ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 176

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
11 luglio 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2023/1433 del Consiglio, del 10 luglio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2023/1434 della Commissione, del 25 aprile 2023, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda l’aggiunta di note all’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3 ( 1 )

3

 

*

Regolamento delegato (UE) 2023/1435 della Commissione, del 2 maggio 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda la modifica delle voci dell’allegato VI, parte 3, dell’acido 2-etilesanoico e suoi sali; dell’acido borico; del triossido di diboro; dell’eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; del tetraborato di disodio, anidro; dell’acido ortoborico, sale sodico; del tetraborato di disodio decaidrato e del tetraborato di disodio pentaidrato ( 1 )

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1436 della Commissione, del 10 luglio 2023, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva dimossistrobina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la modifica dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) 2015/408 della Commissione ( 1 )

10

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva delegata (UE) 2023/1437 della Commissione, del 4 maggio 2023, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per i reometri capillari a determinate condizioni ( 1 )

14

 

*

Direttiva di esecuzione (UE) 2023/1438 della Commission, del 10 luglio 2023, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i protocolli per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi ( 1 )

17

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2023/1439 del Consiglio, del 10 luglio 2023, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

26

 

*

Decisione (PESC) 2023/1440 del Consiglio, del 10 luglio 2023, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate del Ghana

28

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

11.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 176/1


REGOLAMENTO (UE) 2023/1433 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2023

che modifica il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 febbraio 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("UNSC") ha adottato la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1970 (2011), con cui imponeva un embargo sulle armi nei confronti della Libia.

(2)

Nella UNSCR 2292 (2016), l'UNSC ha autorizzato gli Stati, agendo a livello nazionale o attraverso organizzazioni regionali, a svolgere ispezioni sulle imbarcazioni in alto mare al largo delle coste libiche laddove vi siano fondati motivi di ritenere che trasportino armi o materiale connesso da o verso la Libia, direttamente o indirettamente, in violazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi imposto nei confronti della Libia, e ha stabilito che, in caso di scoperta nel corso di tali ispezioni di prodotti vietati dall'embargo sulle armi nei confronti della Libia, gli Stati membri debbano sequestrare e smaltire tali prodotti.

(3)

La decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio (2), prevede che il compito centrale dell'operazione navale dell’Unione EUNAVFOR MED IRINI sia di contribuire all'attuazione dell'embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite nei confronti della Libia.

(4)

A tal fine, l'articolo 2, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/472 stabilisce che, in conformità delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite, quali UNSCR 1970 (2011) e 2473 (2019), e in particolare l'UNSCR 2292 (2016), in funzione delle esigenze, EUNAVFOR MED IRINI svolge ispezioni, nel teatro dell'operazione convenuto, in alto mare al largo delle coste libiche, sulle imbarcazioni dirette in Libia o provenienti da tale paese laddove vi siano fondati motivi di ritenere che trasportino armi o materiale connesso da o verso la Libia, direttamente o indirettamente, in violazione dell'embargo sulle armi imposto nei confronti della Libia, e che EUNAVFOR MED IRINI effettua gli interventi opportuni per sequestrare e smaltire tali prodotti.

(5)

Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2020/472 stabilisce che, in considerazione dei requisiti operativi eccezionali e su invito di uno Stato membro, EUNAVFOR MED IRINI può deviare le imbarcazioni verso i porti di tale Stato membro e smaltire le armi e il materiale connesso sequestrati, anche mediante deposito e distruzione o trasferimento a uno Stato membro o a terzi. Esso prevede altresì che lo smaltimento delle armi e del materiale connesso sequestrati possa essere effettuato con l'assistenza di uno Stato membro, che si impegna a completare quanto prima le procedure necessarie per consentire lo smaltimento dei prodotti sequestrati, nell'ambito del diritto e delle procedure applicabili.

(6)

La decisione (PESC) 2023/1439 del Consiglio, (3) introduce una disposizione nella decisione (PESC) 2015/1333 secondo cui tale Stato membro è tenuto ad adottare le misure necessarie per facilitare lo smaltimento, a nome di EUNAVFOR MED IRINI, delle armi e del materiale sequestrati da EUNAVFOR MED IRINI in alto mare conformemente al suo mandato.

(7)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme di tale disposizione in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione.

(8)

Il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio (4), attua la decisione (PESC) 2015/1333. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/44,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 22 bis

1.   Uno Stato membro che assiste EUNAVFOR MED IRINI a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2020/472 (*1) del Consiglio deve adottare, per conto di EUNAVFOR MED IRINI, le misure necessarie per lo smaltimento delle armi o del materiale connesso, compresi i beni e le tecnologie contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione, trasportati in alto mare in violazione del divieto di cui all'articolo 5 bis della decisione (PESC) 2015/1333 e sequestrati da EUNAVFOR MED IRINI in alto mare a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/472.

2.   Lo smaltimento di cui al paragrafo 1 può avvenire, in particolare, distruggendo tali prodotti, rendendoli inutilizzabili o consentendone l'uso, anche da parte di terzi, impedendo nel contempo il loro successivo trasferimento in Libia o in qualsiasi altro paese terzo verso il quale è vietato il trasferimento di armi o materiale connesso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RÍOS


(1)   GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34.

(2)  Decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio, del 31 marzo 2020, relativa a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (GU L 101 dell'1.4.2020, pag. 4).

(3)  Decisione (PESC) 2023/1439 del Consiglio, del 10 luglio 2023, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (Cfr. la pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1).


11.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 176/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1434 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2023

recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda l’aggiunta di note all’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene l’elenco delle note che possono essere associate a una o più voci di classificazione ed etichettatura armonizzate e che riguardano l’identificazione, la classificazione e l’etichettatura delle sostanze, nonché la classificazione e l’etichettatura delle miscele.

(2)

Nel suo parere dell’11 giugno 2020 relativo all’acido 2-etilesanoico e ai suoi sali (2), il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha raccomandato di aggiungere una nuova nota all’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per chiarire che la classificazione di un gruppo di sostanze nella stessa voce si basa unicamente sulle proprietà pericolose di quella parte della sostanza comune a tutte le sostanze di tale voce. Per le parti non comuni di una sostanza, secondo il RAC è necessario valutare se le loro proprietà pericolose possano giustificare una classificazione più rigorosa (categoria superiore) o una classificazione con un ambito di applicazione più ampio (includendo ulteriori differenziazioni, organi bersaglio e/o indicazioni di pericolo) per la stessa classe di pericolo. È pertanto opportuno aggiungere una nuova nota X all’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Poiché in futuro tale nota sarà probabilmente assegnata ad altre sostanze con le stesse proprietà, è opportuno che essa sia formulata in modo tale da non essere circoscritta a tale voce specifica.

(3)

I pareri del RAC del 20 settembre 2019 relativo all’acido borico, al triossido di diboro, all’eptaossido di tetraboro disodio, idrato, al tetraborato di disodio, anidro, all’acido ortoborico, sale sodico, al tetraborato di disodio decaidrato e al tetraborato di disodio pentaidrato (3), e dell’11 giugno 2020 relativo all’acido 2-etilesanoico e ai suoi sali hanno illustrato le prove scientifiche del fatto che la tossicità riproduttiva di ciascuno di questi gruppi di sostanze è dovuta a una particella molecolare comune a tutte le sostanze del rispettivo gruppo. Nell’esaminare le proposte di classificazione armonizzata di determinati composti del boro e dell’acido 2-etilesanoico e dei suoi sali, gli esperti degli Stati membri, consultati nell’ambito del gruppo di esperti CARACAL (autorità competenti per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio (CLP)], hanno chiesto di aggiungere nuove note nell’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Sulla base delle discussioni in seno al gruppo di esperti CARACAL, tali note sono necessarie per consentire un’identificazione più precisa del pericolo di miscele che contengono più sostanze appartenenti alla stessa «voce di gruppo». Il principio dell’additività dovrebbe applicarsi alle sostanze il cui pericolo è dovuto alla presenza o alla formazione di una particella molecolare comune. Di conseguenza è necessario tenere conto del contributo di tali sostanze alla caratteristica di pericolo complessiva della miscela in proporzione alla loro concentrazione, confrontando il limite di concentrazione generico o specifico applicabile con la somma delle concentrazioni delle sostanze presenti. È pertanto opportuno aggiungere due nuove note, la nota 11 e la nota 12, all’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Poiché la nota 11 dovrebbe essere assegnata all’acido borico e ai suoi sali, nonché ad altri composti borici che rilasciano acido borico/borato, data la specificità delle voci in questione, è opportuno che tale nota sia formulata in modo da risultare specifica per tali voci. Poiché in futuro la nota 12 sarà probabilmente assegnata a sostanze diverse dall’acido 2-etilesanoico e dai suoi sali, è opportuno che essa sia formulata in modo tale da non essere circoscritta a tale voce specifica.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1272/2008

L’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/8740de5b-368d-55a7-7955-094ef602d760

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/584263da-199c-f86f-9b73-422a4f22f1c3


ALLEGATO

L’allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

1)

alla sezione 1.1.3.1, è aggiunta la seguente nota X:

«Nota X:

La classificazione delle classi di pericolo di cui alla presente voce si basa unicamente sulle proprietà pericolose della parte della sostanza comune a tutte le sostanze della voce. Le proprietà pericolose di qualsiasi sostanza della presente voce dipendono inoltre dalle proprietà della parte della sostanza che non è comune a tutte le sostanze del gruppo. Queste ultime devono essere valutate per accertare se per la o le classi di pericolo della voce possano applicarsi classificazioni più rigorose (ossia una categoria superiore) o la stessa classificazione con un ambito di applicazione più ampio (ulteriore differenziazione, organi bersaglio e/o indicazioni di pericolo).»;

2)

alla sezione 1.1.3.2, sono aggiunte le note 11 e 12 seguenti:

«Nota 11:

La classificazione delle miscele come sostanze tossiche per la riproduzione è necessaria se la somma delle concentrazioni dei singoli composti di boro classificati come tossici per la riproduzione nella miscela immessa sul mercato è ≥ 0,3 %.

Nota 12:

La classificazione delle miscele come sostanze tossiche per la riproduzione è necessaria se la somma delle concentrazioni delle singole sostanze di cui alla presente voce nella miscela immessa sul mercato è pari o superiore al limite di concentrazione generico applicabile per la categoria assegnata o a un limite di concentrazione specifico indicato nella presente voce.».


11.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 176/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1435 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2023

che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda la modifica delle voci dell’allegato VI, parte 3, dell’acido 2-etilesanoico e suoi sali; dell’acido borico; del triossido di diboro; dell’eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; del tetraborato di disodio, anidro; dell’acido ortoborico, sale sodico; del tetraborato di disodio decaidrato e del tetraborato di disodio pentaidrato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare l’articolo 37, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La tabella 3 dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene l’elenco delle classificazioni e delle etichettature armonizzate delle sostanze pericolose sulla base dei criteri di cui all’allegato I, parti da 2 a 5, dello stesso regolamento.

(2)

All’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») sono state trasmesse, a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008, proposte volte a introdurre la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze e ad aggiornare o abrogare la classificazione e l’etichettatura armonizzate di talune altre sostanze. Il comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia («RAC»), dopo aver considerato le osservazioni ricevute dalle parti interessate, ha adottato pareri su dette proposte.

(3)

Il parere del RAC del 20 settembre 2019 relativo all’acido borico; al triossido di diboro; all’eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; al tetraborato di disodio, anidro; all’acido ortoborico, sale sodico; al tetraborato di disodio decaidrato e al tetraborato di disodio pentaidrato (2), nonché il parere del RAC dell’11 giugno 2020 relativo all’acido 2-etilesanoico e suoi sali (3) riportavano prove scientifiche indicanti che la tossicità per la riproduzione di ciascuno di tali gruppi di sostanze è dovuta a una entità molecolare comune a tutti i membri del gruppo di sostanze. Gli esperti degli Stati membri consultati in seno al gruppo di esperti CARACAL della Commissione (autorità competenti per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) nonché per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio (CLP)] hanno pertanto chiesto l’aggiunta di note alle voci relative ai gruppi di sostanze di cui ai pareri del RAC del 2019 e del 2020, al fine di contemplare la situazione in cui diverse sostanze appartenenti a uno di tali gruppi coesistono in una miscela e di disporre che il limite di concentrazione applicabile per la classificazione della miscela sia confrontato con la somma delle concentrazioni di tali sostanze. Tali note sono state aggiunte, come nota 11 e nota 12, all’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008 dal regolamento delegato (UE) 2023/1434 della Commissione, del 25 aprile 2023, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda l’aggiunta di note all’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3 (4). È pertanto opportuno aggiungere un riferimento alla nota 11 nelle voci relative all’acido borico; al triossido di diboro; all’eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; al tetraborato di disodio, anidro; all’acido ortoborico, sale sodico; al tetraborato di disodio decaidrato e al tetraborato di disodio pentaidrato, nonché un riferimento alla nota 12 nella voce relativa all’acido 2-etilesanoico e suoi sali.

(4)

Nel parere dell’11 giugno 2020 relativo all’acido 2-etilesanoico e suoi sali, il RAC ha raccomandato di aggiungere una nota a questa voce, al fine di contemplare la possibilità che, sebbene la voce relativa a questo gruppo di sostanze si basi sulle proprietà tossicologiche di una parte comune di tali sostanze, un’altra parte, sostanza specifica, di tali sostanze può giustificare la classificazione in una categoria superiore o una classificazione con un ambito di applicazione più ampio, ad esempio includendo ulteriori differenziazioni, organi bersaglio e/o indicazioni di pericolo per talune sostanze della voce. Tale nota è stata aggiunta, come nota X, all’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 dal regolamento delegato (UE) 2023/1434. È pertanto opportuno aggiungere un riferimento alla nota X alla voce relativa all’acido 2-etilesanoico e suoi sali.

(5)

Gli esperti degli Stati membri consultati in seno al gruppo di esperti CARACAL hanno suggerito che l’attuale nota A dovrebbe applicarsi all’acido 2-etilesanoico e suoi sali. La nota A prescrive che, per le sostanze che rientrano in una voce con una denominazione generale del tipo «composti di...» o «sali di...», il fornitore è tenuto a precisare sull’etichetta il nome esatto. Poiché la voce relativa all’acido 2-etilesanoico e suoi sali reca tale descrizione generale, è opportuno aggiungere alla voce un riferimento alla nota A.

(6)

Poiché il regolamento delegato (UE) 2023/1434 è stato adottato il 25 aprile 2023, le note che vi figurano non hanno potuto essere inserite nella tabella 3 dell’allegato VI al momento dell’adozione dei regolamenti delegati (UE) 2021/849 (5) e (UE) 2022/692 della Commissione (6) che hanno aggiunto le rispettive voci alla tabella 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. È pertanto necessario aggiornare le voci relative ad acido borico; triossido di diboro; eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; tetraborato di disodio, anidro; acido ortoborico, sale sodico; tetraborato di disodio decaidrato; tetraborato di disodio pentaidrato, aggiungendo a ciascuna di esse il riferimento alla nota 11. È inoltre necessario aggiornare la voce relativa all’acido 2-etilesanoico e suoi sali aggiungendovi un riferimento alla nota 12 e alla nota X.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008.

(8)

Non dovrebbe esigersi la conformità immediata alle classificazioni armonizzate riviste, visto che i fornitori necessitano di un certo periodo di tempo per adeguare l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele alle classificazioni riviste e per vendere le scorte esistenti delle sostanze e delle miscele. Tale periodo di tempo consentirebbe inoltre ai fornitori di adottare le misure necessarie per garantire la conformità ad altre disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento. È tuttavia opportuno che i fornitori abbiano la facoltà di applicare le classificazioni armonizzate riviste e di adattare l’etichettatura e l’imballaggio di conseguenza, su base volontaria, a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento per garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente e per permettere ai fornitori di beneficiare della flessibilità necessaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1272/2008

L’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 si applica a decorrere dal 1o febbraio 2025.

I fornitori possono classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele elencate nell’allegato del presente regolamento conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento, a decorrere dal 31 luglio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/584263da-199c-f86f-9b73-422a4f22f1c3

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/8740de5b-368d-55a7-7955-094ef602d760

(4)  Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)   GU L 188 del 28.5.2021, pag. 27.

(6)   GU L 129 del 3.5.2022, pag. 1.


ALLEGATO

All’allegato VI, parte 3, tabella 3, le voci corrispondenti ai numeri delle sostanze 005-007-00-2, 005-008-00-8, 005-011-00-4 e 607-230-00-6 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti voci:

Numero della sostanza

Denominazione chimica

Numero CE

Numero CAS

Classificazione

Etichettatura

Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA

Note

Codici di classe e di categoria di pericolo

Codici di indicazioni di pericolo

Pittogrammi, codici di avvertenza

Codici di indicazioni di pericolo

Codici di indicazioni di pericolo supplementari

«005-007-00-2

acido borico; [1]

acido borico [2]

233-139-2 [1]

234-343-4 [2]

10043-35-3 [1]

11113-50-1 [2]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

11 »

«005-008-00-8

triossido di diboro

215-125-8

1303-86-2

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

11 »

«005-011-00-4

eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; [1]

tetraborato di disodio, anidro; [2]

acido ortoborico, sale sodico; [3]

tetraborato di disodio decaidrato; [4]

tetraborato di disodio pentaidrato [5]

235-541-3 [1]

215-540-4 [2]

237-560-2 [3]

215-540-4 [4]

215-540-4 [5]

12267-73-1 [1]

1330-43-4 [2]

13840-56-7 [3]

1303-96-4 [4]

12179-04-3 [5]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

11 »

«607-230-00-6

acido 2-etilesanoico e suoi sali, esclusi quelli espressamente indicati nel presente allegato

-

-

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D

 

 

A, X, 12 »


11.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 176/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1436 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2023

concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva dimossistrobina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la modifica dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) 2015/408 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/75/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva dimossistrobina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

In conformità all’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive figuranti nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L’approvazione della sostanza attiva dimossistrobina indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 gennaio 2024.

(4)

Una domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva dimossistrobina è stata presentata all’Ungheria, lo Stato membro relatore, e all’Irlanda, lo Stato membro correlatore, in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.

(5)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 allo Stato membro relatore, allo Stato membro correlatore, alla Commissione e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»). La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)

Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 1o settembre 2017 lo ha presentato all’Autorità e alla Commissione. In tale progetto di rapporto valutativo per il rinnovo, lo Stato membro relatore ha proposto di rinnovare l’approvazione della sostanza attiva dimossistrobina.

(7)

L’Autorità ha reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare. Ha inoltre trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Le osservazioni pervenute sono state inoltrate dall’Autorità alla Commissione.

(8)

Nel gennaio e nel giugno 2022 l’Autorità ha svolto consultazioni con esperti nell’ambito della tossicologia dei mammiferi, del destino e del comportamento nell’ambiente e dell’ecotossicologia. A seguito di tali consultazioni l’Autorità ha constatato alcuni motivi di preoccupazione, in particolare riguardanti la contaminazione delle acque sotterranee da parte di metaboliti tossicologicamente rilevanti della dimossistrobina.

(9)

Il 12 agosto 2022, alla luce delle preoccupazioni riguardanti la contaminazione delle acque sotterranee riscontrate dall’Autorità, la Commissione ha chiesto all’Autorità di pubblicare una dichiarazione contenente una sintesi delle sue principali conclusioni relative alla valutazione della sostanza attiva dimossistrobina per quanto riguarda il suo destino e il suo comportamento nell’ambiente e la sua ecotossicologia.

(10)

L’11 ottobre 2022 l’Autorità ha trasmesso tale dichiarazione alla Commissione (6).

(11)

Nella sua dichiarazione l’Autorità ha confermato l’esistenza di un aspetto critico che desta preoccupazione per tutti gli usi rappresentativi della sostanza attiva, in particolare ha individuato un elevato potenziale di contaminazione delle acque sotterranee da parte di metaboliti tossicologicamente rilevanti della dimossistrobina (505M08 e 505M09) in tutte le condizioni geoclimatiche rappresentate dagli scenari di valutazione delle acque sotterranee.

(12)

La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il progetto di relazione sul rinnovo relativo alla dimossistrobina e il progetto del presente regolamento rispettivamente l’8 dicembre 2022 e il 25 gennaio 2023.

(13)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulla dichiarazione dell’Autorità. In conformità all’articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, la Commissione ha invitato inoltre il richiedente a presentare osservazioni in merito al progetto di relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state sottoposte a un attento esame.

(14)

Nonostante le argomentazioni presentate dal richiedente non è stato tuttavia possibile dissipare i motivi di preoccupazione legati al destino e al comportamento nell’ambiente e all’ecotossicologia della dimossistrobina.

(15)

Di conseguenza non è stato dimostrato che la dimossistrobina soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’approvazione di tale sostanza attiva non dovrebbe pertanto essere rinnovata.

(16)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(17)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione (7) ha elencato la dimossistrobina come sostanza candidata alla sostituzione. Alla luce del mancato rinnovo dell’approvazione della dimossistrobina, l’inserimento in tale elenco non è più pertinente. Di conseguenza la dimossistrobina dovrebbe essere soppressa dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408.

(18)

È opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dimossistrobina.

(19)

Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza, in conformità all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per i prodotti fitosanitari contenenti dimossistrobina, tale periodo non dovrebbe essere superiore a 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(20)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/115 della Commissione (8) ha prorogato il periodo di approvazione della dimossistrobina fino al 31 gennaio 2024 al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza del periodo di approvazione. Dato che una decisione sul mancato rinnovo dell’approvazione è stata presa prima della scadenza del periodo di approvazione prorogato, il presente regolamento dovrebbe tuttavia applicarsi anteriormente a tale data.

(21)

Il presente regolamento non preclude la presentazione di un’ulteriore domanda di approvazione della dimossistrobina a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(22)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva

L’approvazione della sostanza attiva dimossistrobina non è rinnovata.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 128 relativa alla dimossistrobina.

Articolo 3

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 è soppressa la voce relativa alla dimossistrobina.

Articolo 4

Misure transitorie

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimossistrobina entro il 31 gennaio 2024.

Articolo 5

Periodo di tolleranza

L’eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 scade entro il 31 luglio 2024.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2006/75/CE della Commissione, dell’11 settembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva dimossistrobina (GU L 248 del 12.9.2006, pag. 3).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26). Sostituito dal regolamento (UE) 2020/1740, continua comunque ad applicarsi alla procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive: 1) il cui periodo di approvazione termina prima del 27 marzo 2024; 2) per le quali un regolamento, adottato in conformità all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 il 27 marzo 2021 o successivamente, proroga il periodo di approvazione al 27 marzo 2024 o a data successiva.

(6)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2022. Dichiarazione relativa alla valutazione del destino e del comportamento nell’ambiente e dell’ecotossicologia nel contesto della revisione inter pares della sostanza attiva dimossistrobina. EFSA Journal 2022; 20(11): e07634 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7634.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell’11 marzo 2015, recante attuazione dell’articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 18).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/115 della Commissione, del 16 gennaio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva dimossistrobina (GU L 15 del 17.1.2023, pag. 13).


DIRETTIVE

11.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 176/14


DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2023/1437 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2023

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per i reometri capillari a determinate condizioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni esentate elencate nell’allegato IV della direttiva.

(2)

Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa.

(3)

Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE.

(4)

Il 26 aprile 2021 la Commissione ha ricevuto una domanda presentata a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE riguardante un’esenzione da inserire nell’allegato IV della medesima direttiva relativa al mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per i reometri capillari a temperature superiori a 300 °C e pressioni superiori a 1 000 bar («esenzione richiesta»).

(5)

Il trasduttore di pressione in causa, incorporato nei reometri capillari, è costituito da componenti elettrici ed è un dispositivo elettrico di misurazione che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE. I reometri capillari descritti nell’esenzione richiesta rientrano nella categoria 9 «Strumenti di monitoraggio e controllo» dell’allegato I della direttiva 2011/65/UE.

(6)

La valutazione della domanda di esenzione, che comprendeva uno studio di valutazione tecnica e scientifica (2), ha concluso che la sostituzione del mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per reometri capillari a temperature superiori a 300 °C e pressioni superiori a 1 000 bar è attualmente impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi secondo quanto previsto all’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.

(7)

È soddisfatta una delle condizioni pertinenti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE, vale a dire l’eliminazione e la sostituzione sono impraticabili sotto il profilo scientifico e tecnico.

(8)

È pertanto opportuno concedere l’esenzione richiesta includendo le applicazioni ivi contemplate nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE in relazione alle apparecchiature elettriche ed elettroniche della categoria 9.

(9)

Al fine di rispettare le future restrizioni sui prodotti con aggiunta di mercurio a norma del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è necessario limitare il periodo di validità dell’esenzione al 31 dicembre 2025. Il periodo è fissato conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 gennaio 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o febbraio 2024.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.

(2)  Study to assess requests for two (-2-) exemptions, for mercury in pressure transducer and DEHP in a PVC base material, in Annex IV of Directive 2011/65/EU (Pack 25) : final report

(3)  Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).


ALLEGATO

All’allegato IV della direttiva 2011/65/UE, è aggiunta la voce 49 seguente:

«49

Mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per reometri capillari a temperature superiori a 300 °C e pressioni superiori a 1 000  bar.

Si applica alla categoria 9 e scade il 31 dicembre 2025.».


11.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 176/17


DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2023/1438 DELLA COMMISSION

del 10 luglio 2023

recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i protocolli per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 2003/90/CE (3) e 2003/91/CE (4) della Commissione mirano a garantire che le varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi che gli Stati membri iscrivono nei rispettivi cataloghi nazionali siano conformi ai protocolli stabiliti dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali ("UCVV"). Dette direttive mirano in particolare a garantire la conformità alle norme relative ai caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e alle condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi. Per le specie non comprese nei protocolli dell'UCVV tali direttive mirano a garantire la conformità alle linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali ("UPOV").

(2)

L'UCVV e l'UPOV hanno aggiornato i protocolli esistenti, in particolare per quanto riguarda le seguenti specie: canapa, aglio, cavolo rapa, cicoria da foglia, anguria o cocomero e rapa. Tali sviluppi dovrebbero riflettersi nel diritto dell'Unione.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE.

(4)

Gli Stati membri dovrebbero applicare le nuove norme a decorrere dal 1o gennaio 2024. Tuttavia, per evitare che gli esami ufficiali subiscano perturbazioni, dovrebbero applicarsi le seguenti disposizioni. Per le varietà non ancora ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi, gli esami ufficiali iniziati anteriormente al 1o gennaio 2024 e non ancora ultimati dovrebbero continuare a essere effettuati in conformità alla direttiva 2003/90/CE o alla direttiva 2003/91/CE nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dalla presente direttiva.

(5)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2003/90/CE

Gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato, parte A, della presente direttiva.

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2003/91/CE

Gli allegati della direttiva 2003/91/CE sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato, parte B, della presente direttiva.

Articolo 3

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 31 dicembre 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2024.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Misure transitorie

Per gli esami ufficiali delle varietà iniziati anteriormente al 1o gennaio 2024 ma non ancora ultimati si applicano le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dalla presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

(2)   GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

(3)  Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 7).

(4)  Direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi (GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 11).


ALLEGATO

Parte A

«ALLEGATO I

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell'UCVV  (*1)

Nome scientifico

Nome comune

Protocollo UCVV

Dactylis glomerata L.

Dactilis (pannocchia)

TP 31/1 del 25.3.2021

Festuca arundinacea Schreb.

Festuca arundinacea

TP 39/1 dell'1.10.2015

Festuca filiformis Pourr.

Festuca a foglie capillari

TP 67/1 del 23.6.2011

Festuca ovina L.

Festuca ovina

TP 67/1 del 23.6.2011

Festuca pratensis Huds.

Festuca dei prati

TP 39/1 dell'1.10.2015

Festuca rubra L.

Festuca rossa

TP 67/1 del 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.)

Festuca indurita

TP 67/1 del 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Loglio italico

TP 4/2 del 19.3.2019

Lolium perenne L.

Loglio perenne

TP 4/2 del 19.3.2019

Lolium x hybridum Hausskn.

Loglio ibrido

TP 4/2 del 19.3.2019

Medicago sativa L.

Erba medica

TP 6/1 Corr. del 22.12.2021

Medicago x varia T. Martyn

Erba medica ibrida

TP 6/1 Corr. del 22.12.2021

Phleum nodosum L.

Codolina comune

TP 34/1 del 22.12.2021

Phleum pratense L.

Fleolo

TP 34/1 del 22.12.2021

Pisum sativum L. (partim)

Pisello da foraggio

TP 7/2 Rev. 3 Corr. del 6.3.2020

Poa pratensis L.

Fienarola dei prati

TP 33/1 del 15.3.2017

Trifolium pratense L.

Trifoglio violetto

TP 5/1 del 22.12.2021

Vicia faba L.

Favino

TP 8/1 del 19.3.2019

Vicia sativa L.

Veccia comune

TP 32/1 del 19.4.2016

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Navone

TP 89/1 dell'11.3.2015

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Rafano oleifero

TP 178/1 del 15.3.2017

Brassica napus L. (partim)

Colza

TP 36/3 del 21.4.2020

Cannabis sativa L.

Canapa

TP 276/2 Rev. del 30.12.2022

Glycine max (L.) Merr.

Semi di soia

TP 80/1 del 15.3.2017

Gossypium spp.

Cotone

TP 88/2 dell'11.12.2020

Helianthus annuus L.

Girasole

TP 81/1 del 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Lino

TP 57/2 del 19.3.2014

Sinapis alba L.

Senape bianca

TP 179/1 del 15.3.2017

Avena nuda L.

Avena nuda

TP 20/3 del 6.3.2020

Avena sativa L. (compresa A. byzantina K. Koch)

Avena comune e avena bizantina

TP 20/3 del 6.3.2020

Hordeum vulgare L.

Orzo

TP 19/5 del 19.3.2019

Oryza sativa L.

Riso

TP 16/3 dell'1.10.2015

Secale cereale L.

Segale

TP 58/1 Rev. Corr. del 27.4.2022

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor

Sorgo

TP 122/1 del 19.3.2019

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Erba sudanese

TP 122/1 del 19.3.2019

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Ibridi risultanti dall'incrocio di Sorghum bicolor subsp. bicolor e Sorghum bicolor subsp. drummondii

TP 122/1 del 19.3.2019

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere Triticum e una specie del genere Secale

TP 121/3 Corr. del 27.4.2022

Triticum aestivum L. subsp. aestivum

Frumento

TP 3/5 del 19.3.2019

Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren

Frumento duro

TP 120/3 del 19.3.2014

Zea mays L. (partim)

Granturco

TP 2/3 dell'11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Patata

TP 23/3 del 15.3.2017

ALLEGATO II

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono essere conformi alle linee direttrici per i test dell'UPOV  (*2)

Nome scientifico

Nome comune

Linea direttrice dell'UPOV

Beta vulgaris L.

Barbabietola da foraggio

TG/150/3 del 4.11.1994

Agrostis canina L.

Agrostide canina

TG/30/6 del 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth

Agrostide gigantea

TG/30/6 del 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifera

TG/30/6 del 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Agrostide tenue

TG/30/6 del 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Bromo

TG/180/3 del 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Bromo dell'Alaska

TG/180/3 del 4.4.2001

xFestulolium Asch. et Graebn.

Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere Festuca e una specie del genere Lolium

TG/243/1 del 9.4.2008

Lotus corniculatus L.

Ginestrino

TG/193/1 del 9.4.2008

Lupinus albus L.

Lupino bianco

TG/66/4 del 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Lupino selvatico

TG/66/4 del 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Lupino giallo

TG/66/4 del 31.3.2004

Medicago doliata Carmign.

Erba medica aculeata

TG/228/1 del 5.4.2006

Medicago italica (Mill.) Fiori

Erba medica italiana

TG/228/1 del 5.4.2006

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Erba medica litorale

TG/228/1 del 5.4.2006

Medicago lupulina L.

Erba medica lupulina

TG/228/1 del 5.4.2006

Medicago murex Willd.

Erba medica pungente

TG/228/1 del 5.4.2006

Medicago polymorpha L.

Erba medica polimorfa

TG/228/1 del 5.4.2006

Medicago rugosa Desr.

Erba medica rugosa

TG/228/1 del 5.4.2006

Medicago scutellata (L.) Mill.

Erba medica scudata

TG/228/1 del 5.4.2006

Medicago truncatula Gaertn.

Erba medica troncata

TG/228/1 del 5.4.2006

Trifolium repens L.

Trifoglio bianco

TG/38/7 del 9.4.2003

Trifolium subterraneum L.

Trifoglio sotterraneo

TG/170/3 del 4.4.2001

Phacelia tanacetifolia Benth.

Facelia

TG/319/1 del 5.4.2017

Arachis hypogaea L.

Arachide

TG/93/4 del 9.4.2014

Brassica juncea (L.) Czern

Senape bruna

TG/335/1 del 17.12.2020

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Ravizzone

TG/185/3 del 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

Cartamo

TG/134/3 del 12.10.1990

Papaver somniferum L.

Papavero

TG/166/4 del 9.4.2014

»

Parte B

«ALLEGATO I

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell'UCVV  (*3)

Nome scientifico

Nome comune

Protocollo UCVV

Allium cepa L. (var. cepa)

Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)

TP 46/2 dell'1.4.2009

Allium cepa L. (var. aggregatum)

Scalogno

TP 46/2 dell'1.4.2009

Allium fistulosum L.

Cipolletta

TP 161/1 dell'11.3.2010

Allium porrum L.

Porro

TP 85/2 dell'1.4.2009

Allium sativum L.

Aglio

TP 162/2 del 30.5.2023

Allium schoenoprasum L.

Erba cipollina

TP 198/2 dell'11.3.2015

Apium graveolens L.

Sedano

TP 82/1 del 13.3.2008

Apium graveolens L.

Sedano-rapa

TP 74/1 del 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Asparago

TP 130/2 del 16.2.2011

Beta vulgaris L.

Barbabietola rossa, compresa la barbabietola di Cheltenham

TP 60/1 dell'1.4.2009

Beta vulgaris L.

Bietola da costa

TP 106/2 del 14.4.2021

Brassica oleracea L.

Cavolo laciniato

TP 90/1 del 16.2.2011

Brassica oleracea L.

Cavolfiore

TP 45/2 Rev. 2 del 21.3.2018

Brassica oleracea L.

Broccoli asparagi o a getto

TP 151/2 Rev. 2 del 21.4.2020

Brassica oleracea L.

Cavoletti di Bruxelles

TP 54/2 Rev. del 15.3.2017

Brassica oleracea L.

Cavolo rapa

TP 65/2 del 30.5.2023

Brassica oleracea L.

Cavolo verza, cavolo cappuccio bianco e cavolo cappuccio rosso

TP 48/3 Rev. 2 del 25.3.2021

Brassica rapa L.

Cavolo cinese

TP 105/1 del 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Peperoncino o peperone

TP 76/2 Rev. 2 Corr. del 21.4.2020

Cichorium endivia L.

Indivia riccia e indivia scarola

TP 118/3 del 19.3.2014

Cichorium intybus L.

Cicoria industriale

TP 172/2 dell'1.12.2005

Cichorium intybus L.

Cicoria da foglia

TP 154/2 Rev. del 31.3.2023

Cichorium intybus L.

Cicoria Witloof

TP 173/2 del 21.3.2018

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Anguria o cocomero

TP 142/2 Rev. 2 del 31.3.2023

Cucumis melo L.

Melone

TP 104/2 Rev. 2 Corr. del 25.3.2021

Cucumis sativus L.

Cetriolo e cetriolino

TP 61/2 Rev. 2 del 19.3.2019

Cucurbita maxima Duchesne

Zucca

TP 155/1 dell'11.3.2015

Cucurbita pepo L.

Zucchino

TP 119/1 Rev. del 19.3.2014

Cynara cardunculus L.

Carciofo e cardo

TP 184/2 Rev. del 6.3.2020

Daucus carota L.

Carota commestibile e carota da foraggio

TP 49/3 Corr. del 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Finocchio

TP 183/2 del 14.4.2021

Lactuca sativa L.

Lattuga

TP 13/6 Rev. 3 del 27.4.2022

Solanum lycopersicum L.

Pomodoro

TP 44/4 Rev. 5 del 14.4.2021

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Prezzemolo

TP 136/1 Corr. del 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Fagiolo di Spagna

TP 9/1 del 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Fagiolo nano e fagiolo rampicante

TP 12/4 del 27.2.2013

Pisum sativum L. (partim)

Pisello a grano rugoso, pisello rotondo e pisello dolce

TP 7/2 Rev. 3 Corr. del 6.3.2020

Raphanus sativus L.

Ravanello, ramolaccio

TP 64/2 Rev. Corr. dell'11.3.2015

Rheum rhabarbarum L

Rabarbaro

TP 62/1 del 19.4.2016

Scorzonera hispanica L.

Scorzonera

TP 116/1 dell'11.3.2015

Solanum melongena L.

Melanzana

TP 117/1 del 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Spinaci

TP 55/5 Rev. 4 del 27.4.2022

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Valerianella o lattughella

TP 75/2 del 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Fava

TP 206/1 del 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Granturco dolce e pop corn

TP 2/3 dell'11.3.2010

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner

Pomodoro portainnesto

TP 294/1 Rev. 5 del 14.4.2021

Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne

Ibridi interspecifici di Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne da usare come portainnesto

TP 311/1 del 15.3.2017

ALLEGATO II

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono essere conformi alle linee direttrici per i test dell'UPOV  (*4)

Nome scientifico

Nome comune

Linea direttrice dell'UPOV

Brassica rapa L.

Rapa

TG/37/11 del 23.9.2022

»

(*1)  (*) Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu).

(*2)  Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).

(*3)  Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu).

(*4)  Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).


DECISIONI

11.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 176/26


DECISIONE (PESC) 2023/1439 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2023

che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333 (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

(2)

Con la risoluzione 2292 (2016) il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("UNSC") ha autorizzato gli Stati, che agiscano sia a livello nazionale o attraverso organizzazioni regionali, a ispezionare in alto mare al largo delle coste libiche le imbarcazioni sulle quali abbiano fondati motivi di ritenere che trasportino armi o materiale connesso da o verso la Libia, direttamente o indirettamente, in violazione dell'embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite nei confronti della Libia, e ha deciso che gli Stati, informati della scoperta, nel corso di tali ispezioni, di prodotti vietati dall'embargo sulle armi imposto nei confronti della Libia, sequestrino e smaltiscano tali prodotti.

(3)

La decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio (2) prevede che il compito centrale dell'operazione navale dell'Unione EUNAVFOR MED IRINI sia di contribuire all'attuazione dell’embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite nei confronti della Libia.

(4)

A tal fine, l'articolo 2, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/472 dispone che, in conformità delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR), in particolare dell'UNSCR 2292 (2016), e in funzione delle esigenze, EUNAVFOR MED IRINI debba svolgere ispezioni, nel teatro dell'operazione convenuto, in alto mare al largo delle coste libiche, sulle imbarcazioni dirette in Libia o provenienti da tale paese laddove vi siano fondati motivi di ritenere che trasportino armi o materiale connesso da o verso la Libia, direttamente o indirettamente, in violazione dell'embargo sulle armi imposto nei confronti della Libia e che EUNAVFOR MED IRINI effettui gli interventi opportuni per sequestrare e smaltire tali prodotti.

(5)

Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2020/472 prevede che, in considerazione dei requisiti operativi eccezionali e su invito di uno Stato membro, EUNAVFOR MED IRINI possa deviare le imbarcazioni verso i porti di tale Stato membro e smaltire le armi e il materiale connesso sequestrati, anche mediante deposito, distruzione o trasferimento a uno Stato membro o a terzi. Prevede inoltre che lo smaltimento delle armi e del materiale connesso sequestrati possa svolgersi con l'assistenza di uno Stato membro, il quale si impegna a completare quanto prima le procedure necessarie per consentire lo smaltimento dei prodotti sequestrati nell'ambito del diritto e delle procedure applicabili.

(6)

È pertanto opportuno introdurre pertinenti disposizioni per prevedere che tale Stato membro sia tenuto ad adottare le misure necessarie per facilitare lo smaltimento, per conto di EUNAVFOR MED IRINI, di armi e materiale connesso sequestrati da EUNAVFOR MED IRINI in alto mare conformemente al suo mandato.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione (PESC) 2015/1333 è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 5 bis

1.   Conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relative alla Libia, in particolare l'UNSCR 1970 (2011)e l’UNSCR 2292 (2016), alle navi battenti bandiera di un paese terzo dirette in Libia o provenienti da tale paese è vietato trasportare armamenti e materiale connesso, compresi i beni e le tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione, da o verso la Libia, direttamente o indirettamente, in alto mare al largo delle coste libiche, in violazione dell'embargo sulle armi, istituito dall’UNSCR 1970 (2011).

2.   Uno Stato membro che presta assistenza a EUNAVFOR MED IRINI a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2020/472 (*1) del Consiglio adotta le misure necessarie per smaltire, per conto di EUNAVFOR MED IRINI, armamenti o materiale connesso, compresi i beni e le tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione, sequestrati da EUNAVFOR MED IRINI in alto mare a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, di tale decisione.

3.   Lo smaltimento dei prodotti di cui al paragrafo 2 può essere effettuato, in particolare, distruggendoli, rendendoli inutilizzabili o consentendone l'uso, anche da parte di terzi, pur impedendone il successivo trasferimento in Libia o in qualsiasi altro paese terzo verso il quale è vietato il trasferimento di armamenti o materiale connesso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34).

(2)  Decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio, del 31 marzo 2020, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (GU L 101 dell'1.4.2020, pag. 4).


11.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 176/28


DECISIONE (PESC) 2023/1440 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2023

relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate del Ghana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (1) istituisce lo strumento europeo per la pace (EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF deve essere utilizzato per il finanziamento di misure di assistenza quali azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.

(2)

Le regioni settentrionali dei paesi costieri del Golfo di Guinea, segnatamente Ghana, Costa d'Avorio, Benin e Togo, presentano un deterioramento delle condizioni di sicurezza in relazione alla crisi che ha colpito il Sahel centrale.

(3)

Alla luce del deterioramento del contesto di sicurezza, è importante rafforzare le forze di difesa e di sicurezza per consentire e sostenere gli sforzi di stabilizzazione nel Ghana. In tale contesto, nella piena consapevolezza che la situazione richiede una risposta integrata, la pace e la sicurezza a lungo termine nel Ghana sono una priorità fondamentale per l'Unione.

(4)

Il 5 maggio 2023 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto una richiesta del Ghana affinché l'Unione assista le forze armate del paese nell'approvvigionamento di attrezzature essenziali al fine di rafforzare le capacità operative delle unità militari schierate nella parte settentrionale del paese per combattere i gruppi armati e contrastare e ridurre le opportunità per tali gruppi di commettere attacchi terroristici.

(5)

Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (2), e in conformità delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.

(6)

Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

1.   È istituita una misura di assistenza a favore del Ghana («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).

2.   L'obiettivo della misura di assistenza è potenziare la capacità delle forze armate del Ghana di proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del Ghana, come pure la popolazione civile, dalle aggressioni interne ed esterne e contribuire alla pace e alla stabilità nella regione.

3.   Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l'uso letale della forza:

a)

attrezzature di intelligence e di sorveglianza;

b)

sistemi di guerra elettronica;

c)

attrezzature per il genio militare;

d)

attrezzature fluviali;

e)

attrezzature per la bonifica di ordigni esplosivi.

4.   La misura di assistenza finanzia il trasferimento al Ghana di 105 veicoli militari sequestrati il 18 luglio 2022 dall'operazione EUNAVFOR MED IRINI a bordo della nave mercantile MV Victory RoRo a causa della violazione da parte della nave dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi imposto alla Libia.

5.   La durata della misura di assistenza è di 30 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 8 250 000 EUR.

2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.

3.   Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 3

Accordi con il beneficiario

1.   L'alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza.

2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:

a)

il rispetto, da parte delle forze armate del Ghana, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;

b)

l'uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;

c)

la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;

d)

che i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell'ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi, al termine del loro ciclo di vita.

3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

Attuazione

1.   L'alto rappresentante è responsabile di assicurare l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF, in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF.

2.   L'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è effettuata dall'amministratore delle misure di assistenza, mediante un'intesa amministrativa con l'Economat des Armées in conformità dell'articolo 37 della decisione (PESC) 2021/509.

Articolo 5

Sorveglianza, controllo e valutazione

1.   L'alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all'articolo 3. Tale sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell'articolo 3 e per contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle forze armate del Ghana.

2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue:

a)

verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell'EPF sono firmati dalle forze dell'utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;

b)

presentazione di relazioni, in base alla quale il beneficiario deve riferire annualmente sulle attività svolte con le attrezzature fornite nell'ambito della misura di assistenza e sull'inventario degli elementi designati (se del caso) fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);

c)

ispezioni in loco, nelle quali il beneficiario concede l'accesso all'alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta.

3.   L'alto rappresentante effettua una valutazione finale al termine della misura di assistenza per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 6

Relazioni

Durante il periodo di attuazione l'alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull'attuazione della misura di assistenza, conformemente all'articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L'amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all'esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell'articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.

Articolo 7

Sospensione e cessazione

1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.

2.   Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

(2)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).