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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 172 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
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Sommario |
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III Altri atti |
pagina |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
III Altri atti
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
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6.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 172/1 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 94/2020
del 14 luglio 2020
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/1354]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1301 della Commissione, del 27 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2147 della Commissione del 28 novembre 2019 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (3). |
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(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 abroga la decisione 95/329/CE della Commissione (4), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
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(5) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda. |
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(6) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(7) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:
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1. |
Dopo il punto 3 (Direttiva 2009/156/CE del Consiglio) della parte 4.1 è inserito quanto segue:
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2. |
Il testo del punto 35 (Decisione 95/329/CE della Commissione) della parte 4.2 è soppresso. |
Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/659, (UE) 2018/1301 e (UE) 2019/2147 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1.
(2) GU L 244 del 28.9.2018, pag. 10.
(3) GU L 325 del 16.12.2019, pag. 99.
(4) GU L 191 del 12.8.1995, pag. 36.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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6.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 172/3 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 95/2020
del 14 luglio 2020
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/1355]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1206 della Commissione, del 12 luglio 2019, che modifica l'allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda il certificato sanitario per gli scambi di cani, gatti e furetti (1). |
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(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda. |
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(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(4) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il punto 9 (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 4.1 e il punto 15 (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 8.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE sono così modificati:
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1. |
È aggiunto il trattino seguente:
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2. |
È aggiunto l'adattamento seguente:
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Articolo 2
Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/1206 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 a condizisone che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 190 del 16.7.2019, pag. 11.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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6.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 172/5 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 96/2020
del 14 luglio 2020
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/1356]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1293 della Commissione, del 29 luglio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda l'elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'allegato II e il modello di certificato sanitario per cani, gatti e furetti di cui all'allegato IV (1). |
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(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda. |
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(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(4) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il punto 10a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013) della parte 1.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:
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1. |
È aggiunto il trattino seguente:
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2. |
È aggiunto l'adattamento seguente:
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Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1293 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 204 del 2.8.2019, pag. 3.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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6.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 172/7 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 97/2020
del 14 luglio 2020
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/1357]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1970 della Commissione del 26 novembre 2019 che modifica l'allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) e l'allegato II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi di alcune regioni della Spagna e gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE per quanto riguarda la qualifica di indenni e l'approvazione dei programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky di alcune regioni dell'Italia (1). |
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(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda. |
|
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(4) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai punti 14 (Decisione 93/52/CEE della Commissione), 70 (Decisione 2003/467/CE della Commissione) e 84 (Decisione 2008/185/CE della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
"- |
32019 D 1970: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1970 della Commissione del 26 novembre 2019 (GU L 307 del 28.11.2019, pag. 47)." |
Articolo 2
Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/1970 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 307 del 28.11.2019, pag. 47.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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6.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 172/9 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 98/2020
del 14 luglio 2020
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/1358]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (l'"accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1972 della Commissione, del 26 novembre 2019, che modifica la decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (1). |
|
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi all'Islanda. |
|
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein. |
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(4) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sotto il titolo "ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO", dopo il punto 48 (Decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione) dell'allegato I, capitolo I, parte 3.2, dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
"- |
32019 D 1972: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1972 della Commissione, del 26 novembre 2019 (GU L 307 del 28.11.2019, pag. 56)". |
Articolo 2
Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/1972 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 307 del 28.11.2019, pag. 56.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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6.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 172/11 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 99/2020
del 14 luglio 2020
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/1359]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (l'"accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1664 della Commissione del 30 settembre 2019 che autorizza un laboratorio in Ucraina a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti (1). |
|
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi all'Islanda. |
|
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein. |
|
(4) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 54b (Decisione di esecuzione 2013/709/UE della Commissione) dell'allegato I, capitolo I, parte 4.2, dell'accordo SEE è aggiunto il seguente punto:
|
"54c. |
32019 D 1664: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1664 della Commissione del 30 settembre 2019 che autorizza un laboratorio in Ucraina a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti (GU L 252 del 2.10.2019, pag. 38). Questo atto non si applica all'Islanda.". |
Articolo 2
Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/1664 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 252 del 2.10.2019, pag. 38.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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6.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 172/13 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 100/2020
del 14 luglio 2020
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/1360]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1992 della Commissione, del 27 novembre 2019, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri prorogandone il periodo di applicazione (1). |
|
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi all'Islanda. |
|
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 152 (Decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione) dell'allegato I, capitolo I, parte 1.2, dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
"— |
32019 D 1992: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1992 della Commissione, del 27 novembre 2019 (GU L 308 del 29.11.2019, pag. 107)". |
Articolo 2
Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/1992 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 308 del 29.11.2019, pag. 107.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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6.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 172/15 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 101/2020
del 14 luglio 2020
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1361]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (l'"accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2164 della Commissione, dell'17 dicembre 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (1). |
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(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein. |
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(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 54ba (Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
"— |
32019 R 2164: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2164 della Commissione, del 17 dicembre 2019 (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 61)". |
Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2164 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 328 del 18.12.2019, pag. 61.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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6.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 172/17 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 102/2020
del 14 luglio 2020
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1362]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/769 della Commissione, del 14 maggio 2019, recante modifica della decisione di esecuzione 2012/715/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi dotati di un quadro normativo applicabile alle sostanze attive per la fabbricazione di medicinali per uso umano e delle corrispondenti attività di controllo e di applicazione della legge che assicurino un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell'Unione (1). |
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(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 15qb (Decisione di esecuzione 2012/715/UE della Commissione) dell'allegato II, capitolo XIII, dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
"- |
32019 D 0769: Decisione di esecuzione (UE) 2019/769 della Commissione, del 14 maggio 2019 (GU L 126 del 15.5.2019, pag. 70)". |
Articolo 2
Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/769 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 126 del 15.5.2019, pag. 70.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
6.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 172/18 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 103/2020
del 14 luglio 2020
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1363]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione, del 29 ottobre 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda le informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria (1). |
|
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 12zze (Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato II, capitolo XV, dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
"— |
32020 R 0011: Regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione, del 29 ottobre 2019 (GU L 6 del 10.1.2020, pag. 8)". |
Articolo 2
Il testo del regolamento delegato (UE) 2020/11 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 6 del 10.1.2020, pag. 8.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
6.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 172/19 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 104/2020
del 14 luglio 2020
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1364]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1971 della Commissione, del 26 novembre 2019, relativa al riconoscimento dello Universal Feed Assurance Scheme per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
|
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 6azc (Decisione di esecuzione (UE) 2019/1993 della Commissione) dell'allegato II, capitolo XVII, dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:
|
"6azd. |
32019 D 1971: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1971 della Commissione, del 26 novembre 2019, relativa al riconoscimento dello Universal Feed Assurance Scheme per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 307 del 28.11.2019, pag. 54)". |
Articolo 2
Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/1971 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 307 del 28.11.2019, pag. 54.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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6.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 172/20 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 105/2020
del 14 luglio 2020
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1365]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 (1). |
|
(2) |
Il regolamento (UE) 2019/515 abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato II dell'accordo SEE, il capitolo XIX è così modificato:
|
1. |
dopo il punto 3t (Decisione (UE) 2015/547 della Commissione) è inserito il punto seguente:
|
|
2. |
il testo del punto 3f (Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso. |
Articolo 2
Fa fede il testo del regolamento (UE) 2019/515 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 91 del 29.3.2019, pag. 1.
(2) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21.
(*1) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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6.7.2023 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 172/22 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 106/2020
del 14 luglio 2020
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/1366]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/855 della Commissione, del 7 maggio 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di Bahamas, Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica, Maurizio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panama e Zimbabwe nella tabella di cui al punto I dell'allegato e il depennamento dalla stessa tabella di Bosnia-Erzegovina, Etiopia, Guyana, Repubblica democratica popolare del Laos, Sri Lanka e Tunisia (1). |
|
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 23bb (Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
"- |
32020 R 0855: Regolamento delegato (UE) 2020/855 della Commissione, del 7 maggio 2020 (GU L 195 del 19.6.2020, pag. 1)". |
Articolo 2
Il testo del regolamento delegato (UE) 2020/855 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 195 del 19.6.2020, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
6.7.2023 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 172/23 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 107/2020
del 14 luglio 2020
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/1367]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (3). |
|
(4) |
La direttiva (UE) 2017/2110 abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (4), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
|
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo V dell'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:
|
1. |
al punto 56b (Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:
|
|
2. |
il testo del punto 56ca (Direttiva 1999/35/CE del Consiglio) è sostituito dal seguente:
|
|
3. |
al punto 56e (Direttiva 98/41/CE del Consiglio) è aggiunto quanto segue:
|
|
4. |
al punto 56f (Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:
|
|
5. |
al punto 56l (Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue: ", modificata da:
|
Articolo 2
I testi delle direttive (UE) 2017/2108, (UE) 2017/2109 e (UE) 2017/2110 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE che integra la direttiva 2009/15/CE nell'accordo SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 315 del 30.11.2017, pag. 40.
(2) GU L 315 del 30.11.2017, pag. 52.
(3) GU L 315 del 30.11.2017, pag. 61.
(4) GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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6.7.2023 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 172/26 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 108/2020
del 14 luglio 2020
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/1368]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/352 al fine di consentire all'ente di gestione di un porto o all'autorità competente di concedere flessibilità per quanto riguarda la riscossione dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale nel contesto dell'epidemia di COVID-19 (1). |
|
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 56z (Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:
", modificato da:
|
— |
32020 R 0697: Regolamento (UE) 2020/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020 (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 7)". |
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) 2020/697 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 128/2019 del 8 maggio 2019 (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 165 del 27.5.2020, pag. 7.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
6.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 172/28 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 109/2020
del 14 luglio 2020
che modifica l'allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE [2023/1369]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/436 della Commissione, del 24 marzo 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 906/2009 per quanto riguarda il periodo di applicazione (1). |
|
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIV dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 11c (Regolamento (CE) n. 906/2009 della Commissione) dell'allegato XIV dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
"— |
32020 R 0436: Regolamento (UE) 2020/436 della Commissione, del 24 marzo 2020 (GU L 90 del 25.3.2020, pag. 1)". |
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) 2020/436 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 90 del 25.3.2020, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
6.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 172/29 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 110/2020
del 14 luglio 2020
che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE [2023/1370]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (l'"accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (2). |
|
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XVIII dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 14 a (Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVIII dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:
|
"- |
32019 L 0130: Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019 (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 112), |
|
- |
32019 L 0983: Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (GU L 164 del 20.6.2019, pag. 23)". |
Articolo 2
Il testo delle direttive (UE) 2019/130 e (UE) 2019/983 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 30 del 31.1.2019, pag. 112.
(2) GU L 164 del 20.6.2019, pag. 23.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
6.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 172/31 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 111/2020
del 14 luglio 2020
che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE [2023/1371]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (1). |
|
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XVIII dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato XVIII dell'accordo SEE è così modificato:
|
1. |
Al punto 32j (Direttiva 2009/13/CE del Consiglio) è aggiunto quanto segue: ", modificato da:
|
|
2. |
Dopo il punto 32n (Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:
|
Articolo 2
Il testo della direttiva (UE) 2018/131 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 22 del 26.1.2018, pag. 28.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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6.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 172/33 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 112/2020
del 14 luglio 2020
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2023/1372]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, e la decisione (UE) 2015/1814 (1). |
|
(2) |
Le questioni di bilancio non rientrano nell'accordo SEE. L'applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafo 6, primo comma, prima frase, della direttiva 2003/87/CE lascia pertanto impregiudicato l'ambito di applicazione dell'accordo SEE. |
|
(3) |
Le cifre degli Stati EFTA da considerare per il calcolo e l'adeguamento del quantitativo di quote per l'intero SEE da rilasciare dal 2021 al 2030, stabilite nella parte B della presente decisione, applicano il fattore di riduzione lineare riveduto del 2,2 % alle cifre determinate per il periodo dal 2013 al 2020 di cui alla decisione del Comitato misto EEA n. 152/2012 del 26 luglio 2012 (2). |
|
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:
|
1. |
al punto 21al (Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
|
|
2. |
gli adattamenti del punto 21al (Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono sostituiti da quanto segue: "Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:
|
|
3. |
Al punto 21alj (Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue: ", modificato da:
|
Articolo 2
Il testo della direttiva (UE) 2018/410 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3.
(2) GU L 309 dell'8.11.2012, pag. 38.
(*1) È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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6.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 172/40 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 113/2020
del 14 luglio 2020
che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2023/1373]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/699 del Consiglio del 25 maggio 2020 relativo a misure temporanee riguardanti le assemblee generali delle società europee (SE) e delle società cooperative europee (SCE) (1). |
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(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XXII dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 10j (Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XXII dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:
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"10k. |
32020 R 0699: Regolamento (UE) 2020/699 del Consiglio del 25 maggio 2020 relativo a misure temporanee riguardanti le assemblee generali delle società europee (SE) e delle società cooperative europee (SCE) (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 25)." |
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) 2020/699 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 165 del 27.5.2020, pag. 25.
(*1) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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6.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 172/41 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 114/2020
del 6 agosto 2020
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1374]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/1043 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 relativo all'esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da coronavirus (COVID-19) e relativo alla fornitura di tali medicinali (1). |
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(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 19 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 699/2014 della Commissione) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:
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"20. |
32020 R 1043: Regolamento (UE) 2020/1043 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 relativo all'esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da coronavirus (COVID-19) e relativo alla fornitura di tali medicinali (GU L 231 del 17.7.2020, pag. 12)." |
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) 2020/1043 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 6 agosto 2020 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2020.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 231 del 17.7.2020, pag. 12.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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6.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 172/42 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 115/2020
del 6 agosto 2020
che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE [2023/1375]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti (1). |
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(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XV dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato XV dell'accordo SEE è così modificato:
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1. |
al punto 1ea (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione) è aggiunto il testo seguente: ", modificato da:
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2. |
Al punto 1j (Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
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Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) 2020/972 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 6 agosto 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2020.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 215 del 7.7.2020, pag. 3.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.