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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 191 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
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I Atti legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE ( 1 ) |
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DIRETTIVE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
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28.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 191/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/1542 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 luglio 2023
relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114 e l’articolo 192, paragrafo 1, in relazione agli articoli da 54 a 76 del presente regolamento,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
La comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» («Green Deal europeo») delinea la strategia di crescita dell’Europa e mira a trasformare l’Unione in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050 conseguirà l’azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dal consumo delle risorse. Il passaggio dall’uso di combustibili fossili nei veicoli all’elettromobilità è una delle condizioni indispensabili per raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica a orizzonte 2050. Affinché le politiche di prodotto dell’Unione contribuiscano a ridurre le emissioni di carbonio a livello mondiale, è necessario garantire la sostenibilità, in termini di approvvigionamento e di fabbricazione, dei prodotti commercializzati e venduti nell’Unione. |
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(2) |
Le batterie sono un’importante fonte di energia e uno dei fattori chiave per lo sviluppo sostenibile, la mobilità verde, l’energia pulita e la neutralità climatica. Si prevede che la domanda di batterie crescerà rapidamente nei prossimi anni, in particolare per i veicoli elettrici per il trasporto su strada e i mezzi di trasporto leggeri con trazione a batteria, il che renderà il mercato delle batterie sempre più strategico a livello mondiale. Si continueranno a registrare notevoli progressi scientifici e tecnici nel settore della tecnologia delle batterie. In considerazione dell’importanza strategica delle batterie, al fine di garantire certezza del diritto a tutti gli operatori coinvolti ed evitare discriminazioni, ostacoli al commercio e distorsioni sul mercato delle batterie, è necessario stabilire norme sulla sostenibilità, le prestazioni, la sicurezza, la raccolta, il riciclaggio e la seconda vita delle batterie, nonché sulle informazioni in materia di batterie per gli utilizzatori finali e gli operatori economici. È necessario creare un quadro normativo armonizzato per gestire l’intero ciclo di vita delle batterie immesse sul mercato nell’Unione. |
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(3) |
È altresì necessario aggiornare la legislazione dell’Unione sulla gestione dei rifiuti di batterie e adottare misure volte a tutelare l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, diminuendo l’impatto dell’uso delle risorse e migliorando l’efficienza delle risorse. Tali misure sono cruciali per la transizione verso un’economia circolare e climaticamente neutra e un ambiente privo di sostanze tossiche così come per la competitività e l’autonomia strategica dell’Unione a lungo termine. Tali misure possono creare importanti opportunità economiche aumentando le sinergie tra l’economia circolare e le politiche in materia di energia, clima, trasporti, industria e ricerca, proteggendo l’ambiente e riducendo le emissioni di gas serra. |
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(4) |
La direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha determinato un miglioramento nell’efficienza ambientale delle batterie e istituito norme e obblighi comuni per gli operatori economici, in particolare attraverso norme armonizzate relative al tenore di metalli pesanti e all’etichettatura delle batterie e norme e obiettivi per la gestione di tutti i rifiuti di batterie, sulla base di una responsabilità estesa del produttore. |
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(5) |
Le relazioni della Commissione sull’attuazione, l’impatto e la valutazione della direttiva 2006/66/CE presentate nel 2019 hanno evidenziato non solo i risultati, ma anche i limiti di tale direttiva, in particolare in un contesto profondamente mutato e caratterizzato dall’importanza strategica delle batterie e dal loro maggiore utilizzo. |
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(6) |
La comunicazione della Commissione del 17 maggio 2018 dal titolo «L’Europa in movimento — Una mobilità sostenibile per l’Europa: sicura, interconnessa e pulita» comprende il piano d’azione strategico sulle batterie. Tale piano d’azione stabilisce misure a sostegno degli sforzi tesi a costruire una catena del valore delle batterie in Europa che comprenda l’estrazione delle materie prime, l’approvvigionamento e la lavorazione sostenibili, la sostenibilità dei materiali, la fabbricazione degli elementi nonché il riutilizzo e il riciclaggio delle batterie. |
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(7) |
Nel Green Deal europeo la Commissione ha ribadito l’impegno ad attuare il piano d’azione strategico sulle batterie e ha dichiarato l’intenzione di presentare proposte legislative che garantiscano una catena del valore sicura, circolare e sostenibile per tutte le batterie, anche per rifornire il mercato in crescita dei veicoli elettrici. |
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(8) |
Nelle conclusioni del 4 ottobre 2019 dal titolo «Maggiore circolarità — Transizione verso una società sostenibile», il Consiglio ha evidenziato, tra l’altro, la necessità di politiche coerenti a sostegno dello sviluppo di tecnologie volte a migliorare la sostenibilità e la circolarità delle batterie per accompagnare la transizione verso la mobilità elettrica. Il Consiglio ha inoltre richiesto una revisione urgente della direttiva 2006/66/CE, che dovrebbe includere tutti i materiali della batteria pertinenti e prendere in considerazione, in particolare, requisiti specifici per il litio e il cobalto nonché un meccanismo che consenta l’adeguamento di tale direttiva ai futuri cambiamenti delle tecnologie per le batterie. |
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(9) |
La comunicazione della Commissione dell’11 marzo 2020 dal titolo «Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare — Per un’Europa più pulita e più competitiva» afferma che la proposta relativa al nuovo quadro normativo per le batterie contemplerà norme sul contenuto riciclato e misure per migliorare i tassi di raccolta e riciclaggio di tutte le batterie, al fine di garantire il recupero dei materiali di valore ed elaborare orientamenti destinati ai consumatori, e valuterà la possibilità di eliminare progressivamente le batterie non ricaricabili laddove esistono alternative. Nello stesso documento si legge inoltre che saranno presi in considerazione i requisiti di sostenibilità e trasparenza, tenendo conto dell’impronta di carbonio del processo di produzione delle batterie, dell’approvvigionamento etico di materie prime e della sicurezza dell’approvvigionamento, al fine di agevolare il riutilizzo, il cambio di destinazione e il riciclaggio delle batterie. |
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(10) |
Per affrontare l’intero ciclo di vita di tutte le batterie immesse sul mercato dell’Unione è necessario stabilire requisiti armonizzati di produzione e commercializzazione, comprese procedure di valutazione della conformità, nonché requisiti che tengano pienamente conto della fase finale del ciclo di vita delle batterie. I requisiti relativi alla fase finale del ciclo di vita sono necessari per far fronte alle implicazioni ambientali delle batterie e in particolare per sostenere la creazione di mercati del riciclaggio e di mercati delle materie prime secondarie provenienti dai rifiuti di batterie. Per raggiungere l’obiettivo previsto di affrontare l’intero ciclo di vita delle batterie in un unico strumento giuridico, evitando nel contempo ostacoli al commercio e distorsioni della concorrenza e salvaguardando l’integrità del mercato interno, le norme che stabiliscono i requisiti relativi alle batterie dovrebbero essere applicate in modo uniforme a tutti gli operatori economici dell’Unione e non lasciare spazio a divergenze nell’attuazione da parte degli Stati membri. È pertanto opportuno sostituire la direttiva 2006/66/CE con un regolamento. |
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(11) |
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le categorie di batterie immesse sul mercato o messe in servizio all’interno dell’Unione, a prescindere dal fatto che siano state prodotte nell’Unione o importate. Dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che una batteria sia incorporata in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli o altrimenti aggiunta ai prodotti, o che una batteria sia immessa sul mercato o messa in servizio separatamente all’interno dell’Unione. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che una batteria sia specificamente progettata per un prodotto o sia di uso generale e a prescindere dal fatto che sia incorporata in un prodotto o sia fornita insieme a un prodotto in cui deve essere usata o separatamente dallo stesso. L’immissione sul mercato si considera avvenuta quando la batteria è stata messa a disposizione per la prima volta sul mercato dell’Unione, essendo fornita dal fabbricante o dall’importatore per la distribuzione, il consumo o l’uso nell’ambito di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito. Pertanto, le batterie immagazzinate nell’Unione da distributori, compresi rivenditori, grossisti e servizi vendite dei fabbricanti, prima della data di applicazione dei requisiti pertinenti del presente regolamento non sono tenute a soddisfare tali requisiti. |
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(12) |
Il presente regolamento dovrebbe prevenire e ridurre gli effetti negativi delle batterie sull’ambiente e assicurare una catena del valore sicura e sostenibile per tutte le batterie, tenendo conto, per esempio, dell’impronta di carbonio del processo di produzione delle batterie, dell’approvvigionamento etico di materie prime e della sicurezza dell’approvvigionamento, e agevolando il riutilizzo, il cambio di destinazione e il riciclaggio. Dovrebbe mirare a migliorare la prestazione ambientale delle batterie e delle attività di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle batterie, quali i produttori, i distributori e gli utilizzatori finali e, in particolare, quegli operatori direttamente coinvolti nel trattamento e nel riciclaggio di rifiuti di batterie. Tali misure contribuiranno a garantire la transizione verso un’economia circolare e la competitività a lungo termine dell’Unione e dovrebbero contribuire al funzionamento efficiente del mercato interno, tenendo conto al contempo di un livello elevato di protezione ambientale. Il presente regolamento dovrebbe inoltre avere l’obiettivo di prevenire e ridurre gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di batterie sulla salute umana e sull’ambiente e dovrebbe mirare a ridurre l’uso delle risorse e favorire l’applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti. Pertanto, al fine di evitare che le divergenze ostacolino la libera circolazione delle batterie, mediante la definizione di obblighi e requisiti uniformi in tutto il mercato interno, l’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) costituisce la base giuridica appropriata per il presente regolamento. Nella misura in cui il presente regolamento contiene norme specifiche sulla gestione dei rifiuti di batterie, la base giuridica appropriata, per quanto riguarda tali normi specifiche, è l’articolo 192, paragrafo 1, TFUE. |
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(13) |
È opportuno assoggettare ai requisiti applicabili alle batterie i prodotti immessi sul mercato come pacchi batterie, che sono batterie o gruppi di elementi collegati o racchiusi in un involucro esterno in modo da formare un’unità completa pronta all’uso da parte degli utilizzatori finali o nelle applicazioni non destinata ad essere scissa o aperta dall’utilizzatore finale e che rispondono alla definizione di batteria, o elementi di batteria che rispondono alla definizione di batteria. |
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(14) |
Le batterie che possono essere rese pronte all’uso da parte dell’utilizzatore finale con strumenti comunemente disponibili utilizzando un kit «fai da te» dovrebbero essere considerate batterie ai fini del presente regolamento. L’operatore economico che immette sul mercato tali kit dovrebbe essere soggetto al presente regolamento. |
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(15) |
Nel quadro dell’ampio ambito di applicazione del presente regolamento, è opportuno distinguere tra diverse categorie di batterie in base alla loro progettazione e al loro uso, indipendentemente dalla loro composizione chimica. La distinzione ai sensi della direttiva 2006/66/CE tra batterie portatili, da un lato, e batterie per autoveicoli, dall’altro, dovrebbe essere ulteriormente sviluppata per rispecchiare meglio i nuovi sviluppi nell’uso delle batterie. Le batterie usate per la trazione dei veicoli elettrici e che, ai sensi della direttiva 2006/66/CE, rientrano nella categoria delle batterie industriali, rappresentano una parte significativa e in crescita del mercato per via della rapida diffusione dei veicoli elettrici per il trasporto su strada. È pertanto opportuno classificare le batterie usate per la trazione dei veicoli per il trasporto su strada come una nuova categoria distinta di batterie per veicoli elettrici. Le batterie usate per la trazione di mezzi di trasporto leggeri, come le biciclette elettriche e i monopattini elettrici, non erano classificate come una categoria distinta di batteria a norma della direttiva 2006/66/CE. Tali batterie costituiscono tuttavia una parte significativa del mercato alla luce del loro uso crescente nella mobilità urbana sostenibile. È pertanto opportuno classificare tali batterie come una nuova categoria distinta di batterie, vale a dire le batterie per mezzi di trasporto leggeri. Le batterie usate per la trazione di altri veicoli adibiti al trasporto, compreso il trasporto ferroviario, aereo e per vie navigabili o le macchine mobili non stradali, continuano a rientrare nella categoria delle batterie industriali ai sensi del presente regolamento. La categoria delle batterie industriali comprende un ampio gruppo di batterie destinate all’uso in attività industriali, infrastrutture di comunicazione, attività agricole o nella produzione e distribuzione di energia elettrica. Le batterie che sono destinate a uso industriale dopo essere state sottoposte alla preparazione per il cambio di destinazione o al cambio di destinazione, sebbene fossero state inizialmente progettate per un uso diverso, dovrebbero essere considerate batterie industriali ai sensi del presente regolamento. In aggiunta a questo elenco non esaustivo di esempi, qualsiasi batteria con un peso superiore a 5 kg che non rientri in altre categorie ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere considerata una batteria industriale. Ai fini del presente regolamento, le batterie usate per lo stoccaggio di energia in contesti privati o domestici dovrebbero essere considerate batterie industriali. Le batterie usate per la trazione di veicoli muniti di ruote considerati giocattoli ai sensi della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) non dovrebbero essere considerate, ai fini del presente regolamento, batterie per mezzi di trasporto leggeri bensì batterie portatili. |
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(16) |
Dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio all’interno dell’Unione per la prima volta, una batteria può essere sottoposta a riutilizzo, cambio di destinazione, rifabbricazione, preparazione per il riutilizzo o preparazione per il cambio di destinazione. Ai fini del presente regolamento, in conformità del quadro dell’Unione sulla regolamentazione dei prodotti, una batteria usata, vale a dire una batteria che è stata sottoposta a riutilizzo è considerata già immessa sul mercato quando è stata messa a disposizione sul mercato per l’uso o la distribuzione per la prima volta. Per contro, le batterie che sono state sottoposte a preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione sono considerate immesse di nuovo sul mercato e dovrebbero pertanto essere conformi al presente regolamento. Inoltre, in conformità del quadro dell’Unione sulla regolamentazione dei prodotti, una batteria usata che sia stata importata da un paese terzo è considerata immessa sul mercato quando entra nell’Unione per la prima volta. Pertanto, una batteria che sia stata sottoposta a riutilizzo, cambio di destinazione, rifabbricazione, preparazione per il riutilizzo o preparazione per il cambio di destinazione e che sia stata importata da un paese terzo dovrebbe essere conforme al presente regolamento. |
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(17) |
La rifabbricazione comprende un’ampia gamma di operazioni tecniche che possono essere effettuate sulle batterie o sui rifiuti di batterie. Per quanto riguarda i rifiuti di batterie, la rifabbricazione può essere considerata preparazione per il riutilizzo o preparazione per il cambio di destinazione. Per questo motivo, non è necessario prevedere nel presente regolamento un regime specifico per la rifabbricazione dei rifiuti di batterie che sia diverso dal regime riguardante la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione dei rifiuti di batterie. Per quanto riguarda le batterie usate, la rifabbricazione ha l’obiettivo di ripristinare le prestazioni originarie di una batteria. In questo senso, la rifabbricazione può essere vista come un caso estremo di riutilizzo che comporta lo smontaggio e la valutazione degli elementi e dei moduli della batteria e la sostituzione di una certa quantità di tali elementi e moduli. Per differenziare la rifabbricazione dal semplice riutilizzo, il ripristino della capacità della batteria almeno al 90 % della sua capacità nominale originaria dovrebbe essere considerato rifabbricazione e necessita dell’applicazione di un regime specifico. |
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(18) |
Se l’utilizzatore finale è un consumatore e la batteria è stata sottoposta a preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione, tale batteria dovrebbe essere oggetto di un contratto di vendita conforme alla direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). In particolare, i requisiti di detta direttiva riguardano la conformità del prodotto, la responsabilità del venditore, compresa la possibilità di una durata più breve del periodo di responsabilità o del termine di prescrizione, l’onere della prova, i rimedi per difetto di conformità, la riparazione o sostituzione del bene e le garanzie commerciali. |
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(19) |
Le batterie dovrebbero essere progettate e fabbricate in modo da ottimizzarne le prestazioni, la durabilità e la sicurezza e ridurne al minimo l’impronta ambientale. È opportuno stabilire requisiti specifici per la sostenibilità delle batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh, delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie per veicoli elettrici, in quanto tali batterie rappresentano il segmento di mercato che si prospetta in maggior espansione nei prossimi anni. |
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(20) |
Per quanto riguarda la sicurezza delle batterie per veicoli elettrici e delle batterie per l’avviamento, l’illuminazione e l’accensione (batterie per autoveicoli), affinché l’omologazione UE dei veicoli delle categorie M, N e O a norma del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) resti valida, le batterie riparate o scambiate devono continuare a rispettare i requisiti in materia di sicurezza applicabili. In caso di modifica dei dati relativi alla sicurezza, sono necessarie ulteriori ispezioni o prove per verificare la continua conformità ai requisiti su cui si basa l’omologazione UE esistente. |
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(21) |
In linea con la comunicazione della Commissione del 12 maggio 2021 dal titolo «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti — Piano d’azione dell’UE: «Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo»», le politiche dell’Unione dovrebbero basarsi sul principio dell’azione preventiva alla fonte. Nella sua comunicazione del 14 ottobre 2020 dal titolo «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili — Verso un ambiente privo di sostanze tossiche» («strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili»), la Commissione sottolinea che il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) dovrebbero essere rafforzati in quanto pietre angolari dell’Unione per la regolamentazione delle sostanze chimiche nell’Unione e dovrebbero essere integrati da approcci coerenti per valutare e gestire le sostanze chimiche nella legislazione settoriale vigente. L’uso di sostanze pericolose nelle batterie dovrebbe quindi essere soggetto a restrizioni in primo luogo alla fonte al fine di tutelare la salute umana e l’ambiente e gestire la presenza di tali sostanze nei rifiuti. Il presente regolamento dovrebbe integrare il regolamento (CE) n. 1907/2006 e il regolamento (CE) n. 1272/2008 e consentire l’adozione di misure di gestione dei rischi connesse alle sostanze che comprendano la fase dei rifiuti. |
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(22) |
Oltre alle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, è opportuno stabilire restrizioni per la presenza di mercurio, cadmio e piombo in alcune categorie di batterie. Le batterie usate nei veicoli che beneficiano di un’esenzione a norma dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) dovrebbero essere escluse dal divieto di contenere cadmio. A fini di ulteriori restrizioni relative alle sostanze presenti nelle batterie o utilizzate nella loro fabbricazione, è opportuno effettuare una mappatura delle sostanze che destano preoccupazione, definite nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili come sostanze che hanno un effetto cronico sulla salute umana o sull’ambiente, quali le sostanze che figurano nell’elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 e nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, ma anche quelle che ostacolano il riciclaggio di materie prime secondarie sicure e di alta qualità, nel contesto della valutazione delle sostanze prevista nel piano d’azione comune per la valutazione pubblicato nel sito web dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche istituita a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 («Agenzia»). |
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(23) |
Affinché possa essere debitamente affrontata la questione delle sostanze che, se usate nelle batterie o presenti nei rifiuti di batterie, presentano un rischio inaccettabile per la salute umana o per l’ambiente, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all’articolo 290 TFUE, riguardo alla modifica delle restrizioni relative alle sostanze nelle batterie. |
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(24) |
È opportuno che la procedura di valutazione per l’adozione di nuove restrizioni e la modifica delle restrizioni esistenti relative alle sostanze nelle batterie e nei rifiuti di batterie sia completamente allineata al regolamento (CE) n. 1907/2006. Per garantire l’efficacia del processo decisionale, del coordinamento e della gestione degli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del presente regolamento, l’Agenzia dovrebbe svolgere compiti specifici inerenti alla valutazione dei rischi posti dalle sostanze in fase di fabbricazione e uso delle batterie e dei rischi che potrebbero insorgere al termine del ciclo di vita delle batterie, nonché alla valutazione degli elementi socioeconomici e all’analisi delle alternative, conformemente agli orientamenti pertinenti dell’Agenzia stessa. Pertanto il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l’analisi socioeconomica dell’Agenzia dovrebbero agevolare lo svolgimento di taluni compiti affidati all’Agenzia dal presente regolamento. |
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(25) |
Al fine di garantire che il presente regolamento sia coerente con qualsiasi futura modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 o di altri futuri atti legislativi dell’Unione relativi ai criteri di sostenibilità per le sostanze e i prodotti chimici pericolosi, la Commissione dovrebbe valutare se sia necessario modificare gli articoli 6, 86, 87 e 88 del presente regolamento. Se del caso, la Commissione dovrebbe proporre modifiche al presente regolamento in un futuro regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 o in altri futuri atti legislativi dell’Unione in materia di criteri di sostenibilità per le sostanze e i prodotti chimici pericolosi. |
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(26) |
Al fine di promuovere un modello economico europeo sostenibile, la Commissione dovrebbe, se del caso, proporre modifiche delle disposizioni del presente regolamento che disciplinano le restrizioni relative alle sostanze presenti nelle batterie e nei rifiuti di batterie, compresa l’introduzione di un divieto di esportazione delle batterie non conformi a tali restrizioni. |
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(27) |
Il massiccio impiego di batterie previsto in settori quali la mobilità e lo stoccaggio di energia dovrebbe aiutare a ridurre le emissioni di carbonio; tuttavia, per sfruttare al massimo questo potenziale è necessario che il ciclo di vita completo delle batterie abbia un’impronta di carbonio contenuta. Secondo le regole di categoria relative all’impronta ambientale di prodotto (Product Environmental Footprint Category Rules — PEFCR) per le batterie ricaricabili ad alta energia specifica per applicazioni mobili, i cambiamenti climatici sono la seconda categoria di impatto connessa alle batterie dopo l’estrazione e l’uso di minerali e metalli. Le batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh, le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie per veicoli elettrici immesse sul mercato dell’Unione dovrebbero pertanto essere corredate di una dichiarazione dell’impronta di carbonio. L’armonizzazione delle norme tecniche per il calcolo dell’impronta di carbonio di tutte le batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh, di tutte le batterie per mezzi di trasporto leggeri e di tutte le batterie per veicoli elettrici immesse sul mercato dell’Unione costituisce un presupposto per introdurre l’obbligo di una dichiarazione dell’impronta di carbonio e per stabilire in un secondo momento classi di prestazione per l’impronta di carbonio, che consentiranno l’individuazione delle batterie che presentano un’impronta di carbonio complessiva più contenuta. Non si prevede che i requisiti in materia di informazione ed etichettatura sull’impronta di carbonio delle batterie producano da soli il cambiamento comportamentale necessario a garantire il raggiungimento dell’obiettivo dell’Unione di decarbonizzare i settori della mobilità e dello stoccaggio dell’energia, in linea con gli obiettivi concordati a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici. Dovrebbero pertanto essere introdotte soglie massime di carbonio dopo un’apposita valutazione d’impatto volta a determinarne i valori. Nel proporre il livello della soglia massima dell’impronta di carbonio la Commissione dovrebbe, tra le altre cose, tenere conto della distribuzione relativa dei valori dell’impronta di carbonio delle batterie presenti sul mercato, dei progressi compiuti nella riduzione dell’impronta di carbonio delle batterie immesse sul mercato dell’Unione e del contributo effettivo e potenziale di questa misura agli obiettivi dell’Unione in materia di mobilità sostenibile e neutralità climatica al più tardi entro il 2050. Per favorire la trasparenza riguardo all’impronta di carbonio delle batterie e riorientare il mercato dell’Unione verso batterie con una minore impronta di carbonio, indipendentemente dal luogo in cui sono prodotte, è giustificato un aumento graduale e cumulativo dei requisiti relativi all’impronta di carbonio. Per effetto di tali requisiti, le emissioni di carbonio evitate durante il ciclo di vita delle batterie contribuiranno agli obiettivi climatici dell’Unione, in particolare a quello di raggiungere la neutralità climatica al più tardi entro il 2050. Ciò potrebbe inoltre contribuire all’adozione di altre politiche a livello dell’Unione e nazionale, ad esempio tramite incentivi o criteri in materia di appalti pubblici verdi, che promuovano la produzione di batterie con un minore impatto ambientale. |
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(28) |
Le soglie massime dell’impronta di carbonio durante il ciclo di vita dovrebbero essere adeguate alle esigenze future. Pertanto, nell’adottare un atto delegato che determina la soglia massima dell’impronta di carbonio durante il ciclo di vita, la Commissione deve tenere conto dei migliori processi di fabbricazione e di produzione disponibili e garantire che i criteri tecnici da essa selezionati siano coerenti con l’obiettivo del presente regolamento di garantire che le batterie immesse sul mercato dell’Unione garantiscano un elevato livello di protezione della salute umana, della sicurezza delle persone e dei beni materiali e dell’ambiente. |
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(29) |
Varie sostanze presenti nelle batterie, come il cobalto, il piombo, il litio o il nichel, sono ottenute da risorse scarse e non facilmente reperibili nell’Unione, e alcune sono considerate materie prime critiche dalla Commissione. In linea con la comunicazione della Commissione del 5 maggio 2021 dal titolo «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell’Europa», l’Unione deve rafforzare la propria autonomia strategica e aumentare la propria resilienza nell’eventualità di interruzioni dell’approvvigionamento dovute a crisi sanitarie o di altro tipo. Il miglioramento della circolarità e dell’efficienza delle risorse, con un aumento del riciclaggio e del recupero di queste materie prime, contribuirà al raggiungimento di tale obiettivo. |
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(30) |
Un maggiore uso di materie prime di recupero sosterrebbe lo sviluppo dell’economia circolare e consentirebbe un uso delle materie prime più efficiente sotto il profilo delle risorse, riducendo allo stesso tempo la dipendenza dell’Unione dalle materie prime provenienti da paesi terzi. Nel caso delle batterie ciò vale in particolare per il cobalto, il piombo, il litio e il nichel. È necessario pertanto promuovere il recupero di tali materiali dai rifiuti stabilendo un requisito relativo al livello di contenuto riciclato delle batterie che usano cobalto, piombo, litio e nichel nei materiali attivi. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire obiettivi obbligatori per il contenuto riciclato di cobalto, piombo, litio e nichel che dovrebbero essere raggiunti entro il 2031. Per cobalto, litio e nichel dovrebbero essere fissati obiettivi più elevati entro il 2036. Tutti gli obiettivi dovrebbero tenere conto della disponibilità dei rifiuti da cui tali materiali possono essere recuperati, della fattibilità tecnica dei processi di recupero e di fabbricazione coinvolti, nonché del tempo necessario affinché gli operatori economici adattino i loro processi di approvvigionamento e fabbricazione. Pertanto, prima che tali obiettivi obbligatori diventino applicabili, il requisito relativo al contenuto riciclato dovrebbe essere limitato alla divulgazione di informazioni sul contenuto riciclato. I rifiuti della fabbricazione di batterie sono probabilmente la principale fonte di materie prime secondarie per la fabbricazione di batterie a causa dell’aumento della produzione delle stesse e dovrebbero essere sottoposti agli stessi processi di riciclaggio dei rifiuti post-consumo. Pertanto, i rifiuti della fabbricazione di batterie dovrebbero essere conteggiati come parte degli obiettivi per il contenuto riciclato allo scopo di accelerare lo sviluppo della necessaria infrastruttura di riciclaggio. Tuttavia, i sottoprodotti della fabbricazione di batterie che sono riutilizzati nel processo di produzione, come gli scarti di fabbricazione, non costituiscono rifiuti e non dovrebbero pertanto essere conteggiati come parte degli obiettivi per il contenuto riciclato. |
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(31) |
Al fine di tener conto del rischio di approvvigionamento insufficiente di cobalto, piombo, litio e nichel e per valutare la disponibilità di queste materie prime, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all’articolo 290 TFUE, riguardo alla modifica degli obiettivi relativi alla percentuale minima di cobalto, piombo, litio o nichel riciclato presente nei materiali attivi delle batterie. |
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(32) |
Al fine di tenere conto dei cambiamenti delle tecnologie per le batterie aventi un impatto sui tipi di materiali che possono essere recuperati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all’articolo 290 TFUE, per integrare il presente regolamento inserendo ulteriori materie prime e i relativi obiettivi nell’elenco delle quote minime di contenuto riciclato presente nei materiali attivi delle batterie. |
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(33) |
Al fine di garantire che i calcoli e le verifiche della percentuale di cobalto, piombo, litio e nichel recuperata siano accurati e affidabili e di garantire che vi sia una maggiore certezza del diritto, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di cobalto, litio o nichel presente nei materiali attivi e che è stata recuperata dai rifiuti della fabbricazione di batterie o dai rifiuti post-consumo e della percentuale di piombo presente nella batteria e che è stata recuperata dai rifiuti, e il formato della documentazione tecnica relativa a tali percentuali, per ogni modello di batterie per anno e per stabilimento di fabbricazione. È opportuno escludere da tale metodologia il riutilizzo di materiali, quali rilavorati, rimacinati o residui generati nel processo di fabbricazione delle batterie, che possono essere recuperati nello stesso processo che ha generato il materiale. |
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(34) |
Le batterie immesse sul mercato dell’Unione dovrebbero essere durevoli e ad alte prestazioni. È quindi necessario fissare parametri di prestazione e durabilità per le batterie portatili di uso generale, per le batterie industriali ricaricabili, per le batterie per mezzi di trasporto leggeri e per le batterie per veicoli elettrici. Per quanto concerne le batterie per veicoli elettrici, il gruppo di lavoro informale dell’UNECE sui veicoli elettrici e l’ambiente ha sviluppato requisiti di durabilità dei veicoli che devono applicarsi nell’Unione, mediante un regolamento futuro, all’omologazione dei veicoli a motore e di motori e ai sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7) («regolamento Euro 7»). Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire solo requisiti in materia di informazione sulle prestazioni e sulla durabilità delle batterie per veicoli elettrici. D’altro canto, nel settore delle batterie per lo stoccaggio dell’energia, i metodi di misurazione esistenti per la prova delle prestazioni e della durabilità non sono considerati sufficientemente precisi e rappresentativi da consentire l’introduzione di requisiti minimi. L’introduzione di requisiti minimi relativi alle prestazioni e alla durabilità di tali batterie dovrebbe essere accompagnata dalla pubblicazione di norme armonizzate o specifiche comuni adeguate. |
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(35) |
Al fine di ridurre l’impatto ambientale del ciclo di vita delle batterie, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dei parametri di prestazione e durabilità per le batterie portatili di uso generale e per le batterie industriali ricaricabili e alla fissazione dei valori minimi di tali parametri. Tali atti delegati dovrebbero inoltre stabilire in che modo tali valori minimi debbano applicarsi alle batterie sottoposte a rifabbricazione. |
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(36) |
Al fine di garantire che le norme dell’Unione in materia di prestazione elettrochimica e durabilità delle batterie per veicoli elettrici siano coerenti con le specifiche tecniche del gruppo di lavoro informale dell’UNECE sui veicoli elettrici e l’ambiente e alla luce del progresso tecnico e scientifico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dei parametri di prestazione e durabilità per le batterie per veicoli elettrici. Per i valori minimi di tali parametri per le batterie per veicoli elettrici incorporate nei veicoli a motore, è opportuno stabilire requisiti minimi in materia di prestazioni mediante un futuro regolamento Euro 7, basato sui requisiti minimi in materia di prestazioni stabiliti nel regolamento tecnico mondiale n. 22 delle Nazioni Unite sulla durabilità delle batterie di bordo per i veicoli elettrificati. |
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(37) |
Alcune batterie non ricaricabili di uso generale possono essere inefficienti in termini di uso di risorse ed energia. È opportuno stabilire requisiti oggettivi sulle prestazioni e la durabilità di tali batterie al fine di garantire che sul mercato siano immesse meno batterie portatili non ricaricabili di uso generale a basse prestazioni, in particolare se una valutazione del ciclo di vita indica che l’uso alternativo di batterie ricaricabili comporterebbe nel complesso benefici ambientali. Per le batterie incorporate nei telefoni cellulari e nei tablet è opportuno stabilire requisiti in materia di prestazioni e durabilità relativi a tali batterie mediante un regolamento futuro sulla progettazione ecocompatibile riguardante i telefoni e i tablet e aggiornare il regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione (10) relativo ai computer e ai server informatici. Per le altre batterie portatili incorporate in altri apparecchi, come gli attrezzi da giardinaggio o gli utensili elettrici senza fili, la possibilità di stabilire requisiti minimi in materia di prestazioni e durabilità dovrebbe essere affrontata nei pertinenti atti giuridici sui prodotti, come gli atti di esecuzione a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), o in altri atti giuridici dell’Unione. |
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(38) |
Al fine di garantire che le batterie portatili incorporate negli apparecchi, una volta che tali apparecchi sono divenuti rifiuti, siano oggetto di una raccolta differenziata, di un trattamento e di un riciclaggio di alta qualità, è necessario stabilire disposizioni che assicurino la rimovibilità e la sostituibilità delle batterie in tali apparecchi. Durante la rimozione o la sostituzione delle batterie portatili in un apparecchio, è opportuno garantire la sicurezza dei consumatori, in linea con il diritto dell’Unione e in particolare con le norme di sicurezza dell’Unione. Una batteria portatile dovrebbe essere considerata rimovibile dall’utilizzatore finale quando può essere rimossa mediante l’uso di strumenti disponibili in commercio e senza che sia necessario l’uso di utensili speciali, a meno che non siano forniti gratuitamente, o attrezzi proprietari, energia termica o solventi per lo smontaggio. Gli strumenti disponibili in commercio sono considerati strumenti disponibili sul mercato per tutti gli utilizzatori finali senza che questi ultimi debbano fornire prove di eventuali diritti di proprietà e che possono essere utilizzati senza restrizioni, ad eccezione di restrizioni relative a motivi di salute e sicurezza. Le disposizioni generali del presente regolamento dovrebbero applicarsi fatti salvi i requisiti in materia di sicurezza e manutenzione dei dispositivi medici professionali per la diagnostica per immagini e la radioterapia, quali definiti nel regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, quali definiti nel regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), e potrebbero essere integrate da requisiti stabiliti per particolari prodotti alimentati da batterie a norma delle misure di esecuzione di cui alla direttiva 2009/125/CE. Qualora altre normative dell’Unione stabiliscano requisiti più specifici, per motivi di sicurezza, riguardanti la rimozione delle batterie dai prodotti, come ad esempio i giocattoli, è opportuno che si applichino tali norme specifiche. |
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(39) |
Al fine di garantire la sicurezza degli utilizzatori finali, il presente regolamento dovrebbe prevedere una deroga limitata per le batterie portatili ai requisiti in materia di rimovibilità e sostituibilità stabiliti per le batterie portatili relative agli apparecchi che incorporano batterie portatili e appositamente progettati per essere utilizzati, per la maggior parte del servizio attivo degli stessi, in un ambiente periodicamente soggetto a spruzzi d’acqua, flussi d’acqua o immersione in acqua e destinati a essere lavabili o risciacquabili. Tale deroga dovrebbe applicarsi solo quando non è possibile, mediante una nuova progettazione dell’apparecchio, garantire la sicurezza dell’utilizzatore finale e un uso continuo sicuro dell’apparecchio dopo che l’utilizzatore finale ha correttamente seguito le istruzioni per rimuovere e sostituire la batteria. In caso di applicazione della deroga, il prodotto dovrebbe essere progettato in modo tale da rendere la batteria rimovibile e sostituibile solo da professionisti indipendenti e non dagli utilizzatori finali. |
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(40) |
Per quanto riguarda le batterie per veicoli elettrici e le batterie per autoveicoli riparate, i requisiti in materia di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) si applicano ai veicoli omologati delle categorie M, N e O e alle batterie progettate e costruite per tali veicoli. È importante che la sicurezza di tali batterie durante la riparazione possa essere valutata sulla base di prove non distruttive adattate ad esse. Per quanto riguarda le batterie per mezzi di trasporto leggeri riparate, la Commissione elaborerà norme sulla sicurezza dei dispositivi di micromobilità, basandosi sull’esperienza acquisita a livello nazionale e locale in materia di requisiti di sicurezza, come annunciato nella comunicazione della Commissione del 14 dicembre 2021 dal titolo «Il nuovo quadro dell’UE per la mobilità urbana». Per quanto riguarda le altre batterie riparate destinate ai consumatori o che potrebbero essere utilizzate da questi ultimi, si applicano i requisiti della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15). |
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(41) |
L’interoperabilità dei caricatori per categorie specifiche di batterie potrebbe ridurre rifiuti e costi non necessari a vantaggio dei consumatori e di altri utilizzatori finali. Dovrebbe quindi essere possibile ricaricare le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie ricaricabili incorporate in categorie specifiche di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzando caricatori comuni che consentano l’interoperabilità all’interno di ciascuna categoria di batterie. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere che la Commissione valuti come introdurre norme armonizzate per i caricatori comuni per tali categorie di batterie, esclusi i dispositivi di ricarica per le categorie e le classi di apparecchiature radio di cui alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16). |
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(42) |
Le batterie per autoveicoli e le batterie per veicoli elettrici incorporate nei veicoli a motore dovrebbero essere rimovibili e sostituibili da professionisti indipendenti. È opportuno prendere in considerazione la revisione della direttiva 2000/53/CE per garantire che tali batterie possano essere rimosse, sostituite e smontate, anche per quanto riguarda gli elementi di giunzione, fissaggio e sigillatura. Ai fini della progettazione, della fabbricazione e della riparazione delle batterie per autoveicoli e delle batterie per veicoli elettrici, i fabbricanti dovrebbero fornire le pertinenti informazioni diagnostiche di bordo e informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, su base non discriminatoria, a qualsiasi fabbricante, installatore o riparatore interessato di apparecchiature per i veicoli delle categorie M, N e O, come previsto dal regolamento (UE) 2018/858. La Commissione dovrebbe inoltre incoraggiare l’elaborazione di norme per le tecniche di progettazione e assemblaggio che facilitino la manutenzione, la riparazione e il cambio di destinazione delle batterie e dei pacchi batterie. |
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(43) |
L’affidabilità delle batterie è fondamentale per il funzionamento e la sicurezza di molti prodotti, apparecchi e servizi. Le batterie dovrebbero pertanto essere progettate e fabbricate in modo da garantire che non rappresentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per i beni materiali o per l’ambiente. Ciò è particolarmente importante per i sistemi fissi di stoccaggio dell’energia a batteria, che attualmente non sono disciplinati da altri atti legislativi dell’Unione. È pertanto opportuno stabilire i parametri da considerare nelle prove di sicurezza di tali batterie e integrare detti parametri con le norme applicabili delle organizzazioni europee di normazione. |
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(44) |
È opportuno che le batterie siano etichettate per fornire agli utilizzatori finali informazioni chiare, affidabili e trasparenti su di esse e sui relativi rifiuti. Tali informazioni consentirebbero agli utilizzatori finali di prendere decisioni consapevoli nel momento in cui acquistano e smaltiscono le batterie e ai gestori di rifiuti di trattare adeguatamente i rifiuti di batterie. Le batterie dovrebbero essere dotate di un’etichetta recante tutte le informazioni necessarie sulle loro caratteristiche principali, tra cui la capacità e la quantità della presenza di alcune sostanze pericolose. Per garantirne la disponibilità nel tempo, tali informazioni dovrebbero essere rese disponibili anche mediante codici QR che sono stampati o incisi sulle batterie o apposti sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento delle batterie, e dovrebbero rispettare le linee guida della norma ISO/IEC 18004:2015. Il codice QR dovrebbe dare accesso al passaporto di prodotto della batteria. Le etichette e i codici QR dovrebbero essere accessibili alle persone con disabilità conformemente alla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). |
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(45) |
L’inclusione sull’etichetta della batteria di informazioni sulle prestazioni delle batterie sono essenziali per garantire che gli utilizzatori finali, specialmente i consumatori, prima dell’acquisto siano adeguatamente informati e in particolare che dispongano di una base comune per confrontare diverse batterie. Pertanto, le batterie portatili non ricaricabili dovrebbero essere dotate di un’etichetta con l’indicazione «non ricaricabile» e recante le informazioni sulla durata media minima in caso di utilizzo in applicazioni specifiche. Ciò è importante anche per fornire orientamenti all’utilizzatore finale sulla modalità di smaltimento appropriato dei rifiuti di batterie. |
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(46) |
Per i sistemi fissi di stoccaggio dell’energia a batteria, le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie per veicoli elettrici che usano un sistema di gestione delle batterie, l’utilizzatore finale, o altri terzi che agiscono per conto di tale utilizzatore finale, dovrebbe poter determinare in qualsiasi momento, sulla base dei dati memorizzati nel sistema di gestione delle batterie, lo stato di salute delle stesse e la loro durata di vita prevista. L’accesso in sola lettura a tali dati dovrebbe essere fornito in qualsiasi momento alla persona che ha acquistato la batteria o ai terzi che agiscono per suo conto, ai fini della valutazione del valore residuo della batteria, facilitando la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione, il cambio di destinazione o la rifabbricazione o la messa a disposizione della batteria ad aggregatori indipendenti, quali definiti nella direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), che gestiscono centrali elettriche virtuali nelle reti elettriche. I dati dovrebbero pertanto essere aggiornati. Dovrebbero essere aggiornati almeno quotidianamente e con maggiore frequenza laddove ciò sia necessario per uno scopo specifico. Le specifiche tecniche che scaturiscono dai lavori del gruppo di lavoro informale dell’UNECE sui veicoli elettrici e l’ambiente sull’accesso ai dati nei veicoli elettrici dovrebbero essere considerate un parametro di riferimento per lo stato di salute e la durata di vita prevista delle batterie per veicoli elettrici. Tali requisiti dovrebbero applicarsi congiuntamente al diritto dell’Unione in materia di omologazione dei veicoli, che costituisce il quadro giuridico adeguato per trattare, fra l’altro, le funzioni di ricarica intelligente come la ricarica veicolo-rete, veicolo-carico, veicolo-veicolo, veicolo-batteria esterna e veicolo-edificio. |
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(47) |
Diversi requisiti specifici per prodotto di cui al presente regolamento, tra cui quelli relativi a prestazioni, durabilità, cambio di destinazione e sicurezza, dovrebbero essere misurati utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto delle metodologie di misurazione, norme e calcolo più avanzate riconosciute a livello generale. Al fine di garantire che non vi siano ostacoli agli scambi nel mercato interno, le norme dovrebbero essere armonizzate a livello dell’Unione. Tali metodi e norme dovrebbero tenere conto, per quanto possibile, dell’uso reale delle batterie e della gamma di comportamenti del consumatore medio ed essere solidi per scoraggiare l’elusione intenzionale e non intenzionale. Una volta che il riferimento a tale norma sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), le batterie che soddisfano tale norma dovrebbero essere considerate conformi ai requisiti specifici di cui al presente regolamento, a condizione che siano raggiunti i valori minimi stabiliti per tali requisiti specifici per prodotto.Al fine di evitare la duplicazione delle specifiche tecniche, da un lato, e di massimizzare l’efficienza e tenere conto dei più elevati livelli di competenze e delle conoscenze più all’avanguardia, dall’altro, la Commissione dovrebbe mirare a richiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di redigere una norma laddove non esistano norme. In assenza di norme pubblicate al momento dell’applicazione dei requisiti specifici per prodotto o in caso di risposta insoddisfacente da parte dell’organizzazione europea di normazione competente, la Commissione dovrebbe adottare, in casi eccezionali e giustificati e previa consultazione dei portatori di interessi pertinenti, specifiche comuni mediante atti di esecuzione. La conformità a tali specifiche dovrebbe dar luogo anche alla presunzione di conformità. Qualora, in una fase successiva, si rilevino lacune nelle specifiche comuni, la Commissione dovrebbe modificarle o abrogarle mediante un atto di esecuzione. Successivamente al momento in cui i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, eventuali specifiche comuni dovrebbero essere abrogate entro un termine ragionevole che consenta ai fabbricanti di tenere conto delle modifiche. |
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(48) |
La partecipazione attiva al lavoro dei comitati internazionali di normazione costituisce un importante presupposto strategico per l’immissione sul mercato delle future tecnologie per le batterie. La partecipazione europea ad alcuni di tali comitati è stata meno efficace rispetto a quanto avrebbe potuto essere. La partecipazione europea dovrebbe essere migliorata per rafforzare la voce dell’Unione nella normazione globale, anche al fine di rafforzare la competitività delle imprese dell’Unione, di ridurre le dipendenze dell’Unione e di proteggere gli interessi, gli obiettivi politici e i valori dell’Unione. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto monitorare e coordinare l’approccio europeo alla normazione internazionale. Le norme armonizzate che integrano l’attuazione del presente regolamento dovrebbero tenere conto delle norme internazionali esistenti, in particolare a livello di IEC e ISO. |
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(49) |
La Commissione dovrebbe garantire che ci sia coerenza in relazione alle norme armonizzate e alle specifiche comuni previste dal presente regolamento, incluso nel riesame del regolamento (UE) n. 1025/2012. |
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(50) |
Per garantire un accesso effettivo alle informazioni a fini di vigilanza del mercato, per adattarsi alle nuove tecnologie e per garantire la resilienza in caso di crisi globali, come la pandemia di COVID-19, dovrebbe essere possibile fornire online, sotto forma di un’unica dichiarazione di conformità UE, informazioni sulla conformità a tutti gli atti dell’Unione applicabili alle batterie. |
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(51) |
Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) stabilisce norme riguardanti l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE. Detto regolamento dovrebbe essere applicabile alle batterie oggetto del presente regolamento al fine di garantire che i prodotti che beneficiano della libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione soddisfino requisiti che offrono un livello elevato di protezione degli interessi pubblici, ad esempio la salute umana, la sicurezza delle persone e l’ambiente. |
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(52) |
Per consentire agli operatori economici e alle autorità competenti, rispettivamente, di dimostrare e verificare la conformità delle batterie messe a disposizione sul mercato al presente regolamento, è necessario prevedere procedure di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21) stabilisce moduli per le procedure di valutazione della conformità, che vanno dalla meno alla più rigorosa a seconda del livello di rischio connesso e del livello di sicurezza richiesto. Conformemente a tale decisione, qualora sia richiesta una valutazione della conformità le procedure da utilizzare sono scelte fra tali moduli. Sono necessarie solide procedure di valutazione della conformità per garantire che le batterie siano conformi ai requisiti nuovi e complessi in materia di impronta di carbonio e contenuto riciclato e agli obblighi relativi al dovere di diligenza stabiliti nel presente regolamento. |
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(53) |
La marcatura CE apposta su una batteria ne indica la conformità al presente regolamento. I principi generali che disciplinano la marcatura CE e la relazione con altre marcature sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 765/2008. Tali principi dovrebbero applicarsi alla marcatura CE sulle batterie. Al fine di garantire che le batterie siano conservate, utilizzate e smaltite in modo sicuro dal punto di vista della tutela della salute umana e dell’ambiente, è opportuno stabilire norme specifiche per l’apposizione della marcatura CE per le batterie. |
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(54) |
Le procedure di valutazione della conformità stabilite nel presente regolamento richiedono l’intervento di organismi di valutazione della conformità. Al fine di garantire un’attuazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento, tali organismi dovrebbero essere notificati alla Commissione dalle autorità degli Stati membri. |
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(55) |
Data la novità e la complessità dei requisiti in materia di sostenibilità, prestazioni, sicurezza, etichettatura e informazione delle batterie a norma del presente regolamento e al fine di garantire un livello di qualità uniforme nella valutazione della conformità delle batterie, è necessario stabilire requisiti per le autorità di notifica che sono coinvolte nella valutazione, nella notifica e nel controllo degli organismi di valutazione della conformità che sono stati notificati alla Commissione, diventando così organismi notificati. In particolare è opportuno garantire che l’autorità di notifica sia obiettiva e imparziale rispetto alle sue attività e disponga di un numero sufficiente di membri del personale competenti a livello tecnico per svolgere i suoi compiti. Alle autorità di notifica dovrebbe inoltre essere imposto di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ottenute, pur consentendo loro di scambiare informazioni sugli organismi notificati con le autorità nazionali, le autorità di notifica di altri Stati membri e la Commissione per garantire la coerenza nella valutazione della conformità. |
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(56) |
È indispensabile che tutti gli organismi notificati espletino le proprie funzioni allo stesso livello e in condizioni di concorrenza leale e autonomia. Pertanto il presente regolamento dovrebbe stabilire requisiti relativi agli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per svolgere le attività di valutazione della conformità. Tali requisiti dovrebbero continuare ad applicarsi come presupposto per mantenere aggiornata la competenza dell’organismo notificato. Per garantire la propria autonomia, l’organismo notificato e il personale da esso impiegato dovrebbero essere tenuti a rimanere indipendenti dagli operatori economici della catena del valore delle batterie e da altre società, comprese le associazioni di categoria e le società madri e affiliate. L’organismo notificato dovrebbe essere tenuto a fornire prove documentali della propria indipendenza e a fornire la documentazione all’autorità di notifica. Gli organismi notificati assicurano la rotazione del personale che svolge differenti compiti di valutazione della conformità. |
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(57) |
Se un organismo di valutazione della conformità dimostra che la batteria è conforme ai criteri fissati nelle norme armonizzate, si dovrebbe presumere che essa sia conforme ai requisiti prescrizioni stabiliti dal presente regolamento. |
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(58) |
Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse a tale valutazione o fanno ricorso a una affiliata. Alcune attività e processi decisionali, relativi sia alla valutazione della conformità delle batterie sia ad altre attività interne all’organismo notificato, dovrebbero tuttavia essere svolti esclusivamente dall’organismo notificato al fine di garantirne l’indipendenza e l’autonomia. Inoltre, al fine di assicurare il livello di tutela richiesto per le batterie da immettere sul mercato dell’Unione, è opportuno che i subappaltatori e le società affiliate di valutazione della conformità rispettino gli stessi requisiti applicati agli organismi notificati in relazione allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità ai sensi del presente regolamento. |
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(59) |
Poiché i servizi offerti dagli organismi notificati in uno Stato membro potrebbero riguardare batterie messe a disposizione sul mercato in tutta l’Unione, è opportuno dare agli altri Stati membri e alla Commissione la possibilità di sollevare obiezioni in merito a un organismo notificato. La Commissione, nel corso delle sue indagini, può chiedere il parere di un impianto di prova dell’Unione, designato a norma del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (22). Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per richiedere all’autorità di notifica l’adozione di misure correttive qualora un organismo notificato non rispetti o non rispetti più i requisiti del presente regolamento. |
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(60) |
Per facilitare e accelerare la procedura di valutazione della conformità, la certificazione e, in ultima analisi, l’accesso al mercato, e in considerazione della novità e della complessità dei requisiti per le batterie in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione delle batterie stabiliti nel presente regolamento, è fondamentale che gli organismi notificati abbiano accesso continuativo a tutte le apparecchiature e a tutti gli impianti di prova necessari e che applichino le procedure senza creare un onere inutile per gli operatori economici. Per gli stessi motivi, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, è necessario che gli organismi notificati applichino in modo coerente le procedure di valutazione della conformità. |
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(61) |
Prima dell’adozione di una decisione definitiva sul rilascio del certificato di conformità per una batteria, l’operatore economico che desidera immettere la batteria sul mercato dovrebbe essere autorizzato a presentare documentazione complementare una volta. |
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(62) |
La Commissione dovrebbe consentire un coordinamento e una cooperazione adeguati tra gli organismi notificati. |
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(63) |
È opportuno stabilire gli obblighi per gli operatori economici relativi all’immissione sul mercato o alla messa in servizio delle batterie. Ai fini del presente regolamento il termine «operatore economico» dovrebbe essere inteso in modo da includere il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore, il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che sia soggetta agli obblighi relativi alla fabbricazione, messa a disposizione, immissione sul mercato o messa in servizio delle batterie. Le batterie, ai fini del presente regolamento, dovrebbero includere le batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione. |
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(64) |
È opportuno prevedere che i requisiti per le batterie messe in servizio senza essere state precedentemente immesse sul mercato debbano essere identici a quelli applicabili alle batterie che sono immesse sul mercato prima di essere messe in servizio. Ciò riguarda, ad esempio, le batterie che il fabbricante utilizza per i propri scopi o le batterie che, per le loro caratteristiche, possono essere montate e testate solo nel luogo della loro destinazione finale. Tuttavia, per evitare la necessità di dimostrare due volte la conformità per lo stesso prodotto, le batterie immesse sul mercato non dovrebbero essere soggette alle stesse prescrizioni al momento della messa in servizio. |
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(65) |
Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità delle batterie ai requisiti del presente regolamento, in funzione del ruolo che rivestono nella catena di approvvigionamento, per garantire un livello elevato di protezione dell’interesse pubblico, ad esempio la salute umana, la sicurezza delle persone, la protezione dei beni materiali e dell’ambiente. |
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(66) |
Tutti gli operatori economici attivi nella catena di approvvigionamento e distribuzione dovrebbero adottare misure adeguate per garantire che sul mercato siano messe a disposizione solo batterie conformi al presente regolamento. È necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun operatore economico nella catena di approvvigionamento e distribuzione. |
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(67) |
Il fabbricante, conoscendo nel dettaglio il processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per espletare la procedura di valutazione della conformità. La valutazione della conformità dovrebbe quindi rimanere obbligo del solo fabbricante. |
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(68) |
Il fabbricante dovrebbe fornire informazioni sufficientemente dettagliate sull’uso previsto della batteria per consentire che l’immissione sul mercato, la messa in servizio, l’uso e la gestione dei rifiuti, compreso il possibile cambio di destinazione, avvengano correttamente e in sicurezza. |
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(69) |
Per facilitare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato e gli utilizzatori finali, gli operatori economici dovrebbero indicare nei recapiti un indirizzo postale e, ove applicabile, di posta elettronica e del sito web. |
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(70) |
Il mercato unico dovrebbe garantire pari condizioni di concorrenza a tutti gli operatori economici e protezione contro la concorrenza sleale. A tal fine, è necessario rafforzare l’applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione relativa alle batterie. Una buona cooperazione tra operatori economici e autorità di vigilanza del mercato è un elemento fondamentale di tale applicazione rafforzata, consentendo di intervenire immediatamente e di adottare misure correttive. È importante che vi sia un operatore economico stabilito nell’Unione in modo che le autorità di vigilanza del mercato abbiano un interlocutore cui poter rivolgere richieste, incluse le richieste di informazioni sulla conformità di una batteria alla normativa di armonizzazione dell’Unione, e che possa collaborare con le autorità di vigilanza del mercato provvedendo a che siano adottate immediate misure correttive per porre rimedio ai casi di non conformità. Gli operatori economici che dovrebbero svolgere tali compiti sono il fabbricante o l’importatore se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, o un rappresentante autorizzato incaricato a tal fine dal fabbricante, o un fornitore di servizi di logistica stabilito nell’Unione per le batterie da esso gestite quando nessun altro operatore economico è stabilito nell’Unione. |
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(71) |
È necessario garantire che le batterie provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell’Unione, siano esse importate separatamente o incorporate o aggiunte in prodotti, siano conformi ai requisiti del presente regolamento e ad altri atti legislativi applicabili dell’Unione e, in particolare, che i fabbricanti abbiano espletato adeguate procedure di valutazione della conformità con riferimento a tali batterie. È pertanto opportuno prevedere disposizioni che impongano agli importatori di fare in modo che le batterie da essi immesse sul mercato e messe in servizio siano conformi ai requisiti del presente regolamento e che la marcatura CE apposta sulle batterie e la documentazione redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali a fini di ispezione, che si tratti di batterie importate come nuove o usate o di batterie sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione. |
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(72) |
All’atto dell’immissione sul mercato o della messa in servizio di una batteria, ciascun importatore dovrebbe indicare sulla stessa il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o marchio registrato, l’indirizzo postale e, ove applicabile, di posta elettronica e del sito web. Dovrebbero essere previste eccezioni qualora le dimensioni della batteria siano troppo ridotte per poter apporre tali informazioni o nel caso in cui l’importatore debba aprire l’imballaggio per apporre il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o marchio registrato, e gli altri dati di contatto. In tali casi eccezionali, l’importatore dovrebbe fornire le informazioni in un documento di accompagnamento della batteria o in un altro modo immediatamente accessibile. Se esiste un imballaggio, l’importatore dovrebbe indicare le informazioni su tale imballaggio. |
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(73) |
Qualora il distributore metta a disposizione sul mercato una batteria dopo l’immissione sul mercato o la messa in servizio a opera del fabbricante o dell’importatore, il distributore dovrebbe agire con la dovuta attenzione per assicurarsi di non compromettere, con la manipolazione, la conformità della batteria ai requisiti del presente regolamento. |
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(74) |
Qualsiasi importatore o distributore che immetta sul mercato o metta in servizio una batteria con il proprio nome o marchio, o modifichi una batteria in un modo tale che potrebbe incidere sulla conformità ai requisiti del presente regolamento, ovvero modifichi la destinazione di una batteria già immessa sul mercato, dovrebbe esserne considerato il fabbricante e dovrebbe pertanto assumersi i relativi obblighi di cui al presente regolamento. |
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(75) |
I distributori, gli importatori e i fornitori di servizi di logistica, vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato eseguiti dalle autorità nazionali e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie relative alla batteria in questione. |
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(76) |
Garantire la rintracciabilità di una batteria in tutta la catena di approvvigionamento contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l’efficienza, e offre trasparenza ai consumatori. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l’operatore economico che ha immesso sul mercato, messo a disposizione sul mercato o messo in servizio batterie non conformi. Gli operatori economici dovrebbero pertanto essere tenuti a conservare per un certo periodo le informazioni sulle operazioni da loro effettuate aventi per oggetto batterie, anche in formato elettronico. |
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(77) |
L’estrazione, la lavorazione e il commercio delle risorse naturali di minerali sono fondamentali per l’approvvigionamento delle materie prime necessarie a produrre batterie. I fabbricanti di batterie, indipendentemente dalla loro posizione o dall’influenza esercitata sui fornitori e dalla loro ubicazione geografica, potrebbero inavvertitamente contribuire ad effetti negativi lungo la catena di approvvigionamento dei minerali. Oltre la metà della produzione mondiale di alcune materie prime è destinata all’uso in applicazioni di batterie. Ad esempio, oltre il 50 % della domanda mondiale di cobalto e oltre il 60 % di quella di litio confluiscono nella produzione di batterie. Circa l’8 % della produzione mondiale di grafite naturale e il 6 % della produzione mondiale di nichel sono impiegati nella fabbricazione di batterie. |
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(78) |
Solo alcuni paesi forniscono le materie prime utilizzate nella fabbricazione delle batterie e, in alcuni casi, i bassi standard di governance in tali paesi possono aggravare le criticità ambientali e sociali. L’estrazione e la raffinazione del cobalto e del nichel sono collegate a una vasta gamma di questioni sociali e ambientali. Se da un lato gli impatti sociali e ambientali della grafite naturale sono meno rilevanti, dall’altro l’estrazione di grafite naturale può avere gravi impatti sulla salute e sull’ambiente, poiché è effettuata principalmente mediante operazioni artigianali e su piccola scala, per lo più in contesti informali. Ciò, unitamente all’assenza di piani aggiornati regolarmente per la chiusura e il risanamento delle miniere, può comportare la distruzione degli ecosistemi e dei suoli. Il previsto aumento dell’uso del litio nella fabbricazione di batterie eserciterà probabilmente un’ulteriore pressione sulle operazioni di estrazione e di raffinazione. È pertanto opportuno includere il litio nell’ambito di applicazione degli obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie. Il forte incremento previsto della domanda di batterie nell’Unione non dovrebbe contribuire a un aumento dei rischi ambientali e sociali. |
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(79) |
Alcune delle materie prime utilizzate nella fabbricazione di batterie, come cobalto, litio e grafite naturale, sono considerate materie prime critiche per l’Unione, come indicato dalla Commissione nella comunicazione del 3 settembre 2020 dal titolo «Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità» e il loro approvvigionamento sostenibile è necessario affinché l’ecosistema delle batterie dell’Unione funzioni in modo adeguato. |
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(80) |
I soggetti della catena di approvvigionamento delle batterie hanno già avviato una serie di iniziative su base volontaria per incoraggiare l’adesione a pratiche di approvvigionamento sostenibile, tra cui l’iniziativa per la garanzia dell’estrazione responsabile («Initiative for Responsible Mining Assurance»), l’iniziativa per minerali responsabili («Responsible Minerals Initiative») e il quadro di riferimento responsabile per il settore del cobalto («Cobalt Industry Responsible Assessment Framework»). Tuttavia non è certo che le iniziative volontarie volte a istituire regimi relativi al dovere di diligenza garantiranno il rispetto della stessa serie di norme minime da parte di tutti gli operatori economici che immettono batterie sul mercato dell’Unione. |
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(81) |
Nell’Unione gli obblighi generali in materia di dovere di diligenza per taluni minerali e metalli sono stati introdotti dal regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (23). Tale regolamento non riguarda tuttavia i minerali e i materiali usati nella produzione di batterie. |
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(82) |
Pertanto, alla luce della crescita esponenziale della domanda di batterie prevista nell’Unione, è opportuno che un operatore economico che immette una batteria sul mercato dell’Unione stabilisca una strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie. È quindi opportuno stabilire nel presente regolamento requisiti al fine di affrontare i rischi sociali e ambientali inerenti all’estrazione, alla lavorazione e al commercio di determinate materie prime e materie prime secondarie utilizzate ai fini della fabbricazione di batterie. Tale politica dovrebbe riguardare tutti gli operatori nella catena di approvvigionamento e le loro affiliate e i loro subappaltatori che estraggono, lavorano e commerciano determinate materie prime e materie prime secondarie. |
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(83) |
Nell’attuazione di una strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie basata sul rischio, l’operatore economico dovrebbe basarla su norme e principi relativi al dovere di diligenza riconosciuti a livello internazionale, come quelli contenuti nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, nei dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite, negli orientamenti per l’analisi sociale del ciclo di vita dei prodotti del programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP), nella dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), nelle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e nelle linee guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese. Tali norme e principi che ogni operatore economico dovrebbe adattare al proprio contesto e alle circostanze specifiche, sottendono un’intesa comune tra i governi e i portatori di interessi. Per quanto riguarda l’estrazione, la lavorazione e il commercio delle risorse naturali di minerali usate nella produzione di batterie, le linee guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio rappresentano una norma riconosciuta a livello internazionale che affronta i rischi specifici di gravi violazioni dei diritti umani e gli sforzi profusi a lungo dai governi e dai portatori di interessi per stabilire buone pratiche in questo ambito. |
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(84) |
Secondo le norme e i principi delle Nazioni Unite, dell’ILO e dell’OCSE, il dovere di diligenza è un processo costante, proattivo e reattivo attraverso il quale le aziende possono garantire il rispetto dei diritti umani e dell’ambiente e la loro estraneità ai conflitti. Il dovere di diligenza basato sul rischio si riferisce alle misure che le imprese dovrebbero adottare per individuare, prevenire, mitigare e comunque affrontare gli effetti negativi associati alle loro attività o decisioni di approvvigionamento. Gli operatori economici dovrebbero condurre consultazioni informate, efficaci e significative con le comunità interessate. Un’impresa può valutare i rischi posti dalle proprie attività e relazioni e adottare misure di mitigazione, che possono includere la richiesta di informazioni aggiuntive, la negoziazione al fine di porre rimedio alla situazione, la sospensione o l’interruzione dell’impegno con i fornitori, in linea con le norme pertinenti previste dalla legislazione nazionale e internazionale, le raccomandazioni sulla condotta responsabile delle imprese formulate dalle organizzazioni internazionali, gli strumenti sostenuti dai governi, le iniziative volontarie del settore privato, le proprie strategie e i propri sistemi interni. Questo approccio aiuta anche ad adeguare l’esercizio del dovere di diligenza in proporzione alla portata delle attività dell’impresa o delle sue relazioni nella catena di approvvigionamento. |
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(85) |
Sebbene i regimi relativi al dovere di diligenza del settore privato possano supportare gli operatori economici nell’adempimento dei loro obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie conformemente alle linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali e ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, sugli operatori economici dovrebbe incombere la responsabilità individuale di adempimento agli obblighi relativi al dovere di diligenza previsti dal presente regolamento. |
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(86) |
È opportuno adottare o modificare le strategie obbligatorie relative al dovere di diligenza per le batterie, che dovrebbero tenere conto come minimo delle principali categorie di rischio sociale e ambientale. Tali strategie dovrebbero riguardare gli impatti attuali e prevedibili sulle questioni sociali, in particolare i diritti umani, la salute e la sicurezza delle persone, la salute e la sicurezza sul lavoro e i diritti dei lavoratori, da un lato, e quelli sull’ambiente, in particolare l’uso delle risorse idriche, la protezione del suolo, l’inquinamento atmosferico, i cambiamenti climatici e la biodiversità, nonché la protezione della vita della comunità, dall’altro. |
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(87) |
Per quanto riguarda le categorie di rischio sociale, le strategie relative al dovere di diligenza per le batterie dovrebbero affrontare i rischi in relazione alla protezione dei diritti umani, compresi la salute umana, la vita della comunità, inclusa quella delle popolazioni indigene, la tutela dei minori e la parità di genere, in linea con il diritto internazionale dei diritti umani. È opportuno che le strategie relative al dovere di diligenza per le batterie includano informazioni su come l’operatore economico contribuisce a prevenire violazioni dei diritti umani e sugli strumenti predisposti nell’ambito del suo assetto d’impresa per combattere la corruzione attiva e passiva. È inoltre opportuno che le strategie relative al dovere di diligenza per le batterie garantiscano la corretta attuazione delle norme delle convenzioni fondamentali dell’ILO elencate nell’allegato I della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell’ILO. |
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(88) |
Le violazioni dei diritti umani sono comuni nelle zone di conflitto e ad alto rischio ricche di risorse. Tali zone meritano pertanto un’attenzione particolare nella strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie degli operatori economici. Il regolamento (UE) 2017/821 contiene disposizioni relative a un elenco indicativo, non esaustivo e regolarmente aggiornato di zone di conflitto e ad alto rischio. Tale elenco è pertinente anche per l’attuazione delle disposizioni relative al dovere di diligenza per le batterie di cui al presente regolamento. |
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(89) |
Per quanto riguarda le categorie di rischio ambientale, le strategie relative al dovere di diligenza per le batterie dovrebbero affrontare i rischi per la protezione dell’ambiente naturale e della diversità biologica in linea con la convenzione sulla diversità biologica, prendendo in considerazione le comunità locali e la protezione e lo sviluppo di tali comunità. Le strategie relative al dovere di diligenza per le batterie dovrebbero inoltre affrontare i rischi connessi ai cambiamenti climatici, in linea con l’accordo di Parigi (24), adottato il 12 dicembre 2015 nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi delle Nazioni Unite»), nonché i rischi ambientali disciplinati da altre convenzioni internazionali in materia di ambiente. |
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(90) |
Gli obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie relativi all’identificazione e all’attenuazione dei rischi ambientali e sociali associati alle materie prime utilizzate nella fabbricazione delle batterie dovrebbero contribuire all’attuazione della risoluzione UNEP 4/19 sulla gestione delle risorse minerarie, che riconosce l’importante contributo del settore minerario al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile. |
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(91) |
Altri atti giuridici dell’Unione che stabiliscono requisiti relativi al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento dovrebbero applicarsi per le batterie nella misura in cui il presente regolamento non contiene disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, la stessa natura e lo stesso effetto che possano essere adattate alla luce di future modifiche legislative. Tali atti giuridici potrebbero trattare la responsabilità civile delle imprese per i danni derivanti dal mancato rispetto dei requisiti relativi al dovere di diligenza. Qualora tali atti giuridici non affrontino o non affrontino completamente le conseguenze in materia di responsabilità civile degli obblighi in materia di dovere di diligenza per le batterie di cui al presente regolamento, dovrebbe essere possibile affrontarle tramite norme nazionali. |
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(92) |
A fini di adeguamento agli sviluppi nella catena del valore delle batterie, comprese le variazioni dell’entità e della natura dei pertinenti rischi ambientali e sociali, e al progresso tecnico e scientifico sul fronte delle batterie e della loro composizione chimica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell’elenco di materie prime e categorie di rischio, dell’elenco degli strumenti internazionali e degli obblighi in materia di dovere di diligenza per le batterie. |
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(93) |
Al fine di stabilire l’equivalenza dei regimi relativi al dovere di diligenza sviluppati dai governi, dalle associazioni settoriali e da gruppi di organizzazioni interessate, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. |
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(94) |
Al fine di consentire una valutazione adeguata, solida e coerente dei regimi relativi al dovere di diligenza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i criteri e la metodologia per determinare se i regimi relativi al dovere di diligenza consentono agli operatori economici di adempiere agli obblighi in materia di dovere di diligenza di cui al presente regolamento. |
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(95) |
Sono necessarie norme armonizzate per la gestione dei rifiuti onde garantire che i produttori e gli altri operatori economici siano soggetti alle stesse norme in tutti gli Stati membri al momento di adempiere la responsabilità estesa del produttore per le batterie e onde garantire un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente nell’intera Unione. La responsabilità estesa del produttore può contribuire a ridurre l’uso complessivo delle risorse, in particolare riducendo la produzione di rifiuti di batterie e gli effetti negativi legati alla gestione dei rifiuti di batterie. Per conseguire un livello elevato di recupero dei materiali occorre potenziare al massimo la raccolta differenziata dei rifiuti di batterie e garantire che tutti i rifiuti di batterie raccolti siano riciclati attraverso processi che raggiungano un’efficienza di riciclaggio minima comune. Dalla valutazione della direttiva 2006/66/CE effettuata dalla Commissione è emerso che una delle carenze di tale direttiva è dovuta al fatto che le sue disposizioni non erano sufficientemente dettagliate, il che ha comportato un’attuazione non omogenea e ha creato notevoli ostacoli al funzionamento dei mercati del riciclaggio e livelli di riciclaggio non ottimali. Norme più dettagliate e armonizzate eviterebbero pertanto distorsioni del mercato per la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di batterie e garantirebbero un’attuazione omogenea dei requisiti in tutta l’Unione. Ciò risulterebbe inoltre in un’ulteriore armonizzazione della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti forniti dagli operatori economici e favorirebbe il funzionamento del mercato delle materie prime secondarie. |
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(96) |
Per garantire l’ottemperanza agli obblighi a norma del presente regolamento e per controllare e verificare il rispetto del presente regolamento da parte dei produttori e delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, è necessario che gli Stati membri designino una o più autorità competenti. |
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(97) |
Il presente regolamento si fonda sulle norme di gestione dei rifiuti e sui principi generali stabiliti dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25), che dovrebbero essere adattati per tenere conto della specifica natura dei rifiuti di batterie. Affinché la raccolta dei rifiuti di batterie sia organizzata nel modo più efficace possibile, è importante che sia effettuata in prossimità sia del luogo in cui le batterie sono vendute che dell’utilizzatore finale. I rifiuti di batterie dovrebbero essere raccolti separatamente dagli altri flussi di rifiuti, quali metalli, carta e cartone, vetro, plastica, legno, tessuti e rifiuti organici. Inoltre, dovrebbe essere possibile raccogliere i rifiuti di batterie sia insieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che insieme ai veicoli fuori uso, attraverso regimi di raccolta nazionali istituiti sulla base della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (26) e della direttiva 2000/53/CE. Sebbene la direttiva 2006/66/CE stabilisca norme specifiche per le batterie, è necessario un approccio coerente e complementare che sfrutti le strutture di gestione dei rifiuti esistenti e le armonizzi ulteriormente. Di conseguenza, e al fine di mettere efficacemente in atto la responsabilità estesa del produttore in materia di gestione dei rifiuti, è opportuno imporre obblighi allo Stato membro in cui le batterie sono messe a disposizione sul mercato per la prima volta. |
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(98) |
Per controllare l’adempimento da parte dei produttori dei loro obblighi per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti di batterie messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, è necessario che in ogni Stato membro l’autorità competente istituisca e gestisca un registro. Le informazioni contenute nel registro dovrebbero essere accessibili agli enti che svolgono un ruolo nel controllo del rispetto e dell’applicazione della responsabilità estesa del produttore. Dovrebbe essere possibile che tale registro sia il registro nazionale istituito a norma della direttiva 2006/66/CE. I produttori dovrebbero essere tenuti a registrarsi al fine di fornire le informazioni necessarie per consentire alle autorità competenti di controllare l’adempimento degli obblighi da parte dei produttori. È opportuno che gli obblighi di registrazione siano semplificati in tutta l’Unione. |
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(99) |
Nel caso di organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore gestite dallo Stato, non essendoci il mandato del produttore rappresentato, i requisiti di cui al presente regolamento relativi a tali mandati non si applicano. |
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(100) |
In considerazione del principio «chi inquina paga» è opportuno che gli obblighi di gestione dei rifiuti di batterie siano in capo ai produttori. In questo contesto, i produttori dovrebbero essere intesi in modo da includere tutti i fabbricanti, gli importatori o i distributori che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, anche mediante contratti a distanza definiti all’articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (27), forniscono per la prima volta una batteria per la distribuzione o l’uso, anche se incorporata in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, nel territorio di uno Stato membro a titolo commerciale. |
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(101) |
I produttori dovrebbero assumere la responsabilità estesa del produttore per la gestione delle batterie nella fase finale del ciclo di vita. Dovrebbero pertanto sostenere i costi legati alla raccolta, al trattamento e al riciclaggio di tutte le batterie raccolte, all’effettuazione di indagini sulla composizione dei flussi di rifiuti urbani misti, alla comunicazione di informazioni sulle batterie e sui rifiuti di batterie e alla fornitura agli utilizzatori finali e ai gestori di rifiuti di informazioni sulle batterie e sul riutilizzo e la gestione adeguati dei rifiuti di batterie. Le nuove norme in materia di responsabilità estesa del produttore di cui al presente regolamento sono intese a garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente e della salute nell’Unione massimizzando la raccolta differenziata dei rifiuti di batterie e garantendo che tutte le batterie raccolte siano riciclate attraverso processi che raggiungano elevati tassi di efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali alla luce dei progressi tecnici e scientifici. Gli obblighi connessi alla responsabilità estesa del produttore dovrebbero applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza. I produttori dovrebbero poter esercitare tali obblighi collettivamente, attraverso organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore che si assumano la responsabilità per loro conto. È opportuno che i produttori o le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore siano soggetti ad autorizzazione e che dimostrino la disponibilità dei mezzi finanziari necessari per coprire i costi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore. Nello stabilire le norme amministrative e procedurali per l’autorizzazione dei produttori ai fini della conformità individuale, e per i singoli produttori e delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, ai fini della conformità collettiva, gli Stati membri dovrebbero poter differenziare i processi per i singoli produttori e quelli per le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore allo scopo di limitare gli oneri amministrativi a carico dei singoli produttori. In tale contesto, dovrebbe essere possibile considerare le autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva 2008/98/CE come autorizzazioni ai fini del presente regolamento. Ove necessario per evitare distorsioni del mercato interno e al fine di garantire condizioni uniformi per la modulazione dei contributi finanziari versati dai produttori alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. I gestori di rifiuti che effettuano operazioni di raccolta e trattamento in conformità del presente regolamento dovrebbero essere oggetto di una procedura di selezione da parte dei produttori delle batterie pertinenti o delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità dei produttori che agiscono per loro conto, conformemente alla direttiva 2008/98/CE. Se le operazioni di gestione dei rifiuti hanno luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui una batteria è stata messa a disposizione sul mercato per la prima volta, i produttori dovrebbero coprire i costi sostenuti dai gestori di rifiuti nello Stato membro in cui hanno luogo le operazioni di gestione dei rifiuti. Nella discussione su eventuali proposte di atti legislativi dell’Unione in materia di veicoli fuori uso e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, è opportuno prendere in considerazione l’istituzione di un meccanismo transfrontaliero di responsabilità estesa del produttore per i rifiuti di batterie, comprese quelle incorporate in veicoli o apparecchiature, tra i soggetti interessati. È inoltre opportuno prendere in considerazione l’adozione di altre misure, quali gli strumenti di gestione e verifica delle informazioni, compresi, se del caso, i rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore, i gestori di rifiuti, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, il passaporto digitale del prodotto e i registri dei produttori, nonché i sistemi nazionali di immatricolazione dei veicoli per quanto riguarda le batterie per veicoli elettrici. |
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(102) |
La responsabilità estesa del produttore dovrebbe inoltre applicarsi agli operatori economici che immettono sul mercato una batteria risultante dalla preparazione per il riutilizzo, dalla preparazione per il cambio di destinazione, da operazioni di cambio di destinazione o rifabbricazione. Pertanto, l’operatore economico che ha originariamente immesso la batteria sul mercato non dovrebbe sostenere i costi aggiuntivi che potrebbero risultare dalla gestione dei rifiuti derivanti dalle successive fasi del ciclo di vita di tale batteria. Gli operatori economici soggetti alla responsabilità estesa del produttore dovrebbero poter istituire un meccanismo di ripartizione dei costi basato sull’attribuzione dei costi effettivi di gestione dei rifiuti. |
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(103) |
Il presente regolamento è una lex specialis in relazione alla direttiva 2008/98/CE per i requisiti minimi in materia di responsabilità estesa del produttore per quanto riguarda gli obiettivi di raccolta e riciclaggio, il ritiro da parte dei distributori e la seconda vita. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a definire la responsabilità estesa del produttore stabiliti nel presente regolamento, conformemente alla direttiva 2008/98/CE e al diritto nazionale che recepisce detta direttiva. Inoltre, laddove il presente regolamento non preveda la piena armonizzazione di cui al capo VIII, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere misure supplementari su tali temi specifici, a condizione che tale ulteriore regolamentazione sia conforme alla direttiva 2008/98/CE e coerente con il diritto nazionale che recepisce detta direttiva e con il presente regolamento. |
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(104) |
Il presente regolamento dovrebbe specificare in che modo gli obblighi in materia di tracciabilità degli operatori commerciali di cui al regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (28) devono essere applicati alle piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori che offrono batterie, comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, e ai consumatori ubicati nell’Unione in relazione ai registri dei produttori istituiti a norma del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, tutti i produttori che offrono batterie, comprese quelle incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, mediante contratti a distanza direttamente a consumatori ubicati in uno Stato membro, siano essi stabiliti in uno Stato membro o in un paese terzo, dovrebbero essere considerati operatori commerciali quali definiti nel regolamento (UE) 2022/2065. A norma di tale regolamento, i fornitori di piattaforme online che rientrano nell’ambito di applicazione del capo III, sezione 4, dello stesso e che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori dovrebbero ottenere da tali produttori informazioni concernenti il registro dei produttori in cui sono registrati, il loro numero di registrazione e un’autocertificazione attestante l’impegno a rispettare i requisiti in materia di responsabilità estesa del produttore stabiliti nel presente regolamento. L’attuazione delle norme in materia di tracciabilità degli operatori commerciali per la vendita di batterie online è soggetta alle norme di applicazione di cui al regolamento (UE) 2022/2065. |
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(105) |
Al fine di garantire un riciclaggio di alta qualità nella catena di approvvigionamento delle batterie, di aumentare la diffusione di materie prime secondarie di qualità e di proteggere l’ambiente, dovrebbero essere previsti tassi elevati di raccolta e riciclaggio dei rifiuti di batterie. La raccolta dei rifiuti di batterie è un passo fondamentale per recuperare i materiali di valore presenti nelle batterie attraverso il riciclaggio di queste e per mantenere la catena di approvvigionamento delle batterie all’interno dell’Unione, stimolando l’autonomia strategica dell’Unione in questo settore. Tale riciclaggio facilita inoltre l’accesso ai materiali recuperati che possono essere utilizzati per la fabbricazione di nuovi prodotti. |
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(106) |
I produttori dovrebbero essere responsabili del finanziamento e dell’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di batterie. A tal fine dovrebbero istituire una rete di ritiro e raccolta e relative campagne di informazione che coprano l’intero territorio di ciascun Stato membro. Tali reti dovrebbero essere vicine all’utilizzatore finale e non si dovrebbero concentrare solo sulle batterie e sulle aree redditizie dal punto di vista della raccolta di rifiuti di batterie. La rete di raccolta dovrebbe comprendere i distributori, gli impianti di trattamento autorizzati a trattare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e veicoli fuori uso e le discariche per i rifiuti domestici, e su base volontaria altri soggetti, come le autorità pubbliche e le scuole. Al fine di verificare e migliorare l’efficacia della rete di raccolta e delle relative campagne di informazione, è opportuno effettuare periodicamente indagini sulla composizione, almeno a livello NUTS 2, come previsto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (29), dei rifiuti urbani misti e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti, per determinare la quantità di rifiuti di batterie portatili in essi contenuti. |
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(107) |
I rifiuti di batterie dovrebbero poter essere raccolti insieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, attraverso regimi di raccolta nazionali istituiti sulla base della direttiva 2012/19/UE, e insieme ai veicoli fuori uso in conformità della direttiva 2000/53/CE. In tali casi un requisito minimo obbligatorio di trattamento dovrebbe essere la rimozione delle batterie dai rifiuti di apparecchi raccolti e dai veicoli fuori uso. Dopo essere state rimosse dai rifiuti di apparecchi raccolti e dai veicoli fuori uso, le batterie dovrebbero essere soggette ai requisiti del presente regolamento. In particolare, tali rifiuti di batterie dovrebbero essere conteggiati ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di raccolta per la categoria di batterie in questione e soggetti ai requisiti di trattamento e riciclaggio previsti dal presente regolamento. |
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(108) |
Considerando l’impatto ambientale e la perdita di materiali dovuti alla mancata raccolta differenziata dei rifiuti di batterie, che di conseguenza non vengono trattati in modo ecocompatibile, è opportuno continuare ad applicare e incrementare progressivamente l’obiettivo di raccolta per i rifiuti di batterie portatili stabilito dalla direttiva 2006/66/CE. In considerazione dell’attuale aumento delle vendite di batterie per mezzi di trasporto leggeri e del fatto che esse hanno una durata di vita più lunga rispetto alle batterie portatili, è opportuno fissare un obiettivo specifico di raccolta per i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, distinto dall’obiettivo di raccolta applicabile ai rifiuti di batterie portatili. A causa dell’atteso sviluppo del mercato delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie portatili e dell’aumento della loro durata di vita stimata, la metodologia per calcolare e verificare gli obiettivi di raccolta dovrebbe essere rivista per stabilire meglio l’effettivo volume di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri e di batterie portatili disponibile per la raccolta. Pertanto, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla conseguente modifica di tale metodologia e degli obiettivi di raccolta. È fondamentale che una nuova metodologia «Disponibile per la raccolta» mantenga o aumenti, rispetto alla metodologia esistente, il livello di ambizione ambientale per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri e di batterie portatili. Sulla base di uno studio del Centro comune di ricerca sugli obiettivi di raccolta alternativi per i rifiuti di batterie portatili e di batterie per mezzi di trasporto leggeri, si stima che un obiettivo di raccolta per i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri pari al 51 % entro il 31 dicembre 2028 e al 61 % entro il 31 dicembre 2031, calcolato sulla base dei quantitativi di batterie per mezzi di trasporto leggeri messi a disposizione sul mercato in uno Stato membro, corrisponderà a un obiettivo di raccolta per i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri pari al 79 % entro il 31 dicembre 2028 e all’85 % entro il 31 dicembre 2031, calcolato sulla base dei quantitativi di batterie per mezzi di trasporto leggeri disponibili per la raccolta in uno Stato membro. Gli obiettivi di raccolta per i rifiuti di batterie portatili e i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri dovrebbero essere rivisti. Tale revisione dovrebbe poter tenere conto anche della possibilità di aggiungere due sottocategorie di batterie portatili, vale a dire ricaricabili e non ricaricabili, con tassi di raccolta distinti. La Commissione dovrebbe preparare una relazione che accompagni tali revisioni. |
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(109) |
Al fine di massimizzare la raccolta e ridurre i rischi per la sicurezza, è opportuno che la Commissione valuti la fattibilità e i potenziali benefici dell’istituzione di un sistema di restituzione dei depositi per le batterie, in particolare per le batterie portatili di uso generale. È opportuno tenere conto, in tale valutazione, dei sistemi nazionali e armonizzati di restituzione dei depositi a livello di Unione. |
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(110) |
Il tasso di raccolta dei rifiuti di batterie portatili dovrebbe continuare ad essere calcolato sulla base delle vendite medie annuali negli anni precedenti, affinché gli obiettivi siano proporzionati al livello di consumo delle batterie in uno Stato membro. Al fine di tenere conto al meglio delle variazioni negli elementi costitutivi della categoria delle batterie portatili, nella durata di vita e nei modelli di consumo delle batterie, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE al fine di modificare la metodologia per il calcolo e la verifica del tasso di raccolta dei rifiuti di batterie portatili, nonché dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri. |
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(111) |
L’obbligo per gli Stati membri di adottare misure relative al conseguimento, da parte dei produttori e, se designate, dalle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, degli obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili e dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, riflette il principio generale secondo cui gli Stati membri sono tenuti a garantire l’efficacia del diritto dell’Unione. |
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(112) |
Dovrebbero essere raccolti tutti i rifiuti di batterie per autoveicoli, i rifiuti di batterie industriali e i rifiuti di batterie per veicoli elettrici. A tal fine è opportuno che i produttori di batterie per autoveicoli, di batterie industriali e di batterie per veicoli elettrici siano obbligati ad accettare e a ritirare gratuitamente dagli utilizzatori finali tutti i rifiuti di batterie per la rispettiva categoria. È opportuno stabilire obblighi di comunicazione dettagliati per tutti i produttori, i gestori di rifiuti e i detentori di rifiuti coinvolti nella raccolta di rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici. |
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(113) |
Alla luce della gerarchia dei rifiuti istituita dalla direttiva 2008/98/CE, che dà priorità alla prevenzione, alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio, e in linea con la medesima direttiva e con la direttiva 1999/31/CE del Consiglio (30), i rifiuti di batterie raccolti non dovrebbero essere smaltiti né sottoposti a un’operazione di recupero di energia. |
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(114) |
Tutti gli impianti autorizzati che effettuano il trattamento delle batterie dovrebbero rispettare requisiti minimi per evitare impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana e consentire un elevato grado di recupero dei materiali presenti nelle batterie. La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) disciplina una serie di attività industriali legate al trattamento dei rifiuti di batterie, per le quali prevede specifici requisiti di autorizzazione e controlli che riflettono le migliori tecniche disponibili. Qualora un’attività industriale legata al trattamento e al riciclaggio delle batterie non sia contemplata dalla direttiva 2010/75/UE, gli operatori dovrebbero in ogni caso essere obbligati ad applicare le migliori tecniche disponibili, definite all’articolo 3, punto 10), di tale direttiva, e ad attenersi ai requisiti specifici stabiliti nel presente regolamento. Se del caso, la Commissione dovrebbe adattare i requisiti del presente regolamento relativi al trattamento e al riciclaggio delle batterie alla luce del progresso scientifico e tecnico e delle nuove tecnologie emergenti nel settore della gestione dei rifiuti. Pertanto è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica di tali requisiti. |
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(115) |
È opportuno stabilire obiettivi di efficienza dei processi di riciclaggio e di recupero dei materiali per garantire un’alta qualità del recupero di materiali per il settore delle batterie, assicurando nel contempo norme comuni chiare per i riciclatori ed evitando distorsioni della concorrenza o altri ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno delle materie prime secondarie provenienti dai rifiuti di batterie. È opportuno definire obiettivi di efficienza di riciclaggio che permettano di misurare la quantità totale di materiali riciclati per le batterie al nichel-cadmio, le batterie al litio e le altre batterie. Si dovrebbero inoltre stabilire obiettivi di recupero dei materiali per il cobalto, il piombo, il litio e il nichel al fine di raggiungere un tasso elevato di recupero dei materiali in tutta l’Unione. È opportuno che continuino ad applicarsi le norme relative al calcolo e alla comunicazione dell’efficienza di riciclaggio di cui al regolamento (UE) n. 493/2012 della Commissione (32). Al fine di garantire che i calcoli e le verifiche dell’efficienza di riciclaggio e dei tassi di recupero dei materiali siano accurati e affidabili e garantiscano una maggiore certezza del diritto, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento definendo la metodologia per il calcolo e la verifica dell’efficienza di riciclaggio e dei tassi di recupero dei materiali nei processi di riciclaggio delle batterie e il formato della documentazione relativa all’efficienza di riciclaggio e al recupero dei materiali per i rifiuti di batterie, nonché alla destinazione e al rendimento delle frazioni derivate finali, conformemente all’allegato XII, parte A. La Commissione dovrebbe inoltre rivedere il regolamento (UE) n. 493/2012 per tenere adeguatamente conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti nei processi di recupero industriale, per estendere l’ambito di applicazione agli obiettivi esistenti e ai nuovi obiettivi e per fornire strumenti per la caratterizzazione dei prodotti intermedi. Gli impianti di trattamento dovrebbero essere incoraggiati a introdurre sistemi di gestione ambientale certificati conformemente al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (33). |
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(116) |
Dovrebbe essere possibile effettuare il trattamento di rifiuti di batterie al di fuori dello Stato membro in cui i rifiuti sono stati raccolti o al di fuori dell’Unione solo se la spedizione dei rifiuti di batterie è conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (34) e al regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione (35) e se il trattamento rispetta i requisiti applicabili a questo tipo di rifiuti in base alla classificazione di cui alla decisione 2000/532/CE della Commissione (36). Tale decisione dovrebbe essere rivista per tenere conto di tutte le composizioni chimiche delle batterie, in particolare i codici per i rifiuti di batterie basati sul litio, al fine di consentire di effettuare correttamente la cernita e la comunicazione di informazioni su tali rifiuti di batterie. Il presente regolamento lascia impregiudicata l’eventuale classificazione dei rifiuti di batterie come rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE. Qualora il trattamento avvenga al di fuori dell’Unione, affinché esso sia conteggiato ai fini delle efficienze e degli obiettivi di riciclaggio, il gestore di rifiuti per conto del quale è effettuato dovrebbe essere tenuto a riferire in merito a detto trattamento all’autorità competente dello Stato membro in cui tali rifiuti di batterie sono state raccolti e a dimostrare che il trattamento ha avuto luogo in condizioni equivalenti a quelle imposte dal presente regolamento e in linea con altra normativa dell’Unione concernente la protezione della salute umana e dell’ambiente. Al fine di stabilire i requisiti in materia di equivalenza del trattamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento mediante la definizione di norme dettagliate contenenti criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti. |
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(117) |
Nel caso in cui i rifiuti di batterie siano esportati dall’Unione per la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione o il riciclaggio, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero fare un uso efficace dei poteri di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 per richiedere prove documentali al fine di accertare la conformità ai requisiti di cui al presente regolamento. |
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(118) |
Le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici che non sono più adatte allo scopo originario per il quale sono state prodotte dovrebbero poter essere utilizzate per uno scopo diverso come batterie fisse per lo stoccaggio di energia. Sta emergendo un mercato per le batterie industriali usate e le batterie per veicoli elettrici usate e al fine di sostenere l’applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti, è quindi opportuno stabilire norme specifiche per consentire un cambio di destinazione responsabile delle batterie usate, tenendo conto del principio di precauzione e garantendo la sicurezza d’uso per gli utilizzatori finali. Tutte le batterie usate dovrebbero essere sottoposte a una valutazione dello stato di salute e della capacità disponibile per accertarne l’idoneità all’uso per scopi diversi da quelli originari. Le batterie risultanti idonee per scopi diversi da quelli originari dovrebbero essere idealmente sottoposte a un cambio di destinazione. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle prescrizioni che i rifiuti di batterie industriali, i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri o i rifiuti di batterie per veicoli elettrici dovrebbero soddisfare per cessare di essere considerati rifiuti, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. |
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(119) |
I produttori e i distributori dovrebbero essere attivamente coinvolti nella fornitura di informazioni agli utilizzatori finali in merito alla raccolta differenziata obbligatoria dei rifiuti di batterie e alla disponibilità di sistemi di raccolta. Dovrebbero inoltre informare gli utilizzatori finali in merito all’importante ruolo svolto da questi ultimi nel garantire una gestione ottimale dal punto di vista ambientale dei rifiuti di batterie. I produttori e i distributori dovrebbero avvalersi di tecnologie dell’informazione aggiornate per comunicare informazioni a tutti gli utilizzatori finali e comunicare informazioni relative alle batterie. Le informazioni dovrebbero essere fornite o con mezzi classici, come manifesti pubblicitari e mediante campagne sui social media, o con mezzi più innovativi, come codici QR apposti sulle batterie che consentano di accedere elettronicamente a siti web. Tali informazioni dovrebbero essere accessibili alle persone con disabilità conformemente alla direttiva (UE) 2019/882. |
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(120) |
Per consentire la verifica dell’adempimento e dell’efficacia degli obblighi di raccolta e trattamento dei rifiuti di batterie, è necessario che gli operatori riferiscano alle autorità competenti in merito. I produttori di batterie e gli altri gestori di rifiuti che raccolgono rifiuti di batterie dovrebbero comunicare per ogni anno civile, se del caso, i dati sulle batterie vendute e sui rifiuti di batterie raccolti. Per quanto riguarda il trattamento, gli obblighi di comunicazione dovrebbero essere imposti rispettivamente ai gestori di rifiuti e ai riciclatori. |
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(121) |
Per ogni anno civile, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione informazioni sulla quantità di batterie fornite sul loro territorio e sulla quantità di rifiuti di batterie raccolti, per categoria e composizione chimica. Per quanto riguarda i rifiuti di batterie portatili e i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, i dati dovrebbero essere comunicati separatamente, consentendo di adeguare i rispettivi obiettivi di raccolta, tenendo conto della quota di mercato di tali batterie e delle loro specifiche finalità e caratteristiche. Dette informazioni dovrebbero essere trasmesse per via elettronica e corredate di una relazione sul controllo della qualità. Al fine di garantire condizioni uniformi per la comunicazione di tali dati e informazioni alla Commissione, nonché per i metodi di verifica, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. |
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(122) |
Per ogni anno civile, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione i tassi di ‘efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali raggiunti, tenendo conto di tutte le singole fasi del processo di riciclaggio e delle frazioni derivate. |
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(123) |
Al fine di aumentare la trasparenza lungo le catene di approvvigionamento e le catene del valore per tutti i portatori di interessi, è necessario prevedere un passaporto della batteria che massimizzi lo scambio di informazioni, consenta di tracciare e rintracciare le batterie, e fornisca informazioni sull’intensità di carbonio dei relativi processi di fabbricazione, nonché sull’origine dei materiali utilizzati e sull’eventuale utilizzo di materiali rinnovabili, come ad esempio il materiale prodotto a partire dalla lignina per sostituire la grafite, sulla composizione delle batterie, comprese le materie prime e le sostanze chimiche pericolose, sulle operazioni e le possibilità di riparazione, cambio di destinazione e smantellamento, e sui processi di trattamento, riciclaggio e recupero cui le batterie potrebbero essere soggette al termine della loro durata di vita. Il passaporto della batteria dovrebbe fornire al pubblico informazioni sulle batterie immesse sul mercato e sui relativi requisiti in materia di sostenibilità. Dovrebbe fornire ai rifabbricanti, agli operatori della seconda vita e ai riciclatori informazioni aggiornate per la manipolazione delle batterie e a soggetti specifici informazioni su misura, ad esempio sullo stato di salute delle batterie. Il passaporto della batteria dovrebbe poter sostenere le autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento, ma non dovrebbe sostituire o modificare le responsabilità delle autorità di vigilanza del mercato, che dovrebbero, in linea con il regolamento (UE) 2019/1020, verificare le informazioni fornite nei passaporti della batteria. |
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(124) |
Alcune informazioni contenute nel passaporto della batteria non dovrebbero essere pubbliche, come le informazioni commerciali sensibili alle quali dovrebbe avere accesso solo un numero limitato di persone aventi un interesse legittimo. Ciò vale per le informazioni sullo smantellamento, compresa la sicurezza, e per le informazioni dettagliate sulla composizione della batteria, che è essenziale per riparatori, rifabbricanti, operatori della seconda vita e riciclatori. Si applica inoltre alle informazioni relative alle singole batterie, che sono essenziali per coloro che hanno acquistato la batteria o per i soggetti che agiscono per loro conto al fine di mettere la batteria a disposizione di aggregatori di energia indipendenti o di partecipanti al mercato dell’energia, valutare il suo valore residuo o la durata di vita residua per l’ulteriore uso e agevolare la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione, il cambio di destinazione o la rifabbricazione della batteria. I risultati delle relazioni di prova dovrebbero essere accessibili solo agli organismi notificati, alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione. |
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(125) |
Il passaporto della batteria dovrebbe consentire agli operatori economici di raccogliere e riutilizzare in modo più efficiente le informazioni e i dati relativi alle singole batterie immesse sul mercato e di compiere scelte più consapevoli nelle attività di pianificazione. Una volta che la batteria è stata immessa sul mercato, in alcuni casi potrebbe essere più pratico per un’altra persona giuridica, come ad esempio un costruttore di veicoli, aggiornare le informazioni contenute nel passaporto. L’operatore economico che immette la batteria sul mercato dovrebbe pertanto essere autorizzato a rilasciare a qualsiasi altro operatore l’autorizzazione scritta ad agire per suo conto. La responsabilità del rispetto delle disposizioni relative al passaporto della batteria dovrebbe incombere all’operatore economico che immette la batteria sul mercato. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del passaporto della batteria, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. |
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(126) |
Affinché il passaporto della batteria sia flessibile, dinamico e orientato al mercato e si evolva in linea con i modelli imprenditoriali, i mercati e l’innovazione, esso dovrebbe basarsi su un sistema di dati decentrato istituito e mantenuto dagli operatori economici. Per assicurare l’introduzione efficace del passaporto della batteria, la progettazione tecnica, i requisiti in materia di dati e il funzionamento del passaporto della batteria dovrebbero rispettare una serie di requisiti tecnici essenziali. Tali requisiti dovrebbero essere sviluppati di pari passo con quelli per i passaporti digitali dei prodotti richiesti da altre normative dell’Unione in materia di progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili. È opportuno stabilire specifiche tecniche per le quali dovrebbero essere presi in considerazione i principi del meccanismo per collegare l’Europa per la rete eDelivery, al fine di garantire l’effettiva attuazione di tali requisiti essenziali, sotto forma di norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o, come opzione alternativa, sotto forma di specifiche comuni adottate dalla Commissione. La progettazione tecnica dovrebbe garantire che il passaporto della batteria contenga i dati in modo sicuro, nel rispetto delle norme in materia di privacy. |
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(127) |
Il regolamento (UE) 2019/1020 stabilisce le norme generali in materia di vigilanza del mercato e di controllo dei prodotti immessi sul mercato dell’Unione o che entrano nel mercato dell’Unione da paesi terzi. Al fine di garantire che le batterie che beneficiano della libera circolazione delle merci soddisfino requisiti volti a offrire un livello elevato di protezione degli interessi pubblici, ad esempio la salute umana, la sicurezza delle persone, la protezione dei beni materiali e dell’ambiente, e per garantire la piena applicabilità degli obblighi, in particolare per quanto riguarda le strategie relative al dovere di diligenza per le batterie di cui al presente regolamento, il regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbe applicarsi anche alle batterie e agli operatori economici contemplati dal presente regolamento. L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbe, pertanto, essere modificato di conseguenza. |
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(128) |
Il regolamento (UE) 2019/1020 impone alle autorità di vigilanza del mercato di effettuare gli opportuni controlli relativi alle caratteristiche dei prodotti su scala adeguata. Esso conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire le condizioni uniformi per i controlli, i criteri per determinare la frequenza dei controlli e la quantità di campioni da controllare in relazione a determinati prodotti o categorie di prodotti. Tale conferimento di poteri dovrebbe applicarsi anche alle batterie disciplinate dal presente regolamento ove siano soddisfatte le condizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1020. |
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(129) |
Il regolamento (UE) 2019/1020 ha introdotto nuovi strumenti per migliorare la conformità e la vigilanza del mercato, che sono pertinenti anche per le batterie. Esso prevede che la Commissione designi un impianto pubblico di prova di uno Stato membro come impianto di prova dell’Unione per determinate categorie di prodotti o per determinati rischi relativi a una categoria di prodotti. La Commissione deve includere le batterie disciplinate dal presente regolamento nel suo prossimo invito a manifestare interesse per la designazione di impianti di prova dell’Unione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267 della Commissione (37). Il regolamento (UE) 2019/1020 prevede inoltre che le autorità di vigilanza del mercato possano svolgere attività congiunte con le organizzazioni che rappresentano gli operatori economici o gli utilizzatori finali, al fine di promuovere la conformità, individuare i casi di non conformità, sensibilizzare e fornire orientamenti in relazione a categorie specifiche di prodotti. Tale possibilità dovrebbe inoltre essere prevista in relazione ai requisiti del presente regolamento. In tale contesto, gli Stati membri o le autorità di vigilanza del mercato potrebbero valutare la possibilità di istituire centri di competenza per le batterie. |
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(130) |
È opportuno che le batterie siano immesse sul mercato solo se non presentano rischi per la salute umana, la sicurezza delle persone, i beni materiali o l’ambiente quando conservate e utilizzate per gli scopi previsti, o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, vale a dire quando siffatte condizioni d’uso potrebbero derivare da un comportamento umano lecito e facilmente prevedibile. |
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(131) |
È opportuno istituire una procedura in base alla quale le parti interessate siano informate delle misure di cui è prevista l’adozione nei confronti di batterie che presentano rischi per la salute umana, la sicurezza delle persone, i beni materiali o l’ambiente. Tale procedura dovrebbe inoltre consentire alle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri, in cooperazione con gli operatori economici pertinenti, di intervenire in una fase precoce nei confronti di tali batterie. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di determinare se le misure nazionali nei confronti di batterie non conformi siano giustificate o meno. |
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(132) |
È opportuno che le autorità di vigilanza del mercato siano autorizzate a richiedere agli operatori economici di adottare misure correttive se constatano che una batteria non è conforme ai requisiti del presente regolamento o che un operatore economico ha violato le norme relative all’immissione o alla messa a disposizione sul mercato della batteria, o alla sostenibilità, alla sicurezza, all’etichettatura e alle informazioni, ovvero al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. |
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(133) |
Gli appalti pubblici costituiscono un settore importante per ridurre gli impatti delle attività umane sull’ambiente e incoraggiare la transizione del mercato verso prodotti più sostenibili. È opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici, quali definite nelle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (38) e 2014/25/UE (39), e gli enti aggiudicatori, quali definiti nella direttiva 2014/25/UE, tengano conto degli impatti ambientali negli appalti riguardanti batterie o prodotti contenenti batterie e garantiscano l’effettivo rispetto dei requisiti in materia sociale e ambientale da parte degli operatori economici, al fine di promuovere e stimolare il mercato per la mobilità e lo stoccaggio dell’energia puliti e a basso consumo energetico e contribuire in tal modo al conseguimento degli obiettivi strategici dell’Unione in materia di ambiente, clima ed energia. |
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(134) |
Quando la Commissione adotta atti delegati ai sensi del presente regolamento è di particolare importanza che durante i lavori preparatori svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (40). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
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(135) |
È opportuno che le competenze di esecuzione attribuite alla Commissione dal presente regolamento e che non riguardano la determinazione della giustificazione delle misure adottate dagli Stati membri nei confronti di batterie non conformi siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (41). |
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(136) |
È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l’adozione di atti di esecuzione nei casi in cui la Commissione accerti che un organismo notificato non soddisfa i requisiti per la notifica, al fine di richiedere all’autorità di notifica di adottare le misure correttive necessarie e all’occorrenza di ritirare la notifica. |
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(137) |
Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla protezione della salute umana o alla sicurezza delle persone, o alla protezione dei beni materiali o dell’ambiente, motivi di urgenza imperativi, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili che determinino il fondamento delle misure nazionali adottate nei confronti di batterie che, pur essendo conformi al presente regolamento, presentano un rischio. |
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(138) |
Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l’attuazione. Le sanzioni previste dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Nell’irrogare le sanzioni è importante tenere debitamente conto della natura, della gravità, della portata, del carattere intenzionale e della reiterazione della violazione e del livello di cooperazione con l’autorità competente della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile. L’irrogazione delle sanzioni deve essere conforme al diritto nazionale e al diritto dell’Unione, in particolare alle garanzie procedurali applicabili e ai principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
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(139) |
Vista la necessità di garantire un livello elevato di protezione ambientale e di tenere conto dei nuovi sviluppi basati su evidenze scientifiche, è opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento e il suo impatto sull’ambiente e sul funzionamento del mercato interno. La Commissione dovrebbe includere nella relazione una valutazione delle disposizioni sulla sostenibilità, la sicurezza, l’etichettatura e i criteri informativi, delle misure relative alla gestione dei rifiuti di batterie e dei requisiti relativi al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. Se del caso, la relazione dovrebbe essere corredata di una proposta di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. |
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(140) |
È necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché gli operatori economici ottemperino agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento e affinché gli Stati membri predispongano le infrastrutture amministrative necessarie all’applicazione del medesimo. È pertanto opportuno rinviare l’applicazione del presente regolamento a una data entro la quale tali preparativi possano ragionevolmente essere completati. |
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(141) |
Per consentire agli Stati membri di adeguare il registro dei produttori istituito dalla direttiva 2006/66/CE e di adottare le necessarie misure amministrative con riferimento all’organizzazione delle procedure di autorizzazione da parte delle autorità competenti, assicurando al tempo stesso continuità agli operatori economici, è opportuno abrogare la direttiva 2006/66/CE a decorrere dal 18 agosto 2025. Gli obblighi previsti da tale direttiva in relazione al controllo e alla comunicazione del tasso di raccolta delle batterie portatili dovrebbero restare in vigore fino al 31 dicembre 2023 e i relativi obblighi di trasmissione dei dati alla Commissione dovrebbero restare in vigore fino al 30 giugno 2025, gli obblighi previsti da tale direttiva in relazione al controllo e alla comunicazione delle efficienze di riciclaggio dei processi di riciclaggio dovrebbero restare in vigore fino al 31 dicembre 2025 e i relativi obblighi di trasmissione dei dati alla Commissione dovrebbero restare in vigore fino al 30 giugno 2027, al fine di garantire la continuità fino all’adozione da parte della Commissione di nuove norme di calcolo e di nuovi formati di comunicazione ai sensi del presente regolamento. |
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(142) |
È importante tenere conto degli impatti ambientali, sociali ed economici nell’attuazione del presente regolamento. Inoltre, al fine di garantire parità di condizioni, è importante che, nell’attuazione del presente regolamento, tutte le tecnologie disponibili pertinenti siano ugualmente prese in considerazione, a condizione che esse permettano la piena conformità delle batterie ai requisiti pertinenti stabiliti nel presente regolamento. Inoltre, non dovrebbero essere imposti oneri amministrativi eccessivi agli operatori economici, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI). |
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(143) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia contribuire al funzionamento del mercato interno e prevenire e ridurre gli effetti negativi delle batterie e dei rifiuti di batterie al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, della sicurezza delle persone, dei beni materiali e dell’ambiente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dell’esigenza di armonizzazione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione per consentire l’immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie all’interno dell’Unione. Stabilisce inoltre requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e la comunicazione.
2. Il presente regolamento impone obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie nei confronti degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie. Stabilisce inoltre i requisiti per gli appalti pubblici verdi riguardanti batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie.
3. Il presente regolamento si applica a tutte le categorie di batterie, vale a dire le batterie portatili, le batterie per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione (batterie per autoveicoli), le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall’uso o dalla finalità delle stesse. Esso si applica anche a batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti,
Ai fini del capo II, quando le batterie immesse sul mercato possono essere considerate come appartenenti a più di una categoria, esse si considerano rientranti nella categoria cui si applicano i requisiti più rigorosi.
4. Nei casi in cui gli elementi o i moduli di batteria sono messi a disposizione sul mercato per l’uso finale, senza essere ulteriormente incorporati o assemblati in pacchi o batterie più grandi, si considera che siano stati immessi sul mercato come batterie ai fini del presente regolamento e si applicano i requisiti per la categoria di batterie più simile. Nei casi in cui tali elementi o moduli di batteria possono essere considerati come appartenenti a più di una categoria di batterie, essi si considerano rientranti nella categoria cui si applicano i requisiti più rigorosi.
5. Il presente regolamento non si applica alle batterie incorporate o specificamente progettate per essere incorporate in:
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a) |
apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza, armi, munizioni e materiale bellico, ad esclusione dei prodotti che non sono destinati a fini specificamente militari; e |
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b) |
apparecchiature progettate per essere inviate nello spazio. |
6. I capi III e VIII del presente regolamento non si applicano alle apparecchiature specificamente progettate per la sicurezza degli impianti nucleari, quali definite all’articolo 3 della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio (42).
Articolo 2
Obiettivi
L’obiettivo del presente regolamento è contribuire al funzionamento efficiente del mercato interno, prevenendo e riducendo nel contempo gli effetti negativi delle batterie sull’ambiente, nonché proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo e riducendo gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di batterie.
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
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1) |
«batteria»: qualsiasi dispositivo che eroga energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, con stoccaggio interno o esterno, costituito da uno o più elementi o moduli di batteria o da pacchi batterie non ricaricabili o ricaricabili e che comprende le batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo o alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione; |
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2) |
«pacco batterie»: qualsiasi gruppo di elementi o moduli di batteria collegati tra loro o racchiusi in un involucro esterno in modo da formare un’unità completa non destinata a essere scissa o aperta dall’utilizzatore finale; |
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3) |
«modulo di batteria»: qualsiasi insieme di elementi di batteria collegati tra loro o racchiusi in un involucro esterno per proteggere gli elementi da impatti esterni e destinato a essere utilizzato singolarmente o in combinazione con altri moduli; |
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4) |
«elemento di batteria»: l’unità funzionale di base di una batteria, composta da elettrodi, elettrolita, contenitore, morsetti e, se del caso, separatori, contenente i materiali attivi la cui reazione genera energia elettrica; |
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5) |
«materiale attivo»: il materiale che reagisce chimicamente per produrre energia elettrica quando l’elemento di batteria si scarica o per stoccare energia elettrica quando la batteria è in carica; |
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6) |
«batteria non ricaricabile»: la batteria non progettata per essere ricaricata elettricamente; |
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7) |
«batteria ricaricabile»: la batteria progettata per essere ricaricata elettricamente; |
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8) |
«batteria con stoccaggio esterno»: una batteria specificamente progettata in modo da stoccare la propria energia esclusivamente in uno o più dispositivi esterni collegati; |
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9) |
«batteria portatile»: la batteria sigillata, con peso pari o inferiore a 5 kg, non progettata specificamente per uso industriale e che non è né una batteria per veicoli elettrici, né una batteria per mezzi di trasporto leggeri, né una batteria per autoveicoli; |
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10) |
«batteria portatile di uso generale»: una batteria portatile, ricaricabile o no, specificamente progettata per essere interoperabile e avente uno dei seguenti formati comuni: 4,5 Volt (3R12), pila a bottone, D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 Volts (PP3); |
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11) |
«batteria per mezzi di trasporto leggeri»: una batteria che è sigillata, ha un peso pari o inferiore a 25 kg ed è specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli muniti di ruote, che possono essere alimentati esclusivamente da un motore elettrico o da una combinazione di motore e di energia umana, ivi compresi i veicoli omologati di categoria L ai sensi del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (43), e che non è una batteria per veicoli elettrici; |
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12) |
«batteria per avviamento, illuminazione e accensione» o «batteria per autoveicoli»: una batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione e che può essere utilizzata anche a fini ausiliari o di supporto nei veicoli, in altri mezzi di trasporto o nelle macchine; |
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13) |
«batteria industriale»: una batteria specificamente progettata per usi industriali, destinata a un uso industriale dopo essere stata sottoposta alla preparazione per il cambio di destinazione o al cambio di destinazione, o qualsiasi altra batteria avente un peso superiore ai 5 kg e che non è né una batteria per veicoli elettrici, né una batteria per mezzi di trasporto leggeri, né una batteria per autoveicoli; |
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14) |
«batteria per veicoli elettrici»: una batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli ibridi o elettrici della categoria L come previsto al regolamento (UE) n. 168/2013, avente un peso superiore a 25 kg, o la batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione nei veicoli ibridi o elettrici delle categorie M, N o O, come previsto dal regolamento (UE) 2018/858; |
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15) |
«sistema fisso di stoccaggio dell’energia a batteria»: una batteria industriale con stoccaggio interno specificamente progettata per stoccare dalla rete ed erogare energia elettrica nella rete o stoccare ed erogare energia elettrica per gli utilizzatori finali, ovunque e da chiunque essa sia utilizzata; |
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16) |
«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di una batteria sul mercato dell’Unione; |
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17) |
«messa a disposizione sul mercato»: qualsiasi fornitura di una batteria, a titolo oneroso o gratuito, per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nell’ambito di un’attività commerciale; |
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18) |
«messa in servizio»: il primo uso nell’Unione ai fini previsti di una batteria che non era stata precedentemente immessa sul mercato; |
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19) |
«modello di batteria»: una versione di una batteria in cui tutte le unità della stessa hanno le stesse caratteristiche tecniche pertinenti ai fini dei requisiti del presente regolamento in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione, nonché lo stesso identificativo del modello; |
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20) |
«batteria che presenta un rischio»: una batteria che potenzialmente potrebbe avere effetti nocivi sulla salute umana o la sicurezza delle persone, dei beni materiali o dell’ambiente oltre quanto ritenuto ragionevole e accettabile in relazione all’uso previsto della batteria o nelle condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, incluse la durata di utilizzo e, se del caso, in relazione ai requisiti relativi alla messa in servizio, all’installazione e alla manutenzione; |
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21) |
«impronta di carbonio»: la somma delle emissioni di gas a effetto serra e degli assorbimenti di gas a effetto serra in un sistema di prodotto, espressa in equivalenti di biossido di carbonio e basata su uno studio dell’impronta ambientale di prodotto (Product Environmental Footprint — PEF,) che utilizza la categoria di impatto unica dei cambiamenti climatici; |
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22) |
«operatore economico»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore o il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che è soggetto agli obblighi in per quanto riguarda la fabbricazione, la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione, il cambio di destinazione o la rifabbricazione, la messa a disposizione, l’immissione sul mercato, ivi compresa l’immissione sul mercato online, o la messa in servizio delle batterie conformemente al presente regolamento; |
|
23) |
«operatore indipendente»: una persona fisica o giuridica che è indipendente dal fabbricante e dal produttore e che partecipa direttamente o indirettamente alla riparazione, alla manutenzione o al cambio di destinazione delle batterie, e comprende gestori di rifiuti, riparatori, fabbricanti o distributori di apparecchiature di riparazione, utensili o pezzi di ricambio, nonché gli editori di informazioni tecniche, gli operatori che offrono servizi di ispezione e di prova, gli operatori che offrono formazione a installatori, fabbricanti e riparatori di apparecchiature per veicoli a carburante alternativo; |
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24) |
«codice QR»: un codice a matrice leggibile meccanicamente che permette il collegamento alle informazioni richieste dal presente regolamento; |
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25) |
«sistema di gestione delle batterie»: un dispositivo elettronico che controlla o gestisce le funzioni elettriche e termiche di una batteria al fine di garantirne la sicurezza, le prestazioni e la durata di servizio, che gestisce e conserva i dati relativi ai parametri per determinare lo stato di salute e la durata di vita prevista delle batterie di cui all’allegato VII e che comunica con il veicolo, il mezzo di trasporto leggero o l’apparecchio in cui è incorporata la batteria, o con un’infrastruttura di ricarica pubblica o privata; |
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26) |
«apparecchio»: qualsiasi apparecchiatura elettrica o elettronica secondo la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/19/UE, alimentata o capace di essere alimentata interamente o parzialmente da una batteria; |
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27) |
«stato di carica»: l’energia disponibile in una batteria espressa in percentuale della sua capacità nominale dichiarata dal fabbricante; |
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28) |
«stato di salute»: la misura delle condizioni generali di una batteria ricaricabile e della sua capacità di fornire le prestazioni specificate rispetto alle condizioni iniziali; |
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29) |
«preparazione per il riutilizzo»: la preparazione per il riutilizzo secondo la definizione di cui all’articolo 3, punto 16), della direttiva 2008/98/CE; |
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30) |
«preparazione per il cambio di destinazione»: qualsiasi operazione per mezzo della quale i rifiuti di batterie o parti di essi sono preparati in modo da poter essere utilizzati per una finalità o applicazione diversa da quella per la quale la batteria era stata originariamente progettata; |
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31) |
«cambio di destinazione»: qualsiasi operazione che comporti l’utilizzo della batteria, che non sia un rifiuto di batteria, o di parti di essa per una finalità o applicazione diversa da quella per la quale la batteria era stata originariamente progettata; |
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32) |
«rifabbricazione»: qualsiasi operazione tecnica su una batteria usata che comprenda lo smontaggio e la valutazione di tutti i relativi elementi e moduli di batteria e l’utilizzo di un certo numero di moduli ed elementi di batteria nuovi, usati o recuperati dai rifiuti oppure di altri componenti di batteria, che sia finalizzata a ripristinare la capacità ad almeno il 90 % della sua capacità nominale originaria, nella quale lo stato di salute di tutti i singoli elementi di batteria non differisca di più del 3 % da un elemento all’altro, e che consenta l’utilizzo della batteria per la stessa finalità o applicazione per la quale essa era stata originariamente progettata; |
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33) |
«fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica una batteria, oppure la fa progettare o fabbricare, e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio oppure la mette in servizio per le sue finalità; |
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34) |
«specifiche tecniche»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un processo o un servizio devono soddisfare; |
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35) |
«norma armonizzata»: la norma secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; |
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36) |
«marcatura CE»: la marcatura mediante la quale un fabbricante indica che la batteria è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione; |
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37) |
«accreditamento»: l’accreditamento secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008; |
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38) |
«organismo nazionale di accreditamento»: un organismo nazionale di accreditamento secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008; |
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39) |
«valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti del presente regolamento in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, informazione e dovere di diligenza; |
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40) |
«organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; |
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41) |
«organismo notificato»: un organismo di valutazione della conformità notificato conformemente al capo V; |
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42) |
«dovere di diligenza per le batterie»: gli obblighi di un operatore economico in relazione al suo sistema di gestione, alla gestione dei rischi, alle verifiche e alla vigilanza da parte di terzi svolte da organismi notificati e alla divulgazione delle informazioni al fine di individuare, prevenire e affrontare i rischi effettivi e potenziali sul piano sociale e ambientale legati all’approvvigionamento, alla lavorazione e al commercio delle materie prime e delle materie prime secondarie necessarie per la fabbricazione di batterie, ivi compresi i fornitori della catena e le loro affiliate o i loro subappaltatori; |
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43) |
«affiliata»: la persona giuridica per il cui tramite è esercitata l’attività di un’impresa controllata ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (44); |
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44) |
«società madre»: la società che controlla una o più affiliate; |
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45) |
«zone di conflitto e ad alto rischio»: zone di conflitto e ad alto rischio quali definite all’articolo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2017/821; |
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46) |
«contratto a distanza»: contratto a distanza quale definito all’articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE; |
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47) |
«produttore»: qualsiasi fabbricante, importatore o distributore, oppure altra persona fisica o giuridica che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, anche mediante contratti a distanza:
|
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48) |
«rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore»: una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro in cui il produttore immette batterie sul mercato, e che è diverso dallo Stato membro in cui è stabilito il produttore, designata dal produttore in conformità dell’articolo 8 bis, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2008/98/CE per adempiere gli obblighi di tale produttore ai sensi del capo VIII del presente regolamento; |
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49) |
«organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore»: una persona giuridica che organizza finanziariamente, o finanziariamente e operativamente, l’adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto di più produttori; |
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50) |
«rifiuti di batterie»: qualsiasi batteria che costituisca rifiuti quali definiti all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE; |
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51) |
«rifiuti della fabbricazione di batterie»: i materiali o gli oggetti eliminati durante il processo di fabbricazione delle batterie che non possono essere riutilizzati come parte integrante dello stesso processo e che devono essere riciclati; |
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52) |
«sostanza pericolosa»: una sostanza classificata come pericolosa a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008; |
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53) |
«trattamento»: qualsiasi operazione eseguita sui rifiuti di batterie dopo la consegna degli stessi ad un impianto per la cernita, la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione, la preparazione per il riciclaggio o il riciclaggio; |
|
54) |
«preparazione per il riciclaggio»: il trattamento dei rifiuti di batterie prima di qualsiasi processo di riciclaggio, compresi, tra l’altro, lo stoccaggio, la manipolazione e lo smantellamento dei pacchi batterie o la separazione di frazioni che non fanno parte della batteria stessa; |
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55) |
«punto di raccolta volontario»: qualsiasi impresa senza scopo di lucro, commerciale o di altra natura o ente pubblico che partecipa di propria iniziativa alla raccolta differenziata dei rifiuti di batterie portatili e di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri che essa ha prodotto o che sono prodotti da altri utilizzatori finali prima di consegnare tali rifiuti di batterie ai produttori, alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore o ai gestori di rifiuti per il successivo trattamento; |
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56) |
«gestore di rifiuti»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, a titolo professionale, si occupa della raccolta differenziata o del trattamento dei rifiuti di batterie; |
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57) |
«impianto autorizzato»: uno stabilimento o un’impresa autorizzati a norma della direttiva 2008/98/CE a effettuare il trattamento dei rifiuti di batterie; |
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58) |
«riciclatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che effettua riciclaggio in un impianto autorizzato; |
|
59) |
«durata di vita di una batteria»: il periodo che inizia quando la batteria è fabbricata e termina quando la batteria diventa rifiuto; |
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60) |
«efficienza di riciclaggio»: il rapporto, espresso in percentuale, fra la massa di frazioni derivate valida ai fini del riciclaggio e la massa della frazione iniziale di rifiuti di batterie, in relazione ad un processo di riciclaggio; |
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61) |
«normativa di armonizzazione dell’Unione»: la normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti; |
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62) |
«autorità nazionale»: un’autorità di approvazione o qualsiasi altra autorità coinvolta e responsabile della vigilanza del mercato in uno Stato membro per quanto riguarda le batterie; |
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63) |
«rappresentante autorizzato»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi dei capi IV e VI; |
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64) |
«importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato la batteria proveniente da un paese terzo; |
|
65) |
«distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette la batteria a disposizione sul mercato; |
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66) |
«identificativo univoco»: una stringa univoca di caratteri che identifica le batterie e consente il collegamento via web al passaporto della batteria; |
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67) |
«piattaforma online»: una piattaforma online secondo la definizione di cui all’articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065; |
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68) |
«partecipante al mercato»: un partecipante al mercato secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (45). |
2. In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, si applicano le definizioni seguenti:
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a) |
«rifiuto», «detentore di rifiuti», «gestione dei rifiuti», «prevenzione», «raccolta», «raccolta differenziata», «regime di responsabilità estesa del produttore», «riutilizzo» e «riciclaggio» di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE; |
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b) |
«vigilanza del mercato», «autorità di vigilanza del mercato», «fornitore di servizi di logistica», «misura correttiva», «utilizzatore finale», «richiamo» e «ritiro», come anche «rischio» in relazione ai requisiti di cui ai capi I, IV, VI, VII e IX nonché agli allegati V, VIII e XIII del presente regolamento, di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1020; |
|
c) |
«aggregatore indipendente» e «stoccaggio di energia», di cui all’articolo 2 della direttiva (UE) 2019/944. |
Articolo 4
Libera circolazione
1. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di batterie conformi al presente regolamento, per motivi connessi ai requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione applicabili alle batterie oggetto del presente regolamento.
2. In occasione di fiere campionarie, mostre, dimostrazioni o eventi analoghi gli Stati membri non vietano l’esposizione di batterie non conformi al presente regolamento, purché sia indicato in modo chiaro e visibile che esse non sono conformi al presente regolamento e non possono essere messe a disposizione sul mercato o essere messe in servizio finché non saranno state rese conformi al presente regolamento. Durante le dimostrazioni di tali batterie, l’operatore economico interessato adotta misure adeguate per garantire la sicurezza delle persone.
Articolo 5
Requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione applicabili alle batterie
1. Le batterie sono immesse sul mercato o messe in servizio solo se rispettano i requisiti seguenti:
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a) |
i requisiti in materia di sostenibilità e sicurezza di cui agli articoli da 6 a 10 e 12; e |
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b) |
i requisiti in materia di etichettatura e informazione di cui al capo III. |
2. Per tutti gli aspetti non contemplati dai capi II e III, le batterie immesse sul mercato o messe in servizio di cui al paragrafo 1 non devono presentare rischi per la salute umana, la sicurezza delle persone, i beni materiali o l’ambiente.
CAPO II
Requisiti in materia di sostenibilità e sicurezza
Articolo 6
Restrizioni relative alle sostanze
1. In aggiunta alle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE, le batterie non contengono sostanze per le quali l’allegato I del presente regolamento prevede una restrizione a meno che le condizioni di tale restrizione siano soddisfatte.
2. In caso di rischio inaccettabile per la salute umana o per l’ambiente derivante dall’uso di una sostanza nella fabbricazione delle batterie o dalla presenza di una sostanza nelle batterie al momento della loro immissione sul mercato o insorgente nelle successive fasi del loro ciclo di vita, ivi compreso in fase di cambio di destinazione o in fase di trattamento dei rifiuti di batterie, che non è adeguatamente controllato e deve essere affrontato a livello di Unione, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 89 per modificare le restrizioni di cui all’allegato I, a norma della procedura di cui agli articoli 86, 87 e 88.
3. Le restrizioni adottate a norma del paragrafo 2 del presente articolo non si applicano all’uso di una sostanza nella ricerca e nello sviluppo scientifici di cui all’articolo 3, punto 23), del regolamento (CE) n. 1907/2006, svolti in relazione a batterie.
4. Laddove la restrizione adottata a norma del paragrafo 2 del presente articolo non si applichi all’attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi, quale definita all’articolo 3, punto 22), del regolamento (CE) n. 1907/2006, tale esenzione, nonché la quantità massima della sostanza esentata, sono specificate nell’allegato I del presente regolamento.
5. Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione, assistita dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche istituita a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 («Agenzia»), elabora una relazione sulle sostanze che destano preoccupazione, vale a dire le sostanze che hanno effetti nocivi sulla salute umana o sull’ambiente o che ostacolano il riciclaggio di materie prime secondarie sicure e di alta qualità, presenti nelle batterie o utilizzate nella loro fabbricazione. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, esponendo in dettaglio le sue conclusioni, e tiene conto delle opportune misure di follow-up, compresa l’adozione di atti delegati di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 7
Impronta di carbonio delle batterie per veicoli elettrici, delle batterie industriali ricaricabili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri
1. Per quanto riguarda le batterie per veicoli elettrici, le batterie industriali ricaricabili con una capacità superiore a 2 kWh e le batterie per mezzi di trasporto leggeri, il è redatta una dichiarazione dell’impronta di carbonio per ciascun modello di batteria per stabilimento di fabbricazione, conformemente all’atto di esecuzione di cui al quarto comma, contenente almeno le informazioni seguenti:
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a) |
informazioni amministrative sul fabbricante; |
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b) |
informazioni sul modello di batteria; |
|
c) |
informazioni sull’ubicazione geografica dello stabilimento di fabbricazione della batteria; |
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d) |
l’impronta di carbonio della batteria, calcolata come kg di biossido di carbonio equivalente per un kWh dell’energia totale fornita dalla batteria durante la sua vita utile prevista; |
|
e) |
l’impronta di carbonio della batteria differenziata in base alla fase del ciclo di vita, come descritto al punto 4 dell’allegato II; |
|
f) |
il numero di identificazione della dichiarazione di conformità UE della batteria; |
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g) |
un link di accesso a una versione pubblica dello studio a sostegno dei valori dell’impronta di carbonio di cui alle lettere d) ed e). |
La dichiarazione dell’impronta di carbonio si applica a partire dal:
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a) |
18 febbraio 2025 o 12 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato o dell’atto di esecuzione, se posteriore, di cui al quarto comma, rispettivamente lettere a) e b), per le batterie per veicoli elettrici; |
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b) |
18 febbraio 2026 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato o dell’atto di esecuzione, se posteriore, di cui al quarto comma, rispettivamente lettere a) e b), per le batterie industriali ricaricabili, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno; |
|
c) |
18 agosto 2028 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato o dell’atto di esecuzione, se posteriore, di cui al quarto comma, rispettivamente lettere a) e b), per le batterie per mezzi di trasporto leggeri; |
|
d) |
18 agosto 2030 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato o dell’atto di esecuzione, se posteriore, di cui al quarto comma, rispettivamente lettere a) e b), per le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio esterno. |
Fino a quando non sarà accessibile mediante il codice QR di cui all’articolo 13, paragrafo 6, la dichiarazione dell’impronta di carbonio accompagna la batteria.
Entro il 18 febbraio 2024 per le batterie per veicoli elettrici, il 18 febbraio 2025 per le batterie industriali ricaricabili, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, il 18 febbraio 2027 per le batterie per mezzi di trasporto leggeri e il 18 febbraio 2029 per le batterie industriali con stoccaggio esterno, la Commissione adotta:
|
a) |
un atto delegato a norma dell’articolo 89 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la metodologia per il calcolo e la verifica dell’impronta di carbonio della batteria di cui al primo comma, lettera d), conformemente agli elementi essenziali di cui all’allegato II; |
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b) |
un atto di esecuzione che stabilisce il formato per la dichiarazione dell’impronta di carbonio di cui al primo comma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 3. |
2. Le batterie per veicoli elettrici, le batterie industriali ricaricabili con una capacità superiore a 2 kWh e le batterie per mezzi di trasporto leggeri recano un’etichetta ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile che indica l’impronta di carbonio della batteria di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), e che dichiara la classe di prestazione relativa all’impronta di carbonio in cui rientra il pertinente modello di batteria per stabilimento di fabbricazione.
Per quanto riguarda le batterie di cui al primo comma, la documentazione tecnica di cui all’allegato VIII dimostra che l’impronta di carbonio dichiarata e la corrispondente attribuzione a una classe di prestazione relativa all’impronta di carbonio sono state calcolate conformemente alla metodologia stabilita negli atti delegati adottati dalla Commissione a norma del paragrafo 1, quarto comma, lettera a), e del quarto comma, lettera a), del presente paragrafo.
I requisiti riguardanti la classe di prestazione relativa all’impronta di carbonio di cui al primo comma si applicano a decorrere dal:
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a) |
18 agosto 2026 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato o dell’atto di esecuzione, se posteriore, di cui al quarto comma, rispettivamente lettere a) e b), per le batterie per veicoli elettrici; |
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b) |
18 agosto 2027 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato o dell’atto di esecuzione, se posteriore, di cui al quarto comma, rispettivamente lettere a) e b), per le batterie industriali ricaricabili, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno; |
|
c) |
18 febbraio 2030 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato o dell’atto di esecuzione, se posteriore, di cui al quarto comma, rispettivamente lettere a) e b), per le batterie per mezzi di trasporto leggeri; |
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d) |
18 febbraio 2032 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato o dell’atto di esecuzione, se posteriore, di cui al quarto comma, rispettivamente lettere a) e b), per le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio esterno. |
Entro il 18 febbraio 2025 per le batterie per veicoli elettrici, il 18 agosto 2026 per le batterie industriali ricaricabili, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, il 18 agosto 2028 per le batterie per mezzi di trasporto leggeri e il 18 agosto 2030 per le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio esterno, la Commissione adotta:
|
a) |
un atto delegato a norma dell’articolo 89 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le classi di prestazione relative all’impronta di carbonio di cui al primo comma. Nel preparare l’atto delegato, la Commissione tiene conto delle condizioni di cui all’allegato II, punto 8; |
|
b) |
un atto di esecuzione che stabilisce i formati per l’etichettatura di cui al primo comma e il formato per la dichiarazione della classe di prestazione relativa all’impronta di carbonio di cui al secondo comma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 3. |
Conformemente alle condizioni di cui all’allegato II, punto 8, la Commissione riesamina con cadenza triennale il numero di classi di prestazione e le soglie tra le singole classi e, se del caso, adotta atti delegati in conformità dell’articolo 89 per modificare il numero di classi di prestazione e le soglie tra le singole classi al fine di mantenerne la rappresentatività rispetto alla realtà del mercato e alla prevista evoluzione nel mercato.
3. Per quanto riguarda le batterie per veicoli elettrici, le batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh e le batterie per mezzi di trasporto leggeri, la documentazione tecnica di cui all’allegato VIII dimostra che il valore dichiarato dell’impronta di carbonio durante il ciclo di vita per il pertinente modello di batteria per stabilimento di fabbricazione è inferiore alla soglia massima stabilita nell’atto delegato adottato in applicazione del terzo comma.
Il requisito relativo alla soglia massima dell’impronta di carbonio durante il ciclo di vita di cui al primo comma si applica a decorrere dal:
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a) |
18 febbraio 2028 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui al terzo comma, se posteriore, per le batterie per veicoli elettrici; |
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b) |
18 febbraio 2029 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui al terzo comma, se posteriore, per le batterie industriali ricaricabili, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno; |
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c) |
18 agosto 2031 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui al terzo comma, se posteriore, per le batterie per mezzi di trasporto leggeri; |
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d) |
18 agosto 2033 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui al terzo comma, se posteriore, per le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio esterno. |
Entro il 18 agosto 2026 per le batterie per veicoli elettrici, il 18 febbraio 2028 per le batterie industriali ricaricabili, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, il 18 febbraio 2030 per le batterie per mezzi di trasporto leggeri e il 18 febbraio 2032 per le batterie industriali con stoccaggio esterno, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 89, al fine di integrare il presente regolamento determinando la soglia massima dell’impronta di carbonio durante il ciclo di vita di cui al primo comma. Nel preparare l’atto delegato, la Commissione tiene conto delle condizioni pertinenti di cui all’allegato II, punto 9.
L’introduzione di una soglia massima dell’impronta di carbonio durante il ciclo di vita comporta, se necessario, una riclassificazione delle classi di prestazione relative all’impronta di carbonio di cui al paragrafo 2.
4. Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione valuta la fattibilità di estendere i requisiti di cui al presente articolo alle batterie portatili e i requisiti di cui al paragrafo 3 alle batterie industriali ricaricabili con una capacità pari o inferiore a 2 kWh. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta l’opportunità di prendere le misure del caso, compresa l’adozione di proposte legislative.
5. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione, se le batterie sono già state immesse sul mercato o messe in servizio prima di essere sottoposte a tali operazioni.
Articolo 8
Contenuto riciclato nelle batterie industriali, nelle batterie per veicoli elettrici, nelle batterie per mezzi di trasporto leggeri e nelle batterie per autoveicoli
1. A decorrere dal 18 agosto 2028 o 24 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui al terzo comma, se posteriore, le batterie industriali, con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, le batterie per veicoli elettrici e le batterie per autoveicoli i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione contenente informazioni sulla percentuale di cobalto, litio o nichel presente nei materiali attivi e che è stata recuperata dai rifiuti della fabbricazione delle batterie o dai rifiuti post-consumo, e sulla percentuale di piombo presente nella batteria e che è stata recuperata dai rifiuti, per ciascun modello di batteria per anno e stabilimento di fabbricazione.
Il primo comma si applica a decorrere dal 18 agosto 2033 alle batterie per mezzi di trasporto leggeri che contengono cobalto, piombo, litio o nichel nei materiali attivi.
Entro il 18 agosto 2026, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 89 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo, per le batterie di cui al primo e al secondo comma, la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di cobalto, litio o nichel presente nei materiali attivi e recuperata dai rifiuti della fabbricazione delle batterie o dai rifiuti post-consumo e della percentuale di piombo presente nella batteria e recuperata dai rifiuti, e stabilendo il formato della documentazione.
2. A decorrere dal 18 agosto 2031, per le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, per le batterie per veicoli elettrici e per le batterie per autoveicoli i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel, la documentazione tecnica di cui all’allegato VIII attesta che tali batterie contengono, nei materiali attivi, la seguente percentuale minima, rispettivamente, di cobalto, litio o nichel recuperata dai rifiuti della fabbricazione delle batterie o dai rifiuti post-consumo e la percentuale minima di piombo presente nella batteria e che è stata recuperata dai rifiuti, per ciascun modello di batteria per anno e stabilimento di fabbricazione:
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a) |
16 % di cobalto; |
|
b) |
85 % di piombo; |
|
c) |
6 % di litio; |
|
d) |
6 % di nichel. |
3. A decorrere dal 18 agosto 2036, per le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, per le batterie per veicoli elettrici, per le batterie per mezzi di trasporto leggeri e per le batterie per autoveicoli i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel, la documentazione tecnica di cui all’allegato VIII attesta che tali batterie contengono, nei materiali attivi, la seguente percentuale minima, rispettivamente, di cobalto, litio o nichel recuperata dai rifiuti della fabbricazione delle batterie o dai rifiuti post-consumo e la percentuale minima di piombo presente nella batteria e che è stata recuperata dai rifiuti, per ciascun modello di batteria per anno e stabilimento di fabbricazione:
|
a) |
26 % di cobalto; |
|
b) |
85 % di piombo; |
|
c) |
12 % di litio; |
|
d) |
15 % di nichel. |
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione, se le batterie sono già state immesse sul mercato o messe in servizio prima di essere sottoposte a tali operazioni.
5. Dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato adottato a norma del paragrafo 1 ed entro il 31 dicembre 2028, la Commissione valuta se, a motivo della disponibilità attuale, e della disponibilità prevista per il 2030 e il 2035, di cobalto, piombo, litio o nichel recuperati dai rifiuti, ovvero della loro mancanza, e alla luce dei progressi tecnici e scientifici, sia opportuno rivedere gli obiettivi di cui ai paragrafi 2 e 3.
Ove giustificato e opportuno sulla base della valutazione effettuata a norma del primo comma o a motivo di altri considerevoli cambiamenti delle tecnologie per le batterie che incidono sui tipi di materiali recuperati, la Commissione adotta entro il 18 agosto 2029 un atto delegato a norma dell’articolo 89 per modificare gli obiettivi di cui ai paragrafi 2 e 3.
6. Ove giustificato e opportuno a motivo degli sviluppi di mercato relativi alla composizione chimica delle batterie che incidono sui tipi di materiali che possono essere recuperati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 per modificare il presente regolamento aggiungendo ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo materiali diversi da cobalto, piombo, litio e nichel, con specifiche percentuali minime di contenuto riciclato per specifico materiale.
Articolo 9
Requisiti in materia di prestazioni e durabilità delle batterie portatili di uso generale
1. A decorrere dal 18 agosto 2028 o 24 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui al paragrafo 2, se posteriore, le batterie portatili di uso generale, ad esclusione delle pile a bottone, soddisfano i valori minimi dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all’allegato III stabiliti nell’atto delegato adottato in applicazione del paragrafo 2.
2. Entro il 18 agosto 2027, la Commissione adotta un atto delegato a norma dell’articolo 89 per integrare il presente regolamento stabilendo i valori minimi vincolanti dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all’allegato III per le batterie portatili di uso generale, ad esclusione delle pile a bottone.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 per modificare i valori minimi di cui al primo comma o aggiungere i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità a quelli di cui all’allegato III alla luce dei progressi tecnici e scientifici.
Nel preparare l’atto delegato di cui al primo comma la Commissione considera la necessità di ridurre l’impatto ambientale durante il ciclo di vita delle batterie portatili di uso generale, anche aumentando l’efficienza a livello di risorse di queste ultime, e prende in considerazione le norme internazionali e i sistemi di etichettatura applicabili.
La Commissione provvede affinché le disposizioni stabilite dall’atto delegato di cui al primo comma non abbiano un impatto negativo significativo sulla sicurezza e sulla funzionalità di tali batterie o degli apparecchi, dei mezzi di trasporto leggeri o di altri veicoli in cui sono incorporate, sull’accessibilità economica, sui costi per gli utilizzatori finali e sulla competitività del settore.
3. Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione valuta la fattibilità di misure per eliminare gradualmente le batterie portatili non ricaricabili di uso generale al fine di ridurne al minimo l’impatto ambientale sulla base della metodologia di valutazione del ciclo di vita e in vista di valide alternative per gli utilizzatori finali. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta l’opportunità di prendere le misure del caso, compresa l’adozione di proposte legislative relative all’eliminazione graduale o all’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile.
Articolo 10
Requisiti in materia di prestazioni e durabilità delle batterie industriali ricaricabili, delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie per veicoli elettrici
1. A decorrere dal 18 agosto 2024, le batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh, le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie per veicoli elettrici sono accompagnate da un documento contenente i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all’allegato IV, parte A.
Per le batterie di cui al primo comma, la documentazione tecnica di cui all’allegato VIII contiene una spiegazione delle specifiche tecniche, delle norme e delle condizioni utilizzate per misurare, calcolare o stimare i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità. La spiegazione comprende almeno gli elementi di cui all’allegato IV, parte B.
2. A decorrere dal 18 agosto 2027 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui al paragrafo 5, primo comma, se posteriore, le batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, soddisfano i valori minimi stabiliti nell’atto delegato adottato in applicazione del paragrafo 5, primo comma, per i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all’allegato IV, parte A.
3. A decorrere dal 18 agosto 2028 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui al paragrafo 5, secondo comma, se posteriore, le batterie per mezzi di trasporto leggeri soddisfano i valori minimi stabiliti nell’atto delegato adottato in applicazione del paragrafo 5, secondo comma, per i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all’allegato IV, parte A.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano a una batteria che è stata sottoposta alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione, se l’operatore economico che ha immesso sul mercato o messo in servizio tale batteria dimostra che la batteria, prima di essere sottoposta a tali operazioni, è stata immessa sul mercato o messa in servizio precedentemente alle date in cui tali obblighi diventano applicabili conformemente a detti paragrafi.
5. Entro il 18 febbraio 2026, la Commissione adotta un atto delegato a norma dell’articolo 89 per integrare il presente regolamento stabilendo valori minimi per i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all’allegato IV, parte A, che le batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, devono raggiungere.
Entro il 18 febbraio 2027, la Commissione adotta un atto delegato a norma dell’articolo 89 per integrare il presente regolamento stabilendo i valori minimi dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all’allegato IV, parte A, che le batterie per mezzi di trasporto leggeri devono raggiungere.
Nel preparare gli atti delegati di cui al primo e al secondo comma la Commissione considera la necessità di ridurre l’impatto ambientale durante il ciclo di vita delle batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e provvede affinché i requisiti ivi stabiliti non abbiano un impatto negativo significativo sulla loro funzionalità o su quella degli apparecchi, dei mezzi di trasporto leggeri o degli altri veicoli in cui sono incorporate, sulla loro accessibilità economica e sulla competitività del settore.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 per modificare i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all’allegato IV alla luce degli sviluppi del mercato e dei progressi tecnici e scientifici tra cui, in particolare, quelli legati alle specifiche tecniche del gruppo di lavoro informale dell’UNECE sui veicoli elettrici e l’ambiente.
Articolo 11
Rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri
1. Qualsiasi persona fisica o giuridica che immette sul mercato prodotti che incorporano batterie portatili provvede affinché tali batterie siano facilmente rimovibili e sostituibili dall’utilizzatore finale in qualsiasi momento per tutta la durata di vita del prodotto. Tale obbligo si applica solo alle batterie nel loro insieme e non ai singoli elementi o ad altre parti incluse in tali batterie.
Una batteria portatile è considerata facilmente rimovibile dall’utilizzatore finale se può essere rimossa da un prodotto mediante l’uso di strumenti disponibili in commercio, senza che sia necessario l’uso di utensili speciali, a meno che non siano forniti gratuitamente con il prodotto, attrezzi proprietari, energia termica o solventi per lo smontaggio del prodotto.
La persona fisica o giuridica che immette sul mercato prodotti che incorporano batterie portatili provvede affinché tali prodotti siano accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza riguardanti l’uso, la rimozione e la sostituzione delle batterie. Tali istruzioni e tali informazioni sulla sicurezza sono rese disponibili online in modo permanente su un sito web pubblicamente accessibile in maniera facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali.
Il presente paragrafo non pregiudica eventuali disposizioni specifiche che garantiscono un livello più elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana per quanto riguarda la rimovibilità e la sostituibilità delle batterie portatili da parte degli utilizzatori finali previste da qualsiasi normativa dell’Unione sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/19/UE.
2. In deroga al paragrafo 1, i seguenti prodotti che incorporano batterie portatili possono essere progettati in modo tale da rendere la batteria rimovibile e sostituibile solo a cura di professionisti indipendenti:
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a) |
apparecchi specificamente progettati per funzionare principalmente in un ambiente periodicamente soggetto a spruzzi d’acqua, flussi d’acqua o immersione in acqua, e destinati a essere lavabili o risciacquabili; |
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b) |
dispositivi medici professionali per imaging e radioterapia, quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745, e dispositivi medico-diagnostici in vitro, quali definiti all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746. |
La deroga di cui alla lettera a) del presente paragrafo si applica solo qualora sia necessaria per garantire la sicurezza dell’utilizzatore e dell’apparecchio.
3. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non si applicano nei casi in cui è necessaria la continuità dell’alimentazione ed occorre un collegamento permanente tra il prodotto e la rispettiva batteria portatile per garantire la sicurezza dell’utilizzatore e dell’apparecchio o, nel caso di prodotti la cui funzione principale sia la raccolta e la fornitura di dati, per motivi di protezione dei dati.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 per modificare il paragrafo 2 del presente articolo aggiungendo ulteriori prodotti da esentare dai requisiti in materia di rimovibilità e sostituibilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti delegati sono adottati solo in considerazione degli sviluppi del mercato e dei progressi tecnici e scientifici e a condizione che sussistano preoccupazioni scientificamente fondate in ordine alla sicurezza degli utilizzatori finali che rimuovono o sostituiscono la batteria portatile, ovvero nei casi in cui vi sia il rischio che la rimozione o la sostituzione della batteria da parte degli utilizzatori finali violi le prescrizioni in materia di sicurezza dei prodotti previste dal diritto dell’Unione applicabile.
5. La persona fisica o giuridica che immette sul mercato prodotti che incorporano batterie per mezzi di trasporto leggeri provvede affinché tali batterie, come pure i singoli elementi della batteria inclusi nel pacco batterie, siano facilmente rimovibili e sostituibili da un professionista indipendente in qualsiasi momento per tutta la durata di vita del prodotto.
6. Ai fini dei paragrafi 1 e 5, una batteria portatile o una batteria per mezzi di trasporto leggeri è considerata facilmente sostituibile se, dopo essere stata rimossa dall’apparecchio o dal mezzo di trasporto leggero, può essere sostituita da un’altra batteria compatibile, senza compromettere il funzionamento, le prestazioni ovvero la sicurezza dell’apparecchio o dei mezzi di trasporto leggeri.
7. La persona fisica o giuridica che immette sul mercato prodotti che incorporano batterie portatili o batterie per mezzi di trasporto leggeri provvedono affinché tali batterie siano disponibili come pezzi di ricambio dell’apparecchiatura che alimentano per professionisti indipendenti e utilizzatori finali per un minimo di cinque anni a partire dall’immissione sul mercato dell’ultimo articolo del modello di apparecchiatura, con un prezzo ragionevole e non discriminatorio.
8. Il software non è utilizzato per impedire la sostituzione di una batteria portatile o di una batteria per mezzi di trasporto leggeri o dei loro componenti essenziali con un’altra batteria o altri componenti essenziali compatibili.
9. La Commissione pubblica orientamenti per favorire l’applicazione armonizzata del presente articolo.
Articolo 12
Sicurezza dei sistemi fissi di stoccaggio dell’energia a batteria
1. I sistemi fissi di stoccaggio dell’energia a batteria immessi sul mercato o messi in servizio sono sicuri nelle condizioni normali di funzionamento e uso.
2. Entro il 18 agosto 2024, la documentazione tecnica di cui all’allegato VIII:
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a) |
attesta che i sistemi fissi di stoccaggio dell’energia a batteria sono conformi al paragrafo 1 e comprova che sono stati sottoposti a prove con i metodi più avanzati, da cui sono risultati conformi ai parametri di sicurezza di cui all’allegato V. I parametri di sicurezza si applicano solo nella misura in cui sussiste un relativo pericolo per il sistema fisso di stoccaggio dell’energia a batteria in questione allorché è utilizzato alle condizioni previste dal fabbricante; |
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b) |
include una valutazione degli eventuali pericoli per la sicurezza del sistema fisso di stoccaggio dell’energia a batteria non contemplati nell’allegato V; |
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c) |
include elementi probatori attestanti che i pericoli di cui alla lettera b) sono stati attenuati e sottoposti con esito positivo a prove; per tali prove si utilizzano i metodi più avanzati; |
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d) |
include istruzioni in materia di attenuazione nell’eventualità che insorgano i pericoli individuati, per esempio un incendio o un’esplosione. |
La documentazione tecnica è riesaminata se una batteria è stata sottoposta alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, alla rifabbricazione o al cambio di destinazione.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 per modificare i parametri di sicurezza di cui all’allegato V alla luce dei progressi tecnici e scientifici.
CAPO III
Requisiti in materia di etichettatura, marcatura e informazioni
Articolo 13
Etichettatura e marcatura delle batterie
1. A decorrere dal 18 agosto 2026 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 10, se posteriore, le batterie sono provviste di un’etichetta contenente le informazioni generali sulle batterie di cui all’allegato VI, parte A.
2. A decorrere dal 18 agosto 2026 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 10, se posteriore, le batterie portatili ricaricabili, le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie per autoveicoli sono provviste di un’etichetta contenente le informazioni relative alla loro capacità.
3. A decorrere dal 18 agosto 2026 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 10, se posteriore, le batterie portatili non ricaricabili sono provviste di un’etichetta contenente le informazioni sulla durata media minima quando usate in applicazioni specifiche e di un’etichetta con l’indicazione «non ricaricabile».
4. A decorrere dal 18 agosto 2025, tutte le batterie sono contrassegnate con il simbolo per la raccolta differenziata delle batterie («simbolo della raccolta differenziata») riportato nell’allegato VI, parte B.
Il simbolo della raccolta differenziata copre almeno il 3 % della superficie del lato maggiore della batteria fino ad una dimensione massima di 5 × 5 cm.
Per gli elementi cilindrici di batteria, il simbolo della raccolta differenziata occupa almeno l’1,5 % della superficie della batteria e ha una dimensione massima di 5 × 5 cm.
Se le dimensioni della batteria sono tali per cui la superficie del simbolo della raccolta differenziata risulterebbe inferiore a 0,47 × 0,47 cm, non è richiesta la marcatura della batteria con tale simbolo. È invece richiesta la stampa del simbolo della raccolta differenziata di almeno 1 × 1 cm sull’imballaggio.
5. Tutte le batterie che contengono più dello 0,002 % di cadmio o più dello 0,004 % di piombo sono contrassegnate con il simbolo chimico del relativo metallo: Cd o Pb.
Il relativo simbolo chimico indicante il tenore di metalli pesanti è apposto sotto al simbolo della raccolta differenziata e occupa una superficie pari ad almeno un quarto della superficie di tale simbolo.
6. A decorrere dal 18 febbraio 2027, tutte le batterie sono contrassegnate con un codice QR come descritto nell’allegato VI, parte C. Il codice QR permette di accedere:
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a) |
per le batterie per mezzi di trasporto leggeri, per le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e per le batterie per veicoli elettrici, al passaporto della batteria in conformità dell’articolo 77; |
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b) |
per le altre batterie, alle informazioni applicabili di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, alla dichiarazione di conformità di cui all’articolo 18, alla relazione di cui all’articolo 52, paragrafo 3, e alle informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie di cui all’articolo 74, paragrafo 1, lettere da a) a f); |
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c) |
per le batterie per autoveicoli, alla quantità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti e presente nei materiali attivi della batteria, calcolata in conformità dell’articolo 8. |
Tali informazioni sono complete, aggiornate e accurate.
7. Le etichette e il codice QR di cui ai paragrafi 1 a 6 sono stampati o incisi sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora ciò non sia possibile o non sia garantito a causa della natura e delle dimensioni della batteria, le etichette e il codice QR sono apposti sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 per modificare il presente regolamento al fine di prevedere tipi alternativi di etichette intelligenti utilizzabili al posto di o in aggiunta al codice QR, in considerazione dei progressi tecnologici e scientifici.
9. Le batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione sono provviste di nuove etichette o sono contrassegnate da marcature in conformità del presente articolo e contengono informazioni sulla loro variazione di stato in conformità dell’allegato XIII, punto 4, accessibili tramite il codice QR.
10. Entro il 18 agosto 2025, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire specifiche armonizzate per i requisiti in materia di etichettatura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 3.
Articolo 14
Informazioni sullo stato di salute e sulla durata di vita prevista delle batterie
1. A decorrere dal 18 agosto 2024, i dati aggiornati relativi ai parametri stabiliti nell’allegato VII per determinare lo stato di salute e la durata di vita prevista delle batterie sono contenuti nel sistema di gestione delle batterie dei sistemi fissi di stoccaggio dell’energia a batteria, delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie per veicoli elettrici.
2. L’accesso in sola lettura ai dati relativi ai parametri di cui all’allegato VII tramite il sistema di gestione delle batterie di cui al paragrafo 1 è fornito, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale del fabbricante della batteria, su base non discriminatoria, in qualsiasi momento, alla persona fisica o giuridica che ha legalmente acquistato la batteria, compresi gli operatori indipendenti o i gestori di rifiuti, o a terzi che agiscono per loro conto, al fine di:
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a) |
mettere la batteria a disposizione di aggregatori indipendenti o di partecipanti al mercato attraverso un sistema di stoccaggio dell’energia; |
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b) |
valutare il valore residuo o la durata di vita residua della batteria e la capacità per un ulteriore utilizzo, sulla base della valutazione dello stato di salute della batteria; |
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c) |
facilitare la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione, il cambio di destinazione ovvero la rifabbricazione della batteria. |
3. Il sistema di gestione delle batterie include una funzione di ripristino del software, nel caso in cui gli operatori economici che effettuano la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione, il cambio di destinazione o la rifabbricazione necessitino di caricare un diverso software del sistema di gestione delle batterie. Se viene utilizzata la funzione di ripristino del software, il fabbricante originario della batteria non è ritenuto responsabile di eventuali violazioni della sicurezza o della funzionalità della batteria ascrivibili a un software del sistema di gestione delle batterie caricato dopo l’immissione sul mercato della batteria.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 89 al fine di modificare i parametri per determinare lo stato di salute e la durata di vita prevista delle batterie di cui all’allegato VII alla luce degli sviluppi del mercato e dei progressi tecnici e scientifici e al fine di garantire sinergie con i parametri di cui al regolamento tecnico mondiale n. 22 delle Nazioni Unite sulla durata delle batterie di bordo dei veicoli elettrici, tenendo debitamente conto dei diritti di proprietà intellettuale del fabbricante della batteria.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano congiuntamente a quelle stabilite dal diritto dell’Unione in materia di omologazione dei veicoli.
CAPO IV
Conformità delle batterie
Articolo 15
Presunzione di conformità delle batterie
1. Ai fini della conformità e della verifica della conformità delle batterie ai requisiti di cui agli articoli 9, 10, 12, 13, 14 e 78, le prove, le misurazioni e i calcoli sono effettuati utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti e i risultati dei quali sono considerati di bassa incertezza; sono inclusi i metodi descritti nelle norme per cui riferimenti sono stati pubblicati a tali fini nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Le norme armonizzate mirano a simulare condizioni di utilizzo quanto più reali possibile, mantenendo nel contempo prove standard.
3. Le batterie conformi alle norme armonizzate, o a parti di esse, per cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerate conformi ai requisiti di cui agli articoli 9, 10, 12, 13, 14 e 78 nella misura in cui detti requisiti sono contemplati dalle norme armonizzate o da parti di esse e, se applicabile, nella misura in cui sono raggiunti i valori minimi stabiliti per detti requisiti in applicazione degli articoli 9 e 10.
Articolo 16
Specifiche comuni
1. In casi eccezionali, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni per i requisiti di cui agli articoli 9, 10, 12, 13, 14 e 78 o le prove di cui all’articolo 15, paragrafo 1, qualora:
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a) |
tali requisiti o prove non siano contemplati dalle norme armonizzate, o da parti di esse, per cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; |
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b) |
la Commissione abbia chiesto a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma armonizzata per tali requisiti o prove; e |
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c) |
sia stata soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
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Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 3.
Nel preparare il progetto di atto di esecuzione che stabilisce le specifiche comuni, la Commissione tiene conto dei pareri degli organi competenti o del gruppo di esperti e consulta debitamente tutti i portatori di interessi.
2. Le batterie conformi alle specifiche comuni o a parti di esse sono considerate conformi ai requisiti di cui agli articoli 9, 10, 12, 13, 14 e 78 nella misura in cui i requisiti sono contemplati da tali specifiche comuni o da parti di esse e, se del caso, nella misura in cui sono raggiunti i valori minimi stabiliti per tali requisiti in applicazione degli articoli 9 e 10.
3. Qualora una norma armonizzata sia adottata da un’organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione valuta la norma armonizzata conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando il riferimento di una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione abroga gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, o parti di essi, che riguardano gli stessi requisiti o prove di cui al paragrafo 1.
Articolo 17
Procedure di valutazione della conformità
1. La valutazione della conformità delle batterie ai requisiti di cui agli articoli 6, 9, 10, 12, 13 e 14 è effettuata secondo una delle procedure seguenti:
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a) |
per le batterie fabbricate in serie:
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b) |
per le batterie non fabbricate in serie:
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2. La valutazione della conformità delle batterie ai requisiti di cui agli articoli 7 e 8 è effettuata secondo una delle seguenti procedure:
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a) |
«Modulo D1 — Garanzia della qualità del processo di produzione», di cui all’allegato VIII, parte B, per le batterie fabbricate in serie; o |
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b) |
«Modulo G — Conformità basata sulla verifica dell’unità», di cui all’allegato VIII, parte C, per le batterie non fabbricate in serie. |
3. Un’ulteriore valutazione della conformità delle batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione, è effettuata in conformità della procedura di cui al «Modulo A — Controllo di produzione interno», di cui all’allegato VIII, parte A, tenuto conto dei requisiti di cui agli articoli 6, 9, 10, 12, 13 e 14.
4. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformità delle batterie sono redatti nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo notificato che esegue le procedure di valutazione della conformità, o in una o più lingue accettate da tale organismo.
Articolo 18
Dichiarazione di conformità UE
1. La dichiarazione di conformità UE attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di cui agli articoli da 6 a 10 e agli articoli 12, 13 e 14.
2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all’allegato IX, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all’allegato VIII, ed è tenuta aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale la batteria è immessa o messa a disposizione sul mercato o messa in servizio. Essa è redatta in formato elettronico e, ove richiesto, è fornita in formato cartaceo.
3. Se a una batteria si applicano più atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, ne è compilata una unica per l’insieme di tali atti. La dichiarazione indica gli atti dell’Unione interessati e i riferimenti della loro pubblicazione.
4. Nel redigere la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità della batteria ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.
5. Fatto salvo il paragrafo 3, un’unica dichiarazione di conformità UE può essere costituita da una o più singole dichiarazioni di conformità UE già redatte in conformità di un altro atto o atti dell’Unione, al fine di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sugli operatori economici.
Articolo 19
Principi generali della marcatura CE
La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
Articolo 20
Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE
1. La marcatura CE è apposta sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora la natura della batteria non lo consenta o non lo garantisca, la marcatura CE è apposta sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento della batteria.
2. La marcatura CE è apposta sulla batteria prima della sua immissione sul mercato o della sua messa in servizio.
3. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato ove richiesto a norma dell’allegato VIII. Il numero di identificazione è apposto dall’organismo notificato stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.
4. La marcatura CE e il numero di identificazione di cui al paragrafo 3 possono essere seguiti, se del caso, da qualsiasi pittogramma o altro marchio che indichi un rischio o un uso particolare o qualsiasi pericolo connesso all’uso, allo stoccaggio, al trattamento o al trasporto della batteria.
5. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e adottano le opportune misure in caso di uso improprio della marcatura.
CAPO V
Notifica degli organismi di valutazione della conformità
Articolo 21
Notifica
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi di valutazione della conformità autorizzati a svolgere compiti di valutazione della conformità in conformità del presente regolamento.
Articolo 22
Autorità di notifica
1. Gli Stati membri designano un’autorità di notifica che è responsabile dell’istituzione e dell’esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda la conformità all’articolo 27.
2. Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento quale definito al regolamento (CE) n. 765/2008 e a norma delle disposizioni di tale regolamento.
3. Se l’autorità di notifica delega o altrimenti affida la valutazione, la notifica o il controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo a un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica, rispetta mutatis mutandis i requisiti di cui all’articolo 23 e adotta disposizioni per coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.
4. L’autorità di notifica si assume la piena responsabilità per i compiti svolti dall’organismo di cui al paragrafo 3.
Articolo 23
Requisiti relativi alle autorità di notifica
1. L’autorità di notifica è costituita in modo che non sorgano conflitti di interesse con gli organismi di valutazione della conformità.
2. L’autorità di notifica è organizzata e gestita in modo da salvaguardare l’obiettività e l’imparzialità delle sue attività.
3. L’autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione degli organismi di valutazione della conformità che presentano domanda di notifica a norma dell’articolo 28.
4. L’autorità di notifica non offre o fornisce attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità e non presta servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.
5. L’autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni da essa ottenute. Tuttavia, scambia informazioni sugli organismi notificati con la Commissione, nonché con le autorità di notifica di altri Stati membri e altre autorità nazionali competenti.
6. L’autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente e finanziamenti sufficienti per l’adeguata esecuzione dei suoi compiti.
Articolo 24
Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica
Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.
La Commissione mette a disposizione del pubblico tali informazioni.
Articolo 25
Requisiti relativi agli organismi notificati
1. Ai fini della notifica, l’organismo di valutazione della conformità rispetta i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 11.
2. L’organismo di valutazione della conformità è istituito a norma del diritto nazionale dello Stato membro ed è dotato di personalità giuridica.
3. L’organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente a livello commerciale e con riguardo alle batterie che valuta, in particolare dai fabbricanti di batterie, dai partner commerciali dei fabbricanti di batterie, dagli investitori azionari degli stabilimenti di fabbricazione delle batterie e dagli altri organismi notificati e dalle loro associazioni di categoria, dalle società madri o affiliate.
4. L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto all’esecuzione di compiti di valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l’importatore, né il distributore, né l’installatore, né l’acquirente, né il proprietario, né l’utilizzatore né il responsabile della manutenzione delle batterie sottoposte alla loro valutazione, né il rappresentante di uno di questi soggetti. Tale divieto non preclude l’uso delle batterie valutate che sono necessarie per il funzionamento dell’organismo di valutazione della conformità o l’uso di tali batterie per scopi privati.
L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto all’esecuzione di compiti di valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione, nella commercializzazione, nell’importazione, nella distribuzione, nell’installazione, nell’utilizzo o nella manutenzione di tali batterie, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.
L’organismo di valutazione della conformità assicura che le attività della propria società madre o delle consorelle, delle affiliate o dei subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull’obiettività o sull’imparzialità delle proprie attività di valutazione della conformità.
5. L’organismo di valutazione della conformità e il suo personale eseguono le attività di valutazione della conformità con il massimo dell’integrità professionale e competenza tecnica richiesta nel settore specifico e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di natura finanziaria, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione della conformità, in particolare da persone o gruppi di persone che detengono interessi nei risultati di tali attività.
6. L’organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli a norma dell’allegato VIII, gli audit periodici a norma dell’articolo 48, paragrafo 2, e la verifica da parte di terzi a norma dell’articolo 51 e per i quali è stato notificato, indipendentemente dal fatto che tali compiti siano eseguiti dall’organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.
In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità di cui all’allegato VIII, per audit periodici conformemente all’articolo 48, paragrafo 2, e verifica da parte di terzi conformemente all’articolo 51 nonché per ciascuna categoria di batterie per i quali è stato notificato, l’organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:
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a) |
il personale necessario con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità; |
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b) |
le necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza di tali procedure e la loro capacità di essere riprodotte; |
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c) |
le politiche e procedure adeguate per distinguere le attività svolte in qualità di organismo notificato dagli altri compiti; |
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d) |
le procedure necessarie per svolgere i compiti di valutazione della conformità che tengano debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia delle batterie in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo. |
L’organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per svolgere in maniera adeguata i compiti tecnici e amministrativi relativi alle proprie attività di valutazione della conformità e ha accesso a tutte le informazioni e a tutti gli strumenti o impianti di prova necessari. Ciò comprende l’istituzione e la supervisione di procedure interne, politiche generali, codici di condotta o altri regolamenti interni, l’assegnazione di compiti specifici al personale e le decisioni riguardanti la valutazione della conformità, senza delegare tali attività a un subappaltatore o a un’affiliata.
7. Il personale addetto all’esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:
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a) |
una formazione tecnica e professionale solida che include tutte le attività di valutazione della conformità per cui l’organismo di valutazione della conformità è stato notificato; |
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b) |
soddisfacenti conoscenze dei requisiti relativi alle valutazioni che esegue e un’adeguata autorità per eseguire tali valutazioni; |
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c) |
una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti e degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 10, agli articoli 12, 13 e 14 e agli articoli da 48 a 52, delle norme armonizzate applicabili di cui all’articolo 15, delle specifiche comuni di cui all’articolo 16 e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell’Unione, nonché del diritto nazionale; |
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d) |
la capacità di elaborare certificati, registri e relazioni atti a dimostrare che le valutazioni della conformità sono state eseguite. |
8. È garantita l’imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto ai compiti di valutazione della conformità.
La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto ai compiti di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni della conformità eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
9. L’organismo di valutazione della conformità sottoscrive un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia coperta, a norma del diritto nazionale, dallo Stato membro di notifica, o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.
10. Il personale dell’organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutte le informazioni ottenute nell’esecuzione dei suoi compiti di valutazione della conformità a norma dell’allegato VIII, degli audit periodici a norma dell’articolo 48, paragrafo 2, o della verifica da parte di terzi a norma dell’articolo 51, tranne nei confronti delle autorità di notifica e nazionali dello Stato membro in cui esegue le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.
11. L’organismo di valutazione della conformità partecipa alle attività di normazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento settoriale degli organismi notificati, istituito a norma dell’articolo 37, o garantisce che il personale addetto ai compiti di valutazione della conformità ne sia informato, e applica come orientamento generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
Articolo 26
Presunzione di conformità degli organismi notificati
Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate, o in parti di esse, per cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’organismo di valutazione della conformità è considerato conforme ai requisiti di cui all’articolo 25 nella misura in cui le norme armonizzate applicabili coprano tali requisiti.
Articolo 27
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
1. L’organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici relativi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un’affiliata, garantisce che il subappaltatore o l’affiliata rispettino i requisiti di cui all’articolo 25 e ne informa di conseguenza l’autorità di notifica.
2. L’organismo notificato si assume l’intera responsabilità dei compiti eseguiti da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
3. L’organismo notificato può subappaltare attività o far sì che un’affiliata esegua attività solo con il consenso del cliente.
4. L’organismo notificato tiene a disposizione dell’autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell’affiliata e riguardanti il lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell’articolo 48, paragrafo 2, dell’articolo 51 e dell’allegato VIII.
Articolo 28
Domanda di notifica
1. L’organismo di valutazione della conformità presenta domanda di notifica all’autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito.
2. La domanda di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività dell’organismo di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità di cui all’allegato VIII o delle procedure di cui all’articolo 48, paragrafo 2, e all’articolo 51, e delle batterie per le quali l’organismo di valutazione della conformità dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento, ove applicabile, rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l’organismo di valutazione della conformità rispetta i requisiti di cui all’articolo 25.
3. Qualora non possa fornire il certificato di accreditamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l’organismo di valutazione della conformità fornisce all’autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità ai requisiti di cui all’articolo 25, compresa un’adeguata documentazione che dimostri la sua indipendenza ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3.
Articolo 29
Procedura di notifica
1. L’autorità di notifica procede a notificare solo quegli organismi di valutazione della conformità che rispettano i requisiti di cui all’articolo 25.
2. L’autorità di notifica rende noto alla Commissione e alle autorità di notifica degli altri Stati membri ciascun organismo di valutazione della conformità di cui al paragrafo 1 utilizzando lo strumento elettronico di notifica sviluppato e gestito dalla Commissione.
3. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità o le procedure di cui all’articolo 48, paragrafo 2, e all’articolo 51, le categorie di batterie interessate, nonché la relativa attestazione di competenza.
4. Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all’articolo 28, paragrafo 2, l’autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell’organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per garantire che tale organismo sia controllato periodicamente e continui a rispettare i requisiti di cui all’articolo 25.
5. L’organismo di valutazione della conformità interessato esegue le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, qualora essa includa un certificato di accreditamento di cui all’articolo 28, paragrafo 2, o entro due mesi dalla notifica qualora essa includa le prove documentali di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Solo tale organismo di valutazione della conformità è considerato un organismo notificato ai fini del presente regolamento.
6. L’autorità di notifica informa la Commissione e gli altri Stati membri di eventuali modifiche successive riguardanti la notifica di cui al paragrafo 2.
Articolo 30
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati
1. La Commissione assegna un numero di identificazione a ciascun organismo notificato. Essa assegna un numero unico anche se l’organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell’Unione.
2. La Commissione mette a disposizione del pubblico e tiene aggiornato un elenco degli organismi notificati a norma del presente regolamento, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività di valutazione della conformità per le quali sono stati notificati.
Articolo 31
Modifiche delle notifiche
1. Qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme ai requisiti di cui all’articolo 25 o non adempie i suoi obblighi, l’autorità di notifica limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali requisiti o dell’inadempimento di tali obblighi. Essa ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
2. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica ai sensi del paragrafo 1, oppure di cessazione dell’attività di un organismo notificato, l’autorità di notifica adotta le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.
Articolo 32
Contestazione della competenza degli organismi notificati
1. La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o siano portati alla sua attenzione dubbi, in particolare da parte di operatori economici e di altri portatori di interessi pertinenti, sulla competenza di un organismo notificato o sulla continua ottemperanza di un organismo notificato ai requisiti e responsabilità cui è soggetto.
2. L’autorità di notifica fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell’organismo notificato.
3. La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.
4. La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non rispetta o non rispetta più i requisiti per la sua notifica, adotta un atto di esecuzione con cui chiede allo Stato membro di notifica di adottare le misure correttive necessarie incluso, all’occorrenza, il ritiro della notifica. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 74, paragrafo 2.
Articolo 33
Obblighi operativi degli organismi notificati
1. L’organismo notificato esegue le valutazioni della conformità secondo le procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 48, paragrafo 2, all’articolo 51 o all’allegato VIII, secondo l’ambito di applicazione della notifica di cui all’articolo 29.
2. L’organismo notificato svolge valutazioni della conformità in modo proporzionato, evitando l’imposizione di oneri inutili per gli operatori economici e tenendo debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della struttura dell’impresa, del grado di complessità della batteria da valutare e della natura seriale o di massa del processo di produzione. L’organismo notificato rispetta tuttavia il grado di rigore e il livello di tutela necessari per la conformità della batteria e degli operatori economici al presente regolamento.
3. Qualora riscontri che i requisiti applicabili previsti agli articoli da 6 a 10 e agli articoli 12, 13, 14, 49 e 50, nelle corrispondenti norme armonizzate di cui all’articolo 15, nelle specifiche comuni di cui all’articolo 16 o in altre specifiche tecniche non sono stati rispettati, l’organismo notificato chiede al fabbricante o altro operatore economico pertinente di adottare le misure correttive appropriate in previsione di una seconda e definitiva valutazione della conformità, a meno che sia impossibile sanare le carenze. Qualora le carenze non possano essere sanate, l’organismo notificato non rilascia il certificato di conformità o non emette la decisione di approvazione.
4. L’organismo notificato che, nel corso del controllo della conformità successivo all’emissione di una decisione di approvazione, rilevi che non vi sia più conformità, chiede al fabbricante o all’operatore economico di cui all’articolo 48, paragrafo 1, secondo quanto applicabile, di adottare le misure correttive appropriate e all’occorrenza sospende o ritira la decisione di approvazione, se necessario.
5. Qualora non siano adottate le misure correttive di cui al paragrafo 4 o queste ultime non producano il risultato richiesto, l’organismo notificato limita, sospende o ritira la decisione di approvazione, a seconda dei casi.
Articolo 34
Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati
Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile una procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati.
Articolo 35
Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
1. L’organismo notificato informa l’autorità di notifica:
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a) |
di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato di conformità o di una decisione di approvazione; |
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b) |
di qualunque circostanza che possa influire sull’ambito o sulle condizioni della sua notifica; |
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c) |
di eventuali richieste di informazioni che abbia ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle proprie attività di valutazione della conformità; |
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d) |
su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell’ambito della sua notifica e di qualsiasi altra attività eseguita, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. |
2. L’organismo notificato fornisce agli altri organismi notificati che eseguono attività di valutazione della conformità analoghe aventi come oggetto le stesse categorie di batterie informazioni pertinenti sulle questioni relative a:
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a) |
valutazioni della conformità negative e, su richiesta, positive; e |
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b) |
qualunque limitazione, sospensione o ritiro di una decisione di approvazione. |
Articolo 36
Scambio di esperienze e di buone pratiche
La Commissione provvede all’organizzazione di uno scambio di esperienze e di buone pratiche tra le autorità degli Stati membri responsabili della politica di notifica.
Articolo 37
Coordinamento degli organismi notificati
La Commissione garantisce che un coordinamento e una cooperazione adeguati siano predisposti tra gli organismi notificati e che siano adeguatamente gestiti sotto forma di gruppo di coordinamento settoriale di organismi notificati.
Gli organismi notificati partecipano al lavoro del gruppo di coordinamento settoriale, direttamente o mediante rappresentanti designati.
CAPO VI
Obblighi degli operatori economici diversi da quelli di cui ai capi VII e VIII
Articolo 38
Obblighi dei fabbricanti
1. All’atto dell’immissione della batteria sul mercato o della sua messa in servizio, anche a fini propri, i fabbricanti garantiscono che la batteria:
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a) |
sia stata progettata e fabbricata conformemente agli articoli da 6 a 10 e agli articoli 12 e 14, e sia accompagnata da istruzioni chiare, comprensibili e leggibili nonché da informazioni sulla sicurezza in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in cui la batteria deve essere immessa sul mercato o messa in servizio; e |
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b) |
sia contrassegnata ed etichettata conformemente all’articolo 13. |
2. Prima dell’immissione della batteria sul mercato o della sua messa in servizio, i fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all’allegato VIII ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità pertinente di cui all’articolo 17.
3. Qualora la conformità della batteria ai requisiti applicabili sia stata dimostrata dalla procedura di valutazione della conformità pertinente di cui all’articolo 17, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE a norma dell’articolo 18 e appongono la marcatura CE a norma degli articoli 19 e 20.
4. I fabbricanti tengono la documentazione tecnica di cui all’allegato IX e la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dalla data in cui la batteria è stata immessa sul mercato o messa in servizio.
5. I fabbricanti si assicurano che siano predisposte le procedure necessarie affinché la batteria fabbricata nell’ambito di una produzione in serie continui a essere conforme al presente regolamento. A tal fine, i fabbricanti tengono adeguatamente conto delle modifiche del processo di produzione, della progettazione o delle caratteristiche della batteria, nonché delle modifiche delle norme armonizzate di cui all’articolo 15, delle specifiche comuni di cui all’articolo 16 o di altre specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata la conformità della batteria o mediante applicazione delle quali la conformità è verificata.
6. I fabbricanti si assicurano che le batterie che immettono sul mercato rechino un numero di identificazione del modello e un numero di lotto o di serie, oppure un numero di prodotto o un altro elemento che ne consenta l’identificazione. Qualora le dimensioni o la natura della batteria non lo consentano, le informazioni richieste sono indicate sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento della batteria.
7. I fabbricanti indicano sulla batteria il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, il loro indirizzo postale, indicando un unico punto di contatto, e, se del caso, l’indirizzo web e di posta elettronica, se esistente. Qualora non sia possibile, le informazioni richieste sono indicate sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento della batteria. I recapiti sono indicati in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in cui la batteria deve essere immessa sul mercato o messa in servizio, e sono chiare, comprensibili e leggibili.
8. I fabbricanti forniscono l’accesso ai dati relativi ai parametri di cui all’allegato VII nel sistema di gestione delle batterie di cui all’articolo 14, paragrafo 1„ conformemente ai requisiti stabiliti in tale articolo.
9. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che hanno immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme a uno o più dei requisiti applicabili di cui agli articoli da 6 a 10 e agli articoli 12, 13 e 14 adottano immediatamente le misure correttive necessarie a renderla conforme, ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora la batteria presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente l’autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro sul cui mercato l’hanno messa a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
10. I fabbricanti forniscono all’autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità della batteria ai requisiti di cui agli articoli da 6 a 10 e agli articoli 12, 13 e 14, in una o più lingue facilmente comprensibili per tale autorità nazionale. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato elettronico e, su richiesta, in formato cartaceo. I fabbricanti cooperano con l’autorità nazionale, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalla batteria che hanno immesso sul mercato o messo in servizio.
11. Gli operatori economici che effettuano la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione, il cambio di destinazione ovvero la rifabbricazione, e immettono sul mercato o mettono in servizio una batteria che è stata sottoposta a una di tali operazioni sono considerati fabbricanti ai fini del presente regolamento.
Articolo 39
Obblighi dei fornitori di elementi di batteria e di moduli di batteria
I fornitori di elementi di batteria e di moduli di batteria forniscono le informazioni e la documentazione necessarie al rispetto dei requisiti del presente regolamento allorché forniscono gli elementi di batteria o i moduli di batteria a un fabbricante. Tali informazioni e documentazione sono fornite gratuitamente.
Articolo 40
Obblighi dei rappresentanti autorizzati
1. Un fabbricante può, mediante mandato scritto, designare un rappresentante autorizzato.
Il mandato del rappresentante autorizzato è valido solo se accettato per iscritto dallo stesso.
2. Gli obblighi di cui all’articolo 38, paragrafo 1, e agli articoli da 48 a 52 nonché l’obbligo di redazione della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il rappresentante autorizzato dispone dei mezzi adeguati per eseguire i compiti specificati nel mandato. Il rappresentante autorizzato fornisce una copia del mandato all’autorità di vigilanza del mercato, su richiesta, in una lingua dell’Unione stabilita da tale autorità. Il mandato comprende almeno i compiti seguenti:
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a) |
tenere a disposizione delle autorità nazionali la dichiarazione di conformità UE, la documentazione tecnica, la relazione di verifica, la decisione di approvazione di cui all’articolo 51, paragrafo 2, e le relazioni di audit di cui all’articolo 48, paragrafo 2, per 10 anni dalla data in cui la batteria è stata immessa sul mercato o messa in servizio; |
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b) |
fornire all’autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della batteria. Tali informazioni e la documentazione sono fornite in formato elettronico e, su richiesta, in formato cartaceo; |
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c) |
cooperare con le autorità nazionali, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle batterie che rientrano nel mandato. |
4. Qualora la batteria presenti un rischio, i rappresentanti autorizzati ne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato.
Articolo 41
Obblighi degli importatori
1. Gli importatori immettono sul mercato solo batterie conformi agli articoli da 6 a 10 e agli articoli 12, 13 e 14.
2. Prima di immettere una batteria sul mercato, gli importatori verificano che:
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a) |
siano state redatte la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica di cui all’allegato VIII e il fabbricante abbia eseguito la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 17; |
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b) |
la batteria rechi la marcatura CE di cui all’articolo 19 e sia contrassegnata ed etichettata a norma dell’articolo 13; |
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c) |
la batteria sia accompagnata dai documenti richiesti a norma degli articoli da 6 a 10 e degli articoli 12, 13 e 14 nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in cui la batteria deve essere messa a disposizione sul mercato; e |
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d) |
il fabbricante abbia rispettato i requisiti di cui all’articolo 38, paragrafi 6 e 7. |
L’importatore, se ritiene o ha motivo di credere che la batteria non sia conforme agli articoli da 6 a 10 e agli articoli 12, 13 e 14, non immette tale batteria sul mercato finché non sia stata resa conforme. Inoltre, qualora la batteria presenti un rischio, l’importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato, indicando i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
3. Gli importatori indicano sulla batteria il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, il loro indirizzo postale, indicando un unico punto di contatto, e, se del caso, l’indirizzo web e di posta elettronica. Qualora non sia possibile, le informazioni richieste sono indicate sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento della batteria. I recapiti sono indicati in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in cui la batteria deve essere messa a disposizione sul mercato, e sono chiare, comprensibili e leggibili.
4. Gli importatori provvedono a che, mentre la batteria è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità agli articoli da 6 a 10 e agli articoli 12, 13 e 14.
5. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da una batteria, gli importatori, per tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione delle batterie commercializzate, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, delle batterie non conformi e dei richiami di batterie e informano i distributori di tale controllo.
6. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che hanno immesso sul mercato non sia conforme agli articoli da 6 a 10 e agli articoli 12, 13 e 14, adottano immediatamente le misure correttive necessarie a renderla conforme, a ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora la batteria presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente l’autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui hanno messo la batteria a disposizione sul mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
7. Per 10 anni dalla data in cui la batteria è stata immessa sul mercato, gli importatori tengono a disposizione delle autorità nazionali una copia della dichiarazione di conformità UE e assicurano che la documentazione tecnica di cui all’allegato VIII sia messa a disposizione di dette autorità, su richiesta.
8. Gli importatori forniscono all’autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità della batteria agli articoli da 6 a 10 e agli articoli 12, 13 e 14, in una o più lingue facilmente comprensibili per tale autorità. Tali informazioni e la documentazione sono fornite in formato elettronico e, su richiesta, in formato cartaceo. Gli importatori cooperano con l’autorità nazionale, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle batterie che hanno immesso sul mercato.
Articolo 42
Obblighi dei distributori
1. Quando mettono una batteria a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione ai requisiti del presente regolamento.
2. Prima di mettere la batteria a disposizione sul mercato, i distributori verificano che:
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a) |
il produttore sia registrato nel registro dei produttori di cui all’articolo 55; |
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b) |
la batteria rechi la marcatura CE di cui all’articolo 19 e sia contrassegnata ed etichettata a norma dell’articolo 13; |
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c) |
la batteria sia accompagnata dai documenti richiesti ai sensi degli articoli da 6 a 10 e dagli articoli 12, 13 e 14, e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in cui la batteria deve essere messa a disposizione sul mercato o messa in servizio; e |
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d) |
il fabbricante e l’importatore si siano conformati ai requisiti di cui, rispettivamente, all’articolo 38, paragrafi 6 e 7, e all’articolo 41, paragrafo 3. |
3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che la batteria non sia conforme agli articoli da 6 a 10 o agli articoli 12, 13 o 14, non la mette a disposizione sul mercato finché non sia stata resa conforme. Inoltre, se la batteria presenta dei rischi, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore nonché le autorità di vigilanza del mercato.
4. I distributori provvedono a che, mentre la batteria è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità agli articoli da 6 a 10 e agli articoli 12, 13 e 14.
5. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme agli articoli da 6 a 10 o agli articoli 12, 13 o 14 si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie a renderla conforme, a ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora la batteria presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo la batteria a disposizione sul mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
6. I distributori forniscono all’autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della batteria agli articoli da 6 a 10 e agli articoli 12, 13 e 14, in una o più lingue facilmente comprensibili per tale autorità nazionale. Tali informazioni e la documentazione sono fornite in formato elettronico e, su richiesta, in formato cartaceo. I distributori cooperano con l’autorità nazionale, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle batterie che hanno messo a disposizione sul mercato.
Articolo 43
Obblighi dei fornitori di servizi di logistica
I fornitori di servizi di logistica provvedono affinché le condizioni di stoccaggio, imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità delle batterie da essi manipolate agli articoli da 6 a 10 e agli articoli 12, 13 e 14.
Fatti salvi gli obblighi degli operatori economici interessati di cui al presente capo, i fornitori di servizi di logistica, oltre ai requisiti di cui al primo paragrafo, eseguono anche i compiti di cui all’articolo 40, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4.
Articolo 44
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
L’importatore o il distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 38 se si applica una delle condizioni seguenti:
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a) |
la batteria è immessa sul mercato o è messa in servizio con il nome o il marchio dell’importatore o del distributore; |
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b) |
la batteria già immessa sul mercato o messa in servizio è modificata dall’importatore o dal distributore in un modo che potrebbe comprometterne la conformità ai requisiti pertinenti del presente regolamento; o |
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c) |
la funzione della batteria già immessa sul mercato o messa in servizio è modificata dall’importatore o dal distributore. |
Articolo 45
Obblighi degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione
1. Gli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione garantiscono che l’esame, le prove di verifica delle prestazioni, l’imballaggio e la spedizione delle batterie e dei loro componenti sottoposti a una qualsiasi di tali operazioni siano effettuati seguendo istruzioni adeguate in materia di controllo della qualità e sicurezza.
2. Gli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione garantiscono che la batteria sia conforme ai requisiti del presente regolamento, ai requisiti pertinenti in materia di tutela della salute umana, dell’ambiente e dei prodotti nonché di sicurezza dei trasporti contenuti in altre normative dell’Unione, tenendo conto del fatto che, in conseguenza di tali operazioni, la batteria potrebbe rientrare in una diversa categoria di batterie. Per le operazioni di rifabbricazione, tali operatori economici forniscono alle autorità di vigilanza del mercato, su richiesta, la documentazione necessaria per dimostrare che la batteria è stata sottoposta a rifabbricazione conformemente al presente regolamento.
Articolo 46
Identificazione degli operatori economici
1. Gli operatori economici, su richiesta di un’autorità nazionale, forniscono alle autorità di vigilanza del mercato le informazioni seguenti:
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a) |
l’identità di qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro una batteria; |
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b) |
l’identità di qualsiasi operatore economico al quale abbiano fornito la batteria, nonché la quantità e i modelli esatti. |
2. Gli operatori economici garantiscono di poter fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 per 10 anni dal momento in cui sia stata loro fornita la batteria e per 10 anni dal momento in cui essi abbiano fornito la batteria.
CAPO VII
Obblighi degli operatori economici in materia di strategie relative al dovere di diligenza per le batterie
Articolo 47
Ambito di applicazione del presente capo
Il presente capo non si applica agli operatori economici che nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio hanno registrato un fatturato netto inferiore a 40 milioni di EUR e non fanno parte di un gruppo costituito da imprese madri e figlie che, su base consolidata, supera il limite di 40 milioni di EUR.
Il presente capo non si applica agli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione, se tali batterie sono già state immesse sul mercato o messe in servizio prima di essere sottoposte a tali operazioni.
Il presente capo si applica fatte salve le disposizioni della normativa dell’Unione in materia di obblighi relativi al dovere di diligenza in relazione ai minerali e ai metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio.
Articolo 48
Strategie relative al dovere di diligenza per le batterie
1. A decorrere dal 18 agosto 2025, gli operatori economici che immettono batterie sul mercato o le mettono in servizio rispettano gli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, agli articoli 49, 50 e 52 e, a tal fine, stabiliscono e attuano strategie relative al dovere di diligenza per le batterie.
2. Gli operatori economici di cui al paragrafo 1 del presente articolo provvedono affinché le loro strategie relative al dovere di diligenza per le batterie siano verificate da un organismo notificato conformemente all’articolo 51 («verifica da parte di terzi») e siano sottoposte ad audit periodici da parte di tale organismo notificato per garantire che tali strategie siano mantenute e applicate conformemente agli articoli 49, 50 e 52. L’organismo notificato fornisce all’operatore economico sottoposto ad audit una relazione di audit.
3. Gli operatori economici di cui al paragrafo 1 del presente articolo conservano la documentazione attestante il proprio adempimento degli obblighi di cui agli articoli 49, 50 e 52, comprese la relazione di verifica e la decisione di approvazione di cui all’articolo 51 e le relazioni di audit di cui al paragrafo 2 del presente articolo, per 10 anni dalla data in cui l’ultima batteria fabbricata nell’ambito della pertinente strategia relativa al dovere di diligenza è stata immessa sul mercato.
4. Fatta salva la propria responsabilità individuale per le rispettive strategie relative al dovere di diligenza per le batterie, al fine di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 48, 49, 50 e 52 gli operatori economici di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono collaborare con altri soggetti, anche attraverso i regimi relativi al dovere di diligenza riconosciuti a norma del presente regolamento.
5. Entro il 18 febbraio 2025, la Commissione pubblica orientamenti per l’applicazione dei requisiti relativi al dovere di diligenza di cui agli articoli 49 e 50 per quanto riguarda i rischi di cui all’allegato X, punto 2, segnatamente in linea con gli strumenti internazionali di cui all’allegato X, punti 3 e 4.
6. Al fine di fornire informazioni e sostegno agli operatori economici nell’adempimento degli obblighi relativi al dovere di diligenza ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri possono istituire e gestire, individualmente o congiuntamente, siti web, piattaforme o portali dedicati.
7. La Commissione può integrare le misure di sostegno dello Stato membro di cui al paragrafo 6, muovendo dall’attuale azione dell’Unione a favore del dovere di diligenza nell’Unione e nei paesi terzi e può elaborare nuove misure per aiutare gli operatori economici nell’assolvimento dei loro obblighi a norma del presente regolamento.
8. La Commissione valuta periodicamente la necessità di aggiornare l’elenco delle materie prime e delle categorie di rischio di cui all’allegato X.
La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 al fine di:
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a) |
modificare l’elenco delle materie prime di cui all’allegato X, punto 1, e delle categorie di rischio di cui all’allegato X, punto 2, alla luce dei progressi scientifici e tecnologici nella fabbricazione delle batterie e nella loro composizione chimica, e in funzione delle modifiche apportate al regolamento (UE) 2017/821; |
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b) |
modificare l’elenco degli strumenti internazionali di cui all’allegato X, punto 3, conformemente agli sviluppi intervenuti nei pertinenti consessi internazionali per quanto riguarda le norme relative alle strategie relative al dovere di diligenza e alla tutela dell’ambiente e dei diritti sociali; |
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c) |
modificare gli obblighi degli operatori economici di cui al paragrafo 1 del presente articolo stabiliti agli articoli 49 e 50 alla luce delle modifiche apportate al regolamento (UE) 2017/821 e modificare l’elenco di strumenti in materia di dovere di diligenza riconosciuti a livello internazionale di cui all’allegato X, punto 4. |
Articolo 49
Sistema di gestione dell’operatore economico
1. È compito di ogni operatore economico di cui all’articolo 48, paragrafo 1:
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a) |
adottare e comunicare chiaramente ai fornitori e al pubblico la strategia d’impresa relativa al dovere di diligenza per le batterie, per quanto riguarda le materie prime elencate all’allegato X, punto 1 e le categorie di rischio sociale e ambientale associate, elencate all’allegato X, punto 2; |
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b) |
integrare, nella propria strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie, principi che siano coerenti con i principi stabiliti negli strumenti in materia di dovere di diligenza riconosciuti a livello internazionale elencati all’allegato X, punto 4; |
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c) |
organizzare il sistema interno di gestione in modo da favorire la propria strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie, affidando ai propri più alti dirigenti l’incarico di sorvegliare la propria strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie nonché di conservare i documenti relativi a tale sistema per un periodo di almeno 10 anni; |
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d) |
istituire e gestire un sistema di controlli e trasparenza relativamente alla catena di approvvigionamento, anche tramite una catena di custodia o un sistema di rintracciabilità, identificando i soggetti che intervengono a monte della catena di approvvigionamento; |
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e) |
integrare la propria strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie, comprese le misure di gestione dei rischi, nei contratti e negli accordi conclusi con i fornitori; e |
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f) |
istituire un meccanismo di trattamento dei reclami, compreso un sistema di allarme precoce per sensibilizzare ai rischi, e un meccanismo di riparazione, o prevedere tali meccanismi tramite accordi di collaborazione con altri operatori economici o organizzazioni o agevolando il ricorso a un esperto o a un organismo esterni, quale un Mediatore; tali meccanismi si basano sui principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. |
2. Il sistema di cui al paragrafo 1, lettera d), è accompagnato da una documentazione che fornisce almeno le informazioni seguenti:
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a) |
una descrizione delle materie prime, compresi la loro denominazione commerciale e il tipo; |
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b) |
il nome e l’indirizzo del fornitore che ha fornito le materie prime presenti nelle batterie immesse sul mercato all’operatore economico che immette tali batterie sul mercato; |
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c) |
il paese di origine delle materie prime e le operazioni di mercato dall’estrazione delle materie prime al fornitore diretto dell’operatore economico che immette la batteria sul mercato; |
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d) |
la quantità di materie prime presenti nella batteria immessa sul mercato, espressa in percentuale o in peso; |
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e) |
le relazioni di verifica da parte di terzi rilasciate da un organismo notificato riguardanti i fornitori di cui all’articolo 50, paragrafo 3; |
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f) |
se le relazioni di cui alla lettera e) non sono disponibili e se la materia prima proviene da una zona di conflitto e ad alto rischio, ulteriori informazioni a norma delle raccomandazioni specifiche per gli operatori economici a monte di cui alla guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio, se del caso, come la miniera di origine e i luoghi in cui avvengono il consolidamento, il commercio e il trattamento della materia prima, nonché il pagamento di imposte, commissioni e diritti di sfruttamento. |
Le relazioni di verifica da parte di terzi di cui al primo comma, lettera e), sono messe a disposizione degli operatori che intervengono a valle della catena di approvvigionamento da parte dei fornitori di cui all’articolo 50, paragrafo 3.
Articolo 50
Obblighi di gestione dei rischi
1. È compito dell’operatore economico di cui all’articolo 48, paragrafo 1:
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a) |
individuare e valutare il rischio nella propria catena di approvvigionamento di effetti negativi associati alle categorie di rischio elencate all’allegato X, punto 2, nel quadro del suo piano di gestione, anche sulla base delle informazioni fornite a norma dell’articolo 49 e di qualsiasi altra informazione pertinente che sia pubblicamente disponibile o fornita dai portatori di interessi, con riferimento alla propria strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie; |
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b) |
progettare e attuare una strategia per far fronte ai rischi individuati per prevenire, mitigare e comunque affrontare gli effetti negativi:
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2. Nel perseguire gli sforzi per attenuare i rischi pur continuando gli scambi commerciali o sospendendoli temporaneamente, l’operatore economico di cui all’articolo 48, paragrafo 1, consulta i fornitori e i portatori di interessi, compresi le autorità pubbliche locali e nazionali, le organizzazioni internazionali o le organizzazioni della società civile e i terzi interessati, come le comunità locali, prima di definire una strategia di attenuazione dei rischi misurabili nell’ambito del piano di gestione dei rischi di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), del presente all’articolo.
3. L’operatore economico di cui all’articolo 48, paragrafo 1, individua e valuta la probabilità che si verifichino nella propria catena di approvvigionamento effetti negativi nelle categorie di rischio elencate all’allegato X, punto 2. Tale operatore economico individua e valuta i rischi nella propria catena di approvvigionamento nell’ambito dei propri sistemi di gestione dei rischi. L’operatore economico esegue le verifiche da parte di terzi del dovere di diligenza delle proprie catene tramite un organismo notificato conformemente all’articolo 51. L’operatore economico può avvalersi delle relazioni di verifica da parte di terzi rilasciate ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 2, da tale organismo notificato in merito alle strategie relative al dovere di diligenza per le batterie attuate dai fornitori in tale catena a norma del presente capo. L’operatore economico può inoltre avvalersi di tali relazioni di verifica da parte di terzi per valutare, se del caso, le pratiche di tali fornitori relative al dovere di diligenza.
4. L’operatore economico di cui all’articolo 48, paragrafo 1, comunica le conclusioni della valutazione dei rischi di cui al paragrafo 3 del presente articolo ai propri più alti dirigenti designati quali responsabili conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, lettera c), e attua la strategia di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.
Articolo 51
Verifica da parte di terzi delle strategie relative al dovere di diligenza per le batterie
1. L’organismo notificato effettua una verifica da parte di terzi che:
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a) |
riguarda l’insieme delle attività degli operatori economici, nonché dei processi e dei sistemi da essi utilizzati per adempiere gli obblighi in materia di dovere di diligenza conformemente agli articoli 49, 50 e 52; |
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b) |
ha quale proprio scopo di determinare la conformità delle pratiche relative al dovere di diligenza attuate dagli operatori economici che immettono batterie sul mercato, conformemente agli articoli 49, 50 e 52; |
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c) |
se del caso, comprende controlli sulle imprese e raccoglie informazioni dai portatori di interessi; |
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d) |
individua per gli operatori economici che immettono batterie sul mercato ambiti di possibile miglioramento relativamente al dovere di diligenza; |
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e) |
rispetta i principi di indipendenza, di competenza e di responsabilità dell’audit definiti nelle linee guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per catene di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio. |
2. L’organismo notificato redige una relazione di verifica che elenca le attività intraprese in conformità del paragrafo 1 del presente articolo e i relativi risultati. Se le strategie relative al dovere di diligenza per le batterie di cui all’articolo 48 rispettano gli obblighi di cui agli articoli 49, 50 e 52, l’organismo notificato emette una decisione di approvazione.
Articolo 52
Divulgazione di informazioni sulle strategie relative al dovere di diligenza per le batterie
1. L’operatore economico di cui all’articolo 48, paragrafo 1, mette a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato o delle autorità nazionali degli Stati membri, su richiesta, la relazione di verifica e la decisione di approvazione emesse conformemente all’articolo 51, le relazioni di audit di cui all’articolo 48, paragrafo 2, e le prove disponibili della conformità a un regime relativo al dovere di diligenza riconosciuto dalla Commissione a norma dell’articolo 53.
2. L’operatore economico di cui all’articolo 48, paragrafo 1, mette a disposizione dei propri acquirenti situati immediatamente a valle tutte le informazioni pertinenti raccolte e conservate in applicazione della propria strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie, tenendo debitamente conto del principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza.
3. Su base annuale, l’operatore economico di cui all’articolo 48, paragrafo 1, riesamina e mette a disposizione del pubblico, anche su Internet, una relazione sulla propria strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie. Nella relazione sono illustrate, in una modalità facilmente comprensibile agli utilizzatori finali e che identifica chiaramente i modelli di batteria interessati, tenendo debitamente conto del principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza, i dati e le informazioni sulle misure adottate dall’operatore economico per conformarsi ai requisiti di cui agli articoli 49 e 50, comprese le risultanze di effetti negativi significativi nelle categorie di rischio elencate all’allegato X, punto 2, e il seguito ad essi riservato, nonché una sintesi delle verifiche da parte di terzi eseguite a norma dell’articolo 51, compreso il nome dell’organismo notificato. Tale relazione riguarda inoltre, se del caso, l’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale in relazione all’approvvigionamento, alla lavorazione e al commercio delle materie prime presenti nelle batterie.
4. Qualora l’operatore economico di cui all’articolo 48, paragrafo 1, possa dimostrare che le materie prime elencate nell’allegato X, punto 1, presenti nella batteria sono ottenute da materiali riciclati, esso, tenendo debitamente conto del principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza, rende pubbliche le sue conclusioni in modo ragionevolmente dettagliato.
Articolo 53
Riconoscimento dei regimi relativi al dovere di diligenza
1. I governi, le associazioni settoriali e altri gruppi di organizzazioni interessate che hanno elaborato e si occupano di controllare i regimi relativi al dovere di diligenza («titolari dei regimi») possono presentare domanda affinché i regimi relativi al dovere di diligenza siano riconosciuti dalla Commissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire i requisiti riguardanti le informazioni che la domanda di riconoscimento deve includere. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 3.
2. La Commissione, se stabilisce, sulla base degli elementi di prova e delle informazioni fornite in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, che il regime relativo al dovere di diligenza di cui allo stesso paragrafo consente agli operatori economici di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 48, 49, 50 e 52, adotta un atto di esecuzione che concede a tale regime il riconoscimento dell’equivalenza ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. Prima di adottare tale atto di esecuzione è consultato il centro dell’OCSE per la condotta responsabile delle imprese. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 3.
Nel decidere in merito al riconoscimento di un regime relativo al dovere di diligenza, la Commissione tiene conto delle differenti pratiche vigenti nel settore interessato da tale regime e prende in considerazione il metodo e l’approccio basato sul rischio utilizzati dal regime per individuare i rischi.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 per stabilire i criteri e la metodologia in base ai quali essa stabilisce, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, se i regimi relativi al dovere di diligenza consentono agli operatori economici di rispettare i requisiti di cui agli articoli 48, 49, 50 e 52. Se opportuno, la Commissione verifica inoltre periodicamente che i regimi relativi al dovere di diligenza riconosciuti continuino a rispettare i criteri che hanno portato alla decisione di riconoscimento dell’equivalenza a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Il titolare di un regime relativo al dovere di diligenza del quale è stata riconosciuta l’equivalenza a norma del paragrafo 2 informa senza indugio la Commissione di ogni modifica o aggiornamento apportati a tale regime. La Commissione valuta se tali modifiche o aggiornamenti incidano sul riconoscimento dell’equivalenza di tale regime e adotta le misure appropriate.
5. Qualora vi siano prove di casi ripetuti o significativi in cui gli operatori economici che attuano un regime riconosciuto in conformità del paragrafo 2 del presente articolo non hanno rispettato i requisiti di cui agli articoli 48, 49, 50 e 52, la Commissione esamina, in consultazione con il titolare del regime relativo al dovere di diligenza riconosciuto, se tali casi indichino lacune del regime.
6. La Commissione, se individua un mancato rispetto dei requisiti di cui agli articoli 48, 49, 50 e 52 o lacune di un regime relativo al dovere di diligenza riconosciuto, può concedere al titolare del regime un periodo adeguato per adottare misure correttive.
7. Laddove il titolare del regime non sia in grado di adottare le misure correttive necessarie o si rifiuti di farlo, e qualora la Commissione abbia stabilito che il mancato rispetto o le lacune di cui al paragrafo 6 del presente articolo compromettono la capacità dell’operatore economico di cui all’articolo 48, paragrafo 1, che attua il regime, di conformarsi ai requisiti di cui agli articoli 48, 49, 50 e 52, o laddove casi ripetuti o significativi di non conformità da parte di operatori economici che attuano un regime siano dovuti a lacune del regime, la Commissione adotta un atto di esecuzione per revocare il riconoscimento dell’equivalenza del regime. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 3.
8. La Commissione dispone e tiene aggiornato un registro dei regimi riconosciuti relativi al dovere di diligenza. Il registro è messo a disposizione del pubblico su Internet.
CAPO VIII
Gestione dei rifiuti di batterie
Articolo 54
Autorità competente
1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti responsabili degli obblighi di cui al presente capo, in particolare del controllo e della verifica dell’adempimento agli obblighi di cui al presente capo da parte dei produttori e delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore.
2. Ciascuno Stato membro può designare inoltre un punto di contatto tra le autorità competenti di cui al paragrafo 1 ai fini della comunicazione con la Commissione a norma del paragrafo 4.
3. Gli Stati membri definiscono le modalità organizzative e di funzionamento dell’autorità o delle autorità competenti, comprese le norme amministrative e procedurali relative a:
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a) |
la registrazione dei produttori in conformità dell’articolo 55; |
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b) |
l’autorizzazione dei produttori e delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore in conformità dell’articolo 58; |
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c) |
la sorveglianza dell’attuazione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore in conformità dell’articolo 57; |
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d) |
la raccolta di dati sulle batterie e sui rifiuti di batterie in conformità dell’articolo 75; |
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e) |
la messa a disposizione delle informazioni in conformità dell’articolo 76. |
4. Entro il 18 novembre 2025 gli Stati membri comunicano alla Commissione i nominativi e i recapiti delle autorità competenti designate in applicazione del paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano senza indebito ritardo alla Commissione eventuali modifiche dei nominativi e dei recapiti di tali autorità competenti.
Articolo 55
Registro dei produttori
1. Gli Stati membri istituiscono un registro dei produttori finalizzato a verificare il rispetto, da parte dei produttori, dei requisiti del presente capo.
2. I produttori si registrano nel registro di cui al paragrafo 1. A tal fine essi presentano una domanda di registrazione in ciascuno Stato membro in cui mettono una batteria a disposizione sul mercato per la prima volta.
I produttori presentano la domanda di registrazione tramite il sistema di elaborazione elettronica dei dati di cui al paragrafo 9, lettera a).
I produttori mettono a disposizione sul mercato di uno Stato membro batterie, comprese quelle incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, solo se essi o, in caso di autorizzazione, i loro rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore, sono registrati in tale Stato membro.
3. La domanda di registrazione include le informazioni seguenti:
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a) |
il nome e, se disponibile, il marchio commerciale con cui il produttore opera nello Stato membro e i recapiti del produttore, compresi il codice postale e il luogo, la via e il numero civico, il paese, il numero di telefono, se del caso, l’indirizzo web e di posta elettronica, indicando un unico punto di contatto; |
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b) |
il codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente e il codice di identificazione fiscale europeo o nazionale; |
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c) |
la categoria o le categorie di batterie che il produttore intende mettere a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, nella fattispecie le batterie portatili, le batterie industriali, le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per veicoli elettrici, le batterie per autoveicoli, e la relativa composizione chimica; |
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d) |
informazioni sul modo in cui il produttore ottempera rispettivamente alle responsabilità di cui all’articolo 56 e ai requisiti di cui agli articoli 59, 60 e 61:
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e) |
una dichiarazione del produttore o, se del caso, del rappresentante autorizzato del produttore per la responsabilità estesa del produttore o dell’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore designata a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, che attesti che le informazioni fornite sono veritiere. |
4. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, le informazioni di cui alla lettera d) di tale paragrafo sono fornite nella domanda di registrazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo oppure nella domanda di autorizzazione di cui all’articolo 58. Tale domanda di autorizzazione contiene almeno informazioni sull’adempimento individuale o collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore.
5. Gli Stati membri possono chiedere informazioni o documenti supplementari, se necessario, per utilizzare il registro dei produttori in modo efficiente.
6. Laddove un produttore abbia designato un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, tale organizzazione adempie, mutatis mutandis, gli obblighi di cui al presente articolo, salvo diversamente specificato dallo Stato membro.
7. Gli obblighi di cui al presente articolo possono essere adempiuti per conto di un produttore da un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore.
Laddove gli obblighi di cui al presente articolo siano adempiuti per conto del produttore da un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore che rappresenta più di un produttore, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 3, tale rappresentante autorizzato fornisce separatamente il nome e i recapiti di ciascuno dei produttori rappresentati.
8. Gli Stati membri possono decidere che la procedura di registrazione a norma del presente articolo e la procedura di autorizzazione a norma all’articolo 58 costituiscano una procedura unica, a condizione che la domanda soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi da 3 a 7 del presente articolo.
9. L’autorità competente:
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a) |
mette a disposizione sul proprio sito web informazioni sulla procedura di domanda tramite un sistema di elaborazione elettronica dei dati; |
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b) |
autorizza le registrazioni e fornisce un numero di registrazione entro un termine massimo di 12 settimane dal momento in cui sono fornite tutte le informazioni richieste a norma dei paragrafi 2 e 3. |
10. L’autorità competente può:
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a) |
stabilire modalità relative ai requisiti e al processo di registrazione senza aggiungere requisiti sostanziali a quelli di cui ai paragrafi 2 e 3; |
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b) |
esigere dai produttori il pagamento di tariffe proporzionate e basate sui costi per il trattamento delle domande di cui al paragrafo 2. |
11. L’autorità competente può rifiutare di registrare un produttore o può revocare la registrazione del produttore se le informazioni di cui al paragrafo 3 e le relative prove documentali non sono fornite o non sono sufficienti o se il produttore non rispetta più i requisiti di cui al paragrafo 3, lettera d).
L’autorità competente revoca la registrazione del produttore se ha cessato di esistere.
12. Il produttore o, se del caso, il rappresentante autorizzato del produttore per la responsabilità estesa del produttore o l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore designata per conto dei produttori che rappresenta, notifica senza indebito ritardo all’autorità competente eventuali modifiche apportate alle informazioni contenute nella registrazione e l’eventuale cessazione definitiva relativa alla messa a disposizione sul mercato, nel territorio dello Stato membro, delle batterie oggetto della registrazione.
13. Qualora le informazioni contenute nel registro dei produttori non siano accessibili al pubblico, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori abbiano accesso gratuito alle informazioni contenute nel registro.
Articolo 56
Responsabilità estesa del produttore
1. Ai produttori incombe una responsabilità estesa per le batterie da essi messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro. Tali produttori rispettano i requisiti di cui agli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE e di cui al presente capo.
2. Un operatore economico che mette a disposizione sul mercato, per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, una batteria risultante da operazioni di preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione è considerato il produttore di tale batteria ai fini del presente regolamento e su tale operatore incombe la responsabilità estesa del produttore.
3. Un produttore quale definito all’articolo 3, punto 47), lettera d) designa un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro in cui vende batterie. Tale designazione avviene mediante mandato scritto.
4. I contributi finanziari che devono essere versati dal produttore coprono i seguenti costi per i prodotti che il produttore mette a disposizione sul mercato nello Stato membro interessato:
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a) |
i costi della raccolta differenziata dei rifiuti di batterie e del loro successivo trasporto e trattamento, tenendo conto di eventuali entrate derivanti dalla preparazione per il riutilizzo o dalla preparazione per il cambio di destinazione oppure dal valore delle materie prime secondarie recuperate da rifiuti di batterie riciclati; |
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b) |
i costi di effettuazione di un’indagine sulla composizione dei flussi di rifiuti urbani misti conformemente all’articolo 69, paragrafo 5; |
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c) |
i costi di fornitura di informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie a norma dell’articolo 74; |
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d) |
i costi di raccolta e comunicazione dei dati alle autorità competenti a norma dell’articolo 75. |
5. In caso di messa a disposizione sul mercato di batterie che sono state sottoposte a preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione, sia i produttori delle batterie originarie sia i produttori delle batterie immesse sul mercato a seguito di tali operazioni possono istituire e adeguare un meccanismo di ripartizione dei costi basato sull’effettiva ripartizione dei costi tra i diversi produttori, per i costi di cui al paragrafo 4, lettere a), c) e d).
Qualora una batteria di cui al paragrafo 2 sia soggetta a più di una responsabilità estesa del produttore, il primo produttore che mette tale batteria a disposizione sul mercato non sostiene costi aggiuntivi derivanti dal meccanismo di ripartizione dei costi di cui al primo comma.
La Commissione agevola lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori pratiche tra gli Stati membri per quanto riguarda tali meccanismi di ripartizione dei costi.
Articolo 57
Organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore
1. I produttori possono designare un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore autorizzata a norma dell’articolo 58 per adempiere per loro conto gli obblighi di responsabilità estesa del produttore. Gli Stati membri possono adottare misure per rendere obbligatoria la designazione di un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore. Tali misure sono giustificate sulla base delle caratteristiche specifiche di una determinata categoria di batterie immesse sul mercato e delle relative caratteristiche di gestione dei rifiuti.
2. In caso di adempimento collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore garantiscono un trattamento equo dei produttori indipendentemente dalla loro origine o entità, senza imporre oneri sproporzionati sui produttori di piccole quantità di batterie, comprese le piccole e medie imprese. Esse garantiscono inoltre che i contributi finanziari ad essi versati dai produttori:
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a) |
siano modulati conformemente all’articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/98/CE e almeno in base alla categoria e alla composizione chimica delle batterie, se del caso, tenendo conto della ricaricabilità, del livello di contenuto riciclato nella fabbricazione delle batterie e se le batterie siano state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione, e della loro impronta di carbonio; e |
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b) |
siano adeguati in modo da tenere conto di eventuali entrate realizzate dalle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore derivanti dalla preparazione per il riutilizzo o dalla preparazione per il cambio di destinazione o dal valore di materie prime secondarie recuperate dai rifiuti di batterie riciclati. |
3. Qualora, in uno Stato membro, più organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore siano autorizzate ad adempiere, per conto dei produttori, gli obblighi di responsabilità estesa del produttore, esse garantiscono una copertura, su tutto il territorio dello Stato membro, delle attività di cui all’articolo 59, paragrafo 1, all’articolo 60, paragrafo 1, e all’articolo 61, paragrafo 1. Gli Stati membri designano l’autorità competente, o nominano un terzo indipendente, al fine di assicurare che le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore adempiano i loro obblighi in maniera coordinata.
4. Le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore garantiscono la riservatezza dei dati in loro possesso per quanto riguarda le informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori o ai loro rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore.
5. In aggiunta alle informazioni di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2008/98/CE, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore pubblicano sui loro siti web almeno ogni anno, nel rispetto del segreto commerciale e industriale, le informazioni concernenti il tasso di raccolta differenziata dei rifiuti di batterie, le efficienze di riciclaggio e i livelli di recupero di materiali realizzati dai produttori che hanno designato l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore.
6. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 5, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore mettono a disposizione del pubblico le informazioni sulla procedura di selezione per i gestori di rifiuti selezionati conformemente al paragrafo 8.
7. Ove necessario per evitare distorsioni del mercato interno, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisca i criteri per l’applicazione del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo. Tale atto di esecuzione non riguarda la determinazione precisa del livello dei contributi ed è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 3.
8. I gestori di rifiuti sono soggetti a una procedura di selezione non discriminatoria, basata su criteri di aggiudicazione trasparenti, svolta da parte di produttori o di organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore e che non imponga oneri sproporzionati alle piccole e medie imprese.
Articolo 58
Autorizzazione per l’adempimento della responsabilità estesa del produttore
1. Un produttore, in caso di adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, e le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore designate in caso di adempimento collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, presentano domanda di autorizzazione per l’adempimento della responsabilità estesa del produttore presso l’autorità competente.
2. L’autorizzazione è concessa solo se è dimostrato:
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a) |
che i requisiti di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 3, lettere da a) a d), della direttiva 2008/98/CE sono rispettati e le misure messe in atto dal produttore o dall’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore sono sufficienti ad adempiere gli obblighi di cui al presente capo per quanto riguarda la quantità di batterie messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro dal produttore o dai produttori per conto dei quali agisce l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore; e |
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b) |
mediante prove documentali, che sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 59, paragrafi 1 e 2, o i requisiti di cui all’articolo 60, paragrafi 1, 2 e 4, e che sono adottate tutte le disposizioni necessarie per permettere di conseguire e mantenere nel tempo almeno l’obiettivo di raccolta di cui, rispettivamente, all’articolo 59, paragrafo 3, e all’articolo 60, paragrafo 3. |
3. Gli Stati membri, nelle loro misure che stabiliscono le norme amministrative e procedurali di cui all’articolo 54, paragrafo 3, lettera b), includono i dettagli della procedura di autorizzazione, che può differire a seconda che si tratti dell’adempimento individuale o collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, e le modalità di verifica della conformità dei produttori o delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, comprese le informazioni che i produttori o le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore devono fornire a tal fine. La procedura di autorizzazione comprende gli obblighi sulla verifica delle disposizioni adottate per garantire la conformità ai requisiti di cui all’articolo 59, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 60, paragrafi 1, 2 e 4, e i termini per tale verifica, non superiori alle 12 settimane dalla presentazione di un fascicolo completo di domanda. La verifica può essere effettuata da un esperto indipendente che redige una relazione di verifica sui risultati della verifica.
4. Il produttore o l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore notifica senza indebito ritardo all’autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni contenute nell’autorizzazione, qualsiasi modifica riguardante i termini dell’autorizzazione o della cessazione definitiva delle attività.
5. Il meccanismo di autocontrollo di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2008/98/CE è eseguito periodicamente, almeno ogni tre anni, e su richiesta dell’autorità competente, al fine di verificare che le disposizioni di tale lettera siano rispettate e che continuino a essere soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il produttore o l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore presenta, su richiesta, una relazione di autocontrollo e, se necessario, il progetto di piano d’azione correttivo all’autorità competente. Fatte salve le competenze di cui al paragrafo 6 del presente articolo, l’autorità competente può formulare osservazioni sulla relazione di autocontrollo e sul progetto di piano d’azione correttivo e comunica le eventuali osservazioni al produttore o all’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore. Il produttore o l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore elabora e attua il piano d’azione correttivo sulla base di tali osservazioni.
6. L’autorità competente può decidere di revocare l’autorizzazione se gli obiettivi di raccolta di cui all’articolo 59, paragrafo 3, o all’articolo 60, paragrafo 3, non sono rispettati o se il produttore o l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore non rispetta più i requisiti relativi all’organizzazione della raccolta e del trattamento dei rifiuti di batterie o se non comunica all’autorità competente o non notifica eventuali modifiche riguardanti i termini dell’autorizzazione, ovvero se ha cessato le attività.
7. Un produttore, nel caso di adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, e le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore designate in caso di adempimento collettivo della responsabilità estesa del produttore, forniscono una garanzia destinata a coprire i costi relativi alle operazioni di gestione dei rifiuti dovuti dal produttore, o dall’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, nel caso di mancato rispetto degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, e anche nel caso di cessazione definitiva delle attività o di insolvenza. Gli Stati membri possono specificare requisiti supplementari in relazione a tale garanzia. Nel caso di un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore gestita dallo Stato, tale garanzia può essere fornita in altro modo rispetto ad essere fornita dall’organizzazione stessa e può assumere la forma di un fondo pubblico finanziato dai contributi a carico dei produttori e di cui lo Stato membro che gestisce l’organizzazione è garante in solido.
Articolo 59
Raccolta dei rifiuti di batterie portatili
1. I produttori di batterie portatili o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, provvedono affinché tutti i rifiuti di batterie portatili, indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica, condizione, marca od origine, siano raccolti separatamente nel territorio di uno Stato membro in cui mettono per la prima volta le batterie portatili a disposizione sul mercato. A tal fine essi:
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a) |
istituiscono un sistema di ritiro e raccolta per i rifiuti di batterie portatili; |
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b) |
offrono gratuitamente il servizio di raccolta dei rifiuti di batterie portatili ai soggetti di cui al paragrafo 2, lettera a), e provvedono alla raccolta di tali rifiuti presso tutti i soggetti che si sono avvalsi di tale opzione («punti di raccolta collegati per i rifiuti di batterie portatili»); |
|
c) |
prevedono le modalità pratiche necessarie per la raccolta e il trasporto dei rifiuti di batterie portatili, mettendo tra l’altro a disposizione, gratuitamente, contenitori adeguati per la raccolta e il trasporto conformi ai requisiti della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (46) presso i punti di raccolta collegati per i rifiuti di batterie portatili; |
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d) |
raccolgono gratuitamente i rifiuti di batterie portatili presso i punti di raccolta collegati, con frequenza proporzionale all’area coperta e al volume nonché alla pericolosità dei rifiuti di batterie portatili solitamente raccolti tramite i punti di raccolta collegati per i rifiuti di batterie portatili; |
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e) |
raccolgono gratuitamente i rifiuti di batterie portatili rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con una frequenza proporzionale al volume e alla pericolosità dei rifiuti di batterie portatili; |
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f) |
provvedono affinché i rifiuti di batterie portatili raccolti presso i punti di raccolta collegati di rifiuti di batterie portatili e rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche siano successivamente sottoposti a trattamento da parte di un gestore di rifiuti in un impianto autorizzato in conformità dell’articolo 70. |
2. I produttori di batterie portatili o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore garantiscono che il sistema di ritiro e raccolta dei rifiuti di batterie portatili:
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a) |
consista in punti di raccolta da essi istituiti in collaborazione con uno o più dei seguenti:
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b) |
copra l’intero territorio dello Stato membro tenendo conto delle dimensioni e della densità della popolazione, del volume previsto di rifiuti di batterie portatili, dell’accessibilità e della prossimità agli utilizzatori finali, senza limitarsi alle aree in cui la raccolta e la successiva gestione dei rifiuti di batterie portatili risultano redditizie. |
3. I produttori di batterie portatili o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore conseguono, e continuano a conseguire durevolmente, almeno i seguenti obiettivi di raccolta per i rifiuti di batterie portatili:
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a) |
45 % entro il 31 dicembre 2023; |
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b) |
63 % entro il 31 dicembre 2027; |
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c) |
73 % entro il 31 dicembre 2030. |
I produttori o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, calcolano il tasso di raccolta di cui al presente paragrafo conformemente all’allegato XI.
4. Agli utilizzatori finali viene data la possibilità di disfarsi dei rifiuti di batterie portatili nei punti di raccolta di cui al paragrafo 2, lettera a), e ad essi non è addebitato alcun costo né è loro imposto l’obbligo di acquistare una nuova batteria o di aver acquistato la batteria portatile dai produttori che hanno istituito i punti di raccolta.
5. I punti di raccolta istituiti a norma del paragrafo 2, lettera a), punti i), iii) e iv), non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui alla direttiva 2008/98/CE.
6. Gli Stati membri possono adottare misure che prescrivono che i punti di raccolta di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo possano raccogliere rifiuti di batterie portatili solo se hanno concluso un contratto con i produttori o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, con le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore.
7. In vista dello sviluppo previsto del mercato e dell’aumento della durata di vita prevista delle batterie portatili ricaricabili e al fine di determinare meglio il volume effettivo dei rifiuti di batterie portatili disponibili per la raccolta, alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro il 18 agosto 2027, atti delegati conformemente all’articolo 89 per modificare la metodologia di calcolo del tasso di raccolta delle batterie portatili di cui all’allegato XI e per modificare l’obiettivo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di adeguare tale obiettivo di raccolta alla nuova metodologia, mantenendo nel contempo un livello di ambizione e tempistiche equivalenti.
Articolo 60
Raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri
1. I produttori di batterie per mezzi di trasporto leggeri o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, provvedono affinché tutti i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica, condizione, marca od origine, siano raccolti separatamente nel territorio di uno Stato membro in cui mettono per la prima volta le batterie a disposizione sul mercato. A tal fine essi:
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a) |
istituiscono un sistema di ritiro e raccolta per i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri; |
|
b) |
offrono gratuitamente il servizio di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri ai soggetti di cui al paragrafo 2, lettera a), e provvedono alla raccolta di tali rifiuti presso tutti i soggetti che si sono avvalsi di tale opzione («punti di raccolta collegati per batterie per mezzi di trasporto leggeri»); |
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c) |
prevedono le modalità pratiche necessarie per la raccolta e il trasporto dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, mettendo tra l’altro a disposizione, gratuitamente, contenitori adeguati per la raccolta e il trasporto conformi ai requisiti della direttiva 2008/68/CE presso i punti di raccolta collegati per batterie per mezzi di trasporto leggeri; |
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d) |
raccolgono gratuitamente i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri presso i punti di raccolta collegati per batterie per mezzi di trasporto leggeri, con frequenza proporzionale all’area coperta e al volume nonché alla pericolosità dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri solitamente raccolti presso tali punti di raccolta; |
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e) |
raccolgono gratuitamente i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con una frequenza proporzionale al volume e alla pericolosità dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri; |
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f) |
provvedono affinché i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti presso i punti di raccolta collegati per batterie per mezzi di trasporto leggeri e rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche siano successivamente sottoposti a trattamento da parte di un gestore di rifiuti in un impianto autorizzato a norma dell’articolo 70. |
2. I produttori di batterie per mezzi di trasporto leggeri o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, provvedono affinché il sistema di ritiro e raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri:
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a) |
consista in punti di raccolta da essi istituiti in collaborazione con uno o più dei seguenti:
|
|
b) |
copra l’intero territorio dello Stato membro tenendo conto delle dimensioni e della densità della popolazione, del volume previsto di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, dell’accessibilità e della prossimità agli utilizzatori finali, senza limitarsi alle aree in cui la raccolta e la successiva gestione dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri risultano redditizie. |
3. I produttori delle batterie per mezzi di trasporto leggeri o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, conseguono, e continuano a conseguire nel tempo, almeno i seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri:
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a) |
51 % entro il 31 dicembre 2028; |
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b) |
61 % entro il 31 dicembre 2031. |
I produttori delle batterie per mezzi di trasporto leggeri o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, calcolano il tasso di raccolta di cui al presente paragrafo conformemente all’allegato XI.
4. I produttori delle batterie per mezzi di trasporto leggeri o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore:
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a) |
istituiscono i punti di raccolta di cui al paragrafo 2, lettera a), con infrastrutture adeguate per la raccolta differenziata dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri conformi ai requisiti in materia di sicurezza applicabili e coprono i costi necessari sostenuti da tali punti di raccolta in relazione alle attività di ritiro; i contenitori per la raccolta e lo stoccaggio temporaneo di detti rifiuti di batterie nei punti di raccolta sono adatti in funzione del volume e della pericolosità dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri che si prevede siano raccolti attraverso tali punti di raccolta; |
|
b) |
raccolgono i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri presso i punti di raccolta di cui al paragrafo 2, lettera a), con frequenza proporzionale alla capacità di stoccaggio dell’infrastruttura di raccolta differenziata e al volume e alla pericolosità dei rifiuti di batterie generalmente raccolti attraverso tali punti di raccolta; e |
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c) |
provvedono al conferimento dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti presso i punti di raccolta di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo agli impianti autorizzati per il trattamento a norma degli articoli 70 e 73. |
5. Agli utilizzatori finali viene data la possibilità di disfarsi dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri nei punti di raccolta di cui al paragrafo 2, lettera a), e ad essi non è addebitato alcun costo né è loro imposto l’obbligo di acquistare una nuova batteria o di aver acquistato la batteria per mezzi di trasporto leggeri dai produttori che hanno istituito i punti di raccolta.
6. I punti di raccolta istituiti a norma del paragrafo 2 lettera a), punti i), iii) e iv), non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui alla direttiva 2008/98/CE.
7. Gli Stati membri possono adottare misure che prescrivono che i punti di raccolta di cui al paragrafo 2, lettera a) del presente articolo possano raccogliere rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri solo se hanno concluso un contratto con i produttori o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, con le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore.
8. Alla luce dello sviluppo previsto del mercato e dell’aumento della durata di vita prevista delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e al fine di determinare meglio il volume effettivo dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri disponibili per la raccolta, alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro il 18 agosto 2027, atti delegati conformemente all’articolo 89 per modificare la metodologia di calcolo del tasso di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri di cui all’allegato XI e modificare l’obiettivo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di adeguare l’obiettivo di raccolta alla nuova metodologia, mantenendo nel contempo un livello di ambizione e tempistiche equivalenti.
Articolo 61
Raccolta dei rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici
1. I produttori di batterie per autoveicoli, batterie industriali e batterie per veicoli elettrici o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, ritirano gratuitamente e senza obbligo per l’utilizzatore finale di acquistare una nuova batteria, né di averla acquistata da loro, e garantiscono che tutti i rifiuti di batterie per autoveicoli, i rifiuti di batterie industriali e i rifiuti di batterie per veicoli elettrici indipendentemente dalla natura, composizione chimica, condizione, marca od origine della rispettiva categoria che hanno messo a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di un dato Stato membro siano raccolti separatamente. A tal fine essi accettano di ritirare i rifiuti di batterie per autoveicoli, i rifiuti di batterie industriali e i rifiuti di batterie per veicoli elettrici dagli utilizzatori finali o dai sistemi di ritiro e raccolta che includono i punti di raccolta da essi istituiti in cooperazione con:
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a) |
distributori di batterie per autoveicoli, batterie industriali e batterie per veicoli elettrici a norma dell’articolo 62, paragrafo 1; |
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b) |
operatori che effettuano la rifabbricazione o il cambio di destinazione di batterie per autoveicoli, batterie industriali e batterie per veicoli elettrici; |
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c) |
impianti di trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di veicoli fuori uso di cui all’articolo 65 per i rifiuti di batterie per autoveicoli, rifiuti di batterie industriali e rifiuti di batterie per veicoli elettrici derivanti dalle loro attività; |
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d) |
autorità pubbliche, o terzi che si occupano della gestione dei rifiuti per loro conto, a norma dell’articolo 66. |
Gli Stati membri possono adottare misure che prescrivono che le entità di cui al primo comma, lettere da a) a d), possano raccogliere rifiuti di batterie per autoveicoli, rifiuti di batterie industriali e rifiuti di batterie per veicoli elettrici solo se hanno concluso un contratto con i produttori o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, con le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore.
Qualora, nel caso di rifiuti di batterie industriali, sia necessario procedere preventivamente a un’operazione di smantellamento nei locali di utilizzatori privati e non commerciali, l’obbligo del produttore di ritirare tali rifiuti di batterie non comporta alcun costo connesso allo smantellamento e alla raccolta di tali rifiuti di batterie sostenuto da tali utilizzatori.
2. I sistemi di ritiro messi in atto conformemente al paragrafo 1 interessano l’intero territorio di uno Stato membro e tengono conto delle dimensioni e della densità della popolazione, del volume previsto di rifiuti di batterie per autoveicoli, rifiuti di batterie industriali e rifiuti di batterie per veicoli elettrici, dell’accessibilità e della prossimità agli utilizzatori finali, senza limitarsi tuttavia alle aree in cui la raccolta e la successiva gestione dei rifiuti menzionati risultano redditizie.
3. I produttori di batterie per autoveicoli, batterie industriali e batterie per veicoli elettrici o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore:
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a) |
dotano i sistemi di ritiro e raccolta di cui al paragrafo 1 di infrastrutture adeguate per la raccolta differenziata dei rifiuti di batterie per autoveicoli, rifiuti di batterie industriali e rifiuti di batterie per veicoli elettrici conformi ai requisiti in materia di sicurezza applicabili, e coprono i costi necessari sostenuti da tali sistemi di ritiro e raccolta in relazione alle attività di ritiro; i contenitori per la raccolta e lo stoccaggio temporaneo di tali rifiuti di batterie nei sistemi di ritiro e raccolta sono adatti in funzione del volume e della pericolosità dei rifiuti di batterie per autoveicoli, dei rifiuti di batterie industriali e dei rifiuti di batterie per veicoli elettrici che si prevede siano raccolti attraverso tali punti di raccolta; |
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b) |
raccolgono i rifiuti di batterie per autoveicoli, i rifiuti di batterie industriali e i rifiuti di batterie per veicoli elettrici dai sistemi di ritiro e raccolta di cui al paragrafo 1 con frequenza proporzionale alla capacità di stoccaggio dell’infrastruttura di raccolta differenziata e al volume e alla pericolosità dei rifiuti di batterie generalmente raccolti attraverso tali sistemi di ritiro e raccolta; e |
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c) |
provvedono al conferimento dei rifiuti di batterie per autoveicoli, rifiuti di batterie industriali e rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti presso gli utilizzatori finali e presso i sistemi di ritiro e raccolta di cui al paragrafo 1 del presente articolo agli impianti autorizzati per il trattamento a norma dell’articolo 70 e degli articoli 70 e 73. |
4. I soggetti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), del presente articolo possono consegnare i rifiuti di batterie per autoveicoli, i rifiuti di batterie industriali e i rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti ai gestori di rifiuti selezionati a norma dell’articolo 57, paragrafo 8, in vista del loro trattamento a norma dell’articolo 70. In tali casi, l’obbligo dei produttori di cui al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo si considera adempiuto.
Articolo 62
Obblighi dei distributori
1. I distributori ritirano i rifiuti di batterie dall’utilizzatore finale a titolo gratuito e senza l’obbligo per l’utilizzatore finale di acquistare o di avere acquistato una nuova batteria, indipendentemente dalla loro composizione chimica, marca od origine come segue:
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a) |
per i rifiuti di batterie portatili presso il punto di vendita del distributore o nelle sue immediate vicinanze; |
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b) |
per i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, rifiuti di batterie per autoveicoli, rifiuti di batterie industriali e rifiuti di batterie per veicoli elettrici presso il punto di vendita del distributore o nelle sue vicinanze. |
2. L’obbligo di ritiro di cui al paragrafo 1:
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a) |
non si applica ai rifiuti di prodotti contenenti batterie; |
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b) |
è limitato alle categorie di rifiuti di batterie che fanno parte, o facevano parte, dell’offerta di batterie nuove del distributore e, per i rifiuti di batterie portatili, alla quantità di cui normalmente si disfano gli utilizzatori finali non professionali. |
3. I distributori consegnano i rifiuti di batterie ritirati ai produttori o alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore incaricati della raccolta di tali rifiuti di batterie a norma rispettivamente degli articoli 59, 60 e 61, o a un gestore di rifiuti selezionati conformemente all’articolo 57, paragrafo 8, ai fini del loro trattamento conformemente all’articolo 70.
4. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano mutatis mutandis ai distributori che forniscono batterie mediante contratti a distanza agli utilizzatori finali. Tali distributori prevedono un numero sufficiente di punti di raccolta in grado di coprire l’intero territorio di uno Stato membro e di tenere conto delle dimensioni e della densità della popolazione, del volume previsto, rispettivamente, dei rifiuti di batterie portatili, dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, dei rifiuti di batterie per autoveicoli, dei rifiuti di batterie industriali e dei rifiuti di batterie per veicoli elettrici, nonché dell’accessibilità e della prossimità agli utilizzatori finali, in modo da consentire a questi ultimi di restituire le batterie.
5. In caso di vendite con consegna, i distributori offrono di ritirare gratuitamente i rifiuti di batterie portatili, i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, i rifiuti di batterie industriali, i rifiuti di batterie per autoveicoli e i rifiuti di batterie per veicoli elettrici presso il punto di consegna all’utilizzatore finale o presso un punto di raccolta locale. Al momento di ordinare la batteria, l’utilizzatore finale è informato delle modalità di ritiro di un rifiuto di batteria.
6. Ai fini della conformità all’articolo 30, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2022/2065, i prestatori di piattaforme online che rientrano nell’ambito di applicazione del capo III, sezione 4, di tale regolamento, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, ottengono dai produttori che offrono batterie, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, ai consumatori situati nell’Unione, le informazioni seguenti:
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a) |
i dettagli relativi al registro dei produttori di cui all’articolo 55 e il numero o numeri di registrazione del produttore in tale registro; |
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b) |
un’autocertificazione del produttore attestante l’impegno a offrire esclusivamente batterie, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, in relazione alle quali sono soddisfatti i requisiti in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all’articolo 56, paragrafi 1, 2, 3 e 4, all’articolo 57, paragrafo 1, e all’articolo 58, paragrafi 1, 2 e 7. |
Articolo 63
Sistemi di restituzione su cauzione per le batterie
Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione valuta la fattibilità e i potenziali vantaggi dell’istituzione di sistemi di restituzione su cauzione per le batterie, in particolare per le batterie portatili di uso generale. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta l’opportunità di prendere le misure del caso, compresa l’adozione di proposte legislative.
Articolo 64
Obblighi degli utilizzatori finali
1. Gli utilizzatori finali si disfano dei rifiuti di batterie separandoli da altri flussi di rifiuti, tra cui i rifiuti urbani misti.
2. Gli utilizzatori finali si disfano dei rifiuti di batterie conferendoli in appositi punti per la raccolta differenziata istituiti dal produttore o da un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore o conformemente ad accordi specifici conclusi con il produttore o un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, a norma degli articoli 59, 60 e 61.
Articolo 65
Obblighi degli operatori degli impianti di trattamento
1. Gli operatori degli impianti di trattamento contemplati dalla direttiva 2000/53/CE o 2012/19/UE consegnano i rifiuti di batterie derivanti dal trattamento dei veicoli fuori uso o i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai produttori della pertinente categoria di batterie o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, oppure ai gestori di rifiuti selezionati conformemente all’articolo 57, paragrafo 8, ai fini del loro trattamento conformemente all’articolo 70.
2. Gli operatori degli impianti di trattamento di cui al paragrafo 1 tengono traccia di tali transazioni di consegna.
Articolo 66
Partecipazione delle autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti
1. I rifiuti di batterie prodotti da utilizzatori finali privati, non commerciali, possono essere gettati in punti per la raccolta differenziata istituiti da autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti.
2. Le autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti assicurano che i rifiuti di batterie raccolti siano trattati conformemente all’articolo 70:
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a) |
consegnandoli ai produttori della categoria di batterie pertinente o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, oppure ai gestori di rifiuti selezionati conformemente all’articolo 57, paragrafo 8; o |
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b) |
effettuando esse stesse il trattamento dei rifiuti di batterie raccolti conformemente all’articolo 68, paragrafo 2. |
Articolo 67
Partecipazione dei punti di raccolta volontari
1. I punti di raccolta volontari dei rifiuti di batterie portatili consegnano tali rifiuti ai produttori di batterie portatili o a terzi che agiscono per loro conto, comprese le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, o ai gestori di rifiuti selezionati conformemente all’articolo 57, paragrafo 8, ai fini del loro trattamento conformemente all’articolo 70.
2. I punti di raccolta volontari dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri consegnano i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti ai produttori di batterie per mezzi di trasporto leggeri o a terzi che agiscono per loro conto, comprese le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, o ai gestori di rifiuti selezionati conformemente all’articolo 57, paragrafo 8, ai fini del loro trattamento conformemente all’articolo 70.
Articolo 68
Restrizioni relative alla consegna di rifiuti di batterie portatili e di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri
1. Gli Stati membri possono limitare la capacità dei distributori, degli operatori degli impianti di trattamento di cui all’articolo 65, delle autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti di cui all’articolo 66 e dei punti di raccolta volontari di cui all’articolo 67 di consegnare i rifiuti di batterie portatili e i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti ai produttori o alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, o a un gestore di rifiuti per effettuare il trattamento conformemente all’articolo 70. Gli Stati membri garantiscono che tali limitazioni non abbiano un impatto negativo sui sistemi di raccolta e riciclaggio.
2. Gli Stati membri possono inoltre adottare misure per consentire alle autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti di cui all’articolo 66 di effettuare esse stesse il trattamento conformemente all’articolo 70.
Articolo 69
Obblighi degli Stati membri riguardo agli obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili e dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per il conseguimento, da parte dei produttori o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, degli obiettivi di raccolta di cui all’articolo 59, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) e c), per quanto riguarda i rifiuti di batterie portatili, e degli obiettivi di cui all’articolo 60, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), per quanto riguarda i rifiuti di batterie per i mezzi di trasporto leggeri.
2. In particolare, gli Stati membri controllano periodicamente, e almeno una volta all’anno, i tassi di raccolta dei produttori o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, per verificare che abbiano adottato misure adeguate per conseguire gli obiettivi di raccolta di cui all’articolo 59, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) e c), per quanto riguarda i rifiuti di batterie portatili, e di cui all’articolo 60, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), per quanto riguarda i rifiuti di batterie per i mezzi di trasporto leggeri. Tale controllo si basa in particolare sulle informazioni comunicate alle autorità competenti a norma dell’articolo 75 e comprende la verifica di tali informazioni e del rispetto da parte del produttore della metodologia di calcolo di cui all’allegato XI nonché i risultati dell’indagine sulla composizione di cui al paragrafo 5 del presente articolo e qualsiasi altra informazione di cui dispone lo Stato membro.
3. Se, sulla base del controllo di cui al paragrafo 2 del presente articolo, uno Stato membro constata che un produttore o, se designata a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore non ha adottato misure coerenti con il conseguimento degli obiettivi di raccolta di cui all’articolo 59, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) e c), per quanto riguarda i rifiuti di batterie portatili, o con gli obiettivi di raccolta di cui all’articolo 60, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), per quanto riguarda i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, l’autorità competente di tale Stato membro chiede a tale produttore o organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore di adottare le opportune misure correttive atte a garantire il conseguimento degli obiettivi di raccolta stabiliti in uno di tali articoli, a seconda dei casi.
4. Fatto salvo il meccanismo di autocontrollo di cui all’articolo 58, paragrafo 5, il produttore o, se designata a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore presenta all’autorità competente un progetto di piano d’azione correttivo entro tre mesi dalla richiesta dell’autorità competente di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tale autorità competente può formulare osservazioni sul progetto di piano e comunica le eventuali osservazioni al produttore o all’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore entro un mese dal ricevimento del progetto di piano d’azione correttivo.
Se l’autorità competente comunica le proprie osservazioni sul progetto di piano d’azione correttivo, il produttore o le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore elaborano, entro un mese dal ricevimento di tali osservazioni, il piano d’azione correttivo tenendo conto di tali osservazioni e lo attuano di conseguenza.
Nel valutare se continuano a essere soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 55 e, se del caso, per l’autorizzazione di cui all’articolo 58, si tiene conto del contenuto del piano d’azione correttivo e del rispetto dello stesso da parte del produttore o dell’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore.
5. Entro il 1o gennaio 2026 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri effettuano un’indagine sulla composizione dei flussi di rifiuti urbani misti e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti per l’anno civile precedente per determinare la quota di rifiuti di batterie portatili e di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri in essi contenuti. Sulla base di tali indagini, le autorità competenti possono esigere che i produttori di batterie portatili, i produttori di batterie per mezzi di trasporto leggeri o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le rispettive organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore adottino misure correttive per aumentare la loro rete di punti di raccolta collegati e realizzino campagne di informazione a norma dell’articolo 74, paragrafo 1.
Articolo 70
Trattamento
1. I rifiuti di batterie raccolti non sono smaltiti né sottoposti a un’operazione di recupero di energia.
2. Fatta salva la direttiva 2010/75/UE, gli impianti autorizzati provvedono affinché il trattamento dei rifiuti di batterie sia conforme, come minimo, all’allegato II, parte A, del presente regolamento e alle migliori tecniche disponibili definite all’articolo 3, punto 10), della direttiva 2010/75/UE.
3. Se raccolte quando sono ancora incorporate in rifiuti di apparecchi, in rifiuti di mezzi di trasporto leggeri o in veicoli fuori uso, le batterie sono rimosse da tali rifiuti di apparecchi, rifiuti di mezzi di trasporto leggeri o veicoli fuori uso conformemente, se del caso, ai requisiti di cui alle direttive 2000/53/CE o 2012/19/UE.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 al fine di modificare i requisiti in materia di trattamento dei rifiuti di batterie di cui all’allegato XII, parte A, alla luce dei progressi tecnici e scientifici e delle nuove tecnologie emergenti nella gestione dei rifiuti.
5. Gli Stati membri possono istituire regimi di incentivi per gli operatori economici che raggiungono tassi superiori agli obiettivi stabiliti nell’allegato XII, parti B e C, riguardanti, rispettivamente, l’efficienza di riciclaggio e il recupero dei materiali.
Articolo 71
Obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali
1. Ciascun impianto autorizzato garantisce che tutti i rifiuti di batterie messi a sua disposizione siano accettati e siano sottoposti alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione o al riciclaggio.
2. I riciclatori provvedono affinché il riciclaggio raggiunga gli obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali di cui, rispettivamente, all’allegato XII, parti B e C.
3. I tassi dell’efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali sono calcolati conformemente alle norme definite in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.
4. La Commissione adotta, entro il 18 febbraio 2025 un atto delegato conformemente all’articolo 89 per integrare il presente regolamento stabilendo la metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi dell’efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali, conformemente all’allegato XII, parte A, nonché il formato della documentazione.
5. Entro il 18 agosto 2026 e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione valuta se, in funzione degli sviluppi del mercato, in particolare per quanto riguarda le tecnologie delle batterie che incidono sui tipi di materiali recuperati e la disponibilità esistente e prevista di cobalto, rame, piombo, litio o nichel, o della mancanza di tali materiali, nonché alla luce dei progressi tecnici e scientifici, sia opportuno rivedere gli obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali di cui all’allegato XII, parti B e C. Ove giustificato e opportuno sulla base di tale valutazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 89 per modificare gli obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali di cui all’allegato XII, parti B e C.
6. Se del caso, in ragione di sviluppi del mercato che incidono sui tipi di materiali che possono essere recuperati e alla luce dei progressi tecnici e scientifici, comprese le nuove tecnologie emergenti nella gestione dei rifiuti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 al fine di modificare l’allegato XII, parte C, aggiungendo ulteriori materiali con obiettivi specifici in materia di recupero dei materiali per materiale specifico, e l’allegato XII, parte B, aggiungendo ulteriori composizioni chimiche delle batterie con obiettivi specifici in materia di efficienza di riciclaggio.
Articolo 72
Spedizione dei rifiuti di batterie
1. Il trattamento può essere effettuato al di fuori dello Stato membro interessato o al di fuori dell’Unione, a condizione che la spedizione dei rifiuti di batterie, o di frazioni delle stesse, sia conforme ai regolamenti (CE) n. 1013/2006 e (CE) n. 1418/2007.
2. Al fine di distinguere tra batterie usate e rifiuti di batterie, le autorità competenti degli Stati membri possono ispezionare le spedizioni di batterie usate sospettate di essere rifiuti di batterie per verificarne la conformità ai requisiti minimi di cui all’allegato XIV e monitorare tali spedizioni di conseguenza.
Se le autorità competenti di uno Stato membro stabiliscono che una spedizione prevista di batterie usate consiste in rifiuti di batterie, le spese per analisi, ispezioni e stoccaggio appropriati delle batterie usate sospettate di essere rifiuti possono essere poste a carico dei produttori delle categorie di batterie pertinenti, dei terzi che agiscono a loro nome o di altre persone che organizzano la spedizione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 al fine di integrare i requisiti minimi di cui all’allegato XIV, in particolare per quanto riguarda lo stato di salute, per distinguere tra la spedizione di batterie usate e quella di rifiuti di batterie.
3. I rifiuti di batterie o frazioni delle stesse esportati dall’Unione a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono conteggiati ai fini dell’adempimento degli obblighi, delle efficienze e degli obiettivi di cui agli articoli 70 e 71 se l’esportatore dei rifiuti di batterie o frazioni delle stesse fornisce prove documentali approvate dall’autorità competente di destinazione a dimostrazione del fatto che il trattamento ha avuto luogo in condizioni equivalenti a quelle prescritte dal presente regolamento e in conformità di altre normative dell’Unione in materia di protezione della salute umana e dell’ambiente.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 89, per stabilire norme dettagliate che integrano quelle di cui al paragrafo 3 del presente articolo, definendo i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti.
Articolo 73
Preparazione per il riutilizzo o preparazione per il cambio di destinazione dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, dei rifiuti di batterie industriali e dei rifiuti di batterie per veicoli elettrici
1. Per dimostrare che un rifiuto di una batteria per mezzi di trasporto leggeri, un rifiuto di una batteria industriale o un rifiuto di una batteria per veicoli elettrici sottoposto alla preparazione per il riutilizzo o alla preparazione per il cambio di destinazione non è più classificabile come rifiuto, il detentore della batteria fornisce, su richiesta di un’autorità competente, quanto segue:
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a) |
prove di una valutazione dello stato di salute o dei test sullo stato di salute condotti in uno Stato membro sotto forma di copie della documentazione attestante la capacità della batteria di fornire le prestazioni pertinenti al suo utilizzo a seguito della preparazione per il riutilizzo o della preparazione per il cambio di destinazione; |
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b) |
prove del riutilizzo della batteria che è stata sottoposta alla preparazione per il riutilizzo o alla preparazione per il cambio di destinazione, mediante una fattura o un contratto relativi alla vendita o al trasferimento della proprietà della batteria; |
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c) |
prove di un’adeguata tutela contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, attraverso, tra le altre cose, un imballaggio opportuno e un adeguato accatastamento del carico. |
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), sono rese disponibili agli utilizzatori finali e ai terzi che agiscono per loro conto, in condizioni di parità, nell’ambito della documentazione di cui al paragrafo 1 che accompagna la batteria al momento dell’immissione sul mercato o della messa in servizio.
3. La comunicazione di informazioni a norma dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica l’obbligo di mantenere la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili ai sensi del pertinente diritto dell’Unione e nazionale.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisca requisiti tecnici e di verifica dettagliati che i rifiuti di batterie per veicoli leggeri, i rifiuti di batterie industriali o i rifiuti di batterie per veicoli elettrici devono rispettare per cessare di essere rifiuti. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 3.
Articolo 74
Informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie
1. Oltre alle informazioni di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE, i produttori o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore mettono a disposizione degli utilizzatori finali e dei distributori le informazioni seguenti relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie per quanto riguarda le categorie di batterie che forniscono nel territorio di uno Stato membro:
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a) |
il contributo degli utilizzatori finali alla prevenzione dei rifiuti, anche mediante informazioni sulle buone pratiche e raccomandazioni relative all’uso delle batterie al fine di estenderne la fase di utilizzo e le possibilità di riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione e rifabbricazione; |
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b) |
il ruolo degli utilizzatori finali nel contribuire alla raccolta differenziata dei rifiuti di batterie conformemente agli obblighi di cui all’articolo 64, in modo da consentirne il trattamento; |
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c) |
la raccolta differenziata, i punti di ritiro e raccolta, la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione e il trattamento disponibili per i rifiuti di batterie; |
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d) |
le necessarie istruzioni di sicurezza per la manipolazione dei rifiuti di batterie, anche in relazione ai rischi associati alle batterie contenenti litio e alla loro manipolazione; |
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e) |
il significato delle etichette e dei simboli presenti sulle batterie in conformità dell’articolo 13 o stampati sul loro imballaggio o nei documenti che accompagnano le batterie; e |
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f) |
l’impatto delle sostanze presenti nelle batterie, in particolare delle sostanze pericolose, sull’ambiente e sulla salute umana o sulla sicurezza delle persone, compreso l’impatto generato da modalità improprie per disfarsi dei rifiuti di batterie, quale la dispersione dei rifiuti o la loro eliminazione come rifiuti urbani indifferenziati. |
Tali informazioni sono comunicate:
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a) |
a intervalli regolari per ciascun modello di batteria, dal momento in cui il modello della batteria in questione è messo a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro, almeno presso il punto di vendita in modo visibile e attraverso le piattaforme online; |
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b) |
in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in cui la batteria deve essere messa a disposizione sul mercato. |
2. I produttori mettono a disposizione dei distributori, degli operatori di cui agli articoli 62, 65 e 66 e degli altri gestori di rifiuti che svolgono la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione o il trattamento, le informazioni relative alle misure di sicurezza e protezione, tra cui quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro, applicabili allo stoccaggio e alla raccolta dei rifiuti di batterie.
3. Dal momento in cui una batteria è fornita nel territorio di uno Stato membro, i produttori mettono a disposizione per via elettronica, gratuitamente e su richiesta, dei gestori di rifiuti che effettuano la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione o il trattamento, nella misura in cui tali operatori ne abbiano bisogno per svolgere tali attività, le informazioni seguenti specifiche sul modello di batteria relative al trattamento corretto ed ecocompatibile dei rifiuti di batterie:
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a) |
i processi per lo smantellamento dei mezzi di trasporto leggeri, dei veicoli e degli apparecchi in modo da consentire la rimozione delle batterie incorporate; |
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b) |
le misure di sicurezza e protezione, anche in materia di sicurezza sul lavoro e antincendio, applicabili ai processi di stoccaggio, trasporto e trattamento dei rifiuti di batterie. |
Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma identificano i componenti e i materiali nonché l’ubicazione di tutte le sostanze pericolose presenti in una batteria, nella misura in cui ciò sia necessario agli operatori che effettuano la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione o il trattamento per consentire loro di ottemperare ai requisiti del presente regolamento.
Tali informazioni sono rese disponibili in una o più lingue facilmente comprensibili per gli operatori di cui al primo comma, secondo quanto stabilito dallo Stato membro nel cui mercato la batteria deve essere messa a disposizione.
4. I distributori che forniscono batterie agli utilizzatori finali comunicano in modo permanente, presso i loro punti di vendita al dettaglio in modo facilmente accessibile e chiaramente visibile per gli utilizzatori finali delle batterie, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e le informazioni sulle modalità con cui gli utilizzatori finali possono depositare gratuitamente i rifiuti di batterie presso i rispettivi punti di raccolta situati nei punti di vendita o per conto di una piattaforma online. Tale obbligo è limitato ai tipi di categorie di batterie che fanno parte, o facevano parte, dell’offerta di batterie nuove del distributore o del rivenditore.
I distributori forniscono le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 anche quando vendono i loro prodotti tramite piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali.
5. I costi a carico del produttore a norma dell’articolo 56, paragrafo 4, lettere da a) a d), sono indicati separatamente all’utilizzatore finale presso il punto di vendita di una nuova batteria.
6. I produttori delle categorie di batterie pertinenti o le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore conducono campagne di sensibilizzazione e offrono incentivi per incoraggiare gli utilizzatori finali a disfarsi dei rifiuti di batterie in un modo che sia in linea con le informazioni messe a disposizione degli utilizzatori finali in merito alla prevenzione e gestione dei rifiuti di batterie conformemente al paragrafo 1.
7. Qualora le informazioni siano fornite pubblicamente agli utilizzatori finali a norma del presente articolo, è garantita la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità del pertinente diritto dell’Unione e nazionale.
Articolo 75
Requisiti minimi per la comunicazione alle autorità competenti
1. I produttori di batterie portatili e i produttori di batterie per mezzi di trasporto leggeri o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore comunicano all’autorità competente, per ogni anno civile, almeno le informazioni seguenti in base alla composizione chimica e alle categorie di batterie e dei rifiuti di batterie:
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a) |
il quantitativo di batterie portatili e di batterie per mezzi di trasporto leggeri messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, escluse le batterie che hanno lasciato il territorio di tale Stato membro nell’anno in questione, prima di essere vendute agli utilizzatori finali; |
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b) |
il quantitativo di batterie portatili di uso generale messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, escluse le batterie portatili di uso generale che hanno lasciato il territorio di tale Stato membro nell’anno in questione, prima di essere vendute agli utilizzatori finali; |
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c) |
il quantitativo di rifiuti di batterie portatili e di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti a norma degli articoli 59 e 60 rispettivamente; |
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d) |
il tasso di raccolta raggiunto dal produttore o dall’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore per i rifiuti di batterie portatili e i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri; |
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e) |
il quantitativo di rifiuti di batterie portatili e di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti e conferiti agli impianti autorizzati per il trattamento; |
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f) |
il quantitativo di rifiuti di batterie portatili e di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti ed esportati in paesi terzi per il trattamento, la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione; |
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g) |
il quantitativo di rifiuti di batterie portatili e di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti e conferiti agli impianti autorizzati per la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione. |
I gestori di rifiuti che non sono i produttori o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, qualora raccolgano rifiuti di batterie portatili o rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri dai distributori o da altri punti di raccolta di rifiuti di batterie portatili o di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, comunicano all’autorità competente, per ogni anno civile, il quantitativo di rifiuti di batterie portatili e di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti in base alla loro composizione chimica.
2. I produttori di batterie per autoveicoli, batterie industriali e batterie per veicoli elettrici o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore comunicano all’autorità competente, per ogni anno civile, le seguenti informazioni in base alla composizione chimica e le categorie dei rifiuti di batterie:
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a) |
il quantitativo di batterie per autoveicoli, di batterie industriali e di batterie per veicoli elettrici messe a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro, escluse le batterie che hanno lasciato il territorio di tale Stato membro nell’anno in questione, prima di essere vendute agli utilizzatori finali; |
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b) |
il quantitativo di rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti e conferiti agli impianti autorizzati per la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione; |
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c) |
il quantitativo di rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti e conferiti agli impianti autorizzati per il trattamento; |
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d) |
il quantitativo di rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti ed esportati in paesi terzi per la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione o per il trattamento. |
3. I gestori di rifiuti che raccolgono rifiuti di batterie dai distributori o presso altri punti di raccolta di rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici, ovvero presso gli utilizzatori finali, comunicano all’autorità competente, per ogni anno civile, le informazioni seguenti in base alla composizione chimica e alle categorie dei rifiuti di batterie:
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a) |
il quantitativo di rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti; |
|
b) |
il quantitativo di rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti e conferiti agli impianti autorizzati per la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione; |
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c) |
il quantitativo di rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti e conferiti agli impianti autorizzati per il trattamento; |
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d) |
il quantitativo di rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti ed esportati in paesi terzi per la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione o per il trattamento. |
4. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), del presente articolo comprendono le informazioni relative alle batterie incorporate nei veicoli e negli apparecchi, nonché i rifiuti di batterie rimossi da veicoli e apparecchi a norma dell’articolo 65.
5. I gestori di rifiuti che effettuano il trattamento e i riciclatori comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo il trattamento dei rifiuti di batterie, per ogni anno civile e per Stato membro in cui i rifiuti di batterie sono stati raccolti, le informazioni seguenti:
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a) |
il quantitativo di rifiuti di batterie ricevuti per il trattamento; |
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b) |
il quantitativo di rifiuti di batterie che hanno iniziato ad essere sottoposti a processi di preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione o riciclaggio; |
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c) |
dati sull’efficienza di riciclaggio per i rifiuti di batterie, sul recupero dei materiali dai rifiuti di batterie e sulla destinazione e sul rendimento delle frazioni derivate finali. |
La comunicazione relativa all’efficienza di riciclaggio e al recupero di materiali interessa tutte le fasi del riciclaggio e tutte le frazioni derivate corrispondenti. Se le operazioni di riciclaggio si svolgono presso più di un impianto, il primo riciclatore è responsabile della raccolta e della comunicazione di tali informazioni alle autorità competenti.
L’autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo il trattamento dei rifiuti di batterie fornisce le informazioni di cui al presente paragrafo all’autorità competente dello Stato membro in cui sono state raccolte le batterie, se differente.
I rifiuti di batterie inviati in un altro Stato membro ai fini del trattamento in tale altro Stato membro sono inclusi nei dati relativi all’efficienza di riciclaggio e al recupero dei materiali e sono conteggiati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’allegato XII da parte dello Stato membro in cui sono stati raccolti.
6. I detentori di rifiuti diversi da quelli di cui al paragrafo 5 che esportano batterie a fini di trattamento comunicano alle autorità competenti degli Stati membri in cui si trovano i dati riguardanti il quantitativo di rifiuti di batterie oggetto di raccolta differenziata esportati a fini di trattamento e i dati di cui al paragrafo 5, lettere b) e c).
7. I produttori o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, i gestori di rifiuti e i detentori di rifiuti di cui al presente articolo comunicano le informazioni entro sei mesi dalla fine dell’anno di riferimento per il quale i dati sono raccolti. Il primo periodo di comunicazione riguarda il primo anno civile completo dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione che istituisce il formato per la comunicazione alla Commissione, conformemente all’articolo 76, paragrafo 5.
8. Le autorità competenti istituiscono sistemi elettronici attraverso i quali i dati sono loro comunicati e specificano i formati da utilizzare.
9. Gli Stati membri possono consentire alle autorità competenti di richiedere qualsiasi informazione supplementare necessaria per garantire che i dati comunicati siano affidabili.
Articolo 76
Comunicazione alla Commissione
1. Gli Stati membri pubblicano in forma aggregata, per ogni anno civile e nel formato stabilito dalla Commissione nell’atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 5, i dati seguenti sulle batterie portatili, le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per autoveicoli, le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici in base alle categorie di batterie e alla composizione chimica:
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a) |
il quantitativo di batterie messe a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro, comprese quelle incorporate in apparecchi, veicoli o prodotti industriali, ma escluse le batterie che hanno lasciato il territorio di tale Stato membro nell’anno in questione, prima di essere vendute agli utilizzatori finali; |
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b) |
il quantitativo di rifiuti di batterie raccolti a norma degli articoli 59, 60 e 61, e i tassi di raccolta calcolati in base alla metodologia di cui all’allegato XI; |
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c) |
il quantitativo di rifiuti di batterie industriali e il quantitativo di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti e conferiti agli impianti autorizzati per la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione; |
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d) |
i valori per le efficienze di riciclaggio conseguite di cui all’allegato XII, parte B, e i valori per il recupero di materiali ottenuto di cui all’allegato XII, parte C, riguardo alle batterie raccolte in tale Stato membro. |
Gli Stati membri mettono a disposizione tali dati entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per il quale sono raccolti. Essi rendono pubblici tali dati per via elettronica nel formato stabilito dalla Commissione conformemente al paragrafo 5, utilizzando servizi di trasmissione di dati facilmente accessibili. I dati sono presentati in un formato a lettura ottica, classificabile e consultabile e rispettano gli standard aperti per l’uso da parte di terzi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione quando i dati di cui al primo comma sono resi disponibili.
Il primo periodo di comunicazione riguarda il primo anno civile completo dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione che istituisce il formato per la comunicazione alla Commissione, conformemente al paragrafo 5.
Oltre agli obblighi imposti dalle direttive 2000/53/CE e 2012/19/UE, i dati di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d), del presente articolo comprendono le batterie incorporate nei veicoli e negli apparecchi e i rifiuti di batterie da essi rimossi a norma dell’articolo 65.
2. La comunicazione relativa all’efficienza di riciclaggio e al recupero di materiali di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), interessa tutte le fasi del riciclaggio e tutte le frazioni derivate corrispondenti.
3. I dati resi disponibili dagli Stati membri in conformità del presente articolo sono corredati di una relazione di controllo della qualità che deve essere presentata secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5.
4. La Commissione raccoglie ed esamina le informazioni rese disponibili in conformità del presente articolo. La Commissione pubblica una relazione intesa a valutare l’organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza di tali dati. Tale valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata entro sei mesi dalla prima comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni quattro anni.
5. La Commissione adotta, entro il 18 agosto 2025, atti di esecuzione in cui stabilisce il formato dei dati e delle informazioni da comunicare alla Commissione nonché i metodi di valutazione e le condizioni operative riguardanti la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie ai fini dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 3.
CAPO IX
Passaporto digitale della batteria
Articolo 77
Passaporto della batteria
1. A decorrere dal 18 febbraio 2027, tutte le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e le batterie per veicoli elettrici immesse sul mercato o messe in servizio sono registrate in formato elettronico («passaporto della batteria»).
2. Il passaporto della batteria contiene informazioni relative al modello della batteria e informazioni specifiche relative alla singola batteria, anche risultanti dall’uso di tale batteria, come indicato nell’allegato XIII.
Le informazioni contenute nel passaporto della batteria comprendono:
|
a) |
informazioni accessibili al pubblico conformemente all’allegato XIII, punto 1; |
|
b) |
informazioni accessibili unicamente agli organismi notificati, alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione conformemente all’allegato XIII, punti 2 e 3; e |
|
c) |
informazioni accessibili unicamente alle persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ad accedere alle stesse e a trattarle ai fini di cui al terzo comma, lettere a) e b), conformemente all’allegato XIII, punti 2 e 4. |
Le finalità per l’accesso e il trattamento delle informazioni di cui al secondo comma, lettera c):
|
a) |
riguardano lo smantellamento della batteria, comprese le misure di sicurezza da adottare durante lo smantellamento, e la composizione dettagliata del modello della batteria e sono essenziali per consentire a riparatori, rifabbricanti, operatori della seconda vita e riciclatori di svolgere le rispettive attività economiche a norma del presente regolamento; o |
|
b) |
nel caso di singole batterie, sono essenziali per l’acquirente della batteria o per le parti che agiscono per conto dell’acquirente, al fine di mettere la singola batteria a disposizione di aggregatori di energia indipendenti o di partecipanti al mercato dell’energia. |
Le informazioni di cui al secondo comma sono incluse nel passaporto della batteria nella misura applicabile alla categoria o alla sottocategoria di batterie in questione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 per modificare l’allegato XIII riguardo alle informazioni da includere nel passaporto della batteria al fine di tenere conto dei progressi tecnici e scientifici.
3. Il passaporto della batteria è accessibile mediante il codice QR di cui all’articolo 13, paragrafo 6, che rimanda a un identificatore univoco attribuito alla batteria dall’operatore economico che la immette sul mercato.
Il codice QR e l’identificatore univoco sono conformi alle norme ISO/IEC 15459-1:2014, 15459-2:2015, 15459-3:2014, 15459-4:2014, 15459-5:2014 e 15459-6:2014 o a norme equivalenti.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 per modificare il secondo comma del presente paragrafo alla luce dei progressi tecnici e scientifici sostituendo le norme di cui a tale comma o aggiungendo altre norme europee o internazionali alle quali il codice QR e l’identificatore univoco devono conformarsi.
4. L’operatore economico che immette la batteria sul mercato garantisce che le informazioni contenute nel passaporto della batteria siano esatte, complete e aggiornate. Può rilasciare un’autorizzazione scritta a qualsiasi altro operatore ad agire per suo conto.
5. Tutte le informazioni contenute nel passaporto della batteria sono basate su standard aperti e in un formato interoperabile, trasferibili mediante una rete aperta interoperabile per lo scambio di dati senza vendor lock-in (blocco da fornitore), leggibili meccanicamente, strutturate e consultabili, conformemente ai requisiti essenziali di cui all’articolo 78.
6. L’accesso alle informazioni contenute nel passaporto della batteria è regolamentato conformemente ai requisiti essenziali di cui all’articolo 78.
7. Per una batteria che è stata sottoposta alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione, la responsabilità della conformità agli obblighi di cui al paragrafo 4 del presente articolo è trasferita all’operatore economico che ha immesso sul mercato o ha messo in servizio tale batteria. Tale batteria è munita di un nuovo passaporto collegato al passaporto o ai passaporti della batteria o delle batterie originarie.
Qualora lo stato di una batteria cambi in rifiuto di batteria, la responsabilità della conformità agli obblighi di cui al paragrafo 4 del presente articolo è trasferita al produttore o, se designata a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, all’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, o al gestore di rifiuti selezionato conformemente all’articolo 57, paragrafo 8.
8. Un passaporto della batteria cessa di esistere dopo che la batteria è stata riciclata.
9. Entro il 18 agosto 2026, la Commissione adotta atti di esecuzione che specifichino quali persone devono essere considerate persone aventi un interesse legittimo conformemente all’allegato XIII, rispettivamente punti 2 e 4, ai fini del paragrafo 2, lettera c), del presente articolo a quali delle informazioni elencate in tali punti esse hanno accesso e in quale misura esse possono scaricare, condividere, pubblicare o riutilizzare tali informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 3.
I criteri per specificare le persone di cui al paragrafo 2, lettera c), e per determinare in che misura esse possono scaricare, condividere, pubblicare o riutilizzare le informazioni di cui all’allegato XIII, punti 2 e 4 sono i seguenti:
|
a) |
la necessità di disporre di tali informazioni al fine di valutare lo stato e il valore residuo della batteria e la sua capacità per un ulteriore riutilizzo; |
|
b) |
la necessità di disporre di tali informazioni ai fini della preparazione per il riutilizzo, della preparazione per il cambio di destinazione, del cambio di destinazione, della rifabbricazione o del riciclaggio della batteria oppure della scelta tra tali operazioni; |
|
c) |
la necessità di garantire che l’accesso alle informazioni commercialmente sensibili contenute nel passaporto della batteria e il relativo trattamento siano limitati al minimo necessario conformemente al diritto dell’Unione applicabile. |
Articolo 78
Progettazione tecnica e funzionamento del passaporto della batteria
La progettazione tecnica e il funzionamento del passaporto della batteria sono conformi ai requisiti essenziali seguenti:
|
a) |
il passaporto della batteria è pienamente interoperabile con altri passaporti digitali dei prodotti previsti dal diritto dell’Unione per quanto riguarda la progettazione ecocompatibile, in relazione agli aspetti tecnici, semantici e organizzativi del trasferimento dei dati e della comunicazione end-to-end; |
|
b) |
i consumatori, gli operatori economici e altri soggetti pertinenti accedono al passaporto della batteria gratuitamente e sulla base dei rispettivi diritti di accesso di cui all’allegato XIII e dell’atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 77, paragrafo 9; |
|
c) |
i dati contenuti nel passaporto della batteria sono memorizzati dall’operatore economico responsabile dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 77, paragrafo 4 o 7, o dagli operatori autorizzati ad agire per suo conto; |
|
d) |
se i dati contenuti nel passaporto della batteria sono memorizzati o altrimenti trattati dagli operatori autorizzati ad agire per conto dell’operatore economico responsabile dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 77, paragrafo 4 o 7, detti operatori non sono autorizzati a vendere, riutilizzare o trattare tali dati, interamente o parzialmente, oltre quanto è necessario per la prestazione dei servizi di memorizzazione o trattamento pertinenti; |
|
e) |
il passaporto della batteria rimane disponibile dopo che l’operatore economico responsabile dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 77, paragrafo 4 o 7, cessa di esistere o cessa la propria attività nell’Unione; |
|
f) |
i diritti di accedere alle informazioni contenute nel passaporto della batteria, di inserirle, modificarle o aggiornarle sono limitati in virtù dei diritti di accesso specificati nell’allegato XIII e nell’atto di esecuzione adottato in applicazione dell’articolo 77, paragrafo 9; |
|
g) |
sono assicurate l’autenticazione, l’affidabilità e l’integrità dei dati; |
|
h) |
i passaporti delle batterie sono tali da garantire un elevato livello di sicurezza e tutela della vita privata ed evitare le frodi. |
CAPO X
Vigilanza del mercato dell’Unione e procedure di salvaguardia dell’Unione
Articolo 79
Procedura a livello nazionale per le batterie che presentano rischi
1. Fatto salvo l’articolo 19 del regolamento (UE) 2019/1020, le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che una batteria oggetto del presente regolamento presenti un rischio per la salute umana o la sicurezza delle persone, per i beni materiali o per l’ambiente, effettuano una valutazione della batteria interessata che investa tutti i requisiti pertinenti di cui al presente regolamento.
Se, attraverso la valutazione, le autorità di vigilanza del mercato di cui al primo comma concludono che la batteria non rispetta i requisiti di cui al presente regolamento («batteria non conforme»), chiedono tempestivamente all’operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso, entro un termine ragionevole stabilito dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura del rischio, al fine di rendere la batteria conforme ai suddetti requisiti oppure di ritirarla o di richiamarla dal mercato.
Le autorità di vigilanza del mercato ne informano di conseguenza l’organismo notificato competente.
2. Le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che hanno chiesto all’operatore economico di adottare.
3. L’operatore economico provvede affinché siano adottate tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutte le batterie non conformi che ha messo a disposizione sul mercato in tutta l’Unione.
4. Qualora l’operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione delle batterie non conformi sul loro mercato nazionale, per ritirare tali batterie da tale mercato o per richiamarle.
Le autorità di vigilanza del mercato comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate.
5. Le informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all’identificazione della batteria non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti avanzati dall’operatore economico interessato. In particolare le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta a una qualsiasi delle cause seguenti:
|
a) |
non conformità della batteria agli articoli da 6 a 10 o agli articoli 12, 13 e 14; |
|
b) |
carenze nelle norme armonizzate di cui all’articolo 15; |
|
c) |
carenze nelle specifiche comuni di cui all’articolo 16. |
6. Gli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura di cui al presente articolo comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità della batteria interessata e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, le loro obiezioni.
7. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, gli Stati membri o la Commissione non sollevino obiezioni rispetto alla misura provvisoria adottata dalle autorità di vigilanza del mercato, tale misura è ritenuta giustificata.
8. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione alla batteria non conforme, quali il ritiro della batteria non conforme dal mercato.
Articolo 80
Procedura di salvaguardia dell’Unione
1. Se in esito alla procedura di cui all’articolo 79, paragrafi 4, 6 e 7, vengono sollevate obiezioni contro una misura adottata dalle autorità di vigilanza del mercato o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria al diritto dell’Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l’operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. La Commissione si adopera per concludere tale valutazione entro un mese.
In base ai risultati della valutazione la Commissione adotta un atto di esecuzione in cui stabilisce se la misura nazionale sia giustificata o no. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 3.
2. La Commissione indirizza l’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, secondo comma, a tutti gli Stati membri e lo comunica immediatamente ad essi e all’operatore o agli operatori economici interessati.
Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per fare in modo che la batteria non conforme sia ritirata dai rispettivi mercati e ne informano la Commissione.
Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro in questione provvede a ritirare tale misura.
3. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità della batteria viene attribuita a carenze nelle norme armonizzate di cui all’articolo 15 del presente regolamento, la Commissione applica la procedura di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.
4. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità della batteria è attribuita a carenze nelle specifiche comuni di cui all’articolo 16, la Commissione adotta senza indugio un atto di esecuzione che modifica o abroga le specifiche comuni di cui trattasi. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 3.
Articolo 81
Batterie conformi che presentano rischi
1. Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, ritiene che una batteria, pur conforme agli articoli da 6 a 10 e agli articoli 12, 13 e 14, presenti un rischio per la salute umana o la sicurezza delle persone o per la protezione dei beni materiali o dell’ambiente («batteria conforme che presenta rischi»), chiede senza indugio all’operatore economico interessato, entro un termine ragionevole stabilito dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura del rischio, di garantire che la batteria conforme che presenta rischi, all’atto della sua messa a disposizione sul mercato, non presenti più tale rischio o che sia ritirata dal mercato o richiamata.
2. L’operatore economico garantisce che siano adottate misure correttive nei confronti di tutte le batterie conformi che presentano rischi da esso messe a disposizione sul mercato in tutta l’Unione.
3. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri qualora si verifichi la situazione di cui al paragrafo 1. Tali informazioni includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all’identificazione delle batterie conformi che presentano rischi, l’origine e la catena di approvvigionamento di tali batterie, la natura del rischio connesso, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.
4. La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e l’operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione la Commissione adotta un atto di esecuzione in cui sia stabilito se la misura nazionale sia giustificata o no e, all’occorrenza, propone le opportune misure. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 3.
5. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla tutela della salute e della sicurezza delle persone e alla protezione dei beni materiali o dell’ambiente, la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile, secondo la procedura di cui all’articolo 90, paragrafo 4.
6. La Commissione indirizza l’atto di esecuzione di cui al paragrafo 4 e 5 a tutti gli Stati membri e lo comunica immediatamente ad essi e all’operatore o agli operatori economici interessati.
Articolo 82
Attività congiunte
Le autorità di vigilanza del mercato possono svolgere attività congiunte con le organizzazioni che rappresentano gli operatori economici o gli utilizzatori finali. Tali attività congiunte possono includere l’istituzione, da parte degli Stati membri o delle autorità di vigilanza del mercato, di centri di competenza per le batterie, al fine di promuovere la conformità, individuare i casi di non conformità, sensibilizzare e fornire orientamenti in relazione ai requisiti di cui al presente regolamento, conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1020.
Articolo 83
Non conformità formale
1. Fatto salvo l’articolo 79, uno Stato membro, se giunge a una delle seguenti conclusioni, richiede all’operatore economico interessato di porre fine alla non conformità in questione:
|
a) |
la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell’articolo 20 del presente regolamento; |
|
b) |
la marcatura CE non è stata apposta; |
|
c) |
il numero di identificazione dell’organismo notificato, ove richiesto a norma dell’allegato VIII, è stato apposto in violazione dell’articolo 20, o non è stato apposto; |
|
d) |
la dichiarazione di conformità UE non è stata compilata o non è stata compilata correttamente; |
|
e) |
la documentazione tecnica di cui all’allegato VIII non è disponibile o non è completa; |
|
f) |
le informazioni di cui all’articolo 38, paragrafo 7 o all’articolo 41, paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete; |
|
g) |
non sono stati rispettati altri requisiti amministrativi di cui all’articolo 38 o all’articolo 41; |
2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta tutte le misure opportune per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato della batteria o per fare in modo che sia ritirata dal mercato o richiamata.
Articolo 84
Non conformità agli obblighi relativi al dovere di diligenza
1. Se uno Stato membro constata che un operatore economico non adempie i propri obblighi relativi al dovere di diligenza di cui agli articoli 48, 49 e 50, richiede all’operatore economico interessato di porre fine alla non conformità in questione.
2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane e se non vi sono altri mezzi efficaci per porre fine alla non conformità, lo Stato membro interessato adotta tutte le misure opportune per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato delle batterie messe a disposizione sul mercato dall’operatore economico di cui al paragrafo 1 e, se la non conformità è grave, per fare in modo che siano ritirate dal mercato o richiamate.
CAPO XI
Appalti pubblici verdi e procedura di modifica delle restrizioni relative alle sostanze
Articolo 85
Appalti pubblici verdi
1. Le amministrazioni aggiudicatrici quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE o all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, o gli enti aggiudicatori quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, tengono conto, negli appalti pubblici per batterie o per prodotti contenenti batterie in situazioni contemplate da tali direttive, dell’impatto ambientale di tali batterie durante il loro ciclo di vita al fine di garantire che tale impatto sia ridotto al minimo.
2. A decorrere da 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del primo atto delegato di cui al paragrafo 3 del presente articolo, che stabilisce i criteri di aggiudicazione per le procedure di appalto, l’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è adempiuto tramite l’applicazione di tali criteri di aggiudicazione. Tutte le procedure di appalto condotte dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori per l’acquisto di batterie, o di prodotti contenenti batterie, che rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli da 7 a 10 fanno riferimento nelle loro specifiche tecniche e criteri di aggiudicazione a tale primo atto delegato per garantire che tali batterie o prodotti contenenti batterie siano appaltate con un impatto ambientale significativamente inferiore durante il ciclo di vita.
3. La Commissione adotta, entro 12 mesi dopo l’adozione dell’ultimo atto delegato di cui all’articolo 7, paragrafo 2, quarto comma, lettera a), all’articolo 8, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafo 5, atti delegati conformemente all’articolo 89 che integrano il presente regolamento stabilendo criteri di aggiudicazione per le procedure di appalto per le batterie, o per prodotti contenenti batterie, sulla base dei requisiti per la sostenibilità di cui agli articoli da 7 a 10.
Articolo 86
Procedura di restrizione in materia di sostanze
1. La Commissione, se ritiene che l’uso di una sostanza nella fabbricazione di batterie, o la presenza di una sostanza nelle batterie al momento dell’immissione sul mercato, o durante le successive fasi del ciclo di vita, compreso durante il cambio di destinazione o il trattamento dei rifiuti di batterie, presenti un rischio per la salute umana o per l’ambiente non adeguatamente controllato che richiede un’azione a livello dell’Unione, chiede all’Agenzia di preparare un fascicolo di restrizione conforme ai requisiti dell’allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006. Il fascicolo di restrizione comprende una valutazione socioeconomica e un’analisi delle alternative.
2. Entro 12 mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e se dal fascicolo di restrizione predisposto dall’Agenzia a norma di tale paragrafo risulta che è necessaria un’azione a livello dell’Unione in aggiunta alle misure già adottate, l’Agenzia propone restrizioni al fine di avviare la procedura di cui ai paragrafi da 4 a 9 del presente articolo e agli articoli 87 e 88.
3. Uno Stato membro, se ritiene che l’uso di una sostanza nella fabbricazione di batterie, o la presenza di una sostanza nelle batterie al momento dell’immissione sul mercato, o durante le successive fasi del ciclo di vita, compreso durante il cambio di destinazione o il trattamento dei rifiuti di batterie, presenti un rischio per la salute umana o per l’ambiente non adeguatamente controllato che richiede un’azione a livello dell’Unione, comunica all’Agenzia che esso propone di preparare un fascicolo di restrizione. Lo Stato membro prepara un fascicolo di restrizione. Il fascicolo di restrizione comprende una valutazione socioeconomica e un’analisi delle alternative.
Se dal fascicolo di restrizione risulta che è necessaria un’azione a livello di Unione in aggiunta alle misure già adottate, lo Stato membro inoltra il fascicolo all’Agenzia nel formato di cui all’allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006, al fine di avviare la procedura descritta ai paragrafi da 3 a 9 del presente articolo e agli articoli 87 e 88.
4. Ai fini del fascicolo di restrizione e del procedimento di restrizione l’Agenzia o gli Stati membri tengono conto di qualsiasi fascicolo, relazione sulla sicurezza chimica o valutazione del rischio inoltrati all’Agenzia o a uno Stato membro a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006. L’Agenzia o gli Stati membri tengono altresì conto di qualsiasi informazione disponibile e fanno riferimento a ogni pertinente valutazione del rischio presentata ai fini di altri atti legislativi dell’Unione per quanto riguarda il ciclo di vita della sostanza utilizzata nella batteria, anche nella fase dei rifiuti. A tal fine, altri organismi istituiti a norma del diritto dell’Unione e che esercitano funzioni analoghe forniscono, su richiesta, informazioni all’Agenzia o allo Stato membro interessato.
5. L’accesso alle informazioni detenute dall’Agenzia nello svolgimento dei compiti definiti all’articolo 6 del presente regolamento e nel presente articolo è soggetto all’articolo 118 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
6. L’Agenzia tiene un elenco delle sostanze per le quali è previsto o è in corso un fascicolo di restrizione a norma del presente articolo da parte dell’Agenzia o di uno Stato membro.
7. Il comitato per la valutazione dei rischi, istituito a norma dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, e il comitato per l’analisi socioeconomica, istituito a norma dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, verificano se il fascicolo di restrizione trasmesso è conforme ai requisiti di cui all’allegato XV di tale regolamento. Entro 30 giorni dalla ricezione del fascicolo, il rispettivo comitato comunica all’Agenzia o allo Stato membro che propone restrizioni se il fascicolo è conforme. In caso di non conformità, le relative motivazioni sono comunicate per iscritto all’Agenzia o allo Stato membro entro 45 giorni dalla ricezione. L’Agenzia o lo Stato membro regolarizza il fascicolo entro 60 giorni dalla data di ricezione delle motivazioni comunicate dal rispettivo comitato; in caso contrario, la procedura prevista dal presente articolo è conclusa.
8. L’Agenzia rende pubblico senza indugio il fatto che la Commissione o uno Stato membro intenda avviare la procedura di restrizione per una sostanza, ai sensi del presente articolo, e ne informa i portatori di interessi.
9. L’Agenzia pubblica senza indugio sul suo sito web il fascicolo di prescrizione e le restrizioni proposte a norma dei paragrafi 2 e 3, indicandone chiaramente la data di pubblicazione. Essa invita tutti i portatori di interessi a presentare, individualmente o congiuntamente, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione:
|
a) |
osservazioni sul fascicolo di restrizione e le restrizioni proposte; |
|
b) |
un’analisi socioeconomica delle restrizioni proposte, comprensiva di un’analisi delle alternative, o informazioni che possano contribuirvi, contenente un esame dei vantaggi e degli inconvenienti delle stesse. Tale analisi è conforme alle prescrizioni di cui all’allegato XVI del regolamento (CE) n. 1907/2006. |
10. Gli atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafo 2, sono adottati entro nove mesi dal ricevimento del parere del comitato per l’analisi socioeconomica dell’Agenzia di cui all’articolo 87, paragrafo 2. Se il comitato per l’analisi socioeconomica non adotta un parere entro il termine di cui all’articolo 87, paragrafo 2 o 5, a seconda dei casi, la Commissione tiene conto dell’impatto socioeconomico della restrizione, compresa la disponibilità di alternative per la sostanza, e adotta un atto delegato entro il termine di cui all’articolo 87, paragrafo 2.
11. Laddove il progetto di modifica dell’allegato I si discosti dalla proposta iniziale del fascicolo di restrizione, elaborata in conformità della procedura di cui al presente articolo e agli articoli 87 e 88, oppure non tenga conto dei pareri dell’Agenzia, la Commissione allega una spiegazione dettagliata dei motivi di tali differenze.
Articolo 87
Parere dei comitati dell’Agenzia
1. Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione di cui all’articolo 86, paragrafo 9, il comitato per la valutazione dei rischi adotta un parere sull’adeguatezza delle restrizioni proposte ai fini della riduzione del rischio per la salute umana o per l’ambiente, in base ad un esame degli elementi pertinenti del fascicolo di restrizione. Il parere tiene conto del fascicolo di restrizione predisposto dall’Agenzia su richiesta della Commissione o dallo Stato membro, come pure delle osservazioni formulate dalle parti interessate di cui all’articolo 86, paragrafo 9, lettera a).
2. Entro 15 mesi dalla data di pubblicazione di cui all’articolo 86, paragrafo 9, il comitato per l’analisi socioeconomica adotta un parere sulle restrizioni proposte, in base all’esame degli elementi pertinenti del fascicolo di restrizione e dell’impatto socioeconomico. Prima di ciò, esso predispone un progetto di parere sulle restrizioni proposte e sul loro impatto socioeconomico, tenendo conto delle analisi o delle informazioni eventualmente comunicate a norma dell’articolo 86, paragrafo 9, lettera b).
3. L’Agenzia pubblica quanto prima sul suo sito web il progetto di parere del comitato per l’analisi socioeconomica e invita le parti interessate a presentare le loro osservazioni sul progetto di parere entro un termine di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione del progetto stesso.
4. Il comitato per l’analisi socioeconomica adotta quanto prima il suo parere, tenendo conto, se del caso, delle ulteriori osservazioni pervenute entro il termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tale parere tiene conto delle osservazioni presentate dalle parti interessate a norma dell’articolo 86, paragrafo 9, lettera b), e del paragrafo 3 del presente articolo.
5. Qualora il parere del comitato per la valutazione dei rischi diverga sensibilmente dalle restrizioni proposte nel fascicolo di restrizione, l’Agenzia proroga di 90 giorni al massimo il termine entro il quale il comitato per l’analisi socioeconomica esprime il parere.
6. Qualora formulino un parere a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l’analisi socioeconomica si avvalgono di relatori come specificato all’articolo 87 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e in linea con le condizioni ivi indicate.
Articolo 88
Trasmissione di un parere alla Commissione
1. L’Agenzia trasmette senza indugio alla Commissione i pareri emessi dal comitato per la valutazione dei rischi e dal comitato per l’analisi socioeconomica sulle restrizioni proposte a norma dell’articolo 86. Qualora i pareri del comitato per la valutazione dei rischi e del comitato per l’analisi socioeconomica divergano sensibilmente dalle restrizioni proposte, l’Agenzia presenta una nota esplicativa alla Commissione contenente una spiegazione dettagliata delle ragioni di tale divergenza. Se uno dei comitati o entrambi non adottano un parere entro il termine di cui all’articolo 87, rispettivamente paragrafi 1 e 2, l’Agenzia ne informa la Commissione, precisandone le ragioni.
2. L’Agenzia pubblica senza indugio i pareri dei due comitati sul suo sito web.
3. L’Agenzia inoltra alla Commissione o allo Stato membro, su richiesta, tutti i documenti e gli elementi probatori che le sono stati trasmessi o che essa ha preso in esame.
CAPO XII
Delega di potere e procedura di comitato
Articolo 89
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all’articolo 8, paragrafi 1 e 5, all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafi 5 e 6, all’articolo 11, paragrafo 4, all’articolo 12, paragrafo 3, all’articolo 13, paragrafo 8, all’articolo 14, paragrafo 4, all’articolo 48, paragrafo 8, all’articolo 53, paragrafo 3, all’articolo 59, paragrafo 7, all’articolo 60, paragrafo 8, all’articolo 70, paragrafo 4, all’articolo 71, paragrafi 4, 5 e 6, all’articolo 72, paragrafo 4, all’articolo 77, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 85, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 agosto 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all’articolo 8, paragrafi 1 e 5, all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafi 5 e 6, all’articolo 11, paragrafo 4, all’articolo 12, paragrafo 3, all’articolo 13, paragrafo 8, all’articolo 14, paragrafo 4, all’articolo 48, paragrafo 8, all’articolo 53, paragrafo 3, all’articolo 59, paragrafo 7, all’articolo 60, paragrafo 8, all’articolo 70, paragrafo 4, all’articolo 71, paragrafi 4, 5 e 6, all’articolo 72, paragrafo 4, all’articolo 77, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 85, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, dell’articolo 8, paragrafi 1 e 5, dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 10, paragrafi 5 e 6, dell’articolo 11, paragrafo 4, dell’articolo 12, paragrafo 3, dell’articolo 13, paragrafo 8, dell’articolo 14, paragrafo 4, dell’articolo 48, paragrafo 8, dell’articolo 53, paragrafo 3, dell’articolo 59, paragrafo 7, dell’articolo 60, paragrafo 8, dell’articolo 70, paragrafo 4, dell’articolo 71, paragrafi 4, 5 e 6, dell’articolo 72, paragrafo 4, dell’articolo 77, paragrafi 2 e 3, o dell’articolo 85, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 90
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l’articolo 5 dello stesso.
CAPO XIII
Modifiche
Articolo 91
Modifiche del regolamento (UE) 2019/1020
Il regolamento (UE) 2019/1020 è così modificato:
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1) |
all’articolo 4, paragrafo 5, il testo «(UE) 2016/42535 e (UE) 2016/42636» è sostituito dal seguente: «(UE) 2016/425 (*1), (UE) 2016/426 (*2) e (UE) 2023/1542 (*3) (*1) Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51)." (*2) Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99)." (*3) Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2006/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1);»;" |
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2) |
nell’allegato I, il punto 21 dell’elenco della normativa di armonizzazione dell’Unione è sostituito dal punto seguente:
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Articolo 92
Modifica della direttiva 2008/98/CE
All’articolo 8 bis, paragrafo 7, della direttiva 2008/98/CE, è aggiunto il comma seguente:
«Per le batterie, quali definite all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), gli Stati membri adottano misure per garantire che i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 si conformino al presente articolo entro il 18 agosto 2025.
CAPO XIV
Disposizioni finali
Articolo 93
Sanzioni
Entro il 18 agosto 2025 gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
Articolo 94
Riesame
1. Entro il 30 giugno 2031 la Commissione riesamina ed elabora una relazione concernente l’applicazione del presente regolamento e l’impatto sull’ambiente e la salute umana e sul funzionamento del mercato interno e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. Tenendo conto del progresso tecnico e dell’esperienza pratica acquisita negli Stati membri, la Commissione include nella relazione una valutazione degli aspetti seguenti del presente regolamento:
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a) |
l’elenco dei formati comuni che rientrano nella definizione di batterie portatili di uso generale; |
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b) |
i requisiti in materia di sostenibilità e sicurezza di cui al capo II, compresa l’eventuale necessità di introdurre un divieto di esportazione di batterie non conformi alle restrizioni di cui all’allegato I; |
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c) |
i requisiti in materia di etichettatura e informazione di cui al capo III; |
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d) |
i requisiti relativi al dovere di diligenza per le batterie di cui agli articoli da 48 a 53; |
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e) |
le misure riguardanti la gestione dei rifiuti di batterie di cui al capo VIII, compresa la possibilità di introdurre due sottocategorie di batterie portatili, vale a dire le batterie portatili ricaricabili e non ricaricabili, con obiettivi di raccolta differenziata, e di introdurre un obiettivo di raccolta differenziata per le batterie portatili di uso generale; |
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f) |
le misure relative al passaporto della batteria di cui al capo IX; |
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g) |
le violazioni e il carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo delle sanzioni stabilite all’articolo 93; |
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h) |
l’analisi dell’impatto del presente regolamento sulla competitività e sugli investimenti nel settore delle batterie e sugli oneri amministrativi derivanti dal presente regolamento. |
Se del caso, la relazione di cui al paragrafo 1 è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.
3. Tenendo conto della revisione del regolamento (CE) n. 1907/2006, la Commissione include nella sua relazione una valutazione specifica della necessità di una proposta legislativa intesa a modificare gli articoli 6, 86, 87 e 88 del presente regolamento.
4. La Commissione valuta se siano necessarie modifiche del capo VII alla luce dell’eventuale adozione di atti legislativi dell’Unione che stabiliscano norme in materia di governo societario sostenibile e dovere di diligenza, compresi gli obblighi per le società riguardo agli effetti negativi sui diritti umani e agli effetti negativi sull’ambiente in relazione alle attività proprie, alle attività delle loro affiliate e succursali e alle attività nella catena del valore.
La Commissione pubblica una relazione contenente i risultati di tale valutazione entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore degli eventuali atti legislativi di cui al primo comma, o entro il 30 giugno 2031, se questa data è precedente. Se del caso, la Commissione correda la sua relazione di una proposta legislativa intesa a modificare il capo VII.
5. Entro il 30 giugno 2031 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio nella quale valuta la fattibilità e le conseguenze tecniche dell’estensione dell’ambito di applicazione della definizione di «batteria per mezzi di trasporto leggeri» di cui all’articolo 3, punto 11), in particolare includendo le batterie che alimentano veicoli non muniti di ruote. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
6. Entro il 1o gennaio 2025 la Commissione valuta il modo migliore per introdurre norme armonizzate in materia di caricatori standardizzati, da applicarsi, rispettivamente, alle batterie ricaricabili progettate per mezzi di trasporto leggeri, nonché alle batterie ricaricabili incorporate in categorie specifiche di apparecchiature elettriche ed elettroniche disciplinate dalla direttiva 2012/19/UE. I dispositivi di ricarica per le categorie e le classi di apparecchiature radio di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2014/53/UE sono esclusi dall’ambito di tale valutazione.
Articolo 95
Abrogazione e disposizioni transitorie
La direttiva 2006/66/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 18 agosto 2025.
Tuttavia, le seguenti disposizioni continuano ad applicarsi come indicato di seguito:
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a) |
l’articolo 11 fino al 18 febbraio 2027; |
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b) |
l’articolo 12, paragrafi 4 e 5, fino al 31 dicembre 2025, salvo per quanto riguarda le disposizioni relative alla trasmissione dei dati alla Commissione, che continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2027; |
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c) |
l’articolo 21, paragrafo 2, fino al 18 agosto 2026. |
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 96
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 18 febbraio 2024, fatto salvo quanto disposto nel secondo comma e nelle altre disposizioni del presente regolamento.
Le seguenti disposizioni si applicano come segue:
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a) |
l’articolo 11 si applica a decorrere dal 18 febbraio 2027; |
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b) |
l’articolo 17 e il capo VI si applicano a decorrere dal 18 agosto 2024, ad eccezione dell’articolo 17, paragrafo 2, che si applica a decorrere da 12 mesi dopo la data della prima pubblicazione dell’elenco di cui all’articolo 30, paragrafo 2; |
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c) |
Il capo VIII si applica a decorrere dal 18 agosto 2025. |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 12 luglio 2023
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS
(1) GU C 220 del 9.6.2021, pag. 128.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 14 giugno 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 giugno 2023.
(3) Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1).
(4) Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).
(5) Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).
(6) Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).
(7) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(9) Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).
(10) Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13).
(11) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
(12) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).
(13) Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).
(14) Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1).
(15) Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).
(16) Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).
(17) Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).
(18) Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).
(19) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(20) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(21) Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).
(22) Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
(23) Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell’Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1).
(24) GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.
(25) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(26) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).
(27) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(28) Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).
(29) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
(30) Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
(31) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(32) Regolamento (UE) n. 493/2012 della Commissione, dell’11 giugno 2012, che, a norma della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce disposizioni dettagliate relative alle efficienze di riciclaggio dei processi di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori (GU L 151 del 12.6.2012, pag. 9).
(33) Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).
(34) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).
(35) Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6).
(36) Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).
(37) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267 della Commissione, del 20 luglio 2022, che specifica le procedure per la designazione degli impianti di prova dell’Unione ai fini della vigilanza del mercato e della verifica della conformità dei prodotti in conformità al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 192 del 21.7.2022, pag. 21).
(38) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(39) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(40) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(41) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(42) Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).
(43) Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).
(44) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).
(45) Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).
(46) Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).
ALLEGATO I
RESTRIZIONE SULLE SOSTANZE
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Colonna 1 Denominazione della sostanza o del gruppo di sostanze |
Colonna 2 Restrizioni |
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Le batterie, anche incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, non contengono più dello 0,0005 % di mercurio (espresso come mercurio metallico) in peso. |
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Le batterie portatili, anche incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, non contengono più dello 0,002 % di cadmio (espresso come cadmio metallico) in peso. |
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ALLEGATO II
IMPRONTA DI CARBONIO
1. Ambito di applicazione
Il presente allegato fornisce gli elementi essenziali relativi alle modalità di calcolo dell’impronta di carbonio.
La metodologia per il calcolo e la verifica dell’impronta di carbonio che deve essere prevista mediante l’atto delegato adottato a norma dell’articolo 7 si basa sugli elementi essenziali inclusi nel presente allegato, è conforme all’ultima versione del metodo relativo all’impronta ambientale di prodotto (Product Environmental Footprint — PEF) elaborato dalla Commissione, nonché alle pertinenti regole di categoria relative all’impronta ambientale di prodotto (Product Environmental Footprint Category Rules — PEFCR) e riflette gli accordi internazionali e il progresso tecnico-scientifico nel campo della valutazione del ciclo di vita.
Ai fini del calcolo dell’impronta di carbonio durante il ciclo di vita si tiene conto della distinta dei materiali, dell’energia e dei materiali ausiliari utilizzati in un determinato impianto di fabbricazione per produrre un determinato modello di batteria. In particolare, occorre identificare con precisione i componenti elettronici, ad esempio le unità di gestione e di sicurezza delle batterie, e i materiali catodici, in quanto possono diventare i fattori determinanti nel calcolo dell’impronta di carbonio di una batteria.
2. Definizioni
Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
|
a) |
«dati di processo»: le informazioni associate ai processi utilizzati per la modellizzazione degli inventari del ciclo di vita (LCI), grazie a cui nell’LCI ciascun risultato aggregato delle catene di trasformazione che rappresentano le attività di un processo è moltiplicato per i corrispondenti dati di processo e dalla loro combinazione si ricava l’impronta di carbonio associata al processo; |
|
b) |
«distinta dei materiali»: un elenco delle materie prime, dei sottoinsiemi, degli insiemi intermedi, dei sottocomponenti e delle parti, e delle rispettive quantità, necessari per fabbricare la batteria; |
|
c) |
«dati specifici dell’impresa»: i dati che sono direttamente misurati o raccolti presso uno o più impianti (dati specifici del sito) rappresentativi delle attività dell’impresa, tali dati sono noti anche come «dati primari»; |
|
d) |
«unità funzionale»: gli aspetti qualitativi e quantitativi delle funzioni, dei servizi, o di entrambi, forniti dalla batteria; |
|
e) |
«ciclo di vita»: le fasi consecutive e interconnesse di un sistema di prodotto, dall’acquisizione delle materie prime o dalla produzione a partire dalle risorse naturali fino allo smaltimento finale (ISO 14040:2006 o norma equivalente); |
|
f) |
«inventario del ciclo di vita (LCI)»: la combinazione dell’insieme degli scambi di flussi elementari, flussi di rifiuti e flussi di prodotti in una serie di dati LCI; |
|
g) |
«serie di dati d’inventario del ciclo di vita (LCI)»: il documento o file contenente informazioni sul ciclo di vita di un determinato prodotto o altro riferimento, come il sito o il processo, in cui figurano i metadati descrittivi e l’inventario del ciclo di vita quantitativo, che potrebbe includere una serie di dati di un’unità di processo, una serie parzialmente aggregata di dati o una serie aggregata di dati; |
|
h) |
«flusso di riferimento»: la misura di quanto richiesto in uscita dai processi, in un dato sistema di prodotto, per soddisfare la funzione espressa dall’unità funzionale (sulla base della norma ISO 14040:2006 o di una norma equivalente); |
|
i) |
«dati secondari»: i dati che non sono direttamente raccolti o misurati mediante un processo specifico della catena di approvvigionamento dell’impresa o stimati da tale impresa, ma che sono tratti da una banca dati LCI di terze parti o da altre fonti; tali dati comprendono i dati medi del settore, ad esempio, i dati pubblicati sulla produzione, le statistiche delle amministrazioni pubbliche e i dati forniti dalle associazioni settoriali, nonché gli studi compilativi, gli studi tecnici e i brevetti, e possono anche essere basati su dati finanziari e contenere dati vicarianti e altri dati generici e includono anche dati primari sottoposti ad aggregazione orizzontale; |
|
j) |
«confine del sistema»: gli aspetti inclusi o esclusi dalle fasi del ciclo di vita. |
Inoltre, le norme armonizzate di calcolo dell’impronta di carbonio delle batterie contengono tutte le ulteriori definizioni necessarie alla loro interpretazione.
3. Unità funzionale e flusso di riferimento
L’unità funzionale è definita come un kWh (chilowattora) dell’energia totale fornita dal sistema a batteria durante la vita utile della batteria, misurata in kWh. L’energia totale si ottiene moltiplicando il numero di cicli per la quantità di energia fornita nell’arco di ciascun ciclo.
Il flusso di riferimento è il peso della batteria necessario per svolgere una funzione specifica ed è misurato in kg di batteria per kWh dell’energia totale fornita dalla batteria durante la sua vita utile. Tutti i dati quantitativi sugli elementi in ingresso e in uscita raccolti dal fabbricante per quantificare l’impronta di carbonio sono calcolati in relazione al flusso di riferimento.
In deroga al primo comma, per le batterie di riserva la cui funzione principale è quella di garantire la continuità di una fonte di energia, l’unità funzionale è definita come la capacità di fornire un kWmin (chilowatt-minuto) di capacità di potenza di riserva in qualsiasi momento della durata di vita della batteria. Di conseguenza, il flusso di riferimento per le batterie di riserva è il peso della batteria necessario a svolgere la funzione definita ed è misurato in kg di batteria per kWmin della capacità di potenza di riserva divisa per la vita utile della batteria in anni. Tutti i dati quantitativi sugli elementi in ingresso e in uscita raccolti dai fabbricanti di batterie di riserva per quantificare l’impronta di carbonio sono calcolati in relazione a tale flusso di riferimento.
In casi eccezionali, ad esempio per le batterie per veicoli ibridi non ricaricabili, la metodologia può definire un’unità funzionale diversa.
4. Confine del sistema
Si riportano di seguito le fasi del ciclo di vita e i processi interessati inclusi nel confine del sistema:
|
Fase del ciclo di vita |
Processi interessati |
|
Acquisizione delle materie prime e prelavorazione |
Comprende i processi di estrazione e gli altri pertinenti processi di approvvigionamento e prelavorazione, nonché il trasporto di tutti i materiali attivi fino alla fabbricazione degli elementi e dei componenti della batteria (materiali attivi, separatori, elettroliti, involucri, componenti attivi e passivi di batterie) nonché dei componenti elettrici o elettronici. |
|
Fabbricazione del prodotto principale |
Assemblaggio degli elementi di batteria e assemblaggio delle batterie con gli elementi di batteria o i componenti elettrici o elettronici |
|
Distribuzione |
Trasporto al punto di vendita |
|
Fine vita e riciclaggio |
Raccolta, smantellamento e riciclaggio |
Sono esclusi dal confine del sistema i seguenti processi interessati dalle fasi del ciclo di vita:
|
— |
la fabbricazione di apparecchiature per l’assemblaggio e il riciclaggio delle batterie, in quanto gli impatti dell’impronta di carbonio calcolati nelle PEFCR relative alle batterie ricaricabili ad alta energia specifica per applicazioni mobili sono risultati trascurabili; |
|
— |
il processo di assemblaggio delle batterie utilizzando i componenti di sistema del fabbricante di apparecchiature originali (Original Equipment Manufacturer — OEM); tale processo corrisponde per la maggior parte all’assemblaggio meccanico ed è svolto all’interno della linea di assemblaggio delle apparecchiature o dei veicoli dell’OEM; il consumo di energia e il materiale per questo processo specifico è trascurabile rispetto al processo di fabbricazione dei componenti dell’OEM. |
La fase di utilizzo è esclusa dai calcoli relativi all’impronta di carbonio lungo il ciclo di vita in quanto non direttamente influenzabile dai fabbricanti, salvo nei casi in cui sia dimostrato che le scelte operate dai fabbricanti di batterie in fase di progettazione possano influire in modo non trascurabile sull’impatto di tale fase.
5. Uso di serie di dati specifici dell’impresa e serie di dati secondari
A causa dell’elevato numero di componenti delle batterie e della complessità dei processi di fabbricazione, l’operatore economico limita, ove giustificato, l’uso dei dati specifici dell’impresa nell’analisi di processi e componenti delle parti specifiche di una batteria.
In particolare tutti i dati di processo relativi all’anodo, al catodo, all’elettrolito, al separatore e all’involucro dell’elemento si riferiscono a un modello specifico di batteria prodotto in un determinato stabilimento. Di conseguenza, non possono essere utilizzati dati di processo generici. I dati di processo specifici di una batteria sono utilizzati in combinazione con le pertinenti serie di dati secondari conformi al PEF.
Poiché la dichiarazione dell’impronta di carbonio è specifica a un modello di batteria prodotto in un sito definito, non è consentito il campionamento di dati prelevati da stabilimenti diversi che producono lo stesso modello di batteria.
Qualora vi sia una modifica della distinta dei materiali o del mix energetico utilizzati per produrre un modello di batteria, l’impronta di carbonio relativa a tale modello è ricalcolata.
Le norme armonizzate da stabilire mediante un atto delegato di cui all’articolo 7, paragrafo 1, comprendono una modellizzazione dettagliata delle fasi del ciclo di vita seguenti:
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— |
acquisizione delle materie prime e prelavorazione; |
|
— |
produzione; |
|
— |
distribuzione, |
|
— |
produzione propria di energia elettrica; |
|
— |
fine vita. |
6. Valutazione d’impatto dell’impronta di carbonio
L’impronta di carbonio della batteria è calcolata con il metodo di valutazione dell’impatto lungo il ciclo di vita relativo alla categoria «cambiamenti climatici» raccomandato nella relazione del 2019 del Centro comune di ricerca, dal titolo «Suggestions for updating the Product Environmental Footprint (PEF) method» (Suggerimenti per l’aggiornamento del metodo relativo all’impronta ambientale di prodotto (PEF)].
I risultati sono forniti come risultati caratterizzati senza normalizzazione e ponderazione. L’elenco dei fattori di caratterizzazione da utilizzare è consultabile sulla piattaforma europea sulla valutazione del ciclo di vita (LIFE Cycle Assessment — LCA).
7. Compensazioni
Le compensazioni sono calcolate rispetto a una situazione di riferimento, che rappresenta uno scenario ipotetico per le emissioni che si sarebbero prodotte in assenza del progetto di mitigazione che determina le compensazioni.
Le compensazioni non sono incluse nella dichiarazione dell’impronta di carbonio, ma possono essere comunicate separatamente come informazioni ambientali aggiuntive.
8. Classi di prestazione relative all’impronta di carbonio
A seconda della distribuzione dei valori contenuti nelle dichiarazioni dell’impronta di carbonio delle batterie immesse sul mercato, è individuato un numero significativo di classi di prestazione, delle quali la categoria A costituirà la classe più efficiente e con il minore impatto in termini di impronta di carbonio lungo il ciclo di vita, al fine di consentire la differenziazione del mercato delle categorie di batterie di cui all’articolo 7, paragrafo 1.
La definizione della soglia di ciascuna classe di prestazione, così come la portata, si basa sulla distribuzione delle prestazioni delle categorie di batterie di cui all’articolo 7, paragrafo 1, immesse sul mercato nei tre anni precedenti, sugli sviluppi tecnologici previsti e su altri fattori tecnici.
9. Soglie massime relative all’impronta di carbonio
In base alle informazioni raccolte tramite le dichiarazioni dell’impronta di carbonio e alla distribuzione relativa delle classi di prestazione inerenti all’impronta di carbonio dei modelli di batterie immesse sul mercato, nonché tenendo conto dei progressi scientifici e tecnici del settore, la Commissione definisce le soglie massime relative all’impronta di carbonio lungo il ciclo di vita per le categorie di batterie di cui all’articolo 7, paragrafo 1, dopo aver effettuato un’apposita valutazione d’impatto per determinare i valori delle soglie.
Nel definire le soglie massime relative all’impronta di carbonio lungo il ciclo di vita di cui al primo comma, la Commissione tiene conto della distribuzione relativa dei valori dell’impronta di carbonio per le batterie presenti sul mercato, dei progressi compiuti nella riduzione dell’impronta di carbonio delle batterie immesse sul mercato e del contributo effettivo e potenziale di tali soglie relative all’impronta di carbonio lungo il ciclo di vita agli obiettivi dell’Unione in materia di mobilità sostenibile e neutralità climatica entro il 2050.
ALLEGATO III
PARAMETRI DI PRESTAZIONI ELETTROCHIMICHE E DURABILITÀ DELLE BATTERIE PORTATILI DI USO GENERALE
Parte A
Parametri per le batterie non ricaricabili
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1. |
Durata media minima: il tempo di scarica medio minimo raggiunto da un campione di batterie in caso di utilizzo in condizioni specifiche, quali temperatura e umidità relativa. |
|
2. |
Prestazione di scarica ritardata: la diminuzione relativa della durata media minima, utilizzando come punto di riferimento la durata media minima inizialmente misurata, dopo un certo periodo e in condizioni specifiche, quali temperatura e umidità relativa. |
|
3. |
Resistenza alle perdite: la resistenza alla fuoriuscita non prevista di elettroliti, gas o altro materiale. |
Parte B
Parametri per le batterie ricaricabili
|
1. |
Capacità nominale: il valore di capacità di una batteria, in condizioni specifiche, quali temperatura e umidità relativa, e dichiarato dal fabbricante. |
|
2. |
Ritenzione della carica (capacità) (1): la capacità che la batteria può fornire dopo lo stoccaggio, in condizioni specifiche, quali temperatura e umidità relativa, per un determinato periodo di tempo, senza una ricarica successiva ed espressa in percentuale della capacità nominale. |
|
3. |
Recupero della carica (capacità): la capacità che la batteria può fornire con una ricarica successiva dopo lo stoccaggio, in condizioni specifiche, quali temperatura e umidità relativa, per un determinato periodo di tempo ed espressa in percentuale della capacità nominale. |
|
4. |
Durata in cicli: il numero di cicli di carica e scarica che una batteria può sostenere in condizioni specifiche, quali temperatura e umidità relativa, prima che la capacità scenda sotto una specifica frazione della capacità nominale. |
|
5. |
Resistenza alle perdite: la resistenza alla fuoriuscita non prevista di elettroliti, gas o altro materiale. |
(1) L’IEC menziona la carica e la capacità, che rappresentano entrambe la stessa quantità fisica (carica). L’unica differenza è che la carica è espressa in C = A*s mentre la capacità è espressa in A*h. Nella pratica, si usa la capacità nella maggior parte dei casi.
ALLEGATO IV
REQUISITI PER LE PRESTAZIONI ELETTROCHIMICHE E LA DURABILITÀ DELLE BATTERIE PER MEZZI DI TRASPORTO LEGGERI, DELLE BATTERIE INDUSTRIALI CON CAPACITÀ SUPERIORE A 2 KWH E DELLE BATTERIE PER VEICOLI ELETTRICI
Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
|
1) |
«Capacità nominale»: il numero totale di ampere-ora (Ah) che può essere ottenuto alle condizioni di riferimento da una batteria completamente carica. |
|
2) |
«Attenuazione di capacità»: la diminuzione, in funzione del tempo e dell’uso, della carica che una batteria è in grado di erogare alla tensione nominale, rispetto alla capacità nominale originaria. |
|
3) |
«Potenza»: la quantità di energia che una batteria è in grado di erogare nell’arco di un determinato periodo alle condizioni di riferimento. |
|
4) |
«Attenuazione di potenza»: la diminuzione, in funzione del tempo e dell’utilizzo, della quantità di energia che una batteria è in grado di erogare alla tensione nominale. |
|
5) |
«Resistenza interna»: l’opposizione al flusso di corrente all’interno di un elemento o di una batteria, alle condizioni di riferimento, ossia la somma della resistenza degli elettroni e degli ioni come contributo alla resistenza effettiva totale comprese le proprietà induttive-capacitive. |
|
6) |
«Efficienza di carica/scarica»: il rapporto tra l’energia netta erogata da una batteria durante la prova di scarica e l’energia totale richiesta per ripristinare lo stato di carica iniziale mediante una carica normale. |
Parte A
Parametri relativi alle prestazioni elettrochimiche e alla durabilità
|
1. |
Capacità nominale (in Ah) e attenuazione di capacità (in %). |
|
2. |
Potenza (in W) e attenuazione di potenza (in %). |
|
3. |
Resistenza interna (in Ω) e aumento della resistenza interna (in %). |
|
4. |
Ove applicabile, efficienza di carica/scarica e relativa attenuazione (in %). |
|
5. |
La durata di vita prevista della batteria alle condizioni di riferimento per le quali è stata progettata, in termini di cicli, fatta eccezione per le applicazioni non cicliche, e anni civili. |
Parte B
Elementi per spiegare le misurazioni per i parametri elencati nella parte A
|
1. |
Tasso di scarica e tasso di carica applicati. |
|
2. |
Rapporto tra la potenza nominale della batteria (W) e l’energia della batteria (Wh). |
|
3. |
Profondità di scarica rilevata durante la prova della vita in cicli. |
|
4. |
Capacità di potenza allo stato di carica dell’80 % e del 20 %. |
|
5. |
Eventuali calcoli eseguiti con i parametri misurati, se del caso. |
ALLEGATO V
PARAMETRI DI SICUREZZA
1. Sbalzo termico e variazione ciclica
La prova valuta le variazioni dell’integrità della batteria derivanti dall’espansione e dalla contrazione dei componenti degli elementi in seguito all’esposizione a variazioni estreme e improvvise della temperatura e le potenziali conseguenze di tali variazioni. Durante uno sbalzo termico la batteria è esposta a due limiti di temperatura e mantenuta ad ogni limite di temperatura per un determinato periodo.
2. Protezione da cortocircuiti esterni
La prova valuta le prestazioni di sicurezza di una batteria quando si applica un cortocircuito esterno. La prova può valutare l’attivazione del dispositivo di protezione da sovracorrente o la capacità degli elementi di resistere alla corrente senza che si verifichi una situazione di pericolo (ad esempio fuga termica, esplosione, incendio). I principali fattori di rischio sono la generazione di calore a livello di elemento e la formazione di archi che possono danneggiare i circuiti o portare a una riduzione della resistenza di isolamento.
3. Protezione dal sovraccarico
La prova valuta le prestazioni di sicurezza di una batteria in situazioni di sovraccarico. I principali rischi per la sicurezza durante un sovraccarico sono la decomposizione dell’elettrolita, la rottura del catodo e dell’anodo, la decomposizione esotermica dello strato interfase elettrolita-solido, la degradazione del separatore e la placcatura del litio, che possono portare all’autoriscaldamento della batteria e alla fuga termica. I fattori che influenzano l’esito della prova comprendono come minimo il tasso di carica e lo stato di carica raggiunto alla fine. La protezione può essere garantita o dal controllo della tensione (interruzione dopo il raggiungimento della tensione di carica limite) o dal controllo della corrente (interruzione dopo il superamento della corrente di carica massima).
4. Protezione dallo scaricamento eccessivo
La prova valuta le prestazioni di sicurezza di una batteria in situazioni di scaricamento eccessivo. I rischi per la sicurezza durante lo scaricamento eccessivo includono l’inversione di polarità che porta all’ossidazione del collettore di corrente anodica (rame) e alla placcatura sul lato catodico. Anche un piccolo scaricamento eccessivo può causare la formazione di dendriti e in ultima analisi un cortocircuito.
5. Protezione da temperature eccessive
La prova valuta l’effetto del guasto del dispositivo di controllo della temperatura o del guasto di altri dispositivi di protezione contro il surriscaldamento interno durante il funzionamento.
6. Protezione dalla propagazione termica
La prova valuta le prestazioni di sicurezza di una batteria in situazioni di propagazione termica. La fuga termica in uno degli elementi può causare una reazione a cascata in tutta la batteria, che può essere composta da numerosi elementi. Ciò può comportare gravi conseguenze, tra cui un significativo rilascio di gas. La prova tiene conto delle prove in corso di sviluppo per applicazioni nel settore dei trasporti da parte dell’ISO e del regolamento tecnico mondiale delle Nazioni Unite.
7. Danno meccanico dovuto a forze esterne
Le prove simulano una o più situazioni in cui una batteria è accidentalmente esposta a sollecitazioni meccaniche e rimane operativa per lo scopo per cui è stata progettata. I criteri per simulare queste situazioni dovrebbero riflettere gli usi della vita reale.
8. Cortocircuito interno
La prova valuta le prestazioni di sicurezza di una batteria in situazioni di cortocircuito interno. Il verificarsi di cortocircuiti interni, uno dei problemi principali per chi fabbrica batterie, può provocare lo sfiato, la fuga termica e la formazione di scintille che possono infiammare i vapori dell’elettrolita che fuoriescono dall’elemento. La generazione di tali cortocircuiti interni può essere innescata da imperfezioni di fabbricazione, dalla presenza di impurità negli elementi o dalla crescita dendritica del litio, ed è causa della maggior parte degli incidenti di sicurezza sul campo. Sono possibili vari scenari di cortocircuiti interni (ad esempio contatto elettrico di catodo/anodo, collettore di corrente in alluminio/collettore di corrente in rame, collettore di corrente in alluminio/anodo), ciascuno con una diversa resistenza di contatto.
9. Abuso termico
Durante questa prova, la batteria è esposta a temperature elevate (in IEC 62619 la temperatura è di 85 °C) che possono innescare reazioni di decomposizione esotermica e portare ad una fuga termica nell’elemento.
10. Prova d’incendio
Il rischio di esplosione è valutato esponendo la batteria al fuoco.
11. Emissioni di gas
Le batterie possono contenere quantità significative di materiali potenzialmente pericolosi, ad esempio elettroliti altamente infiammabili, componenti corrosive e tossiche. Se la batteria è esposta a determinate condizioni, la sua integrità potrebbe essere compromessa, con conseguente rilascio di gas pericolosi. È pertanto importante individuare le emissioni di gas provenienti da sostanze rilasciate dalla batteria durante i test: per tutti i parametri di sicurezza elencati ai punti da 1 a 10 si tiene debitamente conto del rischio legato ai gas tossici emessi dagli elettroliti non acquosi.
ALLEGATO VI
REQUISITI IN MATERIA DI ETICHETTATURA, MARCATURA E INFORMAZIONE
Parte A: Informazioni generali sulle batterie
Le informazioni da riportare sull’etichetta di una batteria comprendono le informazioni seguenti relative alla batteria:
|
1. |
le informazioni che identificano il fabbricante conformemente all’articolo 38, paragrafo 7; |
|
2. |
la categoria della batteria e le informazioni che la identificano conformemente all’articolo 38, paragrafo 6; |
|
3. |
il luogo di fabbricazione (ubicazione geografica dello stabilimento di fabbricazione della batteria); |
|
4. |
la data di fabbricazione (mese e anno); |
|
5. |
il peso; |
|
6. |
la capacità; |
|
7. |
la composizione chimica; |
|
8. |
le sostanze pericolose presenti nella batteria diverse dal mercurio, dal cadmio o dal piombo; |
|
9. |
l’agente estinguente utilizzabile; |
|
10. |
le materie prime critiche presenti nella batteria con una concentrazione superiore allo 0,1 % in peso/peso. |
Parte B: Simbolo indicante la raccolta differenziata delle batterie
Parte C: Codice QR
Il codice QR è in alto contrasto con il colore di fondo e di dimensioni facilmente leggibili con un lettore di QR comunemente disponibile, come quello integrato in un dispositivo di comunicazione portatile.
ALLEGATO VII
PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELLO STATO DI SALUTE E DELLA DURATA DI VITA PREVISTA DELLE BATTERIE
Parte A
Parametri per la determinazione dello stato di salute delle batterie per veicoli elettrici, dei sistemi fissi di stoccaggio dell’energia a batteria e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri:
Per le batterie per veicoli elettrici:
lo stato dell’energia certificata (State of Certified Energy — SOCE).
Per i sistemi fissi di stoccaggio dell’energia a batteria e le batterie per mezzi di trasporto leggeri:
|
1. |
la capacità residua; |
|
2. |
ove possibile, la capacità di potenza residua; |
|
3. |
ove possibile, l’efficienza di carica/scarica residua; |
|
4. |
l’evoluzione dei tassi di scarica spontanea; |
|
5. |
ove possibile, la resistenza ohmica. |
Parte B
Parametri per la determinazione della durata di vita prevista dei sistemi fissi di stoccaggio dell’energia a batteria e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri:
|
1. |
la data di fabbricazione o, ove opportuno, la data di messa in servizio della batteria; |
|
2. |
il rendimento in termini di energia; |
|
3. |
il rendimento in termini di capacità; |
|
4. |
il monitoraggio di eventi dannosi, quali il numero di eventi di scarica profonda, il tempo trascorso a temperature estreme, il tempo trascorso in ricarica a temperature estreme; |
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5. |
il numero di cicli carica-scarica equivalenti completi. |
ALLEGATO VIII
PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
Parte A
MODULO A — CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO
1. Descrizione del modulo
Il controllo di produzione interno è la procedura di valutazione della conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che le batterie in questione rispettano i requisiti di cui agli articoli 6, 9, 10, 12, 13 e 14 ad esse applicabili.
2. Documentazione tecnica
Il fabbricante prepara la documentazione tecnica. La documentazione permette di valutare la conformità della batteria ai pertinenti requisiti di cui al punto 1 e comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi.
La documentazione tecnica precisa i requisiti applicabili e descrive, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento della batteria. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
|
a) |
una descrizione generale della batteria e del suo uso previsto; |
|
b) |
i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità e circuiti; |
|
c) |
le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi di cui alla lettera b) e del funzionamento della batteria; |
|
d) |
un campione dell’etichetta richiesto in conformità dell’articolo 13; |
|
e) |
un elenco delle norme armonizzate di cui all’articolo 15, applicate in tutto o in parte, compresa un’indicazione delle parti che sono state applicate, un elenco delle specifiche comuni di cui all’articolo 16, applicate in tutto o in parte, compresa un’indicazione delle parti che sono state applicate e un elenco di altre specifiche tecniche pertinenti utilizzate ai fini delle misurazioni o dei calcoli; |
|
f) |
se non sono state applicate o non sono disponibili le norme armonizzate e le specifiche comuni di cui alla lettera e), una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti applicabili di cui agli articoli 6, 9, 10, 12, 13 e 14 o per verificare la conformità delle batterie a tali requisiti; |
|
g) |
i risultati dei calcoli di progettazione effettuati, gli esami effettuati, e le prove tecniche o documentali utilizzate; e |
|
h) |
le relazioni di prova. |
3. Fabbricazione
Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la conformità delle batterie alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti applicabili di cui al punto 1.
4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
Il fabbricante appone la marcatura CE su ogni singola batteria che rispetta i requisiti applicabili di cui al punto 1 oppure, qualora la natura della batteria non lo consenta o non lo garantisca, sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento della batteria.
Il fabbricante compila una dichiarazione di conformità UE per ciascun modello di batteria conformemente all’articolo 18 e la tiene a disposizione delle autorità nazionali, insieme alla documentazione tecnica, per 10 anni dalla data in cui è stata immessa sul mercato l’ultima batteria del modello in questione. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di batteria per cui è stata redatta.
Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità nazionali su richiesta.
5. Rappresentante autorizzato del fabbricante
Gli obblighi di cui al punto 4 spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal rappresentante autorizzato del fabbricante, per suo conto e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
Parte B
MODULO D1 — GARANZIA DELLA QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE
1. Descrizione del modulo
La garanzia della qualità del processo di produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 4 e 7 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, fatti salvi gli obblighi di altri operatori economici in conformità del presente regolamento, che le batterie in questione soddisfano i requisiti applicabili di cui agli articoli 7 e 8 o, a scelta del fabbricante, a tutti i requisiti applicabili di cui agli articoli da 6 a 10 e agli articoli 12, 13 e 14.
2. Documentazione tecnica
Il fabbricante prepara la documentazione tecnica. La documentazione tecnica permette di valutare la conformità della batteria ai requisiti pertinenti di cui al punto 1 e comprende un’adeguata analisi e valutazione dei rischi.
La documentazione tecnica precisa i requisiti applicabili e descrive, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento della batteria. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
|
a) |
una descrizione generale della batteria e del suo uso previsto; |
|
b) |
i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità e circuiti; |
|
c) |
le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi di cui alla lettera b) e del funzionamento della batteria; |
|
d) |
un campione dell’etichetta richiesto in conformità dell’articolo 13; |
|
e) |
un elenco delle norme armonizzate di cui all’articolo 15 applicate, delle specifiche comuni di cui all’articolo 16 applicate, o di entrambe, e, in caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, delle specifiche comuni, o di entrambe, l’indicazione delle parti applicate; |
|
f) |
un elenco di altre pertinenti specifiche tecniche utilizzate a fini di misurazione o calcolo e descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti applicabili di cui agli articoli da 6 al 10 e agli articoli 12, 13 e 14 o per verificare la conformità delle batterie a tali requisiti, qualora norme armonizzate, specifiche comuni, o entrambe non siano state applicate o non siano disponibili; |
|
g) |
i risultati dei calcoli di progettazione effettuati e gli esami effettuati e le prove tecniche o documentali utilizzate; |
|
h) |
uno studio a sostegno dei valori dell’impronta di carbonio di cui all’articolo 7, paragrafo 1, e della classe dell’impronta di carbonio di cui all’articolo 7, paragrafo 2, contenente i calcoli effettuati conformemente alla metodologia stabilita nell’atto delegato adottato a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, quarto comma, lettera a), e gli elementi di prova e le informazioni che determinano i dati in ingresso per tali calcoli, |
|
i) |
uno studio a sostegno della percentuale di contenuto riciclato di cui all’articolo 8, contenente i calcoli effettuati conformemente alla metodologia stabilita nell’atto delegato adottato a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, e gli elementi di prova e le informazioni che determinano i dati in ingresso per tali calcoli, e |
|
j) |
le relazioni di prova. |
3. Disponibilità della documentazione tecnica
Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di 10 anni a decorrere dall’immissione sul mercato della batteria.
4. Fabbricazione
Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualità per la produzione, l’ispezione del prodotto finale e la prova delle batterie interessate, come specificato al punto 5, ed è soggetto alla vigilanza di cui al punto 6.
5. Sistema di qualità
|
1. |
Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità per le batterie interessate all’organismo notificato di sua scelta.
La domanda contiene:
|
|
2. |
Il sistema di qualità garantisce la conformità delle batterie ai requisiti applicabili di cui agli articoli da 6 a 10 e agli articoli 12, 13 e 14.
Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante sono documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di strategie, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema di qualità consente un’interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e registri riguardanti la qualità. La documentazione relativa al sistema di qualità include in particolare un’adeguata descrizione:
|
|
3. |
L’organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se esso rispetti i requisiti di cui al punto 5.2.
Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche corrispondenti della pertinente norma armonizzata. Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualità, il gruppo incaricato dell’audit comprende almeno un membro con esperienza di valutazione nel settore del prodotto interessato e nel campo tecnologico in questione, che inoltre conosca i requisiti applicabili di cui agli articoli da 6 al 10 e agli articoli 12, 13 e 14. L’audit comprende una visita valutativa agli impianti del fabbricante. Il gruppo incaricato dell’audit esamina la documentazione tecnica di cui al punto 2 al fine di verificare la capacità del fabbricante di individuare i requisiti applicabili di cui agli articoli da 6 al 10 e agli articoli 12, 13 e 14 e di effettuare gli esami, i calcoli, le misurazioni e le prove necessari atti a garantire la conformità della batteria a tali requisiti. Il gruppo incaricato dell’audit verifica l’affidabilità dei dati utilizzati per il calcolo della percentuale di contenuto riciclato di cui all’articolo 8 e, se del caso, i valori e la classe dell’impronta di carbonio di cui all’articolo 7, nonché la corretta applicazione della pertinente metodologia di calcolo. Previa valutazione del sistema di qualità, la decisione dell’organismo notificato è notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell’audit e i motivi di tale decisione. |
|
4. |
Il fabbricante si impegna ad adempiere gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a far sì che tale sistema rimanga adeguato ed efficace. |
|
5. |
Il fabbricante tiene informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi modifica prevista al sistema qualità.
L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato continuerà a rispettare i requisiti di cui al punto 5.2 o se sia necessaria una nuova valutazione. L’organismo notificato notifica al fabbricante la sua decisione. La notifica contiene le conclusioni dell’esame e la decisione con motivazione circostanziata. |
|
6. |
Vigilanza sotto la responsabilità dell’organismo notificato
|
|
7. |
Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità nazionali su richiesta. |
|
8. |
Disponibilità della documentazione relativa al sistema di qualità
Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per un periodo di 10 anni dalla data di immissione sul mercato della batteria:
|
|
9. |
Obblighi di informazione dell’organismo notificato
Ogni organismo notificato informa la propria autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, rende disponibile a tale autorità l’elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità rifiutate, sospese o altrimenti limitate. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, ritirate, sospese o altrimenti limitate e, su richiesta, delle approvazioni da esso rilasciate. |
|
10. |
Rappresentante autorizzato del fabbricante
Gli obblighi di cui ai punti 3, 5.1, 5.5, 7 e 8 spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato. |
Parte C
MODULO G — CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DELL’UNITÀ
1. Descrizione del modulo
La conformità basata sulla verifica dell’unità è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, fatti salvi gli obblighi di altri operatori economici a norma del presente regolamento, che la batteria in questione, alla quale sono state applicate le disposizioni del punto 4, è conforme ai requisiti applicabili di cui agli articoli 7 e 8 o, a scelta del fabbricante, a tutti i requisiti applicabili di cui agli articoli da 6 a 10 e agli articoli 12, 13 e 14.
2. Documentazione tecnica
|
1. |
Il fabbricante prepara la documentazione tecnica e la mette a disposizione dell’organismo notificato di cui al punto 4. La documentazione tecnica permette di valutare la conformità della batteria ai requisiti pertinenti di cui al punto 1 e comprende un’adeguata analisi e valutazione dei rischi.
La documentazione tecnica precisa i requisiti applicabili e descrive, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento della batteria. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
|
|
2. |
Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di 10 anni a decorrere dall’immissione sul mercato della batteria. |
|
3. |
Fabbricazione
Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano che tale batteria fabbricata sia conforme ai requisiti applicabili di cui al punto 1. |
|
4. |
Verifica
|
|
5. |
Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 4, il numero di identificazione di quest’ultimo su ogni batteria che rispetta i requisiti applicabili di cui al punto 1 oppure, qualora la natura della batteria non lo consenta o non lo garantisca, sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento della batteria. Il fabbricante compila una dichiarazione di conformità UE conformemente all’articolo 18 per ogni batteria e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dalla data in cui la batteria è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica la batteria per la quale è stata redatta. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità nazionali su richiesta. |
|
6. |
Rappresentante autorizzato del fabbricante
Gli obblighi di cui ai punti 2.2, 4.2 e 5 spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato. |
ALLEGATO IX
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE N.* …
* (numero di identificazione della dichiarazione)
|
1. |
Modello di batteria (numero di prodotto, categoria e lotto o serie): |
|
2. |
Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo rappresentante autorizzato: |
|
3. |
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante. |
|
4. |
Oggetto della dichiarazione (descrizione della batteria e identificazione che ne consenta la rintracciabilità e che, laddove opportuno, può includere un’immagine della batteria). |
|
5. |
L’oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione: … (riferimenti degli altri atti dell’Unione applicati). |
|
6. |
Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità: |
|
7. |
L’organismo notificato … (denominazione, indirizzo, numero) … ha effettuato … (descrizione dell’intervento) … e rilasciato il/i certificato/i: … (estremi, fra cui la data e, se del caso, informazioni circa la durata e le condizioni di validità del certificato). |
|
8. |
Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di: (luogo e data del rilascio) (nome e cognome, funzione) (firma) |
ALLEGATO X
ELENCO DELLE MATERIE PRIME E DELLE CATEGORIE DI RISCHIO
|
1. |
Materie prime:
|
|
2. |
Categorie di rischio sociale e ambientale:
|
|
3. |
Tra gli strumenti internazionali relativi ai rischi di cui al punto 2 figurano:
|
|
4. |
Gli strumenti relativi al dovere di diligenza riconosciuti a livello internazionale applicabili agli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui al capo VII del presente regolamento includono:
|
ALLEGATO XI
CALCOLO DEI TASSI DI RACCOLTA PER RIFIUTI DI BATTERIE PORTATILI E RIFIUTI DI BATTERIE PER MEZZI DI TRASPORTO LEGGERI
|
1. |
I produttori delle categorie di batterie pertinenti o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore e gli Stati membri calcolano il tasso di raccolta, espresso in percentuale, dividendo il peso dei rifiuti di batterie, raccolti in un dato anno civile in uno Stato membro a norma degli articoli 59, 60 e 69, rispettivamente, per il peso medio delle batterie di questo genere messe direttamente a disposizione sul mercato dai produttori o da essi consegnate a terzi affinché le mettano a disposizione sul mercato per gli utilizzatori finali nello Stato membro nel corso dei tre anni civili precedenti. Il tasso di raccolta è calcolato rispettivamente per le batterie portatili conformemente all’articolo 59 e per le batterie per mezzi di trasporto leggeri conformemente all’articolo 60.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
I produttori delle categorie di batterie pertinenti o, se designate a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore e gli Stati membri calcolano le vendite annuali di batterie agli utilizzatori finali in un dato anno quale peso delle batterie di questo genere messe a disposizione per la prima volta sul mercato nel territorio dello Stato membro nell’anno in questione, senza tenere conto delle batterie uscite dal territorio dello Stato membro in tale anno, prima di essere vendute agli utilizzatori finali. Tali vendite sono calcolate separatamente per le batterie portatili e per le batterie per mezzi di trasporto leggeri. |
|
3. |
Per ciascuna batteria si considera solo la prima messa a disposizione sul mercato di uno Stato membro. |
|
4. |
I calcoli di cui ai punti 1 e 2 sono basati sui dati raccolti o su stime significative dal punto di vista statistico fondate sui dati raccolti. |
ALLEGATO XII
REQUISITI IN MATERIA DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO, COMPRESO IL RICICLAGGIO
Parte A: Requisiti in materia di stoccaggio e trattamento
|
1. |
Il trattamento comprende almeno la rimozione di tutti i fluidi e gli acidi. |
|
2. |
Il trattamento e l’eventuale stoccaggio, anche temporaneo, negli impianti di trattamento, compresi gli impianti di riciclaggio, hanno luogo in siti provvisti di superfici impermeabili e idonea copertura resistente alle intemperie o in idonei contenitori. |
|
3. |
I rifiuti di batterie sono stoccati negli impianti di trattamento, compresi gli impianti di riciclaggio, in modo da evitare che si mescolino a rifiuti di materiali conduttori o combustibili. |
|
4. |
Sono predisposte precauzioni e misure di sicurezza specifiche per il trattamento dei rifiuti di batterie al litio durante la manipolazione, la cernita e lo stoccaggio. Tali misure prevedono tra l’altro che siano tenuti al riparo da:
I rifiuti di batterie al litio sono stoccati nella loro normale posizione di montaggio, vale a dire mai capovolti e in ambienti ben ventilati e sono coperti da un isolante in gomma ad alta tensione. Gli impianti di stoccaggio per i rifiuti di batterie al litio sono contrassegnati da un segnale di avvertimento. |
|
5. |
Il mercurio è separato durante il trattamento in un flusso identificabile, che è immobilizzato e smaltito in modo sicuro e che non può provocare effetti nocivi sulla salute umana o sull’ambiente. |
|
6. |
Il cadmio è separato durante il trattamento in un flusso identificabile, a cui è assegnata una destinazione sicura e che non può provocare effetti nocivi sulla salute umana o sull’ambiente. |
Parte B: Obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio
|
1. |
Entro il 31 dicembre 2025 il riciclaggio consegue almeno i seguenti obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio:
|
|
2. |
Entro il 31 dicembre 2030 il riciclaggio consegue almeno i seguenti obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio:
|
Parte C: Obiettivi in materia di recupero dei materiali
|
1. |
Entro il 31 dicembre 2027 tutto il riciclaggio consegue almeno i seguenti obiettivi in materia di recupero dei materiali:
|
|
2. |
Entro il 31 dicembre 2031 tutto il riciclaggio consegue almeno i seguenti obiettivi in materia di recupero dei materiali:
|
ALLEGATO XIII
INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL PASSAPORTO DELLA BATTERIA
1. INFORMAZIONI RELATIVE AL MODELLO DI BATTERIA ACCESSIBILI AL PUBBLICO
Il passaporto della batteria contiene le informazioni seguenti relative al modello di batteria accessibili al pubblico:
|
a) |
le informazioni specificate alla parte A dell’allegato VI; |
|
b) |
la composizione materiale della batteria, comprese la sua composizione chimica, le sostanze pericolose presenti nella batteria diverse dal mercurio, dal cadmio o dal piombo e le materie prime critiche presenti nella batteria; |
|
c) |
le informazioni sull’impronta di carbonio di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2; |
|
d) |
le informazioni sull’approvvigionamento responsabile indicate nella relazione concernente la strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie di cui all’articolo 52, paragrafo 3; |
|
e) |
le informazioni sul contenuto riciclato contenute nella documentazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1; |
|
f) |
la quota di contenuto rinnovabile; |
|
g) |
la capacità nominale (in Ah); |
|
h) |
la tensione minima, nominale e massima, con indicazione degli intervalli di temperatura ove pertinenti; |
|
i) |
la capacità di potenza originaria (in W) e limiti, con indicazione dell’intervallo di temperatura, ove pertinente; |
|
j) |
la durata di vita prevista della batteria, espressa in cicli, e la prova di riferimento utilizzata; |
|
k) |
la soglia di capacità per l’esaurimento (solo per le batterie per veicoli elettrici); |
|
l) |
l’intervallo di temperatura che la batteria può sopportare quando non è in uso (prova di riferimento); |
|
m) |
il periodo di applicazione della garanzia commerciale relativa alla vita di calendario; |
|
n) |
l’efficienza energetica di carica/scarica iniziale e al 50 % della vita in cicli; |
|
o) |
la resistenza interna degli elementi di batteria e del pacco batterie; |
|
p) |
il tasso C (C-rate) rilevato nella pertinente prova della vita in cicli; |
|
q) |
i requisiti relativi alla marcatura, di cui all’articolo 13, paragrafi 3 e 4; |
|
r) |
la dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 18; |
|
s) |
le informazioni relative alla prevenzione e gestione dei rifiuti di batterie di cui all’articolo 74, paragrafo 1, lettere da a) a f). |
2. INFORMAZIONI RELATIVE AL MODELLO DI BATTERIA ACCESSIBILI UNICAMENTE A PERSONE AVENTI UN INTERESSE LEGITTIMO E ALLA COMMISSIONE
Il passaporto della batteria contiene le informazioni seguenti relative al modello di batteria accessibili unicamente a persone aventi un interesse legittimo e alla Commissione:
|
a) |
la composizione dettagliata, compresa l’indicazione dei materiali usati nel catodo, nell’anodo e nell’elettrolita; |
|
b) |
i numeri identificativi dei componenti e i recapiti dei fornitori dei ricambi; |
|
c) |
le informazioni necessarie allo smantellamento, comprendenti almeno:
|
|
d) |
le misure di sicurezza. |
3. INFORMAZIONI ACCESSIBILI UNICAMENTE AGLI ORGANISMI NOTIFICATI, ALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA DEL MERCATO E ALLA COMMISSIONE
Il passaporto della batteria contiene le informazioni seguenti relative al modello di batteria accessibili unicamente agli organismi notificati, alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione:
|
— |
i risultati delle relazioni di prova attestanti la conformità ai requisiti stabiliti nel presente regolamento o in qualsiasi atto delegato o atto di esecuzione adottato ai sensi del presente regolamento. |
4. INFORMAZIONI E DATI RELATIVI A UNA SINGOLA BATTERIA ACCESSIBILI SOLO A PERSONE AVENTI UN INTERESSE LEGITTIMO
Il passaporto della batteria contiene le informazioni seguenti e i dati seguenti specifici relativi a una singola batteria accessibili unicamente a persone aventi un interesse legittimo:
|
a) |
i valori dei parametri di prestazione e durabilità di cui all’articolo 10, paragrafo 1, quando la batteria è immessa sul mercato ed è soggetta a variazioni di stato; |
|
b) |
le informazioni sullo stato di salute della batteria a norma dell’articolo 14; |
|
c) |
le informazioni sullo stato della batteria, definita come «originale», «sottoposta a cambio di destinazione», «riutilizzata», «rifabbricata» oppure «rifiuto». |
|
d) |
le informazioni e i dati derivanti dal suo utilizzo, compreso il numero di cicli di carica e scarica e gli eventi negativi, quali gli incidenti, nonché le informazioni registrate periodicamente sulle condizioni ambientali di esercizio, inclusa la temperatura, e sullo stato di carica. |
ALLEGATO XIV
REQUISITI MINIMI PER LA SPEDIZIONE DI BATTERIE USATE
|
1. |
Al fine di distinguere tra batterie usate e rifiuti di batterie, qualora il detentore, ossia la persona fisica o giuridica in possesso delle batterie usate o dei rifiuti di batterie, dichiari che intende spedire o spedisca batterie usate e non rifiuti di batterie, a tale detentore è richiesto, per comprovare tale dichiarazione, di produrre quanto segue:
|
|
2. |
Il punto 1), lettere a) e b), e il punto 3), non si applicano qualora sia dimostrato da prove documentali che la spedizione avviene nel contesto di un accordo di trasferimento tra imprese e che:
|
|
3. |
Al fine di dimostrare che le batterie della spedizione costituiscono batterie usate, anziché rifiuti di batterie, il detentore esegue la procedura seguente relativa alle prove e alla documentazione:
|
|
4. |
In aggiunta alla documentazione richiesta ai punti 1, 2 e 3, ogni carico, ad esempio ogni container o autocarro di batterie usate deve essere accompagnato da:
|
|
5. |
In mancanza della prova che un oggetto sia una batteria usata e non un rifiuto di batteria sotto forma dell’appropriata documentazione richiesta ai punti 1, 2, 3 e 4 e di un’adeguata tutela contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un imballaggio opportuno e un adeguato accatastamento del carico, che costituiscono obblighi a carico del detentore che organizza il trasporto, l’oggetto è da considerarsi un rifiuto e si presume che il carico contenga una spedizione illecita. In tali casi il carico è trattato conformemente agli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1013/2006. |
ALLEGATO XV
TAVOLA DI CONCORDANZA
|
Direttiva 2006/66/CE |
Presente regolamento |
|
Articolo 1 |
Articolo 1 |
|
Articolo 1, primo paragrafo, punto 1) |
Articolo 1, paragrafo 1 |
|
Articolo 1, primo paragrafo, punto 2) |
Articolo 1, paragrafo 1 |
|
Articolo 1, secondo paragrafo |
— |
|
Articolo 2 |
Articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5 |
|
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 3 e 4 |
|
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 5 |
|
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 1, paragrafo 5, lettera a) |
|
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 1, paragrafo 5, lettera a) |
|
Articolo 3 |
Articolo 3 |
|
Articolo 3, punto 1) |
Articolo 3, paragrafo 1, punto 1) |
|
Articolo 3, punto 2) |
Articolo 3, paragrafo 1, punto 2) |
|
Articolo 3, punto 3) |
Articolo 3, paragrafo 1, punto 9) |
|
Articolo 3, punto 4) |
— |
|
Articolo 3, punto 5) |
Articolo 3, paragrafo 1, punto 12) |
|
Articolo 3, punto 6) |
Articolo 3, paragrafo 1, punto 13) |
|
Articolo 3, punto 7) |
Articolo 3, paragrafo 1, punto 50) |
|
Articolo 3, punto 8) |
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) |
|
Articolo 3, punto 9) |
— |
|
Articolo 3, punto 10) |
Articolo 3, paragrafo 1, punto 53) |
|
Articolo 3, punto 11) |
Articolo 3, paragrafo 1, punto 26) |
|
Articolo 3, punto 12) |
Articolo 3, paragrafo 1, punto 47) |
|
Articolo 3, punto 13) |
Articolo 3, paragrafo 1, punto 65) |
|
Articolo 3, punto 14) |
Articolo 3, paragrafo 1, punto 16) |
|
Articolo 3, punto 15) |
Articolo 3, paragrafo 1, punto 22) |
|
Articolo 3, punto 16) |
— |
|
Articolo 3, punto 17) |
— |
|
Articolo 4 |
Articolo 6 |
|
Articolo 4, paragrafo 1 |
Allegato I |
|
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) |
Allegato I, prima voce |
|
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) |
Allegato I, seconda voce |
|
Articolo 4, paragrafo 2 |
— |
|
Articolo 4, paragrafo 3 |
— |
|
Articolo 4, paragrafo 3, lettera a) |
— |
|
Articolo 4, paragrafo 3, lettera b) |
— |
|
Articolo 4, paragrafo 3, lettera c) |
— |
|
Articolo 4, paragrafo 4 |
— |
|
Articolo 5 |
— |
|
Articolo 6 |
Articolo 4 |
|
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
|
Articolo 6, paragrafo 2 |
— |
|
Articolo 7 |
Articolo 2 |
|
Articolo 8 |
Articolo 59, articolo 62, e articoli da 64 a 67 |
|
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 59 |
|
Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 59, paragrafo 1, lettera a) Articolo 59, paragrafo 1, lettera b) |
|
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 62 |
|
Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 61, paragrafo 1 Articolo 62, paragrafo 1 |
|
Articolo 8, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 59, paragrafo 2, lettera a), punto ii) Articolo 61, paragrafo 1, lettera c) |
|
Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 59, paragrafo 5 |
|
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 59, paragrafo 1 e Articolo 59, paragrafo 2 |
|
Articolo 8, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 59, paragrafo 1 e Articolo 59, paragrafo 2 |
|
Articolo 8, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 59, paragrafo 2 |
|
Articolo 8, paragrafo 2, lettera c) |
— |
|
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 61 |
|
Articolo 8, paragrafo 4 |
Articolo 61 |
|
Articolo 9 |
— |
|
Articolo 10 |
Articoli 59, 60, e 69 |
|
Articolo 10, paragrafo 1 |
— |
|
Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 75, paragrafo 4 |
|
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 59 e articolo 60 |
|
Articolo 10, paragrafo 2, lettera a) |
— |
|
Articolo 10, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 59, paragrafo 3, e articolo 60, paragrafo 3 |
|
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 69, paragrafo 2 e articolo 76, paragrafo 1, secondo comma |
|
Articolo 10, paragrafo 4 |
— |
|
Articolo 11 |
Articolo 11 |
|
Articolo 11, primo paragrafo |
Articolo 11, paragrafo 1 |
|
Articolo 11, secondo paragrafo |
Articolo 11, paragrafo 3 |
|
Articolo 12 |
Articolo 70 |
|
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 70, paragrafo 2 |
|
Articolo 12, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 59, paragrafo 1, lettera f); articolo 60, paragrafo 1, lettera f), e articolo 61, paragrafo 3, lettera c) |
|
Articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera b) |
Articolo 71, paragrafo 1 |
|
Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma |
— |
|
Articolo 12, paragrafo 1, terzo comma |
— |
|
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 71, paragrafo 4 |
|
Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 70, paragrafo 3 |
|
Articolo 12, paragrafo 4 |
Articolo 71, paragrafi 2 e 3 |
|
Articolo 12, paragrafo 5 |
Articolo 75, paragrafo 5, lettera c); articolo 76, paragrafo 1, lettera d) |
|
Articolo 12, paragrafo 6 |
Articolo 71, paragrafo 4 |
|
Articolo 13 |
— |
|
Articolo 13, paragrafo 1 |
— |
|
Articolo 13, paragrafo 2 |
— |
|
Articolo 14 |
Articolo 70, paragrafo 1 |
|
Articolo 15 |
Articolo 72 |
|
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 72, paragrafo 1 |
|
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 72, paragrafo 3 |
|
Articolo 15, paragrafo 3 |
Articolo 72, paragrafo 4 |
|
Articolo 16 |
Articolo 56 |
|
Articolo 16, paragrafo 1 |
Articolo 56, paragrafi 1 e 4 |
|
Articolo 16, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 56, paragrafo 4, lettera a) |
|
Articolo 16, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 56, paragrafo 4, lettera a) |
|
Articolo 16, paragrafo 2 |
— |
|
Articolo 16, paragrafo 3 |
Articolo 56, paragrafo 1, lettera c) |
|
Articolo 16, paragrafo 4 |
Articolo 74, paragrafo 5 |
|
Articolo 16, paragrafo 5 |
— |
|
Articolo 16, paragrafo 6 |
— |
|
Articolo 17 |
Articolo 55 |
|
Articolo 18 |
Articolo 57, paragrafo 2, lettera c) |
|
Articolo 18, paragrafo 1 |
— |
|
Articolo 18, paragrafo 2 |
— |
|
Articolo 18, paragrafo 3 |
— |
|
Articolo 19 |
Articolo 59, paragrafo 1; articolo 60, paragrafo 1; articolo 61, paragrafo 1, articolo 62 e articoli da 64 a 67 |
|
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 59, paragrafo 2; articolo 60, paragrafo 2; articolo 61, paragrafo 1, e articoli 62, 65, 66 e 67 |
|
Articolo 19, paragrafo 2 |
Articolo 57, paragrafo 2, lettera c) |
|
Articolo 20 |
Articolo 74 |
|
Articolo 20, paragrafo 1 |
Articolo 74, paragrafo 1 |
|
Articolo 20, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 74, paragrafo 1, lettera f) |
|
Articolo 20, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 74, paragrafo 1, lettera b) |
|
Articolo 20, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 74, paragrafo 1, lettera c) |
|
Articolo 20, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 74, paragrafo 1, lettera b) |
|
Articolo 20, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 74, paragrafo 1, lettera e) |
|
Articolo 20, paragrafo 2 |
Articolo 74 |
|
Articolo 20, paragrafo 3 |
Articolo 74, paragrafo 4 |
|
Articolo 21 |
Articolo 20 articolo 13; allegato VI, parti A, B, e C |
|
Articolo 21, paragrafo 1 |
Articolo 13, paragrafo 4 |
|
Articolo 21, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 2 |
|
Articolo 21, paragrafo 3 |
Articolo 13, paragrafo 5 |
|
Articolo 21, paragrafo 4 |
Articolo 13, paragrafo 4 |
|
Articolo 21, paragrafo 5 |
Articolo 13, paragrafo 4 |
|
Articolo 21, paragrafo 6 |
— |
|
Articolo 21, paragrafo 7 |
— |
|
Articolo 22 bis |
— |
|
Articolo 23 |
Articolo 94 |
|
Articolo 23, paragrafo 1 |
Articolo 94, paragrafo 1 |
|
Articolo 23, paragrafo 2 |
Articolo 94, paragrafo 2 |
|
Articolo 23, paragrafo 2, lettera a) |
— |
|
Articolo 23, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 94, paragrafo 2, primo comma, lettera e) |
|
Articolo 23, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 71, paragrafi 5 e 6 |
|
Articolo 23, paragrafo 3 |
Articolo 94, paragrafo 2, secondo comma |
|
Articolo 23 bis |
Articolo 89 |
|
Articolo 23 bis, paragrafo 1 |
Articolo 89, paragrafo 1 |
|
Articolo 23 bis, paragrafo 2 |
Articolo 89, paragrafo 2 |
|
Articolo 23 bis, paragrafo 3 |
Articolo 89, paragrafo 3 |
|
Articolo 23 bis, paragrafo 4 |
Articolo 89, paragrafo 5 |
|
Articolo 23 bis, paragrafo 5 |
Articolo 89, paragrafo 6 |
|
Articolo 24 |
Articolo 90 |
|
Articolo 24, paragrafo 1 |
Articolo 90, paragrafo 1 |
|
Articolo 24, paragrafo 2 |
Articolo 90, paragrafo 3 |
|
Articolo 24, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 90, paragrafo 3, secondo comma |
|
Articolo 25 |
Articolo 93 |
|
Articolo 26 |
— |
|
Articolo 27 |
— |
|
Articolo 28 |
Articolo 95 |
|
Articolo 29 |
Articolo 96 |
|
Articolo 30 |
— |
|
Allegato I |
Allegato XI |
|
Allegato II |
Allegato VI, parte B |
|
Allegato III |
Allegato XII |
|
Allegato III, parte A |
Allegato XII, parte A |
|
Allegato III, parte B |
Allegato XII, parte B |
|
Allegato IV |
Articolo 55 |
|
28.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 191/118 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/1543 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 luglio 2023
relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'Unione si è data l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Per realizzare gradualmente tale spazio, l'Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale basate sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e decisioni giudiziarie, il quale, a partire dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, è comunemente considerato una pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione. |
|
(2) |
Le misure per ottenere e conservare prove elettroniche sono sempre più importanti per le indagini e i procedimenti penali all'interno dell'Unione. Per combattere la criminalità sono essenziali meccanismi efficaci per l'ottenimento di prove elettroniche, e tali meccanismi dovrebbero essere soggetti a condizioni e garanzie per assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), in particolare i principi di necessità e proporzionalità e i diritti al giusto processo, alla protezione della vita privata e dei dati personali e alla riservatezza delle comunicazioni. |
|
(3) |
La dichiarazione congiunta dei ministri della Giustizia e degli Affari interni e dei rappresentanti delle istituzioni dell'Unione del 24 marzo 2016 sugli attentati terroristici di Bruxelles ha sottolineato la necessità di assicurare ed ottenere, in via prioritaria, prove digitali più rapidamente ed efficacemente e di individuare misure concrete per farlo. |
|
(4) |
Le conclusioni del Consiglio del 9 giugno 2016 hanno sottolineato il rilievo crescente delle prove elettroniche nei procedimenti penali e l'importanza di proteggere il ciberspazio da abusi e attività criminali nell'interesse delle economie e delle società e, di conseguenza, la necessità per le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie di disporre di strumenti efficaci per indagare e perseguire atti criminali connessi al ciberspazio. |
|
(5) |
Nella comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio, del 13 settembre 2017, dal titolo «Resilience, Deterrence and Defence: Building strong cybersecurity for the EU» (Resilienza, deterrenza e difesa: verso una cibersicurezza forte per l'UE), la Commissione ha sottolineato che indagare e perseguire efficacemente i reati favoriti dalla cibernetica costituisce un deterrente essenziale dei ciberattacchi, e che il quadro procedurale attuale deve essere adattato meglio all'era di internet. La velocità dei ciberattacchi può talvolta avere il sopravvento sulle nostre procedure, creando quindi particolari necessità di una rapida cooperazione transfrontaliera. |
|
(6) |
La risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2017 sulla lotta alla criminalità informatica (3) ha sottolineato la necessità di trovare le risorse per ottenere prove elettroniche in maniera più rapida, come pure l'importanza di una stretta cooperazione tra le autorità di contrasto, i paesi terzi e i prestatori di servizi operanti nel territorio europeo, in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), nonché degli accordi esistenti di mutua assistenza giudiziaria. Tale risoluzione del Parlamento europeo ha inoltre sottolineato che l'attuale frammentazione del quadro giuridico può creare sfide per i prestatori di servizi che intendono soddisfare le richieste dei servizi di contrasto, e ha invitato la Commissione a proporre un quadro giuridico europeo in materia di prove elettroniche che comprenda garanzie sufficienti per i diritti e le libertà di tutti gli interessati, esprimendo al contempo apprezzamento per l'attuale lavoro della Commissione mirato a una piattaforma di cooperazione con un canale di comunicazione sicuro per gli scambi digitali degli ordini europei di indagine (OEI) per le prove elettroniche e le risposte tra le autorità giudiziarie dell'Unione. |
|
(7) |
I servizi su rete possono essere forniti da qualsiasi luogo e non necessitano di un'infrastruttura fisica, di locali o personale nel paese in cui è offerto il pertinente servizio. Pertanto, le prove elettroniche pertinenti sono spesso conservate al di fuori dello Stato che effettua le indagini o da un prestatore di servizi stabilito al di fuori di tale Stato, creando difficoltà per quanto riguarda la raccolta di prove elettroniche nell'ambito di procedimenti penali. |
|
(8) |
A causa del modo in cui sono forniti i servizi su rete, le richieste di cooperazione giudiziaria sono spesso rivolte a paesi che ospitano un gran numero di prestatori di servizi. Il numero di richieste è inoltre fortemente aumentato a causa dell'uso sempre maggiore dei servizi su rete. La direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) stabilisce la possibilità di emettere un OEI ai fini dell'acquisizione di prove in un altro Stato membro. Inoltre, la convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (7) («convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale») prevede anche la possibilità di richiedere prove a un altro Stato membro. Tuttavia, le procedure e le scadenze previste nell'ambito della direttiva 2014/41/UE che istituisce l'OEI e nella convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale potrebbero non essere adeguate per le prove elettroniche, che sono più volatili e potrebbero essere cancellate più facilmente e rapidamente. Per ottenere prove elettroniche attraverso i canali della cooperazione giudiziaria occorre spesso molto tempo, dando luogo a situazioni in cui gli eventuali indizi potrebbero non essere più a disposizione. Inoltre, non esiste un quadro armonizzato per la cooperazione con i prestatori di servizi, sebbene alcuni prestatori di paesi terzi accettino le richieste dirette di dati diversi dai dati relativi al contenuto quando consentito dal diritto nazionale applicabile. Di conseguenza, gli Stati membri si basano sempre di più sui canali di cooperazione volontari diretti con i prestatori di servizi, ove disponibili, e applicano strumenti, condizioni e procedure nazionali diversi. Per quanto riguarda i dati relativi al contenuto, alcuni Stati membri hanno preso iniziative unilaterali, mentre altri continuano a basarsi sulla cooperazione giudiziaria. |
|
(9) |
La frammentarietà del quadro giuridico crea difficoltà per le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie, così come per i prestatori di servizi che cercano di ottemperare alle richieste di natura giuridica di prove elettroniche, in quanto sono sempre più spesso confrontati a incertezza giuridica e, potenzialmente, a conflitti di leggi. Occorre pertanto prevedere norme specifiche per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria transfrontaliera per conservare e produrre prove elettroniche, che affrontino la natura specifica delle prove elettroniche. Tali norme dovrebbero includere l'obbligo per i prestatori di servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento di rispondere direttamente alle richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro. Il presente regolamento integrerà pertanto la legislazione dell'Unione vigente e chiarirà le norme applicabili alle autorità di contrasto e alle autorità giudiziarie nonché ai prestatori di servizi nel settore delle prove elettroniche, garantendo nel contempo il pieno rispetto dei diritti fondamentali. |
|
(10) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6 TUE e dalla Carta, dal diritto internazionale e dagli accordi internazionali di cui l'Unione o tutti gli Stati membri sono parte, compresa la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri nel loro rispettivo ambito di applicazione. Tali diritti e principi includono, in particolare, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati personali, la libertà di impresa, il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa, i principi di legalità e proporzionalità e il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato. |
|
(11) |
Nessun elemento del presente regolamento dovrebbe essere interpretato nel senso di impedire il rifiuto di un ordine europeo di produzione da parte di un'autorità di esecuzione qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che l'ordine europeo di produzione sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona per motivi fondati sul genere, sull'origine razziale o etnica, la religione, l'orientamento sessuale o l'identità di genere, la nazionalità, la lingua o le opinioni politiche, oppure che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno di tali motivi. |
|
(12) |
Il meccanismo dell'ordine europeo di produzione e dell'ordine europeo di conservazione per le prove elettroniche nei procedimenti penali si basa sul principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri e sulla presunzione di conformità da parte degli Stati membri al diritto dell'Unione, allo Stato di diritto e, in particolare, ai diritti fondamentali, che sono elementi essenziali dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia dell'Unione. Tale meccanismo consente alle autorità nazionali competenti di inviare tali ordini direttamente ai prestatori di servizi. |
|
(13) |
Il rispetto della vita privata e familiare e la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali sono diritti fondamentali. In conformità dell'articolo 7 e dell'articolo 8, paragrafo 1, della Carta, ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni, nonché alla protezione dei dati personali che la riguardano. |
|
(14) |
Nell'attuare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero assicurare che i dati personali siano protetti e trattati in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680, nonché della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), anche in caso di ulteriori utilizzi, trasmissioni e trasferimenti successivi dei dati ottenuti. |
|
(15) |
I dati personali acquisiti in conformità del presente regolamento dovrebbero essere trattati solamente laddove necessario e in modo proporzionato ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento e del perseguimento di reati o dell'esecuzione di sanzioni penali e dell'esercizio dei diritti della difesa. In particolare gli Stati membri dovrebbero garantire che alla trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti ai prestatori di servizi ai fini del presente regolamento si applichino politiche e misure adeguate in materia di protezione dei dati, comprese misure per garantire la sicurezza dei dati. I prestatori di servizi dovrebbero garantire che le stesse garanzie si applichino alla trasmissione di dati personali alle autorità competenti. Soltanto le persone autorizzate dovrebbero avere accesso alle informazioni contenenti dati personali che possono essere acquisiti tramite processi di autenticazione. |
|
(16) |
I diritti procedurali nei procedimenti penali stabiliti nelle direttive 2010/64/UE (9), 2012/13/UE (10), 2013/48/UE (11), (UE) 2016/343 (12), (UE) 2016/800 (13) e (UE) 2016/1919 (14) del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbero applicarsi, nei limiti dell'ambito di applicazione di tali direttive, ai procedimenti penali rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento per quanto riguarda gli Stati membri vincolati da tali direttive. Dovrebbero applicarsi anche le garanzie procedurali previste dalla Carta. |
|
(17) |
Al fine di garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali, il valore probatorio delle prove raccolte in applicazione del presente regolamento dovrebbe essere valutato in giudizio dall'autorità giudiziaria competente, conformemente al diritto nazionale e nel rispetto, in particolare, del diritto a un processo equo e dei diritti della difesa. |
|
(18) |
Il presente regolamento stabilisce le norme in base alle quali un'autorità giudiziaria competente dell'Unione può, nell'ambito di un procedimento penale, comprese le indagini penali, o per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva a seguito di un procedimento penale in conformità del presente regolamento, ingiungere a un prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione di produrre o conservare prove elettroniche mediante un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione. Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile in tutti i casi transfrontalieri in cui il prestatore di servizi ha lo stabilimento designato o il rappresentante legale in un altro Stato membro. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà delle autorità nazionali di rivolgersi ai prestatori di servizi stabiliti o rappresentati nel loro territorio affinché ottemperino a misure nazionali dello stesso tipo. |
|
(19) |
Il presente regolamento dovrebbe disciplinare l'acquisizione dei dati conservati dal prestatore di servizi solamente al momento della ricezione di un ordine europeo di produzione o di un ordine europeo di conservazione. Non dovrebbe imporre un obbligo generale di conservazione dei dati per i prestatori di servizi e non dovrebbe avere l'effetto di comportare una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre autorizzare l'intercettazione di dati o l'ottenimento di dati che sono conservati dopo la ricezione di un ordine europeo di produzione o di un ordine europeo di conservazione. |
|
(20) |
L'applicazione del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'uso della cifratura da parte dei prestatori di servizi o dei loro utenti. I dati richiesti per mezzo di un ordine europeo di produzione o di un ordine europeo di conservazione dovrebbero essere forniti o conservati a prescindere dal fatto che siano criptati o meno. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe stabilire alcun obbligo per i prestatori di servizi di decifrare i dati. |
|
(21) |
In molti casi i dati non sono più conservati o altrimenti trattati nel dispositivo dell'utente ma sono messi a disposizione su un'infrastruttura cloud che consente l'accesso da qualsiasi luogo. Per fornire tali servizi i prestatori non hanno bisogno di essere stabiliti o di avere server in una specifica giurisdizione. Pertanto l'applicazione del presente regolamento non dovrebbe dipendere dal luogo effettivo in cui sono stabiliti il prestatore di servizi o la struttura per il trattamento o la conservazione dei dati. |
|
(22) |
Il presente regolamento non pregiudica i poteri d'indagine delle autorità nei procedimenti civili o amministrativi, anche qualora tali procedimenti possano comportare sanzioni. |
|
(23) |
Poiché un procedimento relativo a una richiesta di assistenza giudiziaria può essere considerato un procedimento penale in base al diritto nazionale applicabile negli Stati membri, è opportuno precisare che non si dovrebbe emettere un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione per fornire assistenza giudiziaria a un altro Stato membro o a un paese terzo. In tal caso, la richiesta di assistenza giudiziaria dovrebbe essere rivolta allo Stato membro o al paese terzo che può fornire assistenza giuridica secondo il proprio diritto nazionale. |
|
(24) |
Nel quadro dei procedimenti penali, l'ordine europeo di produzione e l'ordine europeo di conservazione dovrebbero essere emessi solo per specifici procedimenti penali riguardanti un reato concreto che è già stato commesso, previa valutazione individuale della necessità e della proporzionalità di tali ordini in ogni singolo caso, tenendo conto dei diritti della persona oggetto di indagini o imputata. |
|
(25) |
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai procedimenti avviati da un'autorità di emissione per rintracciare una persona condannata latitante, al fine di eseguire una pena o una misura di sicurezza detentiva a seguito di un procedimento penale. Tuttavia, se la pena o la misura di sicurezza privative della libertà sono state irrogate con decisione pronunciata in contumacia, non dovrebbe essere possibile emettere un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione, dal momento che il diritto nazionale degli Stati membri in materia di decisioni giudiziarie pronunciate in contumacia varia notevolmente all'interno dell'Unione. |
|
(26) |
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione, e dovrebbe essere possibile emettere gli ordini di cui al presente regolamento in relazione ai dati riguardanti servizi offerti nell'Unione. I servizi offerti esclusivamente al di fuori dell'Unione non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento, anche se il prestatore di servizi è stabilito nell'Unione. Pertanto, il presente regolamento non dovrebbe consentire l'accesso a dati diversi dai dati relativi ai servizi offerti all'utente nell'Unione da tali prestatori di servizi. |
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(27) |
I prestatori di servizi più pertinenti per l'acquisizione di prove nei procedimenti penali sono i prestatori di servizi di comunicazione elettronica e specifici prestatori di servizi della società dell'informazione che facilitano l'interazione tra utenti. Pertanto, entrambi i gruppi dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I servizi di comunicazione elettronica sono definiti nella direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e comprendono i servizi di comunicazioni interpersonali, quali Voice over IP (VoIP), la messaggistica istantanea e i servizi di posta elettronica. Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile anche a prestatori di servizi della società dell'informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) che non possono essere considerati prestatori di servizi di comunicazione elettronica ma offrono agli utenti la possibilità di comunicare tra loro oppure servizi che possono essere utilizzati per memorizzare o altrimenti trattare dati per loro conto. Ciò sarebbe in linea con i termini utilizzati nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (STC n. 185) («Convenzione di Budapest»), firmata a Budapest il 23 novembre 2001 («convenzione di Budapest»). Il trattamento dei dati dovrebbe essere inteso nel senso tecnico di creazione o manipolazione di dati, vale a dire di operazioni tecniche volte a produrre o modificare dati attraverso la potenza di elaborazione informatica. Le categorie di prestatori di servizi che rientrano nel presente regolamento dovrebbero includere, ad esempio, i mercati online che offrono ai consumatori e alle imprese la possibilità di comunicare tra loro e altri servizi di hosting, anche quando il servizio è fornito attraverso cloud computing, nonché le piattaforme di gioco online e le piattaforme di gioco d'azzardo online. Se un prestatore di servizi della società dell'informazione non offre ai propri utenti la possibilità di comunicare tra loro, ma solo con il prestatore di servizi, o non offre la possibilità di memorizzare o altrimenti trattare dati, ovvero se la conservazione di dati non costituisce una componente propria, ovvero una parte essenziale del servizio fornito agli utenti, quali i servizi giuridici, di ingegneria architettonica e contabili forniti online a distanza, esso non dovrebbe rientrare nella definizione di «prestatore di servizi» di cui al presente regolamento, anche se i servizi forniti da tale prestatore sono servizi della società dell'informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535. |
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(28) |
I prestatori di servizi di infrastruttura internet relativi all'assegnazione di nomi e numeri, quali i registri e i registrar di nomi di dominio e i prestatori di servizi per la privacy o proxy, o i registri regionali di internet per gli indirizzi del protocollo internet (IP), sono particolarmente rilevanti quando occorre identificare soggetti dietro siti web dannosi o compromessi. I dati in possesso di tali prestatori di servizi potrebbero permettere di identificare persone o entità dietro un sito web usato in un'attività criminale o le vittime di un'attività criminale. |
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(29) |
Per determinare se un prestatore di servizi offre servizi nell'Unione occorre verificare se il prestatore di servizi consente alle persone fisiche o giuridiche di uno o più Stati membri di usufruire dei suoi servizi. Tuttavia, la semplice accessibilità di un'interfaccia online nell'Unione, ad esempio l'accessibilità di un sito web o di un indirizzo di posta elettronica o di altri dati di contatto di un prestatore di servizi o di un intermediario, presi singolarmente, dovrebbero essere considerati insufficienti per determinare che un prestatore di servizi offre servizi nell'Unione ai sensi del presente regolamento. |
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(30) |
Per determinare se un prestatore di servizi offre servizi nell'Unione dovrebbe sussistere anche un collegamento sostanziale con l'Unione. Tale collegamento dovrebbe considerarsi presente quando il prestatore di servizi ha uno stabilimento nell'Unione. In mancanza di tale stabilimento nell'Unione, il criterio del collegamento sostanziale dovrebbe basarsi su specifici criteri di fatto quali l'esistenza di un numero significativo di utenti in uno o più Stati membri, o dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri dovrebbe essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione o la possibilità di ordinare prodotti o servizi. L'orientamento delle attività verso uno Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione («app») nell'apposito negozio online («app store») nazionale, dalla fornitura di pubblicità a livello locale o nella lingua generalmente usata nello Stato membro in questione o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura dell'assistenza alla clientela nella lingua generalmente usata in tale Stato membro. Il criterio del collegamento sostanziale dovrebbe inoltre considerarsi soddisfatto qualora il prestatore di servizi diriga le sue attività verso uno o più Stati membri, come previsto dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). Al contrario, la fornitura di un servizio al fine del mero rispetto del divieto di discriminazione imposto dal regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) non può di per sé considerarsi direzione o orientamento delle attività verso un dato territorio all'interno dell'Unione. Le stesse considerazioni dovrebbero applicarsi nel determinare se un prestatore di servizi offre servizi in uno Stato membro. |
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(31) |
Il presente regolamento dovrebbe comprende le seguenti categorie di dati: dati relativi agli abbonati, dati relativi al traffico e dati relativi al contenuto. Tale categorizzazione è conforme agli ordinamenti giuridici di molti Stati membri e al diritto dell'Unione, in particolare alla direttiva 2002/58/CE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, come pure al diritto internazionale, segnatamente la Convenzione di Budapest. |
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(32) |
Gli indirizzi IP come pure i numeri di accesso e le relative informazioni possono rappresentare un punto di partenza fondamentale per le indagini penali in cui l'identità di un indagato non è nota. Tipicamente essi costituiscono componenti di una registrazione di eventi, anche conosciuta come «log server», che indica l'inizio e la fine di una sessione di accesso utente a un servizio. Il più delle volte si tratta di un indirizzo IP, statico o dinamico, o di un altro identificatore che individua l'interfaccia di rete usata durante la sessione di accesso. Sono necessarie informazioni correlate sull'inizio e la fine di una sessione di accesso utente a un servizio, quali porte sorgenti e marche temporali o equivalenti, in quanto gli indirizzi IP sono spesso condivisi tra utenti, ad esempio quando sono in essere servizi di traduzione degli indirizzi di rete di livello carrier (CGN) o equivalenti tecnici. Tuttavia, in conformità dell'acquis dell'Unione, gli indirizzi IP devono essere considerati quali dati personali e devono godere di piena protezione a norma dell'acquis dell'Unione sulla protezione dei dati. Inoltre, in determinate circostanze, gli indirizzi IP possono essere considerati dati relativi al traffico. In alcuni Stati membri anche i numeri di accesso e le relative informazioni sono considerati dati relativi al traffico. Tuttavia, ai fini di un'indagine penale specifica, le autorità di contrasto possono dover richiedere un indirizzo IP nonché i numeri di accesso e le relative informazioni al solo fine di identificare l'utente prima che i dati relativi agli abbonati collegati a quell'identificativo possano essere richiesti al prestatore di servizi. In tali casi, è opportuno applicare lo stesso regime applicabile ai dati relativi agli abbonati, quali definiti nel presente regolamento. |
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(33) |
Qualora gli indirizzi IP, i numeri di accesso e le relative informazioni non siano richiesti al solo scopo di identificare l'utente nell'ambito di un'indagine penale specifica, essi sono generalmente richiesti per ottenere informazioni più invasive della vita privata, come quelle sui contatti dell'utente e sul luogo in cui questo si trova. Pertanto, essi potrebbero servire per definire il profilo completo di una persona, ma al tempo stesso possono essere trattati e analizzati più facilmente rispetto ai dati relativi al contenuto, essendo già presentati in un formato strutturato e standardizzato. È pertanto essenziale che, in tali situazioni, gli indirizzi IP, i numeri di accesso e le relative informazioni non richiesti al solo fine di identificare l'utente nell'ambito di un'indagine penale specifica siano trattati come dati relativi al traffico e richiesti nel quadro dello stesso regime applicabile a quello dei dati relativi al contenuto, quali definiti nel presente regolamento. |
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(34) |
Tutte le categorie di dati contengono dati personali e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione delle garanzie previste dall'acquis dell'Unione in materia di protezione dei dati. Tuttavia, l'intensità dell'impatto sui diritti fondamentali varia a seconda delle categorie, in particolare tra i dati relativi agli abbonati e i dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente ai sensi del presente regolamento, da un lato, e i dati relativi al traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente ai sensi del presente regolamento, e i dati relativi al contenuto, dall'altro. Mentre i dati relativi agli abbonati nonché gli indirizzi IP, i numeri di accesso e le relative informazioni, se richiesti al solo scopo di identificare l'utente, potrebbero essere utili per ottenere i primi indizi in un'indagine sull'identità dell'indagato, i dati relativi al traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente ai sensi del presente regolamento, e i dati relativi al contenuto sono spesso più pertinenti come materiale probatorio. È pertanto essenziale che tutte queste categorie di dati rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Considerato il diverso livello di impatto sui diritti fondamentali, dovrebbero essere previste garanzie e condizioni adeguate per l'ottenimento di tali dati. |
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(35) |
Le situazioni in cui sussiste una minaccia imminente per la vita, l'integrità fisica o l'incolumità di una persona dovrebbero essere trattate come casi di emergenza e prevedere termini più brevi per il prestatore di servizi e l'autorità di esecuzione. Qualora il danneggiamento o la distruzione di un'infrastruttura critica ai sensi della direttiva 2008/114/CE del Consiglio (19) comporti tale minaccia, anche in ragione di un grave danno alla fornitura di beni indispensabili alla popolazione o all'esercizio delle funzioni essenziali dello Stato, tale situazione dovrebbe essere considerata un caso di emergenza, in conformità del diritto dell'Unione. |
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(36) |
È opportuno che nel processo di emissione o di convalida di un ordine europeo di produzione o di un ordine europeo di conservazione intervenga sempre un'autorità giudiziaria. Considerata la natura più sensibile dei dati relativi al traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente ai sensi del presente regolamento, e dei dati relativi al contenuto, l'emissione o la convalida di un ordine europeo di produzione per ottenere tali categorie di dati richiede il riesame da parte di un giudice. Poiché i dati relativi agli abbonati e i dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente ai sensi del presente regolamento sono meno sensibili, un ordine europeo di produzione per ottenere tali dati può essere emesso o convalidato anche da un pubblico ministero competente. Nel rispetto del diritto a un equo processo, garantito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i pubblici ministeri esercitano le loro responsabilità in modo obiettivo, prendendo le loro decisioni circa l'emissione o la convalida di un ordine europeo di produzione o di un ordine europeo di conservazione unicamente sulla base degli elementi fattuali contenuti nel fascicolo e tenendo conto di tutti gli elementi a carico e a discarico. |
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(37) |
Al fine di assicurare che i diritti fondamentali siano pienamente tutelati, la convalida degli ordini europei di produzione o degli ordini europei di conservazione da parte delle autorità giudiziarie dovrebbe in linea di massima essere ottenuta prima dell'emissione dell'ordine in questione. Dovrebbe essere possibile derogare a tale principio solo in casi di urgenza debitamente giustificata nelle richieste di produzione di dati relativi agli abbonati o di dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente ai sensi del presente regolamento o di conservazione di dati, se non è possibile ottenere previa convalida da parte dell'autorità giudiziaria in tempo utile, in particolare quando non è possibile contattare l'autorità di convalida per ottenere la convalida e la minaccia è talmente imminente da richiedere un intervento immediato. Tuttavia, tali eccezioni dovrebbero essere previste solo nel caso in cui l'autorità che emette l'ordine in questione potrebbe emettere l'ordine senza previa convalida in un caso interno analogo conformemente al diritto nazionale. |
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(38) |
Un ordine europeo di produzione dovrebbe essere emesso solo se è necessario, proporzionato, adeguato e applicabile al caso di specie. L'autorità di emissione dovrebbe tenere conto dei diritti della persona oggetto di indagini o imputata nei procedimenti relativi a un reato ed emettere un ordine europeo di produzione solo se tale ordine avrebbe potuto essere disposto alle stesse condizioni in un caso interno analogo. La valutazione se emettere o meno un ordine europeo di produzione dovrebbe considerare se tale ordine è limitato a quanto strettamente necessario per raggiungere il legittimo obiettivo di ottenere dati che siano pertinenti e necessari per servire da prova nella singola fattispecie. |
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(39) |
Qualora un ordine europeo di produzione venga emesso per ottenere diverse categorie di dati, l'autorità di emissione dovrebbe assicurare che siano soddisfatte le condizioni e le procedure, come la notifica all'autorità di esecuzione, previste per ciascuna delle categorie di dati interessate. |
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(40) |
Considerata la natura più sensibile dei dati relativi al traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente ai sensi del presente regolamento, e dei dati relativi al contenuto, occorre effettuare una distinzione per quanto riguarda l'ambito di applicazione materiale del presente regolamento. Dovrebbe essere possibile emettere un ordine europeo di produzione per ottenere i dati relativi agli abbonati o per ottenere i dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente, ai sensi del presente regolamento, per qualsiasi reato; mentre un ordine europeo di produzione per ottenere dati relativi al traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente ai sensi del presente regolamento, o per ottenere dati relativi al contenuto dovrebbe essere soggetto a requisiti più severi, a causa del carattere più sensibile di questi dati. Il presente regolamento dovrebbe prevedere una soglia in relazione al suo ambito di applicazione, consentendo un approccio più proporzionato, insieme a una serie di altre condizioni e garanzie ex ante ed ex post per assicurare il rispetto della proporzionalità e dei diritti degli interessati. Tale soglia non dovrebbe però limitare l'efficacia del presente regolamento e il suo uso da parte degli operatori. Autorizzare l'emissione di ordini europei di produzione nei procedimenti penali solo per reati punibili con una pena detentiva della durata massima di almeno 3 anni limiterà l'ambito di applicazione del presente regolamento ai reati più gravi senza compromettere eccessivamente le possibilità di uso dello stesso da parte degli operatori. Tale limitazione escluderebbe dall’ambito di applicazione del presente regolamento un numero significativo di reati che gli Stati membri considerano meno gravi e puniscono con una pena massima inferiore. Tale limitazione offrirà inoltre il vantaggio di essere facilmente applicabile nella pratica. |
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(41) |
Esistono reati specifici per i quali le prove sono tipicamente disponibili esclusivamente in formato elettronico, per natura particolarmente effimero. Si tratta dei reati connessi all'informatica, anche quando non sono considerati gravi di per sé ma potrebbero causare un danno esteso o considerevole, in particolare i reati che comportano un effetto individuale scarso ma un danno complessivo di elevato volume. Per la maggior parte dei reati commessi a mezzo di un sistema d'informazione, l'applicazione della stessa soglia fissata per gli altri tipi di reato comporterebbe l'impunità nella maggior parte dei casi. Questa considerazione giustifica l'applicazione del presente regolamento per tali reati anche qualora comportino una pena detentiva della durata massima inferiore a 3 anni. Anche i reati connessi al terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), come pure i reati relativi all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori di cui alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), non dovrebbero richiedere la soglia minima di una pena detentiva della durata massima di 3 anni. |
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(42) |
In linea di principio, un ordine europeo di produzione dovrebbe essere rivolto al prestatore di servizi che agisce in qualità di titolare del trattamento. Tuttavia, in alcune circostanze, determinare se un prestatore di servizi abbia il ruolo di titolare o di responsabile del trattamento può rivelarsi particolarmente problematico, in particolare quando nel trattamento dei dati sono coinvolti diversi prestatori di servizi o quando i prestatori di servizi trattano i dati per conto di una persona fisica. La distinzione tra i ruoli del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento in relazione a una specifica serie di dati richiede non solo conoscenze specialistiche del contesto giuridico, ma potrebbe anche richiedere l'interpretazione di quadri contrattuali spesso molto complessi che prevedono, in un caso specifico, l'attribuzione di compiti e ruoli diversi a vari prestatori di servizi in relazione a una particolare serie di dati. Quando i prestatori di servizi trattano i dati per conto di una persona fisica, può essere talvolta difficile determinare chi sia il responsabile del trattamento, anche se vi è un solo prestatore di servizi coinvolto. Qualora i dati in questione siano conservati o altrimenti trattati da un prestatore di servizi e non è chiaro chi sia il titolare del trattamento, nonostante ragionevoli sforzi da parte dell'autorità di emissione, dovrebbe essere possibile rivolgere un ordine europeo di produzione direttamente a tale prestatore di servizi. Inoltre, in alcuni casi, rivolgersi al titolare del trattamento potrebbe pregiudicare l'indagine nel caso in questione, ad esempio perché il titolare del trattamento è un indagato, un imputato o un condannato o vi sono indicazioni che il titolare del trattamento potrebbe agire nell'interesse della persona oggetto dell'indagine. Anche in tali casi dovrebbe essere possibile rivolgere un ordine europeo di produzione direttamente al prestatore di servizi che tratta i dati per conto del titolare del trattamento. Ciò non dovrebbe pregiudicare il diritto dell'autorità di emissione di ingiungere al prestatore di servizi di conservare i dati. |
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(43) |
A norma del regolamento (UE) 2016/679, il responsabile del trattamento che conserva o altrimenti tratta i dati per conto del titolare dovrebbe informare quest'ultimo circa la produzione dei dati, a meno che l'autorità di emissione non abbia chiesto al prestatore di servizi di astenersi dall'informare il titolare del trattamento, per il tempo necessario e proporzionato, al fine di non ostacolare il pertinente procedimento penale. In tal caso, l'autorità di emissione dovrebbe indicare nel fascicolo i motivi del ritardo nell'informare il titolare del trattamento, aggiungendo una breve motivazione anche nel certificato di accompagnamento trasmesso al destinatario. |
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(44) |
Qualora i dati siano conservati o trattati nell'ambito di un'infrastruttura fornita da un prestatore di servizi a un'autorità pubblica, dovrebbe essere possibile emettere un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione solo se l'autorità pubblica per la quale i dati sono conservati o altrimenti trattati è situata nello Stato di emissione. |
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(45) |
Nei casi in cui i dati protetti dal segreto professionale a norma del diritto dello Stato di emissione sono conservati o altrimenti trattati da un prestatore di servizi nell'ambito di un'infrastruttura fornita a professionisti coperti dal segreto professionale, nella loro veste commerciale, dovrebbe essere possibile emettere un ordine europeo di produzione per l'acquisizione dei dati sul traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente ai sensi del presente regolamento, o per l'acquisizione dei dati sul contenuto solo se il professionista coperto dal segreto professionale risiede nello Stato di emissione, se rivolgersi al professionista coperto dal segreto professionale potrebbe pregiudicare l'indagine, oppure se il segreto professionale è stato revocato conformemente al diritto applicabile. |
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(46) |
Il principio del ne bis in idem è un principio fondamentale del diritto dell'Unione, riconosciuto dalla Carta e sviluppato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Qualora abbia motivo di ritenere che in un altro Stato membro possa essere in corso un procedimento penale parallelo, l'autorità di emissione dovrebbe consultare le autorità di tale Stato membro in conformità della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio (22). In ogni caso, non deve essere emesso un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione qualora l'autorità di emissione abbia motivo di ritenere che ciò sia contrario al principio ne bis in idem. |
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(47) |
Le immunità e i privilegi, che possono riguardare categorie di persone, ad esempio i diplomatici, o rapporti specificamente protetti, ad esempio i rapporti tra avvocato e cliente o il diritto dei giornalisti di non rivelare le loro fonti di informazione, sono trattati in altri strumenti di riconoscimento reciproco quale la direttiva 2014/41/UE che istituisce l'ordine europeo di indagine (OEI). La gamma e l' impatto delle immunità e dei privilegi variano a seconda del diritto nazionale applicabile di cui occorre tener conto al momento dell'emissione dell'ordine europeo di produzione o dell'ordine europeo di conservazione, giacché l'autorità di emissione può emettere un ordine solo se tale ordine avrebbe potuto essere disposto alle stesse condizioni in un caso interno analogo. Nel diritto dell'Unione non vi è una definizione comune di ciò che costituisce un'immunità o un privilegio. La precisa definizione di tali termini è pertanto lasciata al diritto nazionale e può comprendere la protezione che si applica, ad esempio, alle professioni mediche e legali, anche quando in tali professioni sono utilizzate piattaforme specializzate. La precisa definizione di immunità e di privilegio può altresì includere norme sulla determinazione e sulla limitazione della responsabilità penale connesse alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione. |
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(48) |
Qualora l'autorità di emissione cerchi di ottenere dati relativi al traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente ai sensi del presente regolamento, od ottenere dati relativi al contenuto mediante l'emissione di un ordine europeo di produzione ed abbia fondati motivi di ritenere che i dati richiesti siano protetti da immunità o privilegi riconosciuti dal diritto dello Stato di esecuzione, o che tali dati sono soggetti a norme di detto Stato in materia di determinazione e limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, l'autorità di emissione dovrebbe essere in grado di chiedere chiarimenti prima di emettere l'ordine europeo di produzione, anche consultando le autorità competenti dello Stato di esecuzione, direttamente o tramite Eurojust o la Rete giudiziaria europea. |
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(49) |
Dovrebbe essere possibile emettere un ordine europeo di conservazione per qualsiasi reato. L'autorità di emissione dovrebbe tenere conto dei diritti della persona oggetto di indagini o imputata nei procedimenti relativi a un reato ed emettere un ordine europeo di conservazione solo se tale ordine avrebbe potuto essere disposto alle stesse condizioni in un caso interno analogo e solo se esso è necessario, proporzionato, adeguato e applicabile al caso di specie. La valutazione se emettere o meno un ordine europeo di conservazione dovrebbe considerare se tale ordine è limitato a quanto strettamente necessario per raggiungere il legittimo obiettivo di impedire la rimozione, la cancellazione o la modifica di dati che siano pertinenti e necessari per servire da prova nella singola fattispecie in situazioni in cui potrebbe occorrere più tempo per ottenere la loro produzione. |
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(50) |
Gli ordini europei di produzione e gli ordini europei di conservazione dovrebbero essere rivolti direttamente a uno stabilimento designato o al rappresentante legale, designato o nominato dal prestatore di servizi ai sensi della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio (23). In via eccezionale, nei casi di emergenza di cui al presente regolamento, qualora lo stabilimento designato o il rappresentante legale di un prestatore di servizi non reagisca a un certificato di ordine europeo di produzione (EPOC) o a un certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR) entro i tempi previsti o non sia stato designato o nominato entro i termini stabiliti dalla direttiva (UE) 2023/1544, tale EPOC o EPOC-PR può essere rivolto a qualsiasi altro stabilimento o rappresentante legale del prestatore di servizi nell'Unione parallelamente o in alternativa alla procedura per far eseguire l'ordine iniziale conformemente al presente regolamento. In considerazione di questi diversi scenari possibili, nelle disposizioni del presente regolamento è usato il termine generico «destinatario». |
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(51) |
Considerata la natura più sensibile di un ordine europeo di produzione per ottenere dati relativi al traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente ai sensi del presente regolamento, o per ottenere dati relativi al contenuto, è opportuno prevedere un meccanismo di notifica applicabile agli ordini europei di produzione per l'acquisizione di tali categorie di dati. Tale meccanismo di notifica dovrebbe coinvolgere un'autorità di esecuzione e consistere nella trasmissione dell'EPOC a tale autorità contestualmente alla trasmissione dell'EPOC al destinatario. Tuttavia, nel caso in cui un ordine europeo di produzione sia emesso per ottenere prove elettroniche in procedimenti penali con legami forti e sostanziali con lo Stato di emissione, non dovrebbe essere prevista alcuna notifica all'autorità di esecuzione. Suddetti collegamenti dovrebbero essere presunti qualora, al momento dell'emissione dell'ordine europeo di produzione, l'autorità di emissione abbia fondati motivi di ritenere che il reato sia stato commesso, sia in atto o sia suscettibile di essere commesso nello Stato di emissione e qualora la persona i cui dati sono richiesti risieda nello Stato di emissione. |
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(52) |
Ai fini del presente regolamento, un reato dovrebbe essere ritenuto commesso, in atto o suscettibile di essere commesso nello Stato di emissione se è ritenuto tale conformemente al diritto nazionale di tale Stato. In alcuni casi, in particolare nell'ambito della criminalità informatica, alcuni elementi fattuali, quali il luogo di residenza della vittima, costituiscono di solito indicazioni importanti di cui tener conto nel determinare il luogo in cui il reato è stato commesso. Ad esempio, spesso si ritiene che il reato di ransomware sia commesso nel luogo in cui risiede la vittima di tale reato, anche quando il luogo esatto da cui è stato lanciato il ransomware è incerto. La determinazione del luogo in cui il reato è stato commesso non dovrebbe pregiudicare le norme in materia di competenza giurisdizionale per i reati in questione ai sensi del diritto nazionale applicabile. |
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(53) |
Spetta all'autorità di emissione valutare, al momento dell'emissione dell'ordine europeo di produzione per l'acquisizione dei dati relativi al traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente ai sensi del presente regolamento, o dei dati relativi al contenuto, e sulla base del materiale di cui dispone, se vi siano fondati motivi per ritenere che la persona di cui si richiedono i dati risieda nello Stato di emissione. A tale riguardo, possono assumere rilevanza diverse circostanze oggettive che potrebbero indicare che l'interessato ha stabilito il centro abituale dei suoi interessi in un determinato Stato membro o ha l'intenzione di farlo. Dalla necessità di applicare in modo uniforme il diritto dell'Unione e dal principio di uguaglianza deriva che la nozione di «residenza» in questo particolare contesto dovrebbe essere interpretata in modo uniforme in tutta l'Unione. Potrebbero sussistere fondati motivi per ritenere che una persona risieda in uno Stato di emissione, in particolare quando ha registrato la sua residenza in uno Stato di emissione, come indicato dal possesso di un documento d'identità, o di un permesso di soggiorno o dall'iscrizione al registro dell'anagrafe. In assenza di iscrizione nello Stato di emissione, la residenza potrebbe essere dimostrata dal fatto che una persona ha manifestato l'intenzione di stabilirsi in tale Stato membro o ha acquisito, al termine di un periodo di presenza stabile in detto Stato membro, taluni legami con tale Stato di grado analogo a quelli derivanti dallo stabilimento di residenza formale in tale Stato membro. Al fine di determinare se, in una situazione specifica, esistano legami sufficienti tra la persona interessata e lo Stato di emissione che diano adito a fondati motivi per ritenere che la persona interessata risieda in tale Stato, si potrebbe tenere conto di diversi elementi oggettivi che caratterizzano la situazione di tale persona, tra cui, in particolare, la durata, la natura e le condizioni della sua presenza nello Stato di emissione o i legami familiari o economici stabiliti in tale Stato membro. L'immatricolazione di un veicolo, un conto bancario, il fatto che il soggiorno della persona nello Stato di emissione sia stato ininterrotto o altri fattori oggettivi potrebbero essere pertinenti per stabilire che vi siano fondati motivi per ritenere che la persona interessata risieda nello Stato di emissione. Una breve visita, una vacanza, anche in una casa di villeggiatura, o un soggiorno analogo nello Stato di emissione senza alcun ulteriore legame sostanziale non sono sufficienti per determinare la residenza in tale Stato membro. Nei casi in cui, al momento dell'emissione dell'ordine europeo di produzione per l'acquisizione dei dati relativi al traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente ai sensi del presente regolamento, o dei dati relativi al contenuto, l'autorità di emissione non disponga di fondati motivi per ritenere che la persona di cui si richiedono i dati risieda nello Stato di emissione, l'autorità di emissione dovrebbe informarne l'autorità di esecuzione. |
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(54) |
Al fine di sveltire la procedura, il momento pertinente per stabilire se è necessaria la notifica all'autorità di esecuzione dovrebbe essere il momento in cui l'ordine europeo di produzione è emesso. Qualsiasi successivo cambiamento della residenza non dovrebbe avere alcun impatto sulla procedura. La persona interessata dovrebbe poter far valere i suoi diritti nonché le norme in materia di determinazione e limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, durante l'intero procedimento penale, e l'autorità di esecuzione dovrebbe poter sollevare un motivo di rifiuto qualora, in situazioni eccezionali, sussistano fondati motivi di ritenere, sulla base di prove specifiche e oggettive, che l'esecuzione dell'ordine comporterebbe, nelle circostanze particolari del caso di specie, una violazione manifesta di un pertinente diritto fondamentale sancito dall'articolo 6 TUE e dalla Carta. Inoltre, dovrebbe essere possibile far valere tali motivi anche durante la procedura di esecuzione. |
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(55) |
Un ordine europeo di produzione dovrebbe essere trasmesso mediante un EPOC e un ordine europeo di conservazione dovrebbe essere trasmesso mediante un EPOC-PR. Se necessario, l'EPOC o l'EPOC-PR dovrebbe essere tradotto in una lingua ufficiale dell'Unione accettata dal destinatario. Qualora il prestatore di servizi non abbia specificato alcuna lingua, l'EPOC o l'EPOC-PR dovrebbe essere tradotto in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento designato o il rappresentante legale del prestatore di servizi, o in un'altra lingua ufficiale che lo stabilimento designato o il rappresentante legale del prestatore di servizi abbia dichiarato di accettare. Qualora sia prevista la notifica all'autorità di esecuzione a norma del presente regolamento, l'EPOC da trasmettere a tale autorità dovrebbe essere tradotto in una lingua ufficiale dello Stato di esecuzione o in un'altra lingua ufficiale dell'Unione accettata da tale Stato. A tale riguardo, ciascuno Stato membro dovrebbe essere incoraggiato a indicare, in qualsiasi momento, in una dichiarazione scritta presentata alla Commissione, se e in quali lingue ufficiali dell'Unione, oltre alla lingua o alle lingue ufficiali di tale Stato membro, accetterebbe le traduzioni degli EPOC e degli EPOC-PR. La Commissione dovrebbe rendere disponibili tali dichiarazioni a tutti gli Stati membri e alla rete giudiziaria europea. |
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(56) |
Se è stato emesso un EPOC e non è prevista una notifica all'autorità di esecuzione a norma del presente regolamento, il destinatario, quando riceve l'EPOC, dovrebbe provvedere affinché i dati richiesti siano trasmessi direttamente all'autorità di emissione o alle autorità di contrasto, come indicato nell'EPOC, al più tardi entro 10 giorni dalla ricezione dell'EPOC. Se è prevista una notifica all'autorità di esecuzione a norma del presente regolamento, quando riceve l'EPOC il prestatore di servizi dovrebbe procedere tempestivamente alla conservazione dei dati. Se l'autorità di esecuzione non ha fatto valere alcun motivo di rifiuto a norma del presente regolamento entro 10 giorni dalla ricezione dell'EPOC, il destinatario dovrebbe provvedere affinché i dati richiesti siano trasmessi direttamente all'autorità di emissione o alle autorità di contrasto, come indicato nell'EPOC, al termine di tale periodo di 10 giorni. Se l'autorità di esecuzione conferma all'autorità di emissione e al destinatario, già prima del termine di tale periodo di 10 giorni, che non farà valere alcun motivo di rifiuto, il destinatario agisce quanto prima dopo tale conferma e al più tardi al termine di tale periodo di 10 giorni. Il destinatario e, se del caso, l'autorità di esecuzione dovrebbero rispettare termini più brevi applicabili in casi di emergenza quali definiti nel presente regolamento. Il destinatario e, se del caso, l'autorità di esecuzione dovrebbero eseguire l'EPOC quanto prima e al più tardi entro i termini di cui al presente regolamento, tenendo il più possibile conto dei termini procedurali e di altri termini indicati dallo Stato di emissione. |
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(57) |
Qualora ritenga, sulla base delle sole informazioni contenute nell'EPOC o nell'EPOC-PR, che l'esecuzione dell'EPOC o dell'EPOC-PR possa interferire con le immunità o i privilegi o con le norme sulla determinazione o la limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione, il destinatario ne informa l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione. Per quanto riguarda gli EPOC, se non è stata effettuata alcuna notifica all'autorità di esecuzione a norma del presente regolamento, l'autorità di emissione dovrebbe tenere conto delle informazioni pervenute dal destinatario e dovrebbe decidere, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità di esecuzione, se ritirare, adattare o mantenere l'ordine europeo di produzione. Se è stata effettuata una notifica all'autorità di esecuzione a norma del presente regolamento, l'autorità di emissione dovrebbe tenere conto delle informazioni pervenute dal destinatario e dovrebbe decidere se ritirare, adattare o mantenere l'ordine europeo di produzione. L'autorità di esecuzione dovrebbe inoltre poter far valere i motivi di rifiuto di cui al presente regolamento. |
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(58) |
Per consentire al destinatario di risolvere eventuali problemi formali con un EPOC o un EPOC-PR è necessario stabilire una procedura di comunicazione tra il destinatario e l'autorità di emissione nonché, qualora sia stata effettuata una notifica all'autorità di esecuzione a norma del presente regolamento, tra il destinatario e l'autorità di esecuzione, nei casi in cui l'EPOC o l'EPOC-PR sia incompleto o contenga errori manifesti o non contenga informazioni sufficienti per eseguire l'ordine in questione. Inoltre, se il destinatario non fornisce le informazioni in modo esaustivo o tempestivo per qualsiasi altro motivo, ad esempio perché ritiene che vi sia un contrasto con un obbligo previsto dal diritto di un paese terzo o che l'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione non sia stato emesso nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento, il destinatario dovrebbe informare l'autorità di emissione nonché, qualora sia stata effettuata una notifica all'autorità di esecuzione, l'autorità di esecuzione e dovrebbe fornire una giustificazione per la mancata esecuzione dell'EPOC o dell'EPOC-PR in modo tempestivo. Pertanto la procedura di comunicazione dovrebbe consentire all'autorità di emissione di rettificare o riesaminare l'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione in una fase precoce. Al fine di garantire la disponibilità dei dati richiesti, il destinatario dovrebbe conservare tali dati, sempre che tale destinatario possa identificare tali dati. |
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(59) |
Il destinatario non dovrebbe essere tenuto a ottemperare all'ordine europeo di produzione o all'ordine europeo di conservazione in caso di impossibilità di fatto dovuta a circostanze non imputabili al destinatario o, se diverso, al prestatore di servizi al momento della ricezione dell'ordine europeo di produzione o dell'ordine europeo di conservazione. L'impossibilità di fatto dovrebbe essere presunta se la persona i cui dati sono richiesti non è un cliente del prestatore di servizi o non può essere identificata come tale anche dopo una richiesta di ulteriori informazioni all'autorità di emissione, o se i dati sono stati cancellati legalmente prima della ricezione dell'ordine in questione. |
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(60) |
Quando riceve un EPOC-PR il destinatario dovrebbe conservare i dati richiesti per un periodo massimo di 60 giorni, a meno che l'autorità di emissione confermi che è stata emessa una successiva richiesta di produzione, nel qual caso la conservazione dovrebbe proseguire. L'autorità di emissione dovrebbe poter prorogare la durata della conservazione di ulteriori 30 giorni, se necessario, per consentire l'emissione di una successiva richiesta di produzione, usando il modulo di cui al presente regolamento. Se durante il periodo di conservazione l'autorità di emissione conferma che è stata emessa una successiva richiesta di produzione, il destinatario dovrebbe conservare i dati per tutto il tempo necessario per produrli una volta ricevuta la successiva richiesta di produzione. Tale conferma dovrebbe essere inviata al destinatario entro il relativo termine, in una lingua ufficiale dello Stato di esecuzione o in qualsiasi altra lingua accettata dal destinatario, usando il modulo di cui al presente regolamento. Per evitare che la conservazione cessi, dovrebbe essere sufficiente che la successiva richiesta di produzione sia stata emessa e che la conferma sia stata inviata dall'autorità di emissione; in quel momento non dovrebbe essere necessario espletare le ulteriori formalità richieste per la trasmissione, come la traduzione dei documenti. Ove la conservazione non fosse più necessaria, l'autorità di emissione ne dovrebbe informare il destinatario senza indebito ritardo e l'obbligo di conservazione sulla base dell'ordine europeo di conservazione dovrebbe cessare. |
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(61) |
In deroga al principio della fiducia reciproca, l'autorità di esecuzione dovrebbe poter far valere motivi di rifiuto di un ordine europeo di produzione, se è stata effettuata una notifica all'autorità di esecuzione a norma del presente regolamento, sulla base dell'elenco dei motivi di rifiuto di cui al presente regolamento. Se la notifica all'autorità di esecuzione o l'esecuzione avviene a norma del presente regolamento, lo stato di esecuzione potrebbe prevedere nell’ambito del proprio diritto nazionale l'esecuzione di un ordine europeo di produzione potrebbe richiedere il coinvolgimento nella procedura di un organo giurisdizionale nello Stato di esecuzione. |
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(62) |
Se le è notificato un ordine europeo di produzione per ottenere dati sul traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente quali definiti nel presente regolamento, o per ottenere dati relativi al contenuto, l'autorità di esecuzione dovrebbe avere il diritto di valutare le informazioni contenute nell'ordine e, se del caso, rifiutarle qualora, sulla base di un'analisi obbligatoria e dovuta delle informazioni contenute in tale ordine e nel rispetto delle norme applicabili del diritto primario dell'Unione, in particolare della Carta, giunga alla conclusione che potrebbero essere fatti valere uno o più dei motivi di rifiuto previsti dal presente regolamento. La necessità di rispettare l'indipendenza delle autorità giudiziarie esige che tali autorità dispongano di un certo margine di discrezionalità nell'adottare decisioni in merito ai motivi di rifiuto. |
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(63) |
L'autorità di esecuzione, se notificata a norma del presente regolamento, dovrebbe poter rifiutare un ordine europeo di produzione qualora i dati richiesti siano protetti da immunità o privilegi concessi ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione che impediscono l'esecuzione o l’applicazione dell'ordine europeo di produzione, o qualora i dati richiesti siano soggetti alle norme sulla determinazione o limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, che impediscono l'esecuzione o l’applicazione dell'ordine europeo di produzione. |
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(64) |
L'autorità di esecuzione dovrebbe poter rifiutare un ordine in situazioni eccezionali, qualora sussistano validi motivi di ritenere, sulla base di prove specifiche e oggettive, che l'esecuzione dell'ordine europeo di produzione, nelle particolari circostanze del caso, comporti una violazione manifesta di un pertinente diritto fondamentale sancito dall'articolo 6 TUE e dalla Carta. In particolare, nel valutare tale motivo di rifiuto, qualora l'autorità di esecuzione disponga delle prove o degli elementi indicati in una proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, adottata a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, che indichi che sussiste un chiaro rischio, in caso di esecuzione dell'ordine, di una grave violazione del diritto fondamentale a un ricorso effettivo e a un equo processo a norma dell'articolo 47 della Carta, a causa di carenze sistemiche o generalizzate per quanto riguarda l'indipendenza del potere giudiziario dello Stato di emissione, l'autorità di esecuzione dovrebbe determinare in modo specifico e preciso se, tenuto conto della situazione personale dell'interessato, della natura del reato per il quale è condotto il procedimento penale nonché del contesto fattuale che è alla base dell'ordine, e alla luce delle informazioni fornite dall'autorità di emissione, vi siano validi motivi di ritenere che sussista un rischio di violazione del diritto di una persona a un equo processo. |
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(65) |
L'autorità di esecuzione dovrebbe poter rifiutare un ordine qualora la sua esecuzione sia in contrasto con il principio del ne bis in idem. |
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(66) |
L'autorità di esecuzione, se notificata a norma del presente regolamento, dovrebbe poter rifiutare un ordine europeo di produzione qualora la condotta per la quale l'ordine è stato emesso non costituisca reato ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione, a meno che non riguardi un reato elencato nelle categorie di reati figuranti in un allegato al presente regolamento, come indicato dall'autorità di emissione nell'EPOC, se è punibile nello Stato di emissione con una pena o una misura di sicurezza detentiva della durata massima di almeno tre anni. |
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(67) |
Poiché l'informazione della persona i cui dati sono richiesti è un elemento essenziale per quanto riguarda i diritti di protezione dei dati e i diritti di difesa, in quanto consente un riesame e un ricorso giurisdizionale effettivi, in conformità dell'articolo 6 TUE e della Carta, l'autorità di emissione dovrebbe informare, senza indebito ritardo, la persona i cui dati sono richiesti in merito alla produzione di dati sulla base di un ordine europeo di produzione. Tuttavia, conformemente al diritto nazionale, l'autorità di emissione dovrebbe poter ritardare o limitare l'informazione o omettere di informare la persona i cui dati sono richiesti, nella misura e per tutto il tempo in cui sono soddisfatte le condizioni della direttiva (UE) 2016/680, nel qual caso l'autorità di emissione dovrebbe indicare nel fascicolo i motivi del ritardo, della limitazione o dell'omissione e aggiungere una breve giustificazione nell'EPOC. I destinatari e, se diversi, i prestatori di servizi dovrebbero adottare le necessarie misure operative e tecniche all'avanguardia per garantire la riservatezza, la segretezza e l'integrità dell'EPOC o dell'EPOC-PR e dei dati prodotti o conservati. |
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(68) |
Laddove tale possibilità sia prevista nel diritto nazionale dello Stato di emissione per gli ordini nazionali in situazioni analoghe, il prestatore di servizi dovrebbe poter chiedere allo Stato di emissione il rimborso delle spese sostenute per rispondere a un ordine europeo di produzione o a un ordine europeo di conservazione, conformemente alle disposizioni nazionali di tale Stato. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione delle loro norme nazionali in materia di rimborso, e la Commissione dovrebbe renderle pubbliche. Il presente regolamento prevede norme distinte applicabili al rimborso delle spese relative al sistema informatico decentrato. |
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(69) |
Fatti salvi i diritti nazionali che prevedono l'irrogazione di sanzioni penali, gli Stati membri dovrebbero stabilire le norme relative alle sanzioni pecuniarie applicabili in caso di violazione del presente regolamento e dovrebbero adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le sanzioni pecuniarie previste nel loro diritto nazionale siano effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri dovrebbero notificare senza indugio tali norme e provvedimenti alla Commissione nonché provvedere a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive. |
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(70) |
Nel valutare nel caso di specie le opportune sanzioni pecuniarie, le autorità competenti dovrebbero tenere conto di tutte le circostanze pertinenti, quali la natura, la gravità e la durata della violazione, se è stata commessa intenzionalmente o per negligenza, se il prestatore di servizi è stato ritenuto responsabile per analoghe violazioni precedenti, nonché la solidità finanziaria del prestatore di servizi ritenuto responsabile. In circostanze eccezionali, tale valutazione potrebbe portare l'autorità di esecuzione a decidere di astenersi dall'irrogare sanzioni pecuniarie. A tale riguardo, occorre prestare particolare attenzione alle microimprese che non ottemperano a un ordine europeo di produzione o a un ordine europeo di conservazione in un caso di emergenza per mancanza di risorse umane al di fuori del normale orario di lavoro, se i dati sono trasmessi senza indebito ritardo. |
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(71) |
Fatti salvi gli obblighi in materia di protezione dei dati, i prestatori di servizi non dovrebbero essere ritenuti responsabili negli Stati membri per i pregiudizi causati agli utenti o a terzi derivanti esclusivamente dall'ottemperanza in buona fede all'EPOC o all'EPOC-PR. La responsabilità di garantire la legittimità dell'ordine in questione, in particolare la sua necessità e proporzionalità, dovrebbe spettare all'autorità di emissione. |
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(72) |
Se il destinatario non ottempera all'EPOC entro il termine stabilito o all'EPOC-PR senza fornire motivi che siano accettati dall'autorità di emissione e, se del caso, se l'autorità di esecuzione non ha fatto valere alcuno dei motivi di rifiuto previsti dal presente regolamento, l'autorità di emissione dovrebbe poter chiedere all'autorità di esecuzione di eseguire l'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione. A tal fine, l'autorità di emissione dovrebbe trasferire all'autorità di esecuzione l'ordine in questione, il modulo pertinente, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, quale completato dal destinatario, e qualsiasi documento pertinente. L'autorità di emissione dovrebbe tradurre l'ordine in questione e qualsiasi documento da trasferire in una delle lingue accettate dallo Stato di esecuzione e dovrebbe informare il destinatario del trasferimento. Tale Stato dovrebbe procedere all'esecuzione dell'ordine in questione conformemente al proprio diritto nazionale. |
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(73) |
La procedura di esecuzione dovrebbe consentire al destinatario di opporsi all'esecuzione, sulla base di un elenco di motivi specifici previsti dal presente regolamento, compreso il fatto che l'ordine in questione non è stato emesso o convalidato da un'autorità competente come previsto dal presente regolamento, o che l'ordine non riguarda dati conservati dal prestatore di servizi o per suo conto al momento della ricezione del relativo certificato. L'autorità di esecuzione dovrebbe poter rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di un ordine europeo di produzione o di un ordine europeo di conservazione in base agli stessi motivi nonché, in situazioni eccezionali, in ragione della manifesta violazione di un pertinente diritto fondamentale sancito dall'articolo 6 TUE e dalla Carta. Prima di decidere di non riconoscere o non eseguire l'ordine sulla base di tali motivi l'autorità di esecuzione dovrebbe consultare l'autorità di emissione. Se il destinatario non ottempera agli obblighi derivanti da un ordine europeo di produzione o da un ordine europeo di conservazione riconosciuto, la cui esecutività è stata confermata dall'autorità di esecuzione, quest'ultima irroga una sanzione pecuniaria. Tale sanzione dovrebbe essere proporzionata, in particolare alla luce di circostanze specifiche come l'inottemperanza reiterata o sistematica. |
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(74) |
L'ottemperanza a un ordine europeo di produzione potrebbe entrare in conflitto con un obbligo derivante dal diritto applicabile di un paese terzo. Per rispettare il principio di cortesia internazionale rispetto agli interessi sovrani dei paesi terzi, proteggere la persona interessata e far fronte a eventuali obblighi contrastanti in capo al prestatore di servizi, il presente regolamento prevede un meccanismo specifico di riesame giurisdizionale nel caso in cui ottemperare a un ordine europeo di produzione costringa un prestatore di servizi a violare obblighi giuridici derivanti dal diritto di un paese terzo. |
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(75) |
Se il destinatario ritiene che nella fattispecie un ordine europeo di produzione comporti la violazione di un obbligo giuridico derivante dal diritto di un paese terzo, dovrebbe informare l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione dei motivi per non eseguire l'ordine a mezzo di un'obiezione motivata, usando il modulo previsto dal presente regolamento. L'autorità di emissione dovrebbe riesaminare l'ordine europeo di produzione sulla base dell'obiezione motivata e di qualsiasi contributo fornito dallo Stato di esecuzione, tenendo conto degli stessi criteri che l'organo giurisdizionale competente dello Stato di emissione dovrebbe seguire. Se l'autorità di emissione intende confermare l'ordine, ne chiede il riesame da parte dell'organo giurisdizionale competente dello Stato di emissione, quale notificato dallo Stato membro pertinente, che dovrebbe procedere al riesame dell'ordine. |
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(76) |
Al fine di stabilire l'esistenza di un obbligo contrastante nel caso di specie, l'organo giurisdizionale competente potrebbe basarsi, se necessario, su appropriate competenze esterne, ad esempio in caso di problemi di interpretazione del diritto del paese terzo in questione. A tal fine, l'organo giurisdizionale competente potrebbe ad esempio consultare l'autorità centrale del paese terzo, tenendo conto della direttiva (UE) 2016/680. In particolare, lo Stato di emissione dovrebbe chiedere informazioni all'autorità competente del paese terzo qualora il conflitto riguardi diritti fondamentali o altri interessi fondamentali del paese terzo connessi alla sicurezza e alla difesa nazionali. |
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(77) |
Le competenze in materia di interpretazione potrebbero essere ottenute anche tramite pareri di esperti, ove disponibili. È opportuno che le informazioni e la giurisprudenza relative all'interpretazione del diritto di un paese terzo e alle procedure di conflitto delle procedure del diritto degli Stati membri siano rese disponibili su una piattaforma centrale quale il progetto SIRIUS o la Rete giudiziaria europea, affinché sia possibile beneficiare delle esperienze e competenze acquisite sulla stessa questione o su questioni simili. La disponibilità di tali informazioni su una piattaforma centrale non dovrebbe impedire una nuova consultazione del paese terzo, se del caso. |
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(78) |
Nel valutare se sussistano obblighi contrastanti, l'organo giurisdizionale competente dovrebbe stabilire se il diritto del paese terzo sia applicabile e, in tal caso, se vieti la divulgazione dei dati in questione. Se accerta che il diritto del paese terzo vieta la divulgazione dei dati in questione, l'organo giurisdizionale competente dovrebbe decidere se confermare o ritirare l'ordine europeo di produzione, ponderando una serie di elementi intesi a verificare la solidità del collegamento con una delle due giurisdizioni coinvolte, i rispettivi interessi ad ottenere o impedire la divulgazione dei dati e le possibili conseguenze per il destinatario o il prestatore di servizi derivanti dall'obbligo di ottemperare all'ordine. Nell'effettuare la valutazione, particolare importanza e peso dovrebbero essere accordati alla protezione dei diritti fondamentali da parte del diritto pertinente del paese terzo e ad altri interessi fondamentali, come la sicurezza nazionale del paese terzo, nonché al grado di collegamento tra il procedimento penale e l'una o l'altra delle due giurisdizioni. Se decide di revocare l'ordine, l'organo giurisdizionale ne informa l'autorità di emissione e il destinatario. Se stabilisce che l'ordine deve essere confermato, l'organo giurisdizionale competente ne informa l'autorità di emissione e il destinatario, il quale dovrebbe procedere ad eseguire l'ordine. L'autorità di emissione dovrebbe informare l'autorità di esecuzione dell'esito della procedura di riesame. |
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(79) |
Le condizioni per l'esecuzione dell'EPOC di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi anche in caso di obblighi contrastanti derivanti dal diritto di un paese terzo. Pertanto, durante il controllo giurisdizionale, nel caso in cui ottemperare a un ordine europeo di produzione costringa il prestatore di servizi a violare un obbligo giuridico derivante dal diritto di un paese terzo, i dati richiesti da tale ordine dovrebbero essere conservati. Qualora, a seguito del controllo giurisdizionale, l'organo giurisdizionale competente decida di revocare un ordine europeo di produzione, dovrebbe essere possibile emettere un ordine europeo di conservazione per consentire all'autorità di emissione di chiedere la produzione dei dati attraverso altri canali, ad esempio l'assistenza giudiziaria. |
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(80) |
È essenziale che tutte le persone i cui dati sono richiesti nel corso di indagini o procedimenti penali abbiano accesso a un ricorso giurisdizionale effettivo, in linea con l'articolo 47 della Carta. In linea con tale requisito e fatti salvi ulteriori mezzi di ricorso disponibili ai sensi del diritto nazionale, qualsiasi persona i cui dati sono stati richiesti tramite un ordine europeo di produzione dovrebbe avere diritto a un ricorso effettivo contro tale ordine. Se la persona in questione è un indagato o un imputato, dovrebbe avere diritto a un ricorso effettivo nel corso del procedimento penale in cui i dati sono utilizzati come prova. Il diritto a un ricorso effettivo dovrebbe essere esercitato dinanzi a un organo giurisdizionale nello Stato di emissione, conformemente al suo diritto nazionale, e dovrebbe includere la possibilità di contestare la legittimità della misura, comprese la sua necessità e la sua proporzionalità, fatte salve le garanzie dei diritti fondamentali nello Stato di esecuzione, o altri mezzi di ricorso supplementari conformemente al diritto nazionale. Il presente regolamento non dovrebbe limitare i motivi per contestare la legittimità di un ordine. Il diritto a un ricorso effettivo previsto dal presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il diritto di presentare ricorso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680. Occorre fornire a tempo debito informazioni sulle possibilità di ricorso previste dal diritto nazionale e garantire l'esercizio effettivo delle stesse. |
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(81) |
Dovrebbero essere predisposti canali adeguati per garantire che tutte le parti possano cooperare efficacemente con mezzi digitali, attraverso un sistema informatico decentrato che consenta uno scambio elettronico transfrontaliero rapido, diretto, interoperabile, sostenibile, affidabile e sicuro di moduli, dati e informazioni relativi ai casi. |
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(82) |
Al fine di consentire una comunicazione scritta efficiente e sicura tra le autorità competenti e gli stabilimenti o i rappresentanti legali designati dai prestatori di servizi a norma del presente regolamento, tali stabilimenti o rappresentanti legali designati dovrebbero disporre di mezzi elettronici di accesso ai sistemi informatici nazionali, facenti parte del sistema informatico decentrato e gestiti dagli Stati membri. |
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(83) |
Il sistema informatico decentrato dovrebbe comprendere i sistemi informatici degli Stati membri e delle agenzie e degli organi dell'Unione, così come i punti di accesso interoperabili attraverso i quali tali sistemi sono interconnessi. I punti di accesso del sistema informatico decentrato dovrebbero basarsi sul sistema e-CODEX, istituito dal regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio (24). |
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(84) |
I prestatori di servizi che si avvalgono di soluzioni informatiche su misura ai fini dello scambio di informazioni e dati relativi alle richieste di prove elettroniche dovrebbero disporre di mezzi automatizzati di accesso ai sistemi informatici decentrati mediante una norma comune per lo scambio dei dati. |
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(85) |
Di norma, tutte le comunicazioni scritte tra le autorità competenti o tra le autorità competenti e gli stabilimenti o i rappresentanti legali designati dovrebbero avvenire attraverso il sistema informatico decentrato. Dovrebbe essere consentito l'uso di mezzi alternativi solo qualora l'uso del sistema informatico decentrato non sia possibile, ad esempio a causa di specifici requisiti forensi, poiché il volume dei dati da trasferire è ostacolato da vincoli di capacità tecnica o poiché in caso di emergenza è necessario rivolgersi a un altro stabilimento non collegato al sistema informatico decentrato. In tali casi, la trasmissione dovrebbe essere effettuata con i mezzi alternativi più appropriati, tenendo conto della necessità di garantire uno scambio di informazioni rapido, sicuro e affidabile. |
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(86) |
Per garantire che il sistema informatico decentrato contenga una registrazione completa degli scambi scritti a norma del presente regolamento, qualsiasi trasmissione effettuata con mezzi alternativi dovrebbe essere registrata nel sistema informatico decentrato senza indebito ritardo. |
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(87) |
È opportuno prendere in considerazione l'uso di meccanismi che garantiscano l'autenticità, quali previsti dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (25). |
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(88) |
I prestatori di servizi, in particolare le piccole e medie imprese, non dovrebbero essere esposti a costi sproporzionati legati all'istituzione e al funzionamento del sistema informatico decentrato. Nel quadro della creazione, della manutenzione e dello sviluppo dell'attuazione di riferimento, la Commissione è pertanto tenuta a mettere a disposizione anche un'interfaccia web che consenta ai prestatori di servizi di comunicare in modo sicuro con le autorità senza dover creare una propria infrastruttura dedicata per accedere al sistema informatico decentrato. |
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(89) |
Per gli Stati membri dovrebbe essere possibile utilizzare il software sviluppato dalla Commissione, segnatamente il software di implementazione di riferimento, anziché un sistema informatico nazionale. Tale software di implementazione di riferimento deve essere basato su un'impostazione modulare, il che significa che il software è confezionato e fornito separatamente dai componenti del sistema e-CODEX necessari per connetterlo al sistema informatico decentrato. Tale impostazione dovrebbe consentire agli Stati membri di riutilizzare o migliorare la loro rispettiva infrastruttura nazionale di comunicazione giudiziaria esistente per uso transfrontaliero. |
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(90) |
La Commissione dovrebbe essere responsabile della creazione, della manutenzione e dello sviluppo del software di implementazione di riferimento. La Commissione dovrebbe progettare, sviluppare e mantenere il software di implementazione di riferimento in conformità dei requisiti e dei principi in materia di protezione dei dati stabiliti dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (26), dal regolamento (UE) 2016/679 e dalla direttiva (UE) 2016/680, in particolare dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, così come nel rispetto di un livello elevato di cibersicurezza. È importante che il software di implementazione di riferimento includa inoltre misure tecniche adeguate e consentire di adottare le misure organizzative necessarie per garantire un adeguato livello di sicurezza e interoperabilità. |
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(91) |
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (27). |
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(92) |
Per gli scambi di dati effettuati tramite il sistema informatico decentrato o registrati nel sistema informatico decentrato, gli Stati membri dovrebbero poter raccogliere statistiche per adempiere ai loro obblighi di monitoraggio e comunicazione ai sensi del presente regolamento attraverso i loro portali nazionali. |
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(93) |
Al fine di monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento, la Commissione dovrebbe pubblicare una relazione annuale per l'anno civile precedente, sulla base dei dati ottenuti dagli Stati membri. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero raccogliere e fornire alla Commissione statistiche complete sui diversi aspetti del presente regolamento, per tipo di dati richiesti, destinatari e situazione (di emergenza o meno). |
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(94) |
L'uso di moduli standard pretradotti faciliterebbe la cooperazione e lo scambio di informazioni a norma del presente regolamento, consentendo così una comunicazione più rapida ed efficace in modo più semplice. Tali moduli ridurrebbero i costi di traduzione e contribuirebbero a una comunicazione di elevata qualità. Analogamente, i moduli di risposta consentirebbero uno scambio standardizzato di informazioni, in particolare quando i prestatori di servizi non sono in grado di adempiere a quanto richiesto perché l'account utente non esiste o i dati non sono disponibili. I moduli previsti dal presente regolamento faciliterebbero inoltre la raccolta di statistiche. |
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(95) |
Al fine di rispondere efficacemente all'eventuale necessità di migliorare il contenuto dei moduli EPOC ed EPOC-PR e dei moduli per fornire informazioni sull'impossibilità di eseguire un EPOC o un EPOC-PR, per confermare l'emissione di una richiesta di produzione a seguito di un ordine europeo di conservazione e per prorogare la conservazione di prove elettroniche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo alla modifica dei moduli previsti dal presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (28). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
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(96) |
Il presente regolamento non dovrebbe incidere sugli altri strumenti, accordi e modalità dell'Unione o internazionali concernenti l'acquisizione di prove che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Le autorità degli Stati membri dovrebbero scegliere lo strumento più adatto al caso di specie. In alcuni casi, esse potrebbero preferire usare altri strumenti, accordi e modalità dell'Unione o internazionali per richiedere una serie di tipi diversi di atti di indagine non limitati alla produzione di prove elettroniche da un altro Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli strumenti, gli accordi e le modalità esistenti di cui al presente regolamento che continueranno ad applicare. Gli Stati membri dovrebbero altresì notificare alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove modalità di cui al presente regolamento. |
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(97) |
In considerazione dell'evoluzione tecnologica, tra qualche anno potrebbero predominare nuove forme di strumenti di comunicazione o emergere lacune nell'applicazione del presente regolamento. È pertanto importante prevedere una valutazione della sua applicazione. |
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(98) |
La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'Unione, e tale valutazione dovrebbe servire da fondamento per le valutazioni d'impatto di altre possibili misure. La relazione di valutazione dovrebbe includere una valutazione dell'applicazione del presente regolamento e dei risultati conseguiti in relazione ai suoi obiettivi nonché una valutazione dell'impatto del presente regolamento sui diritti fondamentali. È opportuno che la Commissione raccolga periodicamente informazioni al fine di contribuire alla valutazione del presente regolamento. |
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(99) |
Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire migliorare la protezione e l'ottenimento di prove elettroniche a livello transfrontaliero, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri data la sua natura transfrontaliera, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(100) |
A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento. |
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(101) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(102) |
Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 6 novembre 2019 (29), |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce le norme in base alle quali un'autorità di uno Stato membro può, nell'ambito di un procedimento penale, emettere un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione e ingiungere pertanto a un prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione e che è stabilito in un altro Stato membro o, alternativamente, rappresentato da un rappresentante legale in un altro Stato membro, di produrre o conservare prove elettroniche, indipendentemente dall'ubicazione dei dati.
Il presente regolamento non pregiudica la facoltà delle autorità nazionali di rivolgersi ai prestatori di servizi stabiliti o rappresentati nel loro territorio al fine di garantire che ottemperino a misure nazionali simili a quelle di cui al primo comma.
2. L'emissione di un ordine europeo di produzione o di un ordine europeo di conservazione può essere richiesta anche da una persona oggetto di indagini o imputata, ovvero da un avvocato che agisce per conto della suddetta persona, nel quadro dei diritti della difesa applicabili conformemente al diritto processuale penale nazionale.
3. Il presente regolamento non ha l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici sanciti dalla Carta e dall'articolo 6 TUE, e lascia impregiudicati gli obblighi applicabili alle autorità di contrasto o alle autorità giudiziarie a tale riguardo. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio dei principi fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione, compresi la libertà e il pluralismo dei media, il rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati personali e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione.
2. L'ordine europeo di produzione e l'ordine europeo di conservazione possono essere emessi solo nel quadro e ai fini di procedimenti penali, e per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva di almeno quattro mesi, a seguito di un procedimento penale, che non è stata irrogata con decisione pronunciata in contumacia nei casi in cui la persona condannata è latitante. Tali ordini possono essere emessi anche per procedimenti relativi a reati per i quali una persona giuridica potrebbe essere considerata responsabile o punibile nello Stato di emissione.
3. L'ordine europeo di produzione e l'ordine europeo di conservazione possono essere emessi solo per i dati riguardanti i servizi di cui all'articolo 3, punto 3), offerti nell'Unione.
4. Il presente regolamento non si applica ai procedimenti avviati al fine di fornire assistenza giudiziaria reciproca a un altro Stato membro o a un paese terzo.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
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1) |
«ordine europeo di produzione»: la decisione che dispone la produzione di prove elettroniche, emessa o convalidata da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 2, 4 e 5, e rivolta a uno stabilimento designato o a un rappresentante legale di un prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione, qualora tale stabilimento designato o rappresentante legale sia ubicato in un altro Stato membro vincolato dal presente regolamento; |
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2) |
«ordine europeo di conservazione»: la decisione che dispone la conservazione di prove elettroniche ai fini di una richiesta di produzione successiva, e che è emessa o convalidata da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5, e rivolta a uno stabilimento designato o a un rappresentante legale di un prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione, qualora tale stabilimento designato o rappresentante legale sia ubicato in un altro Stato membro vincolato dal presente regolamento; |
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3) |
«prestatore di servizi»: la persona fisica o giuridica che fornisce una o più delle seguenti categorie di servizi, ad eccezione dei servizi finanziari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (30):
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|
4) |
«offerta di servizi nell'Unione»:
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|
5) |
«stabilimento»: un'entità che esercita effettivamente un'attività economica a tempo indeterminato, con un'infrastruttura stabile a partire dalla quale è svolta l'attività di prestazione di servizi o è gestita l'attività; |
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6) |
«stabilimento designato»: uno stabilimento dotato di personalità giuridica designato per iscritto da un prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro che partecipa a uno strumento giuridico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2023/1544, ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva; |
|
7) |
«rappresentante legale»: una persona fisica o giuridica nominata per iscritto da un prestatore di servizi non stabilito in uno Stato membro che partecipa a uno strumento giuridico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2023/1544, ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva; |
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8) |
«prove elettroniche»: i dati relativi agli abbonati, i dati sul traffico o i dati relativi al contenuto conservati in formato elettronico da o per conto di un prestatore di servizi al momento della ricezione, di un certificato di ordine europeo di produzione (EPOC) o di un certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR); |
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9) |
«dati relativi agli abbonati»: i dati detenuti da un prestatore di servizi relativi all'abbonamento ai suoi servizi, riguardanti:
|
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10) |
«dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente»: gli indirizzi IP e, se necessario, le porte sorgenti e le marche temporali pertinenti, vale a dire la data e l'ora, o gli equivalenti tecnici di tali identificativi e le informazioni connesse, se richiesto dalle autorità di contrasto o dalle autorità giudiziarie al solo scopo di identificare l'utente in una specifica indagine penale; |
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11) |
«dati sul traffico»: i dati riguardanti la fornitura di un servizio offerto da un prestatore di servizi, che servono per fornire informazioni di contesto o supplementari sul servizio e che sono generati o trattati da un sistema di informazione del prestatore di servizi, come la fonte e il destinatario di un messaggio o altro tipo di interazione, sull'ubicazione del dispositivo, la data, l'ora, la durata, le dimensioni, il percorso, il formato, il protocollo usato e il tipo di compressione, e altre comunicazioni elettroniche e i dati, diversi dai dati relativi agli abbonati, relativi all'inizio e alla fine di una sessione di accesso utente a un servizio, come la data e l'ora d'uso, la connessione al servizio (log-in) e la disconnessione (log-off) dal medesimo; |
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12) |
«dati relativi al contenuto»: qualsiasi dato in formato digitale, come testo, voce, video, immagini o suono, diverso dai dati relativi agli abbonati o dai dati sul traffico; |
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13) |
«sistema di informazione»: un sistema di informazione quale definito all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31); |
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14) |
«Stato di emissione»: lo Stato membro nel quale è emesso l'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione; |
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15) |
«autorità di emissione»: l'autorità competente nello Stato di emissione che, a norma dell'articolo 4, può emettere un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione; |
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16) |
«Stato di esecuzione»: lo Stato membro nel quale lo stabilimento designato è stabilito o il rappresentante legale risiede e a cui l'ordine europeo di produzione e un EPOC o l'ordine europeo di conservazione e un EPOC-PR sono trasmessi dall'autorità di emissione ai fini della notifica o ai fini dell'esecuzione in conformità del presente regolamento; |
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17) |
«autorità di esecuzione»: l'autorità dello Stato di esecuzione che, conformemente al diritto nazionale di tale Stato, è competente a ricevere un ordine europeo di produzione e un EPOC o un ordine europeo di conservazione e un EPOC-PR trasmessi dall'autorità di emissione ai fini della notifica o dell'esecuzione in conformità del presente regolamento; |
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18) |
«caso di emergenza»: una situazione in cui sussiste una minaccia imminente per la vita, l'integrità fisica o la sicurezza di una persona, o per un'infrastruttura critica, quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2008/114/CE, il cui danneggiamento o la cui distruzione comporterebbe una minaccia imminente per la vita, l'integrità fisica o la sicurezza di una persona, anche attraverso un grave danno alla fornitura di beni essenziali alla popolazione o all'esercizio delle funzioni fondamentali dello Stato; |
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19) |
«titolare del trattamento»: il titolare del trattamento quale definito all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679; |
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20) |
«responsabile del trattamento»: il responsabile del trattamento quale definito all'articolo 4, punto 8), del regolamento (UE) 2016/679; |
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21) |
«sistema informatico decentrato»: una rete di sistemi informatici e punti di accesso interoperabili che opera sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro ovvero di ciascuna agenzia o di ciascun organo dell'Unione e che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni. |
CAPO II
ORDINE EUROPEO DI PRODUZIONE, ORDINE EUROPEO DI CONSERVAZIONE E CERTIFICATI
Articolo 4
Autorità di emissione
1. Un ordine europeo di produzione per ottenere dati relativi agli abbonati o per ottenere dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente, quali definiti all'articolo 3, punto 10), può essere emesso solamente da:
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a) |
un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato; o |
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b) |
qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale; in tal caso, l'ordine europeo di produzione è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un ordine europeo di produzione ai sensi del presente regolamento, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione. |
2. Un ordine europeo di produzione per ottenere dati sul traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente, quali definiti all'articolo 3, punto 10), o per ottenere dati relativi al contenuto può essere emesso solamente da:
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a) |
un giudice, un organo giurisdizionale o un magistrato inquirente competente nel caso interessato; o |
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b) |
qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale; in tal caso, l'ordine europeo di produzione è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un ordine europeo di produzione ai sensi del presente regolamento, da un giudice, un organo giurisdizionale o un magistrato inquirente nello Stato di emissione. |
3. Un ordine europeo di conservazione relativo a dati di qualsiasi categoria può essere emesso solamente da:
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a) |
un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato; o |
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b) |
qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale; in tal caso, l'ordine europeo di conservazione è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un ordine europeo di conservazione ai sensi del presente regolamento, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione. |
4. Laddove un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione sia stato convalidato da un'autorità giudiziaria a norma del paragrafo 1, lettera b), del paragrafo 2, lettera b) o del paragrafo 3, lettera b), tale autorità può anche essere considerata l'autorità di emissione ai fini della trasmissione dell'EPOC e dell'EPOC-PR.
5. In un caso di emergenza debitamente accertato, quale definito all'articolo 3, punto 18), le autorità competenti di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo possono eccezionalmente emettere un ordine europeo di produzione per i dati relativi agli abbonati o per i dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente, quali definiti all'articolo 3, punto 10), o un ordine europeo di conservazione, senza previa convalida dell’ordine interessato, qualora la convalida non possa essere ottenuta in tempo utile e qualora tali autorità possano emettere un ordine in un caso interno analogo senza previa convalida. L'autorità di emissione chiede la convalida ex post dell'ordine in questione, senza indebito ritardo, al più tardi entro 48 ore. Qualora tale convalida ex post dell'ordine in questione non sia concessa, l'autorità di emissione ritira immediatamente l'ordine e cancella o limita in altro modo l'uso dei dati ottenuti.
6. Ciascuno Stato membro può designare una o più autorità centrali responsabili della trasmissione amministrativa degli EPOC e degli EPOC-PR, degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione nonché delle notifiche, come pure della ricezione dei dati e delle notifiche e della trasmissione dell'altra corrispondenza ufficiale relativa a tali certificati od ordini.
Articolo 5
Condizioni di emissione dell'ordine europeo di produzione
1. L'autorità di emissione può emettere un ordine europeo di produzione laddove siano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente articolo.
2. L'ordine europeo di produzione è necessario e proporzionato ai fini del procedimento di cui all'articolo 2, paragrafo 3, tenuto conto dei diritti della persona oggetto di indagini o imputata, e può essere emesso solo se un ordine dello stesso tipo avrebbe potuto essere emesso alle stesse condizioni in un caso interno analogo.
3. L'ordine europeo di produzione per ottenere dati relativi agli abbonati o per ottenere dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente, quali definiti all'articolo 3, punto 10), può essere emesso per qualsiasi reato e per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva di almeno quattro mesi, a seguito di un procedimento penale, irrogata con decisione non pronunciata in contumacia, nei casi in cui la persona condannata è latitante.
4. Un ordine europeo di produzione per ottenere dati sul traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente, quali definiti all'articolo 3, punto 10), del presente regolamento, o per ottenere dati relativi al contenuto è emesso solo:
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a) |
per i reati punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima di almeno tre anni; oppure |
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b) |
per i seguenti reati, se commessi in tutto o in parte a mezzo di un sistema di informazione:
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c) |
per i reati definiti agli articoli da 3 a 12 e all'articolo 14 della direttiva (UE) 2017/541; |
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d) |
per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva di almeno quattro mesi, a seguito di un procedimento penale, irrogata con decisione non pronunciata in contumacia, nei casi in cui la persona condannata è latitante, per i reati di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo. |
5. L'ordine europeo di produzione contiene le informazioni seguenti:
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a) |
i dati relativi all'autorità di emissione e, laddove applicabile, all'autorità di convalida; |
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b) |
il destinatario dell'ordine europeo di produzione, di cui all'articolo 7; |
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c) |
l'utente, tranne quando l'unico fine dell'ordine è identificare l'utente, o qualsiasi altro identificativo univoco come il nome utente, l'identificativo di accesso o il nome dell'account per determinare i dati richiesti; |
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d) |
la categoria di dati richiesti quale definita all'articolo 3, punti da 9) a 12); |
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e) |
se del caso, l'intervallo di tempo dei dati di cui è richiesta la produzione; |
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f) |
le disposizioni di diritto penale applicabili dello Stato di emissione; |
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g) |
nei casi di emergenza, quali definiti all'articolo 3, punto 18), i motivi debitamente giustificati dell'emergenza; |
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h) |
se l'ordine europeo di produzione è rivolto direttamente al prestatore di servizi che conserva o altrimenti tratta i dati per conto del titolare del trattamento, la conferma che le condizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono soddisfatte; |
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i) |
i motivi per stabilire che l'ordine europeo di produzione soddisfi le condizioni di necessità e proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 2; |
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j) |
una descrizione sommaria del caso. |
6. Un ordine europeo di produzione è rivolto al prestatore di servizi che agisce in qualità di titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.
In via eccezionale, l'ordine europeo di produzione può essere rivolto direttamente al prestatore di servizi che conserva o tratta i dati per conto del titolare del trattamento, se:
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a) |
il titolare del trattamento non può essere identificato nonostante i ragionevoli sforzi da parte dell'autorità di emissione; oppure |
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b) |
rivolgersi al titolare del trattamento potrebbe pregiudicare l'indagine. |
7. A norma del regolamento (UE) 2016/679 il responsabile del trattamento che conserva o altrimenti tratta i dati per conto del titolare del trattamento informa il titolare del trattamento in merito alla produzione dei dati, a meno che l'autorità di emissione non abbia chiesto al prestatore di servizi di astenersi dall'informare il titolare del trattamento, per il tempo necessario e proporzionato, al fine di non ostacolare il procedimento penale pertinente. In tal caso, l'autorità di emissione indica nel fascicolo i motivi del ritardo nell'informare il titolare del trattamento. È inoltre aggiunta una breve motivazione nell'EPOC.
8. Qualora i dati siano conservati o altrimenti trattati nell'ambito di un'infrastruttura fornita da un prestatore di servizi a un'autorità pubblica, è possibile emettere un ordine europeo di produzione solo se l'autorità pubblica per la quale i dati sono conservati o altrimenti trattati si trova nello Stato di emissione.
9. Nei casi in cui i dati protetti dal segreto professionale a norma del diritto dello Stato di emissione sono conservati o altrimenti trattati da un prestatore di servizi nell'ambito di un'infrastruttura fornita a professionisti coperti dal segreto professionale, nella loro veste commerciale, è possibile emettere un ordine europeo di produzione per l'acquisizione dei dati sul traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente ai sensi dell'articolo 3, punto 10), o per l'acquisizione dei dati sul contenuto solo se:
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a) |
il professionista coperto dal segreto professionale risiede nello Stato di emissione; |
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b) |
rivolgersi al professionista coperto dal segreto professionale potrebbe pregiudicare l'indagine; oppure |
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c) |
il segreto professionale è stato revocato conformemente al diritto applicabile. |
10. Se l'autorità di emissione ha motivo di ritenere che i dati relativi al traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente ai sensi dell'articolo 3, punto 10), o i dati relativi al contenuto richiesti dall'ordine europeo di produzione siano protetti con immunità o privilegi riconosciuti dal diritto dello Stato di esecuzione, o che tali dati siano soggetti in tale Stato a norme in materia di determinazione e limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, essa può chiedere chiarimenti prima di emettere l'ordine europeo di produzione, anche consultando le autorità competenti dello Stato di esecuzione, direttamente o tramite Eurojust o la Rete giudiziaria europea.
L'autorità di emissione non emette un ordine europeo di produzione se ritiene che i dati richiesti relativi al traffico, ad eccezione dei dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente quali definiti all'articolo 3, punto 10), o i dati relativi al contenuto siano protetti con immunità o privilegi riconosciuti dal diritto dello Stato di esecuzione, o che tali dati siano soggetti in detto Stato a norme in materia di determinazione e limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione.
Articolo 6
Condizioni di emissione dell'ordine europeo di conservazione
1. L'autorità di emissione può emettere un ordine europeo di conservazione laddove siano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente articolo. L'articolo 5, paragrafo 8, si applica mutatis mutandis.
2. Un ordine europeo di conservazione deve essere necessario e proporzionato al fine di impedire la rimozione, la cancellazione o la modifica di dati in vista della presentazione di una successiva richiesta di produzione dei medesimi tramite l'assistenza giudiziaria, un ordine europeo d’indagine (OEI) o un ordine europeo di produzione, tenendo conto dei diritti della persona oggetto di indagini o imputata.
3. Un ordine europeo di conservazione può essere emesso per tutti i reati, laddove avrebbe potuto essere emesso alle stesse condizioni in un caso interno analogo, e per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva di almeno quattro mesi, a seguito di un procedimento penale, irrogata con decisione non pronunciata in contumacia, nei casi in cui la persona condannata è latitante.
4. L'ordine europeo di conservazione contiene le informazioni seguenti:
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a) |
i dati relativi all'autorità di emissione e, laddove applicabile, all'autorità di convalida; |
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b) |
il destinatario dell'ordine europeo di conservazione, di cui all'articolo 7; |
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c) |
l'utente, tranne quando l'unico fine dell'ordine è identificare l'utente, o qualsiasi altro identificativo univoco come il nome utente, l'identificativo di accesso o il nome dell'account per determinare i dati di cui è richiesta la conservazione; |
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d) |
la categoria di dati richiesti quale definita all'articolo 3, punti da 9) a 12); |
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e) |
se del caso, l'intervallo di tempo dei dati di cui è richiesta la conservazione; |
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f) |
le disposizioni di diritto penale applicabili dello Stato di emissione; |
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g) |
i motivi per stabilire che l'ordine europeo di conservazione soddisfi le condizioni di necessità e proporzionalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo. |
Articolo 7
Destinatari degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione
1. Gli ordini europei di produzione e gli ordini europei di conservazione sono rivolti direttamente a uno stabilimento designato o a un rappresentante legale del prestatore di servizi interessato.
2. In via eccezionale, nei casi di emergenza quali definiti all'articolo 3, punto 18), qualora lo stabilimento designato o il rappresentante legale di un prestatore di servizi non reagisca a un EPOC o a un EPOC-PR entro i termini, tale EPOC o EPOC-PR può essere rivolto a qualsiasi altro stabilimento o rappresentante legale del prestatore di servizi nell'Unione.
Articolo 8
Notifica all'autorità di esecuzione
1. Qualora un ordine europeo di produzione sia emesso per ottenere dati sul traffico, fatta eccezione per i dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente ai sensi dell'articolo 3, punto 10), o per ottenere dati relativi al contenuto, l'autorità di emissione ne dà notifica all'autorità di esecuzione trasmettendole l'EPOC contestualmente alla trasmissione dell'EPOC al destinatario conformemente all’articolo 9, paragrafi 1 e 2.
2. Il paragrafo 1 non si applica se, al momento dell'emissione dell'ordine, l'autorità di emissione ha fondati motivi di ritenere che:
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a) |
il reato sia stato commesso, sia in atto o sia suscettibile di essere commesso nello Stato di emissione; e |
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b) |
la persona i cui dati sono richiesti risieda nello Stato di emissione. |
3. Nel trasmettere l'EPOC all'autorità di esecuzione, come indicato al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità di emissione include, se del caso, tutte le informazioni supplementari che potrebbero essere necessarie per valutare la possibilità di far valere un motivo di rifiuto a norma dell'articolo 12.
4. La notifica all'autorità di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha effetto sospensivo sugli obblighi del destinatario di cui all'articolo 10, paragrafo 2, tranne nei casi di emergenza quali definiti all'articolo 3, punto 18).
Articolo 9
Certificato di ordine europeo di produzione (EPOC) e certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR)
1. L'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione è trasmesso al destinatario quale definito all'articolo 7 mediante un EPOC o un EPOC-PR, rispettivamente.
L'autorità di emissione o, se del caso, l'autorità di convalida completa l'EPOC che figura all'allegato I o l'EPOC-PR che figura all'allegato II, lo firma e certifica che le informazioni in esso contenute sono accurate e corrette.
2. L'EPOC contiene le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettere da a) a h), comprese informazioni sufficienti a permettere al destinatario di identificare e contattare l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione, se necessario.
Qualora sia prevista una notifica all'autorità di esecuzione a norma dell'articolo 8, l'EPOC trasmesso a tale autorità contiene le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettere da a) a j).
3. L'EPOC-PR contiene le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettere da a) a f), comprese informazioni sufficienti a permettere al destinatario di identificare e contattare l'autorità di emissione.
4. Se necessario, l'EPOC o l'EPOC-PR è tradotto in una lingua ufficiale dell'Unione accettata dal destinatario come previsto dall’articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1544. Qualora il prestatore di servizi non abbia specificato alcuna lingua, l'EPOC o l'EPOC-PR è tradotto in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento designato o il rappresentante legale del prestatore di servizi.
Qualora sia prevista una notifica all'autorità di esecuzione a norma dell'articolo 8, l'EPOC da trasmettere a tale autorità è tradotto in una lingua ufficiale dello Stato di esecuzione o in un'altra lingua ufficiale dell'Unione accettata da tale Stato.
Articolo 10
Esecuzione dell'EPOC
1. Quando riceve un EPOC il destinatario agisce tempestivamente per conservare i dati.
2. Qualora sia prevista una notifica all'autorità di esecuzione a norma dell'articolo 8 e tale autorità non abbia fatto valere alcun motivo di rifiuto a norma dell'articolo 12 entro 10 giorni dalla ricezione dell'EPOC, il destinatario provvede affinché i dati richiesti siano trasmessi direttamente all'autorità di emissione o alle autorità di contrasto, come indicato nell'EPOC, al termine di tale periodo di 10 giorni. Se l'autorità di esecuzione conferma all'autorità di emissione e al destinatario, già prima della scadenza di tale termine di 10 giorni, che non farà valere motivi di rifiuto, il destinatario agisce quanto prima dopo tale conferma e al più tardi al termine del periodo di 10 giorni.
3. Qualora non sia prevista una notifica all'autorità di esecuzione a norma dell'articolo 8, quando riceve un EPOC il destinatario provvede affinché i dati richiesti siano trasmessi direttamente all'autorità di emissione o alle autorità di contrasto, come indicato nell'EPOC, entro 10 giorni dalla sua ricezione.
4. In caso di emergenza, il destinatario trasmette i dati richiesti senza indebito ritardo, al più tardi entro otto ore dalla ricezione dell'EPOC. Qualora sia prevista una notifica all'autorità di esecuzione a norma dell'articolo 8, quest'ultima può, se decide di far valere un motivo di rifiuto a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, senza indugio e al più tardi entro 96 ore dalla ricezione della notifica, notificare all'autorità di emissione e al destinatario che essa si oppone all'uso dei dati o che i dati possono essere utilizzati solo alle condizioni da essa specificate. Se l'autorità di esecuzione fa valere un motivo di rifiuto e se i dati sono già stati trasmessi dal destinatario all'autorità di emissione, quest'ultima cancella i dati o ne limita in altro modo l'uso oppure, nel caso in cui l'autorità di esecuzione abbia specificato condizioni, rispetta tali condizioni quando utilizza i dati.
5. Qualora il destinatario ritenga, sulla base delle sole informazioni contenute nell'EPOC, che l'esecuzione dell'EPOC possa interferire con le immunità o i privilegi o con le norme sulla determinazione o la limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, a norma del diritto dello Stato di esecuzione, ne informa l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione utilizzando il modulo di cui all'allegato III.
Qualora non abbia avuto luogo alcuna notifica all'autorità di esecuzione a norma dell'articolo 8, l'autorità di emissione tiene conto delle informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo e decide, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità di esecuzione, se ritirare, adattare o mantenere l'ordine europeo di produzione.
Qualora abbia avuto luogo una notifica all'autorità di esecuzione a norma dell'articolo 8, l'autorità di emissione tiene conto delle informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo e decide se ritirare, adattare o mantenere l'ordine europeo di produzione. L'autorità di esecuzione può decidere di far valere i motivi di rifiuto di cui all'articolo 12.
6. Se non può ottemperare al suo obbligo di produrre i dati richiesti perché l'EPOC è incompleto o contiene errori manifesti o informazioni insufficienti per eseguirlo, il destinatario ne informa senza indebito ritardo l'autorità di emissione e, qualora abbia avuto luogo una notifica all'autorità di esecuzione a norma dell'articolo 8, l'autorità di esecuzione specificata nell'EPOC e chiede chiarimenti, usando il modulo di cui all'allegato III. Nel contempo, il destinatario comunica all'autorità di emissione se è stato o meno possibile procedere all'identificazione dei dati richiesti e alla conservazione di tali dati conformemente al paragrafo 9 del presente articolo.
L'autorità di emissione reagisce tempestivamente, al più tardi entro cinque giorni dalla ricezione del modulo. Il destinatario garantisce di poter ricevere i chiarimenti necessari o qualsiasi rettifica fornita dall'autorità di emissione al fine di poter adempiere ai propri obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4. Gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 non si applicano finché l'autorità di emissione o l'autorità di esecuzione non fornisce tali chiarimenti o rettifiche.
7. Qualora non possa ottemperare al suo obbligo di produrre i dati richiesti per impossibilità materiale dovuta a circostanze che non gli possono essere imputate, il destinatario ne informa senza indebito ritardo l'autorità di emissione e, qualora abbia avuto luogo una notifica all'autorità di esecuzione a norma dell'articolo 8, l'autorità di esecuzione specificata nell'EPOC e spiega i motivi di tale impossibilità materiale, usando il modulo di cui all'allegato III. Ove l'autorità di emissione concluda che tale impossibilità sussiste, essa informa il destinatario e, qualora abbia avuto luogo una notifica all'autorità di esecuzione a norma dell'articolo 8, l'autorità di esecuzione, che l'EPOC non deve più essere eseguito.
8. In tutti i casi in cui, per motivi diversi da quelli di cui ai paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo, non fornisce i dati richiesti, non li fornisce in maniera esaustiva o non li fornisce entro il termine specificato, il destinatario, senza indebito ritardo e al più tardi entro i termini di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, comunica tali motivi all'autorità di emissione e, qualora abbia avuto luogo una notifica all'autorità di esecuzione a norma dell'articolo 8, all'autorità di esecuzione specificata nell'EPOC, usando il modulo di cui all'allegato III. L'autorità di emissione riesamina l'ordine europeo di produzione alla luce delle informazioni fornite dal destinatario e, se necessario, fissa a quest'ultimo un nuovo termine per la produzione dei dati.
9. I dati sono conservati, per quanto possibile, fino alla loro produzione, indipendentemente dal fatto che la produzione sia richiesta in ultima istanza sulla base di un ordine europeo di produzione precisato e del relativo EPOC o attraverso altri canali, quali l'assistenza giudiziaria, o fino al ritiro dell'ordine europeo di produzione.
Qualora la produzione e la conservazione dei dati non siano più necessarie, l'autorità di emissione e, ove applicabile ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, l'autorità di esecuzione, ne informa il destinatario senza indebito ritardo.
Articolo 11
Esecuzione dell'EPOC-PR
1. Quando riceve un EPOC-PR il destinatario provvede, senza indebito ritardo, a conservare i dati richiesti. L'obbligo di conservare i dati cessa dopo 60 giorni, a meno che l'autorità di emissione confermi, usando il modulo di cui all'allegato V, che è stata emessa una successiva richiesta di produzione. Durante tale periodo di 60 giorni l'autorità di emissione, usando il modulo di cui all'allegato VI, può prorogare la durata dell'obbligo di conservare i dati di un ulteriore periodo di 30 giorni, se necessario per consentire l'emissione di una successiva richiesta di produzione.
2. Qualora, durante il periodo di conservazione di cui al paragrafo 1 l'autorità di emissione confermi che è stata emessa una successiva richiesta di produzione, il destinatario conserva i dati per tutto il tempo necessario per la loro produzione una volta ricevuta la successiva richiesta di produzione.
3. Qualora la conservazione non fosse più necessaria, l'autorità di emissione ne informa il destinatario senza indebito ritardo e l'obbligo di conservazione sulla base dell'ordine europeo di conservazione cessa di sussistere.
4. Qualora ritenga, sulla base delle sole informazioni contenute nell'EPOC-PR, che l'esecuzione dell'EPOC-PR possa interferire con le immunità o i privilegi o con le norme sulla determinazione o la limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, a norma del diritto dello Stato di esecuzione, il destinatario ne informa l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione usando il modulo di cui all'allegato III.
L'autorità di emissione tiene conto delle informazioni di cui al primo comma e decide, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità di esecuzione, se ritirare, adattare o mantenere l'ordine europeo di conservazione.
5. Qualora non possa ottemperare al suo obbligo di conservare i dati richiesti perché l'EPOC-PR è incompleto o contiene errori manifesti o informazioni insufficienti per eseguirlo, il destinatario ne informa senza indebito ritardo l'autorità di emissione specificata nell'EPOC-PR e chiede chiarimenti, usando il modulo di cui all'allegato III.
L'autorità di emissione reagisce tempestivamente, al più tardi entro cinque giorni dalla ricezione del modulo. Il destinatario garantisce di poter ricevere i chiarimenti necessari o qualsiasi rettifica fornita dall'autorità di emissione al fine di poter adempiere ai propri obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. In mancanza di reazione da parte dell'autorità di emissione entro il termine di cinque giorni, il prestatore di servizi è esonerato dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2.
6. Qualora non possa ottemperare al suo obbligo di conservare i dati richiesti per impossibilità materiale dovuta a circostanze che non gli possono essere imputate, il destinatario ne informa senza indebito ritardo l'autorità di emissione specificata nell'EPOC-PR e spiega i motivi di tale impossibilità materiale, usando il modulo di cui all'allegato III. Qualora l'autorità di emissione concluda che tale impossibilità sussiste, essa informa il destinatario che l'EPOC-PR non deve più essere eseguito.
7. In tutti i casi in cui, per motivi diversi da quelli di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, non conserva i dati richiesti, il destinatario comunica tali motivi all'autorità di emissione senza indebito ritardo, usando il modulo di cui all'allegato III. L'autorità di emissione riesamina l'ordine europeo di conservazione alla luce della giustificazione fornita dal destinatario.
Articolo 12
Motivi di rifiuto degli ordini europei di produzione
1. Qualora l'autorità di emissione abbia notificato l'autorità di esecuzione a norma dell'articolo 8 e fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 3, il prima possibile e comunque entro 10 giorni dalla ricezione della notifica, o, in casi di emergenza, al più tardi entro 96 ore dalla ricezione, l'autorità di esecuzione valuta le informazioni indicate nell'ordine e, se del caso, fa valere uno o più dei seguenti motivi di rifiuto:
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a) |
i dati richiesti sono protetti da immunità o privilegi riconosciuti dal diritto dello Stato di esecuzione, che impediscono l'esecuzione o l’applicazione dell'ordine, o i dati richiesti sono disciplinati da norme sulla determinazione o la limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, che impediscono l'esecuzione dell'ordine; |
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b) |
in situazioni eccezionali, sussistono validi motivi di ritenere, sulla base di elementi concreti e oggettivi, che l'esecuzione o l’applicazione dell'ordine comporterebbe, nelle particolari circostanze del caso, una violazione manifesta di un pertinente diritto fondamentale sancito dall'articolo 6 TUE e dalla Carta. |
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c) |
l'esecuzione dell'ordine sarebbe contraria al principio ne bis in idem; |
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d) |
la condotta riguardo alla quale è stato emesso l'ordine non costituisce reato in base al diritto dello Stato di esecuzione, a meno che riguardi un reato elencato nelle categorie di reati figuranti all'allegato IV, come indicato dall'autorità di emissione nell'EPOC, qualora sia punibile nello Stato di emissione con una pena o una misura di sicurezza detentiva della durata massima di almeno tre anni. |
2. Qualora faccia valere un motivo di rifiuto a norma del paragrafo 1, l'autorità di esecuzione ne informa il destinatario e l'autorità di emissione. Il destinatario interrompe l'esecuzione dell'ordine europeo di produzione e non trasferisce i dati, e l'autorità di emissione ritira l'ordine.
3. Prima di decidere di far valere un motivo di rifiuto, l'autorità di esecuzione notificata a norma dell'articolo 8 contatta l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo appropriato per discutere le misure opportune da adottare. Su tale base, l'autorità di emissione può decidere di adattare o di ritirare l'ordine europeo di produzione. Qualora, a seguito di tali discussioni, non sia raggiunta alcuna soluzione, l'autorità di esecuzione notificata a norma dell'articolo 8 può decidere di far valere motivi di rifiuto dell'ordine europeo di produzione e informarne di conseguenza l'autorità di emissione e il destinatario.
4. Qualora decida di far valere motivi di rifiuto a norma del paragrafo 1, l'autorità di esecuzione può indicare se si oppone al trasferimento di tutti i dati richiesti nell'ordine europeo di produzione o se i dati possono essere trasferiti o utilizzati solo parzialmente alle condizioni specificate dall'autorità di esecuzione.
5. Se la revoca dell'immunità o del privilegio di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo compete a un'autorità dello Stato di esecuzione, l'autorità di emissione può chiedere all'autorità di esecuzione notificata a norma dell'articolo 8 di contattare tale autorità dello Stato di esecuzione per chiederle di esercitare senza indugio tale potere. Se la revoca dell'immunità o del privilegio compete a un'autorità di un altro Stato membro o di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'autorità di emissione può chiedere all'autorità interessata di esercitare il suo potere di revoca.
Articolo 13
Informazioni all'utente e riservatezza
1. L'autorità di emissione informa senza indebito ritardo la persona i cui dati sono richiesti in merito alla produzione di dati sulla base di un ordine europeo di produzione.
2. Conformemente al diritto nazionale dello Stato di emissione, l'autorità di emissione può ritardare o limitare l'informazione, o omettere di informare, la persona i cui dati sono richiesti, nella misura e per tutto il tempo in cui sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680, nel qual caso l'autorità di emissione indica nel fascicolo i motivi del ritardo, della limitazione o dell'omissione. È inoltre aggiunta una breve motivazione nell'EPOC.
3. Nell'informare la persona i cui dati sono richiesti come indicato al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità di emissione include informazioni sui mezzi di ricorso disponibili ai sensi dell'articolo 18.
4. I destinatari e, se diversi, i prestatori di servizi adottano le necessarie misure operative e tecniche all'avanguardia per garantire la riservatezza, la segretezza e l'integrità dell'EPOC o dell'EPOC-PR e dei dati prodotti o conservati.
Articolo 14
Rimborso delle spese
1. Laddove tale possibilità sia prevista dal diritto nazionale dello Stato di emissione per gli ordini interni in situazioni analoghe, il prestatore di servizi può chiedere allo Stato di emissione il rimborso delle sue spese, conformemente al diritto nazionale di tale Stato. Gli Stati membri comunicano le proprie norme interne di rimborso alla Commissione, che le rende pubbliche.
2. Il presente articolo non si applica al rimborso dei costi del sistema informatico decentrato di cui all'articolo 25.
CAPO III
SANZIONI ED ESECUZIONE
Articolo 15
Sanzioni
1. Fatti salvi i diritti nazionali che prevedono l'irrogazione di sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni pecuniarie applicabili in caso di violazione degli articoli 10 e 11 e dell'articolo 13, paragrafo 4, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 10, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni pecuniarie previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri garantiscono che possano essere imposte sanzioni pecuniarie pari fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo del prestatore di servizi nell'esercizio precedente. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione senza ritardo e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
2. Fatti salvi gli obblighi in materia di protezione dei dati, i prestatori di servizi non sono ritenuti responsabili negli Stati membri per il pregiudizio causato agli utenti o a terzi derivanti esclusivamente dall'ottemperanza in buona fede a un EPOC o a un EPOC-PR.
Articolo 16
Procedura di esecuzione
1. Qualora il destinatario non ottemperi all'EPOC o all'EPOC-PR entro il termine stabilito, senza fornire motivi che siano accettati dall'autorità di emissione e, se del caso, qualora l'autorità di esecuzione non abbia fatto valere alcuno dei motivi di rifiuto previsti all'articolo 12, l'autorità di emissione può chiedere all'autorità di esecuzione di eseguire l'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione.
Ai fini dell'esecuzione di cui al primo comma, l'autorità di emissione trasferisce l'ordine in questione, il modulo di cui all'allegato III compilato dal destinatario e qualsiasi documento pertinente di cui all'articolo 19. L'autorità di emissione traduce l'ordine in questione e qualsiasi documento da trasferire in una delle lingue accettate dallo Stato di esecuzione e informa il destinatario del trasferimento.
2. Una volta ricevuta la documentazione, l'autorità di esecuzione riconosce senza ulteriori formalità e adotta le misure necessarie per l'esecuzione di:
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a) |
un ordine europeo di produzione, a meno che ritenga che si applichi uno dei motivi di cui al paragrafo 4; oppure |
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b) |
un ordine europeo di conservazione, a meno che ritenga che si applichi uno dei motivi di cui al paragrafo 5. |
L'autorità di esecuzione adotta una decisione sul riconoscimento dell'ordine in questione senza indebito ritardo e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione di tale ordine.
3. L'autorità di esecuzione ingiunge formalmente ai destinatari di ottemperare ai loro obblighi pertinenti e informa i destinatari di quanto segue:
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a) |
la possibilità di obiettare all'esecuzione dell'ordine in questione invocando uno o più dei motivi di cui al paragrafo 4, lettere da a) a f), o al paragrafo 5, lettere da a) a e); |
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b) |
le sanzioni applicabili in caso di inottemperanza; e |
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c) |
il termine per l'ottemperanza o l'obiezione. |
4. L'esecuzione dell'ordine europeo di produzione può essere negata solo per uno o più dei motivi seguenti:
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a) |
l'ordine europeo di produzione non è stato emesso o convalidato da un'autorità di emissione conformemente all'articolo 4; |
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b) |
l'ordine europeo di produzione non è stato emesso in relazione a un reato di cui all'articolo 5, paragrafo 4; |
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c) |
il destinatario non ha potuto ottemperare all'EPOC per impossibilità materiale dovuta a circostanze che non possono essergli imputate, o perché l'EPOC contiene errori manifesti; |
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d) |
l'ordine europeo di produzione non riguarda dati conservati dal prestatore di servizi o per suo conto al momento della ricezione dell'EPOC; |
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e) |
il servizio esula dall'ambito di applicazione del presente regolamento; |
|
f) |
i dati richiesti sono protetti da immunità o privilegi concessi a norma del diritto dello Stato di esecuzione o i dati richiesti sono disciplinati da norme sulla determinazione o la limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, che impediscono l'esecuzione o l’applicazione dell'ordine europeo di produzione; |
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g) |
in situazioni eccezionali, dalle sole informazioni contenute nell'EPOC risulta che sussistono fondati motivi per ritenere, sulla base di elementi concreti e oggettivi, che l'esecuzione dell'ordine europeo di produzione comporterebbe, nelle circostanze particolari del caso di specie, una violazione manifesta di un diritto fondamentale pertinente sancito dall'articolo 6 TUE e dalla Carta. |
5. L'esecuzione dell'ordine europeo di conservazione può essere negata solo per uno o più dei motivi seguenti:
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a) |
l'ordine europeo di produzione non è stato emesso o convalidato da un'autorità di emissione conformemente all'articolo 4; |
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b) |
il destinatario non ha potuto ottemperare all'EPOC per impossibilità materiale dovuta a circostanze che non possono essergli imputate, o perché l'EPOC contiene errori manifesti; |
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c) |
l'ordine europeo di conservazione non riguarda dati conservati dal prestatore di servizi o per suo conto al momento della ricezione dell'EPOC-PR; |
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d) |
il servizio esula dall'ambito di applicazione del presente regolamento; |
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e) |
i dati richiesti sono protetti da immunità o privilegi concessi a norma del diritto dello Stato di esecuzione o i dati richiesti sono disciplinati da norme sulla determinazione o la limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, che impediscono l'esecuzione dell'ordine europeo di conservazione; |
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f) |
in situazioni eccezionali, dalle sole informazioni contenute nell'EPOC-PR risulta che sussistono fondati motivi per ritenere, sulla base di elementi concreti e oggettivi, che l'esecuzione dell'ordine europeo di conservazione comporterebbe, nelle circostanze particolari del caso di specie, una violazione manifesta di un diritto fondamentale pertinente sancito dall'articolo 6 TUE e dalla Carta. |
6. In caso di obiezione del destinatario di cui al paragrafo 3, lettera a), l'autorità di esecuzione decide se eseguire o meno l'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione sulla base di qualsiasi informazioni fornite dal destinatario e, se necessario, delle informazioni supplementari ottenute dall'autorità di emissione in conformità del paragrafo 7.
7. Prima di decidere di non riconoscere o di non eseguire l'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione, conformemente ai paragrafi 2 o 6 rispettivamente, l'autorità di esecuzione consulta l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo appropriato. Se del caso, chiede ulteriori informazioni all'autorità di emissione. L'autorità di emissione risponde alla richiesta entro cinque giorni lavorativi.
8. L'autorità di esecuzione comunica immediatamente tutte le sue decisioni all'autorità di emissione e al destinatario.
9. Se ottiene i dati richiesti tramite un ordine europeo di produzione dal destinatario, l'autorità di esecuzione trasmette tali dati all'autorità di emissione senza indebito ritardo.
10. Se il destinatario non ottempera agli obblighi derivanti da un ordine europeo di produzione o da un ordine europeo di conservazione che è stato riconosciuto e la cui esecutività è stata confermata dall'autorità di esecuzione, quest'ultima irroga una sanzione pecuniaria conformemente all'articolo 15. Contro una decisione che irroga una sanzione pecuniaria deve essere disponibile un ricorso giurisdizionale effettivo.
CAPO IV
CONFLITTI DI LEGGI E MEZZI DI RICORSO
Articolo 17
Procedura di riesame in caso di obblighi contrastanti
1. Se ritiene che l'ottemperanza all'ordine europeo di produzione sia in contrasto con un obbligo previsto dal diritto applicabile di un paese terzo, il destinatario informa l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione dei motivi per non eseguire l'ordine europeo di produzione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafi 8 e 9, utilizzando il modulo di cui all'allegato III («obiezione motivata»).
2. L'obiezione motivata contiene tutte le informazioni pertinenti sul diritto del paese terzo, sulla sua applicabilità al caso di specie e sulla natura dell'obbligo contrastante. L'obiezione motivata non può fondarsi su:
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a) |
l'assenza, nel diritto applicabile del paese terzo, di disposizioni analoghe riguardo alle condizioni, alle formalità e alle procedure di emissione di un ordine di produzione; oppure |
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b) |
il solo fatto che i dati sono conservati in un paese terzo. |
L'obiezione motivata è presentata entro 10 giorni dalla data in cui il destinatario ha ricevuto l'EPOC.
3. L'autorità di emissione riesamina l'ordine europeo di produzione sulla base dell'obiezione motivata e di ogni eventuale contributo fornito dallo Stato di esecuzione. Se intende confermarlo, ne chiede il riesame da parte dell'organo giurisdizionale competente dello Stato membro di emissione. L'esecuzione dell'ordine europeo di produzione è sospesa in attesa del completamento della procedura di riesame.
4. L'organo giurisdizionale competente valuta innanzitutto se esistano obblighi contrastanti, esaminando:
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a) |
se, in base alle circostanze specifiche del caso di specie, è applicabile il diritto del paese terzo; e |
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b) |
se il diritto del paese terzo, ove applicabile ai sensi della lettera a), se applicato alle circostanze specifiche del caso in questione, vieta la divulgazione dei dati in questione. |
5. Se ritiene che non esistano obblighi contrastanti pertinenti ai sensi dei paragrafi 1 e 4, l'organo giurisdizionale competente conferma l'ordine europeo di produzione.
6. Se accerta, sulla base dell'esame di cui al paragrafo 4, lettera b), che il diritto del paese terzo vieta la divulgazione dei dati in questione, l'organo giurisdizionale competente decide se confermare o revocare l'ordine europeo di produzione. Tale valutazione è basata in particolare sui seguenti elementi, dando al contempo particolare rilievo agli elementi di cui alle lettere a) e b):
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a) |
l'interesse tutelato dal pertinente diritto del paese terzo, compresi i diritti fondamentali e altri interessi fondamentali che impediscono la divulgazione dei dati, in particolare gli interessi di sicurezza nazionale del paese terzo; |
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b) |
il grado di collegamento tra il procedimento penale per il quale l'ordine europeo di produzione è stato emesso e una delle due giurisdizioni, risultante, tra l'altro:
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c) |
il grado di collegamento tra il prestatore di servizi e il paese terzo in questione; in tale contesto, il luogo di conservazione dei dati non è da solo sufficiente per stabilire un grado di collegamento significativo; |
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d) |
l'interesse dello Stato dell'indagine a ottenere le prove in questione, sulla base della gravità del reato e dell'importanza di acquisire le prove rapidamente; |
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e) |
le possibili conseguenze per il destinatario o per il prestatore di servizi in caso di ottemperanza all'ordine europeo di produzione, comprese le eventuali sanzioni. |
7. L'organo giurisdizionale competente può richiedere informazioni all'autorità competente del paese terzo, tenendo in considerazione la direttiva (UE) 2016/680, in particolare il suo capo V, e nella misura in cui tale richiesta non ostacoli il relativo procedimento penale. In particolare, lo Stato membro di emissione richiede informazioni all'autorità competente del paese terzo quando il conflitto degli obblighi riguarda diritti fondamentali o altri interessi fondamentali del paese terzo connessi alla sicurezza e alla difesa nazionali.
8. Se decide di revocare l'ordine europeo di produzione, l'organo giurisdizionale competente ne informa l'autorità di emissione e il destinatario. Se stabilisce che l'ordine europeo di produzione deve essere confermato, l'organo giurisdizionale competente ne informa l'autorità di emissione e il destinatario; tale destinatario deve procedere ad eseguire l'ordine europeo di produzione.
9. Ai fini delle procedure di cui al presente articolo, i termini sono calcolati in conformità del diritto nazionale dell'autorità di emissione.
10. L'autorità di emissione informa l'autorità di esecuzione dell'esito della procedura di riesame.
Articolo 18
Mezzi d'impugnazione effettivi
1. Fatti salvi ulteriori mezzi d'impugnazione disponibili ai sensi del diritto nazionale, qualsiasi persona i cui dati sono stati richiesti tramite un ordine europeo di produzione ha il diritto a un ricorso effettivo contro tale ordine. Ove sia oggetto di indagini o imputata, tale persona ha il diritto a un ricorso effettivo durante il procedimento penale in cui i dati sono utilizzati. Il diritto a mezzi d'impugnazione effettivi di cui al presente paragrafo non pregiudica il diritto di presentare ricorso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680.
2. Il diritto a mezzi d'impugnazione effettivi è esercitato dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato di emissione in conformità del diritto nazionale di tale Stato e include la possibilità di contestare la legittimità della misura, comprese la sua necessità e la sua proporzionalità, fatte salve le garanzie dei diritti fondamentali nello Stato di esecuzione.
3. Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1, sono fornite a tempo debito informazioni sulle possibilità di ricorso ai sensi del diritto nazionale e se ne garantisce l'esercizio effettivo.
4. I termini o altre condizioni per l'impugnazione sono uguali a quelli previsti in casi interni analoghi ai fini del presente regolamento e sono applicati in modo da garantire che il diritto a tale impugnazione possa essere esercitato efficacemente dalle persone interessate.
5. Fatte salve le norme procedurali nazionali, lo Stato di emissione e ogni altro Stato membro cui sono state trasmesse prove elettroniche a norma del presente regolamento assicurano che siano rispettati i diritti della difesa e di un giusto processo nel valutare le prove ottenute tramite l'ordine europeo di produzione.
CAPO V
SISTEMA INFORMATICO DECENTRATO
Articolo 19
Comunicazione digitale sicura e scambio di dati tra le autorità competenti e i prestatori di servizi e tra le autorità competenti
1. La comunicazione scritta tra le autorità competenti e gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali a norma del presente regolamento, compresi lo scambio di moduli previsti dal presente regolamento e i dati richiesti tramite un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione, ha luogo tramite il sistema informatico decentrato sicuro e affidabile («sistema informatico decentrato»).
2. Ciascuno Stato membro provvede affinché gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali dei prestatori di servizi situati in tale Stato membro abbiano accesso al sistema informatico decentrato attraverso il rispettivo sistema informatico nazionale.
3. I prestatori di servizi garantiscono che i loro stabilimenti designati o i loro rappresentanti legali possano utilizzare il sistema informatico decentrato attraverso il rispettivo sistema informatico nazionale per ricevere gli EPOC e gli EPOC-PR, possano inviare i dati richiesti all'autorità di emissione e possano comunicare in qualsiasi altro modo con l'autorità di emissione e con l'autorità di esecuzione, come previsto dal presente regolamento.
4. La comunicazione scritta tra le autorità competenti a norma del presente regolamento, compresi lo scambio di moduli previsti dal presente regolamento e i dati richiesti nell'ambito della procedura di esecuzione di cui all'articolo 16, nonché la comunicazione scritta con le agenzie o gli organismi competenti dell'Unione, sono effettuate tramite il sistema informatico decentrato.
5. Qualora la comunicazione tramite il sistema informatico decentrato in conformità dei paragrafi 1 o 4 non sia possibile a causa, ad esempio, della perturbazione del sistema informatico decentrato, della natura del materiale trasmesso, delle limitazioni tecniche quali le dimensioni dei dati, i vincoli giuridici relativi all'ammissibilità come prova dei dati richiesti o dei requisiti forensi applicabili ai dati richiesti, o a causa di circostanze eccezionali, la trasmissione è effettuata con i mezzi alternativi più appropriati, tenendo conto della necessità di garantire uno scambio di informazioni che sia rapido, sicuro e affidabile e permetta al ricevente di stabilirne l’autenticità.
6. Se la trasmissione è effettuata con mezzi alternativi di cui al paragrafo 5, l'originatore della trasmissione registra la trasmissione senza indebito ritardo nel sistema informatico decentrato, compresi, se del caso, la data e l'ora della trasmissione, il mittente e il destinatario, il nome del fascicolo e le sue dimensioni.
Articolo 20
Effetti giuridici dei documenti elettronici
I documenti trasmessi mediante comunicazione elettronica non sono privati dell'effetto giuridico né sono considerati inammissibili nelle procedure giudiziarie transfrontaliere a norma del presente regolamento per il solo fatto della loro forma elettronica.
Articolo 21
Firme e sigilli elettronici
1. Alle comunicazioni elettroniche ai sensi del presente regolamento si applica il quadro giuridico generale per l'uso di servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.
2. Qualora il documento trasmesso mediante comunicazione elettronica a norma dell'articolo 19, paragrafi 1 o 4, del presente regolamento, richieda un sigillo o una firma in conformità del presente regolamento, il documento deve contenere un sigillo elettronico qualificato o una firma elettronica qualificata, quali definiti nel regolamento (UE) n. 910/2014.
Articolo 22
Software di implementazione di riferimento
1. La Commissione è responsabile della creazione, della manutenzione e dello sviluppo del software di implementazione di riferimento che gli Stati membri possono scegliere di applicare come sistema back-end in luogo di un sistema informatico nazionale. I costi di creazione, manutenzione e sviluppo del software di implementazione di riferimento sono a carico del bilancio generale dell'Unione.
2. La Commissione fornisce, mantiene e supporta gratuitamente il software di implementazione di riferimento.
Articolo 23
Costi del sistema informatico decentrato
1. Ciascuno Stato membro sostiene i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato per i quali lo Stato membro è responsabile.
2. Ciascuno Stato membro sostiene i costi della creazione e dell'adattamento dei suoi sistemi informatici nazionali pertinenti per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.
3. Le agenzie e gli organi dell'Unione sostengono i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei componenti che costituiscono il sistema informatico decentrato soggetti alla loro competenza.
4. Ciascuna agenzia e ciascun organo dell'Unione sostiene i costi della creazione e dell'adattamento dei suoi sistemi di gestione dei casi per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.
5. I prestatori di servizi sostengono tutti i costi necessari per potersi integrare con successo nel sistema informatico decentrato o interagire con esso in altro modo.
Articolo 24
Periodo di transizione
Prima che diventi applicabile l'obbligo di effettuare comunicazioni scritte attraverso il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 19 («periodo di transizione»), la comunicazione scritta tra le autorità competenti e gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali a norma del presente regolamento avviene con i mezzi alternativi più appropriati, tenendo conto della necessità di garantire uno scambio di informazioni rapido, sicuro e affidabile. Qualora i prestatori di servizi, gli Stati membri o le agenzie o organi dell'Unione abbiano istituito piattaforme dedicate o altri canali sicuri per il trattamento delle richieste di dati da parte delle autorità giudiziarie e di contrasto, l'autorità di emissione può inoltre decidere di trasmettere un EPOC o un EPOC-CR agli stabilimenti designati o ai rappresentanti legali tramite questi canali durante il periodo di transizione.
Articolo 25
Atti di esecuzione
1. La Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari per l'istituzione e l'uso del sistema informatico decentrato ai fini del presente regolamento, stabilendo quanto segue:
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a) |
le specifiche tecniche che definiscono i metodi di comunicazione per via elettronica ai fini del sistema informatico decentrato; |
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b) |
le specifiche tecniche per i protocolli di comunicazione; |
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c) |
gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e le pertinenti misure tecniche che garantiscono le norme minime di sicurezza delle informazioni e un livello elevato di cibersicurezza per il trattamento e la comunicazione delle stesse nell'ambito del sistema informatico decentrato; |
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d) |
gli obiettivi minimi di disponibilità e i possibili requisiti tecnici correlati per i servizi forniti dal sistema informatico decentrato. |
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 26.
3. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati entro il 18 agosto 2025.
Articolo 26
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 27
Lingue
Ciascuno Stato membro può decidere in qualsiasi momento di accettare le traduzioni degli EPOC e degli EPOC-PR in una o più lingue ufficiali dell'Unione oltre alla propria lingua o lingue ufficiali e indica tale decisione in una dichiarazione scritta presentata alla Commissione. La Commissione rende disponibili le dichiarazioni a tutti gli Stati membri e alla Rete giudiziaria europea.
Articolo 28
Monitoraggio e relazioni
1. Entro il 18 agosto 2026, la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento. Il programma di monitoraggio definisce i mezzi da utilizzare per raccogliere i dati, nonché la periodicità di tali acquisizioni. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare nella raccolta e nell'analisi dei dati.
2. In ogni caso, dal 18 agosto 2026, gli Stati membri raccolgono dalle autorità pertinenti statistiche complete e registrano tali statistiche. I dati raccolti per l'anno civile precedente sono inviati alla Commissione ogni anno entro il 31 marzo e includono:
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a) |
il numero di EPOC e EPOC-PR emessi, per tipo di dati richiesti, destinatari e situazione (di emergenza o meno); |
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b) |
il numero di EPOC emessi nell'ambito di deroghe per casi di emergenza; |
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c) |
il numero di EPOC e EPOC-PR adempiuti e non adempiuti, per tipo di dati richiesti, destinatari e situazione (di emergenza o meno); |
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d) |
il numero di notifiche alle autorità di esecuzione a norma dell'articolo 8 e il numero di EPOC rifiutati, per tipo di dati richiesti, destinatari e situazione (di emergenza o meno), nonché i motivi addotti per il rifiuto; |
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e) |
per gli EPOC adempiuti, il periodo medio che intercorre tra il momento dell'emissione dell'EPOC e il momento in cui i dati sono ottenuti, per tipo di dati richiesti, destinatari e situazione (di emergenza o meno); |
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f) |
per gli EPOC-PR adempiuti, il periodo medio che intercorre tra il momento dell'emissione dell'EPOC-PR e il momento dell'emissione della successiva richiesta di produzione, per tipo di dati richiesti e destinatari; |
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g) |
il numero di ordini europei di produzione o di ordini europei di conservazione trasmessi a uno Stato di esecuzione e da questo ricevuti ai fini dell'esecuzione, per tipo di dati richiesti, destinatari e situazione (di emergenza o meno), e il numero di tali ordini adempiuti; |
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h) |
il numero di ricorsi proposti contro gli ordini europei di produzione nello Stato di emissione e nello Stato di esecuzione, per tipo di dati richiesti; |
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i) |
il numero di casi in cui non è stata concessa la convalida ex post a norma dell'articolo 4, paragrafo 5; |
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j) |
una panoramica delle spese dichiarate dai prestatori di servizi per l'esecuzione degli EPOC e degli EPOC-PR e delle spese rimborsate dalle autorità di emissione. |
3. A decorrere dal 18 agosto 2026, per gli scambi di dati effettuati attraverso il sistema informatico decentrato a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, le statistiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere raccolte programmaticamente dai portali nazionali. Il software di implementazione di riferimento di cui all'articolo 22 è tecnicamente attrezzato per garantire tale funzionalità.
4. I prestatori di servizi possono registrare, conservare e pubblicare statistiche conformemente ai principi vigenti in materia di protezione dei dati. Le statistiche eventualmente raccolte per l'anno civile precedente possono essere trasmesse alla Commissione entro il 31 marzo e possono comprendere, per quanto possibile:
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a) |
il numero di EPOC e EPOC-PR ricevuti, per tipo di dati richiesti, Stato membro di emissione e situazione (di emergenza o meno); |
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b) |
il numero di EPOC e EPOC-PR adempiuti e non adempiuti, per tipo di dati richiesti, Stato membro di emissione e situazione (di emergenza o meno); |
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c) |
per gli EPOC adempiuti, il periodo medio necessario per fornire i dati richiesti dal momento della ricezione dell'EPOC alla fornitura dei dati, per tipo di dati richiesti, Stato membro di emissione e situazione (di emergenza o meno); |
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d) |
per gli EPOC-PR adempiuti, il periodo medio tra il momento dell'emissione dell'EPOC-PR e il momento dell'emissione della successiva richiesta di produzione, per tipo di dati richiesti e Stato di emissione. |
5. Dal 18 agosto 2027 la Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblica una relazione contenente i dati di cui ai paragrafi 2 e 3, in forma aggregata e ripartiti per Stato membro e per tipo di prestatore di servizi.
Articolo 29
Modifiche dei certificati e dei moduli
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 30 per modificare gli allegati I, II, III, V e VI al fine di rispondere efficacemente all'eventuale necessità di migliorare il contenuto dei moduli EPOC e EPOC-PR e del modulo per fornire informazioni sull'impossibilità di eseguire un EPOC o un EPOC-PR, per confermare l'emissione di una richiesta di produzione a seguito di un ordine europeo di conservazione e per prorogare la conservazione di prove elettroniche.
Articolo 30
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 29 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 18 agosto 2026.
3. La delega di potere di cui all'articolo 29 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 29 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 31
Notifiche alla Commissione
1. Entro il 18 agosto 2025 ogni Stato membro notifica alla Commissione:
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a) |
l'autorità o le autorità che, conformemente al proprio diritto nazionale, sono competenti ai sensi dell'articolo 4 per l'emissione, la convalida o la trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione o delle relative notifiche; |
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b) |
l'autorità o le autorità che sono competenti per la ricezione delle notifiche ai sensi dell'articolo 8 e per l'esecuzione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione per conto di un altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 16; |
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c) |
l'autorità o le autorità che sono competenti a trattare le obiezioni motivate dei destinatari conformemente all'articolo 17; |
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d) |
le lingue accettate per la notifica e la trasmissione di un EPOC, un EPOC-PR, un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione, in caso di esecuzione, in conformità dell'articolo 27. |
2. La Commissione rende disponibili le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo pubblicandole su un apposito sito web o sul sito web della Rete giudiziaria europea in materia penale di cui all'articolo 9 della decisione 2008/976/GAI del Consiglio (33).
Articolo 32
Relazione con altri strumenti, accordi e modalità
1. Il presente regolamento non incide sugli altri strumenti, accordi e modalità dell'Unione o internazionali concernenti l'acquisizione di prove che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 18 agosto 2026 gli strumenti, gli accordi e le modalità esistenti di cui al paragrafo 1 che continueranno ad applicare. Gli Stati membri notificano altresì alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo 1.
Articolo 33
Valutazione
Entro il 18 agosto 2029 la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento. La Commissione trasmette una relazione di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Garante europeo della protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. La relazione di valutazione include una valutazione dell'applicazione del presente regolamento e dei risultati conseguiti in relazione ai suoi obiettivi nonché una valutazione dell'impatto del presente regolamento sui diritti fondamentali. La valutazione è svolta conformemente agli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione di valutazione.
Articolo 34
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 18 agosto 2026.
L'obbligo per le autorità competenti e i prestatori di servizi di utilizzare il sistema informatico decentrato stabilito all'articolo 19 per le comunicazioni scritte a norma del presente regolamento si applica tuttavia a decorrere da un anno dall'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 25.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, il 12 luglio 2023
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS
(1) GU C 367 del 10.10.2018, pag. 88.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 13 giugno 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 giugno 2023.
(3) GU C 346 del 27.9.2018, pag. 29.
(4) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(5) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
(6) Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).
(7) Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3).
(8) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(9) Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).
(10) Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).
(11) Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).
(12) Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).
(13) Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).
(14) Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).
(15) Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).
(16) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
(17) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
(18) Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1).
(19) Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).
(20) Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).
(21) Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).
(22) Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42).
(23) Direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e la nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (cfr. pag. 181 della presente Gazzetta ufficiale).
(24) Regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 150 dell'1.6.2022, pag. 1).
(25) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
(26) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(27) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(28) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(29) GU C 32 del 31.1.2020, pag. 11.
(30) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).
(31) Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8).
(32) Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (GU L 123 del 10.5.2019, pag. 18).
(33) Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130).
ALLEGATO I
CERTIFICATO DI ORDINE EUROPEO DI PRODUZIONE (EPOC) PER LA PRODUZIONE DI PROVE ELETTRONICHE
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A norma del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), il destinatario del presente certificato di ordine europeo di produzione (EPOC) deve eseguire l'EPOC e trasmettere i dati richiesti, nel rispetto dei termini specificati alla sezione C dell'EPOC, all'autorità competente indicata nella sezione L, lettera a), dell'EPOC. In ogni caso, ricevuto l'EPOC, il destinatario deve agire rapidamente per conservare i dati richiesti, tranne se le informazioni contenute nell'EPOC non consentono di identificarli. I dati devono essere conservati fino alla loro produzione o fino a quando l'autorità di emissione o, se del caso, l'autorità di esecuzione comunica che non è più necessario conservarli e produrli. I destinatari devono prendere le misure necessarie per garantire la riservatezza dell'EPOC e dei dati prodotti o conservati. |
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SEZIONE A: Autorità di emissione/di convalida Stato di emissione:… Autorità di emissione:… Autorità di convalida (se del caso):… NB: i dati dell'autorità di emissione e dell'autorità di convalida vanno indicati nelle sezioni I e J… Numero di fascicolo dell'autorità di emissione:… Numero di fascicolo dell'autorità di convalida:… |
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SEZIONE B: Destinatario Destinatario:…
Indirizzo:… Tel./Fax/posta elettronica (se noti):… Persona di contatto (se nota):… Numero di fascicolo del destinatario (se noto):… Prestatore di servizi interessato (se diverso dal destinatario):… Altre eventuali informazioni pertinenti:… |
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SEZIONE C: Termini (contrassegnare la casella pertinente e completare, se necessario) Ricevuto l'EPOC, i dati richiesti devono essere prodotti:
Indicare se vi sono termini procedurali o di altro tipo che dovrebbero essere presi in considerazione per l'esecuzione del presente EPOC:… Se del caso, fornire informazioni supplementari:… |
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SEZIONE D: Relazione rispetto a una precedente richiesta di produzione/conservazione (contrassegnare e completare se del caso e ove disponibile)
emessa da … (indicare l'autorità e il numero di fascicolo) il … (indicare la data di emissione della richiesta) e trasmessa il … (indicare la data di emissione della richiesta) a … (indicare il prestatore di servizi / il rappresentante legale / lo stabilimento designato / l'autorità competente cui è stata trasmessa e, se disponibile, il numero di fascicolo assegnato dal destinatario).
emessa da … (indicare l'autorità e il numero di fascicolo) il … (indicare la data di emissione della richiesta) e trasmessa il … (indicare la data di emissione della richiesta) a … (indicare il prestatore di servizi / il rappresentante legale / lo stabilimento designato / l'autorità competente cui è stata trasmessa e, se disponibile, il numero di fascicolo assegnato dal destinatario). Altre eventuali informazioni pertinenti:… |
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SEZIONE E: Informazioni a sostegno dell'identificazione dei dati richiesti (completare nella misura in cui tali informazioni sono note e necessarie a identificare i dati) Indirizzi IP e marche temporali (compresi data e fuso orario):… Tel.:… Indirizzo/i di posta elettronica:… Numero/i IMEI:… Indirizzo/i MAC:… L'utente/gli utenti o altro/i identificativo/i univoco/i come il nome utente, l'identificativo di accesso o il nome/i nomi dell'account:… Nome/i del/dei pertinente/i servizio/i:… Altro:… Se del caso, l'intervallo di tempo dei dati di cui è richiesta la produzione: ……………………………………………………………………………………………………
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SEZIONE F: Prove elettroniche da produrre Il presente EPOC riguarda (contrassegnare la o le caselle pertinenti):
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SEZIONE G: Informazioni sulle condizioni applicabili
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SEZIONE H: Informazioni all'utente Il destinatario si astiene in ogni caso dall'informare la persona i cui dati sono richiesti. Spetta all'autorità di emissione informare, senza indebito ritardo, la persona in questione in merito alla produzione dei dati. Si noti che (contrassegnare ove opportuno):
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SEZIONE I I: Estremi dell'autorità di emissione Tipo di autorità di emissione (contrassegnare la o le caselle pertinenti):
Se è necessaria la convalida, compilare anche la sezione J. Si noti che (contrassegnare, se del caso):
Dati dell'autorità di emissione o del suo rappresentante o di entrambi, che certifica l'esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nell'EPOC: Denominazione dell'autorità:… Nome del rappresentante:… Funzione (titolo/grado):… Numero di fascicolo:… Indirizzo:… Telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)… Fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)… Email:… Lingua/e parlata/e:… Se diversi da quanto sopra riportato, l'autorità o il punto di contatto (ad es. autorità centrale) da contattare per qualsiasi questione relativa all'esecuzione dell'EPOC: Denominazione dell'autorità/nome:… Indirizzo:… Telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)… Fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)… Email:… Firma dell'autorità di emissione o del suo rappresentante che certifica l'esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nell'EPOC: Data:… Firma (10):… |
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SEZIONE J: Dati dell'autorità di convalida (completare se del caso) Tipo di autorità di convalida
Dati dell'autorità di convalida o del suo rappresentante o di entrambi, che certifica l'esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nell'EPOC: Denominazione dell'autorità:… Nome del rappresentante:… Funzione (titolo/grado):… Numero di fascicolo:… Indirizzo:… Telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)… Fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)… Email:… Lingua/e parlata/e:… Data:… Firma (11):… |
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SEZIONE K: Notifica e dati dell'autorità di esecuzione notificata (se del caso)
Fornire i recapiti dell'autorità di esecuzione notificata (se disponibili): Denominazione dell'autorità di esecuzione:… Indirizzo:… Telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)… Fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)… Email:… |
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SEZIONE L: Trasferimento di dati
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SEZIONE M: Ulteriori informazioni da includere (da non inviare al destinatario - da fornire all'autorità di esecuzione nel caso in cui sia richiesta la notifica all'autorità di esecuzione) Motivi per stabilire che l'ordine europeo di produzione soddisfi i requisiti di necessità e di proporzionalità: …………………………………………………………………………………………………… Descrizione sommaria del caso: ……………………………………………………………………………………………… Il reato per il quale è stato emesso l'ordine europeo di produzione è punibile nello Stato di emissione con una pena o una misura detentiva della durata massima non inferiore a tre anni e figura nell'elenco di reati di seguito riportato (contrassegnare la o le caselle pertinenti)?
Se del caso, aggiungere eventuali informazioni supplementari di cui l'autorità di esecuzione potrebbe aver bisogno per valutare la possibilità di sollevare motivi di rifiuto: …… |
(1) Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e all'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 118).
(2) Direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e la nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 181).
(3) Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).
(4) Per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva riguardo ai dati relativi al traffico che non sono richiesti al solo fine di identificare l'utente o dati relativi al contenuto, indicare ai punti b) e c) il reato per il quale è stata inflitta la pena.
(5) Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (GU L 123 del 10.5.2019, pag. 18).
(6) Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).
(7) Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8).
(8) Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).
(9) L'autorità di emissione deve indicare i motivi del ritardo nel fascicolo; nell'EPOC deve essere aggiunta solo una breve motivazione.
(10) Se non è utilizzato il sistema informatico decentrato, aggiungere anche un timbro ufficiale, un sigillo elettronico o un'autenticazione equivalente.
(11) Se non è utilizzato il sistema informatico decentrato, aggiungere anche un timbro ufficiale, un sigillo elettronico o un'autenticazione equivalente.
(12) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
ALLEGATO II
CERTIFICATO DI ORDINE EUROPEO DI CONSERVAZIONE (EPOC-PR) PER LA CONSERVAZIONE DI PROVE ELETTRONICHE
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A norma del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), il destinatario del presente certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR) deve conservare i dati richiesti senza indebito ritardo dopo aver ricevuto l'EPOC-PR. La conservazione deve cessare dopo 60 giorni, a meno che l'autorità di emissione non la proroghi di un ulteriore termine di 30 giorni o non confermi che è stata avviata una successiva richiesta di produzione. Se l'autorità di emissione conferma entro tali termini l'emissione di una successiva richiesta di produzione, il destinatario deve conservare i dati per tutto il tempo necessario per produrli una volta che sia stata ricevuta la richiesta di produzione. Il destinatario deve prendere le misure necessarie per garantire la riservatezza, la segretezza e l'integrità dell'EPOC-PR e dei dati conservati. |
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SEZIONE A: Autorità di emissione/di convalida: Stato di emissione:… Autorità di emissione:… Autorità di convalida (se del caso):… NB: i dati dell'autorità di emissione e dell'autorità di convalida vanno indicati nelle sezioni Fe G) Numero di fascicolo dell'autorità di emissione:… Numero di fascicolo dell'autorità di convalida:… |
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SEZIONE B: Destinatario Destinatario:…
Indirizzo:… Tel./Fax/posta elettronica (se noti):… Persona di contatto (se nota):… Numero di fascicolo del destinatario (se noto):… Prestatore di servizi interessato (se diverso dal destinatario):… Altre eventuali informazioni pertinenti:… |
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SEZIONE C: Informazioni a sostegno dell'identificazione dei dati per i quali è richiesta la conservazione (completare nella misura in cui tali informazioni sono note e necessarie a identificare i dati)
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SEZIONE D: Prove elettroniche da conservare Il presente EPOC-PR riguarda (contrassegnare la o le caselle pertinenti):
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SEZIONE E: Informazioni sulle condizioni applicabili
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SEZIONE F: Estremi dell'autorità di emissione Tipo di autorità di emissione (contrassegnare la o le caselle pertinenti):
Il presente caso di urgenza si riferisce a una minaccia imminente per la vita, l'integrità fisica o l'incolumità di una persona o a una minaccia imminente per un'infrastruttura critica quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2008/114/CE del Consiglio (4), ove il danneggiamento o la distruzione di un infrastruttura critica possa comportare una minaccia imminente per la vita, l'integrità fisica o l'incolumità di una persona, anche in ragione di un grave danno alla fornitura di forniture di base alla popolazione o all'esercizio delle funzioni essenziali dello Stato. Dati dell’autorità di emissione e/o del suo rappresentante che certifica l’esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nell’EPOC-PR: Denominazione dell'autorità:… Nome del rappresentante:… Funzione (titolo/grado):… Numero di fascicolo:… Indirizzo:… Telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)… Fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)… Email:… Lingua/e parlata/e:… Se diversi da quanto sopra riportato, l'autorità o il punto di contatto (ad es. autorità centrale) da contattare per qualsiasi questione relativa all'esecuzione dell'EPOC-PR: Denominazione dell'autorità/nome:… Indirizzo:… Telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)… Fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)… Email:… Firma dell'autorità di emissione o del suo rappresentante che certifica l'esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nell'EPOC-PR: Data:… Firma (5):… |
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SEZIONE G: Dati dell'autorità di convalida (completare se del caso) Tipo di autorità di convalida:
Dati dell’autorità che ha effettuato la convalida o del suo rappresentante, o di entrambi, che certifica l’esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nell’EPOC-PR: Denominazione dell'autorità:… Nome del rappresentante:… Funzione (titolo/grado):… Numero di fascicolo:… Indirizzo:… Telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)… Fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)… Email:… Lingua/e parlata/e:… Data:… Firma (6):… |
(1) Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e all'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 118).
(2) Direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e la nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 181).
(3) Per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, indicare il reato per il quale è stata inflitta la pena.
(4) Direttiva 2008/114/CE, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).
(5) Se non è utilizzato il sistema informatico decentrato, aggiungere anche un timbro ufficiale, un sigillo elettronico o un'autenticazione equivalente.
(6) Se non è utilizzato il sistema informatico decentrato, aggiungere anche un timbro ufficiale, un sigillo elettronico o un'autenticazione equivalente.
ALLEGATO III
INFORMAZIONI SULL’IMPOSSIBILITÀ DI ESEGUIRE UN EPOC/EPOC-PR
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A norma del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), nei casi in cui il destinatario non può ottemperare al suo obbligo di conservare i dati richiesti nell'ambito dell'EPOC-PR o di produrli nell'ambito dell'EPOC, non può rispettare il termine specificato o non fornisce i dati in modo esaustivo, il presente modulo dovrebbe essere compilato dal destinatario e rinviato all'autorità di emissione nonché, ove vi sia stata una notifica ed eventualmente in altri casi, all'autorità di esecuzione citata nell'EPOC senza indebito ritardo. Se possibile, il destinatario conserva i dati richiesti, anche nel caso in cui siano necessarie informazioni supplementari per identificarli con precisione, a meno che le informazioni contenute nell'EPOC/EPOC-PR siano insufficienti a tale scopo. Se sono necessari chiarimenti da parte dell'autorità di emissione, il destinatario li chiede, senza indebito ritardo, utilizzando il presente modulo. |
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SEZIONE A: Certificato previsto Le seguenti informazioni riguardano:
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SECTION B: Autorità pertinente/i Autorità di emissione:… Numero di fascicolo dell'autorità di emissione:… Se del caso, autorità di convalida:… Se del caso, numero di fascicolo dell'autorità di convalida:… Data di emissione dell'EPOC/EPOC-PR:… Data di ricezione dell'EPOC/EPOC-PR:… Se del caso, autorità di esecuzione:… Se disponibile, numero di fascicolo dell'autorità di esecuzione:… |
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SEZIONE C: Destinatario dell'EPOC/EPOC-PR Destinatario dell’EPOC/EPOC-PR:… Numero di fascicolo del destinatario:… |
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SEZIONE D: Motivi di non esecuzione
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SEZIONE E: Obblighi contrastanti derivanti dal diritto di un paese terzo In caso di obblighi contrastanti derivanti dal diritto di un paese terzo, fornire le seguenti informazioni:
Fornire qualsiasi ulteriore informazione pertinente:… |
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SEZIONE F: Richiesta di informazioni/chiarimenti supplementari (completare, se del caso) Si richiedono ulteriori informazioni da parte dell'autorità di emissione ai fini dell'esecuzione dell'EPOC/EPOC-PR: …… |
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SEZIONE G: Conservazione dei dati I dati richiesti (contrassegnare la casella pertinente e completare):
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SEZIONE H: Dati di contatto dello stabilimento designato/rappresentante legale del prestatore di servizi Denominazione dello stabilimento designato/del rappresentante legale del prestatore di servizi: … Nome della persona di contatto:… Funzione:… Indirizzo:… Telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)… Fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)… Email:… Nome della persona autorizzata:… Data… Firma (2):… |
(1) Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativa agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e all'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 118).
(2) Se non è utilizzato il sistema informatico decentrato, aggiungere anche un timbro ufficiale, un sigillo elettronico o un'autenticazione equivalente.
ALLEGATO IV
CATEGORIE DI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1, LETTERA D)
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1) |
partecipazione a un'organizzazione criminale; |
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2) |
terrorismo; |
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3) |
tratta di esseri umani; |
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4) |
sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia; |
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5) |
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; |
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6) |
traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; |
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7) |
corruzione; |
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8) |
frode, compresi la frode e gli altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, ai sensi della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (1); |
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9) |
riciclaggio di proventi di reato; |
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10) |
falsificazione e contraffazione di monete, compresa quella dell'euro, |
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11) |
criminalità informatica; |
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12) |
criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette; |
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13) |
favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno irregolari; |
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14) |
omicidio volontario o lesioni personali gravi; |
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15) |
traffico illecito di organi e tessuti umani; |
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16) |
rapimento, sequestro o presa di ostaggi; |
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17) |
razzismo e xenofobia; |
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18) |
furto organizzato o rapina a mano armata; |
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19) |
traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte; |
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20) |
truffa; |
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21) |
racket ed estorsioni; |
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22) |
contraffazione e pirateria di prodotti; |
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23) |
falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi; |
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24) |
falsificazione di mezzi di pagamento; |
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25) |
traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita; |
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26) |
traffico illecito di materie nucleari e radioattive; |
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27) |
traffico di veicoli rubati; |
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28) |
violenza sessuale; |
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29) |
incendio doloso; |
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30) |
reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale; |
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31) |
dirottamento di aereo/nave; |
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32) |
sabotaggio. |
(1) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
ALLEGATO V
CONFERMA DELL'EMISSIONE DI UNA RICHIESTA DI PRODUZIONE A SEGUITO DI UN ORDINE EUROPEO DI CONSERVAZIONE
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A norma del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), quando riceve un certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR), il destinatario deve conservare i dati richiesti senza indebito ritardo. La conservazione deve cessare dopo 60 giorni, a meno che l'autorità di emissione non la proroghi di un ulteriore termine di 30 giorni o non confermi che è stata avviata una successiva richiesta di produzione utilizzando il modulo di cui al presente allegato. In seguito a tale conferma, il destinatario deve conservare i dati per tutto il tempo necessario per produrli una volta che sia stata notificata la richiesta di produzione. |
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SEZIONE A: Autorità di emissione dell'EPOC-PR Stato di emissione:… Autorità di emissione:… Se diversi dal punto di contatto indicato nell'EPOC-PR, l'autorità/il punto di contatto (ad es. autorità centrale) da contattare per qualsiasi questione relativa all'esecuzione dell'EPOC-PR: Nome e dati di contatto:… |
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SEZIONE B: Destinatario dell'EPOC-PR Destinatario:… Indirizzo:… Telefono/fax/posta elettronica (se noti):… Persona di contatto (se nota):… Numero di fascicolo del destinatario (se noto):… Prestatore di servizi interessato (se diverso dal destinatario):… Altre eventuali informazioni pertinenti:… |
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SEZIONE C: Informazioni sull'EPOC-PR I dati sono stati conservati conformemente all'EPOC-PR emesso il… (indicare la data di emissione della richiesta) e trasmesso il… (indicare la data di emissione della richiesta) con il numero di fascicolo…(indicare numero di fascicolo).
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SEZIONE D: Conferma Si conferma l'emissione della seguente richiesta di produzione (contrassegnare la casella corrispondente e completare, se necessario):
Firma dell'autorità di emissione e/o del suo rappresentante Nome:… Data:… Firma (2):… |
(1) Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e all'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 118).
(2) Se non è utilizzato il sistema informatico decentrato, aggiungere anche un timbro ufficiale, un sigillo elettronico o un'autenticazione equivalente.
ALLEGATO VI
PROROGA DELLA CONSERVAZIONE DI PROVE ELETTRONICHE
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A norma del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), quando riceve un certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR), il destinatario deve conservare i dati richiesti senza indebito ritardo. La conservazione deve cessare dopo 60 giorni, a meno che l'autorità di emissione confermi che è stata emessa la successiva richiesta di produzione. Entro i 60 giorni l'autorità di emissione può prorogare la durata della conservazione di ulteriori 30 giorni, se necessario, per consentire l'emissione della successiva richiesta di produzione, utilizzando il modulo di cui al presente allegato. |
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SEZIONE A: Autorità di emissione dell'EPOC-PR Stato di emissione: …… Autorità di emissione: …… Numero di fascicolo dell'autorità di emissione: …… Se diversi dal punto di contatto indicato nell'EPOC-PR, l'autorità o il punto di contatto (ad es. autorità centrale) da contattare per qualsiasi questione relativa all'esecuzione dell'EPOC-PR: Nome e dati di contatto: …… |
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SEZIONE B: Destinatario dell'EPOC-PR Destinatario: …… Indirizzo: …… Telefono/fax/posta elettronica (se noti): …… Persona di contatto (se nota): …… Numero di fascicolo del destinatario (se noto): …… Prestatore di servizi interessato (se diverso dal destinatario): …… Altre eventuali informazioni pertinenti: …… |
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SEZIONE: Informazioni sul precedente EPOC-PR I dati sono stati conservati conformemente all'EPOC-PR emesso il …… (indicare la data di emissione della richiesta) e trasmesso il …… (indicare la data di trasmissione della richiesta) con il numero di fascicolo ……) (indicare numero di fascicolo) e trasmesso a …… |
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SEZIONE D: Proroga del precedente ordine di conservazione L'obbligo di conservare i dati conformemente all'EPOC-PR specificato nella sezione C'è prorogato di ulteriori 30 giorni. Firma dell'autorità di emissione e/o del suo rappresentante Nome: …… Data: …… Firma (2): …… |
(1) Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e all'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 118).
(2) Se non è utilizzato il sistema informatico decentrato, aggiungere anche un timbro ufficiale, un sigillo elettronico o un'autenticazione equivalente.
DIRETTIVE
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28.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 191/181 |
DIRETTIVA (UE) 2023/1544 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 luglio 2023
recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell’acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 53 e 62,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
I servizi su rete possono essere forniti da qualsiasi luogo e non necessitano di un'infrastruttura fisica, di locali o personale nel paese in cui è offerto il pertinente servizio, né nello stesso mercato interno. Di conseguenza può essere difficile applicare e far rispettare obblighi imposti dal diritto nazionale e dal diritto dell’Unione ai prestatori di servizi interessati, segnatamente l’obbligo di ottemperare a un'ordinanza o a una decisione emessi da un’autorità giudiziaria. Ciò vale soprattutto nel diritto penale, settore in cui le autorità degli Stati membri incontrano difficoltà a notificare, fare applicare e porre in esecuzione le loro decisioni, specialmente qualora i servizi in questione siano forniti da un luogo esterno al loro territorio. In tale contesto, gli Stati membri hanno adottato varie misure disparate per applicare e far rispettare più efficacemente la loro legislazione. Tra queste figurano misure per chiedere ai prestatori di servizi di acquisire prove elettroniche rilevanti nei procedimenti penali. A tale scopo alcuni Stati membri hanno adottato, o prevedono di adottare, atti legislativi che impongono ad alcuni prestatori di servizi che offrono servizi nel loro territorio una rappresentanza legale obbligatoria in tale territorio. Obblighi di questo tipo ostacolano la libera prestazione di servizi nel mercato interno. |
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(2) |
Sussiste un rischio che, in assenza di un approccio a livello di Unione, gli Stati membri cerchino di colmare le lacune esistenti relative all'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali imponendo obblighi nazionali diversi. Con tali obblighi nazionali diversi la libera prestazione di servizi nel mercato interno ne risulterebbe ulteriormente ostacolata. |
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(3) |
Dall’assenza di un approccio a livello di Unione ne deriva un'incertezza del diritto che si ripercuote sia sui prestatori di servizi che sulle autorità nazionali. I prestatori di servizi che sono stabiliti o offrono servizi in diversi Stati membri sono soggetti a obblighi disparati e potenzialmente in conflitto tra loro, il che comporta che tali prestatori di servizi siano soggetti a regimi sanzionatori diversi in caso di violazioni. È probabile che tali divergenze nel quadro dei procedimenti penali aumenti ulteriormente a causa della crescente importanza dei servizi di comunicazione e della società dell’informazione nella nostra vita quotidiana e nelle nostre società. Tali divergenze non solo rappresentano un ostacolo il buon funzionamento del mercato interno, ma comportano difficoltà per la creazione e il corretto funzionamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione. |
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(4) |
Per evitare divergenze nel quadro giuridico e garantire che le imprese attive nel mercato interno siano soggette a obblighi identici o analoghi, l'Unione ha adottato una serie di atti giuridici in settori correlati quali la protezione dei dati, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Per accrescere il livello di protezione degli interessati, il regolamento (UE) 2016/679 prevede che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento che non è stabilito nell’Unione ma che offre beni o presta servizi a interessati nell’Unione o controlla il loro comportamento, nella misura in cui tale comportamento ha luogo nell’Unione, designi un rappresentante legale nell’Unione, tranne se il trattamento è occasionale, non include il trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali o il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati, ed è improbabile che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, del contesto, dell’ambito di applicazione e delle finalità del trattamento, o se il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è un’autorità pubblica o un organismo pubblico. |
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(5) |
La definizione di norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e la nomina di rappresentanti legali di alcuni prestatori di servizi nell'Unione per la ricezione di decisioni e ordinanze emesse dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di acquisire prove elettroniche nei procedimenti penali, l'ottemperanza alle stesse e l'esecuzione delle stesse dovrebbe permettere di eliminare gli attuali ostacoli alla libera prestazione di servizi e di evitare l'imposizione di approcci nazionali divergenti in futuro a tale riguardo. È pertanto opportuno garantire condizioni di parità per i prestatori di servizi. A seconda che i prestatori di servizi siano o meno stabiliti nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero garantire che i prestatori di servizi designino uno stabilimento designato o nominino un rappresentante legale. Tali norme armonizzate sulla designazione degli stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali non dovrebbero incidere sugli obblighi a carico dei prestatori di servizi ai sensi di altra normativa dell'Unione. Occorre inoltre rendere più efficace l’attività di contrasto in ambito penale nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione. |
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(6) |
Gli stabilimenti designati e i rappresentanti legali di cui alla presente direttiva dovrebbero fungere da destinatari delle decisioni e delle ordinanze ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche sulla base del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e della convenzione stabilita dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (7), anche quando tali decisioni e ordinanze sono trasmesse sotto forma di certificato. Il ricorso allo stabilimento designato o al rappresentante legale dovrebbe essere conforme alle procedure stabilite negli strumenti e nella legislazione applicabili ai procedimenti giudiziari, anche nel caso in cui gli strumenti consentano la notificazione diretta di ordinanze in situazioni transfrontaliere allo stabilimento designato o al rappresentante legale del prestatore di servizi, o si basino sulla cooperazione tra le autorità giudiziarie competenti. Le autorità competenti dello Stato membro in cui ha sede lo stabilimento designato o dove risiede il rappresentante legale dovrebbero agire conformemente al ruolo loro assegnato dallo strumento interessato quando sia previsto un loro coinvolgimento. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter indirizzare decisioni e ordinanze ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche sulla base del diritto nazionale a una persona fisica o giuridica che agisce in qualità di rappresentante legale o di stabilimento designato di un prestatore di servizi sul loro territorio. |
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(7) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che i prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione il 18 febbraio 2026 abbiano l'obbligo di designare almeno uno stabilimento designato o di nominare almeno un rappresentante legale entro il 18 agosto 2026 e che i prestatori di servizi che iniziano a offrire servizi nell'Unione dopo tale data designino almeno uno stabilimento designato o nominino almeno un rappresentante legale entro sei mesi dalla data in cui iniziano a offrire servizi nell'Unione. Fatte salve le garanzie in materia di protezione dei dati, tale stabilimento designato o rappresentante legale potrebbe essere condiviso tra diversi prestatori di servizi, in particolare da prestatori di servizi che sono piccole o medie imprese. |
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(8) |
L’obbligo di designare uno stabilimento designato o di nominare un rappresentante legale dovrebbe applicarsi ai prestatori di servizi che offrono servizi nell’Unione, ossia in uno o più Stati membri. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi a situazioni in cui un prestatore di servizi è stabilito sul territorio di uno Stato membro e offre servizi esclusivamente su tale territorio. |
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(9) |
Ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, gli Stati membri dovrebbero poter continuare a rivolgersi ai prestatori di servizi stabiliti nel loro territorio per situazioni puramente nazionali conformemente al diritto dell'Unione e al rispettivo diritto nazionale. Fatte salve le possibilità attualmente previste dal diritto nazionale di rivolgersi ai prestatori di servizi sul loro territorio, gli Stati membri non dovrebbero eludere i principi alla base della presente direttiva o del regolamento (UE) 2023/1543. |
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(10) |
Per determinare se un prestatore di servizi offra servizi nell'Unione, occorre verificare se consente alle persone fisiche o giuridiche di uno o più Stati membri di usufruire dei suoi servizi. Tuttavia, la semplice accessibilità di un'interfaccia online nell'Unione, ad esempio l'accessibilità di un sito web o di un indirizzo di posta elettronica o di altri dati di contatto di un prestatore di servizi o di un intermediario, presi singolarmente, dovrebbero essere considerati insufficienti per stabilire che un prestatore di servizi offre servizi nell'Unione ai sensi della presente direttiva. |
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(11) |
Per determinare se un prestatore di servizi offre servizi nell'Unione, oltre a verificare se il prestatore di servizi consente alle persone fisiche o giuridiche di uno o più Stati membri di usufruire dei suoi servizi, occorre stabilire se vi sia una connessione sostanziale all'Unione. Tale collegamento dovrebbe considerarsi presente quando il prestatore di servizi ha uno stabilimento nell’Unione. In mancanza di tale stabilimento nell'Unione, il criterio del collegamento sostanziale dovrebbe basarsi su specifici criteri di fatto quali l'esistenza di un numero significativo di utenti in uno o più Stati membri, o dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L’orientamento delle attività verso uno o più Stati membri dovrebbe essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui l’uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione o la possibilità di ordinare prodotti o servizi. L'orientamento delle attività verso uno Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione («app») nell'apposito negozio online («app store») nazionale, dalla fornitura di pubblicità a livello locale o nella lingua generalmente usata nello Stato membro in questione o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura dell'assistenza alla clientela nella lingua generalmente usata in tale Stato membro. Il criterio del collegamento sostanziale dovrebbe inoltre considerarsi soddisfatto qualora il prestatore di servizi diriga le sue attività verso uno o più Stati membri, come previsto dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Al contrario, la fornitura di un servizio al fine del mero rispetto del divieto di discriminazione imposto dal regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) non può di per sé considerarsi direzione o orientamento delle attività verso un dato territorio all'interno dell'Unione. Le stesse considerazioni dovrebbero applicarsi nel determinare se un prestatore di servizi offre servizi nel territorio di uno Stato membro. |
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(12) |
Nella cooperazione tra Stati membri ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali si applicano diversi strumenti rientranti nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A seguito della geometria variabile esistente nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, è necessario garantire che la presente direttiva non faciliti la creazione di ulteriori disparità o ostacoli alla prestazione di servizi nel mercato interno, permettendo ai prestatori di servizi che offrono servizi sul territorio degli Stati membri di designare stabilimenti designati o nominare rappresentanti legali negli Stati membri che non partecipano agli strumenti giuridici pertinenti. È pertanto opportuno che sia designato almeno uno stabilimento designato o nominato almeno un rappresentante legale in uno Stato membro che partecipa agli strumenti giuridici pertinenti dell'Unione, per evitare il rischio di indebolire l'efficacia della designazione o della nomina previste dalla presente direttiva e per trarre vantaggio dalle sinergie derivanti dalla presenza di uno stabilimento designato o un rappresentante legale per la ricezione di decisioni e ordini che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, anche nell’ambito del regolamento (UE) 2023/1543, della direttiva 2014/41/UE e della convenzione stabilita dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea. Inoltre la designazione di uno stabilimento designato o la nomina di un rappresentante legale, che potrebbe servire anche a garantire l’ottemperanza agli obblighi giuridici nazionali, permetterebbe di trarre vantaggio dalle sinergie derivanti dalla presenza di un chiaro punto di accesso unico per rivolgersi ai prestatori di servizi al fine di acquisire prove nei procedimenti penali. |
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(13) |
I prestatori di servizi dovrebbero essere liberi di scegliere in quale Stato membro designano il loro stabilimento designato o, se del caso, nominare il loro rappresentante legale, e gli Stati membri non dovrebbero poter limitare tale libertà di scelta, ad esempio imponendo l'obbligo di designare lo stabilimento designato o di nominare il rappresentante legale sul loro territorio. Tuttavia, la presente direttiva dovrebbe prevedere anche alcune restrizioni per quanto riguarda tale libertà di scelta dei prestatori di servizi, in particolare per quanto riguarda il fatto che lo stabilimento designato dovrebbe essere stabilito o, se del caso, il rappresentante legale dovrebbe risiedere in uno Stato membro in cui il prestatore di servizi presta servizi o è stabilito, nonché l'obbligo di designare uno stabilimento designato o di nominare un rappresentante legale in uno degli Stati membri che partecipano a uno strumento giuridico di cui alla presente direttiva. La sola nomina di un rappresentante legale non dovrebbe essere ritenuta equivalente a uno stabilimento del prestatore di servizi. |
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(14) |
I prestatori di servizi più pertinenti per l’acquisizione di prove nei procedimenti penali sono i prestatori di servizi di comunicazione elettronica e specifici prestatori di servizi della società dell’informazione che facilitano l’interazione tra utenti. Pertanto, entrambi i gruppi dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva. I servizi di comunicazione elettronica sono definiti nella direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e comprendono i servizi di comunicazioni interpersonali, quali Voice over IP (VoIP), la messaggistica istantanea e i servizi di posta elettronica. La presente direttiva dovrebbe essere applicabile anche ai prestatori di servizi della società dell'informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) che non possono essere considerati prestatori di servizi di comunicazione elettronica ma offrono agli utenti la possibilità di comunicare tra loro oppure servizi che possono essere utilizzati per memorizzare o altrimenti trattare dati per loro conto. Ciò sarebbe in linea con i termini utilizzati nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (STE n. 185), firmata a Budapest il 23 novembre 2001, denominata anche convenzione di Budapest. Il trattamento dei dati dovrebbe essere inteso nel senso tecnico di creazione o manipolazione di dati, vale a dire di operazioni tecniche volte a produrre o modificare dati attraverso la potenza di elaborazione informatica. Le categorie di prestatori di servizi che rientrano nella presente direttiva dovrebbero includere, ad esempio, i mercati online che offrono ai consumatori e alle imprese la possibilità di comunicare tra loro e altri servizi di hosting, anche quando il servizio è fornito attraverso cloud computing, nonché le piattaforme di gioco online e le piattaforme di gioco d'azzardo online. Se un prestatore di servizi della società dell'informazione non fornisce ai propri utenti la possibilità di comunicare tra loro, ma solo con il prestatore di servizi, o non offre la possibilità di memorizzare o altrimenti trattare dati, ovvero se la memorizzazione dei dati non costituisce una componente propria, ovvero una parte essenziale, del servizio fornito agli utenti, quali i servizi giuridici, di ingegneria architettonica e contabili forniti online a distanza, esso non dovrebbe ricadere nell'ambito di applicazione della definizione di "prestatore di servizi" di cui alla presente direttiva, anche se il servizio fornito da tale prestatore di servizi consiste in servizi della società dell'informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535. |
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(15) |
I prestatori di servizi di infrastruttura internet relativi all’assegnazione di nomi e numeri, quali i registri e i registrar di nomi di dominio e i registri e i prestatori di servizi per la privacy o proxy, o i registri regionali di internet per gli indirizzi del protocollo internet (IP), sono particolarmente rilevanti quando occorre identificare soggetti dietro siti web dannosi o compromessi. I dati in possesso di tali prestatori di servizi potrebbero permettere di identificare persone o entità dietro un sito web usato in un'attività criminale o le vittime di un'attività criminale. |
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(16) |
Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i prestatori di servizi stabiliti o che offrono servizi sul loro territorio attribuiscano ai loro stabilimenti designati e ai loro rappresentanti legali i poteri e le risorse necessari per ottemperare alle decisioni e agli ordini che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, ricevuti da qualsiasi Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero altresì verificare che gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali che risiedono sul loro territorio abbiano ricevuto dai prestatori di servizi i poteri e le risorse necessari per ottemperare alle decisioni e agli ordini che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, ricevuti da qualsiasi Stato membro, e che cooperino con le autorità competenti quando ricevono tali decisioni e ordini, in conformità del quadro giuridico applicabile. La mancanza di tali misure o le lacune in tali misure non dovrebbero giustificare l'inottemperanza alle decisioni o agli ordini che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Inoltre, i prestatori di servizi non dovrebbero poter giustificare l'inottemperanza agli obblighi derivanti dal quadro giuridico applicabile in relazione al ricevimento di decisioni o ordini che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva adducendo la mancanza o l'inefficacia delle procedure interne, in quanto spetta a loro provvedere alle risorse e ai poteri necessari per garantire l'ottemperanza a tali ordini e alle decisioni nazionali. Gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali non dovrebbero nemmeno poter giustificare l'inottemperanza alle decisioni o agli ordini sostenendo, ad esempio, che non è sono abilitati a fornire dati. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché sia lo stabilimento designato che il rappresentante legale e il prestatore di servizi possano essere ritenuti responsabili in solido in caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal quadro giuridico applicabile al ricevimento di decisioni e ordini che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, di modo che ciascuno di essi possa essere oggetto di sanzioni in caso di inottemperanza da parte di uno di essi. In particolare, non dovrebbe essere possibile per il prestatore di servizi o lo stabilimento designato, o il rappresentante legale se del caso, invocare la mancanza di procedure interne adeguate tra il prestatore di servizi e lo stabilimento designato o il rappresentante legale come giustificazione dell'inottemperanza a tali obblighi. La responsabilità in solido non dovrebbe applicarsi ad azioni od omissioni del prestatore di servizi o dello stabilimento designato, o del rappresentante legale se del caso, che costituiscono reato nello Stato membro che impone la sanzione. |
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(17) |
Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché ogni prestatore di servizi che è stabilito od offre servizi nel loro territorio notifichi per iscritto all'autorità centrale, designata a norma della presente direttiva, dello Stato membro in cui il suo stabilimento designato è stabilito o il suo rappresentante legale risiede, i dati di contatto dello stabilimento designato o del rappresentante legale e ogni eventuale modifica degli stessi. Tale notifica dovrebbe indicare anche le lingue in cui è possibile rivolgersi allo stabilimento designato o al rappresentante legale, tra le quali dovrebbe essere compresa una o più delle lingue ufficiali secondo il diritto nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento designato è stabilito o il rappresentante legale risiede, ma possono anche essere comprese altre lingue ufficiali dell'Unione, quale la lingua dello Stato membro in cui si trova la loro sede centrale. Se un prestatore di servizi designa più stabilimenti designati o nomina più rappresentanti legali in conformità della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tale prestatore di servizi indichi, per ciascun stabilimento designato o rappresentante legale, il preciso ambito territoriale della sua designazione o nomina. Dovrebbe essere coperto il territorio di tutti gli Stati membri che partecipano agli strumenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le rispettive autorità competenti trasmettano tutte le decisioni e tutti gli ordini in conformità della presente direttiva allo stabilimento designato o al rappresentante legale indicato del prestatore di servizi. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le informazioni loro notificate in conformità della presente direttiva siano rese pubbliche su un'apposita pagina web della rete giudiziaria europea in materia penale per agevolare il coordinamento fra Stati membri e il ricorso agli stabilimenti designati o al rappresentante legale da parte delle autorità di un altro Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tali informazioni siano aggiornate periodicamente. Dovrebbe altresì essere possibile diffondere ulteriormente le informazioni per agevolare l'accesso ad esse da parte delle autorità competenti, ad esempio attraverso siti intranet o forum e piattaforme dedicati. |
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(18) |
Gli Stati membri dovrebbero stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri dovrebbero notificare tali norme e provvedimenti alla Commissione entro la data stabilita nella presente direttiva e dovrebbero provvedere poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive. Gli Stati membri dovrebbero informare inoltre la Commissione, su base annuale, dei prestatori di servizi inottemperanti e delle misure esecutive intraprese nei loro confronti e delle sanzioni imposte. Tali sanzioni non dovrebbero determinare in nessuna circostanza un divieto, permanente o temporaneo, di prestare servizi. Quando un prestatore di servizi offre servizi in più Stati membri, questi ultimi dovrebbero coordinare le loro misure esecutive. È opportuno che le autorità centrali si coordinino per garantire un approccio coerente e proporzionato. La Commissione dovrebbe favorire, se necessario, tale coordinamento, ma dovrebbe sempre essere informata in caso di violazione. La presente direttiva non disciplina le disposizioni contrattuali per il trasferimento tra prestatori di servizi, stabilimenti designati e rappresentanti legali delle conseguenze finanziarie delle sanzioni loro imposte. |
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(19) |
Nel determinare le sanzioni appropriate applicabili alle violazioni commesse dai prestatori di servizi, le autorità competenti dovrebbero tenere conto di tutte le circostanze pertinenti, quali la capacità finanziaria del prestatore di servizi, la natura, la gravità e la durata della violazione, se è stata commessa intenzionalmente o per negligenza e se il prestatore di servizi è stato ritenuto responsabile per analoghe violazioni precedenti. A tale riguardo, occorre prestare un'attenzione particolare alle microimprese. |
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(20) |
La presente direttiva non pregiudica i poteri delle autorità nazionali nei procedimenti civili o amministrativi, anche qualora tali procedimenti possano comportare sanzioni. |
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(21) |
Affinché la presente direttiva sia applicata in maniera coerente, è opportuno introdurre meccanismi aggiuntivi di coordinamento tra gli Stati membri. A tale scopo gli Stati membri dovrebbero designare una o più autorità centrali che possano fornire alle autorità centrali di altri Stati membri informazioni e assistenza nell'applicazione della presente direttiva, in particolare qualora siano contemplate misure esecutive in virtù della stessa. Il meccanismo di coordinamento dovrebbe far sì che gli Stati membri interessati siano informati dell'intenzione di uno Stato membro di intraprendere una misura esecutiva. Inoltre gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità centrali possano fornirsi reciprocamente tutte le informazioni pertinenti, assistersi a vicenda in tali circostanze e cooperare tra loro ove opportuno. La cooperazione tra autorità centrali in caso di misure esecutive potrebbe comportare il coordinamento di una misura esecutiva tra autorità competenti di diversi Stati membri. Tale cooperazione dovrebbe mirare a evitare conflitti di competenza positivi o negativi. Per il coordinamento di una misura esecutiva, le autorità centrali dovrebbero coinvolgere anche la Commissione, ove opportuno. L'obbligo di cooperazione per tali autorità non dovrebbe pregiudicare il diritto di un singolo Stato membro a irrogare sanzioni ai prestatori di servizi che non ottemperano agli obblighi imposti dalla direttiva. La designazione delle autorità centrali e la pubblicazione di informazioni sulle medesime favorirà la notifica, da parte dei prestatori di servizi, della designazione e dei dati di contatto del loro stabilimento designato o del loro rappresentante legale allo Stato membro in cui il loro stabilimento designato è stabilito o il loro rappresentante legale risiede. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione della loro autorità centrale designata o delle loro autorità centrali designate e la Commissione dovrebbe trasmettere un elenco delle autorità centrali designate agli Stati membri e renderlo pubblico. |
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(22) |
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire eliminare gli ostacoli alla libera prestazione di servizi nell'ambito dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, dato che tali servizi non conoscono frontiere, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(23) |
Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 6 novembre 2019 (13). |
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(24) |
La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione della presente direttiva basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'Unione e tale valutazione dovrebbe servire da fondamento per le valutazioni d'impatto di altre eventuali misure. Tale valutazione dovrebbe essere ultimata entro il 18 agosto 2029, per consentire di raccogliere una quantità sufficiente di dati sulla sua attuazione pratica. È opportuno che siano raccolte periodicamente informazioni al fine di contribuire alla valutazione della presente direttiva, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva definisce norme sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali di determinati prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorità competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali.
2. La presente direttiva si applica alle decisioni e agli ordini ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche sulla base del regolamento (UE) 2023/1543, della direttiva 2014/41/UE e della Convenzione stabilita dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea. La presente direttiva si applica altresì alle decisioni e agli ordini ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche sulla base del diritto nazionale emessi da uno Stato membro nei confronti di una persona fisica o giuridica che agisce in qualità di rappresentante legale o di stabilimento designato di un prestatore di servizi sul territorio di tale Stato membro.
3. La presente direttiva non pregiudica la facoltà conferita alle autorità nazionali dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale di rivolgersi ai prestatori di servizi stabiliti sul loro territorio direttamente, ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali.
4. Gli Stati membri non impongono ai prestatori di servizi obblighi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalla presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la designazione di stabilimenti designati o la nomina di rappresentanti legali, ai fini di cui al paragrafo 1.
5. La presente direttiva si applica ai prestatori di servizi quali definiti all'articolo 2, punto 1), che offrono servizi nell'Unione. Non si applica ai prestatori di servizi stabiliti sul territorio di un singolo Stato membro che offrono servizi esclusivamente sul territorio di tale Stato membro.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
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1) |
«prestatore di servizi»: la persona fisica o giuridica che fornisce una o più delle seguenti categorie di servizi, ad eccezione dei servizi finanziari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14):
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2) |
«che offre servizi nel territorio di uno Stato membro»:
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3) |
«che offre servizi nell'Unione»:
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4) |
«stabilimento»: un'entità che esercita effettivamente un'attività economica a tempo indeterminato con un'infrastruttura stabile a partire dalla quale è svolta l'attività di prestazione di servizi o è gestita l'attività; |
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5) |
«stabilimento designato»: uno stabilimento dotato di personalità giuridica designato per iscritto da un prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro che partecipa a uno strumento giuridico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1; |
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6) |
«rappresentante legale»: una persona fisica o giuridica nominata per iscritto da un prestatore di servizi non stabilito in uno Stato membro che partecipa a uno strumento giuridico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1. |
Articolo 3
Stabilimenti designati e rappresentanti legali
1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione designino o nominino almeno un destinatario ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 («decisioni e ordini che rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2») emessi dalle autorità competenti degli Stati membri ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali nel modo seguente:
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a) |
per i prestatori di servizi stabiliti nell'Unione, dotati di personalità giuridica, gli Stati membri in cui i prestatori di servizi sono stabiliti provvedono affinché tali prestatori di servizi designino lo stabilimento designato o gli stabilimenti designati responsabili delle attività descritte nella parte introduttiva del presente paragrafo; |
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b) |
per i prestatori di servizi che non sono stabiliti nell'Unione, dotati di personalità giuridica, gli Stati membri provvedono affinché tali prestatori di servizi che offrono servizi sul loro territorio nominino il rappresentante legale o i rappresentanti legali responsabili delle attività descritte nella parte introduttiva del presente paragrafo negli Stati membri che partecipano agli strumenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2; |
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c) |
per i prestatori di servizi stabiliti in Stati membri che non partecipano agli strumenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché tali prestatori di servizi che offrono servizi sul loro territorio nominino il rappresentante legale o i rappresentanti legali responsabili delle attività descritte nella parte introduttiva del presente paragrafo negli Stati membri che partecipano a tali strumenti. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché i destinatari di cui al paragrafo 1:
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a) |
siano stabiliti o risiedano in uno Stato membro in cui i prestatori di servizi offrono i loro servizi; e |
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b) |
possano essere soggetti a procedure di esecuzione. |
3. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni e gli ordini che rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, siano destinati allo stabilimento designato o al rappresentante legale designato o nominato a tal fine in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi stabiliti o che offrono servizi sul loro territorio attribuiscano ai loro stabilimenti designati e ai loro rappresentanti legali i poteri e le risorse necessari per ottemperare alle decisioni e agli ordini che rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, ricevuti da uno Stato membro. Gli Stati membri verificano altresì che gli stabilimenti designati che sono stabiliti o i rappresentanti legali che risiedono sul loro territorio abbiano ricevuto dai prestatori di servizi i poteri e le risorse necessari per ottemperare a tali decisioni e ordini ricevuti da uno Stato membro e che cooperino con le autorità competenti quando ricevono tali decisioni e ordini, in conformità del quadro giuridico applicabile.
5. Gli Stati membri provvedono affinché sia lo stabilimento designato o il rappresentante legale che il prestatore di servizi possano essere ritenuti responsabili in solido dell'inottemperanza agli obblighi derivanti dal quadro giuridico applicabile al ricevimento di decisioni e ordini che rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, affinché ognuno di essi possa essere oggetto di sanzioni in caso di inottemperanza da parte di uno di essi. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché non sia possibile per il prestatore di servizi o lo stabilimento designato, o il rappresentante legale se del caso, invocare la mancanza di procedure interne adeguate tra il prestatore di servizi e lo stabilimento designato o il rappresentante legale come giustificazione dell'inottemperanza a tali obblighi. La responsabilità in solido non si applica ad azioni od omissioni del prestatore di servizi o del rappresentante legale o dello stabilimento designato che costituiscono reato nello Stato membro che impone le sanzioni.
6. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione al 18 febbraio 2026 abbiano l'obbligo di designare stabilimenti designati o di nominare rappresentanti legali entro il 18 agosto 2026 e affinché i prestatori di servizi che cominciano a offrire servizi nell'Unione dopo il 18 febbraio 2026 abbiano l'obbligo di designare stabilimenti designati o di nominare rappresentanti legali entro sei mesi dalla data in cui essi cominciano a offrire servizi nell'Unione.
Articolo 4
Notifiche e lingue
1. Gli Stati membri provvedono affinché ogni prestatore di servizi che è stabilito od offre servizi nel suo territorio notifichi per iscritto all'autorità centrale, designata a norma dell'articolo 6, dello Stato membro in cui il suo stabilimento designato è stabilito o il suo rappresentante legale risiede, i dati di contatto dello stabilimento o del rappresentante legale e ogni eventuale modifica degli stessi.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 specifica in quale o quali delle lingue ufficiali dell’Unione, di cui al regolamento n. 1 del Consiglio (15), è possibile rivolgersi al rappresentante legale o allo stabilimento designato. Tra tali lingue figurano una o più delle lingue ufficiali secondo il diritto nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento designato è stabilito o il rappresentante legale risiede.
3. Qualora un prestatore di servizi designi più stabilimenti designati o nomini più rappresentanti legali in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché tali prestatori di servizi specifichino, nella notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il preciso ambito territoriale della designazione o della nomina di tali stabilimenti designati o rappresentanti legali. La notifica specifica la lingua ufficiale o le lingue ufficiali dell’Unione o degli Stati membri in cui è possibile rivolgersi agli stabilimenti designati o ai rappresentanti legali.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni loro notificate in conformità del presente articolo siano rese pubbliche su un'apposita pagina web della rete giudiziaria europea in materia penale. Gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano aggiornate periodicamente. Dette informazioni possono essere diffuse ulteriormente per agevolare l'accesso da parte delle autorità competenti.
Articolo 5
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi degli articoli 3 e 4 e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Entro il 18 febbraio 2026, gli Stati membri notificano le relative disposizioni e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive. Gli Stati membri informano inoltre la Commissione, su base annuale, dei prestatori di servizi inottemperanti e delle misure esecutive intraprese nei loro confronti e delle sanzioni imposte.
Articolo 6
Autorità centrali
1. Conformemente al proprio sistema giuridico, gli Stati membri designano una o più autorità centrali per garantire che la presente direttiva sia applicata in maniera coerente e proporzionata.
2. Gli Stati membri informano la Commissione dell'autorità centrale o delle autorità centrali da essi designate a norma del paragrafo 1. La Commissione trasmette agli Stati membri un elenco delle autorità centrali designate e lo rende pubblico.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità centrali si coordinino e cooperino tra loro e, se del caso, con la Commissione, e affinché le autorità centrali forniscano tutte le informazioni pertinenti e si prestino reciprocamente assistenza per applicare la presente direttiva in modo coerente e proporzionato. Il coordinamento, la cooperazione e la fornitura di informazioni e di assistenza riguardano, in particolare, le misure esecutive.
Articolo 7
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 febbraio 2026. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
2. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 8
Valutazione
Entro il 18 agosto 2029 la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva. La Commissione trasmette una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La valutazione è svolta conformemente agli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione.
Articolo 9
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 10
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, il 12 luglio 2023
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS
(1) GU C 367 del 10.10.2018, pag. 88.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 13 giugno 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 giugno 2023.
(3) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(4) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(5) Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e all'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (Cfr. la pagina 118 della presente Gazzetta Ufficiale).
(6) Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).
(7) Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3), e il relativo protocollo (GU C 326 del 21.11.2001, pag. 2).
(8) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1).
(10) Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).
(11) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
(12) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(13) GU C 32 del 31.1.2020, pag. 11.
(14) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).
(15) Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).