ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 188

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
27 luglio 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione, del 26 luglio 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle fragranze allergizzanti nei prodotti cosmetici ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1546 della Commissione, del 26 luglio 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Pancetta de l'Île de Beauté/Panzetta de l'Île de Beauté (IGP), Saucisson sec de l'Île de Beauté/Salciccia de l'Île de Beauté (IGP), Bulagna de l'Île de Beauté (IGP) e Figatelli de l'Île de Beauté/Figatellu de l'Île de Beauté (IGP)

24

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1547 della Commissione, del 26 luglio 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gower Salt Marsh Lamb (DOP)]

28

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2023/1548 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1o giugno 2023, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (EGF/2023/000 TA 2023 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)

36

 

*

Decisione (UE) 2023/1549 del Consiglio, del 10 luglio 2023, relativa alla nomina di un vicedirettore esecutivo di Europol

38

 

*

Decisione (UE) 2023/1550 del Consiglio, del 25 luglio 2023, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica federale di Germania

40

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1551 del Consiglio, del 25 luglio 2023, che autorizza la Germania a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

42

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio, del 25 luglio 2023, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784 per quanto riguarda il periodo di autorizzazione e l’ambito di applicazione della misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, adottata dall’Italia

45

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1553 del Consiglio, del 25 luglio 2023, che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

48

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1554 della Commissione, del 19 luglio 2023, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Croazia [notificata con il numero C(2023) 4985]  ( 1 )

51

 

*

Decisione (UE) 2023/1555 della Commissione, del 25 luglio 2023, sul conferimento alle autorità svizzere dell’accesso alla banca dati europea degli equipaggi e alla banca dati europea degli scafi

55

 

*

Decisione (PESC) 2023/1556 del comitato politico e di sicurezza, del 19 luglio 2023, relativa alla riconferma dell’autorizzazione dell’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/2/2023)

58

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva delegata (UE) 2023/1526 della Commissione, del 16 maggio 2023, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile impiegato come materiale di base nei sensori utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro ( GU L 185 del 24.7.2023 )

59

 

*

Rettifica della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise ( GU L 58 del 27.2.2020 )

60

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) ( GU L 405 del 2.12.2020 )

61

 

*

Rettifica della decisione (UE) 2023/1313 della Commissione, del 22 giugno 2023, che approva, a nome dell’Unione europea, le modifiche all’allegato 14-B dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico ( GU L 162 del 28.6.2023 )

62

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2023/966 della Commissione, del 15 maggio 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio per tenere conto degli emendamenti adottati nella 19a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione ( GU L 133 del 17.5.2023 )

63

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

27.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/1


REGOLAMENTO (UE) 2023/1545 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2023

che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle fragranze allergizzanti nei prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Le fragranze sono composti organici che presentano odori caratteristici, solitamente gradevoli. Sono ampiamente utilizzate nei profumi e in altri prodotti cosmetici profumati, ma anche in molti altri prodotti come i detergenti, gli ammorbidenti e altri prodotti per uso domestico.

(2)

L'allergia da contatto è una reattività specifica alterata del sistema immunitario umano che dura tutta la vita. Una persona nuovamente esposta a una quantità sufficiente di allergene può sviluppare un eczema (dermatite allergica da contatto). Quando una persona è già stata sensibilizzata a un allergene, una concentrazione molto inferiore dell'allergene è sufficiente a provocare sintomi allergici. Si stima che la percentuale della popolazione allergica alle fragranze allergizzanti nell'Unione sia tra l'1 e il 9 % (2).

(3)

Diverse misure mirano a proteggere l'intera popolazione dallo sviluppo di allergie alle fragranze (prevenzione primaria) e a proteggere le persone sensibilizzate affinché non sviluppino sintomi allergici (prevenzione secondaria).

(4)

Ai fini della prevenzione primaria può essere sufficiente una restrizione delle fragranze allergizzanti. Tuttavia, le persone sensibilizzate possono sviluppare sintomi quando sono esposte a concentrazioni di allergene inferiori ai livelli massimi consentiti. Pertanto, come misura di prevenzione secondaria, è importante fornire informazioni sulla presenza di singole fragranze allergizzanti nei prodotti cosmetici in modo che le persone sensibilizzate possano evitare il contatto con la sostanza a cui sono allergiche.

(5)

In conformità all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1223/2009, un prodotto cosmetico è messo a disposizione sul mercato dell'Unione solamente se sull'imballaggio figura l'elenco degli ingredienti. Tale articolo specifica inoltre che i composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime sono indicati con il termine «parfum» o «aroma» nell'elenco degli ingredienti, unitamente alle sostanze la cui indicazione è prescritta ai sensi della colonna «Altre» dell'allegato III di detto regolamento. Attualmente devono essere indicate nell'elenco degli ingredienti (indicate singolarmente sull'etichetta) 24 fragranze allergizzanti elencate alle voci 45 e da 67 a 92 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009.

(6)

In risposta alla richiesta della Commissione di aggiornare l'elenco delle fragranze allergizzanti da indicare singolarmente sull'etichetta, il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha adottato un parere nella riunione plenaria del 26-27 giugno 2012 (3). Il parere ha confermato che le fragranze allergizzanti elencate alle voci 45 e da 67 a 92 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 sono ancora pertinenti. Ha inoltre individuato 56 fragranze allergizzanti aggiuntive che hanno chiaramente causato allergie negli esseri umani e che attualmente non sono soggette all'obbligo di essere indicate singolarmente sull'etichetta.

(7)

Alla luce del parere del CSSC si può concludere che esiste un rischio potenziale per la salute umana derivante dall'uso delle fragranze allergizzanti aggiuntive individuate dal CSSC e che è necessario informare i consumatori della presenza di tali fragranze allergizzanti. È pertanto opportuno introdurre nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 l'obbligo di indicare singolarmente sull'etichetta tali fragranze allergizzanti quando la loro concentrazione supera lo 0,001 % nei prodotti da non sciacquare e lo 0,01 % nei prodotti da sciacquare. Inoltre, le fragranze come i preapteni e i proapteni, che possono essere trasformate in allergeni da contatto noti tramite l'ossidazione con aria o la bioattivazione, dovrebbero essere trattate come sostanze equivalenti alle fragranze allergizzanti ed essere soggette alle medesime restrizioni e ad altri requisiti regolamentari.

(8)

Per motivi di coerenza e di chiarezza è anche necessario aggiornare alcune voci esistenti relative alle fragranze allergizzanti nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 allineando le denominazioni comuni delle sostanze a quelle dell'ultima versione del glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti, di cui all'articolo 33 di detto regolamento, e raggruppando le sostanze simili sotto una voce. Inoltre, quando esiste una pluralità di denominazioni comuni per una sostanza, nella prescrizione relativa all'indicazione sull'etichetta dovrebbe essere indicato il nome da utilizzare nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), in modo da semplificare l'indicazione sull'etichetta e renderla più comprensibile per i consumatori, come pure per facilitare il lavoro degli operatori economici e delle autorità nazionali.

(9)

Per motivi di completezza e di chiarezza è altresì necessario aggiornare alcune voci esistenti relative alle fragranze allergizzanti nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 aggiungendo gli isomeri e integrando e modificando i rispettivi numeri CAS e CE, facilitando in tal modo il lavoro degli operatori economici e delle autorità nazionali.

(10)

Poiché è probabile che l'elenco aggiornato delle fragranze allergizzanti faccia confluire nelle voci dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 restrizioni nuove ed esistenti, è necessario prevedere che gli operatori economici, da un lato, continuino ad applicare le restrizioni esistenti e, dall'altro, dispongano di un periodo di tempo ragionevole per conformarsi alle nuove restrizioni.

(11)

Agli operatori economici dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per adattarsi alle nuove restrizioni mediante l'introduzione degli adeguamenti delle formulazioni dei prodotti e dei recipienti necessari a garantire che siano immessi sul mercato solo i prodotti cosmetici conformi alle nuove prescrizioni. Gli operatori economici dovrebbero inoltre disporre di un periodo di tempo ragionevole per ritirare dal mercato i prodotti cosmetici che non sono conformi alle nuove prescrizioni e che sono stati immessi sul mercato prima che le nuove disposizioni in materia di etichettatura diventassero applicabili. Considerando la percentuale relativamente bassa e stabile di consumatori che sviluppano una dermatite allergica da contatto, l'elevato numero di nuove fragranze allergizzanti da indicare singolarmente sull'etichetta e il numero significativo di prodotti cosmetici interessati, il periodo di transizione dovrebbe essere rispettivamente di tre e cinque anni.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

(2)  Studio di valutazione d'impatto sull'etichettatura delle fragranze dei prodotti cosmetici — Ufficio delle pubblicazioni dell'UE (europa.eu), pag. 64.

(3)  CSSC (Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori), parere sulle fragranze allergizzanti nei prodotti cosmetici (SCCS/1459/11), 26-27 giugno 2012.


ALLEGATO

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è così modificato:

1)

le voci 45, 46, 70, 73, 86, 88, 109, 114, 122, 124, 131, 133, 154, 157, 175, 196 e 324 sono sostituite dalle seguenti:

Numero di riferimento

Identificazione della sostanza

Restrizioni

Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso

Altre

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«45

Alcol benzilico(6)  (*2)

Benzyl Alcohol

100-51-6

202-859-9

 

 

Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve risultare chiaramente dalla presentazione del prodotto.

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

46

Metil-6-cumarina (*2)

6-Methyl Coumarin

92-48-8

202-158-8

Prodotti per il cavo orale

0,003 %

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

70

3,7-dimetil-2,6-ottadienale

Citral

5392-40-5

226-394-6

 

 

La presenza della sostanza o delle sostanze deve essere indicata come “Citral” nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la concentrazione della sostanza o delle sostanze supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

(E)-3,7-dimetilotta-2,6-dienale (*1)

Geranial

141-27-5

205-476-5

(Z)-3,7-dimetilotta-2,6-dienale (*1)

Neral

106-26-3

203-379-2

73

2-metossi-4-(1-propenil) fenolo

Isoeugenol

97-54-1

202-590-7

a)

Prodotti per il cavo orale

b)

Altri prodotti

b)

0,02 %

a) e b)

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

(E)-2-metossi-4-(prop-1-enil)fenolo;

(trans-isoeugenolo)

5932-68-3

227-678-2

(Z)-2-metossi-4-(prop-1-enil)fenolo;

(cis-isoeugenolo)

5912-86-7

227-633-7

86

Citronellolo/ (±)

3,7-dimetil-6-otten-1-olo

Citronellol

106-22-9/

26489-01-0

203-375-0/

247-737-6

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

(3R)-3,7-dimetilott-6-en-1-olo

1117-61-9

214-250-5

(3S)-3,7-dimetilott-6-en-1-olo

7540-51-4

231-415-7

88

1-metil-4-prop-1-en-2-ilcicloesene; dl-limonene (racemico); dipentene (*1)

Limonene

138-86-3/

7705-14-8

205-341-0/

231-732-0

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

Il valore di perossido per ciascuna sostanza deve essere inferiore a 20 mmol/L(15)

 

(R)-p-menta-1,8-diene; (d-limonene)

5989-27-5

227-813-5

(S)-p-menta-1,8-diene; (l-limonene) (*1)

5989-54-8

227-815-6

109

Pinus mugo Olio ed estratto di foglie e rametti (*2)

Pinus Mugo Leaf Oil; Pinus Mugo Twig Leaf Extract; Pinus Mugo Twig Oil

90082-72-7

290-163-6

 

 

La presenza della sostanza o delle sostanze deve essere indicata come “Pinus Mugo” nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la concentrazione della sostanza o delle sostanze supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

Il valore di perossido deve essere inferiore a 10 mmol/L(15)

 

114

Pinus pumila Olio ed estratto di foglie e rametti (*2)

Pinus Pumila Needle Extract;

Pinus Pumila Twig Leaf Extract;

Pinus Pumila Twig Leaf Oil

97676-05-6

307-681-6

 

 

La presenza della sostanza o delle sostanze deve essere indicata come “Pinus Pumila” nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la concentrazione della sostanza o delle sostanze supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

Il valore di perossido deve essere inferiore a 10 mmol/L(15)

 

122

Cedrus atlantica Olio ed estratto (*2)

Cedrus Atlantica Bark Extract;

Cedrus Atlantica Bark Oil;

Cedrus Atlantica Bark Water;

Cedrus Atlantica Leaf Extract;

Cedrus Atlantica Wood Extract;

Cedrus Atlantica Wood Oil

92201-55-3/

8023-85-6

295-985-9/

-

 

 

La presenza della sostanza o delle sostanze deve essere indicata come “Cedrus Atlantica Oil / Extract” nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la concentrazione della sostanza o delle sostanze supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

Il valore di perossido deve essere inferiore a 10 mmol/L(15)

 

124

Essenza di trementina (Pinus spp.); Olio e olio rettificato di trementina; Trementina distillata al vapore (Pinus spp.) (*2)

Turpentine

9005-90-7;

8006-64-2;

8052-14-0

232-688-5;

232-350-7;

-

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

Il valore di perossido per ciascuna sostanza deve essere inferiore a 10 mmol/L(15)

 

131

p-menta-1,3-diene (*2)

Alpha-Terpinene

99-86-5

202-795-1

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

Il valore di perossido deve essere inferiore a 10 mmol/L(15)

 

133

p-menta-1,4(8)-diene (*2)

Terpinolene

586-62-9

209-578-0

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

Il valore di perossido deve essere inferiore a 10 mmol/L(15)

 

154

Myroxylon balsamum var. pereirae; estratti e distillati; olio di balsamo del Perù, assoluto e anidro (olio di balsamo del Perù) (*2)

Myroxylon Balsamum Pereirae Balsam Extract;

Myroxylon Balsamum Pereirae Balsam Oil; Myroxylon Pereirae Oil;

Myroxylon Pereirae Resin Extract;

Myroxylon Pereirae Resin

8007-00-9

232-352-8

 

0,4 %

La presenza della sostanza o delle sostanze deve essere indicata come “Myroxylon Pereirae Oil / Extract” nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la concentrazione della sostanza o delle sostanze supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

157

1-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one(16)  (*2)

Alfa-damascone;

cis-Rose ketone 1

43052-87-5/

23726-94-5

-/

245-845-8

a)

Prodotti per il cavo orale

b)

Altri prodotti

b)

0,02 %

a) e b)

La presenza della sostanza o delle sostanze deve essere indicata come “Rose Ketones” nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la concentrazione della sostanza o delle sostanze supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

trans-Rose ketone 1

24720-09-0

246-430-4

1-(2,6,6-trimetilcicloesa-1,3-dien-1-il)-2-buten-1-one(16)  (*2)

Rose ketone 4 (Damascone)

23696-85-7

245-833-2

1-(2,6,6-trimetil-3-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one(16)  (*2)

Rose ketone 3 (Damascenone)

57378-68-4

260-709-8

trans-Rose ketone 3

71048-82-3

275-156-8

(Z)-1-(2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one (16)  (*2)

cis-Rose ketone 2

(cis-beta-Damascone)

23726-92-3

245-843-7

(E)-1-(2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one(16)  (*2)

trans-Rose ketone 2

(trans-beta-Damascone)

23726-91-2

245-842-1

175

Propilidenftalide;

3-propilidenftalide (*2)

3-Propylidenephthalide

17369-59-4

241-402-8

a)

Prodotti per il cavo orale

b)

Altri prodotti

b)

0,01 %

a)

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

196

Assoluta di verbena (*2)  (*3)

Lippia citriodora absolute

8024-12-2/

85116-63-8

-

285-515-0

 

0,2 %

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

324

2-idrossibenzoato di metile (*2)

Methyl Salicylate

119-36-8

204-317-7

a)

Prodotti per la pelle da non sciacquare (ad eccezione di trucco per il viso, lozioni spray/aerosol per il corpo, deodoranti spray/aerosol e fragranze idroalcoliche) e prodotti per capelli da non sciacquare (ad eccezione di prodotti spray/aerosol)

a)

0,06 %

Da non usare in preparati destinati ai bambini di età inferiore a 6 anni, ad eccezione di k) «Dentifrici».

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

b)

Trucco per il viso (ad eccezione di prodotti per le labbra, trucco per gli occhi, struccanti)

b)

0,05 %

c)

Trucco per gli occhi e struccanti

c)

0,002 %

d)

Prodotti per capelli da non sciacquare (spray/aerosol)

d)

0,009 %

e)

Deodoranti spray/aerosol

e)

0,003 %

f)

Lozioni spray/aerosol per il corpo

f)

0,04 %

g)

Prodotti per la pelle da sciacquare (ad eccezione di prodotti per lavare le mani) e prodotti per capelli da sciacquare

g)

0,06 %

h)

Prodotti per lavare le mani

h)

0,6 %

i)

Fragranze idroalcoliche

i)

0,6 %

j)

Prodotti per le labbra

j)

0,03 %

k)

Dentifrici

k)

2,52 %

l)

Collutori destinati a bambini di età compresa tra 6 e 10 anni

l)

0,1 %

m)

Collutori destinati a bambini di età superiore a 10 anni e ad adulti

m)

0,6 %

n)

Spray per il cavo orale

n)

0,65 %

2)

le voci 125,126, 158, 160-163, 165, 167 e 168 sono soppresse;

3)

sono aggiunte le voci seguenti:

Numero di riferimento

Identificazione della sostanza

Restrizioni

Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso

Altre

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«327

[3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-esaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-one (*4)

Acetyl Cedrene

32388-55-9

251-020-3

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

328

Pentil-2-idrossibenzoato (*4)

Amyl Salicylate

2050-08-0

218-080-2

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

329

1-metossi-4-(1E)-1-propen-1-il-benzene (trans-anetolo) (*4)

Anethole

104-46-1/ 4180-23-8

203-205-5/ 224-052-0

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

330

Benzaldeide (*4)

Benzaldehyde

100-52-7

202-860-4

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

331

2-Bornanone; 1,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]eptan-2-one (*4)

Camphor

76-22-2/ 21368-68-3/ 464-49-3/ 464-48-2

200-945-0/ 244-350-4/ 207-355-2/ 207-354-7

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

332

(1R,4E,9S)-4,11,11-Trimetil-8-metilen biciclo[7.2.0]undec-4-ene (*4)

Beta-Caryophyllene

87-44-5

201-746-1

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

333

2-metil-5-(prop-1-en-2-il)cicloes-2-en-1-one; (5R)-2-metil-5-prop-1-en-2-ilcicloes-2-en-1-one; (5S)-2-metil-5-prop-1-en-2-ilcicloes-2-en-1-one (*4)

Carvone

99-49-0 / 6485-40-1/ 2244-16-8

202-759-5/ 229-352-5/ 218-827-2

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

334

Acetato di 2-metil-1-fenil-2-propile acetato di dimetilbenzile carbinile (*4)

Dimethyl Phenethyl Acetate

151-05-3

205-781-3

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

335

Ossacicloeptadecan-2-one (*4)

Hexadecanolactone

109-29-5

203-662-0

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

336

1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano (*4)

Hexamethylindanopyran

1222-05-5

214-946-9

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

337

3,7-dimetilotta-1,6-dien-3-il acetato (*4)

Linalyl Acetate

115-95-7

204-116-4

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

338

Mentolo;

dl-mentolo;

l-mentolo;

d-mentolo (*4)

Menthol

89-78-1 / 1490-04-6 / 2216-51-5 / 15356-60-2

201-939-0/ 216-074-4/ 218-690-9/ 239-387-8

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

339

3-metil-5-(2,2,3-trimetil-3-ciclopenten-1-il)pent-4-en-2-olo (*4)

Trimethylcyclopentenyl Methylisopentenol

67801-20-1

267-140-4

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

340

o-idrossi-benzaldeide (*4)

Salicylaldehyde

90-02-8

201-961-0

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

341

5-(2,3-dimetil-triciclo[2.2.1.02,6]-ept-3-il)-2-metilpent-2-en-1-olo (alfa-santalolo);

(1S-(1α,2α(Z),4α))-2-metil-5-(2-metil-3-metilenebiciclo[2.2.1]ept-2-il)-2-penten-1-olo

(beta-santalolo) (*4)

Santalol

11031-45-1/

115-71-9/

77-42-9

234-262-4/

204-102-8/

201-027-2

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

342

[1R-(1alfa)]-alfa-etenildecaidro-2-idrossi-a,2,5,5,8a-pentametil-1-naftalenepropanolo (*4)

Sclareol

515-03-7

208-194-0

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

343

2-(4-metilcicloes-3-en-1-il)propan-2-olo; p-ment-1-en-8-olo (alfa-terpineolo) 1-metil-4-(1-metilvinil)cicloesan-1-olo (beta-terpineolo); 1-metil-4-(1-metiletilidene)cicloesan-1-olo (gamma-terpineolo) (*4)

Terpineol

8000-41-7/

98-55-5/

138-87-4/

586-81-2

232-268-1/

202-680-6/

205-342-6/

209-584-3

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

344

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-ottaidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-one; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-ottaidro-2,3,5,5-tetrametil-2-naftil)etan-1-one; 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-ottaidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-one; 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-ottaidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-one (*4)

Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes

54464-57-2/

54464-59-4/

68155-66-8/

68155-67-9/

259-174-3/ 259-175-9/ 268-978-3/ 268-979-9/

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

345

3-(2,2-dimetil-3-idrossipropil)toluene (*4)

Trimethylbenzenepropanol

103694-68-4

403-140-4

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

346

4-idrossi-3-metossibenzaldeide (*4)

Vanillin

121-33-5

204-465-2

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

347

Olio ed estratto di fiori di Cananga odorata; olio ed estratto di fiori di ylang ylang (*4)

Cananga Odorata Flower Extract; Cananga Odorata Flower Oil

83863-30-3/

8006-81-3/ 68606-83-7/

93686-30-7

281-092-1/ -/

-/

297-681-1

 

 

La presenza della sostanza o delle sostanze deve essere indicata come “Cananga Odorata Oil / Extract” nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la concentrazione della sostanza o delle sostanze supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

348

Olio di foglie di Cinnamomum cassia  (*4)

Cinnamomum Cassia Leaf Oil

8007-80-5/

84961-46-6

-/

284-635-0

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

349

Olio di corteccia di Cinnamomum zeylanicum  (*4)

Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil

8015-91-6/

84649-98-9

-/

283-479-0

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

350

Olio di fiori di Citrus aurantium amara e Citrus aurantium dulcis  (*4)

Citrus Aurantium Amara Flower Oil

72968-50-4

277-143-2

 

 

La presenza della sostanza o delle sostanze deve essere indicata come “Citrus Aurantium Flower Oil” nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la concentrazione della sostanza o delle sostanze supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

Citrus Aurantium Dulcis Flower Oil

8028-48-6/ 8016-38-4

232-433-8/

-

351

Olio di buccia di Citrus aurantium amara e Citrus aurantium dulcis  (*4)

Citrus Aurantium Amara Peel Oil

68916-04-1/ 72968-50-4

-/

277-143-2

 

 

La presenza della sostanza o delle sostanze deve essere indicata come “Citrus Aurantium Peel Oil” nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la concentrazione della sostanza o delle sostanze supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil;

Citrus Sinensis Peel Oil

97766-30-8/ 8028-48-6/

8008-57-9

307-891-8/

232-433-8/

-

352

Olio di Citrus aurantium bergamia (olio di bergamotto) (*4)

Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil

8007-75-8

89957-91-5

68648-33-9/

8007-75-8/

85049-52-1

616-915-9

289-612-9

-/

616-915-9/

-

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

353

Olio di Citrus limon  (*4)

Citrus Limon Peel Oil

84929-31-7/

8008-56-8

284-515-8/

-

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

354

Oli di Cymbopogon citratus / Cymbopogon schoenanthus /Cymbopogon flexuosus  (*4)

Cymbopogon Schoenanthus Oil

8007-02-1/ 89998-16-3

-/

289-754-1

 

 

La presenza della sostanza o delle sostanze deve essere indicata come “Lemongrass Oil” nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la concentrazione della sostanza o delle sostanze supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

Cymbopogon Flexuosus Oil

91844-92-7

295-161-9

Cymbopogon Citratus Leaf Oil

8007-02-1/

91844-92-7

295-161-9/ 295-161-9

355

Olio di Eucalyptus globulus  (*4)

Eucalyptus Globulus Leaf Oil;

97926-40-4/ 8000-48-4/

308-257-3/

616-775-9/

 

 

La presenza della sostanza o delle sostanze deve essere indicata come «Eucalyptus Globulus Oil» nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la concentrazione della sostanza o delle sostanze supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

Eucalyptus Globulus Leaf/Twig Oil

8000-48-4

616-775-9

356

Olio di Eugenia caryophyllus  (*4)

Eugenia Caryophyllus Leaf Oil

8000-34-8 / 8015-97-2/ 84961-50-2

616-772-2/ -/

284-638-7

 

 

La presenza della sostanza o delle sostanze deve essere indicata come “Eugenia Caryophyllus Oil” nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la concentrazione della sostanza o delle sostanze supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

Eugenia Caryophyllus Flower Oil

84961-50-2

284-638-7

Eugenia Caryophyllus Stem oil

84961-50-2

284-638-7

Eugenia Caryophyllus Bud oil

84961-50-2

284-638-7

357

Olio ed estratto di Jasminum grandiflorum / Jasminum officinale  (*4)

Jasminum Grandiflorum Flower Extract;

Jasminum Officinale Oil;

Jasminum Officinale Flower Extract

84776-64-7/

90045-94-6/ 8022-96-6/ 8024-43-9

90045-94-6

283-993-5/

289-960-1/ -/

-

289-960-1

 

 

La presenza della sostanza o delle sostanze deve essere indicata come “Jasmine Oil / Extract” nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la concentrazione della sostanza o delle sostanze supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

358

Olio di Juniperus virginiana  (*4)

Juniperus Virginiana Oil; Juniperus Virginiana Wood Oil

8000-27-9 / 85085-41-2

-/

285-370-3

 

 

La presenza della sostanza o delle sostanze deve essere indicata come “Juniperus Virginiana Oil” nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la concentrazione della sostanza o delle sostanze supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

359

Olio di Laurus nobilis  (*4)  (*6)

Laurus Nobilis Leaf Oil

8002-41-3/

8007-48-5/

84603-73-6

-/

-/

283-272-5

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

360

Olio / estratto di Lavandula hybrida;

Lavandula Hybrida Oil;

Lavandula Hybrida Extract;

Lavandula Hybrida Flower Extract;

91722-69-9/

8022-15-9/

93455-96-0/

93455-97-1/

92623-76-2

294-470-6/

-/

-/

-/

296-408-3

 

 

La presenza della sostanza o delle sostanze deve essere indicata come “Lavandula Oil / Extract” nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la concentrazione della sostanza o delle sostanze supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

Olio / estratto di Lavandula intermedia;

Lavandula Intermedia Flower/Leaf/Stem Extract; Lavandula Intermedia Flower/Leaf/Stem Oil; Lavandula Intermedia Oil

84776-65-8/

8000-28-0/

90063-37-9

283-994-0/

-/

289-995-2

Olio / estratto di Lavandula angustifolia  (*4)

Lavandula Angustifolia Oil; Lavandula Angustifolia Flower/Leaf/Stem Extract

84776-65-8/

8000-28-0/

90063-37-9

283-994-0/

-/

289-995-2

361

Olio di Mentha piperita  (*4)

Mentha Piperita Oil

8006-90-4/

84082-70-2

-/

282-015-4

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

362

Olio di Mentha spicata (olio di menta verde) (*4)

Mentha Viridis Leaf Oil

8008-79-5/

84696-51-5

616-927-4/

283-656-2

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

363

Estratto di Narcissus poeticus / Narcissus pseudonarcissus / Narcissus jonquilla / Narcissus tazetta  (*4)

Narcissus Poeticus Extract

90064-26-9/

68917-12-4

290-087-3/

-

 

 

La presenza della sostanza o delle sostanze deve essere indicata come «Narcissus Extract» nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la concentrazione della sostanza o delle sostanze supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

Narcissus Pseudonarcissus Flower Extract

90064-27-0

290-088-9

Narcissus Jonquilla Extract

Narcissus Tazetta Extract

90064-25-8

290-086-8

364

Olio di Pelargonium graveolens  (*4)

Pelargonium Graveolens Flower Oil

90082-51-2/

8000-46-2

290-140-0/ -

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

365

Olio di Pogostemon cablin  (*4)

Pogostemon Cablin Oil

8014-09-3/ 84238-39-1

-/

282-493-4

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

366

Olio / estratto di fiori di Rosa damascena;

Rosa Damascena Flower Oil; Rosa Damascena Flower Extract

8007-01-0/

90106-38-0/

-/

290-260-3

 

 

La presenza della sostanza o delle sostanze deve essere indicata come «Rose Flower Oil / Extract» nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la concentrazione della sostanza o delle sostanze supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

Olio / estratto di fiori di Rosa alba;

Rosa Alba Flower Oil; Rosa Alba Flower Extract

93334-48-6

297-122-1

Olio di fiori di Rosa canina;

Rosa Canina Flower Oil

84696-47-9

283-652-0

Olio / estratto di fiori di Rosa centifolia;

Rosa Centifolia Flower Oil; Rosa Centifolia Flower Extract

84604-12-6

283-289-8

Olio di fiori di Rosa gallica;

Rosa Gallica Flower Oil

84604-13-7

283-290-3

Olio di fiori di Rosa moschata;

Rosa Moschata Flower Oil

-

-

Olio di fiori di Rosa rugosa  (*4)

Rosa Rugosa Flower Oil

92347-25-6

296-213-3

367

Olio di Santalum album  (*4)

Santalum Album Oil

8006-87-9/

84787-70-2

-/

284-111-1

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

368

Fenolo, 2-metossi-4-(2-propenil)-, acetato (*4)

Eugenyl Acetate

93-28-7

202-235-6

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

369

2,6-ottadien-1-olo, 3,7-dimetil-,1-acetato, (2E)- (*4)

Geranyl Acetate

105-87-3

203-341-5

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

370

2-metossi-4-prop-1-enilfenil acetato (*4)

Isoeugenyl Acetate

93-29-8

202-236-1

 

 

La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

 

371

2,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]ept-2-ene (alfa-pinene);

6,6-dimetil-2-metilenbiciclo[3.1.1]eptano(beta-pinene) (*4)  (*5)

Pinene

80-56-8/

7785-70-8/

127-91-3/

18172-67-3

201-291-9/

232-087-8/

204-872-5/ 242-060-2

 

 

La presenza della sostanza o delle sostanze deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la concentrazione della sostanza o delle sostanze supera i seguenti valori:

0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

0,01 % nei prodotti da sciacquare.

Il valore di perossido deve essere inferiore a 10 mmol/L(15)

 


(*1)  I prodotti cosmetici contenenti tale sostanza che non sono conformi alle restrizioni possono essere immessi sul mercato dell'Unione fino al 31 luglio 2026 e possono essere messi a disposizione sul mercato dell'Unione fino al 31 luglio 2028.

(*2)  I prodotti cosmetici contenenti tale sostanza che non sono conformi alle restrizioni, purché siano conformi alle restrizioni applicabili al 15 agosto 2023, possono essere immessi sul mercato dell'Unione fino al 31 luglio 2026 e possono essere messi a disposizione sul mercato dell'Unione fino al 31 luglio 2028.

(*3)  Per uso come oli essenziali di Verbena (Lippia citriodora Kunth.) e derivati, cfr. allegato II, n. 450.»;

(*4)  I prodotti cosmetici contenenti tale sostanza che non sono conformi alle restrizioni possono essere immessi sul mercato dell'Unione fino al 31 luglio 2026 e possono essere messi a disposizione sul mercato dell'Unione fino al 31 luglio 2028.

(*5)  Essendo un monoterpene, la sostanza è soggetta alla restrizione relativa al valore di perossido di cui alla voce 130.

(*6)  *** Per l'uso degli “Oli di semi di Laurus nobilis L.”, cfr. allegato II, n. 359.».


27.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1546 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2023

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Pancetta de l'Île de Beauté/Panzetta de l'Île de Beauté» (IGP), «Saucisson sec de l'Île de Beauté/Salciccia de l'Île de Beauté» (IGP), «Bulagna de l'Île de Beauté» (IGP) e «Figatelli de l'Île de Beauté/Figatellu de l'Île de Beauté» (IGP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda presentata dalla Francia al fine di registrare i nomi «Pancetta de l'Île de Beauté/Panzetta de l'Île de Beauté» (PGI-FR-02427) (2), «Saucisson sec de l'Île de Beauté/Salciccia de l'Île de Beauté» (PGI-FR-02431) (3), «Bulagna de l'Île de Beauté» (PGI-FR-02429) (4) e «Figatelli de l'Île de Beauté/Figatellu de l'Île de Beauté» (PGI-FR-02432) (5) come indicazioni geografiche protette (IGP) è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(2)

Sono pervenute tre notifiche di opposizione relative alle domande in oggetto da parte dell'Italia, della Spagna e di un'organizzazione internazionale con sede in Svizzera.

(3)

Dopo aver esaminato le dichiarazioni di opposizione motivate e averle ritenute ricevibili, a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha invitato gli opponenti ad avviare adeguate consultazioni al fine di raggiungere un accordo.

(4)

Le consultazioni tra la Francia e gli opponenti si sono concluse senza il raggiungimento di un accordo. La Commissione dovrebbe pertanto decidere in merito alla registrazione secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dei risultati di dette consultazioni.

(5)

In primo luogo gli opponenti hanno invocato la non conformità delle domande di IGP: «Pancetta de l'Île de Beauté/Panzetta de l'Île de Beauté», «Saucisson sec de l'Île de Beauté/Salciccia de l'Île de Beauté», «Bulagna de l'Île de Beauté» e «Figatelli de l'Île de Beauté/Figatellu de l'Île de Beauté» con le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

A tale riguardo gli opponenti hanno sostenuto che i requisiti stabiliti nella definizione di indicazione geografica protetta ai sensi del suddetto articolo non sono soddisfatti, in quanto, a loro avviso, i prodotti oggetto delle presenti domande di IGP non possiedono caratteristiche specifiche che possano essere collegate alla zona geografica interessata. È stata inoltre richiamata l'attenzione sui presunti metodi industriali di produzione, come l'affumicatura, utilizzati per i salumi in questione, che secondo gli opponenti dimostrerebbero ulteriormente l'assenza del legame con la zona geografica.

(6)

Inoltre gli opponenti hanno sostenuto che, contrariamente ai requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, al momento della presentazione delle domande di IGP il nome «Île de Beauté» non era utilizzato nel commercio.

(7)

Gli opponenti hanno altresì fatto riferimento a una potenziale violazione delle norme sull'omonimia di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 in considerazione delle DOP esistenti in Corsica: «Lonzo de Corse/Lonzo de Corse — Lonzu», «Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse — Prisuttu» e «Coppa de Corse/Coppa de Corse — Coppa di Corsica». A tal fine gli opponenti hanno chiesto se, tenuto conto dell'obiettivo specifico perseguito dal suddetto articolo, l'omonimia possa sussistere solo nel caso di termini identici o anche nel caso di espressioni che sono sinonimi.

(8)

Gli opponenti hanno inoltre sostenuto che la proposta di registrazione delle IGP comprometterebbe l'esistenza delle suddette DOP, come previsto all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Al riguardo hanno attirato l'attenzione sul fatto che i nomi delle quattro domande di IGP si riferiscono a prodotti ottenuti in una zona geografica quasi identica a quella di altri salumi, i cui nomi sono già riconosciuti come le DOP di cui sopra. Sebbene i nomi delle quattro domande di IGP in questione appaiano diversi da quelli delle DOP sopra indicate da un punto di vista lessicale, «Île de Beauté» è comunemente intesa dal consumatore come sinonimo di «Corse» (Corsica), che fa parte di tali nomi DOP.

Di conseguenza, secondo gli opponenti, i consumatori possono essere erroneamente portati a credere che esista un legame tra «Pancetta de l'Île de Beauté/Panzetta de l'Île de Beauté», «Saucisson sec de l'Île de Beauté/Salciccia de l'Île de Beauté», «Bulagna de l'Île de Beauté» e «Figatelli de l'Île de Beauté/Figatellu de l'Île de Beauté» e le DOP registrate «Lonzo de Corse/Lonzo de Corse — Lonzu», «Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse — Prisuttu» e «Coppa de Corse/Coppa de Corse — Coppa di Corsica». Gli opponenti ritengono che la confusione sarebbe ancora più probabile considerato il fatto che i prodotti designati come le IGP e le DOP di cui sopra appartengono tutti alla stessa categoria di prodotti (salumi).

(9)

La Commissione ha valutato le argomentazioni esposte dagli opponenti alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e ha tenuto conto dei risultati delle opportune consultazioni svoltesi tra il richiedente e gli opponenti.

(10)

Per quanto riguarda la presunta non conformità delle domande di IGP alle condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012 in riferimento alla mancanza delle caratteristiche specifiche che potrebbero essere legate alla zona geografica interessata, è opportuno considerare quanto segue.

 

I disciplinari di produzione di «Pancetta de l'Île de Beauté/Panzetta de l'Île de Beauté», «Saucisson sec de l'Île de Beauté/Salciccia de l'Île de Beauté», «Bulagna de l'Île de Beauté» e «Figatelli de l'Île de Beauté/Figatellu de l'Île de Beauté» illustrano le qualità dei prodotti designati come le IGP di cui sopra e mostrano come le loro caratteristiche derivino dalla combinazione delle conoscenze dei produttori locali e dall'origine geografica. Per diversi processi si evidenzia un ruolo particolare nella produzione, quale il metodo di salatura a secco della carne di maiale, un metodo particolare di macinazione della carne, l'affumicatura con legno duro a partire da latifoglie locali, l'uso di pepe nero e la ventilazione naturale per la stagionatura a secco della carne. Queste tecniche sono state coltivate come competenze locali in Corsica e sono strettamente legate ai fattori naturali dell'isola, come il clima e la copertura forestale. L'uso di tali tecniche, in combinazione con alcuni ingredienti, contribuisce alle caratteristiche finali dei prodotti, tra cui l'affumicatura, il sentore di pepe, note legate alla stagionatura o all'invecchiamento, una particolare consistenza/durezza/morbidezza, ecc.

 

Per quanto riguarda la presunta natura industriale del metodo di produzione, e in particolare l'affumicatura, il richiedente ha sottolineato che tale metodo è ampiamente utilizzato in Corsica, mentre l'uso di legno duro locale nel processo di affumicatura rende ancora più forte il legame con la zona. L'affumicatura con legno duro di alberi locali (castagno, quercia, faggio, ecc.) conferisce ai prodotti una delle caratteristiche finali. In ogni caso l'affumicatura non è l'unico elemento che determina il legame con la zona. Al contrario i produttori indicano una varietà di procedimenti e l'impiego di diversi ingredienti, reperibili nelle tradizioni della Corsica o nel patrimonio di competenze locali, che insieme contribuiscono alle caratteristiche finali dei prodotti interessati.

 

I prodotti designati come le IGP in questione presentano pertanto qualità attribuibili alla loro origine geografica. Il nesso di causalità tra i prodotti interessati e la zona geografica non può quindi essere messo in discussione.

(11)

Per quanto riguarda le affermazioni secondo cui non esistono prove di un uso precedente o commerciale del nome «Île de Beauté» per i salumi in questione, è opportuno ribadire che l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 non impone né presume una durata specifica dell'uso precedente dei nomi da proteggere.

Il richiedente ha richiamato l'attenzione sull'uso consolidato dei nomi IGP negli ultimi anni e ha fatto riferimento a varie attività di comunicazione o di commercializzazione intraprese per promuovere l'uso dei nomi a partire dal 2015.

Alla luce di quanto precede, la condizione per l'uso del nome nel commercio, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, dovrebbe essere considerata soddisfatta.

(12)

Le asserzioni relative alla presunta o potenziale violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 in caso di registrazione dei nomi IGP in questione dovrebbero essere respinte in quanto la situazione nel caso di specie non rientra nell'ambito di applicazione della disposizione menzionata, che stabilisce le norme esclusivamente per gli omonimi parziali o interi. Gli omonimi sono comunemente intesi come termini aventi la stessa ortografia o pronuncia, ma significati e origini diversi. I termini «Île de Beauté» e «Corse/Corsica» sono chiaramente scritti e pronunciati in modo diverso e pertanto non possono essere considerati omonimi. Anche le parti dei nomi che fanno riferimento alle tipologie di salumi sia nei nomi IGP che in quelli DOP sono del tutto diverse. In quanto tali, i nomi IGP proposti per la registrazione non sono né in tutto né in parte omonimi dei nomi DOP registrati «Lonzo de Corse/Lonzo de Corse — Lonzu», «Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse — Prisuttu» e «Coppa de Corse/Coppa de Corse — Coppa di Corsica».

(13)

Quanto alle argomentazioni degli opponenti secondo le quali la proposta di registrazione delle IGP comprometterebbe l'esistenza delle suddette DOP, come previsto all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ritiene improbabile il rischio di un tale effetto negativo. I nomi IGP oggetto delle presenti domande sono sufficientemente diversi dai nomi DOP registrati e dai prodotti ad essi associati. Pertanto la loro coesistenza sul mercato non trarrebbe in errore i consumatori, né inciderebbe negativamente sulle DOP protette.

«Île de Beauté» è infatti una perifrasi abituale che, soprattutto per i consumatori francesi, significa Corsica ed è utilizzata per designare la Corsica, in particolare sui siti Internet di turismo. Questi due termini possono essere pertanto considerati sinonimi nella mente dei consumatori.

Tuttavia, dal punto di vista lessicale, come spiegato in precedenza, è improbabile che possano creare confusione nel consumatore. Sia i nomi IGP che i nomi DOP in esame sono nomi composti che indicano il luogo di origine e il tipo di prodotto. I termini concreti pancetta/panzetta, saucisson sec/salciccia, bulagna o figatelli/figatellu sono associati a tipi specifici di salumi, che sono diversi dai prodotti designati come lonzo/lonzu, jambon sec/prisuttu o coppa. Un consumatore medio, anche se non esperto di tipi di salumi, dovrebbe essere in grado di concludere che termini diversi si riferiscono a prodotti diversi, che presentano caratteristiche diverse.

Anche gli aspetti visivi e la forma in cui i prodotti sono offerti sul mercato (presentazione del prodotto al consumatore finale - aspetto, dimensioni, forme, ecc.) svolgono un ruolo fondamentale nella distinzione tra i prodotti.

Tenuto conto delle differenze esistenti tra i prodotti IGP e DOP e tra i loro nomi, la Commissione ritiene che la registrazione dei quattro nomi IGP in esame non inciderebbe negativamente sui prodotti associati ai nomi DOP «Lonzo de Corse/Lonzo de Corse — Lonzu», «Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse — Prisuttu» e «Coppa de Corse/Coppa de Corse — Coppa di Corsica». Tali prodotti IGP e DOP potrebbero coesistere, in quanto i consumatori sarebbero in grado di distinguerli sul mercato e di compiere scelte di acquisto consapevoli. Si può pertanto concludere che la registrazione dei nomi IGP proposti non produrrebbe l'effetto indicato all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(14)

Alla luce delle considerazioni precedenti è opportuno iscrivere i nomi «Pancetta de l'Île de Beauté/Panzetta de l'Île de Beauté», «Saucisson sec de l'Île de Beauté/Salciccia de l'Île de Beauté», «Bulagna de l'Île de Beauté» e «Figatelli de l'Île de Beauté/Figatellu de l'Île de Beauté» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I nomi «Pancetta de l'Île de Beauté/Panzetta de l'Île de Beauté» (IGP), «Saucisson sec de l'Île de Beauté/Salciccia de l'Île de Beauté» (IGP), «Bulagna de l'Île de Beauté» (IGP) e «Figatelli de l'Île de Beauté/Figatellu de l'Île de Beauté» (IGP) sono registrati.

I nomi di cui al primo comma identificano un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (6).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 417 del 14.10.2021, pag. 36.

(3)  GU C 417 del 14.10.2021, pag. 32.

(4)  GU C 421 del 18.10.2021, pag. 15.

(5)  GU C 418 del 15.10.2021, pag. 44.

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


27.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1547 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2023

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Gower Salt Marsh Lamb»(DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Gower Salt Marsh Lamb» come denominazione di origine protetta presentata dal Regno Unito è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

L’8 marzo 2022 la Commissione ha ricevuto una notifica di opposizione da parte della Francia. Tale notifica di opposizione è stata trasmessa dalla Commissione al Regno Unito in data 10 marzo 2022. Il 6 maggio 2022 la Francia ha presentato alla Commissione una dichiarazione di opposizione motivata.

(3)

Dopo aver esaminato la dichiarazione di opposizione motivata e averla ritenuta ricevibile, a norma dell’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 la Commissione, con lettera del 30 giugno 2022, ha invitato il Regno Unito e la Francia ad avviare idonee consultazioni al fine di pervenire ad un accordo.

(4)

Su richiesta del Regno Unito, il 28 settembre 2022 la Commissione ha prorogato di un mese il termine per le consultazioni. Le consultazioni tra il Regno Unito e la Francia si sono concluse senza che le parti avessero raggiunto alcun accordo.

(5)

La Commissione è pertanto chiamata a decidere in merito alla registrazione secondo la procedura di cui all’articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dei risultati di dette consultazioni.

(6)

Le principali argomentazioni che la Francia ha esposto nella sua dichiarazione di opposizione motivata e durante le consultazioni con il Regno Unito possono essere sintetizzate come segue.

(7)

La Francia sosteneva la necessità di specificare, come richiesto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1151/2012, se il congelamento delle carni fosse o meno autorizzato. Secondo l’opponente, il congelamento, se autorizzato, avrebbe potuto destabilizzare il mercato delle due DOP francesi «Prés-salés de la baie de Somme» e «Prés-salés du Mont-Saint-Michel», disponibili sul mercato solo nel periodo da luglio a novembre, dando così luogo a una situazione di concorrenza sleale. I disciplinari di detti prodotti, infatti, vietano il congelamento e lo scongelamento delle carni.

(8)

L’opponente sosteneva inoltre la necessità di aggiungere le disposizioni che definivano le paludi salmastre contenute nel disciplinare di produzione anche al documento unico, giacché l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1151/2012 dispone l’obbligo di definire, nel documento unico, il legame tra il prodotto oggetto della domanda di registrazione DOP e la zona geografica delimitata.

(9)

Il Regno Unito ha precisato che, di preferenza, le carni avrebbero dovuto essere vendute e consumate fresche, ma che il congelamento era comunque autorizzato. Una volta congelate, le carni dovevano essere vendute congelate. Il disciplinare era stato modificato di conseguenza, e altrettanto è avvenuto per il documento unico.

(10)

Il Regno Unito ha inoltre incluso nel documento unico le mappe e le coordinate GPS che delimitano le paludi salmastre.

(11)

La Francia ha ritenuto tali modifiche insufficienti a soddisfare le sue richieste e ha sollecitato ulteriori chiarimenti sul periodo di disponibilità sul mercato del prodotto congelato. Quanto alla definizione delle paludi salmastre, le autorità francesi hanno chiesto che nel documento unico fossero incluse alcune parti del disciplinare di produzione, in particolare la definizione dettagliata di «palude salmastra» e i relativi requisiti specifici.

(12)

La Commissione ha valutato le argomentazioni esposte nella dichiarazione di opposizione motivata della Francia alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 tenendo conto dell’esito delle consultazioni svolte tra il richiedente e l’opponente ed è giunta alle conclusioni seguenti.

(13)

Per quanto riguarda la presunta non conformità della domanda di registrazione DOP alle condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1151/2012, il congelamento delle carni non costituisce di per sé un metodo di ottenimento del prodotto. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1151/2012 non prevede l’obbligo di includere una norma specifica sulla possibilità di congelare le carni, né sul periodo durante il quale il prodotto può essere venduto congelato. Spetta al richiedente scegliere se inserire o meno norme di questo tipo. A seguito dell’opposizione, il richiedente ha scelto di specificare il regime previsto per il prodotto congelato. Le norme sul congelamento del prodotto rientrano nella descrizione del prodotto.

Alla luce di quanto precede è opportuno ritenere soddisfatta la condizione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(14)

Per quanto riguarda la presunta non conformità all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1151/2012, il documento unico descrive in modo corretto ed esauriente «il legame del prodotto con l’ambiente geografico o con l’origine geografica».

Le caratteristiche e la qualità del prodotto sono influenzate da due elementi chiave, tra cui un’alimentazione naturale dell’agnello consistente nel brucare la particolare vegetazione salmastra della costa settentrionale della penisola di Gower. Il documento unico, inoltre, specifica che nelle paludi salmastre è presente una gamma di piante alofite unica nel suo genere, caratterizzata da comunità vegetali che crescono negli strati medi e superiori dei terreni paludosi, con una forte predominanza delle due specie elencate nell’allegato 1 della direttiva habitat, in particolare: pascoli inondati atlantici e vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose. In risposta a quanto chiesto dalla Francia, il richiedente ha infine inserito nel documento unico una mappa e le coordinate GPS della zona coperta da dette paludi salmastre.

Il documento unico è una sintesi del disciplinare di produzione. Gli elementi aggiuntivi che l’opponente ha chiesto di inserire non sono elementi essenziali ai fini della comprensione del metodo di produzione.

Alla luce di quanto precede è pertanto opportuno ritenere soddisfatto il disposto di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento summenzionato.

(15)

All’atto delle consultazioni tra le parti sono stati modificati sia il documento unico che il disciplinare di produzione. Poiché tali modifiche non sono state ritenute sostanziali, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 la Commissione non ha proceduto nuovamente all’esame della domanda e ha concluso che le condizioni previste per la registrazione erano soddisfatte.

(16)

Alla luce di quanto precede è pertanto opportuno iscrivere il nome «Gower Salt Marsh Lamb» nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La versione consolidata del documento unico dovrebbe essere pubblicata a titolo puramente informativo.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Gower Salt Marsh Lamb» (DOP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il documento unico consolidato figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 492 dell’8.12.2021, pag. 8.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


ALLEGATO

DOCUMENTO UNICO

«Gower Salt Marsh Lamb»

N. UE: PDO-GB-02452 — 1.4.2019

PDO (X) PGI ( )

1.   Nome

«Gower Salt Marsh Lamb»

2.   Stato membro o paese terzo

Regno Unito

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto (cfr. allegato XI)

Classe 1.1 Carni fresche (e frattaglie)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Il «Gower Salt Marsh Lamb» è un agnello di prima scelta, nato, allevato e macellato nella penisola di Gower, nel Galles meridionale. La vegetazione e l'ambiente unici delle paludi salmastre lungo la costa settentrionale della penisola, dove pascolano gli agnelli, conferiscono alla carne le sue caratteristiche peculiari.

Il «Gower Salt Marsh Lamb» è un prodotto stagionale naturale disponibile da giugno a fine dicembre. Per la produzione del «Gower Salt Marsh Lamb» non esiste alcuna restrizione in merito alle razze (o agli incroci di razze) di ovini che possono essere utilizzate. Tuttavia, le razze più adatte sono quelle rustiche, più leggere e più agili, che ben si adattano a vivere tra la vegetazione delle paludi salmastre.

Alla macellazione, il «Gower Salt Marsh Lamb» ha un'età compresa tra i 4 e i 10 mesi. Tutti gli agnelli devono trascorrere un periodo complessivo di almeno 2 mesi (e almeno il 50 % della loro vita) pascolando nella palude salmastra, anche se alcuni possono farlo per un periodo massimo di 8 mesi.

Gli agnelli sono allevati in modo estensivo e sono animali naturalmente «idonei», in grado di pascolare nelle paludi salmastre su lunghe distanze. Ciò contribuisce alle caratteristiche specifiche del «Gower Salt Marsh Lamb», dando origine a un agnello a sviluppo più lento, in cui la carne magra e il grasso raggiungono un equilibrio ottimale con «omogenea distribuzione e marezzatura del grasso tra le fibre muscolari». Le articolazioni delle zampe sono ben definite, con una buona conformazione muscolare, e la carne cruda è di colore rosso scuro.

Alla macellazione, la carcassa del «Gower Salt Marsh Lamb» ha un peso morto compreso tra 16 e 23 kg. Il «Gower Salt Marsh Lamb» è una carcassa EUROP corrispondente a una classe di ingrassamento da 2L a 3L e con conformazione da U a O; la maggior parte degli agnelli rientra nella classe di conformazione R e nella classe di ingrassamento 3L.

Alla cottura (come descritto da un gruppo di valutatori sensoriali indipendenti), il «Gower Salt Marsh Lamb» ha un «sapore di agnello rotondo, tenero, dolce e delicato, con note fresche e aromatiche di erba leggermente salata, che lascia un piacevole retrogusto di agnello in bocca». Il grasso (ben distribuito e ancora visibile una volta cotto) è color crema e si scioglie durante la cottura lasciando una sensazione di pulito e non grasso al palato. L'agnello ha un «aroma delicato e dolce ed è morbido e succulento». Se valutato da un analizzatore di struttura, il «Gower Salt Marsh Lamb» mantiene l'integrità muscolare della fibra che è correlata alla «succulenza al primo morso».

Il «Gower Salt Marsh Lamb» può essere venduto sia in carcasse che in tagli di carne. È preferibile venderlo e consumarlo fresco, anche se la carne può essere congelata. Le carni congelate devono essere vendute congelate.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Tutti i foraggi da pascolo e conservati devono provenire dalla zona delimitata, da cui si intende ricavare il 100 % di tutti i mangimi. Tuttavia, in circostanze eccezionali, è consentito acquistare mangimi fino a un massimo annuo del 25 % in sostanza secca. Il controllo è effettuato mediante i registri relativi al pascolo e alla conservazione e la documentazione dei mangimi importati nell'azienda risultante dai registri dei produttori.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutto il «Gower Salt Marsh Lamb» deve essere nato, allevato e macellato nella zona delimitata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La penisola di Gower

La penisola di Gower nel Galles meridionale è suddivisa in circoscrizioni elettorali i cui confini sono elencati di seguito e indicati nella mappa A:

Confini delle circoscrizioni elettorali della penisola di Gower

Gorseinon, Llwchrwr, Gowerton, Dunvant, Killay, Upper Killay, Mumbles, Bishopston, Pennard, Llanrhidian Higher, Llanrhidian Lower, Ilston, Penrice, Reynoldstone, Port Eynon, Rhossili, Llangennith, Llanmadoc, Port Eynon, Rhossili, Llangennith, Llanmadoc, Cheriton

Mappa A

Penisola di Gower e confini delle circoscrizioni elettorali

Image 1

La penisola di Gower comprende le paludi salmastre situate lungo la sua costa settentrionale, come indicato nella mappa B seguente.

Mappa B

Paludi salmastre lungo la costa settentrionale della penisola di Gower

Image 2

Come si evince dalla mappa di cui sopra, le paludi salmastre coprono complessivamente la zona situata a est di Whitford Burrow fino al ponte di Loughor, sull'A484. Tale zona comprende:

1)

la palude salmastra di Llanrhidian e Landimore, a est di Whitford Burrow fino a Salthouse Point

Whitford Burrows

Salthouse Point

Coordinate

Coordinate

OS X (distanza verso est) 244680

OS Y (distanza verso nord) 195115

Codice postale più vicino SA3 1DL

Lat (WGS84) N51:38:00 (51.633343)

Long (WGS84) W4:14:44 (-4.245646)

Lat, Long 51.633343,-4.245646

Griglia Nat SS446951 / SS4468095115

OS X (distanza verso est) 252330

OS Y (distanza verso nord) 195847

Codice postale più vicino SA4 3SN

Lat (WGS84) N51:38:31 (51.641982)

Long (WGS84) W4:08:08 (-4.135504)

Lat, Long 51.641982,-4.135504

Griglia Nat SS523958 / SS5233095847

2)

la palude salmastra Penclawdd e Crofty, da Salthouse Point al ponte di Loughor

Salthouse Point

Ponte di Loughor

Coordinate

Coordinate

OS X (distanza verso est) 252330

OS Y (distanza verso nord) 195847

Codice postale più vicino SA4 3SN

Lat (WGS84) N51:38:31 (51.641982)

Long (WGS84) W4:08:08 (-4.135504)

Lat, Long 51.641982,-4.135504

Griglia Nat SS523958 / SS5233095847

OS X (distanza verso est) 256120

OS Y (distanza verso nord) 198082

Codice postale più vicino SA4 6TP

Lat (WGS84) N51:39:47 (51.663047)

Long (WGS84) W4:04:54 (-4.081691)

Lat, Long 51.663047,-4.081691

Griglia Nat SS561980 / SS5612098082

3)

la palude salmastra Cwm Ivy, circoscritta da una linea di colore blu scuro nella mappa B e nella mappa C di seguito

Coordinate

OS X (distanza verso est) 244220

OS Y (distanza verso nord) 194094

Codice postale più vicino SA3 1DL

Lat (WGS84) N51:37:27 (51.624043)

Long (WGS84) W4:15:07 (-4.251832)

Lat, Long 51.624043,-4.251832

Griglia Nat SS442940 / SS4422094094

Mappa C

Palude salmastra Cwm Ivy

Image 3

5.   Legame con la zona geografica

Noto come agnello di prima scelta nato, allevato e macellato nella penisola di Gower, nel Galles meridionale, il «Gower Salt Marsh Lamb» è un prodotto stagionale naturale disponibile da giugno a fine dicembre.

L'agnello è ottenuto con un sistema di allevamento estensivo tradizionale in cui le caratteristiche e le qualità del prodotto finale sono influenzate dai seguenti due fattori principali:

l'alimentazione naturale dell'agnello, che consiste nel brucare la particolare vegetazione salmastra della costa settentrionale della penisola di Gower;

la base di conoscenze e di competenze dei produttori, che si è sviluppata ed è rimasta relativamente invariata per generazioni.

Questi fattori creano un forte legame tra la zona geografica e il prodotto finale e contribuiscono al sapore e alle caratteristiche uniche del prodotto.

Il «Gower Salt Marsh Lamb» pascola nelle paludi salmastre della costa settentrionale della penisola di Gower per un periodo minimo di 2 mesi, anche se in alcuni casi tale periodo può protrarsi fino ad un massimo di 8 mesi. Le paludi salmastre occupano circa 4 000 acri e rappresentano il 22 % di tutte le paludi salmastre gallesi.

La vegetazione naturale di queste paludi deriva da una combinazione di fattori climatici e pedologici. La salinità e il pH del suolo determinano il tipo e la distribuzione unici della vegetazione. Le paludi salmastre sono naturalmente acide, solitamente con pH 4. Una caratteristica particolare delle paludi salmastre della parte settentrionale della penisola di Gower è l'elevato contenuto di sabbia e il buon drenaggio. Ciò favorisce la predominanza di piante salmastre, che trasformano le paludi in una risorsa preziosa per il pascolo del «Gower Salt Marsh Lamb».

Le paludi salmastre hanno una gamma di piante alofite unica nel suo genere, caratterizzata da comunità vegetali che crescono negli strati medi e superiori dei terreni paludosi, con una forte predominanza delle due specie elencate nell'allegato 1 della direttiva habitat, in particolare:

pascoli inondati atlantici;

vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose.

L'alimentazione dell'agnello basata sulla varietà e sulla gamma di queste alofite presenti nelle paludi salmastre della parte settentrionale della penisola di Gower contribuisce al gusto «erbaceo e aromatico con tonalità salate» del «Gower Salt Marsh Lamb».

Il valore foraggero delle paludi è basso rispetto a quello delle praterie migliorate dal punto di vista agricolo. Gli agnelli vanno in cerca di foraggio su spazi ampi ed aperti, il che consente lo sviluppo di una carcassa leggera, con una buona muscolatura e articolazioni ben definite delle zampe. Questo sistema estensivo di pascolo fa sì che il «Gower Salt Marsh Lamb» maturi più lentamente degli agnelli allevati in modo intensivo e contribuisce alle caratteristiche della carcassa dell'agnello e alle sue qualità alimentari. Grazie al suo accrescimento lento, il «Gower Salt Marsh Lamb» ha più tempo per sviluppare completamente il suo «sapore rotondo, morbido, dolce e delicato» con «note fresche e aromatiche di erba leggermente salata» provenienti dalla sua alimentazione ricca di specie alofite.

Per allevare e produrre il «Gower Salt Marsh Lamb», che pascola su terreni con caratteristiche uniche che richiedono un certo sforzo fisico, sono necessarie conoscenze particolari e competenze specifiche. Queste competenze e tradizioni si sono sviluppate nel corso del tempo e sono state tramandate di generazione in generazione. Le competenze specifiche sono elencate di seguito.

Conoscenza della palude salmastra e delle fasi delle maree per poter proteggere le pecore e gli agnelli dal rischio di alte maree. Il lavoro dell'allevatore ruota intorno alle maree e alla tavola di marea, che detta la tempistica di tutte le attività principali.

Competenza nella scelta e nell'utilizzo delle razze ovine (e degli incroci) in grado di resistere ai vincoli ambientali e alle difficoltà connesse al pascolo su una palude salmastra solcata da una miriade di canali profondi. Vengono selezionati animali robusti, agili e con buoni piedi, adatti a spostarsi su terreni instabili e spesso inzuppati d'acqua.

Maggior dipendenza dalle abilità di pastorizia per gestire le pecore e gli agnelli nella palude salmastra, in cui vaste distese aperte sono solcate da canali profondi che limitano il movimento degli ovini. Poiché vaste zone sono accessibili solo a piedi, i pastori devono fare affidamento sulle abilità dei loro cani nel condurre le greggi.

Gestione del pascolo e conoscenza della palude salmastra e della sua vegetazione salmastra unica nel suo genere per ottimizzare la produzione di agnelli sincronizzandola con la disponibilità di piante e il ciclo vegetativo.

Gli agnelli pascolano nelle paludi salmastre della penisola di Gower fin dal Medioevo e questo tipo di pascolo è cambiato di poco nel corso degli anni. Nel 1976 i diritti di pascolo sulle paludi della penisola di Gower, che nutrivano migliaia di ovini, erano detenuti da 30 allevatori. Nel 2018 sono stati allevati su queste paludi salmastre circa 3 500 agnelli, provenienti da 8 produttori.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

Gower Salt Marsh Lamb - GOV.UK (www.gov.uk)


DECISIONI

27.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/36


DECISIONE (UE) 2023/1548 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 1o giugno 2023

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (EGF/2023/000 TA 2023 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo comma,

visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (2), in particolare il punto 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile.

(2)

Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (3).

(3)

Il regolamento (UE) 2021/691 prevede che lo 0,5% dell'importo annuo massimo del FEG può essere utilizzato annualmente per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

(4)

Tale assistenza è necessaria per adempiere agli obblighi associati all'attuazione del FEG quali previsti dall'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/691, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e la raccolta di dati nonché le attività di comunicazione e quelle volte a migliorare la visibilità del FEG.

(5)

È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG al fine di erogare un importo pari a 190 000 EUR per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2023, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l'importo di 190 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2023.

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

P. KULLGREN


(1)  GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.

(2)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).


27.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/38


DECISIONE (UE) 2023/1549 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2023

relativa alla nomina di un vicedirettore esecutivo di Europol

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (1), in particolare gli articoli 54 e 55,

deliberando quale autorità che ha il potere di nomina del direttore esecutivo e dei vicedirettori esecutivi di Europol,

considerando quanto segue:

(1)

Il mandato di uno degli attuali vicedirettori esecutivi di Europol giunge a termine il 31 luglio 2023. Occorre pertanto nominare un nuovo vicedirettore esecutivo di Europol.

(2)

La decisione del consiglio di amministrazione di Europol del 1o maggio 2017 stabilisce le norme per la selezione, la proroga del mandato e la destituzione del direttore esecutivo e dei vicedirettori esecutivi di Europol.

(3)

Uno dei posti di vicedirettore esecutivo di Europol è stato ritenuto vacante a decorrere dal 1o novembre 2022 ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione del consiglio di amministrazione di Europol del 1o maggio 2017. Un avviso di posto vacante di vicedirettore esecutivo di Europol è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 31 ottobre 2022 (2).

(4)

In conformità dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/794, un comitato di selezione istituito dal consiglio di amministrazione («comitato di selezione») ha redatto un elenco ristretto dei candidati. Il comitato di selezione ha predisposto una relazione motivata e l’ha sottoposta al consiglio di amministrazione il 13 marzo 2023.

(5)

Sulla base della relazione del comitato di selezione e in conformità del regolamento (UE) 2016/794 e della decisione del consiglio di amministrazione del 1o maggio 2017, il 22 marzo 2023 il consiglio di amministrazione ha emesso un parere motivato sulla nomina di un nuovo vicedirettore esecutivo di Europol, in cui ha proposto al Consiglio un elenco ristretto di tre candidati idonei al posto.

(6)

Il 24 aprile 2023 il Consiglio ha scelto il sig. Ștefan-Andrei LINȚĂ quale nuovo vicedirettore esecutivo di Europol e ha informato della sua selezione la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo («commissione LIBE»), che è la commissione competente ai fini dell’articolo 54, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) 2016/794.

(7)

Il 23 maggio 2023 il sig. Ștefan-Andrei LINȚĂ è comparso dinanzi alla commissione LIBE. Il 1o giugno 2023 la commissione LIBE ha emesso il suo parere conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) 2016/794,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Ștefan-Andrei LINȚĂ è nominato vicedirettore esecutivo di Europol per il periodo dal 1o agosto 2023 al 31 luglio 2027 nel grado AD 14.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RÍOS


(1)  GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53.

(2)  GU C 417 A del 31.10.2022, pag. 1.


27.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/40


DECISIONE (UE) 2023/1550 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 2023

relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta.

(2)

Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 (2), relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.

(3)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni diventerà vacante dal 3 agosto 2023, in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stato nominato il sig. Peter KURZ.

(4)

Il governo tedesco ha proposto il sig. Wolfram LEIBE, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività locale, Oberbürgermeister der Stadt Trier (sindaco della città di Treviri), quale supplente del Comitato delle regioni per il periodo dal 1o settembre 2023 fino al termine dell’attuale mandato il 25 gennaio 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Wolfram LEIBE, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale, Oberbürgermeister der Stadt Trier (sindaco della città di Treviri), è nominato supplente del Comitato delle regioni dal 1° settembre 2023 al 25 gennaio 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

L. PLANAS PUCHADES


(1)  GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.

(2)  Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).


27.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/42


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1551 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 2023

che autorizza la Germania a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 10 novembre 2022 la Germania ha chiesto un’autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE al fine di introdurre la fatturazione elettronica obbligatoria per tutte le operazioni effettuate tra soggetti passivi stabiliti sul territorio nazionale («misura speciale»).

(2)

Con lettera protocollata dalla Commissione l’8 febbraio 2023 la Germania ha precisato la data richiesta per l’entrata in vigore della misura speciale, ossia il 1o gennaio 2025.

(3)

Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dalla Germania con lettere del 22 febbraio 2023. Con lettera del 23 febbraio 2023, la Commissione ha comunicato alla Germania che disponeva di tutti i dati necessari per la valutazione della domanda.

(4)

La Germania intende adottare la misura speciale quale primo passo verso l’attuazione di un sistema di segnalazione basato sulle operazioni. Tale sistema di comunicazione apporterebbe vantaggi nella lotta contro la frode e l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Esso consentirebbe alle autorità fiscali di identificare in una fase più precoce le catene di frodi all’IVA. Inoltre, esso consentirebbe alla autorità fiscali di verificare tempestivamente e automaticamente la coerenza fra l’IVA dichiarata e l’IVA dovuta. Il sistema di segnalazione basato sulle operazioni consentirebbe di individuare e controllare precocemente tali discrepanze. La Germania si aspetta inoltre che un accesso tempestivo ai dati di fatturazione eviterà alle autorità fiscali di dover richiedere le fatture con modalità maggiormente burocratiche, accelerando e agevolando in tal modo la lotta contro le frodi all’IVA.

(5)

La Germania ritiene che l’introduzione della misura speciale non risulterà molto onerosa per i soggetti passivi, in quanto, in Germania, la fatturazione elettronica costituisce già una pratica comune in molti settori dell’economia ed è obbligatoria nell’ambito degli appalti pubblici. La misura speciale risulterebbe inoltre vantaggiosa per i soggetti passivi attraverso la digitalizzazione dei processi e la riduzione dei loro oneri amministrativi. Infine, il ricorso alle fatture elettroniche consentirebbe risparmi a lungo termine grazie alla soppressione delle fatture cartacee, riducendo in tal modo i costi di emissione, invio, trattamento e archiviazione delle fatture.

(6)

L’8 dicembre 2022 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l’era digitale. La Commissione propone di modificare l’articolo 218 e a sopprimere l’articolo 232 della direttiva 2006/112/CE. È pertanto possibile che sarà adottata una direttiva volta a modificare tali articoli, la quale consentirebbe agli Stati membri di istituire la fatturazione elettronica obbligatoria ed eliminare la necessità di richiedere ulteriori misure speciali di deroga alla direttiva 2006/112/CE. Pertanto, a decorrere dalla data alla quale gli Stati membri sarebbero tenuti ad applicare le disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva volta a modificare tali articoli, la presente decisione dovrebbe cessare di applicarsi.

(7)

Data l’estensione dell’ambito di applicazione e la novità della misura speciale, è importante valutarne l’impatto sulla lotta alla frode e all’evasione dell’IVA nonché sui soggetti passivi. La Germania, se ritiene necessario prorogare la misura speciale, dovrebbe pertanto presentare alla Commissione, insieme alla domanda di proroga, una relazione contenente una valutazione dell’efficacia della misura nella lotta alla frode e all’evasione dell’IVA e nella semplificazione della riscossione dell’IVA.

(8)

La misura speciale non dovrebbe incidere sul diritto dei consumatori di ricevere fatture in formato cartaceo nel caso di operazioni intracomunitarie.

(9)

La misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo in modo da poter valutare se sia idonea ed efficace rispetto agli obiettivi.

(10)

La misura speciale è proporzionata agli obiettivi perseguiti in quanto è limitata nel tempo e nella portata. Inoltre la misura speciale non comporta il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri.

(11)

La misura speciale non inciderà sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 218 della direttiva 2006/112/CE, la Germania è autorizzata ad accettare soltanto le fatture emesse da soggetti passivi stabiliti nel territorio della Germania sotto forma di documenti o messaggi in formato elettronico.

Articolo 2

In deroga all’articolo 232 della direttiva 2006/112/CE, la Germania è autorizzata a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti nel territorio tedesco non sia subordinato all’accordo del destinatario stabilito nel medesimo territorio.

Articolo 3

La Germania notifica alla Commissione le misure nazionali di esecuzione della misura speciale di cui agli articoli 1 e 2.

Articolo 4

1.   Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

2.   La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2025 fino alla prima delle due date seguenti:

a)

31 dicembre 2027; o

b)

la data a decorrere dalla quale gli Stati membri devono applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare qualora sia adottata una direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l’era digitale, in particolare i relativi articoli 218 e 232.

3.   Se ritiene necessaria una proroga della misura speciale di cui agli articoli 1 e 2, la Germania presenta alla Commissione una richiesta di proroga corredata di una relazione che valuta in che misura le misure nazionali di cui all’articolo 3 sono risultate efficaci ai fini della lotta alla frode e all’evasione dell’IVA e della semplificazione della riscossione dell’imposta. Tale relazione valuta altresì l’incidenza di tali misure sui soggetti passivi e, in particolare, se tali misure aumentino gli oneri amministrativi e i costi che ne derivano.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

L. PLANAS PUCHADES


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.


27.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/45


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1552 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 2023

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784 per quanto riguarda il periodo di autorizzazione e l’ambito di applicazione della misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, adottata dall’Italia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio (2) l’Italia era stata autorizzata fino al 31 dicembre 2017 a esigere che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni fosse versata da tali autorità su un apposito conto bancario bloccato dell’amministrazione fiscale («misura speciale»). Tale misura speciale costituiva una deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE in relazione alle modalità di pagamento e di fatturazione dell’IVA.

(2)

Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio (3) l’Italia era stata autorizzata ad applicare la misura speciale fino al 30 giugno 2020 e l’ambito di applicazione della misura speciale era stato esteso al fine di includervi le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad alcune società controllate da pubbliche amministrazioni e a società quotate in borsa incluse nell’indice «Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa» («FTSE MIB»). La misura speciale è stata successivamente prorogata fino al 30 giugno 2023 dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1105 del Consiglio (4).

(3)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 26 settembre 2022 l’Italia ha chiesto una autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2026. Con lettera protocollata dalla Commissione l’8 maggio 2023 l’Italia ha chiesto che, a decorrere dal 1o luglio 2025, l’ambito di applicazione della misura speciale sia limitato alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a favore delle pubbliche amministrazioni e di alcune società controllate da pubbliche amministrazioni.

(4)

Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dall’Italia agli altri Stati membri con lettera dell’11 maggio 2023. Con lettera del 12 maggio 2023 la Commissione ha comunicato all’Italia che disponeva di tutti i dati necessari per la valutazione della richiesta.

(5)

La misura speciale fa parte di un pacchetto di misure introdotte dall’Italia per contrastare la frode e l’evasione fiscali. Tale pacchetto di misure, che comprende l’obbligo di fatturazione elettronica autorizzato dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio (5), ha sostituito altre misure di controllo e consente alle autorità fiscali italiane la verifica incrociata delle diverse operazioni dichiarate dai soggetti passivi e il controllo dei loro versamenti IVA.

(6)

L’Italia ritiene che, nel contesto del pacchetto delle misure attuate, la fatturazione elettronica obbligatoria riduca il tempo necessario alle autorità fiscali per venire a conoscenza dell’esistenza di un potenziale caso di frode o evasione. Tuttavia, l’Italia sostiene anche che, in assenza del meccanismo del pagamento frazionato introdotto dalla misura speciale, il recupero degli importi IVA dovuti dai soggetti passivi coinvolti in frode o evasione fiscale potrebbe risultare impossibile dopo che il controllo incrociato sia stato effettuato poiché, nel frattempo, tali soggetti passivi potrebbero essere divenuti insolventi. Pertanto, il meccanismo del pagamento frazionato, in quanto misura ex ante, si è dimostrato estremamente efficace e complementare alla fatturazione elettronica obbligatoria, che costituisce una misura ex post.

(7)

L’Italia si è ripetutamente impegnata a non chiedere il rinnovo della misura speciale dopo la piena attuazione del pacchetto di misure. L’Italia ritiene tuttavia che la misura speciale, tenuto conto della sua efficacia e delle sinergie con altre misure applicate, in particolare con l’obbligo della fatturazione elettronica, debba essere prorogata per evitare una regressione nell’ambito degli sforzi compiuti dal paese al fine di ridurre la differenza complessiva tra il gettito IVA previsto e l’importo effettivamente riscosso in Italia. Tuttavia, per onorare l’impegno di eliminare gradualmente la misura speciale, l’Italia ha modificato la propria richiesta al fine di escludere dall’ambito di applicazione della suddetta misura, a decorrere dal 1o luglio 2025, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB. I soggetti passivi interessati dalla riduzione dell’ambito di applicazione della misura speciale disporranno così di tempo sufficiente per introdurre gli opportuni aggiustamenti operativi. Ciò consentirà alle autorità fiscali italiane di monitorare l’efficacia della misura speciale e valutare adeguatamente eventuali alternative possibili.

(8)

Uno degli effetti della misura speciale è che i fornitori di beni o servizi, essendo soggetti passivi, non possono compensare l’IVA versata a monte con l’IVA percepita sulle loro cessioni o prestazioni. Tali fornitori possono trovarsi costantemente in una posizione creditoria e potrebbero dover chiedere un rimborso effettivo dell’IVA versata a monte all’amministrazione fiscale. In base alle informazioni fornite dall’Italia, i soggetti passivi che effettuano operazioni soggette alla misura speciale hanno diritto a ricevere il pagamento dei relativi crediti IVA in via prioritaria, entro il limite del credito derivante da tali operazioni. Tale prassi implica che le domande di rimborso relative alla misura speciale siano trattate in via prioritaria sia nel corso della fase delle indagini preliminari, sia quando sono pagati importi dovuti per rimborsi non prioritari.

(9)

L’ulteriore proroga richiesta dell’autorizzazione ad applicare la misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo in modo da consentire di effettuare una valutazione se la misura speciale sia idonea ed efficace. L’autorizzazione ad applicare la misura speciale dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 30 giugno 2026. Ciò darebbe tempo sufficiente per valutare l’efficacia delle misure attuate dall’Italia volte a ridurre l’evasione fiscale nei settori interessati.

(10)

Al fine di garantire il seguito necessario nel quadro della misura speciale e, in particolare, di valutare l’impatto sui rimborsi dell’IVA ai soggetti passivi ai quali si applica la misura speciale, l’Italia dovrebbe essere tenuta a presentare alla Commissione, entro il settembre 2024, una relazione. Tale relazione dovrebbe affrontare la situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi, compreso in particolare il tempo medio necessario per i rimborsi, e l’efficacia della misura speciale e di ogni altra misura attuata dall’Italia al fine di ridurre l’evasione fiscale nei settori interessati. Tale relazione dovrebbe includere, inoltre, un elenco di tali misure con la relativa data di entrata in vigore.

(11)

La misura speciale è proporzionata agli obiettivi perseguiti, in quanto è limitata nel tempo e circoscritta a settori che pongono notevoli rischi per quanto riguarda l’evasione fiscale. Inoltre, la misura speciale non comporta il rischio che l’evasione fiscale si sposti in altri settori o in altri Stati membri.

(12)

La misura speciale non inciderà sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.

(13)

Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla misura speciale, fra cui assicurare l’applicazione ininterrotta della misura speciale e garantire la certezza del diritto per quanto riguarda il periodo d’imposta, è opportuno concedere l’autorizzazione per prorogare la misura speciale con effetto dal 1o luglio 2023. Poiché il 26 settembre 2022 l’Italia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale e ha continuato ad applicare il regime giuridico stabilito nel suo diritto nazionale sulla base della decisione di esecuzione (UE) 2017/784 a decorrere dal 1o luglio 2023, le legittime aspettative dei soggetti interessati sono debitamente rispettate.

(14)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/784,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio è così modificata:

1)

all’articolo 1, il terzo trattino è soppresso;

2)

all’articolo 3, secondo paragrafo, la data «30 settembre 2021» è sostituita dalla data «30 settembre 2024»;

3)

all’articolo 5, la data «30 giugno 2023» è sostituita dalla data «30 giugno 2026».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

L’articolo 1, punto 1), si applica tuttavia a decorrere dal 1o luglio 2025.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

L. PLANAS PUCHADES


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 217 del 18.8.2015, pag. 7.

(3)  GU L 118 del 6.5.2017, pag. 17.

(4)  GU L 242 del 28.7.2020, pag. 4.

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio, del 16 aprile 2018, che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 99 del 19.4.2018, pag. 14).


27.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/48


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1553 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 2023

che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 14 gennaio 2022 la Romania ha chiesto un’autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 178, 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE al fine di introdurre la fatturazione elettronica obbligatoria per tutte le operazioni effettuate tra soggetti passivi stabiliti sul territorio nazionale («misura speciale»). La misura speciale è stata richiesta per il periodo dal 1o luglio 2022 al 31 dicembre 2025.

(2)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 30 settembre 2022 la Romania ha informato la Commissione che la deroga richiesta all’articolo 178 della direttiva 2006/112/CE non era più necessaria. La Romania ha inoltre chiesto che l’autorizzazione sia concessa per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, anziché per il periodo richiesto inizialmente.

(3)

Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dalla Romania con lettere dell’8 dicembre 2022. Con lettera del 9 dicembre 2022 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutti i dati necessari per la valutazione della domanda.

(4)

La Romania sostiene che la fatturazione elettronica obbligatoria fra soggetti passivi stabiliti in Romania, abbinata all’obbligo di comunicare i dati in merito a tali operazioni alle autorità fiscali, sarebbe vantaggiosa nella lotta alle frodi e all’evasione dell’IVA. Ciò consentirebbe alle autorità fiscali di verificare tempestivamente e automaticamente la coerenza fra l’IVA dichiarata e l’IVA dovuta. Tale verifica automatica migliorerebbe notevolmente le capacità analitiche delle autorità fiscali nazionali. L’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria costituirebbe inoltre uno strumento efficace per il tracciamento in tempo reale delle catene di frode all’IVA, consentendo alle autorità fiscali di adottare azioni immediate per individuare e bloccare i soggetti passivi dalla partecipazione a tali attività fraudolente.

(5)

La Romania ritiene che l’introduzione della misura speciale sarebbe altresì vantaggiosa per i soggetti passivi attraverso la digitalizzazione della fatturazione e la riduzione dei loro oneri amministrativi, garantendo nel contempo un ambiente caratterizzato da una concorrenza leale per i soggetti passivi. La digitalizzazione della fatturazione comporterà pagamenti più rapidi, risparmi sui costi di trasmissione e un’elaborazione rapida e a basso costo dei dati di fatturazione con spese di archiviazione ridotte per i soggetti passivi. L’introduzione della misura speciale comporterebbe inoltre la soppressione del vigente obbligo di comunicare le informazioni in merito alle forniture nazionali, riducendo gli oneri amministrativi per i soggetti passivi.

(6)

L’8 dicembre 2022 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l’era digitale. La Commissione propone di modificare l’articolo 218 e di sopprimere l’articolo 232 della direttiva 2006/112/CE. È pertanto possibile che sia adottata una direttiva volta a modificare tali articoli, la quale consentirebbe agli Stati membri di attuare la fatturazione elettronica obbligatoria ed eliminare la necessità di richiedere ulteriori misure speciali di deroga alla direttiva 2006/112/CE. Pertanto, a decorrere dalla data alla quale gli Stati membri sarebbero tenuti ad applicare le disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva volta a modificare tali articoli, la presente decisione dovrebbe cessare di applicarsi.

(7)

Data l’estensione dell’ambito di applicazione e la novità della misura speciale, è importante valutarne l’impatto sulla lotta alla frode e all’evasione dell’IVA nonché sui soggetti passivi. La Romania, se ritiene necessario prorogare la misura speciale, insieme alla domanda di proroga dovrebbe pertanto presentare alla Commissione una relazione contenente la valutazione dell’efficacia della misura nella lotta alla frode e all’evasione dell’IVA e nella semplificazione della riscossione dell’imposta.

(8)

La misura speciale non dovrebbe incidere sul diritto dei consumatori di ricevere fatture in formato cartaceo nel caso di operazioni intracomunitarie.

(9)

La misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo in modo da poter valutare se sia idonea ed efficace rispetto agli obiettivi.

(10)

La misura speciale è proporzionata agli obiettivi perseguiti in quanto è limitata nel tempo e nella portata. Inoltre la misura speciale non comporta il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri.

(11)

La misura speciale non inciderà sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 218 della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata ad accettare soltanto le fatture emesse da soggetti passivi stabiliti nel territorio rumeno sotto forma di documenti o messaggi in formato elettronico.

Articolo 2

In deroga all’articolo 232 della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti nel territorio nazionale non sia subordinato all’accordo del destinatario stabilito nel medesimo territorio.

Articolo 3

La Romania notifica alla Commissione le misure nazionali di esecuzione delle misure speciali di cui agli articoli 1 e 2.

Articolo 4

1.   Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

2.   La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2024 fino alla prima delle due date seguenti:

a)

31 dicembre 2026; o

b)

la data a decorrere dalla quale gli Stati membri devono applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare qualora sia adottata una direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l’era digitale, in particolare i relativi articoli 218 e 232.

3.   Se ritiene necessaria una proroga della misura speciale di cui all’articolo 1 e all’articolo 2, la Romania presenta alla Commissione una richiesta di proroga corredata di una relazione che valuta in che misura le misure nazionali di cui all’articolo 3 sono risultate efficaci ai fini della lotta alla frode e all’evasione dell’IVA e della semplificazione della riscossione dell’imposta. Tale relazione valuta altresì l’incidenza di tali misure sui soggetti passivi e, in particolare, se tali misure aumentino gli oneri amministrativi e i costi che ne derivano.

Articolo 5

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

L. PLANAS PUCHADES


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.


27.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/51


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1554 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2023

relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Croazia

[notificata con il numero C(2023) 4985]

(Il testo in lingua croata è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

In caso di focolai di peste suina africana in suini selvatici, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi in altri suini selvatici e in stabilimenti di suini detenuti.

(3)

Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione (2) integra le norme da applicare in materia di controllo in relazione alle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). Gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono in particolare l'adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici. Più precisamente tali disposizioni prevedono l'istituzione di una zona infetta e il divieto di movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione (4) stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana. In caso di focolaio di tale malattia in suini selvatici in un'area di uno Stato membro, l'articolo 3, lettera b), del suddetto regolamento di esecuzione prevede in particolare l'istituzione di una zona infetta conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687. Inoltre l'articolo 6 del medesimo regolamento di esecuzione prevede che l'area sia inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte II, di tale regolamento come zona soggetta a restrizioni II e che la zona infetta, istituita conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687, sia adeguata senza indugio in modo da comprendere almeno la pertinente zona soggetta a restrizioni II. Le misure speciali di controllo della peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 comprendono, tra l'altro, il divieto di movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone.

(5)

La Croazia ha informato la Commissione, in data 13 luglio 2023, in merito alla conferma di un focolaio di peste suina in un suino selvatico nella regione di Karlovac. L'autorità competente di tale Stato membro ha di conseguenza istituito una zona infetta conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

(6)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che la zona infetta in relazione alla peste suina africana in Croazia sia definita a livello dell'Unione, in collaborazione con detto Stato membro.

(7)

Al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana, in attesa che l'area della Croazia interessata da detti recenti focolai nei suini selvatici sia inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 come zona soggetta a restrizioni II, è opportuno che le misure speciali di controllo della peste suina africana di cui al medesimo regolamento, applicabili ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone, si applichino, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, anche ai movimenti delle medesime partite dalla zona infetta istituita dalla Croazia a seguito di tali recenti focolai.

(8)

Di conseguenza tale zona infetta dovrebbe essere inserita nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione ed essere sottoposta alle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana che si applicano alle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Tuttavia a causa di questa nuova situazione epidemiologica della peste suina africana e tenuto conto dell'accresciuto rischio immediato di un'ulteriore diffusione della malattia, i movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti dalla zona infetta verso altri Stati membri e paesi terzi non dovrebbero essere autorizzati, conformemente al suddetto regolamento di esecuzione. Anche la durata della definizione della zona infetta dovrebbe essere stabilita dalla presente decisione.

(9)

Al fine di mitigare i rischi derivanti dai recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici in Croazia, è pertanto opportuno disporre con la presente decisione che fino al termine ultimo di applicazione della presente decisione la Croazia non autorizzi i movimenti di partite di suini detenuti nella zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi.

(10)

Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le misure di cui alla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.

(11)

Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che la zona infetta in Croazia sia istituita immediatamente e inserita nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tale zona.

(12)

La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Croazia provvede affinché una zona infetta in relazione alla peste suina africana sia istituita in Croazia, conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, e comprenda almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Croazia provvede affinché nelle aree elencate nell'allegato della presente decisione come zona infetta, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, si applichino le misure speciali di controllo della peste suina africana applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

Articolo 3

La Croazia provvede affinché non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate nell'allegato come zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi.

Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 12 ottobre 2023.

Articolo 5

La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2023

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 65).


ALLEGATO

Aree istituite come zona infetta in Croazia di cui all'articolo 1

Termine ultimo di applicazione

a)

Karlovačka županija

općina Rakovica

općina Slunj

općina Cetingrad

općina Plaški

općina Saborsko

b)

Ličko-senjska županija

općina Plitvička jezera

c)

Sisačko-moslavačka županija

općina Dvor

općina Donji Kukuruzari

općina Majur

grad Hrvatska Kostajnica

općina Hrvatska Dubica

naselje Slabinja

naselje Živaja

grad Glina

naselje Momčilović Kosa

naselje Trnovac Glinski

naselje Brestik

naselje Martinovići

naselje Mali Gradac

naselje Veliki Gradac

grad Petrinja

naselje Tremušnjak

naselje Veliki Šušnjar

naselje Donja Pastuša

naselje Mačkovo Selo

naselje Begovići

naselje Blinja

naselje Dodoši

naselje Miočinovići

naselje Bijelnik

naselje Jabukovac

naselje Jošavica

naselje Gornja Mlinoga

naselje Gornja Pastuša

općina Sunja

naselje Radonja Luka

naselje Čapljani

naselje Drljača

naselje Kladari

naselje Vukoševac

naselje Šaš

naselje Slovinci

naselje Četvrtkovac

naselje Jasenovčani

naselje Papići

naselje Mala Gradusa

naselje Timarci

naselje Mala Paukova

naselje Velika Gradusa

naselje Staza

naselje Kostreši Šaški

naselje Pobrđani

naselje Sjeverovac

naselje Donji Hrastovac

12.10.2023


27.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/55


DECISIONE (UE) 2023/1555 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2023

sul conferimento alle autorità svizzere dell’accesso alla banca dati europea degli equipaggi e alla banca dati europea degli scafi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397, gli Stati membri sono tenuti a registrare in modo attendibile e senza indugio, nelle banche dati della Commissione, i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo ai fini dell’attuazione, dell’applicazione e della valutazione della direttiva (UE) 2017/2397, per mantenere la sicurezza e facilitare la navigazione, nonché a fini statistici e allo scopo di agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità che attuano tale direttiva. A tal fine, tramite l’adozione del regolamento delegato (UE) 2020/473 della Commissione (2), la Commissione ha istituito la banca dati europea degli equipaggi (European Crew Database — «ECDB») per i certificati di qualifica e i libretti di navigazione e la banca dati europea degli scafi (European Hull Database — «EHDB») per i giornali di bordo.

(2)

L’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397 e l’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2020/473 prevedono inoltre che siano inserite nelle banche dati della Commissione informazioni relative ai certificati di qualifica, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo riconosciuti a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397. L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397 fa riferimento ai certificati di qualifica, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo rilasciati conformemente al regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno (3), che sono validi sulle vie navigabili interne dell’Unione se gli obblighi stabiliti da tale regolamento sono identici a quelli della direttiva (UE) 2017/2397 e se il paese terzo di rilascio riconosce, nel proprio ordinamento, i documenti dell’Unione rilasciati a norma della direttiva (UE) 2017/2397.

(3)

La Svizzera rilascia certificati di qualifica, libretti di navigazione o giornali di bordo sulla base del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno in forza di obblighi identici a quelli della direttiva (UE) 2017/2397 e accetta nel proprio ordinamento i corrispondenti documenti dell’Unione, per cui i certificati di qualifica svizzeri sono validi sulle vie navigabili interne dell’Unione a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397.

(4)

A norma dell’articolo 2.01 del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno, adottato in conformità alla decisione (UE) 2022/1912 del Consiglio (4), la Svizzera è altresì tenuta a iscrivere ogni certificato di qualifica, libretto di navigazione e giornale di bordo rilasciato da un’autorità competente e i relativi dati nel registro nazionale che tali autorità devono tenere a norma dell’articolo 25 della direttiva (UE) 2017/2397, e a collegare i propri registri nazionali al registro tenuto dalla Commissione conformemente a quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/473.

(5)

Il 20 ottobre 2021 la Svizzera ha chiesto alla Commissione di avere accesso alle banche dati della Commissione.

(6)

A norma dell’articolo 25, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/2397, alle autorità dei paesi terzi che rilasciano certificati di qualifica, libretti di navigazione o giornali di bordo sulla base del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno può essere dato accesso alla banca dati nella misura in cui ciò sia necessario alle finalità di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di protezione dei dati di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e che il paese terzo non limiti l’accesso degli Stati membri o della Commissione alla sua banca dati corrispondente e se la Commissione garantisce che il paese terzo non trasferisca i dati a un altro paese terzo o a un’altra organizzazione internazionale senza previa esplicita autorizzazione scritta della Commissione e alle condizioni stabilite dalla Commissione stessa.

(7)

La Commissione ha riconosciuto che la Svizzera garantisce un livello adeguato di protezione dei dati (6). Inoltre, con lettera ufficiale, la Svizzera ha assicurato che darà accesso alle sue banche dati corrispondenti e che non trasferirà dati a un altro paese terzo o a un’altra organizzazione internazionale senza previa esplicita autorizzazione scritta della Commissione e alle condizioni stabilite dalla Commissione stessa.

(8)

L’accesso alle banche dati della Commissione deve essere da ultimo necessario per gli scopi previsti dall’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397, ossia ai fini dell’attuazione, dell’applicazione e della valutazione della direttiva, per mantenere la sicurezza e facilitare la navigazione, nonché a fini statistici e allo scopo di facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

(9)

Considerando che membri di equipaggi in possesso di qualifiche svizzere operano regolarmente sulle vie navigabili interne dell’Unione e che i certificati di qualifica, i libretti di navigazione o i giornali di bordo rilasciati dalla Svizzera devono avere requisiti identici a quelli prescritti dalla direttiva (UE) 2017/2397, è necessario uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Svizzera che renda possibile l’attuazione, l’applicazione e la valutazione della direttiva (UE) 2017/2397, garantendo nel contempo che la navigazione sulle vie navigabili interne dell’Unione sia effettuata senza interruzioni e in modo legittimo e sicuro. Dare alla Svizzera accesso all’ECDB e all’EHDB permetterà inoltre alla Commissione di tenere un registro completo di dati sugli equipaggi e sarà utile a fini statistici. È pertanto necessario, ai fini di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397, dare alle autorità competenti della Svizzera accesso all’ECDB e all’EHDB.

(10)

La Commissione, dopo aver valutato la richiesta della Svizzera, ritiene opportuno dare alle autorità svizzere accesso all’ECDB e all’EHDB,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alle autorità svizzere è dato accesso alla banca dati europea degli equipaggi e alla banca dati europea degli scafi.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/473 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme applicabili alle banche dati per i certificati di qualifica dell’Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo (GU L 100 dell’1.4.2020, pag. 1).

(3)  Allegato 2022-II-9 del CC/R 2022 II, V.

(4)  Decisione (UE) 2022/1912 del Consiglio, del 29 settembre 2022, sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Commissione centrale per la navigazione sul Reno in merito all’adozione del regolamento rivisto concernente il personale di navigazione sul Reno (GU L 261 del 7.10.2022, pag. 48).

(5)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(6)  Cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0518&from=IT.


27.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/58


DECISIONE (PESC) 2023/1556 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 19 luglio 2023

relativa alla riconferma dell’autorizzazione dell’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/2/2023)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38,

vista la decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio, del 31 marzo 2020, relativa a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 marzo 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/472, che ha istituito e dato avvio a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) per il periodo fino al 31 marzo 2021.

(2)

L’articolo 8, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/472 stabilisce che, nonostante tale periodo, l’autorizzazione dell’operazione è riconfermata ogni quattro mesi e che il comitato politico e di sicurezza proroga l’operazione a meno che lo schieramento dei mezzi marittimi dell’operazione non produca sulla migrazione un effetto di attrazione sulla base di prove fondate raccolte conformemente ai criteri stabiliti nel piano operativo.

(3)

Il 20 marzo 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/653 (2), che proroga l’operazione fino al 31 marzo 2025, fatta salva la stessa procedura di riconferma.

(4)

Il comandante dell’operazione ha fornito su base mensile relazioni concernenti il fattore di attrazione.

(5)

È opportuno riconfermare l’autorizzazione dell’operazione per l’11° sottoperiodo di quattro mesi di mandato e prorogare di conseguenza l’operazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’autorizzazione di EUNAVFOR MED IRINI è riconfermata e l’operazione è prorogata dal 1o agosto 2023 al 30 novembre 2023.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2023

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

D. PRONK


(1)  GU L 101 dell’1.4.2020, pag. 4.

(2)  Decisione (PESC) 2023/653 del Consiglio, del 20 marzo 2023, che modifica la decisione (PESC) 2020/472 relativa a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (GU L 81 del 21.3.2023, pag. 27).


Rettifiche

27.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/59


Rettifica della direttiva delegata (UE) 2023/1526 della Commissione, del 16 maggio 2023, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile impiegato come materiale di base nei sensori utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 185 del 24 luglio 2023 )

Pagina 27, nell’articolo 2:

anziché:

“XX.XX.XXXX”,

leggasi:

“31 gennaio 2024”;

anziché:

“YY.XX.XXXX”,

leggasi:

“1o febbraio 2024”.


27.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/60


Rettifica della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 58 del 27 febbraio 2020 )

Pagina 33, articolo 45, paragrafo 2:

anziché:

«… per tali prodotti sottoposti ad accisa stabilita ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 9, a meno che uno Stato membro abbia motivi ragionevoli di sospettare frodi o irregolarità.»,

leggasi:

«… per tali prodotti sottoposti ad accisa stabilita ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, a meno che uno Stato membro abbia motivi ragionevoli di sospettare frodi o irregolarità.».


27.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/61


Rettifica del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 405 del 2 dicembre 2020 )

1.

Pagina 63, allegato I, modulo C:

anziché:

«N. di riferimento dell’autorità interpellata:

N. di riferimento dell’organo mittente:»,

leggasi:

«N. di riferimento dell’organo mittente:

N. di riferimento dell’autorità interpellata:».

2.

Pagina 71, allegato I, modulo J:

anziché:

«n. di riferimento dell’autorità interpellata:

n. di riferimento dell’organo mittente:»,

leggasi:

«n. di riferimento dell’organo mittente:

n. di riferimento dell’organo ricevente:».


27.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/62


Rettifica della decisione (UE) 2023/1313 della Commissione, del 22 giugno 2023, che approva, a nome dell’Unione europea, le modifiche all’allegato 14-B dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 162 del 28 giugno 2023 )

Pagina 63, allegato 2, tabella, seconda colonna, quinta riga,

anziché:

«伊達のあんぽ柿/DATE NO ANPO GAKI/DATE NO ANPO KAKI»,

leggasi:

«Date no Anpo Gaki/Date no Anpo Kaki».


27.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/63


Rettifica del regolamento (UE) 2023/966 della Commissione, del 15 maggio 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio per tenere conto degli emendamenti adottati nella 19a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 133 del 17 maggio 2023 )

Pagina 6, allegato che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, punto 12, punto #1, lettera d),

anziché:

«d)

frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere Vanilla propagate artificialmente.»,

leggasi:

«d)

frutti, nonché loro parti e prodotti derivati, di piante del genere Vanilla propagate artificialmente.».

Pagina 6, allegato che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, punto 12, punto #4, lettera d),

anziché:

«d)

frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere Vanilla (Orchidaceae) e della famiglia delle Cactaceae acclimatate o propagate artificialmente;»,

leggasi:

«d)

frutti, nonché loro parti e prodotti derivati, di piante del genere Vanilla (Orchidaceae) e della famiglia delle Cactaceae acclimatate o propagate artificialmente;».

Pagina 6, allegato che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, punto 12, punto #4, lettera e),

anziché:

«e)

fusti, fiori nonché parti e prodotti derivati di piante dei generi Opuntia sottogenere Opuntia e Selenicereus (Cactaceae) acclimatate o propagate artificialmente;»,

leggasi:

«e)

fusti, fiori, nonché loro parti e prodotti derivati, di piante dei generi Opuntia, sottogenere Opuntia, e Selenicereus (Cactaceae) acclimatate o propagate artificialmente;».