ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 180

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
17 luglio 2023


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2023/1461 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica di Macedonia del Nord

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2023/1462 del Consiglio, del 17 luglio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1463 della Commissione, del 10 luglio 2023, che approva una modifica di menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo a norma dell’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Landwein, Qualitätswein, Kabinett/Kabinettwein, Spätlese/Spätlesewein, Auslese/Auslesewein, Strohwein, Schilfwein, Eiswein, Ausbruch/Ausbruchwein, Trockenbeerenauslese, Beerenauslese/Beerenauslesewein)

10

 

*

Regolamento (UE) 2023/1464 della Commissione, del 14 luglio 2023, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formaldeide e i prodotti che rilasciano formaldeide ( 1 )

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465 della Commissione, del 14 luglio 2023, che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditività economica dei produttori agricoli

21

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1466 della Commissione, del 14 luglio 2023, che modifica gli allegati V, XIV, XV e XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, alla Namibia, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna e uova e ovoprodotti ( 1 )

28

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2023/1467 del Consiglio, del 14 luglio 2023, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

41

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2023/1468 della Commissione, del 10 maggio 2023, sui requisiti di prestazione facoltativi dell’UE per i dispositivi per la rilevazione dei metalli utilizzati negli spazi pubblici (al di fuori del settore dell’aviazione)

43

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2023/1214 del Consiglio, del 23 giugno 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ( GU L 159 I del 23.6.2023 )

52

 

*

Rettifica della decisione (PESC) 2023/1218 del Consiglio, del 23 giugno 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ( GU L 159 I del 23.6.2023 )

54

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DECISIONI

17.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 180/1


DECISIONE (UE) 2023/1461 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2023

relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica di Macedonia del Nord

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Le relazioni tra l'Unione e la Repubblica di Macedonia del Nord ("Macedonia del Nord") continuano a svilupparsi nel quadro dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (2) ("accordo di stabilizzazione e di associazione"). I negoziati di adesione tra l’Unione e la Macedonia del Nord sono stati avviati il 19 luglio 2022.

(2)

L'economia della Macedonia del Nord ha fortemente risentito della recessione del 2020 causata dalla pandemia di COVID-19 e della recente crisi energetica. Tali circostanze hanno contribuito all'ingente fabbisogno di finanziamento del paese, al deterioramento della posizione esterna e al crescente fabbisogno di bilancio.

(3)

Il governo della Macedonia del Nord ha dimostrato un forte impegno a favore dell’attuazione di ulteriori riforme, concentrate sui settori strategici chiave individuati nelle conclusioni comuni del dialogo economico e finanziario tra l'UE e i Balcani occidentali e la Turchia del 24 maggio 2022 tra cui ambiti fondamentali quali il sistema giudiziario, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, il buon governo e lo Stato di diritto.

(4)

La Macedonia del Nord ha portato a termine con successo l'operazione di assistenza macrofinanziaria nel contesto della pandemia di COVID-19 a norma della decisione (UE) 2020/701 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), avendo realizzato tutte le azioni di riforma concordate con l'Unione nel protocollo d'intesa di cui a tale decisione.

(5)

Nell’aprile 2022 il governo della Macedonia del Nord e il Fondo monetario internazionale (FMI) hanno raggiunto un accordo tecnico su una linea precauzionale e di liquidità di 24 mesi per un importo massimo di 530 000 000 EUR, che ha ricevuto l'approvazione ufficiale del consiglio esecutivo dell'FMI il 22 novembre 2022. Il programma dell'FMI mira ad attenuare il peggioramento della situazione esterna, sostenere il risanamento di bilancio e accelerare le riforme strutturali in una serie di settori, tra cui la politica fiscale e gli investimenti pubblici.

(6)

In considerazione dell’aggravarsi della situazione e delle prospettive economiche, nell'aprile 2022 la Macedonia del Nord ha presentato all'Unione una prima richiesta di assistenza macrofinanziaria per integrare il programma del FMI. Tuttavia, la Commissione ha tenuto in sospeso tale richiesta, perché all'epoca l'economia del paese dimostrava ancora una relativa resilienza ed erano disponibili altre opzioni di finanziamento per soddisfare il fabbisogno di finanziamenti esterni del 2022. Il governo della Macedonia del Nord ha rinnovato la richiesta di assistenza macrofinanziaria nell'ottobre 2022.

(7)

Poiché la Macedonia del Nord è un paese candidato e ha iniziato i negoziati di adesione, è considerato ammissibile a ricevere l'assistenza macrofinanziaria dall'Unione.

(8)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla Macedonia del Nord dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti, destinato a coprire il fabbisogno immediato di finanziamenti esterni della Macedonia del Nord e che dovrebbe sostenere l'attuazione di un programma strategico che preveda energiche misure di aggiustamento e di riforma strutturale immediate volte a migliorare a breve termine la situazione della bilancia dei pagamenti della Macedonia del Nord.

(9)

Poiché la bilancia dei pagamenti della Macedonia del Nord evidenzia tuttora un ingente fabbisogno residuo di finanziamenti esterni, oltre quello coperto dalle risorse messe a disposizione dall'FMI, l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla Macedonia del Nord è considerata, nelle attuali circostanze eccezionali, una risposta appropriata alla richiesta del paese di sostegno per la stabilizzazione della sua economia, congiuntamente al programma dell'FMI. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione andrebbe a sostenere la stabilizzazione economica e il programma di riforme strutturali della Macedonia del Nord, integrando le risorse messe a disposizione nel quadro dell'accordo finanziario con l'FMI.

(10)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe promuovere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna della Macedonia del Nord, contribuendo così allo sviluppo economico e sociale.

(11)

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe andare di pari passo con le operazioni di sostegno al bilancio nell'ambito dello strumento di assistenza preadesione a norma del regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(12)

La determinazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla Macedonia del Nord dovrebbe basarsi su una valutazione quantitativa del fabbisogno residuo di finanziamenti esterni della Macedonia del Nord e tiene conto della capacità del paese di autofinanziarsi con risorse proprie, in particolare con le riserve internazionali di cui dispone. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla Macedonia del Nord dovrebbe integrare i programmi e le risorse messi a disposizione dall'FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell'importo dell'assistenza dovrebbe tenere conto anche dei previsti contributi finanziari dei donatori multilaterali e della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori, nonché della precedente mobilitazione nella Macedonia del Nord degli altri strumenti finanziari esterni dell'Unione e del valore aggiunto dell'intervento complessivo dell'Unione nella Macedonia del Nord.

(13)

La Commissione dovrebbe garantire che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla Macedonia del Nord sia conforme, sotto il profilo giuridico e sostanziale, ai principi fondamentali, agli obiettivi dei vari settori dell’azione esterna, alle misure adottate in tali settori e con altre politiche pertinenti dell'Unione.

(14)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell'Unione nei confronti della Macedonia del Nord. La Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l'intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell'Unione e garantirne la coerenza.

(15)

È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sostenga l'impegno della Macedonia del Nord nei confronti dei valori condivisi con l'Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il suo impegno nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.

(16)

La concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere subordinata alla condizione preliminare del rispetto da parte della Macedonia del Nord di meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, dello Stato di diritto e dei diritti umani. È inoltre opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rafforzino l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche, nonché la governance e la vigilanza del settore finanziario, nella Macedonia del Nord e che promuovano riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile ed inclusiva, la creazione di posti di lavoro dignitosi e il risanamento di bilancio. La Commissione dovrebbe controllare regolarmente il rispetto da parte della Macedonia del Nord di tali condizioni preliminari e il conseguimento di tali obiettivi.

(17)

Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione connessi alla sua assistenza macrofinanziaria, la Macedonia del Nord dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa a tale assistenza. Inoltre è opportuno prevedere che la Commissione conduca dei controlli, la Corte dei conti conduca delle verifiche contabili, e la Procura europea eserciti le proprie competenze in merito all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla Macedonia del Nord.

(18)

L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla Macedonia del Nord lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio in quanto autorità di bilancio.

(19)

Gli importi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla Macedonia del Nord fornita sotto forma di prestiti dovrebbero essere coerenti con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.

(20)

È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla Macedonia del Nord sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l'attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi a tale assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.

(21)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(22)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla Macedonia del Nord dovrebbe essere soggetta a condizioni di politica economica, da definire in un protocollo d'intesa. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità della Macedonia del Nord sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. A norma di tale regolamento si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerato l'impatto potenzialmente rilevante di un'assistenza di oltre 90 000 000 EUR, si dovrebbe ricorrere alla procedura d'esame come specificato nel regolamento (UE) n. 182/2011 per le operazioni al di sopra di tale soglia. In considerazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla Macedonia del Nord, si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame per l'adozione del protocollo d'intesa e per qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento di tale assistenza.

(23)

In considerazione dell'importo limitato dell'assistenza finanziaria, ossia 100 000 000 EUR, della sua natura una tantum e del calendario auspicato per l'erogazione, un approccio di finanziamento back-to-back garantirà operazioni di assunzione di prestiti più flessibili ed efficienti rispetto alla strategia di finanziamento diversificata. Di conseguenza, in via eccezionale, la Commissione dovrebbe finanziare le rate del prestito sul mercato dei capitali back-to-back piuttosto che mediante la strategia di finanziamento diversificata di cui all'articolo 220 bis del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). È pertanto opportuno finanziare l'assistenza macrofinanziaria alla Macedonia del Nord mediante singole operazioni finanziarie,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'Unione mette a disposizione della Macedonia del Nord assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 100 000 000 EUR (“assistenza macrofinanziaria dell’Unione”) al fine di sostenere la stabilizzazione economica della Macedonia del Nord e un programma sostanziale di riforme. L'intero importo dell’assistenza è erogato sotto forma di prestiti. L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata all'adozione del bilancio dell'Unione per l'anno in questione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. L'assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti della Macedonia del Nord individuato nel programma dell'FMI.

2.   Al fine di finanziare il prestito la Commissione è autorizzata a prendere in prestito, per conto dell'Unione, i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie e a prestare alla Macedonia del Nord i corrispondenti importi alle condizioni applicabili all'assunzione dei prestiti. La durata massima dei prestiti è in media di 15 anni.

3.   L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l'FMI e la Macedonia del Nord, nonché con i principi e gli obiettivi fondamentali di riforma economica stabiliti nell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i documenti pertinenti a tali istituzioni.

4.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e mezzo a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo d'intesa di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

5.   Qualora, nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, il fabbisogno di finanziamento della Macedonia del Nord diminuisca radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, riduce l'importo dell'assistenza, la sospende o la cancella.

Articolo 2

1.   La concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata alla condizione preliminare del rispetto da parte della Macedonia del Nord di meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, dello Stato di diritto e dei diritti umani.

2.   La Commissione monitora il rispetto della Macedonia del Nord della condizione preliminare di cui al paragrafo 1 durante l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (7).

Articolo 3

1.   La Commissione concorda con le autorità della Macedonia del Nord, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie, chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Tali condizioni di politica economica e condizioni finanziarie sono stabilite in un protocollo d’intesa comprensivo di un calendario per il loro soddisfacimento. Tali condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie sono coerenti con gli accordi o con le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dalla Macedonia del Nord con il sostegno dell'FMI.

2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 mirano, in particolare, a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche nella Macedonia del Nord, anche ai fini del ricorso all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell'apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo, nonché di altre priorità della politica esterna dell'Unione. La Commissione controlla regolarmente i progressi della Macedonia del Nord compiuti nel conseguimento di tali obiettivi.

3.   Le condizioni finanziarie dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito da concludere tra la Commissione e la Macedonia del Nord.

4.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, continuino ad essere soddisfatte, verificando anche che le politiche economiche della Macedonia del Nord siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Ai fini di tale verifica la Commissione opera in stretto coordinamento con l'FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 4

1.   Alle condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione in due rate di uguale importo.

2.   Per gli importi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

3.   La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

a)

la condizione preliminare di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

b)

un bilancio costantemente soddisfacente dell'attuazione di un programma strategico che preveda energiche misure di aggiustamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non cautelare con l'FMI;

c)

l'attuazione soddisfacente delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie concordate nel protocollo d'intesa.

4.   Il versamento della seconda rata non è effettuato, in linea di principio, prima di tre mesi dal versamento della prima rata.

5.   Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3 non siano soddisfatte, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o dell'annullamento.

6.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata alla Banca nazionale della Macedonia del Nord. Alle condizioni che saranno concordate nel protocollo d'intesa, tra cui la conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al ministero delle Finanze come beneficiario finale.

Articolo 5

1.   Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti relative all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano trasformazione delle scadenze a carico dell'Unione, né espongono l’Unione a rischi di cambio o di tasso d'interesse o ad altri rischi commerciali.

2.   Se le circostanze lo consentono, e qualora la Macedonia del Nord ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie per garantire che nelle condizioni del prestito sia inserita una clausola di rimborso anticipato e che essa sia accompagnata da una clausola analoga nelle condizioni per le operazioni di assunzione del prestito.

3.   Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sul prestito e la Macedonia del Nord ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere a un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti iniziali o può procedere a una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della scadenza dei prestiti assunti, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione.

4.   Tutte le spese sostenute dall'Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Macedonia del Nord.

5.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 6

1.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

2.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è attuata in gestione diretta.

3.   L'accordo di prestito da concludere con le autorità della Macedonia del Nord contiene tutte le disposizioni seguenti:

a)

assicurano che la Macedonia del Nord verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio generale dell'Unione siano stati correttamente utilizzati, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, qualora necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che sono stati oggetto di appropriazione indebita;

b)

assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, conformemente ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (9) e (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (10) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e, per gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata riguardante la Procura europea, conformemente al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (12);

c)

autorizzano espressamente l'Ufficio europeo per la lotta antifrode a svolgere indagini, tra cui controlli e verifiche sul posto, comprese operazioni di informatica forense e colloqui;

d)

autorizzano espressamente la Commissione o i suoi rappresentanti a effettuare controlli, ivi inclusi controlli e verifiche sul posto;

e)

autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, comprese le verifiche contabili documentali e sul posto, come le valutazioni operative;

f)

assicurano che l'Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, la Macedonia del Nord è stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

g)

assicurano che tutti i costi sostenuti dall'Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Macedonia del Nord.

4.   Prima dell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione la Commissione analizza, per mezzo di una valutazione operativa, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni del paese che sono pertinenti ai fini dell'assistenza.

Articolo 7

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8

1.   Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della valutazione dell'attuazione. Tale relazione:

a)

esamina i progressi ottenuti nell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione;

b)

valuta la situazione economica e le prospettive della Macedonia del Nord, nonché i progressi ottenuti nell'attuazione delle misure di politica di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

c)

indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e di bilancio del paese e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

2.   Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l'efficienza dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 12 luglio 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 13 giugno 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)] e decisione del Consiglio del 10 luglio 2023.

(2)  GU L 84 del 20.3.2004, pag. 13.

(3)  Decisione (UE) 2020/701 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sulla fornitura di assistenza macrofinanziaria ai paesi partner dell'allargamento e del vicinato nel contesto della pandemia di Covid-19 (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 31).

(4)  Regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 settembre 2021, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) (GU L 330 del 20.9.2021, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(6)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(7)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(8)  Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(10)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(11)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

17.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 180/8


REGOLAMENTO (UE) 2023/1462 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2023

che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC (1) e il regolamento (UE) n. 36/2012 (2) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, a seguito dell’adozione delle conclusioni del Consiglio in cui quest’ultimo condannava la violenza e le gravi violazioni diffuse e sistematiche dei diritti umani in Siria.

(2)

In considerazione del deterioramento della situazione in Siria e delle diffuse e sistematiche violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, tra cui l’uso di armi chimiche contro la popolazione civile, il Consiglio ha aggiunto nuovi nomi agli elenchi delle persone ed entità oggetto di misure restrittive dell’Unione.

(3)

Il tragico terremoto del 6 febbraio 2023 ha esacerbato le condizioni disastrose in cui versa la popolazione siriana, aggravandone le sofferenze.

(4)

Nelle conclusioni del 9 febbraio 2023, il Consiglio europeo ha ribadito la disponibilità dell’Unione a fornire ulteriore assistenza per alleviare le sofferenze in tutte le regioni colpite. Ha rivolto un invito generale affinché sia garantito l’accesso umanitario alle vittime del terremoto in Siria, indipendentemente dal luogo in cui si trovano, e ha invitato la comunità umanitaria, sotto l’egida delle Nazioni Unite, a garantire la rapida fornitura di aiuti.

(5)

Le misure restrittive dell’Unione, anche quelle adottate in considerazione della situazione in Siria, non sono intese a impedire la fornitura di aiuti umanitari alle persone bisognose. Nella maggior parte dei settori, compresi i prodotti alimentari e i medicinali, gli scambi commerciali tra l’Unione e la Siria non sono limitati dalle misure restrittive adottate dal Consiglio in considerazione della situazione in Siria. Inoltre, per quanto riguarda le singole misure, sono predisposte deroghe per consentire che fondi e risorse economiche siano messi a disposizione delle persone e delle entità designate, ove tali fondi o risorse economiche siano necessari al solo scopo di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria. In alcuni casi è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’autorità nazionale competente.

(6)

Il 23 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/408 (3) e il regolamento (UE) 2023/407 (4), che hanno introdotto una deroga al congelamento dei beni delle persone fisiche o giuridiche ed entità designate e alle restrizioni che limitano loro la disponibilità di fondi e risorse economiche. Il Consiglio ha deciso che tale deroga si sarebbe dovuta applicare per un periodo iniziale di sei mesi, ossia fino al 24 agosto 2023, e che ne avrebbero fruito le organizzazioni internazionali e determinate categorie di operatori che intervengono in attività umanitarie.

(7)

Al fine di rispondere alla persistente urgenza della crisi umanitaria in Siria, esacerbata dal terremoto, e per agevolare la rapida fornitura degli aiuti, è opportuno prorogare tale deroga fino al 24 febbraio 2024.

(8)

Poiché le modifiche previste dal presente regolamento rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un intervento normativo a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 16 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, la data del «25 agosto 2023» è sostituita da quella del «24 febbraio 2024».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

N. CALVIÑO SANTAMARÍA


(1)  Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14).

(2)  Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2023/408 del Consiglio, del 23 febbraio 2023, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 56 I del 23.2.2023, pag. 4).

(4)  Regolamento (UE) 2023/407 del Consiglio, del 23 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 56 I del 23.2.2023, pag. 1).


17.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 180/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1463 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2023

che approva una modifica di menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo a norma dell’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio («Landwein», «Qualitätswein», «Kabinett/Kabinettwein», «Spätlese/Spätlesewein», «Auslese/Auslesewein», «Strohwein», «Schilfwein», «Eiswein», «Ausbruch/Ausbruchwein», «Trockenbeerenauslese», «Beerenauslese/Beerenauslesewein»)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 115, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 28, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (2), la domanda di modifica delle menzioni tradizionali «Landwein», «Qualitätswein», «Kabinett/Kabinettwein», «Spätlese/Spätlesewein», «Auslese/Auslesewein», «Strohwein», «Schilfwein», «Eiswein», «Ausbruch/Ausbruchwein», «Trockenbeerenauslese», «Beerenauslese/Beerenauslesewein» trasmessa dall’Austria è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3).

(2)

Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione (4).

(3)

A norma dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33, la modifica delle menzioni tradizionali «Landwein», «Qualitätswein», «Kabinett/Kabinettwein», «Spätlese/Spätlesewein», «Auslese/Auslesewein», «Strohwein», «Schilfwein», «Eiswein», «Ausbruch/Ausbruchwein», «Trockenbeerenauslese», «Beerenauslese/Beerenauslesewein» dovrebbe pertanto essere approvata e iscritta nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette di cui all’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica delle menzioni tradizionali «Landwein», «Qualitätswein», «Kabinett/Kabinettwein», «Spätlese/Spätlesewein», «Auslese/Auslesewein», «Strohwein», «Schilfwein», «Eiswein», «Ausbruch/Ausbruchwein», «Trockenbeerenauslese», «Beerenauslese/Beerenauslesewein» pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2).

(3)  GU C 23 del 23.1.2023, pag. 22.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l’uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 46).


17.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 180/12


REGOLAMENTO (UE) 2023/1464 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2023

che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formaldeide e i prodotti che rilasciano formaldeide

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La formaldeide è un gas altamente reattivo in condizioni di temperatura ambiente e pressione atmosferica. È classificata nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) come sostanza cancerogena di categoria 1B, mutagena di categoria 2, con tossicità acuta di categoria 3, corrosiva per la pelle di categoria 1B e sensibilizzante della pelle di categoria 1.

(2)

La formaldeide è una sostanza chimica a elevato volume di produzione con un’ampia gamma di usi. Viene altresì prodotta a livello endogeno negli esseri umani e negli animali ed è un intermedio metabolico essenziale in tutte le cellule. Inoltre il 98 % della formaldeide fabbricata o importata nell’Unione è usata come sostanza intermedia nella produzione di resine a base di formaldeide, materiali termoplastici e altre sostanze chimiche, a loro volta utilizzate in una vasta gamma di applicazioni. Le resine a base di formaldeide sono utilizzate nella produzione di una grande varietà di articoli che, di conseguenza, possono rilasciare formaldeide. Le resine a base di formaldeide sono utilizzate principalmente nella fabbricazione di pannelli a base di legno, dove fungono da legante per le particelle di legno. Tali resine sono utilizzate anche nella produzione di altri prodotti a base di legno, come mobili e pavimenti, nonché per carta da parati, schiume, parti di veicoli stradali e aeromobili, prodotti tessili e in pelle.

(3)

Il 20 dicembre 2017 (3), a norma dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, la Commissione ha chiesto all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») di predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato XV del medesimo regolamento (di seguito «il fascicolo conforme all’allegato XV»), al fine di valutare il rischio per la salute umana derivante dalla formaldeide e dalle sostanze che rilasciano formaldeide in miscele e articoli per l’uso da parte dei consumatori.

(4)

L’11 marzo 2019 l’Agenzia (denominata, nel contesto della presentazione di un fascicolo, «il soggetto che ha presentato il fascicolo») ha presentato il fascicolo conforme all’allegato XV (4), in cui si dimostra che il rischio per la salute umana derivante dalla formaldeide rilasciata dagli articoli di consumo in ambienti chiusi non è adeguatamente controllato in tutti gli scenari e richiede un’azione a livello di UE.

(5)

Il soggetto che ha presentato il fascicolo ha valutato il pericolo connesso alla formaldeide considerando gli effetti della sostanza su vari parametri (endpoint) e ha concluso che il rischio di inalazione negli esseri umani, che porta ad irritazioni, è quello con effetti più rilevanti. Nel fascicolo conforme all’allegato XV sono stati valutati i rischi da inalazione di formaldeide associati all’esposizione dei consumatori rispetto alle linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sulla qualità dell’aria negli ambienti chiusi per quanto riguarda la formaldeide (concentrazione media su 30 minuti in base all’irritazione sensoriale negli esseri umani) (5). Le linee guida prevedono un valore a breve termine (0,1 mg/m3) al fine di prevenire effetti dannosi sulla funzione polmonare, così come ripercussioni sulla salute a lungo termine, tra cui il cancro nasofaringeo. Il soggetto che ha presentato il fascicolo ha utilizzato questo valore come livello oltre il quale non dovrebbero essere esposti gli esseri umani (livello derivato senza effetto, «DNEL») e per calcolare il limite di emissione proposto di 0,124 mg/m3.

(6)

Sulla base della letteratura disponibile e dei risultati della stima dell’esposizione, il soggetto che ha presentato il fascicolo ha concluso che i rischi per la salute umana derivanti dal rilascio di formaldeide dalle miscele per l’uso da parte dei consumatori sono adeguatamente controllati.

(7)

Il soggetto che ha presentato il fascicolo ha pertanto proposto di vietare l’immissione sul mercato della formaldeide e delle sostanze che rilasciano formaldeide negli articoli cui sono esposti i consumatori, quando il rilascio di formaldeide raggiunge concentrazioni superiori a 0,124 mg/m3 nell’aria di una camera di prova. Il soggetto che ha presentato il fascicolo ha inoltre precisato che, se durante la loro produzione sono state intenzionalmente aggiunte formaldeide o sostanze che rilasciano formaldeide, i veicoli stradali e gli aeromobili non dovrebbero essere immessi sul mercato qualora la formaldeide misurata al loro interno superi la concentrazione di 0,1 mg/m3 e qualora sia possibile che i consumatori siano esposti alla formaldeide all’interno di tali veicoli e aeromobili (6).

(8)

La proposta originaria del soggetto che ha presentato il fascicolo individuava nella norma EN 717-1 il metodo standard per misurare in una camera di prova le emissioni di formaldeide rilasciate dai pannelli a base di legno. Per chiarire che possono essere utilizzati anche altri metodi di prova adeguati e per comprendere articoli diversi dai pannelli a base di legno, il soggetto che ha presentato il fascicolo ha sostituito il riferimento alla norma EN 717-1 nella sua proposta con una descrizione più ampia delle condizioni e dei metodi. Le condizioni ambientali possono influire sulle emissioni di formaldeide dagli articoli e pertanto nel fascicolo conforme all’allegato XV sono stati elencati anche i pertinenti parametri di prova.

(9)

Il 13 marzo 2020 il comitato per la valutazione dei rischi («RAC») dell’Agenzia ha adottato un parere. Nel suo parere il RAC ha ritenuto che il valore indicato nelle linee guida dell’OMS non tuteli sufficientemente la popolazione generale e ha concluso nello specifico che gli effetti di irritazione sensoriale a breve termine negli esseri umani non possono essere utilizzati per prevedere effetti a lungo termine come il cancro. Il RAC ha invece fissato un DNEL di 0,05 mg/m3 ricavato dai dati sugli effetti cronici negli animali per via inalatoria e ha concluso che per controllare il rischio è necessario un valore limite di 0,05 mg/m3 per la formaldeide rilasciata dagli articoli e per la formaldeide all’interno dei veicoli stradali.

(10)

Il RAC ha inoltre concluso che il rischio per i passeggeri derivante dalla formaldeide negli aeromobili è adeguatamente controllato.

(11)

Il RAC ha raccomandato un periodo transitorio di 24 mesi dall’entrata in vigore fino all’applicazione della restrizione proposta, rispetto al periodo di 12 mesi suggerito dal soggetto che ha presentato il fascicolo, in quanto si è ritenuto necessario un periodo di tempo più lungo per consentire lo sviluppo di metodi analitici standard in tutti i settori interessati. Il RAC ha concluso che la restrizione proposta, come modificata dal RAC stesso, costituisce la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati per la salute umana derivanti dall’esposizione dei consumatori alla formaldeide, in termini di efficacia nella riduzione del rischio, di praticabilità e di modalità di monitoraggio.

(12)

Il 17 settembre 2020 il comitato per l’analisi socioeconomica («SEAC») dell’Agenzia ha adottato un parere in merito alla restrizione proposta dal soggetto che ha presentato il fascicolo e alle modifiche proposte dal RAC.

(13)

Nel suo parere il SEAC ha riconosciuto che la proposta del soggetto che ha presentato il fascicolo comporta costi di produzione, campionamento, esecuzione delle prove e applicazione nell’ordine di decine di milioni di EUR. Il SEAC ha tuttavia concluso che tali costi dovrebbero essere contenuti per i settori interessati, in quanto la maggior parte degli articoli, compresi i veicoli stradali, attualmente immessi sul mercato dell’Unione è già conforme al valore limite proposto. Il SEAC ha inoltre concluso che la restrizione proposta dal soggetto che ha presentato il fascicolo comporta vantaggi derivanti dalla limitazione dell’immissione sul mercato di articoli che emettono elevate concentrazioni di formaldeide, ivi comprese le importazioni. La restrizione si tradurrebbe in una riduzione degli effetti avversi per la salute connessi all’irritazione oculare e delle vie aeree superiori e al cancro nasofaringeo, soprattutto per le persone che vivono in nuove abitazioni.

(14)

Secondo il SEAC i vantaggi derivanti dalla limitazione proposta delle emissioni di formaldeide dagli articoli di consumo in ambienti chiusi e all’interno dei veicoli stradali potrebbero essere conseguiti a costi contenuti per la società. Il SEAC ha pertanto concluso che la proposta del soggetto che ha presentato il fascicolo costituisce, in termini di rapporto tra vantaggi e costi socioeconomici, la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare il rischio individuato per la salute umana, purché siano incluse alcune deroghe e siano accettate le condizioni di prova proposte.

(15)

Per concedere ai portatori di interessi tempo sufficiente per applicare la restrizione, il SEAC ha raccomandato una proroga dell’applicazione della restrizione di 24 mesi per tutti i settori. Per gli autocarri e gli autobus il SEAC ha tuttavia raccomandato un periodo di 36 mesi, vista la necessità di sviluppare metodi analitici standard per misurare le concentrazioni di formaldeide all’interno di tali veicoli.

(16)

Il SEAC ha anche concluso che la restrizione proposta, come modificata dal RAC, comporta notevoli costi socioeconomici, dell’ordine di decine di miliardi di euro, in termini di investimenti in ricerca e sviluppo, nuove tecnologie, costi di produzione più elevati, costi di campionamento e di prova, nonché perdite di posti di lavoro. Essa può inoltre avere effetti negativi sui settori del riciclaggio e sull’economia circolare. Il SEAC ha riconosciuto che, per rispettare il limite proposto dal RAC, per alcune applicazioni esistono alternative tecnicamente fattibili, che però richiedono cambiamenti tecnologici di ampia portata e, in casi specifici, l’uso di alternative meno sostenibili.

(17)

Il SEAC ha constatato che la proposta del RAC, rispetto alla proposta del soggetto che ha presentato il fascicolo, presenta potenziali vantaggi aggiuntivi in termini di una minore esposizione che può portare a una maggiore riduzione dei casi di irritazione oculare e delle vie aeree superiori e di tumore nasofaringeo. Il RAC non ha tuttavia quantificato la riduzione del rischio associata all’abbassamento del valore limite; pertanto l’entità dei vantaggi aggiuntivi per la salute rimane sconosciuta. Inoltre, nell’ambito della sua valutazione, il SEAC ha effettuato un’analisi mediante la quale ha calcolato che, dati gli elevati costi socioeconomici, l’incidenza del cancro nasofaringeo tra la popolazione dell’Unione che vive in nuove abitazioni dovrebbe essere 200 volte superiore all’incidenza effettivamente osservata perché la proposta del RAC possa raggiungere il punto di pareggio. Alla luce di questa analisi del punto di pareggio, delle informazioni ricevute dall’industria durante le consultazioni e dell’assenza di dati o informazioni che consentano di quantificare i vantaggi aggiuntivi per la salute, il SEAC ha concluso che la restrizione basata sul valore limite proposto dal RAC non sembra essere, in termini di rapporto tra vantaggi e costi socioeconomici, una misura appropriata per affrontare il rischio individuato.

(18)

In merito alla proposta del soggetto che ha presentato il fascicolo è stato consultato il Forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione, le cui raccomandazioni sull’attuabilità e applicabilità della proposta sono state tenute in considerazione; va osservato che il Forum non ha preso in considerazione le modifiche raccomandate dal RAC, in quanto queste sono state presentate dopo la consultazione del Forum.

(19)

Il 23 febbraio 2021 l’Agenzia ha inoltrato i pareri del RAC e del SEAC alla Commissione (7). I pareri del RAC e del SEAC hanno concluso che esiste un rischio per la salute dei consumatori derivante dalle emissioni di formaldeide dagli articoli nell’aria degli ambienti chiusi e all’interno dei veicoli stradali che non è adeguatamente controllato e che richiede un’azione a livello di Unione.

(20)

La Commissione osserva che, sebbene la restrizione proposta dal soggetto che ha presentato il fascicolo e i pareri del RAC e del SEAC facciano riferimento ai consumatori, la valutazione alla base della proposta tratta il rischio per la popolazione, diversa dai lavoratori, che potrebbe essere esposta alla formaldeide nell’aria degli ambienti chiusi, ivi comprese le persone che non sono consumatori diretti. Per motivi di chiarezza giuridica, è pertanto opportuno fare riferimento al pubblico quale popolazione interessata dalla restrizione.

(21)

Alla luce del fascicolo conforme all’allegato XV e dei pareri del RAC e del SEAC, la Commissione ritiene che vi sia un rischio inaccettabile per la salute umana derivante dalla formaldeide rilasciata dagli articoli e che una restrizione che stabilisca un limite di emissione per gli articoli che emettono formaldeide al fine di ridurre l’esposizione del pubblico alla formaldeide per inalazione costituisca la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare tale rischio.

(22)

La formaldeide è una sostanza presente in natura negli organismi viventi. Essa può inoltre essere rilasciata dalla decomposizione di sostanze presenti in natura nei materiali utilizzati per produrre un articolo, come nel caso della degradazione della lignina nel legno massiccio. La Commissione concorda con il soggetto che ha presentato il fascicolo sul fatto che gli articoli nei quali vi è emissione di formaldeide esclusivamente a causa della sua presenza in natura, o a causa della naturale presenza di sostanze che rilasciano formaldeide, nei materiali con cui sono prodotti dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della restrizione in esame.

(23)

La Commissione concorda con il soggetto che ha presentato il fascicolo sul fatto che il valore limite proposto di 0,124 mg/m3 impedisce l’immissione sul mercato dell’Unione di articoli che emettono quantità elevate di formaldeide e che è opportuno limitare l’esposizione alla formaldeide negli ambienti chiusi. Tuttavia la Commissione ritiene che la riduzione del rischio ottenuta grazie al rispetto del valore indicato nelle linee guida dell’OMS sia modesta, poiché esistono limiti di emissione volontari e nazionali e la maggior parte degli articoli attualmente immessi sul mercato deve già essere conforme al valore limite di 0,124 mg/m3. Sulla base del parere del RAC, il rispetto del valore indicato nelle linee guida dell’OMS sarebbe inoltre insufficiente per affrontare il rischio individuato. Analogamente, le attuali concentrazioni all’interno dei veicoli stradali sono per lo più conformi al valore limite proposto di 0,1 mg/m3.

(24)

Sulla base delle conclusioni del SEAC sulla valutazione socioeconomica, la Commissione riconosce inoltre che il valore limite di 0,05 mg/m3 proposto dal RAC avrebbe importanti ripercussioni socioeconomiche per l’Unione e che tale valore limite richiede, in casi specifici, il passaggio ad alternative meno sostenibili, con effetti negativi per i settori del riciclaggio e per l’economia circolare, in particolare considerando l’assenza di una valutazione dei vantaggi aggiuntivi per la salute derivanti da tale limite rispetto al limite proposto dal soggetto che ha presentato il fascicolo.

(25)

La Commissione ha pertanto esaminato l’adeguatezza dei valori limite intermedi di 0,080 mg/m3 e 0,062 mg/m3, che erano stati in parte valutati dal SEAC sulla base dei contributi ricevuti dai portatori di interessi durante le consultazioni. La Commissione ha concluso che l’adozione di tali valori intermedi consentirebbe una maggiore protezione della salute umana, in particolare delle popolazioni vulnerabili, rispetto al limite proposto dal soggetto che ha presentato il fascicolo, comportando nel contempo un onere socioeconomico inferiore e minori sfide tecnologiche rispetto al limite proposto dal RAC, in particolare se avvenisse in combinazione con adeguati periodi transitori e deroghe specifiche.

(26)

La Commissione riconosce che i costi aumentano esponenzialmente con l’abbassamento del valore limite e che i costi combinati stimati per l’industria sarebbero almeno dell’ordine di centinaia di milioni di EUR per il valore limite di 0,080 mg/m3, rispetto ai miliardi di euro per il valore limite di 0,062 mg/m3. La Commissione ha inoltre esaminato l’analisi del punto di pareggio effettuata dal SEAC, in cui si calcola che, per poter raggiungere il punto di pareggio con il valore limite di 0,062 mg/m3, l’incidenza del cancro nasofaringeo tra la popolazione dell’Unione che vive in nuove abitazioni dovrebbe essere 70 volte superiore all’incidenza effettivamente osservata, e 30 volte superiore con il valore limite di 0,080 mg/m3. Tuttavia la Commissione considera anche che la formaldeide è una sostanza cancerogena, per la quale il valore limite di 0,062 mg/m3 apporterebbe maggiori vantaggi per la salute per la popolazione dell’Unione. Pur riconoscendo che le differenze di costo tra i due valori sono significative, alla luce dei potenziali vantaggi aggiuntivi per la salute, in particolare per i gruppi vulnerabili come i bambini, la Commissione considera che i costi più elevati per il valore limite inferiore siano giustificati per gli articoli che contribuiscono in misura maggiore alla qualità dell’aria negli ambienti chiusi.

(27)

Nella sua analisi la Commissione tiene conto del fatto che i pannelli a base di legno e gli articoli costituiti da pannelli a base di legno o altri articoli a base di legno, nonché i mobili che contengono legno o altri materiali, in cui, durante la loro produzione, è utilizzata formaldeide, diversa dalla formaldeide naturalmente presente in natura, costituiscono le principali fonti di emissione di formaldeide nell’aria degli ambienti chiusi, in particolare nelle abitazioni di nuova costruzione. La Commissione ritiene pertanto che un limite di emissione inferiore per tali articoli e per tali prodotti composti da più di un articolo («prodotti complessi»), che costituiscono le principali fonti di formaldeide nell’aria degli ambienti chiusi, sia adeguato e garantisca una maggiore protezione del pubblico, e consenta inoltre di limitare i costi socioeconomici per i settori che non contribuiscono in egual misura alle emissioni.

(28)

Analogamente, è opportuno stabilire un limite inferiore per la presenza di formaldeide all’interno dei veicoli stradali in cui è presente il pubblico al fine di garantire una protezione adeguata, in particolare delle popolazioni vulnerabili, anche negli scenari peggiori.

(29)

La Commissione conclude pertanto che la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare il rischio della presenza di formaldeide nell’aria degli ambienti chiusi e all’interno dei veicoli stradali è costituita da una restrizione che fissa il valore limite di 0,062 mg/m3 per gli articoli a base di legno e i mobili, applicata all’intero prodotto complesso, nonché all’interno dei veicoli stradali, e il valore limite di 0,080 mg/m3 per tutti gli altri articoli. La Commissione ritiene inoltre che la concentrazione di formaldeide emessa dagli articoli nell’aria degli ambienti chiusi dovrebbe essere misurata in specifiche condizioni di riferimento per garantire un’attuazione armonizzata di tale restrizione. In determinati casi dovrebbe inoltre essere possibile utilizzare altre condizioni di prova, purché si applichi una correlazione scientificamente valida dei risultati delle prove.

(30)

Al fine di attenuare le ripercussioni negative e di ridurre i costi per i settori interessati, nonché di concedere ai portatori di interessi tempo sufficiente per attuare la restrizione, la Commissione ritiene opportuno una proroga dell’applicazione della restrizione di 36 mesi per tutti i settori. Per i veicoli stradali, tuttavia, si ritiene opportuno una proroga di 48 mesi a causa dei lunghi tempi di sviluppo e commercializzazione di tali veicoli, degli elevati requisiti per i materiali nell’industria automobilistica, delle complesse catene di approvvigionamento, compresi i produttori di apparecchiature originali, nonché del tempo necessario per attuare il metodo analitico standard per misurare le emissioni di autocarri e autobus (8).

(31)

Poiché in relazione agli articoli destinati esclusivamente all’uso all’aperto in condizioni prevedibili ci si attende che l’esposizione dei consumatori avvenga al di fuori degli edifici, tali articoli dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della restrizione. Anche gli articoli da costruzione utilizzati esclusivamente al di fuori dell’involucro edilizio e della barriera al vapore, e che non emettono formaldeide nell’aria degli ambienti chiusi, dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della restrizione, in quanto non contribuiscono all’esposizione alla formaldeide nell’aria degli ambienti chiusi.

(32)

Gli articoli destinati esclusivamente all’uso industriale o professionale non dovrebbero essere inclusi nell’ambito di applicazione della restrizione, purché tali usi non comportino l’esposizione del pubblico. Inoltre l’esposizione dei lavoratori industriali e professionali alla formaldeide è già disciplinata dalla direttiva 98/24/CE del Consiglio (9) e dalla direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(33)

Le emissioni di formaldeide dagli articoli dovrebbero diminuire nel tempo in seguito al «degasaggio» della formaldeide residua. Pertanto gli articoli usati non dovrebbero essere inclusi nell’ambito di applicazione della restrizione. Inoltre il Forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione ha altresì raccomandato una deroga per gli articoli usati, in quanto l’applicazione della restrizione può essere difficile in riferimento a tali articoli.

(34)

I seguenti prodotti sono già soggetti a norme dell’Unione sui valori limite per la formaldeide e pertanto non dovrebbero essere inclusi nell’ambito di applicazione della restrizione: gli articoli che rientrano nell’ambito di applicazione della voce 72 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, i biocidi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), i dispositivi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e i dispositivi di protezione individuale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(35)

Il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione (14) stabilisce un valore limite relativo alla formaldeide per i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Sebbene il diritto dell’Unione non stabilisca un limite specifico relativo alla formaldeide per altri materiali e oggetti a contatto con i prodotti alimentari, i produttori devono essere in grado di dimostrarne la sicurezza alle autorità competenti. I requisiti relativi ai materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari mirano a proteggere la salute umana rispetto alla potenziale migrazione di sostanze nei prodotti alimentari. Poiché in virtù di tali requisiti è altamente improbabile un rilascio significativo di formaldeide nell’atmosfera circostante dagli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento (UE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), la Commissione ritiene che tali oggetti non dovrebbero essere inclusi nell’ambito di applicazione della restrizione.

(36)

Il soggetto che ha presentato il fascicolo, il RAC e il SEAC hanno proposto una deroga per i giocattoli disciplinati dalla direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), che fissa un limite di 0,1 mg/m3 per le emissioni di formaldeide nei giocattoli in legno agglomerato con resine destinati ai bambini di età inferiore ai 3 anni. La Commissione ritiene tuttavia che tale deroga non sia appropriata in quanto i bambini non dovrebbero essere protetti in modo meno rigoroso di qualsiasi altra fascia della popolazione. Il valore limite per le emissioni di formaldeide nell’aria degli ambienti chiusi dovrebbe pertanto applicarsi ai giocattoli destinati ai bambini di tutte le età.

(37)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.

(38)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_en.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-1a9a4129e93e.

(4)  https://echa.europa.eu/it/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e182439477.

(5)  OMS, 2010. «WHO Guidelines for Indoor Air quality: Selected Pollutants». Ginevra. Organizzazione mondiale della sanità, pag. 103.

(6)  ECHA (2020). Documento di riferimento del parere sulla relazione concernente l’allegato XV che propone restrizioni per la formaldeide e i prodotti che rilasciano formaldeide.

(7)  Versione compilata del parere del RAC (adottato il 12 marzo 2020) e del parere del SEAC (adottato il 17 settembre 2020) predisposta dal segretariato dell’ECHA.

https://echa.europa.eu/documents/10162/f10b57af-6075-bb34-2b30-4e0651d0b52f.

(8)  12219-10: Aria all’interno dei veicoli stradali – parte 10: Camera di prova dell’intero veicolo – Specifica e metodi per la determinazione dei composti organici volatili all’interno delle cabine – Autocarri e autobus.

(9)  Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

(10)  Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

(11)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).

(14)  Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).

(15)  Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

(16)  Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).


ALLEGATO

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

1)

è aggiunta la seguente voce:

«77.

Formaldeide

N. CAS 50-00-0

N. CE 200-001-8

e sostanze che rilasciano formaldeide

1.

Non è ammessa l’immissione sul mercato dopo il 6 agosto 2026 in articoli se, nelle condizioni di prova specificate nell’appendice 14, la concentrazione di formaldeide rilasciata da tali articoli è superiore a:

a)

0,062 mg/m3 per i mobili e gli articoli a base di legno;

b)

0,080 mg/m3 per gli articoli diversi dai mobili e dagli articoli a base di legno.

Il primo comma non si applica:

a)

agli articoli in cui la formaldeide o le sostanze che rilasciano formaldeide sono esclusivamente presenti in natura nei materiali con cui sono prodotti gli articoli;

b)

agli articoli destinati esclusivamente all’uso all’aperto in condizioni prevedibili;

c)

agli articoli da costruzione utilizzati esclusivamente al di fuori dell’involucro edilizio e della barriera al vapore e che non emettono formaldeide nell’aria degli ambienti chiusi;

d)

agli articoli destinati esclusivamente all’uso industriale o professionale, a meno che la formaldeide da essi rilasciata non comporti l’esposizione del pubblico in condizioni d’uso prevedibili;

e)

agli articoli per i quali si applica la restrizione di cui alla voce 72;

f)

ai biocidi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

g)

ai dispositivi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745;

h)

ai dispositivi di protezione individuale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/425;

i)

agli articoli destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004;

j)

agli articoli usati.

2.

Non è ammessa l’immissione sul mercato dopo il 6 agosto 2027 in veicoli stradali se, nelle condizioni di prova specificate nell’appendice 14, la concentrazione di formaldeide all’interno di tali veicoli è superiore a 0,062 mg/m3.

Il primo comma non si applica:

a)

ai veicoli stradali destinati esclusivamente all’uso industriale o professionale, a meno che la concentrazione di formaldeide all’interno di tali veicoli non comporti l’esposizione del pubblico in condizioni d’uso prevedibili;

b)

ai veicoli usati.

2)

è aggiunta la seguente appendice 14:

«Appendice 14

1.   Misurazione della formaldeide rilasciata nell’aria degli ambienti chiusi dagli articoli di cui al paragrafo 1, primo comma, della voce 77

La formaldeide rilasciata dagli articoli di cui al paragrafo 1, primo comma, della voce 77 è misurata nell’aria di una camera di prova alle seguenti condizioni di riferimento cumulative:

a)

la temperatura nella camera di prova è di (23 ± 0,5) °C;

b)

l’umidità relativa nella camera di prova è del (45 ± 3) %;

c)

il fattore di carico, espresso come il rapporto tra la superficie totale del campione e il volume della camera di prova, è di (1 ± 0,02) m2/m3. Questo fattore di carico riguarda le prove effettuate sui pannelli a base di legno; per altri materiali o prodotti, se tale fattore di carico è chiaramente non realistico in condizioni d’uso prevedibili, possono essere utilizzati fattori di carico conformemente alla sezione 4.2.2 della norma EN 16516 (*2);

d)

il tasso di ricambio dell’aria nella camera di prova è di (1 ± 0,05) h-1;

e)

è utilizzato un procedimento analitico adeguato per misurare la concentrazione di formaldeide nella camera di prova;

f)

è utilizzato un metodo adeguato per la selezione dei campioni;

g)

la concentrazione di formaldeide nell’aria della camera di prova è misurata almeno due volte al giorno per tutta la durata della prova, con un intervallo di tempo minimo tra due campionamenti consecutivi di 3 ore; la misurazione viene ripetuta finché non sono disponibili dati sufficienti per determinare la concentrazione allo stato stazionario;

h)

la durata della prova è sufficientemente lunga da consentire la determinazione della concentrazione allo stato stazionario, senza tuttavia superare i 28 giorni;

i)

la concentrazione di formaldeide allo stato stazionario misurata nella camera di prova è utilizzata per verificare la conformità al valore limite di formaldeide rilasciata dagli articoli di cui al paragrafo 1, primo comma, della voce 77.

Se i dati ottenuti con un metodo di prova che utilizza le condizioni di riferimento di cui sopra non sono disponibili o non sono adatti alla misurazione della formaldeide rilasciata da un articolo specifico, possono essere usati i dati ottenuti con un metodo di prova che utilizza condizioni diverse da quelle di riferimento, qualora esista una correlazione scientificamente valida tra i risultati del metodo di prova utilizzato e le condizioni di riferimento.

2.   Misurazione della concentrazione di formaldeide all’interno dei veicoli di cui al paragrafo 2, primo comma, della voce 77

Per i veicoli stradali, compresi gli autocarri e gli autobus, la concentrazione di formaldeide è misurata in modalità ambiente conformemente alle condizioni specificate nella norma ISO 12219-1 (*3) o nella norma ISO 12219-10 (*4) e la concentrazione misurata è utilizzata per verificare la conformità al valore limite di cui al paragrafo 2, primo comma, della voce 77

».

(*1)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).»;

(*2)  EN 16516: Prodotti da costruzione - Valutazione del rilascio di sostanze pericolose - Determinazione delle emissioni in ambiente interno.

(*3)  ISO 12219-1: Aria all’interno dei veicoli stradali – parte 1: Camera di prova dell’intero veicolo – Specifica e metodo per la determinazione dei composti organici volatili all’interno delle cabine.

(*4)  ISO 12219-10: Aria all’interno dei veicoli stradali – parte 10: Camera di prova dell’intero veicolo – Specifica e metodi per la determinazione dei composti organici volatili all’interno delle cabine – Autocarri e autobus.


17.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 180/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1465 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2023

che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditività economica dei produttori agricoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 221, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La pandemia di COVID-19, le sue ripercussioni sulle filiere alimentari e l'impennata dei prezzi dell'energia e dei fattori di produzione agricoli a partire dall'autunno 2021 hanno messo sotto pressione il settore agricolo. I prezzi dei fattori di produzione sono aumentati considerevolmente in tutti i settori agricoli. I costi dell'energia e dei concimi sono aumentati a causa degli sviluppi geopolitici e geoeconomici anche prima della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, che ha aggravato la situazione e ha avuto un ulteriore impatto fortemente negativo sulle aspettative del mercato.

(2)

Di conseguenza, la quota dei costi dell'energia e dei concimi sul totale dei consumi intermedi è notevolmente aumentata nel 2022; l'aumento maggiore ha riguardato le aziende con colture in pieno campo e con colture permanenti, in entrambi i casi a causa della loro esposizione ai costi dei concimi. I prezzi dei concimi sono ancora a livelli storicamente molto elevati. I dati indicano che gli agricoltori hanno reagito riducendo l'impiego di concimi; a oggi le conseguenze negative sulle rese e sulla qualità degli alimenti e dei mangimi sono ancora incerte.

(3)

I prezzi di altri fattori di produzione per gli agricoltori e gli operatori della filiera alimentare, come prodotti fitosanitari e trattamenti per la salute degli animali, macchinari e imballaggi, sono aumentati in linea con l'inflazione generale.

(4)

I prezzi dei prodotti agricoli erano aumentati anche nel 2022 nel contesto della ripresa dalla pandemia di COVID-19 e delle preoccupazioni circa un approvvigionamento globale sufficiente in seguito dell'attacco della Russia nei confronti dell'Ucraina. Eppure, in alcuni settori quali i settori lattiero-caseario, vitivinicolo o ortofrutticolo, i prezzi elevati non erano stati in grado di compensare il peggioramento dei risultati commerciali dovuto ai maggiori costi dei fattori di produzione.

(5)

Di recente i prezzi della maggior parte dei prodotti agricoli, come cereali, semi oleosi, prodotti lattiero-caseari o vino, sono diminuiti in modo considerevole. In alcuni Stati membri e in alcune regioni la situazione è diventata particolarmente difficile in quanto il rapporto tra i prezzi dei fattori di produzione e i prezzi dei prodotti agricoli è peggiorato.

(6)

L'aumento dei costi per i produttori ha alimentato prezzi al consumo elevati per i prodotti alimentari in tutta l'Unione, il che ha avuto ripercussioni sull'accessibilità economica dei prodotti alimentari. I dati più recenti mostrano un tasso costantemente elevato di inflazione dei prezzi alimentari sui consumatori, superiore al 15 % in tutta l'Unione. In alcuni Stati membri i valori raggiungono quasi il 40 %. Vi sono prove del fatto che i prezzi elevati hanno inciso sul livello dei consumi in alcuni settori alimentari, come carne, vino o ortofrutticoli. I consumatori hanno spostato la domanda verso prodotti alimentari meno costosi e si sono allontanati da prodotti alimentari biologici, vino e prodotti alimentari protetti da denominazioni di origine e indicazioni geografiche. Tali spostamenti della domanda possono avere un impatto negativo sui rendimenti degli investimenti realizzati dai produttori.

(7)

In alcuni settori agricoli e in alcuni Stati membri questo scenario generale di difficoltà economica è stato aggravato da urgenti sfide settoriali.

(8)

I recenti eventi meteorologici avversi eccezionali a livello regionale, come la siccità (Spagna, Italia e Portogallo) e le inondazioni (Italia), hanno causato danni consistenti ai produttori agricoli, mettendo in pericolo la loro redditività economica. Sebbene alcuni elementi indichino che tali eventi si verificano in un contesto generale di crescenti rischi per l'agricoltura legati ai cambiamenti climatici, la loro intensità è stata straordinaria.

(9)

Per quanto riguarda il settore dei cereali e dei semi oleosi, i fenomeni meteorologici estremi che colpiscono varie regioni produttrici dell'Unione stanno gravemente compromettendo le colture primaverili ed estive, in termini di volume e qualità. Il settore deve far fronte a un calo dei prezzi. Rispetto all'anno scorso i prezzi dei cereali sono diminuiti di circa il 40 %. Ciò crea problemi agli agricoltori, in quanto molti avevano acquistato fattori di produzione costosi negli ultimi mesi e ora si trovavano di fronte a prezzi di mercato per i loro prodotti che difficilmente coprono i costi o, in alcuni casi, non li coprono affatto. Inoltre alcuni agricoltori non hanno potuto seminare i propri campi a causa dei bassi livelli di umidità del suolo e delle scarse disponibilità idriche per l'irrigazione, il che comporterà un calo della produzione e delle rese. Ciò vale in particolare per Cechia, Danimarca, Irlanda, Spagna, Francia, Cipro, Lettonia, Austria, Portogallo, Slovenia e Svezia.

(10)

La situazione del mercato nel settore ortofrutticolo è molto difficile a causa dell'elevata inflazione che incide sui consumi, calati secondo le stime almeno del 10 %, ed è aggravata dall'elevato costo dell'energia. L'energia è un fattore di costo importante nella produzione in serra e nella logistica post-raccolta. Di conseguenza, i produttori continuano a subire pressioni sui loro margini, nonostante l'aumento dei prezzi agricoli. Anche il settore del luppolo si trova ad affrontare sfide simili. La situazione interessa diversi Stati membri, in particolare Belgio, Cechia, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Paesi Bassi, Slovenia e Finlandia.

(11)

Nel settore della produzione animale i prezzi elevati dei mangimi, insieme al prezzo dell'energia e all'inflazione generale, stanno causando gravi difficoltà ai produttori. Nonostante i prezzi complessivamente favorevoli per le carni bovine, suine e il pollame, i produttori incontrano difficoltà a coprire i costi di produzione. Tali difficoltà sono ancora più marcate nel settore lattiero-caseario, dal momento che i prezzi hanno iniziato a diminuire considerevolmente rispetto ai massimi della fine del 2022. Inoltre i prezzi al consumo dei prodotti alimentari incidono sulla domanda dei consumatori di prodotti di qualità, che costituiscono una quota consistente del reddito degli agricoltori in tali settori. Il settore lattiero-caseario in Lettonia e Lituania si trova in una situazione particolarmente difficile, in quanto i prezzi nazionali del latte sono diminuiti più che in altri Stati membri. Ma anche in Belgio, Cechia, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Austria, Slovenia e Finlandia il settore zootecnico si trova nelle stesse difficoltà.

(12)

La contrazione della domanda dovuta all'inflazione, anche nei mercati di esportazione, associata a livelli elevati di offerta, colpisce in particolare il settore vitivinicolo in alcune regioni, in particolare per quanto riguarda i vini rossi e rosati. L'incertezza del mercato vitivinicolo è stata alimentata anche dall'aumento dei costi dei fattori di produzione e da eventi meteorologici irregolari. Germania, Spagna, Francia, Italia e Portogallo risentono particolarmente di questa tendenza.

(13)

È possibile che la misura temporanea di distillazione in caso di crisi introdotta nell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2023/1225 della Commissione (2), che consente agli Stati membri di introdurre programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, non sia sufficiente a rispondere alla situazione a causa della limitazione finanziaria dei programmi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a utilizzare ulteriori risorse finanziarie per rafforzare le proprie dotazioni di bilancio per i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo al fine di finanziare ulteriori operazioni di distillazione alle stesse condizioni di ammissibilità e di sostegno, ad eccezione del termine di attuazione che dovrebbe essere adattato per le operazioni finanziate a norma del presente regolamento. Se uno Stato membro decide di avvalersi di tale possibilità, il contributo finanziario dell'Unione previsto dal presente regolamento dovrebbe essere disponibile in aggiunta alle dotazioni finanziarie di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per gli esercizi finanziari 2023 e 2024.

(14)

I prezzi ancora molto elevati dei fattori di produzione, il calo dei prezzi dei prodotti agricoli e i problemi che interessano alcuni settori e Stati membri possono causare problemi di liquidità ai produttori agricoli. Gli Stati membri hanno fatto ricorso a misure di aiuto di Stato ai sensi delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato per cercare di rispondere alla situazione.

(15)

La Commissione ha deciso di predisporre due pacchetti di sostegno di emergenza nel settore agricolo a favore di alcuni Stati membri per compensare gli agricoltori nei settori più colpiti dei cereali e dei semi oleosi: i regolamenti di esecuzione (UE) 2023/739 (4) e (UE) 2023/1343 (5) della Commissione miravano ad affrontare gli effetti negativi causati dalla pressione sui prezzi in detti settori. L'attuale terzo pacchetto di sostegno di emergenza riguarda gli agricoltori di altri Stati membri che soffrono di problemi specifici che incidono sulla redditività della produzione agricola.

(16)

È pertanto opportuno adottare una misura eccezionale per contribuire ad affrontare i problemi specifici individuati e a prevenire un rapido deterioramento della produzione negli Stati membri che non hanno beneficiato dei due recenti pacchetti di sostegno agricolo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/739 e al regolamento (UE) 2023/1343.

(17)

Le difficoltà menzionate costituiscono problemi specifici ai sensi dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Esse non possono essere prontamente affrontate mediante misure adottate a norma degli articoli 219 o 220 di tale regolamento. La situazione non è specificamente collegata a una particolare turbativa del mercato esistente o a una precisa minaccia di turbativa del mercato, né è collegata a misure destinate a combattere la diffusione di malattie animali o la perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante.

(18)

È opportuno fissare gli importi a disposizione degli Stati membri beneficiari tenendo conto in particolare del loro peso rispettivo nel settore agricolo dell'Unione, sulla base dei massimali netti per i pagamenti diretti di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Gli importi per Spagna, Italia e Portogallo dovrebbero tenere conto del fatto che questi paesi sono i principali Stati membri interessati dagli eventi meteorologici avversi eccezionali. Gli importi per Lettonia e Lituania dovrebbero tenere conto del fatto che questi paesi fanno fronte a una situazione particolarmente difficile nel settore lattiero-caseario.

(19)

Gli Stati membri beneficiari dovrebbero distribuire l'aiuto attraverso i canali più efficaci sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengano conto dell'entità delle difficoltà e dei danni economici subiti dagli agricoltori interessati. Essi dovrebbero garantire che gli agricoltori siano i beneficiari finali dell'aiuto ed evitare distorsioni del mercato o della concorrenza.

(20)

Poiché gli importi assegnati agli Stati membri beneficiari risponderebbero solo in parte alle difficoltà economiche incontrate dagli agricoltori, tali Stati membri dovrebbero essere autorizzati a concedere un sostegno supplementare nazionale ai produttori, alle condizioni ed entro i termini stabiliti dal presente regolamento.

(21)

Per concedere agli Stati membri beneficiari la flessibilità necessaria a distribuire l'aiuto in funzione delle circostanze degli agricoltori interessati, dovrebbero essere autorizzati a cumularlo con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, evitando sovracompensazioni agli agricoltori.

(22)

Al fine di evitare sovracompensazioni, gli Stati membri beneficiari dovrebbero tenere conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o di regimi privati per far fronte alle perdite economiche in questione.

(23)

Poiché l'aiuto dell'Unione è fissato in euro, è necessario, al fine di garantire un'applicazione uniforme e simultanea, fissare una data per la conversione in valuta nazionale dell'importo stanziato per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, come Cechia, Danimarca e Svezia. Dato che il presente regolamento non prevede un termine per la presentazione delle domande di aiuto, ai fini dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione (7), è opportuno considerare la data di entrata in vigore del presente regolamento come il fatto generatore del tasso di cambio.

(24)

Per motivi di bilancio, l'Unione dovrebbe finanziare le spese sostenute dagli Stati membri beneficiari solo se tali spese sono effettuate entro una determinata data di ammissibilità. Il sostegno a questa misura eccezionale dovrebbe quindi essere versato entro il 31 gennaio 2024.

(25)

Gli Stati membri beneficiari dovrebbero comunicare alla Commissione informazioni dettagliate sull'attuazione del presente regolamento per consentire all'Unione di monitorare l'efficacia della misura introdotta dal presente regolamento.

(26)

Per garantire che gli agricoltori ricevano l'aiuto il più presto possibile, è opportuno che gli Stati membri beneficiari possano attuare il presente regolamento quanto prima. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(27)

La misura prevista nel presente regolamento è conforme al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Un aiuto dell'Unione di importo pari a 330 000 000 EUR è messo a disposizione di Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia per fornire un sostegno eccezionale agli agricoltori alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

2.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 utilizzano gli importi di cui all'articolo 3 per misure volte a compensare gli agricoltori dei settori più colpiti, come allevamento, ortofrutticoli, vino, cereali e semi oleosi, per le perdite economiche che incidono sulla redditività dei produttori agricoli.

3.   Le misure sono adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengono conto delle perdite economiche subite dagli agricoltori colpiti e garantiscono che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza.

4.   Gli Stati membri garantiscono che, quando gli agricoltori non sono i beneficiari diretti dell'aiuto, il vantaggio economico dell'aiuto dell'Unione è integralmente trasferito su di loro.

5.   Le spese sostenute dagli Stati membri di cui al paragrafo 1 in relazione ai pagamenti per le misure di cui al paragrafo 2 sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo se tali pagamenti sono stati effettuati entro il 31 gennaio 2024.

6.   Ai fini dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127, il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento è la data di entrata in vigore del presente regolamento.

7.   Le misure di cui al presente regolamento possono essere cumulate con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che attuano i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo possono utilizzare inoltre le proprie dotazioni finanziarie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento per finanziare la misura di distillazione temporanea in caso di crisi di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2023/1225 secondo gli stessi requisiti e condizioni ivi previsti, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 6, primo comma.

2.   Le operazioni di distillazione finanziate a norma del presente regolamento possono essere attuate successivamente al 15 ottobre 2023. In tal caso gli articoli da 39 a 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 5, l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 17, gli articoli da 40 a 43 e gli articoli 51, 52, 54, 59, 63 e 65 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) continuano ad applicarsi a tali operazioni e ai pagamenti per esse effettuati. Analogamente gli articoli 1 e 2, l'articolo 43, gli articoli da 48 a 54 e l'articolo 56 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione (9), gli articoli 1, 2 e 3, gli articoli da 19 a 23, gli articoli da 25 a 31, l'articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, e gli articoli da 33 a 40 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione (10) continuano ad applicarsi mutatis mutandis. Inoltre, l'articolo 5, l'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, e gli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (11) continuano ad applicarsi alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per tali operazioni di distillazione.

3.   Le operazioni di distillazione finanziate a norma del presente regolamento sono attuate con sufficiente anticipo per consentire pagamenti conformemente alla data di ammissibilità dei pagamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 5.

4.   Gli Stati membri possono concedere un sostegno supplementare nazionale per le operazioni di distillazione finanziate a norma del presente regolamento fino a un massimo del 200 %, in linea con il sostegno nazionale supplementare di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

5.   Il sostegno finanziario dell'Unione versato per le operazioni di distillazione finanziate a norma del paragrafo 1 è considerato contributo finanziario dell'Unione per l'esercizio in cui gli Stati membri effettuano i pagamenti.

Articolo 3

1.   La spesa dell'Unione sostenuta conformemente agli articoli 1 e 2 non supera l'importo totale di:

a)

3 912 118 EUR per il Belgio;

b)

6 862 150 EUR per la Cechia;

c)

6 352 520 EUR per la Danimarca;

d)

35 767 119 EUR per la Germania;

e)

1 722 597 EUR per l'Estonia;

f)

9 529 841 EUR per l'Irlanda;

g)

15 773 591 EUR per la Grecia;

h)

81 082 911 EUR per la Spagna;

i)

53 100 820 EUR per la Francia;

j)

3 371 029 EUR per la Croazia;

k)

60 547 380 EUR per l'Italia;

l)

574 358 EUR per Cipro;

m)

6 796 780 EUR per la Lettonia;

n)

10 660 962 EUR per la Lituania;

o)

462 680 EUR per il Lussemburgo;

p)

240 896 EUR per Malta;

q)

4 995 081 EUR per i Paesi Bassi;

r)

5 529 091 EUR per l'Austria;

s)

11 619 548 EUR per il Portogallo;

t)

1 234 202 EUR per la Slovenia;

u)

4 269 959 EUR per la Finlandia;

v)

5 594 367 EUR per la Svezia.

2.   Gli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 1, possono concedere un sostegno supplementare nazionale per le misure adottate in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, fino a un massimo del 200 % dell'importo corrispondente stabilito al paragrafo 1, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza o sovracompensazioni.

3.   Gli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e quelli che utilizzano le loro dotazioni finanziarie per finanziare la misura di distillazione temporanea in caso di crisi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, versano il sostegno supplementare di cui, rispettivamente, al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 2, paragrafo 4, entro il 31 gennaio 2024.

Articolo 4

Al fine di evitare sovracompensazioni, nell'erogare il sostegno a norma del presente regolamento, gli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 1, tengono conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o di regimi privati per far fronte alle perdite economiche in questione.

Articolo 5

1.   Senza indugio e comunque entro il 30 settembre 2023 gli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 1, comunicano alla Commissione quanto segue relativamente alle misure attuate ai sensi dell'articolo 1:

a)

una descrizione delle misure da adottare;

b)

i criteri utilizzati per determinare i metodi per la concessione dell'aiuto e le ragioni della distribuzione dell'aiuto tra gli agricoltori;

c)

l'effetto previsto delle misure al fine di compensare gli agricoltori delle perdite economiche;

d)

le azioni intraprese per verificare il raggiungimento dell'effetto previsto delle misure;

e)

le azioni intraprese per evitare le distorsioni della concorrenza e sovracompensazioni;

f)

la previsione dei pagamenti delle spese dell'Unione ripartite per mese fino al 31 gennaio 2024;

g)

il livello di sostegno supplementare concesso a norma dell'articolo 3, paragrafo 2;

h)

le azioni intraprese per controllare l'ammissibilità degli agricoltori e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

2.   Entro il 15 giugno 2024 gli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 1, notificano alla Commissione gli importi totali versati per ciascuna misura, distinguendo, se del caso, tra aiuto dell'Unione e aiuto supplementare nazionale, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell'efficacia della misura.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2023/1225 della Commissione, del 22 giugno 2023, recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nel settore vitivinicolo in taluni Stati membri e in deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione (GU L 160 del 26.6.2023, pag. 12).

(3)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/739 della Commissione, del 4 aprile 2023, che stabilisce una misura di emergenza a sostegno dei settori dei cereali e dei semi oleosi in Bulgaria, Polonia e Romania (GU L 96 del 5.4.2023, pag. 80).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1343 della Commissione, del 30 giugno 2023, che stabilisce una misura di emergenza a sostegno dei settori dei cereali e dei semi oleosi in Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia (GU L 168 del 3.7.2023, pag. 22).

(6)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95).

(8)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 1).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 23).

(11)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).


17.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 180/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1466 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2023

che modifica gli allegati V, XIV, XV e XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, alla Namibia, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna e uova e ovoprodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell’Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)

Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5)

Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nella contea di Cumbria, Inghilterra (1) e nella contea di Aberdeenshire, Scozia (1), confermati rispettivamente il 2 e il 9 luglio 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)

A seguito della comparsa di tali recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Regno Unito hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza di HPAI e limitarne la diffusione.

(7)

Il Regno Unito ha fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nel suo territorio e alle misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità.

(8)

Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Regno Unito, la Commissione ritiene che, per proteggere lo stato sanitario dell’Unione, sia opportuno sospendere l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da tali zone.

(9)

Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori per quanto riguarda l’HPAI che aveva motivato la sospensione dell’ingresso nell’Unione di determinati prodotti, come indicato negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(10)

In particolare, il Canada ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a 32 focolai di HPAI in stabilimenti avicoli situati nelle province seguenti: Alberta (6), Columbia britannica (11), Nova Scotia (1), Ontario (2), Québec (6) e Saskatchewan (6), che erano stati confermati tra il 14 aprile 2022 e il 6 maggio 2023.

(11)

Anche il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nelle contee di Lincolnshire (2) e East Sussex (1) in Inghilterra (Regno Unito), confermati tra il 17 maggio 2023 e il 25 maggio 2023.

(12)

Inoltre, gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati negli stati North Dakota, South Dakota e Tennessee, confermati tra il 5 gennaio 2023 e il 19 aprile 2023.

(13)

Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno inoltre presentato informazioni sulle misure da essi adottate per impedire l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, a seguito della comparsa di questi focolai della malattia, il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all’attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati nei rispettivi territori.

(14)

La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Canada, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti. Essa ritiene che il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti abbiano fornito garanzie adeguate che la situazione della sanità animale all’origine delle sospensioni non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale all’interno dell’Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti interessate dalla sospensione dell’ingresso nell’Unione.

(15)

È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa all’influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

(16)

Inoltre la Namibia, che non esporta da molti anni e non prevede alcuna esportazione nell’Unione di pollame e materiale germinale di pollame, carni fresche di ratiti, prodotti a base di carne di pollame e selvaggina da penna, uova e ovoprodotti, ha chiesto di essere depennata dall’elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di detti prodotti, stabilito negli allegati V, XIV, XV e XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. È opportuno pertanto modificare di conseguenza detti allegati.

(17)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1226 della Commissione (4) ha modificato gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 fissando nelle voci relative al Canada il termine iniziale applicabile alla zona CA-2.187, precedentemente chiusa. È stato rilevato un errore nella riga relativa a tale zona, nell’allegato V, parte 1, che è opportuno rettificare. L’allegato dovrebbe quindi essere rettificato di conseguenza.

(18)

Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l’influenza aviaria ad alta patogenicità e della richiesta della Namibia, le modifiche da apportare agli allegati V, XIV, XV e XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(19)

Nell’allegato V, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, alla voce relativa al Canada, la rettifica della riga concernente la zona CA-2.187 dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1226.

(20)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

Gli allegati V, XIV, XV e XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente alla parte I dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

L’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è rettificato conformemente alla parte II dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia la parte II dell’allegato del presente regolamento si applica a partire dal 27 giugno 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1226 della Commissione, del 22 giugno 2023, che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (GU L 160 del 26.6.2023, pag. 19).


ALLEGATO

PARTE I

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/404

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1)

l’allegato V è così modificato:

a)

nella parte 1, la sezione B è così modificata:

i)

alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.22 è sostituita dalla seguente:

«CA

Canada

CA-2.22

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.4.2022

30.6.2023»;

ii)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alle zone CA-2.48 e CA-2.49 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.48

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

29.4.2022

30.6.2023

CA-2.49

N, P1

 

2.5.2022

30.6.2023»;

iii)

alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.55 è sostituita dalla seguente:

«CA

Canada

CA-2.55

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.5.2022

30.6.2023»;

iv)

alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.58 è sostituita dalla seguente:

«CA

Canada

CA-2.58

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

5.5.2022

30.6.2023»;

v)

alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.60 è sostituita dalla seguente:

«CA

Canada

CA-2.60

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

10.5.2022

30.6.2023»;

vi)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alle zone CA-2.62 e CA-2.63 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.62

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.5.2022

30.6.2023

CA-2.63

N, P1

 

13.5.2022

30.6.2023»;

vii)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alle zone CA-2.66 e CA-2.67 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.66

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.5.2022

30.6.2023

CA-2.67

N, P1

 

26.5.2022

30.6.2023»;

viii)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alle zone CA-2.69 e CA-2.70 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.69

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4.6.2022

30.6.2023

CA-2.70

N, P1

 

4.6.2022

30.6.2023»;

ix)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alle zone CA-2.72 e CA-2.73 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.72

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

15.6.2022

30.6.2023

CA-2.73

N, P1

 

18.6.2022

30.6.2023»;

x)

alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.97 è sostituita dalla seguente:

«CA

Canada

CA-2.97

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.9.2022

30.6.2023»;

xi)

alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.101 è sostituita dalla seguente:

«CA

Canada

CA-2.101

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

26.9.2022

30.6.2023»;

xii)

alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.104 è sostituita dalla seguente:

«CA

Canada

CA-2.104

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.9.2022

30.6.2023»;

xiii)

alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.114 è sostituita dalla seguente:

«CA

Canada

CA-2.114

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

27.9.2022

2.7.2023»;

xiv)

alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.116 è sostituita dalla seguente:

«CA

Canada

CA-2.116

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

30.9.2022

30.6.2023»;

xv)

alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.126 è sostituita dalla seguente:

«CA

Canada

CA-2.126

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13.10.2022

30.6.2023»;

xvi)

alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.138 è sostituita dalla seguente:

«CA

Canada

CA-2.138

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

26.10.2022

30.6.2023»;

xvii)

alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.157 è sostituita dalla seguente:

«CA

Canada

CA-2.157

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

23.11.2022

30.6.2023»;

xviii)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alle zone CA-2.168, CA-2.169 e CA-2.170 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.168

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

23.12.2022

30.6.2023

CA-2.169

N, P1

 

29.12.2022

30.6.2023

CA-2.170

N, P1

 

5.1.2023

30.6.2023»;

xix)

alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.175 è sostituita dalla seguente:

«CA

Canada

CA-2.175

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.3.2023

30.6.2023»;

xx)

alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.179 è sostituita dalla seguente:

«CA

Canada

CA-2.179

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.4.2023

6.7.2023»;

xxi)

alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.182 è sostituita dalla seguente:

«CA

Canada

CA-2.182

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13.4.2023

30.6.2023»;

xxii)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alle zone CA-2.184 e CA-2.185 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.184

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

17.4.2023

7.7.2023

CA-2.185

 

19.4.2023

30.6.2023»;

xxiii)

alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.188 è sostituita dalla seguente:

«CA

Canada

CA-2.188

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.4.2023

30.6.2023»;

xxiv)

alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.190 è sostituita dalla seguente:

«CA

Canada

CA-2.190

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.5.2023

30.6.2023»;

xxv)

la voce relativa alla Namibia è cancellata;

xxvi)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.303, GB-2.304 e GB-2.305 sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-2.303

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.5.2023

28.6.2023

GB-2.304

N, P1

 

18.5.2023

26.6.2023

GB-2.305

N, P1

 

24.5.2023

28.6.2023»;

xxvii)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.305 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone GB-2.306 e GB-2.307:

«GB

Regno Unito

GB-2.306

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2.7.2023

 

GB-2.307

 

9.7.2023»;

 

xxviii)

alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.399 è sostituita dalla seguente:

«US

Stati Uniti

US-2.399

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

5.1.2023

10.6.2023»;

xxix)

alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.403 è sostituita dalla seguente:

«US

Stati Uniti

US-2.403

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.1.2023

12.6.2023»;

xxx)

alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.455 è sostituita dalla seguente:

«US

Stati Uniti

US-2.455

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.4.2023

18.6.2023»;

b)

nella parte 2, alla voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.305 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone GB-2.306 e GB-2.307:

«Regno Unito

GB-2.306

near Bootle, Copeland, Cumbria, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centered on WGS84 dec, coordinates Lat: N54.27 and Long: W3.38

GB-2.307

near Banff, Aberdeenshire, Scotland, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N57.64 and Long: W2.57»;

2)

nell’allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:

i)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.22 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.22

POU, RAT

N, P1

 

14.4.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

14.4.2022

30.6.2023»;

ii)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alle zone CA-2.48 e CA-2.49 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.48

POU, RAT

N, P1

 

29.4.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

29.4.2022

30.6.2023

CA-2.49

POU, RAT

N, P1

 

2.5.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

2.5.2022

30.6.2023»;

iii)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.55 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.55

POU, RAT

N, P1

 

3.5.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

3.5.2022

30.6.2023»;

iv)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.58 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.58

POU, RAT

N, P1

 

5.5.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

5.5.2022

30.6.2023»;

v)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.60 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.60

POU, RAT

N, P1

 

10.5.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

10.5.2022

30.6.2023»;

vi)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alle zone CA-2.62 e CA-2.63 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.62

POU, RAT

N, P1

 

12.5.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

12.5.2022

30.6.2023

CA-2.63

POU, RAT

N, P1

 

13.5.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

13.5.2022

30.6.2023»;

vii)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alle zone CA-2.66 e CA-2.67 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.66

POU, RAT

N, P1

 

22.5.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

22.5.2022

30.6.2023

CA-2.67

POU, RAT

N, P1

 

26.5.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

26.5.2022

30.6.2023»;

viii)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alle zone CA-2.69 e CA-2.70 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.69

POU, RAT

N, P1

 

4.6.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

4.6.2022

30.6.2023

CA-2.70

POU, RAT

N, P1

 

4.6.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

4.6.2022

30.6.2023»;

ix)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alle zone CA-2.72 e CA-2.73 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.72

POU, RAT

N, P1

 

15.6.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

15.6.2022

30.6.2023

CA-2.73

POU, RAT

N, P1

 

18.6.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

18.6.2022

30.6.2023»;

x)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.97 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.97

POU, RAT

N, P1

 

21.9.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

21.9.2022

30.6.2023»;

xi)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.101 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.101

POU, RAT

N, P1

 

26.9.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

26.9.2022

30.6.2023»;

xii)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.104 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.104

POU, RAT

N, P1

 

28.9.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

28.9.2022

30.6.2023»;

xiii)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.114 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.114

POU, RAT

N, P1

 

27.9.2022

2.7.2023

GBM

P1

 

27.9.2022

2.7.2023»;

xiv)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.116 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.116

POU, RAT

N, P1

 

30.9.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

30.9.2022

30.6.2023»;

xv)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.126 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.126

POU, RAT

N, P1

 

13.10.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

13.10.2022

30.6.2023»;

xvi)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.138 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.138

POU, RAT

N, P1

 

26.10.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

26.10.2022

30.6.2023»;

xvii)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.157 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.157

POU, RAT

N, P1

 

23.11.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

23.11.2022

30.6.2023»;

xviii)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alle zone CA-2.168, CA-2.169 e CA-2.170 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.168

POU, RAT

N, P1

 

23.12.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

23.12.2022

30.6.2023

CA-2.169

POU, RAT

N, P1

 

29.12.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

29.12.2022

30.6.2023

CA-2.170

POU, RAT

N, P1

 

5.1.2023

30.6.2023

GBM

P1

 

5.1.2023

30.6.2023»;

xix)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.175 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.175

POU, RAT

N, P1

 

3.3.2023

30.6.2023

GBM

P1

 

3.3.2023

30.6.2023»;

xx)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.179 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.179

POU, RAT

N, P1

 

3.4.2023

6.7.2023

GBM

P1

 

3.4.2023

6.7.2023»;

xxi)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.182 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.182

POU, RAT

N, P1

 

13.4.2023

30.6.2023

GBM

P1

 

13.4.2023

30.6.2023»;

xxii)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alle zone CA-2.184 e CA-2.185 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.184

POU, RAT

N, P1

 

17.4.2023

7.7.2023

GBM

P1

 

17.4.2023

7.7.2023

CA-2.185

POU, RAT

N, P1

 

19.4.2023

30.6.2023

GBM

P1

 

19.4.2023

30.6.2023»;

xxiii)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.188 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.188

POU, RAT

N, P1

 

28.4.2023

30.6.2023

GBM

P1

 

28.4.2023

30.6.2023»;

xxiv)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.190 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.190

POU, RAT

N, P1

 

6.5.2023

30.6.2023

GBM

P1

 

6.5.2023

30.6.2023»;

xxv)

la voce relativa alla Namibia è cancellata;

xxvi)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.303, GB-2.304 e GB-2.305 sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-2.303

POU, RAT

N, P1

 

16.5.2023

28.6.2023

GBM

P1

 

16.5.2023

28.6.2023

GB-2.304

POU, RAT

N, P1

 

18.5.2023

26.6.2023

GBM

P1

 

18.5.2023

26.6.2023

GB-2.305

POU, RAT

N, P1

 

24.5.2023

28.6.2023

GBM

P1

 

24.5.2023

28.6.2023»;

xxvii)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.305 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone GB-2.306 e GB-2.307:

«GB

Regno Unito

GB-2.306

POU, RAT

N, P1

 

2.7.2023

 

GBM

P1

 

2.7.2023

 

GB-2.307

POU, RAT

N, P1

 

9.7.2023

 

GBM

P1

 

9.7.2023»;

 

xxviii)

alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.399 sono sostituite dalle seguenti:

«US

Stati Uniti

US-2.399

POU, RAT

N, P1

 

5.1.2023

10.6.2023

GBM

P1

 

5.1.2023

10.6.2023»;

xxix)

alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.403 sono sostituite dalle seguenti:

«US

Stati Uniti

US-2.403

POU, RAT

N, P1

 

20.1.2023

12.6.2023

GBM

P1

 

20.1.2023

12.6.2023»;

xxx)

alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.455 sono sostituite dalle seguenti:

«US

Stati Uniti

US-2.455

POU, RAT

N, P1

 

19.4.2023

18.6.2023

GBM

P1

 

19.4.2023

18.6.2023»;

3)

l’allegato XV è così modificato:

a)

nella parte 1, sezione A, la voce relativa alla Namibia è sostituita dalla seguente:

«NA

Namibia

NA-0

B

B

B

B

B

B

B

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST»;

 

b)

nella parte 1, sezione B, la voce relativa alla Namibia è sostituita dalla seguente:

«NA

Namibia

NA-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST

 

NA-1

E

E

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST»;

 

4)

nell’allegato XIX, parte 1, la voce relativa alla Namibia è cancellata.

PARTE II

RETTIFICA DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/404

Nell’allegato V, parte 1, sezione B, alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.187 è sostituita dalla seguente:

«CA

Canada

CA-2.187

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.4.2023

14.6.2023».


DECISIONI

17.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 180/41


DECISIONE (PESC) 2023/1467 DEL CONSIGLIO

del 14 luglio 2023

che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC (1).

(2)

Il Consiglio continua a essere fortemente preoccupato per la situazione in Siria. Dopo oltre un decennio, il conflitto in Siria è lungi dall’essere terminato e rimane una fonte di sofferenza e instabilità. Il tragico terremoto del 6 febbraio 2023 aumenta ulteriormente le sofferenze della popolazione siriana.

(3)

Nelle sue conclusioni del 9 febbraio 2023 il Consiglio europeo ha espresso il suo più profondo cordoglio alle vittime del tragico terremoto del 6 febbraio 2023 e la propria solidarietà alle popolazioni di Turchia e Siria. Il Consiglio europeo ha ribadito la disponibilità dell’Unione a fornire ulteriore assistenza per alleviare le sofferenze in tutte le regioni colpite. Ha invitato tutti a garantire l’accesso umanitario alle vittime del terremoto in Siria, indipendentemente dal luogo in cui si trovano, e ha invitato la comunità umanitaria, sotto l’egida delle Nazioni Unite, a garantire la rapida fornitura di aiuti.

(4)

Nelle sue conclusioni del 20 maggio 2021 dal titolo «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’azione umanitaria dell’UE: nuove sfide, stessi principi», il Consiglio ha ribadito il suo impegno a evitare e, ove inevitabile, attenuare al massimo i potenziali effetti negativi indesiderati delle misure restrittive dell’Unione sull’azione umanitaria basata su principi. Il Consiglio ha ribadito che le misure restrittive dell’Unione rispettano tutti gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani, il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei rifugiati. Ha sottolineato l’importanza di rispettare pienamente i principi umanitari e il diritto internazionale umanitario nella politica dell’Unione in materia di sanzioni, anche attraverso l’inclusione coerente di eccezioni umanitarie nei regimi di misure restrittive, ove opportuno, e provvedendo affinché sia istituito un quadro efficace per il ricorso a tali eccezioni da parte delle organizzazioni umanitarie.

(5)

Il Consiglio ricorda che le misure restrittive dell’Unione, comprese quelle adottate in considerazione della situazione in Siria, non sono intese a intralciare o impedire la fornitura degli aiuti umanitari, compresa l’assistenza medica. La maggior parte dei settori — tra cui i prodotti alimentari, i medicinali e le attrezzature mediche — non è interessata dalle misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria. Inoltre, per quanto riguarda le singole misure, vigono già deroghe che consentono di mettere comunque a disposizione di persone ed entità designate i fondi e le risorse economiche che risultano necessari al solo scopo di fornire soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria. In alcuni casi la prestazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell’autorità nazionale competente.

(6)

Il 23 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/408 (2), che ha introdotto una deroga al congelamento dei beni delle persone fisiche o giuridiche ed entità designate e alle restrizioni che limitano loro la disponibilità di fondi e risorse economiche, deroga di cui fruiscano le organizzazioni internazionali e determinate categorie di operatori che intervengono in attività umanitarie. Il Consiglio ha deciso che tale deroga, che non richiede la preventiva autorizzazione dell’autorità nazionale competente, si sarebbe dovuta applicare per un periodo iniziale di sei mesi, vale a dire fino al 24 agosto 2023.

(7)

In considerazione della gravità della crisi umanitaria in Siria e al fine di agevolare il rapido inoltro degli aiuti, è opportuno prorogare tale deroga fino al 24 febbraio 2024.

(8)

È necessario un ulteriore intervento dell’Unione per attuare alcune misure della presente decisione.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 28 bis, paragrafo 1, della decisione 2013/255/PESC, la data del «24 agosto 2023» è sostituita da «24 febbraio 2024».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

N. CALVIÑO SANTAMARÍA


(1)  Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14).

(2)  Decisione (PESC) 2023/408 del Consiglio, del 23 febbraio 2023, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 56 I del 23.2.2023, pag. 4).


RACCOMANDAZIONI

17.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 180/43


RACCOMANDAZIONE (UE) 2023/1468 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2023

sui requisiti di prestazione facoltativi dell’UE per i dispositivi per la rilevazione dei metalli utilizzati negli spazi pubblici (al di fuori del settore dell’aviazione)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Eccezion fatta per il settore dell’aviazione civile, il diritto dell’Unione non prevede attualmente requisiti di prestazione armonizzati per i dispositivi per la rilevazione dei metalli utilizzati negli spazi pubblici. I requisiti variano da uno Stato membro all’altro, il che porta a livelli disomogenei e non sempre sufficientemente elevati di protezione dei cittadini contro le minacce alla sicurezza. I terroristi e altri criminali possono sfruttare le vulnerabilità che risultano da tale situazione, anche per organizzare attacchi o perpetrare altre attività criminali negli Stati membri con un livello più basso di sicurezza negli spazi pubblici.

(2)

Gli attentati terroristici commessi nell’Unione negli ultimi anni sono avvenuti prevalentemente in spazi pubblici, prendendo di mira i cittadini. Per contribuire a instaurare negli spazi pubblici di tutta l’Unione un livello di protezione sufficientemente elevato contro le minacce alla sicurezza, dovrebbero essere stabiliti a livello dell’Unione requisiti di prestazione facoltativi per i dispositivi per la rilevazione dei metalli.

(3)

Le apparecchiature di individuazione, compresi i dispositivi per la rilevazione dei metalli, utilizzate nel settore dell’aviazione civile devono rispondere a requisiti dettagliati stabiliti nella decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione (1). Detti requisiti sono definiti chiaramente e offrono un livello di protezione elevato nel settore della sicurezza dell’aviazione civile, che pertanto non dovrebbe rientrare nell’ambito di applicazione della presente raccomandazione. Inoltre, a fini di chiarezza, andrebbe precisato che la presente raccomandazione dovrebbe lasciare impregiudicati gli atti di diritto dell’Unione che disciplinano gli aspetti della sicurezza dei dispositivi per la rilevazione dei metalli.

(4)

Col programma di lotta al terrorismo dell’UE (2) la Commissione si è impegnata a sostenere lo sviluppo di requisiti UE facoltativi per le tecnologie di individuazione, volti a garantire che tali tecnologie rilevino le minacce alla sicurezza che devono individuare preservando nel contempo la mobilità delle persone. Portando avanti questo impegno la Commissione ha istituito il gruppo di lavoro tecnico sui requisiti di prestazione in materia di individuazione, composto da esperti degli Stati membri, produttori e funzionari di una serie di servizi della Commissione, con l’incarico di fornire assistenza nello sviluppo di requisiti di prestazione facoltativi dell’UE per i dispositivi per la rilevazione dei metalli a livello dell’Unione. La presente raccomandazione, e in particolare i requisiti facoltativi in essa contenuti per quanto riguarda la documentazione del prodotto e le prestazioni relative alla rilevazione dei metalli, è basata sui lavori preparatori svolti dal gruppo di lavoro.

(5)

Gli Stati membri dovrebbero pertanto utilizzare i requisiti di prestazione facoltativi dell’UE negli appalti pubblici relativi ai dispositivi per la rilevazione di metalli destinati a essere impiegati negli spazi pubblici.

(6)

Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad acquistare o utilizzare determinati dispositivi specifici per la rilevazione dei metalli negli spazi pubblici. Le decisioni in merito ai dispositivi per la rilevazione dei metalli da acquisire o utilizzare in un dato spazio pubblico dovrebbero continuare ad essere prese esclusivamente dagli Stati membri, in conformità del diritto dell’Unione. I requisiti di prestazione facoltativi dell’UE dovrebbero essere utilizzati nel contesto delle attività di appalto degli Stati membri, per contribuire a raggiungere un livello elevato di prestazioni in materia di individuazione tramite i dispositivi per la rilevazione dei metalli di cui si avvalgono gli Stati membri negli spazi pubblici di tutta l’Unione.

(7)

I requisiti di prestazione facoltativi dell’UE dovrebbero stabilire norme diverse in funzione dei diversi tipi di applicazione dei dispositivi per la rilevazione dei metalli contemplati. Le norme di livello più basso riguardano i dispositivi meno sensibili, da impiegare nell’ambito del trasporto di massa o in grandi zone di raduno, dove è necessario individuare armi particolarmente pericolose, ma anche mantenere elevato il flusso delle persone e dei loro oggetti e mantenere bassi i livelli di falso allarme. Le norme di livello più elevato riguardano i dispositivi più sensibili, da impiegare dove è necessario individuare anche le minime minacce e dove è accettabile una bassa velocità di flusso.

(8)

I requisiti di prestazione facoltativi dell’UE non dovrebbero essere intesi come destinati a sostituire le norme di prestazione nazionali relative ai dispositivi per la rilevazione dei metalli, ove tali norme esistano. In particolare, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di applicare, conformemente al diritto dell’Unione, requisiti di prestazione più rigorosi per i dispositivi per la rilevazione dei metalli utilizzati negli spazi pubblici.

(9)

La presente raccomandazione dovrebbe indirettamente incentivare i fabbricanti a conformarsi ai requisiti nelle future produzioni di dispositivi per la rilevazione dei metalli. Nei documenti di gara per i dispositivi per la rilevazione dei metalli da utilizzare per individuare le minacce alla sicurezza negli spazi pubblici, gli Stati membri dovrebbero pertanto richiedere che i partecipanti includano nell’offerta la documentazione del prodotto e una dichiarazione di conformità, sulla base della metodologia propria del produttore, per dimostrare che il dispositivo in questione soddisfa i requisiti di prestazione facoltativi contenuti nella presente raccomandazione.

(10)

L’utilizzo di dispositivi per la rilevazione dei metalli negli spazi pubblici può porre problemi dal punto di vista del diritto alla protezione della vita privata e dei dati personali. È di fondamentale importanza, per quanto riguarda tutte le attività connesse all’uso dei dispositivi in questione, compresi la loro acquisizione, il loro funzionamento e ogni successiva attività di trattamento, limitare quanto più possibile l’intrusività e, in ogni caso, agire nel rispetto del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(11)

Tenendo presente in particolare gli sviluppi tecnologici rilevanti nel settore dell’individuazione delle minacce alla sicurezza, i requisiti di prestazione facoltativi per i dispositivi per la rilevazione dei metalli dovrebbero essere soggetti, ove necessario, a revisione e adeguamenti. La Commissione, con l’assistenza del gruppo di lavoro tecnico sui requisiti di prestazione in materia di individuazione, seguirà quindi da vicino gli sviluppi tecnologici e gli altri sviluppi rilevanti e valuterà periodicamente la necessità di adeguare la presente raccomandazione.

(12)

A fini di efficacia e trasparenza e, in particolare, considerata l’importanza di affrontare quanto prima le minacce alla sicurezza individuate, gli Stati membri dovrebbero essere esortati a dare effetto alla presente raccomandazione e a presentare alla Commissione una relazione sulle loro misure di attuazione entro un termine ragionevole.

(13)

Sulla base di dette relazioni e di ogni altra informazione rilevante, trascorso un adeguato periodo di tempo è opportuno esaminare i progressi compiuti nell’attuazione della presente raccomandazione allo scopo, fra l’altro, di valutare se siano necessari o meno atti giuridici dell’Unione a carattere vincolante in tale materia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni seguenti:

a)

«dispositivi per la rilevazione dei metalli»: dispositivi costituiti da rilevatori portatili di metalli o da portali magnetici per la rilevazione dei metalli, destinati a individuare la presenza di metalli su persone o oggetti nell’ambito dei controlli di sicurezza fisici per scoprire oggetti di interesse che possono essere utilizzati per provocare minacce alla sicurezza, quali ordigni esplosivi, armi da fuoco e oggetti taglienti;

b)

«requisiti di prestazione per la rilevazione dei metalli»: le specifiche tecniche cui devono essere conformi i dispositivi per la rilevazione dei metalli, in particolare per quanto riguarda i risultati da conseguire mediante il loro funzionamento;

c)

«documentazione del prodotto»: la documentazione, in formato cartaceo o elettronico o entrambi, contenente informazioni sui requisiti di prestazione dei dispositivi per la rilevazione dei metalli;

d)

«spazi pubblici»: qualsiasi luogo fisico accessibile ai cittadini, indipendentemente dall’applicabilità di determinate condizioni di accesso;

e)

«autodichiarazione di conformità»: una dichiarazione di conformità ai requisiti di prestazione per la rilevazione dei metalli rilasciata dal fabbricante in base alla sua metodologia.

2.

Nel documento di gara riguardante i dispositivi per la rilevazione dei metalli da utilizzare per l’individuazione delle minacce negli spazi pubblici, tranne nel settore dell’aviazione, gli Stati membri dovrebbero richiedere che il partecipante includa nell’offerta la documentazione del prodotto di cui alla sezione 2 dell’allegato.

3.

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i dispositivi per la rilevazione dei metalli che acquistano ai fini dell’individuazione delle minacce alla sicurezza negli spazi pubblici soddisfino i requisiti di prestazione per la rilevazione dei metalli di cui alla sezione 3 dell’allegato, tranne nel caso in cui i dispositivi siano destinati al settore dell’aviazione civile.

4.

Nel documento di gara riguardante i dispositivi per la rilevazione dei metalli da utilizzare per l’individuazione delle minacce negli spazi pubblici, gli Stati membri dovrebbero richiedere che il partecipante includa nell’offerta una dichiarazione di conformità ai requisiti di prestazione rilasciata dal produttore, sulla base della metodologia propria di quest’ultimo.

5.

Entro il 10 maggio 2024 gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie, conformemente al diritto dell’Unione, per dare effetto alla presente raccomandazione.

6.

Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione in merito alle loro misure di attuazione entro il 10 novembre 2024.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2023

Per la Commissione

Ylva JOHANSSON

Membro della Commissione


(1)  Decisione di esecuzione C (2015) 8005 della Commissione che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile contenenti le informazioni di cui all’articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008.

(2)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un programma di lotta al terrorismo dell’UE: prevedere, prevenire, proteggere e reagire COM(2020) 795 final.

(3)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).


ALLEGATO

Documentazione del prodotto e requisiti di prestazione dei dispositivi per la rilevazione dei metalli

SEZIONE 1: DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

(1)

«dispositivo medico impiantabile attivo (AIMD)»: dispositivo medico ad alimentazione elettrica che può essere impiantato, indossato o entrambi, e che di norma utilizza circuiti elettronici, per il monitoraggio fisiologico umano o per la somministrazione di trattamenti medici o terapie, come farmaci o stimolazioni elettriche;

(2)

«concetto operativo (CONOPS)»: documento che descrive le caratteristiche del dispositivo e la procedura o le procedure per il suo corretto funzionamento;

(3)

«piano del rilevatore»: piano (superficie bidimensionale) immaginario che attraversa il centro della regione del sensore del rilevatore portatile di metalli o del portale magnetico per la rilevazione dei metalli, parallelo al piano dell’elemento sensibile del rilevatore portatile di metalli o al portale magnetico per la rilevazione dei metalli, che biseca la regione del sensore in due metà simmetriche;

(4)

«procedura di rimozione»: procedura che disciplina la pratica che impone di rimuovere e ispezionare separatamente, ad esempio mediante raggi X, gli oggetti che le persone portano con sé, sia grandi (quali borse, sacchi, zaini e altri tipi di bagaglio), sia più piccoli (quali orologi, occhiali, cinture e gioielli);

(5)

«rivelatore portatile di metalli (HHMD)»: dispositivo portatile per la rilevazione dei metalli progettato per essere tenuto in mano, solitamente con una sola mano, dalla persona che lo utilizza;

(6)

«ordigno esplosivo improvvisato (IED)»: bomba o analogo ordigno esplosivo costruito e impiegato in modi diversi dall’azione militare convenzionale;

(7)

«piano di misurazione»: piano (superficie bidimensionale) immaginario sul quale viene collaudato il rilevatore portatile di metalli o il portale magnetico per la rilevazione dei metalli, parallelo al piano del rilevatore che funge da punto di riferimento;

(8)

«tasso di falso allarme (NAR)»: percentuale di falso allarme, ossia la percentuale di allarmi relativi a oggetti metallici innocui calcolata sul numero di persone che hanno attraversato la zona di rilevazione di un portale magnetico per la rilevazione dei metalli;

(9)

«velocità di flusso»: il numero massimo di persone e di loro oggetti che il rilevatore può controllare per unità di tempo (in genere un’ora) segnalando correttamente ogni oggetto metallico di dimensioni adeguate in funzione delle norme di sicurezza;

(10)

«oggetto di prova»: oggetto utilizzato per verificare le prestazioni di un rilevatore portatile di metalli o di un portale magnetico per la rilevazione dei metalli, che simula le proprietà elettromagnetiche di un oggetto di interesse che può essere utilizzato per provocare minacce alla sicurezza, come un’arma o un oggetto impiegabile per neutralizzare dispositivi di sicurezza;

(11)

«norma di sicurezza»: norma che definisce l’insieme di tutte le minacce alla sicurezza che devono essere individuate, in riferimento a oggetti pericolosi da rilevare rappresentativi di detto insieme;

(12)

«portale magnetico per la rilevazione dei metalli (WTMD)»: dispositivo fisso per la rilevazione dei metalli, di norma stabilito permanentemente in un determinato luogo e costruito a forma di arco;

(13)

«interferenza meccanica»: effetto sulle prestazioni dei dispositivi per la rilevazione dei metalli causato da strutture o oggetti metallici fermi o in movimento nelle vicinanze;

(14)

«norma NIJ 0601.02»: norma 0601.02 del National Institute of Justice, pubblicata in Nicholas G. Paulter Jr., Walk-Through Metal Detectors for use in Concealed Weapon and Contraband Detection — NIJ Standard 0601.02, U.S. Department of Justice, Office Justice Programs, National Institute of Justice, 2003;

(15)

«norma NIJ 0602.02»: norma 0602.02 del National Institute of Justice, pubblicata in Nicholas G. Paulter Jr., Hand-Held Metal Detectors for use in Concealed Weapon and Contraband Detection — NIJ Standard 0602.02, U.S. Department of Justice, Office Justice Programs, National Institute of Justice, 2003.

SEZIONE 2: DOCUMENTAZIONE DEL PRODOTTO

La documentazione del prodotto deve essere conforme ai requisiti indicati di seguito, che si applicano, salvo indicazione contraria, sia ai rilevatori portatili di metalli (HHMD) sia ai portali magnetici per la rilevazione dei metalli (WTMD).

2.1.   Dimensioni fisiche dei dispositivi per la rilevazione dei metalli

Le dimensioni complessive dell’HHMD dovrebbero essere espresse in termini di lunghezza (L) x larghezza (l) x altezza (H) in millimetri (mm).

Le dimensioni interne del varco e le dimensioni esterne complessive del WTMD dovrebbero essere espresse in termini di lunghezza (L) x larghezza (l) x altezza (H) in millimetri (mm).

2.2.   Peso dei dispositivi per la rilevazione dei metalli

Il peso complessivo dell’HHMD (compresa la batteria) e del WTMD dovrebbe essere espresso rispettivamente in grammi (g) e in chilogrammi (kg).

2.3.   Alimentazione

L’indicazione dell’alimentazione dovrebbe comprendere, se del caso, i dati relativi ai valori di tensione alternata (VAC), frequenza (Hz), corrente (A) e potenza (W).

La tolleranza dovrebbe essere espressa in percentuale (%).

2.4.   Batteria

Dovrebbe essere indicato se è inclusa una fonte di alimentazione di riserva (ossia una batteria) per il WTMD. In caso affermativo, la durata di vita della batteria dovrebbe essere espressa in ore (h).

L’HHMD dovrebbe comprendere un indicatore del basso livello di carica delle batterie.La durata di vita della batteria dovrebbe essere espressa in ore (h).

2.5.   Grado di protezione (IP)

Dovrebbe essere indicato il grado di protezione da agenti esterni (IP) secondo la norma EN 60529.

2.6.   Ambiente di funzionamento

La temperatura di funzionamento dovrebbe essere espressa in gradi Celsius (°C).

La temperatura di stoccaggio dovrebbe essere espressa in gradi Celsius (°C).

L’umidità dovrebbe essere espressa in un intervallo di valori in percentuale (senza condensa).

Dovrebbero essere fornite informazioni sulle misure necessarie per evitare interferenze elettromagnetiche nocive, come la distanza raccomandata tra le unità espressa in metri (m).

2.7.   Allarmi zonali/posizionali (per WTMD)

La documentazione del prodotto dovrebbe comprendere informazioni sul numero delle zone di rilevazione e sulla loro posizione sotto il varco del WTMD.

2.8.   Requisiti in materia di marcatura CE

La documentazione del prodotto dovrebbe contenere informazioni che dimostrino la conformità dei dispositivi per la rilevazione dei metalli ai requisiti dell’UE in materia di marcatura CE. La responsabilità di stabilire quali norme si applichino ai loro prodotti è in capo ai produttori. Fra la regolamentazione rilevante figurano ad esempio:

a)

la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1);

b)

la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (2);

c)

la direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (3);

d)

la direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (4).

2.9.   Requisiti generali di sicurezza

La documentazione del prodotto dovrebbe contenere informazioni che dimostrino il soddisfacimento di tutti gli standard e le norme di riferimento, per garantire che i dispositivi per la rilevazione dei metalli possano essere utilizzati in modo sicuro sia per le persone sottoposte alla rilevazione, sia per chi li utilizza. Gli standard e le norme di riferimento, nell’ultima edizione approvata, comprendono quanto segue:

a)

norme per i dispositivi medici impiantabili attivi (AIMD):

EN 50527-1: Procedura per la valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori portatori di dispositivi medici impiantabili attivi — parte 1: Generalità

EN 50527-2-x: Procedura per la valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori portatori di dispositivi medici impiantabili attivi

Parte 2-1: Valutazione specifica per i lavoratori con stimolatore cardiaco

Parte 2-2: Valutazione specifica per i lavoratori con defibrillatori cardiaci impiantati (ICDs)

Parte 2-3: Valutazione specifica per i lavoratori con neurostimolatori impiantabili

EN ISO 14708-X: Impianti chirurgici — Dispositivi medici impiantabili attivi

Parte 2: Pacemaker cardiaci

Parte 3: Neurostimolatori impiantabili

Parte 4: Sistemi di pompe di infusione impiantabili

Parte 5: Dispositivi di supporto circolatorio

Parte 6: Requisiti particolari per dispositivi medici impiantabili attivi destinati al trattamento della tachiaritmia (inclusi i defibrillatori impiantabili)

Parte 7: Requisiti particolari per sistemi di impianto cocleare e del tronco cerebrale uditivo

b)

norme per l’esposizione umana:

EN 50364: Limitazione dell’esposizione umana ai campi elettromagnetici prodotti da dispositivi operanti nella gamma di frequenza 0 Hz - 300 GHz, utilizzati nei sistemi elettronici antitaccheggio (EAS), nei sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID) e in applicazioni similari

1999/519/CE: Raccomandazione del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz

Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)

2.10.   Concetto operativo

La documentazione del prodotto dovrebbe comprendere il concetto operativo (CONOPS). Occorre indicare chiaramente se a norme di sicurezza diverse sono associati diversi CONOPS.

SEZIONE 3: REQUISITI DI PRESTAZIONE PER LA RILEVAZIONE DEI METALLI

I dispositivi per la rilevazione dei metalli dovrebbero soddisfare i requisiti di prestazione elencati di seguito.

3.1.   Norme di sicurezza

I dispositivi per la rilevazione dei metalli dovrebbero essere conformi alle norme di sicurezza appropriate comprese tra le cinque seguenti:

3.1.1.   Norma 1 (per WTMD)

Questa norma deve essere applicata laddove è necessario individuare armi pericolose, ma anche mantenere un’elevata velocità di flusso e mantenere bassi i livelli di falso allarme. È applicabile, fra l’altro, nell’ambito del trasporto di massa e nelle grandi zone di raduno.

Tra gli oggetti pericolosi da rilevare appartenenti a questa categoria dovrebbero figurare fucili automatici, mitragliatrici e IED costruiti con pentole a pressione, come fucili d’assalto (con o senza caricatore), AK47, Beretta M12, Colt AR-15, custodie di bomba a tubo (80 x 300) mm, IED costruiti con pentole a pressione da 4 litri in acciaio inossidabile e alluminio, nonché oggetti di dimensioni analoghe.

Per questa categoria dovrebbero essere utilizzati oggetti di prova che simulano oggetti di interesse molto grandi. Non dovrebbero essere richieste procedure di rimozione e potrebbero essere trasportati valigie, borse o zaini.

3.1.2.   Norma 2 (per WTMD)

Gli oggetti pericolosi da rilevare appartenenti a questa categoria dovrebbero essere costituiti da pistole di medie dimensioni (ad esempio Glock 17) e oggetti di dimensioni simili.

Per questa categoria dovrebbero essere utilizzati oggetti di prova che simulano grandi oggetti di interesse, tra cui pistole di grandi dimensioni quali descritte nella sezione 4.6, livello di sicurezza 2, sistema di prova AM7, della norma National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice (NILCGE) relativa al portale magnetico per la rilevazione dei metalli utilizzabile per individuare le armi (NILECJ-STD-0601.00).

Non dovrebbero essere richieste procedure di rimozione e potrebbero essere trasportati zaini o piccole borse.

3.1.3.   Norma 3

Gli oggetti pericolosi da rilevare appartenenti a questa categoria dovrebbero essere costituiti da pistole di piccole dimensioni, dalle armi compatte a quelle tascabili, e oggetti di dimensioni simili.

Per questa categoria dovrebbero essere utilizzati oggetti di prova che simulano oggetti di interesse di medie dimensioni, comprese pistole costruite con metallo ferromagnetico o non ferromagnetico come descritto nella sezione 5.1 della norma NIJ 0601.02 o nella norma NIJ 0602.02. Le riproduzioni e i disegni meccanici sono inclusi nelle norme NIJ 0601.02 e NIJ 0602.02.

Dovrebbero essere richieste procedure di rimozione di tutti gli oggetti metallici tranne portafogli, orologi, cinture, scarpe e gioielli di piccole dimensioni.

3.1.4.   Norma 4

Gli oggetti pericolosi da rilevare appartenenti a questa categoria dovrebbero essere costituiti da coltelli con lama di lunghezza superiore a 7,5 cm e oggetti di dimensioni simili.

Per questa categoria dovrebbero essere utilizzati oggetti di prova che simulano piccoli oggetti di interesse, compresi coltelli con lama di lunghezza superiore a 7,5 cm di metallo ferromagnetico o non ferromagnetico, come descritto nella sezione 5.2 della norma NIJ 0601.02 o nella norma NIJ 0602.02. Le riproduzioni e i disegni meccanici sono inclusi nelle norme NIJ 0601.02 e NIJ 0602.02.

Dovrebbero essere richieste procedure di rimozione di tutti gli oggetti metallici tranne piccoli orologi e piccole cinture.

3.1.5.   Norma 5

Gli oggetti pericolosi appartenenti a questa categoria dovrebbero essere costituiti da armi di piccole dimensioni e includere ad esempio coltelli di acciaio inossidabile, chiavi di manette, lame da cacciavite, proiettili di piccolo calibro e oggetti di dimensioni simili.

Per questa categoria dovrebbero essere utilizzati oggetti di prova che simulano oggetti di interesse molto piccoli, comprese piccole armi di metallo ferromagnetico o non ferromagnetico che possono essere nascoste sulla persona, come descritto nella sezione 5.3 della norma NIJ 0601.02 o nella NIJ 0602.02. Le riproduzioni e i disegni meccanici sono inclusi nelle norme NIJ 0601.02 e NIJ 0602.02.

Dovrebbero essere richieste procedure di rimozione di tutti gli oggetti metallici.

3.2.   Sensibilità di rilevazione

I dispositivi per la rilevazione dei metalli dovrebbero individuare oggetti di interesse utilizzabili per provocare minacce alla sicurezza che la persona porta su di sé o in una borsa indossata, trasportata o trainata, indipendentemente dall’orientamento, dalla traiettoria e dal transito o dalla velocità di movimento.

La sensibilità di rilevazione del dispositivo può variare in base alla norma a cui si conforma il dispositivo, di cui alla sezione 3.1 del presente allegato. La norma 1 richiede i dispositivi con la sensibilità più bassa, la norma 5 i dispositivi con la sensibilità più alta.

3.2.1.   Orientamento e velocità di movimento (per HHMD)

L’HHMD dovrebbe rilevare l’oggetto di prova rappresentativo di una particolare norma di sicurezza posizionato sul piano o sui piani di misurazione appropriati per ciascun orientamento consentito, spostando il rilevatore a una velocità compresa tra 0,05 e 2,0 m/s, come descritto nella norma NIJ-0602.02.

3.2.2.   Orientamento, traiettoria e velocità di transito (per WTMD)

La serie minima di orientamenti ortogonali da utilizzare per testare la sensibilità di un WTMD è descritta nella norma ASTM International «Standard Practice for Performance Evaluation of in-plant Walk-Through Metal Detectors» C1309 – 97 (2021).

Il WTMD deve rilevare l’oggetto di prova rappresentativo di una particolare norma di sicurezza in determinate posizioni della traiettoria, come descritto nella norma NIJ -0601.02.

Dovrebbero essere evitate tutte le posizioni in cui l’oggetto di prova, a causa delle sue dimensioni e del suo orientamento, non si adatta completamente al portale del rilevatore o che fanno sì che una parte dell’oggetto di prova si estenda al di sopra dell’altezza massima delle aree di rilevazione.

La velocità media di transito dell’oggetto durante la prova dovrebbe essere l’andatura normale (0,5 m/s — 1,3 m/s).

3.3.   Ripetibilità

La ripetibilità della rilevazione dovrebbe essere garantita dal sistema di qualità del fabbricante e da prove di diverse unità di dispositivi per la rilevazione dei metalli in un sottoinsieme di posizioni.

3.4.   Discriminazione dei metalli (per WTMD)

Le specifiche di discriminazione dei metalli per i WTMD dovrebbero richiedere che i WTMD segnalino l’oggetto appropriato e non un oggetto innocuo. La discriminazione dovrebbe essere valutata collaudando i WTMD in un ambiente reale una volta che le prestazioni di rilevazione siano state convalidate per la specifica norma di sicurezza. Potrebbero essere necessarie adeguate procedure di rimozione in funzione delle norme di sicurezza valutate. Per valutare la discriminazione dovrebbe essere calcolato il rapporto allarme/totale dei transiti su un certo numero di persone che attraversano i WTMD. Per questa indagine statistica dovrebbero essere necessarie almeno mille persone.

3.5.   Velocità di flusso e livello di falso allarme (per WTMD)

Il tempo di verifica per persona del WTMD dovrebbe essere inferiore a 2 secondi. Il livello di falso allarme (NAR) dovrebbe essere inferiore al 5 % dopo le procedure di rimozione di cui alla sezione 3.1 del presente allegato.

3.6.   Interferenza meccanica

Il rilevatore non dovrebbe produrre un allarme quando è regolato in modo da individuare l’oggetto di prova di dimensioni adeguate.

3.7.   Interferenza di oggetti metallici multipli (per WTMD)

Per quanto riguarda i WTMD, la presenza di oggetti metallici diversi dagli oggetti pericolosi da rilevare descritti dalla norma di sicurezza selezionata non dovrebbe incidere sulla rilevazione di un elemento pericoloso quando attraversa il portale.

3.8.   Allarmi acustici e visivi

I dispositivi per la rilevazione dei metalli dovrebbero essere dotati di un allarme acustico e visivo. L’allarme acustico dovrebbe essere percepibile entro un raggio di 1 metro per gli HHMD ed entro un raggio di 2 metri per i WTMD. Un indicatore visivo dovrebbe mostrare che l’HHMD è in funzione e l’intensità del segnale del WTMD rilevato.


(1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.

(2)  GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.

(3)  GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79.

(4)  GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357.


Rettifiche

17.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 180/52


Rettifica del regolamento (UE) 2023/1214 del Consiglio, del 23 giugno 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 159 I del 23 giugno 2023 )

1.

Pagina 6, considerando 43:

anziché:

«(43)

La decisione (PESC) 2023/1217 riporta precisazioni circa le autorità competenti che ricevono le comunicazioni relative ai voli non di linea tra la Russia e l'Unione»,

leggasi:

«(43)

La decisione (PESC) 2023/1217 chiarisce ulteriormente le prove necessarie per l'importazione di prodotti in ferro e acciaio lavorati in un paese terzo che incorporano prodotti in ferro e acciaio originari della Russia.».

2.

Pagina 8, punto 4) relativo all'articolo 2 quinquies, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 833/2014:

anziché:

«1.   Le autorità competenti scambiano con gli altri Stati membri e con la Commissione informazioni sull’applicazione degli articoli 2, 2 bis e 2 ter, comprese informazioni sulle autorizzazioni rilasciate o negate, nel caso di sospette scelte oportunistiche o in altre circostanze, se del caso, e sulle domande di autorizzazione ricevute.»

,

leggasi:

«1.   Le autorità competenti scambiano con gli altri Stati membri e con la Commissione informazioni sull’applicazione degli articoli 2, 2 bis e 2 ter, comprese informazioni sulle autorizzazioni rilasciate o negate e, nel caso di sospette scelte opportunistiche o in altre circostanze, se del caso, e sulle domande di autorizzazione ricevute.»

.

3.

Pagina 9, punto 10) relativo all'articolo 3 sexies ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014:

anziché:

«1.   È vietato a decorrere dal 24 luglio 2023 dare accesso ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell’Unione alle navi che effettuano trasbordi da nave a nave, in qualsiasi punto di un viaggio verso i porti o le chiuse di uno Stato membro, qualora l’autorità competente abbia ragionevoli motivi per sospettare che esse violino i divieti di cui all’articolo 4 sexdecies, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 4 septdecies, paragrafi 1 e 4.»

,

leggasi:

«1.   È vietato a decorrere dal 24 luglio 2023 dare accesso ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell’Unione alle navi che effettuano trasbordi da nave a nave, in qualsiasi punto di un viaggio verso i porti o le chiuse di uno Stato membro, qualora l’autorità competente abbia ragionevoli motivi per sospettare che esse violino i divieti di cui all’articolo 3 quaterdecies, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 3 quindecies, paragrafi 1 e 4.»

.

4.

Pagina 12, punto 16), lettera d), relativa all'articolo 3 duodecies, paragrafo 3 ter, del regolamento (UE) n. 833/2014:

anziché:

«3 ter.   Per quanto riguarda i beni di cui ai codici NC inclusi per la prima volta nell'allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 il 24 giugno 2023 e non indicati nei paragrafi 3 e 3 bis del presente articolo, e con l’eccezione dei beni di cui ai codici NC che erano già inclusi nell’allegato XVIII del presente regolemento, per i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano all'esecuzione fino al 25 settembre 2023 di contratti conclusi prima del 24 giugno 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»

,

leggasi:

«3 ter.   Per quanto riguarda i beni di cui ai codici NC inclusi per la prima volta nell'allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 il 24 giugno 2023 e non indicati nei paragrafi 3 e 3 bis del presente articolo, e con l’eccezione dei beni di cui ai codici NC che erano già inclusi nell’allegato XVIII del presente regolamento, per i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano all'esecuzione fino al 25 settembre 2023 di contratti conclusi prima del 24 giugno 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»

.

5.

Pagina 15, punto 24) relativo all'articolo 5 octodecies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 833/2014:

anziché:

«b)

tali servizi siano prestati da una persona fisica o giuridica fatto salvo l'articolo 13»,

leggasi:

«b)

tali servizi siano prestati da una persona fisica o giuridica soggetta all'articolo 13».

6.

Pagina 15, punto 26) relativo all'articolo 6 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014:

anziché:

«2.   Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione le eventuali informazioni pertinenti ricevute a norma del paragrafo 1 entro un mese dal ricevimento. Lo Stato membro interessato può trasmettere tali informazioni in forma anonima se un'autorità giudiziaria o incaricata dell'inchiesta le ha dichiarate riservate nell'ambito di indagini penali in corso o di procedimenti giudiziari penali»

,

leggasi:

«2.   Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione le eventuali informazioni rilevanti ricevute a norma del paragrafo 1 entro un mese dal ricevimento. Lo Stato membro interessato può trasmettere tali informazioni in forma anonima se un'autorità giudiziaria o incaricata dell'inchiesta le ha dichiarate riservate nell'ambito di indagini penali in corso o di procedimenti giudiziari penali»

.

17.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 180/54


Rettifica della decisione (PESC) 2023/1218 del Consiglio, del 23 giugno 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 159 I del 23 giugno 2023 )

Pagina 526, considerando 6:

anziché:

«(6)

Inoltre, data la gravità della situazione, il Consiglio ritiene che 70 persone e 30 entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina debbano essere aggiunte all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.»,

leggasi:

«(6)

Inoltre, data la gravità della situazione, il Consiglio ritiene che 71 persone e 33 entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina debbano essere aggiunte all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.».