ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 192

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
31 luglio 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2023/1569 del Consiglio, del 28 luglio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2022/2309 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2023/1570 della Commissione, del 23 maggio 2023, recante rettifica della versione in lingua ungherese del regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti ( 1 )

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1571 della Commissione, del 24 luglio 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Българско бяло саламурено сирене/Bulgarsko byalo salamureno sirene (DOP)]

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1572 della Commissione, del 25 luglio 2023, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l’introduzione nel territorio dell’Unione di tuberi di Solanum tuberosum L., diversi da quelli destinati all’impianto, originari di alcune regioni del Libano

12

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2023/1573 del Consiglio, del 14 luglio 2023, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in merito alla decisione dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico sulle modifiche l’intesa settoriale sui crediti all’esportazione per energie rinnovabili, attenuazione dei mutamenti climatici e adattamento ad essi e opere idrauliche figurante nell’allegato IV di tale accordo

19

 

*

Decisione (PESC) 2023/1574 del Consiglio, del 28 luglio 2023, che modifica la decisione (PESC) 2022/2319 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti

21

 

*

Decisione (UE) 2023/1575 della Commissione, del 27 luglio 2023, relativa al quantitativo unionale di quote da rilasciare nel 2024 nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE ( 1 )

30

 

*

Decisione (UE) 2023/1576 della Commissione, del 28 luglio 2023, che conferma la partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo

32

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione ( GU L 435 del 6.12.2021 )

34

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

31.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 192/1


REGOLAMENTO (UE) 2023/1569 DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 2023

che modifica il regolamento (UE) 2022/2309 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2023/1574 del Consiglio del 28 luglio 2023 che modifica la decisione (PESC) 2022/2319 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 novembre 2022 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2022/2309 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti (2).

(2)

Il regolamento (UE) 2022/2309 attua la decisione (PESC) 2022/2319 del Consiglio (3) e dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di talune persone designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal competente comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite perché sono responsabili o coinvolte nelle violenze delle bande, in attività criminali o in violazioni dei diritti umani, oppure le sostengono, o compromettono in altro modo la pace, la stabilità e la sicurezza di Haiti e della regione.

(3)

La decisione (PESC) 2023/1574 stabilisce criteri complementari sulla cui base l’Unione può applicare autonomamente le restrizioni di viaggio, il congelamento dei beni e il divieto di mettere risorse a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi («misure complementari»).

(4)

La decisione (PESC) 2023/1574 stabilisce inoltre che la deroga umanitaria alle misure di congelamento dei beni ai sensi della risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza si deve applicare anche alle misure complementari.

(5)

È necessaria pertanto un’azione normativa a livello dell’Unione per attuare la decisione (PESC) 2023/1574, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(6)

Al fine di assicurare coerenza con la redazione, la modifica e la revisione dell’allegato II della decisione (PESC) 2022/2319, è opportuno che il potere di redigere e modificare l’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2022/2309 sia esercitato dal Consiglio.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/2309,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2022/2309 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

È vietato:

a)

fornire assistenza tecnica in relazione ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo figurante nell’elenco dell’allegato I o dell’allegato I bis;

b)

fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo figurante nell’elenco dell’allegato I o dell’allegato I bis

;

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I o nell’allegato I bis.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I o nell’allegato I bis

;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 4 bis

1.   Nell’allegato I bis figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio che:

a)

sono responsabili, complici o coinvolti, direttamente o indirettamente, in azioni che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità di Haiti, compresi le persone, le entità o gli organismi che:

i)

sono coinvolti, direttamente o indirettamente, o sostengono attività criminali e violenze con il coinvolgimento di gruppi armati e reti criminali che promuovono la violenza, compreso il reclutamento forzato di minori da parte di tali gruppi e reti, i rapimenti, la tratta di persone e il traffico di migranti, gli omicidi e la violenza sessuale e di genere;

ii)

sostengono il traffico illecito e la diversione di armi e materiale connesso o i relativi flussi finanziari illeciti;

iii)

agiscono per conto, a nome o sotto la direzione di, o in altro modo sostengono o finanziano, una persona o un’entità designata in relazione alle attività di cui ai punti i) e ii), anche mediante l’uso diretto o indiretto dei proventi della criminalità organizzata, compresi i proventi della produzione e del traffico illeciti di stupefacenti e dei loro precursori originari di Haiti o in transito attraverso Haiti, la tratta di persone e il traffico di migranti da Haiti, o il contrabbando e il traffico di armi da o verso Haiti;

iv)

violano l’embargo sulle armi o hanno fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali di Haiti, o sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o di qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l’assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali ad Haiti;

v)

pianificano, dirigono o compiono atti che violano la normativa internazionale dei diritti umani o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani, compresi quelli che comportano uccisioni extragiudiziali, anche di donne e minori, e la commissione di atti di violenza, rapimento, sparizioni forzate o rapimenti a scopo di estorsione ad Haiti;

vi)

pianificano, dirigono o compiono atti che comportano violenza sessuale e di genere, compresi lo stupro e la schiavitù sessuale, ad Haiti;

vii)

impediscono l’inoltro di aiuti umanitari ad Haiti, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari ad Haiti;

viii)

attaccano il personale o i locali delle delegazioni dell’Unione o delle operazioni e missioni diplomatiche degli Stati membri ad Haiti, o forniscono sostegno a tali attacchi;

b)

compromettono la democrazia o lo Stato di diritto ad Haiti mediante gravi illeciti finanziari relativi a fondi pubblici o l’esportazione non autorizzata di capitali; o

c)

sono associati a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati ai sensi delle lettere a) e b).

2.   Nell’allegato I bis sono indicati i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone e delle entità ivi menzionate.

3.   L’allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone o le entità in questione. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi; la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il numero del passaporto e della carta d’identità; il sesso; l’indirizzo, se noto; e la funzione o professione. Per le entità, tali informazioni possono comprendere le denominazioni; la data e il luogo di registrazione; il numero di registrazione; e la sede di attività.»

;

4)

Nell’articolo 5, la lettera f è sostituita dal seguente:

«f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per le sanzioni per quanto riguarda l’allegato I e dal Consiglio per quanto riguarda l’allegato I bis.»;

5)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   In deroga all’articolo 3, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I o nell’allegato I bis e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o mutui, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

se l’autorizzazione riguarda una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo figurante nell’allegato I, purché l’autorità competente dello Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni dell’accertamento e della sua intenzione di rilasciare l’autorizzazione e il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale comunicazione.

2.   In deroga all’articolo 3, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, purché:

a)

se l’autorizzazione riguarda una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo figurante nell’allegato I, l’autorità competente dello Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni dell’accertamento e il comitato delle sanzioni l’abbia approvato; e

b)

se l’autorizzazione riguarda una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo figurante nell’allegato I bis, lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione, almeno due settimane prima del rilascio dell’autorizzazione, dei motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un’autorizzazione specifica.

3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio.»

;

6)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 6 bis

1.   Fatto salvo l’articolo 5, in deroga all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e con riguardo a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo figurante nell’allegato I bis, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria o per sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio.

Articolo 6 ter

1.   In deroga all’articolo 3 e con riguardo a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo figurante nell’allegato I bis, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione devono essere versati da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio.»

;

7)

all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a favore delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I o nell’allegato I bis a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto:

i)

per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell’allegato I, di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 4 è stato inserito nell’allegato I, o di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale istituito prima di tale data;

ii)

per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell’allegato I bis, di una decisione arbitrale emessa prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 4 è stato inserito nell’allegato I bis, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da una decisione di cui alla lettera a) o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

la decisione o il vincolo non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo figurante nell’allegato I o nell’allegato I bis;

d)

il riconoscimento della decisione o del vincolo non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato; e

e)

per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell’allegato I, lo Stato membro abbia informato il comitato delle sanzioni della decisione o del vincolo.»

;

8)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo figurante nell’allegato I o nell’allegato I bis sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell’allegato I o nell’allegato I bis, le autorità competenti dello Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l’autorità competente interessata abbia accertato che:

a)

i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo figurante nell’allegato I o nell’allegato I bis; e

b)

il pagamento non viola l’articolo 3, paragrafo 2.»

;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell’allegato I, lo Stato membro interessato informa il comitato delle sanzioni della sua intenzione di rilasciare un’autorizzazione con dieci giorni lavorativi di anticipo.»

;

9)

all’articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’articolo 3, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti nell’ambito di contratti e accordi conclusi o di obbligazioni sorte precedentemente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 4 è stato inserito nell’allegato I o nell’allegato I bis; o

c)

pagamenti dovuti a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo figurante nell’allegato I bis in forza di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati conformemente all’articolo 3.»

;

10)

l’articolo 11 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell’allegato I o nell’allegato I bis:

a)

trasmettono, prima del 9 gennaio 2023 o entro sei settimane dalla data dell’inserimento nell’elenco dell’allegato I, se tale data è posteriore, informazioni sui fondi o sulle risorse economiche nella giurisdizione di uno Stato membro loro appartenenti o da loro posseduti, detenuti o controllati all’autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o risorse economiche sono situati;

a bis)

trasmettono, prima del 9 settembre 2023 o entro sei settimane dalla data dell’inserimento nell’elenco dell’allegato I bis, se tale data è posteriore, informazioni sui fondi o sulle risorse economiche nella giurisdizione di uno Stato membro loro appartenenti o da loro posseduti, detenuti o controllati all’autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o risorse economiche sono situati; e

b)

collaborano con l’autorità competente alla verifica di tali informazioni.»

;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Lo Stato membro interessato informa la Commissione, entro due settimane, delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 2, lettere a) e a bis).»

;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis.   L’obbligo di cui al paragrafo 2, lettera a bis), non si applica fino al 2 settembre 2023 per quanto riguarda i fondi o le risorse economiche situati in uno Stato membro che aveva previsto un obbligo di comunicazione analogo a norma del diritto nazionale prima del 1o agosto 2023.»

;

11)

all’articolo 13, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato I o nell’allegato I bis;»;

12)

all’articolo 14, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

i fondi congelati a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, e le autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 6, 6 bis, 6 ter, 7 e 8;»;

13)

l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

1.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni designi una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo, e abbia fornito la motivazione della designazione, il Consiglio inserisce nell’allegato I tale persona fisica o giuridica, entità o organismo.

bis.   Il Consiglio stabilisce e modifica l’elenco di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di cui all’allegato I bis.

ter.   Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo di cui ai paragrafi 1 e 2 direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di formulare osservazioni.

2.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, entità o organismo interessato.

3.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni decidano di espungere dall’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo ivi elencati, il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato I.

L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.»

;

14)

all’articolo 18, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1.   Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”) trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

a)

per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l’introduzione delle modifiche negli allegati I e I bis;

b)

per quanto riguarda l’alto rappresentante, la preparazione delle modifiche dell’allegato I e dell’allegato I bis;

c)

per quanto riguarda la Commissione:

i)

l’inclusione del contenuto dellallegato I e dell’allegato I bis nell’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell’Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;

ii)

il trattamento delle informazioni relative all’impatto delle misure previste dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2.   Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e alle condanne penali di tali persone o alle misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato I e dell’allegato I bis

;

15)

il testo che figura nell’allegato del presente regolamento è inserito come allegato I bis.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Regolamento (UE) 2022/2309 del Consiglio del 25 novembre 2022 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti (GU L 307 del 28.11.2022, pag. 17).

(3)  Decisione (PESC) 2022/2319 del Consiglio del 25 novembre 2022 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti (GU L 307 del 28.11.2022, pag. 135).


ALLEGATO

« ALLEGATO I BIS

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 4 bis

».

31.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 192/9


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1570 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2023

recante rettifica della versione in lingua ungherese del regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La versione in lingua ungherese dell’allegato IV, parte I, capitolo 1, sezione 3, punto 1, frase induttiva, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (2) contiene un errore che altera il significato della disposizione.

(2)

È quindi opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua ungherese del regolamento delegato (UE) 2020/689. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).


31.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 192/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1571 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2023

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Българско бяло саламурено сирене/Bulgarsko byalo salamureno sirene» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Българско бяло саламурено сирене/Bulgarsko byalo salamureno sirene» presentata dalla Bulgaria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Българско бяло саламурено сирене/Bulgarsko byalo salamureno sirene» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Българско бяло саламурено сирене/Bulgarsko byalo salamureno sirene» (DOP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 129 del 13.4.2023, pag. 67.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


31.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 192/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1572 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2023

recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l’introduzione nel territorio dell’Unione di tuberi di Solanum tuberosum L., diversi da quelli destinati all’impianto, originari di alcune regioni del Libano

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 2, e l’articolo 41, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 52,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1614 della Commissione (3) ha autorizzato gli Stati membri a prevedere deroghe ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (4) in relazione ai tuberi di Solanum tuberosum L. non destinati alla piantagione originari delle regioni di Akkar e Bekaa in Libano («piante specificate»).

(2)

Il 12 gennaio 2023 il Libano ha presentato una richiesta di proroga della deroga, concessa con decisione di esecuzione (UE) 2019/1614, oltre il 31 marzo 2023.

(3)

Il regolamento (UE) 2016/2031 ha sostituito la direttiva 2000/29/CE, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (5) ha sostituito gli allegati da I a V di tale direttiva.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 stabilisce prescrizioni relative all’introduzione nel territorio dell’Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali o altri oggetti al fine di proteggere il territorio dell’Unione dai rischi fitosanitari. L’allegato VI, punto 17, lettere a) e b), di tale regolamento vieta l’introduzione nel territorio dell’Unione di tuberi di Solanum tuberosum L., a meno che non siano originari di determinati paesi terzi o regioni o di paesi notoriamente indenni da Clavibacter sepedonicus («organismo nocivo specificato»), o non applichino norme riconosciute equivalenti alle norme dell’Unione contro tale organismo nocivo.

(5)

Il Libano ha fornito informazioni secondo cui le regioni di Akkar e Bekaa erano indenni dall’organismo nocivo specificato durante i periodi vegetativi del 2020, 2021 e 2022. Tali informazioni dimostrano che le piante specificate sono coltivate in condizioni fitosanitarie adeguate a garantire la protezione del territorio dell’Unione dall’organismo nocivo specificato. Durante l’applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1614, non è stata inoltre riscontrata alcuna presenza dell’organismo nocivo specificato o di altri organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione nel corso della loro introduzione nel territorio dell’Unione e successivamente. Per questo motivo, è opportuno concedere nuovamente tale deroga, purché siano rispettate alcune prescrizioni volte a garantire che sulle piante specificate non siano presenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione al momento della loro introduzione nel territorio dell’Unione.

(6)

L’introduzione delle piante specificate dovrebbe essere autorizzata nel territorio dell’Unione solo attraverso posti di controllo frontalieri designati al fine di garantire controlli efficaci e la riduzione di qualsiasi rischio fitosanitario.

(7)

Per garantire il controllo del rischio fitosanitario dovrebbero essere previsti obblighi d’ispezione. È opportuno effettuare il campionamento e le prove sulle piante specificate ai posti di controllo frontalieri al fine di garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione conformemente allo schema per le prove esistente istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 della Commissione (6), in quanto tale schema è conforme alle norme internazionali più aggiornate.

(8)

Le piante specificate dovrebbero essere introdotte nel territorio dell’Unione soltanto se adeguatamente etichettate, in particolare per indicare l’origine libanese e precisare che tali piante non sono destinate all’impianto. Ciò è necessario al fine di evitare che le piante specificate siano impiantate e di garantirne l’identificazione e la tracciabilità.

(9)

A causa dei vincoli della pandemia di COVID-19 e dei violenti conflitti interni, il Libano non disponeva di tutte le risorse necessarie per effettuare una valutazione completa dello status fitosanitario delle regioni di Akkar e Bekaa, per cui ha bisogno di più tempo per completare tale valutazione. Di conseguenza, e poiché il presente regolamento affronta uno specifico rischio fitosanitario che non è ancora interamente valutato, le prescrizioni che stabilisce devono avere carattere temporaneo, conformemente all’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«piante specificate»: tuberi di Solanum tuberosum L., diversi dai tuberi destinati all’impianto, originari delle regioni di Akkar o Bekaa del Libano;

2)

«organismo nocivo specificato»: Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018;

3)

«zone indenni da organismi nocivi»: le zone nelle regioni di Akkar o Bekaa in Libano, dichiarate dall’organizzazione libanese per la protezione delle piante ufficialmente indenni dall’organismo nocivo specificato, in conformità alla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 4 relativa alle prescrizioni per l’istituzione di zone indenni da organismi nocivi (7), e comunicate annualmente alla Commissione dal Libano.

Articolo 2

Deroga al divieto di introdurre nel territorio dell’Unione le piante specificate

In deroga all’allegato VI, punto 17, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, l’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante specificate è autorizzata, purché siano rispettate le prescrizioni di cui agli articoli da 3 a 7 del presente regolamento e al relativo allegato.

Articolo 3

Certificato fitosanitario

Le piante specificate sono accompagnate da un certificato fitosanitario che, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», comprende gli elementi seguenti:

a)

la dicitura «In conformità alle prescrizioni dell’Unione europea stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/1572 della Commissione»;

b)

il numero o i numeri corrispondenti a ciascun lotto esportato;

c)

il nome della zona indenne da organismi nocivi originaria e

d)

il nome e il numero di registrazione del produttore o dei produttori registrati di cui al punto 3 dell’allegato.

Articolo 4

Prescrizioni per l’introduzione delle piante specificate nel territorio dell’Unione

Le piante specificate soddisfano le prescrizioni seguenti:

a)

sono state presentate in lotti in vista dell’introduzione nel territorio dell’Unione e ciascun lotto è costituito da piante specificate prodotte da un unico produttore e raccolte in un’unica zona indenne da organismi nocivi;

b)

ciascun lotto delle piante specificate non contiene più dell’1 % in peso netto di terra e di substrato colturale e

c)

sono spostate in sacchi, pacchi o altri contenitori, ciascuno dei quali è etichettato in conformità all’articolo 6.

Articolo 5

Ispezioni, campionamenti e prove da parte degli Stati membri

1.   Ai posti di controllo frontalieri o ad altri punti di controllo, le piante specificate sono soggette ai controlli di identità e ai controlli fisici di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.

2.   Le ispezioni visive, il campionamento e le prove volti a individuare e identificare l’organismo nocivo specificato sono effettuati su tuberi sintomatici e asintomatici delle piante specificate, conformemente all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194.

Un campione è costituito da almeno 200 tuberi delle piante specificate.

Se un lotto pesa più di 25 tonnellate, si preleva un campione per ciascuna delle 25 tonnellate e uno per la parte rimanente del lotto.

3.   Durante l’esecuzione delle ispezioni visive, del campionamento e delle prove di cui al paragrafo 2, e in attesa dei risultati di tali prove, tutti i lotti della partita in questione e tutte le altre partite contenenti un lotto originario della stessa zona indenne da organismi nocivi e sotto il controllo dell’autorità competente dello Stato membro interessato restano sotto controllo ufficiale e non sono spostati né utilizzati.

4.   Se la presenza dell’organismo nocivo specificato è confermata dopo il completamento delle prove di cui al paragrafo 2, gli eventuali campioni e materiali rimanenti delle piante specificate risultanti dalle prove sono conservati in modo adeguato e il lotto in questione non è introdotto nel territorio dell’Unione. Tutti i lotti rimanenti di cui al paragrafo 3 sono sottoposti a campionamento e prove conformemente all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194.

Articolo 6

Etichettatura per l’introduzione nel territorio dell’Unione

1.   Le piante specificate sono introdotte nel territorio dell’Unione solo con un’etichetta compilata in una delle lingue ufficiali dell’Unione e contenente tutti gli elementi seguenti:

a)

la dicitura «Origine: Libano»;

b)

il nome della zona indenne da organismi nocivi;

c)

il numero di identificazione del produttore;

d)

il numero del lotto;

e)

l’indicazione «non destinato all’impianto».

2.   L’etichetta di cui al paragrafo 1 è stata rilasciata dall’organizzazione libanese per la protezione delle piante o da un operatore professionale sotto il controllo ufficiale di tale organizzazione.

Articolo 7

Smaltimento dei rifiuti

I rifiuti derivanti dall’imballaggio o dalla trasformazione delle piante specificate nel territorio dell’Unione sono smaltiti dagli operatori professionali in modo tale che l’organismo nocivo specificato non possa stabilirsi e diffondersi nel territorio dell’Unione.

Articolo 8

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica fino al 31 agosto 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1614 della Commissione, del 26 settembre 2019, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione alle patate non destinate alla piantagione originarie delle regioni di Akkar e Bekaa in Libano (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 85).

(4)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 della Commissione, dell’11 luglio 2022, che istituisce misure per eradicare l’organismo nocivo Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 e prevenirne la diffusione (GU L 185 del 12.7.2022, pag. 47).

(7)  Glossario dei termini fitosanitari — Norma di riferimento ISPM n. 4 relativa alle prescrizioni per l’istituzione di zone indenni da organismi nocivi del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, Roma, 2017.


ALLEGATO

Prescrizioni relative alle piante specificate di cui all’articolo 2 da rispettare in Libano

1.   Zone di produzione

Le piante specificate sono state prodotte in zone indenni da organismi nocivi che soddisfano le prescrizioni di cui al punto 2.

2.   Controlli nelle zone indenni da organismi nocivi

Le zone indenni da organismi nocivi sono state oggetto di controlli annuali sistematici e rappresentativi volti a individuare l’organismo nocivo specificato, effettuati dall’organizzazione libanese per la protezione delle piante durante la produzione e nei tre anni precedenti.

I controlli sono stati effettuati nei siti di produzione delle piante specificate situati nelle zone indenni da organismi nocivi e sulle piante specificate raccolte in tali zone.

I controlli hanno riguardato:

a)

ispezioni visive nei siti di produzione durante il periodo vegetativo;

b)

un esame visivo delle piante specifiche raccolte per individuare sintomi della presenza dell’organismo nocivo specificato sui tuberi tagliati;

c)

prove di laboratorio effettuate su piante specificate sintomatiche e asintomatiche conformemente all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194.

I controlli non hanno comportato l’individuazione dell’organismo nocivo specificato o di qualsiasi altro elemento eventualmente atto a indicare che la zona non è indenne da organismi nocivi.

I risultati dei controlli dell’anno civile precedente sono presentati alla Commissione dall’organizzazione libanese per la protezione delle piante entro il 31 marzo di ogni anno.

3.   Produttori

Le piante specificate sono state coltivate da produttori registrati presso l’organizzazione libanese per la protezione delle piante.

4.   Produzione a partire da piante da impianto specificate certificate

Le piante specificate sono state coltivate a partire da piante da impianto certificate nell’Unione e importate dall’Unione in Libano o certificate indenni da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione dall’organizzazione libanese per la protezione delle piante.

5.   Siti di produzione

Le piante specificate sono coltivate in siti di produzione in cui, nei tre anni precedenti, non sono state coltivate altre piante specificate, diverse da quelle di cui al punto 4.

6.   Manipolazione

Le piante specificate sono state manipolate impiegando macchinari utilizzati unicamente per la manipolazione di piante specificate che soddisfano le condizioni di cui ai punti da 1 a 5 o, se sono stati utilizzati per altri scopi, sono stati puliti e disinfettati in modo appropriato prima della manipolazione delle piante specificate.

7.   Stoccaggio

Le piante specificate sono state stoccate in strutture di stoccaggio utilizzate unicamente per lo stoccaggio di piante specificate che soddisfano le condizioni di cui ai punti da 1 a 6 o, se sono state utilizzate per altri scopi, sono state pulite e disinfettate in modo appropriato prima dello stoccaggio delle piante specificate.

8.   Prove prima dell’imballaggio e dell’esportazione

Il più possibile a ridosso dell’esportazione, e immediatamente prima dell’imballaggio, i tuberi delle piante specificate, compresi i tuberi asintomatici, sono stati sottoposti a prove volte a rilevare e individuare la presenza dell’organismo nocivo specificato, conformemente all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194, e sono risultati indenni dall’organismo nocivo specificato.

9.   Imballaggio

Il materiale da imballaggio utilizzato per le piante specificate è nuovo o è stato pulito e disinfettato.


DECISIONI

31.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 192/19


DECISIONE (UE) 2023/1573 DEL CONSIGLIO

del 14 luglio 2023

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in merito alla decisione dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico sulle modifiche l’intesa settoriale sui crediti all’esportazione per energie rinnovabili, attenuazione dei mutamenti climatici e adattamento ad essi e opere idrauliche figurante nell’allegato IV di tale accordo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Gli orientamenti contenuti ‘accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo»), elaborato nel quadro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, compresa l’intesa settoriale sui crediti all’esportazione per energie rinnovabili, attenuazione dei mutamenti climatici e adattamento ad essi e opere idrauliche («intesa settoriale sui mutamenti climatici») figurante nell’allegato IV dell’accordo, sono stati recepiti e pertanto resi giuridicamente vincolanti nell’Unione dal regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

I partecipanti all’accordo («partecipanti») devono concordare le modifiche dell’intesa settoriale sui mutamenti climatici con l’obiettivo di ampliarne l’ambito di applicazione e riesaminarne l’appendice III. Eventuali modifiche dovrebbero essere in linea con gli impegni internazionali dell’Unione conformemente all’accordo di Parigi e con la politica dell’Unione in materia di clima.

(3)

Attualmente, l’intesa settoriale sui mutamenti climatici, aggiornata da ultimo nel 2014, si concentra soltanto su alcuni settori della produzione e della trasmissione di energia. L’ambito di applicazione dell’intesa settoriale sui mutamenti climatici ne limita l’impatto e non sostiene efficacemente gli impegni dei partecipanti nel quadro dell’accordo di Parigi o le ambizioni dell’Unione espresse nel Green Deal europeo.

(4)

Le modifiche proposte dell’intesa settoriale sui mutamenti climatici ne amplierebbero l’ambito di applicazione al fine di includere le esportazioni dei settori industriali che attualmente non sono in essa contemplati. Di conseguenza, le modifiche consentirebbero alle esportazioni che soddisfano i criteri applicabili effettuate da una gamma più ampia di settori industriali di beneficiare delle condizioni e modalità previste dall’intesa settoriale sui mutamenti climatici. Ciò consentirebbe a sua volta alle agenzie di credito all’esportazione dell’Unione e di altri partecipanti di rafforzare il proprio ruolo nel sostenere la transizione verde e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi.

(5)

A norma dell’articolo 9 dell’intesa settoriale sui mutamenti climatici, i partecipanti devono procedere a un riesame dell’appendice III al più tardi entro la fine del 2020, al fine di valutare le iniziative internazionali connesse all’adattamento, le condizioni di mercato e le esperienze acquisite dalla procedura di notifica al fine di determinare se le definizioni, i criteri relativi ai progetti, le condizioni e le modalità debbano essere mantenuti e/o modificati. Nell’ambito del riesame è emerso che i criteri per l’individuazione dei progetti di adattamento, che attualmente impongono l’adattamento come obiettivo principale del progetto, non sono adatti alle operazioni di credito all’esportazione, che di norma implicano anche attività commerciali per produrre un flusso di cassa. Di conseguenza, è opportuno modificare i criteri per i progetti di adattamento stabiliti nell’appendice III dell’intesa settoriale sui mutamenti climatici, allineandoli maggiormente ai criteri utilizzati dalle banche di sviluppo.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alla decisione dei partecipanti sulle modifiche dell’intesa settoriale sui mutamenti climatici, poiché la decisione sarà vincolante per l’Unione e tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione in forza dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011.

(7)

La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto essere quella di sostenere le modifiche basate sull’accluso progetto di versione consolidata dell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alla decisione dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico sulle modifiche dell’intesa settoriale sui crediti all’esportazione per energie rinnovabili, attenuazione dei mutamenti climatici e adattamento ad essi e opere idrauliche figurante nell’allegato IV dell’accordo è di sostenere le modifiche basate sul progetto di versione consolidata acclusa alla presente decisione (2).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

N. CALVIÑO SANTAMARÍA


(1)  Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 45).

(2)  Cfr. documento ST 10121/23 ADD 1 all’indirizzo http://register.consilium.europa.eu.


31.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 192/21


DECISIONE (PESC) 2023/1574 DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 2023

che modifica la decisione (PESC) 2022/2319 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 novembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/2319 (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti. Tale decisione attua la risoluzione 2653 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha istituito un regime di sanzioni nei confronti di Haiti, comprese misure di congelamento dei beni, restrizione di viaggio ed embargo mirato sulle armi.

(2)

L’Unione ritiene che la situazione ad Haiti rappresenti tuttora una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali nella regione e continua a nutrire preoccupazione per gli elevati livelli di violenza delle bande e altre attività criminali, la violenza sessuale e di genere, l’appropriazione indebita di fondi pubblici, la perdurante impunità per i responsabili e la drammatica situazione umanitaria ad Haiti, i quali hanno avuto conseguenze devastanti per la popolazione haitiana.

(3)

La situazione ad Haiti rimane caratterizzata da forte instabilità legata alla fragilità dello Stato. Le condizioni generali di sicurezza sono estremamente precarie a causa della presenza dilagante di bande armate coinvolte in attività illegali, che ostacolano inoltre la fornitura di aiuti umanitari. Tale situazione rischia di compromettere, tra l’altro, lo svolgimento di elezioni legislative e presidenziali pacifiche, libere, eque e trasparenti, che il governo haitiano è disposto a indire entro il 2024 se le condizioni generali di sicurezza lo consentono, e ostacolano il fragile percorso democratico del paese.

(4)

Le autorità haitiane hanno ripetutamente invocato la comunità internazionale affinché fornisca sostegno nel ripristinare l’autorità dello Stato e lo Stato di diritto, come anche nel lottare contro le bande armate e altre organizzazioni criminali, chiedendo, in particolare, alle Nazioni Unite di inviare una forza internazionale specializzata che assista la polizia nazionale haitiana e all’Organizzazione degli Stati americani di creare un apposito gruppo di lavoro per seguire lo sviluppo della situazione e coordinarsi con le Nazioni Unite e la Comunità dei Caraibi.

(5)

In tale contesto e alla luce dell’ulteriore deterioramento della situazione politica, economica, umanitaria e della sicurezza ad Haiti, il Consiglio ritiene opportuno istituire un quadro specifico relativo a misure restrittive mirate nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità o organismi responsabili di azioni che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza di Haiti, e relativo ad azioni che compromettono la democrazia o lo Stato di diritto nel paese, nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad essi associati.

(6)

Una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza di Haiti è rappresentata in particolare dalle persone che intraprendono o sostengono attività criminali e violenze con il coinvolgimento di gruppi armati e reti criminali, sostengono il traffico illecito e la diversione di armi, violano l’embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite, compiono atti che violano la normativa internazionale dei diritti umani o che costituiscono violazioni dei diritti umani ovvero ostacolano l’azione umanitaria ad Haiti.

(7)

Una minaccia per la stabilità, democrazia e lo Stato di diritto di Haiti è rappresentata inoltre dalle persone che partecipano a gravi illeciti finanziari relativi a fondi pubblici e all’esportazione non autorizzata di capitali.

(8)

Il Consiglio ritiene che la deroga umanitaria alle misure di congelamento dei beni ai sensi della risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite debba applicarsi anche alle misure complementari relative al congelamento di fondi e risorse economiche oltre a quelle decise dal comitato istituito dal punto 19 della risoluzione 2653 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(9)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/2319.

(10)

È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2022/2319 è così modificata:

1)

all’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, il termine «allegato» è sostituito dal termine «allegato I»;

2)

è inserito l’ articolo seguente:

«Articolo 1 bis

1.   Sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l’esportazione, diretti o indiretti, di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, alle persone ed entità elencate nell’allegato II, o a beneficio delle stesse, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detti territori.

2.   È vietato:

a)

fornire, assistenza tecnica, formazione o altra assistenza, compresa la fornitura di personale mercenario armato, in relazione ad attività militari o alla fornitura, alla manutenzione o all’uso di armamenti e materiale connesso, a qualsiasi persona o entità elencata nell’allegato II;

b)

fornire, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica o altro tipo di assistenza, a qualsiasi persona o entità elencata nell’allegato II.

3.   Gli Stati membri ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti marittimi e aeroporti, in accordo con le proprie autorità e legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti ad Haiti, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi del presente articolo.

4.   Gli Stati membri garantiscono l’esistenza di adeguate misure di marcatura e conservazione dei registri al fine di rintracciare le armi, comprese le armi leggere e di piccolo calibro, conformemente agli strumenti internazionali e regionali di cui sono parti, e al fine di valutare il modo migliore per assistere i paesi vicini — se del caso e su loro richiesta — nel prevenire e individuare il traffico illecito e la diversione in violazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.»

;

3)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, secondo comma, il termine «allegato» è sostituito dal termine «allegato I»;

b)

al paragrafo 5 il termine «allegato» è sostituito dal termine «allegato I»

4)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 2 bis

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche che:

a)

sono responsabili, complici o coinvolte, direttamente o indirettamente, in azioni che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità di Haiti, comprese le persone fisiche che:

i)

sono coinvolte, direttamente o indirettamente, o sostengono attività criminali e violenze con il coinvolgimento di gruppi armati e reti criminali che promuovono la violenza, compreso il reclutamento forzato di minori da parte di tali gruppi e reti, i rapimenti, la tratta di persone e il traffico di migranti, gli omicidi e la violenza sessuale e di genere;

ii)

sostengono il traffico illecito e la diversione di armi e materiale connesso o i relativi flussi finanziari illeciti;

iii)

agiscono per conto, a nome o sotto la direzione di, o in altro modo sostengono o finanziano, una persona o un’entità designata in relazione alle attività di cui ai punti i) o ii), anche mediante l’uso diretto o indiretto dei proventi della criminalità organizzata, compresi i proventi della produzione e del traffico illeciti di stupefacenti e dei loro precursori originari di Haiti o in transito attraverso Haiti, la tratta di persone e il traffico di migranti da Haiti, o il contrabbando e il traffico di armi da o verso Haiti;

iv)

violano l’embargo sulle armi o hanno fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali di Haiti, o sono state destinatarie di armi o qualsiasi materiale connesso, o di qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l’assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali ad Haiti;

v)

pianificano, dirigono o compiono atti che violano la normativa internazionale dei diritti umani o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani, compresi quelli che comportano uccisioni extragiudiziali, anche di donne e minori, e la commissione di atti di violenza, rapimento, sparizioni forzate o rapimenti a scopo di estorsione ad Haiti;

vi)

pianificano, dirigono o compiono atti che comportano violenza sessuale e di genere, compresi lo stupro e la schiavitù sessuale, ad Haiti;

vii)

impediscono l’inoltro di aiuti umanitari ad Haiti, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari ad Haiti;

viii)

attaccano il personale o i locali delle delegazioni dell’Unione o delle operazioni e missioni diplomatiche degli Stati membri ad Haiti, o forniscono sostegno a tali attacchi;

b)

compromettono la democrazia o lo Stato di diritto ad Haiti mediante gravi illeciti finanziari relativi a fondi pubblici o l’esportazione non autorizzata di capitali; o

c)

sono associate alle persone fisiche di cui alle lettere a) e b) o di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

L’elenco delle persone di cui al presente paragrafo figura nell’allegato II.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai propri cittadini l’ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo di diritto internazionale, segnatamente:

a)

in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di quest’ultima;

c)

in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.

4.   Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 e 4.

6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da necessità umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi strategici delle misure restrittive.

7.   Gli Stati membri possono anche concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando l’ingresso o il transito è necessario per l’espletamento di un procedimento giudiziario.

8.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui ai paragrafi 6 o 7 ne notifica per iscritto il Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più Stati membri. Se uno o più Stati membri sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

9.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 o 7, l’ingresso o il transito nel territorio nazionale delle persone elencate nell’allegato II, l’autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.»

;

5)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, secondo comma, il termine «allegato» è sostituito dal termine «allegato I»

b)

al paragrafo 2, il termine «allegato» è sostituito dal termine «allegato I»

c)

al paragrafo 4, lettera b), il termine «allegato» è sostituito dal termine «allegato I»;

6)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 3 bis

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che:

a)

sono responsabili, complici o coinvolti, direttamente o indirettamente, in azioni che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità di Haiti, compresi le persone, le entità o gli organismi che:

i)

sono coinvolti, direttamente o indirettamente, o sostengono attività criminali e violenze con il coinvolgimento di gruppi armati e reti criminali che promuovono la violenza, compreso il reclutamento forzato di minori da parte di tali gruppi e reti, i rapimenti, la tratta di persone e il traffico di migranti, gli omicidi e la violenza sessuale e di genere;

ii)

sostengono il traffico illecito e la diversione di armi e materiale connesso o i relativi flussi finanziari illeciti;

iii)

agiscono per conto, a nome o sotto la direzione di, o in altro modo sostengono o finanziano, una persona o un’entità designata in relazione alle attività di cui ai punti i) o ii), anche mediante l’uso diretto o indiretto dei proventi della criminalità organizzata, compresi i proventi della produzione e del traffico illeciti di stupefacenti e dei loro precursori originari di Haiti o in transito attraverso Haiti, la tratta di persone e il traffico di migranti da Haiti, o il contrabbando e il traffico di armi da o verso Haiti;

iv)

violano l’embargo sulle armi o hanno fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali di Haiti, o sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o di qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l’assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali ad Haiti;

v)

pianificano, dirigono o compiono atti che violano la normativa internazionale dei diritti umani o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani, compresi quelli che comportano uccisioni extragiudiziali, anche di donne e minori, e la commissione di atti di violenza, rapimento, sparizioni forzate o rapimenti a scopo di estorsione ad Haiti;

vi)

pianificano, dirigono o compiono atti che comportano violenza sessuale e di genere, compresi lo stupro e la schiavitù sessuale, ad Haiti;

vii)

impediscono l’inoltro di aiuti umanitari ad Haiti, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari ad Haiti;

viii)

attaccano il personale o i locali delle delegazioni dell’Unione o delle operazioni e missioni diplomatiche degli Stati membri ad Haiti, o forniscono sostegno a tali attacchi;

b)

compromettono la democrazia o lo Stato di diritto ad Haiti mediante gravi illeciti finanziari relativi a fondi pubblici o l’esportazione non autorizzata di capitali; o

c)

sono associati a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati ai sensi delle lettere a) e b) o ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1.

Persone fisiche o giuridiche, entità od organismi di cui al presente paragrafo, sono elencati nell’allegato II.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato II, né è destinato a loro vantaggio.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato II e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o mutui, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia informato le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, dei motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un’autorizzazione specifica; o

e)

pagabili da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.

4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui al paragrafo 1 è stato inserito nell’allegato II, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo figurante nell’allegato II; e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.

5.   Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato II effettuino un pagamento dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell’allegato, purché lo Stato membro interessato abbia accertato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.

6.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti nell’ambito di contratti e accordi conclusi o di obbligazioni sorte precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o

c)

pagamenti dovuti in forza di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

7.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

a)

dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, nonché dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’OCHA;

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal Consiglio.

8.   Fatto salvo il paragrafo 7, in deroga ai paragrafi 1 e 2, con riguardo a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato II, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per la prestazione tempestiva di assistenza umanitaria o per il sostegno di altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.»

;

7)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   Il Consiglio, deliberando all’unanimità, modifica l’elenco che figura nell’allegato I conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (“Consiglio di sicurezza”) o dal comitato delle sanzioni.

2.   Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”), redige e modifica l’elenco di cui all’allegato II.»

;

8)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni designi una persona o un’entità, il Consiglio include detta persona o entità nell’allegato I. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona o all’entità interessata direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona o entità la possibilità di presentare osservazioni.»

;

b)

è inserite il paragrafo seguente:

«1 bis.   Il Consiglio trasmette la decisione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo interessati direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni.»

;

9)

L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   L’allegato I riporta i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone e delle entità forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

2.   L’allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità interessate. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi e gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Per le persone giuridiche, entità od organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

3.   Nell’allegato II sono indicati i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi ivi menzionati.

4.   L’allegato II riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi e gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.»

;

10)

all’articolo 7, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Il Consiglio e l’alto rappresentante trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

a)

per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche degli allegati I e II;

b)

per quanto riguarda l’alto rappresentante, per la preparazione delle modifiche degli allegati I e II.

2.   Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione degli allegati I e II.»

;

11)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 7 bis

Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi della presente decisione, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, segnatamente richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di un’obbligazione, una garanzia o una controgaranzia, in particolare di una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

una persona fisica o giuridica, entità od organismo elencati nell’allegato II; o

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui alla lettera a).»

;

12)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1.   La presente decisione è modificata o, se del caso, abrogata in conformità delle decisioni del Consiglio di sicurezza.

2.   Le misure di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 1, e all’articolo 3 bis, paragrafi 1 e 2, si applicano fino al 29 luglio 2024 e sono costantemente riesaminate. Se del caso, sono prorogate o modificate qualora il Consiglio ritenga che i loro obiettivi non siano stati raggiunti.

3.   Nel riesaminare le misure restrittive adottate a norma dell’articolo 2 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera b), il Consiglio tiene conto, ove opportuno, se le persone in questione sono oggetto o meno di procedimenti giudiziari in relazione ai comportamenti per i quali sono state inserite nell’elenco.»

;

13)

l’allegato è rinominato «allegato I»;

14)

è aggiunto un allegato II il cui testo figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Decisione (PESC) 2022/2319 del Consiglio del 25 novembre 2022 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti (GU L 307 del 28.11.2022, pag. 135).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

A.

Elenco delle persone fisiche di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 1, e all’articolo 3 bis, paragrafo 1

B.

Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 1

».

31.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 192/30


DECISIONE (UE) 2023/1575 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2023

relativa al quantitativo unionale di quote da rilasciare nel 2024 nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 9 bis,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (UE) 2020/1722 della Commissione (2) ha fissato per il 2021 a 1 571 583 007 il quantitativo unionale di quote di cui all’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, applicando l’aumento del fattore di riduzione lineare al 2,2 % a partire dal 2021. A seguito dell’applicazione di questo fattore di riduzione lineare, il quantitativo unionale di quote per il 2023 è pari a 1 485 575 977.

(2)

La direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato la direttiva 2003/87/CE per ridurre nel 2024 il quantitativo unionale di quote di 90 milioni e per aumentare di 78,4 milioni le quote per il trasporto marittimo. Il quantitativo unionale di quote per il 2024 stabilito nella presente decisione è ridotto dal primo quantitativo e aumentato dal secondo.

(3)

La direttiva (UE) 2023/959 ha inoltre modificato la direttiva 2003/87/CE per aumentare il fattore lineare al 4,3 % per gli anni dal 2024 al 2027. Il fattore lineare si applica al quantitativo medio annuo totale di quote rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui rispettivi piani nazionali di assegnazione per il periodo dal 2008 al 2012 e al quantitativo di quote corrispondente alle emissioni medie delle attività di trasporto marittimo comunicate a norma del regolamento (UE) 2015/757 (4) per il 2018 e il 2019 di cui all’articolo 3 octies bis della direttiva 2003/87/CE. L’applicazione del fattore lineare a tali quantitativi equivale a una riduzione annuale delle quote da rilasciare nell’Unione pari a 87 924 231. Conformemente all’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, al fine di calcolare il valore per il 2024 di cui alla presente decisione, il quantitativo unionale di quote risultante dalle modifiche di cui al considerando (2) è ridotto dell’importo totale dovuto al fattore di riduzione lineare.

(4)

Il quantitativo unionale di quote per il 2024 e la riduzione annuale delle quote da rilasciare nell’Unione risultante dall’applicazione del fattore di riduzione lineare comprendono gli Stati dello Spazio economico europeo e dell’Associazione europea di libero scambio.

(5)

A norma dell’articolo 9 bis, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, il quantitativo unionale di quote per il 2024 dovrebbe tenere conto dell’esclusione dall’EU ETS degli impianti di dimensioni ridotte a norma dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE. Una siffatta esclusione non ha avuto luogo dopo la pubblicazione della decisione (UE) 2020/1722.

(6)

A norma dell’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, la Commissione pubblica il quantitativo unionale di quote entro il 6 settembre 2023.

(7)

Il quantitativo totale di quote da assegnare agli operatori aerei per l’anno 2024 sarà pubblicato separatamente come stabilito all’articolo 3 quater della direttiva 2003/87/CE e non è pertanto incluso nel quantitativo unionale di quote pubblicato nella presente decisione.

(8)

Su questa base, per il 2024 il quantitativo unionale di quote di cui all’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, dovrebbe ammontare a 1 386 051 745,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il 2024 il quantitativo unionale di quote di cui all’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, ammonta a 1 386 051 745.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  Decisione (UE) 2020/1722 della Commissione del 16 novembre 2020 relativa al quantitativo unionale di quote da rilasciare nel 2021 nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE (GU L 386 del 18.11.2020, pag. 26).

(3)  Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e della decisione (UE) 2015/1814 relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134).

(4)  Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).


31.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 192/32


DECISIONE (UE) 2023/1576 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2023

che conferma la partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 4,

vista la notifica, da parte dell’Irlanda, dell’intenzione di accettare il regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (1), e di essere vincolata dallo stesso,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 27 marzo 2023 l’Irlanda ha notificato l’intenzione, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 21, di accettare il regolamento (UE) 2021/2303 e di esserne vincolata.

(2)

Tutti gli Stati membri che partecipano all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA) forniscono un certo numero di esperti al gruppo di riserva in materia di asilo di cui all’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2303. Al fine di consentire all’Irlanda di partecipare al regolamento (UE) 2021/2303, è necessario stabilire, quale condizione specifica che l’Irlanda deve soddisfare, che essa fornisca al gruppo di riserva in materia d’asilo un numero specifico di esperti. Poiché l’Irlanda, analogamente agli Stati membri che già partecipano all’EUAA, ha accettato di fornire un numero specifico di esperti al gruppo di riserva in materia di asilo, le condizioni di partecipazione dell’Irlanda sono state soddisfatte e la sua partecipazione al regolamento (UE) 2021/2303 dovrebbe essere confermata conformemente alla procedura di cui all’articolo 331, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(3)

L’Irlanda dovrebbe fornire il numero specifico di esperti del gruppo di riserva in materia di asilo di cui all’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2303 fino a quando il regolamento (UE) 2021/2303 non sarà modificato per quanto riguarda tale gruppo di riserva in materia di asilo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È confermata la partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2021/2303.

2.   L’Irlanda mette 8 esperti a disposizione del gruppo di riserva in materia di asilo di cui all’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2303.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1.


Rettifiche

31.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 192/34


Rettifica del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 435 del 6 dicembre 2021 )

Pagina 313, articolo 5, paragrafo 8:

anziché:

«8.   Il vino che soddisfa i requisiti di etichettatura di cui all'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano le regole relative all'etichettatura di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 applicabili in entrambi i casi prima dell'8 dicembre 2023 e che sono stati prodotti ed etichettati prima di tale data possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.»

,

leggasi:

«8.   Il vino che soddisfa i requisiti di etichettatura di cui all'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano le regole relative all'etichettatura di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 applicabili in entrambi i casi prima dell'8 dicembre 2023 e che sono stati prodotti prima di tale data possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.»

.