ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 182

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
19 luglio 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2023/1475 del Consiglio, del 15 maggio 2023, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell’Unione

1

 

*

Accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell'Unione

4

 

*

Decisione (UE) 2023/1476 del Consiglio, del 26 giugno 2023, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar e del relativo protocollo di attuazione (2023-2027)

23

 

*

Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar

25

 

*

Decisione (UE) 2023/1477 del Consiglio, del 14 luglio 2023, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea

82

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2023/1478 del Consiglio, del 26 giugno 2023, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar (2023-2027)

84

 

*

Regolamento (Euratom) 2023/1479 del Consiglio, del 14 luglio 2023, recante le modalità d’esercizio dei diritti della Comunità ai fini dell’attuazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra

86

 

*

Regolamento delegato (UE) 2023/1480 della Commissione, dell’11 maggio 2023, che rettifica la versione in lingua neerlandese del regolamento delegato (UE) 2020/2015 che specifica le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2021-2023

90

 

*

Regolamento (UE) 2023/1481 della Commissione, del 13 luglio 2023, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell’ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea

91

 

*

Regolamento (UE) 2023/1482 della Commissione, del 13 luglio 2023, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca di altre specie nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea

94

 

*

Regolamento (UE) 2023/1483 della Commissione, del 13 luglio 2023, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell’eglefino nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea

97

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1484 della Commissione, del 18 luglio 2023, che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità per l’organizzazione di un’indagine per campione nel dominio utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per l’anno di riferimento 2024 a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

100

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1485 della Commissione, del 18 luglio 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana ( 1 )

150

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2023/1486 del Consiglio, del 14 luglio 2023, che modifica la decisione 1999/70/CE, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Banca d’Italia

195

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1487 della Commissione, dell'11 luglio 2023, relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo Tassare i grandi patrimoni per finanziare la transizione ecologica e sociale a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2023) 4751]

197

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

19.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 182/1


DECISIONE (UE) 2023/1475 DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2023

relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell’Unione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 186 e 212 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1)

Con lettera del 6 dicembre 2021 la Nuova Zelanda ha espresso l’interesse formale ad associarsi a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («programma Orizzonte Europa»).

2)

Il 9 settembre 2022, in virtù della decisione (UE) 2022/1527 (2), il Consiglio ha autorizzato l’avvio di negoziati con la Nuova Zelanda, a nome dell’Unione, per un accordo sui principi generali della partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell’Unione e sull’associazione della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa.

3)

I negoziati si sono conclusi e l’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell’Unione («accordo») è stato siglato il 22 dicembre 2022.

4)

Gli obiettivi dell’accordo sono istituire un quadro duraturo per la cooperazione tra l’Unione e la Nuova Zelanda e stabilire i termini e le condizioni per la partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell’Unione aperti alla sua partecipazione conformemente agli atti di base che li istituiscono di cui all’accordo. Ai sensi dell’accordo, l’Unione condurrà azioni di cooperazione con la Nuova Zelanda a norma dell’articolo 212 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. A norma dell’articolo 3 dell’accordo, i termini e le condizioni specifici di partecipazione della Nuova Zelanda a un programma o a un’attività dell’Unione sono soggetti all’adozione di protocolli dell’accordo.

5)

Conformemente all’autorizzazione del Consiglio, il protocollo sull’associazione della Nuova Zelanda al programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa (2021-2027) è stato negoziato parallelamente all’accordo e, a norma dell’articolo 15, paragrafo 9, dell’accordo, ne costituisce parte integrante. La Nuova Zelanda deve partecipare e contribuire al Pilastro II del programma Orizzonte Europa.

6)

La Nuova Zelanda soddisfa i criteri di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/695.

7)

L’accordo è conforme all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695, per il quale l’associazione al programma Orizzonte Europa di ciascuno dei paesi terzi a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento deve essere conforme alle condizioni stabilite in un accordo relativo alla partecipazione del paese o territorio interessato a un programma dell’Unione, a condizione che l’accordo: garantisca un giusto equilibrio tra contributi e benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione; stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi dell’Unione, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai relativi costi amministrativi; non conferisca al paese terzo potere decisionale sul programma dell’Unione; e garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

8)

È opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva.

9)

Al fine di garantire in tempo utile la cooperazione tra l’Unione e la Nuova Zelanda nel settore della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione e consentire senza ritardo la partecipazione della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa, è opportuno che l’accordo sia applicato in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l’entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell’Unione («accordo»), con riserva della sua conclusione (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

L’accordo è applicato a titolo provvisorio conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, dell’accordo, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 15, paragrafo 2, dell’accordo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. FORSSMED


(1)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(2)  Decisione (UE) 2022/1527 del Consiglio, del 9 settembre 2022, che autorizza l’avvio di negoziati con la Nuova Zelanda per un accordo sui principi generali della partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell’Unione e sull’associazione della Nuova Zelanda a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) (GU L 237 del 14.9.2022, pag. 18).

(3)  Cfr. la pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.


19.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 182/4


ACCORDO tra l'Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell'Unione

L'Unione europea «Unione»,

da una parte,

e

la Nuova Zelanda,

dall'altra,

individualmente «la parte» o congiuntamente «le parti»,

DESIDEROSE di istituire un quadro duraturo per la cooperazione tra le parti, con condizioni chiare per la partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi e alle attività dell'Unione, nonché un meccanismo che faciliti la definizione di tale partecipazione a singoli programmi o attività dell'Unione;

CONSIDERANDO gli obiettivi comuni, i valori e i forti legami delle parti istituiti, tra l'altro, con l'accordo di partenariato del 2016 sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra (1) e con l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica del 2008 tra la Comunità europea e il governo della Nuova Zelanda (2), che fornisce un quadro generale per la collaborazione tra le parti nel settore della ricerca e in altri settori pertinenti e riconosce il comune desiderio di sviluppare, rafforzare, stimolare ed estendere ulteriormente le relazioni e la cooperazione;

CONSIDERANDO gli sforzi delle parti per guidare la risposta unendo le forze con i partner internazionali per affrontare le sfide globali in linea con il piano d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità nell'ambito dell'agenda delle Nazioni Unite «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», e riconoscendo che la ricerca e l'innovazione sono motori fondamentali e strumenti essenziali per una crescita sostenibile basata sull'innovazione e per la competitività e l'attrattiva economiche;

RICONOSCENDO che Te Tiriti o Waitangi / il trattato di Waitangi è un documento fondante di importanza costituzionale per la Nuova Zelanda;

RICONOSCENDO l'importanza essenziale dei valori e dei principi fondamentali condivisi alla base della cooperazione internazionale tra le parti in materia di ricerca e innovazione, quali l'etica e l'integrità nella ricerca, la parità di genere e le pari opportunità, e gli obiettivi condivisi delle parti di promuovere e agevolare la cooperazione tra le organizzazioni nel settore della ricerca e dell'innovazione, comprese le università, e lo scambio di migliori pratiche e carriere di ricerca attraenti, agevolare la mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, favorire la libera circolazione delle conoscenze scientifiche e dell'innovazione, promuovere il rispetto della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica e sostenere l'istruzione scientifica e le attività di comunicazione e, nel caso della Nuova Zelanda, a garantire la promozione e la protezione di Mātauranga Māori;

CONSIDERANDO che il programma dell'Unione Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione «programma Orizzonte Europa» è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

RICONOSCENDO i principi generali di cui al regolamento (UE) 2021/695;

RICONOSCENDO l'intenzione delle parti di cooperare e contribuire reciprocamente alle attività di ricerca e innovazione e alle missioni UE volte a sostenere e rafforzare le capacità di ricerca per far fronte alle sfide globali, nonché per migliorare la competitività industriale, e conseguire così un impatto trasformativo e sistemico per le società di entrambe le parti a sostegno degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, vantaggiosi per entrambe le parti;

SOTTOLINEANDO il ruolo dei partenariati europei nell'affrontare alcune delle sfide più urgenti dell'Europa attraverso iniziative concertate di ricerca e innovazione, che contribuiscono in modo significativo alle priorità dell'Unione nel settore della ricerca e dell'innovazione che richiedono una massa critica e una visione a lungo termine, e l'importanza della partecipazione dei paesi associati a tali partenariati;

RICONOSCENDO che la partecipazione reciproca ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione dovrebbe apportare vantaggi per entrambe le parti; nella consapevolezza che le parti si riservano il diritto di porre limiti o condizioni per la partecipazione ai loro programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni concernenti le attività strategiche, gli interessi, l'autonomia e la sicurezza e, nel caso della Nuova Zelanda, i doveri e le responsabilità del governo della Nuova Zelanda in relazione a Te Tiriti o Waitangi / al trattato di Waitangi,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

Il presente accordo stabilisce le norme applicabili alla partecipazione della Nuova Zelanda a qualsiasi programma o attività dell'Unione (in appresso «l'accordo»).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«atto di base»:

i)

un atto giuridico di una o più istituzioni dell'Unione, diverso da una raccomandazione o un parere, che istituisce un programma, che fornisce una base giuridica per un'azione e per l'esecuzione delle spese corrispondenti iscritte nel bilancio dell'Unione o della garanzia di bilancio o dell'assistenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione, compresi eventualmente le modifiche e i pertinenti atti di un'istituzione dell'Unione che lo integrano o lo eseguono, eccetto quelli che adottano programmi di lavoro, o

ii)

un atto giuridico di una o più istituzioni dell'Unione, diverso da una raccomandazione o un parere, che istituisce un'attività finanziata a titolo del bilancio dell'Unione diversa dai programmi, compresi eventualmente le modifiche e i pertinenti atti di un'istituzione dell'Unione che lo integrano o lo eseguono, eccetto quelli che adottano programmi di lavoro;

b)

«accordi di finanziamento»: accordi riguardanti programmi e attività dell'Unione previsti dai protocolli del presente accordo cui partecipa la Nuova Zelanda, e che eseguono fondi dell'Unione, quali convenzioni di sovvenzione, accordi di contributo, accordi quadro relativi ai partenariati finanziari, convenzioni di finanziamento e accordi di garanzia;

c)

«altre regole relative all'attuazione del programma e dell'attività dell'Unione»: le regole stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) («regolamento finanziario») applicabili al bilancio generale dell'Unione, e dal programma di lavoro o dalle gare o altre procedure di aggiudicazione dell'Unione;

d)

«procedura di aggiudicazione o di attribuzione dell'Unione»: una procedura di aggiudicazione o di attribuzione di finanziamenti dell'Unione avviata dall'Unione o da persone o soggetti incaricati dell'esecuzione di fondi dell'Unione;

e)

«soggetto neozelandese»: qualsiasi soggetto, sia esso una persona fisica, una persona giuridica o altro tipo di soggetto, che può partecipare alle attività di un programma o di un'attività dell'Unione conformemente all'atto di base e che risiede o è stabilito in Nuova Zelanda;

f)

«esercizio finanziario dell'UE»: il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Articolo 3

Definizione della partecipazione

1.   La Nuova Zelanda è autorizzata a partecipare e a contribuire ai programmi o alle attività dell’Unione o, in casi eccezionali, alle parti di programmi o attività dell’Unione aperti alla partecipazione della Nuova Zelanda, conformemente agli atti di base e come stabilito dai protocolli del presente accordo.

2.   Le modalità e le condizioni specifiche della partecipazione della Nuova Zelanda a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) – sono stabilite nel protocollo sull’associazione della Nuova Zelanda a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) del presente accordo. In deroga all’articolo 15, paragrafo 8, detto protocollo può essere modificato dal comitato misto istituito a norma dell’articolo 14.

3.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 8, le modalità e le condizioni specifiche della partecipazione della Nuova Zelanda a qualsiasi altro programma o attività particolare dell'Unione sono stabilite nei protocolli del presente accordo che devono essere adottati e modificati dal comitato misto istituito a norma dell'articolo 14.

4.   I protocolli:

a)

individuano i programmi e le attività dell'Unione, o eccezionalmente parti di essi, cui la Nuova Zelanda partecipa;

b)

stabiliscono la durata della partecipazione, che si riferisce al periodo di tempo durante il quale la Nuova Zelanda e i soggetti neozelandesi possono richiedere un finanziamento dell'Unione o essere incaricati dell'esecuzione di fondi dell'Unione;

c)

stabiliscono condizioni specifiche per la partecipazione della Nuova Zelanda e dei soggetti neozelandesi, comprese le modalità specifiche per l'attuazione delle condizioni finanziarie di cui agli articoli 6 e 7 del presente accordo, le modalità specifiche del meccanismo di correzione di cui all'articolo 8 del presente accordo, e le condizioni di partecipazione alle strutture istituite ai fini dell'attuazione di tali programmi o attività dell'Unione. Tali condizioni sono conformi al presente accordo nonché agli atti di base e agli atti di una o più istituzioni dell'Unione che istituiscono tali strutture;

d)

ove opportuno, stabiliscono l'importo del contributo finanziario della Nuova Zelanda a un programma dell'Unione attuato mediante uno strumento finanziario o una garanzia di bilancio.

Articolo 4

Conformità alle regole del programma o dell'attività dell'Unione

1.   La Nuova Zelanda partecipa ai programmi o alle attività dell'Unione, o a parti di essi di cui ai protocolli del presente accordo, conformemente alle modalità e alle condizioni stabilite nel presente accordo, nei suoi protocolli, negli atti di base e nelle altre regole relative all'attuazione dei programmi e delle attività dell'Unione.

2.   Le modalità e le condizioni di cui al paragrafo 1 comprendono:

a)

l'ammissibilità dei soggetti neozelandesi e qualsiasi altra condizione di ammissibilità relativa alla Nuova Zelanda, in particolare per quanto riguarda l'origine, il luogo di attività o la cittadinanza;

b)

le modalità e le condizioni applicabili alla presentazione, alla valutazione e alla selezione delle proposte e all'attuazione delle azioni da parte dei soggetti neozelandesi ammissibili.

3.   le modalità e le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), sono equivalenti a quelle applicabili ai soggetti ammissibili degli Stati membri dell'Unione, anche per quanto riguarda il rispetto delle misure restrittive (5) dell'Unione, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati previsti dalle modalità e dalle condizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Partecipazione della Nuova Zelanda alla governance dei programmi o delle attività dell'Unione

1.   I rappresentanti o gli esperti della Nuova Zelanda, o gli esperti designati dalla Nuova Zelanda, sono autorizzati a partecipare in veste di osservatori – a meno che non si affrontino punti riservati esclusivamente agli Stati membri dell'Unione o relativi a un programma o a un'attività dell'Unione, o parte di essi cui la Nuova Zelanda non partecipa – ai comitati, alle riunioni dei gruppi di esperti o ad altre riunioni analoghe cui partecipano rappresentanti o esperti degli Stati membri dell'Unione, o esperti designati dagli Stati membri dell'Unione, e che assistono la Commissione europea nell'attuazione e nella gestione dei programmi o delle attività dell’Unione, o di parti di essi, cui la Nuova Zelanda partecipa conformemente all'articolo 3 del presente regolamentoo che sono istituiti dalla Commissione europea con riguardo all'attuazione del diritto dell'Unione relativamente a tali programmi o attività, o parti di essi. I rappresentanti o gli esperti della Nuova Zelanda, o gli esperti designati dalla Nuova Zelanda, non sono presenti al momento della votazione. La Nuova Zelanda è informata dell'esito della votazione.

2.   Se gli esperti o i valutatori non sono nominati sulla base della cittadinanza, quest'ultima non costituisce un motivo per escludere i cittadini neozelandesi. La Nuova Zelanda tiene debitamente conto delle responsabilità che le incombono in virtù di Te Tiriti o Waitangi nell'incoraggiare i propri cittadini a candidarsi per il ruolo di esperti.

3.   Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1, la partecipazione dei rappresentanti neozelandesi alle riunioni di cui al paragrafo 1 o ad altre riunioni connesse all'attuazione dei programmi o delle attività è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione, riguardanti il diritto di parola e il ricevimento di informazioni e documentazione, a meno che non si affrontino punti riservati esclusivamente agli Stati membri dell'Unione o relativi a un programma o a un'attività dell’Unione, o parti di essi cui la Nuova Zelanda non partecipa. I protocolli possono definire ulteriori modalità di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

4.   I protocolli del presente accordo possono definire ulteriori modalità per la partecipazione di esperti, nonché per la partecipazione della Nuova Zelanda, ai consigli di amministrazione e alle strutture istituite ai fini dell'attuazione dei programmi o delle attività dell'Unione, quali definiti nel relativo protocollo.

Articolo 6

Condizioni finanziarie

1.   La partecipazione della Nuova Zelanda o di soggetti neozelandesi a programmi o attività dell'Unione o, in casi eccezionali, a parti di essi, è subordinata alla condizione che la Nuova Zelanda contribuisca al finanziamento corrispondente a titolo del bilancio generale dell'Unione («bilancio dell'Unione»).

2.   Per ciascun programma o attività o, in casi eccezionali, parte di essi, il contributo finanziario assume la forma di:

a)

un contributo operativo e

b)

una quota di partecipazione.

3.   Il contributo finanziario assume la forma di un pagamento annuale versato in una o più rate.

4.   Fatti salvi il paragrafo 9 del presente articolo e l'articolo 7, la quota di partecipazione ammonta al 4 % del contributo operativo annuale e non è soggetta ad adattamenti retroattivi. A partire dal 2028 il livello della quota di partecipazione potrà essere adattato dal comitato misto istituito a norma dell'articolo 14 del presente accordo.

5.   Il contributo operativo copre le spese operative e di supporto e va ad aggiungersi, sotto forma di stanziamenti di impegno e di pagamento, agli importi iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per programmi o attività o, in casi eccezionali, parti di essi, maggiorati, se del caso, delle entrate con destinazione specifica esterne non derivanti da contributi finanziari di altri donatori ai programmi e alle attività dell'Unione, quali definiti nel rispettivo protocollo del presente accordo.

6.   Il contributo operativo si basa su un criterio di ripartizione definito come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) della Nuova Zelanda a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione a prezzi di mercato. I PIL a prezzi di mercato da applicare sono determinati dagli appositi servizi della Commissione europea sulla base dei dati statistici più recenti disponibili per i calcoli di bilancio nell'anno precedente all'anno in cui il pagamento annuale è dovuto. Gli adattamenti di questo criterio di ripartizione possono essere riportati nei rispettivi protocolli.

7.   Il contributo operativo si basa sull'applicazione del criterio di ripartizione agli stanziamenti di impegno iniziali, maggiorati come descritto al paragrafo 5 iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per l'anno di applicazione al fine di finanziare i programmi o le attività dell'Unione o, in casi eccezionali, parti di essi, cui la Nuova Zelanda partecipa.

8.   In deroga ai paragrafi 6 e 7, il contributo operativo della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa per gli anni dal 2023 al 2027 è il seguente:

2023 – 2 110 000 EUR;

2024 – 2 900 000 EUR;

2025 – 4 200 000 EUR;

2026 – 4 200 000 EUR;

2027 – 5 040 000 EUR.

9.   La quota di partecipazione di cui al paragrafo 2, lettera b), per gli anni dal 2023 al 2027 ha il valore seguente:

2023: 1,5 %;

2024: 2 %;

2025: 2,5 %;

2026: 3 %;

2027: 4 %.

10.   Su richiesta, l'Unione fornisce alla Nuova Zelanda le informazioni relative al suo contributo finanziario così come riportate nelle informazioni relative al bilancio, alla contabilità, alle prestazioni e alla valutazione fornite alle autorità di bilancio e alle autorità competenti per il discarico dell'Unione per quanto riguarda i programmi o le attività dell’Unione, o, in casi eccezionali, parte di essi, cui la Nuova Zelanda partecipa. Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati dell'Unione e della Nuova Zelanda e non pregiudicano le informazioni che la Nuova Zelanda ha il diritto di ricevere a norma dell'articolo 10.

11.   Tutti i contributi finanziari della Nuova Zelanda o i pagamenti dell'Unione, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono effettuati in euro.

12.   Le disposizioni dettagliate per l'applicazione del presente articolo sono riportate nei rispettivi protocolli.

Articolo 7

Programmi e attività dell'Unione cui si applica un meccanismo di adattamento del contributo operativo

1.   Se il relativo protocollo lo prevede, il contributo operativo di un programma o di un'attività dell'Unione o, in casi eccezionali, di una parte di essi, per un anno N può essere adattato retroattivamente in uno o più anni successivi, sulla base degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno dell'esercizio in questione, della loro esecuzione mediante impegni giuridici e del loro disimpegno.

2.   Il primo adattamento è effettuato nell'anno N +1, quando il contributo operativo è adeguato alla differenza tra il contributo e un contributo adattato calcolato applicando il criterio di ripartizione dell'anno N, adeguato mediante l'applicazione di un coefficiente se il rispettivo protocollo lo prevede, alla somma:

a)

dell'importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno autorizzati nell'anno N nell'ambito del bilancio dell'Unione votato e sugli stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti e

b)

di eventuali stanziamenti di entrate con destinazione specifica esterne che non provengono da contributi finanziari a programmi e attività dell'Unione da parte di altri donatori quali definiti da ciascun protocollo del presente accordo e che erano disponibili alla fine dell'anno N.

3.   Ogni anno successivo, fino a quando tutti gli impegni di bilancio finanziati con stanziamenti di impegno provenienti dall'anno N non siano stati versati o disimpegnati, e al più tardi tre (3) anni dopo la fine del programma dell’Unione o, se precedente, dopo la fine del quadro finanziario pluriennale corrispondente all'anno N, l'Unione calcola un adattamento del contributo dell'anno N riducendo il contributo della Nuova Zelanda dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione dell'anno N, adattato se il rispettivo protocollo lo prevede, ai disimpegni effettuati ogni anno sugli impegni dell'anno N finanziati dal bilancio dell'Unione o dai disimpegni ricostituiti.

4.   In caso di annullamento di stanziamenti di entrate con destinazione specifica esterne che non provengono da contributi finanziari a programmi e attività dell'Unione da parte di altri donatori quali definiti dal rispettivo protocollo, il contributo della Nuova Zelanda al rispettivo programma o attività, o, in casi eccezionali, a parte di essi, dell'Unione è ridotto dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione dell'anno N, adattato se il rispettivo protocollo lo prevede, all'importo annullato.

Articolo 8

Programmi e attività dell'Unione ai quali si applica un meccanismo di correzione automatica

1.   Si applica un meccanismo di correzione automatica ai programmi e alle attività dell'Unione, o, in casi eccezionali, a parte di essi, per i quali ciò sia previsto dal rispettivo protocollo. L'applicazione di tale meccanismo di correzione automatica può essere limitata alle parti del programma o dell'attività dell'Unione, specificati nel rispettivo protocollo, attuate mediante sovvenzioni per le quali sono organizzati bandi di gara. Norme dettagliate per l'individuazione delle parti del programma dell’Unione o dell'attività alle quali si applica o non si applica il meccanismo di correzione automatica possono essere stabilite nel rispettivo protocollo.

2   L'importo della correzione automatica per un programma o un'attività dell’Unione, o, in casi eccezionali, parti di essi, è pari alla differenza tra gli importi iniziali degli impegni giuridici effettivamente assunti con la Nuova Zelanda o con soggetti neozelandesi finanziati mediante stanziamenti di impegno dell'anno in questione e il contributo operativo corrispondente versato dalla Nuova Zelanda adattato a norma dell'articolo 7 se il rispettivo protocollo lo prevede, escluse le spese di sostegno, per lo stesso periodo.

3.   Le modalità per determinare gli importi pertinenti degli impegni giuridici di cui al paragrafo 2 del presente articolo, anche nel caso di consorzi, e calcolare la correzione automatica, possono essere stabilite nel rispettivo protocollo.

Articolo 9

Verifiche e audit

1.   L'Unione ha il diritto di svolgere, conformemente agli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti, verifiche e audit tecnici, scientifici, finanziari o di altro tipo nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Nuova Zelanda o soggetto giuridico ivi stabilito che riceva un finanziamento dell'Unione, nonché di qualsiasi terzo residente o stabilito in Nuova Zelanda coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione. Tali verifiche e audit possono essere svolti dagli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altre persone autorizzate dalla Commissione europea. Nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Nuova Zelanda, gli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione e le altre persone incaricate dalla Commissione europea agiscono nel rispetto del diritto neozelandese.

2.   Nell'attuazione del paragrafo 1, gli agenti delle istituzioni e degli organi dell’Unione, in particolare gli agenti della Commissione europea e della Corte dei conti europea, nonché le altre persone autorizzate dalla Commissione europea, godono di un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti (sia in formato elettronico che cartaceo) e a tutte le informazioni necessarie per svolgere tali audit, ivi compreso il diritto di ottenere copie fisiche o elettroniche, nonché estratti, di qualsiasi documento o il contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuto dalla persona fisica o giuridica sottoposta ad audit o dal terzo sottoposto ad audit.

3.   La Nuova Zelanda non impedisce né pone particolari ostacoli al diritto di entrare nel suo territorio e all’accesso ai locali degli agenti e delle altre persone di cui al paragrafo 2 per l’esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo.

4.   Le verifiche e gli audit possono essere svolti anche dopo la sospensione dell’applicazione di un protocollo del presente accordo a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del presente accordo, dopo la cessazione dell'applicazione provvisoria o dopo la denuncia del presente accordo, alle condizioni stabilite negli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti in relazione a qualsiasi impegno giuridico inteso a eseguire il bilancio dell'Unione e da questa assunto prima che la data di sospensione dell'applicazione del presente accordo, della cessazione dell'applicazione provvisoria o della denuncia del presente accordo entrassero in vigore.

Articolo 10

Lotta contro irregolarità, frodi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sono autorizzati a svolgere indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche in loco, nel territorio della Nuova Zelanda. Tali indagini sono svolte conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dagli atti applicabili di una o più istituzioni dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti. Nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Nuova Zelanda, la Commissione europea e l'OLAF agiscono nel rispetto del diritto neozelandese.

2.   Le competenti autorità neozelandesi informano la Commissione europea o l'OLAF, entro un termine ragionevole, di qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità, a una frode o a un'altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione di cui siano venute a conoscenza.

3   Nell'attuazione del paragrafo 1, i controlli e le verifiche in loco possono essere svolti nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Nuova Zelanda o soggetto giuridico ivi stabilito che riceva un finanziamento dell'Unione nonché nei locali di qualsiasi terzo residente o stabilito in Nuova Zelanda e coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione.

4.   I controlli e le verifiche in loco sono preparati e svolti dalla Commissione europea o dall'OLAF in stretta collaborazione con la competente autorità neozelandese designata dal governo della Nuova Zelanda. L'autorità designata è informata con ragionevole anticipo dell'oggetto, della finalità e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche così da poterne coadiuvare lo svolgimento. A tal fine, i funzionari delle autorità neozelandesi competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche in loco.

5.   Su richiesta delle autorità neozelandesi, i controlli e le verifiche in loco possono essere effettuati congiuntamente con la Commissione europea o l'OLAF.

6.   Gli agenti della Commissione europea e dell'OLAF hanno accesso a tutte le informazioni e a tutta la documentazione, ivi compresi i dati informatici, sulle operazioni in questione, necessarie per il corretto svolgimento dei controlli e delle verifiche in loco. Possono, in particolare, copiare i documenti pertinenti.

7.   Qualora la persona, il soggetto o un altro terzo opponga resistenza a un controllo o verifica, le autorità neozelandesi, operando in conformità delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, prestano assistenza alla Commissione europea o all'OLAF per consentire loro di adempiere i propri obblighi nello svolgimento di un controllo o di una verifica in loco. Tale assistenza comprende l'adozione delle opportune misure cautelari ai sensi del diritto nazionale, in particolare misure volte a preservare gli elementi di prova.

8.   La Commissione europea o l'OLAF informano le autorità neozelandesi dei risultati di tali controlli e verifiche. In particolare, la Commissione europea o l'OLAF comunicano quanto prima all'autorità neozelandese competente qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche in loco.

9.   Fatta salva l'applicazione del diritto penale neozelandese, la Commissione europea può imporre, conformemente alla legislazione dell'Unione, misure e sanzioni amministrative a persone fisiche o giuridiche neozelandesi che partecipano all'attuazione di un programma o di un'attività dell’Unione.

10.   Ai fini della corretta attuazione del presente articolo, la Commissione europea o l'OLAF e le autorità neozelandesi competenti procedono a scambi periodici di informazioni e, su richiesta di una delle parti, si consultano reciprocamente.

11.   Al fine di agevolare l'efficace cooperazione e lo scambio di informazioni con l'OLAF, la Nuova Zelanda designa un punto di contatto.

12.   Lo scambio di informazioni tra la Commissione europea o l'OLAF e le autorità neozelandesi competenti avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza. I dati personali inclusi nello scambio di informazioni sono protetti conformemente alle norme applicabili.

13.   Le autorità neozelandesi cooperano con la Procura europea per consentirle di adempiere il suo dovere di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, e i loro complici, conformemente alla legislazione applicabile.

Articolo 11

Modifiche degli articoli 9 e 10

Il comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 14 del presente accordo può modificare gli articoli 9 e 10, in particolare per tener conto delle modifiche apportate agli atti di una o più istituzioni dell'Unione.

Articolo 12

Riscossione ed esecuzione

1.   La Commissione europea può adottare una decisione che impone un obbligo pecuniario a un soggetto neozelandese diverso dallo Stato in relazione a crediti derivanti da programmi, attività, azioni o progetti dell'Unione. Se, a seguito della notifica di tale decisione al soggetto neozelandese conformemente all'articolo 13, tale soggetto non paga entro il termine prescritto, la Commissione europea notifica la decisione all'autorità competente designata dal governo della Nuova Zelanda e quest'ultimo versa alla Commissione europea l'importo dell'obbligo pecuniario e ne richiede il rimborso al soggetto neozelandese al quale l'obbligo finanziario è imposto mediante i suoi accordi con tale soggetto.

2.   Al fine di garantire l'esecutività delle sentenze e delle ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) pronunciate in applicazione di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o accordo in relazione a programmi, attività, azioni o progetti dell'Unione, ove tali sentenze od ordinanze siano state notificate al soggetto neozelandese interessato conformemente alle norme sulla notifica della CGUE, e tale soggetto non versi gli importi stabiliti entro un termine di due mesi e dieci giorni, la Commissione europea, per suo conto o per conto dell'Agenzia esecutiva o degli organismi dell'Unione competenti istituiti a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), notifica la sentenza o l'ordine della CGUE all'autorità competente designata dal governo della Nuova Zelanda e quest'ultimo versa alla Commissione europea l'importo dell'obbligo pecuniario e ne richiede il rimborso al soggetto neozelandese al quale l'obbligo finanziario è imposto mediante i suoi accordi con tale soggetto.

3.   Il governo della Nuova Zelanda comunica alla Commissione europea l'autorità competente da esso designata.

4.   La CGUE è competente per l'esame della legittimità delle decisioni della Commissione europea di cui al paragrafo 1 e per la sospensione della loro esecuzione.

Articolo 13

Comunicazione, notifica e scambio di informazioni

Le istituzioni e gli organi dell'Unione impegnati nell'attuazione dei programmi o delle attività dell'Unione, o nel controllo di tali programmi o attività, hanno la facoltà di comunicare direttamente, anche attraverso sistemi di scambio elettronico, con qualsiasi persona fisica residente in Nuova Zelanda o persona giuridica ivi stabilita che riceva un finanziamento dell'Unione, nonché con qualsiasi terzo residente o stabilito in Nuova Zelanda e impegnato nell'esecuzione di fondi dell'Unione. La Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni, le sentenze e le ordinanze di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, direttamente alle persone residenti e ai soggetti giuridici stabiliti in Nuova Zelanda. Tali persone, soggetti e terzi possono trasmettere direttamente alle istituzioni e agli organi dell'Unione tutte le informazioni e tutta la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare a norma della legislazione dell'Unione applicabile al programma o all'attività dell'Unione o in base ai contratti o agli accordi di finanziamento conclusi per attuare tale programma o attività.

Articolo 14

Il comitato misto

1.   È istituito un comitato misto. Il comitato misto è incaricato, tra l'altro, di:

a)

esaminare, valutare e rivedere l'attuazione del presente accordo e dei suoi protocolli, in particolare:

i)

la partecipazione e le prestazioni dei soggetti giuridici neozelandesi ai programmi e alle attività dell'Unione;

ii)

ove pertinente, il livello di apertura (reciproca) alla partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in ciascuna parte ai programmi o alle attività, o, in casi eccezionali, a parti di essi, dell'altra parte;

iii)

l'attuazione del meccanismo del contributo finanziario e, se del caso, del meccanismo di correzione automatica applicabile ai programmi o alle attività dell'Unione contemplati dai protocolli del presente accordo;

iv)

lo scambio di informazioni e, se del caso, l'esame di eventuali questioni relative allo sfruttamento dei risultati, compresi i diritti di proprietà intellettuale;

b)

dibattere, su richiesta di una delle parti, le restrizioni applicate o previste dalle parti relativamente all'accesso ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni connesse alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza e, per la Nuova Zelanda, alla protezione dei diritti e degli interessi dei Māori in conformità di Te Tiriti o Waitangi;

c)

esaminare le modalità per migliorare e sviluppare la cooperazione;

d)

discutere congiuntamente gli orientamenti e le priorità futuri delle politiche relative ai programmi o alle attività dell’Unione contemplati dai protocolli del presente accordo;

e)

scambiarsi informazioni, tra l'altro, sulle normative, le decisioni o i programmi nazionali nuovi che sono pertinenti per l'attuazione del presente accordo e dei suoi protocolli;

f)

adottare i protocolli del presente accordo concernenti le modalità e le condizioni specifiche della partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi o alle attività, o, in casi eccezionali, a parti di essi, dell'Unione, o modificare tali protocolli, se necessario, mediante una decisione;

g)

modificare gli articoli 9 e 10 del presente accordo, in particolare per tener conto delle modifiche apportate agli atti di una o più istituzioni dell'Unione, mediante decisione.

2.   Le decisioni del comitato misto sono adottate per consenso. La decisione del comitato misto specifica la data dell'entrata in vigore o, se richiesto dall'ordinamento giuridico interno di una parte, prevede che le modifiche al presente accordo, i nuovi protocolli o le relative modifiche entrino in vigore dopo la notifica scritta del completamento delle eventuali prescrizioni e procedure giuridiche in sospeso delle parti.

3.   Il comitato misto, composto da rappresentanti dell'Unione e della Nuova Zelanda, adotta il proprio regolamento interno.

4.   Il comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro/organi consultivi ad hoc a livello di esperti che possono assisterlo nell'attuazione del presente accordo.

5.   Il comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno e, ogniqualvolta circostanze particolari lo richiedano, su richiesta di una delle parti. Le riunioni sono organizzate e ospitate a turno dall'Unione e dal governo della Nuova Zelanda.

6.   Il comitato misto lavora su base continuativa mediante lo scambio di informazioni pertinenti con qualsiasi mezzo di comunicazione, in particolare in relazione alla partecipazione/alle prestazioni dei soggetti giuridici neozelandesi. In particolare, il comitato misto può svolgere i suoi compiti per iscritto ogniqualvolta ciò si renda necessario.

Articolo 15

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

2.   L'Unione e la Nuova Zelanda possono applicare il presente accordo a titolo provvisorio conformemente alle rispettive legislazioni e procedure interne. L'applicazione provvisoria inizia a decorrere dalla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

3.   Qualora la Nuova Zelanda notifichi all'Unione che non espleterà le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, questo cessa di applicarsi a titolo provvisorio alla data di ricevimento della notifica da parte dell'Unione, che costituisce la data di cessazione ai fini del presente accordo.

Le decisioni del comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 14 del presente accordo cessano di applicarsi alla stessa data.

4.   L'applicazione di un protocollo pertinente del presente accordo può essere sospesa dall'Unione in caso di mancato pagamento parziale o totale del contributo finanziario dovuto dalla Nuova Zelanda a norma del programma o dell'attività dell'Unione interessata.

In caso di mancato pagamento che possa compromettere in modo significativo l'attuazione e la gestione del programma o dell'attività dell'Unione in questione, la Commissione europea invia una lettera formale di sollecito. Qualora non venga effettuato alcun pagamento entro 20 giorni lavorativi dalla lettera formale di sollecito, l’Unione notifica alla Nuova Zelanda la sospensione dell'applicazione del protocollo interessato mediante una lettera formale di notifica che prende effetto 15 giorni dopo il ricevimento di tale notifica da parte della Nuova Zelanda.

In caso di sospensione dell'applicazione di un protocollo, i soggetti neozelandesi non sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dell’Unione non ancora concluse alla data di decorrenza della sospensione. Una procedura di aggiudicazione dell’Unione si considera conclusa quando sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale procedura.

La sospensione non pregiudica gli impegni giuridici assunti, prima che la sospensione avesse effetto, con i soggetti neozelandesi nell'ambito del programma o dell'attività unionale di cui trattasi. Il protocollo interessato continua ad applicarsi a tali impegni giuridici.

L'Unione informa immediatamente la Nuova Zelanda non appena riceve l'intero importo del contributo finanziario dovuto. Una volta trasmessa questa informazione, la sospensione è revocata con effetto immediato.

A decorrere dalla data di revoca della sospensione, i soggetti neozelandesi sono nuovamente ammissibili nelle procedure di aggiudicazione dell’Unione avviate nel pertinente programma o attività dell'Unione dopo tale data e nelle procedure di aggiudicazione dell’Unione, avviate prima di tale data, per le quali i termini per la presentazione delle domande non sono scaduti.

5.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento mediante notifica scritta in cui comunica la sua intenzione di porre fine all'accordo all’altra parte. Il presente accordo può essere denunciato solo nella sua interezza. L'accordo cessa di essere in vigore tre mesi dopo la data in cui il destinatario riceve la notifica scritta. La data di decorrenza della denuncia costituisce la data di denuncia ai fini del presente accordo.

6.   Qualora il presente accordo cessi di applicarsi in via provvisoria a norma del paragrafo 3 o sia denunciato a norma del paragrafo 5, le parti convengono che:

a)

i progetti, le azioni e le attività, o parti di essi, per i quali sono stati assunti impegni giuridici nel corso dell'applicazione provvisoria e/o dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e prima che il presente accordo cessasse di applicarsi o fosse denunciato, continuano fino al loro completamento alle condizioni stabilite nel presente accordo;

b)

il contributo finanziario annuale a favore del programma dell’Unione o dell'attività in questione dell'anno N, durante il quale il presente accordo cessa di applicarsi a titolo provvisorio o è denunciato, è versato integralmente a norma dell'articolo 6 del presente accordo e di ogni altra regola pertinente di cui ai rispettivi protocolli. Qualora si applichi il meccanismo di adattamento, il contributo operativo al pertinente programma o attività dell’Unione dell'anno N è adattato conformemente all'articolo 7. Per i programmi o le attività per i quali si applicano sia il meccanismo di adattamento che il meccanismo di correzione automatica, il pertinente contributo operativo dell'anno N è adeguato in conformità dell'articolo 7 e corretto conformemente all'articolo 8. Per i programmi o le attività per i quali si applica solo il meccanismo di correzione, il pertinente contributo operativo dell'anno N è corretto in conformità dell'articolo 8 del presente accordo. La quota di partecipazione versata per l'anno N come parte del contributo finanziario per il programma o l'attività dell’Unione pertinente non viene adattata né corretta;

c)

qualora si applichi il meccanismo di adattamento a decorrere dall'anno in cui il presente accordo cessa di applicarsi a titolo provvisorio o è denunciato, i contributi operativi al programma o all'attività dell’Unione in questione versati per gli anni in cui si applicava il presente accordo sono adattati conformemente all'articolo 7. Per i programmi o le attività dell’Unione per i quali si applicano sia il meccanismo di adattamento che il meccanismo di correzione automatica, questi contributi operativi sono adeguati conformemente all'articolo 7 e corretti automaticamente conformemente all'articolo 8. Per i programmi o le attività dell’Unione per i quali si applica solo il meccanismo di correzione automatica, i pertinenti contributi operativi sono corretti automaticamente in conformità dell'articolo 8.

7.   Le parti risolvono di comune accordo le eventuali altre conseguenze della denuncia o della cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo.

8.   Il presente accordo può essere modificato solo per iscritto previo consenso delle parti. L'entrata in vigore delle modifiche segue la stessa procedura applicabile per l'entrata in vigore del presente accordo di cui al paragrafo 1.

9.   Le notifiche scritte fatte in accordo con i paragrafi 1,2,3 e 5 sono inviate al segretario generale del Consiglio dell’Unione europea e al direttore generale del ministero degli Affari esteri e del Commercio della Nuova Zelanda.

10.   I protocolli costituiscono parte integrante dell'accordo.

11.   Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

Съставено в Брюксел на девети юли две хиляди двадесет и трета година.

Hecho en Bruselas, el nueve de julio de dos mil veintitrés.

V Bruselu dne devátého července dva tisíce dvacet tři.

Udfærdiget i Bruxelles den niende juli to tusind og treogtyve.

Geschehen zu Brüssel am neunten Juli zweitausenddreiundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta juulikuu üheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Ιουλίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.

Done at Brussels on the ninth day of July in the year two thousand and twenty three.

Fait à Bruxelles, le neuf juillet deux mille vingt-trois.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá d'Iúil sa bhliain dhá mhíle fiche a trí.

Sastavljeno u Bruxellesu devetog srpnja godine dvije tisuće dvadeset treće.

Fatto a Bruxelles, addì nove luglio duemilaventitré.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada devītajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų liepos devintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év július havának kilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-disa’ jum ta’ Lulju fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.

Gedaan te Brussel, negen juli tweeduizend drieëntwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiątego lipca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.

Feito em Bruxelas, em nove de julho de dois mil e vinte e três.

Întocmit la Bruxelles la nouă iulie două mii douăzeci și trei.

V Bruseli deviateho júla dvetisícdvadsaťtri.

V Bruslju, devetega julija dva tisoč triindvajset.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.

Som skedde i Bryssel den nionde juli år tjugohundratjugotre.

Image 1L1822023IT410120230709IT0002.0001171193PROTOCOLLO SULL'ASSOCIAZIONE DELLA NUOVA ZELANDA A ORIZZONTE EUROPA – IL PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE (2021-2027)Articolo 1Ambito dell'associazioneLa Nuova Zelanda partecipa in qualità di paese associato e contribuisce al Pilastro II Sfide globali e competitività industriale europea di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione (programma Orizzonte Europa) di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1)., attuato mediante il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 del ConsiglioDecisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l'attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1)., nelle loro versioni più aggiornate.Articolo 2Condizioni aggiuntive per la partecipazione al programma Orizzonte Europa1.Prima di decidere se i soggetti neozelandesi sono ammissibili a partecipare a un'azione relativa alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'UE a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, la Commissione europea può chiedere informazioni o garanzie specifiche, quali:a)informazioni per determinare se ai soggetti dell'Unione sia stato o sarà concesso l'accesso reciproco a programmi o attività, o a parti di essi, esistenti e previsti della Nuova Zelanda equivalenti all'azione di Orizzonte Europa di cui trattasi;b)informazioni per determinare se la Nuova Zelanda dispone di un meccanismo nazionale di controllo degli investimenti e di garanzie che assicurino che le autorità neozelandesi informano e consultano la Commissione europea ogni volta che, grazie a tale meccanismo, siano venute a conoscenza di un progetto di investimento estero/acquisizione da parte di un soggetto neozelandese stabilito fuori della Nuova Zelanda o controllato da fuori della Nuova Zelanda che ha ricevuto finanziamenti nell'ambito di Orizzonte Europa per azioni relative alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, a condizione che la Commissione europea fornisca alla Nuova Zelanda l'elenco dei soggetti giuridici pertinenti stabiliti in Nuova Zelanda con i quali ha firmato convenzioni di sovvenzione;c)garanzie che nessuno dei risultati, delle tecnologie, dei servizi e dei prodotti sviluppati nell'ambito delle azioni in questione da soggetti neozelandesi è soggetto a restrizioni all'esportazione verso gli Stati membri dell'UE durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione. La Nuova Zelanda condividerà ogni anno un elenco aggiornato delle restrizioni nazionali all'esportazione, durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione.2.I soggetti neozelandesi possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (JRC) secondo modalità e condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti dell'Unione, a meno che non siano necessarie limitazioni per garantire la coerenza con l'ambito della partecipazione derivante dall'attuazione del paragrafo 1.3.La Nuova Zelanda è regolarmente informata delle attività del JRC relative alla partecipazione della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa, in particolare dei programmi di lavoro pluriennali del JRC. Un rappresentante della Nuova Zelanda può essere invitato in qualità di osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione del JRC in relazione a un punto connesso alla partecipazione della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa.4.Qualora l'Unione europea attui il programma Orizzonte Europa mediante l'applicazione degli articoli 185 e 187 del TFUE, la Nuova Zelanda e i soggetti neozelandesi possono partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità degli atti giuridici dell'Unione che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture giuridiche.5.In vista della partecipazione della Nuova Zelanda al Pilastro II del programma Orizzonte Europa, i rappresentanti della Nuova Zelanda hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764 senza diritto di voto e per i punti che riguardano la Nuova Zelanda. Tale partecipazione è conforme all'articolo 5 del presente accordo. Le spese di viaggio dei rappresentanti della Nuova Zelanda per la partecipazione alle riunioni del comitato sono rimborsate in classe economica. In tutti gli altri casi, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno è disciplinato dalle stesse norme applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione.6.Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell'ambito delle disposizioni, leggi e normative vigenti, per facilitare la libera circolazione, comprese le visite e lo svolgimento di attività di ricerca, delle persone che partecipano alle attività oggetto del presente protocollo, nonché per agevolare la circolazione transfrontaliera dei beni e dei servizi destinati a essere utilizzati in tali attività.articolo 3ReciprocitàI soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare a programmi o attività della Nuova Zelanda, o a parti di essi, equivalenti a quelli previsti dal Pilastro II del programma Orizzonte Europa, conformemente ai regimi nazionali neozelandesi che disciplinano il finanziamento della scienza. In assenza di finanziamenti erogati dalla Nuova Zelanda, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare con mezzi propri.L'elenco non esaustivo dei programmi o delle attività equivalenti, o, in casi eccezionali, di parti di essi, della Nuova Zelanda figura nell'allegato II del presente protocollo.Articolo 4Scienza apertaLe parti promuovono e incoraggiano reciprocamente le pratiche di scienza aperta nei loro programmi, progetti e attività in conformità delle norme del programma Orizzonte Europa, delle leggi e normative neozelandesi e della politica di ricerca aperta della Nuova Zelanda, tenendo debitamente conto degli obblighi della Nuova Zelanda a norma di Te Tiriti o Waitangi.Articolo 5Regole dettagliate relative al contributo finanziario, al meccanismo di adattamento e al meccanismo di correzione automatica1.Al contributo operativo della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa si applica un meccanismo di correzione automatica. Il meccanismo di adeguamento di cui all'articolo 7 del presente accordo non si applica in relazione al contributo operativo della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa.2.Il meccanismo di correzione automatica si basa sulle prestazioni della Nuova Zelanda e dei soggetti neozelandesi nelle parti del Pilastro II del programma Orizzonte Europa che sono attuate mediante sovvenzioni competitive.3.Nell'allegato I del presente protocollo sono riportate le regole dettagliate concernenti il meccanismo di correzione automatica.Articolo 6Disposizioni finali1.Il presente protocollo resta in vigore per il tempo necessario per tutti i progetti, le azioni, le attività, o parti di essi, finanziati nell'ambito del Pilastro II del programma Orizzonte Europa, per tutte le azioni necessarie per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione e per tutti gli obblighi finanziari derivanti dal completamento dell'attuazione del presente protocollo tra le parti.2.Gli allegati costituiscono parte integrante del presente protocollo.Allegato IRegole che disciplinano il contributo finanziario della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa (2021-2027)Allegato IIElenco dei programmi o delle attività, o parti di essi, equivalenti della Nuova ZelandaL1822023IT2510120230626IT0004.0001371459Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar (2023-2027)Articolo 1DefinizioniAi fini del presente protocollo si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'accordo, salvo le modifiche indicate di seguito e completate come segue:1)osservatore: qualsiasi persona autorizzata da un'autorità nazionale a osservare l'attività di pesca di un peschereccio a bordo di quest'ultimo e a raccogliere dati che quantifichino o qualifichino i risultati di tale attività;2)dispositivo di concentrazione del pesce (FAD): oggetto, struttura o dispositivo permanente, semipermanente o temporaneo, di qualsiasi materiale, artificiale o naturale, calato e/o monitorato, allo scopo di concentrare le specie di tonno bersaglio per la successiva cattura.Articolo 2OggettoScopo del presente protocollo è attuare l'accordo, stabilendo in particolare le condizioni di accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca del Madagascar e le forme di cooperazione di cui all'articolo 2 dell'accordo.Il presente protocollo è interpretato e applicato nel pieno rispetto e in linea con i principi e le disposizioni dell'accordo.Articolo 3Ambito di applicazioneIl presente protocollo si applica:alle attività delle navi dell'Unione nella zona di pesca del Madagascar per la pesca di tonnidi e specie affini,all'attuazione dei settori di cooperazione di cui all'articolo 2 dell'accordo.Articolo 4Specie ittiche e numero di navi autorizzate1.Le specie autorizzate sono i tonnidi e le specie affini elencate nell'appendice 1 dell’allegato del presente protocollo e soggette a un mandato di gestione della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC).2.È vietata la pesca delle specie seguenti:le specie protette da convenzioni internazionali, in particolare: Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus, Isurus oxyrinchus, Isurus paucus;le specie di cui la IOTC vieta, in tutto o in parte, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco o lo stivaggio, in particolare le specie delle famiglie Alopiidae, Sphyrnidae e Lamnidae.3.Le possibilità di pesca sono assegnate a 65 navi dell'Unione nel modo seguente:32 tonniere con reti a circuizione,13 pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda superiore a 100,20 pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda pari o inferiore a 100.4.Il paragrafo 3 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 11 e 12.Articolo 5DurataIl presente protocollo si applica per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria.Articolo 6Contropartita finanziaria1.Per l'intero periodo di quattro anni il valore totale stimato del presente protocollo ammonta a 12880000 EUR, equivalenti a 3220000 EUR all'anno. Tale importo totale è ripartito nel modo seguente:7200000 EUR corrispondenti alla contropartita finanziaria dell'Unione di cui all'articolo 13 dell'accordo;5680000 EUR corrispondenti al valore stimato dei contributi degli armatori.2.La contropartita finanziaria annuale dell'Unione comprende:a)un importo annuo di 700000 EUR, corrispondente a un quantitativo di riferimento per tutte le specie di 14000 tonnellate all'anno, per l'accesso alla zona di pesca del Madagascar;b)un importo annuo specifico di 1100000 EUR destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale della pesca del Madagascar. Tale importo è messo a disposizione del ministero della Pesca e gestito dall'agenzia malgascia responsabile della pesca e dell'acquacoltura, secondo le regole e le procedure stabilite conformemente alle norme nazionali in un manuale di procedure elaborato dal ministero della Pesca e trasmesso alle autorità dell'Unione prima dell'applicazione provvisoria del presente protocollo.3.Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 7, 8, 11, 14 e 15.4.La contropartita finanziaria è versata:a)per la parte relativa all'accesso alla zona di pesca del Madagascar, su un conto bancario della Tesoreria dello Stato aperto presso la Banca centrale del Madagascar;b)per la parte relativa al sostegno settoriale, su un conto bancario riservato al sostegno settoriale sotto la supervisione del ministero della Pesca.Le coordinate dei conti bancari sono comunicate alle autorità dell'Unione dall'Autorità del Madagascar prima dell'inizio dell'applicazione provvisoria del protocollo e sono confermate annualmente.Articolo 7Modalità di pagamento della contropartita finanziaria per l'accesso alla zona di pesca del Madagascar1.Se le catture annue delle navi dell'Unione, stabilite conformemente al capo IV, sezione 1, dell'allegato, superano il quantitativo di riferimento di 14000 tonnellate, la contropartita finanziaria annua aumenta di 50 EUR per ogni tonnellata supplementare.2.L'importo annuo versato dall'Unione per l'accesso alla zona di pesca del Madagascar non può tuttavia superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a). Qualora le catture dalle navi dell'Unione europea nella zona di pesca del Madagascar superino il doppio del quantitativo di riferimento, l'importo dovuto per le catture eccedenti tale massimale è versato l'anno successivo.3.Il pagamento della contropartita finanziaria relativa all'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca del Madagascar è effettuato entro 90 giorni dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo per il primo anno e non oltre la ricorrenza anniversaria dell'applicazione provvisoria del presente protocollo per gli anni successivi.4.L'impiego della contropartita finanziaria per l'accesso alla zona di pesca del Madagascar è di competenza esclusiva del Madagascar.Articolo 8Modalità di attuazione e di pagamento del sostegno settoriale1.Entro tre mesi dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo, la commissione mista di cui all’articolo 14 dell’accordo (commissione mista) adotta un programma pluriennale di sostegno settoriale, ripartito per anno, il cui obiettivo generale è promuovere la pesca sostenibile e responsabile in Madagascar.2.Tale programma è illustrato in un documento che comprende tra l'altro:a)gli orientamenti annuali e pluriennali in base ai quali sarà utilizzato l'importo specifico della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b);b)gli obiettivi e le azioni, definiti su base annuale e pluriennale, a favore di una pesca responsabile e sostenibile e dell'economia blu, tenendo conto delle priorità del Madagascar, in particolare:dell'attuazione della strategia nazionale di gestione della pesca del tonno;del sostegno alla pesca artigianale e tradizionale;della formazione dei marinai-pescatori;del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza (SCS) delle attività di pesca e, in particolare, della lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN);del potenziamento della ricerca nel settore della pesca, delle capacità di gestione degli ecosistemi marini e delle risorse ittiche; edella sicurezza sanitaria dei prodotti della pesca;c)i criteri e le procedure per la valutazione annuale dei risultati ottenuti, se del caso, mediante indicatori.3.Ogni anno l'Autorità del Madagascar presenta alla commissione mista una relazione annuale sullo stato di attuazione e sull'avanzamento delle attività del programma. La relazione annuale relativa all'ultimo anno comprende anche un bilancio dell'attuazione del programma per tutta la durata del presente protocollo.4.Qualsiasi proposta di modifica del programma è sottoposta al vaglio della commissione mista.5.La contropartita finanziaria per il sostegno settoriale è versata in rate annuali a seguito di un'analisi effettuata dalla commissione mista sulla base dei risultati dell'attuazione del programma.6.L'Unione può sospendere, in tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), qualora l'analisi della commissione mista riveli:a)che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione adottata in sede di commissione mista;b)che le misure previste dalla programmazione non sono state attuate.7.Dopo una sospensione ai sensi del paragrafo 6, il pagamento della contropartita finanziaria relativa al sostegno settoriale riprende unicamente dopo la consultazione e l'accordo delle parti e se i risultati dell'attuazione del sostegno settoriale sono conformi alla programmazione stabilita in sede di commissione mista. Tuttavia, il pagamento della contropartita finanziaria relativa al sostegno settoriale non può essere effettuato oltre il termine di sei mesi dalla scadenza del presente protocollo.8.Il monitoraggio del programma ad opera delle parti prosegue fino alla sua piena attuazione.9.Le verifiche e i controlli relativi all'utilizzo dei fondi della contropartita di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), possono essere effettuati dagli organismi di audit e di controllo di ciascuna parte, compresa la Corte dei conti europea. Essi comprendono il diritto di accesso alle informazioni, ai documenti, ai siti e alle strutture dei beneficiari.10.L'Autorità del Madagascar attua misure di promozione e comunicazione che garantiscono visibilità ai risultati finanziati dal sostegno settoriale e al contributo dell'Unione.Articolo 9Cooperazione scientifica per una pesca responsabile1.Le parti si impegnano a promuovere, nell'ambito della cooperazione scientifica, una pesca responsabile nella zona di pesca del Madagascar.2.Le parti si scambiano tutte le informazioni scientifiche pertinenti che consentono di valutare lo stato delle risorse biologiche marine nella zona di pesca del Madagascar.3.Alla riunione scientifica congiunta di cui all'articolo 9, paragrafo 3, dell'accordo partecipano gli scienziati competenti proposti da ciascuna parte. Le parti mettono a disposizione i dati necessari per il lavoro degli scienziati. Il mandato, la composizione e il funzionamento della riunione scientifica congiunta sono stabiliti dalla commissione mista.4.La riunione scientifica congiunta elabora una relazione, corredata se del caso di un parere, da sottoporre all'esame della commissione mista, che adotta eventuali misure come previsto all'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo.Articolo 10Cooperazione economica e sociale1.Al fine di attuare i principi di cui all'articolo 10 dell'accordo in materia di cooperazione economica e sociale, le parti si consultano regolarmente in sede di commissione mista e coinvolgono gli operatori e gli altri portatori di interessi nell'individuare le possibilità di cooperazione, anche nell'ottica di sviluppare gli scambi commerciali e gli investimenti nel settore della pesca.2.La consultazione tiene conto dei programmi di sviluppo e di cooperazione dell'Unione o di altri partner tecnici e finanziari.Articolo 11Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca e delle modalità di attuazione del presente protocollo1.La commissione mista può procedere alla revisione delle possibilità di pesca di cui all'articolo 4 sulla base dei pareri scientifici pertinenti, tenendo conto in particolare delle risoluzioni e delle raccomandazioni adottate dalla IOTC, in modo da garantire una gestione sostenibile delle specie ittiche oggetto del presente protocollo e, se del caso, previo parere della riunione scientifica congiunta di cui all'articolo 9.2.In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), può essere rivista in proporzione, e il presente protocollo e il relativo allegato sono modificati di conseguenza.3.La commissione mista può adeguare le disposizioni del presente protocollo relative alle condizioni di esercizio della pesca e alle modalità di applicazione del sostegno settoriale.4.Le decisioni adottate dalla commissione mista acquisiscono la stessa valenza giuridica del presente protocollo, fatto salvo l'espletamento delle rispettive procedure delle parti.Articolo 12Campagne di pesca esplorativa e nuove possibilità di pesca1.Le parti promuovono la pesca esplorativa nella zona di pesca del Madagascar al fine di valutare la sostenibilità scientifica ed economica di un nuovo tipo di pesca riguardante, in particolare, le specie considerate sottosfruttate o per le quali non sia noto lo stato dello stock.2.Conformemente alla legislazione del paese, l'Autorità del Madagascar può approvare l'attuazione di una campagna esplorativa sulla base di specifiche adottate dalla commissione mista. Queste ultime definiscono le specie interessate e le condizioni opportune per tale campagna, tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili e, se del caso, del parere scientifico ottenuto a norma dell'articolo 9.3.Le autorizzazioni delle navi per la campagna di pesca esplorativa sono concesse per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente ridotto in base alle raccomandazioni del parere scientifico. Le navi che praticano la pesca esplorativa rispettano le specifiche approvate dall'Autorità del Madagascar. Per tutta la durata della campagna sono presenti a bordo un osservatore designato dall'Autorità del Madagascar e, se del caso, un osservatore scientifico dello Stato di bandiera. I dati di osservazione raccolti sono trasmessi a fini di analisi e parere scientifico conformemente all'articolo 9.4.La riunione scientifica presenta il proprio parere sui risultati delle campagne esplorative alla commissione mista, che decide se del caso in merito all'introduzione di possibilità di pesca per nuove specie fino alla scadenza del presente protocollo.Articolo 13Condizioni di autorizzazione e di esercizio delle attività di pesca1.Possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar solo le navi dell'Unione in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata dall'Autorità del Madagascar in virtù dell'accordo e del presente protocollo.2.L'Autorità del Madagascar rilascia autorizzazioni di pesca alle navi dell'Unione unicamente in virtù dell'accordo e del presente protocollo; al di fuori di tale ambito, è infatti vietato rilasciare autorizzazioni alle navi dell'Unione, in particolare sotto forma di autorizzazioni dirette.3.Salvo disposizione contraria del presente protocollo, le attività delle navi dell'Unione autorizzate a pescare nella zona di pesca del Madagascar sono soggette alle leggi e ai regolamenti del Madagascar.Articolo 14Sospensione dell’applicazione1.L'attuazione del presente protocollo, compresi le attività di pesca delle navi e il pagamento della contropartita finanziaria, può essere sospesa unilateralmente da una delle parti nei casi previsti all'articolo 20 dell'accordo.2.La sospensione dell’applicazione per inosservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo può aver luogo unicamente in caso di attivazione dei meccanismi di consultazione di cui all'articolo 96 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altroGU L 317 del 15.12.2000, pag. 3., come modificato da ultimo (accordo di Cotonou) a seguito di una violazione degli elementi essenziali in materia di diritti umani di cui all'articolo 9 di detto accordo o all'articolo corrispondente dell'accordo che gli subentrerà.3.La parte interessata è tenuta a notificare per iscritto la propria intenzione di sospendere l'applicazione del presente protocollo almeno un mese prima della prevista decorrenza della sospensione dell’applicazione. L'invio della notifica comporta l'avvio di consultazioni tra le parti al fine di pervenire a una soluzione amichevole della controversia in sede di commissione mista.4.In caso di sospensione dell’applicazione, le attività delle navi dell'Unione nella zona di pesca del Madagascar sono interrotte per il periodo di sospensione dell’applicazione. Le navi dell'Unione lasciano la zona di pesca del Madagascar entro 24 ore dall'entrata in vigore della sospensione dell’applicazione.5.Le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Una volta raggiunta un'intesa, l'applicazione del presente protocollo riprende e l'importo dell'eventuale compensazione finanziaria è stabilito in sede di commissione mista.Articolo 15Denuncia1.In caso di denuncia del presente protocollo nei casi e alle condizioni previsti all'articolo 21 dell'accordo, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il presente protocollo almeno sei mesi prima della data in cui tale denuncia avrebbe effetto.2.L'invio della notifica comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.Articolo 16Protezione dei dati1.Le parti provvedono affinché i dati scambiati nell'ambito dell'accordo siano utilizzati dall'autorità competente esclusivamente per l'attuazione dell'accordo e in particolare a fini di gestione e per l‘SCS della pesca.2.Le parti si impegnano a garantire che tutti i dati sensibili sul piano commerciale e personali relativi alle navi dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano trattati in maniera riservata, analogamente a tutte le informazioni sensibili sul piano commerciale relative ai sistemi di comunicazione utilizzati dall'Unione. Le parti provvedono affinché siano resi pubblici unicamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar.3.I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato.4.I dati personali scambiati nell'ambito dell'accordo sono trattati conformemente all'appendice 2 dell'allegato del presente protocollo. La commissione mista può stabilire ulteriori garanzie e mezzi di ricorso in relazione ai dati personali e ai diritti degli interessati.5.I paragrafi da 1 a 4 non esimono le parti dal rispettare gli obblighi delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) o delle organizzazioni regionali per la pesca relativi alla trasmissione e alla pubblicazione dei dati riguardanti le navi.Articolo 17Scambi elettronici di dati1.Le parti si impegnano a predisporre nel più breve tempo possibile i sistemi informatici necessari allo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione dell'accordo.2.La versione elettronica di un documento è considerata a tutti gli effetti equivalente alla versione cartacea, fatte salve le garanzie di autenticità di detto documento.3.Le modalità di implementazione e di uso di tali sistemi per lo scambio elettronico dei dati relativi alle catture, alle dichiarazioni delle catture in entrata e in uscita (tramite il sistema elettronico di registrazione e trasmissione dei dati a bordo – ERS – Electronic recording and Reporting System), alle posizioni delle navi (tramite il VMS – Vessel Monitoring System) e al rilascio delle autorizzazioni di pesca sono definite nell'allegato e nelle relative appendici.4.Le parti si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. In tal caso le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo sono sostituiti dalla loro versione cartacea o trasmessi con altri mezzi di comunicazione definiti nell'allegato del presente protocollo.Articolo 18Entrata in vigore1.Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.2.La notifica di cui al apragrafo 1 è inviata, per quanto riguarda l’Unione, al Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea.Articolo 19Applicazione provvisoriaIl presente protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o luglio 2023, fatta salva la sua firma ad opera delle parti, o dalla data della firma, se successiva al 1o luglio 2023.Articolo 20Testi autenticiIl protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.Съставено в Брюксел на тридесети юни две хиляди двадесет и трета година.Hecho en Bruselas, el treinta de junio de dos mil veintitrés.V Bruselu dne třicátého června dva tisíce dvacet tři.Udfærdiget i Bruxelles den tredivte juni to tusind og treogtyve.Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Juni zweitausenddreiundzwanzig.Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta juunikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.Done at Brussels on the thirtieth day of June in the year two thousand and twenty three.Fait à Bruxelles, le trente juin deux mille vingt-trois.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríochadú lá de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche a trí.Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset treće.Fatto a Bruxelles, addì trenta giugno duemilaventitré.Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada trīsdesmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų birželio trisdešimtą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év június havának harmincadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.Gedaan te Brussel, dertig juni tweeduizend drieëntwintig.Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.Feito em Bruxelas, em trinta de junho de dois mil e vinte e três.Întocmit la Bruxelles la treizeci iunie două mii douăzeci și trei.V Bruseli tridsiateho júna dvetisícdvadsaťtri.V Bruslju, tridesetega junija dva tisoč triindvajset.Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.Som skedde i Bryssel den trettionde juni år tjugohundratjugotre.


(1)  GU L 321 del 29.11.2016, pag. 3.

(2)  GU L 171 del 1.7.2009, pag. 28.

(3)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(5)  Le misure restrittive dell'Unione sono adottate a norma del trattato sull'Unione europea o del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


PROTOCOLLO SULL'ASSOCIAZIONE DELLA NUOVA ZELANDA A ORIZZONTE EUROPA – IL PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE (2021-2027)

Articolo 1

Ambito dell'associazione

La Nuova Zelanda partecipa in qualità di paese associato e contribuisce al Pilastro II «Sfide globali e competitività industriale europea» di «Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione» («programma Orizzonte Europa») di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), attuato mediante il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio (2), nelle loro versioni più aggiornate.

Articolo 2

Condizioni aggiuntive per la partecipazione al programma «Orizzonte Europa»

1.   Prima di decidere se i soggetti neozelandesi sono ammissibili a partecipare a un'azione relativa alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'UE a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, la Commissione europea può chiedere informazioni o garanzie specifiche, quali:

a)

informazioni per determinare se ai soggetti dell'Unione sia stato o sarà concesso l'accesso reciproco a programmi o attività, o a parti di essi, esistenti e previsti della Nuova Zelanda equivalenti all'azione di Orizzonte Europa di cui trattasi;

b)

informazioni per determinare se la Nuova Zelanda dispone di un meccanismo nazionale di controllo degli investimenti e di garanzie che assicurino che le autorità neozelandesi informano e consultano la Commissione europea ogni volta che, grazie a tale meccanismo, siano venute a conoscenza di un progetto di investimento estero/acquisizione da parte di un soggetto neozelandese stabilito fuori della Nuova Zelanda o controllato da fuori della Nuova Zelanda che ha ricevuto finanziamenti nell'ambito di Orizzonte Europa per azioni relative alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, a condizione che la Commissione europea fornisca alla Nuova Zelanda l'elenco dei soggetti giuridici pertinenti stabiliti in Nuova Zelanda con i quali ha firmato convenzioni di sovvenzione;

c)

garanzie che nessuno dei risultati, delle tecnologie, dei servizi e dei prodotti sviluppati nell'ambito delle azioni in questione da soggetti neozelandesi è soggetto a restrizioni all'esportazione verso gli Stati membri dell'UE durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione. La Nuova Zelanda condividerà ogni anno un elenco aggiornato delle restrizioni nazionali all'esportazione, durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione.

2.   I soggetti neozelandesi possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (JRC) secondo modalità e condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti dell'Unione, a meno che non siano necessarie limitazioni per garantire la coerenza con l'ambito della partecipazione derivante dall'attuazione del paragrafo 1.

3.   La Nuova Zelanda è regolarmente informata delle attività del JRC relative alla partecipazione della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa, in particolare dei programmi di lavoro pluriennali del JRC. Un rappresentante della Nuova Zelanda può essere invitato in qualità di osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione del JRC in relazione a un punto connesso alla partecipazione della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa.

4.   Qualora l'Unione europea attui il programma Orizzonte Europa mediante l'applicazione degli articoli 185 e 187 del TFUE, la Nuova Zelanda e i soggetti neozelandesi possono partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità degli atti giuridici dell'Unione che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture giuridiche.

5.   In vista della partecipazione della Nuova Zelanda al Pilastro II del programma Orizzonte Europa, i rappresentanti della Nuova Zelanda hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764 senza diritto di voto e per i punti che riguardano la Nuova Zelanda. Tale partecipazione è conforme all'articolo 5 del presente accordo. Le spese di viaggio dei rappresentanti della Nuova Zelanda per la partecipazione alle riunioni del comitato sono rimborsate in classe economica. In tutti gli altri casi, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno è disciplinato dalle stesse norme applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione.

6.   Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell'ambito delle disposizioni, leggi e normative vigenti, per facilitare la libera circolazione, comprese le visite e lo svolgimento di attività di ricerca, delle persone che partecipano alle attività oggetto del presente protocollo, nonché per agevolare la circolazione transfrontaliera dei beni e dei servizi destinati a essere utilizzati in tali attività.

articolo 3

Reciprocità

I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare a programmi o attività della Nuova Zelanda, o a parti di essi, equivalenti a quelli previsti dal Pilastro II del programma Orizzonte Europa, conformemente ai regimi nazionali neozelandesi che disciplinano il finanziamento della scienza. In assenza di finanziamenti erogati dalla Nuova Zelanda, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare con mezzi propri.

L'elenco non esaustivo dei programmi o delle attività equivalenti, o, in casi eccezionali, di parti di essi, della Nuova Zelanda figura nell'allegato II del presente protocollo.

Articolo 4

Scienza aperta

Le parti promuovono e incoraggiano reciprocamente le pratiche di scienza aperta nei loro programmi, progetti e attività in conformità delle norme del programma Orizzonte Europa, delle leggi e normative neozelandesi e della politica di ricerca aperta della Nuova Zelanda, tenendo debitamente conto degli obblighi della Nuova Zelanda a norma di Te Tiriti o Waitangi.

Articolo 5

Regole dettagliate relative al contributo finanziario, al meccanismo di adattamento e al meccanismo di correzione automatica

1.   Al contributo operativo della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa si applica un meccanismo di correzione automatica. Il meccanismo di adeguamento di cui all'articolo 7 del presente accordo non si applica in relazione al contributo operativo della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa.

2.   Il meccanismo di correzione automatica si basa sulle prestazioni della Nuova Zelanda e dei soggetti neozelandesi nelle parti del Pilastro II del programma Orizzonte Europa che sono attuate mediante sovvenzioni competitive.

3.   Nell'allegato I del presente protocollo sono riportate le regole dettagliate concernenti il meccanismo di correzione automatica.

Articolo 6

Disposizioni finali

1.   Il presente protocollo resta in vigore per il tempo necessario per tutti i progetti, le azioni, le attività, o parti di essi, finanziati nell'ambito del Pilastro II del programma Orizzonte Europa, per tutte le azioni necessarie per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione e per tutti gli obblighi finanziari derivanti dal completamento dell'attuazione del presente protocollo tra le parti.

2.   Gli allegati costituiscono parte integrante del presente protocollo.

Allegato I

:

Regole che disciplinano il contributo finanziario della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa (2021-2027)

Allegato II

:

Elenco dei programmi o delle attività, o parti di essi, equivalenti della Nuova Zelanda


(1)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(2)  Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l'attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1).


ALLEGATO I

REGOLE CHE DISCIPLINANO IL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA NUOVA ZELANDA AL PROGRAMMA ORIZZONTE EUROPA (2021-2027)

I.   Calcolo del contributo finanziario della Nuova Zelanda

1.

Il contributo finanziario della Nuova Zelanda al Pilastro II del programma Orizzonte Europa è stabilito su base annua conformemente all'articolo 6 del presente accordo.

2.

La quota di partecipazione della Nuova Zelanda è fissata e introdotta gradualmente a norma dell'articolo 6, paragrafi 4 e 9, del presente accordo.

3.

Il contributo operativo che la Nuova Zelanda deve versare per gli esercizi finanziari dell'UE 2023-2027 è calcolato conformemente all'articolo 6, paragrafo 8, del presente accordo.

II.   Correzione automatica del contributo operativo della Nuova Zelanda

1.

Il calcolo della correzione automatica di cui all'articolo 8 del presente accordo e all'articolo 5 del presente protocollo è effettuato con le modalità seguenti:

a)

per «sovvenzioni competitive» si intendono le sovvenzioni concesse in esito a inviti a presentare proposte pubblicati nell'ambito del Pilastro II del programma Orizzonte Europa in cui è possibile identificare i beneficiari finali al momento del calcolo della correzione automatica. Il sostegno finanziario a terzi ai sensi dell'articolo 204 del regolamento finanziario è escluso;

b)

in caso di sottoscrizione di un impegno giuridico con un consorzio, gli importi usati per stabilire gli importi iniziali dell'impegno giuridico corrispondono al cumulo degli importi iniziali assegnati a beneficiari che sono soggetti neozelandesi, conformemente alla ripartizione indicativa del bilancio della convenzione di sovvenzione;

c)

tutti gli importi degli impegni giuridici corrispondenti alle sovvenzioni competitive sono stabiliti utilizzando il sistema elettronico della Commissione europea eCorda e sono estratti il secondo mercoledì di febbraio dell'anno N +2;

d)

per «costi estranei all'intervento» s'intendono i costi del programma Orizzonte Europa diversi dalle sovvenzioni competitive, comprese le spese di sostegno, l'amministrazione specifica del programma e altre azioni (1);

e)

sono considerati costi estranei all'intervento gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali in quanto soggetti giuridici che sono il beneficiario finale (2).

2.

Il meccanismo si applica come segue:

a)

le correzioni automatiche per l'anno N relative all'esecuzione degli stanziamenti di impegno per l'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, del presente accordo, sono applicate sulla scorta dei dati riferiti all'anno N e all'anno N +1 nel sistema eCorda, di cui al presente allegato, sezione II, paragrafo 1, lettera c), nell'anno N +2; l'importo considerato è l'importo delle sovvenzioni competitive erogate nell'ambito del Pilastro II del programma Orizzonte Europa per le quali sono disponibili dati al momento del calcolo della correzione;

b)

a partire dall'anno N +2 e fino al 2029, l'importo della correzione automatica è calcolato per l'anno N a partire dalla differenza tra:

i)

l'importo totale delle sovvenzioni competitive attribuite alla Nuova Zelanda o ai soggetti giuridici neozelandesi nell'ambito del Pilastro II del programma Orizzonte Europa a titolo di impegni assunti sugli stanziamenti di bilancio dell'anno N e

ii)

l'importo del contributo operativo della Nuova Zelanda per l'anno N moltiplicato per il rapporto tra:

A

l'importo delle sovvenzioni competitive effettuate su stanziamenti di impegno dell'anno N nell'ambito del Pilastro II del programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, del presente accordo e

B

il totale di tutti gli stanziamenti d'impegno di bilancio autorizzati dell'anno N nell'ambito del Pilastro II del programma Orizzonte Europa, compresi i costi estranei all'intervento.

III   Pagamento del contributo finanziario della Nuova Zelanda e pagamento della correzione automatica applicabile al contributo operativo della Nuova Zelanda

1.

La Commissione europea comunica alla Nuova Zelanda, il più rapidamente possibile e al più tardi al momento della prima richiesta di fondi per l'esercizio finanziario dell'UE, le seguenti informazioni:

a)

l'importo del contributo operativo di cui all'articolo 6, paragrafo 8, del presente accordo;

b)

l'importo della quota di partecipazione di cui all'articolo 6, paragrafo 9, del presente accordo;

c)

a decorrere dall'anno N+2 per la parte del programma Orizzonte Europa in cui tali informazioni sono necessarie per calcolare la correzione automatica, il livello degli impegni assunti a favore di soggetti giuridici neozelandesi nell'ambito del Pilastro II del programma Orizzonte Europa, ripartito in base all'anno corrispondente degli stanziamenti di bilancio e al relativo livello totale degli impegni.

2

Non prima del mese di giugno di ogni esercizio finanziario dell'UE, la Commissione trasmette alla Nuova Zelanda una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente protocollo.

Le richieste di fondi hanno per oggetto il pagamento del contributo della Nuova Zelanda entro i 30 giorni successivi all'invio della richiesta di fondi.

Per il primo anno di attuazione del presente protocollo, la Commissione europea presenta un'unica richiesta di fondi entro 60 giorni dalla firma del presente accordo.

3.

Ogni anno, a partire dal 2025, le richieste di fondi riflettono anche l'importo della correzione automatica applicabile al contributo operativo versato per l'anno N-2.

Per ciascuno degli esercizi finanziari dell'UE 2028 e 2029, sarà dovuto alla o dalla Nuova Zelanda l'importo risultante dopo la correzione automatica applicata ai contributi operativi versati dalla Nuova Zelanda nel 2025, 2026 e 2027.

4.

La Nuova Zelanda versa il contributo finanziario a norma del presente accordo conformemente alla sezione III del presente allegato. In caso di mancato pagamento da parte della Nuova Zelanda entro la data prevista, la Commissione europea invia una lettera formale di sollecito.

Eventuali ritardi nel pagamento del contributo finanziario comporteranno per la Nuova Zelanda il pagamento di interessi di mora sull'importo arretrato a partire dalla data di scadenza del pagamento.

Il tasso di interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.


(1)  Le altre azioni comprendono in particolare appalti, premi, strumenti finanziari, azioni dirette del JRC, abbonamenti (l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), l'Agenzia europea per il coordinamento della ricerca (Eureka), il partenariato internazionale per la cooperazione in materia di efficienza energetica (IPEEC), Agenzia internazionale per l'energia (AIE), ecc.), esperti (valutatori, monitoraggio dei progetti) ecc.

(2)  Gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali sono considerati costi estranei all'intervento soltanto se queste sono i beneficiari finali. Ciò non si applica quando un'organizzazione internazionale è la coordinatrice di un progetto (e distribuisce fondi ad altri coordinatori).


ALLEGATO II

Elenco dei programmi o delle attività, o parti di essi, equivalenti della Nuova Zelanda

Il seguente elenco non esaustivo corrisponde ai programmi o alle attività, o a parti di essi, della Nuova Zelanda considerati equivalenti al Pilastro II del programma Orizzonte Europa:

Catalyst Strategic Fund;

Endeavour Fund;

Health Research Fund;

National Science Challenges.


19.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 182/23


DECISIONE (UE) 2023/1476 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2023

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar e del relativo protocollo di attuazione (2023-2027)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra Repubblica del Madagascar («Madagascar») e la Comunità europea («accordo del 2007») (1), approvato mediante il regolamento (CE) n. 31/2008 del Consiglio (2), è applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2007. Il relativo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo del 2007, entrato in applicazione il medesimo giorno, è stato più volte sostituito.

(2)

L’ultimo protocollo dell’accordo del 2007 è giunto a scadenza il 31 dicembre 2018.

(3)

Il 4 giugno 2018 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione ad avviare negoziati con il Madagascar al fine di concludere un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile («accordo») e di un nuovo protocollo di attuazione di tale accordo («protocollo»).

(4)

Tra il luglio 2018 e l’ottobre 2022 si sono svolte otto tornate di negoziati con il Madagascar per l’accordo e il relativo protocollo. Una volta conclusi tali negoziati, l’accordo nonché il protocollo sono stati siglati il 28 ottobre 2022.

(5)

Scopo dell’accordo e del protocollo è permettere alle navi dell’Unione di esercitare le loro attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar e consentire all’Unione e al Madagascar di collaborare strettamente per continuare a favorire lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca del Madagascar e nell’Oceano Indiano. Tale cooperazione contribuisce anche alla creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.

(6)

È opportuno firmare l’accordo e il protocollo.

(7)

L’accordo e il protocollo dovrebbero entrare in vigore quanto prima, tenuto conto dell’importanza economica delle attività di pesca delle navi dell’Unione nella zona di pesca del Madagascar e della necessità di limitare il più possibile l’interruzione di tali attività.

(8)

È opportuno applicare l’accordo e il protocollo in via provvisoria a decorrere dal 1o luglio 2023 o a decorrere dalla data di tale firma, se successiva, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

(9)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ha espresso il suo parere il 1o giugno 2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar e del protocollo di attuazione dell’accordo (2023-2027), fatta salva la conclusione di tali atti (4).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo e il protocollo a nome dell’Unione.

Articolo 3

Conformemente all’articolo 19 dell’accordo, quest’ultimo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o luglio 2023, fatta salva la sua firma, o a decorrere dalla data di tale firma, se successiva al 1o luglio 2023, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

Conformemente all’articolo 19 del protocollo, quest’ultimo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o luglio 2023, fatta salva la sua firma, o a decorrere dalla data di tale firma, se successiva al 1o luglio 2023, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2023

Per il Consiglio

Il presidente

P. KULLGREN


(1)  GU L 331 del 17.12.2007, pag. 7.

(2)  Regolamento (CE) n. 31/2008 del Consiglio, del 15 novembre 2007, relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar (GU L 15 del 18.1.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(4)  I testi dell’accordo e del protocollo sono pubblicati alla pag. 84 della presente Gazzetta ufficiale.


19.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 182/25


ACCORDO DI PARTENARIATO PER UNA PESCA SOSTENIBILE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR

L'UNIONE EUROPEA,

in seguito denominata «Unione», e

LA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR,

in seguito denominata «Madagascar»,

in seguito denominate entrambe congiuntamente le «parti» e singolarmente «parte»,

CONSIDERANDO le strette relazioni di cooperazione tra l'Unione e il Madagascar, segnatamente nel quadro delle relazioni tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («paesi ACP») e l'Unione, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

IMPEGNATE a garantire una rigorosa osservanza del diritto internazionale, dei diritti umani fondamentali e della sovranità del Madagascar e degli Stati membri dell'Unione,

VISTI la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) di Montego Bay del 10 dicembre 1982 e i diritti sovrani del Madagascar sulle risorse naturali nella sua zona di pesca che ne derivano,

VISTO l'accordo del 1995 ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori,

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza dell'Organizzazione della Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nel 1995, dall'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata entrato in vigore nel 2016 e dal piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata adottato il 2 marzo 2001,

DETERMINATE ad adottare le misure necessarie per la loro attuazione,

DETERMINATE a tener conto delle risoluzioni e delle raccomandazioni della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e di altre organizzazioni regionali pertinenti di gestione della pesca (ORGP),

DESIDEROSE, a tal fine, di tenere conto dei pareri scientifici disponibili e pertinenti e dei piani di gestione pertinenti adottati dalle ORGP competenti per garantire la sostenibilità ambientale delle attività di pesca e promuovere la governance degli oceani su scala internazionale,

DECISE a instaurare un dialogo, in particolare per quanto riguarda la governance della pesca, la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»), il controllo, il monitoraggio e la sorveglianza delle attività di pesca, l'integrità dell'ambiente marino e la gestione sostenibile delle risorse marine,

DESIDEROSE di rispettare il principio di non discriminazione per tutte le flotte pescherecce simili presenti nella zona di pesca del Madagascar,

CONVINTE che il partenariato debba basarsi sulla complementarità delle iniziative e delle azioni condotte sia congiuntamente che da ciascuna delle parti, garantendo la coerenza delle politiche e la sinergia degli sforzi, nell'interesse reciproco ed equo dell'Unione e del Madagascar, anche per la popolazione e l'industria della pesca locale,

DECISE, a tal fine, a contribuire, nell'ambito della politica settoriale della pesca del Madagascar, all'instaurazione di un partenariato volto in particolare a identificare le modalità più consone a garantire l'efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori e della società civile a tale processo,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca del Madagascar le attività di pesca delle quali dovrebbero essere rivolte esclusivamente all'eccedenza del volume ammissibile delle catture, tenendo conto della capacità di pesca delle flotte operanti nella zona e riservando nel contempo particolare attenzione alla natura altamente migratoria di alcune specie,

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica e sociale più intensa ed equa volta a instaurare una pesca sostenibile e a rafforzarla e a contribuire a una migliore governance degli oceani e allo sviluppo delle attività dell'economia blu legate alla pesca, anche favorendo investimenti con la partecipazione di imprese delle parti e conformemente agli obiettivi di sviluppo del Madagascar,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«presente accordo» o «accordo»: il presente accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar;

b)

«protocollo» o «presente protocollo»: il testo che stabilisce le modalità di attuazione del presente accordo, il relativo allegato e le relative appendici;

c)

«autorità dell'Unione»: la Commissione europea o, se del caso, la delegazione dell'Unione europea in Madagascar;

d)

«Autorità del Madagascar»: il Ministero della Pesca;

e)

«zona di pesca del Madagascar»: la parte delle acque soggetta alla sovranità e alla giurisdizione del Madagascar in cui il Madagascar autorizza i pescherecci dell'Unione europea a esercitare attività di pesca;

f)

«autorizzazione di pesca» o «licenza»: la licenza di pesca rilasciata dall’Autorità del Madagascar a un peschereccio dell'Unione, che conferisce a tale peschereccio il diritto di esercitare attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar;

g)

«peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;

h)

«nave d'appoggio»: una nave dell'Unione, che non sia un'imbarcazione trasportata a bordo, che facilita, assiste o prepara le operazioni di pesca, non è attrezzata per la cattura del pesce e non è utilizzata per operazioni di trasbordo;

i)

«nave dell'Unione»: un peschereccio, o una nave d'appoggio, battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione e immatricolato nell'Unione;

j)

«armatore»: la persona che è legalmente responsabile del peschereccio, ne ha l'esercizio e lo controlla;

k)

«operatore»: la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

l)

«attività di pesca»: ricerca del pesce, cala, posa, traino e salpamento di un attrezzo da pesca, recupero a bordo delle catture, trasbordo, detenzione a bordo, trasformazione a bordo, trasferimento, ingabbiamento, ingrasso e sbarco di pesci e prodotti della pesca;

m)

«sbarco»: lo scarico a terra di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio;

n)

«trasbordo»: il trasferimento dei prodotti della pesca da una nave all'altra;

o)

«possibilità di pesca»: un diritto di pesca quantificato, espresso in catture o sforzo di pesca;

p)

«prodotti della pesca»: gli organismi acquatici catturati mediante un'attività di pesca, comprese le catture accessorie;

q)

«stock»: una risorsa biologica marina presente in una zona determinata;

r)

«pesca sostenibile»: la pesca conforme agli obiettivi e ai principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nel 1995;

s)

«settore della pesca»: il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Articolo 2

Oggetto

Scopo del presente accordo è instaurare un partenariato e istituire un quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale nel settore della pesca che stabilisca in particolare:

a)

le condizioni per le attività di pesca svolte dai pescherecci dell'Unione nella zona di pesca del Madagascar;

b)

una cooperazione economica e finanziaria per il settore della pesca e la governance degli oceani;

c)

una cooperazione volta a promuovere l'economia blu, in particolare attraverso la trasformazione e la valorizzazione dei prodotti della pesca, a preservare l'integrità dell'ambiente marino e a gestire in modo sostenibile le risorse marine;

d)

una cooperazione amministrativa per l'attuazione della contropartita finanziaria;

e)

una cooperazione scientifica e tecnica per garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche in Madagascar;

f)

una cooperazione economica e sociale tra operatori; e

g)

una cooperazione relativa alle misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività nella zona di pesca del Madagascar, al fine di garantire l'osservanza delle norme e l'efficacia delle misure di conservazione delle risorse alieutiche e di gestione delle attività di pesca e di lottare contro la pesca INN.

Articolo 3

Principi del presente accordo

Le parti agiscono e attuano il presente accordo conformemente ai principi seguenti.

1.

Il presente accordo e il protocollo, in particolare l'esercizio delle attività di pesca, sono attuati in modo da garantire un'equa ripartizione dei benefici che ne derivano.

2.

Le parti agiscono nel rispetto della sovranità e dei diritti sovrani ai sensi dell'articolo 56 dell'UNCLOS.

3.

Le parti attuano il presente accordo conformemente all'articolo 9 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1), come modificato da ultimo («accordo di Cotonou») concernente gli elementi essenziali relativi ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto e l'elemento fondamentale relativo al buon governo, o in conformità dell'articolo corrispondente dell'accordo tra l'Unione e i paesi ACP che gli subentrerà.

4.

L'arruolamento e il lavoro dei pescatori imbarcati sulle navi dell'Unione autorizzate nel quadro del presente accordo o del protocollo si svolgono in condizioni di rispetto dei principi stabiliti negli strumenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) applicabili ai pescatori, in particolare la dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 1998, modificata nel 2022, e la convenzione (n. 188) dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca del 2007. Tali principi comprendono in particolare l'eliminazione del lavoro forzato e del lavoro minorile, la libertà di associazione, l'effettivo riconoscimento del diritto dei lavoratori alla contrattazione collettiva, l'eliminazione della discriminazione in materia di occupazione e professione, un ambiente di lavoro sicuro e sano e condizioni di vita e di lavoro dignitose a bordo dei pescherecci dell'Unione.

5.

Conformemente al principio di trasparenza, le parti rendono pubblici gli accordi bilaterali o multilaterali che consentono alle navi straniere di accedere alla loro zona di pesca o alle loro navi di accedere ad altre zone di pesca. Si impegnano a scambiarsi le informazioni sullo sforzo di pesca che ne deriva, in particolare sul numero di autorizzazioni rilasciate e sulle catture effettuate.

6.

Conformemente al principio di non discriminazione, il Madagascar si impegna ad applicare le stesse misure tecniche e di conservazione a tutte le flotte tonniere industriali straniere operanti nella sua zona di pesca del Madagascar e aventi le stesse caratteristiche di quelle contemplate dal presente accordo e dal protocollo. Le condizioni in questione comprendono la conservazione e lo sfruttamento sostenibile, lo sviluppo e la gestione delle risorse, le disposizioni finanziarie, i canoni e i diritti connessi al rilascio di autorizzazioni di pescaì. Tali condizioni si applicano alle disposizioni finanziarie, fatti salvi gli accordi di pesca che il Madagascar può concludere con i paesi in via di sviluppo membri della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC), compresi gli accordi reciproci.

Articolo 4

Accesso all'eccedenza e pareri scientifici

1.   Le parti convengono che l'attività dei pescherecci dell'Unione sia esclusivamente limitata all'eccedenza della quota consentita di catture di cui all'articolo 62, paragrafi 2 e 3, dell'UNCLOS, identificata in modo chiaro e trasparente sulla base dei pareri scientifici disponibili pertinenti e delle informazioni pertinenti scambiate fra le parti in merito allo sforzo totale di pesca esercitato da tutte le flotte operanti nella zona di pesca del Madagascar sugli stock considerati.

2.   Per quanto riguarda gli stock ittici transzonali o altamente migratori, ai fini della determinazione delle risorse accessibili le parti tengono debitamente conto delle valutazioni scientifiche pertinenti effettuate e delle misure di conservazione e di gestione disponibili.

3.   Le parti si conformano alle misure di conservazione e di gestione adottate dalle ORGP competenti, in particolare dalla IOTC, tenendo debitamente conto delle valutazioni scientifiche regionali.

Articolo 5

Dialogo e concertazione

1.   Le parti si impegnano, nel loro reciproco interesse, a instaurare un intenso dialogo, a favorire la concertazione e a scambiarsi reciprocamente informazioni, in particolare sull'attuazione della politica settoriale della pesca, sulla governance degli oceani e sulla promozione dell'economia blu.

2.   Le parti cooperano al fine di realizzare valutazioni delle misure, delle azioni e dei programmi attuati sulla base al presente accordo.

DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI

Articolo 6

Accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca del Madagascar

L'Autorità del Madagascar autorizza le navi dell'Unione a esercitare attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar conformemente al presente accordo e alle condizioni previste dal protocollo.

Articolo 7

Condizioni per l'esercizio della pesca e clausola di esclusività

1.   Possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar solo le navi dell'Unione in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata in virtù del presente accordo. Sono vietate tutte le attività di pesca di navi dell'Unione che non rientrino nel quadro del presente accordo.

2.   La procedura per il rilascio di un'autorizzazione di pesca per una nave dell'Unione, i canoni applicati agli armatori e i relativi termini di pagamento sono indicati nel protocollo.

3.   Le parti garantiscono la corretta applicazione delle presenti condizioni e modalità attraverso un'adeguata cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti.

Articolo 8

Legislazione applicabile alle attività di pesca

1.   Salvo disposizione contraria del presente accordo e del protocollo, le attività delle navi dell'Unione che operano nella zona di pesca del Madagascar sono soggette alla legislazione applicabile del Madagascar. Autorità del Madagascar notifica alle autorità dell'Unione la legislazione applicabile.

2.   Il Madagascar si impegna ad adottare tutte le disposizioni opportune volte a garantire l'effettiva applicazione delle misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca previste dal presente accordo, fatte salve le responsabilità dello Stato di bandiera delle navi dell'Unione. Le navi dell'Unione sono tenute a cooperare con le Autorità del Madagascar per la realizzazione di tali attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza.

3.   L'Autorità del Madagascar notifica alle autorità dell'Unione qualsiasi modifica della legislazione applicabile o qualsiasi nuova legge in grado di incidere sulle attività delle navi dell'Unione. Tale legislazione è applicabile alle suddette navi a decorrere dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della notifica da parte delle autorità dell'Unione. Tuttavia, nel caso in cui l'Autorità del Madagascar invochi l'urgenza al momento della notifica, il termine di cui sopra è ridotto a sette giorni di calendario.

4.   L'Unione si impegna ad adottare tutte le disposizioni opportune volte a garantire il rispetto, da parte delle sue navi, del presente accordo e della legislazione malgascia nel settore della pesca.

5.   Entro e non oltre sessanta giorni prima dell'entrata in vigore di qualsiasi modifica della normativa dell'Unione in grado di incidere sulle attività delle navi dell'Unione e sugli interessi del Madagascar nell'ambito dell'accordo, le autorità dell'Unione ne informano l'Autorità del Madagascar.

Articolo 9

Cooperazione in campo scientifico e tecnico

1.   Le parti cooperano in ambito scientifico e tecnico al fine di valutare periodicamente lo stato delle risorse alieutiche nelle acque del Madagascar, contribuire alla conservazione dell'ambiente marino e rafforzare le capacità di ricerca nazionali.

2.   Le parti si adoperano per consultarsi nell'ambito della IOTC o di altre ORGP competenti al fine di rafforzare la gestione e la conservazione delle risorse biologiche marine a livello regionale e di cooperare nel quadro della ricerca scientifica pertinente nella zona di pesca del Madagascar.

3.   Se del caso, le parti possono concordare una riunione scientifica congiunta per discutere qualsiasi questione scientifica o tecnica pertinente al fine di garantire la sostenibilità dello sfruttamento delle risorse biologiche marine.

4.   Sulla base dei migliori pareri scientifici pertinenti disponibili, le parti si consultano nell'ambito della commissione mista («commissione mista») di cui all'articolo 14 per adottare, di comune accordo, le misure eventualmente necessarie per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1.

Articolo 10

Cooperazione economica e sociale

1.   Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione economica, tecnica, tecnologica e commerciale nel settore della pesca e in quelli connessi, compresi alcuni ambiti dell'economia blu. Si consultano per facilitare e promuovere le diverse azioni che possono essere attuate a questo scopo.

2.   Le parti si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni sulle tecniche e sugli attrezzi da pesca, sui metodi di conservazione e sui processi industriali di trasformazione e valorizzazione dei prodotti della pesca.

3.   Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, tecnologico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.

4.   Le parti incoraggiano la promozione degli investimenti nel rispetto della normativa in vigore in Madagascar e nell'Unione.

5.   Le parti promuovono e agevolano gli sbarchi delle catture effettuate dalle navi dell'Unione in Madagascar. Le navi dell'Unione si impegnano a procurarsi le forniture e i servizi necessari per le loro operazioni principalmente in Madagascar.

6.   Le parti incoraggiano il rafforzamento delle capacità sia umane che istituzionali nel settore della pesca al fine di migliorare il livello di formazione e sviluppare le competenze in modo da contribuire alla sostenibilità delle attività di pesca in Madagascar.

Articolo 11

Cooperazione in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza e in materia di lotta contro la pesca INN

1.   Le parti si impegnano a collaborare per garantire il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza (SCS) delle attività di pesca del Madagascar nella zona di pesca e a lottare contro la pesca INN al fine d'instaurare una pesca sostenibile.

2.   Il Madagascar garantisce l'effettiva applicazione delle disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca previste dal presente accordo e dal protocollo e dalla legislazione malgascia. Le navi dell'Unione sono tenute a cooperare con l'autorità del Madagascar competente per la realizzazione di tali operazioni.

Articolo 12

Cooperazione amministrativa

Per garantire l'applicazione delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche, le parti:

instaurano una cooperazione amministrativa al fine di assicurare che le navi dell'Unione rispettino il presente accordo e il protocollo,

cooperano al fine di prevenire e contrastare la pesca INN, in particolare mediante scambi intensi e periodici di informazioni tra le amministrazioni interessate.

Articolo 13

Contropartita finanziaria

1.   Conformemente ai principi del presente accordo, l'Unione concede al Madagascar una contropartita finanziaria, i cui termini e le cui condizioni sono stabilite nel protocollo.

2.   La contropartita finanziaria è destinata a:

a)

coprire l'accesso alla zona di pesca del Madagascar e alle sue risorse alieutiche, fatti salvi i canoni a carico degli operatori delle navi dell'Unione;

b)

contribuire, attraverso un sostegno settoriale, all'attuazione di una politica della pesca sostenibile e alla promozione dell'economia blu da parte del Madagascar.

3.   La contropartita finanziaria concessa dall'Unione è versata ogni anno conformemente al protocollo.

4.   La contropartita finanziaria destinata al sostegno settoriale è dissociata dai pagamenti relativi ai diritti di accesso. È attuata mediante programmi annuali e pluriennali conformemente al protocollo.

5.   L'importo della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), può essere rivisto dalla commissione mista nei casi seguenti:

a)

riduzione delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione, in particolare nel quadro di misure di gestione degli stock ritenute necessarie per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili e pertinenti; o

b)

aumento delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione, purché ciò sia compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili e pertinenti;

c)

sospensione o denuncia di cui agli articoli 20 e 21.

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 14

Commissione mista

1.   È istituita una commissione mista composta da rappresentanti delle autorità dell'Unione e delle autorità del Madagascar.

2.   La commissione mista esercita in particolare le funzioni seguenti:

a)

controlla l'applicazione del presente accordo e in particolare la definizione e la valutazione dell'attuazione del sostegno settoriale;

b)

assicura il necessario coordinamento sulle questioni di interesse comune in materia di pesca, in particolare l'analisi statistica dei dati sulle catture;

c)

funge da forum per l'interpretazione del presente accordo, la convalida delle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere b) e c), e la composizione amichevole di eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente accordo.

3.   La commissione mista può adottare modifiche del protocollo per quanto riguarda:

a)

la revisione delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della relativa contropartita finanziaria;

b)

le modalità di attuazione del sostegno settoriale;

c)

le condizioni e le modalità tecniche per l'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi dell'Unione;

d)

qualsiasi altra funzione assegnatale di comune accordo dalle parti, anche in materia di lotta contro la pesca INN, di cooperazione amministrativa e di governance degli oceani.

4.   La commissione mista esercita le sue funzioni conformemente agli obiettivi del presente accordo.

5.   La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente in Madagascar e nell'Unione, o, di comune accordo, in un altro luogo o in videoconferenza, ed è presieduta dalla parte ospitante. Si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti nel mese che segue la domanda.

6.   Le decisioni sono adottate per consenso e sono riportate nel verbale della riunione. La commissione mista può, se del caso, deliberare e agire mediante scambio di lettere.

7.   La commissione mista può adottare le proprie regole di funzionamento mediante regolamento interno.

Articolo 15

Zona di applicazione del presente accordo

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni in esso previste, e, dall'altra, al territorio del Madagascar e nelle acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione del Madagascar.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Risoluzione delle controversie

Le parti si consultano su eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, in sede di commissione mista, fatta salva, in caso di fallimento delle consultazioni, la possibilità di ricorrere alla giurisdizione di un organismo internazionale, previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 17

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

2.   La notifica di cui al apragrafo 1 è inviata, per quanto riguarda l’Unione, al Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea.

Articolo 18

Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria, salvo denuncia a norma dell'articolo 21.

Articolo 19

Applicazione provvisoria

Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o luglio 2023, fatta salva la sua firma ad opera delle parti, o dalla data della firma, se successiva al 1o luglio 2023.

Articolo 20

Sospensione dell’applicazione

1.   L'applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in uno o più dei casi seguenti:

a)

se circostanze non soggette al ragionevole controllo di una delle parti impediscono l'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar. In caso di fenomeni naturali, le parti si consultano per valutarne l'impatto sulle attività di pesca e sull'attuazione del protocollo;

b)

se tra le parti persiste una controversia grave e irrisolta in merito all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo;

c)

se una delle parti non rispetta il presente accordo;

d)

se intervengono mutamenti significativi nella politica settoriale che ha portato alla conclusione del presente accordo tali da indurre una delle parti a chiederne la modifica.

2.   La sospensione dell'applicazione del presente accordo è notificata per iscritto dalla parte interessata alla controparte e diventa effettiva tre mesi dopo il ricevimento della notifica. L'invio della notifica comporta l'avvio di consultazioni tra le parti in sede di commissione mista al fine di pervenire a una soluzione amichevole della controversia entro tre mesi.

3.   Nel caso in cui le divergenze non siano risolte in via amichevole e sia attuata la sospensione dell’applicazione, le parti continuano a consultarsi. Se del caso, le parti convengono di revocare la sospensione dell’applicazione.

4.   Il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 13, paragrafo 2, per il periodo di sospensione dell’applicazione è adeguato a seguito di una consultazione tra le parti. Tale adeguamento si applica anche nel caso in cui una delle parti ponga fine all'applicazione provvisoria del presente accordo.

Articolo 21

Denuncia

1.   Il presente accordo può essere denunciato su iniziativa di una delle parti in uno o più dei casi seguenti:

a)

se circostanze non soggette al ragionevole controllo di una delle parti impediscono l'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar. In caso di fenomeni naturali, le parti si consultano per valutarne l'impatto sulle attività di pesca e sull'attuazione del protocollo;

b)

in caso di variazione significativa degli stock interessati;

c)

in caso di riduzione significativa dell'utilizzo delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione;

d)

in caso di violazione degli impegni sottoscritti dalle parti in materia di lotta contro la pesca INN;

e)

se tra le parti persiste una controversia grave e irrisolta in merito all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo;

f)

se una delle parti non rispetta il presente accordo;

g)

se intervengono mutamenti significativi nella politica settoriale che ha portato alla conclusione del presente accordo.

2.   La denuncia del presente accordo è notificata per iscritto dalla parte interessata alla controparte e diventa effettiva sei mesi dopo il ricevimento della notifica, salvo se le parti decidono di comune accordo di prorogare tale termine. Tuttavia, nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), la notifica avviene dopo che le condizioni per la denuncia sono state convalidate dalla commissione mista.

3.   A partire dal momento della notifica, le parti si consultano al fine di pervenire a una composizione amichevole entro sei mesi.

4.   L'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 13 per l'anno in cui prende effetto la denuncia è adeguato a seguito di una consultazione tra le parti. Tale adeguamento si applica anche nel caso in cui una delle parti ponga fine all'applicazione provvisoria del presente accordo.

Articolo 22

Abrogazione

L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea (2), entrato in applicazione il 1o gennaio 2007, è abrogato.

Articolo 23

Testi autentici

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на тридесети юни две хиляди двадесет и трета година.

Hecho en Bruselas, el treinta de junio de dos mil veintitrés.

V Bruselu dne třicátého června dva tisíce dvacet tři.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte juni to tusind og treogtyve.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Juni zweitausenddreiundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta juunikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.

Done at Brussels on the thirtieth day of June in the year two thousand and twenty three.

Fait à Bruxelles, le trente juin deux mille vingt-trois.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríochadú lá de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche a trí.

Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset treće.

Fatto a Bruxelles, addì trenta giugno duemilaventitré.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada trīsdesmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų birželio trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év június havának harmincadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.

Gedaan te Brussel, dertig juni tweeduizend drieëntwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.

Feito em Bruxelas, em trinta de junho de dois mil e vinte e três.

Întocmit la Bruxelles la treizeci iunie două mii douăzeci și trei.

V Bruseli tridsiateho júna dvetisícdvadsaťtri.

V Bruslju, tridesetega junija dva tisoč triindvajset.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.

Som skedde i Bryssel den trettionde juni år tjugohundratjugotre.

Image 2L1822023IT410120230709IT0002.0001171193PROTOCOLLO SULL'ASSOCIAZIONE DELLA NUOVA ZELANDA A ORIZZONTE EUROPA – IL PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE (2021-2027)Articolo 1Ambito dell'associazioneLa Nuova Zelanda partecipa in qualità di paese associato e contribuisce al Pilastro II Sfide globali e competitività industriale europea di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione (programma Orizzonte Europa) di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1)., attuato mediante il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 del ConsiglioDecisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l'attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1)., nelle loro versioni più aggiornate.Articolo 2Condizioni aggiuntive per la partecipazione al programma Orizzonte Europa1.Prima di decidere se i soggetti neozelandesi sono ammissibili a partecipare a un'azione relativa alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'UE a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, la Commissione europea può chiedere informazioni o garanzie specifiche, quali:a)informazioni per determinare se ai soggetti dell'Unione sia stato o sarà concesso l'accesso reciproco a programmi o attività, o a parti di essi, esistenti e previsti della Nuova Zelanda equivalenti all'azione di Orizzonte Europa di cui trattasi;b)informazioni per determinare se la Nuova Zelanda dispone di un meccanismo nazionale di controllo degli investimenti e di garanzie che assicurino che le autorità neozelandesi informano e consultano la Commissione europea ogni volta che, grazie a tale meccanismo, siano venute a conoscenza di un progetto di investimento estero/acquisizione da parte di un soggetto neozelandese stabilito fuori della Nuova Zelanda o controllato da fuori della Nuova Zelanda che ha ricevuto finanziamenti nell'ambito di Orizzonte Europa per azioni relative alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, a condizione che la Commissione europea fornisca alla Nuova Zelanda l'elenco dei soggetti giuridici pertinenti stabiliti in Nuova Zelanda con i quali ha firmato convenzioni di sovvenzione;c)garanzie che nessuno dei risultati, delle tecnologie, dei servizi e dei prodotti sviluppati nell'ambito delle azioni in questione da soggetti neozelandesi è soggetto a restrizioni all'esportazione verso gli Stati membri dell'UE durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione. La Nuova Zelanda condividerà ogni anno un elenco aggiornato delle restrizioni nazionali all'esportazione, durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione.2.I soggetti neozelandesi possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (JRC) secondo modalità e condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti dell'Unione, a meno che non siano necessarie limitazioni per garantire la coerenza con l'ambito della partecipazione derivante dall'attuazione del paragrafo 1.3.La Nuova Zelanda è regolarmente informata delle attività del JRC relative alla partecipazione della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa, in particolare dei programmi di lavoro pluriennali del JRC. Un rappresentante della Nuova Zelanda può essere invitato in qualità di osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione del JRC in relazione a un punto connesso alla partecipazione della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa.4.Qualora l'Unione europea attui il programma Orizzonte Europa mediante l'applicazione degli articoli 185 e 187 del TFUE, la Nuova Zelanda e i soggetti neozelandesi possono partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità degli atti giuridici dell'Unione che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture giuridiche.5.In vista della partecipazione della Nuova Zelanda al Pilastro II del programma Orizzonte Europa, i rappresentanti della Nuova Zelanda hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764 senza diritto di voto e per i punti che riguardano la Nuova Zelanda. Tale partecipazione è conforme all'articolo 5 del presente accordo. Le spese di viaggio dei rappresentanti della Nuova Zelanda per la partecipazione alle riunioni del comitato sono rimborsate in classe economica. In tutti gli altri casi, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno è disciplinato dalle stesse norme applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione.6.Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell'ambito delle disposizioni, leggi e normative vigenti, per facilitare la libera circolazione, comprese le visite e lo svolgimento di attività di ricerca, delle persone che partecipano alle attività oggetto del presente protocollo, nonché per agevolare la circolazione transfrontaliera dei beni e dei servizi destinati a essere utilizzati in tali attività.articolo 3ReciprocitàI soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare a programmi o attività della Nuova Zelanda, o a parti di essi, equivalenti a quelli previsti dal Pilastro II del programma Orizzonte Europa, conformemente ai regimi nazionali neozelandesi che disciplinano il finanziamento della scienza. In assenza di finanziamenti erogati dalla Nuova Zelanda, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare con mezzi propri.L'elenco non esaustivo dei programmi o delle attività equivalenti, o, in casi eccezionali, di parti di essi, della Nuova Zelanda figura nell'allegato II del presente protocollo.Articolo 4Scienza apertaLe parti promuovono e incoraggiano reciprocamente le pratiche di scienza aperta nei loro programmi, progetti e attività in conformità delle norme del programma Orizzonte Europa, delle leggi e normative neozelandesi e della politica di ricerca aperta della Nuova Zelanda, tenendo debitamente conto degli obblighi della Nuova Zelanda a norma di Te Tiriti o Waitangi.Articolo 5Regole dettagliate relative al contributo finanziario, al meccanismo di adattamento e al meccanismo di correzione automatica1.Al contributo operativo della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa si applica un meccanismo di correzione automatica. Il meccanismo di adeguamento di cui all'articolo 7 del presente accordo non si applica in relazione al contributo operativo della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa.2.Il meccanismo di correzione automatica si basa sulle prestazioni della Nuova Zelanda e dei soggetti neozelandesi nelle parti del Pilastro II del programma Orizzonte Europa che sono attuate mediante sovvenzioni competitive.3.Nell'allegato I del presente protocollo sono riportate le regole dettagliate concernenti il meccanismo di correzione automatica.Articolo 6Disposizioni finali1.Il presente protocollo resta in vigore per il tempo necessario per tutti i progetti, le azioni, le attività, o parti di essi, finanziati nell'ambito del Pilastro II del programma Orizzonte Europa, per tutte le azioni necessarie per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione e per tutti gli obblighi finanziari derivanti dal completamento dell'attuazione del presente protocollo tra le parti.2.Gli allegati costituiscono parte integrante del presente protocollo.Allegato IRegole che disciplinano il contributo finanziario della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa (2021-2027)Allegato IIElenco dei programmi o delle attività, o parti di essi, equivalenti della Nuova ZelandaL1822023IT2510120230626IT0004.0001371459Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar (2023-2027)Articolo 1DefinizioniAi fini del presente protocollo si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'accordo, salvo le modifiche indicate di seguito e completate come segue:1)osservatore: qualsiasi persona autorizzata da un'autorità nazionale a osservare l'attività di pesca di un peschereccio a bordo di quest'ultimo e a raccogliere dati che quantifichino o qualifichino i risultati di tale attività;2)dispositivo di concentrazione del pesce (FAD): oggetto, struttura o dispositivo permanente, semipermanente o temporaneo, di qualsiasi materiale, artificiale o naturale, calato e/o monitorato, allo scopo di concentrare le specie di tonno bersaglio per la successiva cattura.Articolo 2OggettoScopo del presente protocollo è attuare l'accordo, stabilendo in particolare le condizioni di accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca del Madagascar e le forme di cooperazione di cui all'articolo 2 dell'accordo.Il presente protocollo è interpretato e applicato nel pieno rispetto e in linea con i principi e le disposizioni dell'accordo.Articolo 3Ambito di applicazioneIl presente protocollo si applica:alle attività delle navi dell'Unione nella zona di pesca del Madagascar per la pesca di tonnidi e specie affini,all'attuazione dei settori di cooperazione di cui all'articolo 2 dell'accordo.Articolo 4Specie ittiche e numero di navi autorizzate1.Le specie autorizzate sono i tonnidi e le specie affini elencate nell'appendice 1 dell’allegato del presente protocollo e soggette a un mandato di gestione della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC).2.È vietata la pesca delle specie seguenti:le specie protette da convenzioni internazionali, in particolare: Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus, Isurus oxyrinchus, Isurus paucus;le specie di cui la IOTC vieta, in tutto o in parte, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco o lo stivaggio, in particolare le specie delle famiglie Alopiidae, Sphyrnidae e Lamnidae.3.Le possibilità di pesca sono assegnate a 65 navi dell'Unione nel modo seguente:32 tonniere con reti a circuizione,13 pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda superiore a 100,20 pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda pari o inferiore a 100.4.Il paragrafo 3 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 11 e 12.Articolo 5DurataIl presente protocollo si applica per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria.Articolo 6Contropartita finanziaria1.Per l'intero periodo di quattro anni il valore totale stimato del presente protocollo ammonta a 12880000 EUR, equivalenti a 3220000 EUR all'anno. Tale importo totale è ripartito nel modo seguente:7200000 EUR corrispondenti alla contropartita finanziaria dell'Unione di cui all'articolo 13 dell'accordo;5680000 EUR corrispondenti al valore stimato dei contributi degli armatori.2.La contropartita finanziaria annuale dell'Unione comprende:a)un importo annuo di 700000 EUR, corrispondente a un quantitativo di riferimento per tutte le specie di 14000 tonnellate all'anno, per l'accesso alla zona di pesca del Madagascar;b)un importo annuo specifico di 1100000 EUR destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale della pesca del Madagascar. Tale importo è messo a disposizione del ministero della Pesca e gestito dall'agenzia malgascia responsabile della pesca e dell'acquacoltura, secondo le regole e le procedure stabilite conformemente alle norme nazionali in un manuale di procedure elaborato dal ministero della Pesca e trasmesso alle autorità dell'Unione prima dell'applicazione provvisoria del presente protocollo.3.Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 7, 8, 11, 14 e 15.4.La contropartita finanziaria è versata:a)per la parte relativa all'accesso alla zona di pesca del Madagascar, su un conto bancario della Tesoreria dello Stato aperto presso la Banca centrale del Madagascar;b)per la parte relativa al sostegno settoriale, su un conto bancario riservato al sostegno settoriale sotto la supervisione del ministero della Pesca.Le coordinate dei conti bancari sono comunicate alle autorità dell'Unione dall'Autorità del Madagascar prima dell'inizio dell'applicazione provvisoria del protocollo e sono confermate annualmente.Articolo 7Modalità di pagamento della contropartita finanziaria per l'accesso alla zona di pesca del Madagascar1.Se le catture annue delle navi dell'Unione, stabilite conformemente al capo IV, sezione 1, dell'allegato, superano il quantitativo di riferimento di 14000 tonnellate, la contropartita finanziaria annua aumenta di 50 EUR per ogni tonnellata supplementare.2.L'importo annuo versato dall'Unione per l'accesso alla zona di pesca del Madagascar non può tuttavia superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a). Qualora le catture dalle navi dell'Unione europea nella zona di pesca del Madagascar superino il doppio del quantitativo di riferimento, l'importo dovuto per le catture eccedenti tale massimale è versato l'anno successivo.3.Il pagamento della contropartita finanziaria relativa all'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca del Madagascar è effettuato entro 90 giorni dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo per il primo anno e non oltre la ricorrenza anniversaria dell'applicazione provvisoria del presente protocollo per gli anni successivi.4.L'impiego della contropartita finanziaria per l'accesso alla zona di pesca del Madagascar è di competenza esclusiva del Madagascar.Articolo 8Modalità di attuazione e di pagamento del sostegno settoriale1.Entro tre mesi dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo, la commissione mista di cui all’articolo 14 dell’accordo (commissione mista) adotta un programma pluriennale di sostegno settoriale, ripartito per anno, il cui obiettivo generale è promuovere la pesca sostenibile e responsabile in Madagascar.2.Tale programma è illustrato in un documento che comprende tra l'altro:a)gli orientamenti annuali e pluriennali in base ai quali sarà utilizzato l'importo specifico della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b);b)gli obiettivi e le azioni, definiti su base annuale e pluriennale, a favore di una pesca responsabile e sostenibile e dell'economia blu, tenendo conto delle priorità del Madagascar, in particolare:dell'attuazione della strategia nazionale di gestione della pesca del tonno;del sostegno alla pesca artigianale e tradizionale;della formazione dei marinai-pescatori;del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza (SCS) delle attività di pesca e, in particolare, della lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN);del potenziamento della ricerca nel settore della pesca, delle capacità di gestione degli ecosistemi marini e delle risorse ittiche; edella sicurezza sanitaria dei prodotti della pesca;c)i criteri e le procedure per la valutazione annuale dei risultati ottenuti, se del caso, mediante indicatori.3.Ogni anno l'Autorità del Madagascar presenta alla commissione mista una relazione annuale sullo stato di attuazione e sull'avanzamento delle attività del programma. La relazione annuale relativa all'ultimo anno comprende anche un bilancio dell'attuazione del programma per tutta la durata del presente protocollo.4.Qualsiasi proposta di modifica del programma è sottoposta al vaglio della commissione mista.5.La contropartita finanziaria per il sostegno settoriale è versata in rate annuali a seguito di un'analisi effettuata dalla commissione mista sulla base dei risultati dell'attuazione del programma.6.L'Unione può sospendere, in tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), qualora l'analisi della commissione mista riveli:a)che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione adottata in sede di commissione mista;b)che le misure previste dalla programmazione non sono state attuate.7.Dopo una sospensione ai sensi del paragrafo 6, il pagamento della contropartita finanziaria relativa al sostegno settoriale riprende unicamente dopo la consultazione e l'accordo delle parti e se i risultati dell'attuazione del sostegno settoriale sono conformi alla programmazione stabilita in sede di commissione mista. Tuttavia, il pagamento della contropartita finanziaria relativa al sostegno settoriale non può essere effettuato oltre il termine di sei mesi dalla scadenza del presente protocollo.8.Il monitoraggio del programma ad opera delle parti prosegue fino alla sua piena attuazione.9.Le verifiche e i controlli relativi all'utilizzo dei fondi della contropartita di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), possono essere effettuati dagli organismi di audit e di controllo di ciascuna parte, compresa la Corte dei conti europea. Essi comprendono il diritto di accesso alle informazioni, ai documenti, ai siti e alle strutture dei beneficiari.10.L'Autorità del Madagascar attua misure di promozione e comunicazione che garantiscono visibilità ai risultati finanziati dal sostegno settoriale e al contributo dell'Unione.Articolo 9Cooperazione scientifica per una pesca responsabile1.Le parti si impegnano a promuovere, nell'ambito della cooperazione scientifica, una pesca responsabile nella zona di pesca del Madagascar.2.Le parti si scambiano tutte le informazioni scientifiche pertinenti che consentono di valutare lo stato delle risorse biologiche marine nella zona di pesca del Madagascar.3.Alla riunione scientifica congiunta di cui all'articolo 9, paragrafo 3, dell'accordo partecipano gli scienziati competenti proposti da ciascuna parte. Le parti mettono a disposizione i dati necessari per il lavoro degli scienziati. Il mandato, la composizione e il funzionamento della riunione scientifica congiunta sono stabiliti dalla commissione mista.4.La riunione scientifica congiunta elabora una relazione, corredata se del caso di un parere, da sottoporre all'esame della commissione mista, che adotta eventuali misure come previsto all'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo.Articolo 10Cooperazione economica e sociale1.Al fine di attuare i principi di cui all'articolo 10 dell'accordo in materia di cooperazione economica e sociale, le parti si consultano regolarmente in sede di commissione mista e coinvolgono gli operatori e gli altri portatori di interessi nell'individuare le possibilità di cooperazione, anche nell'ottica di sviluppare gli scambi commerciali e gli investimenti nel settore della pesca.2.La consultazione tiene conto dei programmi di sviluppo e di cooperazione dell'Unione o di altri partner tecnici e finanziari.Articolo 11Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca e delle modalità di attuazione del presente protocollo1.La commissione mista può procedere alla revisione delle possibilità di pesca di cui all'articolo 4 sulla base dei pareri scientifici pertinenti, tenendo conto in particolare delle risoluzioni e delle raccomandazioni adottate dalla IOTC, in modo da garantire una gestione sostenibile delle specie ittiche oggetto del presente protocollo e, se del caso, previo parere della riunione scientifica congiunta di cui all'articolo 9.2.In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), può essere rivista in proporzione, e il presente protocollo e il relativo allegato sono modificati di conseguenza.3.La commissione mista può adeguare le disposizioni del presente protocollo relative alle condizioni di esercizio della pesca e alle modalità di applicazione del sostegno settoriale.4.Le decisioni adottate dalla commissione mista acquisiscono la stessa valenza giuridica del presente protocollo, fatto salvo l'espletamento delle rispettive procedure delle parti.Articolo 12Campagne di pesca esplorativa e nuove possibilità di pesca1.Le parti promuovono la pesca esplorativa nella zona di pesca del Madagascar al fine di valutare la sostenibilità scientifica ed economica di un nuovo tipo di pesca riguardante, in particolare, le specie considerate sottosfruttate o per le quali non sia noto lo stato dello stock.2.Conformemente alla legislazione del paese, l'Autorità del Madagascar può approvare l'attuazione di una campagna esplorativa sulla base di specifiche adottate dalla commissione mista. Queste ultime definiscono le specie interessate e le condizioni opportune per tale campagna, tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili e, se del caso, del parere scientifico ottenuto a norma dell'articolo 9.3.Le autorizzazioni delle navi per la campagna di pesca esplorativa sono concesse per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente ridotto in base alle raccomandazioni del parere scientifico. Le navi che praticano la pesca esplorativa rispettano le specifiche approvate dall'Autorità del Madagascar. Per tutta la durata della campagna sono presenti a bordo un osservatore designato dall'Autorità del Madagascar e, se del caso, un osservatore scientifico dello Stato di bandiera. I dati di osservazione raccolti sono trasmessi a fini di analisi e parere scientifico conformemente all'articolo 9.4.La riunione scientifica presenta il proprio parere sui risultati delle campagne esplorative alla commissione mista, che decide se del caso in merito all'introduzione di possibilità di pesca per nuove specie fino alla scadenza del presente protocollo.Articolo 13Condizioni di autorizzazione e di esercizio delle attività di pesca1.Possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar solo le navi dell'Unione in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata dall'Autorità del Madagascar in virtù dell'accordo e del presente protocollo.2.L'Autorità del Madagascar rilascia autorizzazioni di pesca alle navi dell'Unione unicamente in virtù dell'accordo e del presente protocollo; al di fuori di tale ambito, è infatti vietato rilasciare autorizzazioni alle navi dell'Unione, in particolare sotto forma di autorizzazioni dirette.3.Salvo disposizione contraria del presente protocollo, le attività delle navi dell'Unione autorizzate a pescare nella zona di pesca del Madagascar sono soggette alle leggi e ai regolamenti del Madagascar.Articolo 14Sospensione dell’applicazione1.L'attuazione del presente protocollo, compresi le attività di pesca delle navi e il pagamento della contropartita finanziaria, può essere sospesa unilateralmente da una delle parti nei casi previsti all'articolo 20 dell'accordo.2.La sospensione dell’applicazione per inosservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo può aver luogo unicamente in caso di attivazione dei meccanismi di consultazione di cui all'articolo 96 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altroGU L 317 del 15.12.2000, pag. 3., come modificato da ultimo (accordo di Cotonou) a seguito di una violazione degli elementi essenziali in materia di diritti umani di cui all'articolo 9 di detto accordo o all'articolo corrispondente dell'accordo che gli subentrerà.3.La parte interessata è tenuta a notificare per iscritto la propria intenzione di sospendere l'applicazione del presente protocollo almeno un mese prima della prevista decorrenza della sospensione dell’applicazione. L'invio della notifica comporta l'avvio di consultazioni tra le parti al fine di pervenire a una soluzione amichevole della controversia in sede di commissione mista.4.In caso di sospensione dell’applicazione, le attività delle navi dell'Unione nella zona di pesca del Madagascar sono interrotte per il periodo di sospensione dell’applicazione. Le navi dell'Unione lasciano la zona di pesca del Madagascar entro 24 ore dall'entrata in vigore della sospensione dell’applicazione.5.Le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Una volta raggiunta un'intesa, l'applicazione del presente protocollo riprende e l'importo dell'eventuale compensazione finanziaria è stabilito in sede di commissione mista.Articolo 15Denuncia1.In caso di denuncia del presente protocollo nei casi e alle condizioni previsti all'articolo 21 dell'accordo, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il presente protocollo almeno sei mesi prima della data in cui tale denuncia avrebbe effetto.2.L'invio della notifica comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.Articolo 16Protezione dei dati1.Le parti provvedono affinché i dati scambiati nell'ambito dell'accordo siano utilizzati dall'autorità competente esclusivamente per l'attuazione dell'accordo e in particolare a fini di gestione e per l‘SCS della pesca.2.Le parti si impegnano a garantire che tutti i dati sensibili sul piano commerciale e personali relativi alle navi dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano trattati in maniera riservata, analogamente a tutte le informazioni sensibili sul piano commerciale relative ai sistemi di comunicazione utilizzati dall'Unione. Le parti provvedono affinché siano resi pubblici unicamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar.3.I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato.4.I dati personali scambiati nell'ambito dell'accordo sono trattati conformemente all'appendice 2 dell'allegato del presente protocollo. La commissione mista può stabilire ulteriori garanzie e mezzi di ricorso in relazione ai dati personali e ai diritti degli interessati.5.I paragrafi da 1 a 4 non esimono le parti dal rispettare gli obblighi delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) o delle organizzazioni regionali per la pesca relativi alla trasmissione e alla pubblicazione dei dati riguardanti le navi.Articolo 17Scambi elettronici di dati1.Le parti si impegnano a predisporre nel più breve tempo possibile i sistemi informatici necessari allo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione dell'accordo.2.La versione elettronica di un documento è considerata a tutti gli effetti equivalente alla versione cartacea, fatte salve le garanzie di autenticità di detto documento.3.Le modalità di implementazione e di uso di tali sistemi per lo scambio elettronico dei dati relativi alle catture, alle dichiarazioni delle catture in entrata e in uscita (tramite il sistema elettronico di registrazione e trasmissione dei dati a bordo – ERS – Electronic recording and Reporting System), alle posizioni delle navi (tramite il VMS – Vessel Monitoring System) e al rilascio delle autorizzazioni di pesca sono definite nell'allegato e nelle relative appendici.4.Le parti si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. In tal caso le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo sono sostituiti dalla loro versione cartacea o trasmessi con altri mezzi di comunicazione definiti nell'allegato del presente protocollo.Articolo 18Entrata in vigore1.Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.2.La notifica di cui al apragrafo 1 è inviata, per quanto riguarda l’Unione, al Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea.Articolo 19Applicazione provvisoriaIl presente protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o luglio 2023, fatta salva la sua firma ad opera delle parti, o dalla data della firma, se successiva al 1o luglio 2023.Articolo 20Testi autenticiIl protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.Съставено в Брюксел на тридесети юни две хиляди двадесет и трета година.Hecho en Bruselas, el treinta de junio de dos mil veintitrés.V Bruselu dne třicátého června dva tisíce dvacet tři.Udfærdiget i Bruxelles den tredivte juni to tusind og treogtyve.Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Juni zweitausenddreiundzwanzig.Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta juunikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.Done at Brussels on the thirtieth day of June in the year two thousand and twenty three.Fait à Bruxelles, le trente juin deux mille vingt-trois.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríochadú lá de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche a trí.Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset treće.Fatto a Bruxelles, addì trenta giugno duemilaventitré.Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada trīsdesmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų birželio trisdešimtą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év június havának harmincadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.Gedaan te Brussel, dertig juni tweeduizend drieëntwintig.Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.Feito em Bruxelas, em trinta de junho de dois mil e vinte e três.Întocmit la Bruxelles la treizeci iunie două mii douăzeci și trei.V Bruseli tridsiateho júna dvetisícdvadsaťtri.V Bruslju, tridesetega junija dva tisoč triindvajset.Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.Som skedde i Bryssel den trettionde juni år tjugohundratjugotre.


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 331 del 17.12.2007, pag. 7.


PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO PER UNA PESCA SOSTENIBILE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR (2023-2027)

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'accordo, salvo le modifiche indicate di seguito e completate come segue:

1)

«osservatore»: qualsiasi persona autorizzata da un'autorità nazionale a osservare l'attività di pesca di un peschereccio a bordo di quest'ultimo e a raccogliere dati che quantifichino o qualifichino i risultati di tale attività;

2)

«dispositivo di concentrazione del pesce» (FAD): oggetto, struttura o dispositivo permanente, semipermanente o temporaneo, di qualsiasi materiale, artificiale o naturale, calato e/o monitorato, allo scopo di concentrare le specie di tonno bersaglio per la successiva cattura.

Articolo 2

Oggetto

Scopo del presente protocollo è attuare l'accordo, stabilendo in particolare le condizioni di accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca del Madagascar e le forme di cooperazione di cui all'articolo 2 dell'accordo.

Il presente protocollo è interpretato e applicato nel pieno rispetto e in linea con i principi e le disposizioni dell'accordo.

Articolo 3

Ambito di applicazione

Il presente protocollo si applica:

alle attività delle navi dell'Unione nella zona di pesca del Madagascar per la pesca di tonnidi e specie affini,

all'attuazione dei settori di cooperazione di cui all'articolo 2 dell'accordo.

Articolo 4

Specie ittiche e numero di navi autorizzate

1.   Le specie autorizzate sono i tonnidi e le specie affini elencate nell'appendice 1 dell’allegato del presente protocollo e soggette a un mandato di gestione della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC).

2.   È vietata la pesca delle specie seguenti:

le specie protette da convenzioni internazionali, in particolare: Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus, Isurus oxyrinchus, Isurus paucus;

le specie di cui la IOTC vieta, in tutto o in parte, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco o lo stivaggio, in particolare le specie delle famiglie Alopiidae, Sphyrnidae e Lamnidae.

3.   Le possibilità di pesca sono assegnate a 65 navi dell'Unione nel modo seguente:

32 tonniere con reti a circuizione,

13 pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda superiore a 100,

20 pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda pari o inferiore a 100.

4.   Il paragrafo 3 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 11 e 12.

Articolo 5

Durata

Il presente protocollo si applica per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria.

Articolo 6

Contropartita finanziaria

1.   Per l'intero periodo di quattro anni il valore totale stimato del presente protocollo ammonta a 12 880 000 EUR, equivalenti a 3 220 000 EUR all'anno. Tale importo totale è ripartito nel modo seguente:

7 200 000 EUR corrispondenti alla contropartita finanziaria dell'Unione di cui all'articolo 13 dell'accordo;

5 680 000 EUR corrispondenti al valore stimato dei contributi degli armatori.

2.   La contropartita finanziaria annuale dell'Unione comprende:

a)

un importo annuo di 700 000 EUR, corrispondente a un quantitativo di riferimento per tutte le specie di 14 000 tonnellate all'anno, per l'accesso alla zona di pesca del Madagascar;

b)

un importo annuo specifico di 1 100 000 EUR destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale della pesca del Madagascar. Tale importo è messo a disposizione del ministero della Pesca e gestito dall'agenzia malgascia responsabile della pesca e dell'acquacoltura, secondo le regole e le procedure stabilite conformemente alle norme nazionali in un manuale di procedure elaborato dal ministero della Pesca e trasmesso alle autorità dell'Unione prima dell'applicazione provvisoria del presente protocollo.

3.   Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 7, 8, 11, 14 e 15.

4.   La contropartita finanziaria è versata:

a)

per la parte relativa all'accesso alla zona di pesca del Madagascar, su un conto bancario della Tesoreria dello Stato aperto presso la Banca centrale del Madagascar;

b)

per la parte relativa al sostegno settoriale, su un conto bancario riservato al sostegno settoriale sotto la supervisione del ministero della Pesca.

Le coordinate dei conti bancari sono comunicate alle autorità dell'Unione dall'Autorità del Madagascar prima dell'inizio dell'applicazione provvisoria del protocollo e sono confermate annualmente.

Articolo 7

Modalità di pagamento della contropartita finanziaria per l'accesso alla zona di pesca del Madagascar

1.   Se le catture annue delle navi dell'Unione, stabilite conformemente al capo IV, sezione 1, dell'allegato, superano il quantitativo di riferimento di 14 000 tonnellate, la contropartita finanziaria annua aumenta di 50 EUR per ogni tonnellata supplementare.

2.   L'importo annuo versato dall'Unione per l'accesso alla zona di pesca del Madagascar non può tuttavia superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a). Qualora le catture dalle navi dell'Unione europea nella zona di pesca del Madagascar superino il doppio del quantitativo di riferimento, l'importo dovuto per le catture eccedenti tale massimale è versato l'anno successivo.

3.   Il pagamento della contropartita finanziaria relativa all'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca del Madagascar è effettuato entro 90 giorni dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo per il primo anno e non oltre la ricorrenza anniversaria dell'applicazione provvisoria del presente protocollo per gli anni successivi.

4.   L'impiego della contropartita finanziaria per l'accesso alla zona di pesca del Madagascar è di competenza esclusiva del Madagascar.

Articolo 8

Modalità di attuazione e di pagamento del sostegno settoriale

1.   Entro tre mesi dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo, la commissione mista di cui all’articolo 14 dell’accordo («commissione mista») adotta un programma pluriennale di sostegno settoriale, ripartito per anno, il cui obiettivo generale è promuovere la pesca sostenibile e responsabile in Madagascar.

2.   Tale programma è illustrato in un documento che comprende tra l'altro:

a)

gli orientamenti annuali e pluriennali in base ai quali sarà utilizzato l'importo specifico della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b);

b)

gli obiettivi e le azioni, definiti su base annuale e pluriennale, a favore di una pesca responsabile e sostenibile e dell'economia blu, tenendo conto delle priorità del Madagascar, in particolare:

dell'attuazione della strategia nazionale di gestione della pesca del tonno;

del sostegno alla pesca artigianale e tradizionale;

della formazione dei marinai-pescatori;

del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza (SCS) delle attività di pesca e, in particolare, della lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»);

del potenziamento della ricerca nel settore della pesca, delle capacità di gestione degli ecosistemi marini e delle risorse ittiche; e

della sicurezza sanitaria dei prodotti della pesca;

c)

i criteri e le procedure per la valutazione annuale dei risultati ottenuti, se del caso, mediante indicatori.

3.   Ogni anno l'Autorità del Madagascar presenta alla commissione mista una relazione annuale sullo stato di attuazione e sull'avanzamento delle attività del programma. La relazione annuale relativa all'ultimo anno comprende anche un bilancio dell'attuazione del programma per tutta la durata del presente protocollo.

4.   Qualsiasi proposta di modifica del programma è sottoposta al vaglio della commissione mista.

5.   La contropartita finanziaria per il sostegno settoriale è versata in rate annuali a seguito di un'analisi effettuata dalla commissione mista sulla base dei risultati dell'attuazione del programma.

6.   L'Unione può sospendere, in tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), qualora l'analisi della commissione mista riveli:

a)

che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione adottata in sede di commissione mista;

b)

che le misure previste dalla programmazione non sono state attuate.

7.   Dopo una sospensione ai sensi del paragrafo 6, il pagamento della contropartita finanziaria relativa al sostegno settoriale riprende unicamente dopo la consultazione e l'accordo delle parti e se i risultati dell'attuazione del sostegno settoriale sono conformi alla programmazione stabilita in sede di commissione mista. Tuttavia, il pagamento della contropartita finanziaria relativa al sostegno settoriale non può essere effettuato oltre il termine di sei mesi dalla scadenza del presente protocollo.

8.   Il monitoraggio del programma ad opera delle parti prosegue fino alla sua piena attuazione.

9.   Le verifiche e i controlli relativi all'utilizzo dei fondi della contropartita di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), possono essere effettuati dagli organismi di audit e di controllo di ciascuna parte, compresa la Corte dei conti europea. Essi comprendono il diritto di accesso alle informazioni, ai documenti, ai siti e alle strutture dei beneficiari.

10.   L'Autorità del Madagascar attua misure di promozione e comunicazione che garantiscono visibilità ai risultati finanziati dal sostegno settoriale e al contributo dell'Unione.

Articolo 9

Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1.   Le parti si impegnano a promuovere, nell'ambito della cooperazione scientifica, una pesca responsabile nella zona di pesca del Madagascar.

2.   Le parti si scambiano tutte le informazioni scientifiche pertinenti che consentono di valutare lo stato delle risorse biologiche marine nella zona di pesca del Madagascar.

3.   Alla riunione scientifica congiunta di cui all'articolo 9, paragrafo 3, dell'accordo partecipano gli scienziati competenti proposti da ciascuna parte. Le parti mettono a disposizione i dati necessari per il lavoro degli scienziati. Il mandato, la composizione e il funzionamento della riunione scientifica congiunta sono stabiliti dalla commissione mista.

4.   La riunione scientifica congiunta elabora una relazione, corredata se del caso di un parere, da sottoporre all'esame della commissione mista, che adotta eventuali misure come previsto all'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo.

Articolo 10

Cooperazione economica e sociale

1.   Al fine di attuare i principi di cui all'articolo 10 dell'accordo in materia di cooperazione economica e sociale, le parti si consultano regolarmente in sede di commissione mista e coinvolgono gli operatori e gli altri portatori di interessi nell'individuare le possibilità di cooperazione, anche nell'ottica di sviluppare gli scambi commerciali e gli investimenti nel settore della pesca.

2.   La consultazione tiene conto dei programmi di sviluppo e di cooperazione dell'Unione o di altri partner tecnici e finanziari.

Articolo 11

Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca e delle modalità di attuazione del presente protocollo

1.   La commissione mista può procedere alla revisione delle possibilità di pesca di cui all'articolo 4 sulla base dei pareri scientifici pertinenti, tenendo conto in particolare delle risoluzioni e delle raccomandazioni adottate dalla IOTC, in modo da garantire una gestione sostenibile delle specie ittiche oggetto del presente protocollo e, se del caso, previo parere della riunione scientifica congiunta di cui all'articolo 9.

2.   In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), può essere rivista in proporzione, e il presente protocollo e il relativo allegato sono modificati di conseguenza.

3.   La commissione mista può adeguare le disposizioni del presente protocollo relative alle condizioni di esercizio della pesca e alle modalità di applicazione del sostegno settoriale.

4.   Le decisioni adottate dalla commissione mista acquisiscono la stessa valenza giuridica del presente protocollo, fatto salvo l'espletamento delle rispettive procedure delle parti.

Articolo 12

Campagne di pesca esplorativa e nuove possibilità di pesca

1.   Le parti promuovono la pesca esplorativa nella zona di pesca del Madagascar al fine di valutare la sostenibilità scientifica ed economica di un nuovo tipo di pesca riguardante, in particolare, le specie considerate sottosfruttate o per le quali non sia noto lo stato dello stock.

2.   Conformemente alla legislazione del paese, l'Autorità del Madagascar può approvare l'attuazione di una campagna esplorativa sulla base di specifiche adottate dalla commissione mista. Queste ultime definiscono le specie interessate e le condizioni opportune per tale campagna, tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili e, se del caso, del parere scientifico ottenuto a norma dell'articolo 9.

3.   Le autorizzazioni delle navi per la campagna di pesca esplorativa sono concesse per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente ridotto in base alle raccomandazioni del parere scientifico. Le navi che praticano la pesca esplorativa rispettano le specifiche approvate dall'Autorità del Madagascar. Per tutta la durata della campagna sono presenti a bordo un osservatore designato dall'Autorità del Madagascar e, se del caso, un osservatore scientifico dello Stato di bandiera. I dati di osservazione raccolti sono trasmessi a fini di analisi e parere scientifico conformemente all'articolo 9.

4.   La riunione scientifica presenta il proprio parere sui risultati delle campagne esplorative alla commissione mista, che decide se del caso in merito all'introduzione di possibilità di pesca per nuove specie fino alla scadenza del presente protocollo.

Articolo 13

Condizioni di autorizzazione e di esercizio delle attività di pesca

1.   Possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar solo le navi dell'Unione in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata dall'Autorità del Madagascar in virtù dell'accordo e del presente protocollo.

2.   L'Autorità del Madagascar rilascia autorizzazioni di pesca alle navi dell'Unione unicamente in virtù dell'accordo e del presente protocollo; al di fuori di tale ambito, è infatti vietato rilasciare autorizzazioni alle navi dell'Unione, in particolare sotto forma di autorizzazioni dirette.

3.   Salvo disposizione contraria del presente protocollo, le attività delle navi dell'Unione autorizzate a pescare nella zona di pesca del Madagascar sono soggette alle leggi e ai regolamenti del Madagascar.

Articolo 14

Sospensione dell’applicazione

1.   L'attuazione del presente protocollo, compresi le attività di pesca delle navi e il pagamento della contropartita finanziaria, può essere sospesa unilateralmente da una delle parti nei casi previsti all'articolo 20 dell'accordo.

2.   La sospensione dell’applicazione per inosservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo può aver luogo unicamente in caso di attivazione dei meccanismi di consultazione di cui all'articolo 96 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1), come modificato da ultimo («accordo di Cotonou») a seguito di una violazione degli elementi essenziali in materia di diritti umani di cui all'articolo 9 di detto accordo o all'articolo corrispondente dell'accordo che gli subentrerà.

3.   La parte interessata è tenuta a notificare per iscritto la propria intenzione di sospendere l'applicazione del presente protocollo almeno un mese prima della prevista decorrenza della sospensione dell’applicazione. L'invio della notifica comporta l'avvio di consultazioni tra le parti al fine di pervenire a una soluzione amichevole della controversia in sede di commissione mista.

4.   In caso di sospensione dell’applicazione, le attività delle navi dell'Unione nella zona di pesca del Madagascar sono interrotte per il periodo di sospensione dell’applicazione. Le navi dell'Unione lasciano la zona di pesca del Madagascar entro 24 ore dall'entrata in vigore della sospensione dell’applicazione.

5.   Le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Una volta raggiunta un'intesa, l'applicazione del presente protocollo riprende e l'importo dell'eventuale compensazione finanziaria è stabilito in sede di commissione mista.

Articolo 15

Denuncia

1.   In caso di denuncia del presente protocollo nei casi e alle condizioni previsti all'articolo 21 dell'accordo, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il presente protocollo almeno sei mesi prima della data in cui tale denuncia avrebbe effetto.

2.   L'invio della notifica comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.

Articolo 16

Protezione dei dati

1.   Le parti provvedono affinché i dati scambiati nell'ambito dell'accordo siano utilizzati dall'autorità competente esclusivamente per l'attuazione dell'accordo e in particolare a fini di gestione e per l‘SCS della pesca.

2.   Le parti si impegnano a garantire che tutti i dati sensibili sul piano commerciale e personali relativi alle navi dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano trattati in maniera riservata, analogamente a tutte le informazioni sensibili sul piano commerciale relative ai sistemi di comunicazione utilizzati dall'Unione. Le parti provvedono affinché siano resi pubblici unicamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar.

3.   I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato.

4.   I dati personali scambiati nell'ambito dell'accordo sono trattati conformemente all'appendice 2 dell'allegato del presente protocollo. La commissione mista può stabilire ulteriori garanzie e mezzi di ricorso in relazione ai dati personali e ai diritti degli interessati.

5.   I paragrafi da 1 a 4 non esimono le parti dal rispettare gli obblighi delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) o delle organizzazioni regionali per la pesca relativi alla trasmissione e alla pubblicazione dei dati riguardanti le navi.

Articolo 17

Scambi elettronici di dati

1.   Le parti si impegnano a predisporre nel più breve tempo possibile i sistemi informatici necessari allo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione dell'accordo.

2.   La versione elettronica di un documento è considerata a tutti gli effetti equivalente alla versione cartacea, fatte salve le garanzie di autenticità di detto documento.

3.   Le modalità di implementazione e di uso di tali sistemi per lo scambio elettronico dei dati relativi alle catture, alle dichiarazioni delle catture in entrata e in uscita (tramite il sistema elettronico di registrazione e trasmissione dei dati a bordo – ERS – Electronic recording and Reporting System), alle posizioni delle navi (tramite il VMS – Vessel Monitoring System) e al rilascio delle autorizzazioni di pesca sono definite nell'allegato e nelle relative appendici.

4.   Le parti si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. In tal caso le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo sono sostituiti dalla loro versione cartacea o trasmessi con altri mezzi di comunicazione definiti nell'allegato del presente protocollo.

Articolo 18

Entrata in vigore

1.   Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

2.   La notifica di cui al apragrafo 1 è inviata, per quanto riguarda l’Unione, al Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea.

Articolo 19

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o luglio 2023, fatta salva la sua firma ad opera delle parti, o dalla data della firma, se successiva al 1o luglio 2023.

Articolo 20

Testi autentici

Il protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на тридесети юни две хиляди двадесет и трета година.

Hecho en Bruselas, el treinta de junio de dos mil veintitrés.

V Bruselu dne třicátého června dva tisíce dvacet tři.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte juni to tusind og treogtyve.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Juni zweitausenddreiundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta juunikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.

Done at Brussels on the thirtieth day of June in the year two thousand and twenty three.

Fait à Bruxelles, le trente juin deux mille vingt-trois.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríochadú lá de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche a trí.

Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset treće.

Fatto a Bruxelles, addì trenta giugno duemilaventitré.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada trīsdesmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų birželio trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év június havának harmincadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.

Gedaan te Brussel, dertig juni tweeduizend drieëntwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.

Feito em Bruxelas, em trinta de junho de dois mil e vinte e três.

Întocmit la Bruxelles la treizeci iunie două mii douăzeci și trei.

V Bruseli tridsiateho júna dvetisícdvadsaťtri.

V Bruslju, tridesetega junija dva tisoč triindvajset.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.

Som skedde i Bryssel den trettionde juni år tjugohundratjugotre.

Image 3L1822023IT410120230709IT0002.0001171193PROTOCOLLO SULL'ASSOCIAZIONE DELLA NUOVA ZELANDA A ORIZZONTE EUROPA – IL PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE (2021-2027)Articolo 1Ambito dell'associazioneLa Nuova Zelanda partecipa in qualità di paese associato e contribuisce al Pilastro II Sfide globali e competitività industriale europea di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione (programma Orizzonte Europa) di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1)., attuato mediante il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 del ConsiglioDecisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l'attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1)., nelle loro versioni più aggiornate.Articolo 2Condizioni aggiuntive per la partecipazione al programma Orizzonte Europa1.Prima di decidere se i soggetti neozelandesi sono ammissibili a partecipare a un'azione relativa alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'UE a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, la Commissione europea può chiedere informazioni o garanzie specifiche, quali:a)informazioni per determinare se ai soggetti dell'Unione sia stato o sarà concesso l'accesso reciproco a programmi o attività, o a parti di essi, esistenti e previsti della Nuova Zelanda equivalenti all'azione di Orizzonte Europa di cui trattasi;b)informazioni per determinare se la Nuova Zelanda dispone di un meccanismo nazionale di controllo degli investimenti e di garanzie che assicurino che le autorità neozelandesi informano e consultano la Commissione europea ogni volta che, grazie a tale meccanismo, siano venute a conoscenza di un progetto di investimento estero/acquisizione da parte di un soggetto neozelandese stabilito fuori della Nuova Zelanda o controllato da fuori della Nuova Zelanda che ha ricevuto finanziamenti nell'ambito di Orizzonte Europa per azioni relative alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, a condizione che la Commissione europea fornisca alla Nuova Zelanda l'elenco dei soggetti giuridici pertinenti stabiliti in Nuova Zelanda con i quali ha firmato convenzioni di sovvenzione;c)garanzie che nessuno dei risultati, delle tecnologie, dei servizi e dei prodotti sviluppati nell'ambito delle azioni in questione da soggetti neozelandesi è soggetto a restrizioni all'esportazione verso gli Stati membri dell'UE durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione. La Nuova Zelanda condividerà ogni anno un elenco aggiornato delle restrizioni nazionali all'esportazione, durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione.2.I soggetti neozelandesi possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (JRC) secondo modalità e condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti dell'Unione, a meno che non siano necessarie limitazioni per garantire la coerenza con l'ambito della partecipazione derivante dall'attuazione del paragrafo 1.3.La Nuova Zelanda è regolarmente informata delle attività del JRC relative alla partecipazione della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa, in particolare dei programmi di lavoro pluriennali del JRC. Un rappresentante della Nuova Zelanda può essere invitato in qualità di osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione del JRC in relazione a un punto connesso alla partecipazione della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa.4.Qualora l'Unione europea attui il programma Orizzonte Europa mediante l'applicazione degli articoli 185 e 187 del TFUE, la Nuova Zelanda e i soggetti neozelandesi possono partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità degli atti giuridici dell'Unione che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture giuridiche.5.In vista della partecipazione della Nuova Zelanda al Pilastro II del programma Orizzonte Europa, i rappresentanti della Nuova Zelanda hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764 senza diritto di voto e per i punti che riguardano la Nuova Zelanda. Tale partecipazione è conforme all'articolo 5 del presente accordo. Le spese di viaggio dei rappresentanti della Nuova Zelanda per la partecipazione alle riunioni del comitato sono rimborsate in classe economica. In tutti gli altri casi, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno è disciplinato dalle stesse norme applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione.6.Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell'ambito delle disposizioni, leggi e normative vigenti, per facilitare la libera circolazione, comprese le visite e lo svolgimento di attività di ricerca, delle persone che partecipano alle attività oggetto del presente protocollo, nonché per agevolare la circolazione transfrontaliera dei beni e dei servizi destinati a essere utilizzati in tali attività.articolo 3ReciprocitàI soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare a programmi o attività della Nuova Zelanda, o a parti di essi, equivalenti a quelli previsti dal Pilastro II del programma Orizzonte Europa, conformemente ai regimi nazionali neozelandesi che disciplinano il finanziamento della scienza. In assenza di finanziamenti erogati dalla Nuova Zelanda, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare con mezzi propri.L'elenco non esaustivo dei programmi o delle attività equivalenti, o, in casi eccezionali, di parti di essi, della Nuova Zelanda figura nell'allegato II del presente protocollo.Articolo 4Scienza apertaLe parti promuovono e incoraggiano reciprocamente le pratiche di scienza aperta nei loro programmi, progetti e attività in conformità delle norme del programma Orizzonte Europa, delle leggi e normative neozelandesi e della politica di ricerca aperta della Nuova Zelanda, tenendo debitamente conto degli obblighi della Nuova Zelanda a norma di Te Tiriti o Waitangi.Articolo 5Regole dettagliate relative al contributo finanziario, al meccanismo di adattamento e al meccanismo di correzione automatica1.Al contributo operativo della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa si applica un meccanismo di correzione automatica. Il meccanismo di adeguamento di cui all'articolo 7 del presente accordo non si applica in relazione al contributo operativo della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa.2.Il meccanismo di correzione automatica si basa sulle prestazioni della Nuova Zelanda e dei soggetti neozelandesi nelle parti del Pilastro II del programma Orizzonte Europa che sono attuate mediante sovvenzioni competitive.3.Nell'allegato I del presente protocollo sono riportate le regole dettagliate concernenti il meccanismo di correzione automatica.Articolo 6Disposizioni finali1.Il presente protocollo resta in vigore per il tempo necessario per tutti i progetti, le azioni, le attività, o parti di essi, finanziati nell'ambito del Pilastro II del programma Orizzonte Europa, per tutte le azioni necessarie per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione e per tutti gli obblighi finanziari derivanti dal completamento dell'attuazione del presente protocollo tra le parti.2.Gli allegati costituiscono parte integrante del presente protocollo.Allegato IRegole che disciplinano il contributo finanziario della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa (2021-2027)Allegato IIElenco dei programmi o delle attività, o parti di essi, equivalenti della Nuova ZelandaL1822023IT2510120230626IT0004.0001371459Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar (2023-2027)Articolo 1DefinizioniAi fini del presente protocollo si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'accordo, salvo le modifiche indicate di seguito e completate come segue:1)osservatore: qualsiasi persona autorizzata da un'autorità nazionale a osservare l'attività di pesca di un peschereccio a bordo di quest'ultimo e a raccogliere dati che quantifichino o qualifichino i risultati di tale attività;2)dispositivo di concentrazione del pesce (FAD): oggetto, struttura o dispositivo permanente, semipermanente o temporaneo, di qualsiasi materiale, artificiale o naturale, calato e/o monitorato, allo scopo di concentrare le specie di tonno bersaglio per la successiva cattura.Articolo 2OggettoScopo del presente protocollo è attuare l'accordo, stabilendo in particolare le condizioni di accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca del Madagascar e le forme di cooperazione di cui all'articolo 2 dell'accordo.Il presente protocollo è interpretato e applicato nel pieno rispetto e in linea con i principi e le disposizioni dell'accordo.Articolo 3Ambito di applicazioneIl presente protocollo si applica:alle attività delle navi dell'Unione nella zona di pesca del Madagascar per la pesca di tonnidi e specie affini,all'attuazione dei settori di cooperazione di cui all'articolo 2 dell'accordo.Articolo 4Specie ittiche e numero di navi autorizzate1.Le specie autorizzate sono i tonnidi e le specie affini elencate nell'appendice 1 dell’allegato del presente protocollo e soggette a un mandato di gestione della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC).2.È vietata la pesca delle specie seguenti:le specie protette da convenzioni internazionali, in particolare: Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus, Isurus oxyrinchus, Isurus paucus;le specie di cui la IOTC vieta, in tutto o in parte, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco o lo stivaggio, in particolare le specie delle famiglie Alopiidae, Sphyrnidae e Lamnidae.3.Le possibilità di pesca sono assegnate a 65 navi dell'Unione nel modo seguente:32 tonniere con reti a circuizione,13 pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda superiore a 100,20 pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda pari o inferiore a 100.4.Il paragrafo 3 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 11 e 12.Articolo 5DurataIl presente protocollo si applica per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria.Articolo 6Contropartita finanziaria1.Per l'intero periodo di quattro anni il valore totale stimato del presente protocollo ammonta a 12880000 EUR, equivalenti a 3220000 EUR all'anno. Tale importo totale è ripartito nel modo seguente:7200000 EUR corrispondenti alla contropartita finanziaria dell'Unione di cui all'articolo 13 dell'accordo;5680000 EUR corrispondenti al valore stimato dei contributi degli armatori.2.La contropartita finanziaria annuale dell'Unione comprende:a)un importo annuo di 700000 EUR, corrispondente a un quantitativo di riferimento per tutte le specie di 14000 tonnellate all'anno, per l'accesso alla zona di pesca del Madagascar;b)un importo annuo specifico di 1100000 EUR destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale della pesca del Madagascar. Tale importo è messo a disposizione del ministero della Pesca e gestito dall'agenzia malgascia responsabile della pesca e dell'acquacoltura, secondo le regole e le procedure stabilite conformemente alle norme nazionali in un manuale di procedure elaborato dal ministero della Pesca e trasmesso alle autorità dell'Unione prima dell'applicazione provvisoria del presente protocollo.3.Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 7, 8, 11, 14 e 15.4.La contropartita finanziaria è versata:a)per la parte relativa all'accesso alla zona di pesca del Madagascar, su un conto bancario della Tesoreria dello Stato aperto presso la Banca centrale del Madagascar;b)per la parte relativa al sostegno settoriale, su un conto bancario riservato al sostegno settoriale sotto la supervisione del ministero della Pesca.Le coordinate dei conti bancari sono comunicate alle autorità dell'Unione dall'Autorità del Madagascar prima dell'inizio dell'applicazione provvisoria del protocollo e sono confermate annualmente.Articolo 7Modalità di pagamento della contropartita finanziaria per l'accesso alla zona di pesca del Madagascar1.Se le catture annue delle navi dell'Unione, stabilite conformemente al capo IV, sezione 1, dell'allegato, superano il quantitativo di riferimento di 14000 tonnellate, la contropartita finanziaria annua aumenta di 50 EUR per ogni tonnellata supplementare.2.L'importo annuo versato dall'Unione per l'accesso alla zona di pesca del Madagascar non può tuttavia superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a). Qualora le catture dalle navi dell'Unione europea nella zona di pesca del Madagascar superino il doppio del quantitativo di riferimento, l'importo dovuto per le catture eccedenti tale massimale è versato l'anno successivo.3.Il pagamento della contropartita finanziaria relativa all'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca del Madagascar è effettuato entro 90 giorni dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo per il primo anno e non oltre la ricorrenza anniversaria dell'applicazione provvisoria del presente protocollo per gli anni successivi.4.L'impiego della contropartita finanziaria per l'accesso alla zona di pesca del Madagascar è di competenza esclusiva del Madagascar.Articolo 8Modalità di attuazione e di pagamento del sostegno settoriale1.Entro tre mesi dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo, la commissione mista di cui all’articolo 14 dell’accordo (commissione mista) adotta un programma pluriennale di sostegno settoriale, ripartito per anno, il cui obiettivo generale è promuovere la pesca sostenibile e responsabile in Madagascar.2.Tale programma è illustrato in un documento che comprende tra l'altro:a)gli orientamenti annuali e pluriennali in base ai quali sarà utilizzato l'importo specifico della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b);b)gli obiettivi e le azioni, definiti su base annuale e pluriennale, a favore di una pesca responsabile e sostenibile e dell'economia blu, tenendo conto delle priorità del Madagascar, in particolare:dell'attuazione della strategia nazionale di gestione della pesca del tonno;del sostegno alla pesca artigianale e tradizionale;della formazione dei marinai-pescatori;del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza (SCS) delle attività di pesca e, in particolare, della lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN);del potenziamento della ricerca nel settore della pesca, delle capacità di gestione degli ecosistemi marini e delle risorse ittiche; edella sicurezza sanitaria dei prodotti della pesca;c)i criteri e le procedure per la valutazione annuale dei risultati ottenuti, se del caso, mediante indicatori.3.Ogni anno l'Autorità del Madagascar presenta alla commissione mista una relazione annuale sullo stato di attuazione e sull'avanzamento delle attività del programma. La relazione annuale relativa all'ultimo anno comprende anche un bilancio dell'attuazione del programma per tutta la durata del presente protocollo.4.Qualsiasi proposta di modifica del programma è sottoposta al vaglio della commissione mista.5.La contropartita finanziaria per il sostegno settoriale è versata in rate annuali a seguito di un'analisi effettuata dalla commissione mista sulla base dei risultati dell'attuazione del programma.6.L'Unione può sospendere, in tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), qualora l'analisi della commissione mista riveli:a)che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione adottata in sede di commissione mista;b)che le misure previste dalla programmazione non sono state attuate.7.Dopo una sospensione ai sensi del paragrafo 6, il pagamento della contropartita finanziaria relativa al sostegno settoriale riprende unicamente dopo la consultazione e l'accordo delle parti e se i risultati dell'attuazione del sostegno settoriale sono conformi alla programmazione stabilita in sede di commissione mista. Tuttavia, il pagamento della contropartita finanziaria relativa al sostegno settoriale non può essere effettuato oltre il termine di sei mesi dalla scadenza del presente protocollo.8.Il monitoraggio del programma ad opera delle parti prosegue fino alla sua piena attuazione.9.Le verifiche e i controlli relativi all'utilizzo dei fondi della contropartita di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), possono essere effettuati dagli organismi di audit e di controllo di ciascuna parte, compresa la Corte dei conti europea. Essi comprendono il diritto di accesso alle informazioni, ai documenti, ai siti e alle strutture dei beneficiari.10.L'Autorità del Madagascar attua misure di promozione e comunicazione che garantiscono visibilità ai risultati finanziati dal sostegno settoriale e al contributo dell'Unione.Articolo 9Cooperazione scientifica per una pesca responsabile1.Le parti si impegnano a promuovere, nell'ambito della cooperazione scientifica, una pesca responsabile nella zona di pesca del Madagascar.2.Le parti si scambiano tutte le informazioni scientifiche pertinenti che consentono di valutare lo stato delle risorse biologiche marine nella zona di pesca del Madagascar.3.Alla riunione scientifica congiunta di cui all'articolo 9, paragrafo 3, dell'accordo partecipano gli scienziati competenti proposti da ciascuna parte. Le parti mettono a disposizione i dati necessari per il lavoro degli scienziati. Il mandato, la composizione e il funzionamento della riunione scientifica congiunta sono stabiliti dalla commissione mista.4.La riunione scientifica congiunta elabora una relazione, corredata se del caso di un parere, da sottoporre all'esame della commissione mista, che adotta eventuali misure come previsto all'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo.Articolo 10Cooperazione economica e sociale1.Al fine di attuare i principi di cui all'articolo 10 dell'accordo in materia di cooperazione economica e sociale, le parti si consultano regolarmente in sede di commissione mista e coinvolgono gli operatori e gli altri portatori di interessi nell'individuare le possibilità di cooperazione, anche nell'ottica di sviluppare gli scambi commerciali e gli investimenti nel settore della pesca.2.La consultazione tiene conto dei programmi di sviluppo e di cooperazione dell'Unione o di altri partner tecnici e finanziari.Articolo 11Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca e delle modalità di attuazione del presente protocollo1.La commissione mista può procedere alla revisione delle possibilità di pesca di cui all'articolo 4 sulla base dei pareri scientifici pertinenti, tenendo conto in particolare delle risoluzioni e delle raccomandazioni adottate dalla IOTC, in modo da garantire una gestione sostenibile delle specie ittiche oggetto del presente protocollo e, se del caso, previo parere della riunione scientifica congiunta di cui all'articolo 9.2.In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), può essere rivista in proporzione, e il presente protocollo e il relativo allegato sono modificati di conseguenza.3.La commissione mista può adeguare le disposizioni del presente protocollo relative alle condizioni di esercizio della pesca e alle modalità di applicazione del sostegno settoriale.4.Le decisioni adottate dalla commissione mista acquisiscono la stessa valenza giuridica del presente protocollo, fatto salvo l'espletamento delle rispettive procedure delle parti.Articolo 12Campagne di pesca esplorativa e nuove possibilità di pesca1.Le parti promuovono la pesca esplorativa nella zona di pesca del Madagascar al fine di valutare la sostenibilità scientifica ed economica di un nuovo tipo di pesca riguardante, in particolare, le specie considerate sottosfruttate o per le quali non sia noto lo stato dello stock.2.Conformemente alla legislazione del paese, l'Autorità del Madagascar può approvare l'attuazione di una campagna esplorativa sulla base di specifiche adottate dalla commissione mista. Queste ultime definiscono le specie interessate e le condizioni opportune per tale campagna, tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili e, se del caso, del parere scientifico ottenuto a norma dell'articolo 9.3.Le autorizzazioni delle navi per la campagna di pesca esplorativa sono concesse per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente ridotto in base alle raccomandazioni del parere scientifico. Le navi che praticano la pesca esplorativa rispettano le specifiche approvate dall'Autorità del Madagascar. Per tutta la durata della campagna sono presenti a bordo un osservatore designato dall'Autorità del Madagascar e, se del caso, un osservatore scientifico dello Stato di bandiera. I dati di osservazione raccolti sono trasmessi a fini di analisi e parere scientifico conformemente all'articolo 9.4.La riunione scientifica presenta il proprio parere sui risultati delle campagne esplorative alla commissione mista, che decide se del caso in merito all'introduzione di possibilità di pesca per nuove specie fino alla scadenza del presente protocollo.Articolo 13Condizioni di autorizzazione e di esercizio delle attività di pesca1.Possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar solo le navi dell'Unione in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata dall'Autorità del Madagascar in virtù dell'accordo e del presente protocollo.2.L'Autorità del Madagascar rilascia autorizzazioni di pesca alle navi dell'Unione unicamente in virtù dell'accordo e del presente protocollo; al di fuori di tale ambito, è infatti vietato rilasciare autorizzazioni alle navi dell'Unione, in particolare sotto forma di autorizzazioni dirette.3.Salvo disposizione contraria del presente protocollo, le attività delle navi dell'Unione autorizzate a pescare nella zona di pesca del Madagascar sono soggette alle leggi e ai regolamenti del Madagascar.Articolo 14Sospensione dell’applicazione1.L'attuazione del presente protocollo, compresi le attività di pesca delle navi e il pagamento della contropartita finanziaria, può essere sospesa unilateralmente da una delle parti nei casi previsti all'articolo 20 dell'accordo.2.La sospensione dell’applicazione per inosservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo può aver luogo unicamente in caso di attivazione dei meccanismi di consultazione di cui all'articolo 96 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altroGU L 317 del 15.12.2000, pag. 3., come modificato da ultimo (accordo di Cotonou) a seguito di una violazione degli elementi essenziali in materia di diritti umani di cui all'articolo 9 di detto accordo o all'articolo corrispondente dell'accordo che gli subentrerà.3.La parte interessata è tenuta a notificare per iscritto la propria intenzione di sospendere l'applicazione del presente protocollo almeno un mese prima della prevista decorrenza della sospensione dell’applicazione. L'invio della notifica comporta l'avvio di consultazioni tra le parti al fine di pervenire a una soluzione amichevole della controversia in sede di commissione mista.4.In caso di sospensione dell’applicazione, le attività delle navi dell'Unione nella zona di pesca del Madagascar sono interrotte per il periodo di sospensione dell’applicazione. Le navi dell'Unione lasciano la zona di pesca del Madagascar entro 24 ore dall'entrata in vigore della sospensione dell’applicazione.5.Le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Una volta raggiunta un'intesa, l'applicazione del presente protocollo riprende e l'importo dell'eventuale compensazione finanziaria è stabilito in sede di commissione mista.Articolo 15Denuncia1.In caso di denuncia del presente protocollo nei casi e alle condizioni previsti all'articolo 21 dell'accordo, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il presente protocollo almeno sei mesi prima della data in cui tale denuncia avrebbe effetto.2.L'invio della notifica comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.Articolo 16Protezione dei dati1.Le parti provvedono affinché i dati scambiati nell'ambito dell'accordo siano utilizzati dall'autorità competente esclusivamente per l'attuazione dell'accordo e in particolare a fini di gestione e per l‘SCS della pesca.2.Le parti si impegnano a garantire che tutti i dati sensibili sul piano commerciale e personali relativi alle navi dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano trattati in maniera riservata, analogamente a tutte le informazioni sensibili sul piano commerciale relative ai sistemi di comunicazione utilizzati dall'Unione. Le parti provvedono affinché siano resi pubblici unicamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar.3.I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato.4.I dati personali scambiati nell'ambito dell'accordo sono trattati conformemente all'appendice 2 dell'allegato del presente protocollo. La commissione mista può stabilire ulteriori garanzie e mezzi di ricorso in relazione ai dati personali e ai diritti degli interessati.5.I paragrafi da 1 a 4 non esimono le parti dal rispettare gli obblighi delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) o delle organizzazioni regionali per la pesca relativi alla trasmissione e alla pubblicazione dei dati riguardanti le navi.Articolo 17Scambi elettronici di dati1.Le parti si impegnano a predisporre nel più breve tempo possibile i sistemi informatici necessari allo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione dell'accordo.2.La versione elettronica di un documento è considerata a tutti gli effetti equivalente alla versione cartacea, fatte salve le garanzie di autenticità di detto documento.3.Le modalità di implementazione e di uso di tali sistemi per lo scambio elettronico dei dati relativi alle catture, alle dichiarazioni delle catture in entrata e in uscita (tramite il sistema elettronico di registrazione e trasmissione dei dati a bordo – ERS – Electronic recording and Reporting System), alle posizioni delle navi (tramite il VMS – Vessel Monitoring System) e al rilascio delle autorizzazioni di pesca sono definite nell'allegato e nelle relative appendici.4.Le parti si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. In tal caso le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo sono sostituiti dalla loro versione cartacea o trasmessi con altri mezzi di comunicazione definiti nell'allegato del presente protocollo.Articolo 18Entrata in vigore1.Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.2.La notifica di cui al apragrafo 1 è inviata, per quanto riguarda l’Unione, al Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea.Articolo 19Applicazione provvisoriaIl presente protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o luglio 2023, fatta salva la sua firma ad opera delle parti, o dalla data della firma, se successiva al 1o luglio 2023.Articolo 20Testi autenticiIl protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.Съставено в Брюксел на тридесети юни две хиляди двадесет и трета година.Hecho en Bruselas, el treinta de junio de dos mil veintitrés.V Bruselu dne třicátého června dva tisíce dvacet tři.Udfærdiget i Bruxelles den tredivte juni to tusind og treogtyve.Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Juni zweitausenddreiundzwanzig.Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta juunikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.Done at Brussels on the thirtieth day of June in the year two thousand and twenty three.Fait à Bruxelles, le trente juin deux mille vingt-trois.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríochadú lá de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche a trí.Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset treće.Fatto a Bruxelles, addì trenta giugno duemilaventitré.Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada trīsdesmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų birželio trisdešimtą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év június havának harmincadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.Gedaan te Brussel, dertig juni tweeduizend drieëntwintig.Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.Feito em Bruxelas, em trinta de junho de dois mil e vinte e três.Întocmit la Bruxelles la treizeci iunie două mii douăzeci și trei.V Bruseli tridsiateho júna dvetisícdvadsaťtri.V Bruslju, tridesetega junija dva tisoč triindvajset.Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.Som skedde i Bryssel den trettionde juni år tjugohundratjugotre.


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.


ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE NELLA ZONA DI PESCA DEL MADAGASCAR

CAPO I

Disposizioni generali

1.

Designazione dell'autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione europea («Unione») o alla Repubblica del Madagascar («Madagascar») in relazione a un'autorità competente designa:

per l'Unione: la Commissione europea, se del caso tramite la delegazione dell'Unione europea in Madagascar;

per la Repubblica del Madagascar: il ministero della Pesca.

2.

Autorizzazione di pesca

Ai fini dell'applicazione del presente allegato, il termine «autorizzazione di pesca» equivale al termine francese «licence» (licenza) quale definito nella legislazione del Madagascar.

3.

Zona di pesca del Madagascar

3.1.

Le coordinate geografiche della zona di pesca del Madagascar quale definita all'articolo 1 dell'accordo e le linee di base sono riportate nell'appendice 3.

3.2.

Le zone vietate alla pesca, quali parchi nazionali, aree marine protette e zone di riproduzione delle risorse alieutiche, sono indicate nell'appendice 3. In caso di modifica delle coordinate nella legislazione malgascia, le nuove coordinate sono comunicate dal Madagascar.

3.3.

Le navi dell'Unione esercitano le loro attività di pesca in acque situate oltre:

20 miglia nautiche dalla linea di base per i pescherecci con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda superiore a 100 e per i pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda pari o inferiore a 100, per il lato occidentale, dal Cap d'Ambre al Cap Ste Marie;

12 miglia nautiche dalla linea di base per i pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda pari o inferiore a 100, per il lato orientale, dal Cap d'Ambre al Cap Ste Marie.

3.4.

Intorno ai ancorati FAD) utilizzati dai pescatori malgasci è stabilita una zona di protezione di tre miglia nautiche in cui non possono accedere le navi dell'Unione. L'Autorità del Madagascar notifica alle navi dell'Unione la posizione dei FAD ancorati oltre le 9 miglia.

3.5.

Le zone del Banc du Leven e del Banc du Castor, le cui coordinate sono riportate nell'appendice 3, sono riservate unicamente alle attività malgasce di pesca artigianale e di piccola pesca.

4.

Designazione di un raccomandatario

Gli armatori dell'Unione che chiedono un'autorizzazione di pesca a norma del protocollo devono essere rappresentati da un raccomandatario residente in Madagascar.

5.

Pagamenti a carico degli armatori

Anteriormente alla data di applicazione provvisoria del protocollo, l'Autorità del Madagascar comunica all'Unione le coordinate bancarie dei conti della Tesoreria dello Stato su cui saranno versati i vari importi finanziari a carico degli armatori dell'Unione nell'ambito dell'accordo.

L'Autorità del Madagascar notifica qualsiasi modifica di tali coordinate alle autorità dell'Unione.

I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

6.

Contatti

I dati dei punti di contatto utili per l'attuazione del protocollo figurano nell'appendice 4.

CAPO II

Autorizzazioni di pesca

1.

Condizioni preliminari all'ottenimento di un'autorizzazione di pesca - navi ammissibili

Il rilascio delle autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 6 dell'accordo è subordinato alla condizione che la nave sia iscritta nel registro dei pescherecci dell'Unione e figuri nell'elenco dei pescherecci autorizzati della Commissione per il tonno dell'Oceano indiano (IOTC). Inoltre, al comandante o alla nave non devono essere stati imposti divieti di pesca a seguito di attività svolte nella zona di pesca del Madagascar.

Se del caso, il peschereccio è in possesso dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dall'autorità sanitaria competente del suo Stato di bandiera.

2.

Domanda di autorizzazione di pesca

2.1.

Le autorità dell'Unione presentano per via elettronica all'Autorità del Madagascar una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave che intende svolgere attività di pesca in virtù dell'accordo.

2.2.

La domanda è presentata conformemente all'appendice 5.

2.3.

Ogni domanda di autorizzazione di pesca è accompagnata dai documenti seguenti:

la prova del pagamento del canone forfettario anticipato per il periodo di autorizzazione e del contributo specifico di cui al capo III, punto 6, del presente allegato;

una fotografia digitale a colori recente della nave, vista lateralmente, con risoluzione grafica minima di 1 400 x 1 050 pixel;

una copia del certificato di navigabilità aggiornato;

la copia del contratto concluso con una società di reclutamento e collocamento (equipaggio) accreditata in Madagascar, come previsto al capo V, punto 7, del presente allegato.

3.

Canone e canone forfettario anticipato

3.1.

Per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie, il canone espresso in EUR/tonnellata catturata nella zona di pesca del Madagascar è fissato a 85 EUR/t per l'intera durata del protocollo.

3.2.

Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento dei canoni forfettari anticipati seguenti:

 

per le tonniere con reti a circuizione:

16 150 EUR a nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 190 tonnellate all'anno;

 

per i pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda superiore a 100:

4 930 EUR a nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 58 tonnellate all'anno;

 

per i pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda pari o inferiore a 100:

3 145 EUR a nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 37 tonnellate all'anno.

3.3.

L'importo del canone forfettario include tutte le imposte nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali, dei canoni di sbarco, dei diritti di trasbordo e delle spese connesse alla prestazione di servizi.

4.

Rilascio dell'autorizzazione di pesca

4.1.

Dal ricevimento della domanda di autorizzazione di pesca, il Madagascar dispone di 20 giorni lavorativi per rilasciare l'autorizzazione di pesca per un peschereccio dell'Unione la cui domanda sia ritenuta ammissibile.

4.2.

Una copia elettronica dell'autorizzazione è trasmessa immediatamente alle autorità dell'Unione e all'armatore o al suo raccomandatario. Tale copia, tenuta a bordo, è valida per un periodo di 45 giorni di calendario dalla data di rilascio dell'autorizzazione di pesca. Trascorso tale periodo, la nave dovrà tenere a bordo l'originale dell'autorizzazione di pesca. Tale termine può essere prorogato in caso di forza maggiore.

4.3.

Il Madagascar trasmette l'originale dell'autorizzazione di pesca all'armatore o al suo raccomandatario, se del caso, tramite la delegazione dell'Unione europea in Madagascar.

4.4.

Non appena rilasciata l'autorizzazione di pesca, il Madagascar iscrive senza indugio la nave dell'Unione nell'elenco delle navi dell'Unione autorizzate a pescare nella zona di pesca del Madagascar. Tale elenco è comunicato immediatamente al centro di controllo della pesca (CCP) del Madagascar e all'Unione. Il Madagascar aggiorna regolarmente l'elenco delle navi autorizzate a pescare. Il nuovo elenco è comunicato immediatamente al CCP del Madagascar e all'Unione.

5.

Trasferimento dell'autorizzazione di pesca

5.1.

L'autorizzazione di pesca è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile.

5.2.

Tuttavia, su richiesta dell'Unione e in caso di comprovata forza maggiore, in particolare in caso di perdita o immobilizzazione prolungata della nave a causa di un'avaria tecnica grave, l'autorizzazione di pesca di tale nave è sostituita da una nuova autorizzazione a nome di un'altra nave della stessa categoria della nave da sostituire, senza che debba essere versato un nuovo canone.

5.3.

In questo caso il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare tiene conto della somma delle catture totali delle due navi nella zona di pesca del Madagascar.

5.4.

La vecchia autorizzazione scade il giorno del rilascio dell'autorizzazione sostitutiva.

5.5.

L'armatore, il suo raccomandatario e le autorità dell'Unione sono informati della sostituzione delle autorizzazioni di pesca.

5.6.

L'armatore della nave interessata o il suo raccomandatario consegna l'autorizzazione di pesca non più valida all'Autorità del Madagascar tramite la delegazione dell'Unione europea in Madagascar.

5.7.

L'elenco delle navi autorizzate è aggiornato di conseguenza dall'Autorità del Madagascar.

6.

Periodo di validità dell'autorizzazione di pesca

Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate per una durata annuale nel modo seguente:

nel corso del primo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso tra la data della sua entrata in applicazione provvisoria e il 31 dicembre dello stesso anno;

in seguito, ogni anno civile completo;

nel corso dell'ultimo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra il 1o gennaio e la data di scadenza del protocollo.

7.

Documenti da tenere a bordo della nave

Durante la loro permanenza nella zona di pesca del Madagascar, le navi dell'Unione tengono a bordo in qualsiasi momento i seguenti documenti:

l'originale dell'autorizzazione di pesca, o una copia della stessa, conformemente alle condizioni di cui al punto 4.2;

il certificato di navigabilità della nave;

il ruolo d'equipaggio;

il giornale di pesca elettronico;

la licenza di pesca comunitaria rilasciata dal proprio Stato di bandiera;

il piano di capacità della nave sotto forma di disegni o descrizioni aggiornati della progettazione del peschereccio, in particolare il numero di stive e la relativa capacità espressa in metri cubi.

8.

Navi d'appoggio

8.1.

Il Madagascar autorizza i pescherecci dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca a farsi assistere da navi d'appoggio alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla IOTC. Se la legislazione malgascia applicabile viene modificata al fine di renderla più rigorosa riguardo a tali limiti o condizioni, le modifiche apportate alla legislazione applicabile o le nuove norme sono notificate e si applicano conformemente all'articolo 8 dell'accordo.

8.2.

Le navi d'appoggio devono battere bandiera di uno Stato membro dell'Unione e non possono essere attrezzate per la cattura del pesce. L'assistenza non comprende né il rifornimento di carburante né il trasbordo delle catture.

8.3.

Nella misura ad esse applicabile, le navi d'appoggio sono soggette alla stessa procedura per la trasmissione delle domande di autorizzazione di pesca di cui al presente capo. Il Madagascar stila l'elenco delle navi d'appoggio autorizzate e lo comunica immediatamente all'Unione.

8.4.

Il canone applicabile alle navi d'appoggio ammonta a 5 000 EUR/anno.

9.

Implementazione di un sistema elettronico automatizzato per la gestione delle autorizzazioni

9.1.

Le parti si adoperano per utilizzare il sistema LICENCE messo a disposizione dalla Commissione europea per la trasmissione elettronica delle domande di autorizzazione e per la notifica del loro rilascio.

9.2

In via provvisoria, fino a quando le parti non utilizzano il sistema LICENCE, gli scambi elettronici tra le parti avvengono via email.

CAPO III

Misure tecniche di conservazione

1.

Le navi dell'Unione autorizzate a operare nella zona di pesca del Madagascar rispettano tutte le misure tecniche di conservazione, le risoluzioni e le raccomandazioni della IOTC e la legislazione malgascia ad esse applicabili.

2.

Per ciascuna categoria di pesca, le misure tecniche applicabili sono definite nelle schede tecniche riportate nell'appendice 1.

3.

Nell'ambito dell’accordo sono consentiti la cala e l'uso di FAD derivanti artificiali. La cala e l'uso dei FAD avvengono conformemente alle risoluzioni e raccomandazioni pertinenti della IOTC. In particolare, al fine di limitare il loro impatto sugli ecosistemi e di ridurre la quantità di rifiuti marini sintetici, i FAD sono costruiti con materiali non impiglianti, naturali o biodegradabili non plastici, ad eccezione dei segnalatori. Essi evitano le catture accidentali di cetacei, squali o tartarughe.

4.

Tuttavia, il Madagascar si riserva il diritto di proporre misure più rigorose sulla base di raccomandazioni scientifiche affidabili.

5.

All'inizio della campagna di pesca l'armatore comunica inoltre al CCP del Madagascar il numero di FAD che intende calare nella zona di pesca del Madagascar per ogni nave d'appoggio. Dopo la fine della campagna è dichiarato anche il numero dei FAD recuperati.

6.

Ai fini della gestione ambientale e della protezione degli ecosistemi marini nelle acque del Madagascar, gli armatori dell'Unione versano annualmente un contributo specifico il cui importo totale stimato dovrebbe ammontare a circa 200 000 EUR. Il contributo di ciascuna nave si basa sulla sua stazza lorda ed è pari a 2,5 EUR per GT. Il contributo è versato contestualmente all'anticipo. I fondi sono amministrati dall'agenzia malgascia responsabile della pesca e dell'acquacoltura e versati sul conto bancario riservato al sostegno settoriale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera b), del protocollo.

7.

L'Autorità del Madagascar informa la commissione mista di cui all’articolo 14 dell’accordo («commissione mista») sul programma d'azione finanziato da tale contributo specifico e riferisce in merito al suo utilizzo, ai suoi risultati e al suo impatto. Essa garantisce la promozione e la visibilità delle azioni realizzate.

CAPO IV

Sezione 1

Dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca

1.

Giornale di pesca

1.1.

Il comandante di un peschereccio dell'Unione che opera nel quadro dell'accordo tiene un giornale di pesca conforme alle risoluzioni applicabili della IOTC.

1.2.

Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca del Madagascar.

1.3.

Il comandante registra quotidianamente nel giornale di pesca:

il quantitativo espresso in chilogrammi di peso vivo per ciascuna specie (principale o accessoria) catturata e tenuta a bordo, identificata dal rispettivo codice alfa-3 della FAO;

il quantitativo espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari di ciascuna specie rigettata in mare;

le catture pari a zero, conformemente alle disposizioni pertinenti della IOTC.

1.4.

L'armatore e il comandante sono responsabili in solido dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

2.

Dichiarazione delle catture

2.1

Il comandante dichiara le catture della nave notificandole al servizio statistico responsabile della pesca e al CSP del Madagascar i cui dati figurano ai punti 3, 4 e 6 dell’appendice 4:

su base settimanale, durante la permanenza nella zona di pesca del Madagascar;

immediatamente, in caso di passaggio in un porto del Madagascar;

entro 24 ore dall'uscita dalla zona di pesca del Madagascar senza passare per un porto del Madagascar.

2.2.

In caso di inosservanza delle disposizioni in materia di dichiarazione delle catture, anche in caso di dichiarazione non conforme, il Madagascar può sospendere l'autorizzazione di pesca della nave in questione, fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione malgascia. In caso di recidiva, il Madagascar può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca.

2.3.

L'Autorità del Madagascar notifica all'armatore ogni sanzione irrogata in tale contesto e ne informa le autorità dell'Unione.

3.

Entrata in funzione di un sistema elettronico di registrazione e trasmissione dei dati a bordo (ERS)dei dati di pesca

Le parti convengono di avvalersi di un sistema elettronico di registrazione e trasmissione dei dati a bordo (ERS) dei dati di pesca sulla base degli orientamenti riportati nell'appendice 6. Le parti si informano reciprocamente quando il sistema è operativo. A partire da quel momento le dichiarazioni ERS sostituiscono le dichiarazioni delle catture di cui al punto 2 del presente capo.

4.

Dichiarazione trimestrale delle catture

4.1.

Entro la fine del terzo mese di ogni trimestre, le autorità dell'Unione comunicano al Madagascar i dati relativi alle catture per ciascuna categoria prevista dal protocollo corrispondenti ai mesi del trimestre o dei trimestri precedenti dell'anno in corso. Tali dati sono presentati secondo una ripartizione mensile, per nave e per specie indicata con il rispettivo codice FAO, utilizzando il modello riportato di cui all'appendice 7.

4.2.

Tali dati aggregati ricavati dai giornali di pesca sono considerati provvisori fino alla notifica, da parte delle autorità dell'Unione, di un computo annuo definitivo delle catture e dello sforzo.

5.

Computo delle catture annuali e canoni a carico delle navi dell'Unione

5.1.

Le autorità dell'Unione redigono un computo definitivo delle catture annuali e dei canoni dovuti da ciascuna nave per la campagna di pesca annuale dell'anno civile precedente, sulla base dei dati relativi alle catture convalidati dalle amministrazioni nazionali degli Stati di bandiera.

5.2.

Le autorità dell'Unione trasmettono all'Autorità del Madagascar, per conferma, il computo definitivo delle catture e dei canoni entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le catture.

5.3.

L'Autorità del Madagascar notifica alle autorità dell'Unione il ricevimento di tali dichiarazioni e di tale computo e può chiedere, entro un termine di due mesi, tutti i chiarimenti che ritiene necessari.

5.3.1.

In tal caso le autorità dell'Unione consultano le amministrazioni degli Stati di bandiera e gli istituti nazionali competenti dell'Unione e trasmettono all'Autorità del Madagascar i supplementi d'informazione richiesti entro un termine di 20 giorni lavorativi.

5.3.2.

All'occorrenza può essere convocata una riunione specifica del gruppo di lavoro scientifico, alla quale sono invitati rappresentanti degli istituti nazionali competenti dell'Unione e del Madagascar, al fine di esaminare i dati relativi alle catture e i metodi utilizzati per il controllo incrociato delle informazioni.

5.4.

Il Madagascar dispone di 30 giorni lavorativi dal ricevimento del supplemento d'informazione di cui al punto 5.3.1 per contestare, sulla base di elementi giustificativi, la dichiarazione annuale delle catture e il computo definitivo dei canoni.

5.4.1.

In assenza di contestazioni, trascorso tale termine le parti considerano adottati la dichiarazione annuale delle catture e dello sforzo e il computo definitivo dei canoni.

5.4.2.

In caso di disaccordo, le parti si consultano in sede di commissione mista.

5.5.

Se il computo definitivo è superiore al canone forfettario anticipato versato per ottenere l'autorizzazione di pesca, l'armatore versa il saldo al Madagascar entro e non oltre 30 giorni dall'intesa delle parti sul computo. Se il computo definitivo è inferiore al canone forfettario anticipato, l'importo residuo non può essere recuperato dall'armatore.

Sezione 2

Entrata e uscita dalla zona di pesca del Madagascar

1.

I comandanti dei pescherecci dell'Unione operanti nel quadro del protocollo nella zona di pesca del Madagascar notificano al CCP del Madagascar, con almeno tre ore di anticipo, l'intenzione di entrare o di uscire da detta zona di pesca.

2.

Nel notificare l'entrata o l'uscita dalla zona di pesca del Madagascar i comandanti delle navi comunicano altresì la posizione stimata di entrata nella zona di pesca del Madagascar o di uscita dalla zona di pesca del Madagascar nonché i quantitativi stimati di ogni specie identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3 tenuti a bordo, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari, utilizzando i formati di comunicazione definiti nell'appendice 8.

3.

In caso di mancato rispetto dei punti 1 e 2 o di dichiarazione fraudolenta l'armatore e il comandante della nave sono soggetti alle sanzioni previste dalla legislazione malgascia.

4.

Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza avere avvertito il CCP del Madagascar è soggetta alle sanzioni previste dalla legislazione malgascia. L'Autorità del Madagascar può sospendere l'autorizzazione di pesca della nave interessata. In caso di recidiva, può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca.

5.

Il ruolo d'equipaggio della nave è trasmesso all'entrata nella zona di pesca del Madagascar.

6.

Tali comunicazioni sono effettuate tramite ERS, posta elettronica o messaggio radio agli indirizzi che figurano nell'appendice 4. L'Autorità del Madagascar è tenuta ad informare immediatamente le navi interessate e le autorità dell'Unione di qualsiasi modifica dell'indirizzo di posta elettronica o della frequenza radio.

7.

L'Autorità del Madagascar conferma il ricevimento del messaggio elettronico rispondendo mediante posta elettronica.

Sezione 3

Trasbordi e sbarchi

1.

È vietata qualsiasi operazione di trasbordo in mare.

2.

Il trasbordo in un porto designato del Madagascar può essere effettuato previa autorizzazione del CCP del Madagascar e sotto la supervisione degli ispettori della pesca e dell'autorità sanitaria per la pesca del Madagascar.

3.

I porti pescherecci designati per le operazioni di trasbordo e di sbarco sono Antsiranana, Toliary, Ehoala, Toamasina e Mahajanga.

4.

L'armatore di un peschereccio dell'Unione, o il suo rappresentante, che intende procedere a uno sbarco o a un trasbordo in un porto malgascio comunica contemporaneamente al CCP e all'autorità portuale del Madagascar, con almeno 72 ore di anticipo, a norma dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo, se del caso tramite ERS, le informazioni seguenti:

il nome del peschereccio che deve effettuare lo sbarco o il trasbordo e il relativo numero di immatricolazione nel registro dei pescherecci della IOTC;

il porto di trasbordo o di sbarco e, se del caso, il nome del cargo vettore;

la data e l'ora prevista per il trasbordo o lo sbarco;

il quantitativo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari, di ciascuna specie da trasbordare o da sbarcare, identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3;

la presentazione e la destinazione delle catture trasbordate o sbarcate.

Il presente punto lascia impregiudicati gli obblighi di fornire alle autorità competenti i documenti per l'ingresso nel porto.

5.

Previo esame delle informazioni di cui al punto 4 ed entro 24 ore dalla notifica, il CCP del Madagascar rilascia all'armatore o al suo rappresentante un'autorizzazione preventiva di trasbordo o di sbarco.

6.

Il trasbordo e lo sbarco sono considerati come un'uscita dalla zona di pesca del Madagascar. A tal fine si applica la sezione 2 del presente capo.

7.

Una volta effettuato il trasbordo o lo sbarco, l'armatore o il suo rappresentante notifica al CCP e all'autorità marittima e portuale l'intenzione di proseguire l'attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar o di uscire da detta zona.

8.

Nella zona di pesca del Madagascar è vietata qualsiasi operazione di trasbordo o di sbarco non conforme ai punti da 1 a 7. Chiunque contravvenga alla presente disposizione è soggetto alle sanzioni previste dalla legislazione malgascia in vigore.

9.

I pescherecci dell'Unione si impegnano a mettere una parte delle catture accessorie a disposizione delle imprese di trasformazione locali ai prezzi di mercato locali. Su richiesta degli armatori dei pescherecci dell'Unione, le direzioni regionali del ministero della Pesca del Madagascar forniscono un elenco delle imprese di trasformazione locali con i relativi recapiti.

Sezione 4

Sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS)

1.

Messaggi di posizione delle navi – sistema VMS

1.1.

Le navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione devono essere dotate di un sistema di controllo delle navi via satellite (Vessel Monitoring System - VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.

1.2.

Ogni messaggio di posizione è configurato secondo il formato di cui all'appendice 9 e contiene:

l'identificazione della nave;

l'ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore a 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;

la data e l'ora di registrazione della posizione;

la velocità e la rotta della nave.

1.3.

La prima posizione registrata successivamente all'entrata nella zona di pesca del Madagascar è identificata con il codice «ENT». Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS», ad eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona di pesca del Madagascar, che è identificata con il codice «EXI».

1.4.

Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

2.

Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

2.1.

Il comandante si accerta che il sistema VMS della nave sia sempre pienamente operativo e che i messaggi di posizione siano correttamente trasmessi al CCP dello Stato di bandiera.

2.2.

Le navi dell'Unione il cui sistema VMS è difettoso non sono autorizzate a entrare nella zona di pesca del Madagascar.

2.3.

Se si verifica un guasto dopo l'entrata nella zona di pesca del Madagascar, il CCP del Madagascar deve esserne informato immediatamente. Il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro 15 giorni. Trascorso tale termine, o in caso di guasto ripetuto successivo, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca del Madagascar.

2.4.

Le navi con sistema VMS difettoso comunicano i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica o via radio al CCP dello Stato di bandiera e al CCP del Madagascar, almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie, conformemente al punto 1.2.

3.

Comunicazione sicura dei messaggi di posizione al Madagascar

3.1.

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP del Madagascar. I CCP dello Stato di bandiera e del Madagascar si scambiano gli indirizzi email di contatto e si comunicano senza indugio eventuali modifiche di detti indirizzi.

3.2.

La trasmissione dei messaggi di posizione tra il CCP dello Stato di bandiera e quello del Madagascar avviene per via elettronica mediante un sistema di comunicazione protetto, utilizzando la rete elettronica messa a disposizione dalla Commissione europea per gli scambi in forma standardizzata dei dati relativi alla pesca.

3.3.

Il CCP del Madagascar informa il CCP dello Stato di bandiera in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un'autorizzazione di pesca nel caso in cui la nave in questione non abbia notificato la propria uscita dalla zona di pesca del Madagascar.

4.

Malfunzionamento del sistema di comunicazione

4.1.

Le parti provvedono affinché le loro apparecchiature elettroniche siano compatibili con gli standard di comunicazione dei dati di pesca.

4.2.

Le parti si informano senza indugio di qualsiasi malfunzionamento dei sistemi di comunicazione dei messaggi di posizione al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica.

4.3.

Il comandante è considerato responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificarne i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione malgascia. Il comandante non può essere ritenuto responsabile dei malfunzionamenti dei sistemi di comunicazione di cui al punto 4.2.

4.4.

In caso di controversie viene adita la commissione mista.

5.

Modifica della frequenza d'invio dei messaggi di posizione

5.1.

Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un'infrazione, il CCP del Madagascar può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all'Unione, di ridurre a 30 minuti l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave per un periodo d'indagine determinato.

5.2.

Gli elementi di prova devono essere trasmessi dal CCP del Madagascar al CCP dello Stato di bandiera e alle autorità dell'Unione.

5.3.

Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio al CCP del Madagascar i messaggi di posizione secondo la frequenza ridotta.

5.4.

Il CCP del Madagascar notifica immediatamente la conclusione della procedura di ispezione al CCP dello Stato di bandiera e all'Unione.

5.5.

Al termine del periodo d'indagine determinato, il CCP del Madagascar informa il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione in merito alle ulteriori misure eventualmente necessarie.

6.

Validità del messaggio VMS in caso di controversia

In caso di controversia tra le parti fanno fede unicamente i dati di posizione forniti dal sistema VMS.

Sezione 5

Osservatori

1.

Osservazione delle attività di pesca

1.1.

Le parti riconoscono l'importanza di rispettare il programma di osservazione nazionale e gli obblighi derivanti dalle risoluzioni applicabili della IOTC per quanto riguarda il programma di osservazione scientifica.

1.2.

A tal fine:

1.2.1.

Ogni nave imbarca un osservatore durante la sua permanenza nella zona di pesca del Madagascar. Almeno il 30 % delle navi deve imbarcare osservatori designati dall'autorità del Madagascar. Per il restante 70 %, la copertura di osservazione è organizzata, se del caso, attraverso programmi di osservazione regionali o elettronici.

1.2.2.

Gli osservatori hanno il compito di vigilare sull'applicazione del punto 1.1 e di provvedere alla raccolta delle informazioni scientifiche richieste dall'istituto nazionale competente del Madagascar o dal gruppo di lavoro scientifico congiunto.

2.

Navi e osservatori designati

2.1.

All'atto del rilascio delle autorizzazioni di pesca l'autorità di pesca del Madagascar compila e, se del caso, aggiorna l'elenco delle navi selezionate per imbarcare un osservatore del Madagascar nel rispetto degli obiettivi di cui al punto 1.2.1.

2.2.

Subito dopo aver stilato o aggiornato tale elenco, l'autorità del Madagascar lo trasmette per via elettronica alle autorità dell'Unione e agli armatori interessati. Se una delle navi selezionate non dispone di spazio sufficiente, e tale situazione è debitamente documentata e imputabile a esigenze di sicurezza connesse in particolare ad atti di pirateria, l'autorità del Madagascar adegua l'elenco delle navi selezionate per tener conto di tale situazione, pur garantendo il conseguimento dell'obiettivo di cui al punto 1.2.1.

2.3.

Una volta completato l'elenco dei pescherecci selezionati per imbarcare un osservatore, il Madagascar indica contemporaneamente agli armatori interessati o ai loro raccomandatari le navi che devono imbarcare un osservatore designato conformemente al punto 1.2.1.

2.4.

Una volta concordata la data dell'imbarco tra le Autorità del Madagascar e l'armatore della nave selezionata di cui al punto 7.2, l’Autorità del Madagascar comunica alle autorità dell'Unione e all'armatore interessato o al suo raccomandatario il nome e i dati di contatto dell'osservatore designato.

2.5.

L'autorità del Madagascar informa senza indugio le autorità dell'Unione e gli armatori interessati, o i loro raccomandatari, in merito a ogni modifica dell'elenco delle navi e degli osservatori designati.

2.6.

Un peschereccio dell'Unione designato per imbarcare un osservatore è esonerato da tale obbligo se a bordo è già presente un osservatore la cui permanenza sulla nave è prevista per l'intero periodo in questione, a condizione che tale osservatore sia riconosciuto nell'ambito di un programma di osservazione regionale di cui il Madagascar è parte contraente.

2.7.

La permanenza dell'osservatore a bordo non supera il tempo necessario allo svolgimento delle sue mansioni.

3.

Contributo finanziario degli armatori

3.1.

L'armatore versa, per ogni osservatore del Madagascar, un contributo di 30 EUR per giorno d'imbarco. Tale importo è versato dagli armatori a favore del programma di osservazione gestito dal CCP del Madagascar.

3.2.

Tutte le spese relative agli spostamenti dell'osservatore del Madagascar tra il porto di imbarco o di sbarco e il suo domicilio abituale sono a carico dell'armatore.

4.

Retribuzione e contributi previdenziali dell'osservatore

La retribuzione dell'osservatore designato dall’Autorità del Madagascar e i relativi contributi previdenziali sono a carico delle Autorità del Madagascar.

5.

Condizioni d'imbarco

5.1.

Le condizioni d'imbarco dell'osservatore, in particolare il tempo di permanenza a bordo, sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo raccomandatario e dall’ Autorità del Madagascar.

5.2.

A bordo, l'osservatore ha diritto allo stesso trattamento riservato a un ufficiale. Tuttavia, la sua sistemazione a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.

5.3.

Il vitto e l'alloggio dell'osservatore a bordo sono a carico dell'armatore.

5.4.

Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sua sicurezza.

5.5.

Il comandante fornisce all'osservatore tutte le agevolazioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni e gli garantisce l'accesso ai mezzi di comunicazione, ai documenti a bordo della nave e ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il giornale di pesca, il registro di congelazione e il libro di navigazione, e alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento delle sue mansioni.

6.

Obblighi dell'osservatore

Per tutta la durata della permanenza a bordo, l'osservatore:

prende tutte le disposizioni opportune per non interrompere od ostacolare le operazioni di pesca;

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo;

rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

7.

Imbarco e sbarco dell'osservatore

7.1.

L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore.

7.2.

L'armatore o il suo rappresentante comunica al CCP del Madagascar, con un preavviso di 15 giorni rispetto alla data dell'imbarco, la data, l'ora e il porto d'imbarco dell'osservatore. In caso d'imbarco in un paese straniero le spese di viaggio e di transito (comprese quelle di vitto e alloggio) dell'osservatore verso il porto d'imbarco sono a carico dell'armatore.

7.3.

Se l'osservatore non si presenta all'imbarco entro 12 ore dalla data e dall'ora previste, il comandante, o l'armatore o il suo rappresentante, informa immediatamente il CCP del Madagascar al fine di trovare una soluzione di comune accordo.

7.4.

Se l'osservatore non viene sbarcato in un porto del Madagascar, l'armatore si fa carico delle spese di viaggio e di transito (comprese le spese di vitto e alloggio) dell'osservatore verso il suo domicilio abituale in Madagascar.

7.5.

Se la nave non si presenta al momento concordato nel porto prestabilito per l'imbarco dell'osservatore, l'armatore è tenuto a farsi carico delle spese da esso sostenute durante l'attesa in porto (vitto e alloggio).

7.6.

Se la nave non si presenta, l'armatore informa immediatamente il CCP del Madagascar. L’Autorità del Madagascar può sospendere l'autorizzazione di pesca della nave e applicare le sanzioni previste dalla legislazione malgascia vigente, salvo in caso di forza maggiore notificata al CCP del Madagascar. In quest'ultimo caso, l'armatore concorda con le Autorità del Madagascar una nuova data per l'imbarco dell'osservatore e la nave non può esercitare attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar fino all'imbarco effettivo dell'osservatore. L’Autorità del Madagascar notifica immediatamente alle autorità dell'Unione e all'armatore le misure adottate in applicazione del presente punto.

8.

Compiti dell'osservatore

8.1.

L'osservatore assolve i compiti seguenti:

8.1.1.

Raccoglie tutte le informazioni concernenti l'attività di pesca della nave, con particolare riguardo agli aspetti seguenti:

gli attrezzi da pesca utilizzati;

la posizione della nave durante le operazioni di pesca;

i quantitativi o, se del caso, il numero di esemplari catturati per ogni specie bersaglio e per ogni specie affine, compresi quelli relativi alle catture accessorie e accidentali;

la stima delle catture tenute a bordo e dei rigetti.

8.1.2.

Effettua i campionamenti biologici previsti nell'ambito dei programmi scientifici.

8.2.

Durante l'attività della nave nella zona di pesca del Madagascar, comunica quotidianamente via radio o posta elettronica le proprie osservazioni, in particolare il quantitativo di catture principali e di catture accessorie tenute a bordo, e svolge eventuali altri compiti assegnatigli dal CCP del Madagascar.

9.

Rapporto dell'osservatore

9.1.

Prima di lasciare la nave, l'osservatore presenta al comandante della nave un rapporto contenente le proprie osservazioni. Il comandante della nave ha il diritto di includervi i propri commenti. Il rapporto è firmato dall'osservatore e dal comandante, che ne riceve copia. Se si rifiuta di firmarlo, il comandante annota nel rapporto dell'osservatore i motivi del rifiuto e vi appone l'indicazione «rifiuto di firma».

9.2.

L'osservatore fa pervenire il suo rapporto al CCP del Madagascar, che ne trasmette copia alle autorità dell'Unione entro un termine di 15 giorni lavorativi dallo sbarco dell'osservatore.

Sezione 6

Ispezione in mare o in porto

1.

Le ispezioni in mare nella zona di pesca del Madagascar, o in porto, al molo o in rada, delle navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca in corso di validità sono effettuate da navi e ispettori di pesca giurati del Madagascar.

2.

Prima di salire a bordo, gli ispettori del Madagascar comunicano al comandante della nave dell'Unione che intendono effettuare un'ispezione. Prima dell'inizio dell'ispezione, gli ispettori comunicano la loro identità e qualifica e presentano l'ordine di missione.

3.

Gli ispettori restano a bordo della nave dell'Unione solo per il tempo necessario a svolgere i compiti connessi all'ispezione. Conducono l'ispezione in modo da minimizzarne l'impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.

3.1.

Il comandante della nave dell'Unione agevola l'accesso a bordo e l'operato degli ispettori.

3.2.

Al termine di ogni ispezione, gli ispettori redigono un rapporto di ispezione. Il comandante della nave dell'Unione ha il diritto di includervi i propri commenti. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante del peschereccio dell'Unione. Se si rifiuta di firmare il rapporto di ispezione, il comandante annota nel rapporto i motivi del rifiuto e vi appone l'indicazione «rifiuto di firma».

3.3.

Prima di lasciare la nave dell'Unione, gli ispettori consegnano al comandante una copia del rapporto di ispezione. Fatta salva la sezione 7, punto 1, l’Autorità del Madagascar trasmette copia del rapporto di ispezione alle autorità dell'Unione entro un termine massimo di otto giorni lavorativi dallo sbarco degli ispettori.

4.

Il Madagascar può autorizzare rappresentanti dell'Unione o dei suoi Stati membri a partecipare all'ispezione in qualità di osservatori.

5.

Sulla base di una valutazione del rischio, le parti possono decidere di effettuare ispezioni congiunte sulle navi dell'Unione, in particolare durante le operazioni di sbarco e di trasbordo, per garantire la conformità alla normativa dell'Unione e alla legislazione del Madagascar. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli ispettori inviati dalle parti si attengono alle disposizioni concernenti lo svolgimento delle ispezioni previste rispettivamente dalla normativa dell'Unione e dalla legislazione del Madagascar. Tali operazioni si svolgono sotto la direzione e l'autorità degli ispettori del Madagascar. Nel quadro delle loro responsabilità in qualità di Stati di bandiera e Stati costieri, le parti possono decidere di collaborare alla realizzazione di azioni di follow-up conformemente alla loro normativa in materia. Su richiesta delle autorità dell'Unione, l'Autorità del Madagascar può inoltre autorizzare gli ispettori della pesca degli Stati membri dell'Unione a effettuare ispezioni sulle navi dell'Unione battenti la loro bandiera nei limiti delle rispettive competenze a norma della legislazione nazionale.

Sezione 7

Infrazioni

1.

Trattamento delle infrazioni

1.1.

Qualsiasi infrazione commessa nella zona di pesca del Madagascar da una nave dell'Unione è oggetto di una notifica di infrazione ed è menzionata in un rapporto di ispezione.

1.2.

La notifica dell'infrazione e delle sanzioni irrogate al comandante o all'impresa di pesca è inviata direttamente agli armatori secondo le procedure previste dalla legislazione malgascia.

1.3.

L'Autorità del Madagascar trasmette per via elettronica all'Unione, entro un termine di 72 ore, una copia del rapporto di ispezione e della notifica dell'infrazione e comunica le sanzioni irrogate.

1.4.

La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante prevista alla sezione 6, punto 3.2, non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore avverso l'infrazione constatata.

2.

Fermo della nave - Riunione informativa

2.1.

In caso di infrazione constatata ai sensi della legislazione malgascia, l'Autorità del Madagascar ordina alla nave dell'Unione che ha commesso l'infrazione di cessare la sua attività nella zona di pesca del Madagascar e, se la nave si trova in mare, di rientrare in un porto del Madagascar.

2.2.

L'Autorità del Madagascar notifica per via elettronica alle autorità dell'Unione, entro un termine di 24 ore, ogni fermo di una nave dell'Unione. La notifica indica i motivi del fermo e/o del sequestro ed è accompagnata da elementi di prova dell'infrazione constatata.

2.3.

Le autorità dell'Unione possono chiedere all'Autorità del Madagascar di organizzare il prima possibile, dopo la notifica del fermo della nave, una riunione informativa per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo della nave e le eventuali sanzioni irrogate o previste. A questa riunione informativa possono partecipare i rappresentanti dello Stato di bandiera e dell'armatore della nave.

3.

Sanzione in caso di infrazione – Procedimento transattivo

3.1.

La sanzione relativa all'infrazione constatata è stabilita dal Madagascar secondo la legislazione malgascia.

3.2.

Se la regolarizzazione dell'infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima che sia avviato e a condizione che l'infrazione non costituisca reato, l'Autorità del Madagascar e la nave dell'Unione avviano un procedimento transattivo volto a determinare i termini e il livello della sanzione. Il procedimento transattivo si conclude entro 72 ore dalla notifica del fermo della nave.

3.3.

Al procedimento transattivo può prendere parte un rappresentante dello Stato di bandiera della nave dell'Unione.

4.

Procedimento giudiziario - Cauzione bancaria

4.1.

Se il procedimento transattivo non porta ad una soluzione e l'infrazione è deferita all'organo giudiziario competente, l'armatore della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata dal Madagascar il cui importo, fissato dal Madagascar, copra i costi connessi al fermo della nave, all'ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

4.2.

Dopo la pronuncia della sentenza definitiva passata in giudicato, la cauzione bancaria è svincolata e restituita quanto prima all'armatore:

integralmente, se non è irrogata alcuna sanzione;

a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.

4.3.

L’Autorità del Madagascar comunica alle autorità dell'Unione l'esito del procedimento giudiziario entro otto giorni dalla pronuncia della sentenza.

5.

Rilascio della nave e dell'equipaggio

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia provveduto al pagamento della sanzione prevista dal procedimento transattivo o al deposito della cauzione bancaria.

Sezione 8

Sorveglianza partecipativa nella lotta alla pesca INN

1.

Obiettivo

Al fine di intensificare la sorveglianza delle attività di pesca e la lotta alla pesca INN, i comandanti dei pescherecci dell'Unione europea segnalano la presenza, nella zona di pesca del Madagascar, di qualsiasi nave che non figuri nell'elenco delle navi straniere autorizzate a pescare nella zona di pesca del Madagascar fornito dal Madagascar.

2.

Procedimento

2.1.

Il comandante di una nave che nota un peschereccio dedito ad attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN ha la facoltà di riunire tutte le informazioni possibili riguardo a tale avvistamento.

2.2.

Tali informazioni sono trasmesse per via elettronica immediatamente e contemporaneamente al CCP del Madagascar, alle autorità competenti dello Stato di bandiera della nave dalla quale è stato effettuato l'avvistamento e all’Autorità del Madagascar, con copia alle autorità dell'Unione.

3.

Reciprocità

L'Autorità del Madagascar trasmette quanto prima alle autorità dell'Unione tutti i rapporti di osservazione in suo possesso relativi a pescherecci dediti ad attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN nella zona di pesca del Madagascar.

CAPO V

Imbarco di marittimi

1.

Principi e obiettivi alla base del presente capo

1.1.

L'arruolamento e il lavoro dei marittimi con cittadinanza malgascia a bordo delle navi dell'Unione autorizzate a norma del presente protocollo avvengono in condizioni conformi ai principi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo.

1.2.

Le parti si impegnano a promuovere la ratifica delle convenzioni dell'OIL e dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) applicabili ai marittimi e a garantire che l'attuazione del presente capo sia coerente con i principi di tali convenzioni.

1.3.

Le parti si impegnano a promuovere un'adeguata formazione dei marittimi. A tal fine può essere utilizzata una parte dei finanziamenti riservati al sostegno settoriale.

2.

Norme per l'imbarco di marittimi del Madagascar

2.1.

L'armatore arruola marittimi con cittadinanza malgascia per lavorare a bordo della sua nave come membri dell'equipaggio per tutta la durata delle attività di pesca della nave nella zona di pesca del Madagascar.

2.2.

A tal fine, l'autorità marittima e portuale del Madagascar invia agli armatori un elenco contenente un numero sufficiente di marittimi idonei con cittadinanza malgascia, in possesso dei requisiti di cui all'appendice 10, con indicazione delle loro competenze. Se non riesce a trovare nell'elenco marinai qualificati disponibili, l'armatore è esonerato dall'obbligo di imbarcarli a norma del presente capo previa notifica all'autorità marittima e portuale del Madagascar.

2.3.

Il numero minimo di marittimi da arruolare a bordo di pescherecci dell'Unione è il seguente:

tre per ogni peschereccio con reti a circuizione,

due per ogni peschereccio con palangari di superficie di stazza lorda superiore a 100.

2.4.

Il comandante registra i marittimi presenti a bordo della sua nave in un ruolo d'equipaggio recante la sua firma o quella di un'altra persona da lui autorizzata. Una copia del ruolo è inviata all'autorità marittima e portuale del Madagascar prima dell'inizio della bordata.

2.5.

L'armatore o il comandante che agisce per suo conto rifiuta l'autorizzazione ad arruolare un pescatore malgascio a bordo della sua nave se questi non soddisfa i requisiti di cui all'appendice 10. Egli notifica tale decisione all'autorità marittima e portuale del Madagascar.

3.

Contratti d'imbarco individuali

3.1.

Per ogni cittadino malgascio che lavora a bordo, viene negoziato e firmato un contratto d'imbarco individuale scritto tra il marittimo e l'armatore o il suo rappresentante. Il contratto individuale può basarsi su un contratto collettivo negoziato tra i sindacati, di concerto con le Autorità del Madagascar competenti.

3.2.

Il contratto deve soddisfare le condizioni minime di cui all'appendice 11. L'armatore o il suo rappresentante presenta il contratto all'Autorità del Madagascar competente, che lo vidima prima dell'imbarco.

3.3.

Una copia del contratto è consegnata ai firmatari e all'autorità marittima e portuale del Madagascar entro il primo giorno di lavoro del marittimo.

4.

Retribuzione

4.1.

La retribuzione dei marittimi con cittadinanza malgascia imbarcati (retribuzione fissa, indennità e premi vari) è a carico dell'armatore.

4.2.

Il salario minimo corrisposto ai marittimi è determinato in base alla legislazione malgascia o, se superiore, alle norme dell'OIL per i marittimi.

4.3.

La retribuzione è versata mensilmente o a intervalli regolari più brevi. I marittimi devono disporre dei mezzi per inviare gratuitamente, in tutto o in parte, i pagamenti ricevuti, compresi gli anticipi, alle loro famiglie.

5.

Obblighi dell'armatore

5.1.

Tutte le spese relative agli spostamenti tra il porto di imbarco o di sbarco e il domicilio abituale del cittadino malgascio sono a carico dell'armatore.

5.2.

Se la nave non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco di un cittadino malgascio, l'armatore si fa carico delle spese da esso sostenute durante l'attesa in porto (ad esempio vitto e alloggio).

6.

Obblighi dei marittimi

6.1.

I cittadini malgasci ingaggiati dagli armatori di pescherecci dell'Unione europea sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco.

6.2.

Se il marittimo non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco per motivi propri, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.

7.

Intermediari

Gli armatori delle navi dell'Unione si avvalgono di società di reclutamento e collocamento (equipaggio) riconosciute in Madagascar, che garantiscono il rispetto delle disposizioni del presente capo.

8.

Rispetto del presente capo

8.1.

L'autorità competente di ciascuna parte garantisce che la normativa applicabile ai marittimi sia facilmente accessibile, completa, trasparente e gratuita.

8.2.

A norma dell'articolo 94 dell'UNCLOS, le autorità dello Stato di bandiera sono responsabili della corretta applicazione del presente capo. Tali autorità sono tenute ad esercitare le proprie responsabilità conformemente agli orientamenti dell'OIL per l'ispezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo dei pescherecci da parte dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo.

8.3.

Alla corretta applicazione del presente capo provvede anche l'autorità marittima e portuale del Madagascar.

8.4.

Se, per una nave, l'armatore non rispetta l'obbligo di imbarcare cittadini malgasci, l'Autorità del Madagascar può rifiutare di rinnovare l'autorizzazione di pesca di tale nave.


ELENCO DELLE APPENDICI

Appendice 1 –   

Scheda tecnica - Specie autorizzate

Appendice 2 –   

Trattamento dei dati personali

Appendice 3 –   

Coordinate (latitudine e longitudine) della zona di pesca del Madagascar, delle zone di divieto del Banc du Leven e del Banc du Castor e delle linee di base

Appendice 4 –   

Dati di contatto in Madagascar

Appendice 5 –   

Informazioni da inserire obbligatoriamente nella domanda di autorizzazione (peschereccio e nave d'appoggio)

Appendice 6 –   

Orientamenti per l'implementazione del sistema elettronico di registrazione e trasmissione dei dati a bordo (ERS) dei dati di pesca

Appendice 7 –   

Modello di dichiarazione trimestrale dell’Unione delle catture aggregate mensili provvisorie

Appendice 8 –   

Formato della dichiarazione di entrata e di uscita delle zone di pesca del Madagascar

Appendice 9 –   

Formato del messaggio di posizione VMS

Appendice 10 –   

Condizioni di ammissibilità dei marittimi cittadini malgasci all'arruolamento a bordo dei pescherecci dell'Unione

Appendice 11 –   

Disposizioni minime del contratto di lavoro dei marittimi con cittadinanza malgascia


Appendice 1

Scheda tecnica - Specie autorizzate

1 -

Misure tecniche di conservazione

1.1.

Zona di pesca del Madagascar:

Al di là di 12 miglia nautiche dalla linea di base (unicamente per i pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda inferiore a 100) sul lato orientale, dal Cap d'Ambre al Cap Ste Marie. La delimitazione da rispettare in longitudine corrisponde alla longitudine di ciascuno dei punti indicata nell'appendice 3, punto 3.

Al di là di 20 miglia nautiche dalla linea di base negli altri casi.

Zona di pesca del Madagascar indicata nell'appendice 3.

Deve essere rispettata una zona di protezione di 3 miglia attorno ai dispositivi ancorati di concentrazione del pesce nazionali.

Le zone del Banc du Leven e del Banc du Castor, le cui coordinate sono riportate nell'appendice 3, sono riservate esclusivamente alle attività malgasce di pesca artigianale e di piccola pesca tradizionale.

1.2.

Attrezzi autorizzati:

Rete a circuizione.

Palangaro di superficie.

1.3.

Specie autorizzate

Tonnidi e specie affini (tonni, palamite, maccarelli, marlin, pesci spada), specie associate e attività di pesca sotto mandato di gestione della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC), ad esclusione:

delle specie protette da convenzioni internazionali;

delle specie di cui la IOTC vieta, in tutto o in parte, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco o lo stivaggio, in particolare le specie delle famiglie Alopiidae, Sphyrnidae, e Lamnidae;

delle specie seguenti: Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus, Isurus oxyrinchus, Isurus paucus.

1.4.

Catture regolamentate nell'ambito di contingenti

Il quantitativo autorizzato di squali catturati in associazione con tonnidi e specie affini nella zona di pesca del Madagascar da pescherecci con palangari di superficie è limitato a 220 tonnellate all'anno.

Una volta raggiunto tale limite di cattura, la pesca degli squali è chiusa.

Le raccomandazioni della IOTC e la normativa dell'Unione vigente devono essere rispettate.

2 -

Canoni a carico degli armatori/equivalente catture

Canone a carico degli armatori per tonnellata catturata

85 EUR/t

Anticipi forfettari per nave

16 150  EUR/anno per tonniera con rete a circuizione per un quantitativo di cattura di 190 t

4 930  EUR/anno per peschereccio con palangaro di superficie > 100 GT per un quantitativo di cattura di 58 t

3 145  EUR/anno per peschereccio con palangaro di superficie ≤ 100 GT per un quantitativo di cattura di 37 t

5 000  EUR/anno per nave d'appoggio

Numero di navi autorizzate a pescare

32 tonniere con reti a circuizione

13 pescherecci con palangari di superficie > 100 GT

20 pescherecci con palangari di superficie ≤ 100 GT

3 –

Altro

Marittimi:

tonniere con reti a circuizione: almeno tre cittadini del Madagascar imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca del Madagascar;

pescherecci con palangari di superficie > 100 GT: almeno due cittadini del Madagascar imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca del Madagascar.

Contributo specifico alla gestione ambientale e alla protezione degli ecosistemi:

 

2,5 EUR/GT

Osservatori:

su richiesta dell’Autorità del Madagascar, i pescherecci dell'Unione imbarcano un osservatore allo scopo di garantire una copertura di osservazione del 30 % delle navi autorizzate a pescare nella zona di pesca del Madagascar;

per ogni nave che imbarca un osservatore l'armatore è tenuto a versare un contributo di 30 EUR per giorno d'imbarco. Tale importo è versato a favore del programma di osservazione gestito dal CCP.


Appendice 2

Trattamento dei dati personali

1.   Definizioni e ambito di applicazione

1.1.

Ai fini della presente appendice si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 dell'accordo e le definizioni seguenti:

a)

«dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (di seguito, «persona interessata»); si considera identificabile una persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un identificativo quale il nome, un numero di identificazione o dati relativi alla sua ubicazione;

b)

«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su dati personali o serie di dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o la combinazione, la limitazione dell'accesso, la cancellazione o la distruzione;

c)

«violazione dei dati»: la violazione di sicurezza che comporta in modo accidentale o illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la comunicazione o l'accesso non autorizzati ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque trattati.

1.2.

Le persone interessate sono in particolare le persone fisiche proprietarie dei pescherecci, i loro rappresentanti, il comandante e l'equipaggio in servizio a bordo dei pescherecci operanti nell'ambito del protocollo.

Per quanto riguarda l'attuazione del protocollo, in particolare le domande di rilascio, il controllo delle attività di pesca e la lotta contro la pesca INN, potrebbero essere scambiati e ulteriormente trattati:

i dati di identificazione e le coordinate della nave;

i dati raccolti attraverso controlli, ispezioni o osservazioni riguardanti le attività di una nave o relative a una nave, la sua posizione e i suoi spostamenti, la sua attività di pesca o attività connessa alla pesca;

i dati relativi al proprietario o ai proprietari della nave o al suo rappresentante o loro rappresentanti, quali il nome, la cittadinanza, il recapito professionale e il conto bancario professionale;

i dati relativi all'agente locale, quali il nome, la cittadinanza e il recapito professionale;

i dati relativi ai comandanti e ai membri dell'equipaggio, quali il nome, la cittadinanza, la funzione e, nel caso del comandante, il recapito,

i dati relativi ai marittimi imbarcati, quali il nome, il recapito, la formazione, il certificato sanitario.

1.3.

Le autorità responsabili del trattamento dei dati sono la Commissione europea e l'autorità dello Stato di bandiera per l'Unione e il ministero della Pesca per il Madagascar.

2.   Garanzie in materia di protezione dei dati personali

2.1.

Limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati

I dati personali richiesti e trasferiti a norma del protocollo sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per l'attuazione dello stesso. Le parti si scambiano dati personali a norma del protocollo solo per le finalità specifiche ivi indicate. I dati ricevuti non devono essere ulteriormente trattati in modo incompatibile con tali finalità. Su richiesta, l'Autorità del Madagascar informa le autorità dell'Unione dell'uso dei dati forniti.

2.2.

Esattezza dei dati

Le parti garantiscono che i dati personali trasferiti a norma del protocollo sono esatti, attuali e, se del caso, regolarmente aggiornati in base a quanto noto all'autorità competente che opera il trasferimento. Se una delle parti rileva che i dati personali trasferiti o ricevuti sono inesatti, ne informa l'altra senza indebito ritardo.

2.3.

Limitazione della conservazione

I dati personali sono conservati solo per il tempo necessario allo scopo per il quale sono stati scambiati e per un periodo massimo di 10 anni, salvo se necessari per dar seguito a un'infrazione, a un'ispezione o a un procedimento giudiziario o amministrativo. In tal caso i dati personali possono essere conservati per 20 anni. Se sono conservati più a lungo, sono anonimizzati.

2.4.

Sicurezza e riservatezza

I dati personali sono trattati in modo da garantirne un'adeguata sicurezza, tenendo conto dei rischi specifici del trattamento, tra cui la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o da danni accidentali. Le parti si impegnano ad attuare misure tecniche o organizzative adeguate per garantire che il trattamento sia conforme al protocollo. Le autorità incaricate del trattamento sono tenute a contrastare eventuali violazioni dei dati e ad adottare tutte le misure necessarie per porre rimedio agli eventuali effetti negativi di una violazione dei dati personali e attenuarne le possibili ripercussioni. Le Autorità del Madagascar notificano senza indugio tale violazione all'autorità interessata che effettua il trasferimento; entrambe le autorità garantiscono reciprocamente e tempestivamente la cooperazione necessaria al fine di consentire a ciascuna di esse di adempiere agli obblighi derivanti dal rispettivo quadro giuridico nazionale in caso di violazione dei dati personali.

2.5.

Le parti provvedono affinché l'autorità che effettua il trasferimento e l'autorità ricevente adottino tutte le misure ragionevoli per garantire senza indugio la rettifica o la cancellazione, a seconda dei casi, dei dati personali, qualora il trattamento non sia conforme al protocollo, in particolare perché tali dati non sono adeguati, pertinenti o esatti o risultano eccessivi rispetto alla finalità del trattamento. Ciò comprende la notifica alla controparte di qualsiasi rettifica o cancellazione.

2.6.

Trasparenza

Ciascuna parte provvede affinché gli interessati siano informati delle modalità di trattamento dei loro dati personali e dei loro diritti ai sensi dell'allegato mediante avviso generale, ad esempio la pubblicazione del protocollo, o avviso individuale, ad esempio le informative sulla privacy da trasmettere durante la procedura di domanda di autorizzazione di pesca.

2.7.

Trasferimento successivo

Le Autorità del Madagascar non trasferiscono i dati personali ricevuti a norma del protocollo a terzi stabiliti in un paese diverso dagli Stati di bandiera. In via eccezionale e ove ritenuto necessario, può essere effettuato un trasferimento successivo a terzi verso un paese diverso dallo Stato di bandiera o a un'organizzazione internazionale, previo consenso dell'autorità che effettua il trasferimento e a condizione che il terzo in questione fornisca garanzie adeguate conformi a quelle previste nella presente appendice.

3.   Diritti degli interessati

3.1.

Accesso ai dati personali

Su richiesta dell'interessato, le Autorità del Madagascar devono:

a)

confermare all'interessato se sono in corso o meno trattamenti di dati personali che lo riguardano;

b)

fornire informazioni sulla finalità del trattamento, sulle categorie di dati personali, sul periodo di conservazione (se possibile), sul diritto di chiedere la rettifica/cancellazione, sul diritto di presentare un reclamo, ecc.;

c)

fornire una copia dei dati personali;

d)

fornire informazioni generali sulle garanzie applicabili.

3.2.

Rettifica dei dati personali

Su richiesta dell'interessato, le Autorità del Madagascar rettificano i suoi dati personali incompleti, inesatti o obsoleti.

3.3.

Cancellazione dei dati personali

Su richiesta dell'interessato, le Autorità del Madagascar devono:

a)

cancellare i dati personali che lo riguardano e che sono stati trattati in modo non conforme alle garanzie previste dalla presente appendice;

b)

cancellare i dati personali che lo riguardano e che non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati lecitamente trattati.

3.4.

Modalità

Le Autorità del Madagascar sono tenute a rispondere, entro un termine ragionevole e in tempo utile, alla richiesta dell'interessato riguardante l'accesso, la rettifica e la cancellazione dei suoi dati personali. Le Autorità del Madagascar possono adottare misure appropriate, come l'addebito di spese ragionevoli per coprire le spese amministrative o il rifiuto di soddisfare una richiesta manifestamente infondata o eccessiva.

3.5.

I suddetti diritti possono essere limitati se il trattamento è necessario a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati e altre importanti finalità di vigilanza, ispezione o regolamentazione connesse all'esercizio di pubblici poteri in tali casi. Possono inoltre essere limitati per proteggere l'interessato o i diritti e le libertà altrui. Tali limitazioni devono essere previste per legge.

4.   Ricorso

Gli interessati godono di diritti effettivi e azionabili ai sensi dei requisiti giuridici applicabili nella giurisdizione di ciascuna autorità. Le autorità forniscono garanzie per proteggere i dati personali attraverso un complesso di leggi e regolamenti e di politiche e procedure interne. In particolare, qualsiasi reclamo contro le autorità delle parti in merito al trattamento dei dati personali può essere presentato al garante europeo della protezione dei dati, nel caso dell'Unione, o alla commissione malgascia per l'informatica e le libertà, nel caso del Madagascar.


Appendice 3

Coordinate (latitudine e longitudine) della zona di pesca del Madagascar, delle zone di divieto del Banc du Leven e del Banc du Castor e delle linee di base

1.   Zona di pesca del Madagascar

Punto

Lat GD

Lon GD

Stringa latitudine

Stringa longitudine

1

-10,3144

49,4408

10° 18' 52" S

049° 26' 27" E

2

-11,0935

50,1877

11° 05' 37" S

050° 11' 16" E

3

-11,5434

50,4776

11° 32' 36" S

050° 28' 39" E

4

-12,7985

53,2164

12° 47' 55" S

053° 12' 59" E

5

-14,0069

52,7392

14° 00' 25" S

052° 44' 21" E

6

-16,1024

52,4145

16° 06' 09" S

052° 24' 52" E

7

-17,3875

52,3847

17° 23' 15" S

052° 23' 05" E

8

-18,2880

52,5550

18° 17' 17" S

052° 33' 18" E

9

-18,7010

52,7866

18° 42' 04" S

052° 47' 12" E

10

-18,8000

52,8000

18° 48' 00" S

052° 47' 60" E

11

-20,4000

52,0000

20° 23' 60" S

052° 00' 00" E

12

-22,3889

51,7197

22° 23' 20" S

051° 43' 11" E

13

-23,2702

51,3943

23° 16' 13" S

051° 23' 39" E

14

-23,6405

51,3390

23° 38' 26" S

051° 20' 20" E

15

-25,1681

50,8964

25° 10' 05" S

050° 53' 47" E

16

-25,4100

50,7773

25° 24' 36" S

050° 46' 38" E

17

-26,2151

50,5157

26° 12' 54" S

050° 30' 57" E

18

-26,9004

50,1112

26° 54' 01" S

050° 06' 40" E

19

-26,9575

50,0255

26° 57' 27" S

050° 01' 32" E

20

-27,4048

49,6781

27° 24' 17" S

049° 40' 41" E

21

-27,7998

49,1927

27° 47' 59" S

049° 11' 34" E

22

-28,1139

48,6014

28° 06' 50" S

048° 36' 05" E

23

-28,7064

46,8002

28° 42' 23" S

046° 48' 01" E

24

-28,8587

46,1839

28° 51' 31" S

046° 11' 02" E

25

-28,9206

45,5510

28° 55' 14" S

045° 33' 04" E

26

-28,9301

44,9085

28° 55' 48" S

044° 54' 31" E

27

-28,8016

44,1090

28° 48' 06" S

044° 06' 32" E

28

-28,2948

42,7551

28° 17' 41" S

042° 45' 18" E

29

-28,0501

42,2459

28° 03' 00" S

042° 14' 45" E

30

-27,8000

41,9000

27° 48' 00" S

041° 53' 60" E

31

-27,5095

41,5404

27° 30' 34" S

041° 32' 25" E

32

-27,0622

41,1644

27° 03' 44" S

041° 09' 52" E

33

-26,4435

40,7183

26° 26' 37" S

040° 43' 06" E

34

-25,7440

40,3590

25° 44' 38" S

040° 21' 32" E

35

-24,8056

41,0598

24° 48' 20" S

041° 03' 35" E

36

-24,2116

41,4440

24° 12' 42" S

041° 26' 38" E

37

-23,6643

41,7153

23° 39' 51" S

041° 42' 55" E

38

-22,6317

41,8386

22° 37' 54" S

041° 50' 19" E

39

-21,7798

41,7652

21° 46' 47" S

041° 45' 55" E

40

-21,3149

41,6927

21° 18' 54" S

041° 41' 34" E

41

-20,9003

41,5831

20° 54' 01" S

041° 34' 59" E

42

-20,6769

41,6124

20° 40' 37" S

041° 36' 45" E

43

-19,6645

41,5654

19° 39' 52" S

041° 33' 55" E

44

-19,2790

41,2489

19° 16' 44" S

041° 14' 56" E

45

-18,6603

42,0531

18° 39' 37" S

042° 03' 11" E

46

-18,0464

42,7813

18° 02' 47" S

042° 46' 53" E

47

-17,7633

43,0335

17° 45' 48" S

043° 02' 01" E

48

-17,2255

43,3119

17° 13' 32" S

043° 18' 43" E

49

-16,7782

43,4356

16° 46' 42" S

043° 26' 08" E

50

-15,3933

42,5195

15° 23' 36" S

042° 31' 10" E

51

-14,4487

43,0263

14° 26' 55" S

043° 01' 35" E

52

-14,4130

43,6069

14° 24' 47" S

043° 36' 25" E

53

-14,5510

44,3684

14° 33' 04" S

044° 22' 06" E

54

-14,5367

45,0275

14° 32' 12" S

045° 01' 39" E

55

-14,3154

45,8555

14° 18' 55" S

045° 51' 20" E

56

-13,8824

46,3861

13° 52' 57" S

046° 23' 10" E

57

-12,8460

46,6944

12° 50' 46" S

046° 41' 40" E

58

-12,6981

47,2079

12° 41' 53" S

047° 12' 28" E

59

-12,4637

47,7409

12° 27' 49" S

047° 44' 27" E

60

-12,0116

47,9670

12° 00' 42" S

047° 58' 01" E

61

-11,0158

48,5552

11° 00' 57" S

048° 33' 19" E

62

-10,3144

49,4408

10° 18' 52" S

049° 26' 27" E

2.   Banc du Leven e Banc du Castor

Coordinate geografiche della zona riservata esclusivamente alle attività malgasce di pesca artigianale e tradizionale

Punto

Latitudine

Longitudine

1

12°18.44S

47°35.63

2

11°56.64S

47°51.38E

3

11o53S

48o00E

4

12o18S

48o14E

5

12o30S

48°05E

6

12°32S

47°58E

7

12o56S

47o47E

8

13o01S

47o31E

9

12°53S

47o26E

3.   Coordinate geografiche delle linee di base

(articolo 3 del decreto n. 2018-1008, del 14 agosto 2018, che stabilisce le linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle varie zone marittime soggette alla giurisdizione nazionale della Repubblica del Madagascar)

N.

Nome dei punti

Longitudine

Latitudine

1

Tanjona Bobaomby (Cap d'Ambre)

49° 15' E

11o 56' S

2

Nosy Anambo

48° 39' E

12° 16' S

3

Nosy Lava

48° 40' E

12° 45' S

4

Nosy Ankarea

48° 34' E

12° 50' S

5

Nosy Fanihy

48° 14' E

13° 11' S

6

Nosy Iranja

47° 48' E

13° 36' S

7

Nosy Lava

47° 35' E

14° 35' S

8

Lohatanjona Maromanjo

46° 28' E

15° 31' S

9

Nosy Makamby

45° 54' E

15° 42' S

10

Tanjona Tanjona

45° 40' E

15° 46' S

11

Tanjona Amparafaka

45° 15' E

15° 56' S

12

Tanjona Vilanandro (Cap St-André)

44° 26' E

16° 12' S

13

Nosy Chesterfield

43° 56' E

16° 21' S

14

Nosy Vao

43° 45' E

17° 30' S

15

Nosy Mavony

43° 45' E

18° 19' S

16

Nosy Androtra

43° 48' E

18° 30' S

17

Tanjona Kimby

44° 14' E

18° 53' S

18

Amboanio

44° 13' E

19° 03' S

19

Ilot Indien

44° 22' E

19° 48' S

20

Tanjona Ankarana

44° 07' E

20° 29' S

21

Tanjona Andravoho

43° 50' E

20° 40' S

22

Nosy Andriangory

43° 45' E

20° 50' S

23

Lohatanjona Marohata

43° 29' E

21° 19' S

24

Nosy Lava

43° 16' E

21° 45' S

25

Nosy Andranombolo

43° 12' E

21° 58' S

26

Nosy Hao

43° 11' E

22° 06' S

27

Ambohitsobo

43° 13' E

22° 20' S

28

Solary Avo

43° 17' E

22° 34' S

29

Lohatanjona Rendrehana

43° 21' E

22° 49' S

30

Toliara (Tuléar)

43° 38' E

23° 22' S

31

Nosy Ve

43° 36' E

23° 38' S

32

Falaise de Lanivato

43° 40' E

24° 20' S

33

Miary

43° 41' E

24° 23' S

34

Helodrano Salapaly

43° 54' E

24° 43' S

35

Helodrano Langarano

44° 01' E

25° 02' S

36

Nosy Manitse

44° 13' E

25° 14' S

37

Lohatonjano Fenambosy

44° 19' E

25° 16' S

38

Tanjona Vohimena (Cap Ste Marie)

45° 10' E

25° 36' S

39

Betanty (Faux Cap)

45° 31' E

25° 35' S

40

Helodrano Ranofotsy

46° 43' E

25° 11' S

41

Tanjona Ranavalona

46° 58' E

25° 05' S

42

Lohatanjona Evatra (Pointe Itaperina)

47° 06' E

25° 00' S

43

Tanjona Manafiafy (Cap Sainte Luce)

47° 13' E

24° 46' S

44

Mahavelona (Foulepointe)

49° 32' E

17° 41' S

45

Lohatanjona Vohibato

49° 49' E

17° 07' S

46

Fitariho

49° 55' E

16° 56' S

47

Lohatanjona Antsirakakambana (Pointe Albrand)

50° 02' E

16° 42' S

48

Tanjona Belao (Cap Bellone)

49° 52' E

16° 13' S

49

Nosy Nepato

50° 14' E

16° 00' S

50

Tanjona Tanjondaingo

50° 21' E

15° 49' S

51

Nosy Voara

50° 28' E

15° 28' S

52

Nosy Ngontsy

50° 29' E

15° 15' S

53

Lohatanjona Ampandrozonana

50° 12' E

14° 18' S

54

Mahavanona

50° 08' E

13° 48' S

55

Iharana (Vohémar)

50° 01' E

13° 21' S

56

Nosy Manampaho

49° 53' E

12° 48' S

57

Ambatonjanahary

49° 18' E

11° 58' S


Appendice 4

Dati di contatto in Madagascar

1.   

Ministero della Pesca

Indirizzo postale: Rue Farafaty, Ampandrianomby, Antananarivo 101

Email: mpeb.sp@gmail.com

2.   

Per le domande di autorizzazione di pesca

Indirizzo postale: Rue Farafaty, Ampandrianomby, Antananarivo 101

Email: sgpt.dp.mrhp@gmail.com

3.   

Servizio statistico responsabile della pesca

Email: snstatpecheaqua@gmail.com

Numero di telefono: +261 34 05 563 82

4.   

Agenzia malgascia per la pesca e l'acquacoltura (AMPA)

Indirizzo postale: Lot Près IIA122 Nanisana Antananarivo 101

Email: mpeb.ampa@gmail.com;

Numero di telefono: +261 34 05 579 89

5.   

Agenzia portuale marittima e fluviale (APMF)

Indirizzo postale: Immeuble APMF, Route des hydrocarbures, Alarobia Ivandry, Antananarivo 101, BP: 581

Email: apmf@apmf.mg

Numero di telefono: +261 32 11 257 00

6.   

Centro di controllo della pesca (CCP) e notifica di entrata e uscita

Indirizzo postale: Rue Farafaty, Ampandrianomby, Antananarivo 101

Email: csp-mprh@madagascar-scs-peche.mg

Numero di telefono: +261 32 07 231 50

7.   

Autorità sanitaria per la pesca (ASH)

Indirizzo postale: Rue Farafaty, Ampandrianomby, Antananarivo 101

Email: christiane.rakotoarivony@ash.mg

Numero di telefono: +261 034 05 800 48


Appendice 5

Informazioni da inserire obbligatoriamente nella domanda di autorizzazione (peschereccio e nave d'appoggio)

Ogni domanda di autorizzazione di pesca contiene le informazioni seguenti:

1)

Nome del richiedente

2)

Indirizzo del richiedente

3)

Nome dell'agente in Madagascar

4)

Indirizzo dell'agente in Madagascar

5)

Nome della nave

6)

Tipo di nave

7)

Stato di bandiera

8)

Porto di immatricolazione

9)

Numero di immatricolazione

10)

Marcatura esterna del peschereccio

11)

Indicativo internazionale di chiamata radio

12)

Radiofrequenza

13)

Numero di telefono satellitare della nave

14)

Email della nave

15)

Numero IMO (se del caso)

16)

Lunghezza fuori tutto della nave

17)

Larghezza della nave

18)

Modello del motore

19)

Potenza del motore (kW)

20)

Stazza lorda (GT)

21)

Numero minimo dei membri d'equipaggio

22)

Nome del comandante

23)

Categoria di pesca

24)

Specie bersaglio

25)

Data di inizio del periodo richiesto

26)

Data di fine del periodo richiesto


Appendice 6

Orientamenti per l'implementazione del sistema elettronico di registrazione e trasmissione dei dati a bordo (ERS) dei dati di pesca

1.   Disposizioni generali

1.1.

I pescherecci dell'Unione devono essere dotati di un sistema elettronico, ("sistema ERS"), in grado di registrare e trasmettere dati relativi all'attività di pesca della nave, ("dati ERS"), quando la nave opera nella zona di pesca del Madagascar.

1.2.

Le navi dell'Unione non dotate di sistema ERS, o dotate di un sistema ERS non funzionante, non sono autorizzate ad entrare nella zona di pesca del Madagascar per svolgervi attività di pesca.

1.3.

I dati ERS sono trasmessi conformemente alle procedure dello Stato di bandiera della nave, ossia sono inizialmente inviati al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato di bandiera, che provvede alla loro trasmissione automatica al CCP del Madagascar.

1.4.

Lo Stato membro di bandiera e il Madagascar si accertano che i rispettivi CCP dispongano delle attrezzature informatiche e dei programmi necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS in formato XML e di una procedura di salvaguardia in grado di registrare e immagazzinare i dati ERS in un formato leggibile al computer per un periodo di almeno tre anni.

1.5.

La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea a nome dell'Unione.

1.6.

Lo Stato di bandiera e il Madagascar designano ciascuno un corrispondente ERS che servirà da punto di contatto.

a)

i corrispondenti ERS sono designati per un periodo minimo di sei mesi;

b)

i CCP dello Stato di bandiera e del Madagascar si comunicano reciprocamente, prima della messa in produzione del sistema ERS da parte del fornitore, i dati di contatto (nome, indirizzo, telefono, telex, email) del rispettivo corrispondente ERS;

c)

ogni modifica dei dati di contatto del corrispondente ERS deve essere comunicata quanto prima.

2.   Compilazione e comunicazione dei dati ERS

2.1.

Il peschereccio dell'Unione:

a)

comunica quotidianamente i dati ERS per ciascun giorno trascorso nella zona di pesca del Madagascar;

b)

registra per ogni operazione di pesca i quantitativi di ciascuna specie catturata e tenuta a bordo in quanto specie bersaglio o cattura accessoria, oppure rigettata in mare;

c)

per ciascuna specie identificata nell'autorizzazione di pesca rilasciata dal Madagascar, dichiara anche le catture pari a zero;

d)

identifica ciascuna specie con il rispettivo codice FAO alfa-3;

e)

esprime i quantitativi in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari;

f)

registra nei dati ERS, per ciascuna specie, i quantitativi trasbordati e/o sbarcati;

g)

registra nei dati ERS, al momento di ciascuna entrata (messaggio COE) e uscita (messaggio COX) dalla zona di pesca del Madagascar, un messaggio specifico contenente, per ciascuna specie identificata nell'autorizzazione di pesca rilasciata dal Madagascar, i quantitativi tenuti a bordo al momento di ogni entrata o uscita;

h)

trasmette quotidianamente i dati ERS al CCP dello Stato di bandiera, nel formato di cui al punto 1.4, al massimo entro le 23:59 UTC.

2.2.

Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati ERS registrati e trasmessi.

2.3.

Il CCP dello Stato di bandiera invia automaticamente e immediatamente i dati ERS al CCP del Madagascar.

2.4.

Il CCP del Madagascar conferma la ricezione dei dati ERS con un messaggio di risposta e tratta tutti i dati ERS come informazioni riservate.

3.   Guasto del sistema ERS a bordo della nave e/o mancata trasmissione dei dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera

3.1.

Lo Stato di bandiera informa senza indugio il comandante e/o il proprietario di una nave battente la sua bandiera, o il suo rappresentante, di qualsiasi guasto tecnico del sistema ERS installato a bordo o del mancato funzionamento della trasmissione dei dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera.

3.2.

Lo Stato di bandiera informa il Madagascar in merito al guasto rilevato e alle misure correttive adottate.

3.3.

In caso di avaria del sistema ERS a bordo della nave, il comandante e/o il proprietario garantiscono la riparazione o la sostituzione del sistema ERS entro un termine di 10 giorni. La nave che effettua uno scalo entro tale termine di 10 giorni può riprendere le attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar solo quando il suo sistema ERS sarà in perfetto stato di funzionamento, salvo autorizzazione concessa dal Madagascar.

Dopo un guasto tecnico del suo sistema ERS, il peschereccio non può lasciare il porto:

a)

fino a quando tale sistema non sia tornato a funzionare in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato di bandiera e dal Madagascar, oppure

b)

fino ad autorizzazione da parte dello Stato di bandiera. In quest'ultimo caso, lo Stato di bandiera informa il Madagascar della sua decisione prima della partenza della nave.

3.4.

Le navi dell'Unione che operano nella zona di pesca del Madagascar con un sistema ERS difettoso trasmettono quotidianamente, e al massimo entro le 23:59 UTC, tutti i dati ERS al CCP del proprio Stato di bandiera con ogni altro mezzo di comunicazione elettronico disponibile accessibile al CCP del Madagascar.

3.5.

I dati ERS che non hanno potuto essere messi a disposizione del Madagascar tramite il sistema ERS a causa del guasto del sistema sono trasmessi dal CCP dello Stato di bandiera al CCP del Madagascar con un altro mezzo elettronico scelto di comune accordo. Questa trasmissione alternativa è considerata prioritaria, fermo restando che i tempi di trasmissione normalmente applicabili potrebbero non essere rispettati.

3.6.

Se il CCP del Madagascar non riceve i dati ERS di una nave per tre giorni consecutivi, il Madagascar può dare istruzione alla nave di recarsi immediatamente in un porto da esso designato a fini di indagine.

4.   Problemi operativi dei CCP - Mancato ricevimento dei dati ERS da parte del CCP del Madagascar

4.1.

Quando uno dei CCP non riceve dati ERS, il suo corrispondente ERS ne informa senza indugio il corrispondente ERS dell'altro CCP e, se necessario, collabora alla soluzione del problema.

4.2.

Il CCP dello Stato di bandiera e il CCP del Madagascar stabiliscono di comune accordo, prima dell'avvio operativo dell'ERS, i mezzi di comunicazione elettronica alternativi che dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati ERS in caso di problemi operativi dei CCP e si informano senza indugio di qualunque modifica.

4.3.

Quando il CCP del Madagascar segnala il mancato ricevimento di dati ERS, il CCP dello Stato di bandiera identifica le cause del problema e adotta misure adeguate ai fini della sua risoluzione. Il CCP dello Stato di bandiera informa il CCP del Madagascar e l'Unione in merito ai risultati e alle misure adottate entro un termine di 24 ore dal momento in cui il problema è stato rilevato.

4.4.

Se la soluzione del problema richiede più di 24 ore, il CCP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio i dati ERS mancanti al CCP del Madagascar ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al punto 3.5.

4.5.

Il Madagascar informa i suoi servizi di sorveglianza e di controllo competenti affinché le navi dell'Unione non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS da parte del CCP del Madagascar dovuta a un problema operativo di uno dei CCP.

5.   Manutenzione presso un CCP

5.1.

Gli interventi di manutenzione pianificati da un CCP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati ERS devono essere notificati all'altro CCP con almeno 72 ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell'intervento. Per gli interventi non pianificati, queste informazioni sono inviate all'altro CCP non appena possibile.

5.2.

Nel corso dell'intervento di manutenzione, la disponibilità dei dati ERS può essere sospesa fino a quando il sistema non sia tornato operativo. I dati ERS di cui trattasi vengono messi a disposizione subito dopo la fine dell'intervento di manutenzione.

5.3.

Se l'intervento di manutenzione richiede più di 24 ore, i dati ERS sono trasmessi all'altro CCP ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al punto 3.5.

5.4.

Il Madagascar informa i suoi servizi di sorveglianza e di controllo competenti affinché le navi dell'Unione non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un intervento di manutenzione di un CCP.

6.   Invio dei dati ERS al Madagascar

6.1.

Per la trasmissione dei dati ERS dallo Stato di bandiera al Madagascar si utilizzano le risorse messe a disposizione dalla Commissione europea.

6.2.

Ai fini della gestione delle attività di pesca della flotta dell'Unione, tali dati saranno memorizzati e potranno essere consultati dal personale autorizzato dei servizi della Commissione europea a nome dell'Unione.

7.   Uso della norma UN/FLUX e della rete UE/FLUX

7.1.

Una volta pienamente operative, la norma UN/FLUX (United Nations/Fisheries Language for Universal eXchange – Protocollo universale delle Nazioni Unite per lo scambio di dati riguardanti la pesca) e la rete di scambio UE/FLUX possono essere utilizzate per scambiare le posizioni delle navi e i giornali di pesca elettronici.

7.2.

Le modifiche apportate alla norma UN/FLUX sono attuate entro un termine definito dalla commissione mista sulla base delle disposizioni tecniche fornite dalla Commissione europea, se del caso mediante scambio di lettere.

7.3.

Le modalità di attuazione dei vari scambi elettronici sono definite, ove necessario, in un documento di attuazione elaborato dalla Commissione europea.

7.4.

Per ogni componente (posizioni, giornali di pesca) si possono applicare misure transitorie fino al passaggio alla norma UN/FLUX. L'Autorità del Madagascar stabilisce il periodo necessario per tale transizione, tenendo conto degli eventuali vincoli tecnici. Essa definisce il periodo di prova previsto prima del passaggio all'uso effettivo della norma UN/FLUX. Non appena completate le prove con esito positivo, le parti stabiliscono quanto prima di comune accordo, in sede di commissione mista di cui all’articolo 14 dell’accordo o mediante scambio di lettere, una data effettiva di applicazione.

Appendice 7

Modello di dichiarazione trimestrale dell'Unione delle catture aggregate mensili provvisorie

 

Nome della nave

Codice FAO della specie*

Nome della specie

Mese

Categoria di pesca

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pescherecci con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 100 GT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonniere con reti a circuizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale complessivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.:

sono riportate le catture di tutte le specie.


Appendice 8

Formato delle dichiarazioni di entrata e di uscita dalla zona di pesca del Madagascar

1.   FORMATO DEL RAPPORTO DI ENTRATA (TRE ORE PRIMA DELL'ENTRATA)

DESTINATARIO: CCP del MADAGASCAR

CODICE DELL'AZIONE: ENTRATA

NOME DELLA NAVE:

INDICATIVO INTERNAZIONALE DI CHIAMATA RADIO:

STATO DI BANDIERA:

TIPO DI NAVE:

NUMERO DI LICENZA (1):

POSIZIONE ALL'ENTRATA:

DATA E ORA (UTC) DI ENTRATA:

QUANTITATIVO TOTALE DI PESCE A BORDO IN KG:

YFT (Tonno albacora / Yellowfin tuna / Thunnus albacares) in kg:

SKJ (Tonnetto striato / Skipjack / Katsuwonus pelamis) in kg:

BET (Tonno obeso / Bigeye tuna / Thunnus obesus) in kg:

ALB (Alalunga / Albacore tuna / Thunnus alalunga) in kg:

SQUALI in kg (specie da specificare):

ALTRI (specie da specificare) in kg:

2.   FORMATO DEL RAPPORTO DI USCITA (TRE ORE PRIMA DELL'USCITA)

DESTINATARIO: CCP del MADAGASCAR

CODICE DELL'AZIONE: USCITA

NOME DELLA NAVE:

INDICATIVO INTERNAZIONALE DI CHIAMATA RADIO:

STATO DI BANDIERA:

TIPO DI NAVE:

NUMERO DI LICENZA (2):

POSIZIONE ALL'USCITA:

DATA E ORA (UTC) DI USCITA:

QUANTITATIVO TOTALE DI PESCE A BORDO IN KG:

YFT (Tonno albacora / Yellowfin tuna / Thunnus albacares) in kg:

SKJ (Tonnetto striato / Skipjack / Katsuwonus pelamis) in kg:

BET (Tonno obeso / Bigeye tuna / Thunnus obesus) in kg:

ALB (Alalunga / Albacore tuna / Thunnus alalunga) in kg:

SQUALI in kg (specie da specificare):

ALTRI (specie da specificare) in kg:

Tutti i rapporti sono trasmessi all'autorità competente all'indirizzo di posta elettronica seguente:

csp-mprh@madagascar-scs-peche.mg

Numero di telefono: +261 32 07 231 50

Centro di controllo della pesca del Madagascar, B.P. 60 114 Antananarivo

Copia inviata all'indirizzo MARE-CATCHES@ec.europa.eu


(1)  Numero della licenza: da fornire se la dichiarazione è inviata per posta elettronica salvo in caso di transito.

(2)  Numero di licenza: da fornire se la dichiarazione è inviata per posta elettronica salvo in caso di transito.


Appendice 9

Formato del messaggio di posizione VMS

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS AL MADAGASCAR

FORMATO DEI DATI VMS - RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato obbligatorio da segnalare

Codice

Contenuto

Inizio della registrazione

SR

Dato relativo al sistema — indica l'inizio della registrazione

Destinatario

AD

Dato relativo al messaggio — destinatario. Codice ISO alfa-3 del paese

Da

FR

Dato relativo al messaggio – mittente. Codice ISO alfa-3 del paese

Stato di bandiera

FS

Dato relativo al messaggio – Stato di bandiera

Tipo di messaggio

TM

Dato relativo al messaggio – tipo di messaggio [ENT, POS, EXI]

Indicativo di chiamata

RC

Dato relativo alla nave – indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero di riferimento interno della parte

IR

Dato relativo alla nave – numero unico della parte (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Numero di immatricolazione esterno

XR

Dato relativo alla nave – numero riportato sulla fiancata della nave

Latitudine

LT

Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS84)

Longitudine

LG

Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS84)

Rotta

CO

Rotta della nave su scala di 360°

Rapporto

SP

Velocità della nave in decimi di nodi

Data

DA

Dato relativo alla posizione della nave – data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

Dato relativo alla posizione della nave – ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

Dato relativo al sistema – indica la fine della registrazione


Appendice 10

Condizioni di ammissibilità dei marittimi cittadini malgasci all'arruolamento a bordo dei pescherecci dell'Unione

Per lavorare su un peschereccio dell'Unione:

a)

i marittimi con cittadinanza malgascia devono essere in possesso di un documento d'identità rilasciato dall'Autorità del Madagascar;

b)

devono avere almeno 18 anni;

c)

devono essere in possesso di un libretto marittimo in corso di validità rilasciato dal Madagascar o di un documento equivalente che ne attesti le competenze e l'esperienza per almeno una delle posizioni vacanti a bordo della nave;

d)

essere in possesso di qualifiche conformi alla convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia (STCW) e disporre di una certificazione attestante tra l'altro una formazione di base in materia di sicurezza riguardante, in particolare:

le tecniche di sopravvivenza e la sicurezza personale,

la lotta e la prevenzione antincendio,

il pronto soccorso di base, ecc.;

e)

essere in possesso di un certificato medico valido, rilasciato da un medico debitamente qualificato, attestante l'idoneità fisica all'esercizio delle mansioni da svolgere in mare.


Appendice 11

Disposizioni minime del contratto di lavoro individuale dei marittimi con cittadinanza malgascia

Il contratto di lavoro ("contratto") contiene almeno le informazioni seguenti:

a)

il cognome e il nome/i nomi del marittimo, la data di nascita o l'età e il luogo di nascita;

b)

il luogo e la data in cui è stato stipulato il contratto;

c)

il nome del peschereccio o dei pescherecci e il numero di immatricolazione del peschereccio o dei pescherecci a bordo del quale o dei quali il pescatore si impegna a lavorare;

d)

il nome del datore di lavoro o dell'armatore del peschereccio o di un'altra parte del contratto;

e)

il viaggio o i viaggi da intraprendere, se possono essere determinati al momento dell'ingaggio; le condizioni per la copertura dei costi sostenuti dal datore di lavoro;

f)

la posizione per la quale il lavoratore deve essere assunto;

g)

se possibile, il luogo e la data in cui la persona assunta è tenuta a presentarsi a bordo per prendere servizio;

h)

il vitto da fornire al lavoratore, a meno che la legislazione applicabile non preveda un sistema diverso;

i)

l'importo del salario del lavoratore o, se è retribuito a cottimo, la percentuale che gli spetta e il metodo di calcolo di quest'ultima oppure, in caso di sistema retributivo misto, l'importo del salario, la percentuale che gli spetta e il metodo di calcolo di quest'ultima, nonché l'eventuale salario minimo convenuto;

j)

la data di scadenza del contratto e le relative condizioni, vale a dire:

se il contratto è a tempo determinato, la data di scadenza;

se il contratto è stato sottoscritto a viaggio, il porto di destinazione concordato per la sua risoluzione e l'indicazione del periodo entro il quale il lavoratore è svincolato dal contratto dopo l'arrivo a destinazione;

se il contratto è stato sottoscritto per un periodo indeterminato, le condizioni di risoluzione per ciascuna parte e il periodo di preavviso prescritto, a condizione che tale periodo non sia più breve per il datore di lavoro, l'armatore del peschereccio o un'altra parte che per il lavoratore;

k)

la protezione in caso di malattia, infortunio o decesso del lavoratore connessi al servizio prestato;

l)

la durata delle ferie annuali retribuite oppure la formula usata per calcolarle, se applicabile;

m)

le prestazioni sanitarie e di sicurezza sociale che il datore di lavoro, l'armatore del peschereccio o un'altra parte del contratto di lavoro deve fornire al lavoratore, a seconda dei casi;

n)

il diritto del lavoratore al rimpatrio;

o)

il riferimento all'eventuale contratto collettivo;

p)

i periodi minimi di riposo conformemente alla legislazione applicabile o ad altre misure;

q)

qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta dalla legislazione applicabile.


19.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 182/82


DECISIONE (UE) 2023/1477 DEL CONSIGLIO

del 14 luglio 2023

relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 giugno 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

(2)

I negoziati con la Repubblica popolare cinese si sono conclusi e il 18 aprile 2023 è stato siglato l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea («accordo»).

(3)

È opportuno firmare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese a norma dall’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, con riserva della sua conclusione (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

N. CALVIÑO SANTAMARÍA


(1)  Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


REGOLAMENTI

19.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 182/84


REGOLAMENTO (UE) 2023/1478 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2023

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar (2023-2027)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1)

L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar («Madagascar») e la Comunità europea (1) («accordo del 2007»), approvato mediante il regolamento (CE) n. 31/2008 del Consiglio (2), è stato applicato a titolo provvisorio dal 1o gennaio 2007. Il relativo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo del 2007, entrato in applicazione il medesimo giorno, è stato più volte sostituito.

2)

L’ultimo protocollo dell’accordo del 2007 è scaduto il 31 dicembre 2018.

3)

Il 4 giugno 2018, il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Madagascar ai fini della conclusione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile («accordo») e di un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo («protocollo»).

4)

Tra luglio 2018 e ottobre 2022, si sono svolte otto tornate di negoziati con il Madagascar per l’accordo di partenariato e il relativo protocollo. Una volta conclusi tali negoziati, l’accordo e il relativo protocollo sono stati siglati il 28 ottobre 2022.

5)

Conformemente alla decisione (UE) 2023/1476 del Consiglio (3) , l’accordo e il protocollo sono stati firmati il 30 giugno 2023.

6)

È opportuno che le possibilità di pesca previste dal protocollo per gli stock ittici altamente migratori, stabilite conformemente alle raccomandazioni e alle risoluzioni adottate dalla Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano, siano ripartite tra gli Stati membri per l’intero periodo di applicazione del protocollo stesso.

7)

Tali misure sono urgenti viste l’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nella zona di pesca del Madagascar e la necessità di ridurre il più possibile l’interruzione di tali attività. Il protocollo si applicherà pertanto a titolo provvisorio a decorrere dal 1o luglio 2023, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, al fine di consentire quanto prima la ripresa delle attività di pesca delle navi dell’Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo sono ripartite come segue tra gli Stati membri, per tutta la durata di applicazione del protocollo:

a)

tonniere con reti a circuizione:

Spagna:

16

pescherecci

Francia:

15

pescherecci

Italia:

1

peschereccio

Totale:

32

unità;

b)

pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda superiore a 100:

Spagna:

7

pescherecci

Francia:

4

pescherecci

Portogallo:

2

pescherecci

Totale:

13

unità;

c)

pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda pari o inferiore a 100:

Francia:

20

pescherecci

Totale:

20

unità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 30 giugno 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2023

Per il Consiglio

Il presidente

P. KULLGREN


(1)  GU L 331 del 17.12.2007, pag. 7.

(2)  Regolamento (CE) n. 31/2008 del Consiglio, del 15 novembre 2007, relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar (GU L 15 del 18.1.2008, pag. 1).

(3)  Cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.


19.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 182/86


REGOLAMENTO (Euratom) 2023/1479 DEL CONSIGLIO

del 14 luglio 2023

recante le modalità d’esercizio dei diritti della Comunità ai fini dell’attuazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 7, l’articolo 47, quarto comma, lettera b), e l’articolo 48,

vista la proposta della Commissione europea,

previa consultazione del comitato scientifico e tecnico,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 dicembre 2020 la Commissione ha concluso, a nome della Comunità europea dell’energia atomica («Comunità»), l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (1) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»). L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione si è applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2021 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2021. L’accordo sugli scambi e la cooperazione contempla materie di competenza della Comunità, ossia l’associazione al programma di ricerca e formazione della Comunità e all’impresa comune europea per il reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER) e lo sviluppo dell’energia da fusione, che è disciplinata dalla parte quinta dell’accordo medesimo (Partecipazione ai programmi dell’Unione, sana gestione finanziaria e disposizioni finanziarie).

(2)

L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione permette a ciascuna parte di adottare misure unilaterali, in particolare per la sospensione di taluni obblighi derivanti da tale accordo, nei casi specifici ivi stabiliti e fatte salve le condizioni e procedure ivi stabilite. Per quanto riguarda le materie ricadenti nel trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica («trattato Euratom»), la Comunità può adottare misure unilaterali nei casi e alle condizioni previsti agli articoli 718 e 719 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Tali misure unilaterali riguardano la sospensione parziale o totale della partecipazione del Regno Unito ai programmi dell’Unione e la sua cessazione parziale o totale.

(3)

Qualora emergesse la necessità di tutelare i propri diritti ai fini dell’attuazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, la Comunità dovrebbe essere in grado di attivare opportunamente e celermente gli strumenti a sua disposizione, in modo proporzionato, effettivo e flessibile, sempre coinvolgendo pienamente gli Stati membri. È pertanto necessario stabilire le modalità e procedure che presiedono all’adozione di misure unilaterali nell’esercizio dei diritti della Comunità in virtù dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(4)

Le misure unilaterali dovrebbero limitarsi a quanto strettamente necessario per conseguire lo scopo che si prefiggono, tenuto conto del danno effettivo o potenziale agli interessi della Comunità che la situazione comporta. Dovrebbero soddisfare le condizioni fissate agli articoli 718 e 719 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(5)

Le modalità e procedure stabilite nel presente regolamento dovrebbero prevalere su qualsiasi disposizione del diritto della Comunità che disciplini la stessa materia.

(6)

Per accertare se il presente regolamento continui a rispondere allo scopo fissato, la Commissione dovrebbe riesaminarne ambito di applicazione e attuazione entro tre anni dall’entrata in vigore e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni tratte dal riesame. Il riesame dovrebbe essere corredato, se del caso, di proposte legislative pertinenti.

(7)

La procedura per l’adozione di misure autonome conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) a norma del presente regolamento non pregiudica l’esercizio costante e permanente da parte del Consiglio delle funzioni di definizione delle politiche, di coordinamento e decisionali conferitegli dai trattati per quanto riguarda l’attuazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e il Regno Unito.

(8)

Per dare attuazione ai poteri di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea e all’articolo 101 del trattato Euratom, il processo decisionale interno in relazione all’attuazione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica e dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione si riflette nelle decisioni (UE) 2020/135 (3) e (UE) 2021/689 (4) del Consiglio. Per essere in grado di esercitare pienamente le sue funzioni di definizione delle politiche, di coordinamento e decisionali a tale riguardo, il Consiglio dovrebbe essere tenuto costantemente informato, in modo permanente e regolare, circa l’attuazione di tali accordi, comprese tutte le difficoltà che possano sorgere, in particolare le eventuali violazioni di tali accordi o altre situazioni che possano dar luogo a misure adottate a norma del presente regolamento. A tale riguardo il Consiglio dovrebbe essere debitamente informato in modo tempestivo delle possibili risposte a disposizione della Comunità per garantire una piena e corretta attuazione di tali accordi, nonché del seguito dato alle misure eventualmente adottate.

(9)

Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, in particolare al fine di assicurare l’esercizio celere, efficace e flessibile dei corrispondenti diritti della Comunità previsti dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per l’adozione di misure unilaterali e per la relativa attuazione secondo quanto necessario ai fini dell’ordinamento giuridico interno della Comunità. Tali competenze dovrebbero estendersi alla modifica, sospensione o abrogazione delle misure adottate. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. Poiché le misure previste comportano l’adozione di atti di portata generale, è opportuno far ricorso alla procedura d’esame. Ove sussistano, in casi debitamente giustificati, imperativi motivi di urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili ai fini di un’adeguata tutela degli interessi della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito d’applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le modalità e procedure che permettono l’esercizio effettivo e tempestivo dei diritti della Comunità ai fini dell’attuazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»).

2.   Il presente regolamento si applica alle seguenti misure adottate dalla Comunità a in conformità degli articoli 718 e 719 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione:

a)

la sospensione dell’applicazione del protocollo I dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in relazione a uno o più programmi o attività della Comunità o a parti di essi;

b)

la cessazione dell’applicazione del protocollo I dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in relazione a uno o più programmi o attività della Comunità o a parti di essi.

Articolo 2

Esercizio dei diritti della Comunità

1.   Fatte salve le disposizioni del diritto della Comunità adottate in virtù degli articoli 7, 47 e 48 del trattato Euratom, è conferito alla Commissione il potere di adottare le misure di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento e di attuarle, mediante atti di esecuzione.

2.   Le misure adottate a norma del presente regolamento sono proporzionate agli obiettivi perseguiti ed efficaci nel mantenere l’equilibrio dei diritti e degli obblighi alla base della partecipazione del Regno Unito ai programmi dell’Unione, come previsto dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Esse rispettano i criteri specifici stabiliti in tale accordo.

3.   È conferito alla Commissione il potere di modificare, sospendere o abrogare le misure di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione indicano se del caso il periodo di validità della sospensione.

4.   Qualora uno o più Stati membri nutrano una particolare preoccupazione, possono chiedere alla Commissione di sospendere la partecipazione del Regno Unito al programma o ai programmi della Comunità interessati, conformemente al paragrafo 1. Ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, la Commissione informa tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni.

5.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

6.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 3.

Articolo 3

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato «Regno Unito». Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

Articolo 4

Riesame

Entro il 9 agosto 2028 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, di proposte legislative pertinenti.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

N. CALVIÑO SANTAMARÍA


(1)  GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

(2)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(3)  Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

(4)  Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).


19.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 182/90


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1480 DELLA COMMISSIONE

dell’11 maggio 2023

che rettifica la versione in lingua neerlandese del regolamento delegato (UE) 2020/2015 che specifica le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2021-2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 (1) del Consiglio, in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

La versione in lingua neerlandese del regolamento delegato (UE) 2020/2015 della Commissione (2) contiene un errore all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), che modifica l’ambito di applicazione dell’esenzione concessa in virtù di tale disposizione.

(2)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua neerlandese del regolamento delegato (UE) 2020/2015. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/2015 della Commissione, del 21 agosto 2020, che specifica le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2021-2023 (GU L 415 del 10.12.2020, pag. 22).


19.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 182/91


REGOLAMENTO (UE) 2023/1481 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2023

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell’ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio (2) fissa contingenti per il 2023.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2023.

(3)

È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2023 agli Stati membri dell’Unione europea per lo stock di ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 di cui all’allegato è considerato esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).


ALLEGATO

N.

05/TQ194

Stato membro

Unione europea (tutti gli Stati membri)

Stock

GHL/1N2AB.

Specie

Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides)

Zona

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

Data di chiusura

26 giugno 2023


19.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 182/94


REGOLAMENTO (UE) 2023/1482 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2023

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca di altre specie nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2023.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di altre specie nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2023.

(3)

È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2023 agli Stati membri dell’Unione europea per lo stock di altre specie nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).


ALLEGATO

N.

04/TQ194

Stato membro

Unione europea (tutti gli Stati membri)

Stock

OTH/1N2AB.

Specie

Altre specie

Zona

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

Data di chiusura

26 giugno 2023


19.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 182/97


REGOLAMENTO (UE) 2023/1483 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2023

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell’eglefino nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2023.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di eglefino nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2023.

(3)

È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2023 agli Stati membri dell’Unione europea per lo stock di eglefino nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare è vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).


ALLEGATO

N.

03/TQ194

Stato membro

Unione europea (tutti gli Stati membri)

Stock

HAD/1N2AB.

Specie

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

Zona

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

Data di chiusura

15 giugno 2023


19.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 182/100


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1484 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2023

che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità per l’organizzazione di un’indagine per campione nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» per l’anno di riferimento 2024 a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafo 3, e l’articolo 13, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Per agevolare la trasmissione di informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat), dovrebbero essere definiti i formati tecnici riguardanti concetti e processi, compresi dati e metadati, per la trasmissione di informazioni.

(2)

Allo scopo di valutare la qualità delle statistiche da trasmettere nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione», è opportuno specificare in dettaglio le modalità delle relazioni annuali sulla qualità.

(3)

Al fine di garantire l’attuazione accurata dell’indagine per campione nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione», è opportuno che siano specificati gli aspetti di carattere tecnico del set di dati.

(4)

La trasmissione dei dati e la presentazione della relazione annuale sulla qualità dovrebbero essere effettuate attraverso il punto unico di accesso al fine di permettere alla Commissione (Eurostat) di recuperare i dati per via elettronica.

(5)

Per le categorie delle caratteristiche elencate nell’allegato, gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione dovrebbero avvalersi, ove opportuno, di classificazioni statistiche delle unità territoriali, dell’istruzione, dell’occupazione e dei settori economici che siano compatibili con le classificazioni NUTS (2), ISCED (3), ISCO (4) e NACE (5).

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) e specifica in dettaglio le modalità di trasmissione e il contenuto delle relazioni sulla qualità nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione».

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«periodo di rilevazione sul campo»: il periodo di tempo durante il quale è effettuata la rilevazione di dati dai rispondenti;

2)

«periodo di riferimento»: il periodo di tempo al quale si riferisce un elemento specifico di un’informazione;

3)

«punto unico di accesso»: lo spazio comune di ricezione dei dati statistici trasmessi alla Commissione (Eurostat).

Articolo 3

Descrizione delle variabili

Le caratteristiche tecniche delle variabili, stabilite nell’allegato, riguardano:

a)

l’identificativo della variabile;

b)

il nome e la descrizione della variabile;

c)

i codici e le etichette;

d)

il filtro;

e)

il tipo di variabile.

Articolo 4

Caratteristiche delle popolazioni di riferimento e delle unità di osservazione e regole sui rispondenti

1.   Le popolazioni di riferimento nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» sono le famiglie nel territorio dello Stato membro e gli individui che hanno la loro dimora abituale, definita all’articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1700, nel territorio dello Stato membro.

2.   Per le variabili elencate nell’allegato riguardanti le famiglie, le informazioni sono rilevate su famiglie con almeno un membro di età compresa tra i 16 e i 74 anni residente nel territorio dello Stato membro.

3.   Per le variabili elencate nell’allegato riguardanti gli individui, le informazioni sono rilevate su persone di età compresa tra i 16 e i 74 anni residenti nel territorio dello Stato membro.

4.   Le informazioni riguardanti gli individui di età compresa tra i 16 e i 74 anni possono essere fornite su base volontaria.

5.   La rilevazione di dati per il dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» è effettuata su un campione di famiglie o un campione di persone appartenenti a famiglie come unità di osservazione.

Articolo 5

Periodi e date di riferimento

1.   Il periodo di riferimento per la rilevazione di statistiche sulla tematica dettagliata «interazione con le amministrazioni pubbliche», di cui all’allegato, è costituito dagli ultimi tre trimestri del 2023 e dal primo trimestre del 2024.

2.   Il periodo di riferimento per la rilevazione di statistiche sulla tematica dettagliata «effetto dell’uso» è l’ultima occasione in cui il rispondente ha svolto tale attività.

3.   Il periodo di riferimento per tutte le altre tematiche dettagliate nell’ambito della tematica numero 07 «partecipazione alla società dell’informazione», di cui all’allegato, è il primo trimestre del 2024.

4.   La data della prima intervista costituisce la data di riferimento.

Articolo 6

Periodo di raccolta dei dati

Per i dati forniti direttamente dai rispondenti il periodo di rilevazione sul campo è il secondo trimestre del 2024.

Articolo 7

Norme comuni in materia di correzione, imputazione e stima dei dati

1.   I dati sono oggetto di imputazione, modellizzazione o ponderazione in caso di informazioni mancanti, non valide o incoerenti.

2.   La procedura applicata ai dati salvaguarda la variazione tra le variabili e la loro correlazione. I metodi che includono componenti di errore nei valori imputati sono preferiti a quelli che si limitano a imputare un valore previsto.

3.   I metodi che tengono conto della struttura o di altre caratteristiche della distribuzione comune delle variabili sono preferiti all’approccio marginale o monovariabile.

Articolo 8

Termini e norme per la trasmissione di dati

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati definitivi entro il 5 ottobre 2024.

2.   I dati sono trasmessi sotto forma di file di microdati, compresi i pesi adeguati. I dati sono controllati e validati integralmente, prima di essere trasmessi, utilizzando il formato comune di scambio di dati e metadati statistici attraverso il punto unico di accesso. Tali dati soddisfano le regole di validazione conformemente alle specifiche delle variabili basate sulla codifica e i filtri di cui nell’allegato.

3.   Gli Stati membri forniscono i metadati alla Commissione (Eurostat) nella struttura di metadati standard definita dalla Commissione (Eurostat) entro il 5 gennaio 2025. Essi li forniscono attraverso il punto unico di accesso.

Articolo 9

Modalità e contenuto dettagliati delle relazioni annuali sulla qualità

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione annuale sulla qualità per il dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione».

2.   La relazione annuale sulla qualità è conforme agli standard più recenti del sistema statistico europeo (SSE) e contiene dati e metadati relativi alla qualità e informazioni sull’accuratezza e l’affidabilità dell’indagine. Nella relazione sono descritte le modifiche di concetti e definizioni di base che incidono sulla comparabilità nel tempo e tra i diversi paesi. La relazione sulla qualità contiene altresì informazioni sulla conformità al questionario tipo e sulle modifiche della concezione del questionario che incidono sulla comparabilità nel tempo e tra i diversi paesi.

3.   La relazione annuale sulla qualità è trasmessa alla Commissione (Eurostat) conformemente alle norme tecniche definite dalla Commissione (Eurostat) entro il 5 gennaio 2025.

4.   La relazione annuale sulla qualità è presentata attraverso il punto unico di accesso.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 261 I del 14.10.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(3)  Classificazione internazionale standard dell’istruzione 2011, http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf (disponibile in inglese e in francese).

(4)  Raccomandazione della Commissione, del 29 ottobre 2009, sull’utilizzo della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO-08) (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 31).

(5)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione e formati tecnici delle variabili rilevate per ciascuna tematica e tematica dettagliata del dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» e codici da utilizzare

Tematica

Tematica dettagliata

Identificativo della variabile

Nome della variabile/descrizione della variabile

Codici

Etichette/Categorie

Filtro

Tipo di variabile

01.

Aspetti di carattere tecnico

Informazioni sulla rilevazione di dati

REFYEAR

Anno dell’indagine

AAAA

Anno dell’indagine (4 cifre)

Totale delle famiglie

Tecnica

01.

Aspetti di carattere tecnico

Informazioni sulla rilevazione di dati

INTDATE

Data di riferimento – data della prima intervista

GG/MM/AAAA

Data di riferimento (10 caratteri)

Totale degli individui

Tecnica

01.

Aspetti di carattere tecnico

Informazioni sulla rilevazione di dati

STRATUM_ID

Strato

Nnnnnn

ID dello strato a cui appartiene l’individuo o la famiglia, da 1 a N, dove N è il numero di strati

Totale delle famiglie

Tecnica

-1

Nessuna stratificazione

01.

Aspetti di carattere tecnico

Informazioni sulla rilevazione di dati

PSU

Unità primaria di campionamento

Nnnnnn

ID dell’unità primaria di campionamento a cui appartiene l’individuo o la famiglia (da 1 a N, dove N è il numero di PSU)

Totale delle famiglie, se la popolazione di riferimento è suddivisa in grappoli (PSU)

Tecnica

-1

Non applicabile

01.

Aspetti di carattere tecnico

Dati di identificazione

HH_ID

ID della famiglia

XXnnnnnn

ID unico della famiglia (2 lettere per il codice del paese seguite da un massimo di 22 cifre)

Totale delle famiglie

Tecnica

01.

Aspetti di carattere tecnico

Dati di identificazione

IND_ID

ID dell’individuo

XXnnnnnn

ID unico dell’individuo (2 lettere per il codice del paese seguite da un massimo di 22 cifre)

Totale degli individui

Tecnica

01.

Aspetti di carattere tecnico

Dati di identificazione

HH_REF_ID

ID della famiglia a cui appartiene l’individuo

XXnnnnnn

ID della famiglia a cui appartiene l’individuo (2 lettere per il codice del paese seguite da un massimo di 22 cifre)

Totale degli individui

Tecnica

Vuoto

Lasciare vuoto il campo se l’individuo è di età inferiore o pari a 15 anni o pari o superiore a 75 anni e appartiene a una famiglia i cui componenti hanno tutti un’età non compresa tra i 16 e i 74 anni

01.

Aspetti di carattere tecnico

Pesi

HH_WGHT

Peso della famiglia

Nnnn.nnnnnn

Coefficiente di estrapolazione della famiglia (utilizzare un punto «.» come separatore decimale, seguito da un massimo di 6 decimali)

Totale delle famiglie

Tecnica

01.

Aspetti di carattere tecnico

Pesi

IND_WGHT

Peso dell’individuo

Nnnn.nnnnnn

Coefficiente di estrapolazione dell’individuo (utilizzare un punto «.» come separatore decimale, seguito da un massimo di 6 decimali)

Totale degli individui

Tecnica

01.

Aspetti di carattere tecnico

Caratteristiche dell’intervista

TIME

Durata dell’intervista

Nnn

Durata dell’intervista espressa in minuti

Totale degli individui

Tecnica

Vuoto

Non dichiarato

01.

Aspetti di carattere tecnico

Caratteristiche dell’intervista

INT_TYPE

Tipo di intervista

1

Paper assisted personal interview (intervista individuale con supporto cartaceo) (PAPI)

Totale degli individui

Tecnica

2

Computer assisted personal interview (intervista individuale assistita da computer) (CAPI)

3

Computer assisted telephone interview (intervista telefonica assistita da computer) (CATI)

4

Computer-assisted web-interview (intervista online assistita da computer)

5

Altro

01.

Aspetti di carattere tecnico

Localizzazione

COUNTRY

Paese di residenza

Non vuoto

Paese di residenza (codice SCL GEO alfabetico a 2 caratteri)

Totale degli individui

Tecnica

01.

Aspetti di carattere tecnico

Localizzazione

GEO_NUTS1

Regione di residenza

Non vuoto

Regione NUTS 1 (3 caratteri alfanumerici)

Totale delle famiglie

Tecnica

01.

Aspetti di carattere tecnico

Localizzazione

GEO_NUTS2

(indicazione facoltativa)

Regione di residenza (indicazione facoltativa)

Non vuoto

Regione NUTS 2 (4 caratteri alfanumerici)

Totale delle famiglie

Tecnica

Vuoto

Opzione non inclusa

01.

Aspetti di carattere tecnico

Localizzazione

GEO_NUTS3

(indicazione facoltativa)

Regione di residenza (indicazione facoltativa)

Non vuoto

Regione NUTS 3 (5 caratteri alfanumerici - codice NUTS 3 per una diversa aggregazione futura delle regioni, non per pubblicazione delle ripartizioni NUTS 3)

Totale delle famiglie

Tecnica

Vuoto

Opzione non inclusa

01.

Aspetti di carattere tecnico

Localizzazione

DEG_URBA

Grado di urbanizzazione

1

Città

Totale delle famiglie

Tecnica

2

Piccole città e sobborghi

3

Zone rurali

01.

Aspetti di carattere tecnico

Localizzazione

GEO_DEV

Ubicazione geografica

1

Regione meno sviluppata

Totale delle famiglie

Tecnica

2

Regione in transizione

3

Regione più sviluppata

Vuoto

Non dichiarato (codice per i paesi terzi)

02.Caratteristiche

della persona e della famiglia

Demografia

SEX

Sesso

1

Maschio

Totale degli individui

Rilevata

2

Femmina

02.

Caratteristiche della persona e della famiglia

Demografia

YEARBIR

Anno di nascita

AAAA

Anno di nascita (4 cifre)

Totale degli individui

Rilevata

02.

Caratteristiche della persona e della famiglia

Demografia

PASSBIR

Compleanno già trascorso al momento dell’intervista

1

Totale degli individui

Rilevata

2

No

02.

Caratteristiche della persona e della famiglia

Demografia

AGE

Età in anni compiuti

nnn

Età in anni compiuti (da 1 a 3 cifre)

Totale degli individui

Derivata

02.

Caratteristiche della persona e della famiglia

Cittadinanza e provenienza da un contesto migratorio

CITIZENSHIP

Paese della cittadinanza principale

Non vuoto

Paese della cittadinanza principale (codice SCL GEO alfabetico a 2 caratteri)

Totale degli individui

Rilevata

STLS

Apolide

FOR

Cittadinanza straniera di paese sconosciuto

Vuoto

Non dichiarato

02.

Caratteristiche della persona e della famiglia

Cittadinanza e provenienza da un contesto migratorio

CNTRYB

Paese di nascita

Non vuoto

Paese di nascita (codice SCL GEO alfabetico a 2 caratteri)

Totale degli individui

Rilevata

FOR

NATO all’estero, paese di nascita sconosciuto

Vuoto

Non dichiarato

02.

Caratteristiche della persona e della famiglia

Composizione della famiglia

HH_POP

Dimensione della famiglia (numero di componenti della famiglia)

Nn

Numero di componenti della famiglia (minori compresi)

Totale delle famiglie

Rilevata

Vuoto

Non dichiarato

02.

Caratteristiche della persona e della famiglia

Composizione della famiglia

HH_POP_16_24 (indicazione facoltativa)

Numero di componenti della famiglia di età compresa tra i 16 e i 24 anni (indicazione facoltativa)

Nn

Numero di componenti della famiglia di età compresa tra i 16 e i 24 anni

Totale delle famiglie

Rilevata

Vuoto

Opzione non inclusa

02.

Caratteristiche della persona e della famiglia

Composizione della famiglia

HH_POP_16_24S (indicazione facoltativa)

Numero di studenti della famiglia di età compresa tra i 16 e i 24 anni

(indicazione facoltativa)

Nn

Numero di studenti della famiglia di età compresa tra i 16 e i 24 anni

Totale delle famiglie

Rilevata

Vuoto

Opzione non inclusa

02.

Caratteristiche della persona e della famiglia

Composizione della famiglia

HH_POP_25_64 (indicazione facoltativa)

Numero di componenti della famiglia di età compresa tra i 25 e i 64 anni (indicazione facoltativa)

Nn

Numero di componenti della famiglia di età compresa tra i 25 e i 64 anni

Totale delle famiglie

Rilevata

Vuoto

Opzione non inclusa

02.

Caratteristiche della persona e della famiglia

Composizione della famiglia

HH_POP_65_MAX (indicazione facoltativa)

Numero di componenti della famiglia di età superiore o pari a 65 anni (indicazione facoltativa)

Nn

Numero di componenti della famiglia di età superiore o pari a 65 anni

Totale delle famiglie

Rilevata

Vuoto

Opzione non inclusa

02.

Caratteristiche della persona e della famiglia

Composizione della famiglia

HH_CHILD

Numero di minori di età inferiore a 16 anni

Nn

Numero di minori di età inferiore a 16 anni

Totale delle famiglie

Rilevata

Vuoto

Non dichiarato

02.

Caratteristiche della persona e della famiglia

Composizione della famiglia

HH_CHILD_14_15

(indicazione facoltativa)

Numero di minori di età compresa tra i 14 e i 15 anni (indicazione facoltativa)

Nn

Numero di minori di età compresa tra i 14 e i 15 anni

Totale delle famiglie

Rilevata

Vuoto

Opzione non inclusa

02.

Caratteristiche della persona e della famiglia

Composizione della famiglia

HH_CHILD_5_13

(indicazione facoltativa)

Numero di minori di età compresa tra i 5 e i 13 anni (indicazione facoltativa)

Nn

Numero di minori di età compresa tra i 5 e i 13 anni

Totale delle famiglie

Rilevata

Vuoto

Opzione non inclusa

02.

Caratteristiche della persona e della famiglia

Composizione della famiglia

HH_CHILD_LE_4

(indicazione facoltativa)

Numero di minori di età inferiore o pari a 4 anni (indicazione facoltativa)

Nn

Numero di minori di età inferiore o pari a 4 anni

Totale delle famiglie

Rilevata

Vuoto

Opzione non inclusa

03.

Partecipazione al mercato del lavoro

Condizione lavorativa principale (autodefinita)

MAINSTAT

Condizione lavorativa principale (autodefinita)

1

Occupato

Tutti gli individui di età superiore o pari a 16 anni

Rilevata

2

Non occupato

3

Pensionato

4

Inabile al lavoro a causa di problemi di salute di lunga durata

5

Studente

6

Impegnato in attività domestiche

7

Servizio di leva o servizio civile obbligatorio

8

Altro

Vuoto

Non dichiarato

9

Non applicabile

03.

Partecipazione al mercato del lavoro

Caratteristiche principali del lavoro

STAPRO

Posizione nella professione, occupazione principale

1

Lavoratore autonomo con dipendenti

Individui con MAINSTAT = 1

Rilevata

2

Lavoratore autonomo senza dipendenti

3

Lavoratore dipendente

4

Coadiuvante familiare (non retribuito)

Vuoto

Non dichiarato

9

Non applicabile

03.

Partecipazione al mercato del lavoro

Caratteristiche principali del lavoro

NACE1D

(indicazione facoltativa)

Attività economica dell’unità locale per l’occupazione principale (indicazione facoltativa)

Non vuoto

Codice NACE della sezione (una lettera compresa tra A e U)

Individui con MAINSTAT = 1

Rilevata

Vuoto

Non dichiarato

9

Non applicabile

03.

Partecipazione al mercato del lavoro

Caratteristiche principali del lavoro

ISCO2D

Professione nell’occupazione principale

nn

Codice ISCO a 2 cifre

Individui con MAINSTAT = 1

Rilevata

Vuoto

Non dichiarato

-1

Non applicabile

03.

Partecipazione al mercato del lavoro

Caratteristiche principali del lavoro

OCC_ICT

Professionista delle TIC o non professionista delle TIC

1

Professionista delle TIC

Individui con MAINSTAT = 1

Rilevata

0

Non professionista delle TIC

Vuoto

Non dichiarato

9

Non applicabile

03.

Partecipazione al mercato del lavoro

Caratteristiche principali del lavoro

OCC_MAN

Lavoratore manuale o lavoratore non manuale

1

Lavoratore manuale

Individui con MAINSTAT = 1

Rilevata

0

Lavoratore non manuale

Vuoto

Non dichiarato

9

Non applicabile

03.

Partecipazione al mercato del lavoro

Caratteristiche principali del lavoro

EMPST_WKT

(indicazione facoltativa)

Occupazione principale a tempo pieno o a tempo parziale (autodefinita) (indicazione facoltativa)

1

Occupazione a tempo pieno

Individui con MAINSTAT = 1

Rilevata

2

Occupazione a tempo parziale

Vuoto

Non dichiarato

9

Non applicabile

03.

Partecipazione al mercato del lavoro

Durata del contratto

EMPST_CONTR (indicazione facoltativa)

Stabilità dell’occupazione principale (indicazione facoltativa)

1

Lavoro stabile

Individui con STAPRO = 3

Rilevata

2

Contratto a tempo determinato

Vuoto

Non dichiarato

9

Non applicabile

04.

Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Livello di istruzione conseguito

ISCEDD

Livello di istruzione conseguito (titolo di studio più elevato conseguito)

0

Nessuna istruzione formale o livello inferiore a ISCED 1

Tutti gli individui di età superiore o pari a 16 anni

Rilevata

1

ISCED 1 – Istruzione primaria

2

ISCED 2 – Istruzione secondaria inferiore

3

ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore

4

ISCED 4 – Istruzione post-secondaria non terziaria

5

ISCED 5 – Istruzione terziaria di ciclo breve

6

ISCED 6 – Laurea di primo livello o equivalente

7

ISCED 7 – Laurea magistrale o equivalente

8

ISCED 8 – Dottorato di ricerca o equivalente

Vuoto

Non dichiarato

9

Non applicabile

04.

Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Livello di istruzione conseguito

ISCED

Livello di istruzione conseguito aggregato

0

Al massimo istruzione secondaria inferiore (ISCEDD = 0, 1 o 2)

Tutti gli individui di età superiore o pari a 16 anni

Derivata

3

Istruzione secondaria superiore e post-secondaria non terziaria (ISCEDD = 3 o 4)

5

Istruzione terziaria (ISCEDD = 5, 6, 7 o 8)

Vuoto

Non dichiarato

9

Non applicabile

05.

Stato di salute e disabilità, accesso all’assistenza sanitaria nonché disponibilità e uso della stessa e determinanti della salute

Elementi del modulo minimo europeo sulla salute

GALI

Limitazioni nelle attività a causa di problemi di salute

1

Limitazioni gravi

Tutti gli individui di età superiore o pari a 16 anni

Rilevata

2

Limitazioni non gravi

3

Nessuna limitazione

Vuoto

Non dichiarato

9

Non applicabile

06.

Redditi, consumi ed elementi relativi al patrimonio, compresi i debiti

Reddito mensile totale delle famiglie

HH_IQ5

Reddito mensile corrente netto medio totale

1

Gruppo inferiore di reddito in termini di equivalente mensile corrente netto

Totale delle famiglie

Rilevata

2

Gruppo medio-basso di reddito in termini di equivalente mensile corrente netto

3

Gruppo medio di reddito in termini di equivalente mensile corrente netto

4

Gruppo medio-alto di reddito in termini di equivalente mensile corrente netto

5

Gruppo superiore di reddito in termini di equivalente mensile corrente netto

Vuoto

Non dichiarato

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Accesso alle TIC

IACC

Accesso della famiglia a Internet dalla propria abitazione (tramite qualsiasi dispositivo)

1

Totale delle famiglie

Rilevata

0

No

8

Non so

Vuoto

Non dichiarato

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Uso e frequenza d’uso delle TIC

IU

Ultima connessione a Internet, in qualsiasi luogo, tramite qualsiasi dispositivo

1

Negli ultimi 3 mesi

Totale degli individui

Rilevata

2

Tra 3 mesi e un anno fa

3

Più di 1 anno fa

4

Mai connesso

Vuoto

Non dichiarato

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Uso e frequenza d’uso delle TIC

IFUS

Frequenza media dell’utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi

1

Più volte al giorno

Individui con IU = 1

Rilevata

2

Una volta al giorno o quasi tutti i giorni

3

Almeno una volta alla settimana (ma non tutti i giorni)

4

Meno di una volta alla settimana

9

Non applicabile

Vuoto

Non dichiarato

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Attività su Internet

IUEM

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per spedire o ricevere e-mail

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Attività su Internet

IUPH1

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per effettuare chiamate (comprese videochiamate) via Internet

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Attività su Internet

IUSNET

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per attività sui social media (creare un profilo utente, postare messaggi o altro)

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Attività su Internet

IUCHAT1

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per utilizzare programmi di messaggistica istantanea (scambi di messaggi)

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Attività su Internet

IUIF

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per cercare informazioni su beni o servizi

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Attività su Internet

IUNW1

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per accedere a siti di informazione o leggere quotidiani e riviste online

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Attività su Internet

IUPOL2

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per esprimere opinioni su temi politici o civili su siti web o sui social media

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Attività su Internet

IUVOTE

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per partecipare a consultazioni online o per votare in merito a temi politici o civili (ad esempio urbanistica, firma di una petizione)

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Attività su Internet

IUMUSS1

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per ascoltare musica (ad esempio una web radio o musica in streaming) o scaricare musica

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Attività su Internet

IUSTV

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per guardare programmi televisivi in streaming (in diretta o in differita) da emittenti televisive (ad esempio [esempi nazionali])

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Attività su Internet

IUVOD

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per guardare contenuti video da servizi di streaming commerciali

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Attività su Internet

IUVSS

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per guardare contenuti video da servizi di condivisione

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Attività su Internet

IUPDG

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per accedere a programmi di giochi o per scaricarli

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Attività su Internet

IUPCAST

(indicazione facoltativa)

Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per ascoltare o scaricare podcast

(indicazione facoltativa)

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

Vuoto

Opzione non inclusa

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Attività su Internet

IHIF

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per cercare informazioni sanitarie (ad esempio riguardo infortuni, malattie, alimentazione, miglioramento della salute)

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Attività su Internet

IUMAPP

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per prenotare una visita medica presso uno specialista tramite un sito web o un’app (ad esempio un ospedale, un centro di cura, un fisioterapista o uno psicoterapeuta)

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Attività su Internet

IUAPR

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per accedere alle cartelle cliniche personali online

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Attività su Internet

IUOHC

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per fruire di altri servizi sanitari tramite siti web o app anziché recarsi in ospedale o da un medico (ad esempio per ottenere una ricetta medica o per una consulenza online)

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Attività su Internet

IUSELL

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per vendere beni o servizi tramite siti web o app

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Attività su Internet

IUBK

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per Internet banking (compreso mobile banking)

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Attività su Internet

IUOLC

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a fini formativi per motivi di istruzione, professionali o privati, seguendo un corso online

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Attività su Internet

IUOLM

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a fini formativi per motivi di istruzione, professionali o privati, utilizzando materiali didattici online diversi da un corso completo online (ad esempio video tutorial, webinar, libri di testo elettronici, app o piattaforme per l’apprendimento)

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Attività su Internet

IUOCIS1

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a fini formativi per motivi di istruzione, professionali o privati, comunicando con docenti o studenti tramite strumenti audio o video online

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Attività su Internet

IUOFE

Attività di apprendimento a cui ha partecipato il rispondente negli ultimi 3 mesi nell’ambito dell’istruzione formale (ad esempio scuola o università)

1

Selezionato

Individui con IUOLC = 1 o IUOLM = 1 o IUOCIS1 = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Attività su Internet

IUOW

Attività di apprendimento a cui ha partecipato il rispondente negli ultimi 3 mesi per motivi professionali/correlati all’attività lavorativa

1

Selezionato

Individui con IUOLC = 1 o IUOLM = 1 o IUOCIS1 = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Attività su Internet

IUOPP

Attività di apprendimento a cui ha partecipato il rispondente negli ultimi 3 mesi a scopo privato

1

Selezionato

Individui con IUOLC = 1 o IUOLM = 1 o IUOCIS1 = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Attività su Internet

IUACRG

Apertura di un account o registrazione in un’app o un servizio gratuiti (ad esempio abbonamento/account per social media, app per l’acquisto di biglietti di trasporto, streaming musicale, giochi)

1

Individui con IU = 1

Rilevata

0

No

9

Non dichiarato

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Attività su Internet

IUACDL

Cancellazione o tentativo di cancellazione (o chiusura) del proprio account in un’app o un servizio gratuiti (ad esempio social media, app per l’acquisto di biglietti di trasporto, streaming musicale, giochi) negli ultimi 3 mesi

1

Individui con IUACRG = 1

Rilevata

0

No

9

Non dichiarato

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Attività su Internet

IUACDLP

Problemi incontrati negli ultimi 3 mesi nell’effettuare un tentativo di cancellazione del proprio account in un’app o un servizio gratuiti (ad esempio difficoltà nel capire come cancellare l’account, tempi troppo lunghi, problemi tecnici, condizioni inaccettabili per la cancellazione, impossibilità di cancellare l’account)

1

Individui con IUACRG = 1 e IUACDL = 1

Rilevata

0

No

9

Non dichiarato

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IGOVIP

Attività svolte negli ultimi 12 mesi a scopo privato tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici e consistenti nell’accesso da parte del rispondente a informazioni che lo riguardano archiviate da amministrazioni pubbliche o da servizi pubblici (ad esempio informazioni su [esempi nazionali])

1

Selezionato

Individui con IU = 1 o IU = 2

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IGOVIDB

Attività svolte negli ultimi 12 mesi a scopo privato tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici e consistenti nell’accesso da parte del rispondente a informazioni provenienti da banche dati o registri pubblici (ad esempio informazioni sulla disponibilità di libri in biblioteche pubbliche, registri catastali, registri delle imprese)

1

Selezionato

Individui con IU = 1 o IU = 2

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IGOV12IF

Attività svolte negli ultimi 12 mesi a scopo privato tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici e consistenti nell’ottenimento di informazioni da parte del rispondente (ad esempio su servizi, prestazioni, diritti, leggi, orari di apertura)

1

Selezionato

Individui con IU = 1 o IU = 2

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IGOVIX

Il rispondente non ha avuto accesso a dati personali o banche dati né ha ottenuto informazioni tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi 12 mesi a scopo privato

1

Selezionato

Individui con IU = 1 o IU = 2

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IGOV12FM

Operazioni di download/stampa di moduli ufficiali da siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici effettuate dal rispondente negli ultimi 12 mesi a scopo privato

1

Individui con IU = 1 o IU = 2

Rilevata

0

No

Vuoto

Non dichiarato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IGOVAPR

Appuntamenti fissati o prenotazioni effettuate dal rispondente tramite siti web o app presso amministrazioni pubbliche o servizi pubblici (ad esempio prenotazione di un libro in una biblioteca pubblica, appuntamento con un funzionario pubblico o un prestatore di assistenza sanitaria pubblico) negli ultimi 12 mesi a scopo privato

1

Individui con IU = 1 o IU = 2

Rilevata

0

No

Vuoto

Non dichiarato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IGOVPOST

(indicazione facoltativa)

Negli ultimi 12 mesi il rispondente ha ricevuto a scopo privato comunicazioni o documenti ufficiali inviati dalle amministrazioni pubbliche tramite l’account del rispondente su un sito web o un’app (nome del servizio, se applicabile nel paese) di un’amministrazione pubblica o di un servizio pubblico (ad esempio notifiche di ammende o fatture, lettere, atti di citazione, atti giudiziari [esempi nazionali])? L’utilizzo di messaggi informativi o notifiche via e-mail o SMS per segnalare la disponibilità di un documento dovrebbe essere escluso (indicazione facoltativa)

1

Individui con IU = 1 o IU = 2

Rilevata

0

No

Vuoto

Opzione non inclusa o non dichiarata

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IGOVTAX2

Compilazione, modifica, revisione o approvazione della dichiarazione dei redditi del rispondente tramite un sito web o un’app negli ultimi 12 mesi a scopo privato

1

Individui con IU = 1 o IU = 2

Rilevata

0

No

Vuoto

Non dichiarato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IGOVODC

Attività svolte negli ultimi 12 mesi a scopo privato tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici e consistenti nella richiesta da parte del rispondente di documenti ufficiali o certificati (ad esempio certificati di laurea, nascita, matrimonio, divorzio, morte, residenza, casellari giudiziari [esempi nazionali])

1

Selezionato

Individui con IU = 1 o IU = 2

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IGOVBE

Attività svolte negli ultimi 12 mesi a scopo privato tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici e consistenti nella richiesta di prestazioni o diritti da parte del rispondente (ad esempio prestazioni pensionistiche, di disoccupazione, per figli a carico, iscrizione a scuole, università [esempi nazionali])

1

Selezionato

Individui con IU = 1 o IU = 2

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IGOVRCC

Attività svolte negli ultimi 12 mesi a scopo privato tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici e consistenti nella presentazione di altre richieste, domande o denunce da parte del rispondente (ad esempio denuncia di furto alla polizia, avvio di un ricorso, richiesta del gratuito patrocinio, avvio di un procedimento civile dinanzi a un tribunale [esempi nazionali])

1

Selezionato

Individui con IU = 1 o IU = 2

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IRGOVNN

Motivi per cui non sono stati richiesti documenti ufficiali o non sono state presentate domande tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: il rispondente non ha dovuto richiedere documenti o presentare domande

1

Selezionato

Individui con IGOVODC = 0 e IGOVBE = 0 e IGOVRCC = 0

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IRGOVLS

Motivi per cui non sono stati richiesti documenti ufficiali o non sono state presentate domande tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: insufficienza di competenze o conoscenze (ad esempio incapacità del rispondente di utilizzare il sito web o l’app o utilizzo giudicato troppo complicato)

1

Selezionato

Individui con IGOVODC = 0 e IGOVBE = 0 e IGOVRCC = 0

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IRGOVSEC

Motivi per cui non sono stati richiesti documenti ufficiali o non sono state presentate domande tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: timori circa la sicurezza dei dati personali o riluttanza a effettuare pagamenti online (timore di indebito utilizzo di carte di credito)

1

Selezionato

Individui con IGOVODC = 0 e IGOVBE = 0 e IGOVRCC = 0

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IRGOVEID

(indicazione facoltativa)

Motivi per cui non sono stati richiesti documenti ufficiali o non sono state presentate domande tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: mancanza di firma elettronica, di identificazione elettronica attivata (e-ID) o di qualsiasi altro strumento per l’utilizzo dell’e-ID (necessario per la fruizione dei servizi) [esempi nazionali] (indicazione facoltativa)

1

Selezionato

Individui con IGOVODC = 0 e IGOVBE = 0 e IGOVRCC = 0

Rilevata

0

Non selezionato

Vuoto

Opzione non inclusa

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IRGOVOP

Motivi per cui non sono stati richiesti documenti ufficiali o non sono state presentate domande tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: operazioni effettuate per conto del rispondente da parte di un terzo (ad esempio consulente, parente)

1

Selezionato

Individui con IGOVODC = 0 e IGOVBE = 0 e IGOVRCC = 0

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IRGOVNAP

(indicazione facoltativa)

Motivi per cui non sono stati richiesti documenti ufficiali o non sono state presentate domande tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: indisponibilità di siffatti servizi online (indicazione facoltativa)

1

Selezionato

Individui con IGOVODC = 0 e IGOVBE = 0 e IGOVRCC = 0

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IRGOVOTH

Motivi per cui non sono stati richiesti documenti ufficiali o non sono state presentate domande tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: altri motivi

1

Selezionato

Individui con IGOVODC = 0 e IGOVBE = 0 e IGOVRCC = 0

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IGOVANYS

Il rispondente ha interagito con le amministrazioni pubbliche

9

SE IU<> 1 e IU<> 2 ALLORA 9

Individui con IU = 1 o IU = 2

Derivata

1

ALTRIMENTI SE IGOVIP = 1 o IGOVIDB = 1 o IGOV12IF = 1 o IGOV12FM = 1 o IGOVAPR = 1 o IGOVPOST = 1 o IGOVTAX2 = 1 o IGOVODC = 1 o IGOVBE = 1 o IGOVRCC = 1 ALLORA 1

0

ALTRIMENTI 0

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IIGOVDU

Problemi incontrati in occasione dell’utilizzo di siti web o app di amministrazioni pubbliche o servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: sito web o app difficile da utilizzare (ad esempio non facilmente fruibile, linguaggio non chiaro, procedura non spiegata adeguatamente)

1

Selezionato

Individui con IGOVANYS = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IIGOVTP

Problemi incontrati in occasione dell’utilizzo di siti web o app di amministrazioni pubbliche o servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: problemi tecnici in occasione dell’utilizzo del sito web o dell’app (ad esempio tempi di caricamento lunghi, sito web bloccato)

1

Selezionato

Individui con IGOVANYS = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IIGOVEID

(indicazione facoltativa)

Problemi incontrati in occasione dell’utilizzo di siti web o app di amministrazioni pubbliche o servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: problemi nell’utilizzo della firma elettronica o dell’identificazione elettronica (e-ID) (indicazione facoltativa)

1

Selezionato

Individui con IGOVANYS = 1

Rilevata

0

Non selezionato

Vuoto

Opzione non inclusa

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IIGOVPAY

(indicazione facoltativa)

Problemi incontrati in occasione dell’utilizzo di siti web o app di amministrazioni pubbliche o servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: il rispondente non ha potuto effettuare pagamenti tramite il sito web o l’app (ad esempio per mancanza di accesso ai metodi di pagamento richiesti) (indicazione facoltativa)

1

Selezionato

Individui con IGOVANYS = 1

Rilevata

0

Non selezionato

Vuoto

Opzione non inclusa

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IIGOVMOB

Problemi incontrati in occasione dell’utilizzo di siti web o app di amministrazioni pubbliche o servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: il rispondente non ha potuto accedere al servizio da smartphone o tablet (ad esempio versione del dispositivo non compatibile o applicazioni non disponibili)

1

Selezionato

Individui con IGOVANYS = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IIGOVOTH

Problemi incontrati in occasione dell’utilizzo di siti web o app di amministrazioni pubbliche o servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: altri problemi

1

Selezionato

Individui con IGOVANYS = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Interazione con le amministrazioni pubbliche

IIGOVX

Il rispondente non ha incontrato problemi in occasione dell’utilizzo di siti web o app di amministrazioni pubbliche o servizi pubblici negli ultimi 12 mesi

1

Selezionato

Individui con IGOVANYS = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Commercio elettronico

IBUY

Ultimo acquisto o ordine di beni o servizi via Internet a scopi privati

1

Negli ultimi 3 mesi

Individui con IU = 1 o IU = 2

Rilevata

2

Tra 3 mesi e un anno fa

3

Più di 1 anno fa

4

Mai effettuato un acquisto o inoltrato un ordine via Internet

Vuoto

Non dichiarato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Commercio elettronico

BCLOT1

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare capi di abbigliamento (compreso abbigliamento sportivo), calzature o accessori (ad esempio borse, gioielli) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app

1

Selezionato

Individui con

IBUY = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Commercio elettronico

BSPG

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare articoli sportivi (escluso abbigliamento sportivo) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app

1

Selezionato

Individui con IBUY = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Commercio elettronico

BCG

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare giocattoli per bambini o articoli di puericultura (ad esempio pannolini, biberon, passeggini) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app

1

Selezionato

Individui con IBUY = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Commercio elettronico

BFURN1

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare mobili, accessori per la casa (ad esempio tappeti, tende) o prodotti da giardinaggio (ad esempio attrezzi, piante) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app

1

Selezionato

Individui con IBUY = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Commercio elettronico

BMUFL

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare musica su CD, dischi in vinile ecc. e/o film o serie TV su DVD, Blu-ray ecc. da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app

1

Selezionato

Individui con IBUY = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Commercio elettronico

BBOOKNLG

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare libri, riviste o giornali da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app

1

Selezionato

Individui con IBUY = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Commercio elettronico

BHARD1

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare computer, tablet, telefoni cellulari o accessori da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app

1

Selezionato

Individui con IBUY = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Commercio elettronico

BEEQU1

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare prodotti di elettronica di consumo (ad esempio televisori, stereo, videocamere, barre sonore o altoparlanti intelligenti, assistenti virtuali) o elettrodomestici (ad esempio lavatrici) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app

1

Selezionato

Individui con IBUY = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Commercio elettronico

BMED1

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare farmaci o integratori alimentari come vitamine (escluso rinnovo delle ricette mediche online) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app

1

Selezionato

Individui con IBUY = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Commercio elettronico

BFDR

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per ordinare cibo a domicilio da ristoranti, catene di fast food e servizi di catering di imprese o privati tramite siti web o app

1

Selezionato

Individui con IBUY = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Commercio elettronico

BFDS

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare alimenti o bevande da negozi o fornitori di meal kit o esercizi di imprese o privati tramite siti web o app

1

Selezionato

Individui con IBUY = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Commercio elettronico

BCBW

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare prodotti cosmetici, di bellezza o benessere da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app

1

Selezionato

Individui con IBUY = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Commercio elettronico

BCPH

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare prodotti per la pulizia o per l’igiene personale (ad esempio spazzolini, fazzoletti, detersivi, strofinacci) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app

1

Selezionato

Individui con IBUY = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Commercio elettronico

BBMC

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare biciclette, ciclomotori, automobili o altri veicoli o i loro pezzi di ricambio da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app

1

Selezionato

Individui con IBUY = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Commercio elettronico

BOPG

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare altri beni fisici da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app

1

Selezionato

Individui con IBUY = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Commercio elettronico

BSIMC

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per sottoscrivere abbonamenti a Internet o a connessioni di telefonia mobile tramite siti web o app

1

Selezionato

Individui con IBUY = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Commercio elettronico

BSUTIL

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per sottoscrivere abbonamenti per la fornitura di energia elettrica, acqua o riscaldamento, per lo smaltimento dei rifiuti o servizi analoghi tramite siti web o app

1

Selezionato

Individui con IBUY = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Commercio elettronico

BTPS_E

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare da imprese, tramite siti web o app, servizi di trasporto quali corse in taxi o biglietti aerei, ferroviari o di autobus

1

Selezionato

Individui con IBUY = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Commercio elettronico

BRA_E

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per affittare alloggi da imprese come alberghi o agenzie di viaggio tramite siti web o app

1

Selezionato

Individui con IBUY = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Commercio elettronico

BTICK2

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare tramite siti web o app biglietti per eventi (ad esempio concerti, cinema, eventi sportivi, fiere)

1

Selezionato

Individui con IBUY = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Commercio elettronico

BBOOK2

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare e-book o audiolibri come download (compresi aggiornamenti) tramite siti web o app

1

Selezionato

Individui con IBUY = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Commercio elettronico

BSOFT2

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare software come download (compresi aggiornamenti) tramite siti web o app

1

Selezionato

Individui con IBUY = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Commercio elettronico

BGAMES2

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare giochi come download (compresi aggiornamenti) o oggetti virtuali all’interno dei giochi tramite siti web o app

1

Selezionato

Individui con IBUY = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Commercio elettronico

BMUSS2

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per avere un abbonamento a pagamento (compresi sia gli abbonamenti esistenti sia quelli nuovi) a servizi di streaming musicale

1

Selezionato

Individui con IBUY = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Commercio elettronico

BFLMS2

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per avere un abbonamento a pagamento (compresi sia gli abbonamenti esistenti sia quelli nuovi) a servizi di streaming di film, serie o eventi sportivi

1

Selezionato

Individui con IBUY = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Commercio elettronico

BBOOKNLS2

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per avere un abbonamento a pagamento (compresi sia gli abbonamenti esistenti sia quelli nuovi) a siti di informazione online, quotidiani online (e-paper) o riviste online tramite siti web o app

1

Selezionato

Individui con IBUY = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Commercio elettronico

BGAMSS

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per avere un abbonamento a pagamento (compresi sia gli abbonamenti esistenti sia quelli nuovi) a servizi di streaming di giochi

1

Selezionato

Individui con IBUY = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Commercio elettronico

BHLFTS2

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per avere un abbonamento a pagamento (compresi sia gli abbonamenti esistenti sia quelli nuovi) ad app relative a salute e fitness

1

Selezionato

Individui con IBUY = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Commercio elettronico

BAPP2

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per avere un abbonamento a pagamento (compresi sia gli abbonamenti esistenti sia quelli nuovi) ad altre app (ad esempio app per l’apprendimento delle lingue, viaggi, meteo)

1

Selezionato

Individui con IBUY = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Commercio elettronico

BOTS (indicazione facoltativa)

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare altri servizi (esclusi servizi finanziari e assicurativi) tramite siti web o app (indicazione facoltativa)

1

Individui con IBUY = 1

Rilevata

0

No

Vuoto

Opzione non inclusa o non dichiarata

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Commercio elettronico

BFIN_IN1

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare polizze assicurative, comprese quelle di viaggio, anche come pacchetto associato ad esempio a un biglietto aereo, tramite siti web o app

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Commercio elettronico

BFIN_CR1

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per ottenere un prestito, un mutuo o un credito da banche o da altri fornitori di servizi finanziari tramite siti web o app

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Commercio elettronico

BFIN_SH1

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare o vendere azioni, obbligazioni, quote di fondi o altre attività finanziarie tramite siti web o app

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Connessione a Internet da qualsiasi luogo

IOT_DEM2

Utilizzo negli ultimi 3 mesi a scopo privato di termostati, contatori, luci, prese connessi a Internet (intelligenti) o di altre soluzioni connesse a Internet per la gestione energetica dell’abitazione del rispondente

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Connessione a Internet da qualsiasi luogo

IOT_DSEC2

Utilizzo negli ultimi 3 mesi a scopo privato di sistemi antifurto, rilevatori di fumo, telecamere di videosorveglianza, serrature o altre soluzioni di sicurezza connesse a Internet per l’abitazione del rispondente

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Connessione a Internet da qualsiasi luogo

IOT_DHA2

Utilizzo negli ultimi 3 mesi a scopo privato di elettrodomestici connessi a Internet quali robot aspirapolvere, frigoriferi, forni, macchine da caffè, utensili per giardinaggio o irrigazione

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Connessione a Internet da qualsiasi luogo

IOT_DVA2

Utilizzo negli ultimi 3 mesi a scopo privato di un assistente virtuale sotto forma di altoparlante intelligente o di app

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Connessione a Internet da qualsiasi luogo

IOT_DX2

Il rispondente non ha utilizzato negli ultimi 3 mesi a scopo privato nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a Internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a Internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a Internet o assistenti virtuali

1

Selezionato

Individui con (IOT_DEM2 = Vuoto o IOT_DEM2 = 0) e (IOT_DSEC2 = Vuoto o IOT_DSEC2 = 0) e (IOT_DHA2 = Vuoto o IOT_DHA2 = 0) e (IOT_DVA2 = Vuoto o IOT_DVA2 = 0)

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Connessione a Internet da qualsiasi luogo

IOT_BDK2

Motivi per cui non ha utilizzato negli ultimi 3 mesi a scopo privato nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a Internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a Internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a Internet o assistenti virtuali: il rispondente ignorava l’esistenza di tali dispositivi o sistemi

1

Selezionato

Individui con IOT_DX2 = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Connessione a Internet da qualsiasi luogo

IOT_BNN2

Motivi per cui non ha utilizzato negli ultimi 3 mesi a scopo privato nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a Internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a Internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a Internet o assistenti virtuali: il rispondente non aveva necessità di utilizzare tali dispositivi o sistemi connessi

1

Selezionato

Individui con IOT_BDK2 = 0

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Connessione a Internet da qualsiasi luogo

IOT_BCST2

Motivi per cui non ha utilizzato negli ultimi 3 mesi a scopo privato nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a Internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a Internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a Internet o assistenti virtuali: costi troppo elevati

1

Selezionato

Individui con IOT_BDK2 = 0

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Connessione a Internet da qualsiasi luogo

IOT_BLC2

Motivi per cui non ha utilizzato negli ultimi 3 mesi a scopo privato nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a Internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a Internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a Internet o assistenti virtuali: mancanza di compatibilità con altri dispositivi o sistemi

1

Selezionato

Individui con IOT_BDK2 = 0

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Connessione a Internet da qualsiasi luogo

IOT_BLSK2

Motivi per cui non ha utilizzato negli ultimi 3 mesi a scopo privato nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a Internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a Internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a Internet o assistenti virtuali: mancanza di competenze per l’utilizzo di tali dispositivi o sistemi

1

Selezionato

Individui con IOT_BDK2 = 0

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Connessione a Internet da qualsiasi luogo

IOT_BCPP2

Motivi per cui non ha utilizzato negli ultimi 3 mesi a scopo privato nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a Internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a Internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a Internet o assistenti virtuali: timori circa la riservatezza e la protezione dei dati relativi al rispondente generati da tali dispositivi o sistemi

1

Selezionato

Individui con IOT_BDK2 = 0

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Connessione a Internet da qualsiasi luogo

IOT_BCSC2

Motivi per cui non ha utilizzato negli ultimi 3 mesi a scopo privato nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a Internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a Internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a Internet o assistenti virtuali: timori relativi alla sicurezza (ad esempio circa la vulnerabilità del dispositivo o del sistema ad attacchi di pirateria informatica)

1

Selezionato

Individui con IOT_BDK2 = 0

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Connessione a Internet da qualsiasi luogo

IOT_BCSH2

Motivi per cui non ha utilizzato negli ultimi 3 mesi a scopo privato nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a Internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a Internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a Internet o assistenti virtuali: timori relativi alla sicurezza o alla salute (ad esempio circa la possibilità di infortuni, lesioni o problemi di salute derivanti dall’utilizzo del dispositivo o del sistema)

1

Selezionato

Individui con IOT_BDK2 = 0

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Connessione a Internet da qualsiasi luogo

IOT_BOTH2

Motivi per cui non ha utilizzato negli ultimi 3 mesi a scopo privato nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a Internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a Internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a Internet o assistenti virtuali: altri motivi

1

Selezionato

Individui con IOT_BDK2 = 0

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Connessione a Internet da qualsiasi luogo

IOT_IUTV2

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato su una televisione connessa a Internet nell’abitazione del rispondente

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Connessione a Internet da qualsiasi luogo

IOT_IUGC2

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato su una console per videogiochi connessa a Internet nell’abitazione del rispondente

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Connessione a Internet da qualsiasi luogo

IOT_IUHA2

Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato su un sistema audio domestico o su altoparlanti intelligenti connessi a Internet nell’abitazione del rispondente

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Connessione a Internet da qualsiasi luogo

IOT_DCS2

Utilizzo negli ultimi 3 mesi a scopo privato di fitness band e smartwatch connessi a Internet, occhiali o cuffie connessi a Internet, localizzatori di sicurezza, accessori, capi di abbigliamento o calzature connessi a Internet

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Connessione a Internet da qualsiasi luogo

IOT_DHE2

Utilizzo negli ultimi 3 mesi a scopo privato di dispositivi connessi a Internet per il controllo di pressione arteriosa, glicemia, peso corporeo (come le bilance intelligenti), robot sanitari o altri dispositivi per la salute e le cure mediche connessi a Internet

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Connessione a Internet da qualsiasi luogo

IOT_DTOY2

Utilizzo negli ultimi 3 mesi a scopo privato di giocattoli connessi a Internet (sia per bambini sia per adulti), quali giocattoli robot, droni o bambole

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Connessione a Internet da qualsiasi luogo

IOT_DCAR2

Utilizzo negli ultimi 3 mesi a scopo privato di un’automobile con connessione a Internet senza fili integrata

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Connessione a Internet da qualsiasi luogo

IOT_USE2

Il rispondente ha utilizzato l’Internet delle cose negli ultimi 3 mesi

9

SE IU = Vuoto o IU<> 1 ALLORA 9

Individui con IU = 1

Derivata

1

Altrimenti SE IOT_DEM2 = 1 o

IOT_DSEC2 = 1 o IOT_DHA2 = 1 o IOT_DVA2 = 1 o IOT_IUTV2 = 1 o IOT_IUGC2 = 1 o IOT_IUHA2 = 1 o IOT_DCS2 = 1 o IOT_DHE2 = 1 o IOT_DTOY2 = 1 o IOT_DCAR2 = 1 ALLORA 1

0

ALTRIMENTI 0

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Connessione a Internet da qualsiasi luogo

IOT_PSEC2

Problemi incontrati negli ultimi 3 mesi con i suddetti dispositivi o sistemi connessi a Internet: problemi di sicurezza o di riservatezza (ad esempio attacchi di pirateria informatica subiti dal dispositivo o dal sistema, problemi di protezione delle informazioni relative al rispondente e alla sua famiglia generate da tali dispositivi o sistemi)

1

Selezionato

Individui con IOT_USE2 = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Connessione a Internet da qualsiasi luogo

IOT_PSHE2

Problemi incontrati negli ultimi 3 mesi con i suddetti dispositivi o sistemi connessi a Internet: problemi di sicurezza o di salute (ad esempio infortuni, lesioni o problemi di salute derivanti dall’utilizzo del dispositivo o del sistema)

1

Selezionato

Individui con IOT_USE2 = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Connessione a Internet da qualsiasi luogo

IOT_PDU2

Problemi incontrati negli ultimi 3 mesi con i suddetti dispositivi o sistemi connessi a Internet: difficoltà nell’utilizzo del dispositivo (ad esempio configurazione, installazione, connessione, abbinamento del dispositivo)

1

Selezionato

Individui con IOT_USE2 = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Connessione a Internet da qualsiasi luogo

IOT_POTH2

Problemi incontrati negli ultimi 3 mesi con i suddetti dispositivi o sistemi connessi a Internet: altri problemi (ad esempio problemi di connessione, problemi di assistenza)

1

Selezionato

Individui con IOT_USE2 = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Connessione a Internet da qualsiasi luogo

IOT_PX2

Il rispondente non ha incontrato alcun problema negli ultimi 3 mesi con i suddetti dispositivi o sistemi connessi a Internet

1

Selezionato

Individui con IOT_USE2 = 1

Rilevata

0

Non selezionato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Effetto dell’uso

ECO_DMOB

Azioni intraprese dal rispondente riguardo al telefono cellulare o allo smartphone che ha sostituito o non utilizza più (esclusi i dispositivi forniti dai datori di lavoro)

1

È ancora conservato dalla famiglia del rispondente, ma attualmente non è in uso

Individui con IU = 1

Rilevata

2

È stato venduto dal rispondente o ceduto a qualcun altro

3

È stato smaltito mediante la raccolta/il riciclaggio dei rifiuti elettronici (anche lasciandolo al dettagliante per lo smaltimento)

4

È stato smaltito ma non mediante la raccolta/il riciclaggio dei rifiuti elettronici

5

Il rispondente non ne ha mai posseduto uno o lo sta ancora utilizzando

6

Altro

Vuoto

Non dichiarato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Effetto dell’uso

ECO_DLT

Azioni intraprese dal rispondente riguardo al computer portatile o al tablet che ha sostituito o non utilizza più (esclusi i dispositivi forniti dai datori di lavoro)

1

È ancora conservato dalla famiglia del rispondente, ma attualmente non è in uso

Individui con IU = 1

Rilevata

2

È stato venduto dal rispondente o ceduto a qualcun altro

3

È stato smaltito mediante la raccolta/il riciclaggio dei rifiuti elettronici (anche lasciandolo al dettagliante per lo smaltimento)

4

È stato smaltito ma non mediante la raccolta/il riciclaggio dei rifiuti elettronici

5

Il rispondente non ne ha mai posseduto uno o lo sta ancora utilizzando

6

Altro

Vuoto

Non dichiarato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Effetto dell’uso

ECO_DPC

Azioni intraprese dal rispondente riguardo al computer da tavolo che ha sostituito o non utilizza più (esclusi i dispositivi forniti dai datori di lavoro)

1

È ancora conservato dalla famiglia del rispondente, ma attualmente non è in uso

Individui con IU = 1

Rilevata

2

È stato venduto dal rispondente o ceduto a qualcun altro

3

È stato smaltito mediante la raccolta/il riciclaggio dei rifiuti elettronici (anche lasciandolo al dettagliante per lo smaltimento)

4

È stato smaltito ma non mediante la raccolta/il riciclaggio dei rifiuti elettronici

5

Il rispondente non ne ha mai posseduto uno o lo sta ancora utilizzando

6

Altro

Vuoto

Non dichiarato

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Effetto dell’uso

ECO_PP

(indicazione facoltativa)

Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell’acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo: prezzo (indicazione facoltativa)

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

Vuoto

Opzione non inclusa

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Effetto dell’uso

ECO_BDS

(indicazione facoltativa)

Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell’acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo: marchio, design o dimensioni

(indicazione facoltativa)

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

Vuoto

Opzione non inclusa

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Effetto dell’uso

ECO_PHD

(indicazione facoltativa)

Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell’acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo: caratteristiche dell’hardware (ad esempio memoria, velocità del processore, fotocamera, scheda grafica) (indicazione facoltativa)

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

Vuoto

Opzione non inclusa

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Effetto dell’uso

ECO_PECD

(indicazione facoltativa)

Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell’acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo: progettazione ecocompatibile del dispositivo, ad esempio modelli durevoli, aggiornabili e riparabili che richiedono meno materiali; uso di materiali ecologici per l’imballaggio ecc. (indicazione facoltativa)

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

Vuoto

Opzione non inclusa

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Effetto dell’uso

ECO_PEG

(indicazione facoltativa)

Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell’acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo: possibilità di prolungare la durata di vita utile del dispositivo acquistando una garanzia supplementare (indicazione facoltativa)

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

Vuoto

Opzione non inclusa

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Effetto dell’uso

ECO_PEE

(indicazione facoltativa)

Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell’acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo: efficienza energetica del dispositivo (indicazione facoltativa)

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

Vuoto

Opzione non inclusa

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Effetto dell’uso

ECO_PTBS

(indicazione facoltativa)

Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell’acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo: un sistema di ritiro offerto dal fabbricante o dal venditore (ossia il fabbricante o il venditore ritira gratuitamente il dispositivo divenuto obsoleto o offre sconti al cliente per l’acquisto di un altro dispositivo) (indicazione facoltativa)

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

Vuoto

Opzione non inclusa

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Effetto dell’uso

ECO_PX

(indicazione facoltativa)

Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell’acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo: il rispondente non ha preso in considerazione nessuna delle caratteristiche suddette (indicazione facoltativa)

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

Vuoto

Opzione non inclusa

9

Non applicabile

07.

Partecipazione alla società dell’informazione

Effetto dell’uso

ECO_PBX

(indicazione facoltativa)

Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell’acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo: il rispondente non ha mai acquistato nessuno di questi dispositivi

(indicazione facoltativa)

1

Selezionato

Individui con IU = 1

Rilevata

0

Non selezionato

Vuoto

Opzione non inclusa

9

Non applicabile


19.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 182/150


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1485 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2023,

recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3, e l'articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione (2) integra le norme da applicare in materia di controllo in relazione alle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa la peste suina africana, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure nella zona interessata. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

(3)

Gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono anche l'adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione (4) stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana le quali devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri che sono elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II del regolamento medesimo (Stati membri interessati). L'allegato I del suddetto regolamento di esecuzione elenca le zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito della comparsa di focolai di tale malattia.

(5)

Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1407 della Commissione (5) a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Grecia, Italia, Lettonia, Lituania e Polonia. Dalla data di adozione di detto regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia in alcuni Stati membri interessati si è evoluta.

(6)

Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, come pure su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (6). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (7) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.

(7)

In caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro, l'articolo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni da parte dell'autorità competente di tale Stato membro, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

(8)

Sono stati registrati nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti in Grecia e Polonia e in suini selvatici in Italia e Polonia. La situazione epidemiologica in alcune zone elencate come zone soggette a restrizioni I, e II in Germania nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è migliorata per quanto riguarda i suini selvatici grazie alle misure di controllo delle malattie applicate da tale Stato membro conformemente alla legislazione dell'Unione.

(9)

A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini detenuti in Grecia e Polonia e in suini selvatici in Italia e Polonia e tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata conformemente agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

(10)

Nel giugno 2023 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella regione della Macedonia centrale in Grecia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situata nelle immediate vicinanze di un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Grecia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situata nelle immediate vicinanze dell'area elencata come zona soggetta a restrizioni III interessata da questo recente focolaio, dovrebbe essere elencata come zona soggetta a restrizioni III nel medesimo allegato e le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questo focolaio.

(11)

Nel giugno 2023 è stato inoltre rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella regione di Wielkopolskie in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, interessata da questo recente focolaio, dovrebbe invece essere elencata come zona soggetta a restrizioni III nel medesimo allegato e le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questo focolaio.

(12)

Inoltre nel luglio 2023 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella regione di Mazowieckie in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, interessata da questo recente focolaio, dovrebbe invece essere elencata come zona soggetta a restrizioni III nel medesimo allegato e le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questo focolaio.

(13)

Nel luglio 2023 sono stati inoltre rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nelle regioni della Mazowieckie e della Podkarpackie in Polonia, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situate nelle immediate vicinanze di aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I in detto allegato. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Tali aree della Polonia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situate nelle immediate vicinanze delle aree elencate come zone soggette a restrizioni II interessate da questi recenti focolai, dovrebbero pertanto essere elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 come zone soggette a restrizioni II e le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questi focolai.

(14)

Nel luglio 2023 sono stati inoltre rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nella regione di Mazowieckie in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, interessata da questi recenti focolai, dovrebbe pertanto essere elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questi focolai.

(15)

Inoltre nei mesi di giugno e luglio 2023 sono stati rilevati diversi focolai di peste suina africana in suini selvatici nelle regioni Lombardia e Liguria in Italia, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situate nelle immediate vicinanze di aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I in detto allegato. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Tali aree dell'Italia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situate nelle immediate vicinanze delle aree elencate come zone soggette a restrizioni II interessate da questi recenti focolai, dovrebbero pertanto essere elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 come zone soggette a restrizioni II e le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questi focolai.

(16)

In aggiunta, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Germania e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni II, elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Germania conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone situate nel Land Brandeburgo in Germania, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni I nel medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni II nel corso degli ultimi dodici mesi. Di conseguenza, tali zone soggette a restrizioni II dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni I nel medesimo allegato, tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.

(17)

Inoltre in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Germania e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni I, e nelle zone soggette a restrizioni con cui dette zone soggette a restrizioni I confinano, elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Germania conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone situate nel Land Brandeburgo in Germania, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere soppresse dagli elenchi del medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni I, e nelle zone con cui dette zone soggette a restrizioni I confinano, nel corso degli ultimi dodici mesi.

(18)

Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione della malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti per la Germania, la Grecia, l'Italia e la Polonia ed elencarle come zone soggette a restrizioni I, II e III, mentre alcune parti di zone soggette a restrizioni I relative alla Germania dovrebbero essere soppresse dagli elenchi di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Poiché nell'Unione la situazione relativa alla peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione epidemiologica nelle aree circostanti.

(19)

La Croazia ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio in seguito alla conferma, in data 26 giugno 2023, di un focolaio della malattia in suini detenuti nella contea di Vukovar-Srijem e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza, in cui si applicano le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia.

(20)

La decisione di esecuzione (UE) 2023/1422 della Commissione (8) è stata adottata a seguito delle informazioni pervenute dalla Croazia in merito a tali focolai in suini detenuti in zone precedentemente indenni da malattia nella contea di Vukovarsko-Srijemska di tale Stato membro. La decisione di esecuzione (UE) 2023/1422 si applica fino al 26 settembre 2023.

(21)

Inoltre la Grecia ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio in seguito alla conferma, in data 5 luglio 2023, di un focolaio della malattia in suini detenuti nella regione della Macedonia dell'Ovest e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza, in cui si applicano le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687, per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia.

(22)

La decisione di esecuzione (UE) 2023/1458 della Commissione (9) è stata adottata a seguito delle informazioni pervenute dalla Grecia in merito a tali focolai in suini detenuti in zone precedentemente indenni da malattia nella regione della Macedonia dell'Ovest di tale Stato membro. La decisione di esecuzione (UE) 2023/1458 si applica fino al 5 ottobre 2023.

(23)

In caso di un primo e unico focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l'inserimento di tale area nell'elenco di cui all'allegato II, parte B, di tale regolamento di esecuzione, come zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza. Di conseguenza la zona soggetta a restrizioni istituita dall'autorità competente della Croazia nella contea di Vukovarsko-Srijemska in Croazia dovrebbe essere elencata nell'allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e la decisione di esecuzione (UE) 2023/1422 dovrebbe essere abrogata. Analogamente, la zona soggetta a restrizioni istituita dall'autorità competente della Grecia nella regione della Macedonia dell'Ovest in Grecia dovrebbe essere elencata nell'allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e la decisione di esecuzione (UE) 2023/1458 dovrebbe essere abrogata.

(24)

Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare agli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il presente regolamento prendano effetto il prima possibile.

(25)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 594/2023

Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2023/1422

La decisione di esecuzione (UE) 2023/1422 è abrogata.

Articolo 3

Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2023/1458

La decisione di esecuzione (UE) 2023/1458 è abrogata.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 65).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1407 della Commissione, del 5 luglio 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana (GU L 170 del 4.7.2023, pag. 3).

(6)  Documento di lavoro SANTE/7112/2015/Rev. 3 "Principi e criteri per la definizione geografica della regionalizzazione della PSA"; https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/diseases-and-control-measures/african-swine-fever_it.

(7)  Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, 29a edizione, 2021, ISBN dei volumi I e II: 978-92-95115-40-8, https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/.

(8)  Decisione di esecuzione (UE) 2023/1422 della Commissione, del 3 luglio 2023, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Croazia (GU L 174 del 7.7.2023, pag. 12).

(9)  Decisione di esecuzione (UE) 2023/1458 della Commissione, dell'11 luglio 2023, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Grecia (GU L 179 del 14.7.2023, pag. 116).


ALLEGATI

Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sono sostituiti dai seguenti:

"ALLEGATO I

ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI I, II E III

PARTE I

1.   Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

Gemeinde Zichow,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

Gemeinde Tantow,

Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Radekow, der Gemarkung Rosow südlich der K 7311 und der Gemarkung Neurochlitz westlich der B2,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow westlich der B2 sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und der B2 bis zur Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf und Markgrafpieske,

Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,

Gemeinde Rauen,

Gemeinde Wendisch Rietz nördlich der B246 und östlich des Scharmützelsees,

Gemeinde Bad Saarow mit den Gemarkungen Petersdorf (SP) und Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Briescht, Falkenberg (T), Giesensdorf, Wulfersdorf, Görsdorf (B), Kossenblatt, Lindenberg, Mittweide, Ranzig, Stremmen, Tauche, Trebatsch, Sabrodt und Sawall,

Gemeinde Langewahl südlich der A12,

Gemeinde Berkenbrück südlich der A12,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Rietz-Neuendorf westlich der L411 bis Raßmannsdorf und westlich der K 6734,

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Eisenhüttenstadt mit der Gemarkung Diehlo und der Gemarkung Eisenhüttenstadt außer nördlich der L 371 und außer östlich der B 112,

Gemeinde Mixdorf,

Gemeinde Siehdichum mit den Gemarkungen Pohlitz und Schernsdorf und mit der Gemarkung Rießen südlich des Oder-Spree-Kanal,

Gemeinde Müllrose südlich des Oder-Spree-Kanal,

Gemeinde Briesen mit der Gemarkung Kersdorf südlich A12 und der Gemarkung Neubrück Forst westlich der K 7634 und südlich der A12,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Turnow,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Guhrow,

Gemeinde Werben,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Babow, Eichow und Milkersdorf,

Gemeinde Burg (Spreewald),

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Lauchhammer,

Gemeinde Schwarzheide,

Gemeinde Schipkau,

Gemeinde Senftenberg mit den Gemarkungen Brieske, Niemtsch, Senftenberg und Reppist,

die Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Biehlen,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Wormlage, Saalhausen, Barzig, Freienhufen, Großräschen,

Gemeinde Vetschau/Spreewald mit den Gemarkungen: Naundorf, Fleißdorf, Suschow, Stradow, Göritz, Koßwig, Vetschau, Repten, Tornitz, Missen und Orgosen,

Gemeinde Calau mit den Gemarkungen: Kalkwitz, Mlode, Saßleben, Reuden, Bolschwitz, Säritz, Calau, Kemmen, Werchow und Gollmitz,

Gemeinde Luckaitztal,

Gemeinde Bronkow,

Gemeinde Altdöbern mit der Gemarkung Altdöbern westlich der Bahnlinie,

Gemeinde Tettau,

Landkreis Elbe-Elster:

Gemeinde Großthiemig,

Gemeinde Hirschfeld,

Gemeinde Gröden,

Gemeinde Schraden,

Gemeinde Merzdorf,

Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf, Prösen, Stolzenhain a.d. Röder,

Gemeinde Plessa mit der Gemarkung Plessa,

Landkreis Prignitz

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Neuhof südöstlich der Neuhausener Straße, Kribbe südlich der Kreisstraße 7045, Dallmin südlich der L133 und K7045 begrenzt durch die Bahnstrecke Berlin-Hamburg, Groß Warnow östlich der Bahnstrecke Berlin-Hamburg, Reckenzin östlich der Bahnstrecke Berlin-Hamburg, Klein Warnow östlich der Bahnstrecke Berlin-Hamburg, Streesow östlich der Bahnstrecke Berlin-Hamburg,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Porep nördlich der A24, Telschow nördlich der A24, Lütkendorf östlich der L13, Weitgendorf östlich der L 13, Putlitz südlich des Hülsebecker Damm, Nettelbeck nördlich der A24, Sagast südlich des Grabens 1/12/05

Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Pirow, Burow, Bresch und Hülsebeck südlich der L104,

Gemeinde Berge mit den Gemarkungen Neuhausen östlich der L10, Berge südlich der Schulstraße/östlich der Perleberger Straße,

Bundesland Sachsen:

Stadt Dresden:

Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Glaubitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Hirschstein,

Gemeinde Käbschütztal,

Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Nünchritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Gröditz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Lommatzsch,

Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Nossen,

Gemeinde Stadt Riesa,

Gemeinde Stadt Strehla,

Gemeinde Stauchitz,

Gemeinde Wülknitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Zeithain,

Landkreis Mittelsachsen:

Gemeinde Großweitzschen mit den Ortsteilen Döschütz, Gadewitz, Niederranschütz, Redemitz,

Gemeinde Ostrau mit den Ortsteilen Auerschütz, Beutig, Binnewitz, Clanzschwitz, Delmschütz, Döhlen, Jahna, Kattnitz, Kiebitz, Merschütz, Münchhof, Niederlützschera, Noschkowitz, Oberlützschera, Obersteina, Ostrau, Pulsitz, Rittmitz, Schlagwitz, Schmorren, Schrebitz, Sömnitz, Trebanitz, Zschochau,

Gemeinde Reinsberg,

Gemeinde Stadt Döbeln mit den Ortsteilen Beicha, Bormitz, Choren, Döbeln, Dreißig, Geleitshäuser, Gertitzsch, Gödelitz, Großsteinbach, Juchhöh, Kleinmockritz, Leschen, Lüttewitz, Maltitz, Markritz, Meila, Mochau, Nelkanitz, Oberranschütz, Petersberg, Präbschütz, Prüfern, Schallhausen, Schweimnitz, Simselwitz, Theeschütz, Zschackwitz, Zschäschütz,

Gemeinde Stadt Großschirma mit den Ortsteilen Obergruna, Siebenlehn,

Gemeinde Stadt Roßwein mit den Ortsteilen Gleisberg, Haßlau, Klinge, Naußlitz, Neuseifersdorf, Niederforst, Ossig, Roßwein, Seifersdorf, Wettersdorf, Wetterwitz,

Gemeinde Striegistal mit den Ortsteilen Gersdorf, Kummersheim, Marbach,

Gemeinde Zschaitz-Ottewig,

Landkreis Nordsachsen:

Gemeinde Arzberg mit den Ortsteilen Stehla, Tauschwitz,

Gemeinde Cavertitz mit den Ortsteilen Außig, Cavertitz, Klingenhain, Schirmenitz, Treptitz,

Gemeinde Liebschützberg mit den Ortsteilen Borna, Bornitz, Clanzschwitz, Ganzig, Kleinragewitz, Laas, Leckwitz, Liebschütz, Sahlassan, Schönnewitz, Terpitz östlich der Querung am Käferberg, Wadewitz, Zaußwitz,

Gemeinde Naundorf mit den Ortsteilen Casabra, Gastewitz, Haage, Hof, Hohenwussen, Kreina, Nasenberg, Raitzen, Reppen, Salbitz, Stennschütz, Zeicha,

Gemeinde Stadt Belgern-Schildau mit den Ortsteilen Ammelgoßwitz, Dröschkau, Liebersee östlich der B182, Oelzschau, Seydewitz, Staritz, Wohlau,

Gemeinde Stadt Mügeln mit den Ortsteilen Mahris, Schweta südlich der K8908, Zschannewitz,

Gemeinde Stadt Oschatz mit den Ortsteilen Lonnewitz östlich des Sandbaches und nördlich der B6, Oschatz östlich des Schmorkauer Wegs und nördlich der S28, Rechau, Schmorkau, Zöschau,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Bannewitz,

Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,

Gemeinde Kreischa,

Gemeinde Lohmen,

Gemeinde Müglitztal,

Gemeinde Stadt Dohna,

Gemeinde Stadt Freital,

Gemeinde Stadt Heidenau,

Gemeinde Stadt Hohnstein,

Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,

Gemeinde Stadt Pirna,

Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,

Gemeinde Stadt Stolpen,

Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,

Gemeinde Stadt Wilsdruff, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Vorpommern Greifswald

Gemeinde Penkun,

Gemeinde Nadrensee,

Gemeinde Krackow,

Gemeinde Glasow,

Gemeinde Grambow,

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Balow mit den Ortsteilen und der Ortslage: Balow,

Gemeinde Dambeck mit den Ortsteilen und der Ortslage: Dambeck (bei Ludwigslust),

Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Groß Godems und Klein Godems,

Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und der Ortslage: Repzin,

Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Carlshof (bei Neustadt-Glewe), Menzendorf (bei Neustadt-Glewe), Möllenbeck (bei Ludwigslust),

Gemeinde Muchow mit den Ortsteilen und der Ortslage: Muchow,

Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und der Ortslage: Slate,

Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Marienhof (bei Grabow), Neese, Prislich, Werle (bei Ludwigslust / mv),

Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Drenkow, Jarchow, Poitendorf, Poltnitz, Suckow (bei Parchim), Zachow (bei Parchim),

Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Barkow (bei Parchim), Granzin (bei Parchim), Stolpe (bei Neustadt-Glewe),

Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Kolbow, Zierzow (bei Ludwigslust).

2.   Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:

Hiiu maakond.

3.   Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:

Dienvidkurzemes novada, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts,

Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

4.   Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lituania:

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė.

5.   Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 950950, 950960, 950970, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951950, 952050, 952150, 952250, 952550, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953650, 953660, 953750, 953850, 953950, 953960, 954050, 954060, 954150, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150, 956160, 956250, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 751250, 751260, 751350, 751360, 751750, 751850, 751950, 753650, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754360, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754850 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

6.   Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:

w województwie kujawsko - pomorskim:

powiat rypiński,

powiat brodnicki,

powiat grudziądzki,

powiat miejski Grudziądz,

powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

powiat łomżyński,

gminy Turośl, Mały Płock w powiecie kolneńskim,

powiat zambrowski,

powiat miejski Łomża,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Gąbin, Mała Wieś, Słubice, Słupno, Wyszogród w powiecie płockim,

powiat ciechanowski,

powiat płoński,

gminy Rościszewo i Szczutowo w powiecie sierpeckim,

gminy Nowa Sucha, Teresin, Sochaczew z miastem Sochaczew w powiecie sochaczewskim,

część powiatu żyrardowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu grodziskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim

gmina Bieżuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,

część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,

gminy Czernice Borowe, Krasne, Krzynowłoga Mała, miasto Przasnysz, część gminy wiejskiej Przasnysz niewymieniona w części II i części III załącznika I w powiecie przasnyskim,

część powiatu makowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińśk Mazowiecki, Kałuszyn, Mrozy, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Pacyna, Sanniki w powiecie gostynińskim,

gmina Gózd, część gminy Skaryszew położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9, część gminy Iłża położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 w powiecie radomskim,

gminy Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno w powiecie lipskim,

gminy Kazanów, Policzna, Tczów, Zwoleń w powiecie zwoleńskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Tarnowiec, miasto Jasło, część gminy wiejskiej Jasło położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Jasło oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 992 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Jasło, część gminy Nowy Żmigród położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 993, część gminy Skołyszyn położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 w powiecie jasielskim,

gmina Grodzisko Dolne w powiecie leżajskim,

część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Chłopice, Pawłosiów, Jarosław z miastem Jarosław w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

gminy Rakszawa, Żołynia w powiecie łańcuckim,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

część powiatu dębickiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne gminy w powiecie krośnieńskim,

powiat miejski Krosno,

gminy Bukowsko, Zagórz, część gminy Zarszyn położona na północ od linii wynaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej do wschodniej granicy gminy, część gminy wiejskiej Sanok położona na zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 886 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy gminy miejskiej Sanok oraz na południe od granicy miasta Sanok, część gminy Komańcza położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 889 oraz na północ od drogi nr 889 biegnącej od tego skrzyżowania do północnej granicy gminy w powiecie sanockim,

gmina Cisna w powiecie leskim,

gminy Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne w powiecie bieszczadzkim,

gmina Haczów, część gminy Brzozów położona na zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 886 biegnacą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie brzozowskim,

w województwie świętokrzyskim:

powiat buski,

powiat skarżyski,

część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,

powiat staszowski,

gminy Brody, część gminy Wąchock położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42, część gminy Mirzec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Mirzec, łączącą miejscowości Gadka – Mirzec, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od miejscowości Mirzec do wschodniej granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Gowarczów, Końskie, Stąporków w powiecie koneckim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

powiat opoczyński,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki, Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położna na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gmina Sztum w powiecie sztumskim,

gminy Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Pszczółki, miasto Pruszcz Gdański, część gminy wiejskiej Pruszcz Gdański położona na wschód od lini wyznaczonej przez drogę A1 w powiecie gdańskim,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

część powiatu kwidzyńskiego niewymieniona w części II załącznika I,

w województwie lubuskim:

gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,

powiat strzelecko – drezdenecki,

w województwie dolnośląskim:

gminy Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część w powiecie wrocławskim,

część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

gminy Pielgrzymka, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica, Szklarska Poręba w powiecie karkonoskim,

część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366,

gminy Bolków, Paszowice, miasto Jawor, część gminy Męcinka położona na południe od drogi nr 363 w powiecie jaworskim,

gminy Dobromierz i Marcinowice w powiecie świdnickim,

gminy Dzierżoniów, Pieszyce, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierżoniowskim,

gminy Głuszyca, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim,

gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,

gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew w powiecie krotoszyńskim,

gminy Książ Wielkopolski, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, w powiecie śremskim,

gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Pobiedziska, w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

gmina Dobrzyca w powiecie pleszewskim,

gminy Odolanów, Przygodzice, Raszków, Sośnie, miasto Ostrów Wielkopolski, część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sulisław – Łąkociny – Wierzbno i na zachód od miasta Ostrów Wielkopolski oraz część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na wschód od miasta Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim,

gmina Kobyla Góra w powiecie ostrzeszowskim,

gminy Baranów, Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica, Łęka Opatowska w powiecie kępińskim,

część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,

w województwie opolskim:

gmina Byczyna, część gminy Kluczbork położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowana z drogą nr 45, a następnie od tego skrzyżowania na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 do skrzyżowania z ulicą Fabryczną w miejscowości Kluczbork i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ulice Fabryczna -Dzierżonia – Strzelecka w miejscowości Kluczbork do wschodniej granicy gminy, część gminy Wołczyn położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 w powiecie kluczborskim,

gminy Praszka, Gorzów Śląski, Radłów, Olesno, Zębowice, część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,

część gminy Grodków położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie brzeskim,

gminy Łambinowice, Pakosławice, Skoroszyce, część gminy Korfantów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 407 w powiecie nyskim,

część gminy Biała położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 407 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 414 i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 414 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 409, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 409 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie prudnickim,

gminy Chrząstowice, Ozimek, Komprachcice, Prószków, część gminy Łubniany położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Świerkle – Masów, ulicę Leśną w miejscowości Masów oraz na południe od ulicy Kolanowskiej biegnącej do wschodniej granicy gminy, część gminy Turawa położona na południe od linii wyznaczonej przez ulice Powstańców Śląskich -Kolanowską -Opolską – Kotorską w miejscowości Węgry i dalej na południe od drogi łączącej miejscowości Węgry- Kotórz Mały – Turawa – Rzędów – Kadłub Turawski – Zakrzów Turawski biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie opolskim,

powiat miejski Opole,

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, część gminy Myślibórz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 biegnącej od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 26, następnie na wschód od drogi nr 26 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 119 i dalej na wschód od drogi nr 119 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 26 do północnej granicy gminy, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice w powiecie pyrzyckim,

gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,

gminy Dobra (Szczecińska), Police w powiecie polickim,

gmina Kobylanka, część gminy wiejskiej Stargard położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez południową i zachodnią granicę miasta Stargard w powiecie stargardzkim,

w województwie małopolskim:

gminy Bobowa, Moszczenica, Łużna, Ropa, część gminy wiejskiej Gorlice położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Biecz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 w powiecie gorlickim,

powiat nowosądecki,

gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Szczawnica w powiecie nowotarskim,

powiat miejski Nowy Sącz,

gminy Skrzyszów, Lisia Góra, Radłów, Wietrzychowice, Żabno, część gminy wiejskiej Tarnów położona na wschód od miasta Tarnów w powiecie tarnowskim,

powiat dąbrowski,

gminy Klucze, Bolesław, Bukowno w powiecie olkuskim,

w województwie śląskim:

gmina Sławków w powiecie będzińskim,

powiat miejski Jaworzno,

powiat miejski Mysłowice,

powiat miejski Katowice,

powiat miejski Siemianowice Śląskie,

powiat miejski Chorzów,

powiat miejski Piekary Śląskie,

powiat miejski Bytom,

gminy Kalety, Ożarowice, Świerklaniec, Miasteczko Śląskie, Radzionków w powiecie tarnogórskim,

gmina Woźniki w powiecie lublinieckim,

gminy Myszków i Koziegłowy w powiecie myszkowskim,

gminy Ogrodzieniec, Zawiercie, Włodowice w powiecie zawierciańskim.

7.   Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:

in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Tehla, Lula, Beša, Jesenské, Ina, Lok, Veľký Ďur, Horný Pial, Horná Seč, Starý Tekov, Dolná Seč, Hronské Kľačany, Levice, Podlužany, Krškany, Brhlovce, Bory, Santovka, Domadice, Hontianske Trsťany, Žemberovce,

in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov,

the whole district of Ružomberok, except municipalities included in zone II,

the whole district of Turčianske Teplice, except municipalities included in zone II,

in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly, Belá-Dulice, Ďanová, Karlová, Laskár, Rakovo, Príbovce, Košťany nad Turcom, Socovce, Turčiansky Ďur, Kláštor pod Znievom, Slovany, Ležiachov, Benice,

in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,

in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,

in the district of Prievidza, the municipalities of Handlová, Cígeľ, Podhradie, Lehota pod Vtáčnikom, Ráztočno,

the whole district of Partizánske, except municipalities included in zone II,

in the district of Topoľčany, the municipalities of Krnča, Prázdnovce, Solčany, Nitrianska Streda, Čeľadince, Kovarce, Súlovce, Oponice,

in the district of Nitra, the municipalities of Horné Lefantovce, Dolné Lefantovce, Bádice, Jelenec, Žirany, Podhorany, Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre, Pohranice, Hosťová, Kolíňany, Malý Lapáš, Dolné Obdokovce, Čeľadice, Veľký Lapáš, Babindol, Malé Chyndice, Golianovo, Klasov, Veľké Chyndice, Nová Ves nad Žitavou, Paňa, Vráble, Tajná, Lúčnica nad Žitavou, Žitavce, Melek, Telince, Čifáre.

8.   Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Italia:

Regione Piemonte:

nella provincia di Alessandria, i comuni di: Oviglio, Viguzzolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Carentino, Frascaro, Borgoratto Alessandrino, Volpeglino, Gamalero, Pontecurone, Castelnuovo Scrivia, Alluvione Piovera, Sale, Bassignana, Pecetto di Valenza, Rivarone, Montecastello, Valenza, San Salvatore Monferrato, Castelletto Monferrato, Quargnento, Solero, Pietra Marazzi,

nella provincia di Asti, i comuni di: Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Maranzana, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Quaranti, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Canelli, San Marzano Oliveto,

nella provincia di Cuneo, i comuni di: Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone, Perletto, Castino, Cossano Belbo, Rocchetta Belbo, Santo Stefano Belbo, Gottasecca, Monesiglio, Sale delle Langhe, Camerana, Castelnuovo di Ceva, Priero, Prunetto, Montezemolo, Perlo.

Regione Liguria:

nella provincia di Genova, i comuni di: Portofino, Santa Margherita Ligure, Camogli, Zoagli, Leivi, Chiavari, Santo Stefano d'Aveto, Mezzanego, Carasco, Borzonasca,

nella provincia di Savona, i comuni di: Bergeggi, Spotorno, Vezzi Portio, Noli, Orco Feglino, Bormida, Calice Ligure, Rialto, Osiglia, Murialdo,

Regione Emilia-Romagna:

nella provincia di Piacenza, i comuni di: Cerignale, Ottone (est fiume Trebbia), Corte Brugnatella, Bobbio, Alta Val Tidone, Ferriere,

nella provincia di Parma, comune di Tornolo (parte Amministrativa a ovest del Fiume Taro).

Regione Lombardia:

nella provincia di Pavia, i comuni di: Rocca Susella, Montesegale, Godiasco, Borgoratto Mormorolo, Fortunago, Volpara, Borgo Priolo, Rocca De' Giorgi, Rivanazzano, Colli Verdi – Ruino e Canevino,

Regione Lazio:

nella provincia di Roma,

a nord: i comuni di Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara,

a ovest: il comune di Fiumicino,

a sud: il comune di Roma tra i limiti della zona 2 (a nord), i confini del comune di Fiumicino (a ovest), il fiume Tevere fino all'intersezione con il Grande Raccordo Anulare, il Grande Raccordo Anulare fino all'intersezione con l'autostrada A24, l'autostrada A24 fino all'intersezione con viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo fino all'intersezione con i confini del comune di Guidonia Montecelio,

a est: i comuni di: Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant'Angelo Romano, Fonte Nuova.

Regione Sardegna:

nella provincia di Sud Sardegna, i comuni di: Escalaplano, Genuri, Gesico, Goni, Las Plassas, Setzu, Seui Isola Amministrativa, Siurgus Donigala, Suelli, Tuili, Villanovafranca

nella provincia di Nuoro, i comuni di: Atzara, Bitti, Bolotana, Bortigali, Dorgali, Elini, Elini Isola Amministrativa, Gairo, Girasole, Ilbono, Lanusei, Lei, Loceri, Lotzorai, Macomer a Ovest della SS 131, Noragugume, Oliena, Ortueri, Orune, Osini, Perdasdefogu, Silanus, Sorgono, Tortolì, Ulassai

nella provincia di Oristano, i comuni di: Albagiara, Ardauli, Assolo, Asuni, Bidonì, Gonnosnò, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Samugheo, Sedilo, Senis, Sini, Sorradile

nella provincia di Sassari, i comuni di: Alà Dei Sardi, Ardara, Berchidda, Bonnanaro, Bonorva a ovest della SS 131, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave a ovest della SS 131, Mores a nord della SS 128bis - SP 63, Oschiri a nord della E 840, Ozieri a nord della Sp 63 - SP 1 - SS 199, Torralba a ovest della SS 131, Tula.

Regione Calabria:

Nella provincia di Reggio Calabria, i comuni di: Taurianova, Locri, Cittanova, Gerace, Rizziconi, Canolo, Antonimina, Portigliola, Gioia Tauro, Sant'ilario dello Ionio, Agnana Calabra, Mammola, Melicucco, Polistena, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, Siderno, Placanica, Riace, San Giovanni di Gerace, Martone, Stilo, Marina di Gioiosa Jonica, Roccella Jonica, Maropati, Laureana di Borrello, Candidoni, Camini, Grotteria, Monasterace, Giffone, Pazzano, Gioiosa Ionica, Bivongi, Galatro, Stignano, San Pietro di Caridà, Serrata, Feroleto della Chiesa, Caulonia, Cinquefrondi, Anoia.

9.   Cechia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Cechia:

Liberecký kraj:

v okrese Liberec katastrální území obcí Hrádek nad Nisou, Oldřichov v Hájích, Grabštejn, Václavice u Hrádku nad Nisou, Horní Vítkov, Dolní Vítkov, Bílý Kostel nad Nisou, Dolní Chrastava, Horní Chrastava, Chrastava I, Nová Ves u Chrastavy, Mlýnice, Albrechtice u Frýdlantu, Kristiánov, Heřmanice u Frýdlantu, Dětřichov u Frýdlantu, Mníšek u Liberce, Oldřichov na Hranicích, Machnín, Svárov u Liberce, Desná I, Krásná Studánka, Stráž nad Nisou, Fojtka, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Staré Pavlovice, Nové Pavlovice, Růžodol I, Františkov u Liberce, Liberec, Ruprechtice, Rudolfov, Horní Růžodol, Rochlice u Liberce, Starý Harcov, Vratislavice nad Nisou, Kunratice u Liberce, Proseč nad Nisou, Lukášov, Rýnovice, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Jindřichov nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Lučany nad Nisou, Smržovka, Tanvald, Jiřetín pod Bukovou, Dolní Maxov, Antonínov, Horní Maxov, Karlov u Josefova Dolu, Loučná nad Nisou, Hraničná nad Nisou, Janov nad Nisou, Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Albrechtice v Jizerských horách, Desná III, Polubný, Harrachov, Jizerka, Hejnice, Bílý Potok pod Smrkem, Andělská Hora u Chrastavy, Benešovice u Všelibic, Cetenov, Česká Ves v Podještědí, Dolní Sedlo, Dolní Suchá u Chotyně, Donín u Hrádku nad Nisou, Druzcov, Hlavice, Hrubý Lesnov, Chotyně, Chrastava II, Chrastná, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Janův Důl, Jítrava, Kněžice v Lužických horách, Kotel, Kryštofovo Údolí, Křižany, Lázně Kundratice, Loučná, Lvová, Malčice u Všelibic, Markvartice v Podještědí, Nesvačily u Všelibic, Novina u Liberce, Osečná, Panenská Hůrka, Polesí u Rynoltic, Postřelná, Přibyslavice, Rynoltice, Smržov u Českého Dubu, Vápno, Všelibice, Zábrdí u Osečné, Zdislava, Žibřidice,

v okrese Česká Lípa katastrální území obcí Bezděz, Blatce, Brniště, Břevniště pod Ralskem, Česká Lípa, Deštná u Dubé, Dobranov, Dražejov u Dubé, Drchlava, Dřevčice, Dubá, Dubice u České Lípy, Dubnice pod Ralskem, Hamr na Jezeře, Heřmaničky u Dobranova, Hlemýždí, Holany, Horky u Dubé, Horní Krupá, Houska, Chlum u Dubé, Jabloneček, Jestřebí u České Lípy, Kamenice u Zákup, Korce, Kruh v Podbezdězí, Kvítkov u České Lípy, Lasvice, Loubí pod Vlhoštěm, Luhov u Mimoně, Luka, Maršovice u Dubé, Náhlov, Nedamov, Noviny pod Ralskem, Obora v Podbezdězí, Okna v Podbezdězí, Okřešice u České Lípy, Pavlovice u Jestřebí, Písečná u Dobranova, Skalka u Doks, Sosnová u České Lípy, Srní u České Lípy, Stará Lípa, Starý Šidlov, Stráž pod Ralskem, Šváby, Tachov u Doks, Tubož, Újezd u Jestřebí, Velenice u Zákup, Velký Grunov, Velký Valtinov, Vítkov u Dobranova, Vlčí Důl, Vojetín, Vrchovany, Zahrádky u České Lípy, Zákupy, Zbyny, Žďár v Podbezdězí, Ždírec v Podbezdězí, Žizníkov,

Středočeský kraj

v okrese Mladá Boleslav katastrální území obcí Bezdědice, Březovice pod Bezdězem, Víska u Březovic, Dolní Krupá u Mnichova Hradiště, Mukařov u Jiviny, Neveklovice, Strážiště u Jiviny, Vicmanov, Vrchbělá, Březinka pod Bezdězem, Bělá pod Bezdězem, Dolní Rokytá, Horní Rokytá, Rostkov, Kozmice u Jiviny.

10.   Grecia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Prosotsani, Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality).

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Melenikitsi, Nea Tyroloi, Palaiokastro and Skotoussa (Irakleia Municipality),

the municipal department of Vamvakofyto, part of the municipal department of Sidirokastro and the community departments of Agkistro, Kapnofyto and Achladochori (Sintiki Municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas, Leukonas, Kala Dendra, Christos, Monokklisia, Ano Kamila, Mitrousi, Oinoussa, Agia Eleni, Adelfiko, Vamvakoussa, Kato Kamila, Kouvouklia, Koumaria, Konstantinato, Peponia, Skoutari and the community departments of Orini and Ano Vrontou (Serres Municipality),

the municipal departments of Choumniko, Agia Paraskevi, Ligaria, Sisamia, Anthi, Therma, Nigrita, Terpni and Flampouro (Visaltia Municipality),

the municipal departments of Valtotopos, Neos Skopos, Neochori Serron (Emmanouil Pappas Municipality),

in the regional unit of Kilkis:

the municipal departments of, Megali Vrisi, Megali Sterna, Kastaneon, Iliolousto, Gallikos, Kampani, Mandres, Nea Santa, Pedino, Chrisopetra, Vaptistis, Kristoni Chorigio, Mavroneri, Neo Ginekokatsro, Xilokeratea and Mesiano (Kilkis Municipality),

the municipal departments of Eiriniko, Euzonoi, Vafiochori, Mikro Dasos, Peukodasos, Polikastro and Pontoirakleia (Peonias Municipality),

in the regional unit of Thessaloniki:

the municipal departments of Assiros, Krithia, Exalofos, Lofiskos, Analipsi, Irakleio, Kolchiko, Lagadas, Perivolaki, Chrisavgi and Askos (Lagadas Municipality),

the municipal departments of Arethousa, Maurouda, Skepasto, Stefanina, Filadelfio, Evagelismos, Nimfopetra, Profitis, Scholari and Volvi (Volvi Municipality),

the municipal departments of Drimos, Mesaio, Melissochori and Liti (Oreokastro Municipality).

PARTE II

1.   Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas,

the whole region of Varna,

the whole region of Silistra,

the whole region of Ruse,

the whole region of Veliko Tarnovo,

the whole region of Pleven,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Shumen,

the whole region of Sliven,

the whole region of Vidin,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Lovech,

the whole region of Montana,

the whole region of Vratza.

2.   Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Eisenhüttenstadt mit der Gemarkung Eisenhüttenstadt nördlich der L371 und östlich der B112,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Siehdichum mit der Gemarkung Rießen nördlich des Oder-Spree-Kanal,

Gemeinde Müllrose nördlich des Oder-Spree-Kanal,

Gemeinde Briesen mit den Gemarkungen Alt Madlitz, Madlitz-Forst, Biegen, Briesen, Falkenberg (B), Wilmersdorf (B), der Gemarkung Kersdorf nördlich A12 und der Gemarkung Neubrück Forst östlich der K7634 und nördlich der A12,

Gemeinde Jacobsdorf,

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Rietz-Neuendorf mit der Gemarkung Neubrück östlich der L411 und K6734,

Gemeinde Langewahl nördlich der A12,

Gemeinde Berkenbrück nördlich der A12,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,

Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern,

Gemeinde Guben,

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack,

Gemeinde Teichland,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Forst,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Wolkenberg, Stradow, Jessen, Pulsberg und Perpe,

Gemeinde Welzow,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit der Gemarkung Gablenz,

Gemeinde Drebkau mit den Gemarkungen Greifenhain und Kausche,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Neuhardenberg

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Seelow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf,

Gemeinde Fichtenhöhe,

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,

Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,

Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,

Gemeinde Oderaue,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Neutrebbin,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Zechin,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,

Gemeinde Parsteinsee,

Gemeinde Oderberg,

Gemeinde Liepe,

Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),

Gemeinde Niederfinow,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,

Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,

Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,

Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,

Gemeinde Berkholz-Meyenburg,

Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,

Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und der B2 bis Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Mescherin, der Gemarkung Neurochlitz östlich der B2 und der Gemarkung Rosow nördlich der K 7311,

Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,

Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Landkreis Prignitz

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Neuhof nordwestlich der Neuhausener Straße, Kribbe nördlich der K7045, Dallmin nördlich der L133 und K7045 begrenzt durch die Bahnstrecke Berlin-Hamburg

Gemeinde Berge mit den Gemarkungen Grenzheim, Kleeste, Neuhausen westlich der L10, Berge nördlich der Schulstraße/östlich der Perleberger Straße

Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Hülsebeck nördlich der L104, Bresch Dreieck an der nordwestlichen Gemarkungsgrenze am Bach Karwe

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast nördlich des Grabens 1/12/05, Nettelbeck südwestlich der A24, Porep südlich der A24, Lütkendorf westlich der L13, Putlitz nördlich des Hülsebecker Damm, Weitgendorf westlich der L13 und Telschow südwestlich der A24,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Vetschau mit den Gemarkungen Wüstenhain und Laasow,

Gemeinde Altdöbern mit den Gemarkungen Reddern, Ranzow, Pritzen, Altdöbern östlich der Bahnstrecke Altdöbern –Großräschen,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Woschkow, Dörrwalde, Allmosen,

Gemeinde Neu-Seeland,

Gemeinde Neupetershain,

Gemeinde Senftenberg mit der Gemarkungen Peickwitz, Sedlitz, Kleinkoschen, Großkoschen und Hosena,

Gemeinde Hohenbocka,

Gemeinde Grünewald,

Gemeinde Hermsdorf,

Gemeinde Kroppen,

Gemeinde Ortrand,

Gemeinde Großkmehlen,

Gemeinde Lindenau,

Gemeinde Frauendorf,

Gemeinde Ruhland,

Gemeinde Guteborn,

Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Schwarzbach,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen,

Stadt Dresden:

Stadtgebiet nördlich der BAB4 bis zum Verlauf westlich der Elbe, dann nördlich der B6,

Landkreis Görlitz,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,

Gemeinde Ebersbach,

Gemeinde Glaubitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Klipphausen östlich der S177,

Gemeinde Lampertswalde,

Gemeinde Moritzburg,

Gemeinde Niederau östlich der B101,

Gemeinde Nünchritz östlich der Elbe und südlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Priestewitz,

Gemeinde Röderaue östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Schönfeld,

Gemeinde Stadt Coswig,

Gemeinde Stadt Gröditz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Stadt Großenhain,

Gemeinde Stadt Meißen östlich des Straßenverlaufs der S177 bis zur B6, dann B6 bis zur B101, ab der B101 Elbtalbrücke Richtung Norden östlich der Elbe,

Gemeinde Stadt Radebeul,

Gemeinde Stadt Radeburg,

Gemeinde Thiendorf,

Gemeinde Weinböhla,

Gemeinde Wülknitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Stadt Wilsdruff nördlich der BAB4 zwischen den Abfahren Wilsdruff und Dreieck Dresden-West,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Bauerkuhl, Brunow (bei Ludwigslust), Klüß, Löcknitz (bei Parchim),

Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Herzfeld (bei Parchim), Karrenzin, Karrenzin-Ausbau, Neu Herzfeld, Wulfsahl (bei Parchim),

Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und der Ortslage: Horst (bei Grabow),

Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Dorf Poltnitz, Griebow, Leppin (bei Marwitz), Mentin,

Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Drefahl, Meierstorf (bei Parchim), Neu Drefahl, Pampin, Platschow, Stresendorf, Ziegendorf (bei Parchim).

3.   Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:

Aizkraukles novads,

Alūksnes novads,

Augšdaugavas novads,

Ādažu novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Cēsu novads,

Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Grobiņas, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta, Grobiņas,

Dobeles novads,

Gulbenes novada Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Lizuma, Līgo, Rankas, Tirzas pagasts,

Jelgavas novads,

Jēkabpils novads,

Krāslavas novads,

Kuldīgas novada Alsungas, Gudenieku, Kurmāles, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Ēdoles, Īvandes, Rumbas, Padures pagasts, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Kuldīgas pilsēta,

Ķekavas novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mārupes novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novads,

Smiltenes novads,

Talsu novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Valmieras novads,

Varakļānu novads,

Ventspils novads,

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5.   Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Juodaičių, Seredžiaus, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų Rūdos seniūnija, išskyrus vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, Plutiškių seniūnija,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kražių, Liolių, Tytuvėnų, Tytuvėnų apylinkių, Pakražančio ir Vaiguvos seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių ir Videniškių seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Kriūkų, Lekėčių ir Lukšių seniūnijos,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė: Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos ir Šiaulių kaimiškosios seniūnijos,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų seniūnijos,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių ir Žemaitkiemo seniūnijos,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:

Békés megye 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952350, 952450, 952650 és 956350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753660, 754150, 754250, 754370, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7.   Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat elbląski,

powiat miejski Elbląg,

część powiatu gołdapskiego niewymieniona w częśći III załącznika I,

powiat piski,

powiat bartoszycki,

powiat olecki,

część powiatu giżyckiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat braniewski,

powiat kętrzyński,

powiat lidzbarski,

gminy Dźwierzuty Jedwabno, Pasym, Świętajno, Wielbark, Szczytno i miasto Szczytno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

część powiatu węgorzewskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat olsztyński,

powiat miejski Olsztyn,

powiat nidzicki,

powiat ostródzki,

powiat nowomiejski,

powiat iławski,

powiat działdowski,

w województwie podlaskim:

powiat bielski,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

powiat siemiatycki,

powiat hajnowski,

gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

powiat białostocki,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

gminy Grabowo, Stawiski, Kolno z miastem Kolno w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

część powiatu sochaczewskiego niewymieniona w części I załącznika I,

gmina Przyłęk w powiecie zwoleńskim,

powiat kozienicki,

gminy Chotcza i Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

gminy Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia – Letnisko, Kowala, Pionki z miastem Pionki, Przytyk, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew, część gminy Skaryszew położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9, część gminy Iłża położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

powiat szydłowiecki,

gminy Lubowidz i Kuczbork Osada w powiecie żuromińskim,

gmina Wieczfnia Kościelna w powicie mławskim,

powiat nowodworski,

gminy Radzymin, Wołomin, miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Łochów – Wołomin, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Dąbrówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wołomińskim,

powiat garwoliński,

gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,

część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,

gminy Latowicz, Siennica, Sulejówek w powiecie mińskim,

powiat otwocki,

część powiatu warszawskiego zachodniego niewymieniona w części I załącznika I,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

gminy Grodzisk Mazowiecki, Żabia Wola, miasto Milanówek, miasto Podkowa Leśna w powiecie grodziskim,

gmina Mszczonów w powiecie żyrardowskim,

powiat białobrzeski,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

gminy Chorzele, Jednorożec, część gminy wiejskiej Przasnysz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Przasnysz i na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Przasnysz, łączącej miejscowości Dębiny – Bartniki – Przasnysz w powiecie przasnyskim,

w województwie lubelskim:

część powiatu bialskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat miejski Biała Podlaska,

powiat janowski,

powiat puławski,

powiat rycki,

powiat łukowski,

powiat lubelski,

powiat miejski Lublin,

gminy Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Kock, Lubartów z miastem Lubartów, Michów, Ostrówek, Serniki w powiecie lubartowskim,

powiat łęczyński,

powiat świdnicki,

powiat biłgorajski,

powiat hrubieszowski,

powiat krasnostawski,

powiat chełmski,

powiat miejski Chełm,

powiat tomaszowski,

powiat kraśnicki,

część powiatu parczewskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat parczewski,

powiat włodawski,

część powiatu radzyńskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat miejski Zamość,

powiat zamojski,

w województwie podkarpackim:

powiat stalowowolski,

powiat lubaczowski,

gminy Medyka, Stubno, część gminy Orły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

gmina Laszki, Wiązownica, Radymno z miastem Radymno w powiecie jarosławskim,

gmina Kamień, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,

część powiatu leżajskiego niewymieniona w części I załącznika I,

powiat niżański,

powiat tarnobrzeski,

powiat miejski Tarnobrzeg,

gmina Ostrów, część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie ropczycko – sędziszowskim,

część gminy Czarna położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

powiat mielecki,

gminy Dębowiec, Krempna, Osiek Jasielski, część gminy wiejskiej Jasło położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Jasło oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 992 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Jasło, część gminy Nowy Żmigród położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 993, część gminy Skołyszyn położna na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 w powiecie jasielskim,

gminy Jaśliska, Rymanów, Iwonicz Zdrój, Dukla w powiecie krośnieńskim,

gmina Besko, część gminy Zarszyn położona na południe od linii wynaczonej prze linię kolejową biegnącą od zachodniej do wschodniej granicy gminy, część gminy Komańcza położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 889 oraz na południe od drogi nr 889 biegnącej od tego skrzyżowania do północnej granicy gminy w powiecie sanockim,

w województwie małopolskim:

gminy Lipinki, Sękowa, Uście Gorlickie, miasto Gorlice, część gminy wiejskiej Gorlice położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Biecz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 w powiecie gorlickim,

w województwie pomorskim:

gminy Mikołajki Pomorskie, Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń, Stary Targ w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole, część gminy Nowy Staw położna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gmina Prabuty w powiecie kwidzyńskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od miejscowości Honorów do zachodniej granicy gminy w powiecie opatowskim,

gminy Dwikozy i Zawichost w powiecie sandomierskim,

część gminy Mirzec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Mirzec, łączącą miejscowości Gadka – Mirzec, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od miejscowości Mirzec do wschodniej granicy gminy w powiecie starachowickim,

w województwie lubuskim:

gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,

powiat miejski Gorzów Wielkopolski,

powiat żarski,

powiat słubicki,

powiat żagański,

powiat krośnieński,

powiat zielonogórski

powiat miejski Zielona Góra,

powiat nowosolski,

powiat sulęciński,

część powiatu międzyrzeckiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat świebodziński,

powiat wschowski,

w województwie dolnośląskim:

część powiatu zgorzeleckiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu polkowickiego niewymieniona w częsci III załącznika I,

część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

gmina Jeżów Sudecki w powiecie karkonoskim,

gminy Rudna, Ścinawa, miasto Lubin i część gminy Lubin niewymieniona w części III załącznika I w powiecie lubińskim,

powiat średzki,

gmina Mściwojów, Wądroże Wielkie, część gminy Męcinka położona na północ od drogi nr 363 w powiecie jaworskim,

gminy Kunice, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja w powiecie legnickim,

gminy Wisznia Mała, Trzebnica, Zawonia, część gminy Oborniki Śląskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,

miasto Świeradów Zdrój w powiecie lubańskim,

powiat miejski Wrocław,

gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, Mietków, Kąty Wrocławskie, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

gminy Jelcz - Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Bierutów, Dziadowa Kłoda, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

część powiatu bolesławieckiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat milicki,

powiat górowski,

powiat głogowski,

gmina Świerzawa, Wojcieszów, część gminy Zagrodno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice Zagrodno oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

część powiatu lwóweckiego niewymieniona w części III załącznika I,

gminy Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Walim, miasto Boguszów - Gorce, miasto Jedlina – Zdrój, miasto Szczawno – Zdrój w powiecie wałbrzyskim,

powiat miejski Wałbrzych,

część powiatu świdnickiego niewymieniona w części I załącznika I,

w województwie wielkopolskim:

powiat wolsztyński,

powiat grodziski,

część powiatu kościańskiego niewymieniona w części III załącznika I,

gminy Brodnica, Śrem, część gminy Dolsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na zachód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,

gmina Zaniemyśl w powiecie średzkim,

część powiatu międzychodzkiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat nowotomyski,

gminy Rogoźno, Ryczywół w powiecie obornickim,

część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Czerwonak, Dopiewo, Komorniki, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Stęszew, Swarzędz, Tarnowo Podgórne, miasto Luboń, miasto Puszczykowo w powiecie poznańskim,

powiat rawicki,

gminy Duszniki, Kaźmierz, Ostroróg, Pniewy, część gminy Wronki niewymieniona w części I załącznika I w powiecie szamotulskim,

część powiatu gostyńskiego niewymieniona w części I załącznika I,

gminy Kobylin, Zduny, Krotoszyn, miasto Sulmierzyce w powiecie krotoszyńskim,

część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sulisław – Łąkociny – Wierzbno w powiecie ostrowskim,

gminy Włoszakowice, Święciechowa, Wijewo, część gminy Rydzyna położona na południe od linii wyznaczonej przez kanał Kopanica (Rów Polski) w powiecie leszczyńskim,

w województwie łódzkim:

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

gmina Boleszkowice, część gminy Myślibórz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 biegnącej od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 26, następnie na zachód od drogi nr 26 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 119 i dalej na zachód od drogi nr 119 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 26 do północnej granicy gminy, część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Bielice, Kozielice w powiecie pyrzyckim,

powiat gryfiński,

gmina Kołbaskowo w powiecie polickim,

w województwie opolskim:

gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz, część gminy Grodków położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie brzeskim,

gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów, Murów, Niemodlin, Tułowice, część gminy Łubniany położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Świerkle – Masów, ulicę Leśną w miejscowości Masów oraz na północ od ulicy Kolanowskiej biegnącej do wschodniej granicy gminy, część gminy Turawa położona na północ od linii wyznaczonej przez ulice Powstańców Śląskich -Kolanowską -Opolską – Kotorską w miejscowości Węgry i dalej na północ od drogi łączącej miejscowości Węgry- Kotórz Mały – Turawa – Rzędów – Kadłub Turawski – Zakrzów Turawski biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie opolskim,

gmina Lasowice Wielkie, część gminy Kluczbork położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowana z drogą nr 45, a następnie od tego skrzyżowania na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 do skrzyżowania z ulicą Fabryczną w miejscowości Kluczbork i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ulice Fabryczna -Dzierżonia – Strzelecka w miejscowości Kluczbork do wschodniej granicy gminy, część gminy Wołczyn położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 w powiecie kluczborskim,

powiat namysłowski,

w województwie śląskim:

powiat miejski Sosnowiec,

powiat miejski Dąbrowa Górnicza,

gminy Bobrowniki, Mierzęcice, Psary, Siewierz, miasto Będzin, miasto Czeladź, miasto Wojkowice w powiecie będzińskim,

gminy Łazy i Poręba w powiecie zawierciańskim.

8.   Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:

the whole district of Gelnica,

the whole district of Poprad

the whole district of Spišská Nová Ves,

the whole district of Levoča,

the whole district of Kežmarok,

the whole district of Michalovce, except municipalities included in zone III,

the whole district of Medzilaborce

the whole district of Košice-okolie,

the whole district of Rožnava,

the whole city of Košice,

the whole district of Sobrance, except municipalities included in zone III,

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné,

the whole district of Snina,

the whole district of Prešov,

the whole district of Sabinov,

the whole district of Svidník,

the whole district of Stropkov,

the whole district of Bardejov,

the whole district of Stará Ľubovňa,

the whole district of Revúca,

the whole district of Rimavská Sobota,

in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,

the whole district of Lučenec,

the whole district of Poltár,

the whole district of Zvolen,

the whole district of Detva,

the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I,

the whole district of Banska Stiavnica,

the whole district of Žarnovica,

the whole district of Banska Bystica,

the whole district of Brezno,

the whole district of Liptovsky Mikuláš,

the whole district of Trebišov’,

the whole district of Zlaté Moravce,

in the district of Levice the municipality of Kozárovce, Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Malé Kozmálovce, Veľké Kozmálovce, Tlmače, Rybník, Hronské Kosihy, Čajkov, Nová Dedina, Devičany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská, Drženice,

in the district of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce,

in the district of Ružomberok, municipalties of Liptovské revúce, Liptovská osada, Liptovská Lúžna,

the whole district Žiar nad Hronom,

in the district of Prievidza, municipalties of Kamenec pod Vtáčnikom, Bystričany, Čereňany, Oslany, Horná Ves, Radobica,

in the district of Partizánske, the municipalities of Veľké Uherce, Pažiť, Kolačno, Veľký Klíž, Ješkova Ves, Klátová Nová Ves.

9.   Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Italia:

Regione Piemonte:

nella provincia di Alessandria, i comuni di: Alessandria, Tortona, Carbonara Scrivia, Frugarolo, Paderna, Spineto Scrivia, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Castelspina, Casal Cermelli, Alice Bel Colle, Terzo, Bistagno, Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone, Spigno Monferrato, Montechiaro d'Acqui, Castelletto d'Erro, Ponti, Denice, Pozzolo Formigaro, Cerreto Grue, Casasco, Montegioco, Montemarzino, Momperone, Merana, Pozzol Groppo, Villaromagnano, Sarezzano, Monleale, Volpedo, Casalnoceto,

nella provincia di Asti, i comuni di: Mombaldone, Castel Rocchero, Montabone, Sessame, Monatero Bormida, Roccaverano, Vesime, Cessole, Loazzolo, San Giorgio Scarampi, Olmo Gentile, Bubbio, Rocchetta Palafea, Cassinasco, Castel Boglione, Serole,

nella provincia di Cuneo, il comune di Saliceto,

Regione Liguria:

nella provincia di Genova, i comuni di: Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia, Fascia, Gorreto, Propata, Rondanina, Neirone, Montebruno, Uscio, Avegno, Recco, Tribogna, Moconesi, Favale Di Malvaro, Cicagna, Lorsica, Rapallo, , Rezzoaglio, Orero, Fontanigorda, Rovegno, San Colombano Certenoli, Coreglia Ligure, Borzonasca,

nella provincia di Savona, i comuni di: Savona, Cairo Montenotte, Quiliano, Altare, Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello, Mioglia, Giusvalla, Dego, Vado Ligure, Albissola Marina, Carcare, Plodio, Cosseria, Piana Crixia, Mallare, Pallare, Roccavignale, Millesimo, Cengio,

Regione Lombardia:

nella provincia di Pavia, i comuni di: Ponte Nizza, Bagnaria, Brallo Di Pregola, Menconico, Zavattarello, Romagnese, Varzi, Val Di Nizza, Santa Margherita Di Staffora, Cecima, Colli Verdi – Valverde, Borgoratto Mormorolo, Godiasco, Rocca Susella, Fortunago, Montesegale, Borgo Priolo, Rivanazzano, Torrazza Coste, Retorbido, Codevilla,

Regione Emilia-Romagna:

nella provincia di Piacenza, i comuni di: Ottone (ovest fiume Trebbia), Zerba,

Regione Lazio:

l'area del comune di Roma compresa entro i confini amministrativi dell'Azienda sanitaria locale "ASL RM1",

Regione Sardegna:

provincia del Sud Sardegna: Barumi, Escolca, Escolca Isola Amministrativa, Esterzili, Genoni, Gergei, Gesturi, Isili, Mandas, Nuragas, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seui, Seulo, Villanova Tulo,

provincia di Nuoro: Aritzo, Austis, Belvi, Fonni, Gadoni, Gavoi, Lodine, Macomer (a est della SS 131), Meana Sardo, Ollolai, Olzai, Orotelli, Osidda, Ottana, Ovodda, Sarule, Teti, Tiana, Tonara, Ussassai,

provincia di Oristano: Laconi, Nureci,

provincia di Sassari: Anela, Benetutti, Boni, Bonorva (a est della SS 131), Bottidda, Buddusò, Bultei, Burgos, Esporlatu, Giave (a est della SS 131), Illorai, Ittireddu, Mores (a sud della SS 128 bis – SP 63), Nughedu di San Nicolò, Nule, Oschiri (a sud della E 840), Ozieri (a sud della SP 63 – SP 1 – SS 199), Pattada e Torralba (a est della SS 131),

Regione Calabria:

Nella provincia di Reggio Calabria, i comuni di: Cardeto, Motta San Giovanni, Montebello Ionico, Sant'eufemia D'aspromonte, Sant'Alessio in Aspromonte, Sinopoli, San Roberto, San Lorenzo, San Procopio, Palmi, Melito di Porto Salvo, Laganadi, Calanna, Melicuccà, Santo Stefano in Aspromonte, Seminara, Reggio Calabria, Scilla, Condofuri, Bagaladi, Bagnara Calabra, Fiumara, Bova Marina, Villa San Giovanni, Campo Calabro.

10.   Cechia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Cechia:

Liberecký kraj:

v okrese Liberec katastrální území obcí Arnoltice u Bulovky, Hajniště pod Smrkem, Nové Město pod Smrkem, Dětřichovec, Bulovka, Horní Řasnice, Dolní Pertoltice, Krásný Les u Frýdlantu, Jindřichovice pod Smrkem, Horní Pertoltice, Dolní Řasnice, Raspenava, Dolní Oldřiš, Ludvíkov pod Smrkem, Lázně Libverda, Háj u Habartic, Habartice u Frýdlantu, Kunratice u Frýdlantu, Víska u Frýdlantu, Poustka u Frýdlantu, Višňová u Frýdlantu, Předlánce, Černousy, Boleslav, Ves, Andělka, Frýdlant, Srbská.

v okrese Česká Lípa katastrální území obcí Bohatice u Zákup, Boreček, Božíkov, Brenná, Doksy u Máchova jezera, Hradčany nad Ploučnicí, Kuřívody, Mimoň, Pertoltice pod Ralskem, Ploužnice pod Ralskem, Provodín, Svébořice, Veselí nad Ploučnicí, Vranov pod Ralskem.

PARTE III

1.   Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Bulgaria:

the Pazardzhik region:

in municipality of Pazardzhik the villages of Apriltsi, Sbor, Tsar Asen, Rosen, Ovtchepoltsi, Gelemenovo, Saraya, Yunatsite, Velitchkovo,

in municipality of Panagyurishte the villages of Popintsi, Levski, Elshitsa,

in municipality of Lesitchovo the villages of Pamidovo, Dinkata, Shtarkovo, Kalugerovo,

in municipality of Septemvri the village of Karabunar,

in municipality of Streltcha the village of Svoboda.

2.   Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:

Regione Sardegna:

provincia di Nuoro: Arzana, Baunei, Desulo, Mamoiada, Nuoro, Oniferi, Orani, Orgosolo, Talana, Triei, Urzulei, Villagrande Strisaili.

Regione Calabria:

Nella provincia di Reggio Calabria, i comuni di: Cosoleto, Delianuova, Varapodio, Oppido Mamertina, Molochio, Terranova Sappo Minulio, Platì, Ciminà, Santa Cristina D'aspromonte, Scido, Ardore, Benestare, Careri, Casignana, Bianco, Bovalino, Sant'agata del Bianco, Samo, Africo, Brancaleone, Palizzi, Staiti, Ferruzzano, Bova, Caraffa del Bianco, Bruzzano Zeffirio, San Luca, Roghudi, Roccaforte del Greco, Roghudi, Roccaforte del Greco.

3.   Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lettonia:

Dienvidkurzemes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296,

Gulbenes novada Beļavas, Litenes, Stāmerienas, Stradu pagasts, Gulbenes pilsēta,

Kuldīgas novada Rudbāržu, Nīkrāces, Raņķu, Skrundas pagasts, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, Skrundas pilsēta.

4.   Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lituania:

Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto seniūnija, Girdžių, Jurbarkų Raudonės, Skirsnemunės, Veliuonos ir Šimkaičių seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių ir Giedraičių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Šakių, Plokščių ir Žvirgždaičių seniūnijos.

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų rūdos savivaldybė: Antanavos, Jankų ir Kazlų Rūdos seniūnijos: vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės apylinkių, Kukečių, Šaukėnų ir Užvenčio seniūnijos,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė: Alionių ir Zibalų seniūnijos,

Šiaulių rajono savivaldybė: Bubių, Kuršėnų kaimiškoji ir Kuršėnų miesto seniūnijos,

Ukmergės rajono savivaldybė: Želvos seniūnija,

Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės seniūnija.

5.   Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Banie Mazurskie w powiecie godłapskim,

gmina Budry, część gminy Pozezdrze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 63 w miejscowości Węgorzewo, a następnie od tego skrzyżowania na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie węgorzewskim,

część gminy Kruklanki położna na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej do północnej granicy gminy i łączącej miejscowości Leśny Zakątek – Podleśne – Jeziorowskie – Jasieniec – Jakunówko w powiecie giżyckim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, część gminy Rydzyna położona na północ od linii wyznaczonej przez kanał Kopanica (Rów Polski) w powiecie leszczyńskim,

powiat miejski Leszno,

gmina Śmigiel, miasto Kościan, część gminy Kościan położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Spytkówka – Stary Lubosz – Kościan, biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Kościan oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od granicy miasta Kościan i łączącą miejscowości Czarkowo – Ponin do południowej granicy gminy, część gminy Krzywiń położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie kościańskim,

gmina Międzychód, część gminy Sieraków położona za zachód od liini wyznaczonej przez drogę nr 150 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Sieraków, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 133 biegnącą od skrzyżowania z drogę nr 150 do skrzyżowania z drogą nr 182 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowość Sieraków od skrzyżowania z drogą nr 182 i lączącą miejscowości Góra – Śrem – Kurnatowice do południowej granicy gminy, część gminy Kwilcz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogąnr 24 w miejscowości Kwilcz, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 24 do zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Kwilcz – Stara Dąbrowa - Miłostowo w powiecie międzychodzkim,

gmina Oborniki w powiecie obornickim,

gminy Suchy Las, Rokietnica w powiecie poznańskim,

gminy Obrzycko z miastem Obrzycko, Szamotuły w powiecie szamotulskim,

w województwie lubuskim:

część gminy Przytoczna położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 192 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 24, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 24 i łączącą miejscowości Goraj – Lubikowo – Dziubielewo – Szarcz do południowej granicy gminy, część gminy Pszczew położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Dziubilewo – Szarcz – Pszczew – Świechocin – Łowyń, biegnącą od północnej do wschodniej granicy gminy w powiecie międzyrzeckim,

w województwie dolnośląskim:

część gminy Lubin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 335 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Lubin oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 333 biegnącą od granicy miasta Lubin do południowej granicy gminy w powiecie lubińskim

gminy Prusice, Żmigród, część gminy Oborniki Śląskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,

część gminy Zagrodno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice - Zagrodno oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

część gminy Chocianów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 335 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Żabice, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Żabice – Trzebnice – Chocianowiec - Chocianów – Pasternik biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie polkowickim,

gminy Chojnów i miasto Chojnów, Krotoszyce, Miłkowice w powiecie legnickim,

powiat miejski Legnica,

część gminy Wołów położona na wschód od linii wyznaczonej przez lnię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy, część gminy Wińsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej do zachodniej granicy gminy, część gminy Brzeg Dolny położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową od północnej do południowej granicy gminy w powiecie wołowskim

gminy Leśna, Lubań z miastem Lubań, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn w powiecie lubańskim,

część gminy Zgorzelec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Dłużyna Górna – Przesieczany – Gronów – Sławnikowice – Wyręba, biegnąca od północnej do południowej granicy gminy w powiecie zgorzeleckim,

część gminy Nowogrodziec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Zebrzydowa, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą na południe od miejscowości Zebrzydowa do wschodniej granicy gminy w powiecie bolesławieckim,

gmina Gryfów Śląski w powiecie lwóweckim,

w województwie lubelskim:

gmina Milanów, Jabłoń, Parczew, Siemień, część gminy Dębowa Kłoda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przewłoka-Dębowa Kłoda biegnąca od północnej granicy gminy do miejscowości Dębowa Kłoda, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819 biegnąca od miejscowości Dębowa Kłoda do południowej granicy gminy w powiecie parczewskim,

gmina Wohyń, Komarówka Podlaska, część gminy Drelów położona na południe od kanału Wieprz – Krzna, część gminy Radzyń Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski oraz na wschód od miasta Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim,

część gminy Wisznice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 w powiecie bialskim,

gminy Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Uścimów w powiecie lubartowskim,

w województwie mazowieckim:

część gminy wiejskiej Przasnysz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Przasnysz, łączącej miejscowości Dębiny – Bartniki – Przasnysz oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy miasta Przasnysz do południowej granicy gminy i łączącej miejscowości Przasnysz – Leszno – Gostkowo w powiecie przasnyskim,

gminy Czerwonka, Płoniawy – Bramura, Krasnosielc, Sypniewo w powiecie makowskim.

6.   Romania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Bistrița Năsăud,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Suceava

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț,

Județul Harghita,

Județul Mureș,

Județul Cluj,

Județul Maramureş.

7.   Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Germania:

Bundesland Brandenburg:

Kreisfreie Stadt Cottbus,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Hänchen, Klein Gaglow, Kolkwitz, Gulben, Papitz, Glinzig, Limberg und Krieschow,

Gemeinde Drebkau mit den Gemarkungen Jehserig, Domsdorf, Drebkau, Laubst, Leuthen, Siewisch, Casel und der Gemarkung Schorbus bis zur L521,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Groß Oßnig, Klein Döbbern, Groß Döbbern, Haasow, Kathlow, Frauendorf, Koppatz, Roggosen, Sergen, Komptendorf, Laubsdorf, Neuhausen, Drieschnitz, Kahsel und Bagenz,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Sellessen, Bühlow, Groß Buckow, Klein Buckow, Spremberg, Radeweise und Straußdorf.

8.   Grecia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Grecia:

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Irakleia, Valtero, Dasochori, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Pontismeno, Chrysochorafa, Ammoudia, Gefiroudi, Triada, Cheimaros, Ζeugolatio, Kalokastro, Livadochori and Strimoniko (Irakleia Municipality),

the municipal departments of Kamaroto, Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori Sintikis, Platanakia, Kastanousi, Rodopoli, Ano Poroia, Kato Poroia, Akritochori, Neo Petritsi, Vyroneia, Megalochori, Mandraki, Strymonochori, Charopo, Chortero and Gonimo, part of the municipal department of Sidirokastro and the community department of Promahonas (Sintiki Municipality),

the municipal departments of Anagennisi, Vamvakia and Provatas (Serres Municipality),

the municipal departments of Ampeloi, Vergi, Dimitritsi, Nikokleia and Triantafilia (Visaltia Municipality),

in the regional unit of Kilkis:

the municipal departments of Vathi, Agios Markos, Pontokerasea, Drosato, Amaranta, Antigoneia, Gerakario, Kokkinia, Tripotamos, Fyska, Myriofyto, Kentriko, Mouries, Agia Paraskevi, Stathmos Mourion, Kato Theodoraki, Melanthio, Anavrito, Elliniko, Eptalofos, Eukarpia, Theodosia, Isoma, Koiladi, Koronouda, Akritas, Kilkis, Lipsidrio, Stavrochori, Plagia, Cherso and Terpillos (Kilkis Municipality)

in the regional unit of Thessaloniki:

the municipal departments of Vertiskos, Ossa, Karteres, Lahanas, Leukochori, Nikopoli, Xilopoli, Krioneri and Sochos (Lagadas Municipality).

ALLEGATO II

AREE ISTITUITE A LIVELLO DELL'UNIONE COME ZONE INFETTE O ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI, COMPRENDENTI ZONE DI PROTEZIONE E ZONE DI SORVEGLIANZA

(di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 2)

Parte A – Aree istituite come zone infette a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia:

Stato membro: Italia

Numero di riferimento ADIS  (1) del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione

IT-ASF-2023-00516

Regione Campania:

nella provincia di Salerno, i comuni seguenti: Sanza, Buonabitacolo, Sassano, Padula, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Casaletto spartano, Caselle in Pittari, Piaggine, Morigerati, Monte San Giacomo, Tortorella, Teggiano, Sala Consilina, Rofrano, Valle Dell'Angelo, Torraca.

Regione Basilicata:

nella provincia di Potenza, i comuni seguenti: Moliterno, Lagonegro, Grumento Nova, Paterno, Tramutola.

22.8.2023

Parte B – Aree istituite come zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e zone di sorveglianza, a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia:

Stato membro: Croazia

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione

HR-ASF-2023-00001

Zona di protezione include le aree di:

Vukovarsko- srijemska županija:

općina Drenovci

općina Gunja

općina Privlaka

općina Babina Greda

Grad Županja

općina Nijemci

grad Otok

općina Vrbanja

Brodsko-posavska županija:

općina Sikirevci

općina Gundinci

Zona di sorveglianza include le aree di:

Vukovarsko- srijemska županija:

općina Andrijaševci

općina Bošnjaci

općina Cerna

općina Gradište

općina Stari Jankovci

grad Vinkovci

općina Bogdanovci

općina Borovo

općina Ivankovo

općina Jarmina

općina Lovas

općina Markušica

općina Negoslavci

općina Nuštar

općina Stari Mikanovci

općina Štitar

općina Tompojevci

općina Tordinci

općina Tovarnik

općina Trpinja

općina Vođinci

grad Ilok

grad Vukovar

Brodsko- posavska županija:

općina Slavonski Šamac

općina Velika Kopanica

općina Oprisavci

općina Vrpolje

Osječko-baranjska županija:

općina Strizivojna

26.9.2023

Stato membro: Grecia

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione

GR-ASF-2023-00008

Zona di protezione:

In the regional unit of Florina

The municipal department of Skopos (Florina municipality)

Zona di sorveglianza:

In the regional unit of Florina:

The municipal departments of Achlada, Meliti, Lofi, Vevi, Sitaria, Palaistra, Neochoraki, Tripotamos, Itea, Pappagiannis, Marina, Mesochori and Mesokampos (Florina municipality)

The municipal departments of Kella, Kleidi, Petres, Agios Panteleimon and Farangi (Amyntaio municipality)

In the regional unit of Pella:

The municipal departments of Agios Athanasios, Panagitsa, Arnissa and Peraia (Edessa municipality)

The municipal departments of Orma and Sarakinoi (Almopia municipality).

5.10.2023

"

(1)  Sistema di informazione dell'UE sulle malattie animali.


DECISIONI

19.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 182/195


DECISIONE (UE) 2023/1486 DEL CONSIGLIO

del 14 luglio 2023

che modifica la decisione 1999/70/CE, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Banca d’Italia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 27.1,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea, del 2 giugno 2023, al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della Banca d’Italia (BCE/2023/14) (1),

considerando quanto segue:

(1)

La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro deve essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE e accettati dal Consiglio dell’Unione europea.

(2)

Il mandato degli attuali revisori esterni della Banca d’Italia, Deloitte & Touche SpA, è terminato con l’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2022. È pertanto necessario nominare un revisore esterno a partire dall’esercizio finanziario 2023.

(3)

La Banca d’Italia ha selezionato Deloitte & Touche SpA quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2027.

(4)

Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato la nomina di Deloitte & Touche SpA quale revisore esterno della Banca d’Italia per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2027.

(5)

In seguito alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE, è opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Si accetta la nomina di Deloitte & Touche SpA quale revisore esterno della Banca d’Italia per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2027.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La Banca centrale europea è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

N. CALVIÑO SANTAMARÍA


(1)  GU C 202 del 9.6.2023, pag. 1.

(2)  Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).


19.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 182/197


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1487 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2023

relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Tassare i grandi patrimoni per finanziare la transizione ecologica e sociale» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2023) 4751]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’8 giugno 2023 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare l’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Tassare i grandi patrimoni per finanziare la transizione ecologica e sociale».

(2)

Gli obiettivi dell’iniziativa così come formulati dagli organizzatori sono: «istituire un’imposta europea sui grandi patrimoni. L’imposta contribuirebbe alle risorse proprie dell’Unione e il suo gettito consentirebbe di amplificare e mantenere nel tempo le politiche europee per la transizione ecologica e sociale e quelle di cooperazione allo sviluppo, in cofinanziamento con gli Stati membri. Il contributo dell’imposta sarebbe destinato alla lotta contro i cambiamenti climatici e le disuguaglianze e permetterebbe una partecipazione più equa dei cittadini europei al conseguimento di tali obiettivi».

(3)

Un allegato apporta ulteriori dettagli sull’oggetto, gli obiettivi e il contesto dell’iniziativa. Fa riferimento all’obiettivo dell’Unione di promuovere il benessere dei suoi popoli, combattere l’esclusione sociale e garantire la giustizia e la protezione sociali di cui all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea (TUE). Nell’allegato si spiega che, sebbene le istituzioni dell’Unione «si siano impegnate a garantire maggiore equità, in particolare in termini di imposizione fiscale, le disuguaglianze continuano ad aumentare» e che «ad oggi l’1 % più ricco della popolazione mondiale possiede quasi la metà della ricchezza del pianeta e questo stesso 1 % produce più emissioni di CO2 della metà più povera della popolazione mondiale». Gli organizzatori affermano che per far fronte a tali sfide è necessario riorientare l’Unione verso una transizione climatica giusta e democratica e che occorre istituire un’imposta sui grandi patrimoni per rafforzare le iniziative europee avviate in risposta alle crisi climatiche, alla pandemia di COVID-19 e alla guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina. Ritengono che l’introduzione di un’imposta europea sui grandi patrimoni richieda tre misure legislative e invitano pertanto la Commissione europea a: i) elaborare una proposta di direttiva relativa a un’imposta europea sui grandi patrimoni sulla base dell’articolo 115 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); ii) proporre una modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio (2) sulla base dell’articolo 311, terzo comma, TFUE; iii) proporre misure per rafforzare il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i fondi del Green Deal europeo e della politica di coesione.

(4)

Il gruppo di organizzatori ha corredato la richiesta di registrazione di un documento di analisi giuridica degli atti proposti.

(5)

Per quanto riguarda gli obiettivi dell’iniziativa, la Commissione ha il potere di proporre una direttiva che istituisca un’imposta europea sui grandi patrimoni sulla base dell’articolo 115 TFUE, una modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 sulla base dell’articolo 311, terzo comma, TFUE, e modifiche dei regolamenti (UE) 2021/1056 (3) e (UE) 2021/241 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base dell’articolo 175 TFUE.

(6)

Per questi motivi la Commissione ritiene che nessuna parte dell’iniziativa esuli manifestamente dalla sua competenza di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati.

(7)

Tale conclusione non pregiudica la valutazione del rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete e sostanziali richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali.

(8)

Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.

(9)

L’iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell’Unione quali stabiliti nell’articolo 2 TUE o ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(10)

È pertanto opportuno registrare l’iniziativa dal titolo «Tassare i grandi patrimoni per finanziare la transizione ecologica e sociale».

(11)

La conclusione secondo la quale sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 non implica che la Commissione confermi in alcun modo la correttezza fattuale del contenuto dell’iniziativa, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell’iniziativa esprime unicamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non può in alcun modo considerarsi rappresentativo del parere della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È registrata l’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Tassare i grandi patrimoni per finanziare la transizione ecologica e sociale».

Articolo 2

Il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dei cittadini dal titolo «Tassare i grandi patrimoni per finanziare la transizione ecologica e sociale», rappresentato da Paul MAGNETTE e Anne LAMBELIN in veste di persone di contatto, è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2023

Per la Commissione

Věra JOUROVÁ

Vicepresidente


(1)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55.

(2)  Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).