ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 227

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Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
14 settembre 2023


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 146/2020, del 23 ottobre 2020, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/1721]

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 147/2020, del 23 ottobre 2020, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/1722]

3

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 148/2020, del 23 ottobre 2020, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/1723]

5

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 149/2020, del 23 ottobre 2020, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/1724]

7

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 150/2020, del 23 ottobre 2020, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1725]

9

 

*

Decisione del Comitato Misto SEE n. 151/2020, del 23 ottobre 2020, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1726]

11

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 152/2020, del 23 ottobre 2020, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1727]

12

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 153/2020, del 23 ottobre 2020, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1728]

14

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 154/2020, del 23 ottobre 2020, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1729]

15

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 155/2020, del 23 ottobre 2020, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1730]

16

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 156/2020, del 23 ottobre 2020, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/1731]

18

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 157/2020, del 23 ottobre 2020, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/1732]

19

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 158/2020, del 23 ottobre 2020, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/1733]

20

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 159/2020, del 23 ottobre 2020, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/1734]

21

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 160/2020, del 23 ottobre 2020, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/1735]

23

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 161/2020, del 23 ottobre 2020, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/1736]

25

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 162/2020, del 23 ottobre 2020, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/1737]

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 163/2020, del 23 ottobre 2020, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2023/1738]

27

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 164/2020, del 23 ottobre 2020, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/1739]

28

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 165/2020, del 23 ottobre 2020, che modifica l'allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell'accordo SEE [2023/1740]

30

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 166/2020, del 23 ottobre 2020, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2023/1741]

32

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 167/2020, del 23 ottobre 2020, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2023/1742]

33

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 168/2020, del 23 ottobre 2020, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2023/1743]

34

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 169/2020, del 23 ottobre 2020, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2023/1744]

37

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 170/2020, del 23 ottobre 2020, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2023/1745]

38

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 171/2020, del 23 ottobre 2020, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2023/1746]

39

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 172/2020, del 23 ottobre 2020, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2023/1747]

40

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 173/2020, del 23 ottobre 2020, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2023/1748]

41

 

*

Decisione del Comitato Misto SEE n. 174/2020, del 23 ottobre 2020, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2023/1749]

42

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 175/2020, del 23 ottobre 2020, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2023/1750]

43

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 176/2020, del 30 ottobre 2020, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/1751]

44

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

14.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 227/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 146/2020

del 23 ottobre 2020

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/1721]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1895 della Commissione, del 7 novembre 2019, relativa al riconoscimento di alcune isole del Portogallo come indenne dalla varroasi e che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2013/503/UE (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda come specificato nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo I, parte introduttiva, punto 2. La presente decisione non si applica quindi all'Islanda.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capo I, parte 7.2, punto 59 (Decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:

"-

32019 D 1895: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1895 della Commissione, del 7 novembre 2019 (GU L 291 del 12.11.2019, pag. 54)".

Articolo 2

Fa fede il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/1895 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 ottobre 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 291 del 12.11.2019, pag. 54.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


14.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 227/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 147/2020

del 23 ottobre 2020

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/1722]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/147 della Commissione, del 3 febbraio 2020, relativo all'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, scrofe (al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti) e vacche da latte e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2148/2004, (CE) n. 1288/2004 e (CE) n. 1811/2005 (titolare dell'autorizzazione S.I. Lesaffre) (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:

1.

ai punti 1zt (Regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione), 1zze (Regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione) e 1zzr (Regolamento (CE) n. 1811/2005 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

"—

32020 R 0147: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/147 della Commissione, del 3 febbraio 2020 (GU L 31 del 4.2.2020, pag. 7)";

2.

dopo il punto 312 (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1977 della Commissione) è inserito il punto seguente:

"313.

32020 R 0147: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/147 della Commissione, del 3 febbraio 2020, relativo all'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, scrofe (al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti) e vacche da latte e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2148/2004, (CE) n. 1288/2004 e (CE) n. 1811/2005 (titolare dell'autorizzazione S.I. Lesaffre) (GU L 31 del 4.2.2020, pag. 7)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2020/147 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 ottobre 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 31 del 4.2.2020, pag. 7.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


14.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 227/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 148/2020

del 23 ottobre 2020

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/1723]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/228 della Commissione, del 19 febbraio 2020, relativo all'autorizzazione dell'eritrosina come additivo per mangimi destinati a cani e gatti (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/229 della Commissione, del 19 febbraio 2020, relativo all'autorizzazione dell'L-triptofano come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/238 della Commissione, del 20 febbraio 2020, relativo all'autorizzazione dell'L-treonina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (3).

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capo II, dopo il punto 313 (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/147 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

"314.

32020 R 0228: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/228 della Commissione, del 19 febbraio 2020, relativo all'autorizzazione dell'eritrosina come additivo per mangimi destinati a cani e gatti (GU L 47 del 20.2.2020, pag. 1)

315.

32020 R 0229: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/229 della Commissione, del 19 febbraio 2020, relativo all'autorizzazione dell'L-triptofano come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 47 del 20.2.2020, pag. 5)

316.

32020 R 0238: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/238 della Commissione, del 20 febbraio 2020, relativo all'autorizzazione dell'L-treonina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 48 del 21.2.2020, pag. 3)".

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/228, (UE) 2020/229 e (UE) 2020/238 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 ottobre 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 47 del 20.2.2020, pag. 1.

(2)   GU L 47 del 20.2.2020, pag. 5.

(3)   GU L 48 del 21.2.2020, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


14.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 227/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 149/2020

del 23 ottobre 2020

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/1724]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/196 della Commissione, del 13 febbraio 2020, relativo al rinnovo dell'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dall'Aspergillus niger CBS 109.713 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori (esclusi gli uccelli ovaioli) e uccelli ornamentali e che abroga i regolamenti (CE) n. 1380/2007 e (CE) n. 1096/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2012 (titolare dell'autorizzazione BASF SE) (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/197 della Commissione, del 13 febbraio 2020, relativo all'autorizzazione del rosso allura AC come additivo per mangimi destinati a gatti e cani (2).

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/196 abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 1380/2007 (3) e (CE) n. 1096/2009 (4) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2012 della Commissione (5), che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:

1.

dopo il punto 316 (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/238 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

"317.

32020 R 0196: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/196 della Commissione, del 13 febbraio 2020, relativo al rinnovo dell'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dall'Aspergillus niger CBS 109.713 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori (esclusi gli uccelli ovaioli) e uccelli ornamentali e che abroga i regolamenti (CE) n. 1380/2007 e (CE) n. 1096/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2012 (titolare dell'autorizzazione BASF SE) (GU L 42 del 14.2.2020, pag. 1)

318.

32020 R 0197: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/197 della Commissione, del 13 febbraio 2020, relativo all'autorizzazione del rosso allura AC come additivo per mangimi destinati a gatti e cani (GU L 42 del 14.2.2020, pag. 4)";

2.

il testo dei punti 1zzzze (Regolamento (CE) n. 1380/2007 della Commissione), 1zzzzzu (Regolamento (CE) n. 1096/2009 della Commissione) e 70 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2012 della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/196 e (UE) 2020/197 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 ottobre 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 42 del 14.2.2020, pag. 1.

(2)   GU L 42 del 14.2.2020, pag. 4.

(3)   GU L 309 del 27.11.2007, pag. 21.

(4)   GU L 301 del 17.11.2009, pag. 3.

(5)   GU L 252 del 19.9.2012, pag. 23.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


14.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 227/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 150/2020

del 23 ottobre 2020

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1725]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1341 della Commissione, del 28 settembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure temporanee (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo I, parte 1.1, punto 11c (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione), e capitolo II, punto 31r (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:

"—

32020 R 1341: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1341 della Commissione, del 28 settembre 2020 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 2)".

Articolo 2

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XII, punto 170 (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:

"—

32020 R 1341: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1341 della Commissione, del 28 settembre 2020 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 2)".

Articolo 3

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1341 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 24 ottobre 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 314 del 29.9.2020, pag. 2.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


14.9.2023   

IT

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L 227/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 151/2020

del 23 ottobre 2020

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1726]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/239 della Commissione, del 20 febbraio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 per quanto riguarda l'adeguamento dei modelli per le procedure di omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli alle prescrizioni delle norme ambientali Euro 5 e Euro 5+ (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo I, punto 46c (Regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:

"—

32020 R 0239: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/239 della Commissione, del 20 febbraio 2020 (GU L 48 del 21.2.2020, pag. 6)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2020/239 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 ottobre 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 48 del 21.2.2020, pag. 6.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


14.9.2023   

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L 227/12


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 152/2020

del 23 ottobre 2020

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1727]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2093 della Commissione, del 29 novembre 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda l'analisi di 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD) esteri degli acidi grassi, glicidil esteri degli acidi grassi, perclorato e acrilammide (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XII, punto 54zzzp (Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:

"—

32019 R 2093: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2093 della Commissione, del 29 novembre 2019 (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 96)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2093 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 ottobre 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 317 del 9.12.2019, pag. 96.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


14.9.2023   

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L 227/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 153/2020

del 23 ottobre 2020

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1728]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1881 della Commissione, dell'8 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza diflubenzurone per quanto riguarda il suo limite massimo di residui (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XIII, punto 13 (Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:

"—

32019 R 1881: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1881 della Commissione, dell'8 novembre 2019 (GU L 290 dell'11.11.2019, pag. 8)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1881 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 ottobre 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 290 dell'11.11.2019, pag. 8.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


14.9.2023   

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L 227/15


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 154/2020

del 23 ottobre 2020

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1729]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2020/27 della Commissione, del 13 gennaio 2020, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XV, dopo il punto 12zzzzzzj (Decisione di esecuzione (UE) 2019/1973 della Commissione) è inserito il punto seguente:

"12zzzzzzk.

32020 D 0027: Decisione di esecuzione (UE) 2020/27 della Commissione, del 13 gennaio 2020, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 8 del 14.1.2020, pag. 39)".

Articolo 2

Fa fede il testo della decisione di esecuzione (UE) 2020/27 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 ottobre 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 8 del 14.1.2020, pag. 39.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


14.9.2023   

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L 227/16


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 155/2020

del 23 ottobre 2020

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1730]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/896 della Commissione, del 19 giugno 2018, che stabilisce la metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero e che modifica la decisione 2005/270/CE (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, il capitolo XVII è così modificato:

1.

al punto 7e (Decisione 2005/270/CE della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

", modificata da:

32018 D 0896: Decisione di esecuzione (UE) 2018/896 della Commissione, del 19 giugno 2018 (GU L 160 del 25.6.2018, pag. 6)";

2.

dopo il punto 7f (Decisione 2009/292/CE della Commissione) è inserito il punto seguente:

"7 g.

32018 D 0896: Decisione di esecuzione (UE) 2018/896 della Commissione, del 19 giugno 2018, che stabilisce la metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero e che modifica la decisione 2005/270/CE (GU L 160 del 25.6.2018, pag. 6)".

Articolo 2

Fa fede il testo della decisione di esecuzione (UE) 2018/896 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 ottobre 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 160 del 25.6.2018, pag. 6.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


14.9.2023   

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L 227/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 156/2020

del 23 ottobre 2020

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/1731]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/442 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, punto 1b (Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:

"—

32020 R 0442: Regolamento delegato (UE) 2020/442 della Commissione, del 17 dicembre 2019 (GU L 92 del 26.3.2020, pag. 1)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento delegato (UE) 2020/442 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 ottobre 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 92 del 26.3.2020, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


14.9.2023   

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L 227/19


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 157/2020

del 23 ottobre 2020

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/1732]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1935 della Commissione, del 13 maggio 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che adeguano gli importi di base in euro per l'assicurazione per la responsabilità professionale e per la capacità finanziaria degli intermediari assicurativi e riassicurativi (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, punto 13e (Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il trattino seguente:

"—

32019 R 1935: Regolamento delegato (UE) 2019/1935 della Commissione, del 13 maggio 2019 (GU L 301 del 22.11.2019, pag. 3)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento delegato (UE) 2019/1935 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 ottobre 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1) oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 214/2018 del 26 ottobre 2018 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 301 del 22.11.2019, pag. 3.

(*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2)   GU L 105 del 25.3.2021, pag. 9.


14.9.2023   

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L 227/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 158/2020

del 23 ottobre 2020

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/1733]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/125 della Commissione, del 29 gennaio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, punto 14aq (Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione), è aggiunto il testo seguente:

", modificato da:

32020 R 0125: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/125 della Commissione, del 29 gennaio 2020 (GU L 24 del 30.1.2020, pag. 1)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2020/125 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 ottobre 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 24 del 30.1.2020, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


14.9.2023   

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L 227/21


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 159/2020

del 23 ottobre 2020

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/1734]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 16e (Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio), dopo l'adattamento h) è inserito l'adattamento seguente:

"i)

all'articolo 115, per quanto riguarda gli Stati EFTA, è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al paragrafo 2, gli Stati EFTA assicurano l'applicazione delle misure di sicurezza di cui agli articoli 65, 66, 67 e 97 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 159/2020 del 23 ottobre 2020." ";

2.

dopo il punto 16ea (Regolamento delegato (UE) 2017/2055 della Commissione) è inserito il punto seguente:

"16eb.

32018 R 0389: Regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri (GU L 69 del 13.3.2018, pag. 23)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento delegato (UE) 2018/389 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 ottobre 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1) oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 165/2019 del 14 giugno 2019 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 69 del 13.3.2018, pag. 23.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2)   GU L 291 del 10.11.2022, pag. 50.


14.9.2023   

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L 227/23


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 160/2020

del 23 ottobre 2020

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/1735]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/2294 della Commissione, del 28 agosto 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/565 allo scopo di specificare la definizione di internalizzatore sistematico ai fini della direttiva 2014/65/UE (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/442 della Commissione, del 12 dicembre 2018, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2017/587 al fine di precisare l'obbligo che i prezzi riflettano le condizioni prevalenti di mercato e di aggiornare e rettificare talune disposizioni (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/443 della Commissione, del 13 febbraio 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/588 per quanto riguarda la possibilità di adeguare il numero medio giornaliero di operazioni relativo a un'azione quando la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi dell'azione è situata al di fuori dell'Unione (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1000 della Commissione, del 14 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione per quanto riguarda l'esenzione della Banca popolare cinese dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1011 della Commissione, del 13 dicembre 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione per quanto riguarda talune condizioni di registrazione per promuovere l'uso dei mercati di crescita per le PMI ai fini della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/541 della Commissione, del 1° aprile 2019, relativa all'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse ufficiali e ai gestori del mercato riconosciuti a Singapore in conformità al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 31bah (Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

", modificato da:

32017 R 2294: Regolamento delegato (UE) 2017/2294 della Commissione, del 28 agosto 2017 (GU L 329 del 13.12.2017, pag. 4);

32019 R 1011: Regolamento delegato (UE) 2019/1011 della Commissione, del 13 dicembre 2018 (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 1)";

2.

al punto 31bazd (Regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

", modificato da:

32019 R 0442: Regolamento delegato (UE) 2019/442 della Commissione, del 12 dicembre 2018 (GU L 77 del 20.3.2019, pag. 56)";

3.

al punto 31baze (Regolamento delegato (UE) 2017/588 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

", modificato da:

32019 R 0443: Regolamento delegato (UE) 2019/443 della Commissione, del 13 febbraio 2019 (GU L 77 del 20.3.2019, pag. 59)";

4.

al punto 31bazt (Regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

"—

32019 R 1000: Regolamento delegato (UE) 2019/1000 della Commissione, del 14 marzo 2019 (GU L 163 del 20.6.2019, pag. 56)";

5.

dopo il punto 31bazzg (Decisione di esecuzione (UE) 2017/2441 della Commissione) è inserito il punto seguente:

"31bazzh.

32019 D 0541: Decisione di esecuzione (UE) 2019/541 della Commissione, del 1° aprile 2019, relativa all'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse ufficiali e ai gestori del mercato riconosciuti a Singapore in conformità al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 93 del 2.4.2019, pag. 18)".

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti delegati (UE) 2017/2294, (UE) 2019/442, (UE) 2019/443, (UE) 2019/1000 e (UE) 2019/1011 e della decisione di esecuzione (UE) 2019/541 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 ottobre 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 329 del 13.12.2017, pag. 4.

(2)   GU L 77 del 20.3.2019, pag. 56.

(3)   GU L 77 del 20.3.2019, pag. 59.

(4)   GU L 163 del 20.6.2019, pag. 56.

(5)   GU L 165 del 21.6.2019, pag. 1.

(6)   GU L 93 del 2.4.2019, pag. 18.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


14.9.2023   

IT

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L 227/25


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 161/2020

del 23 ottobre 2020

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/1736]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2020/1308 della Commissione, del 21 settembre 2020, che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, dopo il punto 31bcax (Decisione di esecuzione (UE) 2019/684 della Commissione) è inserito il punto seguente:

"31bcay.

32020 D 1308: Decisione di esecuzione (UE) 2020/1308 della Commissione, del 21 settembre 2020, che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 306 del 21.9.2020, pag. 1)".

Articolo 2

Fa fede il testo della decisione di esecuzione (UE) 2020/1308 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 ottobre 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 306 del 21.9.2020, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


14.9.2023   

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L 227/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 162/2020

del 23 ottobre 2020

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/1737]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1744 della Commissione, del 17 settembre 2019, concernente le specifiche tecniche del sistema elettronico di segnalazione navale per la navigazione interna e che abroga il regolamento (UE) n. 164/2010 (1).

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1744 abroga il regolamento (UE) n. 164/2010 della Commissione (2), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XIII dell'accordo SEE, il testo del punto 49ad (Regolamento (UE) n. 164/2010 della Commissione) è sostituito dal seguente:

" 32019 R 1744: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1744 della Commissione, del 17 settembre 2019, concernente le specifiche tecniche del sistema elettronico di segnalazione navale per la navigazione interna e che abroga il regolamento (UE) n. 164/2010 (GU L 273 del 25.10.2019, pag. 1)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1744 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 ottobre 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 273 del 25.10.2019, pag. 1.

(2)   GU L 57 del 6.3.2010, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


14.9.2023   

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L 227/27


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 163/2020

del 23 ottobre 2020

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2023/1738]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/411 della Commissione, del 19 novembre 2019, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, per quanto riguarda i requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato XIII dell’accordo SEE, punto 56f (Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il trattino seguente:

«—

32020 R 0411: Regolamento delegato (UE) 2020/411 della Commissione, del 19 novembre 2019 (GU L 83 del 19.3.2020, pag. 1)».

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento delegato (UE) 2020/411 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 ottobre 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 107/2020 del 14 luglio 2020 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 83 del 19.3.2020, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  Decisione del Comitato misto SEE n. 107/2020 del 14 luglio 2020 che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/1367] (GU L 172 del 6.7.2023, pag. 23).


14.9.2023   

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L 227/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 164/2020

del 23 ottobre 2020

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/1739]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/910 della Commissione, del 30 giugno 2020, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1998, (UE) 2019/103 e (UE) 2019/1583 per quanto riguarda la nuova designazione delle compagnie aeree, degli operatori e dei soggetti che effettuano controlli di sicurezza di merci e posta provenienti da paesi terzi, nonché il rinvio di determinate prescrizioni regolamentari nel settore della cibersicurezza, del controllo dei precedenti personali, degli standard dei sistemi per il rilevamento di esplosivi e dei dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi, a causa della pandemia di COVID-19 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione C(2020) 4241 della Commissione, del 30 giugno 2020, che modifica la decisione di esecuzione C(2019) 132 della Commissione per quanto riguarda il rinvio di determinate prescrizioni regolamentari nel settore del controllo dei precedenti personali a causa della pandemia di COVID-19.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 66he (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

"—

32020 R 0910: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/910 della Commissione, del 30 giugno 2020 (GU L 208 dell'1.7.2020, pag. 43)";

2.

al punto 66hf (Decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione), terzo trattino (Decisione di esecuzione C(2019) 0132 della Commissione), è aggiunto il testo seguente:

", modificata da:

32020 D 4241: Decisione di esecuzione C(2020) 4241 della Commissione, del 30 giugno 2020.".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2020/910 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 ottobre 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 208 dell'1.7.2020, pag. 43.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


14.9.2023   

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L 227/30


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 165/2020

del 23 ottobre 2020

che modifica l'allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell'accordo SEE [2023/1740]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XVII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XVII dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 9e (Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

", modificata da:

32017 L 1564: Direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017 (GU L 242 del 20.9.2017, pag. 6)";

2.

dopo il punto 14 (Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il punto seguente:

"15.

32017 L 1564: Direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 242 del 20.9.2017, pag. 6)".

Articolo 2

Fa fede il testo della direttiva (UE) 2017/1564 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 ottobre 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 242 del 20.9.2017, pag. 6.

(*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


14.9.2023   

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L 227/32


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 166/2020

del 23 ottobre 2020

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2023/1741]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2020/519 della Commissione, del 3 aprile 2020, relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della gestione dei rifiuti a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XX dell'accordo SEE, dopo il punto 1eap (Decisione (UE) 2019/63 della Commissione) è inserito il punto seguente:

"1eaq.

32020 D 0519: Decisione della Commissione (UE) 2020/519, del 3 aprile 2020, relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della gestione dei rifiuti a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 115 del 14.4.2020, pag. 1)".

Articolo 2

Fa fede il testo della decisione (UE) 2020/519 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 ottobre 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 115 del 14.4.2020, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


14.9.2023   

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L 227/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 167/2020

del 23 ottobre 2020

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2023/1742]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione, del 31 ottobre 2019, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XX dell'accordo SEE, dopo il punto 21apk (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione) è inserito il punto seguente:

"21apl.

32019 R 1842: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione, del 31 ottobre 2019, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (GU L 282 del 4.11.2019, pag. 20)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 ottobre 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 282 del 4.11.2019, pag. 20.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


14.9.2023   

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L 227/34


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 168/2020

del 23 ottobre 2020

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2023/1743]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1).

(2)

Il regolamento (UE) 2019/631 abroga con effetto dal 1o gennaio 2020 i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 443/2009 (2) e (UE) n. 510/2011 (3), che sono integrati nell'accordo SEE e devono quindi essere abrogati ai sensi del medesimo.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 21ayf (Decisione di esecuzione (UE) 2019/313 della Commissione) è inserito il punto seguente:

"21az.

32019 R 0631: Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

(a)

all'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"Se il raggruppamento comprende unicamente costruttori stabiliti negli Stati EFTA, i costruttori trasmettono le informazioni all'Autorità di vigilanza EFTA. Se il raggruppamento comprende almeno un costruttore stabilito nell'Unione e almeno un costruttore stabilito in uno Stato EFTA, i costruttori trasmettono le informazioni alla Commissione e all'Autorità di vigilanza EFTA.";

(b)

all'articolo 6, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

"L'Autorità di vigilanza EFTA ne informa i costruttori stabiliti negli Stati EFTA.";

(c)

all'articolo 6, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

"Se il raggruppamento comprende unicamente costruttori stabiliti negli Stati EFTA, i costruttori informano congiuntamente l'Autorità di vigilanza EFTA. Se il raggruppamento comprende o viene esteso per includere almeno un costruttore stabilito nell'Unione e almeno un costruttore stabilito in uno Stato EFTA, i costruttori informano congiuntamente la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA.";

(d)

all'articolo 6, paragrafo 5, anziché "articoli 101 e 102 TFUE" leggasi "articoli 53 e 54 dell'accordo SEE" e anziché "dell'Unione" leggasi "del SEE";

(e)

all'articolo 6, paragrafo 7, dopo i termini "alla Commissione" sono inseriti i termini "o all'Autorità di vigilanza EFTA";

(f)

anche i dati trasmessi dagli Stati EFTA sono conservati nel registro centralizzato di cui all'articolo 7, paragrafo 4;

(g)

all'articolo 7, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

"L'Autorità di vigilanza EFTA esegue i calcoli di cui al primo comma per i costruttori stabiliti negli Stati EFTA e li comunica ad ogni costruttore stabilito in uno Stato EFTA a norma del secondo comma.";

(h)

fatto salvo il protocollo 1 dell'accordo, all'articolo 7, paragrafo 5, e all'articolo 10, paragrafi 3, 4, 5 e 6, dopo i termini "alla Commissione" ovvero "la Commissione" sono inseriti i termini "o, nel caso, all'Autorità di vigilanza EFTA" ovvero "o, nel caso, l'Autorità di vigilanza EFTA";

(i)

all'articolo 8, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

"Qualora il costruttore o il responsabile del raggruppamento sia stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA impone l'indennità per le emissioni in eccesso.

Le indennità per le emissioni in eccesso sono ripartite tra la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA proporzionalmente alla quota di autovetture nuove o di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati, rispettivamente, nell'UE o negli Stati EFTA rispetto al numero complessivo di autovetture nuove o di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel SEE.";

(j)

all'articolo 8, paragrafo 3, sono aggiunti i commi seguenti:

"La Commissione europea utilizza il proprio metodo consolidato di riscossione delle indennità per le emissioni in eccesso a norma del paragrafo 1 anche in relazione alle immatricolazioni negli Stati EFTA di costruttori stabiliti nell'UE.

L'Autorità di vigilanza EFTA determina i metodi di riscossione delle indennità per le emissioni in eccesso di cui al paragrafo 1. Tali metodi si basano su quelli della Commissione.";

(k)

all'articolo 8, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

"Per quanto riguarda gli Stati EFTA, essi stessi stabiliscono la destinazione dell'importo delle indennità per le emissioni in eccesso.";

(l)

all'articolo 9, paragrafo 1, dopo i termini "la Commissione" è inserito il testo seguente: "e, per i costruttori stabiliti negli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA", e il termine "pubblica" è sostituito da "pubblicano";

(m)

fatto salvo il protocollo 1 dell'accordo, all'articolo 10, paragrafo 2, e paragrafo 4, secondo comma, dopo i termini "alla Commissione" sono inseriti i termini "o, per il costruttore stabilito in uno Stato EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA";

(n)

all'articolo 11, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"I fornitori o i costruttori stabiliti negli Stati EFTA inviano le domande di cui al presente articolo alla Commissione. La Commissione attribuisce a queste domande la stessa priorità delle altre domande presentate a norma del presente articolo.";

(o)

all'articolo 11, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

"Le decisioni della Commissione che approvano tecnologie innovative a norma del presente articolo sono generalmente applicabili e vengono integrate nell'accordo SEE.";

(p)

il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.";

2.

il testo dei punti 21ae (Regolamento (CE) n. 443/2009) e 21ay (Regolamento (UE) n. 510/2011) è soppresso.

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2019/631 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 ottobre 2020 o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.

(2)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(3)   GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.

(*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


14.9.2023   

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L 227/37


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 169/2020

del 23 ottobre 2020

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2023/1744]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2020/95 della Commissione, del 22 gennaio 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XX dell'accordo SEE, punto 32fhd (Decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:

"—

32020 D 0095: Decisione di esecuzione (UE) 2020/95 della Commissione, del 22 gennaio 2020 (GU L 18 del 23.1.2020, pag. 6)";

Articolo 2

Fa fede il testo della decisione di esecuzione (UE) 2020/95 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 ottobre 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 18 del 23.1.2020, pag. 6.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


14.9.2023   

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L 227/38


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 170/2020

del 23 ottobre 2020

che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2023/1745]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1910 della Commissione, del 28 ottobre 2016, relativa all'equivalenza degli obblighi di informativa di taluni paesi terzi in materia di pagamenti a favore dei governi agli obblighi previsti dal capo 10 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XXII dell'accordo SEE, dopo il punto 10i (Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il punto seguente:

"10ia.

32016 D 1910: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1910 della Commissione, del 28 ottobre 2016, relativa all'equivalenza degli obblighi di informativa di taluni paesi terzi in materia di pagamenti a favore dei governi agli obblighi previsti dal capo 10 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 29.10.2016, pag. 82)".

Articolo 2

Fa fede il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/1910 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 ottobre 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1) oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 293/2015 del 30 ottobre 2015 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 295 del 29.10.2016, pag. 82.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2)   GU L 161 del 22.6.2017, pag. 87.


14.9.2023   

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L 227/39


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 171/2020

del 23 ottobre 2020

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2023/1746]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione e relative all'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa.

(2)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché dal 1° gennaio 2020 tale cooperazione prorogata possa continuare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel protocollo 31 dell'accordo SEE, articolo 1, paragrafo 13, lettera a), i termini "e 2019" sono sostituiti da ", 2019 e 2020".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


14.9.2023   

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L 227/40


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 172/2020

del 23 ottobre 2020

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2023/1747]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione e relative alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alle misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.

(2)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché dal 1° gennaio 2020 tale cooperazione prorogata possa continuare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel protocollo 31 dell'accordo SEE, articolo 5, paragrafi 5 e 13, i termini "e 2019" sono sostituiti da ", 2019 e 2020".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


14.9.2023   

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L 227/41


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 173/2020

del 23 ottobre 2020

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2023/1748]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione e relative all'attuazione e allo sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari.

(2)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché dal 1° gennaio 2020 tale cooperazione prorogata possa continuare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel protocollo 31 dell'accordo SEE, articolo 7, paragrafo 11, i termini "e 2019" sono sostituiti da ", 2019 e 2020".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


14.9.2023   

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L 227/42


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 174/2020

del 23 ottobre 2020

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2023/1749]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione relative al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno dei beni e servizi e agli strumenti di governance del mercato interno.

(2)

È pertanto opportuno modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché dal 1° gennaio 2020 tale cooperazione prorogata possa continuare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel protocollo 31 dell'accordo SEE, articolo 7, paragrafi 12 e 14, i termini "e 2019" sono sostituiti da ", 2019 e 2020".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


14.9.2023   

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L 227/43


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 175/2020

del 23 ottobre 2020

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2023/1750]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione relative al diritto societario.

(2)

È pertanto opportuno modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché dal 1° gennaio 2020 tale cooperazione prorogata possa continuare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel protocollo 31 dell'accordo SEE, articolo 7, paragrafo 13, i termini "e 2019" sono sostituiti da ", 2019 e 2020".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


14.9.2023   

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L 227/44


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 176/2020

del 30 ottobre 2020

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/1751]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/1477 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda la proroga temporanea delle misure straordinarie per far fronte alle conseguenze della pandemia di COVID-19 (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XIII dell'accordo SEE, punto 64b (regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio), è aggiunto il trattino seguente:

"—

32020 R 1477: Regolamento delegato (UE) 2020/1477 della Commissione, del 14 ottobre 2020 (GU L 338 del 15.10.2020, pag. 4)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento delegato (UE) 2020/1477 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 338 del 15.10.2020, pag. 4.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.