ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 186

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
25 luglio 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2023/1529 del Consiglio, del 20 luglio 2023, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1530 della Commissione, del 6 luglio 2023, che approva l’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante solventi idrocarburici come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

16

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1531 della Commissione, del 18 luglio 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako (DOP)]

19

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2023/1532 del Consiglio, del 20 luglio 2023, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina

20

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1533 della Commissione, del 24 luglio 2023, sul riconoscimento dei requisiti del sistema di gestione ambientale Ecoprofit come conformi ai corrispondenti requisiti del sistema di ecogestione e audit (EMAS), a norma dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

28

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1534 della Commissione, del 24 luglio 2023, relativa alla selezione dei soggetti che costituiscono la rete iniziale di poli europei dell’innovazione digitale in conformità al regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

33

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

25.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 186/1


REGOLAMENTO (UE) 2023/1529 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 2023

concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2023/1532 del Consiglio, del 20 luglio 2023, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (2).

(2)

La decisione 2014/512/PESC vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso a qualsiasi persona, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. Tale divieto è stato attuato dal regolamento (UE) n. 833/2010 del Consiglio (3) e i beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(3)

La decisione 2014/512/PESC vieta inoltre la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, di beni e tecnologie, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Tale divieto è stato attuato dal regolamento (UE) n. 833/2014 e i beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato VII di tale regolamento.

(4)

La decisione 2014/512/PESC vieta altresì la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, di beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe. Tale divieto è stato attuato dal regolamento (UE) n. 833/2014 e i beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato XXIII di tale regolamento.

(5)

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC (5).

(6)

La Russia utilizza velivoli senza equipaggio (UAV) prodotti dall'Iran a sostegno della sua guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina, che viola la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Ucraina, anche contro i civili e le infrastrutture civili. Il programma iraniano sponsorizzato dallo Stato per l'elaborazione e la produzione di UAV contribuisce pertanto alla violazione della Carta delle Nazioni Unite e dei principi fondamentali del diritto internazionale. Tale programma è gestito dal ministero della Difesa e del supporto logistico alle forze armate dell’Iran e dal Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, entrambe entità sanzionate dall'Unione europea, e comprende l'acquisto, l'elaborazione, la produzione e il trasferimento di UAV in Russia. Si basa su imprese sia statali che private e beneficia delle capacità di ricerca interne.

(7)

Il 20 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1986 (6) aggiungendo tre persone iraniane e un'entità iraniana all'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive a norma della decisione 2014/145/PESC e del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (7), in considerazione del loro ruolo nell'elaborazione e nella fornitura di UAV utilizzati dalla Russia nella sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina. Il 12 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/2432 (8) aggiungendo all'elenco quattro persone iraniane e quattro entità iraniane supplementari e il 25 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/432 (9) aggiungendo altre quattro persone iraniane all'elenco.

(8)

Il 20 luglio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1532 concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Tale decisione vieta l'esportazione in Iran di componenti utilizzati nella fabbricazione di UAV. Prevede inoltre il divieto di vendita, concessione in licenza o trasferimento, in qualsiasi altro modo, di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione a una persona, un'entità o un organismo in Iran o per un uso in Iran. La decisione prevede altresì il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone fisiche e giuridiche, entità od organismi che sono responsabili di aver fornito sostegno o di aver partecipato al programma iraniano di UAV, nonché il divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di tali soggetti e le persone, le entità e gli organismi oggetto delle misure restrittive sono elencati nell'allegato della stessa.

(9)

Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello di Unione.

(10)

Al fine di assicurare coerenza con la redazione, la modifica e la revisione dell’allegato della decisione (PESC) 2023/1532, è opportuno che il potere di redigere e modificare l’elenco di cui all’allegato III del presente regolamento sia esercitato dal Consiglio.

(11)

La procedura per la modifica dell'elenco di cui all'allegato III del presente regolamento dovrebbe prevedere l'obbligo di comunicare alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell'inserimento nell'elenco, offrendo loro l'opportunità di presentare osservazioni.

(12)

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 (10) e (UE) 2018/1725 (11) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(13)

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento.

(14)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento, e garantirne l'attuazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)

«servizi di intermediazione»:

i)

la negoziazione o l'organizzazione di operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o

ii)

la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;

b)

«richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da un'operazione o a essi collegata, in particolare:

i)

una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da un'operazione o a essi collegata;

ii)

una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di un'obbligazione, una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

iii)

una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a un'operazione;

iv)

una domanda riconvenzionale;

v)

una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;

c)

«contratto od operazione»: qualsiasi operazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti od obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di obbligazione, garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o una controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta operazione o a essa correlata;

d)

«autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato I;

e)

«risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

f)

«finanziamenti o assistenza finanziaria»: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona, l'entità o l'organismo interessato eroga o si impegna a erogare, condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi, a titolo non esaustivo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all'importazione o all'esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l'assicurazione del credito all'esportazione. Pagamenti e termini e condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi, effettuati in linea con la normale prassi commerciale, non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria;

g)

«congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche;

h)

«fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri:

i)

contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;

ii)

depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;

iii)

titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, compresi azioni, certificati azionari, obbligazioni, notes, warrant, obbligazioni ordinarie e contratti derivati;

iv)

interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v)

credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi)

lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;

vii)

documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

i)

«congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

j)

«assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

k)

«territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran, beni e tecnologie, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire alla capacità dell'Iran di fabbricare velivoli senza equipaggio (UAV) elencati nell'allegato II.

È vietato il transito attraverso il territorio dell'Iran dei beni e delle tecnologie a duplice uso di cui al primo comma, esportati dall'Unione.

2.   È vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran;

c)

vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran, o per un uso in Iran.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e fatto salvo l’obbligo di autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) 2021/821, ove applicabile, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento, il transito o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per:

a)

usi medici o farmaceutici; o

b)

scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.

4.   Le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma del paragrafo 3 se ritengono che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamento.

5.   Le autorizzazioni richieste a norma del regolamento (UE) 2021/821 per l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 sono concesse separatamente dalle autorità competenti conformemente alle norme e alle procedure stabilite nel regolamento (UE) 2021/821.Tali autorizzazioni sono valide in tutto il territorio dell’Unione.

6.   Le comunicazioni relative alle autorizzazioni concesse a norma del regolamento (UE) 2021/821 seguono la procedura applicabile attraverso i canali pertinenti di cui all'articolo 23, paragrafo 6, di tale regolamento («sistema elettronico per i prodotti a duplice uso»).

7.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano fino al 27 ottobre 2023 agli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 26 luglio 2023 o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto.

Articolo 3

1.   Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che sono responsabili di aver fornito sostegno o di aver partecipato al programma iraniano di UAV, elencati nell'allegato III, e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad essi associati, elencati ugualmente nell'allegato III.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato III o destinato a loro vantaggio.

Articolo 3 bis

In deroga all'articolo 3, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche elencate nell'allegato III e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti di generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica; o

e)

pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

Articolo 3 ter

In deroga all'articolo 3, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nell'elenco figurante nell'allegato III, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati all'allegato III; e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

Articolo 3 quater

In deroga all'articolo 3, e a condizione che un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato III sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento nell'allegato III di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver accertato che:

a)

i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato III; e

b)

il pagamento non viola l'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 3 quinquies

1.   L'articolo 3, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali operazioni.

2.   L'articolo 3, paragrafo 1, non si applica al versamento sui conti congelati di interessi o altri profitti dovuti su detti conti, pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi od obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui all'articolo 3, o pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato, purché gli interessi, gli altri profitti e i pagamenti di cui sopra continuino a essere soggetti alle misure di cui a tale paragrafo.

Articolo 3 sexies

1.   L'articolo 3, paragrafo 2, non si applica a fondi o risorse economiche messe a disposizione da organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l'organizzazione o l'agenzia agisce da partner umanitario dell'Unione, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Iran.

2.   Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo e in deroga all'articolo 3, le autorità competenti possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali o specifiche che ritengono appropriate, per lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Iran.

3.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, l'autorizzazione si considera concessa.

4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità dei paragrafi 2 e 3 entro due settimane dalla concessione di tale autorizzazione.

Articolo 4

1.   Alle persone fisiche responsabili di aver fornito sostegno o di aver partecipato al programma iraniano di UAV, e alle persone fisiche ad esse associate, elencate nell'allegato III, è impedito l'ingresso o il transito nel territorio di uno Stato membro.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l’ingresso nel proprio territorio.

Articolo 5

1.   Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:

a)

forniscono immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti o situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione;

b)

collaborare con l'autorità competente alla verifica delle informazioni di cui alla lettera a).

2.   L’obbligo di cui al paragrafo 1 si applica soggetto alle norme nazionali sulla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie, e coerentemente con il rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti, come garantito all'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

4.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 6

1.   La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti:

a)

i fondi congelati a norma dell'articolo 3 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 2, 3 bis, 3 ter e 3 quater; e

b)

le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, i problemi di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

2.   Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 7

1.   Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 3, il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato III.

2.   Il Consiglio comunica una decisione ai sensi del paragrafo 1, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo interessati direttamente, se l’indirizzo è noto, o attraverso la pubblicazione di un avviso, offrendo a tale persona fisica o giuridica, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3.   Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina le decisioni di cui al paragrafo 1 e informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo interessati.

4.   L’elenco di cui all’allegato III è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di modificare l’allegato I in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 8

1.   Nell'allegato III sono indicati i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi.

2.   L'allegato III contiene, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per quanto riguarda le persone fisiche, tali informazioni possono comprendere: nomi e pseudonimi; data e luogo di nascita; cittadinanza; numero del passaporto e della carta d'identità; sesso; indirizzo, se noto; funzione o professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere: denominazioni; data e luogo di registrazione; numero di registrazione; sede di attività.

Articolo 9

1.   Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione che hanno stabilito le norme di cui al paragrafo 1 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente la informano di ogni eventuale modifica.

Articolo 10

1.   Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2.   Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 11

1.   Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, comprese le richieste di indennizzo o le richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, segnatamente quelle volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, o di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato III;

b)

qualsiasi altra persona, entità od organismo iraniano;

c)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b).

2.   In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l'onere della prova che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 di chiedere il riesame giudiziario della legittimità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 12

1.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento.

2.   Le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato III:

a)

trasmettono entro sei settimane dalla data dell'inserimento nell'elenco dell'allegato III le informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro appartenenti loro, o da loro posseduti, detenuti o controllati, all'autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o le risorse economiche sono situati; e

b)

collaborano con le autorità competenti interessate alla verifica di tali informazioni.

3.   L'inosservanza del paragrafo 2 è equiparata alla partecipazione, di cui al paragrafo 1, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 3.

4.   Lo Stato membro interessato informa la Commissione, entro due settimane dalla comunicazione delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 2, lettera a).

5.   Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

6.   Il trattamento dei dati personali a norma del presente articolo è effettuato in conformità del presente regolamento e dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, e solo nella misura necessaria per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 13

1.   Il Consiglio, la Commissione e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

a)

per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l’introduzione di modifiche nell'allegato III;

b)

per quanto l'alto rappresentante, la preparazione di modifiche all'allegato III;

c)

per quanto riguarda la Commissione:

i)

l'inclusione del contenuto dell'allegato III nell'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell'Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi disponibili al pubblico;

ii)

il trattamento delle informazioni relative all'impatto delle misure previste dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2.   Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi ai reati commessi dalle persone fisiche figuranti nell’elenco, e alle condanne penali di tali persone o alle misure di sicurezza relative a tali persone, solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato III.

3.   Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725, per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo14

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato I. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato I.

2.   Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione la designazione delle proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente la informano di ogni eventuale modifica della designazione.

3.   Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per dette comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato I.

Articolo 15

Le informazioni fornite alla Commissione o da questa ricevute in conformità del presente regolamento sono utilizzate dalla Commissione unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 16

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d)

a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Cfr. pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

(3)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1).

(5)  Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).

(6)  Decisione (PESC) 2022/1986 del Consiglio, del 20 ottobre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 272 I del 20.10.2022, pag. 5).

(7)  Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).

(8)  Decisione (PESC) 2022/2432 del Consiglio del 12 dicembre 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 318 I del 12.12.2022, pag. 32).

(9)  Decisione (PESC) 2023/432 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 59 I del 25.2.2023, pag. 437).

(10)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO I

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione

BELGIO

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CECHIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANIA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRO

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGHERIA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

PAESI BASSI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLONIA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTOGALLO

https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

https://um.fi/pakotteet

SVEZIA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)

Rue Joseph II 54

B-1049 Bruxelles (Belgio)

Email: relex-sanctions@ec.europa.eu


ALLEGATO II

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2

Categoria 1 – Veicoli aerei senza equipaggio

Descrizione

Codice NC

Veicoli aerei senza equipaggio diversi da quelli destinati al trasporto di passeggeri

8806.91

8806.92

8806.93

8806.94

8806.99

Categoria 2 – Prodotti per la propulsione e la navigazione

Descrizione

Codice NC

Motori aeronautici a turbina a gas (turboelica, turbogetto e turboventola) per aeromobili, e loro componenti appositamente concepiti

ex ex 8411.11

ex ex 8411.12

ex ex 8411.21

ex ex 8411.22

ex ex 8411.91

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) per aeromobili

8407.10

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna per aeromobili

8409.10

Motori a pistone, con accensione per compressione per aeromobili

ex ex 8408.90

Sistemi di navigazione inerziale, unità di misura inerziali (IMU), accelerometri o giroscopi

9014.20

Radar per veicoli aerei senza equipaggio e loro componenti appositamente concepiti

ex ex 8526.10

ex ex 8529.90

Apparecchi di radionavigazione per aeromobili e loro componenti appositamente concepiti

ex ex 8526.91

ex ex 8529.90

Unità di controllo di volo per veicoli aerei senza equipaggio (UAV)

ex ex 8807.30

Unità di controllo a distanza per veicoli aerei senza equipaggio (UAV)

ex ex 8807.30

Categoria 3 – Componenti e dispositivi elettronici

Descrizione

Codice NC

Circuiti integrati, come segue: rete di porte programmabili dall'utilizzatore (FPGA), microcontrollore, microprocessori, processore di segnale, analizzatore di segnale

ex ex 8542.31

ex ex 8542.39

Amplificatore MMIC

ex ex 8542.33

Filtro RF o filtro per interferenza elettromagnetica (EMI) adatto per aeromobili

ex ex 8548.00

Apparecchio da ripresa per la visione notturna

8525.83

Apparecchio da ripresa (visibile o termico) appositamente progettato per veicoli aerei senza equipaggio

ex ex 8525.89

Apparecchio da ripresa per rilevazione aerea

ex ex 9006.30

Sensore termico per apparecchi da ripresa in veicoli aerei senza equipaggio (UAV)

ex ex 8529.90

ex ex 9013.80

ex ex 9025.80

ex ex 9026.90

ex ex 9027.50

Categoria 4 – Altri prodotti

Attrezzature del «sistema di navigazione satellitare», comprese le antenne adatte alla ricezione di segnali GNSS

Telemetro laser avionico

Sistemi LIDAR

Tecnologie concepite o specificamente adattate per testare, sviluppare o produrre le attrezzature di cui sopra.


ALLEGATO III

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 3

[…]


25.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 186/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1530 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2023

che approva l’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante solventi idrocarburici come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l’eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Detto elenco comprende l’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante solventi idrocarburici.

(2)

L’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante solventi idrocarburici è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», quale descritto nell’allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che corrisponde al tipo di prodotto 18 descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 1o settembre 2010 l’autorità di valutazione competente della Spagna, che è stata designata come Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione, insieme alle sue conclusioni. Dopo la presentazione della relazione di valutazione, si sono tenute discussioni in occasione di riunioni tecniche organizzate dalla Commissione e, dopo il 1o settembre 2013, dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»).

(4)

Dall’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 risulta che le sostanze la cui valutazione da parte degli Stati membri è stata completata entro il 1o settembre 2013 sono valutate conformemente alle disposizioni della direttiva 98/8/CE.

(5)

In conformità all’articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell’Agenzia in merito alle domande di approvazione dei principi attivi. In conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 22 novembre 2022 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia (4), tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.

(6)

L’Agenzia conclude in tale parere che i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti l’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante solventi idrocarburici possono essere considerati conformi ai requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso.

(7)

Tenuto conto del parere dell’Agenzia, è opportuno approvare l’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante solventi idrocarburici come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve determinate condizioni.

(8)

Prima dell’approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, tale da consentire ai portatori di interesse di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante solventi idrocarburici è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le condizioni di cui all’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante solventi idrocarburici; Tipo di prodotto 18; ECHA/BPC/365/2022, adottato il 22 novembre 2022.


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Data di scadenza dell’approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto mediante solventi idrocarburici

Estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante solventi idrocarburici

N. CE: 289-699-3

Numero CAS: 89997-63-7

100  % p/p

1o febbraio 2025

31 gennaio 2035

18

L’autorizzazione dei biocidi è soggetta alle condizioni seguenti:

1)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione;

2)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione:

i)

agli utilizzatori professionali e al grande pubblico;

ii)

alle acque di superficie e ai sedimenti nel caso di prodotti applicati mediante polverizzazione all’aperto su larga scala;

3)

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi occorre verificare se è necessario fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e adottare misure di attenuazione del rischio appropriate per garantire che tali LMR non siano superati.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


25.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 186/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1531 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2023

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako» presentata dalla Bulgaria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako» (DOP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 123 del 5.4.2023, pag. 32.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


DECISIONI

25.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 186/20


DECISIONE (PESC) 2023/1532 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 2023

concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1).

(2)

La decisione 2014/512/PESC vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso a qualsiasi persona, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. I beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

La decisione 2014/512/PESC vieta inoltre la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, di beni e tecnologie, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia. I beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio (3).

(4)

La decisione 2014/512/PESC vieta inoltre la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, di beni e tecnologie adatti all'uso nei settori aeronautico o spaziale, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. I beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato XI del regolamento (UE) n. 833/2014.

(5)

La decisione 2014/512/PESC vieta altresì la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, di beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe. I beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014.

(6)

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC (4).

(7)

Il 20 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1986 (5) aggiungendo tre persone iraniane e un'entità iraniana all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive a norma della decisione 2014/145/PESC, in considerazione del loro ruolo nell'elaborazione e nella fornitura di velivoli senza equipaggio (UAV) utilizzati dalla Russia nella sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina.

(8)

Il 20 e 21 ottobre 2022 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui ha condannato con fermezza il sostegno militare alla guerra di aggressione della Russia fornito dalle autorità iraniane, il quale deve cessare. A tale riguardo, il Consiglio europeo ha accolto con favore le sanzioni adottate dal Consiglio il 20 ottobre 2022.

(9)

Il 12 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/2432 (6) aggiungendo quattro persone iraniane e quattro entità iraniane all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive a norma della decisione 2014/145/PESC, in considerazione del loro ruolo nell'elaborazione e nella fornitura di UAV utilizzati dalla Russia nella sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina.

(10)

Il 12 dicembre 2022 il Consiglio ha approvato conclusioni in cui ha condannato con fermezza, considerandolo inaccettabile, qualsiasi tipo di sostegno militare da parte dell'Iran, compresa la fornitura di UAV, alla guerra di aggressione illegale, non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, che viola gravemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite. Le armi fornite dall'Iran vengono usate indiscriminatamente dalla Russia contro la popolazione civile e le infrastrutture ucraine, provocando distruzioni e sofferenze umane orribili. In tale contesto, il Consiglio ha ricordato che il trasferimento di determinati droni e missili da combattimento verso o dall'Iran senza l'autorizzazione preventiva del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite viola la risoluzione 2231 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(11)

Il Consiglio ha preso atto con grande preoccupazione delle segnalazioni di armi iraniane, compresi droni, prodotte con componenti di origine internazionale, provenienti anche dall'Europa, e ha osservato di stare valutando le opportune misure da adottare. Il Consiglio ha messo fortemente in guardia l'Iran contro nuovi eventuali invii di armi alla Russia, in particolare contro iniziative riguardanti possibili trasferimenti di missili balistici a breve gittata verso la Russia, il che rappresenterebbe una grave escalation. Il Consiglio ha rilevato che l'Unione continuerà a rispondere a tutte le azioni che sostengono la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e continuerà a chiamare l'Iran a rispondere delle sue azioni, anche attraverso ulteriori misure restrittive.

(12)

Nelle conclusioni del 15 dicembre 2022 il Consiglio europeo ha ribadito la sua condanna del sostegno militare alla guerra di aggressione della Russia fornito dalle autorità iraniane, che deve cessare.

(13)

Il 25 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/432 (7) aggiungendo quattro persone iraniane all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive a norma della decisione 2014/145/PESC, in considerazione del loro ruolo nell'elaborazione e nella fornitura di UAV utilizzati dalla Russia nella sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina.

(14)

Nelle conclusioni del 23 marzo 2023 e del 29 e 30 giugno 2023 il Consiglio europeo ha condannato il sostegno militare che l'Iran continua a fornire alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

(15)

La Russia utilizza UAV prodotti dall'Iran a sostegno della sua guerra di aggressione, che viola la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Ucraina, anche contro i civili e le infrastrutture civili. Il programma iraniano sponsorizzato dallo Stato per l'elaborazione e la produzione di UAV contribuisce pertanto alla violazione della Carta delle Nazioni Unite e dei principi fondamentali del diritto internazionale. Tale programma è gestito dal ministero della Difesa e del supporto logistico alle forze armate dell’Iran e dal Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, entrambi sanzionati dall'Unione europea, e comprende l'acquisto, l'elaborazione, la produzione e il trasferimento di UAV, in particolare in Russia. Si basa su imprese sia statali che private e beneficia delle capacità di ricerca interne.

(16)

Data la gravità della situazione, è opportuno adottare un quadro di misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, attraverso il programma iraniano sponsorizzato dallo Stato per l'elaborazione e la produzione di UAV, e in piena complementarità con altre misure restrittive dell'Unione.

(17)

In particolare, è opportuno vietare l'esportazione dall'Unione verso l'Iran di componenti utilizzati nello sviluppo e nella produzione degli UAV.

(18)

È opportuno inoltre vietare la vendita, la concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento, diretti o indiretti, di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come vietare il riconoscimento, diretto o indiretto, di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran, o per un uso in Iran.

(19)

Inoltre, dovrebbero essere imposte restrizioni di viaggio e misure di congelamento dei beni nei confronti delle persone responsabili del programma iraniano di UAV, che sostengono tale programma o vi sono coinvolte.

(20)

È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare talune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran, beni e tecnologie, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire alla capacità dell'Iran di fabbricare velivoli senza equipaggio (UAV).

2.   È vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran.

c)

vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran, o per un uso in Iran.

3.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti contemplati dal presente articolo.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio di persone fisiche responsabili del programma iraniano di UAV, che sostengono tale programma o vi sono coinvolte, e persone fisiche a essi associate, ugualmente elencate nell'allegato.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare l'ingresso nel territorio ai propri cittadini.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

a)

in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale indetta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici;

c)

in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d)

a norma del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

4.   Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga a norma del paragrafo 3 o 4.

6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorché il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a quelle promosse o ospitate dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi il sostegno all'integrità territoriale, alla sovranità e all'indipendenza dell'Ucraina.

7.   Uno Stato membro che intenda concedere una deroga a norma del paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Qualora uno o più membri del Consiglio sollevino obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

8.   Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3, 4, 6 o 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio di una persona elencata nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini per i quali è concessa alla persona interessata.

Articolo 3

1.   Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi responsabili del programma iraniano di UAV, che sostengono tale programma o vi sono coinvolte, e persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad essi associati, elencati nell'allegato.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato o destinato a loro vantaggio.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell'allegato e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti di generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica; o

e)

pagabili su o da un conto appartenente a una missione diplomatica o consolare o a un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane da tale autorizzazione.

4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1 nell'elenco figurante nell'allegato, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

la decisione non vada a beneficio di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato; e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane da tale autorizzazione.

5.   Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato effettuino un pagamento dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta prima della data di inserimento nell'allegato di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, purché lo Stato membro interessato abbia accertato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.

6.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su tali conti;

b)

pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi od obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o

c)

pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

purché gli interessi, gli altri profitti e i pagamenti di cui sopra continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

7.   Il divieto sancito al paragrafo 2 non si applica alle organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l'organizzazione o l'agenzia agisce da partner umanitario dell'Unione, purché la fornitura dei fondi o delle risorse economiche di cui al paragrafo 2 sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Iran.

8.   Nei casi non contemplati dal paragrafo 7 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali o specifiche che ritengono appropriate, per lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Iran.

9.   I divieti di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 2, non si applicano fino al 27 ottobre 2023 agli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 26 luglio 2023 o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto.

Articolo 4

1.   Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), redige e modifica l'elenco di cui all'allegato.

2.   Il Consiglio trasmette una decisione a norma del paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, oppure mediante pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, a tale entità o a tale organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione in questione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessati.

Articolo 5

1.   Nell'allegato sono indicati i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli articoli 2 e 3.

2.   Nell'allegato figurano, ove disponibili, anche le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per quanto riguarda le persone fisiche, tali informazioni possono comprendere nomi e pseudonimi, data e luogo di nascita, cittadinanza, numero del passaporto e della carta d'identità, sesso; indirizzo, se noto, funzione o professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere denominazioni, data e luogo di registrazione, numero di registrazione e sede di attività.

Articolo 6

1.   Il Consiglio e l'alto rappresentante trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

a)

per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l'introduzione delle modifiche dell'allegato;

b)

per quanto riguarda l'alto rappresentante, per la preparazione delle modifiche dell'allegato.

2.   Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato.

3.   Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l'alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma di tale regolamento.

Articolo 7

Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dalla presente decisione, comprese le richieste di indennizzo o le richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, segnatamente quelle volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato;

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a).

Articolo 8

È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alla presente decisione.

Articolo 9

Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.

Articolo 10

La presente decisione si applica fino al 27 luglio 2024 ed è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

La deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 7, relativamente all'articolo 3, paragrafo 2, è riesaminata periodicamente e almeno ogni 12 mesi.

Articolo 11

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

(2)  Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

(4)  Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).

(5)  Decisione (PESC) 2022/1986 del Consiglio, del 20 ottobre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 272 I del 20.10.2022, pag. 5).

(6)  Decisione (PESC) 2022/2432 del Consiglio, del 12 dicembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 318 I del 12.12.2022, pag. 32).

(7)  Decisione (PESC) 2023/432 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 59 I del 25.2.2023, pag. 437).

(8)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 3

[…]


25.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 186/28


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1533 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2023

sul riconoscimento dei requisiti del sistema di gestione ambientale Ecoprofit come conformi ai corrispondenti requisiti del sistema di ecogestione e audit (EMAS), a norma dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (1), e in particolare l’articolo 45, paragrafo 4,

previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009,

considerando quanto segue:

(1)

Il 9 maggio 2022 l’Austria ha inviato alla Commissione una richiesta scritta di riconoscimento del sistema di gestione ambientale ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) conformemente all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1221/2009. L’Austria ha successivamente trasmesso ulteriori informazioni intese a fornire alla Commissione avesse gli elementi necessari per valutare l’equivalenza delle pertinenti parti del sistema di gestione ambientale Ecoprofit ai requisiti del regolamento (CE) n. 1221/2009.

(2)

Sulla base della richiesta dell’Austria, la Commissione ha valutato l’equivalenza delle seguenti parti del sistema di gestione ambientale ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) con ai corrispondenti requisiti del regolamento (CE) n. 1221/2009: i) l’impegno dell’alta dirigenza; ii) l’esame della direzione; iii) la definizione di un’analisi ambientale; iv) la definizione di una politica ambientale; v) la garanzia del rispetto degli obblighi normativi; vi) gli obiettivi e programma ambientale definiti per assicurare il miglioramento continuo; vii) la struttura organizzativa (ruoli e responsabilità), la formazione e la partecipazione del personale; viii) i requisiti in materia di documentazione; ix) il controllo operativo; x) la preparazione e la risposta alle emergenze; xi) l’audit interno e le azioni correttive; xii) la comunicazione (interna ed esterna); xiii) i requisiti di accreditamento o di abilitazione per gli organismi di certificazione.

(3)

Considerando le responsabilità e il coinvolgimento dell’alta dirigenza in tutte le fasi del programma ECOPROFIT (ÖKOPROFIT), è opportuno riconoscere la parte dello stesso relativa all’impegno dell’alta dirigenza come equivalente ai requisiti di cui all’allegato II, parti A.5.1, A.5.2 e B.2, del regolamento (CE) n. 1221/2009.

(4)

Considerando la mancanza di un esame della direzione o della documentazione della valutazione della direzione nel programma ECOPROFIT (ÖKOPROFIT), la parte dello stesso relativa all’esame della direzione non dovrebbe essere riconosciuta come equivalente ai requisiti di cui all’allegato II, parte A.9.3, del regolamento (CE) n. 1221/2009.

(5)

Considerando che nel programma ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) i principali aspetti ambientali sono individuati e analizzati nella consultazione iniziale (primo audit ambientale), ma che il programma non tiene sufficientemente conto degli aspetti ambientali indiretti e che non tutti gli elementi pertinenti dell’EMAS sono presi in considerazione e documentati, la parte del programma relativa alla definizione di un’analisi ambientale dovrebbe essere riconosciuta solo parzialmente come equivalente ai requisiti di cui all’allegato I e all’allegato II, parte A.6.1, del regolamento (CE) n. 1221/2009. In particolare dovrebbero essere riconosciute come equivalenti le parti seguenti della definizione di un’analisi ambientale di ECOPROFIT (ÖKOPROFIT): i) individuazione del contesto organizzativo; ii) individuazione delle parti interessate e definizione delle loro esigenze e aspettative; iii) individuazione degli obblighi giuridici applicabili in materia di ambiente; iv) valutazione dei dati risultanti dalle indagini su incidenti precedenti; v) individuazione e documentazione dei rischi e delle opportunità; vi) esame dei processi, delle pratiche e delle procedure esistenti. Tuttavia vii) l’individuazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti; e viii) la valutazione della significatività degli aspetti ambientali non dovrebbero essere riconosciute come equivalenti.

(6)

Considerando che in ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) l’alta dirigenza definisce e pubblica la politica e gli orientamenti ambientali che stabiliscono i principi e definiscono un quadro per fissare obiettivi ambientali, la parte del programma relativa alla definizione di una politica ambientale dovrebbe essere riconosciuta come equivalente alle prescrizioni di cui all’allegato II, parte A.5.2, del regolamento (CE) n. 1221/2009.

(7)

Considerando che il sistema ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) impone alle organizzazioni di fornire il materiale o i documenti giustificativi necessari ad attestare il rispetto di tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente, è opportuno riconoscere la parte dello stesso relativa alla garanzia del rispetto degli obblighi normativi come equivalente alle prescrizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 4, e all’allegato II, parti A.6.1.3 e B.4, del regolamento (CE) n. 1221/2009.

(8)

Considerando che il programma di follow-up ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) offre all’organizzazione l’opportunità di migliorare costantemente l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia del sistema ECOPROFIT per aumentare le prestazioni ambientali e che ogni anno il costante miglioramento delle prestazioni ambientali è oggetto di audit da parte di esperti della commissione ECOPROFIT, la parte del programma relativa agli obiettivi e ai programmi ambientali definiti per assicurare il miglioramento continuo dovrebbe essere riconosciuta come equivalente alle prescrizioni di cui all’articolo 1, all’articolo 18, paragrafo 2, lettera c), all’articolo 18, paragrafo 7, lettera b), e all’allegato II, parte A.10.3, e parte B.1, del regolamento (CE) n. 1221/2009.

(9)

Considerando che nel programma ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) il direttore è nominato dall’alta dirigenza ed è responsabile della corretta attuazione del sistema, che i direttori ECOPROFIT partecipano periodicamente a formazioni e seminari relativi alla prestazione ambientale delle organizzazioni e che tutti i dipendenti dell’organizzazione a tutti i livelli sono coinvolti e possono partecipare attivamente al programma, la parte del programma relativa alla struttura organizzativa, alla formazione e alla partecipazione del personale dovrebbe essere riconosciuta come equivalente alle prescrizioni di cui all’articolo 1 e all’allegato II, parti A.5.3, A.7.2 e B.6, del regolamento (CE) n. 1221/2009.

(10)

Considerando che il rapporto sull’ambiente di ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) comprende la documentazione sugli obiettivi ambientali, gli aspetti ambientali dell’organizzazione e un elenco delle misure attuate ma che i criteri usati nella valutazione della significatività degli aspetti ambientali di un’organizzazione e gli aspetti ambientali indiretti non sono documentati, la parte del programma relativa ai requisiti in materia di documentazione non dovrebbe essere riconosciuta come conforme ai requisiti di cui all’articolo 20 e all’allegato II, parti A.4.4, A.6.2.1 e A.7.5, del regolamento (CE) n. 1221/2009.

(11)

Considerando che ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) non si occupa della pianificazione e del controllo operativi o lo fa solo parzialmente, la parte relativa al controllo operativo non dovrebbe essere riconosciuta come equivalente ai requisiti di cui all’allegato II, parte A.6.1 e 6.2, del regolamento (CE) n. 1221/2009.

(12)

Considerando che ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) non si occupa della preparazione e della risposta alle emergenze o lo fa solo parzialmente, la parte dello stesso relativa alla preparazione e alla risposta alle emergenze non dovrebbe essere riconosciuta come equivalente ai requisiti di cui all’allegato II, parte A.8.2, del regolamento (CE) n. 1221/2009.

(13)

Considerando che il riesame interno indipendente del programma ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) non affronta pienamente la valutazione delle prestazioni ambientali dell’organizzazione o delle prestazioni del sistema di gestione ambientale, la parte del programma relativa all’audit interno e alle azioni correttive non dovrebbe essere riconosciuta come equivalente ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), all’articolo 9, all’allegato II, parti A.9.2 e A.10.2, e all’allegato III del regolamento (CE) n. 1221/2009.

(14)

Considerando che il programma ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) non impone alle imprese di comunicare all’esterno informazioni sugli aspetti ambientali o sugli indicatori chiave relativi ai loro sistemi, la parte dello stesso relativa alla comunicazione (interna ed esterna) non dovrebbe essere riconosciuta come equivalente alle prescrizioni di cui all’allegato II, parti A.7.4 e B.7, e all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009.

(15)

Considerando che la verifica di un’organizzazione ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) non è effettuata da un verificatore ambientale, la parte del programma relativa ai requisiti di accreditamento o di abilitazione per gli organismi di certificazione non dovrebbe essere riconosciuta come equivalente ai requisiti di cui articolo 4, paragrafo 5, agli articoli 6, 7 e da 18 a 27 del regolamento (CE) n. 1221/2009.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione riconosce le parti del sistema Ecoprofit specificate nell’allegato come conformi ai corrispondenti requisiti del regolamento (CE) n. 1221/2009 («requisiti EMAS»).

Articolo 2

Le eventuali modifiche al sistema Ecoprofit che incidano sulla presente decisione sono comunicate alla Commissione almeno una volta all’anno.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.


ALLEGATO

Sintesi della valutazione

 

Requisiti

Equivalente

Non equivalente

1.

Impegno dell’alta dirigenza

(Allegato II, parti A.5.1, A.5.2, e B.2, del Regolamento (CE) n. 1221/2009)

X

 

2.

Esame della direzione

(Allegato II, parte A.9.3, del regolamento (CE) n. 1221/2009)

 

X

3.

Definizione di un’analisi ambientale

(Allegato I e allegato II, parte A.6.1, del regolamento (CE) n. 1221/2009)

 

 

1)

individuazione del contesto organizzativo

X

 

2)

individuazione delle parti interessate e definizione delle loro esigenze e aspettative

X

 

3)

individuazione degli obblighi giuridici applicabili in materia di ambiente

X

 

4)

valutazione dei dati risultanti dalle indagini su incidenti precedenti

X

 

5)

individuazione e documentazione dei rischi e delle opportunità

X

 

6)

esame dei processi, delle pratiche e delle procedure esistenti

X

 

7)

individuazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti

 

X

8)

valutazione della significatività degli aspetti ambientali

 

X

4.

Definizione di una politica ambientale

(Allegato II, parte A.5.2, del regolamento (CE) n. 1221/2009)

X

 

5.

Garanzia del rispetto degli obblighi normativi  (1)

(Articolo 4, paragrafo 4, e allegato II, parti A.6.1.3 e B.4, del regolamento (CE) n. 1221/2009)

X

 

6.

Obiettivi e programma ambientale definiti per assicurare il miglioramento continuo

(Articolo 1, articolo 18, paragrafo 2, lettera c), articolo 18, paragrafo 7, lettera b) e allegato II, parti A.10.3 e B.1, del regolamento (CE) n. 1221/2009)

X

 

7.

Struttura organizzativa, formazione e partecipazione del personale

(Articolo 1 e allegato II, parti A.5.3, A.7.2 e B.6, del regolamento (CE) n. 1221/2009)

X

 

8.

Requisiti in materia di documentazione

(Articolo 20 e allegato II, parti A.4.4, A.6.2.1 e A.7.5, del regolamento (CE) n. 1221/2009)

 

X

9.

Controllo operativo

(Allegato II, parti A.6.1 e A.6.2, del regolamento (CE) n. 1221/2009)

 

X

10.

Preparazione e risposta alle emergenze

(Allegato II, parte A.8.2, del regolamento (CE) n. 1221/2009)

 

X

11.

Audit interno e azioni correttive

(Articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), articolo 6), paragrafo 2, lettera a), articolo 9, allegato II, parti A.9.2 e A.10.2, e allegato III del regolamento (CE) n. 1221/2009)

 

X

12.

Comunicazione (interna ed esterna)

(Allegato II, parti A.7.4 e B.7, e allegato IV, del regolamento (CE) n. 1221/2009)

 

X

13.

Requisiti di accreditamento o di abilitazione per gli organismi di certificazione

(Articolo 4, paragrafo 5, articoli 6, 7 e da 18 a 27 del regolamento (CE) n. 1221/2009)

 

X


(1)  Questo criterio si riferisce alle procedure interne esistenti volte a individuare, documentare e garantire il rispetto degli obblighi normativi. Non fa invece riferimento alla valutazione del rispetto di tali obblighi effettuata da un verificatore terzo, che rientra nel punto 13 della presente valutazione.


25.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 186/33


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1534 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2023

relativa alla selezione dei soggetti che costituiscono la rete iniziale di poli europei dell’innovazione digitale in conformità al regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, e l’articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/694, la Commissione seleziona i soggetti che compongono una rete iniziale di poli europei dell’innovazione digitale.

(2)

Al fine di selezionare i poli europei dell’innovazione digitale che compongono la rete iniziale sulla base dell’elenco dei soggetti candidati designati dagli Stati membri, la Commissione ha pubblicato due inviti a presentare proposte e ha valutato le proposte presentate con il sostegno di un comitato indipendente di esperti. Il primo invito (DIGITAL-2021-EDIH-01-INITIAL) è stato lanciato il 17 novembre 2021 e si è concluso il 22 febbraio 2022, mentre il secondo invito (DIGITAL-2022-EDIH-03) è stato aperto il 29 settembre 2022 e chiuso il 16 novembre 2022. In entrambi i casi la Commissione ha tenuto nella massima considerazione il parere di ogni Stato membro prima di selezionare i poli europei dell’innovazione digitale sul territorio di tale Stato membro.

(3)

La Commissione ha accolto 136 proposte del primo invito e 15 proposte del secondo invito.

(4)

Al fine di consentire a uno Stato membro di finanziare più di un polo europeo dell’innovazione digitale nel proprio territorio, è opportuno che i poli europei dell’innovazione digitale che hanno superato tutte le soglie di valutazione, ma che non hanno potuto essere finanziati a causa della mancanza di fondi disponibili per i relativi inviti nell’ambito del programma di lavoro, ricevano il marchio di eccellenza conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/694.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di coordinamento del programma Europa digitale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La rete iniziale dei poli europei dell’innovazione digitale è costituita dai poli selezionati secondo quanto stabilito agli allegati I e II.

Articolo 2

I soggetti ammessi al finanziamento a titolo del programma Europa digitale sono elencati nell’allegato I.

I soggetti che hanno ricevuto il marchio di eccellenza sono elencati nell’allegato II.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 166 dell’11.5.2021, pag. 1.


ALLEGATO I

Elenco dei poli europei dell’innovazione digitale ammessi al finanziamento a titolo del programma Europa digitale

Numero della convenzione di sovvenzione

Acronimo

Paese

Titolo della proposta

101083458

EDIH innovATE

Austria

EDIH innovATE – The European Digital Innovation Hub for Agrifood, Timber and Energy

101083942

Crowd in Motion

Austria

EDIH for crowd technology and AI for motion data analytics: Use of Internet of Things, FabLabs and access to finance for the green and digital transformation of the alpine tourism and sports industry

101083472

AI5production

Austria

AI driven digital transformation of SMEs - towards Industry 5.0 production processes

101083940

Applied CPS

Austria

EDIH Applied Cyber Physical Systems for manufacturing, construction and automotive sectors

101083685

WalHub

Belgio

WalHub, to boost the digital transformation of manufacturing companies and the adoption of key technologies - i.e. AI, HPC, Cybersecurity and IoT - in their industrial and supply chain processes

101083626

EDIH-CONNECT

Belgio

A European Digital Innovation Hub for Construction powered by Electronics, Artificial Intelligence & Information and Communication Technologies.

101083575

DIGITALIS

Belgio

European Digital Innovation Hub on Manufacturing

101083704

Flanders AI EDIH

Belgio

Flanders Artificial Intelligence European Digital Innovation Hub

101083663

sustAIn.brussels

Belgio

Creating a lever for a future-proof and sustainable economy for Brussels enabled by AI and other emerging digital technologies

101083326

EDIH-EBE

Belgio

European Digital Innovation Hub - Energy in the Built Environment

101083554

SynGReDiT

Bulgaria

European Digital Innovation Hub Zagore - Synergy for Green Regional Digital Transformation of South-east region of Bulgaria]

101083892

EDICS

Bulgaria

Enabling Digitalisation In the Construction Sector

101083473

AgroDigiRise

Bulgaria

Unlocking the innovative potential of the South Central Region of Bulgaria and in the agricultural sector

101083793

CYBER4All STAR

Bulgaria

CYBERsecurity 4 All STAkeholdeRs

101083963

JURK EDIH, che sarà rinominato AI and Gaming EDIH

Croazia

Digital transformation of Central Croatia and Northern Adriatic through AI and Gaming EDIH

101083735

AI4HEALTH.Cro

Croazia

Artificial Intelligence for Smart Healthcare and Medicine

101083838

EDIH Adria

Croazia

European Digital Innovation Hub Adriatic Croatia

101083599

CROBOHUBplusplus

Croazia

CROatian Industry and Society BOosting – European Digital Innovation HUB

101083772

DiGiNN

Cipro

Cyprus DIGital INNovation Hub

101120003

EDIH NEB

Cechia

EDIH Northern and Eastern Bohemia

101083359

EDIH CTU

Cechia

EDIH Czech Technical University in Prague

101083932

CIH

Cechia

Cybersecurity Innovation Hub

101084053

EDIH B4I

Cechia

Brain 4 Industry (B4I)

101083672

EDIH-DIGIMAT

Cechia

EDIH-DIGIMAT: Flexible Manufacturing Systems Using Artificial Intelligence

101083551

EDIH OVA

Cechia

EDIH Ostrava

101120807

GC EDIH

Danimarca

Greater Copenhagen European Digital Innovation Hub

101083595

CD-EDIH

Danimarca

Smart specialisation on advanced digitalisation technologies through Central Denmark European Digital Innovation Hub

101083474

AddSmart

Danimarca

AddSmart - The European Digital Innovation Hub of North Denmark

101120685

SEDIH

Danimarca

Smart Energy Digital Innovation Hub

101083814

EDOcobot

Danimarca

EDIH Odense for deployment of collaborative robots (cobots) in many domains especially manufacturing and logistics

101083677

AIRE

Estonia

AI and Robotics Estonia (EDIH)

101083405

FAIR

Finlandia

Finnish AI Region

101083680

LIH

Finlandia

Location Innovation Hub

101083631

Robocoast

Finlandia

Robocoast EDIH Consortium

101083544

HHFIN

Finlandia

HealthHub Finland - the future of healthcare shaped by a Hub of partners facilitating data-driven digital solutions in Finland and Europe

101083367

EDIH Corsica.ai

Francia

European Digital Innovation Hub Corsica.ai

101120918

EDIH OCCITANIA

Francia

To boost an ethical and sustainable digital transformation to improve competitiveness and resilience, and foster the use of space data specially for agri-food, mobility and health sectors

101083886

DIHNAMIC

Francia

Digital Innovation Hub for Nouvelle-Aquitaine Manufacturing Industry Community

101119976

DIHNAMO

Francia

Digital Innovation Hub Normandy Advanced MObility

101083293

EDIH BRETAGNE

Francia

EDIH Bretagne - One-stop shop to accelerate the digitization and Cybersecurity of SMEs/MCs/PSOs through training, test before invest, support to find investment and EU networking services

101083769

CYBIAH

Francia

Cybersecurity and AI Hub | Francia

101083637

GreenPowerIT

Francia

GreenPowerIT Hauts-de-France

101119925

DIGIHALL

Francia

DIGIHALL, The Paris Region Hub supporting the digital transformation of companies by practical adoption of responsible AI

101120851

LVDH

Francia

Loire Valley Data Hub for Centre-Val de Loire region’s digitalisation

101120881

EDIH-GE

Francia

EDIH Grand Est - Accelerate digitalisation of manufacturing sector in Grand Est

101083775

MINASMART

Francia

MINASMART

101121061

EDIH LA REUNION

Francia

Developing cybersecurty in the digital transition of European outermost regions

101083683

Move2Digital

Francia

MOVE2DIGITAL, the French SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur region one-stop-shop to support the digital transformation and ecosystem building of SMEs, through AI, Cybersecurity, and IoT

101083710

DEDIHCATED BFC

Francia

DEvelop Digital Innovation Hub to Create and Accompany new Trends in European inDustries in Bourgogne-Franche-Comté

101083383

POLYTRONICS

Francia

Innovation Hub for Smart Polymers and Digital Technologies

101083550

DIVA

Francia

Digital Innovation Value Accelerator

101120343

BMH

Germania

EDIH Thuringia - Bauhaus.Mobility Hub

101083415

EDIHDO

Germania

Digital Hub Logistics Dortmund as European Digital Innovation Hub

101083994

EDIH-AICS

Germania

European Digital Innovation Hub applied Artificial Intelligence and Cybersecurity

101083338

EDIH-SH

Germania

European Digital Innovation Hub Schleswig-Holstein

101083715

DIH4AISec

Germania

European Digital Innovation Hub for Artificial Intelligence and Cybersecurity in Lower Saxony

101083741

EDIH Suedwest

Germania

European Digital Innovation Hub Suedwest

101083713

EDIH4UrbanSAVE

Germania

EDIH for urban interconnected supply and value Ecosystems

101081880

EDITH

Germania

Enabling Digital Transformation in Hesse

101083517

EDIH Saxony

Germania

European Digital Innovation Hub Saxony

101120719

EDIH DIGICARE

Germania

EDIH Digital Innovation for Healthcare (DIGICARE)

101082978

CITAH

Germania

Cross-Industry Transformation in Agriculture and Health

101083635

EDIH Rheinland

Germania

European Digital Innovation Hub Rheinland

101083427

DInO

Germania

Digital Innovation Ostbayern

101083754

pro_digital

Germania

pro_digital EDIH

101083668

EDIH Suedwestfalen

Germania

European Digital Innovation Hub for employee-centered digital transformation in South Westphalia

101083337

IDIH-Saarland

Germania

Industrial Service Digitalisation and Artificial Intelligence HUB Saarland

101083951

DigiAgriFood

Grecia

Digital Transformation and Green Transition of the Agri-Food Value Chain in Central and Northern Greece

101083630

smartHEALTH

Grecia

European Digital Innovation Hub for Smart Health: Precision Medicine and Innovative E-health Services

101083565

SmartAttica-AtHeNAI

Grecia

Smart Attica DIH, the Attica region - Greek Innovation hub for Artificial Intelligence in Energy and Environment, Supply chain and mobility, Culture and Tourism

101083646

GR digiGOV-innoHUB

Grecia

The Greek digital Government and Public Services innovation HUB

101120929

AI EDIH Hungary

Ungheria

Artificial Intelligence EDIH Hungary

101083965

DigitalTech EDIH

Ungheria

Cybersecurity and digital competencies

101083676

AEDIH

Ungheria

Agricultural EDIH

101120890

HPC EDIH HU

Ungheria

Establishing High Performance Computing European Digital Innovation Hub in Hungary

101083971

Data-EDIH

Ungheria

Hungarian DATA EDIH

101083762

EDIH-IS

Islanda

Establishing a national EDIH in Iceland for digital transformation

101079817

FxC

Irlanda

FactoryxChange

101083669

CeADAR

Irlanda

CeADAR Ireland’s AI EDIH

101083662

ER2Digit

Italia

Emilia-Romagna Regional Ecosystem of Digital Innovation

101083759

ARTES 5.0

Italia

ARTES 5.0 Restart Italy

101083724

DIHCUBE

Italia

Digital Italian Hub for ConstrUction and Built Environment

101083904

HSL

Italia

HERITAGE SMARTLAB

101083938

P.R.I.D.E.

Italia

POLO REGIONALE PER L’INNOVAZIONE DIGITALE EVOLUTA

101083699

CETMA-DIHSME

Italia

CETMA-Digital Innovation Hub for SMEs

101083913

DANTE

Italia

Digital Solutions for a Healthy, Active and Smart LIFE

101083443

EXPAND

Italia

EXtended Piedmont and Aosta valley Network for Digitalization

101083398

I-NEST

Italia

Italian National hub Enabling and Enhancing networked applications & Services for digitally Transforming SMEs and Public Administrations

101084027

EDIH4Marche

Italia

EDIH4Marche

101083612

MicroCyber

Italia

MicroCyber

101083396

Tuscany X.0

Italia

Tuscany EU Digital Innovation Hub

101083745

CHEDIH

Italia

Circular Health European Digital Innovation Hub

101083718

DAoL

Lettonia

Digital Accelerator of Latvia

101083983

EDIHLV

Lettonia

Development of AI – ICT for Manufacturing EDIH in Latvia

101119742

digihub.li

Liechtenstein

digihub.li – Ecosystem innovation and growth with a regenerative purpose

101083434

DI4 LITHUANIAN ID

Lituania

Digital Innovation For Lithuanian Industrial Development

101083844

EDIH VILNIUS

Lituania

EDIH VILNIUS: accelerating green and digital transformation in Vilnius region

101083746

EDIH4IAE.LT

Lituania

European Digital Innovation Hub for Industry, Agrofood and Energy sectors in Lithuania

101120714

L-DIH

Lussemburgo

Luxembourg Digital Innovation Hub

101083552

Malta-EDIH

Malta

The creation of the Malta-EDIH as part of the network of European Digital Innovation Hubs

101083610

EDIH-SNL

Paesi Bassi

European Digital Innovation Hub South Netherlands

101083349

BOOST Robotic EastNL

Paesi Bassi

EDIH BOOST Robotics East Netherlands

101083001

EDIH NN

Paesi Bassi

European Digital Innovation Hub Northern Netherlands

101083302

EDIH-SMITZH

Paesi Bassi

EDIH-SMITZH Zuid-Holland

101083343

EDIH-NWNL

Paesi Bassi

EDIH NWNL Digitalisation transformation on the road to AI and HPC

101083172

VNG NL DIGI HUB

Paesi Bassi

Dutch Societal Innovation Hub

101083778

OCEANOPOLIS

Norvegia

OCEANOPOLIS

101083966

Nemonoor

Norvegia

A Norwegian EDIH on Artificial Intelligence

101083875

WAMA EDIH

Polonia

WaMa Innovation Hub

101083500

TKDIH

Polonia

Technopark Kielce DIH

101083954

CyberSec

Polonia

National Center for Secure Digital Transformation

101083764

HPC4Poland EDIH

Polonia

HPC4Poland European Digital Innovation Hub

101083499

EDIH-SILESIA

Polonia

EDIH SILESIA SMART SYSTEMS capacity building and deployment in the EDIH network to enhance digital transformation in the Silesia and Opolskie Voivodships in Poland

101083652

h4i

Polonia

hub4industry

101083587

re_d

Polonia

re_d: rethink digital - Central Poland Digitalisation Hub

101084068

PDIH

Polonia

Pomeranian Digital Innovation Hub

101083509

Mazovia EDIH

Polonia

European Digital Innovation Hub of Mazovia

101083862

Smart Secure Cities

Polonia

Creating Smart Secure Cities for EU citizens

101083533

WRO4digITal

Polonia

WRO4digITal European Digital Innovation Hub Wroclaw

101083770

ATTRACT

Portogallo

Digital Innovation Hub for Artificial Intelligence and High-Performance Computing

101083487

PRODUTECH DIH

Portogallo

PRODUTECH DIH

101083681

DIGITALbuilt

Portogallo

Digital Innovation Hub for the Built Environment

101083952

DIH4Society

Romania

Digital Innovation Hub for a Smarter, Safer and more Sustainable Society (DIH4Society)

101083508

TDIH

Romania

Transilvania Digital Innovation Hub

101083915

FIT EDIH

Romania

Futures of Innovation Technologies EDIH - Centru Region, RO

101083885

DIGIVEST

Romania

EDIH Regiunea Vest Romania

101083582

CiTyInnoHub

Romania

ConsTanta INNovation Hub, a center for the digital transformation of SMEs and PSOs in SE Romania - CiTyInnoHub

101083410

WeH

Romania

Wallachia eHub

101083392

eDIH-DIZ

Romania

DIGITAL INNOVATION ZONE EDIH - MANUFACTURING & SMART HEALTH for better business, life and health in the North East Romania region

101084051

CIH

Slovacchia

Center for Innovative Healthcare

101083419

SKAI-eDIH

Slovacchia

Slovak Artificial Intelligence Digital Innovation Hub

101083660

EXPANDI 4.0

Slovacchia

Expanding Digitalisation of Industry (4.0) in Slovakia

101083466

EDCASS

Slovacchia

EDIH CASSOVIUM

101083351

SRC-EDIH

Slovenia

Smart, Resilient and Sustainable Communities – European Digital Innovation Hub

101082654

DIGI-SI

Slovenia

DIGITAL EMERGENCY RESPONCE FOR SLOVENIA

101083736

DIH4CAT

Spagna

Catalonia Digital Innovation Hub (DIH4CAT)

101083701

CIDIHUB

Spagna

Canary Islands Digital Innovation Hub

101083755

DATAlife

Spagna

Digital Innovation Hub for the deployment of Artificial Intelligence and Data Analytics in SMEs in the primary, biotechnological and health sectors

101083906

i4CAMHUB

Spagna

Innovation for Competitiveness and Advance Manufacturing

101083564

EDIH MADRID REGION

Spagna

EDIH MADRID REGION

101083760

AgrotechDIH

Spagna

Andalucía Agrotech Digital Innovation Hub

101083411

IRIS

Spagna

European Digital Innovation Hub of Navarre

101083667

Tech4EfficiencyEDIH

Spagna

EXTREMADURA EDIH T4E: Tech for Efficiency

101083898

DIGIS3

Spagna

Smart, Sustainable and coheSive Digitalization conceived as a Digital Innovation Hub

101083729

AsDIH

Spagna

Asturias Digital Innovation Hub

101083776

Aragon EDIH

Spagna

Aragon European Digital Innovation Hub

101083002

InnDIH

Spagna

InnDIH - Valencia Region Digital Innovation Hub

101083629

HDS

Svezia

Health Data Sweden

101083691

ShiftLabs

Svezia

Swedish network for Sustainable Digitalisation and Human-Centric Factory Transformation

101083708

DIGITHUBSE

Svezia

DigIT Hub Sweden

101083348

Aero EDIH

Svezia

EDIH for Digital Transformation of the Aviation and Aerospace Industry


ALLEGATO II

Elenco di poli europei dell’innovazione digitale che hanno ricevuto un marchio di eccellenza

I poli europei dell’innovazione digitale sono elencati in corsivo nei casi in cui non sono disponibili informazioni (1) in merito a un eventuale finanziamento futuro. È previsto che faranno parte della rete solo gli EDIH che otterranno il finanziamento.

Identificativo della proposta

Acronimo

Paese

Titolo della proposta

101083623

EDIH SA

Austria

EDIH SOUTHERN AUSTRIA - European Digital Innovation Hub Southern Austria

101083621

EDIH.energy.ai.mobil

Austria

EDIH.ENERGY.AI.MOBILITY – Powering up the Twin Transition in Europe

101083442

S2MARTER HOUSE

Austria

EDIH for SMART and Sustainable Entrepreneurial Regions – HOUSE of Digitalization

101083706

BANG

Belgio

Creative BANG Flanders

101083828

EDIH PT and L

Belgio

European Digital Innovation Hub Ports, Transport & Logistics

101083478

EDIH4Agrifood

Belgio

European Digital Innovation Hub for the agrifood sector in Belgium

101083751

EdTech Station

Belgio

Hub for digital transformation and business-to-business innovation with educational and learning technologies, based in Flanders, Europe

101083640

RemEDIH

Belgio

Regional Excellence in Medecine and care by European Digital Innovation Hub

101082948

ADi4SMEs

Bulgaria

Accelerated Digitalisation of SMEs in the North Central Region through creation and development of a European Digital Innovation Hub

101083457

EDIH DIGIHUB

Bulgaria

IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF SMEs AND PSOs IN THE SOUTH-EAST REGION OF BULGARIA THROUGH INTEGRATED INNOVATIVE DIGITAL SOLUTIONS

101084092

EDIH-NWACB

Bulgaria

European Digital Innovation Hub - Northwest Automotive Cluster Bulgaria

101083697

InnovationAmp

Bulgaria

Boosting Digitalisation in SouthWest of Bulgaria

101083339

MECH-E-DIH

Bulgaria

Establishment and development of Digital Innovation Hub Mechanika, Bulgaria

101083752

Next-Gen-BIoTechEDIH

Bulgaria

Develop, innovate and provide Next-Gen-BIoTech DIH`s services in the South-Center region in Bulgaria to accelerate the best use of digital technologies for local SMEs, Mid-cap, and public sector

101083370

RCDSI NCIZ

Bulgaria

Regional Center for Digital Solutions and Innovation NCIZ

101084083

UDIH 4 EU

Bulgaria

UDIH: Equip Explore Empower Expand Utilize

101083979

Bluedih

Croazia

Blue European Digital Innovation Hub

101083747

CYDIHUB-EDIH

Cipro

CYPRUS DIGITAL INNOVATION HUB - EDIH

101083981

5STAR eCorridors

Finlandia

5STAR eCorridors EDIH proposal

101082926

SIX EDIH

Finlandia

Sustainable Industry X (SIX) Manufacturing EDIH

101083515

WellLake EDIH

Finlandia

WellLake EDIH

101120594

DIBI

Germania

Digital Innovation for Bavarian Industry

101083439

DISC

Germania

Digital Innovation Solution Center

101084102

EDIH-HB

Germania

European Digital Innovation Hub Bremen

101083964

EDIH-ON

Germania

European Digital Innovation Hub Ost- and Nordhessen

101083749

EasyHPC

Grecia

easyHPC@eco.plastics.industry.WCG:An open HPC ecosystem for the ecological transformation and the advancement of the competitiveness of the Plastic Industry in the Regions of West & Central Greece

101083850

HEALTH HUB

Grecia

HEALTH HUB - Healthcare & Pharmaceutical Industry Transformation through Artificial Intelligence Digital Services

101083707

SYNERGiNN EDIH

Grecia

Digital Innovation Hub of Western Macedonia

101083995

Data2Sustain

Irlanda

EDIH for DATA-BASED INNOVATION FOR CIRCULAR ECONOMY, OPERATIONS & SUSTAINABILITY

101083482

ENTIRE

Irlanda

Intelligent and Secure Trustable Systems enabling Digital Transformation

101084004

AI MAGISTER

Italia

AI MAGISTER

101083639

AI-PACT

Italia

Artificial Intelligence for Public Administrations Connected

101083454

Ap-EDIH

Italia

Apulian-EDIH

101083645

BIREX plus plus

Italia

HPC & Big Data Processing for a more digital and sustainable Manufacturing

101121054

CATCH atMIND

Italia

advanCed digitAl TeChnology Hub for the LIFE Sciences at MIND

101083928

DAMAS

Italia

Digital Hub for Automotive and Aerospace

101083364

DIPS

Italia

Digitalization and Innovation of Public Services

101083605

DIS-HUB

Italia

Digital Innovation Hub South Tyrol - DIS-HUB

101083870

DMH

Italia

Digital Marine Hub

101083438

EDIH L

Italia

EDIH Lombardia

101083391

EDIH4DT

Italia

Secure Digital Transformation of Public Administrations - EDIH4DT

101083622

EDIHAMo

Italia

European Digital Innovation Hub Abruzzo Molise

101120581

Fondazione MAXXI

Italia

CURE - Creativity for Urban Rebirth

101083601

HD-MOTION

Italia

Hub for the Digital MObility TransformatION

101084043

INNOVA

Italia

Innovating Video Analytics

101120603

InnovAction

Italia

InnovAction: Network Italiano dei Centri per l’Innovazione Tecnologica

101120592

IP4FVG - EDIH

Italia

IP4FVG EDIH - Industry Platform for Friuli Venezia Giulia EDIH

101120871

NEST

Italia

NEST - Network for European Security and Trust

101120711

NEURAL

Italia

veNEto hUb foR Advanced digital technoLogies

101120666

PAI

Italia

Public Administration Intelligence

101083930

PICS2

Italia

Puglia Innovation Center for Safety and Security

101083476

R.O.M.E. Digital Hub

Italia

Research and innovation Organization for the disseMination of knowledge on advanced tEchnologies Digital Hub

101083893

SharD-HUB

Italia

SharD-HUB – Sardinia Digital Innovation Hub

101083320

UDD

Italia

Umbria Digital Data

101120963

EDIH Digital Trust

Liechtenstein

The European Digital Innovation Hub for digital trust and emerging digital technologies

101083618

AgriSmartHub

Polonia

Smart Agriculture Digital Innovation Hub

101084052

digit-in hub

Polonia

DIGITAL CLOUD INNOVATION HUB

101083835

EDIH CYBERSEC HUB

Polonia

National EDIH specialized in cybersecurity

101083836

EDIH4CP-1

Polonia

European Digital Innovation Hub for North - Central Poland - 1

101121069

FTCH

Polonia

FinTech Copernicus Hub

101084060

HGD

Polonia

European Digital Innovation Hub - HealthGoDigital

101121077

LUBDIGHUB

Polonia

Establishment of European Digital Innovation Hub (EDIH) in Lubelskie region Poland

101083977

Lucet Capital

Polonia

Polish Hyper Automation Hub (PHAH)

101084065

POLFOTON

Polonia

Polish EDIH specialised in photonic technologies for digital transformation

101083761

AI4PA_Portugal

Portogallo

AI4PA Portugal – Artificial Intelligence & Data Science for Public Administration Portugal Innovation Hub

101120672

AzoresDIH

Portogallo

Azores Digital Innovation Hub on Tourism and Sustainability

101083642

C-Hub

Portogallo

C-Hub: Cybersecurity Digital Inovation Hub

101082771

CONNECT5

Portogallo

CONNECT5

101119429

Defence4Tech Hub

Portogallo

Defence Innovation Hub for Technology Transfer

101083732

DigiHealthPT

Portogallo

Digital Health Portugal - From Portugal to the Digital World

101083988

DIH4CN

Portogallo

Digital Innovation Hub for Climate Neutrality

101083962

DIH4GlobalAutomotive

Portogallo

DIH4GlobalAutomotive

101120601

InnovTourism DIH

Portogallo

InnovTourism DIH - Gateway for Tourism innovation & digitalization, strengthening the sector ecosystem and enabling technology adoption in the industry

101120729

PBDH

Portogallo

Portugal Blue Digital Hub

101083733

PTCentroDiH

Portogallo

Digital Innovation Hub da Região Centro

101084063

SFT-EDIH

Portogallo

Smart Sustainable Farms Foods and Trade

101083477

SIH

Portogallo

Smart Islands Hub

101083511

SCDI proposal

Slovacchia

Slovenske centrum digitalnych inovacii

101083858

4PIH

Slovenia

Public, private, people partnership Digital Innovation Hub

101083465

AGORA DIH

Spagna

Murcia Region DIH

101083514

AIR4S

Spagna

Digital Innovation Hub in Artificial Intelligence and Robotics for Sustainable Development Goals

101083341

AIR-Andalusia

Spagna

ANDALUSIAN DIGITAL INNOVATION HUB IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS

101083914

BDIH_EDIH

Spagna

Basque Digital Innovation Hub: EDIH

101083591

Cantabria DIH

Spagna

Cantabria Digital Innovation Hub (DIH)

101120119

CyberDIH

Spagna

Cybersecurity Innovation Hub

101083698

Digital Impulse Hub

Spagna

Digital Impulse Hub, Digital Made Easy in Catalonia

101120210

DIHBAI-TUR

Spagna

Digital Innovation Hub of the Balearic Islands in Artificial Intelligence in Tourism and the Agrifood sectors

101083413

DIH-bio

Spagna

DIH·bio (Digital Health - Biosciences)

101083957

DIHGIGAL

Spagna

Digital Innovation Hub of the Galician Industry

101083151

DIHSE

Spagna

DIGITAL INNOVATION HUB SILVER ECONOMY

101083318

eDIH La Rioja 4.0

Spagna

European Digital Innovation Hub EDIH La Rioja 4.0

101083705

INFAB HUB

Spagna

INFAB HUB

101084072

Agrihub Sweden EDIH

Svezia

Smart Agtech Sweden EDIH

101083819

AI Sweden EDIH

Svezia

AI Sweden EDIH - Applied AI transformation in SME and public sector.

101083632

AM-EDIH

Svezia

European Digital Innovation Hub Boosting Additive Manufacturing through Digital Services

101083682

DIN

Svezia

Digital Impact North - European Digital Innovation Hub

101083624

IndTech

Svezia

The Industrial Technology European Digital Innovation Hub

101120191

MIGHTY EDIH

Svezia

Mid Sweden Industry and GovTech EDIH

101083390

Sweden ICT

Svezia

Sweden ICT – a constellation of six of Sweden’s leading Science Parks, have joined forces to accelerate impact towards a green and sustainable future by using new technology on a broader scale


(1)   Situazione al secondo trimestre del 2023, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali.