ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 181

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
18 luglio 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1470 della Commissione, del 17 luglio 2023, che stabilisce le specifiche tecniche e metodologiche conformemente al regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’indice dei prezzi delle abitazioni e l’indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari, e che modifica il regolamento (UE) 2020/1148 della Commissione ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1471 della Commissione, del 17 luglio 2023, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

16

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1472 della Commissione, del 17 luglio 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 1055/2008 per quanto riguarda la periodicità con la quale gli Stati membri trasmettono le relazioni sulla qualità ( 1 )

44

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1473 della Commissione, del 17 luglio 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/450 per quanto riguarda la pubblicazione dei riferimenti dei documenti per la valutazione europea delle membrane da utilizzare come sottostrato per tetti o pareti o entrambi e di altri prodotti da costruzione ( 1 )

47

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2023 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 30 giugno 2023, che modifica la decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa all’adozione di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE [2023/1474]

50

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

18.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 181/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1470 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2023

che stabilisce le specifiche tecniche e metodologiche conformemente al regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’indice dei prezzi delle abitazioni e l’indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari, e che modifica il regolamento (UE) 2020/1148 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all’indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 3, paragrafi 9 e 10, l’articolo 4, paragrafo 4, l’articolo 7, paragrafo 6, e l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/792 stabilisce un quadro comune per la produzione dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA), dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato ad aliquote d’imposta costanti (IPCA-TC), dell’indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (OOH) e dell’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB).

(2)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/792, la Commissione deve adottare atti di esecuzione che specificano le disaggregazioni dell’IPAB e degli indici dei prezzi OOH.

(3)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/792, ogni anno gli Stati membri devono procedere all’aggiornamento dei pesi dei sottoindici per l’IPAB e gli indici dei prezzi OOH. È pertanto necessario specificare condizioni uniformi per la qualità dei pesi degli indici armonizzati.

(4)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/792, l’IPAB e l’indice dei prezzi OOH devono essere indici di tipo Laspeyres concatenati annualmente. Pertanto, a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, punto iv), del regolamento (UE) 2016/792, la Commissione dovrebbe specificare ulteriormente i metodi per l’elaborazione dei sottoindici e degli indici elementari di prezzo.

(5)

Gli indici dei prezzi relativi agli acquisti di abitazioni dovrebbero essere rappresentativi di tutte le transazioni pertinenti. Pertanto, a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, punto i), del regolamento (UE) 2016/792, la Commissione dovrebbe specificare ulteriormente le disposizioni in materia di rappresentatività delle fonti di dati utilizzate.

(6)

Gli indici dei prezzi relativi agli acquisti di abitazioni non dovrebbero essere influenzati da differenze di qualità tra le abitazioni compravendute. Pertanto, a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, punti ii) e iv), del regolamento (UE) 2016/792, la Commissione dovrebbe specificare ulteriormente le disposizioni in materia di rilevazione dei dati ed elaborazione degli indici.

(7)

A norma dell’articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2016/792, l’IPAB misura le variazioni dei prezzi di transazione delle abitazioni acquistate dalle famiglie. Pertanto, a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, punto ii), del regolamento (UE) 2016/792, la Commissione dovrebbe specificare ulteriormente le disposizioni in materia di trattamento dei prezzi utilizzati nel calcolo dell’IPAB.

(8)

Scopo dell’indice dei prezzi OOH è migliorare la pertinenza e la comparabilità dell’IPCA. Pertanto, ai fini dell’elaborazione dell’indice dei prezzi OOH è necessario specificare un quadro metodologico che risulti coerente con un quadro metodologico per l’elaborazione dell’IPCA.

(9)

Nella sua relazione relativa all’idoneità dell’indice dei prezzi OOH a essere integrato nell’indice IPCA (2), la Commissione affermava di ritenere che l’indice dei prezzi OOH non fosse al momento idoneo a essere integrato nell’IPCA. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/792 e in stretta cooperazione con la Banca centrale europea e con gli Stati membri, la Commissione dovrebbe proseguire i lavori metodologici necessari ai fini dell’integrazione dell’indice dei prezzi OOH nell’ambito dell’IPCA.

(10)

Poiché non è possibile osservare tutte le transazioni dell’universo di riferimento dell’indice dei prezzi OOH, a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, punto i), del regolamento (UE) 2016/792, la Commissione dovrebbe specificare ulteriormente le disposizioni in materia di campionamento.

(11)

In conformità all’articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) 2016/792, l’indice dei prezzi OOH misura le variazioni dei prezzi di transazione delle abitazioni nuove per il settore delle famiglie e di altri prodotti che le famiglie acquistano in qualità di occupanti dell’abitazione di cui sono proprietarie. Pertanto, a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, punto ii), del regolamento (UE) 2016/792, la Commissione dovrebbe specificare ulteriormente le disposizioni in materia di trattamento dei prezzi utilizzati nel calcolo dell’indice dei prezzi OOH.

(12)

L’indice dei prezzi OOH dovrebbe misurare variazioni di prezzo pure, non influenzate da cambiamenti di qualità. Pertanto, a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, punto iii), del regolamento (UE) 2016/792, la Commissione dovrebbe specificare ulteriormente le norme in materia di sostituzioni e adeguamenti della qualità che dovrebbero essere applicate ai prodotti diversi dalle abitazioni.

(13)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/792, l’IPAB, l’indice dei prezzi OOH e i relativi sottoindici che sono già stati pubblicati possono essere riveduti. Pertanto, a norma dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/792, la Commissione dovrebbe specificare le condizioni uniformi per la revisione dell’IPAB, dell’indice dei prezzi OOH e dei rispettivi sottoindici.

(14)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/792, gli Stati membri devono fornire a Eurostat relazioni standard sulla qualità e inventari. Pertanto, a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/792, la Commissione dovrebbe stabilire il termine per la presentazione di tali relazioni e inventari.

(15)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/792, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione (Eurostat) i dati e i metadati conformemente alle procedure e alle norme di scambio stabilite. Pertanto, a norma dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/792, la Commissione dovrebbe specificare le norme di scambio di dati e metadati.

(16)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/1148 della Commissione (3).

(17)

È opportuno prevedere un periodo transitorio per tener conto della situazione specifica delle autorità competenti degli Stati membri che devono adottare le disposizioni necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce condizioni uniformi per la produzione degli indici seguenti:

a)

l’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB);

b)

l’indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (OOH).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)

«abitazione»: un’unità residenziale immobiliare autonoma, parte di un blocco di appartamenti o costruita su un proprio appezzamento di terreno, idonea a essere occupata da una famiglia e in grado di fornire servizi di abitazione;

(2)

«cooperativa di abitazione»: una persona giuridica che concede a ciascuno dei propri soci il diritto di occupare una determinata abitazione della cooperativa;

(3)

«abitazione compravenduta»: un’abitazione la cui proprietà giuridica è stata trasferita a seguito di una transazione commerciale, compreso l’acquisto di quote di una cooperativa di abitazione che conferisce il diritto di occupare un’abitazione della cooperativa;

(4)

«abitazione di nuova costruzione»: un’abitazione compravenduta di nuova costruzione o realizzata mediante la conversione di un edificio non residenziale esistente o di una parte non residenziale di un edificio residenziale esistente;

(5)

«abitazione esistente»: un’abitazione compravenduta che proviene dalla dotazione di abitazioni esistente;

(6)

«sottoindice»: l’indice dei prezzi per una qualsiasi delle categorie di spesa di cui agli articoli 3 e 11 del presente regolamento;

(7)

«aggregato elementare»: l’aggregato minimo utilizzato in un indice di tipo Laspeyres;

(8)

«prezzo di mercato»: la somma di denaro che un acquirente consenziente paga per acquistare un bene, un servizio o un’attività da un venditore consenziente quando gli scambi sono effettuati tra parti indipendenti unicamente sulla base di considerazioni commerciali;

(9)

«universo di riferimento dell’IPAB»: tutte le abitazioni compravendute acquistate a prezzi di mercato, indipendentemente dal settore istituzionale da cui sono state acquistate e dalla finalità di acquisto, e per le quali:

a)

il soggetto acquirente è una famiglia, quale definita all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2016/792;

b)

l’oggetto della transazione è qualsiasi tipo di abitazione di nuova costruzione o esistente;

c)

l’abitazione è situata sul territorio economico di uno Stato membro, quale definito all’articolo 2, punto 19, del regolamento (UE) 2016/792;

d)

la transazione è un’operazione monetaria;

(10)

«quota di spesa IPAB»: la percentuale della spesa totale delle famiglie impiegata per l’acquisto di abitazioni appartenenti all’universo di riferimento dell’IPAB;

(11)

«strato»: un sottogruppo di elementi appartenenti all’universo di riferimento dell’IPAB o dell’indice dei prezzi OOH all’interno di un aggregato elementare, per il quale è calcolato un indice dei prezzi adeguato per tener conto di eventuali differenze di qualità e al quale è attribuito un peso;

(12)

«differenza di qualità tra abitazioni compravendute»: una differenza tra il tipo, le caratteristiche fisiche, l’età o l’ubicazione delle abitazioni compravendute in due periodi, se rilevante dal punto di vista dell’acquirente;

(13)

«tipo di abitazione»: una categoria di abitazioni aventi caratteristiche comuni. I due tipi di abitazione principali sono gli appartamenti e le case. A seconda delle circostanze nazionali, è possibile distinguere altri tipi, come case unifamiliari, case bifamiliari e case a schiera;

(14)

«prezzo di transazione»: il prezzo totale pagato da una famiglia per l’acquisto di un’abitazione, comprese l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposte similari ed esclusi i sussidi che influenzano i prezzi finali delle abitazioni, che include sia il prezzo della struttura sia quello del terreno sottostante, ove pertinente;

(15)

«imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposte similari»: le imposte sui beni o i servizi percepite in varie fasi dalle imprese, che in definitiva gravano in toto sull’acquirente finale, quali definite all’allegato A, capitolo 4, punto 4.17, del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

(16)

«indice edonico»: un indice dei prezzi che utilizza una regressione edonica quale strumento per la sua elaborazione. Con regressione edonica si indica l’analisi statistica di una forma funzionale utilizzata per stimare l’impatto sul prezzo di un’abitazione delle caratteristiche che determinano il prezzo;

(17)

«indice mediano o medio stratificato»: un indice dei prezzi costruito sulla base di una misura di tendenza centrale, calcolata per ciascuno strato di abitazioni compravendute appartenenti all’universo di riferimento dell’IPAB tra le quali non vi sono differenze di qualità significative;

(18)

«metodo che riproduce il metodo dell’abbinamento dei prodotti»: un metodo per elaborare un indice dei prezzi che confronta i prezzi di transazione di vendite ripetute delle stesse abitazioni o i prezzi effettivi di transazione con le valutazioni per calcolare i prezzi relativi per le stesse abitazioni;

(19)

«occupanti dell’abitazione di cui sono proprietari»: le famiglie che vivono in un’abitazione di loro proprietà;

(20)

«nuova abitazione»: un’abitazione della quale si ritiene che, una volta pronta per essere utilizzata, fornisca un nuovo servizio di abitazione e costituisca un’aggiunta al parco immobiliare esistente;

(21)

«casa prefabbricata»: una casa pronta da assemblare, fabbricata in un luogo diverso da quello nel quale sarà situata;

(22)

«abitazione costruita in proprio»: un’abitazione costruita da una famiglia al fine di occuparla, lavorando in proprio o impiegando un costruttore professionista, oppure acquistando una casa prefabbricata per la quale il terreno è acquistato separatamente dall’edificio;

(23)

«grandi ristrutturazioni»: i miglioramenti che aumentano lo standard di base di un’abitazione per quanto riguarda la fornitura di servizi abitativi o ne prolungano sostanzialmente la vita utile prevista in precedenza, aumentandone pertanto il valore, e che vanno al di là delle attività necessarie per mantenere l’abitazione funzionale e utilizzabile;

(24)

«lavori di manutenzione straordinaria»: i lavori abitualmente intrapresi dal proprietario dell’abitazione al fine di ripristinare lo stato originario dell’abitazione o lo stato successivo all’ultima grande ristrutturazione, che contribuiscono a prolungarne la vita senza tuttavia aumentarne il valore rispetto allo stato originario o quello successivo all’ultima grande ristrutturazione;

(25)

«assicurazione sull’abitazione»: un’assicurazione non vita, sottoscritta dal proprietario di un’abitazione, contro incendi, tempeste, inondazioni, furti e vandalismo, che copre in genere la struttura dell’edificio e le parti immobiliari quali cucine attrezzate, armadi su misura;

(26)

«universo di riferimento dell’indice dei prezzi OOH»: tutte le transazioni incluse nelle spese relative alle abitazioni occupate dai proprietari, quali definite nell’allegato;

(27)

«quota di spesa OOH»: la percentuale del totale della spesa delle famiglie impiegata per le transazioni appartenenti all’universo di riferimento dell’indice dei prezzi OOH;

(28)

«indice dei prezzi alla produzione delle costruzioni»: un indice che mostra l’andamento dei prezzi pagati dal cliente all’impresa di costruzione, quale definito nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione (6);

(29)

«offerta di prodotto»: un prodotto determinato dalle relative caratteristiche, dal momento e dal luogo di acquisto nonché dalle condizioni di vendita, e per il quale è osservato un prezzo;

(30)

«prodotto omogeneo»: una serie di offerte di prodotti che non presentano differenze di qualità significative e per le quali è calcolato un prezzo medio;

(31)

«singolo prodotto»: un’offerta di prodotto o un prodotto omogeneo;

(32)

«prezzo osservato»: il prezzo di un singolo prodotto, utilizzato dallo Stato membro per l’elaborazione di alcuni sottoindici dell’indice dei prezzi OOH;

(33)

«campione mirato per l’indice dei prezzi OOH»: una serie di abitazioni compravendute e singoli prodotti riconducibili a operazioni dell’universo di riferimento dell’indice dei prezzi OOH e i cui dati sui prezzi sono utilizzati per l’elaborazione dell’indice dei prezzi OOH;

(34)

«prodotto di sostituzione»: un singolo prodotto che sostituisce un altro singolo prodotto nel campione mirato per l’indice dei prezzi OOH;

(35)

«prezzo stimato»: un prezzo basato su una procedura di stima appropriata;

(36)

«premi effettivi»: gli importi pagati per una polizza di assicurazione specifica al fine di garantirsi la copertura assicurativa durante un periodo di tempo determinato;

(37)

«incentivo»: una modifica, spesso temporanea, apportata alle caratteristiche di un singolo prodotto aumentandone la quantità, aggiungendo gratuitamente un altro singolo prodotto od offrendo altri vantaggi al consumatore;

(38)

«differenza di qualità»: una differenza tra le caratteristiche, il momento di acquisto, il luogo di acquisto o le condizioni di vendita di due singoli prodotti, laddove essa sia pertinente dal punto di vista del consumatore;

(39)

«indice elementare di prezzo»: un indice per un aggregato elementare o un indice per uno strato all’interno di un aggregato elementare;

(40)

«transitività»: la proprietà secondo cui un indice che raffronta indirettamente i periodi (a) e (b) attraverso il periodo (c) è identico all’indice che raffronta direttamente i periodi (a) e (b);

(41)

«reversibilità rispetto al tempo»: la proprietà secondo cui l’indice tra due periodi (a) e (b) è pari all’inverso dello stesso indice tra due periodi (b) e (a);

(42)

«revisione»: una variazione degli indici dei prezzi o dei pesi pubblicati dalla Commissione (Eurostat);

(43)

«dati provvisori»: gli indici dei prezzi e i pesi che uno Stato membro renderà definitivi in un trimestre successivo;

(44)

«compenso del servizio implicito»: la produzione delle imprese di assicurazione, quale definita all’allegato A, paragrafo 16.51, del regolamento (UE) n. 549/2013;

CAPO 2

INDICE DEI PREZZI DELLE ABITAZIONI

Articolo 3

Disaggregazione dell’indice dei prezzi delle abitazioni

L’IPAB comprende le seguenti categorie di spesa:

a)

H.1. Acquisti di abitazioni;

b)

H.1.1. Acquisti di abitazioni di nuova costruzione;

c)

H.1.2. Acquisti di abitazioni esistenti.

Articolo 4

Pesi che riflettono la struttura della spesa per gli acquisti di abitazioni

1.   Ogni anno gli Stati membri elaborano e trasmettono alla Commissione (Eurostat) una serie di pesi per l’IPAB in conformità alle categorie di spesa di cui all’articolo 3.

2.   Gli Stati membri calcolano i pesi dei sottoindici e degli aggregati elementari che riflettono la struttura della spesa per gli acquisti di abitazioni, utilizzati nell’indice per l’anno t, come segue:

a)

le fonti di dati che forniscono informazioni sulla spesa delle famiglie per le abitazioni compravendute che appartengono all’universo di riferimento dell’IPAB nell’anno t-1 o nell’anno t-2 sono utilizzate per ottenere le quote di spesa IPAB a livello dei sottoindici e suddividerle tra gli aggregati elementari del sottoindice;

b)

le quote di spesa IPAB basate sui dati dell’anno t-2 sono riesaminate e aggiornate per renderle rappresentative dell’anno t-1;

c)

le quote di spesa IPAB per gli aggregati elementari sono adeguate con una variazione di prezzo appropriata tra l’anno t-1 e il quarto trimestre dell’anno t-1.

3.   I pesi dei sottoindici e degli aggregati elementari sono mantenuti costanti nel corso dell’anno civile.

4.   La somma di tutti i pesi dei sottoindici è pari a 1 000.

5.   Il peso dei sottoindici è pari alla somma dei pesi degli aggregati elementari distinti all’interno della data categoria di spesa.

6.   Gli Stati membri utilizzano pesi di strati rappresentativi della spesa delle famiglie per le abitazioni compravendute appartenenti all’universo di riferimento dell’IPAB nel periodo oggetto del confronto o in qualsiasi periodo che precede l’anno in corso di non più di 2 anni.

Articolo 5

Pesi che riflettono il livello della spesa per gli acquisti di abitazioni

Gli Stati membri calcolano i pesi dei sottoindici e i pesi dell’IPAB nel suo complesso, che riflettono il livello della spesa per gli acquisti di abitazioni nell’anno t-1.

Articolo 6

Raccolta di prezzi e caratteristiche che determinano il prezzo

1.   Gli Stati membri acquisiscono le informazioni di base necessarie per la definizione degli strati o degli aggregati elementari, o di entrambi, e per l’elaborazione dell’IPAB.

2.   Gli Stati membri garantiscono che la rilevazione dei dati riguardi le pertinenti caratteristiche che determinano il prezzo che consentono l’elaborazione di un indice dei prezzi non influenzato dalle differenze di qualità tra le abitazioni compravendute.

Articolo 7

Rappresentatività

1.   Gli Stati membri garantiscono che i dati utilizzati come fonte di informazioni sulle abitazioni compravendute siano rappresentativi dell’universo di riferimento di ciascun sottoindice dell’IPAB in ciascun periodo di riferimento.

2.   Gli Stati membri possono escludere dall’IPAB uno o più tipi di abitazioni e una o più regioni a condizione che, in proporzione al valore di tutti gli acquisti di abitazioni da parte di famiglie, la quota esclusa non superi il cinque per cento. Le spese per l’acquisto di abitazioni per i tipi di abitazione o le regioni esclusi dovrebbero essere imputate al tipo di abitazione o regione più simile.

Articolo 8

Trattamento dei prezzi

1.   L’IPAB è basato sui prezzi di transazione delle abitazioni.

2.   Il prezzo di transazione di un’abitazione è incluso nell’IPAB per il trimestre durante il quale la proprietà giuridica dell’abitazione è trasferita dal venditore all’acquirente.

Articolo 9

Elaborazione dell’indice

1.   Gli Stati membri ricavano sottoindici utilizzando una delle seguenti opzioni:

a)

come un’aggregazione di indici di strato calcolati come indici edonici o indici basati su un metodo che riproduce il metodo dell’abbinamento dei prodotti;

b)

come indici edonici o indici basati su un metodo che riproduce il metodo dell’abbinamento dei prodotti;

c)

come indice mediano o medio stratificato.

2.   Qualora utilizzi un indice edonico, uno Stato membro garantisce che il metodo applicato sia depurato da eventuali differenze di qualità tra le abitazioni compravendute nel periodo oggetto del confronto e nel periodo di riferimento.

3.   Qualora utilizzi un metodo che riproduce il metodo dell’abbinamento dei prodotti, uno Stato membro garantisce che nel periodo oggetto del confronto e nel periodo di riferimento siano effettuati raffronti tra i prezzi abbinati per le stesse abitazioni, in modo da garantire che sia depurato dalle differenze di qualità tra le abitazioni compravendute.

4.   Qualora utilizzi un indice mediano o medio stratificato, uno Stato membro determina le variabili di stratificazione sulla base di un’analisi statistica e garantisce che gli strati definiti siano sufficientemente omogenei.

Articolo 10

Stime

1.   Qualora il numero disponibile di abitazioni compravendute non sia sufficiente a consentire il calcolo di un indice dei prezzi affidabile per un determinato strato, gli Stati membri stimano la variazione di prezzo per tale strato come la variazione di prezzo per uno strato o una combinazione di strati caratterizzati da condizioni di mercato comparabili.

2.   Gli Stati membri non possono riportare i prezzi del trimestre precedente né attribuire la stessa variazione di prezzo di un trimestre precedente, a meno che ciò non possa essere giustificato in quanto risultato di una stima appropriata.

CAPO 3

INDICE DEI PREZZI DELLE ABITAZIONI OCCUPATE DAI PROPRIETARI

Articolo 11

Disaggregazione dell’indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari

L’indice dei prezzi OOH comprende le seguenti categorie di spesa:

a)

O.1. Spesa relativa alle abitazioni occupate dai proprietari;

b)

O.1.1. Acquisizioni di abitazioni;

c)

O.1.1.1. Nuove abitazioni;

d)

O.1.1.1.1. Acquisti di abitazioni di nuova costruzione;

e)

O.1.1.1.2. Abitazioni costruite in proprio e grandi ristrutturazioni;

f)

O.1.1.2. Abitazioni esistenti che sono nuove per le famiglie;

g)

O.1.1.3. Altri servizi inerenti all’acquisizione di abitazioni;

h)

O.1.2. Proprietà di un’abitazione;

i)

O.1.2.1. Lavori di manutenzione straordinaria;

j)

O.1.2.2. Assicurazione sull’abitazione;

k)

O.1.2.3. Altri servizi inerenti alla proprietà di un’abitazione.

Articolo 12

Elaborazione dell’indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari

L’indice dei prezzi OOH è basato sull’approccio delle «acquisizioni nette», il quale misura le variazioni dei prezzi pagati dalle famiglie per l’acquisizione di abitazioni che sono nuove per il settore delle famiglie e le variazioni degli altri costi inerenti alla proprietà e al trasferimento della proprietà di abitazioni.

Articolo 13

Pesi che riflettono la struttura della spesa relativa alle abitazioni occupate dai proprietari

1.   Ogni anno gli Stati membri elaborano e trasmettono alla Commissione (Eurostat) una serie di pesi per gli indici dei prezzi OOH in conformità alle categorie di spesa di cui all’articolo 11.

2.   Gli Stati membri calcolano i pesi dei sottoindici e degli aggregati elementari, utilizzati nell’indice per l’anno t, che riflettono la struttura della spesa relativa alle abitazioni occupate dai proprietari, quale definita nell’allegato, come segue:

a)

i dati dei conti nazionali per l’anno t-2, combinati a qualsiasi informazione disponibile e pertinente ottenuta da altre fonti di dati, sono utilizzati per ottenere le quote di spesa OOH a livello dei sottoindici e suddividerle tra gli aggregati elementari del sottoindice;

b)

le quote di spesa OOH basate sui dati dell’anno t-2 sono riesaminate e aggiornate per renderle rappresentative dell’anno t-1;

c)

le quote di spesa OOH per gli aggregati elementari sono adeguate con una variazione di prezzo appropriata tra l’anno t-1 e il quarto trimestre dell’anno t-1.

3.   I pesi dei sottoindici e degli aggregati elementari sono mantenuti costanti nel corso dell’anno civile.

4.   La somma di tutti i pesi dei sottoindici è pari a 1 000.

5.   Il peso dei sottoindici è pari alla somma dei pesi degli aggregati elementari distinti all’interno della data categoria di spesa.

6.   Gli Stati membri utilizzano pesi di strati rappresentativi della spesa relativa alle abitazioni occupate dai proprietari appartenente all’universo di riferimento dell’indice dei prezzi OOH nel periodo oggetto del confronto o in qualsiasi periodo che precede l’anno in corso di non più di 2 anni.

Articolo 14

Pesi che riflettono il livello della spesa relativa alle abitazioni occupate dai proprietari

Gli Stati membri calcolano i pesi dell’indice OOH nel suo complesso che riflettono il livello della spesa relativa alle abitazioni occupate dai proprietari determinando la somma di tutte le categorie di spesa relative alle abitazioni occupate dai proprietari nell’anno t-1.

Articolo 15

Acquisiti di abitazioni di nuova costruzione e di abitazioni esistenti che sono nuove per le famiglie

1.   Gli Stati membri ricavano i sottoindici OOH per gli acquisti di abitazioni di nuova costruzione e di abitazioni esistenti nuove per le famiglie in conformità ai paragrafi da 2 a 12.

2.   Gli Stati membri acquisiscono le informazioni di base necessarie per la definizione degli strati o degli aggregati elementari, o di entrambi, e per l’elaborazione dei sottoindici di cui al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri garantiscono che la rilevazione dei dati comprenda le pertinenti caratteristiche che determinano il prezzo che consentono l’elaborazione di un indice dei prezzi non influenzato dalle differenze di qualità tra le abitazioni compravendute.

4.   Gli Stati membri garantiscono che i dati utilizzati come fonte di informazioni sulle abitazioni compravendute siano rappresentativi dell’universo di riferimento di ciascun sottoindice in ciascun periodo di riferimento.

5.   Gli Stati membri possono escludere dai sottoindici di cui al paragrafo 1 uno o più tipi di abitazioni e una o più regioni a condizione che, in proporzione al valore degli acquisti di abitazioni appartenenti all’universo di riferimento dell’indice dei prezzi OOH da parte di famiglie, la quota esclusa non superi il cinque per cento. Le spese per l’acquisto di abitazioni per i tipi di abitazione o le regioni esclusi sono imputate al tipo di abitazione o regione più simile.

6.   I sottoindici di cui al paragrafo 1 sono basati sui prezzi di transazione delle abitazioni. Il prezzo di transazione di un’abitazione è incluso nei suddetti sottoindici per il trimestre durante il quale la proprietà giuridica dell’abitazione è trasferita dal venditore all’acquirente.

7.   Gli Stati membri ricavano i sottoindici di cui al paragrafo 1 utilizzando una delle seguenti opzioni:

a)

come un’aggregazione di indici di strato calcolati come indici edonici o indici basati su un metodo che riproduce il metodo dell’abbinamento dei prodotti;

b)

come indici edonici o indici basati su un metodo che riproduce il metodo dell’abbinamento dei prodotti;

c)

come indice mediano o medio stratificato.

8.   Qualora utilizzi un indice edonico, uno Stato membro garantisce che il metodo applicato sia depurato da eventuali differenze di qualità tra le abitazioni compravendute nel periodo oggetto del confronto e nel periodo di riferimento.

9.   Qualora utilizzi un metodo che riproduce il metodo dell’abbinamento dei prodotti, uno Stato membro garantisce che nel periodo oggetto del confronto e nel periodo di riferimento siano effettuati raffronti tra i prezzi abbinati per le stesse abitazioni, in modo da garantire che sia depurato dalle differenze di qualità tra le abitazioni compravendute.

10.   Qualora utilizzi un indice mediano o medio stratificato, uno Stato membro determina le variabili di stratificazione sulla base di un’analisi statistica e garantisce che gli strati definiti siano sufficientemente omogenei.

11.   Qualora il numero disponibile di abitazioni compravendute non sia sufficiente a consentire il calcolo di un indice dei prezzi affidabile per un determinato strato, gli Stati membri stimano la variazione di prezzo per tale strato come la variazione di prezzo per uno strato o una combinazione di strati caratterizzati da condizioni di mercato comparabili.

12.   Gli Stati membri non possono riportare i prezzi del trimestre precedente né attribuire la stessa variazione di prezzo di un trimestre precedente, a meno che ciò non possa essere giustificato in quanto risultato di una stima appropriata.

Articolo 16

Abitazioni costruite in proprio e grandi ristrutturazioni

Nell’elaborare il sottoindice OOH per le abitazioni costruite in proprio e le grandi ristrutturazioni, gli Stati membri tengono conto delle specificità del processo di costruzione e, in particolare, dei seguenti elementi:

a)

se le famiglie realizzano i lavori in proprio e acquistano solo i materiali, l’indice dei prezzi è basato sui prezzi dei materiali acquistati;

b)

se le famiglie si rivolgono a imprese edili, l’indice dei prezzi è basato sull’indice dei prezzi alla produzione delle costruzioni, adeguato per tenere conto di eventuali variazioni delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto e di imposte similari applicabili alle famiglie. Se l’indice dei prezzi alla produzione delle costruzioni non è disponibile, l’indice è basato su un campione di prodotti e fornitori che tiene conto dei tipi di abitazioni costruite nonché dei materiali e dei servizi utilizzati;

c)

se le famiglie acquistano un’abitazione prefabbricata, l’indice dei prezzi riflette le variazioni dei prezzi delle case prefabbricate, i costi di consegna e i prezzi delle opere di costruzione acquistate.

Articolo 17

Altri servizi inerenti all’acquisizione di abitazioni

1.   Se il prezzo di un servizio è determinato come una quota del prezzo di transazione dell’abitazione, l’indice dei prezzi del servizio è basato su tale quota moltiplicata per il prezzo di una transazione rappresentativa.

2.   La variazione del prezzo di una transazione rappresentativa è stimata utilizzando l’IPAB o un sottoindice appropriato dell’IPAB.

Articolo 18

Applicazione degli articoli da 19 a 25

1.   Gli articoli da 19 a 25 si applicano se gli aggregati elementari di qualsiasi sottoindice dell’indice dei prezzi OOH sono elaborati a partire dai prezzi osservati raccolti specificamente a tal fine.

2.   Gli articoli da 19 a 25 del presente regolamento non si applicano se gli aggregati elementari di cui al paragrafo 1 ricadono nei casi di cui all’articolo 15 del presente regolamento.

Articolo 19

Campionamento e rappresentatività

1.   Gli Stati membri costruiscono un campione mirato per l’indice dei prezzi OOH rappresentativo dell’universo di riferimento dell’indice dei prezzi OOH definendo aggregati elementari e selezionando singoli prodotti per tali aggregati elementari.

2.   Il numero di singoli prodotti e aggregati elementari dipende dal peso della categoria di spesa e dalla varianza dei movimenti dei prezzi dei singoli prodotti appartenenti a essa.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché il campione mirato per l’indice dei prezzi OOH rimanga nel tempo rappresentativo dell’universo di riferimento dell’indice dei prezzi OOH, procedendo almeno annualmente a un riesame e a un aggiornamento del campione mirato per l’indice dei prezzi OOH e selezionando prodotti di sostituzione.

Articolo 20

Trattamento dei prezzi

1.   Per elaborare l’indice dei prezzi OOH gli Stati membri utilizzano i prezzi osservati. Essi utilizzano i prezzi stimati solo ai fini di cui agli articoli 22 e 24.

2.   I prezzi osservati per il sottoindice «Assicurazione sull’abitazione» devono essere premi effettivi.

3.   Se un prodotto inerente all’acquisto o alla proprietà di abitazioni è stato messo a disposizione gratuitamente e a esso viene successivamente applicato un prezzo, ciò figura come un aumento di prezzo nell’indice dei prezzi OOH. Per contro, se un singolo servizio a cui è stato applicato un prezzo è successivamente messo a disposizione gratuitamente, ciò figura come una diminuzione di prezzo nell’indice dei prezzi OOH.

Articolo 21

Sconti e incentivi

1.   Gli Stati membri tengono conto degli sconti che:

a)

sono attribuibili a un singolo prodotto osservato, e

b)

sono usufruibili al momento dell’acquisto.

2.   Se possibile, si tiene conto degli sconti disponibili solo per un ristretto gruppo di acquirenti.

3.   Gli incentivi sono trattati conformemente agli articoli 23 e 24.

Articolo 22

Stima dei prezzi

1.   Se il prezzo di un singolo prodotto nel campione mirato per l’indice dei prezzi OOH non è osservabile entro il trimestre di riferimento, è utilizzato un prezzo stimato solo per il singolo trimestre; successivamente, è selezionato un prodotto di sostituzione. Il presente paragrafo non si applica ai singoli prodotti che si prevede diventino nuovamente disponibili.

2.   Un prezzo osservato in precedenza non è utilizzato come prezzo stimato a meno che esso non possa essere giustificato in quanto stima adeguata.

Articolo 23

Sostituzioni

1.   Gli Stati membri selezionano un prodotto di sostituzione analogo al prodotto in via di scomparsa, garantendo nel contempo che il campione mirato per l’indice dei prezzi OOH rimanga rappresentativo.

2.   Gli Stati membri non selezionano i prodotti di sostituzione sulla base dell’analogia di prezzo.

Articolo 24

Adeguamento della qualità

1.   Se non esiste alcuna differenza tra un prodotto sostituito e il relativo prodotto di sostituzione in termini di caratteristiche, tempi, luogo di acquisto o condizioni di vendita, gli Stati membri confrontano direttamente i prezzi osservati. In caso contrario, gli Stati membri procedono a un adeguamento della qualità.

2.   Gli Stati membri procedono a un adeguamento della qualità pari all’intera differenza di prezzo tra il prodotto sostituito e il relativo prodotto di sostituzione solo se ciò può essere giustificato in quanto stima appropriata della differenza di qualità.

Articolo 25

Indice elementare di prezzo

1.   I prezzi dei singoli prodotti sono aggregati per ottenere gli indici elementari di prezzo utilizzando una delle seguenti due opzioni:

a)

una formula dell’indice che garantisca la transitività; l’indice dei prezzi dei periodi precedenti non è soggetto a revisione in caso di utilizzo di formule dell’indice transitive; oppure

b)

una formula dell’indice che garantisca la reversibilità rispetto al tempo e raffronti i prezzi dei singoli prodotti nel periodo oggetto del confronto con i prezzi di tali prodotti nel periodo di riferimento. Il periodo di riferimento non è modificato frequentemente se tale modifica determina una violazione significativa del principio della transitività.

2.   Una formula dell’indice coerente con le formule di cui al paragrafo 1 è utilizzata per ottenere un indice di prezzo per un aggregato elementare da due o più indici elementari di prezzo.

Articolo 26

Integrazione dei sottoindici dopo il periodo di riferimento dell’indice

Qualsiasi sottoindice integrato nell’indice dei prezzi OOH dopo il periodo di riferimento dell’indice è raccordato all’ultimo trimestre di un determinato anno ed è utilizzato a partire dal primo trimestre dell’anno successivo.

CAPO 4

REVISIONI

Articolo 27

Revisioni dovute a errori

1.   Gli Stati membri correggono gli errori e trasmettono alla Commissione (Eurostat) i sottoindici o i pesi dei sottoindici riveduti senza ingiustificato ritardo.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) informazioni circa le cause degli errori al più tardi con la trasmissione dei dati riveduti.

Articolo 28

Revisioni di dati provvisori

1.   Fatto salvo l’articolo 27, gli Stati membri possono rivedere i sottoindici e i pesi provvisori nel trimestre successivo alla prima trasmissione.

2.   A seguito di una revisione di cui al paragrafo 1, e sempre fatto salvo l’articolo 27, gli Stati membri possono rivedere i sottoindici e i pesi provvisori solo nell’anno civile successivo alla prima trasmissione, al momento della trasmissione dei dati per il primo trimestre dell’anno successivo.

Articolo 29

Altre revisioni

1.   Il calendario e l’ampiezza di revisioni diverse da quelle eseguite a norma degli articoli 27 e 28 sono decisi in collaborazione con la Commissione (Eurostat).

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) le stime dei sottoindici e dei pesi riveduti al più tardi tre mesi prima della prevista introduzione della revisione proposta.

CAPO 5

NORME DI SCAMBIO DI DATI E METADATI E RELATIVI TERMINI

Articolo 30

Norme di scambio di dati e metadati

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati e metadati in formato elettronico utilizzando i servizi del punto di accesso unico conformemente alle norme di scambio di dati e metadati statistici.

2.   I dati riservati, quali definiti all’articolo 3, punto 7, del regolamento (CE) n. 223/2009, sono adeguatamente segnalati al momento della trasmissione alla Commissione (Eurostat).

Articolo 31

Termini per lo scambio di metadati

Gli Stati membri riesaminano e aggiornano annualmente i rispettivi metadati dell’IPAB e dell’indice dei prezzi OOH per l’anno in corso e li trasmettono alla Commissione (Eurostat) entro il 30 giugno.

CAPO 6

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Modifiche del regolamento (UE) 2020/1148

Il regolamento (UE) 2020/1148 è così modificato:

(1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce condizioni uniformi per la produzione dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) e dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato ad aliquote d’imposta costanti (IPCA-TC).»

;

(2)

gli articoli da 22 a 25 sono soppressi;

(3)

all’articolo 27, il paragrafo 2 è soppresso.

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a tutte le trasmissioni di dati a decorrere dal 1o gennaio 2024. I dati già trasmessi sono rivisti ove necessario e laddove siano disponibili fonti di dati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 135 del 24.5.2016, pag. 11.

(2)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all’idoneità dell’indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (OOH) a essere integrato nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) [COM(2018) 768 final].

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1148 della Commissione, del 31 luglio 2020, che stabilisce le specifiche tecniche e metodologiche conformemente al regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e l’indice dei prezzi delle abitazioni (GU L 252 del 4.8.2020, pag. 12).

(4)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(5)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione, del 30 luglio 2020, che stabilisce le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 271 del 18.8.2020, pag. 1).


ALLEGATO

Spesa relativa alle abitazioni occupate dai proprietari

Le categorie di spesa relative alle abitazioni occupate dai proprietari contemplate dall’indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari («OOH») sono stabilite all’articolo 11. Tali categorie sono definite di seguito.

a)

Le categorie «Acquisti di abitazioni di nuova costruzione» (O.1.1.1.1) e «Abitazioni esistenti che sono nuove per le famiglie» (O.1.1.2) comprendono la spesa delle famiglie per investimenti fissi lordi, quali definiti all’allegato A, paragrafo 3.124, del regolamento (UE) n. 549/2013, per tutte le abitazioni compravendute acquistate a prezzi di mercato, laddove:

i)

il soggetto acquirente è una famiglia, quale definita all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2016/792;

ii)

il venditore non è una famiglia;

iii)

l’oggetto della transazione è un’abitazione di nuova costruzione (per la categoria O.1.1.1.1) o un’abitazione esistente (per la categoria O.1.1.2) acquistata per essere occupata dal proprietario;

iv)

l’abitazione è situata sul territorio economico dello Stato membro, quale definito all’articolo 2, punto 19, del regolamento (UE) 2016/792;

v)

la transazione è un’operazione monetaria.

È escluso il valore dei terreni associati alle abitazioni compravendute, conformemente alla definizione di investimenti fissi lordi.

b)

La categoria «Abitazioni costruite in proprio e grandi ristrutturazioni» (O.1.1.1.2) comprende la spesa delle famiglie per investimenti fissi lordi, quali definiti all’allegato A, paragrafo 3.124, del regolamento (UE) n. 549/2013, per tutti i beni e i servizi acquistati come input per:

i)

le nuove abitazioni costruite da famiglie che costruiscono in proprio;

ii)

le grandi ristrutturazioni delle abitazioni esistenti occupate dai proprietari.

c)

La categoria «Altri servizi inerenti all’acquisizione di abitazioni» (O.1.1.3) comprende la spesa delle famiglie per i costi di trasferimento della proprietà inclusi negli investimenti fissi lordi, conformemente all’allegato A, punto 3.133, secondo comma, del regolamento (UE) n. 549/2013, e relativi a:

i)

il processo di acquisto e vendita di un’abitazione per uso proprio, indipendentemente dal settore istituzionale da cui l’abitazione è stata acquistata;

ii)

il processo di costruzione in proprio e l’esecuzione di grandi ristrutturazioni delle abitazioni esistenti occupate dai proprietari.

d)

La categoria «Lavori di manutenzione straordinaria» (O.1.2.1) comprende la spesa delle famiglie per i consumi intermedi, quali definiti all’allegato A, paragrafo 3.88, del regolamento (UE) n. 549/2013, per quanto riguarda tutti i materiali e i servizi per i lavori di manutenzione straordinaria.

e)

La categoria «Assicurazione sull’abitazione» (O.1.2.2) comprende la spesa delle famiglie per consumi intermedi per quanto riguarda tutti i compensi del servizio impliciti per l’assicurazione sulle abitazioni occupate dai proprietari.

f)

La categoria «Altri servizi inerenti alla proprietà di un’abitazione» (O.1.2.3) comprende la spesa delle famiglie per consumi intermedi per quanto riguarda i servizi forniti ai proprietari di abitazioni non compresi in nessuna delle categorie di cui alle lettere d) ed e) e acquistati dalle famiglie in relazione ad abitazioni occupate dai proprietari.


18.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 181/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1471 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2023

recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l’articolo 30,

considerando quanto segue:

(1)

Il capo V del regolamento (CE) n. 1005/2008 definisce procedure per l’identificazione dei pescherecci che esercitano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»), nonché procedure per stabilire un elenco dell’Unione di tali pescherecci («elenco dell’Unione»). L’articolo 37 di detto regolamento prevede misure applicabili ai pescherecci figuranti in tale elenco.

(2)

L’elenco dell’Unione è stato stabilito dal regolamento (UE) n. 468/2010 della Commissione (2) e successivamente modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 724/2011 (3), (UE) n. 1234/2012 (4), (UE) n. 672/2013 (5), (UE) n. 137/2014 (6), (UE) 2015/1296 (7), (UE) 2016/1852 (8), (UE) 2017/2178 (9), (UE) 2018/1883 (10), (UE) 2020/269 (11), (UE) 2021/1120 (12) e (UE) 2022/1184 (13).

(3)

A norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, i pescherecci iscritti negli elenchi delle navi INN adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca devono essere iscritti nell’elenco dell’Unione.

(4)

Tutte le organizzazioni regionali di gestione della pesca provvedono alla stesura e all’aggiornamento periodico degli elenchi di navi INN conformemente alle loro rispettive norme (14).

(5)

Conformemente all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008 la Commissione, ricevuti gli elenchi dei pescherecci presumibilmente o sicuramente implicati nella pesca INN, trasmessi dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca, aggiorna l’elenco dell’Unione. La Commissione ha ricevuto nuovi elenchi dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca; è quindi opportuno aggiornare l’elenco dell’Unione.

(6)

Poiché lo stesso peschereccio può figurare nell’elenco con nomi e/o bandiere differenti a seconda del momento in cui è stato incluso negli elenchi delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, la versione aggiornata dell’elenco dell’Unione dovrebbe comprendere i differenti nomi e/o bandiere quali stabiliti dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca pertinenti.

(7)

Il peschereccio «Eros Dos» (15) è stato cancellato dall’elenco stabilito dalla Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale («NEAFC») conformemente all’articolo 44 del regime di controllo e di attuazione della NEAFC. Poiché la decisione è stata presa dall’organizzazione regionale di gestione della pesca competente ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, tale peschereccio non è incluso nell’elenco dell’Unione anche se non ancora cancellato dall’elenco redatto dalla Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano («IOTC»).

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 468/2010.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 468/2010 è sostituita dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 468/2010 della Commissione, del 28 maggio 2010, che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 131 del 29.5.2010, pag. 22).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 724/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 14).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1234/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 350 del 20.12.2012, pag. 38).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2013 della Commissione, del 15 luglio 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 193 del 16.7.2013, pag. 6).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 137/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 43 del 13.2.2014, pag. 47).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1296 della Commissione, del 28 luglio 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 199 del 29.7.2015, pag. 12).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1852 della Commissione, del 19 ottobre 2016, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 284 del 20.10.2016, pag. 5).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2178 della Commissione, del 22 novembre 2017, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 307 del 23.11.2017, pag. 14).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1883 della Commissione, del 3 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 30).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/269 della Commissione, del 26 febbraio 2020, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 56 del 27.2.2020, pag. 7).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1120 della Commissione, dell’8 luglio 2021, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 18).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1184 della Commissione, dell’8 luglio 2022, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 184 dell’11.7.2022, pag. 9).

(14)  Ultimi aggiornamenti degli elenchi di navi INN delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP): CCAMLR: elenco delle navi INN delle parti non contraenti ed elenco delle navi INN delle parti contraenti adottati nel corso della 41a riunione annuale tenutasi dal 24 ottobre al 4 novembre 2022; CCSBT: elenco CCSBT delle navi INN adottato nel corso della 29a riunione annuale della commissione tenutasi dal 10 al 14 ottobre 2022, in vigore dal 12 gennaio 2023; CGPM: elenco delle navi INN adottato nel corso della 45a sessione della commissione tenutasi dal 7 all’11 novembre 2022; IATTC: elenco IATTC delle navi INN adottato nel corso della 100a riunione della IATTC tenutasi dal 1o al 5 agosto 2022, aggiornato in data 7 aprile 2023; ICCAT: elenco delle navi INN adottato nel corso della 23a riunione speciale della commissione tenutasi dal 13 al 21 novembre 2022; IOTC: elenco IOTC delle navi INN adottato nel corso della 26a sessione della IOTC tenutasi dal 16 al 20 maggio 2022, aggiornato in data 26 maggio 2022; NAFO: elenco NAFO delle navi INN adottato nel corso della 44a riunione annuale della NAFO tenutasi dal 19 al 23 settembre 2022, aggiornato in data 20 aprile 2023; NEAFC: elenco B delle navi INN adottato nel corso della 41a riunione annuale della NEAFC tenutasi dal 15 al 18 novembre 2022, aggiornato in data 13 gennaio 2023; NPFC: elenco NPFC delle navi INN adottato nel corso della 6a sessione annuale della commissione tenutasi dal 23 al 25 febbraio 2021; SEAFO: elenco SEAFO 2022 delle navi INN adottato nel corso della 19a riunione annuale della commissione tenutasi dal 30 novembre al 1o dicembre 2022, approvato in data 30 dicembre 2022; SIOFA: elenco SIOFA delle navi INN adottato nel corso della 9a riunione delle parti tenutasi dal 4 all’8 luglio 2022, aggiornato in data 5 gennaio 2023; SPRFMO: elenco delle navi INN adottato nel corso dell’11a riunione annuale tenutasi dal 13 al 17 febbraio 2023; WCPFC: elenco WCPFC 2023 delle navi INN adottato nel corso della 19a sessione ordinaria della commissione tenutasi dal 27 novembre al 3 dicembre 2022, in vigore dal 2 febbraio 2023.

(15)  Numero IMO di identificazione della nave: 8604668.


ALLEGATO

«PARTE B

Navi elencate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008

Numero IMO  (1) di identificazione della nave/riferimento ORGP

Nome della nave  (2)

Stato o territorio di bandiera  (2)

Figurante nell'elenco dell'ORGP  (2)

417000878 /1 [IOTC]/20210009 [ICCAT]

ABISHAK PUTHA 3

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20150046 [ICCAT]/2 [IOTC]

ABUNDANT 1 (nome precedente secondo l'ICCAT: YI HONG 6; nome precedente secondo la CCSBT, la IATTC, la IOTC, la NAFO e il SIOFA: YI HONG 06)

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150042 [ICCAT]/3 [IOTC]

ABUNDANT 12 (nome precedente secondo la CCSBT, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO e il SIOFA: YI HONG 106)

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150044 [ICCAT]/4 [IOTC]

ABUNDANT 3 (nome precedente secondo la CCSBT, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO e il SIOFA: YI HONG 16)

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20170013 [ICCAT]/5 [IOTC]

ABUNDANT 6 (nome precedente secondo la CCSBT, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO e il SIOFA: YI HONG 86)

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150043 [ICCAT]/6 [IOTC]

ABUNDANT 9 (nome precedente secondo la CCSBT, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO e il SIOFA: YI HONG 116)

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

7379345/20060010 [ICCAT]/7 [IOTC]

ACROS No. 2

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20060009 [ICCAT]/8 [IOTC]

ACROS No. 3

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

9 [IOTC]

AL'AMIR MUHAMMAD

Egitto

CGPM, IATTC, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

7306570/10 [IOTC]/20200001 [ICCAT]

ALBORAN II (nome precedente secondo la CGPM, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO e la NEAFC: WHITE ENTERPRISE; nomi precedenti secondo la SEAFO: WHITE ENTERPRISE, ENEXEMBRE, ATALAYA, REDA IV, ATALAYA DEL SUR; nomi precedenti secondo la IATTC: WHITE ENTERPRISE, ENXEMBRE, ATALAYA, REDA IV, ATALAYA DEL SUR)

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute secondo la CGPM, la IATTC, la IOCT, la NAFO, la NEAFC, il SIOFA e la SEAFO: Panama, Saint Kitts e Nevis; ultima bandiera conosciuta secondo l'ICCAT: Panama)

CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

7036345/20190003 [ICCAT]/11 [IOTC]

AMORINN (nomi precedenti secondo la CCAMLR, la CCSBT, l'ICCAT, la CGPM, la NAFO, la NEAFC e la SEAFO: ICEBERG II, LOME, NOEMI; nomi precedenti secondo la IATTC, la IOTC e il SIOFA: ICEBERG II, NOEMI, LOME)

Sconosciuto [secondo la CCAMLR, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la SEAFO e il SIOFA: Togo, Belize)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20150001 [ICCAT]/12 [IOTC]

ANEKA 228

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150002 [ICCAT]/13 [IOTC]

ANEKA 228; KM.

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

7236634/20190004 [ICCAT]/14 [IOTC]

ANTONY (nomi precedenti: URGORA, ATLANTIC OJI MARU No. 33, OJI MARU No. 33)

Sconosciuto [secondo la CCAMLR, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR e la SEAFO: Indonesia, Belize, Panama, Honduras, Venezuela; ultime bandiere conosciute secondo la IATTC, la IOCT, la NAFO, la NEAFC e il SIOFA: Venezuela, Honduras, Panama, Belize, Indonesia)

CCAMLR, CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

7322897/20150024 [ICCAT]/15 [IOTC]

ASIAN WARRIOR (nomi precedenti secondo la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la NAFO, la NEAFC e la SEAFO: KUNLUN, TAISHAN, CHANG BAI, HONGSHUI, HUANG HE 22, SIMA QIAN BARU 22, CORVUS, GALAXY, INA MAKA, BLACK MOON, RED MOON, EOLO, THULE, MAGNUS, DORITA; nome precedente secondo la IOTC: DORITA)

Sconosciuto [secondo la CCAMLR, l'ICCAT, la NAFO, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA], Guinea equatoriale [secondo la CGPM e la IOTC], Saint Vincent e Grenadine [secondo la IATTC] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Indonesia, Tanzania, Corea del Nord (RPDC), Panama, Sierra Leone, Corea del Nord (RPDC), Guinea equatoriale, Saint Vincent e Grenadine, Uruguay; ultime bandiere conosciute secondo l'ICCAT: Guinea equatoriale, Saint Vincent e Grenadine, Indonesia, Tanzania, Corea del Nord (RPDC), Panama, Sierra Leone, Corea del Nord (RPDC), Guinea equatoriale, Saint Vincent e Grenadine, Uruguay; ultime bandiere conosciute secondo la SEAFO e il SIOFA: Indonesia, Tanzania, Corea del Nord (RPDC), Panama, Sierra Leone, Guinea equatoriale, Uruguay; ultime bandiere conosciute secondo la IATTC: Indonesia, Tanzania, Corea del Nord (RPDC), Panama, Sierra Leone, Guinea equatoriale, Uruguay, sconosciuto)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

9042001/20150047 [ICCAT]/16 [IOTC]

ATLANTIC WIND (nomi precedenti secondo la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la NAFO, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA: ZEMOUR 2, LUAMPA, YONGDING, JIANGFENG, CHENGDU, SHAANXI HENAN 33, XIONG NU BARU 33, DRACO I, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, SEO YANG No. 88, CARRAN; nome precedente secondo la IOTC: CARRAN; nomi precedenti secondo la IATTC: ZEMOUR 2, LUAMPA, YONGDING, JIANGFENG, CHENGDU, SHAANXI HENAN 33, XIONG NU BARU 33, DRACO I, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, SEO YANG No. 88, CARRAN, DRACO-1)

Sconosciuto [secondo la CCAMLR, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Tanzania, Guinea equatoriale, Indonesia, Tanzania, Cambogia, Panama, Sierra Leone, Corea del Nord (RPDC), Togo, Repubblica di Corea, Uruguay; ultima bandiera conosciuta secondo la IOTC: Guinea equatoriale; ultime bandiere conosciute secondo la IATTC e il SIOFA: Tanzania, Guinea equatoriale, Indonesia, Cambogia, Panama, Sierra Leone, Corea del Nord (RPDC), Togo, Uruguay; ultime bandiere conosciute secondo la SEAFO: Tanzania, Guinea equatoriale, Indonesia, Cambogia, Panama, Sierra Leone, Corea del Nord (RPDC), Togo, Corea del Nord (RPDC), Uruguay; ultima bandiera conosciuta secondo l'ICCAT: Tanzania, Guinea equatoriale, Indonesia, Tanzania, Panama, Sierra Leone, Corea del Nord (RPDC), Togo, Corea del Nord (RPDC), Uruguay)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

17 [IOTC]/20220001 [ICCAT]

AVEMARIYA [secondo la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NEAFC e il SIOFA]; AVEMARIJA [secondo la CCSBT]

India

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

9037537/20190005 [ICCAT]/18 [IOTC]

BAROON (nomi precedenti secondo la CCAMLR, la CCSBT, l'ICCAT, la NAFO, la NEAFC e la SEAFO: LANA, ZEUS, TRITON I; nomi precedenti secondo la IATTC e la IOTC: LANA, ZEUS, TRITON-1)

Sconosciuto [secondo la CCAMLR, l'ICCAT, la IOTC, la CGPM, la NAFO, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA], Tanzania [secondo la IATTC] (ultime bandiere conosciute secondo la IATTC, la NAFO e la NEAFC: Nigeria, Mongolia, Togo, Sierra Leone; ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR, la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC e la SEAFO: Tanzania, Nigeria, Mongolia, Togo, Sierra Leone; ultime bandiere conosciute secondo il SIOFA: Nigeria, Mongolia, Togo, Sierra Leone, Tanzania)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

12290 [IATTC]/20110011 [ICCAT]/19 [IOTC]

BHASKARA No. 10

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO e la NEAFC: Indonesia)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

12291 [IATTC]/20110012 [ICCAT]/20 [IOTC]

BHASKARA No. 9

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO e la NEAFC: Indonesia)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20060001 [ICCAT]/21 [IOTC]

BIGEYE

Sconosciuto

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20040005 [ICCAT]/22 [IOTC]

BRAVO

Sconosciuto

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

9407 [IATTC]/20110013 [ICCAT]/23 [IOTC]

CAMELOT

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO e la NEAFC: Belize)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

6622642/20190006 [ICCAT]/24 [IOTC]

CHALLENGE (nomi precedenti secondo la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la NAFO, la NEAFC e la SEAFO: PERSEVERANCE, MILA; nomi precedenti secondo la IOTC: MILA, PERSEVERANCE, MILA, ISLA, MONTANA CLARA, PERSEVERANCE; nomi precedenti secondo la IATTC: MILA, PERSEVERANCE, ISLA, MONTANA CLARA)

Sconosciuto [secondo la CCAMLR, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR, l'ICCAT e la SEAFO: Guinea equatoriale, Regno Unito; ultime bandiere conosciute secondo la IATTC, la IOTC e il SIOFA: Panama, Guinea equatoriale, Regno Unito)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20150003 [ICCAT]/25 [IOTC]

CHI TONG

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20190001 [ICCAT]/27 [IOTC]

CHOTCHAINAVEE 35 (nome precedente secondo la IATTC e il SIOFA: CARRAN)

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Gibuti)

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

7330399/20190002 [ICCAT]/28 [IOTC]

COBIJA (nomi precedenti secondo la IATTC, la IOTC, la NAFO, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA: CAPE FLOWER; CAPE WRATH II; nomi precedenti secondo la CCSBT e l'ICCAT: CAPE FLOWER, CAPE WRATH)

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute secondo la CCSBT, la IOTC, la SEAFO e il SIOFA: Bolivia, Sao Tomé e Principe, sconosciuto, Sud Africa, Canada; ultima bandiera conosciuta secondo la NEAFC e il SIOFA: Bolivia; ultime bandiere conosciute secondo l'ICCAT: Bolivia, Sao Tomé e Principe; ultime bandiere conosciute secondo la IATTC: Sao Tomé e Principe, sconosciuto, Sud Africa, Canada, Bolivia; ultime bandiere conosciute secondo la NAFO: Bolivia, Sao Tomé e Principe, Sud Africa, Canada)

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

7234014/20080001 [ICCAT]/29 [IOTC]

DANIAA (nome precedente secondo la CCSBT, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: CARLOS)

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT e la IOTC: Guinea)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

6163 [IATTC]/20130005 [ICCAT]/30 [IOTC]/7742-PP [CCSBT, IATTC]

DRAGON III

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO e la NEAFC: Cambogia)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

8025082/N467 [CCSBT]/20210010 [ICCAT]

EL SHADDAI (nome precedente secondo la CCAMLR, la CCSBT, la IATTC, l'ICCAT, la SEAFO e il SIOFA: BANZARE)

Sud Africa (ultima bandiera conosciuta secondo la CCAMLR e la CCSBT: Uruguay)

CCAMLR, CCSBT, IATTC, ICCAT, NEAFC, SEAFO, SIOFA

7302548/2006003 [ICCAT]/164 [IOTC]

FREEDOM 7 [secondo la CCSBT, l'ICCAT e il SIOFA]; ZHI MING [secondo la CGPM, la IATTC, la IOTC, la NAFO e la NEAFC], No. 101 GLORIA [secondo la IATTC] (nomi precedenti secondo la IATTC: GOLDEN

LAKE, NO. 101 GLORIA; nome precedente secondo la CGPM e la IATTC: GOLDEN LAKE; nome precedente secondo la NAFO e la NEAFC: N°101 GLORIA; nomi precedenti secondo l'ICCAT e il SIOFA: ZHI MING, NO. 101 GLORIA, GOLDEN LAKE; nomi precedenti secondo la CCSBT: ZHI MING, GOLDEN LAKE, N°101 GLORIA)  (3)

Camerun [secondo la CCSBT, l'ICCAT, la NAFO e il SIOFA]; Mongolia [secondo la IATTC, la IOTC e la NEAFC], sconosciuto [secondo la IATTC] (ultima bandiera conosciuta secondo la IATTC: Panama; ultime bandiere conosciute secondo la CCSBT, l'ICCAT e il SIOFA: Mongolia, Panama)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150004 [ICCAT]/32 [IOTC]

FU HSIANG FA 18

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150005 [ICCAT]/33 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 01

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150006 [ICCAT]/34 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 02

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150007 [ICCAT]/35 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 06

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150008 [ICCAT]/36 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 08

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150009 [ICCAT]/37 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 09

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150010 [ICCAT]/38 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 11

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150011 [ICCAT]/39 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 13

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150012 [ICCAT]/40 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 17

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150013 [ICCAT]/41 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 20

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150014 [ICCAT]/42 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 21 [secondo la CCSBT, la IATTC, l'ICCAT e la IOTC], FU HSIANG FA No. 21A [secondo il SIOFA]

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, SIOFA

20130003 [ICCAT]/43 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 21 [secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO e la NEAFC], FU HSIANG FA [secondo la IATTC, la NEAFC e il SIOFA], FU HSIANG FA No. 21B [secondo il SIOFA], FU HSIANG FA (N°21) [secondo la CGPM]  (3)

Sconosciuto

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150015 [ICCAT]/44 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 23

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150016 [ICCAT]/45 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 26

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150017 [ICCAT]/46 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 30

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

7355662/20130001 [ICCAT]/M-01432 [WCPFC, CCSBT]/47 [IOTC]

FU LIEN No. 1

Sconosciuto [secondo la CCSBT, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la NAFO, la NEAFC, il SIOFA e la WCPFC], Georgia [secondo la IOTC] (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, la IATTC, la NAFO, la NEAFC e la WCPFC: Georgia)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA, WCPFC

20130004 [ICCAT]/48 [IOTC]

FULL RICH

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Belize)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20080005 [ICCAT]/49 [IOTC]

GALA I (nomi precedenti: MANARA II, ROAGAN)

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute secondo la CCSBT, la IATTC e l'ICCAT: Libia, Isle of Man; ultima bandiera conosciuta secondo la CGPM, la IOCT, la NAFO e la NEAFC: Libia)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

6591 [IATTC]/20130006 [ICCAT]/50 [IOTC]

GOIDAU RUEY No. 1 (nome precedente secondo la CCSBT, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO e la NEAFC: GOIDAU RUEY 1)

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO e la NEAFC: Panama)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

7020126/20190007 [ICCAT]/51 [IOTC]

GOOD HOPE (nome precedente secondo la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, la NAFO, la NEAFC e la SEAFO: TOTO; nomi precedenti secondo la IATTC, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: TOTO, SEA RANGER V)

Nigeria (ultima bandiera conosciuta secondo la IATTC: Belize)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

6719419/52 [IOTC]/20200003 [ICCAT]

GORILERO (nome precedente: GRAN SOL)

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Sierra Leone, Panama)

CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20090003 [ICCAT]/53 [IOTC]

GUNUAR MELYAN 21

Sconosciuto

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

13 [NPFC]/54 [IOTC]

HAI DA 705

Sconosciuto

IATTC, IOTC, NAFO, NEAFC, NPFC, SIOFA

4000354/20200012 [ICCAT]/55 [IOTC]

HALELUYA

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo l'ICCAT: Tanzania)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

8529533/20200011 [ICCAT]/56 [IOTC]

HALIFAX (nome precedente secondo la CCSBT, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: MARIO 11)

Namibia [secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC, la NEAFC e il SIOFA], Senegal [secondo la IATTC] (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC, la NEAFC e il SIOFA: Senegal)

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7322926/20190009 [ICCAT]/57 [IOTC]

HEAVY SEA (nomi precedenti: DUERO, JULIUS, KETA, SHERPA UNO)

Sconosciuto [secondo la CCAMLR, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR, la IOTC, la SEAFO e il SIOFA: Panama, Saint Kitts e Nevis, Belize; ultime bandiere conosciute secondo la IATTC: Panama, Saint Kitts e Nevis, Belize, Uruguay)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20150018 [ICCAT]/58 [IOTC]

HOOM XIANG 101

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Malaysia)

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150019 [ICCAT]/59 [IOTC]

HOOM XIANG 103

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Malaysia)

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150020 [ICCAT]/60 [IOTC]

HOOM XIANG 105

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Malaysia)

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20100004 [ICCAT]/61 [IOTC]

HOOM XIANG II [secondo la CCSBT, la IOTC, la NAFO e il SIOFA], HOOM XIANG 11 [secondo la CGPM, la IATTC, l'ICCAT e la NEAFC]

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Malaysia)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

7332218/62 [IOTC]/20200004 [ICCAT]

IANNIS 1 [secondo la NAFO e la NEAFC], IANNIS I [secondo la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la SEAFO e il SIOFA] (nomi precedenti secondo la CGPM, la IATTC, la SEAFO e il SIOFA: MOANA MAR, CANOS DE MECA)

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama)

CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

63 [IOTC]/20210001 [ICCAT]

IMULA 0730

KLT/LAKPRIYA 14 [secondo la CCSBT, la IATTC, la IOTC, la NEAFC e il SIOFA], IMULA 0730

KLT [secondo l'ICCAT]

Sri Lanka

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

64 [IOTC]/20210002 [ICCAT]

IMULA 0846 KLT/GOD

BLESS [secondo la CCSBT, la IATTC, la IOTC, la NEAFC e il SIOFA], IMULA 0846 KLT [secondo l'ICCAT]

Sri Lanka

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

65 [IOTC]/20210003 [ICCAT]

IMUL-A-1028-TLE/DEWLI

FISHING KUDAWELLA [secondo la IATTC, la IOTC, la NEAFC e il SIOFA], IMUL-A-1028-TLE/DEWLI

FISHING KUDAWELL [secondo la CCSBT],

IMUL-A-1028-TLE [secondo l'ICCAT]

Sri Lanka

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

66 [IOTC]/20210004 [ICCAT]

IND-TN-15-

MM8297/ARARAT/RESH

MITHA [secondo la CCSBT, la IATTC, la IOTC, la NEAFC e il SIOFA], IND-TN-15-

MM8297 [secondo l'ICCAT]

India

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

8004076/20210006 [ICCAT]/67 [IOTC]

ISRAR 1 (nomi precedenti secondo il SIOFA: MARCO N°21, MEGA N°2, TERANG SURYA, TUNA INDAH N°3)

Oman (ultime bandiere conosciute secondo il SIOFA: Senegal, Belize)

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

8568694/20210007 [ICCAT]/68 [IOTC]

ISRAR 2 (nomi precedenti secondo il SIOFA: RICOS N°6, MARIO N°6, YUH PAO N°6)

Oman (ultime bandiere conosciute secondo il SIOFA: Saint Vincent e Grenadine, Tanzania, Vanuatu)

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

8568682/20210008 [ICCAT]/69 [IOTC]

ISRAR 3 (nomi precedenti secondo il SIOFA: RICOS N°3, MARIO N°3, YUH PAO N°3)

Oman (ultime bandiere conosciute secondo il SIOFA: Saint Vincent e Grenadine, Tanzania, Vanuatu)

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

6607666/20190008 [ICCAT]/70 [IOTC]

JINZHANG [secondo la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA], HAI LUNG [secondo la IATTC e la NAFO] (nomi precedenti secondo la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la IOTC, la SEAFO e il SIOFA: HAI LUNG, YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA; nomi precedenti secondo la NEAFC: HAI LUNG, RAY, KILLY, TROPIC, ISLA CRACIOSA, CONSTANT; nomi precedenti secondo il SIOFA: YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA, CONSTANT; nomi precedenti secondo la IATTC: HAI LUNG, YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA, CONSTANT; nomi precedenti secondo la NAFO: RAY, KILLY, TROPIC, ISLA CRACIOSA, CONSTANT)  (3)

Sconosciuto [secondo la CCAMLR, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR, l'ICCAT, la NAFO e la SEAFO: Sierra Leone, Belize, Guinea equatoriale, Sud Africa; ultime bandiere conosciute secondo la NEAFC: Belize, Sud Africa; ultime bandiere conosciute secondo la IOTC: Belize, Mongolia, Guinea equatoriale, Sud Africa, Belize; ultime bandiere conosciute secondo la IATTC: Belize, Mongolia, Guinea equatoriale, Sud Africa)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

9505 [IATTC]/20130007 [ICCAT]/71 [IOTC]

JYI LIH 88

Sconosciuto

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

7929176/20220008 [ICCAT]

KIKI

Gambia

CCSBT, ICCAT, SIOFA

20150021 [ICCAT]/72 [IOTC]

KIM SENG DENG 3

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

7905443/20190010 [ICCAT]/73 [IOTC]

KOOSHA 4 (nome precedente secondo la IATTC, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: EGUZKIA)

Iran

CCAMLR, CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20150022 [ICCAT]/74 [IOTC]

KUANG HSING 127

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150023 [ICCAT]/75 [IOTC]

KUANG HSING 196

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

7325746/76 [IOTC]/20200005 [ICCAT]

LABIKO (nome precedente secondo la CGPM, la NAFO, la NEAFC e la SEAFO: MAINE; nomi precedenti secondo la IOTC: MAINE, CLAUDE MONIER, CHEVALIER D'ASSAS; nomi precedenti secondo l'ICCAT: MAINE, CLAUDE MOINIER; nomi precedenti secondo la IATTC: MAINE, CLAUDE MONIER, CHEVALIER D'ASSAS, GUINESPA 1, MAPOSA NOVENO)

Sconosciuto [secondo la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA], Guinea [secondo la CGPM] (ultima bandiera conosciuta secondo l'ICCAT, la NAFO, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA: Guinea; ultime bandiere conosciute secondo la IOTC: Tanzania, Guinea equatoriale, Indonesia, Cambogia, Panama, Sierra Leone, Corea del Nord (RPDC), Togo, Uruguay; ultime bandiere conosciute secondo la IATTC: Guinea, Tanzania, Indonesia, Cambogia, Panama, Sierra Leone, Corea del Nord (RPDC), Togo, Uruguay)

CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

1 [NPFC]/77 [IOTC]

LIAO YUAN YU 071

Sconosciuto

IATTC, IOTC, NAFO, NEAFC, NPFC, SIOFA

2 [NPFC]/78 [IOTC]

LIAO YUAN YU 072

Sconosciuto

IATTC, IOTC, NAFO, NEAFC, NPFC, SIOFA

3 [NPFC]/79 [IOTC]

LIAO YUAN YU 9

Sconosciuto

IATTC, IOTC, NAFO, NEAFC, NPFC, SIOFA

20060007 [ICCAT]/80 [IOTC]

LILA No. 10

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Panama)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

7388267/20190011 [ICCAT]/81 [IOTC]

LIMPOPO (nomi precedenti secondo la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, la NAFO, la NEAFC e la SEAFO: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE; nomi precedenti secondo la IOTC: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE, CONBAROYA, TERCERO, LENA, ALOS, ROSS; nomi precedenti secondo la IATTC e l'ICCAT: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE, CONBAROYA, TERCERO)

Sconosciuto [secondo la CCAMLR, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR, la CGPM, la IATTC, la IOTC, la SEAFO e il SIOFA: Togo, Ghana, Seychelles, Francia; ultime bandiere conosciute secondo la CGPM: Togo, Ghana, Seychelles)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

82 [IOTC]/ IND.TN.15.

MM.106 [secondo la CCSBT, la IOTC e il SIOFA]/20220002 [ICCAT]

LITTLESHA

India

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

28 [NPFC]/83 [IOTC]

LU RONG SHUI 158

Sconosciuto

IATTC, IOTC, NAFO, NEAFC, NPFC, SIOFA

14 [NPFC]/84 [IOTC]

LU RONG YU 1189

Sconosciuto

IATTC, IOTC, NAFO, NEAFC, NPFC, SIOFA

24 [NPFC]/85 [IOTC]

LU RONG YU 612

Sconosciuto

IATTC, IOTC, NAFO, NEAFC, NPFC, SIOFA

17 [NPFC]/86 [IOTC]

LU RONG YUAN YU 101

Sconosciuto

IATTC, IOTC, NAFO, NEAFC, NPFC, SIOFA

18 [NPFC]/87 [IOTC]

LU RONG YUAN YU 102

Sconosciuto

IATTC, IOTC, NAFO, NEAFC, NPFC, SIOFA

19 [NPFC]/88 [IOTC]

LU RONG YUAN YU 103

Sconosciuto

IATTC, IOTC, NAFO, NEAFC, NPFC, SIOFA

20 [NPFC]/89 [IOTC]

LU RONG YUAN YU 105

Sconosciuto

IATTC, IOTC, NAFO, NEAFC, NPFC, SIOFA

21 [NPFC]/90 [IOTC]

LU RONG YUAN YU 106

Sconosciuto

IATTC, IOTC, NAFO, NEAFC, NPFC, SIOFA

22 [NPFC]/91 [IOTC]

LU RONG YUAN YU 108

Sconosciuto

IATTC, IOTC, NAFO, NEAFC, NPFC, SIOFA

23 [NPFC]/92 [IOTC]

LU RONG YUAN YU 109

Sconosciuto

IATTC, IOTC, NAFO, NEAFC, NPFC, SIOFA

25 [NPFC]/93 [IOTC]

LU RONG YUAN YU 787

Sconosciuto

IATTC, IOTC, NAFO, NEAFC, NPFC, SIOFA

27 [NPFC]/94 [IOTC]

LU RONG YUAN YU 797

Sconosciuto

IATTC, IOTC, NAFO, NEAFC, NPFC, SIOFA

26 [NPFC]/95 [IOTC]

LU RONG YUAN YU YUN 958

Sconosciuto

IATTC, IOTC, NAFO, NEAFC, NPFC, SIOFA

9038402/20220006 [ICCAT]

LUCAS (nome precedente secondo il SIOFA: MAXIMUS)

Gambia

CCSBT, ICCAT, SIOFA

20150025 [ICCAT]/96 [IOTC]

MAAN YIH HSING

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20040007 [ICCAT]/97 [IOTC]

MADURA 2

Sconosciuto

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20040008 [ICCAT]/98 [IOTC]

MADURA 3

Sconosciuto

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

99 [IOTC]/ IMULA 0195 TCO [CCSBT, IOTC, SIOFA]/20220003 [ICCAT]

MANGALA

Sri Lanka

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20060002 [ICCAT]/100 [IOTC]

MARIA

Sconosciuto

CCSBT, CGPM, IATTC, IOTC, ICCAT, NAFO, NEAFC, SIOFA

20180002 [ICCAT]/101 [IOTC]/HSN5721 [CCSBT]

MARWAN 1 [secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO, la NEAFC e il SIOFA] MARAWAN 1 [secondo la IATTC] (nomi precedenti secondo la CCSBT, l'IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO e il SIOFA: AL WESAM 4, CHAICHANACHOKE 8)

Somalia (ultime bandiere conosciute secondo la CCSBT, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO e il SIOFA: Gibuti, Thailandia)

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20060005 [ICCAT]/102 [IOTC]

MELILLA No. 101

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO e il SIOFA: Panama)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20060004 [ICCAT]/103 [IOTC]

MELILLA No. 103

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO e il SIOFA: Panama)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

7385174/104 [IOTC]/20200006 [ICCAT]

MURTOSA

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CGPM, l'ICCAT, la IOCT, la NAFO, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA: Togo; ultime bandiere conosciute secondo la IATTC: Togo, Portogallo)

CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

14613 [IATTC]/20110003 [ICCAT]/M-00545 [WCPFC, CCSBT, ICCAT]/105 [IOTC]/C-00545 [IATTC, IOTC]

NEPTUNE

Sconosciuto [secondo la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la NAFO, il SIOFA e la WCPFC], Georgia [secondo la IATTC, la IOTC e la NEAFC] (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, l'ICCAT, la NAFO, il SIOFA e la WCPFC: Georgia)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA, WCPFC

20160001 [ICCAT]/106 [IOTC]

NEW BAI I No. 168 (nome precedente secondo la IATTC e il SIOFA: TAI YUAN No. 227; nome precedente secondo l'ICCAT: SAMUDERA)

Sconosciuto [secondo la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO e la NEAFC], Liberia [secondo la IATTC e il SIOFA] (ultime bandiere conosciute secondo l'ICCAT: Liberia, Indonesia)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

8808654/50628PE XT [CCSBT]/107 [IOTC]/20210005 [ICCAT]

NIKA

Sconosciuto [secondo la CCAMLR, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA] (ultima bandiera conosciuta secondo la CCAMLR, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC e la NEAFC: Panama)

CCAMLR, CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20060008 [ICCAT]/108 [IOTC]

No. 2 CHOYU

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Honduras)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20060011 [ICCAT]/109 [IOTC]

No. 3 CHOYU

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Honduras)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

8808903/20190012 [ICCAT]/110 [IOTC]

NORTHERN WARRIOR (nomi precedenti secondo la CCAMLR, la CCSBT, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la SEAFO e il SIOFA: MILLENNIUM, SIP 3; nomi precedenti secondo la NAFO e la NEAFC: MILLENNIUM, SHIP 3;

Angola (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR, la IATTC, la IOTC, la SEAFO e il SIOFA: Curaçao, Antille olandesi, Sud Africa, Belize, Marocco)

CCAMLR, CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

111 [IOTC]/ IND.TN.15.M M.4569 [CCSBT, IOTC, SIOFA]/20220004 [ICCAT]

NOVA

India

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20040006 [ICCAT]/114 [IOTC]

OCEAN DIAMOND

Sconosciuto

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

8665193/20200010 [ICCAT]/115 [IOTC]

OCEAN STAR No. 2 (nome precedente secondo l'ICCAT: WANG FA)

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute secondo l'ICCAT: Vanuatu, Bolivia)

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

11369 [IATTC]/20130008 [ICCAT]/117 [IOTC]

ORCA

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

8430586 [IATTC]/ 20060012 [ICCAT]/118 [IOTC]

ORIENTE No. 7

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Honduras)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

5062479/20190013 [ICCAT]/119 [IOTC]

PERLON (nomi precedenti secondo la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la NAFO, la NEAFC e la SEAFO: CHERNE, BIGARO, HOKING, SARGO, LUGALPESCA; nomi precedenti secondo la IATTC e il SIOFA: CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, LUGALPESCA; nomi precedenti secondo la IOTC: CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, UGALPESCAA)

Sconosciuto [secondo la CCAMLR, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR, la CGPM, la IOTC, la SEAFO e il SIOFA: Mongolia, Togo, Uruguay; ultime bandiere conosciute secondo la IATTC: Uruguay, Mongolia, Togo)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

9319856/20150033 [ICCAT]/120 [IOTC]

PESCACISNE 1/PESCACISNE 2 (nomi precedenti secondo la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, l'ICCAT, la NAFO, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA: ZEMOUR 1, KADEI, SONGHUA, YUNNAN, NIHEWAN, HUIQUAN, WUTAISHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V; nome precedente secondo la IOTC: PALOMA V; nomi precedenti secondo la IATTC: ZEMOUR 1, KADEI, SONGHUA, YUNNAN, NIHEWAN, HUIQUAN, WUTAISHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V, JIAN YUAN)

Sconosciuto [secondo la CCAMLR, la IATTC, l'ICCAT, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA], Mauritania [secondo la CGPM, la IOTC e la NAFO] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR, la IATTC, la SEAFO e il SIOFA: Mauritania, Guinea equatoriale, Indonesia, Tanzania, Mongolia, Cambogia, Namibia, Uruguay; ultima bandiera conosciuta secondo la CGPM, la IOCT e la NAFO: Guinea equatoriale; ultime bandiere conosciute secondo l'ICCAT: Mauritania, Guinea equatoriale)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20180003 [ICCAT]/121 [IOTC]/K22/IS/2019 [CCSBT, IOTC]

PROGRESO [secondo la CCSBT, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NEAFC e il SIOFA]; AL WESAM 5 [secondo la NAFO] (nomi precedenti secondo la CCSBT, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NEAFC e il SIOFA: AL WESAM 5, CHAINAVEE 54; nome precedente secondo la NAFO: CHAINAVEE 54)

Camerun [secondo la CCSBT, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO e il SIOFA]; sconosciuto [secondo la NEAFC] (ultime bandiere conosciute secondo la CCSBT, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO e il SIOFA: Gibuti, Thailandia)

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

95 [IATTC]/20130009 [ICCAT]/122 [IOTC]

REYMAR 6

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

7825215/125 [IATTC]/20110014 [ICCAT]/26-123 [IOTC]/280020064 [CCSBT, IATTC]

SAGE [secondo la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NEAFC e il SIOFA]; CHIA HAO No. 66 [secondo la CCSBT, la IATTC, la IOTC, la CGPM, la NAFO e il SIOFA] (nome precedente secondo la IATTC e la IOTC: CHI FUW No. 6; nomi precedenti secondo l'ICCAT: CHIA HAO No. 66, CHI FUW No. 6)  (3)

Sconosciuto [secondo la CCSBT, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO e il SIOFA], Gambia [secondo la IATTC, la IOCT, la NEAFC e il SIOFA] (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la IATTC, la NAFO e la NEAFC: Belize; ultima bandiera conosciuta secondo la IOTC: Guinea equatoriale; ultime bandiere conosciute secondo l'ICCAT: Gambia, Seychelles, Belize)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20130013 [ICCAT]/124 [IOTC]

SAMUDERA PASIFIK No. 18 (nomi precedenti secondo la CCSBT, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT e la IOTC: KAWIL No. 03, LADY VI-T-III)

Indonesia

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150026 [ICCAT]/125 [IOTC]

SAMUDERA PERKASA 11

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150027 [ICCAT]/41 [IOTC]/126 [IOTC]

SAMUDERA PERKASA 12 [secondo la IATTC, l'ICCAT, la NAFO e la NEAFC], SAMUDRA PERKASA 12 [secondo la CCSBT, la IOTC e il SIOFA]

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

7424891/20190014 [ICCAT]/127 [IOTC]

SEA URCHIN (nomi precedenti ALDABRA, OMOA I)

Gambia/senza bandiera [secondo la CCAMLR, la CCSBT e la SEAFO], Gambia [secondo la CGPM, la IATTC, la IOTC, la NEAFC e il SIOFA], sconosciuto [secondo l'ICCAT e la NAFO] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR, la CGPM, la IOTC, la SEAFO e il SIOFA: Tanzania, Honduras; ultima bandiera conosciuta secondo l'ICCAT: Gambia; ultime bandiere conosciute secondo la IATTC: Tanzania, Honduras, Togo)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

8692342/20180004 [ICCAT]/128 [IOTC]HSB3852 [IOTC/CCSBT]

SEA VIEW [secondo la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NEAFC e il SIOFA], SEAVIEW [secondo la CCSBT] (nomi precedenti secondo la CCSBT, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO e il SIOFA: AL WESAM 2, CHAINAVEE 55)

Camerun (ultime bandiere conosciute secondo la CCSBT, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO e il SIOFA: Gibuti, Thailandia)

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

8692354/20180005 [ICCAT]/129 [IOTC]/HSN5282 [IOTC, CCSBT]

SEA WIND (nomi precedenti secondo la CCSBT, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO e il SIOFA: AL WESAM 1, SUPPHERMNAVEE 21)

Camerun (ultime bandiere conosciute secondo la CCSBT, la IATTC, la IOTC, la NAFO e il SIOFA: Gibuti, Thailandia; ultima bandiera conosciuta secondo l'ICCAT: Thailandia)

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20080004 [ICCAT]/130 [IOTC]

SHARON 1 (nomi precedenti secondo la CGPM, la IATTC e il SIOFA: MANARA I, POSEIDON; nomi precedenti secondo la CCSBT, l'ICCAT e la IOTC: MANARA 1, POSEIDON;

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CGPM, la IOTC e il SIOFA: Libia; ultime bandiere conosciute secondo la CCSBT, la IATTC e l'ICCAT: Libia, Regno Unito)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20170014 [ICCAT]/131 [IOTC]

SHENG JI QUN 3

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150028 [ICCAT]/132 [IOTC]

SHUEN SIANG

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20170015 [ICCAT]/133 [IOTC]

SHUN LAI (nome precedente secondo la CCSBT, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO e il SIOFA: HSIN JYI WANG No. 6)

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150029 [ICCAT]/134 [IOTC]

SIN SHUN FA 6

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150030 [ICCAT]/135 [IOTC]

SIN SHUN FA 67

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150031 [ICCAT]/136 [IOTC]

SIN SHUN FA 8

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150032 [ICCAT]/137 [IOTC]

SIN SHUN FA 9

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20050001 [ICCAT]/138 [IOTC]

SOUTHERN STAR 136 (nome precedente secondo la CCSBT, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: HSIANG CHANG)

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: Saint Vincent e Grenadine)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150034 [ICCAT]/139 [IOTC]

SRI FU FA 168

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150035 [ICCAT]/140 [IOTC]

SRI FU FA 18

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150036 [ICCAT]/141 [IOTC]

SRI FU FA 188

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150037 [ICCAT]/142 [IOTC]

SRI FU FA 189

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150038 [ICCAT]/143 [IOTC]

SRI FU FA 286

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150039 [ICCAT]/144 [IOTC]

SRI FU FA 67

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150040 [ICCAT]/145 [IOTC]

SRI FU FA 888

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

8514772/20190015 [ICCAT]/146 [IOTC]

STS-50 (nomi precedenti secondo la CCAMLR, la CCSBT, l'ICCAT, la NAFO, la NEAFC e la SEAFO: AYDA, SEA BREEZE, ANDREY DOLGOV, STD No. 2, SUN TAI No. 2, SHINSEI MARU No. 2; nomi precedenti secondo la IOTC e il SIOFA: AYDA, SEA BREEZ 1, ANDREY DOLGOV, STD No. 2, SUNTAI No.2, SUN TAI No. 2, SHINSEI MARU No. 2; nomi precedenti secondo la CGPM: AYDA, SEA BREEZE, ANDREY DOLGOV, STD No. 2, SUNTAI No. 2, SUN TAI No. 2, SHINSEI MARU No. 2; nomi precedenti secondo la IATTC: AYDA, SEA BREEZE 1, ANDREY DOLGOV, STD No. 2, SUNTAI No. 2, SHINSEI MARU No. 2)

Togo (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Cambogia, Repubblica di Corea, Filippine, Giappone, Namibia, Giappone; ultime bandiere conosciute secondo la IATTC e la SEAFO: Cambogia, Repubblica di Corea, Filippine, Giappone, Namibia; ultime bandiere conosciute secondo la IOTC: Cambogia, Repubblica di Corea, Filippine, Giappone, Namibia, Togo)

CCAMLR, CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

7816472/116 [IOTC]/20200008 [ICCAT]

SUMMER REFER [secondo la IATTC e la NEAFC], OKAPI MARTA [secondo la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO e il SIOFA] (nome precedente secondo la CGPM, la IATTC e il SIOFA: SUMMER REFER; nome precedente secondo la NEAFC: OKAPI MARTA)  (3)

Sconosciuto [secondo la IATTC, l'ICCAT, la NEAFC e il SIOFA], Belize [secondo la CGPM, la IATTC, la IOTC e la NAFO] (ultima bandiera conosciuta secondo l'ICCAT: Belize)

CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

9259070/9405 [IATTC]/20130010 [ICCAT]/147 [IOTC]

TA FU 1

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO e la NEAFC: Belize)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

13568 [IATTC]/20130011 [ICCAT]/148 [IOTC]/490810002 [CCSBT, IATTC]

TCHING YE No. 6 (nome precedente secondo la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: EL DIRIA I)

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, la IATTC, la IOTC, la NAFO, la NEAFC e il SIOFA: Belize; ultime bandiere conosciute secondo l'ICCAT: Belize, Costa Rica)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150041 [ICCAT]/149 [IOTC]

TIAN LUNG No.12

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

7321374/150 [IOTC]/20200009 [ICCAT]

TRINITY (nomi precedenti secondo la IATTC: YUCUTAN BASIN, ENXEMBRE, FONTE NOVA, JAWHARA; nomi precedenti secondo l'ICCAT, la IOTC, la NAFO, la NEAFC e la SEAFO: ENXEMBRE, YUCUTAN BASIN, FONTENOVA, JAWHARA)

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute secondo la CGPM e la NAFO: Ghana, Panama; ultime bandiere conosciute secondo la IATTC, la IOTC, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA: Ghana, Panama, Marocco; ultime bandiere conosciute secondo l'ICCAT: Panama, Marocco)

CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

29 [NPFC]/112 [IOTC]

Ignota [secondo la IATTC, la NAFO, la NEAFC e la NPFC], NPFC 29 Ignota [secondo la IATTC e la IOTC], NPFC 29 Ignota 2021-01 [secondo il SIOFA] (nome precedente secondo la IATTC: ZHOU YU 808)  (3)

Sconosciuto

IATTC, IOTC, NAFO  (4), NEAFC  (4), NPFC, SIOFA

30 [NPFC]/113 [IOTC]

Ignota [secondo la IATTC, la NAFO, la NEAFC e la NPFC], NPFC 30 Ignota [secondo la IATTC e la IOTC], NPFC 30 Ignota 2021-02 [secondo il SIOFA] (nome precedente secondo la IATTC: ZHOU YU 809)  (3)

Sconosciuto

IATTC, IOTC, NAFO  (4), NEAFC  (4), NPFC, SIOFA

34 [NPFC]

Ignota [secondo la IATTC e la NPFC], NPFC 34-Ignota 2021-3 [secondo il SIOFA] (nome precedente secondo la IATTC: LU RONG YUAN YU 581)

Sconosciuto

IATTC, NPFC, SIOFA

35 [NPFC]

Ignota [secondo la IATTC e la NPFC], NPFC-35-ignota 2021-4 [secondo il SIOFA] (nome precedente secondo la IATTC: LU RONG YUAN YU 582)

Sconosciuto

IATTC, NPFC, SIOFA

36 [NPFC]

Ignota [secondo la IATTC e la NPFC], NPFC-36-Ignota 2021-5 [secondo il SIOFA] (nome precedente secondo la IATTC: LU RONG YUAN YU 197)

Sconosciuto

IATTC, NPFC, SIOFA

8994295/129 [IATTC]/20130012 [ICCAT]/151 [IOTC]/280110095 [CCSBT, IATTC]

WEN TENG No. 688/MAHKOIA ABADI No. 196 [secondo la CGPM, la IATTC e il SIOFA], WEN TENG No. 688 [secondo la CCSBT, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO e la NEAFC] (nome precedente secondo la IATTC, l'ICCAT e la IOTC: MAHKOIA ABADI No. 196)

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

7826233/20090001 [ICCAT]/152 [IOTC]

XING HAI FENG [secondo la CCSBT, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA]; XING HAI FEN [secondo la NAFO e la NEAFC]; XIN HAI FEN(G) [secondo la CGPM]; OCEAN LION [secondo la IATTC] (nome precedente secondo la CCSBT, la CGPM, la IATTC, la IOTC, la NAFO, la NEAFC e il SIOFA: OCEAN LION; nomi precedenti secondo l'ICCAT: XING HAI FEN, OCEAN LION)  (3)

Sconosciuto [secondo la CCSBT, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO, la NEAFC e il SIOFA] (ultima bandiera conosciuta secondo la IATTC e la NEAFC: Guinea equatoriale; ultime bandiere conosciute secondo la CCSBT, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO e il SIOFA: Panama, Guinea equatoriale)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20150045 [ICCAT]/153 [IOTC]

YI HONG 3

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

154 [IOTC]/ IND.TN.15.M M.5707 [CCSBT, IOTC, SIOFA]/20220005 [ICCAT]

YONA

India

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20130002 [ICCAT]/155 [IOTC]

YU FONG 168

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO, il SIOFA e la WCPFC: Taiwan)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA, WCPFC

 

YU FONG 168

Sconosciuto

CCSBT

20090002 [ICCAT]/156 [IOTC]

YU MAAN WON

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CCSBT, la CGPM, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC, la NAFO e il SIOFA: Georgia)

CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

31 [NPFC]/412356488 [IOTC, SIOFA]/157 [IOTC]

YUANDA 6

Sconosciuto (bandiera precedente secondo la IATTC: Cina)

IATTC, IOTC, NAFO, NEAFC, NPFC, SIOFA

32 [NPFC]/412365486 [IOTC, SIOFA]/158 [IOTC]

YUANDA 8

Sconosciuto

IATTC, IOTC, NAFO, NEAFC, NPFC, SIOFA

20170016 [ICCAT]/159 [IOTC]

YUTUNA 3 (nome precedente secondo la CCSBT, la IATTC, l'ICCAT, la IOTC e il SIOFA: HUNG SHENG No. 166)

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

20170017 [ICCAT]/160 [IOTC]

YUTUNA No. 1

Sconosciuto

CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA

15 [NPFC]/161 [IOTC]

ZHE LING YU LENG 90055

Sconosciuto

IATTC, IOTC, NAFO, NEAFC, NPFC, SIOFA

16 [NPFC]/162 [IOTC]

ZHE LING YU LENG 905

Sconosciuto

IATTC, IOTC, NAFO, NEAFC, NPFC, SIOFA

33 [NPFC]/412123526 [IOTC, SIOFA]/163 [IOTC]

ZHEXIANG YU 23029

Sconosciuto

IATTC, IOTC, NAFO, NEAFC, NPFC, SIOFA

4 [NPFC]/165 [IOTC]

ZHOU YU 651

Sconosciuto

IATTC, IOTC, NAFO, NEAFC, NPFC, SIOFA

5 [NPFC]/166 [IOTC]

ZHOU YU 652

Sconosciuto

IATTC, IOTC, NAFO, NEAFC, NPFC, SIOFA

6 [NPFC]/167 [IOTC]

ZHOU YU 653

Sconosciuto

IATTC, IOTC, NAFO, NEAFC, NPFC, SIOFA

7 [NPFC]/168 [IOTC]

ZHOU YU 656

Sconosciuto

IATTC, IOTC, NAFO, NEAFC, NPFC, SIOFA

8 [NPFC]/169 [IOTC]

ZHOU YU 657

Sconosciuto

IATTC, IOTC, NAFO, NEAFC, NPFC, SIOFA

9 [NPFC]/170 [IOTC]

ZHOU YU 658

Sconosciuto

IATTC, IOTC, NAFO, NEAFC, NPFC, SIOFA

10 [NPFC]/171 [IOTC]

ZHOU YU 659

Sconosciuto

IATTC, IOTC, NAFO, NEAFC, NPFC, SIOFA

11 [NPFC]/172 [IOTC]

ZHOU YU 660

Sconosciuto

IATTC, IOTC, NAFO, NEAFC, NPFC, SIOFA

12 [NPFC]/173 [IOTC]

ZHOU YU 661

Sconosciuto

IATTC, IOTC, NAFO, NEAFC, NPFC, SIOFA


(1)  Organizzazione marittima internazionale.

(2)  Per ulteriori informazioni consultare i siti web delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

(3)  Questa nave è stata inserita più volte in un elenco da parte di alcune ORGP; tutte le informazioni, pertanto, sono state copiate nella stessa riga. Per ulteriori informazioni consultare i siti web delle ORGP.

(4)  La NEAFC e la NAFO hanno inserito nei loro elenchi di navi INN una nave denominata "IGNOTA" ("UNKNOWN"), a seguito di un incrocio di dati con l'elenco NPFC; non è tuttavia possibile identificare a quale nave si riferiscano. Per entrambe le navi denominate "IGNOTA" si fa pertanto riferimento alla NEAFC e alla NAFO.»


18.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 181/44


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1472 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2023

che modifica il regolamento (CE) n. 1055/2008 per quanto riguarda la periodicità con la quale gli Stati membri trasmettono le relazioni sulla qualità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La qualità dei dati delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti, alle posizioni patrimoniali sull’estero, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero è valutata in conformità al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Inoltre il regolamento (CE) n. 1055/2008 della Commissione (3) stabilisce i criteri di qualità, il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità.

(2)

Il monitoraggio della qualità dei dati è fondamentale e dovrebbe essere svolto in maniera tempestiva. Al fine di evitare un onere sproporzionato, è opportuno trovare il giusto equilibrio tra l’esigenza di monitoraggio e la periodicità della presentazione delle informazioni rilevanti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(3)

La periodicità annuale con la quale gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dovrebbe pertanto essere modificata per passare a una cadenza biennale.

(4)

Gli Stati membri dovrebbero presentare la prossima relazione sulla qualità alla Commissione (Eurostat) entro il 31 maggio 2025 e successivamente ogni due anni.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1055/2008.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1055/2008 è così modificato:

a)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

A partire e a decorrere dall’anno 2025 gli Stati membri presentano a cadenza biennale una relazione sulla qualità redatta secondo le regole esposte nell’allegato.»

;

b)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Gli Stati membri trasmettono le proprie relazioni sulla qualità entro il 31 maggio ad anni alterni.»

;

c)

l’allegato è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 23.

(2)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(3)  Regolamento (CE) n. 1055/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008, che attua il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di qualità e le relazioni sulla qualità per le statistiche della bilancia dei pagamenti (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 3).


ALLEGATO

«ALLEGATO

1.   Introduzione

La relazione sulla qualità deve contenere indicatori della qualità sia qualitativi che quantitativi. La Commissione (Eurostat) fornisce per ciascuno Stato membro i risultati degli indicatori quantitativi, calcolati sulla base dei dati forniti. Gli Stati membri li interpretano e forniscono osservazioni al loro riguardo, alla luce della rispettiva metodologia di rilevazione.

2.   Scadenze

Ad anni alterni, entro la fine del primo trimestre la Commissione (Eurostat) trasmette agli Stati membri la bozza preliminare delle relazioni sulla qualità, redatta in base ai dati inviati l’anno precedente, parzialmente precompilata con la maggior parte degli indicatori quantitativi e con le altre informazioni di cui dispone.

Ad anni alterni, entro due mesi dalla ricezione della relazione sulla qualità precompilata e non oltre il 31 maggio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le rispettive relazioni sulla qualità debitamente completate.

3.   Criteri di qualità

La relazione sulla qualità contiene indicatori quantitativi e qualitativi riguardanti tutti i criteri di qualità definiti nell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

».

DECISIONI

18.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 181/47


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1473 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2023

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/450 per quanto riguarda la pubblicazione dei riferimenti dei documenti per la valutazione europea delle membrane da utilizzare come sottostrato per tetti o pareti o entrambi e di altri prodotti da costruzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 22,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 gli organismi di valutazione tecnica devono servirsi dei metodi e criteri indicati nei documenti per la valutazione europea, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, per valutare le prestazioni dei prodotti da costruzione oggetto di tali documenti in relazione alle loro caratteristiche essenziali.

(2)

In conformità all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 305/2011 e in seguito a diverse richieste di valutazioni tecniche europee da parte di fabbricanti, l’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica ha elaborato e adottato 20 documenti per la valutazione europea.

(3)

I documenti per la valutazione europea che sono stati elaborati e adottati dagli organismi di valutazione tecnica si riferiscono ai seguenti prodotti da costruzione:

membrane da utilizzare come sottostrato per tetti o pareti o entrambi;

strati di controllo del vapore in funzione dell’umidità;

rivestimento minerale spesso flessibile modificato con polimeri;

isolamento termico per edifici in balle di paglia;

schiuma termolegata prodotta in fabbrica da utilizzare come isolante termico e acustico;

pannelli isolanti in poliuretano riciclato da utilizzare come isolante acustico e termico;

elementi in poliuretano da utilizzare come telaio termoisolante intorno alle finestre in PVC-U;

kit camino resistenti alla fuliggine con rivestimento interno in argilla/ceramica, funzionanti in condizioni umide e pressione negativa/positiva (sostituisce le specifiche tecniche «060001-00-0802, 060003-00-0802 e 060008-00-0802»);

pannelli strutturali classificati secondo la resistenza meccanica e giuntati a pettine - Conifera;

elemento prefabbricato in legno dolce pressato da utilizzare come elemento strutturale negli edifici;

sottofondo realizzato con schiuma di poliuretano granulare con o senza sughero granulare;

elementi a molla in acciaio;

pannelli compositi a base di legno per la progettazione di pareti o soffitti interni o entrambi;

kit per tetto verde;

segnaletica stradale orizzontale - Elementi retroriflettenti con indice di rifrazione elevato;

pannelli in vetro, piastrelle e mosaici;

tassello di ancoraggio gettato in opera con bussola interna filettata (sostituisce la specifica tecnica «EAD 330012-00-0601»);

giunti in composito rinforzato in fibra di vetro per muri a sandwich e elementi in calcestruzzo;

dispositivi di fissaggio a sottostrutture in legno dei sistemi di protezione personale dalle cadute;

fissaggi a vite incollati per calcestruzzo.

(4)

I documenti per la valutazione europea che sono stati elaborati e adottati dall’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica rispondono alle esigenze da soddisfare riguardo ai requisiti di base delle opere di costruzione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali documenti per la valutazione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(5)

L’elenco dei riferimenti dei documenti per la valutazione europea dei prodotti da costruzione è pubblicato a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/450 della Commissione (2). Per motivi di chiarezza, è opportuno aggiungere all’elenco i riferimenti dei nuovi documenti per la valutazione europea.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/450.

(7)

Al fine di consentire il prima possibile l’uso dei documenti per la valutazione europea, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/450 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/450 della Commissione, del 19 marzo 2019, relativa alla pubblicazione dei documenti per la valutazione europea per i prodotti da costruzione elaborati a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77 del 20.3.2019, pag. 78).


ALLEGATO

Nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/450 sono inserite le seguenti righe in ordine sequenziale secondo i numeri di riferimento:

«030218-01-0402

Membrane da utilizzare come sottostrato per tetti o pareti o entrambi»

«030271-00-0605

Strati di controllo del vapore in funzione dell’umidità»

«030295-00-0605

Rivestimento minerale spesso flessibile modificato con polimeri»

«040146-00-1201

Isolamento termico per edifici in balle di paglia»

«040831-00-1201

Schiuma termolegata prodotta in fabbrica da utilizzare come isolante termico e acustico»

«041369-00-1201

Pannelli isolanti in poliuretano riciclato da utilizzare come isolante acustico e termico»

«041499-00-1201

Elementi in poliuretano da utilizzare come telaio termoisolante intorno alle finestre in PVC-U»

«060011-00-0802

Kit camino resistenti alla fuliggine con rivestimento interno in argilla/ceramica, funzionanti in condizioni umide e pressione negativa/positiva

(sostituisce le specifiche tecniche “060001-00-0802, 060003-00-0802 e 060008-00-0802”)»

«130321-00-0304

Pannelli strutturali classificati secondo la resistenza meccanica e giuntati a pettine — Conifera»

«130323-00-0304

Elemento prefabbricato in legno dolce pressato da utilizzare come elemento strutturale negli edifici»

«190010-00-0502

Sottofondo realizzato con schiuma di poliuretano granulare con o senza sughero granulare»

«200112-00-0301

Elementi a molla in acciaio»

«210058-00-0504

Pannelli compositi a base di legno per la progettazione di pareti o soffitti interni o entrambi»

«220009-00-0401

Kit per tetto verde»

«230064-00-0106

Segnaletica stradale orizzontale — Elementi retroriflettenti con indice di rifrazione elevato»

«300002-00-1202

Pannelli in vetro, piastrelle e mosaici»

«330012-01-0601

Tassello di ancoraggio gettato in opera con bussola interna filettata

(sostituisce la specifica tecnica “EAD 330012-00-0601”)»

«330387-00-0601

Giunti in composito rinforzato in fibra di vetro per muri a sandwich e elementi in calcestruzzo»

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Fissaggi a vite incollati per calcestruzzo».


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

18.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 181/50


DECISIONE n. 1/2023 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE

del 30 giugno 2023

che modifica la decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa all’adozione di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE [2023/1474]

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4, e l’articolo 16, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 95, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro («accordo di partenariato ACP-UE»), è stato firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ed è entrato in vigore il 1o aprile 2003. In conformità della decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE (2) («decisione sulle misure transitorie»), esso si deve applicare fino al 30 giugno 2023.

(2)

A norma dell’articolo 95, paragrafo 4, primo comma, dell’accordo di partenariato ACP-UE, nel settembre 2018 sono stati avviati i negoziati per un nuovo accordo di partenariato ACP-UE («nuovo accordo»). Il nuovo accordo non sarà pronto per essere applicato entro il 30 giugno 2023, data di scadenza dell’attuale quadro giuridico. È necessario pertanto modificare la decisione sulle misure transitorie al fine di prorogare ulteriormente l’applicazione delle disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE.

(3)

L’articolo 95, paragrafo 4, secondo comma, dell’accordo di partenariato ACP-UE prevede che il Consiglio dei ministri ACP-UE adotti le eventuali misure transitorie necessarie fino all’entrata in vigore del nuovo accordo.

(4)

Il 23 maggio 2019, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha delegato al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di adottare le misure transitorie (3).

(5)

È opportuno pertanto che il Comitato degli ambasciatori ACP-UE adotti una decisione, a norma dell’articolo 95, paragrafo 4 dell’accordo di partenariato ACP-UE, che modifica la decisione sulle misure transitorie, al fine di prorogare l’applicazione delle disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE fino al 31 ottobre 2023 ovvero fino all’entrata in vigore del nuovo accordo o, se in data anteriore, all’applicazione a titolo provvisorio del nuovo accordo tra l’Unione e gli Stati ACP.

(6)

Le disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE continueranno a essere applicate al fine di mantenere la continuità nelle relazioni tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati ACP, dall’altra. Le misure transitorie modificate non costituiscono di conseguenza modifiche dell’accordo di partenariato ACP-UE, come previsto all’articolo 95, paragrafo 3, dell’accordo stesso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 1 della decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, la data «30 giugno 2023» è sostituita da «31 ottobre 2023».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o luglio 2023.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2023

Per il Consiglio dei ministri ACP-UE

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente

Sutiawan GUNESSEE


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. L’accordo di partenariato ACP-UE è stato modificato dall’accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27) e dall’accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

(2)  Decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 17 dicembre 2019, relativa all’adozione di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE (GU L 1 del 3.1.2020, pag. 3).

(3)  Decisione n. 1/2019 del Consiglio dei ministri ACP-UE, del 23 maggio 2019, relativa alla delega di poteri al Comitato degli ambasciatori ACP-UE per quanto riguarda la decisione di adottare misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 114).