discriminazione. Gli Stati membri sono pertanto in grado di decidere se detti soggetti o soltanto alcune categorie degli stessi siano designati come parte obbligate. Per responsabilizzare e tutelare le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone delle famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali e per attuare le misure strategiche in via prioritaria presso tali persone, gli Stati membri possono imporre alle parti obbligate di realizzare i risparmi energetici presso tali persone. A tal fine, gli Stati membri possono anche fissare obiettivi di riduzione dei costi energetici. Le parti obbligate potrebbero raggiungere tali traguardi promuovendo l'introduzione di misure che consentano risparmi energetici e finanziari sulle fatture energetiche, ad esempio sul versante dell'isolamento e del riscaldamento e sostenendo iniziative di risparmio energetico da parte delle comunità di energia rinnovabile e delle comunità di energia dei cittadini.

(65)

Quando definiscono le misure politiche per ottemperare all'obbligo di risparmio energetico, è opportuno che gli Stati membri rispettino le norme e le priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente, nonché il principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi del regolamento (UE) 2020/852. Gli Stati membri non dovrebbero promuovere attività non ecosostenibili come l'uso di combustibili fossili. L'obbligo di risparmio energetico mira a rafforzare la risposta ai cambiamenti climatici promuovendo incentivi che incoraggino l'attuazione, da parte degli Stati membri, di una combinazione di politiche sostenibili e pulite che sia resiliente e mitighi i cambiamenti climatici. I risparmi energetici derivanti da misure politiche che riguardano il ricorso alla combustione diretta di combustibili fossili non saranno pertanto ammissibili nel contesto dell'obbligo di risparmio energetico a certe condizioni e per un periodo transitorio in seguito alla data di recepimento della presente direttiva conformemente a un allegato della presente direttiva. Ciò consentirà di allineare tale obbligo agli obiettivi del Green Deal europeo, al piano per l'obiettivo climatico, all'ondata di ristrutturazioni per l'Europa, oltre a tradurre la necessità di intervento evidenziata dall'Agenzia internazionale per l'energia nella sua relazione sull'azzeramento delle emissioni nette. Scopo della limitazione è incoraggiare gli Stati membri a investire i fondi pubblici unicamente in tecnologie sostenibili e adeguate alle esigenze future. È importante che gli Stati membri forniscano agli attori del mercato un quadro strategico chiaro e certezze per gli investimenti. L'applicazione del metodo di calcolo nel contesto dell'obbligo di risparmio energetico dovrebbe consentire a tutti gli attori del mercato di adeguare le proprie tecnologie in tempi ragionevoli. Laddove gli Stati membri sostengano l'uso di tecnologie efficienti per i combustibili fossili o la loro sostituzione precoce, ad esempio attraversi regimi di sussidi o regimi obbligatori di efficienza energetica, eventuali risparmi energetici potrebbero non essere più ammissibili ai fini dell'obbligo di risparmio energetico. Non sarebbero ammissibili ai fini dell'obbligo di risparmio energetico i risparmi energetici derivanti ad esempio dalla promozione della cogenerazione a gas naturale, ma la limitazione non si applicherebbe all'uso indiretto di combustibili fossili, come nel caso in cui l'energia elettrica è prodotta anche a partire da combustibili fossili. Dovrebbero continuare ad essere ammissibili le misure politiche volte a modificare i comportamenti per ridurre il consumo di combustibili fossili, ad esempio per mezzo di campagne di informazione e uno stile di guida ecologico. Le misure politiche che sono incentrate sulla ristrutturazione edilizia possono comprendere misure quali la sostituzione dei sistemi di riscaldamento a combustibili fossili e il miglioramento dell'involucro edilizio. Tali misure dovrebbero essere limitate alle tecnologie che consentono di realizzare i risparmi energetici imposti dai regolamenti nazionali degli Stati membri in materia di edilizia. È comunque opportuno che gli Stati membri promuovano l'ammodernamento dei sistemi di riscaldamento nell'ambito delle ristrutturazioni profonde, in linea con l'obiettivo a lungo termine della neutralità in carbonio, segnatamente ridurre la domanda di riscaldamento e sfruttare una fonte di energia senza emissioni di carbonio per soddisfare la domanda di riscaldamento residua. Nel contabilizzare i risparmi necessari per raggiungere una quota dell'obbligo di risparmio energetico tra le persone in condizioni di povertà energetica, gli Stati membri possono tenere conto delle loro condizioni climatiche.

(66)

Le misure di miglioramento dell'efficienza energetica nei trasporti degli Stati membri sono ammissibili a essere prese in considerazione per ottemperare al loro obbligo di risparmio energetico nell'uso finale. Tali misure includono politiche che sono intese, tra l'altro, a promuovere un veicolo più efficiente, il trasferimento modale verso trasporti in bicicletta, a piedi e verso il trasporto collettivo, ovvero una pianificazione urbanistica e della mobilità che riduca la richiesta di trasporti. Inoltre, sono in grado altresì di essere ammissibili anche regimi che accelerino la diffusione di veicoli nuovi e più efficienti o misure politiche che promuovono il passaggio a carburanti con livelli ridotti di emissioni, a eccezione dei regimi o delle misure politiche riguardanti il ricorso alla combustione diretta di combustibili fossili che riducono l'uso di energia per chilometro, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di rilevanza e addizionalità previste dalla presente direttiva. Le misure politiche che promuovono la diffusione di veicoli nuovi alimentati a combustibili fossili non dovrebbero essere considerate ammissibili ai fini dell'obbligo di risparmio energetico.

(67)

Le misure adottate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) e che danno luogo a miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili possono essere considerate un modo efficiente in termini di costi con cui gli Stati membri adempiono l'obbligo di risparmio energetico ai sensi della presente direttiva.

(68)

In alternativa all'obbligo in capo alle parti obbligate di conseguire il volume dei risparmi energetici cumulativi a norma dell'obbligo di risparmio energetico di cui alla presente direttiva, nei propri regimi obbligatori gli Stati membri dovrebbero poter consentire o imporre alle parti obbligate di contribuire a un fondo nazionale per l'efficienza energetica, al quale si potrebbe attingere per attuare misure politiche in via prioritaria presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone delle famiglie a basso reddito e, ove applicabile, le persone che vivono negli alloggi sociali.

(69)

Gli Stati membri e le parti obbligate dovrebbero utilizzare tutti gli strumenti e le tecnologie disponibili, a eccezione delle tecnologie che fanno ricorso alla combustione diretta di combustibili fossili, per soddisfare i requisiti di risparmio energetico cumulativo nell'uso finale, anche mediante la promozione di tecnologie intelligenti e sostenibili in sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento efficienti, infrastrutture efficienti di riscaldamento e raffrescamento, edifici, veicoli elettrici e industrie efficienti e intelligenti, e audit energetici o sistemi di gestione equivalenti, a condizione che i risparmi energetici dichiarati rispettino la presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero puntare a un livello elevato di flessibilità nella progettazione e nell'attuazione delle misure politiche alternative. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare azioni che diano luogo a risparmi energetici nella lunga durata.

(70)

Le misure di efficienza energetica a lungo termine continuano a produrre risparmi dopo il 2020, ma ai fini dell'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 esse dovrebbero generare nuovi risparmi dopo il 2020. D'altro canto, i risparmi di energia realizzati dopo il 31 dicembre 2020 non dovrebbero essere considerati nel calcolo dei risparmi energetici cumulativi nell'uso finale prescritti per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

(71)

L'addizionalità è un principio fondamentale alla base dell'obbligo di risparmio energetico di cui alla presente direttiva, nella misura in cui garantisce che gli Stati membri mettano in atto politiche e misure specificamente concepite ai fini dell'adempimento dell'obbligo di risparmio energetico. I nuovi risparmi dovrebbero essere aggiuntivi rispetto a quelli che si produrrebbero a politiche invariate, in modo che i risparmi comunque prodotti non siano presi in considerazione nell'adempimento dell'obbligo di risparmio energetico. Per calcolare l'impatto delle misure introdotte dovrebbero essere conteggiati solo i risparmi netti, misurati come variazione del consumo energetico direttamente ascrivibile alle misure di efficienza energetica in questione attuate ai fini dell'obbligo di risparmio energetico di cui alla presente direttiva. Per calcolare i risparmi netti, gli Stati membri dovrebbero stabilire uno scenario di base che riproduca l'evoluzione della situazione in assenza della misura in questione. La misura politica in questione dovrebbe essere valutata a fronte di questo scenario di base. Gli Stati membri dovrebbero tener conto dei requisiti minimi stabiliti dal pertinente quadro normativo a livello dell'Unione, nonché del fatto che altre misure politiche possono essere attuate nello stesso arco di tempo nel quale possono avere un impatto sul volume del risparmio energetico, in modo che tutti i cambiamenti osservati a partire dall'introduzione di una particolare misura politica possano essere attribuiti a quella sola misura politica. Per assicurare il rispetto dell'obbligo di rilevanza, le azioni della parte obbligata, partecipante o incaricata dovrebbero di fatto contribuire a realizzare i risparmi energetici dichiarati.

(72)

È importante considerare, se del caso, tutte le fasi della catena energetica nel calcolo dei risparmi energetici, al fine di aumentare il potenziale di risparmio energetico nella trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Gli studi e la consultazione dei portatori di interessi hanno rivelato l'esistenza di un potenziale significativo. Tuttavia le condizioni fisiche ed economiche differiscono notevolmente tra Stati membri, e spesso anche al loro interno, e vi sono molteplici gestori di sistemi. Date le circostanze è auspicabile adottare un approccio decentrato, conformemente al principio di sussidiarietà. Le autorità nazionali di regolazione dispongono delle conoscenze, delle competenze giuridiche e delle capacità amministrative necessarie per promuovere lo sviluppo di una rete elettrica efficiente sotto il profilo energetico. Organismi quali la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (ENTSO-E) e l'ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'UE possono anch'essi fornire contributi utili e dovrebbero aiutare i loro membri ad adottare misure di efficientamento energetico.

(73)

Per i numerosi gestori dei sistemi del gas naturale valgono considerazioni analoghe. Il ruolo del gas naturale e il tasso di fornitura e copertura del territorio variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Le autorità nazionali di regolazione sono pertanto nella posizione migliore per monitorare l'evoluzione del sistema e orientarla verso una maggiore efficienza, mentre organismi quali la rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas possono fornire contributi utili e dovrebbero aiutare i loro membri ad adottare misure di efficientamento energetico.

(74)

Il ruolo delle ESCO è importante per sviluppare, progettare, costruire e finanziare progetti che consentano di risparmiare energia, ridurre i costi energetici e diminuire i costi operativi e di manutenzione in settori quali l'edilizia, l'industria e i trasporti.

(75)

È particolarmente importante esaminare il nesso tra acqua ed energia per affrontare la questione dell'uso interdipendente di energia e acqua e la crescente pressione su entrambe le risorse. La gestione efficace delle risorse idriche può contribuire in modo significativo al risparmio energetico, comportando non solo benefici climatici, ma anche economici e sociali. Il settore delle acque e delle acque reflue rappresenta il 3,5 % dell'utilizzo di energia elettrica nell'Unione e tale percentuale dovrebbe ancora aumentare. Allo stesso tempo, le perdite d'acqua rappresentano il 24 % della quantità totale d'acqua consumata nell'Unione e il settore dell'energia, che rappresenta il 44 % dei consumi, è il maggior consumatore di risorse idriche. È opportuno esplorare e realizzare pienamente, ogniqualvolta ciò sia efficace sotto il profilo dei costi, il potenziale risparmio energetico ottenibile ricorrendo a tecnologie e processi intelligenti in tutti i cicli e le applicazioni industriali, residenziali e commerciali dell'acqua, così come è opportuno prendere in considerazione il principio «l'efficienza energetica al primo posto». Inoltre, tecnologie di irrigazione avanzate, le tecnologie di raccolta dell'acqua piovana e di riutilizzo dell'acqua potrebbero ridurre in modo sostanziale il consumo di acqua del settore agricolo, edilizio e industriale e la quantità di energia necessaria per trattarla e trasportarla.

(76)

Conformemente all'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le politiche di efficienza energetica dell'Unione dovrebbero essere inclusive e dovrebbero pertanto assicurare la parità di accesso alle misure di efficienza energetica per tutti i consumatori in condizioni di povertà energetica. Dovrebbero essere attuati in via prioritaria miglioramenti dell'efficienza energetica tra le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e gli utenti finali, le persone presso famiglie a basso o medio reddito, le persone che vivono negli alloggi sociali, gli anziani e le persone che vivono in zone rurali e remote e nelle regioni ultraperiferiche. In tale contesto è opportuno prestare un'attenzione particolare a determinati gruppi che corrono maggiormente il rischio di trovarsi in condizioni di povertà energetica, o sono più esposti agli effetti negativi, ad esempio donne, persone con disabilità, anziani, minori e persone appartenenti a minoranze etniche o razziali. Gli Stati membri possono esigere che le parti obbligate includano obiettivi sociali nelle misure di risparmio energetico, in relazione alla povertà energetica, e tale possibilità è già stata estesa alle misure politiche alternative e ai fondi nazionali per l'efficienza energetica. Essa dovrebbe essere trasformata in obbligo al fine di tutelare e responsabilizzare gli utenti finali e i clienti vulnerabili e di alleviare la povertà energetica, consentendo tuttavia agli Stati membri di mantenere la massima flessibilità quanto al tipo di misura politica, all'entità, alla portata e al contenuto. Se un regime obbligatorio di efficienza energetica non consente misure relative ai consumatori individuali di energia, lo Stato membro può adottare misure per alleviare la povertà energetica unicamente attraverso misure politiche alternative. Gli Stati membri dovrebbero garantire che altre misure politiche nella loro combinazione di politiche non abbiano effetti negativi sulle persone in condizioni di povertà energetica, sui clienti vulnerabili, gli utenti finali e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri dovrebbero fare il miglior uso possibile dei fondi pubblici destinati a investimenti nelle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, compresi i finanziamenti e gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione.

(77)

Ciascuno Stato membro dovrebbe definire il concetto di cliente vulnerabile, che può fare riferimento alla povertà energetica e, tra le altre cose, al divieto di interruzione della fornitura di energia elettrica a detti clienti nei periodi critici. Il concetto di cliente vulnerabile può comprendere i livelli di reddito, la quota del reddito disponibile destinata alle spese per l'energia, l'efficienza energetica delle abitazioni, la dipendenza critica da apparecchiature elettriche per motivi di salute, l'età o altri criteri. Ciò consente agli Stati membri di includere le persone presso famiglie a basso reddito.

(78)

Secondo la raccomandazione (UE) 2020/1563, all'incirca 34 milioni di famiglie nell'Unione non sono state in grado di riscaldare adeguatamente la propria abitazione nel 2019. Con l'impegno a non lasciare indietro nessuno, il Green Deal europeo rende prioritaria la dimensione sociale della transizione. La transizione verde, segnatamente quella all'energia pulita, ha implicazioni diverse per le donne e per gli uomini e potrebbe avere un impatto particolare su alcuni gruppi svantaggiati, tra cui le persone con disabilità. Le misure di efficienza energetica devono pertanto essere al centro di qualsiasi strategia efficiente in termini di costi volta a contrastare la povertà energetica e la vulnerabilità dei consumatori e sono complementari alle politiche di sicurezza sociale a livello degli Stati membri. Per garantire che le misure di efficienza energetica riducano la povertà energetica dei locatari in maniera sostenibile, è opportuno prendere in considerazione l'efficienza in termini di costi di tali misure e la loro accessibilità economica per i proprietari e i locatari, nonché assicurare un sostegno finanziario e tecnico adeguato a favore di tali misure a livello degli Stati membri. È opportuno che gli Stati membri forniscano sostegno a livello locale e regionale per individuare e alleviare la povertà energetica. Il parco immobiliare dell'Unione deve essere convertito nel lungo termine in edifici a energia quasi zero, conformemente agli obiettivi dell'accordo di Parigi. Gli attuali tassi di ristrutturazione degli edifici sono insufficienti e gli edifici occupati da cittadini a basso reddito in condizioni di povertà energetica sono i più difficili da raggiungere. Le misure previste dalla presente direttiva in materia di obblighi di risparmio energetico, regimi obbligatori di efficienza energetica e misure politiche alternative sono pertanto di particolare importanza.

(79)

Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi affinché le misure volte a promuovere o agevolare l'efficienza energetica, in particolare quelle che interessano gli edifici e la mobilità, non determinino un aumento sproporzionato dei costi dei servizi relativi a tali misure o una maggiore esclusione sociale.

(80)

Per cogliere le possibilità di risparmio energetico in determinati segmenti di mercato in cui gli audit energetici non rientrano generalmente nell'offerta commerciale, ad esempio, le piccole e medie imprese (PMI), gli Stati membri dovrebbero elaborare programmi intesi ad incoraggiare e sostenere le PMI a sottoporsi a audit energetici e ad attuare le raccomandazioni che scaturiscono da tali audit energetici. Per le imprese con un consumo energetico medio annuo superiore a una determinata soglia, gli audit energetici dovrebbero essere obbligatori ed essere effettuati con cadenza periodica, dal momento che i risparmi energetici possono essere significativi. Gli audit energetici dovrebbero tener conto delle pertinenti norme europee o internazionali, quali EN ISO 50001 (sistemi di gestione dell'energia), o EN 16247-1 (audit energetici) o, se includono un audit energetico, EN ISO 14000 (sistemi di gestione ambientale) e pertanto essere anche conformi alla presente direttiva, che non va oltre i requisiti di dette norme pertinenti. Una norma europea specifica sugli audit energetici è attualmente in fase di elaborazione. Gli audit energetici possono essere indipendenti oppure rientrare in un più ampio sistema di gestione ambientale o di un contratto di rendimento energetico. In tal caso i sistemi in questione dovrebbero rispettare i requisiti minimi stabiliti nella presente direttiva. Possono inoltre essere considerati compatibili con gli audit energetici, anche nel quadro di un sistema di gestione dell'energia, i meccanismi e i regimi specifici istituiti per monitorare le emissioni e il consumo di carburante di taluni operatori dei trasporti, ad esempio, nel diritto dell'Unione, l'EU ETS, purché rispettino i requisiti minimi stabiliti nella presente direttiva. Per le imprese che già attuano l'obbligo di audit energetico, gli audit energetici dovrebbero continuare a essere effettuati almeno ogni quattro anni dalla data del precedente audit energetico, conformemente alla presente direttiva.

(81)

Gli Stati membri potrebbero stabilire orientamenti che le imprese devono seguire nell'attuazione delle misure volte a realizzare i nuovi risparmi annui individuati nell'audit energetico.

(82)

Il criterio usato per definire l'applicazione dei sistemi di gestione dell'energia e audit energetici dovrebbe essere il consumo medio di un'impresa, in modo da affinare la capacità di tali meccanismi di individuare opportunità economicamente efficaci di risparmio energetico. Un'impresa che si situa al di sotto delle soglie di consumo definite per i sistemi di gestione dell'energia e per gli audit energetici dovrebbe essere incoraggiata a sottoporsi ad audit energetici e a mettere in atto le raccomandazioni che ne scaturiscono.

(83)

Qualora gli audit energetici siano realizzati da esperti interni, questi ultimi non dovrebbero essere direttamente coinvolti nell'attività oggetto dell'audit affinché sia garantita la loro indipendenza.

(84)

Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'attuazione di sistemi di gestione dell'energia e la realizzazione di audit energetici nelle amministrazioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale.

(85)

Il settore delle TIC è un altro settore importante che riceve crescente attenzione. Nel 2018 il consumo di energia dei centri dati nell'Unione è stato di 76,8 TWh. Si prevede che entro il 2030 salirà a 98,5 TWh, con un aumento del 28 %. Tale aumento in termini assoluti può essere visto anche in termini relativi: nell'Unione i centri dati hanno generato il 2,7 % della domanda di energia elettrica nel 2018 e, se il loro sviluppo prosegue sulla traiettoria attuale, raggiungeranno il 3,21 % entro il 2030. La strategia digitale dell'Unione ha già evidenziato la necessità di centri dati ad elevata efficienza energetica e sostenibili e ha sollecitato misure di trasparenza per gli operatori delle telecomunicazioni in merito alla loro impronta ambientale. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del settore delle TIC, in particolare dei centri dati, è opportuno che gli Stati membri impongano la raccolta e la pubblicazione dei dati pertinenti sulle prestazioni energetiche, l'impronta idrica e la flessibilità della domanda dei centri dati, sulla base di un modello comune dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero imporre la raccolta e la pubblicazione dei dati soltanto sui centri dati con un'impronta significativa, per i quali interventi adeguati di progettazione o efficientamento – nel caso, rispettivamente, degli impianti nuovi e di quelli esistenti – possono tradursi in una riduzione considerevole del consumo idrico ed energetico, in un aumento dell'efficienza dei sistemi che promuovono la decarbonizzazione della rete o nel riutilizzo del calore di scarto nelle strutture e nelle reti di riscaldamento circostanti. Gli indicatori di sostenibilità dei centri dati potrebbero essere stabiliti sulla base di tali dati raccolti, tenendo conto anche delle iniziative già esistenti nel settore.

(86)

L'obbligo di comunicazione si applica ai centri dati che soddisfano la soglia di cui alla presente direttiva. In tutti i casi e in particolare per i centri dati d'impresa in loco, l'obbligo di comunicazione dovrebbe essere inteso come riferito agli spazi e alle apparecchiature che servono principalmente o esclusivamente alle funzioni connesse ai dati (sale server), comprese le apparecchiature associate necessarie, ad esempio, il raffrescamento, l'illuminazione, i sistemi di batterie o gli alimentatori non interrompibili. Qualsiasi apparecchiatura informatica collocata o installata principalmente nel quadro di un accesso pubblico, di un uso comune o di uffici o a sostegno di altre funzioni dell'impresa, quali postazioni di lavoro, computer portatili, fotocopiatrici, sensori, apparecchiature di sicurezza o elettrodomestici e attrezzature audiovisive, dovrebbe essere esclusa dall'obbligo di comunicazione. La stessa esclusione dovrebbe applicarsi anche ai server, alle reti, allo stoccaggio e alle apparecchiature associate che sarebbero dislocati in un sito come i server unici, gli scaffali a faccia singola o i punti d'accesso Wi-Fi e i punti di accesso ai servizi di rete.

(87)

I dati raccolti dovrebbero essere usati per misurare almeno alcune dimensioni fondamentali di un centro dati sostenibile, vale a dire l'efficienza nell'uso dell'energia, la quota di energia che proviene da fonti rinnovabili, il riutilizzo del calore di scarto prodotto, l'efficacia del raffrescamento, l'efficacia dell'uso del carbonio e l'uso di acqua dolce. I dati raccolti e gli indicatori di sostenibilità dei centri dati dovrebbero servire a sensibilizzare i titolari e i gestori di centri dati, i produttori di apparecchiature, gli sviluppatori di software e servizi, gli utenti dei servizi dei centri dati a tutti i livelli nonché i soggetti e le organizzazioni che implementano, usano o acquistano servizi cloud e altri servizi offerti dai centri dati. Dovrebbero inoltre infondere fiducia quanto ai miglioramenti tangibili derivanti da sforzi e misure tesi ad aumentare la sostenibilità dei centri dati nuovi o esistenti. Dovrebbero infine costituire le basi per una pianificazione e un processo decisionale trasparenti e fondati su elementi concreti. La Commissione dovrebbe valutare l'efficienza dei centri dati sulla base delle informazioni comunicate dai centri dati obbligati.

(88)

A seguito di una valutazione, al momento di istituire eventuali partenariati settoriali per l'efficienza energetica, la Commissione dovrebbe riunire i principali portatori di interessi, incluse le organizzazioni non governative e le parti sociali, in settori quali le TIC, i trasporti, i settori finanziario e dell'edilizia in modo inclusivo e rappresentativo.

(89)

La riduzione della spesa per consumi di energia dovrebbe essere raggiunta aiutando i consumatori a ridurre il loro consumo di energia diminuendo il fabbisogno energetico degli edifici e migliorando l'efficienza degli apparecchi, da combinarsi con la disponibilità di modi di trasporto a basso consumo di energia integrati con il trasporto pubblico, la mobilità condivisa e la bicicletta. Gli Stati membri dovrebbero valutare anche la possibilità di migliorare la connettività nelle zone rurali e remote.

(90)

È essenziale sensibilizzare tutti i cittadini dell'Unione sui benefici dell'aumento dell'efficienza energetica e fornire loro informazioni precise su come raggiungerla. È altresì opportuno coinvolgere nella transizione energetica i cittadini di tutte le età per mezzo del patto europeo per il clima e della Conferenza sul futuro dell'Europa. L'aumento dell'efficienza energetica è inoltre molto importante per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia dell'Unione, in quanto riduce la sua dipendenza dalle importazioni di combustibili da paesi terzi.

(91)

I costi e i benefici di tutte le misure di efficienza energetica adottate, compresi i tempi di recupero del capitale investito, dovrebbero essere resi pienamente trasparenti per i consumatori.

(92)

Nell'attuazione della presente direttiva, e nell'adozione di ulteriori misure nel settore dell'efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle sinergie tra le misure di efficienza energetica e l'uso efficiente delle risorse naturali in linea con i principi dell'economia circolare.

(93)

Sfruttando i nuovi modelli imprenditoriali e le nuove tecnologie, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per promuovere e facilitare la diffusione delle misure di efficienza energetica, anche attraverso servizi energetici innovativi per grandi e piccoli clienti.

(94)

Occorre prevedere la fornitura di informazioni dettagliate e frequenti sul consumo di energia, ove tecnicamente fattibile ed efficiente in termine di costi in considerazione dei dispositivi di misurazione installati. La presente direttiva precisa che l'efficienza in termini di costi della contabilizzazione divisionale dipende dalla proporzionalità dei relativi costi al potenziale risparmio energetico. La valutazione dell'efficienza in termini di costi della contabilizzazione divisionale potrebbe tenere conto degli effetti di altre misure concrete e pianificate in un determinato edificio, per esempio una prossima ristrutturazione.

(95)

La presente direttiva precisa inoltre che i diritti di fatturazione e di informazione di fatturazione o il consumo dovrebbero valere per i consumatori di riscaldamento, raffrescamento o acqua calda per uso domestico riforniti da una fonte centrale anche nel caso in cui non abbiano un rapporto contrattuale individuale diretto con il fornitore di energia.

(96)

Per raggiungere la trasparenza nel calcolo del consumo individuale di energia termica e facilitare pertanto l'attuazione della contabilizzazione divisionale, gli Stati membri dovrebbero fare in modo di disporre di norme nazionali trasparenti e accessibili al pubblico relative alla ripartizione dei costi relativi al consumo di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali. Oltre alla trasparenza, gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione l'adozione di misure volte a rafforzare la concorrenza nella fornitura di servizi di contabilizzazione divisionale, contribuendo in tal modo ad assicurare che i costi sostenuti dagli utenti finali siano ragionevoli.

(97)

È opportuno che i contatori di calore e i ripartitori dei costi di riscaldamento di nuova installazione siano leggibili da remoto affinché i consumatori dispongano, con frequenza e a costi convenienti, di informazioni sui consumi. Le disposizioni della presente direttiva concernenti la contabilizzazione per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico, la contabilizzazione divisionale e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico, l'obbligo di lettura da remoto, le informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico, i costi dell'accesso alle informazioni di contabilizzazione, fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico, e i requisiti minimi per le informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico dovrebbero applicarsi solo al riscaldamento, al raffrescamento e all'acqua calda per uso domestico forniti da una fonte centrale. Gli Stati membri sono liberi di decidere se le tecnologie a lettura mobile (modalità walk-by o drive-by) debbano essere considerate o meno leggibili da remoto. Per la lettura dei dispositivi leggibili da remoto non è necessario l'accesso ai singoli appartamenti o alle singole unità.

(98)

Gli Stati membri dovrebbero tenere conto del fatto che un'attuazione efficace di nuove tecnologie per la misurazione del consumo energetico richiede maggiori investimenti nell'istruzione e nelle competenze sia degli utenti che dei fornitori di energia.

(99)

Le informazioni di fatturazione e i conguagli annuali sono mezzi importanti con cui informare i clienti del loro consumo energetico. I dati sui consumi e sui costi possono contenere anche altre informazioni che aiutano i consumatori a confrontare il contratto in corso con altre offerte e a ricorrere alla gestione dei reclami e a meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie. Tuttavia, considerato che le controversie sulle fatture sono un motivo diffuso di reclamo tra i consumatori e un fattore che peraltro concorre al persistente basso livello di soddisfazione e di coinvolgimento dei consumatori con i loro fornitori di energia, è necessario rendere più semplici, chiare e comprensibili le fatture, assicurando inoltre che in strumenti separati, quali le informazioni di fatturazione, gli strumenti di informazione e i conguagli annuali, figurino tutte le informazioni necessarie per consentire ai consumatori di regolare il loro consumo di energia, confrontare le offerte e cambiare fornitore.

(100)

Nel mettere a punto le misure di miglioramento dell'efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto l'esigenza di garantire un corretto funzionamento del mercato interno e un'attuazione coerente dell'acquis, in conformità del TFUE.

(101)

La cogenerazione ad alto rendimento e il teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti presentano significative possibilità di risparmio di energia primaria nell'Unione. È opportuno che gli Stati membri effettuino una valutazione globale del potenziale della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti. Tali valutazioni dovrebbero essere coerenti con i piani nazionali integrati per l'energia e il clima degli Stati membri e con le loro strategie di ristrutturazione a lungo termine e potrebbero includere traiettorie che portino a un settore dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento nazionale alimentato da energie rinnovabili e calore di scarto entro un periodo di tempo compatibile con il conseguimento dell'obiettivo di neutralità climatica. I nuovi impianti di produzione di energia elettrica e gli impianti esistenti che sono stati profondamente ammodernati o i cui permessi o licenze sono rinnovati dovrebbero, su riserva di un'analisi costi-benefici che dimostri un surplus costi-benefici, essere dotati di unità di cogenerazione ad alto rendimento per recuperare il calore di scarto derivante dalla produzione di energia elettrica. Gli altri impianti con un apporto energetico medio annuo significativo dovrebbero parimenti essere dotati di soluzioni tecniche al fine di sfruttare il calore di scarto dell'impianto laddove l'analisi costi-benefici dimostri un surplus costi-benefici. Il calore di scarto potrebbe essere trasportato dove è necessario mediante le reti di teleriscaldamento. Gli eventi che determinano l'obbligo di applicare i criteri di autorizzazione saranno in genere eventi che determinano anche gli obblighi riguardanti le autorizzazioni a norma della direttiva 2010/75/UE e le autorizzazioni a norma della direttiva (UE) 2019/944.

(102)

Può essere appropriato che gli impianti di produzione di energia elettrica che sono predisposti per ricorrere allo stoccaggio geologico permesso ai sensi della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24) siano ubicati in luoghi in cui il recupero di calore di scarto attraverso la cogenerazione ad alto rendimento o mediante teleriscaldamento o teleraffrescamento non è efficiente in termini di costi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere la possibilità di esentare tali impianti dall'obbligo di effettuare un'analisi costi-benefici per dotare l'impianto di attrezzature che consentono il recupero di calore di scarto attraverso un'unità di cogenerazione ad alto rendimento. Dovrebbe essere possibile altresì esentare dall'obbligo di produrre anche calore gli impianti di produzione di energia elettrica per i carichi di punta e l'energia elettrica di riserva progettati per essere in funzione per meno di 1 500 ore operative annue calcolate in media mobile per un periodo di cinque anni.

(103)

È opportuno che gli Stati membri incoraggino l'introduzione di misure e procedure volte a promuovere gli impianti di cogenerazione con una potenza termica nominale totale inferiore a 5 MW al fine di promuovere la produzione distribuita di energia.

(104)

Ai fini delle valutazioni globali nazionali gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la valutazione del potenziale di cogenerazione ad alto rendimento e di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti a livello regionale e locale. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per promuovere e agevolare la realizzazione del potenziale individuato in tal senso ove ciò sia efficiente sotto il profilo dei costi.

(105)

È opportuno che i requisiti relativi al teleriscaldamento e al teleraffrescamento efficienti siano coerenti con gli obiettivi strategici a lungo termine e con le norme e le priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente e che rispettino il principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi del regolamento (UE) 2020/852. Tutti i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento dovrebbero tendere a una migliore capacità di interazione con le altre componenti del sistema energetico, al fine di ottimizzare l'uso di energia e prevenire gli sprechi energetici sfruttando appieno le possibilità di immagazzinare calore o freddo negli edifici, ivi compreso il calore in eccesso proveniente da installazioni di servizio e centri dati circostanti. Per tale ragione i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti dovrebbero assicurare l'aumento dell'efficienza energetica primaria, come pure la progressiva integrazione dell'energia rinnovabile e del calore e del freddo di scarto come definiti nella direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (25). La presente direttiva introduce pertanto requisiti progressivamente più rigorosi per la fornitura di riscaldamento e raffrescamento, i quali dovrebbero essere d'applicazione per determinati periodi e diventare applicabili su base permanente dal 1o gennaio 2050.

(106)

I principi per calcolare la quota di calore o freddo da fonti rinnovabili nel teleriscaldamento e nel teleraffrescamento efficienti dovrebbero essere coerenti con la direttiva (UE) 2018/2001 e con le metodologie di Eurostat per le comunicazioni statistiche. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001, il consumo lordo di energia finale da fonti rinnovabili comprende il consumo lordo di energia finale da fonti rinnovabili per il settore del riscaldamento e del raffrescamento. Il consumo lordo di energia finale – calore o freddo – nel teleriscaldamento o nel teleraffrescamento è pari alla fornitura di energia a fini di riscaldamento o raffrescamento immessa nella rete al servizio dei clienti finali o dei distributori di energia.

(107)

Le pompe di calore sono importanti per la decarbonizzazione della fornitura di riscaldamento e raffrescamento, anche nel teleriscaldamento. La metodologia di cui all'allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce norme per conteggiare l'energia catturata dalle pompe di calore come energia da fonti rinnovabili ed evita il doppio conteggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo della quota di energia rinnovabile in una rete di teleriscaldamento, tutto il calore proveniente dalla pompa di calore e immesso nella rete dovrebbe essere contabilizzato come energia rinnovabile, a condizione che la pompa di calore soddisfi i criteri minimi di efficienza di cui all'allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001 al momento dell'installazione.

(108)

La cogenerazione ad alto rendimento è definita in base ai risparmi energetici ottenuti dalla produzione combinata rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica. È opportuno che i requisiti per la cogenerazione ad alto rendimento siano coerenti con gli obiettivi strategici a lungo termine in materia di clima. Le definizioni di cogenerazione e di cogenerazione ad alto rendimento utilizzate nella normativa dell'Unione dovrebbero far salvo l'uso di definizioni diverse nelle legislazioni nazionali per finalità differenti da quelle della normativa dell'Unione in questione. Per massimizzare il risparmio energetico ed evitare di perdere opportunità in tal senso, è opportuno prestare la massima attenzione alle condizioni di esercizio delle unità di cogenerazione.

(109)

Per assicurare trasparenza e consentire ai clienti finali di scegliere fra l'energia elettrica da cogenerazione e l'energia elettrica prodotta con altre tecniche, è opportuno garantire l'origine della cogenerazione ad alto rendimento sulla base di valori di riferimento armonizzati in materia di rendimento. I regimi di garanzia di origine non implicano di per sé il diritto di beneficiare di meccanismi di sostegno nazionali. È importante che la garanzia di origine possa coprire tutte le forme di energia elettrica prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento. Le garanzie di origine dovrebbero essere distinte da certificati scambiabili.

(110)

È opportuno tenere conto della struttura specifica dei settori della cogenerazione e del teleriscaldamento e teleraffrescamento, che comprendono molti produttori che sono PMI, soprattutto in sede di revisione delle procedure amministrative per ottenere l'autorizzazione a sviluppare capacità di cogenerazione o reti associate, in applicazione del principio «pensare anzitutto in piccolo» («think small first»).

(111)

La maggior parte delle imprese dell'Unione è costituita da PMI. Esse rappresentano enormi potenzialità di risparmio energetico per l'Unione. Per aiutarle ad adottare misure di efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero definire un quadro favorevole teso a garantire alle PMI assistenza tecnica e informazioni mirate.

(112)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, norme in materia di assunzione e ripartizione dei costi per le connessioni alla rete e il potenziamento della rete e norme per gli adeguamenti tecnici necessari per integrare i nuovi produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, tenendo conto dei codici di rete e degli orientamenti elaborati conformemente ai regolamenti (UE) 2019/943 (26) e (CE) n. 715/2009 (27) del Parlamento europeo e del Consiglio. È opportuno che i produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento siano autorizzati a indire una gara d’appalto per i lavori di connessione. È opportuno facilitare l’accesso alla rete dell’energia elettrica prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento, soprattutto per le unità di piccola cogenerazione o di micro-cogenerazione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE e all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/944, gli Stati membri possono imporre alle imprese che operano nei settori dell’energia elettrica e del gas obblighi di servizio pubblico, anche con riguardo all’efficienza energetica.

(113)

È necessario stabilire disposizioni in materia di fatturazione, punto unico di contatto, risoluzione extragiudiziale delle controversie, povertà energetica e diritti contrattuali di base, allo scopo di allinearle, se del caso, alle pertinenti disposizioni relative all'energia elettrica ai sensi della direttiva (UE) 2019/944, al fine di rafforzare la tutela dei consumatori e consentire ai clienti finali di ricevere informazioni più frequenti, chiare e aggiornate sui loro consumi di riscaldamento, raffrescamento o acqua calda per uso domestico e di regolarli di conseguenza.

(114)

La presente direttiva rafforza la tutela dei consumatori introducendo diritti contrattuali di base per il teleriscaldamento, il teleraffrescamento e l'acqua calda per uso domestico, coerentemente con il livello dei diritti, della protezione e della responsabilizzazione che la direttiva (UE) 2019/944 ha introdotto per i clienti finali nel settore dell'energia elettrica. I consumatori dovrebbero poter disporre di informazioni semplici e univoche sui loro diritti. Diversi fattori impediscono ai consumatori di accedere alle varie fonti di informazioni sul mercato a loro disposizione, di capirle e di agire di conseguenza. L'introduzione di diritti contrattuali di base può contribuire, tra l'altro, alla corretta comprensione dell'assunto di base della qualità dei servizi offerti dal fornitore nel contratto, comprese la qualità e le caratteristiche dell'energia fornita. Inoltre, può contribuire a ridurre al minimo i costi nascosti o supplementari che potrebbero derivare dall'introduzione di servizi aggiornati o nuovi dopo la firma del contratto senza una chiara comprensione e un accordo da parte del cliente. Tali servizi potrebbero riguardare, tra l'altro, l'energia fornita, i servizi di contabilizzazione e fatturazione, l'acquisto e l'installazione o i servizi ausiliari e di manutenzione e i costi relativi alla rete, ai dispositivi di contabilizzazione, alle apparecchiature locali di riscaldamento o raffrescamento. I requisiti contribuiranno a migliorare la comparabilità delle offerte e garantiranno lo stesso livello di diritti contrattuali di base a tutti i cittadini dell'Unione in materia di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda per uso domestico, senza limitare le competenze nazionali.

(115)

In caso di disconnessione pianificata dal riscaldamento, dal raffrescamento e dall'acqua calda per uso domestico, i fornitori dovrebbero fornire ai clienti interessati informazioni adeguate sulle misure alternative, come fonti di sostegno per evitare la disconnessione, sistemi di prepagamento, audit energetici, servizi di consulenza energetica, piani di pagamento alternativi, consulenza per la gestione dell'indebitamento o moratorie della disconnessione.

(116)

È opportuno garantire una maggiore protezione dei consumatori mettendo a disposizione di tutti meccanismi indipendenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie, quali un mediatore dell'energia, un organismo dei consumatori o un'autorità di regolazione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto predisporre procedure di gestione dei reclami rapide ed efficaci.

(117)

È opportuno riconoscere e sostenere attivamente il contributo delle comunità di energia rinnovabile, ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001, e delle comunità energetiche dei cittadini, ai sensi della direttiva (UE) 2019/944, al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e del piano per l'obiettivo climatico. È pertanto opportuno che gli Stati membri prendano in considerazione il ruolo svolto dalle comunità di energia rinnovabile e dalle comunità energetiche dei cittadini e lo promuovano. Tali comunità possono aiutare gli Stati membri a centrare gli obiettivi della presente direttiva migliorando l'efficienza energetica a livello locale o di nucleo familiare, nonché di edifici pubblici, in cooperazione con le autorità locali. Esse possono responsabilizzare e coinvolgere i consumatori e permettere a determinati gruppi di clienti civili, anche nelle zone rurali e remote, di partecipare a progetti e interventi connessi all'efficienza energetica, che possono combinare le azioni con investimenti in energie rinnovabili. Le comunità energetiche possono altresì svolgere un ruolo importante nell'educazione e in una maggiore sensibilizzazione dei cittadini sulle misure concepite per ottenere risparmi energetici. Le comunità energetiche, se adeguatamente sostenute dagli Stati membri, possono contribuire a contrastare la povertà energetica agevolando i progetti di efficienza energetica, la diminuzione dei consumi di energia e la riduzione delle tariffe di fornitura.

(118)

È possibile ottenere cambiamenti comportamentali a lungo termine nel consumo di energia responsabilizzando i cittadini. Le comunità energetiche possono contribuire a realizzare risparmi energetici a lungo termine, in particolare tra le famiglie, e ad accrescere gli investimenti sostenibili da parte dei cittadini e delle piccole imprese. Gli Stati membri dovrebbero responsabilizzare tali azioni dei cittadini attraverso il sostegno a progetti e organizzazioni a livello di comunità nel settore dell'energia. Inoltre, le strategie di coinvolgimento, che coinvolgono nel processo decisionale tutti i portatori di interessi pertinenti a livello nazionale e locale, possono far parte dei piani di decarbonizzazione locali o regionali o dei piani nazionali di ristrutturazione degli edifici, con l'obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza, ottenere un riscontro sulle politiche e migliorarne l'accettazione da parte della società.

(119)

È opportuno prendere atto del contributo degli sportelli unici o delle strutture analoghe in quanto meccanismi che possono consentire a svariati gruppi di destinatari, tra cui cittadini, PMI e pubbliche autorità, di elaborare e attuare progetti e misure legati alla transizione all'energia pulita. Il contributo degli sportelli unici può essere molto importante per i clienti vulnerabili, in quanto potrebbero ricevere informazioni affidabili e accessibili sui miglioramenti dell'efficienza energetica. Tale contributo può comprendere attività di consulenza e assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria, la facilitazione dell'iter amministrativo o dell'accesso ai mercati finanziari, l'offerta di orientamenti in merito al quadro giuridico dell'Unione e nazionale, incluse le norme e i criteri per gli appalti pubblici e la tassonomia dell'UE.

(120)

È opportuno che la Commissione esamini l'impatto delle misure da essa adottate per sostenere lo sviluppo di piattaforme o consessi cui partecipano, tra l'altro, gli organi di dialogo sociale europeo in termini di promozione di programmi formativi per l'efficienza energetica, e che presenti, se del caso, ulteriori misure. È altresì opportuno che la Commissione incoraggi le parti sociali europee a dialogare sull'efficienza energetica, con particolare riguardo per i clienti vulnerabili e gli utenti finali, compresi quelli in condizioni di povertà energetica.

(121)

Una transizione equa verso un'Unione climaticamente neutra entro il 2050 è al centro del Green Deal europeo. Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017, annovera l'energia tra i servizi essenziali ai quali ogni persona ha il diritto di accedere. Le persone in stato di bisogno devono poter disporre di un sostegno per l'accesso a tali servizi, soprattutto in un contesto di pressione inflazionistica e sostanziale rincaro dei prezzi dell'energia.

(122)

Bisogna garantire che le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali siano tutelate e, a tal fine, messe nelle condizioni di partecipare attivamente agli interventi e alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, nonché alle misure correlate di informazione o tutela dei consumatori attuate dagli Stati membri. Andrebbero elaborate altresì campagne di sensibilizzazione mirate per illustrare i vantaggi dell'efficienza energetica e fornire informazioni sul sostegno economico disponibile.

(123)

I finanziamenti pubblici disponibili a livello dell'Unione e nazionale dovrebbero essere investiti in modo strategico in misure di miglioramento dell'efficienza energetica, in particolare a beneficio delle persone in condizioni di povertà energetica, dei clienti vulnerabili, delle persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, delle persone che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno qualsiasi contributo finanziario dal Fondo sociale per il clima, istituito dal regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio (28), e i proventi delle quote di emissioni nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE. Tali entrate aiuteranno gli Stati membri ad attuare in via prioritaria presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, comprese le persone che vivono in regioni rurali e remote, le misure di efficienza energetica e le misure politiche cui sono tenuti nel quadro dell'obbligo di risparmio energetico.

(124)

I regimi di finanziamento nazionali dovrebbero essere integrati da adeguati regimi di informazione di qualità più elevata e assistenza tecnica e amministrativa, nonché da un accesso più agevole ai finanziamenti, che consentiranno un uso ottimale dei fondi disponibili, soprattutto da parte delle persone in condizioni di povertà energetica, dei clienti vulnerabili, delle persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, delle persone che vivono negli alloggi sociali.

(125)

Gli Stati membri dovrebbero responsabilizzare tutti gli individui e offrire a tutti la stessa tutela, a prescindere da sesso, genere, età, disabilità, origine razziale o etnica, orientamento sessuale, religione o convinzioni personali, e provvedere affinché coloro che si trovano maggiormente o corrono maggiormente il rischio di trovarsi in condizioni di povertà energetica, o sono più esposti agli effetti negativi, siano tutelati adeguatamente. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che le misure di efficienza energetica non accentuino le disuguaglianze esistenti, in particolare per quanto riguarda la povertà energetica.

(126)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE, tutti gli Stati membri hanno effettuato una valutazione del potenziale di efficienza energetica delle loro infrastrutture del gas e dell'energia elettrica e hanno individuato misure concrete e investimenti per introdurre nelle infrastrutture di rete miglioramenti dell'efficienza energetica efficienti in termini di costi, prevedendo un calendario per la loro introduzione. I risultati di tali azioni rappresentano una solida base per l'applicazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto» nella pianificazione e nello sviluppo delle reti e nelle decisioni di investimento.

(127)

Le autorità nazionali di regolazione del settore energetico dovrebbero adottare un approccio integrato che comprenda risparmi potenziali nei settori della fornitura di energia e dell'uso finale. Fatti salvi la sicurezza dell'approvvigionamento, l'integrazione del mercato e gli investimenti ex ante nelle reti offshore indispensabili affinché l'energia rinnovabile offshore possa prendere piede, è opportuno che le autorità nazionali di regolazione del settore energetico garantiscano che nei processi di pianificazione e decisionali sia applicato il principio «l'efficienza energetica al primo posto» e che le tariffe di rete e la regolamentazione incentivino il miglioramento dell'efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero inoltre assicurare che i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione tengano conto del principio «l'efficienza energetica al primo posto». Ciò li aiuterebbe a valutare soluzioni più efficaci di efficienza energetica e a prendere in considerazione i costi incrementali sostenuti per l'acquisto di risorse sul versante della domanda, nonché gli impatti ambientali e socioeconomici di vari investimenti nelle reti e di vari piani di gestione. Un simile approccio implica il passaggio dalla mera prospettiva dell'efficienza energetica a una di massimizzazione del benessere sociale. Il principio «l'efficienza energetica al primo posto» dovrebbe essere applicato in particolare nello sviluppo di scenari per l'espansione dell'infrastruttura energetica, nei quali le soluzioni dal lato della domanda potrebbero rappresentare alternative praticabili e devono essere oggetto di un'adeguata valutazione; dovrebbe altresì diventare parte integrante della valutazione dei progetti di pianificazione della rete. Le autorità nazionali di regolazione ne dovrebbero verificare l'applicazione.

(128)

Dovrebbe essere disponibile un numero sufficiente di professionisti affidabili e competenti nel settore dell'efficienza energetica al fine di garantire un'attuazione efficace e tempestiva della presente direttiva, ad esempio per quanto concerne la conformità con i requisiti in materia di audit energetici e l'attuazione dei regimi obbligatori di efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero pertanto porre in essere regimi di certificazione o regimi equivalenti di qualificazione, o entrambi, e adeguati programmi di formazione dei fornitori di servizi energetici, audit energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica, in stretta collaborazione con le parti sociali, con chi eroga la formazione e con gli altri portatori di interessi pertinenti. I regimi dovrebbero essere valutati ogni quattro anni a partire da dicembre 2024 e se del caso aggiornati, onde garantire il livello di competenza necessario di fornitori di servizi energetici, auditor dell'energia, responsabili delle questioni energetiche e installatori di elementi edilizi.

(129)

È necessario continuare a sviluppare il mercato dei servizi energetici per garantire la disponibilità di domanda e offerta di servizi energetici. La trasparenza, ad esempio mediante elenchi di fornitori di servizi energetici certificati e di contratti tipo disponibili, lo scambio di buone pratiche e gli orientamenti contribuiscono fortemente alla diffusione dei servizi energetici e dei contratti di rendimento energetico e possono contribuire a stimolare la domanda e ad accrescere la fiducia nei fornitori di servizi energetici. In un contratto di rendimento energetico il beneficiario del servizio energetico evita i costi di investimento utilizzando parte del valore finanziario dei risparmi energetici per ripagare, totalmente o in parte, l'investimento effettuato da terzi. Ciò può contribuire ad attirare capitale privato, essenziale per aumentare i tassi di ristrutturazione edilizia nell'Unione, introdurre competenze sul mercato e creare modelli d'impresa innovativi. Dovrebbe pertanto essere obbligatorio valutare la fattibilità del ricorso a contratti di rendimento energetico per le ristrutturazioni di edifici non residenziali con superficie coperta utile superiore a 750 m2. Così facendo si accresce la fiducia nei confronti delle imprese di servizi energetici e si apre la strada al moltiplicarsi dei progetti di questo tipo in futuro.

(130)

Visti gli ambiziosi obiettivi di ristrutturazione per il prossimo decennio nel contesto dell'«ondata di ristrutturazioni», è necessario rafforzare il ruolo degli intermediari di mercato indipendenti, segnatamente sportelli unici o meccanismi di sostegno analoghi, al fine di stimolare lo sviluppo del mercato sul fronte della domanda e dell'offerta e promuovere i contratti di rendimento energetico per la ristrutturazione degli edifici pubblici e privati. Le agenzie locali per l'energia potrebbero svolgere un ruolo chiave in tal senso, oltre a individuare potenziali facilitatori o sportelli unici e sostenerne la creazione. La presente direttiva dovrebbe contribuire a migliorare la disponibilità di prodotti, servizi e consulenza, anche promuovendo la capacità degli imprenditori di colmare i divari esistenti sul mercato e proporre modi innovativi per migliorare l'efficienza energetica, garantendo nel contempo il rispetto del principio di non discriminazione.

(131)

I contratti di rendimento energetico si scontrano ancora con impedimenti considerevoli in diversi Stati membri a causa dei restanti ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare. Occorre pertanto far fronte alle ambiguità dei quadri legislativi nazionali, alla carenza di competenze, soprattutto per quanto concerne le procedure di gara, e all'incompatibilità con prestiti e contributi.

(132)

È opportuno che gli Stati membri continuino a sostenere il settore pubblico nell'adozione dei contratti di rendimento energetico fornendo contratti tipo che tengano conto delle norme europee o internazionali disponibili, degli orientamenti in materia di gare di appalto e della guida al trattamento statistico dei contratti di rendimento energetico nella contabilità delle amministrazioni pubbliche pubblicata nel maggio 2018 da Eurostat e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), tutti strumenti dimostratisi utili per affrontare gli ostacoli regolamentari che ancora esistono negli Stati membri in relazione a tali contratti.

(133)

Gli Stati membri hanno preso misure per individuare e affrontare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare. Tuttavia è necessario intensificare gli sforzi per rimuovere gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'uso dei contratti di rendimento energetico e di accordi di finanziamento da parte di terzi che aiutano a realizzare risparmi energetici. Tali ostacoli comprendono norme e pratiche contabili che impediscono che gli investimenti di capitale e i risparmi finanziari annui ottenuti grazie alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica siano adeguatamente rispecchiati nella contabilità per l'intera durata dell'investimento.

(134)

Gli Stati membri hanno riferito nei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica 2014 e 2017 i progressi verso l'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica per quanto concerne la divergenza di interessi tra i proprietari e i locatari o tra gli stessi proprietari di un immobile o di un'unità immobiliare. Gli Stati membri dovrebbero proseguire gli sforzi in tal senso e cogliere le possibilità di efficientamento energetico che emergono dalle statistiche Eurostat relative al 2016, in particolare il fatto che più di quattro europei su dieci vivono in appartamenti e più di tre su dieci sono locatari.

(135)

È opportuno incoraggiare gli Stati membri, comprese le autorità regionali e locali, ad utilizzare appieno i fondi europei messi a disposizione nel quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 stabilito nel regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (29) e nel dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (30), come pure gli strumenti finanziari e l'assistenza tecnica disponibili nel quadro del programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (31), per stimolare gli investimenti pubblici e privati nelle misure di miglioramento dell'efficienza energetica. Gli investimenti nell'efficienza energetica possono contribuire alla crescita economica, all'occupazione, all'innovazione e alla riduzione della povertà energetica delle famiglie e contribuiscono pertanto in modo positivo alla coesione economica, sociale e territoriale e alla ripresa verde. Tra i settori potenziali di finanziamento si annoverano misure di efficienza energetica negli edifici pubblici e negli alloggi sociali e la fornitura di nuove competenze attraverso lo sviluppo di formazioni, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze dei professionisti, segnatamente nei lavori relativi alla ristrutturazione edilizia, per favorire l'occupazione nel settore dell'efficienza energetica. La Commissione garantirà la sinergia dei diversi strumenti di finanziamento, in particolare i fondi in gestione concorrente e in gestione diretta, ad esempio i programmi gestiti a livello centrale come Orizzonte Europa e LIFE, e di contributi, prestiti e assistenza tecnica, al fine di massimizzare l'effetto leva che essi esercitano sui finanziamenti privati e il loro impatto sul conseguimento degli obiettivi strategici di efficienza energetica.

(136)

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il ricorso a strumenti di finanziamento per promuovere gli obiettivi della presente direttiva. Tali strumenti di finanziamento potrebbero comprendere contributi finanziari e ammende per le violazioni di talune disposizioni della presente direttiva, risorse assegnate all'efficienza energetica a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e risorse assegnate all'efficienza energetica nell'ambito di appositi fondi e programmi europei e strumenti finanziari europei, come il Fondo europeo per l'efficienza energetica.

(137)

Gli strumenti di finanziamento potrebbero basarsi, se del caso, su risorse assegnate all'efficienza energetica provenienti da obbligazioni per il finanziamento di progetti dell'Unione; risorse assegnate all'efficienza energetica dalla BEI e da altri istituti finanziari europei, in particolare la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e la Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa; risorse nazionali, anche attraverso la creazione di quadri regolamentari e fiscali che incentivino l'attuazione di iniziative e programmi di efficienza energetica; ed entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32).

(138)

Gli strumenti di finanziamento potrebbero, in particolare, utilizzare i contributi, le risorse e le entrate provenienti da dette risorse per consentire e incoraggiare gli investimenti di capitali privati, in particolare ricorrendo agli investitori istituzionali, al contempo applicando criteri che garantiscano il rispetto degli obiettivi ambientali e sociali per la concessione di fondi; avvalersi di meccanismi di finanziamento innovativi, tra cui garanzie di credito per il capitale privato, garanzie di credito per incoraggiare i contratti di rendimento energetico, sovvenzioni, crediti agevolati e apposite linee di credito, sistemi di finanziamento da parte di terzi, che riducano i rischi dei progetti di efficienza energetica e consentano ristrutturazioni efficaci in termini di costi anche per le famiglie a basso o medio reddito; essere collegati a programmi o agenzie che riuniranno e valuteranno la qualità dei progetti di risparmio energetico, forniranno assistenza tecnica, stimoleranno il mercato dei servizi energetici e aiuteranno a generare domanda di consumo per i servizi energetici.

(139)

Gli strumenti di finanziamento potrebbero altresì mettere a disposizione adeguate risorse a sostegno di programmi di formazione e certificazione aventi lo scopo di accrescere e accreditare le competenze in materia di efficienza energetica; fornire risorse a favore della ricerca sulle tecnologie di piccola scala e sulle microtecnologie per la produzione di energia, della dimostrazione e dell'adozione più celere di dette tecnologie nonché dell'ottimizzazione delle connessioni di tali generatori alla rete; essere collegati a programmi di azione volti a promuovere l'efficienza energetica in tutte le abitazioni, a prevenire la precarietà energetica e ad incoraggiare i proprietari degli immobili in locazione a rendere le loro proprietà quanto più efficienti possibile sotto il profilo energetico; e fornire risorse adeguate a sostegno del dialogo sociale e della fissazione di norme allo scopo di migliorare l'efficienza energetica e garantire buone condizioni di lavoro, di salute e di sicurezza sul lavoro.

(140)

Per concretizzare l'obiettivo di migliorare la prestazione energetica degli edifici degli enti pubblici dovrebbero essere utilizzati gli strumenti finanziari e i programmi di finanziamento dell'Unione disponibili e meccanismi di finanziamento innovativi. A tale riguardo gli Stati membri possono usare le entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE per lo sviluppo di tali meccanismi su base volontaria e tenendo conto delle norme di bilancio nazionali. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fornire alle amministrazioni regionali e locali informazioni adeguate su tali strumenti finanziari e programmi di finanziamento dell'Unione e meccanismi di finanziamento innovativi.

(141)

Per l'attuazione dell'obiettivo di efficienza energetica, la Commissione dovrebbe monitorare l'impatto delle pertinenti misure sulla direttiva 2003/87/CE, al fine di mantenere gli incentivi nell'EU ETS a favore degli investimenti miranti a ridurre le emissioni di carbonio e di preparare i settori dell'EU ETS alle innovazioni necessarie in futuro. Essa dovrà monitorare l'impatto sui settori dell'industria che sono esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, elencati nell'allegato della decisione 2014/746/UE della Commissione (33), al fine di assicurare che la presente direttiva promuova e non impedisca lo sviluppo di tali settori.

(142)

Le misure degli Stati membri dovrebbero essere sostenute da strumenti finanziari dell'Unione ben concepiti ed efficienti nell'ambito del programma InvestEU e da finanziamenti della BEI e della BERS, che dovrebbero sostenere gli investimenti nell'efficienza energetica in tutte le fasi della catena dell'energia e ricorrere a un'analisi costi-benefici esaustiva con un modello di tassi di attualizzazione differenziati. Il sostegno finanziario dovrebbe essere incentrato su metodi di aumento dell'efficienza energetica economicamente convenienti, il che porterebbe a una riduzione del consumo di energia. La BEI e la BERS, insieme alle banche di promozione nazionali, dovrebbero progettare, realizzare e finanziare programmi e progetti adatti al settore dell'efficienza, anche per le famiglie che vivono in condizioni di povertà energetica.

(143)

Il diritto intersettoriale fornisce una base solida per la protezione dei consumatori in un'ampia gamma di servizi energetici attuali ed è probabile che evolva. Taluni diritti contrattuali di base dei consumatori dovrebbero tuttavia essere stabiliti chiaramente. I consumatori dovrebbero poter disporre di informazioni semplici e univoche sui loro diritti in relazione al settore energetico.

(144)

Per poter valutare l'efficacia della presente direttiva, dovrebbe essere sancito l'obbligo di un riesame generale della presente direttiva e di una relazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 28 febbraio 2027. Tale riesame dovrebbe consentire i necessari allineamenti, tenendo conto anche degli sviluppi economici e in materia di innovazione.

(145)

Alle autorità locali e regionali dovrebbe essere affidato un ruolo di primo piano nello sviluppo, nell'elaborazione, nell'esecuzione e nella valutazione delle misure previste dalla presente direttiva, affinché possano tenere adeguatamente conto delle peculiarità climatiche, culturali e sociali del loro territorio.

(146)

Tenuto conto dei progressi tecnologici e della crescente quota di fonti rinnovabili nel settore della generazione di energia elettrica, è opportuno rivedere il coefficiente di base per i risparmi espressi in kWh, affinché il fattore di energia primaria per l'energia elettrica e altri vettori energetici rispecchi i suddetti cambiamenti. La metodologia di calcolo è conforme alle definizioni e ai bilanci energetici di Eurostat, ad eccezione del metodo di assegnazione del combustibile di alimentazione usato per il calore e l'energia elettrica negli impianti di produzione combinata di calore e di energia, per i quali l'efficienza del sistema di riferimento, necessaria per l'assegnazione del consumo di combustibile, è stata allineata ai dati Eurostat per il 2015 e il 2020. I calcoli che riflettono il mix energetico del fattore di conversione in energia primaria per l'energia elettrica si basano su valori medi annui. Per il calcolo dell'energia elettrica e termica generata da combustibili nucleari si utilizza il metodo basato sul «contenuto di energia fisica», mentre per quella generata da combustibili fossili e biomassa si utilizza il metodo basato sull'«efficienza di conversione tecnica». Per l'energia da fonti rinnovabili non combustibili si applica il metodo equivalente diretto basato sull'«energia primaria totale». Per calcolare la quota di energia primaria per l'energia elettrica prodotta in cogenerazione, si applica il metodo di cui alla presente direttiva. Si utilizza una posizione media di mercato anziché una posizione marginale. Si presuppone che l'efficienza di conversione sia del 100 % per le fonti rinnovabili non combustibili, 10 % per le centrali geotermoelettriche e 33 % per le centrali nucleari. Il calcolo dell'efficienza totale per la cogenerazione è basato sugli ultimi dati di Eurostat. Si tiene conto delle perdite di conversione, trasmissione e distribuzione. Le perdite di distribuzione per vettori di energia diversa da quella elettrica non sono prese in considerazione nei calcoli, a causa della mancanza di dati affidabili e della complessità del calcolo. Per quanto riguarda i limiti del sistema, il fattore di energia primaria è pari a 1 per tutte le fonti di energia. Il coefficiente scelto per il fattore di energia primaria per l'energia elettrica è la media dei valori del 2024 e del 2025, in quanto un fattore di energia primaria anticipatore costituirà un indicatore più appropriato rispetto a uno storico. L'analisi riguarda gli Stati membri e la Norvegia. Il set di dati per la Norvegia si basa sui dati dell'ENTSO-E.

(147)

I risparmi energetici derivanti dall'attuazione della normativa dell'Unione non dovrebbero essere dichiarati, a meno che risultino da una misura che vada oltre il minimo richiesto dall'atto giuridico dell'Unione in questione, stabilendo requisiti più ambiziosi di efficienza energetica a livello di Stato membro o aumentando la diffusione della misura stessa. Gli edifici presentano grandi potenzialità per un ulteriore aumento dell'efficienza energetica e la ristrutturazione degli edifici contribuisce in modo determinante e duraturo ad aumentare i risparmi energetici grazie a economie di scala. È pertanto necessario chiarire che è possibile dichiarare tutti i risparmi energetici derivanti da misure di promozione della ristrutturazione di edifici esistenti purché superino i risparmi che si sarebbero verificati in assenza della misura politica e purché lo Stato membro dimostri che la parte obbligata, partecipante o incaricata ha di fatto contribuito ai risparmi energetici dichiarati.

(148)

Conformemente alla comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015 dal titolo «Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici» e ai principi del legiferare meglio, dovrebbero essere rafforzate le disposizioni sul monitoraggio e sulla verifica per l'attuazione di regimi obbligatori di efficienza energetica e misure politiche alternative, compreso l'obbligo di verificare un campione statisticamente rappresentativo di misure.

(149)

L'energia generata sugli o negli edifici per mezzo di tecnologie delle energie rinnovabili riduce l'importo dell'energia fornita da combustibili fossili. La diminuzione del consumo energetico e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituiscono misure importanti per ridurre la dipendenza energetica dell'Unione e le emissioni di gas a effetto serra, in particolare alla luce degli ambiziosi obiettivi in materia di clima ed energia che l'Unione si è data per il 2030, nonché dell'impegno mondiale assunto nell'ambito dell'accordo di Parigi. Ai fini del loro obbligo di risparmio energetico cumulativo, gli Stati membri possono tenere conto dei risparmi energetici derivanti da misure politiche che promuovono le tecnologie rinnovabili per ottemperare all'obbligo di risparmio energetico, secondo il metodo di calcolo fornito dalla presente direttiva. Non dovrebbero essere contabilizzati i risparmi energetici derivanti da misure politiche che riguardano il ricorso alla combustione diretta di combustibili fossili.

(150)

Alcune modifiche introdotte dalla presente direttiva potrebbero rendere necessario modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/1999 al fine di garantire la coerenza dei due atti giuridici. Le nuove disposizioni, che vertono principalmente sulla fissazione dei contributi nazionali, sui meccanismi per colmare i divari e sugli obblighi di comunicazione, dovrebbero essere allineate e trasferite al predetto regolamento una volta che sarà stato modificato. Potrebbe anche essere necessario riesaminare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2018/1999 alla luce delle modifiche proposte nella presente direttiva. I requisiti supplementari di comunicazione e monitoraggio non dovrebbero creare nuovi sistemi paralleli di comunicazione ma rientrerebbero nel quadro di monitoraggio e comunicazione esistente istituito dal regolamento (UE) 2018/1999.

(151)

Per promuovere l'attuazione pratica della presente direttiva a livello nazionale, regionale e locale, è opportuno che la Commissione continui a sostenere lo scambio di esperienze su prassi, informazioni di riferimento, attività di rete e pratiche innovative attraverso una piattaforma in linea.

(152)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire il raggiungimento dell'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione e l'apertura verso ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica e verso la neutralità climatica, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti delle misure, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(153)

Al fine di consentire l'adeguamento al progresso tecnico e cambiamenti nella distribuzione delle fonti di energia, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente dell'articolo 290 TFUE riguardo al riesame dei valori di riferimento armonizzati in materia di rendimento stabiliti sulla base della presente direttiva, riguardo ai valori, ai metodi di calcolo, ai coefficienti di base per l'energia primaria e ai requisiti di cui agli allegati della presente direttiva e riguardo all'integrazione della presente direttiva istituendo un sistema comune dell'Unione per classificare la sostenibilità dei centri dati ubicati sul suo territorio. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (34). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(154)

Il regolamento (UE) 2023/955 dovrebbe essere modificato al fine di tenere conto della definizione di povertà energetica stabilita nella presente direttiva. Ciò garantirebbe la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra i diversi strumenti e finanziamenti, in particolare per quanto riguarda le famiglie in condizioni di povertà energetica.

(155)

È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente.

(156)

È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato XVI, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza energetica e consente ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica. Tale quadro comune ha lo scopo di contribuire all'attuazione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (35) e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione riducendone la dipendenza dalle importazioni di energia, compresi i combustibili fossili.

La presente direttiva stabilisce norme idonee a rendere l'efficienza energetica una priorità in tutti i settori, a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare i fallimenti del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura, nella trasmissione, nello stoccaggio e nell'uso dell'energia. Prevede inoltre la fissazione di contributi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2030.

La presente direttiva contribuisce all'attuazione del principio che pone l'efficienza energetica al primo posto, aiutando così anche a trasformare l'Unione in una società inclusiva, giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva.

2.   I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose. Tali misure devono essere conformi al diritto dell'Unione. Qualora la normativa nazionale preveda misure più rigorose, gli Stati membri la notificano alla Commissione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1)

«energia»: i prodotti energetici come definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (36);

2)

«efficienza energetica al primo posto»: il principio dell'efficienza energetica al primo posto come definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2018/1999;

3)

«sistema energetico»: il sistema concepito principalmente per fornire servizi energetici al fine di soddisfare la domanda di energia, sotto forma di energia termica, combustibili ed energia elettrica, dei settori di uso finale;

4)

«efficienza del sistema»: la scelta di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico che consentano anche un percorso di decarbonizzazione economicamente vantaggioso, una maggiore flessibilità e un uso efficiente delle risorse;

5)

«consumo di energia primaria» o «PEC» (primary energy consumption): l'energia lorda disponibile, ad esclusione dei bunkeraggi marittimi internazionali, del consumo non energetico finale e dell'energia dell'ambiente;

6)

«consumo di energia finale» o «FEC» (final energy consumption): tutta l'energia fornita per l'industria, i trasporti, compreso il consumo di energia dei trasporti aerei internazionali, le famiglie, i servizi pubblici e privati, l'agricoltura, la silvicoltura, la pesca e gli altri settori di uso finale; sono esclusi il consumo di energia dei bunkeraggi marittimi internazionali, l'energia dell'ambiente e le forniture al settore delle trasformazioni e al settore energetico, nonché le perdite di trasmissione e di distribuzione quali definite all'allegato A del regolamento (CE) n. 1099/2008;

7)

«energia dell'ambiente»: l'energia dell'ambiente quale definita all'articolo 2, punto 2), della direttiva (UE) 2018/2001;

8)

«efficienza energetica»: il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l’immissione di energia;

9)

«risparmio energetico»: la quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o una stima del consumo, o entrambe, prima e dopo l’attuazione di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;

10)

«miglioramento dell’efficienza energetica»: l’incremento dell’efficienza energetica risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici;

11)

«servizio energetico»: la prestazione materiale, l’utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie o operazioni che utilizzano in maniera efficiente l’energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di produrre un miglioramento dell’efficienza energetica o risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;

12)

«enti pubblici»: le autorità nazionali, regionali o locali e le entità direttamente finanziate e amministrate da tali autorità, ma non aventi carattere industriale o commerciale;

13)

«superficie coperta utile totale»: la superficie coperta di un immobile, o di parte di un immobile, in cui l’energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni;

14)

«amministrazioni aggiudicatrici»: le amministrazioni aggiudicatrici come definite all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE;

15)

«enti aggiudicatori»: gli enti aggiudicatori come definiti all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE e all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE;

16)

«sistema di gestione dell'energia»: l'insieme di elementi che interagiscono o sono intercorrelati all'interno di una strategia che stabilisce un obiettivo di efficienza energetica e un piano atto a conseguirlo, compresi il monitoraggio del consumo effettivo di energia, le azioni intraprese per migliorare l'efficienza energetica e la misurazione dei progressi;

17)

«norma europea»: norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;

18)

«norma internazionale»: norma adottata dall'Organizzazione internazionale per la normalizzazione e resa disponibile per uso pubblico;

19)

«parte obbligata»: il distributore di energia, la società di vendita di energia al dettaglio o il gestore del sistema di trasmissione vincolati ai regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 9;

20)

«parte incaricata»: l'entità giuridica alla quale un governo o altro organismo pubblico hanno delegato il potere di elaborare, amministrare o gestire un regime di finanziamento a nome di detto governo o altro organismo pubblico;

21)

«parte partecipante»: l'impresa o l'organismo pubblico che ha assunto l'impegno di raggiungere determinati obiettivi nell'ambito di un accordo volontario o che rientra nell'ambito di uno strumento politico normativo nazionale;

22)

«autorità pubblica responsabile dell'attuazione»: l'organismo di diritto pubblico responsabile dell'attuazione o del monitoraggio dell'imposizione sull'energia o sul carbonio, dei regimi e degli strumenti finanziari, degli incentivi fiscali, delle norme, dei regimi di etichettatura, nonché della formazione o dell’istruzione;

23)

«misura politica»: lo strumento normativo, finanziario, fiscale, volontario o inteso a fornire informazioni formalmente istituito e attuato in uno Stato membro per creare un quadro di sostegno, un obbligo o un incentivo per gli operatori del mercato a fornire e acquistare servizi energetici e ad adottare altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica;

24)

«azione individuale»: l'azione che produce miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili e che è intrapresa in applicazione di una misura politica;

25)

«distributore di energia»: la persona fisica o giuridica, compreso il gestore del sistema di distribuzione, che è responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali;

26)

«gestore del sistema di distribuzione»: il gestore del sistema di distribuzione come definito all'articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944 per quanto riguarda l’energia elettrica o all’articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/73/CE per quanto riguarda il gas;

27)

«società di vendita di energia al dettaglio»: la persona fisica o giuridica che vende energia a clienti finali;

28)

«cliente finale»: la persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale;

29)

«fornitore di servizi energetici»: la persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici o misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali del cliente finale;

30)

«piccole e medie imprese» o «PMI»: le imprese come definite all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (37);

31)

«microimpresa»: un'impresa come definita all'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE;

32)

«audit energetico»: la procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico efficaci sotto il profilo dei costi, a individuare le possibilità di usare o produrre energia rinnovabile con efficacia di costo e a riferire in merito ai risultati;

33)

«contratti di rendimento energetico»: gli accordi contrattuali tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, laddove per lavori, forniture o servizi nell'ambito della misura sia versato un corrispettivo in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di un altro criterio di prestazione energetica concordato, come i risparmi finanziari;

34)

«sistema di misurazione intelligente»: il sistema di misurazione intelligente come definito all'articolo 2, punto 23), della direttiva (UE) 2019/944 o il sistema di misurazione intelligente di cui alla direttiva 2009/73/CE;

35)

«gestore del sistema di trasmissione»: il gestore del sistema di trasmissione come definito all’articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944 per quanto riguarda l'energia elettrica o all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2009/73/CE per quanto riguarda il gas;

36)

«cogenerazione»: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica;

37)

«domanda economicamente giustificabile»: la domanda non superiore al fabbisogno di riscaldamento o di raffrescamento che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato mediante processi di produzione di energia diversi dalla cogenerazione;

38)

«calore utile»: il calore prodotto in un processo di cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di riscaldamento o di raffrescamento;

39)

«energia elettrica da cogenerazione»: l'energia elettrica generata in un processo abbinato alla produzione di calore utile e calcolata secondo i principi generali che figurano nell'allegato II;

40)

«cogenerazione ad alto rendimento»: la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell'allegato III;

41)

«rendimento complessivo»: la somma annua della produzione di energia elettrica e di energia meccanica e della produzione termica utile divisa per il combustibile di alimentazione usato per il calore prodotto in un processo di cogenerazione e per la produzione lorda di energia elettrica e di energia meccanica;

42)

«rapporto energia elettrica/calore»: il rapporto tra energia elettrica da cogenerazione e calore utile durante il funzionamento in pieno regime di cogenerazione usando dati operativi dell'unità specifica;

43)

«unità di cogenerazione»: l'unità che è in grado di operare in cogenerazione;

44)

«unità di piccola cogenerazione»: l'unità di cogenerazione con una capacità installata inferiore a 1 MWe;

45)

«unità di micro-cogenerazione»: l'unità di cogenerazione con una capacità massima inferiore a 50 kWe;

46)

«teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti»: il sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento che soddisfa i criteri di cui all'articolo 26;

47)

«riscaldamento e raffrescamento efficienti»: l'opzione di riscaldamento e raffrescamento che, rispetto a uno scenario di riferimento che rispecchia le condizioni abituali, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria necessaria per rifornire un'unità di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema in modo efficace in termini di costi, come valutato nell'analisi costi-benefici di cui alla presente direttiva, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;

48)

«riscaldamento e raffrescamento individuali efficienti»: l'opzione di fornitura individuale di riscaldamento e raffrescamento che, rispetto al teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria non rinnovabile necessaria per rifornire un'unità di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema o richiede lo stesso apporto di energia primaria non rinnovabile ma a costo inferiore, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;

49)

«centro dati»: centro dati come definito nell'allegato A, punto 2.6.3.1.16, del regolamento (CE) n. 1099/2008;

50)

«ammodernamento sostanziale»: l'ammodernamento il cui costo è superiore al 50 % dei costi di investimento per una nuova unità comparabile;

51)

«aggregatore»: l'aggregatore indipendente come definito all'articolo 2, punto 19), della direttiva (UE) 2019/944;

52)

«povertà energetica»: l'impossibilità per una famiglia di accedere a servizi energetici essenziali che forniscono livelli basilari e standard dignitosi di vita e salute, compresa un'erogazione adeguata di riscaldamento, acqua calda, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi, nel rispettivo contesto nazionale, della politica sociale esistente a livello nazionale e delle altre politiche nazionali pertinenti, a causa di una combinazione di fattori, tra cui almeno l'inaccessibilità economica, un reddito disponibile insufficiente, spese elevate per l'energia e la scarsa efficienza energetica delle abitazioni;

53)

«utente finale»: la persona fisica o giuridica che acquista riscaldamento, raffrescamento o acqua calda per uso domestico per proprio uso finale, oppure la persona fisica o giuridica che occupa un edificio individuale o un'unità in un condominio o edificio polifunzionale alimentato con riscaldamento, raffrescamento o acqua calda per uso domestico da una fonte centrale e che non dispone di un contratto diretto o individuale con il fornitore di energia;

54)

«divergenza di interessi»: l'assenza di una distribuzione equa e ragionevole degli obblighi e dei benefici finanziari connessi agli investimenti nell'efficienza energetica tra i soggetti interessati, ad esempio i proprietari e i locatari o i diversi proprietari di unità immobiliari, oppure i proprietari e i locatari o i diversi proprietari di condomini o edifici polifunzionali;

55)

«strategia di coinvolgimento»: una strategia che fissa obiettivi, sviluppa tecniche e stabilisce il processo attraverso il quale coinvolgere nel processo decisionale tutti i pertinenti portatori di interessi a livello nazionale o locale, compresi i rappresentanti della società civile, come le organizzazioni dei consumatori, con l'obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza, ottenere un riscontro su tali politiche e migliorarne l'accettazione da parte del pubblico;

56)

«una parte statisticamente significativa e un campione rappresentativo delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica»: una parte e un campione tali da richiedere la creazione di un sottogruppo di una popolazione statistica per quanto riguarda le misure di risparmio energetico in questione, in modo tale da rappresentare l'intera popolazione relativamente a tutte le misure di risparmio energetico e consentire pertanto di trarre conclusioni ragionevolmente affidabili sulla fiducia nella totalità delle misure.

Articolo 3

Principio «l'efficienza energetica al primo posto»

1.   Conformemente al principio «l'efficienza energetica al primo posto», gli Stati membri provvedono affinché siano valutate soluzioni di efficienza energetica, comprese le risorse sul versante della domanda e la flessibilità del sistema, nelle decisioni strategiche e di pianificazione e in quelle relative ai grandi investimenti di valore superiore a 100 000 000 EUR ciascuna o a 175 000 000 EUR per i progetti di infrastrutture di trasporto, nei seguenti settori:

a)

sistemi energetici; e

b)

settori non energetici, ove essi incidano sul consumo di energia e sull'efficienza energetica, come edifici, trasporti, acqua, tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), agricoltura e finanza.

2.   Entro l'11 ottobre 2027, la Commissione effettua una valutazione delle soglie di cui al paragrafo 1, con l'obiettivo di una revisione al ribasso, tenendo conto dei possibili sviluppi nell'economia e nel mercato dell'energia. Entro l'11 ottobre 2028 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di proposte legislative.

3.   Nell'applicare il presente articolo, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto della raccomandazione (UE) 2021/1749 della Commissione (38).

4.   Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto», compresi, se del caso, l'integrazione settoriale e gli impatti intersettoriali, sia verificata dalle autorità competenti, se le decisioni strategiche, di pianificazione e di investimento sono soggette a obblighi di approvazione e monitoraggio.

5.   Nell'applicare il principio «l'efficienza energetica al primo posto», gli Stati membri:

a)

promuovono e, ove siano necessarie analisi costi-benefici, garantiscono l'applicazione di metodologie di analisi costi-benefici che consentano, se del caso, di valutare adeguatamente i benefici più ampi delle soluzioni di efficienza energetica, e le rendono pubbliche, tenendo conto dell'intero ciclo di vita e della prospettiva a lungo termine, dell'efficienza del sistema e dei costi, della sicurezza dell'approvvigionamento e della quantificazione dal punto di vista sociale, sanitario, economico e della neutralità climatica nonché dei principi della sostenibilità e dell'economia circolare nella transizione verso la neutralità climatica;

b)

affrontano l'impatto sulla povertà energetica;

c)

individuano il soggetto o i soggetti responsabili di monitorare l'applicazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto» e gli effetti dei quadri normativi, compresi i regolamenti finanziari, delle decisioni strategiche e di pianificazione e di quelle relative ai grandi investimenti di cui al paragrafo 1 sul consumo di energia, sull'efficienza energetica e sui sistemi energetici;

d)

riferiscono alla Commissione, nell'ambito delle loro relazioni intermedie nazionali integrate per l'energia e il clima presentate a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, in merito alle modalità con cui si è tenuto conto del principio «l'efficienza energetica al primo posto» a livello nazionale e, se del caso, regionale e locale nelle decisioni strategiche e di pianificazione e in quelle relative ai grandi investimenti connesse ai sistemi energetici nazionali e regionali, includendovi almeno quanto segue:

i)

una valutazione dell'applicazione e dei benefici del principio «l'efficienza energetica al primo posto» nei sistemi energetici, in particolare in relazione al consumo di energia;

ii)

un elenco di azioni intraprese per rimuovere eventuali ostacoli normativi o non normativi superflui all'attuazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto» e delle soluzioni dal lato della domanda, anche attraverso l'individuazione della legislazione e delle misure nazionali contrarie al principio «l'efficienza energetica al primo posto».

6.   Entro l'11 aprile 2024, la Commissione adotta orientamenti che forniscono un quadro generale comune, comprensivo della procedura di supervisione, monitoraggio e comunicazione, che gli Stati membri possono utilizzare per elaborare le metodologie costi-benefici di cui al paragrafo 5, lettera a), al fine di garantire la comparabilità, lasciando agli Stati membri la possibilità di adattarsi ai contesti nazionali e locali.

Articolo 4

Obiettivi di efficienza energetica

1.   Gli Stati membri garantiscono collettivamente una riduzione del consumo di energia pari almeno all'11,7 % nel 2030 rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento UE 2020, così che il consumo di energia finale dell'Unione non superi 763 Mtep. Gli Stati membri si adoperano al meglio per contribuire collettivamente all'obiettivo indicativo dell'Unione relativo al consumo di energia primaria pari a un volume non superiore a 992,5 Mtep nel 2030.

2.   Ciascuno Stato membro stabilisce un contributo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia finale al fine di conseguire collettivamente l'obiettivo vincolante dell'Unione relativo al consumo di energia finale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e si adopera al meglio per contribuire collettivamente all'obiettivo indicativo dell'Unione in materia di consumo di energia primaria di cui a tale paragrafo. Gli Stati membri notificano tali contributi e la relativa traiettoria indicativa alla Commissione nell'ambito degli aggiornamenti dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, nonché nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati a norma dell'articolo 3 e degli articoli da 7 a 12 del medesimo regolamento. All'atto della notifica gli Stati membri esprimono i loro contributi anche sotto forma di livello assoluto di consumo di energia primaria nel 2030. Nel fissare i loro contributi nazionali indicativi di efficienza energetica, gli Stati membri tengono conto dei requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo e precisano come, e in base a quali dati, sono stati calcolati i contributi. A tal fine possono utilizzare la formula che figura nell'allegato I della presente direttiva.

Gli Stati membri comunicano le quote di consumo di energia primaria e le quote di consumo di energia finale dei settori di uso finale dell'energia ai sensi del regolamento (CE) n. 1099/2008, segnatamente industria, famiglie, servizi e trasporti, nei propri contributi nazionali di efficienza energetica. Gli Stati membri indicano altresì le proiezioni riguardanti il consumo di energia del settore delle TIC.

3.   Nel fissare i rispettivi contributi nazionali indicativi di efficienza energetica di cui al paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto:

a)

dell'obiettivo dell'Unione relativo al consumo di energia finale nel 2030, che non deve essere superiore a 763 Mtep, e dell'obiettivo dell'Unione relativo al consumo di energia primaria, che non deve essere superiore a 992,5 Mtep, come stabilito al paragrafo 1;

b)

delle misure previste dalla presente direttiva;

c)

di altre misure intese a promuovere l'efficienza energetica negli Stati membri e a livello di Unione;

d)

di qualsiasi fattore pertinente che influisca sugli sforzi di efficientamento:

i)

le azioni e gli sforzi tempestivi in materia di efficienza energetica;

ii)

la distribuzione equa degli sforzi nell'Unione;

iii)

l'intensità energetica dell'economia;

iv)

le rimanenti possibilità di risparmi energetici efficaci in termini di costi;

e)

di altre circostanze nazionali che incidano sul consumo di energia, in particolare:

i)

l'evoluzione e la previsione del PIL e in materia di demografia;

ii)

le variazioni nelle importazioni ed esportazioni di energia, l'evoluzione del mix energetico e la diffusione di nuovi combustibili sostenibili;

iii)

lo sviluppo di tutte le fonti rinnovabili, dell'energia nucleare, della cattura e dello stoccaggio del carbonio;

iv)

la decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica;

v)

il livello di ambizione dei piani nazionali di decarbonizzazione o di neutralità climatica;

vi)

il potenziale di risparmio energetico economico;

vii)

le condizioni climatiche attuali e le previsioni in materia di cambiamenti climatici.

4.   Nell'applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 3, lo Stato membro provvede affinché il suo contributo espresso in Mtep non sia superiore di oltre il 2,5 % a quello che si sarebbe ottenuto applicando la formula di cui all'allegato I.

5.   La Commissione valuta che il contributo collettivo degli Stati membri sia almeno pari all'obiettivo vincolante dell'Unione in materia di consumo di energia finale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Se conclude che non è sufficiente, nell'ambito della valutazione dei progetti di piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, o al più tardi entro il 1o marzo 2024, tenendo in considerazione lo scenario di riferimento UE 2020 aggiornato a norma del presente paragrafo, la Commissione presenta a ciascuno Stato membro un contributo nazionale indicativo di efficienza energetica corretto in materia di consumo di energia finale basato sugli elementi seguenti:

a)

la restante riduzione collettiva del consumo di energia finale necessaria per conseguire l'obiettivo vincolante dell'Unione di cui al paragrafo 1;

b)

l'intensità relativa di gas a effetto serra per unità di PIL nel 2019 tra gli Stati membri interessati;

c)

il PIL di tali Stati membri nel 2019.

Prima di applicare la formula di cui all'allegato I per il meccanismo istituito nel presente paragrafo, e al più tardi entro il 30 novembre 2023, la Commissione aggiorna lo scenario di riferimento UE 2020 sulla base dei più recenti dati Eurostat comunicati dagli Stati membri, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999.

Fatto salvo l'articolo 37 della presente direttiva, gli Stati membri che intendono aggiornare i loro contributi nazionali indicativi di efficienza energetica a norma del paragrafo 2 del presente articolo, utilizzando lo scenario di riferimento UE 2020 aggiornato, notificano il loro contributo nazionale indicativo di efficienza energetica aggiornato al più tardi il 1o febbraio 2024. Qualora uno Stato membro intenda aggiornare il proprio contributo nazionale indicativo di efficienza energetica, garantisce che il suo contributo espresso in Mtep non sia superiore di oltre il 2,5 % a quello che si sarebbe ottenuto applicando la formula di cui all'allegato I utilizzando lo scenario di riferimento UE 2020 aggiornato.

Gli Stati membri ai quali la Commissione ha presentato un contributo nazionale indicativo di efficienza energetica corretto aggiornano i loro contributi nazionali indicativi di efficienza energetica a norma del paragrafo 2 del presente articolo, con il contributo nazionale indicativo di efficienza energetica corretto in materia di consumo di energia finale, unitamente a un aggiornamento della loro traiettoria indicativa per tali contributi e, se del caso, alle loro misure supplementari, nell'ambito degli aggiornamenti dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999. Conformemente a tale regolamento, la Commissione richiede agli Stati membri di presentare senza indugio il contributo indicativo di efficienza energetica corretto e, se del caso, le misure aggiuntive per garantire l'applicazione del meccanismo previsto al presente paragrafo.

Se uno Stato membro ha notificato un contributo nazionale indicativo di efficienza energetica in materia di consumo di energia finale espresso in Mtep pari o inferiore a quello che si sarebbe ottenuto applicando la formula di cui all'allegato I, la Commissione non modifica tale contributo.

Nell'applicare il meccanismo previsto dal presente paragrafo, la Commissione garantisce che non vi sia differenza tra la somma dei contributi nazionali di tutti gli Stati membri e l'obiettivo vincolante dell'Unione indicato al paragrafo 1.

6.   Se, sulla base della valutazione a norma dell'articolo 29, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione conclude che non sono stati compiuti progressi sufficienti nell'apporto dei contributi di efficienza energetica, gli Stati membri che si situano al di sopra delle loro traiettorie indicative in materia di consumo di energia finale di cui al paragrafo 2 del presente articolo provvedono affinché entro un anno dalla data di ricevimento della valutazione della Commissione siano attuate misure supplementari tese a riportarli sul giusto percorso. Le misure supplementari includono, ma non in via esaustiva, almeno una delle misure seguenti:

a)

misure nazionali che determinino risparmi energetici aggiuntivi, ivi compresa una maggiore assistenza allo sviluppo di progetti per l'attuazione di misure di investimento a favore dell'efficienza energetica;

b)

l'innalzamento dell'obbligo di risparmio energetico di cui all'articolo 8 della presente direttiva;

c)

l'adeguamento dell'obbligo per il settore pubblico;

d)

il versamento di un contributo finanziario volontario al fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 30 della presente direttiva o ad altri strumenti di finanziamento dedicati all'efficienza energetica, di importo annuo corrispondente agli investimenti richiesti per riportarsi sulla traiettoria indicativa.

Lo Stato membro il cui consumo di energia finale si situi al di sopra della sua traiettoria indicativa in materia di consumo di energia finale di cui al paragrafo 2 del presente articolo include, nella relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima presentata in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, una spiegazione delle misure che adotterà per colmare il divario al fine di garantire il raggiungimento dei suoi contributi nazionali di efficienza energetica e del volume di risparmi energetici che dovrebbero essere conseguiti.

La Commissione valuta se le misure nazionali di cui al presente paragrafo sono sufficienti per conseguire gli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione. Se le misure nazionali sono ritenute insufficienti, la Commissione, ove opportuno, propone misure ed esercita la sua competenza a livello dell'Unione per garantire nello specifico il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione per il 2030.

7.   La Commissione valuta entro il 31 dicembre 2026 eventuali cambiamenti metodologici che abbiano interessato i dati comunicati in applicazione del regolamento (CE) n. 1099/2008, il metodo di calcolo dei bilanci energetici e i modelli energetici per l'uso di energia in Europa e, ove necessario, propone adeguamenti tecnici di calcolo degli obiettivi dell'Unione per il 2030 al fine di mantenere il livello di ambizione stabilito al paragrafo 1 del presente articolo.

CAPO II

RUOLO ESEMPLARE DEL SETTORE PUBBLICO

Articolo 5

Ruolo guida del settore pubblico in materia di efficienza energetica

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il consumo complessivo di energia finale degli enti pubblici nel loro insieme sia ridotto almeno dell'1,9 % l'anno rispetto al 2021.

Gli Stati membri possono decidere di escludere i trasporti pubblici o le forze armate dall'obbligo stabilito al primo comma.

Ai fini del primo e del secondo comma, gli Stati membri stabiliscono uno scenario di riferimento che comprende il consumo di energia finale di tutti gli enti pubblici, ad eccezione dei trasporti pubblici o delle forze armate, per il 2021. La riduzione del consumo di energia dei trasporti pubblici e delle forze armate è indicativa e può comunque essere presa in considerazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al primo comma, anche se esclusa dallo scenario di riferimento a norma del presente articolo.

2.   Durante un periodo di transizione che termina l'11 ottobre 2027, l'obiettivo di cui al paragrafo 1 è indicativo. Durante tale periodo di transizione gli Stati membri possono utilizzare i dati sul consumo stimato e, entro la stessa data, gli Stati membri adeguano lo scenario di riferimento e allineano il consumo stimato di energia finale di tutti gli enti pubblici al consumo effettivo di energia finale di tutti gli enti pubblici.

3.   L'obbligo di cui al paragrafo 1 non comprende, fino al 31 dicembre 2026, il consumo energetico degli enti pubblici nelle unità amministrative locali con popolazione inferiore a 50 000 abitanti e, fino al 31 dicembre 2029, il consumo energetico degli enti pubblici nelle unità amministrative locali con una popolazione inferiore a 5 000 abitanti.

4.   Nel calcolo del consumo di energia finale dei suoi enti pubblici, uno Stato membro può tenere conto delle variazioni climatiche sul territorio nazionale.

5.   Gli Stati membri includono negli aggiornamenti, presentati a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, dei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima, notificati a norma dell'articolo 3 e degli articoli da 7 a 12 di tale regolamento, il volume della riduzione del consumo di energia, disaggregato per settore, che tutti gli enti pubblici sono tenuti a realizzare e le misure che intendono adottare al fine di conseguire tali riduzioni. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell'ambito della relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima presentata in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, la riduzione del consumo di energia finale realizzata ogni anno.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità regionali e locali stabiliscano misure specifiche di efficienza energetica nei rispettivi strumenti di pianificazione a lungo termine, quali piani per la decarbonizzazione o piani in materia di energia sostenibile, previa consultazione dei pertinenti portatori di interessi, tra cui le agenzie per l'energia se del caso, e del pubblico, in particolare dei gruppi vulnerabili a rischio di trovarsi in condizioni di povertà energetica o più esposti ai suoi effetti.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché, in sede di elaborazione e attuazione delle misure di efficienza energetica, le autorità competenti intraprendano azioni intese ad attenuare gli impatti negativi significativi, diretti o indiretti, delle misure di efficienza energetica sulle famiglie in condizioni di povertà energetica, sulle famiglie a basso reddito o sui gruppi vulnerabili.

7.   Gli Stati membri sostengono gli enti pubblici. Tale sostegno può comprendere, fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, un sostegno finanziario e tecnico al fine di adottare misure di miglioramento dell'efficienza energetica e incoraggiare gli enti pubblici a tenere conto dei benefici più ampi che vanno oltre il risparmio energetico, ad esempio la qualità dell'ambiente interno, anche a livello regionale e locale, fornendo orientamenti, promuovendo il miglioramento e l'acquisizione delle competenze e opportunità di formazione e incoraggiando la cooperazione tra enti pubblici.

8.   Gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici a prendere in considerazione le emissioni di carbonio nel ciclo di vita, nonché i vantaggi economici e sociali, delle proprie attività strategiche e di investimento.

9.   Gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici a migliorare la prestazione energetica degli edifici di proprietà di enti pubblici o da essi occupati, anche mediante la sostituzione di riscaldatori vecchi e inefficienti.

Articolo 6

Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici

1.   Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, ciascuno Stato membro garantisce che almeno il 3 % della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà dei suoi enti pubblici sia ristrutturato ogni anno per trasformarli in edifici a emissioni zero o quanto meno in edifici a energia quasi zero in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE.

Gli Stati membri possono scegliere quali edifici includere nel requisito di ristrutturazione del 3 %, tenendo debitamente conto dell'efficacia in termini di costi e della fattibilità tecnica nella scelta degli edifici da ristrutturare.

Gli Stati membri possono esentare gli alloggi sociali dall'obbligo di ristrutturazione di cui al primo comma qualora le ristrutturazioni non siano neutre in termini di costi o comportino aumenti dei canoni di locazione per le persone che vivono in tali alloggi, salvo qualora tali aumenti non siano superiori ai risparmi economici sulla fattura energetica.

Gli enti pubblici che occupano un edificio non di loro proprietà negoziano con il proprietario, in particolare quando raggiungono una soglia di intervento come il rinnovo della locazione, il cambiamento d'uso, lavori significativi di riparazione o manutenzione, al fine di stabilire clausole contrattuali affinché l'edificio diventi un edificio a emissioni zero o quanto meno a energia quasi zero.

La quota di almeno il 3 % è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici aventi una superficie coperta utile totale superiore a 250 m2 che sono di proprietà degli enti pubblici e che, al 1o gennaio 2024, non sono edifici a energia quasi zero.

2.   Gli Stati membri possono applicare requisiti meno rigorosi di quelli di cui al paragrafo 1 per le categorie di edifici seguenti:

a)

edifici ufficialmente protetti in virtù dell'appartenenza a determinate aree ovvero del loro particolare valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto;

b)

edifici di proprietà delle forze armate o del governo centrale e destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale;

c)

edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

Gli Stati membri possono decidere di non ristrutturare edifici non menzionati al primo comma del presente paragrafo fino al livello di cui al paragrafo 1 se ritengono che non sia tecnicamente, economicamente o funzionalmente fattibile trasformare un determinato edificio in un edificio a energia quasi zero. Se decidono in tal senso, gli Stati membri non conteggiano la ristrutturazione di tale edificio ai fini del rispetto del requisito di cui al paragrafo 1.

3.   Per concentrare i risparmi energetici nella fase iniziale e incentivare le azioni intraprese in fasi precoci, uno Stato membro che ristrutturi più del 3 % della superficie coperta totale dei propri edifici a norma del paragrafo 1 nel corso di un anno qualsiasi fino al 31 dicembre 2026 può conteggiare l'eccedenza nel tasso annuo di ristrutturazione nel corso di uno dei tre anni seguenti. Uno Stato membro che ristrutturi a partire dal 1o gennaio 2027 più del 3 % della superficie coperta totale dei suoi edifici può conteggiare l'eccedenza nel tasso annuo di ristrutturazione nel corso dei due anni seguenti.

4.   Gli Stati membri possono contabilizzare nel tasso annuo di ristrutturazione degli edifici gli edifici nuovi posseduti in sostituzione di edifici specifici degli enti pubblici demoliti nel corso di uno dei due anni precedenti. Tale disposizione si applica esclusivamente se più efficiente sotto il profilo dei costi e più sostenibile in termini di risparmio di energia e riduzione delle emissioni di CO2 nel ciclo di vita rispetto alla ristrutturazione degli edifici in questione. Lo Stato membro definisce in modo chiaro e pubblica i criteri generali, le metodologie e le procedure volte a individuare tali casi eccezionali.

5.   Entro l'11 ottobre 2025, ai fini del presente articolo gli Stati membri predispongono e rendono pubblico e accessibile un inventario degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà degli enti pubblici o da essi occupati e aventi una superficie coperta utile totale superiore a 250 m2. Gli Stati membri aggiornano tale inventario almeno ogni due anni. L'inventario è collegato alla rassegna del parco immobiliare effettuata nel quadro dei piani nazionali di ristrutturazione degli edifici in conformità della direttiva 2010/31/UE e delle relative banche dati.

L'Osservatorio del parco immobiliare dell'UE può aggregare i dati pubblici e accessibili sulle caratteristiche del parco immobiliare, sulla ristrutturazione degli edifici e sulla prestazione energetica al fine di garantire una migliore comprensione della prestazione energetica del settore edilizio attraverso dati comparabili.

L'inventario comprende quanto meno i dati seguenti:

a)

la superficie coperta in m2;

b)

il consumo annuo misurato di riscaldamento, raffrescamento, energia elettrica e acqua calda, qualora tali dati siano disponibili;

c)

l'attestato di prestazione energetica di ciascun edificio rilasciato in conformità dell'articolo 16 della direttiva 2010/31/UE.

6.   Gli Stati membri possono decidere di applicare un approccio alternativo a quello di cui ai paragrafi da 1 a 4 al fine di conseguire ogni anno un volume di risparmi energetici negli edifici degli enti pubblici almeno equivalente a quello prescritto al paragrafo 1.

Ai fini dell'applicazione di tale approccio alternativo, gli Stati membri:

a)

provvedono affinché ogni anno, ove applicabile sia introdotto un passaporto di ristrutturazione per gli edifici che rappresentano almeno il 3 % della superficie coperta totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà di enti pubblici. Per tali edifici, la ristrutturazione per trasformarli in edifici a energia quasi zero deve essere realizzata al più tardi entro il 2040;

b)

stimano il risparmio energetico che sarebbe generato dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 usando appropriati valori standard per il consumo energetico di edifici di riferimento degli enti pubblici prima e dopo la ristrutturazione per trasformarli in edifici a energia quasi zero di cui alla direttiva 2010/31/UE.

Gli Stati membri che decidono di applicare l'approccio alternativo notificano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2023, i risparmi energetici previsti per conseguire almeno l'equivalente dei risparmi energetici negli edifici di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre 2030.

Articolo 7

Appalti pubblici

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che concludono contratti pubblici di appalto e concessione di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE acquistino esclusivamente prodotti, servizi, edifici e lavori ad alta efficienza energetica conformemente ai requisiti di cui all'allegato IV della presente direttiva, salvo nei casi in cui ciò non sia tecnicamente fattibile.

Gli Stati membri provvedono altresì affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che concludono contratti pubblici di appalto e concessione di valore pari o superiore alle soglie di cui al primo comma applichino il principio «l'efficienza energetica al primo posto» in conformità dell'articolo 3, anche per i contratti pubblici di appalto e concessione per cui l'allegato IV non prevede requisiti specifici.

2.   Gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applicano se compromettono la sicurezza pubblica od ostacolano la risposta alle emergenze di sanità pubblica. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano agli appalti delle forze armate solo nella misura in cui la loro applicazione non sia in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attività delle forze armate. Gli obblighi non si applicano agli appalti per la fornitura di materiale militare ai sensi della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (39).

3.   Fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 4, in caso di appalti di servizi con un contenuto energetico significativo gli Stati membri garantiscono che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori valutino la fattibilità di concludere contratti di rendimento energetico a lungo termine che consentano risparmi energetici a lungo termine.

4.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, in caso di acquisto di un pacchetto di prodotti che rientra pienamente nell'ambito di applicazione di un atto delegato adottato a norma del regolamento (UE) 2017/1369, gli Stati membri possono prevedere che l'efficienza energetica complessiva prevalga rispetto all'efficienza energetica dei singoli prodotti di tale pacchetto, acquistando il pacchetto di prodotti rispondente al criterio dell'appartenenza alla classe di efficienza energetica più elevata disponibile.

5.   Gli Stati membri possono esigere che nelle pratiche di appalto, nel concludere i contratti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengano conto, se del caso, dei più ampi aspetti sociali, ambientali e legati alla sostenibilità e all'economia circolare al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di decarbonizzazione e inquinamento zero. Ove opportuno e conformemente all'allegato IV, gli Stati membri impongono alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di tenere conto dei criteri dell'Unione relativi agli appalti pubblici verdi o dei criteri nazionali equivalenti disponibili.

Onde garantire un'applicazione trasparente dei requisiti in materia di efficienza energetica nelle procedure di appalto, gli Stati membri garantiscono che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori rendano pubbliche le informazioni sull'impatto in termini di efficienza energetica degli appalti di valore pari o superiore alle soglie di cui al paragrafo 1 pubblicando tali informazioni nei rispettivi avvisi su Tenders Electronic Daily (TED), conformemente alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione (40). Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di imporre agli offerenti l'obbligo di divulgare informazioni sul potenziale di riscaldamento globale nel ciclo di vita, sull'uso di materiali a basso tenore di carbonio e sulla circolarità dei materiali utilizzati per un nuovo edificio e per un edificio da ristrutturare. Le amministrazioni aggiudicatrici possono rendere pubbliche tali informazioni in relazione agli appalti, in particolare per i nuovi edifici con superficie coperta superiore a 2 000 m2.

Gli Stati membri sostengono le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori nell'adozione di requisiti di efficienza energetica, anche a livello regionale e locale, emanando norme e orientamenti chiari, comprese metodologie di valutazione dei costi nel ciclo di vita e degli impatti e dei costi ambientali, istituendo centri di sostegno alle competenze, incoraggiando la cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici, anche sul piano transfrontaliero, e ricorrendo ove possibile ad appalti aggregati e appalti elettronici.

6.   Se del caso, la Commissione può fornire ulteriori orientamenti alle autorità nazionali e ai funzionari addetti agli appalti nell'applicazione dei requisiti in materia di efficienza energetica nelle procedure di appalto. Tale supporto può rafforzare i consessi esistenti allo scopo di sostenere gli Stati membri, ad esempio mediante azione concertata, e può aiutare questi ultimi a tenere conto dei criteri relativi agli appalti pubblici verdi.

7.   Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni giuridiche e regolamentari e le pratiche amministrative in materia di acquisti pubblici e di bilancio e contabilità annuali necessarie affinché le singole amministrazioni aggiudicatrici non siano dissuase dal realizzare investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica e dal ricorrere a contratti di rendimento energetico e a meccanismi di finanziamento tramite terzi su base contrattuale a lungo termine.

8.   Gli Stati membri eliminano eventuali ostacoli di ordine regolamentare o non regolamentare all'efficienza energetica, in particolare per quanto riguarda le disposizioni giuridiche e regolamentari e le pratiche amministrative in materia di acquisti pubblici e di bilancio e contabilità annuali, con l'intento di assicurare che i singoli enti pubblici non siano dissuasi dal realizzare investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica e dal ricorrere a contratti di rendimento energetico e a meccanismi di finanziamento tramite terzi su base contrattuale a lungo termine.

Nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima che presentano in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle misure adottate per affrontare gli ostacoli alla diffusione di miglioramenti dell'efficienza energetica.

CAPO III

EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA

Articolo 8

Obbligo di risparmio energetico

1.   Gli Stati membri realizzano cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale almeno equivalenti a:

a)

nuovi risparmi annui dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 pari all'1,5 %, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1o gennaio 2013. Le vendite di energia, in volume, utilizzata nei trasporti possono essere escluse in tutto o in parte da tale calcolo;

b)

nuovi risparmi annui dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 pari:

i)

dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, allo 0,8 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1o gennaio 2019;

ii)

dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, all'1,3 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1o gennaio 2019;

iii)

dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, all'1,5 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1o gennaio 2019;

iv)

dal 1o gennaio 2028 al 31 dicembre 2030, all'1,9 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1o gennaio 2019.

In deroga al primo comma, lettera b), punto i), Cipro e Malta realizzano nuovi risparmi annui dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 pari allo 0,24 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019.

In deroga al primo comma, lettera b), punti ii), iii) e iv), Cipro e Malta realizzano nuovi risparmi annui dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2030 pari allo 0,45 % del FEC annuo medio realizzato nel triennio precedente il 1o gennaio 2019.

Gli Stati membri determinano in che modo ripartire il quantitativo calcolato di nuovi risparmi nel corso di ciascun periodo di cui al primo comma, lettere a) e b), purché alla fine di ciascun periodo d'obbligo sia realizzato il volume totale di risparmi energetici cumulativi prescritto nell'uso finale.

Gli Stati membri continuano a realizzare nuovi risparmi annui, conformemente al tasso di risparmio di cui al primo comma, lettera b), punto iv), per periodi decennali dopo il 2030.

2.   Gli Stati membri realizzano il volume di risparmi energetici prescritto al paragrafo 1 del presente articolo istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica di cui all'articolo 9 o adottando misure politiche alternative di cui all'articolo 10. Gli Stati membri possono combinare un regime obbligatorio di efficienza energetica con misure politiche alternative. Gli Stati membri provvedono affinché i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche di cui agli articoli 9 e 10 e all'articolo 30, paragrafo 14, siano calcolati conformemente all'allegato V.

3.   Gli Stati membri attuano regimi obbligatori di efficienza energetica, misure politiche alternative o una loro combinazione, oppure programmi o misure finanziati a titolo di un fondo nazionale per l'efficienza energetica, in via prioritaria, ma non solo, presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri provvedono affinché le misure politiche attuate in applicazione del presente articolo non abbiano effetti negativi su tali individui. Ove applicabile gli Stati membri fanno il miglior uso possibile dei fondi, compresi i finanziamenti pubblici, gli strumenti di finanziamento istituiti a livello dell'Unione e i proventi realizzati con le quote di emissioni in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 3, lettera b), al fine di eliminare gli effetti negativi e garantire una transizione energetica giusta e inclusiva.

Al fine di realizzare i risparmi energetici richiesti al paragrafo 1 e fatti salvi il regolamento (UE) 2019/943 e la direttiva (UE) 2019/944, per elaborare le misure politiche gli Stati membri prendono in considerazione e promuovono il ruolo svolto dalle comunità di energia rinnovabile e dalle comunità energetiche dei cittadini nel contribuire all'attuazione delle suddette misure.

Gli Stati membri stabiliscono e realizzano una quota dei risparmi energetici cumulativi prescritti nell'uso finale presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Tale quota equivale almeno alla quota di famiglie in condizioni di povertà energetica secondo la valutazione contenuta nei piani nazionali per l'energia e il clima in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999. Nella valutazione della quota di povertà energetica nei loro piani nazionali per l'energia e il clima, gli Stati membri tengono conto degli indicatori seguenti:

a)

incapacità di riscaldare adeguatamente la propria abitazione (Eurostat, SILC [ilc_mdes01]);

b)

arretrati nel pagamento delle bollette (Eurostat, SILC [ilc_mdes07]);

c)

popolazione totale che vive in un'abitazione con perdite al tetto, umidità nelle pareti, nei pavimenti o nelle fondamenta, o marciume nei telai delle finestre o nel pavimento (Eurostat, SILC [ilc_mdho01]);

d)

tasso di rischio di povertà (indagini Eurostat, SILC ed ECHP [ilc_li02]) (valore limite: 60 % del reddito equivalente mediano a seguito dei trasferimenti sociali).

Se uno Stato membro non ha comunicato la quota di famiglie in condizioni di povertà energetica secondo la valutazione contenuta nel piano nazionale per l'energia e il clima, la quota dei risparmi energetici cumulativi prescritti nell'uso finale da realizzare presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali equivale almeno alla quota media aritmetica degli indicatori di cui al terzo comma per l'anno 2019 o, qualora non fossero disponibili per tale anno, dei relativi valori ottenuti per estrapolazione lineare dagli ultimi tre anni disponibili.

4.   Negli aggiornamenti dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, nei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati in applicazione dell'articolo 3 e degli articoli da 7 a 12 del medesimo regolamento e nelle relative relazioni intermedie nazionali sull'energia e il clima presentate in applicazione dell'articolo 17 del medesimo regolamento, gli Stati membri forniscono informazioni sugli indicatori applicati, sulla quota media aritmetica e sui risultati delle misure politiche introdotte in conformità del paragrafo 3 del presente articolo.

5.   Gli Stati membri possono contabilizzare i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche, introdotte entro il 31 dicembre 2020 o dopo tale data, purché esse diano luogo a nuove azioni individuali eseguite dopo il 31 dicembre 2020. I risparmi energetici realizzati in un dato periodo d'obbligo non sono contabilizzati nel volume di risparmi energetici prescritto per i precedenti periodi d'obbligo indicato al paragrafo 1.

6.   Gli Stati membri, a condizione che adempiano almeno il proprio obbligo di risparmio energetico cumulativo nell'uso finale di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto i), possono calcolare il volume di risparmio energetico ivi richiesto in uno o più dei modi seguenti:

a)

applicando un tasso annuale di risparmi sulla media delle vendite di energia ai clienti finali ovvero sul consumo di energia finale nel triennio precedente il 1o gennaio 2019;

b)

escludendo in tutto o in parte l'energia usata nei trasporti dallo scenario di base del calcolo;

c)

ricorrendo a una delle opzioni enunciate al paragrafo 8.

7.   Ove si avvalgano di una delle possibilità previste al paragrafo 6 in relazione ai risparmi energetici prescritti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto i), gli Stati membri stabiliscono:

a)

il proprio tasso annuale di risparmi che sarà applicato al calcolo del volume cumulativo dei risparmi energetici sull'uso finale, facendo in modo che il volume totale del risparmio netto di energia non sia inferiore al requisito di cui a tale punto;

b)

il proprio scenario di base del calcolo, che può escludere in tutto o in parte l'energia utilizzata nei trasporti.

8.   Fatto salvo il paragrafo 9, ciascuno Stato membro può:

a)

effettuare il calcolo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), usando valori dell'1 % nel 2014 e nel 2015, dell'1,25 % nel 2016 e 2017 e dell'1,5 % nel 2018, 2019 e 2020;

b)

escludere dal calcolo la totalità o una parte delle vendite, in volume, dell'energia utilizzata nel periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), ovvero dell'energia finale consumata nel periodo d'obbligo di cui al suddetto comma, lettera b), punto i), ai fini delle attività industriali elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

c)

contabilizzare nel volume di risparmi energetici prescritto al paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera b), punto i), i risparmi energetici realizzati nei settori della trasformazione, distribuzione e trasmissione di energia, comprese le infrastrutture di teleriscaldamento e di teleraffrescamento efficienti, per effetto dell'attuazione dei requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 7, lettera a), e all'articolo 27, paragrafo 1, paragrafi da 5 a 9 e paragrafo 11. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure politiche previste a norma della presente lettera per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati in applicazione dell'articolo 3 e degli articoli da 7 a 12. L'impatto di tali misure è calcolato conformemente all'allegato V e incluso nei piani in questione;

d)

contabilizzare nel volume di risparmi energetici prescritto i risparmi energetici risultanti da azioni individuali la cui attuazione è iniziata a partire dal 31 dicembre 2008 che continuano ad avere un impatto nel 2020 rispetto al periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), e oltre il 2020 rispetto al periodo di cui al medesimo comma, lettera b), punto i), che possono essere misurate e verificate;

e)

contabilizzare nel volume di risparmi energetici prescritto i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche, a condizione che si possa dimostrare che tali misure danno luogo ad azioni individuali, eseguite dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, che generano risparmi dopo il 31 dicembre 2020;

f)

escludere dal calcolo del volume di risparmi energetici prescritto al paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera b), punto i), il 30 % della quantità verificabile di energia generata sugli o negli edifici per uso proprio a seguito di misure politiche che promuovono nuove installazioni di tecnologie delle energie rinnovabili;

g)

contabilizzare nel volume di risparmi energetici prescritto al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), punto i), i risparmi energetici che superano i risparmi energetici prescritti per il periodo d'obbligo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, a condizione che tali risparmi risultino da azioni individuali eseguite a norma delle misure politiche di cui agli articoli 9 e 10, notificate dagli Stati membri nei rispettivi piani nazionali d'azione per l'efficienza energetica e riportate nelle rispettive relazioni intermedie conformemente all'articolo 26.

9.   Gli Stati membri applicano e calcolano separatamente l'effetto delle opzioni scelte a norma del paragrafo 8 per il periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera b), punto i):

a)

per calcolare il volume di risparmi energetici prescritto per il periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), gli Stati membri possono avvalersi delle opzioni elencate al paragrafo 8, lettere da a) a d). Le opzioni scelte a norma del paragrafo 8 nell'insieme non devono costituire un volume superiore al 25 % del volume dei risparmi energetici di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a);

b)

per calcolare il volume di risparmi energetici prescritto per il periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto i), gli Stati membri possono avvalersi delle opzioni elencate al paragrafo 8, lettere da b) a g), purché le azioni individuali di cui al paragrafo 8, lettera d), continuino ad avere un impatto verificabile e misurabile dopo il 31 dicembre 2020. Le opzioni scelte a norma del paragrafo 8 nell'insieme non devono comportare una riduzione superiore al 35 % del volume dei risparmi energetici calcolati conformemente ai paragrafi 6 e 7.

Gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che escludano, in tutto o in parte, dallo scenario di base del calcolo l'energia utilizzata nei trasporti ovvero si avvalgano di una delle opzioni elencate al paragrafo 8, assicurano che il volume netto calcolato di nuovi risparmi da realizzare nel consumo di energia finale nel periodo d'obbligo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto i), non sia inferiore al volume risultante dall'applicazione del tasso annuale di risparmi di cui al medesimo punto.

10.   Negli aggiornamenti dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, nei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati in applicazione dell'articolo 3 e degli articoli da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999 ed elaborati conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2018/1999 e nelle rispettive relazioni intermedie, gli Stati membri illustrano il calcolo del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 e, se del caso, forniscono una spiegazione sulle modalità di definizione del tasso annuale di risparmi e dello scenario di base del calcolo, e come e in che misura le opzioni di cui al paragrafo 8 del presente articolo sono state applicate.

11.   Nell'ambito degli aggiornamenti dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999 e nell'ambito dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati in applicazione dell'articolo 3 e degli articoli da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri comunicano alla Commissione il volume di risparmi energetici prescritto di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), e al paragrafo 3 del presente articolo, nonché una descrizione delle misure politiche da attuare per realizzare il volume totale prescritto di risparmi energetici cumulativi nell'uso finale e le relative metodologie di calcolo conformemente all'allegato V della presente direttiva. Gli Stati membri usano il modello fornito loro a tal fine dalla Commissione.

12.   Se, in base alla valutazione delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1999 oppure della proposta o della versione definitiva dell'aggiornamento dell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima presentato a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, o in base alla valutazione delle proposte o delle versioni definitive dei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati a norma dell'articolo 3 e degli articoli da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione conclude che le misure politiche non assicurano la realizzazione del volume prescritto di risparmi energetici cumulativi nell'uso finale entro la fine del periodo d'obbligo, essa può, conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999, rivolgere raccomandazioni agli Stati membri le cui misure politiche ritiene insufficienti a garantire l'adempimento dei loro obblighi di risparmio energetico.

13.   Lo Stato membro che entro la fine di ciascun periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1 non abbia realizzato i risparmi energetici cumulativi prescritti nell'uso finale realizza i risparmi mancanti, in aggiunta a quelli prescritti, entro la fine del periodo d'obbligo successivo.

In alternativa, lo Stato membro che abbia realizzato risparmi energetici cumulativi nell'uso finale superiori al livello prescritto entro la fine di ciascun periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1 è autorizzato a riportare il quantitativo ammissibile non superiore al 10 % di tale eccedenza nel periodo d'obbligo successivo senza che l'impegno obiettivo sia aumentato.

14.   Nell'ambito degli aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima presentati in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, delle pertinenti relazioni intermedie nazionali sull'energia e il clima presentate a norma dell'articolo 17 del medesimo regolamento, nonché dei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati conformemente all'articolo 3 e agli articoli da 7 a 12 del medesimo regolamento, gli Stati membri dimostrano quanto segue, se del caso anche mediante elementi di prova e calcoli:

a)

che non si effettua un doppio conteggio dei risparmi energetici nel caso in cui le misure politiche o le azioni individuali producano effetti coincidenti;

b)

in che modo i risparmi energetici realizzati a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente articolo, concorrono all'apporto del contributo nazionale a norma dell'articolo 4;

c)

che sono introdotte misure politiche tese ad adempiere l'obbligo di risparmio energetico, elaborate conformemente al presente articolo, e che tali misure politiche sono ammissibili e adeguate a garantire la realizzazione del volume prescritto di risparmi energetici cumulativi nell'uso finale entro la fine di ciascun periodo d'obbligo.

Articolo 9

Regimi obbligatori di efficienza energetica

1.   Gli Stati membri che decidono di adempiere gli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 8, paragrafo 1, istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica provvedono affinché le parti obbligate di cui al paragrafo 3 del presente articolo che operano sui rispettivi territori realizzino cumulativamente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 8 e 9, i risparmi energetici nell'uso finale prescritti all'articolo 8, paragrafo 1.

Se del caso, gli Stati membri possono stabilire che le parti obbligate ottemperino in tutto o in parte a tali obblighi di risparmio sotto forma di contributo al fondo nazionale per l'efficienza energetica conformemente all'articolo 30, paragrafo 14.

2.   Gli Stati membri che decidono di adempiere gli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 8, paragrafo 1, istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica possono designare un'autorità pubblica responsabile dell'attuazione incaricata della gestione del regime.

3.   Gli Stati membri designano, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di distribuzione, i distributori di energia, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di carburante per trasporto o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sui rispettivi territori. Il volume di risparmi energetici necessario per rispettare l'obbligo è realizzato dalle parti obbligate presso i clienti finali designati dagli Stati membri, indipendentemente dal calcolo effettuato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, oppure, se gli Stati membri decidono in tal senso, mediante risparmi energetici certificati ottenuti da altre parti di cui al paragrafo 11, lettera a), del presente articolo.

4.   Se le società di vendita di energia al dettaglio sono designate come parti obbligate a norma del paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che, nell'adempiere il loro obbligo, tali società di vendita di energia al dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio a un altro fornitore.

5.   Gli Stati membri possono imporre alle parti obbligate di realizzare una quota dei risparmi energetici cui sono tenute presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri possono altresì imporre alle parti obbligate di raggiungere obiettivi di riduzione dei costi dell'energia, a condizione che essi comportino risparmi energetici nell'uso finale e siano calcolati conformemente all'allegato V, e di realizzare risparmi energetici mediante la promozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, ivi comprese misure di sostegno finanziario che mitighino gli effetti del prezzo del carbonio sulle PMI e sulle microimprese.

6.   Gli Stati membri possono imporre alle parti obbligate di collaborare con i servizi sociali, le autorità regionali, le autorità locali o i comuni onde promuovere misure di miglioramento dell'efficienza energetica presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Ciò comporta segnatamente individuare e rispondere alle esigenze specifiche di determinati gruppi a rischio di povertà energetica o più esposti ai suoi effetti. Al fine di tutelare le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, gli Stati membri incoraggiano le parti obbligate a intraprendere azioni quali la ristrutturazione edilizia, anche degli alloggi sociali, la sostituzione di apparecchiature, il sostegno e gli incentivi finanziari a favore di misure di miglioramento dell'efficienza energetica in conformità dei regimi nazionali di finanziamento e di sostegno, o gli audit energetici. Gli Stati membri garantiscono l'ammissibilità delle misure per le singole unità situate in condomini.

7.   Nell'applicare i paragrafi 5 e 6, gli Stati membri impongono alle parti obbligate di riferire con cadenza annuale in merito ai risparmi energetici da esse realizzati grazie ad azioni promosse presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, ed esigono informazioni statistiche aggregate sui loro clienti finali, con indicazione delle variazioni dei risparmi energetici rispetto alle informazioni trasmesse in precedenza, nonché sul sostegno tecnico e finanziario fornito.

8.   Gli Stati membri definiscono il volume di risparmi energetici imposto a ciascuna parte obbligata in termini di consumo di energia primaria o consumo di energia finale. Il metodo scelto per definire il volume di risparmi energetici imposto è usato anche per calcolare i risparmi dichiarati dalle parti obbligate. Ai fini della conversione del volume di risparmi energetici, si applicano i poteri calorifici netti di cui all'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (41) e il fattore di energia primaria a norma dell'articolo 31, a meno che non sia giustificabile l'uso di altri coefficienti di conversione.

9.   Gli Stati membri istituiscono sistemi di misurazione, controllo e verifica finalizzati allo svolgimento di una verifica documentata su almeno una parte statisticamente significativa e un campione rappresentativo delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disposte dalle parti obbligate. La misurazione, il controllo e la verifica sono eseguiti indipendentemente dalle parti obbligate. Se un soggetto è parte obbligata nell'ambito di un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica a norma dell'articolo 9 della presente direttiva e dell'EU ETS per l'edilizia e i trasporti stradali in conformità della direttiva 2003/87/CE, il sistema di monitoraggio e verifica garantisce che nel calcolo e nella comunicazione dei risparmi energetici derivanti dalle misure di risparmio energetico del soggetto si tenga conto del prezzo del carbonio trasferito al momento dell'immissione in consumo del combustibile in conformità della direttiva 2003/87/CE.

10.   Gli Stati membri informano la Commissione, nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima presentate in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, dei sistemi di misurazione, controllo e verifica predisposti, ivi compresi i metodi utilizzati, le problematiche individuate e le soluzioni attuate per farvi fronte.

11.   Nell'ambito dei regimi obbligatori di efficienza energetica, gli Stati membri possono autorizzare le parti obbligate a:

a)

contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i risparmi energetici certificati realizzati da fornitori di servizi energetici o da terzi, anche quando le parti obbligate promuovono misure attraverso altri organismi riconosciuti dallo Stato o attraverso autorità pubbliche che possono coinvolgere partenariati formali e possono accompagnarsi ad altre fonti di finanziamento;

b)

contabilizzare i risparmi ottenuti in un determinato anno come se fossero stati ottenuti in uno dei quattro anni precedenti o dei tre successivi purché non oltre la fine dei periodi d'obbligo stabiliti all'articolo 8, paragrafo 1.

Gli Stati membri che autorizzano quanto sopra assicurano che la certificazione dei risparmi energetici di cui al primo comma, lettera a), segua una procedura di riconoscimento posta in essere negli Stati membri, chiara, trasparente e aperta a tutti i partecipanti al mercato e che miri a ridurre al minimo i costi della certificazione.

Gli Stati membri valutano l'impatto dei costi diretti e indiretti dei regimi obbligatori di efficienza energetica sulla competitività delle industrie ad alta intensità energetica esposte alla concorrenza internazionale e, se del caso, adottano misure volte a ridurre al minimo tale impatto.

12.   Gli Stati membri pubblicano annualmente i risparmi energetici realizzati da ciascuna parte obbligata, o da ciascuna sottocategoria di parte obbligata, e complessivamente nel quadro del regime.

Articolo 10

Misure politiche alternative

1.   Gli Stati membri che decidono di adempiere gli obblighi di risparmio energetico di cui all’articolo 8, paragrafo 1, attuando misure politiche alternative provvedono affinché, fatto salvo l’articolo 8, paragrafi 8 e 9, i risparmi energetici prescritti all’articolo 8, paragrafo 1, siano realizzati presso i clienti finali.

2.   Per tutte le misure di natura non fiscale, gli Stati membri istituiscono sistemi di misurazione, controllo e verifica in base ai quali si svolgono verifiche documentate su almeno una parte statisticamente significativa e un campione rappresentativo delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica disposte dalle parti partecipanti o incaricate. La misurazione, il controllo e la verifica sono eseguiti indipendentemente dalle parti partecipanti o incaricate.

3.   Gli Stati membri informano la Commissione, nell’ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima presentate in conformità dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, dei sistemi di misurazione, controllo e verifica predisposti, ivi compresi i metodi utilizzati, le problematiche individuate e le soluzioni attuate per farvi fronte.

4.   Quando riferiscono in merito a una misura fiscale, gli Stati membri dimostrano in che modo il suo impianto garantisce l’efficacia del segnale di prezzo, ad esempio l’aliquota d’imposta e la visibilità nel tempo. Qualora l’aliquota d’imposta diminuisca, gli Stati membri spiegano in che modo la misura fiscale continua a determinare nuovi risparmi energetici.

Articolo 11

Sistemi di gestione dell’energia e audit energetici

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese con un consumo annuo medio di energia superiore a 85 TJ nei tre anni precedenti, considerati tutti i vettori energetici, attuino un sistema di gestione dell’energia. Il sistema di gestione dell’energia è certificato da un organismo indipendente secondo le pertinenti norme europee o internazionali.

Gli Stati membri garantiscono che le imprese di cui al primo comma dispongano di un sistema di gestione dell’energia al più tardi entro l'11 ottobre 2027.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese con un consumo annuo medio di energia superiore a 10 TJ nei tre anni precedenti, considerati tutti i vettori energetici, che non attuano un sistema di gestione dell'energia siano oggetto di un audit energetico.

Tali audit energetici:

a)

sono svolti in maniera indipendente ed efficace sotto il profilo dei costi da esperti qualificati o accreditati conformemente all'articolo 28; oppure

b)

sono eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti ai sensi della legislazione nazionale.

Gli Stati membri provvedono affinché le imprese di cui al primo comma svolgano un primo audit energetico entro l'11 ottobre 2026 e gli audit energetici successivi siano svolti almeno ogni quattro anni. Qualora dette imprese svolgano già audit energetici conformemente al primo comma, esse continuano a farlo almeno ogni quattro anni in conformità della presente direttiva.

Le imprese interessate elaborano un piano d'azione concreto e fattibile sulla base delle raccomandazioni risultanti da tali audit energetici. Il piano d'azione individua misure per attuare ciascuna raccomandazione risultante dagli audit, laddove ciò sia fattibile dal punto di vista tecnico o economico. Il piano d'azione è trasmesso agli amministratori dell'impresa.

Gli Stati membri provvedono affinché i piani d'azione e il tasso di attuazione delle raccomandazioni siano pubblicati nella relazione annuale dell'impresa e che siano resi pubblici conformemente al diritto dell'Unione e nazionale a tutela dei segreti commerciali e aziendali e della riservatezza.

3.   Laddove, in un dato anno, un'impresa di cui al paragrafo 1 abbia un consumo annuo superiore a 85 TJ e un'impresa di cui al paragrafo 2 abbia un consumo annuo superiore a 10 TJ, gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano messe a disposizione delle autorità nazionali responsabili dell'attuazione del presente articolo. A tal fine, gli Stati membri possono promuovere l'uso di una piattaforma nuova o esistente per facilitare la raccolta dei dati richiesti a livello nazionale.

4.   Gli Stati membri possono incoraggiare le imprese di cui ai paragrafi 1 e 2 a fornire, nella loro relazione annuale, informazioni relative al consumo annuo di energia in kWh, al volume annuo di acqua consumata, espresso in metri cubi, come anche un confronto del consumo di energia e acqua rispetto agli anni precedenti.

5.   Gli Stati membri promuovono la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici di elevata qualità, efficaci in rapporto ai costi e:

a)

svolti in maniera indipendente da esperti qualificati o accreditati secondo criteri di qualificazione; o

b)

eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale.

Gli audit energetici di cui al primo comma possono essere svolti da esperti interni o auditor dell'energia, a condizione che lo Stato membro interessato abbia posto in essere un regime di garanzia della qualità, inclusa, se del caso, una selezione casuale annuale di almeno una percentuale statisticamente significativa di tutti gli audit energetici svolti da detti esperti interni o auditor dell'energia.

Allo scopo di garantire l'elevata qualità degli audit energetici e dei sistemi di gestione dell'energia, gli Stati membri stabiliscono criteri minimi trasparenti e non discriminatori per gli audit energetici in conformità dell'allegato VI, tenendo conto delle pertinenti norme europee o internazionali. Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo competente per garantire il rispetto dei termini per lo svolgimento degli audit energetici di cui al paragrafo 2 del presente articolo e la corretta applicazione dei criteri minimi di cui all'allegato VI.

Gli audit energetici non includono clausole che impediscano il trasferimento dei risultati dell'audit a un fornitore di servizi energetici qualificato o accreditato, a condizione che il cliente non vi si opponga.

6.   Gli Stati membri elaborano programmi intesi a incoraggiare e a sostenere a livello tecnico le PMI alle quali non si applica il paragrafo 1 o 2 affinché si sottopongano ad audit energetici e attuino successivamente le raccomandazioni risultanti da tali audit.

Sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori e fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono istituire meccanismi, quali i centri per gli audit energetici per le PMI e le microimprese, a condizione che tali meccanismi non siano in concorrenza con gli auditor privati, al fine di fornire audit energetici. Possono inoltre mettere a disposizione altri regimi di sostegno per le PMI, anche se tali PMI hanno concluso accordi volontari, per coprire i costi di audit energetici e i costi dell'attuazione di interventi altamente efficaci in termini di costi suggeriti nelle raccomandazioni risultanti dagli audit energetici, se le misure proposte in tali raccomandazioni sono attuate.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché i programmi di cui al paragrafo 6 comprendano il supporto alle PMI nella quantificazione dei molteplici vantaggi delle misure di efficienza energetica nell'ambito delle loro attività, nello sviluppo di tabelle di marcia in materia di efficienza energetica e nello sviluppo di reti di efficienza energetica per le PMI, agevolate da esperti indipendenti.

Gli Stati membri richiamano l'attenzione delle PMI, anche attraverso le rispettive organizzazioni intermedie rappresentative, su esempi concreti di come i sistemi di gestione dell'energia possono aiutarle nelle loro attività. La Commissione assiste gli Stati membri sostenendo lo scambio delle buone pratiche in questo settore.

8.   Gli Stati membri elaborano programmi intesi a incoraggiare le imprese che non sono PMI e alle quali non si applica il paragrafo 1 o 2 a sottoporsi ad audit energetici e ad attuare successivamente le raccomandazioni risultanti da tali audit.

9.   Si considerano conformi al paragrafo 2 gli audit energetici:

a)

svolti in maniera indipendente, sulla base di criteri minimi indicati all'allegato VI;

b)

eseguiti sulla base di accordi volontari conclusi tra associazioni di portatori di interessi e un organismo designato e sorvegliato dallo Stato membro interessato, da un altro organismo che le autorità competenti hanno delegato a tal fine o dalla Commissione.

L'accesso dei partecipanti al mercato che offrono servizi energetici è basato su criteri trasparenti e non discriminatori.

10.   Le imprese che hanno sottoscritto un contratto di rendimento energetico sono esentate dagli obblighi stabiliti ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo a condizione che il contratto di rendimento energetico includa i necessari elementi del sistema di gestione dell'energia e che il contratto rispetti i requisiti fissati all'allegato XV.

11.   Le imprese che attuano un sistema di gestione ambientale – certificato da un organismo indipendente in conformità delle pertinenti norme europee o internazionali – sono esentate dai requisiti stabiliti ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a condizione che il sistema di gestione ambientale in questione includa un audit energetico sulla base dei criteri minimi indicati all'allegato VI.

12.   Gli audit energetici possono essere indipendenti o far parte di un audit ambientale di più ampia portata. Gli Stati membri possono richiedere che la valutazione della fattibilità tecnica ed economica del collegamento a una rete locale di teleriscaldamento o teleraffrescamento esistente o pianificata faccia parte dell'audit energetico.

Fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono attuare regimi d'incentivazione e sostegno per l'attuazione delle raccomandazioni risultanti dagli audit energetici e misure analoghe.

Articolo 12

Centri dati

1.   Entro il 15 maggio 2024 e successivamente con cadenza annuale, gli Stati membri impongono ai titolari e ai gestori di centri dati sul loro territorio con una domanda di potenza di tecnologia dell'informazione (IT) installata pari ad almeno 500 kW di rendere pubbliche le informazioni di cui all'allegato VII, a eccezione delle informazioni soggette al diritto dell'Unione e nazionale a tutela dei segreti commerciali e aziendali e della riservatezza.

2.   Il paragrafo 1 non si applica ai centri dati che sono utilizzati o forniscono i loro servizi esclusivamente con il fine ultimo della difesa e della protezione civile.

3.   La Commissione istituisce una banca dati europea sui centri dati contenente le informazioni comunicate dai centri dati soggetti all'obbligo a norma del paragrafo 1. La banca dati europea è accessibile al pubblico a un livello aggregato.

4.   Gli Stati membri incoraggiano i titolari e i gestori dei centri dati sul loro territorio con una domanda di potenza di IT installata pari o superiore a 1 MW a tenere conto delle buone pratiche indicate nella versione più recente del codice di condotta europeo per l'efficienza energetica nei centri dati.

5.   Entro il 15 maggio 2025 la Commissione verifica i dati disponibili sull'efficienza energetica nei centri dati che le sono stati trasmessi in conformità dei paragrafi 1 e 3 e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, da proposte legislative recanti ulteriori misure per migliorare l'efficienza energetica, tra cui norme minime di prestazione, e da una valutazione della fattibilità della transizione verso un settore di centri dati neutro in termini di emissioni di carbonio, in stretta consultazione con i pertinenti portatori di interessi. Tali proposte possono definire le tempistiche entro le quali i centri dati esistenti sono tenuti a rispettare una prestazione minima.

Articolo 13

Contabilizzazione del gas naturale

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di gas naturale ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.

Un tale contatore individuale a prezzi concorrenziali è sempre fornito quando:

a)

è sostituito un contatore esistente, salvo ciò sia tecnicamente impossibile o non efficace in termini di costi in relazione al potenziale risparmio energetico stimato a lungo termine;

b)

si procede a un nuovo allacciamento in un nuovo edificio o si eseguono importanti ristrutturazioni in un edificio ai sensi della direttiva 2010/31/UE.

2.   Quando e nella misura in cui gli Stati membri adottano sistemi di misurazione intelligenti e introducono contatori intelligenti per il gas naturale conformemente alla direttiva 2009/73/CE:

a)

provvedono affinché, al momento di definire le funzionalità minime dei contatori e gli obblighi imposti ai partecipanti al mercato, i sistemi di misurazione forniscano ai clienti finali informazioni sul tempo d'uso effettivo e affinché si tenga pienamente conto degli obiettivi di efficienza energetica e dei vantaggi per i clienti finali;

b)

garantiscono la sicurezza dei contatori intelligenti e della comunicazione dei dati nonché la privacy dei clienti finali, in conformità del pertinente diritto dell'Unione sulla protezione dei dati e la privacy;

c)

richiedono che i clienti ottengano consulenza e informazioni adeguate al momento dell'installazione dei contatori intelligenti, in particolare riguardo al loro pieno potenziale, in merito a gestione della lettura dei contatori e monitoraggio del consumo energetico.

Articolo 14

Contabilizzazione per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda per uso domestico ricevano a prezzi concorrenziali contatori che riproducano con precisione il loro consumo effettivo d'energia.

2.   Negli edifici alimentati da una fonte centrale di riscaldamento, raffrescamento o acqua calda per uso domestico che alimenta vari edifici oppure allacciati a un sistema di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, è installato un contatore in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura.

Articolo 15

Contabilizzazione divisionale e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico

1.   Nei condomini e negli edifici polifunzionali alimentati da una fonte centrale di riscaldamento o di raffrescamento oppure da un sistema di teleriscaldamento o di teleraffrescamento sono installati contatori individuali per misurare il consumo di riscaldamento, raffrescamento o acqua calda per uso domestico per ciascuna unità immobiliare, se tecnicamente fattibile ed efficiente in termini di costi in quanto proporzionato rispetto al potenziale risparmio energetico.

Se per misurare il consumo di energia termica in ciascuna unità immobiliare l'uso di contatori individuali non è tecnicamente fattibile o non è efficiente in termini di costi, si utilizzano ripartitori individuali dei costi di riscaldamento che misurano il consumo di energia termica in corrispondenza di ciascun radiatore, a meno che lo Stato membro in questione dimostri che la loro installazione non è efficiente in termini di costi. In tali casi possono essere presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la contabilizzazione del consumo di energia termica. Ogni Stato membro definisce in modo chiaro e pubblica i criteri generali, le metodologie e le procedure volte a determinare la non fattibilità tecnica e l’inefficienza in termini di costi.

2.   Nei condomini nuovi e nelle aree residenziali dei nuovi edifici polifunzionali, dotati di una fonte centrale di riscaldamento per l'acqua calda per uso domestico o alimentati da sistemi di teleriscaldamento, per l'acqua calda per uso domestico sono forniti contatori individuali in deroga al paragrafo 1, primo comma.

3.   Se i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, ovvero se essi sono alimentati prevalentemente da sistemi propri comuni di riscaldamento o raffrescamento, gli Stati membri fanno in modo di disporre di norme nazionali trasparenti e accessibili al pubblico relative alla ripartizione dei costi di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda per uso domestico in tali edifici, al fine di assicurare la trasparenza e l'accuratezza del calcolo del consumo individuale. Se del caso, tali norme comprendono orientamenti sulle modalità di ripartizione dei costi per l'energia utilizzata per:

a)

l'acqua calda per uso domestico;

b)

il calore irradiato dall'impianto dell'edificio e il riscaldamento delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori;

c)

il riscaldamento o il raffrescamento degli appartamenti.

Articolo 16

Obbligo di lettura da remoto

1.   Ai fini degli articoli 14 e 15, i contatori e i ripartitori dei costi di riscaldamento di nuova installazione sono leggibili da remoto. Si applicano le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

2.   Entro il 1o gennaio 2027 si dotano della capacità di lettura da remoto i contatori e i ripartitori dei costi di riscaldamento sprovvisti di tale capacità ma che sono già installati o si sostituiscono con dispositivi leggibili da remoto, salvo laddove lo Stato membro dimostri che ciò non è efficiente in termini di costi.

Articolo 17

Informazioni di fatturazione per il gas naturale

1.   Qualora i clienti finali non dispongano dei contatori intelligenti per il gas naturale di cui alla direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di fatturazione per il gas naturale siano affidabili, precise e fondate sul consumo reale, conformemente all'allegato VIII, punto 1.1, qualora ciò sia tecnicamente possibile ed economicamente giustificato.

Tale obbligo può essere soddisfatto con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri contatori al fornitore di energia. La fatturazione si basa sul consumo stimato o un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione.

2.   I contatori installati conformemente alla direttiva 2009/73/CE consentono la fornitura di informazioni di fatturazione precise basate sul consumo effettivo. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano di effettuare controlli autonomi dettagliati.

Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono:

a)

dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore;

b)

dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ciascun giorno, mese e anno.

I dati di cui al secondo comma, lettera a), corrispondono agli intervalli per i quali sono state fornite frequenti informazioni di fatturazione.

I dati di cui al secondo comma, lettera b), sono resi disponibili al cliente finale via internet o mediante l'interfaccia del contatore per un periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore.

3.   Indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti siano stati installati, gli Stati membri:

a)

richiedono che, nella misura in cui sono disponibili informazioni relative alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti finali, queste siano rese disponibili, su richiesta del cliente finale, a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale;

b)

provvedono affinché ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere le informazioni di fatturazione e le fatture in via elettronica e affinché ricevano, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul modo in cui la loro fattura è stata compilata, soprattutto se le fatture non sono basate sul consumo effettivo;

c)

provvedono affinché insieme alla fattura siano rese disponibili adeguate informazioni per presentare al cliente finale un resoconto globale dei costi energetici attuali, in conformità dell'allegato VIII;

d)

possono prevedere che, su richiesta del cliente finale, le informazioni contenute in dette fatture non siano considerate richieste di pagamento. In tal caso, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di fonti di energia offrano soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi;

e)

richiedono che le informazioni e le stime dei costi energetici siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente e in un formato facilmente comprensibile che consenta ai consumatori di raffrontare offerte comparabili.

Articolo 18

Informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico

1.   Laddove siano installati contatori o ripartitori dei costi di riscaldamento, gli Stati membri provvedono a che le informazioni di fatturazione e consumo siano affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura del ripartitore dei costi di riscaldamento, conformemente all'allegato IX, punti 1 e 2, per tutti gli utenti finali.

Tale obbligo può essere soddisfatto, se previsto dallo Stato membro, e tranne per la contabilizzazione divisionale del consumo sulla base di ripartitori dei costi di riscaldamento di cui all'articolo 15, con un sistema di autolettura periodica in base al quale il cliente finale o l'utente finale comunica le letture del proprio contatore. La fatturazione si basa sul consumo stimato o su un importo forfettario solo quando il cliente finale o l'utente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione.

2.   Gli Stati membri:

a)

prescrivono che, se disponibili, le informazioni di fatturazione energetica e sui consumi storici o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento degli utenti finali siano messe a disposizione di un fornitore di servizi energetici designato dall'utente finale su richiesta di quest'ultimo;

b)

provvedono affinché i clienti finali possano scegliere di ricevere le informazioni di fatturazione e le fatture in via elettronica;

c)

provvedono affinché insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti finali informazioni chiare e comprensibili in conformità dell'allegato IX, punto 3;

d)

promuovono la sicurezza informatica e assicurano la riservatezza e la protezione dei dati degli utenti finali conformemente alla normativa applicabile dell'Unione.

Gli Stati membri possono disporre che, su richiesta del cliente finale, la comunicazione delle informazioni di fatturazione non sia considerata una richiesta di pagamento. In tali casi, gli Stati membri provvedono affinché siano offerte soluzioni flessibili per il pagamento effettivo.

3.   Gli Stati membri decidono chi è responsabile di fornire le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 agli utenti finali senza un contratto diretto o individuale con un fornitore di energia.

Articolo 19

Costi dell'accesso alle informazioni sulla contabilizzazione e sulla fatturazione del gas naturale

Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali ricevano gratuitamente tutte le loro fatture e le informazioni di fatturazione in relazione al consumo di energia e possano accedere in modo appropriato e gratuito ai dati relativi ai loro consumi.

Articolo 20

Costi dell'accesso alle informazioni di contabilizzazione, fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico

1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali ricevano gratuitamente tutte le loro fatture e le informazioni di fatturazione in relazione al consumo di energia e possano accedere in modo appropriato e gratuito ai dati relativi ai loro consumi.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la ripartizione dei costi delle informazioni di fatturazione in relazione al consumo individuale di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali a norma dell'articolo 15 è effettuata senza scopo di lucro. I costi risultanti dall'assegnazione di questo compito a terzi, quale un fornitore di servizi o il fornitore locale di energia, e relativi alla contabilizzazione, alla ripartizione e al calcolo del consumo individuale effettivo in tali edifici possono essere fatturati agli utenti finali nella misura in cui tali costi siano ragionevoli.

3.   Al fine di garantire costi ragionevoli per i servizi di contabilizzazione divisionale come previsto al paragrafo 2, gli Stati membri possono stimolare la concorrenza in tale settore dei servizi adottando opportune misure, quali raccomandare o altrimenti promuovere il ricorso a procedure di gare di appalto o l'utilizzo di dispositivi e sistemi interoperabili che agevolino il passaggio da un fornitore di servizi a un altro.

CAPO IV

INFORMAZIONE E RESPONSABILIZZAZIONE DEI CONSUMATORI

Articolo 21

Diritti contrattuali di base per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico

1.   Fatte salve le norme dell'Unione relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (42) e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio (43), gli Stati membri provvedono affinché ai clienti finali e, ove esplicitamente menzionati, agli utenti finali siano riconosciuti i diritti di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo.

2.   I clienti finali hanno il diritto a un contratto con il loro fornitore che specifichi:

a)

l'identità, l'indirizzo e i dati di contatto del fornitore;

b)

i servizi forniti e i livelli di qualità del servizio inclusi;

c)

i tipi di servizio di manutenzione inclusi nel contratto senza oneri aggiuntivi;

d)

i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti, gli addebiti per manutenzione e i prodotti o servizi a pacchetto;

e)

la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di risoluzione del contratto e dei servizi, ivi compresi i prodotti o servizi offerti a pacchetto con tali servizi, nonché se sia consentito risolvere il contratto senza oneri;

f)

l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, anche in caso di fatturazione imprecisa o tardiva;

g)

le modalità di avvio di una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie conformemente all'articolo 22;

h)

informazioni sui diritti dei consumatori, incluse le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutti gli aspetti di cui al presente paragrafo, chiaramente indicate sulla fattura o nel sito web dell'impresa e comprendenti i recapiti o il collegamento al sito web dei punti unici di contatto di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera e);

i)

i dati di contatto che consentono al cliente di individuare gli sportelli unici pertinenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera a).

Le condizioni dei fornitori devono essere eque e comunicate ai clienti finali in anticipo. Le informazioni di cui al presente paragrafo sono trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Anche qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, tali informazioni sono comunicate prima della stipulazione del contratto.

I clienti finali e gli utenti finali ricevono una sintesi delle principali condizioni contrattuali, tra cui prezzi e tariffe, comprensibile e in un linguaggio semplice e conciso.

I clienti finali ricevono una copia del contratto e informazioni chiare, in modo trasparente, sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda per uso domestico e l'uso di tali servizi.

Gli Stati membri decidono chi è responsabile di fornire le informazioni di cui al presente paragrafo agli utenti finali senza un contratto diretto o individuale con un fornitore, su richiesta, in modo appropriato e gratuito.

3.   I clienti finali ricevono adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali. I fornitori avvisano direttamente i loro clienti finali, in maniera trasparente e comprensibile, di eventuali adeguamenti del prezzo di fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale adeguamento e della sua entità, in tempo utile e comunque entro due settimane, o entro un mese nel caso dei clienti civili, prima della data di applicazione dell'adeguamento. I clienti finali informano senza ritardo gli utenti finali delle nuove condizioni.

4.   I fornitori offrono ai clienti finali un'ampia gamma di metodi di pagamento. I metodi di pagamento non devono creare discriminazioni indebite tra i consumatori. Eventuali differenze negli oneri relativi ai metodi di pagamento o ai sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non discriminatorie e proporzionate e non superano i costi diretti a carico del beneficiario per l'uso di uno specifico metodo di pagamento o di un sistema di prepagamento, in conformità dell'articolo 62 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (44).

5.   Ai sensi del paragrafo 4, i clienti civili che hanno accesso ai sistemi di prepagamento non sono messi in condizioni di svantaggio dai sistemi di prepagamento.

6.   Ai clienti finali e, se del caso, agli utenti finali sono offerte condizioni generali eque e trasparenti, che sono fornite in un linguaggio semplice e univoco e non contengono ostacoli non contrattuali all'esercizio dei diritti dei consumatori, come ad esempio un'eccessiva documentazione contrattuale. Gli utenti finali che ne facciano richiesta hanno accesso alle condizioni generali. I clienti finali e gli utenti finali sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli. Ai clienti finali con disabilità sono fornite in formato accessibile tutte le informazioni pertinenti relative al loro contratto con il fornitore.

7.   I clienti finali e gli utenti finali hanno diritto a un buon livello di prestazione dei servizi e gestione dei reclami da parte del proprio fornitore. I fornitori gestiscono i reclami in modo semplice, equo e rapido.

8.   Le autorità competenti garantiscono l'applicazione delle misure di tutela dei consumatori stabilite nella presente direttiva. Le autorità competenti agiscono in modo indipendente dagli interessi di mercato.

9.   In caso di disconnessione pianificata, i clienti finali interessati ricevono informazioni adeguate sulle misure alternative con sufficiente anticipo, al più tardi un mese prima della disconnessione pianificata e senza costi aggiuntivi.

Articolo 22

Informazione e sensibilizzazione

1.   Gli Stati membri, in collaborazione con le autorità regionali e locali, se del caso, provvedono affinché le informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, sulle azioni individuali e sui quadri finanziari e giuridici disponibili siano trasparenti, accessibili e divulgate largamente a tutti i pertinenti attori del mercato, quali clienti finali, utenti finali, organizzazioni di consumatori, rappresentanti della società civile, comunità di energia rinnovabile, comunità energetiche dei cittadini, autorità locali e regionali, agenzie per l'energia, fornitori di servizi sociali, costruttori, architetti, ingegneri, auditor ambientali e dell'energia e installatori di elementi edilizi ai sensi dell'articolo 2, punto 9), della direttiva 2010/31/UE.

2.   Gli Stati membri adottano le misure appropriate per promuovere e facilitare un uso efficiente dell'energia da parte dei clienti finali e degli utenti finali. Dette misure rientrano in una strategia nazionale quale il piano nazionale integrato per l'energia e il clima previsto dal regolamento (UE) 2018/1999 o la strategia di ristrutturazione a lungo termine istituita ai sensi dell'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE.

Ai fini del presente articolo, dette misure comprendono un corredo di strumenti e politiche atti a favorire cambiamenti comportamentali, ad esempio:

a)

incentivi fiscali;

b)

accesso a finanziamenti, buoni, contributi o sovvenzioni;

c)

valutazioni del consumo energetico finanziate con risorse pubbliche e servizi di consulenza e sostegno personalizzati per i consumatori domestici, in particolare le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono in alloggi sociali;

d)

servizi di consulenza personalizzati per le PMI e le microimprese;

e)

erogazione di informazioni in formato accessibile alle persone con disabilità;

f)

progetti esemplari;

g)

attività sul luogo di lavoro;

h)

attività formative;

i)

strumenti digitali;

j)

strategie di coinvolgimento.

3.   Ai fini del presente articolo, tra le misure di cui al paragrafo 2 si annovera la creazione di un quadro di sostegno per attori del mercato quali quelli menzionati al paragrafo 1, in particolare per:

a)

la creazione di sportelli unici o meccanismi analoghi volti a fornire ai clienti finali e agli utenti finali, in particolare quelli civili e quelli non civili di piccole dimensioni, comprese le PMI e le microimprese, consulenza e assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria nel settore dell'efficienza energetica, ad esempio in materia di controlli energetici per le famiglie, ristrutturazione energetica di edifici, sostituzione di sistemi di riscaldamento vecchi e inefficienti con apparecchiature moderne e più efficienti nonché la diffusione delle energie rinnovabili e dello stoccaggio dell'energia negli edifici;

b)

la cooperazione con attori privati che forniscono servizi quali audit energetici e valutazioni del consumo energetico, soluzioni di finanziamento ed esecuzione di ristrutturazioni energetiche;

c)

la comunicazione di cambiamenti efficaci in termini costi e di facile realizzazione per quanto riguarda l'uso dell'energia;

d)

la divulgazione di informazioni sulle misure di efficienza energetica e sugli strumenti di finanziamento;

e)

la predisposizione di punti unici di contatto al fine di fornire ai clienti finali e agli utenti finali tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, il diritto applicabile e i meccanismi di risoluzione delle controversie a loro disposizione in caso di controversia. Tali punti unici di contatto possono far parte di sportelli generali di informazione dei consumatori.

4.   Ai fini del presente articolo, gli Stati membri, in cooperazione con le autorità competenti e, se del caso, con i portatori di interessi privati, istituiscono appositi sportelli unici o meccanismi analoghi volti a fornire consulenza tecnica, amministrativa e finanziaria in materia di efficienza energetica. Tali strutture:

a)

forniscono consulenza mediante informazioni semplificate sulle possibilità e le soluzioni tecniche e finanziarie per le famiglie, le PMI, le microimprese, gli enti pubblici;

b)

forniscono supporto globale a tutte le famiglie, con un'attenzione particolare alle famiglie in condizioni di povertà energetica e agli edifici con le prestazioni meno efficienti, nonché alle aziende e agli installatori accreditati che forniscono servizi di riqualificazione, adattati a diverse tipologie abitative e aree geografiche, e forniscono supporto che copra le diverse fasi del progetto di riqualificazione, anche per agevolare l'attuazione di norme minime di prestazione energetica, laddove tali norme siano definite in un atto legislativo dell'Unione;

c)

forniscono consulenza in merito alle abitudini di consumo energetico.

5.   Gli appositi sportelli unici di cui al paragrafo 4, se del caso:

a)

forniscono informazioni in merito a professionisti qualificati in materia di efficienza energetica;

b)

raccolgono dati aggregati per tipologia ricavati da progetti di efficienza energetica, condividono esperienze e rendono pubbliche tali informazioni;

c)

collegano i potenziali progetti con gli operatori del mercato, in particolare i progetti locali su scala ridotta.

Ai fini del primo comma, lettera b), la Commissione assiste gli Stati membri per agevolare la condivisione di buone pratiche e migliorare la cooperazione transfrontaliera in materia.

6.   Gli sportelli unici di cui al paragrafo 4 offrono servizi specifici alle persone in condizioni di povertà energetica, ai clienti vulnerabili e alle persone appartenenti a famiglie a basso reddito.

La Commissione fornisce agli Stati membri orientamenti per lo sviluppo di tali sportelli unici al fine di creare un approccio armonizzato in tutta l'Unione. Tali orientamenti incoraggiano la cooperazione tra gli enti pubblici, le agenzie per l'energia e le iniziative di tipo partecipativo.

7.   Gli Stati membri stabiliscono condizioni adeguate affinché gli attori del mercato forniscano informazioni adeguate e mirate nonché consulenza in materia di efficienza energetica ai clienti finali, compresi le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, le PMI e le microimprese.

8.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali, gli utenti finali, le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali abbiano accesso a meccanismi semplici, equi, trasparenti, indipendenti, efficaci ed efficienti di risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti i diritti e gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, attraverso un meccanismo indipendente quale un mediatore dell'energia o un organismo dei consumatori, o attraverso un'autorità di regolazione. Se il cliente finale è un consumatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (45), tali meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie sono conformi ai requisiti ivi stabiliti. A tal fine si può ricorrere ai meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie già esistenti negli Stati membri, a condizione che siano altrettanto efficaci.

Ove necessario, gli Stati membri garantiscono che gli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie cooperino per garantire un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie semplice, equo, trasparente, indipendente, efficace ed efficiente per qualsiasi controversia derivante da prodotti o servizi legati o abbinati a qualsiasi prodotto o servizio che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

La partecipazione delle imprese ai meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie per i clienti civili è obbligatoria, a meno che lo Stato membro non dimostri alla Commissione che altri meccanismi sono altrettanto efficaci.

9.   Fatti salvi i principi di base della propria legislazione in materia di proprietà e locazione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica per quanto riguarda la divergenza di interessi tra proprietari e locatari o tra gli stessi proprietari di un immobile o di un'unità immobiliare, con l'intento di evitare che essi rinuncino a realizzare investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica, che avrebbero invece realizzato in altre condizioni, perché non ne otterranno individualmente i pieni benefici o per l'assenza di regole che disciplinano la ripartizione dei costi e dei benefici.

Le misure destinate a eliminare tali ostacoli possono comprendere l'erogazione di incentivi, l'abrogazione o la modifica di disposizioni giuridiche o regolamentari, l'adozione di orientamenti e comunicazioni interpretative, la semplificazione delle procedure amministrative, incluse le norme e le misure nazionali che disciplinano i processi decisionali per i beni in multiproprietà, e la possibilità di ricorrere a soluzioni di finanziamento da parte di terzi. Le misure possono essere combinate con azioni di istruzione, formazione e informazione specifica, nonché con assistenza tecnica in materia di efficienza energetica rivolta ad attori del mercato quali quelli menzionati al paragrafo 1.

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per sostenere un dialogo multilaterale tra i partner pertinenti, quali autorità locali e regionali, parti sociali, organizzazioni di proprietari e locatari, organizzazioni dei consumatori, distributori di energia o società di vendita di energia al dettaglio, ESCO, comunità di energia rinnovabile, comunità energetiche dei cittadini, autorità e agenzie pubbliche, allo scopo di elaborare proposte di misure, incentivi e orientamenti accettati di comune accordo circa la divergenza di interessi tra i proprietari e i locatari o tra gli stessi proprietari di un immobile o di un'unità immobiliare.

Ciascuno Stato membro riferisce in merito ai suddetti ostacoli e alle misure adottate nella propria strategia di ristrutturazione a lungo termine istituita ai sensi dell'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE e del regolamento (UE) 2018/1999.

10.   La Commissione incoraggia lo scambio e l'ampia diffusione di informazioni sulle buone pratiche in materia di efficienza energetica e sui metodi e fornisce assistenza tecnica per mitigare la divergenza di interessi negli Stati membri.

Articolo 23

Partenariati per l'efficienza energetica

1.   Entro l'11 ottobre 2024 la Commissione valuta se i partenariati esistenti contemplano l'efficienza energetica. Se dalla valutazione emerge che i partenariati esistenti non contemplano a sufficienza l'efficienza energetica, la Commissione istituisce partenariati settoriali per l'efficienza energetica a livello di Unione, con sottopartenariati per ciascun settore mancante, che riuniscano i principali portatori di interessi, tra cui le parti sociali, in settori quali TIC, trasporti, finanze ed edilizia, in modo inclusivo e rappresentativo.

Qualora sia istituito un partenariato, la Commissione nomina, se del caso, un presidente per ciascun partenariato settoriale dell'Unione per l'efficienza energetica.

2.   I partenariati di cui al paragrafo 1 agevolano i dialoghi sul clima e sulla transizione energetica tra gli attori pertinenti e incoraggiano i settori a elaborare tabelle di marcia per l'efficienza energetica al fine di mappare le misure e le opzioni tecnologiche disponibili per conseguire risparmi energetici, prepararsi alle energie rinnovabili e decarbonizzare i settori.

Tali tabelle di marcia fornirebbero un valido contributo per aiutare i settori a pianificare gli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi della presente direttiva e del regolamento (UE) 2021/1119 e agevolerebbero inoltre la cooperazione transfrontaliera tra gli attori per rafforzare il mercato interno.

Articolo 24

Responsabilizzazione e tutela dei clienti vulnerabili e alleviamento della povertà energetica

1.   Fatte salve le loro politiche economiche e sociali nazionali e fatti salvi i loro obblighi conformemente al diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano le misure appropriate per responsabilizzare e tutelare le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali.

Nel definire il concetto di clienti vulnerabili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/73/CE e dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944, gli Stati membri tengono conto degli utenti finali.

2.   Fatte salve le loro politiche economiche e sociali nazionali e fatti salvi i loro obblighi conformemente al diritto dell'Unione, al fine di alleviare la povertà energetica gli Stati membri attuano misure di miglioramento dell'efficienza energetica e misure correlate di informazione o tutela dei consumatori, in particolare quelle prescritte all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 22 della presente direttiva, in via prioritaria presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Il monitoraggio e la comunicazione di tali misure avvengono nel quadro dei requisiti di comunicazione esistenti di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1999.

3.   Al fine di sostenere le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, gli Stati membri, se del caso:

a)

mettono in atto misure di miglioramento dell'efficienza energetica volte a mitigare gli effetti distributivi di altre politiche e misure, quali le misure fiscali attuate conformemente all'articolo 10 della presente direttiva, o dell'applicazione dello scambio di quote di emissioni ai settori dell'edilizia e dei trasporti conformemente alla direttiva 2003/87/CE;

b)

fanno il miglior uso possibile dei fondi pubblici disponibili a livello dell'Unione e nazionale, compresi, se del caso, i contributi finanziari che gli Stati membri ricevono dal Fondo sociale per il clima a norma degli articoli 9 e 14 del regolamento (UE) 2023/955 e i proventi della vendita all'asta delle quote di emissioni a norma dell’EU ETS in conformità della direttiva 2003/87/CE, investendoli in via prioritaria in misure di miglioramento dell'efficienza energetica;

c)

realizzano investimenti tempestivi e orientati al futuro in misure di miglioramento dell'efficienza energetica prima che si manifestino gli effetti distributivi di altre politiche e misure;

d)

promuovono l'assistenza tecnica e il varo di strumenti finanziari e di finanziamento abilitanti, quali regimi di compensazione in bolletta, riserve locali per perdite su crediti, fondi di garanzia e fondi mirati a ristrutturazioni profonde e ristrutturazioni che determinano guadagni energetici minimi;

e)

promuovono l'assistenza tecnica rivolta agli attori sociali al fine di favorire la partecipazione attiva al mercato dell'energia dei clienti vulnerabili e il cambiamento in meglio delle loro abitudini di consumo energetico;

f)

garantiscono l'accesso a finanziamenti, contributi o sovvenzioni subordinato a guadagni energetici minimi e facilitano così l'accesso a prestiti bancari a prezzi abbordabili o ad apposite linee di credito.

4.   Gli Stati membri creano una rete di esperti di vari settori, tra cui sanità, edilizia e settore sociale, o incaricano una rete esistente, di elaborare strategie volte a sostenere i responsabili politici locali e nazionali nell'attuazione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica come anche strumenti finanziari e di assistenza tecnica volti ad alleviare la povertà energetica. Gli Stati membri si adoperano affinché la composizione della rete di esperti rispetti il principio dell’equilibrio di genere e rifletta i punti di vista di tutti.

Gli Stati membri possono incaricare la rete di esperti di offrire consulenza in merito a:

a)

le definizioni nazionali dei concetti di «povertà energetica», «condizioni di povertà energetica» e «clienti vulnerabili», includendovi gli utenti finali, nonché i relativi indicatori e criteri;

b)

lo sviluppo o il miglioramento degli indicatori e degli insiemi di dati rilevanti per la questione della povertà energetica che dovrebbero essere usati e comunicati;

c)

metodi e misure tesi a garantire l'accessibilità del costo della vita e la promozione della neutralità dei costi degli alloggi, oppure modalità per assicurare che i fondi pubblici investiti in misure di miglioramento dell'efficienza energetica vadano a beneficio sia dei proprietari che dei locatari di immobili e unità immobiliari, con particolare riferimento alle persone in condizioni di povertà energetica, ai clienti vulnerabili, alle persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, alle persone che vivono negli alloggi sociali;

d)

misure per prevenire o porre rimedio alle situazioni in cui determinati gruppi si trovano maggiormente o corrono maggiormente il rischio di trovarsi in condizioni di povertà energetica o sono più esposti ai suoi effetti negativi, ad esempio sulla base del reddito, del genere, delle condizioni di salute o dell'appartenenza a una minoranza, e dell'appartenenza demografica.

CAPO V

EFFICIENZA NELLA FORNITURA DELL'ENERGIA

Articolo 25

Valutazione e pianificazione del riscaldamento e del raffrescamento

1.   Nell'ambito del proprio piano nazionale integrato per l'energia e il clima e relativi aggiornamenti, a norma del regolamento (UE) 2018/1999, ogni Stato membro presenta alla Commissione una valutazione globale del riscaldamento e del raffrescamento. La valutazione globale contiene le informazioni di cui all'allegato X della presente direttiva ed è corredata della valutazione effettuata in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2018/2001.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché ai portatori di interessi interessati dalla valutazione globale di cui al paragrafo 1 sia data la possibilità di partecipare all'elaborazione dei piani di riscaldamento e raffrescamento, della valutazione globale e delle politiche e misure, garantendo nel contempo che le autorità competenti non diffondano o pubblichino segreti commerciali o aziendali identificati come tali.

3.   Ai fini della valutazione globale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri effettuano un'analisi costi-benefici relativa al loro territorio in base alle condizioni climatiche, la fattibilità economica e l'idoneità tecnica. L'analisi costi-benefici è atta ad agevolare l'individuazione delle soluzioni più efficienti in termini di uso delle risorse e di costi in modo da soddisfare le esigenze in materia di riscaldamento e raffrescamento, tenendo conto del principio «l'efficienza energetica al primo posto». Tale analisi costi-benefici può rientrare in una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (46).

Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili di effettuare le analisi costi-benefici, forniscono metodologie e ipotesi dettagliate conformemente all'allegato XI e definiscono e rendono pubbliche le procedure di analisi economica.

4.   Qualora la valutazione globale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e l'analisi di cui al paragrafo 3 del presente articolo individuino un potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e/o del teleriscaldamento e teleraffrescamento da calore di scarto efficienti i cui vantaggi superino i costi, gli Stati membri adottano misure adeguate al fine di sviluppare infrastrutture efficienti di teleriscaldamento e raffrescamento, di incoraggiare lo sviluppo di impianti per l'utilizzo del calore di scarto, anche nel settore industriale, e/o di adattare lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e l'uso di riscaldamento e raffrescamento da calore di scarto e da fonti rinnovabili conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 26, paragrafi 7 e 9.

Qualora la valutazione globale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e l'analisi di cui al paragrafo 3 del presente articolo non individuino un potenziale i cui vantaggi superino i costi, inclusi i costi amministrativi per la realizzazione dell'analisi costi-benefici di cui all'articolo 26, paragrafo 7, lo Stato membro interessato, insieme alle autorità locali e regionali, ove del caso, può esentare le installazioni dai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.

5.   Gli Stati membri adottano politiche e misure che assicurano la concretizzazione del potenziale individuato nella valutazione globale svolta in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. Tali politiche e misure comprendono almeno gli elementi che figurano nell'allegato X. Ciascuno Stato membro comunica tali politiche e misure nell'ambito dell'aggiornamento del proprio piano nazionale integrato per l'energia e il clima presentato a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, dei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima trasmessi a norma dell'articolo 3 e degli articoli da 7 a 12 di tale regolamento e delle pertinenti relazioni intermedie nazionali sull'energia e il clima presentate a norma di tale regolamento.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità regionali e locali elaborino piani locali di riscaldamento e raffrescamento, almeno nei comuni con popolazione complessiva superiore a 45 000 abitanti. I piani dovrebbero quanto meno:

a)

essere basati sulle informazioni e sui dati presentati nelle valutazioni globali effettuate in applicazione del paragrafo 1 e fornire una stima e una mappatura del potenziale di aumento dell'efficienza energetica, anche mediante la disponibilità di teleriscaldamento a bassa temperatura, la cogenerazione ad alto rendimento, il recupero del calore di scarto, e della quota di energia rinnovabile nel riscaldamento e nel raffrescamento nell'area interessata;

b)

rispettare il principio «l'efficienza energetica al primo posto»;

c)

includere una strategia per concretizzare il potenziale individuato conformemente alla lettera a);

d)

essere elaborati coinvolgendo tutti i portatori di interessi regionali o locali pertinenti e garantire la partecipazione del pubblico, compresi i gestori dell'infrastruttura energetica locale;

e)

tenere conto delle pertinenti infrastrutture energetiche esistenti;

f)

prendere in considerazione le esigenze comuni delle comunità locali e di varie regioni o unità amministrative locali o regionali;

g)

valutare il ruolo delle comunità energetiche e di altre iniziative guidate dai consumatori che possono contribuire attivamente all'attuazione di progetti locali di riscaldamento e raffrescamento;

h)

includere un'analisi degli apparecchi e dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento presenti nei parchi immobiliari locali, prendendo in considerazione le potenzialità specifiche alla zona per le misure di efficienza energetica e affrontando le questioni degli edifici dalle prestazioni peggiori e delle esigenze delle famiglie vulnerabili;

i)

valutare in che modo finanziare l'attuazione delle politiche e delle misure e individuare meccanismi finanziari che permettano ai consumatori di passare al riscaldamento e al raffrescamento rinnovabili;

j)

prevedere una traiettoria per il conseguimento degli obiettivi dei piani in linea con la neutralità climatica e il monitoraggio dei progressi compiuti nell'attuazione delle politiche e delle misure individuate;

k)

mirare a sostituire gli apparecchi di riscaldamento e raffrescamento vecchi e inefficienti negli enti pubblici con alternative ad alta efficienza allo scopo di eliminare gradualmente i combustibili fossili;

l)

valutare possibili sinergie con i piani delle autorità regionali o locali vicine al fine di incoraggiare investimenti congiunti e l'efficienza in termini di costi.

Gli Stati membri provvedono affinché a tutte le parti competenti, compresi il pubblico e i pertinenti portatori di interessi privati, sia data la possibilità di partecipare all'elaborazione dei piani di riscaldamento e raffrescamento, della valutazione globale di cui al paragrafo 1 e delle politiche e misure di cui al paragrafo 5.

In quest'ottica gli Stati membri formulano raccomandazioni per aiutare le autorità regionali e locali ad attuare politiche e misure in materia di riscaldamento e raffrescamento efficienti dal punto di vista energetico e basati sull'energia rinnovabile a livello regionale e locale che sfruttino il potenziale individuato. Gli Stati membri sostengono le autorità regionali e locali quanto più possibile e con ogni mezzo, anche con meccanismi di sostegno tecnico e sostegno finanziario. Gli Stati membri provvedono affinché i piani di riscaldamento e raffrescamento siano in linea con gli altri requisiti di pianificazione in materia climatica, energetica e ambientale a livello locale onde evitare oneri amministrativi per le autorità locali e regionali e incoraggiare l'efficace attuazione dei piani.

I piani locali di riscaldamento e raffrescamento possono essere realizzati congiuntamente da un gruppo di autorità locali vicine, in presenza di un adeguato contesto geografico e amministrativo e di un'appropriata infrastruttura di riscaldamento e raffrescamento.

I piani locali di riscaldamento e raffrescamento sono valutati da un'autorità competente e, ove necessario, seguiti da adeguate misure di attuazione.

Articolo 26

Fornitura di riscaldamento e raffrescamento

1.   Onde garantire un consumo più efficiente dell'energia primaria e aumentare la quota di energia rinnovabile nella fornitura di riscaldamento e raffrescamento immessa nella rete, un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente soddisfa i criteri seguenti:

a)

fino al 31 dicembre 2027, un sistema che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, il 75 % calore cogenerato o il 50 % una combinazione di tale energia e calore;

b)

dal 1o gennaio 2028, un sistema che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, il 50 % energia rinnovabile e calore di scarto, l'80 % calore da cogenerazione ad alto rendimento o almeno una combinazione di tale energia termica immessa nella rete con una quota di energia rinnovabile pari almeno al 5 % e una quota complessiva di energia rinnovabile, calore di scarto o calore da cogenerazione ad alto rendimento pari almeno al 50 %;

c)

dal 1o gennaio 2035, un sistema che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto o il 50 % energia rinnovabile e calore di scarto oppure un sistema con una quota complessiva di energia rinnovabile, calore di scarto o calore da cogenerazione ad alto rendimento pari almeno all'80 % e inoltre la quota complessiva di energia rinnovabile o calore di scarto è pari almeno al 35 %;

d)

dal 1o gennaio 2040, un sistema che usa per almeno il 75 % energia rinnovabile, il 75 % calore di scarto o il 75 % energia rinnovabile e calore di scarto oppure un sistema che usa per almeno il 95 % energia rinnovabile, calore di scarto e calore da cogenerazione ad alto rendimento e inoltre la quota complessiva di energia rinnovabile o calore di scarto è pari almeno al 35 %;

e)

dal 1o gennaio 2045, un sistema che usa per almeno il 75 % energia rinnovabile, il 75 % calore di scarto o il 75 % energia rinnovabile e calore di scarto;

f)

dal 1o gennaio 2050, un sistema che usa esclusivamente energia rinnovabile, esclusivamente calore di scarto o esclusivamente una combinazione di energia rinnovabile e calore di scarto.

2.   Gli Stati membri possono inoltre scegliere, in alternativa ai criteri indicati al paragrafo 1 del presente articolo, criteri di sostenibilità della prestazione basati sulla quantità di emissioni di gas a effetto serra del sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento per unità di calore o di freddo fornita ai clienti, tenendo conto delle misure attuate per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. Nella scelta di tali criteri, un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente ha la seguente quantità massima di emissioni di gas a effetto serra per unità di calore o di freddo fornita ai clienti:

a)

fino al 31 dicembre 2025: 200 grammi/kWh;

b)

dal 1o gennaio 2026: 150 grammi/kWh;

c)

dal 1o gennaio 2035: 100 grammi/kWh;

d)

dal 1o gennaio 2045: 50 grammi/kWh;

e)

dal 1o gennaio 2050: 0 grammi/kWh.

3.   Gli Stati membri possono scegliere di applicare i criteri relativi alle emissioni di gas a effetto serra per unità di calore o di freddo per ciascun periodo di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), del presente articolo. Se decidono di procedere in tal senso, ne danno notifica alla Commissione entro l'11 gennaio 2024 per il periodo di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, e almeno sei mesi prima dell'inizio dei periodi pertinenti di cui al paragrafo 2, lettere da b) a e), del presente articolo. Tale notifica comprende le misure attuate per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 se non sono già state comunicate in precedenza nell'ambito dell'aggiornamento dei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima.

4.   Affinché un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento di nuova realizzazione o le cui unità di alimentazione sono ammodernate in modo sostanziale possa essere definito efficiente, gli Stati membri garantiscono che soddisfi i criteri indicati al paragrafo 1 o 2 quando entra in funzione o riprende a funzionare dopo l'ammodernamento. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento di nuova realizzazione o le relative unità di alimentazione ammodernate in modo sostanziale:

a)

non determinino un aumento dell'uso di combustibili fossili diversi dal gas naturale nelle fonti di calore esistenti rispetto al consumo annuale medio degli ultimi tre anni civili di piena operatività prima dell'ammodernamento; e

b)

eventuali nuove fonti di calore nel sistema di nuova realizzazione o con unità di alimentazione ammodernate in modo sostanziale non usino combustibili fossili, tranne il gas naturale, fino al 2030.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché, dal 1o gennaio 2025 e successivamente ogni cinque anni, i gestori di tutti i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento esistenti che producono complessivamente più di 5 MW di calore e di freddo e non soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), elaborino un piano volto a garantire un consumo più efficiente dell'energia primaria, a ridurre le perdite di distribuzione e ad aumentare la quota di energia rinnovabile nella fornitura di riscaldamento e raffrescamento. Il piano prevede misure atte a soddisfare i criteri di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), e richiede l'approvazione dell'autorità competente.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché i centri dati con potenza totale assorbita nominale superiore a 1 MW utilizzino il calore di scarto o altre applicazioni di recupero del calore di scarto, a meno che non possano dimostrare che ciò è tecnicamente o economicamente impraticabile conformemente alla valutazione di cui al paragrafo 7.

7.   Al fine di valutare la fattibilità economica dell'aumento dell'efficienza energetica della fornitura di calore e raffrescamento, gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata un'analisi costi-benefici a livello di impianto conformemente all'allegato XI laddove si progettino ex novo o si ammodernino in modo sostanziale i seguenti impianti:

a)

impianti di generazione di energia termica con potenza totale assorbita media annua superiore a 10 MW, al fine di valutare i costi e i benefici della predisposizione del funzionamento dell'impianto come impianto di cogenerazione ad alto rendimento;

b)

impianti industriali con potenza totale assorbita media annua superiore a 8 MW, al fine di valutare l'uso del calore di scarto in loco ed extra loco;

c)

installazioni di servizio con potenza totale assorbita media annua superiore a 7 MW, quali impianti di trattamento delle acque reflue e impianti GNL, al fine di valutare l'uso del calore di scarto in loco e extra loco;

d)

centri dati con potenza totale assorbita nominale superiore a 1 MW al fine di valutare l'analisi costi-benefici, comprendente, tra l'altro, la fattibilità tecnica, l'efficienza dei costi e l'impatto sull'efficienza energetica e sulla domanda locale di calore, comprese le variazioni stagionali, dell'uso del calore di scarto per soddisfare una domanda economicamente giustificabile, nonché i costi e i benefici del collegamento dell'impianto a una rete di teleriscaldamento o a un sistema di teleraffrescamento efficiente/basato sulle energie rinnovabili o ad altre applicazioni di recupero del calore di scarto.

L'analisi di cui al primo comma, lettera d), valuta soluzioni di raffrescamento che consentano di rimuovere o catturare il calore di scarto a livelli di temperatura utili con un apporto energetico supplementare minimo.

Gli Stati membri mirano a rimuovere gli ostacoli all'utilizzo del calore di scarto e forniscono sostegno all'assorbimento del calore di scarto laddove gli impianti siano progettati ex novo o ammodernizzati.

L'installazione di attrezzature per la cattura di biossido di carbonio prodotto da un impianto di combustione a scopo di stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE non è considerata un ammodernamento ai fini delle lettere b) e c) del presente paragrafo.

Gli Stati membri prescrivono che l'analisi costi-benefici sia effettuata in cooperazione con le società responsabili per il funzionamento dell'installazione.

8.   Gli Stati membri possono esentare dal paragrafo 7:

a)

gli impianti di produzione dell'energia elettrica per i carichi di punta e l'energia elettrica di riserva progettati per essere in funzione per meno di 1 500 ore operative annue calcolate in media mobile per un periodo di cinque anni, in base a una procedura di verifica istituita dagli Stati membri per garantire che tale criterio di esenzione sia soddisfatto;

b)

gli impianti che devono essere ubicati in prossimità di un sito di stoccaggio geologico approvato ai sensi della direttiva 2009/31/CE;

c)

i centri dati il cui calore di scarto è o sarà usato in una rete di teleriscaldamento o direttamente per il riscaldamento degli ambienti, la preparazione di acqua calda per uso domestico o altri scopi nell'edificio o nel gruppo di edifici o impianti che ospita il centro dati.

Gli Stati membri possono inoltre stabilire soglie, espresse in termini di livello di calore di scarto utile disponibile, domanda di calore o distanze tra gli impianti industriali e le reti di teleriscaldamento, per l'esenzione di singoli impianti dal paragrafo 7, lettere c) e d).

Gli Stati membri notificano alla Commissione le esenzioni adottate a norma del presente paragrafo.

9.   Gli Stati membri adottano criteri di autorizzazione di cui all'articolo 8 della direttiva (UE) 2019/944 o criteri equivalenti in materia di permessi per:

a)

tener conto dell'esito delle valutazioni globali di cui all'articolo 25, paragrafo 1;

b)

garantire che siano soddisfatti i requisiti stabiliti al paragrafo 7;

c)

tener conto dell'esito dell'analisi costi-benefici di cui al paragrafo 7.

10.   Gli Stati membri possono esentare singoli impianti dall'obbligo, a titolo dei criteri di autorizzazione o dei criteri equivalenti in materia di permessi di cui al paragrafo 9, di applicare opzioni i cui benefici siano superiori ai costi, se esistono motivi imperativi di diritto, proprietà o bilancio per farlo. In tal caso lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una decisione motivata entro tre mesi dalla data di adozione. La Commissione può formulare un parere sulla decisione entro tre mesi dalla data di ricevimento.

11.   I paragrafi 7, 8, 9 e 10 del presente articolo si applicano agli impianti contemplati dalla direttiva 2010/75/UE fatti salvi i requisiti stabiliti in tale direttiva.

12.   Gli Stati membri raccolgono informazioni sulle analisi costi-benefici svolte conformemente al paragrafo 7, lettere da a) a d). Tali informazioni dovrebbero includere quanto meno dati sui volumi disponibili di fornitura di calore e sui parametri relativi al calore, sul numero previsto di ore operative per ogni anno e sull'ubicazione geografica dei siti. I dati sono pubblicati tenendo debitamente conto della loro potenziale riservatezza.

13.   Sulla base dei valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui all'allegato III, lettera d), gli Stati membri assicurano che l'origine dell'energia elettrica prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento possa essere garantita secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, stabiliti da ciascuno Stato membro. Essi assicurano altresì che tale garanzia di origine sia conforme ai requisiti stabiliti nell'allegato XII e contenga almeno le informazioni ivi specificate. Le garanzie di origine sono reciprocamente riconosciute dagli Stati membri esclusivamente come prova delle informazioni di cui al presente paragrafo. Qualsiasi rifiuto di riconoscere la garanzia di origine quale prova in questo senso, in particolare per ragioni connesse con la prevenzione delle frodi, è fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Gli Stati membri notificano alla Commissione tale rifiuto e ne indicano la motivazione. In caso di rifiuto di riconoscere una garanzia di origine, la Commissione può adottare una decisione per obbligare la parte che oppone il rifiuto a riconoscere la garanzia di origine, in particolare facendo riferimento ai criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori sui quali è basato il riconoscimento.

14.   Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi possibile sostegno alla cogenerazione sia subordinato alla condizione che l'energia elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente usato per realizzare risparmi di energia primaria. Il sostegno pubblico a favore della cogenerazione, della produzione di teleriscaldamento e delle reti di teleriscaldamento è subordinato, se del caso, alle regole in materia di aiuti di Stato.

Articolo 27

Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia

1.   Le autorità nazionali di regolazione del settore energetico applicano il principio «l'efficienza energetica al primo posto», conformemente all'articolo 3 della presente direttiva, nell'esercitare le funzioni di regolatori stabilite dalla direttiva 2009/73/CE e dalla direttiva (UE) 2019/944 per quanto riguarda le loro decisioni in materia di funzionamento delle infrastrutture del gas e dell'energia elettrica, comprese le decisioni sulle tariffe di rete. Oltre al principio «l'efficienza energetica al primo posto», le autorità nazionali di regolazione dell'energia possono tenere conto dell'efficienza in termini di costi, dell'efficienza del sistema e della sicurezza dell'approvvigionamento, e dell'integrazione del mercato, salvaguardando nel contempo gli obiettivi climatici e di sostenibilità dell'Unione di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione del gas e dell'energia elettrica si attengano al principio «l'efficienza energetica al primo posto», conformemente all'articolo 3, nella pianificazione e nello sviluppo delle reti e nelle decisioni relative agli investimenti. Le autorità nazionali di regolazione o altre autorità nazionali designate verificano che le metodologie utilizzate dai gestori dei sistemi di trasmissione e dai gestori dei sistemi di distribuzione valutino alternative nell'ambito dell'analisi costi-benefici e tengano conto dei benefici più generalizzati delle soluzioni di efficienza energetica, della flessibilità della domanda e degli investimenti in attivi che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Le autorità nazionali di regolazione e altre autorità designate, quando approvano, verificano o monitorano i progetti e i piani di sviluppo delle reti a norma dell’articolo 22 della direttiva 2009/73/CE e dell’articolo 32, paragrafo 3, e dell'articolo 51 della direttiva (UE) 2019/944, appurano altresì che i gestori dei sistemi di trasmissione o i gestori dei sistemi di distribuzione si siano attenuti al principio «l'efficienza energetica al primo posto». Le autorità nazionali di regolazione possono fornire metodologie e orientamenti sulle modalità di valutazione delle alternative nell'ambito dell'analisi costi-benefici in stretta collaborazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione, che possono condividere competenze tecniche essenziali.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione controllino e quantifichino il volume complessivo delle perdite di rete e, ove fattibile dal punto di vista tecnico e finanziario, ottimizzino le reti e migliorino l'efficienza della rete. I gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione riferiscono all'autorità nazionale di regolazione del settore energetico in merito a tali misure e al risparmio energetico che si prevede di ottenere grazie alla riduzione delle perdite di rete. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione valutino misure di miglioramento dell'efficienza energetica dei loro sistemi esistenti di trasmissione o distribuzione del gas o dell'energia elettrica e migliorino l'efficienza energetica in sede di progettazione e funzionamento delle infrastrutture, in particolare in termini di sviluppo di reti intelligenti. Gli Stati membri incoraggiano i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione a sviluppare soluzioni innovative per migliorare l'efficienza energetica dei sistemi esistenti e futuri mediante una regolamentazione basata sugli incentivi in conformità dei principi relativi alle tariffe di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009.

4.   Le autorità nazionali di regolazione del settore energetico includono nella relazione annuale stilata in applicazione dell'articolo 41 della direttiva 2009/73/CE e dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera i), della direttiva (UE) 2019/944 una sezione specifica sui progressi compiuti in termini di miglioramento dell'efficienza energetica nel funzionamento dell'infrastruttura elettrica e del gas. In tale relazione le autorità di regolazione del settore energetico forniscono una valutazione dell'efficienza globale durante il funzionamento dell'infrastruttura elettrica e del gas e delle misure poste in essere dai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione e, ove opportuno, formulano raccomandazioni finalizzate a migliorare l'efficienza energetica, comprese le alternative efficienti in termini di costi che riducono i carichi di punta e il consumo complessivo di energia elettrica.

5.   Per quanto riguarda l'energia elettrica, gli Stati membri garantiscono che la regolamentazione delle reti e le tariffe di rete soddisfino i criteri di cui all'allegato XIII, tenendo conto dei codici di rete e degli orientamenti messi a punto a norma del regolamento (UE) 2019/943 e dell’obbligo di cui all’articolo 59, paragrafo 7, lettera a), della direttiva (UE) 2019/944 al fine di consentire che i necessari investimenti nelle reti siano effettuati in modo da garantirne la sostenibilità economica.

6.   Gli Stati membri possono autorizzare elementi dei regimi e delle strutture tariffarie con finalità sociale per la trasmissione e la distribuzione dell'energia di rete, purché eventuali effetti negativi sul sistema di trasmissione e di distribuzione siano mantenuti al minimo necessario e non siano sproporzionati rispetto alla finalità sociale.

7.   Le autorità nazionali di regolazione assicurano la soppressione, nelle tariffe per la trasmissione e la distribuzione, degli incentivi che pregiudicano l'efficienza energetica della produzione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica e gas. Gli Stati membri garantiscono l'efficienza nella progettazione delle infrastrutture e nel funzionamento delle infrastrutture esistenti, in conformità del regolamento (UE) 2019/943, e garantiscono che le tariffe consentano la gestione della domanda.

8.   I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione si conformano all'allegato XIV.

9.   Se del caso, le autorità nazionali di regolazione possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai gestori dei sistemi di distribuzione di incoraggiare, riducendo i costi di connessione e di uso del sistema, la scelta di ubicare gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento in prossimità delle zone della domanda di calore.

10.   Gli Stati membri possono consentire ai produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento che desiderino connettersi alla rete di indire una gara d'appalto per i lavori di connessione.

11.   Quando elaborano le relazioni a norma della direttiva 2010/75/UE e fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, di tale direttiva, gli Stati membri esaminano la possibilità di includere informazioni sui livelli di efficienza energetica delle installazioni che praticano la combustione di combustibili con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, alla luce delle migliori tecniche disponibili sviluppate in conformità della direttiva 2010/75/UE.

CAPO VI

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

Articolo 28

Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione

1.   Gli Stati membri istituiscono la rete garantendo che il livello di competenza dei professionisti dell'efficienza energetica sia consono alle esigenze del mercato. Gli Stati membri, in stretta cooperazione con le parti sociali, provvedono affinché siano disponibili regimi di certificazione o regimi equivalenti di qualificazione, compresi, se del caso, programmi di formazione adeguati, rivolti ai professionisti dell'efficienza energetica, tra cui fornitori di servizi energetici, auditor dell'energia, responsabili delle questioni energetiche, esperti indipendenti, installatori di elementi edilizi di cui alla direttiva 2010/31/UE e fornitori di lavori di ristrutturazione integrata, e affinché tali regimi siano affidabili e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica e degli obiettivi generali di decarbonizzazione dell'Unione.

Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di regimi di certificazione o regimi equivalenti di qualificazione, compresi, se del caso, programmi di formazione adeguati, siano accreditati conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (47) o approvati conformemente alla legislazione o a norme nazionali convergenti.

2.   Gli Stati membri promuovono la partecipazione a programmi di certificazione, formazione e istruzione per garantire un livello adeguato di competenza dei professionisti dell'efficienza energetica che sia consono alle esigenze del mercato.

3.   Entro l'11 ottobre 2024 la Commissione:

a)

in cooperazione con un gruppo di esperti designati dagli Stati membri, istituisce un quadro o elabora una campagna per attirare un maggior numero di persone verso le professioni nel settore dell'efficienza energetica, garantendo nel contempo il rispetto del principio di non discriminazione;

b)

valuta la fattibilità dell'istituzione di una piattaforma a punto d'accesso unico, avvalendosi ove possibile delle iniziative esistenti, per fornire sostegno agli Stati membri nell'elaborazione delle misure volte a garantire il livello adeguato di professionisti qualificati necessari per tenere il passo con i progressi in materia di efficienza energetica al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia. La piattaforma riunirebbe esperti degli Stati membri, le parti sociali, gli istituti di istruzione, il mondo accademico e altri portatori di interessi pertinenti per favorire e promuovere le buone pratiche relative a regimi di qualificazione e programmi di formazione onde garantire un maggior numero di professionisti dell'efficienza energetica e riqualificare o aggiornare le competenze dei professionisti esistenti allo scopo di soddisfare le esigenze del mercato.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché i regimi nazionali di certificazione o i regimi nazionali di qualificazione equivalenti, compresi, se del caso, i programmi di formazione, tengano conto delle norme europee o internazionali esistenti in materia di efficienza energetica.

5.   Gli Stati membri rendono pubblici i regimi di certificazione o i regimi equivalenti di qualificazione o i programmi di formazione adeguati di cui al paragrafo 1 e cooperano tra loro e con la Commissione per comparare i regimi e garantirne il riconoscimento.

Gli Stati membri adottano misure appropriate per sensibilizzare i consumatori alla disponibilità dei regimi conformemente all'articolo 29, paragrafo 1.

6.   Entro il 31 dicembre 2024 e successivamente almeno ogni quattro anni gli Stati membri valutano se i regimi garantiscono a fornitori di servizi energetici, auditor dell'energia, responsabili delle questioni energetiche, esperti indipendenti, installatori di elementi edilizi di cui alla direttiva 2010/31/UE e fornitori di lavori di ristrutturazione integrata il livello di competenza necessario e parità di accesso a tutte le persone conformemente al principio di non discriminazione. Valutano inoltre il divario tra i professionisti disponibili e quelli richiesti. Gli Stati membri rendono pubbliche la valutazione e le raccomandazioni che ne scaturiscono e le presentano tramite la piattaforma online istituita a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999.

Articolo 29

Servizi energetici

1.   Gli Stati membri promuovono il mercato dei servizi energetici e l'accesso ad esso delle PMI diffondendo informazioni chiare e accessibili su:

a)

contratti relativi ai servizi energetici disponibili e clausole che dovrebbero esservi incluse, al fine di garantire risparmi energetici e tutelare i diritti dei clienti finali;

b)

strumenti finanziari, incentivi, contributi, fondi di rotazione, garanzie, regimi assicurativi e prestiti per sostenere i progetti nel settore dei servizi di efficienza energetica;

c)

fornitori di servizi energetici disponibili, quali le ESCO, qualificati o certificati e relative qualificazioni o certificazioni conformemente all'articolo 28;

d)

metodologie di monitoraggio e verifica e regimi di controllo della qualità disponibili.

2.   Gli Stati membri incoraggiano lo sviluppo di marchi di qualità, tra l'altro da parte di organizzazioni professionali, basati ove opportuno su norme europee o internazionali.

3.   Gli Stati membri rendono pubblico e aggiornano periodicamente un elenco dei fornitori di servizi energetici disponibili qualificati o certificati e delle relative qualificazioni o certificazioni conformemente all'articolo 28, o predispongono un'interfaccia che consenta ai fornitori di servizi energetici di trasmettere tali informazioni.

4.   Gli Stati membri promuovono e garantiscono, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, il ricorso a contratti di rendimento energetico per la ristrutturazione di edifici di grandi dimensioni di proprietà di enti pubblici. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici valutino la fattibilità del ricorso a contratti di rendimento energetico e ad altri servizi energetici basati sulle prestazioni per la ristrutturazione di edifici non residenziali di grandi dimensioni con superficie coperta utile totale superiore a 750 m2.

Gli Stati membri possono incoraggiare gli enti pubblici a combinare i contratti di rendimento energetico con servizi energetici ampliati, tra cui gestione della domanda e stoccaggio, al fine di garantire risparmi energetici e mantenere nel tempo i risultati ottenuti attraverso un monitoraggio continuo, un funzionamento efficiente e la manutenzione.

5.   Gli Stati membri sostengono il settore pubblico nell'esame delle offerte di servizi energetici, in particolare per gli interventi di ristrutturazione edilizia:

a)

offrendo contratti tipo per i contratti di rendimento energetico che contengono almeno gli elementi elencati all'allegato XV e tengono conto delle norme europee o internazionali esistenti, degli orientamenti disponibili in materia di gare di appalto e della guida Eurostat al trattamento statistico dei contratti di rendimento energetico nella contabilità delle amministrazioni pubbliche;

b)

fornendo informazioni sulle buone pratiche per i contratti di rendimento energetico, che includano, se disponibile, un'analisi costi-benefici basata sull'approccio del ciclo di vita;

c)

promuovendo e rendendo pubblica una banca dati dei progetti attuati e in corso basati su contratti di rendimento energetico, nella quale siano indicati i risparmi energetici previsti e realizzati.

6.   Gli Stati membri sostengono il corretto funzionamento del mercato dei servizi energetici adottando misure volte a:

a)

individuare e pubblicare uno o più punti di contatto da cui i clienti finali possono ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1;

b)

eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare che impediscono l'introduzione di contratti di rendimento energetico e altri modelli di servizi di efficienza energetica per l'individuazione o l'attuazione, o entrambe, di misure di risparmio energetico;

c)

istituire organismi consultivi e intermediari di mercato indipendenti, segnatamente sportelli unici o meccanismi di sostegno analoghi, e promuoverne il ruolo al fine di stimolare lo sviluppo del mercato sul fronte della domanda e dell'offerta, nonché rendere pubbliche e accessibili agli attori del mercato le informazioni su tali meccanismi di sostegno.

7.   Per favorire il buon funzionamento del mercato dei servizi energetici gli Stati membri possono istituire un meccanismo specifico o designare un mediatore che assicuri il trattamento efficiente dei reclami e la risoluzione extragiudiziale delle controversie sorte in merito a contratti relativi a servizi energetici e contratti di rendimento energetico.

8.   Gli Stati membri provvedono affinché i distributori di energia, i gestori dei sistemi di distribuzione e le società di vendita di energia al dettaglio si astengano da ogni attività che possa impedire la richiesta e la prestazione di servizi energetici o di misure di miglioramento dell'efficienza energetica od ostacolare lo sviluppo dei mercati di tali servizi o misure, compresa la preclusione dell'accesso al mercato per i concorrenti o l'abuso di posizione dominante.

Articolo 30

Fondo nazionale per l'efficienza energetica, finanziamento e supporto tecnico

1.   Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri agevolano l'istituzione di strumenti finanziari, o il ricorso a quelli esistenti, per misure di miglioramento dell'efficienza energetica volte a massimizzare i vantaggi di molteplici canali di finanziamento e della combinazione di contributi, strumenti finanziari e assistenza tecnica.

2.   Ove opportuno, direttamente o per il tramite di istituti finanziari, la Commissione assiste gli Stati membri nella messa a punto dei meccanismi di finanziamento e degli strumenti di assistenza allo sviluppo di progetti a livello nazionale, regionale o locale per incrementare gli investimenti nell'efficienza energetica in vari settori e per tutelare e responsabilizzare le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, anche integrando una prospettiva di parità così che nessuno sia lasciato indietro.

3.   Gli Stati membri adottano misure che promuovono e garantiscono un'offerta ampia e non discriminatoria, da parte degli istituti finanziari, di prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica, quali mutui ipotecari verdi e prestiti verdi, garantiti e non garantiti, nonché la loro visibilità e accessibilità ai consumatori. Gli Stati membri adottano misure tese ad agevolare l'attuazione di regimi di compensazione in bolletta e finanziamento tramite imposte, tenendo conto degli orientamenti della Commissione formulati conformemente al paragrafo 10. Gli Stati membri provvedono affinché le banche e gli altri istituti finanziari ricevano informazioni sulle possibilità di partecipare, anche attraverso la creazione di partenariati pubblico/privato, al finanziamento delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica. Gli Stati membri incoraggiano l'istituzione di strumenti di garanzia dei prestiti per gli investimenti nell'efficienza energetica.

4.   Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri promuovono l'istituzione di regimi di sostegno finanziario per aumentare l'adozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica per l'ammodernamento sostanziale dei sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento e di riscaldamento/raffrescamento individuali.

5.   Gli Stati membri promuovono la creazione di competenze e assistenza tecnica a livello locale, se del caso attraverso reti e strutture esistenti, per fornire consulenza sulle buone pratiche miranti a conseguire una decarbonizzazione del teleriscaldamento e teleraffrescamento locali, come l'accesso a un sostegno finanziario specifico.

6.   La Commissione facilita lo scambio delle buone pratiche tra le autorità o gli organismi competenti nazionali o regionali, anche tramite riunioni annuali delle autorità di regolazione, banche dati pubbliche con informazioni sull'attuazione delle misure da parte degli Stati membri e analisi comparative tra paesi.

7.   Al fine di mobilitare finanziamenti privati per le misure di efficienza energetica e le ristrutturazioni energetiche e di concorrere al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza energetica e dei contributi nazionali ai sensi dell'articolo 4 della presente direttiva, nonché degli obiettivi di cui alla direttiva 2010/31/UE, la Commissione instaura un dialogo con gli istituti finanziari pubblici e privati, come pure con settori specifici pertinenti, al fine di individuare le esigenze e i possibili interventi da compiere.

8.   Gli interventi di cui al paragrafo 7 comprendono gli elementi seguenti:

a)

la mobilitazione degli investimenti di capitale nell'efficienza energetica tenendo conto degli impatti più ampi del risparmio energetico;

b)

la facilitazione dell'attuazione di specifici strumenti finanziari e regimi di finanziamento a favore dell'efficienza energetica su larga scala posti in essere da istituti finanziari;

c)

la garanzia di migliori dati sulle prestazioni energetiche e finanziarie tramite:

i)

l'esame ulteriore delle modalità con cui gli investimenti nell'efficienza energetica migliorano i valori delle attività sottostanti;

ii)

il sostegno a studi che valutano la monetizzazione dei vantaggi non energetici degli investimenti nell'efficienza energetica.

9.   Al fine di mobilitare finanziamenti privati per le misure di efficienza energetica e le ristrutturazioni energetiche, nell'attuazione della presente direttiva gli Stati membri:

a)

valutano modalità per meglio utilizzare i sistemi di gestione dell'energia e gli audit energetici di cui all'articolo 11 al fine di incidere sul processo decisionale;

b)

sfruttano al meglio le possibilità e gli strumenti messi a disposizione nel bilancio dell'Unione e proposti dall'iniziativa sui finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti e dalla comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 dal titolo «Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita».

10.   Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione fornisce orientamenti agli Stati membri e agli attori del mercato su come mobilitare gli investimenti privati.

Gli orientamenti mirano ad aiutare gli Stati membri e gli attori del mercato a mettere a punto e realizzare investimenti a favore dell'efficienza energetica, anche nell'ambito di vari programmi dell'Unione, e propongono meccanismi e soluzioni di finanziamento adeguati e innovativi, con una combinazione di contributi, strumenti finanziari e assistenza allo sviluppo di progetti, al fine di potenziare le iniziative esistenti e usare i programmi dell’Unione come catalizzatore per stimolare e mobilitare finanziamenti privati.

11.   Gli Stati membri possono istituire un fondo nazionale per l’efficienza energetica. Scopo del fondo è dare attuazione a misure in materia di efficienza energetica volte a sostenere gli Stati membri nell’apporto dei contributi nazionali di efficienza energetica e nel perseguimento delle traiettorie indicative di cui all’articolo 4, paragrafo 2. Il fondo nazionale per l’efficienza energetica può essere istituito come apposito fondo all’interno di una struttura nazionale già esistente che promuove investimenti di capitale. Può essere finanziato dai proventi della vendita all’asta delle quote di emissioni in applicazione dell’EU ETS per i settori dell'edilizia e dei trasporti.

12.   Qualora istituiscano fondi nazionali per l’efficienza energetica di cui al paragrafo 11 del presente articolo, gli Stati membri mettono a punto strumenti di finanziamento, comprese garanzie pubbliche, per aumentare la diffusione degli investimenti privati nell'efficienza energetica e dei prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica e dei regimi innovativi di cui al paragrafo 3 del presente articolo. A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 24, il fondo nazionale per l'efficienza energetica sostiene l'attuazione delle misure, in via prioritaria presso i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Tale sostegno comprende il finanziamento di misure di efficienza energetica a favore delle PMI al fine di stimolare e mobilitare finanziamenti privati per le PMI.

13.   Gli Stati membri possono autorizzare gli enti pubblici a soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, tramite contributi annuali al fondo nazionale per l'efficienza energetica di un importo corrispondente agli investimenti richiesti per adempiere a tali obblighi.

14.   Gli Stati membri possono prevedere che le parti obbligate possano adempiere ai propri obblighi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 4, versando annualmente al fondo nazionale per l'efficienza energetica un importo corrispondente agli investimenti richiesti per adempiere a tali obblighi.

15.   Gli Stati membri possono usare le entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE per lo sviluppo di meccanismi di finanziamento innovativi a fini di miglioramento dell'efficienza energetica.

16.   La Commissione valuta l'efficacia e l'efficienza dei finanziamenti pubblici a sostegno dell'efficienza energetica forniti a livello dell'Unione e nazionale e la capacità degli Stati membri di aumentare gli investimenti privati nell'efficienza energetica, tenendo conto al contempo delle esigenze di finanziamento pubblico espresse nei piani nazionali per l'energia e il clima. Valuta inoltre se un meccanismo per l'efficienza energetica a livello dell'Unione, volto a fornire una garanzia dell'Unione, assistenza tecnica e contributi associati per consentire l'attuazione di strumenti finanziari e regimi di finanziamento e sostegno a livello nazionale, possa sostenere in modo efficace in termini di costi il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza energetica e clima e, se del caso, proporre l'istituzione di un tale meccanismo.

A tal fine, la Commissione presenta entro il 30 marzo 2024 una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di proposte legislative.

17.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 marzo 2025 e successivamente ogni due anni, nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima a norma dell'articolo 17 e in conformità dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2018/1999, i dati seguenti:

a)

il volume degli investimenti pubblici in materia di efficienza energetica e l'effetto leva medio conseguito mediante finanziamenti pubblici a sostegno delle misure di efficienza energetica;

b)

il volume dei prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica, effettuando una distinzione tra i diversi prodotti;

c)

ove del caso, i programmi di finanziamento nazionali posti in essere per incrementare l'efficienza energetica e le buone pratiche e i regimi di finanziamento innovativi per l'efficienza energetica.

Al fine di agevolare l'elaborazione della relazione di cui al primo comma del presente paragrafo, la Commissione integra i requisiti enunciati in tale comma nel modello comune stabilito negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999.

18.   Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al paragrafo 17, lettera b), e fatte salve le misure nazionali supplementari, gli Stati membri tengono conto degli obblighi di informativa esistenti per gli istituti finanziari, tra cui:

a)

le norme in materia di informativa per gli enti creditizi ai sensi del regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione (48);

b)

i rischi ambientali, sociali e di governance per gli enti creditizi a norma dell'articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (49).

Al fine di agevolare la raccolta e l'aggregazione dei dati sul volume dei prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al paragrafo 17, lettera b), entro il 15 marzo 2024 la Commissione fornisce agli Stati membri orientamenti sulle modalità di accesso, raccolta e aggregazione dei dati riguardanti il volume di tali prodotti a livello nazionale.

Articolo 31

Coefficienti di conversione e fattori di energia primaria

1.   Ai fini del raffronto dei risparmi energetici e per la conversione in un'unità comparabile si applicano i poteri calorifici netti di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2018/2066 e i fattori di energia primaria stabiliti al paragrafo 2 del presente articolo, salvo non sia giustificabile il ricorso ad altri valori o fattori.

2.   Si applica un fattore di energia primaria quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando un approccio dal basso verso l’alto (bottom-up) basato sul consumo di energia finale.

3.   Per i risparmi di energia elettrica in kWh gli Stati membri applicano un coefficiente al fine di calcolare precisamente i corrispondenti risparmi nel consumo di energia primaria. Gli Stati membri applicano un coefficiente di base di 1,9 se non utilizzano il proprio potere discrezionale per definire un coefficiente diverso in base a circostanze nazionali motivate.

4.   Per i risparmi di altri vettori energetici in kWh gli Stati membri applicano un coefficiente al fine di calcolare precisamente i corrispondenti risparmi nel consumo di energia primaria.

5.   Gli Stati membri che fissano come coefficiente proprio un valore di base fornito in conformità della presente direttiva si avvalgono di un metodo trasparente, sulla base delle circostanze nazionali, regionali o locali che incidono sul consumo di energia primaria. Tali circostanze sono corroborate, verificabili e fondate su criteri obiettivi e non discriminatori.

6.   Quando fissano un coefficiente proprio, gli Stati membri tengono conto dei mix energetici inclusi nell'aggiornamento dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentato a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999 e dei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati alla Commissione a norma dell'articolo 3 e degli articoli da 7 a 12 di tale regolamento. Gli Stati membri che si scostano dal valore di base comunicano alla Commissione il coefficiente utilizzato, il metodo di calcolo e i dati sottostanti in tali aggiornamenti e nei piani successivi.

7.   Entro il 25 dicembre 2026 e successivamente ogni quattro anni la Commissione rivede i coefficienti di base sulla base dei dati osservati. Tali revisioni sono effettuate tenendo conto dei loro effetti sul diritto dell'Unione, tra cui la direttiva 2009/125/CE e il regolamento (UE) 2017/1369.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro l'11 ottobre 2025 e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Articolo 33

Atti delegati

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 al fine di rivedere i valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui al regolamento (UE) 2015/2402.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per modificare la presente direttiva adattando al progresso tecnico i valori, i metodi di calcolo, i coefficienti di base per l'energia primaria e i requisiti di cui all'articolo 31 e agli allegati II, III, V, da VIII a XII, e XIV.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per integrare la presente direttiva istituendo, previa consultazione dei portatori di interessi, un sistema comune dell'Unione per classificare la sostenibilità dei centri dati ubicati sul suo territorio. La Commissione adotta il primo di tali atti delegati entro il 31 dicembre 2023. Il sistema comune dell'Unione stabilisce la definizione degli indicatori di sostenibilità dei centri dati e definisce gli indicatori chiave di prestazione e la metodologia per misurarli.

Articolo 34

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 33 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 10 ottobre 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 33 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 33 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 35

Riesame e monitoraggio dell'attuazione

1.   Nell'ambito della relazione sullo stato dell'Unione dell'energia, presentata a norma del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione riferisce sul funzionamento del mercato del carbonio in conformità dell'articolo 35, paragrafo 1, e dell'articolo 35, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento, tenendo conto degli effetti dell'attuazione della presente direttiva.

2.   Entro il 31 ottobre 2025 e successivamente ogni quattro anni la Commissione valuta le misure vigenti finalizzate all'aumento dell'efficienza energetica e alla decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento. La valutazione tiene conto di tutti gli elementi seguenti:

a)

tendenze in materia di efficienza energetica ed emissioni di gas a effetto serra del riscaldamento e del raffrescamento, compresi il teleriscaldamento e il teleraffrescamento;

b)

interconnessioni fra le misure adottate;

c)

variazioni dell'efficienza energetica e delle emissioni di gas a effetto serra del riscaldamento e del raffrescamento;

d)

politiche e misure vigenti e previste in materia di efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello dell'Unione e nazionale; e

e)

misure indicate dagli Stati membri nelle valutazioni globali in applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1, della presente direttiva e comunicate conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999.

Entro il 31 ottobre 2025, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione su tale valutazione, corredata, se del caso, propone misure volte a garantire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia.

3.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, statistiche sulla produzione nazionale di energia elettrica e di calore da cogenerazione ad alto e basso rendimento, conformemente ai principi generali di cui all'allegato II, in relazione alla produzione totale di calore e di energia elettrica. Essi presentano anche statistiche annuali relative alle capacità di cogenerazione di calore e di energia elettrica e ai combustibili usati per la cogenerazione, nonché alla produzione e alle capacità di teleriscaldamento e teleraffrescamento, in relazione alla produzione e alle capacità totali di calore e di energia elettrica. Gli Stati membri presentano statistiche sui risparmi di energia primaria realizzati applicando la cogenerazione, conformemente alla metodologia esposta all'allegato III.

4.   Entro il 1o gennaio 2021 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base di una valutazione del potenziale di efficienza energetica in termini di conversione, trasformazione, trasmissione, trasporto e stoccaggio dell'energia, corredata, se del caso, di proposte legislative.

5.   Fatte salve eventuali modifiche delle disposizioni in materia di mercati al dettaglio della direttiva 2009/73/CE, entro il 31 dicembre 2021 la Commissione effettua una valutazione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle disposizioni relative a contabilizzazione, fatturazione e informazione al consumatore per quanto riguarda il gas naturale, allo scopo di allinearle, se del caso, alle pertinenti disposizioni in materia di energia elettrica della direttiva (UE) 2019/944, al fine di rafforzare la tutela dei consumatori e consentire ai clienti finali di ricevere informazioni più frequenti, chiare e aggiornate sui loro consumi di gas naturale e regolarli di conseguenza. Non appena possibile dopo la presentazione di detta relazione la Commissione adotta, se del caso, proposte legislative.

6.   Entro il 31 ottobre 2022 la Commissione valuta se l'Unione abbia conseguito il proprio obiettivo principale per il 2020 in materia di efficienza energetica.

7.   Entro il 28 febbraio 2027 e successivamente ogni cinque anni la Commissione valuta l'attuazione della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Tale valutazione comprende:

a)

una valutazione concernente l'efficacia generale della presente direttiva e la necessità di adeguare ulteriormente la politica dell'Unione in materia di efficienza energetica in funzione degli obiettivi dell'accordo di Parigi e delle evoluzioni sul piano economico e dell'innovazione;

b)

una valutazione dettagliata dell'impatto macroeconomico aggregato della presente direttiva, con particolare attenzione agli effetti sulla sicurezza energetica dell'Unione, sui prezzi dell'energia, sulla riduzione al minimo della povertà energetica, sulla crescita economica, sulla competitività, sulla creazione di posti di lavoro, sui costi di mobilità e sul potere d'acquisto delle famiglie;

c)

gli obiettivi principali dell'Unione in materia di efficienza energetica per il 2030 fissati all'articolo 4, paragrafo 1, al fine di rivederli al rialzo in caso di significative riduzioni dei costi derivanti dalle evoluzioni economiche o tecnologiche, oppure se necessario per realizzare gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione per il 2040 o il 2050 o i suoi impegni internazionali in materia di decarbonizzazione;

d)

l'indicazione se gli Stati membri siano tenuti a continuare a realizzare nuovi risparmi annui conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto iv), per i periodi decennali dopo il 2030;

e)

l'indicazione se gli Stati membri siano tenuti a continuare a garantire ogni anno la ristrutturazione di almeno il 3 % della superficie coperta totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà di enti pubblici conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, in vista della revisione del tasso di ristrutturazione di cui a detto articolo;

f)

l'indicazione se gli Stati membri siano tenuti a continuare a realizzare una quota dei risparmi energetici presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, per i periodi decennali dopo il 2030;

g)

l'indicazione se gli Stati membri siano tenuti a continuare a conseguire una riduzione del consumo di energia finale conformemente all'articolo 5, paragrafo 1;

h)

l'impatto della presente direttiva sul sostegno alla crescita economica, sull'aumento della produzione industriale, sulla diffusione delle energie rinnovabili o sugli sforzi avanzati verso la neutralità climatica.

La valutazione esamina anche gli effetti sugli sforzi volti a elettrificare l'economia e l'introduzione dell'idrogeno, stabilendo anche se eventuali modifiche al trattamento delle fonti energetiche rinnovabili pulite siano giustificate, e propone, se del caso, soluzioni a eventuali effetti potenzialmente negativi individuati.

La relazione è corredata di una valutazione dettagliata che indica se sia necessario rivedere la presente direttiva nell'interesse della semplificazione normativa e, se del caso, di proposte di ulteriori misure.

8.   Entro il 31 ottobre 2032 la Commissione valuta se l'Unione abbia conseguito il proprio obiettivo principale per il 2030 in materia di efficienza energetica.

Articolo 36

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 1, 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, all'articolo 4, paragrafo 5, primo, secondo, quarto, quinto e sesto comma, all'articolo 4, paragrafi 6 e 7, agli articoli da 5 a 11, all'articolo 12, paragrafi da 2 a 5, agli articoli da 21 a 25, all'articolo 26, paragrafi 1 e 2 e da 4 a 14, all'articolo 27, all'articolo 28, paragrafi da 1 a 5, agli articoli da 29 a 32 e agli allegati I, da III a VII, X, XI e XV entro l'11 ottobre 2025.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 4, paragrafo 5, terzo comma, all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 26, paragrafo 3, e all'articolo 28, paragrafo 6, entro le date ivi indicate. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 37

Modifiche del regolamento (UE) 2023/955

All'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/955, il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

“povertà energetica”: la povertà energetica definita all'articolo 2, punto 52), della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

Articolo 38

Abrogazione

La direttiva 2012/27/UE, come modificata dagli atti di cui all'allegato XVI, parte A, è abrogata a decorrere dal 12 ottobre 2025, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato XVI, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVII.

Articolo 39

Entrata in vigore e applicazione

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 e gli allegati II, VIII, IX, XII, XIII e XIV si applicano a decorrere dal 12 ottobre 2025.

L'articolo 37 si applica a decorrere dal 30 giugno 2024.

Articolo 40

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 13 settembre 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

J. M. ALBARES BUENO


(1)   GU C 152 del 6.4.2022, pag. 134.

(2)   GU C 301 del 5.8.2022, pag. 139.

(3)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 luglio 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 luglio 2023.

(4)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(5)  Si veda l'allegato XVI, parte A.

(6)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(7)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (PE/55/2018/REV/1) (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(8)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(9)  Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45).

(10)  Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

(11)  Raccomandazione (UE) 2020/1563 della Commissione, del 14 ottobre 2020, sulla povertà energetica (GU L 357 del 27.10.2020, pag. 35).

(12)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

(13)  Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

(14)  Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

(15)  Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53).

(18)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 094 del 28.3.2014, pag. 1).

(19)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 094 del 28.3.2014, pag. 65).

(20)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 094 del 28.3.2014, pag. 243).

(21)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(22)  Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

(23)  Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

(24)  Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

(25)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(26)  Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

(27)  Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).

(28)  Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).

(29)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

(30)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(31)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

(32)  Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

(33)  Decisione 2014/746/UE della Commissione, del 27 ottobre 2014, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019 (GU L 308 del 29.10.2014, pag. 114).

(34)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(35)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

(36)  Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).

(37)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(38)  Raccomandazione (UE) 2021/1749 della Commissione, del 28 settembre 2021, sull'efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica – Orientamenti ed esempi per l'attuazione nel processo decisionale del settore energetico e oltre (GU L 350 del 4.10.2021, pag. 9).

(39)  Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

(40)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione, del 23 settembre 2019, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 ("formulari elettronici") (GU L 272 del 25.10.2019, pag. 7).

(41)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).

(42)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(43)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

(44)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(45)  Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

(46)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

(47)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(48)  Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all’articolo 19 bis o all’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9).

(49)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).


ALLEGATO I

CONTRIBUTI NAZIONALI AGLI OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA DELL'UNIONE PER IL 2030 NEL CONSUMO DI ENERGIA FINALE E/O DEL CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA

1.   

Il livello dei contributi nazionali è calcolato sulla base della formula indicativa:

Formula

Formula

dove CEU è un fattore di correzione, Target è il livello specifico di ambizione nazionale e FECB2030 e PECB2030 sono gli scenari di riferimento UE 2020 (rispettivamente per l'energia finale e l'energia primaria) scelti come assunti di base per il 2030.

2.   

La formula indicativa rappresenta i criteri oggettivi che corrispondono ai fattori elencati all'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), punti da i) a iv), ciascuno dei quali serve a definire il livello specifico di ambizione nazionale in percentuale (Target) e ha lo stesso peso nella formula (0,25):

a)

contributo in funzione degli interventi tempestivi («Fearly-action»);

b)

contributo in funzione del PIL pro capite («Fwealth»);

c)

contributo in funzione dell'intensità energetica («Fintensity»);

d)

contributo in funzione del potenziale di risparmio energetico efficace in termini di costi («Fpotential»).

3.   

Il contributo Fearly-action è calcolato per ciascuno Stato membro come il prodotto del suo volume di risparmi energetici e del miglioramento dell'intensità energetica conseguito da ciascuno Stato membro. Il volume dei risparmi energetici per ciascuno Stato membro è calcolato sulla base del rapporto tra la riduzione del consumo energetico (in tep) media nel triennio 2007-2009 e nel triennio 2017-2019 e la riduzione del consumo energetico dell'Unione nello stesso periodo. Il miglioramento dell'intensità energetica per ciascuno Stato membro è calcolato sulla base del rapporto tra la riduzione dell'intensità energetica (in tep/EUR) media nel triennio 2007-2009 e nel triennio 2017-2019 e la riduzione dell'intensità energetica dell'Unione nello stesso periodo.

4.   

Fwealth è calcolato per ciascuno Stato membro sulla base del rapporto tra la media triennale dell'indice del PIL reale pro capite nel periodo 2017-2019 secondo Eurostat, espresso in parità di potere d'acquisto (PPA), e la media triennale dell'Unione nello stesso periodo.

5.   

Fintensity è calcolato per ciascuno Stato membro sulla base del rapporto tra la media triennale dell'indice di intensità di energia finale (FEC o PEC per PIL reale in PPA) nel periodo 2017-2019 e la media triennale dell'Unione nello stesso periodo.

6.   

Fpotential è calcolato per ciascuno Stato membro sulla base del risparmio di energia finale o primaria nello scenario PRIMES MIX 55 % per il 2030. Il risparmio è espresso in relazione alle proiezioni per il 2030 dello scenario di riferimento 2020 dell'UE.

7.   

Per ciascun criterio di cui al punto 2, lettere da a) a d), si applicano un limite minimo e un limite massimo. Il livello di ambizione per i fattori Fwealth Fintensity e Fpotential è compreso tra il 50 % e il 150 % del corrispondente livello medio di ambizione dell'Unione. Il livello di ambizione per il fattore Fearly-action è compreso tra il 50 % e il 100 % del livello medio di ambizione dell'Unione.

8.   

Salvo diversa indicazione, la fonte dei dati usati per calcolare i fattori è Eurostat.

9.   

Ftotal è la somma ponderata di tutti e quattro i fattori (Fearly-action, Fwealth, Fintensity e Fpotential). L'obiettivo è quindi calcolato come il prodotto del fattore totale Ftotal per l'obiettivo dell'Unione.

10.   

La Commissione calcola un fattore di correzione dell'energia primaria e finale CEU, che è applicato per adeguare la somma dei risultati della formula relativa a tutti i contributi nazionali ai rispettivi obiettivi dell'Unione nel 2030. Il fattore CEU è uguale per tutti gli Stati membri.


ALLEGATO II

PRINCIPI GENERALI PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA ELETTRICA DA COGENERAZIONE

Parte I

Principi generali

I valori usati per calcolare l'energia elettrica da cogenerazione sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità, in condizioni normali di utilizzazione. Per le unità di microcogenerazione il calcolo può essere basato su valori certificati.

1)

La produzione di energia elettrica da cogenerazione è considerata pari alla produzione annua totale di energia elettrica dell'unità misurata al punto di uscita dei principali generatori se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

nelle unità di cogenerazione dei tipi 2), 4), 5), 6), 7) e 8) di cui alla parte II, con rendimento complessivo annuo fissato dagli Stati membri a un livello pari almeno al 75 %.

b)

nelle unità di cogenerazione dei tipi 1) e 3) di cui alla parte II, con rendimento complessivo annuo fissato dagli Stati membri a un livello pari almeno all'80 %.

2)

Nelle unità di cogenerazione con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui al punto 1, lettera a), ovvero le unità di cogenerazione dei tipi 2), 4), 5), 6), 7) e 8) di cui alla parte II, o con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui al punto 1, lettera b), ovvero unità di cogenerazione dei tipi 1) e 3) di cui alla parte II, l'energia elettrica da cogenerazione è calcolata in base alla formula seguente:

ECHP=HCHP*C

dove:

ECHP corrisponde alla quantità di energia elettrica da cogenerazione;

C corrisponde al rapporto energia elettrica/calore;

HCHP corrisponde alla quantità di calore utile prodotto mediante cogenerazione (calcolato a tal fine come produzione totale di calore meno qualsiasi calore prodotto in caldaie separate o mediante estrazione di vapore fresco dal generatore di vapore prima della turbina).

Il calcolo dell'energia elettrica da cogenerazione è basato sul rapporto effettivo energia elettrica/calore. Se per un'unità di cogenerazione tale rapporto non è noto, si possono utilizzare, in particolare a fini statistici, i seguenti valori di base per le unità dei tipi 1), 2), 3), 4) e 5) di cui alla parte II, purché l'energia elettrica da cogenerazione calcolata sia pari o inferiore alla produzione totale di energia elettrica dell'unità:

Tipo di unità

Rapporto energia elettrica/calore di base, C

Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore

0,95

Turbina a vapore a contropressione

0,45

Turbina di condensazione a estrazione di vapore

0,45

Turbina a gas con recupero di calore

0,55

Motore a combustione interna

0,75

Se gli Stati membri introducono valori di base per i rapporti energia elettrica/calore per le unità dei tipi 6), 7), 8), 9), 10) e 11) di cui alla parte II, tali valori sono pubblicati e notificati alla Commissione.

3)

Se una parte del contenuto energetico del combustibile di alimentazione nel processo di cogenerazione è recuperata sotto forma di sostanze chimiche e riciclata, detta parte può essere dedotta dal combustibile di alimentazione prima di calcolare il rendimento complessivo di cui ai punti 1) e 2).

4)

Gli Stati membri possono determinare il rapporto energia elettrica/calore come il rapporto tra energia elettrica e calore utile durante il funzionamento a capacità ridotta in regime di cogenerazione usando dati operativi dell'unità specifica.

5)

Gli Stati membri possono applicare periodi di rendicontazione diversi dai periodi di rendicontazione annuali ai fini dei calcoli effettuati conformemente ai punti 1) e 2).

Parte II

Tecnologie di cogenerazione contemplate dalla presente direttiva

1)

Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore

2)

Turbina a vapore a contropressione

3)

Turbina di condensazione a estrazione di vapore

4)

Turbina a gas con recupero di calore

5)

Motore a combustione interna

6)

Microturbine

7)

Motori Stirling

8)

Pile a combustibile

9)

Motori a vapore

10)

Cicli Rankine a fluido organico

11)

Qualsiasi altro tipo di tecnologia o combinazione comprendente la cogenerazione.

Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione dei principi generali per il calcolo dell'energia elettrica da cogenerazione, gli Stati membri utilizzano le linee guida dettagliate stabilite dalla decisione 2008/952/CE della Commissione (1).


(1)  Decisione 2008/952/CE della Commissione, del 19 novembre 2008, che stabilisce linee guida dettagliate per l'applicazione e l'utilizzo dell'allegato II della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 338 del 17.12.2008, pag. 55).


ALLEGATO III

METODO DI DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO DEL PROCESSO DI COGENERAZIONE

I valori usati per calcolare il rendimento della cogenerazione e il risparmio di energia primaria sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità in condizioni normali d'uso.

a)   Cogenerazione ad alto rendimento

Ai fini della presente direttiva, la cogenerazione ad alto rendimento risponde ai criteri seguenti:

la produzione mediante cogenerazione delle unità di cogenerazione fornisce risparmi di energia primaria, calcolati in conformità della lettera b), pari ad almeno il 10 % rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e calore;

la produzione mediante unità di piccola cogenerazione e di microcogenerazione che forniscono un risparmio di energia primaria può essere definita cogenerazione ad alto rendimento;

in caso di realizzazione o ammodernamento sostanziale di unità di cogenerazione successivamente al recepimento del presente allegato, le emissioni dirette di biossido di carbonio della produzione da cogenerazione alimentata a combustibili fossili sono inferiori a 270 gCO2 per 1 kWh di energia prodotta mediante la generazione combinata (compresi riscaldamento/raffrescamento, energia elettrica ed energia meccanica);

le unità di cogenerazione in funzione prima del 10 ottobre 2023 possono derogare a tale requisito fino al 1o gennaio 2034, a condizione che dispongano di un piano di riduzione progressiva delle emissioni per rispettare la soglia di meno di 270 gCO2 per 1 kWh entro il 1o gennaio 2034 e che abbiano notificato tale piano ai pertinenti gestori e alle autorità competenti.

In caso di realizzazione o ammodernamento sostanziale di un'unità di cogenerazione, gli Stati membri provvedono affinché non si produca un aumento dell'uso di combustibili fossili diversi dal gas naturale nelle fonti di calore esistenti rispetto al consumo annuale medio degli ultimi tre anni civili di piena operatività prima dell'ammodernamento, e affinché eventuali nuove fonti di calore nel sistema non usino combustibili fossili diversi dal gas naturale.

b)   Calcolo del risparmio di energia primaria

L'entità del risparmio di energia primaria fornito dalla produzione mediante cogenerazione secondo la definizione di cui all'allegato II è calcolato secondo la formula seguente:

Image 1

dove:

PES è il risparmio di energia primaria;

CHP Hη è il rendimento termico della produzione mediante cogenerazione, definito come il calore utile annuo prodotto diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del calore utile prodotto e dell'energia elettrica da cogenerazione;

Ref Hη è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore;

CHP Eη è il rendimento elettrico della produzione mediante cogenerazione, definito come l'energia elettrica annua da cogenerazione divisa per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del calore utile e dell'energia elettrica da cogenerazione. Allorché un'unità di cogenerazione genera energia meccanica, l'energia elettrica annua da cogenerazione può essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantità di energia elettrica equivalente a quella dell'energia meccanica. Questo fattore supplementare non crea un diritto a rilasciare garanzie di origine ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 13;

Ref Eη è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica.

c)   Calcoli del risparmio di energia usando un sistema di calcolo alternativo

Gli Stati membri possono calcolare il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione di calore ed energia elettrica e di energia meccanica come indicato di seguito senza applicare l'allegato II per escludere le quote di calore ed energia elettrica non cogenerate dello stesso processo. Tale produzione può essere considerata cogenerazione ad alto rendimento purché risponda ai criteri di efficienza di cui alla lettera a) del presente allegato e, per le unità di cogenerazione con una capacità elettrica superiore a 25 MW, il rendimento complessivo sia superiore al 70 %. Tuttavia, ai fini del rilascio di una garanzia di origine e per scopi statistici, la specificazione della quantità di energia elettrica da cogenerazione prodotta in tale produzione è determinata conformemente all'allegato II.

Se il risparmio di energia primaria per un processo è calcolato utilizzando il sistema di calcolo alternativo indicato sopra, il risparmio di energia primaria è calcolato utilizzando la formula di cui alla lettera b) del presente allegato sostituendo: «CHP Hη» con «Hη» e «CHP Eη» con «Eη», dove:

Hη corrisponde al rendimento termico del processo, definito come il calore annuo prodotto diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del calore prodotto e dell'energia elettrica prodotta;

Eη corrisponde al rendimento elettrico del processo, definito come l'energia elettrica annua prodotta divisa per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del calore prodotto e dell'energia elettrica prodotta. Allorché un'unità di cogenerazione genera energia meccanica, l'energia elettrica annua da cogenerazione può essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantità di energia elettrica equivalente a quella dell'energia meccanica. Questo fattore supplementare non crea un diritto a rilasciare garanzie di origine ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 13.

Gli Stati membri possono applicare periodi di rendicontazione diversi dai periodi di rendicontazione annuali ai fini dei calcoli effettuati conformemente alle lettere b) e c) del presente allegato.

Per le unità di micro-cogenerazione, il calcolo del risparmio di energia primaria può essere basato su dati certificati.

d)   Valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e di calore

I valori di rendimento di riferimento armonizzati constano di una matrice di valori differenziati da fattori pertinenti, tra cui l'anno di costruzione e i tipi di combustibile, e sono basati su un'analisi ben documentata che tenga conto, tra l'altro, dei dati relativi a un uso operativo in condizioni reali, della miscela di combustibili, delle condizioni climatiche nonché delle tecnologie di cogenerazione applicate.

I valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e di calore conformemente alla formula di cui alla lettera b) definiscono il rendimento di esercizio della produzione separata di energia elettrica e di calore che la cogenerazione è destinata a sostituire.

I valori di rendimento di riferimento sono calcolati secondo i principi seguenti:

i)

per le unità di cogenerazione, il confronto con una produzione separata di energia elettrica si basa sul principio secondo cui si confrontano le stesse categorie di combustibile;

ii)

ogni unità di cogenerazione è confrontata con la migliore tecnologia per la produzione separata di calore ed energia elettrica disponibile sul mercato ed economicamente giustificabile nell'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione;

iii)

i valori di rendimento di riferimento per le unità di cogenerazione di più di dieci anni sono fissati sui valori di riferimento delle unità di dieci anni;

iv)

i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e di calore riflettono le differenze climatiche tra gli Stati membri.


ALLEGATO IV

REQUISITI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER GLI APPALTI PUBBLICI

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che acquistano prodotti, servizi, edifici e lavori:

a)

qualora un prodotto sia contemplato da un atto delegato adottato ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369, della direttiva 2010/30/UE o da un atto di esecuzione della Commissione collegato, acquistano soltanto prodotti che soddisfano il criterio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento;

b)

qualora un prodotto non contemplato alla lettera a) sia contemplato da una misura di attuazione ai sensi della direttiva 2009/125/CE, acquistano soltanto prodotti conformi ai parametri di efficienza energetica specificati in detta misura di attuazione;

c)

qualora un prodotto o servizio sia contemplato dai criteri dell'Unione relativi agli appalti pubblici verdi o da criteri equivalenti disponibili a livello nazionale, con riferimento alla sua efficienza energetica, si adoperano al meglio per acquistare soltanto prodotti e servizi che rispettino almeno le specifiche tecniche di livello base stabilite nei pertinenti criteri dell'Unione relativi agli appalti pubblici verdi o nei criteri equivalenti disponibili a livello nazionale, segnatamente quelli per i centri dati, le sale server e i servizi di cloud, per l'illuminazione stradale e i segnali stradali luminosi e per i computer, i monitor, i tablet e gli smartphone;

d)

acquistano soltanto pneumatici conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (UE) 2020/740, il che non impedisce che gli enti pubblici possano acquistare pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumore esterno di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o sanità pubblica;

e)

richiedono, nei bandi di gara per appalti di servizi, che i fornitori, per fornire i servizi in questione, utilizzino esclusivamente prodotti conformi alle lettere a), b) e d). Questo requisito si applica soltanto ai nuovi prodotti acquistati dai fornitori interamente o parzialmente ai fini della fornitura del servizio in questione;

f)

acquistano o concludono nuovi contratti per la locazione di edifici conformi quantomeno al livello di energia quasi zero, fatto salvo l'articolo 6 della presente direttiva, tranne qualora l'acquisto sia finalizzato a:

i)

intraprendere una ristrutturazione profonda o una demolizione;

ii)

nel caso degli enti pubblici, rivendere l'edificio senza che l'ente pubblico se ne avvalga per fini propri di ente pubblico; o

iii)

salvaguardare l'edificio in quanto ufficialmente protetto in virtù dell'appartenenza a determinate aree ovvero del suo particolare valore architettonico o storico.

La conformità con i requisiti di cui alla lettera f) del presente allegato è verificata mediante gli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE.


ALLEGATO V

METODI E PRINCIPI COMUNI DI CALCOLO DELL'IMPATTO DEI REGIMI DI EFFICIENZA ENERGETICA O DI ALTRE MISURE POLITICHE A NORMA DEGLI ARTICOLI 8, 9 E 10 E DELL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 14

1.   

Metodi di calcolo dei risparmi energetici diversi da quelli derivanti da misure fiscali ai fini degli articoli 8, 9 e 10 e dell'articolo 30, paragrafo 14.

Le parti obbligate, partecipanti o incaricate o le autorità pubbliche responsabili dell'attuazione possono utilizzare i seguenti metodi di calcolo dei risparmi energetici:

a)

risparmi previsti, con riferimento ai risultati di precedenti miglioramenti energetici monitorati in modo indipendente in impianti analoghi. L'approccio generico è definito «ex ante»;

b)

risparmi misurati, in cui i risparmi derivanti dall'applicazione di una misura o di un pacchetto di misure si determinano registrando la riduzione reale del consumo di energia, tenendo debitamente conto di fattori come l'addizionalità, il tasso di occupazione degli edifici, i livelli di produzione e le condizioni meteorologiche che possono influire sui consumi. L'approccio generico è definito «ex post»;

c)

risparmi di scala, in cui si utilizzano stime tecniche dei risparmi. Questo approccio può essere utilizzato soltanto quando la fissazione di solidi dati di misura per un impianto specifico risulta difficile o sproporzionatamente costosa, come in caso di sostituzione di un compressore o di un motore elettrico con una potenza in kWh diversa da quella per la quale è stata misurata l'informazione indipendente sui risparmi, o quando le stime sono effettuate in base a metodologie e parametri stabiliti a livello nazionale da esperti qualificati o accreditati, indipendenti dalle parti obbligate, partecipanti o incaricate interessate;

d)

nel calcolare i risparmi energetici ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, che possono essere contabilizzati per adempiere all'obbligo di cui al medesimo articolo, gli Stati membri possono stimare i risparmi energetici delle persone in condizioni di povertà energetica, dei clienti vulnerabili, delle persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, delle persone che vivono negli alloggi sociali utilizzando stime tecniche basate su condizioni o parametri di occupazione e comfort termico standardizzati, quali i parametri definiti nelle normative edilizie nazionali. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione il modo in cui le misure relative agli edifici tengono conto del comfort e dovrebbero fornire spiegazioni in merito alla loro metodologia di calcolo;

e)

risparmi stimati per sondaggio, in cui si determina la risposta dei consumatori ai consigli, alle campagne di informazione, a regimi di etichettatura o certificazione o ai contatori intelligenti. Questo approccio è utilizzato solo per risparmi risultanti da cambiamenti nel comportamento dei consumatori. Non è usato per risparmi risultanti dall’applicazione di misure fisiche.

2.   

Nel determinare i risparmi energetici ottenuti con una misura di efficienza energetica ai fini degli articoli 8, 9 e 10 e dell’articolo 30, paragrafo 14, si applicano i seguenti principi:

a)

gli Stati membri dimostrano che uno degli obiettivi della misura politica, sia di quella nuova che di quella esistente, è quello di realizzare i risparmi energetici nell’uso finale a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, e forniscono prove e documentazione propria che attestino che i risparmi energetici sono determinati da una misura politica, ivi compresi accordi volontari;

b)

si dimostra che i risparmi sono aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero prodotti comunque, senza l’attività della parte obbligata, partecipante o incaricata o delle autorità responsabili dell’attuazione. Per determinare i risparmi che possono essere dichiarati aggiuntivi, gli Stati membri tengono conto dell’evoluzione dell’uso e della domanda di energia in assenza della misura politica in questione considerando almeno i fattori seguenti: tendenze del consumo energetico, cambiamenti nel comportamento dei consumatori, evoluzione tecnologica e cambiamenti indotti da altre misure attuate a livello dell'Unione e nazionale;

c)

i risparmi derivanti dall'attuazione della normativa dell'Unione vincolante sono considerati risparmi che si sarebbero prodotti comunque e non sono pertanto dichiarati come risparmi energetici ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1. In deroga a tale requisito, i risparmi relativi alla ristrutturazione di edifici esistenti, compresi i risparmi derivanti dall'attuazione di norme minime di prestazione energetica negli edifici in conformità della direttiva 2010/31/UE, possono essere dichiarati come risparmi energetici ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, nel rispetto del criterio di rilevanza di cui al punto 3, lettera h), del presente allegato. Le misure che promuovono miglioramenti dell'efficienza energetica nel settore pubblico conformemente agli articoli 5 e 6 possono essere prese in considerazione per l'adempimento dell'obbligo di risparmio energetico a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, a condizione che producano risparmi energetici verificabili e misurabili o stimabili nell'uso finale. Il calcolo dei risparmi energetici deve essere conforme al presente allegato;

d)

i risparmi energetici nell'uso finale derivanti dall'attuazione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica adottate a norma di regolamenti relativi a interventi di emergenza in conformità dell'articolo 122 TFUE possono essere dichiarati ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, a condizione che producano risparmi energetici verificabili e misurabili o stimabili nell'uso finale, ad eccezione dei risparmi energetici derivanti da misure di razionamento o riduzione;

e)

le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2018/842 possono essere considerate rilevanti, ma gli Stati membri devono dimostrare che esse producono risparmi verificabili e misurabili o stimabili nell'uso di energia finale. Il calcolo dei risparmi energetici deve essere conforme al presente allegato;

f)

gli Stati membri contabilizzano i risparmi energetici nell'uso finale derivanti da misure politiche in settori o impianti di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE solo se tali risparmi risultano dall'attuazione dell'articolo 9 o dell'articolo 10 della presente direttiva e vanno oltre i requisiti stabiliti nella direttiva 2003/87/CE o oltre l'attuazione di azioni connesse all'assegnazione di quote a titolo gratuito ai sensi della stessa direttiva. Gli Stati membri dimostrano che le misure politiche comportano risparmi energetici verificabili e misurabili o stimabili nell'uso finale. Il calcolo dei risparmi energetici deve essere conforme al presente allegato. Se un soggetto è parte obbligata nell’ambito di un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica a norma dell’articolo 9 della presente direttiva e del sistema EU ETS per l'edilizia e il trasporto stradale di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, il sistema di monitoraggio e verifica garantisce che nel calcolo e nella comunicazione dei risparmi energetici derivanti dalle misure di risparmio energetico di tale soggetto si tenga conto del prezzo del carbonio trasferito al momento dell'immissione in consumo del combustibile conformemente a tale capo;

g)

è possibile includere risparmi nel calcolo soltanto a condizione che superino i livelli seguenti:

i)

i livelli unionali di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi in seguito all'attuazione del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (1); gli Stati membri devono fornire motivazioni e presentare le loro ipotesi e la loro metodologia di calcolo al fine di dimostrare l'addizionalità alle prescrizioni dell'Unione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli nuovi;

ii)

i requisiti unionali relativi al ritiro dal mercato di taluni prodotti connessi all'energia in seguito all'applicazione delle misure di esecuzione a norma della direttiva 2009/125/CE; gli Stati membri forniscono prove e presentano le loro ipotesi e la loro metodologia di calcolo al fine di dimostrare l'addizionalità;

h)

sono autorizzate le politiche intese a stimolare maggiori livelli di efficienza energetica dei prodotti, delle apparecchiature, dei sistemi di trasporto, dei veicoli e dei combustibili, degli edifici e degli elementi edilizi, dei processi o dei mercati, tranne le misure politiche:

i)

che riguardano l’uso di tecnologie di combustione diretta dei combustibili fossili la cui attuazione inizia il 1o gennaio 2026; e

ii)

che sovvenzionano l'uso di tecnologie di combustione diretta dei combustibili fossili negli edifici residenziali a decorrere dal 1o gennaio 2026;

i)

i risparmi energetici determinati da misure politiche la cui attuazione inizia il 1o gennaio 2024 che riguardano l'uso della combustione diretta di combustibili fossili in prodotti, apparecchiature, sistemi di trasporto, edifici o lavori non sono contabilizzati ai fini dell'adempimento dell'obbligo di risparmio energetico ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b). Nel caso di misure politiche che promuovono combinazioni di tecnologie, la quota di risparmi energetici legati alla tecnologia di combustione di combustibili fossili non è ammissibile a decorrere dal 1o gennaio 2024;

j)

in deroga alla lettera i), per il periodo dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2030, i risparmi energetici derivanti da tecnologie di combustione diretta di combustibili fossili che migliorano l'efficienza energetica nelle imprese ad alta intensità energetica del settore industriale possono essere contabilizzati come risparmi energetici solo ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), fino al 31 dicembre 2030, se:

i)

l'impresa ha effettuato un audit energetico ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e un piano di attuazione comprendente:

una panoramica di tutte le misure di efficienza energetica economicamente convenienti con un periodo di ammortamento pari o inferiore a cinque anni, sulla base di metodologie di periodo di ammortamento semplice fornite dallo Stato membro;

un calendario per l'attuazione di tutte le misure di efficienza energetica raccomandate con un periodo di ammortamento pari o inferiore a cinque anni;

un calcolo dei risparmi energetici attesi derivanti dalle misure di efficienza energetica raccomandate; e

misure di efficienza energetica riguardanti l'uso di tecnologie di combustione diretta di combustibili fossili, con informazioni pertinenti necessarie per:

provare che la misura individuata non aumenta la quantità di energia necessaria né la capacità di un impianto;

giustificare il fatto che l'adozione di tecnologie sostenibili e basate su combustibili non fossili non è tecnicamente fattibile;

dimostrare che la tecnologia di combustione diretta di combustibili fossili è conforme alla pertinente legislazione dell'Unione più aggiornata relativa alle prestazioni in termini di emissioni e previene effetti di lock-in tecnologico, garantendo la futura compatibilità con combustibili e tecnologie non fossili alternativi climaticamente neutri;

ii)

il proseguimento dell'uso di tecnologie dirette per i combustibili fossili è una misura di efficienza energetica volta a ridurre il consumo energetico con un periodo di ammortamento pari o inferiore a cinque anni, sulla base di metodologie di periodo di ammortamento semplice fornite dallo Stato membro, raccomandate a seguito di un audit energetico a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e incluse nel piano di attuazione;

iii)

l'uso di tecnologie dirette per i combustibili fossili è conforme alla pertinente legislazione dell'Unione più aggiornata relativa alle prestazioni in termini di emissioni, non produce effetti di lock-in tecnologico e garantisce la futura compatibilità con combustibili e tecnologie alternativi climaticamente neutri;

iv)

l'uso di tecnologie dirette per i combustibili fossili nell'impresa non comporta un aumento del consumo energetico né della capacità dell'impianto di tale impresa;

v)

è fornita la prova che non era tecnicamente fattibile alcuna soluzione alternativa sostenibile basata su combustibili non fossili;

vi)

l'uso di tecnologie dirette per i combustibili fossili comporta risparmi energetici verificabili e misurabili o stimabili nell'uso finale, calcolati conformemente al presente allegato;

vii)

le prove sono pubblicate su un sito web o messe pubblicamente a disposizione di tutti i cittadini interessati;

k)

le misure che promuovono l'installazione di tecnologie delle energie rinnovabili di piccola scala sugli o negli edifici possono essere prese in considerazione per l'adempimento dell'obbligo di risparmio energetico a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, a condizione che producano risparmi energetici verificabili e misurabili o stimabili nell'uso finale. Il calcolo dei risparmi energetici deve essere conforme al presente allegato;

l)

le misure che promuovono l'installazione di tecnologie solari termiche possono essere prese in considerazione per l'adempimento dell'obbligo di risparmio energetico a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, a condizione che producano risparmi energetici verificabili e misurabili o stimabili nell'uso finale. Il calore prodotto dalle tecnologie solari termiche da radiazione solare può essere escluso dal relativo consumo di energia per l'uso finale;

m)

è possibile accreditare appieno le politiche che accelerano la diffusione di prodotti e veicoli più efficienti, tranne quelle la cui attuazione inizia il 1o gennaio 2024 che riguardano l'uso della combustione diretta di combustibili fossili, purché si dimostri che tale diffusione ha luogo prima della fine del ciclo di vita medio previsto dei prodotti o dei veicoli, oppure più rapidamente rispetto al tasso normale di sostituzione, e a condizione che i risparmi siano dichiarati solo per il periodo che decorre fino alla fine del ciclo di vita medio previsto del prodotto o del veicolo da sostituire;

n)

nel promuovere la diffusione delle misure di efficienza energetica, gli Stati membri fanno in modo, se del caso, che siano mantenute o introdotte, nel caso non esistano, norme di qualità relativamente ai prodotti, ai servizi e alla realizzazione degli interventi;

o)

per tener conto delle variazioni climatiche tra le regioni, gli Stati membri possono scegliere un valore standard di risparmio o stabilire risparmi energetici differenti secondo le variazioni di temperatura tra le regioni;

p)

per calcolare i risparmi energetici si tiene conto della durata delle misure e del ritmo con cui i risparmi si riducono nel tempo. Per tale calcolo si conteggiano i risparmi ottenuti da ciascuna azione individuale nel periodo compreso tra la data di attuazione e la fine di ciascun periodo d'obbligo. In alternativa, gli Stati membri possono adottare un altro metodo mediante il quale si prevede di ottenere un risparmio totale almeno equivalente. Quando si avvalgono di un altro metodo, gli Stati membri provvedono affinché il risparmio energetico totale con esso calcolato non sia superiore al risparmio energetico che sarebbe risultato dal calcolo dei risparmi di ciascuna azione individuale nel periodo compreso tra le rispettive date di attuazione e il 2030. Nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati a norma dell'articolo 3 e degli articoli da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri descrivono dettagliatamente tale altro metodo e le disposizioni adottate per conformarsi all'obbligo di calcolo.

3.   

Gli Stati membri provvedono affinché per le misure politiche adottate conformemente all'articolo 10 e all'articolo 30, paragrafo 14, siano rispettati i requisiti seguenti:

a)

le misure politiche e le azioni individuali producono risparmi energetici verificabili nell'uso finale;

b)

la responsabilità di ciascuna parte partecipante, parte incaricata o autorità pubblica responsabile dell'attuazione, secondo i casi, è definita in modo chiaro;

c)

i risparmi energetici conseguiti o da conseguire sono determinati in modo trasparente;

d)

il volume di risparmi energetici prescritto o da conseguire grazie alla misura politica è espresso in termini di consumo di energia primaria o di consumo di energia finale, usando i poteri calorifici netti o i fattori di energia primaria di cui all'articolo 31;

e)

le parti partecipanti, le parti incaricate e le autorità pubbliche responsabili dell'attuazione presentano una relazione annuale sui risparmi energetici conseguiti, che è pubblicata insieme ai dati sull'andamento annuale dei risparmi energetici;

f)

i risultati sono monitorati e se i progressi realizzati non sono soddisfacenti si prendono le misure del caso;

g)

i risparmi energetici risultanti da un'azione individuale non sono dichiarati da più di una parte;

h)

le attività della parte incaricata, della parte partecipante o dell'autorità pubblica responsabile dell'attuazione sono comprovate rilevanti per il conseguimento dei risparmi energetici dichiarati;

i)

le attività della parte incaricata, della parte partecipante o dell'autorità pubblica responsabile dell'attuazione non hanno effetti negativi sulle persone in condizioni di povertà energetica, sui clienti vulnerabili e, se del caso, sulle persone che vivono negli alloggi sociali.

4.   

Nel determinare i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche di natura fiscale introdotte ai sensi dell'articolo 10, si applicano i seguenti principi:

a)

sono presi in considerazione soltanto i risparmi energetici ottenuti con misure fiscali che superano i livelli minimi di tassazione applicabili ai carburanti e ai combustibili di cui alle direttive 2003/96/CE (2) o 2006/112/CE (3) del Consiglio;

b)

l'elasticità al prezzo nel breve periodo per il calcolo dell'impatto delle misure di tassazione dell'energia rappresenta la reattività della domanda di energia alle variazioni di prezzo ed è stimata sulla base di fonti di dati ufficiali recenti e rappresentative che sono applicabili per lo Stato membro e, se del caso, sulla base di studi di accompagnamento condotti da un istituto indipendente. Gli Stati membri che usano un'elasticità al prezzo diversa dall'elasticità nel breve periodo spiegano in che modo i miglioramenti dell'efficienza energetica determinati dall'attuazione di altre normative dell'Unione sono stati inclusi nello scenario di riferimento utilizzato per stimare i risparmi energetici, oppure com'è stato evitato il doppio conteggio dei risparmi energetici derivanti da altre normative dell'Unione;

c)

i risparmi energetici derivanti da strumenti di politica fiscale di accompagnamento, compresi gli incentivi fiscali o i versamenti a un fondo, sono contabilizzati separatamente;

d)

per valutare i risparmi energetici derivanti da misure fiscali si dovrebbe ricorrere a stime dell'elasticità nel breve periodo onde evitare sovrapposizioni con il diritto dell'Unione e altre misure politiche dell'Unione;

e)

gli Stati membri determinano gli effetti distributivi delle misure fiscali e delle misure equivalenti sulle persone in condizioni di povertà energetica, sui clienti vulnerabili e, se del caso, sulle persone che vivono negli alloggi sociali, e illustrano gli effetti delle misure di mitigazione attuate in conformità dell'articolo 24, paragrafi 1, 2 e 3;

f)

gli Stati membri forniscono prove, ivi compresi metodi di calcolo, del fatto che non si effettua un doppio conteggio dei risparmi energetici nel caso in cui le misure di tassazione dell'energia o del carbonio o lo scambio di quote di emissioni conformemente alla direttiva 2003/87/CE producano effetti coincidenti.

5.   

Notifica del metodo

In conformità del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri notificano alla Commissione il metodo dettagliato che essi propongono per il funzionamento dei regimi obbligatori di efficienza energetica e delle misure alternative di cui agli articoli 9 e 10 e all'articolo 30, paragrafo 14, della presente direttiva. Fatto salvo il caso delle imposte, la notifica comprende informazioni concernenti:

a)

il livello del risparmio energetico prescritto a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, o del risparmio che si prevede di conseguire nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030;

b)

la ripartizione nel periodo d'obbligo del quantitativo calcolato dei nuovi risparmi energetici prescritti a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, o dei risparmi energetici che si prevede di realizzare;

c)

le parti obbligate, partecipanti o incaricate o le autorità pubbliche responsabili dell'attuazione;

d)

i settori interessati;

e)

le misure politiche e le singole azioni, compreso il volume totale di risparmio energetico cumulativo previsto per ciascuna misura;

f)

le misure politiche oppure i programmi o le misure finanziati a titolo di un fondo nazionale per l'efficienza energetica e attuati in via prioritaria presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali;

g)

la quota e il volume di risparmio energetico da conseguire presso persone in condizioni di povertà energetica, clienti vulnerabili e, se del caso, persone che vivono negli alloggi sociali;

h)

ove applicabile, gli indicatori utilizzati, la quota media aritmetica e i risultati delle misure politiche introdotte conformemente all'articolo 8, paragrafo 3;

i)

ove applicabile, l'impatto e gli effetti negativi delle misure politiche attuate conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, sulle persone in condizioni di povertà energetica, sui clienti vulnerabili e, se del caso, sulle persone che vivono negli alloggi sociali;

j)

la durata del periodo d'obbligo per i regimi obbligatori di efficienza energetica;

k)

ove applicabile, il volume di risparmi energetici o degli obiettivi di riduzione dei costi dell'energia che le parti obbligate devono conseguire presso persone in condizioni di povertà energetica, clienti vulnerabili e, se del caso, persone che vivono negli alloggi sociali;

l)

le azioni previste dalla misura politica;

m)

il metodo di calcolo con le modalità per determinare l'addizionalità e la rilevanza, nonché le metodologie e i parametri di riferimento utilizzati per i risparmi previsti e di scala e, se del caso, i poteri calorifici netti e i coefficienti di conversione usati;

n)

la durata delle misure e il metodo utilizzato per calcolarla o gli elementi da cui è stata ricavata;

o)

l'approccio adottato per tenere conto delle variazioni climatiche all'interno dello Stato membro;

p)

i sistemi di monitoraggio e di verifica per le misure di cui agli articoli 9 e 10 e il modo in cui ne è garantita l'indipendenza dalle parti obbligate, partecipanti o incaricate;

q)

nel caso delle imposte:

i)

i settori interessati e le fasce di contribuenti;

ii)

l'autorità pubblica responsabile dell'attuazione;

iii)

i risparmi che si prevede di conseguire;

iv)

la durata della misura fiscale;

v)

il metodo di calcolo, ivi compresa l'elasticità al prezzo utilizzata e le modalità per determinarla; e

vi)

in che modo sono state evitate sovrapposizioni con l'EU ETS conformemente alla direttiva 2003/87/CE ed è stato scongiurato il rischio di doppio conteggio.


(1)  Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).

(2)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

(3)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO VI

CRITERI MINIMI PER GLI AUDIT ENERGETICI, COMPRESI QUELLI REALIZZATI NEL QUADRO DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ENERGIA

Gli audit energetici di cui all'articolo 11:

a)

sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico;

b)

comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;

c)

individuano misure di efficienza energetica per ridurre il consumo di energia;

d)

individuano le possibilità di usare o produrre energia rinnovabile con efficacia di costo;

e)

ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;

f)

sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative.

Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi.

I dati utilizzati per gli audit energetici devono poter essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione.


ALLEGATO VII

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI MONITORAGGIO E PUBBLICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEI CENTRI DATI

Con riferimento alla prestazione energetica dei centri dati di cui all'articolo 12, sono monitorate e pubblicate le seguenti informazioni minime:

a)

denominazione del centro dati, nome del titolare e dei gestori del centro dati, data di entrata in funzione e comune in cui è ubicato il centro dati;

b)

superficie coperta del centro dati, potenza installata, traffico dati annuale in entrata e in uscita, quantità di dati conservati e trattati nel centro dati;

c)

prestazione del centro dati nell'ultimo anno civile completo secondo gli indicatori chiave di prestazione relativi, tra l'altro, al consumo di energia, all'utilizzo della potenza, ai valori di impostazione della temperatura e all'uso di calore di scarto, acqua ed energia rinnovabile, utilizzando come base, se del caso, la norma CEN/CENELEC EN 50600-4 «Tecnologia dell'informazione – Servizi e infrastrutture dei centri dati», sino all'entrata in vigore dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 33, paragrafo 3.


ALLEGATO VIII

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FATTURAZIONE E INFORMAZIONI DI FATTURAZIONE BASATA SUL CONSUMO EFFETTIVO DI GAS NATURALE

1.   Requisiti minimi in materia di fatturazione

1.1.   Fatturazione basata sul consumo effettivo

Per consentire al cliente finale di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione dovrebbe avvenire sulla base del consumo effettivo almeno una volta l'anno e le informazioni di fatturazione dovrebbero essere rese disponibili almeno ogni trimestre, su richiesta o quando i consumatori hanno optato per la fatturazione elettronica, altrimenti due volte l'anno. Può essere esentato da tale requisito il gas utilizzato solo a fini di cottura.

1.2.   Informazioni minime in fattura

Gli Stati membri provvedono affinché, se del caso, i clienti finali dispongano delle seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile nelle loro fatture, nei contratti, nelle transazioni e nelle ricevute presso le stazioni di distribuzione, o unitamente ai medesimi:

a)

prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;

b)

raffronto tra il consumo corrente di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico;

c)

i recapiti delle organizzazioni dei clienti finali, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti Internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica, profili comparativi di clienti finali e specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature a energia.

Inoltre, ogniqualvolta ciò risulti utile e possibile, gli Stati membri provvedono affinché le fatture, i contratti, le transazioni e le ricevute presso le stazioni di distribuzione contengano, siano accompagnati o rimandino a confronti con un cliente finale medio o di riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza da fornire ai clienti finali in modo chiaro e comprensibile.

1.3.   Consigli sull'efficienza energetica allegati alle fatture e altre informazioni al cliente finale

Quando inviano contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali o nei siti web destinati ai clienti individuali, i distributori di energia, i gestori dei sistemi di distribuzione o le società di vendita di energia al dettaglio comunicano ai loro clienti in modo chiaro e comprensibile i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi, inclusi i relativi indirizzi Internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, profili comparativi sui loro consumi di energia, nonché le specifiche tecniche delle apparecchiature a energia al fine di ridurre il consumo delle stesse.


ALLEGATO IX

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI INFORMAZIONI DI FATTURAZIONE E CONSUMO PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA PER USO DOMESTICO

1.   Fatturazione basata sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento

Al fine di consentire agli utenti finali di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo o delle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento almeno una volta all'anno.

2.   Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo

Fino al 31 dicembre 2021, se sono stati installati contatori o ripartitori dei costi di riscaldamento leggibili da remoto le informazioni di fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento sono fornite agli utenti finali almeno ogni trimestre, su richiesta o quando i clienti finali hanno optato per la fatturazione elettronica, altrimenti due volte l'anno.

Dal 1o gennaio 2022, se sono stati installati contatori o ripartitori dei costi di riscaldamento leggibili da remoto, le informazioni di fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento sono fornite agli utenti finali almeno una volta al mese. Esse possono altresì essere rese disponibili via Internet e aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati. Il riscaldamento e il raffrescamento possono essere esentati da questo requisito fuori dalle stagioni di riscaldamento o raffrescamento.

3.   Informazioni minime in fattura

Gli Stati membri provvedono affinché nelle fatture basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento o nella documentazione allegata gli utenti finali dispongano in modo chiaro e comprensibile delle seguenti informazioni:

a)

prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo o costo totale del calore e lettura dei ripartitori dei costi di riscaldamento;

b)

mix di combustibili utilizzato e relative emissioni annuali di gas a effetto serra, anche per gli utenti finali del teleriscaldamento o teleraffrescamento, e una descrizione delle diverse tasse, imposte e tariffe applicate;

c)

raffronto tra il consumo corrente di energia dell'utente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, sotto forma di grafico, corretto per le variazioni climatiche nel caso del riscaldamento e del raffrescamento;

d)

i recapiti delle organizzazioni dei clienti finali, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti Internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica, profili comparativi di clienti finali e specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature a energia;

e)

informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo, i servizi di mediazione o i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, a seconda di quanto previsto negli Stati membri;

f)

confronti con il consumo di un utente finale medio o di riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza. In caso di fatture elettroniche, tali confronti possono invece essere messi a disposizione online, con un rimando all'interno delle fatture.

Gli Stati membri possono limitare l'ambito di applicazione dell'obbligo di fornire informazioni in merito alle emissioni di gas a effetto serra conformemente al primo comma, lettera b), per includere solo l'alimentazione da sistemi di teleriscaldamento con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW.

Le fatture non basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento contengono una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui è stato calcolato l'importo che figura in fattura e, quantomeno, le informazioni di cui alle lettere d) ed e).


ALLEGATO X

POTENZIALE DELL'EFFICIENZA PER IL RISCALDAMENTO E IL RAFFRESCAMENTO

La valutazione globale dei potenziali nazionali di riscaldamento e raffrescamento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, comprende e si basa su quanto illustrato di seguito.

Parte I

PANORAMICA DEL RISCALDAMENTO E DEL RAFFRESCAMENTO

1.

La domanda di riscaldamento e raffrescamento in termini di energia utile valutata (1) e consumo quantificato di energia finale in GWh/anno (2) per settore:

a)

residenziale;

b)

dei servizi;

c)

industriale;

d)

eventuali altri settori che individualmente consumano più del 5 % della domanda nazionale totale di raffrescamento e riscaldamento utile.

2.

L'individuazione, o nel caso della lettera a), punto i), l'individuazione o la stima, della fornitura attuale di riscaldamento e raffrescamento:

a)

per tecnologia, in GWh/anno (3), per i settori di cui al punto 1 ove possibile, distinguendo tra energia da fonti fossili e da rinnovabili:

i)

fornita in loco in siti residenziali o di servizi attraverso:

caldaie per la sola produzione di energia termica;

cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia elettrica;

pompe di calore;

altre tecnologie e fonti in loco;

ii)

fornita in loco in siti non residenziali e non di servizi attraverso:

caldaie per la sola produzione di energia termica;

cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia elettrica;

pompe di calore;

altre tecnologie e fonti in loco;

iii)

fornita extra loco attraverso:

cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia elettrica;

calore di scarto;

altre tecnologie e fonti extra loco;

b)

identificazione degli impianti che producono calore o freddo di scarto e del loro potenziale di fornitura di riscaldamento o raffrescamento, in GWh/anno:

i)

impianti di generazione di energia termica che possono fornire o essere modificati a posteriori per fornire calore di scarto, con potenza termica totale superiore a 50 MW;

ii)

impianti di cogenerazione di calore ed energia elettrica che utilizzano tecnologie di cui all'allegato II, parte II, con potenza termica totale superiore a 20 MW;

iii)

impianti di incenerimento dei rifiuti;

iv)

impianti ad energia da fonti rinnovabili, con potenza termica totale superiore a 20 MW, diversi dagli impianti di cui ai punti i) e ii), che generano riscaldamento o raffrescamento utilizzando energia da questo tipo di fonti;

v)

impianti industriali con potenza termica totale superiore a 20 MW che possono fornire calore di scarto;

c)

quota comunicata di energia da fonti rinnovabili e da calore o freddo di scarto nel consumo di energia finale del settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento (4) nel corso degli ultimi 5 anni, conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001.

3.

Dati aggregati sulle unità di cogenerazione nelle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento esistenti in cinque intervalli di capacità riguardanti:

a)

il consumo di energia primaria;

b)

l'efficienza complessiva;

c)

i risparmi di energia primaria;

d)

i fattori di emissione di CO2.

4.

Dati aggregati sulle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento esistenti alimentate dalla cogenerazione in cinque intervalli di capacità riguardanti:

a)

il consumo complessivo di energia primaria;

b)

il consumo di energia primaria delle unità di cogenerazione;

c)

la quota di cogenerazione nella fornitura di teleriscaldamento o teleraffrescamento;

d)

le perdite nei sistemi di teleriscaldamento;

e)

le perdite nei sistemi di teleraffrescamento;

f)

la densità di connessione;

g)

le quote dei sistemi per gruppo di temperatura di funzionamento.

5.

Una mappa che copre l'intero territorio nazionale e che, pur proteggendo le informazioni sensibili sul piano commerciale, indica:

a)

la domanda di riscaldamento e raffrescamento per area a seguito dell'analisi di cui al punto 1, utilizzando criteri coerenti per evidenziare le aree ad alta densità energetica situate in comuni e agglomerati urbani;

b)

punti per la fornitura di riscaldamento e raffrescamento già esistenti, del tipo descritto al punto 2, lettera b), e impianti di trasmissione per teleriscaldamento già esistenti;

c)

punti per la fornitura di riscaldamento e raffrescamento pianificati, del tipo descritti al punto 2, lettera b), e nuove aree individuate per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento.

6.

Una previsione dell'andamento della domanda di riscaldamento e raffrescamento al fine di ottenere una prospettiva in GWh per i prossimi 30 anni e tenendo conto, in particolare: delle proiezioni per i prossimi 10 anni; dell'evoluzione della domanda sia per gli edifici sia per i diversi settori dell'industria; dell'impatto delle politiche e delle strategie relative alla gestione della domanda, ad esempio delle strategie di ristrutturazione degli edifici a lungo termine ai sensi della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Parte II

OBIETTIVI, STRATEGIE E MISURE POLITICHE

7.

Il contributo pianificato dello Stato membro rispetto ai suoi obiettivi, traguardi e contributi nazionali per le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999, fornito mediante l'efficienza del riscaldamento e raffrescamento, in particolare con riferimento all'articolo 4, lettera b), punti da 1 a 4, e all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del medesimo regolamento, evidenziando gli elementi aggiuntivi rispetto al piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato a norma dell'articolo 3 e degli articoli da 7 a 12 del medesimo regolamento.

8.

Una panoramica generale delle politiche e misure vigenti, come indicato nell'ultima relazione presentata a norma degli articoli 3, 20 e 21 e dell'articolo 27, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999.

Parte III

ANALISI DEL POTENZIALE ECONOMICO DELL'EFFICIENZA PER IL RISCALDAMENTO E IL RAFFRESCAMENTO

9.

L'analisi del potenziale economico (6) delle diverse tecnologie per il riscaldamento e il raffrescamento è svolta per l'intero territorio nazionale ricorrendo all'analisi costi-benefici di cui all'articolo 25, paragrafo 3, e individua scenari alternativi per tecnologie di riscaldamento e raffrescamento più efficienti e rinnovabili, distinguendo tra energia da fonti fossili e da rinnovabili ove possibile.

Dovrebbero essere prese in considerazione le seguenti tecnologie:

a)

calore e freddo di scarto industriali;

b)

incenerimento dei rifiuti;

c)

cogenerazione ad alto rendimento;

d)

fonti rinnovabili, come l'energia geotermica, solare termica e da biomassa, diverse da quelle utilizzate per la cogenerazione ad alto rendimento;

e)

pompe di calore;

f)

riduzione delle perdite di calore e di freddo da reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento esistenti;

g)

teleriscaldamento e teleraffrescamento.

10.

L'analisi del potenziale economico comprende le fasi e gli elementi elencati di seguito.

a)

Elementi

i)

L'analisi costi-benefici ai fini dell'articolo 25, paragrafo 3, comporta un'analisi economica che tenga conto di fattori socio-economici ed ambientali (7), e un'analisi finanziaria intesa a valutare i progetti dal punto di vista degli investitori. Entrambe le analisi, economica e finanziaria, utilizzano il valore netto attuale come criterio per la valutazione;

ii)

lo scenario di riferimento dovrebbe fungere da punto di confronto e tiene conto delle politiche esistenti al momento della compilazione della valutazione globale (8), oltre ad essere collegato ai dati raccolti a norma della parte I e della parte II, punto 6, del presente allegato;

iii)

gli scenari alternativi a quello di riferimento tengono conto degli obiettivi in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica di cui al regolamento (UE) 2018/1999. Ogni scenario presenta i seguenti elementi rispetto allo scenario di riferimento:

il potenziale economico delle tecnologie esaminate utilizzando come criterio il valore attuale netto;

le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra;

i risparmi di energia primaria in GWh/anno;

l'impatto sulla quota di energia da rinnovabili nel mix energetico nazionale.

Gli scenari non praticabili a causa di motivi tecnici o finanziari o di normative nazionali possono essere esclusi nella fase iniziale dell'analisi costi-benefici se ciò è giustificato in base a considerazioni accurate, esplicite e ben documentate.

Nel corso della valutazione e dei processi decisionali si dovrebbe tenere conto dei costi e dei risparmi energetici derivanti dalla maggiore flessibilità nella fornitura di energia e da un migliore funzionamento delle reti elettriche, compresi sia i costi evitati sia i risparmi derivati dalla riduzione degli investimenti nelle infrastrutture, negli scenari analizzati.

b)

Costi e benefici

I costi e i benefici di cui alla lettera a) comprendono almeno i seguenti:

i)

costi:

i costi di capitale degli impianti e delle apparecchiature;

i costi di capitale delle reti di energia associate;

i costi variabili e fissi di funzionamento;

i costi energetici;

i costi ambientali, costi sanitari e costi per la sicurezza, nella misura del possibile;

i costi per il mercato del lavoro, la sicurezza energetica e la competitività, nella misura del possibile.

ii)

benefici:

il valore della produzione per il consumatore (riscaldamento, raffrescamento ed energia elettrica);

i benefici esterni quali benefici per l'ambiente, benefici in termini di emissioni di gas a effetto serra e benefici per la salute e la sicurezza, nella misura del possibile;

gli effetti sul mercato del lavoro, la sicurezza energetica e la competitività, nella misura del possibile.

c)

Pertinenti scenari confrontati con quello di riferimento

Si prendono in considerazione tutti i pertinenti scenari, compreso il ruolo del riscaldamento e del raffrescamento individuale efficiente. L'analisi costi-benefici può riguardare la valutazione di un progetto relativo a un singolo impianto o di un gruppo di progetti per una più ampia valutazione a livello locale, regionale o nazionale in modo da stabilire, ai fini della pianificazione, la soluzione di riscaldamento o raffrescamento più efficiente per una determinata zona geografica rispetto al suo scenario di riferimento.

d)

Limiti e approccio integrato

i)

Il limite geografico copre un'idonea zona geografica ben definita.

ii)

L'analisi costi-benefici tiene conto sia di tutte le pertinenti risorse centralizzate o decentralizzate disponibili entro il limite di sistema e il limite geografico – comprese le tecnologie di cui alla parte III, punto 9, del presente allegato – sia delle caratteristiche e delle tendenze della domanda di riscaldamento e raffrescamento.

e)

Ipotesi

i)

Ai fini delle analisi costi-benefici, gli Stati membri formulano ipotesi sui prezzi dei principali fattori di input/output e sul tasso di attualizzazione.

ii)

Il tasso di attualizzazione impiegato nell'analisi economica per il calcolo del valore attuale netto è scelto conformemente agli orientamenti europei o nazionali.

iii)

Gli Stati membri impiegano previsioni sull'evoluzione dei prezzi dell'energia nazionali, europee o internazionali, se del caso nel loro contesto nazionale, regionale o locale.

iv)

I prezzi usati nell'analisi economica rispecchiano i costi e benefici socio-economici. I costi esterni – quali gli effetti sull'ambiente e sulla salute – dovrebbero essere inclusi nella misura del possibile, vale a dire quando esiste un prezzo di mercato o quando quest'ultimo è già indicato nella normativa europea o nazionale.

f)

Analisi di sensibilità: è effettuata anche un'analisi di sensibilità per valutare i costi e i benefici di un progetto o di un gruppo di progetti in base a fattori variabili con un impatto significativo sul risultato dei calcoli, come i diversi prezzi dell'energia, i tassi di attualizzazione ed altri fattori.

Parte IV

NUOVE POTENZIALI STRATEGIE E MISURE POLITICHE

11.

Una panoramica delle nuove misure strategiche legislative e non legislative (9), allo scopo di realizzare il potenziale economico individuato in conformità con i punti 9 e 10, accompagnata da previsioni circa:

a)

le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra;

b)

i risparmi di energia primaria in GWh/anno;

c)

l'impatto sulla quota della cogenerazione ad alto rendimento;

d)

l'impatto sulla quota di energia da rinnovabili nel mix energetico nazionale e nel settore del riscaldamento e raffrescamento;

e)

i legami con la programmazione finanziaria nazionale e i risparmi in termini di costi per il bilancio pubblico e i partecipanti al mercato;

f)

una stima delle eventuali misure di sostegno pubblico, con il relativo bilancio annuale e l'individuazione dei potenziali elementi di aiuto.


(1)  Quantità di energia termica necessaria per soddisfare la domanda di riscaldamento e raffrescamento degli utenti finali.

(2)  Utilizzare i dati più recenti disponibili.

(3)  Utilizzare i dati più recenti disponibili.

(4)  L'individuazione del "raffrescamento rinnovabile" deve essere effettuata conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001, dopo che sarà stata stabilita ai sensi dell'articolo 35 della medesima direttiva la metodologia di calcolo della quantità di energia da fonti rinnovabili usata per il raffrescamento e il teleraffrescamento; fino ad allora sarà effettuata secondo una metodologia nazionale idonea.

(5)  Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75).

(6)  L'analisi del potenziale economico dovrebbe evidenziare il volume di energia (in GWh) che può essere generato annualmente da ciascuna delle tecnologie analizzate. Occorre inoltre tenere conto delle limitazioni e delle interrelazioni all'interno del sistema energetico. L'analisi può far ricorso a modelli basati su ipotesi rappresentative dell'operatività di tecnologie o sistemi di tipo comune.

(7)  Inclusa la valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2018/2001.

(8)  La data limite per tenere conto delle politiche per lo scenario di riferimento è la fine dell'anno che precede l'anno entro la fine del quale occorre notificare la valutazione globale. Non è quindi necessario tenere conto delle politiche che entrano in azione nell'anno che precede il termine per la notifica della valutazione globale.

(9)  La panoramica comprende programmi e misure di finanziamento che potrebbero essere adottate nel periodo della valutazione globale, senza che ciò pregiudichi la notifica distinta dei regimi di sostegno pubblico ai fini della valutazione degli aiuti di Stato.


ALLEGATO XI

ANALISI COSTI-BENEFICI

Le analisi costi-benefici forniscono informazioni ai fini delle misure di cui all'articolo 25, paragrafo 3, e all'articolo 26, paragrafo 7.

Se si pianifica un impianto per la produzione di sola energia elettrica o un impianto senza recupero di calore, si effettua un confronto tra gli impianti pianificati o l'ammodernamento pianificato e un impianto equivalente che produca lo stesso quantitativo di energia elettrica o di calore di processo, ma che recuperi il calore di scarto e fornisca calore mediante cogenerazione ad alto rendimento o reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Nell'ambito di un dato limite geografico la valutazione tiene conto dell'impianto pianificato e di ogni idoneo punto esistente o potenziale in cui si registra una domanda di riscaldamento o raffrescamento che potrebbe essere servito da tale impianto, tenendo conto delle possibilità razionali, ad esempio la fattibilità tecnica e la distanza.

Il limite di sistema è stabilito in modo da includere l'impianto pianificato e i carichi calorifici e di raffrescamento, quali edificio o edifici e processo industriale. Nell'ambito del limite di sistema il costo totale della fornitura di calore ed energia elettrica è determinato per entrambi i casi e confrontato.

I carichi calorifici o di raffrescamento comprendono i carichi calorifici o di raffrescamento esistenti, quali l'impianto industriale o un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento esistente nonché, nelle zone urbane, il carico calorifico o di raffrescamento e i costi che emergerebbero se un gruppo di edifici o un settore di una città fossero forniti da una nuova rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento o ad essa collegati, o entrambi.

Le analisi costi-benefici si basano su una descrizione dell'impianto pianificato e dell'impianto o degli impianti di confronto che contempli la capacità termica ed elettrica, secondo il caso, il tipo di combustibile, l'uso previsto e il numero previsto di ore di funzionamento ogni anno, l'ubicazione e la domanda di energia elettrica e di energia termica.

Una valutazione dell'uso del calore di scarto prende in considerazione le tecnologie attuali. Prende inoltre in considerazione l'uso diretto del calore di scarto o l'innalzamento del suo livello di temperatura, o entrambe le cose. In caso di recupero del calore di scarto in loco si valuta almeno l'uso di scambiatori di calore, pompe di calore e tecnologie di conversione del calore in energia. In caso di recupero del calore di scarto extra loco si valutano almeno gli impianti industriali, i siti agricoli e le reti di teleriscaldamento come potenziali punti di domanda.

Ai fini del confronto, si tiene conto della domanda di energia termica e delle tipologie di riscaldamento e raffrescamento utilizzate dai punti in cui si registra una domanda di calore o raffrescamento situati in prossimità. Il confronto riguarda i costi relativi alle infrastrutture dell'impianto pianificato e di quello di confronto.

Le analisi costi-benefici ai fini dell'articolo 26, paragrafo 7, comportano un'analisi economica che contempla un'analisi finanziaria che rispecchia le effettive transazioni di flussi di cassa connesse con gli investimenti in singoli impianti e con il loro funzionamento.

I progetti con risultati positivi in termini di costi/benefici sono quelli in cui la somma dei benefici attualizzati nell'analisi economica e finanziaria supera la somma dei costi attualizzati (surplus costi-benefici).

Gli Stati membri stabiliscono principi guida per la metodologia, le ipotesi e l'orizzonte temporale dell'analisi economica.

Gli Stati membri possono richiedere che le società responsabili del funzionamento degli impianti di generazione di energia termica, le società industriali, le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, o altre parti influenzate dal limite di sistema e dal limite geografico definiti, forniscano dati da usare nel valutare i costi e i benefici di un singolo impianto.


ALLEGATO XII

GARANZIA DI ORIGINE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO

1)

Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che:

a)

la garanzia di origine dell'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento:

consenta ai produttori di dimostrare che l'energia elettrica da essi venduta è prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento ed è rilasciata a tal fine su richiesta del produttore;

sia precisa, affidabile e a prova di frode;

sia rilasciata, trasferita e annullata elettronicamente;

b)

la stessa unità di energia da cogenerazione ad alto rendimento sia presa in considerazione solo una volta.

2)

La garanzia di origine di cui all'articolo 26, paragrafo 13, comprende quantomeno le seguenti informazioni:

a)

la denominazione, l'ubicazione, il tipo e la capacità (termica ed elettrica) dell'impianto nel quale l'energia è stata prodotta;

b)

le date e i luoghi di produzione;

c)

il potere calorifico inferiore della fonte di combustibile da cui è stata prodotta l'energia elettrica;

d)

la quantità e l'uso del calore generato insieme all'energia elettrica;

e)

la quantità di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, conformemente all'allegato III, che la garanzia di origine rappresenta;

f)

il risparmio di energia primaria, calcolato secondo l'allegato III sulla base dei valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui all'allegato III, lettera d);

g)

l'efficienza nominale elettrica e termica dell'impianto;

h)

se e in che misura l'impianto abbia beneficiato di un sostegno agli investimenti;

i)

se e in che misura l'unità di energia abbia beneficiato in qualsiasi altro modo di un regime nazionale di sostegno e la natura di tale regime;

j)

la data di messa in servizio dell'impianto; e

k)

la data e il paese di rilascio e il numero identificativo unico.

La garanzia di origine corrisponde a una quantità standard di 1 MWh ed è relativa alla produzione netta di energia misurata alle estremità dell'impianto e trasferita alla rete.


ALLEGATO XIII

CRITERI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE RETI DELL'ENERGIA E PER LE TARIFFE DELLA RETE ELETTRICA

1.   

Le tariffe di rete sono trasparenti, non discriminatorie e conformi all'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/943 e rispecchiano i risparmi di costi nelle reti imputabili alla domanda e a misure di gestione della domanda e di produzione distribuita, compresi i risparmi ottenuti grazie alla riduzione dei costi di consegna o degli investimenti nelle reti e a un funzionamento migliore di queste ultime.

2.   

La regolamentazione e le tariffe di rete non impediscono agli operatori di rete o ai rivenditori al dettaglio di rendere disponibili servizi di sistema nell'ambito di misure di risposta e gestione della domanda e di generazione distribuita sui mercati organizzati dell'energia elettrica, compresi i mercati non regolamentati («over-the-counter») e le borse dell'energia elettrica per lo scambio di energia, capacità, volumi di bilanciamento e servizi ausiliari in tutte le fasce orarie, compresi i mercati a termine, giornalieri o infragiornalieri, in particolare:

a)

lo spostamento del carico da parte dei clienti finali dalle ore di punta alle ore non di punta, tenendo conto della disponibilità di energia rinnovabile, di energia da cogenerazione e di generazione distribuita;

b)

i risparmi di energia ottenuti grazie alla gestione della domanda di clienti decentralizzati da parte di aggregatori indipendenti;

c)

la riduzione della domanda grazie a misure di efficienza energetica adottate dai fornitori di servizi energetici, comprese le ESCO;

d)

la connessione e il dispacciamento di fonti di generazione a livelli di tensione più ridotti;

e)

la connessione di fonti di generazione da siti più vicini ai luoghi di consumo; e

f)

lo stoccaggio dell'energia.

3.   

Le tariffe di rete o di vendita al dettaglio possono sostenere una tariffazione dinamica per misure di gestione della domanda dei clienti finali, quali:

a)

tariffe differenziate a seconda dei periodi di consumo;

b)

tariffe di picco critico;

c)

tariffazione in tempo reale; e

d)

tariffazione ridotta in ora di punta.


ALLEGATO XIV

REQUISITI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER I GESTORI DEI SISTEMI DI TRASMISSIONE E I GESTORI DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE

I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione:

a)

elaborano e rendono pubbliche norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici, quali le connessioni alla rete, il potenziamento della rete esistente e l'attivazione di nuove reti, una migliore gestione della rete e norme in materia di applicazione non discriminatoria dei codici di rete necessari per integrare i nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa l'energia elettrica prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento;

b)

forniscono a tutti i nuovi produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento che desiderano connettersi al sistema tutte le informazioni a tal fine necessarie, tra cui:

i)

una stima esauriente e dettagliata dei costi di connessione;

ii)

un calendario preciso e ragionevole per la ricezione e il trattamento della domanda di connessione alla rete;

iii)

un calendario indicativo ragionevole per ogni connessione alla rete proposta. La procedura per la connessione alla rete non dovrebbe durare complessivamente più di 24 mesi, tenuto conto di ciò che è ragionevolmente praticabile e non discriminatorio;

c)

definiscono procedure standardizzate e semplificate per facilitare la connessione alla rete dei produttori decentralizzati di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento.

Le norme standard di cui al primo comma, lettera a), si basano su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori che tengono conto in particolare di tutti i costi e i benefici della connessione di tali produttori alla rete. Esse possono prevedere diversi tipi di connessione.


ALLEGATO XV

ELEMENTI MINIMI CHE DEVONO FIGURARE NEI CONTRATTI DI RENDIMENTO ENERGETICO O NEL RELATIVO CAPITOLATO D'APPALTO

I risultati e le raccomandazioni che figurano nelle analisi e negli audit energetici effettuati prima della conclusione del contratto con riferimento all'uso di energia dell'edificio al fine di attuare misure di miglioramento dell'efficienza energetica;

un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da ottenere in termini di efficienza;

i risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto;

la durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti;

un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono a ciascuna parte contrattuale;

la data o le date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati;

un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi costi;

un obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto;

disposizioni che disciplinino l'inclusione di requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti;

un'indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati, segnatamente la remunerazione dei prestatori di servizi;

disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie;

disposizioni che chiariscano la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto, segnatamente la modifica dei prezzi dell'energia e l'intensità d'uso di un impianto;

informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle sanzioni in caso di inadempienza.


ALLEGATO XVI

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive (di cui all'articolo 39)

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1)

 

Direttiva 2013/12/UE del Consiglio

(GU L 141 del 28.5.2013, pag. 28)

 

Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75)

limitatamente all'articolo 2

Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210)

 

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1)

limitatamente all'articolo 54

Decisione (UE) 2019/504 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 66)

limitatamente all'articolo 1

Regolamento delegato (UE) 2019/826 della Commissione

(GU L 137 del 23.5.2019, pag. 3)

 

Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125)

limitatamente all'articolo 70

Parte B

Termini di recepimento nel diritto interno (di cui all'articolo 39)

Direttiva

Termine di recepimento

2012/27/UE

5 giugno 2014

(UE) 2018/844

10 marzo 2020

(UE) 2018/2002

25 giugno 2020, a eccezione dell'articolo 1, punti da 5 a 10, e dell'allegato, punti 3 e 4

25 ottobre 2020 per l'articolo 1, punti da 5 a 10, e l'allegato, punti 3 e 4

(UE) 2019/944

31 dicembre 2019 per l'articolo 70, punto 5, lettera a)

25 ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4

31 dicembre 2020 per l'articolo 70, punti da 1 a 3, punto 5, lettera b), e punto 6


ALLEGATO XVII

Tavola di concordanza

Direttiva 2012/27/UE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, punto 1

Articolo 2, punto 1

-

Articolo 2, punti 2, 3 e 4

Articolo 2, punto 2

Articolo 2, punto 5

Articolo 2, punto 3

Articolo 2, punto 6

-

Articolo 2, punto 7

Articolo 2, punto 4

Articolo 2, punto 8

Articolo 2, punto 5

Articolo 2, punto 9

Articolo 2, punto 6

Articolo 2, punto 10

Articolo 2, punto 7

Articolo 2, punto 11

Articolo 2, punto 8

Articolo 2, punto 12

Articolo 2, punto 9

-

Articolo 2, punto 10

Articolo 2, punto 13

_

Articolo 2, punti 14 e 15

Articolo 2, punto 11

Articolo 2, punto 16

Articolo 2, punto 12

Articolo 2, punto 17

Articolo 2, punto 13

Articolo 2, punto 18

Articolo 2, punto 14

Articolo 2, punto 19

Articolo 2, punto 15

Articolo 2, punto 20

Articolo 2, punto 16

Articolo 2, punto 21

Articolo 2, punto 17

Articolo 2, punto 22

Articolo 2, punto 18

Articolo 2, punto 23

Articolo 2, punto 19

Articolo 2, punto 24

Articolo 2, punto 20

Articolo 2, punto 25

Articolo 2, punto 21

Articolo 2, punto 26

Articolo 2, punto 22

Articolo 2, punto 27

Articolo 2, punto 23

Articolo 2, punto 28

Articolo 2, punto 24

Articolo 2, punto 29

-

Articolo 2, punto 30

-

Articolo 2, punto 31

Articolo 2, punto 25

Articolo 2, punto 32

Articolo 2, punto 26

-

Articolo 2, punto 27

Articolo 2, punto 33

Articolo 2, punto 28

Articolo 2, punto 34

Articolo 2, punto 29

Articolo 2, punto 35

Articolo 2, punto 30

Articolo 2, punto 36

Articolo 2, punto 31

Articolo 2, punto 37

Articolo 2, punto 32

Articolo 2, punto 38

Articolo 2, punto 33

Articolo 2, punto 39

Articolo 2, punto 34

Articolo 2, punto 40

Articolo 2, punto 35

Articolo 2, punto 41

Articolo 2, punto 36

Articolo 2, punto 42

Articolo 2, punto 37

Articolo 2, punto 43

Articolo 2, punto 38

Articolo 2, punto 44

Articolo 2, punto 39

Articolo 2, punto 45

Articolo 2, punto 40

-

Articolo 2, punto 41

Articolo 2, punto 46

Articolo 2, punto 42

Articolo 2, punto 47

Articolo 2, punto 43

Articolo 2, punto 48

-

Articolo 2, punto 49

Articolo 2, punto 44

Articolo 2, punto 50

Articolo 2, punto 45

Articolo 2, punto 51

-

Articolo 2, punti 52, 53, 54, 55 e 56

-

Articolo 3

-

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b)

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b)

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera c)

-

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, frase introduttiva

-

-

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettera d), frase introduttiva

-

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettera d), punti i), ii) e iii)

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettera d), punto iv)

-

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettera e), frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettera e), punto i)

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettera e), punto ii)

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettera e), punto iii)

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera e)

-

-

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettera e), punto iv)

Articolo 3, paragrafi 2 e 3

-

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 35, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafi 5 e 6

-

-

Articolo 4, paragrafo 4

-

Articolo 4, paragrafo 5

-

Articolo 4, paragrafo 6

-

Articolo 4, paragrafo 7

-

Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 1, quinto comma

-

Articolo 6, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 6, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 5, paragrafo 1, quarto e quinto comma

-

Articolo 5, paragrafo 2

-

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 5, primo comma, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, lettera c)

-

Articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 6

-

Articolo 6, paragrafo 6, secondo comma, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 6, secondo comma, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 6, terzo comma

Articolo 6, paragrafo 6, terzo comma

Articolo 5, paragrafo 7

-

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

-

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

 

-

Articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4

-

Articolo 7, paragrafi 5, 6, 7 e 8

-

 

Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva, lettere a) e b)

Articolo 8, paragrafo 1, frase introduttiva, lettere a) e b)

-

Articolo 8, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 8, paragrafo 1, quinto comma

Articolo 7, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 8, paragrafo 1, quarto comma

-

Articolo 8, paragrafi 3 e 4

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 7

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 8

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 9

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 10

Articolo 7, paragrafo 7

-

Articolo 7, paragrafo 8

-

Articolo 7, paragrafo 9

-

Articolo 7, paragrafo 10

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 11

-

-

Articolo 8, paragrafi 11, 12 e 13

Articolo 7, paragrafo 12

Articolo 8, paragrafo 14

Articolo 7 bis, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 7 bis, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 7 bis, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 4

-

Articolo 9, paragrafo 2

 

Articolo 9, paragrafi 5, 6 e 7

Articolo 7 bis, paragrafi 4 e 5

Articolo 9, paragrafi 8 e 9

-

Articolo 9, paragrafo 10

Articolo 7 bis, paragrafi 6 e 7

Articolo 9, paragrafi 11 e 12

Articolo 7 ter, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

-

Articolo 10, paragrafi 3 e 4

-

Articolo 11, paragrafi 1 e 2

-

Articolo 11, paragrafi 3 e 4

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 11, paragrafi 5, 6 e 7

Articolo 8, paragrafi 3 e 4

-

-

Articolo 11, paragrafo 8

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 9

-

Articolo 11, paragrafo 10

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 11, paragrafo 11

Articolo 8, paragrafo 7

Articolo 11, paragrafo 12

-

Articolo 12

Articolo 9

Articolo 13

Articolo 9 bis

Articolo 14

Articolo 9 ter

Articolo 15

Articolo 9 quater

Articolo 16

Articolo 10

Articolo 17

Articolo 10 bis

Articolo 18

Articolo 11

Articolo 19

Articolo 12

Articolo 20

-

Articolo 21

-

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2, frase introduttiva e lettera a), punti da i) a v)

Articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, lettere da a) a g)

Articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, lettera h)

Articolo 12, paragrafo 2), lettera b)

Articolo 22, paragrafo 3, terzo comma

-

Articolo 22, paragrafo 3, terzo comma, lettere a) e b)

Articolo 12, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii)

Articolo 22, paragrafo 3, terzo comma, lettere c) e d)

-

Articolo 22, paragrafo 3, terzo comma, lettera e)

-

Articolo 22, paragrafi da 4 a 9

-

Articolo 23

-

Articolo 24

Articolo 13

Articolo 32

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 1

-

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 25, paragrafo 5

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 25, paragrafo 3, primo comma

-

Articolo 25, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 25, paragrafo 4

-

Articolo 25, paragrafo 6

-

Articolo 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6

Articolo 14, paragrafo 5, frase introduttiva e lettera a)

Articolo 26, paragrafo 7, frase introduttiva e lettera a)

Articolo 14, paragrafo 5, lettere b), c) e d)

-

-

Articolo 26, paragrafo 7, lettere b), c) e d) e secondo comma

Articolo 14, paragrafo 5, secondo e terzo comma

Articolo 26, paragrafo 7, terzo e quarto comma

Articolo 14, paragrafo 6, lettera a)

Articolo 26, paragrafo 8, lettera a)

Articolo 14, paragrafo 6), lettera b)

-

Articolo 14, paragrafo 6, lettera c)

Articolo 26, paragrafo 8), lettera b)

-

Articolo 26, paragrafo 8, lettera c)

Articolo 14, paragrafo 6, secondo e terzo comma

Articolo 26, paragrafo 8, secondo e terzo comma

Articolo 14, paragrafi 7, 8 e 9

Articolo 26, paragrafi 9, 10 e 11

-

Articolo 26, paragrafo 12

Articolo 14, paragrafi 10 e 11

Articolo 26, paragrafi 13 e 14

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1, secondo e terzo comma

-

-

Articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 15, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 27, paragrafo 5

Articolo 15, paragrafi 2 e 2 bis

-

Articolo 15, paragrafi 3, 4 e 5, primo comma

Articolo 27, paragrafi 6, 7 e 8

Articolo 15, paragrafo 5, secondo comma

-

Articolo 15, paragrafo 6, primo comma

-

Articolo 15, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 27, paragrafo 9

Articolo 15, paragrafo 7

Articolo 27, paragrafo 10

Articolo 15, paragrafo 9, primo comma

Articolo 27, paragrafo 11

Articolo 15, paragrafo 9, secondo comma

-

Articolo 16, paragrafi 1 e 2

-

-

Articolo 28, paragrafi 1, 2, 3 e 5

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 1, primo comma

-

Articolo 17, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 30, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 3

-

Articolo 17, paragrafo 4

-

Articolo 17, paragrafo 5

Articolo 22, paragrafo 10

Articolo 18, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 29, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 18, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii)

Articolo 29, paragrafo 1, lettere a) e b)

-

Articolo 29, paragrafo 1, lettere c) e d)

Articolo 18, paragrafo 1), lettera b)

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 29, paragrafo 3

-

Articolo 29, paragrafo 4

Articolo 18, paragrafo 1, lettera d), punti i) e ii)

Articolo 29, paragrafo 5, lettere a) e b)

-

Articolo 29, paragrafo 5, lettera c)

Articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 29, paragrafo 6, lettere a) e b)

Articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e d)

-

-

Articolo 29, paragrafo 6, lettera c)

-

Articolo 29, paragrafo 7

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 29, paragrafo 8

Articolo 19, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 22, paragrafo 5, primo comma

Articolo 19, paragrafo 1), lettera b)

Articolo 7, paragrafo 7, primo comma

Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 22, paragrafo 9, secondo comma

Articolo 19, paragrafo 2

-

Articolo 20, paragrafi 1 e 2

Articolo 30, paragrafi 1 e 2

-

Articolo 30, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 20, paragrafi 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater

Articolo 30, paragrafi 6, 7, 8 e 9

Articolo 20, paragrafo 3 quinquies

Articolo 30, paragrafo 10, primo comma

-

Articolo 30, paragrafo 10, secondo comma

Articolo 20, paragrafi 4, 5, 6 e 7

Articolo 30, paragrafi 11, 13, 14 e 15

-

Articolo 30, paragrafo 12

-

Articolo30, paragrafo 16

-

Articolo 30, paragrafi 17 e 18

Articolo 21

Articolo 31, paragrafo 1

Allegato IV, nota a piè di pagina 3

Articolo 31, paragrafi 2, 3 e 4

-

Articolo 31, paragrafo 5

Allegato IV, nota a piè di pagina 3

Articolo 31, paragrafi 6 e 7

Articolo 22, paragrafi 1 e 2

Articolo 33, paragrafi 1 e 2

-

Articolo 33, paragrafo 3

Articolo 23

Articolo 34

Articolo 24, paragrafi 4 bis, 5 e 6

Articolo 35, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 24, paragrafi 7, 8, 9, 10 e 12

-

Articolo 24, paragrafi 13 e 14

Articolo 35, paragrafi 4 e 5

Articolo 24, paragrafo 15, frase introduttiva

Articolo 35, paragrafo 7, frase introduttiva

Articolo 24, paragrafo 15, lettera a)

-

Articolo 24, paragrafo 15), lettera b)

Articolo 35, paragrafo 7, lettera a)

-

Articolo 35, paragrafo 7), lettere b), c), d), e), f), g) e h)

-

Articolo 35, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 24, paragrafo 8

Articolo 35, paragrafo 7, terzo comma

Articolo 25

-

Articolo 26

-

Articolo 28

Articolo 36

-

Articolo 37

Articolo 27, primo comma

Articolo 38, primo comma

Articolo 27, secondo comma

-

Articolo 27, terzo comma

Articolo 38, secondo comma

 

 

Articolo 28, paragrafo 1, primo comma

Articolo 36, paragrafo 1, primo comma

Articolo 28, paragrafo 1, secondo comma

-

Articolo 28, paragrafo 1, terzo e quarto comma

Articolo 36, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 36, paragrafo 2

Articolo 29

Articolo 39

-

Articolo 39, secondo comma

-

Articolo 39, terzo comma

Articolo 30

Articolo 40

-

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

-

Allegato V

Allegato V

Allegato VI

-

Allegato VI

Allegato VII

Allegato VII

Allegato VIII

Allegato VII bis

Allegato IX

Allegato VIII

Allegato X

Allegato IX

Allegato XI

Allegato X

Allegato XII

Allegato XI

Allegato XIII

Allegato XII

Allegato XIV

Allegato XIII

Allegato XV

Allegato XV

-

-

Allegato XVI

-

Allegato XVII


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

20.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 231/112


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1792 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2023

recante approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta [«Ribera del Guadiana» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare della denominazione di origine protetta «Ribera del Guadiana», trasmessa dalla Spagna a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in combinato disposto con l’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/33.

(2)

La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione della modifica dell’Unione del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)

La modifica dell’Unione del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata conformemente all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Ribera del Guadiana» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.

(2)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 671).

(3)   GU C 215 del 19.6.2023, pag. 25.


DECISIONI

20.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 231/114


DECISIONE (UE) 2023/1793 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 15 settembre 2023

relativa alla nomina di due giudici del Tribunale

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 agosto 2019 sono giunti a scadenza i mandati di ventitré giudici del Tribunale.

(2)

In tale contesto è stata proposta la candidatura del sig. Saulius Lukas KALĖDA per il posto di giudice del Tribunale per un mandato che termina il 31 agosto 2025.

(3)

Inoltre, a norma degli articoli 5 e 7 del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e a seguito delle dimissioni del sig. Sten FRIMODT NIELSEN, è opportuno procedere alla nomina di un giudice del Tribunale per la restante durata del mandato del sig. Sten FRIMODT NIELSEN, ossia fino al 31 agosto 2028.

(4)

La candidatura della sig.ra Louise SPANGSBERG GRØNFELDT è stata proposta per il posto resosi vacante.

(5)

Il comitato istituito dall’articolo 255 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ha fornito un parere favorevole sull’adeguatezza di tali candidati all’esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Saulius Lukas KALĖDA è nominato giudice del Tribunale per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e il 31 agosto 2025.

Articolo 2

La sig.ra Louise SPANGSBERG GRØNFELDT è nominata giudice del Tribunale per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e il 31 agosto 2028.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2023

Il presidente

M. ALONSO ALONSO


20.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 231/115


DECISIONE (UE) 2023/1794 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito all’adozione del suo regolamento interno per la selezione del presidente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sugli appalti pubblici è un accordo multilaterale nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio il cui scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. La versione riveduta di tale accordo è entrata in vigore il 6 aprile 2014 ("AAP riveduto").

(2)

L’articolo XXI, paragrafo 1, dell’AAP riveduto istituisce un comitato per gli appalti pubblici ("comitato") per fornire alle parti l’occasione di consultarsi su qualsiasi questione relativa all’applicazione dell’AAP riveduto o al perseguimento dei suoi obiettivi.

(3)

L’articolo XXI, paragrafo 1, dell’AAP riveduto prevede che il comitato elegga il suo presidente.

(4)

Il progetto di regolamento interno per la selezione del presidente è stato distribuito dal comitato il 12 maggio 2023.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato riguardo all’adozione del suo regolamento interno, poiché quest’ultimo vincolerà l’Unione.

(6)

È pertanto opportuno adottare il progetto di regolamento interno per la selezione del presidente, distribuito dal comitato il 12 maggio 2023,al fine di disciplinare il funzionamento del comitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici istituito dall’accordo sugli appalti pubblici consiste nel sostenere l’adozione del suo regolamento interno per la selezione del presidente.

Il testo di tale regolamento è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

L. PLANAS PUCHADES


Regolamento interno per la selezione del presidente del comitato dell'OMC per gli appalti pubblici ("comitato")

1)   

Le parti designano con cadenza annuale un presidente tra i rispettivi rappresentanti in seno al comitato per gli appalti pubblici.

2)   

Le parti possono decidere di prorogare il mandato del presidente sulla base del suo programma di lavoro per l'anno successivo.

3)   

Il presidente è selezionato tra i candidati in base alle competenze, all'esperienza, alla disponibilità e alle capacità di far fronte alle responsabilità che ne derivano. Il presidente esercita le sue funzioni a titolo personale.

4)   

Il presidente uscente tiene consultazioni per agevolare la selezione. In assenza di un presidente, le parti possono nominare per consenso un presidente ad interim o invitare la parte che ha designato il presidente precedente a tenere tali consultazioni.

5)   

Prima o durante le consultazioni, al candidato o ai candidati alla carica di presidente è data la possibilità di presentare alle parti le rispettive proposte di programmi per il periodo di presidenza del comitato.

6)   

La nomina ha luogo nel corso della prima riunione ordinaria dell'anno del comitato. Qualora si renda vacante la carica di presidente nel corso dell'anno, le parti si adoperano per trovare un sostituto nel più breve tempo possibile.

7)   

La nomina diviene effettiva al termine della riunione di cui al paragrafo precedente. Se in quel momento la carica di presidente è vacante, la nomina diviene effettiva immediatamente.

8)   

Il presidente resta in carica fino al termine della prima riunione ordinaria dell'anno civile successivo, a meno che non sia più in grado di esercitare le sue funzioni o si dimetta prima.

9)   

Se le parti non riescono a raggiungere un consenso sulla selezione del presidente, con la conseguenza che il comitato non è in grado di adempiere l'obbligo di riunirsi almeno una volta all'anno, il comitato può nominare, per consenso, un presidente ad interim tra i candidati o, in alternativa, invitare la parte che ha designato il presidente precedente ad organizzare temporaneamente le riunioni del comitato fino al momento in cui sia possibile procedere alla nomina di un presidente.

10)   

Le parti possono decidere di integrare le disposizioni del presente regolamento interno. Il regolamento interno può essere riesaminato entro cinque anni dalla sua adozione.


20.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 231/118


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1795 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2023

a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sul livello di protezione adeguato dei dati personali nell'ambito del quadro UE-USA per la protezione dei dati personali

[notificata con il numero C(2023)4745]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (1), in particolare l'articolo 45, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1.   INTRODUZIONE

(1)

Il regolamento (UE) 2016/679 (2) (in appresso "GDPR") stabilisce le norme per il trasferimento di dati personali da titolari del trattamento o responsabili del trattamento nell'Unione verso paesi terzi e organizzazioni internazionali nella misura in cui tale trasferimento rientri nel suo ambito di applicazione. Le norme in materia di trasferimenti internazionali di dati sono stabilite nel capo V di tale regolamento. Sebbene la circolazione di dati personali verso e da paesi al di fuori dell'Unione europea sia essenziale per l'espansione degli scambi transfrontalieri e della cooperazione internazionale, occorre garantire che il livello di protezione offerto ai dati personali nell'Unione europea non sia compromesso da trasferimenti verso paesi terzi od organizzazioni internazionali (3).

(2)

Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che un paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno di un paese terzo garantiscono un livello di protezione adeguato. Nel rispetto di tale condizione, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo possono avvenire senza la necessità di ottenere ulteriori autorizzazioni, come previsto dall'articolo 45, paragrafo 1, e dal considerando 103 di tale regolamento.

(3)

Come specificato all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, l'adozione della decisione di adeguatezza deve basarsi su un'analisi completa dell'ordinamento giuridico del paese terzo, per quanto riguarda tanto le norme applicabili agli importatori di dati quanto le limitazioni e le garanzie relative all'accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche. Nella propria valutazione la Commissione deve stabilire se il paese terzo in questione assicura un livello di protezione "sostanzialmente equivalente" a quello garantito all'interno dell'Unione (considerando 104 del regolamento (UE) 2016/679). Tale determinazione deve essere valutata facendo riferimento alla legislazione dell'UE, in particolare al regolamento (UE) 2016/679, nonché alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte di giustizia) (4).

(4)

Come chiarito dalla Corte di giustizia nella sua sentenza del 6 ottobre 2015 nella causa Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner (5) (Schrems), C-362/14 ciò non richiede la constatazione dell'esistenza di un livello di protezione identico. In particolare gli strumenti dei quali il paese terzo in questione si avvale per proteggere i dati personali possono essere diversi da quelli attuati all'interno dell'Unione, purché si rivelino efficaci, nella prassi, al fine di assicurare un livello di protezione adeguato (6). Il livello di adeguatezza non comporta pertanto una duplicazione pedissequa delle norme dell'Unione. La prova consiste, piuttosto, nel determinare se, con la sostanza dei diritti alla riservatezza e rendendone l'attuazione, l'azionabilità e il controllo effettivi, il sistema estero, nel suo insieme, offre il necessario livello di protezione (7). Inoltre, secondo tale sentenza, nell'applicare tale norma, la Commissione dovrebbe valutare in particolare se il quadro giuridico del paese terzo in questione preveda norme destinate a limitare le ingerenze nei diritti fondamentali delle persone i cui dati vengono trasferiti dall'Unione, che le entità statali di tale paese sarebbero autorizzate a compiere laddove perseguano obiettivi legittimi, come sicurezza nazionale, e fornisca una tutela giuridica efficace nei confronti delle ingerenze di tale natura (8). Anche i "criteri di riferimento per l'adeguatezza" del comitato europeo per la protezione dei dati, che cercano di chiarire ulteriormente tale livello, forniscono indicazioni al riguardo (9).

(5)

Il livello applicabile in relazione a tale ingerenza nei diritti fondamentali alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati è stato ulteriormente chiarito dalla Corte di giustizia nella sua sentenza del 16 luglio 2020 nella causa Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems (Schrems II), C-311/18, che ha annullato la decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 (10) della Commissione relativa a un precedente quadro transatlantico per il flusso di dati, lo scudo UE-USA per la privacy (scudo per la privacy). La Corte di giustizia ha ritenuto che le limitazioni alla protezione dei dati personali, che derivano dalla normativa interna degli Stati Uniti d'America ("Stati Uniti") in materia di accesso e utilizzo, da parte delle autorità pubbliche statunitensi, di dati trasferiti dall'Unione verso gli Stati Uniti per finalità di sicurezza nazionale non fossero inquadrate in modo da corrispondere a requisiti sostanzialmente equivalenti a quelli richiesti dal diritto dell'Unione, per quanto concerne la necessità e la proporzionalità di tali ingerenze rispetto al diritto alla protezione dei dati (11). La Corte di giustizia ha ritenuto altresì che non fossero disponibili mezzi di ricorso dinanzi a un organo che offra alle persone i cui dati sono trasferiti verso gli Stati Uniti garanzie sostanzialmente equivalenti a quelle richieste dall'articolo 47 della Carta concernente il diritto ad un ricorso effettivo (12).

(6)

A seguito della sentenza Schrems II, la Commissione ha avviato colloqui con il governo degli Stati Uniti in vista di un'eventuale nuova decisione di adeguatezza che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, come interpretato dalla Corte di giustizia. A seguito di tali discussioni, il 7 ottobre 2022 gli Stati Uniti hanno adottato l'Executive Order (decreto presidenziale) 14086 "Enhancing Safeguards for US Signals Intelligence Activities" (decreto presidenziale 14086), integrato da un regolamento sul "Data Protection Review Court" (DPRC, tribunale del riesame in materia di protezione dei dati) emesso dal Procuratore generale degli Stati Uniti (regolamento del Procuratore generale) (13). Inoltre, è stato aggiornato il quadro che si applica ai soggetti commerciali che trattano dati trasferiti dall'Unione ai sensi della presente decisione, il "quadro UE-USA per la protezione dei dati personali" (DPF UE-USA o DPF, dall'inglese: Data Privacy Framework).

(7)

La Commissione ha analizzato con attenzione le leggi e pratiche applicate negli Stati Uniti, compresi il decreto presidenziale 14086 e il regolamento del Procuratore generale. In base alle constatazioni illustrate nei considerando da 9 a 200, la Commissione giunge alla conclusione che gli Stati Uniti assicurano un livello di protezione adeguato dei dati personali trasferiti nell'ambito del DPF UE-USA da un titolare o responsabile del trattamento nell'Unione (14) alle organizzazioni statunitensi che si sono certificate come aderenti al regime.

(8)

Per effetto della presente decisione i trasferimenti di dati personali da titolari e responsabili del trattamento nell'Unione (15) verso organizzazioni certificate negli Stati Uniti possono aver luogo senza la necessità di ottenere ulteriori autorizzazioni. La presente decisione non incide sull'applicazione diretta del regolamento (UE) 2016/679 a tali organizzazioni qualora siano soddisfatte le condizioni relative all'ambito di applicazione territoriale di detto regolamento, di cui all'articolo 3 dello stesso.

2.   IL QUADRO UE-USA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

2.1   Ambito di applicazione soggettivo e materiale

2.1.1    Organizzazioni certificate

(9)

Il DPF UE-USA si fonda su un sistema di certificazione in base al quale un'organizzazione statunitense si impegna a rispettare un insieme di principi in materia di protezione dei dati, ossia i "principi del DPF UE-USA", comprensivi dei principi supplementari (collettivamente i "principi"), emanati dal Dipartimento del Commercio degli USA e riportati nell'allegato I della presente decisione (16). Per essere ammissibile alla certificazione nel quadro del DPF UE-USA, un'organizzazione deve assoggettarsi ai poteri di indagine e di esecuzione della Commissione federale per il commercio (FTC) o del Dipartimento dei Trasporti (DOT) degli Stati Uniti (17). I principi si applicano immediatamente alla data di certificazione. Come spiegato più dettagliatamente nei considerando da 48 a 52, le organizzazioni del DPF UE-USA sono tenute a certificare nuovamente la loro adesione ai principi su base annuale (18).

2.1.2    Definizione di dati personali e concetti di titolare del trattamento e "procuratore"

(10)

La protezione garantita dal DPF UE-USA si applica a tutti i dati personali trasferiti dall'Unione a organizzazioni negli Stati Uniti che hanno certificato la loro adesione ai principi presso il Dipartimento del Commercio, fatta eccezione per i dati raccolti per la pubblicazione, la trasmissione o altre forme di comunicazione pubblica di materiale giornalistico e di informazioni contenute in materiale già pubblicato e divulgato da archivi di mezzi di informazione (19). Tali informazioni non possono pertanto essere trasferite sulla base del DPF UE-USA.

(11)

I principi definiscono i dati personali/le informazioni personali nello stesso modo del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), ossia come "i dati e le informazioni riguardanti singoli individui (identificati o identificabili) cui si applica il GDPR, che un'organizzazione presente negli Stati Uniti riceve dall'Unione europea e registrata in qualsiasi forma" (20). Di conseguenza tali dati e informazioni riguardano anche i dati di ricerca pseudonimizzati (o "codificati") (anche quando la chiave di codifica non è condivisa con l'organizzazione statunitense che riceve tali dati e informazioni) (21). Analogamente la nozione di "trattamento" è definita come "qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione o la diffusione, nonché la cancellazione o la distruzione" (22).

(12)

Il DPF UE-USA si applica alle organizzazioni statunitensi che si qualificano come titolari del trattamento (ossia una persona o un'organizzazione che, da sola o congiuntamente ad altre, stabilisce le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali) (23) o responsabili del trattamento (ossia procuratori che agiscono per conto di un titolare del trattamento) (24). I responsabili del trattamento statunitensi devono essere vincolati contrattualmente ad agire esclusivamente secondo le istruzioni del titolare del trattamento dell'UE e a prestargli assistenza per rispondere alle persone che esercitano i loro diritti nell'ambito dei principi (25). Inoltre, se il trattamento è delegato a un terzo, un responsabile del trattamento deve concludere con esso un contratto che garantisca lo stesso livello di protezione previsto dai principi e adottare misure per assicurarne la corretta attuazione (26).

2.2   Principi del quadro UE-USA per la protezione dei dati personali

2.2.1    Limitazione della finalità e scelta

(13)

I dati personali dovrebbero essere trattati in maniera lecita e corretta. Dovrebbero inoltre essere raccolti per una finalità specifica e, di conseguenza, essere utilizzati soltanto nella misura in cui l'uso non sia incompatibile con la finalità del trattamento.

(14)

Nel quadro del DPF UE-USA, ciò è garantito da diversi principi. Innanzitutto, ai sensi del principio sull'integrità dei dati e sulla limitazione della finalità, analogamente a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, un'organizzazione non può trattare dati personali in modo incompatibile con la finalità per la quale sono stati inizialmente raccolti o con la finalità successivamente autorizzata dall'interessato (27).

(15)

In secondo luogo, prima di utilizzare i dati personali per una nuova finalità (modificata) sostanzialmente diversa ma comunque compatibile con quella originaria, oppure di divulgarli a terzi, l'organizzazione deve offrire agli interessati la possibilità di opporsi (rifiuto del trattamento, opt-out), conformemente al principio sulla scelta (28), attraverso un meccanismo chiaro, agevolmente riconoscibile e prontamente disponibile. In aspetto importante è dato dal fatto che tale principio non soppianta l'esplicito divieto di trattamento incompatibile (29).

2.2.2    Trattamento di categorie particolari di dati personali

(16)

Garanzie specifiche dovrebbero essere applicate al trattamento di "categorie particolari" di dati.

(17)

Conformemente al principio sulla scelta, si applicano garanzie specifiche al trattamento di "informazioni sensibili", ossia i dati personali che specificano le condizioni mediche o di salute, l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, le informazioni sulla vita sessuale di una persona o qualsiasi altra informazione ricevuta da terzi identificati e trattati da tale parte come sensibili (30). Ciò significa che tutti i dati considerati sensibili ai sensi del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati (compresi i dati sull'orientamento sessuale, i dati genetici e i dati biometrici) saranno trattati come sensibili nell'ambito del DPF UE-USA da parte delle organizzazioni certificate.

(18)

Come norma generale, le organizzazioni devono ottenere il consenso esplicito (opt-in) da parte delle persone al fine di utilizzare informazioni sensibili per finalità diverse da quelle per le quali sono state originariamente raccolte o successivamente autorizzate dalla persona (mediante il consenso) o al fine di divulgarle a terzi (31).

(19)

Non è necessario che tale consenso sia ottenuto in circostanze limitate analoghe a eccezioni comparabili previste dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati, ad esempio quando il trattamento di dati sensibili è: svolto nell'interesse vitale di una persona; necessario per accertare un diritto in sede giudiziaria; oppure necessario a fini di cura sanitaria o diagnosi medica (32);

2.2.3    Esattezza, minimizzazione e sicurezza dei dati

(20)

I dati dovrebbero essere esatti e, se necessario, dovrebbero essere aggiornati. Dovrebbero inoltre essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali sono trattati; inoltre, in linea di principio, dovrebbero essere conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

(21)

Secondo il principio sull'integrità dei dati e sulla limitazione della finalità (33) i dati personali devono limitarsi a quanto pertinente in considerazione della finalità di trattamento. Inoltre, per quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento, l'organizzazione deve adottare misure ragionevoli per assicurare che i dati personali siano affidabili per l'uso previsto, accurati, completi e aggiornati.

(22)

Inoltre è possibile conservare le informazioni personali in una forma che identifica o permette di identificare l'interessato (ossia in forma di dati personali) (34) solo per il tempo necessario per conseguire la o le finalità per cui sono stati raccolti in origine o quella o quelle successivamente autorizzate dalla persona ai sensi del principio sulla scelta. Tale obbligo non osta a che le organizzazioni continuino a trattare le informazioni personali per periodi più lunghi, ma limitatamente al periodo e alla misura in cui il trattamento sia ragionevolmente funzionale a una delle seguenti finalità specifiche analoghe alle eccezioni comparabili previste dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati: archiviazione nel pubblico interesse, attività giornalistica, letteraria e artistica, ricerca scientifica e storica, analisi statistica (35). Qualora i dati personali siano conservati per una di tali finalità, il loro trattamento è subordinato alle garanzie previste dai principi (36).

(23)

I dati personali dovrebbero inoltre essere trattati in maniera da garantirne la sicurezza, compresa la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. A tal fine i titolari e responsabili del trattamento dovrebbero adottare misure tecniche od organizzative per proteggere i dati personali da possibili minacce. Tali misure dovrebbero essere valutate tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi correlati e della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti delle persone fisiche.

(24)

Nell'ambito del DPF UE-USA, ciò è garantito dal principio sulla sicurezza, che impone, analogamente all'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679, di adottare misure di sicurezza ragionevoli e adeguate, tenuto conto dei rischi insiti nel trattamento dei dati e nella loro natura (37).

2.2.4    Trasparenza

(25)

Gli interessati dovrebbero essere informati dei principali aspetti del trattamento dei dati personali che li riguardano.

(26)

Ciò è garantito dal principio sull'informativa (38), che, analogamente agli obblighi di trasparenza di cui al regolamento (UE) 2016/679, impone alle organizzazioni di informare gli interessati in merito, tra l'altro: i) all'adesione dell'organizzazione al DPF; ii) al tipo di dati raccolti; iii) alla finalità del trattamento; iv) al tipo o all'identità dei terzi cui possono essere comunicati i dati personali e alle finalità di tale divulgazione; v) ai loro diritti individuali; vi) alle modalità di contatto con l'organizzazione; e vii) ai mezzi di ricorso disponibili.

(27)

Tali informazioni devono essere fornite in un linguaggio chiaro e in modo da attirare l'attenzione quando le persone sono invitate per la prima volta a fornire i dati personali o non appena possibile successivamente, ma in ogni caso prima che i dati siano utilizzati per una finalità sostanzialmente diversa da (ma compatibile con) quella per la quale sono stati raccolti o prima che siano divulgati a terzi (39).

(28)

Inoltre le organizzazioni devono rendere pubbliche le loro politiche della privacy che rispecchiano i principi (o, nel caso dei dati relativi alle risorse umane, metterle prontamente a disposizione delle persone interessate) e fornire un collegamento ipertestuale al sito web del Dipartimento del Commercio (contenente ulteriori dettagli sulla certificazione, sui diritti degli interessati e sui meccanismi di ricorso disponibili), all'elenco degli aderenti al quadro per la protezione dei dati personali (elenco degli aderenti al DPF) che comprende le organizzazioni aderenti e al sito web di un adeguato prestatore di meccanismi alternativi di composizione delle controversie (40).

2.2.5    Diritti delle persone

(29)

Gli interessati dovrebbero disporre di determinati diritti azionabili nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, in particolare il diritto di accesso ai dati, il diritto di opporsi al trattamento e il diritto di far rettificare e cancellare i dati.

(30)

Il principio sull'accesso (41) di cui al DPF UE-USA conferisce tali diritti alle persone. In particolare gli interessati hanno il diritto, senza che sia necessaria alcuna giustificazione, di ottenere da un'organizzazione la conferma dell'eventualità o meno che quest'ultima stia trattando dati personali che li riguardano; di farsi comunicare i dati in questione; e di ottenere informazioni sulla finalità del trattamento, sulle categorie di dati personali trattati e sui destinatari (o sulle categorie di destinatari) a cui sono comunicati i dati (42). Le organizzazioni sono tenute a rispondere alle richieste di accesso entro un periodo di tempo ragionevole (43). Un'organizzazione può fissare limiti ragionevoli per il numero di volte entro un determinato periodo di tempo per il quale può soddisfare le richieste di accesso di una determinata persona e può addebitare delle commissioni, non eccessive, ad esempio quando le richieste sono manifestamente eccessive, in particolare in ragione della loro natura ripetitiva (44).

(31)

Il diritto di accesso può essere limitato soltanto in circostanze eccezionali analoghe a quelle previste dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati, in particolare in caso di violazione dei diritti legittimi di terzi; quando l'onere o le spese della fornitura dell'accesso sarebbero sproporzionati rispetto ai rischi per la vita privata della persona nelle circostanze del caso (sebbene tali spese e tale onere non siano fattori di controllo per determinare se la fornitura dell'accesso sia ragionevole); nella misura in cui la divulgazione possa interferire con la salvaguardia di importanti interessi pubblici preponderanti, quali la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica o la difesa; le informazioni contengono informazioni commerciali riservate; oppure le informazioni sono trattate esclusivamente per finalità di statistica o ricerca (45). Il diniego di un diritto o la sua limitazione deve essere necessario/a e debitamente giustificato/a e l'onere di dimostrare il soddisfacimento di tali condizioni incombe all'organizzazione (46). Nell'effettuare tale valutazione, l'organizzazione deve tener conto, in particolare, degli interessi della persona (47). Qualora sia possibile separare le informazioni da altri dati cui si applica una limitazione, l'organizzazione deve omettere le informazioni protette e divulgare le informazioni rimanenti (48).

(32)

Inoltre gli interessati hanno il diritto di ottenere la rettifica o la modifica di dati inesatti e di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione dei principi (49). Come spiegato al considerando 15, le persone hanno altresì il diritto di opporsi/rifiutare il consenso al trattamento dei loro dati per finalità sostanzialmente diverse (ma compatibili) rispetto a quelle per le quali i dati sono stati raccolti, nonché alla divulgazione dei loro dati a terzi. Quando i dati personali sono utilizzati per finalità di marketing diretto, le persone hanno il diritto generale di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento (50).

(33)

I principi non affrontano in modo specifico la questione delle decisioni riguardanti l'interessato basate unicamente sul trattamento automatizzato di dati personali. Tuttavia, per quanto riguarda i dati personali raccolti nell'Unione, qualsiasi decisione basata sul trattamento automatizzato sarà generalmente presa dal titolare del trattamento nell'Unione (che ha un rapporto diretto con l'interessato) ed è, di conseguenza, direttamente soggetta al regolamento (UE) 2016/679 (51). Ciò comprende i casi di trasferimento in cui il trattamento è effettuato da un operatore economico straniero (ad esempio statunitense) che agisce in qualità di procuratore (responsabile del trattamento) per conto del titolare del trattamento stabilito nell'Unione (o come responsabile del trattamento in seconda battuta che agisce per conto del responsabile del trattamento dell'Unione, che ha ricevuto i dati dal titolare del trattamento dell'Unione che li ha raccolti) che, su questa base, prende la decisione.

(34)

Ciò è stato confermato da uno studio commissionato dalla Commissione nel 2018 nel contesto del secondo riesame annuale del funzionamento dello scudo per la privacy (52), il quale ha concluso che, all'epoca, non vi erano elementi che suggerissero che le organizzazioni aderenti allo scudo effettuassero di norma un processo decisionale automatizzato sulla base di dati personali trasferiti nell'ambito dello scudo.

(35)

In ogni caso, nei settori in cui è diffuso tra le imprese il ricorso al trattamento automatizzato dei dati personali per l'adozione di decisioni che si ripercuotono sulla persona (ad esempio erogazione di credito, offerta di prestiti ipotecari, lavoro, alloggio e assicurazioni), il diritto statunitense offre garanzie specifiche contro le decisioni sfavorevoli (53). In base alla normativa vigente, la persona ha diritto di essere informata delle ragioni specifiche su cui si fonda decisione (ad esempio il rifiuto di erogarle un prestito), di contestare le informazioni incomplete o inesatte (e il fatto di aver basato illegittimamente la decisione su determinati fattori) e di impugnare la decisione sfavorevole. Nel settore del credito ai consumatori, la legge sull'informativa corretta nel credito (FCRA) e la legge sulle pari opportunità nel credito (ECOA) contengono garanzie che conferiscono ai consumatori una qualche forma di diritto alla spiegazione e il diritto di impugnare la decisione. Tali leggi sono pertinenti in un'ampia serie di settori, tra cui il credito, il lavoro, gli alloggi e le assicurazioni. Inoltre talune leggi antidiscriminazione, quali il titolo VII della legge sui diritti civili (Civil Rights Act) e la legge sulle pari opportunità negli alloggi (Fair Housing Act), offrono alle persone tutele rispetto ai modelli utilizzati nel processo decisionale automatizzato che potrebbero condurre a discriminazioni sulla base di determinate caratteristiche e conferiscono alle persone il diritto di impugnare tali decisioni, comprese quelle basate su un trattamento automatizzato. Per quanto concerne le informazioni sanitarie, la norma sulla privacy della legge sulla portabilità e responsabilità dell'assicurazione sanitaria (HIPAA) crea alcuni diritti simili a quelli di cui al regolamento (UE) 2016/679 per quanto concerne l'accesso alle informazioni sanitarie personali. Inoltre gli orientamenti delle autorità statunitensi impongono ai prestatori di servizi medici di ricevere informazioni che consentano loro di informare le persone in merito ai sistemi basati su un processo decisionale automatizzato utilizzati nel settore medico (54).

(36)

Pertanto tali norme offrono tutele analoghe a quelle previste dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati nell'improbabile circostanza in cui decisioni automatizzate siano adottate dall'organizzazione stessa aderente al DPF UE-USA.

2.2.6    Limitazioni ai trasferimenti successivi

(37)

Il livello di protezione offerto ai dati personali trasferiti dall'Unione verso organizzazioni negli Stati Uniti non deve essere compromesso da ulteriori trasferimenti di tali dati a un destinatario che si trova negli Stati Uniti o in un altro paese terzo.

(38)

Ai sensi del principio sulla responsabilità in caso di trasferimento successivo (55) , al cosiddetto "trasferimento successivo", vale a dire il trasferimento di dati personali da un'organizzazione aderente al DPF UE-USA a un terzo titolare del trattamento o responsabile del trattamento, si applicano norme particolari, a prescindere dal fatto che il terzo sia ubicato negli Stati Uniti o in un paese terzo rispetto agli Stati Uniti (e all'Unione). Qualsiasi trasferimento successivo può aver luogo soltanto i) per finalità limitate e specifiche, ii) sulla base di un contratto stipulato tra l'organizzazione aderente al DPF UE-USA e il terzo (56) (o un accordo analogo all'interno di un gruppo aziendale (57)) e iii) soltanto se tale contratto impone a detto terzo di fornire il medesimo livello di protezione garantito dai principi.

(39)

Tale obbligo di garantire il medesimo livello di protezione garantito dai principi, letto in combinazione con il principio sull'integrità dei dati e sulla limitazione della finalità, significa in particolare che il terzo può trattare le informazioni personali che gli sono state trasmesse soltanto per finalità che non sono incompatibili con quelle per le quali sono state raccolte o che sono state successivamente autorizzate dall'interessato (conformemente al principio sulla scelta).

(40)

Anche il principio sulla responsabilità in caso di trasferimento successivo andrebbe letto in combinazione con il principio sull'informativa e, in caso di trasferimento successivo a un terzo titolare del trattamento (58), con il principio sulla scelta, secondo cui l'interessato deve essere informato (tra l'altro) del tipo/dell'identità di qualsiasi terzo destinatario dei dati, dello scopo del trasferimento successivo e della scelta offerta, e può opporsi al trasferimento successivo (facoltà di rifiuto) o, in caso di dati sensibili, deve necessariamente dare il "consenso esplicito" allo stesso (facoltà di accettazione).

(41)

L'obbligo di offrire lo stesso livello di protezione previsto dai principi si applica a ciascuno e a tutti i terzi che intervengono nel trattamento dei dati così trasferiti, ovunque siano ubicati (negli Stati Uniti o in altro paese terzo), così come si applica quando il primo terzo destinatario trasferisce a sua volta i dati ad altro terzo destinatario, cui ad esempio delega il trattamento.

(42)

In tutti i casi il contratto con il terzo destinatario deve prevedere che questi informi l'organizzazione aderente al DPF UE-USA se constata di non poter più assolvere quest'obbligo. A seguito della constatazione in tal senso, il terzo deve cessare il trattamento oppure deve adottare un'altra misura ragionevole e adeguata per rimediare alla situazione (59).

(43)

In caso di trasferimento successivo a un terzo procuratore (ad esempio un responsabile del trattamento) si applicano tutele supplementari. In tal caso l'organizzazione statunitense deve garantire che il procuratore agisca soltanto secondo le istruzioni e deve inoltre adottare provvedimenti ragionevoli e adeguati i) per garantire che, in concreto, il procuratore tratti le informazioni personali che gli sono trasmesse in modo conforme agli obblighi cui i principi vincolano l'organizzazione, e ii) non appena avvertita, per far cessare il trattamento non autorizzato e porvi rimedio (60). Il Dipartimento del Commercio può imporre all'organizzazione di fornire una sintesi o una copia rappresentativa delle disposizioni del contratto in materia di protezione dei dati (61). Qualora sorgano problemi di conformità in una catena di trattamento (delegato), l'organizzazione che agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati personali è in linea di principio responsabile, come specificato nel principio su ricorso, controllo e responsabilità, fatto salvo il caso in cui dimostri di non essere responsabile dell'evento che ha cagionato il danno (62).

2.2.7    Responsabilizzazione

(44)

Secondo il principio di responsabilizzazione, i soggetti che trattano dati sono tenuti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per rispettare efficacemente i loro obblighi in materia di protezione dei dati e per essere in grado di dimostrare tale rispetto, in particolare all'autorità di controllo competente.

(45)

Una volta che ha volontariamente deciso di certificarsi (63) nell'ambito del DPF UE-USA, un'organizzazione è tenuta a rispettarne i principi che sono effettivi ed azionabili. Ai sensi del principio su ricorso, controllo e responsabilità (64), le organizzazioni aderenti al DPF UE-USA devono fornire meccanismi efficaci per garantire il rispetto dei principi. Le organizzazioni devono altresì adottare misure atte a verificare (65) che la loro politica della privacy sia conforme ai principi e applicata effettivamente. La verifica può configurarsi come autovalutazione, nel cui sistema devono essere comprese procedure interne atte ad assicurare che i dipendenti ricevano una formazione sull'attuazione della politica della privacy dell'organizzazione e che la conformità sia controllata periodicamente con metodo obiettivo, oppure come verifica esterna della conformità, nel cui sistema possono rientrare verifiche, controlli a campione o il ricorso a strumenti tecnologici.

(46)

Inoltre le organizzazioni devono tenere traccia dell'attuazione delle loro pratiche in materia di DPF UE-USA e, nell'ambito delle indagini o dei reclami per mancato soddisfacimento dei requisiti, metterle a disposizione, a richiesta, di un organo indipendente di composizione delle controversie o di un'autorità di contrasto competente (66).

2.3   Amministrazione, vigilanza e controllo dell'attuazione

(47)

Il DPF UE-USA sarà amministrato e monitorato dal Dipartimento del Commercio. Il DPF prevede meccanismi di vigilanza e di controllo dell'attuazione atti a verificare e garantire che le organizzazioni aderenti al DPF UE-USA rispettino i principi e che qualsiasi caso di inosservanza sia affrontato. Tali meccanismi sono illustrati nei principi (allegato I) e negli impegni assunti dal Dipartimento del Commercio (allegato III), dall'FTC (allegato IV) e dal DOT (allegato V).

2.3.1    (Ri)certificazione

(48)

Per certificarsi ai sensi del DPF UE-USA (o per ricertificarsi annualmente), le organizzazioni sono tenute a dichiarare pubblicamente il loro impegno a rispettare i principi, a rendere disponibili le loro politiche della privacy e ad attuarle pienamente (67). Nel contesto della loro domanda di (ri)certificazione, le organizzazioni devono presentare al Dipartimento del Commercio informazioni riguardanti, tra l'altro, il nome dell'organizzazione pertinente, una descrizione delle finalità per le quali l'organizzazione tratterà i dati personali, i dati personali che saranno oggetto della certificazione, nonché il metodo di verifica scelto, il pertinente meccanismo di ricorso indipendente e l'ente competente a garantire il rispetto dei principi (68).

(49)

Le organizzazioni possono ricevere dati personali sulla base del DPF UE-USA dalla data in cui sono inserite nell'elenco degli aderenti al DPF da parte del Dipartimento del Commercio. Al fine di garantire la certezza del diritto ed evitare "casi di millantata adesione", le organizzazioni che si certificano per la prima volta non possono fare pubblicamente riferimento alla loro adesione ai principi prima che il Dipartimento del Commercio abbia stabilito che la domanda di certificazione dell'organizzazione è completa e l'abbia aggiunta all'elenco degli aderenti al DPF (69). Per poter continuare a fruire del DPF UE-USA per ricevere dati personali dall'Unione, tali organizzazioni devono ricertificare ogni anno la loro adesione al regime. L'organizzazione che, per qualsiasi motivo, abbandona il DPF UE-USA deve eliminare tutte le dichiarazioni che lasciano intendere che l'organizzazione continui ad aderire al regime (70).

(50)

Come rispecchiato negli impegni di cui all'allegato III, il Dipartimento del Commercio verificherà se le organizzazioni soddisfano tutti i requisiti di certificazione e hanno messo in atto una politica della privacy (pubblica) contenente le informazioni richieste ai sensi del principio sull'informativa (71). Sulla base dell'esperienza acquisita con il processo di (ri)certificazione nel contesto dello scudo per la privacy, il Dipartimento del Commercio effettuerà una serie di controlli, anche per verificare se le politiche della privacy delle organizzazioni contengano un collegamento ipertestuale al modulo corretto di reclamo sul sito web del pertinente meccanismo di risoluzione delle controversie e, qualora una domanda di certificazione comprenda più soggetti e filiali di un'organizzazione, per verificare se le politiche della privacy di ciascuno di tali soggetti soddisfino i requisiti di certificazione e siano prontamente a disposizione degli interessati (72). Inoltre, ove necessario, il Dipartimento del Commercio effettuerà controlli incrociati con l'FTC e il DOT al fine di verificare che le organizzazioni siano soggette all'organismo di vigilanza indicato nelle loro domande di (ri)certificazione e collaborerà con gli organi di composizione alternativa delle controversie al fine di verificare che le organizzazioni siano registrate presso il meccanismo di ricorso indipendente indicato nella loro domanda di (ri)certificazione (73).

(51)

Il Dipartimento del Commercio informerà le organizzazioni che, per completare la (ri)certificazione, devono affrontare tutte le questioni individuate durante il suo riesame. Nel caso in cui un'organizzazione non risponda entro un termine stabilito dal Dipartimento del Commercio (ad esempio per quanto concerne la ricertificazione si prevede che il processo sia completato entro 45 giorni) (74) o non completi altrimenti la sua certificazione, la domanda sarà considerata abbandonata. In tal caso, qualsiasi falsa dichiarazione in merito all'adesione al DPF UE-USA o al rispetto di tale regime può essere oggetto di un'azione coercitiva da parte dell'FTC o del DOT (75).

(52)

Ai fini di una corretta applicazione del DPF UE-USA, le parti che intervengono in tale ambito, quali gli interessati, gli esportatori di dati e le autorità nazionali di protezione dei dati, devono essere in grado di riconoscere le organizzazioni che aderiscono ai principi. Al fine di garantire tale trasparenza a livello di "punto di entrata", il Dipartimento del Commercio si è impegnato a tenere e mettere a disposizione del pubblico un elenco delle organizzazioni che si sono certificate come aderenti ai principi e che rientrano nella sfera di competenza di almeno una delle autorità di applicazione della legge di cui agli allegati IV e V della presente decisione (76). Il Dipartimento del Commercio aggiornerà l'elenco in funzione delle domande annuali di ricertificazione presentate dalle organizzazioni e degli eventuali ritiri o delle eventuali esclusioni di organizzazioni dal regime del DPF UE-USA. Inoltre, al fine di garantire la trasparenza anche presso il "punto di uscita", il Dipartimento del Commercio tiene e mette a disposizione del pubblico anche un elenco ufficiale delle organizzazioni depennate dall'elenco, indicando per ciascuna il motivo dell'esclusione (77). Infine fornirà un collegamento ipertestuale alla pagina web dell'FTC dedicata al DPF UE-USA, che elencherà le azioni coercitive avviate dall'FTC nell'ambito del quadro (78).

2.3.2    Controllo della conformità

(53)

Il Dipartimento del Commercio controllerà costantemente l'effettivo rispetto dei principi da parte delle organizzazioni aderenti al DPF UE-USA attraverso meccanismi diversi (79). In particolare effettuerà "controlli a campione" di organizzazioni selezionate in modo casuale, nonché controlli a campione ad hoc di organizzazioni specifiche quando vengono individuate potenziali questioni in materia di conformità (ad esempio organizzazioni segnalate al Dipartimento del Commercio da terzi) per verificare se: i) il punto o i punti di contatto per la gestione dei reclami e delle richieste degli interessati sono disponibili e reattivi; ii) la politica della privacy dell'organizzazione in questione è prontamente disponibile, sia sul suo sito web che tramite un collegamento ipertestuale sul sito web del Dipartimento del Commercio; iii) la politica della privacy dell'organizzazione continua a rispettare i requisiti di certificazione; e iv) il meccanismo indipendente di risoluzione delle controversie scelto dall'organizzazione è disponibile per la gestione dei reclami (80).

(54)

Il Dipartimento del Commercio imporrà all'organizzazione di compilare e presentare un questionario dettagliato, qualora vi siano prove attendibili del fatto che un'organizzazione non rispetta gli impegni assunti nell'ambito del DPF UE-USA (anche qualora il Dipartimento del Commercio riceva reclami o l'organizzazione non risponda in modo soddisfacente alle richieste di informazioni formulate da detto Dipartimento) (81). Un'organizzazione che non risponda in modo soddisfacente e tempestivo al questionario sarà deferita all'autorità competente (FTC o DOT) ai fini dell'adozione di eventuali azioni coercitive (82). Nel contesto delle sue attività di controllo della conformità nell'ambito dello scudo, il Dipartimento del Commercio ha effettuato regolarmente i controlli a campione di cui al considerando 53 e ha monitorato costantemente le segnalazioni pubbliche, attività queste che gli hanno consentito di individuare, affrontare e risolvere questioni in materia di conformità (83). Il Dipartimento depenna dall'elenco degli aderenti al DPF le organizzazioni che hanno commesso reiterate inosservanze dei principi, le quali devono restituire o cancellare i dati personali ricevuti nell'ambito del quadro (84).

(55)

Negli altri casi di depennamento dall'elenco, come in caso di revoca volontaria dell'adesione o di mancata ricertificazione, l'organizzazione deve cancellare o restituire i dati oppure può conservarli a condizione che dichiari ogni anno al Dipartimento del Commercio il proprio impegno di continuare ad applicare i principi oppure li protegga adeguatamente con un altro mezzo autorizzato (ad esempio un contratto che rispecchi totalmente le condizioni delle pertinenti clausole contrattuali tipo approvate dalla Commissione) (85). In tal caso l'organizzazione deve designare altresì al suo interno un referente per tutte le questioni relative al DPF UE-USA.

2.3.3    Individuazione e gestione di casi di millantata adesione

(56)

Il Dipartimento del Commercio monitorerà eventuali casi di millantata adesione al DPF UE-USA o l'uso improprio del marchio di certificazione di tale regime, sia d'ufficio che sulla base di reclami (ad esempio ricevuti dalle autorità di protezione dei dati) (86). In particolare il Dipartimento del Commercio verificherà su base continuativa che le organizzazioni che i) revocano l'adesione al DPF UE-USA, ii) non completano la ricertificazione annuale (ossia che hanno avviato il processo annuale di ricertificazione ma non lo hanno completato in modo tempestivo o non hanno neppure avviato detto processo), iii) sono depennate dall'elenco degli aderenti al regime, in particolare a causa di una "inosservanza reiterata", o iv) non hanno completato una certificazione iniziale (ossia che hanno avviato il processo di certificazione iniziale ma non lo hanno completato in modo tempestivo), eliminino da qualsiasi politica della privacy pertinente pubblicata eventuali riferimenti al DPF UE-USA che implicano che l'organizzazione aderisce attivamente a tale quadro (87). Il Dipartimento del Commercio effettuerà inoltre ricerche su internet per individuare riferimenti al DPF UE-USA nelle politiche della privacy delle organizzazioni, anche per individuare casi di millantata adesione da parte di organizzazioni che non hanno mai partecipato al DPF UE-USA (88).

(57)

Se la Dipartimento del Commercio constata che i riferimenti al DPF UE-USA non sono stati rimossi o sono utilizzati in modo improprio, informa l'organizzazione in merito a un possibile deferimento all'FTC/al DOT (89). Se un'organizzazione non risponde in modo soddisfacente, il Dipartimento del Commercio deferisce la questione all'ente competente affinché siano adottate eventuali azioni coercitive (90). Se millanta pubblicamente l'adesione ai principi con dichiarazioni o pratiche fuorvianti, l'organizzazione si espone alle azioni coercitive dell'FTC, del DOT o di altra competente autorità di applicazione della legge degli USA. L'adesione millantata nei confronti del Dipartimento del Commercio è perseguibile in forza della legge sulle false dichiarazioni (Codice degli Stati Uniti, titolo 18, articolo 1001).

2.3.4    Applicazione

(58)

Al fine di garantire un livello di protezione adeguato dei dati nella pratica, dovrebbe esistere un'autorità di controllo indipendente cui siano conferiti i poteri di monitorare e assicurare il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati.

(59)

Le organizzazioni aderenti al DPF UE-USA devono essere soggette alla competenza giurisdizionale delle autorità statunitensi competenti (FTC e DOT), che dispongono dell'autorità d'indagine e di controllo necessaria per garantire efficacemente il rispetto dei principi (91).

(60)

L'FTC è un'autorità indipendente composta da cinque commissari, nominati dal presidente con il parere e il consenso del Senato (92). I commissari sono nominati per un mandato di sette anni e il loro incarico può essere revocato dal presidente soltanto per inefficienza, negligenza o concussione. L'FTC non può avere più di tre commissari del medesimo partito politico e i commissari non possono, durante la loro nomina, intraprendere altre attività commerciali o professionali o assumere altri impieghi.

(61)

L'FTC può indagare sul rispetto dei principi, nonché sui casi di millantata adesione ai principi o al DPF UE-USA da parte di organizzazioni che non figurano più nell'elenco degli aderenti al DPF o non si sono mai certificate (93). L'FTC può imporre il rispetto delle norme chiedendo l'emissione di provvedimenti amministrativi o federali (comprese le "ordinanze consensuali" ottenute mediante transazione) (94) per ingiunzioni preliminari o permanenti oppure altri mezzi di ricorso, e controllerà sistematicamente il rispetto di tali provvedimenti (95). Se l'organizzazione non si conforma a tali provvedimenti, l'FTC ha facoltà di presentare un'istanza per ottenere sanzioni civili e altre riparazioni, anche per l'eventuale danno causato dal comportamento illecito. Ciascuna ordinanza consensuale emanata nei confronti di un'organizzazione aderente al DPF UE-USA prevede obblighi di informazione da parte dell'organizzazione (96), cui è imposto di rendere pubbliche le parti inerenti a tale regime delle relazioni di conformità o di valutazione presentate all'FTC. Infine l'FTC tiene online un elenco delle imprese nei cui confronti è stata emanata un'ordinanza dell'FTC stessa o di un organo giurisdizionale in casi collegati al DPF UE-USA (97).

(62)

Per quanto concerne lo scudo per la privacy, l'FTC ha adottato misure coercitive in circa 22 casi, sia per quanto riguarda violazioni di requisiti specifici del quadro (ad esempio: mancata dichiarazione al Dipartimento del Commercio del fatto che l'organizzazione continuava ad applicare le tutele di cui allo scudo per la privacy dopo aver abbandonato tale regime; mancata verifica, mediante un'autovalutazione o una verifica esterna della conformità, del fatto che l'organizzazione rispettava il regime) (98) e casi di millantata adesione al regime (ad esempio da parte di organizzazioni che non hanno completato le fasi necessarie per ottenere la certificazione o hanno lasciato scadere la loro certificazione, ma hanno millantato di continuare ad aderire al regime) (99). Tale azione coercitiva è sfociata tra l'altro in un uso proattivo delle citazioni amministrative al fine di ottenere materiale da taluni aderenti allo scudo per verificare l'esistenza di violazioni sostanziali degli obblighi di cui allo scudo per la privacy (100).

(63)

Più in generale, negli ultimi anni l'FTC ha adottato azioni coercitive in una serie di casi riguardanti il rispetto di requisiti specifici in materia di protezione dei dati previsti anche dal DPF UE-USA, ad esempio per quanto concerne i principi di limitazione delle finalità e di conservazione dei dati (101), di minimizzazione dei dati (102), nonché di sicurezza (103) e di accuratezza dei dati (104).

(64)

Il DOT ha competenza esclusiva sulla disciplina delle pratiche in materia di privacy seguite dalle compagnie aeree e competenza concorrente con l'FTC per le stesse pratiche seguite dal rivenditore che fa servizio di biglietteria nell'attività di vendita di trasporto aereo. I funzionari del DOT mirano innanzitutto a raggiungere una transazione e, se ciò non è possibile, possono avviare un'azione coercitiva che comporta un'udienza probatoria dinanzi a un giudice amministrativo del DOT che ha la facoltà di emettere provvedimenti inibitori e di infliggere sanzioni civili (105). I giudici amministrativi beneficiano di diverse tutele previste dalla legge sulle procedure amministrative (APA) per garantirne l'indipendenza e l'imparzialità. Ad esempio, possono essere rimossi dal loro incarico soltanto per giusta causa; sono assegnati ai casi a rotazione; non possono esercitare funzioni incompatibili con le loro funzioni e responsabilità in qualità di giudici amministrativi; non sono soggetti al controllo da parte della squadra investigativa dell'autorità di cui sono dipendenti (in questo caso il DOT); e devono svolgere la loro funzione di giudizio/esecutiva in modo imparziale (106). Il DOT si è impegnato a monitorare i provvedimenti coercitivi e a garantire che le ordinanze derivanti da casi di DPF UE-USA siano disponibili sul suo sito web (107).

2.4   Mezzi di ricorso

(65)

Al fine di garantire una protezione adeguata e, in particolare, il rispetto dei diritti individuali, l'interessato dovrebbe avere a disposizione mezzi di ricorso efficaci in sede amministrativa e giudiziaria.

(66)

Con il principio su ricorso, controllo e responsabilità il DPF UE-USA impone all'organizzazione aderente di mettere mezzi di ricorso a disposizione della persona lesa dall'inosservanza, offrendo quindi all'interessato dell'Unione la possibilità di sporgere reclamo per mancato rispetto dei principi da parte di organizzazioni aderenti al DPF UE-USA e di ottenere la soluzione del caso di reclamo, se necessario con una decisione che dispone un rimedio effettivo (108). Nell'ambito della certificazione l'organizzazione deve adempiere gli obblighi imposti da tale principio prevedendo meccanismi di ricorso indipendenti effettivi e di pronto impiego, atti a consentire d'istruire e dirimere, senza costi per la persona, qualsiasi reclamo da questa presentato o qualsiasi controversia insorta (109).

(67)

L'organizzazione può scegliere meccanismi di ricorso indipendenti dell'Unione o degli Stati Uniti, compresa la possibilità di impegnarsi volontariamente a cooperare con le autorità di protezione dei dati dell'UE, come spiegato più in dettaglio al considerando 73. Quando le organizzazioni trattano dati relativi alle risorse umane, tale impegno a cooperare con le autorità di protezione dei dati dell'UE è obbligatorio. Fra le altre opzioni disponibili si annoverano gli organi di composizione alternativa delle controversie o i programmi per la privacy elaborati dal settore privato nei quali sono integrati i principi del DPF. Questi ultimi devono contemplare meccanismi di attuazione efficaci rispondenti ai requisiti indicati nel principio su ricorso, controllo e responsabilità.

(68)

Il DPF UE-USA offre quindi all'interessato varie possibilità di far valere i propri diritti, di sporgere reclamo per inosservanza dei principi da parte di imprese dell'UE e statunitensi e di ottenere la soluzione del caso di reclamo, se necessario con una decisione che dispone un rimedio effettivo. La persona può sporgere reclamo direttamente all'organizzazione, a un organo indipendente di risoluzione delle controversie da questa designato, all'autorità nazionale di protezione dei dati, al Dipartimento del Commercio oppure all'FTC. Nei casi in cui nessuno di detti meccanismi di ricorso o di attuazione abbia risolto il caso di reclamo, la persona ha altresì il diritto di chiedere un arbitrato vincolante (allegato I dell'allegato I della presente decisione). Fatta eccezione per il collegio arbitrale, cui si può rivolgere solo dopo aver esperito determinati mezzi di contestazione, la persona è libera di scegliere i meccanismi di ricorso che preferisce o di attivarli tutti, senza alcun obbligo di rivolgersi a uno piuttosto che a un altro o di seguire una determinata sequenza.

(69)

Innanzitutto l'interessato nell'UE può sottoporre il caso di inosservanza dei principi direttamente alle organizzazioni aderenti al DPF UE-USA (110). Per agevolare la soluzione dei casi, l'organizzazione deve predisporre un meccanismo di ricorso effettivo atto a trattare tali reclami. L'organizzazione deve quindi indicare chiaramente alle persone, nella politica della privacy, un referente, interno o esterno, incaricato del trattamento dei reclami (che può essere anche uno stabilimento presente nell'Unione in grado di rispondere alle domande o ai reclami), così come l'organo indipendente di composizione delle controversie (cfr. il considerando 70). Ricevuto il reclamo della persona, direttamente da questa o per il tramite del Dipartimento del Commercio cui l'ha sottoposto un'autorità di protezione dei dati, l'organizzazione deve rispondere all'interessato dell'Unione entro il termine di 45 giorni (111). L'organizzazione è parimenti tenuta a rispondere prontamente alle richieste d'informazioni o di altro tipo riguardo all'osservanza dei principi, emananti dal Dipartimento del Commercio o da un'autorità di protezione dei dati (112) (se l'organizzazione si è impegnata a cooperare con tali autorità).

(70)

In secondo luogo, la persona può anche sporgere reclamo direttamente all'organo indipendente di composizione delle controversie (negli Stati Uniti o nell'Unione) che l'organizzazione ha designato per esaminare e risolvere i casi di reclamo individuale (a condizione che il reclamo non sia manifestamente infondato o futile) e per mettere a disposizione della persona, gratuitamente, un mezzo di ricorso adeguato (113). Le sanzioni e misure correttive imposte da tale organo devono essere sufficientemente severe da assicurare che l'organizzazione rispetti i principi e dovrebbero imporle di correggere o sovvertire gli effetti dell'inosservanza e, a seconda delle circostanze, di astenersi da ulteriori trattamenti dei dati personali in questione e/o di cancellarli, nonché di dare pubblicità all'inosservanza constatata (114). L'organo indipendente di composizione delle controversie designato da un'organizzazione è tenuto a riportare sul proprio sito web pubblico le pertinenti informazioni relative al DPF UE-USA e ai servizi che presta in tale ambito (115). Deve pubblicare ogni anno una relazione che presenti, in forma aggregata, i dati statistici relativi ai servizi prestati (116).

(71)

Le procedure di controllo della conformità seguite dal Dipartimento del Commercio possono prevedere la verifica del fatto che le organizzazioni aderenti al DPF UE-USA siano effettivamente registrate presso i meccanismi di ricorso indipendenti a cui dichiarano di essere registrate (117). Sia le organizzazioni sia i competenti meccanismi di ricorso indipendenti sono tenuti a rispondere prontamente alle richieste del Dipartimento del Commercio vertenti su informazioni relative al DPF UE-USA. Il Dipartimento del Commercio collaborerà con meccanismi di ricorso indipendenti al fine di verificare che includano informazioni sui propri siti web in merito ai principi e ai servizi forniti nell'ambito del DPF UE-USA e che pubblichino relazioni annuali (118).

(72)

Se l'organizzazione non si conforma alla decisione dell'organo di risoluzione delle controversie o dell'organo di autoregolamentazione, questo deve notificarlo al Dipartimento del Commercio e all'FTC (o ad un'altra autorità statunitense competente delle indagini in merito alla non conformità dell'organizzazione) ovvero al giudice competente (119). Quando l'organizzazione rifiuta di uniformarsi alla decisione definitiva dell'ente pubblico, dell'organo di autoregolamentazione o dell'organo indipendente di composizione delle controversie competenti della privacy, ovvero quando tale ente od organo constata che l'organizzazione viola i principi frequentemente, si può configurare la fattispecie dell'inosservanza reiterata, con la conseguenza che il Dipartimento del Commercio, concessi all'organizzazione inadempiente un preavviso di 30 giorni e la possibilità di replica, depenna l'organizzazione dall'elenco degli aderenti al DPF (120). Se l'organizzazione depennata dall'elenco continua a millantare la certificazione rispetto al DPF UE-USA, il Dipartimento del Commercio la deferisce all'FTC o altra autorità di applicazione della legge (121).

(73)

In terzo luogo, le persone possono promuovere altresì reclamo presso un'autorità nazionale di protezione dei dati nell'Unione, che può avvalersi dei propri poteri di indagine e di correzione a norma del regolamento (UE) 2016/679. L'organizzazione è tenuta a cooperare con l'autorità di protezione dei dati per l'esame e la risoluzione del caso di reclamo, se questo riguarda il trattamento di dati sulle risorse umane raccolti nel contesto di un rapporto di lavoro oppure se l'organizzazione ha accettato volontariamente di essere sottoposta alla supervisione delle autorità di protezione dei dati (122). In particolare l'organizzazione è tenuta a rispondere alle richieste d'informazioni dell'autorità di protezione dei dati, a uniformarsi al parere da questa espresso, anche relativamente alle misure correttive o compensative, e a confermarle per iscritto l'adozione dei provvedimenti richiesti (123). In caso di mancato rispetto del parere fornito dall'autorità di protezione dei dati, quest'ultima deferirà tali casi al Dipartimento del Commercio (che può depennare le organizzazioni dall'elenco degli aderenti al DPF) o, per eventuali azioni coercitive, all'FTC o al DOT (la mancata cooperazione con le autorità di protezione dei dati o la mancata conformità rispetto ai principi è perseguibile ai sensi del diritto statunitense) (124).

(74)

Al fine di facilitare la cooperazione per una gestione efficace dei reclami, sia il Dipartimento del Commercio che l'FTC hanno istituito un apposito punto di contatto competente della gestione dei contatti diretti con le autorità di protezione dei dati (125). Tali punti di contatto forniscono assistenza in relazione alle richieste di informazioni dell'autorità di protezione dei dati in merito al rispetto dei principi da parte di un'organizzazione.

(75)

Il parere fornito dalle autorità di protezione dei dati (126) è espresso dopo che le due parti della controversia hanno avuto ragionevoli possibilità di formulare commenti e addurre qualsiasi elemento di prova desiderino. Il comitato può esprimere il parere quanto più rapidamente possibile, compatibilmente con l'esigenza di garantire l'equità del procedimento, e di norma entro un termine di 60 giorni dalla data in cui riceve il reclamo (127). Se l'organizzazione non si adegua al parere entro 25 giorni dalla data in cui è espresso senza fornire soddisfacenti giustificazioni del ritardo, il comitato può notificarle l'intenzione di sottoporre il caso all'FTC (o ad altra autorità statunitense di applicazione della legge) ovvero di concludere che si è verificato un grave inadempimento dell'impegno a cooperare. Nel primo caso, la conseguenza può essere un'azione coercitiva ai sensi dell'articolo 5 della legge sull'FTC (o legge analoga) (128). Nel secondo caso il comitato informa il Dipartimento del Commercio, il quale assimila il rifiuto dell'organizzazione di adeguarsi al parere del comitato delle autorità di protezione dei dati a una reiterata inosservanza che comporta il depennamento dell'organizzazione dall'elenco degli aderenti al DPF.

(76)

Se l'autorità di protezione dei dati cui è stato inviato il reclamo non è intervenuta, o non a sufficienza, per risolvere il caso, la persona può contestare l'intervento (o l'inazione) dinanzi al giudice nazionale del proprio Stato membro dell'UE.

(77)

La persona può sporgere reclamo all'autorità di protezione dei dati anche se l'organizzazione non ha designato il relativo comitato come organo di composizione delle controversie. In tal caso l'autorità di protezione dei dati può sottoporre il reclamo al Dipartimento del Commercio o all'FTC. Per favorire e intensificare la cooperazione sulle questioni relative ai reclami individuali e all'inosservanza da parte delle organizzazioni aderenti al DPF UE-USA, il Dipartimento del Commercio nomina al suo interno un referente incaricato dei collegamenti con le autorità di protezione dei dati e dell'assistenza alle stesse per le richieste vertenti sulla conformità delle organizzazioni ai principi del DPF UE-USA (129). Analogamente l'FTC si è impegnata a istituire un punto di contatto dedicato (130).

(78)

In quarto luogo, il Dipartimento del Commercio si è impegnato a ricevere i reclami vertenti sull'inosservanza dei principi da parte di un'organizzazione, a esaminarli e ad adoperarsi al massimo per risolvere i casi (131). A tal fine prevede procedure particolari che permettono alle autorità di protezione dei dati di sottoporre il reclamo a un apposito referente, di seguirne l'iter e di darvi seguito presso le organizzazioni per facilitare la soluzione del caso (132). Per accelerare il trattamento di ciascun reclamo, il referente affronta il caso di inosservanza in contatto diretto con la pertinente autorità di protezione dei dati e provvede, in particolare, ad aggiornarla sulla situazione entro un termine massimo di 90 giorni dalla data in cui gli è stato sottoposto il reclamo (133). Questo modus operandi permette all'interessato di sporgere reclamo per inosservanza dei principi da parte di organizzazioni aderenti al DPF UE-USA direttamente alla pertinente autorità nazionale di protezione dei dati, che provvede poi a inoltrarla al Dipartimento del Commercio in quanto autorità di gestione di tale regime negli Stati Uniti.

(79)

Se le verifiche eseguite d'ufficio annuali, i reclami o qualsiasi altra informazione portano a concludere che l'organizzazione abbia commesso reiterate inosservanze dei principi, il Dipartimento del Commercio la depenna dall'elenco degli aderenti al DPF (134). Il rifiuto di uniformarsi alla decisione definitiva dell'ente pubblico, dell'organo di autoregolamentazione o dell'organo indipendente di composizione delle controversie competenti della privacy, autorità di protezione dei dati comprese, si configura come inosservanza reiterata (135).

(80)

In quinto luogo, le organizzazioni aderenti al DPF UE-USA devono essere soggette alla competenza giurisdizionale delle autorità statunitensi, in particolare dell'FTC (136), che dispone dell'autorità d'indagine e di controllo necessaria per garantire efficacemente il rispetto dei principi. L'FTC tratta in via prioritaria i casi d'inosservanza dei principi ad essa sottoposti da un organo indipendente di composizione delle controversie o di autoregolamentazione, dal Dipartimento del Commercio e dalle autorità di protezione dei dati (di loro iniziativa o a seguito di reclamo) per stabilire se vi sia stata violazione dell'articolo 5 della legge sull'FTC (137). L'FTC si è impegnata a predisporre una procedura standard per i casi che le sono sottoposti, a istituire al suo interno un referente per i casi sottoposti dalle autorità di protezione dei dati e a scambiare informazioni sui casi sottopostile. Può accettare inoltre i reclami presentati direttamente dalle persone e avviare di propria iniziativa indagini nell'ambito del DPF UE-USA, in particolare nel quadro delle più ampie indagini in materia di tutela della vita privata.

(81)

In sesto luogo, l'interessato dell'Unione può chiedere l'arbitrato vincolante del collegio del quadro UE-USA per la protezione dei dati personali (collegio del DPF UE-USA) come extrema ratio nel caso in cui gli altri mezzi di ricorso disponibili non gli abbiano offerto una soluzione soddisfacente per il reclamo sporto (138). L'organizzazione deve informare la persona della possibilità di chiedere un arbitrato vincolante; una volta che la possibilità si concreta con l'invio dell'avviso all'organizzazione, questa è tenuta a darvi riscontro (139).

(82)

Il collegio del DPF UE-USA è composto da un gruppo di almeno dieci arbitri scelti dal Dipartimento del Commercio e dalla Commissione sulla base dell'indipendenza, dell'integrità e delle competenze in materia di diritto della privacy statunitense e di normativa dell'UE sulla protezione dei dati. Per ogni controversia le parti attingono al gruppo per selezionare un collegio di uno o di tre (140) arbitri.

(83)

L'International Centre for Dispute Resolution (ICDR, Centro internazionale per la composizione delle controversie), la divisione internazionale dell'American Arbitration Association (AAA, Associazione americana per l'arbitrato), è stato selezionato dal Dipartimento del Commercio per amministrare gli arbitrati. I procedimenti dinanzi al collegio del DPF UE-USA saranno disciplinati da una serie di norme arbitrali concordate e da un codice di condotta per gli arbitri nominati. Il sito web dell'ICDR dell'AAA fornisce alle persone informazioni chiare e concise sul meccanismo di arbitrato e sulla procedura da seguire per depositare una domanda di arbitrato.

(84)

Le norme arbitrali concordate tra il Dipartimento del Commercio e la Commissione integrano il DPF UE-USA, che contiene diverse caratteristiche che migliorano l'accessibilità a tale meccanismo da parte degli interessati dell'Unione: i) l'interessato può essere assistito dalla propria autorità nazionale di protezione dei dati per la preparazione del caso da sottoporre al collegio; ii) l'arbitrato si svolge negli Stati Uniti, ma l'interessato dell'Unione può optare per la partecipazione in video o via telefono, che gli è fornita gratuitamente; iii) di norma il procedimento arbitrale si svolge in lingua inglese, ma su richiesta motivata all'interessato sono in linea di massima fornite, gratuitamente, l'interpretazione nell'udienza arbitrale e la traduzione; iv) sebbene ciascuna parte, se rappresentata dinanzi al collegio da un avvocato, debba sopportare le proprie spese di assistenza legale, il Dipartimento del Commercio costituisce un fondo cui ciascuna organizzazione aderente al DPF UE-USA versa una quota annua a copertura dei costi ammissibili della procedura arbitrale; l'entità della quota è limitata a massimali stabiliti dalle autorità statunitensi in consultazione con la Commissione europea (141).

(85)

Il collegio del DPF UE-USA ha il potere di imporre il necessario "provvedimento equo, specifico alla persona e di carattere non pecuniario" (142) a titolo di riparazione per la violazione dei principi. Benché il collegio, nel trarre le conclusioni, tenga conto delle altre riparazioni già ottenute mediante altri meccanismi del DPF UE-USA, la persona può comunque ricorrere all'arbitrato se le reputa insufficienti. Questo permette all'interessato dell'UE di chiedere l'arbitrato in tutti i casi in cui l'intervento (o l'inazione) delle organizzazioni aderenti al DPF UE-USA, di meccanismi di ricorso indipendenti o di competenti autorità statunitensi (ad esempio l'FTC) non abbia offerto una soluzione soddisfacente per il suo reclamo. L'arbitrato non può essere chiesto se un'autorità di protezione dei dati ha autorità di legge per risolvere il caso di reclamo nei confronti di un'organizzazione aderente al DPF UE-USA, ossia quando l'organizzazione è tenuta a cooperare con tale autorità e a conformarsi ai pareri da essa espressi relativamente al trattamento dei dati sulle risorse umane raccolti nel contesto di un rapporto di lavoro oppure quando si sia impegnata volontariamente in tal senso. A norma della legge federale sull'arbitrato, la persona può far valere la decisione arbitrale dinanzi al giudice statunitense nei casi in cui l'organizzazione non si conforma alla decisione arbitrale.

(86)

In settimo luogo, se un'organizzazione non soddisfa il proprio impegno a rispettare i principi e la politica della privacy pubblicata, il diritto statunitense prevede ulteriori possibilità di ricorso giurisdizionale, anche per ottenere un risarcimento dei danni. Ad esempio, a determinate condizioni, le persone possono ottenere un ricorso giurisdizionale (compreso il risarcimento dei danni) ai sensi delle leggi statali sui consumatori in caso di millanteria fraudolenta, atti o pratiche sleali o ingannevoli (143), e ai sensi del diritto del risarcimento per fatto illecito (in particolare per quanto concerne i reati di intrusione in caso di isolamento (144), appropriazione del nome o delle sembianze (145) e divulgazione pubblica di fatti privati (146)).

(87)

Congiuntamente, le varie vie di ricorso di cui sopra garantiscono che ogni reclamo relativo all'inosservanza del DPF UE-USA da parte di organizzazioni certificate sia giudicato e risolto in modo efficace.

3.   ACCESSO E USO DI DATI PERSONALI TRASFERITI DALL'UNIONE EUROPEA DA PARTE DI AUTORITÀ PUBBLICHE NEGLI STATI UNITI

(88)

La Commissione ha valutato altresì le limitazioni e le garanzie, compresi i meccanismi di vigilanza e di ricorso individuale messi a disposizione dal diritto statunitense per quanto concerne la raccolta e il successivo utilizzo da parte di autorità pubbliche statunitensi dei dati personali trasferiti verso titolari e responsabili del trattamento negli Stati Uniti per motivi di interesse pubblico, in particolare per finalità di contrasto penale e di sicurezza nazionale ("accesso da parte di pubbliche amministrazioni") (147). Nel valutare se le condizioni in base alle quali l'accesso da parte di pubbliche amministrazioni ai dati trasferiti verso gli Stati Uniti ai sensi della presente decisione soddisfino la verifica dell'"equivalenza sostanziale" ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, come interpretato dalla Corte di giustizia alla luce della Carta dei diritti fondamentali, la Commissione ha tenuto conto di diversi criteri.

(89)

In particolare qualsiasi limitazione nell'esercizio del diritto alla protezione dei dati personali deve essere prevista dalla legge e implica che la base giuridica che consente l'ingerenza in tali diritti deve definire essa stessa la portata della limitazione dell'esercizio del diritto considerato (148). Inoltre, per soddisfare il requisito di proporzionalità secondo cui le deroghe e le limitazioni alla protezione dei dati personali devono operare nei limiti dello stretto necessario in una società democratica per soddisfare gli obbiettivi specifici di interesse generale equivalenti a quelli riconosciuti dall'Unione, questa base giuridica deve prevedere regole chiare e precise che disciplinino la portata e l'applicazione della misura in questione e impongano requisiti minimi in modo che le persone i cui dati sono trasferiti dispongano di garanzie sufficienti che permettano di proteggere efficacemente i loro dati personali contro il rischio di abusi (149). Inoltre tali norme e garanzie devono essere giuridicamente vincolanti e azionabili da parte delle persone (150). In particolare gli interessati devono disporre della possibilità di esperire mezzi di ricorso dinanzi a un giudice indipendente e imparziale al fine di avere accesso a dati personali che li riguardano, o di ottenere la rettifica o la soppressione di tali dati (151).

3.1   Accesso e uso da parte delle autorità pubbliche statunitensi per motivi di contrasto penale

(90)

Per quanto concerne l'ingerenza nei dati personali trasferiti nell'ambito del DPF UE-USA per finalità di contrasto penale, il diritto statunitense impone una serie di limitazioni in materia di accesso ai dati personali e di loro utilizzo e prevede meccanismi di vigilanza e ricorso che sono in linea con i requisiti di cui al considerando 89 della presente decisione. Le condizioni in cui tale accesso può avvenire e le garanzie applicabili all'uso di tali poteri sono valutate in dettaglio nelle sezioni che seguono. A tale riguardo, il governo degli Stati Uniti (attraverso il ministero della Giustizia) ha fornito altresì assicurazioni circa le limitazioni e le garanzie applicabili (allegato VI della presente decisione).

3.1.1    Basi giuridiche, limitazioni e garanzie

3.1.1.1   Limitazioni e garanzie per quanto concerne la raccolta di dati personali a fini di contrasto penale

(91)

I procuratori federali e gli inquirenti federali statunitensi possono accedere, per finalità di contrasto penale, ai dati personali trattati da organizzazioni statunitensi certificate che verrebbero trasferiti dall'Unione ai sensi del DPF UE-USA nel contesto di procedure diverse, come illustrato più dettagliatamente nei considerando da 92 a 99. Tali procedure si applicano allo stesso modo quando le informazioni sono ottenute da un'organizzazione statunitense, indipendentemente dalla cittadinanza o dal luogo di residenza dell'interessato (152).

(92)

Innanzitutto, su richiesta di un funzionario delle autorità di contrasto federali o di un avvocato che agisce per il governo, un giudice può emettere un mandato di perquisizione o di sequestro (anche relativo a informazioni conservate su supporto elettronico) (153). Tale mandato può essere emesso soltanto qualora vi sia un "motivo plausibile (154)" per ritenere che sia possibile rinvenire nel luogo specificato dal mandato "oggetti sequestrabili" (prove di un reato, oggetti detenuti illegalmente o beni progettati per o destinati ad essere utilizzati o che sono stati utilizzati per commettere un reato). Il mandato deve identificare i beni o gli oggetti da sequestrare e designare il giudice al quale il mandato deve essere restituito. Una persona soggetta a perquisizione o i cui beni sono soggetti a perquisizione può chiedere la cancellazione delle prove ottenute o derivate da una perquisizione illegale se tali prove vengono presentate contro tale persona durante un processo penale (155). Quando è tenuto a divulgare dati in forza di un mandato, il titolare dei dati (ossia un'impresa) può contestare l'obbligo di divulgazione in quanto indebitamente gravoso (156).

(93)

In secondo luogo, nell'ambito di indagini in merito a determinati reati gravi (157), solitamente su richiesta di un procuratore federale, è possibile richiedere l'emissione di una citazione da parte di un grand jury (un ramo investigativo di un organo giurisdizionale, formato da giurati scelti da un giudice o un magistrato) al fine di imporre a qualcuno di produrre o mettere a disposizione documenti aziendali, informazioni conservate su supporto elettronico o altri beni materiali. Inoltre leggi diverse autorizzano il ricorso a citazioni amministrative per ottenere la comunicazione o la disponibilità di documenti aziendali, informazioni conservate su supporto elettronico o altri beni materiali nelle indagini riguardanti le frodi mediche, gli abusi su minori, la protezione dei servizi segreti e nei casi che implicano sostanze controllate, così come nelle indagini degli ispettori generali (158). In entrambi i casi le informazioni devono essere pertinenti ai fini dell'indagine e la citazione non può essere irragionevole, ossia eccessivamente ampia, vessatoria o gravosa (e può essere impugnata dal destinatario della citazione in ragione di tali motivi) (159).

(94)

Condizioni molto analoghe si applicano alle citazioni amministrative emesse per chiedere l'accesso ai dati detenuti da società negli Stati Uniti per finalità civili o normative ("interesse pubblico"). L'autorità degli enti con competenze civili o di regolamentazione per l'emissione di tali citazioni amministrative deve essere stabilita per legge. L'uso di una citazione amministrativa è soggetto a una "prova di ragionevolezza", che richiede che l'indagine sia condotta ai sensi di una finalità legittima, che le informazioni richieste nel contesto della citazione siano pertinenti a tale finalità, che l'ente non disponga già delle informazioni richieste con la citazione e che siano state seguite le fasi amministrative necessarie per l'emissione della citazione (160). La giurisprudenza della Corte suprema ha inoltre chiarito la necessità di trovare un equilibrio tra l'importanza dell'interesse pubblico nelle informazioni richieste e l'importanza degli interessi personali e organizzativi in materia di vita privata (161). Sebbene il ricorso a una citazione amministrativa non sia soggetto a previa autorizzazione giudiziaria, esso è soggetto a sindacato giurisdizionale in caso di contestazione da parte del destinatario per i motivi summenzionati, o se l'ente emittente cerca di dare esecuzione alla citazione in giudizio (162). Oltre a queste limitazioni fondamentali generali, dalle singole leggi possono derivare requisiti specifici (più rigorosi) (163).

(95)

In terzo luogo, diverse basi giuridiche consentono alle autorità di contrasto in materia penale di ottenere l'accesso a dati relativi alle comunicazioni. Un organo giurisdizionale può emettere un'ordinanza che autorizza la raccolta in tempo reale di informazioni non di contenuto su un dato numero di telefono o indirizzo di posta elettronica (numero composto, instradamento della comunicazione, destinatario e segnale), tramite il ricorso a dispositivi di intercettazione dei dati informativi della comunicazione in entrata e in uscita, se constata che l'autorità ha certificato che le informazioni che potrebbero essere ottenute sono pertinenti per un'indagine penale in corso (164). Detta ordinanza deve specificare tra l'altro l'identità, se nota, della persona indiziata; gli attributi delle comunicazioni alle quali si applica e una dichiarazione del reato cui si riferiscono le informazioni da raccogliere. L'uso di un dispositivo di intercettazione dei dati informativi della comunicazione in entrata e in uscita può essere autorizzato per un periodo massimo di sessanta giorni, che può essere prorogato soltanto mediante una nuova ordinanza di un organo giurisdizionale.

(96)

Inoltre l'accesso per finalità di contrasto penale a informazioni sugli abbonati, ai dati sul traffico e al contenuto archiviato delle comunicazioni detenute da prestatori di servizi internet, da società telefoniche e da altri prestatori terzi di servizi può essere ottenuto sulla base della legge sulle comunicazioni archiviate (165). Per acquisire il contenuto archiviato delle comunicazioni elettroniche, le autorità di contrasto in materia penale devono, in linea di principio, ottenere un mandato del giudice, fondato su motivi plausibili per ritenere che l'account contenga prove di un reato (166). Per le informazioni relative alla registrazione dell'abbonato, gli indirizzi IP e relative indicazioni temporali e i dati di fatturazione, le autorità di applicazione della legge in materia penale possono ricorrere a una citazione a comparire. Per la maggior parte delle altre informazioni non di contenuto archiviate, quali intestazioni di posta elettronica senza oggetto, un'autorità di contrasto in materia penale deve ottenere un'ordinanza di un organo giurisdizionale, che sarà emessa qualora il giudice ritenga che vi siano ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni richieste siano pertinenti e rilevanti per un'indagine penale in corso.

(97)

I prestatori che ricevono richieste ai sensi della legge sulle comunicazioni archiviate possono informare volontariamente un cliente o abbonato le cui informazioni sono oggetto di una richiesta, fatta eccezione per i casi in cui l'autorità di contrasto in materia penale competente ottenga un provvedimento cautelare che vieti tale notifica (167). Tale provvedimento cautelare è un'ordinanza di un organo giurisdizionale che impone a un prestatore di servizi di comunicazione elettronica o di servizi informatici a distanza destinatario di un mandato, una citazione o un'ordinanza di un organo giurisdizionale di non notificare a terzi l'esistenza di detto mandato o detta citazione od ordinanza, per tutto il tempo in cui il giudice lo ritenga opportuno. I provvedimenti cautelari sono concessi se un giudice ritiene che vi sia motivo di ritenere che la notifica in questione comprometterebbe gravemente un'indagine o ritarderebbe indebitamente un processo, ad esempio perché comporterebbe un pericolo per la vita o la sicurezza fisica di una persona, la fuga dall'azione penale, l'intimidazione di potenziali testimoni, ecc. Un memorandum del Procuratore generale aggiunto (vincolante per tutti gli avvocati e gli agenti del Dipartimento della Giustizia) impone ai procuratori di prendere una decisione dettagliata in merito alla necessità di un provvedimento cautelare e di fornire al giudice una giustificazione del modo in cui i criteri di legge per l'ottenimento di un tale provvedimento sarebbero soddisfatti nel caso specifico (168). Il memorandum impone inoltre che le domande per l'ottenimento di provvedimenti cautelari non debbano, in linea di principio, essere intese a ritardare la notifica per più di un anno. Qualora, in circostanze eccezionali, possano essere necessari provvedimenti di durata più lunga, tali provvedimenti possono essere richiesti soltanto con l'accordo scritto di un supervisore designato dal Procuratore degli Stati Uniti o dal Procuratore generale aggiunto pertinente. Inoltre, al momento della chiusura di un'indagine, il procuratore deve valutare immediatamente se vi sia la base per mantenere in essere eventuali provvedimenti cautelari esistenti e, in caso contrario, porre fine al provvedimento cautelare in questione e garantire che il prestatore di servizi ne sia informato (169).

(98)

Le autorità di contrasto in materia penale possono intercettare altresì in tempo reale comunicazioni orali, via cavo o elettroniche sulla base dell'ordinanza di un organo giurisdizionale nella quale il giudice riscontra, fra l'altro, l'esistenza di motivi plausibili per ritenere che l'intercettazione via cavo o elettronica fornirà la prova di un reato federale o del luogo in cui si trova un latitante (170).

(99)

Ulteriori tutele sono fornite da varie politiche e vari orientamenti del Dipartimento della Giustizia, tra cui gli orientamenti del Procuratore generale per le operazioni del Federal Bureau of Investigation (FBI) all'interno degli USA (AGG-DOM), che prevedono, tra l'altro, che l'FBI utilizzi i metodi investigativi meno intrusivi possibili, tenendo conto dell'effetto sulla vita privata e sulle libertà civili (171).

(100)

Secondo le dichiarazioni trasmesse dal governo degli Stati Uniti, tutele equivalenti o superiori descritte sopra vigono per le indagini delle autorità di contrasto a livello di Stati federati (per le indagini svolte a norma di leggi dello Stato federato) (172). In particolare le disposizioni costituzionali, nonché le leggi e la giurisprudenza a livello di Stato, ribadiscono le suddette tutele contro perquisizioni e sequestri irragionevoli richiedendo l'emissione di un mandato di perquisizione (173). Analogamente alle tutele concesse a livello federale, i mandati di perquisizione possono essere emessi soltanto a fronte di una dimostrazione di una causa probabile e devono descrivere il luogo da perquisire e la persona o la cosa da sequestrare (174).

3.1.1.2   Ulteriore utilizzo delle informazioni raccolte

(101)

Per quanto concerne l'utilizzo ulteriore dei dati raccolti dalle autorità federali di contrasto in materia penale, leggi, orientamenti e norme diversi impongono garanzie specifiche. Fatta eccezione per gli strumenti specifici applicabili alle attività dell'FBI (AGG-DOM e Guida alle indagini e operazioni dell'FBI all'interno degli USA), i requisiti di cui alla presente sezione si applicano in generale all'ulteriore utilizzo dei dati da parte di qualsiasi autorità federale, compresi i dati a cui tali autorità hanno accesso per finalità civili o normative. Figurano in tale contesto i requisiti derivanti da note/normative dell'Office of Management and Budget (OMB, Ufficio per la gestione e il bilancio), dalla Federal Information Security Management Modernization Act (legge federale di modernizzazione della gestione della sicurezza delle informazioni), dall'E-Government Act (legge sull'e-Government) e dalla Federal Records Act (legge federale sulle registrazioni).

(102)

Conformemente all'autorità conferita dalla legge Clinger-Cohen (P.L. 104-106, divisione E) e dalla legge sulla sicurezza informatica del 1987 (P.L. 100-235), l'OMB ha emanato la circolare n. A-130 per stabilire orientamenti generali vincolanti che si applicano a tutti gli enti federali (comprese le autorità di contrasto) quando trattano informazioni che consentono l'identificazione personale (175). In particolare, la circolare impone a tutti gli enti federali di limitare la creazione, la raccolta, l'uso, il trattamento, l'archiviazione, la manutenzione, la diffusione e la divulgazione di informazioni che consentono l'identificazione personale a quelle legalmente autorizzate, pertinenti e ragionevolmente ritenute necessarie per il corretto svolgimento delle funzioni di ente autorizzato (176). Inoltre, nella misura ragionevolmente praticabile, gli enti federali devono garantire che le informazioni che consentono l'identificazione personale siano accurate, pertinenti, tempestive e complete e ridotte al minimo necessario per il corretto svolgimento delle funzioni di un ente. Più in generale, gli enti federali devono istituire un programma globale in materia di tutela della vita privata al fine di garantire il rispetto dei requisiti applicabili in tale contesto, sviluppare e valutare le politiche della privacy e gestire i rischi per la vita privata; mantenere procedure per individuare, documentare e segnalare eventuali casi di non conformità in materia di tutela della vita privata; sviluppare programmi di sensibilizzazione in materia di tutela della vita privata e di formazione per i dipendenti e i contraenti; nonché mettere in atto politiche e procedure per garantire che il personale sia ritenuto responsabile del rispetto dei requisiti e delle politiche in materia di tutela della vita privata (177).

(103)

Inoltre la legge sull'e-Government (178) impone a tutti gli enti federali (comprese le autorità di contrasto in materia penale) di predisporre tutele in materia di sicurezza delle informazioni commisurate al rischio e all'entità del danno che deriverebbe dall'accesso, dall'uso, dalla divulgazione, dall'alterazione, dalla modifica o dalla distruzione non autorizzati; disporre di un Chief Information Officer (responsabile delle informazioni) incaricato di garantire il rispetto dei requisiti in materia di sicurezza delle informazioni e di provvedere allo svolgimento di una valutazione annuale indipendente (ad esempio da parte di un ispettore generale, cfr. considerando 109) del programma e delle pratiche di tali enti in materia di sicurezza delle informazioni (179). Analogamente la legge federale sulle registrazioni (FRA) (180) e i regolamenti supplementari (181) impongono che le informazioni detenute dagli enti federali siano soggette a garanzie che garantiscano l'integrità fisica delle informazioni e siano protette contro l'accesso non autorizzato.

(104)

Conformemente all'autorità federale stabilita per legge, compresa la Federal Information Security Modernisation Act (legge federale sulla modernizzazione della sicurezza delle informazioni) del 2014, l'OMB e il National Institute of Standards and Technology (NIST, Istituto nazionale per le norme e la tecnologia) hanno elaborato norme vincolanti per gli enti federali (comprese le autorità di contrasto in materia penale) che specificano ulteriormente i requisiti minimi in materia di sicurezza delle informazioni che devono essere posti in essere, compresi i controlli degli accessi, la garanzia della sensibilizzazione e della formazione, la pianificazione di emergenze, la risposta agli incidenti, gli strumenti di verifica e di responsabilizzazione, la garanzia dell'integrità del sistema e delle informazioni, lo svolgimento di valutazioni dei rischi in materia di vita privata e la sicurezza, ecc. (182). Inoltre, conformemente agli orientamenti dell'OMB, tutti gli enti federali (comprese le autorità di contrasto in materia penale) devono mantenere e attuare un piano per il trattamento delle violazioni dei dati, anche per quanto riguarda la risposta a tali violazioni e la valutazione dei rischi di danno (183).

(105)

Per quanto riguarda la conservazione dei dati, la legge federale sulle registrazioni (184) impone agli enti federali statunitensi (comprese le autorità di contrasto in materia penale) di stabilire periodi di conservazione per le loro registrazioni (alla scadenza dei quali tali registrazioni devono essere smaltite), che devono essere approvati dalla National Archives and Record Administration (185) (NARA, agenzia nazionale per l'amministrazione di archivi e registrazioni). La durata di tale periodo di conservazione è fissata alla luce di diversi fattori, quali il tipo di indagine, l'eventualità che le prove siano comunque pertinenti per l'indagine, ecc. Per quanto concerne l'FBI, il documento AGG-DOM prevede che l'FBI debba disporre di un piano di conservazione delle registrazioni e mantenere un sistema in grado di recuperare tempestivamente lo status e le basi per le indagini.

(106)

Infine la circolare n. A-130 dell'OMB contiene altresì alcuni requisiti per la diffusione di informazioni che consentono l'identificazione personale. In linea di principio, la diffusione e la divulgazione di informazioni che consentono l'identificazione personale deve essere limitata a quanto legalmente autorizzato, pertinente e ragionevolmente ritenuto necessario per il corretto svolgimento delle funzioni di un ente (186). Quando condividono informazioni che consentono l'identificazione personale con altri soggetti, gli enti pubblici federali statunitensi devono imporre, ove pertinente, condizioni (compresa l'attuazione di controlli specifici in materia di sicurezza e tutela della vita privata) che disciplinano il trattamento delle informazioni mediante accordi scritti (compresi contratti, accordi sull'uso dei dati, accordi sullo scambio di informazioni e protocolli d'intesa) (187). Per quanto concerne i motivi in base ai quali le informazioni possono essere diffuse, il documento AGG-DOM e la guida alle indagini e operazioni dell'FBI all'interno degli USA (188) prevedono fra l'altro che l'FBI possa essere tenuto per legge a procedere in tal senso (ad esempio nel quadro di un accordo internazionale) o sia autorizzato a divulgare informazioni in determinate circostanze, ad esempio: ad altri enti statunitensi qualora la divulgazione sia compatibile con la finalità per la quale le informazioni sono state raccolte e sia connessa alle loro responsabilità; alle commissioni del Congresso; ad enti stranieri, se le informazioni sono connesse alle loro responsabilità e se la diffusione è coerente con gli interessi degli Stati Uniti, in particolare se la diffusione è necessaria per tutelare l'incolumità o la sicurezza di persone o beni oppure per fornire protezione nei confronti di un reato o di una minaccia per la sicurezza nazionale o per prevenire tali reati o minacce e la divulgazione è coerente con la finalità per la quale le informazioni sono state raccolte (189).

3.1.2    Vigilanza

(107)

Le attività degli enti federali di contrasto in materia penale sono soggette a vigilanza da parte di diversi organismi (190). Come illustrato ai considerando da 92 a 99, nella maggior parte dei casi in tale contesto figurano una vigilanza preventiva da parte della magistratura, che deve autorizzare singole misure di raccolta prima che vi si possa fare ricorso. Inoltre altri enti vigilano sulle diverse fasi delle attività delle autorità di contrasto in materia penale, compresi la raccolta e il trattamento di dati personali. Congiuntamente tali organi giudiziari e non giudiziari garantiscono che le autorità di contrasto siano soggette a una vigilanza indipendente.

(108)

Innanzitutto, in seno a svariati dipartimenti aventi responsabilità in materia di contrasto penale sono presenti addetti alla tutela della vita privata e alle libertà civili (191). Benché i poteri precisi di tali addetti possano variare leggermente in funzione dell'atto costitutivo, in ciascun caso è compresa tipicamente la vigilanza sulle procedure, per assicurare che il dipartimento/l'ente corrispondente tenga adeguatamente conto degli aspetti inerenti alla vita privata e alle libertà civili e abbia predisposto procedure adeguate per trattare i reclami sporti dalle persone che denunciano una violazione della loro vita privata o delle loro libertà civili. I capi di ciascun dipartimento o ente devono garantire che gli addetti alla tutela della vita privata e alle libertà civili dispongano dei materiali e delle risorse necessari per adempiere il loro mandato, abbiano accesso a tutto il materiale e al personale necessari per lo svolgimento delle loro funzioni, siano informati e consultati in merito alle modifiche politiche proposte (192). Gli addetti alla tutela della vita privata e alle libertà civili riferiscono periodicamente al Congresso, indicando tra l'altro il numero e la natura dei reclami ricevuti dal dipartimento/dall'ente e fornendo una sintesi del trattamento loro riservato, delle verifiche effettuate e delle indagini condotte, nonché degli effetti delle attività svolte dall'addetto stesso (193).

(109)

In secondo luogo, un ispettore generale indipendente supervisiona le attività del Dipartimento della Giustizia, compreso l'FBI (194). Gli ispettori generali sono giuridicamente indipendenti (195) e sono competenti per lo svolgimento di indagini, verifiche e ispezioni indipendenti dei programmi e delle operazioni di tale dipartimento. Sono autorizzati ad accedere a tutti i dati, le relazioni, le verifiche, gli esami, i documenti, le carte, le raccomandazioni o altro materiale pertinente, se necessario mediante l'emanazione di una citazione, e possono assumere testimonianze (196). Sebbene gli ispettori generali formulino soltanto raccomandazioni non vincolanti di azioni correttive, le relazioni che redigono, anche sugli interventi con cui vi si è dato seguito (o sull'assenza di tali interventi) (197), sono in genere rese pubbliche e trasmesse al Congresso, che su tale base può esercitare la sua funzione di vigilanza (cfr. considerando 111) (198).

(110)

In terzo luogo, nella misura in cui svolgono attività antiterrorismo, i dipartimenti aventi competenze in termini di contrasto in materia penale sono soggetti a vigilanza da parte dell'Autorità per la tutela della vita privata e delle libertà civili (PCLOB, Privacy and Civil Liberties Oversight Board), un ente indipendente all'interno del ramo esecutivo composto da cinque membri provenienti dai ranghi di entrambi i partiti, nominati dal presidente per un mandato fisso di sei anni previa approvazione da parte del Senato (199). Ai sensi della legge che istituisce tale ente, alla PCLOB sono attribuite competenze nel settore delle politiche antiterrorismo e della loro attuazione, al fine di tutelare la vita privata e le libertà civili. Nel contesto delle sue attività di controllo, tale autorità ha facoltà di accedere a tutti i dati, le relazioni, le verifiche, i documenti, le carte e le raccomandazioni dell'ente interessato, comprese le informazioni classificate, di procedere a interrogatori e di assumere testimonianze (200). Riceve le relazioni trasmesse dagli addetti alla tutela della vita privata e alle libertà civili di vari dipartimenti/enti federali (201), può rivolgere raccomandazioni al governo e alle autorità di contrasto e riferisce periodicamente alle commissioni del Congresso e al presidente (202). Le relazioni della PCLOB, comprese quelle presentate al Congresso, devono essere messe a disposizione del pubblico nella misura più ampia possibile (203).

(111)

Infine le attività di contrasto in materia penale sono soggette a vigilanza da parte di commissioni specifiche in seno al Congresso degli Stati Uniti (le commissioni Giustizia della Camera dei rappresentanti e del Senato). Le commissioni Giustizia esercitano una vigilanza regolare in vari modi, in particolare attraverso audizioni, indagini, riesami e relazioni (204).

3.1.3    Mezzi di ricorso

(112)

Come indicato, nella maggior parte dei casi le autorità di contrasto in materia penale devono ottenere un'autorizzazione giudiziaria preventiva per raccogliere dati personali. Sebbene ciò non sia necessario per le citazioni amministrative, queste sono limitate a situazioni specifiche e saranno soggette a un sindacato giurisdizionale indipendente almeno nei casi in cui il governo chieda l'esecuzione per via giudiziaria. In particolare i destinatari di citazioni amministrative possono contestarle dinanzi al giudice in quanto irragionevoli, vale a dire eccessivamente ampie o vessatorie o eccessivamente gravose (205).

(113)

Le persone possono innanzitutto presentare richieste o reclami presso le autorità di contrasto in materia penale in merito al trattamento dei loro dati personali. Rientra in tale contesto la possibilità di richiedere l'accesso ai dati personali e la loro rettifica (206). Per quanto concerne le attività di contrasto del terrorismo, le persone possono altresì promuovere un reclamo presso gli addetti alla tutela della vita privata e alle libertà civili (o ad altri funzionari preposti alla tutela della vita privata) in seno alle autorità di contrasto (207).

(114)

Quando un'autorità pubblica tratta dati personali, la legge degli Stati Uniti offre alla persona varie vie di ricorso giudiziario nei confronti dell'autorità pubblica stessa o di un suo agente (208). Fatto salvo il soddisfacimento delle condizioni applicabili, queste vie di ricorso, che comprendono in particolare la legge sulle procedure amministrative, la legge sulla libertà di informazione (FOIA) e legge sulla privacy nelle comunicazioni elettroniche (ECPA), sono aperte a tutti, indipendentemente dalla cittadinanza.

(115)

In generale, a norma delle disposizioni sul sindacato giurisdizionale previste dalla legge sulle procedure amministrative (209), chiunque subisca un illecito, un inconveniente o un torto a causa dell'azione di un ente pubblico ha diritto di ricorrere al sindacato giurisdizionale (210), anche chiedendo al giudice di dichiarare illegittime e annullare le azioni, constatazioni e conclusioni dell'ente che risultano arbitrarie o illogiche, viziate da abuso di potere o altrimenti non conformi alla legge (211).

(116)

Più precisamente, instaurando un sistema di diritti alla privacy sanciti per legge, il titolo II della legge sulla privacy nelle comunicazioni elettroniche (212) disciplina l'accesso ai contenuti delle comunicazioni orali, via cavo o elettroniche conservati da terzi prestatori di servizi (213). Decreta la punibilità dell'accesso illecito (ossia non autorizzato dal giudice o altrimenti permesso) a tali comunicazioni e offre alla persona lesa la possibilità di avviare, contro l'agente del governo che ha volontariamente commesso tale illecito o contro gli Stati Uniti d'America, un'azione civile dinanzi a un giudice federale statunitense per ottenere il risarcimento dei danni effettivi e punitivi e una riparazione equa o dichiarativa.

(117)

Varie altre leggi conferiscono alla persona il diritto di agire in giustizia contro un'autorità pubblica o un funzionario pubblico statunitense a motivo del trattamento dei dati personali che la riguardano: legge sulle intercettazioni (214), legge sulle frodi e gli abusi informatici (215), legge federale sulle rivendicazioni per fatti illeciti (216), legge sul diritto alla privacy finanziaria (217) e legge sull'informativa corretta nel credito (218).

(118)

Inoltre, ai sensi della legge sulla libertà d'informazione, Codice degli Stati Uniti, titolo 5, articolo 552, chiunque ha il diritto di chiedere l'accesso alle registrazioni esistenti degli enti federali, anche se queste contengono dati personali (219). Una volta esperiti i mezzi di ricorso amministrativi, una persona fisica può invocare tale diritto di accesso adendo un organo giurisdizionale, fatto salvo il caso in cui le registrazioni in questione siano protette contro la divulgazione pubblica mediante un'esenzione o un'esclusione speciale per finalità di contrasto (220). In questo caso, l'organo giurisdizionale valuterà se un'eventuale esenzione si applichi o sia stata legittimamente invocata dall'autorità pubblica pertinente.

3.2   Accesso e uso da parte delle autorità pubbliche statunitensi per motivi di sicurezza nazionale

(119)

Il diritto statunitense contempla varie limitazioni e garanzie in relazione all'accesso e all'uso di dati personali per finalità di sicurezza nazionale e prevede meccanismi di vigilanza e ricorso in questo settore che sono in linea con i requisiti di cui al considerando 89 della presente decisione. Le condizioni in cui tale accesso può avvenire e le garanzie applicabili all'uso di tali poteri sono valutate in dettaglio nelle sezioni che seguono.

3.2.1    Basi giuridiche, limitazioni e garanzie

3.2.1.1   Quadro giuridico applicabile

(120)

I dati personali trasferiti dall'Unione alle organizzazioni del DPF UE-USA possono essere raccolti dalle autorità statunitensi per finalità di sicurezza nazionale sulla base di diversi strumenti giuridici, fatte salve condizioni e garanzie specifiche.

(121)

Una volta che i dati personali sono stati ricevuti da organizzazioni situate negli Stati Uniti, gli enti di intelligence statunitensi possono chiedere l'accesso a tali dati per finalità di sicurezza nazionale soltanto nella misura consentita da leggi in vigore, in particolare ai sensi della legge relativa alla vigilanza sull'intelligence esterna (FISA) o di disposizioni di legge che autorizzano l'accesso attraverso cosiddette National Security Letter (NSL) (221). La FISA contiene diverse basi giuridiche che possono essere utilizzate per raccogliere (e successivamente trattare) dati personali di interessati dell'Unione trasferiti nell'ambito del DPF UE-USA (articolo 105 (222), articolo 302 (223), articolo 402 (224), articolo 501 (225) e articolo 702 (226) di detta legge), come descritto più dettagliatamente nei considerando da 142 a 152.

(122)

Gli enti di intelligence statunitensi hanno altresì la possibilità di raccogliere dati personali al di fuori degli Stati Uniti, che possono includere dati personali in transito tra l'Unione e gli Stati Uniti. La raccolta al di fuori degli Stati Uniti si basa sul decreto presidenziale 12333 (227), emesso dal presidente (228).

(123)

La raccolta di intelligence dei segnali è la forma di raccolta di intelligence più pertinente per il presente accertamento dell'adeguatezza, in quanto riguarda la raccolta di comunicazioni elettroniche e dati da sistemi informatici. Tale raccolta può essere effettuata dagli enti di intelligence statunitensi sia all'interno degli Stati Uniti (sulla base della FISA) sia durante il transito dei dati verso gli Stati Uniti (sulla base del decreto presidenziale 12333).

(124)

Il 7 ottobre 2022 il presidente degli Stati Uniti ha emesso il decreto presidenziale 14086 sul miglioramento delle garanzie per le attività di intelligence dei segnali degli Stati Uniti, che stabilisce limitazioni e garanzie per tutte le attività di intelligence dei segnali statunitensi. Tale decreto presidenziale sostituisce in larga misura la direttiva presidenziale 28 (PPD-28) (229) rafforza le condizioni, le limitazioni e le garanzie che si applicano a tutte le attività di intelligence dei segnali (ossia ai sensi della FISA e del decreto presidenziale 12333), indipendentemente dal luogo in cui si svolgono (230), e istituisce un nuovo meccanismo di ricorso attraverso il quale tali garanzie possono essere invocate e applicate dalle persone (231) (cfr. più in dettaglio i considerando da 176 a 194). Nel procedere in tal senso attua nel diritto statunitense l'esito dei colloqui che hanno avuto luogo tra l'UE e gli Stati Uniti a seguito dell'invalidamento da parte della Corte di giustizia della decisione di adeguatezza della Commissione sullo scudo per la privacy (cfr. considerando 6). Si tratta pertanto di un aspetto particolarmente importante del quadro giuridico valutato nel contesto della presente decisione.

(125)

Le limitazioni e le garanzie introdotte dal decreto presidenziale 14086 integrano quelle previste dall'articolo 702 FISA e dal decreto presidenziale 12333. I requisiti descritti di seguito (nelle sezioni 3.2.1.2 e 3.2.1.3) devono essere applicati dagli enti di intelligence quando svolgono attività di intelligence dei segnali ai sensi dell'articolo 702 FISA e del decreto presidenziale 12333, ad esempio nel contesto della selezione/dell'identificazione delle categorie di informazioni di intelligence esterna da acquisire a norma dell'articolo 702 FISA; della raccolta di intelligence esterna o di attività di controspionaggio ai sensi del decreto presidenziale 12333; e dell'adozione di singole decisioni che individuano obiettivi prioritari ai sensi dell'articolo 702 FISA e del decreto presidenziale 12333.

(126)

I requisiti previsti da tale decreto presidenziale emanato dal presidente sono vincolanti per l'intera comunità dell'intelligence e devono essere ulteriormente attuati attraverso politiche e procedure degli enti che le traducano in indicazioni concrete per le operazioni quotidiane. A questo proposito, il decreto presidenziale 14086 concede agli enti di intelligence statunitensi un anno al massimo per aggiornare le politiche e le procedure esistenti (ossia entro il 7 ottobre 2023) per renderle conformi ai requisiti di tale decreto presidenziale. Tali politiche e procedure aggiornate devono essere elaborate in consultazione con il Procuratore generale, l'addetto alla tutela della vita privata e alle libertà civili (CLPO) dell'Ufficio del direttore dell'intelligence nazionale (ODNI) e la PCLOB, un organo di vigilanza indipendente autorizzato a riesaminare le politiche dell'esecutivo e la loro attuazione, al fine di tutelare la vita privata e le libertà civili (cfr. considerando 110 per quanto concerne il ruolo e lo status della PCLOB), e a rendere pubblici tali riesami (232). Inoltre, una volta messe in atto le politiche e le procedure aggiornate, la PCLOB effettuerà un riesame per garantirne la coerenza rispetto al decreto presidenziale. Entro 180 giorni dal completamento di tale riesame da parte della PCLOB, ogni ente di intelligence deve esaminare attentamente e attuare o comunque dare seguito a tutte le raccomandazioni formulate dalla PCLOB. Il 3 luglio 2023 il governo degli Stati Uniti ha pubblicato tali politiche e procedure (233).

3.2.1.2   Limitazioni e garanzie per quanto riguarda la raccolta di dati personali per finalità di sicurezza nazionale

(127)

Il decreto presidenziale 14086 stabilisce una serie di requisiti generali che si applicano a tutte le attività di intelligence dei segnali (raccolta, uso, diffusione, ecc. di dati personali).

(128)

Innanzitutto, tali attività devono essere basate su una legge o un'autorizzazione presidenziale e devono essere svolte nel rispetto del diritto statunitense, compresa la costituzione (234).

(129)

In secondo luogo, devono essere messe in atto garanzie adeguate volte ad assicurare che la vita privata e le libertà civili siano parte integrante della pianificazione di tali attività (235).

(130)

In particolare, qualsiasi attività di intelligence dei segnali può essere svolta soltanto dopo aver accertato, sulla base di una valutazione ragionevole di tutti i fattori pertinenti, che tali attività sono necessarie per far progredire una priorità convalidata dell'intelligence (per quanto concerne la nozione di "priorità convalidata dell'intelligence", cfr. considerando 135) (236).

(131)

Inoltre tali attività possono essere condotte soltanto in misura e in modo proporzionati alla priorità convalidata dell'intelligence per la quale sono state autorizzate (237). In altre parole, occorre trovare un giusto equilibrio tra l'importanza della priorità di intelligence perseguita e l'impatto sulla vita privata e sulle libertà civili delle persone interessate, indipendentemente dalla loro cittadinanza o dal loro luogo di residenza (238).

(132)

Infine, per garantire il rispetto di tali requisiti generali, che rispecchiano i principi di legalità, necessità e proporzionalità, le attività di intelligence dei segnali sono soggette a vigilanza (cfr. più in dettaglio la sezione 3.2.2) (239).

(133)

Tali requisiti generali sono ulteriormente corroborati per quanto concerne la raccolta dell'intelligence dei segnali attraverso una serie di condizioni e limitazioni che garantiscono che l'ingerenza nei diritti delle persone sia limitata a quanto necessario e proporzionato ai fini del conseguimento di un obiettivo legittimo.

(134)

Innanzitutto, il decreto presidenziale limita in due modi i motivi per cui i dati possono essere raccolti nel contesto di attività di intelligence dei segnali. Da un lato, il decreto presidenziale stabilisce gli obiettivi legittimi che possono essere perseguiti dalla raccolta di intelligence dei segnali, ad esempio comprendere o valutare le capacità, le intenzioni o le attività di organizzazioni straniere, comprese le organizzazioni terroristiche internazionali, che rappresentano una minaccia corrente o potenziale per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti; fornire protezione nei confronti di capacità e attività militari straniere; comprendere o valutare le minacce transnazionali che incidono sulla sicurezza globale, quali il clima e altri cambiamenti ecologici, i rischi per la salute pubblica e le minacce umanitarie (240). Dall'altro lato, il decreto presidenziale elenca alcuni obiettivi che non devono mai essere perseguiti dalle attività di intelligence dei segnali, ad esempio la repressione della critica, del dissenso o della libera espressione di idee od opinioni politiche da parte delle persone o della stampa; la finalità di sfavorire persone per motivi di origine etnica, razza, genere, identità di genere, orientamento sessuale o religione o quella di offrire un vantaggio competitivo a imprese statunitensi (241).

(135)

Gli obiettivi stabiliti nel decreto presidenziale 14086 non possono essere utilizzati dagli enti di intelligence stessi per giustificare la raccolta di intelligence dei segnali, ma devono essere ulteriormente concretizzati, per fini operativi, in priorità più concrete per le quali è possibile raccogliere intelligence dei segnali. In altre parole, la raccolta effettiva può avvenire soltanto al fine di far progredire una priorità più specifica. Tali priorità sono stabilite attraverso un processo specifico volto a garantire il rispetto dei requisiti giuridici applicabili, compresi quelli relativi alla vita privata e alle libertà civili. Più specificamente, le priorità in materia di intelligence sono elaborate innanzitutto dal direttore dell'intelligence nazionale (attraverso il cosiddetto quadro delle priorità nazionali in materia di intelligence) e sottoposte quindi all'approvazione da parte del presidente (242). Conformemente al decreto presidenziale 14086, prima di proporre al presidente priorità in materia di intelligence, il direttore deve ottenere dall'addetto alla tutela della vita privata e alle libertà civili dell'ODNI una valutazione per ciascuna priorità in merito all'eventualità o meno che la priorità in questione 1) persegua uno o più obiettivi legittimi di cui al decreto presidenziale; 2) non sia concepita né si prevede che dia luogo a una raccolta di intelligence dei segnali per uno degli obiettivi vietati di cui al decreto presidenziale; e 3) sia stata stabilita dopo un'adeguata considerazione della vita privata e delle libertà civili di tutte le persone, indipendentemente dalla loro cittadinanza o dal loro luogo di residenza (243). Nel caso in cui il direttore non sia d'accordo con la valutazione dell'addetto alla tutela della vita privata e alle libertà civili, entrambe le opinioni devono essere presentate al presidente (244).

(136)

Di conseguenza tale processo garantisce in particolare che le considerazioni in materia di tutela della vita privata siano prese in considerazione sin dalla fase iniziale in cui vengono elaborate le priorità in materia di intelligence.

(137)

In secondo luogo, una volta stabilita una priorità in materia di intelligence, la decisione di stabilire se e in quale misura l'intelligence dei segnali possa essere raccolta per promuovere tale priorità è disciplinata da una serie di requisiti. Tali requisiti rendono operative le norme generali in materia di necessità e proporzionalità di cui all'articolo 2, lettera a), del decreto presidenziale.

(138)

In particolare l'intelligence dei segnali può essere raccolta soltanto dopo aver accertato, sulla base di una valutazione ragionevole di tutti i fattori pertinenti, che tale raccolta è necessaria per far progredire una specifica priorità in materia di intelligence (245). Nello stabilire se sia necessaria una specifica attività di raccolta di intelligence dei segnali per far progredire una priorità convalidata dell'intelligence, gli enti di intelligence statunitensi devono considerare la disponibilità, la fattibilità e l'adeguatezza di altre fonti e metodi meno intrusivi, compreso da fonti diplomatiche e pubbliche (246). Se disponibili, occorre dare priorità a tali fonti e metodi alternativi e meno intrusivi (247).

(139)

Quando, nell'applicazione di tali criteri, la raccolta dell'intelligence dei segnali è ritenuta necessaria, essa deve essere quanto più possibile mirata e non deve incidere in modo sproporzionato sulla vita privata e sulle libertà civili (248). Al fine di garantire che la vita privata e le libertà civili non siano colpite in modo sproporzionato, ossia al fine di trovare un giusto equilibrio tra le esigenze di sicurezza nazionale e la tutela della vita privata e delle libertà civili, occorre tenere debitamente conto di tutti i fattori pertinenti, quali la natura dell'obiettivo perseguito; l'invasività dell'attività di raccolta, compresa la sua durata; il probabile contributo della raccolta all'obiettivo perseguito; le conseguenze ragionevolmente prevedibili per le persone; la natura e la sensibilità dei dati da raccogliere (249).

(140)

Per quanto concerne il tipo di raccolta dell'intelligence dei segnali, la raccolta di dati all'interno degli Stati Uniti, che è la più pertinente per la presente constatazione di adeguatezza in quanto riguarda dati che sono stati trasferiti a organizzazioni negli Stati Uniti, deve sempre essere mirata, come spiegato più dettagliatamente nei considerando da 142 a 153.

(141)

La "raccolta in blocco" (250) può essere svolta soltanto al di fuori degli Stati Uniti, sulla base del decreto presidenziale 12333. Anche in questo caso, ai sensi del decreto presidenziale 14086, deve essere data priorità alla raccolta mirata (251). Al contrario, la raccolta in blocco è consentita soltanto se le informazioni necessarie per far progredire una priorità convalidata dell'intelligence non possono essere ottenute ragionevolmente mediante una raccolta mirata (252). Quando è necessario effettuare una raccolta di dati in blocco al di fuori degli Stati Uniti, si applicano garanzie specifiche ai sensi del decreto presidenziale 14086 (253). Innanzitutto, devono essere applicati metodi e misure tecniche per limitare i dati raccolti a quanto necessario per far progredire una priorità convalidata dell'intelligence, riducendo al minimo la raccolta di informazioni non pertinenti (254). In secondo luogo, il decreto presidenziale limita l'uso delle informazioni raccolte in blocco (comprese le interrogazioni) a sei obiettivi specifici, tra cui la protezione contro il terrorismo, la presa di ostaggi e l'imprigionamento di persone da parte o per conto di un governo, un'organizzazione o una persona straniera; la protezione contro lo spionaggio straniero, il sabotaggio o l'assassinio; la protezione contro le minacce derivanti dallo sviluppo, dal possesso o dalla proliferazione di armi di distruzione di massa o di tecnologie e minacce correlate, ecc. (255). Infine qualsiasi interrogazione dell'intelligence dei segnali ottenuta in blocco può avvenire soltanto se necessario per far progredire una priorità convalidata dell'intelligence nel perseguimento dei sei obiettivi summenzionati e conformemente a politiche e procedure che tengano adeguatamente conto dell'impatto delle interrogazioni sulla vita privata e sulle libertà civili di tutte le persone, indipendentemente dalla loro cittadinanza o dal luogo di residenza (256).

(142)

Oltre ai requisiti di cui al decreto presidenziale 14086, la raccolta di dati da parte dell'intelligence dei segnali trasferiti a un'organizzazione negli Stati Uniti è soggetta a limitazioni e garanzie specifiche disciplinate dall'articolo 702 FISA (257). L'articolo 702 FISA autorizza l'acquisizione, assistita obbligatoriamente da prestatori statunitensi di servizi di comunicazione elettronica, di informazioni di intelligence esterna ottenuta prendendo a obiettivo cittadini stranieri che si ritiene ragionevolmente siano situati al di fuori degli Stati Uniti (258). Al fine di raccogliere informazioni di intelligence esterna ai sensi dell'articolo 702 FISA, il Procuratore generale e il direttore dell'intelligence nazionale presentano ogni anno alla Corte di vigilanza sull'intelligence esterna (Corte FISA) certificazioni che individuano le categorie di informazioni di intelligence esterna da acquisire (259). Tali certificazioni devono essere accompagnate da procedure di individuazione degli obiettivi, minimizzazione e interrogazione, approvate anche dalla Corte e giuridicamente vincolanti per gli enti di intelligence statunitensi.

(143)

La Corte FISA è un organo giurisdizionale indipendente (260), istituito mediante legge federale, le cui decisioni possono essere impugnate dinanzi alla Corte di controllo della vigilanza sull'intelligence esterna (FISCR) (261) e, in ultima analisi, alla Corte suprema degli Stati Uniti (262). La Corte FISA (così come la FISCR) è coadiuvata da un comitato permanente formato da cinque avvocati e cinque esperti tecnici aventi competenze in materia di sicurezza nazionale e di libertà civili (263). Scegliendo fra queste persone la Corte ne designa una per il ruolo di amicus curiae, col compito di prestare assistenza nell'esame di una domanda di ordinanza o riesame che, a parere della Corte, comporta un'interpretazione rilevante o inedita della legge; la Corte può prescindere dalla designazione se non la ritiene opportuna (264). Il sistema garantisce in particolare che la valutazione della Corte tenga adeguatamente conto degli aspetti inerenti alla tutela della vita privata. Se lo reputa opportuno, la Corte può anche designare una persona o un'organizzazione per il ruolo di amicus curiae, anche per assisterla con perizie tecniche, così come può dare, alla persona o all'organizzazione che lo richiede, la facoltà di presentare una memoria in qualità di amicus curiae (265).

(144)

La Corte FISA riesamina le certificazioni e le relative procedure (in particolare le procedure di individuazione degli obiettivi e minimizzazione) per verificarne la conformità rispetto ai requisiti della FISA. Se detta Corte ritiene che i requisiti non siano soddisfatti, può negare la certificazione in toto o in parte e richiedere la modifica delle procedure (266). A questo proposito la Corte FISA ha confermato ripetutamente che i suoi riesami delle procedure di individuazione degli obiettivi e di minimizzazione a norma dell'articolo 702 non si limitano alle procedure così come scritte, ma comprendono anche le modalità con cui le procedure sono attuate dal governo (267).

(145)

Le determinazioni relative alle singole individuazioni degli obiettivi sono effettuate dall'Agenzia per la sicurezza nazionale (National Security Agency, NSA) (l'ente di intelligence responsabile dell'individuazione degli obiettivi ai sensi dell'articolo 702 FISA) conformemente alle procedure di individuazione degli obiettivi approvate dalla Corte FISA, che impongono all'NSA di valutare, sulla base di tutte le circostanze, che è probabile che concentrare le attività di raccolta dati su una determinata persona consenta di acquisire una categoria di informazioni di intelligence esterna identificata in una certificazione (268). Tale valutazione deve essere dettagliata e basata sui fatti, fondata su un giudizio analitico, sulla formazione e sulle competenze specializzate dell'analista, nonché sulla natura delle informazioni di intelligence esterna da ottenere (269). L'individuazione degli obiettivi avviene individuando i cosiddetti selettori che identificano dispositivi di comunicazione specifici, quali l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono dell'obiettivo, ma mai parole chiave o nomi di persone (270).

(146)

Gli analisti dell'NSA individuano innanzitutto i cittadini stranieri all'estero che, in base alla loro valutazione, se sorvegliati porteranno a ottenere i pertinenti dati d'intelligence esterna indicati nella certificazione (271). Come indicato nelle procedure di individuazione degli obiettivi da parte dell'NSA, quest'ultima può sottoporre a sorveglianza un obiettivo soltanto se ha già appreso qualcosa in merito a tale obiettivo (272). Tali conoscenze possono derivare da informazioni provenienti da fonti diverse, ad esempio l'intelligence umana. Attraverso tali altre fonti, l'analista deve altresì conoscere un selettore specifico (ossia un account di comunicazione) utilizzato dal potenziale obiettivo. Una volta individuate le persone e approvata, al termine di un processo ampio di verifica interno all'NSA (273), la sorveglianza su di esse, sono "attivati" (ossia sviluppati e applicati) i selettori che identificano i dispositivi di comunicazione (come gli indirizzi di posta elettronica) usati da tali obiettivi (274).

(147)

L'NSA deve documentare la base fattuale per la selezione dell'obiettivo (275) e, a intervalli regolari dopo l'individuazione iniziale dell'obiettivo in questione, deve confermare che le norme applicabili in materia di individuazione degli obiettivi continuano ad essere rispettate (276). Se tali norme non risultano più soddisfatte, è necessario cessare la raccolta di dati (277). La selezione da parte dell'NSA di ciascun obiettivo e la corrispondente registrazione di ciascuna valutazione e logica alla base dell'individuazione dell'obiettivo in questione sono oggetto di riesame, con cadenza bimestrale, ai fini di una verifica della loro conformità rispetto alle procedure in materia di individuazione degli obiettivi, da parte di funzionari degli uffici di vigilanza sull'intelligence presso il Dipartimento della Giustizia, che sono tenuti a segnalare qualsiasi violazione alla Corte FISA e al Congresso (278). La documentazione scritta dell'NSA facilita la vigilanza da parte della Corte FISA in merito all'eventualità o meno che determinate persone siano considerate un obiettivo ai sensi dell'articolo 702 FISA, conformemente ai suoi poteri di vigilanza, illustrati ai considerando 173 e 174 (279). Infine il direttore dell'intelligence nazionale (DNI) è altresì tenuto a comunicare ogni anno il numero totale degli obiettivi a norma dell'articolo 702 FISA nelle relazioni pubbliche statistiche annuali sulla trasparenza. Le imprese che ricevono direttive a norma dell'articolo 702 FISA possono pubblicare dati aggregati (tramite relazioni sulla trasparenza) sulle richieste ricevute (280).

(148)

Per quanto concerne le altre basi giuridiche per la raccolta di dati personali trasferiti ad organizzazioni negli Stati Uniti, si applicano diverse limitazioni e garanzie. In generale la raccolta di dati in blocco è espressamente vietata a norma dell'articolo 402 FISA (autorità in materia di dispositivi di intercettazione) e facendo affidamento su National Security Letter, mentre è necessario ricorrere all'uso di "selettori" specifici (281).

(149)

Al fine di svolgere attività di sorveglianza elettronica individualizzata (ai sensi dell'articolo 105 FISA), gli enti di intelligence devono presentare una domanda alla Corte FISA contenente una dichiarazione dei fatti e delle circostanze su cui si basano per giustificare la convinzione che vi sia un motivo plausibile per ritenere che il dispositivo di comunicazione in questione sia utilizzato o stia per essere utilizzato da una potenza straniera o da un agente di una potenza straniera (282). La Corte FISA valuta, tra l'altro, se dai fatti esposti risultino motivi plausibili per ritenere fondata l'ipotesi di un uso a detti fini (283).

(150)

Al fine di effettuare una perquisizione di locali o beni destinata a sfociare in un'ispezione, un sequestro, ecc. di informazioni, materiali o beni (ad esempio un computer) sulla base dell'articolo 301 FISA, è necessaria una domanda per l'ottenimento di un'ordinanza dalla Corte FISA (284). Tale applicazione deve dimostrare tra l'altro che è probabile che l'obiettivo della perquisizione sia una potenza straniera o un agente di una potenza straniera; che il locale o il bene da sottoporre a perquisizione contenga informazioni di intelligence esterna e che il locale da sottoporre a perquisizione sia di proprietà, sia utilizzato, posseduto o in transito verso o da (un agente di) una potenza straniera (285).

(151)

Analogamente l'installazione di dispositivi di intercettazione dei dati informativi della comunicazione in entrata e in uscita (a norma dell'articolo 402 FISA) richiede la presentazione di una domanda di ordinanza da parte della Corte FISA (o di un magistrato degli Stati Uniti) e l'uso di un selettore specifico, ossia un termine che identifica specificamente una persona, un account, ecc. ed è utilizzato per limitare, nella misura più ampia ragionevolmente possibile, la portata delle informazioni ricercate (286). Il potere in questione non riguarda il contenuto delle comunicazioni, bensì le informazioni sul cliente o sull'abbonato che usa un dato servizio (ad esempio, nome, indirizzo, numero di abbonato, durata/tipo del servizio ricevuto, fonte/modalità di pagamento).

(152)

Anche l'articolo 501 FISA (287), che consente la raccolta di documenti aziendali di un vettore pubblico (ossia qualsiasi persona o ente che trasporta persone o beni per via terrestre, ferroviaria, marittima o aerea a titolo oneroso), di una struttura ricettiva pubblica (ad esempio un albergo, un motel o una pensione), di una struttura di noleggio veicoli o di una struttura di immagazzinamento fisico (ossia che fornisce spazio o servizi connessi all'immagazzinamento di beni e materiali) (288), impone la presentazione di una domanda alla Corte FISA o a un magistrato. Tale domanda deve specificare le registrazioni richieste e i fatti specifici e circostanziabili che inducono a ritenere che la persona alla quale le registrazioni fanno riferimento sia una potenza straniera o un agente di potenza straniera (289).

(153)

Infine le National Security Letter sono autorizzate da leggi diverse e consentono agli enti investigativi di ottenere determinate informazioni (escluso il contenuto delle comunicazioni) da determinati soggetti (ad esempio istituti finanziari, enti di segnalazione del credito, prestatori di servizi di comunicazioni elettroniche) contenute in rapporti di credito, documenti finanziari e archivi elettronici di abbonati e di dati transazionali (290). La legge in materia di National Security Letter che autorizza l'accesso alle comunicazioni elettroniche può essere invocata soltanto dall'FBI e prevede che le richieste utilizzino un termine che identifichi specificamente una persona, un soggetto, un numero di telefono o un conto e certifichino che le informazioni sono pertinenti per un'indagine in materia di sicurezza nazionale autorizzata al fine di fornire protezione contro il terrorismo internazionale o attività clandestine di intelligence (291). Il destinatario di una National Security Letter ha diritto di contestarla per via giudiziaria (292).

3.2.1.3   Ulteriore utilizzo delle informazioni raccolte

(154)

Il trattamento dei dati personali raccolti dagli enti di intelligence statunitensi attraverso l'intelligence dei segnali è soggetto a una serie di garanzie.

(155)

Innanzitutto ogni ente di intelligence deve garantire una sicurezza adeguata dei dati e impedire l'accesso da parte di persone non autorizzate ai dati personali raccolti attraverso l'intelligence dei segnali. A tale riguardo, strumenti diversi, tra i quali leggi, orientamenti e norme, specificano ulteriormente i requisiti minimi di sicurezza delle informazioni che devono essere posti in essere (ad esempio autenticazione a più fattori, cifratura, ecc.) (293). L'accesso ai dati raccolti deve essere limitato al personale autorizzato e formato avente la necessità di conoscere le informazioni per svolgere la propria missione (294). Più in generale gli enti di intelligence devono fornire una formazione adeguata ai propri dipendenti, anche per quanto concerne le procedure di segnalazione e di contrasto delle violazioni della legge (compreso il decreto presidenziale 14086) (295).

(156)

In secondo luogo gli enti di intelligence devono rispettare le norme della comunità dell'intelligence in materia di accuratezza e obiettività, in particolare per quanto concerne la garanzia della qualità e dell'affidabilità dei dati, la considerazione di fonti di informazione alternative e l'obiettività nello svolgimento di analisi (296).

(157)

In terzo luogo, per quanto concerne la conservazione dei dati, il decreto presidenziale 14086 chiarisce che i dati personali di persone non statunitensi sono soggetti ai medesimi periodi di conservazione che si applicano ai dati delle persone statunitensi (297). Gli enti di intelligence sono tenuti a definire periodi di conservazione specifici e/o i fattori che devono essere presi in considerazione per stabilire la durata dei periodi di conservazione applicabili (ad esempio se le informazioni costituiscono prova di un reato; se le informazioni costituiscono informazioni di intelligence esterna; se le informazioni sono necessarie per proteggere la sicurezza di persone od organizzazioni, compresi vittime od obiettivi del terrorismo internazionale), che sono stabiliti in diversi strumenti giuridici (298).

(158)

In quarto luogo, si applicano norme specifiche per quanto concerne la diffusione di dati personali raccolti attraverso l'intelligence dei segnali. Come requisito generale, i dati personali relativi a persone non statunitensi possono essere divulgati soltanto se riguardano il medesimo tipo di informazioni che possono essere diffuse sulle persone statunitensi, ad esempio le informazioni necessarie per proteggere la sicurezza di una persona o di un'organizzazione (quali obiettivi, vittime od ostaggi di organizzazioni terroristiche internazionali) (299). Inoltre i dati personali non possono essere diffusi soltanto in ragione della cittadinanza o del paese di residenza di una persona o al fine di eludere i requisiti di cui al decreto presidenziale 14086 (300). La divulgazione all'interno degli organismi del governo statunitense può avvenire soltanto se una persona autorizzata e formata ha la ragionevole certezza che il destinatario necessita di conoscere le informazioni (301) e le proteggerà adeguatamente (302). Al fine di stabilire se i dati personali possono essere divulgati a destinatari esterni agli organismi del governo statunitense (compreso un governo straniero o un'organizzazione internazionale), occorre tener conto della finalità di tale divulgazione, della natura e della portata dei dati diffusi e del potenziale impatto negativo sulla persona o sulle persone interessate (303).

(159)

Infine, anche per facilitare la vigilanza in merito al rispetto dei requisiti giuridici applicabili e di mezzi di ricorso efficaci, ogni ente di intelligence è tenuto, ai sensi del decreto presidenziale 14086, a conservare una documentazione adeguata sulla raccolta di intelligence dei segnali. I requisiti in materia di documentazione riguardano elementi quali la base fattuale per la valutazione della necessità di una specifica attività di raccolta per far progredire una priorità convalidata dell'intelligence (304).

(160)

Oltre alle suddette garanzie di cui al decreto presidenziale 14086 per l'uso delle informazioni raccolte attraverso l'intelligence dei segnali, tutti gli enti di intelligence statunitensi sono soggetti a requisiti più generali in materia di limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, accuratezza, sicurezza, conservazione e diffusione dei dati, in particolare a norma della circolare n. A-130 dell'OMB, della legge sull'e-Government, della legge federale sulle registrazioni (cfr. considerando da 101 a 106) e degli orientamenti del comitato sui sistemi di sicurezza nazionale (CNSS) (305).

3.2.2    Vigilanza

(161)

Le attività degli enti di intelligence statunitensi sono soggette al controllo da parte di organismi diversi.

(162)

Innanzitutto il decreto presidenziale 14086 impone a ciascun ente di intelligence di disporre di funzionari di alto livello competenti in materie giuridiche, di vigilanza e di conformità al fine di garantire il rispetto del diritto statunitense applicabile (306). In particolare tali funzionari devono svolgere una vigilanza periodica delle attività di intelligence dei segnali e garantire che sia posto rimedio a eventuali non conformità. Gli enti di intelligence devono fornire a tali funzionari l'accesso a tutte le informazioni pertinenti per svolgere le loro funzioni di vigilanza e non possono intraprendere azioni volte ad ostacolare o influenzare indebitamente le loro attività di vigilanza (307). Inoltre, qualsiasi caso significativo di non conformità (308), individuato da un funzionario incaricato della vigilanza o da qualsiasi altro dipendente deve essere prontamente segnalato al capo dell'ente di intelligence e al direttore dell'intelligence nazionale, i quali devono garantire che siano adottate tutte le misure necessarie per porre rimedio alla circostanza in questione ed evitare il ripetersi del caso significativo di non conformità (309).

(163)

Questa funzione di vigilanza è svolta da addetti aventi un ruolo designato in materia di conformità, nonché da funzionari e ispettori generali competenti per la tutela della vita privata e delle libertà civili (310).

(164)

Come nel caso delle autorità di contrasto in materia penale, tutti gli enti di intelligence dispongono di addetti alla tutela della vita privata e alle libertà civili (311). I poteri di tali addetti prevedono solitamente la vigilanza sulle procedure, per assicurare che il dipartimento/ente tenga adeguatamente conto degli aspetti inerenti alla vita privata e alle libertà civili e abbia predisposto procedure adeguate per trattare i reclami sporti dalle persone che denunciano una violazione della loro vita privata o delle loro libertà civili (in alcuni casi, come presso l'ODNI, gli addetti stessi sono abilitati a esaminare i reclami (312)). I capi degli enti di intelligence devono garantire che gli addetti alla tutela della vita privata e alle libertà civili dispongano delle risorse necessari per adempiere il loro mandato, abbiano accesso a tutto il materiale e al personale necessari per lo svolgimento delle loro funzioni, siano informati e consultati in merito alle modifiche politiche proposte (313). Gli addetti alla tutela della vita privata e alle libertà civili riferiscono periodicamente al Congresso e alla PCLOB, indicando tra l'altro il numero e la natura dei reclami ricevuti dal dipartimento/dall'ente, fornendo una sintesi del trattamento loro riservato, delle verifiche effettuate e delle indagini condotte, nonché degli effetti delle attività svolte dall'addetto stesso (314).

(165)

In secondo luogo, ciascun ente di intelligence dispone di un ispettore generale indipendente, incaricato, tra l'altro, di vigilare sulle attività di intelligence esterna. L'articolazione del sistema comprende, presso l'ODNI, un Ufficio dell'ispettore generale della comunità dell'intelligence con competenza generale su tutta la comunità dell'intelligence, autorizzato a esaminare i reclami o le informazioni inerenti a presunti comportamenti illeciti o abusi di potere compiuti in relazione con i programmi e attività dell'ODNI e/o della più ampia comunità dell'intelligence (315). Come nel caso delle autorità di contrasto in materia penale (cfr. il considerando 109), tali ispettori generali sono indipendenti per legge (316) e responsabili dei controlli e delle indagini riguardanti i programmi e le operazioni condotte dall'ente in questione per finalità di intelligence nazionale, anche in relazione a casi di abuso o violazione della legge (317). Sono autorizzati ad accedere a tutti i dati, le relazioni, le verifiche, gli esami, i documenti, le carte, le raccomandazioni o altro materiale pertinente, se necessario mediante l'emanazione di una citazione, e possono assumere testimonianze (318). Gli ispettori generali segnalano i casi di presunte violazioni in materia penale ai fini dell'azione penale e formulano raccomandazioni per azioni correttive rivolte ai capi degli enti in questione (319). Sebbene le loro raccomandazioni non siano vincolanti, le relazioni che redigono, anche sugli interventi con cui vi si è dato seguito (o sull'assenza di tali interventi) (320), sono in genere rese pubbliche e trasmesse al Congresso, che su tale base può esercitare la sua funzione di vigilanza (cfr. considerando 168 e 169) (321).

(166)

In terzo luogo l'Autorità di vigilanza sull'intelligence (IOB), istituita nell'ambito del Comitato presidenziale consultivo sull'intelligence (PIAB), vigila sul rispetto della costituzione statunitense e di tutte le norme applicabili da parte delle autorità di intelligence degli Stati Uniti (322). Il Comitato presidenziale consultivo sull'intelligence è un organo consultivo in seno all'Ufficio esecutivo del presidente, composto da 16 membri nominati dal presidente scelti all'esterno degli organismi del governo statunitense. L'Autorità di vigilanza sull'intelligence è costituita da un massimo di cinque membri designati dal presidente tra i membri del Comitato presidenziale consultivo sull'intelligence. Conformemente al decreto presidenziale 12333 (323), i capi di tutti gli enti di intelligence sono tenuti a segnalare all'Autorità di vigilanza sull'intelligence qualsiasi attività di intelligence per la quale vi sia motivo di credere che possa essere illegale o contraria a un decreto presidenziale o a una direttiva presidenziale. Al fine di assicurare che l'Autorità di vigilanza sull'intelligence abbia accesso alle informazioni necessarie per svolgere le sue funzioni, il decreto presidenziale 13462 incarica il direttore dell'intelligence nazionale e i capi degli enti di intelligence di fornire tutte le informazioni e tutta l'assistenza ritenute necessarie da tale autorità per lo svolgimento delle sue funzioni, nella misura consentita dalla legge (324). L'Autorità di vigilanza sull'intelligence è a sua volta tenuta a informare il presidente in merito alle attività di intelligence che ritiene possano violare il diritto degli Stati Uniti (compresi i decreti presidenziali) e non sono adeguatamente affrontate dal Procuratore generale, dal direttore dell'intelligence nazionale o dal capo di un ente di intelligence (325). Inoltre l'Autorità di vigilanza sull'intelligence è tenuta a informare il Procuratore generale in merito a possibili violazioni del diritto penale.

(167)

In quarto luogo, gli enti di intelligence sono soggetti a controllo da parte della PCLOB. Ai sensi della legge che istituisce tale ente, alla PCLOB sono attribuite competenze nel settore delle politiche antiterrorismo e della loro attuazione, al fine di tutelare la vita privata e le libertà civili. Per controllare le attività degli enti di intelligence ha facoltà di accedere a tutti i dati, le relazioni, le verifiche, i documenti, le carte e le raccomandazioni dell'ente interessato, comprese le informazioni classificate, di procedere a interrogatori e di assumere testimonianze (326). Riceve le relazioni trasmesse dagli addetti alla tutela della vita privata e alle libertà civili di vari dipartimenti/enti federali (327), può rivolgere raccomandazioni al governo e agli enti di intelligence e riferisce periodicamente alle commissioni del Congresso e al presidente (328). Le relazioni della PCLOB, comprese quelle presentate al Congresso, devono essere messe a disposizione del pubblico nella misura più ampia possibile (329). La PCLOB ha pubblicato diverse relazioni di vigilanza e di seguito, tra cui un'analisi dei programmi attuati sulla base dell'articolo 702 FISA e della tutela della vita privata in tale contesto, nonché l'attuazione della direttiva presidenziale 28 e del decreto presidenziale 12333 (330). La PCLOB ha altresì il compito di svolgere funzioni di vigilanza specifiche per quanto concerne l'attuazione del decreto presidenziale 14086, in particolare riesaminando se le procedure dell'ente siano coerenti con tale decreto presidenziale (cfr. considerando 126) e valutando il funzionamento della riparazione del meccanismo di ricorso (cfr. considerando 194).

(168)

In quinto luogo, oltre ai citati meccanismi di vigilanza inquadrati nell'esecutivo, commissioni specifiche in seno al Congresso degli Stati Uniti (le commissioni Giustizia e Intelligence della Camera dei rappresentanti e del Senato), hanno competenze di vigilanza sulle attività d'intelligence esterna condotte dagli USA. I membri di tali commissioni hanno accesso alle informazioni classificate e ai metodi e programmi d'intelligence (331). Dette commissioni esercitano le loro funzioni di vigilanza in modi diversi, in particolare attraverso audizioni, indagini, riesami e relazioni (332).

(169)

Le commissioni del Congresso ricevono relazioni periodiche sulle attività di intelligence, anche dal Procuratore generale, dal direttore dell'intelligence nazionale, dagli enti di intelligence e da altri organismi di vigilanza (ad esempio gli ispettori generali) (cfr. considerando 164 e 165). In particolare, a norma della legge sulla sicurezza nazionale, il presidente provvede a che le commissioni del Congresso che si occupano di intelligence siano tenute perfettamente informate e aggiornate sulle attività d'intelligence condotte dagli USA, comprese, come richiesto dal pertinente sottocapo della legge, le attività d'intelligence rilevanti previste per il futuro (333). Il presidente deve inoltre assicurare che tali commissioni del Congresso siano informate prontamente di qualsiasi attività d'intelligence illegale e delle misure correttive adottate o previste al riguardo (334).

(170)

Inoltre ulteriori obblighi di informativa derivano da leggi specifiche. In particolare la FISA impone ad esempio al Procuratore generale di "informare perfettamente" le commissioni Intelligence e Giustizia del Senato e della Camera dei rappresentanti circa le attività svolte dal governo ai sensi di determinati suoi articoli (335). Chiede inoltre al governo di trasmettere alle commissioni del Congresso copia di ogni decisione, ordinanza o parere pronunciati dalla Corte FISA o dalla FISCR, in cui è riportata una spiegazione o interpretazione rilevante di una disposizione della FISA. Per quanto concerne in particolare la sorveglianza a norma dell'articolo 702 FISA, la vigilanza parlamentare si esplica nell'obbligo di presentare le relazioni previste dalla legge alle commissioni Intelligence e Giustizia e nelle frequenti audizioni e riunioni informative, tra cui: la relazione semestrale in cui il Procuratore generale riferisce sull'applicazione dell'articolo 702 FISA, corredata di documenti giustificativi, tra i quali le relazioni sulla conformità del Dipartimento della Giustizia e dell'ODNI e la descrizione dei casi di inosservanza (336), e la distinta valutazione semestrale in cui il Procuratore generale e il direttore dell'intelligence nazionale riferiscono sul rispetto delle procedure atte a rendere mirata e a minimizzare la raccolta dati (337).

(171)

Inoltre la FISA impone al governo statunitense di comunicare ogni anno al Congresso (e al pubblico) il numero delle ordinanze ai sensi della FISA chieste e ottenute, così come, tra l'altro, la stima del numero di cittadini statunitensi o residenti negli USA e di cittadini stranieri sottoposti a sorveglianza (338). Tale legge impone altre comunicazioni pubbliche circa il numero di National Security Letter emanate, anche in questo caso nei confronti sia di cittadini statunitensi o residenti negli USA sia di cittadini stranieri (permettendo nel contempo al destinatario di un'ordinanza o certificazione ai sensi della FISA, o di una richiesta di National Security Letter, di pubblicare, a determinate condizioni, relazioni sulla trasparenza) (339).

(172)

Più in generale la comunità dell'intelligence statunitense si adopera in vari modi per garantire la trasparenza delle sue attività di intelligence (esterna). Ad esempio nel 2015 l'ODNI ha adottato i principi di trasparenza dell'intelligence e un piano di attuazione per la trasparenza e ha ordinato a ciascun ente di intelligence di designare un responsabile della trasparenza dell'intelligence al fine di promuovere la trasparenza e guidare le iniziative in materia di trasparenza (340). Nell'ambito di tali sforzi, la comunità dell'intelligence ha reso e continua a rendere pubbliche parti declassificate di politiche, procedure, relazioni di vigilanza, relazioni sulle attività di cui all'articolo 702 FISA e al decreto presidenziale 12333, decisioni della Corte FISA e altri materiali, anche su una pagina web dedicata "IC on the Record", gestita dall'ODNI (341).

(173)

Infine la raccolta di dati personali ai sensi dell'articolo 702 FISA, oltre alla vigilanza da parte degli organi di vigilanza di cui ai considerando da 162 a 168, è soggetta a vigilanza da parte della Corte FISA (342). Conformemente alla norma 13 del regolamento di procedura della Corte FISA, i responsabili della conformità presso gli enti di intelligence statunitensi sono tenuti a segnalare al Dipartimento della Giustizia e all'ODNI qualsiasi violazione delle procedure in materia di individuazione degli obiettivi, minimizzazione e interrogazione di cui all'articolo 702 FISA, i quali a loro volta le segnalano alla Corte FISA. Inoltre il Dipartimento della Giustizia e l'ODNI presentano alla Corte FISA relazioni semestrali di valutazione congiunta della vigilanza, che individuano le tendenze in materia di conformità delle procedure di individuazione degli obiettivi; forniscono dati statistici; descrivono le categorie dei casi di non conformità; descrivono in maniera dettagliata i motivi per cui si sono verificati taluni casi di non conformità rispetto alle procedure di individuazione degli obiettivi, così come le misure adottate dagli enti di intelligence per evitare il ripetersi di tali casi (343).

(174)

Se necessario (ad esempio qualora vengano individuate violazioni delle procedure di individuazione degli obiettivi), la Corte può ordinare all'ente di intelligence pertinente di adottare misure correttive (344). Le misure correttive in questione potranno spaziare da misure individuali a misure strutturali, ad esempio dalla cessazione dell'acquisizione di dati e dalla cancellazione di dati ottenuti illecitamente fino alla modifica delle pratiche di raccolta, anche per quanto riguarda gli orientamenti e la formazione del personale (345). Inoltre, durante il riesame annuale delle certificazioni a norma dell'articolo 702, la Corte FISA prende in considerazione i casi di non conformità per stabilire se le certificazioni presentate sono conformi ai requisiti della FISA. Analogamente se la Corte FISA ritiene che le certificazioni del governo non siano state sufficienti, anche in ragione di particolari casi di inadempienza, può emettere una cosiddetta "ordinanza sulle carenze" che impone al governo di porre rimedio alla violazione entro 30 giorni o impone al governo di cessare o non iniziare ad attuare la certificazione a norma dell'articolo 702 in questione. Infine la Corte FISA valuta le tendenze rilevate in materia di conformità e può imporre modifiche delle procedure o ulteriori attività di vigilanza e comunicazione per affrontare le tendenze in materia di conformità (346).

3.2.3    Mezzi di ricorso

(175)

Come spiegato più dettagliatamente nella presente sezione, negli Stati Uniti gli interessati dispongono di svariate vie di ricorso che consentono loro la possibilità di promuovere un'azione legale dinanzi a un organo giurisdizionale indipendente e imparziale dotato di poteri vincolanti. Congiuntamente tali mezzi consentono alle persone fisiche di avere accesso ai propri dati personali, di ottenere un riesame della legittimità dell'accesso ai propri dati da parte di pubbliche amministrazioni e, qualora si accerti una violazione, di porvi rimedio, anche attraverso la rettifica o la cancellazione dei dati personali in questione.

(176)

Innanzitutto è istituito un meccanismo di ricorso specifico, ai sensi del decreto presidenziale 14086, integrato dal regolamento del Procuratore generale, che istituisce il Tribunale del riesame in materia di protezione dei dati (DPRC), al fine di gestire e risolvere i reclami di persone riguardanti le attività statunitensi di intelligence dei segnali. Chiunque nell'UE ha il diritto di presentare un reclamo rivolgendosi al meccanismo di ricorso in merito a una presunta violazione del diritto statunitense che disciplina le attività di intelligence dei segnali (ad esempio il decreto presidenziale 14086, l'articolo 702 FISA, il decreto presidenziale 12333) che lede gli interessi della persona in questione in materia di tutela della vita privata e libertà civili (347). Tale meccanismo di ricorso è a disposizione di persone provenienti da paesi od organizzazioni regionali di integrazione economica che sono stati designati dal Procuratore generale degli Stati Uniti come "Stati qualificati" (348). Il 30 giugno 2023 l'Unione europea e i tre paesi dell'Associazione europea di libero scambio, che assieme costituiscono lo Spazio economico europeo, sono stati designati dal Procuratore generale ai sensi dell'articolo 3, lettera f), del decreto presidenziale 14086 come "Stati qualificati" (349). Tale designazione lascia impregiudicato l'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

(177)

Un interessato dell'Unione che intenda promuovere un reclamo deve presentarlo a un'autorità di controllo di uno Stato membro dell'UE competente per la vigilanza in merito al trattamento di dati personali da parte di autorità pubbliche (un'autorità di protezione dei dati) (350). Ciò garantisce un facile accesso al meccanismo di ricorso consentendo alle persone di rivolgersi a un'autorità "vicina a casa" con la quale possono comunicare nella propria lingua. Una volta verificati i requisiti per la presentazione di un reclamo di cui al considerando 178, l'autorità di protezione dei dati competente trasmette il reclamo al meccanismo di ricorso tramite il segretariato del comitato europeo per la protezione dei dati.

(178)

La promozione di un reclamo presso il meccanismo di ricorso è soggetta a requisiti di ammissibilità ridotti, in quanto le persone non devono dimostrare che i loro dati sono stati effettivamente oggetto di attività di intelligence dei segnali negli Stati Uniti (351). Al tempo stesso, per fornire un punto di partenza per lo svolgimento del riesame da parte del meccanismo di ricorso, occorre che gli interessati forniscano talune informazioni di base, ad esempio in merito ai dati personali che si ritiene ragionevolmente siano stati trasferiti negli Stati Uniti e ai mezzi con cui si ritiene che tale trasferimento sia avvenuto; l'identità degli enti pubblici statunitensi che si ritiene siano coinvolti nella presunta violazione (laddove nota); la base per sostenere che si è verificata una violazione del diritto statunitense (anche se anche in questo caso non è necessario dimostrare che i dati personali sono stati effettivamente raccolti da enti di intelligence statunitensi) e la natura del provvedimento richiesto.

(179)

L'indagine iniziale sui reclami presentati a questo meccanismo di ricorso è svolta dall'addetto alla tutela della vita privata e alle libertà civili dell'ODNI, il cui ruolo e i cui poteri statutari sono stati ampliati per le azioni specifiche intraprese a norma del decreto presidenziale 14086 (352). All'interno della comunità dell'intelligence, l'addetto alla tutela della vita privata e alle libertà civili ha il compito, tra l'altro, di garantire che la tutela delle libertà civili e della vita privata sia adeguatamente integrata nelle politiche e procedure dell'ODNI e degli enti di intelligence; di vigilare sul rispetto, da parte dell'ODNI, dei requisiti applicabili in materia di libertà civili e tutela della vita privata; e di svolgere valutazioni dell'impatto sulla vita privata (353). L'addetto alla tutela della vita privata e alle libertà civili dell'ODNI può essere revocato dal direttore dell'intelligence nazionale soltanto per giusta causa, ossia in caso di condotta illecita, concussione, violazione della sicurezza, negligenza o incapacità (354).

(180)

Nell'effettuare il riesame, l'addetto alla tutela della vita privata e alle libertà civili dell'ODNI ha accesso alle informazioni per la sua valutazione e può avvalersi dell'assistenza obbligatoria degli addetti alla tutela della vita privata e alle libertà civili attivi in seno ai diversi enti di intelligence (355). Agli enti di intelligence è fatto divieto di ostacolare o influenzare indebitamente i riesami svolti dall'addetto alla tutela della vita privata e alle libertà civili dell'ODNI. Rientra in tale contesto anche il direttore dell'intelligence nazionale, che non deve interferire con il riesame (356). In sede di esame di un reclamo, l'addetto alla tutela della vita privata e alle libertà civili dell'ODNI deve applicare la legge "in modo imparziale", tenendo conto sia degli interessi di sicurezza nazionale nelle attività di intelligence dei segnali che delle tutele della vita privata (357).

(181)

Nel contesto del suo esame, l'addetto alla tutela della vita privata e alle libertà civili dell'ODNI stabilisce se si è verificata una violazione del diritto statunitense applicabile e, in tal caso, si pronuncia in merito a una riparazione adeguata (358). Quest'ultima fa riferimento a misure che pongono pienamente rimedio a una violazione individuata, quali la cessazione dell'acquisizione illecita di dati, la cancellazione dei dati raccolti illecitamente, la cancellazione dei risultati di interrogazioni condotte in modo inadeguato su dati altrimenti raccolti lecitamente, la limitazione dell'accesso ai dati raccolti legalmente a personale adeguatamente formato o il richiamo di relazioni di intelligence contenenti dati acquisiti senza legittima autorizzazione o diffusi illecitamente (359). Le decisioni dell'addetto alla tutela della vita privata e alle libertà civili dell'ODNI sui singoli reclami (compresa la riparazione) sono vincolanti per gli enti di intelligence interessati (360).

(182)

L'addetto alla tutela della vita privata e alle libertà civili dell'ODNI deve conservare la documentazione del suo riesame e produrre una decisione classificata che spieghi la base delle sue constatazioni fattuali, la determinazione dell'esistenza di una violazione contemplata e la determinazione della riparazione adeguata (361). Se dall'esame condotto dall'addetto alla tutela della vita privata e alle libertà civili dell'ODNI emerge una violazione di un'autorità soggetta a vigilanza da parte della Corte FISA, tale addetto alla tutela della vita privata e alle libertà civili deve fornire altresì una relazione classificata al Procuratore generale aggiunto per la sicurezza nazionale, il quale a sua volta è tenuto a segnalare la non conformità alla Corte FISA, che può adottare ulteriori azioni coercitive (conformemente alla procedura illustrata ai considerando 173 e 174) (362).

(183)

Una volta completato l'esame, l'addetto alla tutela della vita privata e alle libertà civili dell'ODNI informa il reclamante, tramite l'autorità nazionale, in merito al fatto che l'esame non ha individuato alcuna violazione contemplata o l'addetto alla tutela della vita privata e alle libertà civili dell'ODNI ha emesso una decisione che richiede una riparazione adeguata (363). Ciò consente di tutelare la riservatezza delle attività svolte a tutela della sicurezza nazionale, fornendo nel contempo alle persone una decisione che confermi che il loro reclamo è stato debitamente esaminato e giudicato. Tale decisione può inoltre essere impugnata dalla persona. A tal fine, la persona in questione viene informata della possibilità di presentare ricorso adendo il DPRC per ottenere un riesame delle decisioni dell'addetto alla tutela della vita privata e alle libertà civili (cfr. considerando 184 e successivi) così come del fatto che, qualora tale Corte sia adita, viene selezionato un avvocato speciale per sostenere gli interessi del reclamante (364).

(184)

Qualsiasi reclamante, nonché ciascun servizio della comunità dell'intelligence, può chiedere il riesame della decisione dell'addetto alla tutela della vita privata e alle libertà civili dell'ODNI dinanzi al DPRC. Tali domande di riesame devono essere presentate entro 60 giorni dal ricevimento della notifica da parte dell'addetto alla tutela della vita privata e alle libertà civili dell'ODNI che informa che l'esame è stato completato e devono comprendere tutte le informazioni che la persona desidera fornire al DPRC (ad esempio argomentazioni su questioni di diritto o sull'applicazione del diritto ai fatti del caso) (365). Anche in questo caso gli interessati dell'Unione possono presentare la loro domanda all'autorità di protezione dei dati competente (cfr. considerando 177).

(185)

Il DPRC è un tribunale indipendente istituito dal Procuratore generale sulla base del decreto presidenziale 14086 (366). È composto da almeno sei giudici, nominati dal Procuratore generale in consultazione con la PCLOB, il Segretario al Commercio e il direttore dell'intelligence nazionale per un mandato rinnovabile di quattro anni (367). La nomina dei giudici da parte del Procuratore generale si basa sui criteri utilizzati dal potere esecutivo per valutare i candidati alla magistratura federale, tenendo conto di eventuali precedenti esperienze giudiziarie (368). Inoltre i giudici devono essere operatori della giustizia (ossia membri attivi in regola dell'ordine forense e debitamente abilitati a esercitare la professione legale) e avere un'esperienza adeguata in relazione al diritto in materia di tutela della vita privata e di sicurezza nazionale. Il Procuratore generale deve adoperarsi per garantire che almeno la metà dei giudici in un dato momento disponga di un'esperienza giudiziaria precedente e che tutti i giudici siano in possesso di un nulla osta di sicurezza per poter accedere a informazioni classificate in materia di sicurezza nazionale (369).

(186)

Possono essere nominate a far parte del DPRC soltanto le persone che soddisfano le qualifiche di cui al considerando 185 e che non sono dipendenti del ramo esecutivo al momento della loro nomina o che non lo sono state nei due anni antecedenti. Analogamente, durante il loro mandato presso il DPRC, i giudici non possono svolgere funzioni o impieghi ufficiali all'interno del governo statunitense (se non in qualità di giudici presso il DPRC) (370).

(187)

L'indipendenza del processo di pronuncia del giudizio è conseguita mediante una serie di garanzie. In particolare al potere esecutivo (il Procuratore generale e gli enti di intelligence) è vietato interferire con il riesame del DPRC o influenzare indebitamente tale processo (371). Il DPRC stesso è tenuto a giudicare le cause in modo imparziale (372) e opera secondo un proprio regolamento interno (adottato a maggioranza dei voti). Inoltre l'incarico dei giudici del DPRC può essere revocato esclusivamente dal Procuratore generale e soltanto per giusta causa (ad esempio condotta illecita, concussione, violazione della sicurezza, negligenza o incapacità), dopo aver tenuto debitamente conto delle norme applicabili ai giudici federali stabilite nelle norme per i procedimenti in materia di condotta della magistratura e di disabilità della magistratura (373).

(188)

Le domande presentate al DPRC sono esaminate da collegi di tre giudici, tra cui un presidente, che devono agire conformemente al codice di condotta per i giudici statunitensi (374). Ciascun collegio è assistito da un avvocato speciale (375), il quale ha accesso a tutte le informazioni relative alla causa, comprese quelle classificate (376). Il ruolo dell'avvocato speciale consiste nel garantire che gli interessi del reclamante siano rappresentati e che il collegio del DPRC sia ben informato su tutte le questioni di diritto e di fatto pertinenti (377). Al fine di informare ulteriormente la propria posizione in merito a una domanda di riesame presentata da una persona al DPRC, l'avvocato speciale può chiedere informazioni al reclamante mediante la formulazione di domande scritte (378).

(189)

Il DPRC esamina le decisioni adottate dall'addetto alla tutela della vita privata e alle libertà civili dell'ODNI (sia in relazione all'eventualità che si sia verificata una violazione del diritto statunitense applicabile, sia per quanto riguarda la riparazione adeguata) sulla base, come minimo, delle registrazioni dell'indagine condotta da tale addetto dell'ODNI, nonché di tutte le informazioni e le osservazioni fornite dal reclamante, dall'avvocato speciale o da un ente di intelligence (379). Un collegio del DPRC ha accesso a tutte le informazioni necessarie per effettuare un riesame, che può ottenere tramite l'addetto alla tutela della vita privata e alle libertà civili dell'ODNI (ad esempio il collegio può chiedere a tale addetto di integrare le proprie registrazioni con informazioni supplementari o conclusioni fattuali, se necessario per effettuare il riesame) (380).

(190)

Al momento di concludere il suo riesame, il DPRC può: 1) decidere che non vi sono prove indicanti che sono state svolte attività di intelligence dei segnali riguardanti dati personali del reclamante; 2) decidere che le decisioni dell'addetto alla tutela della vita privata e alle libertà civili dell'ODNI erano giuridicamente corrette e suffragate da prove sostanziali; oppure 3) qualora il DPRC non concordi con le conclusioni dell'addetto dell'ODNI (qualora si sia verificata una violazione del diritto statunitense applicabile o sia da definire una riparazione adeguata), emettere decisioni proprie in merito alla questione (381).

(191)

In tutti i casi il DPRC adotta una decisione scritta a maggioranza dei voti. Nel caso in cui dal riesame emerga una violazione delle norme applicabili, la decisione specificherà un'eventuale riparazione, che contempla la cancellazione dei dati raccolti illecitamente, la cancellazione dei risultati di interrogazioni condotte in modo inadeguato, la limitazione dell'accesso ai dati raccolti legalmente a personale adeguatamente formato o il richiamo di relazioni di intelligence contenenti dati acquisiti senza legittima autorizzazione o diffusi illecitamente (382). La decisione del DPRC è vincolante e definitiva per quanto concerne il reclamo promosso presso lo stesso (383). Inoltre, se dall'esame condotto emerge una violazione di un'autorità soggetta a vigilanza da parte della Corte FISA, il DPRC deve fornire altresì una relazione classificata al Procuratore generale aggiunto per la sicurezza nazionale, il quale a sua volta è tenuto a segnalare la non conformità alla Corte FISA, che può adottare ulteriori azioni coercitive (conformemente alla procedura illustrata ai considerando 173 e 174) (384).

(192)

Ogni decisione di un collegio del DPRC è trasmessa all'addetto alla tutela della vita privata e alle libertà civili dell'ODNI (385). Nei casi in cui il riesame effettuato dal DPRC è stato avviato a seguito di una domanda presentata dal reclamante, il reclamante è informato tramite l'autorità nazionale del fatto che il DPRC ha completato il riesame e che il riesame non ha individuato alcuna violazione contemplata o il DPRC ha emesso una decisione che richiede una riparazione adeguata (386). L'Ufficio per la tutela della vita privata e le libertà civili del Dipartimento della Giustizia tiene un registro di tutte le informazioni esaminate dal DPRC e di tutte le decisioni adottate, che sono messe a disposizione per essere prese in considerazione come precedenti non vincolanti da parte dei futuri collegi del DPRC (387).

(193)

Il Dipartimento del Commercio è inoltre tenuto a tenere registrazioni in merito a ciascun reclamante che ha presentato un reclamo (388). Al fine di migliorare la trasparenza, almeno ogni cinque anni, il Dipartimento del Commercio deve contattare gli enti di intelligence pertinenti al fine di verificare se le informazioni relative a un riesame da parte del DPRC sono state declassificate (389). In tal caso l'interessato viene informato del fatto che tali informazioni possono essere disponibili ai sensi del diritto applicabile (ossia che può chiedere l'accesso alle stesse ai sensi della legge sulla libertà d'informazione, cfr. considerando 199).

(194)

Infine il corretto funzionamento di questo meccanismo di ricorso sarà soggetto a una valutazione periodica e indipendente. Più specificamente, ai sensi del decreto presidenziale 14086, il funzionamento del meccanismo di ricorso è soggetto a riesame annuale da parte della PCLOB, un organismo indipendente (cfr. considerando 110) (390). Nel contesto di tale riesame, la PCLOB valuta tra l'altro se l'addetto alla tutela della vita privata e alle libertà civili dell'ODNI e il DPRC hanno trattato i reclami in modo tempestivo; se hanno ottenuto pieno accesso alle informazioni necessarie; se le garanzie sostanziali di cui al decreto presidenziale 14086 sono state adeguatamente prese in considerazione nel processo di riesame; e se la comunità dell'intelligence si sia pienamente conformata a quanto stabilito dall'addetto alla tutela della vita privata e alle libertà civili dell'ODNI e dal DPRC. La PCLOB elabora una relazione sull'esito del suo riesame che presenta al presidente, al Procuratore generale, al direttore dell'intelligence nazionale, al capo degli enti di intelligence, all'addetto alla tutela della vita privata e alle libertà civili dell'ODNI e alle commissioni in materia di intelligence del Congresso; tale relazione sarà altresì resa pubblica in una versione non classificata, e alimenterà a sua volta il riesame periodico del funzionamento della presente decisione che sarà condotto dalla Commissione. Il Procuratore generale, il direttore dell'intelligence nazionale, l'addetto alla tutela della vita privata e alle libertà civili dell'ODNI e i capi degli enti di intelligence sono tenuti ad attuare o a trattare in altro modo tutte le raccomandazioni incluse in tali relazioni. Inoltre la PCLOB emetterà una certificazione pubblica annuale attestante se il meccanismo di ricorso stia trattando o meno i reclami in linea con i requisiti di cui al decreto presidenziale 14086.

(195)

Oltre al meccanismo di ricorso specifico istituito a norma del decreto presidenziale 14086, tutte le persone (indipendentemente dalla loro cittadinanza o dal loro luogo di residenza) dispongono di vie di ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali ordinari statunitensi (391).

(196)

In particolare la FISA e una legge correlata offrono alle persone la possibilità: di avviare una causa civile contro gli USA per ottenere un risarcimento pecuniario quando le informazioni che le riguardano sono state usate o divulgate illecitamente e con dolo (392); di adire le vie legali contro agenti del governo statunitense che agiscono nella loro capacità personale per ottenere un risarcimento pecuniario (393); e di contestare la legalità della sorveglianza (chiedendo anche di sopprimere le informazioni) quando il governo degli Stati Uniti intende usare o divulgare le informazioni raccolte o ricavate dalla sorveglianza elettronica contro la persona in un procedimento giudiziario o amministrativo negli USA (394). Più in generale, se il governo intende utilizzare le informazioni ottenute nel corso di operazioni di intelligence contro un indiziato nel contesto di un procedimento penale, i requisiti costituzionali e statutari (395) impongono l'obbligo di divulgare determinate informazioni, affinché l'indiziato possa contestare la legittimità della raccolta e dell'uso delle prove da parte del governo.

(197)

Inoltre vi è una serie di ulteriori possibilità per adire le vie legali contro agenti del governo in caso di accesso o uso illecito dei dati personali da parte del governo, anche per asserite finalità di sicurezza nazionale, ossia la legge sulle frodi e gli abusi informatici (396), la legge sulla privacy nelle comunicazioni elettroniche (397) e la legge sul diritto alla privacy finanziaria (398). Tutte queste azioni legali riguardano dati, obiettivi e/o tipi di accesso specifici (ad es. accesso remoto a un computer via internet) e sono disponibili a determinate condizioni (ad esempio condotta intenzionale/dolosa, abuso di potere, danno).

(198)

Una possibilità di ricorso più generale è offerta dalla legge sulle procedure amministrative (399), in base alla quale chiunque subisca un illecito, un inconveniente o un torto a causa dell'azione di un ente pubblico ha diritto di ricorrere al sindacato giurisdizionale (400), anche chiedendo al giudice di dichiarare illegittime e annullare le azioni, constatazioni e conclusioni dell'ente che risultano arbitrarie o illogiche, viziate da abuso di potere o altrimenti non conformi alla legge (401). Ad esempio nel 2015 un organo giurisdizionale di appello federale si è pronunciato in merito a un'istanza in merito alla legge sulle procedure amministrative secondo cui la raccolta in blocco di metadati telefonici da parte del governo statunitense non era autorizzata dall'articolo 501 FISA (402).

(199)

Infine, oltre ai mezzi di ricorso di cui ai considerando da 176 a 198, chiunque ha il diritto di chiedere l'accesso alle registrazioni esistenti degli enti federali ai sensi della legge sulla libertà d'informazione, anche se queste contengono dati personali (403). L'ottenimento di tale accesso può facilitare altresì l'avvio di procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali ordinari, anche a sostegno della legittimazione ad agire. Gli enti possono non divulgare informazioni che rientrano in determinate eccezioni elencate, compreso l'accesso alle informazioni classificate in materia di sicurezza nazionale e alle informazioni relative alle indagini di autorità di contrasto (404), ma i reclamanti che non sono soddisfatti della risposta hanno la possibilità di contestarla chiedendo un controllo amministrativo e, successivamente, giurisdizionale (dinanzi agli organi giurisdizionali federali) (405).

(200)

Ne consegue che quando le autorità degli Stati Uniti preposte all'attività di contrasto e alla sicurezza nazionale accedono a dati personali che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione, tale accesso è disciplinato da un quadro giuridico che stabilisce le condizioni alle quali può avvenire l'accesso e assicurano che l'accesso e l'ulteriore uso dei dati siano limitati a quanto necessario e proporzionati all'obiettivo di interesse pubblico perseguito. Tali garanzie possono essere invocate da persone che godono di diritti di ricorso effettivi.

4.   CONCLUSIONI

(201)

La Commissione ritiene che gli Stati Uniti, attraverso i principi emanati dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, garantiscano un livello di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione alle organizzazioni certificate negli Stati Uniti nell'ambito del quadro UE-USA per la protezione dei dati personali sostanzialmente equivalente a quello garantito dal regolamento (UE) 2016/679.

(202)

Inoltre la Commissione ritiene che l'effettiva applicazione dei principi sia garantita dagli obblighi di trasparenza e dall'amministrazione del DPF da parte della Dipartimento del Commercio. Nel complesso i meccanismi di vigilanza e i mezzi di ricorso previsti dal diritto statunitense consentono altresì di individuare e punire nella pratica eventuali violazioni delle norme in materia di protezione dei dati e offrono all'interessato mezzi di ricorso per ottenere l'accesso ai dati personali che lo riguardano e, in ultima analisi, la rettifica o la cancellazione di tali dati.

(203)

Infine, sulla base delle informazioni disponibili sull'ordinamento giuridico statunitense, comprese le informazioni figuranti negli allegati VI e VII, la Commissione ritiene che qualsiasi ingerenza attuata nell'interesse pubblico, in particolare per finalità di contrasto penale e di sicurezza nazionale, da parte di autorità pubbliche statunitensi in relazione ai diritti fondamentali delle persone i cui dati personali sono trasferiti dall'Unione agli Stati Uniti nell'ambito del quadro UE-USA per la protezione dei dati personali, sarà limitata a quanto strettamente necessario a conseguire l'obiettivo legittimo in questione, e che contro tali ingerenze esista una tutela giuridica efficace. Pertanto, alla luce delle conclusioni di cui sopra, è opportuno decidere che gli Stati Uniti garantiscono un livello di protezione adeguato ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679, interpretato alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, per i dati personali trasferiti dall'Unione europea a organizzazioni certificate ai sensi del quadro UE-USA per la protezione dei dati personali.

(204)

Dato che le limitazioni, le garanzie e il meccanismo di ricorso istituiti dal decreto presidenziale 14086 sono elementi essenziali del quadro giuridico statunitense su cui si basa la valutazione della Commissione, l'adozione della presente decisione si fonda in particolare sull'adozione di politiche e procedure aggiornate per l'attuazione del decreto presidenziale 14086 da parte di tutti gli enti di intelligence statunitensi e sulla designazione dell'Unione quale organizzazione qualificata ai fini del meccanismo di ricorso che hanno avuto luogo rispettivamente il 3 luglio 2023 (cfr. considerando 126) e il 30 giugno 2023 (cfr. considerando 176).

5.   EFFETTI DELLA PRESENTE DECISIONE E AZIONE DELLE AUTORITÀ DI PROTEZIONE DEI DATI

(205)

Gli Stati membri e i loro organi sono tenuti ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli atti delle istituzioni dell'Unione, che si presumono legittimi e producono pertanto effetti giuridici, finché non siano stati revocati o annullati nel contesto di un ricorso per annullamento ovvero dichiarati invalidi a seguito di un rinvio pregiudiziale o di un'eccezione di illegittimità.

(206)

Di conseguenza, una decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 è vincolante per tutti gli organi degli Stati membri che ne sono i destinatari, comprese le autorità di controllo indipendenti. In particolare i trasferimenti da un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento nell'Unione verso organizzazioni certificate negli Stati Uniti possono avvenire senza la necessità di ottenere ulteriori autorizzazioni.

(207)

È opportuno ricordare che, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679, e come spiegato dalla Corte di giustizia nella sentenza Schrems (406), quando un'autorità nazionale di protezione dei dati mette in dubbio, anche in seguito a un reclamo, la compatibilità di una decisione di adeguatezza della Commissione con i diritti fondamentali della persona fisica concernenti la tutela della vita privata e la protezione dei dati, il diritto nazionale deve prevedere mezzi di ricorso per l'affermazione di tali obiezioni dinanzi un organo giurisdizionale nazionale, che può essere tenuto a effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (407).

6.   MONITORAGGIO E RIESAME DELLA PRESENTE DECISIONE

(208)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (408), e come riconosciuto dall'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, la Commissione dovrebbe monitorare costantemente gli sviluppi nel paese terzo registrati dopo l'adozione di una decisione di adeguatezza, al fine di valutare se il paese terzo continui a garantire un livello di protezione sostanzialmente equivalente. Tale verifica è in ogni caso obbligatoria quando la Commissione riceve informazioni che fanno sorgere un dubbio giustificato al riguardo.

(209)

La Commissione dovrebbe pertanto controllare su base continuativa la situazione negli Stati Uniti per quanto riguarda il quadro giuridico e la prassi effettiva del trattamento dei dati personali valutati dalla presente decisione. Per agevolare tale processo, le autorità degli Stati Uniti dovrebbero informare tempestivamente la Commissione in merito a sviluppi sostanziali dell'ordinamento giuridico degli Stati Uniti che abbiano un impatto sul quadro giuridico oggetto della presente decisione, nonché di qualsiasi evoluzione delle pratiche relative al trattamento dei dati personali oggetto della presente decisione, per quanto riguarda sia il trattamento di dati personali da parte di organizzazioni certificate negli Stati Uniti, sia le limitazioni e le garanzie applicabili all'accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche.

(210)

Inoltre, al fine di consentire alla Commissione di svolgere in modo efficace la propria funzione di monitoraggio, gli Stati membri dovrebbero informarla delle eventuali azioni intraprese dalle autorità nazionali di protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda eventuali domande o reclami presentati da interessati dell'Unione relativamente al trasferimento di dati personali dall'Unione verso organizzazioni certificate negli Stati Uniti. La Commissione dovrebbe inoltre essere informata di eventuali indicazioni del fatto che le azioni delle autorità pubbliche degli Stati Uniti responsabili della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o del perseguimento dei reati ovvero della sicurezza nazionale, compresi gli organismi di vigilanza, non garantiscono il necessario livello di protezione.

(211)

In applicazione dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 (409), la Commissione, in seguito all'adozione della presente decisione, dovrebbe riesaminare periodicamente se le conclusioni relative all'adeguatezza del livello di protezione garantito dagli Stati Uniti nell'ambito del DPF UE-USA continuino ad essere giustificate sotto il profilo fattuale e giuridico. Poiché in particolare il decreto presidenziale 14086 e il regolamento del Procuratore generale richiedono la creazione di meccanismi nuovi e l'attuazione di garanzie nuove, la presente decisione dovrebbe essere oggetto di un primo riesame entro un anno dalla sua entrata in vigore, al fine di verificare se tutti gli elementi pertinenti siano stati pienamente attuati e funzionino efficacemente nella pratica. A seguito del primo riesame, e tenuto conto del suo esito, la Commissione deciderà, in stretta consultazione con il comitato istituito a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, la frequenza dei riesami futuri (410).

(212)

Al fine di effettuare i riesami, la Commissione dovrebbe incontrare il Dipartimento del Commercio, l'FTC e il DOT accompagnati, se del caso, da altri dipartimenti ed enti coinvolti nell'attuazione del DPF UE-USA, nonché, per le questioni relative all'accesso ai dati da parte di pubbliche amministrazioni, rappresentanti del Dipartimento della Giustizia, dell'ODNI (compreso l'addetto alla tutela della vita privata e alle libertà civili), di altri servizi della comunità dell'intelligence, del DPRC e degli avvocati speciali. Alla riunione dovrebbero poter partecipare i rappresentanti dei membri del comitato europeo per la protezione dei dati.

(213)

I riesami in questione dovrebbero riguardare tutti gli aspetti del funzionamento della presente decisione per quanto concerne il trattamento di dati personali negli Stati Uniti, in particolare: l'applicazione e l'attuazione dei principi, con particolare riguardo alle tutele offerte in caso di trasferimenti successivi; gli sviluppi pertinenti della giurisprudenza; l'efficacia dell'esercizio dei diritti individuali; il controllo e l'applicazione del rispetto dei principi; nonché le limitazioni e le garanzie per quanto concerne l'accesso da parte di pubbliche amministrazioni, in particolare in relazione all'attuazione e all'applicazione delle garanzie introdotte dal decreto presidenziale 14086, anche attraverso politiche e procedure sviluppate dagli enti di intelligence; l'interazione tra il decreto presidenziale 14086 e l'articolo 702 FISA e il decreto presidenziale 12333; e l'efficacia dei meccanismi di vigilanza e delle vie di ricorso (compreso il funzionamento del nuovo meccanismo di ricorso istituito a norma del decreto presidenziale 14086). Nel contesto di tali riesami si presterà attenzione anche alla cooperazione tra le autorità di protezione dei dati e le autorità competenti degli Stati Uniti, anche tramite lo sviluppo di orientamenti e di altri strumenti interpretativi sull'applicazione dei principi nonché su altri aspetti del funzionamento del quadro in questione.

(214)

La Commissione dovrebbe elaborare, sulla base del riesame, una relazione pubblica da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio.

7.   SOSPENSIONE, ABROGAZIONE O MODIFICA DELLA PRESENTE DECISIONE

(215)

Se dalle informazioni disponibili, in particolare da quelle risultanti dal monitoraggio della presente decisione o fornite dalle autorità statunitensi o degli Stati membri, risulta che il livello di protezione offerto ai dati trasferiti nell'ambito della presente decisione potrebbe non essere più adeguato, la Commissione dovrebbe informare prontamente le autorità statunitensi competenti e richiedere che adottino misure adeguate entro un periodo di tempo specificato e ragionevole.

(216)

Laddove alla scadenza di tale periodo di tempo specificato le autorità statunitensi competenti non abbiano adottato tali misure o non dimostrino altrimenti in modo soddisfacente che la presente decisione continua ad essere basata su un livello di protezione adeguato, la Commissione avvierà la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 al fine di sospendere o abrogare parzialmente o completamente la presente decisione.

(217)

In alternativa, la Commissione avvierà tale procedura al fine di modificare la presente decisione, in particolare imponendo ulteriori condizioni per i trasferimenti di dati o limitando il riconoscimento dell'adeguatezza soltanto ai trasferimenti di dati per cui continua ad essere garantito un livello di protezione adeguato.

(218)

In particolare, la Commissione dovrebbe avviare la procedura di sospensione o revoca se si verifica una delle ipotesi seguenti:

(a)

indicazioni del fatto che le organizzazioni che hanno ricevuto dati personali dall'Unione a norma della presente decisione non rispettano i principi e che tale inadempienza non è affrontata in modo efficace dai competenti organismi di vigilanza e di applicazione;

(b)

indicazioni del fatto che le autorità statunitensi non rispettano le condizioni e le limitazioni applicabili all'accesso da parte delle autorità pubbliche statunitensi per finalità di contrasto e di sicurezza nazionale ai dati personali trasferiti nell'ambito del DPF UE-USA; oppure

(c)

mancata risposta efficace ai reclami degli interessati dell'Unione, anche da parte dell'addetto alla tutela della vita privata e alle libertà civili dell'ODNI e/o del DPRC.

(219)

La Commissione dovrebbe inoltre valutare l'opportunità di avviare la procedura di modifica, sospensione o abrogazione della presente decisione se le autorità statunitensi competenti non forniscano le informazioni o i chiarimenti necessari alla valutazione del livello di protezione offerto ai dati personali trasferiti dall'Unione agli Stati Uniti o per quanto concerne la conformità alla presente decisione. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe tener conto della misura in cui le informazioni pertinenti possono essere ottenute da altre fonti.

(220)

In ragione di motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, ad esempio se il decreto presidenziale 14086 o il regolamento del Procuratore generale fossero modificati in modo tale da compromettere il livello di protezione descritto nella presente decisione o se la designazione del Procuratore generale dell'Unione in qualità di organizzazione qualificata ai fini del meccanismi di ricorso viene revocata, la Commissione farà ricorso alla possibilità di adottare, conformemente alla procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, atti di esecuzione immediatamente applicabili destinati a sospendere, abrogare o modificare la presente decisione.

8.   CONSIDERAZIONI FINALI

(221)

Il comitato europeo per la protezione dei dati ha pubblicato il proprio parere (411), del quale si è tenuto conto nell'elaborazione della presente decisione.

(222)

Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'adeguatezza della protezione offerta dal quadro UE-USA in materia di privacy dei dati (412).

(223)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati Uniti d'America garantiscono un livello di protezione adeguato dei dati personali trasferiti dall'Unione alle organizzazioni presenti negli Stati Uniti che figurano nell'elenco degli aderenti al quadro per la protezione dei dati personali, tenuto e pubblicato dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti in conformità dell'allegato I, parte I, punto 3.

Articolo 2

Quando, al fine di proteggere le persone con riguardo al trattamento dei loro dati personali, le autorità competenti degli Stati membri esercitano i poteri di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/ 679 in relazione ai trasferimenti di cui all'articolo 1 della presente decisione, lo Stato membro interessato ne informa senza ritardo la Commissione.

Articolo 3

1.   La Commissione monitora costantemente l'applicazione del quadro giuridico oggetto della presente decisione, comprese le condizioni in cui sono effettuati i trasferimenti successivi, sono esercitati i diritti individuali e le autorità pubbliche degli Stati Uniti hanno accesso ai dati trasferiti sulla base della presente decisione, al fine di valutare se gli Stati Uniti continuino a garantire un livello di protezione adeguato ai sensi dell'articolo 1.

2.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui risulta che gli organi degli Stati Uniti cui la legge conferisce il potere di far rispettare i principi enunciati nell'allegato I non mettono a disposizione meccanismi efficaci di rilevamento e di vigilanza che consentano d'individuare le violazioni dei principi di cui all'allegato I e di punirle nella pratica.

3.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente di qualsiasi indicazione del fatto che le ingerenze nel diritto delle persone alla protezione dei loro dati personali, compiute dalle autorità pubbliche statunitensi competenti della sicurezza nazionale, dell'applicazione della legge o di altro interesse pubblico, vadano oltre quanto necessario e proporzionato e/o che contro le ingerenze di tale natura non esista una tutela giuridica efficace.

4.   Dopo un anno dalla data di notifica della presente decisione agli Stati membri, e successivamente secondo una cadenza che sarà decisa in stretta consultazione con il comitato costituito a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e con il comitato europeo per la protezione dei dati, la Commissione verifica la constatazione enunciata all'articolo 1, paragrafo 1, in base a tutte le informazioni disponibili, comprese quelle ottenute tramite il riesame effettuato congiuntamente con le autorità competenti degli Stati Uniti.

5.   Qualora abbia indicazioni del fatto che non è più garantito un livello di protezione adeguato, la Commissione ne informa le autorità statunitensi competenti. Se necessario, essa decide di sospendere, modificare o abrogare la presente decisione o di limitarne l'ambito di applicazione, conformemente all'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679. La Commissione può inoltre adottare una tale decisione se la mancanza di cooperazione del governo statunitense le impedisce di stabilire se gli Stati Uniti continuino a garantire un livello di protezione adeguato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2023

Per la Commissione

Didier REYNDERS

Membro della Commissione


(1)   GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

(2)  Per comodità di riferimento, un elenco delle abbreviazioni utilizzate nella presente decisione figura nell'allegato VIII.

(3)  Cfr. considerando 101 del regolamento (UE) 2016/679.

(4)  Cfr., più di recente, la sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2020, Facebook Ireland e Schrems (Schrems II), C-311/18, ECLI:EU:C:2020:559.

(5)  Sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2015, Schrems/Data Protection Commissioner (Schrems), C-362/14, ECLI:EU:C:2015:650, punto 73.

(6)   Schrems, punto 74.

(7)  Cfr. comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Scambio e protezione dei dati personali in un mondo globalizzato (COM(2017) 7 final del 10.1.2017), sezione 3.1, pag. 7.

(8)   Schrems, punti 88 e 89.

(9)  Comitato europeo per la protezione dei dati, Criteri di riferimento per l'adeguatezza, WP 254 rev. 01, disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=614108.

(10)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy (GU L 207 dell'1.8.2016, pag. 1).

(11)   Schrems II, punto 185.

(12)   Schrems II, punto 197.

(13)  Codice dei regolamenti federali, titolo 28, parte 302.

(14)  La presente decisione è rilevante ai fini del SEE. L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede l'estensione del mercato interno dell'Unione europea ai tre Stati del SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia. La decisione che ha integrato il regolamento (UE) 2016/679 nell'allegato XI dell'accordo SEE è stata adottata dal comitato misto SEE il 6 luglio 2018 ed è entrata in vigore il 20 luglio 2018. Il regolamento rientra pertanto nell'ambito di applicazione dell'accordo. Ai fini della decisione, i riferimenti all'UE e agli Stati membri dell'UE dovrebbero quindi essere intesi anche come riferimenti agli Stati del SEE.

(15)  La presente decisione lascia impregiudicati i requisiti del regolamento (UE) 2016/679 che si applicano ai soggetti (titolari e responsabili del trattamento) aventi sede nell'Unione che trasferiscono i dati in questione, ad esempio per quanto concerne la limitazione della finalità, la minimizzazione dei dati, la trasparenza e la sicurezza dei dati (cfr. anche l'articolo 44 del regolamento (UE) 2016/679).

(16)  Cfr. al riguardo la sentenza Schrems, punto 81, nel contesto della quale la Corte di giustizia ha confermato che un sistema di autocertificazione può garantire un livello di protezione adeguato.

(17)  Allegato I, parte I, punto 2. All'FTC è riconosciuta un'ampia giurisdizione sulle attività commerciali, con alcune eccezioni, ad esempio per quanto concerne le banche, le compagnie aeree, le attività assicurative e le attività di vettori comuni di fornitori di servizi di telecomunicazione (sebbene la decisione della Corte d'appello degli Stati Uniti per il Nono Circuito del 26 febbraio 2018 nella causa FTC/AT&T abbia confermato che l'FTC ha giurisdizione sulle attività di trasporto non comuni di tali soggetti). Cfr. anche allegato IV, nota 2. Il DOT è competente per garantire il rispetto delle norme da parte di compagnie aeree e rivenditori che fanno servizio di biglietteria (per il trasporto aereo), cfr. allegato V, parte A.

(18)  Allegato I, parte III, punto 6.

(19)  Allegato I, parte III, punto 2.

(20)  Allegato I, parte I, punto 8, lettera a).

(21)  Allegato I, parte III, punto 14, lettera g).

(22)  Allegato I, parte I, punto 8, lettera b).

(23)  Allegato I, parte I, punto 8, lettera c).

(24)  Cfr. ad esempio allegato I, parte II, punto 2, lettera b) e parte II, punto 3, lettera b) e punto 7, lettera d), che chiariscono che i procuratori agiscono per conto di un titolare del trattamento, nel rispetto delle istruzioni impartite da quest'ultimo e in base a obblighi contrattuali specifici.

(25)  Allegato I, parte III, punto 10, lettera a). Cfr. anche gli orientamenti elaborati dal Dipartimento del Commercio, in consultazione con il comitato europeo per la protezione dei dati, nell'ambito dello scudo per la privacy, che chiariscono gli obblighi dei responsabili del trattamento statunitensi che ricevono dati personali dall'Unione nel contesto di tale quadro. Poiché tali norme non sono cambiate, tali orientamenti/domande frequenti rimangono pertinenti nel contesto del DPF UE-USA (https://www.privacyshield.gov/article?id=Processing-FAQs).

(26)  Allegato I, parte II, punto 3, lettera b).

(27)  Allegato I, parte II, punto 5, lettera a). Tra le finalità compatibili possono figurare la revisione contabile, la prevenzione delle frodi o altre finalità coerenti con le aspettative di una persona ragionevole tenuto conto del contesto della raccolta (cfr. allegato I, nota 6).

(28)  Allegato I, parte II, punto 2, lettera a). Ciò non si applica quando un'organizzazione fornisce dati personali a un responsabile del trattamento che agisce per suo conto e nel rispetto delle sue istruzioni (allegato I, parte II, punto 2, lettera b)). Detto ciò, in questo caso l'organizzazione deve disporre di un contratto e garantire il rispetto del principio sulla responsabilità in caso di trasferimento successivo, come descritto più dettagliatamente al considerando 43. Inoltre il principio sulla scelta (nonché il principio sull'informativa) possono essere limitati quando i dati personali sono trattati nel contesto della dovuta diligenza (nell'ambito di una potenziale fusione o acquisizione) oppure di revisioni contabili, nella misura e per il tempo necessari a soddisfare prescrizioni di legge o esigenze di interesse pubblico, oppure nella misura in cui e per il tempo durante il quale l'applicazione di tali principi pregiudicherebbe i legittimi interessi dell'organizzazione nel contesto specifico delle indagini o delle revisioni contabili di dovuta diligenza (allegato I, parte III, punto 4). Il principio supplementare 15 (allegato I, parte III, punto 15, lettere a) e b)) prevede altresì un'eccezione al principio sulla scelta (nonché ai principi sull'informativa e sulla responsabilità in caso di trasferimento successivo) per i dati personali provenienti da fonti pubblicamente disponibili (fatto salvo il caso in cui l'esportatore di dati dell'UE indichi che le informazioni sono soggette a limitazioni che richiedono l'applicazione di tali principi) o i dati personali raccolti da registri aperti alla consultazione da parte del pubblico in generale (purché non siano combinati con informazioni non pubbliche e siano rispettate le condizioni per la consultazione). Analogamente, il principio supplementare 14 (allegato I, parte III, punto 14, lettera f)) prevede un'eccezione al principio sulla scelta (nonché ai principi sull'informativa e sulla responsabilità in caso di trasferimento successivo) per il trattamento dei dati personali da parte di un'azienda farmaceutica o di dispositivi medici per le attività di monitoraggio della sicurezza e dell'efficacia dei prodotti, nella misura in cui il rispetto di tali principi interferisca con il rispetto di prescrizioni normative.

(29)  Ciò vale per tutti i dati trasferiti nell'ambito del DPF UE-USA, compresi quelli raccolti nel contesto di un rapporto di lavoro. Benché possa pertanto usare, in linea di principio, i dati sulle risorse umane per finalità diverse che esulano dal rapporto di lavoro (ad esempio per talune comunicazioni commerciali), l'organizzazione statunitense che si certifica deve osservare il divieto di trattamento incompatibile, e comunque procedere solo nel rispetto dei principi sull'informativa e sulla scelta. In via eccezionale, un'organizzazione può utilizzare i dati personali per una finalità supplementare compatibile senza fornire l'informativa e la scelta, ma soltanto nella misura e per il periodo necessari a non pregiudicare la capacità dell'organizzazione di effettuare promozioni, nomine o altre decisioni analoghe in materia di occupazione (cfr. allegato I, parte III, punto 9, lettera b), punto iv)). Vietando all'organizzazione statunitense l'adozione di provvedimenti punitivi, compreso in forma di limitazione delle possibilità occupazionali, nei confronti del dipendente che ha esercitato tale diritto di scelta, si assicura che il dipendente, nonostante il rapporto di subordinazione e di intrinseca dipendenza, sia libero da pressioni e possa quindi compiere una scelta autenticamente libera. Cfr. allegato I, parte III, punto 9, lettera b), punto i).

(30)  Allegato I, parte II, punto 2, lettera c).

(31)  Allegato I, parte II, punto 2, lettera c).

(32)  Allegato I, parte III, punto 1.

(33)  Allegato I, parte II, punto 5.

(34)  Cfr. allegato I, nota 7, che chiarisce che una persona è considerata "identificabile" se, tenuto conto dei mezzi di identificazione di cui si prospetta ragionevolmente l'uso (in considerazione, tra l'altro, dei costi e del tempo necessario per l'identificazione e della tecnologia disponibile al momento del trattamento), un'organizzazione o un terzo potrebbe ragionevolmente identificare la persona.

(35)  Allegato I, parte II, punto 5, lettera b).

(36)   Ibidem.

(37)  Allegato I, parte II, punto 4, lettera a). Inoltre, per quanto riguarda i dati relativi alle risorse umane, il DPF UE-USA impone ai datori di lavoro di tener conto delle preferenze in materia di tutela della vita privata dei dipendenti limitando l'accesso ai dati personali, rendendo anonimi taluni dati oppure assegnando codici o pseudonimi (allegato I, parte III, punto 9, lettera b), punto iii).

(38)  Allegato I, parte II, punto 1.

(39)  Allegato I, parte II, punto 1, lettera b). Il principio supplementare 14 (allegato I, parte III, punto 14, lettere b e c)) stabilisce disposizioni specifiche per il trattamento dei dati personali nel contesto della ricerca sanitaria e delle sperimentazioni cliniche. In particolare tale principio consente alle organizzazioni di trattare i dati delle sperimentazioni cliniche anche dopo che una persona si ritira dalla sperimentazione in questione, se tale aspetto è stato chiarito nell'informativa fornita quando la persona ha acconsentito a partecipare alla sperimentazione. Analogamente, se un'organizzazione aderente al DPF UE-USA riceve dati personali per finalità di ricerca sanitaria, può utilizzarli soltanto per una nuova attività di ricerca conformemente ai principi sull'informativa e sulla scelta. In tal caso l'informativa resa alla persona dovrebbe fornire, in linea di principio, informazioni in merito a eventuali usi specifici futuri dei dati (ad esempio studi correlati). Qualora non sia possibile includere sin dall'inizio tutti gli usi futuri dei dati (perché un nuovo uso della ricerca potrebbe derivare da nuove conoscenze o da sviluppi medici/della ricerca), occorre includere nell'informativa una spiegazione del fatto che i dati potranno essere utilizzati in future attività di ricerca medica e farmaceutica non prevedibili in quel momento. Se tale ulteriore utilizzo non è coerente con le finalità generali di ricerca per le quali i dati sono stati raccolti (ossia se le nuove finalità sono sostanzialmente diverse dalla finalità originale, ma comunque compatibili con essa - cfr. considerando 14 e 15), è necessario ottenere un nuovo consenso. Cfr. inoltre le limitazioni/eccezioni specifiche al principio sull'informativa di cui alla nota 28.

(40)  Allegato I, parte III, punto 6, lettera d).

(41)  Cfr. anche il principio supplementare sull'accesso (allegato I, parte III, punto 8).

(42)  Allegato I, parte III, punto 8, lettera a), punti da i) a ii).

(43)  Allegato I, parte III, punto 8, lettera i).

(44)  Allegato I, parte III, punto 8, lettera f), punti da i) a ii), e lettera g).

(45)  Allegato I, parte III, punto 4; punto 8, lettere b), c) ed e), punto 14, lettere e) ed f), e punto 15, lettera d).

(46)  Allegato I, parte III, punto 8, lettera e), punto ii). L'organizzazione deve informare la persona dei motivi del diniego o della limitazione e fornire un punto di contatto per eventuali ulteriori richieste di informazioni (parte III, punto 8, lettera a), punto iii).

(47)  Allegato I, parte III, punto 8, lettera a), punti da ii) a iii).

(48)  Allegato I, parte III, punto 8, lettera a), punto i).

(49)  Allegato I, parte II, punto 6 e parte III, punto 8, lettera a), punto i).

(50)  Allegato I, parte III, punti 8 e 12.

(51)  Di contro, nel caso eccezionale in cui l'organizzazione statunitense abbia un rapporto diretto con l'interessato dell'Unione, ciò sarà di norma una conseguenza del fatto che si sia rivolto a persone nell'Unione europea offrendo loro beni o servizi o monitorandone il comportamento. In questo scenario, l'organizzazione statunitense stessa rientrerà nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 ed è perciò tenuta a rispettare direttamente la normativa dell'Unione in materia protezione dei dati.

(52)  SWD(2018) 497 final, sezione 4.1.5. Lo studio in questione si è concentrato i) sulla misura in cui le organizzazioni aderenti allo scudo per la privacy negli Stati Uniti adottano decisioni riguardanti persone sulla base di un trattamento automatizzato dei dati personali trasferiti da imprese dell'UE nell'ambito di tale scudo; e ii) sulle garanzie offerte alle persone che il diritto federale statunitense prevede per questo tipo di situazioni e le condizioni per l'applicazione di tali garanzie.

(53)  Cfr. ad esempio la legge sulle pari opportunità nel credito (codice degli Stati Uniti, titolo 15, articolo 1691 e seguenti), legge sull'informativa corretta nel credito (codice degli Stati Uniti, titolo 15, articolo 1681 e seguenti) o legge sulle pari opportunità negli alloggi (codice degli Stati Uniti, titolo 42, articolo 3601 e seguenti). Inoltre gli Stati Uniti hanno sottoscritto i principi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici in materia di intelligenza artificiale, che comprendono, tra l'altro, principi in materia di trasparenza, capacità di spiegare, sicurezza e responsabilizzazione.

(54)  Cfr. ad esempio gli orientamenti disponibili al seguente indirizzo: 2042-What personal health information do individuals have a right under HIPAA to access from their health care providers and health plans? | HHS.gov.

(55)  Cfr. allegato I, parte II, punto 3, e il principio supplementare sui contratti obbligatori per i trasferimenti successivi (allegato I, parte III, punto 10).

(56)  In deroga a questo principio generale, un'organizzazione può trasferire successivamente i dati personali di un numero esiguo di dipendenti senza stipulare un contratto con il destinatario per esigenze operative occasionali legate all'occupazione, ad esempio la prenotazione di un volo, una camera d'albergo o una copertura assicurativa. Tuttavia, anche in questo caso, l'organizzazione deve comunque rispettare i principi sull'informativa e sulla scelta (cfr. allegato I, parte III, punto 9, lettera e)).

(57)  Cfr. principio supplementare sui contratti obbligatori per il trasferimento successivo (allegato I, parte III, punto 10), lettera b)). Sebbene questo principio ammetta anche il trasferimento basato su strumenti extracontrattuali (ad esempio, programmi infragruppo di conformità e controllo), il testo precisa che tali strumenti devono sempre "garant[ire] la continuità della protezione delle informazioni personali prevista dai principi". Inoltre, poiché rimane responsabile della conformità ai principi, l'organizzazione statunitense che si è certificata come aderente è fortemente incentivata a impiegare strumenti dalla sicura efficacia pratica.

(58)  L'interessato non gode della facoltà di rifiuto quando i dati personali sono trasmessi ad un terzo che agisce in qualità di procuratore per eseguire compiti a nome dell'organizzazione statunitense ed obbedendo ad istruzioni da essa ricevute. Questo implica tuttavia un contratto con il procuratore, e l'organizzazione statunitense è responsabile di garantire, tramite l'esercizio del potere di impartire istruzioni, l'applicazione delle tutele previste dai principi.

(59)  La situazione è diversa a seconda che il terzo sia titolare del trattamento o responsabile del trattamento (procuratore). Nella prima ipotesi, il contratto concluso con il terzo deve prevedere che questi cessi il trattamento oppure adotti altra misura ragionevole e adeguata per rimediare alla situazione. Nella seconda ipotesi, spetta all'organizzazione aderente al DPF UE-USA, intervenire in questo senso, perché è lei il titolare del trattamento in base alle cui istruzioni opera il procuratore. Cfr. allegato I, parte II, punto 3.

(60)  Allegato I, parte II, punto 3, lettera b).

(61)   Ibidem.

(62)  Allegato I, parte II, punto 7, lettera d).

(63)  Cfr. anche il principio supplementare sull'autocertificazione (allegato I, parte III, punto 6).

(64)  Cfr. anche il principio supplementare sulla composizione delle controversie e sul controllo dell'applicazione (allegato I, parte III, punto 11).

(65)  Cfr. anche il principio supplementare sulla verifica (allegato I, parte III, punto 7).

(66)  Allegato I, parte III, punto 7.

(67)  Allegato I, parte I, punto 2.

(68)  Allegato I, parte III, punto 6, lettera b) e allegato III, parte "Verifica del soddisfacimento dei requisiti per l'autocertificazione".

(69)  Allegato I, nota 12.

(70)  Allegato I, parte III, punto 6, lettera h).

(71)  Allegato I, parte III, punto 6, lettera a) e nota 12, nonché allegato III, parte "Verifica del soddisfacimento dei requisiti per l'autocertificazione".

(72)  Allegato III, parte "Verifica del soddisfacimento dei requisiti per l'autocertificazione".

(73)  Analogamente il Dipartimento del Commercio collaborerà con il terzo che fungerà da depositario dei fondi riscossi tramite i contributi per le spese del comitato delle autorità di protezione dei dati (cfr. considerando 73) al fine di verificare che le organizzazioni che scelgono le autorità di protezione dei dati come loro meccanismo di ricorso indipendente abbiano versato il contributo spese per l'anno in questione. Cfr. allegato III, parte "Verifica del soddisfacimento dei requisiti per l'autocertificazione".

(74)  Allegato III, nota 2.

(75)  Cfr. allegato III, parte "Verifica del soddisfacimento dei requisiti per l'autocertificazione".

(76)  Informazioni sulla gestione dell'elenco degli aderenti al DPF sono disponibili nell'allegato III (cfr. introduzione di cui alla parte "Gestione e supervisione del programma 'Quadro per la protezione dei dati personali (DPF) da parte del Dipartimento del Commercio") e nell'allegato I (parte I, punto 3, parte I, punto 4, parte III, punto 6), lettera d), e parte III, punto 11, lettera g)).

(77)  Allegato III, cfr. introduzione di cui alla parte "Gestione e supervisione del programma 'Quadro per la protezione dei dati personali (DPF) da parte del Dipartimento del Commercio".

(78)  Cfr. allegato III, parte "Adattamento del sito web dedicato al quadro per la protezione dei dati personali ai gruppi di destinatari".

(79)  Cfr. allegato III, parte "Svolgimento di controlli periodici d'ufficio della conformità e valutazioni del programma del DPF".

(80)  Nel contesto delle sue attività di controllo, il Dipartimento del Commercio può utilizzare diversi strumenti, tra cui la verifica di collegamenti ipertestuali interrotti di rimando a politiche della privacy o il monitoraggio attivo di notizie in merito a segnalazioni che forniscono prove credibili di casi di inosservanza.

(81)  Cfr. allegato III, parte "Svolgimento di controlli periodici d'ufficio della conformità e valutazioni del programma del DPF".

(82)  Cfr. allegato III, parte "Svolgimento di controlli periodici d'ufficio della conformità e valutazioni del programma del DPF".

(83)  Nel corso del secondo riesame annuale dello scudo per la privacy, il Dipartimento del Commercio ha comunicato di aver effettuato controlli a campione su 100 organizzazioni e di aver inviato questionari sulla conformità in 21 casi (attività in seguito alla quale le questioni individuate sono state risolte) (cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2018) 497 final, pag. 9). Analogamente, nel corso del terzo riesame annuale dello scudo per la privacy, il Dipartimento del Commercio ha riferito di aver individuato tre casi di non conformità attraverso il monitoraggio delle segnalazioni pubbliche e di aver avviato la pratica di effettuare controlli a campione su 30 imprese ogni mese, il che ha portato ad attività di seguito con questionari sulla conformità nel 28 % dei casi (dopo tali attività le questioni rilevate sono state immediatamente sanate o, in tre casi, sono state risolte in seguito a una lettera di avvertimento) (cfr. Commissione europea, SWD(2019) 495 final, pag. 9).

(84)  Allegato I, parte III, punto 11, lettera g). Si verifica un'inosservanza reiterata in particolare quando un'organizzazione rifiuta di conformarsi a una decisione definitiva emessa da un'autorità di autoregolamentazione, di risoluzione indipendente delle controversie o di contrasto in materia di tutela della vita privata.

(85)  Allegato I, parte III, punto 6, lettera f).

(86)  Allegato III, parte "Reperimento dei casi di millantata adesione e loro soluzione".

(87)   Ibidem.

(88)   Ibidem.

(89)   Ibidem.

(90)  Nell'ambito dello scudo per la privacy, nel corso del terzo riesame annuale di tale quadro, il Dipartimento del Commercio ha riferito di aver individuato 669 casi di millantata adesione (tra ottobre 2018 e ottobre 2019), la maggior parte dei quali sono stati risolti in seguito a una lettera di avvertimento del Dipartimento del Commercio; mentre sono stati 143 i casi deferiti all'FTC (cfr. considerando 62). Cfr. Commissione europea, SWD(2019) 495 final, pag. 10.

(91)  Un'organizzazione aderente al DPF UE-USA deve impegnarsi pubblicamente a rispettare i principi, deve rendere pubbliche le politiche della privacy applicate conformemente ai principi e deve attuarle integralmente. L'inosservanza è perseguibile a norma dell'articolo 5 della legge sull'FTC, che proibisce gli atti sleali e ingannevoli nel commercio o aventi ripercussioni sul commercio (codice degli Stati Uniti, titolo 15, articolo 45) e a norma del codice degli Stati Uniti, titolo 49, articolo 41712, che vieta a un vettore o a un rivenditore che fa servizio di biglietteria di adottare pratiche sleali o ingannevoli nel trasporto aereo o nell'attività di vendita di trasporto aereo.

(92)  Codice degli Stati Uniti, titolo 15, articolo 41.

(93)  Allegato IV.

(94)  Secondo le informazioni comunicate dalla stessa FTC, questa non ha il potere di effettuare ispezioni in loco nel settore della tutela della vita privata. Ha tuttavia il potere di obbligare l'organizzazione a comunicare documenti e a fornire testimonianze (cfr. articolo 20 della legge sull'FTC) e, se l'organizzazione non si conforma al suo provvedimento in tal senso, può chiederne l'esecuzione a un organo giurisdizionale.

(95)  Cfr. allegato IV, parte "Ottenimento e controllo di provvedimenti".

(96)  L'ordinanza dell'FTC o dell'organo giurisdizionale può obbligare l'impresa ad attuare un programma in materia di tutela della vita privata e a trasmettere periodicamente all'FTC relazioni di conformità o valutazioni effettuate da terzi indipendenti in relazione a tale programma.

(97)  Allegato IV, parte "Ottenimento e controllo di provvedimenti".

(98)  Commissione europea, SWD(2019) 495 final, pag. 11.

(99)  Cfr. l'elenco dei casi sul sito web dell'FTC, disponibile all'indirizzo: https://www.ftc.gov/business-guidance/privacy-security/privacy-shield. Cfr. anche Commissione europea, SWD(2017) 344 final, pag. 17; Commissione europea, SWD(2018) 497 final, pag. 12 e SWD(2019) 495 final, pag. 11.

(100)  Cfr. ad esempio Prepared Remarks of Chairman Joseph Simons at the Second Privacy Shield Annual Review (ftc.gov).

(101)  Cfr. ad esempio l'ordinanza dell'FTC nel caso Drizly, LLC., che ha imposto all'impresa, tra l'altro, 1) di distruggere tutti i dati personali raccolti dei quali non necessita per fornire prodotti o servizi ai consumatori; 2) di astenersi dal raccogliere o conservare informazioni personali, fatto salvo il caso in cui ciò sia necessario per finalità specifiche indicate in un programma di conservazione.

(102)  Cfr. ad esempio l'ordinanza dell'FTC nel caso CafePress (24 marzo 2022) che impone, tra l'altro, di ridurre al minimo la quantità di dati raccolti.

(103)  Cfr. ad esempio l'azione coercitiva dell'FTC nel contesto dei casi Drizzly, LLC e CafePress, nell'ambito dei quali ha imposto alle imprese interessate di mettere in atto un programma di sicurezza dedicato o misure di sicurezza specifiche. Inoltre, per quanto concerne le violazioni dei dati, cfr. anche l'ordinanza dell'FTC del 27 gennaio 2023 nel caso Chegg e l'accordo transattivo raggiunto con Equifax nel 2019 (https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2019/07/equifax-pay-575-million-part-settlement-ftc-cfpb-states-related-2017-data-breach).

(104)  Cfr. ad esempio il caso RealPage, Inc (16 ottobre 2018), nel contesto del quale l'FTC ha adottato un'azione coercitiva nell'ambito dell'applicazione della legge sull'informativa corretta nel credito nei confronti di una società di vaglio dei locatari che forniva ai proprietari di immobili e alle società di gestione di immobili relazioni di contesto sulle persone sulla base di informazioni tratte da precedenti locativi, informazioni contenute in registri pubblici (compresi precedenti penali e di sfratto) e informazioni sul credito, che sono state utilizzate come fattore per determinare l'ammissibilità all'ottenimento dell'alloggio. L'FTC ha constatato che tale società non aveva adottato misure ragionevoli per garantire l'esattezza delle informazioni da essa fornite sulla base del proprio strumento di autodecisione.

(105)  Cfr. allegato V, parte "Pratiche di applicazione".

(106)  Cfr. codice degli Stati Uniti, titolo 5, articolo 3105, articolo 7521, lettera a), articolo 554, lettera d) e articolo 556, lettera b), punto 3).

(107)  Allegato V, parte "Controllo dell'esecuzione e pubblicazione dei provvedimenti coercitivi inerenti a violazioni dei principi del DPF UE-USA".

(108)  Allegato I, parte II, punto 7.

(109)  Allegato I, parte III, punto 11.

(110)  Allegato I, parte III, punto 11, lettera d), punto i).

(111)  Allegato I, parte III, punto 11, lettera d), punto i).

(112)  Si tratta dell'autorità di trattamento del caso designata dal comitato delle autorità di protezione dei dati di cui al principio supplementare "Ruolo delle autorità di protezione dei dati" (allegato I, parte III, punto 5).

(113)  Allegato I, parte III, punto 11, lettera d).

(114)  Allegato I, parte II, punto 7 e parte III, punto 11, lettera e).

(115)  Allegato I, parte III, punto 11, lettera d), punto ii).

(116)  La relazione annuale deve indicare: 1) il numero complessivo dei reclami in virtù del DPF UE-USA ricevuti nell'anno di riferimento; 2) il tipo di reclami ricevuti; 3) gli elementi qualitativi collegati alla composizione delle controversie, ad esempio il tempo di trattamento dei reclami; e 4) l'esito dei reclami ricevuti, in particolare il numero e il tipo delle riparazioni o delle sanzioni inflitte.

(117)  Allegato I, parte "Verifica del soddisfacimento dei requisiti per l'autocertificazione".

(118)  Cfr. allegato III, parte "Facilitazione della cooperazione con gli organi di composizione alternativa delle controversie che forniscono servizi connessi ai principi". Cfr. anche allegato I, parte III, punto 11, lettera d), punti da ii) a iii).

(119)  Cfr. allegato I, parte III, punto 11, lettera e).

(120)  Cfr. allegato I, parte III, punto 11, lettera g), in particolare ii) e iii).

(121)  Cfr. allegato III, parte "Reperimento dei casi di millantata adesione e loro soluzione".

(122)  Allegato I, parte II, punto 7, lettera b).

(123)  Allegato I, parte III, punto 5.

(124)  Allegato I, parte III, punto 5, lettera c), punto ii).

(125)  Allegato III (cfr. parte "Agevolazione della cooperazione con le autorità di protezione dei dati") e allegato IV (cfr. le parti "Attribuzione di priorità ai casi e indagini" e "Cooperazione esecutiva con le autorità di protezione dei dati dell'UE").

(126)  In considerazione della loro competenza a organizzare la propria attività e a cooperare tra loro, le autorità di protezione dei dati dovrebbero adottare il regolamento interno del comitato informale.

(127)  Allegato I, parte III, punto 5, lettera c), punto i).

(128)  Allegato I, parte III, punto 5, lettera c), punto ii).

(129)  Cfr. allegato III, parte "Agevolazione della cooperazione con le autorità di protezione dei dati".

(130)  Cfr. allegato IV, parti "Attribuzione di priorità ai casi e indagini" e "Cooperazione esecutiva con le autorità di protezione dei dati dell'UE".

(131)  Allegato III, cfr. ad esempio la parte "Agevolazione della cooperazione con le autorità di protezione dei dati".

(132)  Allegato I, parte II, punto 7, lettera e) e allegato III, parte "Agevolazione della cooperazione con le autorità di protezione dei dati".

(133)   Ibidem.

(134)  Allegato I, parte III, punto 11, lettera g).

(135)  Allegato I, parte III, punto 11, lettera g).

(136)  L'organizzazione aderente al DPF UE-USA deve impegnarsi pubblicamente a rispettare i principi, deve rendere pubbliche le politiche della privacy applicate conformemente ai principi e deve attuarle integralmente. L'inosservanza è perseguibile a norma dell'articolo 5 della legge sull'FTC, che proibisce gli atti sleali e ingannevoli nel commercio o aventi ripercussioni sul commercio.

(137)  Cfr. anche gli impegni analoghi assunti dal DOT (allegato V).

(138)  Cfr. allegato I, allegato I "Modello arbitrale".

(139)  Cfr. allegato I, parte II, punto 1, lettera a) e parte II, punto 7, lettera c).

(140)  Il numero di arbitri nel collegio dev'essere concordato tra le parti.

(141)  Allegato I dell'allegato I, parte G, punto 6.

(142)  La persona non può chiedere il risarcimento dei danni in sede arbitrale; tuttavia chiedere l'arbitrato non preclude la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni al giudice ordinario statunitense.

(143)  Cfr. ad esempio leggi statali in materia di protezione dei consumatori in California (codice civile della California, articoli 1750-1785 (West), legge sui mezzi di ricorso a disposizione dei consumatori); Distretto della Columbia (codice del Distretto della Colombia, articoli 28-3901); Florida (Fla. Stat., articoli 501.201-501.213, legge sulle pratiche commerciali ingannevoli e sleali); Illinois (815 Ill. Comp. Stat. 505/1 - 505/12, legge sulle pratiche aziendali ingannevoli e sleali nei confronti dei consumatori); Pennsylvania (73 Pa. Stat. Ann., articoli 201-1 - 201-9.3 (West), legge sulle pratiche commerciali sleali e sulla protezione dei consumatori).

(144)  Ossia in caso di ingerenza intenzionale negli affari privati o nelle questioni private di una persona, in un modo che sarebbe altamente offensivo nei confronti di una persona ragionevole (Restatement (2nd) of Torts, articolo 652(b)).

(145)  Solitamente tale illecito si applica in caso di appropriazione e uso del nome o delle sembianze di una persona per pubblicizzare un'impresa o un prodotto o per una finalità commerciale analoga (cfr. Restatement (2nd) of Torts, articolo 652C).

(146)  Ossia quando le informazioni relative alla vita privata di una persona sono rese pubbliche, qualora ciò sia altamente offensivo nei confronti di una persona ragionevole e le informazioni non siano fonte di legittima preoccupazione per il pubblico (Restatement (2nd) of Torts, articolo 652D).

(147)  Ciò è pertinente altresì alla luce dell'allegato I, parte I, punto 5. Ai sensi di tale parte e in analogia con il GDPR, il rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati e dei diritti che fanno parte dei principi in materia di protezione dei dai può essere soggetto a limitazioni. Tuttavia tali limitazioni non sono assolute, ma possono essere invocate soltanto qualora siano soddisfatte diverse condizioni, ad esempio nella misura necessaria per conformarsi a un'ordinanza di un organo giurisdizionale o soddisfare l'interesse pubblico, applicare la legge o requisiti di sicurezza nazionale. In questo contesto e per motivi di chiarezza, la presente sezione fa riferimento anche alle condizioni di cui al decreto presidenziale 14086 che sono valutate tra l'altro nei considerando da 127 a 141.

(148)  Cfr. Schrems II, punti 174 e 175 e giurisprudenza citata. Cfr. anche, per quanto riguarda l'accesso da parte di autorità pubbliche di Stati membri, sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2020, Privacy International, C-623/17, ECLI:EU:C:2020:790, punto 65; e sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a./Premier ministre e a., cause riunite C-511/18, C-512/18 e C-520/18, ECLI:EU:C:2020:791, punto 175.

(149)  Cfr. Schrems II, punti 176 e 181, nonché la giurisprudenza citata. Cfr. anche, per quanto riguarda l'accesso da parte di autorità pubbliche di Stati membri, Privacy International, punto 68; e La Quadrature du Net e a., punto 132.

(150)  Cfr. Schrems II, punti 181 e 182.

(151)  Cfr. Schrems I, punto 95 e Schrems II, punto 194. A tale riguardo la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sottolineato in particolare che il rispetto dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, garantendo il diritto a un ricorso effettivo dinanzi un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, "è anch'esso parte del livello di protezione richiesto all'interno dell'Unione e [...] deve essere constatato dalla Commissione prima di adottare una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679" (Schrems II, punto 186).

(152)  Cfr. allegato VI. Cfr. ad esempio, per quanto riguarda la Wiretap Act (legge sulle intercettazioni), la Stored Communications Act (legge sulle comunicazioni archiviate) e la Pen Register Act (legge sui dispositivi di intercettazione) (citate più dettagliatamente nei considerando da 95 a 98), Suzlon Energy Ltd/Microsoft Corp., 671 F.3d 726, 729 (9th Cir. 2011).

(153)  Norme federali di procedura penale, norma 41. In una sentenza del 2018, la Corte Suprema ha confermato che le autorità di contrasto necessitano di un mandato di perquisizione o di un'eccezione al mandato anche per l'accesso a registrazioni storiche dell'ubicazione del sito a livello di cella, che forniscono una panoramica completa dei movimenti di un utente, così come che l'utente può nutrire una ragionevole aspettativa di tutela della vita privata rispetto a tali informazioni (Timothy Ivory Carpenter/United States of America, n. 16-402, 585 U.S. (2018)). Di conseguenza, in generale, tali dati non possono essere ottenuti da una società di telefonia mobile in forza di un'ordinanza di un organo giurisdizionale che si basa su ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni siano pertinenti e rilevanti per un'indagine penale in corso, ma è necessario dimostrare l'esistenza di un motivo plausibile in caso di ricorso a un mandato.

(154)  Secondo la Corte suprema, con "motivo plausibile" si intende una norma "pratica e non tecnica" che impone "considerazioni concrete e pratiche della vita quotidiana secondo le quali agisce un uomo ragionevole e prudente [...]" (Illinois/Gates, 462 U.S. 213, 232 (1983)). Per quanto concerne i mandati di perquisizione, un motivo plausibile sussiste in presenza di un'equa probabilità che una perquisizione porti alla scoperta di prove di un reato (ibidem).

(155)   Mapp/Ohio, 367 U.S. 643 (1961).

(156)  Cfr. In re Application of United States, 610 F.2d 1148, 1157 (3d Cir. 1979) (nella quale si afferma che il giusto processo richiede un'audizione in merito alla questione dell'onerosità prima di obbligare una società telefonica a fornire assistenza in relazione a un mandato di perquisizione) e In re Application of United States, 616 F.2d 1122 (9th Cir. 1980).

(157)  Il quinto emendamento della costituzione degli Stati Uniti richiede un'incriminazione da parte del grand jury per qualsiasi reato che comporti la pena capitale o sia comunque infamante. Il grand jury è composto da 16 a 23 membri e constata l'eventuale sussistenza di un motivo plausibile per ritenere che sia stato commesso un reato. Per giungere a tale conclusione, ai grand jury sono conferiti poteri d'indagine che consentono loro di emettere citazioni.

(158)  Cfr. allegato VI.

(159)  Norme federali di procedura penale, norma 17.

(160)   United States/Powell, 379 U.S. 48 (1964).

(161)   Oklahoma Press Publishing Co./Walling, 327 U.S. 186 (1946).

(162)  La Corte Suprema ha chiarito che, in caso di contestazione di una citazione amministrativa, un organo giurisdizionale deve considerare se 1) l'indagine viene svolta per una finalità legittimamente autorizzata, 2) l'autorità che effettua la citazione in questione rientra nel potere di comando del Congresso e 3) i documenti richiesti sono pertinenti ai fini dell'indagine. La Corte ha rilevato altresì che una richiesta di citazione amministrativa deve essere ragionevole, ossia richiedere una specificazione adeguata dei documenti da presentare, ma non eccessiva, ai fini dell'indagine pertinente, compresa la particolarità nella descrizione del luogo da perquisire e delle persone o cose da sequestrare.

(163)  Ad esempio la legge sul diritto alla privacy finanziaria conferisce a un'autorità pubblica il potere di ottenere documenti finanziari detenuti da un istituto finanziario a norma di una citazione amministrativa soltanto se 1) vi è motivo di ritenere che i documenti richiesti siano pertinenti per un'indagine legittima per fini di contrasto e 2) una copia della citazione è stata fornita al cliente unitamente a un avviso che attesti con ragionevole specificità la natura dell'indagine (Codice degli Stati Uniti, titolo 12, articolo 3405). Un altro esempio è la legge sull'informativa corretta nel credito, che vieta agli enti che generano relazioni sui consumatori di divulgare le comunicazioni dei consumatori in risposta a richieste di citazioni amministrative (e consente loro soltanto di rispondere a richieste di citazione del grand jury o a ordinanze di un organo giurisdizionale, Codice degli Stati Uniti, titolo 15, articolo 1681 e seguenti). Per quanto concerne l'accesso alle informazioni sulle comunicazioni, si applicano i requisiti specifici della legge sulle comunicazioni archiviate, anche per quanto concerne la possibilità di ricorrere a citazioni amministrative (cfr. considerando 96 e 97 per una panoramica dettagliata).

(164)  Codice degli Stati Uniti, titolo 18, articolo 3123.

(165)  Codice degli Stati Uniti, titolo 18, articoli 2701-2713.

(166)  Codice degli Stati Uniti, titolo 18, articolo 2701, lettera a) e lettera b), punto 1), lettera A). Se l'abbonato o il cliente interessato riceve una notifica (preventiva o, in determinate circostanze, mediante una notifica tardiva), le informazioni di contenuto conservate per più di 180 giorni possono essere ottenute anche sulla base di una citazione amministrativa o del grand jury (Codice degli Stati Uniti, titolo 18, articolo 2701, lettera b), punto 1), lettera B)) o di un'ordinanza di un organo giurisdizionale (se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni siano pertinenti e rilevanti per un'indagine penale in corso (Codice degli Stati Uniti, titolo 18, articolo 2701, lettera d)). Tuttavia, conformemente a una sentenza della Corte d'appello federale, in generale gli investigatori governativi ottengono dai giudici mandati di perquisizione al fine di raccogliere il contenuto di comunicazioni private o dati archiviati da un prestatore di servizi di comunicazione commerciale. United States/Warshak, 631 F.3d 266 (6th Cir. 2010).

(167)  Codice degli Stati Uniti, titolo 18, articolo 2705, lettera b).

(168)  Cfr. il memorandum emesso dal Procuratore generale aggiunto Rod Rosenstein del 19 ottobre 2017 in merito a una politica più restrittiva in materia di domande di provvedimenti cautelari (o di non divulgazione), disponibile all'indirizzo: https://www.justice.gov/criminal-ccips/page/file/1005791/download.

(169)  Memorandum emesso dalla Procuratrice generale aggiunta Lisa Moncao il 27 maggio 2022 in merito a una politica integrativa in materia di domande di provvedimenti cautelari ai sensi del codice degli Stati Uniti, titolo 18, articolo 2705, lettera b).

(170)  Codice degli Stati Uniti, titolo 18, articoli 2510-2522.

(171)  Orientamenti del Procuratore generale per le operazioni del Federal Bureau of Investigation (FBI) all'interno degli USA (settembre 2008), disponibili all'indirizzo: http://www.justice.gov/archive/opa/docs/guidelines.pdf. Il manuale per i procuratori degli Stati Uniti (United States Attorneys' Manual - USAM), disponibile all'indirizzo http://www.justice.gov/usam/united-states-attorneys-manual, prevede ulteriori norme e politiche che limitano le attività investigative dei procuratori federali. Per discostarsi da tali orientamenti, è necessario ottenere l'approvazione preventiva da parte del direttore dell'FBI, del vicedirettore o del direttore esecutivo aggiunto dell'FBI designato da detto direttore, fatto salvo il caso in cui tale approvazione non possa essere ottenuta per motivi di immediatezza o gravità di una minaccia per la sicurezza di persone o beni oppure per la sicurezza nazionale (nel qual caso occorre notificare tale circostanza al direttore o ad altra persona autorizzata al più presto). In caso di mancato rispetto degli orientamenti, l'FBI ne informa il Dipartimento della Giustizia, il quale a sua volta ne informa il Procuratore generale e il Procuratore generale aggiunto.

(172)  Allegato VI, nota 2. Cfr. anche Arnold/City of Cleveland, 67 Ohio St.3d 35, 616 N.E.2d 163, 169 (1993) (nella quale si afferma che nei settori dei diritti individuali e delle libertà civili, la costituzione degli Stati Uniti, ove applicabile agli Stati, prevede una soglia al di sotto della quale le decisioni degli organi giurisdizionali statali non possono scendere); Cooper/California, 386 U.S. 58, 62, 87 S.Ct. 788, 17 L.Ed.2d 730 (1967) (nella quale si afferma che la sentenza della corte non pregiudica chiaramente il potere dello Stato di imporre norme più rigorose in materia di perquisizioni e sequestri rispetto a quelle previste dalla costituzione federale, qualora decida di procedere in tal senso); Petersen/City of Mesa, 63 P.3d 309, 312 (Ariz. Ct. App. 2003) (nella quale si afferma che sebbene la costituzione dell'Arizona possa imporre norme più severe per le perquisizioni e i sequestri rispetto alla costituzione federale, gli organi giurisdizionali dell'Arizona non possono fornire una protezione inferiore a quella di cui al quarto emendamento).

(173)  La maggior parte degli Stati ha ripreso le tutele previste dal quarto emendamento nelle proprie costituzioni. Cfr. costituzione dell'Alabama, articolo I, § 5); costituzione dell'Alaska, articolo I, § 14; 1; costituzione dell'Arkansas, articolo II, § 15; costituzione della California, articolo I, § 13; costituzione del Colorado, articolo II, § 7; costituzione del Connecticut, articolo I, § 7; costituzione del Delaware, articolo I, § 6; costituzione della Florida, articolo I, § 12; costituzione della Georgia, articolo I, § I, para. XIII; costituzione delle Hawaii, articolo I, § 7; costituzione dell'Idaho, articolo I, § 17; costituzione dell'Illinois, articolo I, § 6; costituzione dell'Indiana, articolo I, § 11; costituzione dell'Iowa, articolo I, § 8; costituzione del Kansas, legge sui diritti, § 15; costituzione del Kentucky, § 10; costituzione della Louisiana, articolo I, § 5; costituzione del Maine, articolo I, § 5; costituzione del Massachusetts, dichiarazione dei diritti, articolo 14; costituzione del Michigan, articolo I, § 11; costituzione del Minnesota, articolo I, § 10; costituzione del Mississippi, articolo III, § 23; costituzione del Missouri, articolo I, § 15; costituzione del Montana, articolo II, § 11; costituzione del Nebraska, articolo I, § 7; costituzione del Nevada, articolo I, § 18; costituzione del New Hampshire, parte 1, articolo 19; costituzione del New Jersey, articolo II, § 7; costituzione del New Mexico, articolo II, § 10; costituzione del New York, articolo I, § 12; costituzione del North Dakota, articolo I, § 8; costituzione dell'Ohio, articolo I, § 14; costituzione dell'Oklahoma, articolo II, § 30; costituzione dell'Oregon, articolo I, § 9; costituzione della Pennsylvania, articola I, § 8; costituzione del Rhode Island, articolo I, § 6; costituzione del South Carolina, articolo I, § 10; costituzione del South Dakota, articolo VI, § 11; costituzione del Tennessee, articolo I, § 7; costituzione del Texas, articolo I, § 9; costituzione dello Utah, articolo I, § 14; costituzione del Vermont, capitolo I, articolo 11; costituzione del West Virginia, articolo III, § 6; costituzione del Wisconsin, articolo I, § 11; costituzione del Wyoming, articolo I, § 4. Altri (ad esempio Maryland, North Carolina e Virginia) hanno inserito nelle loro costituzioni una formulazione specifica in merito ai mandati che è stata interpretata dalla magistratura per fornire protezioni analoghe o superiori al quarto emendamento (cfr. dichiarazione dei diritti del Maryland, articolo 26; costituzione del North Carolina, articolo I, § 20; costituzione della Virginia, articolo I, § 10 e la relativa giurisprudenza, ad esempio Hamel/State, 943 A.2d 686, 701 (Md. Ct. Spec. App. 2008; State/Johnson, 861 S.E.2d 474, 483 (N.C. 2021) and Lowe/Commonwealth, 337 S.E.2d 273, 274 (Va. 1985)). Infine l'Arizona e Washington hanno disposizioni costituzionali che tutelano la vita privata in modo più generale (costituzione dell'Arizona, articolo 2, § 8; costituzione di Washington, articolo I, § 7), che sono state interpretate dagli organi giurisdizionali come disposizioni che forniscono protezioni maggiori rispetto al quarto emendamento (cfr. ad esempio State/Bolt, 689 P.2d 519, 523 (Ariz. 1984), State/Ault, 759 P.2d 1320, 1324 (Ariz. 1988), State/Myrick, 102 Wn.2d 506, 511, 688 P.2d 151, 155 (1984), State/Young, 123 Wn.2d 173, 178, 867 P.2d 593, 598 (1994)).

(174)  Cfr. ad esempio il codice penale della California § 1524,3(b); le norme da 3.6 a 3.13 delle norme di procedura penale dell'Alabama; l'articolo 10.79.035 del codice rivisto di Washington; l'articolo 19.2-59 del capitolo 5, titolo 19.2 della procedura penale del codice della Virginia.

(175)  Ossia informazioni che possono essere utilizzate per distinguere o rintracciare l'identità di una persona, da sole o se combinate con altre informazioni collegate o collegabili a una determinata persona, cfr. circolare OMB n. A-130, pag. 33 (definizione di "informazioni che consentono l'identificazione personale").

(176)  Circolare dell'OMB n. A-130, Managing Information as a Strategic Resource, Appendix II, Responsibilities for Managing Personally Identifiable Information, 81 Fed. Reg. 49,689 (28 luglio 2016), pag. 17.

(177)  Appendice II, articolo 5, lettere da a) a h).

(178)  Codice degli Stati Uniti, titolo 44, capitolo 36.

(179)  Codice degli Stati Uniti, titolo 44, articoli 3544-3545.

(180)  FAC, codice degli Stati Uniti, titolo 44, articolo 3105.

(181)  Codice dei regolamenti federali, titolo 36, articolo 1228,150 e seguenti e articolo 1228,228 e appendice A.

(182)  Cfr. ad esempio la circolare n. A-130 dell'OMB; NIST SP 800-53, rev. 5, Security and Privacy Controls for Information Systems and Organisations (10 dicembre 2020); e le norme federali in materia di trattamento delle informazioni FIPS 200: Minimum Security Requirements for Federal Information and Information Systems.

(183)  Memorandum 17-12, Preparing for and Responding to a Breach of Personally Identifiable Information, disponibile all'indirizzo: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/omb/memoranda/2017/m-17-12_0.pdf e circolare n. A-130 dell'OMB. Ad esempio le procedure di risposta alle violazioni dei dati da parte del Dipartimento della Giustizia, cfr. https://www.justice.gov/file/4336/download.

(184)  Legge federale sulle registrazioni, codice degli Stati Uniti, titolo 44, articoli 3101 e seguenti.

(185)  La NARA ha la facoltà di valutare le pratiche di gestione delle registrazioni degli enti e può stabilire se sia giustificata la prosecuzione della conservazione di determinate registrazioni (codice degli Stati Uniti, titolo 44, articolo 2904, lettera c) e articolo 2906).

(186)  Circolare n. A-130 dell'OMB, sezione 5, lettera f), punto 1, lettera d).

(187)  Circolare n. A-130 dell'OMB, appendice I, punto 3, lettera d).

(188)  Cfr. anche la guida alle indagini e operazioni dell'FBI all'interno degli USA (DIOG), sezione 14.

(189)  AGG-DOM, sezione VI, lettere B e C; guida alle indagini e operazioni dell'FBI all'interno (DIOG), sezione 14.

(190)  I meccanismi menzionati nella presente sezione si applicano anche alla raccolta e all'uso dei dati da parte delle autorità federali per finalità civili e normative. Gli enti federali civili e di regolamentazione sono soggetti al controllo da parte dei rispettivi ispettori generali e al controllo del Congresso, anche da parte del Government Accountability Office (Ufficio governativo per la responsabilizzazione), l'ente di audit e investigativo del Congresso. Fatto salvo il caso in cui tale ente abbia designato un addetto alla tutela della vita privata e alle libertà civili, un ruolo solitamente presente presso enti quali il Dipartimento della Giustizia e il Dipartimento della Sicurezza interna (DHS) in ragione delle loro competenze in materia di contrasto e di sicurezza nazionale, tali compiti spettano al funzionario senior dell'ente competente per la tutela della vita privata (SAOP, Senior Agency Official for Privacy). Tutti gli enti federali sono giuridicamente obbligati a designare un tale funzionario, il quale è competente per la garanzia del rispetto da parte dell'ente delle leggi in materia di tutela della vita privata e per le attività di vigilanza sulle questioni correlate. Cfr. ad esempio OMB M-16-24, Role and Designation of Senior Agency Officials for Privacy (2016).

(191)  Cfr. codice degli Stati Uniti, titolo 42, articolo 2000ee-1. Rientrano in tale contesto ad esempio il Dipartimento della Giustizia, il Dipartimento della Sicurezza interna e l'FBI. In seno al Dipartimento della Sicurezza interna, inoltre, un responsabile capo della tutela della vita privata è competente per la tutela e il rafforzamento delle tutele della vita privata e della promozione della trasparenza all'interno di tale dipartimento (Codice degli Stati Uniti, titolo 6, articoli 142 e 222). Tutti i sistemi, le tecnologie, i moduli e i programmi del Dipartimento della Sicurezza interna che raccolgono dati personali o incidono sulla vita privata sono soggetti alla vigilanza da parte del responsabile capo della tutela della vita privata, che ha accesso a tutti i dati, le relazioni, le verifiche, gli esami, i documenti, le carte, le raccomandazioni o altro materiale a diposizione di tale dipartimento, se necessario mediante l'emanazione di una citazione. Il responsabile della tutela della vita privata deve riferire annualmente al Congresso in merito alle attività del Dipartimento che incidono sulla vita privata, nonché sui reclami relativi a violazioni della vita privata.

(192)  Codice degli Stati Uniti, titolo 42, articolo 2000ee-1, lettera d).

(193)  Cfr. codice degli Stati Uniti, titolo 42, articolo 2000ee-1, lettera f), punti da 1) a 2). Ad esempio, dalla relazione dell'addetto capo alla tutela della vita privata e alle libertà civili del Dipartimento della Giustizia e dell'Ufficio per la tutela della vita privata e le libertà civili relativa al periodo ottobre 2020-marzo 2021 emerge che sono stati effettuati 389 esami della vita privata, anche in merito a sistemi informatici e altri programmi (https://www.justice.gov/d9/pages/attachments/2021/05/10/2021-4-21opclsection803reportfy20sa1_final.pdf).

(194)  Analogamente, la legge sulla sicurezza interna del 2002 ha istituito un Ufficio dell'Ispettore generale presso il Dipartimento della sicurezza interna.

(195)  Gli ispettori generali sono nominati a tempo indeterminato e possono essere rimossi dall'incarico solo dal presidente, il quale deve comunicare per iscritto al Congresso i motivi della destituzione.

(196)  Cfr. legge sugli ispettori generali del 1978, articolo 6.

(197)  Cfr. a questo proposito, ad esempio, la panoramica elaborata dall'Ufficio dell'ispettore generale del Dipartimento della Giustizia in merito alle raccomandazioni formulate e alla misura in cui sono state attuate mediante azioni di seguito da parte dei dipartimenti e degli enti (https://oig.justice.gov/sites/default/files/reports/22-043.pdf).

(198)  Cfr. legge sugli ispettori generali del 1978, articolo 4, paragrafo 5, e articolo 5. Ad esempio, l'Ufficio dell'ispettore generale presso il Dipartimento della Giustizia ha pubblicato di recente la sua relazione semestrale al Congresso (1o ottobre 2021-31 marzo 2022, https://oig.justice.gov/node/23596), che fornisce una panoramica delle verifiche, delle valutazioni, delle ispezioni, degli esami speciali e delle indagini da esso condotti in merito ai programmi e alle operazioni del Dipartimento della Giustizia. Tali attività hanno compreso un'indagine di un ex contraente in merito alla divulgazione illecita di una sorveglianza elettronica (intercettazione di una persona) in un'indagine in corso, che ha portato alla condanna del contraente. L'Ufficio dell'ispettore generale ha inoltre condotto un'indagine sui programmi e sulle prassi in materia di sicurezza delle informazioni degli enti facenti capo al Dipartimento della Giustizia, che ha compreso la verifica dell'efficacia delle politiche, delle procedure e delle prassi in materia di sicurezza delle informazioni di un sottoinsieme rappresentativo di sistemi di tali enti.

(199)  I membri della PCLOB devono essere selezionati unicamente sulla base delle loro qualifiche professionali, dei risultati da loro conseguiti, della loro reputazione pubblica, delle loro competenze in materia di libertà civili e tutela della vita privata e della loro esperienza pertinente, senza tener conto dell'appartenenza politica. In nessun caso vi possono essere più di tre membri di tale ente appartenenti al medesimo partito politico. Durante il periodo del suo incarico, una persona nominata a membro della PCLOB non può essere un funzionario eletto, un funzionario o un dipendente del governo federale, se non in qualità di membro della PCLOB. Cfr. Codice degli Stati Uniti, titolo 42, articolo 2000ee, lettera h).

(200)  Codice degli Stati Uniti, titolo 42, articolo 2000ee, lettera g).

(201)  Cfr. codice degli Stati Uniti, titolo 42, articolo 2000ee-1, lettera f), punto 1), lettera A), punto iii). Tra questi figurano almeno il Dipartimento della Giustizia, il Dipartimento della Difesa, il Dipartimento della Sicurezza interna, cui si aggiungono tutti gli altri dipartimenti, enti o servizi dell'esecutivo che la PCLOB ha ritenuto opportuno contemplare.

(202)  Codice degli Stati Uniti, titolo 42, articolo 2000ee, lettera e).

(203)  Codice degli Stati Uniti, titolo 42, articolo 2000ee, lettera f).

(204)  Ad esempio le commissioni organizzano audizioni tematiche (cfr. ad esempio un'audizione recente della commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti sulle "retate digitali", https://judiciary.house.gov/calendar/eventsingle.aspx?EventID=4983), nonché audizioni periodiche di vigilanza, ad esempio dell'FBI e del Dipartimento della Giustizia, cfr. https://www.judiciary.senate.gov/meetings/08/04/2022/oversight-of-the-federal-bureau-of-investigation; https://judiciary.house.gov/calendar/eventsingle.aspx?EventID=4966 e https://judiciary.house.gov/calendar/eventsingle.aspx?EventID=4899.

(205)  Cfr. allegato VI.

(206)  Circolare n. A-130 dell'OMB, appendice II, sezione 3, lettere a) e f), che impone agli enti federali di garantire un accesso e una rettifica adeguati su richiesta delle persone, nonché di stabilire procedure per ricevere e trattare reclami e richieste in materia di tutela della vita privata.

(207)  Cfr. Codice degli Stati Uniti, titolo 42, articolo 2000ee-1 per quanto concerne, ad esempio, il Dipartimento della Giustizia e il Dipartimento della Sicurezza interna. Cfr. anche il memorandum M-16-24 dell'OMB, Role and Designation of Senior Agency Officials for Privacy.

(208)  I meccanismi di ricorso menzionati nella presente sezione si applicano anche alla raccolta e all'uso dei dati da parte delle autorità federali per finalità civili e normative.

(209)  Codice degli Stati Uniti, titolo 5, articolo 702.

(210)  In generale è soggetta a sindacato giurisdizionale soltanto l'azione finale dell'ente, e non l'azione preliminare, procedurale o intermedia (cfr. codice degli Stati Uniti, titolo 5, articolo 704).

(211)  Codice degli Stati Uniti, titolo 5, articolo 706, punto 2), lettera A).

(212)  Codice degli Stati Uniti, titolo 18, articoli 2701-2712.

(213)  La legge sulla privacy nelle comunicazioni elettroniche tutela le comunicazioni detenute da due categorie precise di prestatori di servizi di rete, ossia i prestatori di: i) servizi di comunicazione elettronica, ad esempio telefonia o posta elettronica; e ii) servizi di informatica in remoto, quali archiviazione o trattamento.

(214)  Codice degli Stati Uniti, titolo 18, articolo 2510 e seguenti. A norma della legge sulle intercettazioni (codice degli Stati Uniti, titolo 18, articolo 2520), la persona la cui comunicazione orale, via cavo o elettronica è intercettata, divulgata o usata intenzionalmente può avviare un'azione civile per violazione di tale legge, in talune circostanze anche contro il singolo funzionario del governo o contro gli Stati Uniti. Per la raccolta di informazioni non di contenuto (ad esempio, indirizzo IP, indirizzo del mittente/destinatario del messaggio di posta elettronica), cfr. anche il capitolo relativo ai dispositivi di intercettazione dei dati informativi della comunicazione in entrata e in uscita del titolo 18 (codice degli Stati Uniti, titolo 18, articoli 3121-3127 e, per l'azione civile, articolo 2707).

(215)  Codice degli Stati Uniti, titolo 18, articolo 1030. A norma della legge sulle frodi e gli abusi informatici, la persona può intentare contro chiunque una causa per accesso intenzionale non autorizzato (o abuso dell'accesso autorizzato) finalizzato a ottenere informazioni da un istituto finanziario, da un sistema informatico del governo statunitense oppure da altro computer determinato, in talune circostanze anche contro il singolo funzionario del governo.

(216)  Codice degli Stati Uniti, titolo 28, articolo 2671 e seguenti. A norma della legge federale sulle rivendicazioni per fatti illeciti, in talune circostanze la persona può intentare contro gli Stati Uniti causa per azione o omissione, illecita o dovuta a negligenza, compiuta da un dipendente del governo nell'adempimento della sua funzione o servizio.

(217)  Codice degli Stati Uniti, titolo 12, articolo 3401 e seguenti. A norma della legge sul diritto alla privacy finanziaria, in talune circostanze la persona può intentare contro gli Stati Uniti causa per acquisizione o divulgazione di dati finanziari protetti, in violazione di tale legge. Al governo è in linea di massima vietato accedere ai dati finanziari protetti, a meno che lo richieda nell'ambito di una citazione o di un mandato di perquisizione legittimi oppure, fatte salve le limitazioni applicabili, presenti per iscritto una richiesta ufficiale, che è notificata alla persona di cui sono chieste le informazioni.

(218)  Codice degli Stati Uniti, titolo 15, articoli 1681-1681x. A norma della legge sull'informativa corretta nel credito, la persona può intentare causa per raccolta, divulgazione e uso di rapporti di credito sui consumatori contro chiunque non rispetti gli obblighi applicabili (in particolare la necessità di autorizzazione legittima) o, in determinate circostanze, contro un ente del governo.

(219)  Codice degli Stati Uniti, titolo 5, articolo 552.

(220)  Tali esclusioni sono tuttavia circoscritte. A norma del codice degli Stati Uniti, titolo 5, articolo 552, lettera b), punto 7), i diritti conferiti dalla legge sulla libertà d'informazione sono preclusi per i dati o le informazioni raccolti per finalità di contrasto, ma solo per quanto la comunicazione di tali dati o informazioni: a) possa ragionevolmente comportare un'ingerenza nel procedimento di applicazione della legge; b) privi una persona del diritto a un processo equo o a un giudizio imparziale; c) possa ragionevolmente comportare un'intrusione ingiustificata nella privacy personale; d) possa ragionevolmente comportare la rivelazione dell'identità di una fonte confidenziale, compresi l'ente o autorità statale, locale o estero, ovvero il soggetto privato, che ha fornito informazioni in forma confidenziale e, per i dati o informazioni compilati da un'autorità di contrasto penale nel corso di un'indagine penale o da un ente che conduce un'indagine lecita d'intelligence legata alla sicurezza nazionale, la rivelazione delle informazioni fornite da una fonte confidenziale; e) riveli le tecniche e procedure usate nelle indagini e nei procedimenti giudiziari legati ad attività di contrasto oppure gli orientamenti emanati al riguardo, laddove tale rivelazione possa ragionevolmente comportare un rischio di elusione della legge, oppure f) possa ragionevolmente comportare un rischio per la vita o l'incolumità fisica di una persona. L'ente può inoltre considerare, solo per il periodo in cui la circostanza di esclusione perdura, che i dati sfuggano agli obblighi previsti da detto articolo se la richiesta di accesso riguarda dati per cui è ragionevole supporre che, se comunicati, comportino un'ingerenza nel procedimento di applicazione della legge e se: a) l'indagine o il procedimento implica una possibile violazione di diritto penale, e b) vi è motivo di ritenere che i) la persona non sia al corrente del fatto che nei suoi confronti è in corso un'indagine o un procedimento, e ii) la rivelazione dell'esistenza dei dati possa ragionevolmente comportare un'ingerenza nel procedimento di applicazione della legge (codice degli Stati Uniti, titolo 5, articolo 552, lettera c), punto 1)).

(221)  Codice degli Stati Uniti, titolo 12, articolo 3414; titolo 15, articoli 1681u-1681v; e titolo 18, articolo 2709. Cfr. considerando 153.

(222)  Codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 1804, che riguarda la sorveglianza elettronica tradizionale individualizzata.

(223)  Codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 1822, che riguarda le perquisizioni fisiche per finalità di intelligence esterna.

(224)  Codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 1842, in combinato disposto con l'articolo 1841, punto 2), e con il titolo 18, articolo 3127, concernenti l'installazione di dispositivi di intercettazione dei dati informativi della comunicazione in entrata e in uscita.

(225)  Codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 1861, che consente all'FBI di presentare una domanda per l'ottenimento di un'ordinanza che autorizzi un vettore comune, una struttura ricettiva pubblica, una struttura di immagazzinamento fisico o una struttura di noleggio veicoli a rilasciare i dati in suo possesso ai fini di un'indagine volta a raccogliere informazioni di intelligence esterna, o di un'indagine riguardante il terrorismo internazionale.

(226)  Codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 1881a, che consente ai servizi della comunità dell'intelligence statunitense di chiedere a imprese statunitensi l'accesso a informazioni, compreso il contenuto di comunicazioni internet, rivolte a determinate persone non statunitensi al di fuori degli Stati Uniti con l'assistenza giuridicamente obbligatoria di prestatori di servizi di comunicazione elettronica.

(227)  Decreto presidenziale 12333: United States Intelligence Activities, Registro federale vol. 40, n. 235 (8 dicembre 1981, come modificato il 30 luglio 2008). Il decreto presidenziale 12333 definisce in generale le finalità, gli indirizzi, i compiti e le responsabilità delle attività d'intelligence degli USA (compreso il ruolo dei diversi servizi della comunità dell'intelligence) e fissa i parametri generali per la condotta di tali attività.

(228)  Ai sensi dell'articolo II della costituzione degli Stati Uniti, la competenza per garantire la sicurezza nazionale, compresa in particolare la raccolta di intelligence esterna, spetta all'autorità del presidente in veste di comandante in capo delle forze armate.

(229)  Il decreto presidenziale 14086 sostituisce una precedente direttiva presidenziale, la PPD-28, fatta eccezione per l'articolo 3 e un allegato integrativo (che impone agli enti di intelligence di riesaminare annualmente le loro priorità e i loro requisiti in materia di intelligence dei segnali, tenendo conto dei vantaggi delle attività di intelligence dei segnali per gli interessi nazionali degli Stati Uniti, nonché del rischio posto da tali attività) e l'articolo 6 (che contiene disposizioni generali) - cfr. documento National Security Memorandum on Partial Revocation of President Policy Directive 28, disponibile all'indirizzo: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/10/07/national-security-memorandum-on-partial-revocation-of-presidential-policy-directive-28/.

(230)  Cfr. articolo 5, lettera f), del decreto presidenziale 14086, che spiega che tale atto ha il medesimo ambito di applicazione della direttiva presidenziale 28, che, ai sensi della nota 3 di tale direttiva, si applicava alle attività di intelligence dei segnali svolte al fine di raccogliere comunicazioni o informazioni in merito a comunicazioni, fatta eccezione per le attività di intelligence dei segnali intraprese per sottoporre a prova o sviluppare capacità di intelligence dei segnali.

(231)  Cfr. al riguardo, ad esempio, l'articolo 5, lettera h), del decreto presidenziale 14086, che chiarisce che le garanzie contenute in detto decreto creano un diritto legale e possono essere applicate dai singoli attraverso il meccanismo di ricorso.

(232)  Cfr. articolo 2, lettera c), punto iv), lettera C), del decreto presidenziale 14086.

(233)  https://www.intel.gov/ic-on-the-record-database/results/oversight/1278-odni-releases-ic-procedures-implementing-new-safeguards-in-executive-order-14086.

(234)  Articolo 2, lettera a), punto i), del decreto presidenziale 14086.

(235)  Articolo 2, lettera a), punto ii), del decreto presidenziale 14086.

(236)  Articolo 2, lettera a), punto ii), lettera A), del decreto presidenziale 14086. Ciò non richiede sempre che l'intelligence dei segnali sia l'unico mezzo per far progredire gli aspetti di una priorità convalidata dell'intelligence. Ad esempio la raccolta di intelligence dei segnali può essere utilizzata per garantire percorsi alternativi per la convalida (ad esempio per corroborare informazioni ricevute da altre fonti di intelligence) o per mantenere un accesso affidabile alle stesse informazioni (articolo 2, lettera c), punto i), lettera A), del decreto presidenziale 14086).

(237)  Articolo 2, lettera a), punto ii), lettera B), del decreto presidenziale 14086.

(238)  Articolo 2, lettera a), punto ii), lettera B), del decreto presidenziale 14086.

(239)  Articolo 2, lettera a), punto iii), in combinato disposto con l'articolo 2, lettera d), del decreto presidenziale 14086.

(240)  Articolo 2, lettera b), punto i) del decreto presidenziale 14086. In ragione dell'elenco circoscritto di obiettivi legittimi di cui al decreto presidenziale, che non comprende eventuali minacce future, il decreto presidenziale prevede la possibilità per il presidente di aggiornare tale elenco qualora emergano nuovi imperativi di sicurezza nazionale, quali nuove minacce alla sicurezza nazionale. Tali aggiornamenti devono, in linea di principio, essere resi pubblici, fatto salvo il caso in cui il presidente ritenga che procedere a tale pubblicazione porrebbe di per sé un rischio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti (articolo 2, lettera b), punto i), lettera B), del decreto presidenziale 14086).

(241)  Articolo 2, lettera b), punto ii) del decreto presidenziale 14086.

(242)  Articolo 102A della legge sulla sicurezza nazionale (National Security Act) e articolo 2, lettera b), punto iii), del decreto presidenziale 14086.

(243)  In casi eccezionali (in particolare, quando tale processo non può essere svolto a causa della necessità di affrontare un requisito di intelligence nuovo o in evoluzione), tali priorità possono essere fissate direttamente dal presidente o dal capo di un servizio della comunità dell'intelligence, che in linea di principio deve applicare i medesimi criteri di cui all'articolo 2, lettera b), punto iii), lettera A), punti da 1) a 3) (cfr. articolo 4, lettera n), del decreto presidenziale 14086).

(244)  Articolo 2, lettera b), punto iii), lettera C), del decreto presidenziale 14086.

(245)  Articolo 2, lettere b) e c), punto i), lettera A), del decreto presidenziale 14086.

(246)  Articolo 2, lettera c), punto i), lettera A), del decreto presidenziale 14086.

(247)  Articolo 2, lettera c), punto i), lettera A), del decreto presidenziale 14086.

(248)  Articolo 2, lettera c), punto i), lettera B), del decreto presidenziale 14086.

(249)  Articolo 2, lettera c), punto i), lettera B), del decreto presidenziale 14086.

(250)  Ossia la raccolta di grandi quantità di intelligence dei segnali che, per motivi tecnici od operativi, viene acquisita senza l'impiego di discriminanti (ad esempio identificatori o selettori specifici) (cfr. articolo 4, lettera b), del decreto presidenziale 14086). Ai sensi del decreto presidenziale 14086 e come ulteriormente spiegato al considerando 141, la raccolta in blocco ai sensi del decreto presidenziale 12333 avviene soltanto quando necessario per promuovere specifiche priorità convalidate dell'intelligence ed è soggetta a una serie di limitazioni e garanzie volte a garantire che l'accesso ai dati non sia indiscriminato. La raccolta in blocco deve pertanto essere distinta da una raccolta effettuata su base generalizzata e indiscriminata ("sorveglianza di massa") senza limitazioni e garanzie.

(251)  Articolo 2, lettera c), punto ii), lettera A), del decreto presidenziale 14086.

(252)  Articolo 2, lettera c), punto ii), lettera A), del decreto presidenziale 14086.

(253)  Le norme specifiche in materia di raccolta in blocco di dati di cui al decreto presidenziale 14086 si applicano anche a un'attività di raccolta mirata di intelligence dei segnali che utilizza temporaneamente dati acquisiti senza discriminanti (ad esempio in assenza di una selezione specifica di termini o identificatori), ossia "in blocco" (che è possibile soltanto al di fuori del territorio degli Stati Uniti). Ciò non avviene quando tali dati sono utilizzati soltanto per sostenere la fase tecnica iniziale dell'attività di raccolta mirata di intelligence dei segnali, conservati soltanto per un breve periodo di tempo necessario per completare tale fase e cancellati immediatamente dopo (articolo 2, lettera c), punto ii), lettera D), del decreto presidenziale 14086). In tal caso l'unica finalità della raccolta iniziale priva di discriminanti è consentire una raccolta mirata di informazioni mediante l'applicazione di un identificatore o un selettore specifico. In tale scenario, soltanto i dati che rispondono all'applicazione di una determinata discriminante sono inseriti nelle banche dati governative, mentre i dati rimanenti vengono distrutti. Tale raccolta mirata resta pertanto disciplinata dalle norme generali che si applicano alla raccolta dell'intelligence dei segnali, compreso l'articolo 2, lettere a) e b) e lettera c), punto i), del decreto presidenziale 14086.

(254)  Articolo 2, lettera c), punto ii), lettera A), del decreto presidenziale 14086.

(255)  Articolo 2, lettera c), punto ii), lettera B), del decreto presidenziale 14086. Qualora emergano nuovi imperativi di sicurezza nazionale, quali nuove minacce alla sicurezza nazionale, il presidente può aggiornare tale elenco. Tali aggiornamenti devono, in linea di principio, essere resi pubblici, fatto salvo il caso in cui il presidente ritenga che procedere a tale pubblicazione porrebbe di per sé un rischio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti (articolo 2, lettera c), punto ii), lettera C), del decreto presidenziale 14086). Per quanto riguarda le interrogazioni dei dati raccolti in blocco, cfr. articolo 2, lettera c), punto iii), lettera D), decreto presidenziale 14086.

(256)  Articolo 2, lettera a), punto ii), lettera A), in combinato disposto con l'articolo 2, lettera c), punto iii), lettera D), del decreto presidenziale 14086. Cfr. anche allegato VII.

(257)  Codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 1881.

(258)  Codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 1881a, lettera a). In particolare, come osservato dall'Autorità per la tutela della vita privata e delle libertà civili, la sorveglianza a norma dell'articolo 702 si esplica totalmente in una concentrazione delle rilevazioni su determinate persone [straniere] selezionate su base personalizzata (PCLOB, Report on the Surveillance Program Operated Pursuant to Section 702 if the Foreign Intelligence Surveillance Act, 2 luglio 2014, pag. 111) (in appresso: "relazione relativa all'articolo 702"). Cfr. anche NSA CLPO, NSA's Implementation of Foreign Intelligence Act Section 702, 16 aprile 2014. Il termine "prestatore di servizi di comunicazione elettronica" è definito nel Codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 1881, lettera a), punto 4).

(259)  Codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 1881a, lettera g).

(260)  La Corte FISA è composta di undici giudici nominati dal presidente della Corte suprema degli Stati Uniti fra i giudici dei tribunali distrettuali statunitensi in esercizio, a loro volta precedentemente nominati dal presidente e confermati dal Senato. I giudici, che sono nominati a vita e possono essere rimossi dall'incaricato solo per giusta causa, siedono alla Corte FISA per periodi scaglionati di sette anni. A norma della FISA, i giudici devono essere scelti in almeno sette circoscrizioni giudiziarie diverse degli Stati Uniti (cfr. Codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 1803, lettera a)). I giudici sono coadiuvati da assistenti giudiziari di vasta esperienza, che costituiscono il personale legale della Corte e preparano l'analisi giuridica delle richieste di raccolta dati. Cfr. lettera di Reggie B. Walton, presidente della Corte di vigilanza sull'intelligence esterna degli Stati Uniti, a Patrick J. Leahy, presidente della Commissione Giustizia del Senato degli Stati Uniti (29 luglio 2013) ("lettera di Walton"), pag. 2, disponibile all'indirizzo: https://fas.org/irp/news/2013/07/fisc-leahy.pdf.

(261)  La FISCR è composta da giudici nominati dal presidente della Corte suprema degli Stati Uniti fra i giudici dei tribunali distrettuali o delle corti d'appello distrettuali statunitensi, che siedono alla FISCR per periodi scaglionati di sette anni (cfr. codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 1803, lettera b)).

(262)  Cfr. codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 1803, lettera b), articolo 1861a, lettera f) e articolo 1881a, lettera h) e lettera i), punto 4).

(263)  Codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 1803, lettera i) e lettera l), punto 3), lettera A).

(264)  Codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 1803, lettera i), punto 2), lettera A).

(265)  Codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 1803, lettera i), punto 2), lettera B).

(266)  Cfr. ad esempio il parere della Corte FISA del 18 ottobre 2018, disponibile all'indirizzo https://www.intelligence.gov/assets/documents/702%20Documents/declassified/2018_Cert_FISC_Opin_18Oct18.pdf, come confermato dalla Corte di controllo della vigilanza sull'intelligence esterna (FISCR) nel suo parere del 12 luglio 2019, disponibile all'indirizzo https://www.intelligence.gov/assets/documents/702%20Documents/declassified/2018_Cert_FISCR_Opinion_12Jul19.pdf.

(267)  Cfr. ad esempio Corte FISA, Memorandum Opinion and Order at 35 (18 novembre 2020) (autorizzato al rilascio pubblico il 26 aprile 2021) (allegato D).

(268)  Codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 1881a, lettera a), e documento Procedures used by the National Security Agency for Targeting Non-United States Persons Reasonably Believed to be Located outside the United States to Acquire Foreign Intelligence Information Pursuant to Section 702 of the Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978, come modificato, del marzo 2018 ("procedure di individuazione degli obiettivi da parte dell'NSA"), disponibile all'indirizzo https://www.intelligence.gov/assets/documents/702%20Documents/declassified/2018_Cert_NSA_Targeting_27Mar18.pdf, pagg. 1-4, ulteriormente spiegato nella relazione della PCLOB, pagg. 41-42.

(269)  Procedure di individuazione degli obiettivi da parte dell'NSA, pag. 4.

(270)  Cfr. PCLOB, Relazione relativa all'articolo 702, pagg. 32-33 e 45 con ulteriori rimandi. Cfr. anche Semiannual Assessment of Compliance with Procedures and Guidelines Issued Pursuant to Section 702 of the Foreign Intelligence Surveillance Act, Submitted by the Attorney General and the Director of National Intelligence, Reporting Period: December 1, 2016 – May 31, 2017, pag. 41 (ottobre 2018), disponibile all'indirizzo: https://www.dni.gov/files/icotr/18th_Joint_Assessment.pdf.

(271)  PCLOB, Relazione relativa all'articolo 702, pagg. 42-43.

(272)  Procedure di individuazione degli obiettivi da parte dell'NSA, pag. 2.

(273)  PCLOB, Relazione relativa all'articolo 702, pag. 46. Ad esempio l'NSA deve verificare che esista un collegamento tra l'obiettivo e il selettore, deve documentare le informazioni di intelligence esterna che prevede di acquisire, le quali devono essere verificate e approvate da due analisti esperti dell'NSA, e dev'essere garantita la tracciatura dell'intero processo ai fini dei successivi controlli della conformità da parte dell'ODNI e del Dipartimento della Giustizia. Cfr. NSA CLPO, NSA's Implementation of Foreign Intelligence Act Section 702, 16 aprile 2014.

(274)  Codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 1881a, lettera h).

(275)  Procedure di individuazione degli obiettivi da parte dell'NSA, pag. 8. Cfr. anche PCLOB, Relazione relativa all'articolo 702, pag. 46. La mancata presentazione di una giustificazione scritta costituisce un caso di non conformità della documentazione che deve essere segnalato alla Corte FISA e al Congresso. Cfr. Semiannual Assessment of Compliance with Procedures and Guidelines Issued Pursuant to Section 702 of the Foreign Intelligence Surveillance Act, Submitted by the Attorney General and the Director of National Intelligence, Reporting Period: December 1, 2016 – May 31, 2017 , pag. 41 (ottobre 2018), relazione del Dipartimento della Giustizia/dell'ODNI alla Corte FISA in materia di conformità per dicembre 2016-maggio 2017, pag. A-6, disponibile all'indirizzo: https://www.dni.gov/files/icotr/18th_Joint_Assessment.pdf.

(276)  Cfr. documento presentato dal governo degli Stati Uniti alla Corte di vigilanza sull'intelligence esterna, 2015 Summary of Notable Section 702 Requirements, pagg. 2 e 3 (15 luglio 2015) e informazioni fornite all'allegato VII.

(277)  Cfr. documento presentato dal governo degli Stati Uniti alla Corte di vigilanza sull'intelligence esterna, 2015 Summary of Notable Section 702 Requirements, pagg. 2 e 3 (15 luglio 2015), il quale afferma che se successivamente il governo valuta che non ci si possa attendere che la prosecuzione dell'attivazione del selettore si traduca nell'acquisizione di informazioni di intelligence esterna, il governo deve provvedere a una rapida disattivazione e un ritardo in merito a quest'ultima può comportare un caso di non conformità segnalabile. Cfr. anche le informazioni di cui all'allegato VII.

(278)  PCLOB, Relazione relativa all'articolo 702, pagg. 70-72). Norma 13, lettera b), del regolamento di procedura della Corte di vigilanza sull'intelligence esterna degli Stati Uniti, disponibile all'indirizzo https://www.fisc.uscourts.gov/sites/default/files/Corte FISA%20Rules%20of%20Procedure.pdf.

(279)  Cfr. anche relazione del Dipartimento della Giustizia/dell'ODNI alla Corte FISA in materia di conformità per il periodo da dicembre 2016 a maggio 2017, pag. A-6.

(280)  Codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 1874.

(281)  Codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 1842, lettera c), punto 3) e, per quanto concerne le National Security Letter, codice degli Stati Uniti, titolo 12, articolo 3414, lettera a), punto 2), titolo 15, articolo 1681u e articolo 1681v, lettera a), e titolo 18, articolo 2709, lettera a).

(282)  L'espressione "agente di una potenza straniera" può comprendere persone non statunitensi che praticano il terrorismo internazionale o la proliferazione internazionale di armi di distruzione di massa (compresi gli atti preparatori) (codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 1801, lettera b), punto 1)).

(283)  Codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 1804. Cfr. anche articolo 1841, punto 4), per quanto riguarda la scelta dei selettori.

(284)  Codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 1821, punto 5).

(285)  Codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 1823, lettera a).

(286)  Codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 1842 in combinato disposto con l'articolo 1841, punto 2), e titolo 18, articolo 3127.

(287)  Codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 1862.

(288)  Codice degli Stati Uniti, titolo 50, articoli 1861-1862.

(289)  Codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 1862, lettera b).

(290)  Codice degli Stati Uniti, titolo 12, articolo 3414; titolo 15, articoli 1681u-1681v; e titolo 18, articolo 2709.

(291)  Codice degli Stati Uniti, titolo 18, articolo 2709, lettera b).

(292)  Ad esempio codice degli Stati Uniti, titolo 18, articolo 2709, lettera d).

(293)  Articolo 2, lettera c), punto iii), lettera B), punto 1), del decreto presidenziale 14086. Cfr. anche il titolo VIII della legge sulla sicurezza nazionale (che specifica i requisiti per l'accesso alle informazioni classificate), l'articolo 1.5 del decreto presidenziale 12333 (che impone ai capi degli enti della comunità dell'intelligence di seguire gli orientamenti in materia di condivisione delle informazioni e di sicurezza, la riservatezza delle informazioni e altri requisiti giuridici), la direttiva 42 sulla sicurezza nazionale, il documento National Policy for the Security of National Security Telecommunications and Information Systems (che impone al comitato sui sistemi di sicurezza nazionale (Committee on National Security Systems) di fornire orientamenti in materia di sicurezza dei sistemi per i sistemi di sicurezza nazionale ai servizi e agli enti esecutivi), e il memorandum sulla sicurezza nazionale n. 8, Improving the Cybersecurity of National Security, Department of Defense, and Intelligence Community Systems (che stabilisce tempistiche e orientamenti per le modalità di attuazione dei requisiti di cibersicurezza per i sistemi di sicurezza nazionali, compresi l'autenticazione a più fattori, la cifratura, le tecnologie cloud e i servizi di rilevamento degli endpoint).

(294)  Articolo 2, lettera c), punto iii), lettera B), punto 2), del decreto presidenziale 14086. Inoltre i dati personali per i quali non è stata stabilita la conservazione definitiva possono essere consultati soltanto per effettuare o sostenere tale determinazione o per svolgere funzioni amministrative, di prova, di sviluppo, di sicurezza o di vigilanza autorizzate (articolo 2, lettera c), punto iii), lettera B), punto 3), del decreto presidenziale 14086.

(295)  Articolo 2, lettera d), punto ii), del decreto presidenziale 14086.

(296)  Articolo 2, lettera c), punto iii), lettera C), del decreto presidenziale 14086.

(297)  Articolo 2, lettera c), punto iii), lettera A), punto 2), lettere da a) a c), del decreto presidenziale 14086. Più in generale, ciascun ente deve mettere in atto politiche e procedure volte a ridurre al minimo la diffusione e la conservazione dei dati personali raccolti attraverso l'intelligence dei segnali (articolo 2, lettera c), punto iii), lettera A), del decreto presidenziale 14086).

(298)  Cfr. ad esempio l'articolo 309 della legge autorizzativa dell'intelligence per l'esercizio finanziario 2015; le procedure di minimizzazione adottate dai singoli enti di intelligence ai sensi dell'articolo 702 FISA e autorizzate dalla Corte FISA; le procedure approvate dal Procuratore generale e dalla legge federale sulle registrazioni (che impongono agli enti federali statunitensi, compresi gli enti di sicurezza nazionale, di stabilire periodi di conservazione delle loro registrazioni che devono essere approvati dalla NARA).

(299)  Articolo 2, lettera c), punto iii), lettera A), punto 1), lettera a) e articolo 5, lettera d), del decreto presidenziale 14086, in combinato disposto con l'articolo 2.3 del decreto presidenziale 12333.

(300)  Articolo 2, lettera c), punto iii), lettera A), punto 1), lettere b) ed e), del decreto presidenziale 14086.

(301)  Cfr. ad esempio il documento AGG-DOM il quale prevede ad esempio che l'FBI possa diffondere informazioni soltanto se il destinatario ha la necessità di sapere per svolgere la propria missione o per proteggere il pubblico.

(302)  Articolo 2, lettera c), punto iii), lettera A), punto 1), lettera c), del decreto presidenziale 14086. Gli enti di intelligence possono ad esempio diffondere informazioni in circostanze pertinenti a un'indagine penale o relative a un reato anche, ad esempio, diffondendo avvertimenti relativi a minacce di uccisione, lesioni personali gravi o rapimenti; diffondendo informazioni in merito a minacce informatiche, incidenti informatici o risposte ad intrusioni; e inviando notifiche alle vittime o avvertendo potenziali vittime di reati.

(303)  Articolo 2, lettera c), punto iii), lettera A), punto 1), lettera d), del decreto presidenziale 14086.

(304)  Articolo 2, lettera c), punto iii), lettera E), del decreto presidenziale 14086.

(305)  Cfr. la politica n. 22 del comitato sui sistemi di sicurezza nazionale, la politica di gestione dei rischi di cibersicurezza e l'istruzione 1253 di detto comitato, che forniscono orientamenti dettagliati in merito alle misure di sicurezza da attuare per i sistemi di sicurezza nazionale.

(306)  Articolo 2, lettera d), punto i), lettere A) e B), del decreto presidenziale 14086.

(307)  Articolo 2, lettera d), punto i), lettere B) e C), del decreto presidenziale 14086.

(308)  Ossia un'inosservanza sistemica o intenzionale del diritto statunitense applicabile che potrebbe compromettere la reputazione o l'integrità di un servizio della comunità dell'intelligence o mettere in discussione in altro modo la correttezza di un'attività della comunità dell'intelligence, anche alla luce di qualsiasi impatto significativo sugli interessi della persona o delle persone interessate in materia di vita privata e alle libertà civili (cfr. articolo 5, lettera l), del decreto presidenziale 14086).

(309)  Articolo 2, lettera d), del decreto presidenziale 14086.

(310)  Articolo 2, lettera d), punto i), lettera B), del decreto presidenziale 14086.

(311)  Cfr. codice degli Stati Uniti, titolo 42, articolo 2000ee-1. È il caso, ad esempio, del Dipartimento di Stato, del Dipartimento della Giustizia, del Dipartimento della Sicurezza interna, del Dipartimento della Difesa, dell'NSA, della Central Intelligence Agency (CIA, agenzia centrale di intelligence), dell'FBI e dell'ODNI.

(312)  Cfr. articolo 3, lettera c), del decreto presidenziale 14086.

(313)  Codice degli Stati Uniti, titolo 42, articolo 2000ee-1, lettera d).

(314)  Cfr. codice degli Stati Uniti, titolo 42, articolo 2000ee-1, lettera f), punti da 1) a 2). Ad esempio, dalla relazione dell'Ufficio per le libertà civili, la vita privata e la trasparenza dell'NSA relativa al periodo da gennaio 2021 a giugno 2021 emerge che l'NSA ha effettuato 591 riesami in merito a impatti sulle libertà civili e sulla vita privata in vari contesti, ad esempio per quanto concerne le attività di raccolta, gli accordi e le decisioni di condivisione di informazioni, le decisioni in materia di conservazione dei dati, ecc., tenendo conto di fattori diversi, quali la quantità e il tipo di informazioni associate all'attività, le persone coinvolte, la finalità e l'uso previsto dei dati, le garanzie esistenti per attenuare i potenziali rischi per la vita privata, ecc. (https://media.defense.gov/2022/Apr/11/2002974486/-1/-1/1/REPORT%207_CLPT%20JANUARY%20-%20JUNE%202021%20_FINAL.PDF). Analogamente dalle relazioni dell'Ufficio per la tutela della vita privata e le libertà civili della CIA per il periodo da gennaio a giugno 2019 si possono desumere informazioni sulle attività di vigilanza dell'Ufficio, ad esempio un riesame della conformità rispetto agli orientamenti emanati dal Procuratore generale ai sensi del decreto presidenziale 12333 per quanto concerne la conservazione e la diffusione di informazioni, orientamenti sull'attuazione della direttiva presidenziale 28 e requisiti per individuare e affrontare violazioni dei dati, nonché un riesame dell'uso e del trattamento di informazioni personali (https://www.cia.gov/static/9d762fbef6669c7e6d7f17e227fad82c/2019-Q1-Q2-CIA-OPCL-Semi-Annual-Report.pdf).

(315)  L'ispettore generale è nominato dal presidente e confermato dal Senato e può essere destituito soltanto dal presidente.

(316)  Gli ispettori generali sono nominati a tempo indeterminato e possono essere rimossi dall'incarico solo dal presidente, il quale deve comunicare per iscritto al Congresso i motivi della destituzione. Questo non implica necessariamente che sia totalmente svincolato da qualsiasi istruzione. Se considerato necessario per tutelare importanti interessi di sicurezza nazionale, il capo del dipartimento può in alcuni casi vietargli di avviare, svolgere o completare una verifica o un'indagine. Quando tale prerogativa è esercitata, il Congresso deve tuttavia esserne informato e potrebbe al riguardo chiamare in causa la responsabilità del direttore. Cfr. ad esempio la legge sugli ispettori generali del 1978, articolo 8 (per il Dipartimento della Difesa); articolo 8E (per il Dipartimento della Giustizia), articolo 8G, lettera d), punto 2), lettere A) e B) (per l'NSA); il codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 403q, lettera b) (per la CIA); la legge autorizzativa dell'intelligence per l'esercizio finanziario 2010, articolo 405, lettera f) (per la comunità dell'intelligence).

(317)  Legge sugli ispettori generali del 1978 come modificata, Pub. L. 117-108 dell'8 aprile 2022. Ad esempio, come spiegato nelle sue relazioni semestrali al Congresso relative al periodo dal 1o aprile 2021 al 31 marzo 2022, l'ispettore generale dell'NSA ha effettuato valutazioni sul trattamento delle informazioni di persone statunitensi raccolte ai sensi del decreto presidenziale 12333, sul processo di selezione dei dati di intelligence dei segnali, su uno strumento automatizzato di individuazione degli obiettivi utilizzato dall'NSA e sul rispetto della documentazione e delle norme di interrogazione in relazione alla raccolta di informazioni a norma dell'articolo 702 FISA, e ha formulato diverse raccomandazioni in tale contesto (cfr. https://oig.nsa.gov/Portals/71/Reports/SAR/NSA%20OIG%20SAR%20-%20APR%202021%20-%20SEP%202021%20-%20Unclassified.pdf?ver=IwtrthntGdfEb-EKTOm3gg%3d%3d, pagg. 5-8 e https://oig.nsa.gov/Portals/71/Images/NSAOIGMAR2022.pdf?ver=jbq2rCrJ00HJ9qDXGHqHLw%3d%3d&timestamp=1657810395907, pagg. 10-13). Cfr. anche le verifiche e le indagini recenti svolte dall'ispettore generale della comunità dell'intelligence in relazione alla sicurezza delle informazioni e alle divulgazioni non autorizzate di informazioni classificate in materia di sicurezza nazionale (https://www.dni.gov/files/ICIG/Documents/Publications/Semiannual%20Report/2021/ICIG_Semiannual_Report_April_2021_to_September_2021.pdf, pagg. 8, 11 e https://www.dni.gov/files/ICIG/Documents/News/ICIGNews/2022/Oct21_SAR/Oct%202021-Mar%202022%20ICIG%20SAR_Unclass_FINAL.pdf, pagg. 19-20).

(318)  Cfr. legge sugli ispettori generali del 1978, articolo 6.

(319)  Cfr. ibidem articoli 4, 6-5.

(320)  Per quanto riguarda il seguito dato alle relazioni e alle raccomandazioni degli ispettori generali, cfr. ad esempio la risposta a un rapporto dell'ispettore generale del Dipartimento della Giustizia nel quale è stato constatato che l'FBI non era stata sufficientemente trasparente nei confronti della Corte FISA in relazione alle domande dal 2014 al 2019, una circostanza questa che ha portato a riforme volte a migliorare la conformità, la vigilanza e la responsabilizzazione presso l'FBI (ad esempio, il direttore dell'FBI ha ordinato oltre 40 azioni correttive, tra cui 12 specifiche per il processo FISA relativo alla documentazione, alla supervisione, alla manutenzione dei fascicoli, alla formazione e alle verifiche) (cfr. https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-and-federal-bureau-investigation-announce-critical-reforms-enhance e https://oig.justice.gov/reports/2019/o20012.pdf). Cfr. ad esempio anche la verifica dell'Ufficio dell'FBI da parte dell'ispettore generale del Dipartimento della Giustizia sui ruoli e sulle responsabilità del giureconsulto nel vigilare sul rispetto delle leggi, delle politiche e delle procedure applicabili in relazione alle attività di sicurezza nazionale dell'FBI e l'appendice 2, che comprende una lettera dell'FBI che accetta tutte le raccomandazioni. A tale riguardo, l'appendice 3 fornisce una panoramica delle azioni di seguito e delle informazioni richieste all'ispettore generale dall'FBI per poter chiudere le sue raccomandazioni (https://oig.justice.gov/sites/default/files/reports/22-116.pdf).

(321)  Cfr. legge sugli ispettori generali del 1978, articolo 4, paragrafo 5, e articolo 5.

(322)  Cfr. del decreto presidenziale 13462.

(323)  Articolo 1.6, lettera c), del decreto presidenziale 12333.

(324)  Articolo 8, lettera a), del decreto presidenziale 13462.

(325)  Articolo 6, lettera b), del decreto presidenziale 13462.

(326)  Codice degli Stati Uniti, titolo 42, articolo 2000ee, lettera g).

(327)  Cfr. codice degli Stati Uniti, titolo 42, articolo 2000ee-1, lettera f), punto 1), lettera A), punto iii). Tra questi figurano almeno il Dipartimento della Giustizia, il Dipartimento della Difesa, il Dipartimento della Sicurezza interna, il Direttore dell'intelligence nazionale e la CIA, cui si aggiungono tutti gli altri dipartimenti, enti o servizi dell'esecutivo che la PCLOB ha ritenuto opportuno contemplare.

(328)  Codice degli Stati Uniti, titolo 42, articolo 2000ee, lettera e).

(329)  Codice degli Stati Uniti, titolo 42, articolo 2000ee, lettera f).

(330)  Disponibile all'indirizzo https://www.pclob.gov/Oversight.

(331)  Codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 3091.

(332)  Ad esempio le commissioni organizzano audizioni tematiche (cfr. ad esempio un'audizione recente della commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti sulle "retate digitali", https://judiciary.house.gov/calendar/eventsingle.aspx?EventID=4983 e un'audizione della Commissione Intelligence della Camera dei rappresentanti in merito all'uso dell'intelligenza artificiale da parte della comunità dell'intelligence, https://docs.house.gov/Committee/Calendar/ByEvent.aspx?EventID=114263), nonché audizioni periodiche di vigilanza, ad esempio della divisione della sicurezza nazionale dell'FBI e del Dipartimento della Giustizia, cfr. https://www.judiciary.senate.gov/meetings/08/04/2022/oversight-of-the-federal-bureau-of-investigation; https://judiciary.house.gov/calendar/eventsingle.aspx?EventID=4966 e https://judiciary.house.gov/calendar/eventsingle.aspx?EventID=4899. Come esempio di indagine, cfr. l'indagine della commissione Intelligence del Senato sull'ingerenza russa nelle elezioni statunitensi del 2016, cfr. https://www.intelligence.senate.gov/publications/report-select-committee-intelligence-united-states-senate-russian-active-measures. Per quanto riguarda le relazioni, cfr. ad esempio la panoramica delle attività (di vigilanza) della commissione di cui alla relazione della commissione Intelligence del Senato per il periodo dal 4 gennaio 2019 al 3 gennaio 2021, https://www.intelligence.senate.gov/publications/report-select-committee-intelligence-united-states-senate-covering-period-january-4.

(333)  Cfr. codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 3091, lettera a), punto 1). Questa disposizione prevede i requisiti generali in materia di vigilanza del Congresso nel settore della sicurezza nazionale.

(334)  Cfr. codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 3091, lettera b).

(335)  Cfr. codice degli Stati Uniti, titolo 50, articoli 1808, 1846, 1862, 1871, 1881f.

(336)  Cfr. codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 1881f.

(337)  Cfr. codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 1881a, lettera l), punto 1).

(338)  Codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 1873, lettera b). Inoltre, ai sensi dell'articolo 402, il direttore dell'intelligence nazionale effettua, in consultazione con il Procuratore generale, una verifica ai fini della declassificazione di ogni decisione, ordinanza o parere pronunciati dalla Corte FISA o dalla Corte di controllo della vigilanza sull'intelligence esterna (secondo la definizione riportata nell'articolo 601, lettera e)) in cui è riportata una spiegazione o interpretazione rilevante di una disposizione di legge, compresa l'eventuale spiegazione o interpretazione inedita o rilevante dell'espressione "selettore specifico", e, coerentemente con tale verifica, rende pubblici, nella massima misura possibile, la decisione, l'ordinanza o il parere pertinenti.

(339)  Codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 1873, lettera b), punto 7) e articolo 1874.

(340)  https://www.dni.gov/index.php/ic-legal-reference-book/the-principles-of-intelligence-transparency-for-the-ic.

(341)  Cfr. "IC on the Record", disponibile all'indirizzo https://icontherecord.tumblr.com/.

(342)  In passato la Corte FISA ha concluso che la Corte ha l'impressione che gli enti di attuazione, nonché l'ODNI e la divisione per la sicurezza nazionale del Dipartimento della Giustizia, destinano risorse considerevoli alle loro responsabilità in materia di conformità e vigilanza ai sensi dell'articolo 702. Come regola generale, i casi di non conformità sono individuati tempestivamente e sono adottate misure correttive adeguate, tra cui l'eliminazione delle informazioni ottenute in modo improprio o altrimenti soggette a prescrizioni in materia di distruzione secondo le procedure applicabili. Corte FISA, Memorandum Opinion and Order (2014), disponibile all'indirizzo https://www.dni.gov/files/documents/0928/FISC%20Memorandum%20Opinion%20and%20Order%2026%20August%202014.pdf.

(343)   Cfr. ad esempio Relazione del Dipartimento della Giustizia/dell'ODNI alla Corte FISA in materia di conformità rispetto all'articolo 702 FISA, per il periodo da giugno 2018 a novembre 2018, pagg. 21-65.

(344)  Codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 1803, lettera h). Cfr. anche PCLOB, Relazione relativa all'articolo 702, pag. 76. Inoltre, cfr. il documento Memorandum Opinion and Order, del 3 ottobre 2011, della Corte FISA come esempio di ordinanza sulle carenze nel contesto della quale al governo è stato ingiunto di porre rimedio alle carenze individuate entro 30 giorni. Disponibile all'indirizzo https://www.dni.gov/files/documents/0716/October-2011-Bates-Opinion-and%20Order-20140716.pdf. Cfr. lettera di Walton, sezione 4, pagg. 10-11. Cfr. anche il parere della Corte FISA del 18 ottobre 2018, disponibile all'indirizzo https://www.intelligence.gov/assets/documents/702%20Documents/declassified/2018_Cert_FISC_Opin_18Oct18.pdf, come confermato dalla FISCR nel suo parere del 12 luglio 2019, disponibile all'indirizzo https://www.intelligence.gov/assets/documents/702%20Documents/declassified/2018_Cert_FISCR_Opinion_12Jul19.pdf, nel quale Corte FISA ha tra l'altro ordinato al governo di conformarsi a determinati obblighi di notifica, documentazione e rendicontazione nei confronti della Corte FISA.

(345)  Cfr. ad esempio Corte FISA, Memorandum Opinion and Order, pag. 76 (6 dicembre 2019) (pubblicazione autorizzata il 4 settembre 2020), documento nel contesto del quale la Corte FISA ha ingiunto al governo di presentare entro il 28 febbraio 2020 una relazione scritta sulle misure che il governo stava adottando al fine di migliorare i processi per l'individuazione e la rimozione di relazioni derivate da informazioni di cui all'articolo 702 FISA richiamate per motivi di conformità, nonché per altre questioni. Cfr. anche allegato VII.

(346)  Cfr. allegato VII.

(347)  Cfr. articolo 4, lettera k), punto iv), del decreto presidenziale 14086, secondo cui un reclamo promosso presso il meccanismo di ricorso deve essere presentato da un reclamante che agisce per proprio conto (ossia non in qualità di rappresentante di un governo, di un'organizzazione non governativa o intergovernativa). Il concetto di "soggetto i cui interessi sono stati lesi" non impone al denunciante di rispettare una determinata soglia per avere accesso al meccanismo di ricorso (cfr. considerando 178 a tale riguardo). Esso chiarisce piuttosto che l'addetto alla tutela della vita privata e alle libertà civili dell'ODNI e il DPRC hanno il potere di porre rimedio a violazioni del diritto statunitense che disciplina le attività di intelligence dei segnali che ledono gli interessi individuali del denunciante in materia di tutela della vita privata e libertà civili. Di contro le violazioni degli obblighi previsti dal diritto statunitense applicabile che non sono concepiti per tutelare le persone (ad esempio requisiti di bilancio) non rientrerebbero nella competenza giurisdizionale dell'addetto alla tutela della vita privata e alle libertà civili dell'ODNI e del DPRC.

(348)  Articolo 3, lettera f), del decreto presidenziale 14086.

(349)  https://www.justice.gov/opcl/executive-order-14086.

(350)  Articolo 4, lettera d), punto v), del decreto presidenziale 14086.

(351)  Cfr. articolo 4, lettera k), punti i)-iv), del decreto presidenziale 14086.

(352)  Articolo 3, lettera c), punto iv), del decreto presidenziale 14086. Cfr. anche la legge sulla sicurezza nazionale del 1947, il codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 403-3d e l'articolo 103D relativo al ruolo dell'addetto alla tutela della vita privata e alle libertà civili in seno all'ODNI.

(353)  Codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 3029, lettera b).

(354)  Articolo 3, lettera c), punto iv), del decreto presidenziale 14086.

(355)  Articolo 3, lettera c), punto iii), del decreto presidenziale 14086.

(356)  Articolo 3, lettera c), punto iv), del decreto presidenziale 14086.

(357)  Articolo 3, lettera c), punto i), lettera B), punti i) e iii), del decreto presidenziale 14086.

(358)  Articolo 3, lettera c), punto i), del decreto presidenziale 14086.

(359)  Articolo 4, lettera a), del decreto presidenziale 14086.

(360)  Articolo 3, lettere c) e d), del decreto presidenziale 14086.

(361)  Articolo 3, lettera c), punto i), lettere F) e G), del decreto presidenziale 14086.

(362)  Cfr. anche articolo 3, lettera c), punto i), lettera D), del decreto presidenziale 14086.

(363)  Articolo 3, lettera c), punto i), lettera E), punto 1), del decreto presidenziale 14086.

(364)  Articolo 3, lettera c), punto i), lettera E), punti da 2) a 3), del decreto presidenziale 14086.

(365)  Articolo 201.6, lettere a) e b), del regolamento del Procuratore generale.

(366)  Articolo 3, lettera d), punto i) e regolamento del Procuratore generale. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha riconosciuto la possibilità per il Procuratore generale di istituire organi indipendenti con potere decisionale, incaricati anche di pronunciarsi in merito a singoli casi, cfr. in particolare Stati Uniti ex rel. Accardi/Shaughnessy, 347 U.S. 260 (1954) e United States/Nixon, 418 U.S. 683, 695 (1974). Il rispetto dei diversi requisiti di cui al decreto presidenziale 14086, ad esempio i criteri e la procedura per la nomina e la revoca dell'incarico dei giudici del DPRC, è soggetto in particolare alla supervisione dell'ispettore generale del Dipartimento di giustizia (cfr. anche il considerando 109 sull'autorità statutaria degli ispettori generali).

(367)  Articolo 3, lettera d), punto i), lettera A), del decreto presidenziale 14086 e articolo 201.3, lettera a), del regolamento del Procuratore generale.

(368)  Articolo 201.3, lettera b), del regolamento del Procuratore generale.

(369)  Articolo 3, lettera d), punto i), lettera B), del decreto presidenziale 14086.

(370)  Articolo 3, lettera d), punto i), lettera A), del decreto presidenziale 14086 e articolo 201.3, lettere a) e c), del regolamento del Procuratore generale. Le persone nominate a far parte del DPRC possono partecipare ad attività extragiudiziarie, tra cui attività commerciali, attività finanziarie, attività di raccolta fondi senza scopo di lucro, attività fiduciarie e all'esercizio della professione forense, a condizione che tali attività non interferiscano con l'esercizio imparziale delle loro funzioni o con l'efficacia o l'indipendenza del DPRC (articolo 201.7, lettera c), del regolamento del Procuratore generale).

(371)  Articolo 3, lettera d), punti da iii) a iv), del decreto presidenziale 14086 e articolo 201.7, lettera d), del regolamento del Procuratore generale.

(372)  Articolo 3, lettera d), punto i), lettera D), del decreto presidenziale 14086 e articolo 201.9, del regolamento del Procuratore generale.

(373)  Articolo 3, lettera d), punto iv), del decreto presidenziale 14086 e articolo 201.7, lettera d), del regolamento del Procuratore generale. Cfr. anche la sentenza Bumap/United States, 252 U.S. 512, 515 (1920), che ha confermato il principio di lunga data vigente nel diritto statunitense secondo cui il potere di revoca dell'incarico è connesso a quello di nomina (come ricordato anche dall'Ufficio del Giureconsulto del Dipartimento della Giustizia nel documento The Constitutional Separation of Powers Between the President and Congress, 20 Op. O.L.C. 124, 166 (1996)).

(374)  Articolo 3, lettera d), punto i), lettera B), del decreto presidenziale 14086 e articolo 201.7, lettere da a) a c), del regolamento del Procuratore generale. L'Ufficio per la tutela della vita privata e le libertà civili del Dipartimento di giustizia, competente per la fornitura di sostegno amministrativo al DPRC e agli avvocati speciali (cfr. articolo 201.5 del regolamento del Procuratore generale), seleziona un collegio di tre persone a rotazione, al fine di garantire che ciascun collegio disponga di almeno un giudice avente esperienza giudiziaria antecedente (qualora nessuno dei giudici del collegio disponga di tale esperienza, il presidente sarà il giudice scelto per primo da tale Ufficio).

(375)  Articolo 201.4, del regolamento del Procuratore generale. Almeno due avvocati speciali sono nominati dal Procuratore generale, in consultazione con il Segretario al Commercio, il direttore dell'intelligence nazionale e la PCLOB, per due mandati rinnovabili. Gli avvocati speciali devono disporre di un'esperienza adeguata nel settore della tutela della vita privata e del diritto in materia di sicurezza nazionale, essere avvocati esperti, membri attivi in regola dell'ordine forense ed essere debitamente abilitati a esercitare la professione legale. Inoltre, al momento della nomina iniziale, non devono essere stati dipendenti del potere esecutivo nei due anni antecedenti. Per ogni riesame di una domanda, il presidente sceglie un avvocato speciale incaricato di fornire assistenza al collegio (cfr. articolo 201.8, lettera a), del regolamento del Procuratore generale).

(376)  Articolo 201.8, lettera c) e articolo 201.11, del regolamento del Procuratore generale.

(377)  Articolo 3, lettera d), punto i), lettera C), del decreto presidenziale 14086 e articolo 201.8, lettera e), del regolamento del Procuratore generale. L'avvocato speciale non agisce in qualità di agente né ha un rapporto avvocato/cliente con il reclamante.

(378)  Cfr. articolo 201.8, lettere d) ed e), del regolamento del Procuratore generale. Tali questioni sono esaminate innanzitutto dall'Ufficio per la tutela della vita privata e le libertà civili, in consultazione con il pertinente servizio della comunità dell'intelligence, al fine di individuare ed escludere qualsiasi informazione classificata o privilegiata o protetta prima della trasmissione al reclamante. Ulteriori informazioni ricevute dall'avvocato speciale in risposta a tali domande sono incluse nelle osservazioni dell'avvocato speciale al DPRC.

(379)  Articolo 3, lettera d), punto i), lettera D), del decreto presidenziale 14086.

(380)  Articolo 3, lettera d), punto iii), del decreto presidenziale 14086 e articolo 201.9, lettera b), del regolamento del Procuratore generale.

(381)  Articolo 3, lettera d), punto i), lettera E), del decreto presidenziale 14086 e articolo 201.9, lettere da c) ad e), del regolamento del Procuratore generale. Secondo la definizione di "riparazione adeguata" di cui all'articolo 4, lettera a), del decreto presidenziale 14086, il DPRC deve tenere conto delle modalità con cui una violazione del tipo individuato è stata affrontata abitualmente nel momento in cui si pronuncia in merito a una misura di riparazione volta ad affrontare pienamente una violazione; ciò significa che il DPRC considererà, tra gli altri fattori, il modo in cui in passato si è posto rimedio a questioni analoghe di conformità al fine di garantire che il rimedio in questione sia efficace e adeguato.

(382)  Articolo 4, lettera a), del decreto presidenziale 14086.

(383)  Articolo 3, lettera d), punto ii), del decreto presidenziale 14086 e articolo 201.9, lettera g), del regolamento del Procuratore generale. Dato che la decisione del DPRC è definitiva e vincolante, nessun'altra istituzione esecutiva o amministrativa né alcun altro ente esecutivo o amministrativo (compreso il presidente degli Stati Uniti) può annullare una decisione del DPRC. Ciò è stato confermato anche dalla giurisprudenza della Corte suprema, la quale ha chiarito che, delegando l'autorità unica del Procuratore generale all'interno del ramo esecutivo ai fini dell'adozione di decisioni vincolanti a un organismo indipendente, il Procuratore generale si nega la capacità di dettare in alcun modo la decisione da parte di tale organismo (cfr. United States ex rel. Accardi/Shaughnessy, 347 U.S. 260 (1954).

(384)  Articolo 3, lettera d), punto i), lettera F), del decreto presidenziale 14086 e articolo 201.9, lettera i), del regolamento del Procuratore generale.

(385)  Articolo 201.9, lettera h), del regolamento del Procuratore generale.

(386)  Articolo 3, lettera d), punto i), lettera H), del decreto presidenziale 14086 e articolo 201.9, lettera h), del regolamento del Procuratore generale. Per quanto concerne la natura della notifica, cfr. articolo 201.9, lettera h), punto 3, del regolamento del Procuratore generale.

(387)  Articolo 201.9, lettera j), del regolamento del Procuratore generale.

(388)  Articolo 3, lettera d), punto v), lettera A), del decreto presidenziale 14086.

(389)  Articolo 3, lettera d), punto v), del decreto presidenziale 14086.

(390)  Articolo 3, lettera e), del decreto presidenziale 14086. Cfr. anche https://documents.pclob.gov/prod/Documents/EventsAndPress/4db0a50d-cc62-4197-af2e-2687b14ed9b9/Trans-Atlantic%20Data%20Privacy%20Framework%20EO%20press%20release%20(FINAL).pdf.

(391)  L'accesso a tali vie di ricorso è subordinato alla dimostrazione della "legittimazione ad agire". Tale norma, che si applica a qualsiasi persona indipendentemente dalla cittadinanza, deriva dal requisito del "caso o controversia" stabilito dall'articolo III della costituzione degli Stati Uniti. Secondo la Corte suprema, ciò richiede che 1) la persona abbia subito un "pregiudizio a livello fattuale" (ossia un pregiudizio di un interesse giuridicamente tutelato che è concreto e dettagliato e reale o imminente); 2) vi sia un nesso causale tra il pregiudizio e il comportamento contestato dinanzi all'organo giurisdizionale; e 3) sia probabile, piuttosto che speculativo, che una decisione favorevole del giudice affronti il pregiudizio (cfr. Lujan/Defenders of Wildlife, 504 U.S. 555 (1992)).

(392)  Codice degli Stati Uniti, titolo 18, articolo 2712.

(393)  Codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 1810.

(394)  Codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 1806.

(395)   Cfr., rispettivamente, la sentenza Brady/Maryland, 373 U.S. 83 (1963), la legge Jencks e il codice degli Stati Uniti, titolo 18, articolo 3500.

(396)  Codice degli Stati Uniti, titolo 18, articolo 1030.

(397)  Codice degli Stati Uniti, titolo 18, articoli 2701-2712.

(398)  Codice degli Stati Uniti, titolo 12, articolo 3417.

(399)  Codice degli Stati Uniti, titolo 5, articolo 702.

(400)  In generale è soggetta a sindacato giurisdizionale soltanto l'azione finale dell'ente, e non l'azione preliminare, procedurale o intermedia (cfr. codice degli Stati Uniti, titolo 5, articolo 704).

(401)  Codice degli Stati Uniti, titolo 5, articolo 706, punto 2), lettera A).

(402)   American Civil Liberties Union/Clapper, 785 F.3d 787 (2d Cir. 2015). Il programma di raccolta in blocco di dati di telefonia contestato in tale causa è stato cessato nel 2015 con la legge USA FREEDOM.

(403)  Codice degli Stati Uniti, titolo 5, articolo 552. Leggi analoghe vigono a livello di Stati federati.

(404)  In questo caso, di norma la persona riceve soltanto una risposta standardizzata in cui l'ente si rifiuta di confermare o di smentire l'esistenza dei dati (cfr. American Civil Liberties Union/CIA, 710 F.3d 422 (D.C. Cir. 2014)). I criteri e la durata della classificazione sono stabiliti nel decreto presidenziale 13526, il quale prevede, in linea di principio, che si debba stabilire una data o un evento per la declassificazione in base alla durata della sensibilità delle informazioni sotto il profilo della sicurezza nazionale, che corrisponde al momento in cui le informazioni devono essere automaticamente declassificate (cfr. articolo 1.5 del decreto presidenziale 13526).

(405)  Il giudice emette una decisione nuova in merito all'eventualità o meno che le registrazioni siano legittimamente trattenute e può costringere il governo a fornire l'accesso alle registrazioni in questione (codice degli Stati Uniti, titolo 5, articolo 552, lettera a), punto 4), lettera B)).

(406)   Schrems, punto 65.

(407)   Schrems, punto 65: a tal riguardo, incombe al legislatore nazionale prevedere mezzi di ricorso che consentano all'autorità nazionale di controllo di cui trattasi di far valere le censure che essa reputa fondate dinanzi ai giudici nazionali, affinché questi ultimi procedano, qualora condividano i dubbi di tale autorità in ordine alla validità della decisione della Commissione, ad un rinvio pregiudiziale inteso all'esame della validità di tale decisione.

(408)   Schrems, punto 76.

(409)  Conformemente all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, "[l]'atto di esecuzione prevede un meccanismo di riesame periodico, [...] che tenga conto di tutti gli sviluppi pertinenti nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale".

(410)  L'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 dispone che il riesame periodico abbia luogo almeno ogni quattro anni. Cfr. anche comitato europeo per la protezione dei dati, Criteri di riferimento per l'adeguatezza, WP 254 rev. 01.

(411)  Parere 5/2023 relativo al progetto di decisione di esecuzione della Commissione europea per quanto riguarda la protezione adeguata dei dati personali nel contesto del quadro per la protezione dei dati UE-USA del 28 febbraio 2023.

(412)  Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2023 sull'adeguatezza della protezione offerta dal quadro UE-USA in materia di privacy dei dati (2023/2501(RSP)).


ALLEGATO I

PRINCIPI DEL QUADRO UE-USA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI EMANANTI DAL DIPARTIMENTO DEL COMMERCIO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

I.   CONSIDERAZIONI GENERALI

1.

Sebbene gli Stati Uniti d'America ("Stati Uniti") e l'Unione europea ("UE") condividano l'impegno a rafforzare la tutela della vita privata, lo Stato di diritto e il riconoscimento dell'importanza dei flussi transatlantici di dati per i cittadini, le economie e le società dei rispettivi paesi, gli Stati Uniti adottano un approccio diverso in materia di tutela della vita privata rispetto a quello dell'UE. Gli Stati Uniti si basano su un approccio settoriale costituito da una combinazione di legislazione, regolamentazione e autoregolamentazione. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ("il Dipartimento") emette i principi del quadro UE-USA per la protezione dei dati personali, compresi i principi supplementari (collettivamente "i principi") e l'allegato I dei principi ("allegato I"), in virtù della propria autorità statutaria di favorire, promuovere e sviluppare il commercio internazionale (codice degli Stati Uniti, titolo 15, articolo 1512). I principi sono stati messi a punto in consultazione con la Commissione europea ("la Commissione"), con l'industria e con altri portatori di interessi per facilitare gli scambi commerciali fra gli Stati Uniti e l'UE. I principi, che costituiscono una componente fondamentale del quadro UE-USA per la protezione dei dati personali ("DPF UE-USA"), dotano le organizzazioni presenti negli Stati Uniti di un meccanismo affidabile per il trasferimento di dati personali dall'UE agli Stati Uniti, garantendo nel contempo che gli interessati dell'UE continuino a godere delle garanzie e della protezione effettive che la normativa europea prevede relativamente al trattamento dei dati personali trasferiti al di fuori dell'UE. I principi sono destinati unicamente alle organizzazioni ammissibili presenti negli Stati Uniti che ricevono dati personali dall'UE, al fine di permettere loro di conformarsi ai requisiti del DPF UE-USA e, quindi, di ottenere i benefici della decisione di adeguatezza della Commissione (1). I principi lasciano impregiudicata l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 ("il regolamento generale sulla protezione dei dati" o "GDPR") (2) applicabile al trattamento dei dati personali negli Stati membri dell'UE. I principi non determinano limiti agli obblighi in materia di privacy altrimenti applicabili in forza della legge statunitense.

2.

Per ricevere dati personali trasferiti dall'UE in virtù del DPF UE-USA, un'organizzazione deve autocertificare l'adesione ai principi presso il Dipartimento o un'altra persona (fisica o giuridica) da esso designata. Sebbene la decisione di un'organizzazione di aderire in questo modo al DPF UE-USA sia prettamente volontaria, l'effettiva conformità ai relativi principi è obbligatoria: le organizzazioni che si autocertificano presso il Dipartimento impegnandosi pubblicamente a rispettare i principi devono conformarsi totalmente ai principi. Per poter aderire al DPF UE-USA un'organizzazione deve: a) essere sottoposta all'autorità d'indagine e di controllo della Commissione federale del Commercio (FTC), del Dipartimento dei Trasporti (DOT) degli Stati Uniti o di altro ente competente per legge che assicuri concretamente l'osservanza dei principi (in futuro potranno essere aggiunti in un allegato altri enti previsti dalla legge statunitense e riconosciuti dall'UE); b) impegnarsi pubblicamente a rispettare i principi; c) divulgare al pubblico le sue politiche della privacy in linea con i principi; e d) dare loro attuazione integrale (3). L'inosservanza da parte dell'organizzazione è perseguibile da parte del FTC ai sensi dell'articolo 5 della legge sulla Commissione federale del Commercio, che proibisce gli atti sleali o ingannevoli nel commercio o aventi ripercussioni sul commercio (codice degli Stati Uniti, titolo 15, articolo 45), da parte del DOT ai sensi del codice degli Stati Uniti, titolo 49, articolo 41712, che vieta al vettore o al rivenditore che fa servizio di biglietteria, nell'attività di trasporto aereo o di vendita di trasporto aereo, qualsiasi pratica sleale o ingannevole, o a norma di altre leggi o regolamenti che vietano tali atti.

3.

Il Dipartimento tiene e mette a disposizione del pubblico un elenco ufficiale delle organizzazioni statunitensi che si sono autocertificate presso di esso impegnandosi a rispettare i principi in questione ("elenco degli aderenti al DPF" o "elenco"). I benefici derivanti dall'adesione al DPF UE-USA sono attivati a partire dalla data in cui il Dipartimento inserisce l'organizzazione nell'elenco. Il Dipartimento depenna dall'elenco le organizzazioni che abbandonano volontariamente il DPF UE-USA o che non completano la loro ricertificazione annuale presso il Dipartimento; tali organizzazioni devono continuare ad applicare i principi alle informazioni personali ricevute nell'ambito del DPF UE-USA e rinnovare ogni anno presso il Dipartimento l'impegno in tal senso (ossia fintantoché conservano tali informazioni), fornire una protezione "adeguata" delle informazioni con altri mezzi autorizzati (ad esempio utilizzando un contratto che rispecchi pienamente i requisiti delle pertinenti clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione), oppure restituire o cancellare le informazioni. Il Dipartimento depenna dall'elenco anche le organizzazioni che hanno commesso reiterate inosservanze dei principi e tali organizzazioni devono restituire o cancellare le informazioni personali ricevute nell'ambito del DPF UE-USA. L'organizzazione depennata dall'elenco non è più ammissibile a beneficiare della decisione di adeguatezza della Commissione che le consente di ricevere informazioni personali dall'UE.

4.

Il Dipartimento tiene e mette a disposizione del pubblico anche un elenco ufficiale delle organizzazioni statunitensi che si erano autocertificate presso di esso ma che sono state depennate dall'elenco. Il Dipartimento diffonde un'avvertenza precisa per specificare che tali organizzazioni non partecipano al DPF UE-USA; che il depennamento dall'elenco implica che l'organizzazione non può dichiararsi conforme al DPF UE-USA e deve astenersi da dichiarazioni o pratiche che lascino intendere che vi aderisce; e che le organizzazioni depennate perdono il beneficio della decisione di adeguatezza della Commissione europea di ricevere informazioni personali dall'UE. L'FTC, il DOT o altre autorità preposte all'applicazione della legge possono avviare un'azione coercitiva nei confronti dell'organizzazione che, depennata dall'elenco, continua a millantare l'adesione al DPF UE-USA o a lasciare altrimenti intendere che vi partecipa.

5.

L'adesione a tali principi può essere limitata: a) alla misura necessaria per ottemperare all'ordinanza di un organo giurisdizionale o per soddisfare esigenze di interesse pubblico, di contrasto o di sicurezza nazionale, anche nel caso in cui le disposizioni legislative o regolamentari creino obblighi contrastanti; b) da disposizioni legislative, ordinanze di un organo giurisdizionale o regolamentari che comportano autorizzazioni esplicite, purché nell'avvalersi di un'autorizzazione siffatta un'organizzazione possa dimostrare che il mancato rispetto dei principi da parte sua si limita a quanto strettamente necessario per soddisfare i legittimi interessi d'ordine superiore tutelati da detta autorizzazione; oppure c) se il GDPR rende possibili eccezioni o deroghe, secondo condizioni stabilite in tale atto, a patto che tali eccezioni o deroghe si applichino in contesti comparabili. In tale contesto le garanzie previste dalla legge statunitense per tutelare la vita privata e le libertà civili comprendono quelle richieste dal decreto presidenziale 14086 (4) alle condizioni ivi stabilite (compresi i requisiti di necessità e proporzionalità). Coerentemente con l'obiettivo di una maggiore tutela della sfera privata le organizzazioni devono fare il possibile per attuare detti principi integralmente ed in modo trasparente, sforzandosi di indicare nelle rispettive politiche in materia di tutela della sfera privata in quali casi saranno applicate le eccezioni ammesse dal punto b). Per lo stesso motivo, quando i principi e/o la legislazione statunitense consentono tale scelta, le organizzazioni sono tenute a scegliere, per quanto possibile, la protezione più elevata.

6.

Una volta aderito al DPF UE-USA, le organizzazioni sono tenute ad applicarne i principi a tutti i dati personali trasferiti in virtù dello stesso. L'organizzazione che sceglie di estendere i benefici del DPF UE-USA alle informazioni personali trasferite dall'UE e riguardanti le risorse umane nel contesto di un rapporto di lavoro lo deve menzionare nell'autocertificazione da trasmettere al Dipartimento ed uniformarsi ai requisiti elencati nel principio supplementare sull'autocertificazione.

7.

Alle questioni riguardanti l'interpretazione e il rispetto dei principi e alle relative politiche della privacy delle organizzazioni aderenti al DPF UE-USA si applica la normativa statunitense, eccetto nel caso in cui l'organizzazione si sia impegnata a cooperare con le autorità europee di protezione dei dati. Salvo disposizioni contrarie, tutte le disposizioni di cui ai principi si applicano laddove pertinenti.

8.

Definizioni

a.

Per "dati personali" ed "informazioni personali" s'intendono dati e informazioni, riguardanti singoli individui (identificati od identificabili) cui si applica il GDPR, che un'organizzazione presente negli Stati Uniti riceve dall'UE e registra in qualsiasi forma.

b.

Per "trattamento" dei dati personali s'intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione o la diffusione, nonché la cancellazione o la distruzione.

c.

Per "titolare del trattamento" s'intende la persona o l'organizzazione che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.

9.

La data di efficacia dei principi e dell'allegato I dei principi è la data di entrata in vigore della decisione di adeguatezza della Commissione europea.

II.   PRINCIPI

1.   Informativa

a.

L'organizzazione deve informare le persone:

i.

della sua adesione al DPF UE-USA, fornendo un collegamento ipertestuale o l'indirizzo internet in cui è reperibile l'elenco degli aderenti al DPF;

ii.

dei tipi di dati personali raccolti e, se del caso, dei soggetti o delle filiali statunitensi che fanno capo ad essa e che aderiscono anch'essi ai principi;

iii.

del suo impegno di attenersi ai principi per tutti i dati personali ricevuti dall'UE in virtù del DPF UE-USA;

iv.

delle finalità alle quali raccoglie e usa informazioni personali che le riguardano;

v.

del modo in cui contattare l'organizzazione per trasmettere richieste di informazioni o reclami, indicando anche i soggetti stabiliti nell'UE che possono eventualmente rispondervi;

vi.

del tipo o dell'identità dei terzi cui comunica dati personali indicando le finalità della comunicazione;

vii.

del diritto di accedere ai dati personali che le riguardano;

viii.

delle opzioni e dei mezzi che mette a loro disposizione per limitare l'uso e la divulgazione dei dati personali che le riguardano;

ix.

dell'organo indipendente di composizione delle controversie incaricato di trattare i reclami e di mettere a disposizione della persona, gratuitamente, mezzi di ricorso adeguati, indicando se si tratta: 1) del comitato istituito dalle autorità di protezione dei dati; 2) di un organo alternativo di composizione delle controversie basato nell'UE; oppure 3) di un organo alternativo di composizione delle controversie basato negli USA;

x.

di essere sottoposta all'autorità d'indagine e di controllo dell'FTC, del DOT o di altro ente competente per legge autorizzato negli USA;

xi.

della possibilità di chiedere, a determinate condizioni, un arbitrato vincolante (5);

xii.

dell'obbligo di comunicare informazioni personali in risposta a legittime richieste delle autorità pubbliche, tra l'altro per motivi di sicurezza nazionale o di applicazione della legge; e

xiii.

della responsabilità che le incombe in caso di trasferimento successivo dei dati a terzi.

b.

Queste indicazioni vanno formulate in un linguaggio chiaro e in modo da attirare l'attenzione quando si tratta del primo invito a fornire informazioni personali alle organizzazioni rivolto ad una persona oppure non appena ciò risulti successivamente possibile, ma comunque prima che le organizzazioni utilizzino o rivelino per la prima volta a terzi tali informazioni per finalità diverse da quelle per le quali le informazioni stesse erano state originariamente raccolte.

2.   SCELTA

a.

L'organizzazione deve offrire alle persone la possibilità di scegliere (ossia la facoltà di rifiuto) se le informazioni personali che le riguardano possano essere: i) rivelate a terzi; ovvero ii) utilizzate per finalità sostanzialmente diverse da quelle per cui erano state originariamente raccolte o da quelle successivamente autorizzate dalla persona. Devono essere messi a disposizione delle persone meccanismi chiari, agevolmente riconoscibili e di rapida fruizione per esercitare la scelta.

b.

In deroga al paragrafo precedente, non occorre offrire la possibilità di scelta quando le informazioni sono trasmesse ad un terzo che agisce in qualità di procuratore per eseguire uno o più compiti a nome dell'organizzazione ed obbedendo ad istruzioni da essa ricevute. L'organizzazione deve tuttavia concludere in ogni caso un contratto con il procuratore.

c.

Per le informazioni sensibili (ossia informazioni personali concernenti condizioni mediche o sanitarie, origine etnica o razziale, opinioni politiche, credenze filosofiche o religiose, appartenenza a sindacati, o la vita sessuale dell'individuo), l'organizzazione deve ottenere il consenso esplicito della persona se le informazioni sono destinate a essere: i) rivelate a terzi; o ii) utilizzate per finalità diverse da quelle per cui erano state originariamente raccolte o da quelle successivamente autorizzate dalla persona con l'esercizio della facoltà di accettazione. L'organizzazione è inoltre tenuta a considerare sensibile qualsiasi informazione personale ricevuta da un terzo che la definisce e la considera tale.

3.   RESPONSABILITÀ IN CASO DI TRASFERIMENTO SUCCESSIVO

a.

Per trasferire informazioni personali a un terzo che agisce come titolare del trattamento, l'organizzazione deve applicare i principi sull'informativa e sulla scelta. L'organizzazione deve inoltre concludere col terzo titolare del trattamento un contratto in base al quale tali dati possono essere trattati solo per finalità determinate e limitate, conformemente al consenso dato dalla persona, e il destinatario offre lo stesso livello di protezione previsto dai principi, impegnandosi a informare l'organizzazione se constata di non poter più assolvere quest'obbligo. Il contratto prevede che, a seguito di tale constatazione, il terzo titolare del trattamento cessi il trattamento o adotti altra misura ragionevole e adeguata per rimediare alla situazione.

b.

Per trasferire informazioni personali a un terzo che agisce come procuratore, l'organizzazione deve: i) trasferire i dati solo per finalità determinate e limitate; ii) accertare che il procuratore sia tenuto a offrire almeno lo stesso livello di tutela della vita privata richiesto dai principi; iii) adottare provvedimenti ragionevoli e adeguati per garantire che, in concreto, il procuratore tratti le informazioni personali che gli sono trasmesse in modo conforme agli obblighi cui i principi vincolano l'organizzazione; iv) imporre al procuratore di informarla se constata di non poter più assolvere l'obbligo di offrire lo stesso livello di tutela previsto dai principi; v) non appena avvertita, anche nel quadro del punto iv), adottare misure ragionevoli e adeguate per far cessare il trattamento non autorizzato e porvi rimedio; e vi) a richiesta del Dipartimento, fornirgli un sunto o un estratto rappresentativo delle pertinenti disposizioni sulla tutela della vita privata contenute nel contratto concluso con il procuratore.

4.   SICUREZZA

a.

L'organizzazione che crea, detiene, usa o diffonde informazioni personali deve adottare misure ragionevoli e adeguate per tutelarle contro la perdita, l'abuso e l'accesso, la divulgazione, l'alterazione e la distruzione non autorizzati, tenuto conto dei rischi insiti nel trattamento dei dati personali e nella loro natura.

5.   INTEGRITÀ DEI DATI E LIMITAZIONE DELLA FINALITÀ

a.

Secondo i principi le informazioni personali devono essere limitate alle informazioni pertinenti ai fini del trattamento (6). L'organizzazione non può trattare le informazioni personali in modo incompatibile con le finalità per cui sono state raccolte o con quelle successivamente autorizzate dalla persona. Per quanto necessario al conseguimento di tali finalità, l'organizzazione deve adottare misure ragionevoli per assicurare che i dati personali siano affidabili per l'uso previsto, accurati, completi e aggiornati. L'organizzazione deve rispettare i principi fintantoché conserva le informazioni.

b.

Le informazioni possono essere conservate in una forma che identifica la persona o ne permette l'identificazione (7) solo per il tempo necessario per conseguire la finalità di un trattamento ai sensi della parte 5, lettera a). Quest'obbligo non osta a che l'organizzazione tratti dati personali per periodi più lunghi, per il periodo e nella misura in cui il trattamento sia ragionevolmente funzionale a scopi quali l'archiviazione nel pubblico interesse, l'attività giornalistica, letteraria e artistica, la ricerca scientifica e storica e l'analisi statistica. In tali casi il trattamento risponde ad altri principi e disposizioni del DPF UE-USA. L'organizzazione dovrebbe adottare misure ragionevoli e adeguate per conformarsi alla presente disposizione.

6.   ACCESSO

a.

La persona deve poter accedere alle informazioni personali che la riguardano in possesso dell'organizzazione ed altresì poterle correggere, modificare o cancellare se ed in quanto risultino inesatte o siano state trattate in violazione dei principi, salvo il caso specifico in cui l'onere o la spesa che tale accesso comporta siano sproporzionati ai rischi per la privacy della persona oppure siano violati i diritti di terzi.

7.   RICORSO, CONTROLLO E RESPONSABILITÀ

a.

Per tutelare efficacemente la riservatezza dei dati personali occorre disporre meccanismi solidi volti a garantire il rispetto dei principi, la possibilità di ricorso per la persona lesa dall'inosservanza dei principi e le conseguenze cui è esposta l'organizzazione che non rispetta i principi. I meccanismi devono comprendere almeno:

i.

meccanismi di ricorso indipendenti di pronto impiego, atti a consentire d'istruire e dirimere, applicando i principi e senza costi per la persona, qualsiasi reclamo da questa presentato o qualsiasi controversia insorta, e di accordare un indennizzo laddove questa possibilità sia contemplata dalla legge o da iniziative del settore privato;

ii.

procedure di controllo per verificare a posteriori la veridicità degli attestati e delle affermazioni rilasciati dall'organizzazione riguardo alle pratiche seguite in fatto di riservatezza dei dati personali e l'effettivo rispetto degli impegni presi a questo proposito, in particolare nei casi di inosservanza; e

iii.

obbligo di rimediare ai problemi insorti in seguito all'inosservanza dei principi da parte dell'organizzazione che dichiara di aderirvi, con precisazione delle conseguenze cui l'organizzazione si espone. Le sanzioni devono risultare sufficientemente severe da garantire il rispetto dei principi da parte dell'organizzazione.

b.

L'organizzazione e i relativi meccanismi di ricorso indipendenti rispondono prontamente alle richieste del Dipartimento vertenti su informazioni relative al DPF UE-USA. L'organizzazione è tenuta a rispondere in tempi rapidi ai reclami sul rispetto dei principi inoltrati da autorità degli Stati membri dell'UE per il tramite del Dipartimento. L'organizzazione che ha scelto di cooperare con le autorità di protezione dei dati, compresa l'organizzazione che tratta dati sulle risorse umane, deve rispondere direttamente a tali autorità in relazione all'istruzione dei reclami e alla risoluzione dei relativi casi.

c.

Se la persona ha chiesto un arbitrato vincolante tramite avviso all'organizzazione e nel rispetto delle procedure e condizioni previste nell'allegato I, l'organizzazione è tenuta a sottoporre il reclamo a procedimento arbitrale e a rispettare le condizioni dell'allegato I.

d.

In caso di trasferimento successivo, l'organizzazione aderente è responsabile del trattamento dei dati personali ricevuti nell'ambito del DPF UE-USA e inoltrati a un terzo che agisce come suo procuratore. In base ai principi l'organizzazione aderente resta responsabile qualora il procuratore tratti le informazioni personali in modo non conforme ai principi, salvo se è in grado di dimostrare la sua estraneità all'evento che ha causato il danno.

e.

Quando un'organizzazione è oggetto dell'ordinanza di un organo giurisdizionale che si fonda su una mancata conformità o dell'ordinanza di un ente statunitense competente per legge (ad esempio, FTC o DOT) elencato nei principi o in un futuro allegato dei principi che si fonda su una mancata conformità, l'organizzazione in questione rende pubbliche tutte le pertinenti sezioni relative al DPF UE-USA di qualsiasi relazione di conformità o di valutazione presentata all'organo giurisdizionale o all'ente statunitense competente per legge nella misura compatibile con gli obblighi di riservatezza. Il Dipartimento ha istituito un referente cui le autorità di protezione dei dati possono sottoporre le questioni inerenti alla conformità ai principi da parte delle organizzazioni aderenti. L'FTC e il DOT trattano in via prioritaria i casi d'inosservanza dei principi ad essa sottoposti dal Dipartimento e dalle autorità degli Stati membri dell'UE e condividono le informazioni su tali casi con l'autorità dello Stato che glieli ha sottoposti, ferme restando le vigenti limitazioni per ragioni di riservatezza.

III.   PRINCIPI SUPPLEMENTARI

1.   Dati sensibili

a.

L'organizzazione non è obbligata a ottenere il consenso esplicito della persona (ossia facoltà di accettazione) per i dati sensibili se il trattamento è:

i.

nel vitale interesse del diretto interessato o di un'altra persona;

ii.

necessario per far valere un diritto o presentare una difesa in sede giudiziaria;

iii.

necessario a fini di cura sanitaria o diagnosi medica;

iv.

eseguito nell'ambito delle attività legittime di una fondazione, di un'associazione o di altra organizzazione non a scopo di lucro con finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri di tale fondazione, associazione o organizzazione oppure le persone che sono in regolare contatto con essa nel perseguimento delle sue finalità e che i dati non siano divulgati a terzi senza il consenso dell'interessato;

v.

necessario per adempiere agli obblighi imposti all'organizzazione dalla legislazione sul lavoro; oppure

vi.

riferito a dati resi manifestamente pubblici dall'interessato.

2.   Eccezioni giornalistiche

a.

Date le tutele garantite alla libertà di stampa dalla Costituzione degli Stati Uniti, laddove il diritto alla libertà di stampa, sancito dal primo emendamento della stessa Costituzione, interferisca con gli interessi legati alla protezione della sfera privata, l'equilibrio tra gli interessi in causa è disciplinato dal primo emendamento per quanto riguarda le attività di persone od organizzazioni statunitensi.

b.

Indipendentemente dal fatto che se ne faccia uso o no, non sottostanno agli obblighi di cui ai principi le informazioni personali raccolte per pubblicazioni, trasmissioni radiotelevisive od altre forme di comunicazione pubblica di materiale giornalistico né le informazioni rinvenute in materiale già pubblicato e divulgate a partire da archivi di mezzi di informazione.

3.   Responsabilità accessoria

a.

In base ai principi, i prestatori di servizi Internet ("ISP"), i vettori di telecomunicazioni e altre organizzazioni non sono giuridicamente responsabili quando si limitano a trasmettere, indirizzare, commutare o memorizzare in cache informazioni per conto di un'altra organizzazione. Il DPF UE-USA non determina una responsabilità accessoria. L'organizzazione non può essere ritenuta responsabile se ed in quanto agisce puramente da tramite per dati personali trasmessi da terzi e non determina le relative finalità e mezzi del trattamento.

4.   Adeguata verifica e revisione contabile

a.

Le attività dei revisori contabili e delle banche d'investimento possono comportare il trattamento di dati personali senza il consenso dell'interessato o senza che questi ne sia a conoscenza. Questo è consentito dai principi sull'informativa, sulla scelta e sull'accesso nelle situazioni illustrate qui di seguito.

b.

Le società ad azionariato pubblico e le società private ad azionariato anche pubblico, comprese le organizzazioni aderenti, sono sottoposte periodicamente a revisione contabile. In particolare se vertente sull'accertamento di possibili irregolarità, la revisione contabile può essere messa a repentaglio da una divulgazione prematura delle informazioni. Analogamente, se interessata da una possibile fusione o acquisizione, l'organizzazione aderente procede a un'adeguata verifica o vi è sottoposta. Queste procedure comportano spesso la raccolta e il trattamento di dati personali, ad esempio di informazioni sui dirigenti e su altri membri del personale con funzioni fondamentali. Una divulgazione prematura delle informazioni potrebbe ostacolare l'operazione o addirittura violare la regolamentazione sui titoli finanziari. I dipendenti di una banca d'investimento e gli avvocati che procedono all'adeguata verifica o i revisori contabili che verificano i conti possono elaborare informazioni senza che l'interessato ne sia a conoscenza solo se ed in quanto l'elaborazione sia necessaria, e limitatamente al periodo necessario, per soddisfare prescrizioni di legge o esigenze di interesse pubblico e in altre circostanze in cui l'applicazione dei principi pregiudicherebbe i legittimi interessi dell'organizzazione. Rientrano fra gli interessi legittimi il monitoraggio del rispetto, da parte delle organizzazioni, dei loro obblighi giuridici e le legittime attività contabili, nonché la riservatezza richiesta nell'eventualità di acquisizioni, fusioni, joint venture o operazioni analoghe effettuate da dipendenti di una banca d'investimento o da revisori contabili.

5.   Ruolo delle autorità di protezione dei dati

a.

Le organizzazioni assolvono l'impegno di cooperare con le autorità di protezione dei dati secondo le modalità esposte qui di seguito. Nell'ambito del DPF UE-USA le organizzazioni statunitensi che ricevono dati personali dall'UE devono impegnarsi ad impiegare meccanismi atti a garantire che i relativi principi siano effettivamente rispettati. Più specificamente, come stabilito dal principio su ricorso, controllo e responsabilità, l'organizzazione aderente deve prevedere: a) i) la possibilità di ricorso per le persone cui i dati si riferiscono; a) ii) procedure di controllo per verificare a posteriori la veridicità degli attestati e delle affermazioni rilasciati riguardo alle pratiche seguite in fatto di riservatezza dei dati personali; e a) iii) l'obbligo di rimediare ai problemi insorti in seguito all'inosservanza dei principi da parte sua. L'organizzazione rispetta la lettera a), punti i) e iii), del principio su ricorso, controllo e responsabilità se soddisfa i requisiti previsti nel presente testo per la cooperazione con le autorità di protezione dei dati.

b.

Per affermare l'impegno a cooperare con le autorità di protezione dei dati, nell'autocertificazione inerente al DPF UE-USA presentata al Dipartimento (cfr. principio supplementare sull'autocertificazione) l'organizzazione dichiara che:

i.

decide di soddisfare i requisiti della lettera a), punti i) e iii), del principio su ricorso, controllo e responsabilità impegnandosi a cooperare con le autorità di protezione dei dati;

ii.

coopera con le autorità di protezione dei dati per l'istruzione dei reclami presentati nel quadro dei principi e la risoluzione dei relativi casi; e

iii.

si adegua al parere reso dall'autorità di protezione dei dati se questa ritiene che l'organizzazione debba attuare specifici interventi per uniformarsi ai principi, compresi i provvedimenti di riparazione o risarcimento nei confronti della persona lesa dall'inosservanza dei principi, e conferma per iscritto a tale autorità di aver adottato i provvedimenti del caso.

c.

Funzionamento dei comitati delle autorità di protezione dei dati

i.

La cooperazione con le autorità di protezione dei dati si concreta in informazioni e pareri secondo le seguenti modalità.

1.

Le autorità di protezione dei dati esprimono i pareri per il tramite di un comitato informale che le raggruppa, istituito a livello UE, in modo da contribuire, tra l'altro, ad assicurare una linea armonizzata e coerente.

2.

Il comitato fornisce alle organizzazioni statunitensi interessate un parere nei casi irrisolti di reclamo presentato da una persona circa il trattamento cui sono state sottoposte informazioni personali trasferite dall'UE nell'ambito del DPF UE-USA. Il parere mira a garantire che i principi siano applicati correttamente e prevede le riparazioni che le autorità di protezione dei dati reputano adeguate per la o le persone interessate.

3.

Il comitato si pronuncia se interpellato dall'organizzazione interessata e/o se la persona gli presenta direttamente un reclamo nei confronti di un'organizzazione che si è impegnata a cooperare con le autorità di protezione dei dati per le finalità del DPF UE-USA, sempre incoraggiando e se necessario aiutando le persone a ricorrere in primo luogo al meccanismo interno di trattamento dei reclami offerto dall'organizzazione.

4.

Il parere è espresso soltanto dopo che le due parti della controversia hanno avuto ragionevoli possibilità di formulare commenti e addurre qualsiasi elemento di prova desiderino. Il comitato si adopera per esprimere il parere quanto più rapidamente possibile, compatibilmente con l'esigenza di garantire l'equità del procedimento. Di norma il comitato mira ad esprimere il parere entro un termine di 60 giorni dalla data in cui riceve il reclamo o è interpellato, e se possibile anche più rapidamente.

5.

Se lo reputa opportuno, il comitato rende pubblici i risultati dell'esame del reclamo presentatogli.

6.

Il fatto che il comitato renda un parere non determina la responsabilità giuridica del comitato stesso né delle singole autorità di protezione dei dati.

ii.

Come già rilevato, l'organizzazione che sceglie quest'opzione per la composizione delle controversie deve impegnarsi ad uniformarsi al parere delle autorità di protezione dei dati. Se l'organizzazione non si adegua al parere entro 25 giorni dalla data in cui è espresso, senza fornire soddisfacenti giustificazioni del ritardo, il comitato comunica l'intenzione di presentare il caso all'FTC, al DOT o ad altri enti statunitensi, federali o statali che la legge abilita a avviare azioni coercitive, allo scopo di garantire il rispetto della legge nei casi di millanteria o inganno oppure di concludere che si è verificata una grave violazione dell'accordo di cooperazione, il quale è quindi da considerarsi nullo e privo di effetti. In quest'ultimo caso il comitato informa il Dipartimento affinché modifichi di conseguenza l'elenco degli aderenti al DPF. La mancanza all'impegno di cooperare con le autorità di protezione dei dati o l'inosservanza dei principi sono perseguibili in quanto pratica ingannevole a norma dell'articolo 5 della legge sull'FTC (codice degli Stati Uniti, titolo 15, articolo 45), del codice degli Stati Uniti, titolo 49, articolo 41712 o di altra analoga disposizione di legge.

d.

L'organizzazione che vuole far rientrare nel regime del DPF UE-USA i dati sulle risorse umane trasferiti dall'UE nell'ambito di un rapporto di lavoro deve impegnarsi a cooperare con le autorità di protezione dei dati per quanto riguarda tali dati (cfr. principio supplementare sui dati sulle risorse umane).

e.

All'organizzazione che opta per detta possibilità è richiesto di pagare una quota annua calcolata per coprire i costi d'esercizio del comitato. Tale organizzazione può altresì essere tenuta a sostenere le eventuali spese di traduzione incorse dal comitato per l'esame del caso o del reclamo sottopostogli contro l'organizzazione. L'ammontare della quota è determinato dal Dipartimento previa consultazione della Commissione. La riscossione del canone può essere effettuata da un terzo scelto dal Dipartimento per fungere da depositario dei fondi raccolti per tale finalità. Il Dipartimento coopera strettamente con la Commissione e le autorità di protezione dei dati al fine di stabilire procedure adeguate per la distribuzione dei fondi riscossi tramite la quota, nonché altri aspetti procedurali e amministrativi del comitato. Il Dipartimento e la Commissione possono decidere di modificare la frequenza di riscossione della quota.

6.   Autocertificazione

a.

I benefici derivanti dall'adesione al DPF UE-USA sono attivati a partire dalla data in cui il Dipartimento inserisce l'organizzazione nell'elenco degli aderenti al DPF. Il dipartimento inserisce un'organizzazione nell'elenco soltanto dopo aver accertato che la domanda di autocertificazione iniziale dell'organizzazione è completa e depenna detta organizzazione dall'elenco qualora l'organizzazione revochi la sua adesione volontariamente, non completi la sua ricertificazione annuale o persista nel non rispettare i principi (cfr. principio supplementare su composizione delle controversie e controllo dell'applicazione).

b.

Ai fini dell'autocertificazione iniziale o della ricertificazione successiva dell'aderenza al DPF UE-USA, un'organizzazione deve presentare ogni volta al Dipartimento un documento emesso da un dipendente dell'organizzazione per conto di quest'ultima attestante che l'organizzazione intende autocertificare o ricertificare (a seconda dei casi) la propria adesione ai principi (8), contenente quanto meno le informazioni seguenti:

i.

il nome dell'organizzazione statunitense che si autocertifica o si ricertifica, nonché il nome o i nomi di tutti i soggetti o di tutte le filiali statunitensi di tale organizzazione che aderiscono anch'essi/e ai principi che l'organizzazione intende rispettare;

ii.

una descrizione delle attività svolte dall'organizzazione in rapporto alle informazioni personali che proverrebbero dall'UE nell'ambito del DPF UE-USA;

iii.

una descrizione della politica o delle politiche pertinenti della privacy seguite dall'organizzazione in merito a dette informazioni personali, che precisi tra l'altro:

1.

se dispone di un sito web pubblico, il relativo indirizzo Internet al quale è consultabile la politica della privacy seguita; in alternativa, se non dispone di un sito web pubblico, il luogo in cui il pubblico può prendere visione della politica della privacy seguita; e

2.

la data effettiva di attuazione della politica;

iv.

l'ufficio referente all'interno dell'organizzazione per il trattamento dei reclami, le richieste di accesso e qualsiasi altra questione che può porsi in relazione ai principi (9), compresi:

1.

il nome, la mansione (a seconda dei casi), l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono della persona o delle persone interessate o dell'ufficio o degli uffici referenti pertinenti all'interno dell'organizzazione; e

2.

l'indirizzo postale statunitense pertinente per l'organizzazione;

v.

lo specifico organo competente per legge a conoscere delle azioni intentate contro l'organizzazione per possibili pratiche sleali o ingannevoli e violazioni di leggi o regolamenti che disciplinano la tutela della vita privata (ferma restando l'elencazione nei principi o in un futuro allegato ai principi);

vi.

la denominazione del o dei programmi sulla privacy cui l'organizzazione aderisce;

vii.

il metodo di verifica (ossia l'autovalutazione; o le verifiche esterne della conformità, compresi i terzi che effettuano tali riesami) (10); e

viii.

il meccanismo o i meccanismi di ricorso indipendente pertinenti disponibili per le indagini in merito a reclami irrisolti relativi ai principi (11).

c.

L'organizzazione che lo desidera può far rientrare nel regime del DPF UE-USA le informazioni sulle risorse umane trasferite dall'UE per usi nel contesto di un rapporto di lavoro, se un organo stabilito per legge, elencato nei principi o in un loro futuro allegato, è competente a conoscere dei ricorsi contro l'organizzazione causati dal trattamento delle informazioni sulle risorse umane. Inoltre l'organizzazione deve dichiarare l'intenzione in tal senso nell'autocertificazione iniziale, così come in qualsiasi ricertificazione, impegnandosi a cooperare con la o le autorità dell'UE interessate conformemente (secondo i casi) al principio supplementare sui dati sulle risorse umane o a quello sul ruolo delle autorità di protezione dei dati, e a conformarsi ai pareri resi da tali autorità. L'organizzazione deve trasmettere al Dipartimento copia della politica della privacy seguita relativamente alle risorse umane e comunicare il luogo in cui i dipendenti interessati possono prenderne visione.

d.

Il Dipartimento tiene e mette a disposizione del pubblico l'elenco degli aderenti al DPF contenente le organizzazioni che hanno presentato autocertificazioni iniziali complete e aggiorna tale elenco sulla base delle ricertificazioni annuali complete, nonché delle notifiche ricevute ai sensi del principio supplementare sulla composizione delle controversie e sul controllo dell'applicazione. La ricertificazione deve essere presentata con cadenza almeno annuale; in caso contrario, l'organizzazione è depennata dall'elenco e non può più godere dei vantaggi derivanti dall'adesione al DPF UE-USA. Tutte le organizzazioni che il dipartimento inserisce nell'elenco degli aderenti al DPF devono disporre di politiche della privacy pertinenti conformi al principio dell'informativa e dichiarare in tali politiche che rispettano i principi (12). Se consultabile in rete, la politica della privacy dell'organizzazione deve contenere un collegamento ipertestuale al sito web del Dipartimento dedicato al DPF e un collegamento ipertestuale al sito web o al modulo di presentazione del reclamo del meccanismo di ricorso indipendente disponibile per l'istruzione dei casi irrisolti di reclamo relativi ai principi a titolo gratuito per la persona.

e.

I principi si applicano immediatamente alla data dell'autocertificazione. Le organizzazioni aderenti che si sono precedentemente autocertificate in base ai principi dello scudo UE-USA per la privacy dovranno aggiornare le loro politiche della privacy affinché facciano invece riferimento ai "principi del quadro UE-USA per la protezione dei dati personali". Tali organizzazioni inseriscono detto riferimento quanto prima, e in ogni caso entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dei principi del DPF UE-USA.

f.

Un'organizzazione deve attenersi ai principi per tutti i dati personali ricevuti dall'UE in virtù del DPF UE-USA. Per i dati personali ricevuti nel periodo in cui l'organizzazione gode dei vantaggi del DPF UE-USA, l'impegno a rispettare i relativi principi non decade col tempo: l'obbligo di applicarli vige fintantoché l'organizzazione conserva, usa o divulga i dati in questione, anche nel caso in cui abbia successivamente abbandonato il regime per qualsivoglia motivo. Un'organizzazione che desideri abbandonare il DPF UE-USA deve notificarlo preventivamente al Dipartimento. Tale notifica deve indicare altresì cosa farà l'organizzazione con i dati personali ricevuti ai sensi del DPF UE-USA (ossia conservazione, restituzione o cancellazione dei dati e, in caso di conservazione, occorre indicare i mezzi autorizzati tramite i quali fornirà protezione a tali dati). L'organizzazione che, pur abbandonando il DPF UE-USA, desidera conservare tali dati deve confermare ogni anno al Dipartimento l'impegno di continuare ad applicare loro i principi oppure di proteggerli "adeguatamente" con altro mezzo autorizzato (ad esempio, un contratto che rispecchi totalmente le condizioni delle pertinenti clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione); in caso contrario, l'organizzazione deve restituire o cancellare le informazioni (13). Un'organizzazione che abbandona il DPF UE-USA elimina dalla sua politica della privacy qualsiasi riferimento al DPF che lasci intendere che continua ad aderirvi e a godere dei benefici che ne derivano.

g.

Un'organizzazione che cessa di esistere come persona giuridica distinta in ragione di una variazione della forma societaria, quale l'esito di una fusione, un'acquisizione, un fallimento o uno scioglimento, deve notificarlo preventivamente al Dipartimento. La notifica dovrebbe inoltre indicare se il soggetto risultante dal cambiamento della forma societaria: i) continuerà ad aderire al DPF UE-USA attraverso un'autocertificazione esistente; ii) si autocertificherà in qualità di nuovo aderente al DPF UE-USA (ad esempio, se il nuovo soggetto o il soggetto superstite non dispone già di un'autocertificazione attraverso la quale potrebbe aderire al DPF UE-USA); oppure iii) metterà in atto altre garanzie, ad esempio un accordo scritto che garantisca la continuità dell'applicazione dei principi a tutti i dati personali ricevuti dall'organizzazione nell'ambito del DPF UE-USA e conservati. Se non si applica alcuno dei punti i), ii) e iii), i dati personali acquisiti nell'ambito del DPF UE-USA devono essere immediatamente restituiti o cancellati.

h.

L'organizzazione che, per qualsivoglia motivo, abbandoni il DPF UE-USA deve eliminare qualsiasi dichiarazione che lasci intendere che continua ad aderirvi o ad avere diritto a godere dei relativi benefici. Se usato, dev'essere eliminato anche il marchio di certificazione del DPF UE-USA. L'FTC, il DOT o un altro ente pubblico competente possono perseguire l'organizzazione per qualsiasi dichiarazione pubblica con cui millanti l'adesione ai principi. L'adesione millantata nei confronti del Dipartimento può essere perseguibile in forza della legge sulle false dichiarazioni (codice degli Stati Uniti, titolo 18, articolo 1001).

7.   Verifica

a.

L'organizzazione deve prevedere procedure di controllo per verificare a posteriori la veridicità degli attestati e delle affermazioni rilasciati riguardo alle pratiche seguite in fatto di riservatezza dei dati personali e l'effettivo rispetto degli impegni presi a questo proposito conformemente ai principi del DPF UE-USA.

b.

Per soddisfare i requisiti del principio su ricorso, controllo e responsabilità, l'organizzazione deve verificare gli attestati e le affermazioni mediante un'autovalutazione autonoma o una verifica esterna della conformità.

c.

Qualora l'organizzazione abbia optato per l'autovalutazione, tale verifica deve dimostrare che la sua politica della privacy per quanto concerne le informazioni personali ricevute dall'UE è accurata, completa, prontamente disponibile, conforme ai principi ed è pienamente attuata (ossia è rispettata). Deve indicare inoltre che le persone siano informate del meccanismo interno di trattamento dei reclami e del meccanismo o dei meccanismi di ricorso indipendenti attraverso cui possono sporgere reclamo; che siano predisposte procedure per formare i dipendenti all'applicazione della politica e per sanzionarli qualora se ne discostino; che siano predisposte procedure interne per svolgere periodicamente un esame obiettivo del soddisfacimento dei citati requisiti. Almeno una volta l'anno un dipendente abilitato o altro rappresentante autorizzato dell'organizzazione deve firmare una dichiarazione attestante il completamento dell'autovalutazione, la quale dev'essere messa a disposizione sia delle persone che ne fanno richiesta sia nell'ambito delle indagini o dei reclami per mancato soddisfacimento dei requisiti.

d.

Qualora l'organizzazione abbia optato per una verifica esterna della conformità, tale verifica deve dimostrare che la sua politica della privacy per quanto concerne le informazioni personali ricevute dall'UE è accurata, completa, prontamente disponibile, conforme ai principi ed è pienamente attuata (ossia è rispettata). Deve indicare inoltre che le persone sono informate del meccanismo o dei meccanismi attraverso i quali possono proporre reclami. Tra i metodi impiegati per la verifica possono rientrare, tra gli altri e secondo i casi, l'audit, le indagini a campione, l'uso di "esche" o l'impiego di strumenti tecnologici. Almeno una volta l'anno l'esaminatore, oppure un dipendente abilitato o altro rappresentante autorizzato dell'organizzazione, deve firmare una dichiarazione attestante il completamento con esito positivo della verifica esterna della conformità, la quale dev'essere messa a disposizione sia delle persone che ne fanno richiesta sia nell'ambito delle indagini o dei reclami per mancato soddisfacimento dei requisiti.

e.

L'organizzazione deve tenere traccia dell'attuazione delle pratiche seguite in fatto di rispetto della sfera privata nell'ambito del DPF UE-USA e, nell'ambito delle indagini o dei reclami per mancato soddisfacimento dei requisiti, metterle a disposizione, a richiesta, dell'organo indipendente di composizione delle controversie competente dell'istruzione di tali casi o dell'ente competente in materia di pratiche sleali e ingannevoli. L'organizzazione deve rispondere prontamente alle richieste d'informazioni o di altro tipo emananti dal Dipartimento riguardo all'osservanza dei principi.

8.   Accesso

a.   Principio dell'accesso in pratica

i.

In base ai principi il diritto di accesso è fondamentale per la tutela della privacy, in particolare perché consente alla persona di verificare l'esattezza dei dati che la riguardano. Il principio dell'accesso implica che la persona ha diritto di:

1.

sapere dall'organizzazione se sta trattando o no dati personali che la riguardano (14);

2.

sapere di quali dati si tratta in modo da poterne verificare l'accuratezza e accertare la liceità del trattamento; e

3.

ottenere la correzione, la modifica o la cancellazione dei dati inesatti o trattati in violazione dei principi.

ii.

La persona non è tenuta a motivare la domanda di accesso ai dati che la riguardano. Nel rispondere alla domanda di accesso l'organizzazione dovrebbe tenere presente innanzitutto il o i motivi che ne sono all'origine. Ad esempio, se la domanda di accesso è vaga o generica, l'organizzazione può avviare un dialogo con la persona per comprendere meglio la motivazione della domanda e individuare le informazioni che possono rispondervi. L'organizzazione potrebbe indagare per scoprire con quale o quali suoi comparti la persona abbia interagito o su quale tipo di informazioni o di uso verta la domanda di accesso.

iii.

Considerata l'importanza fondamentale dell'accesso, l'organizzazione dovrebbe sempre adoperarsi in buona fede per consentirlo. Quando occorre, ad esempio, tutelare determinate informazioni che possono essere separate agevolmente da altre informazioni personali oggetto di una domanda di accesso, l'organizzazione dovrebbe fornire le informazioni di natura non riservata eliminando quelle soggette a tutela. Se decide, in una data circostanza, di limitare l'accesso, l'organizzazione dovrebbe motivare la decisione al richiedente indicandogli un referente contattabile per ulteriori informazioni.

b.   Onere o costo della concessione dell'accesso

i.

Il diritto di accesso ai dati personali può essere limitato in circostanze eccezionali in cui l'accesso violerebbe i diritti legittimi di persone diverse dall'interessato o quando, nello specifico caso, l'onere o il costo della concessione dell'accesso risulterebbero sproporzionati rispetto ai rischi per la privacy della persona. L'onere e il costo sono fattori importanti dei quali tenere conto, ma non sono determinanti nel decidere se la concessione dell'accesso sia ragionevole o no.

ii.

Se, ad esempio, le informazioni personali sono usate per decisioni che producono effetti rilevanti per l'interessato (come il rifiuto o la concessione di benefici importanti quali un'assicurazione, un prestito ipotecario o un lavoro), conformemente alle altre disposizioni dei presenti principi supplementari l'organizzazione deve concedere l'accesso anche se risulta relativamente difficile o costoso. L'organizzazione dovrebbe comunque fornire l'accesso se le informazioni personali richieste, pur non essendo sensibili né usate per decisioni che producono effetti rilevanti per l'interessato, sono disponibili agevolmente e implicano un basso costo di comunicazione.

c.   Informazioni commerciali riservate

i.

Le informazioni commerciali riservate sono informazioni che l'organizzazione tutela contro la divulgazione per non agevolare la concorrenza sul mercato. L'organizzazione può negare o limitare l'accesso se ed in quanto l'accesso integrale porterebbe a rivelare sue informazioni commerciali riservate, quali profili di marketing o classificazioni, ovvero informazioni commerciali riservate di un terzo vincolato per contratto alla riservatezza.

ii.

Quando è possibile separare agevolmente le informazioni commerciali di natura riservata dalle altre informazioni personali oggetto di una domanda di accesso, l'organizzazione dovrebbe fornire le informazioni di natura non riservata eliminando quelle commerciali riservate.

d.   Struttura della banca dati

i.

L'accesso può assumere la forma di comunicazione alla persona delle informazioni personali d'interesse da parte dell'organizzazione e non implica che la persona acceda alla banca dati dell'organizzazione.

ii.

L'accesso dev'essere concesso solo se ed in quanto l'organizzazione conserva informazioni personali. Il principio dell'accesso non determina di per sé l'obbligo di conservare, aggiornare, riorganizzare o ristrutturare archivi di informazioni personali.

e.   Limitazioni dell'accesso

i.

L'organizzazione deve sempre adoperarsi in buona fede per consentire alla persona di accedere ai dati personali che la riguardano: le situazioni in cui può limitare l'accesso sono circoscritte e devono essere giustificate da motivi specifici. Così come previsto dal GDPR, l'organizzazione può limitare l'accesso alle informazioni se la divulgazione rischia di interferire con la tutela d'interessi pubblici superiori, quali la sicurezza nazionale, la difesa o la sicurezza pubblica. Inoltre, l'accesso può essere negato se le informazioni personali sono trattate esclusivamente a scopo di ricerca o per finalità statistiche. L'accesso è inoltre rifiutato o limitato quando determinerebbe:

1.

un'ingerenza nell'esecuzione o applicazione della legge ovvero in diritti sostanziali di natura privata, compresi la prevenzione, l'indagine o l'accertamento di reati ovvero il diritto a un giudice imparziale;

2.

la violazione di diritti legittimi o di interessi rilevanti di altri;

3.

la violazione del segreto professionale dell'avvocato o di altro obbligo professionale;

4.

un pregiudizio all'indagine di sicurezza o alla vertenza aziendale nei confronti di un dipendente ovvero in relazione alla programmazione dell'avvicendamento del personale e alla riorganizzazione societaria; oppure

5.

un pregiudizio alla riservatezza necessaria per l'espletamento delle funzioni di controllo, ispezione o regolamentazione previste dalla sana gestione ovvero a trattative in corso o future che coinvolgono l'organizzazione.

ii.

L'organizzazione che adduce un'eccezione ha l'onere di dimostrarne la necessità e di motivare la limitazione dell'accesso; dovrebbe altresì indicare alla persona un referente cui rivolgersi per ulteriori informazioni.

f.   Diritto di sapere e addebito dei costi di concessione dell'accesso

i.

La persona ha diritto di sapere dall'organizzazione se questa detiene o no dati personali che la riguardano, così come ha il diritto che tali dati le siano comunicati. L'organizzazione può addebitare costi che non siano sproporzionati.

ii.

L'addebito può essere giustificato, ad esempio, quando le domande di accesso sono palesemente eccessive, in particolare perché reiterate.

iii.

L'accesso non può essere rifiutato adducendone il costo se la persona si offre di sostenere le spese.

g.   Domande di accesso reiterate o vessatorie

i.

L'organizzazione può fissare un limite ragionevole al numero di volte in cui una stessa persona può vedere soddisfatte le sue domande di accesso in un dato lasso di tempo. Nel fissare il limite l'organizzazione dovrebbe prendere in considerazione fattori quali la frequenza d'aggiornamento dei dati, le finalità del loro impiego e la loro natura.

h.   Domande di accesso fraudolente

i.

L'organizzazione non è tenuta a concedere l'accesso se non le sono trasmesse informazioni sufficienti a confermare l'identità del richiedente.

i.   Tempo di risposta

i.

L'organizzazione dovrebbe rispondere alla domanda di accesso entro tempi ragionevoli, in modo ragionevole e in una forma che risulti agevolmente comprensibile alla persona. L'organizzazione che informa periodicamente gli interessati può soddisfare con la comunicazione periodica la domanda di accesso, a condizione che questo non determini un ritardo eccessivo.

9.   Dati sulle risorse umane

a.   Copertura da parte del DPF UE-USA

i.

Se l'organizzazione presente nell'UE trasferisce negli Stati Uniti informazioni personali sui propri dipendenti (presenti o passati), raccolte nell'ambito del rapporto di lavoro, alla società controllante, a una società controllata o a un prestatore di servizi non collegato aderenti al DPF UE-USA, il trasferimento gode dei relativi benefici. In tali casi, le informazioni sono raccolte e trattate prima del trasferimento a norma della legge nazionale dello Stato membro dell'UE in cui sono state raccolte, e devono essere rispettate le condizioni o limitazioni applicabili al loro trasferimento in forza di detta legge.

ii.

I principi trovano applicazione solo per il trasferimento di dati identificati o identificabili individualmente o per l'accesso agli stessi. Non si pongono questioni di privacy per le relazioni statistiche basate su dati aggregati sull'occupazione e prive di dati personali né per l'uso di dati resi anonimi.

b.   Applicazione dei principi sull'informativa e sulla scelta

i.

L'organizzazione statunitense che ha ricevuto dall'UE informazioni sui dipendenti nell'ambito del DPF UE-USA può divulgarle a terzi o usarle per finalità differenti solo in conformità ai principi sull'informativa e sulla scelta. Se, ad esempio, l'intenzione è quella di usare a fini non occupazionali (comunicazioni commerciali ecc.) informazioni personali raccolte nell'ambito di un rapporto di lavoro, l'organizzazione statunitense deve necessariamente ottenere il consenso preliminare della persona, a meno che questa non abbia già autorizzato l'uso delle informazioni per tali scopi. L'uso delle informazioni non può essere incompatibile con le finalità per cui sono state raccolte o con quelle successivamente autorizzate dalla persona. Le scelte fatte a questo proposito non devono essere usate per limitare le opportunità occupazionali o adottare provvedimenti punitivi nei confronti del dipendente.

ii.

È possibile che determinate condizioni di applicazione generale ai trasferimenti in provenienza da alcuni Stati membri dell'UE vietino usi diversi delle informazioni anche dopo il loro trasferimento al di fuori dell'UE: tali condizioni devono essere rispettate.

iii.

I datori di lavoro dovrebbero fare il possibile, nei limiti del ragionevole, per rispettare le preferenze dei dipendenti in fatto di tutela della sfera privata, ad esempio limitando l'accesso ai dati personali, rendendo anonimi taluni dati o attribuendo codici o pseudonimi se i nominativi esatti non sono necessari per la finalità gestionale in questione.

iv.

In quanto e fino a che ciò risulti necessario per non ledere la capacità dell'organizzazione di procedere a promozioni e nomine o prendere decisioni analoghe relative al personale, l'organizzazione non è tenuta a soddisfare i requisiti di informativa e di scelta.

c.   Applicazione del principio sull'accesso

i.

Il principio supplementare sull'accesso fornisce indicazioni sui motivi che possono giustificare il rifiuto o la limitazione dell'accesso richiesto in tema di risorse umane. Nell'UE il datore di lavoro deve ovviamente rispettare la normativa locale e garantire al dipendente dell'UE l'accesso alle informazioni secondo le modalità prescritte dalla legge dello Stato in cui si trova, a prescindere dal luogo di trattamento e di conservazione dei dati. Il DPF UE-USA impone all'organizzazione che tratta tali dati negli Stati Uniti di cooperare, fornendo l'accesso direttamente o tramite il datore di lavoro dell'UE.

d.   Applicazione

i.

Se e in quanto le informazioni sono usate soltanto nel contesto del rapporto di lavoro, l'organizzazione presente nell'UE mantiene la responsabilità primaria nei confronti dei dipendenti. Ne consegue che il dipendente europeo che, denunciata una violazione dei suoi diritti alla riservatezza, non è soddisfatto dell'esito delle procedure interne di esame, di reclamo e di ricorso (o di qualsiasi vertenza avviata nell'ambito del contratto concluso con un sindacato) deve rivolgersi all'autorità statale o nazionale competente della protezione dei dati o dei diritti dei lavoratori nella giurisdizione in cui lavora. Rientra nel caso di specie anche la situazione in cui il presunto uso improprio dei dati personali fa capo all'organizzazione statunitense che ha ricevuto le informazioni dal datore di lavoro, e che può pertanto configurarsi come presunta violazione dei principi. È questo il sistema più efficace per orientarsi tra i vari diritti e obblighi, che spesso si accavallano, derivanti dal diritto del lavoro e dai contratti di lavoro locali e dalla normativa sulla protezione dei dati.

ii.

Se vuole che il DPF UE-USA si applichi ai dati UE sulle risorse umane trasferiti dall'Unione europea nel contesto di un rapporto di lavoro, l'organizzazione statunitense aderente al DPF UE-USA che li usa deve pertanto impegnarsi a cooperare con le autorità competenti dell'UE nelle indagini e ad attenersi al parere da esse formulato al riguardo.

e.   Applicazione del principio sulla responsabilità in caso di trasferimento successivo

i.

Per le esigenze operative occasionali di natura occupazionale cui l'organizzazione aderente al DPF UE-USA deve far fronte riguardo ai dati personali trasferiti nell'ambito del regime (ad esempio, la prenotazione di un volo o di una stanza d'albergo o ancora la copertura assicurativa), i dati personali che riguardano un numero esiguo di dipendenti possono essere trasmessi al titolare del trattamento senza applicare il principio sull'accesso e senza concludere un contratto col terzo titolare del trattamento, come invece imporrebbe il principio sulla responsabilità in caso di trasferimento successivo, a condizione che l'organizzazione abbia rispettato i principi sull'informativa e sulla scelta.

10.   Contratti obbligatori per il trasferimento successivo

a.   Contratti sul trattamento dei dati

i.

Quando i dati personali sono trasferiti dall'UE agli USA a fini esclusivi di trattamento è necessario un contratto, anche se il responsabile del trattamento aderisce al DPF UE-USA.

ii.

Nell'UE il titolare del trattamento è sempre tenuto a concludere un contratto per il trasferimento a fini esclusivi di trattamento, indipendentemente dal fatto che la relativa operazione sia effettuata all'interno o all'esterno dell'UE o che il responsabile del trattamento aderisca al DPF UE-USA. L'obiettivo del contratto è assicurare che il responsabile del trattamento:

1.

agisca soltanto su istruzione del titolare del trattamento;

2.

preveda misure tecniche ed organizzative appropriate al fine di garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati, e sia in grado di stabilire se è consentito il trasferimento successivo; e

3.

tenuto conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento al fine di rispondere alla persona che esercita i propri diritti in virtù dei principi.

iii.

Poiché le organizzazioni aderenti forniscono una protezione adeguata, i contratti conclusi con tali organizzazioni a fini esclusivi di trattamento non sono subordinati ad autorizzazione preliminare.

b.   Trasferimenti all'interno di un gruppo di società o soggetti collegati in virtù di un rapporto di controllo

i.

In base al principio sulla responsabilità in caso di trasferimento successivo, la conclusione di un contratto non sempre è necessaria per le informazioni personali trasferite tra due titolari del trattamento all'interno di un gruppo di società o soggetti collegati in virtù di un rapporto di controllo. All'interno di tale gruppo il titolare del trattamento può operare il trasferimento basandosi su altri strumenti dell'UE, quali le norme vincolanti d'impresa dell'UE o altri strumenti infragruppo (ad esempio, i programmi di conformità e controllo), garantendo così la continuità della protezione delle informazioni personali prevista dai principi. In tale trasferimento l'organizzazione aderente rimane responsabile dell'osservanza dei relativi principi.

c.   Trasferimenti fra titolari del trattamento

i.

Per i trasferimenti fra titolari del trattamento il destinatario non deve necessariamente essere un'organizzazione aderente o disporre di un meccanismo di ricorso indipendente. L'organizzazione aderente deve concludere con il terzo titolare del trattamento che riceve i dati un contratto che preveda lo stesso livello di protezione fornito dal DPF UE-USA, senza imporgli di aderire a quest'ultimo regime o di disporre di un meccanismo di ricorso indipendente, a condizione che il terzo metta a disposizione un meccanismo equivalente.

11.   Composizione delle controversie e controllo dell'applicazione

a.

Il principio su ricorso, controllo e responsabilità stabilisce gli obblighi in materia di controllo dell'applicazione del DPF UE-USA. Le modalità di soddisfacimento del requisito imposto dalla lettera a), punto ii), di tale principio sono esposte nel principio supplementare sulla verifica, mentre la lettera a), punti i) e iii), del medesimo, che implicano entrambi meccanismi di ricorso indipendenti, costituisce l'oggetto del presente principio supplementare. I meccanismi possono assumere forme diverse, ma devono sempre soddisfare le prescrizioni del principio su ricorso, controllo e responsabilità. L'organizzazione adempie agli obblighi che le incombono in questo contesto in uno dei modi seguenti: i) applicando programmi per la privacy elaborati dal settore privato nei quali sono integrati i principi e che contemplano meccanismi di attuazione efficaci, del tipo descritto nel principio su ricorso, controllo e responsabilità; ii) uniformandosi alle disposizioni normative o regolamentari, emanate dalle autorità di controllo, che disciplinano il trattamento dei reclami e la composizione delle controversie; iii) impegnandosi a cooperare con le autorità di protezione dei dati ubicate nell'UE o con loro rappresentanti autorizzati.

b.

L'elenco è fornito a titolo puramente esemplificativo e non è limitativo. Il settore privato può mettere a punto altri meccanismi di controllo dell'applicazione, a condizione che siano conformi al principio su ricorso, controllo e responsabilità e ai principi supplementari. Si noti che le prescrizioni del principio su ricorso, controllo e responsabilità vanno a sommarsi al requisito che impone l'azionabilità delle iniziative di autoregolamentazione in virtù dell'articolo 5 della legge sull'FTC (codice degli Stati Uniti, titolo 15, articolo 45) il quale proibisce gli atti sleali o ingannevoli, del codice degli Stati Uniti, titolo 49, articolo 41712, che vieta al vettore o al rivenditore che fa servizio di biglietteria, nell'attività di trasporto aereo o di vendita di trasporto aereo, qualsiasi pratica sleale o ingannevole, oppure di altra legge o regolamento che vieti tali atti.

c.

Per contribuire al rispetto degli impegni assunti con l'adesione al DPF UE-USA e sostenere la gestione del programma, l'organizzazione e il relativo meccanismo di ricorso indipendente devono fornire al Dipartimento, quando le chiede, le informazioni relative al DPF UE-USA. L'organizzazione deve inoltre rispondere celermente ai reclami vertenti sulla sua conformità ai principi che le autorità di protezione dei dati hanno presentato tramite il Dipartimento. La risposta dovrebbe stabilire se il reclamo è fondato e, in caso affermativo, in che modo l'organizzazione intende porvi rimedio. Il Dipartimento tutela la riservatezza delle informazioni ricevute conformemente alla legge degli Stati Uniti.

d.

Meccanismi di ricorso

i.

Le persone dovrebbero essere incoraggiate a sporgere reclamo all'organizzazione prima di rivolgersi al meccanismo di ricorso indipendente. Le organizzazioni devono rispondere a una persona entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. L'indipendenza del meccanismo di ricorso è un dato di fatto dimostrabile in vari modi, ad esempio da aspetti quali l'imparzialità, la trasparenza della composizione e del finanziamento e una comprovata esperienza. Come prescritto dal principio su ricorso, controllo e responsabilità, la persona deve poter contare su un mezzo di ricorso disponibile agevolmente e gratuito. L'organo indipendente di composizione delle controversie dovrebbe esaminare ciascun reclamo presentato, a meno che non sia futile o infondato. Questo non osta a che l'organizzazione che gestisce il meccanismo di ricorso stabilisca criteri d'ammissibilità che devono essere rispettati dall'organo indipendente di composizione delle controversie, che devono però essere trasparenti e giustificati (ad esempio, esclusione dei reclami che esulano dall'ambito di applicazione del programma o sono all'esame di altro consesso) e non dovrebbero andare a scapito dell'impegno di esaminare i ricorsi legittimi. Il meccanismo di ricorso dovrebbe inoltre fornire alle persone che sporgono reclamo informazioni complete e disponibili agevolmente sul funzionamento della procedura di composizione delle controversie, comprese informazioni sulle pratiche della privacy seguite dal meccanismo, conformemente ai principi. Per semplificare il processo di risoluzione dei casi di reclamo, il meccanismo dovrebbe altresì cooperare allo sviluppo di strumenti quali i moduli di reclamo.

ii.

Il meccanismo di ricorso indipendente deve riportare sul proprio sito web pubblico informazioni relative ai principi e ai servizi che presta nell'ambito del DPF UE-USA. Le informazioni devono comprendere: 1) informazioni sugli obblighi che i principi impongono ai meccanismi di ricorso indipendenti oppure un collegamento ipertestuale agli stessi; 2) un collegamento ipertestuale al sito web del Dipartimento dedicato al DPF; 3) l'indicazione che i servizi di composizione delle controversie prestati nell'ambito del DPF UE-USA sono gratuiti per la persona; 4) la spiegazione del modo in cui presentare un reclamo in virtù dei principi; 5) i tempi di trattamento dei reclami presentati in virtù dei principi; e 6) la descrizione della gamma delle possibili riparazioni.

iii.

Il meccanismo di ricorso indipendente deve pubblicare ogni anno una relazione che presenti, in forma aggregata, i dati statistici relativi ai servizi di composizione delle controversie prestati. La relazione annuale deve indicare: 1) il numero complessivo dei reclami in virtù dei principi ricevuti nell'anno di riferimento; 2) il tipo di reclami ricevuti; 3) gli elementi qualitativi collegati alla composizione delle controversie, ad esempio il tempo di trattamento dei reclami; e 4) l'esito dei reclami ricevuti, in particolare il numero e il tipo delle riparazioni o delle sanzioni decretate.

iv.

Come illustrato nell'allegato I, è messa a disposizione della persona la possibilità di ricorrere all'arbitrato per accertare, quanto alle rivendicazioni accessorie, se l'organizzazione aderente abbia violato nei suoi confronti gli obblighi derivanti dai principi e se l'eventuale violazione non sia stata ancora riparata in tutto o in parte. Questa possibilità è prevista soltanto per detti fini: non è, ad esempio, percorribile per le eccezioni ai principi (15) o per le denunce vertenti sull'adeguatezza del DPF UE-USA. In questo contesto il "collegio arbitrale del DPF UE-USA" (composto da uno o da tre arbitri, secondo quanto concordato dalle parti) ha il potere di imporre un provvedimento equo, specifico alla persona e di carattere non pecuniario (quali accesso, rettifica, cancellazione o restituzione dei dati che la riguardano) a titolo di riparazione per la violazione dei principi limitatamente alla persona in questione. Ai sensi della legge federale sull'arbitrato, la persona e l'organizzazione aderente possono sottoporre la decisione arbitrale al riesame e all'esecuzione in sede giudiziaria previsti dalla legge statunitense ai sensi della legge federale sull'arbitrato.

e.

Riparazioni e sanzioni

i.

La riparazione ottenuta tramite l'organo indipendente di composizione delle controversie dovrebbe determinare l'intervento dell'organizzazione per correggere o eliminare, nei limiti del possibile, gli effetti dell'inosservanza, per assicurare la conformità ai principi di qualsiasi trattamento futuro e, se del caso, per cessare il trattamento dei dati personali della persona che ha sporto reclamo. Le sanzioni devono essere sufficientemente severe da garantire che l'organizzazione si attenga ai principi. Una gamma di sanzioni di grado variabile consente all'organo di composizione delle controversie di reagire in maniera adeguata alla gravità dell'inosservanza. Le sanzioni dovrebbero includere la pubblicazione della constatazione di non conformità e, in determinate situazioni, l'obbligo di cancellare i dati (16). Tra le sanzioni potrebbero annoverarsi la sospensione o la revoca del marchio, il risarcimento alla persona per le perdite subite a causa dell'inosservanza e provvedimenti d'ingiunzione. Se l'organizzazione aderente non si attiene alla decisione pronunciata, l'organo indipendente di composizione delle controversie e l'organo di autoregolamentazione del settore privato devono darne notifica all'ente pubblico competente o al giudice, secondo i casi, nonché al Dipartimento.

f.

Attività dell'FTC

i.

L'FTC si è impegnata a esaminare in via prioritaria i casi di presunta inosservanza dei principi che i) un organo di autoregolamentazione nel settore della privacy e altro organo indipendente di composizione delle controversie, ii) uno Stato membro dell'UE o iii) il Dipartimento le sottopongono perché stabilisca se c'è stata violazione dell'articolo 5 della legge sull'FTC che proibisce gli atti e le pratiche sleali e ingannevoli nel commercio. Se ha elementi per concludere che vi è stata una violazione dell'articolo 5, l'FTC può risolvere la questione ottenendo un provvedimento amministrativo inibitorio delle pratiche contestate oppure depositando presso un giudice distrettuale federale una denuncia che, se va a buon fine, potrebbe scaturire in un provvedimento analogo emesso da un giudice federale. Si configura una violazione anche quando l'organizzazione millanta l'adesione ai principi o la partecipazione al DPF UE-USA pur non figurando più nell'elenco degli aderenti al DPF o non essendosi mai autocertificata come tale presso il Dipartimento. L'FTC può ottenere l'imposizione di un'ammenda per violazione del provvedimento inibitorio amministrativo, mentre può denunciare in sede civile o penale l'"oltraggio alla corte" in caso di violazione dell'ordinanza di un organo giurisdizionale federale. L'FTC informa il Dipartimento di qualsiasi iniziativa in questo senso. Il Dipartimento incoraggia gli altri enti pubblici ad informarlo dell'esito definitivo dei casi loro deferiti o delle altre decisioni in tema di rispetto dei principi.

g.

Inosservanze reiterate

i.

L'organizzazione per cui si riscontrano reiterate inosservanze dei principi perde i benefici derivanti dal DPF UE-USA: il Dipartimento la depenna dall'elenco degli aderenti e l'organizzazione deve restituire o cancellare le informazioni personali ricevute nell'ambito del regime.

ii.

La fattispecie dell'inosservanza reiterata si configura quando l'organizzazione che si è autocertificata presso il Dipartimento rifiuta di uniformarsi alla decisione definitiva dell'ente pubblico, dell'organo di autoregolamentazione o dell'organo indipendente di composizione delle controversie competenti della privacy ovvero quando tale ente o organo, incluso il Dipartimento, constata che l'organizzazione viola i principi con tale frequenza da togliere qualsiasi credibilità alla sua dichiarazione formale di rispetto. Nei casi in cui tale constatazione sia formulata da un ente od organo diverso dal Dipartimento, l'organizzazione deve informare tempestivamente il Dipartimento di tali fatti. La mancata notifica può essere perseguibile in forza della legge sulle false dichiarazioni (codice degli Stati Uniti, titolo 18, articolo 1001). Il ritiro dal programma di autoregolamentazione del settore privato o dall'organo indipendente di composizione delle controversie competenti della privacy non esime l'organizzazione dall'obbligo di conformarsi ai principi, e si configurerebbe come inosservanza reiterata.

iii.

Il Dipartimento depenna un'organizzazione dall'elenco degli aderenti al DPF per inosservanza reiterata, anche in risposta a una notifica dell'inosservanza trasmessa dall'organizzazione stessa, da un organo di autoregolamentazione del settore privato o da un altro organo indipendente di composizione delle controversie, oppure da un ente pubblico, ma non prima di aver concesso all'organizzazione un preavviso di 30 giorni e la possibilità di replica (17). L'elenco degli aderenti al DPF tenuto dal Dipartimento indica di conseguenza quali organizzazioni godano dei benefici del regime e quali li abbiano perduti.

iv.

L'organizzazione che si candida a partecipare a un organo di autoregolamentazione al fine di essere riammessa al DPF UE-USA è tenuta a presentargli tutte le informazioni relative alla precedente adesione al regime.

12.   Scelta – Tempi di esercizio della facoltà di rifiuto

a.

In generale il principio sulla scelta mira a garantire che le informazioni personali siano usate e divulgate in termini compatibili con le aspettative e le scelte dell'interessato. La persona dovrebbe pertanto poter esercitare in qualsiasi momento la facoltà di rifiuto in rapporto all'uso delle informazioni personali che la riguardano a fini di marketing diretto, subordinatamente al rispetto di limiti ragionevoli stabiliti dall'organizzazione, concernenti ad esempio il tempo necessario per dare seguito alla decisione di rifiuto. L'organizzazione può richiedere inoltre le informazioni necessarie a confermare l'identità della persona che esercita tale facoltà. Negli Stati Uniti può esercitare tale facoltà tramite un programma centrale di rifiuto. Dovrebbe essere in ogni caso offerto alla persona un meccanismo disponibile agevolmente e a costi accessibili per esercitare questa facoltà.

b.

L'organizzazione può altresì usare le informazioni per talune attività di marketing diretto quando non è possibile, in pratica, dare preliminarmente alla persona la possibilità di rifiuto, a condizione che contestualmente (e, su richiesta, in qualsiasi momento) le offra prontamente la possibilità (senza costo per la persona) di rifiutare ulteriori comunicazioni di marketing diretto, e che successivamente rispetti tale rifiuto.

13.   Informazioni sui viaggiatori

a.

In varie situazioni diverse possono essere trasferiti a organizzazioni ubicate al di fuori dell'UE dati ricavati da prenotazioni aeree e altro tipo di informazioni di viaggio, quali informazioni sul programma di fedeltà nel trasporto aereo o sulla prenotazione alberghiera, e dati sulle richieste speciali, come le particolari esigenze alimentari dovute a precetti religiosi o la richiesta di assistenza. Ai sensi del GDPR, in mancanza di una decisione di adeguatezza, i dati personali possono essere trasferiti a un paese terzo se sono previste garanzie adeguate in materia di protezione dei dati ai sensi dell'articolo 46 GDPR o, in situazioni specifiche, se è soddisfatta una delle condizioni di cui all'articolo 49 GDPR (ad esempio, se l'interessato ha esplicitamente acconsentito al trasferimento). Le organizzazioni statunitensi che aderiscono al DPF UE-USA forniscono un'adeguata protezione dei dati personali e possono pertanto ricevere trasferimenti di dati dall'UE sulla base dell'articolo 45 GDPR, senza dover predisporre uno strumento di trasferimento a norma dell'articolo 46 GDPR o soddisfare le condizioni di cui all'articolo 49 GDPR. Poiché il regime del DPF UE-USA prevede norme specifiche al riguardo, le informazioni sensibili (la cui raccolta può risultare necessaria, ad esempio, in rapporto ai clienti bisognosi di assistenza) possono essere trasferite alle organizzazioni aderenti. L'organizzazione trasferente deve tuttavia uniformarsi sempre alla normativa vigente nello Stato membro dell'UE in cui opera, che può peraltro prescrivere condizioni particolari riguardo ai dati sensibili.

14.   Medicinali e prodotti farmaceutici

a.   Applicazione della normativa dell'UE/dello Stato membro dell'UE o dei principi

i.

La normativa dello Stato membro dell'UE si applica alla raccolta dei dati personali e al relativo trattamento prima del trasferimento negli Stati Uniti. I principi si applicano una volta trasferiti i dati negli Stati Uniti. I dati usati per la ricerca farmaceutica e per altri fini dovrebbero essere resi anonimi laddove appropriato.

b.   Ricerca scientifica futura

i.

I dati personali acquisiti in campi specifici della ricerca medica o farmaceutica svolgono spesso un ruolo importante in future ricerche scientifiche. Se i dati personali raccolti per una determinata ricerca sono trasferiti a un'organizzazione statunitense nell'ambito del DPF UE-USA, l'organizzazione può usarli in una nuova attività di ricerca purché in occasione del primo studio sia stata data un'adeguata informativa e la possibilità di scelta. Nell'informativa dovrebbero figurare informazioni su tutti gli usi specifici futuri dei dati, quali seguito periodico, studio collegato o commercializzazione.

ii.

È impossibile specificare tutti gli usi futuri dei dati, perché una nuova comprensione dei dati originari, le scoperte e i progressi della medicina e l'evoluzione della normativa e della sanità pubblica potrebbero determinare un nuovo uso a fini di ricerca. Se del caso, l'informativa dovrebbe quindi indicare chiaramente che i dati personali potranno essere usati in futuro per attività imprecisate di ricerca medica e farmaceutica. Se l'uso non è compatibile con le finalità generali di ricerca per cui i dati personali erano stati originariamente raccolti o per cui l'interessato ha successivamente dato il consenso, è necessario ottenere un nuovo consenso.

c.   Ritiro da sperimentazione clinica

i.

Il partecipante a una sperimentazione clinica può decidere di ritirarsi in qualsiasi momento, così come in qualsiasi momento gli può essere chiesto di ritirarsi. È tuttavia possibile trattare ancora, insieme agli altri, i dati personali che lo riguardano raccolti prima del ritiro, purché questa possibilità gli sia stata segnalata nell'informativa ricevuta quando ha accettato di partecipare alla sperimentazione.

d.   Trasferimento per motivi di regolamentazione e di vigilanza

i.

L'azienda produttrice di farmaci o di dispositivi medici può trasmettere all'ente regolatore statunitense, a fini di regolamentazione e di vigilanza, i dati personali relativi a sperimentazioni cliniche condotte nell'UE. Questo tipo di trasferimento è ammesso anche verso altre parti rispetto ai regolatori, quali centri della medesima impresa o altri ricercatori, nel rispetto dei principi sull'informativa e sulla scelta.

e.   Studi "in cieco"

i.

In molte sperimentazioni cliniche, per garantire l'obiettività i partecipanti e spesso anche gli sperimentatori non possono accedere alle informazioni sul tipo di trattamento assegnato a ciascun partecipante, perché l'accesso inficerebbe la validità della ricerca e dei relativi risultati. Non deve essere permesso al partecipante a una sperimentazione clinica "in cieco" di accedere ai dati sul trattamento assegnatogli, a condizione che questa limitazione gli sia stata indicata al momento dell'adesione alla sperimentazione e che la divulgazione di tali informazioni comprometta l'integrità della ricerca.

ii.

Il consenso a partecipare alla sperimentazione a queste condizioni costituisce una ragionevole rinuncia al diritto di accesso. Dopo la conclusione della sperimentazione e l'analisi dei risultati il partecipante che lo richiede dovrebbe poter accedere ai dati che lo riguardano, rivolgendosi in primo luogo al medico o altro operatore sanitario da cui ha ricevuto il trattamento durante la sperimentazione oppure, in secondo luogo, all'organizzazione promotrice della ricerca.

f.   Controllo della sicurezza e efficacia dei prodotti

i.

Nella misura in cui l'osservanza dei principi interferisca con l'osservanza degli obblighi normativi, l'azienda produttrice di farmaci o di dispositivi medici non è tenuta, relativamente agli aspetti di informativa, scelta, responsabilità in caso di trasferimento successivo e accesso, ad applicarli nelle attività di controllo della sicurezza e efficacia dei prodotti, comprese la segnalazione degli eventi sfavorevoli e la tracciabilità dei pazienti/soggetti che usano determinati medicinali o dispositivi medici. Questo vale sia per la relazione presentata, ad esempio, dall'operatore sanitario all'azienda produttrice di farmaci o di dispositivi medici sia per la relazione presentata da tale azienda a un ente pubblico, quale la Food and Drug Administration (Agenzia statunitense per gli alimenti e i medicinali).

g.   Dati codificati

i.

Per non rivelare l'identità dei singoli partecipanti lo sperimentatore principale assegna invariabilmente ai dati della ricerca una codifica unica fin dall'inizio. La chiave di codifica non è comunicata all'azienda farmaceutica promotrice della ricerca. Il ricercatore è l'unico a esserne in possesso, in modo da poter identificare il partecipante in circostanze particolari (ad esempio quando è necessario un supplemento d'assistenza medica). Il trasferimento dall'UE agli Stati Uniti dei dati così codificati, ossia dati personali dell'UE ai sensi del diritto dell'Unione, rientrerebbe nell'ambito di applicazione dei principi.

15.   Documenti pubblici e informazioni di pubblico dominio

a.

L'organizzazione deve applicare ai dati personali ricavati da fonti di pubblico dominio i principi sulla sicurezza, sull'integrità dei dati e la limitazione della finalità e su ricorso, controllo e responsabilità. Tali principi valgono anche per i dati personali ricavati da documenti pubblici (ossia dai dati detenuti da amministrazioni o enti pubblici di qualsiasi livello consultabili liberamente da chiunque).

b.

Non è necessario applicare i principi sull'informativa, sulla scelta o sulla responsabilità in caso di trasferimento successivo delle informazioni dei documenti pubblici che non sono associate a elementi non pubblici, fermo restando il rispetto delle condizioni cui la giurisdizione competente subordina la consultazione. Parimenti, di norma non è necessario applicare i principi sull'informativa, sulla scelta o sulla responsabilità in caso di trasferimento successivo alle informazioni di pubblico dominio, a meno che il trasferente europeo indichi che le informazioni sono soggette a limitazioni che comportano per l'organizzazione l'obbligo di applicare tali principi per le finalità previste. L'organizzazione non è responsabile dell'uso di siffatte informazioni da parte di chi le ha ricavate da fonti pubblicate.

c.

Qualora risulti che l'organizzazione ha deliberatamente divulgato informazioni personali in violazione dei principi per trarre beneficio da dette eccezioni, o consentire a terzi di trarne beneficio, l'organizzazione cessa di essere ammessa ai benefici del DPF UE-USA.

d.

Non è necessario applicare il principio sull'accesso alle informazioni dei documenti pubblici che non sono associate ad altre informazioni personali, eccettuati i pochi dati usati per indicizzare od organizzare tali documenti; devono tuttavia essere rispettate le condizioni cui la giurisdizione competente subordina la consultazione. Quando invece informazioni ricavate da documenti pubblici sono associate a elementi non pubblici (salvo nel caso specifico illustrato in precedenza), l'organizzazione è tenuta a fornire l'accesso a tutte le informazioni, a meno che non rientrino in altre eccezioni consentite.

e.

Come nel caso delle informazioni ricavate da documenti pubblici, non è necessario fornire l'accesso alle informazioni che sono già di pubblico dominio e che non sono associate a elementi non pubblici. Nel rispondere alla domanda di accesso l'organizzazione che si dedica professionalmente alla vendita di informazioni di pubblico dominio può farsi riconoscere il compenso richiesto abitualmente. In alternativa la persona può chiedere l'accesso alle informazioni che la riguardano all'organizzazione che ha compilato i dati in origine.

16.   Domande di accesso delle autorità pubbliche

a.

Ai fini della trasparenza sulle legittime domande di accesso a informazioni personali presentate dalle autorità pubbliche, l'organizzazione aderente può pubblicare di propria iniziativa relazioni periodiche sulla trasparenza, indicandovi il numero delle domande di accesso a informazioni personali ricevute dalle autorità pubbliche per motivi di applicazione della legge o di sicurezza nazionale, nella misura in cui tale pubblicazione sia ammessa dalla legge applicabile.

b.

Insieme alle informazioni emananti dalla comunità dell'intelligence e ad altri dati, le informazioni comunicate dalle organizzazioni aderenti in detti relazioni possono essere usate per informare il riesame congiunto periodico del funzionamento del DPF UE-USA conformemente ai principi.

c.

Il fatto di non aver adempiuto all'avviso previsto dal principio sull'informativa, lettera a), punto xii), non osta né compromette la capacità dell'organizzazione di rispondere a una domanda legittima.


(1)  Se la decisione della Commissione sull'adeguatezza della protezione offerta dal DPF UE-USA si applicherà anche a Islanda, Liechtenstein e Norvegia, tale DPF riguarderà anche tali tre paesi oltre all'UE. In tal caso, i riferimenti all'UE e ai suoi Stati membri si intendono quindi comprensivi di Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

(2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

(3)  I principi dello scudo UE-USA per la privacy sono stati modificati e costituiscono ora i "principi del quadro UE-USA per la protezione dei dati personali" (principi del DPF UE-USA). (Cfr. il principio supplementare sull'autocertificazione).

(4)  Decreto presidenziale del 7 ottobre 2022, "Enhancing Safeguards for United States Signals Intelligence Activities".

(5)  Cfr. ad esempio lettera c) del principio su ricorso, controllo e responsabilità.

(6)  A seconda delle circostanze, possono costituire esempi di finalità del trattamento conformi alle regole gli obiettivi ragionevolmente funzionali alle relazioni con la clientela, le considerazioni giuridiche e di conformità, le attività di verifica, la sicurezza e la prevenzione delle frodi, la tutela o difesa dei diritti giuridici dell'organizzazione o altri scopi coerenti con le aspettative della persona ragionevole in considerazione del contesto in cui s'iscrive la raccolta.

(7)  In questo contesto la persona è "identificabile" se, tenuto conto dei mezzi di identificazione di cui si prospetta ragionevolmente l'uso (in considerazione, tra l'altro, dei costi e del tempo necessario per l'identificazione e della tecnologia disponibile al momento del trattamento) e del formato in cui sono conservati i dati, l'organizzazione o il terzo che ha accesso ai dati potrebbero ragionevolmente identificare la persona.

(8)  Tale presentazione deve essere effettuata tramite il sito web del Dipartimento dedicato al DPF da una persona che opera all'interno dell'organizzazione autorizzata a rilasciare dichiarazioni per conto dell'organizzazione e di qualsiasi entità interessata in merito alla sua adesione ai principi.

(9)  Il "contatto principale dell'organizzazione" o il "dipendente dell'organizzazione" non può essere una persona esterna all'organizzazione (ad esempio, un consulente esterno).

(10)   Cfr. il principio supplementare sulla verifica.

(11)   Cfr. il principio supplementare su composizione delle controversie e controllo dell'applicazione.

(12)  Un'organizzazione che si autocertifica per la prima volta non può asserire l'adesione al DPF UE-USA nella sua politica della privacy finale fino a quando il Dipartimento non le notifichi la possibilità di procedere in tal senso. Al momento della presentazione dell'autocertificazione iniziale, l'organizzazione deve fornire al Dipartimento un progetto di politica della privacy conforme ai principi. Dopo che il Dipartimento ha accertato che l'autocertificazione iniziale dell'organizzazione è altrimenti completa, il Dipartimento notifica all'organizzazione che dovrebbe finalizzare (ad esempio, se del caso, pubblicare) la propria politica della privacy coerente con il DPF UE-USA. L'organizzazione deve notificare tempestivamente al Dipartimento la finalizzazione della politica della privacy pertinente e in quel momento il Dipartimento inserisce l'organizzazione nell'elenco degli aderenti al DPF.

(13)  Se, al momento dell'abbandono del DPF UE-USA, un'organizzazione sceglie di conservare i dati personali ricevuti ai sensi del DPF e dichiara annualmente al Dipartimento di continuare ad applicare loro i principi, l'organizzazione deve verificare presso il Dipartimento una volta l'anno dopo l'abbandono (ossia, a meno che e finché l'organizzazione fornisca una protezione "adeguata" per tali dati con altri mezzi autorizzati o restituisca o cancelli tutti questi dati e notifichi tale azione al Dipartimento) quello che ha fatto con tali dati personali, cosa farà con i singoli dati personali che continua a conservare e chi fungerà da punto di contatto permanente per le domande relative a principi.

(14)  L'organizzazione dovrebbe rispondere alla persona che chiede spiegazioni sulle finalità del trattamento, sulle categorie di dati personali interessati e sui destinatari o categorie di destinatari cui i dati personali sono comunicati.

(15)  I principi, panoramica, punto 5.

(16)  L'organo indipendente di composizione delle controversie dispone di discrezionalità quanto alle circostanze in cui ricorrere a tali sanzioni. La sensibilità dei dati costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione per decidere se richiederne la cancellazione, così come il fatto che l'organizzazione abbia raccolto, usato o divulgato informazioni in flagrante violazione dei principi.

(17)  Il Dipartimento indica nella notifica il termine, necessariamente inferiore a 30 giorni, entro il quale l'organizzazione deve rispondere alla notifica.


ALLEGATO I: MODELLO ARBITRALE

Il presente allegato I stabilisce le condizioni alle quali l'organizzazione aderente al DPF UE-USA è tenuta a sottoporre il reclamo a procedimento arbitrale in virtù del principio su ricorso, controllo e responsabilità. La possibilità di arbitrato vincolante illustrata qui di seguito si applica a talune rivendicazioni "accessorie" relativamente ai dati contemplati dal DPF UE-USA. L'obiettivo è mettere a disposizione della persona che opta per questa possibilità un meccanismo celere, indipendente e equo per dirimere il caso di asserita violazione dei principi rimasto irrisolto dopo il ricorso agli altri meccanismi previsti dal DPF UE-USA.

A.   Ambito di applicazione

È messa a disposizione della persona la possibilità di ricorrere all'arbitrato per accertare, quanto alle rivendicazioni accessorie, se l'organizzazione aderente abbia violato nei suoi confronti gli obblighi derivanti dai principi e se l'eventuale violazione non sia stata ancora riparata in tutto o in parte. Questa possibilità è prevista soltanto per detti fini: non è, ad esempio, percorribile per le eccezioni ai principi (1) o per le denunce vertenti sull'adeguatezza del DPF UE-USA.

B.   Forme di riparazione disponibili

In questo contesto il "collegio arbitrale del DPF UE-USA" (il collegio arbitrale composto da uno o da tre arbitri, secondo quanto concordato dalle parti) ha il potere di imporre un provvedimento equo, specifico alla persona e di carattere non pecuniario (quali accesso, rettifica, cancellazione o restituzione dei dati che la riguardano) a titolo di riparazione per la violazione dei principi limitatamente alla persona in questione. Sono questi i soli poteri del collegio arbitrale del DPF UE-USA in tema di riparazioni. Nel valutare le riparazioni possibili, il collegio arbitrale del DPF UE-USA è tenuto a tenere conto delle altre riparazioni già disposte da altri meccanismi nell'ambito di tale regime. Risarcimento danni, costi, commissioni o altre riparazioni non sono ammessi. Ciascuna parte sopporta le proprie spese di assistenza legale.

C.   Obblighi in fase prearbitrale

Prima di avviare l'azione arbitrale la persona che opta per questa possibilità è tenuta a: 1) sottoporre la questione della presunta violazione all'organizzazione dandole la possibilità di risolverla nei tempi indicati nella lettera d), punto i), del principio supplementare su composizione delle controversie e controllo dell'applicazione; 2) rivolgersi al meccanismo di ricorso indipendente previsto dai principi, procedura che è gratuita per la persona; 3) per il tramite della propria autorità di protezione dei dati, sottoporre la questione al Dipartimento dandogli la possibilità di adoperarsi per risolverla nei tempi indicati nella lettera dell'Amministrazione del commercio internazionale del Dipartimento, procedura che è gratuita per la persona.

L'arbitrato non è una possibilità percorribile se la stessa violazione dei principi denunciata dalla stessa persona 1) è stata già sottoposta a arbitrato vincolante, 2) è stata oggetto di una decisione definitiva scaturita da un procedimento giudiziario in cui la persona era una delle parti oppure 3) è stata in passato oggetto di una transazione tra le parti. Non è percorribile neppure se un'autorità di protezione dei dati 1) è competente ai sensi del principio supplementare sul ruolo delle autorità di protezione dei dati o del principio supplementare sui dati sulle risorse umane, oppure 2) ha il potere di dirimere la presunta violazione direttamente con l'organizzazione. Il fatto che l'autorità di protezione dei dati abbia il potere di risolvere lo stesso caso di reclamo nei confronti di un titolare del trattamento dell'UE non preclude di per sé la soluzione arbitrale nei confronti di un soggetto giuridico diverso che non dipende da detta autorità.

D.   Carattere vincolante delle decisioni

La decisione della persona di chiedere l'arbitrato vincolante è totalmente volontaria. La decisione arbitrale è vincolante per tutte le parti dell'arbitrato. Optando per l'arbitrato la persona rinuncia alla possibilità di chiedere in altra sede riparazione per l'asserita violazione; tuttavia, se il provvedimento equo di carattere non pecuniario non costituisce una riparazione integrale dell'asserita violazione, il ricorso all'arbitrato non preclude alla persona la possibilità di avviare l'azione di risarcimento danni altrimenti ammessa in sede giudiziaria.

E.   Riesame ed esecuzione

Ai sensi della legge federale sull'arbitrato, la persona e l'organizzazione aderente possono sottoporre la decisione arbitrale al riesame e all'esecuzione in sede giudiziaria previsti dalla legge statunitense (2). L'istanza in tal senso deve essere presentata al giudice distrettuale federale con competenza territoriale sul luogo in cui si trova il centro di attività principale dell'organizzazione aderente al regime.

Scopo della possibilità di arbitrato è comporre singole controversie; le decisioni arbitrali non sono intese a costituire un precedente probante o vincolante per i casi che coinvolgono altre parti, compreso per i procedimenti arbitrali futuri, per i giudici dell'UE o degli USA e per i procedimenti dell'FTC.

F.   Collegio arbitrale

Le parti scelgono gli arbitri per il collegio arbitrale del DPF UE-USA all'elenco di arbitri descritto di seguito.

In linea con la normativa vigente, il Dipartimento e la Commissione stilano un elenco di almeno dieci arbitri, scelti sulla base dell'indipendenza, dell'integrità e della competenza, tenuto conto dei criteri esposti qui di seguito.

L'arbitro:

1)

rimane nell'elenco, salvo circostanza eccezionale o valido motivo, per un periodo di 3 anni rinnovabile da parte del Dipartimento per ulteriori termini di 3 anni, previa notifica preventiva alla Commissione;

2)

non riceve istruzioni da nessuna delle parti, da nessuna organizzazione aderente né dagli Stati Uniti, dall'UE o da uno Stato membro dell'UE, così come da nessun'altra autorità pubblica o autorità di esecuzione, né è associato a nessuno di tali soggetti; e

3)

è abilitato a esercitare la professione forense negli Stati Uniti ed è esperto di diritto della privacy statunitense con competenze in materia di normativa dell'UE sulla protezione dei dati.

G.   Procedure arbitrali

Il Dipartimento e la Commissione hanno concordato, conformemente al diritto applicabile, l'adozione di norme arbitrali che disciplinano i procedimenti dinanzi al collegio arbitrale del DPF UE-USA (3). Qualora le norme che disciplinano il procedimento dovessero essere modificate, il Dipartimento e la Commissione concordano di modificarle o di adottare una serie diversa di procedure arbitrali statunitensi esistenti e consolidate, a seconda dei casi, fatte salve le seguenti considerazioni:

1.

dopo aver obbligatoriamente assolto i citati obblighi della fase prearbitrale, la persona può avviare l'arbitrato vincolante trasmettendo un "avviso" all'organizzazione. L'avviso riporta una sintesi delle misure adottate conformemente alla lettera C per risolvere il caso, una descrizione della presunta violazione e, a scelta della persona, documentazione di supporto e/o l'esposizione delle ragioni di diritto relative alla contestazione;

2.

sono predisposte procedure per evitare che la stessa presunta violazione asserita dalla stessa persona sia trattata due volte o determini due riparazioni;

3.

l'FTC può intervenire parallelamente all'arbitrato;

4.

all'arbitrato non può partecipare nessun rappresentante degli USA, dell'UE o di uno Stato membro dell'UE, così come di nessun'altra autorità pubblica o autorità di esecuzione; in via eccezionale, a richiesta della persona dell'UE le autorità di protezione dei dati possono assisterla solo nella redazione dell'avviso, ma non possono avere accesso alla documentazione esibita né a altro materiale connesso all'arbitrato;

5.

il procedimento arbitrale si svolge negli Stati Uniti; la persona può optare per la partecipazione in video o via telefono, che le è fornita gratuitamente. Non è obbligatorio presenziare di persona;

6.

salvo diversa decisione delle parti, il procedimento arbitrale si svolge in lingua inglese. Su richiesta motivata e tenuto conto del fatto che la persona sia rappresentata da un legale o no, è fornita alla persona, gratuitamente, l'interpretazione nell'udienza arbitrale e la traduzione della documentazione arbitrale, a meno che il collegio arbitrale del DPF UE-USA ritenga che, nelle circostanze specifiche, ciò comporti costi ingiustificati o sproporzionati;

7.

è garantita la riservatezza della documentazione sottoposta agli arbitri, che è usata esclusivamente in relazione all'arbitrato;

8.

se necessario, può essere ammessa l'esibizione di documentazione specifica alla persona; le parti garantiscono la riservatezza della documentazione così esibita, che è usata esclusivamente in relazione all'arbitrato;

9.

salvo diversa decisione delle parti, il procedimento arbitrale dovrebbe concludersi entro 90 giorni dalla consegna dell'avviso all'organizzazione.

H.   Costi

Gli arbitri devono adottare provvedimenti ragionevoli per ridurre al minimo spese e onorari dei procedimenti arbitrali.

Nel rispetto della legge applicabile, il Dipartimento agevola il mantenimento di un fondo, destinato a coprire le spese arbitrali, compresi gli onorari degli arbitri, cui ciascuna organizzazione aderente è tenuta a contribuire in base alla sua dimensione fino a concorrenza di importi massimi ("massimali"). Il fondo sarà gestito da un terzo, che riferisce periodicamente al Dipartimento sul suo funzionamento. Il Dipartimento collabora periodicamente con tale terzo per esaminare il funzionamento del fondo, compresa la necessità di adeguare le quote o i massimali per le spese arbitrali, e considera tra l'altro il numero dei procedimenti arbitrali, con i relativi costi e tempi, muovendo dal presupposto condiviso che il sistema non deve comportare un onere finanziario eccessivo per le organizzazioni aderenti. Il Dipartimento notifica alla Commissione l'esito di tali esami con detto terzo e le trasmette una notifica preventiva di eventuali adeguamenti dell'importo dei contributi. Gli onorari degli avvocati non sono contemplati dalla presente disposizione né da nessun fondo costituito in virtù della presente disposizione.


(1)  I principi, panoramica, punto 5.

(2)  Ai sensi della legge federale sull'arbitrato, capo 2, la convenzione arbitrale o il lodo arbitrale scaturito da un rapporto giuridico, contrattuale o no, che è considerato commerciale, compresi l'operazione, il contratto o la convenzione di cui all'articolo 2 della legge federale sull'arbitrato, rientra nella convenzione, del 10 giugno 1958, per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere ("convenzione di New York") (21 U.S.T. 2519, T.I.A.S. n. 6997) (codice degli Stati Uniti, titolo 9, articolo 202). La legge federale sull'arbitrato dispone inoltre che la convenzione o il lodo scaturito da un siffatto rapporto in cui sono coinvolti esclusivamente cittadini statunitensi rientri nella convenzione di New York solo se il rapporto interessa beni ubicati all'estero, prevede l'esecuzione all'estero o presenta altrimenti un ragionevole legame con uno o più Stati esteri. (ibidem). A norma del capo 2, ciascuna parte dell'arbitrato può adire il giudice competente ai sensi del capo stesso per ottenere un provvedimento di conferma del lodo nei confronti di un'altra parte arbitrale. Il giudice conferma il lodo salvo se riscontra uno dei motivi di rigetto o di differimento del riconoscimento o dell'esecuzione del lodo indicati nella convenzione di New York (ibidem, articolo 207). Sempre a norma del capo 2, i giudici distrettuali degli Stati Uniti sono competenti dell'azione o del procedimento avviato in virtù della convenzione di New York, a prescindere dall'importo oggetto della controversia (ibidem, articolo 203).

Il capo 2 stabilisce inoltre che il capo 1 si applica alle azioni e ai procedimenti avviati a norma del capo stesso nella misura in cui non via sia conflitto con il capo stesso o con la convenzione di New York quale ratificata dagli Stati Uniti (ibidem, articolo 208). Il capo 1 afferma a sua volta la validità, irrevocabilità e esecutività della disposizione scritta di un contratto vertente su un'operazione che comporta aspetti commerciali la quale preveda di risolvere per via arbitrale la controversia sorta da tale contratto od operazione, così come il rifiuto di eseguire la totalità o parte del contratto o dell'operazione, e parimenti la validità, irrevocabilità e esecutività dell'accordo scritto di sottoporre a arbitrato una preesistente controversia sorta da detto contratto, operazione o rifiuto, fatti salvi i motivi di legge o equity che determinano la revoca dei contratti (ibidem, articolo 2). Sempre a norma del capo 1, ciascuna parte arbitrale può adire il giudice indicato dallo stesso capo 1 per ottenere un provvedimento di conferma del lodo; in tal caso, il giudice deve emanare tale provvedimento, a meno che il lodo sia cassato, modificato o rettificato secondo quanto prescritto negli articoli 10 e 11 della stessa legge federale sull'arbitrato (ibidem, articolo 9).

(3)  L'International Centre for Dispute Resolution (ICDR, Centro internazionale per la composizione delle controversie), la divisione internazionale dell'American Arbitration Association (AAA, Associazione americana per l'arbitrato) (collettivamente "ICDR-AAA"), è stato selezionato dal Dipartimento per gestire gli arbitrati e il fondo arbitrale di cui all'allegato I dei principi. Il 15 settembre 2017 il Dipartimento e la Commissione hanno approvato l'adozione di una serie di norme arbitrali destinate a disciplinare i procedimenti arbitrali vincolanti di cui all'allegato I dei principi, nonché di un codice di condotta per gli arbitri che sia conforme alle norme etiche generalmente accettate per gli arbitri commerciali e all'allegato I dei principi. Il Dipartimento e la Commissione hanno convenuto di adeguare le norme arbitrali e il codice di condotta per tenere conto degli aggiornamenti nell'ambito del DPF UE-USA e collaboreranno con l'ICDR-AAA per effettuare tali aggiornamenti.


ALLEGATO II

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DIPARTIMENTO DEL COMMERCIO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

Segretaria al commercio

Washington, D.C. 20230

6 luglio 2023

Didier Reynders

Commissario per la Giustizia

Commissione europea

Rue de la Loi/ Wetstraat 200

1049 Bruxelles

Belgio

Gentile Commissario Reynders,

a nome degli Stati Uniti, sono lieta di trasmettere con la presente un pacchetto di materiali relativi al quadro UE-USA per la protezione dei dati personali che, in combinazione con il decreto presidenziale 14086, "Enhancing Safeguards for United States Signals Intelligence Activities" e il Code of Federal Regulations (CFR, codice dei regolamenti federali), titolo 28, parte 201, che modifica i regolamenti del ministero della Giustizia al fine di istituire il "Data Protection Review Court" (DPRC, tribunale del riesame in materia di protezione dei dati), rispecchia importanti e dettagliati negoziati volti a rafforzare la tutela della vita privata e delle libertà civili. Tali negoziati hanno portato alla definizione di nuove garanzie per assicurare che le attività statunitensi di intelligence dei segnali siano necessarie e proporzionate al perseguimento di determinati obiettivi di sicurezza nazionale così come di un nuovo meccanismo che consenta alle persone dell'Unione europea ("UE") di presentare ricorso qualora ritengano di essere oggetto illecitamente di attività di intelligence dei segnali, che congiuntamente garantiranno la protezione dei dati personali dell'UE. Il quadro UE-USA per la protezione dei dati personali sosterrà un'economia digitale inclusiva e competitiva. Dovremmo entrambi essere orgogliosi dei miglioramenti che si rispecchiano in tale quadro, che rafforzerà la tutela della vita privata in tutto il mondo. Assieme al decreto presidenziale, ai regolamenti e ad altri materiali accessibili da fonti pubbliche, la documentazione acclusa getta una solida base per un nuovo accertamento di adeguatezza da parte della Commissione europea (1).

Si allega la documentazione seguente:

i principi del quadro UE-USA per la protezione dei dati personali, compresi i principi supplementari (collettivamente "i principi") e l'allegato I dei principi (ossia, un allegato che stabilisce le condizioni in base alle quali le organizzazioni aderenti al quadro per la protezione dei dati personali sono tenute a sottoporre ad arbitrato determinate rivendicazioni residue in relazione ai dati personali contemplati dai principi);

una lettera dell'Amministrazione del commercio internazionale del Dipartimento che gestisce il programma relativo al quadro per la protezione dei dati personali, che descrive gli impegni assunti dal nostro Dipartimento per garantire l'efficace funzionamento del quadro UE-USA per la protezione dei dati personali;

una lettera in cui la Commissione federale del Commercio descrive le proprie modalità di esecuzione dei principi;

una lettera in cui il Dipartimento dei Trasporti descrive le proprie modalità di esecuzione dei principi;

una lettera dell'Ufficio del direttore dell'intelligence nazionale sulle garanzie e limitazioni applicabili alle autorità di sicurezza nazionale degli USA; e

una lettera del Dipartimento della Giustizia sulle garanzie e limitazioni relative all'accesso del governo degli Stati Uniti ai dati per finalità di contrasto e di interesse pubblico.

Il pacchetto completo relativo al quadro UE-USA per la protezione dei dati personali sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento dedicato al quadro per la protezione dei dati personali e i principi e l'allegato I dei principi entreranno in vigore alla data di entrata in vigore della decisione di adeguatezza della Commissione europea.

Mi preme sottolineare la serietà con cui gli Stati Uniti tengono conto di questi impegni. Il Dipartimento del Commercio attende con interesse di collaborare con la Commissione europea quando il quadro UE-USA per la protezione dei dati personali sarà attuato e quando, insieme, passeremo alla fase successiva di questo processo.

La prego di accogliere, signor Commissario, i sensi della mia più alta stima.

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Gina M. RAIMONDO


(1)  Se la decisione della Commissione europea sull'adeguatezza della tutela offerta dal quadro UE-USA per la protezione dei dati personali si applicherà anche a Islanda, Liechtenstein e Norvegia, la presente documentazione riguarderà anche tali tre paesi oltre all'Unione europea.


ALLEGATO III

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12 dicembre 2022

Didier Reynders

Commissario per la Giustizia

Commissione europea

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles

Belgio

Gentile Commissario Reynders,

a nome dell'Amministrazione del commercio internazionale (International Trade Administration, ITA), sono lieta di descrivere gli impegni assunti dal Dipartimento del Commercio ("il Dipartimento") al fine di garantire la protezione dei dati personali attraverso l'amministrazione e la supervisione da parte dello stesso del programma relativo al quadro per la protezione dei dati personali. La messa a punto del quadro UE-USA per la protezione dei dati personali ("DPF UE-USA") costituisce un risultato importante per la tutela della vita privata e per le imprese su entrambe le sponde dell'Atlantico, in quanto offrirà ai cittadini dell'UE fiducia nella protezione dei loro dati e nella disponibilità di mezzi di ricorso per affrontare le preoccupazioni relative ai loro dati, e consentirà a migliaia di imprese di continuare a investire e a impegnarsi altrimenti in attività di commercio attraverso l'Atlantico a vantaggio delle nostre rispettive economie e dei nostri rispettivi cittadini. Il DPF UE-USA rispecchia anni di intenso lavoro e profonda collaborazione con Lei e i Suoi colleghi della Commissione europea ("la Commissione"), con la quale attendiamo con interesse di continuare la collaborazione per assicurare che questo sforzo collaborativo funzioni in maniera efficace.

Il DPF UE-USA offrirà benefici rilevanti alle persone e alle imprese. In primo luogo, alle persone dell'UE offre un insieme importante di tutele circa la privacy dei dati trasferiti negli Stati Uniti. Impone infatti alle organizzazioni statunitensi aderenti di stabilire una politica di tutela della vita privata conforme al regime; di impegnarsi pubblicamente a rispettare i "principi del quadro UE-USA per la protezione dei dati personali", compresi i principi supplementari (collettivamente "i principi"), e l'allegato I dei principi (ossia, un allegato che stabilisce le condizioni in base alle quali le organizzazioni aderenti al DPF UE-USA sono tenute a sottoporre ad arbitrato determinate rivendicazioni residue in relazione ai dati personali contemplati dai principi), in modo che l'impegno assunto sia azionabile in virtù della legge statunitense (1); di ricertificare ogni anno al Dipartimento la conformità al regime; di mettere a disposizione delle persone dell'UE, a titolo gratuito, un meccanismo indipendente di composizione delle controversie; e di assoggettarsi all'autorità di indagine e di controllo di un ente statunitense competente per legge elencato nei principi (ad esempio, la Commissione federale del Commercio (FTC), il Dipartimento dei Trasporti (DOT)) o di un altro ente statunitense competente per legge elencato in un futuro allegato dei principi. Sebbene la decisione di un'organizzazione di autocertificarsi sia volontaria, se un'organizzazione si impegna pubblicamente a rispettare il DPF UE-USA, tale impegno può essere fatto valere, in virtù della legge statunitense, dall'FTC, dal DOT o da un altro ente statunitense competente per legge a seconda di quale soggetto abbia competenza giurisdizionale sull'organizzazione aderente. In secondo luogo, il DPF UE-USA permetterà alle imprese negli Stati Uniti, e alle filiali di imprese europee situate negli Stati Uniti, di ricevere dati personali dall'Unione europea, facilitando i flussi di dati a sostegno del commercio transatlantico. I flussi di dati tra gli Stati Uniti e l'Unione europea sono i più ampi al mondo e sono alla base delle relazioni economiche tra Stati Uniti e UE, che rappresentano 7,1 miliardi di USD e sostengono milioni di posti di lavoro su entrambe le sponde dell'Atlantico. Le imprese che fanno affidamento sui flussi di dati transatlantici rappresentano tutti i comparti industriali e comprendono sia grandi imprese citate in Fortune 500 sia numerose piccole e medie imprese. Grazie ai flussi di dati transatlantici le organizzazioni statunitensi sono in grado di elaborare i dati necessari per offrire beni, servizi e possibilità di lavoro agli europei.

Il Dipartimento si impegna a collaborare strettamente e in modo produttivo con le controparti dell'UE al fine di gestire e supervisionare in maniera efficace il programma relativo al quadro per la protezione dei dati personali. Tale impegno si riflette nello sviluppo e nel continuo perfezionamento da parte del Dipartimento di una serie di risorse destinate a fornire assistenza alle organizzazioni nel processo di autocertificazione, nella creazione di un sito web per fornire informazioni mirate ai portatori di interessi, nella collaborazione con la Commissione e le autorità europee di protezione dei dati ("autorità di protezione dei dati") al fine di elaborare orientamenti che chiariscano elementi importanti del DPF UE-USA, nella sensibilizzazione volta a facilitare una maggiore comprensione degli obblighi delle organizzazioni in materia di protezione dei dati, così come nella vigilanza e nel monitoraggio del rispetto dei requisiti del programma da parte delle organizzazioni.

La nostra cooperazione costante con le preziose controparti dell'UE consentirà al Dipartimento di garantire il funzionamento efficace del DPF UE-USA. Il governo degli Stati Uniti vanta una tradizione di lunga data in termini di collaborazione con la Commissione al fine di promuovere principi condivisi in materia di protezione dei dati, colmando le differenze nei nostri rispettivi approcci giuridici e promuovendo nel contempo il commercio e la crescita economica nell'Unione europea e negli Stati Uniti. Riteniamo che il DPF UE-USA, che è un esempio di tale cooperazione, consentirà alla Commissione di adottare una nuova decisione di adeguatezza che permetterà alle organizzazioni di utilizzare tale regime per trasferire dati personali dall'Unione europea agli Stati Uniti nel rispetto del diritto dell'Unione.

Gestione e supervisione del programma "Quadro per la protezione dei dati personali" (DPF) da parte del Dipartimento del Commercio

Il Dipartimento è fermamente impegnato a favore di una gestione e di una supervisione efficaci del programma relativo al quadro per la protezione dei dati personali e intende intraprendere sforzi adeguati e destinare risorse adeguate per garantire il conseguimento di tale risultato. Il Dipartimento tiene e mette a disposizione del pubblico un elenco ufficiale di organizzazioni statunitensi che si sono autocertificate presso il Dipartimento e hanno dichiarato il loro impegno ad aderire ai principi ("elenco degli aderenti al DPF"), che aggiornerà sulla base delle ricertificazioni annuali presentate dalle organizzazioni aderenti, depennando altresì le organizzazioni che abbandonano volontariamente il regime, non completano la ricertificazione annuale secondo le procedure del Dipartimento o risultano costantemente inadempienti. Il Dipartimento tiene e mette a disposizione del pubblico anche un elenco ufficiale delle organizzazioni statunitensi depennate dall'elenco e indicherà per ciascuna il motivo dell'esclusione. L'elenco delle organizzazioni aderenti e quello di quelle depennate resta a disposizione del pubblico sul sito web del Dipartimento dedicato al quadro per la protezione dei dati personali. Il sito web dedicato al quadro per la protezione dei dati personali contiene una spiegazione ben visibile indicante che qualsiasi organizzazione depennata dall'elenco deve cessare di dichiarare di aderire al DPF UE-USA o di rispettare tale regime e di poter ricevere informazioni personali ai sensi del DPF UE-USA. Una tale organizzazione deve tuttavia continuare ad applicare i principi alle informazioni personali ricevute durante l'adesione al DPF UE-USA fintantoché conserva tali informazioni. In linea con il suo impegno generale e costante a favore di una gestione e supervisione efficaci del programma relativo al quadro per la protezione dei dati personali, il Dipartimento si impegna in particolare ad attuare quanto segue.

Verifica del soddisfacimento dei requisiti per l'autocertificazione

Prima della finalizzazione dell'autocertificazione iniziale o della ricertificazione annuale di un'organizzazione (collettivamente "autocertificazione") e prima di inserire o mantenere un'organizzazione nell'elenco degli aderenti al quadro per la protezione dei dati personali, il Dipartimento verifica che l'organizzazione soddisfi, come minimo, i requisiti pertinenti stabiliti nel principio supplementare sull'autocertificazione in relazione alle informazioni che un'organizzazione deve fornire nella sua autocertificazione presentata al Dipartimento e che detta organizzazione abbia fornito, in tempo utile, una politica della privacy che informi le persone in merito a tutti i 13 elementi elencati nel principio sull'informativa. Il Dipartimento verifica che l'organizzazione:

abbia individuato l'organizzazione che presenta la propria autocertificazione, nonché i soggetti e le filiali statunitensi dell'organizzazione che si autocertifica che aderiscono anch'essi ai principi che l'organizzazione intende includere nella propria autocertificazione;

abbia fornito le informazioni richieste di contatto dell'organizzazione (ad esempio informazioni di contatto per persone e/o uffici specifici all'interno dell'organizzazione che si autocertifica competenti per la gestione di reclami, richieste di accesso e qualsiasi altra questione sollevata nel contesto del DPF UE-USA);

abbia descritto le finalità per le quali l'organizzazione intende raccogliere e utilizzare le informazioni personali ricevute dall'Unione europea;

abbia indicato quali informazioni personali riceverebbe dall'Unione europea ai sensi del DPF UE-USA che rientrerebbero pertanto nella sua autocertificazione;

qualora disponga un sito web pubblico, abbia fornito l'indirizzo web dove la pertinente politica della privacy è prontamente disponibile su tale sito oppure, qualora l'organizzazione non disponga di un sito web pubblico, abbia fornito al Dipartimento una copia della pertinente politica della privacy e indicazione del luogo presso il quale è disponibile per la consultazione da parte delle persone interessate (ossia, i dipendenti interessati se la pertinente politica della privacy riguarda le risorse umane o il pubblico se la pertinente politica della privacy non riguarda le risorse umane);

abbia incluso nella sua politica della privacy, al momento opportuno (ossia, inizialmente, soltanto in un progetto di politica della privacy fornito unitamente alla documentazione presentata inizialmente se si tratta di un'autocertificazione iniziale; altrimenti, in una politica sulla privacy definitiva e, se del caso, pubblicata), una dichiarazione attestante l'adesione ai principi e un collegamento ipertestuale o l'indirizzo web del sito web del Dipartimento dedicato al quadro per la protezione dei dati personali (ad esempio, la homepage o la pagina web dell'elenco degli aderenti al DPF);

abbia incluso nella sua politica della privacy pertinente, al momento opportuno, tutti gli altri 12 elementi elencati nel principio sull'informativa (ad esempio la possibilità, a determinate condizioni, per la persona interessata dell'UE di invocare un arbitrato vincolante; l'obbligo di divulgare informazioni personali in risposta a legittime richieste da parte di autorità pubbliche, tra l'altro per soddisfare obblighi in materia di sicurezza nazionale o di applicazione della legge; e la responsabilità che le incombe in caso di trasferimento successivo dei dati a terzi);

abbia indicato lo specifico organo competente per legge a conoscere delle azioni intentate contro l'organizzazione per possibili pratiche sleali o ingannevoli e violazioni di leggi o regolamenti che disciplinano la tutela della vita privata (ferma restando l'elencazione nei principi o in un futuro allegato ai principi);

abbia indicato i programmi sulla privacy di cui è membro;

abbia individuato se il metodo pertinente (ossia le procedure di controllo che deve attuare) per verificare la propria conformità ai principi è l'"autovalutazione" (ossia una verifica interna) o una "verifica esterna della conformità" (ossia una verifica da parte di terzi) e, qualora abbia optato per la verifica esterna della conformità come metodo pertinente, abbia individuato altresì il terzo che ha completato tale verifica;

abbia individuato l'adeguato meccanismo di ricorso indipendente disponibile per trattare i reclami presentati ai sensi dei principi e fornire un ricorso adeguato e gratuito alla persona interessata.

Se ha optato per un meccanismo di ricorso indipendente messo a disposizione da un organo di composizione alternativa delle controversie del settore privato, l'organizzazione deve aver incluso nella propria politica della privacy un collegamento ipertestuale o l'indirizzo del sito web pertinente o del modulo di presentazione dei reclami nel contesto del meccanismo disponibile per indagare in merito a reclami non risolti presentati ai sensi dei principi;

se l'organizzazione è tenuta (ad esempio per quanto riguarda i dati relativi alle risorse umane trasferiti dall'Unione europea nel contesto di un rapporto di lavoro) oppure ha scelto di cooperare con le competenti autorità di protezione dei dati nell'indagine e nella risoluzione dei reclami presentati ai sensi dei principi, detta organizzazione deve aver dichiarato il proprio impegno a favore di tale cooperazione con le autorità di protezione dei dati e il rispetto del relativo parere di intraprendere azioni specifiche per conformarsi ai principi;

il Dipartimento verifica inoltre che l'autocertificazione presentata dall'organizzazione sia coerente con la sua o le sue politiche della privacy. Se un'organizzazione che si autocertifica intende includere qualsiasi suo soggetto o qualsiasi sua filiale statunitense che dispone di politiche della privacy distinte, il Dipartimento verifica anche le pertinenti politiche della privacy di tali soggetti inclusi o filiali incluse al fine di garantire che tali politiche comprendano tutti gli elementi richiesti stabiliti nel principio sull'informativa;

il Dipartimento collaborerà con gli enti competenti per legge (ad esempio l'FTC e il DOT) al fine di verificare che le organizzazioni siano soggette alla competenza giurisdizionale dell'ente competente pertinente individuato nelle loro autocertificazioni, qualora il Dipartimento abbia motivo di dubitare che le organizzazioni siano soggette a tale competenza giurisdizionale;

il Dipartimento collaborerà con gli organi di composizione alternativa delle controversie del settore privato al fine di verificare che le organizzazioni siano attivamente registrate per il meccanismo di ricorso indipendente individuato nelle loro autocertificazioni; e collaborerà con tali organi al fine di verificare che le organizzazioni siano attivamente registrate per la verifica esterna della conformità indicata nelle loro autocertificazioni, qualora tali organi possano offrire entrambi i tipi di servizi;

il Dipartimento collaborerà con il terzo da esso designato per fungere da depositario dei fondi riscossi per i contributi spese del comitato delle autorità di protezione dei dati (ossia il contributo spese annuo destinato a coprire i costi di esercizio di tale comitato) al fine di verificare che le organizzazioni abbiano corrisposto tale contributo per l'anno in questione, qualora le organizzazioni abbiano individuato le autorità di protezione dei dati come il meccanismo di ricorso indipendente pertinente;

il Dipartimento collaborerà con il terzo da esso designato per gestire gli arbitrati e il fondo arbitrale di cui all'allegato I dei principi al fine di verificare che le organizzazioni abbiano contribuito a tale fondo arbitrale;

qualora il Dipartimento rilevi eventuali questioni da risolvere nel corso dell'esame delle autocertificazioni delle organizzazioni, informa queste ultime della necessità che provvedano ad affrontare tutte le questioni rilevate entro i termini stabiliti dal Dipartimento stesso (2). Il Dipartimento informa tali organizzazioni altresì del fatto che la mancata risposta entro i termini da esso indicati o il mancato completamento dell'autocertificazione secondo le procedure del Dipartimento imporrà a quest'ultimo di considerare abbandonate le autocertificazioni in questione, così come del fatto che qualsiasi falsa dichiarazione in merito all'adesione al DPF UE-USA o alla conformità di un'organizzazione rispetto a tale regime può essere oggetto di un'azione coercitiva da parte dell'FTC, del DOT o di altro ente pubblico competente. Il Dipartimento informa le organizzazioni attraverso i mezzi di contatto che le organizzazioni hanno fornito al Dipartimento.

Facilitazione della cooperazione con gli organi di composizione alternativa delle controversie che forniscono servizi connessi ai principi

Il Dipartimento collabora con gli organi di composizione alternativa delle controversie del settore privato che forniscono meccanismi di ricorso indipendenti, disponibili per indagare in merito a reclami irrisolti presentati ai sensi dei principi, al fine di verificare che soddisfino quanto meno i requisiti stabiliti nel principio supplementare su composizione delle controversie e controllo dell'applicazione. Il Dipartimento verifica che tali organi:

includano nei loro siti web pubblici informazioni sui principi e sui servizi che forniscono nell'ambito del DPF UE-USA, che devono comprendere: 1) informazioni sugli obblighi che i principi impongono ai meccanismi di ricorso indipendenti oppure un collegamento ipertestuale agli stessi; 2) un collegamento ipertestuale al sito web del Dipartimento dedicato al quadro per la protezione dei dati personali; 3) l'indicazione che i servizi di composizione delle controversie prestati nell'ambito del DPF UE-USA sono gratuiti per la persona; 4) la spiegazione del modo in cui presentare un reclamo in virtù dei principi; 5) i tempi di trattamento dei reclami presentati in virtù dei principi; e 6) la descrizione della gamma delle possibili riparazioni. Il Dipartimento informa tempestivamente gli organi in merito alle modifiche sostanziali alla gestione e alla supervisione svolte dallo stesso in relazione al programma del quadro per la protezione dei dati personali, qualora tali modifiche siano imminenti o siano già state apportate e tali modifiche siano pertinenti al ruolo svolto dagli organi nell'ambito del DPF UE-USA;

pubblichino una relazione annuale che fornisca statistiche aggregate in merito ai loro servizi di risoluzione delle controversie, la quale deve contemplare: 1) il numero complessivo dei reclami in virtù dei principi ricevuti nell'anno di riferimento; 2) il tipo di reclami ricevuti; 3) gli elementi qualitativi collegati alla composizione delle controversie, ad esempio il tempo di trattamento dei reclami; e 4) l'esito dei reclami ricevuti, in particolare il numero e il tipo delle riparazioni o delle sanzioni decretate. Il Dipartimento fornisce agli organi orientamenti specifici e complementari in merito a quali informazioni dovrebbero fornire nelle relazioni annuali che elaborano in merito a tali requisiti (ad esempio elencazione dei criteri specifici che un reclamo deve soddisfare per essere considerato un reclamo relativo ai principi ai fini della relazione annuale), individuando altresì altri tipi di informazioni che gli organi in questione dovrebbero fornire (ad esempio se l'organo fornisce anche un servizio di verifica relativo ai principi, l'organo in questione deve fornire una descrizione del modo in cui evita conflitti di interesse effettivi o potenziali in situazioni nelle quali fornisce a un'organizzazione tanto servizi di verifica quanto servizi di risoluzione delle controversie). Gli orientamenti aggiuntivi forniti dal Dipartimento specificano inoltre la data entro la quale le relazioni annuali degli organi dovrebbero essere pubblicate per il periodo di riferimento pertinente.

Seguito in relazione alle organizzazioni che desiderano essere o che sono state depennate dall'elenco degli aderenti al DPF

Se un'organizzazione desidera abbandonare il DPF UE-USA, il Dipartimento le chiede di eliminare da qualsiasi pertinente politica della privacy qualsiasi riferimento al DPF UE-USA che implichi che essa continui ad aderire a tale regime e che possa ricevere dati personali a norma di tale regime (cfr. descrizione dell'impegno del Dipartimento a reperire i casi di millantata adesione). Il Dipartimento imporrà inoltre alle organizzazioni in questione di compilare e presentargli un apposito questionario destinato a verificare:

la volontà dell'organizzazione di abbandonare il regime;

per quale delle possibilità seguenti opta in relazione ai dati personali che ha ricevuto nel contesto del DPF UE-USA durante la sua adesione a tale regime: a) conservazione di tali dati, prosecuzione dell'applicazione dei principi a tali dati e conferma al Dipartimento, su base annuale, del proprio impegno ad applicare i principi a tali dati; b) conservazione di tali dati e fornitura di una protezione "adeguata" di tali dati con altri mezzi autorizzati; o c) restituzione o cancellazione di tutti i dati pertinenti entro una data specificata; e

chi, all'interno dell'organizzazione, fungerà da punto di contatto permanente per le domande relative ai principi;

nel caso in cui un'organizzazione abbia optato per l'opzione a) di cui sopra, il Dipartimento le chiede inoltre di completare e presentargli ogni anno dopo il suo abbandono del regime (ossia entro il primo anniversario dall'abbandono, nonché entro ogni anniversario successivo, a meno che e fintantoché l'organizzazione fornisca una protezione "adeguata" di tali dati con altri mezzi autorizzati oppure restituisca o cancelli tutti i dati e ne informi il Dipartimento), un questionario adeguato per verificare ciò che l'organizzazione ha fatto con tali dati personali, cosa farà con i singoli dati che continua a conservare e chi, all'interno dell'organizzazione, fungerà da punto di contatto permanente per le domande relative ai principi;

se un'organizzazione ha lasciato scadere la propria autocertificazione (ossia se non ha completato la ricertificazione annuale della sua adesione ai principi né è stata depennata dall'elenco degli aderenti al DPF per altri motivi, quali un suo abbandono del regime), il Dipartimento le ingiunge di compilare e presentargli un questionario adeguato per verificare se desidera abbandonare il regime oppure ricertificarsi:

e, qualora intenda abbandonare il regime, per verificare ulteriormente cosa farà con i dati personali che ha ricevuto ai sensi del DPF UE-USA durante l'adesione dell'organizzazione al regime (cfr. descrizione precedente in merito a ciò che un'organizzazione deve verificare se desidera abbandonare il regime);

e qualora intenda ricertificarsi, per verificare ulteriormente che, durante la scadenza del suo status di certificazione, abbia applicato i principi ai dati personali ricevuti nell'ambito del DPF UE-USA e per chiarire quali misure intende adottare per affrontare le questioni in sospeso che hanno ritardato la ricertificazione;

se un'organizzazione è depennata dall'elenco degli aderenti al DPF per uno dei seguenti motivi: a) abbandono del DPF UE-USA; b) mancato completamento della ricertificazione annuale della sua adesione ai principi (ossia, l'organizzazione ha avviato il processo annuale di ricertificazione ma non lo ha completato in modo tempestivo o non ha neppure avviato detto processo); o c) "inosservanza reiterata", il Dipartimento invia una notifica al contatto o ai contatti individuati nell'autocertificazione dell'organizzazione specificando il motivo del depennamento e spiegando che deve cessare di formulare dichiarazioni esplicite o implicite di adesione al DPF UE-USA o di rispetto di tale regime e di ricevere dati personali a norma di tale regime. La notifica, che può comprendere altresì altri contenuti adattati al motivo del depennamento, indica che le organizzazioni che millantano l'adesione al DPF UE-USA o la loro conformità rispetto a tale regime, compreso il caso in cui dichiarino di aderire al DPF UE-USA dopo essere state depennate dall'elenco degli aderenti al DPF, possono essere oggetto di azioni coercitive da parte dell'FTC, del DOT o di un altro ente pubblico competente.

Reperimento dei casi di millantata adesione e loro soluzione

Su base continuativa, quando un'organizzazione: a) abbandona il DPF UE-USA; b) non completa la ricertificazione annuale della sua adesione ai principi (ossia, l'organizzazione ha avviato il processo annuale di ricertificazione ma non lo ha completato in modo tempestivo o non ha neppure avviato detto processo); c) è depennata dall'elenco degli aderenti al DPF UE-USA, in particolare per "inosservanza reiterata"; o d) non ha completato un'autocertificazione iniziale della sua adesione ai principi (ossia ha avviato il processo di autocertificazione iniziale ma non lo ha completato in modo tempestivo), il Dipartimento si impegna, ex officio, a verificare che la pertinente politica della privacy pubblicata dall'organizzazione non contenga riferimenti al DPF UE-USA che implichino che l'organizzazione aderisce al regime e che possa ricevere dati personali a norma di tale regime. Se accerta la presenza di tali riferimenti, il Dipartimento informa l'organizzazione del fatto che, se continuerà a millantare l'adesione al DPF UE-USA, la questione sarà sottoposta all'ente competente per un'eventuale azione coercitiva. Il Dipartimento informa l'organizzazione attraverso i mezzi di contatto forniti da quest'ultima al Dipartimento o, se necessario, ricorrendo ad altri mezzi. Se l'organizzazione non elimina i riferimenti né si autocertifica conforme al DPF UE-USA in linea con le procedure previste dal Dipartimento, quest'ultimo investe d'ufficio della questione l'FTC, il DOT o un altro ente competente oppure intraprende le azioni adeguate per garantire il rispetto dell'uso opportuno del marchio di certificazione legato al DPF UE-USA;

il Dipartimento intraprende altri sforzi per individuare i casi di millantata adesione al DPF UE-USA e di uso improprio del marchio di certificazione di tale regime, anche da parte di organizzazioni che, a differenza delle organizzazioni di cui sopra, non hanno mai avviato il processo di autocertificazione (ad esempio effettuando ricerche adeguate su internet per individuare riferimenti al DPF UE-USA nelle politiche della privacy delle organizzazioni). Se, attraverso tali sforzi rileva casi di millantata adesione al DPF UE-USA o di uso improprio del marchio di certificazione di tale regime, il Dipartimento informa l'organizzazione del fatto che, se continuerà a millantare l'adesione al DPF UE-USA, la questione sarà sottoposta all'ente competente per un'eventuale azione coercitiva. Il Dipartimento informa l'organizzazione attraverso i mezzi di contatto forniti da quest'ultima al Dipartimento, se presenti, o, se necessario, ricorrendo ad altri mezzi. Se l'organizzazione non elimina i riferimenti né si autocertifica conforme al DPF UE-USA in linea con le procedure previste dal Dipartimento, quest'ultimo investe d'ufficio della questione l'FTC, il DOT o un altro ente competente oppure intraprende le azioni adeguate per garantire il rispetto dell'uso opportuno del marchio di certificazione legato al DPF UE-USA;

il Dipartimento esamina tempestivamente e tratta reclami specifici e non futili ricevuti in merito a casi di millantata adesione al DPF UE-USA (ad esempio reclami ricevuti da autorità di protezione dei dati, meccanismi di ricorso indipendenti messi a disposizione da organi di composizione alternativa delle controversie del settore privato, interessati, imprese dell'UE e degli Stati Uniti e altri tipi di terzi); e

il dipartimento potrà adottare altre misure correttive adeguate. L'adesione millantata nei confronti del Dipartimento può essere perseguibile in forza della legge sulle false dichiarazioni (codice degli Stati Uniti, titolo 18, articolo 1001).

Svolgimento di controlli periodici d'ufficio della conformità e valutazioni del programma del DPF

Su base continuativa, il Dipartimento si adopera per monitorare l'effettiva conformità da parte delle organizzazioni aderenti al DPF UE-USA al fine di individuare questioni che possono giustificare un'azione di seguito. In particolare, il Dipartimento effettua, d'ufficio, controlli periodici a campione di organizzazioni aderenti al DPF UE-USA selezionate casualmente, nonché controlli a campione ad hoc di specifiche organizzazioni aderenti al DPF UE-USA qualora siano individuate potenziali carenze di conformità (ad esempio potenziali carenze di conformità portate all'attenzione del Dipartimento da terzi) al fine di verificare: a) l'effettiva disponibilità del punto o dei punti di contatto competenti per la gestione dei reclami, delle richieste di accesso e di altre questioni sollevate nell'ambito del DPF UE-USA; b) se del caso, che la politica pubblica della privacy dell'organizzazione sia prontamente accessibile per la consultazione da parte del pubblico tanto sul sito web pubblico dell'organizzazione quanto attraverso un collegamento ipertestuale nell'elenco degli aderenti al DPF; c) che la politica della privacy dell'organizzazione continui a rispettare i requisiti di autocertificazione descritti nei principi; e d) che il meccanismo di ricorso indipendente individuato dall'organizzazione sia disponibile per trattare i reclami presentati nell'ambito del DPF UE-USA. Il Dipartimento monitora inoltre attivamente le segnalazioni che forniscono prove credibili di non conformità da parte di organizzazioni aderenti al DPF UE-USA;

nel contesto del riesame della conformità, il Dipartimento impone a un'organizzazione del DPF UE-USA di compilare e presentargli un questionario dettagliato quando: a) il Dipartimento ha ricevuto reclami specifici e non futili circa l'osservanza dei principi da parte dell'organizzazione; b) l'organizzazione non risponde esaurientemente alle richieste con cui il Dipartimento domanda informazioni sul DPF UE-USA; oppure c) prove credibili indicano che l'organizzazione non rispetta gli impegni assunti con tale regime. Se ha inviato un tale questionario dettagliato a un'organizzazione e quest'ultima non risponde in modo soddisfacente al questionario, il Dipartimento informa l'organizzazione che, se del caso, rinvierà la questione all'organo competente affinché siano adottate eventuali azioni coercitive qualora il Dipartimento non riceva una risposta tempestiva e soddisfacente da parte dell'organizzazione. Il Dipartimento informa l'organizzazione attraverso i mezzi di contatto forniti da quest'ultima al Dipartimento o, se necessario, ricorrendo ad altri mezzi. Se l'organizzazione non fornisce una risposta tempestiva e soddisfacente, il dipartimento rinvia d'ufficio la questione all'FTC, al DOT o ad un altro ente competente, o adotta altre misure appropriate per garantire la conformità. Ove opportuno, il Dipartimento consulta le competenti autorità di protezione dei dati circa tali controlli della conformità; e

il Dipartimento valuta periodicamente la gestione e la supervisione del programma del quadro per la protezione dei dati personali al fine di garantire che i suoi sforzi di monitoraggio, compresi quelli intrapresi mediante l'uso di strumenti di ricerca (ad esempio, per verificare la presenza di collegamenti interrotti con le politiche della privacy di organizzazioni aderenti al DPF UE-USA), siano adeguati per affrontare le questioni esistenti e le eventuali questioni nuove che si presenteranno.

Adattamento del sito web dedicato al quadro per la protezione dei dati personali ai gruppi di destinatari

Il Dipartimento intende adattare il sito web dedicato al quadro per la protezione dei dati personali affinché sia incentrato sui seguenti gruppi di destinatari: cittadini dell'UE, imprese dell'UE, imprese statunitensi e autorità di protezione dei dati. L'inserimento di documentazione mirata direttamente alle persone fisiche e imprese dell'UE favorisce la trasparenza in vari modi. Alle persone fisiche dell'UE il sito web illustra chiaramente: 1) i diritti che il DPF UE-USA conferisce alle persone dell'UE; 2) i meccanismi di ricorso di cui dispongono qualora ritengano che un'organizzazione sia venuta meno all'impegno di attenersi ai principi; e 3) in che modo reperire informazioni sull'autocertificazione con cui l'organizzazione si è vincolata al DPF UE-USA. Alle imprese dell'UE rende più agevole verificare: 1) se un'organizzazione aderisce al DPF UE-USA; 2) il tipo di informazioni contemplate dall'autocertificazione con cui l'organizzazione si è vincolata al DPF UE-USA; 3) la politica della privacy che si applica alle informazioni contemplate; e 4) il metodo con cui l'organizzazione si accerta di rispettare i principi. Alle imprese statunitensi il sito illustra chiaramente: 1) i vantaggi dell'adesione al DPF UE-USA; 2) le modalità di adesione al DPF UE-USA nonché quelle per ricertificarsi e per abbandonare tale regime; e 3) il modo in cui gli Stati Uniti gestiscono e applicano il DPF UE-USA. L'inclusione di materiale destinato direttamente alle autorità di protezione dei dati (ad esempio, informazioni sul punto di contatto specifico del Dipartimento dedicato alle autorità di protezione dei dati e un collegamento ipertestuale ai contenuti relativi ai principi sul sito web dell'FTC) facilita sia la cooperazione che la trasparenza. Il Dipartimento lavorerà inoltre su base ad hoc con la Commissione e il comitato europeo per la protezione dei dati ("EDPB") per sviluppare materiale aggiuntivo su tematiche specifiche (ad esempio risposte alle domande frequenti) da utilizzare sul sito web dedicato al quadro per la protezione dei dati personali, qualora tali informazioni faciliterebbero l'efficienza della gestione e della supervisione del programma del quadro per la protezione dei dati personali.

Agevolazione della cooperazione con le autorità di protezione dei dati

Al fine di aumentare le possibilità di cooperazione con le autorità di protezione dei dati, il Dipartimento mantiene al proprio interno un referente incaricato di agire da punto di collegamento con tali autorità. Se reputa che una data organizzazione aderente al DPF UE-USA non rispetti i principi, anche a seguito del reclamo da parte di una persona dell'UE, l'autorità di protezione dei dati può chiedere al referente istituito presso il Dipartimento di esaminare più a fondo la situazione. Il Dipartimento si impegna al massimo con l'organizzazione aderente al DPF UE-USA per favorire la soluzione del caso di reclamo. Entro 90 giorni dal ricevimento del reclamo, il Dipartimento aggiorna l'autorità di protezione dei dati in merito alla situazione. Il punto di contatto specifico riceve inoltre deferimenti riguardanti le organizzazioni che millantano di aderire al DPF UE-USA. Il referente dedicato tiene traccia di tutti casi sottoposti al Dipartimento dalle autorità di protezione dei dati; nel riesame congiunto illustrato infra, il Dipartimento include un'analisi aggregata dei reclami ricevuti ogni anno. Il referente dedicato assiste le autorità di protezione dei dati che chiedono informazioni sull'autocertificazione o sulla precedente partecipazione di una data organizzazione al DPF UE-USA e risponde alle loro domande circa l'attuazione di specifici obblighi collegati a tale regime. Il Dipartimento coopererà inoltre con la Commissione e l'EDPB in relazione agli aspetti procedurali e amministrativi del comitato di autorità di protezione dei dati, compresa l'istituzione di procedure adeguate per la distribuzione dei fondi riscossi tramite il contributo da versare per tale comitato. Ci risulta che la Commissione collaborerà con il Dipartimento per facilitare la risoluzione di eventuali questioni che dovessero sorgere in relazione a tali procedure. Ai fini di una maggiore trasparenza nei confronti delle persone e imprese dell'UE, il Dipartimento fornisce inoltre alle autorità di protezione dei dati documentazione sul DPF UE-USA da caricare sui loro siti web. Grazie alla sensibilizzazione sul DPF UE-USA e sui diritti e responsabilità che comporta, dovrebbe risultare più facile individuare i problemi via via che si pongono, in modo da poterli affrontare in modo adeguato.

Soddisfacimento degli impegni di cui all'allegato I dei principi

Il Dipartimento adempie gli impegni di cui all'allegato I dei principi, anche tenendo un elenco di arbitri scelti con la Commissione sulla base dei criteri di indipendenza, integrità e competenze; e sostenendo, se del caso, il terzo scelto dal Dipartimento per gestire gli arbitrati e il fondo arbitrale di cui all'allegato I dei principi (3). Il Dipartimento collabora con il terzo per verificare, tra l'altro, che quest'ultimo mantenga un sito web contenente indicazioni sul procedimento arbitrale, che specifichi tra l'altro: 1) le modalità per avviare tale procedimento e presentare la documentazione; 2) l'elenco degli arbitri tenuto dal Dipartimento e le modalità di selezione degli arbitri da tale elenco; 3) le procedure arbitrali disciplinate e il codice di condotta degli arbitri adottati dal Dipartimento e dalla Commissione (4); e 4) la riscossione e il pagamento degli onorari degli arbitri. Inoltre il Dipartimento collabora periodicamente con tale terzo per esaminare il funzionamento del fondo, compresa la necessità di adeguare le quote o i massimali (ossia gli importi massimi) per le spese arbitrali, e considera tra l'altro il numero dei procedimenti arbitrali, con i relativi costi e tempi, muovendo dal presupposto condiviso che il sistema non deve comportare un onere finanziario eccessivo per le organizzazioni aderenti al DPF UE-USA. Il Dipartimento notifica alla Commissione l'esito di tali esami con detto terzo e le trasmette una notifica preventiva di eventuali adeguamenti dell'importo dei contributi.

Conduzione di riesami congiunti del funzionamento del DPF UE-USA

Il Dipartimento e altri enti, se del caso, tengono riunioni periodiche con la Commissione, le autorità di protezione dei dati interessate e i rappresentanti competenti dell'EDPB, nel contesto delle quali il Dipartimento fornisce aggiornamenti sul DPF UE-USA. Tali riunioni contemplano la discussione di questioni di attualità relative al funzionamento, all'attuazione, alla supervisione e all'applicazione del programma relativo al quadro per la protezione dei dati personali. Le riunioni possono comprendere, se del caso, la discussione di argomenti correlati, quali altri meccanismi di trasferimento dei dati che beneficiano delle garanzie previste dal DPF UE-USA.

Aggiornamenti normativi

Il Dipartimento si adopera in ogni modo ragionevole per informare la Commissione, se pertinenti ai fini del DPF UE-USA, degli sviluppi rilevanti della normativa statunitense in materia di tutela dei dati personali e di limitazioni e garanzie applicabili all'accesso ai dati personali da parte delle autorità statunitensi e al loro uso successivo.

Accesso ai dati personali da parte di pubbliche amministrazioni statunitensi

Gli Stati Uniti hanno emanato il decreto presidenziale 14086, "Enhancing Safeguards for United States Signals Intelligence Activities" e il codice dei regolamenti federali, titolo 28, parte 201, che modifica i regolamenti del ministero della Giustizia al fine di istituire il "Data Protection Review Court" (DPRC, tribunale del riesame in materia di protezione dei dati), due atti che offrono una forte protezione dei dati personali per quanto concerne l'accesso agli stessi da parte di pubbliche amministrazioni per finalità di sicurezza nazionale. La protezione fornita comprende: il rafforzamento della tutela della vita privata e delle libertà civili al fine di garantire che le attività statunitensi di intelligence dei segnali siano necessarie e proporzionate al perseguimento di determinati obiettivi di sicurezza nazionale; l'istituzione di un nuovo meccanismo di ricorso con un'autorità indipendente e vincolante; e il rafforzamento della vigilanza rigorosa e a più livelli esistente sulle attività statunitensi di intelligence dei segnali. Grazie a tali tutele, le persone dell'UE possono presentare ricorso presso un nuovo meccanismo di ricorso a più livelli, che comprende un DPRC indipendente composto da persone scelte al di fuori dell'amministrazione statunitense, che avrebbero piena autorità per pronunciarsi in merito alle istanze presentate e per disporre, se necessario, l'adozione di misure correttive. Il Dipartimento tiene un registro delle persone dell'UE che presentano un reclamo qualificato ai sensi del decreto presidenziale 14086 e del codice dei regolamenti federali, titolo 28, parte 201. Cinque anni dopo la data della presente lettera, e successivamente ogni cinque anni, il Dipartimento contatterà gli enti competenti in merito alla declassificazione delle informazioni relative all'esame dei reclami qualificati o all'esame di eventuali domande di riesame presentate al DPRC. Qualora tali informazioni siano state declassificate, il Dipartimento collaborerà con l'autorità di protezione dei dati competente per informare la persona dell'UE. Tali miglioramenti confermano che i dati personali dell'UE trasferiti negli Stati Uniti saranno trattati in modo coerente con gli obblighi giuridici in vigore nell'UE in materia di accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni.

Alla luce dei principi, del decreto presidenziale 14086, del codice dei regolamenti federali, titolo 28, parte 201, e delle lettere e della documentazione di accompagnamento, compresi gli impegni assunti dal Dipartimento circa la gestione e la supervisione del programma relativo al quadro per la protezione dei dati personali, il Dipartimento confida che la Commissione giungerà alla conclusione che il DPF UE-USA offre una protezione consona ai requisiti del diritto dell'Unione e che sarà possibile quindi proseguire il trasferimento dei dati dall'Unione europea alle organizzazioni aderenti a tale regime. Il Dipartimento si attende inoltre che i trasferimenti verso le organizzazioni statunitensi effettuati in base alle clausole contrattuali tipo dell'UE o alle norme vincolanti d'impresa dell'UE saranno ulteriormente agevolati dai termini di tali accordi.

La prego di accogliere, signor Commissario, i sensi della mia più alta stima.

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Marisa LAGO


(1)  Le organizzazioni che autocertificano il loro impegno a rispettare i principi del DPF UE-USA e desiderano beneficiare dei vantaggi derivanti dall'adesione a tale regime devono rispettare i "principi del quadro UE-USA per la protezione dei dati personali". Tale impegno a rispettare i "principi del quadro UE-USA per la protezione dei dati personali" si rispecchia nelle politiche della privacy di tali organizzazioni aderenti quanto prima, e in ogni caso entro non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore di tali principi. (Cfr. lettera e) del principio supplementare sull'autocertificazione).

(2)  Ad esempio, per quanto concerne la ricertificazione, ci si aspetterebbe che le organizzazioni affrontino tutti questi problemi entro 45 giorni; fatta salva la designazione da parte del Dipartimento di un termine diverso e adeguato.

(3)  L'International Centre for Dispute Resolution (ICDR, Centro internazionale per la composizione delle controversie), la divisione internazionale dell'American Arbitration Association (AAA, Associazione americana per l'arbitrato) (collettivamente "ICDR-AAA"), è stato selezionato dal Dipartimento per gestire gli arbitrati e il fondo arbitrale di cui all'allegato I dei principi.

(4)  Il 15 settembre 2017 il Dipartimento e la Commissione hanno approvato l'adozione di una serie di norme arbitrali destinate a disciplinare i procedimenti arbitrali vincolanti di cui all'allegato I dei principi, nonché di un codice di condotta per gli arbitri che sia conforme alle norme etiche generalmente accettate per gli arbitri commerciali e all'allegato I dei principi. Il Dipartimento e la Commissione hanno convenuto di adeguare le norme arbitrali e il codice di condotta per tenere conto degli aggiornamenti nell'ambito del DPF UE-USA e collaboreranno con l'ICDR-AAA per effettuare tali aggiornamenti.


ALLEGATO IV

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Ufficio della Presidente

STATI UNITI D'AMERICA

Commissione federale del commercio

WASHINGTON, D.C. 20580

9 giugno 2023

Didier Reynders

Commissario per la Giustizia

Commissione europea

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles

Belgio

Gentile Commissario Reynders,

la Commissione federale del commercio degli Stati Uniti ("FTC") si pregia di illustrare il proprio ruolo nell'applicazione dei principi del quadro UE-USA per la protezione dei dati personali ("DPF UE-USA"). L'FTC è impegnata da tempo a tutelare i consumatori e la vita privata a livello transfrontaliero e si impegna a far rispettare gli aspetti di tale quadro nel settore commerciale. L'FTC svolge tale ruolo dal 2000, in relazione al quadro UE-USA dell'approdo sicuro, e più recentemente dal 2016, in relazione al quadro dello scudo UE-USA per la privacy (1). Il 16 luglio 2020 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha annullato la decisione di adeguatezza della Commissione europea basata sul quadro dello scudo UE-USA per la privacy, in ragione di questioni diverse dai principi commerciali applicati dall'FTC. Da allora gli Stati Uniti e la Commissione europea hanno negoziato il quadro UE-USA per la protezione dei dati personali per far fronte a tale sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Le scrivo per confermare l'impegno dell'FTC a far rispettare con vigore i principi del DPF UE-USA. L'FTC s'impegna in particolare su tre aspetti fondamentali: 1) attribuzione di priorità ai casi e indagini; 2) ottenimento e controllo di provvedimenti; e 3) cooperazione esecutiva con le autorità di protezione dei dati.

I.   Introduzione

a.   Attività dell'FTC per la politica e l'applicazione in materia di privacy

L'FTC gode di ampi poteri di applicazione nella sfera civile al fine di promuovere la tutela dei consumatori e la concorrenza in ambito commerciale. In virtù del mandato di tutela dei consumatori conferitole, l'FTC dà applicazione a una vasta gamma di leggi intese alla tutela della vita privata e alla sicurezza dei consumatori e dei dati che li riguardano. Tra queste la principale è la legge sull'FTC stessa, che proibisce gli atti o pratiche "sleali" o "ingannevoli" nel commercio o inerenti al commercio (2). L'FTC ha inoltre la responsabilità di controllare il rispetto di leggi specifiche riguardo alla protezione delle informazioni sulla salute e sul credito e altre materie finanziarie e alla protezione delle informazioni online relative a minori. Per ciascuna di tali leggi ha emanato i regolamenti di esecuzione (3).

Di recente l'FTC ha inoltre portato avanti numerose iniziative volte a rafforzare la sua attività in materia di protezione dei dati. Nell'agosto 2022 l'FTC ha annunciato di stare valutando la possibilità di introdurre norme volte a reprimere la sorveglianza commerciale dannosa e il lassismo nella sicurezza dei dati (4). L'obiettivo del progetto è quello di creare un registro pubblico affidabile che informi l'FTC in merito all'opportunità di emanare norme per affrontare le pratiche di sorveglianza commerciale e di sicurezza dei dati e al contenuto eventuale di tali norme. L'FTC ha accolto con favore le osservazioni dei portatori di interessi dell'UE in merito a questa e altre iniziative.

Le conferenze "PrivacyCon" dell'FTC continuano a riunire ricercatori di spicco per discutere in merito alle più recenti ricerche e tendenze relative alla tutela della vita privata e della sicurezza dei dati dei consumatori. L'FTC ha inoltre aumentato la capacità dell'ente di tenere il passo con gli sviluppi tecnologici al centro di gran parte del suo lavoro in materia di tutela della vita privata, creando un gruppo in crescita di tecnici e ricercatori interdisciplinari. Come sapete, l'FTC ha annunciato altresì un dialogo congiunto con Lei e i Suoi colleghi della Commissione europea, che comprende la trattazione di temi relativi alla tutela della vita privata quali i modelli oscuri e i modelli aziendali caratterizzati da una raccolta di dati pervasiva (5). Recentemente l'FTC ha inoltre pubblicato una relazione indirizzata al Congresso in merito ai danni associati all'uso dell'intelligenza artificiale ("IA") per affrontare i danni online individuati dal Congresso. Tale relazione ha sollevato preoccupazioni in merito all'imprecisione, alla parzialità, alla discriminazione e al carattere subdolo della sorveglianza commerciale (6).

b.   Tutele giuridiche degli USA a beneficio dei consumatori dell'UE

Il DPF UE-USA si innesta sul più ampio panorama statunitense della privacy, che offre ai consumatori dell'UE altresì vari tipi di tutele. Il divieto di atti o pratiche sleali o ingannevoli imposto dalla legge sull'FTC non si limita a proteggere i consumatori statunitensi dalle imprese statunitensi; comprende infatti le pratiche 1) che causano o presentano probabilità di causare danni ragionevolmente prevedibili negli USA o 2) che implicano un comportamento rilevante tenuto negli Stati Uniti. Inoltre, l'FTC può attivare nei confronti dei consumatori stranieri tutte le misure correttive di cui dispongono i consumatori statunitensi (7).

L'FTC è parimenti responsabile del controllo dell'applicazione di altre leggi specifiche che prevedono tutele valide anche per i consumatori al di fuori degli Stati Uniti, come ad esempio la legge sulla tutela della vita privata dei minori online ("COPPA"). Fra le altre disposizioni la COPPA impone agli operatori che gestiscono siti web e servizi in rete rivolti ai minori, ovvero siti generici che rilevano scientemente informazioni personali di minori di età inferiore a 13 anni, di prevedere un'avvertenza rivolta ai genitori e di ottenere da questi un consenso verificabile. I siti web e i servizi in rete basati negli USA che sono soggetti alla COPPA e rilevano informazioni personali da minori stranieri sono tenuti a conformarsi a tale legge. Anche i siti web e i servizi in rete basati all'estero devono conformarsi alla COPPA se si rivolgono a minori che si trovano negli USA o se rilevano scientemente informazioni personali di minori che si trovano negli USA. Inoltre, al di là delle leggi federali statunitensi di cui l'FTC controlla l'applicazione, ulteriori benefici possono derivare per i consumatori dell'UE da altre leggi federali e statali in materia di protezione dei consumatori, violazioni dei dati e di tutela della vita privata.

c.   Attività di applicazione della normativa svolta dall'FTC

L'FTC ha avviato procedimenti tanto nell'ambito del quadro UE-USA dell'approdo sicuro quanto dello scudo UE-USA per la privacy e ha continuato ad applicare quest'ultimo regime anche dopo l'annullamento da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea della decisione di adeguatezza sottostante al quadro dello scudo UE-USA per la privacy (8). Numerose delle recenti denunce dell'FTC hanno incluso segnalazioni secondo cui le imprese hanno violato le disposizioni dello scudo UE-USA per la privacy, anche nei procedimenti avviati nei confronti di Twitter (9), CafePress (10) e Flo (11). Nell'azione coercitiva attuata nei confronti di Twitter, l'FTC ha ottenuto 150 milioni di USD da tale impresa in ragione della sua violazione di un precedente provvedimento dell'FTC in relazione a pratiche che hanno interessato più di 140 milioni di clienti, compresa la violazione del principio 5 dello scudo UE-USA per la privacy (integrità dei dati e limitazione della finalità). Inoltre il provvedimento dell'FTC impone a Twitter di consentire agli utenti di utilizzare metodi sicuri di autenticazione a più fattori che non richiedono agli utenti di fornire i loro numeri di telefono.

Nel caso CafePress, l'FTC ha affermato che la società non era riuscita a proteggere le informazioni sensibili dei consumatori, aveva insabbiato una grave violazione dei dati e aveva violato i principi 2 (scelta), 4 (sicurezza) e 6 (accesso) dello scudo UE-USA per la privacy. Il provvedimento dell'FTC ha imposto alla società di sostituire le misure di autenticazione inadeguate con un'autenticazione a più fattori, di limitare sostanzialmente la quantità di dati raccolti e conservati, di criptare i numeri di previdenza sociale, di far valutare da terzi i propri programmi di sicurezza delle informazioni e di fornire all'FTC una copia che possa essere pubblicata.

Nel caso Flo, l'FTC ha sostenuto che l'applicazione di tracciamento della fertilità aveva divulgato informazioni sulla salute degli utenti a prestatori terzi di analisi dei dati dopo aver assunto impegni a mantenere riservate tali informazioni. La denuncia dell'FTC constata in particolare le interazioni della società con consumatori dell'UE così come il fatto che Flo ha violato i principi dello scudo UE-USA per la privacy 1 (informativa), 2 (scelta), 3 (responsabilità in caso di trasferimento successivo) e 5 (integrità dei dati e limitazione della finalità). Tra le altre cose, il provvedimento dell'FTC ha imposto a Flo di comunicare agli utenti interessati la divulgazione delle loro informazioni personali e di incaricare i terzi che hanno ricevuto le informazioni sanitarie degli utenti di distruggere tali dati. È importante sottolineare che i provvedimenti dell'FTC tutelano i consumatori che, in tutto il mondo, interagiscono con l'impresa statunitense e non soltanto quelli che hanno presentato il reclamo.

Numerosi casi passati di azione coercitiva in relazione al quadro UE-USA dell'approdo sicuro e allo scudo UE-USA per la privacy hanno riguardato organizzazioni che hanno completato un'autocertificazione iniziale tramite il Dipartimento del Commercio, ma non hanno provveduto all'autocertificazione annuale pur continuando a dichiararsi aderenti effettivi al regime in questione. Altri casi hanno riguardato casi di millantata adesione da parte di organizzazioni che non hanno mai completato un'autocertificazione iniziale tramite il Dipartimento del Commercio. In futuro, l'FTC prevede di concentrare i propri sforzi proattivi in materia di applicazione delle norme sui tipi di violazioni sostanziali dei principi del DPF UE-USA asserite nel contesto di casi quali Twitter, CafePress e Flo. Nel frattempo il Dipartimento del Commercio gestirà e supervisionerà il processo di autocertificazione, terrà l'elenco ufficiale degli aderenti al DPF UE-USA e affronterà altre questioni relative alle dichiarazioni di adesione al regime (12). È importante sottolineare che le organizzazioni che chiedono di aderire al DPF UE-USA possono essere soggette all'applicazione sostanziale dei principi di tale regime anche se non effettuano o non rinnovano l'autocertificazione tramite il Dipartimento del Commercio.

II.   Attribuzione di priorità ai casi e indagini

Come avvenuto nel contesto del quadro UE-USA dell'approdo sicuro e dello scudo UE-USA per la privacy, l'FTC si impegna a considerare in via prioritaria le segnalazioni relative ai principi del DPF UE-USA formulate dal Dipartimento del Commercio e dagli Stati membri dell'UE. L'FTC intende inoltre dare priorità all'esame di segnalazioni relative al mancato rispetto dei principi del DPF UE-USA da parte di organizzazioni di autoregolamentazione nel settore della privacy e di altri organi indipendenti di composizione delle controversie.

L'FTC ha creato una procedura standard per agevolare gli Stati membri dell'UE nella presentazione dei casi nell'ambito del DPF UE-USA e ha fornito orientamenti indicanti il tipo di informazioni che le saranno più utili ai fini dell'esame del caso sottopostole. In questo contesto l'FTC ha nominato un referente interno dedicato agli Stati membri dell'UE. È estremamente utile che l'autorità richiedente abbia già svolto un esame preliminare della presunta violazione e possa cooperare alle indagini dell'FTC.

Quando investita di un tale caso dal Dipartimento del Commercio, da uno Stato membro dell'UE, da un organo di autoregolamentazione o da altri organi indipendenti di composizione delle controversie, l'FTC può affrontare le questioni sottopostele intervenendo su vari fronti, ad esempio verificando le politiche della privacy seguite dall'organizzazione, ottenendo ulteriori informazioni dall'organizzazione o da terzi, dando riscontri al soggetto richiedente, valutando se esista uno schema di violazione o se la violazione interessi un numero consistente di consumatori, stabilendo se il caso verte su materie rientranti nella sfera di competenza del Dipartimento del Commercio, valutando l'utilità di sforzi aggiuntivi per avvertire i partecipanti al mercato e, se del caso, avviando un procedimento coercitivo.

Oltre a dare priorità ai casi deferiti concernenti i principi del DPF UE-USA da parte del Dipartimento del Commercio, degli Stati membri dell'UE e delle organizzazioni di autoregolamentazione nel settore della privacy o di altri organi indipendenti di composizione delle controversie (13), l'FTC continuerà, se del caso, a indagare di propria iniziativa in merito a violazioni significative dei principi del DPF UE-USA, utilizzando una serie di strumenti. Nell'ambito del programma di indagine dell'FTC in merito a questioni in materia di tutela della vita privata e sicurezza che coinvolgono organizzazioni commerciali, l'FTC ha esaminato periodicamente se il soggetto in questione stava rilasciando dichiarazioni in merito allo scudo UE-USA per la privacy. In caso affermativo, se dall'indagine risultava una manifesta violazione dei relativi principi, l'FTC ha incluso accuse di violazioni dello scudo UE-USA per la privacy nell'azione coercitiva avviata. L'FTC intende continuare a seguire tale approccio proattivo, ora per quanto riguarda i principi del DPF UE-USA.

III.   Ottenimento e controllo di provvedimenti

L'FTC s'impegna a ottenere e controllare l'attuazione di provvedimenti coercitivi destinati ad assicurare la conformità rispetto ai principi del DPF UE-USA. L'FTC imporrà tale conformità rispetto ai principi del DPF UE-USA inserendo una serie adeguata di ingiunzioni nei suoi futuri provvedimenti adottati in relazione ai principi del DPF UE-USA. Violare un provvedimento amministrativo disposto dall'FTC può comportare una sanzione civile fino a 50 120 USD per singola violazione oppure, in caso di violazione reiterata (14), pari a 50 120 USD al giorno: in caso di pratiche lesive di un numero consistente di consumatori, la sanzione può quindi essere dell'ordine di milioni di dollari. Anche l'ordinanza consensuale comporta obblighi di conformità e di presentazione di relazioni. Il destinatario dell'ordinanza deve conservare per un dato numero di anni la documentazione che ne dimostra la conformità. L'ordinanza deve essere divulgata anche al personale incaricato di assicurarne il rispetto.

L'FTC controlla sistematicamente il rispetto dei provvedimenti esistenti relativi ai principi dello scudo UE-USA per la privacy, come avviene per tutti i suoi provvedimenti, e avvia azioni per farli rispettare, se necessario (15). Si rilevi che i provvedimenti dell'FTC continueranno a tutelare i consumatori che, in tutto il mondo, interagiscono con l'impresa e non soltanto quelli che hanno presentato il reclamo. L'FTC mantiene in rete un elenco delle imprese colpite da un suo provvedimento in relazione all'applicazione dei principi del DPF UE-USA (16).

IV.   Cooperazione esecutiva con le autorità di protezione dei dati dell'UE

Nel riconoscere il ruolo importante che le autorità di protezione dei dati dell'UE possono svolgere per la conformità ai principi del DPF UE-USA, l'FTC incoraggia a intensificare la consultazione e la cooperazione esecutiva con esse. In effetti un approccio coordinato alle sfide poste dagli attuali sviluppi del mercato digitale e dai modelli aziendali ad alta intensità di dati è sempre più critico. L'FTC intende condividere le informazioni sui casi sottopostile (anche riguardo all'evoluzione del caso) con le autorità di applicazione della legge richiedenti, ferme restando le leggi e le limitazioni in tema di riservatezza. Per quanto possibile in considerazione del numero e del tipo dei casi ricevuti, l'FTC comunica anche la sua valutazione del caso, comprensiva della descrizione delle questioni rilevanti sollevate e delle iniziative adottate per far fronte alle violazioni delle norme di sua competenza. Per conferire maggiore efficacia alle iniziative volte a contrastare le condotte illecite, l'FTC dà inoltre riscontro all'autorità richiedente circa il tipo di casi ricevuti. Se l'autorità richiedente chiede informazioni sull'evoluzione del caso sottoposto per poter portare avanti il proprio procedimento coercitivo, l'FTC risponde, tenuto conto del numero di casi all'esame e fatti salvi gli obblighi giuridici di riservatezza e di altro tipo.

L'FTC collabora da vicino con le autorità di protezione dei dati dell'UE per assisterle nelle attività di applicazione della legge. Se del caso, la collaborazione si esplica in condivisione delle informazioni e assistenza alle indagini a norma della legge statunitense sull'Internet sicura (SAFE WEB), che autorizza l'FTC a collaborare con le omologhe straniere nei casi di applicazione di leggi estere che vietano pratiche sostanzialmente analoghe a quelle vietate dalle leggi che l'FTC è tenuta a far applicare (17). Nel quadro di quest'assistenza l'FTC può, fatti salvi gli obblighi imposti dalla legge sull'internet sicura, comunicare informazioni ottenute nel corso della propria indagine, emettere provvedimenti cogenti a nome dell'autorità di protezione dei dati dell'UE che sta svolgendo la propria indagine e raccogliere la deposizione orale di testimoni o convenuti in relazione al procedimento coercitivo avviato da tale autorità. L'FTC esercita regolarmente questo potere per assistere le autorità di tutto il mondo nei casi inerenti alla tutela della vita privata e alla protezione dei consumatori.

Oltre a consultare l'autorità di protezione dei dati dell'UE richiedente sulle questioni relative al singolo caso, l'FTC si riunirà periodicamente con i rappresentanti designati del comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) per discutere in generale sul modo di migliorare la cooperazione esecutiva. Parteciperà anche, assieme al Dipartimento del Commercio, alla Commissione europea e ai rappresentanti dell'EDPB, alla valutazione periodica del DPF UE-USA per discutere della relativa attuazione. L'FTC incoraggia lo sviluppo di strumenti atti a potenziare la cooperazione esecutiva con le autorità di protezione dei dati dell'UE così come con altre omologhe nel mondo. L'FTC è lieta di affermare il proprio impegno a far rispettare gli aspetti del DPF UE-USA nel settore commerciale. Consideriamo il nostro partenariato con i colleghi dell'UE un aspetto fondamentale per garantire la protezione della privacy sia per i nostri cittadini che per i vostri.

La prego di accogliere, signor Commissario, i sensi della mia più alta stima.

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Lina M. KHAN

Presidente della Commissione federale del commercio


(1)  Lettera della presidente Edith Ramirez a Věra Jourová, commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere della Commissione europea, che descrive l'applicazione del nuovo quadro dello scudo UE-USA per la privacy da parte della Commissione federale del commercio (29 febbraio 2016), disponibile all'indirizzo https://www.ftc.gov/legal-library/browse/cases-proceedings/public-statements/letter-chairwoman-edith-ramirez-vera-jourova-commissioner-justice-consumers-gender-equality-european. L'FTC si era inoltre impegnata in precedenza ad applicare il programma "approdo sicuro" attuato tra gli Stati Uniti e l'UE. Lettera di Robert Pitofsky, presidente dell'FTC, a John Mogg, direttore della DG Mercato interno, Commissione europea (14 luglio 2000), disponibile all'indirizzo https://www.federalregister.gov/documents/2000/07/24/00-18489/issuance-of-safe-harbor-principles-and-transmission-to-european-commission. La presente lettera sostituisce tali impegni precedenti.

(2)  Codice degli Stati Uniti, titolo 15, articolo 45, lettera a). L'FTC non ha competenza giurisdizionale in tema di rispetto della normativa penale o di questioni di sicurezza nazionale e neppure riguardo alla maggior parte delle altre iniziative governative. Vigono inoltre eccezioni alla sua competenza in materia di attività commerciali, ad esempio nei confronti di banche, compagnie aeree, assicurazioni e prestatori di servizi di telecomunicazione nell'esercizio di attività di vettore pubblico. L'FTC non ha competenza neppure riguardo alla maggior parte delle organizzazioni non a scopo di lucro, ma ne ha per i soggetti che si presentano come associazioni di beneficenza o altrimenti senza scopo di lucro ma che in effetti esercitano un'attività lucrativa. Non ha competenza nemmeno sulle organizzazioni senza scopo di lucro che operano per dare profitto ai loro membri con scopo di lucro, anche sotto forma di rilevanti benefici economici. In alcuni casi l'FTC ha una competenza concorrente assieme ad altri enti di applicazione della legge. L'FTC ha intessuto stretti rapporti di lavoro con le autorità federali e statali, con le quali collabora assiduamente per coordinare le indagini o rinviare loro le domande quando occorra.

(3)   Cfr. FTC, Privacy and Security, https://www.ftc.gov/business-guidance/privacy-security.

(4)   Cfr. comunicato stampa, Fed. Trade Comm'n, FTC Explores Rules Cracking Down on Commercial Surveillance and Lax Data Security Practices (11 agosto 2022), https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2022/08/ftc-explores-rules-cracking-down-commercial-surveillance-lax-data-security-practices.

(5)   Cfr. comunicato stampa congiunto di Didier Reynders, commissario per la Giustizia della Commissione europea, e di Lina Khan, presidente della Commissione federale del commercio degli Stati Uniti (30 marzo 2022), https://www.ftc.gov/system/files/ftc_gov/pdf/Joint%20FTC-EC%20Statement%20informal%20dialogue%20consumer%20protection%20issues.pdf.

(6)   Cfr. comunicato stampa, Fed. Trade Comm'n, FTC Report Warns About Using Artificial Intelligence to Combat Online Problems (16 giugno 2022), https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2022/06/ftc-report-warns-about-using-artificial-intelligence-combat-online-problems.

(7)  Codice degli Stati Uniti, titolo 15, articolo 45, lettera a), punto 4), lettera B). Inoltre, per "atti o pratiche sleali o ingannevoli" si intendono gli atti o le pratiche riguardanti il commercio estero che i) causano o presentano probabilità di causare danni ragionevolmente prevedibili negli USA o ii) implicano un comportamento rilevante tenuto negli Stati Uniti (codice degli Stati Uniti, titolo 15, articolo 45, lettera a), punto 4), lettera A)).

(8)   Cfr. appendice A per un elenco delle questioni relative all'approdo sicuro e allo scudo per la privacy trattate dall'FTC.

(9)   Cfr. comunicato stampa, Fed. Trade Comm'n, FTC Charges Twitter with Deceptively Using Account Security Data to Sell Targeted Ads (25 maggio 2022), https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2022/05/ftc-charges-twitter-deceptively-using-account-security-data-sell-targeted-ads.

(10)   Cfr. comunicato stampa, Fed. Trade Comm'n, FTC Takes Action Against CafePress for Data Breach Cover Up (15 marzo 2022), https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2022/03/ftc-takes-action-against-cafepress-data-breach-cover.

(11)   Cfr. comunicato stampa, Fed. Trade Comm'n, FTC Finalizes Order with Flo Health, a Fertility-Tracking App that Shared Sensitive Health Data with Facebook, Google, and Others (22 giugno 2021), https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2021/06/ftc-finalizes-order-flo-health-fertility-tracking-app-shared-sensitive-health-data-facebook-google.

(12)  Lettera di Marisa Lago, Sottosegretaria al Commercio, incaricata del commercio internazionale, a Didier Reynders, commissario per la Giustizia, Commissione europea (12 dicembre 2022).

(13)  Sebbene non si occupi di risolvere i singoli casi di reclamo del singolo consumatore né svolga opera di mediazione al riguardo, l'FTC dichiara che darà priorità ai casi relativi al DPF UE-USA sottopostile dalle autorità di protezione dei dati dell'UE. L'FTC usa inoltre i reclami inseriti nella propria banca dati Consumer Sentinel, cui accedono molte altre autorità di applicazione della legge, per rilevare le tendenze, stabilire le priorità di applicazione e individuare i potenziali obiettivi da sottoporre a indagine. Per la presentazione di un reclamo presso l'FTC, le persone dell'UE dispongono dello stesso sistema di reclamo offerto ai consumatori statunitensi all'indirizzo https://reportfraud.ftc.gov/. Per il singolo reclamo relativo ai principi del DPF UE-USA, la persona dell'UE potrebbe tuttavia trovare più utile presentarlo all'autorità di protezione dei dati del proprio Stato membro o a un organo indipendente di composizione delle controversie.

(14)  Codice degli Stati Uniti, titolo 15, articolo 45, lettera m); Codice dei regolamenti federali, titolo 16, articolo 1.98. Tale importo è periodicamente adeguato per tenere conto dell'inflazione.

(15)  Lo scorso anno l'FTC ha votato per razionalizzare il processo di indagine in merito ai soggetti che commettono reati reiterati. Cfr. comunicato stampa, Fed. Trade Comm'n, FTC Authorizes Investigations into Key Enforcement Priorities (1o luglio 2021), https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2021/07/ftc-authorizes-investigations-key-enforcement-priorities.

(16)   Cfr. FTC, Privacy Shield, https://www.ftc.gov/business-guidance/privacy-security/privacy-shield.

(17)  Per decidere se esercitare i poteri conferitile dalla legge sull'internet sicura l'FTC valuta tra l'altro: "a) se l'ente richiedente abbia accettato di fornirle o le fornirà assistenza su base di reciprocità; b) se il soddisfacimento della richiesta rechi pregiudizio all'interesse pubblico degli Stati Uniti; c) se l'indagine o il procedimento coercitivo avviato dall'ente richiedente verta su atti o pratiche che causano o presentano probabilità di causare danni a un numero consistente di persone" (codice degli Stati Uniti, titolo 15, articolo 46, lettera j), punto 3)). Questo potere non vale per l'applicazione della normativa sulla concorrenza.


Appendice A

Scudo per la privacy e applicazione dell'approdo sicuro

 

Prot./Fascicolo FTC n.

Procedimento

Collegamento

 

 

 

 

1

Fascicolo FTC n. 2023062

Caso n. 3:22-cv-03070 (N.D. Cal.)

US v. Twitter, Inc.

Twitter

2

Fascicolo FTC n. 192 3209

In the Matter of Residual Pumpkin Entity, LLC, formerly d/b/a CafePress , and PlanetArt, LLC, d/b/a CafePress

CafePress

3

Fascicolo FTC n. 192 3133

Prot. n. C-4747

In the Matter of Flo Health, Inc.

Flo Health

4

Fascicolo FTC n. 192 3050

Prot. n. C-4723

In the Matter of Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.

Ortho-Clinical

5

Fascicolo FTC n. 192 3092

Prot. n. C-4709

In the Matter of T&M Protection, LLC

T&M Protection

6

Fascicolo FTC n. 192 3084

Prot. n. C-4704

In the Matter of TDARX, Inc.

TDARX

7

Fascicolo FTC n. 192 3093

Prot. n. C-4706

In the Matter of Global Data Vault, LLC

Global Data

8

Fascicolo FTC n. 192 3078

Prot. n. C-4703

In the Matter of Incentive Services, Inc.

Incentive Services

9

Fascicolo FTC n. 192 3090

Prot. n. C-4705

In the Matter of Click Labs, Inc.

Click Labs

10

Fascicolo FTC n. 182 3192

Prot. n. C-4697

In the Matter of Medable, Inc.

Medable

11

Fascicolo FTC n. 182 3189

Prot. n. 9386

In the Matter of NTT Global Data Centers Americas, Inc., as successor in interest to RagingWire Data Centers, Inc.

RagingWire

12

Fascicolo FTC n. 182 3196

Prot. n. C-4702

In the Matter of Thru, Inc.

Thru

13

Fascicolo FTC n. 182 3188

Prot. n. C-4698

In the Matter of DCR Workforce, Inc.

DCR Workforce

14

Fascicolo FTC n. 182 3194

Prot. n. C-4700

In the Matter of LotaData, Inc.

LotaData

15

Fascicolo FTC n. 182 3195

Prot. n. C-4701

In the Matter of EmpiriStat, Inc.

EmpiriStat

16

Fascicolo FTC n. 182 3193

Prot. n. C-4699

In the Matter of 214 Technologies, Inc., also d/b/a Trueface.ai

Trueface.ai

17

Fascicolo FTC n. 182 3107

Prot. n. 9383

In the Matter of Cambridge Analytica, LLC

Cambridge Analytica

18

Fascicolo FTC n. 182 3152

Prot. n. C-4685

In the Matter of SecureTest, Inc.

SecurTest

19

Fascicolo FTC n. 182 3144

Prot. n. C-4664

In the Matter of VenPath, Inc.

VenPath

20

Fascicolo FTC n. 182 3154

Prot. n. C-4666

In the Matter of SmartStart Employment Screening, Inc.

SmartStart

21

Fascicolo FTC n. 182 3143

Prot. n. C-4663

In the Matter of mResourceLLC, d/b/a Loop Works LLC

mResource

22

Fascicolo FTC n. 182 3150

Prot. n. C-4665

In the Matter of Idmission LLC

IDmission

23

Fascicolo FTC n. 182 3100

Prot. n. C-4659

In the Matter of ReadyTech Corporation

ReadyTech

24

Fascicolo FTC n. 172 3173

Prot. n. C-4630

In the Matter of Decusoft, LLC

Decusoft

25

Fascicolo FTC n. 172 3171

Prot. n. C-4628

In the Matter of Tru Communication, Inc.

Tru

26

Fascicolo FTC n. 172 3172

Prot. n. C-4629

In the Matter of Md7, LLC

Md7

30

Fascicolo FTC n. 152 3198

Prot. n. C-4543

In the Matter of Jhayrmaine Daniels (d/b/a California Skate-Line)

Jhayrmaine Daniels

31

Fascicolo FTC n. 152 3190

Prot. n. C-4545

In the Matter of Dale Jarrett Racing Adventure, Inc.

Dale Jarrett

32

Fascicolo FTC n. 152 3141

Prot. n. C-4540

In the Matter of Golf Connect, LLC

Golf Connect

33

Fascicolo FTC n. 152 3202

Prot. n. C-4546

In the Matter of Inbox Group, LLC

Inbox Group

34

Fascicolo n. 152 3187

Prot. n. C-4542

In the Matter of IOActive, Inc.

IOActive

35

Fascicolo FTC n. 152 3140

Prot. n. C-4549

In the Matter of Jubilant Clinsys, Inc.

Jubilant

36

Fascicolo FTC n. 152 3199

Prot. n. C-4547

In the Matter of Just Bagels Manufacturing, Inc.

Just Bagels

37

Fascicolo FTC n. 152 3138

Prot. n. C-4548

In the Matter of NAICS Association, LLC

NAICS

38

Fascicolo FTC n. 152 3201

Prot. n. C-4544

In the Matter of One Industries Corp.

One Industries

39

Fascicolo FTC n. 152 3137

Prot. n. C-4550

In the Matter of Pinger, Inc.

Pinger

40

Fascicolo FTC n. 152 3193

Prot. n. C-4552

In the Matter of SteriMed Medical Waste Solutions

SteriMed

41

Fascicolo FTC n. 152 3184

Prot. n. C-4541

In the Matter of Contract Logix, LLC

Contract Logix

42

Fascicolo FTC n. 152 3185

Prot. n. C-4551

In the Matter of Forensics Consulting Solutions, LLC

Forensics Consulting

43

Fascicolo FTC n. 152 3051

Prot. n. C-4526

In the Matter of American Int'l Mailing, Inc.

AIM

44

Fascicolo FTC n. 152 3015

Prot. n. C-4525

In the Matter of TES Franchising, LLC

TES

45

Fascicolo FTC n. 142 3036

Prot. n. C-4459

In the Matter of American Apparel, Inc.

American Apparel

46

Fascicolo FTC n. 142 3026

Prot. n. C-4469

In the Matter of Fantage.com, Inc.

Fantage

47

Fascicolo FTC n. 142 3017

Prot. n. C-4461

In the Matter of Apperian, Inc.

Apperian

48

Fascicolo FTC n. 142 3018

Prot. n. C-4462

In the Matter of Atlanta Falcons Football Club, LLC

Atlanta Falcons

49

Fascicolo FTC n. 142 3019

Prot. n. C-4463

In the Matter of Baker Tilly Virchow Krause, LLP

Baker Tilly

50

Fascicolo FTC n. 142 3020

Prot. n. C-4464

In the Matter of BitTorrent, Inc.

BitTorrent

51

Fascicolo FTC n. 142 3022

Prot. n. C-4465

In the Matter of Charles River Laboratories, Int'l

Charles River

52

Fascicolo FTC n. 142 3023

Prot. n. C-4466

In the Matter of DataMotion, Inc.

DataMotion

53

Fascicolo FTC n. 142 3024

Prot. n. C-4467

In the Matter of DDC Laboratories, Inc. , d/b/a DNA Diagnostics Center

DDC

54

Fascicolo FTC n. 142 3028

Prot. n. C-4470

In the Matter of Level 3 Communications, LLC

Level 3

55

Fascicolo FTC n. 142 3025

Prot. n. C-4468

In the Matter of PDB Sports, Ltd. , d/b/a the Denver Broncos Football Club, LLP

Broncos

56

Fascicolo FTC n. 142 3030

Prot. n. C-4471

In the Matter of Reynolds Consumer Products, Inc.

Reynolds

57

Fascicolo FTC n. 142 3031

Prot. n. C-4472

In the Matter of Receivable Management Services Corporation

Receivable Mgmt

58

Fascicolo FTC n. 142 3032

Prot. n. C-4473

In the Matter of Tennessee Football, Inc.

Tennessee Football

59

Fascicolo FTC n. 102 3058

Prot. n. C-4369

In the Matter of Myspace LLC

Myspace

60

Fascicolo FTC n. 092 3184

Prot. n. C-4365

In the Matter of Facebook, Inc.

Facebook

61

Fascicolo FTC n. 092 3081

Azione civile n. 09-CV-5276 (C.D. Cal.)

FTC v. Javian Karnani, and Balls of Kryptonite, LLC , d/b/a Bite Size Deals, LLC, and Best Priced Brands, LLC

Balls of Kryptonite

62

Fascicolo FTC n. 102 3136

Prot. n. C-4336

In the Matter of Google, Inc.

Google

63

Fascicolo FTC n. 092 3137

Prot. n. C-4282

In the Matter of World Innovators, Inc.

World Innovators

64

Fascicolo FTC n. 092 3141

Prot. n. C-4271

In the Matter of Progressive Gaitways LLC

Progressive Gaitways

65

Fascicolo FTC n. 092 3139

Prot. n. C-4270

In the Matter of Onyx Graphics, Inc.

Onyx Graphics

66

Fascicolo FTC n. 092 3138

Prot. n. C-4269

In the Matter of ExpatEdge Partners, LLC

ExpatEdge

67

Fascicolo FTC n. 092 3140

Prot. n. C-4281

In the Matter of Directors Desk LLC

Directors Desk

68

Fascicolo FTC n. 092 3142

Prot. n. C-4272

In the Matter of Collectify LLC

Collectify


ALLEGATO V

Image 8

6 luglio 2023

Commissario Didier Reynders

Commissione europea

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles

Belgio

Gentile Commissario Reynders,

il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti ("Dipartimento" o "DOT") si pregia di illustrare il proprio ruolo nell'applicazione dei principi del quadro UE-USA per la protezione dei dati personali ("DPF UE-USA"). In un mondo sempre più interconnesso il DPF UE-USA ha un'importanza fondamentale ai fini della tutela dei dati personali comunicati nelle operazioni commerciali. Permetterà alle imprese di effettuare operazioni importanti nell'economia globale, consentendo nel contempo ai consumatori dell'UE di salvaguardare tutele rilevanti in materia di privacy.

Il DOT ha espresso per la prima volta pubblicamente il proprio impegno a favore dell'applicazione del quadro UE-USA dell'approdo sicuro in una lettera inviata alla Commissione europea più di 22 anni fa, impegni che sono stati ribaditi e ampliati in una lettera del 2016 relativa al quadro dello scudo UE-USA per la privacy. Il DOT si è impegnato ad applicare con vigore, in tali lettere, i principi del quadro USA-UE dell'approdo sicuro e, successivamente, quelli dello scudo UE-USA per la privacy. Il DOT estende tale impegno ai principi del DPF UE-USA e la presente lettera rievoca e ribadisce tale impegno.

In particolare il DOT conferma l'impegno assunto sui seguenti aspetti fondamentali: 1) attribuzione di priorità all'esame delle presunte violazioni dei principi del DPF UE-USA; 2) adeguato intervento coercitivo nei confronti dei soggetti che millantano l'adesione al DPF UE-USA; e 3) controllo dell'esecuzione e pubblicazione dei provvedimenti coercitivi inerenti a violazioni dei principi del DPF UE-USA. Seguono informazioni particolareggiate su ciascuno di detti impegni, cui si aggiunge, per il necessario inquadramento della questione, una descrizione del contesto in cui s'iscrive il ruolo svolto dal Dipartimento nella tutela della vita privata dei consumatori e nell'applicazione dei principi del DPF UE-USA.

1.   Contesto

A.   Poteri del DOT in materia di privacy

Il Dipartimento è fortemente impegnato a tutelare la riservatezza dei dati che i consumatori comunicano alle compagnie aeree e ai rivenditori che fanno servizio di biglietteria.

Il potere del DOT d'intervenire in questa materia trova la base giuridica nel codice degli Stati Uniti, titolo 49, articolo 41712, che vieta al vettore o al rivenditore che fa servizio di biglietteria, nell'attività di trasporto aereo o di vendita di trasporto aereo, qualsiasi "pratica sleale o ingannevole". L'articolo 41712 è modellato sull'articolo 5 della legge sulla Commissione federale del Commercio (FTC) (codice degli Stati Uniti, titolo 15, articolo 45).

Di recente il DOT ha emanato regolamenti che definiscono le pratiche sleali e ingannevoli, in linea con i precedenti sia del DOT che dell'FTC (codice dei regolamenti federali, titolo 14, articolo 399.79). In particolare è "sleale" l'atto o la pratica che causa o rischia di causare un danno rilevante, non ragionevolmente evitabile, che non è compensato da un beneficio superiore per i consumatori o per la concorrenza.

Una pratica è "ingannevole" nei confronti dei consumatori quando rischia di fuorviare il consumatore che tiene un comportamento ragionevole in considerazione delle circostanze in relazione a una materia rilevante. Una questione è rilevante se è suscettibile di incidere sul comportamento o sulla decisione del consumatore in relazione a un prodotto o a un servizio. Oltre a questi principi generali, il DOT interpreta specificamente l'articolo 41712 nel senso che vieta alle compagnie aeree o ai rivenditori che fanno servizio di biglietteria: 1) di violare i termini della propria politica della privacy; 2) di violare le norme emanate dal Dipartimento in cui determinate pratiche in materia di privacy sono indicate come sleali o ingannevoli; o 3) di violare la legge sulla tutela della vita privata dei minori online (COPPA) o le norme dell'FTC che la attuano; o 4) di non rispettare, in qualità di aderente al DPF UE-USA, i principi di detto regime (1).

Come rilevato sopra, a norma della legge federale, il DOT ha competenza esclusiva sulla disciplina delle pratiche in materia di privacy seguite dalle compagnie aeree e competenza concorrente con l'FTC per le stesse pratiche seguite dai rivenditori che fanno servizio di biglietteria nell'attività di vendita di trasporto aereo.

Una volta che il vettore o il rivenditore di trasporto aereo ha assunto pubblicamente l'impegno di rispettare i principi del DPF UE-USA, il Dipartimento può quindi esercitare i poteri conferitigli dall'articolo 41712 per farglieli rispettare. Pertanto, se la compagnia aerea o il rivenditore cui il passeggero comunica informazioni si è impegnato a rispettare i principi del DPF UE-USA, il venire meno a quest'impegno costituisce una violazione dell'articolo 41712.

B.   Pratiche di applicazione

L'Ufficio per la protezione dei consumatori nel settore del trasporto aereo del Dipartimento ("OACP" o "Ufficio") (2) indaga sui casi e avvia azioni al riguardo a norma del codice degli Stati Uniti, titolo 49, articolo 41712. Nell'applicazione del divieto delle pratiche sleali e ingannevoli, disposto per legge dall'articolo 41712, opera principalmente tramite il negoziato, la stesura di provvedimenti inibitori e la redazione di provvedimenti di valutazione delle sanzioni civili. Nella maggior parte dei casi l'Ufficio viene a conoscenza delle potenziali violazioni tramite i reclami che riceve da persone, agenzie di viaggio ed enti pubblici statunitensi e stranieri. I consumatori possono usare il sito web del DOT per sporgere reclamo nei confronti delle compagnie aeree e dei rivenditori che fanno servizio di biglietteria (3).

Se non è conclusa una transazione adeguata e ragionevole, l'OACP ha il potere di avviare un procedimento coercitivo che comporta un incidente probatorio dinanzi a un giudice amministrativo del DOT, che è abilitato a emanare provvedimenti inibitori e infliggere sanzioni civili. La violazione dell'articolo 41712 può determinare l'emanazione di un provvedimento inibitorio e l'imposizione di una sanzione civile fino a 37 377 USD per ciascuna violazione della medesima disposizione.

Il Dipartimento non ha il potere di accordare un risarcimento o una riparazione pecuniaria al singolo reclamante, ma ha quello di approvare la transazione derivante da un'indagine dell'OACP che offre un beneficio (denaro contante, buoni, ecc.) direttamente al consumatore in vece del pagamento della sanzione pecuniaria altrimenti dovuta al governo degli Stati Uniti. Il caso si è verificato in passato e, in presenza delle necessarie circostanze, potrà verificarsi anche nel contesto dei principi del DPF UE-USA. Se la compagnia aerea si rendesse responsabile di violazioni reiterate dell'articolo 41712, si porrebbe anche la questione della sua attitudine alla conformità; in situazioni estreme, questo potrebbe indurre a stabilire che la compagnia non è più idonea a esercitare l'attività e a privarla quindi della facoltà di esercitare l'attività economica.

Finora il DOT ha ricevuto un numero relativamente basso di reclami per presunta violazione della privacy da parte di compagnie aeree o di rivenditori che fanno servizio di biglietteria. Quando il caso si verifica, il reclamo è esaminato secondo i principi illustrati sopra.

C.   Tutele giuridiche del DOT a beneficio dei consumatori dell'UE

A norma dell'articolo 41712, il divieto di pratiche sleali o ingannevoli nel trasporto aereo o nella vendita di trasporto aereo si applica a tutti i vettori aerei e rivenditori che fanno servizio di biglietteria, siano essi statunitensi o stranieri. Il DOT interviene spesso nei confronti di compagnie aeree statunitensi e straniere per pratiche che interessano consumatori sia statunitensi sia stranieri in quanto applicate nel corso di una prestazione di trasporto verso gli USA o in partenza dagli USA. Il DOT usa, e continuerà a usare, tutti i mezzi di cui dispone per tutelare i consumatori sia statunitensi sia stranieri dalle pratiche sleali o ingannevoli attuate nel trasporto aereo da soggetti regolamentati.

Il DOT è parimenti responsabile, per quanto concerne le compagnie aeree, del controllo dell'applicazione di altre leggi specifiche che prevedono tutele valide anche per i consumatori al di fuori degli Stati Uniti, come ad esempio la legge sulla tutela della vita privata dei minori online ("COPPA"). Fra le altre disposizioni la COPPA impone agli operatori che gestiscono siti web e servizi in rete rivolti ai minori, ovvero siti generici che rilevano scientemente informazioni personali di minori di età inferiore a 13 anni, di prevedere un'avvertenza rivolta ai genitori e di ottenere da questi un consenso verificabile. I siti web e i servizi in rete basati negli USA che sono soggetti alla COPPA e rilevano informazioni personali da minori stranieri sono tenuti a conformarsi a tale legge. Anche i siti web e i servizi in rete basati all'estero devono conformarsi alla COPPA se si rivolgono a minori che si trovano negli USA o se rilevano scientemente informazioni personali di minori che si trovano negli USA. In tutti i casi in cui la compagnia aerea che opera negli USA, sia essa statunitense o straniera, viola la COPPA, il Dipartimento è competente di avviare un'azione coercitiva.

II.   Applicazione dei principi del DPF UE-USA

Se riceve, contro una compagnia aerea o un rivenditore che fa servizio di biglietteria che ha scelto di aderire al DPF UE-USA, un reclamo per presunta violazione dei principi del regime, il Dipartimento lo fa rispettare attivamente e rigorosamente nel modo illustrato qui di seguito.

A.   Priorità all'esame della presunta violazione

L'OACP del Dipartimento esamina ciascun reclamo presentato per presunta violazione dei principi del DPF UE-USA (compresi quelli ricevuti dalle autorità di protezione dei dati dell'UE) e, se la violazione è confermata da prove, avvia un'azione coercitiva.

L'OACP coopera inoltre con l'FTC e il Dipartimento del Commercio e conferisce prioritaria ai casi in cui un soggetto regolamentato è accusato di non rispettare gli impegni assunti nell'ambito del DPF UE-USA.

Ricevuta la segnalazione di una presunta violazione dei principi del regime, l'OACP può muoversi su vari fronti nel quadro dell'indagine, ad esempio verificando le politiche della privacy seguite dalla compagnia aerea o dal rivenditore che fa servizio di biglietteria, ottenendo ulteriori informazioni dalla compagnia o dal rivenditore o da terzi, dando riscontri al soggetto richiedente e valutando se esista uno schema di violazione o se la violazione interessi un numero consistente di consumatori. Stabilisce inoltre se il caso verte su materie rientranti nella sfera di competenza del Dipartimento del Commercio o dell'FTC, valuta l'utilità di un'azione educativa sui consumatori e sulle imprese e, se del caso, avvia un procedimento coercitivo.

Se viene a conoscenza di una possibile violazione dei principi del DPF UE-USA da parte di un rivenditore che fa servizio di biglietteria, il Dipartimento coordina le iniziative con l'FTC. Provvede altresì a informare l'FTC e il Dipartimento del Commercio dell'esito delle azioni coercitive avviate in relazione ai principi del DPF UE-USA.

B.   Soluzione dei casi di millantata adesione al regime

Il Dipartimento resta impegnato a indagare sulle violazioni dei principi del DPF UE-USA, compreso sotto forma di millantata adesione al regime, esaminando in via prioritaria i casi sottoposti dal Dipartimento del Commercio relativamente a organizzazioni che ha riscontrato millantare l'adesione al DPF UE-USA o usare senza autorizzazione il relativo marchio di certificazione.

Si rileva altresì che, se la politica della privacy dell'organizzazione afferma la conformità ai principi del DPF UE-USA, il fatto che l'organizzazione presenti l'autocertificazione o non la rinnovi presso il Dipartimento del Commercio non dovrebbe di per sé esimerla dall'essere vincolata al controllo del DOT quanto all'applicazione degli impegni assunti in tale ambito.

C.   Controllo dell'esecuzione e pubblicazione dei provvedimenti coercitivi inerenti a violazioni dei principi del DPF UE-USA

L'OACP del Dipartimento resta parimenti impegnato a controllare l'esecuzione dei provvedimenti coercitivi per quanto necessario ad assicurare il rispetto dei principi del DPF UE-USA. Nello specifico, se emana un provvedimento che diffida la compagnia aerea o il rivenditore che fa servizio di biglietteria dal violare in futuro i principi del DPF UE-USA e l'articolo 41712, l'OACP controlla che questa disposizione inibitoria sia effettivamente rispettata. Provvede inoltre a mettere i provvedimenti emanati nei casi rientranti nei principi del DPF UE-USA a disposizione sul proprio sito web.

Il Dipartimento attende con interesse di continuare a lavorare sulle questioni inerenti al DPF UE-USA assieme ai partner federali e ai portatori di interessi dell'UE.

Nell'auspicare che queste informazioni risultino utili, resto a disposizione per qualsiasi domanda o ulteriore chiarimento.

La prego di accogliere, signor Commissario, i sensi della mia più alta stima.

Image 9

Pete BUTTIGIEG


(1)  https://www.transportation.gov/individuals/aviation-consumer-protection/privacy.

(2)  Precedentemente noto come Ufficio per l'applicazione della legge e i procedimenti nel trasposto aereo.

(3)  http://www.transportation.gov/airconsumer/privacy-complaints.


ALLEGATO VI

Image 10

Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti d'America

Sezione penale

Ufficio del Procuratore generale aggiunto

Washington, D.C. 20530

23 giugno 2023

Ana Gallego Torres

Direttrice generale della DG Giustizia e consumatori

Commissione europea

Rue Montoyer/Montoyerstraat 59

1049 Bruxelles

Belgio

Gentile Direttrice generale Gallego Torres,

segue una breve panoramica dei principali strumenti investigativi usati negli USA per ottenere dalle imprese dati commerciali e altre informazioni a fini di applicazione della normativa penale o per scopi (civili e regolamentari) d'interesse pubblico, corredata delle limitazioni di accesso che si applicano ai relativi poteri (1). Le procedure giuridiche previste a tali fini non sono discriminatorie: sono infatti seguite per ottenere informazioni dalle imprese presenti negli USA, comprese quelle che si autocertificano nell'ambito dello scudo UE-USA per la privacy, a prescindere dalla cittadinanza dell'interessato. Inoltre, l'impresa sottoposta a siffatta procedura negli Stati Uniti può contestarla in sede giudiziaria nelle modalità indicate qui di seguito (2).

Relativamente al sequestro di dati da parte delle autorità pubbliche, si rilevi in particolare il quarto emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, in virtù del quale il diritto dei cittadini a godere della sicurezza per quanto riguarda la loro persona, la loro casa, le loro carte e le loro cose, contro perquisizioni e sequestri ingiustificati, non può essere violato; e nessun mandato giudiziario può essere emesso, se non in base a fondate supposizioni, appoggiate da un giuramento o da una dichiarazione sull'onore e con descrizione specifica del luogo da perquisire e delle persone da arrestare o delle cose da sequestrare (Costituzione degli Stati Uniti, quarto emendamento). Nella sentenza Berger/Stato di New York la Corte suprema degli Stati Uniti ha ribadito, come in innumerevoli decisioni precedenti, che lo scopo fondamentale del quarto emendamento è tutelare la privacy e la sicurezza delle persone contro le ingerenze arbitrarie di agenti del governo (sentenza 388 U.S. 41, 53 (1967) (in riferimento a Camara/Tribunale municipale di San Francisco, 387 U.S. 523, 528 (1967)). Nelle indagini penali nazionali, il quarto emendamento implica in genere che, prima di effettuare una perquisizione, gli agenti delle autorità di applicazione della legge devono ottenere un mandato dal giudice (cfr. Katz/Stati Uniti, 389 U.S. 347, 357 (1967)). Le norme per l'emissione di un mandato, quali i requisiti relativi all'esistenza di motivi plausibili e alla specificità, si applicano ai mandati per perquisizioni fisiche e sequestri, nonché ai mandati per i contenuti memorizzati di comunicazioni elettroniche emesse ai sensi della Stored Communications Act (legge sulle comunicazioni archiviate), come illustrato di seguito. Se non vale l'obbligo del mandato, l'attività del governo è testata a fronte del quarto emendamento per stabilire se sia "ragionevole". È quindi la stessa Costituzione a garantire che il governo degli Stati Uniti non disponga di un potere illimitato o arbitrario di sequestro delle informazioni private (3).

Autorità di contrasto penali

Nell'ambito di un'indagine penale, i procuratori federali, che dipendono dal Dipartimento della Giustizia, e gli inquirenti federali, compresi gli agenti del Federal Bureau of Investigation (FBI), autorità di contrasto inquadrata nel Dipartimento della Giustizia, hanno facoltà di obbligare le imprese presenti negli USA a comunicare documenti e altre informazioni; possono al riguardo attivare varie procedure giuridiche obbligatorie, tra cui citazioni dinanzi al grand jury, citazioni amministrative e mandati di perquisizione, e possono acquisire altre comunicazioni in virtù dei poteri di intercettazione delle comunicazioni e dei dati informativi conferiti per le indagini penali federali.

Citazioni dinanzi al grand jury o in giudizio - In materia penale si ricorre alle citazioni come supporto di un'indagine di polizia mirata. La citazione dinanzi al grand jury è la richiesta ufficiale emessa dallo stesso (di solito su richiesta del procuratore federale) a supporto di un'indagine condotta in tale sede su una sospetta violazione specifica della normativa penale. Il grand jury è il ramo investigativo di un tribunale, formato da giurati scelti da un magistrato o giudice. La citazione può imporre alla persona di testimoniare in un procedimento o di comunicare o mettere a disposizione documenti aziendali, informazioni conservate su supporto elettronico o altri beni materiali. Le informazioni devono essere pertinenti all'indagine e la citazione non può essere irragionevole, vale a dire che non può essere eccessivamente ampia né vessatoria o eccessivamente gravosa: il destinatario della citazione può peraltro contestarla adducendo uno di questi motivi Cfr. Fed. R. Crim. P. 17. In determinate situazioni limitate, dopo che al grand jury il caso è sfociato in un'accusa formale è possibile ricorrere a una citazione in giudizio per ottenere documenti.

Potere di emissione di citazioni amministrative - Il potere di emettere citazioni amministrative è esercitabile nelle indagini sia penali sia civili. In materia penale, varie leggi federali autorizzano il ricorso alle citazioni amministrative per ottenere la comunicazione o la disponibilità di documenti aziendali, informazioni conservate su supporto elettronico o altri beni materiali pertinenti in relazione alle indagini riguardanti le frodi mediche, gli abusi su minori, la protezione dei servizi segreti e nei casi che implicano sostanze controllate, così come nelle indagini degli ispettori generali che interessano enti governativi. Se il governo intende far valere la citazione amministrativa in giudizio, il destinatario di tale citazione può, al pari del destinatario della citazione dinanzi al grand jury, contestarla in quanto irragionevole, vale a dire eccessivamente ampia o vessatoria o eccessivamente gravosa.

Ordinanze di un organo giurisdizionale relative ai dispositivi di intercettazione dei dati informativi della comunicazione in entrata e in uscita - A norma delle disposizioni che disciplinano i dispositivi d'intercettazione dei dati informativi della comunicazione in entrata e in uscita, l'autorità di contrasto può ottenere dall'organo giurisdizionale competente, certificando che le informazioni sono d'interesse per un'indagine penale in corso, un'ordinanza che le permette di acquisire in tempo reale informazioni non di contenuto su un dato numero di telefono o indirizzo di posta elettronica (numero composto, instradamento della comunicazione, destinatario e segnale) (cfr. codice degli Stati Uniti, titolo 18, articoli 3121-3127). L'impiego o l'installazione di un tale dispositivo al di fuori della legge costituisce un reato federale.

Legge sulla privacy nelle comunicazioni elettroniche (ECPA) - L'accesso del governo alle informazioni sugli abbonati, ai dati di traffico e all'archivio dei contenuti delle comunicazioni in possesso dei prestatori di servizi internet, delle società telefoniche e di altri terzi prestatori di servizi è disciplinato da ulteriori norme adottate ai sensi del titolo II dell'ECPA, ossia dalla legge sulle comunicazioni archiviate (SCA) (codice degli Stati Uniti, titolo 18, articoli 2701-2712). Nel sistema di diritti alla privacy previsti per legge instaurato dalla SCA, la facoltà delle autorità di contrasto di accedere ai dati è limitata, fermi restando gli obblighi che la legge costituzionale impone al cliente o all'abbonato al prestatore di servizi internet. La SCA prevede livelli crescenti di tutela della privacy in funzione dell'intrusività della raccolta dati: per le informazioni relative alla registrazione dell'abbonato, gli indirizzi IP e relative indicazioni temporali e i dati di fatturazione, le autorità di applicazione della legge in materia penale devono ottenere un'ingiunzione; per la maggior parte delle altre informazioni non di contenuto archiviate, come le intestazioni dei messaggi di posta elettronica senza indicazione dell'oggetto, le autorità di contrasto devono esporre al giudice fatti precisi per dimostrargli che le informazioni richieste sono pertinenti e rilevanti per un'indagine penale in corso. Per acquisire il contenuto archiviato delle comunicazioni elettroniche, le autorità di applicazione della legge in materia penale ottengono in genere un mandato del giudice, fondato su motivi plausibili per ritenere che l'account contenga prove di un reato. La SCA prevede inoltre la responsabilità civile e sanzioni penali (4).

Ordinanze di un organo giurisdizionale che dispongono la sorveglianza a norma della legge federale sull'intercettazione delle comunicazioni - A norma della legge federale sull'intercettazione delle comunicazioni, le autorità di contrasto possono intercettare in tempo reale le comunicazioni orali, via cavo o elettroniche (cfr. codice degli Stati Uniti, titolo 18, articoli 2510-2523). L'esercizio di questo potere presuppone l'emissione di un'ordinanza di un organo giurisdizionale nella quale il giudice riscontra, fra l'altro, l'esistenza di motivi plausibili per ritenere che l'intercettazione via cavo o elettronica fornirà la prova di un reato federale o del luogo in cui si trova un latitante. La legge prevede la responsabilità civile e sanzioni penali in caso di violazione delle disposizioni sull'intercettazione delle comunicazioni.

Mandato di perquisizione — Fed. R. Crim. P. (norme federali di procedura penale), norma 41 - Negli Stati Uniti i servizi di contrasto possono effettuare fisicamente perquisizioni di locali solo se autorizzati dal giudice. Questo implica dimostrare al giudice, adducendo "motivi plausibili", che un reato è stato commesso o sta per essere commesso e che è probabile rinvenire elementi connessi al reato nel luogo indicato nel mandato. Si ricorre spesso a questo potere quando, una volta notificata all'impresa una citazione o altra ingiunzione di presentare documenti, è necessaria una perquisizione fisica dei suoi locali per scongiurare il rischio di distruzione delle prove. Una persona soggetta a perquisizione o i cui beni sono soggetti a perquisizione può chiedere la cancellazione delle prove ottenute o derivate da una perquisizione illegale se tali prove vengono presentate contro tale persona durante un processo penale (cfr. Mapp/Ohio, 367 U.S. 643 (1961)). Quando il titolare dei dati è tenuto a divulgare dati in forza di un mandato, la parte obbligata può contestare l'obbligo di divulgazione in quanto indebitamente gravoso. Cfr. In re Application of United States, 610 F.2d 1148, 1157 (3d Cir. 1979) (nella quale si afferma che il giusto processo richiede un'audizione in merito alla questione dell'onerosità prima di obbligare una società telefonica a fornire assistenza in relazione a un mandato di perquisizione); In re Application of United States, 616 F.2d 1122 (9th Cir. 1980) (che giunge alla stessa conclusione sulla base dell'autorità di vigilanza dell'organo giurisdizionale).

Orientamenti e politiche del Dipartimento della Giustizia - Oltre alle citate limitazioni basate sulla Costituzione, sulla legge e sui regolamenti, l'accesso del governo ai dati per scopi di applicazione della legge è limitato ulteriormente dagli orientamenti emanati dal Procuratore generale, che prevedono anche tutele in materia di privacy e di libertà civili. Ad esempio, gli orientamenti del Procuratore generale per le operazioni del Federal Bureau of Investigation (FBI) all'interno degli USA (settembre 2008) ("orientamenti" o "orientamenti AG FBI"), consultabili all'indirizzo http://www.justice.gov/archive/opa/docs/guidelines.pdf, limitano l'uso di metodi investigativi per ottenere informazioni collegate a indagini su reati federali. Impongono infatti all'FBI di applicare metodi di indagine meno intrusivi possibile, tenendo conto dell'effetto sulla vita privata e sulle libertà civili e del potenziale danno alla reputazione. Parafrasando gli orientamenti, va da sé che l'FBI deve condurre le indagini e le altre attività con modalità lecite e proporzionate nel rispetto delle libertà e della privacy, e evitare qualsiasi intrusione superflua nella vita delle persone rispettose della legge (cfr. orientamenti AG FBI, 5). L'FBI ha dato attuazione agli orientamenti con la Guida alle indagini e operazioni dell'FBI all'interno degli USA, consultabile all'indirizzo https://vault.fbi.gov/FBI%20Domestic%20Investigations%20and%20Operations%20Guide%20%28DIOG%29, manuale completo in cui sono indicati i limiti specifici applicabili all'uso degli strumenti d'indagine e gli orientamenti cui attenersi per proteggere le libertà civili e la privacy in ogni indagine. Il manuale sulla giustizia (Justice Manual), anch'esso disponibile in rete all'indirizzo https://www.justice.gov/jm/justicemanualprevede ulteriori norme e politiche che limitano le attività investigative dei procuratori federali.

Poteri civili e regolamentari (interesse pubblico)

Riguardo all'accesso ai dati detenuti da imprese presenti negli Stati Uniti vigono limitazioni rilevanti anche sotto il profilo civile o regolamentare (ossia di "interesse pubblico"). Gli enti che hanno competenze civili o di regolamentazione possono citare le imprese ingiungendo loro di trasmettere documenti aziendali, informazioni conservate su supporto elettronico o altri beni materiali. L'esercizio di questo potere di citazione amministrativa o civile è limitato non solo dalla legge costitutiva dell'ente, ma anche dal sindacato giurisdizionale indipendente delle citazioni precedente alla potenziale esecuzione per via giudiziaria (cfr., ad esempio, Fed. R. Civ. P. (norme federali in materia di procedura civile), norma 45). L'ente può chiedere l'accesso soltanto ai dati d'interesse per la materia rientrante nella sua competenza di regolamentazione. Il destinatario della citazione amministrativa può contestarne l'esecuzione in sede giudiziaria, presentando prove del fatto che l'ente non ha agito secondo i criteri minimi di accesso "ragionevole" illustrati in precedenza.

Secondo il settore specifico in cui opera e la tipologia di dati che detiene, l'impresa può addurre altre basi giuridiche per contestare la richiesta di dati presentata dall'ente amministrativo Un istituto finanziario, ad esempio, può contestare la citazione amministrativa che gli ingiunge di comunicare determinati tipi di informazioni adducendo che, presentandole, violerebbe la legge sul segreto bancario e i relativi regolamenti di esecuzione (codice degli Stati Uniti, titolo 31, articolo 5318; codice dei regolamenti federali, titolo 31, capitolo X), mentre un'altra società può invocare la legge sull'informativa corretta nel credito (codice degli Stati Uniti, titolo 15, articolo 1681b) o una delle molte altre leggi settoriali. L'abuso del potere di inviare citazioni può implicare la responsabilità dell'ente o la responsabilità personale dei suoi agenti (cfr., ad esempio, legge sul diritto alla privacy finanziaria, codice degli Stati Uniti, titolo 12, articoli 3401-3423). Negli Stati Uniti i giudici svolgono quindi il ruolo di custodi per bloccare le richieste indebite degli enti di regolamentazione e supervisionano in indipendenza l'operato degli enti federali.

Infine, il potere conferito dalla legge a un'autorità amministrativa di sequestrare fisicamente i dati a un'impresa presente negli USA nel quadro di una perquisizione amministrativa deve soddisfare le condizioni del quarto emendamento (cfr. See/Città di Seattle, 387 U.S. 541 (1967)).

Conclusioni

Negli Stati Uniti tutte le attività di contrasto e di regolamentazione devono essere conformi alla normativa applicabile: Costituzione degli Stati Uniti, leggi, norme e regolamenti. Devono inoltre essere conformi alle politiche applicabili, compresi gli orientamenti del Procuratore generale che disciplinano le attività di applicazione della legge a livello federale. Il quadro giuridico illustrato limita le autorità statunitensi di applicazione della legge e di regolamentazione nella loro capacità di acquisire informazioni dalle imprese presenti negli Stati Uniti, a prescindere dal fatto che le informazioni riguardino cittadini statunitensi o residenti negli USA oppure cittadini stranieri; permette altresì di sottoporre a sindacato giurisdizionale qualsiasi richiesta di accesso ai dati avanzata dal governo in virtù di questi poteri.

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(1)  La panoramica non descrive gli strumenti investigativi usati dalle autorità di contrasto nell'ambito delle indagini sul terrorismo e su altre questioni legate alla sicurezza nazionale, tra cui le National Security Letter per determinate informazioni contenute in rapporti di credito, documenti finanziari e archivi elettronici di abbonati e di dati transazionali (codice degli Stati Uniti, titolo 12, articolo 3414, titolo 15, articolo 1681u, titolo 15, articolo 1681v, titolo 18, articolo 2709, titolo 50, articolo 3162), e, per la sorveglianza elettronica, i mandati di perquisizione, i documenti aziendali e la raccolta di altre informazioni a norma della legge relativa alla vigilanza sull'intelligence esterna (codice degli Stati Uniti, titolo 50, articoli 1801 e seguenti).

(2)  La presente lettera verte sui poteri di applicazione della legge e di regolamentazione a livello federale: se la violazione riguarda la legge di uno Stato federato, le indagini sono effettuate dalle autorità di contrasto di tale Stato e il procedimento giudiziario avviene dinanzi ai giudici di tale Stato. Le autorità di applicazione della legge degli Stati federati usano i mandati e le citazioni sostanzialmente nello stesso modo descritto nel presente documento, con la differenza tuttavia che la Costituzione o le leggi dello Stato possono prevedere per la procedura giuridica tutele aggiuntive superiori a quelle stabilite dalla Costituzione degli Stati Uniti. Le tutele previste dalla legge dello Stato federato devono essere almeno equivalenti a quelle della Costituzione degli Stati Uniti, compreso, ma non solo, il quarto emendamento.

(3)  Per quanto concerne i principi del quarto emendamento sulla tutela della vita privata e degli interessi in materia di sicurezza di cui sopra, i giudici statunitensi applicano regolarmente tali principi ai nuovi tipi di strumenti investigativi di contrasto resi possibili dagli sviluppi tecnologici. Ad esempio nel 2018 la Corte suprema ha stabilito che l'acquisizione da parte di enti governativi, nel contesto di un'indagine di contrasto, di informazioni storiche sull'ubicazione dei siti a livello di cella da una società di telefonia mobile per un periodo di tempo prolungato costituisce una "ricerca" soggetta al requisito del mandato di cui al quarto emendamento (Carpenter/Stati Uniti, 138 S. Ct. 2206 (2018)).

(4)  Inoltre l'articolo 2705, lettera b), della SCA autorizza il governo a ottenere un'ordinanza di un organo giurisdizionale, basata su una comprovata necessità di protezione dalla divulgazione, che vieti a un prestatore di servizi di comunicazione di notificare volontariamente ai propri utenti il ricevimento della notifica dell'avvio di un procedimento giudiziario ai sensi della SCA. Nell'ottobre 2017 il Procuratore generale aggiunto Rod Rosenstein ha pubblicato un memorandum indirizzato agli avvocati e agli agenti del Dipartimento della Giustizia contenente orientamenti destinati a garantire che le domande per l'ottenimento di provvedimenti cautelari siano adattate ai fatti e alle preoccupazioni specifiche di un'indagine e che fissa un termine massimo di un anno per il periodo per il quale una domanda può chiedere il posticipo della notifica. Nel maggio del 2022 il Procuratore generale aggiunto, Lisa Monaco, ha pubblicato orientamenti supplementari sull'argomento che, tra l'altro, hanno stabilito i requisiti interni di approvazione da parte del Dipartimento della Giustizia per le domande di proroga di un provvedimento cautelare oltre il termine iniziale di un anno e hanno imposto la cessazione dell'efficacia dei provvedimenti cautelari in concomitanza con la chiusura di un'indagine.


ALLEGATO VII

UFFICIO DEL DIRETTORE DELL'INTELLIGENCE NAZIONALE - UFFICIO LEGALE

WASHINGTON, DC 20511

9 dicembre 2022

Leslie B. Kiernan,

Giureconsulta

Dipartimento del

Commercio degli Stati Uniti, 1401 Constitution

Ave., NW Washington, DC 20230

Gentile signora Kiernan,

il 7 ottobre 2022 il presidente Biden ha firmato il decreto presidenziale 14086, Enhancing Safeguards for United States Signals Intelligence Activities, che rafforza la rigorosa serie di garanzie in materia di privacy e libertà civili che si applicano alle attività di intelligence dei segnali degli Stati Uniti. Tra queste figurano: obbligo di soddisfacimento da parte delle attività di intelligence dei segnali di obiettivi legittimi elencati; divieto esplicito di tali attività ai fini di specifici obiettivi vietati; messa in atto di procedure nuove per garantire che le attività di intelligence dei segnali perseguano tali obiettivi legittimi e non obiettivi vietati; obbligo di conduzione delle attività di intelligence dei segnali soltanto dopo aver accertato, sulla base di una valutazione ragionevole di tutti i fattori pertinenti, che tali attività sono necessarie per far progredire una priorità di intelligence convalidata e soltanto in misura e in modo proporzionati alla priorità di intelligence convalidata per la quale sono state autorizzate; e istruzione ai servizi della comunità dell'intelligence di aggiornare le loro politiche e procedure al fine di rispecchiare le garanzie richieste dal decreto presidenziale in materia di intelligence dei segnali. L'aspetto più rilevante consiste nel fatto che il decreto presidenziale introduce altresì un meccanismo indipendente e vincolante che consente alle persone provenienti da "Stati qualificati", designati ai sensi del decreto presidenziale stesso, di presentare ricorso qualora ritengano di essere state oggetto di attività illecite statunitensi di intelligence dei segnali, comprese le attività che violano le tutele previste da detto decreto presidenziale.

L'emanazione del decreto presidenziale 14086 da parte del presidente Biden ha segnato il culmine di ben oltre un anno di negoziati dettagliati tra i rappresentanti della Commissione europea e degli Stati Uniti e indica la direzione che le misure che gli Stati Uniti adotteranno per attuare gli impegni assunti nell'ambito del quadro UE-USA per la protezione dei dati personali. Coerentemente con lo spirito di cooperazione che ha prodotto tale quadro, ritengo che Lei abbia ricevuto due serie di domande da parte della Commissione europea sulle modalità di attuazione del decreto presidenziale da parte della comunità dell'intelligence. Sono lieto di rispondere a tali domande con la presente lettera.

Articolo 702 della legge relativa alla vigilanza sull'intelligence esterna del 1978 (articolo 702 FISA)

La prima serie di domande riguarda l'articolo 702 FISA, che consente l'acquisizione, assistita obbligatoriamente da prestatori di servizi di comunicazione elettronica, di informazioni di intelligence esterna ottenuta prendendo a obiettivo cittadini stranieri che si ritiene ragionevolmente siano situati al di fuori degli Stati Uniti. In particolare le domande formulate riguardano l'interazione tra tale disposizione e il decreto presidenziale 14086, nonché le altre garanzie che si applicano alle attività svolte ai sensi dell'articolo 702 FISA.

Innanzitutto, possiamo confermare che la comunità dell'intelligence applicherà le garanzie di cui al decreto presidenziale 14086 alle attività svolte ai sensi dell'articolo 702 FISA.

Numerose altre garanzie si applicano inoltre al ricorso, da parte del governo, all'articolo 702 FISA. Ad esempio tutte le certificazioni a norma dell'articolo 702 FISA devono essere firmate tanto dal Procuratore generale quanto dal direttore dell'intelligence nazionale (DNI), e il governo deve sottoporre tutte queste certificazioni all'approvazione della Corte di vigilanza sull'intelligence esterna (Corte FISA), costituita da giudici indipendenti, nominati a vita a svolgere la professione di giudice, che esercitano un mandato di sette anni non rinnovabile. Tali certificazioni individuano le categorie di informazioni di intelligence esterna da acquisire, che devono soddisfare la definizione, stabilita dalla legge, di informazioni di intelligence esterna, prendendo a obiettivo persone straniere che si ritiene ragionevolmente si trovino al di fuori degli Stati Uniti. Tali certificazioni hanno incluso informazioni relative al terrorismo internazionale e ad altri temi, quali l'acquisizione di informazioni in merito ad armi di distruzione di massa. Ogni certificazione annuale deve essere presentata alla Corte FISA per approvazione in un fascicolo di domanda di certificazione che comprenda le certificazioni del Procuratore generale e del direttore dell'intelligence nazionale, le dichiarazioni giurate rilasciate da determinati capi degli enti di intelligence, le procedure di individuazione degli obiettivi, le procedure di minimizzazione e le procedure di interrogazione che sono vincolanti per il governo. Le procedure di individuazione degli obiettivi richiedono tra l'altro che la comunità dell'intelligence valuti ragionevolmente, sulla base di tutte le circostanze del caso, che l'attività di individuazione degli obiettivi porterà probabilmente alla raccolta di informazioni di intelligence esterna individuate in una certificazione a norma dell'articolo 702 PISA.

Inoltre, nel raccogliere informazioni ai sensi dell'articolo 702 FISA, la comunità dell'intelligence deve: fornire una spiegazione scritta della base della sua valutazione, al momento dell'individuazione degli obiettivi, del fatto che si ritiene che gli obiettivi in questione dovrebbero possedere, ricevere o è probabile che comunichino informazioni di intelligence esterna individuate in una certificazione a norma dell'articolo 702 PISA; confermare che la norma di individuazione degli obiettivi di cui all'articolo 702 della PISA continua ad essere soddisfatta; e cessare la raccolta nel momento in cui tale norma non è più soddisfatta. Cfr. comunicazione del governo degli Stati Uniti alla Corte di vigilanza sull'intelligence esterna, 2015 Summary of Notable Section 702 Requirements, pagg. 2-3 (15 luglio 2015).

Richiedere alla comunità dell'intelligence di registrare per iscritto e confermare regolarmente la validità della sua valutazione secondo cui gli obiettivi di cui all'articolo 702 FISA rispettano le norme applicabili in materia di individuazione degli obiettivi facilita la supervisione da parte della Corte FISA delle attività di individuazione degli obiettivi svolte dalla comunità dell'intelligence. Ogni valutazione e spiegazione registrate della logica alla base dell'individuazione degli obiettivi è esaminata ogni due mesi dagli avvocati incaricati della vigilanza sull'intelligence presso il Dipartimento della Giustizia che svolgono tale funzione di vigilanza in modo indipendente rispetto alle operazioni di intelligence esterna. La sezione del Dipartimento della Giustizia che svolge tale funzione è quindi competente, a sensi di una norma consolidata da tempo della Corte FISA, di segnalare a tale Corte eventuali violazioni delle procedure applicabili. Tale attività di segnalazione, unitamente alle riunioni periodiche tra la Corte FISA e detta sezione del Dipartimento della Giustizia in merito alla vigilanza sulle attività di individuazione degli obiettivi a norma dell'articolo 702 FISA, consente alla Corte FISA di garantire il rispetto dell'articolo 702 FISA e di altre procedure, nonché di assicurare altrimenti la liceità delle attività svolte dal governo. In particolare la Corte FISA può procedere in tal senso in svariati modi, anche adottando decisioni correttive vincolanti volte a porre fine alle attività di raccolta dell'autorità governativa nei confronti di un determinato obiettivo o a modificare o ritardare la raccolta dei dati a norma dell'articolo 702 FISA. La Corte FISA può altresì richiedere al governo di fornire ulteriori relazioni o informazioni sulla sua conformità rispetto alle attività di individuazione degli obiettivi e ad altre procedure oppure richiedere modifiche a tali procedure.

Raccolta "in blocco" dell'intelligence dei segnali

La seconda serie di domande riguarda la raccolta "in blocco" di dati attuata dall'intelligence dei segnali, definita dal decreto presidenziale 14086 come la raccolta autorizzata di grandi quantità di dati di intelligence dei segnali che, in base a considerazioni tecniche od operative, è effettuata senza il filtro delle discriminanti (identificatori o selettori specifici).

Per quanto concerne tali questioni, sottolineiamo innanzitutto che né la FISA né le National Security Letter autorizzano la raccolta in blocco. Per quanto concerne la FISA:

a norma dei titoli I e III FISA, che autorizzano rispettivamente la sorveglianza elettronica e le perquisizioni fisiche, sono necessari (con eccezioni limitate, quali situazioni d'emergenza) un'ordinanza di un organo giurisdizionale e sempre un motivo plausibile per ritenere che l'obiettivo della raccolta dati sia una potenza straniera o l'agente di una potenza straniera (cfr. codice degli Stati Uniti, titolo 50, articoli 1805 e 1824);

la legge USA FREEDOM del 2015 ha modificato il titolo IV FISA, che autorizza l'uso di dispositivi di intercettazione dei dati informativi della comunicazione in entrata e in uscita, conformemente a un'ordinanza di un organo giurisdizionale (tranne in situazioni di emergenza), al fine di imporre al governo di basare le richieste su un "selettore specifico" (cfr. codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 1842, lettera c), punto 3);

a norma del titolo V FISA, che consente al Federal Bureau of Investigation (FBI) di ottenere determinati tipi di documenti aziendali, è necessaria un'ordinanza di un organo giurisdizionale basata su una domanda che specifica che sussistono fatti specifici e circostanziabili che inducono a ritenere che la persona a cui i documenti si riferiscono sia una potenza straniera o l'agente di una potenza straniera (cfr. codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 1862, lettera b), punto 2), lettera B)) (1);

infine l'articolo 702 FISA autorizza di prendere a obiettivo persone che si ritiene ragionevolmente si trovino al di fuori degli Stati Uniti, al fine di acquisire informazioni di intelligence esterna (cfr. codice degli Stati Uniti, titolo 50, articolo 188la, lettera a)). Pertanto, come ha osservato l'Autorità per la tutela della vita privata e delle libertà civili (PCLOB), la raccolta di dati da parte del governo ai sensi dell'articolo 702 FISA consiste interamente nel prendere a obiettivo singole persone e nell'acquisire comunicazioni associate a tali persone, dalle quali il governo ha motivo di aspettarsi di ottenere determinati tipi di intelligence straniera, affinché il programma non operi raccogliendo comunicazioni in massa. Autorità per la tutela della vita privata e delle libertà civili, Report on the Surveillance Program Operated Pursuant to Section 702 of the Foreign Intelligence Surveillance Act, pag. 103 (2 luglio 2014) (2).

Per quanto concerne le National Security Letter, la legge USA FREEDOM del 2015 impone l'obbligo di disporre di un "selettore specifico" per ricorrere a tali lettere. (cfr. codice degli Stati Uniti, titolo 12, articolo 3414, lettera a), punto 2); titolo 15, articolo 1681u; titolo 15, articolo 1681v, lettera a); titolo 18, articolo 2709, lettera b)).

Inoltre il decreto presidenziale 14086 stabilisce che va accordata la priorità alla raccolta mirata e che, quando la comunità dell'intelligence effettua una raccolta in blocco, la raccolta in blocco dell'intelligence dei segnali è autorizzata soltanto sulla base della constatazione che l'informazione necessaria per far progredire una priorità convalidata dell'intelligence non può ragionevolmente essere ottenuta mediante una raccolta mirata (cfr. decreto presidenziale 14086, articolo 2, lettera c), punto ii). lettera A)).

Inoltre, se la comunità dell'intelligence stabilisce che la raccolta in blocco soddisfa dette norme, il decreto presidenziale 14086 prevede ulteriori garanzie. Nello specifico il decreto presidenziale impone alla comunità dell'intelligence, quando effettua una raccolta in blocco, di applicare metodi e misure tecniche ragionevoli al fine di limitare i dati raccolti soltanto a quanto necessario per far progredire una priorità convalidata dell'intelligence, riducendo al minimo la raccolta di informazioni non pertinenti (cfr. ibidem). Il decreto stabilisce inoltre che le attività di intelligence dei segnali, che comprendono interrogazioni dell'intelligence dei segnali ottenuta mediante raccolta in blocco, devono essere condotte soltanto dopo aver accertato, sulla base di una valutazione ragionevole di tutti i fattori pertinenti, che le attività sono necessarie per far progredire una priorità convalidata dell'intelligence (cfr. ibidem, articolo 2, lettera a), punto ii), lettera A)). Il decreto attua inoltre tale principio stabilendo che la comunità dell'intelligence può interrogare l'intelligence dei segnali non soggetta a minimizzazione, ottenuta mediante raccolta in blocco, nel perseguimento di sei obiettivi ammissibili e che tali interrogazioni devono essere condotte secondo politiche e procedure che tengano adeguatamente conto dell'impatto delle interrogazioni sulla vita privata e sulle libertà civili di tutte le persone, indipendentemente dalla loro cittadinanza o dal luogo in cui possono risiedere (cfr. ibidem, articolo 2, lettera c), punto iii), lettera D)). Infine il decreto prevede la gestione, la sicurezza e il controllo degli accessi in relazione ai dati raccolti (cfr. ibidem, articolo 2, lettera c), punto iii), lettere A) e B)).

* * * * *

Ci auguriamo che tali chiarimenti siano utili. Non esiti a contattarci in caso di ulteriori domande in merito alle modalità che la comunità dell'intelligence statunitense intende adottare ai fini dell'attuazione del decreto presidenziale 14086.

Sincerely,

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Christopher C. FONZONE,

Giureconsulto


(1)  Dal 2001 al 2020, il titolo V FISA ha consentito all'FBI di chiedere alla Corte FISA l'autorizzazione ad ottenere "elementi tangibili" pertinenti per talune indagini autorizzate (cfr. legge USA PATRIOT, Pub. L. No. 107-56, 115 Stat. 272, articolo 215 (2001)). Tale formulazione, che è stata abbandonata e non costituisce pertanto più il testo della legge, ha fornito l'autorità in virtù della quale il governo ha raccolto in blocco metadati telefonici. Anche prima dell'abbandono di questa disposizione, tuttavia, la legge USA FREEDOM l'aveva modificata al fine di imporre al governo di basare una richiesta alla Corte FISA su un "selettore specifico" (cfr. legge USA FREEDOM, Pub. L. No. 114-23, 129 Stat. 268, articolo I 03 (2015)).

(2)  Gli articoli 703 e 704, che autorizzano la comunità dell'intelligence a prendere a obiettivo persone statunitensi situate all'estero, impongono l'ottenimento di un'ordinanza di un organo giurisdizionale (fatta eccezione in situazioni di emergenza) e richiedono sempre un motivo plausibile per ritenere che l'obiettivo sia una potenza straniera, un agente di una potenza straniera o un funzionario o dipendente di una potenza straniera (cfr. codice degli Stati Uniti, titolo 50, articoli 1881b e 1881c).


ALLEGATO VIII

Elenco delle abbreviazioni

Nella presente decisione figurano le seguenti abbreviazioni:

AAA

American Arbitration Association (associazione americana per l'arbitrato)

AGG-DOM

Attorney General Guidelines for Domestic FBI Operations (orientamenti del Procuratore generale per le operazioni dell'FBI all'interno degli USA)

APA

Administrative Procedure Act (legge sulle procedure amministrative)

CIA

Central Intelligence Agency (agenzia centrale per l'intelligence)

CLPO ODNI

Civil Liberties Protection Officer of the Director of National Intelligence (addetto alla tutela della vita privata e alle libertà civili dell'Ufficio del direttore dell'intelligence nazionale)

CNSS

Committee on National Security Systems (comitato sui sistemi di sicurezza nazionale)

collegio del DPF UE-USA

collegio del quadro UE-USA per la protezione dei dati personali

Corte di giustizia

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte FISA

Foreign Intelligence Surveillance Court (Corte di vigilanza sull'intelligence esterna)

decisione

decisione di esecuzione della Commissione a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sul livello di protezione adeguato dei dati personali nell'ambito del quadro UE-USA per la protezione dei dati personali

decreto presidenziale 12333

decreto presidenziale 12333 "United States Intelligence Activities"

decreto presidenziale 14086,

decreto presidenziale 14086 "Enhancing Safeguards for US Signals Intelligence Activities"

DHS

Department of Homeland Security (Dipartimento della Sicurezza interna)

DNI

Director of National Intelligence (direttore dell'intelligence nazionale)

DOT

U.S. Department of Transportation (Dipartimento dei Trasporti degli USA)

DPF UE-USA o DPF

EU-U.S. Data Privacy Framework (quadro UE-USA per la protezione dei dati personali)

DPRC

Data Protection Review Court (Tribunale del riesame in materia di protezione dei dati)

ECOA

Equal Credit Opportunity Act (legge sulle pari opportunità nel credito)

ECPA

Electronic Communications Privacy Act (legge sulla privacy nelle comunicazioni elettroniche)

elenco degli aderenti al DPF

elenco degli aderenti al quadro per la protezione dei dati personali

FBI

Federal Bureau of Investigation (Ufficio federale investigativo)

FCRA

Fair Credit Reporting Act (legge sull'informativa corretta nel credito)

FISA

Foreign Intelligence Surveillance Act (legge relativa alla vigilanza sull'intelligence esterna)

FISCR

Foreign Intelligence Surveillance Court of Review (Corte di controllo della vigilanza sull'intelligence esterna)

FOIA

Freedom of Information Act (legge sulla libertà di informazione)

FRA

Federal Records Act (legge federale sulle registrazioni)

FTC

U.S. Federal Trade Commission (Commissione federale per il commercio degli USA)

HIPAA

Health Insurance Portability and Accountability Act (legge sulla portabilità e responsabilità dell'assicurazione sanitaria)

ICDR

International Centre for Dispute Resolution (Centro internazionale per la composizione delle controversie)

IOB

Intelligence Oversight Board (Autorità di vigilanza sull'intelligence)

NIST

National Institute of Standards and Technology (Istituto nazionale per le norme e la tecnologia)

NSA

National Security Agency (Agenzia per la sicurezza nazionale)

NSL

National Security Letter (lettera di sicurezza nazionale)

ODNI

Office of the Director of National Intelligence (Ufficio del direttore dell'intelligence nazionale)

 

 

OMB

Office of Management and Budget (Ufficio per la gestione e il bilancio)

OPCL

Office of Privacy and Civil Liberties of the Department of Justice (Ufficio per la tutela della vita privata e le libertà civili del Dipartimento di giustizia)

PCLOB

Privacy and Civil Liberties Oversight Board (Autorità per la tutela della vita privata e delle libertà civili)

PIAB

President's Intelligence Advisory Board (Comitato presidenziale consultivo sull'intelligence)

PPD 28

Presidential Policy Directive 28 (direttiva presidenziale 28)

principi

principi del quadro UE-USA per la protezione dei dati personali

regolamento (UR) 2016/679

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

regolamento del Procuratore generale

Attorney General Regulation on the Data Protection Review Court (regolamento sul "Data Protection Review Court" emesso dal Procuratore generale degli Stati Uniti)

SAOP

Senior Agency Official for Privacy (funzionario senior dell'ente competente per la tutela della vita privata)

SEE

Spazio economico europeo

Unione

Unione europea

USA

Stati Uniti d'America