ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 174 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
7.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 174/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1418 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2023
che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome [«Pic Saint-Loup» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione del nome «Pic Saint-Loup» trasmessa dalla Francia è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il nome «Pic Saint-Loup» dovrebbe essere protetto e iscritto nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Pic Saint-Loup» (DOP) è protetto.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
7.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 174/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1419 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2023
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2023
Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
1) |
2) |
3) |
Set di mini tazze (4 tazze) in porcellana «fine bone china», delicatamente smaltate, decorate con numeri in caratteri artistici. Le tazze sono prive di manici. Hanno un’altezza di circa 6 cm e un diametro di circa 5,5 cm. Le tazze possono essere utilizzate come vasellame o come decorazione (ad esempio per fiori o candele). |
6911 10 00 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6911 e 6911 10 00 . Per le sue caratteristiche oggettive il set di mini tazze è da considerare vasellame. Per il suo aspetto e la sua destinazione rientra nell’ambito di applicazione della voce 6911 , che comprende vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di porcellana. La classificazione alla voce 6913 come oggetto d’ornamento è esclusa in quanto questa voce comprende vasellame e altri oggetti per uso domestico solo se l’utilità degli articoli è chiaramente subordinata al loro carattere ornamentale. Il set di mini tazze è destinato essenzialmente ad un uso utilitario e la sua decorazione è secondaria e non ne compromette il carattere utilitario. Di conseguenza il set di mini tazze svolge una funzione utilitaria con la stessa efficacia delle mini tazze più semplici (cfr. le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 6913 , lettera B)]. Il set di mini tazze deve pertanto essere classificato al codice NC 6911 10 00 fra gli oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana. |
7.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 174/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1420 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2023
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2023
Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
1) |
2) |
3) |
Piatto in porcellana «fine bone china», delicatamente smaltato e decorato con una lettera in caratteri artistici. Il piatto ha un diametro di circa 20 cm. Il piatto può essere utilizzato come vasellame o come decorazione per le pareti (utilizzando appositi ganci non presenti al momento dell’importazione). |
6911 10 00 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6911 e 6911 10 00 . Per le sue caratteristiche oggettive il piatto è da considerare vasellame. Per il suo aspetto e la sua destinazione rientra nell’ambito di applicazione della voce 6911 , che comprende vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di porcellana. La classificazione alla voce 6913 come oggetto d’ornamento è esclusa in quanto questa voce comprende vasellame e altri oggetti per uso domestico solo se l’utilità degli articoli è chiaramente subordinata al loro carattere ornamentale. Il piatto è destinato essenzialmente ad un uso utilitario e la sua decorazione è secondaria e non ne compromette il carattere utilitario. Di conseguenza, il piatto svolge una funzione utilitaria con la stessa efficacia dei piatti più semplici (cfr. le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 6913 , lettera B)]. Il piatto deve pertanto essere classificato al codice NC 6911 10 00 fra gli oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana. |
7.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 174/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1421 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 2023
che approva il biossido di zolfo rilasciato da metabisolfito di sodio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il 2 dicembre 2013 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») ha ricevuto, in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di approvazione del biossido di zolfo rilasciato da metabisolfito di sodio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9 (preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati), quale descritto nell'allegato V di detto regolamento. La domanda è stata valutata dall'autorità competente della Germania («autorità di valutazione competente»). |
(2) |
Il 22 gennaio 2018 l'autorità di valutazione competente ha presentato all'Agenzia la relazione di valutazione della domanda e le conclusioni della sua valutazione. L'Agenzia ha discusso la relazione di valutazione e le conclusioni nel corso di riunioni tecniche. |
(3) |
In conformità all'articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell'Agenzia in merito alle domande di approvazione dei principi attivi. In conformità all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 26 settembre 2022 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell'Agenzia (2), tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
(4) |
In tale parere l'Agenzia conclude che i biocidi del tipo di prodotto 9 contenenti il biossido di zolfo rilasciato da metabisolfito di sodio possono essere considerati conformi ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso. |
(5) |
Tenendo conto del parere dell'Agenzia, è opportuno approvare il biossido di zolfo rilasciato da metabisolfito di sodio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9, fatte salve determinate condizioni. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il biossido di zolfo rilasciato da metabisolfito di sodio è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9, fatte salve le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Parere del comitato sui biocidi relativi alla domanda di approvazione del principio attivo biossido di zolfo rilasciato da metabisolfito di sodio; tipo di prodotto 9; ECHA/BPC/355/2022, adottato il 26 settembre 2022.
ALLEGATO
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri di identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Data di approvazione |
Data di scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
||||||||
Biossido di zolfo rilasciato da metabisolfito di sodio |
Denominazione IUPAC: disolfito di disodio N. CE: 231-673-0 Numero CAS: 7681-57-4 |
Purezza minima del metabisolfito di sodio: 95 % p/p |
1o agosto 2023 |
31 luglio 2033 |
9 |
L'autorizzazione dei biocidi è soggetta alle condizioni seguenti:
|
(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
DECISIONI
7.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 174/12 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1422 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 2023
relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Croazia
[notificata con il numero C(2023) 4589]
(Il testo in lingua croata è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
(2) |
In caso di focolai di peste suina africana in suini detenuti, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi in altri stabilimenti di suini detenuti. |
(3) |
Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione (2) integra le norme da applicare in materia di controllo in relazione alle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa la peste suina africana, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure nella zona interessata. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. |
(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione (4) stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana. In particolare l’articolo 3, lettera a), di detto regolamento di esecuzione prevede, in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687. |
(5) |
La Croazia ha informato la Commissione in merito all’attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio in seguito alla conferma, in data 26 giugno 2023, di un focolaio della malattia in suini detenuti nella contea di Vukovar-Srijem e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, in cui si applicano le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 per prevenire l’ulteriore diffusione della malattia. |
(6) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che la zona soggetta a restrizioni, che comprende la zona di protezione e quella di sorveglianza in relazione alla peste suina africana in Croazia siano definite a livello dell’Unione, in collaborazione con detto Stato membro. |
(7) |
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le misure di cui alla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima. |
(8) |
Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che la zona infetta in Croazia sia istituita immediatamente e inserita nell’elenco di cui all’allegato della presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tale zona. |
(9) |
La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Croazia provvede affinché:
a) |
sia istituita immediatamente in Croazia una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo; |
b) |
la zona di protezione e la zona di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione di esecuzione. |
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 26 settembre 2023.
Articolo 3
La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2023
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 65).
ALLEGATO
Aree istituite come zona soggetta a restrizioni in Croazia di cui all’articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aree comprese nella zona di protezione
|
26.9.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aree comprese nella zona di sorveglianza
|
26.9.2023 |
7.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 174/15 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1423 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2023
che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/1486 della Commissione che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, in particolare l’articolo 14 (1), paragrafo 5,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
considerando quanto segue:
(1) |
L’acroleina è stata iscritta nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12. A norma dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, l’acroleina era pertanto considerata approvata fino al 31 agosto 2020, ai sensi del medesimo regolamento, e soggetta ai requisiti di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE. |
(2) |
Il 28 febbraio 2019 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 (la «domanda»), in conformità all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, poiché l’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 sarebbe dovuta scadere il 31 agosto 2020. |
(3) |
A norma della decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2020/1037 (3), la data di scadenza dell’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 è stata posticipata al 28 febbraio 2023, al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda. Tale scadenza è stata nuovamente rinviata al 28 febbraio 2025 con decisione di esecuzione (UE) 2022/1486 (4) della Commissione. |
(4) |
Il 6 ottobre 2022 l’autorità di valutazione competente della Cechia ha tuttavia comunicato all’Agenzia e alla Commissione che il richiedente aveva ritirato la domanda di rinnovo dell’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12. Di conseguenza, poiché non è stato stabilito che l’acroleina soddisfa ancora le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, la decisione di esecuzione (UE) 2023/1424 della Commissione (5) non ha rinnovato l’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12. È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2022/1486 che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dell’acroleina, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2022/1486 è abrogata.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1037 della Commissione, del 15 luglio 2020, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 (GU L 227 del 16.7.2020, pag. 72).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2022/1486 della Commissione, del 7 settembre 2022, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 233 dell’8.9.2022, pag. 83).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2023/1424 della Commissione, del 5 luglio 2023, che non rinnova l’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 174 del …, pag. 17).
7.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 174/17 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1424 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2023
che non rinnova l’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 4, primo comma, punto b),
considerando quanto segue:
(1) |
L’acroleina è stata iscritta nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12. A norma dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, l’acroleina era pertanto considerata approvata fino al 31 agosto 2020, ai sensi del medesimo regolamento, e soggetta ai requisiti di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE. |
(2) |
Il 28 febbraio 2019 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 (la «domanda»), in conformità all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, poiché l’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 sarebbe dovuta scadere il 31 agosto 2020. |
(3) |
A norma della decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2020/1037 (3), la data di scadenza dell’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 è stata posticipata al 28 febbraio 2023, al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda. Tale scadenza è stata nuovamente rinviata al 28 febbraio 2025 con decisione di esecuzione (UE) 2022/1486 (4) della Commissione. |
(4) |
Il 6 ottobre 2022 l’autorità di valutazione competente ha tuttavia comunicato all’Agenzia e alla Commissione che il richiedente aveva ritirato la domanda di rinnovo dell’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12. Di conseguenza, poiché non è stato stabilito che l’acroleina soddisfa ancora le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, è opportuno non rinnovare l’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’approvazione dell’acroleina come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 non è rinnovata.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1037 della Commissione, del 15 luglio 2020, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 (GU L 227 del 16.7.2020, pag. 72).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2022/1486 della Commissione, del 7 settembre 2022, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 233 dell’8.9.2022, pag. 83).
RACCOMANDAZIONI
7.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 174/19 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2023/1425 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2023
sull’agevolazione dei finanziamenti per la transizione verso un’economia sostenibile
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) |
la transizione verso un’economia sostenibile entro il 2050 non è priva di ostacoli, ma offre anche opportunità all’economia dell’Unione. Investire nella transizione verde contribuirà a rendere l’Europa il primo continente climaticamente neutro con un’economia sostenibile. |
(2) |
Occorre agire con urgenza in questo decennio per ridurre del 55 % le emissioni di gas a effetto serra e conseguire i nostri obiettivi ambientali, in particolare quelli relativi alle crisi naturali e idriche, entro il 2030. Ogni anno, dal 2021 al 2030, l’Unione dovrà investire circa 700 miliardi di EUR in più rispetto al periodo 2011-2020 per decarbonizzare la sua economia e conseguire i suoi obiettivi ambientali (1) e quelli della proposta di normativa sull’industria a zero emissioni nette (2).. |
(3) |
I finanziamenti per la transizione verso un’economia climaticamente neutra e sostenibile sono oggi necessari per quelle imprese che desiderano diventare sostenibili ma non possono passare in un’unica fase a un modello di prestazioni pienamente rispettoso dell’ambiente e climaticamente neutro. Nei prossimi anni serviranno finanziamenti a sostegno della transizione al fine di garantire che l’economia reale proceda in modo tempestivo e ordinato verso la sostenibilità, garantendo nel contempo la competitività dell’economia dell’UE. Non tutte le tecnologie sono ancora disponibili per un’economia sostenibile e gli operatori economici possono conseguire tali obiettivi a ritmi diversi. |
(4) |
La nozione di finanza sostenibile riguarda il finanziamento sia di ciò che è già rispettoso dell’ambiente sia di ciò che è in transizione per conseguire, nel tempo, simili prestazioni. Il livello degli investimenti sostenibili è destinato ad aumentare nel tempo, con l’avanzare della transizione. |
(5) |
Sebbene il quadro giuridico dell’Unione non definisca il concetto di finanziamento della transizione, questo dovrebbe essere inteso come il finanziamento di miglioramenti delle prestazioni climatiche e ambientali a sostegno della transizione verso un’economia sostenibile, a un ritmo compatibile con gli obiettivi climatici e ambientali dell’UE. |
(6) |
Il quadro della finanza sostenibile dell’UE, che comprende il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le metodologie di cui al regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e la proposta di regolamento sulle obbligazioni verdi europee (6) contengono garanzie e principi che possono orientare ulteriormente la nozione di finanziamento della transizione. |
(7) |
Il finanziamento della transizione verso un’economia climaticamente neutra e sostenibile costituisce il fulcro della comunicazione della Commissione del 2021 concernente una strategia per finanziare la transizione verso un’economia sostenibile (7), che sottolinea la necessità di un approccio inclusivo alla finanza sostenibile indipendentemente dai settori, dalle geografie, dai soggetti coinvolti e dai diversi punti di partenza della transizione. |
(8) |
La presente raccomandazione chiarisce il concetto di finanziamento della transizione, riconoscendo l’importante ruolo che i partecipanti al mercato possono svolgere su base volontaria in questo contesto utilizzando, se necessario, gli strumenti del quadro della finanza sostenibile dell’UE. |
(9) |
Le imprese, gli intermediari finanziari e gli investitori, gli Stati membri e le autorità di vigilanza potrebbero raccogliere, fornire o affrontare finanziamenti della transizione attraverso il ricorso volontario a strumenti di finanza sostenibile come illustrato nella presente raccomandazione. |
(10) |
La presente raccomandazione mira a sostenere il finanziamento della transizione in un ambiente affidabile per gli investitori incoraggiando il ricorso volontario a strumenti di finanza sostenibile e all’informativa in modo da garantire la credibilità delle opportunità di investimento nella transizione. |
(11) |
La presente raccomandazione si fonda sul quadro della finanza sostenibile dell’Unione e su elementi tratti dalle principali iniziative internazionali a sostegno del finanziamento della transizione, quali le linee guida dell’OCSE sul finanziamento della transizione (8), il quadro del G20 per il finanziamento della transizione (9), la relazione sul finanziamento della transizione della piattaforma internazionale sulla finanza sostenibile (10) e la relazione del gruppo di esperti ad alto livello delle Nazioni Unite sugli impegni a sostegno dell’azzeramento delle emissioni nette di soggetti non statali (11). Di conseguenza gli investitori internazionali che seguono la presente raccomandazione dovrebbero essere in grado di soddisfare i principali aspetti dei loro obiettivi di transizione e del loro fabbisogno di finanziamento con la prassi di mercato internazionale. |
(12) |
La transizione verso il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo (12) comprende la transizione verso la neutralità climatica entro il 2050, con l’obiettivo di limitare i cambiamenti climatici a un riscaldamento globale pari a 1,5 °C, in linea con l’accordo di Parigi adottato nel contesto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (13), nonché la transizione verso un’economia resiliente ai cambiamenti climatici e la transizione verso un’economia ecosostenibile, ossia un’economia circolare, a inquinamento zero rispettosa della natura e un uso sostenibile delle risorse idriche e marine. |
(13) |
I partecipanti al mercato possono applicare la presente raccomandazione sia alla transizione climatica che a quella ambientale. |
(14) |
Nella transizione verso la sostenibilità, le imprese (sia finanziarie che non) potrebbero partire da situazioni diverse, che dipendono da vari fattori, quali i settori e le zone geografiche in cui operano. Le imprese dispongono poi di possibilità e capacità di transizione diverse, a seconda delle loro dimensioni, delle risorse finanziarie e fisiche di cui dispongono oppure della disponibilità di infrastrutture e tecnologie. Di conseguenza anche le esigenze di finanziamento saranno diverse. |
(15) |
Il ricorso al finanziamento della transizione è volontario. Non tutte le imprese e non tutti i settori economici hanno fabbisogni finanziari significativi connessi alla transizione climatica o ambientale. Tuttavia, laddove sia possibile ridurre gli impatti e si stia procedendo in tal senso, si dovrebbe riconoscere tale miglioramento e facilitarne il finanziamento. |
(16) |
Le piccole e medie imprese potrebbero dover finanziare la propria transizione e, in tal caso, potrebbero trarre vantaggio dall’ottenimento di finanziamenti della transizione fornendo informazioni chiave sulla sostenibilità. Tuttavia, a causa delle loro dimensioni e delle loro risorse più limitate, ciò può essere difficile e costoso. Le piccole e medie imprese potrebbero necessitare del sostegno di partner finanziari, fornitori e clienti nella loro catena del valore quando prendono in considerazione il proprio fabbisogno di finanziamento della transizione e accedono a tale finanziamento nella pratica. Le grandi imprese e i grandi intermediari finanziari sono incoraggiati ad applicare il principio di proporzionalità quando interagiscono con le piccole e medie imprese e a dar prova di moderazione nel richiedere informazioni ai partner, ai fornitori e ai clienti della catena del valore che sono piccole e medie imprese. |
(17) |
Il finanziamento della transizione può contribuire altresì a finanziare la transizione delle imprese che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione verso un’economia sostenibile. Ad esempio i nuovi investimenti e le nuove spese in conto capitale correlate di tali imprese possono essere compatibili con la transizione verso il conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell’Unione. |
(18) |
Il fabbisogno in termini di finanziamento della transizione può essere stabilito pianificando in anticipo e fissando obiettivi di transizione. Tale attività può essere svolta, ad esempio, fissando obiettivi ed azioni a breve, medio e lungo termine dell’impresa, in linea con la transizione verso un’economia climaticamente neutra e sostenibile, nonché piani d’investimento e d’azione che indichino le risorse assegnate e le risorse ancora necessarie, al fine di garantire che gli obiettivi siano raggiunti e le azioni siano pianificate e attuate in modo trasparente, credibile e coerente. Ciò può avvenire a livello sia di impresa che di attività, a seconda di dove si manifesta la necessità di finanziamento della transizione. |
(19) |
La pianificazione della transizione, che è il processo attraverso cui le imprese traducono in azioni le loro ambizioni ambientali e climatiche, può fornire assistenza alle imprese nel ridurre al minimo i rischi strategici e finanziari associati alla transizione, nell’individuare le opportunità commerciali e nel fare chiarezza sulla loro strategia commerciale che può attrarre nuovi investitori e partner commerciali. |
(20) |
Le imprese possono comunque utilizzare anche gli strumenti di finanza sostenibile dell’Unione, quali la tassonomia, non soltanto per comunicare spese in conto capitale e attività allineate alla tassonomia, ma anche come strumento lungimirante per il loro processo di transizione, utilizzando i criteri della tassonomia come punti di riferimento per la fissazione di obiettivi. La tassonomia è sempre più utilizzata a fini del finanziamento della transizione e molte imprese comunicano spese in conto capitale allineate alla tassonomia notevolmente superiori rispetto alle entrate allineate, in particolare nei settori ad alto impatto. |
(21) |
Gli investimenti destinati a conseguire l’allineamento alla tassonomia in cinque (eccezionalmente dieci) anni sono riconosciuti come spese in conto capitale pienamente allineate alla tassonomia se accompagnati da un piano di spesa in conto capitale, che è un tipo di piano di transizione a livello di attività (14). Inoltre, gli investimenti a favore di attività di transizione, quali definite dal regolamento (UE) 2020/852, sono investimenti nelle migliori tecnologie disponibili e sono pertanto riconosciuti anche come allineati alla tassonomia, a condizione che non comportino dipendenze a lungo termine ad alta intensità di carbonio né impediscano lo sviluppo di tecnologie più ecologiche. Si tratta di attività economiche per le quali attualmente non esistono tecnologie alternative, nel contesto delle quali le prestazioni seguiranno in futuro un percorso di transizione verso la neutralità climatica. Al fine di garantire un miglioramento continuo durante tutta la transizione, il regolamento (UE) 2020/852 prevede un riesame dei criteri di vaglio tecnico per le attività di transizione ogni tre anni, in modo da tenere conto di tecnologie e dati scientifici nuovi che si rendono disponibili. |
(22) |
La tassonomia può inoltre fungere da utile guida, che integra gli obiettivi climatici o ambientali o i piani di transizione, per le attività economiche che non possono conseguire un contributo sostanziale a uno degli obiettivi ambientali di cui al regolamento (UE) 2020/852, ma per le quali sono comunque possibili miglioramenti significativi delle prestazioni ambientali. I suoi criteri e principi possono essere utilizzati per fissare obiettivi intermedi o minimi, per i quali si potrebbero raccogliere finanziamenti della transizione, se gli investimenti sono compatibili con gli obiettivi climatici e ambientali dell’UE (15). Ciò dovrebbe essere garantito attraverso un piano di transizione per l’attività specifica (un piano di transizione basato sulle attività). |
(23) |
Dai dati emerge che la tassonomia funziona come previsto con le imprese dell’indice STOXX Europe 600 che finora hanno comunicato un allineamento alla tassonomia diverso da zero (16), in media tali imprese hanno comunicato un allineamento alla tassonomia pari a circa il 23 % per le spese in conto capitale, al 24 % per le spese operative e al 17 % per le entrate (17). |
(24) |
Gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi sono strumenti adeguati per concepire portafogli con obiettivi di decarbonizzazione. I fondi di investimento che monitorano tali indici di riferimento sono cresciuti notevolmente e sono attualmente valutati a 116 miliardi di EUR. Anche il ricorso a indici di riferimento ambientali, sociali e di governance («indici di riferimento ESG») basati sul mercato con caratteristiche di sostenibilità ambientale è in aumento. |
(25) |
I piani di transizione costituiscono uno strumento utile per tradurre gli obiettivi climatici o ambientali a livello sia di imprese che di attività economiche in azioni e in un piano di investimenti nelle attività di comunicazione dirette a intermediari finanziari e investitori. Al momento di valutare i rischi di transizione e di sostenibilità fisica associati a un investimento, gli intermediari finanziari e gli investitori potrebbero inoltre tenere conto delle informazioni contenute nei piani di transizione così come dell’integrità e della trasparenza degli obiettivi ivi inclusi e della responsabilità per il loro raggiungimento. |
(26) |
I piani di transizione non sono attualmente obbligatori, ma si stanno affermando come uno dei principali strumenti proiettati verso il futuro che le imprese possono utilizzare per definire e stabilire dettagliatamente i propri obiettivi e i finanziamenti necessari per raggiungerli, e includono informazioni in merito a traguardi, attività, processi e risorse. I piani di transizione possono essere definiti facendo affidamento sulla direttiva (UE) 2022/2464 e sui principi di rendicontazione ivi enunciati, in base a cui i piani di transizione fanno parte della strategia aziendale globale di un’impresa che intende allinearsi all’obiettivo dell’accordo di Parigi di limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5 °C. |
(27) |
Le imprese soggette agli obblighi di rendicontazione della direttiva (UE) 2022/2464 dovranno comunicare eventuali obiettivi temporalmente definiti connessi a questioni di sostenibilità nonché eventuali piani finalizzati a garantire che il loro modello e la loro strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C. |
(28) |
Nel febbraio del 2022 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (18) con l’obiettivo di garantire che le società attive nel mercato interno conseguano risultati in merito alla transizione verso la sostenibilità delle nostre economie. La proposta prevede che le società che rientrano nel suo ambito di applicazione adottino un piano per garantire che il modello di business e la strategia aziendale perseguiti siano compatibili con la transizione a un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in conformità dell’accordo di Parigi. |
(29) |
Un piano di transizione, che costituisce un aspetto della strategia globale dell’impresa, può riguardare anche la transizione verso obiettivi ambientali. La credibilità di un piano di transizione potrebbe essere rafforzata dalla sua adozione da parte della dirigenza della società, includendo una serie strutturata di obiettivi e azioni a breve, medio e lungo termine, nonché le risorse assegnate e necessarie per garantire che gli obiettivi e le azioni siano attuati in modo credibile e coerente, anche prendendo in considerazione ed evitando la dipendenza a lungo termine da attività o attivi ad alta intensità di gas a effetto serra o significativamente dannosi per l’ambiente, tenendo conto della durata di vita di tali attivi. |
(30) |
Gli intermediari finanziari hanno un ruolo fondamentale da svolgere nel favorire la transizione dell’economia reale verso la sostenibilità. Fornire all’economia reale finanziamenti della transizione consente pertanto al settore finanziario di adempiere la sua funzione durante la transizione, riduce i rischi associati alla transizione nel tempo e consente al settore di effettuare una propria transizione ordinata. I finanziamenti della transizione e i relativi investimenti possono ridurre i rischi della transizione finanziaria in futuro anche se non sono automaticamente soggetti a un rischio finanziario inferiore rispetto ad altri investimenti. |
(31) |
I prestiti bancari e gli investimenti sono due elementi importanti per il finanziamento dell’economia reale e si prevede che entrambi contribuiranno in modo significativo al finanziamento della transizione delle imprese. Le banche e altri investitori istituzionali si trovano in una posizione particolarmente favorevole per fornire finanziamenti della transizione ai loro clienti, in virtù degli stretti rapporti che li legano a questi ultimi. In tale contesto, le banche possono prendere in considerazione la presente raccomandazione congiuntamente alle disposizioni sui rischi fisici e di transizione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) e del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), attualmente in fase di revisione. |
(32) |
L’imminente consulenza dell’Autorità bancaria europea sui prestiti verdi (21), nonché i lavori della piattaforma sulla finanza sostenibile (22), prenderanno in considerazione aspetti diversi del finanziamento della transizione e forniranno un contributo pertinente per le considerazioni future su questo tema. |
(33) |
Le informative sulla sostenibilità contribuiscono a razionalizzare lo scambio di informazioni tra intermediari finanziari e imprese in fase di transizione. Ad esempio le previsioni circa obiettivi climatici o ambientali o i piani di transizione, laddove esistenti, potrebbero fornire informazioni utili agli investitori e agli intermediari finanziari che si sono impegnati a favore della transizione. Queste informazioni aiuteranno gli intermediari finanziari e gli investitori a decidere cosa includere o meno nei prodotti di investimento e a valutare le implicazioni dei diversi orizzonti temporali di investimento e i rischi degli attivi non recuperabili. |
(34) |
Gli intermediari finanziari e gli investitori possono contribuire altresì alla transizione offrendo soluzioni di finanziamento specifiche che siano collegate agli obiettivi climatici o ambientali fissati dalle imprese. |
(35) |
Gli Stati membri sono invitati a continuare a svolgere attività di sensibilizzazione in merito agli approcci per reperire o erogare finanziamenti della transizione. Sono inoltre invitati a continuare a offrire formazioni e assistenza tecnica che possano contribuire ad aumentare la diffusione dei finanziamenti della transizione, nonché a fornire soluzioni di finanziamento specifiche connesse alla transizione a favore delle imprese che intendono partecipare a questo processo. |
(36) |
Le autorità europee di vigilanza e le autorità nazionali competenti nell’Unione dovrebbero continuare a svolgere attività di sensibilizzazione in merito ai pertinenti approcci al finanziamento della transizione. Ciò contribuirà a infondere fiducia nei partecipanti al mercato rispetto alle modalità per utilizzare efficacemente gli strumenti di finanza sostenibile dell’Unione, nonché a incoraggiare la diffusione di finanziamenti della transizione e a ridurre il rischio di ecologismo di facciata (greenwashing). |
(37) |
La presente raccomandazione non formula raccomandazioni su tutti gli aspetti del finanziamento della transizione verso un’economia climaticamente neutra e sostenibile. Essa mira a chiarire i concetti base del finanziamento della transizione e l’uso di strumenti in grado di incoraggiare una maggiore diffusione dei finanziamenti privati a favore della transizione. |
(38) |
La presente raccomandazione non è esaustiva, in quanto i partecipanti al mercato possono trovare altri modi per promuovere o reperire finanziamenti della transizione che siano in linea con la transizione verso un’economia sostenibile. Essa dovrebbe essere presa in considerazione unitamente a eventuali sviluppi legislativi o di mercato futuri. La piattaforma sulla finanza sostenibile contribuirà a individuare le pertinenti pratiche di mercato relative al finanziamento della transizione e i partecipanti al mercato possono fornire riscontri per perfezionare gli elementi del quadro della finanza sostenibile e il suo utilizzo per il finanziamento della transizione attraverso la piattaforma o attraverso eventi di sensibilizzazione organizzati dalla Commissione, quali seminari e dialoghi con i portatori di interessi. La Commissione intensificherà inoltre il suo impegno con i partner internazionali, ad esempio attraverso la piattaforma internazionale sulla finanza sostenibile e il futuro polo di consulenza sulla finanza sostenibile nel contesto del Global Gateway, al fine di promuovere la diffusione e l’interoperabilità internazionale del finanziamento della transizione a livello mondiale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1. |
La presente raccomandazione dà seguito alla comunicazione della Commissione «Strategia per finanziare la transizione verso un’economia sostenibile» (23). |
1.2. |
La presente raccomandazione mira a sostenere i partecipanti al mercato che desiderano ottenere o fornire finanziamenti della transizione offrendo suggerimenti pratici. |
1.3. |
I destinatari della presente raccomandazione sono le imprese che intendono contribuire alla transizione verso la neutralità climatica e la sostenibilità ambientale, potenziando nel contempo la loro competitività, e cercano finanziamenti per sostenere gli investimenti a tal fine. La presente raccomandazione intende spiegare l’uso degli strumenti di finanza sostenibile. I finanziamenti della transizione e i finanziamenti verdi (24) possono essere distinti dai finanziamenti di carattere generale, che non hanno obiettivi di sostenibilità. |
1.4. |
In generale la presente raccomandazione non è destinata ad applicarsi alle microimprese (25), date le loro dimensioni e la loro capacità amministrativa. |
1.5. |
La presente raccomandazione è destinata anche a:
|
1.6. |
La presente raccomandazione lascia impregiudicata la normativa dell’Unione che stabilisce obblighi giuridici. |
1.7. |
Sono invitati ad avvalersi della presente raccomandazione anche i soggetti non appartenenti all’Unione che potrebbero tuttavia avere esigenze specifiche che non trovano riscontro nel presente documento. |
2. DEFINIZIONI
Ai fini della presente raccomandazione, si applicano le definizioni riportate in appresso.
2.1. |
Transizione: la transizione dai livelli attuali delle prestazioni ambientali e climatiche verso un’economia climaticamente neutra, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile da un punto di vista ambientale in un arco di tempo che consenta di conseguire:
|
2.2. |
Finanziamento della transizione: il finanziamento di investimenti compatibili con la transizione e che contribuiscono alla stessa, in modo da evitare dipendenze, tra cui:
|
2.3. |
Piano di transizione: un aspetto della strategia globale dell’impresa che definisce gli obiettivi e le azioni del soggetto in questione per la sua transizione verso un’economia climaticamente neutra o sostenibile, comprendente misure quali la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in linea con l’obiettivo di limitare l’aumento della temperatura di 1,5 °C. |
3. RACCOMANDAZIONE ALLE IMPRESE CHE SONO ALLA RICERCA DI FINANZIAMENTI DELLA TRANSIZIONE
Strumenti finanziari sostenibili per definire e stabilire dettagliatamente il fabbisogno di finanziamenti della transizione
3.1. |
Le imprese possono stimare il proprio fabbisogno di finanziamento della transizione sulla base dei propri impatti, rischi e opportunità in termini di sostenibilità. Questi aspetti possono essere individuati mediante una valutazione della rilevanza. |
3.2. |
Al fine di stabilire il loro fabbisogno di finanziamento della transizione, le imprese potrebbero iniziare fissando obiettivi di transizione e definendo percorsi di transizione individuali sulla base di scenari e percorsi scientificamente fondati (29). |
3.3. |
Gli strumenti di finanza sostenibile, in particolare la tassonomia o gli indici di riferimento climatici dell’UE, nonché piani di transizione credibili possono essere utilizzati per sostenere la definizione degli obiettivi di transizione e stabilire dettagliatamente le necessità specifiche di finanziamento della transizione a livello di impresa e a livello di attività economiche (30). |
3.4. |
Un’integrazione chiara degli obiettivi di transizione e del relativo fabbisogno di finanziamento in un piano di transizione credibile può consentire agli intermediari finanziari e agli investitori di meglio comprendere le opportunità di finanziamento della transizione, compararle tra loro e confrontarle con parametri di riferimento. |
3.5. |
Il fabbisogno di finanziamento della transizione può essere specificato come spesa in conto capitale programmata e, se del caso, come spesa operativa connessa al conseguimento di obiettivi climatici e ambientali, nonché come entrate correnti o mirate connesse alla transizione. |
3.6. |
Laddove pertinente, le imprese potrebbero discutere con gli intermediari finanziari e gli investitori il loro fabbisogno specifico di finanziamento della transizione e le soluzioni di finanziamento più adeguate. |
4. RICORSO A PERCORSI DI TRANSIZIONE CREDIBILI PER FISSARE OBIETTIVI SCIENTIFICAMENTE FONDATI
4.1. |
Le imprese possono utilizzare scenari e percorsi di decarbonizzazione intersettoriali o settoriali accessibili al pubblico e, laddove esistano, scenari di miglioramento ambientale come riferimento per fissare obiettivi scientificamente fondati e definire il proprio fabbisogno di finanziamento della transizione. |
4.2. |
Quando si ricorre a scenari o percorsi, si raccomanda di utilizzare quelli scientificamente fondati e, nel caso dei percorsi di decarbonizzazione, quelli in linea con l’accordo di Parigi, come gli scenari a 1,5 °C dell’Agenzia internazionale per l’energia o del gruppo internazionale sui cambiamenti climatici con uno scostamento nullo o limitato (31). |
4.3. |
Si raccomanda di adeguare i percorsi per le singole imprese nel rispetto degli obiettivi climatici e ambientali dell’Unione e in funzione del punto di partenza dell’impresa in questione e dei luoghi in cui opera. A tal fine, nel valutare le sfide poste dalla transizione climatica e, più in generale, le sfide verdi, digitali e in materia di resilienza nonché le migliori tecnologie disponibili in un determinato settore, si raccomanda inoltre di consultare i percorsi di transizione UE qualitativi definiti dalla Commissione europea per ciascun ecosistema industriale (32). |
4.4. |
In assenza di un piano di transizione, per raccogliere finanziamenti è possibile utilizzare obiettivi di transizione scientificamente fondati, laddove ciò sia proporzionato rispetto alla complessità, alle dimensioni e agli impatti dell’impresa in questione e se corroborati da informazioni che garantiscano l’integrità e la trasparenza di tali obiettivi e la responsabilità per l’attuazione delle azioni volte a conseguirli. |
5. RICORSO AGLI INDICI DI RIFERIMENTO CLIMATICI DELL’UE
5.1. |
Laddove opportuno, le imprese possono servirsi delle metodologie utilizzate per gli indici di riferimento climatici dell’UE al fine di integrare scenari o percorsi scientificamente fondati. Dette metodologie possono essere di aiuto per definire singoli percorsi a livello di impresa o di progetto oppure fissare obiettivi di transizione e contribuire a stabilire il fabbisogno di finanziamento della transizione. |
5.2. |
Le stesse metodologie possono essere utilizzate anche per evitare che investimenti nuovi diventino attivi potenzialmente non recuperabili e potrebbero consentire di includere le emissioni dell’impresa, o il capitale raccolto per un progetto di transizione pertinente, in un portafoglio di investimenti o prestiti che monitora un indice di riferimento climatico dell’UE (33). |
6. RICORSO ALLA TASSONOMIA DELL’UE
6.1. |
Quando fissano gli obiettivi di transizione per attività economiche specifiche nei settori contemplati dagli atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2020/852 (34), se lo desiderano le imprese possono stabilire il proprio fabbisogno di finanziamento della transizione utilizzando la tassonomia, in associazione ad altri punti di riferimento scientificamente fondati. |
6.2. |
Le imprese sono incoraggiate a utilizzare la tassonomia per pianificare investimenti destinati a soddisfare i criteri della tassonomia per una determinata attività economica entro cinque (eccezionalmente dieci) anni, in quanto tali investimenti sono già riconosciuti come pienamente allineati alla tassonomia. |
6.3. |
Le imprese possono utilizzare la tassonomia per fissare traguardi e obiettivi intermedi per le attività economiche in transizione, al fine di migliorare ulteriormente le prestazioni ambientali o, in ultima analisi, per allinearsi alla tassonomia in un arco di tempo più lungo che sia comunque sufficientemente breve da essere compatibile con la transizione. Ad esempio, se necessario, le imprese possono utilizzare i criteri della tassonomia per pianificare un allineamento graduale alla tassonomia: fissando, come primo obiettivo temporalmente definito, una transizione che vada oltre i livelli di prestazione definiti dal criterio «non arrecare un danno significativo» e, come secondo obiettivo temporalmente definito, l’allineamento ai criteri di contributo sostanziale, spiegati in un piano di transizione basato su attività. (35) |
6.4. |
Al fine di rendere operativo il ricorso alla tassonomia per raccogliere finanziamenti della transizione, le imprese potrebbero specificare il loro fabbisogno di finanziamenti della transizione in termini di spese in conto capitale dell’impresa. Se del caso, potrebbero altresì specificare tali esigenze in termini di entrate o spese operative attuali e mirate, ossia spese o entrate che, alternativamente:
|
7. RICORSO A UN PIANO DI TRANSIZIONE CREDIBILE
7.1. |
Lasciando impregiudicati gli obblighi di legge, le imprese, in particolare quelle con attività che comportano impatti sostanziali o percorsi di transizione complessi, possono elaborare piani di transizione a livello di impresa o di attività, oppure a entrambi tali livelli, al fine di stabilire in modo dettagliato, strutturato e coerente gli obiettivi, i traguardi, le azioni e il fabbisogno di risorse relativi alla transizione. |
7.2. |
I principi di rendicontazione di cui alla direttiva (UE) 2022/2464 mettono a disposizione un modello per lo sviluppo di piani di transizione e d’azione credibili, che le imprese potrebbero utilizzare al fine di garantire l’integrità e la trasparenza di tali piani e l’assunzione di responsabilità associata. |
7.3. |
Per stabilire gli obiettivi o il fabbisogno di finanziamento inclusi in detti piani a livello sia di imprese che di attività economiche è possibile avvalersi della tassonomia e degli indici di riferimento climatici dell’UE, unitamente a percorsi o scenari scientificamente fondati. |
7.4. |
I piani a sostegno della sostenibilità ambientale possono avvalersi dei piani d’azione ambientali strategici dell’UE per l’economia circolare (36), la biodiversità (37) e l’inquinamento zero (38). |
8. STRUMENTI DI FINANZIAMENTO PER RACCOGLIERE FINANZIAMENTI DELLA TRANSIZIONE
8.1. |
Le imprese sono incoraggiate a utilizzare uno o più strumenti di finanziamento legati alla transizione per raccogliere finanziamenti della transizione, quali tipi specifici di prestiti o emissioni sul mercato dei capitali con caratteristiche specifiche (39). |
Prestiti verdi o altri prestiti per la sostenibilità
8.2. |
Se un’impresa necessita di finanziamenti per la transizione, può cercare tipi specifici di prestiti, come prestiti legati alla sostenibilità, prestiti verdi o altri prestiti a destinazione specifica. |
8.3. |
Gli intermediari finanziari stanno iniziando a offrire tali prestiti e potrebbero offrire tassi di interesse competitivi qualora le prestazioni ambientali perseguite alla base dei prestiti contribuiscano a ridurre i rischi della transizione o consentano tassi di rifinanziamento inferiori per l’intermediario finanziario. |
8.4. |
Gli investimenti volti a conseguire uno specifico obiettivo di transizione, quali il miglioramento degli attivi o la realizzazione di nuovi investimenti che consentano una produzione a basso impatto climatico e ambientale, potrebbero essere finanziati mediante un prestito a destinazione specifica con proventi utilizzati esclusivamente a tale fine (denominato anche «finanziamento tramite utilizzo dei proventi»). Stabilire dettagliatamente la finalità attraverso obiettivi di transizione relativi ai criteri della tassonomia potrebbe incoraggiare la diffusione di prestiti dedicati alla transizione. |
8.5. |
Gli investimenti nel miglioramento delle prestazioni a livello di imprese potrebbero essere finanziati mediante un prestito legato alla sostenibilità con obiettivi di prestazione climatica o ambientale scientificamente fondati e temporalmente definiti, che fungano da garanzie di salvaguardia, e in cui i tassi di interesse siano collegati al conseguimento degli obiettivi di prestazione in materia di sostenibilità prefissati, evitando effetti di dipendenza. |
Obbligazioni verdi o altre obbligazioni per lo sviluppo sostenibile
8.6. |
Per finanziare la loro transizione le imprese possono altresì emettere strumenti del mercato dei capitali o tipi specifici di obbligazioni quali un’obbligazione verde o altre obbligazioni per lo sviluppo sostenibile. Le obbligazioni possono essere utilizzate per raccogliere capitali a livello sia di impresa che di attività economica. |
8.7. |
Per raccogliere finanziamenti della transizione per una finalità specifica, gli emittenti potrebbero prendere in considerazione di emettere obbligazioni che dimostrino l’utilizzo dei proventi per fini di transizione. Sebbene esistano norme internazionali per le obbligazioni verdi che potrebbero essere utilizzate per raccogliere finanziamenti della transizione, le imprese potrebbero altresì prendere in considerazione la possibilità di utilizzare la norma per le obbligazioni verdi europee per emettere obbligazioni verdi al fine di finanziare attività economiche che diventeranno allineate alla tassonomia in cinque (eccezionalmente dieci) anni. |
8.8. |
Le obbligazioni legate alla sostenibilità possono essere utilizzate per raccogliere capitali per migliorare le prestazioni dell’impresa in termini di sostenibilità, a livello sia di impresa che di attività. Dovrebbero essere legate a solidi obiettivi di prestazione in materia di sostenibilità, ad esempio indicatori fondamentali di prestazione in materia di tassonomia, e a un calendario in linea con la transizione, in quanto le cedole sono solitamente emesse subordinatamente al conseguimento e all’incentivazione delle prestazioni previste. |
8.9. |
Gli strumenti di finanza sostenibile di cui ai punti da 3 a 7 possono essere utilizzati come obiettivi di prestazione e per rafforzare ulteriormente la credibilità delle obbligazioni legate alla sostenibilità. |
Finanziamenti azionari e prestiti specializzati
8.10. |
Le imprese possono altresì emettere strumenti rappresentativi di capitale o prendere in considerazione soluzioni di prestito specializzate legate ad obiettivi di prestazione in materia di sostenibilità a livello di impresa, di progetto o di attività economica. Per fissare tali obiettivi di prestazione si possono utilizzare approcci analoghi a quelli descritti sopra. |
9. RACCOMANDAZIONE AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E AGLI INVESTITORI DISPOSTI A FORNIRE FINANZIAMENTI DELLA TRANSIZIONE
Strumenti per fissare obiettivi di finanziamento della transizione e individuare progetti o imprese
9.1. |
Gli intermediari finanziari possono contribuire al finanziamento della transizione rispecchiando gli obiettivi di finanziamento della transizione nella loro strategia di prestito o di investimento. |
9.2. |
Nel fissare gli obiettivi di transizione e nel definire approcci di finanziamento della transizione per portafogli e strategie di investimento o di prestito, gli intermediari finanziari possono:
|
9.3. |
Gli investitori e i proprietari di attivi possono sviluppare approcci analoghi per i propri attivi. |
9.4. |
Per rendere operative le strategie di investimento con approcci di finanziamento della transizione e individuare imprese e progetti che soddisfano gli obiettivi di transizione, gli intermediari finanziari e gli investitori possono (41):
|
10. COINVOLGIMENTO DELLE IMPRESE CHE NECESSITANO DI FINANZIAMENTO DELLA TRANSIZIONE
10.1. |
Gli intermediari finanziari sono incoraggiati a dialogare con i clienti e le imprese beneficiarie degli investimenti in fase di transizione, in particolare laddove vi sia un fabbisogno significativo di finanziamenti della transizione. |
10.2. |
Nel quadro della politica di impegno potrebbero essere definite le strategie di prestito o investimento potenzialmente adatte alle specifiche esigenze di finanziamento della transizione e le condizioni di ammissibilità al finanziamento nel contesto di tali strategie. |
10.3. |
Nel dialogare con clienti e imprese beneficiarie degli investimenti, si potrebbero discutere i seguenti aspetti:
|
11. SOLUZIONI DI FINANZIAMENTO SPECIFICHE PER LA TRANSIZIONE
11.1. |
Oltre alle soluzioni generali di prestito e finanziamento, gli intermediari finanziari possono offrire soluzioni di finanziamento specifiche per la transizione a imprese o progetti con un fabbisogno significativo. |
11.2. |
Ciò comprende, ad esempio, l’offerta di prestiti o di prodotti di finanziamento che possono contribuire a finanziare investimenti a sostegno della transizione sul campo, come quelli basati sugli aspetti seguenti:
|
11.3. |
Gli intermediari finanziari possono prendere in considerazione la possibilità di fissare incentivi per incoraggiare solidi risultati rispetto agli obiettivi di transizione dell’impresa, ad esempio ricompensando i progressi compiuti verso gli obiettivi di transizione o i criteri della tassonomia attraverso tassi di interesse allettanti sulla base, tra l’altro, di un rischio di transizione ridotto o di un miglioramento dei costi di finanziamento. |
12. RISCHI FISICI E DI TRANSIZIONE
12.1. |
Gli intermediari finanziari e gli investitori sono incoraggiati a valutare in che modo i loro obiettivi di transizione e di finanziamento della transizione si allineano alle loro strategie di gestione dei rischi e vi contribuiscono, al fine di affrontare i rischi finanziari derivanti dal disallineamento rispetto alla transizione. |
12.2. |
In particolare gli intermediari finanziari e gli investitori sono incoraggiati a:
|
13. RACCOMANDAZIONE RELATIVA ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Piccole e medie imprese alla ricerca di finanziamenti della transizione
13.1. |
Se le piccole e medie imprese sono interessate a reperire finanziamenti della transizione, avranno bisogno di meccanismi proporzionati, date le loro dimensioni, la loro capacità amministrativa e le loro risorse, e sono pertanto incoraggiate a collaborare con gli intermediari finanziari e gli investitori al fine di valutare quali opzioni di finanziamento e quali servizi di sostegno siano disponibili. |
13.2. |
Le piccole e medie imprese interessate a contribuire alla transizione potrebbero prendere in considerazione la possibilità di reperire finanziamenti per i loro investimenti legati alla transizione, che potrebbero essere investimenti immediati o futuri, ad esempio finalizzati a:
|
13.3. |
Le piccole e medie imprese quotate sono disciplinate dalla direttiva (UE) 2022/2464 e in futuro comunicheranno informazioni sulla sostenibilità in base a principi semplificati di rendicontazione. Le PMI che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva, ma che sono interessate a comunicare le proprie informazioni chiave sulla sostenibilità, potrebbero prendere in considerazione la possibilità di utilizzare tali principi semplificati di rendicontazione o altri principi volontari di informativa adattati alle piccole e medie imprese a tal fine (45). |
13.4. |
Le imprese di grandi dimensioni sono fortemente incoraggiate a sostenere in modo proporzionato le piccole e medie imprese presenti nella loro catena del valore interessate al finanziamento della transizione a valutare il fabbisogno di finanziamento della transizione e, se del caso, a ottenere informazioni chiave sulla sostenibilità, indipendentemente dal fatto che debbano ottemperare agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità. |
13.5. |
Se del caso, le imprese più grandi potrebbero anche cooperare con gli istituti di finanziamento per offrire condizioni di finanziamento e/o di acquisto favorevoli ai loro partner della catena del valore che necessitano di finanziamenti della transizione, in particolare le piccole e medie imprese in settori rilevanti per la transizione (46). |
14. SOLUZIONI DI FINANZIAMENTO PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE
14.1. |
Le PMI hanno una capacità limitata di fornire informazioni dettagliate, pertanto gli intermediari finanziari e gli investitori sono incoraggiati ad applicare il principio della proporzionalità nei rapporti con esse. Quando richiedono informazioni a partner della catena di valore che sono PMI, non dovrebbero chiedere più informazioni del necessario e dovrebbero invece dar prova di moderazione. |
14.2. |
Gli intermediari finanziari sono incoraggiati a offrire programmi di istruzione e sensibilizzazione, servizi di consulenza o strumenti basati sul web per aiutare le piccole e medie imprese interessate al finanziamento della transizione ad aumentare la loro consapevolezza circa i rischi e le opportunità della transizione. |
14.3. |
In tale contesto, le PMI interessate potrebbero ricevere supporto per valutare in modo semplice il loro fabbisogno di finanziamento della transizione. |
14.4. |
Alle PMI potrebbero essere offerte soluzioni di finanziamento specifiche verdi e per la transizione che siano proporzionate e adatte all’uso e che ne incentivino la diffusione, tenendo conto del fatto che le tali imprese non quotate non sono soggette agli obblighi di rendicontazione di cui alla direttiva (UE) 2022/2464 e al regolamento (UE) 2020/852. |
15. RACCOMANDAZIONE AGLI STATI MEMBRI
Gli Stati membri sono invitati a prendere in considerazione le raccomandazioni riportate di seguito al fine di promuovere il finanziamento della transizione.
15.1. |
Gli Stati membri sono incoraggiati a sensibilizzare i partecipanti al mercato circa la necessità di finanziare investimenti a favore della transizione verde e le norme, i principi e le garanzie di salvaguardia esistenti che possono garantire la credibilità e l’integrità ambientale di tali investimenti. Potrebbero spiegare i vantaggi derivanti dall’utilizzo degli strumenti di finanza sostenibile dell’UE a tal fine. |
15.2. |
Gli Stati membri potrebbero incoraggiare i partecipanti al mercato a utilizzare scenari di riferimento scientificamente fondati, che rispecchino i percorsi di decarbonizzazione in linea con l’accordo di Parigi, come gli scenari a 1,5 °C dell’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) o del gruppo internazionale sui cambiamenti climatici (IPCC) con uno scostamento nullo o limitato, oppure percorsi a livello UE, nazionale o settoriale che fanno riferimento a tali scenari dell’AIE o dell’IPCC. |
15.3. |
Gli Stati membri potrebbero incoraggiare la cooperazione, nel quadro delle norme dell’UE e nazionali in materia di concorrenza, tra i partecipanti al mercato affinché condividano gli insegnamenti tratti e le migliori pratiche nel fornire o nel cercare finanziamenti della transizione e nell’affrontare sfide comuni. Gli Stati membri potrebbero sfruttare il ruolo che le associazioni di categoria e altri organismi i cui poteri riposano sulla reputazione possono svolgere in questo ambito. |
15.4. |
Gli Stati membri potrebbero incoraggiare lo sviluppo di capacità in relazione agli strumenti e alle politiche di finanziamento della transizione, compresa la formazione dei funzionari pubblici, delle autorità di regolamentazione e dei professionisti del settore finanziario al fine di sostenere la progettazione di soluzioni e politiche di finanziamento legate alla transizione che rispecchino le dipendenze geografiche. |
15.5. |
Gli Stati membri potrebbero incoraggiare e promuovere prodotti e servizi innovativi di finanza sostenibile su misura per le PMI, tenendo conto del principio di proporzionalità. |
15.6. |
Gli Stati membri potrebbero sostenere le piccole e medie imprese nella rendicontazione volontaria ai portatori di interessi, agli intermediari finanziari e agli investitori di informazioni finanziarie fondamentali sulla sostenibilità e sulla transizione, una circostanza questa che potrebbe aumentare la varietà di opzioni di finanziamento offerte alle PMI. |
15.7. |
Gli Stati membri potrebbero incoraggiare le banche multilaterali di sviluppo e le banche nazionali di promozione a sostenere tali sforzi offrendo assistenza tecnica. |
15.8. |
Gli Stati membri potrebbero incoraggiare iniziative tra banche locali e PMI finalizzate a sviluppare e attuare strategie di finanza sostenibile e obiettivi di transizione credibili oppure, se del caso, piani di transizione per le piccole e medie imprese. |
16. RACCOMANDAZIONE ALLE AUTORITÀ EUROPEE DI VIGILANZA E ALLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI
Le autorità europee di vigilanza e le autorità nazionali competenti sono incoraggiate a intraprendere le seguenti azioni.
16.1. |
Prendere in considerazione la presente raccomandazione nel monitoraggio e nella vigilanza esercitata sui rischi di greenwashing legati alla transizione. |
16.2. |
Tenere conto delle pertinenti informazioni previsionali incluse negli obiettivi di transizione, nei piani di transizione credibili o nelle informative in materia di tassonomia nel valutare i rischi finanziari associati alla transizione dei soggetti sottoposti a vigilanza. |
16.3. |
Sensibilizzare i soggetti sottoposti a vigilanza in merito alle modalità con cui il quadro normativo consente di utilizzare le informazioni previsionali delle controparti o delle imprese beneficiarie degli investimenti per valutare, gestire e monitorare i rischi fisici e di transizione. |
16.4. |
Sviluppare le capacità con le autorità nazionali competenti in materia di finanziamento della transizione e incoraggiare un ambiente affidabile per il finanziamento della transizione in tutta l’UE.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2023 |
Per la Commissione
Mairead MCGUINNESS
Membro della Commissione
(1) Per conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni nei settori dell’energia e dei trasporti, nel periodo 2021-2030 l’Unione dovrà investire 477 miliardi di EUR l’anno in più rispetto al periodo 2011-2020 e dovrà investirne altri 110 miliardi l’anno per conseguire i suoi obiettivi ambientali. Per maggiori dettagli, cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione del fabbisogno di investimento e sulla disponibilità di finanziamenti per rafforzare la capacità dell’UE di fabbricazione di tecnologie a zero emissioni nette [SWD(2023) 68 final] (solo in EN) e la comunicazione della Commissione «L’economia dell’UE dopo la COVID-19: implicazioni per la governance economica» [COM(2021) 662 final].
(2) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull’industria a zero emissioni nette) [COM(2023) 161 final].
(3) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13). In appresso il termine «tassonomia» si riferisce al regolamento (UE) 2020/852 e ai pertinenti atti delegati adottati a norma dello stesso.
(4) Regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 17).
(5) Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15).
(6) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle obbligazioni verdi europee [COM(2021) 391 final]. Il 28 febbraio 2023 i colegislatori hanno raggiunto un accordo politico.
(7) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia per finanziare la transizione verso un’economia sostenibile [COM(2021) 390 final].
(8) Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) (2022), OECD Guidance on Transition Finance: Ensuring Credibility of Corporate Climate Transition Plans, Green Finance and Investment, OECD Publishing, Parigi.
(9) G20 (2022), 2022 G20 Sustainable Finance Report.
(10) Piattaforma internazionale sulla finanza sostenibile (2022), Relazione sul finanziamento della transizione (solo in EN). Disponibile all’indirizzo: https://finance.ec.europa.eu/system/files/2022-11/221109-international-platform-sustainable-report-transition-finance_en.pdf.
(11) Gruppo di esperti ad alto livello delle Nazioni Unite sugli impegni a sostegno dell'azzeramento delle emissioni nette di soggetti non statali (2022), Integrity Matters: Net Zero Commitments by Businesses, Financial Institutions, Cities and Regions.
(12) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final].
(13) Approvata dall’Unione il 5 ottobre 2016; decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).
(14) Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all’articolo 19 bis o all’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9), allegato I.
(15) Le spese per i piani di transizione basati su attività non possono essere considerate allineate alla tassonomia se non soddisfano pienamente i rispettivi criteri di tassonomia, ma possono comunque costituire un passo avanti significativo verso il miglioramento dei livelli di sostenibilità e attrarre finanziamenti della transizione.
(16) Al 17 maggio 2023, il 63 % delle imprese STOXX Europe 600 aveva già comunicato la propria ammissibilità e il proprio allineamento alla tassonomia per l’esercizio finanziario 2022 (fonte: Bloomberg).
(17) Quasi due società su tre che hanno comunicato spese in conto capitale ammissibili alla tassonomia hanno indicato un valore di allineamento diverso da zero e una su due delle società che hanno comunicato entrate ammissibili ha riferito un livello di entrate allineate diverso da zero (fonte: Bloomberg).
(18) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 [COM(2022) 71 final].
(19) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(20) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(21) L’imminente documento che farà seguito alla richiesta di consulenza sui mutui ipotecari e sui prestiti verdi indirizzata all’Autorità bancaria europea, disponibile all’indirizzo: https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Missions%20and%20tasks/Call%20for%20Advice/2022/CfA%20on%20green%20loans%20and%20mortgages/1043881/EBA%20Call%20for%20Advice%20Green%20Loans%20and%20Mortgages_Clean.pdf.
(22) La piattaforma sulla finanza sostenibile istituita dall’articolo 20 del regolamento (UE) 2020/852. Ulteriori informazioni su tale piattaforma sono disponibili all’indirizzo:https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/overview-sustainable-finance-old/platform-sustainable-finance_it
(23) Comunicazione della Commissione «Strategia per finanziare la transizione verso un’economia sostenibile» [COM(2021) 390 final].
(24) La distinzione e le sovrapposizioni tra il finanziamento della transizione e i finanziamenti verdi, nonché l’evoluzione nel tempo di tali aspetti, sono illustrate nella sezione 1 dell’allegato.
(25) La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1) definisce la microimpresa come un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
(26) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(27) Ai sensi del regolamento (UE) 2020/852.
(28) Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all’articolo 19 bis o all’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9).
(29) La sezione 2 dell’allegato illustra in che modo le diverse caratteristiche degli obiettivi di transizione di un’impresa possono trovare riscontro nel fabbisogno di finanziamento della transizione con orizzonti temporali diversi. La figura 2 di cui all’allegato illustra le varie opzioni per stabilire dettagliatamente il fabbisogno di finanziamento della transizione.
(30) La sezione 3 dell’allegato fornisce una panoramica degli strumenti che potrebbero essere utilizzati per stabilire il fabbisogno di finanziamento della transizione e le opzioni per raccogliere finanziamenti della transizione.
(31) Una possibile fonte per simili scenari potrebbero essere gli scenari pubblicati dalla Network for Greening the Financial System.
(32) I percorsi di transizione UE qualitativi della Commissione europea sono disponibili all’indirizzo: https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/transition-pathways_it.
(33) La sezione 4 dell’allegato illustra in modo più dettagliato le metodologie degli indici di riferimento climatici dell’UE e come queste possano essere utilizzate per stabilire dettagliatamente il fabbisogno di finanziamento della transizione.
(34) Quali l’atto delegato sul clima e qualsiasi atto delegato futuro che specifichi i criteri di vaglio tecnico.
(35) La sezione 5 dell’allegato illustra ulteriormente il modo in cui la tassonomia possa essere utilizzata a tal fine.
(36) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare - Per un’Europa più pulita e più competitiva» [COM(2020) 98 final].
(37) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita» [COM(2020) 380 final].
(38) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti Piano d’azione dell’UE - Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo» [COM(2021) 400 final].
(39) La sezione 6 dell’allegato fornisce esempi degli strumenti di finanziamento descritti di seguito.
(40) Considerando anche la sezione 2 dell’allegato.
(41) La sezione 7 dell’allegato fornisce ulteriori suggerimenti su tali strumenti.
(42) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare - Per un’Europa più pulita e più competitiva» [COM(2020) 98 final].
(43) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita» [COM(2020) 380 final].
(44) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti Piano d’azione dell’UE - Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo» [COM(2021) 400 final].
(45) Ai sensi della direttiva (UE) 2022/2464, la rendicontazione per le piccole e medie imprese quotate (fatta eccezione per le microimprese) inizierà nel 2027 sulla base dell’esercizio finanziario 2026. Le PMI quotate potranno seguire principi distinti e proporzionati elaborati dal gruppo consultivo europeo sull’informativa finanziaria (EFRAG).
(46) Ad esempio, le imprese possono sostenere le PMI, a prescindere dal fatto che rientrino nell’ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità obbligatoria, a utilizzare volontariamente gli strumenti di finanza sostenibile dell’Unione o altri strumenti scientificamente fondati per comunicare alle banche i loro progetti, obiettivi o piani di transizione per affrontare i rischi di transizione in modo trasparente e sostanziale.
ALLEGATO
Il presente allegato accompagna la raccomandazione della Commissione sull’agevolazione dei finanziamenti per la transizione verso un’economia sostenibile (1). Integra le raccomandazioni con considerazioni e illustrazioni più dettagliate a sostegno dell’uso volontario degli strumenti del quadro della finanza sostenibile dell’UE per il finanziamento della transizione. Presenta varie opzioni e suggerimenti per assistere le imprese e gli enti finanziari nel fissare obiettivi di transizione, definire in maniera dettagliata e individuare i progetti di transizione e il fabbisogno di finanziamento associato, nonché raccogliere o erogare finanziamenti della transizione. |
Indice
1. |
Rapporto tra finanza verde e finanziamento della transizione | 35 |
2. |
Considerazioni su come i diversi tipi di impatti, rischi e opportunità di un’impresa potrebbero trovare riscontro nei singoli obiettivi di transizione | 35 |
3. |
Panoramica degli strumenti di finanza sostenibile per definire in maniera dettagliata e stabilire il fabbisogno di finanziamento della transizione | 38 |
4. |
Metodologie degli indici di riferimento climatici dell’UE | 38 |
5. |
Tassonomia dell’UE | 39 |
5.1. |
Possibili applicazioni della tassonomia dell’UE | 39 |
5.2. |
La tassonomia come strumento di transizione | 40 |
5.3. |
Opzioni di utilizzo della tassonomia per specificare il fabbisogno di finanziamento della transizione | 40 |
6. |
Strumenti di finanziamento per raccogliere finanziamenti per la transizione | 42 |
7. |
Utilizzo degli strumenti di finanza sostenibile dell’Unione europea da parte di intermediari finanziari e investitori | 43 |
1. Rapporto tra finanza verde e finanziamento della transizione
La nozione di finanza sostenibile riguarda il finanziamento sia di ciò che è già rispettoso dell’ambiente sia di ciò che è in transizione per raggiungere, nel tempo, simili livelli di prestazione.
La figura 1 mostra il rapporto tra la transizione da un lato e i finanziamenti generali e la finanza verde dall’altro e il modo in cui queste diverse forme di finanziamento potrebbero evolvere a breve, medio e lungo termine.
I finanziamenti generali, che non hanno obiettivi di sostenibilità, possono essere distinti dalla finanza verde e dal finanziamento della transizione e possono attualmente comprendere attività sia ad alto impatto che a basso impatto. Nel corso del tempo, con l’evolversi della transizione economica, le attività ad alto impatto dovranno operare la transizione diventando a basso impatto.
Il finanziamento della transizione mira a finanziare tale transizione e può comprendere sia i finanziamenti tramite utilizzo dei proventi sia i finanziamenti per finalità generali (aziendali). Nel breve termine il finanziamento della transizione spesso non porterà a miglioramenti all’altezza degli obiettivi di prestazione verdi. Tuttavia, a lungo termine, il finanziamento della transizione deve essere allineato agli obiettivi climatici e ambientali dell’UE e sarà pertanto considerato verde o a basso impatto.
2. Considerazioni su come i diversi tipi di impatti, rischi e opportunità di un’impresa potrebbero trovare riscontro nei singoli obiettivi di transizione
La presente sezione si riferisce ai punti 3 e 4 della raccomandazione della Commissione.
Le imprese possono stimare il loro fabbisogno di finanziamento della transizione sulla base dei propri impatti, rischi e opportunità in termini di sostenibilità. Questi aspetti possono essere individuati mediante una valutazione della rilevanza seguendo l’approccio della doppia rilevanza.
Nel contesto di tale valutazione le imprese potrebbero utilizzare l’analisi degli scenari climatici e ambientali per orientare l’individuazione e la valutazione di rischi e opportunità fisici e di transizione rispetto a orizzonti temporali di breve, medio e lungo termine. Sulla base dell’esito della valutazione della rilevanza (2), le imprese potrebbero fissare obiettivi di transizione e stabilire il fabbisogno e gli impegni di finanziamento della transizione, se del caso.
La figura 2 fornisce una panoramica degli strumenti che possono essere utilizzati per valutare come stabilire il fabbisogno di finanziamenti della transizione in caso di impatti sostanziali e il fabbisogno di finanziamento per affrontare gli impatti esigui o residui.
Nel pianificare la transizione e definire il proprio fabbisogno di finanziamento della transizione, le imprese sono incoraggiate a valutare la possibilità di fissare obiettivi di transizione sulla base di percorsi di transizione pertinenti che siano compatibili con la transizione, tenendo conto del tipo di impatti e di altri fattori quali la gravità, le dimensioni, la portata e l’irrimediabilità di tali impatti. Le imprese possono avvalersi delle norme e degli orientamenti disponibili nel quadro della direttiva (UE) 2022/2464 e della sua attuazione a tal fine (direttiva relativa alla rendicontazione societaria sulla sostenibilità).
Le imprese sono incoraggiate a formulare le seguenti considerazioni su come impatti, rischi e opportunità diversi possano rispecchiarsi negli obiettivi di transizione e nel corrispondente fabbisogno di finanziamento della transizione.
Tabella 1.
Considerazioni generali per la fissazione di obiettivi climatici e ambientali in caso di impatti sostanziali
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Tabella 2.
Considerazioni in merito a semplici obiettivi di miglioramento in caso di impatti non sostanziali
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3. Panoramica degli strumenti di finanza sostenibile per definire in maniera dettagliata e stabilire il fabbisogno di finanziamento della transizione
Gli strumenti di finanza sostenibile, in particolare la tassonomia o gli indici di riferimento climatici dell’UE, nonché piani di transizione credibili possono essere utilizzati per sostenere la definizione degli obiettivi di transizione e articolare le esigenze specifiche di finanziamento della transizione a livello di impresa e di attività economiche. I finanziamenti per la transizione possono quindi essere reperiti mediante obbligazioni, prestiti, finanziamenti azionari o finanziamenti specializzati verdi o legati alla sostenibilità.
La figura 3 fornisce una panoramica degli strumenti che possono essere utilizzati per definire in maniera dettagliata e raccogliere finanziamenti della transizione.
4. Metodologie degli indici di riferimento climatici dell’UE
La presente sezione fa riferimento al punto 5 della raccomandazione della Commissione.
Qualora non esistano percorsi o tabelle di marcia specifici/specifiche per settore, scientificamente fondati, le imprese potrebbero prendere in considerazione le metodologie degli indici di riferimento climatici dell’UE e utilizzarle in modo da garantire l’allineamento con lo scenario a 1,5 °C dell’AIE o dell’IPCC.
Laddove esistano scenari e percorsi specifici per settore scientificamente fondati, le imprese potrebbero valutare se il loro utilizzo consenta loro di soddisfare anche le norme minime degli indici di riferimento climatici dell’UE.
Le emissioni sul mercato dei capitali delle imprese che rispettano le norme minime delle metodologie degli indici di riferimento climatici e che dimostrano tale circostanza (ad esempio attraverso un piano di transizione credibile considerando le norme e gli orientamenti disponibili nel quadro della direttiva (UE) 2022/2464 e della sua attuazione) hanno maggiori possibilità di essere incluse in portafogli che seguono gli indici di riferimento climatici dell’UE.
Norme minime degli indici di riferimento climatici
Gli indici di riferimento climatici dell’UE si basano su una serie di criteri volti a garantire un percorso di transizione per i portafogli compatibile con la transizione verso un’economia sostenibile (8). Le norme minime per l’obiettivo e la traiettoria di decarbonizzazione degli indici di riferimento climatici impongono una riduzione annua minima del 7 % dell’intensità di gas a effetto serra o un obiettivo di riduzione delle emissioni assolute di gas a effetto serra (9).
Per ogni anno in cui gli obiettivi non vengono conseguiti, gli obiettivi non raggiunti dovrebbero essere compensati, adeguandoli verso l’alto nella traiettoria di decarbonizzazione per l’anno successivo.
Ove possibile, prendere in considerazione la possibilità di dimostrare emissioni medie inferiori rispetto a soggetti di pari livello ed evitare i fattori di esclusione specifici di cui agli articoli da 9 a 12 del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020.
Attribuzione di un coefficiente di ponderazione maggiore alle imprese che fissano e pubblicano obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
Alle emissioni sul mercato dei capitali delle imprese può essere attribuita una ponderazione maggiore in un indice di riferimento che segue gli indici di riferimento climatici dell’UE, se l’impresa emittente è in grado di dimostrare di aver fissato e pubblicato obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) |
l’emittente dei titoli costitutivi pubblica in maniera coerente e accurata le emissioni di gas a effetto serra di ambito 1, 2 e 3; |
b) |
l’emittente dei titoli costitutivi ha ridotto l’intensità dei gas a effetto serra o, se del caso, le emissioni assolute di gas a effetto serra, comprese le emissioni di gas a effetto serra di ambito 1, 2 e 3, in media di almeno il 7 % all’anno per almeno tre anni consecutivi. |
5. Tassonomia dell’UE
La presente sezione fa riferimento al punto 6 della raccomandazione della Commissione.
5.1. Possibili applicazioni della tassonomia dell’UE
Le imprese possono utilizzare la tassonomia come strumento per il finanziamento della transizione per pianificare la transizione delle loro attività economiche e stanziare gli investimenti necessari a favore della transizione. In tale contesto, la tassonomia può essere utilizzata per classificare gli investimenti sostenibili, misurare le prestazioni climatiche o ambientali correnti e pianificate, fissare e comunicare obiettivi, nonché definire dettagliatamente obiettivi legati alla tassonomia nei piani di transizione.
5.2. La tassonomia come strumento di transizione
Definendo le attività economiche ecosostenibili, e non le imprese, la tassonomia consente a queste ultime di operare la transizione aumentando gradualmente la loro quota di attività ecosostenibili.
La figura 5 illustra in che modo un’impresa può effettuare gradualmente la transizione delle proprie attività, in questo caso le attività svolte negli stabilimenti produttivi, e investire per aggiornarle e aumentare così la quota di attività verdi in futuro. I piani di transizione basati sulle attività possono costituire l’elemento fondante di una strategia di transizione a livello di soggetto.
5.3. Opzioni di utilizzo della tassonomia per specificare il fabbisogno di finanziamento della transizione
Le imprese possono utilizzare la tassonomia per definire il loro fabbisogno di finanziamento della transizione a livello di attività.
La tassonomia non prescrive il termine entro il quale un’impresa dovrebbe allineare le proprie attività ai suoi criteri. Lascia piuttosto agli operatori del mercato la flessibilità di utilizzare i calendari dei propri percorsi di transizione scientificamente fondati. Le imprese possono fare riferimento ai criteri della tassonomia nel fissare i loro obiettivi climatici e ambientali e, se tali obiettivi sono allineati alla transizione e il loro conseguimento è credibile, dette imprese possono reperire finanziamenti della transizione per attuarli.
La figura 6 illustra com’è possibile usare la tassonomia a questo scopo, indicando le opzioni che possono essere prese in considerazione nella sequenza indicata, considerando innanzitutto la fattibilità delle opzioni più ambiziose.
1) Finanziamento di attività economiche già allineate alla tassonomia
Se un’attività economica è già allineata alla tassonomia, le imprese potrebbero prendere in considerazione l’eventuale fabbisogno attuale e futuro di finanziamenti per mantenere l’allineamento anche in futuro.
2) Investimenti allineati alla tassonomia
Se un’attività economica è ammissibile alla tassonomia ma non ancora allineata ad essa, le imprese potrebbero prendere in considerazione la possibilità di allinearla ai criteri di vaglio tecnico della tassonomia entro cinque (o eccezionalmente dieci) anni (10). Specificare gli investimenti a favore della transizione necessari per conseguire tali obiettivi in un piano delle spese in conto capitale (CapEx). Tali spese in conto capitale sono considerate investimenti allineati alla tassonomia.
3) Investimenti allineati alla tassonomia su un arco di tempo più lungo
Qualora l’allineamento alla tassonomia entro cinque (o eccezionalmente dieci) anni non sia fattibile, è possibile prendere in considerazione la possibilità di allineare un attivo o un’attività economica ai criteri di prestazione della tassonomia associati su un orizzonte temporale più lungo che sia comunque compatibile con la transizione. Gli investimenti a favore della transizione che raggiungeranno l’allineamento alla tassonomia soltanto in un arco di tempo più lungo rispetto ai cinque (eccezionalmente dieci) anni riconosciuti nel quadro del regolamento delegato (UE) 2021/2178 potrebbero essere accompagnati da un piano di transizione specifico per attività compatibile con la transizione, che giustifichi l’orizzonte temporale più esteso per il conseguimento degli obiettivi (11) ed evidenzi il modo in cui l’allineamento alla tassonomia sarà conseguito nella fase successiva.
Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, i traguardi potrebbero essere allineati agli obiettivi e ai traguardi della politica ambientale internazionale e dell’Unione, compresi quelli relativi alla protezione e al ripristino sostenibili delle risorse idriche e marine, all’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento e alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
4) Investimenti per una transizione che vada oltre i livelli del criterio «non arrecare un danno significativo» per la mitigazione dei cambiamenti climatici in una prima fase
Qualora gli investimenti per conseguire un contributo sostanziale entro cinque (eccezionalmente dieci) anni non siano attualmente fattibili, le imprese le cui attività al momento non soddisfano il criterio «non arrecare un danno significativo» della tassonomia potrebbero prendere in considerazione di migliorare le prestazioni ambientali di tali attività per raggiungere livelli superiori a quelli definiti dal principio «non arrecare un danno significativo» entro un arco di tempo sufficientemente breve da essere compatibile con la transizione (12) . Per gli investimenti a favore della transizione che, come primo passo nel contesto della transizione, migliorano le prestazioni andando oltre quanto richiesto da detto criterio della tassonomia, le imprese potrebbero prendere in considerazione la possibilità di accompagnare detti investimenti con un piano di transizione specifico per attività compatibile con la transizione, spiegando il motivo per cui tale fase intermedia è necessaria e il modo in cui l’allineamento alla tassonomia sarà conseguito nella fase successiva.
Il piano potrebbe dimostrare: i) in che modo l’attività effettuerà la transizione con un miglioramento significativo delle prestazioni andando oltre il livello del criterio «non arrecare un danno significativo» e verso quello dei criteri di contributo sostanziale; e ii) in che modo il miglioramento continuo delle prestazioni climatiche o ambientali garantirà che siano evitati danni significativi in futuro, man mano che l’economia si avvicinerà alla neutralità climatica e che anche i livelli di tolleranza per i danni considerati significativi evolveranno.
5) Investimenti specificati con altri mezzi nel piano di transizione per attività
Per le attività economiche ad alto impatto non ancora contemplate dagli atti delegati della tassonomia e per le quali non esistono alternative a basso impatto contemplate dal regolamento sulla tassonomia, le imprese potrebbero prendere in considerazione l’utilizzo di altri mezzi, quali percorsi scientificamente fondati, per specificare gli obiettivi e il fabbisogno di finanziamenti.
6) Investimenti per operare la transizione di attività a basso impatto ambientale
Per le attività economiche a basso impatto, che non sono pertanto contemplate dalla tassonomia, le imprese possono prendere in considerazione l’utilizzo dei pertinenti criteri della tassonomia per affrontare gli impatti residui ad esempio attraverso investimenti a sostegno dell’efficienza energetica degli edifici, della mobilità a basse emissioni, delle tecnologie abilitanti ecc.
6. Strumenti di finanziamento per raccogliere finanziamenti per la transizione
La presente sezione fa riferimento al punto 8 della raccomandazione della Commissione.
Le imprese possono prendere in considerazione la possibilità di utilizzare uno o più strumenti di finanziamento legati alla transizione per raccogliere finanziamenti della transizione, quali tipi specifici di prestiti o emissioni sul mercato dei capitali con caratteristiche specifiche. La tabella 3 fornisce dettagli a tal fine.
Tabella 3.
Esempi di strumenti di prestito o di finanziamento del mercato dei capitali per raccogliere finanziamenti della transizione
Prestiti verdi e altri prestiti legati alla sostenibilità |
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Obbligazioni verdi e altre obbligazioni per lo sviluppo sostenibile |
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Finanziamento con fondi propri |
Se le emissioni di capitale proprio costituiscono uno strumento di finanziamento adeguato, prendere in considerazione la possibilità di utilizzare criteri di transizione analoghi a quelli summenzionati per specificare gli obiettivi fondamentali di prestazione in materia di sostenibilità. |
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Finanziamenti specializzati |
Prendere in considerazione finanziamenti specializzati quali la locazione finanziaria, le soluzioni finanziarie strutturate, il finanziamento di progetti e gli strumenti finanziari misti, utilizzando criteri di transizione analoghi a quelli summenzionati per specificare gli obiettivi fondamentali di prestazione in materia di sostenibilità. |
7. Utilizzo degli strumenti di finanza sostenibile dell’Unione europea da parte di intermediari finanziari e investitori
La presente sezione fa riferimento al punto 9 della raccomandazione della Commissione.
Gli intermediari finanziari e gli investitori disposti a fornire finanziamenti della transizione per sostenere la transizione dell’economia reale potrebbero utilizzare strumenti di finanza sostenibile per fissare obiettivi di portafoglio e individuare progetti o imprese per finanziare la transizione. La tabella 4 fornisce ulteriori dettagli al riguardo.
Tabella 4.
Come utilizzare gli strumenti di finanza sostenibile per fissare obiettivi di portafoglio e individuare progetti o imprese per finanziare la transizione
Considerare la possibilità di utilizzare metodologie di decarbonizzazione degli indici di riferimento climatici dell’UE per fissare obiettivi di transizione del portafoglio e individuare le imprese opportune |
Utilizzare metodologie di decarbonizzazione degli indici di riferimento climatici dell’UE per fissare obiettivi di decarbonizzazione: considerare la possibilità di utilizzare gli indici di riferimento climatici dell’UE per perseguire strategie di decarbonizzazione e investire in un portafoglio di imprese con obiettivi climatici e fabbisogni di finanziamento della transizione diversi. Creare prodotti finanziari che riproducano le metodologie degli indici di riferimento di cui sopra (15); gli amministratori di indici di riferimento sono incoraggiati a prendere in considerazione la possibilità di attribuire un coefficiente di ponderazione maggiore alle imprese sulla base degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dalle imprese stesse; considerare la possibilità di utilizzare le metodologie degli indici di riferimento per valutare sistematicamente gli strumenti di finanziamento e i portafogli e progettare traiettorie dei portafogli verso la neutralità climatica con norme minime per la decarbonizzazione su base annua. Utilizzare le metodologie degli indici di riferimento climatici dell’UE per individuare le imprese cui destinare prestiti o investimenti: considerare la possibilità di utilizzare gli indici di riferimento climatici dell’UE o altri indici di riferimento ambientali, sociali e di governance (ESG) scientificamente fondati per individuare le imprese che attuano la transizione in modo compatibile con la transizione verso un’economia sostenibile; considerare la possibilità di utilizzare indici di riferimento che consentano agli amministratori di attribuire un coefficiente di ponderazione maggiore alle imprese che presentano un percorso e un piano di transizione scientificamente fondati; gli intermediari finanziari e gli investitori possono utilizzare criteri di esclusione dalle metodologie degli indici di riferimento climatici dell’UE, se del caso, per escludere attività economiche o metodi di produzione dannosi da un punto di vista economico o sociale, così come quelli che arrecano altrimenti un danno significativo a qualsiasi obiettivo climatico o ambientale. |
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Considerare la possibilità di utilizzare la tassonomia per fissare obiettivi a livello di portafoglio e individuare le imprese pertinenti |
Utilizzare i criteri della tassonomia per fissare obiettivi climatici e ambientali a livello di portafoglio: considerare la possibilità di utilizzare i criteri e le informative della tassonomia per fissare obiettivi e monitorare i progressi nel tempo a livello di portafoglio e, nel caso dei proprietari di attivi, per l’allocazione complessiva degli attivi; considerare la possibilità di utilizzare le informative della tassonomia per monitorare la quota di investimenti ammissibili alla tassonomia, la quota di investimenti allineati alla tassonomia e i progressi compiuti verso l’allineamento ai criteri della tassonomia; subordinatamente alla disponibilità di dati, considerare la possibilità di utilizzare il coefficiente di attivi verdi e il coefficiente di investimenti verdi basati sulla tassonomia per fissare obiettivi specifici per settore a livello di portafoglio verso i quali la media del portafoglio può convergere durante la transizione. Ad esempio le banche possono utilizzare il coefficiente di attivi verdi e le emissioni assolute di carbonio nei pertinenti portafogli o l’efficienza energetica media di un portafoglio ipotecario per elaborare obiettivi di riduzione delle emissioni o un obiettivo di efficienza energetica e traguardi intermedi; considerare la possibilità di utilizzare la quota di entrate, spese in conto capitale o spese operative previste relative alla transizione delle imprese che saranno allineate alla tassonomia entro cinque (eccezionalmente dieci) anni (ma che non soddisfano le condizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2178 per essere riconosciute immediatamente come spese in conto capitale allineate alla tassonomia) come coefficiente di attivi verdi futuri o pianificati, laddove questi ultimi siano corroborati da un piano di transizione credibile; parametri analoghi potrebbero essere concepiti anche per le attività non ammissibili alla tassonomia che sono oggetto di un piano di transizione credibile. Utilizzare le informative della tassonomia per individuare le imprese cui destinare prestiti o investimenti: considerare la possibilità di utilizzare le informative della tassonomia da parte delle imprese in merito a ricavi ammissibili alla tassonomia e allineati alla tassonomia, spese in conto capitale e, se del caso, spese operative, al fine di integrare altri dati aziendali per individuare progetti di transizione; nel caso dei progetti ammissibili alla tassonomia, considerare la possibilità di utilizzare le informative obbligatorie e, se disponibili, quelle volontarie in materia di tassonomia nelle informative societarie o nei piani di transizione a livello di soggetto o specifici per attività, per individuare i progetti con obiettivi di finanziamento della transizione che fissano obiettivi legati a:
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Considerare la possibilità di utilizzare l’informativa societaria ai sensi della direttiva relativa alla rendicontazione societaria sulla sostenibilità per selezionare imprese con obiettivi ed esigenze di transizione specifici |
Considerare la possibilità di utilizzare parametri comuni nei piani di transizione, sia a livello di soggetto che a livello di attività, per individuare sistematicamente il fabbisogno di finanziamento della transizione in determinati settori, sulla base delle metriche finanziarie e dei piani di investimento che le imprese comunicano, ad esempio:
Considerare la possibilità di utilizzare le informative sui piani di transizione per individuare imprese o progetti specifici con chiari obiettivi di decarbonizzazione che attualmente operano con emissioni elevate ma dispongono di piani di transizione credibili per ridurle nel tempo che consentiranno la decarbonizzazione del portafoglio allo stesso ritmo delle imprese beneficiarie degli investimenti. Considerare la possibilità di utilizzare le norme e gli orientamenti nel quadro della direttiva (UE) 2022/2464 e della sua attuazione (direttiva relativa alla rendicontazione societaria sulla sostenibilità), se disponibili, al fine di prendere in considerazione le prestazioni climatiche e ambientali di un’impresa, il suo punto di partenza e il percorso di transizione individuale, per integrare le informazioni sugli obiettivi di transizione, sui piani di transizione e sui dati di rendicontazione finanziaria. |
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Considerare la possibilità di utilizzare le informative e i prospetti che accompagnano l’emissione di obbligazioni o azioni verdi, di transizione e legate alla sostenibilità |
Considerare la possibilità di utilizzare le informazioni fornite dagli emittenti di obbligazioni verdi, obbligazioni legate alla sostenibilità o altre obbligazioni con caratteristiche di finanziamento della transizione per selezionare gli investimenti con l’integrità ambientale e il livello di ambizione che un investitore sta cercando. Considerare la possibilità di utilizzare il grado elevato di trasparenza previsto dal regolamento sulle obbligazioni verdi europee per selezionare progetti per il finanziamento della transizione per i quali l’integrità ambientale sia garantita dalla tassonomia. La maggiore trasparenza sull’utilizzo dei proventi aumenta la credibilità e l’affidabilità di tali investimenti, in particolare se sono collegati alle soglie o agli obiettivi di sostenibilità fissati dall’impresa e comunicati nelle sue informative societarie. Considerare la possibilità di utilizzare il grado elevato di trasparenza offerto dagli emittenti utilizzando i modelli di informativa volontaria per gli emittenti che utilizzano norme diverse rispetto a quelle previste dal regolamento sulle obbligazioni verdi europee per selezionare progetti per il finanziamento della transizione che siano in linea con la transizione verso un’economia sostenibile. Considerare di utilizzare le informazioni sugli obiettivi della transizione o sulle esigenze di finanziamento della transizione incluse nei prospetti per le emissioni da parte delle imprese in fase di transizione per valutare i rischi e le caratteristiche di sostenibilità di un’emissione unitamente ad altri rischi e benefici finanziari del progetto (17). |
(1) Raccomandazione della Commissione sull’agevolazione dei finanziamenti per la transizione verso un’economia sostenibile [C(2023) 3844].
(2) Una questione in materia di sostenibilità è rilevante dal punto di vista dell’impatto quando riguarda gli impatti sostanziali, effettivi o potenziali, positivi o negativi generati dall’impresa sulle persone o sull’ambiente a breve, medio e lungo termine. Una questione in materia di sostenibilità rilevante dal punto di vista dell’impatto comprende sia gli impatti causati dall’impresa o ai quali quest’ultima ha contribuito, sia gli impatti direttamente legati alle attività, ai prodotti e ai servizi dell’impresa attraverso le sue relazioni commerciali. Una questione di sostenibilità potrebbe essere significativa anche da un punto di vista finanziario, ad esempio se il rischio di sostenibilità si concretizza attraverso attivi non recuperabili.
(3) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare — Per un’Europa più pulita e più competitiva» [COM(2020) 98 final].
(4) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 Riportare la natura nella nostra vita» [COM(2020) 380 final].
(5) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti Piano d’azione dell’UE — Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo» [COM(2021) 400 final].
(6) I percorsi di transizione UE elaborati dalla Commissione sono disponibili all’indirizzo (pagina in inglese): https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/transition-pathways_it.
(7) La dipendenza dell’impresa da fattori esterni nelle diverse aree geografiche ai fini dell’attuazione del suo piano di transizione a livello di soggetto, ad esempio possibili politiche future, maturità tecnologica, accettabilità sociale, disponibilità di risorse e impatti fisici sul clima presso tutti i siti in cui opera.
(8) Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi, articoli da 6 a 12.
(9) Gli obblighi minimi sono fissati negli articoli da 7 a 9 del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020.
(10) Conformemente all’atto delegato sulle informative in materia di tassonomia, il termine per conseguire l’allineamento alla tassonomia può superare i cinque anni soltanto se un termine più lungo è obiettivamente giustificato dalle caratteristiche specifiche dell’attività economica e dell’aggiornamento in questione, fino a un massimo di dieci anni.
(11) La relativa spesa in conto capitale non è considerata allineata alla tassonomia, ma può rappresentare un passo significativo nel percorso di transizione verso livelli più elevati di prestazione in materia di sostenibilità.
(12) La relativa spesa in conto capitale non è considerata allineata alla tassonomia, ma può rappresentare un passo significativo nel percorso di transizione verso livelli più elevati di prestazione in materia di sostenibilità.
(13) Conformemente alla direttiva (UE) 2022/2464 e alla sua attuazione (direttiva relativa alla rendicontazione societaria sulla sostenibilità).
(14) Conformemente alla direttiva (UE) 2022/2464 e alla sua attuazione (direttiva relativa alla rendicontazione societaria sulla sostenibilità).
(15) Gli indici di riferimento prevedono un requisito di decarbonizzazione di base del 30 % per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e del 50 % per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi, un requisito di decarbonizzazione del 7 % su base annua, l’inclusione delle emissioni dell’ambito 3, vincoli all’allocazione in titoli azionari per garantire che la rappresentanza delle industrie corrisponda a quella dell’indice di riferimento standard (evitare distorsioni nel settore).
(16) Ad esempio possibili politiche future, maturità tecnologica, accettabilità sociale, disponibilità di risorse e impatti fisici sul clima presso tutti i siti in cui opera.
(17) La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell’Unione più attraenti per le società e facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese ai capitali [COM(2022) 762 final] contribuisce alla trasparenza imponendo l’inclusione di informazioni sulla sostenibilità nei prospetti delle emissioni che si dichiarano sostenibili.