ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
19.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/1 |
DECISIONE (UE) 2023/1475 DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2023
relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell’Unione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 186 e 212 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
1) |
Con lettera del 6 dicembre 2021 la Nuova Zelanda ha espresso l’interesse formale ad associarsi a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («programma Orizzonte Europa»). |
2) |
Il 9 settembre 2022, in virtù della decisione (UE) 2022/1527 (2), il Consiglio ha autorizzato l’avvio di negoziati con la Nuova Zelanda, a nome dell’Unione, per un accordo sui principi generali della partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell’Unione e sull’associazione della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa. |
3) |
I negoziati si sono conclusi e l’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell’Unione («accordo») è stato siglato il 22 dicembre 2022. |
4) |
Gli obiettivi dell’accordo sono istituire un quadro duraturo per la cooperazione tra l’Unione e la Nuova Zelanda e stabilire i termini e le condizioni per la partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell’Unione aperti alla sua partecipazione conformemente agli atti di base che li istituiscono di cui all’accordo. Ai sensi dell’accordo, l’Unione condurrà azioni di cooperazione con la Nuova Zelanda a norma dell’articolo 212 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. A norma dell’articolo 3 dell’accordo, i termini e le condizioni specifici di partecipazione della Nuova Zelanda a un programma o a un’attività dell’Unione sono soggetti all’adozione di protocolli dell’accordo. |
5) |
Conformemente all’autorizzazione del Consiglio, il protocollo sull’associazione della Nuova Zelanda al programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa (2021-2027) è stato negoziato parallelamente all’accordo e, a norma dell’articolo 15, paragrafo 9, dell’accordo, ne costituisce parte integrante. La Nuova Zelanda deve partecipare e contribuire al Pilastro II del programma Orizzonte Europa. |
6) |
La Nuova Zelanda soddisfa i criteri di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/695. |
7) |
L’accordo è conforme all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695, per il quale l’associazione al programma Orizzonte Europa di ciascuno dei paesi terzi a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento deve essere conforme alle condizioni stabilite in un accordo relativo alla partecipazione del paese o territorio interessato a un programma dell’Unione, a condizione che l’accordo: garantisca un giusto equilibrio tra contributi e benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione; stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi dell’Unione, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai relativi costi amministrativi; non conferisca al paese terzo potere decisionale sul programma dell’Unione; e garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari. |
8) |
È opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva. |
9) |
Al fine di garantire in tempo utile la cooperazione tra l’Unione e la Nuova Zelanda nel settore della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione e consentire senza ritardo la partecipazione della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa, è opportuno che l’accordo sia applicato in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l’entrata in vigore, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell’Unione («accordo»), con riserva della sua conclusione (3).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
L’accordo è applicato a titolo provvisorio conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, dell’accordo, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
Articolo 4
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 15, paragrafo 2, dell’accordo.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. FORSSMED
(1) Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).
(2) Decisione (UE) 2022/1527 del Consiglio, del 9 settembre 2022, che autorizza l’avvio di negoziati con la Nuova Zelanda per un accordo sui principi generali della partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell’Unione e sull’associazione della Nuova Zelanda a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) (GU L 237 del 14.9.2022, pag. 18).
(3) Cfr. la pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.
19.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/4 |
ACCORDO tra l'Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell'Unione
L'Unione europea «Unione»,
da una parte,
e
la Nuova Zelanda,
dall'altra,
individualmente «la parte» o congiuntamente «le parti»,
DESIDEROSE di istituire un quadro duraturo per la cooperazione tra le parti, con condizioni chiare per la partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi e alle attività dell'Unione, nonché un meccanismo che faciliti la definizione di tale partecipazione a singoli programmi o attività dell'Unione;
CONSIDERANDO gli obiettivi comuni, i valori e i forti legami delle parti istituiti, tra l'altro, con l'accordo di partenariato del 2016 sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra (1) e con l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica del 2008 tra la Comunità europea e il governo della Nuova Zelanda (2), che fornisce un quadro generale per la collaborazione tra le parti nel settore della ricerca e in altri settori pertinenti e riconosce il comune desiderio di sviluppare, rafforzare, stimolare ed estendere ulteriormente le relazioni e la cooperazione;
CONSIDERANDO gli sforzi delle parti per guidare la risposta unendo le forze con i partner internazionali per affrontare le sfide globali in linea con il piano d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità nell'ambito dell'agenda delle Nazioni Unite «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», e riconoscendo che la ricerca e l'innovazione sono motori fondamentali e strumenti essenziali per una crescita sostenibile basata sull'innovazione e per la competitività e l'attrattiva economiche;
RICONOSCENDO che Te Tiriti o Waitangi / il trattato di Waitangi è un documento fondante di importanza costituzionale per la Nuova Zelanda;
RICONOSCENDO l'importanza essenziale dei valori e dei principi fondamentali condivisi alla base della cooperazione internazionale tra le parti in materia di ricerca e innovazione, quali l'etica e l'integrità nella ricerca, la parità di genere e le pari opportunità, e gli obiettivi condivisi delle parti di promuovere e agevolare la cooperazione tra le organizzazioni nel settore della ricerca e dell'innovazione, comprese le università, e lo scambio di migliori pratiche e carriere di ricerca attraenti, agevolare la mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, favorire la libera circolazione delle conoscenze scientifiche e dell'innovazione, promuovere il rispetto della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica e sostenere l'istruzione scientifica e le attività di comunicazione e, nel caso della Nuova Zelanda, a garantire la promozione e la protezione di Mātauranga Māori;
CONSIDERANDO che il programma dell'Unione Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione «programma Orizzonte Europa» è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);
RICONOSCENDO i principi generali di cui al regolamento (UE) 2021/695;
RICONOSCENDO l'intenzione delle parti di cooperare e contribuire reciprocamente alle attività di ricerca e innovazione e alle missioni UE volte a sostenere e rafforzare le capacità di ricerca per far fronte alle sfide globali, nonché per migliorare la competitività industriale, e conseguire così un impatto trasformativo e sistemico per le società di entrambe le parti a sostegno degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, vantaggiosi per entrambe le parti;
SOTTOLINEANDO il ruolo dei partenariati europei nell'affrontare alcune delle sfide più urgenti dell'Europa attraverso iniziative concertate di ricerca e innovazione, che contribuiscono in modo significativo alle priorità dell'Unione nel settore della ricerca e dell'innovazione che richiedono una massa critica e una visione a lungo termine, e l'importanza della partecipazione dei paesi associati a tali partenariati;
RICONOSCENDO che la partecipazione reciproca ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione dovrebbe apportare vantaggi per entrambe le parti; nella consapevolezza che le parti si riservano il diritto di porre limiti o condizioni per la partecipazione ai loro programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni concernenti le attività strategiche, gli interessi, l'autonomia e la sicurezza e, nel caso della Nuova Zelanda, i doveri e le responsabilità del governo della Nuova Zelanda in relazione a Te Tiriti o Waitangi / al trattato di Waitangi,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Oggetto
Il presente accordo stabilisce le norme applicabili alla partecipazione della Nuova Zelanda a qualsiasi programma o attività dell'Unione (in appresso «l'accordo»).
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:
a) |
«atto di base»:
|
b) |
«accordi di finanziamento»: accordi riguardanti programmi e attività dell'Unione previsti dai protocolli del presente accordo cui partecipa la Nuova Zelanda, e che eseguono fondi dell'Unione, quali convenzioni di sovvenzione, accordi di contributo, accordi quadro relativi ai partenariati finanziari, convenzioni di finanziamento e accordi di garanzia; |
c) |
«altre regole relative all'attuazione del programma e dell'attività dell'Unione»: le regole stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) («regolamento finanziario») applicabili al bilancio generale dell'Unione, e dal programma di lavoro o dalle gare o altre procedure di aggiudicazione dell'Unione; |
d) |
«procedura di aggiudicazione o di attribuzione dell'Unione»: una procedura di aggiudicazione o di attribuzione di finanziamenti dell'Unione avviata dall'Unione o da persone o soggetti incaricati dell'esecuzione di fondi dell'Unione; |
e) |
«soggetto neozelandese»: qualsiasi soggetto, sia esso una persona fisica, una persona giuridica o altro tipo di soggetto, che può partecipare alle attività di un programma o di un'attività dell'Unione conformemente all'atto di base e che risiede o è stabilito in Nuova Zelanda; |
f) |
«esercizio finanziario dell'UE»: il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre. |
Articolo 3
Definizione della partecipazione
1. La Nuova Zelanda è autorizzata a partecipare e a contribuire ai programmi o alle attività dell’Unione o, in casi eccezionali, alle parti di programmi o attività dell’Unione aperti alla partecipazione della Nuova Zelanda, conformemente agli atti di base e come stabilito dai protocolli del presente accordo.
2. Le modalità e le condizioni specifiche della partecipazione della Nuova Zelanda a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) – sono stabilite nel protocollo sull’associazione della Nuova Zelanda a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) del presente accordo. In deroga all’articolo 15, paragrafo 8, detto protocollo può essere modificato dal comitato misto istituito a norma dell’articolo 14.
3. In deroga all'articolo 15, paragrafo 8, le modalità e le condizioni specifiche della partecipazione della Nuova Zelanda a qualsiasi altro programma o attività particolare dell'Unione sono stabilite nei protocolli del presente accordo che devono essere adottati e modificati dal comitato misto istituito a norma dell'articolo 14.
4. I protocolli:
a) |
individuano i programmi e le attività dell'Unione, o eccezionalmente parti di essi, cui la Nuova Zelanda partecipa; |
b) |
stabiliscono la durata della partecipazione, che si riferisce al periodo di tempo durante il quale la Nuova Zelanda e i soggetti neozelandesi possono richiedere un finanziamento dell'Unione o essere incaricati dell'esecuzione di fondi dell'Unione; |
c) |
stabiliscono condizioni specifiche per la partecipazione della Nuova Zelanda e dei soggetti neozelandesi, comprese le modalità specifiche per l'attuazione delle condizioni finanziarie di cui agli articoli 6 e 7 del presente accordo, le modalità specifiche del meccanismo di correzione di cui all'articolo 8 del presente accordo, e le condizioni di partecipazione alle strutture istituite ai fini dell'attuazione di tali programmi o attività dell'Unione. Tali condizioni sono conformi al presente accordo nonché agli atti di base e agli atti di una o più istituzioni dell'Unione che istituiscono tali strutture; |
d) |
ove opportuno, stabiliscono l'importo del contributo finanziario della Nuova Zelanda a un programma dell'Unione attuato mediante uno strumento finanziario o una garanzia di bilancio. |
Articolo 4
Conformità alle regole del programma o dell'attività dell'Unione
1. La Nuova Zelanda partecipa ai programmi o alle attività dell'Unione, o a parti di essi di cui ai protocolli del presente accordo, conformemente alle modalità e alle condizioni stabilite nel presente accordo, nei suoi protocolli, negli atti di base e nelle altre regole relative all'attuazione dei programmi e delle attività dell'Unione.
2. Le modalità e le condizioni di cui al paragrafo 1 comprendono:
a) |
l'ammissibilità dei soggetti neozelandesi e qualsiasi altra condizione di ammissibilità relativa alla Nuova Zelanda, in particolare per quanto riguarda l'origine, il luogo di attività o la cittadinanza; |
b) |
le modalità e le condizioni applicabili alla presentazione, alla valutazione e alla selezione delle proposte e all'attuazione delle azioni da parte dei soggetti neozelandesi ammissibili. |
3. le modalità e le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), sono equivalenti a quelle applicabili ai soggetti ammissibili degli Stati membri dell'Unione, anche per quanto riguarda il rispetto delle misure restrittive (5) dell'Unione, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati previsti dalle modalità e dalle condizioni di cui al paragrafo 1.
Articolo 5
Partecipazione della Nuova Zelanda alla governance dei programmi o delle attività dell'Unione
1. I rappresentanti o gli esperti della Nuova Zelanda, o gli esperti designati dalla Nuova Zelanda, sono autorizzati a partecipare in veste di osservatori – a meno che non si affrontino punti riservati esclusivamente agli Stati membri dell'Unione o relativi a un programma o a un'attività dell'Unione, o parte di essi cui la Nuova Zelanda non partecipa – ai comitati, alle riunioni dei gruppi di esperti o ad altre riunioni analoghe cui partecipano rappresentanti o esperti degli Stati membri dell'Unione, o esperti designati dagli Stati membri dell'Unione, e che assistono la Commissione europea nell'attuazione e nella gestione dei programmi o delle attività dell’Unione, o di parti di essi, cui la Nuova Zelanda partecipa conformemente all'articolo 3 del presente regolamentoo che sono istituiti dalla Commissione europea con riguardo all'attuazione del diritto dell'Unione relativamente a tali programmi o attività, o parti di essi. I rappresentanti o gli esperti della Nuova Zelanda, o gli esperti designati dalla Nuova Zelanda, non sono presenti al momento della votazione. La Nuova Zelanda è informata dell'esito della votazione.
2. Se gli esperti o i valutatori non sono nominati sulla base della cittadinanza, quest'ultima non costituisce un motivo per escludere i cittadini neozelandesi. La Nuova Zelanda tiene debitamente conto delle responsabilità che le incombono in virtù di Te Tiriti o Waitangi nell'incoraggiare i propri cittadini a candidarsi per il ruolo di esperti.
3. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1, la partecipazione dei rappresentanti neozelandesi alle riunioni di cui al paragrafo 1 o ad altre riunioni connesse all'attuazione dei programmi o delle attività è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione, riguardanti il diritto di parola e il ricevimento di informazioni e documentazione, a meno che non si affrontino punti riservati esclusivamente agli Stati membri dell'Unione o relativi a un programma o a un'attività dell’Unione, o parti di essi cui la Nuova Zelanda non partecipa. I protocolli possono definire ulteriori modalità di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
4. I protocolli del presente accordo possono definire ulteriori modalità per la partecipazione di esperti, nonché per la partecipazione della Nuova Zelanda, ai consigli di amministrazione e alle strutture istituite ai fini dell'attuazione dei programmi o delle attività dell'Unione, quali definiti nel relativo protocollo.
Articolo 6
Condizioni finanziarie
1. La partecipazione della Nuova Zelanda o di soggetti neozelandesi a programmi o attività dell'Unione o, in casi eccezionali, a parti di essi, è subordinata alla condizione che la Nuova Zelanda contribuisca al finanziamento corrispondente a titolo del bilancio generale dell'Unione («bilancio dell'Unione»).
2. Per ciascun programma o attività o, in casi eccezionali, parte di essi, il contributo finanziario assume la forma di:
a) |
un contributo operativo e |
b) |
una quota di partecipazione. |
3. Il contributo finanziario assume la forma di un pagamento annuale versato in una o più rate.
4. Fatti salvi il paragrafo 9 del presente articolo e l'articolo 7, la quota di partecipazione ammonta al 4 % del contributo operativo annuale e non è soggetta ad adattamenti retroattivi. A partire dal 2028 il livello della quota di partecipazione potrà essere adattato dal comitato misto istituito a norma dell'articolo 14 del presente accordo.
5. Il contributo operativo copre le spese operative e di supporto e va ad aggiungersi, sotto forma di stanziamenti di impegno e di pagamento, agli importi iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per programmi o attività o, in casi eccezionali, parti di essi, maggiorati, se del caso, delle entrate con destinazione specifica esterne non derivanti da contributi finanziari di altri donatori ai programmi e alle attività dell'Unione, quali definiti nel rispettivo protocollo del presente accordo.
6. Il contributo operativo si basa su un criterio di ripartizione definito come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) della Nuova Zelanda a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione a prezzi di mercato. I PIL a prezzi di mercato da applicare sono determinati dagli appositi servizi della Commissione europea sulla base dei dati statistici più recenti disponibili per i calcoli di bilancio nell'anno precedente all'anno in cui il pagamento annuale è dovuto. Gli adattamenti di questo criterio di ripartizione possono essere riportati nei rispettivi protocolli.
7. Il contributo operativo si basa sull'applicazione del criterio di ripartizione agli stanziamenti di impegno iniziali, maggiorati come descritto al paragrafo 5 iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per l'anno di applicazione al fine di finanziare i programmi o le attività dell'Unione o, in casi eccezionali, parti di essi, cui la Nuova Zelanda partecipa.
8. In deroga ai paragrafi 6 e 7, il contributo operativo della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa per gli anni dal 2023 al 2027 è il seguente:
— |
2023 – 2 110 000 EUR; |
— |
2024 – 2 900 000 EUR; |
— |
2025 – 4 200 000 EUR; |
— |
2026 – 4 200 000 EUR; |
— |
2027 – 5 040 000 EUR. |
9. La quota di partecipazione di cui al paragrafo 2, lettera b), per gli anni dal 2023 al 2027 ha il valore seguente:
— |
2023: 1,5 %; |
— |
2024: 2 %; |
— |
2025: 2,5 %; |
— |
2026: 3 %; |
— |
2027: 4 %. |
10. Su richiesta, l'Unione fornisce alla Nuova Zelanda le informazioni relative al suo contributo finanziario così come riportate nelle informazioni relative al bilancio, alla contabilità, alle prestazioni e alla valutazione fornite alle autorità di bilancio e alle autorità competenti per il discarico dell'Unione per quanto riguarda i programmi o le attività dell’Unione, o, in casi eccezionali, parte di essi, cui la Nuova Zelanda partecipa. Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati dell'Unione e della Nuova Zelanda e non pregiudicano le informazioni che la Nuova Zelanda ha il diritto di ricevere a norma dell'articolo 10.
11. Tutti i contributi finanziari della Nuova Zelanda o i pagamenti dell'Unione, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono effettuati in euro.
12. Le disposizioni dettagliate per l'applicazione del presente articolo sono riportate nei rispettivi protocolli.
Articolo 7
Programmi e attività dell'Unione cui si applica un meccanismo di adattamento del contributo operativo
1. Se il relativo protocollo lo prevede, il contributo operativo di un programma o di un'attività dell'Unione o, in casi eccezionali, di una parte di essi, per un anno N può essere adattato retroattivamente in uno o più anni successivi, sulla base degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno dell'esercizio in questione, della loro esecuzione mediante impegni giuridici e del loro disimpegno.
2. Il primo adattamento è effettuato nell'anno N +1, quando il contributo operativo è adeguato alla differenza tra il contributo e un contributo adattato calcolato applicando il criterio di ripartizione dell'anno N, adeguato mediante l'applicazione di un coefficiente se il rispettivo protocollo lo prevede, alla somma:
a) |
dell'importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno autorizzati nell'anno N nell'ambito del bilancio dell'Unione votato e sugli stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti e |
b) |
di eventuali stanziamenti di entrate con destinazione specifica esterne che non provengono da contributi finanziari a programmi e attività dell'Unione da parte di altri donatori quali definiti da ciascun protocollo del presente accordo e che erano disponibili alla fine dell'anno N. |
3. Ogni anno successivo, fino a quando tutti gli impegni di bilancio finanziati con stanziamenti di impegno provenienti dall'anno N non siano stati versati o disimpegnati, e al più tardi tre (3) anni dopo la fine del programma dell’Unione o, se precedente, dopo la fine del quadro finanziario pluriennale corrispondente all'anno N, l'Unione calcola un adattamento del contributo dell'anno N riducendo il contributo della Nuova Zelanda dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione dell'anno N, adattato se il rispettivo protocollo lo prevede, ai disimpegni effettuati ogni anno sugli impegni dell'anno N finanziati dal bilancio dell'Unione o dai disimpegni ricostituiti.
4. In caso di annullamento di stanziamenti di entrate con destinazione specifica esterne che non provengono da contributi finanziari a programmi e attività dell'Unione da parte di altri donatori quali definiti dal rispettivo protocollo, il contributo della Nuova Zelanda al rispettivo programma o attività, o, in casi eccezionali, a parte di essi, dell'Unione è ridotto dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione dell'anno N, adattato se il rispettivo protocollo lo prevede, all'importo annullato.
Articolo 8
Programmi e attività dell'Unione ai quali si applica un meccanismo di correzione automatica
1. Si applica un meccanismo di correzione automatica ai programmi e alle attività dell'Unione, o, in casi eccezionali, a parte di essi, per i quali ciò sia previsto dal rispettivo protocollo. L'applicazione di tale meccanismo di correzione automatica può essere limitata alle parti del programma o dell'attività dell'Unione, specificati nel rispettivo protocollo, attuate mediante sovvenzioni per le quali sono organizzati bandi di gara. Norme dettagliate per l'individuazione delle parti del programma dell’Unione o dell'attività alle quali si applica o non si applica il meccanismo di correzione automatica possono essere stabilite nel rispettivo protocollo.
2 L'importo della correzione automatica per un programma o un'attività dell’Unione, o, in casi eccezionali, parti di essi, è pari alla differenza tra gli importi iniziali degli impegni giuridici effettivamente assunti con la Nuova Zelanda o con soggetti neozelandesi finanziati mediante stanziamenti di impegno dell'anno in questione e il contributo operativo corrispondente versato dalla Nuova Zelanda adattato a norma dell'articolo 7 se il rispettivo protocollo lo prevede, escluse le spese di sostegno, per lo stesso periodo.
3. Le modalità per determinare gli importi pertinenti degli impegni giuridici di cui al paragrafo 2 del presente articolo, anche nel caso di consorzi, e calcolare la correzione automatica, possono essere stabilite nel rispettivo protocollo.
Articolo 9
Verifiche e audit
1. L'Unione ha il diritto di svolgere, conformemente agli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti, verifiche e audit tecnici, scientifici, finanziari o di altro tipo nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Nuova Zelanda o soggetto giuridico ivi stabilito che riceva un finanziamento dell'Unione, nonché di qualsiasi terzo residente o stabilito in Nuova Zelanda coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione. Tali verifiche e audit possono essere svolti dagli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altre persone autorizzate dalla Commissione europea. Nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Nuova Zelanda, gli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione e le altre persone incaricate dalla Commissione europea agiscono nel rispetto del diritto neozelandese.
2. Nell'attuazione del paragrafo 1, gli agenti delle istituzioni e degli organi dell’Unione, in particolare gli agenti della Commissione europea e della Corte dei conti europea, nonché le altre persone autorizzate dalla Commissione europea, godono di un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti (sia in formato elettronico che cartaceo) e a tutte le informazioni necessarie per svolgere tali audit, ivi compreso il diritto di ottenere copie fisiche o elettroniche, nonché estratti, di qualsiasi documento o il contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuto dalla persona fisica o giuridica sottoposta ad audit o dal terzo sottoposto ad audit.
3. La Nuova Zelanda non impedisce né pone particolari ostacoli al diritto di entrare nel suo territorio e all’accesso ai locali degli agenti e delle altre persone di cui al paragrafo 2 per l’esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo.
4. Le verifiche e gli audit possono essere svolti anche dopo la sospensione dell’applicazione di un protocollo del presente accordo a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del presente accordo, dopo la cessazione dell'applicazione provvisoria o dopo la denuncia del presente accordo, alle condizioni stabilite negli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti in relazione a qualsiasi impegno giuridico inteso a eseguire il bilancio dell'Unione e da questa assunto prima che la data di sospensione dell'applicazione del presente accordo, della cessazione dell'applicazione provvisoria o della denuncia del presente accordo entrassero in vigore.
Articolo 10
Lotta contro irregolarità, frodi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione
1. La Commissione europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sono autorizzati a svolgere indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche in loco, nel territorio della Nuova Zelanda. Tali indagini sono svolte conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dagli atti applicabili di una o più istituzioni dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti. Nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Nuova Zelanda, la Commissione europea e l'OLAF agiscono nel rispetto del diritto neozelandese.
2. Le competenti autorità neozelandesi informano la Commissione europea o l'OLAF, entro un termine ragionevole, di qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità, a una frode o a un'altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione di cui siano venute a conoscenza.
3 Nell'attuazione del paragrafo 1, i controlli e le verifiche in loco possono essere svolti nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Nuova Zelanda o soggetto giuridico ivi stabilito che riceva un finanziamento dell'Unione nonché nei locali di qualsiasi terzo residente o stabilito in Nuova Zelanda e coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione.
4. I controlli e le verifiche in loco sono preparati e svolti dalla Commissione europea o dall'OLAF in stretta collaborazione con la competente autorità neozelandese designata dal governo della Nuova Zelanda. L'autorità designata è informata con ragionevole anticipo dell'oggetto, della finalità e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche così da poterne coadiuvare lo svolgimento. A tal fine, i funzionari delle autorità neozelandesi competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche in loco.
5. Su richiesta delle autorità neozelandesi, i controlli e le verifiche in loco possono essere effettuati congiuntamente con la Commissione europea o l'OLAF.
6. Gli agenti della Commissione europea e dell'OLAF hanno accesso a tutte le informazioni e a tutta la documentazione, ivi compresi i dati informatici, sulle operazioni in questione, necessarie per il corretto svolgimento dei controlli e delle verifiche in loco. Possono, in particolare, copiare i documenti pertinenti.
7. Qualora la persona, il soggetto o un altro terzo opponga resistenza a un controllo o verifica, le autorità neozelandesi, operando in conformità delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, prestano assistenza alla Commissione europea o all'OLAF per consentire loro di adempiere i propri obblighi nello svolgimento di un controllo o di una verifica in loco. Tale assistenza comprende l'adozione delle opportune misure cautelari ai sensi del diritto nazionale, in particolare misure volte a preservare gli elementi di prova.
8. La Commissione europea o l'OLAF informano le autorità neozelandesi dei risultati di tali controlli e verifiche. In particolare, la Commissione europea o l'OLAF comunicano quanto prima all'autorità neozelandese competente qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche in loco.
9. Fatta salva l'applicazione del diritto penale neozelandese, la Commissione europea può imporre, conformemente alla legislazione dell'Unione, misure e sanzioni amministrative a persone fisiche o giuridiche neozelandesi che partecipano all'attuazione di un programma o di un'attività dell’Unione.
10. Ai fini della corretta attuazione del presente articolo, la Commissione europea o l'OLAF e le autorità neozelandesi competenti procedono a scambi periodici di informazioni e, su richiesta di una delle parti, si consultano reciprocamente.
11. Al fine di agevolare l'efficace cooperazione e lo scambio di informazioni con l'OLAF, la Nuova Zelanda designa un punto di contatto.
12. Lo scambio di informazioni tra la Commissione europea o l'OLAF e le autorità neozelandesi competenti avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza. I dati personali inclusi nello scambio di informazioni sono protetti conformemente alle norme applicabili.
13. Le autorità neozelandesi cooperano con la Procura europea per consentirle di adempiere il suo dovere di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, e i loro complici, conformemente alla legislazione applicabile.
Articolo 11
Modifiche degli articoli 9 e 10
Il comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 14 del presente accordo può modificare gli articoli 9 e 10, in particolare per tener conto delle modifiche apportate agli atti di una o più istituzioni dell'Unione.
Articolo 12
Riscossione ed esecuzione
1. La Commissione europea può adottare una decisione che impone un obbligo pecuniario a un soggetto neozelandese diverso dallo Stato in relazione a crediti derivanti da programmi, attività, azioni o progetti dell'Unione. Se, a seguito della notifica di tale decisione al soggetto neozelandese conformemente all'articolo 13, tale soggetto non paga entro il termine prescritto, la Commissione europea notifica la decisione all'autorità competente designata dal governo della Nuova Zelanda e quest'ultimo versa alla Commissione europea l'importo dell'obbligo pecuniario e ne richiede il rimborso al soggetto neozelandese al quale l'obbligo finanziario è imposto mediante i suoi accordi con tale soggetto.
2. Al fine di garantire l'esecutività delle sentenze e delle ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) pronunciate in applicazione di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o accordo in relazione a programmi, attività, azioni o progetti dell'Unione, ove tali sentenze od ordinanze siano state notificate al soggetto neozelandese interessato conformemente alle norme sulla notifica della CGUE, e tale soggetto non versi gli importi stabiliti entro un termine di due mesi e dieci giorni, la Commissione europea, per suo conto o per conto dell'Agenzia esecutiva o degli organismi dell'Unione competenti istituiti a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), notifica la sentenza o l'ordine della CGUE all'autorità competente designata dal governo della Nuova Zelanda e quest'ultimo versa alla Commissione europea l'importo dell'obbligo pecuniario e ne richiede il rimborso al soggetto neozelandese al quale l'obbligo finanziario è imposto mediante i suoi accordi con tale soggetto.
3. Il governo della Nuova Zelanda comunica alla Commissione europea l'autorità competente da esso designata.
4. La CGUE è competente per l'esame della legittimità delle decisioni della Commissione europea di cui al paragrafo 1 e per la sospensione della loro esecuzione.
Articolo 13
Comunicazione, notifica e scambio di informazioni
Le istituzioni e gli organi dell'Unione impegnati nell'attuazione dei programmi o delle attività dell'Unione, o nel controllo di tali programmi o attività, hanno la facoltà di comunicare direttamente, anche attraverso sistemi di scambio elettronico, con qualsiasi persona fisica residente in Nuova Zelanda o persona giuridica ivi stabilita che riceva un finanziamento dell'Unione, nonché con qualsiasi terzo residente o stabilito in Nuova Zelanda e impegnato nell'esecuzione di fondi dell'Unione. La Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni, le sentenze e le ordinanze di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, direttamente alle persone residenti e ai soggetti giuridici stabiliti in Nuova Zelanda. Tali persone, soggetti e terzi possono trasmettere direttamente alle istituzioni e agli organi dell'Unione tutte le informazioni e tutta la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare a norma della legislazione dell'Unione applicabile al programma o all'attività dell'Unione o in base ai contratti o agli accordi di finanziamento conclusi per attuare tale programma o attività.
Articolo 14
Il comitato misto
1. È istituito un comitato misto. Il comitato misto è incaricato, tra l'altro, di:
a) |
esaminare, valutare e rivedere l'attuazione del presente accordo e dei suoi protocolli, in particolare:
|
b) |
dibattere, su richiesta di una delle parti, le restrizioni applicate o previste dalle parti relativamente all'accesso ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni connesse alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza e, per la Nuova Zelanda, alla protezione dei diritti e degli interessi dei Māori in conformità di Te Tiriti o Waitangi; |
c) |
esaminare le modalità per migliorare e sviluppare la cooperazione; |
d) |
discutere congiuntamente gli orientamenti e le priorità futuri delle politiche relative ai programmi o alle attività dell’Unione contemplati dai protocolli del presente accordo; |
e) |
scambiarsi informazioni, tra l'altro, sulle normative, le decisioni o i programmi nazionali nuovi che sono pertinenti per l'attuazione del presente accordo e dei suoi protocolli; |
f) |
adottare i protocolli del presente accordo concernenti le modalità e le condizioni specifiche della partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi o alle attività, o, in casi eccezionali, a parti di essi, dell'Unione, o modificare tali protocolli, se necessario, mediante una decisione; |
g) |
modificare gli articoli 9 e 10 del presente accordo, in particolare per tener conto delle modifiche apportate agli atti di una o più istituzioni dell'Unione, mediante decisione. |
2. Le decisioni del comitato misto sono adottate per consenso. La decisione del comitato misto specifica la data dell'entrata in vigore o, se richiesto dall'ordinamento giuridico interno di una parte, prevede che le modifiche al presente accordo, i nuovi protocolli o le relative modifiche entrino in vigore dopo la notifica scritta del completamento delle eventuali prescrizioni e procedure giuridiche in sospeso delle parti.
3. Il comitato misto, composto da rappresentanti dell'Unione e della Nuova Zelanda, adotta il proprio regolamento interno.
4. Il comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro/organi consultivi ad hoc a livello di esperti che possono assisterlo nell'attuazione del presente accordo.
5. Il comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno e, ogniqualvolta circostanze particolari lo richiedano, su richiesta di una delle parti. Le riunioni sono organizzate e ospitate a turno dall'Unione e dal governo della Nuova Zelanda.
6. Il comitato misto lavora su base continuativa mediante lo scambio di informazioni pertinenti con qualsiasi mezzo di comunicazione, in particolare in relazione alla partecipazione/alle prestazioni dei soggetti giuridici neozelandesi. In particolare, il comitato misto può svolgere i suoi compiti per iscritto ogniqualvolta ciò si renda necessario.
Articolo 15
Disposizioni finali
1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.
2. L'Unione e la Nuova Zelanda possono applicare il presente accordo a titolo provvisorio conformemente alle rispettive legislazioni e procedure interne. L'applicazione provvisoria inizia a decorrere dalla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.
3. Qualora la Nuova Zelanda notifichi all'Unione che non espleterà le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, questo cessa di applicarsi a titolo provvisorio alla data di ricevimento della notifica da parte dell'Unione, che costituisce la data di cessazione ai fini del presente accordo.
Le decisioni del comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 14 del presente accordo cessano di applicarsi alla stessa data.
4. L'applicazione di un protocollo pertinente del presente accordo può essere sospesa dall'Unione in caso di mancato pagamento parziale o totale del contributo finanziario dovuto dalla Nuova Zelanda a norma del programma o dell'attività dell'Unione interessata.
In caso di mancato pagamento che possa compromettere in modo significativo l'attuazione e la gestione del programma o dell'attività dell'Unione in questione, la Commissione europea invia una lettera formale di sollecito. Qualora non venga effettuato alcun pagamento entro 20 giorni lavorativi dalla lettera formale di sollecito, l’Unione notifica alla Nuova Zelanda la sospensione dell'applicazione del protocollo interessato mediante una lettera formale di notifica che prende effetto 15 giorni dopo il ricevimento di tale notifica da parte della Nuova Zelanda.
In caso di sospensione dell'applicazione di un protocollo, i soggetti neozelandesi non sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dell’Unione non ancora concluse alla data di decorrenza della sospensione. Una procedura di aggiudicazione dell’Unione si considera conclusa quando sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale procedura.
La sospensione non pregiudica gli impegni giuridici assunti, prima che la sospensione avesse effetto, con i soggetti neozelandesi nell'ambito del programma o dell'attività unionale di cui trattasi. Il protocollo interessato continua ad applicarsi a tali impegni giuridici.
L'Unione informa immediatamente la Nuova Zelanda non appena riceve l'intero importo del contributo finanziario dovuto. Una volta trasmessa questa informazione, la sospensione è revocata con effetto immediato.
A decorrere dalla data di revoca della sospensione, i soggetti neozelandesi sono nuovamente ammissibili nelle procedure di aggiudicazione dell’Unione avviate nel pertinente programma o attività dell'Unione dopo tale data e nelle procedure di aggiudicazione dell’Unione, avviate prima di tale data, per le quali i termini per la presentazione delle domande non sono scaduti.
5. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento mediante notifica scritta in cui comunica la sua intenzione di porre fine all'accordo all’altra parte. Il presente accordo può essere denunciato solo nella sua interezza. L'accordo cessa di essere in vigore tre mesi dopo la data in cui il destinatario riceve la notifica scritta. La data di decorrenza della denuncia costituisce la data di denuncia ai fini del presente accordo.
6. Qualora il presente accordo cessi di applicarsi in via provvisoria a norma del paragrafo 3 o sia denunciato a norma del paragrafo 5, le parti convengono che:
a) |
i progetti, le azioni e le attività, o parti di essi, per i quali sono stati assunti impegni giuridici nel corso dell'applicazione provvisoria e/o dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e prima che il presente accordo cessasse di applicarsi o fosse denunciato, continuano fino al loro completamento alle condizioni stabilite nel presente accordo; |
b) |
il contributo finanziario annuale a favore del programma dell’Unione o dell'attività in questione dell'anno N, durante il quale il presente accordo cessa di applicarsi a titolo provvisorio o è denunciato, è versato integralmente a norma dell'articolo 6 del presente accordo e di ogni altra regola pertinente di cui ai rispettivi protocolli. Qualora si applichi il meccanismo di adattamento, il contributo operativo al pertinente programma o attività dell’Unione dell'anno N è adattato conformemente all'articolo 7. Per i programmi o le attività per i quali si applicano sia il meccanismo di adattamento che il meccanismo di correzione automatica, il pertinente contributo operativo dell'anno N è adeguato in conformità dell'articolo 7 e corretto conformemente all'articolo 8. Per i programmi o le attività per i quali si applica solo il meccanismo di correzione, il pertinente contributo operativo dell'anno N è corretto in conformità dell'articolo 8 del presente accordo. La quota di partecipazione versata per l'anno N come parte del contributo finanziario per il programma o l'attività dell’Unione pertinente non viene adattata né corretta; |
c) |
qualora si applichi il meccanismo di adattamento a decorrere dall'anno in cui il presente accordo cessa di applicarsi a titolo provvisorio o è denunciato, i contributi operativi al programma o all'attività dell’Unione in questione versati per gli anni in cui si applicava il presente accordo sono adattati conformemente all'articolo 7. Per i programmi o le attività dell’Unione per i quali si applicano sia il meccanismo di adattamento che il meccanismo di correzione automatica, questi contributi operativi sono adeguati conformemente all'articolo 7 e corretti automaticamente conformemente all'articolo 8. Per i programmi o le attività dell’Unione per i quali si applica solo il meccanismo di correzione automatica, i pertinenti contributi operativi sono corretti automaticamente in conformità dell'articolo 8. |
7. Le parti risolvono di comune accordo le eventuali altre conseguenze della denuncia o della cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo.
8. Il presente accordo può essere modificato solo per iscritto previo consenso delle parti. L'entrata in vigore delle modifiche segue la stessa procedura applicabile per l'entrata in vigore del presente accordo di cui al paragrafo 1.
9. Le notifiche scritte fatte in accordo con i paragrafi 1,2,3 e 5 sono inviate al segretario generale del Consiglio dell’Unione europea e al direttore generale del ministero degli Affari esteri e del Commercio della Nuova Zelanda.
10. I protocolli costituiscono parte integrante dell'accordo.
11. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione prevale il testo in lingua inglese.
Съставено в Брюксел на девети юли две хиляди двадесет и трета година.
Hecho en Bruselas, el nueve de julio de dos mil veintitrés.
V Bruselu dne devátého července dva tisíce dvacet tři.
Udfærdiget i Bruxelles den niende juli to tusind og treogtyve.
Geschehen zu Brüssel am neunten Juli zweitausenddreiundzwanzig.
Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta juulikuu üheksandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Ιουλίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.
Done at Brussels on the ninth day of July in the year two thousand and twenty three.
Fait à Bruxelles, le neuf juillet deux mille vingt-trois.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá d'Iúil sa bhliain dhá mhíle fiche a trí.
Sastavljeno u Bruxellesu devetog srpnja godine dvije tisuće dvadeset treće.
Fatto a Bruxelles, addì nove luglio duemilaventitré.
Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada devītajā jūlijā.
Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų liepos devintą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év július havának kilencedik napján.
Magħmul fi Brussell, fid-disa’ jum ta’ Lulju fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.
Gedaan te Brussel, negen juli tweeduizend drieëntwintig.
Sporządzono w Brukseli dnia dziewiątego lipca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.
Feito em Bruxelas, em nove de julho de dois mil e vinte e três.
Întocmit la Bruxelles la nouă iulie două mii douăzeci și trei.
V Bruseli deviateho júla dvetisícdvadsaťtri.
V Bruslju, devetega julija dva tisoč triindvajset.
Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.
Som skedde i Bryssel den nionde juli år tjugohundratjugotre.
(1) GU L 321 del 29.11.2016, pag. 3.
(2) GU L 171 del 1.7.2009, pag. 28.
(3) Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).
(4) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(5) Le misure restrittive dell'Unione sono adottate a norma del trattato sull'Unione europea o del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
PROTOCOLLO SULL'ASSOCIAZIONE DELLA NUOVA ZELANDA A ORIZZONTE EUROPA – IL PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE (2021-2027)
Articolo 1
Ambito dell'associazione
La Nuova Zelanda partecipa in qualità di paese associato e contribuisce al Pilastro II «Sfide globali e competitività industriale europea» di «Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione» («programma Orizzonte Europa») di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), attuato mediante il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio (2), nelle loro versioni più aggiornate.
Articolo 2
Condizioni aggiuntive per la partecipazione al programma «Orizzonte Europa»
1. Prima di decidere se i soggetti neozelandesi sono ammissibili a partecipare a un'azione relativa alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'UE a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, la Commissione europea può chiedere informazioni o garanzie specifiche, quali:
a) |
informazioni per determinare se ai soggetti dell'Unione sia stato o sarà concesso l'accesso reciproco a programmi o attività, o a parti di essi, esistenti e previsti della Nuova Zelanda equivalenti all'azione di Orizzonte Europa di cui trattasi; |
b) |
informazioni per determinare se la Nuova Zelanda dispone di un meccanismo nazionale di controllo degli investimenti e di garanzie che assicurino che le autorità neozelandesi informano e consultano la Commissione europea ogni volta che, grazie a tale meccanismo, siano venute a conoscenza di un progetto di investimento estero/acquisizione da parte di un soggetto neozelandese stabilito fuori della Nuova Zelanda o controllato da fuori della Nuova Zelanda che ha ricevuto finanziamenti nell'ambito di Orizzonte Europa per azioni relative alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, a condizione che la Commissione europea fornisca alla Nuova Zelanda l'elenco dei soggetti giuridici pertinenti stabiliti in Nuova Zelanda con i quali ha firmato convenzioni di sovvenzione; |
c) |
garanzie che nessuno dei risultati, delle tecnologie, dei servizi e dei prodotti sviluppati nell'ambito delle azioni in questione da soggetti neozelandesi è soggetto a restrizioni all'esportazione verso gli Stati membri dell'UE durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione. La Nuova Zelanda condividerà ogni anno un elenco aggiornato delle restrizioni nazionali all'esportazione, durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione. |
2. I soggetti neozelandesi possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (JRC) secondo modalità e condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti dell'Unione, a meno che non siano necessarie limitazioni per garantire la coerenza con l'ambito della partecipazione derivante dall'attuazione del paragrafo 1.
3. La Nuova Zelanda è regolarmente informata delle attività del JRC relative alla partecipazione della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa, in particolare dei programmi di lavoro pluriennali del JRC. Un rappresentante della Nuova Zelanda può essere invitato in qualità di osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione del JRC in relazione a un punto connesso alla partecipazione della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa.
4. Qualora l'Unione europea attui il programma Orizzonte Europa mediante l'applicazione degli articoli 185 e 187 del TFUE, la Nuova Zelanda e i soggetti neozelandesi possono partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità degli atti giuridici dell'Unione che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture giuridiche.
5. In vista della partecipazione della Nuova Zelanda al Pilastro II del programma Orizzonte Europa, i rappresentanti della Nuova Zelanda hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764 senza diritto di voto e per i punti che riguardano la Nuova Zelanda. Tale partecipazione è conforme all'articolo 5 del presente accordo. Le spese di viaggio dei rappresentanti della Nuova Zelanda per la partecipazione alle riunioni del comitato sono rimborsate in classe economica. In tutti gli altri casi, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno è disciplinato dalle stesse norme applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione.
6. Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell'ambito delle disposizioni, leggi e normative vigenti, per facilitare la libera circolazione, comprese le visite e lo svolgimento di attività di ricerca, delle persone che partecipano alle attività oggetto del presente protocollo, nonché per agevolare la circolazione transfrontaliera dei beni e dei servizi destinati a essere utilizzati in tali attività.
articolo 3
Reciprocità
I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare a programmi o attività della Nuova Zelanda, o a parti di essi, equivalenti a quelli previsti dal Pilastro II del programma Orizzonte Europa, conformemente ai regimi nazionali neozelandesi che disciplinano il finanziamento della scienza. In assenza di finanziamenti erogati dalla Nuova Zelanda, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare con mezzi propri.
L'elenco non esaustivo dei programmi o delle attività equivalenti, o, in casi eccezionali, di parti di essi, della Nuova Zelanda figura nell'allegato II del presente protocollo.
Articolo 4
Scienza aperta
Le parti promuovono e incoraggiano reciprocamente le pratiche di scienza aperta nei loro programmi, progetti e attività in conformità delle norme del programma Orizzonte Europa, delle leggi e normative neozelandesi e della politica di ricerca aperta della Nuova Zelanda, tenendo debitamente conto degli obblighi della Nuova Zelanda a norma di Te Tiriti o Waitangi.
Articolo 5
Regole dettagliate relative al contributo finanziario, al meccanismo di adattamento e al meccanismo di correzione automatica
1. Al contributo operativo della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa si applica un meccanismo di correzione automatica. Il meccanismo di adeguamento di cui all'articolo 7 del presente accordo non si applica in relazione al contributo operativo della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa.
2. Il meccanismo di correzione automatica si basa sulle prestazioni della Nuova Zelanda e dei soggetti neozelandesi nelle parti del Pilastro II del programma Orizzonte Europa che sono attuate mediante sovvenzioni competitive.
3. Nell'allegato I del presente protocollo sono riportate le regole dettagliate concernenti il meccanismo di correzione automatica.
Articolo 6
Disposizioni finali
1. Il presente protocollo resta in vigore per il tempo necessario per tutti i progetti, le azioni, le attività, o parti di essi, finanziati nell'ambito del Pilastro II del programma Orizzonte Europa, per tutte le azioni necessarie per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione e per tutti gli obblighi finanziari derivanti dal completamento dell'attuazione del presente protocollo tra le parti.
2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente protocollo.
Allegato I |
: |
Regole che disciplinano il contributo finanziario della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa (2021-2027) |
Allegato II |
: |
Elenco dei programmi o delle attività, o parti di essi, equivalenti della Nuova Zelanda |
(1) Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).
(2) Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l'attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1).
ALLEGATO I
REGOLE CHE DISCIPLINANO IL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA NUOVA ZELANDA AL PROGRAMMA ORIZZONTE EUROPA (2021-2027)
I. Calcolo del contributo finanziario della Nuova Zelanda
1. |
Il contributo finanziario della Nuova Zelanda al Pilastro II del programma Orizzonte Europa è stabilito su base annua conformemente all'articolo 6 del presente accordo. |
2. |
La quota di partecipazione della Nuova Zelanda è fissata e introdotta gradualmente a norma dell'articolo 6, paragrafi 4 e 9, del presente accordo. |
3. |
Il contributo operativo che la Nuova Zelanda deve versare per gli esercizi finanziari dell'UE 2023-2027 è calcolato conformemente all'articolo 6, paragrafo 8, del presente accordo. |
II. Correzione automatica del contributo operativo della Nuova Zelanda
1. |
Il calcolo della correzione automatica di cui all'articolo 8 del presente accordo e all'articolo 5 del presente protocollo è effettuato con le modalità seguenti:
|
2. |
Il meccanismo si applica come segue:
|
III Pagamento del contributo finanziario della Nuova Zelanda e pagamento della correzione automatica applicabile al contributo operativo della Nuova Zelanda
1. |
La Commissione europea comunica alla Nuova Zelanda, il più rapidamente possibile e al più tardi al momento della prima richiesta di fondi per l'esercizio finanziario dell'UE, le seguenti informazioni:
|
2 |
Non prima del mese di giugno di ogni esercizio finanziario dell'UE, la Commissione trasmette alla Nuova Zelanda una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente protocollo.
Le richieste di fondi hanno per oggetto il pagamento del contributo della Nuova Zelanda entro i 30 giorni successivi all'invio della richiesta di fondi. Per il primo anno di attuazione del presente protocollo, la Commissione europea presenta un'unica richiesta di fondi entro 60 giorni dalla firma del presente accordo. |
3. |
Ogni anno, a partire dal 2025, le richieste di fondi riflettono anche l'importo della correzione automatica applicabile al contributo operativo versato per l'anno N-2.
Per ciascuno degli esercizi finanziari dell'UE 2028 e 2029, sarà dovuto alla o dalla Nuova Zelanda l'importo risultante dopo la correzione automatica applicata ai contributi operativi versati dalla Nuova Zelanda nel 2025, 2026 e 2027. |
4. |
La Nuova Zelanda versa il contributo finanziario a norma del presente accordo conformemente alla sezione III del presente allegato. In caso di mancato pagamento da parte della Nuova Zelanda entro la data prevista, la Commissione europea invia una lettera formale di sollecito.
Eventuali ritardi nel pagamento del contributo finanziario comporteranno per la Nuova Zelanda il pagamento di interessi di mora sull'importo arretrato a partire dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso di interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali. |
(1) Le altre azioni comprendono in particolare appalti, premi, strumenti finanziari, azioni dirette del JRC, abbonamenti (l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), l'Agenzia europea per il coordinamento della ricerca (Eureka), il partenariato internazionale per la cooperazione in materia di efficienza energetica (IPEEC), Agenzia internazionale per l'energia (AIE), ecc.), esperti (valutatori, monitoraggio dei progetti) ecc.
(2) Gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali sono considerati costi estranei all'intervento soltanto se queste sono i beneficiari finali. Ciò non si applica quando un'organizzazione internazionale è la coordinatrice di un progetto (e distribuisce fondi ad altri coordinatori).
ALLEGATO II
Elenco dei programmi o delle attività, o parti di essi, equivalenti della Nuova Zelanda
Il seguente elenco non esaustivo corrisponde ai programmi o alle attività, o a parti di essi, della Nuova Zelanda considerati equivalenti al Pilastro II del programma Orizzonte Europa:
— |
Catalyst Strategic Fund; |
— |
Endeavour Fund; |
— |
Health Research Fund; |
— |
National Science Challenges. |
19.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/23 |
DECISIONE (UE) 2023/1476 DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 2023
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar e del relativo protocollo di attuazione (2023-2027)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra Repubblica del Madagascar («Madagascar») e la Comunità europea («accordo del 2007») (1), approvato mediante il regolamento (CE) n. 31/2008 del Consiglio (2), è applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2007. Il relativo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo del 2007, entrato in applicazione il medesimo giorno, è stato più volte sostituito. |
(2) |
L’ultimo protocollo dell’accordo del 2007 è giunto a scadenza il 31 dicembre 2018. |
(3) |
Il 4 giugno 2018 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione ad avviare negoziati con il Madagascar al fine di concludere un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile («accordo») e di un nuovo protocollo di attuazione di tale accordo («protocollo»). |
(4) |
Tra il luglio 2018 e l’ottobre 2022 si sono svolte otto tornate di negoziati con il Madagascar per l’accordo e il relativo protocollo. Una volta conclusi tali negoziati, l’accordo nonché il protocollo sono stati siglati il 28 ottobre 2022. |
(5) |
Scopo dell’accordo e del protocollo è permettere alle navi dell’Unione di esercitare le loro attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar e consentire all’Unione e al Madagascar di collaborare strettamente per continuare a favorire lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca del Madagascar e nell’Oceano Indiano. Tale cooperazione contribuisce anche alla creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca. |
(6) |
È opportuno firmare l’accordo e il protocollo. |
(7) |
L’accordo e il protocollo dovrebbero entrare in vigore quanto prima, tenuto conto dell’importanza economica delle attività di pesca delle navi dell’Unione nella zona di pesca del Madagascar e della necessità di limitare il più possibile l’interruzione di tali attività. |
(8) |
È opportuno applicare l’accordo e il protocollo in via provvisoria a decorrere dal 1o luglio 2023 o a decorrere dalla data di tale firma, se successiva, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore. |
(9) |
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ha espresso il suo parere il 1o giugno 2023, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar e del protocollo di attuazione dell’accordo (2023-2027), fatta salva la conclusione di tali atti (4).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo e il protocollo a nome dell’Unione.
Articolo 3
Conformemente all’articolo 19 dell’accordo, quest’ultimo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o luglio 2023, fatta salva la sua firma, o a decorrere dalla data di tale firma, se successiva al 1o luglio 2023, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
Articolo 4
Conformemente all’articolo 19 del protocollo, quest’ultimo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o luglio 2023, fatta salva la sua firma, o a decorrere dalla data di tale firma, se successiva al 1o luglio 2023, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2023
Per il Consiglio
Il presidente
P. KULLGREN
(1) GU L 331 del 17.12.2007, pag. 7.
(2) Regolamento (CE) n. 31/2008 del Consiglio, del 15 novembre 2007, relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar (GU L 15 del 18.1.2008, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(4) I testi dell’accordo e del protocollo sono pubblicati alla pag. 84 della presente Gazzetta ufficiale.
19.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/25 |
ACCORDO DI PARTENARIATO PER UNA PESCA SOSTENIBILE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR
L'UNIONE EUROPEA,
in seguito denominata «Unione», e
LA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR,
in seguito denominata «Madagascar»,
in seguito denominate entrambe congiuntamente le «parti» e singolarmente «parte»,
CONSIDERANDO le strette relazioni di cooperazione tra l'Unione e il Madagascar, segnatamente nel quadro delle relazioni tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («paesi ACP») e l'Unione, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,
IMPEGNATE a garantire una rigorosa osservanza del diritto internazionale, dei diritti umani fondamentali e della sovranità del Madagascar e degli Stati membri dell'Unione,
VISTI la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) di Montego Bay del 10 dicembre 1982 e i diritti sovrani del Madagascar sulle risorse naturali nella sua zona di pesca che ne derivano,
VISTO l'accordo del 1995 ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori,
CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza dell'Organizzazione della Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nel 1995, dall'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata entrato in vigore nel 2016 e dal piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata adottato il 2 marzo 2001,
DETERMINATE ad adottare le misure necessarie per la loro attuazione,
DETERMINATE a tener conto delle risoluzioni e delle raccomandazioni della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e di altre organizzazioni regionali pertinenti di gestione della pesca (ORGP),
DESIDEROSE, a tal fine, di tenere conto dei pareri scientifici disponibili e pertinenti e dei piani di gestione pertinenti adottati dalle ORGP competenti per garantire la sostenibilità ambientale delle attività di pesca e promuovere la governance degli oceani su scala internazionale,
DECISE a instaurare un dialogo, in particolare per quanto riguarda la governance della pesca, la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»), il controllo, il monitoraggio e la sorveglianza delle attività di pesca, l'integrità dell'ambiente marino e la gestione sostenibile delle risorse marine,
DESIDEROSE di rispettare il principio di non discriminazione per tutte le flotte pescherecce simili presenti nella zona di pesca del Madagascar,
CONVINTE che il partenariato debba basarsi sulla complementarità delle iniziative e delle azioni condotte sia congiuntamente che da ciascuna delle parti, garantendo la coerenza delle politiche e la sinergia degli sforzi, nell'interesse reciproco ed equo dell'Unione e del Madagascar, anche per la popolazione e l'industria della pesca locale,
DECISE, a tal fine, a contribuire, nell'ambito della politica settoriale della pesca del Madagascar, all'instaurazione di un partenariato volto in particolare a identificare le modalità più consone a garantire l'efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori e della società civile a tale processo,
DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca del Madagascar le attività di pesca delle quali dovrebbero essere rivolte esclusivamente all'eccedenza del volume ammissibile delle catture, tenendo conto della capacità di pesca delle flotte operanti nella zona e riservando nel contempo particolare attenzione alla natura altamente migratoria di alcune specie,
RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica e sociale più intensa ed equa volta a instaurare una pesca sostenibile e a rafforzarla e a contribuire a una migliore governance degli oceani e allo sviluppo delle attività dell'economia blu legate alla pesca, anche favorendo investimenti con la partecipazione di imprese delle parti e conformemente agli obiettivi di sviluppo del Madagascar,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:
a) |
«presente accordo» o «accordo»: il presente accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar; |
b) |
«protocollo» o «presente protocollo»: il testo che stabilisce le modalità di attuazione del presente accordo, il relativo allegato e le relative appendici; |
c) |
«autorità dell'Unione»: la Commissione europea o, se del caso, la delegazione dell'Unione europea in Madagascar; |
d) |
«Autorità del Madagascar»: il Ministero della Pesca; |
e) |
«zona di pesca del Madagascar»: la parte delle acque soggetta alla sovranità e alla giurisdizione del Madagascar in cui il Madagascar autorizza i pescherecci dell'Unione europea a esercitare attività di pesca; |
f) |
«autorizzazione di pesca» o «licenza»: la licenza di pesca rilasciata dall’Autorità del Madagascar a un peschereccio dell'Unione, che conferisce a tale peschereccio il diritto di esercitare attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar; |
g) |
«peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine; |
h) |
«nave d'appoggio»: una nave dell'Unione, che non sia un'imbarcazione trasportata a bordo, che facilita, assiste o prepara le operazioni di pesca, non è attrezzata per la cattura del pesce e non è utilizzata per operazioni di trasbordo; |
i) |
«nave dell'Unione»: un peschereccio, o una nave d'appoggio, battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione e immatricolato nell'Unione; |
j) |
«armatore»: la persona che è legalmente responsabile del peschereccio, ne ha l'esercizio e lo controlla; |
k) |
«operatore»: la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; |
l) |
«attività di pesca»: ricerca del pesce, cala, posa, traino e salpamento di un attrezzo da pesca, recupero a bordo delle catture, trasbordo, detenzione a bordo, trasformazione a bordo, trasferimento, ingabbiamento, ingrasso e sbarco di pesci e prodotti della pesca; |
m) |
«sbarco»: lo scarico a terra di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio; |
n) |
«trasbordo»: il trasferimento dei prodotti della pesca da una nave all'altra; |
o) |
«possibilità di pesca»: un diritto di pesca quantificato, espresso in catture o sforzo di pesca; |
p) |
«prodotti della pesca»: gli organismi acquatici catturati mediante un'attività di pesca, comprese le catture accessorie; |
q) |
«stock»: una risorsa biologica marina presente in una zona determinata; |
r) |
«pesca sostenibile»: la pesca conforme agli obiettivi e ai principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nel 1995; |
s) |
«settore della pesca»: il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; |
Articolo 2
Oggetto
Scopo del presente accordo è instaurare un partenariato e istituire un quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale nel settore della pesca che stabilisca in particolare:
a) |
le condizioni per le attività di pesca svolte dai pescherecci dell'Unione nella zona di pesca del Madagascar; |
b) |
una cooperazione economica e finanziaria per il settore della pesca e la governance degli oceani; |
c) |
una cooperazione volta a promuovere l'economia blu, in particolare attraverso la trasformazione e la valorizzazione dei prodotti della pesca, a preservare l'integrità dell'ambiente marino e a gestire in modo sostenibile le risorse marine; |
d) |
una cooperazione amministrativa per l'attuazione della contropartita finanziaria; |
e) |
una cooperazione scientifica e tecnica per garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche in Madagascar; |
f) |
una cooperazione economica e sociale tra operatori; e |
g) |
una cooperazione relativa alle misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività nella zona di pesca del Madagascar, al fine di garantire l'osservanza delle norme e l'efficacia delle misure di conservazione delle risorse alieutiche e di gestione delle attività di pesca e di lottare contro la pesca INN. |
Articolo 3
Principi del presente accordo
Le parti agiscono e attuano il presente accordo conformemente ai principi seguenti.
1. |
Il presente accordo e il protocollo, in particolare l'esercizio delle attività di pesca, sono attuati in modo da garantire un'equa ripartizione dei benefici che ne derivano. |
2. |
Le parti agiscono nel rispetto della sovranità e dei diritti sovrani ai sensi dell'articolo 56 dell'UNCLOS. |
3. |
Le parti attuano il presente accordo conformemente all'articolo 9 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1), come modificato da ultimo («accordo di Cotonou») concernente gli elementi essenziali relativi ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto e l'elemento fondamentale relativo al buon governo, o in conformità dell'articolo corrispondente dell'accordo tra l'Unione e i paesi ACP che gli subentrerà. |
4. |
L'arruolamento e il lavoro dei pescatori imbarcati sulle navi dell'Unione autorizzate nel quadro del presente accordo o del protocollo si svolgono in condizioni di rispetto dei principi stabiliti negli strumenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) applicabili ai pescatori, in particolare la dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 1998, modificata nel 2022, e la convenzione (n. 188) dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca del 2007. Tali principi comprendono in particolare l'eliminazione del lavoro forzato e del lavoro minorile, la libertà di associazione, l'effettivo riconoscimento del diritto dei lavoratori alla contrattazione collettiva, l'eliminazione della discriminazione in materia di occupazione e professione, un ambiente di lavoro sicuro e sano e condizioni di vita e di lavoro dignitose a bordo dei pescherecci dell'Unione. |
5. |
Conformemente al principio di trasparenza, le parti rendono pubblici gli accordi bilaterali o multilaterali che consentono alle navi straniere di accedere alla loro zona di pesca o alle loro navi di accedere ad altre zone di pesca. Si impegnano a scambiarsi le informazioni sullo sforzo di pesca che ne deriva, in particolare sul numero di autorizzazioni rilasciate e sulle catture effettuate. |
6. |
Conformemente al principio di non discriminazione, il Madagascar si impegna ad applicare le stesse misure tecniche e di conservazione a tutte le flotte tonniere industriali straniere operanti nella sua zona di pesca del Madagascar e aventi le stesse caratteristiche di quelle contemplate dal presente accordo e dal protocollo. Le condizioni in questione comprendono la conservazione e lo sfruttamento sostenibile, lo sviluppo e la gestione delle risorse, le disposizioni finanziarie, i canoni e i diritti connessi al rilascio di autorizzazioni di pescaì. Tali condizioni si applicano alle disposizioni finanziarie, fatti salvi gli accordi di pesca che il Madagascar può concludere con i paesi in via di sviluppo membri della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC), compresi gli accordi reciproci. |
Articolo 4
Accesso all'eccedenza e pareri scientifici
1. Le parti convengono che l'attività dei pescherecci dell'Unione sia esclusivamente limitata all'eccedenza della quota consentita di catture di cui all'articolo 62, paragrafi 2 e 3, dell'UNCLOS, identificata in modo chiaro e trasparente sulla base dei pareri scientifici disponibili pertinenti e delle informazioni pertinenti scambiate fra le parti in merito allo sforzo totale di pesca esercitato da tutte le flotte operanti nella zona di pesca del Madagascar sugli stock considerati.
2. Per quanto riguarda gli stock ittici transzonali o altamente migratori, ai fini della determinazione delle risorse accessibili le parti tengono debitamente conto delle valutazioni scientifiche pertinenti effettuate e delle misure di conservazione e di gestione disponibili.
3. Le parti si conformano alle misure di conservazione e di gestione adottate dalle ORGP competenti, in particolare dalla IOTC, tenendo debitamente conto delle valutazioni scientifiche regionali.
Articolo 5
Dialogo e concertazione
1. Le parti si impegnano, nel loro reciproco interesse, a instaurare un intenso dialogo, a favorire la concertazione e a scambiarsi reciprocamente informazioni, in particolare sull'attuazione della politica settoriale della pesca, sulla governance degli oceani e sulla promozione dell'economia blu.
2. Le parti cooperano al fine di realizzare valutazioni delle misure, delle azioni e dei programmi attuati sulla base al presente accordo.
DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI
Articolo 6
Accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca del Madagascar
L'Autorità del Madagascar autorizza le navi dell'Unione a esercitare attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar conformemente al presente accordo e alle condizioni previste dal protocollo.
Articolo 7
Condizioni per l'esercizio della pesca e clausola di esclusività
1. Possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar solo le navi dell'Unione in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata in virtù del presente accordo. Sono vietate tutte le attività di pesca di navi dell'Unione che non rientrino nel quadro del presente accordo.
2. La procedura per il rilascio di un'autorizzazione di pesca per una nave dell'Unione, i canoni applicati agli armatori e i relativi termini di pagamento sono indicati nel protocollo.
3. Le parti garantiscono la corretta applicazione delle presenti condizioni e modalità attraverso un'adeguata cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti.
Articolo 8
Legislazione applicabile alle attività di pesca
1. Salvo disposizione contraria del presente accordo e del protocollo, le attività delle navi dell'Unione che operano nella zona di pesca del Madagascar sono soggette alla legislazione applicabile del Madagascar. Autorità del Madagascar notifica alle autorità dell'Unione la legislazione applicabile.
2. Il Madagascar si impegna ad adottare tutte le disposizioni opportune volte a garantire l'effettiva applicazione delle misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca previste dal presente accordo, fatte salve le responsabilità dello Stato di bandiera delle navi dell'Unione. Le navi dell'Unione sono tenute a cooperare con le Autorità del Madagascar per la realizzazione di tali attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza.
3. L'Autorità del Madagascar notifica alle autorità dell'Unione qualsiasi modifica della legislazione applicabile o qualsiasi nuova legge in grado di incidere sulle attività delle navi dell'Unione. Tale legislazione è applicabile alle suddette navi a decorrere dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della notifica da parte delle autorità dell'Unione. Tuttavia, nel caso in cui l'Autorità del Madagascar invochi l'urgenza al momento della notifica, il termine di cui sopra è ridotto a sette giorni di calendario.
4. L'Unione si impegna ad adottare tutte le disposizioni opportune volte a garantire il rispetto, da parte delle sue navi, del presente accordo e della legislazione malgascia nel settore della pesca.
5. Entro e non oltre sessanta giorni prima dell'entrata in vigore di qualsiasi modifica della normativa dell'Unione in grado di incidere sulle attività delle navi dell'Unione e sugli interessi del Madagascar nell'ambito dell'accordo, le autorità dell'Unione ne informano l'Autorità del Madagascar.
Articolo 9
Cooperazione in campo scientifico e tecnico
1. Le parti cooperano in ambito scientifico e tecnico al fine di valutare periodicamente lo stato delle risorse alieutiche nelle acque del Madagascar, contribuire alla conservazione dell'ambiente marino e rafforzare le capacità di ricerca nazionali.
2. Le parti si adoperano per consultarsi nell'ambito della IOTC o di altre ORGP competenti al fine di rafforzare la gestione e la conservazione delle risorse biologiche marine a livello regionale e di cooperare nel quadro della ricerca scientifica pertinente nella zona di pesca del Madagascar.
3. Se del caso, le parti possono concordare una riunione scientifica congiunta per discutere qualsiasi questione scientifica o tecnica pertinente al fine di garantire la sostenibilità dello sfruttamento delle risorse biologiche marine.
4. Sulla base dei migliori pareri scientifici pertinenti disponibili, le parti si consultano nell'ambito della commissione mista («commissione mista») di cui all'articolo 14 per adottare, di comune accordo, le misure eventualmente necessarie per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1.
Articolo 10
Cooperazione economica e sociale
1. Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione economica, tecnica, tecnologica e commerciale nel settore della pesca e in quelli connessi, compresi alcuni ambiti dell'economia blu. Si consultano per facilitare e promuovere le diverse azioni che possono essere attuate a questo scopo.
2. Le parti si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni sulle tecniche e sugli attrezzi da pesca, sui metodi di conservazione e sui processi industriali di trasformazione e valorizzazione dei prodotti della pesca.
3. Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, tecnologico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.
4. Le parti incoraggiano la promozione degli investimenti nel rispetto della normativa in vigore in Madagascar e nell'Unione.
5. Le parti promuovono e agevolano gli sbarchi delle catture effettuate dalle navi dell'Unione in Madagascar. Le navi dell'Unione si impegnano a procurarsi le forniture e i servizi necessari per le loro operazioni principalmente in Madagascar.
6. Le parti incoraggiano il rafforzamento delle capacità sia umane che istituzionali nel settore della pesca al fine di migliorare il livello di formazione e sviluppare le competenze in modo da contribuire alla sostenibilità delle attività di pesca in Madagascar.
Articolo 11
Cooperazione in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza e in materia di lotta contro la pesca INN
1. Le parti si impegnano a collaborare per garantire il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza (SCS) delle attività di pesca del Madagascar nella zona di pesca e a lottare contro la pesca INN al fine d'instaurare una pesca sostenibile.
2. Il Madagascar garantisce l'effettiva applicazione delle disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca previste dal presente accordo e dal protocollo e dalla legislazione malgascia. Le navi dell'Unione sono tenute a cooperare con l'autorità del Madagascar competente per la realizzazione di tali operazioni.
Articolo 12
Cooperazione amministrativa
Per garantire l'applicazione delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche, le parti:
— |
instaurano una cooperazione amministrativa al fine di assicurare che le navi dell'Unione rispettino il presente accordo e il protocollo, |
— |
cooperano al fine di prevenire e contrastare la pesca INN, in particolare mediante scambi intensi e periodici di informazioni tra le amministrazioni interessate. |
Articolo 13
Contropartita finanziaria
1. Conformemente ai principi del presente accordo, l'Unione concede al Madagascar una contropartita finanziaria, i cui termini e le cui condizioni sono stabilite nel protocollo.
2. La contropartita finanziaria è destinata a:
a) |
coprire l'accesso alla zona di pesca del Madagascar e alle sue risorse alieutiche, fatti salvi i canoni a carico degli operatori delle navi dell'Unione; |
b) |
contribuire, attraverso un sostegno settoriale, all'attuazione di una politica della pesca sostenibile e alla promozione dell'economia blu da parte del Madagascar. |
3. La contropartita finanziaria concessa dall'Unione è versata ogni anno conformemente al protocollo.
4. La contropartita finanziaria destinata al sostegno settoriale è dissociata dai pagamenti relativi ai diritti di accesso. È attuata mediante programmi annuali e pluriennali conformemente al protocollo.
5. L'importo della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), può essere rivisto dalla commissione mista nei casi seguenti:
a) |
riduzione delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione, in particolare nel quadro di misure di gestione degli stock ritenute necessarie per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili e pertinenti; o |
b) |
aumento delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione, purché ciò sia compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili e pertinenti; |
c) |
sospensione o denuncia di cui agli articoli 20 e 21. |
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Articolo 14
Commissione mista
1. È istituita una commissione mista composta da rappresentanti delle autorità dell'Unione e delle autorità del Madagascar.
2. La commissione mista esercita in particolare le funzioni seguenti:
a) |
controlla l'applicazione del presente accordo e in particolare la definizione e la valutazione dell'attuazione del sostegno settoriale; |
b) |
assicura il necessario coordinamento sulle questioni di interesse comune in materia di pesca, in particolare l'analisi statistica dei dati sulle catture; |
c) |
funge da forum per l'interpretazione del presente accordo, la convalida delle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere b) e c), e la composizione amichevole di eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente accordo. |
3. La commissione mista può adottare modifiche del protocollo per quanto riguarda:
a) |
la revisione delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della relativa contropartita finanziaria; |
b) |
le modalità di attuazione del sostegno settoriale; |
c) |
le condizioni e le modalità tecniche per l'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi dell'Unione; |
d) |
qualsiasi altra funzione assegnatale di comune accordo dalle parti, anche in materia di lotta contro la pesca INN, di cooperazione amministrativa e di governance degli oceani. |
4. La commissione mista esercita le sue funzioni conformemente agli obiettivi del presente accordo.
5. La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente in Madagascar e nell'Unione, o, di comune accordo, in un altro luogo o in videoconferenza, ed è presieduta dalla parte ospitante. Si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti nel mese che segue la domanda.
6. Le decisioni sono adottate per consenso e sono riportate nel verbale della riunione. La commissione mista può, se del caso, deliberare e agire mediante scambio di lettere.
7. La commissione mista può adottare le proprie regole di funzionamento mediante regolamento interno.
Articolo 15
Zona di applicazione del presente accordo
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni in esso previste, e, dall'altra, al territorio del Madagascar e nelle acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione del Madagascar.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 16
Risoluzione delle controversie
Le parti si consultano su eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, in sede di commissione mista, fatta salva, in caso di fallimento delle consultazioni, la possibilità di ricorrere alla giurisdizione di un organismo internazionale, previo consenso di entrambe le parti.
Articolo 17
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
2. La notifica di cui al apragrafo 1 è inviata, per quanto riguarda l’Unione, al Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea.
Articolo 18
Durata
Il presente accordo si applica per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria, salvo denuncia a norma dell'articolo 21.
Articolo 19
Applicazione provvisoria
Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o luglio 2023, fatta salva la sua firma ad opera delle parti, o dalla data della firma, se successiva al 1o luglio 2023.
Articolo 20
Sospensione dell’applicazione
1. L'applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in uno o più dei casi seguenti:
a) |
se circostanze non soggette al ragionevole controllo di una delle parti impediscono l'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar. In caso di fenomeni naturali, le parti si consultano per valutarne l'impatto sulle attività di pesca e sull'attuazione del protocollo; |
b) |
se tra le parti persiste una controversia grave e irrisolta in merito all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo; |
c) |
se una delle parti non rispetta il presente accordo; |
d) |
se intervengono mutamenti significativi nella politica settoriale che ha portato alla conclusione del presente accordo tali da indurre una delle parti a chiederne la modifica. |
2. La sospensione dell'applicazione del presente accordo è notificata per iscritto dalla parte interessata alla controparte e diventa effettiva tre mesi dopo il ricevimento della notifica. L'invio della notifica comporta l'avvio di consultazioni tra le parti in sede di commissione mista al fine di pervenire a una soluzione amichevole della controversia entro tre mesi.
3. Nel caso in cui le divergenze non siano risolte in via amichevole e sia attuata la sospensione dell’applicazione, le parti continuano a consultarsi. Se del caso, le parti convengono di revocare la sospensione dell’applicazione.
4. Il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 13, paragrafo 2, per il periodo di sospensione dell’applicazione è adeguato a seguito di una consultazione tra le parti. Tale adeguamento si applica anche nel caso in cui una delle parti ponga fine all'applicazione provvisoria del presente accordo.
Articolo 21
Denuncia
1. Il presente accordo può essere denunciato su iniziativa di una delle parti in uno o più dei casi seguenti:
a) |
se circostanze non soggette al ragionevole controllo di una delle parti impediscono l'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar. In caso di fenomeni naturali, le parti si consultano per valutarne l'impatto sulle attività di pesca e sull'attuazione del protocollo; |
b) |
in caso di variazione significativa degli stock interessati; |
c) |
in caso di riduzione significativa dell'utilizzo delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione; |
d) |
in caso di violazione degli impegni sottoscritti dalle parti in materia di lotta contro la pesca INN; |
e) |
se tra le parti persiste una controversia grave e irrisolta in merito all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo; |
f) |
se una delle parti non rispetta il presente accordo; |
g) |
se intervengono mutamenti significativi nella politica settoriale che ha portato alla conclusione del presente accordo. |
2. La denuncia del presente accordo è notificata per iscritto dalla parte interessata alla controparte e diventa effettiva sei mesi dopo il ricevimento della notifica, salvo se le parti decidono di comune accordo di prorogare tale termine. Tuttavia, nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), la notifica avviene dopo che le condizioni per la denuncia sono state convalidate dalla commissione mista.
3. A partire dal momento della notifica, le parti si consultano al fine di pervenire a una composizione amichevole entro sei mesi.
4. L'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 13 per l'anno in cui prende effetto la denuncia è adeguato a seguito di una consultazione tra le parti. Tale adeguamento si applica anche nel caso in cui una delle parti ponga fine all'applicazione provvisoria del presente accordo.
Articolo 22
Abrogazione
L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea (2), entrato in applicazione il 1o gennaio 2007, è abrogato.
Articolo 23
Testi autentici
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на тридесети юни две хиляди двадесет и трета година.
Hecho en Bruselas, el treinta de junio de dos mil veintitrés.
V Bruselu dne třicátého června dva tisíce dvacet tři.
Udfærdiget i Bruxelles den tredivte juni to tusind og treogtyve.
Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Juni zweitausenddreiundzwanzig.
Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta juunikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.
Done at Brussels on the thirtieth day of June in the year two thousand and twenty three.
Fait à Bruxelles, le trente juin deux mille vingt-trois.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríochadú lá de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche a trí.
Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset treće.
Fatto a Bruxelles, addì trenta giugno duemilaventitré.
Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada trīsdesmitajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų birželio trisdešimtą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év június havának harmincadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.
Gedaan te Brussel, dertig juni tweeduizend drieëntwintig.
Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.
Feito em Bruxelas, em trinta de junho de dois mil e vinte e três.
Întocmit la Bruxelles la treizeci iunie două mii douăzeci și trei.
V Bruseli tridsiateho júna dvetisícdvadsaťtri.
V Bruslju, tridesetega junija dva tisoč triindvajset.
Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.
Som skedde i Bryssel den trettionde juni år tjugohundratjugotre.
PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO PER UNA PESCA SOSTENIBILE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR (2023-2027)
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'accordo, salvo le modifiche indicate di seguito e completate come segue:
1) |
«osservatore»: qualsiasi persona autorizzata da un'autorità nazionale a osservare l'attività di pesca di un peschereccio a bordo di quest'ultimo e a raccogliere dati che quantifichino o qualifichino i risultati di tale attività; |
2) |
«dispositivo di concentrazione del pesce» (FAD): oggetto, struttura o dispositivo permanente, semipermanente o temporaneo, di qualsiasi materiale, artificiale o naturale, calato e/o monitorato, allo scopo di concentrare le specie di tonno bersaglio per la successiva cattura. |
Articolo 2
Oggetto
Scopo del presente protocollo è attuare l'accordo, stabilendo in particolare le condizioni di accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca del Madagascar e le forme di cooperazione di cui all'articolo 2 dell'accordo.
Il presente protocollo è interpretato e applicato nel pieno rispetto e in linea con i principi e le disposizioni dell'accordo.
Articolo 3
Ambito di applicazione
Il presente protocollo si applica:
— |
alle attività delle navi dell'Unione nella zona di pesca del Madagascar per la pesca di tonnidi e specie affini, |
— |
all'attuazione dei settori di cooperazione di cui all'articolo 2 dell'accordo. |
Articolo 4
Specie ittiche e numero di navi autorizzate
1. Le specie autorizzate sono i tonnidi e le specie affini elencate nell'appendice 1 dell’allegato del presente protocollo e soggette a un mandato di gestione della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC).
2. È vietata la pesca delle specie seguenti:
— |
le specie protette da convenzioni internazionali, in particolare: Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus, Isurus oxyrinchus, Isurus paucus; |
— |
le specie di cui la IOTC vieta, in tutto o in parte, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco o lo stivaggio, in particolare le specie delle famiglie Alopiidae, Sphyrnidae e Lamnidae. |
3. Le possibilità di pesca sono assegnate a 65 navi dell'Unione nel modo seguente:
— |
32 tonniere con reti a circuizione, |
— |
13 pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda superiore a 100, |
— |
20 pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda pari o inferiore a 100. |
4. Il paragrafo 3 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 11 e 12.
Articolo 5
Durata
Il presente protocollo si applica per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria.
Articolo 6
Contropartita finanziaria
1. Per l'intero periodo di quattro anni il valore totale stimato del presente protocollo ammonta a 12 880 000 EUR, equivalenti a 3 220 000 EUR all'anno. Tale importo totale è ripartito nel modo seguente:
— |
7 200 000 EUR corrispondenti alla contropartita finanziaria dell'Unione di cui all'articolo 13 dell'accordo; |
— |
5 680 000 EUR corrispondenti al valore stimato dei contributi degli armatori. |
2. La contropartita finanziaria annuale dell'Unione comprende:
a) |
un importo annuo di 700 000 EUR, corrispondente a un quantitativo di riferimento per tutte le specie di 14 000 tonnellate all'anno, per l'accesso alla zona di pesca del Madagascar; |
b) |
un importo annuo specifico di 1 100 000 EUR destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale della pesca del Madagascar. Tale importo è messo a disposizione del ministero della Pesca e gestito dall'agenzia malgascia responsabile della pesca e dell'acquacoltura, secondo le regole e le procedure stabilite conformemente alle norme nazionali in un manuale di procedure elaborato dal ministero della Pesca e trasmesso alle autorità dell'Unione prima dell'applicazione provvisoria del presente protocollo. |
3. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 7, 8, 11, 14 e 15.
4. La contropartita finanziaria è versata:
a) |
per la parte relativa all'accesso alla zona di pesca del Madagascar, su un conto bancario della Tesoreria dello Stato aperto presso la Banca centrale del Madagascar; |
b) |
per la parte relativa al sostegno settoriale, su un conto bancario riservato al sostegno settoriale sotto la supervisione del ministero della Pesca. |
Le coordinate dei conti bancari sono comunicate alle autorità dell'Unione dall'Autorità del Madagascar prima dell'inizio dell'applicazione provvisoria del protocollo e sono confermate annualmente.
Articolo 7
Modalità di pagamento della contropartita finanziaria per l'accesso alla zona di pesca del Madagascar
1. Se le catture annue delle navi dell'Unione, stabilite conformemente al capo IV, sezione 1, dell'allegato, superano il quantitativo di riferimento di 14 000 tonnellate, la contropartita finanziaria annua aumenta di 50 EUR per ogni tonnellata supplementare.
2. L'importo annuo versato dall'Unione per l'accesso alla zona di pesca del Madagascar non può tuttavia superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a). Qualora le catture dalle navi dell'Unione europea nella zona di pesca del Madagascar superino il doppio del quantitativo di riferimento, l'importo dovuto per le catture eccedenti tale massimale è versato l'anno successivo.
3. Il pagamento della contropartita finanziaria relativa all'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca del Madagascar è effettuato entro 90 giorni dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo per il primo anno e non oltre la ricorrenza anniversaria dell'applicazione provvisoria del presente protocollo per gli anni successivi.
4. L'impiego della contropartita finanziaria per l'accesso alla zona di pesca del Madagascar è di competenza esclusiva del Madagascar.
Articolo 8
Modalità di attuazione e di pagamento del sostegno settoriale
1. Entro tre mesi dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo, la commissione mista di cui all’articolo 14 dell’accordo («commissione mista») adotta un programma pluriennale di sostegno settoriale, ripartito per anno, il cui obiettivo generale è promuovere la pesca sostenibile e responsabile in Madagascar.
2. Tale programma è illustrato in un documento che comprende tra l'altro:
a) |
gli orientamenti annuali e pluriennali in base ai quali sarà utilizzato l'importo specifico della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b); |
b) |
gli obiettivi e le azioni, definiti su base annuale e pluriennale, a favore di una pesca responsabile e sostenibile e dell'economia blu, tenendo conto delle priorità del Madagascar, in particolare:
|
c) |
i criteri e le procedure per la valutazione annuale dei risultati ottenuti, se del caso, mediante indicatori. |
3. Ogni anno l'Autorità del Madagascar presenta alla commissione mista una relazione annuale sullo stato di attuazione e sull'avanzamento delle attività del programma. La relazione annuale relativa all'ultimo anno comprende anche un bilancio dell'attuazione del programma per tutta la durata del presente protocollo.
4. Qualsiasi proposta di modifica del programma è sottoposta al vaglio della commissione mista.
5. La contropartita finanziaria per il sostegno settoriale è versata in rate annuali a seguito di un'analisi effettuata dalla commissione mista sulla base dei risultati dell'attuazione del programma.
6. L'Unione può sospendere, in tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), qualora l'analisi della commissione mista riveli:
a) |
che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione adottata in sede di commissione mista; |
b) |
che le misure previste dalla programmazione non sono state attuate. |
7. Dopo una sospensione ai sensi del paragrafo 6, il pagamento della contropartita finanziaria relativa al sostegno settoriale riprende unicamente dopo la consultazione e l'accordo delle parti e se i risultati dell'attuazione del sostegno settoriale sono conformi alla programmazione stabilita in sede di commissione mista. Tuttavia, il pagamento della contropartita finanziaria relativa al sostegno settoriale non può essere effettuato oltre il termine di sei mesi dalla scadenza del presente protocollo.
8. Il monitoraggio del programma ad opera delle parti prosegue fino alla sua piena attuazione.
9. Le verifiche e i controlli relativi all'utilizzo dei fondi della contropartita di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), possono essere effettuati dagli organismi di audit e di controllo di ciascuna parte, compresa la Corte dei conti europea. Essi comprendono il diritto di accesso alle informazioni, ai documenti, ai siti e alle strutture dei beneficiari.
10. L'Autorità del Madagascar attua misure di promozione e comunicazione che garantiscono visibilità ai risultati finanziati dal sostegno settoriale e al contributo dell'Unione.
Articolo 9
Cooperazione scientifica per una pesca responsabile
1. Le parti si impegnano a promuovere, nell'ambito della cooperazione scientifica, una pesca responsabile nella zona di pesca del Madagascar.
2. Le parti si scambiano tutte le informazioni scientifiche pertinenti che consentono di valutare lo stato delle risorse biologiche marine nella zona di pesca del Madagascar.
3. Alla riunione scientifica congiunta di cui all'articolo 9, paragrafo 3, dell'accordo partecipano gli scienziati competenti proposti da ciascuna parte. Le parti mettono a disposizione i dati necessari per il lavoro degli scienziati. Il mandato, la composizione e il funzionamento della riunione scientifica congiunta sono stabiliti dalla commissione mista.
4. La riunione scientifica congiunta elabora una relazione, corredata se del caso di un parere, da sottoporre all'esame della commissione mista, che adotta eventuali misure come previsto all'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo.
Articolo 10
Cooperazione economica e sociale
1. Al fine di attuare i principi di cui all'articolo 10 dell'accordo in materia di cooperazione economica e sociale, le parti si consultano regolarmente in sede di commissione mista e coinvolgono gli operatori e gli altri portatori di interessi nell'individuare le possibilità di cooperazione, anche nell'ottica di sviluppare gli scambi commerciali e gli investimenti nel settore della pesca.
2. La consultazione tiene conto dei programmi di sviluppo e di cooperazione dell'Unione o di altri partner tecnici e finanziari.
Articolo 11
Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca e delle modalità di attuazione del presente protocollo
1. La commissione mista può procedere alla revisione delle possibilità di pesca di cui all'articolo 4 sulla base dei pareri scientifici pertinenti, tenendo conto in particolare delle risoluzioni e delle raccomandazioni adottate dalla IOTC, in modo da garantire una gestione sostenibile delle specie ittiche oggetto del presente protocollo e, se del caso, previo parere della riunione scientifica congiunta di cui all'articolo 9.
2. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), può essere rivista in proporzione, e il presente protocollo e il relativo allegato sono modificati di conseguenza.
3. La commissione mista può adeguare le disposizioni del presente protocollo relative alle condizioni di esercizio della pesca e alle modalità di applicazione del sostegno settoriale.
4. Le decisioni adottate dalla commissione mista acquisiscono la stessa valenza giuridica del presente protocollo, fatto salvo l'espletamento delle rispettive procedure delle parti.
Articolo 12
Campagne di pesca esplorativa e nuove possibilità di pesca
1. Le parti promuovono la pesca esplorativa nella zona di pesca del Madagascar al fine di valutare la sostenibilità scientifica ed economica di un nuovo tipo di pesca riguardante, in particolare, le specie considerate sottosfruttate o per le quali non sia noto lo stato dello stock.
2. Conformemente alla legislazione del paese, l'Autorità del Madagascar può approvare l'attuazione di una campagna esplorativa sulla base di specifiche adottate dalla commissione mista. Queste ultime definiscono le specie interessate e le condizioni opportune per tale campagna, tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili e, se del caso, del parere scientifico ottenuto a norma dell'articolo 9.
3. Le autorizzazioni delle navi per la campagna di pesca esplorativa sono concesse per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente ridotto in base alle raccomandazioni del parere scientifico. Le navi che praticano la pesca esplorativa rispettano le specifiche approvate dall'Autorità del Madagascar. Per tutta la durata della campagna sono presenti a bordo un osservatore designato dall'Autorità del Madagascar e, se del caso, un osservatore scientifico dello Stato di bandiera. I dati di osservazione raccolti sono trasmessi a fini di analisi e parere scientifico conformemente all'articolo 9.
4. La riunione scientifica presenta il proprio parere sui risultati delle campagne esplorative alla commissione mista, che decide se del caso in merito all'introduzione di possibilità di pesca per nuove specie fino alla scadenza del presente protocollo.
Articolo 13
Condizioni di autorizzazione e di esercizio delle attività di pesca
1. Possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar solo le navi dell'Unione in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata dall'Autorità del Madagascar in virtù dell'accordo e del presente protocollo.
2. L'Autorità del Madagascar rilascia autorizzazioni di pesca alle navi dell'Unione unicamente in virtù dell'accordo e del presente protocollo; al di fuori di tale ambito, è infatti vietato rilasciare autorizzazioni alle navi dell'Unione, in particolare sotto forma di autorizzazioni dirette.
3. Salvo disposizione contraria del presente protocollo, le attività delle navi dell'Unione autorizzate a pescare nella zona di pesca del Madagascar sono soggette alle leggi e ai regolamenti del Madagascar.
Articolo 14
Sospensione dell’applicazione
1. L'attuazione del presente protocollo, compresi le attività di pesca delle navi e il pagamento della contropartita finanziaria, può essere sospesa unilateralmente da una delle parti nei casi previsti all'articolo 20 dell'accordo.
2. La sospensione dell’applicazione per inosservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo può aver luogo unicamente in caso di attivazione dei meccanismi di consultazione di cui all'articolo 96 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1), come modificato da ultimo («accordo di Cotonou») a seguito di una violazione degli elementi essenziali in materia di diritti umani di cui all'articolo 9 di detto accordo o all'articolo corrispondente dell'accordo che gli subentrerà.
3. La parte interessata è tenuta a notificare per iscritto la propria intenzione di sospendere l'applicazione del presente protocollo almeno un mese prima della prevista decorrenza della sospensione dell’applicazione. L'invio della notifica comporta l'avvio di consultazioni tra le parti al fine di pervenire a una soluzione amichevole della controversia in sede di commissione mista.
4. In caso di sospensione dell’applicazione, le attività delle navi dell'Unione nella zona di pesca del Madagascar sono interrotte per il periodo di sospensione dell’applicazione. Le navi dell'Unione lasciano la zona di pesca del Madagascar entro 24 ore dall'entrata in vigore della sospensione dell’applicazione.
5. Le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Una volta raggiunta un'intesa, l'applicazione del presente protocollo riprende e l'importo dell'eventuale compensazione finanziaria è stabilito in sede di commissione mista.
Articolo 15
Denuncia
1. In caso di denuncia del presente protocollo nei casi e alle condizioni previsti all'articolo 21 dell'accordo, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il presente protocollo almeno sei mesi prima della data in cui tale denuncia avrebbe effetto.
2. L'invio della notifica comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.
Articolo 16
Protezione dei dati
1. Le parti provvedono affinché i dati scambiati nell'ambito dell'accordo siano utilizzati dall'autorità competente esclusivamente per l'attuazione dell'accordo e in particolare a fini di gestione e per l‘SCS della pesca.
2. Le parti si impegnano a garantire che tutti i dati sensibili sul piano commerciale e personali relativi alle navi dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano trattati in maniera riservata, analogamente a tutte le informazioni sensibili sul piano commerciale relative ai sistemi di comunicazione utilizzati dall'Unione. Le parti provvedono affinché siano resi pubblici unicamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar.
3. I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato.
4. I dati personali scambiati nell'ambito dell'accordo sono trattati conformemente all'appendice 2 dell'allegato del presente protocollo. La commissione mista può stabilire ulteriori garanzie e mezzi di ricorso in relazione ai dati personali e ai diritti degli interessati.
5. I paragrafi da 1 a 4 non esimono le parti dal rispettare gli obblighi delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) o delle organizzazioni regionali per la pesca relativi alla trasmissione e alla pubblicazione dei dati riguardanti le navi.
Articolo 17
Scambi elettronici di dati
1. Le parti si impegnano a predisporre nel più breve tempo possibile i sistemi informatici necessari allo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione dell'accordo.
2. La versione elettronica di un documento è considerata a tutti gli effetti equivalente alla versione cartacea, fatte salve le garanzie di autenticità di detto documento.
3. Le modalità di implementazione e di uso di tali sistemi per lo scambio elettronico dei dati relativi alle catture, alle dichiarazioni delle catture in entrata e in uscita (tramite il sistema elettronico di registrazione e trasmissione dei dati a bordo – ERS – Electronic recording and Reporting System), alle posizioni delle navi (tramite il VMS – Vessel Monitoring System) e al rilascio delle autorizzazioni di pesca sono definite nell'allegato e nelle relative appendici.
4. Le parti si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. In tal caso le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo sono sostituiti dalla loro versione cartacea o trasmessi con altri mezzi di comunicazione definiti nell'allegato del presente protocollo.
Articolo 18
Entrata in vigore
1. Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
2. La notifica di cui al apragrafo 1 è inviata, per quanto riguarda l’Unione, al Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea.
Articolo 19
Applicazione provvisoria
Il presente protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o luglio 2023, fatta salva la sua firma ad opera delle parti, o dalla data della firma, se successiva al 1o luglio 2023.
Articolo 20
Testi autentici
Il protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на тридесети юни две хиляди двадесет и трета година.
Hecho en Bruselas, el treinta de junio de dos mil veintitrés.
V Bruselu dne třicátého června dva tisíce dvacet tři.
Udfærdiget i Bruxelles den tredivte juni to tusind og treogtyve.
Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Juni zweitausenddreiundzwanzig.
Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta juunikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.
Done at Brussels on the thirtieth day of June in the year two thousand and twenty three.
Fait à Bruxelles, le trente juin deux mille vingt-trois.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríochadú lá de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche a trí.
Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset treće.
Fatto a Bruxelles, addì trenta giugno duemilaventitré.
Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada trīsdesmitajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų birželio trisdešimtą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év június havának harmincadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.
Gedaan te Brussel, dertig juni tweeduizend drieëntwintig.
Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.
Feito em Bruxelas, em trinta de junho de dois mil e vinte e três.
Întocmit la Bruxelles la treizeci iunie două mii douăzeci și trei.
V Bruseli tridsiateho júna dvetisícdvadsaťtri.
V Bruslju, tridesetega junija dva tisoč triindvajset.
Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.
Som skedde i Bryssel den trettionde juni år tjugohundratjugotre.
ALLEGATO
CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE NELLA ZONA DI PESCA DEL MADAGASCAR
CAPO I
Disposizioni generali
1. |
Designazione dell'autorità competente
Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione europea («Unione») o alla Repubblica del Madagascar («Madagascar») in relazione a un'autorità competente designa:
|
2. |
Autorizzazione di pesca
Ai fini dell'applicazione del presente allegato, il termine «autorizzazione di pesca» equivale al termine francese «licence» (licenza) quale definito nella legislazione del Madagascar. |
3. |
Zona di pesca del Madagascar
|
4. |
Designazione di un raccomandatario
Gli armatori dell'Unione che chiedono un'autorizzazione di pesca a norma del protocollo devono essere rappresentati da un raccomandatario residente in Madagascar. |
5. |
Pagamenti a carico degli armatori
|
6. |
Contatti
I dati dei punti di contatto utili per l'attuazione del protocollo figurano nell'appendice 4. |
CAPO II
Autorizzazioni di pesca
1. |
Condizioni preliminari all'ottenimento di un'autorizzazione di pesca - navi ammissibili
Il rilascio delle autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 6 dell'accordo è subordinato alla condizione che la nave sia iscritta nel registro dei pescherecci dell'Unione e figuri nell'elenco dei pescherecci autorizzati della Commissione per il tonno dell'Oceano indiano (IOTC). Inoltre, al comandante o alla nave non devono essere stati imposti divieti di pesca a seguito di attività svolte nella zona di pesca del Madagascar. Se del caso, il peschereccio è in possesso dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dall'autorità sanitaria competente del suo Stato di bandiera. |
2. |
Domanda di autorizzazione di pesca
|
3. |
Canone e canone forfettario anticipato
|
4. |
Rilascio dell'autorizzazione di pesca
|
5. |
Trasferimento dell'autorizzazione di pesca
|
6. |
Periodo di validità dell'autorizzazione di pesca
Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate per una durata annuale nel modo seguente:
|
7. |
Documenti da tenere a bordo della nave
Durante la loro permanenza nella zona di pesca del Madagascar, le navi dell'Unione tengono a bordo in qualsiasi momento i seguenti documenti:
|
8. |
Navi d'appoggio
|
9. |
Implementazione di un sistema elettronico automatizzato per la gestione delle autorizzazioni
|
CAPO III
Misure tecniche di conservazione
1. |
Le navi dell'Unione autorizzate a operare nella zona di pesca del Madagascar rispettano tutte le misure tecniche di conservazione, le risoluzioni e le raccomandazioni della IOTC e la legislazione malgascia ad esse applicabili. |
2. |
Per ciascuna categoria di pesca, le misure tecniche applicabili sono definite nelle schede tecniche riportate nell'appendice 1. |
3. |
Nell'ambito dell’accordo sono consentiti la cala e l'uso di FAD derivanti artificiali. La cala e l'uso dei FAD avvengono conformemente alle risoluzioni e raccomandazioni pertinenti della IOTC. In particolare, al fine di limitare il loro impatto sugli ecosistemi e di ridurre la quantità di rifiuti marini sintetici, i FAD sono costruiti con materiali non impiglianti, naturali o biodegradabili non plastici, ad eccezione dei segnalatori. Essi evitano le catture accidentali di cetacei, squali o tartarughe. |
4. |
Tuttavia, il Madagascar si riserva il diritto di proporre misure più rigorose sulla base di raccomandazioni scientifiche affidabili. |
5. |
All'inizio della campagna di pesca l'armatore comunica inoltre al CCP del Madagascar il numero di FAD che intende calare nella zona di pesca del Madagascar per ogni nave d'appoggio. Dopo la fine della campagna è dichiarato anche il numero dei FAD recuperati. |
6. |
Ai fini della gestione ambientale e della protezione degli ecosistemi marini nelle acque del Madagascar, gli armatori dell'Unione versano annualmente un contributo specifico il cui importo totale stimato dovrebbe ammontare a circa 200 000 EUR. Il contributo di ciascuna nave si basa sulla sua stazza lorda ed è pari a 2,5 EUR per GT. Il contributo è versato contestualmente all'anticipo. I fondi sono amministrati dall'agenzia malgascia responsabile della pesca e dell'acquacoltura e versati sul conto bancario riservato al sostegno settoriale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera b), del protocollo. |
7. |
L'Autorità del Madagascar informa la commissione mista di cui all’articolo 14 dell’accordo («commissione mista») sul programma d'azione finanziato da tale contributo specifico e riferisce in merito al suo utilizzo, ai suoi risultati e al suo impatto. Essa garantisce la promozione e la visibilità delle azioni realizzate. |
CAPO IV
Sezione 1
Dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca
1. |
Giornale di pesca
|
2. |
Dichiarazione delle catture
|
3. |
Entrata in funzione di un sistema elettronico di registrazione e trasmissione dei dati a bordo (ERS)dei dati di pesca
Le parti convengono di avvalersi di un sistema elettronico di registrazione e trasmissione dei dati a bordo (ERS) dei dati di pesca sulla base degli orientamenti riportati nell'appendice 6. Le parti si informano reciprocamente quando il sistema è operativo. A partire da quel momento le dichiarazioni ERS sostituiscono le dichiarazioni delle catture di cui al punto 2 del presente capo. |
4. |
Dichiarazione trimestrale delle catture
|
5. |
Computo delle catture annuali e canoni a carico delle navi dell'Unione
|
Sezione 2
Entrata e uscita dalla zona di pesca del Madagascar
1. |
I comandanti dei pescherecci dell'Unione operanti nel quadro del protocollo nella zona di pesca del Madagascar notificano al CCP del Madagascar, con almeno tre ore di anticipo, l'intenzione di entrare o di uscire da detta zona di pesca. |
2. |
Nel notificare l'entrata o l'uscita dalla zona di pesca del Madagascar i comandanti delle navi comunicano altresì la posizione stimata di entrata nella zona di pesca del Madagascar o di uscita dalla zona di pesca del Madagascar nonché i quantitativi stimati di ogni specie identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3 tenuti a bordo, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari, utilizzando i formati di comunicazione definiti nell'appendice 8. |
3. |
In caso di mancato rispetto dei punti 1 e 2 o di dichiarazione fraudolenta l'armatore e il comandante della nave sono soggetti alle sanzioni previste dalla legislazione malgascia. |
4. |
Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza avere avvertito il CCP del Madagascar è soggetta alle sanzioni previste dalla legislazione malgascia. L'Autorità del Madagascar può sospendere l'autorizzazione di pesca della nave interessata. In caso di recidiva, può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca. |
5. |
Il ruolo d'equipaggio della nave è trasmesso all'entrata nella zona di pesca del Madagascar. |
6. |
Tali comunicazioni sono effettuate tramite ERS, posta elettronica o messaggio radio agli indirizzi che figurano nell'appendice 4. L'Autorità del Madagascar è tenuta ad informare immediatamente le navi interessate e le autorità dell'Unione di qualsiasi modifica dell'indirizzo di posta elettronica o della frequenza radio. |
7. |
L'Autorità del Madagascar conferma il ricevimento del messaggio elettronico rispondendo mediante posta elettronica. |
Sezione 3
Trasbordi e sbarchi
1. |
È vietata qualsiasi operazione di trasbordo in mare. |
2. |
Il trasbordo in un porto designato del Madagascar può essere effettuato previa autorizzazione del CCP del Madagascar e sotto la supervisione degli ispettori della pesca e dell'autorità sanitaria per la pesca del Madagascar. |
3. |
I porti pescherecci designati per le operazioni di trasbordo e di sbarco sono Antsiranana, Toliary, Ehoala, Toamasina e Mahajanga. |
4. |
L'armatore di un peschereccio dell'Unione, o il suo rappresentante, che intende procedere a uno sbarco o a un trasbordo in un porto malgascio comunica contemporaneamente al CCP e all'autorità portuale del Madagascar, con almeno 72 ore di anticipo, a norma dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo, se del caso tramite ERS, le informazioni seguenti:
|
5. |
Previo esame delle informazioni di cui al punto 4 ed entro 24 ore dalla notifica, il CCP del Madagascar rilascia all'armatore o al suo rappresentante un'autorizzazione preventiva di trasbordo o di sbarco. |
6. |
Il trasbordo e lo sbarco sono considerati come un'uscita dalla zona di pesca del Madagascar. A tal fine si applica la sezione 2 del presente capo. |
7. |
Una volta effettuato il trasbordo o lo sbarco, l'armatore o il suo rappresentante notifica al CCP e all'autorità marittima e portuale l'intenzione di proseguire l'attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar o di uscire da detta zona. |
8. |
Nella zona di pesca del Madagascar è vietata qualsiasi operazione di trasbordo o di sbarco non conforme ai punti da 1 a 7. Chiunque contravvenga alla presente disposizione è soggetto alle sanzioni previste dalla legislazione malgascia in vigore. |
9. |
I pescherecci dell'Unione si impegnano a mettere una parte delle catture accessorie a disposizione delle imprese di trasformazione locali ai prezzi di mercato locali. Su richiesta degli armatori dei pescherecci dell'Unione, le direzioni regionali del ministero della Pesca del Madagascar forniscono un elenco delle imprese di trasformazione locali con i relativi recapiti. |
Sezione 4
Sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS)
1. |
Messaggi di posizione delle navi – sistema VMS
|
2. |
Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS
|
3. |
Comunicazione sicura dei messaggi di posizione al Madagascar
|
4. |
Malfunzionamento del sistema di comunicazione
|
5. |
Modifica della frequenza d'invio dei messaggi di posizione
|
6. |
Validità del messaggio VMS in caso di controversia
In caso di controversia tra le parti fanno fede unicamente i dati di posizione forniti dal sistema VMS. |
Sezione 5
Osservatori
1. |
Osservazione delle attività di pesca
|
2. |
Navi e osservatori designati
|
3. |
Contributo finanziario degli armatori
|
4. |
Retribuzione e contributi previdenziali dell'osservatore
La retribuzione dell'osservatore designato dall’Autorità del Madagascar e i relativi contributi previdenziali sono a carico delle Autorità del Madagascar. |
5. |
Condizioni d'imbarco
|
6. |
Obblighi dell'osservatore
Per tutta la durata della permanenza a bordo, l'osservatore:
|
7. |
Imbarco e sbarco dell'osservatore
|
8. |
Compiti dell'osservatore
|
9. |
Rapporto dell'osservatore
|
Sezione 6
Ispezione in mare o in porto
1. |
Le ispezioni in mare nella zona di pesca del Madagascar, o in porto, al molo o in rada, delle navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca in corso di validità sono effettuate da navi e ispettori di pesca giurati del Madagascar. |
2. |
Prima di salire a bordo, gli ispettori del Madagascar comunicano al comandante della nave dell'Unione che intendono effettuare un'ispezione. Prima dell'inizio dell'ispezione, gli ispettori comunicano la loro identità e qualifica e presentano l'ordine di missione. |
3. |
Gli ispettori restano a bordo della nave dell'Unione solo per il tempo necessario a svolgere i compiti connessi all'ispezione. Conducono l'ispezione in modo da minimizzarne l'impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.
|
4. |
Il Madagascar può autorizzare rappresentanti dell'Unione o dei suoi Stati membri a partecipare all'ispezione in qualità di osservatori. |
5. |
Sulla base di una valutazione del rischio, le parti possono decidere di effettuare ispezioni congiunte sulle navi dell'Unione, in particolare durante le operazioni di sbarco e di trasbordo, per garantire la conformità alla normativa dell'Unione e alla legislazione del Madagascar. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli ispettori inviati dalle parti si attengono alle disposizioni concernenti lo svolgimento delle ispezioni previste rispettivamente dalla normativa dell'Unione e dalla legislazione del Madagascar. Tali operazioni si svolgono sotto la direzione e l'autorità degli ispettori del Madagascar. Nel quadro delle loro responsabilità in qualità di Stati di bandiera e Stati costieri, le parti possono decidere di collaborare alla realizzazione di azioni di follow-up conformemente alla loro normativa in materia. Su richiesta delle autorità dell'Unione, l'Autorità del Madagascar può inoltre autorizzare gli ispettori della pesca degli Stati membri dell'Unione a effettuare ispezioni sulle navi dell'Unione battenti la loro bandiera nei limiti delle rispettive competenze a norma della legislazione nazionale. |
Sezione 7
Infrazioni
1. |
Trattamento delle infrazioni
|
2. |
Fermo della nave - Riunione informativa
|
3. |
Sanzione in caso di infrazione – Procedimento transattivo
|
4. |
Procedimento giudiziario - Cauzione bancaria
|
5. |
Rilascio della nave e dell'equipaggio
La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia provveduto al pagamento della sanzione prevista dal procedimento transattivo o al deposito della cauzione bancaria. |
Sezione 8
Sorveglianza partecipativa nella lotta alla pesca INN
1. |
Obiettivo
Al fine di intensificare la sorveglianza delle attività di pesca e la lotta alla pesca INN, i comandanti dei pescherecci dell'Unione europea segnalano la presenza, nella zona di pesca del Madagascar, di qualsiasi nave che non figuri nell'elenco delle navi straniere autorizzate a pescare nella zona di pesca del Madagascar fornito dal Madagascar. |
2. |
Procedimento
|
3. |
Reciprocità
L'Autorità del Madagascar trasmette quanto prima alle autorità dell'Unione tutti i rapporti di osservazione in suo possesso relativi a pescherecci dediti ad attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN nella zona di pesca del Madagascar. |
CAPO V
Imbarco di marittimi
1. |
Principi e obiettivi alla base del presente capo
|
2. |
Norme per l'imbarco di marittimi del Madagascar
|
3. |
Contratti d'imbarco individuali
|
4. |
Retribuzione
|
5. |
Obblighi dell'armatore
|
6. |
Obblighi dei marittimi
|
7. |
Intermediari
Gli armatori delle navi dell'Unione si avvalgono di società di reclutamento e collocamento (equipaggio) riconosciute in Madagascar, che garantiscono il rispetto delle disposizioni del presente capo. |
8. |
Rispetto del presente capo
|
ELENCO DELLE APPENDICI
Appendice 1 –
Scheda tecnica - Specie autorizzate
Appendice 2 –
Trattamento dei dati personali
Appendice 3 –
Coordinate (latitudine e longitudine) della zona di pesca del Madagascar, delle zone di divieto del Banc du Leven e del Banc du Castor e delle linee di base
Appendice 4 –
Dati di contatto in Madagascar
Appendice 5 –
Informazioni da inserire obbligatoriamente nella domanda di autorizzazione (peschereccio e nave d'appoggio)
Appendice 6 –
Orientamenti per l'implementazione del sistema elettronico di registrazione e trasmissione dei dati a bordo (ERS) dei dati di pesca
Appendice 7 –
Modello di dichiarazione trimestrale dell’Unione delle catture aggregate mensili provvisorie
Appendice 8 –
Formato della dichiarazione di entrata e di uscita delle zone di pesca del Madagascar
Appendice 9 –
Formato del messaggio di posizione VMS
Appendice 10 –
Condizioni di ammissibilità dei marittimi cittadini malgasci all'arruolamento a bordo dei pescherecci dell'Unione
Appendice 11 –
Disposizioni minime del contratto di lavoro dei marittimi con cittadinanza malgascia
Appendice 1
Scheda tecnica - Specie autorizzate
|
|||||||||||
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|||||||||||
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|
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|||||||||||
Tonnidi e specie affini (tonni, palamite, maccarelli, marlin, pesci spada), specie associate e attività di pesca sotto mandato di gestione della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC), ad esclusione:
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|
|||||||||||
Il quantitativo autorizzato di squali catturati in associazione con tonnidi e specie affini nella zona di pesca del Madagascar da pescherecci con palangari di superficie è limitato a 220 tonnellate all'anno. Una volta raggiunto tale limite di cattura, la pesca degli squali è chiusa. Le raccomandazioni della IOTC e la normativa dell'Unione vigente devono essere rispettate. |
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|
|||||||||||
Canone a carico degli armatori per tonnellata catturata |
|
||||||||||
Anticipi forfettari per nave |
|
||||||||||
Numero di navi autorizzate a pescare |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Marittimi:
|
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Contributo specifico alla gestione ambientale e alla protezione degli ecosistemi:
|
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Osservatori:
|
Appendice 2
Trattamento dei dati personali
1. Definizioni e ambito di applicazione
1.1. |
Ai fini della presente appendice si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 dell'accordo e le definizioni seguenti:
|
1.2. |
Le persone interessate sono in particolare le persone fisiche proprietarie dei pescherecci, i loro rappresentanti, il comandante e l'equipaggio in servizio a bordo dei pescherecci operanti nell'ambito del protocollo.
Per quanto riguarda l'attuazione del protocollo, in particolare le domande di rilascio, il controllo delle attività di pesca e la lotta contro la pesca INN, potrebbero essere scambiati e ulteriormente trattati:
|
1.3. |
Le autorità responsabili del trattamento dei dati sono la Commissione europea e l'autorità dello Stato di bandiera per l'Unione e il ministero della Pesca per il Madagascar. |
2. Garanzie in materia di protezione dei dati personali
2.1. |
Limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati
I dati personali richiesti e trasferiti a norma del protocollo sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per l'attuazione dello stesso. Le parti si scambiano dati personali a norma del protocollo solo per le finalità specifiche ivi indicate. I dati ricevuti non devono essere ulteriormente trattati in modo incompatibile con tali finalità. Su richiesta, l'Autorità del Madagascar informa le autorità dell'Unione dell'uso dei dati forniti. |
2.2. |
Esattezza dei dati
Le parti garantiscono che i dati personali trasferiti a norma del protocollo sono esatti, attuali e, se del caso, regolarmente aggiornati in base a quanto noto all'autorità competente che opera il trasferimento. Se una delle parti rileva che i dati personali trasferiti o ricevuti sono inesatti, ne informa l'altra senza indebito ritardo. |
2.3. |
Limitazione della conservazione
I dati personali sono conservati solo per il tempo necessario allo scopo per il quale sono stati scambiati e per un periodo massimo di 10 anni, salvo se necessari per dar seguito a un'infrazione, a un'ispezione o a un procedimento giudiziario o amministrativo. In tal caso i dati personali possono essere conservati per 20 anni. Se sono conservati più a lungo, sono anonimizzati. |
2.4. |
Sicurezza e riservatezza
I dati personali sono trattati in modo da garantirne un'adeguata sicurezza, tenendo conto dei rischi specifici del trattamento, tra cui la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o da danni accidentali. Le parti si impegnano ad attuare misure tecniche o organizzative adeguate per garantire che il trattamento sia conforme al protocollo. Le autorità incaricate del trattamento sono tenute a contrastare eventuali violazioni dei dati e ad adottare tutte le misure necessarie per porre rimedio agli eventuali effetti negativi di una violazione dei dati personali e attenuarne le possibili ripercussioni. Le Autorità del Madagascar notificano senza indugio tale violazione all'autorità interessata che effettua il trasferimento; entrambe le autorità garantiscono reciprocamente e tempestivamente la cooperazione necessaria al fine di consentire a ciascuna di esse di adempiere agli obblighi derivanti dal rispettivo quadro giuridico nazionale in caso di violazione dei dati personali. |
2.5. |
Le parti provvedono affinché l'autorità che effettua il trasferimento e l'autorità ricevente adottino tutte le misure ragionevoli per garantire senza indugio la rettifica o la cancellazione, a seconda dei casi, dei dati personali, qualora il trattamento non sia conforme al protocollo, in particolare perché tali dati non sono adeguati, pertinenti o esatti o risultano eccessivi rispetto alla finalità del trattamento. Ciò comprende la notifica alla controparte di qualsiasi rettifica o cancellazione. |
2.6. |
Trasparenza
Ciascuna parte provvede affinché gli interessati siano informati delle modalità di trattamento dei loro dati personali e dei loro diritti ai sensi dell'allegato mediante avviso generale, ad esempio la pubblicazione del protocollo, o avviso individuale, ad esempio le informative sulla privacy da trasmettere durante la procedura di domanda di autorizzazione di pesca. |
2.7. |
Trasferimento successivo
Le Autorità del Madagascar non trasferiscono i dati personali ricevuti a norma del protocollo a terzi stabiliti in un paese diverso dagli Stati di bandiera. In via eccezionale e ove ritenuto necessario, può essere effettuato un trasferimento successivo a terzi verso un paese diverso dallo Stato di bandiera o a un'organizzazione internazionale, previo consenso dell'autorità che effettua il trasferimento e a condizione che il terzo in questione fornisca garanzie adeguate conformi a quelle previste nella presente appendice. |
3. Diritti degli interessati
3.1. |
Accesso ai dati personali
Su richiesta dell'interessato, le Autorità del Madagascar devono:
|
3.2. |
Rettifica dei dati personali
Su richiesta dell'interessato, le Autorità del Madagascar rettificano i suoi dati personali incompleti, inesatti o obsoleti. |
3.3. |
Cancellazione dei dati personali
Su richiesta dell'interessato, le Autorità del Madagascar devono:
|
3.4. |
Modalità
Le Autorità del Madagascar sono tenute a rispondere, entro un termine ragionevole e in tempo utile, alla richiesta dell'interessato riguardante l'accesso, la rettifica e la cancellazione dei suoi dati personali. Le Autorità del Madagascar possono adottare misure appropriate, come l'addebito di spese ragionevoli per coprire le spese amministrative o il rifiuto di soddisfare una richiesta manifestamente infondata o eccessiva. |
3.5. |
I suddetti diritti possono essere limitati se il trattamento è necessario a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati e altre importanti finalità di vigilanza, ispezione o regolamentazione connesse all'esercizio di pubblici poteri in tali casi. Possono inoltre essere limitati per proteggere l'interessato o i diritti e le libertà altrui. Tali limitazioni devono essere previste per legge. |
4. Ricorso
Gli interessati godono di diritti effettivi e azionabili ai sensi dei requisiti giuridici applicabili nella giurisdizione di ciascuna autorità. Le autorità forniscono garanzie per proteggere i dati personali attraverso un complesso di leggi e regolamenti e di politiche e procedure interne. In particolare, qualsiasi reclamo contro le autorità delle parti in merito al trattamento dei dati personali può essere presentato al garante europeo della protezione dei dati, nel caso dell'Unione, o alla commissione malgascia per l'informatica e le libertà, nel caso del Madagascar.
Appendice 3
Coordinate (latitudine e longitudine) della zona di pesca del Madagascar, delle zone di divieto del Banc du Leven e del Banc du Castor e delle linee di base
1. Zona di pesca del Madagascar
Punto |
Lat GD |
Lon GD |
Stringa latitudine |
Stringa longitudine |
1 |
-10,3144 |
49,4408 |
10° 18' 52" S |
049° 26' 27" E |
2 |
-11,0935 |
50,1877 |
11° 05' 37" S |
050° 11' 16" E |
3 |
-11,5434 |
50,4776 |
11° 32' 36" S |
050° 28' 39" E |
4 |
-12,7985 |
53,2164 |
12° 47' 55" S |
053° 12' 59" E |
5 |
-14,0069 |
52,7392 |
14° 00' 25" S |
052° 44' 21" E |
6 |
-16,1024 |
52,4145 |
16° 06' 09" S |
052° 24' 52" E |
7 |
-17,3875 |
52,3847 |
17° 23' 15" S |
052° 23' 05" E |
8 |
-18,2880 |
52,5550 |
18° 17' 17" S |
052° 33' 18" E |
9 |
-18,7010 |
52,7866 |
18° 42' 04" S |
052° 47' 12" E |
10 |
-18,8000 |
52,8000 |
18° 48' 00" S |
052° 47' 60" E |
11 |
-20,4000 |
52,0000 |
20° 23' 60" S |
052° 00' 00" E |
12 |
-22,3889 |
51,7197 |
22° 23' 20" S |
051° 43' 11" E |
13 |
-23,2702 |
51,3943 |
23° 16' 13" S |
051° 23' 39" E |
14 |
-23,6405 |
51,3390 |
23° 38' 26" S |
051° 20' 20" E |
15 |
-25,1681 |
50,8964 |
25° 10' 05" S |
050° 53' 47" E |
16 |
-25,4100 |
50,7773 |
25° 24' 36" S |
050° 46' 38" E |
17 |
-26,2151 |
50,5157 |
26° 12' 54" S |
050° 30' 57" E |
18 |
-26,9004 |
50,1112 |
26° 54' 01" S |
050° 06' 40" E |
19 |
-26,9575 |
50,0255 |
26° 57' 27" S |
050° 01' 32" E |
20 |
-27,4048 |
49,6781 |
27° 24' 17" S |
049° 40' 41" E |
21 |
-27,7998 |
49,1927 |
27° 47' 59" S |
049° 11' 34" E |
22 |
-28,1139 |
48,6014 |
28° 06' 50" S |
048° 36' 05" E |
23 |
-28,7064 |
46,8002 |
28° 42' 23" S |
046° 48' 01" E |
24 |
-28,8587 |
46,1839 |
28° 51' 31" S |
046° 11' 02" E |
25 |
-28,9206 |
45,5510 |
28° 55' 14" S |
045° 33' 04" E |
26 |
-28,9301 |
44,9085 |
28° 55' 48" S |
044° 54' 31" E |
27 |
-28,8016 |
44,1090 |
28° 48' 06" S |
044° 06' 32" E |
28 |
-28,2948 |
42,7551 |
28° 17' 41" S |
042° 45' 18" E |
29 |
-28,0501 |
42,2459 |
28° 03' 00" S |
042° 14' 45" E |
30 |
-27,8000 |
41,9000 |
27° 48' 00" S |
041° 53' 60" E |
31 |
-27,5095 |
41,5404 |
27° 30' 34" S |
041° 32' 25" E |
32 |
-27,0622 |
41,1644 |
27° 03' 44" S |
041° 09' 52" E |
33 |
-26,4435 |
40,7183 |
26° 26' 37" S |
040° 43' 06" E |
34 |
-25,7440 |
40,3590 |
25° 44' 38" S |
040° 21' 32" E |
35 |
-24,8056 |
41,0598 |
24° 48' 20" S |
041° 03' 35" E |
36 |
-24,2116 |
41,4440 |
24° 12' 42" S |
041° 26' 38" E |
37 |
-23,6643 |
41,7153 |
23° 39' 51" S |
041° 42' 55" E |
38 |
-22,6317 |
41,8386 |
22° 37' 54" S |
041° 50' 19" E |
39 |
-21,7798 |
41,7652 |
21° 46' 47" S |
041° 45' 55" E |
40 |
-21,3149 |
41,6927 |
21° 18' 54" S |
041° 41' 34" E |
41 |
-20,9003 |
41,5831 |
20° 54' 01" S |
041° 34' 59" E |
42 |
-20,6769 |
41,6124 |
20° 40' 37" S |
041° 36' 45" E |
43 |
-19,6645 |
41,5654 |
19° 39' 52" S |
041° 33' 55" E |
44 |
-19,2790 |
41,2489 |
19° 16' 44" S |
041° 14' 56" E |
45 |
-18,6603 |
42,0531 |
18° 39' 37" S |
042° 03' 11" E |
46 |
-18,0464 |
42,7813 |
18° 02' 47" S |
042° 46' 53" E |
47 |
-17,7633 |
43,0335 |
17° 45' 48" S |
043° 02' 01" E |
48 |
-17,2255 |
43,3119 |
17° 13' 32" S |
043° 18' 43" E |
49 |
-16,7782 |
43,4356 |
16° 46' 42" S |
043° 26' 08" E |
50 |
-15,3933 |
42,5195 |
15° 23' 36" S |
042° 31' 10" E |
51 |
-14,4487 |
43,0263 |
14° 26' 55" S |
043° 01' 35" E |
52 |
-14,4130 |
43,6069 |
14° 24' 47" S |
043° 36' 25" E |
53 |
-14,5510 |
44,3684 |
14° 33' 04" S |
044° 22' 06" E |
54 |
-14,5367 |
45,0275 |
14° 32' 12" S |
045° 01' 39" E |
55 |
-14,3154 |
45,8555 |
14° 18' 55" S |
045° 51' 20" E |
56 |
-13,8824 |
46,3861 |
13° 52' 57" S |
046° 23' 10" E |
57 |
-12,8460 |
46,6944 |
12° 50' 46" S |
046° 41' 40" E |
58 |
-12,6981 |
47,2079 |
12° 41' 53" S |
047° 12' 28" E |
59 |
-12,4637 |
47,7409 |
12° 27' 49" S |
047° 44' 27" E |
60 |
-12,0116 |
47,9670 |
12° 00' 42" S |
047° 58' 01" E |
61 |
-11,0158 |
48,5552 |
11° 00' 57" S |
048° 33' 19" E |
62 |
-10,3144 |
49,4408 |
10° 18' 52" S |
049° 26' 27" E |
2. Banc du Leven e Banc du Castor
Coordinate geografiche della zona riservata esclusivamente alle attività malgasce di pesca artigianale e tradizionale
Punto |
Latitudine |
Longitudine |
1 |
12°18.44S |
47°35.63 |
2 |
11°56.64S |
47°51.38E |
3 |
11o53S |
48o00E |
4 |
12o18S |
48o14E |
5 |
12o30S |
48°05E |
6 |
12°32S |
47°58E |
7 |
12o56S |
47o47E |
8 |
13o01S |
47o31E |
9 |
12°53S |
47o26E |
3. Coordinate geografiche delle linee di base
(articolo 3 del decreto n. 2018-1008, del 14 agosto 2018, che stabilisce le linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle varie zone marittime soggette alla giurisdizione nazionale della Repubblica del Madagascar)
N. |
Nome dei punti |
Longitudine |
Latitudine |
1 |
Tanjona Bobaomby (Cap d'Ambre) |
49° 15' E |
11o 56' S |
2 |
Nosy Anambo |
48° 39' E |
12° 16' S |
3 |
Nosy Lava |
48° 40' E |
12° 45' S |
4 |
Nosy Ankarea |
48° 34' E |
12° 50' S |
5 |
Nosy Fanihy |
48° 14' E |
13° 11' S |
6 |
Nosy Iranja |
47° 48' E |
13° 36' S |
7 |
Nosy Lava |
47° 35' E |
14° 35' S |
8 |
Lohatanjona Maromanjo |
46° 28' E |
15° 31' S |
9 |
Nosy Makamby |
45° 54' E |
15° 42' S |
10 |
Tanjona Tanjona |
45° 40' E |
15° 46' S |
11 |
Tanjona Amparafaka |
45° 15' E |
15° 56' S |
12 |
Tanjona Vilanandro (Cap St-André) |
44° 26' E |
16° 12' S |
13 |
Nosy Chesterfield |
43° 56' E |
16° 21' S |
14 |
Nosy Vao |
43° 45' E |
17° 30' S |
15 |
Nosy Mavony |
43° 45' E |
18° 19' S |
16 |
Nosy Androtra |
43° 48' E |
18° 30' S |
17 |
Tanjona Kimby |
44° 14' E |
18° 53' S |
18 |
Amboanio |
44° 13' E |
19° 03' S |
19 |
Ilot Indien |
44° 22' E |
19° 48' S |
20 |
Tanjona Ankarana |
44° 07' E |
20° 29' S |
21 |
Tanjona Andravoho |
43° 50' E |
20° 40' S |
22 |
Nosy Andriangory |
43° 45' E |
20° 50' S |
23 |
Lohatanjona Marohata |
43° 29' E |
21° 19' S |
24 |
Nosy Lava |
43° 16' E |
21° 45' S |
25 |
Nosy Andranombolo |
43° 12' E |
21° 58' S |
26 |
Nosy Hao |
43° 11' E |
22° 06' S |
27 |
Ambohitsobo |
43° 13' E |
22° 20' S |
28 |
Solary Avo |
43° 17' E |
22° 34' S |
29 |
Lohatanjona Rendrehana |
43° 21' E |
22° 49' S |
30 |
Toliara (Tuléar) |
43° 38' E |
23° 22' S |
31 |
Nosy Ve |
43° 36' E |
23° 38' S |
32 |
Falaise de Lanivato |
43° 40' E |
24° 20' S |
33 |
Miary |
43° 41' E |
24° 23' S |
34 |
Helodrano Salapaly |
43° 54' E |
24° 43' S |
35 |
Helodrano Langarano |
44° 01' E |
25° 02' S |
36 |
Nosy Manitse |
44° 13' E |
25° 14' S |
37 |
Lohatonjano Fenambosy |
44° 19' E |
25° 16' S |
38 |
Tanjona Vohimena (Cap Ste Marie) |
45° 10' E |
25° 36' S |
39 |
Betanty (Faux Cap) |
45° 31' E |
25° 35' S |
40 |
Helodrano Ranofotsy |
46° 43' E |
25° 11' S |
41 |
Tanjona Ranavalona |
46° 58' E |
25° 05' S |
42 |
Lohatanjona Evatra (Pointe Itaperina) |
47° 06' E |
25° 00' S |
43 |
Tanjona Manafiafy (Cap Sainte Luce) |
47° 13' E |
24° 46' S |
44 |
Mahavelona (Foulepointe) |
49° 32' E |
17° 41' S |
45 |
Lohatanjona Vohibato |
49° 49' E |
17° 07' S |
46 |
Fitariho |
49° 55' E |
16° 56' S |
47 |
Lohatanjona Antsirakakambana (Pointe Albrand) |
50° 02' E |
16° 42' S |
48 |
Tanjona Belao (Cap Bellone) |
49° 52' E |
16° 13' S |
49 |
Nosy Nepato |
50° 14' E |
16° 00' S |
50 |
Tanjona Tanjondaingo |
50° 21' E |
15° 49' S |
51 |
Nosy Voara |
50° 28' E |
15° 28' S |
52 |
Nosy Ngontsy |
50° 29' E |
15° 15' S |
53 |
Lohatanjona Ampandrozonana |
50° 12' E |
14° 18' S |
54 |
Mahavanona |
50° 08' E |
13° 48' S |
55 |
Iharana (Vohémar) |
50° 01' E |
13° 21' S |
56 |
Nosy Manampaho |
49° 53' E |
12° 48' S |
57 |
Ambatonjanahary |
49° 18' E |
11° 58' S |
Appendice 4
Dati di contatto in Madagascar
1.
Ministero della PescaIndirizzo postale: Rue Farafaty, Ampandrianomby, Antananarivo 101
Email: mpeb.sp@gmail.com
2.
Per le domande di autorizzazione di pescaIndirizzo postale: Rue Farafaty, Ampandrianomby, Antananarivo 101
Email: sgpt.dp.mrhp@gmail.com
3.
Servizio statistico responsabile della pescaEmail: snstatpecheaqua@gmail.com
Numero di telefono: +261 34 05 563 82
4.
Agenzia malgascia per la pesca e l'acquacoltura (AMPA)Indirizzo postale: Lot Près IIA122 Nanisana Antananarivo 101
Email: mpeb.ampa@gmail.com;
Numero di telefono: +261 34 05 579 89
5.
Agenzia portuale marittima e fluviale (APMF)Indirizzo postale: Immeuble APMF, Route des hydrocarbures, Alarobia Ivandry, Antananarivo 101, BP: 581
Email: apmf@apmf.mg
Numero di telefono: +261 32 11 257 00
6.
Centro di controllo della pesca (CCP) e notifica di entrata e uscitaIndirizzo postale: Rue Farafaty, Ampandrianomby, Antananarivo 101
Email: csp-mprh@madagascar-scs-peche.mg
Numero di telefono: +261 32 07 231 50
7.
Autorità sanitaria per la pesca (ASH)Indirizzo postale: Rue Farafaty, Ampandrianomby, Antananarivo 101
Email: christiane.rakotoarivony@ash.mg
Numero di telefono: +261 034 05 800 48
Appendice 5
Informazioni da inserire obbligatoriamente nella domanda di autorizzazione (peschereccio e nave d'appoggio)
Ogni domanda di autorizzazione di pesca contiene le informazioni seguenti:
1) |
Nome del richiedente |
2) |
Indirizzo del richiedente |
3) |
Nome dell'agente in Madagascar |
4) |
Indirizzo dell'agente in Madagascar |
5) |
Nome della nave |
6) |
Tipo di nave |
7) |
Stato di bandiera |
8) |
Porto di immatricolazione |
9) |
Numero di immatricolazione |
10) |
Marcatura esterna del peschereccio |
11) |
Indicativo internazionale di chiamata radio |
12) |
Radiofrequenza |
13) |
Numero di telefono satellitare della nave |
14) |
Email della nave |
15) |
Numero IMO (se del caso) |
16) |
Lunghezza fuori tutto della nave |
17) |
Larghezza della nave |
18) |
Modello del motore |
19) |
Potenza del motore (kW) |
20) |
Stazza lorda (GT) |
21) |
Numero minimo dei membri d'equipaggio |
22) |
Nome del comandante |
23) |
Categoria di pesca |
24) |
Specie bersaglio |
25) |
Data di inizio del periodo richiesto |
26) |
Data di fine del periodo richiesto |
Appendice 6
Orientamenti per l'implementazione del sistema elettronico di registrazione e trasmissione dei dati a bordo (ERS) dei dati di pesca
1. Disposizioni generali
1.1. |
I pescherecci dell'Unione devono essere dotati di un sistema elettronico, ("sistema ERS"), in grado di registrare e trasmettere dati relativi all'attività di pesca della nave, ("dati ERS"), quando la nave opera nella zona di pesca del Madagascar. |
1.2. |
Le navi dell'Unione non dotate di sistema ERS, o dotate di un sistema ERS non funzionante, non sono autorizzate ad entrare nella zona di pesca del Madagascar per svolgervi attività di pesca. |
1.3. |
I dati ERS sono trasmessi conformemente alle procedure dello Stato di bandiera della nave, ossia sono inizialmente inviati al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato di bandiera, che provvede alla loro trasmissione automatica al CCP del Madagascar. |
1.4. |
Lo Stato membro di bandiera e il Madagascar si accertano che i rispettivi CCP dispongano delle attrezzature informatiche e dei programmi necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS in formato XML e di una procedura di salvaguardia in grado di registrare e immagazzinare i dati ERS in un formato leggibile al computer per un periodo di almeno tre anni. |
1.5. |
La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea a nome dell'Unione. |
1.6. |
Lo Stato di bandiera e il Madagascar designano ciascuno un corrispondente ERS che servirà da punto di contatto.
|
2. Compilazione e comunicazione dei dati ERS
2.1. |
Il peschereccio dell'Unione:
|
2.2. |
Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati ERS registrati e trasmessi. |
2.3. |
Il CCP dello Stato di bandiera invia automaticamente e immediatamente i dati ERS al CCP del Madagascar. |
2.4. |
Il CCP del Madagascar conferma la ricezione dei dati ERS con un messaggio di risposta e tratta tutti i dati ERS come informazioni riservate. |
3. Guasto del sistema ERS a bordo della nave e/o mancata trasmissione dei dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera
3.1. |
Lo Stato di bandiera informa senza indugio il comandante e/o il proprietario di una nave battente la sua bandiera, o il suo rappresentante, di qualsiasi guasto tecnico del sistema ERS installato a bordo o del mancato funzionamento della trasmissione dei dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera. |
3.2. |
Lo Stato di bandiera informa il Madagascar in merito al guasto rilevato e alle misure correttive adottate. |
3.3. |
In caso di avaria del sistema ERS a bordo della nave, il comandante e/o il proprietario garantiscono la riparazione o la sostituzione del sistema ERS entro un termine di 10 giorni. La nave che effettua uno scalo entro tale termine di 10 giorni può riprendere le attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar solo quando il suo sistema ERS sarà in perfetto stato di funzionamento, salvo autorizzazione concessa dal Madagascar.
Dopo un guasto tecnico del suo sistema ERS, il peschereccio non può lasciare il porto:
|
3.4. |
Le navi dell'Unione che operano nella zona di pesca del Madagascar con un sistema ERS difettoso trasmettono quotidianamente, e al massimo entro le 23:59 UTC, tutti i dati ERS al CCP del proprio Stato di bandiera con ogni altro mezzo di comunicazione elettronico disponibile accessibile al CCP del Madagascar. |
3.5. |
I dati ERS che non hanno potuto essere messi a disposizione del Madagascar tramite il sistema ERS a causa del guasto del sistema sono trasmessi dal CCP dello Stato di bandiera al CCP del Madagascar con un altro mezzo elettronico scelto di comune accordo. Questa trasmissione alternativa è considerata prioritaria, fermo restando che i tempi di trasmissione normalmente applicabili potrebbero non essere rispettati. |
3.6. |
Se il CCP del Madagascar non riceve i dati ERS di una nave per tre giorni consecutivi, il Madagascar può dare istruzione alla nave di recarsi immediatamente in un porto da esso designato a fini di indagine. |
4. Problemi operativi dei CCP - Mancato ricevimento dei dati ERS da parte del CCP del Madagascar
4.1. |
Quando uno dei CCP non riceve dati ERS, il suo corrispondente ERS ne informa senza indugio il corrispondente ERS dell'altro CCP e, se necessario, collabora alla soluzione del problema. |
4.2. |
Il CCP dello Stato di bandiera e il CCP del Madagascar stabiliscono di comune accordo, prima dell'avvio operativo dell'ERS, i mezzi di comunicazione elettronica alternativi che dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati ERS in caso di problemi operativi dei CCP e si informano senza indugio di qualunque modifica. |
4.3. |
Quando il CCP del Madagascar segnala il mancato ricevimento di dati ERS, il CCP dello Stato di bandiera identifica le cause del problema e adotta misure adeguate ai fini della sua risoluzione. Il CCP dello Stato di bandiera informa il CCP del Madagascar e l'Unione in merito ai risultati e alle misure adottate entro un termine di 24 ore dal momento in cui il problema è stato rilevato. |
4.4. |
Se la soluzione del problema richiede più di 24 ore, il CCP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio i dati ERS mancanti al CCP del Madagascar ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al punto 3.5. |
4.5. |
Il Madagascar informa i suoi servizi di sorveglianza e di controllo competenti affinché le navi dell'Unione non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS da parte del CCP del Madagascar dovuta a un problema operativo di uno dei CCP. |
5. Manutenzione presso un CCP
5.1. |
Gli interventi di manutenzione pianificati da un CCP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati ERS devono essere notificati all'altro CCP con almeno 72 ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell'intervento. Per gli interventi non pianificati, queste informazioni sono inviate all'altro CCP non appena possibile. |
5.2. |
Nel corso dell'intervento di manutenzione, la disponibilità dei dati ERS può essere sospesa fino a quando il sistema non sia tornato operativo. I dati ERS di cui trattasi vengono messi a disposizione subito dopo la fine dell'intervento di manutenzione. |
5.3. |
Se l'intervento di manutenzione richiede più di 24 ore, i dati ERS sono trasmessi all'altro CCP ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al punto 3.5. |
5.4. |
Il Madagascar informa i suoi servizi di sorveglianza e di controllo competenti affinché le navi dell'Unione non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un intervento di manutenzione di un CCP. |
6. Invio dei dati ERS al Madagascar
6.1. |
Per la trasmissione dei dati ERS dallo Stato di bandiera al Madagascar si utilizzano le risorse messe a disposizione dalla Commissione europea. |
6.2. |
Ai fini della gestione delle attività di pesca della flotta dell'Unione, tali dati saranno memorizzati e potranno essere consultati dal personale autorizzato dei servizi della Commissione europea a nome dell'Unione. |
7. Uso della norma UN/FLUX e della rete UE/FLUX
7.1. |
Una volta pienamente operative, la norma UN/FLUX (United Nations/Fisheries Language for Universal eXchange – Protocollo universale delle Nazioni Unite per lo scambio di dati riguardanti la pesca) e la rete di scambio UE/FLUX possono essere utilizzate per scambiare le posizioni delle navi e i giornali di pesca elettronici. |
7.2. |
Le modifiche apportate alla norma UN/FLUX sono attuate entro un termine definito dalla commissione mista sulla base delle disposizioni tecniche fornite dalla Commissione europea, se del caso mediante scambio di lettere. |
7.3. |
Le modalità di attuazione dei vari scambi elettronici sono definite, ove necessario, in un documento di attuazione elaborato dalla Commissione europea. |
7.4. |
Per ogni componente (posizioni, giornali di pesca) si possono applicare misure transitorie fino al passaggio alla norma UN/FLUX. L'Autorità del Madagascar stabilisce il periodo necessario per tale transizione, tenendo conto degli eventuali vincoli tecnici. Essa definisce il periodo di prova previsto prima del passaggio all'uso effettivo della norma UN/FLUX. Non appena completate le prove con esito positivo, le parti stabiliscono quanto prima di comune accordo, in sede di commissione mista di cui all’articolo 14 dell’accordo o mediante scambio di lettere, una data effettiva di applicazione. |
Appendice 7
Modello di dichiarazione trimestrale dell'Unione delle catture aggregate mensili provvisorie
|
Nome della nave |
Codice FAO della specie* |
Nome della specie |
Mese |
|||||||||||||
Categoria di pesca |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
Pescherecci con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 100 GT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Tonniere con reti a circuizione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Totale complessivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Appendice 8
Formato delle dichiarazioni di entrata e di uscita dalla zona di pesca del Madagascar
1. FORMATO DEL RAPPORTO DI ENTRATA (TRE ORE PRIMA DELL'ENTRATA)
DESTINATARIO: CCP del MADAGASCAR
CODICE DELL'AZIONE: ENTRATA
NOME DELLA NAVE:
INDICATIVO INTERNAZIONALE DI CHIAMATA RADIO:
STATO DI BANDIERA:
TIPO DI NAVE:
NUMERO DI LICENZA (1):
POSIZIONE ALL'ENTRATA:
DATA E ORA (UTC) DI ENTRATA:
QUANTITATIVO TOTALE DI PESCE A BORDO IN KG:
— |
YFT (Tonno albacora / Yellowfin tuna / Thunnus albacares) in kg: |
— |
SKJ (Tonnetto striato / Skipjack / Katsuwonus pelamis) in kg: |
— |
BET (Tonno obeso / Bigeye tuna / Thunnus obesus) in kg: |
— |
ALB (Alalunga / Albacore tuna / Thunnus alalunga) in kg: |
— |
SQUALI in kg (specie da specificare): |
— |
ALTRI (specie da specificare) in kg: |
2. FORMATO DEL RAPPORTO DI USCITA (TRE ORE PRIMA DELL'USCITA)
DESTINATARIO: CCP del MADAGASCAR
CODICE DELL'AZIONE: USCITA
NOME DELLA NAVE:
INDICATIVO INTERNAZIONALE DI CHIAMATA RADIO:
STATO DI BANDIERA:
TIPO DI NAVE:
NUMERO DI LICENZA (2):
POSIZIONE ALL'USCITA:
DATA E ORA (UTC) DI USCITA:
QUANTITATIVO TOTALE DI PESCE A BORDO IN KG:
— |
YFT (Tonno albacora / Yellowfin tuna / Thunnus albacares) in kg: |
— |
SKJ (Tonnetto striato / Skipjack / Katsuwonus pelamis) in kg: |
— |
BET (Tonno obeso / Bigeye tuna / Thunnus obesus) in kg: |
— |
ALB (Alalunga / Albacore tuna / Thunnus alalunga) in kg: |
— |
SQUALI in kg (specie da specificare): |
— |
ALTRI (specie da specificare) in kg: |
Tutti i rapporti sono trasmessi all'autorità competente all'indirizzo di posta elettronica seguente:
csp-mprh@madagascar-scs-peche.mg
Numero di telefono: +261 32 07 231 50
Centro di controllo della pesca del Madagascar, B.P. 60 114 Antananarivo
Copia inviata all'indirizzo MARE-CATCHES@ec.europa.eu
(1) Numero della licenza: da fornire se la dichiarazione è inviata per posta elettronica salvo in caso di transito.
(2) Numero di licenza: da fornire se la dichiarazione è inviata per posta elettronica salvo in caso di transito.
Appendice 9
Formato del messaggio di posizione VMS
COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS AL MADAGASCAR
FORMATO DEI DATI VMS - RAPPORTO DI POSIZIONE
Dato obbligatorio da segnalare |
Codice |
Contenuto |
Inizio della registrazione |
SR |
Dato relativo al sistema — indica l'inizio della registrazione |
Destinatario |
AD |
Dato relativo al messaggio — destinatario. Codice ISO alfa-3 del paese |
Da |
FR |
Dato relativo al messaggio – mittente. Codice ISO alfa-3 del paese |
Stato di bandiera |
FS |
Dato relativo al messaggio – Stato di bandiera |
Tipo di messaggio |
TM |
Dato relativo al messaggio – tipo di messaggio [ENT, POS, EXI] |
Indicativo di chiamata |
RC |
Dato relativo alla nave – indicativo internazionale di chiamata della nave |
Numero di riferimento interno della parte |
IR |
Dato relativo alla nave – numero unico della parte (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero) |
Numero di immatricolazione esterno |
XR |
Dato relativo alla nave – numero riportato sulla fiancata della nave |
Latitudine |
LT |
Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS84) |
Longitudine |
LG |
Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS84) |
Rotta |
CO |
Rotta della nave su scala di 360° |
Rapporto |
SP |
Velocità della nave in decimi di nodi |
Data |
DA |
Dato relativo alla posizione della nave – data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) |
Ora |
TI |
Dato relativo alla posizione della nave – ora di registrazione della posizione UTC (OOMM) |
Fine della registrazione |
ER |
Dato relativo al sistema – indica la fine della registrazione |
Appendice 10
Condizioni di ammissibilità dei marittimi cittadini malgasci all'arruolamento a bordo dei pescherecci dell'Unione
Per lavorare su un peschereccio dell'Unione:
a) |
i marittimi con cittadinanza malgascia devono essere in possesso di un documento d'identità rilasciato dall'Autorità del Madagascar; |
b) |
devono avere almeno 18 anni; |
c) |
devono essere in possesso di un libretto marittimo in corso di validità rilasciato dal Madagascar o di un documento equivalente che ne attesti le competenze e l'esperienza per almeno una delle posizioni vacanti a bordo della nave; |
d) |
essere in possesso di qualifiche conformi alla convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia (STCW) e disporre di una certificazione attestante tra l'altro una formazione di base in materia di sicurezza riguardante, in particolare:
|
e) |
essere in possesso di un certificato medico valido, rilasciato da un medico debitamente qualificato, attestante l'idoneità fisica all'esercizio delle mansioni da svolgere in mare. |
Appendice 11
Disposizioni minime del contratto di lavoro individuale dei marittimi con cittadinanza malgascia
Il contratto di lavoro ("contratto") contiene almeno le informazioni seguenti:
a) |
il cognome e il nome/i nomi del marittimo, la data di nascita o l'età e il luogo di nascita; |
b) |
il luogo e la data in cui è stato stipulato il contratto; |
c) |
il nome del peschereccio o dei pescherecci e il numero di immatricolazione del peschereccio o dei pescherecci a bordo del quale o dei quali il pescatore si impegna a lavorare; |
d) |
il nome del datore di lavoro o dell'armatore del peschereccio o di un'altra parte del contratto; |
e) |
il viaggio o i viaggi da intraprendere, se possono essere determinati al momento dell'ingaggio; le condizioni per la copertura dei costi sostenuti dal datore di lavoro; |
f) |
la posizione per la quale il lavoratore deve essere assunto; |
g) |
se possibile, il luogo e la data in cui la persona assunta è tenuta a presentarsi a bordo per prendere servizio; |
h) |
il vitto da fornire al lavoratore, a meno che la legislazione applicabile non preveda un sistema diverso; |
i) |
l'importo del salario del lavoratore o, se è retribuito a cottimo, la percentuale che gli spetta e il metodo di calcolo di quest'ultima oppure, in caso di sistema retributivo misto, l'importo del salario, la percentuale che gli spetta e il metodo di calcolo di quest'ultima, nonché l'eventuale salario minimo convenuto; |
j) |
la data di scadenza del contratto e le relative condizioni, vale a dire:
|
k) |
la protezione in caso di malattia, infortunio o decesso del lavoratore connessi al servizio prestato; |
l) |
la durata delle ferie annuali retribuite oppure la formula usata per calcolarle, se applicabile; |
m) |
le prestazioni sanitarie e di sicurezza sociale che il datore di lavoro, l'armatore del peschereccio o un'altra parte del contratto di lavoro deve fornire al lavoratore, a seconda dei casi; |
n) |
il diritto del lavoratore al rimpatrio; |
o) |
il riferimento all'eventuale contratto collettivo; |
p) |
i periodi minimi di riposo conformemente alla legislazione applicabile o ad altre misure; |
q) |
qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta dalla legislazione applicabile. |
19.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/82 |
DECISIONE (UE) 2023/1477 DEL CONSIGLIO
del 14 luglio 2023
relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 giugno 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea. |
(2) |
I negoziati con la Repubblica popolare cinese si sono conclusi e il 18 aprile 2023 è stato siglato l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea («accordo»). |
(3) |
È opportuno firmare l’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese a norma dall’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, con riserva della sua conclusione (1).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
N. CALVIÑO SANTAMARÍA
(1) Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
REGOLAMENTI
19.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/84 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/1478 DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 2023
relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar (2023-2027)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
1) |
L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar («Madagascar») e la Comunità europea (1) («accordo del 2007»), approvato mediante il regolamento (CE) n. 31/2008 del Consiglio (2), è stato applicato a titolo provvisorio dal 1o gennaio 2007. Il relativo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo del 2007, entrato in applicazione il medesimo giorno, è stato più volte sostituito. |
2) |
L’ultimo protocollo dell’accordo del 2007 è scaduto il 31 dicembre 2018. |
3) |
Il 4 giugno 2018, il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Madagascar ai fini della conclusione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile («accordo») e di un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo («protocollo»). |
4) |
Tra luglio 2018 e ottobre 2022, si sono svolte otto tornate di negoziati con il Madagascar per l’accordo di partenariato e il relativo protocollo. Una volta conclusi tali negoziati, l’accordo e il relativo protocollo sono stati siglati il 28 ottobre 2022. |
5) |
Conformemente alla decisione (UE) 2023/1476 del Consiglio (3) , l’accordo e il protocollo sono stati firmati il 30 giugno 2023. |
6) |
È opportuno che le possibilità di pesca previste dal protocollo per gli stock ittici altamente migratori, stabilite conformemente alle raccomandazioni e alle risoluzioni adottate dalla Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano, siano ripartite tra gli Stati membri per l’intero periodo di applicazione del protocollo stesso. |
7) |
Tali misure sono urgenti viste l’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nella zona di pesca del Madagascar e la necessità di ridurre il più possibile l’interruzione di tali attività. Il protocollo si applicherà pertanto a titolo provvisorio a decorrere dal 1o luglio 2023, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, al fine di consentire quanto prima la ripresa delle attività di pesca delle navi dell’Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo sono ripartite come segue tra gli Stati membri, per tutta la durata di applicazione del protocollo:
a) |
tonniere con reti a circuizione:
|
b) |
pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda superiore a 100:
|
c) |
pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda pari o inferiore a 100:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 30 giugno 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2023
Per il Consiglio
Il presidente
P. KULLGREN
(1) GU L 331 del 17.12.2007, pag. 7.
(2) Regolamento (CE) n. 31/2008 del Consiglio, del 15 novembre 2007, relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar (GU L 15 del 18.1.2008, pag. 1).
(3) Cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.
19.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/86 |
REGOLAMENTO (Euratom) 2023/1479 DEL CONSIGLIO
del 14 luglio 2023
recante le modalità d’esercizio dei diritti della Comunità ai fini dell’attuazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 7, l’articolo 47, quarto comma, lettera b), e l’articolo 48,
vista la proposta della Commissione europea,
previa consultazione del comitato scientifico e tecnico,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 dicembre 2020 la Commissione ha concluso, a nome della Comunità europea dell’energia atomica («Comunità»), l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (1) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»). L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione si è applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2021 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2021. L’accordo sugli scambi e la cooperazione contempla materie di competenza della Comunità, ossia l’associazione al programma di ricerca e formazione della Comunità e all’impresa comune europea per il reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER) e lo sviluppo dell’energia da fusione, che è disciplinata dalla parte quinta dell’accordo medesimo (Partecipazione ai programmi dell’Unione, sana gestione finanziaria e disposizioni finanziarie). |
(2) |
L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione permette a ciascuna parte di adottare misure unilaterali, in particolare per la sospensione di taluni obblighi derivanti da tale accordo, nei casi specifici ivi stabiliti e fatte salve le condizioni e procedure ivi stabilite. Per quanto riguarda le materie ricadenti nel trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica («trattato Euratom»), la Comunità può adottare misure unilaterali nei casi e alle condizioni previsti agli articoli 718 e 719 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Tali misure unilaterali riguardano la sospensione parziale o totale della partecipazione del Regno Unito ai programmi dell’Unione e la sua cessazione parziale o totale. |
(3) |
Qualora emergesse la necessità di tutelare i propri diritti ai fini dell’attuazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, la Comunità dovrebbe essere in grado di attivare opportunamente e celermente gli strumenti a sua disposizione, in modo proporzionato, effettivo e flessibile, sempre coinvolgendo pienamente gli Stati membri. È pertanto necessario stabilire le modalità e procedure che presiedono all’adozione di misure unilaterali nell’esercizio dei diritti della Comunità in virtù dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. |
(4) |
Le misure unilaterali dovrebbero limitarsi a quanto strettamente necessario per conseguire lo scopo che si prefiggono, tenuto conto del danno effettivo o potenziale agli interessi della Comunità che la situazione comporta. Dovrebbero soddisfare le condizioni fissate agli articoli 718 e 719 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. |
(5) |
Le modalità e procedure stabilite nel presente regolamento dovrebbero prevalere su qualsiasi disposizione del diritto della Comunità che disciplini la stessa materia. |
(6) |
Per accertare se il presente regolamento continui a rispondere allo scopo fissato, la Commissione dovrebbe riesaminarne ambito di applicazione e attuazione entro tre anni dall’entrata in vigore e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni tratte dal riesame. Il riesame dovrebbe essere corredato, se del caso, di proposte legislative pertinenti. |
(7) |
La procedura per l’adozione di misure autonome conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) a norma del presente regolamento non pregiudica l’esercizio costante e permanente da parte del Consiglio delle funzioni di definizione delle politiche, di coordinamento e decisionali conferitegli dai trattati per quanto riguarda l’attuazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e il Regno Unito. |
(8) |
Per dare attuazione ai poteri di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea e all’articolo 101 del trattato Euratom, il processo decisionale interno in relazione all’attuazione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica e dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione si riflette nelle decisioni (UE) 2020/135 (3) e (UE) 2021/689 (4) del Consiglio. Per essere in grado di esercitare pienamente le sue funzioni di definizione delle politiche, di coordinamento e decisionali a tale riguardo, il Consiglio dovrebbe essere tenuto costantemente informato, in modo permanente e regolare, circa l’attuazione di tali accordi, comprese tutte le difficoltà che possano sorgere, in particolare le eventuali violazioni di tali accordi o altre situazioni che possano dar luogo a misure adottate a norma del presente regolamento. A tale riguardo il Consiglio dovrebbe essere debitamente informato in modo tempestivo delle possibili risposte a disposizione della Comunità per garantire una piena e corretta attuazione di tali accordi, nonché del seguito dato alle misure eventualmente adottate. |
(9) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, in particolare al fine di assicurare l’esercizio celere, efficace e flessibile dei corrispondenti diritti della Comunità previsti dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per l’adozione di misure unilaterali e per la relativa attuazione secondo quanto necessario ai fini dell’ordinamento giuridico interno della Comunità. Tali competenze dovrebbero estendersi alla modifica, sospensione o abrogazione delle misure adottate. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. Poiché le misure previste comportano l’adozione di atti di portata generale, è opportuno far ricorso alla procedura d’esame. Ove sussistano, in casi debitamente giustificati, imperativi motivi di urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili ai fini di un’adeguata tutela degli interessi della Comunità, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito d’applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità e procedure che permettono l’esercizio effettivo e tempestivo dei diritti della Comunità ai fini dell’attuazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»).
2. Il presente regolamento si applica alle seguenti misure adottate dalla Comunità a in conformità degli articoli 718 e 719 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione:
a) |
la sospensione dell’applicazione del protocollo I dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in relazione a uno o più programmi o attività della Comunità o a parti di essi; |
b) |
la cessazione dell’applicazione del protocollo I dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in relazione a uno o più programmi o attività della Comunità o a parti di essi. |
Articolo 2
Esercizio dei diritti della Comunità
1. Fatte salve le disposizioni del diritto della Comunità adottate in virtù degli articoli 7, 47 e 48 del trattato Euratom, è conferito alla Commissione il potere di adottare le misure di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento e di attuarle, mediante atti di esecuzione.
2. Le misure adottate a norma del presente regolamento sono proporzionate agli obiettivi perseguiti ed efficaci nel mantenere l’equilibrio dei diritti e degli obblighi alla base della partecipazione del Regno Unito ai programmi dell’Unione, come previsto dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Esse rispettano i criteri specifici stabiliti in tale accordo.
3. È conferito alla Commissione il potere di modificare, sospendere o abrogare le misure di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione indicano se del caso il periodo di validità della sospensione.
4. Qualora uno o più Stati membri nutrano una particolare preoccupazione, possono chiedere alla Commissione di sospendere la partecipazione del Regno Unito al programma o ai programmi della Comunità interessati, conformemente al paragrafo 1. Ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, la Commissione informa tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni.
5. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
6. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 3.
Articolo 3
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato «Regno Unito». Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.
Articolo 4
Riesame
Entro il 9 agosto 2028 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, di proposte legislative pertinenti.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
N. CALVIÑO SANTAMARÍA
(1) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.
(2) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(3) Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).
(4) Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).
19.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/90 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1480 DELLA COMMISSIONE
dell’11 maggio 2023
che rettifica la versione in lingua neerlandese del regolamento delegato (UE) 2020/2015 che specifica le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2021-2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 (1) del Consiglio, in particolare l’articolo 13,
considerando quanto segue:
(1) |
La versione in lingua neerlandese del regolamento delegato (UE) 2020/2015 della Commissione (2) contiene un errore all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), che modifica l’ambito di applicazione dell’esenzione concessa in virtù di tale disposizione. |
(2) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua neerlandese del regolamento delegato (UE) 2020/2015. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(non riguarda la versione italiana)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 maggio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/2015 della Commissione, del 21 agosto 2020, che specifica le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2021-2023 (GU L 415 del 10.12.2020, pag. 22).
19.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/91 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/1481 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2023
che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell’ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio (2) fissa contingenti per il 2023. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2023. |
(3) |
È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2023 agli Stati membri dell’Unione europea per lo stock di ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 di cui all’allegato è considerato esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
05/TQ194 |
Stato membro |
Unione europea (tutti gli Stati membri) |
Stock |
GHL/1N2AB. |
Specie |
Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) |
Zona |
Acque norvegesi delle zone 1 e 2 |
Data di chiusura |
26 giugno 2023 |
19.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/94 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/1482 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2023
che stabilisce la chiusura delle attività di pesca di altre specie nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2023. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di altre specie nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2023. |
(3) |
È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2023 agli Stati membri dell’Unione europea per lo stock di altre specie nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
04/TQ194 |
Stato membro |
Unione europea (tutti gli Stati membri) |
Stock |
OTH/1N2AB. |
Specie |
Altre specie |
Zona |
Acque norvegesi delle zone 1 e 2 |
Data di chiusura |
26 giugno 2023 |
19.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/97 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/1483 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2023
che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell’eglefino nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2023. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di eglefino nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2023. |
(3) |
È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2023 agli Stati membri dell’Unione europea per lo stock di eglefino nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare è vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
03/TQ194 |
Stato membro |
Unione europea (tutti gli Stati membri) |
Stock |
HAD/1N2AB. |
Specie |
Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) |
Zona |
Acque norvegesi delle zone 1 e 2 |
Data di chiusura |
15 giugno 2023 |
19.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/100 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1484 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 2023
che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità per l’organizzazione di un’indagine per campione nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» per l’anno di riferimento 2024 a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafo 3, e l’articolo 13, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Per agevolare la trasmissione di informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat), dovrebbero essere definiti i formati tecnici riguardanti concetti e processi, compresi dati e metadati, per la trasmissione di informazioni. |
(2) |
Allo scopo di valutare la qualità delle statistiche da trasmettere nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione», è opportuno specificare in dettaglio le modalità delle relazioni annuali sulla qualità. |
(3) |
Al fine di garantire l’attuazione accurata dell’indagine per campione nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione», è opportuno che siano specificati gli aspetti di carattere tecnico del set di dati. |
(4) |
La trasmissione dei dati e la presentazione della relazione annuale sulla qualità dovrebbero essere effettuate attraverso il punto unico di accesso al fine di permettere alla Commissione (Eurostat) di recuperare i dati per via elettronica. |
(5) |
Per le categorie delle caratteristiche elencate nell’allegato, gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione dovrebbero avvalersi, ove opportuno, di classificazioni statistiche delle unità territoriali, dell’istruzione, dell’occupazione e dei settori economici che siano compatibili con le classificazioni NUTS (2), ISCED (3), ISCO (4) e NACE (5). |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) e specifica in dettaglio le modalità di trasmissione e il contenuto delle relazioni sulla qualità nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione».
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) |
«periodo di rilevazione sul campo»: il periodo di tempo durante il quale è effettuata la rilevazione di dati dai rispondenti; |
2) |
«periodo di riferimento»: il periodo di tempo al quale si riferisce un elemento specifico di un’informazione; |
3) |
«punto unico di accesso»: lo spazio comune di ricezione dei dati statistici trasmessi alla Commissione (Eurostat). |
Articolo 3
Descrizione delle variabili
Le caratteristiche tecniche delle variabili, stabilite nell’allegato, riguardano:
a) |
l’identificativo della variabile; |
b) |
il nome e la descrizione della variabile; |
c) |
i codici e le etichette; |
d) |
il filtro; |
e) |
il tipo di variabile. |
Articolo 4
Caratteristiche delle popolazioni di riferimento e delle unità di osservazione e regole sui rispondenti
1. Le popolazioni di riferimento nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» sono le famiglie nel territorio dello Stato membro e gli individui che hanno la loro dimora abituale, definita all’articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1700, nel territorio dello Stato membro.
2. Per le variabili elencate nell’allegato riguardanti le famiglie, le informazioni sono rilevate su famiglie con almeno un membro di età compresa tra i 16 e i 74 anni residente nel territorio dello Stato membro.
3. Per le variabili elencate nell’allegato riguardanti gli individui, le informazioni sono rilevate su persone di età compresa tra i 16 e i 74 anni residenti nel territorio dello Stato membro.
4. Le informazioni riguardanti gli individui di età compresa tra i 16 e i 74 anni possono essere fornite su base volontaria.
5. La rilevazione di dati per il dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» è effettuata su un campione di famiglie o un campione di persone appartenenti a famiglie come unità di osservazione.
Articolo 5
Periodi e date di riferimento
1. Il periodo di riferimento per la rilevazione di statistiche sulla tematica dettagliata «interazione con le amministrazioni pubbliche», di cui all’allegato, è costituito dagli ultimi tre trimestri del 2023 e dal primo trimestre del 2024.
2. Il periodo di riferimento per la rilevazione di statistiche sulla tematica dettagliata «effetto dell’uso» è l’ultima occasione in cui il rispondente ha svolto tale attività.
3. Il periodo di riferimento per tutte le altre tematiche dettagliate nell’ambito della tematica numero 07 «partecipazione alla società dell’informazione», di cui all’allegato, è il primo trimestre del 2024.
4. La data della prima intervista costituisce la data di riferimento.
Articolo 6
Periodo di raccolta dei dati
Per i dati forniti direttamente dai rispondenti il periodo di rilevazione sul campo è il secondo trimestre del 2024.
Articolo 7
Norme comuni in materia di correzione, imputazione e stima dei dati
1. I dati sono oggetto di imputazione, modellizzazione o ponderazione in caso di informazioni mancanti, non valide o incoerenti.
2. La procedura applicata ai dati salvaguarda la variazione tra le variabili e la loro correlazione. I metodi che includono componenti di errore nei valori imputati sono preferiti a quelli che si limitano a imputare un valore previsto.
3. I metodi che tengono conto della struttura o di altre caratteristiche della distribuzione comune delle variabili sono preferiti all’approccio marginale o monovariabile.
Articolo 8
Termini e norme per la trasmissione di dati
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati definitivi entro il 5 ottobre 2024.
2. I dati sono trasmessi sotto forma di file di microdati, compresi i pesi adeguati. I dati sono controllati e validati integralmente, prima di essere trasmessi, utilizzando il formato comune di scambio di dati e metadati statistici attraverso il punto unico di accesso. Tali dati soddisfano le regole di validazione conformemente alle specifiche delle variabili basate sulla codifica e i filtri di cui nell’allegato.
3. Gli Stati membri forniscono i metadati alla Commissione (Eurostat) nella struttura di metadati standard definita dalla Commissione (Eurostat) entro il 5 gennaio 2025. Essi li forniscono attraverso il punto unico di accesso.
Articolo 9
Modalità e contenuto dettagliati delle relazioni annuali sulla qualità
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione annuale sulla qualità per il dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione».
2. La relazione annuale sulla qualità è conforme agli standard più recenti del sistema statistico europeo (SSE) e contiene dati e metadati relativi alla qualità e informazioni sull’accuratezza e l’affidabilità dell’indagine. Nella relazione sono descritte le modifiche di concetti e definizioni di base che incidono sulla comparabilità nel tempo e tra i diversi paesi. La relazione sulla qualità contiene altresì informazioni sulla conformità al questionario tipo e sulle modifiche della concezione del questionario che incidono sulla comparabilità nel tempo e tra i diversi paesi.
3. La relazione annuale sulla qualità è trasmessa alla Commissione (Eurostat) conformemente alle norme tecniche definite dalla Commissione (Eurostat) entro il 5 gennaio 2025.
4. La relazione annuale sulla qualità è presentata attraverso il punto unico di accesso.
Articolo 10
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 261 I del 14.10.2019, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
(3) Classificazione internazionale standard dell’istruzione 2011, http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf (disponibile in inglese e in francese).
(4) Raccomandazione della Commissione, del 29 ottobre 2009, sull’utilizzo della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO-08) (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 31).
(5) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione e formati tecnici delle variabili rilevate per ciascuna tematica e tematica dettagliata del dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» e codici da utilizzare
Tematica |
Tematica dettagliata |
Identificativo della variabile |
Nome della variabile/descrizione della variabile |
Codici |
Etichette/Categorie |
Filtro |
Tipo di variabile |
||
|
Informazioni sulla rilevazione di dati |
REFYEAR |
Anno dell’indagine |
AAAA |
Anno dell’indagine (4 cifre) |
Totale delle famiglie |
Tecnica |
||
|
Informazioni sulla rilevazione di dati |
INTDATE |
Data di riferimento – data della prima intervista |
GG/MM/AAAA |
Data di riferimento (10 caratteri) |
Totale degli individui |
Tecnica |
||
|
Informazioni sulla rilevazione di dati |
STRATUM_ID |
Strato |
Nnnnnn |
ID dello strato a cui appartiene l’individuo o la famiglia, da 1 a N, dove N è il numero di strati |
Totale delle famiglie |
Tecnica |
||
-1 |
Nessuna stratificazione |
||||||||
|
Informazioni sulla rilevazione di dati |
PSU |
Unità primaria di campionamento |
Nnnnnn |
ID dell’unità primaria di campionamento a cui appartiene l’individuo o la famiglia (da 1 a N, dove N è il numero di PSU) |
Totale delle famiglie, se la popolazione di riferimento è suddivisa in grappoli (PSU) |
Tecnica |
||
-1 |
Non applicabile |
||||||||
|
Dati di identificazione |
HH_ID |
ID della famiglia |
XXnnnnnn |
ID unico della famiglia (2 lettere per il codice del paese seguite da un massimo di 22 cifre) |
Totale delle famiglie |
Tecnica |
||
|
Dati di identificazione |
IND_ID |
ID dell’individuo |
XXnnnnnn |
ID unico dell’individuo (2 lettere per il codice del paese seguite da un massimo di 22 cifre) |
Totale degli individui |
Tecnica |
||
|
Dati di identificazione |
HH_REF_ID |
ID della famiglia a cui appartiene l’individuo |
XXnnnnnn |
ID della famiglia a cui appartiene l’individuo (2 lettere per il codice del paese seguite da un massimo di 22 cifre) |
Totale degli individui |
Tecnica |
||
Vuoto |
Lasciare vuoto il campo se l’individuo è di età inferiore o pari a 15 anni o pari o superiore a 75 anni e appartiene a una famiglia i cui componenti hanno tutti un’età non compresa tra i 16 e i 74 anni |
||||||||
|
Pesi |
HH_WGHT |
Peso della famiglia |
Nnnn.nnnnnn |
Coefficiente di estrapolazione della famiglia (utilizzare un punto «.» come separatore decimale, seguito da un massimo di 6 decimali) |
Totale delle famiglie |
Tecnica |
||
|
Pesi |
IND_WGHT |
Peso dell’individuo |
Nnnn.nnnnnn |
Coefficiente di estrapolazione dell’individuo (utilizzare un punto «.» come separatore decimale, seguito da un massimo di 6 decimali) |
Totale degli individui |
Tecnica |
||
|
Caratteristiche dell’intervista |
TIME |
Durata dell’intervista |
Nnn |
Durata dell’intervista espressa in minuti |
Totale degli individui |
Tecnica |
||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||||
|
Caratteristiche dell’intervista |
INT_TYPE |
Tipo di intervista |
1 |
Paper assisted personal interview (intervista individuale con supporto cartaceo) (PAPI) |
Totale degli individui |
Tecnica |
||
2 |
Computer assisted personal interview (intervista individuale assistita da computer) (CAPI) |
||||||||
3 |
Computer assisted telephone interview (intervista telefonica assistita da computer) (CATI) |
||||||||
4 |
Computer-assisted web-interview (intervista online assistita da computer) |
||||||||
5 |
Altro |
||||||||
|
Localizzazione |
COUNTRY |
Paese di residenza |
Non vuoto |
Paese di residenza (codice SCL GEO alfabetico a 2 caratteri) |
Totale degli individui |
Tecnica |
||
|
Localizzazione |
GEO_NUTS1 |
Regione di residenza |
Non vuoto |
Regione NUTS 1 (3 caratteri alfanumerici) |
Totale delle famiglie |
Tecnica |
||
|
Localizzazione |
GEO_NUTS2 (indicazione facoltativa) |
Regione di residenza (indicazione facoltativa) |
Non vuoto |
Regione NUTS 2 (4 caratteri alfanumerici) |
Totale delle famiglie |
Tecnica |
||
Vuoto |
Opzione non inclusa |
||||||||
|
Localizzazione |
GEO_NUTS3 (indicazione facoltativa) |
Regione di residenza (indicazione facoltativa) |
Non vuoto |
Regione NUTS 3 (5 caratteri alfanumerici - codice NUTS 3 per una diversa aggregazione futura delle regioni, non per pubblicazione delle ripartizioni NUTS 3) |
Totale delle famiglie |
Tecnica |
||
Vuoto |
Opzione non inclusa |
||||||||
|
Localizzazione |
DEG_URBA |
Grado di urbanizzazione |
1 |
Città |
Totale delle famiglie |
Tecnica |
||
2 |
Piccole città e sobborghi |
||||||||
3 |
Zone rurali |
||||||||
|
Localizzazione |
GEO_DEV |
Ubicazione geografica |
1 |
Regione meno sviluppata |
Totale delle famiglie |
Tecnica |
||
2 |
Regione in transizione |
||||||||
3 |
Regione più sviluppata |
||||||||
Vuoto |
Non dichiarato (codice per i paesi terzi) |
||||||||
|
Demografia |
SEX |
Sesso |
1 |
Maschio |
Totale degli individui |
Rilevata |
||
2 |
Femmina |
||||||||
|
Demografia |
YEARBIR |
Anno di nascita |
AAAA |
Anno di nascita (4 cifre) |
Totale degli individui |
Rilevata |
||
|
Demografia |
PASSBIR |
Compleanno già trascorso al momento dell’intervista |
1 |
Sì |
Totale degli individui |
Rilevata |
||
2 |
No |
||||||||
|
Demografia |
AGE |
Età in anni compiuti |
nnn |
Età in anni compiuti (da 1 a 3 cifre) |
Totale degli individui |
Derivata |
||
|
Cittadinanza e provenienza da un contesto migratorio |
CITIZENSHIP |
Paese della cittadinanza principale |
Non vuoto |
Paese della cittadinanza principale (codice SCL GEO alfabetico a 2 caratteri) |
Totale degli individui |
Rilevata |
||
STLS |
Apolide |
||||||||
FOR |
Cittadinanza straniera di paese sconosciuto |
||||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||||
|
Cittadinanza e provenienza da un contesto migratorio |
CNTRYB |
Paese di nascita |
Non vuoto |
Paese di nascita (codice SCL GEO alfabetico a 2 caratteri) |
Totale degli individui |
Rilevata |
||
FOR |
NATO all’estero, paese di nascita sconosciuto |
||||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||||
|
Composizione della famiglia |
HH_POP |
Dimensione della famiglia (numero di componenti della famiglia) |
Nn |
Numero di componenti della famiglia (minori compresi) |
Totale delle famiglie |
Rilevata |
||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||||
|
Composizione della famiglia |
HH_POP_16_24 (indicazione facoltativa) |
Numero di componenti della famiglia di età compresa tra i 16 e i 24 anni (indicazione facoltativa) |
Nn |
Numero di componenti della famiglia di età compresa tra i 16 e i 24 anni |
Totale delle famiglie |
Rilevata |
||
Vuoto |
Opzione non inclusa |
||||||||
|
Composizione della famiglia |
HH_POP_16_24S (indicazione facoltativa) |
Numero di studenti della famiglia di età compresa tra i 16 e i 24 anni (indicazione facoltativa) |
Nn |
Numero di studenti della famiglia di età compresa tra i 16 e i 24 anni |
Totale delle famiglie |
Rilevata |
||
Vuoto |
Opzione non inclusa |
||||||||
|
Composizione della famiglia |
HH_POP_25_64 (indicazione facoltativa) |
Numero di componenti della famiglia di età compresa tra i 25 e i 64 anni (indicazione facoltativa) |
Nn |
Numero di componenti della famiglia di età compresa tra i 25 e i 64 anni |
Totale delle famiglie |
Rilevata |
||
Vuoto |
Opzione non inclusa |
||||||||
|
Composizione della famiglia |
HH_POP_65_MAX (indicazione facoltativa) |
Numero di componenti della famiglia di età superiore o pari a 65 anni (indicazione facoltativa) |
Nn |
Numero di componenti della famiglia di età superiore o pari a 65 anni |
Totale delle famiglie |
Rilevata |
||
Vuoto |
Opzione non inclusa |
||||||||
|
Composizione della famiglia |
HH_CHILD |
Numero di minori di età inferiore a 16 anni |
Nn |
Numero di minori di età inferiore a 16 anni |
Totale delle famiglie |
Rilevata |
||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||||
|
Composizione della famiglia |
HH_CHILD_14_15 (indicazione facoltativa) |
Numero di minori di età compresa tra i 14 e i 15 anni (indicazione facoltativa) |
Nn |
Numero di minori di età compresa tra i 14 e i 15 anni |
Totale delle famiglie |
Rilevata |
||
Vuoto |
Opzione non inclusa |
||||||||
|
Composizione della famiglia |
HH_CHILD_5_13 (indicazione facoltativa) |
Numero di minori di età compresa tra i 5 e i 13 anni (indicazione facoltativa) |
Nn |
Numero di minori di età compresa tra i 5 e i 13 anni |
Totale delle famiglie |
Rilevata |
||
Vuoto |
Opzione non inclusa |
||||||||
|
Composizione della famiglia |
HH_CHILD_LE_4 (indicazione facoltativa) |
Numero di minori di età inferiore o pari a 4 anni (indicazione facoltativa) |
Nn |
Numero di minori di età inferiore o pari a 4 anni |
Totale delle famiglie |
Rilevata |
||
Vuoto |
Opzione non inclusa |
||||||||
|
Condizione lavorativa principale (autodefinita) |
MAINSTAT |
Condizione lavorativa principale (autodefinita) |
1 |
Occupato |
Tutti gli individui di età superiore o pari a 16 anni |
Rilevata |
||
2 |
Non occupato |
||||||||
3 |
Pensionato |
||||||||
4 |
Inabile al lavoro a causa di problemi di salute di lunga durata |
||||||||
5 |
Studente |
||||||||
6 |
Impegnato in attività domestiche |
||||||||
7 |
Servizio di leva o servizio civile obbligatorio |
||||||||
8 |
Altro |
||||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Caratteristiche principali del lavoro |
STAPRO |
Posizione nella professione, occupazione principale |
1 |
Lavoratore autonomo con dipendenti |
Individui con MAINSTAT = 1 |
Rilevata |
||
2 |
Lavoratore autonomo senza dipendenti |
||||||||
3 |
Lavoratore dipendente |
||||||||
4 |
Coadiuvante familiare (non retribuito) |
||||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Caratteristiche principali del lavoro |
NACE1D (indicazione facoltativa) |
Attività economica dell’unità locale per l’occupazione principale (indicazione facoltativa) |
Non vuoto |
Codice NACE della sezione (una lettera compresa tra A e U) |
Individui con MAINSTAT = 1 |
Rilevata |
||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Caratteristiche principali del lavoro |
ISCO2D |
Professione nell’occupazione principale |
nn |
Codice ISCO a 2 cifre |
Individui con MAINSTAT = 1 |
Rilevata |
||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||||
-1 |
Non applicabile |
||||||||
|
Caratteristiche principali del lavoro |
OCC_ICT |
Professionista delle TIC o non professionista delle TIC |
1 |
Professionista delle TIC |
Individui con MAINSTAT = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non professionista delle TIC |
||||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Caratteristiche principali del lavoro |
OCC_MAN |
Lavoratore manuale o lavoratore non manuale |
1 |
Lavoratore manuale |
Individui con MAINSTAT = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Lavoratore non manuale |
||||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Caratteristiche principali del lavoro |
EMPST_WKT (indicazione facoltativa) |
Occupazione principale a tempo pieno o a tempo parziale (autodefinita) (indicazione facoltativa) |
1 |
Occupazione a tempo pieno |
Individui con MAINSTAT = 1 |
Rilevata |
||
2 |
Occupazione a tempo parziale |
||||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Durata del contratto |
EMPST_CONTR (indicazione facoltativa) |
Stabilità dell’occupazione principale (indicazione facoltativa) |
1 |
Lavoro stabile |
Individui con STAPRO = 3 |
Rilevata |
||
2 |
Contratto a tempo determinato |
||||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Livello di istruzione conseguito |
ISCEDD |
Livello di istruzione conseguito (titolo di studio più elevato conseguito) |
0 |
Nessuna istruzione formale o livello inferiore a ISCED 1 |
Tutti gli individui di età superiore o pari a 16 anni |
Rilevata |
||
1 |
ISCED 1 – Istruzione primaria |
||||||||
2 |
ISCED 2 – Istruzione secondaria inferiore |
||||||||
3 |
ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore |
||||||||
4 |
ISCED 4 – Istruzione post-secondaria non terziaria |
||||||||
5 |
ISCED 5 – Istruzione terziaria di ciclo breve |
||||||||
6 |
ISCED 6 – Laurea di primo livello o equivalente |
||||||||
7 |
ISCED 7 – Laurea magistrale o equivalente |
||||||||
8 |
ISCED 8 – Dottorato di ricerca o equivalente |
||||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Livello di istruzione conseguito |
ISCED |
Livello di istruzione conseguito aggregato |
0 |
Al massimo istruzione secondaria inferiore (ISCEDD = 0, 1 o 2) |
Tutti gli individui di età superiore o pari a 16 anni |
Derivata |
||
3 |
Istruzione secondaria superiore e post-secondaria non terziaria (ISCEDD = 3 o 4) |
||||||||
5 |
Istruzione terziaria (ISCEDD = 5, 6, 7 o 8) |
||||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Elementi del modulo minimo europeo sulla salute |
GALI |
Limitazioni nelle attività a causa di problemi di salute |
1 |
Limitazioni gravi |
Tutti gli individui di età superiore o pari a 16 anni |
Rilevata |
||
2 |
Limitazioni non gravi |
||||||||
3 |
Nessuna limitazione |
||||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Reddito mensile totale delle famiglie |
HH_IQ5 |
Reddito mensile corrente netto medio totale |
1 |
Gruppo inferiore di reddito in termini di equivalente mensile corrente netto |
Totale delle famiglie |
Rilevata |
||
2 |
Gruppo medio-basso di reddito in termini di equivalente mensile corrente netto |
||||||||
3 |
Gruppo medio di reddito in termini di equivalente mensile corrente netto |
||||||||
4 |
Gruppo medio-alto di reddito in termini di equivalente mensile corrente netto |
||||||||
5 |
Gruppo superiore di reddito in termini di equivalente mensile corrente netto |
||||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||||
|
Accesso alle TIC |
IACC |
Accesso della famiglia a Internet dalla propria abitazione (tramite qualsiasi dispositivo) |
1 |
Sì |
Totale delle famiglie |
Rilevata |
||
0 |
No |
||||||||
8 |
Non so |
||||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||||
|
Uso e frequenza d’uso delle TIC |
IU |
Ultima connessione a Internet, in qualsiasi luogo, tramite qualsiasi dispositivo |
1 |
Negli ultimi 3 mesi |
Totale degli individui |
Rilevata |
||
2 |
Tra 3 mesi e un anno fa |
||||||||
3 |
Più di 1 anno fa |
||||||||
4 |
Mai connesso |
||||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||||
|
Uso e frequenza d’uso delle TIC |
IFUS |
Frequenza media dell’utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi |
1 |
Più volte al giorno |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
2 |
Una volta al giorno o quasi tutti i giorni |
||||||||
3 |
Almeno una volta alla settimana (ma non tutti i giorni) |
||||||||
4 |
Meno di una volta alla settimana |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||||
|
Attività su Internet |
IUEM |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per spedire o ricevere e-mail |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Attività su Internet |
IUPH1 |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per effettuare chiamate (comprese videochiamate) via Internet |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Attività su Internet |
IUSNET |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per attività sui social media (creare un profilo utente, postare messaggi o altro) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Attività su Internet |
IUCHAT1 |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per utilizzare programmi di messaggistica istantanea (scambi di messaggi) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Attività su Internet |
IUIF |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per cercare informazioni su beni o servizi |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Attività su Internet |
IUNW1 |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per accedere a siti di informazione o leggere quotidiani e riviste online |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Attività su Internet |
IUPOL2 |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per esprimere opinioni su temi politici o civili su siti web o sui social media |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Attività su Internet |
IUVOTE |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per partecipare a consultazioni online o per votare in merito a temi politici o civili (ad esempio urbanistica, firma di una petizione) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Attività su Internet |
IUMUSS1 |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per ascoltare musica (ad esempio una web radio o musica in streaming) o scaricare musica |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Attività su Internet |
IUSTV |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per guardare programmi televisivi in streaming (in diretta o in differita) da emittenti televisive (ad esempio [esempi nazionali]) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Attività su Internet |
IUVOD |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per guardare contenuti video da servizi di streaming commerciali |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Attività su Internet |
IUVSS |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per guardare contenuti video da servizi di condivisione |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Attività su Internet |
IUPDG |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per accedere a programmi di giochi o per scaricarli |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Attività su Internet |
IUPCAST (indicazione facoltativa) |
Utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi a scopo privato per ascoltare o scaricare podcast (indicazione facoltativa) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
Vuoto |
Opzione non inclusa |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Attività su Internet |
IHIF |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per cercare informazioni sanitarie (ad esempio riguardo infortuni, malattie, alimentazione, miglioramento della salute) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Attività su Internet |
IUMAPP |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per prenotare una visita medica presso uno specialista tramite un sito web o un’app (ad esempio un ospedale, un centro di cura, un fisioterapista o uno psicoterapeuta) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Attività su Internet |
IUAPR |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per accedere alle cartelle cliniche personali online |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Attività su Internet |
IUOHC |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per fruire di altri servizi sanitari tramite siti web o app anziché recarsi in ospedale o da un medico (ad esempio per ottenere una ricetta medica o per una consulenza online) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Attività su Internet |
IUSELL |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per vendere beni o servizi tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Attività su Internet |
IUBK |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per Internet banking (compreso mobile banking) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Attività su Internet |
IUOLC |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a fini formativi per motivi di istruzione, professionali o privati, seguendo un corso online |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Attività su Internet |
IUOLM |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a fini formativi per motivi di istruzione, professionali o privati, utilizzando materiali didattici online diversi da un corso completo online (ad esempio video tutorial, webinar, libri di testo elettronici, app o piattaforme per l’apprendimento) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Attività su Internet |
IUOCIS1 |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a fini formativi per motivi di istruzione, professionali o privati, comunicando con docenti o studenti tramite strumenti audio o video online |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Attività su Internet |
IUOFE |
Attività di apprendimento a cui ha partecipato il rispondente negli ultimi 3 mesi nell’ambito dell’istruzione formale (ad esempio scuola o università) |
1 |
Selezionato |
Individui con IUOLC = 1 o IUOLM = 1 o IUOCIS1 = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Attività su Internet |
IUOW |
Attività di apprendimento a cui ha partecipato il rispondente negli ultimi 3 mesi per motivi professionali/correlati all’attività lavorativa |
1 |
Selezionato |
Individui con IUOLC = 1 o IUOLM = 1 o IUOCIS1 = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Attività su Internet |
IUOPP |
Attività di apprendimento a cui ha partecipato il rispondente negli ultimi 3 mesi a scopo privato |
1 |
Selezionato |
Individui con IUOLC = 1 o IUOLM = 1 o IUOCIS1 = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Attività su Internet |
IUACRG |
Apertura di un account o registrazione in un’app o un servizio gratuiti (ad esempio abbonamento/account per social media, app per l’acquisto di biglietti di trasporto, streaming musicale, giochi) |
1 |
Sì |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
No |
||||||||
9 |
Non dichiarato |
||||||||
|
Attività su Internet |
IUACDL |
Cancellazione o tentativo di cancellazione (o chiusura) del proprio account in un’app o un servizio gratuiti (ad esempio social media, app per l’acquisto di biglietti di trasporto, streaming musicale, giochi) negli ultimi 3 mesi |
1 |
Sì |
Individui con IUACRG = 1 |
Rilevata |
||
0 |
No |
||||||||
9 |
Non dichiarato |
||||||||
|
Attività su Internet |
IUACDLP |
Problemi incontrati negli ultimi 3 mesi nell’effettuare un tentativo di cancellazione del proprio account in un’app o un servizio gratuiti (ad esempio difficoltà nel capire come cancellare l’account, tempi troppo lunghi, problemi tecnici, condizioni inaccettabili per la cancellazione, impossibilità di cancellare l’account) |
1 |
Sì |
Individui con IUACRG = 1 e IUACDL = 1 |
Rilevata |
||
0 |
No |
||||||||
9 |
Non dichiarato |
||||||||
|
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVIP |
Attività svolte negli ultimi 12 mesi a scopo privato tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici e consistenti nell’accesso da parte del rispondente a informazioni che lo riguardano archiviate da amministrazioni pubbliche o da servizi pubblici (ad esempio informazioni su [esempi nazionali]) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 o IU = 2 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVIDB |
Attività svolte negli ultimi 12 mesi a scopo privato tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici e consistenti nell’accesso da parte del rispondente a informazioni provenienti da banche dati o registri pubblici (ad esempio informazioni sulla disponibilità di libri in biblioteche pubbliche, registri catastali, registri delle imprese) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 o IU = 2 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOV12IF |
Attività svolte negli ultimi 12 mesi a scopo privato tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici e consistenti nell’ottenimento di informazioni da parte del rispondente (ad esempio su servizi, prestazioni, diritti, leggi, orari di apertura) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 o IU = 2 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVIX |
Il rispondente non ha avuto accesso a dati personali o banche dati né ha ottenuto informazioni tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi 12 mesi a scopo privato |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 o IU = 2 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOV12FM |
Operazioni di download/stampa di moduli ufficiali da siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici effettuate dal rispondente negli ultimi 12 mesi a scopo privato |
1 |
Sì |
Individui con IU = 1 o IU = 2 |
Rilevata |
||
0 |
No |
||||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVAPR |
Appuntamenti fissati o prenotazioni effettuate dal rispondente tramite siti web o app presso amministrazioni pubbliche o servizi pubblici (ad esempio prenotazione di un libro in una biblioteca pubblica, appuntamento con un funzionario pubblico o un prestatore di assistenza sanitaria pubblico) negli ultimi 12 mesi a scopo privato |
1 |
Sì |
Individui con IU = 1 o IU = 2 |
Rilevata |
||
0 |
No |
||||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVPOST (indicazione facoltativa) |
Negli ultimi 12 mesi il rispondente ha ricevuto a scopo privato comunicazioni o documenti ufficiali inviati dalle amministrazioni pubbliche tramite l’account del rispondente su un sito web o un’app (nome del servizio, se applicabile nel paese) di un’amministrazione pubblica o di un servizio pubblico (ad esempio notifiche di ammende o fatture, lettere, atti di citazione, atti giudiziari [esempi nazionali])? L’utilizzo di messaggi informativi o notifiche via e-mail o SMS per segnalare la disponibilità di un documento dovrebbe essere escluso (indicazione facoltativa) |
1 |
Sì |
Individui con IU = 1 o IU = 2 |
Rilevata |
||
0 |
No |
||||||||
Vuoto |
Opzione non inclusa o non dichiarata |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVTAX2 |
Compilazione, modifica, revisione o approvazione della dichiarazione dei redditi del rispondente tramite un sito web o un’app negli ultimi 12 mesi a scopo privato |
1 |
Sì |
Individui con IU = 1 o IU = 2 |
Rilevata |
||
0 |
No |
||||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVODC |
Attività svolte negli ultimi 12 mesi a scopo privato tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici e consistenti nella richiesta da parte del rispondente di documenti ufficiali o certificati (ad esempio certificati di laurea, nascita, matrimonio, divorzio, morte, residenza, casellari giudiziari [esempi nazionali]) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 o IU = 2 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVBE |
Attività svolte negli ultimi 12 mesi a scopo privato tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici e consistenti nella richiesta di prestazioni o diritti da parte del rispondente (ad esempio prestazioni pensionistiche, di disoccupazione, per figli a carico, iscrizione a scuole, università [esempi nazionali]) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 o IU = 2 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVRCC |
Attività svolte negli ultimi 12 mesi a scopo privato tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici e consistenti nella presentazione di altre richieste, domande o denunce da parte del rispondente (ad esempio denuncia di furto alla polizia, avvio di un ricorso, richiesta del gratuito patrocinio, avvio di un procedimento civile dinanzi a un tribunale [esempi nazionali]) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 o IU = 2 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IRGOVNN |
Motivi per cui non sono stati richiesti documenti ufficiali o non sono state presentate domande tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: il rispondente non ha dovuto richiedere documenti o presentare domande |
1 |
Selezionato |
Individui con IGOVODC = 0 e IGOVBE = 0 e IGOVRCC = 0 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IRGOVLS |
Motivi per cui non sono stati richiesti documenti ufficiali o non sono state presentate domande tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: insufficienza di competenze o conoscenze (ad esempio incapacità del rispondente di utilizzare il sito web o l’app o utilizzo giudicato troppo complicato) |
1 |
Selezionato |
Individui con IGOVODC = 0 e IGOVBE = 0 e IGOVRCC = 0 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IRGOVSEC |
Motivi per cui non sono stati richiesti documenti ufficiali o non sono state presentate domande tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: timori circa la sicurezza dei dati personali o riluttanza a effettuare pagamenti online (timore di indebito utilizzo di carte di credito) |
1 |
Selezionato |
Individui con IGOVODC = 0 e IGOVBE = 0 e IGOVRCC = 0 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IRGOVEID (indicazione facoltativa) |
Motivi per cui non sono stati richiesti documenti ufficiali o non sono state presentate domande tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: mancanza di firma elettronica, di identificazione elettronica attivata (e-ID) o di qualsiasi altro strumento per l’utilizzo dell’e-ID (necessario per la fruizione dei servizi) [esempi nazionali] (indicazione facoltativa) |
1 |
Selezionato |
Individui con IGOVODC = 0 e IGOVBE = 0 e IGOVRCC = 0 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
Vuoto |
Opzione non inclusa |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IRGOVOP |
Motivi per cui non sono stati richiesti documenti ufficiali o non sono state presentate domande tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: operazioni effettuate per conto del rispondente da parte di un terzo (ad esempio consulente, parente) |
1 |
Selezionato |
Individui con IGOVODC = 0 e IGOVBE = 0 e IGOVRCC = 0 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IRGOVNAP (indicazione facoltativa) |
Motivi per cui non sono stati richiesti documenti ufficiali o non sono state presentate domande tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: indisponibilità di siffatti servizi online (indicazione facoltativa) |
1 |
Selezionato |
Individui con IGOVODC = 0 e IGOVBE = 0 e IGOVRCC = 0 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IRGOVOTH |
Motivi per cui non sono stati richiesti documenti ufficiali o non sono state presentate domande tramite siti web o app di amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: altri motivi |
1 |
Selezionato |
Individui con IGOVODC = 0 e IGOVBE = 0 e IGOVRCC = 0 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IGOVANYS |
Il rispondente ha interagito con le amministrazioni pubbliche |
9 |
SE IU<> 1 e IU<> 2 ALLORA 9 |
Individui con IU = 1 o IU = 2 |
Derivata |
||
1 |
ALTRIMENTI SE IGOVIP = 1 o IGOVIDB = 1 o IGOV12IF = 1 o IGOV12FM = 1 o IGOVAPR = 1 o IGOVPOST = 1 o IGOVTAX2 = 1 o IGOVODC = 1 o IGOVBE = 1 o IGOVRCC = 1 ALLORA 1 |
||||||||
0 |
ALTRIMENTI 0 |
||||||||
|
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IIGOVDU |
Problemi incontrati in occasione dell’utilizzo di siti web o app di amministrazioni pubbliche o servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: sito web o app difficile da utilizzare (ad esempio non facilmente fruibile, linguaggio non chiaro, procedura non spiegata adeguatamente) |
1 |
Selezionato |
Individui con IGOVANYS = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IIGOVTP |
Problemi incontrati in occasione dell’utilizzo di siti web o app di amministrazioni pubbliche o servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: problemi tecnici in occasione dell’utilizzo del sito web o dell’app (ad esempio tempi di caricamento lunghi, sito web bloccato) |
1 |
Selezionato |
Individui con IGOVANYS = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IIGOVEID (indicazione facoltativa) |
Problemi incontrati in occasione dell’utilizzo di siti web o app di amministrazioni pubbliche o servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: problemi nell’utilizzo della firma elettronica o dell’identificazione elettronica (e-ID) (indicazione facoltativa) |
1 |
Selezionato |
Individui con IGOVANYS = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
Vuoto |
Opzione non inclusa |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IIGOVPAY (indicazione facoltativa) |
Problemi incontrati in occasione dell’utilizzo di siti web o app di amministrazioni pubbliche o servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: il rispondente non ha potuto effettuare pagamenti tramite il sito web o l’app (ad esempio per mancanza di accesso ai metodi di pagamento richiesti) (indicazione facoltativa) |
1 |
Selezionato |
Individui con IGOVANYS = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
Vuoto |
Opzione non inclusa |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IIGOVMOB |
Problemi incontrati in occasione dell’utilizzo di siti web o app di amministrazioni pubbliche o servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: il rispondente non ha potuto accedere al servizio da smartphone o tablet (ad esempio versione del dispositivo non compatibile o applicazioni non disponibili) |
1 |
Selezionato |
Individui con IGOVANYS = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IIGOVOTH |
Problemi incontrati in occasione dell’utilizzo di siti web o app di amministrazioni pubbliche o servizi pubblici negli ultimi 12 mesi: altri problemi |
1 |
Selezionato |
Individui con IGOVANYS = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Interazione con le amministrazioni pubbliche |
IIGOVX |
Il rispondente non ha incontrato problemi in occasione dell’utilizzo di siti web o app di amministrazioni pubbliche o servizi pubblici negli ultimi 12 mesi |
1 |
Selezionato |
Individui con IGOVANYS = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Commercio elettronico |
IBUY |
Ultimo acquisto o ordine di beni o servizi via Internet a scopi privati |
1 |
Negli ultimi 3 mesi |
Individui con IU = 1 o IU = 2 |
Rilevata |
||
2 |
Tra 3 mesi e un anno fa |
||||||||
3 |
Più di 1 anno fa |
||||||||
4 |
Mai effettuato un acquisto o inoltrato un ordine via Internet |
||||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Commercio elettronico |
BCLOT1 |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare capi di abbigliamento (compreso abbigliamento sportivo), calzature o accessori (ad esempio borse, gioielli) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Commercio elettronico |
BSPG |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare articoli sportivi (escluso abbigliamento sportivo) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Commercio elettronico |
BCG |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare giocattoli per bambini o articoli di puericultura (ad esempio pannolini, biberon, passeggini) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Commercio elettronico |
BFURN1 |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare mobili, accessori per la casa (ad esempio tappeti, tende) o prodotti da giardinaggio (ad esempio attrezzi, piante) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Commercio elettronico |
BMUFL |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare musica su CD, dischi in vinile ecc. e/o film o serie TV su DVD, Blu-ray ecc. da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Commercio elettronico |
BBOOKNLG |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare libri, riviste o giornali da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Commercio elettronico |
BHARD1 |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare computer, tablet, telefoni cellulari o accessori da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Commercio elettronico |
BEEQU1 |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare prodotti di elettronica di consumo (ad esempio televisori, stereo, videocamere, barre sonore o altoparlanti intelligenti, assistenti virtuali) o elettrodomestici (ad esempio lavatrici) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Commercio elettronico |
BMED1 |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare farmaci o integratori alimentari come vitamine (escluso rinnovo delle ricette mediche online) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Commercio elettronico |
BFDR |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per ordinare cibo a domicilio da ristoranti, catene di fast food e servizi di catering di imprese o privati tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Commercio elettronico |
BFDS |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare alimenti o bevande da negozi o fornitori di meal kit o esercizi di imprese o privati tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Commercio elettronico |
BCBW |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare prodotti cosmetici, di bellezza o benessere da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Commercio elettronico |
BCPH |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare prodotti per la pulizia o per l’igiene personale (ad esempio spazzolini, fazzoletti, detersivi, strofinacci) da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Commercio elettronico |
BBMC |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare biciclette, ciclomotori, automobili o altri veicoli o i loro pezzi di ricambio da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Commercio elettronico |
BOPG |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare altri beni fisici da imprese o privati (compresi beni usati) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Commercio elettronico |
BSIMC |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per sottoscrivere abbonamenti a Internet o a connessioni di telefonia mobile tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Commercio elettronico |
BSUTIL |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per sottoscrivere abbonamenti per la fornitura di energia elettrica, acqua o riscaldamento, per lo smaltimento dei rifiuti o servizi analoghi tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Commercio elettronico |
BTPS_E |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare da imprese, tramite siti web o app, servizi di trasporto quali corse in taxi o biglietti aerei, ferroviari o di autobus |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Commercio elettronico |
BRA_E |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per affittare alloggi da imprese come alberghi o agenzie di viaggio tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Commercio elettronico |
BTICK2 |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare tramite siti web o app biglietti per eventi (ad esempio concerti, cinema, eventi sportivi, fiere) |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Commercio elettronico |
BBOOK2 |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare e-book o audiolibri come download (compresi aggiornamenti) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Commercio elettronico |
BSOFT2 |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare software come download (compresi aggiornamenti) tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Commercio elettronico |
BGAMES2 |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare giochi come download (compresi aggiornamenti) o oggetti virtuali all’interno dei giochi tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Commercio elettronico |
BMUSS2 |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per avere un abbonamento a pagamento (compresi sia gli abbonamenti esistenti sia quelli nuovi) a servizi di streaming musicale |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Commercio elettronico |
BFLMS2 |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per avere un abbonamento a pagamento (compresi sia gli abbonamenti esistenti sia quelli nuovi) a servizi di streaming di film, serie o eventi sportivi |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Commercio elettronico |
BBOOKNLS2 |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per avere un abbonamento a pagamento (compresi sia gli abbonamenti esistenti sia quelli nuovi) a siti di informazione online, quotidiani online (e-paper) o riviste online tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Commercio elettronico |
BGAMSS |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per avere un abbonamento a pagamento (compresi sia gli abbonamenti esistenti sia quelli nuovi) a servizi di streaming di giochi |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Commercio elettronico |
BHLFTS2 |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per avere un abbonamento a pagamento (compresi sia gli abbonamenti esistenti sia quelli nuovi) ad app relative a salute e fitness |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Commercio elettronico |
BAPP2 |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per avere un abbonamento a pagamento (compresi sia gli abbonamenti esistenti sia quelli nuovi) ad altre app (ad esempio app per l’apprendimento delle lingue, viaggi, meteo) |
1 |
Selezionato |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Commercio elettronico |
BOTS (indicazione facoltativa) |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare altri servizi (esclusi servizi finanziari e assicurativi) tramite siti web o app (indicazione facoltativa) |
1 |
Sì |
Individui con IBUY = 1 |
Rilevata |
||
0 |
No |
||||||||
Vuoto |
Opzione non inclusa o non dichiarata |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Commercio elettronico |
BFIN_IN1 |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare polizze assicurative, comprese quelle di viaggio, anche come pacchetto associato ad esempio a un biglietto aereo, tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Commercio elettronico |
BFIN_CR1 |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per ottenere un prestito, un mutuo o un credito da banche o da altri fornitori di servizi finanziari tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Commercio elettronico |
BFIN_SH1 |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato per acquistare o vendere azioni, obbligazioni, quote di fondi o altre attività finanziarie tramite siti web o app |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_DEM2 |
Utilizzo negli ultimi 3 mesi a scopo privato di termostati, contatori, luci, prese connessi a Internet (intelligenti) o di altre soluzioni connesse a Internet per la gestione energetica dell’abitazione del rispondente |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_DSEC2 |
Utilizzo negli ultimi 3 mesi a scopo privato di sistemi antifurto, rilevatori di fumo, telecamere di videosorveglianza, serrature o altre soluzioni di sicurezza connesse a Internet per l’abitazione del rispondente |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_DHA2 |
Utilizzo negli ultimi 3 mesi a scopo privato di elettrodomestici connessi a Internet quali robot aspirapolvere, frigoriferi, forni, macchine da caffè, utensili per giardinaggio o irrigazione |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_DVA2 |
Utilizzo negli ultimi 3 mesi a scopo privato di un assistente virtuale sotto forma di altoparlante intelligente o di app |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_DX2 |
Il rispondente non ha utilizzato negli ultimi 3 mesi a scopo privato nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a Internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a Internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a Internet o assistenti virtuali |
1 |
Selezionato |
Individui con (IOT_DEM2 = Vuoto o IOT_DEM2 = 0) e (IOT_DSEC2 = Vuoto o IOT_DSEC2 = 0) e (IOT_DHA2 = Vuoto o IOT_DHA2 = 0) e (IOT_DVA2 = Vuoto o IOT_DVA2 = 0) |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_BDK2 |
Motivi per cui non ha utilizzato negli ultimi 3 mesi a scopo privato nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a Internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a Internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a Internet o assistenti virtuali: il rispondente ignorava l’esistenza di tali dispositivi o sistemi |
1 |
Selezionato |
Individui con IOT_DX2 = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_BNN2 |
Motivi per cui non ha utilizzato negli ultimi 3 mesi a scopo privato nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a Internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a Internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a Internet o assistenti virtuali: il rispondente non aveva necessità di utilizzare tali dispositivi o sistemi connessi |
1 |
Selezionato |
Individui con IOT_BDK2 = 0 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_BCST2 |
Motivi per cui non ha utilizzato negli ultimi 3 mesi a scopo privato nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a Internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a Internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a Internet o assistenti virtuali: costi troppo elevati |
1 |
Selezionato |
Individui con IOT_BDK2 = 0 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_BLC2 |
Motivi per cui non ha utilizzato negli ultimi 3 mesi a scopo privato nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a Internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a Internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a Internet o assistenti virtuali: mancanza di compatibilità con altri dispositivi o sistemi |
1 |
Selezionato |
Individui con IOT_BDK2 = 0 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_BLSK2 |
Motivi per cui non ha utilizzato negli ultimi 3 mesi a scopo privato nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a Internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a Internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a Internet o assistenti virtuali: mancanza di competenze per l’utilizzo di tali dispositivi o sistemi |
1 |
Selezionato |
Individui con IOT_BDK2 = 0 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_BCPP2 |
Motivi per cui non ha utilizzato negli ultimi 3 mesi a scopo privato nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a Internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a Internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a Internet o assistenti virtuali: timori circa la riservatezza e la protezione dei dati relativi al rispondente generati da tali dispositivi o sistemi |
1 |
Selezionato |
Individui con IOT_BDK2 = 0 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_BCSC2 |
Motivi per cui non ha utilizzato negli ultimi 3 mesi a scopo privato nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a Internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a Internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a Internet o assistenti virtuali: timori relativi alla sicurezza (ad esempio circa la vulnerabilità del dispositivo o del sistema ad attacchi di pirateria informatica) |
1 |
Selezionato |
Individui con IOT_BDK2 = 0 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_BCSH2 |
Motivi per cui non ha utilizzato negli ultimi 3 mesi a scopo privato nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a Internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a Internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a Internet o assistenti virtuali: timori relativi alla sicurezza o alla salute (ad esempio circa la possibilità di infortuni, lesioni o problemi di salute derivanti dall’utilizzo del dispositivo o del sistema) |
1 |
Selezionato |
Individui con IOT_BDK2 = 0 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_BOTH2 |
Motivi per cui non ha utilizzato negli ultimi 3 mesi a scopo privato nessuno dei dispositivi di gestione energetica connessi a Internet, nessuna delle soluzioni di sicurezza connesse a Internet, nessuno degli elettrodomestici connessi a Internet o assistenti virtuali: altri motivi |
1 |
Selezionato |
Individui con IOT_BDK2 = 0 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_IUTV2 |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato su una televisione connessa a Internet nell’abitazione del rispondente |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_IUGC2 |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato su una console per videogiochi connessa a Internet nell’abitazione del rispondente |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_IUHA2 |
Utilizzo di Internet negli ultimi 3 mesi a scopo privato su un sistema audio domestico o su altoparlanti intelligenti connessi a Internet nell’abitazione del rispondente |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_DCS2 |
Utilizzo negli ultimi 3 mesi a scopo privato di fitness band e smartwatch connessi a Internet, occhiali o cuffie connessi a Internet, localizzatori di sicurezza, accessori, capi di abbigliamento o calzature connessi a Internet |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_DHE2 |
Utilizzo negli ultimi 3 mesi a scopo privato di dispositivi connessi a Internet per il controllo di pressione arteriosa, glicemia, peso corporeo (come le bilance intelligenti), robot sanitari o altri dispositivi per la salute e le cure mediche connessi a Internet |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_DTOY2 |
Utilizzo negli ultimi 3 mesi a scopo privato di giocattoli connessi a Internet (sia per bambini sia per adulti), quali giocattoli robot, droni o bambole |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_DCAR2 |
Utilizzo negli ultimi 3 mesi a scopo privato di un’automobile con connessione a Internet senza fili integrata |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_USE2 |
Il rispondente ha utilizzato l’Internet delle cose negli ultimi 3 mesi |
9 |
SE IU = Vuoto o IU<> 1 ALLORA 9 |
Individui con IU = 1 |
Derivata |
||
1 |
Altrimenti SE IOT_DEM2 = 1 o IOT_DSEC2 = 1 o IOT_DHA2 = 1 o IOT_DVA2 = 1 o IOT_IUTV2 = 1 o IOT_IUGC2 = 1 o IOT_IUHA2 = 1 o IOT_DCS2 = 1 o IOT_DHE2 = 1 o IOT_DTOY2 = 1 o IOT_DCAR2 = 1 ALLORA 1 |
||||||||
0 |
ALTRIMENTI 0 |
||||||||
|
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_PSEC2 |
Problemi incontrati negli ultimi 3 mesi con i suddetti dispositivi o sistemi connessi a Internet: problemi di sicurezza o di riservatezza (ad esempio attacchi di pirateria informatica subiti dal dispositivo o dal sistema, problemi di protezione delle informazioni relative al rispondente e alla sua famiglia generate da tali dispositivi o sistemi) |
1 |
Selezionato |
Individui con IOT_USE2 = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_PSHE2 |
Problemi incontrati negli ultimi 3 mesi con i suddetti dispositivi o sistemi connessi a Internet: problemi di sicurezza o di salute (ad esempio infortuni, lesioni o problemi di salute derivanti dall’utilizzo del dispositivo o del sistema) |
1 |
Selezionato |
Individui con IOT_USE2 = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_PDU2 |
Problemi incontrati negli ultimi 3 mesi con i suddetti dispositivi o sistemi connessi a Internet: difficoltà nell’utilizzo del dispositivo (ad esempio configurazione, installazione, connessione, abbinamento del dispositivo) |
1 |
Selezionato |
Individui con IOT_USE2 = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_POTH2 |
Problemi incontrati negli ultimi 3 mesi con i suddetti dispositivi o sistemi connessi a Internet: altri problemi (ad esempio problemi di connessione, problemi di assistenza) |
1 |
Selezionato |
Individui con IOT_USE2 = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Connessione a Internet da qualsiasi luogo |
IOT_PX2 |
Il rispondente non ha incontrato alcun problema negli ultimi 3 mesi con i suddetti dispositivi o sistemi connessi a Internet |
1 |
Selezionato |
Individui con IOT_USE2 = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
Effetto dell’uso |
ECO_DMOB |
Azioni intraprese dal rispondente riguardo al telefono cellulare o allo smartphone che ha sostituito o non utilizza più (esclusi i dispositivi forniti dai datori di lavoro) |
1 |
È ancora conservato dalla famiglia del rispondente, ma attualmente non è in uso |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
2 |
È stato venduto dal rispondente o ceduto a qualcun altro |
||||||||
3 |
È stato smaltito mediante la raccolta/il riciclaggio dei rifiuti elettronici (anche lasciandolo al dettagliante per lo smaltimento) |
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4 |
È stato smaltito ma non mediante la raccolta/il riciclaggio dei rifiuti elettronici |
||||||||
5 |
Il rispondente non ne ha mai posseduto uno o lo sta ancora utilizzando |
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6 |
Altro |
||||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
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9 |
Non applicabile |
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|
Effetto dell’uso |
ECO_DLT |
Azioni intraprese dal rispondente riguardo al computer portatile o al tablet che ha sostituito o non utilizza più (esclusi i dispositivi forniti dai datori di lavoro) |
1 |
È ancora conservato dalla famiglia del rispondente, ma attualmente non è in uso |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
2 |
È stato venduto dal rispondente o ceduto a qualcun altro |
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3 |
È stato smaltito mediante la raccolta/il riciclaggio dei rifiuti elettronici (anche lasciandolo al dettagliante per lo smaltimento) |
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4 |
È stato smaltito ma non mediante la raccolta/il riciclaggio dei rifiuti elettronici |
||||||||
5 |
Il rispondente non ne ha mai posseduto uno o lo sta ancora utilizzando |
||||||||
6 |
Altro |
||||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
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|
Effetto dell’uso |
ECO_DPC |
Azioni intraprese dal rispondente riguardo al computer da tavolo che ha sostituito o non utilizza più (esclusi i dispositivi forniti dai datori di lavoro) |
1 |
È ancora conservato dalla famiglia del rispondente, ma attualmente non è in uso |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
2 |
È stato venduto dal rispondente o ceduto a qualcun altro |
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3 |
È stato smaltito mediante la raccolta/il riciclaggio dei rifiuti elettronici (anche lasciandolo al dettagliante per lo smaltimento) |
||||||||
4 |
È stato smaltito ma non mediante la raccolta/il riciclaggio dei rifiuti elettronici |
||||||||
5 |
Il rispondente non ne ha mai posseduto uno o lo sta ancora utilizzando |
||||||||
6 |
Altro |
||||||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||||||
9 |
Non applicabile |
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|
Effetto dell’uso |
ECO_PP (indicazione facoltativa) |
Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell’acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo: prezzo (indicazione facoltativa) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
Vuoto |
Opzione non inclusa |
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9 |
Non applicabile |
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Effetto dell’uso |
ECO_BDS (indicazione facoltativa) |
Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell’acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo: marchio, design o dimensioni (indicazione facoltativa) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
||||||||
Vuoto |
Opzione non inclusa |
||||||||
9 |
Non applicabile |
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Effetto dell’uso |
ECO_PHD (indicazione facoltativa) |
Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell’acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo: caratteristiche dell’hardware (ad esempio memoria, velocità del processore, fotocamera, scheda grafica) (indicazione facoltativa) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
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0 |
Non selezionato |
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Vuoto |
Opzione non inclusa |
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9 |
Non applicabile |
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Effetto dell’uso |
ECO_PECD (indicazione facoltativa) |
Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell’acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo: progettazione ecocompatibile del dispositivo, ad esempio modelli durevoli, aggiornabili e riparabili che richiedono meno materiali; uso di materiali ecologici per l’imballaggio ecc. (indicazione facoltativa) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
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Vuoto |
Opzione non inclusa |
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9 |
Non applicabile |
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Effetto dell’uso |
ECO_PEG (indicazione facoltativa) |
Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell’acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo: possibilità di prolungare la durata di vita utile del dispositivo acquistando una garanzia supplementare (indicazione facoltativa) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
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Vuoto |
Opzione non inclusa |
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9 |
Non applicabile |
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Effetto dell’uso |
ECO_PEE (indicazione facoltativa) |
Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell’acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo: efficienza energetica del dispositivo (indicazione facoltativa) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
||
0 |
Non selezionato |
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Vuoto |
Opzione non inclusa |
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9 |
Non applicabile |
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Effetto dell’uso |
ECO_PTBS (indicazione facoltativa) |
Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell’acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo: un sistema di ritiro offerto dal fabbricante o dal venditore (ossia il fabbricante o il venditore ritira gratuitamente il dispositivo divenuto obsoleto o offre sconti al cliente per l’acquisto di un altro dispositivo) (indicazione facoltativa) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
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0 |
Non selezionato |
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Vuoto |
Opzione non inclusa |
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9 |
Non applicabile |
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Effetto dell’uso |
ECO_PX (indicazione facoltativa) |
Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell’acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo: il rispondente non ha preso in considerazione nessuna delle caratteristiche suddette (indicazione facoltativa) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
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0 |
Non selezionato |
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Vuoto |
Opzione non inclusa |
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9 |
Non applicabile |
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Effetto dell’uso |
ECO_PBX (indicazione facoltativa) |
Caratteristiche considerate importanti dal rispondente in occasione dell’acquisto più recente di un telefono cellulare o smartphone, tablet, computer portatile o computer da tavolo: il rispondente non ha mai acquistato nessuno di questi dispositivi (indicazione facoltativa) |
1 |
Selezionato |
Individui con IU = 1 |
Rilevata |
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0 |
Non selezionato |
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Vuoto |
Opzione non inclusa |
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9 |
Non applicabile |
19.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/150 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1485 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 2023,
recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3, e l'articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
(2) |
Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione (2) integra le norme da applicare in materia di controllo in relazione alle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa la peste suina africana, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure nella zona interessata. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. |
(3) |
Gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono anche l'adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici. |
(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione (4) stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana le quali devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri che sono elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II del regolamento medesimo (Stati membri interessati). L'allegato I del suddetto regolamento di esecuzione elenca le zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito della comparsa di focolai di tale malattia. |
(5) |
Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1407 della Commissione (5) a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Grecia, Italia, Lettonia, Lituania e Polonia. Dalla data di adozione di detto regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia in alcuni Stati membri interessati si è evoluta. |
(6) |
Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, come pure su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (6). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (7) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone. |
(7) |
In caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro, l'articolo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni da parte dell'autorità competente di tale Stato membro, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687. |
(8) |
Sono stati registrati nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti in Grecia e Polonia e in suini selvatici in Italia e Polonia. La situazione epidemiologica in alcune zone elencate come zone soggette a restrizioni I, e II in Germania nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è migliorata per quanto riguarda i suini selvatici grazie alle misure di controllo delle malattie applicate da tale Stato membro conformemente alla legislazione dell'Unione. |
(9) |
A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini detenuti in Grecia e Polonia e in suini selvatici in Italia e Polonia e tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata conformemente agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. |
(10) |
Nel giugno 2023 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella regione della Macedonia centrale in Grecia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situata nelle immediate vicinanze di un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Grecia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situata nelle immediate vicinanze dell'area elencata come zona soggetta a restrizioni III interessata da questo recente focolaio, dovrebbe essere elencata come zona soggetta a restrizioni III nel medesimo allegato e le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questo focolaio. |
(11) |
Nel giugno 2023 è stato inoltre rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella regione di Wielkopolskie in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, interessata da questo recente focolaio, dovrebbe invece essere elencata come zona soggetta a restrizioni III nel medesimo allegato e le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questo focolaio. |
(12) |
Inoltre nel luglio 2023 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella regione di Mazowieckie in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, interessata da questo recente focolaio, dovrebbe invece essere elencata come zona soggetta a restrizioni III nel medesimo allegato e le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questo focolaio. |
(13) |
Nel luglio 2023 sono stati inoltre rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nelle regioni della Mazowieckie e della Podkarpackie in Polonia, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situate nelle immediate vicinanze di aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I in detto allegato. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Tali aree della Polonia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situate nelle immediate vicinanze delle aree elencate come zone soggette a restrizioni II interessate da questi recenti focolai, dovrebbero pertanto essere elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 come zone soggette a restrizioni II e le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questi focolai. |
(14) |
Nel luglio 2023 sono stati inoltre rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nella regione di Mazowieckie in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, interessata da questi recenti focolai, dovrebbe pertanto essere elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questi focolai. |
(15) |
Inoltre nei mesi di giugno e luglio 2023 sono stati rilevati diversi focolai di peste suina africana in suini selvatici nelle regioni Lombardia e Liguria in Italia, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situate nelle immediate vicinanze di aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I in detto allegato. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Tali aree dell'Italia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, situate nelle immediate vicinanze delle aree elencate come zone soggette a restrizioni II interessate da questi recenti focolai, dovrebbero pertanto essere elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 come zone soggette a restrizioni II e le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite per tenere conto di questi focolai. |
(16) |
In aggiunta, in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Germania e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni II, elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Germania conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone situate nel Land Brandeburgo in Germania, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni I nel medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni II nel corso degli ultimi dodici mesi. Di conseguenza, tali zone soggette a restrizioni II dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni I nel medesimo allegato, tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana. |
(17) |
Inoltre in base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Germania e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini selvatici in alcune zone soggette a restrizioni I, e nelle zone soggette a restrizioni con cui dette zone soggette a restrizioni I confinano, elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Germania conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone situate nel Land Brandeburgo in Germania, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere soppresse dagli elenchi del medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni I, e nelle zone con cui dette zone soggette a restrizioni I confinano, nel corso degli ultimi dodici mesi. |
(18) |
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione della malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti per la Germania, la Grecia, l'Italia e la Polonia ed elencarle come zone soggette a restrizioni I, II e III, mentre alcune parti di zone soggette a restrizioni I relative alla Germania dovrebbero essere soppresse dagli elenchi di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Poiché nell'Unione la situazione relativa alla peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione epidemiologica nelle aree circostanti. |
(19) |
La Croazia ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio in seguito alla conferma, in data 26 giugno 2023, di un focolaio della malattia in suini detenuti nella contea di Vukovar-Srijem e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza, in cui si applicano le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia. |
(20) |
La decisione di esecuzione (UE) 2023/1422 della Commissione (8) è stata adottata a seguito delle informazioni pervenute dalla Croazia in merito a tali focolai in suini detenuti in zone precedentemente indenni da malattia nella contea di Vukovarsko-Srijemska di tale Stato membro. La decisione di esecuzione (UE) 2023/1422 si applica fino al 26 settembre 2023. |
(21) |
Inoltre la Grecia ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio in seguito alla conferma, in data 5 luglio 2023, di un focolaio della malattia in suini detenuti nella regione della Macedonia dell'Ovest e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza, in cui si applicano le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687, per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia. |
(22) |
La decisione di esecuzione (UE) 2023/1458 della Commissione (9) è stata adottata a seguito delle informazioni pervenute dalla Grecia in merito a tali focolai in suini detenuti in zone precedentemente indenni da malattia nella regione della Macedonia dell'Ovest di tale Stato membro. La decisione di esecuzione (UE) 2023/1458 si applica fino al 5 ottobre 2023. |
(23) |
In caso di un primo e unico focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l'inserimento di tale area nell'elenco di cui all'allegato II, parte B, di tale regolamento di esecuzione, come zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza. Di conseguenza la zona soggetta a restrizioni istituita dall'autorità competente della Croazia nella contea di Vukovarsko-Srijemska in Croazia dovrebbe essere elencata nell'allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e la decisione di esecuzione (UE) 2023/1422 dovrebbe essere abrogata. Analogamente, la zona soggetta a restrizioni istituita dall'autorità competente della Grecia nella regione della Macedonia dell'Ovest in Grecia dovrebbe essere elencata nell'allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e la decisione di esecuzione (UE) 2023/1458 dovrebbe essere abrogata. |
(24) |
Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare agli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il presente regolamento prendano effetto il prima possibile. |
(25) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 594/2023
Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2023/1422
La decisione di esecuzione (UE) 2023/1422 è abrogata.
Articolo 3
Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2023/1458
La decisione di esecuzione (UE) 2023/1458 è abrogata.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 65).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1407 della Commissione, del 5 luglio 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana (GU L 170 del 4.7.2023, pag. 3).
(6) Documento di lavoro SANTE/7112/2015/Rev. 3 "Principi e criteri per la definizione geografica della regionalizzazione della PSA"; https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/diseases-and-control-measures/african-swine-fever_it.
(7) Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, 29a edizione, 2021, ISBN dei volumi I e II: 978-92-95115-40-8, https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/.
(8) Decisione di esecuzione (UE) 2023/1422 della Commissione, del 3 luglio 2023, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Croazia (GU L 174 del 7.7.2023, pag. 12).
(9) Decisione di esecuzione (UE) 2023/1458 della Commissione, dell'11 luglio 2023, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Grecia (GU L 179 del 14.7.2023, pag. 116).
ALLEGATI
Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sono sostituiti dai seguenti:
"ALLEGATO I
ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI I, II E III
PARTE I
1. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:
Bundesland Brandenburg:
— |
Landkreis Dahme-Spreewald:
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— |
Landkreis Märkisch-Oderland:
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— |
Landkreis Barnim:
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Landkreis Uckermark:
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Landkreis Oder-Spree:
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Landkreis Spree-Neiße:
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— |
Landkreis Oberspreewald-Lausitz:
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— |
Landkreis Elbe-Elster:
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— |
Landkreis Prignitz
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Bundesland Sachsen:
— |
Stadt Dresden:
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— |
Landkreis Meißen:
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— |
Landkreis Mittelsachsen:
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— |
Landkreis Nordsachsen:
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— |
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:
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Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
— |
Landkreis Vorpommern Greifswald
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— |
Landkreis Ludwigslust-Parchim:
|
2. Estonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:
— |
Hiiu maakond. |
3. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:
— |
Dienvidkurzemes novada, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, |
— |
Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes. |
4. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lituania:
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos, |
— |
Palangos miesto savivaldybė. |
5. Ungheria
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:
— |
Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 950950, 950960, 950970, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951950, 952050, 952150, 952250, 952550, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953650, 953660, 953750, 953850, 953950, 953960, 954050, 954060, 954150, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150, 956160, 956250, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Bács-Kiskun megye 600150, 600850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
— |
Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, |
— |
406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 751250, 751260, 751350, 751360, 751750, 751850, 751950, 753650, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754360, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754850 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
6. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:
w województwie kujawsko - pomorskim:
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powiat rypiński, |
— |
powiat brodnicki, |
— |
powiat grudziądzki, |
— |
powiat miejski Grudziądz, |
— |
powiat wąbrzeski, |
w województwie warmińsko-mazurskim:
— |
gmina Rozogi w powiecie szczycieńskim, |
w województwie podlaskim:
— |
gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim, |
— |
powiat łomżyński, |
— |
gminy Turośl, Mały Płock w powiecie kolneńskim, |
— |
powiat zambrowski, |
— |
powiat miejski Łomża, |
w województwie mazowieckim:
— |
powiat ostrołęcki, |
— |
powiat miejski Ostrołęka, |
— |
gminy Bodzanów, Bulkowo, Gąbin, Mała Wieś, Słubice, Słupno, Wyszogród w powiecie płockim, |
— |
powiat ciechanowski, |
— |
powiat płoński, |
— |
gminy Rościszewo i Szczutowo w powiecie sierpeckim, |
— |
gminy Nowa Sucha, Teresin, Sochaczew z miastem Sochaczew w powiecie sochaczewskim, |
— |
część powiatu żyrardowskiego niewymieniona w części II załącznika I, |
— |
część powiatu grodziskiego niewymieniona w części II załącznika I, |
— |
gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim |
— |
gmina Bieżuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim, |
— |
część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I, |
— |
gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim, |
— |
gminy Czernice Borowe, Krasne, Krzynowłoga Mała, miasto Przasnysz, część gminy wiejskiej Przasnysz niewymieniona w części II i części III załącznika I w powiecie przasnyskim, |
— |
część powiatu makowskiego niewymieniona w części III załącznika I, |
— |
część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I, |
— |
część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I, |
— |
część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I, |
— |
gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim, |
— |
gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińśk Mazowiecki, Kałuszyn, Mrozy, Stanisławów w powiecie mińskim, |
— |
gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim, |
— |
gminy Pacyna, Sanniki w powiecie gostynińskim, |
— |
gmina Gózd, część gminy Skaryszew położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9, część gminy Iłża położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 w powiecie radomskim, |
— |
gminy Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno w powiecie lipskim, |
— |
gminy Kazanów, Policzna, Tczów, Zwoleń w powiecie zwoleńskim, |
w województwie podkarpackim:
— |
gminy Tarnowiec, miasto Jasło, część gminy wiejskiej Jasło położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Jasło oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 992 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Jasło, część gminy Nowy Żmigród położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 993, część gminy Skołyszyn położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 w powiecie jasielskim, |
— |
gmina Grodzisko Dolne w powiecie leżajskim, |
— |
część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II załącznika I, |
— |
gminy Chłopice, Pawłosiów, Jarosław z miastem Jarosław w powiecie jarosławskim, |
— |
gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim, |
— |
powiat miejski Przemyśl, |
— |
gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim, |
— |
gminy Rakszawa, Żołynia w powiecie łańcuckim, |
— |
gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim, |
— |
gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim, |
— |
część powiatu dębickiego niewymieniona w części II załącznika I, |
— |
gminy Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne gminy w powiecie krośnieńskim, |
— |
powiat miejski Krosno, |
— |
gminy Bukowsko, Zagórz, część gminy Zarszyn położona na północ od linii wynaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej do wschodniej granicy gminy, część gminy wiejskiej Sanok położona na zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 886 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy gminy miejskiej Sanok oraz na południe od granicy miasta Sanok, część gminy Komańcza położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 889 oraz na północ od drogi nr 889 biegnącej od tego skrzyżowania do północnej granicy gminy w powiecie sanockim, |
— |
gmina Cisna w powiecie leskim, |
— |
gminy Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne w powiecie bieszczadzkim, |
— |
gmina Haczów, część gminy Brzozów położona na zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 886 biegnacą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie brzozowskim, |
w województwie świętokrzyskim:
— |
powiat buski, |
— |
powiat skarżyski, |
— |
część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I, |
— |
część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I, |
— |
powiat staszowski, |
— |
gminy Brody, część gminy Wąchock położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42, część gminy Mirzec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Mirzec, łączącą miejscowości Gadka – Mirzec, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od miejscowości Mirzec do wschodniej granicy gminy w powiecie starachowickim, |
— |
powiat ostrowiecki, |
— |
gminy Gowarczów, Końskie, Stąporków w powiecie koneckim, |
w województwie łódzkim:
— |
gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim, |
— |
gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim, |
— |
gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim, |
— |
powiat miejski Skierniewice, |
— |
powiat opoczyński, |
— |
gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki, Żelechlinek w powiecie tomaszowskim, |
w województwie pomorskim:
— |
gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim, |
— |
gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położna na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim, |
— |
gmina Sztum w powiecie sztumskim, |
— |
gminy Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Pszczółki, miasto Pruszcz Gdański, część gminy wiejskiej Pruszcz Gdański położona na wschód od lini wyznaczonej przez drogę A1 w powiecie gdańskim, |
— |
Miasto Gdańsk, |
— |
powiat tczewski, |
— |
część powiatu kwidzyńskiego niewymieniona w części II załącznika I, |
w województwie lubuskim:
— |
gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim, |
— |
powiat strzelecko – drezdenecki, |
w województwie dolnośląskim:
— |
gminy Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim, |
— |
gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część w powiecie wrocławskim, |
— |
część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim, |
— |
gmina Wiązów w powiecie strzelińskim, |
— |
gminy Pielgrzymka, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim, |
— |
gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica, Szklarska Poręba w powiecie karkonoskim, |
— |
część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366, |
— |
gminy Bolków, Paszowice, miasto Jawor, część gminy Męcinka położona na południe od drogi nr 363 w powiecie jaworskim, |
— |
gminy Dobromierz i Marcinowice w powiecie świdnickim, |
— |
gminy Dzierżoniów, Pieszyce, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierżoniowskim, |
— |
gminy Głuszyca, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim, |
— |
gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim, |
— |
gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim, |
w województwie wielkopolskim:
— |
gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew w powiecie krotoszyńskim, |
— |
gminy Książ Wielkopolski, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, w powiecie śremskim, |
— |
gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim, |
— |
gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Pobiedziska, w powiecie poznańskim, |
— |
gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim, |
— |
powiat czarnkowsko-trzcianecki, |
— |
część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy w powiecie szamotulskim, |
— |
gmina Budzyń w powiecie chodzieskim, |
— |
gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim, |
— |
gmina Dobrzyca w powiecie pleszewskim, |
— |
gminy Odolanów, Przygodzice, Raszków, Sośnie, miasto Ostrów Wielkopolski, część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sulisław – Łąkociny – Wierzbno i na zachód od miasta Ostrów Wielkopolski oraz część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na wschód od miasta Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim, |
— |
gmina Kobyla Góra w powiecie ostrzeszowskim, |
— |
gminy Baranów, Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica, Łęka Opatowska w powiecie kępińskim, |
— |
część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I, |
w województwie opolskim:
— |
gmina Byczyna, część gminy Kluczbork położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowana z drogą nr 45, a następnie od tego skrzyżowania na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 do skrzyżowania z ulicą Fabryczną w miejscowości Kluczbork i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ulice Fabryczna -Dzierżonia – Strzelecka w miejscowości Kluczbork do wschodniej granicy gminy, część gminy Wołczyn położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 w powiecie kluczborskim, |
— |
gminy Praszka, Gorzów Śląski, Radłów, Olesno, Zębowice, część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim, |
— |
część gminy Grodków położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie brzeskim, |
— |
gminy Łambinowice, Pakosławice, Skoroszyce, część gminy Korfantów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 407 w powiecie nyskim, |
— |
część gminy Biała położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 407 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 414 i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 414 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 409, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 409 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie prudnickim, |
— |
gminy Chrząstowice, Ozimek, Komprachcice, Prószków, część gminy Łubniany położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Świerkle – Masów, ulicę Leśną w miejscowości Masów oraz na południe od ulicy Kolanowskiej biegnącej do wschodniej granicy gminy, część gminy Turawa położona na południe od linii wyznaczonej przez ulice Powstańców Śląskich -Kolanowską -Opolską – Kotorską w miejscowości Węgry i dalej na południe od drogi łączącej miejscowości Węgry- Kotórz Mały – Turawa – Rzędów – Kadłub Turawski – Zakrzów Turawski biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie opolskim, |
— |
powiat miejski Opole, |
w województwie zachodniopomorskim:
— |
gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, część gminy Myślibórz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 biegnącej od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 26, następnie na wschód od drogi nr 26 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 119 i dalej na wschód od drogi nr 119 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 26 do północnej granicy gminy, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim, |
— |
gminy Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice w powiecie pyrzyckim, |
— |
gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim, |
— |
część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy, |
— |
gminy Dobra (Szczecińska), Police w powiecie polickim, |
— |
gmina Kobylanka, część gminy wiejskiej Stargard położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez południową i zachodnią granicę miasta Stargard w powiecie stargardzkim, |
w województwie małopolskim:
— |
gminy Bobowa, Moszczenica, Łużna, Ropa, część gminy wiejskiej Gorlice położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Biecz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 w powiecie gorlickim, |
— |
powiat nowosądecki, |
— |
gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Szczawnica w powiecie nowotarskim, |
— |
powiat miejski Nowy Sącz, |
— |
gminy Skrzyszów, Lisia Góra, Radłów, Wietrzychowice, Żabno, część gminy wiejskiej Tarnów położona na wschód od miasta Tarnów w powiecie tarnowskim, |
— |
powiat dąbrowski, |
— |
gminy Klucze, Bolesław, Bukowno w powiecie olkuskim, |
w województwie śląskim:
— |
gmina Sławków w powiecie będzińskim, |
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powiat miejski Jaworzno, |
— |
powiat miejski Mysłowice, |
— |
powiat miejski Katowice, |
— |
powiat miejski Siemianowice Śląskie, |
— |
powiat miejski Chorzów, |
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powiat miejski Piekary Śląskie, |
— |
powiat miejski Bytom, |
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gminy Kalety, Ożarowice, Świerklaniec, Miasteczko Śląskie, Radzionków w powiecie tarnogórskim, |
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gmina Woźniki w powiecie lublinieckim, |
— |
gminy Myszków i Koziegłowy w powiecie myszkowskim, |
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gminy Ogrodzieniec, Zawiercie, Włodowice w powiecie zawierciańskim. |
7. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:
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in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy, |
— |
in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky, |
— |
in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Tehla, Lula, Beša, Jesenské, Ina, Lok, Veľký Ďur, Horný Pial, Horná Seč, Starý Tekov, Dolná Seč, Hronské Kľačany, Levice, Podlužany, Krškany, Brhlovce, Bory, Santovka, Domadice, Hontianske Trsťany, Žemberovce, |
— |
in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov, |
— |
the whole district of Ružomberok, except municipalities included in zone II, |
— |
the whole district of Turčianske Teplice, except municipalities included in zone II, |
— |
in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly, Belá-Dulice, Ďanová, Karlová, Laskár, Rakovo, Príbovce, Košťany nad Turcom, Socovce, Turčiansky Ďur, Kláštor pod Znievom, Slovany, Ležiachov, Benice, |
— |
in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá, |
— |
in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec, |
— |
in the district of Prievidza, the municipalities of Handlová, Cígeľ, Podhradie, Lehota pod Vtáčnikom, Ráztočno, |
— |
the whole district of Partizánske, except municipalities included in zone II, |
— |
in the district of Topoľčany, the municipalities of Krnča, Prázdnovce, Solčany, Nitrianska Streda, Čeľadince, Kovarce, Súlovce, Oponice, |
— |
in the district of Nitra, the municipalities of Horné Lefantovce, Dolné Lefantovce, Bádice, Jelenec, Žirany, Podhorany, Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre, Pohranice, Hosťová, Kolíňany, Malý Lapáš, Dolné Obdokovce, Čeľadice, Veľký Lapáš, Babindol, Malé Chyndice, Golianovo, Klasov, Veľké Chyndice, Nová Ves nad Žitavou, Paňa, Vráble, Tajná, Lúčnica nad Žitavou, Žitavce, Melek, Telince, Čifáre. |
8. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Italia:
Regione Piemonte:
— |
nella provincia di Alessandria, i comuni di: Oviglio, Viguzzolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Carentino, Frascaro, Borgoratto Alessandrino, Volpeglino, Gamalero, Pontecurone, Castelnuovo Scrivia, Alluvione Piovera, Sale, Bassignana, Pecetto di Valenza, Rivarone, Montecastello, Valenza, San Salvatore Monferrato, Castelletto Monferrato, Quargnento, Solero, Pietra Marazzi, |
— |
nella provincia di Asti, i comuni di: Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Maranzana, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Quaranti, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Canelli, San Marzano Oliveto, |
— |
nella provincia di Cuneo, i comuni di: Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone, Perletto, Castino, Cossano Belbo, Rocchetta Belbo, Santo Stefano Belbo, Gottasecca, Monesiglio, Sale delle Langhe, Camerana, Castelnuovo di Ceva, Priero, Prunetto, Montezemolo, Perlo. |
Regione Liguria:
— |
nella provincia di Genova, i comuni di: Portofino, Santa Margherita Ligure, Camogli, Zoagli, Leivi, Chiavari, Santo Stefano d'Aveto, Mezzanego, Carasco, Borzonasca, |
— |
nella provincia di Savona, i comuni di: Bergeggi, Spotorno, Vezzi Portio, Noli, Orco Feglino, Bormida, Calice Ligure, Rialto, Osiglia, Murialdo, |
Regione Emilia-Romagna:
— |
nella provincia di Piacenza, i comuni di: Cerignale, Ottone (est fiume Trebbia), Corte Brugnatella, Bobbio, Alta Val Tidone, Ferriere, |
— |
nella provincia di Parma, comune di Tornolo (parte Amministrativa a ovest del Fiume Taro). |
Regione Lombardia:
— |
nella provincia di Pavia, i comuni di: Rocca Susella, Montesegale, Godiasco, Borgoratto Mormorolo, Fortunago, Volpara, Borgo Priolo, Rocca De' Giorgi, Rivanazzano, Colli Verdi – Ruino e Canevino, |
Regione Lazio:
— |
nella provincia di Roma, a nord: i comuni di Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara, a ovest: il comune di Fiumicino, |
— |
a sud: il comune di Roma tra i limiti della zona 2 (a nord), i confini del comune di Fiumicino (a ovest), il fiume Tevere fino all'intersezione con il Grande Raccordo Anulare, il Grande Raccordo Anulare fino all'intersezione con l'autostrada A24, l'autostrada A24 fino all'intersezione con viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo fino all'intersezione con i confini del comune di Guidonia Montecelio, a est: i comuni di: Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant'Angelo Romano, Fonte Nuova. |
Regione Sardegna:
— |
nella provincia di Sud Sardegna, i comuni di: Escalaplano, Genuri, Gesico, Goni, Las Plassas, Setzu, Seui Isola Amministrativa, Siurgus Donigala, Suelli, Tuili, Villanovafranca |
— |
nella provincia di Nuoro, i comuni di: Atzara, Bitti, Bolotana, Bortigali, Dorgali, Elini, Elini Isola Amministrativa, Gairo, Girasole, Ilbono, Lanusei, Lei, Loceri, Lotzorai, Macomer a Ovest della SS 131, Noragugume, Oliena, Ortueri, Orune, Osini, Perdasdefogu, Silanus, Sorgono, Tortolì, Ulassai |
— |
nella provincia di Oristano, i comuni di: Albagiara, Ardauli, Assolo, Asuni, Bidonì, Gonnosnò, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Samugheo, Sedilo, Senis, Sini, Sorradile |
— |
nella provincia di Sassari, i comuni di: Alà Dei Sardi, Ardara, Berchidda, Bonnanaro, Bonorva a ovest della SS 131, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave a ovest della SS 131, Mores a nord della SS 128bis - SP 63, Oschiri a nord della E 840, Ozieri a nord della Sp 63 - SP 1 - SS 199, Torralba a ovest della SS 131, Tula. |
Regione Calabria:
— |
Nella provincia di Reggio Calabria, i comuni di: Taurianova, Locri, Cittanova, Gerace, Rizziconi, Canolo, Antonimina, Portigliola, Gioia Tauro, Sant'ilario dello Ionio, Agnana Calabra, Mammola, Melicucco, Polistena, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, Siderno, Placanica, Riace, San Giovanni di Gerace, Martone, Stilo, Marina di Gioiosa Jonica, Roccella Jonica, Maropati, Laureana di Borrello, Candidoni, Camini, Grotteria, Monasterace, Giffone, Pazzano, Gioiosa Ionica, Bivongi, Galatro, Stignano, San Pietro di Caridà, Serrata, Feroleto della Chiesa, Caulonia, Cinquefrondi, Anoia. |
9. Cechia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Cechia:
Liberecký kraj:
— |
v okrese Liberec katastrální území obcí Hrádek nad Nisou, Oldřichov v Hájích, Grabštejn, Václavice u Hrádku nad Nisou, Horní Vítkov, Dolní Vítkov, Bílý Kostel nad Nisou, Dolní Chrastava, Horní Chrastava, Chrastava I, Nová Ves u Chrastavy, Mlýnice, Albrechtice u Frýdlantu, Kristiánov, Heřmanice u Frýdlantu, Dětřichov u Frýdlantu, Mníšek u Liberce, Oldřichov na Hranicích, Machnín, Svárov u Liberce, Desná I, Krásná Studánka, Stráž nad Nisou, Fojtka, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Staré Pavlovice, Nové Pavlovice, Růžodol I, Františkov u Liberce, Liberec, Ruprechtice, Rudolfov, Horní Růžodol, Rochlice u Liberce, Starý Harcov, Vratislavice nad Nisou, Kunratice u Liberce, Proseč nad Nisou, Lukášov, Rýnovice, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Jindřichov nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Lučany nad Nisou, Smržovka, Tanvald, Jiřetín pod Bukovou, Dolní Maxov, Antonínov, Horní Maxov, Karlov u Josefova Dolu, Loučná nad Nisou, Hraničná nad Nisou, Janov nad Nisou, Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Albrechtice v Jizerských horách, Desná III, Polubný, Harrachov, Jizerka, Hejnice, Bílý Potok pod Smrkem, Andělská Hora u Chrastavy, Benešovice u Všelibic, Cetenov, Česká Ves v Podještědí, Dolní Sedlo, Dolní Suchá u Chotyně, Donín u Hrádku nad Nisou, Druzcov, Hlavice, Hrubý Lesnov, Chotyně, Chrastava II, Chrastná, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Janův Důl, Jítrava, Kněžice v Lužických horách, Kotel, Kryštofovo Údolí, Křižany, Lázně Kundratice, Loučná, Lvová, Malčice u Všelibic, Markvartice v Podještědí, Nesvačily u Všelibic, Novina u Liberce, Osečná, Panenská Hůrka, Polesí u Rynoltic, Postřelná, Přibyslavice, Rynoltice, Smržov u Českého Dubu, Vápno, Všelibice, Zábrdí u Osečné, Zdislava, Žibřidice, |
— |
v okrese Česká Lípa katastrální území obcí Bezděz, Blatce, Brniště, Břevniště pod Ralskem, Česká Lípa, Deštná u Dubé, Dobranov, Dražejov u Dubé, Drchlava, Dřevčice, Dubá, Dubice u České Lípy, Dubnice pod Ralskem, Hamr na Jezeře, Heřmaničky u Dobranova, Hlemýždí, Holany, Horky u Dubé, Horní Krupá, Houska, Chlum u Dubé, Jabloneček, Jestřebí u České Lípy, Kamenice u Zákup, Korce, Kruh v Podbezdězí, Kvítkov u České Lípy, Lasvice, Loubí pod Vlhoštěm, Luhov u Mimoně, Luka, Maršovice u Dubé, Náhlov, Nedamov, Noviny pod Ralskem, Obora v Podbezdězí, Okna v Podbezdězí, Okřešice u České Lípy, Pavlovice u Jestřebí, Písečná u Dobranova, Skalka u Doks, Sosnová u České Lípy, Srní u České Lípy, Stará Lípa, Starý Šidlov, Stráž pod Ralskem, Šváby, Tachov u Doks, Tubož, Újezd u Jestřebí, Velenice u Zákup, Velký Grunov, Velký Valtinov, Vítkov u Dobranova, Vlčí Důl, Vojetín, Vrchovany, Zahrádky u České Lípy, Zákupy, Zbyny, Žďár v Podbezdězí, Ždírec v Podbezdězí, Žizníkov, |
Středočeský kraj
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v okrese Mladá Boleslav katastrální území obcí Bezdědice, Březovice pod Bezdězem, Víska u Březovic, Dolní Krupá u Mnichova Hradiště, Mukařov u Jiviny, Neveklovice, Strážiště u Jiviny, Vicmanov, Vrchbělá, Březinka pod Bezdězem, Bělá pod Bezdězem, Dolní Rokytá, Horní Rokytá, Rostkov, Kozmice u Jiviny. |
10. Grecia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:
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in the regional unit of Drama:
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— |
in the regional unit of Xanthi:
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in the regional unit of Rodopi:
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— |
in the regional unit of Evros:
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— |
in the regional unit of Serres:
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— |
in the regional unit of Kilkis:
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— |
in the regional unit of Thessaloniki:
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PARTE II
1. Bulgaria
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:
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the whole region of Haskovo, |
— |
the whole region of Yambol, |
— |
the whole region of Stara Zagora, |
— |
the whole region of Pernik, |
— |
the whole region of Kyustendil, |
— |
the whole region of Plovdiv, |
— |
the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Smolyan, |
— |
the whole region of Dobrich, |
— |
the whole region of Sofia city, |
— |
the whole region of Sofia Province, |
— |
the whole region of Blagoevgrad, |
— |
the whole region of Razgrad, |
— |
the whole region of Kardzhali, |
— |
the whole region of Burgas, |
— |
the whole region of Varna, |
— |
the whole region of Silistra, |
— |
the whole region of Ruse, |
— |
the whole region of Veliko Tarnovo, |
— |
the whole region of Pleven, |
— |
the whole region of Targovishte, |
— |
the whole region of Shumen, |
— |
the whole region of Sliven, |
— |
the whole region of Vidin, |
— |
the whole region of Gabrovo, |
— |
the whole region of Lovech, |
— |
the whole region of Montana, |
— |
the whole region of Vratza. |
2. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:
Bundesland Brandenburg:
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Landkreis Oder-Spree:
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— |
Landkreis Spree-Neiße:
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— |
Landkreis Märkisch-Oderland:
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— |
Landkreis Barnim:
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— |
Landkreis Uckermark:
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— |
Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder), |
— |
Landkreis Prignitz
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— |
Landkreis Oberspreewald-Lausitz:
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Bundesland Sachsen:
— |
Landkreis Bautzen, |
— |
Stadt Dresden:
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— |
Landkreis Görlitz, |
— |
Landkreis Meißen:
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— |
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:
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Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
— |
Landkreis Ludwigslust-Parchim:
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3. Estonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:
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Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:
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Aizkraukles novads, |
— |
Alūksnes novads, |
— |
Augšdaugavas novads, |
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Ādažu novads, |
— |
Balvu novads, |
— |
Bauskas novads, |
— |
Cēsu novads, |
— |
Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Grobiņas, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta, Grobiņas, |
— |
Dobeles novads, |
— |
Gulbenes novada Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Lizuma, Līgo, Rankas, Tirzas pagasts, |
— |
Jelgavas novads, |
— |
Jēkabpils novads, |
— |
Krāslavas novads, |
— |
Kuldīgas novada Alsungas, Gudenieku, Kurmāles, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Ēdoles, Īvandes, Rumbas, Padures pagasts, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Kuldīgas pilsēta, |
— |
Ķekavas novads, |
— |
Limbažu novads, |
— |
Līvānu novads, |
— |
Ludzas novads, |
— |
Madonas novads, |
— |
Mārupes novads, |
— |
Ogres novads, |
— |
Olaines novads, |
— |
Preiļu novads, |
— |
Rēzeknes novads, |
— |
Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta, |
— |
Salaspils novads, |
— |
Saldus novads, |
— |
Saulkrastu novads, |
— |
Siguldas novads, |
— |
Smiltenes novads, |
— |
Talsu novads, |
— |
Tukuma novads, |
— |
Valkas novads, |
— |
Valmieras novads, |
— |
Varakļānu novads, |
— |
Ventspils novads, |
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Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība. |
5. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:
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Alytaus miesto savivaldybė, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė, |
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
— |
Akmenės rajono savivaldybė, |
— |
Birštono savivaldybė, |
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
— |
Druskininkų savivaldybė, |
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Juodaičių, Seredžiaus, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė, |
— |
Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų Rūdos seniūnija, išskyrus vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, Plutiškių seniūnija, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kražių, Liolių, Tytuvėnų, Tytuvėnų apylinkių, Pakražančio ir Vaiguvos seniūnijos, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Kretingos rajono savivaldybė, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių ir Videniškių seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė, |
— |
Plungės rajono savivaldybė, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė, |
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Skuodo rajono savivaldybė, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Kriūkų, Lekėčių ir Lukšių seniūnijos, |
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė: Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos ir Šiaulių kaimiškosios seniūnijos, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė, |
— |
Širvintų rajono savivaldybė: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų seniūnijos, |
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
— |
Telšių rajono savivaldybė, |
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių ir Žemaitkiemo seniūnijos, |
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijos, |
— |
Visagino savivaldybė, |
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
6. Ungheria
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:
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Békés megye 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952350, 952450, 952650 és 956350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753660, 754150, 754250, 754370, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe. |
7. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim, |
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powiat elbląski, |
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powiat miejski Elbląg, |
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część powiatu gołdapskiego niewymieniona w częśći III załącznika I, |
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powiat piski, |
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powiat bartoszycki, |
— |
powiat olecki, |
— |
część powiatu giżyckiego niewymieniona w części III załącznika I, |
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powiat braniewski, |
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powiat kętrzyński, |
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powiat lidzbarski, |
— |
gminy Dźwierzuty Jedwabno, Pasym, Świętajno, Wielbark, Szczytno i miasto Szczytno w powiecie szczycieńskim, |
— |
powiat mrągowski, |
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część powiatu węgorzewskiego niewymieniona w części III załącznika I, |
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powiat olsztyński, |
— |
powiat miejski Olsztyn, |
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powiat nidzicki, |
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powiat ostródzki, |
— |
powiat nowomiejski, |
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powiat iławski, |
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powiat działdowski, |
w województwie podlaskim:
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powiat bielski, |
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powiat grajewski, |
— |
powiat moniecki, |
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powiat sejneński, |
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powiat siemiatycki, |
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powiat hajnowski, |
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gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim, |
— |
powiat białostocki, |
— |
powiat suwalski, |
— |
powiat miejski Suwałki, |
— |
powiat augustowski, |
— |
powiat sokólski, |
— |
powiat miejski Białystok, |
— |
gminy Grabowo, Stawiski, Kolno z miastem Kolno w powiecie kolneńskim, |
w województwie mazowieckim:
— |
gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim, |
— |
powiat miejski Siedlce, |
— |
gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim, |
— |
powiat łosicki, |
— |
część powiatu sochaczewskiego niewymieniona w części I załącznika I, |
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gmina Przyłęk w powiecie zwoleńskim, |
— |
powiat kozienicki, |
— |
gminy Chotcza i Solec nad Wisłą w powiecie lipskim, |
— |
gminy Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia – Letnisko, Kowala, Pionki z miastem Pionki, Przytyk, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew, część gminy Skaryszew położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9, część gminy Iłża położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 w powiecie radomskim, |
— |
powiat miejski Radom, |
— |
powiat szydłowiecki, |
— |
gminy Lubowidz i Kuczbork Osada w powiecie żuromińskim, |
— |
gmina Wieczfnia Kościelna w powicie mławskim, |
— |
powiat nowodworski, |
— |
gminy Radzymin, Wołomin, miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Łochów – Wołomin, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Dąbrówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wołomińskim, |
— |
powiat garwoliński, |
— |
gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim, |
— |
część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim, |
— |
gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim, |
— |
gminy Latowicz, Siennica, Sulejówek w powiecie mińskim, |
— |
powiat otwocki, |
— |
część powiatu warszawskiego zachodniego niewymieniona w części I załącznika I, |
— |
powiat warszawski zachodni, |
— |
powiat legionowski, |
— |
powiat piaseczyński, |
— |
powiat pruszkowski, |
— |
powiat grójecki, |
— |
gminy Grodzisk Mazowiecki, Żabia Wola, miasto Milanówek, miasto Podkowa Leśna w powiecie grodziskim, |
— |
gmina Mszczonów w powiecie żyrardowskim, |
— |
powiat białobrzeski, |
— |
powiat przysuski, |
— |
powiat miejski Warszawa, |
— |
gminy Chorzele, Jednorożec, część gminy wiejskiej Przasnysz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Przasnysz i na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Przasnysz, łączącej miejscowości Dębiny – Bartniki – Przasnysz w powiecie przasnyskim, |
w województwie lubelskim:
— |
część powiatu bialskiego niewymieniona w części III załącznika I, |
— |
powiat miejski Biała Podlaska, |
— |
powiat janowski, |
— |
powiat puławski, |
— |
powiat rycki, |
— |
powiat łukowski, |
— |
powiat lubelski, |
— |
powiat miejski Lublin, |
— |
gminy Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Kock, Lubartów z miastem Lubartów, Michów, Ostrówek, Serniki w powiecie lubartowskim, |
— |
powiat łęczyński, |
— |
powiat świdnicki, |
— |
powiat biłgorajski, |
— |
powiat hrubieszowski, |
— |
powiat krasnostawski, |
— |
powiat chełmski, |
— |
powiat miejski Chełm, |
— |
powiat tomaszowski, |
— |
powiat kraśnicki, |
— |
część powiatu parczewskiego niewymieniona w części III załącznika I, |
— |
powiat parczewski, |
— |
powiat włodawski, |
— |
część powiatu radzyńskiego niewymieniona w części III załącznika I, |
— |
powiat miejski Zamość, |
— |
powiat zamojski, |
w województwie podkarpackim:
— |
powiat stalowowolski, |
— |
powiat lubaczowski, |
— |
gminy Medyka, Stubno, część gminy Orły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim, |
— |
gmina Laszki, Wiązownica, Radymno z miastem Radymno w powiecie jarosławskim, |
— |
gmina Kamień, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim, |
— |
gminy Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim, |
— |
część powiatu leżajskiego niewymieniona w części I załącznika I, |
— |
powiat niżański, |
— |
powiat tarnobrzeski, |
— |
powiat miejski Tarnobrzeg, |
— |
gmina Ostrów, część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie ropczycko – sędziszowskim, |
— |
część gminy Czarna położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim, |
— |
powiat mielecki, |
— |
gminy Dębowiec, Krempna, Osiek Jasielski, część gminy wiejskiej Jasło położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Jasło oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 992 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Jasło, część gminy Nowy Żmigród położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 993, część gminy Skołyszyn położna na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 w powiecie jasielskim, |
— |
gminy Jaśliska, Rymanów, Iwonicz Zdrój, Dukla w powiecie krośnieńskim, |
— |
gmina Besko, część gminy Zarszyn położona na południe od linii wynaczonej prze linię kolejową biegnącą od zachodniej do wschodniej granicy gminy, część gminy Komańcza położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 889 oraz na południe od drogi nr 889 biegnącej od tego skrzyżowania do północnej granicy gminy w powiecie sanockim, |
w województwie małopolskim:
— |
gminy Lipinki, Sękowa, Uście Gorlickie, miasto Gorlice, część gminy wiejskiej Gorlice położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Biecz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 w powiecie gorlickim, |
w województwie pomorskim:
— |
gminy Mikołajki Pomorskie, Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń, Stary Targ w powiecie sztumskim, |
— |
gmina Stare Pole, część gminy Nowy Staw położna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim, |
— |
gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim, |
— |
gmina Prabuty w powiecie kwidzyńskim, |
w województwie świętokrzyskim:
— |
gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od miejscowości Honorów do zachodniej granicy gminy w powiecie opatowskim, |
— |
gminy Dwikozy i Zawichost w powiecie sandomierskim, |
— |
część gminy Mirzec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Mirzec, łączącą miejscowości Gadka – Mirzec, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od miejscowości Mirzec do wschodniej granicy gminy w powiecie starachowickim, |
w województwie lubuskim:
— |
gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim, |
— |
powiat miejski Gorzów Wielkopolski, |
— |
powiat żarski, |
— |
powiat słubicki, |
— |
powiat żagański, |
— |
powiat krośnieński, |
— |
powiat zielonogórski |
— |
powiat miejski Zielona Góra, |
— |
powiat nowosolski, |
— |
powiat sulęciński, |
— |
część powiatu międzyrzeckiego niewymieniona w części III załącznika I, |
— |
powiat świebodziński, |
— |
powiat wschowski, |
w województwie dolnośląskim:
— |
część powiatu zgorzeleckiego niewymieniona w części III załącznika I, |
— |
część powiatu polkowickiego niewymieniona w częsci III załącznika I, |
— |
część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I, |
— |
gmina Jeżów Sudecki w powiecie karkonoskim, |
— |
gminy Rudna, Ścinawa, miasto Lubin i część gminy Lubin niewymieniona w części III załącznika I w powiecie lubińskim, |
— |
powiat średzki, |
— |
gmina Mściwojów, Wądroże Wielkie, część gminy Męcinka położona na północ od drogi nr 363 w powiecie jaworskim, |
— |
gminy Kunice, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja w powiecie legnickim, |
— |
gminy Wisznia Mała, Trzebnica, Zawonia, część gminy Oborniki Śląskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim, |
— |
miasto Świeradów Zdrój w powiecie lubańskim, |
— |
powiat miejski Wrocław, |
— |
gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, Mietków, Kąty Wrocławskie, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim, |
— |
gminy Jelcz - Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim, |
— |
gmina Bierutów, Dziadowa Kłoda, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim, |
— |
część powiatu bolesławieckiego niewymieniona w części III załącznika I, |
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powiat milicki, |
— |
powiat górowski, |
— |
powiat głogowski, |
— |
gmina Świerzawa, Wojcieszów, część gminy Zagrodno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice Zagrodno oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy w powiecie złotoryjskim, |
— |
część powiatu lwóweckiego niewymieniona w części III załącznika I, |
— |
gminy Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Walim, miasto Boguszów - Gorce, miasto Jedlina – Zdrój, miasto Szczawno – Zdrój w powiecie wałbrzyskim, |
— |
powiat miejski Wałbrzych, |
— |
część powiatu świdnickiego niewymieniona w części I załącznika I, |
w województwie wielkopolskim:
— |
powiat wolsztyński, |
— |
powiat grodziski, |
— |
część powiatu kościańskiego niewymieniona w części III załącznika I, |
— |
gminy Brodnica, Śrem, część gminy Dolsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na zachód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim, |
— |
gmina Zaniemyśl w powiecie średzkim, |
— |
część powiatu międzychodzkiego niewymieniona w części III załącznika I, |
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powiat nowotomyski, |
— |
gminy Rogoźno, Ryczywół w powiecie obornickim, |
— |
część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, |
— |
powiat miejski Poznań, |
— |
gminy Buk, Czerwonak, Dopiewo, Komorniki, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Stęszew, Swarzędz, Tarnowo Podgórne, miasto Luboń, miasto Puszczykowo w powiecie poznańskim, |
— |
powiat rawicki, |
— |
gminy Duszniki, Kaźmierz, Ostroróg, Pniewy, część gminy Wronki niewymieniona w części I załącznika I w powiecie szamotulskim, |
— |
część powiatu gostyńskiego niewymieniona w części I załącznika I, |
— |
gminy Kobylin, Zduny, Krotoszyn, miasto Sulmierzyce w powiecie krotoszyńskim, |
— |
część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sulisław – Łąkociny – Wierzbno w powiecie ostrowskim, |
— |
gminy Włoszakowice, Święciechowa, Wijewo, część gminy Rydzyna położona na południe od linii wyznaczonej przez kanał Kopanica (Rów Polski) w powiecie leszczyńskim, |
w województwie łódzkim:
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gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim, |
— |
gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim, |
w województwie zachodniopomorskim:
— |
gmina Boleszkowice, część gminy Myślibórz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 biegnącej od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 26, następnie na zachód od drogi nr 26 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 119 i dalej na zachód od drogi nr 119 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 26 do północnej granicy gminy, część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim, |
— |
gminy Bielice, Kozielice w powiecie pyrzyckim, |
— |
powiat gryfiński, |
— |
gmina Kołbaskowo w powiecie polickim, |
w województwie opolskim:
— |
gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz, część gminy Grodków położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie brzeskim, |
— |
gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów, Murów, Niemodlin, Tułowice, część gminy Łubniany położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Świerkle – Masów, ulicę Leśną w miejscowości Masów oraz na północ od ulicy Kolanowskiej biegnącej do wschodniej granicy gminy, część gminy Turawa położona na północ od linii wyznaczonej przez ulice Powstańców Śląskich -Kolanowską -Opolską – Kotorską w miejscowości Węgry i dalej na północ od drogi łączącej miejscowości Węgry- Kotórz Mały – Turawa – Rzędów – Kadłub Turawski – Zakrzów Turawski biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie opolskim, |
— |
gmina Lasowice Wielkie, część gminy Kluczbork położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowana z drogą nr 45, a następnie od tego skrzyżowania na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 do skrzyżowania z ulicą Fabryczną w miejscowości Kluczbork i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ulice Fabryczna -Dzierżonia – Strzelecka w miejscowości Kluczbork do wschodniej granicy gminy, część gminy Wołczyn położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 w powiecie kluczborskim, |
— |
powiat namysłowski, |
w województwie śląskim:
— |
powiat miejski Sosnowiec, |
— |
powiat miejski Dąbrowa Górnicza, |
— |
gminy Bobrowniki, Mierzęcice, Psary, Siewierz, miasto Będzin, miasto Czeladź, miasto Wojkowice w powiecie będzińskim, |
— |
gminy Łazy i Poręba w powiecie zawierciańskim. |
8. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:
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the whole district of Gelnica, |
— |
the whole district of Poprad |
— |
the whole district of Spišská Nová Ves, |
— |
the whole district of Levoča, |
— |
the whole district of Kežmarok, |
— |
the whole district of Michalovce, except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Medzilaborce |
— |
the whole district of Košice-okolie, |
— |
the whole district of Rožnava, |
— |
the whole city of Košice, |
— |
the whole district of Sobrance, except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Vranov nad Topľou, |
— |
the whole district of Humenné, |
— |
the whole district of Snina, |
— |
the whole district of Prešov, |
— |
the whole district of Sabinov, |
— |
the whole district of Svidník, |
— |
the whole district of Stropkov, |
— |
the whole district of Bardejov, |
— |
the whole district of Stará Ľubovňa, |
— |
the whole district of Revúca, |
— |
the whole district of Rimavská Sobota, |
— |
in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I, |
— |
the whole district of Lučenec, |
— |
the whole district of Poltár, |
— |
the whole district of Zvolen, |
— |
the whole district of Detva, |
— |
the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I, |
— |
the whole district of Banska Stiavnica, |
— |
the whole district of Žarnovica, |
— |
the whole district of Banska Bystica, |
— |
the whole district of Brezno, |
— |
the whole district of Liptovsky Mikuláš, |
— |
the whole district of Trebišov’, |
— |
the whole district of Zlaté Moravce, |
— |
in the district of Levice the municipality of Kozárovce, Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Malé Kozmálovce, Veľké Kozmálovce, Tlmače, Rybník, Hronské Kosihy, Čajkov, Nová Dedina, Devičany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská, Drženice, |
— |
in the district of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce, |
— |
in the district of Ružomberok, municipalties of Liptovské revúce, Liptovská osada, Liptovská Lúžna, |
— |
the whole district Žiar nad Hronom, |
— |
in the district of Prievidza, municipalties of Kamenec pod Vtáčnikom, Bystričany, Čereňany, Oslany, Horná Ves, Radobica, |
— |
in the district of Partizánske, the municipalities of Veľké Uherce, Pažiť, Kolačno, Veľký Klíž, Ješkova Ves, Klátová Nová Ves. |
9. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Italia:
Regione Piemonte:
— |
nella provincia di Alessandria, i comuni di: Alessandria, Tortona, Carbonara Scrivia, Frugarolo, Paderna, Spineto Scrivia, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Castelspina, Casal Cermelli, Alice Bel Colle, Terzo, Bistagno, Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone, Spigno Monferrato, Montechiaro d'Acqui, Castelletto d'Erro, Ponti, Denice, Pozzolo Formigaro, Cerreto Grue, Casasco, Montegioco, Montemarzino, Momperone, Merana, Pozzol Groppo, Villaromagnano, Sarezzano, Monleale, Volpedo, Casalnoceto, |
— |
nella provincia di Asti, i comuni di: Mombaldone, Castel Rocchero, Montabone, Sessame, Monatero Bormida, Roccaverano, Vesime, Cessole, Loazzolo, San Giorgio Scarampi, Olmo Gentile, Bubbio, Rocchetta Palafea, Cassinasco, Castel Boglione, Serole, |
— |
nella provincia di Cuneo, il comune di Saliceto, |
Regione Liguria:
— |
nella provincia di Genova, i comuni di: Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia, Fascia, Gorreto, Propata, Rondanina, Neirone, Montebruno, Uscio, Avegno, Recco, Tribogna, Moconesi, Favale Di Malvaro, Cicagna, Lorsica, Rapallo, , Rezzoaglio, Orero, Fontanigorda, Rovegno, San Colombano Certenoli, Coreglia Ligure, Borzonasca, |
— |
nella provincia di Savona, i comuni di: Savona, Cairo Montenotte, Quiliano, Altare, Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello, Mioglia, Giusvalla, Dego, Vado Ligure, Albissola Marina, Carcare, Plodio, Cosseria, Piana Crixia, Mallare, Pallare, Roccavignale, Millesimo, Cengio, |
Regione Lombardia:
— |
nella provincia di Pavia, i comuni di: Ponte Nizza, Bagnaria, Brallo Di Pregola, Menconico, Zavattarello, Romagnese, Varzi, Val Di Nizza, Santa Margherita Di Staffora, Cecima, Colli Verdi – Valverde, Borgoratto Mormorolo, Godiasco, Rocca Susella, Fortunago, Montesegale, Borgo Priolo, Rivanazzano, Torrazza Coste, Retorbido, Codevilla, |
Regione Emilia-Romagna:
— |
nella provincia di Piacenza, i comuni di: Ottone (ovest fiume Trebbia), Zerba, |
Regione Lazio:
— |
l'area del comune di Roma compresa entro i confini amministrativi dell'Azienda sanitaria locale "ASL RM1", |
Regione Sardegna:
— |
provincia del Sud Sardegna: Barumi, Escolca, Escolca Isola Amministrativa, Esterzili, Genoni, Gergei, Gesturi, Isili, Mandas, Nuragas, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seui, Seulo, Villanova Tulo, |
— |
provincia di Nuoro: Aritzo, Austis, Belvi, Fonni, Gadoni, Gavoi, Lodine, Macomer (a est della SS 131), Meana Sardo, Ollolai, Olzai, Orotelli, Osidda, Ottana, Ovodda, Sarule, Teti, Tiana, Tonara, Ussassai, |
— |
provincia di Oristano: Laconi, Nureci, |
— |
provincia di Sassari: Anela, Benetutti, Boni, Bonorva (a est della SS 131), Bottidda, Buddusò, Bultei, Burgos, Esporlatu, Giave (a est della SS 131), Illorai, Ittireddu, Mores (a sud della SS 128 bis – SP 63), Nughedu di San Nicolò, Nule, Oschiri (a sud della E 840), Ozieri (a sud della SP 63 – SP 1 – SS 199), Pattada e Torralba (a est della SS 131), |
Regione Calabria:
— |
Nella provincia di Reggio Calabria, i comuni di: Cardeto, Motta San Giovanni, Montebello Ionico, Sant'eufemia D'aspromonte, Sant'Alessio in Aspromonte, Sinopoli, San Roberto, San Lorenzo, San Procopio, Palmi, Melito di Porto Salvo, Laganadi, Calanna, Melicuccà, Santo Stefano in Aspromonte, Seminara, Reggio Calabria, Scilla, Condofuri, Bagaladi, Bagnara Calabra, Fiumara, Bova Marina, Villa San Giovanni, Campo Calabro. |
10. Cechia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Cechia:
Liberecký kraj:
— |
v okrese Liberec katastrální území obcí Arnoltice u Bulovky, Hajniště pod Smrkem, Nové Město pod Smrkem, Dětřichovec, Bulovka, Horní Řasnice, Dolní Pertoltice, Krásný Les u Frýdlantu, Jindřichovice pod Smrkem, Horní Pertoltice, Dolní Řasnice, Raspenava, Dolní Oldřiš, Ludvíkov pod Smrkem, Lázně Libverda, Háj u Habartic, Habartice u Frýdlantu, Kunratice u Frýdlantu, Víska u Frýdlantu, Poustka u Frýdlantu, Višňová u Frýdlantu, Předlánce, Černousy, Boleslav, Ves, Andělka, Frýdlant, Srbská. |
— |
v okrese Česká Lípa katastrální území obcí Bohatice u Zákup, Boreček, Božíkov, Brenná, Doksy u Máchova jezera, Hradčany nad Ploučnicí, Kuřívody, Mimoň, Pertoltice pod Ralskem, Ploužnice pod Ralskem, Provodín, Svébořice, Veselí nad Ploučnicí, Vranov pod Ralskem. |
PARTE III
1. Bulgaria
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Bulgaria:
the Pazardzhik region:
— |
in municipality of Pazardzhik the villages of Apriltsi, Sbor, Tsar Asen, Rosen, Ovtchepoltsi, Gelemenovo, Saraya, Yunatsite, Velitchkovo, |
— |
in municipality of Panagyurishte the villages of Popintsi, Levski, Elshitsa, |
— |
in municipality of Lesitchovo the villages of Pamidovo, Dinkata, Shtarkovo, Kalugerovo, |
— |
in municipality of Septemvri the village of Karabunar, |
— |
in municipality of Streltcha the village of Svoboda. |
2. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:
Regione Sardegna:
— |
provincia di Nuoro: Arzana, Baunei, Desulo, Mamoiada, Nuoro, Oniferi, Orani, Orgosolo, Talana, Triei, Urzulei, Villagrande Strisaili. |
Regione Calabria:
— |
Nella provincia di Reggio Calabria, i comuni di: Cosoleto, Delianuova, Varapodio, Oppido Mamertina, Molochio, Terranova Sappo Minulio, Platì, Ciminà, Santa Cristina D'aspromonte, Scido, Ardore, Benestare, Careri, Casignana, Bianco, Bovalino, Sant'agata del Bianco, Samo, Africo, Brancaleone, Palizzi, Staiti, Ferruzzano, Bova, Caraffa del Bianco, Bruzzano Zeffirio, San Luca, Roghudi, Roccaforte del Greco, Roghudi, Roccaforte del Greco. |
3. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lettonia:
— |
Dienvidkurzemes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, |
— |
Gulbenes novada Beļavas, Litenes, Stāmerienas, Stradu pagasts, Gulbenes pilsēta, |
— |
Kuldīgas novada Rudbāržu, Nīkrāces, Raņķu, Skrundas pagasts, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, Skrundas pilsēta. |
4. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lituania:
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto seniūnija, Girdžių, Jurbarkų Raudonės, Skirsnemunės, Veliuonos ir Šimkaičių seniūnijos, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių ir Giedraičių seniūnijos, |
— |
Marijampolės savivaldybė, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Šakių, Plokščių ir Žvirgždaičių seniūnijos. |
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
— |
Kazlų rūdos savivaldybė: Antanavos, Jankų ir Kazlų Rūdos seniūnijos: vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės apylinkių, Kukečių, Šaukėnų ir Užvenčio seniūnijos, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė, |
— |
Širvintų rajono savivaldybė: Alionių ir Zibalų seniūnijos, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė: Bubių, Kuršėnų kaimiškoji ir Kuršėnų miesto seniūnijos, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė: Želvos seniūnija, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės seniūnija. |
5. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— |
gmina Banie Mazurskie w powiecie godłapskim, |
— |
gmina Budry, część gminy Pozezdrze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 63 w miejscowości Węgorzewo, a następnie od tego skrzyżowania na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie węgorzewskim, |
— |
część gminy Kruklanki położna na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej do północnej granicy gminy i łączącej miejscowości Leśny Zakątek – Podleśne – Jeziorowskie – Jasieniec – Jakunówko w powiecie giżyckim, |
w województwie wielkopolskim:
— |
gminy Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, część gminy Rydzyna położona na północ od linii wyznaczonej przez kanał Kopanica (Rów Polski) w powiecie leszczyńskim, |
— |
powiat miejski Leszno, |
— |
gmina Śmigiel, miasto Kościan, część gminy Kościan położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Spytkówka – Stary Lubosz – Kościan, biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Kościan oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od granicy miasta Kościan i łączącą miejscowości Czarkowo – Ponin do południowej granicy gminy, część gminy Krzywiń położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie kościańskim, |
— |
gmina Międzychód, część gminy Sieraków położona za zachód od liini wyznaczonej przez drogę nr 150 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Sieraków, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 133 biegnącą od skrzyżowania z drogę nr 150 do skrzyżowania z drogą nr 182 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowość Sieraków od skrzyżowania z drogą nr 182 i lączącą miejscowości Góra – Śrem – Kurnatowice do południowej granicy gminy, część gminy Kwilcz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogąnr 24 w miejscowości Kwilcz, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 24 do zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Kwilcz – Stara Dąbrowa - Miłostowo w powiecie międzychodzkim, |
— |
gmina Oborniki w powiecie obornickim, |
— |
gminy Suchy Las, Rokietnica w powiecie poznańskim, |
— |
gminy Obrzycko z miastem Obrzycko, Szamotuły w powiecie szamotulskim, |
w województwie lubuskim:
— |
część gminy Przytoczna położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 192 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 24, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 24 i łączącą miejscowości Goraj – Lubikowo – Dziubielewo – Szarcz do południowej granicy gminy, część gminy Pszczew położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Dziubilewo – Szarcz – Pszczew – Świechocin – Łowyń, biegnącą od północnej do wschodniej granicy gminy w powiecie międzyrzeckim, |
w województwie dolnośląskim:
— |
część gminy Lubin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 335 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Lubin oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 333 biegnącą od granicy miasta Lubin do południowej granicy gminy w powiecie lubińskim |
— |
gminy Prusice, Żmigród, część gminy Oborniki Śląskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim, |
— |
część gminy Zagrodno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice - Zagrodno oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim, |
— |
część gminy Chocianów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 335 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Żabice, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Żabice – Trzebnice – Chocianowiec - Chocianów – Pasternik biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie polkowickim, |
— |
gminy Chojnów i miasto Chojnów, Krotoszyce, Miłkowice w powiecie legnickim, |
— |
powiat miejski Legnica, |
— |
część gminy Wołów położona na wschód od linii wyznaczonej przez lnię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy, część gminy Wińsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej do zachodniej granicy gminy, część gminy Brzeg Dolny położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową od północnej do południowej granicy gminy w powiecie wołowskim |
— |
gminy Leśna, Lubań z miastem Lubań, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn w powiecie lubańskim, |
— |
część gminy Zgorzelec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Dłużyna Górna – Przesieczany – Gronów – Sławnikowice – Wyręba, biegnąca od północnej do południowej granicy gminy w powiecie zgorzeleckim, |
— |
część gminy Nowogrodziec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Zebrzydowa, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą na południe od miejscowości Zebrzydowa do wschodniej granicy gminy w powiecie bolesławieckim, |
— |
gmina Gryfów Śląski w powiecie lwóweckim, |
w województwie lubelskim:
— |
gmina Milanów, Jabłoń, Parczew, Siemień, część gminy Dębowa Kłoda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przewłoka-Dębowa Kłoda biegnąca od północnej granicy gminy do miejscowości Dębowa Kłoda, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819 biegnąca od miejscowości Dębowa Kłoda do południowej granicy gminy w powiecie parczewskim, |
— |
gmina Wohyń, Komarówka Podlaska, część gminy Drelów położona na południe od kanału Wieprz – Krzna, część gminy Radzyń Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski oraz na wschód od miasta Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim, |
— |
część gminy Wisznice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 w powiecie bialskim, |
— |
gminy Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Uścimów w powiecie lubartowskim, |
w województwie mazowieckim:
— |
część gminy wiejskiej Przasnysz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Przasnysz, łączącej miejscowości Dębiny – Bartniki – Przasnysz oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy miasta Przasnysz do południowej granicy gminy i łączącej miejscowości Przasnysz – Leszno – Gostkowo w powiecie przasnyskim, |
— |
gminy Czerwonka, Płoniawy – Bramura, Krasnosielc, Sypniewo w powiecie makowskim. |
6. Romania
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:
— |
Zona orașului București, |
— |
Județul Constanța, |
— |
Județul Satu Mare, |
— |
Județul Tulcea, |
— |
Județul Bacău, |
— |
Județul Bihor, |
— |
Județul Bistrița Năsăud, |
— |
Județul Brăila, |
— |
Județul Buzău, |
— |
Județul Călărași, |
— |
Județul Dâmbovița, |
— |
Județul Galați, |
— |
Județul Giurgiu, |
— |
Județul Ialomița, |
— |
Județul Ilfov, |
— |
Județul Prahova, |
— |
Județul Sălaj, |
— |
Județul Suceava |
— |
Județul Vaslui, |
— |
Județul Vrancea, |
— |
Județul Teleorman, |
— |
Judeţul Mehedinţi, |
— |
Județul Gorj, |
— |
Județul Argeș, |
— |
Judeţul Olt, |
— |
Judeţul Dolj, |
— |
Județul Arad, |
— |
Județul Timiș, |
— |
Județul Covasna, |
— |
Județul Brașov, |
— |
Județul Botoșani, |
— |
Județul Vâlcea, |
— |
Județul Iași, |
— |
Județul Hunedoara, |
— |
Județul Alba, |
— |
Județul Sibiu, |
— |
Județul Caraș-Severin, |
— |
Județul Neamț, |
— |
Județul Harghita, |
— |
Județul Mureș, |
— |
Județul Cluj, |
— |
Județul Maramureş. |
7. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Germania:
Bundesland Brandenburg:
— |
Kreisfreie Stadt Cottbus, |
— |
Landkreis Spree-Neiße:
|
8. Grecia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Grecia:
— |
in the regional unit of Serres:
|
— |
in the regional unit of Kilkis:
|
— |
in the regional unit of Thessaloniki:
|
ALLEGATO II
AREE ISTITUITE A LIVELLO DELL'UNIONE COME ZONE INFETTE O ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI, COMPRENDENTI ZONE DI PROTEZIONE E ZONE DI SORVEGLIANZA
(di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 2)
Parte A – Aree istituite come zone infette a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia:
Stato membro: Italia
Numero di riferimento ADIS (1) del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione |
IT-ASF-2023-00516 |
Regione Campania: nella provincia di Salerno, i comuni seguenti: Sanza, Buonabitacolo, Sassano, Padula, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Casaletto spartano, Caselle in Pittari, Piaggine, Morigerati, Monte San Giacomo, Tortorella, Teggiano, Sala Consilina, Rofrano, Valle Dell'Angelo, Torraca. Regione Basilicata: nella provincia di Potenza, i comuni seguenti: Moliterno, Lagonegro, Grumento Nova, Paterno, Tramutola. |
22.8.2023 |
Parte B – Aree istituite come zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e zone di sorveglianza, a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia:
Stato membro: Croazia
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-ASF-2023-00001 |
Zona di protezione include le aree di:
Zona di sorveglianza include le aree di:
|
26.9.2023 |
Stato membro: Grecia
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione |
GR-ASF-2023-00008 |
Zona di protezione: In the regional unit of Florina The municipal department of Skopos (Florina municipality) Zona di sorveglianza: In the regional unit of Florina: The municipal departments of Achlada, Meliti, Lofi, Vevi, Sitaria, Palaistra, Neochoraki, Tripotamos, Itea, Pappagiannis, Marina, Mesochori and Mesokampos (Florina municipality) The municipal departments of Kella, Kleidi, Petres, Agios Panteleimon and Farangi (Amyntaio municipality) In the regional unit of Pella: The municipal departments of Agios Athanasios, Panagitsa, Arnissa and Peraia (Edessa municipality) The municipal departments of Orma and Sarakinoi (Almopia municipality). |
5.10.2023 |
(1) Sistema di informazione dell'UE sulle malattie animali.
DECISIONI
19.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/195 |
DECISIONE (UE) 2023/1486 DEL CONSIGLIO
del 14 luglio 2023
che modifica la decisione 1999/70/CE, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Banca d’Italia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 27.1,
vista la raccomandazione della Banca centrale europea, del 2 giugno 2023, al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della Banca d’Italia (BCE/2023/14) (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro deve essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE e accettati dal Consiglio dell’Unione europea. |
(2) |
Il mandato degli attuali revisori esterni della Banca d’Italia, Deloitte & Touche SpA, è terminato con l’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2022. È pertanto necessario nominare un revisore esterno a partire dall’esercizio finanziario 2023. |
(3) |
La Banca d’Italia ha selezionato Deloitte & Touche SpA quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2027. |
(4) |
Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato la nomina di Deloitte & Touche SpA quale revisore esterno della Banca d’Italia per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2027. |
(5) |
In seguito alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE, è opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Si accetta la nomina di Deloitte & Touche SpA quale revisore esterno della Banca d’Italia per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2027.».
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Articolo 3
La Banca centrale europea è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
N. CALVIÑO SANTAMARÍA
(1) GU C 202 del 9.6.2023, pag. 1.
(2) Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).
19.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 182/197 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1487 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2023
relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Tassare i grandi patrimoni per finanziare la transizione ecologica e sociale» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2023) 4751]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’8 giugno 2023 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare l’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Tassare i grandi patrimoni per finanziare la transizione ecologica e sociale». |
(2) |
Gli obiettivi dell’iniziativa così come formulati dagli organizzatori sono: «istituire un’imposta europea sui grandi patrimoni. L’imposta contribuirebbe alle risorse proprie dell’Unione e il suo gettito consentirebbe di amplificare e mantenere nel tempo le politiche europee per la transizione ecologica e sociale e quelle di cooperazione allo sviluppo, in cofinanziamento con gli Stati membri. Il contributo dell’imposta sarebbe destinato alla lotta contro i cambiamenti climatici e le disuguaglianze e permetterebbe una partecipazione più equa dei cittadini europei al conseguimento di tali obiettivi». |
(3) |
Un allegato apporta ulteriori dettagli sull’oggetto, gli obiettivi e il contesto dell’iniziativa. Fa riferimento all’obiettivo dell’Unione di promuovere il benessere dei suoi popoli, combattere l’esclusione sociale e garantire la giustizia e la protezione sociali di cui all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea (TUE). Nell’allegato si spiega che, sebbene le istituzioni dell’Unione «si siano impegnate a garantire maggiore equità, in particolare in termini di imposizione fiscale, le disuguaglianze continuano ad aumentare» e che «ad oggi l’1 % più ricco della popolazione mondiale possiede quasi la metà della ricchezza del pianeta e questo stesso 1 % produce più emissioni di CO2 della metà più povera della popolazione mondiale». Gli organizzatori affermano che per far fronte a tali sfide è necessario riorientare l’Unione verso una transizione climatica giusta e democratica e che occorre istituire un’imposta sui grandi patrimoni per rafforzare le iniziative europee avviate in risposta alle crisi climatiche, alla pandemia di COVID-19 e alla guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina. Ritengono che l’introduzione di un’imposta europea sui grandi patrimoni richieda tre misure legislative e invitano pertanto la Commissione europea a: i) elaborare una proposta di direttiva relativa a un’imposta europea sui grandi patrimoni sulla base dell’articolo 115 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); ii) proporre una modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio (2) sulla base dell’articolo 311, terzo comma, TFUE; iii) proporre misure per rafforzare il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i fondi del Green Deal europeo e della politica di coesione. |
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Il gruppo di organizzatori ha corredato la richiesta di registrazione di un documento di analisi giuridica degli atti proposti. |
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Per quanto riguarda gli obiettivi dell’iniziativa, la Commissione ha il potere di proporre una direttiva che istituisca un’imposta europea sui grandi patrimoni sulla base dell’articolo 115 TFUE, una modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 sulla base dell’articolo 311, terzo comma, TFUE, e modifiche dei regolamenti (UE) 2021/1056 (3) e (UE) 2021/241 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base dell’articolo 175 TFUE. |
(6) |
Per questi motivi la Commissione ritiene che nessuna parte dell’iniziativa esuli manifestamente dalla sua competenza di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati. |
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Tale conclusione non pregiudica la valutazione del rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete e sostanziali richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali. |
(8) |
Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento. |
(9) |
L’iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell’Unione quali stabiliti nell’articolo 2 TUE o ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
(10) |
È pertanto opportuno registrare l’iniziativa dal titolo «Tassare i grandi patrimoni per finanziare la transizione ecologica e sociale». |
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La conclusione secondo la quale sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 non implica che la Commissione confermi in alcun modo la correttezza fattuale del contenuto dell’iniziativa, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell’iniziativa esprime unicamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non può in alcun modo considerarsi rappresentativo del parere della Commissione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È registrata l’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Tassare i grandi patrimoni per finanziare la transizione ecologica e sociale».
Articolo 2
Il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dei cittadini dal titolo «Tassare i grandi patrimoni per finanziare la transizione ecologica e sociale», rappresentato da Paul MAGNETTE e Anne LAMBELIN in veste di persone di contatto, è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2023
Per la Commissione
Věra JOUROVÁ
Vicepresidente
(1) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55.
(2) Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).