ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 209

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
24 agosto 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1653 della Commissione, del 17 agosto 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose [Borzag pálinka]

1

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 1/2022/SC, dell'8 dicembre 2022, sulla procedura di presentazione delle richieste di normazione alle organizzazioni europee di normazione [2023/1654]

3

 

*

Decisione del Comitato permanente degli Stati EFTA n. 2/2022/SC, del 16 dicembre 2022, relativa alla vigente riserva di capitale a fronte del rischio sistemico a norma dell'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, integrata nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto n. 79/2019 e successive modifiche, e alla notifica da parte della Norvegia della fissazione o della modifica di una riserva per gli O-SII a norma dell'articolo 131 della medesima direttiva [2023/1655]

5

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione (PESC) 2021/482 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che modifica la decisione 2013/184/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania ( GU L 99 I del 22.3.2021 )

8

 

*

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2023/1623 della Commissione, del 3 agosto 2023, che specifica i valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori e dai raggruppamenti di costruttori di autovetture nuove e di veicoli commerciali leggeri nuovi per l’anno civile 2021 e i valori da utilizzare per il calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni a partire dal 2025, a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio e che rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2087 ( GU L 200 del 10.8.2023 )

9

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

24.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 209/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1653 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2023

recante iscrizione di un nome nel registro delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose [«Borzag pálinka»]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2019/787, la domanda di registrazione del nome «Borzag pálinka» presentata dall’Ungheria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) .

(2)

Alla Commissione non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.

(3)

È pertanto opportuno registrare il nome «Borzag pálinka» come indicazione geografica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’indicazione geografica «Borzag pálinka» è registrata. Conformemente all’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, il presente regolamento concede all’indicazione geografica «Borzag pálinka» la protezione di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

(2)  GU C 156 del 3.5.2023, pag. 23.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

24.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 209/3


DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA n. 1/2022/SC

dell'8 dicembre 2022

sulla procedura di presentazione delle richieste di normazione alle organizzazioni europee di normazione [2023/1654]

IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, integrato nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 9/2014 del 14 febbraio 2014,

visto il protocollo 1 dell'accordo sul comitato permanente degli Stati EFTA, in particolare l'articolo 1, lettera e),

considerando che risulta necessario stabilire una procedura per sveltire la presentazione delle richieste di normazione alle organizzazioni europee di normazione,

DECIDE:

Articolo 1

È adottata la procedura di presentazione delle richieste di normazione alle organizzazioni europee di normazione riportata in allegato.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2022

Per il comitato permanente

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNS

Il segretario generale

Henri GÉTAZ


ALLEGATO

Procedura di presentazione delle richieste di normazione alle organizzazioni europee di normazione CEN, CENELEC e ETSI

1.   

Le richieste di normazione sono il meccanismo mediante il quale la Commissione europea e il comitato permanente degli Stati EFTA («comitato permanente») chiedono alle organizzazioni europee di normazione («OEN») (1), in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normazione europea (2) di elaborare e adottare norme europee a sostegno delle politiche e della legislazione europee.

2.   

Il regolamento (UE) n. 1025/2012 è stato integrato nell'accordo SEE nel 2014 (3). In virtù del protocollo 1 dell'accordo sul comitato permanente degli Stati EFTA, articolo 1, lettera e), spetta al comitato permanente conferire incarichi (ossia presentare richieste di normazione) alle OEN.

3.   

Il comitato permanente delega il potere di presentare richieste di normazione al gruppo di lavoro per gli ostacoli tecnici agli scambi («gruppo di lavoro»).

4.   

Quando riceve dalla DG GROW (4) comunicazione di una richiesta di normazione, il segretariato EFTA la inoltra al gruppo di lavoro, con copia al comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi, chiedendo agli Stati EFTA-SEE di approvarla esplicitamente entro due settimane.

5.   

Una volta che il gruppo di lavoro l'ha approvata per conto del comitato permanente, il segretariato trasmette per lettera la richiesta di normazione alla OEN o alle OEN del caso. Firma la lettera a nome del comitato permanente il direttore o il vicedirettore della divisione Mercato interno del segretariato EFTA.

6.   

Ogni anno il segretariato trasmette al sottocomitato I e al comitato permanente una relazione sulle richieste di normazione presentate l'anno precedente.


(1)  CEN, CENELEC e ETSI.

(2)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(3)  Decisione del Comitato misto SEE n. 9/2014 del 14 febbraio 2014 (GU L 211 del 17.7.2014, pag. 13).

(4)  Direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI della Commissione europea.


24.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 209/5


DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA n. 2/2022/SC

del 16 dicembre 2022

relativa alla vigente riserva di capitale a fronte del rischio sistemico a norma dell'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, integrata nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto n. 79/2019 e successive modifiche (1), e alla notifica da parte della Norvegia della fissazione o della modifica di una riserva per gli O-SII a norma dell'articolo 131 della medesima direttiva [2023/1655]

IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'allegato IX, punto 14,

visto il parere del Comitato europeo per il rischio sistemico (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 131, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/36/UE (CRD) impone alle autorità competenti o designate di riesaminare almeno una volta l'anno i coefficienti della riserva per gli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) di cui richiedono la detenzione. A norma del paragrafo 12, secondo comma, del medesimo articolo, le autorità competenti o designate sono tenute altresì a riesaminare una volta l'anno l'individuazione degli O-SII ai quali è imposto tale coefficiente. A norma dell'articolo 131, paragrafo 7, della medesima direttiva, quale integrata nell'accordo SEE, prima della fissazione o della modifica di una riserva per gli O-SII le autorità competenti o designate sono tenute a informare il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), il quale trasmette senza indugio le notifiche al Comitato permanente degli Stati EFTA, all'Autorità bancaria europea e alle autorità competenti e designate delle parti contraenti del SEE interessate.

(2)

A norma dell'articolo 131, paragrafo 15, CRD, in combinato disposto con il paragrafo 5 bis, terzo comma, del medesimo articolo, gli Stati EFTA-SEE devono sottoporre all'autorizzazione del Comitato permanente degli Stati EFTA le misure macroprudenziali che danno luogo a un coefficiente combinato di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (SyRB) e riserva per gli O-SII superiore al 5 % del pertinente importo dell'esposizione al rischio del dato ente creditizio e del dato insieme o sottoinsieme di esposizioni. A norma dei citati articoli della CRD, entro sei settimane dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 131, paragrafo 7, CRD il CERS è tenuto a fornire al Comitato permanente degli Stati EFTA un parere relativo all'adeguatezza del coefficiente combinato di SyRB e riserva per gli O-SII.

(3)

Il 5 novembre 2020 il ministero delle Finanze norvegese ha informato il CERS, a norma dell'articolo 133, paragrafo 11, della direttiva 2013/36/UE quale applicabile alla Norvegia e in Norvegia al 1o gennaio 2020 (3), dell'intenzione di fissare al 4,5 % il coefficiente della SyRB applicabile agli enti creditizi. Nella raccomandazione relativa alla notifica da parte della Norvegia dell'intenzione di fissare un coefficiente di SyRB in conformità dell'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE (ESRB/2020/14), adottata il 4 dicembre 2020, il CERS ha raccomandato di considerare il coefficiente di SyRB proposto per l'applicazione in Norvegia giustificato, idoneo, proporzionato, efficace ed efficiente rispetto al rischio stabilito dal ministero delle Finanze norvegese. In considerazione di detta raccomandazione del CERS, il Comitato permanente degli Stati EFTA ha adottato il 4 dicembre 2020 la raccomandazione n. 1/2020/SC, senza raccomandare nessuna modifica della misura notificata.

(4)

Il 30 settembre 2022 il ministero delle Finanze norvegese ha informato ufficialmente il CERS dell'intenzione di imporre a taluni enti di detenere una riserva per gli O-SII di capitale primario di classe 1 in conformità dell'articolo 131 CRD. Il segretariato del CERS ha accusato ricevuta della notifica il 4 ottobre 2022; il 27 ottobre 2022, in conformità dell'articolo 131, paragrafo 5 bis, CRD, l'ha trasmessa al Comitato permanente degli Stati EFTA.

(5)

La riserva per gli O-SII notificata si applicherà a tre enti creditizi nazionali, fra cui la filiazione di un'impresa madre stabilita in un altro paese dello Spazio economico europeo. Per due enti creditizi la riserva per gli O-SII sarà fissata all'1 %, per il terzo al 2 %.

(6)

Il ministero delle Finanze norvegese ha applicato i criteri seguenti per individuare come O-SII i richiamati enti creditizi: i) attività totali in percentuale del prodotto interno lordo (PIL) della Norvegia e/o ii) prestiti al settore privato non finanziario in percentuale del totale dei prestiti al settore privato non finanziario in Norvegia. I criteri applicati sono elencati come indicatori facoltativi nell'allegato 2 degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea sui criteri per determinare le condizioni di applicazione dell'articolo 131, paragrafo 3, CRD per quanto riguarda la valutazione di altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) (4).

(7)

Poiché la combinazione fra SyRB del 4,5 % e le proposte riserve per gli O-SII daranno luogo a un coefficiente superiore al 5 %, il 15 novembre 2022 il CERS ha fornito al Comitato permanente degli Stati EFTA un parere sulla misura proposta.

(8)

Nel parere formulato e nella relativa nota di valutazione il CERS esamina i rischi che la misura proposta intende parare, constatando che i rischi che inducono a modificare le riserve per gli O-SII discendono dall'importanza che gli enti a rilevanza sistemica rivestono nell'economia norvegese.

(9)

Il CERS reputa che, in considerazione del loro cumulo con la SyRB, le riserve per gli O-SII siano efficaci e proporzionate. Al riguardo il CERS tiene conto del fatto che le riserve per gli O-SII devono essere considerate in combinazione con la SyRB. Rileva che l'obiettivo delle riserve per gli O-SII è aumentare la capacità di assorbimento delle perdite degli enti a maggiore rilevanza sistemica in Norvegia, riducendo così i rischi per la stabilità finanziaria che potrebbero insorgere qualora questi si trovassero in difficoltà. Il CERS reputa proporzionata la misura in considerazione dell'importanza che gli enti a rilevanza sistemica rivestono nel sistema finanziario norvegese a causa delle loro dimensioni rispetto alle dimensioni dell'economia norvegese e delle quote che rappresentano nel mercato dei prestiti al settore privato non finanziario.

(10)

Pur rilevando che alcuni dei rischi affrontati dalla SyRB paiono sovrapporsi a quelli che giustificano la fissazione della riserva per gli O-SII, il CERS conclude che la misura proposta è adeguata per parare i rischi individuati, non comporta effetti negativi sproporzionati sulla stabilità finanziaria in Norvegia o nel SEE e non risulta rappresentare o erigere un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno. Rileva tuttavia che gli orientamenti dell'ABE in materia prevedono indicatori diversi da quelli, impiegati dalle autorità norvegesi, relativi alle dimensioni, fatto da cui potrebbero scaturire effetti in termini di reciprocità della SyRB. Il Comitato permanente degli Stati EFTA osserva in effetti che, sull'individuazione degli O-SII, gli orientamenti dell'ABE comprendono anche indicatori relativi alla rilevanza per l'economia, all'importanza dell'attività transfrontaliera e all'interconnessione con il sistema finanziario. Questi indicatori si sovrappongono in parte agli indicatori impiegati dal ministero delle Finanze norvegese per giustificare la SyRB. Il CERS sottolinea peraltro che le autorità norvegesi hanno sostenuto che la SyRB è stata calibrata tenendo conto degli obblighi inerenti agli O-SII.

(11)

Esaminata la notifica del ministero delle Finanze norvegese del 30 settembre 2022 e considerato il parere del CERS, il Comitato permanente degli Stati EFTA ritiene che la combinazione del coefficiente della riserva di capitale per gli O-SII notificato per gli enti creditizi interessati e la SyRB in vigore per le esposizioni e gli enti creditizi interessati non comporti, per il sistema finanziario di altre parti contraenti del SEE o del SEE nel suo complesso, ovvero per parti di tale sistema finanziario, effetti negativi sproporzionati tali da rappresentare o erigere un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il ministero delle Finanze norvegese è autorizzato ad applicare, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 16 dicembre 2022, i coefficienti della riserva per gli O-SII che danno luogo a un coefficiente combinato di SyRB e riserva per gli O-SII superiore al 5 % del pertinente importo dell'esposizione al rischio degli enti creditizi seguenti, purché sussistano le condizioni per l'applicazione di tali coefficienti della SyRB e della riserva per gli O-SII:

Ente creditizio

Coefficiente combinato di SyRB e riserva per gli O-SII

DNB Bank ASA

6,5  %

Kommunalbanken AS

5,5  %

Nordea Eiendomskreditt AS

5,5  %

Articolo 2

Il ministero delle Finanze norvegese - Finansdepartementet, Akersgata 40, 0180 Oslo (Norvegia) è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2022

Per il Comitato permanente degli Stati EFTA

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON

Per il segretariato dell'EFTA

Il segretario generale

Henri GÉTAZ


(1)  Decisione corretta prima della pubblicazione con rettifica del comitato permanente degli Stati EFTA del 2 febbraio 2023.

(2)  Parere del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 novembre 2022, relativo alla vigente riserva di capitale a fronte del rischio sistemico a norma dell'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e alla notifica da parte della Norvegia della fissazione o della modifica di una riserva per gli O-SII a norma dell'articolo 131 della medesima direttiva (ESRB/2022/8).

(3)  Prima che, con decisione n. 383/2021, il Comitato misto integrasse nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale.

(4)  EBA/GL/2014/10.


Rettifiche

24.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 209/8


Rettifica della decisione (PESC) 2021/482 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che modifica la decisione 2013/184/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 99 I del 22 marzo 2021 )

Pagina 37, articolo 1, punto 1) (che sostituisce il titolo della decisione 2013/184/PESC):

anziché:

«Decisione 2013/184/PESC del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania»,

leggasi:

«Decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania».


24.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 209/9


Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2023/1623 della Commissione, del 3 agosto 2023, che specifica i valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori e dai raggruppamenti di costruttori di autovetture nuove e di veicoli commerciali leggeri nuovi per l’anno civile 2021 e i valori da utilizzare per il calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni a partire dal 2025, a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio e che rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2087

( Gazzetta ufficiale L 200 del 10 agosto 2023 )

Pagina 25, allegato I, parte A, tabella 1, colonna C, riga «VOLKSWAGEN AG»:

anziché:

«1 090 4-431»,

leggasi:

«1 090 431».