ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 199

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
9 agosto 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (PESC) 2023/1614 del Consiglio, del 10 luglio 2023, relativa alla firma e alla conclusione a nome dell’Unione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles teso ad agevolare il trasferimento da parte di uno Stato membro dell’Unione europea di persone arrestate e fermate a norma del diritto nazionale per aver partecipato, al largo delle coste della Somalia, a violazioni dell’embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia o al traffico di stupefacenti

1

 

 

TRADUZIONE — Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles teso ad agevolare il trasferimento da parte di uno Stato membro dell'Unione europea di persone arrestate e fermate a norma del diritto nazionale per aver partecipato, al largo delle coste della Somalia, a violazioni dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della somalia o al traffico di stupefacenti

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2023/1615 della Commissione, del 3 maggio 2023, che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano in quali condizioni è necessario il trasferimento della compensazione, dell’equivalente in contante di tale compensazione o dei proventi dovuti a norma dell’articolo 63, paragrafo 1, di tale regolamento ai clienti e ai clienti indiretti nonché le condizioni alle quali detto trasferimento debba essere considerato proporzionato ( 1 )

9

 

*

Regolamento delegato (UE) 2023/1616 della Commissione, del 3 maggio 2023, che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le circostanze in cui un soggetto è considerato indipendente dall’autorità di risoluzione e dalla controparte centrale, la metodologia per valutare il valore delle attività e passività di una controparte centrale, la separazione delle valutazioni, la metodologia di calcolo della riserva per perdite aggiuntive da includere nelle valutazioni provvisorie e la metodologia per effettuare la valutazione ai fini dell’applicazione del principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato ( 1 )

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1617 della Commissione, dell'8 agosto 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese

34

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1618 della Commissione, dell'8 agosto 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

48

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1619 della Commissione, dell’8 agosto 2023, recante misure temporanee di emergenza che derogano, per il 2023, a talune disposizioni dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio per risolvere problemi specifici dei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causati da eventi meteorologici avversi

96

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1620 della Commissione, dell'8 agosto 2023, recante misure temporanee di emergenza che derogano, per il 2023, a talune disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per risolvere problemi specifici del settore ortofrutticolo causati da eventi meteorologici avversi e misure ad essi connesse

101

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione n. 1/2023 del comitato specializzato istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera r), dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 19 giugno 2023, che istituisce un modulo standard per le richieste di assistenza giudizia [2023/1621]

103

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

9.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 199/1


DECISIONE (PESC) 2023/1614 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2023

relativa alla firma e alla conclusione a nome dell’Unione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles teso ad agevolare il trasferimento da parte di uno Stato membro dell’Unione europea di persone arrestate e fermate a norma del diritto nazionale per aver partecipato, al largo delle coste della Somalia, a violazioni dell’embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia o al traffico di stupefacenti

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2020, con decisione (PESC) 2020/2188 (1), il Consiglio ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta), istituita nel quadro dell’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio (2), e ne ha esteso il mandato per includere i due compiti secondari esecutivi di contribuire all’attuazione dell’embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia e di contrastare il traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia.

(2)

L’azione comune 2008/851/PESC stabilisce che possono essere conclusi accordi con Stati terzi, sulla base di autorizzazioni concesse caso per caso dal Consiglio, al fine di agevolare il trasferimento da parte di uno Stato membro di persone arrestate e fermate a norma del diritto nazionale per aver partecipato a violazioni dell’embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia o al traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia, ai fini dell’esercizio dell’azione penale contro tali persone. Tali accordi devono includere condizioni per il trasferimento di tali persone nel rispetto del diritto internazionale pertinente, segnatamente del diritto internazionale dei diritti umani, al fine di garantire in particolare che le persone interessate non siano sottoposte alla pena di morte, alla tortura o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

(3)

Il 20 maggio 2021 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati con la Repubblica delle Seychelles con l’obiettivo di concludere un accordo teso ad agevolare il trasferimento da parte di uno Stato membro di persone arrestate e fermate a norma del diritto nazionale per aver partecipato a violazioni dell’embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia o al traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia.

(4)

Il 12 dicembre 2022, con la decisione (PESC) 2022/2441 (3), il Consiglio ha rinominato Atalanta «EUNAVFOR ATALANTA», ne ha prorogato il mandato fino al 31 dicembre 2024 e ha stabilito che, pur mantenendo i suoi compiti, l’operazione debba contribuire alla sicurezza marittima nell’Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso.

(5)

Sulla base dell’autorizzazione concessa dal Consiglio il 20 maggio 2021 è stato negoziato un accordo tra l’Unione e la Repubblica delle Seychelles.

(6)

È opportuno approvare l’accordo tra l’Unione e la Repubblica delle Seychelles a nome dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles teso ad agevolare il trasferimento da parte di uno Stato membro dell’Unione europea di persone arrestate e fermate a norma del diritto nazionale per aver partecipato, al largo delle coste della Somalia, a violazioni dell’embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia o al traffico di stupefacenti («accordo») è approvato a nome dell’Unione (4) +.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Decisione (PESC) 2020/2188 del Consiglio, del 22 dicembre 2020, che modifica l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 74).

(2)  Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla sicurezza marittima nell’Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso (EUNAVFOR ATALANTA) (GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33).

(3)  Decisione (PESC) 2022/2441 del Consiglio, del 12 dicembre 2022, che modifica l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (GU L 319 del 13.12.2022, pag. 80).

(4)  Cfr. la pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.


9.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 199/3


TRADUZIONE

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles teso ad agevolare il trasferimento da parte di uno Stato membro dell'Unione europea di persone arrestate e fermate a norma del diritto nazionale per aver partecipato, al largo delle coste della Somalia, a violazioni dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della somalia o al traffico di stupefacenti

A.   Lettera dell'Unione europea

Bruxelles, addì 19 luglio 2023

Sua Eccellenza Sylvestre RADEGONDE

Ministro degli Affari esteri e del Turismo Repubblica delle Seychelles

Eccellenza,

l'Unione europea («UE») sta conducendo un'operazione militare volta a contribuire alla sicurezza marittima nell'Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso («operazione Atalanta»).

L'UE ha assegnato a tale operazione militare i compiti aggiuntivi di contribuire all'attuazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi al largo delle coste della Somalia conformemente alla risoluzione 2182 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di contrastare il traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988.

In tale contesto, mio pregio di proporre che l'UE e la Repubblica delle Seychelles consolidino ulteriormente le loro eccellenti relazioni, contribuendo in tal modo alla pace, alla sicurezza e allo Stato di diritto nella regione dell'Oceano Indiano, in particolare al largo delle coste somale, mediante la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere teso ad agevolare il trasferimento da parte di uno Stato membro dell'UE di persone arrestate e fermate a norma del diritto nazionale per aver partecipato a violazioni dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia o al traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia, così redatto:

«Il presente accordo si ispira ai principi esposti in appresso.

L'UE e la Repubblica delle Seychelles:

a)

ribadiscono il loro impegno a favore di un ordinamento giuridico per i mari e gli oceani basato sui principi del diritto internazionale, come contemplato in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982;

b)

sottolineano l'urgente necessità di una cooperazione internazionale ai fini della repressione del traffico illecito di stupefacenti in mare, in particolare al largo delle coste della Somalia, riconosciuto come attività illegale nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, firmata a Vienna il 20 dicembre 1988, e nello specifico il suo articolo 17 relativo al “traffico illecito via mare”;

c)

ricordano che la suddetta convenzione dispone, tra l'altro, che le parti della medesima prendano in considerazione la conclusione di accordi o di intese bilaterali o regionali allo scopo di dare effetto alle disposizioni dell'articolo 17 relativo al “traffico illecito via mare” o di rafforzarne l'efficacia;

d)

sottolineano l'urgente necessità di una cooperazione internazionale per quanto concerne l'attuazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi al largo delle coste della Somalia conformemente alla risoluzione 2662 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR), che ha rinnovato le disposizioni di cui al punto 15 dell'UNSCR 2182 (2014) autorizzando gli Stati, su iniziativa nazionale o attraverso partenariati navali multinazionali volontari, ad ispezionare, senza indugio, nelle acque territoriali della Somalia e in alto mare al largo delle sue coste, fino al Mar Arabico e al Golfo Persico inclusi, navi dirette in Somalia o provenienti da tale paese riguardo alle quali abbiano fondati motivi di ritenere che trasportino armi o equipaggiamenti militari direttamente o indirettamente destinati alla Somalia in violazione dell'embargo sulle armi nei confronti della Somalia; e

e)

osservano che gli Stati membri dell'UE che partecipano all'operazione Atalanta possono arrestare, fermare e trasferire verso uno Stato terzo, a titolo nazionale sulla base del loro diritto interno, le persone coinvolte nel traffico di armi o nel traffico di stupefacenti e che l'UE può concludere con detto Stato terzo accordi tesi ad agevolare il trasferimento da parte di uno Stato membro dell'UE di persone arrestate e fermate a norma del diritto nazionale per aver partecipato a violazioni dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia o al traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia, ai fini dell'esercizio dell'azione penale contro tali persone.

Inoltre, l'UE e la Repubblica delle Seychelles concordano le seguenti disposizioni:

1.

Il governo della Repubblica delle Seychelles può autorizzare uno Stato membro dell'UE che contribuisce all'operazione Atalanta a trasferire nella Repubblica delle Seychelles le persone sospettate di essere coinvolte nel traffico di armi o di stupefacenti arrestate nel quadro dell'operazione Atalanta nella zona economica esclusiva, nelle acque territoriali, nelle acque arcipelagiche e nelle acque interne della Repubblica delle Seychelles. L'autorizzazione è estesa alle navi battenti bandiera delle Seychelles e ai cittadini delle Seychelles a bordo di navi che non battono tale bandiera che si trovano oltre detto limite e, in altre circostanze, a discrezione della Repubblica delle Seychelles, in alto mare.

2.

Nella consapevolezza delle capacità limitate a disposizione della Repubblica delle Seychelles per accettare richieste in materia di trasferimento, detenzione, perseguimento e reclusione delle persone sospettate di essere coinvolte nel traffico di armi o di stupefacenti, l'UE fornisce alla Repubblica delle Seychelles assistenza, in termini finanziari, umani, materiali, logistici, legislativi e infrastrutturali, per la detenzione, il mantenimento durante la reclusione, le indagini, l'azione penale, la celebrazione del processo e il rimpatrio inerenti alle persone sospettate di essere coinvolte nel traffico di armi o di stupefacenti o delle persone condannate per tali traffici. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, se necessario, la Repubblica delle Seychelles e l'UE stabiliscono ulteriori disposizioni di attuazione concernenti questioni finanziarie.

3.

Salvo ove diversamente convenuto tra la Repubblica delle Seychelles e lo Stato membro dell'UE che ha trasferito nella Repubblica delle Seychelles persone sospettate di essere coinvolte nel traffico di armi o di stupefacenti, il funzionario di collegamento dell'operazione Atalanta è la persona di contatto principale per la Repubblica delle Seychelles nell'attuazione del presente accordo.

4.

Se la Repubblica delle Seychelles accetta il trasferimento di un detenuto ai sensi del punto 1, il procuratore generale delle Seychelles dispone di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza di un ordine dell'organo giurisdizionale competente per il trattenimento dei sospettati trasferiti per decidere se esistano prove sufficienti per l'avvio di un'azione penale.

5.

Lo Stato membro dell'UE che ha trasferito nella Repubblica delle Seychelles persone sospettate di essere coinvolte nel traffico di armi o di stupefacenti provvede senza indugio, su richiesta della Repubblica delle Seychelles, al loro ritrasferimento nel paese d'origine o in un altro paese appropriato entro dieci giorni a decorrere dalla data in cui tale decisione è stata comunicata allo Stato membro dell'UE, in caso di:

a)

una decisione del procuratore generale delle Seychelles che stabilisca che non esistono prove sufficienti per l'avvio dell'azione penale;

b)

una decisione con cui la Repubblica delle Seychelles stabilisce che non intende più procedere all'azione penale nei confronti delle persone trasferite;

c)

una decisione di assoluzione o di non luogo a procedere per i presunti reati o qualsiasi altra conclusione del procedimento; oppure

d)

completamento della pena detentiva o della procedura di trasferimento verso il paese di origine o un altro paese per scontare un qualsiasi periodo di detenzione conformemente agli accordi pertinenti.

6.

L'UE e il governo della Repubblica delle Seychelles convengono che, qualora la Repubblica delle Seychelles ne faccia richiesta in conformità del punto 5, le persone trasferite dovrebbero essere alloggiate in strutture designate nelle Seychelles in attesa di un ulteriore trasferimento.

7.

L'UE e il governo della Repubblica delle Seychelles concordano inoltre sul fatto che siano applicate le seguenti garanzie nei confronti delle persone trasferite:

a)

le persone trasferite sono trattate in modo umano e non sono oggetto di tortura o di trattamento o pena crudeli, inumani o degradanti, né subiscono la pena di morte, ricevono vitto e alloggio adeguati, accesso alle cure mediche e possono osservare la propria religione;

b)

le persone trasferite sono prontamente tradotte dinanzi a un giudice o ad altro funzionario autorizzato dalla legge ad esercitare il potere giudiziario, che decide senza indugio sulla legittimità della loro detenzione e ne ordina il rilascio se la detenzione non è legittima;

c)

le persone trasferite hanno diritto al processo entro un ragionevole periodo di tempo o al rilascio;

d)

nell'accertamento di un'accusa penale formulata a loro carico, le persone trasferite hanno diritto ad un'udienza equa e pubblica da parte di un organo giurisdizionale competente, indipendente ed imparziale, costituito per legge;

e)

le persone trasferite accusate di un reato sono presunte innocenti fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente accertata;

f)

nell'accertamento di un'accusa penale formulata a loro carico, le persone trasferite hanno diritto alle seguenti garanzie minime, in condizioni di completa parità:

i)

essere informate, nel più breve tempo possibile, in una lingua ad esse comprensibile e in modo dettagliato, della natura dell'accusa formulata a loro carico;

ii)

disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la loro difesa e comunicare con un avvocato di loro scelta;

iii)

difendersi di persona o mediante un difensore di loro scelta; nel caso siano sprovviste di un difensore, essere informate del loro diritto ad essere assistite da un legale; ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se le persone non dispongono di mezzi sufficienti per compensarlo;

iv)

esaminare, o far esaminare, tutte le prove a loro carico, incluse le dichiarazioni giurate dei testimoni intervenuti all’arresto, ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico alle stesse condizioni dei testimoni a carico;

v)

farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprendono o non parlano la lingua usata in udienza; e

vi)

non essere costrette a testimoniare contro se stesse o a confessare la propria colpevolezza;

g)

le persone trasferite condannate per un reato hanno il diritto di chiedere il riesame della loro dichiarazione di colpevolezza e condanna o di appellarsi ad un organo giurisdizionale superiore in conformità della legislazione delle Seychelles; e

h)

la Repubblica delle Seychelles non trasferisce la persona trasferita in nessun altro Stato senza il consenso scritto preliminare dello Stato membro dell'UE che ha tradotto la persona nella Repubblica delle Seychelles.

8.

Le controversie derivanti dall'attuazione o dall'interpretazione del presente accordo sono risolte dall'UE e dal governo della Repubblica delle Seychelles mediante negoziati per via diplomatica.

9.

Il presente accordo può essere modificato mediante consenso scritto tra l'UE e la Repubblica delle Seychelles. Tali modifiche entrano in vigore alla data concordata dall'UE e dalla Repubblica delle Seychelles.

10.

L'UE e la Repubblica delle Seychelles possono denunciare il presente accordo in qualunque momento notificando per iscritto all'altra parte l'intenzione di porvi fine. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica. La denuncia del presente accordo non pregiudica i diritti delle parti che discendono dalla sua esecuzione prima della denuncia, compresi i diritti delle persone trasferite fino a quando tali persone siano sottoposte a custodia o a un'azione penale dalla Repubblica delle Seychelles nel momento in cui la denuncia diventa effettiva, né incide su alcun altro obbligo previsto dal presente accordo, compresi gli obblighi finanziari, salvo ove diversamente convenuto tra l'UE e la Repubblica delle Seychelles.».

Eccellenza,

qualora la Repubblica delle Seychelles consideri accettabili i principi e le modalità di cui sopra, mi pregio di proporre che la presente lettera e la risposta di Sua Eccellenza costituiscano un accordo internazionale giuridicamente vincolante tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles, che entrerà in vigore alla data di ricevimento della Sua lettera di risposta.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Distinti saluti,

Per l'Unione europea

Josep BORRELL FONTELLES

B.   Lettera della Repubblica delle Seychelles

Victoria, addì 3 agosto 2023

sig. Josep BORRELL FONTELLES

alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

Eccellenza,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera datata 19 luglio 2023 che propone un accordo tra la Repubblica delle Seychelles e l'Unione europea in forma di scambio di lettere teso ad agevolare il trasferimento da parte di uno Stato membro dell'UE di persone arrestate e fermate a norma del diritto nazionale per aver partecipato a violazioni dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia o al traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia, così redatto:

«Il presente accordo si ispira ai principi esposti in appresso.

L'UE e la Repubblica delle Seychelles:

a)

ribadiscono il loro impegno a favore di un ordinamento giuridico per i mari e gli oceani basato sui principi del diritto internazionale, come contemplato in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982;

b)

sottolineano l’urgente necessità di una cooperazione internazionale ai fini della repressione del traffico illecito di stupefacenti in mare, in particolare al largo delle coste della Somalia, riconosciuto come attività illegale nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, firmata a Vienna il 20 dicembre 1988, e nello specifico il suo articolo 17 relativo al “traffico illecito via mare”;

c)

ricordano che la suddetta convenzione dispone, tra l’altro, che le parti della medesima prendano in considerazione la conclusione di accordi o di intese bilaterali o regionali allo scopo di dare effetto alle disposizioni dell'articolo 17 relativo al “traffico illecito via mare” o di rafforzarne l'efficacia;

d)

sottolineano l'urgente necessità di una cooperazione internazionale per quanto concerne l'attuazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi al largo delle coste della Somalia conformemente alla risoluzione 2662 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR), che ha rinnovato le disposizioni di cui al punto 15 dell'UNSCR 2182 (2014) autorizzando gli Stati, su iniziativa nazionale o attraverso partenariati navali multinazionali volontari, ad ispezionare, senza indugio, nelle acque territoriali della Somalia e in alto mare al largo delle sue coste, fino al Mar Arabico e al Golfo Persico inclusi, navi dirette in Somalia o provenienti da tale paese riguardo alle quali abbiano fondati motivi di ritenere che trasportino armi o equipaggiamenti militari direttamente o indirettamente destinati alla Somalia in violazione dell'embargo sulle armi nei confronti della Somalia; e

e)

osservano che gli Stati membri dell'UE che partecipano all'operazione Atalanta possono arrestare, fermare e trasferire verso uno Stato terzo, a titolo nazionale sulla base del loro diritto interno, le persone coinvolte nel traffico di armi o nel traffico di stupefacenti e che l'UE può concludere con detto Stato terzo accordi tesi ad agevolare il trasferimento da parte di uno Stato membro dell'UE di persone arrestate e fermate a norma del diritto nazionale per aver partecipato a violazioni dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia o al traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia, ai fini dell'esercizio dell'azione penale contro tali persone.

Inoltre, l'UE e la Repubblica delle Seychelles concordano le seguenti disposizioni:

1.

Il governo della Repubblica delle Seychelles può autorizzare uno Stato membro dell'UE che contribuisce all'operazione Atalanta a trasferire nella Repubblica delle Seychelles le persone sospettate di essere coinvolte nel traffico di armi o di stupefacenti arrestate nel quadro dell'operazione Atalanta nella zona economica esclusiva, nelle acque territoriali, nelle acque arcipelagiche e nelle acque interne della Repubblica delle Seychelles. L'autorizzazione è estesa alle navi battenti bandiera delle Seychelles e ai cittadini delle Seychelles a bordo di navi che non battono tale bandiera che si trovano oltre detto limite e, in altre circostanze, a discrezione della Repubblica delle Seychelles, in alto mare.

2.

Nella consapevolezza delle capacità limitate a disposizione della Repubblica delle Seychelles per accettare richieste in materia di trasferimento, detenzione, perseguimento e reclusione delle persone sospettate di essere coinvolte nel traffico di armi o di stupefacenti, l'UE fornisce alla Repubblica delle Seychelles assistenza, in termini finanziari, umani, materiali, logistici, legislativi e infrastrutturali, per la detenzione, il mantenimento durante la reclusione, le indagini, l'azione penale, la celebrazione del processo e il rimpatrio inerenti alle persone sospettate di essere coinvolte nel traffico di armi o di stupefacenti o delle persone condannate per tali traffici. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, se necessario, la Repubblica delle Seychelles e l'UE stabiliscono ulteriori disposizioni di attuazione concernenti questioni finanziarie.

3.

Salvo ove diversamente convenuto tra la Repubblica delle Seychelles e lo Stato membro dell'UE che ha trasferito nella Repubblica delle Seychelles persone sospettate di essere coinvolte nel traffico di armi o di stupefacenti, il funzionario di collegamento dell'operazione Atalanta è la persona di contatto principale per la Repubblica delle Seychelles nell'attuazione del presente accordo.

4.

Se la Repubblica delle Seychelles accetta il trasferimento di un detenuto ai sensi del punto 1, il procuratore generale delle Seychelles dispone di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza di un ordine dell'organo giurisdizionale competente per il trattenimento dei sospettati trasferiti per decidere se esistano prove sufficienti per l'avvio di un'azione penale.

5.

Lo Stato membro dell'UE che ha trasferito nella Repubblica delle Seychelles persone sospettate di essere coinvolte nel traffico di armi o di stupefacenti provvede senza indugio, su richiesta della Repubblica delle Seychelles, al loro ritrasferimento nel paese d'origine o in un altro paese appropriato entro dieci giorni a decorrere dalla data in cui tale decisione è stata comunicata allo Stato membro dell'UE, in caso di:

a)

una decisione del procuratore generale delle Seychelles che stabilisca che non esistono prove sufficienti per l'avvio dell'azione penale;

b)

una decisione con cui la Repubblica delle Seychelles stabilisce che non intende più procedere all'azione penale nei confronti delle persone trasferite;

c)

una decisione di assoluzione o di non luogo a procedere per i presunti reati o qualsiasi altra conclusione del procedimento; oppure

d)

completamento della pena detentiva o della procedura di trasferimento verso il paese di origine o un altro paese per scontare un qualsiasi periodo di detenzione conformemente agli accordi pertinenti.

6.

L'UE e il governo della Repubblica delle Seychelles convengono che, qualora la Repubblica delle Seychelles ne faccia richiesta in conformità del punto 5, le persone trasferite dovrebbero essere alloggiate in strutture designate nelle Seychelles in attesa di un ulteriore trasferimento.

7.

L'UE e il governo della Repubblica delle Seychelles concordano inoltre sul fatto che siano applicate le seguenti garanzie nei confronti delle persone trasferite:

a)

le persone trasferite sono trattate in modo umano e non sono oggetto di tortura o di trattamento o pena crudeli, inumani o degradanti, né subiscono la pena di morte, ricevono vitto e alloggio adeguati, accesso alle cure mediche e possono osservare la propria religione;

b)

le persone trasferite sono prontamente tradotte dinanzi a un giudice o ad altro funzionario autorizzato dalla legge ad esercitare il potere giudiziario, che decide senza indugio sulla legittimità della loro detenzione e ne ordina il rilascio se la detenzione non è legittima;

c)

le persone trasferite hanno diritto al processo entro un ragionevole periodo di tempo o al rilascio;

d)

nell'accertamento di un'accusa penale formulata a loro carico, le persone trasferite hanno diritto ad un'udienza equa e pubblica da parte di un organo giurisdizionale competente, indipendente ed imparziale, costituito per legge;

e)

le persone trasferite accusate di un reato sono presunte innocenti fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente accertata;

f)

nell'accertamento di un'accusa penale formulata a loro carico, le persone trasferite hanno diritto alle seguenti garanzie minime, in condizioni di completa parità:

i)

essere informate, nel più breve tempo possibile, in una lingua ad esse comprensibile e in modo dettagliato, della natura dell'accusa formulata a loro carico;

ii)

disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la loro difesa e comunicare con un avvocato di loro scelta;

iii)

difendersi di persona o mediante un difensore di loro scelta; nel caso siano sprovviste di un difensore, essere informate del loro diritto ad essere assistite da un legale; ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se le persone non dispongono di mezzi sufficienti per compensarlo;

iv)

esaminare, o far esaminare, tutte le prove a loro carico, incluse le dichiarazioni giurate dei testimoni intervenuti all’arresto, ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico alle stesse condizioni dei testimoni a carico;

v)

farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprendono o non parlano la lingua usata in udienza; e

vi)

non essere costrette a testimoniare contro se stesse o a confessare la propria colpevolezza;

g)

le persone trasferite condannate per un reato hanno il diritto di chiedere il riesame della loro dichiarazione di colpevolezza e condanna o di appellarsi ad un organo giurisdizionale superiore in conformità della legislazione delle Seychelles; e

h)

la Repubblica delle Seychelles non trasferisce la persona trasferita in nessun altro Stato senza il consenso scritto preliminare dello Stato membro dell'UE che ha tradotto la persona nella Repubblica delle Seychelles.

8.

Le controversie derivanti dall'attuazione o dall'interpretazione del presente accordo sono risolte dall'UE e dal governo della Repubblica delle Seychelles mediante negoziati per via diplomatica.

9.

Il presente accordo può essere modificato mediante consenso scritto tra l'UE e la Repubblica delle Seychelles. Tali modifiche entrano in vigore alla data concordata dall'UE e dalla Repubblica delle Seychelles.

10.

L'UE e la Repubblica delle Seychelles possono denunciare il presente accordo in qualunque momento notificando per iscritto all'altra parte l'intenzione di porvi fine. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica. La denuncia del presente accordo non pregiudica i diritti delle parti che discendono dalla sua esecuzione prima della denuncia, compresi i diritti delle persone trasferite fino a quando tali persone siano sottoposte a custodia o a un'azione penale dalla Repubblica delle Seychelles nel momento in cui la denuncia diventa effettiva, né incide su alcun altro obbligo previsto dal presente accordo, compresi gli obblighi finanziari, salvo ove diversamente convenuto tra l'UE e la Repubblica delle Seychelles.».

Mi pregio di confermarle, a nome della Repubblica delle Seychelles, che l'accordo proposto nella Sua lettera è accettabile per la Repubblica delle Seychelles.

La Sua lettera e la presente risposta costituiscono un accordo internazionale giuridicamente vincolante tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles, che entrerà in vigore alla data di ricevimento della presente lettera di risposta.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Distinti saluti

Per la Repubblica delle Seychelles

Sylvestre RADEGONDE


REGOLAMENTI

9.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 199/9


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1615 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2023

che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano in quali condizioni è necessario il trasferimento della compensazione, dell’equivalente in contante di tale compensazione o dei proventi dovuti a norma dell’articolo 63, paragrafo 1, di tale regolamento ai clienti e ai clienti indiretti nonché le condizioni alle quali detto trasferimento debba essere considerato proporzionato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (1), in particolare l’articolo 63, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 63 del regolamento (UE) 2021/23 (nel seguito il «regolamento») stabilisce che gli accordi contrattuali che consentono ai partecipanti diretti di trasferire ai propri clienti le conseguenze negative degli strumenti di risoluzione includono anche, su base equivalente e proporzionata, il diritto dei clienti di ottenere qualsiasi risarcimento o compensazione che i partecipanti diretti ricevano in conformità dell’articolo 27, paragrafo 6, del regolamento o qualsiasi equivalente in contante di tale risarcimento o compensazione o proventi da essi ottenuti a seguito di un credito avanzato in conformità dell’articolo 62, del regolamento (nel seguito il «rimborso») nella misura in cui tali proventi siano relativi a posizioni dei clienti e ai loro contributi, e che tali disposizioni si applicano anche agli accordi contrattuali conclusi dai clienti e dai clienti indiretti che offrono servizi di compensazione indiretta ai propri clienti.

(2)

Onde garantire una distribuzione equivalente e proporzionata del rimborso, i prestatori di servizi di compensazione dovrebbero distribuire, in modo equo e non discriminatorio, le diverse forme di rimborso agli utenti di servizi di compensazione interessati. La parte di rimborso ricevuta da ciascun utente di servizi di compensazione interessato dovrebbe essere proporzionata al contributo da questi fornito alla risoluzione della CCP, cui ha avuto accesso indiretto tramite il prestatore di servizi di compensazione interessato, qualora detto contributo dia luogo a un pagamento ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 6, o dell’articolo 62 («contributo ammissibile»). Per lo stesso motivo gli utenti di servizi di compensazione dovrebbero ricevere il rimborso senza alcuna compensazione (set-off) a meno che un utente di tali servizi abbia un’obbligazione esigibile nei confronti di un prestatore di servizi di compensazione che è contestualmente soggetto all’obbligo di trasferire il rimborso a detto utente di servizi di compensazione. Tuttavia, onde evitare che tale compensazione (set-off) o netting si traduca in un’indebita riduzione degli importi dovuti agli utenti di servizi di compensazione a valle della catena di compensazione, se il destinatario è a sua volta un prestatore di servizi di compensazione, il rimborso da trasferire a tali utenti dovrebbe essere calcolato sulla base del rimborso ricevuto da detto prestatore prima di eventuali detrazioni o compensazioni (set-off).

(3)

I rimborsi dovrebbero essere assegnati in modo equo e non discriminatorio a tutti gli utenti di servizi di compensazione che hanno fornito un contributo ammissibile e ai conti di proprietà del prestatore di servizi di compensazione, laddove anche quest’ultimo abbia fornito un siffatto contributo. Per evitare ulteriormente discriminazioni o trattamenti iniqui, i prestatori di servizi di compensazione non dovrebbero applicare clausole di subordinazione né seguire alcun ordine di priorità nella distribuzione di tali rimborsi.

(4)

È probabile che durante una procedura di risoluzione il mercato versi in condizioni di forte stress. È pertanto necessario assicurare trasparenza agli utenti di servizi di compensazione nonché la garanzia che, in caso di inadempimento del loro prestatore di servizi di compensazione, le attività e gli strumenti finanziari destinati alla distribuzione del rimborso siano protetti. Pertanto, quando ricevono il rimborso per conto di un utente di servizi di compensazione, i prestatori di servizi di compensazione dovrebbero detenere tale rimborso su un conto separato e segregato.

(5)

La gamma di attività finanziarie o strumenti finanziari che possono essere utilizzati per compensare i partecipanti diretti, i clienti e i clienti indiretti è molto ampia e la presenza di attività e strumenti diversi comporta altrettanti rischi diversi. Ai fini della distribuzione paritaria ed equa del rimborso, i prestatori di servizi di compensazione dovrebbero ripartire equamente i diversi tipi di attività e strumenti finanziari, da essi ricevuti a titolo di rimborso, tra ciascuno degli utenti di servizi di compensazione e i propri conti. Tale ripartizione dovrebbe essere proporzionale al contributo ammissibile fornito da tali utenti alla risoluzione della CCP cui hanno accesso indiretto tramite i predetti prestatori di servizi di compensazione o dai prestatori di servizi di compensazione in tale procedura di risoluzione.

(6)

È necessario tenere conto degli ostacoli e delle specificità di tipo operativo associati a taluni tipi di attività e strumenti finanziari. È altresì necessario assicurare nella massima misura possibile che l’utente di servizi di compensazione ottenga un rimborso equo qualora non sia in grado di ricevere un determinato tipo di attività o strumento finanziario o laddove preferisca non riceverlo per altri motivi. Il prestatore di servizi di compensazione dovrebbe pertanto, su richiesta dell’utente di servizi di compensazione e nella misura del possibile, trasferire l’attività o lo strumento in questione a un altro destinatario designato dal predetto utente. Ove ciò non sia possibile, il prestatore di servizi di compensazione dovrebbe vendere a un terzo le attività o gli strumenti pertinenti sul mercato al prezzo ivi prevalente e successivamente trasferire i proventi della vendita all’utente di servizi di compensazione.

(7)

Ai fini della trasparenza e della tracciabilità, i prestatori di servizi di compensazione dovrebbero informare gli utenti di servizi di compensazione, al meglio delle loro possibilità, in merito a qualsiasi decisione presa nel processo di risoluzione per compensare i contributi ammissibili versati. Tali informazioni dovrebbero inquadrare, per quanto possibile, l’ambito di applicazione della decisione di fornire un contributo alla risoluzione a norma del regolamento (UE) 2021/23, la composizione e il calcolo del rimborso, compresa la metodologia utilizzata dal prestatore di servizi di compensazione per calcolare il rimborso dell’utente di servizi di compensazione. Per lo stesso motivo e affinché gli utenti di servizi di compensazione comprendano il rapporto tra il contributo fornito e il rimborso ricevuto, i prestatori di servizi di compensazione dovrebbero informare detti utenti, ove possibile e senza violare eventuali vincoli di riservatezza, della distribuzione complessiva e della composizione del rimborso.

(8)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (nel seguito l’«ESMA») ha presentato alla Commissione.

(9)

L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1.

«prestatore di servizi di compensazione»: un partecipante diretto come definito all’articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), un cliente come definito al punto 15) del medesimo articolo o un cliente indiretto, un secondo cliente indiretto o un terzo cliente indiretto come definiti all’articolo 1, lettere b), d) ed e), rispettivamente, del regolamento delegato (UE) 2017/2154 della Commissione (4) che presta servizi di compensazione, in modo diretto e indiretto, nell’Unione;

2.

«utente di servizi di compensazione»: un cliente come definito all’articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) n. 648/2012, o un cliente indiretto, un secondo cliente indiretto o un terzo cliente indiretto come definiti all’articolo 1, lettere b), d) ed e), rispettivamente, del regolamento delegato (UE) 2017/2154 che fruisce dei servizi di compensazione forniti dai prestatori di servizi di compensazione;

3.

«rimborso»: il risarcimento o la compensazione che i partecipanti diretti ricevono a norma dell’articolo 27, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/23, comprese le partecipazioni, i titoli di debito o i titoli attestanti un credito sugli utili futuri della CCP, o qualsiasi equivalente in contante di tale risarcimento o compensazione o proventi da essi ottenuti a seguito di un credito avanzato in conformità dell’articolo 62 del medesimo regolamento, anche laddove uno di questi importi, di cui ai predetti articoli, sia trasferito a un utente di servizi di compensazione;

4.

«contributo ammissibile»: il contributo fornito tramite un partecipante diretto della CCP, alle condizioni di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) 2021/23, da un utente di servizi di compensazione alla CCP in risoluzione cui ha accesso indiretto tramite un prestatore di servizi di compensazione e qualora il contributo fornito, tramite il partecipante diretto della CCP, nella procedura di risoluzione abbia dato luogo a un rimborso.

Articolo 2

Forma del rimborso

Il rimborso accreditato o riconosciuto a un prestatore di servizi di compensazione e trasferito a un utente di servizi di compensazione può assumere la forma di contante, strumenti finanziari, partecipazioni, titoli di debito o strumenti attestanti un credito sugli utili futuri della CCP.

Articolo 3

Distribuzione del rimborso

1.   I prestatori di servizi di compensazione distribuiscono, in modo equo e non discriminatorio, il rimborso pertinente tra tutti gli utenti di servizi di compensazione che hanno fornito un contributo ammissibile, compresi gli utenti di servizi di compensazione che non sono più utenti del prestatore di servizi di compensazione che riceve il rimborso, in proporzione al contributo ammissibile fornito da ciascuno di tali utenti.

2.   I prestatori di servizi di compensazione calcolano il rimborso da distribuire in modo trasparente e informano separatamente ciascun utente di servizi di compensazione conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c).

3.   I prestatori di servizi di compensazione assegnano il rimborso ai propri conti e ai conti degli utenti di servizi di compensazione che hanno fornito un contributo ammissibile sulla base di un calcolo del contributo ammissibile fornito e non operano discriminazioni tra destinatari diversi, né li classificano in ordine di priorità. I prestatori di servizi di compensazione non assegnano alcuna parte del rimborso al proprio conto prima di aver assegnato ai conti degli utenti di servizi di compensazione che hanno fornito un contributo ammissibile la parte del rimborso cui hanno diritto.

4.   I prestatori di servizi di compensazione possono applicare detrazioni o compensazioni (set-off) al rimborso se un utente di servizi di compensazione ha un’obbligazione esigibile nei confronti di un prestatore di servizi di compensazione che è soggetto all’obbligo, a norma dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2021/23, di trasferire il rimborso al medesimo utente di servizi di compensazione.

Tuttavia se il destinatario è a sua volta un prestatore di servizi di compensazione, il rimborso da trasferire agli utenti di servizi di compensazione è calcolato sulla base del rimborso che il predetto prestatore avrebbe dovuto ricevere prima di qualsiasi detrazione o compensazione (set-off) di cui al primo comma.

5.   Il prestatore di servizi di compensazione detiene il rimborso ricevuto a norma dell’articolo 27, paragrafo 6, o dell’articolo 62 del regolamento (UE) 2021/23 su un conto separato e segregato, fino alla completa distribuzione di tutti i rimborsi dovuti.

Articolo 4

Tipo di rimborso e consegna

1.   Se il rimborso consiste in diversi tipi di attività o strumenti finanziari, indipendentemente dal fatto che tali attività o strumenti finanziari assumano la forma di contante, partecipazioni, titoli di debito o altri strumenti attestanti un credito sugli utili futuri della CCP in risoluzione, i prestatori di servizi di compensazione suddividono tale rimborso per tipo di attività o strumenti. Successivamente ciascun prestatore di servizi di compensazione assegna e distribuisce il rimborso a ciascuno degli utenti di servizi di compensazione e, se ne ha diritto, al proprio conto, in proporzione al contributo ammissibile fornito e nella stessa proporzione di ciascun tipo di attività o strumenti finanziari.

2.   Laddove, a causa di restrizioni al regolamento o di un altro impedimento al trasferimento di talune attività o strumenti, il prestatore di servizi di compensazione non sia in grado di distribuire il rimborso a un utente di servizi di compensazione che ha fornito un contributo ammissibile, nella forma richiesta al paragrafo 1, ne trasmette notifica senza indugio all’utente di servizi di compensazione interessato.

3.   Qualora non sia possibile porre rimedio alla restrizione al regolamento o all’impedimento di cui al paragrafo 2 entro tre giorni lavorativi dal ricevimento da parte dell’utente di servizi di compensazione della notificazione di cui a tale paragrafo, il prestatore di servizi di compensazione chiede a detto utente di designare un destinatario alternativo per le attività e gli strumenti pertinenti entro cinque giorni lavorativi. Un utente di servizi di compensazione può a sua volta chiedere al prestatore di servizi di compensazione di distribuire le attività o gli strumenti finanziari a un destinatario alternativo. Se l’utente di servizi di compensazione ha designato un destinatario alternativo, il prestatore di servizi di compensazione trasferisce le attività o gli strumenti finanziari a tale destinatario alternativo nella misura del possibile e a un costo ragionevole per il predetto utente.

4.   Qualora il trasferimento a un destinatario alternativo a norma del paragrafo 3 non sia possibile, il prestatore di servizi di compensazione ne informa per iscritto l’utente di servizi di compensazione interessato entro tre giorni lavorativi dalla designazione del destinatario alternativo, indicando il motivo di tale impossibilità. In tal caso il prestatore di servizi di compensazione vende le attività o gli strumenti in questione a un terzo su un mercato regolamentato di valori mobiliari al prezzo di mercato prevalente e trasferisce all’utente di servizi di compensazione i proventi della vendita al netto di eventuali costi ragionevoli a questa associati.

Articolo 5

Informazioni sul rimborso

1.   I prestatori di servizi di compensazione notificano per iscritto agli utenti di servizi di compensazione che hanno fornito un contributo ammissibile qualsiasi rimborso cui questi hanno diritto.

2.   La notificazione di cui al paragrafo 1 contiene tutte le informazioni seguenti:

a)

se del caso, una copia della decisione dell’autorità di risoluzione secondo cui il partecipante diretto ha diritto al pagamento della differenza di cui all’articolo 62 del regolamento (UE) 2021/23;

b)

se del caso, una copia della decisione dell’autorità di risoluzione che ordina alla CCP di corrispondere una compensazione ai partecipanti diretti che hanno subito perdite eccedenti di cui all’articolo 27, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2021/23, unitamente a una spiegazione delle modalità con cui tale importo è detratto dal diritto al pagamento della differenza di cui all’articolo 62 del medesimo regolamento;

c)

informazioni chiare e precise sul rimborso che deve essere distribuito all’utente di servizi di compensazione e sulla metodologia utilizzata per calcolare tale rimborso;

d)

informazioni chiare e precise sul rimborso ricevuto dal prestatore di servizi di compensazione prima di qualsiasi compensazione (set-off) o altra detrazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del presente regolamento;

e)

informazioni chiare e precise sulla forma in cui il rimborso è stato versato al prestatore di servizi di compensazione, distinguendo tra contante e strumenti finanziari e tra ciascuna delle diverse forme di strumenti finanziari, comprese le partecipazioni, i titoli di debito o i titoli attestanti un credito sugli utili futuri della CCP, nonché informazioni sulla composizione del rimborso per l’utente di servizi di compensazione;

f)

fatti salvi eventuali vincoli di riservatezza, informazioni generali sulla distribuzione complessiva del rimborso tra gli utenti di servizi di compensazione del prestatore di servizi di compensazione e i conti propri del prestatore;

g)

qualsiasi calcolo degli interessi o di qualsiasi altro fattore pertinente che incida sul rimborso.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2017/2154 della Commissione, del 22 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 6).


9.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 199/14


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1616 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2023

che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le circostanze in cui un soggetto è considerato indipendente dall’autorità di risoluzione e dalla controparte centrale, la metodologia per valutare il valore delle attività e passività di una controparte centrale, la separazione delle valutazioni, la metodologia di calcolo della riserva per perdite aggiuntive da includere nelle valutazioni provvisorie e la metodologia per effettuare la valutazione ai fini dell’applicazione del principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/23, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 6, terzo comma, l’articolo 26, paragrafo 4, terzo comma, e l’articolo 61, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 25, paragrafo 1, e l’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23 prescrivono che il soggetto che effettua la valutazione di cui agli articoli 24 e 61 di tale regolamento (nel seguito il «valutatore») sia indipendente da qualsiasi autorità pubblica e dalla controparte centrale (nel seguito la «CCP») oggetto di valutazione. Di conseguenza dovrebbero essere applicate norme uniformi per determinare le circostanze in cui una persona è da considerarsi indipendente dalle autorità pubbliche pertinenti, compresa l’autorità di risoluzione, e dalla CCP ai fini dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23. Tali norme dovrebbero includere requisiti che garantiscano l’assenza di interessi rilevanti in comune o in conflitto con l’autorità di risoluzione o la CCP; requisiti riguardanti le qualifiche, l’esperienza, le capacità, le conoscenze e le risorse di tale soggetto e la sua abilità di effettuare efficacemente la valutazione senza ricorrere indebitamente ad alcuna autorità pubblica pertinente o alla CCP, nonché requisiti relativi alla separazione strutturale di detto soggetto tanto dalle autorità pubbliche pertinenti quanto dalla CCP.

(2)

Per affrontare le minacce all’indipendenza quali casi di autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione, è necessario garantire che il valutatore non abbia alcun interesse rilevante in comune o in conflitto con alcuna autorità pubblica pertinente, compresa l’autorità di risoluzione, o con la CCP, compresa la sua alta dirigenza, gli azionisti di controllo o le entità del gruppo. Inoltre il valutatore non dovrebbe essere considerato indipendente laddove abbia interessi rilevanti in comune o in conflitto con un partecipante diretto, cliente o creditore significativo che sarebbe interessato in misura sostanziale da un’azione di risoluzione o che ha contribuito in modo significativo alla situazione che ha portato alla risoluzione della CCP. Analogamente le relazioni personali potrebbero costituire un interesse rilevante. Di conseguenza l’autorità di risoluzione dovrebbe valutare se sussistano eventuali interessi rilevanti in comune o in conflitto.

(3)

Onde consentire all’autorità di risoluzione di valutare se sussistano interessi rilevanti in comune o in conflitto, il valutatore dovrebbe notificare a detta autorità qualsiasi interesse effettivo o potenziale che, in sede di valutazione della medesima autorità, egli ritenga costituisca un interesse rilevante; il valutatore dovrebbe altresì fornire tutte le informazioni che l’autorità di risoluzione possa ragionevolmente richiedere. Successivamente alla sua nomina, il valutatore dovrebbe mantenere politiche e procedure conformi ai codici etici e agli standard professionali applicabili per individuare qualsiasi interesse effettivo o potenziale che ritenga possa costituire un interesse rilevante in comune o in conflitto. L’autorità di risoluzione dovrebbe essere informata immediatamente di qualsiasi interesse effettivo o potenziale individuato e dovrebbe valutare se questo costituisca un interesse rilevante; in caso affermativo la nomina del valutatore dovrebbe essere revocata e si dovrebbe procedere ad una nuova nomina.

(4)

Le disposizioni di separazione strutturale costituiscono garanzie che attenuano i rischi di conflitti di interesse. In quanto tali, la loro esistenza dovrebbe essere presa in considerazione nella valutazione di un potenziale valutatore. Pertanto, nel caso delle persone giuridiche, l’indipendenza del valutatore dovrebbe essere valutata con riferimento alla società o al partenariato nel suo insieme, ma tenendo conto di qualsiasi separazione strutturale e di altre disposizioni potenzialmente adottate per differenziare tra i membri del personale che possono essere coinvolti nella valutazione e gli altri membri del personale. Nel caso in cui la rilevanza dei rischi rispetto alle misure di salvaguardia adottate sia tale da compromettere l’indipendenza della società o del partenariato richiedente la nomina di valutatore, tale società o partenariato non dovrebbe rivestire tale ruolo.

(5)

Al fine di evitare minacce all’indipendenza derivanti dall’autoriesame, un revisore legale che abbia completato la revisione dei conti della CCP nell’anno precedente la sua valutazione per l’ammissibilità alla funzione di valutatore non dovrebbe in alcun caso essere considerato indipendente. Per quanto riguarda altri servizi di revisione dei conti o valutazione prestati alla CCP negli anni immediatamente precedenti la data di valutazione dell’indipendenza, si dovrebbe presumere che anche tali servizi costituiscano un interesse rilevante in comune o in conflitto.

(6)

L’indipendenza del valutatore può essere rafforzata da condizioni che garantiscano che le sue competenze e risorse siano sufficienti e adeguate. È pertanto necessario garantire che il valutatore possieda le qualifiche, l’esperienza, le capacità e le conoscenze necessarie in tutte le materie pertinenti, comprese le valutazioni degli strumenti finanziari compensati dalla CCP, i requisiti applicabili alle CCP a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i piani di risanamento e i codici di norme delle CCP esistenti e gli strumenti di risoluzione applicabili a norma del regolamento (UE) 2021/23.

(7)

Affinché sia in grado di effettuare efficacemente la valutazione, è altresì opportuno garantire che il valutatore disponga o abbia accesso a risorse umane e tecniche sufficienti a tale scopo.

(8)

Ai fini della sua indipendenza e onde evitare indebite interferenze con le proprie funzioni, il valutatore dovrebbe essere in grado di effettuare efficacemente la valutazione senza ricorrere indebitamente ad alcuna autorità pubblica pertinente, compresa l’autorità di risoluzione, o alla CCP. Tuttavia, la fornitura di istruzioni o orientamenti necessari a sostegno dello svolgimento della valutazione, ad esempio in relazione alla metodologia conforme alla normativa dell’Unione nel settore della valutazione per i fini connessi alla risoluzione, non dovrebbe essere considerata ricorso indebito laddove tali istruzioni o orientamenti siano ritenuti necessari a sostegno dello svolgimento della valutazione. Inoltre, non dovrebbe essere impedita la fornitura di assistenza, come ad esempio la fornitura da parte della CCP di sistemi, documenti di bilancio, relazioni regolamentari, dati di mercato, altri documenti o altre forme di assistenza al valutatore indipendente, qualora, in sede di valutazione dell’autorità di risoluzione, ciò sia ritenuto necessario a sostegno dello svolgimento della valutazione. In conformità con le procedure potenzialmente adottate, la fornitura di istruzioni, orientamenti e altre forme di sostegno dovrebbe essere concordata caso per caso o in maniera cumulativa.

(9)

L’indipendenza rischia di essere compromessa ove la valutazione sia effettuata da un soggetto alle dipendenze di un’autorità pubblica pertinente, compresa l’autorità di risoluzione, e della CCP, o affiliata a una di esse, anche nei casi in cui sia stata stabilita una separazione strutturale completa in seno a una persona giuridica. È pertanto necessario assicurare che il valutatore non sia un impiegato né un collaboratore esterno di alcuna autorità pubblica pertinente, compresa l’autorità di risoluzione, o della CCP, né che appartenga allo stesso gruppo di società della CCP.

(10)

Onde garantire la disponibilità di un numero sufficiente di soggetti che possano essere prontamente disponibili ad esercitare la funzione di valutatore all’avvio di una procedura di risoluzione, l’autorità di risoluzione dovrebbe mantenere un elenco provvisorio di potenziali valutatori e riesaminarlo periodicamente.

(11)

L’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/23 distingue due valutazioni nel corso della procedura di risoluzione di una CCP: una valutazione iniziale atta ad accertare la sussistenza dei presupposti per la risoluzione e una seconda valutazione su cui si fonda la decisione dell’autorità di risoluzione di applicare uno o più strumenti di risoluzione. Ai fini della valutazione iniziale, è opportuno assicurare che, nell’accertare la sussistenza dei presupposti per la risoluzione, sia effettuata una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e delle passività della CCP. Per la seconda valutazione, il cui scopo è orientare le azioni di risoluzione, è importante garantire che la valutazione delle attività e delle passività della CCP si basi su ipotesi eque, prudenti e realistiche.

(12)

Al fine di cogliere accuratamente le circostanze della CCP e le condizioni di mercato prevalenti, le valutazioni di cui al regolamento (UE) 2021/23 dovrebbero essere effettuate ad una data il più possibile in prossimità di quella della decisione di risoluzione.

(13)

Al fine di effettuare efficacemente ed efficientemente le valutazioni di cui al regolamento (UE) 2021/23, il valutatore dovrebbe avere accesso a tutte le fonti di informazioni e competenze pertinenti, quali la documentazione, i sistemi e i modelli interni della CCP. Il valutatore dovrebbe inoltre basarsi sulle informazioni fornite direttamente dal personale, dalla dirigenza e dai revisori dei conti della CCP nonché, se del caso, su informazioni di dominio pubblico sulla struttura del mercato.

(14)

Se la CCP appartiene a un gruppo, considerando che gli accordi di sostegno infragruppo possono apportare un sostegno finanziario aggiuntivo alla CCP in risoluzione e influenzare la strategia di risoluzione, il valutatore dovrebbe considerare l’effetto di tali contratti qualora sia probabile che tali accordi siano attuati. Il valutatore dovrebbe tenere conto di altri accordi di sostegno formali o informali all’interno del gruppo qualora sia probabile che detti accordi restino in vigore in condizioni finanziarie di stress o di risoluzione. Analogamente, il valutatore dovrebbe valutare attentamente il rischio che le risorse finanziarie della CCP possano essere impiegate per coprire le perdite di altre entità del gruppo, in quanto ciò potrebbe ridurre ulteriormente il valore delle attività della CCP.

(15)

Poiché gli accordi di interoperabilità comportano interdipendenze finanziarie in grado di incidere sulla valutazione, se la CCP ha concluso accordi di interoperabilità con altre CCP dell’Unione, il valutatore dovrebbe prendere in considerazione tutte le disposizioni contrattuali collegate all’accordo di interoperabilità, anche laddove la sospensione dei servizi del collegamento possa costare deflussi di liquidità alla CCP.

(16)

Poiché il processo di valutazione ha l’obiettivo di sostenere le decisioni adottate dall’autorità di risoluzione prima dell’avvio della risoluzione e nell’attuazione della relativa strategia, il valutatore dovrebbe riferire a detta autorità. Il valutatore dovrebbe pertanto riassumere le ipotesi, le metodologie e l’esito della valutazione in una relazione da trasmettere all’autorità di risoluzione. La relazione dovrebbe contenere tutte le informazioni ritenute pertinenti per assistere l’autorità di risoluzione.

(17)

Onde garantire una valutazione equa, prudente e realistica, il valutatore dovrebbe esaminare l’impatto sulla valutazione di ciascuna azione di risoluzione che l’autorità di risoluzione potrebbe adottare e, se necessario, dovrebbe consultarla per tenere conto di tali azioni. Il valutatore dovrebbe altresì essere in grado di consultare l’autorità di risoluzione per individuare la gamma di azioni di risoluzione prese in esame. Se necessario, il valutatore dovrebbe essere in grado di presentare valutazioni distinte che tengano conto dell’impatto di una gamma di azioni di risoluzione sufficientemente variegata.

(18)

Per le stesse ragioni, le valutazioni tese a orientare la decisione dell’autorità competente o dell’autorità di risoluzione sulla sussistenza dei presupposti per la risoluzione dovrebbero essere coerenti con il quadro contabile e prudenziale applicabile. Il valutatore, tuttavia, dovrebbe potersi discostare dalle ipotesi formulate dalla dirigenza della CCP che sottendono alla redazione del bilancio sempreché tale discostamento sia coerente con il quadro contabile e prudenziale applicabile.

(19)

È opportuno prevedere norme che garantiscano che la valutazione tesa ad orientare la scelta delle azioni di risoluzione sia equa, prudente e realistica, in modo da assicurare il rilevamento integrale delle perdite al momento dell’applicazione degli strumenti di risoluzione. La scelta del criterio di valutazione più appropriato dovrebbe essere effettuata per le specifiche azioni di risoluzione prese in considerazione dall’autorità di risoluzione.

(20)

Le valutazioni tese a orientare la scelta e la natura delle azioni di risoluzione dovrebbero avere ad oggetto il valore economico della CCP e non quello contabile. Tali valutazioni dovrebbero prendere in considerazione il valore attuale dei flussi di cassa che la CCP può ragionevolmente attendersi, anche se ciò implica un discostamento dai quadri di valutazione contabile o prudenziale. Dette valutazioni dovrebbero altresì tenere conto del fatto che continuare a detenere attività può generare flussi di cassa, pur considerando i potenziali effetti della risoluzione sui flussi di cassa futuri. In alternativa, se la CCP non è più in grado di detenere le attività o la cessione delle stesse è ritenuta necessaria o opportuna per conseguire gli obiettivi di risoluzione, la valutazione dovrebbe tenere conto del fatto che tali flussi di cassa potrebbero derivare dalla cessione di attività, passività o linee di business, valutate nell’arco di un periodo di cessione definito.

(21)

Il valore di cessione dovrebbe, di norma, essere inteso come valore equivalente al prezzo di mercato osservabile che si potrebbe ottenere sul mercato per una particolare attività o un particolare gruppo di attività e potrebbe tener conto di uno sconto adeguato in considerazione dell’ammontare di attività oggetto del trasferimento. Tuttavia, tenendo conto delle azioni da intraprendere nell’ambito del programma di risoluzione, ove opportuno il valutatore dovrebbe avere la possibilità di stabilire il valore di cessione applicando uno sconto al prezzo di mercato osservabile per un’eventuale vendita accelerata. Se le attività non hanno un mercato liquido, il valore di cessione dovrebbe essere determinato facendo riferimento ai prezzi osservabili sui mercati nei quali sono negoziate attività analoghe o a calcoli modellizzati che utilizzano parametri di mercato osservabili, tenendo opportunamente conto degli sconti per illiquidità. Qualora sia previsto il ricorso allo strumento della vendita dell’attività d’impresa o allo strumento della CCP-ponte, nel determinare il valore di cessione dovrebbe essere possibile tenere conto di ragionevoli aspettative relative al valore di avviamento (franchise value).

(22)

Allo scopo di assicurare la coerenza tra il calcolo della stima del trattamento che ciascuna classe di azionisti e creditori avrebbe previsto di ricevere se l’ente o l’entità fossero stati liquidati con procedura ordinaria di insolvenza, a norma dell’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/23, e la valutazione successiva alla risoluzione a norma dell’articolo 61 del medesimo regolamento, è importante che il valutatore utilizzi i criteri stabiliti per detta valutazione ove opportuno.

(23)

La valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2021/23 su cui si fonda la decisione relativa all’adozione dell’azione di risoluzione appropriata deve includere una riserva intesa a calcolare per approssimazione l’importo delle perdite aggiuntive. Tale riserva dovrebbe essere basata su una valutazione equa, prudente e realistica di tali perdite aggiuntive. Le decisioni e le ipotesi a sostegno del calcolo della riserva dovrebbero essere completamente spiegate e motivate nella relazione di valutazione.

(24)

La riserva di capitale non dovrebbe distorcere la valutazione che l’autorità di risoluzione deve effettuare, in particolare per accertare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la risoluzione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/23 o quando deve prendere una decisione informata sulle opportune azioni di risoluzione da adottare.

(25)

La valutazione a norma dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2021/23 deve essere effettuata da un valutatore, che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 25 di tale regolamento, il più presto possibile dopo l’adozione dell’azione o delle azioni di risoluzione, anche se il completamento della stessa potrebbe richiedere un certo tempo. Tale valutazione dovrebbe basarsi sulle informazioni disponibili alla data di adozione della decisione di risoluzione della CCP, al fine di cogliere in modo appropriato le circostanze specifiche, come condizioni di mercato di stress, esistenti alla data della decisione di risoluzione. Le informazioni ottenute dopo la data della decisione di risoluzione dovrebbero essere utilizzate soltanto se avessero potuto ragionevolmente essere note a tale data.

(26)

Al fine di garantire una valutazione esaustiva e credibile, il valutatore dovrebbe avere accesso ad adeguata documentazione giuridica, in particolare a un elenco contenente tutti gli elementi identificabili fra attività, crediti, attività potenziali e crediti potenziali nei confronti dell’entità, classificati in base alla loro priorità nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza. Il valutatore dovrebbe poter stipulare accordi per ottenere consulenze o competenze specialistiche in funzione delle circostanze.

(27)

Onde determinare il trattamento che gli azionisti, i partecipanti diretti e gli altri creditori avrebbero ricevuto se la CCP fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, il valutatore dovrebbe valutare l’importo attualizzato dei flussi di cassa attesi che ciascun azionista, partecipante diretto e altro creditore avrebbe ricevuto con procedura ordinaria di insolvenza, a seguito della piena applicazione degli obblighi contrattuali e delle altre disposizioni applicabili previste nel regolamento operativo della CCP. Il valutatore non dovrebbe tenere conto dell’eventuale erogazione di sostegno finanziario pubblico straordinario in favore della CCP o di qualsiasi assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con garanzie, durata e tasso di interesse non standard.

(28)

Il valutatore dovrebbe altresì tenere conto di una stima, ragionevole in termini commerciali, dei costi di sostituzione diretti sostenuti dai partecipanti diretti nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza. Tali costi dovrebbero coprire quelli sostenuti per la sostituzione delle operazioni aperte presso la CCP prima dell’insolvenza, compresi i costi di credito, di liquidità e delle operazioni, i costi operativi associati a nuovi collegamenti con una controparte diversa, nonché eventuali costi di finanziamento significativi per i nuovi requisiti in materia di garanzie reali associati a tali operazioni.

(29)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse, in quanto riguardano le circostanze e la metodologia per la valutazione delle attività e delle passività nel contesto della risoluzione di una CCP. Per garantire la coerenza tra queste disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e onde facilitare il processo di risoluzione, è necessario che le CCP, i partecipanti diretti, i relativi clienti, le autorità e i partecipanti al mercato, compresi gli investitori non residenti nell’Unione, abbiano una visione globale e un punto di accesso unico ai rispettivi obblighi e diritti. È pertanto opportuno includere le pertinenti norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 25, paragrafo 6, all’articolo 26, paragrafo 4, e all’articolo 61, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/23 in un unico regolamento.

(30)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (nel seguito l’«ESMA») ha presentato alla Commissione.

(31)

L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«autorità pubblica pertinente»:

a)

l’autorità di risoluzione designata a norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/23;

b)

l’autorità competente della controparte centrale (nel seguito la «CCP») in risoluzione designata a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 648/2012;

c)

i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2021/23;

d)

i membri del collegio di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012;

e)

l’autorità competente di qualsiasi entità appartenente allo stesso gruppo della CCP in risoluzione;

f)

il sistema di garanzia dei depositi cui è affiliata la CCP in risoluzione, se tale CCP è autorizzata anche come ente creditizio in conformità della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

g)

l’organo responsabile delle modalità di finanziamento della risoluzione se la CCP è autorizzata anche come ente creditizio in conformità della direttiva 2013/36/UE;

h)

se del caso, l’autorità di risoluzione del gruppo cui appartiene la CCP e l’autorità di risoluzione di qualsiasi entità appartenente allo stesso gruppo della CCP;

i)

il ministero competente designato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23;

j)

qualsiasi altra autorità pubblica che interviene nella procedura di risoluzione della CCP;

2)

«valutatore»: una persona fisica o giuridica nominata per effettuare le valutazioni di cui all’articolo 24, all’articolo 26, paragrafo 1, e all’articolo 61 del regolamento (UE) 2021/23;

3)

«fair value (valore equo)»: il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra partecipanti al mercato alla data della valutazione, secondo la definizione contenuta nel quadro di regolamentazione contabile applicabile;

4)

«valore di possesso»: il valore attuale, attualizzato a un tasso adeguato, dei flussi di cassa che la CCP può ragionevolmente attendersi, stando a ipotesi eque, prudenti e realistiche, dal mantenimento di particolari attività e passività, tenendo conto dei fattori che incidono sul comportamento del cliente o della controparte o di altri parametri di valutazione nel contesto della risoluzione;

5)

«valore di cessione»: il valore calcolato a norma dell’articolo 17, paragrafo 5;

6)

«valore di avviamento (franchise value)»: il valore attuale netto dei flussi di cassa che è ragionevole attendersi dal mantenimento e dal rinnovo delle attività e delle passività o delle attività d’impresa, dove tale valore è superiore o inferiore a quello determinato dalle condizioni contrattuali delle attività e delle passività esistenti alla data della valutazione e comprende l’impatto di eventuali opportunità commerciali, se pertinenti, comprese quelle derivanti dalle diverse azioni di risoluzione che sono esaminate dal valutatore;

7)

«valore di capitale economico (equity value)»: una stima del prezzo di mercato per le azioni trasferite o emesse, ricavata applicando metodologie di valutazione generalmente accettate e che, in funzione della natura delle attività o dell’attività d’impresa, può comprendere il valore di avviamento (franchise value);

8)

«criterio di valutazione»: il metodo adottato per determinare gli importi monetari con i quali il valutatore presenta attività o passività;

9)

«data della decisione di risoluzione»: la data in cui l’autorità di risoluzione decide di avviare un’azione di risoluzione nei confronti della CCP a norma dell’articolo 71 del regolamento (UE) 2021/23.

CAPO II

Indipendenza dei valutatori

Articolo 2

Elementi di indipendenza

1.   Il valutatore è considerato indipendente da qualsiasi autorità pubblica pertinente e dalla CCP se al momento della nomina e durante la valutazione delle attività e delle passività della CCP di cui all’articolo 24, all’articolo 26, paragrafo 1, e all’articolo 61 del regolamento (UE) 2021/23 sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

il valutatore non ha interessi rilevanti in comune o in conflitto ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento;

b)

il valutatore possiede le qualifiche, l’esperienza, le capacità, le conoscenze e le risorse necessarie a norma dell’articolo 4 del presente regolamento per effettuare efficacemente le valutazioni di cui all’articolo 24, all’articolo 26, paragrafo 1, e all’articolo 61 del regolamento (UE) 2021/23;

c)

il valutatore è separato dalle autorità pubbliche pertinenti e dalla CCP conformemente all’articolo 5 del presente regolamento.

2.   L’autorità di risoluzione stabilisce un elenco di potenziali valutatori che soddisfano i requisiti di cui al presente articolo. Tale elenco è riesaminato periodicamente.

Articolo 3

Interessi rilevanti in comune o in conflitto

1.   Il valutatore non ha alcun interesse rilevante, sia esso effettivo o potenziale, in comune o in conflitto con alcuna autorità pubblica pertinente o con la CCP.

2.   Ai fini del paragrafo 1 l’autorità di risoluzione ritiene che un interesse effettivo o potenziale sia rilevante se reputa che tale interesse possa influenzare il giudizio del valutatore nell’effettuare le valutazioni di cui all’articolo 24, all’articolo 26, paragrafo 1, e all’articolo 61 del regolamento (UE) 2021/23, o se ritiene che tale influenza possa essere percepita dai portatori di interessi esterni.

Ai fini del primo comma l’autorità di risoluzione tiene conto degli aspetti seguenti:

a)

la prestazione passata o attuale di servizi alla CCP o a un’autorità pubblica pertinente da parte del candidato valutatore;

b)

eventuali relazioni personali e finanziarie tra il candidato valutatore e la CCP o un’autorità pubblica pertinente.

3.   Ai fini del paragrafo 1 l’autorità di risoluzione considera rilevanti gli interessi in comune o in conflitto con le parti seguenti:

a)

l’alta dirigenza e i membri dell’organo di amministrazione della CCP e di qualsiasi impresa del gruppo della CCP di cui all’articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) 2021/23;

b)

le persone fisiche o giuridiche che controllano la CCP o detengono in essa una partecipazione qualificata;

c)

i creditori individuati come significativi dall’autorità di risoluzione sulla base delle informazioni a sua disposizione;

d)

i partecipanti diretti della CCP come definiti all’articolo 2, punto 12), del regolamento (UE) 2021/23, i clienti della CCP come definiti al punto 18) del medesimo articolo e i clienti indiretti della CCP come definiti al punto 20) dello stesso articolo;

e)

le CCP interoperabili come definite all’articolo 2, punto 21), del regolamento (UE) 2021/23.

4.   L’autorità di risoluzione ritiene che il valutatore abbia un effettivo interesse rilevante in comune o in conflitto con la CCP se:

a)

nell’anno precedente la data di valutazione della sua ammissibilità, il valutatore ha completato una revisione legale dei conti della CCP ai sensi della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

b)

il valutatore è stato alle dipendenze della CCP o di un’autorità pubblica pertinente nei tre anni precedenti la valutazione della sua indipendenza.

5.   La persona nominata valutatore:

a)

mantiene, in conformità dei codici etici e degli standard professionali applicabili, politiche e procedure per individuare qualsiasi interesse effettivo o potenziale che possa essere considerato come interesse rilevante;

b)

notifica senza ritardo all’autorità di risoluzione qualsiasi interesse effettivo o potenziale in comune o in conflitto con un’autorità pubblica pertinente o con la CCP che, in sede di valutazione dell’autorità di risoluzione, ritenga possa costituire un interesse rilevante;

c)

adotta misure adeguate per garantire che nessuno dei membri del personale o delle altre persone coinvolte nell’esecuzione della valutazione abbia interessi rilevanti in comune o in conflitto con un’autorità pubblica pertinente o con la CCP;

d)

notifica all’autorità di risoluzione eventuali investimenti rilevanti o altri interessi finanziari rilevanti e conferma che non sono in conflitto con la sua posizione di valutatore;

e)

se è una persona giuridica, fornisce le prove dell’efficace separazione strutturale o di altre disposizioni già adottate o da adottare per affrontare eventuali minacce all’indipendenza, quali casi di autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione, comprese disposizioni per differenziare tra i membri del personale che possono essere coinvolti nella valutazione e gli altri membri del personale;

f)

se è un revisore legale, garantisce di essere debitamente soggetto a norme interne per gestire qualsiasi conflitto di interessi;

g)

notifica all’autorità di risoluzione le proprie attività pertinenti per la nomina riguardanti il periodo di tre anni precedente la valutazione dell’indipendenza del valutatore;

h)

si astiene dal chiedere o ricevere vantaggi finanziari o di altra natura da qualsiasi autorità pubblica pertinente o dalla CCP, fatto salvo il pagamento in suo favore di un compenso o di un rimborso spese che sia ragionevole in relazione all’esecuzione della valutazione.

Articolo 4

Qualifiche, esperienza, capacità, conoscenze e risorse

1.   Il valutatore possiede le qualifiche, l’esperienza, le capacità e le conoscenze necessarie e dispone di risorse umane e tecniche sufficienti, o vi ha accesso, per effettuare efficacemente la valutazione e per esaminarla in modo indipendente senza ricorrere indebitamente ad alcuna autorità pubblica pertinente o alla CCP.

2.   Il valutatore è qualificato come revisore legale o impresa di revisione contabile come definiti all’articolo 2, punti 2) e 3), rispettivamente, della direttiva 2006/43/CE.

3.   Ai fini del paragrafo 1 qualsiasi persona presa in considerazione per la posizione di valutatore fornisce le prove o la conferma per iscritto dell’esperienza, delle capacità e delle conoscenze necessarie per quanto riguarda:

a)

le valutazioni effettuate degli strumenti finanziari, la valutazione nella post-negoziazione e, in particolare, gli strumenti compensati dalla CCP;

b)

il regolamento (UE) 2021/23 e il regolamento (UE) n. 648/2012;

c)

l’applicazione e la comprensione dei piani di risanamento e dei codici di norme della CCP;

d)

l’applicazione e la comprensione del piano di risoluzione della CCP e degli strumenti di risoluzione applicabili a norma del regolamento (UE) 2021/23.

4.   Il valutatore è in grado di applicare le proprie competenze e la sua esperienza in maniera indipendente e non è tenuto a chiedere né a ricevere istruzioni o orientamenti da alcuna autorità pubblica pertinente o dalla CCP.

5.   Il paragrafo 4 non impedisce la fornitura di istruzioni, orientamenti, locali, attrezzature tecniche o altre forme di sostegno qualora l’autorità di risoluzione lo ritenga necessario e laddove ciò non incida sul giudizio del valutatore nello svolgimento della valutazione di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/23.

Articolo 5

Separazione strutturale

1.   Il valutatore è giuridicamente, strutturalmente, operativamente ed efficacemente separato da qualsiasi autorità pubblica pertinente e dalla CCP.

2.   Ai fini del paragrafo 1 si applicano i requisiti seguenti:

a)

se è una persona fisica, il valutatore non è un impiegato né un collaboratore esterno di alcuna autorità pubblica pertinente né della CCP;

b)

se è una persona giuridica, il valutatore non appartiene allo stesso gruppo di società della CCP.

CAPO III

Metodologia per valutare il valore delle attività e passività della CCP prima e dopo la risoluzione

Sezione 1

Disposizioni generali applicabili alle valutazioni di cui all’articolo 24 e all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23

Articolo 6

Criteri generali

1.   Nell’effettuare le valutazioni di cui all’articolo 24 e all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del medesimo regolamento, tiene conto delle circostanze che incidono sui flussi di cassa attesi e dei tassi di attualizzazione applicabili alle attività e passività della CCP derivanti dal dissesto dei partecipanti diretti della CCP o da eventi diversi dall’inadempimento.

Il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, mira a tracciare una rappresentazione fedele della situazione finanziaria della CCP nel contesto delle opportunità e dei rischi che si presentano alla stessa CCP.

2.   Il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, indica e giustifica le ipotesi principali utilizzate nella valutazione.

Eventuali scostamenti significativi della valutazione dalle ipotesi o dalle norme utilizzate dalla dirigenza della CCP nella preparazione del bilancio e nel calcolo del capitale regolamentare e dei requisiti patrimoniali della CCP sono avvalorati dai migliori dati disponibili.

3.   Il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, fornisce la migliore stima puntuale del valore di una determinata attività, passività, o di una combinazione delle stesse.

Se del caso, i risultati della valutazione sono forniti anche sotto forma di intervalli di valori.

4.   I criteri stabiliti nel presente regolamento per la valutazione delle singole attività e passività di una CCP si applicano anche alla valutazione di portafogli o gruppi di attività o di attività e passività combinate, delle attività d’impresa o della CCP considerata nel suo insieme, se le circostanze lo esigono.

5.   La valutazione suddivide i creditori in classi in funzione dell’ordine di priorità a norma del diritto fallimentare applicabile e comprende le seguenti stime:

a)

il valore dei crediti di ciascuna classe a norma del diritto fallimentare applicabile e, ove pertinente e fattibile, in base ai diritti contrattuali attribuiti agli aventi diritto;

b)

i proventi che ogni classe riceverebbe se la CCP fosse liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Nel calcolare le stime a norma delle lettere a) e b), il valutatore può seguire la metodologia di cui all’articolo 22 del presente regolamento.

6.   Ove opportuno e fattibile, tenendo conto dei tempi e della credibilità della valutazione, l’autorità di risoluzione può chiedere più valutazioni. In tal caso l’autorità di risoluzione stabilisce i criteri per determinare come utilizzare tali valutazioni per le finalità di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/23.

Articolo 7

Data della valutazione

La data della valutazione è una delle date seguenti:

a)

una data di riferimento determinata dal valutatore o dall’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, e fissata il più possibile in prossimità della data in cui si prevede che l’autorità di risoluzione decida di adottare un’azione di risoluzione nei confronti della CCP a norma dell’articolo 71 del regolamento (UE) 2021/23 o di esercitare il potere di svalutare o convertire le partecipazioni e i titoli di debito o altre passività non garantite di cui all’articolo 33 del medesimo regolamento;

b)

la data della decisione di risoluzione, se è effettuata la valutazione definitiva di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/23;

c)

in relazione alle passività derivanti dai contratti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, la data di cessazione di tali contratti.

Articolo 8

Fonti delle informazioni

La valutazione è fondata su qualsiasi informazione disponibile alla data della valutazione e ritenuta pertinente dal valutatore o dall’autorità di risoluzione quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23. Oltre al bilancio della CCP, alle relazioni di valutazione, alle relazioni di audit e alle segnalazioni regolamentari ad essi connesse e trasmesse in un periodo che termina il più possibile in prossimità della data della valutazione, tali informazioni pertinenti possono includere quanto segue:

a)

il bilancio aggiornato e le segnalazioni regolamentari elaborati dalla CCP il più possibile in prossimità della data della valutazione;

b)

una spiegazione delle norme così come delle metodologie, delle ipotesi e dei giudizi fondamentali utilizzati dalla CCP per elaborare il bilancio e le segnalazioni regolamentari;

c)

i dati contenuti nei registri contabili della CCP;

d)

i dati di mercato pertinenti;

e)

le conclusioni tratte dal valutatore da scambi di vedute con la dirigenza e i revisori dei conti;

f)

ove disponibili, le valutazioni di vigilanza relative alle condizioni finanziarie della CCP, comprese le informazioni acquisite a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2021/23;

g)

le valutazioni della qualità delle attività del settore, se pertinenti per le attività della CCP, nonché i risultati delle prove di stress;

h)

le valutazioni inter pares, adattate ove e quando opportuno per cogliere le circostanze specifiche della CCP;

i)

i dati storici, corretti ove e quando opportuno per eliminare i fattori che non sono più pertinenti e per includere altri fattori che non incidono sui dati storici; o

j)

le analisi delle tendenze, adattate ove e quando opportuno per cogliere le circostanze specifiche della CCP.

Articolo 9

Impatto degli accordi di gruppo

1.   Se la CCP fa parte di un gruppo, il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, prende in considerazione l’impatto che gli accordi di sostegno infragruppo esistenti per contratto hanno sul valore delle attività e delle passività se, alla luce delle circostanze, è probabile che tali accordi vengano attuati.

2.   Il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, tiene conto soltanto dell’impatto di altri accordi di sostegno formali o informali all’interno del gruppo se, alla luce delle circostanze, è probabile che tali accordi restino in vigore in condizioni finanziarie di stress o di risoluzione del gruppo.

3.   Il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, determina se le risorse di una CCP che fa parte di un gruppo sono disponibili per compensare le perdite di altre entità del gruppo.

Articolo 10

Impatto degli accordi di interoperabilità

Se la CCP ha concluso accordi di interoperabilità a norma dell’articolo 54 del regolamento (UE) n. 648/2012, il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, tiene conto del potenziale impatto che tali accordi hanno sul valore delle attività e delle passività della CCP.

Articolo 11

Relazione di valutazione

Il valutatore redige una relazione di valutazione per l’autorità di risoluzione che comprende quanto segue:

a)

le informazioni di cui all’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/23, fatta eccezione per le valutazioni provvisorie di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del medesimo regolamento;

b)

le informazioni di cui all’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/23, fatta eccezione per le valutazioni provvisorie di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del medesimo regolamento;

c)

la valutazione delle passività derivanti dai contratti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23;

d)

una sintesi della valutazione, che comprende una spiegazione della migliore stima puntuale, degli intervalli di valori e delle fonti di incertezza della valutazione;

e)

una spiegazione delle principali metodologie e ipotesi utilizzate dal valutatore al momento di effettuare la valutazione, unitamente a una spiegazione della sensibilità della valutazione alle scelte relative a dette metodologie e ipotesi e, ove fattibile, una spiegazione del modo in cui le suddette metodologie e ipotesi differiscono da quelle utilizzate per altre valutazioni pertinenti, comprese, se del caso, le eventuali valutazioni di risoluzione provvisorie;

f)

qualsiasi informazione aggiuntiva che, secondo il valutatore, aiuterebbe l’autorità di risoluzione o l’autorità competente ai fini dell’articolo 24, paragrafi 1, 2 e 3, e dell’articolo 26, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/23.

Sezione 2

Criteri per lo svolgimento delle valutazioni ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/23

Articolo 12

Principi generali

1.   Le valutazioni svolte ai fini di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/23 sono fondate su ipotesi eque, prudenti e realistiche e mirano ad assicurare il rilevamento integrale delle perdite nello scenario appropriato.

Laddove disponibile, tale valutazione orienta quella svolta dall’autorità competente o dall’autorità di risoluzione, a seconda dei casi, nel determinare se la CCP «è considerata in dissesto o a rischio di dissesto» ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23.

Sulla base degli orientamenti già esistenti in materia di vigilanza o di altre fonti riconosciute che indicano criteri per la valutazione equa e realistica dei diversi tipi di attività e passività, il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, può contestare, e non tenerne conto ai fini della sua valutazione, norme, ipotesi, dati, metodologie e giudizi su cui la CCP ha basato le valutazioni da essa utilizzate per l’adempimento degli obblighi di rendicontazione finanziaria o per il calcolo del suo capitale regolamentare o dei suoi requisiti patrimoniali.

2.   Il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, determina le metodologie di valutazione più appropriate che possono basarsi sulle norme e sui modelli interni della CCP, qualora il valutatore o l’autorità di risoluzione che effettua la valutazione provvisoria di cui sopra lo reputi opportuno, tenendo conto della natura del quadro di gestione del rischio della CCP e della qualità dei dati e delle informazioni disponibili.

3.   Le valutazioni sono coerenti con il quadro contabile e prudenziale applicabile.

Articolo 13

Ambiti che richiedono particolare attenzione nella valutazione

Il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, si concentra in particolare sugli ambiti soggetti a una notevole incertezza di valutazione che hanno un impatto significativo sulla valutazione complessiva ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Per gli ambiti di cui al primo comma, il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, fornisce i risultati della valutazione sotto forma di migliori stime puntuali e, se del caso, di intervalli di valori, come stabilito all’articolo 6, paragrafo 3. Tali ambiti comprendono:

a)

i contratti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23;

b)

i prestiti, i cui flussi di cassa attesi dipendono dalla capacità, dalla disponibilità o dall’incentivo della controparte ad adempiere ai suoi obblighi;

c)

le attività recuperate, sui cui flussi di cassa incidono sia il fair value (valore equo) dell’attività nel momento in cui la CCP pignora la relativa garanzia o il relativo vincolo, che la prevista evoluzione di tale valore dopo il pignoramento;

d)

qualsiasi altro strumento valutato al fair value (valore equo) se la determinazione di tale fair value (valore equo) in conformità ai requisiti contabili o prudenziali applicabili alla valutazione ai prezzi di mercato o in base a un modello non è più applicabile o valida in considerazione delle circostanze;

e)

l’avviamento e le attività immateriali, se la prova della riduzione di valore può dipendere dal giudizio soggettivo, anche per quanto riguarda l’ammontare dei flussi di cassa ragionevolmente ottenibili, i tassi di attualizzazione e il perimetro delle unità generatrici di flussi finanziari;

f)

le controversie giuridiche e gli interventi di regolamentazione, i cui flussi di cassa attesi possono essere soggetti a diversi gradi di incertezza in relazione al loro importo o alle loro tempistiche;

g)

voci dell’attivo e del passivo comprese quelle di natura pensionistica e voci relative a imposte differite.

Articolo 14

Fattori che incidono sulla valutazione

1.   Il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, tiene conto dei fattori generali che possono incidere sulle ipotesi principali su cui si fondano i valori delle attività e delle passività negli ambiti di cui all’articolo 13, tra cui i fattori seguenti:

a)

le circostanze economiche e industriali che interessano la CCP, compresi gli eventi di inadempimento o gli eventi diversi dall’inadempimento e i pertinenti sviluppi del mercato;

b)

il modello di business della CCP e le variazioni nella sua strategia;

c)

i criteri di selezione delle attività della CCP;

d)

le circostanze e le prassi che potrebbero portare a shock sul fronte dei pagamenti;

e)

le circostanze che incidono sui requisiti patrimoniali;

f)

l’impatto della struttura finanziaria della CCP sulla capacità della stessa di mantenere le attività e i contratti per il periodo di detenzione atteso nonché sulla sua capacità di generare flussi di cassa prevedibili;

g)

il regolamento operativo della CCP e l’allocazione delle perdite;

h)

problemi di liquidità o di finanziamento generali o specifici della CCP.

2.   Il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, separa nettamente gli eventuali profitti significativi non realizzati individuati nel processo di valutazione, se tali profitti non sono stati rilevati nella valutazione, e fornisce nella relazione di valutazione informazioni appropriate circa le circostanze eccezionali che hanno generato tali profitti.

Sezione 3

Criteri per lo svolgimento delle valutazioni ai fini dell’articolo 24, paragrafo 3, e dell’articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/23

Articolo 15

Principi generali

1.   Il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, valuta l’impatto sulla valutazione di ciascuna azione di risoluzione che l’autorità di risoluzione potrebbe adottare per orientare le decisioni di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

Fatta salva l’indipendenza del valutatore, l’autorità di risoluzione può consultarsi con quest’ultimo al fine di individuare la gamma di azioni di risoluzione all’esame di tale autorità, comprese le azioni contenute nel piano di risoluzione o, se differenti, in eventuali programmi di risoluzione proposti.

2.   Il valutatore in consultazione con l’autorità di risoluzione o la stessa autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, presenta, se del caso, valutazioni distinte che tengano conto dell’impatto di una gamma di azioni di risoluzione sufficientemente variegata.

3.   Il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, garantisce che, in sede di applicazione degli strumenti di risoluzione o di esercizio del potere di svalutazione o conversione delle partecipazioni e dei titoli di debito o altre passività non garantite di cui all’articolo 32 del medesimo regolamento, eventuali perdite sulle attività della CCP siano pienamente rilevate negli scenari che sono pertinenti per la gamma di azioni di risoluzione esaminate.

4.   Se i valori della valutazione svolta dal valutatore o dall’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, divergono notevolmente dai valori presentati in bilancio dalla CCP, il valutatore o l’autorità di risoluzione che effettua la valutazione provvisoria di cui sopra utilizza le ipotesi della propria valutazione per apportare le correzioni alle ipotesi e ai criteri contabili necessari per l’elaborazione dello stato patrimoniale aggiornato a norma dell’articolo 25, paragrafo 4, lettera a), del predetto regolamento, in modo coerente con il quadro di regolamentazione contabile applicabile.

Il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, precisa l’importo delle perdite che ha individuato ma che non possono essere rilevate nello stato patrimoniale aggiornato, descrive le ragioni sottese alla determinazione di tali perdite e indica la probabilità del loro verificarsi e l’orizzonte temporale.

5.   Se le partecipazioni e i titoli di debito o altre passività non garantite sono convertiti in capitale, la valutazione fornisce una stima del valore di capitale economico (equity value) post-conversione delle nuove azioni trasferite o emesse come corrispettivo a favore dei detentori di strumenti di capitale convertiti o di altri creditori. Tale stima costituisce la base per la determinazione del tasso o dei tassi di conversione a norma dell’articolo 33, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2021/23.

Articolo 16

Selezione del criterio di valutazione

1.   Per la scelta del criterio o dei criteri di valutazione più appropriati, il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, tiene conto della gamma di azioni di risoluzione valutate a norma dell’articolo 15, paragrafo 1.

2.   Il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, stabilisce, sulla base di ipotesi eque, prudenti e realistiche, i flussi di cassa che la CCP può attendersi dalle sue attività e passività esistenti in seguito all’adozione dell’azione o delle azioni di risoluzione individuate, e li attualizza a un tasso adeguato stabilito conformemente al paragrafo 6.

3.   I flussi di cassa sono stabiliti al livello di aggregazione appropriato.

4.   Se le azioni di risoluzione di cui all’articolo 15, paragrafo 1, prescrivono che le attività e le passività devono essere mantenute da una CCP che continua a trovarsi in situazione di continuità operativa, il valutatore utilizza il valore di possesso come criterio di valutazione appropriato.

Se il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, lo considera equo, prudente e realistico, il valore di possesso può essere predittivo di una normalizzazione delle condizioni di mercato.

Il valore di possesso non è utilizzato come criterio di valutazione in caso di trasferimento di attività a una CCP-ponte a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/23 o in caso di utilizzo dello strumento della vendita dell’attività d’impresa a norma dell’articolo 40 del medesimo regolamento.

5.   Se le azioni di risoluzione di cui all’articolo 15, paragrafo 1, prevedono la vendita di attività, i flussi di cassa attesi corrispondono ai valori di cessione di cui all’articolo 17, paragrafo 5, previsti per l’orizzonte di cessione atteso.

6.   I tassi di attualizzazione sono determinati tenendo conto della tempistica dei flussi di cassa, del profilo di rischio, dei costi di finanziamento e delle condizioni di mercato in funzione dell’attività o della passività da valutare, della strategia di cessione considerata e della situazione finanziaria della CCP dopo la risoluzione.

Articolo 17

Fattori specifici relativi alla stima e all’attualizzazione dei flussi di cassa attesi

1.   Per la stima dei flussi di cassa, il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, si avvale del suo giudizio esperto per determinare le principali caratteristiche delle attività o passività da valutare.

Il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, si avvale del suo giudizio esperto anche per determinare in che modo il mantenimento, l’eventuale rinnovo o rifinanziamento, il run-off o la cessione di tali attività o passività, secondo quanto previsto nell’azione di risoluzione di cui all’articolo 15, paragrafo 1, incida su tali flussi di cassa.

2.   Se l’azione di risoluzione di cui all’articolo 15, paragrafo 1, prevede che la CCP detenga un’attività, mantenga una passività o prosegua un’attività d’impresa, il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, può tener conto dei fattori seguenti che potrebbero avere ripercussioni sui flussi di cassa futuri:

a)

variazioni delle ipotesi o delle aspettative, rispetto a quelle prevalenti alla data della valutazione, coerenti con le tendenze storiche a lungo termine e considerate lungo un orizzonte temporale ragionevole coerente con il periodo previsto per la detenzione delle attività o per il risanamento della CCP;

b)

criteri o metodologie di valutazione aggiuntivi o alternativi che sono considerati appropriati dal valutatore e in linea con il presente regolamento, anche nel contesto della valutazione del valore di capitale economico (equity value) post-conversione delle azioni.

3.   Per quanto riguarda i gruppi di attività e passività o le attività d’impresa destinati a essere liquidati, il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, prende in considerazione i costi e i benefici della rinegoziazione.

4.   Se la situazione di una CCP le impedisce di detenere un’attività o di proseguire un’attività d’impresa, o se la vendita è comunque ritenuta necessaria dall’autorità di risoluzione per conseguire gli obiettivi della risoluzione, i flussi di cassa attesi sono valutati ai valori di cessione attesi entro un determinato periodo di cessione.

5.   Il valore di cessione è determinato dal valutatore o dall’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, sulla base dei flussi di cassa, al netto dei costi di cessione e al netto del valore atteso delle eventuali garanzie fornite, che la CCP può ragionevolmente attendersi alla luce delle condizioni di mercato prevalenti da una regolare vendita o trasferimento di attività o passività.

Ove opportuno, tenendo conto delle azioni da intraprendere nell’ambito del programma di risoluzione, il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, può stabilire il valore di cessione applicando uno sconto per un’eventuale vendita accelerata al prezzo di mercato osservabile di tale vendita o trasferimento.

Nel determinare il valore di cessione delle attività che non hanno un mercato liquido, il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, tiene conto dei prezzi osservabili sui mercati nei quali sono negoziate attività analoghe o di calcoli modellizzati che utilizzano parametri di mercato osservabili, tenendo opportunamente conto degli sconti per illiquidità.

6.   Il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, tiene conto dei fattori seguenti che potrebbero incidere sui valori di cessione e sui periodi di cessione:

a)

i valori di cessione e i periodi di cessione osservati in operazioni analoghe, adeguatamente adattati per tener conto delle differenze in termini di modello di business e di struttura finanziaria delle parti di tali operazioni;

b)

i vantaggi o gli svantaggi di una particolare operazione specifici per le parti interessate o per un sottogruppo di partecipanti al mercato;

c)

le particolari caratteristiche di un’attività o di un’attività d’impresa che possono essere rilevanti solo per un potenziale acquirente specifico, o per un sottogruppo di partecipanti al mercato;

d)

la probabile incidenza delle vendite previste sul valore di avviamento (franchise value) della CCP.

7.   Nel valutare il valore delle attività d’impresa al fine di utilizzare lo strumento della vendita dell’attività d’impresa o lo strumento della CCP-ponte, il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, può tener conto di ragionevoli aspettative relative al valore di avviamento (franchise value). Tali aspettative relative al valore di avviamento (franchise value) comprendono quelle determinate dal rinnovo delle attività, dal rifinanziamento di un portafoglio aperto o dal mantenimento o dalla ripresa dell’attività d’impresa nel contesto delle azioni di risoluzione.

8.   Un valutatore o un’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, che ritenga che non sussistano prospettive realistiche di cessione di un’attività o di un’attività d’impresa non è tenuto a determinare il valore di cessione, ma stima i relativi flussi di cassa sulla base delle pertinenti prospettive di mantenimento o run-off.

Il primo comma non si applica allo strumento della vendita dell’attività d’impresa.

9.   Per quanto riguarda parti di un gruppo di attività o di un’attività d’impresa che probabilmente saranno liquidate con procedura ordinaria di insolvenza, il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, può prendere in considerazione i valori di cessione e i periodi di cessione osservati in aste di attività di analoga natura e in analoghe condizioni.

Nel determinare i flussi di cassa attesi, il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, tiene conto dell’illiquidità, dell’assenza di dati affidabili per la determinazione dei valori di cessione e della conseguente necessità di affidarsi a metodologie di valutazione basate su dati non osservabili.

Articolo 18

Metodologia per calcolare e includere nella valutazione una riserva per perdite aggiuntive

1.   Il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, include nella valutazione una riserva che tenga conto di fatti e circostanze a sostegno dell’esistenza di perdite aggiuntive di importo o tempistiche incerti.

Il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, spiega e motiva in modo sufficiente le ipotesi a sostegno del calcolo della riserva.

2.   Nel determinare l’importo della riserva, il valutatore o l’autorità di risoluzione, quando effettua una valutazione provvisoria a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, individua i fattori che potrebbero incidere sui flussi di cassa previsti a seguito delle azioni di risoluzione che saranno presumibilmente adottate.

CAPO IV

Separazione della valutazione nell’ambito della risoluzione e della valutazione ai fini dell’applicazione del principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato e metodologia per effettuare la valutazione ai fini dell’applicazione del principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato

Articolo 19

Disposizioni generali

1.   Nel determinare il trattamento di azionisti e creditori in una procedura ordinaria di insolvenza, la valutazione è basata esclusivamente sulle informazioni relative a fatti e circostanze che esistevano e avrebbero potuto ragionevolmente essere note alla data della decisione di risoluzione e che, se fossero state note al valutatore, avrebbero inciso sulla valutazione delle attività e delle passività della CCP a tale data.

2.   Nel determinare l’effettivo trattamento di azionisti e creditori nell’ambito della risoluzione, il valutatore si basa sulle informazioni disponibili relative a fatti e circostanze esistenti alla data o alle date in cui azionisti e creditori ricevono la compensazione (nel seguito «data o date del trattamento effettivo»).

3.   La data di riferimento per la valutazione è la data della decisione di risoluzione, che può essere diversa dalla data del trattamento effettivo.

Laddove il valutatore ritenga trascurabile l’impatto di qualsiasi attualizzazione dei proventi, i proventi non attualizzati alla data dell’azione di risoluzione possono essere direttamente raffrontati con l’importo attualizzato degli ipotetici proventi che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se la CCP fosse stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza alla data della decisione di risoluzione.

Articolo 20

Inventario delle attività e dei crediti

1.   Il valutatore redige un inventario di tutte le attività identificabili e potenziali di proprietà della CCP.

Tale inventario comprende attività per le quali è dimostrata o può essere ragionevolmente attesa l’esistenza di flussi di cassa ad esse associati.

2.   La CCP mette a disposizione del valutatore un elenco di tutti i crediti e i crediti potenziali nei confronti della stessa CCP.

Tale elenco categorizza tutti i crediti e i crediti potenziali in base alla loro priorità nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza. Il valutatore è autorizzato a stipulare accordi per consulenze o competenze specialistiche con riguardo alla coerenza dell’ordine di priorità dei crediti con il diritto fallimentare applicabile.

3.   Il valutatore individua separatamente le attività vincolate e i crediti garantiti da tali attività.

Articolo 21

Elementi della valutazione

Nel determinare se sussista una differenza di trattamento ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/23, il valutatore verifica quanto segue:

a)

il trattamento che gli azionisti e i creditori soggetti ad azioni di risoluzione avrebbero ricevuto se alla data della decisione di risoluzione la CCP fosse stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza, a seguito della piena applicazione degli obblighi contrattuali applicabili e delle altre disposizioni applicabili previste nel suo regolamento operativo, senza tener conto dell’eventuale erogazione di sostegno finanziario pubblico straordinario;

b)

il valore dei crediti ristrutturati in seguito all’applicazione di poteri e strumenti di risoluzione e il valore degli altri proventi ricevuti da azionisti e creditori alla data o alle date del trattamento effettivo, attualizzati alla data della decisione di risoluzione se ritenuto necessario per consentire un raffronto equo con il trattamento di cui alla lettera a);

c)

se il trattamento di cui alla lettera a) è migliore del trattamento di cui alla lettera b) per ciascun creditore in funzione del rispettivo ordine di priorità nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza di cui all’articolo 20.

Articolo 22

Determinazione del trattamento di azionisti e creditori con procedura ordinaria di insolvenza

1.   Il metodo per effettuare la valutazione ai sensi dell’articolo 21, lettera a), consiste nel determinare il valore attualizzato dei flussi di cassa attesi con procedura ordinaria di insolvenza.

2.   I flussi di cassa attesi sono attualizzati al tasso o ai tassi che riflettono, se del caso, le tempistiche associate a tali flussi di cassa attesi, le circostanze prevalenti alla data della decisione di risoluzione, i tassi di interesse privi di rischio, i premi di rischio per strumenti finanziari analoghi emessi da entità analoghe, le condizioni di mercato o i tassi di attualizzazione applicati dai potenziali acquirenti e le altre caratteristiche dell’elemento o degli elementi da valutare.

3.   La metodologia di cui al paragrafo 2 per il calcolo del tasso di attualizzazione non è utilizzata se nel diritto fallimentare applicabile o nelle relative prassi sono specificati particolari tassi di attualizzazione pertinenti per la valutazione.

4.   Nella determinazione dell’importo attualizzato dei flussi di cassa attesi con procedura ordinaria di insolvenza il valutatore tiene conto degli elementi seguenti:

a)

il regolamento operativo della CCP, le disposizioni contrattuali, il diritto fallimentare e le relative prassi vigenti nella giurisdizione interessata che potrebbero influenzare la valutazione;

b)

i costi ragionevolmente prevedibili relativi all’amministrazione, all’operazione, al mantenimento, alla cessione e altri costi che un amministratore o curatore fallimentare avrebbe dovuto sostenere, come pure i costi di finanziamento;

c)

le informazioni su recenti casi di insolvenza di entità analoghe, ove disponibili e pertinenti;

d)

una stima dei costi di sostituzione diretti sostenuti dai partecipanti diretti, calcolati conformemente all’articolo 23.

5.   Per le attività negoziate su un mercato attivo, il valutatore utilizza il prezzo osservato, tranne nei casi in cui circostanze specifiche ostacolino la commerciabilità delle attività della CCP.

Per le attività che non sono negoziate in un mercato attivo, il valutatore tiene conto dei fattori seguenti al momento di determinare l’importo e la tempistica dei flussi di cassa attesi:

a)

i prezzi osservati nei mercati attivi in cui sono negoziate attività analoghe;

b)

i prezzi osservati nell’ambito di procedure ordinarie di insolvenza o in operazioni connesse a situazioni di difficoltà di altro tipo che interessano attività aventi natura e condizioni analoghe;

c)

i prezzi osservati in operazioni che comportano la vendita dell’attività d’impresa o il trasferimento a una CCP-ponte in un contesto di risoluzione relative a entità analoghe;

d)

la probabilità che un’attività generi afflussi finanziari netti con procedura ordinaria di insolvenza;

e)

le condizioni di mercato attese in un determinato periodo di cessione, in particolare la profondità del mercato e la capacità dello stesso di scambiare il pertinente volume di attività entro tale periodo; e

f)

la durata di un determinato periodo di cessione che riflette le implicazioni del diritto fallimentare applicabile.

6.   Il valutatore considera se la situazione finanziaria della CCP avrebbe influito sui flussi di cassa attesi, anche limitando la capacità dell’amministratore di negoziare le condizioni con i potenziali acquirenti.

7.   Ove possibile e fatte salve le disposizioni applicabili del pertinente quadro in materia di insolvenza, i flussi di cassa riflettono i diritti contrattuali, legali o altri diritti legittimi dei creditori o le prassi ordinarie di insolvenza.

8.   Gli ipotetici proventi risultanti dalla valutazione sono ripartiti tra gli azionisti e i creditori secondo il loro ordine di priorità a norma del diritto fallimentare applicabile, individuato conformemente all’articolo 20.

Articolo 23

Costi di sostituzione diretti sostenuti dai partecipanti diretti nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza

1.   Nel calcolare i costi di cui all’articolo 22, paragrafo 4, lettera d), il valutatore tiene conto di una stima, ragionevole in termini commerciali, dei costi di sostituzione diretti sostenuti dai partecipanti diretti per riaprire, entro un congruo periodo di tempo, posizioni nette comparabili nel mercato, come stabilito all’articolo 61, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/23.

2.   Il valutatore prende in considerazione i costi seguenti per i partecipanti diretti:

a)

le esposizioni creditizie ipotetiche dei partecipanti diretti verso la CCP al momento della riapertura delle posizioni nette comparabili, se tali posizioni fossero rimaste aperte presso la CCP fino a tale data;

b)

gli eventuali costi di liquidità e di concentrazione sostenuti dai partecipanti diretti al momento della riapertura delle posizioni nette comparabili;

c)

gli eventuali costi operativi sostanziali non discrezionali sostenuti dai partecipanti diretti in relazione ai nuovi collegamenti o alle nuove operazioni tra i partecipanti diretti e qualsiasi controparte o CCP, comprese le commissioni di adesione, negoziazione, compensazione, pagamento, regolamento e custodia;

d)

gli eventuali costi di finanziamento significativi aggiuntivi derivanti dalle differenze tra i requisiti di margine applicabili e tra i contributi versati al fondo di garanzia in caso di inadempimento e associati alla riapertura di posizioni nette presso qualsiasi controparte o CCP.

Articolo 24

Determinazione del trattamento effettivo di azionisti e creditori in caso di risoluzione

1.   Il valutatore individua tutti i crediti in essere dopo la svalutazione o la conversione degli strumenti di capitale e l’applicazione di eventuali azioni di risoluzione, e assegna tali crediti alle persone fisiche e giuridiche che erano azionisti e creditori della CCP alla data della decisione di risoluzione.

Il valutatore determina il trattamento effettivo delle persone fisiche e giuridiche che erano azionisti e creditori della CCP alla data della decisione di risoluzione ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4, tranne nel caso in cui dette persone ricevano una compensazione in contanti a seguito della risoluzione.

2.   Se le persone fisiche e giuridiche, che erano azionisti e creditori della CCP alla data della decisione di risoluzione, ricevono una compensazione sotto forma di capitale a seguito della risoluzione, il valutatore determina il loro trattamento effettivo fornendo una stima del valore totale delle azioni trasferite o emesse come corrispettivo a favore dei detentori di strumenti di capitale, titoli di debito o altre passività non garantite che sono stati oggetto di conversione. Tale stima può essere basata sulla valutazione di un prezzo di mercato mediante metodologie di valutazione generalmente accettate.

3.   Se le persone fisiche e giuridiche, che erano azionisti e creditori della CCP alla data della decisione di risoluzione, ricevono una compensazione sotto forma di titoli di debito a seguito della risoluzione, il valutatore determina il trattamento effettivo tenendo conto delle variazioni dei flussi di cassa contrattuali risultanti dalla svalutazione o conversione, dall’applicazione di altre azioni di risoluzione e dal tasso di attualizzazione pertinente calcolato secondo la metodologia di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento.

4.   Per qualsiasi credito in essere, il valutatore può tener conto, ove disponibili e unitamente ai fattori di cui ai paragrafi 2 e 3, dei prezzi osservati sui mercati attivi per strumenti identici o analoghi emessi dalla CCP in risoluzione o da altre entità analoghe.

5.   Quando raffronta il trattamento effettivo degli azionisti e dei creditori in caso di risoluzione con la valutazione ai fini dell’applicazione del principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato, il valutatore tiene conto anche degli effettivi costi di sostituzione diretti sostenuti dai partecipanti diretti ed elencati all’articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 25

Relazione di valutazione

Il valutatore redige una relazione di valutazione per l’autorità di risoluzione che comprende gli elementi seguenti:

a)

una sintesi della valutazione, che comprende una presentazione degli intervalli di valutazione e delle fonti di incertezza della valutazione;

b)

una spiegazione delle principali metodologie e ipotesi adottate e della sensibilità della valutazione a tali scelte;

c)

ove fattibile, una spiegazione del modo in cui tale valutazione differisce da altre valutazioni pertinenti, comprese le valutazioni della risoluzione effettuate a norma del regolamento (UE) 2021/23 o altre valutazioni prudenziali o contabili.

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(5)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).


9.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 199/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1617 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2023

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Il 17 novembre 2021 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 (2) («il regolamento iniziale») che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche («il prodotto oggetto dell’inchiesta») originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «il paese interessato»). Il dazio antidumping definitivo inizialmente istituito era compreso tra il 19,7 % e il 44 % («il dazio inizialmente istituito»).

(2)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è inoltre soggetto a un dazio compensativo definitivo compreso tra il 5,1 % e il 10,3 %, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione (3) quale rettificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/469 della Commissione (4). Tuttavia il dazio compensativo non è oggetto della presente nuova inchiesta. A seguito dell’istituzione del dazio compensativo definitivo sul prodotto oggetto dell’inchiesta, per evitare di compensare doppiamente gli effetti delle sovvenzioni, il dazio antidumping definitivo è stato ridotto a un valore compreso tra il 14,6 % e il 33,7 %.

1.2.   Domanda di una nuova inchiesta antiassorbimento

(3)

La Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di una nuova inchiesta antiassorbimento in relazione alle misure antidumping in vigore per quanto riguarda le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta a norma dell’articolo 12 del regolamento di base.

(4)

La domanda è stata presentata il 28 ottobre 2022 da Europacable («il richiedente») per conto dei produttori dell’Unione. Il richiedente rappresenta oltre il 25 % della produzione totale di cavi di fibre ottiche dell’Unione.

(5)

Il richiedente ha presentato elementi di prova sufficienti a dimostrare che dopo il periodo dell’inchiesta iniziale i prezzi all’esportazione cinesi sono diminuiti e che la riduzione dei prezzi all’esportazione cinesi ha compromesso i previsti effetti riparatori delle misure in vigore. Gli elementi di prova contenuti nella domanda indicavano che la riduzione dei prezzi all’esportazione non può essere imputata a un calo del prezzo della materia prima principale o ad altri costi, né a un cambiamento nel mix di prodotti.

1.3.   Riapertura dell’inchiesta antidumping

(6)

L’8 dicembre 2022 la Commissione ha riaperto l’inchiesta antidumping con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («avviso di riapertura») (5).

(7)

La nuova inchiesta riguardava i dazi antidumping istituiti e in vigore, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento iniziale, quale modificato e rettificato.

1.4.   Parti interessate

(8)

Nell’avviso di riapertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare alla nuova inchiesta. Essa ha inoltre espressamente informato il richiedente, i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati nonché le autorità del paese interessato riguardo all’apertura della nuova inchiesta e li ha invitati a partecipare.

(9)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.5.   Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

(10)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori in Cina a fornirle le informazioni richieste nell’avviso di riapertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori potenzialmente interessati a partecipare alla nuova inchiesta.

(11)

Undici produttori esportatori cinesi hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due gruppi di produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. I gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione erano FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. e società collegate («il gruppo FTT») e Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. e società collegate («il gruppo ZTT») I produttori esportatori inclusi nel campione rappresentavano il 58 % del volume totale stimato delle esportazioni di cavi di fibre ottiche dalla Cina verso l’Unione durante il periodo dell’inchiesta antiassorbimento (dal 1o ottobre 2021 al 30 settembre 2022). Il campione selezionato era identico al campione dell’inchiesta che ha portato all’istituzione del dazio inizialmente istituito («l’inchiesta iniziale»).

(12)

Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non essendo pervenute osservazioni, il campione è stato confermato.

1.6.   Campionamento degli importatori indipendenti

(13)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di riapertura.

(14)

Due società (Cable 77 Danmark Aps e Connect Com GmbH) hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere inserite nel campione. Dopo aver analizzato le informazioni sul campionamento da loro fornite, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario e ha chiesto a tutte le società che hanno collaborato di inviare le loro risposte al questionario per importatori indipendenti.

1.7.   Risposte ai questionari e verifiche

(15)

La Commissione ha inviato questionari ai gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione e alle società che hanno fornito le informazioni richieste dagli importatori indipendenti. I questionari sono stati resi disponibili anche online il giorno dell’apertura dell’inchiesta (6).

(16)

Una di queste società, Cable 77 Danmark Aps (Danimarca), un importatore indipendente, ha risposto al questionario in modo incompleto. La Commissione ha inviato una notifica di irregolarità per richiedere ulteriori informazioni. Tuttavia, la società non ha risposto alla notifica. La seconda società, Connect Com GmbH (Germania), ha informato la Commissione del fatto che durante il periodo dell’inchiesta antiassorbimento non ha importato il prodotto oggetto dell’inchiesta dalla Cina, ma lo ha acquistato da società situate nell’Unione. La Commissione non ha pertanto considerato tale società come un importatore indipendente ai sensi del regolamento di base nel contesto della presente nuova inchiesta. Pertanto la Commissione non ha verificato le informazioni comunicate da queste due società e non le ha utilizzate nella presente nuova inchiesta.

(17)

La Commissione ha raccolto, verificato o sottoposto a controlli incrociati tutte le informazioni fornite dai produttori esportatori inclusi nel campione che sono state ritenute necessarie ai fini della presente nuova inchiesta. A causa dell’epidemia di COVID-19, la Commissione non ha potuto effettuare visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle società FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd e Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd. (entrambe appartenenti al gruppo FTT) né presso i locali delle società Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd., Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd., ZTT International Limited e ZTT Europe GmbH (tutte appartenenti al gruppo ZTT). La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza tramite videoconferenza delle informazioni fornite da tali società, in linea con l’avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (7).

(18)

La Commissione ha inoltre effettuato visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso i locali situati nell’Unione dei seguenti importatori collegati appartenenti al gruppo FTT:

FiberHome International Germany GmbH, Germania;

Fiberhome International Poland Sp. z o.o., Polonia.

1.8.   Periodi considerati nella nuova inchiesta antiassorbimento

(19)

Il periodo dell’inchiesta antiassorbimento («PIA») era compreso tra il 1o ottobre 2021 e il 30 settembre 2022. Il periodo dell’inchiesta iniziale («PI iniziale») era compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020.

1.9.   Osservazioni sulla domanda e sull’apertura

(20)

La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla domanda e sull’apertura dell’inchiesta da parte della società Connect Com GmbH («Connect Com»), un importatore indipendente che ha collaborato all’inchiesta iniziale.

(21)

Connect Com ha affermato che l’uso del prezzo medio per chilometro di cavo non fosse un indicatore significativo per verificare se i dazi antidumping fossero stati assorbiti poiché i cavi con un elevato numero di fibre avevano un costo maggiore per chilometro di cavo rispetto a quelli con un basso numero di fibre. Connect Com ha sostenuto che la riduzione del prezzo medio per chilometro di cavo fosse da imputare a un cambiamento nel mix di prodotti venduti prima e dopo l’istituzione dei dazi antidumping.

(22)

La Commissione ha ricordato che per il prodotto oggetto dell’inchiesta il richiedente si è basato sui prezzi all’importazione ricavati dalla banca dati TARIC di Eurostat, che è la prassi abituale in quanto i dati statistici vengono raccolti sulla base della descrizione generale del prodotto, e non dei singoli tipi di prodotto. La Commissione ha ritenuto sufficiente tale motivo per riaprire la nuova inchiesta. Si osserva inoltre che Connect Com non ha presentato elementi di prova che dimostrino che la riduzione del prezzo all’importazione era imputabile a un cambiamento nel mix di prodotti. Durante la nuova inchiesta la Commissione ha raccolto dati più dettagliati a livello di tipo di prodotto, in base ai numeri di controllo del prodotto («NCP»), ed è stata in grado di confrontare i prezzi degli stessi tipi di prodotto, come spiegato al considerando 40. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(23)

Connect Com ha inoltre affermato che le unità di misura «chilogrammi» o «tonnellate» non sono di uso comune nel settore dei cavi. Le unità di misura utilizzate comunemente per i cavi sono i metri o i chilometri.

(24)

La Commissione ha osservato che, come per tutti gli altri prodotti della banca dati TARIC di Eurostat, i volumi delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta sono disponibili anche in tonnellate/chilogrammi, oltre che in chilometri di cavo. La domanda del richiedente indicava i (pertinenti) volumi delle importazioni in entrambe le unità di misura, con il rispettivo prezzo unitario. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(25)

Connect Com ha sostenuto che l’aver tenuto conto dei prezzi solo fino alla fine del primo semestre del 2022, come indicato nella domanda, ha portato a un risultato distorto, in quanto i prezzi sono nuovamente aumentati nel giugno 2022 e se ne prevedeva un ulteriore aumento nella seconda metà del 2022.

(26)

La Commissione ha ricordato che, alla luce della data di presentazione della domanda, il periodo utilizzato nella domanda per mostrare tendenze che terminavano il 30 giugno 2022 era il periodo più recente con una serie completa di dati a disposizione dei richiedenti al momento della presentazione della domanda. Inoltre, durante la nuova inchiesta, la Commissione ha valutato i prezzi fino alla fine del PIA, vale a dire fino al 30 settembre 2022. Ne consegue che il periodo nel quale, secondo Connect Com, si colloca l’aumento dei prezzi, era parzialmente incluso nel PIA. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(27)

Connect Com ha inoltre contestato il nesso di causalità tra la presunta diminuzione dei prezzi e l’istituzione dei dazi. Ha sostenuto che un drastico calo dei prezzi si era già verificato tra agosto 2021 e settembre 2021, prima dell’istituzione dei dazi, e che il successivo calo dei prezzi da 10 EUR a dicembre 2021 a 7 EUR a giugno 2022 non era più significativo né era collegato all’istituzione delle misure.

(28)

A norma dell’articolo 12 del regolamento di base, quando vi sono elementi di prova sufficienti dell’assorbimento dei dazi, l’inchiesta iniziale può essere riaperta su richiesta di una delle parti interessate. La Commissione ha valutato gli elementi di prova presentati dal richiedente che dimostravano che dopo il periodo dell’inchiesta iniziale i prezzi all’esportazione cinesi erano diminuiti. Alla luce di tali informazioni, la Commissione ha deciso di aprire la nuova inchiesta antiassorbimento. Inoltre l’articolo 12, paragrafo 2 del regolamento di base riconosce alla Commissione la facoltà di considerare elementi di prova delle diminuzioni dei prezzi verificatesi dopo il PI iniziale e prima dell’istituzione dei dazi, come quelle discusse da Connect Com. L’argomentazione presentata da Connect Com è stata pertanto respinta.

1.10.   Divulgazione delle informazioni

(29)

Il 1o giugno 2023 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva modificare il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Cina. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. La Commissione ha ricevuto i commenti del gruppo FTT, del gruppo ZTT e di Twentsche (Nanjing) Fibre Optics Ltd («TFO»).

(30)

TFO, un produttore esportatore che ha collaborato non incluso nel campione, ha affermato che la sua richiesta di esame individuale è stata ignorata. Ha sostenuto altresì di essere di proprietà esclusiva della società neerlandese TKH Group NV e di vendere cavi di fibre ottiche alla sua controllata nell’Unione in condizioni di concorrenza normali. Ha anche affermato che non sono intervenute variazioni dei prezzi tra il PI iniziale e il PIA. Infine si è dichiarato in disaccordo con la valutazione della Commissione in relazione al dazio antidumping ad esso applicabile a seguito dell’inchiesta antiassorbimento.

(31)

La Commissione osserva che TFO ha richiesto l’esame individuale nell’inchiesta iniziale. Nel corso dell’inchiesta iniziale, la sua richiesta di esame individuale è stata respinta, come spiegato al considerando 40 del regolamento iniziale. Pertanto il dazio applicabile a TFO era il dazio delle società che hanno collaborato non incluse nel campione, come spiegato ai considerando 397 e 565 del regolamento iniziale. Nella presente inchiesta, la Commissione ha calcolato il margine di dumping delle società che hanno collaborato non incluse nel campione nel corso del PIA, come spiegato al considerando 85 del presente regolamento. Il dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale è stato aumentato, come spiegato al considerando 99 del presente regolamento.

(32)

Per quanto riguarda la partecipazione di TFO, la Commissione ha osservato che TFO è un produttore esportatore con sede in Cina che esporta nell’Unione ed è soggetto al dazio antidumping per le società che hanno collaborato non incluse nel campione. Il fatto che TFO sia di proprietà di un’altra società costituita nell’Unione non è rilevante ai fini di questa risultanza o dell’applicabilità dell’aliquota del dazio pertinente. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(33)

A seguito della divulgazione finale delle informazioni, alle parti interessate è stata concessa la possibilità di essere sentite. Non sono state richieste audizioni.

(34)

Il 26 giugno 2023 la Commissione ha fornito alle parti interessate un’ulteriore divulgazione finale in base alla quale intendeva modificare il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Cina. A tutte le parti è stato accordato un periodo entro il quale presentare osservazioni in merito all’ulteriore divulgazione. La Commissione ha ricevuto i commenti del gruppo FTT e del gruppo ZTT.

2.   PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA

(35)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da cavi di fibre ottiche monomodali realizzati con una o più fibre rivestite individualmente, con un involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, originari della Cina, attualmente classificati con il codice NC ex 8544 70 00 (codice TARIC 8544700010).

(36)

Sono esclusi i prodotti seguenti:

i)

i cavi in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità; e

ii)

i cavi per uso sottomarino. I cavi per uso sottomarino sono cavi di fibre ottiche con isolamento in plastica, dotati di un conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici.

(37)

I cavi di fibre ottiche sono utilizzati come mezzo di trasmissione ottica nelle reti di telecomunicazione a lungo raggio, per le aree metropolitane e per reti di accesso.

3.   RISULTATI DELLA NUOVA INCHIESTA ANTIASSORBIMENTO

(38)

La nuova inchiesta antiassorbimento in conformità all’articolo 12 del regolamento di base intende stabilire se, dopo il PI iniziale, i prezzi all’esportazione del prodotto oggetto dell’inchiesta siano diminuiti o se non vi siano state variazioni o vi siano state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nell’Unione. In una seconda fase, qualora si concluda che la misura avrebbe dovuto provocare variazioni di tali prezzi per eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell’articolo 3 del regolamento di base, i prezzi all’esportazione sono rivalutati a norma dell’articolo 2 del regolamento di base e i margini di dumping sono ricalcolati in funzione dei prezzi all’esportazione così ottenuti.

3.1.   Variazioni dei prezzi all’esportazione

(39)

Per determinare se vi sia stato un calo dei prezzi all’esportazione, innanzi tutto la Commissione ha stabilito per ciascun produttore esportatore incluso nel campione i prezzi all’esportazione cif (costo, assicurazione e nolo), franco frontiera doganale dell’Unione, nel corso del PIA e li ha confrontati con i prezzi all’esportazione cif corrispondenti stabiliti durante l’inchiesta iniziale nel PI iniziale.

(40)

La Commissione ha quindi confrontato per ciascun produttore esportatore incluso nel campione i prezzi dei tipi di prodotto venduti nel PIA e i prezzi degli stessi tipi di prodotto venduti nel PI iniziale e ha calcolato per loro la media ponderata della differenza tra i prezzi. Non tutti i tipi di prodotto venduti durante il PIA erano venduti anche durante il PI iniziale. Per garantire un livello sufficiente di comparabilità, la Commissione ha confrontato i prezzi dei tipi di prodotto «senza equivalente» più venduti nel PIA con i prezzi dei tipi di prodotto più somiglianti venduti nel PI iniziale, ove disponibili.

(41)

Il confronto di cui sopra effettuato per i due gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione si è tradotto, per il gruppo FTT, in una diminuzione della media ponderata del prezzo all’esportazione del 50,5 % e, per il gruppo ZTT, in una diminuzione della media ponderata del prezzo all’esportazione del 13,2 %.

(42)

Per quanto riguarda l’argomentazione presentata da Connect Com di cui al considerando 21, dall’inchiesta è emerso che un gruppo di produttori esportatori incluso nel campione ha esportato nel PIA gli stessi numeri di controllo del prodotto del PI iniziale, mentre l’altro produttore esportatore incluso nel campione ha venduto nel PIA anche altri numeri di controllo del prodotto rispetto al PI iniziale. Dall’inchiesta è emerso che i prezzi sono diminuiti per i numeri di controllo del prodotto equivalenti. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(43)

Poiché vi è stato un calo dei prezzi all’esportazione, in base alle disposizioni contenute nell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha ricalcolato i margini di dumping dei produttori esportatori inclusi nel campione, a norma dell’articolo 2 del regolamento di base.

(44)

Il gruppo ZTT ha sostenuto che il suo importatore collegato nell’Unione, ZTT Europe GmbH («ZTT Europe»), ha acquistato tutto il prodotto oggetto dell’inchiesta rivenduto durante il PIA prima dell’istituzione del dazio antidumping (ovvero tutte le rivendite del prodotto oggetto dell’inchiesta effettuate da ZTT Europe durante il PIA erano esenti da dazio antidumping), pertanto la Commissione dovrebbe escludere le vendite di ZTT Europe dalla sua valutazione nella presente nuova inchiesta.

(45)

La Commissione ha osservato che, conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base, l’inchiesta dovrebbe valutare la variazione dei prezzi intervenuta dopo il PI iniziale e prima dell’istituzione delle misure, o successivamente ad esse. L’argomentazione è stata pertanto respinta, fatta eccezione per l’aspetto riguardante le vendite effettuate da ZTT Europe del prodotto oggetto dell’inchiesta acquistato prima o nel corso del PI iniziale, di cui infatti la Commissione non ha tenuto conto nella sua valutazione.

(46)

Connect Com ha sostenuto che non è stata fornita alcuna motivazione comprensibile del perché i singoli importatori avrebbero dovuto comunicare le loro importazioni in termini di chilometri di fibra anziché in chilometri di cavo.

(47)

Nei questionari la Commissione ha chiesto sia ai produttori esportatori sia agli importatori di indicare i dati in chilometri di cavo e in chilometri di fibra, come richiesto nell’inchiesta iniziale. Tuttavia tutti i calcoli sono stati eseguiti in chilometri di cavo.

(48)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo ZTT ha affermato che nel determinare l’eventuale diminuzione dei prezzi all’esportazione la Commissione dovrebbe limitarsi a considerare i tipi di prodotto venduti anche nel PI iniziale. Il gruppo ZTT ha argomentato che il metodo usato dalla Commissione per confrontare il livello di prezzo dei tipi di prodotto più somiglianti sarebbe distorsivo, poiché una piccola modifica nelle specifiche tecniche della struttura del numero di controllo del prodotto potrebbe determinare sostanziali variazioni in termini di costo e prezzo.

(49)

La Commissione ha ritenuto più opportuno istituire confronti dei prezzi all’esportazione per la maggior parte dei tipi di prodotto venduti durante il PIA, al fine di fornire un quadro più preciso dell’andamento dei prezzi tra il PI iniziale e il PIA. La Commissione ha tuttavia osservato che, anche qualora il confronto si fosse basato unicamente su numeri di controllo del prodotto equivalenti, vi sarebbe comunque un calo dei prezzi del 20,6 %. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(50)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, il gruppo ZTT ha affermato che la Commissione non ha fornito una spiegazione adeguata del metodo usato per individuare i tipi di prodotto più somiglianti o del perché sono stati considerati somiglianti ai tipi di prodotto senza equivalente venduti nel PIA, in mancanza di cui la Commissione avrebbe potuto confrontare i prezzi di tipi di prodotto molto diversi, il che non rispecchierebbe realmente l’andamento dei prezzi. Tale argomentazione è stata ribadita da ZTT nelle osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale.

(51)

La Commissione ha osservato che nella divulgazione finale delle informazioni fornita a ZTT erano già identificati i numeri di controllo del prodotto più somiglianti usati dalla Commissione. Sulla base di tale divulgazione delle informazioni, ZTT avrebbe potuto spiegare perché la scelta di ciascun numero di controllo del prodotto molto somigliante sarebbe inopportuna alla luce delle caratteristiche fisiche o di altri elementi, determinando pertanto una distorsione dei risultati. Tuttavia ZTT non ha fornito alcun elemento di prova o argomentazione specifica a sostegno dell’affermazione che il metodo usato dalla Commissione porterebbe a risultati distorti ai fini della comparabilità dei prezzi. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(52)

Inoltre il gruppo ZTT ha sostenuto che nel determinare se i prezzi all’esportazione sono diminuiti, la Commissione non ha tenuto conto degli effetti della differenza, in termini di prezzo e quantitativo, del mix di prodotti venduto nel PIA rispetto a quello venduto nel PI iniziale. Il gruppo ZTT ha affermato che, per tenere conto del mix di prodotti, la Commissione dovrebbe: (1) calcolare per ciascun tipo di prodotto il suo peso nel valore totale delle esportazioni nel PIA, quindi moltiplicare tale peso per il rapporto delle differenze di prezzo; o (2) moltiplicare la differenza di prezzo di ciascun tipo di prodotto per il quantitativo venduto nel PIA di quel tipo di prodotto. In questo caso, il gruppo ZTT ha affermato che vi sarebbe stato un aumento complessivo del prezzo all’esportazione. Il gruppo ZTT ha inoltre sostenuto che durante il PIA ha venduto più cavi con un numero minore di fibre, che erano più economici rispetto ai cavi con un numero maggiore di fibre. Il gruppo ZTT non ha tuttavia specificato cosa debba intendersi per cavo con «un numero minore di fibre» e cavo con «un numero maggiore di fibre». Il gruppo ZTT ha concluso su tale base che la maggior parte dei tipi di prodotto venduti nel PIA era costituita da prodotti a basso prezzo, laddove nel PI iniziale è stato venduto un maggior numero di prodotti a prezzo più elevato, e che pertanto un semplice confronto della media ponderata del livello di prezzo per tipo di prodotto in ciascun periodo fornirebbe un quadro distorto.

(53)

La Commissione ha osservato che il peso dei cavi con un numero minore di fibre (ossia fino a sei fibre) rappresentava il [45 % - 56 %] del volume totale delle vendite nel PI iniziale, a fronte del [43 % - 54 %] nel PIA. Pertanto nel PIA tali cavi rappresentavano una quota inferiore di vendite rispetto al PI iniziale, contrariamente a quanto sostenuto dal gruppo ZTT. Considerando i cavi con un massimo di otto fibre, questi rappresentavano il [47 % - 60 %] nel PI iniziale a fronte del [48 % - 61 %] nel PIA, ossia percentuali piuttosto simili con un impatto marginale sul prezzo medio di questi tipi di prodotto.

(54)

Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal gruppo ZTT, i due metodi suggeriti dal gruppo ZTT per tenere conto della differenza nel mix di prodotti in termini di valore e volume tra PI iniziale e PIA non rispecchiano effettivamente la differenza nel mix di prodotti tra PI iniziale e PIA, poiché in entrambi i metodi si tiene conto unicamente del mix di prodotti nel PIA. Inoltre il primo metodo pondera le variazioni dei prezzi relativi in proporzione al valore di vendita di ciascun numero di controllo del prodotto nelle vendite totali del PIA, mentre il secondo metodo pondera le differenze dei prezzi assoluti in base al volume di vendita di ciascun numero di controllo del prodotto nel PIA. Il gruppo ZTT non spiega perché un metodo è basato su numeri assoluti mentre l’altro è basato su numeri relativi (percentuali). Ciò dimostra l’arbitrarietà e l’incoerenza dei metodi suggeriti dal gruppo ZTT.

(55)

Ad ogni modo, la Commissione ha osservato che, come indicato al considerando 38, l’inchiesta antiassorbimento in conformità all’articolo 12 del regolamento di base intende stabilire in una prima fase se, dopo il PI iniziale, i prezzi all’esportazione del prodotto oggetto dell’inchiesta siano diminuiti o se non vi siano state variazioni o vi siano state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nell’Unione (per tipo di prodotto), il che giustificherebbe una rideterminazione del margine di dumping in una seconda fase. Per quanto riguarda la prima fase, la Commissione ha valutato se i prezzi all’esportazione nel PIA siano diminuiti rispetto ai prezzi all’esportazione nel PI iniziale. Tale esame è stato condotto per tipo di prodotto. Nel calcolare la differenza di prezzo per tipo di prodotto, la Commissione ha osservato che, per molti tipi di prodotto, i prezzi all’esportazione sono effettivamente diminuiti. Su tale base, si può già concludere che i prezzi sono diminuiti ai sensi dell’articolo 12 del regolamento di base. Come già osservato al considerando 41, la media ponderata del prezzo all’esportazione per il gruppo ZTT è diminuita del 13,2 %. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(56)

Nelle sue osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale, il gruppo ZTT ha sostenuto che il metodo del prezzo «cif costruito» usato dalla Commissione per stabilire la variazione dei prezzi all’esportazione è viziato in quanto, per le vendite effettuate tramite importatore collegato, la Commissione avrebbe dovuto confrontare il prezzo di rivendita dell’importatore collegato anziché il prezzo «cif costruito», come sarebbe richiesto dall’articolo 12 del regolamento di base o, in sua assenza, la Commissione avrebbe dovuto usare un margine di profitto di un importatore UE indipendente più appropriato rispetto a quello usato per costruire il prezzo cif.

(57)

La Commissione ha ignorato le asserzioni in merito all’uso inappropriato dei prezzi cif, in quanto sono state presentate oltre il termine previsto per le osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Inoltre non è stata fornita alcuna spiegazione sul motivo per cui il prezzo all’esportazione non debba essere adeguato nel corso del PIA, a differenza che nel PI iniziale. Per quanto riguarda il livello di profitto, la Commissione ha fatto riferimento al considerando 70, in cui la questione era già stata affrontata. Non sono stati forniti nuovi elementi di prova.

(58)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che i prezzi all’esportazione sono diminuiti conformemente all’articolo 12 del regolamento di base.

3.2.   Dumping

3.2.1.   Prezzo all’esportazione

(59)

Sono stati utilizzati i prezzi all’esportazione del PIA, raccolti e verificati o sottoposti a controlli incrociati nel quadro della presente nuova inchiesta, a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base.

(60)

I gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate operanti come agenti, operatori commerciali o importatori.

(61)

Il prezzo all’esportazione delle vendite effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione e tramite società commerciali collegate era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto oggetto dell’inchiesta venduto per l’esportazione all’Unione, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(62)

Il prezzo all’esportazione delle vendite effettuate tramite importatori collegati è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso il prezzo è stato rettificato per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, compresi un profitto equo e le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») degli importatori collegati. Gli importatori collegati sono ZTT Europe GmbH per il gruppo ZTT e FiberHome International Poland Sp. z o.o. e FiberHome International Germany GmbH per il gruppo FTT.

(63)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo ZTT ha sostenuto che nel calcolare il prezzo all’esportazione, la Commissione ha contabilizzato due volte le spese di imballaggio per le vendite di ZTT effettuate tramite determinate società collegate nel PIA.

(64)

Questa argomentazione è stata ritenuta giustificata e il prezzo all’esportazione è stato modificato di conseguenza.

(65)

Il gruppo ZTT ha inoltre affermato che nel calcolare il prezzo all’esportazione delle vendite di ZTT tramite una delle sue società collegate nel PIA, la Commissione ha erroneamente usato come indicatore un adeguamento unitario basato sui dati del PI iniziale per stabilire gli adeguamenti per le vendite di ZTT a una delle sue società collegate. Il gruppo ZTT ha sostenuto che tale indicatore non era preciso in quanto correlato a un periodo diverso dal PIA e calcolato in base a un’unica operazione nel PI iniziale con un quantitativo basso che non era rappresentativo. Secondo quanto suggerito dal gruppo ZTT, la Commissione dovrebbe applicare invece l’adeguamento unitario tra due delle sue società collegate nel PIA.

(66)

Questa argomentazione è stata ritenuta giustificata e il prezzo all’esportazione è stato modificato di conseguenza.

(67)

Il gruppo ZTT ha inoltre affermato che le vendite del prodotto in esame venivano generalmente condotte su base progettuale e che intercorreva un intervallo di tempo relativamente lungo tra la conclusione delle negoziazioni sui prezzi e la consegna di tutti i prodotti previsti dai progetti. In alcuni casi, soprattutto quando le vendite si basavano su uno specifico processo di vendita, non era più possibile modificare i prezzi di vendita per tenere conto del costo di trasporto. Pertanto il gruppo ZTT ha dovuto farsi carico dei maggiori costi di trasporto marittimo asseritamente sostenuti nel PIA rispetto al PI iniziale. Il gruppo ZTT ha inoltre sostenuto che i costi di trasporto marittimo eccezionalmente alti nel PIA hanno inciso in modo significativo sul calcolo del prezzo all’esportazione stabilito franco fabbrica e che pertanto l’elevato margine di dumping stabilito durante il PIA era in gran parte imputabile alla detrazione di tali costi di trasporto esageratamente alti nel PIA ma non rispecchiava il normale corso delle operazioni commerciali. Di conseguenza il gruppo ZTT ha chiesto alla Commissione di adeguare al ribasso tali costi, in rapporto al loro aumento dal PI iniziale al PIA.

(68)

La Commissione ha osservato che il gruppo ZTT non ha fornito alcun elemento di prova in relazione all’intervallo di tempo asseritamente lungo tra la conclusione delle negoziazioni sui prezzi e la consegna di tutti i prodotti. Inoltre, nel corso dei controlli incrociati a distanza, le società in seno al gruppo ZTT hanno confermato che per la vendita dei cavi di fibre ottiche non si sono avvalse del particolare processo di vendita cui il gruppo ZTT ha fatto riferimento nella sua argomentazione. Questo fatto è stato menzionato nelle relazioni di missione portate a conoscenza del gruppo ZTT e il gruppo ZTT non ha contestato la fondatezza di detta risultanza oggettiva. Inoltre tale argomentazione è stata presentata solo dopo la divulgazione finale delle informazioni e la Commissione ha potuto verificarla solo basandosi sulle informazioni disponibili nel fascicolo, dalle quali è emerso che l’intervallo di tempo intercorso tra la data dell’ordine di acquisto e la data di spedizione andava dai due ai quattro mesi, il che non rappresenta un ritardo eccessivo. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

(69)

Inoltre il gruppo ZTT ha affermato che il margine di profitto dell’importatore indipendente di cui al considerando 62 è stato stabilito nel PI iniziale ed era quindi sopravvalutato per il PIA, considerando i costi di trasporto elevati, il rallentamento economico in un contesto di alta inflazione in Europa, nonché i dazi antidumping in vigore nel PIA. Il gruppo ZTT ha pertanto chiesto alla Commissione di stabilire un livello di profitto equo per un importatore indipendente nel PIA.

(70)

La Commissione ha osservato che il gruppo ZTT si è contraddetto per quanto riguarda i costi di trasporto. Da un lato ha affermato che i costi di trasporto elevati nel PIA sono stati sostenuti dal gruppo ZTT come illustrato al considerando 67, mentre dall’altro lato gli stessi costi di trasporto elevati hanno inciso sulla redditività di un importatore nell’Unione. Inoltre, come spiegato al considerando 16, nessun importatore indipendente ha collaborato all’inchiesta. Di conseguenza non è stata fornita alla Commissione alcuna informazione rilevante specifica per il PIA. La Commissione ha osservato altresì che il gruppo ZTT non ha specificato quale fosse il livello di margine di profitto equo per un importatore indipendente nel PIA. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(71)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo FTT ha sostenuto che nel calcolare il prezzo all’esportazione per le vendite dirette di FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd («FTT») e le vendite di Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd. tramite FTT, la Commissione ha detratto due volte l’onorario dell’agente all’esportazione Wuhan FiberHome International Technologies («WFIT»).

(72)

La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. Come illustrato nella divulgazione delle informazioni specifica per la società fornita in forma riservata al gruppo FTT, l’ammontare dell’onorario dell’agente all’esportazione riportato alla voce «Altri adeguamenti» è stato detratto dal totale dell’onorario dell’agente, calcolato in base alle percentuali degli onorari di agenzia stipulate nei contratti di agenzia con WFIT per il 2021 e il 2022. Questo metodo era visibile anche nei file di calcolo specifici della società forniti al gruppo FTT. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

(73)

Il gruppo FTT ha anche sostenuto che la Commissione ha detratto due volte i costi di trasporto interno, una volta come adeguamento nell’elenco delle operazioni e un’altra volta nel calcolo delle SGAV di FTT.

(74)

La Commissione ha ritenuto giustificata questa argomentazione e ha modificato di conseguenza il prezzo all’esportazione.

3.2.2.   Valore normale

(75)

Il valore normale stabilito nell’inchiesta iniziale è utilizzato per il calcolo dei margini di dumping durante il PIA, a meno che non sia richiesta e giustificata una revisione del valore normale prendendo in considerazione le variazioni nel PIA a norma dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base.

(76)

Nel caso di specie, i gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione non hanno chiesto una revisione del valore normale. Pertanto, per ricalcolare i margini di dumping è stato utilizzato il valore normale stabilito nell’inchiesta iniziale.

(77)

Alcuni tipi di prodotto venduti dai gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione durante il PIA non erano venduti da questi ultimi durante il PI iniziale. In questi casi è stato utilizzato il valore normale per i tipi di prodotto più simili venduti dai rispettivi produttori nell’inchiesta iniziale.

(78)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo FTT ha sostenuto che nell’identificare i tipi di prodotti simili la Commissione ha considerato solo i quattro parametri del numero di controllo del prodotto, ossia il tipo di fibre ottiche monomodali nel cavo, il diametro della fibra ottica rivestita, il numero di fibre nel cavo e il numero di fibre per modulo. FTT ha argomentato che su questa base vi sarebbero stati diversi numeri di controllo del prodotto molto simili, e non soltanto uno, e che la Commissione avrebbe dovuto usare il valore normale medio di tutti i numeri di controllo del prodotto molto simili. Nelle sue osservazioni in merito all’ulteriore divulgazione finale, il gruppo FTT ha inoltre sostenuto che il metodo scelto dalla Commissione per individuare i tipi di prodotto molto simili era incoerente in quanto alcuni numeri di controllo del prodotto corrispondevano soltanto a due parametri del numero di controllo del prodotto, e non a quattro.

(79)

Contrariamente a quanto asserito, la Commissione non ha considerato solo quattro parametri NCP ma ha tenuto conto di tutti i parametri definiti nel numero di controllo del prodotto. Nei casi in cui era presente più di un numero di controllo del prodotto molto simile, la Commissione ha scelto quello con il minor numero di differenze rispetto al numero di controllo del prodotto originale. Ulteriori dettagli sono stati forniti al gruppo FTT nella divulgazione delle informazioni specifica per la società, contenente informazioni riservate. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

3.2.3.   Confronto

(80)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica dei produttori esportatori inclusi nel campione.

(81)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tenere conto delle differenze incidenti sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto dei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, dei dazi doganali dell’UE, delle spese di imballaggio, dei costi di credito, delle spese bancarie e dell’onorario dell’agente all’esportazione.

(82)

È stato effettuato un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), per le vendite effettuate tramite ZTT International Limited, la società commerciale collegata al gruppo ZTT. Sono stati applicati adeguamenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i) anche nel caso delle vendite di prodotti fabbricati dalla società Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd, venduti da Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd, e nel caso delle vendite di prodotti fabbricati dalla società Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd, venduti da FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. Tali adeguamenti sono stati effettuati nell’inchiesta iniziale e la Commissione ha constatato che nel PIA sussistevano le condizioni per effettuarli.

(83)

Gli adeguamenti consistevano nelle SGAV delle società commerciali e in un profitto del 10 % (come stabilito nell’inchiesta iniziale).

3.2.4.   Margine di dumping

(84)

Per stabilire il margine di dumping relativo ai due produttori esportatori che hanno collaborato, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto oggetto dell’inchiesta, a livello franco fabbrica, in conformità all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(85)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, la Commissione ha fissato il margine di dumping in corrispondenza del livello della media ponderata del margine di dumping dei produttori esportatori inclusi nel campione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base.

(86)

Per stabilire il margine relativo a tutti gli altri produttori esportatori della Cina, la Commissione ha determinato il livello di collaborazione tra i produttori esportatori, tenendo conto del volume delle esportazioni verso l’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato e il volume totale stimato delle esportazioni dalla Cina.

(87)

Il livello di cooperazione in questo caso era elevato. Pertanto, la Commissione ha ritenuto opportuno determinare il margine di dumping residuo come pari a quello della società inclusa nel campione con il margine di dumping più elevato.

(88)

Di conseguenza, i margini di dumping espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Nome della società

Margine di dumping nel PI iniziale

Margine di dumping nel PIA

Aumento del margine di dumping

(punti percentuali)

 

Gruppo FTT:

FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.

Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.

44,0  %

116,6  %

72,6

 

Gruppo ZTT:

Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.

Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.

19,7  %

67,3  %

47,6

Altre società che hanno collaborato

31,2  %

109,2  %

78,0

Tutte le altre società

44,0  %

116,6  %

72,6

(89)

Come indicato nella tabella precedente, in tutti i casi il margine di dumping durante il PIA era superiore a quello del PI iniziale.

3.3.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(90)

Per determinare il livello del dazio antidumping applicabile, la Commissione ha verificato se i margini di dumping sarebbero ancora inferiori ai margini di pregiudizio sulla base dei prezzi all’esportazione nel PIA.

(91)

La Commissione ha determinato il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata del prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione stabilito nel PIA con la media ponderata del prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dai produttori dell’Unione inclusi nel campione sul mercato dell’Unione come stabilito durante il PI iniziale. L’eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore cif all’importazione.

(92)

Non tutti i tipi di prodotto venduti durante il PIA dai produttori esportatori che hanno collaborato erano venduti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il PI iniziale. Per garantire un livello sufficiente di comparabilità, laddove possibile, la Commissione ha confrontato i prezzi dei tipi di prodotto «senza equivalente» (quelli con il maggior volume di importazioni durante il PIA) con i prezzi non pregiudizievoli dei tipi di prodotto più somiglianti venduti dai produttori dell’Unione, come stabilito durante il PI iniziale.

(93)

Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre società» è stato definito analogamente ai margini di dumping per tali società.

(94)

Sono stati riscontrati i seguenti margini di pregiudizio:

Nome della società

Livello di eliminazione del pregiudizio nel PIA

Gruppo FTT:

FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.

Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.

131,5  %

Gruppo ZTT:

Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.

Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.

99,1  %

Altre società che hanno collaborato

128,7  %

Tutte le altre società

131,5  %

4.   CONCLUSIONI

(95)

I margini di dumping dei gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione calcolati per il PIA sono aumentati rispetto a quelli stabiliti nel PI iniziale.

(96)

Nell’inchiesta antisovvenzioni (cfr. considerando 2), la Commissione ha ridotto il margine di dumping riscontrato nell’inchiesta iniziale con l’intero importo delle sovvenzioni per evitare la «doppia contabilizzazione», conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base (8). Di conseguenza, poiché la presente inchiesta non incide sull’inchiesta antisovvenzioni, l’aliquota di sovvenzione inizialmente istituita deve essere detratta dai margini di dumping stabiliti nel PIA.

(97)

I margini di dumping nel PIA, stabiliti come spiegato al considerando 96, sono inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio stabilito nel PIA. Pertanto, conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base, i nuovi margini di dumping fungono da base per i dazi antidumping.

(98)

L’aliquota riveduta del dazio antidumping non può superare il doppio dell’importo del dazio antidumping inizialmente istituito, conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di base.

(99)

Pertanto le aliquote rivedute del dazio antidumping applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

Nome della società

Margine di dumping nel PIA

Dazio compensativo nel PI iniziale

Livello di eliminazione del pregiudizio nel PIA

Dazio antidumping a seguito del PIA

Dazio limitato dall’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di base (cfr. considerando 98)

Dazio antidumping riveduto

Gruppo FTT:

 

FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.

 

Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.

 

Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd (9)

116,6  %

10,3  %

131,5  %

106,3  %

88,0  %

88,0  %

Gruppo ZTT:

 

Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.

 

Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.

67,3  %

5,1  %

99,1  %

62,2  %

39,4  %

39,4  %

Altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping

109,2  %

7,8  %

128,7  %

101,4  %

62,4  %

62,4  %

Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni

109,2  %

10,3  %

128,7  %

98,9  %

62,4  %

62,4  %

Tutte le altre società

116,6  %

10,3  %

131,5  %

106,3  %

88,0  %

88,0  %

(100)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, ribadite nelle osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale, il gruppo ZTT ha affermato che, poiché l’aliquota riveduta del dazio antidumping non dovrebbe superare il doppio dell’importo del dazio antidumping inizialmente istituito e il dazio antidumping applicato al gruppo ZTT era del 14,6 %, l’aliquota riveduta del dazio antidumping per il gruppo ZTT non dovrebbe superare il 29,2 %. Pertanto l’aliquota del dazio antidumping non può essere del 39,4 %, come calcolata dalla Commissione.

(101)

La Commissione ha osservato che il dazio antidumping iniziale applicato al gruppo ZTT era del 19,7 % a norma del regolamento iniziale. Il dazio antidumping del 14,6 % cui il gruppo ZTT fa riferimento al considerando 100 era il dazio antidumping dopo l’istituzione del dazio compensativo che ha ridotto il dazio antidumping in vigore al fine di evitare la doppia contabilizzazione, come indicato al considerando 765 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 e al considerando 2 del presente regolamento. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(102)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 è così modificato:

(1)

All’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping definitivo

Codice addizionale TARIC

Gruppo FTT:

 

FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.

 

Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.

 

Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd

88,0  %

C696

Gruppo ZTT:

 

Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.

 

Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.

39,4  %

C697

Altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping, elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/72

62,4  %

Cfr. allegato I

Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni, elencate nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione

62,4  %

Cfr. allegato II

Tutte le altre società

88,0  %

C999’

(2)

L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2.

Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca elementi di prova sufficienti alla Commissione, l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 può essere modificato aggiungendo tale nuovo produttore esportatore all’elenco delle società non incluse nel campione che hanno collaborato e che sono pertanto assoggettate alla media ponderata appropriata dell’aliquota del dazio antidumping, pari al 62,4 %. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:

a)

non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 originarie della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo dell’inchiesta (1 o luglio 2019-30 giugno 2020);

b)

non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e

c)

ha effettivamente esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese o ha assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 della Commissione, del 17 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (GU L 410 del 18.11.2021, pag. 51).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione, del 18 gennaio 2022, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (GU L 12 del 19.1.2022, pag. 34).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/469 della Commissione, del 23 marzo 2022, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (GU L 96 del 24.3.2022, pag. 36).

(5)  Avviso di riapertura dell’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (GU C 467 dell’8.12.2022, pag. 36).

(6)  Disponibili all’indirizzo https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2642

(7)  Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

(8)  Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).

(9)  Il gruppo FTT non ha esportato nell’UE il prodotto oggetto dell’inchiesta realizzato da Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd durante il PIA, ma lo ha esportato durante il PI iniziale.


9.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 199/48


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1618 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2023

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Con regolamento (CEE) n. 2737/90 del Consiglio (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 33 % sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese ("RPC", "Cina" o "il paese interessato") ("le misure iniziali"). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso "inchiesta iniziale". Con decisione 90/480/CEE della Commissione (3), la Commissione europea ("la Commissione") ha accettato gli impegni offerti da due esportatori principali concernenti il prodotto soggetto alle misure.

(2)

In seguito alla revoca degli impegni da parte dei due esportatori cinesi interessati, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 610/95 del Consiglio (4), ha modificato il regolamento (CEE) n. 2737/90 e reso quindi il dazio definitivo del 33 % applicabile anche alle esportazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso effettuate da tali esportatori nell'Unione.

(3)

Con regolamento (CE) n. 771/98 del Consiglio (5), in seguito a un riesame in previsione della scadenza, queste misure iniziali sono state prorogate di altri cinque anni.

(4)

Con regolamento (CE) n. 2268/2004 del Consiglio (6), in seguito a un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha prorogato queste misure iniziali di altri cinque anni.

(5)

Con regolamento (CE) n. 1275/2005 del Consiglio (7), il Consiglio ha modificato la definizione del prodotto che rientrava nell'ambito di applicazione delle misure così da includere anche il carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica.

(6)

Con regolamento di esecuzione (UE) n. 287/2011 del Consiglio (8), in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (9), il Consiglio ha prorogato le misure per altri cinque anni.

(7)

Con regolamento di esecuzione (UE) 2017/942 della Commissione (10), la Commissione ha esteso le misure antidumping alle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della RPC per altri cinque anni in seguito a un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base ("il precedente riesame in previsione della scadenza").

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(8)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (11), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame ("la domanda") a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(9)

La domanda di riesame è stata presentata il 25 febbraio 2022 da Global Tungsten & Powders spol. s.r.o., H.C. Starck Tungsten GmbH, Tikomet Oy, Treibacher Industrie AG, Umicore Specialty Powders France e Wolfram Bergbau und Hütten AG ("i richiedenti") per conto dell'industria dell'Unione di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(10)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 1o giugno 2022 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della RPC sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (12) ("l'avviso di apertura").

1.4.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(11)

L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 ("il periodo dell'inchiesta di riesame"). L'esame delle tendenze utili per valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame ("il periodo in esame").

1.5.   Parti interessate

(12)

Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente i richiedenti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori noti della RPC e le autorità della RPC, gli importatori e gli utilizzatori noti, nonché le associazioni notoriamente interessate all'apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.

(13)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(14)

Si è tenuta un'audizione con un utilizzatore.

1.6.   Osservazioni in merito all'apertura

(15)

Tre produttori cinesi hanno presentato osservazioni, ossia Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd. ("Zhangyuan Tungsten"), Guangdong Xianglu Tungsten Co., Ltd. ("Xianglu Tungsten"), Xiamen Golden Egret Special Alloy (H.C.) Co., Ltd. ("Golden Egret"). I richiedenti hanno inoltre dato riscontro alle argomentazioni dei tre produttori cinesi.

(16)

La Commissione ha osservato che tali produttori cinesi hanno presentato le loro argomentazioni quasi tre mesi dopo il termine imposto alle parti per la presentazione di osservazioni sulla domanda senza alcuna giustificazione (ossia il 26 settembre 2022). Ciò nonostante, nei limiti del possibile, la Commissione, in via eccezionale, ha preso in esame tali argomentazioni.

(17)

Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno sostenuto che la domanda non conteneva elementi di prova a sostegno del rischio di reiterazione del dumping.

(18)

La Commissione ha espresso disaccordo su tale valutazione e ha ritenuto che fossero soddisfatti i requisiti per l'apertura di un'inchiesta. L'analisi della domanda ha evidenziato l'esistenza, nella fase di apertura, di elementi di prova sufficienti a indicare la presenza di un rischio di persistenza o reiterazione del dumping, in caso di scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni dalla RPC. I richiedenti hanno presentato elementi di prova a sostegno del fatto che, sebbene le importazioni dalla RPC fossero diminuite dal 2018, esse rappresentavano ancora una quota significativa delle importazioni totali e del mercato dell'Unione. I richiedenti hanno basato la propria analisi non soltanto sulla capacità inutilizzata nella RPC, ma anche sulle pratiche tariffarie sleali della RPC su altri mercati. Per quanto riguarda il prezzo all'esportazione, la domanda di riesame in previsione della scadenza ha utilizzato tre metodi: il prezzo medio delle importazioni cinesi a livello TARIC, il prezzo medio all'esportazione di un prodotto cinese equivalente pubblicato nella relazione Argus Metal, accessibile al pubblico, e il prezzo medio cinese all'esportazione verso tutti i paesi terzi. Tali metodi sono stati accompagnati da elementi di prova sufficienti a soddisfare lo standard giuridico nella fase di apertura. Le argomentazioni secondo cui la domanda non forniva elementi di prova sufficienti sono state pertanto respinte.

(19)

Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno sostenuto che la domanda non conteneva elementi di prova riguardanti la distorsione generale del settore del tungsteno e dei prezzi dei fattori produttivi in Cina. Secondo i tre produttori esportatori, la proprietà statale di per sé non aveva generato automaticamente distorsioni del mercato. Inoltre i tre produttori cinesi hanno sostenuto che l'asserzione contenuta nella domanda secondo cui la presenza, il controllo, le restrizioni e l'intervento pubblico dello Stato determinerebbero una distorsione dei prezzi, era congetturale. I tre produttori esportatori cinesi hanno altresì sostenuto che la domanda non conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare che i prezzi delle materie prime erano distorti dall'intervento pubblico. Hanno poi sostenuto la natura contraddittoria delle due seguenti argomentazioni contenute nella domanda, secondo le quali: i) la Cina controllava oltre il 60 % delle riserve mondiali di minerali di tungsteno, produceva l'80 % della produzione mondiale, imponeva restrizioni all'esportazione e concedeva licenze alle imprese statali; e ii) nonostante ciò, la Cina partecipava comunque alla procedura di gara sui mercati dei rottami metallici dell'Unione per aumentare i prezzi di questi prodotti a livelli pari o superiori ai prezzi cinesi del paratungstato di ammonio ("PTA"). Infine i tre produttori esportatori cinesi hanno inoltre argomentato che la Cina godeva di un vantaggio competitivo naturale in termini di riserve di tungsteno e che i) le restrizioni all'esportazione e le licenze concesse alle imprese statali favorivano l'approvvigionamento del mercato dell'Unione in quanto tutelavano la stabilità e la disponibilità dell'approvvigionamento, ii) erano destinate a proteggere e a garantire le risorse minerarie in Cina e iii) le licenze di esportazione erano concesse indipendentemente dal fatto che le società beneficiarie fossero o meno di proprietà dello Stato.

(20)

A tale riguardo la Commissione ha osservato che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera d), del regolamento di base stabilisce che, nel presentare una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11 del regolamento di base, l'industria dell'Unione può fare riferimento agli elementi di prova contenuti nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della RPC ai fini delle inchieste di difesa commerciale, laddove ricorra l'evidenza relativa agli elementi di prova di cui all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base ai fini della giustificazione del calcolo del valore normale. I richiedenti hanno inoltre presentato elementi di prova del fatto che il governo della Cina ("governo della RPC") interviene nel settore del carburo di tungsteno e che tali interventi comportano distorsioni significative in generale e per quanto riguarda specifici fattori produttivi e costi dei produttori di carburo di tungsteno. Nessuno dei tre produttori esportatori cinesi ha fornito alcuna informazione che avrebbe messo in discussione tali elementi di prova. Inoltre tali parti non hanno ulteriormente spiegato in che modo le due dichiarazioni di cui al considerando 19 fossero contraddittorie. La Commissione ha pertanto ritenuto che i richiedenti avessero fornito nella domanda elementi di prova sufficienti sulle distorsioni del settore del tungsteno e sui prezzi delle materie prime tali da giustificare l'apertura del presente riesame. Le argomentazioni di cui sopra sono state pertanto respinte.

(21)

Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno inoltre sostenuto che la domanda non conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare l'esistenza di un'elusione e che l'asserzione dei richiedenti relativa all'elusione tramite importazioni di prodotti leggermente modificati non era comprovata.

(22)

Sebbene la Commissione non abbia accertato pratiche di elusione da parte dei produttori esportatori cinesi ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base, tale questione non è stata una considerazione sostanziale per l'avvio del presente riesame in previsione della scadenza. La Commissione ha esaminato la domanda in base alla definizione del prodotto definita nelle misure già in vigore e tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(23)

Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno sostenuto che la domanda non conteneva elementi di prova a sostegno dell'argomentazione secondo cui la capacità inutilizzata della Cina erano pari a 18 000 tonnellate.

(24)

La Commissione ha osservato che la domanda comprendeva informazioni relative alla capacità produttiva in Cina pari a 80 000 tonnellate sulla base della relazione del 2020 sullo sviluppo dell'industria cinese del tungsteno pubblicata dall'associazione cinese dell'industria del tungsteno (13). I richiedenti hanno inoltre stimato la domanda in Cina a un livello di 30 000 tonnellate sulla base della conoscenza del mercato dell'industria dell'Unione. I richiedenti hanno determinato la capacità inutilizzata in Cina detraendo dalla capacità produttiva il volume della domanda in Cina e il volume totale delle esportazioni cinesi. Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha inoltre analizzato la capacità inutilizzata (cfr. punto 4.1), ricavando volumi più elevati rispetto a quelli originariamente calcolati dai richiedenti nella domanda. La potenziale sottostima della capacità inutilizzata contenuta nella domanda non ha comportato che la Commissione non disponesse di elementi di prova sufficienti in merito al probabile pregiudizio, poiché ha rappresentato solo uno degli elementi valutati dalla Commissione.

(25)

Il 4 maggio 2023 i richiedenti hanno presentato una correzione riguardante il calcolo della capacità inutilizzata in Cina indicata nella domanda di riesame. Hanno spiegato che in seguito a un errore materiale (nel calcolo della capacità inutilizzata i richiedenti hanno inavvertitamente utilizzato i dati sul prezzo invece dei dati sul volume) i richiedenti hanno sottostimato la capacità inutilizzata in Cina, presentando una stima iniziale di 18 102 tonnellate invece di 41 348 tonnellate.

(26)

Il 7 giugno 2023 Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno sostenuto che l'industria dell'Unione aveva presentato dati riveduti sul volume delle esportazioni di carburo di tungsteno dalla Cina. È stato affermato che nella revisione dei dati i richiedenti non avevano specificato la fonte delle informazioni e se i codici SA utilizzati includevano anche altri tipi di prodotti correlati. Si affermava inoltre che i dati riveduti sottovalutavano i dati sul volume delle esportazioni e sopravvalutavano la domanda nazionale e che i dati riveduti avevano tratto in inganno la Commissione e altre parti interessate in merito all'elevato volume di capacità inutilizzata in Cina.

(27)

La Commissione ha osservato che i richiedenti non avevano modificato i dati riportati nella domanda di riesame per quanto riguarda le esportazioni cinesi di carburo di tungsteno, ma avevano solo corretto un errore materiale. Pertanto, l'argomentazione di cui al considerando 26 è di fatto errata ed è stata di conseguenza respinta.

(28)

Nello stesso documento di osservazioni del 7 giugno 2023, Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno messo in dubbio l'autenticità e l'affidabilità dei dati utilizzati dai richiedenti per il calcolo della capacità inutilizzata nella domanda di riesame. In particolare, è stato affermato che la domanda di riesame non indicava una fonte ufficiale per definire la domanda cinese pari a 30 000 tonnellate. Inoltre, è stato affermato che la fonte per la capacità produttiva in Cina citata dai richiedenti nella domanda di riesame non era autentica e affidabile, in quanto proveniva da una società e non da un'associazione industriale e pertanto la Commissione avrebbe dovuto ignorarla. Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno chiesto alla Commissione di utilizzare invece i dati comunicati, a loro dire, dall'associazione cinese dell'industria del tungsteno per quanto riguarda il consumo in Cina di carburo di tungsteno, dati inseriti in una tabella nel documento di osservazioni.

(29)

La Commissione ha osservato che Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno sollevato l'argomentazione relativa alla fonte dei dati relativi alla domanda cinese e alla capacità produttiva di carburo di tungsteno in Cina riportati nella domanda di riesame 10 mesi dopo il termine entro il quale le parti dovevano presentare osservazioni sulla richiesta. Però, sebbene la fonte delle informazioni fornite il 7 giugno 2023 in merito al consumo di carburo di tungsteno in Cina fosse a loro dire l'associazione dell'industria cinese del tungsteno, nelle loro osservazioni Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret non hanno fornito alcun elemento di prova al riguardo. L'argomentazione è stata quindi respinta.

(30)

I tre produttori esportatori cinesi hanno inoltre sostenuto l'esistenza di elementi di prova, forniti nelle loro osservazioni, che dimostravano che le principali destinazioni di esportazione dei produttori cinesi di tungsteno erano il Giappone e la Corea del Sud, che rappresentavano oltre il 60 % delle esportazioni cinesi di carburo di tungsteno (ad eccezione del 2020, anno su cui hanno inciso le restrizioni connesse alla COVID-19). Inoltre dopo il 2020 i volumi delle esportazioni verso il Giappone e la Corea del Sud erano nuovamente aumentati in modo considerevole. I tre produttori esportatori hanno pertanto sostenuto che è lecito prevedere, oltre a un'espansione del mercato interno cinese, che le esportazioni cinesi di carburo di tungsteno verso il Giappone e la Corea del Sud continueranno a mantenere una forte tendenza alla crescita. I produttori esportatori cinesi hanno inoltre sostenuto che ciò era in netto contrasto con le importazioni dalla Cina nell'Unione, in quanto il mercato dell'Unione rappresentava solo una quota delle esportazioni cinesi rispetto ad altri mercati di esportazione cinesi.

(31)

La Commissione ha osservato che le argomentazioni presentate dai tre produttori esportatori cinesi in merito alle future tendenze delle esportazioni verso il Giappone e la Corea del Sud non erano suffragate da alcun elemento di prova ed erano pertanto meramente speculative. La Commissione ha ritenuto che i richiedenti avessero fornito elementi di prova sufficienti per quanto riguarda le esportazioni verso i mercati di altri paesi terzi. Tali argomentazioni sono state quindi respinte. Gli stessi produttori esportatori hanno affermato che la domanda non conteneva sufficienti elementi di prova del rischio di reiterazione del pregiudizio. In particolare, essi hanno affermato che la domanda non conteneva elementi di prova a sostegno delle asserzioni dei richiedenti secondo cui, in assenza delle misure, non sarebbe stato possibile sviluppare le materie prime secondarie (ossia i rottami) e creare modelli commerciali diversi (contratti normali o attività in conto proprio piuttosto che contratti in conto lavorazione o attività di in conto terzi).

(32)

Nella loro domanda i richiedenti hanno descritto due modelli principali commerciali diversi dell'industria dell'Unione, ossia i contratti normali o attività in conto proprio (l'industria dell'Unione acquista la materia prima) e i contratti in conto lavorazione o attività di in conto terzi (l'acquirente del carburo di tungsteno resta il proprietario della materia prima e versa una commissione di lavorazione ai produttori dell'Unione per la trasformazione della materia prima in carburo di tungsteno). Inoltre i richiedenti hanno fornito elementi di prova sufficienti per quanto riguarda la redditività di entrambi i modelli commerciali. Sebbene la redditività del modello di attività in conto proprio sia stata positiva nel periodo oggetto della domanda, essa è diminuita notevolmente tra il 2018 e il 2020, mentre la redditività del modello di attività in conto terzi è migliorata pur rimanendo negativa per tutto il periodo oggetto della domanda. I richiedenti hanno inoltre fornito elementi di prova del fatto che le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE di carburo di tungsteno prodotto a partire da rottami rappresentavano una quota significativa del volume totale delle vendite nell'Unione, miravano a ridurre la dipendenza dalle importazioni di materie prime dalla Cina e a contribuire all'agenda verde dell'UE attraverso attività di riciclaggio.

(33)

Inoltre, in base agli elementi di prova forniti nella domanda, è probabile che i volumi del prodotto in esame originario della RPC che penetrerebbero nel mercato dell'UE in assenza di misure aumentino a causa dell'esistenza di capacità inutilizzata nel paese interessato. I richiedenti hanno fornito elementi di prova sufficienti del fatto che la capacità di produzione nella RPC è aumentata di oltre il 50 % rispetto all'ultimo riesame in previsione della scadenza e che essa potrebbe soddisfare più del doppio della domanda interna di carburo di tungsteno. In caso di scadenza delle misure, i prezzi delle importazioni cinesi potrebbero essere inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e determinerebbero la reiterazione del pregiudizio per tale industria.

(34)

La Commissione ha pertanto ritenuto che gli elementi di prova contenuti nella domanda relativi al rischio di reiterazione del pregiudizio fossero sufficienti in fase di domanda, e fossero gli elementi di cui i richiedenti potevano ragionevolmente disporre. L'argomentazione è stata quindi respinta.

(35)

I tre produttori esportatori hanno inoltre sostenuto che le misure antidumping avrebbero prodotto gli effetti desiderati. In particolare hanno affermato che, rispetto al precedente riesame in previsione della scadenza, le importazioni dalla Cina erano diminuite, mentre i volumi di vendita e le quote di mercato dell'industria dell'Unione e le importazioni da altri paesi terzi erano aumentati. Non era quindi intervenuta la persistenza del pregiudizio. Anche la reiterazione del pregiudizio era improbabile, poiché le importazioni dalla Cina erano rimaste a un livello troppo basso e, come indicato nelle risposte fornite ai fini del campionamento, il mercato dell'Unione non era un mercato di esportazione importante per i produttori esportatori cinesi. A loro avviso, il fatto che l'industria dell'Unione argomentasse un deterioramento della sua situazione concorrenziale non poteva conciliarsi con l'efficacia delle misure.

(36)

Per quanto riguarda tali argomentazioni, la Commissione ha osservato che lo scopo delle misure antidumping è eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e ripristinare una concorrenza effettiva, generando un effetto positivo sulla situazione dell'industria dell'Unione. Il fatto che l'industria dell'Unione non abbia subito un pregiudizio notevole nel periodo oggetto della domanda non esclude che tale pregiudizio possa reiterarsi in caso di scadenza delle misure. Inoltre, nel valutare il pregiudizio notevole, non tutti i fattori di pregiudizio devono mostrare un tendenziale deterioramento; piuttosto, occorre tenere conto della situazione dell'industria dell'Unione nel suo complesso. Pertanto il fatto che la quota di mercato dell'industria dell'Unione sia aumentata non impone di per sé la conclusione che essa non abbia subito un pregiudizio notevole. Al punto 4.2 l'avviso di apertura chiarisce inoltre che i richiedenti sostenevano che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalla RPC e non la sua persistenza. A tale proposito i richiedenti hanno fornito elementi di prova sufficienti del fatto che l'eventuale scadenza delle misure avrebbe potuto comportare l'aumento dell'attuale livello delle importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, data l'esistenza di capacità produttiva inutilizzata nella RPC.

(37)

I richiedenti hanno inoltre presentato elementi di prova a sostegno del fatto che, sebbene nel periodo della domanda le importazioni dalla RPC fossero diminuite, il mercato dell'Unione era rimasto la quarta principale destinazione di esportazione del prodotto in esame per la RPC, anche in presenza delle misure. Inoltre, in base agli elementi di prova forniti nella domanda e analizzati dalla Commissione, è probabile che i volumi del prodotto in esame importati dalla RPC che penetrerebbero nel mercato dell'Unione in assenza di misure aumentino a causa dell'esistenza di capacità inutilizzata nel paese interessato. Come affermato, la Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova contenuti nella domanda relativi al rischio di reiterazione del pregiudizio fossero sufficienti in fase di domanda, e che i richiedenti potessero disporne adeguatamente. Tale argomentazione è stata quindi respinta.

(38)

I tre produttori esportatori hanno sostenuto che il deterioramento subito dall'industria dell'Unione non poteva essere attribuito alle esportazioni cinesi. In particolare hanno sostenuto che i) la produzione, l'utilizzo degli impianti e il prezzo di vendita dell'industria dell'Unione erano mutati in linea con il consumo; ii) il calo complessivo del prezzo di vendita era legato in una certa misura al calo dei costi di produzione anziché alla pressione sui prezzi esercitata dalle esportazioni cinesi; iii) l'andamento dell'attività in conto terzi non era influenzato dalle importazioni cinesi; e iv) la redditività dell'industria dell'Unione aveva registrato un aumento quando le importazioni dalla Cina erano al livello più basso.

(39)

La Commissione ha ricordato che gli elementi di prova forniti dai richiedenti nella domanda non indicavano un pregiudizio notevole, bensì il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. Pertanto l'esame del nesso di causalità durante il PIR è superfluo nel caso di specie. La Commissione ha inoltre ritenuto che, come spiegato al considerando 37, la domanda conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare il rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle esportazioni dalla Cina in caso di scadenza delle misure. Tali argomentazioni sono pertanto fuori luogo e sono state respinte.

1.7.   Campionamento

(40)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

1.7.1.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(41)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base della rappresentatività in termini di entità della produzione e del volume delle vendite sul mercato libero dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame nonché dell'ubicazione geografica. Il campione era costituito da tre produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre il 69 % della produzione totale stimata nell'Unione e oltre il 59 % del volume totale stimato delle vendite nell'Unione e assicuravano anche una distribuzione geografica. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni. Il campione provvisorio è stato pertanto confermato. Il campione è rappresentativo dell'industria dell'Unione.

1.7.2.   Campionamento degli importatori

(42)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(43)

Sei società hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere incluse nel campione. Tuttavia tali soggetti erano tutti utilizzatori e sono stati pertanto invitati a compilare il questionario per gli utilizzatori. La Commissione ha pertanto deciso che il campionamento di importatori indipendenti non era necessario.

1.7.3.   Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(44)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l'Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(45)

Tre produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In considerazione del numero limitato di produttori esportatori, la Commissione ha deciso che il campionamento non fosse necessario. Non sono state formulate osservazioni.

1.8.   Risposte al questionario

(46)

La Commissione ha inviato al governo della RPC un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(47)

La Commissione ha invitato i tre produttori esportatori che hanno risposto al campione, i tre produttori dell'Unione inclusi nel campione e gli utilizzatori noti a compilare i questionari pertinenti. Gli stessi questionari, nonché il questionario per importatori indipendenti, erano stati messi a disposizione anche online (14) il giorno dell'apertura dell'inchiesta. La Commissione ha inoltre inviato un questionario ai richiedenti.

(48)

Sono pervenute risposte al questionario dai richiedenti, dai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione e da sette utilizzatori. Nessuno dei tre produttori esportatori cinesi che hanno fornito informazioni per la selezione di un campione ha risposto al questionario. Neppure il governo della RPC ha risposto al questionario.

1.9.   Verifica

(49)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. La Commissione ha effettuato visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base (15):

 

Produttori dell'Unione

Tikomet Oy, Jyväskylä, Finlandia

H.C. Starck Tungsten GmbH, Goslar, Germania

Wolfram Bergbau und Hütten AG, Mittersill e Sankt Martin im Sulmtal, Austria

 

Utilizzatori

Betek GmbH & Co. KG, Aichhalden, Germania.

1.10.   Fase successiva della procedura

(50)

Il 7 giugno 2023 la Commissione ha divulgato a tutte le parti interessate i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della RPC ("divulgazione finale delle informazioni"). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Sono pervenute osservazioni da Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret, e da Betek GmbH & Co. KG ("Betek"). I richiedenti hanno anche ribadito alle osservazioni formulate da Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret e da Betek.

(51)

Il giorno della divulgazione finale delle informazioni, vale a dire il 7 giugno 2023, anche Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno presentato ulteriori osservazioni sulla domanda di riesame. Tali osservazioni sono esaminate nel presente regolamento.

(52)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, le parti interessate hanno potuto chiedere un'audizione, come previsto al punto 5.8 dell'avviso di apertura. Un'audizione sulla divulgazione finale delle informazioni ha avuto luogo con Betek e l'industria dell'Unione.

(53)

Sulla base delle osservazioni ricevute in merito alla divulgazione finale delle informazioni, la Commissione ha deciso di non attuare, nel contesto della presente inchiesta, una ristrutturazione dei codici TARIC e delle descrizioni del codice NC 3824 30 00, inizialmente proposta nella divulgazione finale delle informazioni. A causa della complessità e della natura tecnica della questione, tale tematica richiede un'ulteriore analisi che non ha potuto essere trattata entro i termini regolamentari dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Il 30 giugno 2023 la Commissione ha informato tutte le parti interessate di tale decisione con una nota da inserire nel fascicolo.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(54)

Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso del precedente riesame in previsione della scadenza, vale a dire carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica, attualmente classificati con i codici NC 2849 90 30 ed ex 3824 30 00 (codice TARIC 3824300010) ("il prodotto oggetto del riesame").

(55)

Il carburo di tungsteno, il carburo di tungsteno fuso e il carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica sono composti di tungsteno e di carbonio prodotti mediante trattamento termico. Il prodotto oggetto del riesame è un prodotto intermedio, utilizzato per la fabbricazione di pezzi in metalli duri: utensili da taglio in carburo cementato e pezzi di usura, rivestimenti resistenti all'abrasione, punte per la trivellazione petrolifera e l'estrazione di minerali, cuscinetti e punte per la trafilatura e la fucinatura dei metalli.

(56)

Nel periodo in esame il prodotto oggetto del riesame è stato fabbricato nell'Unione a partire da materie prime "vergini" o "principali" (ossia da monte a valle: minerale, concentrato di tungsteno e altri composti intermedi, vale a dire PTA e ossido di tungsteno (in prosieguo: il "WO3") con un processo chiamato "produzione da materia vergine" o a partire da materie prime "secondarie", vale a dire i rottami, con un processo chiamato "produzione per riciclaggio". I rottami di metalli duri sono generati nel processo di produzione di società metallurgiche che trattano metalli duri, nel processo di produzione di utensili e presso gli utilizzatori finali di prodotti in metalli duri. Nell'industria del tungsteno, i rottami possono essere riciclati utilizzando il processo di riciclaggio chimico o di recupero dello zinco.

(57)

La produzione vergine e il riciclaggio chimico seguono lo stesso processo di produzione. L'unica differenza è il punto di partenza del processo: mentre la produzione da materia vergine può iniziare a qualsiasi livello del processo di produzione (ossia dal minerale, che è il prodotto iniziale a monte, o dai prodotti intermedi a valle, che sono concentrati di tungsteno, PTA e WO3), il riciclaggio chimico trasforma sempre i rottami in PTA nella prima fase.

(58)

Il processo di recupero dello zinco si basa invece sulla reazione dello zinco alla piccola quantità di cobalto presente nei rottami in un forno. Nel processo di recupero dello zinco, la qualità del fattore produttivo (ossia i rottami utilizzati) determina la qualità della produzione (ossia il carburo di tungsteno). Tuttavia, come accertato nel precedente riesame in previsione della scadenza (16), il carburo di tungsteno ottenuto dal processo di recupero dello zinco ha caratteristiche fisiche e chimiche simili e applicazioni simili a quelle del carburo di tungsteno fabbricato mediante produzione da materia vergine o da rottami attraverso il processo di riciclaggio chimico.

(59)

Il tipo di carburo di tungsteno acquistato e venduto nelle operazioni commerciali è identificato sulla base della sua "categoria", vale a dire in base alle dimensioni dei suoi grani, variando dalla categoria a pezzatura grossa alla categoria ultrafine e nano.

2.2.   Prodotto in esame

(60)

Il prodotto in esame nella presente inchiesta corrisponde a quello oggetto del riesame originario della RPC ("il prodotto in esame").

2.3.   Prodotto simile

(61)

Come stabilito nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e i medesimi impieghi di base:

il prodotto in esame esportato nell'Unione;

il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC; nonché

il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(62)

Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.4.   Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

(63)

Technogenia S.A.S. ("Technogenia"), un utilizzatore che si è manifestato entro i termini concessi ma non ha risposto al questionario, ha sostenuto che l'unico produttore noto di carburo di tungsteno fuso nell'Unione ha cessato la produzione nel 2022 e che pertanto il carburo di tungsteno fuso non era più prodotto nell'Unione. Poiché l'acquisto di carburo di tungsteno fuso rappresentava una percentuale considerevole del suo fatturato e non esistevano materie prime alternative, tale utilizzatore ha chiesto alla Commissione di abrogare le misure antidumping sul carburo di tungsteno fuso originario della Cina. La Cina continua a produrre carburo di tungsteno fuso.

(64)

La Commissione ha ricordato che in un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, l'inchiesta si limita a determinare se estendere o meno le misure in conformità alle condizioni stabilite nell'articolo, mentre qualsiasi modifica delle misure in vigore, compresa la loro portata, può essere esaminata solo nell'ambito di un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(65)

La Commissione ha tuttavia ricordato che il carburo di tungsteno fuso fa parte della definizione del prodotto oggetto delle misure antidumping fin dall'inchiesta iniziale ed era anch'esso soggetto alle misure iniziali. La Commissione ha valutato più volte, in diverse inchieste di riesame in previsione della scadenza (17), la necessità di continuare a includere il carburo di tungsteno fuso nella definizione del prodotto.

(66)

Nel contesto della presente inchiesta, l'industria dell'Unione ha confermato che, al momento dell'inchiesta, il carburo di tungsteno fuso non era più prodotto nell'Unione. Tuttavia la presente inchiesta ha anche confermato che il carburo di tungsteno e il carburo di tungsteno fuso sono parzialmente intercambiabili (il carburo di tungsteno e il carburo di tungsteno fuso sono intercambiabili nella tempra e nel rivestimento di superficie ma non lo sono nella produzione di carburo cementato, in cui è utilizzato solo carburo di tungsteno) e pertanto il carburo di tungsteno fuso non può essere escluso dalla definizione del prodotto, anche se sul piano giuridico un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza consentirebbe tale esclusione. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

3.   DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(67)

Come indicato al considerando 48, nessuno degli esportatori/produttori della RPC ha collaborato all'inchiesta. Il 12 agosto 2022 la Commissione ha quindi informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, essa poteva applicare l'articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla RPC. La Commissione non ha ricevuto osservazioni o richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo.

(68)

Pertanto, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping si basavano sui fatti disponibili, in particolare sulle informazioni ricevute nella domanda, sulle informazioni trasmesse dai produttori dell'Unione nonché sulle statistiche disponibili, in particolare quelle desunte dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6 e dalla banca dati del Global Trade Atlas ("GTA") (18).

(69)

Nel periodo dell'inchiesta di riesame sono proseguite le importazioni di carburo di tungsteno dalla RPC. Secondo Eurostat, nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di carburo di tungsteno dalla RPC rappresentavano una quota del mercato dell'Unione pari al 2,2 % circa, rispetto al 5,3 % registrato nel periodo dell'inchiesta iniziale e all'8,9 % rilevato durante il precedente riesame in previsione della scadenza. In termini assoluti il livello delle importazioni è diminuito dopo il precedente riesame, pur rimanendo a livelli sostanziali al di sopra della soglia minima di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. La Commissione ha concluso che tale volume delle importazioni era sufficientemente rappresentativo per esaminare se le pratiche di dumping fossero proseguite nel periodo dell'inchiesta di riesame.

3.2.   Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per le importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC

(70)

Dati gli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l'inchiesta sulla base dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(71)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Entro la scadenza fissata non sono pervenute risposte al questionario da parte del governo della RPC, né comunicazioni riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente, il 12 agosto 2022, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative nella RPC.

(72)

Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, suggerendo a tale proposito la Turchia e il Brasile sulla base delle informazioni contenute nella domanda. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri eventuali paesi appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, primo trattino, del regolamento di base.

(73)

Il 9 marzo 2023 la Commissione ha informato le parti interessate, con una nota al fascicolo ("la nota"), in merito alle fonti pertinenti, che intendeva utilizzare la Turchia come paese rappresentativo per la determinazione del valore normale. Ha inoltre comunicato alle parti interessate che, non essendo in grado di individuare alcun produttore di carburo di tungsteno con dati finanziari prontamente disponibili in paesi rappresentativi appropriati, avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita ("SGAV") e i profitti sulla base dei dati delle società attive nel settore industriale dei metalli preziosi di base e di altri metalli non ferrosi pubblicati dalla Banca centrale turca, come indicato nella domanda di riesame. Il settore dei metalli preziosi di base e di altri metalli non ferrosi è stato considerato la categoria generale del prodotto oggetto del riesame.

(74)

Nelle loro osservazioni alla nota, i richiedenti hanno affermato che la Commissione dovrebbe tenere conto del valore di riferimento dei prezzi Fastmarkets o Argus in Europa anziché dei dati Argus Metal ottenuti dal National Minerals Information Center dell'U.S. Hanno inoltre chiesto di prendere in considerazione l'ammortamento, i pezzi di ricambio e altri elementi (vale a dire i materiali di consumo quali acidi, acqua ammoniacale o gas, nonché i costi di manutenzione e i costi per i rifiuti) nel calcolo dei materiali di consumo. Per quanto riguarda il lavoro diretto e indiretto, i richiedenti hanno chiesto di calcolare il costo per ciascuna categoria di personale. Tali osservazioni sono state esaminate nei considerando 124-125, 128-129 e 134.

(75)

Nella nota la Commissione ha presentato i principali fattori produttivi. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha individuato i principali fattori produttivi sulla base delle informazioni contenute nella domanda.

3.3.   Valore normale

(76)

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, "il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore".

(77)

Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, "qualora sia accertato [...] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni" e "comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti".

(78)

Come ulteriormente spiegato in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.3.1.   Esistenza di distorsioni significative

(79)

Nell'ambito di una recente inchiesta concernente il settore del tungsteno nella RPC (19) la Commissione ha riscontrato la presenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(80)

In tale inchiesta la Commissione ha constatato l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale nella RPC che falsa l'efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (20). In particolare la Commissione ha concluso che nel settore del tungsteno non soltanto persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base (21) ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base (22). La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti (23). La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d'uso dei terreni nella RPC (24). Analogamente la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore del tungsteno ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base (25), nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l'accesso al capitale da parte delle imprese della RPC (26).

(81)

Come avvenuto nell'inchiesta precedente relativa al settore del tungsteno nella RPC, nella presente inchiesta la Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda, nonché nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale (27) ("relazione"), che si basa su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha tenuto conto, tra l'altro, dell'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il carburo di tungsteno. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l'esistenza di distorsioni significative nella RPC, come constatato anche nell'ambito di precedenti inchieste da essa condotte a tale riguardo.

(82)

Secondo quanto asserito nella domanda (28), l'intera economia cinese è ampiamente influenzata e interessata da vari interventi di vasta portata del governo della RPC o di altre autorità pubbliche a diversi livelli amministrativi e del mercato, in considerazione dei quali i prezzi e i costi sul mercato interno dell'industria cinese del tungsteno non possono essere utilizzati nella presente inchiesta.

(83)

La domanda forniva esempi di elementi che indicano l'esistenza di distorsioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), dal primo al sesto trattino, del regolamento di base. Facendo riferimento alla precedente inchiesta della Commissione nel settore del tungsteno (29), alla relazione, nonché a ulteriori fonti, i richiedenti hanno osservato in particolare quanto segue: 1) lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l'agenda politica stabilita dal partito comunista cinese ("PCC"), piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato (30); 2) l'industria cinese del tungsteno è specificamente soggetta a un livello elevato di intervento e controllo da parte del governo e presenta una quota elevata di imprese di proprietà dello Stato. L'ulteriore domanda precisa che per le imprese di proprietà dello Stato il governo della RPC fissa quote di estrazione annuali e quote di produzione, trasferendo tali quote a imprese di proprietà dello Stato di livello inferiore, imprese private e joint venture Cina-estero (31). I produttori cinesi di tungsteno sono anche organizzati nell'associazione cinese dell'industria del tungsteno, che fa parte dell'associazione cinese dell'industria dei metalli non ferrosi, il cui statuto sottolinea il rispetto degli orientamenti e delle linee politiche del partito, che esercita in tal modo il controllo sull'industria del tungsteno (32). Inoltre l'associazione cinese dell'industria del tungsteno controlla la produzione e influenza le gare d'appalto per l'acquisto di concentrati di tungsteno (33).

(84)

La domanda inoltre illustra ulteriormente diversi esempi di piani di orientamento che mostrano l'elevato livello di intervento pubblico nell'industria del tungsteno. In primo luogo, la domanda fa riferimento al 13o piano quinquennale che assegna ai portatori di interessi industriali il compito di sviluppare ulteriormente i materiali in lega ad alta temperatura, incoraggiare l'aumento delle capacità di produzione e di esportazione nell'industria dei metalli non ferrosi e influenzare direttamente il processo di produzione di tale industria (34). Il 14° piano quinquennale promuove ulteriormente l'ottimizzazione e l'adeguamento strutturale delle industrie delle materie prime, tra cui i metalli non ferrosi (35). Il 13o piano quinquennale sui metalli non ferrosi menziona il tungsteno come uno dei settori sostenuti dal governo della RPC, delinea la creazione di un gruppo di imprese campioni e di prodotti in metalli non ferrosi che possono integrarsi nelle catene di approvvigionamento estere di prodotti di fascia medio-alta, oltre a promuovere l'innovazione attraverso la concessione di sovvenzioni al settore industriale (36). Il 13o piano quinquennale sui metalli non ferrosi prevede inoltre obiettivi più quantitativi, stabilendo un rigoroso controllo governativo della capacità produttiva nel settore dei metalli non ferrosi, delineando le capacità di riserva interne per i minerali di tungsteno, fissando l'obiettivo di migliorare le restrizioni alla produzione, adeguando e controllando gli indicatori di controllo del volume delle attività di estrazione del tungsteno, prevedendo la gestione delle terre rare, compreso il tungsteno, e rafforzando gli indicatori di controllo generali per i principali materiali contenenti terre rare (37). Le industrie non ferrose sono definite anche come industrie promosse nell'ambito dell'iniziativa Made in China 2025, sostenute quindi da diversi fondi statali e bancari, con l'obiettivo di fornire sostegno alle industrie promosse (38).

(85)

La domanda sottolinea inoltre l'intervento dello Stato in determinate province, come Hebei, Jiangxi e Hunan. Infatti il 13o piano quinquennale per le risorse minerarie inserisce il tungsteno in un elenco di minerali strategici. Il governo della RPC consolida le basi delle risorse di tungsteno a sud di Jiangxi e Hunan per stabilizzare l'entità delle operazioni minerarie e limitare il volume complessivo per l'estrazione del minerale di tungsteno, fissa obiettivi percentuali per le miniere di medie e grandi dimensioni e stabilizza il livello delle forniture effettive di tungsteno sul mercato interno (39). Il piano di sviluppo dell'industria dei nuovi materiali Hebei 2016 stabilisce inoltre l'obiettivo di creare catene industriali a Hebei, compresa una specifica catena industriale del tungsteno (40). Il 14o piano quinquennale per l'industria dei metalli non ferrosi di Jiangxi elenca l'industria del tungsteno, compresa quella della polvere di carburo di tungsteno, come un settore chiave da sviluppare (41). Infine il tungsteno è inoltre incluso nell'elenco dei prodotti soggetti a dazi all'esportazione, all'obbligo di autorizzazione all'esportazione e al commercio di Stato (42).

(86)

Come affermato nella precedente inchiesta della Commissione sul tungsteno, si assiste a un intervento pubblico sostanziale sul mercato cinese del tungsteno nonché a distorsioni significative di diversi fattori produttivi. Si tratta di un controllo significativo su vari aspetti dell'economia, tra cui i prezzi dell'energia, la proprietà fondiaria, i salari, la finanza e i rating del credito. La domanda sottolinea che in Cina le materie prime primarie e secondarie sono oggetto di distorsioni, facendo riferimento alle recenti risultanze della Commissione relative alle distorsioni nell'industria del nerofumo (43). Essa sottolinea inoltre che in Cina il gas è prodotto e controllato principalmente da imprese di proprietà dello Stato e che i prezzi del gas sono regolamentati e controllati dalla commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (National Development and Reform Commission - NDRC) (44). La NDRC regolamenta anche i prezzi nazionali dell'energia elettrica attuando, in tale ambito, una politica differenziata che incoraggia gli utilizzatori che soddisfano i requisiti a concludere accordi diretti con le imprese produttrici di energia elettrica. La domanda fornisce l'esempio del parere orientativo sulla creazione di un contesto di mercato eccellente, sulla promozione dell'adeguamento strutturale e della trasformazione dell'industria dei metalli non ferrosi e sull'aumento dei benefici, che delinea l'obiettivo costante di una politica differenziata dei prezzi dell'energia elettrica, favorendo industrie diverse (45). Analogamente, in Cina tutti i terreni sono di proprietà dello Stato e il governo li assegna in base a obiettivi politici e piani economici specifici (46).

(87)

Inoltre la domanda sottolinea che in alcuni settori, come il tungsteno, i costi salariali sono distorti dalla mancanza di diritti di organizzazione collettiva per i lavoratori e i datori di lavoro, nonché dalla mancata ratifica da parte della Cina delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Le organizzazioni sindacali non sono indipendenti dalle autorità statali e la contrattazione collettiva e la tutela dei diritti dei lavoratori sono rudimentali. Inoltre la domanda evidenzia che il sistema di registrazione dei nuclei familiari limita la mobilità del lavoro (47).

(88)

Anche l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o che sono legate allo Stato. Ad esempio le banche cinesi ottemperano a un obbligo giuridico esplicito di svolgere la propria attività conformemente alle esigenze nazionali di sviluppo economico e sociale e nel rispetto degli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato. Di conseguenza la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato, il che si traduce in una tendenza a concedere prestiti a imprese di Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave (48). La domanda indica inoltre uno studio del FMI che ha riscontrato distorsioni nei rating del credito, in quanto i rating cinesi corrispondono sistematicamente ai rating internazionali più bassi (49).

(89)

Inoltre nella domanda si sostiene che le distorsioni dovute all'intervento del governo hanno determinato segnali di prezzo che non sono il risultato di forze del libero mercato (50). In Cina gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti (51) e i rating del credito sono spesso influenzati dall'importanza strategica dell'impresa per il governo e dalla forza di qualsiasi garanzia implicita da parte del governo (52). Di conseguenza le emissioni di crediti inesigibili sono state gestite spostando il debito, creando cosiddette società "zombie" oppure trasferendo la proprietà del debito (53).

(90)

Il governo della RPC non ha presentato osservazioni né fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dai richiedenti, riguardo all'esistenza di distorsioni significative e/o all'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie.

(91)

In particolare, nel settore del prodotto oggetto del riesame, persiste un livello elevato di proprietà in capo al governo della RPC, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base.

(92)

L'inchiesta ha confermato che China Minmetal Co. (54), un'impresa di proprietà dello Stato sotto la commissione del Consiglio di Stato per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato (SASAC) e detiene diverse delle maggiori società cinesi produttrici di carburo di tungsteno, vale a dire Zhuzhou Cemented Carbide Group Co., Ltd. (55), Xiamen Golden Egret Special Alloy Co., Ltd. (56) e Zigong Cemented Carbide Group Co., Ltd. (57). Zhuzhou Cemented Carbide Group è detenuta da China Minmetals tramite la società intermediaria China Tungsten Advanced Materials Co. Ltd. (58), mentre Xiamen Golden Egret Special Alloy è detenuta tramite la società intermediaria Xiamen Tungsten Co., Ltd. (59). Per quanto riguarda le distorsioni dirette, China Minmetals ha indicato nella relazione annuale del 2021 (60) una sovvenzione pubblica di 38,7 milioni di CNY (61), nonché una sovvenzione del fondo finanziario centrale a sostegno delle imprese "zombie" di 46,8 milioni di CNY (62). La relazione annuale del 2022 di Xiamen Tungsten ha segnalato una sovvenzione statale finanziaria di 300,3 milioni di CNY (63). Inoltre un articolo pubblico sul sito web di China Minmetals indica la presenza del PCC all'interno della società, sottolineando che: "L'organizzazione del partito in seno a China Minmetals attua pienamente lo spirito della conferenza nazionale di costruzione del partito per le imprese di proprietà dello Stato, [...] si concentra strettamente sul rafforzamento congiunto della leadership del partito e sul miglioramento del governo societario, [...] costruendo un sistema di imprese moderne di proprietà dello Stato con caratteristiche cinesi (e) [...] promuove efficacemente la profonda integrazione del lavoro di costruzione del partito con l'attività produttiva(64).

(93)

Inoltre, dato che gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo sono diventati la norma anche nelle società private (65), con il PCC che rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell'economia del paese, l'influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all'interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, considerando quanto siano diventate interconnesse le strutture dello Stato e del partito nella RCP. Ad esempio il produttore privato di carburo di tungsteno OKE (66) ha indicato nella sua relazione semestrale del 2022 (67) sovvenzioni pubbliche per 44,7 milioni di CNY (68).

(94)

Tale situazione è evidente anche a livello dell'associazione cinese dell'industria del tungsteno ("CTIA") e dell'associazione cinese dell'industria dei metalli non ferrosi ("CNIA"). Ai sensi dell'articolo 3 del loro statuto, la CTIA e la CNIA "aderiscono alla leadership generale del partito comunista cinese [e] accettano gli orientamenti commerciali nonché la supervisione e la gestione da parte dei soggetti incaricati della registrazione e della gestione, da parte di soggetti responsabili della costruzione del partito, nonché dei servizi amministrativi competenti per la gestione industriale(69).

(95)

L'inchiesta ha inoltre confermato che il governo della RPC interferisce nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, stabilendo l'esistenza di legami personali tra i produttori di carburo di tungsteno e il PCC. Ad esempio il presidente del consiglio di amministrazione di Zhuzhou Cemented Carbide Group Co., Ltd. riveste in parallelo la funzione di vicesegretario del comitato del partito (70). Analogamente il presidente del consiglio di amministrazione di Xiamen Golden Egret Special Alloy Co., Ltd. riveste la funzione di segretario del comitato del partito (71). L'ingerenza del PCC nell'operatività di Xiamen Golden Eagle, attraverso il comitato del partito, risulta evidente anche nello statuto della sua holding, l'impresa di proprietà dello Stato Xiamen Tungsten Co., Ltd., secondo cui: "l'organizzazione del partito garantisce il ruolo politico fondamentale e di spicco, impostando la direzione, gestendo la situazione generale e garantendo l'attuazione(72) e "se il comitato del partito della società ritiene che il consiglio di amministrazione e il team del presidente intendono prendere decisioni che non rispettano la linea, i principi e le politiche del partito né le leggi e le disposizioni nazionali o che possono ledere gli interessi dello Stato, l'interesse pubblico e i diritti e gli interessi legittimi della società e dei suoi dipendenti, è necessario formulare un parere per annullare o rinviare la decisione(73).

(96)

Inoltre nel settore del prodotto oggetto del riesame sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. L'inchiesta ha individuato documenti strategici che dimostrano che l'industria beneficia di orientamenti e interventi pubblici in relazione al prodotto oggetto del riesame in quanto parte del settore del tungsteno.

(97)

L'industria del tungsteno è considerata un settore chiave dal governo della RPC. Tale affermazione trova conferma in numerosi piani, direttive e altri documenti incentrati sul tungsteno, emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Gli ultimi documenti strategici cinesi concernenti il settore del tungsteno confermano l'importanza ad esso attribuita dal governo della RPC, compresa l'intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Ne è un esempio la comunicazione del ministero delle Risorse naturali concernente il controllo dei quantitativi complessivi di estrazione e il primo lotto di indicatori applicabili alle terre rare e ai minerali di tungsteno per il 2023 (74), che invita a "rafforzare il controllo e la gestione della quantità totale di estrazione(75) e sottolinea inoltre che "il ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione e il ministero delle Risorse naturali hanno assegnato le quote per il controllo della quantità totale di estrazione delle terre rare a tutti i gruppi di imprese che operano in tale settore". (76) Il documento precisa inoltre le distribuzioni specifiche di tungsteno: "Nel 2023 l'indicatore di controllo del volume totale di estrazione per il primo lotto di concentrati di tungsteno (tenore di triossido di tungsteno al 65 %) è fissato a 63 000 tonnellate(77). La comunicazione del ministero delle Risorse naturali del 2022 sul controllo dei quantitativi complessivi di estrazione per il 2022 e sul primo lotto di indicatori applicabili alle terre rare e ai minerali di tungsteno per il 2023 (78) specifica anche la produzione di tungsteno, sostenendo che "nel 2022 l'indicatore nazionale totale di controllo del volume di estrazione del concentrato di tungsteno (tenore di triossido di tungsteno al 65 %) è stato fissato a 109 000 tonnellate, di cui il principale indicatore minerario era di 81 170 tonnellate e l'indicatore globale di utilizzo era di 27 830 tonnellate(79). Inoltre il 14o piano quinquennale sullo sviluppo dell'industria delle materie prime (80) specifica effettivamente che "le risorse minerarie interne saranno sviluppate in modo razionale", affermando che "saranno adottate misure volte a ottimizzare il meccanismo di gestione applicabile agli indicatori totali annuali di controllo del volume di estrazione, e a regolamentare opportunamente la scala di estrazione delle terre rare, del tungsteno e di altre risorse minerali(81) e inoltre "sostenere le imprese dominanti per istituire basi di riciclaggio e zone di agglomerazione industriale per i rottami di acciaio di grandi dimensioni nonché per l'alluminio, il rame, il litio, il nichel, il cobalto, il tungsteno e il molibdeno rinnovabili(82).

(98)

Sono rinvenibili esempi analoghi dell'intenzione delle autorità cinesi di sorvegliare e orientare gli sviluppi del settore del tungsteno anche in diverse province cinesi, come nel Jiangxi, per il quale il 14o piano quinquennale sullo sviluppo di metalli non ferrosi di alta qualità (83) sottolinea che "durante il 14o piano quinquennale, il tasso medio di crescita annua dei redditi di esercizio dell'industria dei metalli non ferrosi di Jiangxi si attesterà intorno al dieci per cento. In termini di redditi di esercizio, entro il 2023 l'industria dei metalli non ferrosi avrà un'entità di oltre mille miliardi di CNY ed entro il 2025 le industrie del tungsteno, delle terre rare e di altre risorse strategiche avranno un'entità di oltre 100 miliardi di CNY(84), e si precisa che "il livello di concentrazione del rame, del tungsteno, delle terre rare e di altri settori chiave aumenterà ulteriormente(85). Il piano quinquennale dedica inoltre un'intera sezione allo sviluppo del tungsteno (86), ossia allo sviluppo di "polvere di tungsteno e di carburo di tungsteno su scala nanometrica, ultra fine e ultra-grossolana, PTA di elevata purezza, polvere di tungsteno di elevata purezza, nonché materiali target in tungsteno, ecc.(87).

(99)

Analogamente il 14o piano quinquennale di Henan sullo sviluppo di un'industria manifatturiera di alta qualità (88) prevede di "estendere la catena industriale di trasformazione profonda del tungsteno, del molibdeno, del titanio e dello zirconio e di promuovere l'estensione verso prodotti di alta gamma" (89).

(100)

In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori incentivati, tra cui figura la produzione delle principali materie prime utilizzate nella fabbricazione del tungsteno. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

(101)

Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi comprovanti che l'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base nel settore del prodotto oggetto del riesame non inciderebbe sui produttori di detto prodotto.

(102)

Il settore del tungsteno è inoltre influenzato dalla distorsione dei costi salariali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base. Tali distorsioni interessano il settore sia direttamente (nella fabbricazione del tungsteno o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC) (90).

(103)

Inoltre nella presente inchiesta non sono stati presentati elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto oggetto del riesame non sia influenzato dall'intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

(104)

La Commissione rammenta infine che per produrre carburo di tungsteno è necessaria un'ampia varietà di fattori produttivi. Quando i produttori di carburo di tungsteno acquistano e/o appaltano i fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario e/o nell'allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli di governo e a tutti i settori.

(105)

Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del carburo di tungsteno ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all'allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che di per sé è stato prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.

3.3.2.   Paese rappresentativo

3.3.2.1.   Osservazioni generali

(106)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale (91);

la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese (92);

la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;

qualora vi sia più di un possibile paese rappresentativo, la preferenza dovrebbe essere accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(107)

Come illustrato al considerando 73, la Commissione ha pubblicato una nota in merito alle fonti da utilizzare per la determinazione del valore normale. Tale nota descriveva i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti. Nella nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare la Turchia quale paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, qualora fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(108)

Per quanto riguarda i corrispondenti costi di produzione e di vendita del prodotto oggetto del riesame in un paese rappresentativo appropriato, la domanda di riesame in previsione della scadenza ha proposto di selezionare la Russia o la Turchia come paese rappresentativo.

(109)

Secondo i richiedenti, il carburo di tungsteno è prodotto in Brasile, Canada, RPC, Israele, Giappone, Russia, Corea del Sud e Stati Uniti. Di questi, solo il Brasile e la Russia costituiscono paesi a reddito medio-alto secondo la classificazione della Banca mondiale. La Commissione ha inoltre individuato il Sud Africa come paese a reddito medio-alto che produce carburo di tungsteno. La Commissione ha ritenuto che la Russia non fosse un paese rappresentativo appropriato alla luce dei recenti sviluppi geopolitici ed economici. Il Sud Africa e il Brasile sono stati esclusi a causa della mancata disponibilità di dati pubblici.

(110)

La Commissione ha poi cercato di individuare paesi con una produzione di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame. Come indicato dai richiedenti, la produzione del prodotto oggetto del riesame appartiene al settore dei metalli non ferrosi. I dati pubblici relativi ai produttori del settore erano disponibili per la Russia e la Turchia.

(111)

La Commissione ha inoltre valutato se fosse possibile utilizzare i principali fattori produttivi del carburo di tungsteno provenienti da paesi rappresentativi appropriati.

(112)

Secondo la domanda, il processo di produzione del carburo di tungsteno è identico a livello mondiale ed è fabbricato a partire da materiali primari (o vergini), vale a dire minerali, o da materiali secondari, ossia rottami di carburo di tungsteno. Tuttavia, a seconda dell'integrazione a monte, i produttori possono avviare il processo a partire da materiali primari, PTA od ossido di tungsteno ("WO3").

(113)

La Commissione ha deciso di effettuare il calcolo del valore normale a partire dal costo del PTA, ossia il materiale principale, tenendo conto delle informazioni contenute nella domanda e considerando che si tratta della prima fase di produzione indipendentemente dalla fonte della materia prima. Il PTA rappresenta oltre il 90 % del costo totale di fabbricazione del prodotto oggetto del riesame.

(114)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha cercato i dati disponibili sui prezzi all'importazione per il PTA in tutti i paesi a reddito medio-alto sulla base del codice SA 2841 80. Secondo il GTA, il PTA è stato importato in Argentina, Brasile, Malaysia, Russia, Thailandia, Turchia e Sud Africa. Tuttavia i volumi delle importazioni in tutti questi paesi sono stati molto bassi e quindi considerati non rappresentativi ai fini della determinazione di un prezzo di riferimento attendibile. Inoltre le importazioni in Argentina provenivano interamente dalla RPC. Anche la maggior parte delle importazioni in Russia (oltre il 75 %) e in Sud Africa (97 %) proveniva dalla RPC. Poiché non erano disponibili informazioni rappresentative sufficienti per nessuno dei paesi menzionati, la Commissione ha deciso di utilizzare un valore di riferimento internazionale per questo fattore produttivo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), secondo trattino, basato sui prezzi Argus Metals International.

(115)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che la Turchia disponesse di dati dettagliati prontamente disponibili in tema di lavoro, energia, SGAV e profitti per un paese a reddito medio-alto. Pertanto la Commissione ha considerato la Turchia un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(116)

Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'adeguatezza della Turchia come paese rappresentativo.

(117)

A seguito della nota, nessuna parte interessata ha presentato osservazioni in merito alla scelta della Turchia come paese rappresentativo.

(118)

Infine, data l'assenza di collaborazione e avendo stabilito che la Turchia era un paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

3.3.2.2.   Conclusioni

(119)

In assenza di collaborazione, come proposto nella domanda di riesame in previsione della scadenza e dato che la Turchia ha soddisfatto i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha scelto la Turchia quale paese rappresentativo appropriato.

3.3.3.   Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

(120)

Nella nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali i materiali, l'energia e il lavoro, impiegati dai produttori esportatori nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha inoltre dichiarato che per calcolare il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base avrebbe utilizzato i dati del GTA e i prezzi di riferimento internazionali Argus Metals International pubblicati dal National Minerals Information Center dell'U.S. Geological Survey per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei due fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha dichiarato inoltre che si sarebbe avvalsa di informazioni provenienti dall'Istituto di statistica turco per stabilire i costi esenti da distorsioni del lavoro, dell'energia elettrica e dei fornitori di gas in Turchia.

(121)

La Commissione ha infine affermato che, per stabilire le SGAV e i profitti, avrebbe utilizzato le informazioni sui costi medi delle SGAV e sui profitti per le società attive nel settore industriale dei metalli preziosi di base e di altri metalli non ferrosi pubblicate dalla Banca centrale turca, come indicato al considerando 73.

3.3.3.1.   Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

3.3.3.1.1.   Fattori produttivi

(122)

Considerando tutte le informazioni basate sulla domanda e le informazioni successive raccolte durante il procedimento, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base:

Tabella 1

Fattori produttivi del carburo di tungsteno

Fattore produttivo

Codice delle merci in Turchia

Valore esente da distorsioni (CNY)

Unità di misura

Materie prime

Paratungstato di ammonio

2841 8010

219,12

kg

Lavoro

Costo del lavoro per ora lavorativa

N/D

34,88

Ora

Energia

Energia elettrica

N/D

0,50

kWh

Gas

N/D

1,61

m3

3.3.3.1.2.   Materie prime

(123)

Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni della principale materia prima, il PTA, consegnata all'ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha notato che le importazioni di PTA in Turchia non erano significative e non potevano pertanto essere considerate rappresentative, come spiegato al considerando 114. La Commissione ha utilizzato la media ponderata del prezzo all'importazione sulla base dei prezzi di riferimento internazionali Argus Metals International, ottenuti dal National Minerals Information Center dell'U.S. Geological Survey (93). Nel caso di specie, anche se il valore di riferimento può includere importazioni da fonti oggetto di distorsioni, la Commissione ha ricordato che, nel contesto di un riesame in previsione della scadenza, non occorre ricalcolare i dazi, ma solo stabilire il rischio di dumping. Pertanto la Commissione ha ritenuto appropriato utilizzare i prezzi Argus Metals International quale valore di riferimento nel caso di specie.

(124)

In seguito alla nota, i richiedenti hanno chiesto di utilizzare i dati Fastmarkets o Argus per i prezzi del PTA in Europa anziché i dati Argus Metal ottenuti dal National Minerals Information Center dell'U.S. Geological Survey. Hanno sostenuto che in Turchia il PTA è scambiato principalmente secondo le quotazioni Fastmarkets per l'Europa (ampliata) e non per gli Stati Uniti.

(125)

La Commissione ha osservato che la domanda conteneva solo una sintesi del PTA medio per il periodo della domanda, in quanto il titolare del diritto d'autore Fastmarkets non aveva autorizzato l'uso dei dati nel corso dell'inchiesta. Poiché, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, i dati utilizzati devono essere accessibili al pubblico, la Commissione ha basato il calcolo del valore normale sul valore di riferimento del PTA desunto dai prezzi Argus Metals International ottenuti dal National Minerals Information Center dell'U.S. Geological Survey. La Commissione ha inoltre osservato che la differenza tra il valore di riferimento Fastmarkets e quello dell'U.S. Geological Survey era insignificante. Di conseguenza anche la differenza in qualsiasi calcolo del margine di dumping sarebbe stata insignificante (1 %).

(126)

Di norma tali prezzi all'importazione dovrebbero essere maggiorati anche del costo del trasporto sul mercato interno. In considerazione della natura delle inchieste di riesame in previsione della scadenza, che mirano a stabilire se le pratiche di dumping siano proseguite nel periodo dell'inchiesta di riesame o possano ripetersi, piuttosto che a determinarne l'esatta entità, la Commissione ha deciso tuttavia che gli adeguamenti per tenere conto del trasporto sul mercato interno non fossero necessari nel caso di specie. Tali adeguamenti avrebbero unicamente l'effetto di accrescere il valore normale e dunque il margine di dumping.

3.3.3.1.3.   Lavoro

(127)

Per stabilire il valore di riferimento per il costo del lavoro, la Commissione ha utilizzato le statistiche più recenti pubblicate dall'Istituto di statistica turco (94) che pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Turchia. La Commissione ha stabilito il valore di riferimento sulla base del costo orario del lavoro relativo al 2020 per l'attività economica C.24 "Attività metallurgiche" secondo la classificazione NACE Rev.2. I valori sono stati ulteriormente adeguati al fine di tenere conto dell'inflazione utilizzando l'indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno (95) in modo da rispecchiare i costi del periodo dell'inchiesta di riesame.

(128)

In seguito alla nota, l'industria dell'Unione ha sostenuto che ai fini del calcolo del dumping sarebbe stato necessario utilizzare una ripartizione dettagliata delle categorie di personale.

(129)

La Commissione ha respinto tale osservazione in quanto l'Istituto di statistica turco non fornisce una ripartizione così dettagliata, tenuto conto del fatto che si tratta di un riesame in previsione della scadenza e che, come osservato in precedenza, non è necessario calcolare l'entità esatta del dumping.

3.3.3.1.4.   Energia

(130)

Per stabilire il prezzo di riferimento per l'energia elettrica e il gas, la Commissione ha utilizzato i prezzi per le società (utenze industriali) in Turchia pubblicati dall'Istituto di statistica turco (96). Il valore di riferimento è stato stabilito sulla base del prezzo per l'energia elettrica e del gas pubblicato il 31 marzo 2022. Il prezzo cui si fa riferimento è la media del 2021. La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell'energia elettrica e del gas a uso industriale nelle fasce di consumo corrispondenti al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

3.3.3.1.5.   Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti

(131)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base "il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti". È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.

(132)

Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Sulla base dei dati forniti dai richiedenti, la Commissione ha pertanto stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale della produzione. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione.

(133)

Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari disponibili più recenti per le società attive nel settore industriale dei metalli preziosi di base e di altri metalli non ferrosi pubblicati dalla Banca centrale turca (97). Come indicato al considerando 121, questo settore è considerato la categoria generale del prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha utilizzato le SGAV del 9,50 % e il profitto del 6,61 % del costo delle merci vendute.

(134)

In seguito alla nota, sono pervenute osservazioni dall'industria dell'Unione affinché nel calcolo delle spese generali di produzione fossero tenuti presenti i pezzi di ricambio e altre materie prime, nonché l'ammortamento. La Commissione ha tenuto conto di tali osservazioni nel calcolo del dumping come descritto al considerando 137.

3.3.3.2.   Calcolo del valore normale

(135)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(136)

Innanzitutto la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dai richiedenti nella domanda in merito all'utilizzo delle due materie prime principali necessarie per la produzione del prodotto oggetto del riesame. Per quanto riguarda il lavoro e l'energia, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite da un produttore dell'Unione.

(137)

Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti. Le spese generali di produzione sono state stabilite sulla base dei dati forniti dai richiedenti. Le SGAV e i profitti sono stati determinati sulla base dei dati finanziari disponibili più recenti per le società attive nel settore industriale dei metalli preziosi di base e di altri metalli non ferrosi pubblicati dalla Banca centrale turca (98) (cfr. punto 3.3.2). La Commissione ha aggiunto ai costi di produzione esenti da distorsioni le voci indicate di seguito:

le spese generali di produzione, che rappresentavano complessivamente il 4 % dei costi diretti di produzione;

i materiali di consumo, che rappresentavano l'1 % dei costi diretti di produzione;

le SGAV e altri costi, che rappresentavano il 9,50 % delle merci vendute dalle società turche attive nel settore industriale dei metalli preziosi di base e di altri metalli non ferrosi, e

i profitti, che ammontavano al 6,61 % del costo delle merci vendute, realizzati dalle società turche attive nel settore industriale dei metalli preziosi e di altri metalli non ferrosi di base, sono stati applicati ai costi totali di produzione esenti da distorsioni.

(138)

In base a ciò la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

3.4.   Prezzo all'esportazione

(139)

Come indicato al considerando 48, vista l'assenza di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all'esportazione è stato determinato in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, ossia in base alle informazioni fornite da Eurostat.

(140)

Le esportazioni dalla Cina sono avvenute sia in regime di perfezionamento attivo ("RPA") sia con il regime normale. Come illustrato al considerando 191, poiché le esportazioni effettuate in regime normale rappresentavano solo lo 0,3 % della quota di mercato dell'Unione durante il PIR, sono state ritenute trascurabili e i calcoli sono stati realizzati sul prezzo all'esportazione solamente in RPA, in quanto informazione disponibile sul prezzo applicabile in assenza delle misure. La Commissione ha stabilito il prezzo all'esportazione sulla base delle statistiche disponibili, vale a dire della banca dati Comext (Eurostat). Poiché in Comext i prezzi sono registrati a livello di costo, assicurazione e nolo ("CIF"), per i costi di trasporto, movimentazione e nolo marittimo il livello franco fabbrica è stato stabilito in base agli elementi di prova forniti nella domanda.

3.5.   Confronto

(141)

La Commissione ha confrontato il valore normale stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base con il prezzo all'esportazione franco fabbrica stabilito secondo le modalità di cui sopra.

3.6.   Margine di dumping

(142)

Su tale base, il margine di dumping è risultato significativo (68 %). Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite nel periodo dell'inchiesta di riesame.

4.   RISCHIO DI PERSISTENZA DEL DUMPING

(143)

Dopo aver constatato l'esistenza di pratiche di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio della persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha ritenuto che i prezzi RPA costituissero le informazioni disponibili sul prezzo applicabile in assenza di misure. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: 1) la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, 2) le riserve di minerali di tungsteno e l'imposta sull'esportazione di concentrato di tungsteno, e 3) l'attrattiva del mercato dell'Unione e i prezzi all'esportazione verso paesi terzi.

(144)

In conseguenza dell'omessa collaborazione dei produttori esportatori cinesi e del governo della RPC, la Commissione ha fondato la sua valutazione sui dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, sulle informazioni accessibili al pubblico e sulle informazioni dalla banca dati GTA.

(145)

Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno sostenuto che l'attrattiva del mercato non è uno standard giuridico di cui tenere necessariamente conto in un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza in quanto un mercato dinamico e liberamente concorrenziale rimane attraente per tutti gli operatori economici.

(146)

Come indicato ai considerando da 156 a 163, la Commissione, nella rubrica "Attrattiva del mercato dell'Unione", esamina la probabilità che i produttori esportatori cinesi aumentino le esportazioni di carburo di tungsteno nell'Unione in caso di scadenza delle misure e se tali esportazioni sarebbero effettuate a prezzi di dumping. Ciò è pienamente in linea con il dettato normativo dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e tale argomentazione è stata pertanto respinta.

4.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

(147)

Nella domanda i richiedenti hanno fornito informazioni sulla capacità produttiva e sulla capacità inutilizzata di carburo di tungsteno in Cina. Secondo la relazione sullo sviluppo dell'industria cinese del tungsteno del 2020, pubblicata dall'associazione cinese dell'industria del tungsteno (99), la capacità produttiva in Cina era di 80 000 tonnellate. I richiedenti hanno stimato la domanda in Cina a un livello di 30 000 tonnellate sulla base della conoscenza del mercato. Inoltre, dopo aver detratto le esportazioni della Cina verso tutti i paesi, la capacità inutilizzata è stata calcolata a un livello di 18 000 tonnellate. Tuttavia nel corso dell'inchiesta i richiedenti hanno chiarito di aver inavvertitamente utilizzato nel loro calcolo la colonna dei prezzi anziché quella dei volumi e pertanto la capacità inutilizzata corretta in Cina era di circa 41 000 tonnellate.

(148)

La Commissione ha anche calcolato la capacità inutilizzata di carburo di tungsteno nella RPC nel periodo dell'inchiesta di riesame. Secondo la relazione sullo sviluppo dell'industria cinese del tungsteno del 2021, pubblicata dall'associazione cinese dell'industria del tungsteno (100), la capacità produttiva di carburo di tungsteno in Cina era di 90 000 tonnellate. La produzione di carburo di tungsteno in Cina è stata stimata a un livello di circa [30 000 – 35 000] tonnellate sulla base della relazione sulle prospettive per il tungsteno di Roskill fino al 2030 (101) e tenuto conto del fatto che circa il 60 % della produzione di tungsteno è utilizzato per produrre carburo di tungsteno (102). Queste stime danno luogo a una capacità inutilizzata di [55 000 – 60 000] tonnellate, pari al [61 % - 67 %]. Considerando che nel periodo dell'inchiesta di riesame il consumo del mercato libero dell'Unione ammontava a 15 101 tonnellate (cfr. tabella 4), la capacità inutilizzata cinese era superiore di 3,5 volte al consumo dell'Unione nel mercato libero.

(149)

Nelle loro osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno ribadito la loro argomentazione secondo cui la fonte utilizzata per la capacità produttiva di carburo di tungsteno in Cina, come indicato al considerando 148, non era affidabile e ha fornito il link al sito web dell'Associazione cinese dell'industria del tungsteno.

(150)

La Commissione osserva che Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret non hanno fornito alcuna informazione sulla capacità produttiva di carburo di tungsteno in Cina. La Commissione ha effettuato ricerche sul sito web fornito dal produttore cinese e non ha potuto trovare dati sulla capacità produttiva di carburo di tungsteno in Cina. La Commissione ha invece riscontrato che sulla base della relazione sulle prospettive per il tungsteno di Roskill fino al 2030 (103) la capacità di produzione cinese di carburo di tungsteno nel 2021 era stimata a [50 000-75 000] tonnellate all'anno in termini di tungsteno, o a [53 000-80 000] tonnellate di carburo di tungsteno (104). Se si accetta il volume di produzione indicato al considerando 148, che non è stato contestato da Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret, la capacità inutilizzata di carburo di tungsteno in Cina ammontava comunque a [23 000-45 000] tonnellate, pari a oltre 1,5 volte il consumo dell'Unione sul mercato libero durante il periodo dell'inchiesta di riesame, volume ancora considerato significativo.

(151)

Nel periodo dell'inchiesta di riesame la Commissione ha confrontato anche la capacità produttiva di carburo di tungsteno nella RPC con la capacità durante la precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza e ha rilevato un aumento sostanziale. Durante il precedente riesame in previsione della scadenza la capacità produttiva era stata stimata a un livello compreso tra 42 000 e 50 000 tonnellate, mentre nel periodo della presente inchiesta di riesame è stata stimata a un livello di 90 000 tonnellate. Ciò significa un aumento di oltre l'80 %, nonostante una capacità inutilizzata già esistente compresa tra 12 000 e 20 000 durante il precedente riesame in previsione della scadenza, senza alcuna indicazione che tale aumento di capacità possa essere assorbito dal mercato interno cinese o da un mercato di un paese terzo. In ultima analisi tale situazione farà aumentare ulteriormente la capacità inutilizzata, che potrebbe essere indirizzata verso il mercato dell'Unione.

(152)

Nelle risposte dei produttori esportatori cinesi al campionamento la Commissione ha inoltre rilevato notevole capacità inutilizzata. Nel periodo dell'inchiesta di riesame i tre produttori esportatori hanno dichiarato in totale un volume di produzione pari a 13 500 tonnellate, a fronte di una capacità produttiva totale di 17 800 tonnellate. Ne risulta una capacità inutilizzata del 30 %.

(153)

L'eccesso di capacità produttiva costituisce un incentivo a continuare a esportare a prezzi di dumping. È chiaro che gli esportatori cinesi devono sfruttare tutte le possibilità esistenti di aumentare la produzione per beneficiare pienamente dei consistenti investimenti effettuati nelle capacità installate. La modalità più ovvia è la penetrazione di un mercato aperto a livello mondiale, possibilmente a prezzi di dumping, come nel caso della presente inchiesta.

(154)

Sulla base dei fatti e delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che i produttori esportatori cinesi dispongono di notevole capacità inutilizzata che, in caso di scadenza delle misure, sarebbe probabilmente sfruttata per esportare carburo di tungsteno a prezzi di dumping nell'Unione.

4.2.   Riserve di minerali di tungsteno e imposta sull'esportazione di concentrato di tungsteno

(155)

La RPC controlla oltre il 55 % delle riserve di minerali di tungsteno (105) nel mondo e, al contempo, applica un'imposta sull'esportazione del 20 % sul concentrato di tungsteno (106). Tale restrizione comporta un'alta disponibilità di materie prime nel mercato cinese, che contente ai produttori esportatori cinesi di coprire rapidamente la loro capacità inutilizzata di cui al considerando 151.

4.3.   Attrattiva del mercato dell'Unione e prezzi all'esportazione verso paesi terzi

(156)

La Commissione ha esaminato la probabilità che i produttori esportatori cinesi aumentino le loro vendite all'esportazione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha pertanto analizzato il livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso i mercati di paesi terzi, confrontandolo con il livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso l'Unione. I volumi delle esportazioni cinesi e l'attrattiva del mercato dell'Unione sono stati stabiliti in base ai dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base e ai dati e alle informazioni del GTA contenuti nella domanda.

(157)

La Commissione ha utilizzato le informazioni tratte dalla banca dati del GTA e ha concentrato la sua attenzione sui tre principali mercati di esportazione per la Cina, vale a dire Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti, che rappresentano circa il 75 % delle esportazioni totali della RPC. Nel periodo dell'inchiesta di riesame, il prezzo medio delle esportazioni cinesi verso l'Unione dei prodotti di cui al codice delle merci cinese 2849 9020 era a un livello simile al prezzo medio delle esportazioni verso i mercati dei tre principali paesi terzi. Tuttavia, a livello di paese, i prezzi delle esportazioni cinesi verso la Germania erano superiori al prezzo delle esportazioni cinesi verso la Corea del Sud e il prezzo delle esportazioni cinesi verso i Paesi Bassi era superiore al prezzo delle esportazioni cinesi verso il Giappone. Ciò dimostra che alcuni mercati all'interno dell'Unione sono più redditizi rispetto a due dei tre principali mercati di esportazione cinesi per il prodotto in esame. Nel corso dell'analisi la Commissione non ha preso in considerazione le esportazioni cinesi a norma del codice delle merci cinese 3824 3000, in quanto esso può includere anche prodotti diversi dal prodotto in esame e pertanto il prezzo medio non sarebbe stato solo per il carburo di tungsteno.

(158)

Nelle loro osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto delle informazioni da essi fornite in merito all'andamento delle esportazioni cinesi di carburo di tungsteno verso altri paesi terzi sulla base della ITC Trade Map (107). Hanno ribadito che, sulla base di tali dati, ad aumentare sarebbero le esportazioni cinesi verso altri paesi terzi, anziché le esportazioni verso il mercato dell'Unione. Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno sostenuto che la Commissione non ha spiegato perché tali informazioni non siano state prese in considerazione.

(159)

Si precisa che la Commissione non ha ignorato i dati forniti dalla ITC Trade Map in quanto tali. Come spiegato al considerando 157, la Commissione ha utilizzato i dati della banca dati del GTA, secondo il quale, analogamente all'ITC Trade Map, i principali mercati di esportazione per la Cina erano il Giappone e la Corea del Sud e tra il 2019 e il 2021 le esportazioni verso tali mercati erano in aumento. La Commissione tuttavia contesta la conclusione secondo cui tale tendenza si protrarrà necessariamente in futuro in misura tale da poter assorbire l'elevata capacità inutilizzata disponibile in Cina. Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret non hanno fornito alcun elemento di prova a sostegno di tale asserzione e non hanno tenuto conto delle conclusioni della Commissione secondo cui il mercato dell'Unione è un mercato attraente per le esportazioni cinesi in caso di scadenza delle misure. Pertanto, data l'elevata capacità inutilizzata in Cina, è molto probabile che gran parte di essa sia diretta verso l'Unione in caso di scadenza delle misure. Lo stesso vale per l'asserito aumento del consumo in Cina. Il produttore esportatore non ha fornito alcuna prova in merito al consumo attuale in Cina o del fatto che la domanda interna futura potrebbe assorbire la notevole capacità inutilizzata in Cina. L'argomentazione è stata quindi respinta.

(160)

Nelle loro osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno contestato la conclusione della Commissione di cui al considerando 157, secondo cui i prezzi all'esportazione verso alcuni paesi dell'Unione sembravano più redditizi rispetto ai prezzi verso i primi due mercati cinesi di esportazione: hanno sostenuto che ogni mercato ha una situazione concorrenziale diversa, mentre i prezzi riflettono le tendenze della domanda e dell'offerta.

(161)

È vero che i prezzi sono influenzati dalla domanda e dall'offerta in un determinato mercato. Tuttavia, tale conclusione non annulla il fatto che i prezzi in alcuni paesi dell'Unione sono più elevati rispetto a quelli praticati sui principali mercati cinesi di esportazione e che il mercato dell'Unione, in particolare quello di alcuni Stati membri, è pertanto un mercato più attraente rispetto a quello dei principali mercati cinesi di esportazione. Tale argomentazione è stata quindi respinta.

(162)

Si ricorda che il carburo di tungsteno rappresenta un importante prodotto intermedio per un numero elevato di settori nell'Unione, tra cui i prodotti per l'igiene personale, la carta, i macchinari, i binari ferroviari, i treni e gli aerei ed è quindi parte integrante della catena del valore industriale nell'Unione. L'importanza del carburo di tungsteno indica un grande potenziale di mercato per i produttori esportatori cinesi. Si noti che, pur con le misure in vigore, le esportazioni cinesi verso l'Unione sono continuate a prezzi di dumping.

(163)

Sulla base di quanto precede e considerando in particolare il livello dei prezzi all'esportazione cinesi verso l'Unione rispetto ad altri mercati di esportazione e il ruolo chiave del carburo di tungsteno in molti settori del mercato interno, ne consegue che, in caso di scadenza delle misure, gli esportatori cinesi avrebbero un forte incentivo a continuare ad esportare nell'Unione a prezzi di dumping, in considerazione anche del fatto che altri mercati di esportazione non sarebbero in grado di assorbire la quantità significativa di carburo di tungsteno cinese.

4.4.   Conclusioni

(164)

In considerazione della notevole capacità inutilizzata nella RPC e degli elementi comprovanti l'attrattiva del mercato dell'Unione, la Commissione ha concluso che, in caso di scadenza delle misure, è probabile che i produttori esportatori cinesi attivino la capacità inutilizzata e perfino reindirizzino le esportazioni dai paesi terzi verso il mercato dell'Unione a prezzi di dumping e in volumi significativi.

(165)

Alla luce delle sue risultanze sulla persistenza del dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame e sul probabile andamento delle esportazioni in caso di scadenza delle misure, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC comporti la persistenza del dumping.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(166)

Nel periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da nove produttori dell'Unione appartenenti a sette gruppi. Di questi, sette produttori producono e vendono sul mercato libero e gli altri due producono carburo di tungsteno principalmente come fattore produttivo per i loro prodotti a valle ("uso vincolato"). Essi costituiscono l'"industria dell'Unione" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(167)

La produzione totale dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame è stata quantificata in 17 026 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base dei dati macroeconomici verificati contenuti nella risposta al questionario fornita dai richiedenti. Come indicato al considerando 41, è stato selezionato un campione di tre produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 69 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

(168)

Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno sostenuto che, poiché l'industria dell'Unione era composta da due segmenti di mercato (ossia produzione da materia vergine e produzione per riciclaggio) e dato che diversi produttori per riciclaggio, tra cui un'associazione, avevano collaborato all'inchiesta ed erano contrari alla revoca delle misure, la Commissione dovrebbe effettuare due analisi del pregiudizio distinte, una per ciascun segmento.

(169)

A questo proposito la Commissione ha ricordato che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, la definizione di industria dell'Unione si riferisce al prodotto simile. Avendo stabilito al considerando 61 che il prodotto simile corrisponde alla definizione del prodotto oggetto del riesame, la Commissione ha osservato che il prodotto simile fabbricato mediante produzione da materia vergine e il prodotto simile fabbricato mediante riciclaggio hanno caratteristiche fisiche e chimiche identiche e lo stesso uso. L'unica differenza è la materia prima: mentre per la produzione da materia vergine la materia prima è costituita dal minerale di tungsteno o dai successivi prodotti intermedi (concentrato di tungsteno, PTA, ossido di tungsteno), per la produzione per riciclaggio la materia prima è costituita da rottami derivati da utensili in metallo duro usati che incorporano carburo di tungsteno. Il prodotto finale è esattamente lo stesso. I presunti segmenti di mercato basati sulla differenza a livello di processo di produzione e di materie prime non corrispondono a differenze a livello di produzione. Non vi era pertanto motivo di segmentare il mercato e di effettuare analisi distinte del pregiudizio. Di conseguenza l'argomentazione è stata respinta.

(170)

Nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno ribadito le loro osservazioni di cui al considerando 168, vale a dire che l'industria dell'Unione sarebbe composta da due segmenti di mercato (ossia materia prima vergine e riciclata) e che la Commissione dovrebbe effettuare due analisi del pregiudizio distinte, una per ciascun segmento. In particolare, hanno sostenuto che la differenza nelle materie prime per i processi di produzione a partire da materia prima vergine e a partire da materie riciclate ha avuto un effetto sui costi e sugli indicatori finanziari e potrebbe comunque giustificare una segmentazione del mercato, anche se il carburo di tungsteno prodotto mediante produzione vergine e il carburo di tungsteno prodotto mediante riciclaggio sono prodotti simili. Hanno inoltre chiesto maggiori dettagli sull'impatto del costo delle rispettive materie prime sui due processi di produzione.

(171)

Tuttavia, la differenza di materia prima impiegata non corrispondeva a una differenza di prodotto ottenuto e, pertanto, non giustificava una segmentazione del mercato tra la produzione a partire da materia prima vergine e a partire da materie riciclate. Gli indicatori finanziari presentati nella sezione 5.5 comprendono entrambi i processi di produzione. L'obiezione è stata quindi respinta.

5.2.   Consumo dell'Unione

(172)

Come indicato al considerando 166, alcuni dei produttori dell'Unione fabbricano il prodotto oggetto del riesame essenzialmente per l'uso vincolato come materia prima principale per la produzione di vari prodotti a valle; pertanto il consumo vincolato e il consumo sul mercato libero sono stati analizzati separatamente.

(173)

La distinzione tra mercato vincolato e libero mercato è pertinente per l'analisi del pregiudizio, perché i prodotti destinati all'uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni. Per contro, la produzione destinata al mercato libero è in diretta concorrenza con le importazioni del prodotto oggetto del riesame e i prezzi sono prezzi di libero mercato.

(174)

La Commissione ha stabilito il consumo totale dell'Unione (mercato vincolato e mercato libero) sulla base dei dati macroeconomici verificati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai richiedenti (per le vendite totali dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE) e dei dati Eurostat (per le importazioni nell'Unione). Nella tabella seguente i dati sul consumo totale dell'Unione sono presentati in intervalli di valori per tutelare la riservatezza dei dati sul consumo vincolato, che nel periodo in esame derivava dall'attività di solo due produttori dell'Unione, come indicato al considerando 180.

(175)

Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame

Consumo totale dell'Unione

[14 875 -18 465 ]

[11 439 -14 200 ]

[10 586 -13 141 ]

[14 458 -17 948 ]

Indice

100

77

71

97

Fonte:

dati dei richiedenti e Eurostat.

(176)

Il consumo dell'Unione è diminuito del 29 % tra il 2018 e il 2020, per poi aumentare del 37 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel complesso, nel periodo in esame il consumo dell'Unione è calato del 3 %.

(177)

L'andamento del consumo dell'Unione deriva dal fatto che, secondo i richiedenti, nel 2018 la domanda dell'UE per il prodotto oggetto del riesame era superiore alla media a medio e lungo termine dell'industria. In effetti il consumo dell'Unione nel 2018 ha rappresentato il picco della tendenza all'aumento del consumo osservata nel precedente riesame in previsione della scadenza (108). Successivamente all'aumento del consumo nel 2018, la domanda dell'Unione è diminuita del 23 % nel 2019. Nel 2020 le restrizioni imposte in relazione alla pandemia di COVID-19 hanno determinato un'ulteriore, seppur temporanea, diminuzione della domanda del prodotto oggetto del riesame. In particolare diversi importanti utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, soprattutto operatori dei settori edile e automobilistico, hanno dovuto ridurre temporaneamente o cessare la produzione. Nel periodo dell'inchiesta di riesame la domanda ha iniziato a registrare una ripresa in linea con l'allentamento delle misure legate alla pandemia di COVID-19. Durante tutto il periodo dell'inchiesta di riesame il mercato dell'Unione ha beneficiato della ripresa della domanda nonché della ricostituzione delle scorte. A tale riguardo i richiedenti hanno riferito che i problemi logistici e legati alla catena di approvvigionamento (quali la mancanza di container e i ritardi nei porti marittimi) hanno destato preoccupazioni in merito alla sicurezza dell'approvvigionamento e hanno quindi comportato un approvvigionamento supplementare sotto forma di accumulo di scorte o di costituzione di scorte stabilizzatrici. Tuttavia il consumo dell'Unione non ha raggiunto i livelli pre-pandemia.

(178)

In base ai dati macroeconomici verificati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai richiedenti per l'intera attività dell'industria dell'Unione (mercato vincolato e libero), la Commissione ha determinato che circa l'[8 - 10] % della produzione totale dell'UE nel periodo dell'inchiesta di riesame era destinato all'uso vincolato.

(179)

Inoltre nel libero mercato l'industria dell'Unione produce in base a contratti normali (l'industria dell'Unione acquista la materia prima) e di contratti in conto lavorazione (l'acquirente del carburo di tungsteno resta il proprietario della materia prima e versa una commissione di lavorazione ai produttori dell'UE per la trasformazione della materia prima in carburo di tungsteno). I contratti in conto lavorazione sono utilizzati per le attività di riciclaggio poiché gli acquirenti forniscono i rottami all'industria dell'Unione per la lavorazione. Nel periodo dell'inchiesta di riesame, il 96 % del volume totale di produzione è stato fabbricato in base a contratti normali, mentre il resto della produzione (4 %) è stato fabbricato in base a contratti in conto lavorazione.

5.2.1.   Consumo vincolato

(180)

La Commissione ha stabilito il consumo vincolato dell'Unione sulla base dell'uso vincolato sul mercato dell'UE di tutti i produttori noti dell'Unione. Nel periodo in esame solo due produttori dell'Unione hanno avuto un uso vincolato, pertanto i dati della tabella seguente sono presentati in intervalli di valori al fine di mantenere la riservatezza dei dati del produttore dell'UE interessato. Su tale base il consumo vincolato dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Consumo vincolato (in tonnellate)

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame

Consumo vincolato

[1 417 -1 759 ]

[1 154 -1 433 ]

[1 189 -1 476 ]

[1 321 -1 639 ]

Indice

100

81

84

93

Fonte:

dati dei richiedenti.

(181)

Il consumo vincolato dell'Unione è diminuito del 16 % tra il 2018 e il 2020 per poi aumentare dell'11 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel complesso, nel periodo in esame il consumo dell'Unione è calato del 7%.

(182)

Il consumo vincolato dell'Unione ha mostrato un andamento leggermente diverso rispetto al consumo complessivo dell'UE. Infatti la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto minore sul consumo interno dei produttori dell'Unione, che nel 2020 ha registrato un lieve aumento rispetto al 2019.

5.2.2.   Consumo del mercato libero

(183)

La Commissione ha stabilito il consumo del mercato libero dell'Unione basandosi su: a) il volume di vendite libere nell'Unione di tutti i produttori dell'UE noti e b) i volumi totali delle importazioni nell'Unione secondo quanto riferito da Eurostat. Il consumo del mercato libero dell'Unione ha pertanto registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Consumo del mercato libero (in tonnellate)

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame

Mercato libero

15 468

11 822

10 800

15 101

Indice

100

76

70

98

Fonte:

dati dei richiedenti e Eurostat.

(184)

Il consumo del mercato libero dell'Unione è diminuito del 30 % tra il 2018 e il 2020, per poi aumentare del 40 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel complesso, nel periodo in esame il consumo del mercato libero dell'Unione è calato del 2%.

(185)

L'andamento del consumo del mercato libero dell'UE ha seguito l'andamento generale del consumo dell'Unione.

5.3.   Importazioni dal paese interessato

5.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(186)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati Eurostat. Inoltre la quota di mercato delle importazioni è stata stabilita in base ai dati Eurostat sulle importazioni e al consumo dell'Unione. Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Volume delle importazioni e quota di mercato

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame

Volume delle importazioni dalla Cina (in tonnellate)

718

462

294

336

Indice

100

64

41

47

Quota di mercato (%)

4,6

3,9

2,7

2,2

Indice

100

85

55

45

Fonte:

Eurostat e dati dei richiedenti.

(187)

Le importazioni dalla Cina sono diminuite del 59 % tra il 2018 e il 2020, per poi aumentare del 14 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel complesso, nel periodo in esame le importazioni dalla Cina sono diminuite del 53 %.

(188)

La quota di mercato delle importazioni cinesi è diminuita del 2,4 % nel periodo in esame.

(189)

Le importazioni dalla Cina hanno seguito l'andamento della domanda dell'Unione. I livelli del 2021 non hanno raggiunto i livelli del 2018 e nemmeno quelli del 2019. Secondo il richiedente, la ripresa delle importazioni nel 2021 non ha raggiunto volumi più elevati a causa di diversi fattori: i) le continue restrizioni che hanno interessato le catene di approvvigionamento e il trasporto dalla Cina e ii) le preoccupazioni degli utilizzatori in merito alla sicurezza dell'approvvigionamento delle forniture originarie della Cina. L'andamento delle quote di mercato delle importazioni cinesi è invece costantemente in ribasso, anche se i prezzi delle importazioni sono diminuiti in modo costante, come illustrato nella tabella 7, poiché nel periodo dell'inchiesta di riesame il consumo dell'Unione è aumentato in misura maggiore rispetto al volume delle importazioni cinesi.

5.3.2.    Regimi di importazione

(190)

Il prodotto in esame è stato importato dalla Cina sia con il regime di importazione normale sia in RPA, come indicato di seguito:

Tabella 6

Volume delle importazioni e quota di mercato per regime di importazione

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame

Regime di importazione normale

Volume delle importazioni dalla Cina (in tonnellate)

33

16

33

38

Indice

100

50

100

116

Quota di mercato (%)

0,2

0,1

0,3

0,3

Indice

100

65

146

120

RPA

Volume delle importazioni dalla Cina (in tonnellate)

685

446

261

298

Indice

100

65

38

44

Quota di mercato (%)

4,4

3,7

2,4

2,0

Indice

100

85

55

45

Fonte:

Eurostat e dati dei richiedenti.

(191)

Nel periodo in esame, quasi tutte le importazioni dalla Cina sono state effettuate in RPA. Le importazioni in RPA sono diminuite del 62 % tra il 2018 e il 2020, per poi aumentare del 14 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel complesso, nel periodo in esame le importazioni in RPA dalla Cina sono diminuite del 56 %. Le importazioni dalla Cina in regime di importazione normale sono state trascurabili durante l'intero periodo in esame, con una quota di mercato compresa tra lo 0,1 % e lo 0,3 %.

(192)

Le importazioni in RPA dalla Cina hanno seguito l'andamento generale delle importazioni dalla Cina e hanno rispecchiato l'andamento del consumo dell'Unione. Le importazioni in regime normale hanno registrato un aumento già nel 2020, ma il loro volume non ha influito sull'andamento generale delle importazioni dalla Cina a causa del loro volume trascurabile.

5.3.3.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi

(193)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni dalla Cina in base ai dati Eurostat. Poiché i volumi delle importazioni dalla RPC in regime di importazione normale erano trascurabili, sono stati ignorati nella determinazione del prezzo medio delle importazioni e nel calcolo della sottoquotazione dei prezzi. La sottoquotazione dei prezzi delle importazioni è stata stabilita sulla base delle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e dei dati Eurostat.

(194)

La media ponderata dei prezzi delle importazioni dal paese interessato nell'Unione ha registrato l'andamento indicato di seguito:

Tabella 7

Prezzi delle importazioni per RPA (in EUR/t)

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame

Media ponderata dei prezzi delle importazioni cinesi

36 957

36 159

32 086

30 864

Indice

100

98

87

84

Fonte:

Eurostat.

(195)

Il prezzo medio del prodotto in esame importato in RPA, nel complesso, è diminuito del 16 % nel corso del periodo in esame.

(196)

A causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non ha potuto verificare i motivi di tale andamento. Ha tuttavia osservato che l'andamento al ribasso è stato costante per tutto il periodo in esame.

(197)

In base alle informazioni fornite dagli utilizzatori che hanno collaborato e ai regimi di importazione utilizzati per le importazioni dalla RPC, tutte le importazioni dalla RPC del prodotto oggetto del riesame erano state effettuate nell'ambito di contratti normali definiti al considerando 32. Di conseguenza, e ai fini di un confronto equo, nel calcolo della sottoquotazione dei prezzi le vendite dell'industria dell'Unione effettuate nell'ambito di contratti in conto lavorazione sono state ignorate. Inoltre, come citato al considerando 191, le importazioni in regime normale sono state trascurabili durante l'intero periodo in esame e sono state pertanto ignorate. Di conseguenza il calcolo della sottoquotazione è avvenuto in base ai soli prezzi delle importazioni in RPA. Inoltre questo calcolo ha preso in considerazione il fatto che le polveri di zinco recuperato non sono state importate dalla RPC nel periodo dell'inchiesta di riesame e sono state pertanto escluse.

(198)

La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi nel periodo dell'inchiesta di riesame confrontando:

la media ponderata dei prezzi di vendita dei produttori dell'UE inclusi nel campione applicati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione in base a contratti normali ed escludendo le polveri di zinco recuperato, adeguati a livello franco fabbrica; e

la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni forniti da Eurostat in RPA, con opportuni adeguamenti per i costi post-importazione. Tali prezzi erano esenti da dazi doganali e antidumping.

(199)

Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione nel periodo dell'inchiesta di riesame. Esso indicava un margine di sottoquotazione medio ponderato del 7 % per le importazioni dal paese interessato nel mercato dell'Unione.

5.4.   Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC

(200)

Le importazioni del prodotto oggetto del riesame da paesi terzi diversi dalla RPC provenivano principalmente dagli Stati Uniti d'America ("USA"), dalla Corea del Sud e dall'India. L'andamento delle quantità e dei prezzi è basato su Eurostat e riguarda tutti i regimi di importazione (regime normale, regime di perfezionamento attivo e regime di perfezionamento passivo). La maggior parte del volume delle importazioni da paesi terzi è importata in regime normale.

(201)

Il volume (aggregato) delle importazioni nell'Unione, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario di altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC

Paese

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame

Stati Uniti d'America

Volume (in tonnellate)

1 042

659

304

429

Indice

100

63

29

41

Quota di mercato (%)

6,7

5,6

2,8

2,8

Indice

100

83

42

42

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

34 843

41 222

41 990

40 099

Indice

100

118

121

115

Corea del Sud

Volume (in tonnellate)

288

228

231

280

Indice

100

79

80

97

Quota di mercato (%)

1,9

1,9

2,1

1,9

Indice

100

100

115

100

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

40 857

37 445

31 415

35 076

Indice

100

92

77

86

India

Volume (in tonnellate)

161

213

225

250

Indice

100

132

100

95

Quota di mercato (%)

1,0

1,8

2,1

1,7

Indice

100

173

200

159

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

26 562

27 834

28 347

25 921

Indice

100

105

107

98

Altri (esclusa la Cina)

Volume (in tonnellate)

877

578

564

573

Indice

100

66

64

65

Quota di mercato (%)

5,7

4,9

5,2

3,8

Indice

100

86

92

67

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

33 468

34 748

29 423

30 627

Indice

100

104

88

92

Totale di tutti i paesi terzi, esclusa la Cina

Volume (in tonnellate)

2 368

1 678

1 323

1 531

Indice

100

71

56

65

Quota di mercato (%)

15,3

14,2

12,3

10,1

Indice

100

93

80

66

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

34 501

36 777

32 473

33 323

Indice

100

107

94

97

Fonte:

Eurostat e dati dei richiedenti.

(202)

Le importazioni totali da tutti i paesi terzi, esclusa la Cina, sono diminuite del 44 % tra il 2018 e il 2020, per poi aumentare del 16 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel complesso, le importazioni totali da paesi terzi, esclusa la Cina, sono diminuite del 35 % nel corso del periodo in esame. Il loro andamento ha seguito l'andamento generale del consumo dell'Unione. La quota di mercato di tali importazioni è scesa dal 15,3 % nel 2018 al 10,1 % nel periodo dell'inchiesta di riesame, mentre i prezzi all'importazione sono diminuiti del 3 % nel periodo in esame.

(203)

Le importazioni dall'India non hanno seguito questo andamento generale e sono leggermente aumentate nel periodo in esame, rimanendo tuttavia a un livello inferiore a quello delle importazioni cinesi nel periodo dell'inchiesta di riesame. La loro quota di mercato è diminuita di 0,4 punti percentuali tra il 2020 e il periodo dell'inchiesta di riesame, mentre nel complesso è aumentata di 0,7 punti percentuali nel periodo in esame. I prezzi medi delle importazioni indiane sono stati in media inferiori ai prezzi delle importazioni cinesi nel periodo in esame. Il basso livello dei prezzi all'importazione dall'India potrebbe essere dovuto al fatto che un certo volume di importazioni dall'India era rappresentato in realtà da vendite collegate tra un produttore indiano di carburo di tungsteno e un utilizzatore dell'Unione, entrambi collegati a un produttore dell'Unione, e pertanto tali prezzi non erano probabilmente fissati a condizioni di mercato. In India non vi sono altri produttori noti di carburo di tungsteno.

5.5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

5.5.1.   Osservazioni generali

(204)

L'analisi della situazione economica dell'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(205)

Come indicato al considerando 41, per valutare la situazione economica dell'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento.

(206)

Per la determinazione del pregiudizio, la Commissione ha attuato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici in base ai dati contenuti nella risposta al questionario fornita dai richiedenti e relativa a tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte verificate dei produttori dell'Unione inclusi nel campione al questionario. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(207)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(208)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

5.5.2.   Indicatori macroeconomici

5.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(209)

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali nonché l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame

Volume di produzione (in tonnellate)

17 980

13 470

11 976

17 026

Indice

100

75

67

95

Capacità produttiva (in tonnellate)

22 850

22 850

22 845

23 215

Indice

100

100

100

102

Utilizzo degli impianti (%)

79

59

52

73

Indice

100

75

67

93

Fonte:

dati dei richiedenti.

(210)

I dati riportati nella precedente tabella includono sia la produzione in base a contratti normali che la produzione nell'ambito di contratti in conto lavorazione, per prodotti vergini e riciclati.

(211)

Il volume di produzione è diminuito del 33 % tra il 2018 e il 2020, per poi aumentare del 42 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. In generale il volume della produzione è diminuito del 5 % nel periodo in esame.

(212)

L'andamento della produzione e quello del consumo sono andati di pari passo. Oltre alle osservazioni di cui al considerando 177, la Commissione ha notato che nel 2020 alcuni produttori dell'Unione hanno cessato completamente la produzione per determinati periodi.

(213)

La capacità produttiva è rimasta pressoché stabile tra il 2018 e il 2020, per poi aumentare del 2 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel complesso, la capacità produttiva è aumentata del 2 % nel periodo in esame.

(214)

L'andamento della capacità produttiva è dovuto al fatto che nel periodo in esame i produttori dell'Unione hanno investito in piccoli ampliamenti della capacità, in particolare nella capacità di riciclaggio, che si sono concretizzati nel 2021. Inoltre la capacità dipende dalla combinazione di categorie prodotte: è necessaria una maggiore capacità per la produzione di grani a pezzatura grossa e una minore capacità per la produzione di grani più fini.

(215)

Il tasso di utilizzo degli impianti è diminuito del 33 % tra il 2018 e il 2020, per poi aumentare del 40 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel complesso, nel periodo in esame il tasso di utilizzo degli impianti è calato del 7 %.

(216)

La Commissione ha osservato che la capacità inutilizzata dell'industria dell'Unione non corrispondeva semplicemente alla differenza tra la produzione e la capacità produttiva. Infatti, dalle diverse fasi di produzione prima della trasformazione finale della polvere metallica di tungsteno in carburo di tungsteno derivavano altri prodotti, in particolare: PTA, ossido di tungsteno, polvere metallica di tungsteno. Pertanto, a seconda dei prezzi di tali prodotti e di considerazioni d'ordine commerciale, una determinata parte della capacità è sempre assegnata a tali altri prodotti. La capacità inutilizzata risultante dai dati della tabella 9 è quindi leggermente sovrastimata.

5.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(217)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame

Volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione (in tonnellate)

12 383

9 681

9 183

13 234

Indice

100

78

74

107

Quota di mercato (%)

80,1

81,9

85,0

87,6

Indice

100

102

106

109

Fonte:

Eurostat e dati dei richiedenti.

(218)

Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE è diminuito del 26 % tra il 2018 e il 2020, per poi aumentare del 44 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel complesso, nel periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE è aumentato del 7 %.

(219)

La quota di mercato dell'industria dell'Unione nel mercato dell'UE è aumentata di 7,5 punti percentuali nel periodo in esame, raggiungendo l'87,6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(220)

L'andamento del volume delle vendite dell'industria dell'Unione ha seguito quello del consumo dell'Unione di cui al considerando 177. Tuttavia il volume delle vendite nel periodo dell'inchiesta di riesame è stato superiore a quello del 2018, contrariamente al consumo e alla produzione dell'Unione, i cui livelli nel periodo dell'inchiesta di riesame sono stati leggermente inferiori a quelli del 2018. Il motivo potrebbe risiedere nel fattore menzionato al considerando 189, secondo cui gli utilizzatori hanno subito interruzioni delle catene di approvvigionamento legate alle forniture dall'estero e hanno quindi preferito acquistare dall'industria dell'Unione. In effetti, l'industria dell'Unione ha aumentato la propria quota di mercato nel periodo in esame, mentre le importazioni cinesi e le importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina hanno ridotto la loro quota di mercato.

(221)

Nel mercato libero dell'UE il 3 % delle vendite dell'industria dell'Unione derivava da contratti in conto lavorazione e il 97 % da contratti normali.

5.5.2.3.   Crescita

(222)

Nel periodo in esame l'industria dell'Unione del prodotto simile ha quasi recuperato i livelli di produzione del 2018 e ha aumentato le vendite nell'UE e il numero di dipendenti. La produzione e le vendite hanno seguito l'andamento del consumo dell'Unione, che nel periodo dell'inchiesta di riesame ha quasi recuperato i livelli del 2018. Inoltre l'aumento del numero di dipendenti tra il 2020 e il periodo dell'inchiesta di riesame ha fatto seguito alla ripresa del consumo. Come spiegato al considerando 189, fattori quali le questioni logistiche e le preoccupazioni degli utilizzatori in merito alla sicurezza dell'approvvigionamento hanno favorito gli acquisti dall'industria dell'Unione rispetto alle importazioni da paesi terzi nel periodo dell'inchiesta di riesame. Di conseguenza la quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata di 7,5 punti percentuali nel periodo in esame.

(223)

Tuttavia nel periodo dell'inchiesta di riesame la produzione era ancora inferiore ai livelli del 2018 e gli investimenti dell'industria dell'Unione erano ancora inferiori del 21 % rispetto al livello del 2018. Tenendo conto anche della diminuzione della redditività e del flusso di cassa, è emerso che la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione deve ancora migliorare.

5.5.2.4.   Occupazione e produttività

(224)

L'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 11

Occupazione e produttività

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame

Numero di dipendenti (ETP)

984

987

987

1 015

Indice

100

100

100

103

Produttività (tonnellate/dipendente)

18

14

12

17

Indice

100

75

66

92

Fonte:

dati dei richiedenti.

(225)

Il numero di dipendenti nell'industria dell'Unione è lievemente aumentato dello 0,3 % tra il 2018 e il 2019, è rimasto stabile nel 2020 per poi aumentare del 3 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel complesso, nel periodo in esame il numero di dipendenti nell'industria dell'Unione è aumentato del 3 %.

(226)

Mentre l'aumento del numero di dipendenti tra il 2020 e il periodo dell'inchiesta di riesame ha seguito il consumo dell'Unione, il numero stabile di dipendenti tra il 2019 e il 2020 era attribuibile a misure di sostegno pubblico dovute alla pandemia di COVID-19.

(227)

A seguito del calo della produzione tra il 2018 e il 2020, la produttività è diminuita del 33 % tra il 2018 e il 2020. Successivamente, a seguito dell'aumento della produzione tra il 2020 e il periodo dell'inchiesta di riesame e nonostante l'aumento dei dipendenti nello stesso periodo, nel periodo dell'inchiesta di riesame la produttività è aumentata del 42 % rispetto al 2020. Nel complesso, a seguito del lieve calo generale della produzione nel periodo in esame, la produttività è diminuita del 6 %.

5.5.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(228)

Il margine di dumping stabilito nel periodo dell'inchiesta di riesame era notevolmente superiore al livello minimo. Al contempo il livello delle importazioni nel periodo dell'inchiesta di riesame ha rappresentato il 2,2 % del consumo del mercato libero dell'Unione. Di conseguenza l'impatto dell'entità dei margini di dumping reali sull'industria dell'Unione è stato piuttosto limitato.

5.5.3.   Indicatori microeconomici

5.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(229)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita applicati dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'UE sia per i contratti normali che per i contratti in conto lavorazione, adeguati a livello franco fabbrica, ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Prezzi di vendita e costo di produzione nell'Unione (contratti normali e in conto lavorazione) (in EUR/tonnellata)

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame

Media ponderata dei prezzi di vendita unitari nell'Unione

34 663

31 560

28 933

30 015

Indice

100

91

83

87

Costo unitario di produzione

29 172

29 692

26 787

26 862

Indice

100

102

92

92

Fonte:

risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(230)

Il prezzo di vendita unitario medio sia per contratti normali che per contratti in conto lavorazione dell'industria dell'Unione è diminuito del 17 % tra il 2018 e il 2020, per poi aumentare del 4 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel complesso, il prezzo di vendita unitario medio è diminuito del 13 % nel periodo in esame.

(231)

Il prezzo medio unitario di vendita dell'industria dell'Unione ha seguito l'andamento del consumo. Ha inoltre seguito l'andamento del prezzo della principale materia prima del prodotto simile, ossia il PTA, il cui prezzo è diminuito tra il 2018 e il 2020 per poi aumentare nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020.

(232)

Il costo unitario di produzione sia per contratti normali che per contratti in conto lavorazione dell'industria dell'Unione è lievemente aumentato del 2 % tra il 2018 e il 2019, è diminuito del 10 % tra il 2019 e il 2020 per poi aumentare nuovamente dello 0,3 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel complesso il costo unitario di produzione è calato dell'8 % nel periodo in esame.

(233)

L'aumento del costo unitario di produzione tra il 2018 e il 2019 è stato il risultato di una produzione inferiore, mentre il calo registrato tra il 2019 e il 2020 è stato determinato da una diminuzione del costo delle materie prime.

(234)

Inoltre, ai fini della determinazione della sottoquotazione dei prezzi di cui al considerando 199, la Commissione ha utilizzato la media ponderata dei prezzi di vendita applicati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'UE solo nell'ambito di contratti normali, escluse le polveri di zinco recuperato, adeguati a livello franco fabbrica, in quanto tutte le importazioni dalla RPC sono state effettuate in base a contratti normali. Su tale base, durante il periodo in esame solo due produttori dell'Unione inclusi nel campione potevano essere presi in considerazione ai fini dell'undercutting, pertanto i dati della tabella seguente sono presentati in intervalli di valori al fine di mantenere la riservatezza dei dati del produttore dell'UE interessato. Nel periodo in esame tali prezzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Prezzi di vendita nell'ambito di contratti normali nell'Unione (in EUR/tonnellata)

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame

Media ponderata del prezzo di vendita unitario nell'Unione nell'ambito di contratti normali

[29 188 – 42 160 ]

[28 441 – 41 081 ]

[24 928 – 36 007 ]

[26 808 – 38 722 ]

Indice

100

97

85

92

Costo unitario di produzione nell'ambito di contratti normali

[25 996 – 37 550 ]

[28 339 – 40 935 ]

[24 193 – 34 946 ]

[24 080 – 34 783 ]

Indice

100

109

93

93

Fonte:

risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(235)

Il prezzo di vendita unitario medio dell'industria dell'Unione nell'ambito di contratti normali è diminuito del 15 % tra il 2018 e il 2020, per poi aumentare dell'8 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel complesso il prezzo di vendita unitario medio nell'ambito di contratti normali è diminuito dell'8 % nel periodo in esame.

(236)

Il costo unitario di produzione dell'industria dell'Unione nell'ambito di contratti normali è aumentato del 9 % tra il 2018 e il 2019, per poi diminuire del 15 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2019. Nel complesso il costo unitario di produzione nell'ambito di contratti normali è diminuito del 7 % nel periodo in esame.

5.5.3.2.   Costo del lavoro

(237)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 14

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame

Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)

80 168

82 390

75 923

83 832

Indice

100

103

95

105

Fonte:

risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(238)

Il costo medio del lavoro per dipendente dell'industria dell'Unione è lievemente aumentato del 3 % tra il 2018 e il 2019, è diminuito dell'11 % tra il 2019 e il 2020 per poi aumentare nuovamente del 10 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel complesso il costo medio del lavoro per dipendente è lievemente aumentato del 5 % nel periodo in esame.

(239)

La riduzione del costo medio del lavoro per dipendente dell'industria dell'Unione tra il 2019 e il 2020, nonostante la stabilità del numero di dipendenti, è imputabile alle misure di sostegno pubblico connesse alla pandemia di COVID-19. L'aumento tra il periodo dell'inchiesta di riesame e il 2020 è imputabile ad adeguamenti all'inflazione, all'assunzione di professionisti nel settore della R&S e a premi di produzione.

5.5.3.3.   Scorte

(240)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 15

Scorte

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame

Scorte finali (in tonnellate)

922

740

1 009

1 049

Indice

100

80

109

114

Scorte finali in percentuale della produzione (%)

5

5

8

6

Indice

100

107

164

120

Fonte:

risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(241)

Il livello delle scorte dell'industria dell'Unione è diminuito del 20 % tra il 2019 e il 2018, per poi aumentare del 42 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2019. Nel complesso il livello delle scorte è aumentato del 14 % nel periodo in esame.

(242)

L'elevato livello delle scorte dell'industria dell'Unione nel 2020 ha fatto seguito al basso consumo, mentre nel periodo dell'inchiesta di riesame ha rispecchiato l'aumento della produzione.

5.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

(243)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 16

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

11,5

6,5

2,0

7,7

Indice

100

56

17

67

Flusso di cassa (EUR)

42 601 601

36 752 500

14 507 327

36 754 191

Indice

100

92

59

79

Investimenti (EUR)

13 364 299

12 282 221

7 843 646

10 537 497

Indice

100

92

59

79

Utile sul capitale investito (%)

65

22

9

38

Indice

100

34

14

59

Fonte:

risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(244)

La Commissione ha stabilito la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile lordo prima delle imposte (calcolato come differenza tra il fatturato e il costo delle merci vendute) derivante dal totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione sotto forma di percentuale sul fatturato di tali vendite. Nel periodo in esame l'industria dell'Unione è stata redditizia, con un tasso di redditività fluttuante. In particolare la redditività dell'industria dell'Unione è diminuita dell'83 % tra il 2018 e il 2020, per poi aumentare del 285 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel complesso la redditività è diminuita del 33 % nel periodo in esame.

(245)

Tra il 2019 e il 2021 la redditività è stata inferiore al profitto di riferimento del 10 % stabilito nel precedente riesame in previsione della scadenza (109). L'industria è caratterizzata da un'elevata percentuale di costi fissi legati al processo di produzione in quanto i forni non possono essere spenti. Pertanto la Commissione ha concluso che un profitto di riferimento di almeno il 10 % era ancora valido e di fatto realizzato nel periodo in esame, nel 2018.

(246)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'andamento del flusso di cassa netto ha registrato un calo del 66 % tra il 2018 e il 2020, per poi aumentare del 153 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel complesso il flusso di cassa netto ha subito una contrazione del 14 % nel periodo in esame. Il flusso di cassa netto ha seguito l'andamento della redditività dell'industria dell'Unione.

(247)

Gli investimenti dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 41 % tra il 2018 e il 2020, per poi aumentare del 34 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel periodo in esame gli investimenti sono nel complesso diminuiti del 21 %. Nel periodo in esame gli investimenti dell'industria dell'Unione hanno superato 43 milioni di EUR. Sono stati effettuati investimenti volti a migliorare il processo di riciclaggio con un nuovo processo di produzione, a migliorare la capacità di produzione e di R&S per i prodotti a grani più fini e a sviluppare ulteriori capacità di materie prime per dipendere di meno dai fornitori di materie prime di paesi terzi. Gli investimenti per l'espansione della capacità produttiva sono stati effettuati principalmente nel 2018 e nel 2019 e hanno mostrato i loro effetti nel 2021, come indicato nella tabella 9. Sono stati inoltre effettuati investimenti in nuovi forni ad alta tecnologia e nel risparmio energetico.

(248)

L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel periodo in esame l'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione è stato positivo. L'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione è diminuito dell'86 % tra il 2018 e il 2020, per poi aumentare del 322 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel complesso l'utile sul capitale investito è diminuito del 42 % nel periodo in esame.

5.6.   Conclusioni relative al pregiudizio

(249)

Grazie ai dazi antidumping in vigore, la situazione dell'industria dell'Unione è in via di miglioramento.

(250)

Nel periodo in esame le importazioni dalla Cina sono diminuite del 53 %. In particolare le importazioni in RPA dalla Cina sono diminuite del 56 %. Tuttavia anche il prezzo delle importazioni in RPA dalla Cina è diminuito del 16 % nel periodo in esame.

(251)

I prezzi all'importazione dalla Cina in RPA sono stati leggermente superiori ai prezzi dell'Unione nel periodo 2018 e 2020 (3 % nel 2018, 3 % nel 2019 e 4 % nel 2020). Ciò spiega perché il volume delle importazioni dalla Cina è diminuito costantemente nello stesso periodo tra il 2018 e il 2020. Tuttavia nel periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi cinesi in RPA sono diminuiti del 7 % rispetto ai prezzi dell'Unione. Tale dato ha coinciso con un aumento del volume delle importazioni dalla Cina del 14 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2020.

(252)

Nel periodo in esame il volume delle vendite, la quota di mercato e il numero di dipendenti sono complessivamente aumentati in quanto l'industria dell'Unione è riuscita a seguire l'espansione del consumo.

(253)

Tuttavia la produzione e l'utilizzo degli impianti hanno registrato un lieve calo complessivo.

(254)

Gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dell'industria dell'Unione (redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito) erano positivi nell'intero periodo in esame, pur registrando una tendenza generale al ribasso.

(255)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che nel periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

6.   RISCHIO DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(256)

Al considerando 255, la Commissione ha espresso la conclusione che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell'inchiesta di riesame. In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha quindi valutato l'eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina in caso di scadenza delle misure.

(257)

A tale proposito la Commissione ha esaminato i) la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Cina, ii) l'attrattiva del mercato dell'Unione, iii) il probabile livello dei prezzi delle importazioni dalla Cina in assenza di misure antidumping e iv) il loro probabile impatto sull'industria dell'Unione.

Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina

(258)

Come spiegato ai considerando da 147 a 154, la Cina dispone di una notevole capacità produttiva per la fabbricazione del prodotto in esame, pari a circa 90 000 tonnellate, e di una capacità inutilizzata di [56 000 – 60 000] tonnellate. Tale capacità inutilizzata è pari a oltre 3,5 volte il consumo del mercato libero dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame.

Attrattiva del mercato dell'Unione

(259)

In assenza di misure antidumping, la capacità inutilizzata sarebbe probabilmente utilizzata per produrre per l'esportazione nell'Unione, poiché questa rappresenta un mercato attraente per i produttori esportatori cinesi come descritto ai considerando da 156 a 163. Inoltre non vi sono indicazioni di un eventuale incremento della domanda del prodotto oggetto del riesame sui mercati dei paesi terzi e della RPC, mentre il consumo nell'Unione ha registrato una forte ripresa dal 2020. È pertanto probabile che le importazioni dalla RPC riprendano ad accedere al mercato dell'Unione in quantità significative in caso di scadenza delle misure.

Probabile livello dei prezzi delle importazioni cinesi nel mercato dell'Unione

(260)

Come indicazione del livello di prezzo al quale è probabile che il prodotto in esame venga importato nel mercato dell'Unione qualora le misure fossero abrogate, sono stati presi in considerazione i prezzi all'esportazione cinesi nell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. Come illustrato al considerando 191, quasi tutte le importazioni nell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame sono state effettuate in RPA. Su tale base, i prezzi in RPA senza dazi antidumping e con dazi doganali inclusi sarebbero ancora mediamente inferiori del 2 % rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione. Pertanto, poiché i prezzi all'importazione cinesi sono rimasti inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione, è probabile che le importazioni cinesi aumentino in assenza delle misure vigenti.

Impatto sull'industria dell'Unione

(261)

Data la notevole capacità inutilizzata, è probabile che i volumi delle importazioni cinesi aumentino in modo significativo ed esercitino una notevole pressione sui prezzi nel mercato dell'Unione. In questo scenario è molto probabile che l'industria dell'Unione non sia in grado di mantenere gli attuali livelli dei prezzi e sia costretta a ridurli allineandoli ai prezzi delle importazioni cinesi.

(262)

Pur essendo probabile che l'industria dell'Unione continui a essere redditizia in caso di un allineamento dei prezzi del 2 %, tale livello di redditività non sarebbe sostenibile a breve e medio termine, in quanto sarebbe (ampiamente) inferiore al profitto di riferimento del 10 %. Tuttavia tale scenario non tiene conto della riduzione del volume delle vendite dell'industria dell'Unione che probabilmente si verificherebbe se le misure fossero abrogate, come spiegato al considerando 163. Di fatto, l'industria dell'Unione ha bisogno di un certo livello di profitti per poter continuare a investire al fine di migliorare il processo di produzione mediante riciclaggio della materia prima, tenuto conto delle difficoltà nell'approvvigionamento di materie prime vergini, al fine di migliorare continuamente le capacità di produzione e di R&S per i prodotti a grani più fini e di sviluppare ulteriori capacità per le materie prime per dipendere di meno dai fornitori di materie prime di paesi terzi.

(263)

La Commissione ha inoltre ritenuto che i produttori esportatori cinesi siano in grado di ridurre i loro prezzi nei confronti dell'Unione, pur continuando a vendere a prezzi superiori a tale livello in altri paesi terzi. Data la notevole capacità inutilizzata in Cina e il fatto che l'inchiesta non ha rivelato alcun elemento di prova che dimostri che tale capacità inutilizzata possa essere assorbita dai mercati di altri paesi terzi o dal mercato interno cinese, esiste per i produttori esportatori cinesi un forte incentivo a ridurre ulteriormente i livelli dei prezzi (ossia al di sotto dei prezzi in RPA) al fine di acquisire quote di mercato nell'Unione. Questo perché, come indicato al considerando 155, la Cina controlla il 60 % delle riserve mondiali di minerale di tungsteno e, al contempo, applica un'imposta sull'esportazione del 20 % sul concentrato di tungsteno. Inoltre i prezzi cinesi del periodo dell'inchiesta di riesame comprendono anche un aumento temporaneo dei costi del trasporto marittimo di merci dovuto alle interruzioni della catena di approvvigionamento causate dalla pandemia di COVID-19. In questo scenario gli elevati volumi di carburo di tungsteno conveniente eserciteranno una considerevole pressione sui prezzi nei confronti dell'industria dell'Unione, che dovrà ridurre ulteriormente i propri prezzi per riuscire ancora a vendere sul mercato dell'Unione. Allo stesso tempo, tuttavia, l'industria dell'Unione perderà anche volumi di vendita, perché non sarà in grado di portare i prezzi allo stesso basso livello dei prezzi delle esportazioni cinesi. L'industria dell'Unione reagirà pertanto con un mix di strategie volte alla riduzione dei prezzi e dei volumi.

(264)

In tale contesto la Commissione ha tenuto conto di due fattori principali. In primo luogo, l'industria dell'Unione è ad alta intensità di capitale e caratterizzata da elevati costi fissi, in quanto i forni non possono essere spenti. In secondo luogo, a causa di tale struttura dei costi, le diminuzioni dei prezzi hanno un impatto maggiore sulla redditività che sul calo del volume delle vendite, poiché tale calo può essere assorbito finché i costi fissi sono coperti.

(265)

In questo contesto, come nel precedente riesame in previsione della scadenza (110), la Commissione ha dapprima analizzato lo scenario di un calo del volume delle vendite del 25 %, che probabilmente si verificherà nel breve termine. Nel periodo dell'inchiesta di riesame tale calo ammonterebbe a 4 250 tonnellate o ad appena il [10 - 13] % della capacità inutilizzata cinese. Ipotizzando la risposta più probabile dell'industria dell'Unione, ossia un mix di riduzione dei prezzi e del volume, essa sarebbe andata in perdita (già pari al 2 % se calcolata in base ai prezzi in RPA) nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(266)

In secondo luogo, la Commissione ha analizzato lo scenario di un calo del volume delle vendite del 50 %. È probabile che questo scenario si verifichi nel medio termine (2-3 anni), in particolare per quanto riguarda le applicazioni di prodotti a pezzatura grossa e a minor valore aggiunto, caso in cui gli utilizzatori saranno costretti ad acquistare il prodotto in esame più conveniente anziché il prodotto simile. Nel periodo dell'inchiesta di riesame tale calo ammonterebbe a 8 500 tonnellate o al [21 - 26] % della capacità inutilizzata cinese. Con una risposta che preveda un mix di riduzione dei prezzi e del volume, l'industria dell'Unione andrebbe in perdita (il margine negativo sarebbe già pari al 16 % se calcolato in base ai prezzi in RPA).

(267)

Alla luce di quanto precede, una riduzione del prezzo di vendita al di sotto del prezzo all'importazione in RPA nel periodo dell'inchiesta di riesame, unitamente a un calo dei volumi delle vendite, trasformerà l'industria dell'Unione in un'industria in perdita. Nel medio termine è probabile che i produttori dell'Unione non integrati a valle saranno obbligati a liquidare la loro attività perché saranno direttamente esposti sul mercato libero alla pressione al ribasso esercitata sui prezzi dalle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping provenienti dalla Cina. I produttori dell'Unione integrati a valle continueranno invece a vendere carburo di tungsteno agli utilizzatori collegati a prezzi inferiori. Più a lungo termine è probabile che anche i produttori dell'Unione integrati a valle cessino la loro attività perché nel lungo periodo non saranno in grado di competere con questa pressione, visto che anche i loro utilizzatori collegati sceglieranno di acquistare carburo di tungsteno dalla Cina.

(268)

Su tale base la Commissione ha concluso che l'assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo di importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi pregiudizievoli nonché il rischio della reiterazione di un pregiudizio notevole.

(269)

Nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno sostenuto che, alla luce della crescita complessivamente positiva dell'industria dell'Unione, da un lato, e dei prezzi all'importazione, della quantità delle importazioni e della quota di mercato degli esportatori cinesi sul mercato dell'Unione, dall'altro, la conclusione della Commissione relativa al rischio di reiterazione del pregiudizio non sembra essere suffragata da elementi di prova.

(270)

La valutazione del rischio di reiterazione del pregiudizio si è basata sugli elementi presentati nei considerando da 257 a 267, quali i) la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Cina, ii) l'attrattiva del mercato dell'Unione, iii) i probabili livelli dei prezzi delle importazioni dalla Cina in assenza di misure antidumping e iv) il loro probabile impatto sull'industria dell'Unione; pertanto, non sugli elementi suggeriti da Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret. L'argomentazione è stata quindi respinta.

(271)

Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno inoltre sostenuto che più di tre decenni di protezione hanno suscitato l'impressione che il rischio di reiterazione del pregiudizio sembri persistente per l'industria dell'Unione.

(272)

La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. L'inchiesta attuale ha stabilito la reiterazione del pregiudizio in base agli elementi di cui al considerando 257. Il fatto che le misure siano in vigore da un lungo periodo di tempo non incide sull'analisi del rischio di reiterazione del pregiudizio, che è effettuata in occasione di ciascun riesame in previsione della scadenza. L'argomentazione è stata quindi respinta.

7.   INTERESSE DELL'UNIONE

(273)

In conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento in vigore delle misure antidumping esistenti sia chiaramente contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata sulla valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori, degli utilizzatori e dei fornitori di materie prime. A tutte le parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(274)

In primo luogo, è opportuno rilevare l'importanza del prodotto oggetto del riesame per alcune industrie dell'Unione. Il carburo di tungsteno è fondamentale per la produzione di macchinari, in particolare nei settori automobilistico e dell'aviazione, per le macchine del settore edile, in particolare per infrastrutture quali strade, autostrade e binari ferroviari, e per gli strumenti di estrazione e perforazione. Inoltre il carburo di tungsteno ha varie applicazioni nel settore della sicurezza e della difesa. Tutte queste applicazioni inducono a ritenere che diverse catene del valore dipendano dalla fornitura continua e frequente di pezzi di usura o rivestimenti superficiali in carburo di tungsteno per mantenere in funzione macchinari e strumenti.

(275)

Occorre inoltre ricordare che nelle inchieste precedenti si è ritenuto che l'adozione di misure non fosse contraria all'interesse dell'Unione. Inoltre il fatto che la presente inchiesta sia un riesame in previsione della scadenza, che in quanto tale esamina una situazione in cui le misure antidumping sono già in vigore, permette di valutare gli eventuali effetti negativi indebiti delle attuali misure antidumping sulle parti interessate.

(276)

Su questa base è stato esaminato se, nonostante le conclusioni riguardanti il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio, esistono motivi validi che porterebbero a concludere che non è nell'interesse dell'Unione mantenere le misure in questo caso specifico.

7.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(277)

Come indicato al considerando 166, nel periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile è stato fabbricato da nove produttori dell'Unione appartenenti a sette gruppi. Di questi, sei richiedenti appartenevano a cinque gruppi. Nashira Hardmetals S.r.l. ("Nashira") ha inoltre collaborato all'inchiesta come utilizzatore, in quanto la sua attività di utilizzatore del prodotto oggetto del riesame era prevalente rispetto all'attività di produzione. La maggior parte dell'industria dell'Unione ha pertanto partecipato attivamente all'inchiesta.

(278)

Tenuto conto delle conclusioni sulla situazione dell'industria dell'Unione esposte nei considerando da 249 a 255 e degli argomenti relativi all'analisi del rischio reiterazione del pregiudizio presentati nei considerando da 256 a 268, la Commissione ha concluso che verosimilmente l'industria dell'Unione subirebbe un grave deterioramento della sua situazione finanziaria in caso di scadenza dei dazi antidumping. Le misure si sono dimostrate essenziali per mantenere la produzione del carburo di tungsteno nell'UE perché l'industria dell'Unione non sarebbe stata in grado di resistere alla pressione dei grandi volumi di importazioni di carburo di tungsteno oggetto di dumping dalla RPC venduti nel mercato dell'UE al di sotto dei livelli di prezzo dell'industria dell'Unione.

(279)

Si ritiene che il mantenimento delle misure andrebbe a vantaggio dell'industria dell'Unione, in quanto le misure vigenti hanno ridotto la concorrenza diretta del carburo di tungsteno proveniente dalla Cina a prezzi sleali. Hanno consentito ai produttori di carburo di tungsteno dell'Unione di investire intensamente per innovare il processo di produzione e aumentare le capacità di riciclaggio e di materie prime, al fine di ridurre la dipendenza dalle importazioni dalla Cina e contribuire all'economia circolare, inserita nell'agenda del Green Deal europeo (111).

(280)

Per contro, l'eventuale abrogazione delle misure avrà probabilmente un effetto negativo sull'industria dell'Unione, compromettendo gravemente la possibilità di sopravvivenza dell'industria dell'Unione che, di conseguenza, potrebbe essere costretta a cessare le proprie attività, riducendo così le fonti di approvvigionamento disponibili e la concorrenza sul mercato dell'UE. Se i produttori dell'Unione cesseranno la produzione, i produttori di utensili in metallo duro e di parti di macchine dell'UE dipenderanno prevalentemente dalle importazioni di materie prime da paesi terzi, e principalmente dalla RPC, che non solo è il principale produttore mondiale di tungsteno ma possiede anche gran parte delle riserve mondiali.

7.2.   Interesse degli importatori indipendenti

(281)

Nessun importatore ha collaborato all'inchiesta.

(282)

Come indicato dai richiedenti nella domanda, il mancato riscontro può essere dovuto al fatto che gli importatori generalmente commerciano un'ampia gamma di metalli e dispongono di fonti alternative di approvvigionamento di carburo di tungsteno oltre all'Unione e alla Cina, come Israele, Russia, Giappone, Corea del Sud e USA.

(283)

In linea con le risultanze delle inchieste precedenti, non vi erano elementi comprovanti che gli importatori non sarebbero in grado di continuare a rifornirsi dalla RPC o che avessero notevoli difficoltà a trovare altre fonti.

(284)

Su tale base la Commissione ha concluso che gli importatori non hanno motivi validi a sfavore del mantenimento delle misure in vigore.

7.3.   Interesse degli utilizzatori

(285)

All'apertura sono stati contattati 54 importatori/utilizzatori noti cui è stato fornito un link al questionario sul sito web della Commissione. Nove di questi utilizzatori si sono manifestati entro i termini concessi (tra cui, come indicato al considerando 277, Nashira, che produceva anche piccoli volumi del prodotto simile). Essi usavano il carburo di tungsteno, tra l'altro, per fabbricare carburo cementato per la produzione di utensili in metallo duro per vari settori come quello automobilistico, aerospaziale e dei macchinari.

(286)

Sette dei nove utilizzatori hanno risposto al questionario (tre dei sette sono collegati).

(287)

Altri 10 utilizzatori si sono manifestati prima della divulgazione delle informazioni. Detti utilizzatori hanno espresso la loro opinione riguardo al mantenimento delle misure in vigore, ma non hanno risposto al questionario. Inoltre un altro utilizzatore ha espresso la propria opinione prima della divulgazione delle informazioni, ma, non avendo confermato la riservatezza di tale opinione e non avendo fornito una sintesi non riservata, la sua opinione non è stata presa in considerazione.

(288)

Tra i sette utilizzatori che hanno risposto al questionario, cinque si sono opposti al mantenimento delle misure: Betek, Gühring, Konrad Friedrichs e G-ELIT e Höganäs Germany GmbH ("Höganäs"). Per contro, Nashira ha appoggiato il mantenimento delle misure, mentre Saar-Hartmetall und Werkzeuge GmbH ("Saar-Hartmetall"), pur essendo generalmente favorevole alle misure antidumping, ha sostenuto che, in quanto società più piccola, essa risentiva maggiormente delle misure antidumping rispetto alle società più grandi.

(289)

Inoltre, dei 10 utilizzatori che hanno reso nota la loro opinione prima della divulgazione delle informazioni ma non hanno risposto al questionario, sei hanno appoggiato il mantenimento delle misure: Ceratizit Austria GmbH, Ceratizit Luxembourg S.à r.l., AB Sandvik Coromant, Seco Tools AB, Dormer Pramet s.r.o. e Hyperion Materials &Technologies ("Hyperion"). In base a informazioni pubbliche, cinque di questi utilizzatori erano collegati all'industria dell'Unione. Per contro, quattro si sono opposti al mantenimento delle misure: Fabricación Metales Duros S.A.L., Atlas Diamant GmbH, Abitzsch Präzisionsnormteile GmbH e Oerlikon METCO WOKA GmbH.

(290)

I cinque utilizzatori collegati all'industria dell'Unione hanno sostenuto che il tungsteno era una materia prima strategica e che il carburo di tungsteno era il componente di base per gli utensili in metallo duro e le parti di macchine, ampiamente utilizzati nei settori industriale e dell'edilizia nell'UE. Hanno inoltre affermato che, poiché gli utensili e le parti di macchine erano materiali di consumo, una fornitura stabile di carburo di tungsteno per la produzione di nuovi utensili e componenti sarebbe fondamentale per il funzionamento generale della catena del valore dell'industria dell'Unione e dell'economia dell'UE in generale. Hanno sostenuto che l'industria del carburo di tungsteno dell'Unione aveva un ruolo fondamentale nel garantire la stabilità dell'approvvigionamento.

(291)

Hyperion ha appoggiato il mantenimento delle misure anche alla luce del ruolo dell'industria dell'Unione nel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nei confronti del mercato dell'UE, oltre a considerazioni riguardanti la sostenibilità, l'economia circolare e l'ambiente.

(292)

Saar-Hartmetall ha sostenuto che, in caso di abrogazione delle misure, nel breve termine gli utilizzatori trarrebbero vantaggio dai bassi prezzi all'importazione dalla Cina e l'industria dell'Unione sarebbe estromessa dal mercato. Tuttavia, a medio e lungo termine, i produttori cinesi del prodotto in esame diventerebbero dominanti sul mercato e sarebbero in grado di fissare i prezzi nell'Unione. Hyperion ha inoltre sostenuto che la diminuzione o la cessazione della produzione dell'industria dell'Unione farebbe sorgere problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di carburo di tungsteno nel mercato dell'UE. Come dimostrato dalla pandemia di COVID-19, l'approvvigionamento a lunga distanza dalla Cina è stato fragile e pertanto l'approvvigionamento locale nell'Unione deve rimanere un'opzione praticabile.

(293)

I quattro utilizzatori che si sono opposti al mantenimento delle misure, che non hanno risposto al questionario, hanno affermato che i dazi antidumping sul carburo di tungsteno indebolirebbero la loro competitività a livello globale.

(294)

Betek, il Gruppo Gühring, Höganäs, Nashira e Saar-Hartmetall ("gli utilizzatori che hanno collaborato") hanno acquistato una quantità del prodotto oggetto del riesame corrispondente al 22,9 % del consumo del mercato libero nell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. Essi hanno acquistato il prodotto oggetto del riesame dall'industria dell'Unione, dalla Cina e da altri paesi terzi. La maggior parte delle loro importazioni dalla Cina è stata effettuata in RPA. Altri paesi terzi che hanno fornito carburo di tungsteno agli utilizzatori che hanno collaborato nel periodo dell'inchiesta comprendevano: Israele, Russia, Giappone e Vietnam.

(295)

L'inchiesta ha rivelato che il fatturato derivante dalla vendita di prodotti che incorporano carburo di tungsteno, per gli utilizzatori che hanno collaborato, rappresentava tra il 24 % e il 100 % del loro fatturato totale nel periodo dell'inchiesta di riesame. Alcuni utilizzatori facevano parte di gruppi verticalmente integrati e vendevano alcuni prodotti fabbricati ad altre società del gruppo, mentre altri erano entità indipendenti che vendevano utensili in carburo cementato sia sul mercato dell'UE che al di fuori dell'Unione. Per quanto riguarda le vendite al di fuori dell'Unione, una parte sostanziale del carburo di tungsteno utilizzato come materia prima è stata acquistata dalla RPC in RPA, senza quindi pagare dazi all'importazione.

(296)

Gli utilizzatori che hanno collaborato producevano un'ampia gamma di prodotti che incorporano il prodotto oggetto del riesame. La rilevanza dei costi del carburo di tungsteno variava notevolmente da un utilizzatore all'altro. In base alle informazioni fornite da diversi utilizzatori, il carburo di tungsteno rappresentava tra il 13 % e il 71 % dei costi dei prodotti che incorporano carburo di tungsteno e tra il 7 % e il 22 % dei costi totali sostenuti dalle società per tutti i prodotti fabbricati. Alcuni utilizzatori hanno fornito dati sui costi per tipi di prodotto rappresentativi da essi selezionati, mentre altri hanno fornito costi per l'intera società. Pertanto tale analisi è stata effettuata sulla base dei dati a disposizione della Commissione per ciascuno dei due confronti.

(297)

Gli utilizzatori che hanno collaborato hanno generalmente registrato utili nel periodo dell'inchiesta di riesame, sia a livello dell'intera società sia per i prodotti che incorporano il prodotto in esame. La redditività a livello societario rappresentava tra l'1 % e il 7 % del fatturato totale, mentre la redditività dei prodotti che incorporavano il prodotto oggetto del riesame rappresentava tra il 3 % e il 6 % del fatturato realizzato dalle vendite di tali prodotti.

(298)

Uno degli utilizzatori che hanno collaborato, Höganäs, ha sostenuto che, a causa delle misure antidumping in vigore, doveva competere con le società che fabbricano prodotti finiti al di fuori dell'Unione e che hanno accesso a materie prime più convenienti. Di conseguenza aveva dovuto accettare margini inferiori rispetto agli utilizzatori nei paesi terzi.

(299)

La Commissione ha riscontrato, come rammentato al considerando 297, che secondo le risultanze dell'inchiesta gli utilizzatori sono stati generalmente in grado di realizzare un certo profitto nel periodo dell'inchiesta di riesame. In questo contesto l'argomentazione secondo cui gli utilizzatori in altri paesi realizzano presumibilmente maggiori profitti rispetto agli utilizzatori dell'Unione non è di per sé sufficiente per concludere che le misure sono chiaramente contrarie all'interesse dell'Unione. L'argomentazione è stata quindi respinta.

(300)

Il Gruppo Gühring, che si è opposto alle misure, ha sostenuto che, in caso di mantenimento delle stesse, perderebbe quote di mercato dei suoi prodotti in carburo cementato, in quanto si troverebbe in una situazione di svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti al di fuori dell'Unione, che potrebbero acquistare carburo di tungsteno cinese senza pagare i dazi antidumping. Ha affermato che il costo principale dei suoi prodotti è costituito dalle materie prime (ossia il carburo di tungsteno), una materia prima che non può essere sostituita da un'altra. Inoltre non potrebbe assorbire i costi più elevati delle materie prime e l'unico modo per evitare di perdere quote di mercato sarebbe trasferire gli impianti produttivi al di fuori dell'Unione.

(301)

Il mantenimento delle misure si limiterebbe al mantenimento dell'aliquota del dazio antidumping stabilita nell'inchiesta iniziale, ossia all'applicazione della stessa aliquota del dazio. Pertanto gli utilizzatori non dovrebbero sostenere costi delle materie prime più elevati rispetto a quelli attuali. La Commissione ha riscontrato, come rammentato al considerando 297, che secondo le risultanze dell'inchiesta generalmente gli utilizzatori hanno registrato utili nel periodo dell'inchiesta di riesame. Per quanto riguarda l'argomentazione relativa alla delocalizzazione da parte degli utilizzatori, la Commissione ha osservato che gli utilizzatori non hanno trasferito la maggior parte della loro produzione, nonostante le misure in vigore, e non vi erano elementi di prova che dimostrassero, al contrario, che l'abrogazione delle misure impedirebbe la delocalizzazione in Cina o in altri paesi terzi. Pertanto tali argomentazioni sono state respinte.

(302)

Saar-Hartmetall ha affermato che, mentre l'industria dell'Unione potrebbe sopravvivere in uno scenario di mantenimento delle misure, gli utilizzatori che producono utensili in metallo duro non sarebbero competitivi nei prodotti a maggiore intensità di materie prime e nei prodotti privi di uno specifico know-how tecnologico.

(303)

La Commissione ha osservato che finora le misure non avevano impedito agli utilizzatori di trasformare il prodotto in esame senza dazi, in quanto la stragrande maggioranza delle importazioni era in RPA, quindi senza dazi. Come indicato nella tabella 7, nel periodo dell'inchiesta di riesame gli utilizzatori hanno pagato dazi antidumping solo su 38 tonnellate importate nel regime normale. Inoltre questo modello di scambi commerciali non sembra essere necessariamente incentivato dalle misure: come ricordato al considerando 274, il carburo di tungsteno ha una varietà di applicazioni in molti settori in tutti i paesi, pertanto gli utensili in metallo duro realizzati in carburo di tungsteno sono prodotti "globali" suscettibili, in tutta probabilità, di essere esportati dall'Unione. Tale argomentazione è stata quindi respinta.

(304)

Dall'inchiesta è emerso che, nonostante le misure antidumping in vigore, i numerosi utilizzatori che hanno presentato osservazioni sono stati in grado di proseguire la loro attività nell'UE acquistando dall'industria dell'Unione, importando dalla Cina in RPA senza pagare dazi antidumping e importando da altre fonti di carburo di tungsteno. Nel periodo dell'inchiesta di riesame sono stati effettivamente pagati dazi antidumping solo su 38 tonnellate di carburo di tungsteno importate nel regime normale. Inoltre gli utilizzatori hanno generalmente registrato utili nonostante le misure antidumping in vigore. Oltre a ciò, diversi utilizzatori, sia collegati che non collegati all'industria dell'Unione, a prescindere dal loro eventuale coinvolgimento anche nella produzione del prodotto simile, hanno appoggiato il mantenimento delle misure. In tali circostanze la Commissione è giunta alla conclusione che le misure in vigore non hanno un impatto negativo significativo sugli utilizzatori.

7.4.   Interesse dei fornitori di materie prime

(305)

Due società e un'associazione dell'industria di riciclaggio a monte si sono manifestate esprimendo il proprio sostegno al mantenimento delle misure. Le due società erano la RS-Recycling GmbH e la PA Metals Recycling OHG, mentre l'associazione era la "European Recycling Industries' Confederation" (EuRIC). Un altro utilizzatore si è manifestato e ha presentato la sua osservazione, ma, non avendone confermato la riservatezza e non avendo fornito una sintesi non riservata, la sua osservazione non è stata presa in considerazione.

(306)

Le due società summenzionate e l'associazione hanno sostenuto di aver effettuato ingenti investimenti nell'attività di riciclaggio del tungsteno e di altri rottami metallici e che, alla luce degli obiettivi ambientali globali e dell'Unione, lo sviluppo di economie circolari e catene del valore sostenibili era diventato sempre più importante. Hanno inoltre affermato che la Cina disponeva delle maggiori riserve di tungsteno al mondo e che il governo della RPC tendeva a mantenere bassi i prezzi dei prodotti di tungsteno di base per scoraggiare l'uso di materie prime secondarie. Hanno pertanto sostenuto che, in caso di scadenza delle misure e di ripresa delle importazioni oggetto di dumping di carburo di tungsteno dalla Cina (ottenuto principalmente da materie prime principali), l'Unione perderebbe una parte importante della sua catena del valore circolare, il che metterebbe i riciclatori dell'UE a rischio di fallimento e vanificherebbe gli sforzi dell'Unione volti a creare catene di approvvigionamento sostenibili e circolari.

(307)

Su questa base la Commissione è giunta alla conclusione che è nell'interesse dei fornitori mantenere le misure antidumping in vigore.

7.5.   Altri elementi presi in esame

7.5.1.   Concorrenza nell'Unione e nuovo ingresso sul mercato

(308)

I produttori esportatori Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno sostenuto che il mercato dell'Unione era caratterizzato da operatori di mercato strettamente interconnessi, con relazioni commerciali di lunga data, che avrebbero dissuaso le parti interessate dal presentare osservazioni chiaramente contrarie alle misure. Essi hanno sostenuto che il mercato dell'Unione rappresentava un mercato ben protetto e autosufficiente, senza che fosse necessario diversificare le fonti di approvvigionamento o garantire la concorrenza e che era dominato da operatori influenti a scapito degli utilizzatori e degli importatori. Essi hanno affermato che le preoccupazioni espresse da alcuni utilizzatori in merito alla fissazione dei prezzi e alla realizzazione di profitti implicavano che i costi e i prezzi sul mercato dell'Unione erano fissati a livelli molto più elevati rispetto ad altri paesi.

(309)

Si rammenta che sul mercato sono presenti sette gruppi di produttori dell'Unione, che utilizzano diversi processi di fabbricazione e diverse materie prime. Come citato ai considerando da 56 a 58, alcuni produttori dell'Unione utilizzano solo materie prime vergini mentre altri utilizzano sia materie prime vergini sia rottami. I sette gruppi di produttori dell'Unione sono indipendenti tra loro e sono in concorrenza tra loro sul mercato dell'Unione. Inoltre l'inchiesta ha dimostrato che esistono altre fonti di approvvigionamento nel mercato dell'Unione, come ricordato nel considerato 294. Infine la Commissione ha osservato che, rispetto al precedente riesame in previsione della scadenza, quando sul mercato erano attivi sei gruppi di produttori dell'Unione, è entrato sul mercato Nashira, un nuovo produttore dell'UE. Ciò ha dimostrato che il mercato dell'Unione era ancora dinamico e che le barriere all'ingresso potevano essere superate. L'argomentazione è stata quindi respinta.

7.5.2.   Il tungsteno come materia prima critica, come potenziale materia prima strategica e come minerale proveniente da zone di conflitto

(310)

Dal 2011 il tungsteno è costantemente classificato come materia prima critica per l'Unione (112). La sua permanenza nell'elenco delle materie prime critiche dell'Unione è stata suggerita dalla Commissione nella sua proposta di normativa europea sulle materie prime critiche (113).

(311)

Inoltre, nella sua proposta di normativa europea sulle materie prime critiche, la Commissione ha proposto il tungsteno anche come materia prima strategica, concetto che comprende le materie prime che rivestono grande importanza per una tecnologia che contribuisce alla duplice transizione verde e digitale e agli obiettivi aerospaziali e di difesa (114).

(312)

Infine l'attenzione che l'Unione ha rivolto alla catena di approvvigionamento del tungsteno è stata ulteriormente confermata dall'inclusione del tungsteno tra i minerali provenienti da zone di conflitto nel regolamento sui minerali provenienti da zone di conflitto (115). Ciò implica che l'importazione di tungsteno richiede obblighi in materia di dovere di diligenza a carico degli importatori dell'Unione per garantire che il commercio di tungsteno non serva a finanziare gruppi armati, ad alimentare il lavoro forzato e altre violazioni dei diritti umani e a favorire la corruzione e il riciclaggio di denaro nelle zone politicamente instabili.

(313)

Alla luce del complesso quadro normativo relativo alla catena di approvvigionamento del tungsteno nonché dell'importanza strategica del tungsteno, è pertanto nell'interesse dell'Unione mantenere la produzione di carburo di tungsteno nell'Unione, promuovere il riciclaggio allo scopo di ridurre il consumo di materie prime principali e diminuire la relativa dipendenza dalle importazioni.

7.5.3.   Eventuale proroga delle misure

(314)

Höganäs, che si è opposta al mantenimento delle misure, ha sostenuto di aver dovuto pagare il dazio antidumping sul carburo di tungsteno, ma che al contempo non esisteva alcun dazio antidumping sui prodotti a valle.

(315)

Nashira, società sia produttrice che utilizzatrice, favorevole al mantenimento delle misure, ha inoltre sostenuto di dover affrontare una forte concorrenza da parte dei produttori cinesi di utensili in metallo duro, spesso integrati verticalmente, che producono anche carburo di tungsteno e, in alcuni casi, possiedono miniere di tungsteno. Nashira ha anche sostenuto che le misure antidumping sul carburo di tungsteno non erano sufficienti a proteggere e a stabilizzare il mercato del tungsteno in Europa e ha proposto di introdurre misure antidumping anche sui prodotti a base di tungsteno di cui alle voci 8207 e 8209.

(316)

La Commissione ha osservato che l'ambito della presente inchiesta è limitato al carburo di tungsteno, al carburo di tungsteno fuso e al carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polveri metalliche. Nel contesto della presente inchiesta, la definizione del prodotto non può essere modificata. Pertanto tali argomentazioni sono state respinte.

7.5.4.   Durata delle misure

(317)

Zhangyuan Tungsten, Xianglu Tungsten e Golden Egret hanno sostenuto che le misure antidumping sul prodotto in esame sono in vigore da troppo tempo e che pertanto la loro proroga non era giustificata.

(318)

La Commissione ha ricordato che a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, nel caso in cui venga stabilita la persistenza o la reiterazione di dumping pregiudizievole e le misure non siano chiaramente contrarie all'interesse generale dell'Unione, tali misure devono essere mantenute. Tutte le condizioni sono soddisfatte nella presente inchiesta. Analogamente le parti interessate non hanno dimostrato l'esistenza di alcun motivo specifico in termini di interesse generale dell'Unione che deporrebbe chiaramente a sfavore della proroga delle misure. La Commissione non ha pertanto nessuna alternativa all'istituzione di misure antidumping. L'argomentazione è pertanto respinta.

7.5.5.   Carburo di tungsteno fuso

(319)

Technogenia ha sostenuto che non vi era più alcun interesse dell'UE che sostenesse le misure antidumping sul carburo di tungsteno fuso, in quanto l'industria dell'Unione ne ha cessato la produzione.

(320)

Sebbene l'inchiesta abbia dimostrato che il carburo di tungsteno fuso non è più prodotto sul mercato dell'Unione, il carburo di tungsteno fuso e il carburo di tungsteno sono parzialmente intercambiabili, come indicato al considerando 66. La Commissione ha inoltre constatato che esistono fonti alternative e che il carburo di tungsteno fuso può essere importato dal Canada senza dazi antidumping. L'argomentazione è stata quindi respinta.

7.6.   Conclusioni in merito all'interesse dell'Unione

(321)

Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi in termini di interesse dell'Unione per non mantenere le misure in vigore sulle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno fuso e di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della RPC.

8.   MISURE ANTIDUMPING

(322)

Sulla base delle conclusioni cui è giunta la Commissione in merito alla persistenza del dumping, alla reiterazione del pregiudizio e all'interesse dell'Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping sul carburo di tungsteno, sul carburo di tungsteno fuso e sul carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della RPC.

(323)

A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (116), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(324)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica, attualmente classificati con i codici NC 2849 90 30 ed ex 3824 30 00 (117) (codice TARIC 3824300010), originari della Repubblica popolare cinese.

2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1, è pari al 33 %.

3.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2737/90 del Consiglio, del 24 settembre 1990, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 264 del 27.9.1990, pag. 7).

(3)  Decisione 90/480/CEE della Commissione, del 24 settembre 1990, relativa all'accettazione degli impegni offerti da alcuni esportatori nell'ambito della procedura antidumping concernente le importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese e alla chiusura dell'inchiesta nei confronti degli stessi esportatori (GU L 264 del 27.9.1990, pag. 59).

(4)  Regolamento (CE) n. 610/95 del Consiglio, del 20 marzo 1995, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2735/90, (CEE) n. 2736/90 e (CEE) n. 2737/90 che istituiscono un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di minerali di tungsteno e dei loro concentrati, di ossido di tungsteno e acido di tungsteno, di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese, e dispone la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CE) n. 2286/94 della Commissione (GU L 64 del 22.3.1995, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 771/2004 del Consiglio, del 7 aprile 1998, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 111 del 9.4.1998, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 2268/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 395 del 31.12.2004, pag. 56).

(7)  Regolamento (CE) n. 1275/2005 del Consiglio, del 26 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2268/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 202 del 3.8.2005, pag. 1).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 287/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica e di carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 78 del 24.3.2011, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51). Tale regolamento è stato codificato dal regolamento di base.

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/942 della Commissione, del 1o giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 53).

(11)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 354 del 3.9.2021, pag. 2).

(12)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno fuso e di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese (GU C 217 dell'1.6.2022, pag. 17).

(13)  http://www.ctia.com.cn/en/news/31091.html.

(14)  https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2604.

(15)  La Commissione ha anche verificato i dati macroeconomici presso la sede del legale rappresentante dei richiedenti.

(16)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/942 della Commissione, considerando 37.

(17)  Regolamento (CE) n. 771/98 del Consiglio, considerando 11; regolamento (CE) n. 2268/2004 del Consiglio, considerando da 17 a 19; e regolamento di esecuzione (UE) 2017/942 della Commissione, considerando 196.

(18)  http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm.

(19)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, del 26 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

(20)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, considerando 49.

(21)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, considerando da 56 a 60.

(22)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, considerando da 61 a 64.

(23)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, considerando da 65 a 73.

(24)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, considerando da 74 a 77.

(25)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, considerando da 78 a 80.

(26)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, considerando 81 a 90.

(27)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2017) 483 final/2, del 20.12.2017, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=it.

(28)  Domanda di riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036 sul carburo di tungsteno originario della Cina, presentata il 25 febbraio 2022 dall'industria del carburo di tungsteno dell'UE.

(29)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione.

(30)  Domanda di riesame in previsione della scadenza, punto 60.

(31)  Ibidem, punto 62.

(32)  Ibidem, punto 63.

(33)  Ibidem, punto 65.

(34)  Ibidem, punto 70.

(35)  Ibidem, punto 71.

(36)  Ibidem, punto 72.

(37)  Ibidem, punti da 72 a 75.

(38)  Ibidem, punto 78.

(39)  Ibidem, punto 76.

(40)  Ibidem, punto 80.

(41)  Ibidem, punto 81.

(42)  Ibidem, punto 82.

(43)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1812 della Commissione, del 14 ottobre 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese (GU L 366 del 15.10.2021, pag. 62, considerando 90).

(44)  Domanda di riesame in previsione della scadenza, punto 86.

(45)  Ibidem, punto 87.

(46)  Ibidem, punto 88.

(47)  Ibidem, punto 89.

(48)  Ibidem, punto 90.

(49)  Ibidem, punto 91.

(50)  Ibidem, punto 94.

(51)  Ibidem, punto 93.

(52)  Ibidem, punto 91.

(53)  Ibidem, punto 95.

(54)  Cfr.: http://www.minmetals.com.cn/ (consultato l'11 maggio 2023).

(55)  Cfr.: https://www.601.cn/ & https://aiqicha.baidu.com/company_detail_30386666552710 (consultato l'11 maggio 2023).

(56)  Cfr.: http://www.gesac.com.cn & https://aiqicha.baidu.com/company_detail_29681726678350 (consultato l'11 maggio 2023).

(57)  Cfr.: http://www.zgcc.com/ (consultato l'11 maggio 2023).

(58)  Cfr.: http://www.minmetals.com.cn/ (consultato l'11 maggio 2023).

(59)  Cfr.: http://www.gesac.com.cn & https://aiqicha.baidu.com/company_detail_29681726678350 (consultato l'11 maggio 2023).

(60)  Relazione annuale 2021 di China Minmetals. Cfr.: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/600058_20220315_11_WhMHFybV.pdf (consultato l'11 maggio 2023).

(61)  Ibidem, pagina 189.

(62)  Ibidem, pagina 181/244.

(63)  Relazione annuale 2022 di Xiamen Tungsten, pagg. 237/304 e pagg. 255/304. Cfr.: https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202304211585690834_1.pdf?1682102399000.pdf (consultato l'11 maggio 2023).

(64)  Cfr.: http://www.minmetals.com.cn/ddjj/gztx/ (consultato l'11 maggio 2023).

(65)  Cfr. ad esempio l'articolo 33 della costituzione del PCC.

(66)  Cfr.: www.oke-carbide.com (consultato l'11 maggio 2023).

(67)  Relazione semestrale 2022 di OKE carbide. Cfr.: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2022/2022-8/2022-08-10/8408838.PDF (consultato l'11 maggio 2023).

(68)  Ibidem, pag. 133.

(69)  Associazione cinese dell'industria del tungsteno. Disponibile all'indirizzo: https://www.ctia.net.cn/about/Charter/ (consultato l'11 maggio 2023) e statuto dell'Associazione cinese dell'industria dei metalli non ferrosi. Disponibile all'indirizzo: www.chinania.org.cn (consultato l'11 maggio 2023).

(70)  Cfr.: https://minmetalstungsten.com/news/940.html (consultato l'11 maggio 2023).

(71)  Cfr.: https://aiqicha.baidu.com/company_detail_29681726678350 (consultato l'11 maggio 2023).

(72)  Articolo 2 dello statuto di Xiamen Tungsten. Cfr.: https://data.eastmoney.com/notices/detail/600549/AN202304211585690826.html# (consultato l'11 maggio 2023).

(73)  Ibidem, articolo 98.

(74)  Comunicazione 2023/48 concernente il controllo dei quantitativi complessivi di estrazione e il primo lotto di indicatori applicabili alle terre rare e ai minerali di tungsteno per il 2023. Disponibile all'indirizzo: http://gi.mnr.gov.cn/202304/t20230412_2781069.html (consultato l'11 maggio 2023).

(75)  Ibidem, punto I.1.

(76)  Ibidem.

(77)  Ibidem, punto II.5.

(78)  Comunicazione 2022/138 concernente il controllo dei quantitativi complessivi di estrazione e il primo lotto di indicatori applicabili alle terre rare e ai minerali di tungsteno per il 2022. Disponibile all'indirizzo: http://gi.mnr.gov.cn/202208/t20220817_2745900.html (consultato l'11 maggio 2023).

(79)  Ibidem, sezione I.

(80)  14o piano quinquennale sullo sviluppo dell'industria delle materie prime. Cfr.: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html (consultato l'11 maggio 2023).

(81)  Ibidem, punto VII.1.

(82)  Ibidem.

(83)  Cfr. il 14o piano quinquennale di Jiangxi sullo sviluppo di metalli non ferrosi di alta qualità. Disponibile all'indirizzo: http://www.jiangxi.gov.cn/art/2021/11/11/art_5006_3717077.html (consultato l'11 maggio 2023).

(84)  Ibidem, punto II.3.

(85)  Ibidem.

(86)  Ibidem. Punto III.2.

(87)  Ibidem.

(88)  Sezione IV.3 del 14o piano quinquennale di Henan sullo sviluppo di un'industria manifatturiera di alta qualità. Disponibile all'indirizzo: http://fgw.henan.gov.cn/2022/01-27/2389710.html (consultato l'11 maggio 2023).

(89)  Ibidem, punto IV.3.

(90)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, considerando da 78 a 80.

(91)  Dati aperti della Banca mondiale – Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(92)  In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.

(93)  Il valore di riferimento è disponibile all'indirizzo https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/tungsten-statistics-and-information.

(94)  I costi del lavoro sono disponibili all'indirizzo https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadIstatistikselTablo?p=tg4QGRdNcBVDQo/mmOOyD/8g3GlHdKhwM0SMnhh4V/APyz9UrZvk0kK90vktK5jo.

(95)  https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Consumer-Price-Index-December-2021-45789.

(96)  https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=cevre-ve-enerji-103&dil=2; https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Prices-Period-II:-July-December,-2021-45566; https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Prices-Period-I:-January-June,-2021-37459

(97)  https://www3.tcmb.gov.tr/sektor/#/en.

(98)  https://www3.tcmb.gov.tr/sektor/#/en.

(99)  http://www.ctia.com.cn/en/news/31091.html.

(100)  http://www.ctia.com.cn/en/news/32684.html.

(101)  La relazione può essere acquistata sul seguente sito web: https://www.woodmac.com/reports/metals-roskill-tungsten-outlook-to-2030-528383/.

(102)  https://www.itia.info/assets/files/newsletters/ITIA_Newsletter_2018_05.pdf.

(103)  La relazione può essere acquistata sul seguente sito web: https://www.woodmac.com/reports/metals-roskill-tungsten-outlook-to-2030-528383/.

(104)  Il fattore di conversione da tungsteno a carburo di tungsteno è 1,065.

(105)  https://www.mdpi.com/2075-163X/11/7/701

(106)  https://www.argusmedia.com/en/news/2171663-china-to-maintain-ferroalloys-metals-tariffs-in-2021

(107)  https://www.trademap.org/Index.aspx.

(108)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/942 della Commissione, considerando 105 e 108.

(109)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/942 della Commissione, considerando 161.

(110)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/942 della Commissione, considerando 183.

(111)  Comunicazione della Commissione, Il Green Deal europeo, (COM (2019) 640 final dell'11 dicembre 2019).

(112)  Il primo elenco di materie prime critiche è nel documento della Commissione Affrontare le sfide relative ai mercati dei prodotti di base e alle materie prime, COM (2011) 25 final del 2 febbraio 2011; il secondo elenco nella Comunicazione della Commissione concernente la revisione dell'elenco delle materie prime essenziali per l'UE e l'attuazione dell'iniziativa "materie prime", COM (2014) 297 final del 26 maggio 2014; il terzo elenco nella Comunicazione della Commissione concernente l'elenco 2017 delle materie prime essenziali per l'UE, COM(2017) 490 final del 13 settembre 2017; e il quarto elenco nella comunicazione della Commissione Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità, COM(2020) 474 final del 3 settembre 2020.

(113)  Allegato II, sezione 1, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020, COM(2023) 160 final del 16 marzo 2023.

(114)  Allegato 1, sezione 1, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020.

(115)  Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1).

(116)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(117)  Le particelle sono irregolari e non scorrono liberamente a differenza delle polveri pronte per la pressatura, che sono sferiche o di forma granulare, omogenee e in libero scorrimento. La mancanza di fluidità può essere misurata e determinata utilizzando un imbuto calibrato, quale l'apparecchio di Hall, conformemente alla norma ISO 4490.


9.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 199/96


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1619 DELLA COMMISSIONE

dell’8 agosto 2023

recante misure temporanee di emergenza che derogano, per il 2023, a talune disposizioni dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio per risolvere problemi specifici dei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causati da eventi meteorologici avversi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 221, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A causa di gravi eventi meteorologici avversi verificatisi nelle regioni di diversi Stati membri nella primavera del 2023, la produzione di frutta e verdura è stata gravemente danneggiata. In Spagna nella regione della Catalogna la produzione prevista è calata di almeno il 50 % a causa della siccità, mentre in Italia nella regione dell’Emilia-Romagna la produzione è stata distrutta da un’alluvione. La siccità ha inoltre avuto gravi ripercussioni sul livello e sulla qualità della produzione in alcune regioni della Francia e del Portogallo.

(2)

A causa dei gravi eventi meteorologici avversi della primavera 2023 molte organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute del settore ortofrutticolo sono incorse in difficoltà nell’attuazione dei rispettivi programmi operativi approvati. Alcune azioni e misure approvate non saranno attuate nel 2023 e pertanto parte dei fondi di esercizio non sarà spesa. Altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute stanno modificando i loro programmi operativi per attuare azioni e misure, quali misure di gestione della crisi, volte ad affrontare l’impatto dei gravi eventi meteorologici avversi nel settore ortofrutticolo.

(3)

Nel quadro dei programmi operativi approvati, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute possono attuare misure di prevenzione e di gestione delle crisi nel settore ortofrutticolo destinate ad aumentarne la resilienza alle turbative del mercato. Tuttavia, a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali misure di prevenzione e gestione delle crisi non possono totalizzare più di un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo. Al fine di concedere una maggiore flessibilità a dette organizzazioni di produttori e consentire loro di concentrare le risorse disponibili a titolo dei programmi operativi per affrontare la turbativa del mercato causata dalle misure legate agli eventi meteorologici avversi, tale norma non dovrebbe applicarsi nel 2023. Questa deroga temporanea dovrebbe applicarsi ai programmi operativi che continuano ad essere attuati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(4)

Inoltre, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute devono poter riorientare risorse nell’ambito dei rispettivi fondi di esercizio, compreso l’aiuto finanziario dell’Unione, verso le azioni e le misure indispensabili per far fronte alle conseguenze degli eventi meteorologici avversi della primavera 2023. Per garantire che tali organizzazioni e associazioni siano in grado di fare questo, è necessario aumentare nel 2023 il limite dell’aiuto finanziario dell’Unione di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 portandolo dal 50 % al 60 % della spesa effettivamente sostenuta. Questa deroga temporanea dovrebbe applicarsi ai programmi operativi che continuano ad essere messi in atto alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 conformemente alla disposizione transitoria di cui all’articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2117.

(5)

Gli eventi meteorologici avversi della primavera del 2023 hanno colpito duramente anche il settore vitivinicolo dell’Unione. I viticoltori che operano nelle regioni interessate degli Stati membri hanno infatti incontrato difficoltà eccezionali. In particolare, le condizioni meteorologiche eccezionali hanno loro impedito di realizzare lavori tipicamente effettuati in primavera, come la pulizia e la preparazione del suolo, l’impianto di nuove viti o l’innesto. Nelle regioni colpite da una siccità eccezionale tali attività sono impraticabili a causa dell’aridità del suolo e di condizioni estremamente sfavorevoli per la coltivazione di nuovi impianti, mentre nelle regioni colpite da inondazioni è impossibile svolgerle perché i vigneti risultano inaccessibili o distrutti dalle masse idriche.

(6)

L’articolo 62, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che le autorizzazioni per gli impianti viticoli, comprese le autorizzazioni per nuovi impianti e le autorizzazioni per reimpianti, sono valide per 3 anni a decorrere dalla data in cui sono state concesse. L’articolo 68, paragrafo 2, primo comma, dello stesso regolamento stabilisce che le autorizzazioni concesse a seguito di una conversione dei diritti di impianto hanno lo stesso periodo di validità dei diritti di impianto originali. Durante il periodo di validità di ciascuna autorizzazione di norma i viticoltori preparano il terreno e si procurano le nuove viti in autunno, per poi procedere all’impianto nella stagione più adatta, vale a dire la primavera.

(7)

A causa degli eventi meteorologici avversi, i viticoltori in possesso di autorizzazioni all’impianto con scadenza nel 2023 da utilizzare nelle regioni colpite non hanno potuto avvalersi di tali autorizzazioni durante la primavera dell’ultimo anno di validità, come previsto. Poiché è impossibile prevedere la durata degli eventi meteorologici avversi e delle loro conseguenze, non è certo che i viticoltori abbiano la possibilità di utilizzare le loro autorizzazioni per gli impianti entro i rispettivi periodi di validità. I viticoltori sarebbero costretti a piantare le viti durante la stagione calda e quindi in un momento meno adatto del ciclo vegetativo, in condizioni difficili e con costi aggiuntivi, quando il settore vitivinicolo risente già di condizioni di mercato sfavorevoli.

(8)

Pertanto, anche al fine di evitare la perdita dell’autorizzazione per l’impianto o un rapido peggioramento delle condizioni in cui l’impianto dovrebbe essere effettuato, occorre concedere senza indugio una proroga della validità delle autorizzazioni per l’impianto che scadono nel 2023 nelle regioni colpite dagli eventi meteorologici avversi. La validità di tutte le autorizzazioni che scadono nel 2023 e che devono essere utilizzate nelle regioni colpite dovrebbe pertanto essere prorogata di altri 12 mesi a decorrere dall’attuale data di scadenza nel 2023, al fine di consentire ai viticoltori di piantare le viti nel 2024.

(9)

Tenuto conto delle difficoltà impreviste che i viticoltori delle regioni colpite incontrano a causa degli eventi meteorologici avversi, è opportuno consentire loro di rinunciare alle proprie autorizzazioni per l’impianto che scadono nel 2023, senza incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, qualora non desiderassero più ampliare la propria superficie vitata.

(10)

Per quanto riguarda i viticoltori che detengono vigneti di nuovo impianto nelle zone gravemente colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera del 2023 delle regioni interessate, i quali sono stati piantati, in previsione dell’estirpazione di una superficie equivalente, utilizzando autorizzazioni di reimpianto concesse dagli Stati membri a norma dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno prorogare di un anno il termine di quattro anni per l’estirpazione della superficie vitata precedente. Ciò consentirà ai viticoltori di beneficiare di un’ulteriore campagna di vendemmia rispetto alla superficie vitata precedente per compensare i danni subiti nei vigneti di nuovo impianto, dato che tali danni possono ritardare l’inizio dell’utilizzo della superficie di nuovo impianto o avere come conseguenza che la superficie di nuovo impianto debba essere nuovamente piantata. Di conseguenza, anche il termine di cui all’articolo 5, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (3) dovrebbe essere adattato.

(11)

È opportuno adottare disposizioni transitorie per le spese sostenute dopo il mese di dicembre 2022 nell’ambito dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo di cui all’articolo 40 del regolamento (UE) n. 1308/2013. In particolare, l’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117 stabilisce che i programmi di sostegno nel settore vitivinicolo continuano ad applicarsi fino al 15 ottobre 2023. Ai fini di tale disposizione, gli articoli da 39 a 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013 devono continuare ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2022 per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma di detto regolamento anteriormente al 16 ottobre 2023. Inoltre, gli articoli da 39 a 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013 devono continuare ad applicarsi anche alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per le operazioni attuate a norma degli articoli 46 e 50 di detto regolamento anteriormente al 16 ottobre 2025, a condizione che entro il 15 ottobre 2023 tali operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 30 % del totale delle spese pianificate.

(12)

Tuttavia, a causa delle difficoltà impreviste incontrate dai viticoltori a seguito delle gravi conseguenze degli eventi meteorologici avversi della primavera del 2023, per alcuni viticoltori è diventato impossibile attuare le operazioni di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 al fine di rispettare la soglia del 30 % della spesa da sostenere entro il 15 ottobre 2023. Si ritiene pertanto necessario ridurre la soglia del 30 % a una soglia del 3 %, al fine di garantire che i viticoltori che hanno iniziato ad attuare la misura, ma non hanno potuto procedere a causa delle condizioni meteorologiche impreviste, non vengano inutilmente penalizzati e possano continuare ad attuare la misura una volta che la situazione lo consenta. Questa flessibilità dovrebbe applicarsi solo ai viticoltori in possesso di autorizzazioni per il reimpianto da utilizzare nelle regioni colpite dagli eventi meteorologici avversi verificatisi nella primavera del 2023.

(13)

La situazione generale costituisce un problema specifico ai sensi dell’articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che non può essere prontamente affrontato con misure adottate a norma degli articoli 219 o 220 di detto regolamento. La situazione non è specificamente collegata a una particolare turbativa del mercato esistente o a una precisa minaccia di turbativa del mercato, né è collegata a misure destinate a combattere la diffusione di malattie animali o la perdita di fiducia dei consumatori a causa dell’esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante.

(14)

In considerazione dell’eccezionalità dei gravi eventi meteorologici avversi della primavera del 2023, è necessario alleviare tali difficoltà derogando solo nella misura strettamente necessaria ad alcune disposizioni dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2021/2117.

(15)

Considerata la necessità di un’azione immediata, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroghe temporanee al regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il settore ortofrutticolo

1.   In deroga all’articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il limite di un terzo della spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi nell’ambito del programma operativo di cui alla medesima disposizione non si applica nel 2023 per quanto riguarda le zone colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera del 2023 indicate dagli Stati membri.

2.   In deroga all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l’aiuto finanziario dell’Unione a favore dei fondi di esercizio di cui alla medesima disposizione, concessi nel 2023 alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera del 2023 indicate dagli Stati membri non supera l’importo del contributo finanziario dell’Unione ai fondi di esercizio approvati dagli Stati membri per il 2023 ed è limitato al 60 % della spesa effettivamente sostenuta.

Articolo 2

Deroghe temporanee al regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il settore vitivinicolo

1.   In deroga all’articolo 62, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e all’articolo 68, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le autorizzazioni per gli impianti concesse a norma degli articoli 62, 64, 66 e 68 di detto regolamento che scadono nel 2023 e devono essere utilizzate nelle regioni colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2023 scadono soltanto 12 mesi dopo la loro data iniziale di scadenza.

2.   In deroga all’articolo 62, paragrafo 3, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i viticoltori in possesso di autorizzazioni per l’impianto che scadono nel 2023 e devono essere utilizzate nelle regioni colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2023 non sono passibili delle sanzioni amministrative, a condizione che comunichino alle autorità competenti entro il 31 dicembre 2023 che non intendono avvalersi della propria autorizzazione e che non desiderano beneficiare della proroga della sua validità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   In deroga all’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono prorogare il termine stabilito per l’estirpazione fino alla fine del quinto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti nei casi in cui la superficie di nuovo impianto sia stata gravemente colpita dagli eventi meteorologici avversi della primavera del 2023 nella misura in cui l’inizio dell’utilizzo di tale superficie abbia subito un ritardo o debba essere nuovamente piantata.

Entro 2 mesi dalla presentazione della domanda di proroga del termine stabilito per l’estirpazione, gli Stati membri informano il richiedente dell’approvazione o del rigetto della sua domanda. In caso di rigetto, gli Stati membri ne informano il richiedente.

Se l’estirpazione non è effettuata dal viticoltore entro la fine del periodo di proroga, si applica l’articolo 5, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione.

I viticoltori che beneficiano della proroga non possono beneficiare del sostegno a favore della vendemmia verde di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 né per la superficie di nuovo impianto né per la superficie da estirpare fino alla fine del periodo di proroga.

Articolo 3

Deroghe temporanee alle disposizioni transitorie di cui all’articolo 5, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2117 per quanto riguarda l’applicazione degli articoli da 39 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013

In deroga all’articolo 5, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2117, gli articoli da 39 a 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2022 per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per le operazioni attuate a norma dell’articolo 46 di detto regolamento anteriormente al 16 ottobre 2025, a condizione che:

a)

entro il 15 ottobre 2023 tali operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 3 % del totale delle spese pianificate;

b)

tali operazioni siano pienamente attuate entro il 15 ottobre 2025.

Gli Stati membri provvedono a che tale deroga si applichi soltanto ai viticoltori in possesso di autorizzazioni di reimpianto da utilizzare nelle regioni colpite dagli eventi meteorologici avversi verificatisi nella primavera del 2023.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica fino al 9 agosto 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell’11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).


9.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 199/101


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1620 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2023

recante misure temporanee di emergenza che derogano, per il 2023, a talune disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per risolvere problemi specifici del settore ortofrutticolo causati da eventi meteorologici avversi e misure ad essi connesse

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l’articolo 148, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A causa di gravi eventi meteorologici avversi verificatisi in diverse regioni degli Stati membri nella primavera del 2023, la produzione ortofrutticola è stata gravemente danneggiata, con ripercussioni sia sul volume prodotto che sulla sua qualità, con una maggiore percentuale di prodotti di categoria II e, di conseguenza, prezzi non equilibrati tra le varie qualità. In Spagna nella regione della Catalogna la produzione prevista è calata di almeno il 50 % a causa della siccità, mentre in Italia nella regione Emilia-Romagna la produzione è stata distrutta da un’alluvione. La siccità ha inoltre avuto gravi ripercussioni sul livello e sulla qualità della produzione in alcune regioni della Francia e del Portogallo.

(2)

A causa dei gravi eventi meteorologici avversi della primavera 2023 molte organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute del settore ortofrutticolo sono incorse in difficoltà nell’attuazione dei rispettivi programmi operativi approvati. Alcune azioni e misure approvate non saranno attuate nel 2023 e pertanto parte dei fondi di esercizio non sarà spesa. Altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute stanno modificando i loro programmi operativi per attuare interventi volti a contrastare l’impatto dei gravi eventi meteorologici avversi nel settore ortofrutticolo, ad esempio interventi per la prevenzione delle crisi e la gestione del rischio.

(3)

Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute possono attuare, nell’ambito dei loro programmi operativi approvati, interventi che perseguano obiettivi di prevenzione delle crisi e gestione dei rischi nel settore ortofrutticolo di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), del regolamento (UE) 2021/2115 destinati ad aumentare la loro resilienza alle perturbazioni del mercato.

(4)

Tuttavia, a norma dell’articolo 50, paragrafo 7, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2115, tali interventi non devono comportare più di un terzo della spesa totale prevista per il programma operativo. Al fine di concedere una maggiore flessibilità a dette organizzazioni di produttori colpite dai gravi eventi meteorologici avversi verificatisi nella primavera 2023 e consentire loro di concentrare le risorse disponibili a titolo dei programmi operativi per affrontare le conseguenze di tali eventi, detta norma non dovrebbe applicarsi nel 2023.

(5)

Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute devono poter riorientare le risorse destinate ai fondi di esercizio, compreso l’aiuto finanziario dell’Unione, verso gli interventi indispensabili per far fronte alle conseguenze dei gravi eventi meteorologici avversi della primavera 2023. Per garantire che tali organizzazioni e associazioni siano in grado di farlo, è necessario aumentare nel 2023 il limite dell’aiuto finanziario dell’Unione di cui all’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 dal 50 % al 60 % della spesa effettivamente sostenuta.

(6)

In considerazione dell’eccezionalità dei gravi eventi meteorologici avversi della primavera 2023, è necessario alleviare tali difficoltà derogando solo nella misura strettamente necessaria e solo per il 2023 a talune disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115 applicabili agli interventi nel settore ortofrutticolo.

(7)

Considerata la necessità di un’azione immediata, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroghe temporanee al regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il settore ortofrutticolo

1.   In deroga all’articolo 50, paragrafo 7, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2115, il limite di un terzo della spesa totale per gli interventi rientranti nei tipi d’intervento di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), del suddetto regolamento non si applica per l’anno 2023 nelle zone colpite dai gravi eventi meteorologici avversi della primavera 2023 che gli Stati membri sono tenuti ad identificare.

2.   In deroga all’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, l’aiuto finanziario dell’Unione a favore del fondo di esercizio concesso nel 2023 alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2023 che gli Stati membri sono tenuti ad identificare non supera l’importo del contributo finanziario dell’Unione ai fondi di esercizio approvati dagli Stati membri per il 2023 ed è limitato al 60 % della spesa effettivamente sostenuta.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1.


DECISIONI

9.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 199/103


DECISIONE n. 1/2023 DEL COMITATO SPECIALIZZATO ISTITUITO DALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA R), DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA

del 19 giugno 2023

che istituisce un modulo standard per le richieste di assistenza giudizia [2023/1621]

IL COMITATO SPECIALIZZATO PER LA COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO E GIUDIZIARIE,

visto l'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (l'«accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») (1), in particolare l'articolo 635, paragrafo 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato l'allegato 50 dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione che stabilisce un modulo standard per le richieste di assistenza giudiziaria in materia penale, quale figurante nell'appendice della presente decisione.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2023.

Per il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie

I copresidenti

Chris JONES

Bruno GENCARELLI

Stephen CURZON


(1)  GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.


APPENDICE

RICHIESTA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Il presente modulo è utilizzato dalle autorità competenti cui esso si applica a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Le informazioni fornite devono essere pertinenti e non devono andare al di là di quanto necessario per dare esecuzione alla richiesta, in linea con i pertinenti requisiti in materia di protezione dei dati.

Sezione A

Riferimento del caso: ....

Stato richiedente: ....

Autorità richiedente: ....

Stato richiesto: ....

Autorità richiesta (se nota): ....

SEZIONE B - Urgenza

Indicare se sussiste un'urgenza dovuta:

ad occultamento o distruzione di elementi di prova

all'imminenza della data del processo

alla detenzione di una persona

alla scadenza di un termine di prescrizione

ad altri motivi

Precisare:

....

I termini di esecuzione della richiesta sono stabiliti all'articolo 640 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Tuttavia, se la richiesta è urgente e/o esige un’azione entro/in una data specifica, si prega di precisarlo e di spiegarne il motivo ....

....

SEZIONE C - Riservatezza

La presente richiesta è riservata

Se del caso, fornire informazioni supplementari: ....

....

SEZIONE D - Collegamento con una richiesta di assistenza precedente o contemporanea

Indicare, se del caso, eventuali azioni intraprese nell’ambito di questo procedimento o di procedimenti collegati per ottenere gli elementi di prova attraverso altre vie. Indicare se la presente richiesta di assistenza giudiziaria integra eventuali richieste di assistenza precedenti o contemporanee indirizzate allo Stato richiesto e, se del caso, a un altro Stato.

Precedenti interazioni con autorità di contrasto, pubblici ministeri o altre autorità

Fornire i dettagli di eventuali contatti precedenti presi dallo Stato richiedente, compresi il nome dello Stato, l'autorità contattata, i dati di contatto pertinenti ed eventuali numeri di riferimento dei casi: ....

....

....

Richieste precedenti collegate o contemporanee di assistenza giudiziaria o di ordine europeo di indagine

Fornire informazioni pertinenti per identificare le altre richieste, compresi il nome dello Stato, l'autorità alla quale sono state trasmesse le richieste, la data della richiesta e i numeri di riferimento forniti dall'autorità richiedente e dall'autorità richiesta: ....

....

....

Altro

Se del caso, fornire informazioni relative alle altre richieste di assistenza:

....

....

SEZIONE E - Motivi della richiesta:

1.

Qualificazione dei reati

Per garantire che la presente richiesta sia trasmessa all'organo competente, indicare la natura e la qualificazione giuridica dei reati per cui è presentata la richiesta: ....

....

....

Indicare la pena massima, il termine di prescrizione e, se del caso, il testo delle disposizioni di legge/del codice, comprese le disposizioni rilevanti in materia di sanzioni:

....

....

2.

Sintesi dei fatti

Descrivere la condotta all'origine dei reati per cui si chiede assistenza e una sintesi dei fatti alla base degli eventi: ....

....

....

Per quanto riguarda la notificazione o comunicazione degli atti processuali e delle decisioni giudiziarie, fornire una breve sintesi degli atti e/o delle decisioni da notificare o comunicare, se non disponibili nella lingua dello Stato richiesto:

....

Per quanto riguarda le altre richieste, descrivere in che modo gli elementi di prova/le misure oggetto della domanda possono essere utili ai fini delle indagini sui reati e dell’azione penale in merito: ....

....

Fase dell'indagine/del procedimento:

indagine

azione penale

processo

altro, specificare: ....

....

....

Descrizione dei rischi associati all'ottenimento di tale elemento di prova, se del caso: ....

....

....

Ove applicabile, qualsiasi altra informazione che lo Stato richiedente ritenga utile ai fini dell’esecuzione della richiesta di assistenza da parte dell’autorità di esecuzione: ....

....

....

3.

Indicare se si tratta di una violazione del codice della strada ai sensi dell'articolo 640, paragrafo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione:

No

4.

Tipo di procedimento per il quale è emessa la richiesta:

procedimento riguardante illeciti il cui sanzionamento, al momento della richiesta di assistenza, è di competenza delle autorità giudiziarie dello Stato richiedente

procedimento avviato dalle autorità amministrative in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato richiedente o dello Stato richiesto in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo ad un procedimento davanti a un organo giurisdizionale competente segnatamente in materia penale.

SEZIONE F - Identità delle persone fisiche o giuridiche interessate

Fornire solo le informazioni pertinenti, senza andare al di là di quanto necessario ai fini della presente richiesta. Se sono interessate più persone, fornire le informazioni per ciascuna di esse.

1.

Fornire tutte le informazioni disponibili in merito all'identità delle persone interessate dalla misura:

i)

In caso di persone fisiche

Cognome: ....

Nome/nomi: ....

Se del caso, altro nome/altri nomi pertinenti: ....

Eventuali pseudonimi: ....

Sesso: ....

Cittadinanza: ....

Numero di documento d'identità o di codice fiscale: ....

Tipo e numero di documento di identità (carta di identità, passaporto), se disponibili:

....

Data di nascita: ....

Luogo di nascita: ....

Residenza e/o indirizzo noto; se l'indirizzo è sconosciuto, ultimo indirizzo noto:

....

Luogo di lavoro (compresi dati di contatto): ....

Ulteriori dati di contatto (e-mail, numero di telefono): ....

Lingue che l'interessato comprende: ....

Descrivere l'attuale posizione della persona interessata nel procedimento:

persona sottoposta a indagini o imputato

vittima

testimone

perito

terzo

altro (precisare): ....

ii)

In caso di persone giuridiche

Nome: ....

Forma giuridica: ....

Nome abbreviato, nome utilizzato comunemente o nome commerciale, se del caso:

....

Sede statutaria: ....

Numero di registrazione: ....

Indirizzo della persona giuridica: ....

Ulteriori dati di contatto (e-mail, numero di telefono): ....

Nome del rappresentante della persona giuridica: ....

Descrivere l'attuale posizione del soggetto interessato nel procedimento:

sottoposto a indagini o imputato

vittima

testimone

perito

terzo

altro (precisare): ....

2.

Altre informazioni pertinenti:

....

....

SEZIONE G - Misura richiesta

1.

Specificare la misura richiesta:

Perquisizione e sequestro (compilare la sezione H1)

Produzione di documenti, compresi eventualmente documenti aziendali

Produzione di materiale bancario o di informazioni provenienti da altri istituti finanziari (compilare la sezione H2)

Notificazione o comunicazione di atti processuali e decisioni giudiziarie con l’assistenza dello Stato richiesto

Acquisizione di informazioni o di elementi di prova già in possesso dello Stato richiesto

Acquisizione di informazioni contenute in basi di dati della polizia o delle autorità giudiziarie

Dichiarazioni e audizioni (compilare la sezione F (Identità delle persone fisiche o giuridiche interessate) e la sezione I (Formalità e procedure richieste per l'esecuzione)):

testimone

perito

persona sottoposta a indagini o imputato

vittima

terzo

Audizione mediante videoconferenza, conferenza telefonica o altro mezzo audiovisivo (compilare la sezione H4):

testimone

perito

persona sottoposta a indagini o imputato

vittima

terzo

Acquisizione di dati relativi all’abbonato / all’entità (compilare la sezione H3)

Acquisizione di dati relativi al traffico / agli eventi (compresi dati relativi all’ubicazione) (compilare la sezione H3)

Acquisizione di dati relativi al contenuto (compilare la sezione H3)

Atti di indagine che implicano l'acquisizione di elementi di prova in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato:

controllo di operazioni bancarie o altre operazioni finanziarie

consegne controllate

altro (precisare): ....

Provvedimenti provvisori al fine di salvaguardare gli elementi di prova, mantenere una situazione esistente o tutelare interessi legali minacciati (compilare la sezione H5)

Trasferimento temporaneo di una persona detenuta verso lo Stato richiedente (compilare la sezione H6)

Trasferimento temporaneo di una persona detenuta verso lo Stato richiesto (compilare la sezione H6)

Operazione di infiltrazione (compilare la sezione H7)

Altro (precisare): ....

....

....

2.

Descrivere l'assistenza richiesta e, se noti, i luoghi in cui si trovano/si ritiene si trovino gli elementi di prova, e fornire tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione della misura. Per richiedere lo svolgimento di eventuali formalità o procedure, si veda la sezione I: ....

....

....

....

SEZIONE H - Requisiti supplementari per determinati atti

Compilare le sezioni pertinenti agli atti di indagine richiesti


SEZIONE H1 - Perquisizione e sequestro

Persona fisica o giuridica collegata alla ricerca. Se sono interessati più soggetti, fornire dettagli per ciascuno di essi:

....

....

Locali da sottoporre a perquisizione. Precisare il collegamento fra il soggetto interessato e i locali in questione. Se sono interessati più soggetti, fornire informazioni per ciascuno di essi: ....

....

....

Quali sono gli elementi di prova ricercati? Identificare nel modo più dettagliato possibile il materiale ricercato: …

Indicare perché si ritiene probabile che gli elementi di prova si trovino nel luogo di cui sopra e siano pertinenti e di valore fondamentale ai fini dell’indagine: ....

....

....

Esiste il rischio di rinvenire materiale riservato? In caso affermativo precisare:

....

....

Dovranno essere presenti alla perquisizione funzionari dello Stato richiedente? (In caso affermativo, fornire dettagli nella sezione I):

No

Eventuali informazioni disponibili relative a indagini in altri Stati e che possano incidere sulla richiesta di perquisizione e sequestro: ....

....

....

Fornire qualsiasi altra informazione pertinente relativa alla perquisizione e al sequestro:

....


SEZIONE H2 - Comunicazione di informazioni relative a conti bancari o altri conti finanziari

Se sono interessati più conti, fornire le informazioni per ciascuno di essi.

Specificare le informazioni richieste:

Informazioni su conti bancari che il soggetto interessato detiene o per i quali ha una procura

Informazioni su altri conti finanziari che il soggetto interessato detiene o per i quali ha una procura

Informazioni relative a operazioni bancarie:

estratti conto bancari

documentazione di apertura del conto

procura o nome aggiuntivo sul conto

altro (precisare): ....

Informazioni relative ad altre operazioni finanziarie:

estratti conto

documentazione di apertura del conto

procura o nome aggiuntivo sul conto

altro (precisare): ....

Se disponibili, fornire:

 

Nome del titolare del conto: ....

 

Nome della banca/dell’istituto finanziario: ....

 

IBAN o numero di conto e codice distintivo della banca: ....

 

Arco di tempo relativo alle operazioni: ....

Altro (precisare) ....

Fornire ulteriori giustificazioni del motivo per cui è probabile che tali prove siano pertinenti e di valore fondamentale ai fini dell'indagine, compreso il collegamento fra il conto e il reato commesso: ....

....

Se del caso, fornire eventuali informazioni supplementari che possano risultare necessarie ai fini dell’esecuzione della presente richiesta: ....

....


SEZIONE H3 - Dati relativi all’abbonato, al traffico, all’ubicazione e al contenuto

Tipo di dati richiesti:

Dati relativi all’abbonato / all’entità (ad es. abbonamento a un numero telefonico o a un indirizzo IP). Specificare: …

....

Dati relativi al traffico / agli eventi. Specificare: ....

Dati relativi all’ubicazione. Specificare: ....

Dati relativi al contenuto (ad es. dump della casella di posta elettronica/web o log dei messaggi, snapshot). Specificare: ....

....

Altro, specificare: ....

Per tutte le richieste di dati relativi agli abbonati, al traffico o all'ubicazione e di dati relativi al contenuto sono necessarie le seguenti informazioni:

Data (GG/MM/AAAA): ....

Marcatura temporale (hh:mm:ss): ....

Fuso orario: ....

Fornire ulteriori dettagli per aiutare a individuare i dati richiesti:

Indirizzo IP (e numero di porto, se del caso): ....

Numero/numeri di telefono ....

Numero/numeri IMEI ....

Altro (precisare): ....


SEZIONE H4 - Videoconferenza o conferenza telefonica o altro mezzo audiovisivo

Qualora sia richiesta un'audizione mediante videoconferenza o conferenza telefonica o altro mezzo audiovisivo:

Indicare la denominazione dell'autorità che procederà all'audizione (compreso il nome della persona che svolgerà l’audizione/i dati di contatto/la lingua, se disponibili): ....

....

Data/date proposte (GG/MM/AAAA): ....

Ora di inizio della conferenza (hh: mm: ss): ....

Fuso orario: ....

Durata approssimativa dell'audizione: ....

Dettagli tecnici:

 

Nome del sito: ....

 

Sistema di comunicazione: ....

 

Dati di contatto del tecnico (lingua): ....

Data e ora per eventuali prove: ....

Dati di contatto dell'operatore incaricato delle prove, se noti: ....

Lingua e servizi di interpretazione: ....

Altre disposizioni (precisare): ....

....

....

....

La presente richiesta riguarda un imputato o una persona sottoposta a indagini e l'audizione corrisponde al processo a carico di tale persona o ne fa parte

Motivi per cui non è auspicabile o possibile che il testimone o il perito siano fisicamente presenti:

....

Specificare se la persona sottoposta a indagini o l’imputato ha dato il proprio consenso:

No

Si prega di chiedere il consenso dell'interessato prima di portare avanti la presente richiesta


SEZIONE H5 - Provvedimenti provvisori

Qualora sia richiesto un provvedimento provvisorio inteso a salvaguardare gli elementi di prova, mantenere una situazione esistente o tutelare interessi legali minacciati, si prega di indicare se:

gli elementi in questione devono essere trasferiti allo Stato richiedente

gli elementi in questione devono restare nello Stato richiesto; indicare la data prevista:

 

per la revoca del provvedimento provvisorio: ....

 

per la presentazione di una successiva richiesta riguardante gli elementi in questione: …


SEZIONE H6 - Trasferimento di una persona detenuta

1)

Qualora sia richiesto il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato richiedente a fini di indagine, si prega di indicare se l'interessato vi abbia acconsentito:

No

Si prega di chiedere il consenso dell'interessato

2)

Qualora sia richiesto il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato richiesto a fini di indagine, si prega di indicare se l'interessato vi abbia acconsentito:

No

 

Se del caso, fornire eventuali informazioni supplementari: ....


SEZIONE H7 - Operazioni di infiltrazione

Indicare i motivi per cui si ritiene che l’operazione di infiltrazione sia pertinente ai fini del procedimento penale:

....

....

....

Si prega di fornire i seguenti dati:

a)

informazioni ai fini dell'identificazione del soggetto interessato dall'operazione di infiltrazione: ....

b)

la data di inizio e la durata auspicata dell'operazione di infiltrazione: ....

c)

informazioni sui veicoli/sull’indirizzo interessati dall'operazione di infiltrazione: ....

d)

se del caso, fornire eventuali informazioni supplementari pertinenti ai fini dell’esecuzione della presente richiesta:

....

....


SEZIONE I - Formalità e procedure richieste per l'esecuzione

1.

Contrassegnare e completare, se del caso

L'autorità competente/interessata dello Stato richiesto è invitata ad attenersi alle seguenti formalità e procedure (compresi eventuali diritti/diffide/avvertimenti che devono essere comunicati al soggetto interessato): ....

....

2.

Contrassegnare e completare, se del caso

Si chiede che uno o più funzionari dello Stato richiedente siano presenti durante l'esecuzione della richiesta a sostegno delle autorità competenti dello Stato richiesto.

Nome, qualifica e dati di contatto dei funzionari:

....

....

Lingue che possono essere usate per la comunicazione, se diverse da quelle indicate alla sezione J:

....

....

Natura dell'assistenza che devono fornire i funzionari dello Stato richiedente e/o qualsiasi altra precisazione pertinente:

....

3.

Trasmissione sicura di informazioni e/o di elementi di prova

Se la modalità elettronica è accettata indicare una via di trasmissione elettronica sicura:

....

....

Se la trasmissione elettronica non è accettata o risulta inadeguata nella fattispecie, indicare il metodo di trasmissione richiesto: ....

....


SEZIONE J - Dati dell'autorità che ha emesso la richiesta

1.

Denominazione dell'autorità che ha emesso la richiesta: ....

Nome del rappresentante/punto di contatto: ....

Indirizzo: ....

Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano) ....

E-mail: ....

2.

Se diversa da quella indicata sopra, denominazione dell'autorità che svolge l'indagine penale:

....

Nome e qualifica di uno dei funzionari che svolge l'indagine penale: ....

....

Indirizzo: ....

Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano) ....

E-mail: ....

3.

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità richiedente:

....

4.

Se diversi da quelli indicati sopra, fornire gli estremi della o delle persone da contattare per ottenere ulteriori informazioni o per stabilire le modalità pratiche per il trasferimento delle prove:

Nome/Titolo/Organismo: ....

Indirizzo: ....

E-mail: ....

Numero di telefono: ....

SEZIONE K - Firma

Firmando il presente modulo dichiaro che:

il contenuto della richiesta figurante sul modulo è esatto e corretto;

la richiesta è stata emessa da un'autorità competente;

l’emissione della presente richiesta è necessaria ai fini del procedimento, e

gli atti di indagine richiesti avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo e, se del caso, è stata ottenuta l’autorizzazione necessaria.

Firma dell'autorità richiedente e/o del suo rappresentante:

Nome: ....

Funzione: ....

Data: ....

Timbro ufficiale (se disponibile):

Elenco degli allegati (se del caso):

....

....