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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 186 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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25.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 186/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/1529 DEL CONSIGLIO
del 20 luglio 2023
concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2023/1532 del Consiglio, del 20 luglio 2023, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (2). |
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(2) |
La decisione 2014/512/PESC vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso a qualsiasi persona, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. Tale divieto è stato attuato dal regolamento (UE) n. 833/2010 del Consiglio (3) e i beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
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(3) |
La decisione 2014/512/PESC vieta inoltre la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, di beni e tecnologie, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Tale divieto è stato attuato dal regolamento (UE) n. 833/2014 e i beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato VII di tale regolamento. |
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(4) |
La decisione 2014/512/PESC vieta altresì la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, di beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe. Tale divieto è stato attuato dal regolamento (UE) n. 833/2014 e i beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato XXIII di tale regolamento. |
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(5) |
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC (5). |
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(6) |
La Russia utilizza velivoli senza equipaggio (UAV) prodotti dall'Iran a sostegno della sua guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina, che viola la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Ucraina, anche contro i civili e le infrastrutture civili. Il programma iraniano sponsorizzato dallo Stato per l'elaborazione e la produzione di UAV contribuisce pertanto alla violazione della Carta delle Nazioni Unite e dei principi fondamentali del diritto internazionale. Tale programma è gestito dal ministero della Difesa e del supporto logistico alle forze armate dell’Iran e dal Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, entrambe entità sanzionate dall'Unione europea, e comprende l'acquisto, l'elaborazione, la produzione e il trasferimento di UAV in Russia. Si basa su imprese sia statali che private e beneficia delle capacità di ricerca interne. |
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(7) |
Il 20 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1986 (6) aggiungendo tre persone iraniane e un'entità iraniana all'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive a norma della decisione 2014/145/PESC e del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (7), in considerazione del loro ruolo nell'elaborazione e nella fornitura di UAV utilizzati dalla Russia nella sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina. Il 12 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/2432 (8) aggiungendo all'elenco quattro persone iraniane e quattro entità iraniane supplementari e il 25 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/432 (9) aggiungendo altre quattro persone iraniane all'elenco. |
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(8) |
Il 20 luglio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1532 concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Tale decisione vieta l'esportazione in Iran di componenti utilizzati nella fabbricazione di UAV. Prevede inoltre il divieto di vendita, concessione in licenza o trasferimento, in qualsiasi altro modo, di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione a una persona, un'entità o un organismo in Iran o per un uso in Iran. La decisione prevede altresì il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone fisiche e giuridiche, entità od organismi che sono responsabili di aver fornito sostegno o di aver partecipato al programma iraniano di UAV, nonché il divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di tali soggetti e le persone, le entità e gli organismi oggetto delle misure restrittive sono elencati nell'allegato della stessa. |
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(9) |
Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello di Unione. |
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(10) |
Al fine di assicurare coerenza con la redazione, la modifica e la revisione dell’allegato della decisione (PESC) 2023/1532, è opportuno che il potere di redigere e modificare l’elenco di cui all’allegato III del presente regolamento sia esercitato dal Consiglio. |
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(11) |
La procedura per la modifica dell'elenco di cui all'allegato III del presente regolamento dovrebbe prevedere l'obbligo di comunicare alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell'inserimento nell'elenco, offrendo loro l'opportunità di presentare osservazioni. |
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(12) |
Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 (10) e (UE) 2018/1725 (11) del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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(13) |
Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento. |
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(14) |
Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento, e garantirne l'attuazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
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a) |
«servizi di intermediazione»:
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b) |
«richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da un'operazione o a essi collegata, in particolare:
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c) |
«contratto od operazione»: qualsiasi operazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti od obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di obbligazione, garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o una controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta operazione o a essa correlata; |
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d) |
«autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato I; |
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e) |
«risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; |
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f) |
«finanziamenti o assistenza finanziaria»: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona, l'entità o l'organismo interessato eroga o si impegna a erogare, condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi, a titolo non esaustivo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all'importazione o all'esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l'assicurazione del credito all'esportazione. Pagamenti e termini e condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi, effettuati in linea con la normale prassi commerciale, non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria; |
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g) |
«congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche; |
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h) |
«fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri:
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i) |
«congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio; |
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j) |
«assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza; |
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k) |
«territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo. |
Articolo 2
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran, beni e tecnologie, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire alla capacità dell'Iran di fabbricare velivoli senza equipaggio (UAV) elencati nell'allegato II.
È vietato il transito attraverso il territorio dell'Iran dei beni e delle tecnologie a duplice uso di cui al primo comma, esportati dall'Unione.
2. È vietato:
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a) |
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran; |
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b) |
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran; |
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c) |
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran, o per un uso in Iran. |
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e fatto salvo l’obbligo di autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) 2021/821, ove applicabile, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento, il transito o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per:
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a) |
usi medici o farmaceutici; o |
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b) |
scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali. |
4. Le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma del paragrafo 3 se ritengono che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamento.
5. Le autorizzazioni richieste a norma del regolamento (UE) 2021/821 per l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 sono concesse separatamente dalle autorità competenti conformemente alle norme e alle procedure stabilite nel regolamento (UE) 2021/821.Tali autorizzazioni sono valide in tutto il territorio dell’Unione.
6. Le comunicazioni relative alle autorizzazioni concesse a norma del regolamento (UE) 2021/821 seguono la procedura applicabile attraverso i canali pertinenti di cui all'articolo 23, paragrafo 6, di tale regolamento («sistema elettronico per i prodotti a duplice uso»).
7. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano fino al 27 ottobre 2023 agli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 26 luglio 2023 o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto.
Articolo 3
1. Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che sono responsabili di aver fornito sostegno o di aver partecipato al programma iraniano di UAV, elencati nell'allegato III, e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad essi associati, elencati ugualmente nell'allegato III.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato III o destinato a loro vantaggio.
Articolo 3 bis
In deroga all'articolo 3, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
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a) |
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche elencate nell'allegato III e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti di generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; |
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b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; |
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c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; |
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d) |
necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica; o |
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e) |
pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale. |
Articolo 3 ter
In deroga all'articolo 3, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
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a) |
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nell'elenco figurante nell'allegato III, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; |
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b) |
i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; |
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c) |
la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati all'allegato III; e |
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d) |
il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato. |
Articolo 3 quater
In deroga all'articolo 3, e a condizione che un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato III sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento nell'allegato III di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver accertato che:
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a) |
i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato III; e |
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b) |
il pagamento non viola l'articolo 3, paragrafo 2. |
Articolo 3 quinquies
1. L'articolo 3, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali operazioni.
2. L'articolo 3, paragrafo 1, non si applica al versamento sui conti congelati di interessi o altri profitti dovuti su detti conti, pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi od obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui all'articolo 3, o pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato, purché gli interessi, gli altri profitti e i pagamenti di cui sopra continuino a essere soggetti alle misure di cui a tale paragrafo.
Articolo 3 sexies
1. L'articolo 3, paragrafo 2, non si applica a fondi o risorse economiche messe a disposizione da organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l'organizzazione o l'agenzia agisce da partner umanitario dell'Unione, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Iran.
2. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo e in deroga all'articolo 3, le autorità competenti possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali o specifiche che ritengono appropriate, per lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Iran.
3. In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, l'autorizzazione si considera concessa.
4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità dei paragrafi 2 e 3 entro due settimane dalla concessione di tale autorizzazione.
Articolo 4
1. Alle persone fisiche responsabili di aver fornito sostegno o di aver partecipato al programma iraniano di UAV, e alle persone fisiche ad esse associate, elencate nell'allegato III, è impedito l'ingresso o il transito nel territorio di uno Stato membro.
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l’ingresso nel proprio territorio.
Articolo 5
1. Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:
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a) |
forniscono immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti o situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; |
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b) |
collaborare con l'autorità competente alla verifica delle informazioni di cui alla lettera a). |
2. L’obbligo di cui al paragrafo 1 si applica soggetto alle norme nazionali sulla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie, e coerentemente con il rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti, come garantito all'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
3. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.
4. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
Articolo 6
1. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti:
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a) |
i fondi congelati a norma dell'articolo 3 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 2, 3 bis, 3 ter e 3 quater; e |
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b) |
le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, i problemi di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali. |
2. Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.
Articolo 7
1. Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 3, il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato III.
2. Il Consiglio comunica una decisione ai sensi del paragrafo 1, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo interessati direttamente, se l’indirizzo è noto, o attraverso la pubblicazione di un avviso, offrendo a tale persona fisica o giuridica, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina le decisioni di cui al paragrafo 1 e informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo interessati.
4. L’elenco di cui all’allegato III è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi.
5. Alla Commissione è conferito il potere di modificare l’allegato I in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
Articolo 8
1. Nell'allegato III sono indicati i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi.
2. L'allegato III contiene, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per quanto riguarda le persone fisiche, tali informazioni possono comprendere: nomi e pseudonimi; data e luogo di nascita; cittadinanza; numero del passaporto e della carta d'identità; sesso; indirizzo, se noto; funzione o professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere: denominazioni; data e luogo di registrazione; numero di registrazione; sede di attività.
Articolo 9
1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione che hanno stabilito le norme di cui al paragrafo 1 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente la informano di ogni eventuale modifica.
Articolo 10
1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.
Articolo 11
1. Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, comprese le richieste di indennizzo o le richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, segnatamente quelle volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, o di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
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a) |
persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato III; |
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b) |
qualsiasi altra persona, entità od organismo iraniano; |
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c) |
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b). |
2. In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l'onere della prova che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.
3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 di chiedere il riesame giudiziario della legittimità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.
Articolo 12
1. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento.
2. Le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato III:
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a) |
trasmettono entro sei settimane dalla data dell'inserimento nell'elenco dell'allegato III le informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro appartenenti loro, o da loro posseduti, detenuti o controllati, all'autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o le risorse economiche sono situati; e |
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b) |
collaborano con le autorità competenti interessate alla verifica di tali informazioni. |
3. L'inosservanza del paragrafo 2 è equiparata alla partecipazione, di cui al paragrafo 1, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 3.
4. Lo Stato membro interessato informa la Commissione, entro due settimane dalla comunicazione delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 2, lettera a).
5. Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
6. Il trattamento dei dati personali a norma del presente articolo è effettuato in conformità del presente regolamento e dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, e solo nella misura necessaria per l'applicazione del presente regolamento.
Articolo 13
1. Il Consiglio, la Commissione e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:
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a) |
per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l’introduzione di modifiche nell'allegato III; |
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b) |
per quanto l'alto rappresentante, la preparazione di modifiche all'allegato III; |
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c) |
per quanto riguarda la Commissione:
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2. Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi ai reati commessi dalle persone fisiche figuranti nell’elenco, e alle condanne penali di tali persone o alle misure di sicurezza relative a tali persone, solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato III.
3. Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725, per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.
Articolo14
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato I. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato I.
2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione la designazione delle proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente la informano di ogni eventuale modifica della designazione.
3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per dette comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato I.
Articolo 15
Le informazioni fornite alla Commissione o da questa ricevute in conformità del presente regolamento sono utilizzate dalla Commissione unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
Articolo 16
Il presente regolamento si applica:
|
a) |
nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo; |
|
b) |
a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; |
|
c) |
a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione; |
|
d) |
a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro; |
|
e) |
a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione. |
Articolo 17
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) Cfr. pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).
(3) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1).
(5) Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).
(6) Decisione (PESC) 2022/1986 del Consiglio, del 20 ottobre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 272 I del 20.10.2022, pag. 5).
(7) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).
(8) Decisione (PESC) 2022/2432 del Consiglio del 12 dicembre 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 318 I del 12.12.2022, pag. 32).
(9) Decisione (PESC) 2023/432 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 59 I del 25.2.2023, pag. 437).
(10) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(11) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO I
Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione
BELGIO
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIA
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
CECHIA
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANIMARCA
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
GERMANIA
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ESTONIA
https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid
IRLANDA
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROAZIA
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ITALIA
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/
CIPRO
https://mfa.gov.cy/themes/
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
UNGHERIA
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTA
https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx
PAESI BASSI
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
POLONIA
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTOGALLO
https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVACCHIA
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
https://um.fi/pakotteet
SVEZIA
https://www.regeringen.se/sanktioner
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
|
Commissione europea |
|
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA) |
|
Rue Joseph II 54 |
|
B-1049 Bruxelles (Belgio) |
Email: relex-sanctions@ec.europa.eu
ALLEGATO II
Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2
Categoria 1 – Veicoli aerei senza equipaggio
|
Descrizione |
Codice NC |
|
Veicoli aerei senza equipaggio diversi da quelli destinati al trasporto di passeggeri |
8806.91 8806.92 8806.93 8806.94 8806.99 |
Categoria 2 – Prodotti per la propulsione e la navigazione
|
Descrizione |
Codice NC |
|
Motori aeronautici a turbina a gas (turboelica, turbogetto e turboventola) per aeromobili, e loro componenti appositamente concepiti |
ex ex 8411.11 ex ex 8411.12 ex ex 8411.21 ex ex 8411.22 ex ex 8411.91 |
|
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) per aeromobili |
8407.10 |
|
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna per aeromobili |
8409.10 |
|
Motori a pistone, con accensione per compressione per aeromobili |
ex ex 8408.90 |
|
Sistemi di navigazione inerziale, unità di misura inerziali (IMU), accelerometri o giroscopi |
9014.20 |
|
Radar per veicoli aerei senza equipaggio e loro componenti appositamente concepiti |
ex ex 8526.10 ex ex 8529.90 |
|
Apparecchi di radionavigazione per aeromobili e loro componenti appositamente concepiti |
ex ex 8526.91 ex ex 8529.90 |
|
Unità di controllo di volo per veicoli aerei senza equipaggio (UAV) |
ex ex 8807.30 |
|
Unità di controllo a distanza per veicoli aerei senza equipaggio (UAV) |
ex ex 8807.30 |
Categoria 3 – Componenti e dispositivi elettronici
|
Descrizione |
Codice NC |
|
Circuiti integrati, come segue: rete di porte programmabili dall'utilizzatore (FPGA), microcontrollore, microprocessori, processore di segnale, analizzatore di segnale |
ex ex 8542.31 ex ex 8542.39 |
|
Amplificatore MMIC |
ex ex 8542.33 |
|
Filtro RF o filtro per interferenza elettromagnetica (EMI) adatto per aeromobili |
ex ex 8548.00 |
|
Apparecchio da ripresa per la visione notturna |
8525.83 |
|
Apparecchio da ripresa (visibile o termico) appositamente progettato per veicoli aerei senza equipaggio |
ex ex 8525.89 |
|
Apparecchio da ripresa per rilevazione aerea |
ex ex 9006.30 |
|
Sensore termico per apparecchi da ripresa in veicoli aerei senza equipaggio (UAV) |
ex ex 8529.90 ex ex 9013.80 ex ex 9025.80 ex ex 9026.90 ex ex 9027.50 |
Categoria 4 – Altri prodotti
Attrezzature del «sistema di navigazione satellitare», comprese le antenne adatte alla ricezione di segnali GNSS
Telemetro laser avionico
Sistemi LIDAR
Tecnologie concepite o specificamente adattate per testare, sviluppare o produrre le attrezzature di cui sopra.
ALLEGATO III
Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 3
[…]
|
25.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 186/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1530 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 2023
che approva l’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante solventi idrocarburici come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l’eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Detto elenco comprende l’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante solventi idrocarburici. |
|
(2) |
L’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante solventi idrocarburici è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», quale descritto nell’allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che corrisponde al tipo di prodotto 18 descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(3) |
Il 1o settembre 2010 l’autorità di valutazione competente della Spagna, che è stata designata come Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione, insieme alle sue conclusioni. Dopo la presentazione della relazione di valutazione, si sono tenute discussioni in occasione di riunioni tecniche organizzate dalla Commissione e, dopo il 1o settembre 2013, dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»). |
|
(4) |
Dall’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 risulta che le sostanze la cui valutazione da parte degli Stati membri è stata completata entro il 1o settembre 2013 sono valutate conformemente alle disposizioni della direttiva 98/8/CE. |
|
(5) |
In conformità all’articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell’Agenzia in merito alle domande di approvazione dei principi attivi. In conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 22 novembre 2022 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia (4), tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente. |
|
(6) |
L’Agenzia conclude in tale parere che i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti l’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante solventi idrocarburici possono essere considerati conformi ai requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso. |
|
(7) |
Tenuto conto del parere dell’Agenzia, è opportuno approvare l’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante solventi idrocarburici come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve determinate condizioni. |
|
(8) |
Prima dell’approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, tale da consentire ai portatori di interesse di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni. |
|
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante solventi idrocarburici è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le condizioni di cui all’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(3) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
(4) Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante solventi idrocarburici; Tipo di prodotto 18; ECHA/BPC/365/2022, adottato il 22 novembre 2022.
ALLEGATO
|
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri di identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Data di approvazione |
Data di scadenza dell’approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
||||||||||
|
Estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto mediante solventi idrocarburici |
Estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante solventi idrocarburici N. CE: 289-699-3 Numero CAS: 89997-63-7 |
100 % p/p |
1o febbraio 2025 |
31 gennaio 2035 |
18 |
L’autorizzazione dei biocidi è soggetta alle condizioni seguenti:
|
(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
(2) Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).
(3) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
|
25.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 186/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1531 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 2023
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako» presentata dalla Bulgaria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
|
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 123 del 5.4.2023, pag. 32.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
DECISIONI
|
25.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 186/20 |
DECISIONE (PESC) 2023/1532 DEL CONSIGLIO
del 20 luglio 2023
concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1). |
|
(2) |
La decisione 2014/512/PESC vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso a qualsiasi persona, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. I beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
|
(3) |
La decisione 2014/512/PESC vieta inoltre la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, di beni e tecnologie, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia. I beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio (3). |
|
(4) |
La decisione 2014/512/PESC vieta inoltre la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, di beni e tecnologie adatti all'uso nei settori aeronautico o spaziale, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. I beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato XI del regolamento (UE) n. 833/2014. |
|
(5) |
La decisione 2014/512/PESC vieta altresì la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, di beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe. I beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014. |
|
(6) |
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC (4). |
|
(7) |
Il 20 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1986 (5) aggiungendo tre persone iraniane e un'entità iraniana all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive a norma della decisione 2014/145/PESC, in considerazione del loro ruolo nell'elaborazione e nella fornitura di velivoli senza equipaggio (UAV) utilizzati dalla Russia nella sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina. |
|
(8) |
Il 20 e 21 ottobre 2022 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui ha condannato con fermezza il sostegno militare alla guerra di aggressione della Russia fornito dalle autorità iraniane, il quale deve cessare. A tale riguardo, il Consiglio europeo ha accolto con favore le sanzioni adottate dal Consiglio il 20 ottobre 2022. |
|
(9) |
Il 12 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/2432 (6) aggiungendo quattro persone iraniane e quattro entità iraniane all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive a norma della decisione 2014/145/PESC, in considerazione del loro ruolo nell'elaborazione e nella fornitura di UAV utilizzati dalla Russia nella sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina. |
|
(10) |
Il 12 dicembre 2022 il Consiglio ha approvato conclusioni in cui ha condannato con fermezza, considerandolo inaccettabile, qualsiasi tipo di sostegno militare da parte dell'Iran, compresa la fornitura di UAV, alla guerra di aggressione illegale, non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, che viola gravemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite. Le armi fornite dall'Iran vengono usate indiscriminatamente dalla Russia contro la popolazione civile e le infrastrutture ucraine, provocando distruzioni e sofferenze umane orribili. In tale contesto, il Consiglio ha ricordato che il trasferimento di determinati droni e missili da combattimento verso o dall'Iran senza l'autorizzazione preventiva del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite viola la risoluzione 2231 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
|
(11) |
Il Consiglio ha preso atto con grande preoccupazione delle segnalazioni di armi iraniane, compresi droni, prodotte con componenti di origine internazionale, provenienti anche dall'Europa, e ha osservato di stare valutando le opportune misure da adottare. Il Consiglio ha messo fortemente in guardia l'Iran contro nuovi eventuali invii di armi alla Russia, in particolare contro iniziative riguardanti possibili trasferimenti di missili balistici a breve gittata verso la Russia, il che rappresenterebbe una grave escalation. Il Consiglio ha rilevato che l'Unione continuerà a rispondere a tutte le azioni che sostengono la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e continuerà a chiamare l'Iran a rispondere delle sue azioni, anche attraverso ulteriori misure restrittive. |
|
(12) |
Nelle conclusioni del 15 dicembre 2022 il Consiglio europeo ha ribadito la sua condanna del sostegno militare alla guerra di aggressione della Russia fornito dalle autorità iraniane, che deve cessare. |
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(13) |
Il 25 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/432 (7) aggiungendo quattro persone iraniane all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive a norma della decisione 2014/145/PESC, in considerazione del loro ruolo nell'elaborazione e nella fornitura di UAV utilizzati dalla Russia nella sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina. |
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(14) |
Nelle conclusioni del 23 marzo 2023 e del 29 e 30 giugno 2023 il Consiglio europeo ha condannato il sostegno militare che l'Iran continua a fornire alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. |
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(15) |
La Russia utilizza UAV prodotti dall'Iran a sostegno della sua guerra di aggressione, che viola la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Ucraina, anche contro i civili e le infrastrutture civili. Il programma iraniano sponsorizzato dallo Stato per l'elaborazione e la produzione di UAV contribuisce pertanto alla violazione della Carta delle Nazioni Unite e dei principi fondamentali del diritto internazionale. Tale programma è gestito dal ministero della Difesa e del supporto logistico alle forze armate dell’Iran e dal Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, entrambi sanzionati dall'Unione europea, e comprende l'acquisto, l'elaborazione, la produzione e il trasferimento di UAV, in particolare in Russia. Si basa su imprese sia statali che private e beneficia delle capacità di ricerca interne. |
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(16) |
Data la gravità della situazione, è opportuno adottare un quadro di misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, attraverso il programma iraniano sponsorizzato dallo Stato per l'elaborazione e la produzione di UAV, e in piena complementarità con altre misure restrittive dell'Unione. |
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(17) |
In particolare, è opportuno vietare l'esportazione dall'Unione verso l'Iran di componenti utilizzati nello sviluppo e nella produzione degli UAV. |
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(18) |
È opportuno inoltre vietare la vendita, la concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento, diretti o indiretti, di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come vietare il riconoscimento, diretto o indiretto, di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran, o per un uso in Iran. |
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(19) |
Inoltre, dovrebbero essere imposte restrizioni di viaggio e misure di congelamento dei beni nei confronti delle persone responsabili del programma iraniano di UAV, che sostengono tale programma o vi sono coinvolte. |
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(20) |
È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare talune misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran, beni e tecnologie, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire alla capacità dell'Iran di fabbricare velivoli senza equipaggio (UAV).
2. È vietato:
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a) |
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran; |
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b) |
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran. |
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c) |
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran, o per un uso in Iran. |
3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti contemplati dal presente articolo.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio di persone fisiche responsabili del programma iraniano di UAV, che sostengono tale programma o vi sono coinvolte, e persone fisiche a essi associate, ugualmente elencate nell'allegato.
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare l'ingresso nel territorio ai propri cittadini.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
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a) |
in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale; |
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b) |
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale indetta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici; |
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c) |
in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o |
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d) |
a norma del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia. |
4. Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga a norma del paragrafo 3 o 4.
6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorché il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a quelle promosse o ospitate dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi il sostegno all'integrità territoriale, alla sovranità e all'indipendenza dell'Ucraina.
7. Uno Stato membro che intenda concedere una deroga a norma del paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Qualora uno o più membri del Consiglio sollevino obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
8. Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3, 4, 6 o 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio di una persona elencata nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini per i quali è concessa alla persona interessata.
Articolo 3
1. Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi responsabili del programma iraniano di UAV, che sostengono tale programma o vi sono coinvolte, e persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad essi associati, elencati nell'allegato.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato o destinato a loro vantaggio.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
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a) |
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell'allegato e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti di generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; |
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b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; |
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c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; |
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d) |
necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica; o |
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e) |
pagabili su o da un conto appartenente a una missione diplomatica o consolare o a un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale. |
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane da tale autorizzazione.
4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
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a) |
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1 nell'elenco figurante nell'allegato, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; |
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b) |
i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; |
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c) |
la decisione non vada a beneficio di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato; e |
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d) |
il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato. |
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane da tale autorizzazione.
5. Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato effettuino un pagamento dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta prima della data di inserimento nell'allegato di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, purché lo Stato membro interessato abbia accertato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.
6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:
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a) |
interessi o altri profitti dovuti su tali conti; |
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b) |
pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi od obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o |
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c) |
pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato, purché gli interessi, gli altri profitti e i pagamenti di cui sopra continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1. |
7. Il divieto sancito al paragrafo 2 non si applica alle organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l'organizzazione o l'agenzia agisce da partner umanitario dell'Unione, purché la fornitura dei fondi o delle risorse economiche di cui al paragrafo 2 sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Iran.
8. Nei casi non contemplati dal paragrafo 7 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali o specifiche che ritengono appropriate, per lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Iran.
9. I divieti di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 2, non si applicano fino al 27 ottobre 2023 agli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 26 luglio 2023 o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto.
Articolo 4
1. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), redige e modifica l'elenco di cui all'allegato.
2. Il Consiglio trasmette una decisione a norma del paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, oppure mediante pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, a tale entità o a tale organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione in questione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessati.
Articolo 5
1. Nell'allegato sono indicati i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli articoli 2 e 3.
2. Nell'allegato figurano, ove disponibili, anche le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per quanto riguarda le persone fisiche, tali informazioni possono comprendere nomi e pseudonimi, data e luogo di nascita, cittadinanza, numero del passaporto e della carta d'identità, sesso; indirizzo, se noto, funzione o professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere denominazioni, data e luogo di registrazione, numero di registrazione e sede di attività.
Articolo 6
1. Il Consiglio e l'alto rappresentante trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:
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a) |
per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l'introduzione delle modifiche dell'allegato; |
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b) |
per quanto riguarda l'alto rappresentante, per la preparazione delle modifiche dell'allegato. |
2. Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato.
3. Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l'alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma di tale regolamento.
Articolo 7
Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dalla presente decisione, comprese le richieste di indennizzo o le richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, segnatamente quelle volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
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a) |
persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato; |
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b) |
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a). |
Articolo 8
È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alla presente decisione.
Articolo 9
Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.
Articolo 10
La presente decisione si applica fino al 27 luglio 2024 ed è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
La deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 7, relativamente all'articolo 3, paragrafo 2, è riesaminata periodicamente e almeno ogni 12 mesi.
Articolo 11
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).
(2) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).
(4) Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).
(5) Decisione (PESC) 2022/1986 del Consiglio, del 20 ottobre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 272 I del 20.10.2022, pag. 5).
(6) Decisione (PESC) 2022/2432 del Consiglio, del 12 dicembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 318 I del 12.12.2022, pag. 32).
(7) Decisione (PESC) 2023/432 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 59 I del 25.2.2023, pag. 437).
(8) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO
Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 3
[…]
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25.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 186/28 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1533 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2023
sul riconoscimento dei requisiti del sistema di gestione ambientale Ecoprofit come conformi ai corrispondenti requisiti del sistema di ecogestione e audit (EMAS), a norma dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (1), e in particolare l’articolo 45, paragrafo 4,
previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 9 maggio 2022 l’Austria ha inviato alla Commissione una richiesta scritta di riconoscimento del sistema di gestione ambientale ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) conformemente all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1221/2009. L’Austria ha successivamente trasmesso ulteriori informazioni intese a fornire alla Commissione avesse gli elementi necessari per valutare l’equivalenza delle pertinenti parti del sistema di gestione ambientale Ecoprofit ai requisiti del regolamento (CE) n. 1221/2009. |
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(2) |
Sulla base della richiesta dell’Austria, la Commissione ha valutato l’equivalenza delle seguenti parti del sistema di gestione ambientale ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) con ai corrispondenti requisiti del regolamento (CE) n. 1221/2009: i) l’impegno dell’alta dirigenza; ii) l’esame della direzione; iii) la definizione di un’analisi ambientale; iv) la definizione di una politica ambientale; v) la garanzia del rispetto degli obblighi normativi; vi) gli obiettivi e programma ambientale definiti per assicurare il miglioramento continuo; vii) la struttura organizzativa (ruoli e responsabilità), la formazione e la partecipazione del personale; viii) i requisiti in materia di documentazione; ix) il controllo operativo; x) la preparazione e la risposta alle emergenze; xi) l’audit interno e le azioni correttive; xii) la comunicazione (interna ed esterna); xiii) i requisiti di accreditamento o di abilitazione per gli organismi di certificazione. |
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(3) |
Considerando le responsabilità e il coinvolgimento dell’alta dirigenza in tutte le fasi del programma ECOPROFIT (ÖKOPROFIT), è opportuno riconoscere la parte dello stesso relativa all’impegno dell’alta dirigenza come equivalente ai requisiti di cui all’allegato II, parti A.5.1, A.5.2 e B.2, del regolamento (CE) n. 1221/2009. |
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(4) |
Considerando la mancanza di un esame della direzione o della documentazione della valutazione della direzione nel programma ECOPROFIT (ÖKOPROFIT), la parte dello stesso relativa all’esame della direzione non dovrebbe essere riconosciuta come equivalente ai requisiti di cui all’allegato II, parte A.9.3, del regolamento (CE) n. 1221/2009. |
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(5) |
Considerando che nel programma ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) i principali aspetti ambientali sono individuati e analizzati nella consultazione iniziale (primo audit ambientale), ma che il programma non tiene sufficientemente conto degli aspetti ambientali indiretti e che non tutti gli elementi pertinenti dell’EMAS sono presi in considerazione e documentati, la parte del programma relativa alla definizione di un’analisi ambientale dovrebbe essere riconosciuta solo parzialmente come equivalente ai requisiti di cui all’allegato I e all’allegato II, parte A.6.1, del regolamento (CE) n. 1221/2009. In particolare dovrebbero essere riconosciute come equivalenti le parti seguenti della definizione di un’analisi ambientale di ECOPROFIT (ÖKOPROFIT): i) individuazione del contesto organizzativo; ii) individuazione delle parti interessate e definizione delle loro esigenze e aspettative; iii) individuazione degli obblighi giuridici applicabili in materia di ambiente; iv) valutazione dei dati risultanti dalle indagini su incidenti precedenti; v) individuazione e documentazione dei rischi e delle opportunità; vi) esame dei processi, delle pratiche e delle procedure esistenti. Tuttavia vii) l’individuazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti; e viii) la valutazione della significatività degli aspetti ambientali non dovrebbero essere riconosciute come equivalenti. |
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(6) |
Considerando che in ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) l’alta dirigenza definisce e pubblica la politica e gli orientamenti ambientali che stabiliscono i principi e definiscono un quadro per fissare obiettivi ambientali, la parte del programma relativa alla definizione di una politica ambientale dovrebbe essere riconosciuta come equivalente alle prescrizioni di cui all’allegato II, parte A.5.2, del regolamento (CE) n. 1221/2009. |
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(7) |
Considerando che il sistema ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) impone alle organizzazioni di fornire il materiale o i documenti giustificativi necessari ad attestare il rispetto di tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente, è opportuno riconoscere la parte dello stesso relativa alla garanzia del rispetto degli obblighi normativi come equivalente alle prescrizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 4, e all’allegato II, parti A.6.1.3 e B.4, del regolamento (CE) n. 1221/2009. |
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(8) |
Considerando che il programma di follow-up ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) offre all’organizzazione l’opportunità di migliorare costantemente l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia del sistema ECOPROFIT per aumentare le prestazioni ambientali e che ogni anno il costante miglioramento delle prestazioni ambientali è oggetto di audit da parte di esperti della commissione ECOPROFIT, la parte del programma relativa agli obiettivi e ai programmi ambientali definiti per assicurare il miglioramento continuo dovrebbe essere riconosciuta come equivalente alle prescrizioni di cui all’articolo 1, all’articolo 18, paragrafo 2, lettera c), all’articolo 18, paragrafo 7, lettera b), e all’allegato II, parte A.10.3, e parte B.1, del regolamento (CE) n. 1221/2009. |
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(9) |
Considerando che nel programma ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) il direttore è nominato dall’alta dirigenza ed è responsabile della corretta attuazione del sistema, che i direttori ECOPROFIT partecipano periodicamente a formazioni e seminari relativi alla prestazione ambientale delle organizzazioni e che tutti i dipendenti dell’organizzazione a tutti i livelli sono coinvolti e possono partecipare attivamente al programma, la parte del programma relativa alla struttura organizzativa, alla formazione e alla partecipazione del personale dovrebbe essere riconosciuta come equivalente alle prescrizioni di cui all’articolo 1 e all’allegato II, parti A.5.3, A.7.2 e B.6, del regolamento (CE) n. 1221/2009. |
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(10) |
Considerando che il rapporto sull’ambiente di ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) comprende la documentazione sugli obiettivi ambientali, gli aspetti ambientali dell’organizzazione e un elenco delle misure attuate ma che i criteri usati nella valutazione della significatività degli aspetti ambientali di un’organizzazione e gli aspetti ambientali indiretti non sono documentati, la parte del programma relativa ai requisiti in materia di documentazione non dovrebbe essere riconosciuta come conforme ai requisiti di cui all’articolo 20 e all’allegato II, parti A.4.4, A.6.2.1 e A.7.5, del regolamento (CE) n. 1221/2009. |
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(11) |
Considerando che ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) non si occupa della pianificazione e del controllo operativi o lo fa solo parzialmente, la parte relativa al controllo operativo non dovrebbe essere riconosciuta come equivalente ai requisiti di cui all’allegato II, parte A.6.1 e 6.2, del regolamento (CE) n. 1221/2009. |
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(12) |
Considerando che ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) non si occupa della preparazione e della risposta alle emergenze o lo fa solo parzialmente, la parte dello stesso relativa alla preparazione e alla risposta alle emergenze non dovrebbe essere riconosciuta come equivalente ai requisiti di cui all’allegato II, parte A.8.2, del regolamento (CE) n. 1221/2009. |
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(13) |
Considerando che il riesame interno indipendente del programma ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) non affronta pienamente la valutazione delle prestazioni ambientali dell’organizzazione o delle prestazioni del sistema di gestione ambientale, la parte del programma relativa all’audit interno e alle azioni correttive non dovrebbe essere riconosciuta come equivalente ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), all’articolo 9, all’allegato II, parti A.9.2 e A.10.2, e all’allegato III del regolamento (CE) n. 1221/2009. |
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(14) |
Considerando che il programma ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) non impone alle imprese di comunicare all’esterno informazioni sugli aspetti ambientali o sugli indicatori chiave relativi ai loro sistemi, la parte dello stesso relativa alla comunicazione (interna ed esterna) non dovrebbe essere riconosciuta come equivalente alle prescrizioni di cui all’allegato II, parti A.7.4 e B.7, e all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009. |
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(15) |
Considerando che la verifica di un’organizzazione ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) non è effettuata da un verificatore ambientale, la parte del programma relativa ai requisiti di accreditamento o di abilitazione per gli organismi di certificazione non dovrebbe essere riconosciuta come equivalente ai requisiti di cui articolo 4, paragrafo 5, agli articoli 6, 7 e da 18 a 27 del regolamento (CE) n. 1221/2009. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione riconosce le parti del sistema Ecoprofit specificate nell’allegato come conformi ai corrispondenti requisiti del regolamento (CE) n. 1221/2009 («requisiti EMAS»).
Articolo 2
Le eventuali modifiche al sistema Ecoprofit che incidano sulla presente decisione sono comunicate alla Commissione almeno una volta all’anno.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
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Sintesi della valutazione |
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Requisiti |
Equivalente |
Non equivalente |
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X |
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(1) Questo criterio si riferisce alle procedure interne esistenti volte a individuare, documentare e garantire il rispetto degli obblighi normativi. Non fa invece riferimento alla valutazione del rispetto di tali obblighi effettuata da un verificatore terzo, che rientra nel punto 13 della presente valutazione.
|
25.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 186/33 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1534 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2023
relativa alla selezione dei soggetti che costituiscono la rete iniziale di poli europei dell’innovazione digitale in conformità al regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, e l’articolo 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/694, la Commissione seleziona i soggetti che compongono una rete iniziale di poli europei dell’innovazione digitale. |
|
(2) |
Al fine di selezionare i poli europei dell’innovazione digitale che compongono la rete iniziale sulla base dell’elenco dei soggetti candidati designati dagli Stati membri, la Commissione ha pubblicato due inviti a presentare proposte e ha valutato le proposte presentate con il sostegno di un comitato indipendente di esperti. Il primo invito (DIGITAL-2021-EDIH-01-INITIAL) è stato lanciato il 17 novembre 2021 e si è concluso il 22 febbraio 2022, mentre il secondo invito (DIGITAL-2022-EDIH-03) è stato aperto il 29 settembre 2022 e chiuso il 16 novembre 2022. In entrambi i casi la Commissione ha tenuto nella massima considerazione il parere di ogni Stato membro prima di selezionare i poli europei dell’innovazione digitale sul territorio di tale Stato membro. |
|
(3) |
La Commissione ha accolto 136 proposte del primo invito e 15 proposte del secondo invito. |
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(4) |
Al fine di consentire a uno Stato membro di finanziare più di un polo europeo dell’innovazione digitale nel proprio territorio, è opportuno che i poli europei dell’innovazione digitale che hanno superato tutte le soglie di valutazione, ma che non hanno potuto essere finanziati a causa della mancanza di fondi disponibili per i relativi inviti nell’ambito del programma di lavoro, ricevano il marchio di eccellenza conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/694. |
|
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di coordinamento del programma Europa digitale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La rete iniziale dei poli europei dell’innovazione digitale è costituita dai poli selezionati secondo quanto stabilito agli allegati I e II.
Articolo 2
I soggetti ammessi al finanziamento a titolo del programma Europa digitale sono elencati nell’allegato I.
I soggetti che hanno ricevuto il marchio di eccellenza sono elencati nell’allegato II.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO I
Elenco dei poli europei dell’innovazione digitale ammessi al finanziamento a titolo del programma Europa digitale
|
Numero della convenzione di sovvenzione |
Acronimo |
Paese |
Titolo della proposta |
|
101083458 |
EDIH innovATE |
Austria |
EDIH innovATE – The European Digital Innovation Hub for Agrifood, Timber and Energy |
|
101083942 |
Crowd in Motion |
Austria |
EDIH for crowd technology and AI for motion data analytics: Use of Internet of Things, FabLabs and access to finance for the green and digital transformation of the alpine tourism and sports industry |
|
101083472 |
AI5production |
Austria |
AI driven digital transformation of SMEs - towards Industry 5.0 production processes |
|
101083940 |
Applied CPS |
Austria |
EDIH Applied Cyber Physical Systems for manufacturing, construction and automotive sectors |
|
101083685 |
WalHub |
Belgio |
WalHub, to boost the digital transformation of manufacturing companies and the adoption of key technologies - i.e. AI, HPC, Cybersecurity and IoT - in their industrial and supply chain processes |
|
101083626 |
EDIH-CONNECT |
Belgio |
A European Digital Innovation Hub for Construction powered by Electronics, Artificial Intelligence & Information and Communication Technologies. |
|
101083575 |
DIGITALIS |
Belgio |
European Digital Innovation Hub on Manufacturing |
|
101083704 |
Flanders AI EDIH |
Belgio |
Flanders Artificial Intelligence European Digital Innovation Hub |
|
101083663 |
sustAIn.brussels |
Belgio |
Creating a lever for a future-proof and sustainable economy for Brussels enabled by AI and other emerging digital technologies |
|
101083326 |
EDIH-EBE |
Belgio |
European Digital Innovation Hub - Energy in the Built Environment |
|
101083554 |
SynGReDiT |
Bulgaria |
European Digital Innovation Hub Zagore - Synergy for Green Regional Digital Transformation of South-east region of Bulgaria] |
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101083892 |
EDICS |
Bulgaria |
Enabling Digitalisation In the Construction Sector |
|
101083473 |
AgroDigiRise |
Bulgaria |
Unlocking the innovative potential of the South Central Region of Bulgaria and in the agricultural sector |
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101083793 |
CYBER4All STAR |
Bulgaria |
CYBERsecurity 4 All STAkeholdeRs |
|
101083963 |
JURK EDIH, che sarà rinominato AI and Gaming EDIH |
Croazia |
Digital transformation of Central Croatia and Northern Adriatic through AI and Gaming EDIH |
|
101083735 |
AI4HEALTH.Cro |
Croazia |
Artificial Intelligence for Smart Healthcare and Medicine |
|
101083838 |
EDIH Adria |
Croazia |
European Digital Innovation Hub Adriatic Croatia |
|
101083599 |
CROBOHUBplusplus |
Croazia |
CROatian Industry and Society BOosting – European Digital Innovation HUB |
|
101083772 |
DiGiNN |
Cipro |
Cyprus DIGital INNovation Hub |
|
101120003 |
EDIH NEB |
Cechia |
EDIH Northern and Eastern Bohemia |
|
101083359 |
EDIH CTU |
Cechia |
EDIH Czech Technical University in Prague |
|
101083932 |
CIH |
Cechia |
Cybersecurity Innovation Hub |
|
101084053 |
EDIH B4I |
Cechia |
Brain 4 Industry (B4I) |
|
101083672 |
EDIH-DIGIMAT |
Cechia |
EDIH-DIGIMAT: Flexible Manufacturing Systems Using Artificial Intelligence |
|
101083551 |
EDIH OVA |
Cechia |
EDIH Ostrava |
|
101120807 |
GC EDIH |
Danimarca |
Greater Copenhagen European Digital Innovation Hub |
|
101083595 |
CD-EDIH |
Danimarca |
Smart specialisation on advanced digitalisation technologies through Central Denmark European Digital Innovation Hub |
|
101083474 |
AddSmart |
Danimarca |
AddSmart - The European Digital Innovation Hub of North Denmark |
|
101120685 |
SEDIH |
Danimarca |
Smart Energy Digital Innovation Hub |
|
101083814 |
EDOcobot |
Danimarca |
EDIH Odense for deployment of collaborative robots (cobots) in many domains especially manufacturing and logistics |
|
101083677 |
AIRE |
Estonia |
AI and Robotics Estonia (EDIH) |
|
101083405 |
FAIR |
Finlandia |
Finnish AI Region |
|
101083680 |
LIH |
Finlandia |
Location Innovation Hub |
|
101083631 |
Robocoast |
Finlandia |
Robocoast EDIH Consortium |
|
101083544 |
HHFIN |
Finlandia |
HealthHub Finland - the future of healthcare shaped by a Hub of partners facilitating data-driven digital solutions in Finland and Europe |
|
101083367 |
EDIH Corsica.ai |
Francia |
European Digital Innovation Hub Corsica.ai |
|
101120918 |
EDIH OCCITANIA |
Francia |
To boost an ethical and sustainable digital transformation to improve competitiveness and resilience, and foster the use of space data specially for agri-food, mobility and health sectors |
|
101083886 |
DIHNAMIC |
Francia |
Digital Innovation Hub for Nouvelle-Aquitaine Manufacturing Industry Community |
|
101119976 |
DIHNAMO |
Francia |
Digital Innovation Hub Normandy Advanced MObility |
|
101083293 |
EDIH BRETAGNE |
Francia |
EDIH Bretagne - One-stop shop to accelerate the digitization and Cybersecurity of SMEs/MCs/PSOs through training, test before invest, support to find investment and EU networking services |
|
101083769 |
CYBIAH |
Francia |
Cybersecurity and AI Hub | Francia |
|
101083637 |
GreenPowerIT |
Francia |
GreenPowerIT Hauts-de-France |
|
101119925 |
DIGIHALL |
Francia |
DIGIHALL, The Paris Region Hub supporting the digital transformation of companies by practical adoption of responsible AI |
|
101120851 |
LVDH |
Francia |
Loire Valley Data Hub for Centre-Val de Loire region’s digitalisation |
|
101120881 |
EDIH-GE |
Francia |
EDIH Grand Est - Accelerate digitalisation of manufacturing sector in Grand Est |
|
101083775 |
MINASMART |
Francia |
MINASMART |
|
101121061 |
EDIH LA REUNION |
Francia |
Developing cybersecurty in the digital transition of European outermost regions |
|
101083683 |
Move2Digital |
Francia |
MOVE2DIGITAL, the French SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur region one-stop-shop to support the digital transformation and ecosystem building of SMEs, through AI, Cybersecurity, and IoT |
|
101083710 |
DEDIHCATED BFC |
Francia |
DEvelop Digital Innovation Hub to Create and Accompany new Trends in European inDustries in Bourgogne-Franche-Comté |
|
101083383 |
POLYTRONICS |
Francia |
Innovation Hub for Smart Polymers and Digital Technologies |
|
101083550 |
DIVA |
Francia |
Digital Innovation Value Accelerator |
|
101120343 |
BMH |
Germania |
EDIH Thuringia - Bauhaus.Mobility Hub |
|
101083415 |
EDIHDO |
Germania |
Digital Hub Logistics Dortmund as European Digital Innovation Hub |
|
101083994 |
EDIH-AICS |
Germania |
European Digital Innovation Hub applied Artificial Intelligence and Cybersecurity |
|
101083338 |
EDIH-SH |
Germania |
European Digital Innovation Hub Schleswig-Holstein |
|
101083715 |
DIH4AISec |
Germania |
European Digital Innovation Hub for Artificial Intelligence and Cybersecurity in Lower Saxony |
|
101083741 |
EDIH Suedwest |
Germania |
European Digital Innovation Hub Suedwest |
|
101083713 |
EDIH4UrbanSAVE |
Germania |
EDIH for urban interconnected supply and value Ecosystems |
|
101081880 |
EDITH |
Germania |
Enabling Digital Transformation in Hesse |
|
101083517 |
EDIH Saxony |
Germania |
European Digital Innovation Hub Saxony |
|
101120719 |
EDIH DIGICARE |
Germania |
EDIH Digital Innovation for Healthcare (DIGICARE) |
|
101082978 |
CITAH |
Germania |
Cross-Industry Transformation in Agriculture and Health |
|
101083635 |
EDIH Rheinland |
Germania |
European Digital Innovation Hub Rheinland |
|
101083427 |
DInO |
Germania |
Digital Innovation Ostbayern |
|
101083754 |
pro_digital |
Germania |
pro_digital EDIH |
|
101083668 |
EDIH Suedwestfalen |
Germania |
European Digital Innovation Hub for employee-centered digital transformation in South Westphalia |
|
101083337 |
IDIH-Saarland |
Germania |
Industrial Service Digitalisation and Artificial Intelligence HUB Saarland |
|
101083951 |
DigiAgriFood |
Grecia |
Digital Transformation and Green Transition of the Agri-Food Value Chain in Central and Northern Greece |
|
101083630 |
smartHEALTH |
Grecia |
European Digital Innovation Hub for Smart Health: Precision Medicine and Innovative E-health Services |
|
101083565 |
SmartAttica-AtHeNAI |
Grecia |
Smart Attica DIH, the Attica region - Greek Innovation hub for Artificial Intelligence in Energy and Environment, Supply chain and mobility, Culture and Tourism |
|
101083646 |
GR digiGOV-innoHUB |
Grecia |
The Greek digital Government and Public Services innovation HUB |
|
101120929 |
AI EDIH Hungary |
Ungheria |
Artificial Intelligence EDIH Hungary |
|
101083965 |
DigitalTech EDIH |
Ungheria |
Cybersecurity and digital competencies |
|
101083676 |
AEDIH |
Ungheria |
Agricultural EDIH |
|
101120890 |
HPC EDIH HU |
Ungheria |
Establishing High Performance Computing European Digital Innovation Hub in Hungary |
|
101083971 |
Data-EDIH |
Ungheria |
Hungarian DATA EDIH |
|
101083762 |
EDIH-IS |
Islanda |
Establishing a national EDIH in Iceland for digital transformation |
|
101079817 |
FxC |
Irlanda |
FactoryxChange |
|
101083669 |
CeADAR |
Irlanda |
CeADAR Ireland’s AI EDIH |
|
101083662 |
ER2Digit |
Italia |
Emilia-Romagna Regional Ecosystem of Digital Innovation |
|
101083759 |
ARTES 5.0 |
Italia |
ARTES 5.0 Restart Italy |
|
101083724 |
DIHCUBE |
Italia |
Digital Italian Hub for ConstrUction and Built Environment |
|
101083904 |
HSL |
Italia |
HERITAGE SMARTLAB |
|
101083938 |
P.R.I.D.E. |
Italia |
POLO REGIONALE PER L’INNOVAZIONE DIGITALE EVOLUTA |
|
101083699 |
CETMA-DIHSME |
Italia |
CETMA-Digital Innovation Hub for SMEs |
|
101083913 |
DANTE |
Italia |
Digital Solutions for a Healthy, Active and Smart LIFE |
|
101083443 |
EXPAND |
Italia |
EXtended Piedmont and Aosta valley Network for Digitalization |
|
101083398 |
I-NEST |
Italia |
Italian National hub Enabling and Enhancing networked applications & Services for digitally Transforming SMEs and Public Administrations |
|
101084027 |
EDIH4Marche |
Italia |
EDIH4Marche |
|
101083612 |
MicroCyber |
Italia |
MicroCyber |
|
101083396 |
Tuscany X.0 |
Italia |
Tuscany EU Digital Innovation Hub |
|
101083745 |
CHEDIH |
Italia |
Circular Health European Digital Innovation Hub |
|
101083718 |
DAoL |
Lettonia |
Digital Accelerator of Latvia |
|
101083983 |
EDIHLV |
Lettonia |
Development of AI – ICT for Manufacturing EDIH in Latvia |
|
101119742 |
digihub.li |
Liechtenstein |
digihub.li – Ecosystem innovation and growth with a regenerative purpose |
|
101083434 |
DI4 LITHUANIAN ID |
Lituania |
Digital Innovation For Lithuanian Industrial Development |
|
101083844 |
EDIH VILNIUS |
Lituania |
EDIH VILNIUS: accelerating green and digital transformation in Vilnius region |
|
101083746 |
EDIH4IAE.LT |
Lituania |
European Digital Innovation Hub for Industry, Agrofood and Energy sectors in Lithuania |
|
101120714 |
L-DIH |
Lussemburgo |
Luxembourg Digital Innovation Hub |
|
101083552 |
Malta-EDIH |
Malta |
The creation of the Malta-EDIH as part of the network of European Digital Innovation Hubs |
|
101083610 |
EDIH-SNL |
Paesi Bassi |
European Digital Innovation Hub South Netherlands |
|
101083349 |
BOOST Robotic EastNL |
Paesi Bassi |
EDIH BOOST Robotics East Netherlands |
|
101083001 |
EDIH NN |
Paesi Bassi |
European Digital Innovation Hub Northern Netherlands |
|
101083302 |
EDIH-SMITZH |
Paesi Bassi |
EDIH-SMITZH Zuid-Holland |
|
101083343 |
EDIH-NWNL |
Paesi Bassi |
EDIH NWNL Digitalisation transformation on the road to AI and HPC |
|
101083172 |
VNG NL DIGI HUB |
Paesi Bassi |
Dutch Societal Innovation Hub |
|
101083778 |
OCEANOPOLIS |
Norvegia |
OCEANOPOLIS |
|
101083966 |
Nemonoor |
Norvegia |
A Norwegian EDIH on Artificial Intelligence |
|
101083875 |
WAMA EDIH |
Polonia |
WaMa Innovation Hub |
|
101083500 |
TKDIH |
Polonia |
Technopark Kielce DIH |
|
101083954 |
CyberSec |
Polonia |
National Center for Secure Digital Transformation |
|
101083764 |
HPC4Poland EDIH |
Polonia |
HPC4Poland European Digital Innovation Hub |
|
101083499 |
EDIH-SILESIA |
Polonia |
EDIH SILESIA SMART SYSTEMS capacity building and deployment in the EDIH network to enhance digital transformation in the Silesia and Opolskie Voivodships in Poland |
|
101083652 |
h4i |
Polonia |
hub4industry |
|
101083587 |
re_d |
Polonia |
re_d: rethink digital - Central Poland Digitalisation Hub |
|
101084068 |
PDIH |
Polonia |
Pomeranian Digital Innovation Hub |
|
101083509 |
Mazovia EDIH |
Polonia |
European Digital Innovation Hub of Mazovia |
|
101083862 |
Smart Secure Cities |
Polonia |
Creating Smart Secure Cities for EU citizens |
|
101083533 |
WRO4digITal |
Polonia |
WRO4digITal European Digital Innovation Hub Wroclaw |
|
101083770 |
ATTRACT |
Portogallo |
Digital Innovation Hub for Artificial Intelligence and High-Performance Computing |
|
101083487 |
PRODUTECH DIH |
Portogallo |
PRODUTECH DIH |
|
101083681 |
DIGITALbuilt |
Portogallo |
Digital Innovation Hub for the Built Environment |
|
101083952 |
DIH4Society |
Romania |
Digital Innovation Hub for a Smarter, Safer and more Sustainable Society (DIH4Society) |
|
101083508 |
TDIH |
Romania |
Transilvania Digital Innovation Hub |
|
101083915 |
FIT EDIH |
Romania |
Futures of Innovation Technologies EDIH - Centru Region, RO |
|
101083885 |
DIGIVEST |
Romania |
EDIH Regiunea Vest Romania |
|
101083582 |
CiTyInnoHub |
Romania |
ConsTanta INNovation Hub, a center for the digital transformation of SMEs and PSOs in SE Romania - CiTyInnoHub |
|
101083410 |
WeH |
Romania |
Wallachia eHub |
|
101083392 |
eDIH-DIZ |
Romania |
DIGITAL INNOVATION ZONE EDIH - MANUFACTURING & SMART HEALTH for better business, life and health in the North East Romania region |
|
101084051 |
CIH |
Slovacchia |
Center for Innovative Healthcare |
|
101083419 |
SKAI-eDIH |
Slovacchia |
Slovak Artificial Intelligence Digital Innovation Hub |
|
101083660 |
EXPANDI 4.0 |
Slovacchia |
Expanding Digitalisation of Industry (4.0) in Slovakia |
|
101083466 |
EDCASS |
Slovacchia |
EDIH CASSOVIUM |
|
101083351 |
SRC-EDIH |
Slovenia |
Smart, Resilient and Sustainable Communities – European Digital Innovation Hub |
|
101082654 |
DIGI-SI |
Slovenia |
DIGITAL EMERGENCY RESPONCE FOR SLOVENIA |
|
101083736 |
DIH4CAT |
Spagna |
Catalonia Digital Innovation Hub (DIH4CAT) |
|
101083701 |
CIDIHUB |
Spagna |
Canary Islands Digital Innovation Hub |
|
101083755 |
DATAlife |
Spagna |
Digital Innovation Hub for the deployment of Artificial Intelligence and Data Analytics in SMEs in the primary, biotechnological and health sectors |
|
101083906 |
i4CAMHUB |
Spagna |
Innovation for Competitiveness and Advance Manufacturing |
|
101083564 |
EDIH MADRID REGION |
Spagna |
EDIH MADRID REGION |
|
101083760 |
AgrotechDIH |
Spagna |
Andalucía Agrotech Digital Innovation Hub |
|
101083411 |
IRIS |
Spagna |
European Digital Innovation Hub of Navarre |
|
101083667 |
Tech4EfficiencyEDIH |
Spagna |
EXTREMADURA EDIH T4E: Tech for Efficiency |
|
101083898 |
DIGIS3 |
Spagna |
Smart, Sustainable and coheSive Digitalization conceived as a Digital Innovation Hub |
|
101083729 |
AsDIH |
Spagna |
Asturias Digital Innovation Hub |
|
101083776 |
Aragon EDIH |
Spagna |
Aragon European Digital Innovation Hub |
|
101083002 |
InnDIH |
Spagna |
InnDIH - Valencia Region Digital Innovation Hub |
|
101083629 |
HDS |
Svezia |
Health Data Sweden |
|
101083691 |
ShiftLabs |
Svezia |
Swedish network for Sustainable Digitalisation and Human-Centric Factory Transformation |
|
101083708 |
DIGITHUBSE |
Svezia |
DigIT Hub Sweden |
|
101083348 |
Aero EDIH |
Svezia |
EDIH for Digital Transformation of the Aviation and Aerospace Industry |
ALLEGATO II
Elenco di poli europei dell’innovazione digitale che hanno ricevuto un marchio di eccellenza
I poli europei dell’innovazione digitale sono elencati in corsivo nei casi in cui non sono disponibili informazioni (1) in merito a un eventuale finanziamento futuro. È previsto che faranno parte della rete solo gli EDIH che otterranno il finanziamento.
|
Identificativo della proposta |
Acronimo |
Paese |
Titolo della proposta |
|
101083623 |
EDIH SA |
Austria |
EDIH SOUTHERN AUSTRIA - European Digital Innovation Hub Southern Austria |
|
101083621 |
EDIH.energy.ai.mobil |
Austria |
EDIH.ENERGY.AI.MOBILITY – Powering up the Twin Transition in Europe |
|
101083442 |
S2MARTER HOUSE |
Austria |
EDIH for SMART and Sustainable Entrepreneurial Regions – HOUSE of Digitalization |
|
101083706 |
BANG |
Belgio |
Creative BANG Flanders |
|
101083828 |
EDIH PT and L |
Belgio |
European Digital Innovation Hub Ports, Transport & Logistics |
|
101083478 |
EDIH4Agrifood |
Belgio |
European Digital Innovation Hub for the agrifood sector in Belgium |
|
101083751 |
EdTech Station |
Belgio |
Hub for digital transformation and business-to-business innovation with educational and learning technologies, based in Flanders, Europe |
|
101083640 |
RemEDIH |
Belgio |
Regional Excellence in Medecine and care by European Digital Innovation Hub |
|
101082948 |
ADi4SMEs |
Bulgaria |
Accelerated Digitalisation of SMEs in the North Central Region through creation and development of a European Digital Innovation Hub |
|
101083457 |
EDIH DIGIHUB |
Bulgaria |
IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF SMEs AND PSOs IN THE SOUTH-EAST REGION OF BULGARIA THROUGH INTEGRATED INNOVATIVE DIGITAL SOLUTIONS |
|
101084092 |
EDIH-NWACB |
Bulgaria |
European Digital Innovation Hub - Northwest Automotive Cluster Bulgaria |
|
101083697 |
InnovationAmp |
Bulgaria |
Boosting Digitalisation in SouthWest of Bulgaria |
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101083339 |
MECH-E-DIH |
Bulgaria |
Establishment and development of Digital Innovation Hub Mechanika, Bulgaria |
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101083752 |
Next-Gen-BIoTechEDIH |
Bulgaria |
Develop, innovate and provide Next-Gen-BIoTech DIH`s services in the South-Center region in Bulgaria to accelerate the best use of digital technologies for local SMEs, Mid-cap, and public sector |
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101083370 |
RCDSI NCIZ |
Bulgaria |
Regional Center for Digital Solutions and Innovation NCIZ |
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101084083 |
UDIH 4 EU |
Bulgaria |
UDIH: Equip Explore Empower Expand Utilize |
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101083979 |
Bluedih |
Croazia |
Blue European Digital Innovation Hub |
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101083747 |
CYDIHUB-EDIH |
Cipro |
CYPRUS DIGITAL INNOVATION HUB - EDIH |
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101083981 |
5STAR eCorridors |
Finlandia |
5STAR eCorridors EDIH proposal |
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101082926 |
SIX EDIH |
Finlandia |
Sustainable Industry X (SIX) Manufacturing EDIH |
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101083515 |
WellLake EDIH |
Finlandia |
WellLake EDIH |
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101120594 |
DIBI |
Germania |
Digital Innovation for Bavarian Industry |
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101083439 |
DISC |
Germania |
Digital Innovation Solution Center |
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101084102 |
EDIH-HB |
Germania |
European Digital Innovation Hub Bremen |
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101083964 |
EDIH-ON |
Germania |
European Digital Innovation Hub Ost- and Nordhessen |
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101083749 |
EasyHPC |
Grecia |
easyHPC@eco.plastics.industry.WCG:An open HPC ecosystem for the ecological transformation and the advancement of the competitiveness of the Plastic Industry in the Regions of West & Central Greece |
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101083850 |
HEALTH HUB |
Grecia |
HEALTH HUB - Healthcare & Pharmaceutical Industry Transformation through Artificial Intelligence Digital Services |
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101083707 |
SYNERGiNN EDIH |
Grecia |
Digital Innovation Hub of Western Macedonia |
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101083995 |
Data2Sustain |
Irlanda |
EDIH for DATA-BASED INNOVATION FOR CIRCULAR ECONOMY, OPERATIONS & SUSTAINABILITY |
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101083482 |
ENTIRE |
Irlanda |
Intelligent and Secure Trustable Systems enabling Digital Transformation |
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101084004 |
AI MAGISTER |
Italia |
AI MAGISTER |
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101083639 |
AI-PACT |
Italia |
Artificial Intelligence for Public Administrations Connected |
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101083454 |
Ap-EDIH |
Italia |
Apulian-EDIH |
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101083645 |
BIREX plus plus |
Italia |
HPC & Big Data Processing for a more digital and sustainable Manufacturing |
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101121054 |
CATCH atMIND |
Italia |
advanCed digitAl TeChnology Hub for the LIFE Sciences at MIND |
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101083928 |
DAMAS |
Italia |
Digital Hub for Automotive and Aerospace |
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101083364 |
DIPS |
Italia |
Digitalization and Innovation of Public Services |
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101083605 |
DIS-HUB |
Italia |
Digital Innovation Hub South Tyrol - DIS-HUB |
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101083870 |
DMH |
Italia |
Digital Marine Hub |
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101083438 |
EDIH L |
Italia |
EDIH Lombardia |
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101083391 |
EDIH4DT |
Italia |
Secure Digital Transformation of Public Administrations - EDIH4DT |
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101083622 |
EDIHAMo |
Italia |
European Digital Innovation Hub Abruzzo Molise |
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101120581 |
Fondazione MAXXI |
Italia |
CURE - Creativity for Urban Rebirth |
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101083601 |
HD-MOTION |
Italia |
Hub for the Digital MObility TransformatION |
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101084043 |
INNOVA |
Italia |
Innovating Video Analytics |
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101120603 |
InnovAction |
Italia |
InnovAction: Network Italiano dei Centri per l’Innovazione Tecnologica |
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101120592 |
IP4FVG - EDIH |
Italia |
IP4FVG EDIH - Industry Platform for Friuli Venezia Giulia EDIH |
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101120871 |
NEST |
Italia |
NEST - Network for European Security and Trust |
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101120711 |
NEURAL |
Italia |
veNEto hUb foR Advanced digital technoLogies |
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101120666 |
PAI |
Italia |
Public Administration Intelligence |
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101083930 |
PICS2 |
Italia |
Puglia Innovation Center for Safety and Security |
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101083476 |
R.O.M.E. Digital Hub |
Italia |
Research and innovation Organization for the disseMination of knowledge on advanced tEchnologies Digital Hub |
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101083893 |
SharD-HUB |
Italia |
SharD-HUB – Sardinia Digital Innovation Hub |
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101083320 |
UDD |
Italia |
Umbria Digital Data |
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101120963 |
EDIH Digital Trust |
Liechtenstein |
The European Digital Innovation Hub for digital trust and emerging digital technologies |
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101083618 |
AgriSmartHub |
Polonia |
Smart Agriculture Digital Innovation Hub |
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101084052 |
digit-in hub |
Polonia |
DIGITAL CLOUD INNOVATION HUB |
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101083835 |
EDIH CYBERSEC HUB |
Polonia |
National EDIH specialized in cybersecurity |
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101083836 |
EDIH4CP-1 |
Polonia |
European Digital Innovation Hub for North - Central Poland - 1 |
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101121069 |
FTCH |
Polonia |
FinTech Copernicus Hub |
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101084060 |
HGD |
Polonia |
European Digital Innovation Hub - HealthGoDigital |
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101121077 |
LUBDIGHUB |
Polonia |
Establishment of European Digital Innovation Hub (EDIH) in Lubelskie region Poland |
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101083977 |
Lucet Capital |
Polonia |
Polish Hyper Automation Hub (PHAH) |
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101084065 |
POLFOTON |
Polonia |
Polish EDIH specialised in photonic technologies for digital transformation |
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101083761 |
AI4PA_Portugal |
Portogallo |
AI4PA Portugal – Artificial Intelligence & Data Science for Public Administration Portugal Innovation Hub |
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101120672 |
AzoresDIH |
Portogallo |
Azores Digital Innovation Hub on Tourism and Sustainability |
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101083642 |
C-Hub |
Portogallo |
C-Hub: Cybersecurity Digital Inovation Hub |
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101082771 |
CONNECT5 |
Portogallo |
CONNECT5 |
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101119429 |
Defence4Tech Hub |
Portogallo |
Defence Innovation Hub for Technology Transfer |
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101083732 |
DigiHealthPT |
Portogallo |
Digital Health Portugal - From Portugal to the Digital World |
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101083988 |
DIH4CN |
Portogallo |
Digital Innovation Hub for Climate Neutrality |
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101083962 |
DIH4GlobalAutomotive |
Portogallo |
DIH4GlobalAutomotive |
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101120601 |
InnovTourism DIH |
Portogallo |
InnovTourism DIH - Gateway for Tourism innovation & digitalization, strengthening the sector ecosystem and enabling technology adoption in the industry |
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101120729 |
PBDH |
Portogallo |
Portugal Blue Digital Hub |
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101083733 |
PTCentroDiH |
Portogallo |
Digital Innovation Hub da Região Centro |
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101084063 |
SFT-EDIH |
Portogallo |
Smart Sustainable Farms Foods and Trade |
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101083477 |
SIH |
Portogallo |
Smart Islands Hub |
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101083511 |
SCDI proposal |
Slovacchia |
Slovenske centrum digitalnych inovacii |
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101083858 |
4PIH |
Slovenia |
Public, private, people partnership Digital Innovation Hub |
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101083465 |
AGORA DIH |
Spagna |
Murcia Region DIH |
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101083514 |
AIR4S |
Spagna |
Digital Innovation Hub in Artificial Intelligence and Robotics for Sustainable Development Goals |
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101083341 |
AIR-Andalusia |
Spagna |
ANDALUSIAN DIGITAL INNOVATION HUB IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS |
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101083914 |
BDIH_EDIH |
Spagna |
Basque Digital Innovation Hub: EDIH |
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101083591 |
Cantabria DIH |
Spagna |
Cantabria Digital Innovation Hub (DIH) |
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101120119 |
CyberDIH |
Spagna |
Cybersecurity Innovation Hub |
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101083698 |
Digital Impulse Hub |
Spagna |
Digital Impulse Hub, Digital Made Easy in Catalonia |
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101120210 |
DIHBAI-TUR |
Spagna |
Digital Innovation Hub of the Balearic Islands in Artificial Intelligence in Tourism and the Agrifood sectors |
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101083413 |
DIH-bio |
Spagna |
DIH·bio (Digital Health - Biosciences) |
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101083957 |
DIHGIGAL |
Spagna |
Digital Innovation Hub of the Galician Industry |
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101083151 |
DIHSE |
Spagna |
DIGITAL INNOVATION HUB SILVER ECONOMY |
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101083318 |
eDIH La Rioja 4.0 |
Spagna |
European Digital Innovation Hub EDIH La Rioja 4.0 |
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101083705 |
INFAB HUB |
Spagna |
INFAB HUB |
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101084072 |
Agrihub Sweden EDIH |
Svezia |
Smart Agtech Sweden EDIH |
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101083819 |
AI Sweden EDIH |
Svezia |
AI Sweden EDIH - Applied AI transformation in SME and public sector. |
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101083632 |
AM-EDIH |
Svezia |
European Digital Innovation Hub Boosting Additive Manufacturing through Digital Services |
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101083682 |
DIN |
Svezia |
Digital Impact North - European Digital Innovation Hub |
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101083624 |
IndTech |
Svezia |
The Industrial Technology European Digital Innovation Hub |
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101120191 |
MIGHTY EDIH |
Svezia |
Mid Sweden Industry and GovTech EDIH |
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101083390 |
Sweden ICT |
Svezia |
Sweden ICT – a constellation of six of Sweden’s leading Science Parks, have joined forces to accelerate impact towards a green and sustainable future by using new technology on a broader scale |
(1) Situazione al secondo trimestre del 2023, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali.