ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 187

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
26 luglio 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1535 della Commissione, del 24 luglio 2023, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2019 e (UE) 2020/1213 per quanto riguarda alcune piante da impianto appartenenti alle specie Acer campestre, Acer palmatum, Acer platanoides e Acer pseudoplatanus originarie del Regno Unito

1

 

*

Regolamento (UE) 2023/1536 della Commissione, del 25 luglio 2023, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di nicotina in o su determinati prodotti ( 1 )

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1537 della Commissione, del 25 luglio 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sull’uso di prodotti fitosanitari da trasmettere per l’anno di riferimento 2026 durante il regime transitorio 2025-2027 e per quanto riguarda le statistiche sui prodotti fitosanitari immessi sul mercato ( 1 )

26

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1538 della Commissione, del 25 luglio 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla produzione vegetale ( 1 )

40

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2023/1539 del Consiglio, del 20 luglio 2023, relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea

74

 

*

Decisione (UE) 2023/1540 della Commissione, del 25 luglio 2023, recante modifica e rettifica della decisione (UE) 2021/1870 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per i prodotti cosmetici e i prodotti per la cura degli animali [notificata con il numero C(2023) 4845]  ( 1 )

76

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2023 del comitato APE istituito dall’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra, del 6 luglio 2023, relativa alla costituzione del sottocomitato APE per l’agricoltura e lo sviluppo rurale [2023/1541]

81

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

26.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 187/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1535 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2023

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2019 e (UE) 2020/1213 per quanto riguarda alcune piante da impianto appartenenti alle specie Acer campestre, Acer palmatum, Acer platanoides e Acer pseudoplatanus originarie del Regno Unito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

(2)

A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di paesi terzi risultano inseriti nell’elenco provvisorio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Uno dei generi elencati è Acer L.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione (3) stabilisce misure fitosanitarie per l’introduzione nel territorio dell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, ma di cui non sono stati ancora interamente valutati i rischi fitosanitari. Ciò è dovuto al fatto che uno o più organismi nocivi ospitati da tali piante non sono ancora inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (4), ma potrebbero soddisfare le condizioni per figurarvi a seguito di un’ulteriore, completa valutazione dei rischi.

(4)

Il 3 maggio 2022 il Regno Unito (5) ha presentato alla Commissione una serie di domande di esportazione nell’Unione delle piante da impianto seguenti («piante in questione»):

piante da impianto di massimo quindici anni appartenenti alla specie Acer campestre, con un diametro massimo di 88 mm alla base del fusto;

piante da impianto di massimo sette anni appartenenti alla specie Acer palmatum, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto;

piante da impianto di massimo sette anni appartenenti alla specie Acer platanoides, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto; e

piante da impianto di massimo sette anni appartenenti alla specie Acer pseudoplatanus, con un diametro massimo di 88 mm alla base del fusto.

Le domande erano suffragate dai fascicoli tecnici pertinenti.

(5)

Il 24 maggio 2023 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato quattro pareri scientifici riguardanti la valutazione dei rischi delle piante in questione originarie del Regno Unito (6)(7)(8)(9). L’Autorità ha individuato Bemisia tabaci, Coniella castaneicola, Cryphonectria parasitica, Entoleuca mammata, Eulecanium excrescens, Meloidogyne fallax, Meloidogyne mali, Phytophthora ramorum, Scirtothrips dorsalis e Takahashia japonica quali organismi nocivi pertinenti per ciascuna delle specie delle piante in questione.

(6)

L’Autorità ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nei fascicoli e ha stimato la probabilità che le piante in questione siano indenni da tali organismi nocivi. Essa ha concluso che vi è una probabilità elevata che le piante in questione siano esenti da tali organismi nocivi.

(7)

Sulla base di tali pareri, si considera ridotto a un livello accettabile il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante in questione, a condizione che siano applicate adeguate misure per affrontare i rischi connessi agli organismi nocivi in relazione a tali piante.

(8)

Le misure descritte dal Regno Unito nei fascicoli tecnici sono considerate sufficienti per ridurre a un livello accettabile il rischio derivante dall’introduzione delle piante in questione nel territorio dell’Unione. Dette misure dovrebbero pertanto essere adottate come prescrizioni fitosanitarie per l’importazione al fine di garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione dall’introduzione delle piante in questione.

(9)

Di conseguenza le piante in questione non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

(11)

Bemisia tabaci, Cryphonectria parasitica e Entoleuca mammata figurano nell’elenco dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, per determinate zone protette nel territorio dell’Unione. Meloidogyne fallax, Phytophthora ramorum e Scirtothrips dorsalis figurano nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 quali organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione.

(12)

Coniella castaneicola, Eulecanium excrescens e Takahashia japonica non figurano ancora nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Occorre una completa valutazione dei rischi rappresentati da tali organismi nocivi, al fine di accertare se essi soddisfino le condizioni per l’inserimento nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e se le piante in questione, originarie del Regno Unito, debbano figurare, unitamente alle corrispondenti misure, nell’elenco di cui all’allegato VII del medesimo regolamento.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213.

(14)

Meloidogyne mali non figura nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. Nel settembre 2017 l’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) ha pubblicato un’analisi del rischio fitosanitario concernente tale organismo nocivo (10). Sulla base delle discussioni condotte con gli Stati membri, si è concluso che l’organismo nocivo non dovrebbe essere regolamentato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione né come organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l’Unione poiché, sebbene sia presente da molto tempo in alcuni Stati membri senza misure di controllo ufficiali, il suo impatto in tali Stati membri è considerato modesto. Per questo motivo, in relazione al suddetto organismo nocivo non sono necessarie prescrizioni per l’importazione.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nell’Unione, ai sensi dell’articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione, del 21 agosto 2020, relativo alle misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 (GU L 275 del 24.8.2020, pag. 5).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

(5)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente atto i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.

(6)  EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2023. Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce costituita da piante di Acer campestre originarie del Regno Unito. EFSA Journal 2023;21(7), 8071, 291 pagg., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.071.

(7)  EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2023. Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce costituita da piante di Acer palmatum originarie del Regno Unito. EFSA Journal 2023;21(7):8075, 228 pagg. https://doi. org/10.2903/j.efsa.2023.8075.

(8)  EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2023. Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce costituita da piante di Acer platanoides originarie del Regno Unito. EFSA Journal 2023;21(7), 8073, 268 pagg., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8073.

(9)  EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2023. Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce costituita da piante di Acer pseudoplatanus originarie del Regno Unito. EFSA Journal 2023;21(7), 8074, 271 pagg., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8074.

(10)  EPPO (2017), «Pest risk analysis for Meloidogyne mali ». EPPO, Parigi. Disponibile al seguente indirizzo: http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk_Analysis/PRA_intro.htm e https://gd.eppo.int/taxon/MELGMA.


ALLEGATO I

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, tabella di cui al punto 1, seconda colonna «Descrizione», la voce relativa a « Acer L.» è sostituita dalla seguente:

« Acer L., diverse da

piante da impianto, di uno-tre anni, innestate, anche a gemma, prive di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo appartenenti alle specie Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi originarie della Nuova Zelanda;

piante da impianto di massimo quindici anni, appartenenti alla specie Acer campestre, con un diametro massimo di 88 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito;

piante da impianto di massimo sette anni, appartenenti alla specie Acer palmatum, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito;

piante da impianto di massimo sette anni, appartenenti alla specie Acer platanoides, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito; e

piante da impianto di massimo sette anni, appartenenti alla specie Acer pseudoplatanus, con un diametro massimo di 88 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito.».


ALLEGATO II

Nella tabella dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213, prima di «Piante da impianto, di uno-tre anni, innestate, anche a gemma, prive di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo di Acer japonicumThunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi», originarie della Nuova Zelanda è inserita la voce seguente:

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti

Codice NC

Paesi terzi di origine

Misure

«—

piante da impianto di massimo quindici anni appartenenti alla specie Acer campestre, con un diametro massimo di 88 mm alla base del fusto;

piante da impianto di massimo sette anni appartenenti alla specie Acer palmatum, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto;

piante da impianto di massimo sette anni appartenenti alla specie Acer platanoides, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto; e

piante da impianto di massimo sette anni appartenenti alla specie Acer pseudoplatanus, con un diametro massimo di 88 mm alla base del fusto.

ex 0602 90 41 , ex 0602 90 45 , ex 0602 90 46 ed ex 0602 90 48

Regno Unito

a)

Dichiarazione ufficiale che:

i)

le piante sono indenni da Coniella castaneicola, Eulecanium excrescens e Takahashia japonica;

ii)

il sito di produzione è risultato indenne da Coniella castaneicola, Eulecanium excrescens e Takahashia japonica nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo;

iii)

è stato istituito un sistema atto ad assicurare che gli attrezzi e le macchine siano puliti per liberarli da terra e frammenti di piante e siano disinfettati in modo da garantire l’assenza di Coniella castaneicola prima della loro introduzione in ciascun sito di produzione; e

iv)

immediatamente prima dell’esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Eulecanium excrescens e Takahashia japonica, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Coniella castaneicola, compresi campionamento casuale e prove sulle piante;

b)

sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica “Dichiarazione supplementare”,

i)

la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»; e

ii)

l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.».


26.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 187/6


REGOLAMENTO (UE) 2023/1536 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2023

che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di nicotina in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

I livelli massimi di residui («LMR») per la nicotina sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)

Il regolamento (UE) 2023/377 della Commissione (2) ha ridotto l’LMR provvisorio per la nicotina nei tè dall’attuale livello di 0,6 mg/kg a 0,5 mg/kg, sulla base di dati di monitoraggio che hanno dimostrato che è possibile ottenere detto livello inferiore. Questo livello sarà ulteriormente ridotto a 0,4 mg/kg dopo il 22 febbraio 2026, salvo ulteriori modifiche introdotte alla luce delle nuove informazioni trasmesse entro il 30 giugno 2025. Poiché l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») aveva individuato rischi inaccettabili per i consumatori derivanti dall’LMR vigente per i tè (3), il regolamento (UE) 2023/377 non ha previsto disposizioni transitorie per i tè prodotti prima della modifica degli LMR.

(3)

L’Autorità ha ricevuto nuove informazioni dall’Irlanda da cui emerge che i dati sul consumo irlandese, sulla base dei quali l’Autorità ha individuato rischi inaccettabili per i consumatori derivanti dall’attuale LMR per la nicotina nei tè, non riflettevano accuratamente l’esposizione dei bambini nel paese e comporterebbero una sovrastima del rischio. Sulla base di queste nuove informazioni, l’Autorità ha condotto una nuova valutazione del rischio alimentare acuto (a breve termine) per la nicotina nei tè escludendo i dati sul consumo irlandese precedentemente considerati, e ha concluso che l’attuale LMR di 0,6 mg/kg per la nicotina nei tè è sicuro per i consumatori (4). Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, è pertanto opportuno prevedere un regime transitorio per i tè prodotti prima della riduzione dell’LMR per la nicotina nei tè a 0,5 mg/kg, previsto dal regolamento (UE) 2023/377, in quanto è mantenuto un livello elevato di protezione dei consumatori.

(4)

Per quanto riguarda la nicotina nella rosa canina, per la quale il regolamento (UE) 2023/377 ha ridotto l’LMR provvisorio da 0,3 mg/kg a 0,2 mg/kg, l’Autorità ha confermato i rischi inaccettabili precedentemente individuati per i consumatori, derivanti dall’attuale LMR di 0,3 mg/kg. Non è pertanto possibile consentire un regime transitorio per la rosa canina prodotta prima della riduzione dell’LMR.

(5)

Per quanto riguarda la nicotina nelle spezie da semi e nelle spezie da frutta, il regolamento (UE) 2023/377 ha fissato LMR provvisori a 0,02 mg/kg fino al 22 febbraio 2030 in attesa della presentazione e valutazione di nuovi dati e informazioni sulla presenza in natura o sulla formazione della nicotina nei prodotti in questione. La Commissione ha ricevuto nuove informazioni dai laboratori di riferimento dell’Unione europea secondo cui per le spezie da semi e le spezie da frutta potrebbe essere più appropriato un limite di determinazione (LOD) di 0,05 mg/kg. È pertanto opportuno fissare gli LMR per tali prodotti al limite di determinazione di 0,05 mg/kg. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro il 22 febbraio 2030.

(6)

Per quanto riguarda la nicotina nella cannella, il regolamento (UE) 2023/377 ha fissato un LMR provvisorio a 0,07 mg/kg sulla base di un insieme di dati per le spezie da corteccia, le spezie da radici e rizomi, le spezie da boccioli, le spezie da pistilli di fiori e le spezie da arilli. Di recente sono stati presentati alla Commissione dati di monitoraggio specifici sulla cannella dai quali emerge che in questo prodotto possono essere presenti residui a livelli superiori all’LMR provvisorio stabilito dal regolamento (UE) 2023/377. Sulla base di questi dati più specifici, l’LMR provvisorio dovrebbe essere fissato a un livello di 0,2 mg/kg, corrispondente al 95° percentile di tutti i risultati del campione. Tale LMR sarà riesaminato, tenendo conto dei dati di monitoraggio supplementari disponibili, entro il 22 febbraio 2030.

(7)

Le modifiche degli LMR proposte sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, tenuto conto delle relative valutazioni dei rischi dell’Autorità (5) e dei fattori pertinenti alla materia in esame.

(8)

Per motivi tecnici le modifiche degli LMR per le spezie da semi, le spezie da frutta e la cannella dovrebbero applicarsi successivamente a quelle del regolamento (UE) 2023/377, mentre la disposizione transitoria relativa ai nuovi LMR per il tè di cui al regolamento (UE) 2023/377 dovrebbe applicarsi contemporaneamente al regolamento (UE) 2023/377 al fine di evitare una lacuna nel regime transitorio.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2023/377, continua ad applicarsi ai tè che sono stati prodotti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 14 settembre 2023.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 15 settembre 2023.

Tuttavia, l’articolo 2 si applica a decorrere dal 14 settembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2023/377 della Commissione, del 15 febbraio 2023, che modifica gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benzalconio cloruro (BAC), clorprofam, cloruro di didecildimetilammonio (DDAC), flutriafol, metazaclor, nicotina, profenofos, quizalofop-P, silicato di sodio e alluminio, tiabendazolo e triadimenol in o su determinati prodotti (GU L 55 del 22.2.2023, pag. 1).

(3)  Autorità europea per la sicurezza alimentare. «Dichiarazione sulla valutazione del rischio alimentare a breve termine (acuto) per i livelli massimi provvisori di residui di nicotina nella rosa canina, nei tè e nei capperi». EFSA Journal 2022;20(9):7566.

(4)  Autorità europea per la sicurezza alimentare. «Dichiarazione sulla valutazione dei rischi mirata riveduta per determinati livelli massimi di residui di nicotina». EFSA Journal 2023;21(3):7883.

(5)  Autorità europea per la sicurezza alimentare. «Parere motivato sulla fissazione di LMR provvisori per la nicotina nel tè, nelle infusioni di erbe, nelle spezie, nella rosa canina e nelle erbe fresche». EFSA Journal 2011;9(3):2098.


ALLEGATO

Nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005, la colonna relativa alla nicotina è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (**)

Nicotina

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

0110000

Agrumi

0,01  (*)

0110010

Pompelmi

 

0110020

Arance dolci

 

0110030

Limoni

 

0110040

Limette/lime

 

0110050

Mandarini

 

0110990

Altri (2)

 

0120000

Frutta a guscio

0,02  (*)

0120010

Mandorle dolci

 

0120020

Noci del Brasile

 

0120030

Noci di anacardi

 

0120040

Castagne e marroni

 

0120050

Noci di cocco

 

0120060

Nocciole

 

0120070

Noci del Queensland

 

0120080

Noci di pecàn

 

0120090

Pinoli

 

0120100

Pistacchi

 

0120110

Noci comuni

 

0120990

Altri (2)

 

0130000

Pomacee

0,01  (*)

0130010

Mele

 

0130020

Pere

 

0130030

Cotogne

 

0130040

Nespole

 

0130050

Nespole del Giappone

 

0130990

Altri (2)

 

0140000

Drupacee

0,01  (*)

0140010

Albicocche

 

0140020

Ciliege (dolci)

 

0140030

Pesche

 

0140040

Prugne

 

0140990

Altri (2)

 

0150000

Bacche e piccola frutta

 

0151000

a)

Uve

0,01  (*)

0151010

Uve da tavola

 

0151020

Uve da vino

 

0152000

b)

Fragole

0,01  (*)

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

0,01  (*)

0153010

More di rovo

 

0153020

More selvatiche

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

0153990

Altri (2)

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

0154010

Mirtilli

0,01  (*)

0154020

Mirtilli giganti americani

0,01  (*)

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

0,01  (*)

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

0,01  (*)

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

0,2 (+)

0154060

More di gelso (nero e bianco)

0,01  (*)

0154070

Azzeruoli

0,01  (*)

0154080

Bacche di sambuco

0,01  (*)

0154990

Altri (2)

0,01  (*)

0160000

Frutta varia con

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

0161010

Datteri

0,01  (*)

0161020

Fichi

0,01  (*)

0161030

Olive da tavola

0,02  (*)

0161040

Kumquat

0,01  (*)

0161050

Carambole

0,01  (*)

0161060

Cachi

0,01  (*)

0161070

Jambul/jambolan

0,01  (*)

0161990

Altri (2)

0,01  (*)

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

0,01  (*)

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

0162020

Litci

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

0162050

Melastelle/cainette

 

0162060

Cachi di Virginia

 

0162990

Altri (2)

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

0163010

Avocado

0,02  (*)

0163020

Banane

0,01  (*)

0163030

Manghi

0,01  (*)

0163040

Papaie

0,01  (*)

0163050

Melograni

0,01  (*)

0163060

Cerimolia/cherimolia

0,01  (*)

0163070

Guaiave/guave

0,01  (*)

0163080

Ananas

0,01  (*)

0163090

Frutti dell'albero del pane

0,01  (*)

0163100

Durian

0,01  (*)

0163110

Anona/graviola/guanabana

0,01  (*)

0163990

Altri (2)

0,01  (*)

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

0,01  (*)

0211000

a)

Patate

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

0212020

Patate dolci

 

0212030

Ignami

 

0212040

Maranta/arrow root

 

0212990

Altri (2)

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

 

0213010

Bietole

 

0213020

Carote

 

0213030

Sedano rapa

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

0213050

Topinambur

 

0213060

Pastinaca

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

 

0213080

Ravanelli

 

0213090

Salsefrica

 

0213100

Rutabaga

 

0213110

Rape

 

0213990

Altri (2)

 

0220000

Ortaggi a bulbo

0,01  (*)

0220010

Aglio

 

0220020

Cipolle

 

0220030

Scalogni

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

0220990

Altri (2)

 

0230000

Ortaggi a frutto

0,01  (*)

0231000

a)

Solanacee e malvacee

 

0231010

Pomodori

 

0231020

Peperoni

 

0231030

Melanzane

 

0231040

Gombi

 

0231990

Altri (2)

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

0232010

Cetrioli

 

0232020

Cetriolini

 

0232030

Zucchine

 

0232990

Altri (2)

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

0233010

Meloni

 

0233020

Zucche

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

0233990

Altri (2)

 

0234000

d)

Mais dolce

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,01  (*)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0241010

Cavoli broccoli

 

0241020

Cavolfiori

 

0241990

Altri (2)

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

0242020

Cavoli cappucci

 

0242990

Altri (2)

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

0243020

Cavoli ricci

 

0243990

Altri (2)

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

0,01  (*)

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

0251020

Lattughe

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

0251050

Barbarea

 

0251060

Rucola

 

0251070

Senape juncea

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

0251990

Altri (2)

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,01  (*)

0252010

Spinaci

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

0252990

Altri (2)

 

0253000

c)

Foglie di vite e foglie di specie simili

0,01  (*)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01  (*)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,01  (*)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0,1 (+)

0256010

Cerfoglio

(+)

0256020

Erba cipollina

(+)

0256030

Foglie di sedano

(+)

0256040

Prezzemolo

(+)

0256050

Salvia

(+)

0256060

Rosmarino

(+)

0256070

Timo

(+)

0256080

Basilico e fiori commestibili

(+)

0256090

Foglie di alloro/lauro

(+)

0256100

Dragoncello

(+)

0256990

Altri (2)

(+)

0260000

Legumi

0,01  (*)

0260010

Fagioli (con baccello)

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

0260050

Lenticchie

 

0260990

Altri (2)

 

0270000

Ortaggi a stelo

0,01  (*)

0270010

Asparagi

 

0270020

Cardi

 

0270030

Sedani

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

0270050

Carciofi

 

0270060

Porri

 

0270070

Rabarbaro

 

0270080

Germogli di bambù

 

0270090

Cuori di palma

 

0270990

Altri (2)

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

 

0280010

Funghi coltivati

0,01  (*)

0280020

Funghi selvatici

0,02 (+)

0280990

Muschi e licheni

0,01  (*)

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01  (*)

0300000

LEGUMI SECCHI

0,01  (*)

0300010

Fagioli

 

0300020

Lenticchie

 

0300030

Piselli

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

0300990

Altri (2)

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,02  (*)

0401000

Semi oleaginosi

 

0401010

Semi di lino

 

0401020

Semi di arachide

 

0401030

Semi di papavero

 

0401040

Semi di sesamo

 

0401050

Semi di girasole

 

0401060

Semi di colza

 

0401070

Semi di soia

 

0401080

Semi di senape

 

0401090

Semi di cotone

 

0401100

Semi di zucca

 

0401110

Semi di cartamo

 

0401120

Semi di borragine

 

0401130

Semi di camelina/dorella

 

0401140

Semi di canapa

 

0401150

Semi di ricino

 

0401990

Altri (2)

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

0402010

Olive da olio

 

0402020

Semi di palma

 

0402030

Frutti di palma

 

0402040

Capoc

 

0402990

Altri (2)

 

0500000

CEREALI

0,02  (*)

0500010

Orzo

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

0500030

Mais/granturco

 

0500040

Miglio

 

0500050

Avena

 

0500060

Riso

 

0500070

Segale

 

0500080

Sorgo

 

0500090

Frumento

 

0500990

Altri (2)

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE

 

0610000

0,5 (+)

0620000

Chicchi di caffè

 

0630000

Infusioni di erbe da

0,3 (+)

0631000

a)

Fiori

(+)

0631010

Camomilla

(+)

0631020

Ibisco/rosella

(+)

0631030

Rosa

(+)

0631040

Gelsomino

(+)

0631050

Tiglio

(+)

0631990

Altri (2)

(+)

0632000

b)

Foglie ed erbe

(+)

0632010

Fragola

(+)

0632020

Rooibos

(+)

0632030

Mate

(+)

0632990

Altri (2)

(+)

0633000

c)

Radici

(+)

0633010

Valeriana

(+)

0633020

Ginseng

(+)

0633990

Altri (2)

(+)

0639000

d)

Altre parti della pianta

(+)

0640000

Semi di cacao

0,05  (*)

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

0,05  (*)

0700000

LUPPOLO

0,05  (*)

0800000

SPEZIE

 

0810000

Semi

0,05  (*)(+)

0810010

Anice verde

(+)

0810020

Grano nero/cumino nero

(+)

0810030

Sedano

(+)

0810040

Coriandolo

(+)

0810050

Cumino

(+)

0810060

Aneto

(+)

0810070

Finocchio

(+)

0810080

Fieno greco

(+)

0810090

Noce moscata

(+)

0810990

Altri (2)

(+)

0820000

Frutta

0,05  (*)(+)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

(+)

0820020

Pepe di Sichuan

(+)

0820030

Carvi

(+)

0820040

Cardamomo

(+)

0820050

Bacche di ginepro

(+)

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

(+)

0820070

Vaniglia

(+)

0820080

Tamarindo

(+)

0820990

Altri (2)

(+)

0830000

Spezie da corteccia

 

0830010

Cannella

0,2 (+)

0830990

Altri (2)

0,07 (+)

0840000

Spezie da radici e rizomi

(+)

0840010

Liquirizia

0,07 (+)

0840020

Zenzero (10)

 

0840030

Curcuma

0,07 (+)

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

 

0840990

Altri (2)

0,07 (+)

0850000

Spezie da boccioli

0,07 (+)

0850010

Chiodi di garofano

(+)

0850020

Capperi

(+)

0850990

Altri (2)

(+)

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,07 (+)

0860010

Zafferano

(+)

0860990

Altri (2)

(+)

0870000

Spezie da arilli

0,07 (+)

0870010

Macis

(+)

0870990

Altri (2)

(+)

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01  (*)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

0900020

Canne da zucchero

 

0900030

Radici di cicoria

 

0900990

Altri (2)

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

1010000

Prodotti ottenuti da

0,01  (*)

1011000

a)

Suini

 

1011010

Muscolo

 

1011020

Grasso

 

1011030

Fegato

 

1011040

Rene

 

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1011990

Altri (2)

 

1012000

b)

Bovini

 

1012010

Muscolo

 

1012020

Grasso

 

1012030

Fegato

 

1012040

Rene

 

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1012990

Altri (2)

 

1013000

c)

Ovini

 

1013010

Muscolo

 

1013020

Grasso

 

1013030

Fegato

 

1013040

Rene

 

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1013990

Altri (2)

 

1014000

d)

Caprini

 

1014010

Muscolo

 

1014020

Grasso

 

1014030

Fegato

 

1014040

Rene

 

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1014990

Altri (2)

 

1015000

e)

Equidi

 

1015010

Muscolo

 

1015020

Grasso

 

1015030

Fegato

 

1015040

Rene

 

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1015990

Altri (2)

 

1016000

f)

Pollame

 

1016010

Muscolo

 

1016020

Grasso

 

1016030

Fegato

 

1016040

Rene

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1016990

Altri (2)

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

1017010

Muscolo

 

1017020

Grasso

 

1017030

Fegato

 

1017040

Rene

 

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1017990

Altri (2)

 

1020000

Latte

0,01  (*)

1020010

Bovini

 

1020020

Ovini

 

1020030

Caprini

 

1020040

Equini

 

1020990

Altri (2)

 

1030000

Uova di volatili

0,05  (*)

1030010

Galline

 

1030020

Anatre

 

1030030

Oche

 

1030040

Quaglie

 

1030990

Altri (2)

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)

0,05  (*)

1050000

Anfibi e rettili

0,01  (*)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,01  (*)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,01  (*)

1100000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)

 

1200000

PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

 

1300000

PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

 

Nicotina

Le evidenze scientifiche non sono sufficienti a dimostrare che la nicotina sia presente in natura nella coltura in questione né a chiarirne il meccanismo di formazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni se presentate entro il 22 febbraio 2030, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0154050 Rosa canina (cinorrodonti)

0256000 f) Erbe fresche e fiori commestibili

0256010 Cerfoglio

0256020 Erba cipollina

0256030 Foglie di sedano

0256040 Prezzemolo

0256050 Salvia

0256060 Rosmarino

0256070 Timo

0256080 Basilico e fiori commestibili

0256090 Foglie di alloro/lauro

0256100 Dragoncello

0256990 Altri (2)

0630000 Infusioni di erbe da

0631000 a) Fiori

0631010 Camomilla

0631020 Ibisco/rosella

0631030 Rosa

0631040 Gelsomino

0631050 Tiglio

0631990 Altri (2)

0632000 b) Foglie ed erbe

0632010 Fragola

0632020 Rooibos

0632030 Mate

0632990 Altri (2)

0633000 c) Radici

0633010 Valeriana

0633020 Ginseng

0633990 Altri (2)

0639000 d) Altre parti della pianta

0800000 SPEZIE

0810000 Semi

0810010 Anice verde

0810020 Grano nero/cumino nero

0810030 Sedano

0810040 Coriandolo

0810050 Cumino

0810060 Aneto

0810070 Finocchio

0810080 Fieno greco

0810090 Noce moscata

0810990 Altri (2)

0820000 Frutta

0820010 Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

0820020 Pepe di Sichuan

0820030 Carvi

0820040 Cardamomo

0820050 Bacche di ginepro

0820060 Pepe (nero, verde e bianco)

0820070 Vaniglia

0820080 Tamarindo

0820990 Altri (2)

0830000 Spezie da corteccia

0830010 Cannella

0830990 Altri (2)

0840000 Spezie da radici e rizomi

0840010 Liquirizia

0840030 Curcuma

0840990 Altri (2)

0850000 Spezie da boccioli

0850010 Chiodi di garofano

0850020 Capperi

0850990 Altri (2)

0860000 Spezie da pistilli di fiori

0860010 Zafferano

0860990 Altri (2)

0870000 Spezie da arilli

0870010 Macis

0870990 Altri (2)

I seguenti LMR si applicano ai funghi selvatici essiccati: 2,3 mg/kg per i boleti, 1,2 mg/kg per i funghi selvatici essiccati diversi dai boleti. Dati di monitoraggio recenti indicano che sono presenti residui di nicotina nei boleti essiccati e nei funghi selvatici essiccati diversi dai boleti. Le evidenze scientifiche non sono sufficienti a dimostrare che la nicotina sia presente in natura nella coltura in questione né a chiarirne il meccanismo di formazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni se presentate entro il 25 luglio 2029, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0280020 Funghi selvatici

Le evidenze scientifiche non sono sufficienti a dimostrare che la nicotina sia presente in natura nella coltura in questione né a chiarirne il meccanismo di formazione. LMR provvisorio valido fino il 22 febbraio 2026. Dopo tale data l'LMR sarà di 0,4 mg/kg salvo ulteriori modifiche introdotte mediante regolamento alla luce di nuove informazioni trasmesse al più tardi entro il 30 giugno 2025.

0610000 Tè».


(*)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.


26.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 187/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1537 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2023

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sull’uso di prodotti fitosanitari da trasmettere per l’anno di riferimento 2026 durante il regime transitorio 2025-2027 e per quanto riguarda le statistiche sui prodotti fitosanitari immessi sul mercato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 6, l’articolo 5, paragrafo 10, l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2022/2379 istituisce un quadro di riferimento integrato per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee relative agli input e agli output agricoli.

(2)

Le norme transitorie sulla tematica dettagliata dell’uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura si applicano per gli anni 2025, 2026 e 2027, come stabilito all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2379. In base a tali norme, i dati relativi all’uso devono essere trasmessi una sola volta, per l’anno di riferimento 2026.

(3)

Le statistiche sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari dovrebbero essere raccolte annualmente a partire dall’anno di riferimento 2025.

(4)

È necessario specificare i requisiti in materia di dati per la produzione di statistiche sugli input e sugli output agricoli per quanto riguarda i prodotti fitosanitari al fine di produrre dati comparabili tra gli Stati membri e conseguire l’armonizzazione.

(5)

Il regolamento (UE) 2022/2379 stabilisce che i dati statistici relativi alla dimensione della produzione biologica sono essenziali per monitorare i progressi del piano d’azione per lo sviluppo della produzione biologica nell’Unione. L’uso di prodotti fitosanitari nella produzione biologica costituisce una parte importante di tali dati.

(6)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2022/2379, il presente regolamento specifica gli elementi tecnici dei dati da fornire. Tali elementi sono costituiti dall’elenco delle variabili, dalla descrizione delle variabili, dalle unità di osservazione, dai requisiti di precisione da applicare, dalle regole metodologiche da applicare e dai termini per la trasmissione dei dati.

(7)

La copertura dei set di dati dovrebbe essere specificata in maggiore dettaglio rispetto ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) 2022/2379, se del caso, per evitare incoerenze tra gli Stati membri. In particolare, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2379, in deroga all’articolo 4, paragrafo 5, lettera b), è necessario specificare un elenco comune di colture affinché tutti gli Stati membri forniscano informazioni sull’uso dei prodotti fitosanitari. L’elenco dovrebbe coprire, insieme ai prati permanenti, il 75 % della superficie agricola utilizzata a livello dell’Unione. L’elenco può essere integrato dagli Stati membri con colture rilevanti a livello nazionale.

(8)

È opportuno specificare ulteriormente i periodi di riferimento di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2379.

(9)

Qualora l’operazione sia ritenuta fattibile da un punto di vista tecnico, la copertura dei set di dati può essere riveduta per includere statistiche sull’uso dei prodotti fitosanitari per il trattamento delle sementi e negli impianti di stoccaggio.

(10)

Affinché le statistiche sui prodotti fitosanitari mantengano la loro coerenza con gli aggiornamenti periodici dell’elenco delle sostanze attive approvate, è necessario che siano allineate al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2).

(11)

Le statistiche sui prodotti fitosanitari sono necessarie ai fini del monitoraggio della politica agricola comune e delle pertinenti politiche a sostegno dell’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, quali gli obiettivi di sviluppo sostenibile e il Green Deal europeo, e dei relativi traguardi.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Requisiti in materia di dati

1.   Gli Stati membri forniscono dati sul dominio delle statistiche sui prodotti fitosanitari di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2022/2379 sotto forma di set aggregati di dati.

2.   Le statistiche comprendono:

a)

tutte le sostanze attive specificate ai punti i) e ii) del presente articolo e contenute nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato ai sensi dell’articolo 3, punto 9, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), comprese quelle immesse sul mercato con un permesso di commercio parallelo di cui all’articolo 52 di tale regolamento:

i)

le sostanze attive elencate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

ii)

le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato in situazioni di emergenza di cui all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009, diverse da quelle di cui al punto i), e indipendentemente dal loro status di approvazione;

b)

l’uso delle sostanze attive di cui al punto a) da parte di utilizzatori professionali in agricoltura.

3.   I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) a livello nazionale.

Articolo 2

Set di dati

1.   Il contenuto dei set di dati è specificato nell’allegato I per le seguenti tematiche dettagliate:

1)

prodotti fitosanitari immessi sul mercato;

2)

uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura.

2.   Per ciascun set di dati la sezione I dell’allegato I specifica:

1)

la descrizione del contenuto dei dati;

2)

le variabili da compilare sulla produzione biologica;

3)

i termini per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat);

4)

i periodi di riferimento;

5)

le unità di misura.

3.   Per ciascun set di dati la sezione II dell’allegato I specifica se del caso:

1)

la descrizione delle unità di misura;

2)

eventuali requisiti tecnici riguardanti le variabili.

Articolo 3

Requisiti in materia di qualità

Quando le rilevazioni di dati sono effettuate sulla base di campioni statistici, gli Stati membri provvedono affinché i risultati ponderati siano rappresentativi della popolazione statistica dell’unità geografica pertinente. Qualora non siano applicabili requisiti di precisione, ad esempio per fonti diverse dalle indagini statistiche, la qualità statistica è assicurata in altri modi affinché le statistiche siano rappresentative del campo di osservazione descritto e rispettino i criteri di qualità stabiliti dall’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

Articolo 4

Classificazioni

Le sostanze attive di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono comunicate utilizzando la classificazione di cui all’allegato II.

Articolo 5

Descrizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le descrizioni dei termini di cui all’allegato III.

Articolo 6

Regime transitorio

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai periodi di riferimento 2025-2027. Le norme del regime transitorio di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2379 per il periodo 2025-2027 si applicano solo ai dati sulla tematica dettagliata dell’uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 315 del 7.12.2022, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(4)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).


ALLEGATO I

SET DI DATI 1

Prodotti fitosanitari immessi sul mercato

Dominio:

e.

Statistiche sui prodotti fitosanitari

Tematica:

i.

Prodotti fitosanitari

Tematica dettagliata:

i.1

Prodotti fitosanitari immessi sul mercato

SEZIONE I

Contenuto dei dati

I dati comprendono tutte le sostanze attive in tutti i prodotti fitosanitari immessi sul mercato negli Stati membri durante il periodo di riferimento, compresi quelli immessi sul mercato con un permesso di commercio parallelo (1) e/o con un’autorizzazione di emergenza (2).

Categorie di prodotti fitosanitari

Termine

31 dicembre dell’anno N+1

Sostanze attive nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato, totale:

Q

N

:

l’anno cui si riferiscono i dati

Q

:

Quantità di sostanze attive immesse sul mercato (kg)

Periodo di riferimento

:

anno civile

Periodicità

:

annuale

Livello geografico

:

nazionale

SEZIONE II

Descrizione delle unità di misura

Quantità di sostanze attive: la quantità di sostanze attive nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a).

Requisiti tecnici riguardanti le variabili

I dati descritti nella tabella di cui sopra devono essere trasmessi: per singola sostanza attiva, per classi chimiche, per categorie di prodotti e per gruppi principali, come da allegato II.

SET DI DATI 2

Uso di prodotti fitosanitari in agricoltura

Dominio:

e.

Statistiche sui prodotti fitosanitari

Tematica:

i.

Prodotti fitosanitari

Tematica dettagliata:

i.2

Uso di prodotti fitosanitari in agricoltura

SEZIONE I

Contenuto dei dati

I dati riguardano le superfici coltivate a colture di cui all’elenco comune, nelle aziende agricole degli Stati membri, trattate con prodotti fitosanitari e le quantità di tutte le sostanze attive utilizzate durante il periodo di riferimento, comprese quelle utilizzate con autorizzazioni di emergenza (3).

Caratteristiche relative alle colture

Termine

31 dicembre dell’anno N+1

Superficie trattata

Quantità di sostanza attiva

Frumento (grano) tenero e spelta

NAT, OAT

NQS, OQS

Frumento (grano) duro

NAT, OAT

NQS, OQS

Orzo

NAT, OAT

NQS, OQS

Granturco e misto di granturco

NAT, OAT

NQS, OQS

Mais verde

NAT, OAT

NQS, OQS

Semi di colza e di ravizzone

NAT, OAT

NQS, OQS

Semi di girasole

NAT, OAT

NQS, OQS

Patate (incluse le patate da semina)

NAT, OAT

NQS, OQS

Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

NAT, OAT

NQS, OQS

Mele

NAT, OAT

NQS, OQS

Uve da vino

NAT, OAT

NQS, OQS

Uve da tavola

NAT, OAT

NQS, OQS

Arance

NAT, OAT

NQS, OQS

Olive

NAT, OAT

NQS, OQS

Cavoli

NAT, OAT

NQS, OQS

Carote

NAT, OAT

NQS, OQS

Cipolle

NAT, OAT

NQS, OQS

Pomodori di pieno campo

NAT, OAT

NQS, OQS

Pomodori in serre o sotto ripari accessibili all’uomo

NAT, OAT

NQS, OQS

Fragole all’aperto

NAT, OAT

NQS, OQS

Fragole in serre o sotto ripari accessibili all’uomo

NAT, OAT

NQS, OQS

N

:

l’anno cui si riferiscono i dati

NAT

:

superficie non biologica trattata (ha)

OAT

:

superficie biologica (superficie in fase di conversione e superficie certificata) trattata (ha)

NQS

:

quantità di tutte le sostanze attive utilizzate sulla superficie non biologica (kg)

OQS

:

quantità di tutte le sostanze attive utilizzate sulla superficie biologica (superficie in fase di conversione e superficie certificata) (kg)

Periodo di riferimento

:

anno di raccolta

Periodicità

:

2026

Livello geografico

:

nazionale

SEZIONE II

Descrizione delle unità di misura

Superficie trattata (ha): la superficie fisica della coltura da raccogliere, nell’anno di raccolta, trattata almeno una volta durante il periodo di riferimento con una data sostanza attiva classificata come da allegato II, a prescindere dal numero di applicazioni.

Superficie non biologica trattata (ha) la superficie trattata, escluse le superfici a coltura biologica certificate o in fase di conversione.

Superficie biologica trattata (ha) la superficie trattata che è certificata a coltura biologica o in fase di conversione a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

Quantità di sostanza attiva (kg): la quantità di ciascuna delle sostanze attive definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), classificate come da allegato II, utilizzate sulla coltura durante il periodo di riferimento.

Quantità utilizzata sulla superficie non biologica (kg): la quantità di sostanze attive utilizzate sulle colture raccolte da superficie non biologica.

Quantità utilizzata sulla superficie biologica (kg): la quantità di sostanze attive utilizzate sulle colture provenienti da superfici biologiche (certificate o in fase di conversione).

Requisiti tecnici riguardanti le variabili

I dati descritti nella tabella di cui sopra devono essere trasmessi: per singola sostanza attiva, per classi chimiche, per categorie di prodotti e per gruppi principali, come da allegato II.

I dati devono comprendere tutte le sostanze attive in tutti i prodotti fitosanitari utilizzati negli Stati membri durante il periodo di riferimento, compresi quelli utilizzati con autorizzazioni di emergenza. I dati devono comprendere tutti i trattamenti a partire dalla semina/piantagione fino alla fine della raccolta.

I dati sulla superficie trattata devono essere raccolti in modo che i dati relativi a superficie e quantità per coltura (senza doppio conteggio) siano disponibili anche a livello di aggregazione in classi chimiche, categorie di prodotti e gruppi principali.

I dati devono comprendere tutte le sostanze attive in tutti i prodotti fitosanitari utilizzati nelle aziende agricole (escluso l’utilizzo negli impianti di stoccaggio e per le sementi).


(1)  Definito all’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)  Definita all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(3)  Definita all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(4)  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).


ALLEGATO II

C LASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE ATTIVE PRESENTI NEI PRODOTTI FITOSANITARI

Gruppi principali

Categorie di prodotti

Classi chimiche (1)

Totale delle sostanze attive presenti nei prodotti fitosanitari

 

 

Fungicidi e battericidi

 

 

 

Fungicidi inorganici

 

 

 

Composti di rame

 

 

Zolfo inorganico

 

 

Altri fungicidi inorganici

 

Fungicidi a base di carbammati e ditiocarbammati

 

 

 

Fungicidi carbanilati

 

 

Fungicidi carbammati

 

 

Fungicidi ditiocarbammati

 

 

Altri fungicidi a base di carbammati e ditiocarbammati

 

Fungicidi a base di benzimidazoli

 

 

 

Fungicidi benzimidazolici

 

 

Altri fungicidi a base di benzimidazoli

 

Fungicidi a base di imidazoli e triazoli

 

 

 

Fungicidi conazolici

 

 

Fungicidi imidazolici

 

 

Altri fungicidi a base di imidazoli e triazoli

 

Fungicidi a base di morfoline

 

 

 

Fungicidi morfolinici

 

 

Altri fungicidi a base di morfoline

 

Fungicidi di origine microbiologica o botanica

 

 

 

Fungicidi microbiologici

 

 

Fungicidi botanici

 

 

Altri fungicidi di origine microbiologica o botanica

 

Battericidi

 

 

 

Battericidi inorganici

 

 

Altri battericidi

 

Altri fungicidi e battericidi

 

 

 

Fungicidi azoto alifatici

 

 

Fungicidi ammidici

 

 

Fungicidi anilidici

 

 

Fungicidi aromatici

 

 

Fungicidi dicarbossimidici

 

 

Fungicidi dinitroanilinici

 

 

Fungicidi dinitrofenolici

 

 

Fungicidi fosforganici

 

 

Fungicidi ossazolici

 

 

Fungicidi fenilpirrolici

 

 

Fungicidi ftalimmidici

 

 

Fungicidi pirimidinici

 

 

Fungicidi chinolinici

 

 

Fungicidi chinonici

 

 

Fungicidi strobilurinici

 

 

Fungicidi ureici

 

 

Fungicidi non classificati

Erbicidi, essiccanti e antimuschio

 

 

 

Erbicidi a base di fenossifitoormoni

 

 

 

Erbicidi fenossici

 

 

Altri erbicidi a base di fenossifitoormoni

 

Erbicidi a base di triazine e triazinoni

 

 

 

Erbicidi triazinici

 

 

Erbicidi triazinonici

 

 

Altri erbicidi a base di triazine e triazinoni

 

Erbicidi a base di ammidi e anilidi

 

 

 

Erbicidi ammidici

 

 

Erbicidi anilidici

 

 

Erbicidi cloroacetanilidici

 

 

Altri erbicidi a base di ammidi e anilidi

 

Erbicidi a base di carbammati e biscarbammati

 

 

 

Erbicidi biscarbammati

 

 

Erbicidi carbammati

 

 

Altri erbicidi a base di carbammati e biscarbammati

 

Erbicidi a base di derivati di dinitroaniline

 

 

 

Erbicidi dinitroanilinici

 

 

Altri erbicidi a base di derivati di dinitroaniline

 

Erbicidi a base di derivati di urea, uracile o sulfonilurea

 

 

 

Erbicidi sulfonilureici

 

 

Erbicidi uracilici

 

 

Erbicidi ureici

 

 

Altri erbicidi a base di derivati di urea, uracile o sulfonilurea

 

Altri erbicidi

 

 

 

Erbicidi arilossifenossi-propionati

 

 

Erbicidi benzofuranici

 

 

Erbicidi a base di acido benzoico

 

 

Erbicidi bipiridilici

 

 

Erbicidi a base di cicloesandione

 

 

Erbicidi diazinici

 

 

Erbicidi dicarbossimidici

 

 

Erbicidi a base di difenil etere

 

 

Erbicidi imidazolinonici

 

 

Erbicidi inorganici

 

 

Erbicidi isossazolici

 

 

Erbicidi nitrilici

 

 

Erbicidi fosforganici

 

 

Erbicidi fenilpirazolici

 

 

Erbicidi piridazinonici

 

 

Erbicidi piridin-carbossammidi

 

 

Erbicidi a base di acido piridincarbossilico

 

 

Erbicidi a base di acido piridilossiacetico

 

 

Erbicidi chinolinici

 

 

Erbicidi tiadiazinici

 

 

Erbicidi tiocarbammati

 

 

Erbicidi triazolici

 

 

Erbicidi triazolinonici

 

 

Erbicidi triazolonici

 

 

Erbicidi trichetonici

 

 

Erbicidi non classificati

Insetticidi e acaricidi

 

 

 

Insetticidi a base di piretroidi

 

 

 

Insetticidi piretroidi

 

 

Altri insetticidi a base di piretroidi

 

Insetticidi a base di idrocarburi clorinati

 

 

 

Insetticidi a base di diamide antranilica

 

 

Altri insetticidi a base di idrocarburi clorinati

 

Insetticidi a base di carbammati e ossima-carbammati

 

 

 

Insetticidi ossima-carbammati

 

 

Insetticidi carbammati

 

 

Altri insetticidi a base di carbammati e ossima-carbammati

 

Insetticidi a base di organofosfati

 

 

 

Insetticidi organofosfatici

 

 

Altri insetticidi a base di organofosfati

 

Insetticidi di origine microbiologica o botanica

 

 

 

Insetticidi microbiologici

 

 

Insetticidi botanici

 

 

Altri insetticidi di origine microbiologica o botanica

 

Acaricidi

 

 

 

Acaricidi pirazolici

 

 

Acaricidi tetrazinici

 

 

Altri acaricidi

 

Altri insetticidi

 

 

 

Insetticidi prodotti dalla fermentazione

 

 

Insetticidi benzoilureici

 

 

Insetticidi carbazati

 

 

Insetticidi diacilidrazinici

 

 

Regolatori della crescita degli insetti

 

 

Insetticidi nitroguanidinici

 

 

Insetticidi organostannici

 

 

Insetticidi ossadiazinici

 

 

Insetticidi della famiglia dei fenil-eteri

 

 

Insetticidi (fenil-)pirazolici

 

 

Insetticidi piridinici

 

 

Insetticidi della famiglia delle piridilmetilammine

 

 

Insetticidi a base di estere di solfito

 

 

Insetticidi a base di acido tetronico

 

 

Attrattivi per insetti feromoni di lepidotteri a catena lineare (SCLPs)

 

 

Altri attrattivi per insetti

 

 

Insetticidi - acaricidi non classificati

Molluschicidi

 

 

 

Molluschicidi

 

 

 

Molluschicidi

Regolatori della crescita delle piante

 

 

 

Regolatori fisiologici della crescita delle piante

 

 

 

Regolatori fisiologici della crescita delle piante

 

 

Altri regolatori fisiologici della crescita delle piante

 

Inibitori di germinazione

 

 

 

Inibitori di germinazione

 

 

Altri inibitori di germinazione

 

Altri regolatori della crescita delle piante

 

 

 

Altri regolatori della crescita delle piante

Altri prodotti fitosanitari

 

 

 

Oli vegetali

 

 

 

Oli vegetali

 

Sterilizzanti del terreno (incl. nematocidi)

 

 

 

Bromuro di metile

 

 

Nematocidi biologici

 

 

Nematocidi organofosforici

 

 

Altri sterilizzanti del terreno

 

Rodenticidi

 

 

 

Rodenticidi

 

Tutti gli altri prodotti fitosanitari

 

 

 

Disinfettanti

 

 

Repellenti

 

 

Altri prodotti fitosanitari


(1)  Si applica anche ai prodotti fitosanitari di origine microbiologica o botanica a fini di armonizzazione.


ALLEGATO III

DESCRIZIONI

Un prodotto fitosanitario è un prodotto, nella forma in cui è fornito all’utilizzatore, contenente o costituito da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti e destinato ad uno degli usi descritti all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Sostanze attive: le sostanze attive di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Immissione sul mercato: l’immissione sul mercato come definita all’articolo 3, punto 9, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Colture: le colture agricole come definite nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/1538 della Commissione (1).

Classificazione delle sostanze attive presenti nei prodotti fitosanitari: aggregazione delle sostanze attive per gruppi principali, categorie di prodotti e classi chimiche.

Anno di raccolta Anno civile in cui inizia la raccolta, compreso il periodo in cui sono adottate tutte le misure preparatorie (come la lavorazione del suolo, l’impianto e l’applicazione di fertilizzanti e prodotti fitosanitari) per garantire tale raccolta, anche durante l’anno civile precedente.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1538 della Commissione, del 25 luglio 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla produzione vegetale (Cfr. la pagina 40 della presente Gazzetta Ufficiale).


26.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 187/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1538 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2023

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla produzione vegetale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 6, l’articolo 5, paragrafo 10, l’articolo 7, paragrafo 2, e l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2022/2379 stabilisce un quadro di riferimento integrato per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee sugli input e sugli output agricoli.

(2)

Occorre specificare i requisiti in materia di dati per la produzione delle statistiche sugli input e sugli output agricoli per quanto riguarda la produzione vegetale al fine di produrre dati comparabili tra gli Stati membri e conseguire l’armonizzazione.

(3)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2022/2379, il presente regolamento specifica gli elementi tecnici dei dati da fornire. Tali elementi sono costituiti dall’elenco delle variabili, dalla descrizione delle variabili, dalle unità di osservazione, dai requisiti di precisione da applicare, dalle regole metodologiche da applicare e dai termini per la trasmissione dei dati.

(4)

Occorre specificare le variabili per cui sono richieste le dimensioni regionale e biologica, dal momento che tali dimensioni sono necessarie solo per alcune variabili.

(5)

La copertura dei set di dati dovrebbe essere specificata in maggiore dettaglio rispetto ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2379, se del caso, onde evitare incoerenze tra gli Stati membri.

(6)

I periodi di riferimento di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2379 dovrebbero essere ulteriormente specificati.

(7)

Le rese delle colture rappresentano indicatori importanti nella produzione agricola e dovrebbero pertanto essere parte integrante dei dati. La Commissione (Eurostat), tuttavia, dovrebbe calcolare tale indicatore sulla base dei dati trasmessi.

(8)

I tenori di umidità delle colture prodotte e i tenori di zucchero delle barbabietole da zucchero variano considerevolmente di anno in anno e ostacolano la comparazione dei volumi di produzione nel tempo e tra paesi. Al fine di creare statistiche comparabili occorrono pertanto informazioni sui tenori standard di umidità e di zucchero a livello nazionale.

(9)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2379, uno Stato membro può essere esentato dall’invio di dati per variabili predefinite entro determinati termini se l’impatto della sua produzione sul totale dell’Unione di tali variabili è limitato. Ciò accade quando la produzione dello Stato membro è al di sotto di soglie specifiche. Occorre specificare tali soglie, la metodologia impiegata per definirle, le fonti di dati utilizzate per applicare tale metodologia e i dati cui tale esenzione si applica.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Requisiti in materia di dati

Gli Stati membri forniscono dati relativi al dominio delle statistiche sulla produzione vegetale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2379 sotto forma di set di dati aggregati. I dati relativi alla produzione totale e biologica sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) al livello geografico richiesto.

Articolo 2

Set di dati

1.   Il contenuto dei set di dati è specificato:

1)

nell’allegato I per la tematica i), superficie di produzione e produzione vegetale, per le tematiche dettagliate:

1)

seminativi e prati permanenti;

2)

orticoltura escluse le colture permanenti;

3)

colture permanenti;

2)

nell’allegato II per la tematica ii), bilanci delle colture, per le tematiche dettagliate:

1)

bilanci dei cereali;

2)

bilanci dei semi oleosi;

3)

nell’allegato III per la tematica iii), pascoli, per la tematica dettagliata:

1)

gestione dei pascoli.

2.   Per ciascun set di dati la sezione I specifica:

1)

la descrizione del contenuto dei dati;

2)

le variabili da fornire a livello nazionale e, ove necessario, a livello regionale;

3)

le variabili da fornire sulla produzione biologica;

4)

i termini per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat);

5)

i periodi di riferimento.

3.   Per ciascun set di dati la sezione II specifica, se del caso:

1)

la descrizione delle unità di misura;

2)

i requisiti tecnici relativi alle variabili;

3)

le soglie per le esenzioni dai termini per la trasmissione dei dati.

Articolo 3

Requisiti di precisione

Quando i dati sono raccolti sulla base di campioni statistici, gli Stati membri assicurano che i risultati ponderati siano rappresentativi della popolazione statistica all’interno della pertinente unità geografica e siano concepiti per soddisfare i requisiti di precisione di cui all’allegato IV. Qualora i requisiti di precisione non siano applicabili, per esempio a causa di fonti diverse dalle indagini statistiche, la qualità delle statistiche è assicurata in modo tale che siano rappresentative dell’ambito che descrivono e soddisfino i criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

Articolo 4

Descrizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le descrizioni dei termini di cui all’allegato V.

Articolo 5

Metodologia per le esenzioni

1.   Uno Stato membro può essere esentato dal rispetto di taluni termini regolari per la trasmissione dei dati se l’impatto di tale Stato membro sul totale dell’Unione di tali variabili è limitato.

2.   Le esenzioni dalla trasmissione dei dati sono concesse per le variabili nei set di dati della tematica «Superficie di produzione e produzione vegetale», purché la relativa applicazione non riduca di oltre il 5 % le informazioni sul totale previsto dell’Unione della variabile corrispondente. La Commissione (Eurostat) calcola i valori soglia di riferimento per la produzione di ciascuna coltura oggetto delle esenzioni. Tali valori soglia di riferimento sono calcolati sulla base di una media di tre anni dei dati statistici sui volumi di produzione.

3.   Uno Stato membro in cui la produzione di una coltura è stata inferiore o pari al valore soglia di riferimento per tre anni consecutivi è esentato dalla trasmissione dei dati per tutte le (sotto)variabili appartenenti a tale coltura per taluni termini, come indicato in ciascuna sezione II dei set di dati di cui all’allegato I. L’esenzione è revocata automaticamente se il valore della produzione pertinente dello Stato membro supera il valore soglia di riferimento per tre anni consecutivi. La trasmissione dei dati inizia per l’anno di riferimento successivo al terzo anno consecutivo in cui il valore soglia di riferimento è stato superato. L’esenzione è automaticamente reintrodotta se la produzione dello Stato membro della coltura pertinente è inferiore o pari al valore soglia di riferimento per tre anni consecutivi.

4.   I valori soglia di riferimento sono stabiliti in ciascuna sezione II dell’allegato I. La Commissione può modificare tali valori se la media del totale dell’Unione resta al di sotto del 90 % o al di sopra del 110 % del totale dell’Unione impiegato per calcolare i valori soglia di riferimento per tre anni consecutivi.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 315 del 7.12.2022, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).


ALLEGATO I

SUPERFICIE DI PRODUZIONE E PRODUZIONE VEGETALE

SET DI DATI i.1

Seminativi e prati permanenti

Dominio:

b.

Statistiche sulla produzione vegetale

Tematica:

i.

Superficie di produzione e produzione vegetale

Tematica dettagliata:

i.1

Seminativi e prati permanenti

SEZIONE I

Contenuto dei dati

I dati riguardano le prime stime e le statistiche finali sulle superfici, la produzione e le rese dei seminativi e dei prati permanenti destinate a essere raccolte principalmente nel periodo di riferimento nelle aziende agricole degli Stati membri, comprese le colture coltivate secondo principi biologici.

 

 

Dati a livello nazionale

Dati a livello regionale

Dati sulla produzione biologica

Caratteristiche relative alle colture

Termini per la trasmissione dei dati

31 gennaio anno N  (1)

30 giugno anno N (1)

31 agosto anno N  (1)

30 settembre anno N

30 novembre anno N

31 marzo anno N + 1

30 settembre anno N +1

30 settembre anno N +1

30 settembre anno N +1

Superficie agricola utilizzata esclusi gli orti familiari (2)

 

 

 

 

 

 

MA

MA

OMU, OMC, OMA

 

Seminativi (3)

 

 

 

 

 

 

MA

MA

OMU, OMC, OMA

 

 

Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)

 

 

 

 

 

 

MA, SA, PR

SA, PR

 

 

 

 

Frumento (grano) e spelta

 

SA

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

 

 

 

 

 

 

Frumento (grano) tenero e spelta

 

SA

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

OF, OP

 

 

 

 

 

Frumento invernale e spelta

SA

SA

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Frumento primaverile e spelta

 

SA

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

 

 

 

 

 

 

Frumento (grano) duro

SA

SA

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

OF, OP

 

 

 

Segale

SA

SA

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

OF, OP

 

 

 

Orzo

 

SA

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

OF, OP

 

 

 

 

Orzo invernale

SA

SA

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

 

 

 

 

 

 

Orzo primaverile

 

SA

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

 

 

 

 

 

Avena

 

SA

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

 

OF, OP

 

 

 

Granturco e misto di granturco

 

SA

 

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

OF, OP

 

 

 

Triticale

SA

SA

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

 

OF, OP

 

 

 

Sorgo

 

SA

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

 

OF, OP

 

 

 

Riso

 

SA

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

 

OF, OP

 

 

 

 

Riso Indica

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

 

Riso Japonica

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

Miscugli di cereali invernali (frumento segalato)

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

Miscugli di cereali primaverili (cereali misti diversi dal frumento segalato)

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

OF, OP

 

 

 

Altri cereali n.c.a. (miglio, scagliola ecc.)

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

Pseudocereali

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

 

Grano saraceno

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

 

Quinoa

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

 

Altri pseudocereali n.c.a.

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (compresi le sementi e i miscugli di cereali e di legumi)

 

 

 

 

 

 

MA, SA, PR

SA, PR

 

 

 

 

Piselli da foraggio

 

SA

 

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

 

OF, OP

 

 

 

Fave e favette

 

SA

 

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

 

OF, OP

 

 

 

Lupini dolci

 

 

 

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

 

OF, OP

 

 

 

Lenticchie

 

 

 

SA

SA

SA, PR

SA, PR

 

OF, OP

 

 

 

Veccia

 

 

 

SA

SA

SA, PR

SA, PR

 

OF, OP

 

 

 

Ceci

 

 

 

SA

SA

SA, PR

SA, PR

 

OF, OP

 

 

 

Altri legumi secchi e colture proteiche n.c.a.

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

Piante da radice

 

 

 

 

 

 

MA, SA, PR

 

 

 

 

 

Patate (incluse le patate da semina)

 

SA

 

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

 

OF, OP

 

 

 

Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

 

SA

 

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

OF, OP

 

 

 

Altre piante da radice n.c.a.

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

Colture industriali

 

 

 

 

 

 

MA; SA

 

 

 

 

 

Semi oleosi

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

 

Semi di colza e di ravizzone

 

SA

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

OF, OP

 

 

 

 

 

Semi di colza invernale e di ravizzone

SA

SA

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Semi di colza primaverile e di ravizzone

 

SA

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

 

 

 

 

 

 

Semi di girasole

 

SA

 

 

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

OF, OP

 

 

 

 

Soia

 

SA

 

 

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

OF, OP

 

 

 

 

Semi di lino (lino da olio)

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

 

Semi di cotone

 

 

 

 

 

 

PR

 

 

 

 

 

 

Altre piante da semi oleosi n.c.a.

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

Colture tessili

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

 

Lino da fibra

 

 

 

SA

SA

SA, PR

SA, PR

 

 

 

 

 

 

Canapa

 

 

 

SA

SA

SA, PR

SA, PR

 

 

 

 

 

 

Cotone

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

 

Altre fibre tessili n.c.a.

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

Tabacco

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

Luppolo

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

Piante aromatiche, medicinali e da condimento

 

 

 

 

 

 

SA

 

OF

 

 

 

Colture energetiche n.c.a.

 

 

 

 

 

 

MA, PR

 

 

 

 

 

Altre colture industriali n.c.a.

 

 

 

 

 

 

SA

 

 

 

 

Piante raccolte allo stato verde da seminativi

 

 

 

 

 

 

MA, PR

MA

 

 

 

 

Prati e pascoli temporanei

 

 

 

 

 

 

MA, PR

MA

OMA

 

 

 

Leguminose raccolte allo stato verde

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

OF, OP

 

 

 

 

Erba medica

 

 

 

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

 

 

 

 

 

 

Miscele di leguminose ed erbacee

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

 

Altre leguminose raccolte allo stato verde n.c.a.

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

Mais verde

 

SA

 

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

OF, OP

 

 

 

Altri cereali raccolti allo stato verde (escluso il mais verde)

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

Altre piante raccolte allo stato verde da seminativi n.c.a.

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

Sementi e piantine

 

 

 

 

 

 

MA

 

OMA

 

 

Terreni a riposo

 

 

 

 

 

 

MA

MA

 

 

 

Altre colture su seminativi n.c.a.

 

 

 

 

 

 

MA

 

 

 

Prati permanenti

 

 

 

 

 

 

MA, PR

MA

OMU, OMC, OMA

 

 

Prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri

 

 

 

 

 

 

MA, PR

 

 

 

 

Pascoli magri permanenti

 

 

 

 

 

 

MA, PR

 

 

 

 

Prati permanenti non più destinati alla produzione e ammissibili a beneficiare di aiuti finanziari

 

 

 

 

 

 

MA

 

 

N è l’anno cui si riferiscono i dati

MA

=

superficie principale totale (1 000 ha), comprese le superfici biologiche

SA

=

superficie seminata totale (1 000 ha), comprese le superfici biologiche

OF

=

superficie seminata biologica certificata (1 000 ha)

OMC

=

superficie biologica certificata principale

OMU

=

superficie principale in fase di conversione al biologico (1 000 ha)

OMA

=

superficie principale certificata o in fase di conversione al biologico (1 000 ha)

PR

=

produzione raccolta totale (1 000 tonnellate), compresa la produzione biologica

OP

=

produzione raccolta biologica certificata (1 000 tonnellate)

Periodo di riferimento: anno di raccolta

SEZIONE II

Descrizione delle unità di misura

Superficie seminata: si riferisce alla superficie totale seminata con una coltura o in cui è stata impiantata una coltura per cui la raccolta inizia durante l’anno civile di riferimento, a prescindere dal momento in cui è avvenuto l’impianto. Qualora la semina o l’impianto della coltura avvengano più di una volta l’anno sullo stesso appezzamento, la superficie è moltiplicata per il numero di impianti.

Superficie principale: si riferisce alla superficie fisica degli appezzamenti, a prescindere dal fatto che abbia ospitato una sola coltura o colture diverse nel corso dell’anno di raccolta. In caso di colture annuali, la superficie principale corrisponde alla superficie seminata; in caso di colture consociate, corrisponde alla superficie nella quale le colture coesistono; in caso di semine o colture successive, la superficie è considerata una sola volta; in caso di colture permanenti, oltre alla superficie coltivata sono incluse anche le giovani piantagioni non produttive e le superfici temporaneamente inutilizzate. In tal modo ogni superficie è rilevata una sola volta.

Produzione raccolta: si riferisce al totale della produzione raccolta da cui sono state eliminate le perdite di raccolto.

La produzione di cereali, legumi secchi e semi oleosi è rilevata in peso cereali pulito e secco al tasso di umidità standard fisso del mercato del paese. Il riso è rilevato come risone.

I dati relativi alla produzione di piante da radice dovrebbero essere rilevati come peso pulito, vale a dire in assenza della parte aerea, delle foglie, di terreno e di fango.

La produzione di piante raccolte allo stato verde da seminativi e da prati permanenti include il volume del raccolto effettuato per taglio e pascolo. I dati sono rilevati in termini di sostanza secca.

La produzione delle altre colture è rilevata al tasso di umidità standard fisso del mercato del paese, nei casi in cui l’umidità influenza la commercializzazione, nella forma utilizzata principalmente per gli scambi commerciali.

I paesi forniscono alla Commissione (Eurostat) informazioni sui tassi di umidità standard fissi del mercato dei paesi, quali indicati sopra, da cui Eurostat ricalcola la produzione al tasso di umidità standard dell’Unione a fini di standardizzazione.

Per la barbabietola da zucchero, i paesi forniscono alla Commissione (Eurostat) dati sul tenore di zucchero della produzione raccolta nell’anno di raccolta insieme ai dati finali sulla produzione, da cui Eurostat ricalcola la produzione al tenore di zucchero standard dell’Unione (16 %) a fini di standardizzazione.

Superficie biologica certificata: si riferisce alle superfici, escluse le superfici durante il periodo di conversione di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio (4), che sono gestite in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica, quali definiti dal regolamento (UE) 2018/848, o, se del caso, dalla legislazione più recente.

Superficie in fase di conversione al biologico: si riferisce alle superfici durante il periodo di conversione di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/848 o, se del caso, alla legislazione più recente, che sono gestite in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica.

Superficie certificata o in fase di conversione al biologico: si riferisce alle superfici biologiche certificate o alle superfici in fase di conversione al biologico.

Produzione raccolta biologica certificata: si riferisce alla produzione raccolta da «superfici biologiche certificate», quali definite sopra.

Le superfici e la produzione biologiche sono comprese nelle superfici e nella produzione totali.

Requisiti tecnici relativi alle variabili

La resa della coltura è calcolata dividendo la produzione raccolta totale per la superficie seminata totale. Eurostat calcolerà le rese delle colture sulla base dei dati trasmessi. Eventuali eventi meteorologici con impatti significativi sulla produzione raccolta sono comunicati alla Commissione (Eurostat).

Valori soglia di riferimento per l’esenzione dalla trasmissione dei dati

I valori soglia di riferimento quali definiti all’articolo 5, paragrafo 2, sono:

Variabile di riferimento:

produzione di

Valore soglia di riferimento (1 000 tonnellate)

Esenzione dalla trasmissione

Frumento (grano) tenero e spelta

1 700

31 gennaio anno N

30 giugno anno N

31 agosto anno N

Frumento (grano) duro

170

Segale

80

Orzo

500

Avena

70

Granturco e misto di granturco

1 100

Triticale

120

Sorgo

15

Riso

65

Piselli da foraggio

25

Fave e favette

15

Patate

350

Barbabietole da zucchero

1 500

Semi di colza e di ravizzone

300

Semi di girasole

150

Soia

60

Mais verde

2 000

SET DI DATI i.2

Orticoltura escluse le colture permanenti

Dominio:

b.

Statistiche sulla produzione vegetale

Tematica:

i.

Superficie di produzione e produzione vegetale

Tematica dettagliata:

i.2

Orticoltura escluse le colture permanenti

SEZIONE I

Contenuto dei dati

I dati riguardano le prime stime e le statistiche finali sulle superfici, la produzione e le rese delle colture orticole destinate a essere raccolte nel periodo di riferimento nelle aziende agricole degli Stati membri, comprese le colture coltivate secondo principi biologici.

 

Dati a livello nazionale

Dati sulla produzione biologica

Caratteristiche relative alle colture

Termini per la trasmissione dei dati

30 giugno anno N (5)

30 settembre anno N  (5)

31 maggio anno N +1

30 settembre anno N +1

30 settembre anno N +1

 

 

Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole

 

 

HA, PR

MA

OH, OP

 

 

 

Ortaggi freschi (compresi i meloni)

 

 

HA, PR

 

OH, OP

 

 

 

 

Brassicacee

 

 

HA, PR

 

OH, OP

 

 

 

 

 

Cavolfiori e broccoli

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Cavoletti di Bruxelles

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Cavoli

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Altre brassicacee n.c.a.

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

Ortaggi a foglia e a stelo (escluse le brassicacee)

 

 

HA, PR

 

OH, OP

 

 

 

 

 

Porri

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Sedano

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Lattughe

 

 

HA, PR, PRG

 

 

 

 

 

 

 

Indivie

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Spinaci

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Asparagi

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Cicoria

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Carciofi

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Altri ortaggi a foglia o stelo n.c.a.

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

Ortaggi coltivati per il frutto (compresi i meloni)

 

 

HA, PR

 

OH, OP

 

 

 

 

 

Pomodori

HA

HA, PR

HA, PR, PRG

 

OH, OP

 

 

 

 

 

Cetrioli e cetriolini

 

 

HA, PR, PRG

 

 

 

 

 

 

 

Melanzane

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Zucchine

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Zucche

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Meloni

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Cocomeri/angurie

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Peperoni e peperoncini

 

 

HA, PR, PRG

 

 

 

 

 

 

 

Altri ortaggi coltivati per il frutto n.c.a.

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

Radici, tuberi e bulbi

 

 

HA, PR

 

OH, OP

 

 

 

 

 

Carote

 

 

HA, PR

 

OH, OP

 

 

 

 

 

Cipolle e scalogni

 

 

HA, PR

 

OH, OP

 

 

 

 

 

Barbabietola

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Sedano rapa

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Ravanelli

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Aglio

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Altri radici, tuberi e bulbi n.c.a.

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

Legumi freschi

 

 

HA, PR

 

OH, OP

 

 

 

 

 

Piselli freschi

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Fagioli freschi

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Altri legumi freschi n.c.a.

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

Altri ortaggi freschi n.c.a.

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

Fragole

 

 

HA, PR, PRG

 

OH, OP

 

 

Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai)

 

 

 

MA

 

Funghi coltivati

 

 

PR

 

OP

 

Champignon

 

 

PR

 

 

 

Altri funghi coltivati n.c.a.

 

 

PR

 

 

N è l’anno cui si riferiscono i dati

MA

=

superficie principale totale (1 000 ha)

HA

=

superficie totale in cui è stata effettuata la raccolta (1 000 ha)

OH

=

superficie biologica certificata in cui è stata effettuata la raccolta (1 000 ha)

PR

=

produzione raccolta totale (1 000 tonnellate)

PRG

=

produzione totale in serre o sotto ripari accessibili all’uomo (1 000 tonnellate)

OP

=

produzione raccolta biologica certificata (1 000 tonnellate)

Periodo di riferimento: anno di raccolta

SEZIONE II

Descrizione delle unità di misura

Superficie in cui è stata effettuata la raccolta: si riferisce alla superficie di una determinata coltura che è raccolta nell’anno di raccolta di riferimento. Se la stessa superficie è seminata o impiantata diverse volte durante il periodo di riferimento, la superficie è moltiplicata per il numero di raccolte annuali.

Superficie principale: cfr. set di dati i.1, sezione II.

Produzione raccolta: cfr. set di dati i.1, sezione II.

Superficie biologica certificata: cfr. set di dati i.1, sezione II.

Produzione raccolta biologica certificata: cfr. set di dati i.1, sezione II.

Requisiti tecnici relativi alle variabili

La resa della coltura è calcolata dividendo la produzione raccolta totale per la superficie totale in cui è stata effettuata la raccolta. Eurostat calcolerà le rese delle colture sulla base dei dati trasmessi. Eventuali eventi meteorologici con impatti significativi sulla produzione raccolta sono comunicati alla Commissione (Eurostat).

Valori soglia di riferimento per l’esenzione dalla trasmissione dei dati

I valori soglia di riferimento quali definiti all’articolo 5, paragrafo 2, sono:

Variabile di riferimento

Valore soglia di riferimento (1 000 tonnellate)

Esenzione dalla trasmissione

Produzione di pomodori

250

30 giugno anno N

30 settembre anno N

SET DI DATI i.3

Colture permanenti

Dominio:

b.

Statistiche sulla produzione vegetale

Tematica:

i.

Superficie di produzione e produzione vegetale

Tematica dettagliata:

i.3

Colture permanenti

SEZIONE I

Contenuto dei dati

I dati riguardano le prime stime e le statistiche finali sulle superfici, la produzione e le rese delle colture agricole permanenti destinate a essere raccolte principalmente nel periodo di riferimento nelle aziende agricole degli Stati membri, comprese le colture coltivate secondo principi biologici.

Caratteristiche relative alle colture

 

Dati a livello nazionale

Dati a livello regionale

Dati sulla produzione biologica

Termini per la trasmissione dei dati

30 novembre anno N (6)

31 marzo anno N +1

30 settembre anno N +1

30 settembre anno N +1

30 settembre anno N +1

 

Colture permanenti

 

 

MA

MA

OMC, OMU, OMA

 

 

Colture permanenti per il consumo umano

 

PA, PR

MA, PA, PR

 

 

 

 

 

Frutta fresca, a bacche e a guscio (esclusi gli agrumi, le uve e le fragole)

 

PA, PR

MA

MA

OPA, OP

 

 

 

 

Frutta proveniente da zone temperate

 

PA, PR

 

 

OPA

 

 

 

 

 

Pomacee

 

PA, PR

 

 

OPA

 

 

 

 

 

 

Mele

PA, PR

PA, PR

 

 

OPA, OP

 

 

 

 

 

 

Pere

PA, PR

PA, PR

 

 

OPA, OP

 

 

 

 

 

 

Altre pomacee n.c.a.

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

 

Drupacee

 

PA, PR

 

 

OPA

 

 

 

 

 

 

Pesche

PA, PR

PA, PR

 

 

OPA, OP

 

 

 

 

 

 

Nettarine

PA, PR

PA, PR

 

 

OPA, OP

 

 

 

 

 

 

Albicocche

 

PA, PR

 

 

OPA, OP

 

 

 

 

 

 

Ciliege

 

PA, PR

 

 

OPA, OP

 

 

 

 

 

 

 

Ciliege dolci

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amarene

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prugne

 

PA, PR

 

 

OPA, OP

 

 

 

 

 

 

Altre drupacee n.c.a.

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Frutta proveniente da zone subtropicali e tropicali

 

PA, PR

 

 

OPA

 

 

 

 

 

Fichi

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

PA, PR

 

 

OPA, OP

 

 

 

 

 

Avocado

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

 

Banane

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

 

Altra frutta proveniente da zone subtropicali e tropicali n.c.a.

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Bacche (escluse le fragole)

 

PA, PR

 

 

OPA, OP

 

 

 

 

 

Ribes nero (cassis)

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribes rosso

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamponi

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirtilli

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre bacche n.c.a.

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Frutta a guscio

 

PA, PR

 

 

OPA, OP

 

 

 

 

 

Noci comuni

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

 

Nocciole

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandorle

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

 

Castagne e marroni

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

 

Altra frutta a guscio n.c.a.

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

Agrumi

 

PA, PR

MA, PA, PR

MA

OPA, OP

 

 

 

 

Arance

PA, PR

PA, PR

PA, PR

 

OPA, OP

 

 

 

 

Piccoli agrumi

 

PA, PR

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Satsuma

PA, PR

PA, PR

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Clementine

PA, PR

PA, PR

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Altri piccoli agrumi e ibridi di mandarino n.c.a.

 

PA, PR

PA, PR

 

 

 

 

 

 

Limoni e limette acide

 

PA, PR

PA, PR

 

 

 

 

 

 

Pomeli e pompelmi

 

PA, PR

PA, PR

 

 

 

 

 

 

Altri agrumi n.c.a.

 

PA, PR

PA, PR

 

 

 

 

 

Uve

 

PA, PR

MA, PA, PR

MA

OPA, OP

 

 

 

 

Uve da vino

 

PA, PR

PA, PR

 

OPA, OP

 

 

 

 

 

Uve per la produzione di vini a denominazione di origine protetta (DOP)

 

PA, PR

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Uve per la produzione di vini a indicazione geografica protetta (IGP)

 

PA, PR

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Uve per la produzione di altri vini n.c.a. (senza DOP/IGP)

 

PA, PR

PA, PR

 

 

 

 

 

 

Uve da tavola

 

PA, PR

PA, PR

 

 

 

 

 

 

Uve per la produzione di uva passa

 

PA, PR

PA, PR

 

 

 

 

 

 

Uve destinate ad altri usi n.c.a.

 

PA, PR

PA, PR

 

 

 

 

 

Olive

PA, PR

PA, PR

MA, PA, PR

MA

OPA, OP

 

 

 

 

Olive da tavola

PA

PA, PR

PA, PR

 

 

 

 

 

 

Olive da olio

PA

PA, PR

PA, PR

 

 

 

 

 

Altre colture permanenti per il consumo umano n.c.a.

 

PA, PR

MA

 

 

 

 

Vivai

 

 

MA

 

 

 

 

Altre colture permanenti

 

 

MA

 

 

N è l’anno cui si riferiscono i dati

MA

=

superficie principale totale (1 000 ha)

PA

=

superficie coltivata totale (1 000 ha)

OPA

=

superficie coltivata biologica certificata (1 000 ha)

OMC

=

superficie biologica certificata principale

OMU

=

superficie principale in fase di conversione al biologico (1 000 ha)

OMA

=

superficie principale certificata o in fase di conversione al biologico (1 000 ha)

PR

=

produzione raccolta totale (1 000 tonnellate)

OP

=

produzione raccolta biologica certificata (1 000 tonnellate)

Periodo di riferimento: anno di raccolta

SEZIONE II

Descrizione delle unità di misura

Superficie coltivata: si riferisce alla superficie in cui può potenzialmente essere effettuata la raccolta principalmente nell’anno di raccolta di riferimento.

Superficie principale: cfr. set di dati i.1, sezione II.

Produzione raccolta: cfr. set di dati i.1, sezione II.

Superficie biologica certificata: cfr. set di dati i.1, sezione II.

Superficie principale certificata o in fase di conversione al biologico: cfr. set di dati i.1, sezione II.

Produzione raccolta biologica certificata: cfr. set di dati i.1, sezione II.

Requisiti tecnici relativi alle variabili

La resa della coltura è calcolata dividendo la produzione raccolta totale per la superficie coltivata totale. Eurostat calcolerà le rese delle colture sulla base dei dati trasmessi. Eventuali eventi meteorologici con impatti significativi sulla produzione raccolta sono comunicati alla Commissione (Eurostat).

Valori soglia di riferimento per l’esenzione dalla trasmissione dei dati

I valori soglia di riferimento quali definiti all’articolo 5, paragrafo 2, sono:

Variabile di riferimento:

produzione di

Valore soglia di riferimento (1 000 tonnellate)

Esenzione dalla trasmissione

Mele

150

30 novembre anno N

Pere

40

Pesche

90

Nettarine

80

Arance

300

Clementine

140

Satsuma

120

Olive

700


(1)  Cfr. sezione II per le norme relative all’esenzione dalla trasmissione dei dati.

(2)  Le superfici nei set di dati i.2 e i.3 sono comprese nella superficie agricola utilizzata, a eccezione della superficie destinata ai funghi coltivati nel set di dati i.2.

(3)  Le superfici nel set di dati i.2 sono comprese nella superficie dei seminativi.

(4)  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

(5)  Cfr. sezione II per le norme relative all’esenzione dalla trasmissione dei dati.

(6)  Cfr. sezione II per le norme relative all’esenzione dalla trasmissione dei dati.


ALLEGATO II

BILANCI DELLE COLTURE

SET DI DATI ii.1

Bilanci dei cereali

Dominio:

b.

Statistiche sulla produzione vegetale

Tematica:

ii.

Bilanci delle colture

Tematica dettagliata:

ii.1

Bilanci dei cereali

SEZIONE I

Contenuto dei dati

I dati riguardano le forniture, gli usi e le scorte dei principali cereali e prodotti primari ottenuti negli Stati membri durante il periodo di riferimento.

Caratteristiche relative alle colture

Frumento (grano) tenero e spelta

Frumento (grano) duro

Segale

Orzo

Avena

Triticale

Granturco e misto di granturco

Termine per la trasmissione dei dati

Fine della campagna di commercializzazione + 11 mesi

Caratteristiche del bilancio

Offerta

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 

Produzione raccolta

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 

 

Perdite e sprechi nelle aziende agricole

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 

Importazioni

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 

 

Importazioni intra-UE

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 

 

Importazioni extra-UE

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 

Scorte iniziali all’inizio della campagna di commercializzazione

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Uso

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 

Usi nazionali

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 

 

Usi nazionali – consumo umano

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 

 

Usi nazionali – uso industriale

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 

 

 

Usi nazionali – uso come bioetanolo industriale, altri biocarburanti o biogas

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 

 

Usi nazionali – utilizzati interi per mangimi

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 

 

Usi nazionali – sementi

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 

 

Usi nazionali – perdite

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 

Esportazioni

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 

 

Esportazioni intra-UE

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 

 

Esportazioni extra-UE

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 

Scorte finali alla fine della campagna di commercializzazione

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

=

quantità (1 000 tonnellate) a livello nazionale

Periodo di riferimento: campagna di commercializzazione N (1o luglio anno N – 30 giugno anno N+1)

SEZIONE II

Descrizione delle unità di misura

La quantità si riferisce alla quantità della coltura, oppure all’equivalente espresso in cereali, che è utilizzata per la voce del bilancio al tasso di umidità standard fisso del mercato del paese.

SET DI DATI ii.2

Bilanci dei semi oleosi

Dominio:

b.

Statistiche sulla produzione vegetale

Tematica:

ii.

Bilanci delle colture

Tematica dettagliata:

ii.2

Bilanci dei semi oleosi

SEZIONE I

Contenuto dei dati

I dati riguardano le forniture, gli usi e le scorte dei principali semi oleosi durante il periodo di riferimento negli Stati membri.

Caratteristiche relative alle colture

Semi di colza e di ravizzone

Semi di girasole

Soia

Termine per la trasmissione dei dati

Fine della campagna di commercializzazione + 11 mesi

Caratteristiche del bilancio

Offerta

Q

Q

Q

 

Produzione raccolta

Q

Q

Q

 

 

Perdite e sprechi nelle aziende agricole

Q

Q

Q

 

Importazioni

Q

Q

Q

 

 

Importazioni intra-UE

Q

Q

Q

 

 

Importazioni extra-UE

Q

Q

Q

 

Scorte iniziali all’inizio della campagna di commercializzazione

Q

Q

Q

Uso

Q

Q

Q

 

Usi nazionali

Q

Q

Q

 

 

Usi nazionali – consumo umano

Q

Q

Q

 

 

Usi nazionali – utilizzati interi per mangimi

Q

Q

Q

 

 

Usi nazionali – frantumazione

Q

Q

Q

 

 

 

Frantumazione per la produzione di oli – consumo umano

Q

Q

Q

 

 

 

Frantumazione per la produzione di oli – biocarburanti

Q

Q

Q

 

 

 

Frantumazione per la produzione di oli – altro uso industriale

Q

Q

Q

 

 

Usi nazionali – sementi

Q

Q

Q

 

 

Usi nazionali – perdite

Q

Q

Q

 

Esportazioni

Q

Q

Q

 

 

Esportazioni intra-UE

Q

Q

Q

 

 

Esportazioni extra-UE

Q

Q

Q

 

Scorte finali alla fine della campagna di commercializzazione

Q

Q

Q

Q

=

quantità (1 000 tonnellate) a livello nazionale

Periodo di riferimento: campagna di commercializzazione N (1o luglio anno N – 30 giugno anno N+1)

SEZIONE II

Descrizione delle unità di misura

La quantità si riferisce alla quantità della coltura, oppure all’equivalente espresso in sementi, che è utilizzata per la voce del bilancio al tasso di umidità standard fisso del mercato del paese.


ALLEGATO III

PASCOLI

SET DI DATI iii.1

Gestione delle superfici a pascolo

Dominio:

b.

Statistiche sulla produzione vegetale

Tematica:

iii.

Pascoli

Tematica dettagliata:

iii.1

Gestione dei pascoli

SEZIONE I

Contenuto dei dati

I dati riguardano le superfici di prati e pascoli permanenti e temporanei classificati per età, copertura e gestione negli Stati membri durante il periodo di riferimento.

 

Superficie totale

Di cui gestita

Gestita, di cui concimata

Termine per la trasmissione dei dati

30 settembre anno N +1

Caratteristiche relative alle colture

 

Prati permanenti (20 anni o più)

MA, MAR

MA

MA

Prati permanenti (da 11 a 19 anni)

MA, MAR

MA

MA

Prati permanenti (da 6 a 10 anni)

MA, MAR

MA

MA

Prati e pascoli temporanei

MA, MAR

 

 

 

Età 1-3 anni

MA, MAR

 

 

 

Età 4-5 anni

MA, MAR

 

 

Parte dei prati permanenti totali con

 

 

 

 

Alberi/copertura di arbusti

MA, MAR

 

 

 

Superfici agroforestali gestite

MA, MAR

 

 

Unità di misura

MA

=

superficie principale totale (1 000 ha)

MAR

=

superficie principale a livello regionale

Frequenza

:

anni che terminano con 0, 3 o 6

Periodo di riferimento

:

anno civile

SEZIONE II

Descrizione delle unità di misura

Superficie principale: Cfr. set di dati i.1.


ALLEGATO IV

REQUISITI DI PRECISIONE

I dati raccolti per un campione ed estrapolati per l’intera popolazione statistica di un set di dati devono soddisfare i requisiti di precisione presentati nella Tabella 1.

I requisiti di precisione si applicano alla trasmissione finale delle stime nazionali relative a variabili specifiche appartenenti ai set di dati elencati nella Tabella 1.

Le variabili si riferiscono alle superfici principali a livello nazionale.

Le popolazioni pertinenti sono definite nella prima colonna della Tabella 1.

Tabella 1

Requisiti di precisione

Popolazione pertinente

Variabile cui si applicano requisiti di precisione

Errore standard relativo

Set di dati: seminativi e prati permanenti

Aziende agricole con la variabile pertinente

Superfici principali di cereali per la produzione di granella

3  %

Superfici principali di legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella

Superfici principali di piante da radice

Superfici principali di colture industriali

Superfici principali di piante raccolte allo stato verde da seminativi

Superfici principali di prati permanenti

Set di dati: orticoltura escluse le colture permanenti

Aziende agricole con produzione orticola escluse le colture permanenti

Superfici principali di ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole

3  %

Set di dati: colture permanenti

Aziende agricole con colture permanenti

Superfici principali di colture permanenti

3  %


ALLEGATO V

DESCRIZIONI

Anno di raccolta

Anno civile in cui inizia la raccolta, compreso il periodo in cui sono adottate tutte le misure preparatorie (come la lavorazione del suolo, l’impianto e l’applicazione di fertilizzanti e prodotti fitosanitari) per garantire tale raccolta, anche durante l’anno civile precedente.


Superficie agricola utilizzata esclusi gli orti familiari

Superficie totale occupata da seminativi, prati permanenti e colture permanenti.

Seminativi

Superficie arata o lavorata e/o impiantata regolarmente, di solito applicando la rotazione delle colture.

Colture invernali

Colture seminate prima dell’inverno o in inverno.

Colture primaverili

Colture seminate in primavera.

Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)

Tutti i cereali raccolti secchi per la produzione di granella, indipendentemente dall’utilizzo.

Frumento (grano) e spelta

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L., Triticum monococcum L. e Triticum durum Desf.

Frumento (grano) tenero e spelta

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L., Triticum monococcum L. e altre specie della famiglia Triticum coltivate per qualità simili.

Frumento (grano) duro

Triticum durum Desf.

Segale

Secale cereale L.

Miscugli di cereali invernali (frumento segalato)

Miscugli di segale e di altri cereali e altri miscugli di cereali seminati prima dell’inverno o in inverno (frumento segalato).

Orzo

Hordeum vulgare L.

Avena

Avena sativa L.

Miscugli di cereali primaverili (cereali misti diversi dal frumento segalato)

Cereali seminati in primavera e coltivati come miscugli.

Granturco e misto di granturco

Zea mays L., raccolto per la produzione di granella, come sementi o misto di granturco.

Triticale

x Triticosecale Wittmack.

Sorgo

Sorghum bicolor (L.) Conrad Moench o Sorghum x sudanense (Piper) Stapf.

Riso

Oryza sativa L.

Riso Indica

Oryza sativa ssp. indica

Riso Japonica

Oryza sativa ssp. japonica

Altri cereali n.c.a.

Cereali, raccolti secchi per la produzione di granella e non rilevati altrove nelle voci precedenti, quali miglio (Panicum miliaceum L.), scagliola (Phalaris canariensis L.) e altri cereali non classificati altrove.

Pseudocereali

Piante che producono frutti o sementi, utilizzate e consumate come cereali, anche se sotto il profilo botanico non sono né graminacee né veri cereali.

Grano saraceno

Fagopyrum esculentum Mill.

Quinoa

Chenopodium quinoa Willd.

Altri pseudocereali n.c.a.

Pseudocereali non classificati altrove.

Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella

Tutti i legumi secchi e le colture proteiche raccolte secche per la produzione di granella, indipendentemente dall’utilizzo.

Piselli da foraggio

Tutte le varietà di piselli da foraggio (Pisum sativum L. convar. sativum o Pisum sativum L. convar. arvense L. o convar. speciosum)] raccolte secche.

Fave e favette

Tutte le varietà di fave o favette (Vicia faba L. (partim)] raccolte secche.

Lupini dolci

Tutti i lupini dolci (Lupinus sp.) raccolti secchi per la produzione di granella.

Lenticchie

Lens culinaris Medikus.

Ceci

Cicer arietinum L.

Veccia

Vicia sativa subsp. Sativa L. raccolta secca per la produzione di granella.

Altri legumi secchi e colture proteiche n.c.a.

Legumi secchi e colture proteiche raccolte secche per la produzione di granella, non rilevati altrove nelle voci precedenti.

Piante da radice

Colture di cui si utilizzano le radici, i tuberi o il gambo modificato. La voce esclude radici, tuberi e bulbi quali, tra gli altri, carote, barbabietole o rutabaga.

Patate (incluse le patate da semina)

Solanum tuberosum L.

Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima Döll, destinata principalmente all’industria saccarifera e alla produzione di alcol.

Altre piante da radice n.c.a.

Barbabietole da foraggio (Beta vulgaris L.) e piante della famiglia Brassicae destinate principalmente a foraggio, siano le radici o i gambi a essere utilizzati, e altre piante coltivate principalmente per le radici da foraggio, non classificate altrove.

Colture industriali

Colture solitamente non vendute direttamente al consumo perché richiedono lavorazioni industriali prima dell’utilizzo finale.

Semi oleosi

Colture coltivate principalmente per il loro tenore di olio.

Semi di colza e di ravizzone

Colza (Brassica napus L.) e ravizzone [Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)] coltivati per la produzione di olio, raccolti secchi per granella.

Semi di girasole

Helianthus annuus L., raccolto secco per granella.

Soia

Glycine max L. Merril, raccolto secco per granella, indipendentemente dall’utilizzo.

Semi di lino (lino da olio)

Varietà di semi di lino (lino) (Linum usitatissimum L.), coltivate principalmente per la produzione di olio e raccolte secche per granella.

Altre piante da semi oleosi n.c.a.

Altre colture coltivate principalmente per il loro tenore di olio, raccolte secche per granella, non classificate altrove.

Colture tessili

Colture coltivate principalmente per il loro tenore di fibre.

Lino da fibra

Varietà di lino (semi di lino) (Linum usitatissimum L.), coltivate principalmente per la produzione di fibra.

Canapa

Cannabis sativa L. coltivata per la produzione di paglia e altri usi industriali simili.

Cotone

Gossypium spp, raccolto per la produzione di fibra e/o semi oleosi.

Altre fibre tessili n.c.a.

Altre piante coltivate principalmente per il loro tenore di fibre, non classificate altrove, quali iuta (Corchorus capsularis L.), abaca o manila (Musa textilis Née), sisal (Agave sisalana Perrine) e kenaf (Hibiscus cannabinus L.).

Tabacco

Nicotiana tabacum L. coltivato per le sue foglie.

Luppolo

Humulus lupulus L. coltivato per i suoi semi.

Piante aromatiche, medicinali e da condimento

Piante aromatiche, medicinali e da condimento, coltivate a fini farmaceutici, per la produzione di profumi o il consumo umano.

Colture energetiche n.c.a.

Colture utilizzate esclusivamente per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non classificate altrove e coltivate su seminativi.

Altre colture industriali n.c.a.

Altre colture industriali non classificate altrove.

Piante raccolte allo stato verde da seminativi

Tutte le colture su seminativi raccolte allo stato verde e destinate principalmente alla produzione di mangimi, foraggio o energia da fonti rinnovabili, vale a dire cereali, graminacee, leguminose o piante industriali e altre colture su seminativi raccolte e/o usate allo stato verde.

Prati e pascoli temporanei

Graminacee per pascolo, fieno o insilamento, facenti parte della normale rotazione delle colture, che occupano il terreno per un periodo di almeno un anno e solitamente inferiore a cinque anni, pure o in miscuglio.

Leguminose raccolte allo stato verde

Leguminose coltivate e raccolte allo stato verde (pianta intera), principalmente per foraggio o per la produzione di energia. Sono compresi i miscugli in cui prevalgono le leguminose (di norma > 80 % di leguminose) e le graminacee, raccolti allo stato verde o come fieno secco.

Erba medica

Medicago spp. coltivata da sola o con una percentuale elevata in un miscuglio.

Miscele di leguminose ed erbacee

Prati temporanei seminati con un miscuglio di erbacee e leguminose da foraggio (di norma < 80 % di leguminose), raccolte allo stato verde o come fieno secco.

Altre leguminose raccolte allo stato verde n.c.a.

Altre leguminose raccolte allo stato verde principalmente per foraggio o per la produzione di energia.

Mais verde

Zea mays L. coltivato principalmente per l’insilamento (pannocchie intere, parti di pianta o pianta intera) e non raccolto per la produzione di granella.

Altri cereali raccolti allo stato verde (escluso il mais verde)

Tutti i cereali (escluso il mais) coltivati e raccolti allo stato verde (pianta intera) utilizzati per foraggio o per la produzione di energia da fonti rinnovabili (produzione di biomassa).

Altre piante raccolte allo stato verde da seminativi n.c.a.

Altre colture annuali o pluriennali (inferiori a cinque anni) destinate principalmente alla produzione di foraggio e raccolte allo stato verde. Sono inclusi i residui di colture non classificate altrove, qualora il raccolto principale sia andato perso ma sia ancora possibile utilizzare i residui (come foraggio o per la produzione di energia da fonti rinnovabili).

Sementi e piantine

Superfici che producono sementi di piante da radice (escluse le patate e altre piante le cui radici sono usate anche come sementi), di colture foraggere, di graminacee e di colture industriali (esclusi i semi oleosi) e sementi e piantine di ortaggi e fiori.

Terreni a riposo

Seminativi compresi nella rotazione delle colture o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), lavorati o meno, ma non destinati a produrre un raccolto per tutta la durata dell’anno di raccolta. La caratteristica essenziale di tali terreni consiste nell’essere lasciati a riposo, generalmente per tutta la durata dell’anno di raccolta. I terreni a riposo possono essere:

i)

terreni nudi senza alcuna coltura; oppure

ii)

terreni ricoperti da una vegetazione spontanea, che può essere utilizzata come mangime o come sovescio; oppure

iii)

terreni seminati esclusivamente per la produzione di concime verde (maggese vestito).

Altre colture su seminativi n.c.a.

Colture su seminativi non classificate altrove.

Prati permanenti

Terreni destinati permanentemente (per diversi anni consecutivi, solitamente cinque o più) alla produzione di foraggio erbaceo, foraggio o colture per la produzione di energia, per coltivazione (seminati) o naturalmente (semina spontanea), non compresi nella rotazione delle colture dell’azienda agricola. I prati permanenti possono essere utilizzati per pascolo, falciatura per l’insilamento e la fienagione o per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri

Pascoli permanenti su terreni di buona o media qualità, solitamente utilizzabili per il pascolo intensivo.

Pascoli magri permanenti

Prati permanenti a bassa resa, solitamente su terreno di scarsa qualità, ad esempio collinare e ad alta quota, in genere non concimato, né coltivato, riseminato o drenato. Tali superfici possono normalmente essere utilizzate solo per il pascolo estensivo e solitamente non sono falciate oppure sono falciate in modo estensivo, poiché non possono alimentare un numero elevato di animali.

Prati permanenti non più destinati alla produzione e ammissibili a beneficiare di aiuti finanziari

Prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione che, a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio1 o, se del caso, della legislazione più recente, sono mantenuti in uno stato che li rende idonei al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti, e che sono ammissibili a beneficiare di aiuti finanziari.


Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole

Tutti gli ortaggi a foglia e a stelo, le brassicacee, gli ortaggi coltivati per il frutto, le radici, i tuberi e i bulbi, i legumi freschi, gli altri ortaggi raccolti freschi (non secchi) e le fragole. Si riferisce a ortaggi e fragole sia coltivati su seminativi all’aperto in rotazione con altre colture agricole o orticole sia coltivati in serre o sotto ripari accessibili all’uomo.

Ortaggi freschi (compresi i meloni)

Tutti gli ortaggi a foglia e a stelo, le brassicacee, gli ortaggi coltivati per il frutto, le radici, i tuberi e i bulbi, i legumi freschi e gli altri ortaggi raccolti freschi (non secchi).

Brassicacee

Tutte le brassicacee coltivate per le foglie, gli steli, le inflorescenze, i germogli, le radici e i tuberi, raccolte fresche (non secche).

Cavolfiori e broccoli

Cavolfiore (Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L.)], broccolo (Brassica oleracea L. var. botrytis subvar. cymos), cavolfiore verde (varietà verde del cavolfiore), broccoletto, broccolo cinese, cavolo cinese o kailaan (ibrido del broccolo e del gai lan (Brassica oleracea L. var. alboglabra)] e broccolo romanesco (Brassica oleracea convar. Botrytis var. botrytis).

Cavoletti di Bruxelles

Brassica oleracea L. var. Gemmifera DC.

Cavoli

Cavolo cappuccio bianco (Brassica oleracea L. var. oleracea), cavolo a punta (Brassica oleracea L. convar. capitata Alef. var. alba DC), cavolo cappuccio rosso (Brassica oleracea L. convar. capitata Alef. var. capitata L. f. rubra) e cavolo verza (Brassica oleracea L. convar. capitata Alef. var. sabauda L.).

Altre brassicacee n.c.a.

Tutte le altre brassicacee non classificate altrove.

Ortaggi a foglia e a stelo (escluse le brassicacee)

Tutti gli ortaggi a foglia o stelo (escluse le brassicacee): porri, sedano, lattughe, indivie, spinaci, asparagi, cicoria, carciofi e altri ortaggi a foglia o stelo.

Porri

Allium porrum L. e altre specie della famiglia Allium coltivate per qualità simili.

Sedano

Apium graveolens var. Dulce (Mill.) Pers.

Lattughe

Lactuca spp.

Indivie

Indivie (Cichorium endivia L. var. crispum Lam.) e scarole (Cichorium endivia L. var. latifolium Lam.).

Spinaci

Spinacia oleracea L.

Asparagi

Asparagus officinalis L.

Cicoria

Varietà di cicoria (Cichorium intybus L.) per insalata o per la produzione di inulina o caffè.

Carciofi

Cynara scolymus L.

Altri ortaggi a foglia o stelo n.c.a.

Altri ortaggi a foglia e a stelo non classificati altrove.

Ortaggi coltivati per il frutto (compresi i meloni)

Tutti gli ortaggi coltivati per il frutto: pomodori, cetrioli, cetriolini, melanzane, zucchine, zucche, meloni e cocomeri/angurie, peperoni e peperoncini (Capsicum spp.) e altri ortaggi coltivati per il frutto.

Pomodori

Tutti i pomodori (Solanum lycopersicon L. Syn. Lycopersicon lycopersicum (L.) H. Karst. Syn. Lycopersicon esculentum Mill.).

Cetrioli e cetriolini

Cetrioli (Cucumis sativus L.), compresi gli specifici cultivar usati generalmente per i cetrioli sottaceto (cetriolini). Sono inclusi i cetriolini delle Antille (Cucumis anguria L.).

Melanzane

Solanum melongena L.

Zucchine

Varietà di zucchine (Cucurbita pepo L. ssp. Pepo).

Zucche

Varietà di zucche (Cucurbita moschata Duchesne e Curcubita maxima spp.) destinate al consumo umano.

Meloni

Cucumis melo L.

Cocomeri/angurie

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai.

Peperoni e peperoncini

Tutti i peperoni (Capsicum annuum L.) e i peperoncini (Capsicum frutescens L.).

Altri ortaggi coltivati per il frutto n.c.a.

Altri ortaggi coltivati per il frutto destinati al consumo umano, non classificati altrove.

Radici, tuberi e bulbi

Tutte le radici, i tuberi e i bulbi: carote, cipolle, scalogni, barbabietole, sedano rapa, ravanelli, aglio e altre radici, tuberi e bulbi.

Carote

Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Hayek.

Cipolle e scalogni

Cipolla comune (Allium cepa L.), porro (Allium ampeloprasum L.), cipolletta (Allium fistulosum L.), scalogno (Allium ascalonicum L.) e altre specie della famiglia Allium coltivate per qualità simili.

Barbabietola

Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.

Sedano rapa

Apium graveolens L. var. rapaceum.

Ravanelli

Tutti i ravanelli (Raphanus sativus L.) raccolti e utilizzati come ortaggi.

Aglio

Allium sativum L.

Altri radici, tuberi e bulbi n.c.a.

Radici, tuberi e bulbi destinati al consumo umano, non classificati altrove.

Legumi freschi

Tutti i legumi freschi, come piselli, fagioli e altri legumi freschi destinati al consumo umano.

Piselli freschi

Tutti i piselli (Pisum sativum L. (partim)] raccolti freschi e destinati al consumo umano.

Fagioli freschi

Fagioli comuni e fagioli di Spagna (Phaseolus spp.) e fagioli indiani verdi, fagiolini piccoli e fagioli indiani neri (Vigna spp.) raccolti freschi e destinati al consumo umano.

Altri legumi freschi n.c.a.

Legumi freschi destinati al consumo umano non classificati altrove.

Altri ortaggi freschi n.c.a.

Tutti gli altri ortaggi freschi destinati al consumo umano non classificati altrove.

Fragole

Fragaria spp.

Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai)

Tutti i tipi di fiori e piante ornamentali destinati alla vendita come fiori recisi, come fiori e piante da vaso, da aiuola e da balcone nonché come bulbi e tuberi e altre piante ornamentali.

Funghi coltivati

Funghi coltivati in fabbricati appositamente edificati o adattati a tale scopo, nonché in sotterranei, grotte e cantine.

Champignon

Prataioli (Agaricus bisporus L.).

Altri funghi coltivati n.c.a.

Altri funghi coltivati non classificati altrove.


Colture permanenti

Tutti gli alberi da frutta, gli alberi da agrumi, gli alberi da frutta a guscio, le piantagioni di bacche, i vigneti, gli olivi e tutte le altre colture permanenti destinate al consumo umano (ad esempio tè, caffè o carrube) e ad altri usi (ad esempio vivai, alberi di Natale o piante da intreccio quali la canna d’India o il bambù).

Colture permanenti per il consumo umano

Tutti gli alberi da frutta, gli alberi da agrumi, gli alberi da frutta a guscio, le piantagioni di bacche, i vigneti, gli olivi e tutte le altre colture permanenti destinate al consumo umano (ad esempio tè, caffè o carrube).

Frutta fresca, a bacche e a guscio (esclusi gli agrumi, le uve e le fragole)

Frutteti con pomacee, drupacee, bacche, frutta a guscio e frutta proveniente da zone tropicali e subtropicali.

Frutta proveniente da zone temperate

Frutteti con pomacee, drupacee, bacche e frutta a guscio, esclusa la frutta proveniente da zone tropicali e subtropicali.

Pomacee

Tutte le pomacee, quali mele (Malus spp.), pere (Pyrus spp.), cotogne (Cydonia oblonga Mill.) o nespole (Mespilus germanica, L.).

Mele

Malus pumila Miller syn. Malus domestica (Borkh.) Borkh.

Pere

Pyrus communis L.

Altre pomacee n.c.a.

Pomacee non classificate altrove.

Drupacee

Drupacee, quali pesche e nettarine (Prunus persica (L.) Batch), albicocche (Prunus armeniaca L. e altre), ciliege dolci e amarene (Prunus avium L. e P. cerasus), prugne (Prunus domestica L. e altre) e altre drupacee non classificate altrove come prugnole (Prunus spinosa L.) o nespole del Giappone (Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.).

Pesche

Prunus persica (L.) Batch.

Nettarine

Prunus persica (L.) Batsch. var. nucipersica.

Albicocche

Prunus armeniaca L.

Ciliege

Ciliege dolci (Prunus avium L.) e amarene (Prunus cerasus L.).

Ciliege dolci

Prunus avium L.

Amarene

Prunus cerasus L.

Prugne

Prunus domestica L.

Altre drupacee n.c.a.

Drupacee non classificate altrove.

Frutta proveniente da zone subtropicali e tropicali

Tutta la frutta proveniente da zone subtropicali e tropicali, quali fichi (Ficus carica L.), kiwi (Actinidia chinensis Planch.), avocado (Persea americana Mill.) e banane (Musa spp.).

Fichi

Ficus carica L.

Kiwi

Actinidia chinensis Planch.

Avocado

Persea americana Mill.

Banane

Musa spp.

Altra frutta proveniente da zone subtropicali e tropicali n.c.a.

Frutta proveniente da zone subtropicali e tropicali non classificata altrove.

Bacche (escluse le fragole)

Tutte le bacche coltivate, quali ribes nero (Ribes nigrum L.), ribes rosso (Ribes rubrum L.), lamponi (Rubus idaeus L.) e mirtilli (Vaccinium corymbosum L.).

Ribes nero (cassis)

Ribes nigrum L.

Ribes rosso

Ribes rubrum L., compresa la variante bianca.

Lamponi

Rubus idaeus L.

Mirtilli

Vaccinium corymbosum L.

Altre bacche n.c.a.

Altre bacche non classificate altrove.

Frutta a guscio

Tutta la frutta a guscio: noci comuni, nocciole, mandorle, castagne e marroni e altra frutta a guscio.

Noci comuni

Juglans regia L.

Nocciole

Corylus avellana L.

Mandorle

Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb.

Castagne e marroni

Castanea sativa Mill.

Altra frutta a guscio n.c.a.

Frutta a guscio non classificata altrove.

Agrumi

Agrumi (Citrus spp.): arance, piccoli agrumi, limoni, limette, pomeli, pompelmi e altri agrumi.

Arance

Arance, comprese le varietà navel, bianca e sanguigna (Citrus sinensis (L.) Osbeck) e le arance amare (Citrus aurantium L.).

Piccoli agrumi

Tutti i piccoli agrumi.

Clementine

Citrus x clementina.

Satsuma

Citrus unshiu var. owari, clausellina, planellina ecc.

Altri piccoli agrumi e ibridi di mandarino n.c.a.

Tutti gli altri piccoli agrumi non classificati altrove.

Limoni e limette acide

Citrus limon (L.) Burm.f., C. jambhiri Lush., C. meyeri Yu. Tanaka e C. pseudolimon Tanaka o ibridi con una di tali specie come genitore.

Pomeli e pompelmi

Pomeli (Citrus maxima (Merr., Burm. f.)] e pompelmi (Citrus paradisi (Macfad.)].

Altri agrumi n.c.a.

Agrumi non classificati altrove.

Uve

Vitis vinifera L., destinata a tutti gli usi.

Uve da vino

Varietà di uve abitualmente coltivate per la produzione di succo, mosto e/o vino.

Uve per la produzione di vini a denominazione di origine protetta (DOP)

Varietà di uve abitualmente coltivate per la produzione di vini con denominazione di origine protetta (DOP) che rispondono ai requisiti: i) del regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio o, se del caso, della legislazione più recente; e ii) delle pertinenti normative nazionali.

Uve per la produzione di vini a indicazione geografica protetta (IGP)

Varietà di uve abitualmente coltivate per la produzione di vini con indicazione geografica protetta (IGP) che rispondono ai requisiti: i) del regolamento (CE) n. 491/2009 o, se del caso, della legislazione più recente; e ii) delle pertinenti normative nazionali.

Uve per la produzione di altri vini n.c.a. (senza DOP/IGP)

Varietà di uve abitualmente coltivate per la produzione di vini diversi dai vini DOP e IGP.

Uve da tavola

Varietà di uve abitualmente coltivate per la produzione di uva da tavola.

Uve per la produzione di uva passa

Varietà di uve abitualmente coltivate per la produzione di uva passa.

Uve destinate ad altri usi n.c.a.

Varietà di uve destinate ad altri usi non classificate altrove (non per il vino, il succo, il mosto e l’uva passa o da tavola).

Olive

Olivi (Olea europea L.) per la produzione di olive.

Olive da tavola

Olivi per la produzione di olive da tavola.

Olive da olio

Olivi per la produzione di olio di oliva.

Altre colture permanenti per il consumo umano n.c.a.

Colture permanenti destinate al consumo umano non classificate altrove.

Vivai

Superfici dove sono coltivate all’aperto piantine lignee, destinate ad essere trapiantate.

Altre colture permanenti

Colture permanenti non classificate altrove, piante da intreccio (abitualmente raccolte ogni anno) e alberi impiantati come alberi di Natale sulla superficie agricola utilizzata.

Bilanci delle colture

Prodotti primari

Prodotti ottenuti da una prima trasformazione di un prodotto vegetale (greggio) non trasformato nella sua fase iniziale, come la farina.

Perdite e sprechi nelle aziende agricole

Perdite che avvengono dopo la raccolta, vale a dire durante il magazzinaggio e nella preparazione per la vendita, ad esempio durante la cernita.

Importazioni intra-UE

Il volume delle importazioni intra-UE di prodotti vegetali.

Importazioni extra-UE

Il volume delle importazioni extra-UE di prodotti vegetali.

Scorte iniziali

Tutti i prodotti vegetali (cereali e semi oleosi in equivalente in granella) disponibili nell’azienda agricola o sul mercato all’inizio della campagna di commercializzazione della coltura (1o luglio anno N).

Scorte finali

Tutti i prodotti vegetali (cereali e semi oleosi in equivalente in granella) disponibili nelle scorte alla fine della campagna di commercializzazione della coltura (30 giugno anno N+1), il che coincide con le scorte iniziali del periodo di riferimento successivo.

Usi nazionali

Tutti gli usi possibili complessivi dei prodotti vegetali (escluse le esportazioni e le scorte finali) nella zona di riferimento durante il periodo di riferimento.

Usi nazionali – consumo umano

Quantità di prodotti vegetali greggi o trasformati utilizzati per il consumo umano nella zona di riferimento durante il periodo di riferimento, escluse le quantità di semi oleosi utilizzati per la frantumazione per la produzione di oli per il consumo umano.

Usi nazionali – uso industriale

Quantità di prodotti vegetali utilizzati dall’industria per produrre prodotti industriali diversi da quelli destinati al consumo umano, escluse le quantità di semi oleosi utilizzati per la frantumazione per la produzione di oli per il consumo umano.

Usi nazionali – uso come bioetanolo industriale, altri biocarburanti o biogas

Quantità di prodotti vegetali utilizzati dall’industria per la produzione di bioetanolo, altri biocarburanti o biogas.

Usi nazionali – utilizzati interi per mangimi

Quantità di prodotti vegetali (greggi o trasformati) utilizzati per l’alimentazione animale diretta nell’azienda agricola o dall’industria dei mangimi, esclusi i sottoprodotti di altri processi industriali (ad esempio i panelli di semi oleosi).

Usi nazionali – sementi

Quantità di sementi utilizzate per la semina nel ciclo produttivo successivo.

Usi nazionali – perdite

Perdite che avvengono durante l’uso dei prodotti vegetali per il consumo umano, l’uso industriale, i mangimi e la semina.

Usi nazionali – frantumazione

Quantità di semi oleosi utilizzati per la frantumazione (trasformazione) per produrre oli e panelli vegetali.

Frantumazione per la produzione di oli – consumo umano

Quantità di semi oleosi utilizzati per la frantumazione (trasformazione) per produrre oli vegetali destinati al consumo umano, escluse le quantità utilizzate per il consumo umano senza frantumazione.

Frantumazione per la produzione di oli - biocarburanti

Quantità di semi oleosi utilizzati per la frantumazione (trasformazione) per produrre oli vegetali destinati a usi industriali come biocarburanti.

Frantumazione per la produzione di oli – altro uso industriale

Quantità di semi oleosi utilizzati per la frantumazione (trasformazione) per produrre oli vegetali destinati a usi industriali diversi dai biocarburanti.

Esportazioni intra-UE

Il volume delle esportazioni intra-UE di prodotti vegetali.

Esportazioni extra-UE

Il volume delle esportazioni extra-UE di prodotti vegetali.

Pascoli

Pascoli

Superfici agricole coperte prevalentemente da graminacee, per la produzione di foraggio erbaceo, foraggio o colture per la produzione di energia, a prescindere dall’età.

Prati permanenti gestiti

Prati permanenti che sono gestiti regolarmente (non necessariamente con cadenza annuale) mediante risemina, irrigati, concimati o trattati con prodotti fitosanitari nel quadro dei piani di gestione di lungo termine dell’azienda agricola, comprese le superfici non più destinate alla produzione e ammissibili a beneficiare di aiuti finanziari.

Prati permanenti concimati

Prati permanenti gestiti che sono concimati regolarmente (non necessariamente con cadenza annuale) con fertilizzanti inorganici o organici diversi dalle deiezioni di animali erbivori nel quadro dei piani di gestione di lungo termine dell’azienda agricola.

Alberi – copertura di arbusti (su prati)

Prati con una copertura vegetale costituita da specie vegetali con fusti legnosi (alberi e arbusti), escluse le superfici agroforestali e le superfici su cui sono condotte in parallelo attività agricole e forestali (ad esempio montado e dehesas).

Superfici agroforestali gestite (su prati)

L’agroforestazione rappresenta un particolare tipo di sistema e di tecnologia per l’uso del terreno in cui piante perenni legnose (alberi, arbusti ecc.) sono deliberatamente utilizzate sulla stessa unità di gestione del terreno con colture agricole e/o animali. Sono considerate solo le superfici agroforestali su prati. La presenza di alberi e arbusti non appartenenti al sistema agroforestale è esclusa.

1

Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

2

Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 154 del 17.6.2009, pag. 1).


DECISIONI

26.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 187/74


DECISIONE (UE) 2023/1539 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 2023

relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (1), in particolare l’articolo 16,

vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (2),

vista la decisione (UE) 2023/133 del Consiglio, del 17 gennaio 2023, relativa alla nomina dei membri del comitato di selezione previsto all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 (3),

visti i pareri motivati e la graduatoria dei candidati redatti dal comitato di selezione,

considerando quanto segue:

(1)

L’EPPO è stata istituita dal regolamento (UE) 2017/1939.

(2)

I procuratori europei devono supervisionare le indagini e le azioni penali conformemente all’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1939.

(3)

I mandati di otto procuratori europei nominati per un periodo non rinnovabile di tre anni con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 (4) scadono il 28 luglio 2023. Al fine di assicurare la continuità del funzionamento del collegio dell’EPPO, che è composto dal procuratore capo europeo e da un procuratore europeo per Stato membro partecipante, è necessario che il Consiglio nomini otto procuratori europei per i posti che diventeranno vacanti dal 29 luglio 2023.

(4)

La decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 stabilisce le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 («regole di funzionamento del comitato di selezione»).

(5)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, ciascuno Stato membro partecipante deve designare tre candidati al posto di procuratore europeo tra i candidati che sono membri attivi delle procure o della magistratura dello Stato membro interessato, offrono tutte le garanzie di indipendenza e possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati ad alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri e vantano una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.

(6)

Spagna e Portogallo hanno designato i candidati per i posti che diventeranno vacanti dal 29 luglio 2023.

(7)

Il comitato di selezione ha redatto i pareri motivati e la graduatoria per ciascuno dei candidati designati dai suddetti Stati membri che soddisfacevano le condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 e li ha presentati al Consiglio, che li ha ricevuti il 30 giugno 2023.

(8)

In conformità della regola VII, paragrafo 2, quarto comma, delle regole di funzionamento del comitato di selezione, il comitato di selezione ha stabilito la graduatoria dei candidati in base alle loro qualifiche e alla loro esperienza. La graduatoria rispecchia l’ordine di preferenza del comitato di selezione e non è vincolante per il Consiglio.

(9)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, il Consiglio, ricevuti i pareri motivati del comitato di selezione, deve selezionare e nominare uno dei candidati al posto di procuratore europeo dello Stato membro partecipante in questione.

(10)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, deve selezionare e nominare i procuratori europei per un mandato non rinnovabile di sei anni.

(11)

Il Consiglio ha valutato i rispettivi meriti dei candidati tenendo conto dei pareri motivati presentati dal comitato di selezione.

(12)

A seguito di una valutazione dei rispettivi meriti dei candidati, il Consiglio ha seguito l’ordine di preferenza non vincolante indicato dal comitato di selezione per i candidati designati da Spagna e Portogallo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati procuratori europei dell’EPPO per un periodo non rinnovabile di sei anni a decorrere dal 29 luglio 2023:

 

sig. Ignacio DE LUCAS MARTÍN (5),

 

sig. José António LOPES RANITO (6),

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)   GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

(2)   GU L 282 del 12.11.2018, pag. 8.

(3)   GU L 17 del 19.1.2023, pag. 90.

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 del Consiglio, del 27 luglio 2020, relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea (GU L 244 del 29.7.2020, pag. 18).

(5)  Designato dalla Spagna.

(6)  Designato dal Portogallo.


26.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 187/76


DECISIONE (UE) 2023/1540 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2023

recante modifica e rettifica della decisione (UE) 2021/1870 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per i prodotti cosmetici e i prodotti per la cura degli animali

[notificata con il numero C(2023) 4845]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (UE) 2021/1870 (2) della Commissione ha stabilito i criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE e i relativi requisiti di valutazione e di verifica per i gruppi di prodotti «prodotti cosmetici» e «prodotti per la cura degli animali».

(2)

I portatori di interessi del settore e i membri del comitato dell'UE per il marchio di qualità ecologica hanno segnalato che alcune disposizioni della decisione (UE) 2021/1870 potrebbero essere interpretate in modi diversi, il che potrebbe a sua volta comportare incoerenze nell'attuazione pratica della stessa. Per scongiurare questo rischio e garantire la chiarezza e la certezza del diritto è necessario formulare tali disposizioni in modo più preciso.

(3)

La definizione di «contenuto attivo» che figura nella sezione «Quadro generale» degli allegati I e II della decisione (UE) 2021/1870 contiene un errore che è opportuno correggere al fine di precisare che a non essere inclusi nel calcolo del contenuto attivo dei prodotti cosmetici o dei prodotti per la cura degli animali sono gli agenti abrasivi organici. Le sostanze inorganiche, compresi gli agenti abrasivi inorganici, sono infatti escluse per definizione.

(4)

Per garantire la corretta applicazione dell'allegato I, criterio 4 (a), punto iii), della decisione (UE) 2021/1870, relativo all'esenzione dei composti di zinco classificati H410 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) usati negli unguenti/creme allo zinco, è opportuno correggere il criterio 4 (a), punto i), per precisare che le sostanze esentate a norma del criterio 4 (a), punto iii), non devono soddisfare i requisiti di cui al criterio 4 (a), punto i).

(5)

Per garantire la corretta applicazione dell'allegato I, criterio 4 (b), e dell'allegato II, criterio 3 (b), della decisione (UE) 2021/1870, è opportuno correggere tali criteri per precisare che le sostanze ivi elencate possono essere contenute nel prodotto finale se si presentano come impurità. Ciò è necessario per rendere i requisiti coerenti con le informazioni riportate nell'allegato I, tabella 1, e nell'allegato II, tabella 1, della decisione (UE) 2021/1870 per quanto riguarda tali criteri.

(6)

Per garantire la corretta applicazione dell'allegato I, criterio 4 (c), e dell'allegato II, criterio 3 (c), della decisione (UE) 2021/1870, è opportuno correggere l'allegato I, nota 12, e l'allegato II, nota 10, indicando il link corretto che i richiedenti del marchio Ecolabel UE dovrebbero usare.

(7)

Per precisare l'interpretazione della frase introduttiva del criterio 5 dell'allegato I e del criterio 4 dell'allegato II della decisione (UE) 2021/1870, è opportuno correggere tale frase per esplicitare che solo i prodotti liquidi devono rispettare il requisito relativo al volume minimo di imballaggio consentito, come già suggerisce l'unità di misura indicata nella frase.

(8)

Per garantire la corretta applicazione dell'allegato I, criterio 5 (d), e dell'allegato II, criterio 4 (d), della decisione (UE) 2021/1870, in linea con le più avanzate tecnologie di riciclaggio (4) e con le discussioni tenute con i portatori di interessi durante il processo di revisione dei criteri di assegnazione del marchio Ecolabel UE (5), è opportuno modificare la tabella 8 dell'allegato I e la tabella 7 dell'allegato II per precisare che le etichette in polipropilene (PP), le etichette termoretraibili in poliolefina usate negli imballaggi in PP, e le etichette anche termoretraibili in polietilene (PE) usate in imballaggi in polietilene ad alta densità (HDPE) sono autorizzate nei prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE.

(9)

Al fine di garantire la corretta verifica dell'allegato II, criterio 3, della decisione (UE) 2021/1870, è opportuno correggere la sezione «Valutazione e verifica» di tale criterio per fare in modo che i richiedenti del marchio Ecolabel UE presentino le schede di dati di sicurezza (SDS) del prodotto finale oltre a quelle relative a qualunque sostanza e miscela presente nel prodotto finale per dimostrare la conformità a tale criterio.

(10)

È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza la decisione (UE) 2021/1870. Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010.

(11)

Ai fini della certezza del diritto, è opportuno specificare una data chiara di applicazione della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (UE) 2021/1870 è così modificata e rettificata:

 

l'allegato I è modificato e rettificato conformemente all'allegato I della presente decisione;

 

l'allegato II è modificato e rettificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 26 luglio 2023.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023

Per la Commissione

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)   GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2021/1870 della Commissione, del 22 ottobre 2021, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per i prodotti cosmetici e i prodotti per la cura degli animali (GU L 379 del 26.10.2021, pag. 8).

(3)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(4)  https://recyclass.eu/guidelines/natural-pe-hd-containers-and-tubes/

https://recyclass.eu/guidelines/natural-pp-containers-and-tubes/

(5)  Cfr. Faraca, G., Vidal Abarca Garrido, C., Kaps, R.B., Fernandez Carretero, A. e Wolf, O., Revision of EU ecolabel criteria for cosmetic products and animal care products (previously Rinse-off Cosmetic Products), EUR 30724 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2021, ISBN 978-92-76-38088-7 (online), doi:10.2760/014175 (online), JRC125388.


ALLEGATO I

L'allegato I della decisione (UE) 2021/1870 è così modificato e rettificato:

(1)

nella sezione «quadro generale», la definizione 1) è sostituita dalla seguente:

«1)

“contenuto attivo” (AC): la somma delle sostanze organiche usate nel prodotto (espressa in grammi), calcolata sulla base della formulazione completa del prodotto finale, esclusi il contenuto di acqua degli ingredienti e gli agenti abrasivi organici;»;

(2)

il criterio 4, «Sostanze escluse e soggette a restrizione» è così rettificato:

a)

al criterio 4 (a), punto (i), il primo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo indicazione contraria nella tabella 5 o esenzione prevista al criterio 4 (a), punto iii), il prodotto non contiene sostanze in concentrazioni pari o superiori allo 0,0100 % (peso/peso) per i prodotti da risciacquo e pari o superiori allo 0,0010 % (peso/peso) per i cosmetici non da risciacquo ai quali sono stati assegnati classi di pericolo, categorie di pericolo e relativi codici di indicazione di pericolo elencati alla tabella 4, in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

b)

al criterio 4 (b), primo comma, i termini «né come impurità» sono soppressi;

c)

nella sezione «Valutazione e verifica», il testo della nota 12 è sostituito dal seguente:

«https://www.echa.europa.eu/it/candidate-list-table»;

(3)

il criterio 5, «Imballaggio», è così modificato e rettificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il volume minimo per un prodotto cosmetico liquido da risciacquo da certificare diverso da un dentifricio è di 150 ml»;

b)

nella tabella 8, seconda riga, seconda colonna, il sesto trattino è sostituito dal seguente:

«—

Tutte le altre plastiche per etichette, anche termoretraibili, aventi densità < 1 g/cm3 usate con un imballaggio in PP o HDPE (ad eccezione delle etichette in PP e delle etichette termoretraibili in poliolefina abbinate a un imballaggio in PP o delle etichette, anche termoretraibili, in PE abbinate a un imballaggio in HDPE)».


ALLEGATO II

L'allegato II della decisione (UE) 2021/1870 è così modificato e rettificato:

(1)

nella sezione «quadro generale», la definizione 1) è sostituita dalla seguente:

«1)

“contenuto attivo” (AC): la somma delle sostanze organiche usate nel prodotto (espressa in grammi), calcolata sulla base della formulazione completa del prodotto finale, esclusi il contenuto di acqua degli ingredienti e gli agenti abrasivi organici;»;

(2)

il criterio 3, «Sostanze escluse e soggette a restrizione» è così rettificato:

a)

il criterio 3 (b), primo comma, è così rettificato:

i)

nella prima frase, i termini «né come impurità» sono soppressi;

ii)

nella seconda frase, i termini «né come impurità» sono soppressi;

b)

la sezione «Valutazione e verifica» è così rettificata:

i)

al secondo comma, il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

la SDS del prodotto finale e di qualsiasi sostanza/miscela e la relativa concentrazione nel prodotto finale;»;

ii)

il testo della nota 10 è sostituito dal seguente:

«https://www.echa.europa.eu/it/candidate-list-table»;

(3)

il criterio 4, «Imballaggio», è così modificato e rettificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il volume minimo di un prodotto liquido per la cura degli animali da certificare è di 150 ml.»;

b)

nella tabella 7, seconda riga, seconda colonna, il sesto trattino è sostituito dal seguente:

«—

Tutte le altre plastiche per etichette, anche termoretraibili, aventi densità < 1 g/cm3 usate con un imballaggio in PP o HDPE (ad eccezione delle etichette in PP e delle etichette termoretraibili in poliolefina abbinate a un imballaggio in PP o delle etichette, anche termoretraibili, in PE abbinate a un imballaggio in HDPE)».


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

26.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 187/81


DECISIONE n. 1/2023 del COMITATO APE ISTITUITO DALL’ACCORDO INTERINALE IN VISTA DI UN ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA PARTE AFRICA CENTRALE, DALL’ALTRA,

del 6 luglio 2023

relativa alla costituzione del sottocomitato APE per l’agricoltura e lo sviluppo rurale [2023/1541]

IL COMITATO APE,

visto l’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra e in particolare l’articolo 92,

vista la decisione n. 1/2016 del comitato APE, del 15 dicembre 2016, in merito all’adozione del suo regolamento interno, in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 92 dell’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra («accordo») (1), stabilisce che il comitato APE è responsabile dell’amministrazione di tutti i settori oggetto dell’accordo e della realizzazione di tutte le attività in esso menzionate.

(2)

L’articolo 5 della decisione n. 1/2016 del comitato APE, del 15 dicembre 2016, in merito all’adozione del suo regolamento interno (2) stabilisce che il comitato APE può costituire dei sottocomitati subordinati alla sua autorità, incaricati di trattare questioni specifiche pertinenti all’accordo.

(3)

È necessario costituire un sottocomitato APE per l’agricoltura e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È costituito il sottocomitato APE per l’agricoltura e lo sviluppo rurale per il partenariato tra la Comunità europea e la parte Africa centrale, cui sono affidati i compiti di cui all’articolo 2.

2.   L’obiettivo principale del sottocomitato APE per l’agricoltura e lo sviluppo rurale è facilitare gli scambi sulle questioni relative all’agricoltura, alla pastorizia e allo sviluppo rurale.

Articolo 2

1.   Il sottocomitato APE per l’agricoltura e lo sviluppo rurale è incaricato di studiare i documenti al fine di elaborare ed esprimere pareri nonché avanzare suggerimenti su questioni relative all’agricoltura, alla pastorizia e allo sviluppo rurale. Esso consente alle parti di scambiarsi esperienze, informazioni e migliori prassi e di consultarsi su tutte le questioni riguardanti gli obiettivi generali e specifici di cui al titolo I, articolo 2, dell’accordo e che rientrano nell’ambito di applicazione del sottocomitato come descritto di seguito.

2.   Sotto l’autorità del comitato APE, il sottocomitato APE per l’agricoltura e lo sviluppo rurale è incaricato di:

a)

monitorare tutti gli aspetti dei titoli II, III e V dell’accordo relativi al commercio di prodotti agricoli e animali, alle questioni sanitarie e fitosanitarie, alla sicurezza alimentare e allo sviluppo rurale, nonché alla proprietà intellettuale e allo sviluppo sostenibile, nella misura in cui si applicano ai prodotti agricoli e animali;

b)

instaurare un dialogo politico sull’agricoltura, l’allevamento e lo sviluppo rurale nei settori seguenti:

i)

produzione, consumo, promozione commerciale e sviluppi del mercato dei prodotti agricoli e animali;

ii)

promozione degli investimenti nei settori dell’agricoltura e della pastorizia, comprese le attività su piccola scala;

iii)

politiche e disposizioni legislative e regolamentari in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comprese le politiche in materia di indicazioni geografiche e di agricoltura biologica;

iv)

nuove tecnologie, ricerca e innovazione e trasferimento di conoscenze al settore agricolo, nonché azioni necessarie per promuovere la transizione verso sistemi alimentari sostenibili.

3.   Il sottocomitato APE per l’agricoltura e lo sviluppo rurale è altresì incaricato di monitorare l’attuazione delle raccomandazioni del comitato APE relative al settore di competenza definito al paragrafo 2.

4.   Il sottocomitato APE presenta i suoi pareri al comitato APE.

Articolo 3

Il sottocomitato APE per l’agricoltura e lo sviluppo rurale è composto, da una parte, da rappresentanti della Commissione europea e, dall’altra, da rappresentanti della parte Africa centrale. Le parti rappresentate possono decidere congiuntamente di invitare altri partecipanti, in particolare rappresentanti di portatori di interessi nei settori di competenza del sottocomitato.

Articolo 4

Il sottocomitato APE si riunisce in presenza o con qualsiasi altro mezzo appropriato stabilito di comune accordo dalle parti. L’ordine del giorno e la frequenza delle riunioni del sottocomitato sono stabiliti per consenso tra le parti.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Yaoundé, il 6 luglio 2023

Per la Repubblica del Camerun

Jean TCHOFFO

Per l’Unione europea

Cristina MIRANDA GOZALVEZ


(1)   GU L 57 del 28.2.2009, pag. 2.

(2)   GU L 17 del 21.1.2017, pag. 46.