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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 194 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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2.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 194/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1580 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2023
recante trecentotrentottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento. |
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(2) |
Il 21 luglio 2023 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma delle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015) di tale Consiglio di sicurezza ha deciso di modificare due voci dell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. |
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(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2023
Per la Commissione
A nome della presidente
Direttore generale
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali
ALLEGATO
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, elenco «Persone fisiche», alle voci seguenti il testo dei dati identificativi è così modificato:
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a) |
«Yazid Sufaat (alias (a) Joe, (b) Abu Zufar). Indirizzo: (a) Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia (indirizzo precedente) (b) Malaysia. Data di nascita: 20.1.1964. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Cittadinanza: malese. N. passaporto: A 10472263. Numero di identificazione nazionale: 640120-01-5529. Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 9.9.2003.» è sostituito da: «Yazid Sufaat (alias incerti: a) Joe, b) Abu Zufar). Indirizzo: a) Taman Bukit Ampang, Stato di Selangor, Malaysia (indirizzo precedente); b) Malaysia (in carcere dal 2013 al 2019). Data di nascita: 20.1.1964. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Cittadinanza: malese. Passaporto n.: A 10472263. Numero di identificazione nazionale: 640120-01-5529. Altre informazioni: membro fondatore di Jemaah Islamiyah (JI); ha lavorato al programma di armi biologiche di Al-Qaeda; fiancheggiatore delle persone implicate negli attentati di Al-Qaeda dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti d’America; implicato in operazioni dinamitarde di JI. Detenuto in carcere in Malaysia dal 2001 al 2008. Arrestato in Malaysia nel 2013 e nel gennaio 2016 condannato a 7 anni per omessa segnalazione di informazioni relative ad atti terroristici. Scarcerato il 20 novembre 2019. Ha scontato due anni di detenzione domiciliare a Selangor (Malaysia) fino al 21 novembre 2021. Foto inserita nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell’ONU. Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 9.9.2003.»; |
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b) |
«Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani (alias a) Faisal Ahmed Ali Alzahrani, b) Abu Sarah al-Saudi, c) Abu Sara Zahrani). Data di nascita: 19.1.1986. Nazionalità: Arabia Saudita. Indirizzo: Repubblica araba siriana. Numero di passaporto: a) K142736 (numero di passaporto saudita rilasciato il 14.7.2011 a Al-Khafji, Arabia Saudita), b) G579315 (numero di passaporto saudita). Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 20.4.2016.» è sostituito da: «Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani (alias certo: Faisal Ahmed Ali Alzahrani; alias incerti: a) Abu Sarah al-Saudi, b) Abu Sara Zahrani). Data di nascita: 19.1.1986. Cittadinanza: saudita. Indirizzo: Repubblica araba siriana. Passaporto n.: a) K142736 (numero di passaporto saudita rilasciato il 14.7.2011 a Al-Khafji (Arabia Saudita)], b) numero di identificazione nazionale saudita: G579315. Altre informazioni: sarebbe deceduto. A maggio 2015 guidava la divisione petrolio e gas dello Stato islamico dell’Iraq e del Levante (ISIL), elencato come Al-Qaeda in Iraq, per il governatorato di Al Barakah (Repubblica araba siriana). Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 20.4.2016.». |
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2.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 194/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1581 DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2023
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso del nuovo alimento «oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis »
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell’Unione. |
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(2) |
A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) ha istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. |
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(3) |
L’elenco dell’Unione di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 include l’oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis quale nuovo alimento autorizzato. |
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(4) |
Il nuovo alimento «oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis» è stato autorizzato a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per l’uso negli integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), destinati alla popolazione in generale. I livelli massimi autorizzati del nuovo alimento sono 40-80 mg/giorno di oleoresina, corrispondenti a ≤ 8 mg di astaxantina al giorno. |
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(5) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1377 della Commissione (5) ha modificato le condizioni d’uso del nuovo alimento «oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis». In particolare, l’uso del nuovo alimento in integratori alimentari contenenti 40-80 mg di oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis, corrispondenti a livelli di astaxantina fino a 8 mg è stato limitato agli adulti e agli adolescenti di età superiore ai 14 anni. La modifica si è basata sul parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») «Sicurezza dell’astaxantina per l’uso come nuovo alimento negli integratori alimentari» (6), in cui si conclude che i livelli di astaxantina fino a 8 mg sono sicuri solo per la popolazione di età superiore ai 14 anni. |
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(6) |
Il 15 dicembre 2022 la società Natural Algae Astaxanthin Association («richiedente») ha presentato alla Commissione, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica delle condizioni d’uso dell’oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis. Il richiedente ha chiesto di estendere l’uso del nuovo alimento agli integratori alimentari destinati ai bambini di età compresa tra 3 e meno di 10 anni a livelli di 23 mg/giorno di oleoresina (corrispondenti a un massimo di 2,3 mg/giorno di astaxantina) e agli integratori alimentari destinati agli adolescenti di età compresa tra 10 e meno di 14 anni a livelli di 57 mg/giorno di oleoresina (corrispondenti a un massimo di 5,6 mg/giorno di astaxantina). |
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(7) |
La Commissione ritiene che le modifiche richieste delle condizioni d’uso dell’oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis non possa avere un effetto sulla salute umana e che non sia necessaria una valutazione della sicurezza da parte dell’Autorità in conformità all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. Tenendo conto della dose giornaliera ammissibile («DGA») di astaxantina di 0,2 mg/kg di peso corporeo al giorno e dell’assunzione di astaxantina mediante la dieta di base, come indicato nel parere dell’Autorità pubblicato nel 2020, l’assunzione di astaxantina tramite integratori alimentari come proposto dal richiedente comporterebbe un’assunzione complessiva di astaxantina non superiore alla DGA. |
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(8) |
Le informazioni fornite nella domanda presentano motivazioni sufficienti per stabilire che le modifiche delle condizioni d’uso dell’oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis rispettano le condizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 e dovrebbero essere approvate. |
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(9) |
In linea con la modifica delle condizioni d’uso degli integratori alimentari contenenti vari livelli di oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis a seconda delle fasce di età della popolazione interessata è necessario informare i consumatori mediante un’adeguata etichettatura del fatto che gli integratori alimentari contenenti il nuovo alimento non devono essere assunti dai gruppi di popolazione cui non sono destinati né dai lattanti e dai bambini nella prima infanzia. La Commissione ritiene inoltre opportuno stabilire requisiti aggiuntivi in materia di etichettatura al fine di prevenire il consumo concomitante di integratori alimentari contenenti astaxantina, che può determinare il superamento della DGA stabilita dall’Autorità. |
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(10) |
Al fine di limitare gli oneri amministrativi e fornire agli operatori del settore tempo sufficiente per rispettare le prescrizioni del presente regolamento, è opportuno fissare periodi transitori per gli integratori alimentari contenenti ≤ 8,0 mg di astaxantina e destinati alla popolazione in generale di età superiore ai 14 anni che sono stati immessi sul mercato o spediti nell’Unione da paesi terzi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. Tali misure transitorie dovrebbero tenere conto della sicurezza dei consumatori fornendo loro le informazioni sull’uso appropriato in linea con le prescrizioni del presente regolamento. |
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(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. |
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(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. Gli integratori alimentari contenenti ≤ 8,0 mg di astaxantina e destinati alla popolazione in generale di età superiore ai 14 anni che sono stati immessi legalmente sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
2. Gli integratori alimentari contenenti ≤ 8,0 mg di astaxantina e destinati alla popolazione in generale di età superiore ai 14 anni che sono stati importati nell’Unione possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza se l’importatore di tali alimenti può dimostrare che sono stati spediti dal paese terzo interessato ed erano in viaggio verso l’Unione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).
(3) Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).
(4) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1377 della Commissione del 19 agosto 2021 che autorizza una modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento «oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis » a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 20).
(6) Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla nutrizione, i nuovi alimenti e gli allergeni alimentari, parere scientifico «Sicurezza dell’astaxantina per l’uso come nuovo alimento negli integratori alimentari». EFSA Journal 2020;18(2):5993.
ALLEGATO
Nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, la voce relativa a «oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis » è sostituita dalla seguente:
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Nuovo alimento autorizzato |
Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato |
Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura |
Altri requisiti |
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«Oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis» |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi di astaxantina |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis». L’etichetta degli integratori alimentari contenenti oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis reca l’indicazione secondo cui gli integratori alimentari non devono essere assunti:
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, esclusi i lattanti e i bambini nella prima infanzia |
2,3 mg di astaxantina al giorno per i bambini di età compresa tra 3 e meno di 10 anni |
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5,7 mg di astaxantina al giorno per gli adolescenti di età compresa tra 10 e meno di 14 anni |
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8 mg di astaxantina al giorno per la popolazione in generale di età superiore ai 14 anni |
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(*1) In funzione della fascia di età cui è destinato l’integratore alimentare.
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2.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 194/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1582 DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2023
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso del nuovo alimento sale sodico di 3’-sialil-lattosio prodotto da ceppi derivati di Escherichia coli BL21(DE3)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell’Unione. |
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(2) |
A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) ha istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. |
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(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/96 della Commissione (3) ha autorizzato l’immissione sul mercato dell’Unione del sale sodico di 3’-sialil-lattosio ottenuto mediante fermentazione microbica con il ceppo geneticamente modificato K12-DH1 di Escherichia coli («E. coli») quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283. |
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(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/113 della Commissione (4) ha autorizzato l’immissione sul mercato dell’Unione del sale sodico di 3’-sialil-lattosio ottenuto mediante fermentazione microbica con ceppi derivati geneticamente modificati di E. coli BL21(DE3) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283. |
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(5) |
L’8 febbraio 2023 la società Chr. Hansen A/S («richiedente») ha presentato alla Commissione, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica delle condizioni d’uso del sale sodico di 3’-sialil-lattosio («3’-SL») ottenuto mediante fermentazione microbica con ceppi derivati geneticamente modificati (un ceppo produttore e un ceppo degradatore opzionale) di E. coli BL21(DE3). Il richiedente chiedeva di aumentare i livelli massimi di sale sodico di 3’-SL utilizzati nelle formule per lattanti, quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), dal livello massimo attualmente autorizzato di 0,23 g/kg o l a un livello massimo di 0,28 g/kg o l, e di estendere l’uso del sale sodico di 3’-SL agli integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, ai livelli di 0,28 g/giorno. Il 23 marzo 2023 il richiedente ha poi modificato la domanda iniziale e ha ritirato dagli usi proposti l’uso del sale sodico di 3’-SL negli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. |
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(6) |
Il richiedente ha spiegato di avere richiesto le modifiche proposte delle condizioni d’uso del sale sodico di 3’-SL nelle formule per lattanti, quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013, al fine di portare i livelli d’uso del sale sodico di 3’-SL nelle formule per lattanti e le assunzioni risultanti più vicini ai livelli di 3’-SL naturalmente presenti nel latte umano. |
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(7) |
La Commissione ritiene che l’aggiornamento richiesto dell’elenco dell’Unione per quanto riguarda la modifica delle condizioni d’uso del sale sodico di 3’-SL prodotto da ceppi derivati di E. coli BL21(DE3) non possa avere un effetto sulla salute umana e che non sia necessaria una valutazione della sicurezza da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. A tale riguardo il lieve aumento dell’assunzione di sale sodico di 3’-SL che deriverebbe dall’aumento del livello d’uso nelle formule per lattanti, quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013, sarebbe comunque inferiore alle assunzioni di 3’-SL dal latte materno che l’Autorità ha valutato come non preoccupanti per la sicurezza nel suo parere del 2022 sul sale sodico di 3’-SL prodotto da ceppi derivati di E. coli BL21(DE3) (7). La Commissione ritiene inoltre che l’aumento dei livelli massimi d’uso del sale sodico di 3’-SL nelle formule per lattanti da 0,23 g/kg o l a 0,28 g/kg o l dovrebbe riflettersi anche nelle condizioni d’uso degli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, in quanto i livelli massimi di sale sodico di 3’-SL in tali alimenti sono correlati ai tenori massimi usati nelle formule per lattanti. |
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(8) |
Le informazioni fornite nella domanda e il parere dell’Autorità del 2022 presentano motivazioni sufficienti per stabilire che le modifiche delle condizioni d’uso del sale sodico di 3’-SL prodotto da ceppi derivati di E. coli BL21(DE3) rispettano le condizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 e dovrebbero essere approvate. |
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(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. |
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(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/96 della Commissione, del 28 gennaio 2021, che autorizza l’immissione sul mercato del sale sodico di 3’-sialil-lattosio quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 201).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/113 della Commissione, del 16 gennaio 2023, che autorizza l’immissione sul mercato del sale sodico di 3’-sialil-lattosio prodotto da ceppi derivati di Escherichia coli BL21(DE3) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (GU L 15 del 17.1.2023, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).
(6) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).
(7) EFSA Journal 2022;20(5):7331.
ALLEGATO
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) la voce relativa al sale sodico di 3’-sialil-lattosio (3’-SL) [prodotto da ceppi derivati di E. coli BL21(DE3)] è sostituita dalla seguente:
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Nuovo alimento autorizzato |
Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato |
Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura |
Altri requisiti |
Tutela dei dati |
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«Sale sodico di 3’ -sialil-lattosio (3’-SL) (prodotto da ceppi derivati di E. coli BL21(DE3)] |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “sale sodico di 3’-sialil-lattosio”. L’etichetta degli integratori alimentari contenenti sale sodico di 3’-sialil-lattosio (3’-SL) indica che tali prodotti:
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Autorizzato il 6 febbraio 2023. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: “Chr. Hansen A/S”, Boege Allé 10-12, 2970 Hoersholm, Danimarca. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Chr. Hansen A/S è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento sale sodico di 3’-sialil-lattosio, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di “Chr. Hansen A/S”. Data finale della tutela dei dati: 6 febbraio 2028.» |
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Formule per lattanti quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
0,28 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
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Formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
0,28 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
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Alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e alimenti per la prima infanzia destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
0,28 g/l o 0,28 g/kg nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
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Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia |
0,28 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
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Alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia cui sono destinati i prodotti, ma in ogni caso non superiori a 0,28 g/l o 0,28 g/kg nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
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Alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione in generale, esclusi i lattanti e i bambini nella prima infanzia |
0,7 g/giorno |
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2.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 194/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1583 DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2023
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le specifiche del nuovo alimento latto-N-neotetraosio (fonte microbica)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione. |
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(2) |
A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) ha istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. |
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(3) |
La decisione di esecuzione (UE) 2016/375 della Commissione (3) ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l’immissione sul mercato del latto-N-neotetraosio prodotto per sintesi chimica quale nuovo ingrediente alimentare. |
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(4) |
A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97, il 1o settembre 2016 la società Glycom A/S ha informato la Commissione della propria intenzione di immettere sul mercato il latto-N-neotetraosio di origine microbica prodotto con il ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli K-12 quale nuovo ingrediente alimentare. Quando è stato istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti il latto-N-neotetraosio di origine microbica prodotto con il ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli K-12 vi è stato inserito sulla base di tale notifica. |
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(5) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1314 della Commissione (5) ha modificato le specifiche del nuovo alimento latto-N-neotetraosio (fonte microbica) prodotto con il ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli K-12. |
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(6) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/912 della Commissione (6) ha modificato le specifiche del nuovo alimento latto-N-neotetraosio (fonte microbica) affinché tale nuovo alimento prodotto dall’attività combinata dei ceppi geneticamente modificati PS-LNnT-JBT e DS-LNnT-JBT derivati da Escherichia coli, ceppo BL21(DE3), potesse essere immesso sul mercato alle stesse condizioni d’uso precedentemente autorizzate per il latto-N-neotetraosio. |
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(7) |
Il 15 novembre 2022 la società Chr. Hansen A/S («richiedente») ha presentato alla Commissione, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica delle specifiche del latto-N-neotetraosio (fonte microbica) prodotto dall’attività combinata dei ceppi derivati PS-LNnT-JBT e DS-LNnT-JBT di Escherichia coli, ceppo BL21(DE3). Il richiedente ha chiesto che il riferimento agli specifici ceppi derivati geneticamente modificati PS-LNnT-JBT e DS-LNnT-JBT di Escherichia coli BL21(DE3), utilizzati per produrre il latto-N-neotetraosio (fonte microbica), fosse sostituito dalla menzione generica di entrambi i ceppi. Il richiedente ha inoltre chiesto la modifica delle specifiche del latto-N-neotetraosio (fonte microbica) affinché per la sua produzione, contrariamente a quanto indicato dall’attuale limitazione che prevede l’uso o del ceppo derivato autorizzato di Escherichia coli K-12 o dei ceppi derivati autorizzati di Escherichia coli BL21(DE3), sia possibile utilizzare i ceppi derivati autorizzati di Escherichia coli K-12 e/o di Escherichia coli BL21(DE3). |
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(8) |
Il richiedente ha giustificato la richiesta sostenendo che la modifica proposta delle specifiche del latto-N-neotetraosio (fonte microbica), ossia la sostituzione della menzione specifica dei ceppi PS-LNnT-JBT e DS-LNnT-JBT di Escherichia coli, ceppo BL21(DE3), con una menzione più generica di ceppi produttori e ceppi degradatori opzionali, serve a descrivere in modo più preciso le rispettive funzioni dei due ceppi nel processo di produzione valutato (7) dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») e rappresenta un mezzo per consentire al richiedente e agli altri operatori del settore alimentare una maggiore flessibilità nell’uso di derivati autorizzati di Escherichia coli, ceppo BL21(DE3), in linea con le rispettive funzioni, invece di limitare la loro produzione agli specifici ceppi derivati PS-LNnT-JBT e DS-LNnT-JBT. Il richiedente ritiene inoltre che la modifica allineerebbe anche le specifiche autorizzate del latto-N-neotetraosio prodotto con ceppi derivati di Escherichia coli, ceppo BL21(DE3), alle specifiche autorizzate di altri nuovi alimenti prodotti con ceppi produttori e ceppi degradatori opzionali derivati di Escherichia coli BL21(D3), in cui non sono menzionati ceppi derivati specifici. Il richiedente ha altresì giustificato la richiesta di consentire l’uso di combinazioni di ceppi derivati autorizzati dei ceppi di Escherichia coli, ossia Escherichia coli K-12 e/o Escherichia coli BL21(DE3), sostenendo che si tratta di uno strumento aggiuntivo per garantire flessibilità al richiedente e agli altri operatori del settore alimentare nell’uso di ceppi derivati autorizzati di Escherichia coli nella produzione del latto-N-neotetraosio. |
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(9) |
La Commissione ritiene che la domanda di aggiornamento dell’elenco dell’Unione concernente la modifica delle specifiche del latto-N-neotetraosio proposta dal richiedente non possa avere un effetto sulla salute umana e che non sia necessaria una valutazione della sicurezza da parte dell’Autorità in conformità all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. I ceppi parentali di Escherichia coli BL21(DE3) e K-12 e i loro ceppi derivati geneticamente modificati utilizzati nella produzione del latto-N-neotetraosio sono stati valutati positivamente rispettivamente dall’Autorità (8) e nel contesto di una notifica a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. Il loro uso nella produzione del latto-N-neotetraosio, con o senza l’uso supplementare del ceppo degradatore opzionale derivato di Escherichia coli, ceppo BL21(DE3), produrrà latto-N-neotetraosio in linea con le specifiche autorizzate, e conseguentemente non inciderà sul profilo di sicurezza del nuovo alimento autorizzato. |
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(10) |
Le informazioni fornite nella domanda e il suddetto parere dell’Autorità presentano motivazioni sufficienti per stabilire che la modifica delle specifiche del latto-N-neotetraosio (fonte microbica) rispetta le condizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 e dovrebbe essere approvata. |
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(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. |
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(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2016/375 della Commissione, dell’11 marzo 2016, che autorizza l’immissione sul mercato del lacto-N-neotetraose quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 22).
(4) Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1314 della Commissione, del 2 agosto 2019, che autorizza la modifica delle specifiche del nuovo alimento latto-N-neotetraosio prodotto con Escherichia coli K-12 a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 205 del 5.8.2019, pag. 4).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/912 della Commissione, del 4 giugno 2021, che autorizza modifiche delle specifiche del nuovo alimento latto-N-neotetraosio (fonte microbica) e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (GU L 199 del 7.6.2021, pag. 10).
(7) EFSA Journal 2020;18(11):6305.
(8) EFSA Journal 2020;18(11):6305.
ALLEGATO
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, nella tabella 2 (Specifiche), la voce relativa al latto-N-neotetraosio (fonte microbica) è sostituita dalla seguente:
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«Latto-N-neotetraosio (fonte microbica) |
Definizione Denominazione chimica: β-D-galattopiranosil-(1→4)-2-acetamido-2-deossi-β-D-glucopiranosil-(1→3)-β-D-galattopiranosil-(1→4)-D-glucopiranosio Formula chimica: C26H45NO21 N. CAS: 13007-32-4 Peso molecolare: 707,63 g/mol Descrizione/Fonte Il latto-N-neotetraosio è una polvere da bianca a biancastra prodotta mediante un procedimento microbiologico utilizzando un ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli K-12 e/o di Escherichia coli BL21(DE3). Nel processo di produzione può essere utilizzato un ulteriore ceppo degradatore opzionale geneticamente modificato di Escherichia coli BL21(DE3) per la degradazione dei sottoprodotti carboidratici intermedi e dei substrati carboidratici iniziali restanti. Purezza Tenore (in assenza di acqua): ≥ 80 % D-lattosio: ≤ 10,0 % Latto-N-trioso II: ≤ 3,0 % para-latto-N-neoesoso: ≤ 5,0 % Isomero del latto-N-neotetraosio fruttosio: ≤ 1,0 % Somma di saccaridi (latto-N-neotetraosio, D-lattosio, latto-N-trioso II, para-latto-N-neoesoso, isomero del latto-N-neotetraosio fruttosio): ≥ 92 % (% p/p sostanza secca) pH (20 °C, soluzione al 5 %): 4,0-7,0 Acqua: ≤ 9,0 % Ceneri, solfatate: ≤ 1,0 % Solventi residui (metanolo): ≤ 100 mg/kg Proteine residue: ≤ 0,01 % Criteri microbiologici Conta totale batteri aerobi mesofili: ≤ 500 CFU/g Lieviti e muffe: ≤ 50 CFU/g Endotossine residue: ≤ 10 EU/mg CFU: unità formanti colonie; EU: unità di endotossina». |
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2.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 194/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1584 DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2023
relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione di Popillia japonica Newman e a misure per l’eradicazione e il contenimento dell’organismo nocivo in questione all’interno di determinate aree delimitate nel territorio dell’Unione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i), e paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2) stabilisce, nell’allegato II, parte B, l’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione. |
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(2) |
Popillia japonica Newman («organismo nocivo specificato») figura in tale elenco in quanto ne è nota la presenza in alcune parti del territorio dell’Unione. Si tratta di un organismo nocivo polifago che, secondo quanto riferito, ha un impatto su molte specie vegetali differenti nel territorio dell’Unione. |
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(3) |
Le piante ospiti preferite dell’organismo nocivo specificato («piante specificate») dovrebbero essere elencate e sottoposte a determinate misure per l’eradicazione o il contenimento, a seconda dei casi, nelle zone infestate. |
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(4) |
L’organismo nocivo specificato è inoltre elencato come organismo nocivo prioritario nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione (3). |
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(5) |
Al fine di garantirne la rilevazione precoce e l’eradicazione nel territorio dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero effettuare indagini annuali, utilizzando metodi in linea con le informazioni scientifiche e tecniche più recenti. Le trappole costituiscono un metodo di cattura importante in relazione all’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione e dovrebbero essere utilizzate ampiamente. Le indagini annuali dovrebbero riguardare almeno le piante che risultano più comunemente infestate dall’organismo nocivo specificato («piante specificate»). |
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(6) |
A norma del regolamento (UE) 2016/2031, ciascuno Stato membro è tenuto a elaborare e tenere aggiornato un piano di emergenza per ciascun organismo nocivo prioritario. Sulla base dell’esperienza acquisita con i focolai precedenti, è necessario adottare norme specifiche di attuazione dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031 al fine di garantire un piano di emergenza completo in caso di ritrovamento dell’organismo nocivo specificato nell’Unione. |
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(7) |
Al fine di eradicare l’organismo nocivo specificato e prevenirne la diffusione nel territorio dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero stabilire aree delimitate costituite da una zona infestata e da una zona cuscinetto e applicare misure di eradicazione al loro interno. L’ampiezza di una zona cuscinetto dovrebbe essere di almeno 5 km oltre i confini della zona infestata, tenendo presente la capacità di diffusione dell’organismo nocivo specificato. |
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(8) |
Tuttavia, in caso di ritrovamento isolato dell’organismo nocivo specificato, non dovrebbe essere richiesta la definizione di un’area delimitata quando l’organismo nocivo specificato è immediatamente eradicato e vi sono prove del fatto che le piante interessate erano infestate prima di essere introdotte nella zona del ritrovamento o del fatto che l’organismo nocivo specificato non si è moltiplicato e che il ritrovamento presumibilmente non porterà al suo insediamento. Si tratta dell’approccio più appropriato, a condizione che siano effettuate indagini per confermare l’assenza dell’organismo nocivo specificato. |
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(9) |
In determinate zone del territorio dell’Unione, l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato non è più possibile. Gli Stati membri interessati dovrebbero pertanto essere autorizzati ad applicare in tali zone misure intese al contenimento, anziché all’eradicazione, dell’organismo nocivo specificato. Tali misure dovrebbero assicurare un approccio diligente nelle indagini e azioni precauzionali rafforzate, soprattutto nella definizione delle dimensioni della zona infestata e della rispettiva zona cuscinetto. La zona cuscinetto nelle aree delimitate per il contenimento dovrebbe avere un’ampiezza di almeno 15 km oltre i confini della zona infestata, maggiore quindi della zona cuscinetto nelle aree delimitate per l’eradicazione, al fine di prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato nel resto del territorio dell’Unione. |
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(10) |
Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione e agli altri Stati membri ogni area delimitata per il contenimento che intendono designare o modificare, in modo da fornire un quadro generale della diffusione dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione. Ciò è necessario ai fini del riesame del presente regolamento e per tenere aggiornato un elenco delle aree delimitate per il contenimento. |
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(11) |
Al fine di garantire l’immediata applicazione delle misure di eradicazione e prevenire l’ulteriore diffusione dell’organismo nocivo specificato nel resto del territorio dell’Unione, le indagini sulle zone cuscinetto dovrebbero essere svolte annualmente al momento più appropriato dell’anno e con un’intensità sufficiente, tenendo conto della possibilità per le autorità competenti di monitorare ulteriormente le piante nelle zone infestate ai fini del contenimento. |
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(12) |
Le disposizioni del presente regolamento relative ai piani di emergenza dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o agosto 2023, al fine di concedere agli Stati membri tempo sufficiente per elaborare i contenuti di tali piani. |
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(13) |
Le disposizioni del presente regolamento relative allo svolgimento di indagini nelle aree delimitate sulla base degli orientamenti generali dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante (4) dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2025 per le indagini nelle aree delimitate e dal 1o gennaio 2026 per le indagini sul territorio dell’Unione al di fuori delle aree delimitate, al fine di concedere alle autorità competenti tempo sufficiente per pianificare tali indagini, progettarle e assegnare loro risorse sufficienti. |
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(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce misure volte a prevenire l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Popillia japonica Newman, misure per la sua eradicazione, quando ne è stata riscontrata la presenza in tale territorio, e misure per il suo contenimento, quando non ne è più possibile l’eradicazione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
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1) |
«organismo nocivo specificato»: Popillia japonica Newman; |
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2) |
«piante ospiti»: tutte le piante da impianto con substrato di coltivazione destinato a mantenere la vitalità delle piante, escluse le piante in coltura tissutale e le piante acquatiche; |
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3) |
«piante specificate»: le piante da impianto con substrato di coltivazione destinato a mantenere la vitalità delle piante, escluse le piante in coltura tissutale e le piante acquatiche, elencate nell’allegato I; |
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4) |
«area delimitata per il contenimento»: un’area elencata nell’allegato II, in cui l’organismo nocivo specificato non può essere eradicato; |
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5) |
«scheda di sorveglianza fitosanitaria»: la pubblicazione «Scheda di sorveglianza fitosanitaria su Popillia japonica» (5) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»); |
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6) |
«orientamenti generali per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio»: la pubblicazione «Orientamenti generali per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante» dell’Autorità. |
Articolo 3
Indagini sul territorio dell’Unione al di fuori delle aree delimitate
1. Le autorità competenti effettuano indagini annuali basate sul rischio per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato al di fuori delle aree delimitate, nelle zone del territorio dell’Unione in cui non è nota la sua presenza ma dove l’organismo nocivo specificato potrebbe insediarsi, tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria.
2. Il piano dell’indagine e lo schema di campionamento dell’indagine sono in linea con gli orientamenti generali per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio, in modo da rilevare, con un sufficiente grado di affidabilità, un basso livello di presenza dell’organismo nocivo specificato all’interno dello Stato membro interessato.
3. Le indagini sono effettuate:
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a) |
sulla base del livello del rischio fitosanitario; |
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b) |
nelle zone a rischio di campi all’aperto, frutteti/vigneti, vivai, siti pubblici, aree a prato quali terreni sportivi e campi da golf, dintorni di aeroporti, porti e stazioni ferroviarie, nonché in serre e centri per il giardinaggio, e in particolare nelle zone vicine all’asse della rete di trasporto che collega le zone in cui è nota la presenza dell’organismo nocivo; |
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c) |
in periodi adatti dell’anno, per quanto riguarda la possibilità di individuare l’organismo nocivo specificato, tenendo conto della biologia dell’organismo nocivo e della presenza di piante specificate. |
4. Le indagini consistono:
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a) |
nella cattura mediante esche per attirare l’organismo nocivo specificato; e |
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b) |
se del caso, in esami visivi delle piante specificate. |
Articolo 4
Piani di emergenza
1. Oltre agli elementi di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, gli Stati membri includono nei propri piani di emergenza:
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a) |
misure per l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, come indicato all’articolo 9; |
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b) |
prescrizioni particolari per l’introduzione e lo spostamento nel territorio dell’Unione delle piante ospiti di cui agli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072; |
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c) |
procedure per l’identificazione dei proprietari delle proprietà private in cui dovranno essere applicate misure nel caso sia rilevata la presenza dell’organismo nocivo specificato. |
2. Gli Stati membri aggiornano i propri piani di emergenza, se del caso, entro il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 5
Definizione di aree delimitate
1. Qualora la presenza dell’organismo nocivo specificato sia ufficialmente confermata, lo Stato membro interessato definisce senza indugio un’area delimitata ai fini dell’eradicazione dell’organismo nocivo specificato.
2. A seguito di una conferma ufficiale della presenza dell’organismo nocivo specificato e della definizione dell’area delimitata di cui al paragrafo 1, le autorità competenti determinano senza indugio il livello di infestazione mediante esami visivi adeguati e l’uso di trappole con esche per attirare l’organismo nocivo specificato.
3. Se, sulla base dei risultati delle indagini di cui all’articolo 7 o dei risultati degli accertamenti di cui al paragrafo 2, si conclude che il livello di infestazione da parte dell’organismo nocivo specificato è tale da renderne impossibile l’eradicazione, le autorità competenti notificano immediatamente alla Commissione i dettagli della nuova area delimitata per il contenimento che intendono designare o modificare, cosicché tale area sia inclusa nell’elenco delle aree delimitate per il contenimento di cui all’allegato II.
4. Le aree delimitate sono costituite da:
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a) |
una zona infestata, comprendente la zona in cui è stata ufficialmente confermata la presenza dell’organismo nocivo specificato circondata da un’ulteriore zona dell’ampiezza di almeno:
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b) |
una zona cuscinetto dell’ampiezza di almeno:
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5. La delimitazione dell’area delimitata tiene conto dei principi scientifici, della biologia dell’organismo nocivo specificato, del livello di infestazione, della particolare distribuzione delle piante ospiti nell’area interessata e delle prove dell’insediamento dell’organismo nocivo specificato.
6. Se la presenza dell’organismo nocivo specificato è confermata al di fuori della zona infestata, sono adottate misure di eradicazione conformemente all’articolo 9 e la delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto è riesaminata e modificata di conseguenza.
Qualora nella zona cuscinetto di un’area delimitata per il contenimento sia stata ufficialmente confermata la presenza dell’organismo nocivo specificato, si applicano gli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2016/2031 finché le autorità competenti non valutano il livello di tale infestazione. Qualora l’eradicazione non sia considerata possibile, si applica il paragrafo 3 del presente articolo.
7. All’interno delle aree delimitate le autorità competenti sensibilizzano l’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato e alle misure adottate per prevenirne l’ulteriore diffusione al di fuori di tali aree.
Esse assicurano che il pubblico in generale e gli operatori professionali siano a conoscenza della delimitazione delle aree delimitate.
Articolo 6
Deroga all’obbligo di definire aree delimitate
1. In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, le autorità competenti possono scegliere di non definire un’area delimitata se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
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a) |
vi sono prove del fatto che l’organismo nocivo specificato non si è moltiplicato; e |
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b) |
vi sono prove del fatto che:
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2. Qualora si avvalga della deroga di cui al paragrafo 1, l’autorità competente:
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a) |
adotta misure per garantire la rapida eradicazione dell’organismo nocivo specificato ed escludere la possibilità che esso si diffonda; |
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b) |
aumenta immediatamente il numero di trappole e la frequenza con cui le trappole sono controllate in tale zona; |
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c) |
intensifica immediatamente l’esame visivo per rilevare l’eventuale presenza di adulti dell’organismo nocivo specificato e ispeziona i prati e il suolo per rilevare l’eventuale presenza di larve dell’organismo nocivo specificato in periodi opportuni; |
|
d) |
per almeno un ciclo vitale dell’organismo nocivo specificato, più un altro anno, effettua indagini in un raggio di almeno 1 km intorno alle piante infestate o al luogo dove è stato rilevato l’organismo nocivo specificato, in maniera regolare ed intensiva durante il periodo di volo dell’organismo nocivo specificato; |
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e) |
individua l’origine dell’infestazione ed esamina, per quanto possibile, le vie di diffusione associate al ritrovamento dell’organismo nocivo specificato; |
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f) |
sensibilizza l’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato; e |
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g) |
adotta qualunque altra misura in grado di contribuire all’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, conformemente alle misure di eradicazione di cui all’articolo 9. |
Articolo 7
Indagini annuali nelle aree delimitate
1. Nelle aree delimitate le autorità competenti effettuano le indagini annuali di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato, tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria.
2. Il piano dell’indagine è in linea con gli orientamenti generali per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio; inoltre il piano dell’indagine e lo schema di campionamento usati nelle indagini a fini di rilevazione garantiscono la rilevazione di un livello di presenza dell’organismo nocivo specificato dell’1 % con un grado di affidabilità almeno del 95 %.
3. Le indagini annuali sono effettuate:
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a) |
nelle zone infestate, nel caso di aree delimitate per l’eradicazione; |
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b) |
nelle zone cuscinetto nelle aree delimitate per l’eradicazione e nelle zone cuscinetto nelle aree delimitate per il contenimento; |
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c) |
in campi all’aperto, frutteti/vigneti, foreste, vivai, giardini privati, siti pubblici, aree a prato quali terreni sportivi e campi da golf, dintorni di aeroporti, porti e stazioni ferroviarie, nonché in serre e centri per il giardinaggio, in particolare nelle zone vicine all’asse della rete di trasporto che collega le zone in cui non è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato; e |
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d) |
in periodi adatti dell’anno, per quanto riguarda la possibilità di individuare l’organismo nocivo specificato, tenendo conto della biologia dell’organismo nocivo specificato e della presenza di piante specificate. |
4. Le indagini annuali consistono:
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a) |
nella cattura mediante esche per attirare l’organismo nocivo specificato nel caso di indagini effettuate nelle zone infestate nelle aree delimitate per l’eradicazione; |
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b) |
in esami visivi delle piante specificate; |
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c) |
in campionamento e analisi del suolo per rilevare la presenza di larve dell’organismo nocivo specificato. |
Articolo 8
Revoca della delimitazione
La delimitazione può essere revocata se, sulla base delle indagini di cui all’articolo 7, la presenza dell’organismo nocivo specificato non è stata rilevata nell’area delimitata per almeno tre anni consecutivi.
Articolo 9
Misure di eradicazione
1. Nelle zone infestate le autorità competenti garantiscono l’adozione delle misure seguenti ai fini dell’eradicazione dell’organismo nocivo specificato:
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a) |
contro gli adulti dell’organismo nocivo specificato, almeno una combinazione di due delle misure seguenti:
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b) |
contro le larve dell’organismo nocivo specificato, almeno una combinazione di due delle misure seguenti:
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c) |
durante il periodo di volo dell’organismo nocivo specificato:
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d) |
divieto di spostamento al di fuori della zona infestata dello strato superiore del suolo e dei substrati di coltivazione utilizzati, a meno che:
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2. Nelle zone cuscinetto le autorità competenti garantiscono che lo strato superiore del suolo, i substrati di coltivazione utilizzati e i detriti vegetali non trattati siano spostati al di fuori della zona cuscinetto solo nella misura in cui in tale zona non sia stata rilevata la presenza dell’organismo nocivo specificato.
Articolo 10
Misure di contenimento
1. Nelle zone infestate le autorità competenti garantiscono l’adozione delle misure seguenti ai fini del contenimento dell’organismo nocivo specificato:
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a) |
misure per controllare la presenza dell’organismo nocivo specificato ed evitarne l’ulteriore diffusione, attraverso un approccio integrato, che comprenda una o più delle misure seguenti:
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b) |
durante il periodo di volo dell’organismo nocivo specificato:
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c) |
divieto di spostamento al di fuori della zona infestata dello strato superiore del suolo e del substrato di coltivazione utilizzato, a meno che:
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2. Nelle zone cuscinetto le autorità competenti garantiscono che lo strato superiore del suolo, i substrati di coltivazione utilizzati e i detriti vegetali non trattati siano spostati al di fuori della zona cuscinetto solo nella misura in cui non sia stata rilevata la presenza dell’organismo nocivo specificato.
Articolo 11
Comunicazione
Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione e agli altri Stati membri:
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a) |
una relazione sulle misure adottate nell’anno civile precedente a norma del presente regolamento e sui risultati delle misure di cui agli articoli da 5 a 10; |
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b) |
i risultati delle indagini svolte a norma dell’articolo 3 al di fuori delle aree delimitate, nell’anno civile precedente, utilizzando i modelli di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione (6); |
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c) |
i risultati delle indagini svolte a norma dell’articolo 7 nelle aree delimitate, nell’anno civile precedente, utilizzando uno dei modelli di cui all’allegato III. |
Articolo 12
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 3, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2026.
L’articolo 4 si applica a decorrere dal 1o agosto 2023.
L’articolo 7, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, del 1o agosto 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari (GU L 260 dell’11.10.2019, pag. 8).
(4) EFSA, Orientamenti generali per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante, 8 settembre 2020, doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1919.
(5) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2019. Scheda di sorveglianza fitosanitaria su Popillia japonica. Pubblicazione di supporto dell’EFSA, 2019:EN-1568. 22pp. doi:10.2903/sp.efsa.2019.EN-1568.
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione del 27 agosto 2020 relativo al formato e alle istruzioni per le relazioni annuali sui risultati delle indagini nonché al formato dei programmi d’indagini pluriennali e alle modalità pratiche di cui rispettivamente agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 280 del 28.8.2020, pag. 1).
ALLEGATO I
ELENCO DELLE PIANTE SPECIFICATE
Acer L.
Actinidia Lindley
Aesculus L.
Alcea L.
Alnus Mill.
Althaea L.
Ampelopsis A.Rich. ex Michx.
Aronia Medikus
Artemisia L.
Asparagus Tourn. ex L.
Berchemia Neck. ex DC.
Betula L.
Carpinus L.
Castanea Mill.
Clethra L.
Convolvulus L.
Corylus L.
Crategus L.
Cyperaceae Juss.
Dioscorea L.
Fallopia Lour.
Filipendula Mill.
Fragaria L.
Glycine Willd.
Hibiscus L.
Humulus L.
Hypericum Tourn. ex L.
Juglans L.
Kerria D.C.
Lagerstroemia L.
Lythrum L.
Malus Mill.
Malva Tourn. ex L.
Medicago L.
Melia L.
Morus L.
Oenothera L.
Parthenocissus Planch.
Persicaria (L.) Mill.
Phaseolus L.
Platanus L.
Poaceae Barnhart
Populus L.
Prunus L.
Pteridium Gled. ex Scop.
Pyrus L.
Quercus L.
Reynoutria Houtt.
Rheum L.
Ribes L.
Robinia L.
Rosa L.
Rubus L.
Rumex L.
Salix L.
Sassafras L. ex Nees
Smilax L.
Solanum L.
Sorbus L.
Tilia L.
Toxicodendron Mill.
Trifolium Tourn. ex L.
Ulmus L.
Urtica L.
Vaccinium L.
Vitis L.
Wisteria Nutt.
Zelkova Spach
ALLEGATO II
ELENCO DELLE AREE DELIMITATE PER IL CONTENIMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PUNTO 4
1. Italia
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Numero/nome dell’area delimitata (AD) |
Zona dell’AD |
Regione |
Comuni o altre delimitazioni amministrative/geografiche |
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1. |
Zona infestata |
Lombardia |
L’intero territorio dei comuni seguenti: Provincia di Bergamo Ambivere, Arzago d’Adda, Bottanuco, Brembate, Brembate di Sopra, Brignano Gera d’Adda, Calusco d’Adda, Calvenzano, Canonica d’Adda, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Caravaggio, Carvico, Casirate d’Adda, Castel Rozzone, Chignolo d’Isola, Cisano Bergamasco, Curno, Fara Gera d’Adda, Filago, Madone, Mapello, Medolago, Misano di Gera d’Adda, Mozzo, Ponte San Pietro, Pontida, Pontirolo Nuovo, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Suisio, Terno d’Isola, Torre de’ Busi, Treviglio, Valbrembo, Villa d’Adda. Provincia di Como Albavilla, Albese con Cassano, Albiolo, Alserio, Alta Valle Intelvi, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Arosio, Asso, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blevio, Bregnano, Brenna, Brunate, Bulgarograsso, Cabiate, Cadorago, Campione d’Italia, Cantù, Canzo, Capiago Intimiano, Carate Urio, Carbonate, Carimate, Carugo, Caslino d’Erba, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelmarte, Castelnuovo Bozzente, Cermenate, Cernobbio, Cirimido, Colverde, Como, Cucciago, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Faloppio, Fenegrò, Figino Serenza, Fino Mornasco, Grandate, Guanzate, Inverigo, Laglio, Lambrugo, Lezzeno, Limido Comasco, Lipomo, Locate Varesino, Lomazzo, Longone al Segrino, Luisago, Lurago d’Erba, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Mariano Comense, Maslianico, Merone, Moltrasio, Monguzzo, Montano Lucino, Montorfano, Mozzate, Nesso, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Orsenigo, Pognana Lario, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, San Fermo della Battaglia, Senna Comasco, Solbiate con Cagno, Tavernerio, Torno, Turate, Uggiate-Trevano, Valbrona, Valmorea, Veleso, Veniano, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia. Provincia di Cremona Agnadello, Bagnolo Cremasco, Capralba, Casaletto Ceredano, Chieve, Dovera, Monte Cremasco, Palazzo Pignano, Pandino, Pieranica, Quintano, Rivolta d’Adda, Sergnano, Spino d’Adda, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco, Vaiano Cremasco, Vailate. Provincia di Lecco Annone di Brianza, Barzago, Barzanò, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Casatenovo, Cassago Brianza, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Cremella, Dolzago, Ello, Garbagnate Monastero, Imbersago, La Valletta Brianza, Lomagna, Merate, Missaglia, Molteno, Monte Marenzo, Montevecchia, Monticello Brianza, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d’Adda, Robbiate, Rogeno, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Suello, Valmadrera, Verderio, Viganò. Provincia di Lodi Abbadia Cerreto, Boffalora d’Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Caselle Lurani, Castiraga Vidardo, Cavenago d’Adda, Cervignano d’Adda, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corte Palasio, Crespiatica, Galgagnano, Graffignana, Livraga, Lodi, Lodi Vecchio, Mairago, Marudo, Massalengo, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Ossago Lodigiano, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, San Martino in Strada, Sant’Angelo Lodigiano, Secugnago, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Zelo Buon Persico. Città metropolitana di Milano Abbiategrasso, Albairate, Arconate, Arese, Arluno, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiano, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Besate, Binasco, Boffalora sopra Ticino, Bollate, Bresso, Bubbiano, Buccinasco, Buscate, Bussero, Busto Garolfo, Calvignasco, Cambiago, Canegrate, Carpiano, Carugate, Casarile, Casorezzo, Cassano d’Adda, Cassina de’ Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesate, Cinisello Balsamo, Cisliano, Cologno Monzese, Colturano, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusago, Cusano Milanino, Dairago, Dresano, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Gudo Visconti, Inveruno, Inzago, Lacchiarella, Lainate, Legnano, Liscate, Locate di Triulzi, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Masate, Mediglia, Melegnano, Melzo, Mesero, Milano, Morimondo, Motta Visconti, Nerviano, Nosate, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Ossona, Ozzero, Paderno Dugnano, Pantigliate, Parabiago, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo d’Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rodano, Rosate, Rozzano, San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, San Giuliano Milanese, San Vittore Olona, San Zenone al Lambro, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Settala, Settimo Milanese, Solaro, Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull’Adda, Tribiano, Truccazzano, Turbigo, Vanzaghello, Vanzago, Vaprio d’Adda, Vermezzo con Zelo, Vernate, Vignate, Villa Cortese, Vimodrone, Vittuone, Vizzolo Predabissi, Zibido San Giacomo. Provincia di Monza e della Brianza Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio-Masciago, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Cornate d’Adda, Correzzana, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate. Provincia di Pavia Alagna, Albaredo Arnaboldi, Albonese, Albuzzano, Arena Po, Badia Pavese, Bagnaria, Barbianello, Bascapè, Bastida Pancarana, Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Borgarello, Borgo Priolo, Borgo San Siro, Borgoratto Mormorolo, Bornasco, Bosnasco, Breme, Bressana Bottarone, Broni, Calvignano, Campospinoso, Candia Lomellina, Canneto Pavese, Carbonara al Ticino, Casanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Casorate Primo, Cassolnovo, Castana, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Castello d’Agogna, Castelnovetto, Cava Manara, Cecima, Ceranova, Ceretto Lomellina, Cergnago, Certosa di Pavia, Cervesina, Chignolo Po, Cigognola, Cilavegna, Codevilla, Colli Verdi, Confienza, Copiano, Corana, Cornale e Bastida, Corteolona e Genzone, Corvino San Quirico, Costa de’ Nobili, Cozzo, Cura Carpignano, Dorno, Ferrera Erbognone, Filighera, Fortunago, Frascarolo, Galliavola, Gambarana, Gambolò, Garlasco, Gerenzago, Giussago, Godiasco Salice Terme, Golferenzo, Gravellona Lomellina, Gropello Cairoli, Inverno e Monteleone, Landriano, Langosco, Lardirago, Linarolo, Lirio, Lomello, Lungavilla, Magherno, Marcignago, Marzano, Mede, Mezzana Bigli, Mezzana Rabattone, Mezzanino, Miradolo Terme, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Montù Beccaria, Mornico Losana, Mortara, Nicorvo, Olevano di Lomellina, Oliva Gessi, Ottobiano, Palestro, Pancarana, Parona, Pavia, Pietra de’ Giorgi, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Pieve Porto Morone, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano Terme, Robbio, Robecco Pavese, Rocca de’ Giorgi, Rocca Susella, Rognano, Roncaro, Rosasco, Rovescala, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, San Genesio ed Uniti, San Giorgio di Lomellina, San Martino Siccomario, San Zenone al Po, Sannazzaro de’ Burgondi, Sant’Alessio con Vialone, Sant’Angelo Lomellina, Santa Cristina e Bissone, Santa Giuletta, Santa Maria della Versa, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Silvano Pietra, Siziano, Sommo, Spessa, Stradella, Suardi, Torrazza Coste, Torre Beretti e Castellaro, Torre d’Arese, Torre d’Isola, Torre de’ Negri, Torrevecchia Pia, Torricella Verzate, Travacò Siccomario, Trivolzio, Tromello, Trovo, Val di Nizza, Valeggio, Valle Lomellina, Valle Salimbene, Varzi, Velezzo Lomellina, Vellezzo Bellini, Verretto, Verrua Po, Vidigulfo, Vigevano, Villa Biscossi, Villanova d’Ardenghi, Villanterio, Vistarino, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zeccone, Zeme, Zenevredo, Zerbo, Zerbolò, Zinasco. Provincia di Varese Agra, Albizzate, Angera, Arcisate, Arsago Seprio, Azzate, Azzio, Barasso, Bardello, Bedero Valcuvia, Besano, Besnate, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago-Valtravaglia, Brunello, Brusimpiano, Buguggiate, Busto Arsizio, Cadegliano-Viconago, Cadrezzate con Osmate, Cairate, Cantello, Caravate, Cardano al Campo, Carnago, Caronno Pertusella, Caronno Varesino, Casale Litta, Casalzuigno, Casciago, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Cassano Valcuvia, Castellanza, Castello Cabiaglio, Castelseprio, Castelveccana, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Cislago, Cittiglio, Clivio, Cocquio-Trevisago, Comabbio, Comerio, Cremenaga, Crosio della Valle, Cuasso al Monte, Cugliate-Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Daverio, Dumenza, Duno, Fagnano Olona, Ferno, Ferrera di Varese, Gallarate, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada Schianno, Gemonio, Gerenzano, Germignaga, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Gornate Olona, Grantola, Inarzo, Induno Olona, Ispra, Jerago con Orago, Lavena Ponte Tresa, Laveno-Mombello, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, Lozza, Luino, Luvinate, Maccagno con Pino e Veddasca, Malgesso, Malnate, Marchirolo, Marnate, Marzio, Masciago Primo, Mercallo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Monvalle, Morazzone, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Orino, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Ranco, Saltrio, Samarate, Sangiano, Saronno, Sesto Calende, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Taino, Ternate, Tradate, Travedona-Monate, Tronzano Lago Maggiore, Uboldo, Valganna, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vergiate, Viggiù, Vizzola Ticino. |
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Piemonte |
L’intero territorio dei comuni seguenti: Provincia di Alessandria Alessandria, Alfiano Natta, Alluvioni Piovera, Altavilla Monferrato, Alzano Scrivia, Avolasca, Balzola, Bassignana, Bergamasco, Berzano di Tortona, Borgo San Martino, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bozzole, Brignano-Frascata, Camagna Monferrato, Camino, Carbonara Scrivia, Carentino, Casal Cermelli, Casale Monferrato, Casalnoceto, Casasco, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Scrivia, Cella Monte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Felizzano, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Frugarolo, Fubine Monferrato, Gabiano, Giarole, Gremiasco, Guazzora, Isola Sant’Antonio, Lu e Cuccaro Monferrato, Masio, Mirabello Monferrato, Molino dei Torti, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Monleale, Montecastello, Montegioco, Montemarzino, Morano sul Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Oviglio, Ozzano Monferrato, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Pontestura, Ponzano Monferrato, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Quargnento, Quattordio, Rivarone, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, Sale, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Sarezzano, Serralunga di Crea, Solero, Solonghello, Spineto Scrivia, Terruggia, Ticineto, Tortona, Treville, Valenza, Valmacca, Vignale Monferrato, Viguzzolo, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino. Provincia di Asti Asti, Calliano, Casorzo, Castagnole Monferrato, Castell’Alfero, Castello di Annone, Chiusano d’Asti, Corsione, Cossombrato, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Moncalvo, Montemagno, Penango, Portacomaro, Refrancore, Robella, Scurzolengo, Tonco, Viarigi, Villa San Secondo. Provincia di Biella Ailoche, Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerrione, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Gifflenga, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Sostegno, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Valdilana, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia. Provincia di Novara Agrate Conturbia, Ameno, Armeno, Arona, Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Borgolavezzaro, Borgomanero, Briga Novarese, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Castelletto sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d’Agogna, Cavallirio, Cerano, Colazza, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Dormelletto, Fara Novarese, Fontaneto d’Agogna, Galliate, Garbagna Novarese, Gargallo, Gattico-Veruno, Ghemme, Gozzano, Granozzo con Monticello, Grignasco, Invorio, Landiona, Lesa, Maggiora, Mandello Vitta, Marano Ticino, Massino Visconti, Meina, Mezzomerico, Miasino, Momo, Nebbiuno, Nibbiola, Novara, Oleggio, Oleggio Castello, Orta San Giulio, Paruzzaro, Pella, Pettenasco, Pisano, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Recetto, Romagnano Sesia, Romentino, San Maurizio d’Opaglio, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Soriso, Sozzago, Suno, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vaprio d’Agogna, Varallo Pombia, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio. Città metropolitana di Torino Albiano d’Ivrea, Andrate, Azeglio, Banchette, Barone Canavese, Bollengo, Borgofranco d’Ivrea, Borgomasino, Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Burolo, Caluso, Candia Canavese, Caravino, Carema, Cascinette d’Ivrea, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chiaverano, Chivasso, Colleretto Giacosa, Cossano Canavese, Fiorano Canavese, Foglizzo, Gassino Torinese, Ivrea, Leinì, Lessolo, Loranzé, Maglione, Mappano, Mazzé, Mercenasco, Montalto Dora, Montanaro, Monteu da Po, Nomaglio, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Piverone, Quassolo, Quincinetto, Romano Canavese, Rondissone, Salerano Canavese, Samone, San Benigno Canavese, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, Scarmagno, Sciolze, Settimo Rottaro, Settimo Torinese, Settimo Vittone, Strambino, Tavagnasco, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia, Vestignè, Villareggia, Vische, Volpiano. Provincia del Verbano-Cusio-Ossola Anzola d’Ossola, Arizzano, Arola, Baveno, Bee, Belgirate, Beura-Cardezza, Brovello-Carpugnino, Cambiasca, Cannero Riviera, Casale Corte Cerro, Cesara, Cossogno, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Mergozzo, Miazzina, Nonio, Oggebbio, Omegna, Ornavasso, Pieve Vergonte, Premeno, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, San Bernardino Verbano, Stresa, Trontano, Valstrona, Verbania, Vignone, Vogogna. Provincia di Vercelli Albano Vercellese, Alice Castello, Arborio, Asigliano Vercellese, Balmuccia, Balocco, Bianzè, Borgo d’Ale, Borgo Vercelli, Borgosesia, Buronzo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cellio con Breia, Cervatto, Cigliano, Civiasco, Collobiano, Costanzana, Cravagliana, Crescentino, Crova, Desana, Fobello, Fontanetto Po, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Greggio, Guardabosone, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Lozzolo, Moncrivello, Motta de’ Conti, Olcenengo, Oldenico, Palazzolo Vercellese, Pertengo, Pezzana, Pila, Piode, Postua, Prarolo, Quarona, Quinto Vercellese, Rassa, Rimella, Rive, Roasio, Ronsecco, Rossa, Rovasenda, Salasco, Sali Vercellese, Saluggia, San Germano Vercellese, San Giacomo Vercellese, Santhià, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Stroppiana, Tricerro, Trino, Tronzano Vercellese, Valduggia, Varallo, Vercelli, Villarboit, Villata, Vocca. |
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Emilia-Romagna |
L’intero territorio dei comuni seguenti: Provincia di Piacenza Alta Val Tidone, Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Ziano Piacentino. |
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Valle d’Aosta |
L’intero territorio dei comuni seguenti: Provincia di Aosta Arnad, Brissogne, Donnas, Montjovet, Pollein, Quart, Saint-Christophe, Verrès. |
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Zona cuscinetto |
Lombardia |
L’intero territorio dei comuni seguenti: Provincia di Bergamo Albano Sant’Alessandro, Albino, Algua, Almè, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Antegnate, Arcene, Aviatico, Azzano San Paolo, Bagnatica, Barbata, Bariano, Barzana, Bedulita, Berbenno, Bergamo, Blello, Bolgare, Boltiere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bracca, Brumano, Brusaporto, Calcinate, Calcio, Capizzone, Carobbio degli Angeli, Cavernago, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Chiuduno, Ciserano, Cividate al Piano, Cologno al Serio, Comun Nuovo, Corna Imagna, Cortenuova, Costa di Mezzate, Costa Serina, Costa Valle Imagna, Covo, Dalmine, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Fornovo San Giovanni, Fuipiano Valle Imagna, Ghisalba, Gorlago, Gorle, Grassobbio, Isso, Lallio, Levate, Locatello, Lurano, Martinengo, Montello, Morengo, Mornico al Serio, Mozzanica, Nembro, Orio al Serio, Osio Sopra, Osio Sotto, Pagazzano, Paladina, Palazzago, Palosco, Pedrengo, Pognano, Ponteranica, Pradalunga, Presezzo, Pumenengo, Ranica, Romano di Lombardia, Roncola, Rota d’Imagna, San Giovanni Bianco, San Paolo d’Argon, San Pellegrino Terme, Sant’Omobono Terme, Scanzorosciate, Sedrina, Selvino, Seriate, Sorisole, Spirano, Stezzano, Strozza, Taleggio, Telgate, Torre Boldone, Torre de’ Roveri, Torre Pallavicina, Treviolo, Ubiale Clanezzo, Urgnano, Val Brembilla, Vedeseta, Verdellino, Verdello, Villa d’Almè, Villa di Serio, Zanica, Zogno. Provincia di Brescia Palazzolo sull’Oglio, Pontoglio, Roccafranca, Rudiano, Urago d’Oglio. Provincia di Como Argegno, Barni, Bellagio, Bene Lario, Blessagno, Brienno, Caglio, Carlazzo, Cavargna, Centro Valle Intelvi, Cerano d’Intelvi, Claino con Osteno, Colonno, Corrido, Cremia, Cusino, Dizzasco, Garzeno, Grandola ed Uniti, Griante, Laino, Lasnigo, Magreglio, Menaggio, Pianello del Lario, Pigra, Plesio, Ponna, Porlezza, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, San Siro, Schignano, Sormano, Tremezzina, Val Rezzo, Valsolda, Zelbio. Provincia di Cremona Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Cappella Cantone, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Castelleone, Credera Rubbiano, Crema, Cremosano, Cumignano sul Naviglio, Fiesco, Formigara, Genivolta, Gombito, Grumello Cremonese ed Uniti, Izano, Madignano, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Pianengo, Pizzighettone, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Romanengo, Salvirola, San Bassano, Soncino, Soresina, Ticengo, Trigolo. Provincia di Lecco Abbadia Lariana, Airuno, Ballabio, Barzio, Bellano, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Cassina Valsassina, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garlate, Introbio, Lecco, Lierna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Moggio, Morterone, Olginate, Oliveto Lario, Parlasco, Pasturo, Perledo, Pescate, Primaluna, Taceno, Valgreghentino, Varenna, Vercurago. Provincia di Lodi Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Corno Giovine, Cornovecchio, Fombio, Guardamiglio, Maleo, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, San Fiorano, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, Senna Lodigiana, Somaglia, Terranova dei Passerini. Provincia di Pavia Brallo di Pregola, Menconico, Monticelli Pavese, Romagnese, Santa Margherita di Staffora. |
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Piemonte |
L’intero territorio dei comuni seguenti: Provincia di Alessandria Acqui Terme, Albera Ligure, Alice Bel Colle, Arquata Scrivia, Basaluzzo, Bistagno, Borghetto di Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Capriata d’Orba, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cassano Spinola, Cassine, Castellania Coppi, Castelletto d’Orba, Castelnuovo Bormida, Castelspina, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Francavilla Bisio, Frascaro, Fresonara, Gamalero, Garbagna, Gavi, Grondona, Mongiardino Ligure, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Morsasco, Novi Ligure, Orsara Bormida, Paderna, Parodi Ligure, Pasturana, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Cristoforo, San Sebastiano Curone, Sant’Agata Fossili, Sardigliano, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d’Orba, Stazzano, Strevi, Tassarolo, Terzo, Trisobbio, Vignole Borbera, Villalvernia, Visone. Provincia di Asti Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Azzano d’Asti, Baldichieri d’Asti, Belveglio, Berzano di San Pietro, Bruno, Buttigliera d’Asti, Calamandrana, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castellero, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d’Asti, Cerro Tanaro, Cinaglio, Cisterna d’Asti, Coazzolo, Cocconato, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Costigliole d’Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Incisa Scapaccino, Isola d’Asti, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d’Asti, Montegrosso d’Asti, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Passerano Marmorito, Piea, Pino d’Asti, Piovà Massaia, Quaranti, Revigliasco d’Asti, Roatto, Rocca d’Arazzo, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d’Asti, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Settime, Soglio, Tigliole, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Viale, Vigliano d’Asti, Villafranca d’Asti, Villanova d’Asti, Vinchio. Provincia di Cuneo Barbaresco, Canale, Castagnito, Castellinaldo d’Alba, Castiglione Tinella, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà, Monteu Roero, Neive, Priocca, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Vezza d’Alba. Città metropolitana di Torino Agliè, Alpignano, Andezeno, Arignano, Bairo, Balangero, Baldissero Canavese, Baldissero Torinese, Barbania, Beinasco, Borgaro Torinese, Borgiallo, Bosconero, Brosso, Busano, Cafasse, Cambiano, Canischio, Casalborgone, Caselle Torinese, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chieri, Chiesanuova, Ciconio, Cintano, Cinzano, Ciriè, Collegno, Colleretto Castelnuovo, Corio, Cuceglio, Cuorgnè, Druento, Favria, Feletto, Fiano, Forno Canavese, Frassinetto, Front, Givoletto, Grosso, Grugliasco, Ingria, Isolabella, Issiglio, La Cassa, La Loggia, Lauriano, Levone, Lombardore, Lusigliè, Marentino, Mathi, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Montalenghe, Moriondo Torinese, Nichelino, Nole, Oglianico, Orbassano, Ozegna, Pavarolo, Pecetto Torinese, Perosa Canavese, Pertusio, Pianezza, Pino Torinese, Poirino, Pont Canavese, Pralormo, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Riva presso Chieri, Rivalba, Rivalta di Torino, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rivoli, Robassomero, Rocca Canavese, Ronco Canavese, Rueglio, Salassa, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Francesco al Campo, San Gillio, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Maurizio Canavese, San Ponso, San Sebastiano da Po, Santena, Strambinello, Torino, Torre Canavese, Traversella, Trofarello, Val di Chy, Valchiusa, Vallo Torinese, Valperga, Valprato Soana, Varisella, Vauda Canavese, Venaria Reale, Vialfrè, Vidracco, Villanova Canavese, Vistrorio. Provincia del Verbano-Cusio-Ossola Antrona Schieranco, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Bognanco, Borgomezzavalle, Calasca-Castiglione, Cannobio, Caprezzo, Ceppo Morelli, Craveggia, Druogno, Formazza, Gurro, Intragna, Macugnaga, Malesco, Masera, Montecrestese, Montescheno, Pallanzeno, Piedimulera, Premia, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Valle Cannobina, Vanzone con San Carlo, Varzo, Villadossola, Villette. Provincia di Vercelli Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Mollia. |
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Emilia-Romagna |
L’intero territorio dei comuni seguenti: Provincia di Piacenza Agazzano, Bettola, Bobbio, Calendasco, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Farini, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell’Olio, Rivergaro, Rottofreno, Sarmato, Travo, Vigolzone, Zerba. |
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Valle d’Aosta |
L’intero territorio dei comuni seguenti: Provincia di Aosta Allein, Antey-Saint-Andrè, Aosta, Arvier, Avise, Ayas, Aymavilles, Bard, Bionaz, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Charvensod, Châtillon, Cogne, Doues, Emarèse, Etroubles, Fénis, Fontainemore, Gaby, Gignod, Gressan, Gressoney-La-Trinitè, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Introd, Issime, Issogne, Jovençan, La Magdeleine, Lillianes, Nus, Ollomont, Oyace, Perloz, Pont-Saint-Martin, Pontboset, Pontey, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhêmy-en-Bosses, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Villeneuve. |
2. Portogallo
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Numero/nome dell’area delimitata (AD) |
Zona dell’AD |
Regione |
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1. |
Zona infestata |
Isole Azzorre (1) |
(1) Trattandosi di isole, non è necessaria una zona cuscinetto.
ALLEGATO III
MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELLE INDAGINI ANNUALI EFFETTUATE A NORMA DELL’ARTICOLO 7
PARTE A
1. Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali
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2. Istruzioni per compilare il modello
Se viene compilato questo modello, non deve essere compilato il modello di cui alla parte B.
Per la colonna 1: indicare il nome dell’area geografica, il numero di notifica dei focolai o qualsiasi informazione che consenta di identificare l’area delimitata (AD) e la data della sua definizione.
Per la colonna 2: indicare le dimensioni dell’AD prima dell’inizio dell’indagine.
Per la colonna 3: indicare le dimensioni dell’AD dopo l’indagine.
Per la colonna 4: indicare l’approccio: eradicazione o contenimento. Si prega di inserire le righe necessarie, in funzione del numero di AD e degli approcci adottati per queste aree.
Per la colonna 5: indicare la zona dell’AD in cui è stata effettuata l’indagine, inserendo le righe necessarie: zona infestata (ZI) o zona cuscinetto (ZC), utilizzando righe separate. Se applicabile, indicare l’area della ZI in cui è stata effettuata l’indagine (ad esempio gli ultimi 20 km adiacenti alla ZC, attorno ai vivai ecc.) in righe diverse.
Per la colonna 6: indicare il numero e la descrizione dei siti di indagine, scegliendo una delle voci seguenti per la descrizione:
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1. |
All’aperto (zona di produzione): 1.1. campo (a seminativo, a pascolo); 1.2. frutteto/vigneto; 1.3. vivaio; 1.4. foresta. |
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2. |
All’aperto (altro): 2.1. giardino privato; 2.2. siti pubblici; 2.3. zona di conservazione; 2.4. piante spontanee in zone diverse dalle zone di conservazione; 2.5. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno, zone umide, rete di irrigazione e drenaggio ecc.). |
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3. |
Ambiente chiuso: 3.1. serra; 3.2. sito privato, diverso da una serra; 3.3. sito pubblico, diverso da una serra; 3.4. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno). |
Per la colonna 7: indicare quali sono le zone a rischio individuate sulla base della biologia dell’organismo nocivo, della presenza di piante ospiti, delle condizioni eco-climatiche e delle località a rischio.
Per la colonna 8: indicare le zone a rischio incluse nell’indagine, tra quelle individuate nella colonna 7.
Per la colonna 9: indicare piante, frutti, sementi, suolo, materiale da imballaggio, legno, macchinari, veicoli, acqua, altro (specificando la fattispecie).
Per la colonna 10: indicare l’elenco delle specie vegetali/dei generi sottoposti a indagine, utilizzando una riga per ogni specie vegetale/genere.
Per la colonna 11: indicare i mesi dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine.
Per la colonna 12: indicare i dati relativi all’indagine a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/A» (non applicabile) quando le informazioni di determinate colonne non sono applicabili.
Per le colonne 13 e 14: indicare i risultati, se del caso, fornendo le informazioni disponibili nelle colonne corrispondenti. I risultati «indeterminati» si riferiscono ai campioni analizzati che non hanno dato alcun risultato a causa di fattori diversi (ad esempio livello di rilevazione non raggiunto, campione non trattato in quanto non identificato, campione vecchio ecc.).
Per la colonna 15: indicare le notifiche di focolai dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine per le rilevazioni nella ZC. Non è necessario inserire il numero di notifica dei focolai se l’autorità competente ha deciso che si tratta di uno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, o all’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031. In tal caso indicare nella colonna 16 («Osservazioni») i motivi per cui tali informazioni non sono fornite.
PARTE B
1. Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali su base statistica
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Nome |
Data di definizione |
Descrizione |
Numero |
Specie ospiti |
Superficie (in ha o altre unità più pertinenti) |
Unità di ispezione |
Descrizione |
Unità |
Esami visivi |
Cattura |
Prove |
Altri metodi |
Fattore di rischio |
Livelli di rischio |
Numero di luoghi |
Rischi relativi |
Proporzione della popolazione ospite |
Positivi |
Negativi |
Indeterminati |
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Data |
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2. Istruzioni per compilare il modello
Spiegare le ipotesi alla base del piano dell’indagine per organismo nocivo. Riassumere e giustificare:
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la popolazione bersaglio, l’unità epidemiologica e le unità di ispezione; |
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il metodo di rilevazione e la sensibilità del metodo; |
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il fattore o i fattori di rischio, indicando i livelli di rischio, i rischi relativi corrispondenti e le proporzioni della popolazione di piante ospiti. |
Per la colonna 1: indicare il nome dell’area geografica, il numero di notifica dei focolai o qualsiasi informazione che consenta di identificare l’area delimitata (AD) e la data della sua definizione.
Per la colonna 2: indicare le dimensioni dell’AD prima dell’inizio dell’indagine.
Per la colonna 3: indicare le dimensioni dell’AD dopo l’indagine.
Per la colonna 4: indicare l’approccio: eradicazione o contenimento. Si prega di inserire le righe necessarie, in funzione del numero di AD per organismo nocivo e degli approcci adottati per queste aree.
Per la colonna 5: indicare la zona dell’AD in cui è stata effettuata l’indagine, inserendo le righe necessarie: zona infestata (ZI) o zona cuscinetto (ZC), utilizzando righe separate. Se applicabile, indicare l’area della ZI in cui è stata effettuata l’indagine (ad esempio gli ultimi 20 km adiacenti alla ZC, attorno ai vivai ecc.) in righe diverse.
Per la colonna 6: indicare il numero e la descrizione dei siti di indagine, scegliendo una delle voci seguenti per la descrizione:
|
1. |
All’aperto (zona di produzione): 1.1. campo (a seminativo, a pascolo); 1.2. frutteto/vigneto; 1.3. vivaio; 1.4. foresta. |
|
2. |
All’aperto (altro): 2.1. giardino privato; 2.2. siti pubblici; 2.3. zona di conservazione; 2.4. piante spontanee in zone diverse dalle zone di conservazione; 2.5. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno, zone umide, rete di irrigazione e drenaggio ecc.). |
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3. |
Ambiente chiuso: 3.1. serra; 3.2. sito privato, diverso da una serra; 3.3. sito pubblico, diverso da una serra; 3.4. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno). |
Per la colonna 7: indicare i mesi dell’anno in cui sono state effettuate le indagini.
Per la colonna 8: indicare la popolazione bersaglio scelta e fornire di conseguenza l’elenco delle specie/dei generi ospiti e la superficie interessata. Per «popolazione bersaglio» si intende l’insieme delle unità di ispezione. Le sue dimensioni sono generalmente espresse in ettari in caso di superfici agricole, ma potrebbe anche trattarsi di lotti, campi, serre ecc. Giustificare la scelta operata nelle ipotesi di base. Indicare le unità di ispezione sottoposte a indagine. Per «unità di ispezione» si intendono le piante, le parti di piante, le merci, i materiali e i vettori di organismi nocivi che sono stati esaminati per rilevare e identificare gli organismi nocivi.
Per la colonna 9: indicare le unità epidemiologiche sottoposte a indagine, fornendo una descrizione e l’unità di misura. Per «unità epidemiologica» si intende un’area omogenea in cui, qualora l’organismo nocivo fosse presente, le interazioni tra l’organismo nocivo, le piante ospiti, le condizioni e i fattori abiotici e biotici darebbero origine alla stessa epidemiologia. Le unità epidemiologiche sono una sottodivisione della popolazione bersaglio omogenea in termini di epidemiologia e comprendente almeno una pianta ospite. In alcuni casi l’intera popolazione ospite di una regione/un’area/un paese può essere definita come un’unità epidemiologica. Può trattarsi di regioni della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), aree urbane, foreste, roseti, aziende agricole o di un certo numero di ettari. La scelta delle unità epidemiologiche deve essere giustificata nelle ipotesi di base.
Per la colonna 10: indicare i metodi utilizzati durante l’indagine, compreso il numero di attività svolte in ciascun caso a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/D» (non disponibile) quando le informazioni non sono disponibili per determinate colonne.
Per la colonna 11: fornire una stima dell’efficacia di campionamento. Per «efficacia di campionamento» si intende la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta. Nel caso dei vettori, indica l’efficacia del metodo nel catturare un vettore positivo quando questo è presente nell’area sottoposta a indagine. Nel caso del suolo, indica l’efficacia nel selezionare un campione di suolo contenente l’organismo nocivo quando questo è presente nell’area sottoposta a indagine.
Per la colonna 12: per «sensibilità del metodo» si intende la probabilità che un metodo rilevi correttamente la presenza di organismi nocivi. La sensibilità del metodo è definita come la probabilità che un ospite realmente positivo risulti positivo alle prove. Si ottiene moltiplicando l’efficacia di campionamento (ossia la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta) per la sensibilità diagnostica (caratterizzata dall’ispezione visiva e/o dalla prova di laboratorio utilizzata nel processo di identificazione).
Per la colonna 13: indicare i fattori di rischio in righe diverse, utilizzando tutte le righe necessarie. Per ogni fattore di rischio indicare il livello di rischio, il rischio relativo corrispondente e la proporzione della popolazione ospite.
Per la colonna B: indicare i dati relativi all’indagine a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/A» (non applicabile) quando le informazioni di determinate colonne non sono applicabili. Le informazioni da indicare in queste colonne sono correlate alle informazioni che figurano nella colonna 10 «Metodi di rilevazione».
Per la colonna 18: indicare il numero di siti di cattura se diverso dal numero di trappole (colonna 17) (ad esempio quando la stessa trappola è utilizzata in luoghi diversi).
Per la colonna 21: indicare il numero di campioni i cui risultati sono rispettivamente positivi, negativi o indeterminati. I risultati «indeterminati» si riferiscono ai campioni analizzati che non hanno dato alcun risultato a causa di fattori diversi (ad esempio livello di rilevazione non raggiunto, campione non trattato in quanto non identificato, campione vecchio ecc.).
Per la colonna 22: indicare le notifiche di focolai dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine. Non è necessario inserire il numero di notifica dei focolai se l’autorità competente ha deciso che si tratta di uno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, o all’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031. In tal caso indicare nella colonna 25 («Osservazioni») i motivi per cui tali informazioni non sono fornite.
Per la colonna 23: indicare la sensibilità dell’indagine, secondo la definizione della norma internazionale per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 31. Questo valore del grado di affidabilità raggiunto per quanto riguarda l’indennità dall’organismo nocivo è calcolato sulla base degli esami effettuati (e/o dei campioni) tenuto conto della sensibilità del metodo e della prevalenza attesa.
Per la colonna 24: indicare la prevalenza attesa sulla base di una stima, precedente all’indagine, della probabile prevalenza effettiva dell’organismo nocivo in campo aperto. La prevalenza attesa è fissata come obiettivo dell’indagine e corrisponde al compromesso operato dai responsabili della gestione del rischio tra il rischio di presenza dell’organismo nocivo e le risorse disponibili per l’indagine. Per un’indagine a fini di rilevazione è solitamente fissato un valore dell’1 %.
DECISIONI
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2.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 194/39 |
DECISIONE n. 253
del consiglio di amministrazione dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività svolte dall’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie [2023/1585]
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AGENZIA EUROPEA PER LE FERROVIE,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1), in particolare l’articolo 25,
visto il regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (2),
visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati,
considerando quanto segue:
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(1) |
l’Agenzia ha il potere di effettuare indagini amministrative, procedimenti predisciplinari e disciplinari e procedimenti di sospensione conformemente allo statuto dei funzionari dell’Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, previsti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio («statuto dei funzionari») (3), e alla decisione, dell’8 luglio 2022, dell’Agenzia recante disposizioni generali di attuazione relative allo svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari. Se necessario, l’Agenzia notifica anche i casi all’OLAF. |
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(2) |
I membri del personale dell’Agenzia hanno l’obbligo di comunicare le possibili attività illecite, comprese la frode e la corruzione, che sono lesive degli interessi dell’Unione. I membri del personale sono tenuti inoltre a segnalare una condotta in rapporto con l’esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi dei funzionari dell’Unione. Tale aspetto è disciplinato dalla decisione dell’Agenzia sulle norme interne in materia di denunce di irregolarità (whistleblowing) del 15 novembre 2018. |
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(3) |
L’Agenzia ha definito una politica per prevenire e gestire in modo efficace i casi reali o potenziali di molestie psicologiche o sessuali sul luogo di lavoro, come previsto nella decisione ERA-ED-690/2013 che stabilisce disposizioni di attuazione in conformità dello statuto. La decisione definisce una procedura informale in base alla quale la presunta vittima di molestie può contattare consulenti «di fiducia» in seno all’Agenzia. |
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(4) |
L’Agenzia può anche svolgere indagini in merito a potenziali violazioni delle norme di sicurezza relative alle informazioni classificate UE («ICUE»), sulla base della propria politica di informazione e IT che adotta norme di sicurezza per la protezione di tali informazioni. |
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(5) |
L’Agenzia è soggetta ad audit sia interni sia esterni relativi alle sue attività. |
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(6) |
Nell’ambito di tali indagini amministrative, audit e indagini, l’Agenzia collabora con le altre istituzioni e gli altri organi e organismi dell’Unione. |
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(7) |
L’Agenzia può collaborare con le autorità nazionali dei paesi terzi e con organizzazioni internazionali, su loro richiesta o di propria iniziativa. |
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(8) |
L’Agenzia può collaborare anche con le autorità pubbliche degli Stati membri dell’UE, su loro richiesta o di propria iniziativa. |
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(9) |
L’Agenzia è coinvolta nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea per adire la stessa Corte o per difendere le proprie decisioni impugnate dinanzi alla Corte o, ancora, intervenire nei casi pertinenti ai propri compiti. In tale contesto l’Agenzia potrebbe avere la necessità di salvaguardare la riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti ottenuti dalle parti o dagli intervenienti. |
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(10) |
Per espletare le proprie mansioni, l’Agenzia raccoglie ed elabora informazioni e varie categorie di dati personali, tra cui i dati identificativi di persone fisiche, i recapiti, i ruoli e i compiti professionali, informazioni relative a comportamenti e prestazioni nell’ambito privato e professionale, nonché dati finanziari. L’Agenzia funge da titolare del trattamento. |
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(11) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1725 («il regolamento»), l’Agenzia è pertanto tenuta ad adempiere all’obbligo di fornire informazioni agli interessati in relazione alle suddette attività di trattamento e a rispettare i diritti degli stessi interessati. |
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(12) |
L’Agenzia potrebbe essere tenuta a conciliare tali diritti con gli obiettivi delle indagini amministrative, degli audit, delle indagini e dei procedimenti giudiziari. Può essere necessario conciliare i diritti di un interessato con i diritti e le libertà fondamentali di altri interessati. A tal fine, l’articolo 25 del regolamento prevede che l’Agenzia possa limitare, a condizioni rigorose, l’applicazione degli articoli da 14 a 22 e degli articoli 35 e 36 nonché dell’articolo 4 del regolamento nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 20. Fatta eccezione per i casi in cui le limitazioni siano previste da un atto giuridico adottato sulla base dei trattati, è necessaria l’adozione di norme interne che autorizzino l’Agenzia a limitare tali diritti. |
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(13) |
L’Agenzia potrebbe, ad esempio, avere la necessità di limitare le informazioni che fornisce a un interessato sul trattamento dei suoi dati personali nella fase di valutazione preliminare di un’indagine amministrativa o durante l’indagine stessa, prima di un’eventuale archiviazione del caso, o nella fase predisciplinare. In determinate circostanze, fornire tali informazioni potrebbe seriamente compromettere la facoltà dell’Agenzia di condurre un’indagine efficace, ad esempio ogniqualvolta sussista il rischio che la persona in questione possa distruggere prove o interferire con potenziali testimoni prima che essi siano ascoltati. L’Agenzia potrebbe inoltre avere la necessità di tutelare i diritti e le libertà dei testimoni nonché quelli di altre persone coinvolte. |
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(14) |
Potrebbe essere necessario tutelare l’anonimato di un testimone o di un informatore che abbia chiesto di non essere identificato. In tal caso, l’Agenzia potrebbe decidere di limitare l’accesso all’identità, alle dichiarazioni e agli altri dati personali di dette persone al fine di tutelarne i diritti e le libertà. |
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(15) |
Potrebbe essere necessario tutelare le informazioni riservate riguardanti un membro del personale che ha contattato i consulenti di fiducia dell’Agenzia nell’ambito di una procedura per molestie. In tali casi, l’Agenzia potrebbe avere la necessità di limitare l’accesso all’identità, alle dichiarazioni e ad altri dati personali della presunta vittima, del presunto autore delle molestie e di altre persone coinvolte, al fine di tutelare i diritti e le libertà di tutte le persone interessate. |
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(16) |
L’Agenzia dovrebbe applicare le limitazioni solo se rispettano l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali, sono strettamente necessarie e costituiscono una misura proporzionata in una società democratica. L’Agenzia dovrebbe motivare tali limitazioni. |
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(17) |
Conformemente al principio di responsabilità, l’Agenzia dovrebbe tenere un registro dell’applicazione delle limitazioni. |
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(18) |
In sede di trattamento dei dati personali scambiati con altre organizzazioni nell’ambito dei propri compiti, l’Agenzia e tali organizzazioni dovrebbero consultarsi in merito ai potenziali motivi per l’imposizione di limitazioni e alla necessità e proporzionalità delle stesse, salvo che ciò pregiudichi le attività dell’Agenzia. |
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(19) |
L’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento impone al titolare del trattamento l’obbligo di informare gli interessati dei principali motivi della limitazione e del loro diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati (GEPD). |
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(20) |
A norma dell’articolo 25, paragrafo 8, del regolamento, l’Agenzia ha il diritto di rinviare, omettere o negare la comunicazione delle informazioni sui motivi dell’applicazione di una limitazione all’interessato qualora, in qualsiasi modo, essa annulli l’effetto della limitazione stessa. L’Agenzia dovrebbe valutare caso per caso se la comunicazione della limitazione ne annullerebbe l’effetto. |
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(21) |
L’Agenzia dovrebbe revocare la limitazione non appena le condizioni che la giustificano non siano più in essere e valutare periodicamente tali condizioni. |
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(22) |
Per garantire la massima tutela dei diritti e delle libertà degli interessati e in conformità dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento, il responsabile della protezione dei dati (RPD) dovrebbe essere consultato a tempo debito in merito alle eventuali limitazioni applicabili e dovrebbe verificarne la conformità alla presente decisione. |
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(23) |
L’articolo 16, paragrafo 5, e l’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento prevedono deroghe al diritto di informazione e al diritto di accesso degli interessati. In caso di applicazione di tali deroghe, l’Agenzia non è tenuta ad applicare una limitazione ai sensi della presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1. La presente decisione definisce le norme relative alle condizioni alle quali l’Agenzia può limitare l’applicazione dell’articolo 4, degli articoli da 14 a 22, nonché 35 e 36, ai sensi dell’articolo 25 del regolamento.
2. L’Agenzia, in qualità di titolare del trattamento, è rappresentata dal direttore esecutivo.
Articolo 2
Limitazioni
1. L’Agenzia può limitare l’applicazione degli articoli da 14 a 22, degli articoli 35 e 36 nonché dell’articolo 4 del regolamento nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 20:
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a) |
a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), f), g) e h), del regolamento, quando svolge indagini amministrative, procedimenti predisciplinari, disciplinari o di sospensione ai sensi dell’articolo 86 e dell’allegato IX dello statuto dei funzionari nonché della decisione n.°297 del proprio consiglio di amministrazione (4), e quando notifica casi all’OLAF; |
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b) |
a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, quando garantisce che i membri del proprio personale possano segnalare in via riservata fatti laddove ritengano che vi siano gravi irregolarità, come disciplinato dalla decisione n. 183 del consiglio di amministrazione dell’Agenzia in materia di denunce di irregolarità (5) e dalla decisione n. 8 sulle indagini interne (6); |
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c) |
a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, quando garantisce che i membri del proprio personale possano effettuare segnalazioni ai consulenti di fiducia nell’ambito di una procedura in materia di molestie, come previsto dalla decisione ERA-ED-690-2013 dell’Agenzia (7); |
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d) |
a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento, quando svolge audit interni relativi alle proprie attività o ai propri dipartimenti; |
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e) |
a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), d), g) e h), del regolamento, quando fornisce o riceve assistenza o cooperazione a o da altre istituzioni e altri organi e organismi dell’Unione nel contesto delle attività di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo e ai sensi dei pertinenti accordi sul livello dei servizi, memorandum d’intesa e accordi di cooperazione; |
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f) |
a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento, quando fornisce o riceve assistenza e cooperazione a e da autorità nazionali di paesi terzi e organizzazioni internazionali, su loro richiesta o di propria iniziativa; |
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g) |
a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento, quando fornisce o riceve assistenza e cooperazione a e da autorità pubbliche degli Stati membri dell’UE, su loro richiesta o di propria iniziativa; |
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h) |
a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento, quando tratta i dati personali in documenti ottenuti dalle parti o dagli intervenienti nel contesto di procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. |
2. Eventuali limitazioni rispettano l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e rappresentano una misura necessaria e proporzionata in una società democratica.
3. Prima dell’applicazione di eventuali limitazioni è effettuata, caso per caso, una verifica della necessità e della proporzionalità della misura. Le limitazioni sono circoscritte a quanto strettamente necessario per conseguire i loro obiettivi.
4. L’Agenzia redige, a fini di rendicontazione, un resoconto contenente le motivazioni alla base delle limitazioni applicate, i motivi compresi tra quelli elencati al paragrafo 1 che trovano applicazione nonché l’esito della verifica della necessità e della proporzionalità. Tali resoconti fanno parte di un registro, che deve essere messo a disposizione del GEPD su richiesta. L’Agenzia elabora relazioni periodiche sull’applicazione dell’articolo 25 del regolamento.
5. In sede di trattamento dei dati personali ricevuti da altre organizzazioni nell’ambito dei propri compiti, l’Agenzia consulta tali organizzazioni su potenziali motivi per l’imposizione di limitazioni e sulla necessità e proporzionalità delle stesse, salvo che ciò pregiudichi le proprie attività.
Articolo 3
Rischi per i diritti e le libertà degli interessati
1. Le valutazioni dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati derivanti dall’imposizione di limitazioni e i dettagli del periodo di applicazione di tali limitazioni sono riportati nel registro delle attività di trattamento tenuto dall’Agenzia a norma dell’articolo 31 del regolamento. Tali elementi sono inoltre riportati nelle valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati relative a tali limitazioni effettuate ai sensi dell’articolo 39 del regolamento.
2. Ogniqualvolta valuta la necessità e la proporzionalità di una limitazione, l’Agenzia considera i potenziali rischi per i diritti e le libertà dell’interessato.
Articolo 4
Periodi di conservazione e garanzie
1. L’Agenzia mette in atto garanzie per prevenire abusi e l’accesso o il trasferimento illeciti dei dati personali che sono o possono essere soggetti a limitazioni. Tali garanzie, che includono misure tecniche e organizzative, sono specificate, ove necessario, nelle decisioni, procedure e norme di attuazione interne dell’Agenzia. Tra le garanzie figurano:
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a) |
una definizione chiara dei ruoli, delle responsabilità e delle fasi procedurali; |
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b) |
se del caso, un ambiente elettronico sicuro che impedisca l’accesso o il trasferimento illecito e accidentale di dati elettronici a persone non autorizzate; |
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c) |
se del caso, la conservazione e il trattamento dei documenti cartacei in condizioni di sicurezza; |
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d) |
il debito monitoraggio delle limitazioni e un riesame periodico della loro applicazione. |
2. Il riesame di cui alla lettera d) è effettuato almeno ogni sei mesi.
3. Le limitazioni sono revocate non appena cessino di sussistere le condizioni che le giustificano.
4. I dati personali sono conservati conformemente alle norme dell’Agenzia applicabili in materia di conservazione, da definire nei registri relativi alla protezione dei dati tenuti a norma dell’articolo 31 del regolamento. Al termine del periodo di conservazione i dati personali sono cancellati, resi anonimi o trasferiti agli archivi ai sensi dell’articolo 13 del regolamento.
Articolo 5
Coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati
1. L’RPD dell’Agenzia è informato senza indebito ritardo ogniqualvolta i diritti dell’interessato siano sottoposti a limitazioni in conformità della presente decisione. All’RPD è accordato l’accesso ai relativi registri e a tutti i documenti riguardanti la situazione di fatto o di diritto.
2. L’RPD dell’Agenzia può chiedere il riesame dell’applicazione di una limitazione. L’Agenzia informa per iscritto il proprio RPD circa l’esito del riesame.
3. L’Agenzia documenta la partecipazione dell’RPD all’applicazione delle limitazioni, comprese le informazioni che sono state condivise con l’RPD.
Articolo 6
Informazione degli interessati in merito alle limitazioni dei loro diritti
1. Nelle comunicazioni sulla protezione dei dati pubblicate sul proprio sito e/o nella propria intranet, l’Agenzia include una sezione relativa alle informazioni generali a uso degli interessati sulle potenziali limitazioni dei loro diritti a norma dell’articolo 2, paragrafo 1. Tali informazioni riguardano i diritti che possono essere oggetto di limitazioni, i motivi per cui possono essere applicate tali limitazioni e la durata potenziale delle stesse.
2. L’Agenzia comunica ai singoli interessati, senza indebito ritardo e per iscritto, le limitazioni presenti o future dei loro diritti. L’Agenzia comunica agli interessati i principali motivi alla base dell’applicazione della limitazione, il loro diritto di consultare l’RPD per impugnare la limitazione e il loro diritto di proporre reclamo al GEPD.
3. L’Agenzia può rinviare, omettere o negare la comunicazione di informazioni sui motivi di una limitazione e del diritto di proporre reclamo al GEPD soltanto fino a quando tale comunicazione annullerebbe l’effetto della limitazione stessa. La valutazione se ciò sia giustificato è effettuata caso per caso. L’Agenzia provvede a fornire le informazioni all’interessato non appena l’effetto della limitazione non possa più essere annullato.
Articolo 7
Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato
1. Qualora sia tenuta a comunicare una violazione dei dati personali a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento, l’Agenzia può, in circostanze eccezionali, limitare tale comunicazione in tutto o in parte. L’Agenzia documenta in una nota i motivi della limitazione, la sua base giuridica ai sensi dell’articolo 2 e una valutazione della sua necessità e proporzionalità. La nota è trasmessa al GEPD al momento della notifica della violazione dei dati personali.
2. Qualora cessino di sussistere i motivi della limitazione, l’Agenzia comunica la violazione dei dati personali all’interessato e lo informa in merito ai principali motivi della limitazione e al suo diritto di proporre reclamo al GEPD.
Articolo 8
Riservatezza delle comunicazioni elettroniche
1. In circostanze eccezionali l’Agenzia può limitare il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche di cui all’articolo 36 del regolamento. Tali limitazioni sono conformi alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
2. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, laddove limiti il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche, l’Agenzia informa l’interessato, nella risposta a una sua richiesta, dei principali motivi sui quali si basa l’applicazione della limitazione e del suo diritto di proporre reclamo al GEPD.
Articolo 9
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Per il consiglio di amministrazione, il 17 febbraio 2021
Il presidente
Clio LIÉGEOIS
(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
(2) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1, di seguito denominato «regolamento dell’Agenzia».
(3) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).
(4) Decisione n. 297, dell’8 luglio 2022, del consiglio di amministrazione dell’Agenzia dell’Unione europea recante disposizioni generali di attuazione relative allo svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari.
(5) Decisione n. 183, del 15 novembre 2018, del consiglio di amministrazione dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie relativa alle linee guida in materia di denunce di irregolarità (whistleblowing).
(6) Decisione n. 8, del 17 ottobre 2006, del consiglio di amministrazione dell’Agenzia ferroviaria europea riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità.
(7) Decisione n. 690/2013 dell’Agenzia ferroviaria europea sulla politica in materia di protezione della dignità della persona e prevenzione di molestie psicologiche e sessuali.
(8) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
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2.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 194/45 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1586 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2023
relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente all'articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata. |
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(2) |
Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di redazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("richiesta") (3). |
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(3) |
Sulla base della richiesta il CEN e il Cenelec hanno redatto le seguenti nuove norme armonizzate: EN 280-2:2022 sui requisiti di sicurezza supplementari per gli apparecchi di sollevamento del carico sulla struttura di sollevamento estensibile e sulla piattaforma di lavoro, EN ISO 8528-10:2022 sulla misurazione del rumore aereo per quanto riguarda i gruppi elettrogeni a corrente alternata alimentati da motori alternativi a combustione interna, EN 12453:2017+A1:2021 sui requisiti e i metodi di prova per quanto riguarda le porte motorizzate, EN 16517:2021 sulla sicurezza per quanto riguarda le gru a cavo a stazione motrice mobile per la raccolta del legname, EN 17003:2021 sui requisiti di sicurezza per quanto riguarda i banchi prova freni a rulli per veicoli con peso lordo superiore a 3,5 tonnellate, EN 17088:2021 sulla sicurezza per quanto riguarda i sistemi di ventilazione a tendina laterale, EN 17281:2021 sui requisiti di sicurezza per quanto riguarda le attrezzature per la pulizia dei veicoli, EN 17348:2022 sui requisiti per la progettazione e le prove di aspirapolveri da utilizzare in atmosfere potenzialmente esplosive, EN 17352:2022 sui requisiti e i metodi di prova per quanto riguarda l'attrezzatura di controllo ingressi per porte pedonali motorizzate, EN 17624:2022 sulla determinazione dei limiti di esplosione di gas e vapori a pressioni elevate, temperature elevate o con ossidanti diversi dall'aria, EN ISO 18063-2:2021 sui metodi di prova della visibilità e loro verifica per quanto riguarda i carrelli elevatori fuoristrada a braccio telescopico rotante, EN ISO 19085-15:2021 sulla sicurezza delle presse per quanto riguarda le macchine per la lavorazione del legno, EN ISO 19472-2:2022 sui verricelli di ausilio alla trazione, EN ISO 22291:2022 sui requisiti di sicurezza del macchinario per tessuto non tessuto bagnato, EN ISO 28927-13:2022 sui metodi di prova per la valutazione dell'emissione vibratoria per quanto riguarda gli utensili per l'inserimento di elementi di fissaggio, EN IEC 60335-2-41:2021 con EN IEC 60335-2-41:2021/A11:2021 sulle norme particolari di sicurezza per pompe per quanto riguarda gli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare, EN IEC 62841-3-5:2022 con EN IEC 62841-3-5:2022/A11:2022 sulle prescrizioni particolari per segatrici a nastro trasportabili, EN IEC 62841-3-7:2021 con EN IEC 62841-3-7:2021/A11:2021 sulle prescrizioni particolari di sicurezza per seghe tagliamuri trasportabili, EN IEC 62841-4-5:2021 con EN IEC 62841-4-5:2021/A11:2021 sulle prescrizioni particolari di sicurezza per forbici tosaerba, e EN IEC 62841-4-7:2022 con EN IEC 62841-4-7:2022/A11:2022 sulle prescrizioni particolari di sicurezza per arieggiatori e scarificatori da giardino azionati da operatore a terra. |
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(4) |
Sulla base della richiesta, il CEN e il Cenelec hanno altresì rivisto le norme armonizzate seguenti, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con la comunicazione 2018/C 092/01 della Commissione (4), al fine di adeguarle al progresso tecnologico: EN 280:2013+A1:2015, EN 303-5:2021, EN 415-3:1999+A1:2009, EN 474-1:2006+A6:2019, EN 474-2:2006+A1:2008, EN 474-3:2006+A1:2009, EN 474-4:2006+A2:2012, EN 474-5:2006+A3:2013, EN 474-6:2006+A1:2009, EN 474-7:2006+A1:2009, EN 474-8:2006+A1:2009, EN 474-9:2006+A1:2009, EN 474-10:2006+A1:2009, EN 474-11:2006+A1:2008, EN 474-12:2006+A1:2008, EN 500-4:2011, EN 528:2008, EN 619:2002+A1:2010, EN 620:2002+A1:2010, EN 703:2004+A1:2009, EN 710:1997+A1:2010 con EN 710:1997+A1:2010/AC:2012, EN 746-3:1997+A1:2009, EN 1034-4:2005+A1:2009, EN 1807-1:2013, EN ISO 3691-6:2015 con EN ISO 3691-6:2015/AC:2016, EN ISO 4254-1:2015, EN ISO 4254-6:2009 con EN ISO 4254-6:2009/AC:2010, EN ISO 11850:2011 con EN ISO 11850:2011/A1:2016, EN ISO 11680-1:2011, EN ISO 11680-2:2011, EN ISO 11681-1:2011, EN ISO 11681-2:2011 con EN ISO 11681-2:2011/A1:2017, EN 12012-4:2006+A1:2008, EN 12158-1:2000+A1:2010, EN 12331:2003+A2:2010, EN 12355:2003+A1:2010, EN 12418:2000+A1:2009, EN 12750:2013, EN 13001-3-5:2016, EN 13019:2001+A1:2008, EN 13021:2003+A1:2008, EN 13524:2003+A2:2014, EN 13617-1:2012, EN 13732:2013, EN 13862:2001+A1:2009, EN 13870:2015, EN 13885:2005+A1:2010, EN 15163:2008, EN 15967:2011, EN 16228-1:2014, EN 16228-2:2014, EN 16228-3:2014, EN 16228-4:2014, EN 16228-5:2014, EN 16228-6:2014, EN 16228-7:2014, EN ISO 18217:2015, EN ISO 19085-2:2017, EN ISO 19085-3:2017, EN ISO 22867:2011, EN ISO 28881:2013 con EN ISO 28881:2013/AC:2013, EN ISO 28927-1:2009 con EN ISO 28927-1:2009/A1:2017, EN 60335-2-77:2010, EN 60335-2-89:2010 con EN 60335-2-89:2010/A1:2016 e EN 60335-2-89:2010/A2:2017, EN 62841-1:2015 con EN 62841-1:2015/AC:2015, e EN 60745-2-3:2011 con EN 60745-2-3:2011/A11:2014 e EN 60745-2-3:2011/A12:2014 e EN 60745-2-3:2011/A13:2015 e EN 60745-2-3:2011/A2:2013. |
|
(5) |
Ciò ha portato all'adozione delle norme armonizzate modificative seguenti: EN 280-1:2022, EN 303-5:2021+A1:2022, EN 415-3:2021, EN 474-1:2021, EN 474-2:2022, EN 474-3:2022, EN 474-4:2022, EN 474-5:2022, EN 474-6:2022, EN 474-7:2022, EN 474-8:2022, EN 474-9:2022, EN 474-10:2022, EN 474-11:2022, EN 474-12:2022, EN 474-13:2022, EN 528:2021+A1:2022, EN 619:2022, EN 620:2021, EN 703:2021, EN 746-3:2021, EN 1034-4:2021, EN ISO 3691-6:2021, EN ISO 4254-1:2015 con EN ISO 4254-1:2015/A1:2021, EN ISO 4254-6:2020 con EN ISO 4254-6:2020/A11:2021, EN ISO 4254-17:2022, EN ISO 11680-1:2021, EN ISO 11680-2:2021, EN ISO 11681-1:2022, EN ISO 11681-2:2022, EN ISO 11806-1:2022, EN ISO 11806-2:2022, EN ISO 11850:2011 con EN ISO 11850:2011/A1:2016 e EN ISO 11850:2011/A2:2022, EN 12012-4:2019+A1:2021, EN 12158-1:2021, EN 12331:2021, EN 12355:2022, EN 12418:2021, EN 13001-3-5:2016+A1:2021, EN 13617-1:2021, EN 13732:2022, EN 13862:2021, EN 13870:2015+A1:2021, EN 13885:2022, EN 15163-1:2022, EN 15163-2:2022, EN 15967:2022, EN 16228-1:2014+A1:2021, EN 16228-2:2014+A1:2021, EN 16228-3:2014+A1:2021, EN 16228-4:2014+A1:2021, EN 16228-5:2014+A1:2021, EN 16228-6:2014+A1:2021, EN 16228-7:2014+A1:2021, EN 17106-1:2021, EN 17106-2:2021, EN 17106-3-1:2021, EN 17106-3-2:2021, EN 17106-4:2021, EN ISO 19085-2:2021, EN ISO 19085-3:2021, EN ISO 19085-14:2021, EN ISO 19085-16:2021, EN ISO 19085-17:2021, EN ISO 22867:2021, EN ISO 23062:2022, EN ISO 28881:2022, EN ISO 28927-1:2019, EN IEC 60335-2-89:2022 con EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022, EN 62841-1:2015 con EN 62841-1:2015/AC:2015 e EN 62841-1:2015/A11:2022, EN IEC 62841-2-3:2021 con EN IEC 62841-2-3:2021/A11:2021, e EN IEC 62841-4-3:2021 con EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021. |
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(6) |
Sulla base della richiesta, il CEN e il Cenelec hanno inoltre modificato le norme seguenti, i cui riferimenti sono inclusi nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione (5): EN 12301:2019, EN 12385-5:2021, EN 16952:2018, EN 62841-2-1:2018 con EN 62841-2-1:2018/A11:2019, EN 62841-3-1:2014 con EN 62841-3-1:2014/AC:2015 e EN 62841-3-1:2014/A11:2017, EN 62841-3-10:2015 con EN 62841-3-10:2015/AC:2016-07 e EN 62841-3-10:2015/A11:2017, EN 62841-3-6:2014 con EN 62841-3-6:2014/AC:2015 e EN 62841-3-6:2014/A11:2017, e EN 62841-4-2:2019. |
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(7) |
Ciò ha portato all'adozione delle norme armonizzate modificative seguenti: EN 12301:2019/AC:2021, EN 12385-5:2021 con EN 12385-5:2021/AC:2021, EN 16952:2018+A1:2021, EN 62841-2-1:2018 con EN 62841-2-1:2018/A11:2019 e EN 62841-2-1:2018/A12:2022 e EN 62841-2-1:2018/A1:2022, EN 62841-3-1:2014 con EN 62841-3-1:2014/AC:2015 e EN 62841-3-1:2014/A11:2017 e EN 62841-3-1:2014/A1:2021 e EN 62841-3-1:2014/A12:2021, EN 62841-3-6:2014 con EN 62841-3-6:2014/AC:2015 e EN 62841-3-6:2014/A11:2017 e EN 62841-3-6:2014/A1:2022 e EN 62841-3-6:2014/A12:2022, EN 62841-3-10:2015 con EN 62841-3-10:2015/AC:2016-07 e EN 62841-3-10:2015/A11:2017 e EN 62841-3-10:2015/A1:2022 e EN 62841-3-10:2015/A12:2022, e EN 62841-4-2:2019 con EN 62841-4-2:2019/A11:2022 e EN 62841-4-2:2019/A1:2022. |
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(8) |
Unitamente al CEN e al Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta delle norme redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec. |
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(9) |
Le norme armonizzate redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec sulla base della richiesta, ad eccezione della norma armonizzata EN ISO 11850:2011 con EN ISO 11850:2011/A1:2016 e EN ISO 11850:2011/A2:2022, soddisfano i requisiti di sicurezza cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2006/42/CE. |
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(10) |
Dopo aver esaminato la norma EN ISO 11850:2011 con EN ISO 11850:2011/A1:2016 e EN ISO 11850:2011/A2:2022 insieme ai rappresentanti degli Stati membri e dei portatori di interessi nel gruppo di esperti sulle macchine, la Commissione ha concluso che la norma non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I, punti 1.1.6, 1.5.15 e 1.6.2, della direttiva 2006/42/CE, ossia il requisito secondo cui occorre tener conto della variabilità delle dimensioni fisiche dell'operatore, il requisito secondo cui le parti della macchina sulle quali è previsto lo spostamento o lo stazionamento delle persone devono essere progettate e costruite in modo da evitare che esse scivolino, inciampino o cadano su tali parti o fuori di esse e il requisito secondo cui la macchina deve essere progettata e costruita in modo da permettere l'accesso in condizioni di sicurezza a tutte le zone in cui è necessario intervenire durante il funzionamento, la regolazione e la manutenzione della macchina. Nello specifico la norma prevede una deroga per consentire un'altezza del primo gradino di accesso fino a 700 mm, anziché 550 mm, nelle trattrici da esbosco dotate di ruote e nelle abbattitrici-affastellatrici dotate di ruote, ma non tiene conto degli opportuni principi ergonomici e di un accesso in condizioni di sicurezza, con un conseguente rischio, in alcuni casi, che le persone scivolino, inciampino o cadano. |
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(11) |
È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con restrizioni ove pertinente, unitamente ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative. |
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(12) |
I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE sono attualmente pubblicati nella comunicazione 2018/C 092/01 e nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione. |
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(13) |
Per motivi di chiarezza e razionalizzazione è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2006/42/CE che soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi. |
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(14) |
I riferimenti delle norme armonizzate pubblicate nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 e quelli pubblicati nella comunicazione 2018/C 092/01 dovrebbero essere pubblicati in un nuovo allegato consolidato della presente decisione. |
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(15) |
Inoltre, gli allegati II e II bis della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 elencano i riferimenti specifici delle norme armonizzate pubblicate con restrizioni, mentre tali restrizioni non sono pubblicate separatamente nella comunicazione 2018/C 092/01. Per motivi di chiarezza e razionalizzazione i riferimenti delle norme armonizzate pubblicate con restrizioni dovrebbero essere pubblicati in un nuovo allegato consolidato della presente decisione. I riferimenti di cui agli allegati II e II bis che hanno esaurito i loro effetti dovrebbero essere omessi. |
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(16) |
I riferimenti delle norme armonizzate di cui all'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 e quelli con una menzione alla quinta colonna della comunicazione 2018/C 092/01 sono stati ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a decorrere dalle date indicate nelle rispettive tabelle. |
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(17) |
A seguito del lavoro svolto dal CEN e dal Cenelec sulla base della richiesta, diverse norme armonizzate pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono state sostituite, riviste o modificate, come è avvenuto anche per quelle pubblicate nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436. È pertanto necessario ritirare anche i riferimenti di tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e indicare le date di ritiro. |
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(18) |
Per motivi di chiarezza e razionalizzazione i riferimenti delle norme armonizzate ritirate dovrebbero essere pubblicati in un nuovo allegato consolidato separato della presente decisione. I riferimenti con date di ritiro antecedenti l'entrata in vigore della presente decisione non sono più pertinenti e dovrebbero essere omessi. |
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(19) |
Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle nuove norme, delle norme riviste o delle modifiche apportate alle norme, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate come opportuno. |
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(20) |
Molti dei riferimenti delle norme armonizzate pubblicati con la comunicazione 2018/C 092/01 sono già stati ritirati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/436. |
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(21) |
Per motivi di chiarezza e razionalizzazione è opportuno abrogare sia la comunicazione 2018/C 092/01 sia la decisione di esecuzione (UE) 2019/436. Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adattare i loro prodotti alle versioni riviste delle norme interessate, è opportuno che la comunicazione 2018/C 092/01 e la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 continuino ad applicarsi alle norme pertinenti per un periodo transitorio. |
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(22) |
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I riferimenti delle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE elencati nell'allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I riferimenti di cui alle righe 121, 266, 343, 405 e 495 di tale allegato sono pubblicati con restrizioni.
Articolo 2
La comunicazione 2018/C 092/01 è abrogata.
Essa continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate che figurano nell'allegato II della presente decisione fino alle date di ritiro di tali riferimenti indicate nel medesimo allegato.
Articolo 3
La decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è abrogata.
Essa continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate che figurano nell'allegato III della presente decisione fino alle date di ritiro di tali riferimenti indicate nel medesimo allegato.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(2) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.
(3) Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1).
(4) Comunicazione 2018/C 092/01 della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU C 92 del 9.3.2018, pag. 1).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, del 18 marzo 2019, relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 108).
ALLEGATO I
PARTE PRIMA
NORME DI TIPO A
1.Nota esplicativa
Le norme di tipo A specificano i concetti di base, la terminologia e i principi di progettazione applicabili a tutte le categorie di macchine. La sola applicazione di tali norme, per quanto fornisca un quadro essenziale per la corretta applicazione della direttiva macchine, non è sufficiente a garantire la conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva e pertanto non conferisce una piena presunzione di conformità.
2.Elenco dei riferimenti delle norme
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1. |
EN 1127-2:2014 Atmosfere esplosive - Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione - Parte 2: Concetti fondamentali e metodologia per attività in miniera |
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2. |
EN ISO 12100:2010 Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio (ISO 12100:2010) |
PARTE SECONDA
NORME DI TIPO B
1. Nota esplicativa
Le norme di tipo B concernono aspetti specifici della sicurezza della macchina o tipi specifici di protezione che possono essere utilizzati con una vasta gamma di categorie di macchine. L'applicazione delle specifiche delle norme di tipo B conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine a cui esse si riferiscono se una norma di tipo C o la valutazione dei rischi del fabbricante dimostra che la soluzione tecnica specificata dalla norma di tipo B è adeguata per la particolare categoria o il particolare modello di macchina in questione. L'applicazione di norme di tipo B che forniscono specifiche per i componenti di sicurezza che sono immessi sul mercato separatamente conferisce una presunzione di conformità relativamente a detti componenti di sicurezza e ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti dalle norme.
2. Elenco dei riferimenti delle norme
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1 |
EN 547-1:1996+A1:2008 Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 1: Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture per l'accesso di tutto il corpo nel macchinario |
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2 |
EN 547-2:1996+A1:2008 Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 2: Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture di accesso |
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3 |
EN 547-3:1996+A1:2008 Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 3: Dati antropometrici |
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4 |
EN 614-1:2006+A1:2009 Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di progettazione - Parte 1: Terminologia e principi generali |
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5 |
EN 614-2:2000+A1:2008 Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di progettazione - Parte 2: Interazioni tra la progettazione del macchinario e i compiti lavorativi |
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6 |
EN 842:1996+A1:2008 Sicurezza del macchinario - Segnali visivi di pericolo - Requisiti generali, progettazione e prove |
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7 |
EN 894-1:1997+A1:2008 Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi di informazione e di comando - Parte 1: Principi generali per interazioni dell'uomo con dispositivi di informazione e di comando |
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8 |
EN 894-2:1997+A1:2008 Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi di informazione e di comando - Parte 2: Dispositivi di informazione |
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9 |
EN 894-3:2000+A1:2008 Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi di informazione e di comando - Parte 3: Dispositivi di comando |
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10 |
EN 894-4:2010 Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi di informazione e di comando - Parte 4: Ubicazione e sistemazione di dispositivi di informazione e di comando |
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11 |
EN 981:1996+A1:2008 Sicurezza del macchinario - Sistemi di segnali di pericolo e di informazione uditivi e visivi |
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12 |
EN 1005-1:2001+A1:2008 Sicurezza del macchinario - Prestazione fisica umana - Parte 1: Termini e definizioni |
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13 |
EN 1005-2:2003+A1:2008 Sicurezza del macchinario - Prestazione fisica umana - Parte 2: Movimentazione manuale di macchinario e di parti componenti il macchinario |
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14 |
EN 1005-3:2002+A1:2008 Sicurezza del macchinario - Prestazione fisica umana - Parte 3: Limiti di forza raccomandati per l'utilizzo del macchinario |
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15 |
EN 1005-4:2005+A1:2008 Sicurezza del macchinario - Prestazione fisica umana - Parte 4: Valutazione delle posture e dei movimenti lavorativi in relazione al macchinario |
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16 |
EN 1032:2003+A1:2008 Vibrazioni meccaniche - Esame di macchine mobili allo scopo di determinare i valori di emissione vibratoria |
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17 |
EN 1093-1:2008 Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose trasportate dall'aria - Parte 1: Scelta dei metodi di prova |
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18 |
EN 1093-2:2006+A1:2008 Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose trasportate dall'aria - Parte 2: Metodo del gas tracciante per la misurazione della portata di emissione di uno specifico inquinante |
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19 |
EN 1093-3:2006+A1:2008 Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose trasportate dall'aria - Parte 3: Metodo di prova al banco per la misurazione della portata di emissione di uno specifico inquinante |
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20 |
EN 1093-4:1996+A1:2008 Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose trasportate dall'aria - Parte 4: Rendimento della captazione di un impianto di aspirazione - Metodo mediante l'uso di traccianti |
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21 |
EN 1093-6:1998+A1:2008 Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose trasportate dall'aria - Parte 6: Rendimento di separazione massico, scarico libero |
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22 |
EN 1093-7:1998+A1:2008 Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose trasportate dall'aria - Parte 7: Rendimento di separazione massico, scarico intubato |
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23 |
EN 1093-8:1998+A1:2008 Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose trasportate dall'aria - Parte 8: Parametro di concentrazione dell'inquinante, metodo di prova al banco |
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24 |
EN 1093-9:1998+A1:2008 Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose trasportate dall'aria - Parte 9: Parametro di concentrazione dell'inquinante, metodo in sala di prova |
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25 |
EN 1093-11:2001+A1:2008 Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose trasportate dall'aria - Parte 11: Indice di decontaminazione |
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26 |
EN 1127-1:2019 Atmosfere esplosive - Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione - Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia |
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27 |
EN 1299:1997+A1:2008 Vibrazioni meccaniche ed urti - Isolamento vibrazionale dei macchinari - Informazioni per la messa in opera dell'isolamento della fonte |
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28 |
EN 1837:2020 Sicurezza del macchinario - Illuminazione integrata alle macchine |
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29 |
EN ISO 3741:2010 Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora - Metodi di laboratorio in camere riverberanti (ISO 3741:2010) |
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30 |
EN ISO 3743-1:2010 Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora - Metodi tecnici progettuali in campo riverberante per piccole sorgenti trasportabili - Parte 1: Metodo di comparazione per camere di prova a pareti rigide (ISO 3743-1:2010) |
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31 |
EN ISO 3743-2:2019 Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore utilizzando la pressione sonora - Metodi tecnici progettuali in campo riverberante per piccole sorgenti trasportabili - Parte 2: Metodi in camere riverberanti speciali (ISO 3743-2:2018) |
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32 |
EN ISO 3744:2010 Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora - Metodo tecnico progettuale in un campo essenzialmente libero su un piano riflettente (ISO 3744:2010) |
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33 |
EN ISO 3745:2012 Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora - Metodi di laboratorio in camere anecoica e semi-anecoica (ISO 3745:2012) EN ISO 3745:2012/A1:2017 |
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34 |
EN ISO 3746:2010 Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora - Metodo di controllo con una superficie avvolgente su un piano riflettente (ISO 3746:2010) |
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35 |
EN ISO 3747:2010 Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora - Metodi tecnico progettuale/controllo per applicazioni in opera in un ambiente riverberante (ISO 3747:2010) |
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36 |
EN ISO 4413:2010 Oleoidraulica - Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti (ISO 4413:2010) |
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37 |
EN ISO 4414:2010 Pneumatica - Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti (ISO 4414:2010) |
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38 |
EN ISO 4871:2009 Acustica - Dichiarazione e verifica dei valori di emissione sonora delle macchine e delle apparecchiature (ISO 4871:1996) |
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39 |
EN ISO 5136:2009 Acustica - Determinazione della potenza sonora immessa in un condotto da ventilatori ed altri sistemi di movimentazione dell'aria - Metodo con sorgente inserita in un condotto (ISO 5136:2003) |
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40 |
EN ISO 7235:2009 Acustica - Metodi di misurazione in laboratori per silenziatori inseriti nei canali e nelle unità terminali per la diffusione dell'aria - Perdita per inserzione, rumore endogeno e perdite di carico totale (ISO 7235:2003) |
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41 |
EN ISO 7731:2008 Ergonomia - Segnali di pericolo per luoghi pubblici e aree di lavoro - Segnali acustici di pericolo (ISO 7731:2003) |
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42 |
EN ISO 9614-1:2009 Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante il metodo intensimetrico - Parte 1: Misurazione per punti discreti (ISO 9614-1:1993) |
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43 |
EN ISO 9614-3:2009 Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante il metodo intensimetrico - Parte 3: Metodo di precisione per la misurazione per scansione (ISO 9614-3:2002) |
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44 |
EN ISO 10326-1:2016 Vibrazioni meccaniche - Metodo di laboratorio per la valutazione delle vibrazioni sui sedili dei veicoli - Parte 1: Requisiti di base (ISO 10326-1:2016, versione rettificata 2017-02) |
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45 |
EN ISO 11161:2007 Sicurezza del macchinario - Sistemi di fabbricazione integrati - Requisiti di base (ISO 11161:2007) EN ISO 11161:2007/A1:2010 |
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46 |
EN ISO 11201:2010 Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni in campo sonoro praticamente libero su un piano riflettente con correzioni ambientali trascurabili (ISO 11201:2010) |
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47 |
EN ISO 11202:2010 Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni applicando correzioni ambientali approssimate (ISO 11202:2010) EN ISO 11202:2010/A1:2021 |
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48 |
EN ISO 11203:2009 Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni sulla base del livello di potenza sonora (ISO 11203:1995) EN ISO 11203:2009/A1:2020 |
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49 |
EN ISO 11204:2010 Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni applicando correzioni ambientali accurate (ISO 11204:2010) |
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50 |
EN ISO 11205:2009 Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Metodo tecnico progettuale per la determinazione dei livelli di pressione sonora in opera al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni mediante il metodo intensimetrico (ISO 11205:2003) |
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51 |
EN ISO 11546-1:2009 Acustica - Determinazione delle prestazioni acustiche di cappottature - Parte 1: Misurazioni di laboratorio (ai fini della dichiarazione) (ISO 11546-1:1995) |
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52 |
EN ISO 11546-2:2009 Acustica - Determinazione delle prestazioni acustiche di cappottature - Parte 2: Misurazioni in opera (ai fini dell'accettazione e della verifica) (ISO 11546-2:1995) |
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53 |
EN ISO 11553-1:2020 Sicurezza del macchinario - Macchine laser - Parte 1: Requisiti di sicurezza laser (ISO 11553-1:2020) EN ISO 11553-1:2020/A11:2020 |
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54 |
EN ISO 11688-1:2009 Acustica - Suggerimenti pratici per la progettazione delle macchine e delle apparecchiature a bassa emissione di rumore - Parte 1: Pianificazione (ISO/TR 11688-1:1995) |
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55 |
EN ISO 11691:2009 Acustica - Determinazione dell'attenuazione sonora dei silenziatori in canali senza flusso - Metodo di laboratorio (ISO 11691:1995) |
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56 |
EN ISO 11957:2009 Acustica - Determinazione della prestazione di isolamento acustico di cabine - Misurazioni in laboratorio e in opera (ISO 11957:1996) |
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57 |
EN 12198-1:2000+A1:2008 Sicurezza del macchinario - Valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario - Parte 1: Principi generali |
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58 |
EN 12198-2:2002+A1:2008 Sicurezza del macchinario - Valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario - Parte 2: Procedura di misurazione dell'emissione di radiazione |
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59 |
EN 12198-3:2002+A1:2008 Sicurezza del macchinario - Valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario - Parte 3: Riduzione della radiazione per attenuazione o schermatura |
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60 |
EN 12254:2010 Schermi per posti di lavoro in presenza di laser - Requisiti di sicurezza e prove EN 12254:2010/AC:2011 |
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61 |
EN 12786:2013 Sicurezza del macchinario - Guida per la redazione delle clausole sulle vibrazioni nelle norme di sicurezza |
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62 |
EN 13490:2001+A1:2008 Vibrazioni meccaniche - Carrelli industriali - Valutazione in laboratorio e specifica delle vibrazioni trasmesse all'operatore dal sedile |
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63 |
EN ISO 13732-1:2008 Ergonomia degli ambienti termici - Metodi per la valutazione della risposta dell'uomo al contatto con le superfici - Parte 1: Superfici calde (ISO 13732-1:2006) |
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64 |
EN ISO 13732-3:2008 Ergonomia degli ambienti termici - Metodi per la valutazione della risposta dell'uomo al contatto con le superfici - Parte 3: Superfici fredde (ISO 13732-3:2005) |
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65 |
EN ISO 13753:2008 Vibrazioni meccaniche ed urti - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per misurare la trasmissibilità delle vibrazioni di materiali resilienti caricati dal sistema mano-braccio (ISO 13753:1998) |
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66 |
EN ISO 13849-1:2015 Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - Parte 1: Principi generali per la progettazione (ISO 13849-1:2015) |
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67 |
EN ISO 13849-2:2012 Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - Parte 2: Validazione (ISO 13849-2:2012) |
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68 |
EN ISO 13850:2015 Sicurezza del macchinario - Funzione di arresto di emergenza - Principi di progettazione (ISO 13850:2015) |
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69 |
EN ISO 13851:2019 Sicurezza del macchinario - Dispositivi di comando a due mani - Principi per la progettazione e la scelta (ISO 13851:2019) |
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70 |
EN ISO 13854:2019 Sicurezza del macchinario - Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo (ISO 13854:2017) |
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71 |
EN ISO 13855:2010 Sicurezza del macchinario - Posizionamento dei mezzi di protezione in funzione delle velocità di avvicinamento di parti del corpo umano (ISO 13855:2010) |
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72 |
EN ISO 13856-1:2013 Sicurezza del macchinario - Dispositivi di protezione sensibili alla pressione - Parte 1: Principi generali di progettazione e prova di tappeti e pedane sensibili alla pressione (ISO 13856-1:2013) |
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73 |
EN ISO 13856-2:2013 Sicurezza del macchinario - Dispositivi di protezione sensibili alla pressione - Parte 2: Principi generali di progettazione e prova di bordi e barre sensibili alla pressione (ISO 13856-2:2013) |
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74 |
EN ISO 13856-3:2013 Sicurezza del macchinario - Dispositivi di protezione sensibili alla pressione - Parte 3: Principi generali di progettazione e prova di paraurti, piastre, fili e analoghi dispositivi sensibili alla pressione (ISO 13856-3:2013) |
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75 |
EN ISO 13857:2019 Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori (ISO 13857:2019) |
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76 |
EN ISO 14118:2018 Sicurezza del macchinario - Prevenzione dell'avviamento inatteso (ISO 14118:2017) |
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77 |
EN ISO 14119:2013 Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e di scelta (ISO 14119:2013) |
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78 |
EN ISO 14120:2015 Sicurezza del macchinario - Ripari - Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili (ISO 14120:2015) |
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79 |
EN ISO 14122-1:2016 Sicurezza del macchinario - Mezzi di accesso permanenti al macchinario - Parte 1: Scelta di un mezzo di accesso fisso tra due livelli (ISO 14122-1:2016) |
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80 |
EN ISO 14122-2:2016 Sicurezza del macchinario - Mezzi di accesso permanenti al macchinario - Parte 2: Piattaforme di lavoro e corridoi di passaggio (ISO 14122-2:2016) |
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81 |
EN ISO 14122-3:2016 Sicurezza del macchinario - Mezzi di accesso permanenti al macchinario - Parte 3: Scale, scale a castello e parapetti (ISO 14122-3:2016) |
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82 |
EN ISO 14122-4:2016 Sicurezza del macchinario - Mezzi di accesso permanenti al macchinario - Parte 4: Scale fisse (ISO 14122-4:2016) |
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83 |
EN ISO 14123-1:2015 Sicurezza del macchinario - Riduzione dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse dalle macchine - Parte 1: Principi e specifiche per fabbricanti di macchine (ISO 14123-1:2015) |
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84 |
EN ISO 14123-2:2015 Sicurezza del macchinario - Riduzione dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse dalle macchine - Parte 2: Metodologia per la definizione delle procedure di verifica (ISO 14123-2:2015) |
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85 |
EN ISO 14159:2008 Sicurezza del macchinario - Requisiti relativi all'igiene per la progettazione del macchinario (ISO 14159:2002) |
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86 |
EN ISO 14738:2008 Sicurezza del macchinario - Requisiti antropometrici per la progettazione di postazioni di lavoro sul macchinario (ISO 14738:2002, comprese Cor 1:2003 e Cor 2:2005) |
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87 |
EN ISO 15536-1:2008 Ergonomia - Manichini computerizzati e sagome del corpo umano - Parte 1: Requisiti generali (ISO 15536-1:2005) |
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88 |
EN 15967:2022 Determinazione della pressione massima di esplosione e della velocità massima di aumento della pressione di gas e vapori |
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89 |
EN 16590-1:2014 Trattrici, macchine agricole e forestali - Parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza - Parte 1: Principi generali per la progettazione e lo sviluppo (ISO 25119-1:2010 modificata) |
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90 |
EN 16590-2:2014 Trattrici, macchine agricole e forestali - Parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza - Parte 2: Fase concettuale (ISO 25119-2:2010 modificata) |
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91 |
EN 17624:2022 Determinazione dei limiti di esplosione di gas e vapori a pressioni elevate, temperature elevate o con ossidanti diversi dall'aria |
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92 |
EN ISO 18497:2018 Trattrici e macchine agricole - Sicurezza delle macchine altamente automatizzate - Principi per la progettazione (ISO 18497:2018) |
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93 |
EN ISO 19353:2019 Sicurezza del macchinario - Prevenzione e protezione contro l'incendio (ISO 19353:2019) |
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94 |
EN ISO 20607:2019 Sicurezza del macchinario - Manuale di istruzioni - Principi generali di redazione (ISO 20607:2019) |
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95 |
EN ISO 20643:2008 Vibrazioni meccaniche - Macchine portatili e condotte a mano - Principi per la valutazione della emissione di vibrazioni (ISO 20643:2005) EN ISO 20643:2008/A1:2012 |
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96 |
EN 60204-1:2018 Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 1: Regole generali (IEC 60204-1:2016, modificata) |
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97 |
EN IEC 60204-11:2019 Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 11: Prescrizioni per l'equipaggiamento AT con tensioni superiori a 1 000 V c.a. o 1 500 V c.c., ma non superiori a 36 kV (IEC 60204-11:2018) |
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98 |
EN 60204-32:2008 Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 32: Prescrizioni per le macchine di sollevamento (IEC 60204-32:2008) |
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99 |
EN 60204-33:2011 Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 33: Prescrizioni per gli equipaggiamenti per la fabbricazione di semiconduttori (IEC 60204-33:2009, modificata) |
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100 |
EN 61310-1:2008 Sicurezza del macchinario - Indicazione, marcatura e manovra - Parte 1: Prescrizioni per segnali visivi, acustici e tattili (IEC 61310-1:2007) |
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101 |
EN 61310-2:2008 Sicurezza del macchinario - Indicazione, marcatura e manovra - Parte 2: Prescrizioni per la marcatura (IEC 61310-2:2007) |
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102 |
EN 61310-3:2008 Sicurezza del macchinario - Indicazione, marcatura e manovra - Parte 3: Prescrizioni per il posizionamento e il senso di manovra degli attuatori (IEC 61310-3:2007) |
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103 |
EN 61800-5-2:2007 Azionamenti elettrici a velocità variabile - Parte 5-2: Prescrizioni di sicurezza - Sicurezza funzionale (IEC 61800-5-2:2007) |
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104 |
EN IEC 62061:2021 Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo relativi alla sicurezza (IEC 62061:2021) |
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105 |
EN 62745:2017 Sicurezza del macchinario - Prescrizioni per i sistemi di comando e controllo senza fili del macchinario (IEC 62745:2017) EN 62745:2017/A11:2020 |
PARTE TERZA
NORME DI TIPO C
1. Nota esplicativa
Le norme di tipo C forniscono specifiche per una data categoria di macchine. I diversi tipi di macchine che appartengono alla categoria coperta da una norma di tipo C hanno un uso previsto simile e comportano pericoli simili. Le norme di tipo C possono far riferimento a norme di tipo A o B, indicando quali delle specifiche della norma di tipo A o B sono applicabili alla categoria di macchina di cui trattasi. Quando, per un dato aspetto di sicurezza della macchina, una norma di tipo C si discosta dalle specifiche di una norma di tipo A o B, le specifiche della norma di tipo C prevalgono sulle specifiche della norma di tipo A o B. L'applicazione delle specifiche di una norma di tipo C sulla base della valutazione dei rischi del fabbricante conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine coperti dalla norma. Talune norme di tipo C si compongono di varie parti: una prima parte che fornisce le specifiche generali applicabili a una famiglia di macchine, seguita da una serie di parti che forniscono le specifiche per le varie categorie di macchine appartenenti a quella famiglia, a integrazione o modifica delle specifiche generali della prima parte. Per le norme di tipo C organizzate in questo modo, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine deriva dall'applicazione della prima parte generale insieme alla pertinente parte specifica della norma.
2. Elenco dei riferimenti delle norme
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1 |
EN 81-3:2000+A1:2008 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi - Parte 3: Montacarichi elettrici e idraulici EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009 |
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2 |
EN 81-31:2010 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di sole merci - Parte 31: Ascensori accessibili alle sole merci |
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3 |
EN 81-40:2020 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose - Parte 40: Servoscala e piattaforme elevatrici che si muovono su di un piano inclinato per persone con mobilità ridotta |
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4 |
EN 81-41:2010 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose - Parte 41: Piattaforme elevatrici verticali previste per l'uso da parte di persone con mobilità ridotta |
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5 |
EN 81-43:2009 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose - Parte 43: Ascensori per gru |
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6 |
EN 115-1:2017 Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili - Parte 1: Costruzione e installazione |
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7 |
EN 267:2009+A1:2011 Bruciatori automatici per combustibili liquidi ad aria soffiata |
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8 |
EN 280-1:2022 Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Parte 1: Calcoli per la progettazione - Criteri di stabilità - Costruzione - Sicurezza - Esami e prove |
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9 |
EN 280-2:2022 Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Parte 2: Requisiti di sicurezza aggiuntivi per apparecchi di sollevamento carichi sulla struttura di sollevamento estensibile e sulla piattaforma di lavoro |
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10 |
EN 289:2014 Macchine per materie plastiche e gomma - Presse a compressione e transfer - Requisiti di sicurezza |
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11 |
EN 303-5:2021+A1:2022 Caldaie per riscaldamento - Parte 5: Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW - Terminologia, requisiti, prove e marcatura |
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12 |
EN 378-2:2016 Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali - Parte 2: Progettazione, costruzione, prova, marcatura e documentazione |
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13 |
EN 415-1:2014 Sicurezza delle macchine per imballare - Parte 1: Terminologia e classificazione delle macchine per imballare e delle relative attrezzature |
|
14 |
EN 415-3:2021 Sicurezza delle macchine per imballare - Parte 3: Formatrici, riempitrici e sigillatrici; riempitrici e sigillatrici |
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15 |
EN 415-5:2006+A1:2009 Sicurezza delle macchine per imballare - Parte 5: Macchine avvolgitrici |
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16 |
EN 415-6:2013 Sicurezza delle macchine per imballare - Parte 6: Macchine avvolgitrici di pallet |
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17 |
EN 415-7:2006+A1:2008 Sicurezza delle macchine per imballare - Parte 7: Macchine per imballaggi multipli |
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18 |
EN 415-8:2008 Sicurezza delle macchine per imballare - Parte 8: Macchine reggiatrici |
|
19 |
EN 415-9:2009 Sicurezza delle macchine per imballare - Parte 9: Metodi di misurazione del rumore per macchine per imballare, linee d'imballaggio e relative attrezzature, grado di accuratezza 2 e 3 |
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20 |
EN 415-10:2014 Sicurezza delle macchine per imballare - Parte 10: Requisiti generali |
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21 |
EN 422:2009 Macchine per materie plastiche e gomma - Macchine per soffiaggio - Requisiti di sicurezza |
|
22 |
EN 453:2014 Macchine per l'industria alimentare - Impastatrici - Requisiti di sicurezza e di igiene |
|
23 |
EN 454:2014 Macchine per l'industria alimentare - Mescolatrici planetarie - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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24 |
EN 474-1:2022 Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali |
|
25 |
EN 474-2:2022 Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 2: Requisiti per apripista |
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26 |
EN 474-3:2022 Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 3: Requisiti per caricatori EN 474-3:2022/AC:2022 |
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27 |
EN 474-4:2022 Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 4: Requisiti per terne |
|
28 |
EN 474-5:2022 Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 5: Requisiti per escavatori idraulici EN 474-5:2022/AC:2022 |
|
29 |
EN 474-6:2022 Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 6: Requisiti per autoribaltabili |
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30 |
EN 474-7:2022 Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 7: Requisiti per motoruspe |
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31 |
EN 474-8:2022 Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 8: Requisiti per motolivellatrici |
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32 |
EN 474-9:2022 Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 9: Requisiti per posatubi |
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33 |
EN 474-10:2022 Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 10: Requisiti per scavafossi |
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34 |
EN 474-11:2022 Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 11: Requisiti per compattatori per discarica |
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35 |
EN 474-12:2022 Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 12: Requisiti per escavatori a fune |
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36 |
EN 474-13:2022 Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 13: Requisiti per rulli |
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37 |
EN 500-1:2006+A1:2009 Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali |
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38 |
EN 500-2:2006+A1:2008 Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza - Parte 2: Requisiti specifici per frese stradali |
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39 |
EN 500-3:2006+A1:2008 Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza - Parte 3: Requisiti specifici per macchine per la stabilizzazione del suolo e per macchine riciclatrici |
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40 |
EN 500-6:2006+A1:2008 Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza - Parte 6: Requisiti specifici per finitrici stradali |
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41 |
EN 528:2021+A1:2022 Trasloelevatori - Requisiti di sicurezza per macchine S/R |
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42 |
EN 536:2015 Macchine per costruzioni stradali - Impianti di miscelazione per materiali per costruzioni stradali - Requisiti di sicurezza |
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43 |
EN 609-1:2017 Macchine agricole e forestali - Sicurezza degli spaccalegna - Parte 1: Spaccalegna a cuneo |
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44 |
EN 609-2:1999+A1:2009 Macchine agricole e forestali - Sicurezza degli spaccalegna - Parte 2: Spaccalegna a vite |
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45 |
EN 617:2001+A1:2010 Apparecchiature e sistemi di movimentazione continua - Requisiti di sicurezza e compatibilità elettromagnetica per le apparecchiature di immagazzinamento di prodotti sfusi in sili, serbatoi, recipienti e tramogge |
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46 |
EN 618:2002+A1:2010 Apparecchiature e sistemi di movimentazione continua - Requisiti di sicurezza e compatibilità elettromagnetica per le apparecchiature di movimentazione meccanica di materiale sfuso, esclusi trasportatori a nastro fissi |
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47 |
EN 619:2022 Apparecchiature e sistemi di movimentazione continua - Requisiti di sicurezza per le apparecchiature di movimentazione meccanica di carichi unitari |
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48 |
EN 620:2021 Apparecchiature e sistemi di movimentazione continua - Requisiti di sicurezza per trasportatori a nastro fissi per materiale sfuso |
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49 |
EN 676:2003+A2:2008 Bruciatori automatici di combustibili gassosi ad aria soffiata EN 676:2003+A2:2008/AC:2008 |
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50 |
EN 690:2013 Macchine agricole - Spandiletame - Sicurezza |
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51 |
EN 703:2021 Macchine agricole - Sicurezza - Macchine desilatrici, miscelatrici e/o trinciatrici e distributrici di insilati |
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52 |
EN 706:1996+A1:2009 Macchine agricole - Potatrici per vigneto - Sicurezza |
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53 |
EN 707:2018 Macchine agricole - Spandiliquame - Sicurezza |
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54 |
EN 709:1997+A4:2009 Macchine agricole e forestali - Motocoltivatori provvisti di coltivatori rotativi, motozappatrici, motozappatrici con ruota(e) motrice(i) - Sicurezza EN 709:1997+A4:2009/AC:2012 |
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55 |
EN 741:2000+A1:2010 Apparecchiature e sistemi di movimentazione continua - Requisiti di sicurezza dei sistemi e dei loro componenti per il trasporto pneumatico di materiali sfusi |
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56 |
EN 746-1:1997+A1:2009 Apparecchiature di processo termico industriale - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza per apparecchiature di processo termico industriale |
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57 |
EN 746-2:2010 Apparecchiature di processo termico industriale - Parte 2: Requisiti di sicurezza per i sistemi di combustione e di movimentazione e trattamento dei combustibili |
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58 |
EN 746-3:2021 Apparecchiature di processo termico industriale - Parte 3: Requisiti di sicurezza per la generazione e l'utilizzo di gas per atmosfere protettive |
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59 |
EN 809:1998+A1:2009 Pompe e gruppi di pompaggio per liquidi - Requisiti generali di sicurezza EN 809:1998+A1:2009/AC:2010 |
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60 |
EN 818-1:1996+A1:2008 Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 1: Condizioni generali di accettazione |
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61 |
EN 818-2:1996+A1:2008 Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 2: Catena di tolleranza media per brache di catena - Grado 8 |
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62 |
EN 818-3:1999+A1:2008 Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 3: Catena di tolleranza media per brache di catena - Grado 4 |
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63 |
EN 818-4:1996+A1:2008 Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 4: Brache di catena - Grado 8 |
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64 |
EN 818-5:1999+A1:2008 Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 5: Brache di catena - Grado 4 |
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65 |
EN 818-6:2000+A1:2008 Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 6: Brache di catena - Informazioni per l'uso e la manutenzione che devono essere fornite dal fabbricante |
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66 |
EN 818-7:2002+A1:2008 Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 7: Catene a tolleranza stretta per paranchi - Grado T (tipi T, DAT, DT) |
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67 |
EN 848-2:2007+A2:2012 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Fresatrici su un solo lato con utensile rotante - Parte 2: Fresatrici superiori monoalbero ad avanzamento manuale e integrato |
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68 |
EN 869:2006+A1:2009 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per unità di fusione a pressione di metalli |
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69 |
EN 908:1999+A1:2009 Macchine agricole e forestali - Irrigatori su carro a naspo - Sicurezza |
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70 |
EN 909:1998+A1:2009 Macchine agricole e forestali - Macchine per l'irrigazione del tipo a perno centrale e ad avanzamento delle ali piovane - Sicurezza |
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71 |
EN 930:1997+A2:2009 Macchine per la produzione di calzature e di prodotti di pelletteria e similari - Macchine cardatrici, smerigliatrici, lucidatrici e fresatrici - Requisiti di sicurezza |
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72 |
EN 931:1997+A2:2009 Macchine per la produzione di calzature - Macchine per il montaggio - Requisiti di sicurezza |
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73 |
EN 957-6:2010+A1:2014 Attrezzatura fissa di allenamento - Parte 6: Simulatori di corsa, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova |
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74 |
EN 972:1998+A1:2010 Macchine per conceria - Macchine alternative a rulli - Requisiti di sicurezza EN 972:1998+A1:2010/AC:2011 |
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75 |
EN 1010-1:2004+A1:2010 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la stampa e per la trasformazione della carta - Parte 1: Requisiti comuni |
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76 |
EN 1010-2:2006+A1:2010 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la stampa e la trasformazione della carta - Parte 2: Macchine per la stampa e macchine laccatrici comprese le attrezzature per la pre-stampa |
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77 |
EN 1010-3:2002+A1:2009 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la stampa e la trasformazione della carta - Parte 3: Macchine per il taglio |
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78 |
EN 1010-4:2004+A1:2009 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la stampa e la trasformazione della carta - Parte 4: Macchine per legatoria, macchine per la trasformazione della carta e macchine per la finitura della carta |
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79 |
EN 1012-1:2010 Compressori e pompe per vuoto - Requisiti di sicurezza - Parte 1: Compressori ad aria |
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80 |
EN 1012-2:1996+A1:2009 Compressori e pompe per vuoto - Requisiti di sicurezza - Parte 2: Pompe per vuoto |
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81 |
EN 1012-3:2013 Compressori e pompe per vuoto - Requisiti di sicurezza - Parte 3: Compressori di processo |
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82 |
EN 1028-1:2002+A1:2008 Pompe antincendio - Pompe centrifughe antincendio con sistema di adescamento - Parte 1: Classificazione - Requisiti generali e di sicurezza |
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83 |
EN 1028-2:2002+A1:2008 Pompe antincendio - Pompe centrifughe antincendio con sistema di adescamento - Parte 2: Verifica dei requisiti generali e di sicurezza |
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84 |
EN 1034-1:2000+A1:2010 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 1: Requisiti comuni |
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85 |
EN 1034-2:2005+A1:2009 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 2: Tamburi scortecciatori |
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86 |
EN 1034-3:2011 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 3: Riavvolgitrici e bobinatrici |
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87 |
EN 1034-4:2021 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 4: Impastatrici e relativi impianti di carico |
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88 |
EN 1034-5:2005+A1:2009 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 5: Taglierine |
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89 |
EN 1034-6:2005+A1:2009 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 6: Calandre |
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90 |
EN 1034-7:2005+A1:2009 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 7: Vasche |
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91 |
EN 1034-8:2012 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 8: Impianti di raffinazione |
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92 |
EN 1034-13:2005+A1:2009 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 13: Macchine per separare la balla o la serie di balle |
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93 |
EN 1034-14:2005+A1:2009 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 14: Tagliatrici per rotoli |
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94 |
EN 1034-16:2012 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 16: Macchine per la produzione di carta e cartone |
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95 |
EN 1034-17:2012 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 17: Macchine per la produzione di carta velina |
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96 |
EN 1034-21:2012 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 21: Spalmatrice |
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97 |
EN 1034-22:2005+A1:2009 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 22: Sfibratori per legno |
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98 |
EN 1034-26:2012 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 26: Macchine per l'imballaggio delle bobine |
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99 |
EN 1034-27:2012 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 27: Sistemi per la movimentazione delle bobine |
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100 |
EN 1114-1:2011 Macchine per materie plastiche e gomma - Estrusori e linee di estrusione - Parte 1: Requisiti di sicurezza per estrusori |
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101 |
EN 1114-3:2019 Macchine per materie plastiche e gomma - Estrusori e linee di estrusione - Parte 3: Requisiti di sicurezza per traini |
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102 |
EN 1175:2020 Sicurezza dei carrelli industriali - Requisiti elettrici/elettronici |
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103 |
EN 1218-1:1999+A1:2009 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Tenonatrici - Parte 1: Tenonatrici monolato con tavola mobile |
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104 |
EN 1218-2:2004+A1:2009 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Tenonatrici - Parte 2: Tenonatrici e/o profilatrici doppie con avanzamento a catena o a catene |
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105 |
EN 1218-3:2001+A1:2009 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Tenonatrici - Parte 3: Tenonatrici ad avanzamento manuale con carro per il taglio di elementi strutturali |
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106 |
EN 1218-5:2004+A1:2009 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Tenonatrici - Parte 5: Profilatrici su un lato con tavola fissa e rulli di avanzamento o con avanzamento a catena |
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107 |
EN 1247:2004+A1:2010 Macchine per fonderia - Requisiti di sicurezza per siviere, materiali di colata, macchine per colata centrifuga, macchine per colata continua o semicontinua |
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108 |
EN 1248:2001+A1:2009 Macchine da fonderia - Requisiti di sicurezza per apparecchiature di granigliatura |
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109 |
EN 1265:1999+A1:2008 Sicurezza del macchinario - Codice di prova del rumore per le macchine e gli equipaggiamenti di fonderia |
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110 |
EN 1374:2000+A1:2010 Macchine agricole - Scaricatori di insilato fissi per sili cilindrici - Sicurezza |
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111 |
EN 1398:2009 Rampe di carico regolabili - Requisiti di sicurezza |
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112 |
EN 1417:2014 Macchine per materie plastiche e gomma - Mescolatori a cilindri - Requisiti di sicurezza |
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113 |
EN 1459-1:2017 Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 1: Carrelli a braccio telescopico |
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114 |
EN 1459-2:2015+A1:2018 Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 2: Carrelli a braccio telescopico rotante |
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115 |
EN 1459-5:2020 Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 5: Interfaccia per l'attrezzatura |
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116 |
EN 1492-1:2000+A1:2008 Brache di tessuto - Sicurezza - Parte 1: Brache di nastro tessuto piatto di fibra chimica, per uso generale |
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117 |
EN 1492-2:2000+A1:2008 Brache di tessuto - Sicurezza - Parte 2: Brache ad anello continuo di tessuto di fibra chimica, per uso generale |
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118 |
EN 1492-4:2004+A1:2008 Brache di tessuto - Sicurezza - Parte 4: Brache per il sollevamento per servizi generali realizzate con funi di fibra naturale e chimica |
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119 |
EN 1493:2010 Sollevatori per veicoli |
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120 |
EN 1494:2000+A1:2008 Martinetti spostabili o mobili ed apparecchi di sollevamento associati |
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121 |
EN 1495:1997+A2:2009 Piattaforme elevabili - Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010 Restrizione: la presente pubblicazione non riguarda il punto 5.3.2.4, il punto 7.1.2.12, ultimo comma, la tabella 8 e la figura 9 della norma EN 1495:1997, per i quali non fornisce alcuna presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva 2006/42/CE. |
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122 |
EN 1501-1:2021 Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - Parte 1: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore |
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123 |
EN 1501-2:2021 Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - Parte 2: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento laterale |
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124 |
EN 1501-3:2021 Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - Parte 3: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento frontale |
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125 |
EN 1501-4:2007 Veicoli raccolta rifiuti e relativi dispositivi di sollevamento - Requisiti generali e di sicurezza - Parte 4: Codice di prova dell'emissione acustica per veicoli raccolta rifiuti |
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126 |
EN 1501-5:2021 Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - Parte 5: Dispositivi di sollevamento per veicoli raccolta rifiuti |
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127 |
EN 1526:1997+A1:2008 Sicurezza dei carrelli industriali - Requisiti aggiuntivi per funzioni automatiche sui carrelli |
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128 |
EN 1539:2015 Essiccatoi e forni nei quali si sviluppano sostanze infiammabili - Requisiti di sicurezza |
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129 |
EN 1547:2001+A1:2009 Apparecchiature di processo termico industriale - Procedura per prove di rumorosità per apparecchiature di processo termico industriale, incluse le attrezzature di manipolazione ausiliarie |
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130 |
EN 1550:1997+A1:2008 Sicurezza delle macchine utensili - Prescrizioni di sicurezza per la progettazione e la costruzione di piattaforme porta-pezzi |
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131 |
EN 1554:2012 Nastri trasportatori - Prove di attrito con tamburo cilindrico |
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132 |
EN 1570-1:2011+A1:2014 Requisiti di sicurezza per piattaforme elevabili - Parte 1: Piattaforme elevabili fino a due livelli fissi di sbarco |
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133 |
EN 1570-2:2016 Requisiti di sicurezza per piattaforme elevabili - Parte 2: Piattaforme elevabili a servizio di un numero di piani fissi di sbarco di un edificio maggiore di due, per il trasporto di cose, con velocità verticale non maggiore di 0,15 m/s |
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134 |
EN 1612:2019 Macchine per materie plastiche e gomma - Macchine e impianti per stampaggio a reazione - Requisiti di sicurezza |
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135 |
EN 1672-2:2005+A1:2009 Macchine per l'industria alimentare - Concetti di base - Parte 2: Requisiti di igiene |
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136 |
EN 1673:2000+A1:2009 Macchine per l'industria alimentare - Forni a carrello rotativo - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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137 |
EN 1674:2015 Macchine per l'industria alimentare - Sfogliatrici - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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138 |
EN 1677-1:2000+A1:2008 Componenti per brache - Sicurezza - Parte 1: Componenti fucinati di acciaio, grado 8 |
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139 |
EN 1677-2:2000+A1:2008 Componenti per brache - Sicurezza - Parte 2: Ganci di sollevamento di acciaio fucinato con dispositivo di chiusura dell'imbocco, grado 8 |
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140 |
EN 1677-3:2001+A1:2008 Componenti per brache - Sicurezza - Parte 3: Ganci di sollevamento di acciaio fucinato con dispositivo di chiusura autobloccante dell'imbocco - Grado 8 |
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141 |
EN 1677-4:2000+A1:2008 Componenti per brache - Sicurezza - Parte 4: Maglie, grado 8 |
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142 |
EN 1677-5:2001+A1:2008 Componenti per brache - Sicurezza - Parte 5: Ganci di sollevamento di acciaio fucinati con dispositivo di chiusura dell'imbocco - Grado 4 |
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143 |
EN 1677-6:2001+A1:2008 Componenti per brache - Sicurezza - Parte 6: Maglie - Grado 4 |
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144 |
EN 1678:1998+A1:2010 Macchine per l'industria alimentare - Macchine tagliaverdure - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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145 |
EN 1679-1:1998+A1:2011 Motori alternativi a combustione interna - Sicurezza - Parte 1: Motori diesel |
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146 |
EN 1756-1:2021 Sponde caricatrici - Piattaforme elevatrici per l'installazione su veicoli dotati di ruote - Requisiti di sicurezza - Parte 1: Sponde caricatrici per merci |
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147 |
EN 1756-2:2004+A1:2009 Sponde caricatrici - Piattaforme elevatrici per l'installazione su veicoli dotati di ruote - Requisiti di sicurezza - Parte 2: Sponde caricatrici per passeggeri |
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148 |
EN 1777:2010 Piattaforme idrauliche per servizi antincendio e di soccorso - Requisiti di sicurezza e prove |
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149 |
EN 1804-1:2020 Macchine per unità estrattive in sotterraneo - Requisiti di sicurezza per supporti del tetto azionati idraulicamente - Parte 1: Unità di supporto e requisiti generali |
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150 |
EN 1804-2:2020 Macchine per unità estrattive in sotterraneo - Requisiti di sicurezza per supporti del tetto azionati idraulicamente - Parte 2: Gambe e puntelli meccanizzati |
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151 |
EN 1804-3:2020 Macchine per unità estrattive in sotterraneo - Requisiti di sicurezza per supporti del tetto azionati idraulicamente - Parte 3: Sistemi di comando idraulici ed elettroidraulici |
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152 |
EN 1807-2:2013 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe a nastro - Parte 2: Segatronchi |
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153 |
EN 1808:2015 Requisiti di sicurezza per le piattaforme sospese a livelli variabili - Progettazione strutturale, criteri di stabilità, costruzione - Esami e prove |
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154 |
EN 1829-1:2021 Macchine a getto d'acqua ad alta pressione - Requisiti di sicurezza - Parte 1: Macchine |
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155 |
EN 1829-2:2008 Macchine a getto d'acqua ad alta pressione - Requisiti di sicurezza - Parte 2: Tubazioni flessibili ed elementi di raccordo EN 1829-2:2008/AC:2011 |
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156 |
EN 1845:2007 Macchine per la fabbricazione di calzature - Macchine per lo stampaggio di calzature - Requisiti di sicurezza |
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157 |
EN 1846-2:2009+A1:2013 Veicoli di servizio di soccorso e di lotta contro l'incendio - Parte 2: Requisiti comuni - Sicurezza e prestazioni |
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158 |
EN 1846-3:2013 Veicoli di servizio di soccorso e di lotta contro l'incendio - Parte 3: Attrezzature installate permanentemente - Sicurezza e prestazioni |
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159 |
EN 1853:2017 Macchine agricole - Rimorchi - Sicurezza |
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160 |
EN 1870-3:2001+A1:2009 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 3: Troncatrici e troncatrici con pianetto |
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161 |
EN 1870-5:2002+A2:2012 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 5: Seghe circolari da banco/troncatrici con taglio dal basso |
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162 |
EN 1870-6:2017 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 6: Seghe circolari per legna da ardere |
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163 |
EN 1870-7:2012 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 7: Seghe per tronchi monolama con tavola di avanzamento integrata e carico e/o scarico manuale |
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164 |
EN 1870-8:2012 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 8: Rifilatrici monolama con avanzamento motorizzato dell'unità lama e carico e/o scarico manuale |
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165 |
EN 1870-9:2012 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 9: Troncatrici a doppia lama con avanzamento integrato e con carico e/o scarico manuale |
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166 |
EN 1870-10:2013 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 10: Troncatrici automatiche e semiautomatiche monolama con taglio dal basso |
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167 |
EN 1870-11:2013 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 11: Troncatrici orizzontali semiautomatiche con una sola unità di taglio (seghe radiali) |
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168 |
EN 1870-12:2013 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 12: Troncatrici a pendolo |
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169 |
EN 1870-15:2012 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 15: Troncatrici multilama con avanzamento integrato del pezzo in lavorazione e carico e/o scarico manuale |
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170 |
EN 1870-16:2012 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 16: Troncatrici doppie per taglio a V |
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171 |
EN 1870-17:2012+A1:2015 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 17: Troncatrici manuali a taglio orizzontale con una sola unità di taglio (seghe radiali manuali) |
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172 |
EN 1889-2:2003+A1:2009 Macchine per unità estrattive in sotterraneo - Macchine mobili sotterranee - Sicurezza - Parte 2: Locomotive su rotaie |
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173 |
EN 1915-1:2013 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti generali - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza |
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174 |
EN 1915-2:2001+A1:2009 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti generali - Parte 2: Requisiti di stabilità e resistenza, calcolo e metodi di prova |
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175 |
EN 1915-3:2004+A1:2009 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti generali - Parte 3: Metodi per la misura e la riduzione delle vibrazioni |
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176 |
EN 1915-4:2004+A1:2009 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti generali - Parte 4: Metodi per la misura e la riduzione del rumore |
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177 |
EN 1953:2013 Apparecchiature di polverizzazione e spruzzatura per prodotti di rivestimento e finitura - Requisiti di sicurezza |
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178 |
EN 1974:2020 Macchine per l'industria alimentare - Macchine affettatrici - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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179 |
EN ISO 2151:2008 Acustica - Procedura per prove di rumorosità di compressori e pompe per vuoto - Metodo tecnico progettuale (grado 2) (ISO 2151:2004) |
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180 |
EN ISO 2860:2008 Macchine movimento terra - Dimensioni minime di accesso (ISO 2860:1992) |
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181 |
EN ISO 2867:2011 Macchine movimento terra - Mezzi d'accesso (ISO 2867:2011) |
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182 |
EN ISO 3164:2013 Macchine movimento terra - Valutazioni di laboratorio delle strutture di protezione - Specifiche per il volume limite di deformazione (ISO 3164:2013) |
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183 |
EN ISO 3266:2010 Golfari di acciaio fucinati di grado 4 per impiego generale di sollevamento (ISO 3266:2010) EN ISO 3266:2010/A1:2015 |
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184 |
EN ISO 3411:2007 Macchine movimento terra - Dimensioni ergonomiche degli operatori e spazio minimo di ingombro dell'operatore (ISO 3411:2007) |
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185 |
EN ISO 3449:2008 Macchine movimento terra - Strutture di protezione contro la caduta di oggetti - Prove di laboratorio e requisiti di prestazione (ISO 3449:2005) |
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186 |
EN ISO 3450:2011 Macchine movimento terra - Macchine su ruote gommate o su cingoli in gomma ad alta velocità - Requisiti di prestazione e metodi di prova per sistemi di frenatura (ISO 3450:2011) |
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187 |
EN ISO 3457:2008 Macchine movimento terra - Ripari - Definizioni e requisiti (ISO 3457:2003) |
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188 |
EN ISO 3471:2008 Macchine movimento terra - Strutture di protezione contro il ribaltamento - Prove di laboratorio e requisiti di prestazione (ISO 3471:2008) |
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189 |
EN ISO 3691-1:2015 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 1: Carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi (ISO 3691-1:2011, compresa Cor 1:2013) EN ISO 3691-1:2015/AC:2016 EN ISO 3691-1:2015/A1:2020 |
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190 |
EN ISO 3691-5:2015 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 5: Carrello elevatore con operatore a piedi (ISO 3691-5:2014) EN ISO 3691-5:2015/A1:2020 |
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191 |
EN ISO 3691-6:2021 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 6: Carrelli trasportatori per carichi e persone (ISO 3691-6:2021) |
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192 |
EN ISO 4254-1:2015 Macchine agricole - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali (ISO 4254-1:2013) EN ISO 4254-1:2015/A1:2021 |
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193 |
EN ISO 4254-5:2018 Macchine agricole - Sicurezza - Parte 5: Macchine per la lavorazione del terreno con utensili azionati (ISO 4254-5:2018) |
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194 |
EN ISO 4254-6:2020 Macchine agricole - Sicurezza - Parte 6: Irroratrici e distributori di concimi liquidi (ISO 4254-6:2020) EN ISO 4254-6:2020/A11:2021 |
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195 |
EN ISO 4254-7:2017 Macchine agricole - Sicurezza - Parte 7: Mietitrebbiatrici, falcia-trincia-caricatrici di foraggio e raccoglitrici di cotone (ISO 4254-7:2017) |
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196 |
EN ISO 4254-8:2018 Macchine agricole e forestali - Sicurezza - Parte 8: Spandiconcime per concimi solidi (ISO 4254-8:2018) |
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197 |
EN ISO 4254-9:2018 Macchine agricole - Sicurezza - Parte 9: Seminatrici (ISO 4254-9:2018) |
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198 |
EN ISO 4254-10:2009 Macchine agricole - Sicurezza - Parte 10: Spandivoltafieno e ranghiatori rotativi (ISO 4254-10:2009) EN ISO 4254-10:2009/AC:2010 |
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199 |
EN ISO 4254-11:2010 Macchine agricole - Sicurezza - Parte 11: Raccoglimballatrici (ISO 4254-11:2010) EN ISO 4254-11:2010/A1:2020 |
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200 |
EN ISO 4254-12:2012 Macchine agricole - Sicurezza - Parte 12: Falciatrici rotative a disco e a tamburo e trinciatrici (ISO 4254-12:2012) EN ISO 4254-12:2012/A1:2017 |
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201 |
EN ISO 4254-14:2016 Macchine agricole - Sicurezza - Parte 14: Fasciatrici per balle di foraggio (ISO 4254-14:2016) |
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202 |
EN ISO 4254-17:2022 Macchine agricole - Sicurezza - Parte 17: Raccoglitrici per ortaggi da radice e tubero (ISO 4254-17:2022) |
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203 |
EN ISO 5010:2019 Macchine movimento terra - Macchine a ruote gommate - Requisiti per la sterzatura (ISO 5010:2019) |
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204 |
EN ISO 5395-1:2013 Macchine da giardinaggio - Requisiti di sicurezza per i tosaerba con motore a combustione interna - Parte 1: Terminologia e prove comuni (ISO 5395-1:2013) EN ISO 5395-1:2013/A1:2018 |
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205 |
EN ISO 5395-2:2013 Macchine da giardinaggio - Requisiti di sicurezza per i tosaerba con motore a combustione interna - Parte 2: Tosaerba con conducente a piedi (ISO 5395-2:2013) EN ISO 5395-2:2013/A1:2016 EN ISO 5395-2:2013/A2:2017 |
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206 |
EN ISO 5395-3:2013 Macchine da giardinaggio - Requisiti di sicurezza per i tosaerba con motore a combustione interna - Parte 3: Tosaerba con conducente a bordo seduto (ISO 5395-3:2013) EN ISO 5395-3:2013/A1:2017 EN ISO 5395-3:2013/A2:2018 |
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207 |
EN ISO 5674:2009 Trattrici e macchine agricole e forestali - Protezioni per alberi cardanici di trasmissione dalla presa di potenza (p.d.p.) - Prove di resistenza e di usura e criteri di accettazione (ISO 5674:2004, versione rettificata 2005-07-01) |
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208 |
EN ISO 6682:2008 Macchine movimento terra - Zone di conforto e accessibilità dei comandi (ISO 6682:1986, compresa Amd 1:1989) |
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209 |
EN ISO 6683:2008 Macchine movimento terra - Cinture di sicurezza e ancoraggi per cinture di sicurezza - Requisiti di prestazione e prove (ISO 6683:2005) |
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210 |
EN ISO 7096:2020 Macchine movimento terra - Valutazioni di laboratorio delle vibrazioni trasmesse al sedile dell'operatore (ISO 7096:2020) |
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211 |
EN ISO 8230-1:2008 Requisiti di sicurezza per macchine per lavaggio a secco - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza (ISO 8230-1:2008) |
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212 |
EN ISO 8230-2:2008 Requisiti di sicurezza per macchine per lavaggio a secco - Parte 2: Macchine che utilizzano percloroetilene (ISO 8230-2:2008) |
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213 |
EN ISO 8230-3:2008 Requisiti di sicurezza per macchine per lavaggio a secco - Parte 3: Macchine che utilizzano solventi infiammabili (ISO 8230-3:2008) |
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214 |
EN ISO 8528-10:2022 Gruppi elettrogeni a corrente alternata alimentati da motori alternativi a combustione interna - Parte 10: Misurazione del rumore aereo (ISO 8528-10:2022) |
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215 |
EN ISO 8528-13:2016 Gruppi elettrogeni a corrente alternata alimentati da motori alternativi a combustione interna - Parte 13: Sicurezza (ISO 8528-13:2016, versione rettificata 2016-10-15) |
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216 |
EN ISO 9902-1:2001 Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 1: Requisiti comuni (ISO 9902-1:2001) EN ISO 9902-1:2001/A1:2009 EN ISO 9902-1:2001/A2:2014 |
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217 |
EN ISO 9902-2:2001 Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 2: Macchinario di preparazione alla filatura e di filatura (ISO 9902-2:2001) EN ISO 9902-2:2001/A1:2009 EN ISO 9902-2:2001/A2:2014 |
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218 |
EN ISO 9902-3:2001 Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 3: Macchinario per la produzione di nontessuti (ISO 9902-3:2001) EN ISO 9902-3:2001/A1:2009 EN ISO 9902-3:2001/A2:2014 |
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219 |
EN ISO 9902-4:2001 Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 4: Macchinario di lavorazione del filato e di produzione di corde e cordami (ISO 9902-4:2001) EN ISO 9902-4:2001/A1:2009 EN ISO 9902-4:2001/A2:2014 |
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220 |
EN ISO 9902-5:2001 Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 5: Macchinario di preparazione alla tessitura e alla maglieria (ISO 9902-5:2001) EN ISO 9902-5:2001/A1:2009 EN ISO 9902-5:2001/A2:2014 |
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221 |
EN ISO 9902-6:2001 Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 6: Macchinario per la fabbricazione di tessuti (ISO 9902-6:2001) EN ISO 9902-6:2001/A1:2009 EN ISO 9902-6:2001/A2:2014 |
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222 |
EN ISO 9902-7:2001 Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 7: Macchinario per la tintura e il finissaggio (ISO 9902-7:2001) EN ISO 9902-7:2001/A1:2009 EN ISO 9902-7:2001/A2:2014 |
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223 |
EN ISO 10218-1:2011 Robot e attrezzature per robot - Requisiti di sicurezza per robot industriali - Parte 1: Robot (ISO 10218-1:2011) |
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224 |
EN ISO 10218-2:2011 Robot e attrezzature per robot - Requisiti di sicurezza per robot industriali - Parte 2: Sistemi ed integrazione di robot (ISO 10218-2:2011) |
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225 |
EN ISO 10472-1:2008 Requisiti di sicurezza per le macchine per lavanderia industriale - Parte 1: Requisiti comuni (ISO 10472-1:1997) |
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226 |
EN ISO 10472-2:2008 Requisiti di sicurezza per le macchine per lavanderia industriale - Parte 2: Macchine lavatrici e lavacentrifughe (ISO 10472-2:1997) |
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227 |
EN ISO 10472-3:2008 Requisiti di sicurezza per le macchine per lavanderia industriale - Parte 3: Tunnel di lavaggio, incluse le macchine componenti (ISO 10472-3:1997) |
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228 |
EN ISO 10472-4:2008 Requisiti di sicurezza per le macchine per lavanderia industriale - Parte 4: Essiccatori ad aria (ISO 10472-4:1997) |
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229 |
EN ISO 10472-5:2008 Requisiti di sicurezza per le macchine per lavanderia industriale - Parte 5: Mangani, introduttori e piegatrici (ISO 10472-5:1997) |
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230 |
EN ISO 10472-6:2008 Requisiti di sicurezza per le macchine per lavanderia industriale - Parte 6: Presse da stiro e per termocollaggio (ISO 10472-6:1997) |
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231 |
EN ISO 10517:2019 Tosasiepi portatili a motore - Sicurezza (ISO 10517:2019) |
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232 |
EN ISO 10821:2005 Macchine per cucire industriali - Requisiti di sicurezza per le macchine per cucire, le unità e i sistemi (ISO 10821:2005) EN ISO 10821:2005/A1:2009 |
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233 |
EN ISO 11102-1:2009 Motori alternativi a combustione interna - Dispositivo di avviamento a manovella - Parte 1: Requisiti di sicurezza e prove (ISO 11102-1:1997) |
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234 |
EN ISO 11102-2:2009 Motori alternativi a combustione interna - Dispositivo di avviamento a manovella - Parte 2: Metodo di prova dell'angolo di disinnesto (ISO 11102-2:1997) |
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235 |
EN ISO 11111-1:2016 Macchinario tessile - Requisiti di sicurezza - Parte 1: Requisiti comuni (ISO 11111-1:2016) |
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236 |
EN ISO 11111-2:2005 Macchinario tessile - Requisiti di sicurezza - Parte 2: Macchine di preparazione alla filatura e di filatura (ISO 11111-2:2005) EN ISO 11111-2:2005/A1:2009 EN ISO 11111-2:2005/A2:2016 |
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237 |
EN ISO 11111-3:2005 Macchinario tessile - Requisiti di sicurezza - Parte 3: Macchine per la produzione di non tessuti (ISO 11111-3:2005) EN ISO 11111-3:2005/A1:2009 EN ISO 11111-3:2005/A2:2016 |
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238 |
EN ISO 11111-4:2005 Macchinario tessile - Requisiti di sicurezza - Parte 4: Macchine per la lavorazione del filato e per la produzione di corde e cordami (ISO 11111-4:2005) EN ISO 11111-4:2005/A1:2009 EN ISO 11111-4:2005/A2:2016 |
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239 |
EN ISO 11111-5:2005 Macchinario tessile - Requisiti di sicurezza - Parte 5: Macchine di preparazione alla tessitura e alla maglieria (ISO 11111-5:2005) EN ISO 11111-5:2005/A1:2009 EN ISO 11111-5:2005/A2:2016 |
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240 |
EN ISO 11111-6:2005 Macchinario tessile - Requisiti di sicurezza - Parte 6: Macchine per la fabbricazione dei tessuti (ISO 11111-6:2005) EN ISO 11111-6:2005/A1:2009 EN ISO 11111-6:2005/A2:2016 |
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241 |
EN ISO 11111-7:2005 Macchinario tessile - Requisiti di sicurezza - Parte 7: Macchine per tintura e finissaggio (ISO 11111-7:2005) EN ISO 11111-7:2005/A1:2009 EN ISO 11111-7:2005/A2:2016 |
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242 |
EN ISO 11145:2016 Ottica e fotonica - Laser e sistemi laser - Vocabolario e simboli (ISO 11145:2016) |
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243 |
EN ISO 11148-1:2011 Macchine utensili portatili non elettriche - Requisiti di sicurezza - Parte 1: Macchine utensili per l'assemblaggio di elementi di collegamento meccanici non filettati (ISO 11148-1:2011) |
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244 |
EN ISO 11148-2:2011 Macchine utensili portatili non elettriche - Requisiti di sicurezza - Parte 2: Taglierine e macchine per formare (ISO/FDIS 11148-2:2011) |
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245 |
EN ISO 11148-3:2012 Macchine utensili portatili non elettriche - Requisiti di sicurezza - Parte 3: Trapani e maschiatrici (ISO 11148-3:2012) |
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246 |
EN ISO 11148-4:2012 Macchine utensili portatili non elettriche - Requisiti di sicurezza - Parte 4: Macchine utensili a percussione non rotative (ISO 11148-4:2012) |
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247 |
EN ISO 11148-5:2011 Macchine utensili portatili non elettriche - Requisiti di sicurezza - Parte 5: Trapani a percussione rotativi (ISO 11148-5:2011) |
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248 |
EN ISO 11148-6:2012 Macchine utensili portatili non elettriche - Requisiti di sicurezza - Parte 6: Macchine utensili per l'assemblaggio di elementi di collegamento filettati (ISO 11148-6:2012) |
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249 |
EN ISO 11148-7:2012 Macchine utensili portatili non elettriche - Requisiti di sicurezza - Parte 7: Smerigliatrici (ISO 11148-7:2012) |
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250 |
EN ISO 11148-8:2011 Macchine utensili portatili non elettriche - Requisiti di sicurezza - Parte 8: Levigatrici e lucidatrici (ISO 11148-8:2011) |
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251 |
EN ISO 11148-9:2011 Macchine utensili portatili non elettriche - Requisiti di sicurezza - Parte 9: Smerigliatrici per stampi (ISO 11148-9:2011) |
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252 |
EN ISO 11148-10:2011 Macchine utensili portatili non elettriche - Requisiti di sicurezza - Parte 10: Macchine utensili con funzionamento a compressione (ISO 11148-10:2011) |
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253 |
EN ISO 11148-11:2011 Macchine utensili portatili non elettriche - Requisiti di sicurezza - Parte 11: Roditrici e cesoie (ISO 11148-11:2011) |
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254 |
EN ISO 11148-12:2012 Macchine utensili portatili non elettriche - Requisiti di sicurezza - Parte 12: Seghetti a movimento alternativo, oscillante e circolare (ISO 11148-12:2012) |
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255 |
EN ISO 11148-13:2018 Utensili portatili non elettrici - Requisiti di sicurezza - Parte 13: Utensili per l'inserimento di elementi di fissaggio (ISO 11148-13:2017) |
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256 |
EN ISO 11252:2013 Laser e sistemi laser - Dispositivi laser - Requisiti minimi per la documentazione (ISO 11252:2013) |
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257 |
EN ISO 11553-2:2008 Sicurezza del macchinario - Macchine laser - Parte 2: Requisiti di sicurezza per macchine laser portatili (ISO 11553-2:2007) |
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258 |
EN ISO 11553-3:2013 Sicurezza del macchinario - Macchine laser - Parte 3: Riduzione del rumore e metodi di misurazione del rumore per macchine laser e macchine laser portatili e relative attrezzature ausiliarie (classe di accuratezza 2) (ISO 11553-3:2013) |
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259 |
EN ISO 11554:2017 Ottica e fotonica - Laser e sistemi laser - Metodi di prova della potenza del fascio, dell'energia e delle caratteristiche temporali (ISO 11554:2017) |
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260 |
EN ISO 11680-1:2021 Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove per potatrici ad asta a motore - Parte 1: Macchine equipaggiate con un motore a combustione interna integrato (ISO 11680-1:2021) |
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261 |
EN ISO 11680-2:2021 Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove per potatrici ad asta a motore - Parte 2: Macchine per uso con sorgente di potenza portata a spalla (ISO 11680-2:2021) |
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262 |
EN ISO 11681-1:2022 Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove per motoseghe a catena portatili - Parte 1: Motoseghe a catena per lavori forestali (ISO 11681-1:2022) |
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263 |
EN ISO 11681-2:2022 Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove per motoseghe a catena portatili - Parte 2: Motoseghe a catena per potatura (ISO 11681-2:2022) |
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264 |
EN ISO 11806-1:2022 Macchine agricole e forestali - Requisiti di sicurezza e prove per decespugliatori e tagliaerba a motore portatili manualmente - Parte 1: Macchine equipaggiate di un motore a combustione interna integrato (ISO 11806-1:2022) |
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265 |
EN ISO 11806-2:2022 Macchine agricole e forestali - Requisiti di sicurezza e prove per decespugliatori e tagliaerba a motore portatili manualmente - Parte 2: Macchine per uso con sorgente di potenza portata a spalla (ISO 11806-2:2022) |
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266 |
EN ISO 11850:2011 Macchine forestali - Requisiti di sicurezza generali (ISO 11850:2011) EN ISO 11850:2011/A1:2016 EN ISO 11850:2011/A2:2022 Restrizione: per quanto riguarda il punto 4.4, lettera a), primo comma, primo trattino, nonché il riferimento alla norma EN ISO 2867:2011, tabella 6 di cui ai punti 8 e 9, dimensione massima di "A" e dimensione massima dell'altezza del primo gradino della nota a), la presente pubblicazione non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.1.6, 1.5.15 e 1.6.2 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE. |
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267 |
EN 12001:2012 Macchine per il trasporto, la proiezione e la distribuzione di calcestruzzo e malta - Requisiti di sicurezza |
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268 |
EN 12012-1:2018 Macchine per materie plastiche e gomma - Macchine per riduzione dimensionale - Parte 1: Requisiti di sicurezza per granulatori a lame e per trituratori |
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269 |
EN 12012-4:2019+A1:2021 Macchine per materie plastiche e gomma - Macchine per riduzione dimensionale - Parte 4: Requisiti di sicurezza per agglomeratori |
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270 |
EN 12013:2018 Macchine per materie plastiche e gomma - Mescolatori interni - Requisiti di sicurezza |
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271 |
EN 12016:2013 Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Immunità |
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272 |
EN 12041:2014 Macchine per l'industria alimentare - Formatrici - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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273 |
EN 12042:2014 Macchine per l'industria alimentare - Spezzatrici automatiche - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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274 |
EN 12043:2014 Macchine per l'industria alimentare - Celle di lievitazione intermedia - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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275 |
EN 12044:2005+A1:2009 Macchine per la produzione di calzature e di prodotti di pelletteria e similari - Macchine fustellatrici e punzonatrici - Requisiti di sicurezza |
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276 |
EN 12053:2001+A1:2008 Sicurezza dei carrelli industriali - Metodi di prova per la misurazione delle emissioni di rumore |
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277 |
EN 12077-2:1998+A1:2008 Sicurezza degli apparecchi di sollevamento - Requisiti per la salute e la sicurezza - Parte 2: Dispositivi di limitazione e indicazione |
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278 |
EN 12110:2014 Macchine per scavo meccanizzato di gallerie - Zone in pressione - Requisiti di sicurezza |
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279 |
EN 12111:2014 Macchine per scavo meccanizzato di gallerie - Frese e minatori continui - Requisiti di sicurezza |
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280 |
EN 12158-1:2021 Montacarichi da cantiere per materiali - Parte 1: Montacarichi con piattaforma accessibile |
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281 |
EN 12158-2:2000+A1:2010 Montacarichi da cantiere per materiali - Parte 2: Montacarichi inclinati con dispositivi di trasporto non accessibili |
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282 |
EN 12159:2012 Ascensori da cantiere per persone e materiali con cabina guidata verticalmente |
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283 |
EN 12162:2001+A1:2009 Pompe per liquido - Requisiti di sicurezza - Procedura per prove idrostatiche |
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284 |
EN 12203:2003+A1:2009 Macchine per la produzione di calzature e di prodotti di pelletteria e similari - Presse per calzature e pelletteria - Requisiti di sicurezza |
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285 |
EN 12267:2003+A1:2010 Macchine per l'industria alimentare - Seghe circolari - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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286 |
EN 12268:2014 Macchine per l'industria alimentare - Seghe a nastro - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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287 |
EN 12301:2019 Macchine per materie plastiche e gomma - Calandre - Requisiti di sicurezza EN 12301:2019/AC:2021 |
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288 |
EN 12312-1:2013 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 1: Scale passeggeri |
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289 |
EN 12312-2:2014 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 2: Veicoli per servizio di catering |
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290 |
EN 12312-3:2017+A1:2020 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 3: Trasportatori a nastro |
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291 |
EN 12312-4:2014 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 4: Pontili mobili di imbarco passeggeri |
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292 |
EN 12312-5:2021 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 5: Mezzi e attrezzature per il rifornimento di carburante agli aeromobili |
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293 |
EN 12312-6:2017 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 6: Attrezzature antighiaccio e di sbrinamento per aeromobili |
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294 |
EN 12312-7:2020 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 7: Mezzi ed attrezzature per la movimentazione degli aeromobili |
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295 |
EN 12312-8:2018 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 8: Scale e piattaforme di manutenzione o servizio |
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296 |
EN 12312-9:2013 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 9: Piattaforme di sollevamento per container/pallet |
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297 |
EN 12312-10:2005+A1:2009 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 10: Veicoli per il trasferimento di container/pallet |
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298 |
EN 12312-12:2017 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 12: Botti acqua potabile |
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299 |
EN 12312-13:2017 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 13: Botti igieniche |
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300 |
EN 12312-14:2014 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 14: Veicoli per il trasporto e l'imbarco di passeggeri disabili/invalidi |
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301 |
EN 12312-15:2006+A1:2009 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 15: Trattori per traino carrelli |
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302 |
EN 12312-16:2005+A1:2009 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 16: Dispositivi di avviamento |
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303 |
EN 12312-17:2004+A1:2009 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 17: Apparati per l'aria condizionata |
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304 |
EN 12312-18:2005+A1:2009 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 18: Mezzi e attrezzature per ossigeno e azoto |
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305 |
EN 12312-19:2005+A1:2009 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 19: Martinetti di sollevamento, tripodi, puntoni di coda |
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306 |
EN 12312-20:2005+A1:2009 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 20: Unità di alimentazione elettrica a terra |
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307 |
EN 12321:2003+A1:2009 Macchine per unità estrattive in sotterraneo - Specifiche per i requisiti di sicurezza dei trasportatori blindati ad alette raschianti per lunghe fronti |
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308 |
EN 12331:2021 Macchine per l'industria alimentare - Macchine tritacarne - Requisiti di sicurezza e igiene |
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309 |
EN 12348:2000+A1:2009 Carotatrici su piedistallo - Sicurezza |
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310 |
EN 12355:2022 Macchine per l'industria alimentare - Macchine scuoiatrici, scotennatrici e asportatrici di membrane - Requisiti di sicurezza e igiene |
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311 |
EN 12385-1:2002+A1:2008 Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali |
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312 |
EN 12385-2:2002+A1:2008 Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 2: Definizioni, designazione e classificazione |
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313 |
EN 12385-3:2004+A1:2008 Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 3: Informazioni per l'uso e la manutenzione |
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314 |
EN 12385-4:2002+A1:2008 Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 4: Funi a trefoli per usi generali nel sollevamento |
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315 |
EN 12385-5:2021 Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 5: Funi a trefoli per ascensori EN 12385-5:2021/AC:2021 |
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316 |
EN 12385-10:2003+A1:2008 Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 10: Funi spiroidali per usi strutturali generali |
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317 |
EN 12387:2005+A1:2009 Macchine per la produzione di calzature e di prodotti di pelletteria e similari - Attrezzature modulari per la riparazione della scarpa - Requisiti di sicurezza |
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318 |
EN 12409:2008+A1:2011 Macchine per materie plastiche e gomma - Termoformatrici - Requisiti di sicurezza |
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319 |
EN 12417:2001+A2:2009 Macchine utensili - Sicurezza - Centri di lavorazione EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010 |
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320 |
EN 12418:2021 Macchine per il taglio di pietra e muratura da cantiere - Sicurezza |
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321 |
EN 12453:2017+A1:2021 Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa - Sicurezza in uso di porte motorizzate - Requisiti e metodi di prova |
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322 |
EN 12463:2004+A1:2011 Macchine per l'industria alimentare - Macchine insaccatrici e macchine ausiliarie - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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323 |
EN 12505:2000+A1:2009 Macchine per l'industria alimentare - Centrifughe per il trattamento degli oli e grassi alimentari - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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324 |
EN 12525:2000+A2:2010 Macchine agricole - Caricatori frontali - Sicurezza |
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325 |
EN 12545:2000+A1:2009 Macchine per la produzione di calzature e di prodotti di pelletteria e similari - Procedura per prove di rumorosità - Requisiti comuni |
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326 |
EN 12547:2014 Centrifughe - Requisiti comuni di sicurezza |
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327 |
EN 12549:1999+A1:2008 Acustica - Procedure per prove di rumorosità degli utensili per l'inserimento di elementi di fissaggio - Metodo tecnico progettuale |
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328 |
EN 12581:2005+A1:2010 Impianti di verniciatura - Macchinario per l'applicazione di prodotti vernicianti liquidi organici per immersione ed elettroforesi - Requisiti di sicurezza |
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329 |
EN 12609:2021 Autobetoniere - Requisiti di sicurezza |
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330 |
EN 12621:2006+A1:2010 Macchine per l'alimentazione e la circolazione sotto pressione di prodotti vernicianti - Requisiti di sicurezza |
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331 |
EN 12622:2009+A1:2013 Sicurezza delle macchine utensili - Presse piegatrici idrauliche |
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332 |
EN 12629-1:2000+A1:2010 Macchine per la costruzione dei prodotti da costruzione di calcestruzzo e di silicato di calcio - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali |
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333 |
EN 12629-2:2002+A1:2010 Macchine per la costruzione dei prodotti da costruzione di calcestruzzo e di silicato di calcio - Sicurezza - Parte 2: Blocchiere |
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334 |
EN 12629-3:2002+A1:2010 Macchine per la costruzione dei prodotti da costruzione di calcestruzzo e di silicato di calcio - Sicurezza - Parte 3: Macchine a piano scorrevole e a tavola rotante |
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335 |
EN 12629-4:2001+A1:2010 Macchine per la costruzione dei prodotti da costruzione di calcestruzzo e di silicato di calcio - Sicurezza - Parte 4: Macchine per la fabbricazione delle tegole di calcestruzzo |
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336 |
EN 12629-5-1:2003+A1:2010 Macchine per la costruzione dei prodotti da costruzione di calcestruzzo e di silicato di calcio - Sicurezza - Parte 5-1: Macchine per la fabbricazione in verticale delle tubazioni |
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337 |
EN 12629-5-2:2003+A1:2010 Macchine per la costruzione dei prodotti da costruzione di calcestruzzo e di silicato di calcio - Sicurezza - Parte 5-2: Macchine per la fabbricazione in orizzontale delle tubazioni |
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338 |
EN 12629-5-3:2003+A1:2010 Macchine per la costruzione dei prodotti da costruzione di calcestruzzo e di silicato di calcio - Sicurezza - Parte 5-3: Macchine per la precompressione delle tubazioni |
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339 |
EN 12629-5-4:2003+A1:2010 Macchine per la costruzione dei prodotti da costruzione di calcestruzzo e di silicato di calcio - Sicurezza - Parte 5-4: Macchine per il rivestimento delle tubazioni di calcestruzzo |
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340 |
EN 12629-6:2004+A1:2010 Macchine per la costruzione dei prodotti da costruzione di calcestruzzo e di silicato di calcio - Sicurezza - Parte 6: Attrezzature fisse e mobili per la fabbricazione di prodotti armati prefabbricati |
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341 |
EN 12629-7:2004+A1:2010 Macchine per la costruzione dei prodotti da costruzione di calcestruzzo e di silicato di calcio - Sicurezza - Parte 7: Attrezzature fisse e mobili per la fabbricazione su banco di prodotti precompressi |
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342 |
EN 12629-8:2002+A1:2010 Macchine per la costruzione dei prodotti da costruzione di calcestruzzo e di silicato di calcio - Sicurezza - Parte 8: Macchine e attrezzature per la costruzione dei prodotti da costruzione di silicato di calcio (e calcestruzzo) |
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343 |
EN 12635:2002+A1:2008 Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa - Installazione ed utilizzo Restrizione: per quanto concerne il punto 5.1 e l'allegato D, la presente pubblicazione non riguarda il riferimento alla norma EN 12453:2000, la cui applicazione non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.1.2, 1.1.6, 1.2.1, 1.3.7, 1.3.8.2, 1.4.1, 1.4.3 e 1.5.14 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE. |
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344 |
EN 12644-1:2001+A1:2008 Apparecchi di sollevamento - Informazioni per l'impiego e il collaudo - Parte 1: Istruzioni |
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345 |
EN 12644-2:2000+A1:2008 Apparecchi di sollevamento - Informazioni per l'impiego e il collaudo - Parte 2: Marcatura |
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346 |
EN 12649:2008+A1:2011 Compattatori di calcestruzzo e macchine lisciatrici - Sicurezza |
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347 |
EN 12653:1999+A2:2009 Macchine per la produzione di calzature e di prodotti di pelletteria e similari - Macchine inchiodatacchi - Requisiti di sicurezza |
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348 |
EN 12693:2008 Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali - Compressori refrigeranti di tipo volumetrico |
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349 |
EN 12717:2001+A1:2009 Sicurezza delle macchine utensili - Trapani |
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350 |
EN 12733:2018 Macchine agricole e forestali - Motofalciatrici condotte a piedi - Sicurezza |
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351 |
EN 12753:2005+A1:2010 Impianti di combustione termica per l'abbattimento dei composti organici volatili emessi da impianti utilizzati per il trattamento delle superfici - Requisiti di sicurezza |
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352 |
EN 12757-1:2005+A1:2010 Apparecchiature di miscelazione dei prodotti vernicianti - Requisiti di sicurezza - Parte 1: Apparecchiature di miscelazione per l'impiego di ritocco nell'autocarrozzeria |
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353 |
EN 12779:2015 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Sistemi fissi di estrazione di trucioli e polveri - Requisiti di sicurezza |
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354 |
EN 12852:2001+A1:2010 Macchine per l'industria alimentare - Macchine per la lavorazione di alimenti e frullatori - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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355 |
EN 12853:2001+A1:2010 Macchine per l'industria alimentare - Frullatori e sbattitori portatili - Requisiti di sicurezza e di igiene EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010 |
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356 |
EN 12854:2003+A1:2010 Macchine per l'industria alimentare - Frullatori ad immersione - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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357 |
EN 12855:2003+A1:2010 Macchine per l'industria alimentare - Cutter a vasca rotante - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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358 |
EN 12881-1:2014 Nastri trasportatori - Prove di simulazione d'infiammabilità - Parte 1: Prove con bruciatore a propano |
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359 |
EN 12881-2:2005+A1:2008 Nastri trasportatori - Prove di simulazione d'infiammabilità - Parte 2: Prove al fuoco su vasta scala |
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360 |
EN 12882:2015 Nastri trasportatori per uso generale - Requisiti di sicurezza elettrica e protezione contro l'infiammabilità |
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361 |
EN 12921-1:2005+A1:2010 Macchine di lavaggio e di pretrattamento di manufatti che utilizzano sostanze liquide o in fase di vapore - Parte 1: Requisiti di sicurezza generali |
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362 |
EN 12921-2:2005+A1:2008 Macchine di lavaggio e di pretrattamento di manufatti che utilizzano sostanze liquide o in fase di vapore - Parte 2: Sicurezza delle macchine che utilizzano detergenti acquosi |
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363 |
EN 12921-3:2005+A1:2008 Macchine di lavaggio e di pretrattamento di manufatti che utilizzano sostanze liquide o in fase di vapore - Parte 3: Sicurezza delle macchine che utilizzano solventi infiammabili |
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364 |
EN 12921-4:2005+A1:2008 Macchine di lavaggio e di pretrattamento di manufatti che utilizzano sostanze liquide o in fase di vapore - Parte 4: Sicurezza delle macchine che utilizzano solventi alogenati |
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365 |
EN 12965:2019 Trattrici e macchine agricole e forestali - Alberi cardanici di trasmissione dalla presa di potenza (p.d.p.) e loro protezioni - Sicurezza |
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366 |
EN 12978:2003+A1:2009 Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Dispositivi di sicurezza per porte e cancelli motorizzati - Requisiti e metodi di prova |
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367 |
EN 12984:2005+A1:2010 Macchine per l'industria alimentare - Macchine e apparecchi portatili e/o guidati a mano con strumenti di taglio azionati meccanicamente - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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368 |
EN 12999:2020 Apparecchi di sollevamento - Gru caricatrici |
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369 |
EN 13000:2010+A1:2014 Apparecchi di sollevamento - Gru mobili |
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370 |
EN 13001-1:2015 Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 1: Principi e requisiti generali |
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371 |
EN 13001-2:2021 Sicurezza degli apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 2: Azioni dei carichi |
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372 |
EN 13001-3-1:2012+A2:2018 Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-1: Stati limite e verifica della sicurezza delle strutture di acciaio |
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373 |
EN 13001-3-2:2014 Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-2: Stati limite e verifica di idoneità delle funi nei sistemi di avvolgimento e deviazione |
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374 |
EN 13001-3-3:2014 Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-3: Stati limite e verifica di idoneità dei contatti ruota/rotaia |
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375 |
EN 13001-3-5:2016+A1:2021 Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-5: Stati limite e verifica dell'idoneità di ganci di sollevamento fucinati e di fusione |
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376 |
EN 13001-3-6:2018+A1:2021 Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-6: Stati limite e verifica dell'idoneità del macchinario - Cilindri idraulici |
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377 |
EN 13015:2001+A1:2008 Manutenzione di ascensori e scale mobili - Regole per le istruzioni di manutenzione |
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378 |
EN 13020:2015 Macchine per il trattamento della superficie stradale - Requisiti di sicurezza |
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379 |
EN 13023:2003+A1:2010 Metodi per la misurazione del rumore di macchine per la stampa, macchine per la trasformazione della carta, macchine per la produzione della carta e attrezzature ausiliarie - Classi di accuratezza 2 e 3 |
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380 |
EN 13035-1:2008 Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza - Parte 1: Attrezzature per l'immagazzinamento, la movimentazione e il trasporto all'interno della fabbrica |
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381 |
EN 13035-2:2008 Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza - Parte 2: Attrezzature per l'immagazzinamento, la movimentazione e il trasporto all'esterno della fabbrica |
|
382 |
EN 13035-3:2003+A1:2009 Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza - Parte 3: Macchine da taglio EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010 |
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383 |
EN 13035-4:2003+A1:2009 Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza - Parte 4: Tavoli basculanti |
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384 |
EN 13035-5:2006+A1:2009 Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza - Parte 5: Macchine e impianti per impilare e disimpilare |
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385 |
EN 13035-6:2006+A1:2009 Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza - Parte 6: Macchine per troncaggio |
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386 |
EN 13035-7:2006+A1:2009 Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza - Parte 7: Macchine da taglio per il vetro laminato |
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387 |
EN 13035-9:2006+A1:2010 Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza - Parte 9: Impianti di lavaggio |
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388 |
EN 13035-11:2006+A1:2010 Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza - Parte 11: Trapanatrici |
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389 |
EN 13042-1:2007+A1:2009 Macchine ed impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro cavo - Requisiti di sicurezza - Parte 1: Alimentatore di gocce |
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390 |
EN 13042-2:2004+A1:2009 Macchine ed impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro cavo - Requisiti di sicurezza - Parte 2: Macchine di caricamento |
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391 |
EN 13042-3:2007+A1:2009 Macchine ed impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro cavo - Requisiti di sicurezza - Parte 3: Macchine IS |
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392 |
EN 13042-5:2003+A1:2009 Macchine ed impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro cavo - Requisiti di sicurezza - Parte 5: Presse |
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393 |
EN 13059:2002+A1:2008 Sicurezza dei carrelli industriali - Metodi di prova per la misurazione delle vibrazioni |
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394 |
EN 13102:2005+A1:2008 Macchine per ceramica - Sicurezza - Carico e scarico di piastrelle di ceramica |
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395 |
EN 13112:2002+A1:2009 Macchine per conceria - Spaccatrici e ugualizzatrici a nastro - Requisiti di sicurezza |
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396 |
EN 13113:2002+A1:2010 Macchine per conceria - Spalmatrici a rullo - Requisiti di sicurezza |
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397 |
EN 13114:2002+A1:2009 Macchine per conceria - Reattori di processo rotanti - Requisiti di sicurezza |
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398 |
EN 13120:2009+A1:2014 Tende interne - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza EN 13120:2009+A1:2014/AC:2015 |
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399 |
EN 13128:2001+A2:2009 Sicurezza delle macchine utensili — Fresatrici (incluse alesatrici) EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010 |
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400 |
EN 13135:2013+A1:2018 Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Progettazione - Requisiti per l'attrezzatura |
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401 |
EN 13155:2003+A2:2009 Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Attrezzature amovibili di presa del carico |
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402 |
EN 13157:2004+A1:2009 Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Apparecchi di sollevamento azionati a mano |
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403 |
EN 13204:2016 Attrezzature idrauliche a doppia azione per servizi antincendio e di soccorso - Requisiti di sicurezza e di prestazione |
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404 |
EN 13208:2003+A1:2010 Macchine per l'industria alimentare - Pelaverdure - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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405 |
EN 13241:2003+A2:2016 Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali Restrizione: per quanto concerne i punti 4.2.2, 4.2.6, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 e 4.3.6, la presente pubblicazione non riguarda il riferimento della norma EN 12453:2000, la cui applicazione non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.3.7 e 1.4.3 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE. |
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406 |
EN 13288:2005+A1:2009 Macchine per l'industria alimentare - Macchine per il sollevamento e il rovesciamento di recipienti - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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407 |
EN 13289:2001+A1:2013 Macchine per la lavorazione della pasta - Essiccatoi e raffreddatori - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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408 |
EN 13367:2005+A1:2008 Macchine per ceramica - Sicurezza - Trasbordatori e apparato di movimentazione dei carri EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009 |
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409 |
EN 13378:2001+A1:2013 Macchine per la lavorazione della pasta - Presse per pasta - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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410 |
EN 13379:2001+A1:2013 Macchine per la lavorazione della pasta - Stenditrici, sfilatrici e troncatrici, convogliatori di canne, accumulatori per canne - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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411 |
EN 13389:2005+A1:2009 Macchine per l'industria alimentare - Mescolatori a bracci orizzontali - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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412 |
EN 13390:2002+A1:2009 Macchine per l'industria alimentare - Macchine per torte e crostate - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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413 |
EN 13414-1:2003+A2:2008 Brache a fune di acciaio - Sicurezza - Parte 1: Brache per usi generali nel sollevamento |
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414 |
EN 13414-2:2003+A2:2008 Brache a fune di acciaio - Sicurezza - Parte 2: Linee guida per l'uso e la manutenzione che devono essere fornite dal fabbricante |
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415 |
EN 13414-3:2003+A1:2008 Brache a fune di acciaio - Sicurezza - Parte 3: Brache ad anello e brache piatte |
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416 |
EN 13418:2013 Macchine per materie plastiche e gomma - Unità per avvolgimento film o foglie - Requisiti di sicurezza |
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417 |
EN 13448:2001+A1:2009 Macchine agricole e forestali - Gruppi falcianti scavallatori - Sicurezza |
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418 |
EN 13457:2004+A1:2010 Macchine per la produzione di calzature e di prodotti di pelletteria e similari - Macchine spaccatrici, smussatrici, rifilatrici, incollatrici ed essiccatrici - Requisiti di sicurezza |
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419 |
EN ISO 13482:2014 Robot e dispositivi robotici - Requisiti di sicurezza per i robot per la cura personale (ISO 13482:2014) |
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420 |
EN 13525:2020 Macchine forestali - Sminuzzatrici mobili - Sicurezza |
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421 |
EN 13531:2001+A1:2008 Macchine movimento terra - Struttura di protezione in caso di rovesciamento (TOPS) per escavatori compatti - Prove di laboratorio e requisiti di prestazione (ISO 12117:1997 modificata) |
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422 |
EN 13534:2006+A1:2010 Macchine per l'industria alimentare - Macchine siringatrici per salatura - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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423 |
EN 13557:2003+A2:2008 Apparecchi di sollevamento - Comandi e stazioni di comando |
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424 |
EN 13561:2015 Tende esterne e tendoni - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza EN 13561:2015/AC:2016 |
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425 |
EN 13570:2005+A1:2010 Macchine per l'industria alimentare - Macchine mescolatrici - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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426 |
EN 13586:2020 Apparecchi di sollevamento - Accessi |
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427 |
EN 13591:2005+A1:2009 Macchine per l'industria alimentare - Caricatori per forni a ripiani fissi - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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428 |
EN 13617-1:2021 Stazioni di servizio - Parte 1: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni delle pompe di dosaggio, dei distributori di carburante e delle unità di pompaggio remote |
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429 |
EN 13621:2004+A1:2010 Macchine per l'industria alimentare - Asciugatrici per l'insalata - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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430 |
EN 13659:2015 Chiusure oscuranti e tende alla veneziana esterne - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza |
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431 |
EN 13675:2004+A1:2010 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza di laminatoi e sistemi di formatura tubi ed equipaggiamenti di finitura |
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432 |
EN 13683:2003+A2:2011 Macchine da giardinaggio - Trituratori/sminuzzatrici con motore incorporato - Sicurezza EN 13683:2003+A2:2011/AC:2013 |
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433 |
EN 13684:2018 Macchine da giardinaggio - Aeratori e scarificatori condotti a piedi - Sicurezza |
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434 |
EN 13731:2007 Cuscini di sollevamento pneumatici per servizi antincendio e di soccorso - Requisiti di sicurezza e di prestazione |
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435 |
EN 13732:2022 Macchine per l'industria alimentare - Refrigeranti del latte sfuso alla stalla - Requisiti di prestazione, sicurezza e igiene |
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436 |
EN ISO 13766-2:2018 Macchine movimento terra e macchine per le costruzioni edili - Compatibilità elettromagnetica (EMC) di macchine con alimentazione interna elettrica - Parte 2: Requisiti supplementari EMC per le funzioni di sicurezza (ISO 13766-2:2018) |
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437 |
EN 13852-1:2013 Apparecchi di sollevamento - Gru per l'utilizzo in mare aperto - Parte 1: Gru per l'utilizzo in mare aperto per impieghi generali |
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438 |
EN 13852-3:2021 Apparecchi di sollevamento - Gru per l'utilizzo in mare aperto - Parte 3: Gru per l'utilizzo in mare aperto leggere |
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439 |
EN 13862:2021 Macchine per il taglio di superfici piane orizzontali - Sicurezza |
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440 |
EN 13870:2015+A1:2021 Macchine per l'industria alimentare - Macchine porzionatrici - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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441 |
EN 13871:2014 Macchine per l'industria alimentare - Macchine cubettatrici - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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442 |
EN 13885:2022 Macchine per l'industria alimentare - Macchine clippatrici - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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443 |
EN 13886:2005+A1:2010 Macchine per l'industria alimentare - Caldaie per cottura equipaggiate con mescolatori e/o miscelatori azionati da motore - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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444 |
EN 13889:2003+A1:2008 Grilli fucinati di acciaio per sollevamento - Grilli diritti e a lira - Grado 6 - Sicurezza |
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445 |
EN 13951:2012 Pompe per liquidi - Requisiti di sicurezza - Applicazioni agro-alimentari - Regole di progettazione per assicurare l'igiene durante l'utilizzo |
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446 |
EN 13954:2005+A1:2010 Macchine per l'industria alimentare - Taglierine per pane - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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447 |
EN 13977:2011 Applicazioni ferroviarie - Binario - Requisiti di sicurezza per macchine portatili e carrelli per la costruzione e la manutenzione |
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448 |
EN 13985:2003+A1:2009 Macchine utensili - Sicurezza - Cesoie a ghigliottina |
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449 |
EN 14010:2003+A1:2009 Sicurezza del macchinario - Attrezzatura per i parcheggi automatici per veicoli a motore - Requisiti di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica (EMC) per le fasi di progettazione, fabbricazione, montaggio e messa in servizio |
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450 |
EN 14033-3:2017 Applicazioni ferroviarie - Binario - Macchine per la costruzione e la manutenzione della infrastruttura ferroviaria - Parte 3: Requisiti generali di sicurezza |
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451 |
EN 14033-4:2019 Applicazioni ferroviarie - Binario - Macchine per la costruzione e la manutenzione della infrastruttura ferroviaria - Parte 4: Requisiti tecnici di circolazione, di viaggio e di lavoro sulla rete ferroviaria urbana |
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452 |
EN 14043:2014 Attrezzature aeree a elevato sviluppo verticale per servizi antincendio e servizi di soccorso - Scale girevoli con movimenti combinati - Requisiti di sicurezza e di prestazione e metodi di prova |
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453 |
EN 14044:2014 Attrezzature a elevato sviluppo verticale per servizi antincendio e servizi di soccorso - Scale girevoli con movimenti sequenziali - Requisiti di sicurezza e di prestazione e metodi di prova |
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454 |
EN 14070:2003+A1:2009 Sicurezza delle macchine utensili - Trasferte e macchine speciali EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010 |
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455 |
EN 14238:2004+A1:2009 Apparecchi di sollevamento - Dispositivi controllati manualmente per la manipolazione dei carichi |
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456 |
EN ISO 14314:2009 Motori alternativi a combustione interna - Impianto di avviamento autoavvolgente - Requisiti generali di sicurezza (ISO 14314:2004) |
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457 |
EN 14439:2006+A2:2009 Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Gru a torre |
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458 |
EN 14462:2005+A1:2009 Apparecchiature per il trattamento delle superfici - Procedura per prove di rumorosità delle apparecchiature per il trattamento delle superfici, incluse le attrezzature manuali asservite - Classi di accuratezza 2 e 3 |
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459 |
EN 14466:2005+A1:2008 Pompe antincendio - Pompe mobili - Requisiti di sicurezza e di prestazione, prove |
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460 |
EN 14492-1:2006+A1:2009 Apparecchi di sollevamento - Argani e paranchi motorizzati - Parte 1: Argani motorizzati EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010 |
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461 |
EN 14492-2:2006+A1:2009 Apparecchi di sollevamento - Argani e paranchi motorizzati - Parte 2: Paranchi motorizzati EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010 |
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462 |
EN 14502-2:2005+A1:2008 Apparecchi di sollevamento - Attrezzatura per il sollevamento di persone - Parte 2: Stazioni di comando elevabili |
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463 |
EN 14655:2005+A1:2010 Macchine per l'industria alimentare - Taglia baguette - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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464 |
EN 14656:2006+A1:2010 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza di presse a estrusione per acciaio e metalli non ferrosi |
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465 |
EN 14658:2005+A1:2010 Apparecchiature e sistemi di movimentazione continua - Requisiti generali di sicurezza per apparecchiature di movimentazione continua per miniere di lignite a cielo aperto |
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466 |
EN 14673:2006+A1:2010 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza di presse idrauliche a forgiare a caldo in stampo aperto per acciaio e metalli non ferrosi |
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467 |
EN 14677:2008 Sicurezza del macchinario - Metallurgia secondaria - Macchinario e attrezzatura per il trattamento dell'acciaio liquido |
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468 |
EN 14681:2006+A1:2010 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza di macchinari ed equipaggiamenti per la produzione di acciaio con forno elettrico ad arco |
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469 |
EN 14710-1:2005+A2:2008 Pompe antincendio - Pompe centrifughe antincendio senza sistema di adescamento - Parte 1: Classificazione, requisiti generali e di sicurezza |
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470 |
EN 14710-2:2005+A2:2008 Pompe antincendio - Pompe centrifughe antincendio senza sistema di adescamento - Parte 2: Verifica dei requisiti generali e di sicurezza |
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471 |
EN 14753:2007 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza di macchine ed equipaggiamenti per la colata continua dell'acciaio |
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472 |
EN 14886:2008 Macchine per materie plastiche e gomma - Macchine per il taglio e la lavorazione secondaria di espansi - Requisiti di sicurezza |
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473 |
EN 14910:2007+A1:2009 Macchine da giardinaggio - Tagliaerba a motore con conducente a piedi - Sicurezza |
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474 |
EN 14930:2007+A1:2009 Macchine agricole e forestali e da giardinaggio - Macchine portatili manualmente e condotte a piedi - Determinazione dell'accessibilità alle superfici calde |
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475 |
EN 14957:2006+A1:2010 Macchine per l'industria alimentare - Macchine lavastoviglie con convogliatore - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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476 |
EN 14958:2006+A1:2009 Macchine per l'industria alimentare - Macchine per la macinazione e la lavorazione delle farine e delle semole - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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477 |
EN 14973:2015 Nastri trasportatori per utilizzo in installazioni sotterranee - Requisiti di sicurezza elettrica e di protezione contro l'infiammabilità |
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478 |
EN ISO 14982:2009 Macchine agricole e forestali - Compatibilità elettromagnetica - Metodi di prova e criteri di accettazione (ISO 14982:1998) |
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479 |
EN 14985:2012 Apparecchi di sollevamento - Gru a braccio rotante |
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480 |
EN 15000:2008 Sicurezza dei carrelli industriali - Carrelli semoventi a braccio telescopico - Specifiche, caratteristiche e requisiti di prova per gli indicatori e i limitatori del momento del carico longitudinale |
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481 |
EN 15011:2020 Apparecchi di sollevamento - Gru a ponte e gru a cavalletto |
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482 |
EN 15027:2007+A1:2009 Seghe murali e seghe a filo trasportabili da cantiere - Sicurezza |
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483 |
EN 15056:2006+A1:2009 Apparecchi di sollevamento - Requisiti per spreader per container |
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484 |
EN 15059:2009+A1:2015 Veicoli battipista - Requisiti di sicurezza |
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485 |
EN 15061:2007+A1:2008 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza dei macchinari e degli equipaggiamenti delle linee di processo nastri |
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486 |
EN 15067:2007 Macchine per materie plastiche e gomma - Termosaldatrici per sacchi e sacchetti - Requisiti di sicurezza |
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487 |
EN 15093:2008 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza di laminatoi a caldo di prodotti piani |
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488 |
EN 15094:2008 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza di laminatoi a freddo di prodotti piani |
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489 |
EN 15095:2007+A1:2008 Scaffalature e ripiani mobili automatici, magazzini automatici a piani rotanti, magazzini automatici verticali - Requisiti di sicurezza |
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490 |
EN 15162:2008 Macchine e impianti per l'estrazione e la lavorazione delle pietre naturali - Requisiti di sicurezza per i telai |
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491 |
EN 15163-1:2022 Macchine e impianti per l'estrazione e la lavorazione della pietra naturale - Sicurezza - Parte 1: Requisiti per seghe a filo diamantato stazionarie |
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492 |
EN 15163-2:2022 Macchine e impianti per l'estrazione e la lavorazione della pietra naturale - Sicurezza - Parte 2: Requisiti per le seghe a filo diamantato trasportabili |
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493 |
EN 15164:2008 Macchine e impianti per l'estrazione e la lavorazione delle pietre naturali - Sicurezza - Requisiti per le tagliatrici a cinghia e a catena |
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494 |
EN 15166:2008 Macchine per l'industria alimentare - Macchine automatiche per la separazione della parte posteriore di carcasse da macello - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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495 |
EN 15194:2017 Cicli - Cicli elettrici a pedalata assistita - Biciclette EPAC Restrizione 1: la norma armonizzata EN 15194:2017 non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.5.5, 1.5.6 e 1.5.7 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE, che prevedono che le macchine devono essere progettate e costruite per tenere conto dei rischi associati a temperature estreme, incendi ed esplosioni. Restrizione 2: la norma armonizzata EN 15194:2017 non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.5.9 e 3.6.3.1 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE, che prevedono che le macchine devono essere progettate e costruite per tenere conto dei rischi derivanti dalle vibrazioni e che devono fornire i dati della misurazione delle vibrazioni che trasmettono all'operatore. |
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496 |
EN 15268:2008 Stazioni di servizio - Requisiti di sicurezza per la costruzione di sistemi di pompaggio sommergibili |
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497 |
EN 15503:2009+A2:2015 Macchine da giardinaggio - Soffiatori, aspiratori e aspiratori-soffiatori da giardinaggio - Sicurezza |
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498 |
EN 15571:2020 Macchine e impianti per l'estrazione e la lavorazione della pietra naturale - Sicurezza - Requisiti per macchine di finitura superficiale |
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499 |
EN 15572:2015 Macchine e impianti per l'estrazione e la lavorazione della pietra naturale - Sicurezza - Requisiti per macchine di finitura bordi |
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500 |
EN 15695-1:2017 Trattrici agricole e forestali e macchine irroratrici semoventi - Protezione dell'operatore (conducente) da sostanze pericolose - Parte 1: Classificazione della cabina, requisiti e procedure di prova |
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501 |
EN 15695-2:2017 Trattrici agricole e forestali e macchine irroratrici semoventi - Protezione dell'operatore (conducente) da sostanze pericolose - Parte 2: Filtri, requisiti e procedure di prova |
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502 |
EN 15700:2011 Sicurezza per i nastri trasportatori destinati al trasporto di persone per sport invernali o per utilizzo turistico |
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503 |
EN ISO 15744:2008 Utensili portatili non elettrici - Procedura per la misurazione del rumore - Metodo tecnico progettuale (grado 2) (ISO 15744:2002) |
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504 |
EN 15746-2:2010+A1:2011 Applicazioni ferroviarie - Binario - Macchine strada-rotaia ed equipaggiamenti associati - Parte 2: Requisiti generali di sicurezza |
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505 |
EN 15774:2010 Macchine per l'industria alimentare - Macchine per la lavorazione della pasta fresca e ripiena (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette e gnocchi) - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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506 |
EN 15811:2014 Macchine agricole - Ripari fissi e ripari interbloccati con o senza meccanismo di bloccaggio del riparo per parti di trasmissioni in movimento (ISO/TS 28923:2012 modificata) |
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507 |
EN 15830:2012 Carrelli fuoristrada a braccio telescopico - Visibilità - Metodi di prova e verifica |
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508 |
EN 15861:2012 Macchine per l'industria alimentare - Affumicatoi - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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509 |
EN 15895:2011+A1:2018 Chiodatrici a sparo - Requisiti di sicurezza - Pistole marcatrici a massa battente |
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510 |
EN 15949:2012 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza di laminatori a caldo per barre, profili e vergella |
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511 |
EN 15954-2:2013 Applicazioni ferroviarie - Binario - Rimorchi ed equipaggiamenti associati - Parte 2: Requisiti generali di sicurezza |
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512 |
EN 15955-2:2013 Applicazioni ferroviarie - Binario - Macchine smontabili ed equipaggiamenti associati - Parte 2: Requisiti generali di sicurezza |
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513 |
EN 15997:2011 Quadricicli fuoristrada (ATV - Quad) - Requisiti di sicurezza e metodi di prova EN 15997:2011/AC:2012 |
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514 |
EN 16005:2012 Porte pedonali motorizzate - Sicurezza in uso - Requisiti e metodi di prova EN 16005:2012/AC:2015 |
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515 |
EN 16029:2012 Minimoto per trasporto di persone non su strada pubblica - Veicoli a due ruote in linea - Requisiti di sicurezza e metodi di prova |
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516 |
EN ISO 16089:2015 Macchine utensili - Sicurezza - Rettificatrici fisse (ISO 16089:2015) |
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517 |
EN ISO 16092-1:2018 Sicurezza delle macchine utensili - Presse - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza (ISO 16092-1:2017) |
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518 |
EN ISO 16092-2:2020 Sicurezza delle macchine utensili - Presse - Parte 2: Requisiti di sicurezza per presse meccaniche (ISO 16092-2:2019) |
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519 |
EN ISO 16092-3:2018 Sicurezza delle macchine utensili - Presse - Parte 3: Requisiti di sicurezza per presse idrauliche (ISO 16092-3:2017) |
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520 |
EN ISO 16092-4:2020 Sicurezza delle macchine utensili - Presse - Parte 4: Requisiti di sicurezza per presse pneumatiche (ISO 16092-4:2019) |
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521 |
EN ISO 16093:2017 Macchine utensili - Sicurezza - Segatrici per il taglio dei metalli a freddo (ISO 16093:2017) |
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522 |
EN ISO 16119-1:2013 Macchine agricole e forestali - Requisiti relativi ad aspetti ambientali per irroratrici - Parte 1: Generalità (ISO 16119-1:2013) |
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523 |
EN ISO 16119-2:2013 Macchine agricole e forestali - Requisiti relativi ad aspetti ambientali per irroratrici - Parte 2: Irroratrici a barra orizzontale (ISO 16119-2:2013, versione rettificata 2017-03) |
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524 |
EN ISO 16119-3:2013 Macchine agricole e forestali - Requisiti relativi ad aspetti ambientali per irroratrici - Parte 3: Irroratrici per cespugli e colture arboree (ISO 16119-3:2013) |
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525 |
EN ISO 16119-4:2014 Macchine agricole e forestali - Requisiti relativi ad aspetti ambientali per irroratrici - Parte 4: Irroratrici fisse e semi-mobili (ISO 16119-4:2014) |
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526 |
EN 16191:2014 Macchine per scavo meccanizzato di gallerie - Requisiti di sicurezza |
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527 |
EN 16203:2014 Sicurezza dei carrelli industriali - Prove dinamiche per la verifica della stabilità laterale - Carrelli controbilanciati |
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528 |
EN 16228-1:2014+A1:2021 Attrezzature per perforazioni e fondazioni - Sicurezza - Parte 1: Prescrizioni generali |
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529 |
EN 16228-2:2014+A1:2021 Attrezzature per perforazioni e fondazioni - Sicurezza - Parte 2: Perforatrici mobili per lavori di ingegneria civile e geotecnica e per l'industria mineraria ed estrattiva |
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530 |
EN 16228-3:2014+A1:2021 Attrezzature per perforazioni e fondazioni - Sicurezza - Parte 3: Attrezzature per perforazione orizzontale direzionata (HDD) |
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531 |
EN 16228-4:2014+A1:2021 Attrezzature per perforazioni e fondazioni - Sicurezza - Parte 4: Attrezzature per fondazioni |
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532 |
EN 16228-5:2014+A1:2021 Attrezzature per perforazioni e fondazioni - Sicurezza - Parte 5: Attrezzature per diaframmi |
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533 |
EN 16228-6:2014+A1:2021 Attrezzature per perforazioni e fondazioni - Sicurezza - Parte 6: Attrezzature per jetting, cementazione e iniezione |
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534 |
EN 16228-7:2014+A1:2021 Attrezzature per perforazioni e fondazioni - Sicurezza - Parte 7: Attrezzature ausiliarie intercambiabili |
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535 |
EN 16230-1:2013+A1:2014 Kart da noleggio - Parte 1: Requisiti di sicurezza e metodi di prova per kart |
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536 |
EN ISO 16230-1:2015 Macchine agricole e trattrici - Sicurezza dei sistemi e componenti elettrici ed elettronici ad alto voltaggio (tensione) - Parte 1: Requisiti generali (ISO 16230-1:2015) |
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537 |
EN ISO 16231-1:2013 Macchine agricole semoventi - Valutazione della stabilità - Parte 1: Principi (ISO 16231-1:2013) |
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538 |
EN ISO 16231-2:2015 Macchine agricole semoventi - Valutazione della stabilità - Parte 2: Determinazione della stabilità statica e procedure di prova (ISO 16231-2:2015) |
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539 |
EN 16246:2012 Macchine agricole - Retroescavatori - Sicurezza |
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540 |
EN 16252:2012 Compattatori per rifiuti o frazioni riciclabili - Presse compattatrici orizzontali - Requisiti di sicurezza |
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541 |
EN 16307-1:2020 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 1: Requisiti supplementari per carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi |
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542 |
EN 16307-5:2013 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 5: Requisiti supplementari per carrelli spinti manualmente |
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543 |
EN 16307-6:2014 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 6: Requisiti supplementari per carrelli trasportatori per carichi e persone |
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544 |
EN 16327:2014 Sistemi di lotta contro gli incendi - Miscelatori (sistemi proporzionatori) a pressione positiva (PPPS) e sistemi a schiuma ad aria compressa (CAFS) |
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545 |
EN 16474:2015 Macchine per materie plastiche e gomma - Vulcanizzatrici per pneumatici - Requisiti di sicurezza |
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546 |
EN 16486:2014+A1:2020 Macchine per la compattazione di rifiuti o frazioni riciclabili - Compattatori - Requisiti di sicurezza |
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547 |
EN 16500:2014 Macchine per la compattazione di rifiuti e frazioni riciclabili - Compattatori verticali - Requisiti di sicurezza |
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548 |
EN 16517:2021 Macchine agricole e forestali - Gru a cavo a stazione motrice mobile per la raccolta del legname - Sicurezza |
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549 |
EN 16564:2020 Macchine e impianti per l'estrazione e la lavorazione della pietra naturale - Sicurezza - Requisiti per macchine segatrici/fresatrici di tipo a ponte, comprese le versioni a comando numerico (NC/CNC) |
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550 |
EN 16590-3:2014 Trattrici, macchine agricole e forestali - Parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza - Parte 3: Sviluppo in serie, hardware e software (ISO 25119-3:2010 modificata) |
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551 |
EN 16590-4:2014 Trattrici, macchine agricole e forestali - Parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza - Parte 4: Produzione, funzionamento, modifiche e processi di supporto (ISO 25119-4:2010, modificata) |
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552 |
EN 16712-4:2018 Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti - Apparecchiature schiumogene portatili - Parte 4: Generatori PN 16 di schiuma ad alta espansione |
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553 |
EN 16719:2018 Piattaforme di trasporto |
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554 |
EN 16743:2016 Macchine per l'industria alimentare - Macchine affettatrici industriali automatiche - Requisiti di sicurezza e di igiene |
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555 |
EN 16770:2018 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Sistemi di estrazione di trucioli e polveri per installazioni in interni - Requisiti di sicurezza |
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556 |
EN 16774:2016 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per convertitori di acciaio e relative attrezzature |
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557 |
EN 16808:2020 Industrie petrolifere, petrolchimiche e del gas naturale - Sicurezza delle macchine - Sollevatori manuali |
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558 |
EN 16851:2017+A1:2020 Gru - Sistemi di gru leggere |
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559 |
EN 16952:2018+A1:2021 Macchine agricole - Piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto - Sicurezza |
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560 |
EN 16985:2018 Cabine di verniciatura per materiali di rivestimento organici - Requisiti di sicurezza |
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561 |
EN 17003:2021 Veicoli stradali - Banchi prova freni a rulli per veicoli con peso lordo superiore a 3,5 tonnellate - Requisiti di sicurezza |
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562 |
EN 17059:2018 Linee galvaniche e di anodizzazione - Requisiti di sicurezza |
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563 |
EN 17067:2018 Macchine forestali - Requisiti di sicurezza dei controlli radio remoti |
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564 |
EN 17088:2021 Sistemi di ventilazione a tendina laterale - Sicurezza |
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565 |
EN 17106-1:2021 Macchine operatrici stradali - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali |
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566 |
EN 17106-2:2021 Macchine operatrici stradali - Sicurezza - Parte 2: Requisiti specifici per macchine per la pulizia di superfici stradali |
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567 |
EN 17106-3-1:2021 Macchine operatrici stradali - Sicurezza - Parte 3-1: Macchine per servizio invernale - Requisiti per macchine sgombraneve con utensili rotanti e spazzaneve |
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568 |
EN 17106-3-2:2021 Macchine operatrici stradali - Sicurezza - Parte 3-2: Macchine per servizio invernale - Requisiti specifici per macchine spanditrici |
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569 |
EN 17106-4:2021 Macchine operatrici stradali - Sicurezza - Parte 4: Macchine per la manutenzione di aree di servizio stradale - Requisiti per macchine tagliaerba e decespugliatori |
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570 |
EN 17281:2021 Requisiti di sicurezza - Attrezzature per la pulizia dei veicoli |
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571 |
EN 17348:2022 Requisiti per la progettazione e le prove di aspirapolveri da utilizzare in atmosfere potenzialmente esplosive |
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572 |
EN 17352:2022 Attrezzatura di controllo ingressi per porte pedonali motorizzate - Sicurezza in uso - Requisiti e metodi di prova |
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573 |
EN ISO 17916:2016 Sicurezza delle macchine per il taglio termico (ISO 17916:2016) |
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574 |
EN ISO 18063-2:2021 Carrelli elevatori fuoristrada - Metodi di prova della visibilità e loro verifica - Parte 2: Carrelli elevatori fuoristrada a braccio telescopico rotante (ISO 18063-2:2021) |
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575 |
EN ISO 19085-1:2021 Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 1: Requisiti comuni (ISO 19085-1:2021) |
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576 |
EN ISO 19085-2:2021 Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 2: Sezionatrici orizzontali per pannelli con sega circolare (ISO 19085-2:2021) |
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577 |
EN ISO 19085-3:2021 Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 3: Foratrici e fresatrici a controllo numerico (NC/CNC) (ISO 19085-3:2021) |
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578 |
EN ISO 19085-4:2018 Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 4: Sezionatrici verticali per pannelli (ISO 19085-4:2018) |
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579 |
EN ISO 19085-5:2017 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 5: Squadratrici (ISO 19085-5:2017) |
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580 |
EN ISO 19085-6:2017 Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 6: Fresatrici verticali monoalbero (toupies) (ISO 19085-6:2017) |
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581 |
EN ISO 19085-7:2019 Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 7: Piallatrici a filo, piallatrici a spessore, piallatrici combinate a filo e a spessore (ISO 19085-7:2019) |
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582 |
EN ISO 19085-8:2018 Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 8: Levigatrici e calibratrici a nastro per pezzi rettilinei (ISO 19085-8:2017) |
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583 |
EN ISO 19085-9:2020 Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 9: Seghe circolari da banco (con o senza tavola mobile) (ISO 19085-9:2019) |
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584 |
EN ISO 19085-10:2019 Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 10: Seghe da cantiere (ISO 19085-10:2018) EN ISO 19085-10:2019/A11:2020 |
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585 |
EN ISO 19085-11:2020 Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 11: Macchine combinate (ISO 19085-11:2020) |
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586 |
EN ISO 19085-13:2020 Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 13: Seghe circolari multilama per il taglio longitudinale con carico e/o scarico manuale (ISO 19085-13:2020) |
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587 |
EN ISO 19085-14:2021 Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 14: Scorniciatrici su quattro lati (ISO 19085-14:2021) |
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588 |
EN ISO 19085-15:2021 Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 15: Presse (ISO 19085-15:2021) |
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589 |
EN ISO 19085-16:2021 Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 16: Seghe a nastro da falegnameria e refendini (ISO 19085-16:2021) |
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590 |
EN ISO 19085-17:2021 Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 17: Bordatrici con avanzamento a catena (ISO 19085-17:2021) |
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591 |
EN ISO 19225:2017 Macchine per unità estrattive in sotterraneo - Macchine ad abbattimento continuo per lunghe fronti - Requisiti di sicurezza per tagliatrici a tamburo e macchine robotizzate (ISO 19225:2017) EN ISO 19225:2017/A1:2019 |
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592 |
EN ISO 19296:2018 Estrazione mineraria - Macchine mobili sotterranee - Sicurezza delle macchine (ISO 19296:2018) |
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593 |
EN ISO 19432-1:2020 Macchinario ed attrezzature per costruzioni edili - Troncatrici per abrasione, portatili, con motore a combustione interna - Parte 1: Requisiti di sicurezza per troncatrici per dischi abrasivi rotanti montati al centro (ISO 19432-1:2020) |
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594 |
EN ISO 19472-2:2022 Macchine forestali - Verricelli - Parte 2: Verricelli di ausilio alla trazione (ISO 19472-2:2022) |
|
595 |
EN ISO 19932-1:2013 Macchine per la protezione delle colture - Irroratrici a spalla - Parte 1: Requisiti ambientali e di sicurezza (ISO 19932-1:2013) |
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596 |
EN ISO 19932-2:2013 Macchine per la protezione delle colture - Irroratrici a spalla - Parte 2: Metodi di prova (ISO 19932-2:2013) |
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597 |
EN ISO 20361:2019 Pompe e gruppi di pompaggio per liquidi - Procedura per prove di rumorosità - Classi di accuratezza 2 e 3 (ISO 20361:2019) EN ISO 20361:2019/A11:2020 |
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598 |
EN ISO 20430:2020 Macchine per materie plastiche e gomma - Macchine per stampaggio a iniezione - Requisiti di sicurezza (ISO 20430:2020) |
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599 |
EN ISO 21904-1:2020 Salute e sicurezza in saldatura e nei processi correlati - Attrezzature per la cattura e la separazione dei fumi di saldatura - Parte 1: Requisiti generali (ISO 21904-1:2020) |
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600 |
EN ISO 22291:2022 Requisiti di sicurezza del macchinario per tessuto non tessuto bagnato (ISO 22291:2022) |
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601 |
EN ISO 22867:2021 Macchine forestali e da giardinaggio - Codice di prova delle vibrazioni per macchine portatili manualmente con motore a combustione interna - Vibrazioni delle impugnature (ISO 22867:2021) |
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602 |
EN ISO 22868:2021 Macchine forestali e da giardinaggio - Codice di prova del rumore per macchine portatili manualmente con motore a combustione interna - Metodo tecnico progettuale (classe di precisione 2) (ISO 22868:2021) |
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603 |
EN ISO 23062:2022 Macchine da fonderia - Requisiti di sicurezza per le macchine per lo stampaggio e la produzione di anime e le attrezzature associate (ISO 23062:2022) |
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604 |
EN ISO 23125:2015 Macchine utensili - Sicurezza - Torni (ISO 23125:2015, versione rettificata 2016-03-15) |
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605 |
EN ISO 28139:2009 Macchine agricole e forestali - Irroratrici a polverizzazione pneumatica portate a spalla con motore a combustione interna - Requisiti di sicurezza (ISO 28139:2009) |
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606 |
EN ISO 28881:2022 Macchine utensili - Sicurezza - Macchine a elettro-erosione (ISO 28881:2022) |
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607 |
EN ISO 28927-1:2019 Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell'emissione vibratoria - Parte 1: Smerigliatrici verticali e angolari (ISO 28927-1:2019) |
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608 |
EN ISO 28927-2:2009 Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell'emissione vibratoria - Parte 2: Avvitatori, avvitadadi e cacciaviti (ISO 28927-2:2009) EN ISO 28927-2:2009/A1:2017 |
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609 |
EN ISO 28927-3:2009 Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell'emissione vibratoria - Parte 3: Lucidatrici e levigatrici rotative, orbitali e a movimento rotorbitale (ISO 28927-3:2009) |
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610 |
EN ISO 28927-4:2010 Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell'emissione vibratoria - Parte 4: Smerigliatrici dritte (ISO 28927-4:2010) EN ISO 28927-4:2010/A1:2018 |
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611 |
EN ISO 28927-5:2009 Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell'emissione vibratoria - Parte 5: Trapani e trapani a percussione (ISO 28927-5:2009) EN ISO 28927-5:2009/A1:2015 |
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612 |
EN ISO 28927-6:2009 Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell'emissione vibratoria - Parte 6: Pestelli (ISO 28927-6:2009) |
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613 |
EN ISO 28927-7:2009 Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell'emissione vibratoria - Parte 7: Roditrici e cesoie (ISO 28927-7:2009) |
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614 |
EN ISO 28927-8:2009 Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell'emissione vibratoria - Parte 8: Seghetti, lucidatrici e limatrici con azione alternativa e seghetti con azione rotatoria o oscillatoria (ISO 28927-8:2009) EN ISO 28927-8:2009/A1:2015 |
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615 |
EN ISO 28927-9:2009 Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell'emissione vibratoria - Parte 9: Martelli disincrostatori e scrostatori ad aghi (ISO 28927-9:2009) |
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616 |
EN ISO 28927-10:2011 Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell'emissione vibratoria - Parte 10: Trapani a percussione, martelli demolitori e picconatori (ISO 28927-10:2011) |
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617 |
EN ISO 28927-11:2011 Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell'emissione vibratoria - Parte 11: Martelli per la lavorazione della pietra (ISO 28927-11:2011) |
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618 |
EN ISO 28927-12:2012 Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell'emissione vibratoria - Parte 12: Smerigliatrici per stampi (ISO 28927-12:2012) |
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619 |
EN ISO 28927-13:2022 Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell'emissione vibratoria - Parte 13: Utensili per l'inserimento di elementi di fissaggio (ISO 28927-13:2022) |
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620 |
EN 50223:2015 Apparecchiatura automatica per l'applicazione elettrostatica di materiale infiammabile in fiocco - Prescrizioni di sicurezza |
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621 |
EN 50348:2010 Installazioni di apparecchiature automatiche di spruzzatura elettrostatica per la spruzzatura di prodotti liquidi non infiammabili - Prescrizioni di sicurezza EN 50348:2010/AC:2010 |
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622 |
EN 50434:2014 Sicurezza degli apparecchi d'uso domestico e similare - Requisiti particolari per trituratori e cippatrici alimentati dalla rete elettrica |
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623 |
EN 50569:2013 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per centrifughe asciugabiancheria per uso commerciale EN 50569:2013/A1:2018 |
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624 |
EN 50570:2013 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per asciugabiancheria a tamburo per uso commerciale EN 50570:2013/A1:2018 |
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625 |
EN 50571:2013 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per macchine lavabiancheria per uso commerciale EN 50571:2013/A1:2018 |
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626 |
EN 50580:2012 Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Disposizioni particolari per pistole a spruzzo EN 50580:2012/A1:2013 |
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627 |
EN 50636-2-91:2014 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2-91: Norme particolari per tosaerba e rifilatori d'erba portatili a spinta (IEC 60335-2-91:2008, modificata) |
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628 |
EN 50636-2-92:2014 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2-92: Norme particolari per scarificatori e aeratori elettrici alimentati dalla rete con operatore a terra (IEC 60335-2-92:2002, modificata) |
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629 |
EN 50636-2-94:2014 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2-94: Norme particolari per tosaerba del tipo a forbice (IEC 60335-2-94:2008, modificata) |
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630 |
EN 50636-2-100:2014 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2-100: Prescrizioni particolari per soffiatori, aspiratori ed aspiratori/soffiatori portatili da giardino con collegamento alla rete (IEC 60335-2-100:2002, modificata) |
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631 |
EN 50636-2-107:2015 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2-107: Prescrizioni particolari per robot tosaerba elettrici alimentati a batteria (IEC 60335-2-107:2012, modificata) EN 50636-2-107:2015/A1:2018 EN 50636-2-107:2015/A2:2020 EN 50636-2-107:2015/A3:2021 |
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632 |
EN 60204-31:2013 Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 31: Prescrizioni particolari di sicurezza ed EMC per macchine per cucire, unità e sistemi (IEC 60204-31:2013) |
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633 |
EN 60335-1:2012 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 1: Norme generali (IEC 60335-1:2010, modificata) EN 60335-1:2012/AC:2014 EN 60335-1:2012/A11:2014 EN 60335-1:2012/A13:2017 EN 60335-1:2012/A15:2021 |
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634 |
EN 60335-2-8:2015 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2-8: Norme particolari per rasoi, tosatrici e apparecchi elettrici analoghi (IEC 60335-2-8:2012, modificata) EN 60335-2-8:2015/A1:2016 |
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635 |
EN 60335-2-23:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2-23: Norme particolari per gli apparecchi per la cura della pelle e dei capelli (IEC 60335-2-23:2003) EN 60335-2-23:2003/A2:2015 |
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636 |
EN 60335-2-36:2002 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2-36: Norme particolari per cucine, forni, fornelli e piani di cottura elettrici per uso collettivo (IEC 60335-2-36:2002) EN 60335-2-36:2002/A11:2012 EN 60335-2-36:2002/AC:2007 |
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637 |
EN 60335-2-37:2002 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2-37: Norme particolari per friggitrici elettriche per uso collettivo (IEC 60335-2-37:2002) EN 60335-2-37:2002/A11:2012 EN 60335-2-37:2002/AC:2007 EN 60335-2-37:2002/A12:2016 |
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638 |
EN 60335-2-40:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2-40: Norme particolari per le pompe di calore elettriche, per i condizionatori d'aria e per i deumidificatori (IEC 60335-2-40:2002, modificata) EN 60335-2-40:2003/A11:2004 EN 60335-2-40:2003/A12:2005 EN 60335-2-40:2003/A1:2006 EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013 EN 60335-2-40:2003/A13:2012 EN 60335-2-40:2003/A2:2009 EN 60335-2-40:2003/AC:2006 EN 60335-2-40:2003/AC:2010 |
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639 |
EN IEC 60335-2-41:2021 Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-41: Norme particolari per pompe (IEC 60335-2-41:2012) EN IEC 60335-2-41:2021/A11:2021 |
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640 |
EN 60335-2-42:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2-42: Norme particolari per forni elettrici a ventilazione forzata, forni per cottura a vapore e forni combinati convezione-vapore per uso collettivo (IEC 60335-2-42:2002) EN 60335-2-42:2003/A11:2012 EN 60335-2-42:2003/AC:2007 |
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641 |
EN 60335-2-47:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2-47: Norme particolari per pentole elettriche per uso collettivo (IEC 60335-2-47:2002) EN 60335-2-47:2003/A11:2012 EN 60335-2-47:2003/AC:2007 |
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642 |
EN 60335-2-48:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2-48: Norme particolari per grill e tostapane elettrici per uso collettivo (IEC 60335-2-48:2002) EN 60335-2-48:2003/A11:2012 EN 60335-2-48:2003/AC:2007 |
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643 |
EN 60335-2-49:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2-49: Norme particolari per armadi caldi elettrici per uso collettivo (IEC 60335-2-49:2002) EN 60335-2-49:2003/A11:2012 EN 60335-2-49:2003/AC:2007 |
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644 |
EN 60335-2-58:2005 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2-58: Norme particolari per lavastoviglie elettriche per uso collettivo (IEC 60335-2-58:2002, modificata) EN 60335-2-58:2005/A12:2016 EN 60335-2-58:2005/A2:2015 |
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645 |
EN 60335-2-65:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2-65: Norme particolari per gli apparecchi per la purificazione dell'aria (IEC 60335-2-65:2002) EN 60335-2-65:2003/A11:2012 |
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646 |
EN 60335-2-67:2012 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2-67: Norme particolari per macchine per il trattamento dei pavimenti per uso commerciale (IEC 60335-2-67:2012, modificata) |
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647 |
EN 60335-2-68:2012 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2-68: Norme particolari per macchine per la pulizia a polverizzazione e ad aspirazione d'acqua per uso commerciale (IEC 60335-2-68:2012, modificata) |
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648 |
EN 60335-2-69:2012 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2-69: Norme particolari per apparecchi per la pulizia a secco o umida, incluse le spazzole a motore, per uso commerciale (IEC 60335-2-69:2012, modificata) |
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649 |
EN 60335-2-72:2012 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2-72: Norme particolari per apparecchi con o senza motore di trazione per il trattamento dei pavimenti per uso commerciale (IEC 60335-2-72:2012, modificata) |
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650 |
EN 60335-2-79:2012 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2-79: Norme particolari per idropulitrici ed apparecchi per la pulizia a vapore (IEC 60335-2-79:2012, modificata) |
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651 |
EN IEC 60335-2-89:2022 Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-89: Norme particolari per apparecchi per la refrigerazione commerciale comprendenti un'unità di condensazione del fluido frigorifero o un compressore, incorporato o remoto (IEC 60335-2-89:2019) EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022 |
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652 |
EN 60335-2-95:2015 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2-95: Norme particolari per i motori di movimentazione di porte di garage a movimento verticale per uso residenziale (IEC 60335-2-95:2011, modificata) EN 60335-2-95:2015/A1:2015 |
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653 |
EN 60335-2-97:2006 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2-97: Norme particolari per motori di movimentazione per tapparelle, tende per esterno, tende e apparecchiature avvolgibili similari (IEC 60335-2-97:2002, modificata + A1:2004, modificata) EN 60335-2-97:2006/A12:2015 |
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654 |
EN 60335-2-102:2016 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2-102: Norme particolari per apparecchi aventi bruciatori a gas, gasolio e combustibile solido provvisti di connessioni elettriche (IEC 60335-2-102:2004, modificata, IEC 60335-2-102:2004/A1:2008, modificata, IEC 60335-2-102:2004/A2:2012, modificata) |
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655 |
EN 60335-2-103:2015 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2-103: Norme particolari per attuatori di cancelli, porte e finestre (IEC 60335-2-103:2006, modificata + A1:2010, modificata) |
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656 |
EN 60519-1:2015 Sicurezza negli impianti per i processi elettrotermici ed elettromagnetici - Parte 1: Prescrizioni generali (IEC 60519-1:2015) |
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657 |
EN 60745-2-12:2009 Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2-12: Prescrizioni particolari per vibratori per calcestruzzo (IEC 60745-2-12:2003, modificata + A1:2008) |
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658 |
EN 60745-2-16:2010 Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2-16: Norme particolari per cucitrici (IEC 60745-2-16:2008, modificata) |
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659 |
EN 60745-2-18:2009 Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2-18: Norme particolari per apparecchi nastratori (IEC 60745-2-18:2003, modificata + A1:2008) |
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660 |
EN 60745-2-19:2009 Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2-19: Prescrizioni particolari per fresatrici per giunzioni (IEC 60745-2-19:2005, modificata) EN 60745-2-19:2009/A1:2010 |
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661 |
EN 60745-2-20:2009 Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2-20: Prescrizioni particolari per seghe a nastro (IEC 60745-2-20:2003, modificata + A1:2008) |
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662 |
EN 60745-2-22:2011 Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2-22: Prescrizioni particolari per tranciatrici circolari (IEC 60745-2-22:2011, modificata) EN 60745-2-22:2011/A11:2013 |
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663 |
EN 60745-2-23:2013 Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2-23: Prescrizioni particolari per smerigliatrici e piccoli utensili rotanti (IEC 60745-2-23:2012, modificata) |
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664 |
EN 60947-5-3:2013 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5-3: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Prescrizioni per dispositivi di prossimità con comportamento definito in condizioni di guasto (PDDB) (IEC 60947-5-3:2013) |
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665 |
EN 60947-5-5:1997 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5-5: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Dispositivo elettrico di arresto di emergenza con blocco meccanico (IEC 60947-5-5:1997) EN 60947-5-5:1997/A1:2005 EN 60947-5-5:1997/A11:2013 EN 60947-5-5:1997/A2:2017 |
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666 |
EN 61029-2-3:2011 Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili - Parte 2-3: Specifiche particolari per piallatrici e piallatrici a spessore (IEC 61029-2-3:1993, modificata + A1:2001) |
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667 |
EN 61029-2-5:2011 Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili - Parte 2-5: Prescrizioni particolari per seghe a nastro da banco (IEC 61029-2-5:1993, modificata + A1:2001, modificata) EN 61029-2-5:2011/A11:2015 |
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668 |
EN 61029-2-8:2010 Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili - Parte 2-8: Prescrizioni particolari per formatrici verticali a mandrino singolo (IEC 61029-2-8:1995, modificata + A1:1999) |
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669 |
EN 61029-2-11:2012 Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili - Parte 2-11: Prescrizioni particolari per seghe e troncatrici da banco combinate (IEC 61029-2-11:2001, modificata) EN 61029-2-11:2012/A11:2013 |
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670 |
EN 61029-2-12:2011 Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili - Parte 2-12: Prescrizioni particolari per filettatrici (IEC 61029-2-12:2010, modificata) |
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671 |
EN 62841-1:2015 Sicurezza degli utensili e apparecchi per giardinaggio elettrici a motore portatili e trasportabili - Parte 1: Prescrizioni generali (IEC 62841-1:2014, modificata) EN 62841-1:2015/AC:2015 EN 62841-1:2015/A11:2022 |
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672 |
EN 62841-2-1:2018 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 2-1: Prescrizioni particolari per trapani e trapani a percussione portatili (IEC 62841-2-1:2017, modificata) EN 62841-2-1:2018/A11:2019 EN 62841-2-1:2018/A12:2022 EN 62841-2-1:2018/A1:2022 |
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673 |
EN 62841-2-2:2014 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 2-2: Prescrizioni particolari per avvitatori e avvitatori ad impulsi portatili (IEC 62841-2-2:2014, modificata) EN 62841-2-2:2014/AC:2015 |
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674 |
EN IEC 62841-2-3:2021 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 2-3: Prescrizioni particolari per smerigliatrici, lucidatrici a disco e levigatrici a disco portatili (IEC 62841-2-3:2020) EN IEC 62841-2-3:2021/A11:2021 |
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675 |
EN 62841-2-4:2014 Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per giardinaggio - Parte 2-4: Prescrizioni particolari per levigatrici e lucidatrici portatili diverse dal tipo a disco (IEC 62841-2-4:2014, modificata) EN 62841-2-4:2014/AC:2015 |
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676 |
EN 62841-2-5:2014 Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per giardinaggio - Parte 2-5: Prescrizioni particolari per seghe circolari portatili (IEC 62841-2-5:2014, modificata) |
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677 |
EN IEC 62841-2-6:2020 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 2-6: Prescrizioni particolari per martelli portatili (IEC 62841-2-6:2020) EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2020 |
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678 |
EN 62841-2-8:2016 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 2-8: Prescrizioni particolari per cesoie e roditrici portatili (IEC 62841-2-8:2016, modificata) |
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679 |
EN 62841-2-9:2015 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 2-9: Prescrizioni particolari per maschiatrici e filettatrici portatili (IEC 62841-2-9:2015, modificata) EN 62841-2-9:2015/AC:2016-10 |
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680 |
EN 62841-2-10:2017 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 2-10: Prescrizioni particolari per miscelatori portatili (IEC 62841-2-10:2017, modificata) |
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681 |
EN 62841-2-11:2016 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 2-11: Prescrizioni particolari per seghe alternative portatili (IEC 62841-2-11:2015, modificata) EN 62841-2-11:2016/A1:2020 |
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682 |
EN 62841-2-14:2015 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 2-14: Prescrizioni particolari per piallatrici portatili (IEC 62841-2-14:2015, modificata) |
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683 |
EN 62841-2-17:2017 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 2-17: Prescrizioni particolari per fresatrici portatili (IEC 62841-2-17:2017 modificata) |
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684 |
EN 62841-2-21:2019 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 2-21: Prescrizioni particolari per apparecchi portatili per la pulizia interna dei tubi (IEC 62841-2-21:2017, modificata) |
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685 |
EN 62841-3-1:2014 Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per giardinaggio - Parte 3-1: Prescrizioni particolari per seghe da banco trasportabili (IEC 62841-3-1:2014, modificata) EN 62841-3-1:2014/AC:2015 EN 62841-3-1:2014/A11:2017 EN 62841-3-1:2014/A1:2021 EN 62841-3-1:2014/A12:2021 |
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686 |
EN 62841-3-4:2016 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 3-4: Prescrizioni particolari per smerigliatrici da banco trasportabili (IEC 62841-3-4:2016, modificata) EN 62841-3-4:2016/A11:2017 EN 62841-3-4:2016/A12:2020 |
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687 |
EN IEC 62841-3-5:2022 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 3-5: Prescrizioni particolari per segatrici a nastro trasportabili (IEC 62841-3-5:2022) EN IEC 62841-3-5:2022/A11:2022 |
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688 |
EN 62841-3-6:2014 Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, trasportabili ed apparecchi per giardinaggio - Parte 3-6: Requisiti particolari per trapani elettrici con corona diamantata e con sistema di raffreddamento a liquidi (IEC 62841-3-6:2014, modificata) EN 62841-3-6:2014/AC:2015 EN 62841-3-6:2014/A11:2017 EN 62841-3-6:2014/A12:2022 EN 62841-3-6:2014/A1:2022 |
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689 |
EN IEC 62841-3-7:2021 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 3-7: Prescrizioni particolari per seghe tagliamuri trasportabili (IEC 62841-3-7:2020) EN IEC 62841-3-7:2021/A11:2021 |
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690 |
EN IEC 62841-3-9:2020 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 3-9: Prescrizioni particolari per troncatrici trasportabili (IEC 62841-3-9:2020) EN IEC 62841-3-9:2020/A11:2020 |
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691 |
EN 62841-3-10:2015 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 3-10: Prescrizioni particolari per macchine tagliatrici trasportabili (IEC 62841-3-10:2015, modificata) EN 62841-3-10:2015/AC:2016-07 EN 62841-3-10:2015/A11:2017 EN 62841-3-10:2015/A12:2022 EN 62841-3-10:2015/A1:2022 |
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692 |
EN 62841-3-12:2019 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 3-12: Prescrizioni particolari per macchine filettatrici trasportabili (IEC 62841-3-12:2017) |
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693 |
EN 62841-3-13:2017 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 3-13: Prescrizioni particolari per trapani trasportabili (IEC 62841-3-13:2017, modificata) |
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694 |
EN 62841-3-14:2017 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 3-14: Prescrizioni particolari per apparecchi trasportabili per la pulizia interna dei tubi (IEC 62841-3-14:2017, modificata) |
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695 |
EN 62841-4-1:2020 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 4-1: Prescrizioni particolari per seghe a catena (IEC 62841-4-1:2017, modificata) |
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696 |
EN 62841-4-2:2019 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 4-2: Prescrizioni particolari per tagliasiepi (IEC 62841-4-2:2017, modificata) EN 62841-4-2:2019/A1:2022 EN 62841-4-2:2019/A11:2022 |
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697 |
EN IEC 62841-4-3:2021 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 4-3: Prescrizioni particolari per tosaerba azionati da operatore a terra (IEC 62841-4-3:2020) EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021 |
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698 |
EN IEC 62841-4-5:2021 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 4-5: Prescrizioni particolari per forbici tosaerba (IEC 62841-4-5:2021) EN IEC 62841-4-5:2021/A11:2021 |
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699 |
EN IEC 62841-4-7:2022 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 4-7: Prescrizioni particolari per arieggiatori e scarificatori da giardino azionati da operatore a terra (IEC 62841-4-7:2022) EN IEC 62841-4-7:2022/A11:2022 |
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700 |
EN ISO/IEC 80079-38:2016 Atmosfere esplosive - Parte 38: Apparecchi e componenti destinati alle atmosfere esplosive in miniere sotterranee (ISO/IEC 80079-38:2016) EN ISO/IEC 80079-38:2016/A1:2018 |
ALLEGATO II
PARTE PRIMA
NORME DI TIPO B
1. Nota esplicativa
Le norme di tipo B concernono aspetti specifici della sicurezza della macchina o tipi specifici di protezione che possono essere utilizzati con una vasta gamma di categorie di macchine. L'applicazione delle specifiche delle norme di tipo B conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine a cui esse si riferiscono se una norma di tipo C o la valutazione dei rischi del fabbricante dimostra che la soluzione tecnica specificata dalla norma di tipo B è adeguata per la particolare categoria o il particolare modello di macchina in questione. L'applicazione di norme di tipo B che forniscono specifiche per i componenti di sicurezza che sono immessi sul mercato separatamente conferisce una presunzione di conformità relativamente a detti componenti di sicurezza e ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti dalle norme.
2. Elenco dei riferimenti delle norme
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N. |
Riferimento della norma |
Data di ritiro |
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1 |
EN ISO 11202:2010 Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni applicando correzioni ambientali approssimate (ISO 11202:2010) |
11 ottobre 2023 |
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2 |
EN 15967:2011 Determinazione della pressione massima di esplosione e della velocità massima di aumento della pressione di gas e vapori |
2 febbraio 2025 |
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3 |
EN 62061:2005 Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo elettrici, elettronici ed elettronici programmabili correlati alla sicurezza (IEC 62061:2005) EN 62061:2005/AC:2010 EN 62061:2005/A1:2013 EN 62061:2005/A2:2015 |
11 ottobre 2023 |
PARTE SECONDA
NORME DI TIPO C
1. Nota esplicativa
Le norme di tipo C forniscono specifiche per una data categoria di macchine. I diversi tipi di macchine che appartengono alla categoria coperta da una norma di tipo C hanno un uso previsto simile e comportano pericoli simili. Le norme di tipo C possono far riferimento a norme di tipo A o B, indicando quali delle specifiche della norma di tipo A o B sono applicabili alla categoria di macchina di cui trattasi. Quando, per un dato aspetto di sicurezza della macchina, una norma di tipo C si discosta dalle specifiche di una norma di tipo A o B, le specifiche della norma di tipo C prevalgono sulle specifiche della norma di tipo A o B. L'applicazione delle specifiche di una norma di tipo C sulla base della valutazione dei rischi del fabbricante conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine coperti dalla norma. Talune norme di tipo C si compongono di varie parti: una prima parte che fornisce le specifiche generali applicabili a una famiglia di macchine, seguita da una serie di parti che forniscono le specifiche per le varie categorie di macchine appartenenti a quella famiglia, a integrazione o modifica delle specifiche generali della prima parte. Per le norme di tipo C organizzate in questo modo, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine deriva dall'applicazione della prima parte generale insieme alla pertinente parte specifica della norma.
2. Elenco dei riferimenti delle norme
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N. |
Riferimento della norma |
Data di ritiro |
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1 |
EN 280:2013+A1:2015 Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Calcoli per la progettazione - Criteri di stabilità - Costruzione - Sicurezza - Esami e prove |
2 febbraio 2025 |
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2 |
EN 303-5:2012 Caldaie per riscaldamento - Parte 5: Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW - Terminologia, requisiti, prove e marcatura |
11 ottobre 2023 |
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3 |
EN 415-3:1999+A1:2009 Sicurezza delle macchine per imballare - Formatrici, riempitrici e sigillatrici |
2 febbraio 2025 |
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4 |
EN 474-2:2006+A1:2008 Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 2: Requisiti per apripista |
2 febbraio 2025 |
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5 |
EN 474-3:2006+A1:2009 Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 3: Requisiti per caricatori |
2 febbraio 2025 |
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6 |
EN 474-4:2006+A2:2012 Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 4: Requisiti per terne |
2 febbraio 2025 |
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7 |
EN 474-5:2006+A3:2013 Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 5: Requisiti per escavatori idraulici |
2 febbraio 2025 |
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8 |
EN 474-6:2006+A1:2009 Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 6: Requisiti per autoribaltabili |
2 febbraio 2025 |
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9 |
EN 474-7:2006+A1:2009 Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 7: Requisiti per motoruspe |
2 febbraio 2025 |
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10 |
EN 474-8:2006+A1:2009 Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 8: Requisiti per motolivellatrici |
2 febbraio 2025 |
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11 |
EN 474-9:2006+A1:2009 Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 9: Requisiti per posatubi |
2 febbraio 2025 |
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12 |
EN 474-10:2006+A1:2009 Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 10: Requisiti per scavafossi |
2 febbraio 2025 |
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13 |
EN 474-11:2006+A1:2008 Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 11: Requisiti per compattatori di rifiuti |
2 febbraio 2025 |
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14 |
EN 474-12:2006+A1:2008 Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 12: Requisiti per escavatori a fune |
2 febbraio 2025 |
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15 |
EN 500-4:2011 Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza - Parte 4: Requisiti specifici per compattatori |
2 febbraio 2025 |
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16 |
EN 528:2008 Trasloelevatori - Requisiti di sicurezza |
2 febbraio 2024 |
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17 |
EN 619:2002+A1:2010 Apparecchiature e sistemi di movimentazione continua - Requisiti di sicurezza e compatibilità elettromagnetica per le apparecchiature di movimentazione meccanica di carichi unitari |
2 febbraio 2025 |
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18 |
EN 620:2002+A1:2010 Apparecchiature e sistemi di movimentazione continua - Requisiti di sicurezza e compatibilità elettromagnetica per trasportatori a nastro fissi per materiale sfuso |
2 febbraio 2025 |
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19 |
EN 703:2004+A1:2009 Macchine agricole - Macchine desilatrici, miscelatrici e/o trinciatrici e distributrici di insilati - Sicurezza |
2 febbraio 2025 |
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20 |
EN 710:1997+A1:2010 Requisiti di sicurezza per gli impianti e le macchine per fonderia, per gli impianti per la preparazione delle forme e delle anime e per gli impianti ad essi associati EN 710:1997+A1:2010/AC:2012 |
2 febbraio 2025 |
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21 |
EN 746-3:1997+A1:2009 Apparecchiature di processo termico industriale - Parte 3: Requisiti di sicurezza per la generazione e l'utilizzo di gas di atmosfera |
2 febbraio 2025 |
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22 |
EN 1034-4:2005+A1:2009 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta - Parte 4: Impastatrici e relativi impianti di carico |
2 febbraio 2025 |
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23 |
EN 1501-1:2011+A1:2015 Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - Parte 1: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore |
11 ottobre 2023 |
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24 |
EN 1501-2:2005+A1:2009 Veicoli raccolta rifiuti e relativi dispositivi di sollevamento - Requisiti generali e di sicurezza - Parte 2: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento laterale |
11 ottobre 2023 |
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25 |
EN 1501-3:2008 Veicoli raccolta rifiuti e relativi dispositivi di sollevamento - Requisiti generali e di sicurezza - Parte 3: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento frontale |
11 ottobre 2023 |
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26 |
EN 1501-5:2011 Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - Parte 5: Dispositivi di sollevamento per veicoli raccolta rifiuti |
11 ottobre 2023 |
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27 |
EN 1755:2000+A2:2013 Sicurezza dei carrelli industriali - Impiego in atmosfere potenzialmente esplosive - Utilizzo in presenza di gas, vapori, nebbie e polveri infiammabili |
2 febbraio 2024 |
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28 |
EN 1756-1:2001+A1:2008 Sponde caricatrici - Piattaforme elevatrici per l'installazione su veicoli dotati di ruote - Requisiti di sicurezza - Parte 1: Sponde caricatrici per merci |
11 ottobre 2023 |
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29 |
EN 1807-1:2013 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe a nastro - Parte 1: Seghe a nastro da falegnameria e refendini |
2 febbraio 2025 |
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30 |
EN 1829-1:2010 Macchine a getto d'acqua ad alta pressione - Requisiti di sicurezza - Parte 1: Macchine |
11 ottobre 2023 |
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31 |
EN ISO 3691-6:2015 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 6: Carrelli trasportatori per carichi e persone (ISO 3691-6:2013) EN ISO 3691-6:2015/AC:2016 |
2 febbraio 2025 |
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32 |
EN ISO 4254-1:2015 Macchine agricole - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali (ISO 4254-1:2013) |
2 febbraio 2025 |
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33 |
EN ISO 4254-6:2009 Macchine agricole - Sicurezza - Parte 6: Irroratrici e distributori di concimi liquidi (ISO 4254-6:2009) EN ISO 4254-6:2009/AC:2010 |
2 febbraio 2025 |
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34 |
EN ISO 11680-1:2011 Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove per potatrici ad asta a motore - Parte 1: Macchine equipaggiate con un motore a combustione interna integrato (ISO 11680-1:2011) |
2 febbraio 2025 |
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35 |
EN ISO 11680-2:2011 Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove per potatrici ad asta a motore - Parte 2: Macchine per uso con sorgente di potenza portata a spalla (ISO 11680-2:2011) |
2 febbraio 2025 |
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36 |
EN ISO 11681-1:2011 Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove per motoseghe a catena portatili - Parte 1: Motoseghe a catena per lavori forestali (ISO 11681-1:2011) |
2 febbraio 2025 |
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37 |
EN ISO 11681-2:2011 Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove per motoseghe a catena portatili - Parte 2: Motoseghe a catena per potatura (ISO 11681-2:2011) EN ISO 11681-2:2011/A1:2017 |
2 febbraio 2025 |
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38 |
EN ISO 11806-1:2011 Macchine agricole e forestali - Requisiti di sicurezza e prove per decespugliatori e tagliaerba a motore portatili manualmente - Parte 1: Macchine equipaggiate di un motore a combustione interna integrato (ISO 11806-1:2011) |
2 febbraio 2025 |
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39 |
EN ISO 11806-2:2011 Macchine agricole e forestali - Requisiti di sicurezza e prove per decespugliatori e tagliaerba a motore portatili manualmente - Parte 2: Macchine per uso con sorgente di potenza portata a spalla (ISO 11806-2:2011) |
2 febbraio 2025 |
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40 |
EN ISO 11850:2011 Macchine forestali - Requisiti di sicurezza generali (ISO 11850:2011) EN ISO 11850:2011/A1:2016 |
2 febbraio 2025 |
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41 |
EN 12012-4:2006+A1:2008 Macchine per materie plastiche e gomma - Macchine per riduzione dimensionale - Parte 4: Requisiti di sicurezza per agglomeratori |
2 febbraio 2024 |
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42 |
EN 12158-1:2000+A1:2010 Montacarichi da cantiere per materiali - Parte 1: Montacarichi con piattaforma accessibile |
2 febbraio 2025 |
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43 |
EN 12312-5:2005+A1:2009 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - Parte 5: Mezzi e attrezzature per il rifornimento di carburante agli aeromobili |
11 ottobre 2023 |
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44 |
EN 12331:2003+A2:2010 Macchine per l'industria alimentare - Macchine tritacarne - Requisiti di sicurezza e di igiene |
2 febbraio 2024 |
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45 |
EN 12355:2003+A1:2010 Macchine per l'industria alimentare - Macchine scuoiatrici, scotennatrici e asportatrici di membrane - Requisiti di sicurezza e di igiene |
2 febbraio 2025 |
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46 |
EN 12418:2000+A1:2009 Macchine per taglio di pietra e muratura da cantiere - Sicurezza |
2 febbraio 2025 |
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47 |
EN 12750:2013 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Scorniciatrici su quattro lati |
2 febbraio 2025 |
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48 |
EN 13001-2:2014 Sicurezza degli apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 2: Azioni dei carichi |
11 ottobre 2023 |
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49 |
EN 13001-3-5:2016 Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-5: Stati limite e verifica dell'idoneità di ganci di sollevamento fucinati |
2 febbraio 2025 |
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50 |
EN 13019:2001+A1:2008 Macchine per la pulizia stradale - Requisiti di sicurezza |
2 febbraio 2025 |
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51 |
EN 13021:2003+A1:2008 Macchine per i servizi invernali - Requisiti di sicurezza |
2 febbraio 2025 |
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52 |
EN 13118:2000+A1:2009 Macchine agricole - Macchine per la raccolta delle patate - Sicurezza |
2 febbraio 2025 |
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53 |
EN 13140:2000+A1:2009 Macchine agricole - Macchine per la raccolta delle barbabietole da zucchero e da foraggio - Sicurezza |
2 febbraio 2025 |
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54 |
EN 13524:2003+A2:2014 Macchine per la manutenzione delle strade - Requisiti di sicurezza |
2 febbraio 2025 |
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55 |
EN 13617-1:2012 Stazioni di servizio - Parte 1: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei distributori di carburante e delle unità di pompaggio remote |
2 febbraio 2025 |
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56 |
EN 13732:2013 Macchine per l'industria alimentare - Refrigeranti del latte sfuso alla stalla - Requisiti di prestazione, sicurezza e igiene |
2 febbraio 2025 |
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57 |
EN 13862:2001+A1:2009 Macchine per taglio di superfici piane orizzontali - Sicurezza |
2 febbraio 2025 |
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58 |
EN 13870:2015 Macchine per l'industria alimentare - Macchine porzionatrici - Requisiti di sicurezza e di igiene |
2 febbraio 2025 |
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59 |
EN 13885:2005+A1:2010 Macchine per l'industria alimentare - Macchine clippatrici - Requisiti di sicurezza e di igiene |
2 febbraio 2025 |
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60 |
EN 15163:2008 Macchine e impianti per l'estrazione e la lavorazione delle pietre naturali - Sicurezza - Requisiti per le tagliatrici a filo diamantato |
2 febbraio 2024 |
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61 |
EN 16228-1:2014 Attrezzature per perforazioni e fondazioni - Sicurezza - Parte 1: Prescrizioni generali |
2 febbraio 2025 |
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62 |
EN 16228-2:2014 Attrezzature per perforazioni e fondazioni - Sicurezza - Parte 2: Perforatrici mobili per lavori di ingegneria civile e geotecnica e per l'industria mineraria ed estrattiva |
2 febbraio 2025 |
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63 |
EN 16228-3:2014 Attrezzature per perforazioni e fondazioni - Sicurezza - Parte 3: Attrezzature per perforazione orizzontale direzionata (HDD) |
2 febbraio 2025 |
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64 |
EN 16228-4:2014 Attrezzature per perforazioni e fondazioni - Sicurezza - Parte 4: Attrezzature per fondazioni |
2 febbraio 2025 |
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65 |
EN 16228-5:2014 Attrezzature per perforazioni e fondazioni - Sicurezza - Parte 5: Attrezzature per diaframmi |
2 febbraio 2025 |
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66 |
EN 16228-6:2014 Attrezzature per perforazioni e fondazioni - Sicurezza - Parte 6: Attrezzature per jetting, cementazione e iniezione |
2 febbraio 2025 |
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67 |
EN 16228-7:2014 Attrezzature per perforazioni e fondazioni - Sicurezza - Parte 7: Attrezzature ausiliarie intercambiabili |
2 febbraio 2025 |
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68 |
EN ISO 18217:2015 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Bordatrici con avanzamento a catena (ISO 18217:2015) |
2 febbraio 2025 |
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69 |
EN ISO 19085-1:2017 Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 1: Requisiti comuni (ISO 19085-1:2017) |
11 ottobre 2023 |
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70 |
EN ISO 19085-2:2017 Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 2: Sezionatrici orizzontali per pannelli con barra di pressione (ISO 19085-2:2017, versione rettificata 2017-11-01) |
2 febbraio 2025 |
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71 |
EN ISO 22867:2011 Macchine forestali e da giardinaggio - Codice di prova delle vibrazioni per macchine portatili manualmente con motore a combustione interna - Vibrazioni alle impugnature (ISO 22867:2011) |
2 febbraio 2025 |
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72 |
EN ISO 22868:2011 Macchine forestali e da giardinaggio - Codice di prova del rumore per macchine portatili manualmente con motore a combustione interna (ISO 22868:2011) |
11 ottobre 2023 |
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73 |
EN ISO 28881:2013 Macchine utensili - Sicurezza - Macchine a elettro-erosione (ISO 28881:2013) EN ISO 28881:2013/AC:2013 |
2 febbraio 2025 |
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74 |
EN ISO 28927-1:2009 Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell'emissione vibratoria - Parte 1: Smerigliatrici verticali e angolari (ISO 28927-1:2009) EN ISO 28927-1:2009/A1:2017 |
2 febbraio 2025 |
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75 |
EN 60335-2-77:2010 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per i tosaerba elettrici alimentati dalla rete con operatore a terra (IEC 60335-2-77:2002, modificata) |
2 febbraio 2025 |
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76 |
EN 60335-2-89:2010 Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per la refrigerazione commerciale comprendenti un'unità di condensazione del fluido frigorifero, o un compressore, incorporato o remoto (IEC 60335-2-89:2010) EN 60335-2-89:2010/A1:2016 EN 60335-2-89:2010/A2:2017 |
2 febbraio 2025 |
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77 |
EN 60745-2-3:2011 Sicurezza degli utensili elettrici a motore - Parte 2: Prescrizioni particolari per smerigliatrici, levigatrici e lucidatrici del tipo a disco (IEC 60745-2-3:2006, modificata + A1:2010, modificata) EN 60745-2-3:2011/A2:2013 EN 60745-2-3:2011/A11:2014 EN 60745-2-3:2011/A12:2014 EN 60745-2-3:2011/A13:2015 |
2 febbraio 2025 |
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78 |
EN 60745-2-15:2009 Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2-15: Disposizioni particolari per tagliasiepi (IEC 60745-2-15:2006, modificata) EN 60745-2-15:2009/A1:2010 |
2 febbraio 2025 |
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79 |
EN 62841-1:2015 Sicurezza degli utensili e apparecchi per giardinaggio elettrici a motore portatili e trasportabili - Parte 1: Prescrizioni generali (IEC 62841-1:2014, modificata) EN 62841-1:2015/AC:2015 |
2 febbraio 2025 |
ALLEGATO III
NORME DI TIPO C
1. Nota esplicativa
Le norme di tipo C forniscono specifiche per una data categoria di macchine. I diversi tipi di macchine che appartengono alla categoria coperta da una norma di tipo C hanno un uso previsto simile e comportano pericoli simili. Le norme di tipo C possono far riferimento a norme di tipo A o B, indicando quali delle specifiche della norma di tipo A o B sono applicabili alla categoria di macchina di cui trattasi. Quando, per un dato aspetto di sicurezza della macchina, una norma di tipo C si discosta dalle specifiche di una norma di tipo A o B, le specifiche della norma di tipo C prevalgono sulle specifiche della norma di tipo A o B. L'applicazione delle specifiche di una norma di tipo C sulla base della valutazione dei rischi del fabbricante conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine coperti dalla norma. Talune norme di tipo C si compongono di varie parti: una prima parte che fornisce le specifiche generali applicabili a una famiglia di macchine, seguita da una serie di parti che forniscono le specifiche per le varie categorie di macchine appartenenti a quella famiglia, a integrazione o modifica delle specifiche generali della prima parte. Per le norme di tipo C organizzate in questo modo, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine deriva dall'applicazione della prima parte generale insieme alla pertinente parte specifica della norma.
2. Elenco dei riferimenti delle norme
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N. |
Riferimento della norma |
Data di ritiro |
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1 |
EN 303-5:2021 Caldaie per riscaldamento - Parte 5: Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW - Terminologia, requisiti, prove e marcatura |
2 febbraio 2025 |
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2 |
EN 474-1:2006+A6:2019 Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali Restrizione 1: la presente pubblicazione non riguarda il punto 5.8.1 "Visibilità - Campo visivo dell'operatore" di questa norma se applicato in combinazione con la norma EN 474-5:2006+A3:2013 sui requisiti per gli escavatori idraulici; tale applicazione non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE. Restrizione 2: per quanto riguarda l'allegato B.2 – Attacchi rapidi, la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019 non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui al punto 1.1.2, lettere b) e c), e al punto 1.3.3 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE quando è applicata in combinazione con la norma EN 474-4:2006+A2:2012 sui requisiti per le terne e con la norma EN 474-5:2006+A3:2013 sui requisiti per gli escavatori idraulici. |
2 febbraio 2025 |
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3 |
EN 13001-3-6:2018 Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-6: Stati limite e verifica dell'idoneità del macchinario - Cilindri idraulici |
11 ottobre 2023 |
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4 |
EN 16952:2018 Macchine agricole - Piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto (WPO) - Sicurezza |
2 febbraio 2025 |
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5 |
EN ISO 19085-3:2017 Macchine per la lavorazione del legno - Requisiti di sicurezza - Parte 3: Foratrici e fresatrici a controllo numerico (NC) (ISO 19085-3:2017) Restrizione: per quanto riguarda il punto 6.6.2.2.3.1, la norma armonizzata EN ISO 19085-3:2017 non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I, punto 1.4.1, della direttiva 2006/42/CE, a norma del quale i ripari e i dispositivi di protezione non devono essere facilmente elusi. |
2 febbraio 2025 |
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6 |
EN 50636-2-107:2015 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2-107: Prescrizioni particolari per robot tosaerba elettrici alimentati a batteria (IEC 60335-2-107:2012, modificata) EN 50636-2-107:2015/A1:2018 EN 50636-2-107:2015/A2:2020 |
11 ottobre 2023 |
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7 |
EN 60335-1:2012 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 1: Norme generali (IEC 60335-1:2010, modificata) EN 60335-1:2012/AC:2014 EN 60335-1:2012/A11:2014 EN 60335-1:2012/A13:2017 |
11 ottobre 2023 |
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8 |
EN 62841-4-2:2019 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 4-2: Prescrizioni particolari per tagliasiepi (IEC 62841-4-2:2017, modificata) |
2 febbraio 2025 |
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9 |
EN 62841-2-1:2018 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 2-1: Prescrizioni particolari per trapani e trapani a percussione portatili (IEC 62841-2-1:2017, modificata) EN 62841-2-1:2018/A11:2019 |
2 febbraio 2025 |
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10 |
EN 62841-3-1:2014 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-1: Prescrizioni particolari per seghe da banco trasportabili (IEC 62841-3-1:2014 modificata) EN 62841-3-1:2014/AC:2015 EN 62841-3-1:2014/A11:2017 |
2 febbraio 2025 |
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11 |
EN 62841-3-6:2014 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-6: Prescrizioni particolari per trapani elettrici con corona diamantata e con sistema di raffreddamento a liquidi (IEC 62841-3-6:2014 modificata) EN 62841-3-6:2014/AC:2015 EN 62841-3-6:2014/A11:2017 |
2 febbraio 2025 |
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12 |
EN 62841-3-10:2015 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 3-10: Prescrizioni particolari per macchine tagliatrici trasportabili (IEC 62841-3-10:2015, modificata) EN 62841-3-10:2015/AC:2016-07 EN 62841-3-10:2015/A11:2017 |
2 febbraio 2025 |
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2.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 194/134 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1587 DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2023
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda le norme armonizzate relative ai requisiti di funzionamento e ai metodi di prova per le apparecchiature elettriche per la rilevazione e la misura di ossigeno
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente all'articolo 12 della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i prodotti che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all'allegato II della suddetta direttiva contemplati da tali norme o parti di esse. |
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(2) |
Con lettera BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 del 12 dicembre 1994, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ("richiesta"). Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/34/UE senza che fossero modificati i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute stabiliti nell'allegato II della direttiva 94/9/CE. Detti requisiti sono attualmente stabiliti nell'allegato II della direttiva 2014/34/UE. |
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(3) |
Al CEN e al Cenelec è stato chiesto in particolare di elaborare nuove norme sulla progettazione e sulla prova degli apparecchi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva di cui al capo I del programma di normazione concordato tra il CEN, il Cenelec e la Commissione e allegato alla richiesta. È stato inoltre chiesto al CEN e al Cenelec di rivedere le norme esistenti al fine di allinearle ai requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute di cui alla direttiva 94/9/CE. |
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(4) |
Sulla base della richiesta, il CEN ha rivisto la seguente norma armonizzata, il cui riferimento è pubblicato con la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 della Commissione (4): EN 50104:2010 – Apparecchiature elettriche per la rilevazione e la misura di ossigeno – Requisiti di funzionamento e metodi di prova. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 50104:2019 – Requisiti relativi alle apparecchiature elettriche per la rilevazione e la misura di ossigeno – Requisiti di funzionamento e metodi di prova. Sulla base della richiesta, il CEN ha modificato la norma armonizzata EN 50104:2019. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata modificata EN 50104: 2019/A1:2023 – Requisiti relativi alle apparecchiature elettriche per la rilevazione e la misura di ossigeno – Requisiti di funzionamento e metodi di prova. |
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(5) |
Unitamente al CEN, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta della norma EN 50104:2019 quale modificata da EN 50104:2019/A1:2023. |
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(6) |
La norma EN 50104:2019 quale modificata da EN 50104:2019/A1:2023 soddisfa i requisiti cui intende riferirsi, che sono stabiliti nell'allegato II della direttiva 2014/34/UE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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(7) |
Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/34/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE siano elencati in un unico atto, il riferimento della norma armonizzata EN 50104:2019 quale modificata da EN 50104:2019/A1:2023 dovrebbe essere incluso in tale allegato. |
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(8) |
È necessario ritirare dalla serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 50104:2010, dato che tale norma è stata rivista. È pertanto opportuno sopprimere tale riferimento dall'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668. |
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(9) |
Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione della norma armonizzata EN 50104:2019 quale modificata da EN 50104:2019/A1:2023 è necessario rinviare il ritiro del riferimento della norma armonizzata EN 50104:2010. |
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(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668. |
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(11) |
La conformità alle norme armonizzate conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il punto 1 dell'allegato si applica a decorrere dal 2 febbraio 2025.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(2) Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309).
(3) Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 della Commissione, del 28 settembre 2022, relativa alle norme armonizzate per gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 251 del 29.9.2022, pag. 6).
ALLEGATO
L'allegato I è così modificato:
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1) |
la riga 60 è soppressa; |
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2) |
è inserita la riga seguente:
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