ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 172

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Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
6 luglio 2023


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 94/2020, del 14 luglio 2020, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/1354]

1

 

*

Decisione del Comitato Misto SEE N. 95/2020, del 14 luglio 2020, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/1355]

3

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 96/2020, del 14 luglio 2020, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/1356]

5

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 97/2020, del 14 luglio 2020, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/1357]

7

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 98/2020, del 14 luglio 2020, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/1358]

9

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 99/2020, del 14 luglio 2020, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/1359]

11

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 100/2020, del 14 luglio 2020, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/1360]

13

 

*

Decisione del Comitato Misto SEE n. 101/2020, del 14 luglio 2020, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1361]

15

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 102/2020, del 14 luglio 2020, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1362]

17

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 103/2020, del 14 luglio 2020, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1363]

18

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 104/2020, del 14 luglio 2020, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1364]

19

 

*

Decisione del Comitato Misto SEE n. 105/2020, del 14 luglio 2020, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1365]

20

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 106/2020, del 14 luglio 2020, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/1366]

22

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 107/2020, del 14 luglio 2020, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/1367]

23

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 108/2020, del 14 luglio 2020, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/1368]

26

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 109/2020, del 14 luglio 2020, che modifica l'allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE [2023/1369]

28

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 110/2020, del 14 luglio 2020, che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE [2023/1370]

29

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 111/2020, del 14 luglio 2020, che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE [2023/1371]

31

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 112/2020, del 14 luglio 2020, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2023/1372]

33

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 113/2020, del 14 luglio 2020, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2023/1373]

40

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 114/2020, del 6 agosto 2020, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1374]

41

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 115/2020, del 6 agosto 2020, che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE [2023/1375]

42

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

6.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 172/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 94/2020

del 14 luglio 2020

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/1354]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1301 della Commissione, del 27 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2147 della Commissione del 28 novembre 2019 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (3).

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 abroga la decisione 95/329/CE della Commissione (4), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.

(6)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(7)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Dopo il punto 3 (Direttiva 2009/156/CE del Consiglio) della parte 4.1 è inserito quanto segue:

"3a.

32018 R 0659: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1), modificato da:

32018 R 1301: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1301 della Commissione, del 27 settembre 2018 (GU L 244 del 28.9.2018, pag. 10),

32019 R 2147: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2147 della Commissione, del 28 novembre 2019 (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 99).

Questo atto non si applica all'Islanda."

2.

Il testo del punto 35 (Decisione 95/329/CE della Commissione) della parte 4.2 è soppresso.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/659, (UE) 2018/1301 e (UE) 2019/2147 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1.

(2)   GU L 244 del 28.9.2018, pag. 10.

(3)   GU L 325 del 16.12.2019, pag. 99.

(4)   GU L 191 del 12.8.1995, pag. 36.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


6.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 172/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 95/2020

del 14 luglio 2020

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/1355]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1206 della Commissione, del 12 luglio 2019, che modifica l'allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda il certificato sanitario per gli scambi di cani, gatti e furetti (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 9 (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 4.1 e il punto 15 (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 8.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE sono così modificati:

1.

È aggiunto il trattino seguente:

"-

32019 D 1206: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1206 della Commissione (GU L 190 del 16.7.2019, pag. 11)."

2.

È aggiunto l'adattamento seguente:

"e)

Per un periodo transitorio di un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 95/2020 del 14 luglio 2020, le parti contraenti autorizzano, per gli scambi di cani, gatti e furetti, l'uso di un certificato sanitario rilasciato entro la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 95/2020 del 14 luglio 2020, in conformità al modello che figura nell'allegato E, parte 1."

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/1206 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 a condizisone che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 190 del 16.7.2019, pag. 11.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


6.7.2023   

IT

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L 172/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 96/2020

del 14 luglio 2020

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/1356]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1293 della Commissione, del 29 luglio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda l'elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'allegato II e il modello di certificato sanitario per cani, gatti e furetti di cui all'allegato IV (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 10a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013) della parte 1.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

È aggiunto il trattino seguente:

"—

32019 R 1293: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1293 della Commissione, del 29 luglio 2019 (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 3)."

2.

È aggiunto l'adattamento seguente:

"d)

Per un periodo transitorio di quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 96/2020 del 14 luglio 2020, le parti contraenti autorizzano l'entrata di cani, gatti e furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso una parte contraente da un territorio o un paese terzo accompagnati da un certificato sanitario rilasciato entro la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 96/2020 del 14 luglio 2020, conformemente al modello che figura nell'allegato IV, parte 1."

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1293 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 204 del 2.8.2019, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


6.7.2023   

IT

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L 172/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 97/2020

del 14 luglio 2020

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/1357]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1970 della Commissione del 26 novembre 2019 che modifica l'allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) e l'allegato II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi di alcune regioni della Spagna e gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE per quanto riguarda la qualifica di indenni e l'approvazione dei programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky di alcune regioni dell'Italia (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai punti 14 (Decisione 93/52/CEE della Commissione), 70 (Decisione 2003/467/CE della Commissione) e 84 (Decisione 2008/185/CE della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"-

32019 D 1970: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1970 della Commissione del 26 novembre 2019 (GU L 307 del 28.11.2019, pag. 47)."

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/1970 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 307 del 28.11.2019, pag. 47.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


6.7.2023   

IT

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L 172/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 98/2020

del 14 luglio 2020

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/1358]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (l'"accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1972 della Commissione, del 26 novembre 2019, che modifica la decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi all'Islanda.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sotto il titolo "ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO", dopo il punto 48 (Decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione) dell'allegato I, capitolo I, parte 3.2, dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"-

32019 D 1972: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1972 della Commissione, del 26 novembre 2019 (GU L 307 del 28.11.2019, pag. 56)".

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/1972 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 307 del 28.11.2019, pag. 56.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


6.7.2023   

IT

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L 172/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 99/2020

del 14 luglio 2020

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/1359]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (l'"accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1664 della Commissione del 30 settembre 2019 che autorizza un laboratorio in Ucraina a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi all'Islanda.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 54b (Decisione di esecuzione 2013/709/UE della Commissione) dell'allegato I, capitolo I, parte 4.2, dell'accordo SEE è aggiunto il seguente punto:

"54c.

32019 D 1664: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1664 della Commissione del 30 settembre 2019 che autorizza un laboratorio in Ucraina a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti (GU L 252 del 2.10.2019, pag. 38).

Questo atto non si applica all'Islanda.".

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/1664 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 252 del 2.10.2019, pag. 38.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


6.7.2023   

IT

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L 172/13


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 100/2020

del 14 luglio 2020

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/1360]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1992 della Commissione, del 27 novembre 2019, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri prorogandone il periodo di applicazione (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi all'Islanda.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 152 (Decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione) dell'allegato I, capitolo I, parte 1.2, dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"—

32019 D 1992: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1992 della Commissione, del 27 novembre 2019 (GU L 308 del 29.11.2019, pag. 107)".

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/1992 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 308 del 29.11.2019, pag. 107.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


6.7.2023   

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L 172/15


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 101/2020

del 14 luglio 2020

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1361]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (l'"accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2164 della Commissione, dell'17 dicembre 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54ba (Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"—

32019 R 2164: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2164 della Commissione, del 17 dicembre 2019 (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 61)".

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2164 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 328 del 18.12.2019, pag. 61.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


6.7.2023   

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L 172/17


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 102/2020

del 14 luglio 2020

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1362]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/769 della Commissione, del 14 maggio 2019, recante modifica della decisione di esecuzione 2012/715/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi dotati di un quadro normativo applicabile alle sostanze attive per la fabbricazione di medicinali per uso umano e delle corrispondenti attività di controllo e di applicazione della legge che assicurino un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell'Unione (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 15qb (Decisione di esecuzione 2012/715/UE della Commissione) dell'allegato II, capitolo XIII, dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"-

32019 D 0769: Decisione di esecuzione (UE) 2019/769 della Commissione, del 14 maggio 2019 (GU L 126 del 15.5.2019, pag. 70)".

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/769 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 126 del 15.5.2019, pag. 70.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


6.7.2023   

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L 172/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 103/2020

del 14 luglio 2020

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1363]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione, del 29 ottobre 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda le informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zze (Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato II, capitolo XV, dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"—

32020 R 0011: Regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione, del 29 ottobre 2019 (GU L 6 del 10.1.2020, pag. 8)".

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2020/11 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 6 del 10.1.2020, pag. 8.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


6.7.2023   

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L 172/19


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 104/2020

del 14 luglio 2020

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1364]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1971 della Commissione, del 26 novembre 2019, relativa al riconoscimento dello Universal Feed Assurance Scheme per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 6azc (Decisione di esecuzione (UE) 2019/1993 della Commissione) dell'allegato II, capitolo XVII, dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

"6azd.

32019 D 1971: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1971 della Commissione, del 26 novembre 2019, relativa al riconoscimento dello Universal Feed Assurance Scheme per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 307 del 28.11.2019, pag. 54)".

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/1971 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 307 del 28.11.2019, pag. 54.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


6.7.2023   

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L 172/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 105/2020

del 14 luglio 2020

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1365]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 (1).

(2)

Il regolamento (UE) 2019/515 abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, il capitolo XIX è così modificato:

1.

dopo il punto 3t (Decisione (UE) 2015/547 della Commissione) è inserito il punto seguente:

"3u.

32019 R 0515: Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

(a)

per gli Stati EFTA, il presente regolamento si applica unicamente ai prodotti contemplati dall'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo SEE;

(b)

il regolamento non si applica al Liechtenstein per i prodotti di cui all'allegato I, all'allegato II, capitoli XII e XXVII, e al protocollo 47 dell'accordo fintanto che è estesa al Liechtenstein l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli;

(c)

anziché "articolo 34 TFUE" leggasi "articolo 11 dell'accordo SEE";

(d)

anziché "articolo 36 TFUE" leggasi "articolo 13 dell'accordo SEE";

(e)

all'articolo 8, i riferimenti alla "Commissione" sono sostituiti da riferimenti all'"Autorità di vigilanza EFTA" quando la decisione amministrativa è stata adottata da un'autorità ubicata in uno Stato EFTA";

2.

il testo del punto 3f (Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso.

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2019/515 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 91 del 29.3.2019, pag. 1.

(2)   GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21.

(*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


6.7.2023   

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L 172/22


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 106/2020

del 14 luglio 2020

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/1366]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/855 della Commissione, del 7 maggio 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di Bahamas, Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica, Maurizio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panama e Zimbabwe nella tabella di cui al punto I dell'allegato e il depennamento dalla stessa tabella di Bosnia-Erzegovina, Etiopia, Guyana, Repubblica democratica popolare del Laos, Sri Lanka e Tunisia (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 23bb (Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"-

32020 R 0855: Regolamento delegato (UE) 2020/855 della Commissione, del 7 maggio 2020 (GU L 195 del 19.6.2020, pag. 1)".

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2020/855 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 195 del 19.6.2020, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


6.7.2023   

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L 172/23


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 107/2020

del 14 luglio 2020

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/1367]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (3).

(4)

La direttiva (UE) 2017/2110 abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (4), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo V dell'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 56b (Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

"—

32017 L 2110: Direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 61).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

all'articolo 24, paragrafo 4, secondo comma, le parole "e l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo le parole "Stati membri".";

2.

il testo del punto 56ca (Direttiva 1999/35/CE del Consiglio) è sostituito dal seguente:

 

" 32017 L 2110: Direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 61).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

all'articolo 10, paragrafo 5, le parole "e l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo le parole "Stati membri".";

3.

al punto 56e (Direttiva 98/41/CE del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

"—

32017 L 2109: Direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 52).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

(a)

Per quanto riguarda gli Stati EFTA, all'articolo 5, paragrafo 4, prima frase, anziché "della legislazione dell'Unione e nazionale", leggasi "dell'accordo SEE e della legislazione nazionale", e all'articolo 5, paragrafo 4, seconda frase, anziché "al diritto dell'Unione", leggasi "alle disposizioni dell'accordo SEE".

(b)

All'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "dal diritto dell'Unione o nazionale", leggasi "dall'accordo SEE o dal diritto nazionale".

(c)

All'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), prima delle parole "e gli Stati membri" sono inserite le parole ", l'Autorità di vigilanza EFTA".";

4.

al punto 56f (Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

"—

32017 L 2108: Direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 40).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

all'articolo 9, paragrafo 4, settimo comma, prima delle parole "e gli Stati membri" sono inserite le parole ", l'Autorità di vigilanza EFTA".";

5.

al punto 56l (Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

", modificata da:

32017 L 2109: Direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 52)."

Articolo 2

I testi delle direttive (UE) 2017/2108, (UE) 2017/2109 e (UE) 2017/2110 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE che integra la direttiva 2009/15/CE nell'accordo SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 315 del 30.11.2017, pag. 40.

(2)   GU L 315 del 30.11.2017, pag. 52.

(3)   GU L 315 del 30.11.2017, pag. 61.

(4)   GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


6.7.2023   

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L 172/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 108/2020

del 14 luglio 2020

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/1368]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/352 al fine di consentire all'ente di gestione di un porto o all'autorità competente di concedere flessibilità per quanto riguarda la riscossione dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale nel contesto dell'epidemia di COVID-19 (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 56z (Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

", modificato da:

32020 R 0697: Regolamento (UE) 2020/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020 (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 7)".

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2020/697 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 128/2019 del 8 maggio 2019 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 165 del 27.5.2020, pag. 7.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2)   GU L 279 del 27.10.2022, pag. 33.


6.7.2023   

IT

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L 172/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 109/2020

del 14 luglio 2020

che modifica l'allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE [2023/1369]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/436 della Commissione, del 24 marzo 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 906/2009 per quanto riguarda il periodo di applicazione (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 11c (Regolamento (CE) n. 906/2009 della Commissione) dell'allegato XIV dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"—

32020 R 0436: Regolamento (UE) 2020/436 della Commissione, del 24 marzo 2020 (GU L 90 del 25.3.2020, pag. 1)".

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2020/436 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 90 del 25.3.2020, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


6.7.2023   

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L 172/29


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 110/2020

del 14 luglio 2020

che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE [2023/1370]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (l'"accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (2).

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XVIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 14 a (Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVIII dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

"-

32019 L 0130: Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019 (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 112),

-

32019 L 0983: Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (GU L 164 del 20.6.2019, pag. 23)".

Articolo 2

Il testo delle direttive (UE) 2019/130 e (UE) 2019/983 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 30 del 31.1.2019, pag. 112.

(2)   GU L 164 del 20.6.2019, pag. 23.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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L 172/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 111/2020

del 14 luglio 2020

che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE [2023/1371]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XVIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XVIII dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 32j (Direttiva 2009/13/CE del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

", modificato da:

32018 L 0131: Direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23 gennaio 2018 (GU L 22 del 26.1.2018, pag. 28)".

2.

Dopo il punto 32n (Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:

"32o.

32018 L 0131: Direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (GU L 22 del 26.1.2018, pag. 28)".

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2018/131 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 22 del 26.1.2018, pag. 28.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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L 172/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 112/2020

del 14 luglio 2020

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2023/1372]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, e la decisione (UE) 2015/1814 (1).

(2)

Le questioni di bilancio non rientrano nell'accordo SEE. L'applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafo 6, primo comma, prima frase, della direttiva 2003/87/CE lascia pertanto impregiudicato l'ambito di applicazione dell'accordo SEE.

(3)

Le cifre degli Stati EFTA da considerare per il calcolo e l'adeguamento del quantitativo di quote per l'intero SEE da rilasciare dal 2021 al 2030, stabilite nella parte B della presente decisione, applicano il fattore di riduzione lineare riveduto del 2,2 % alle cifre determinate per il periodo dal 2013 al 2020 di cui alla decisione del Comitato misto EEA n. 152/2012 del 26 luglio 2012 (2).

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 21al (Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

"-

32018 L 0410: Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'14 marzo 2018 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).";

2.

gli adattamenti del punto 21al (Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono sostituiti da quanto segue:

"Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)

Al momento dell'integrazione della direttiva, nel territorio del Liechtenstein non si svolgono attività di trasporto aereo quali definite nella direttiva. Il Liechtenstein si conformerà alla direttiva quando attività pertinenti di trasporto aereo avranno luogo sul suo territorio.";

b)

all'articolo 3 quater, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

"Il Comitato misto SEE, conformemente alle procedure stabilite nell'accordo e sulla base delle cifre presentate dall'Autorità di vigilanza EFTA in collaborazione con Eurocontrol, decide in merito alle emissioni storiche del trasporto aereo nel SEE aggiungendo i dati relativi ai voli effettuati all'interno del territorio e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi alla decisione della Commissione quando quest'ultima sarà integrata nell'accordo SEE.";

c)

all'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, il secondo comma è soppresso;

d)

all'articolo 3 sexies, paragrafo 2, e all'articolo 3 septies, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

"Entro la stessa data, gli Stati EFTA presentano le domande ricevute all'Autorità di vigilanza EFTA, che le trasmette immediatamente alla Commissione.";

e)

all'articolo 3 sexies, paragrafo 3, sono aggiunti i commi seguenti:

"Il Comitato misto SEE, conformemente alle procedure stabilite nell'accordo e sulla base delle cifre presentate dall'Autorità di vigilanza EFTA in collaborazione con Eurocontrol, decide per quanto riguarda il SEE in merito al numero complessivo di quote, al numero di quote da mettere all'asta, al numero di quote da porre nella riserva speciale e al numero di quote a titolo gratuito, aggiungendo i dati relativi ai voli effettuati all'interno e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi alla decisione della Commissione quando quest'ultima sarà integrata nell'accordo SEE.

La Commissione decide in merito ai parametri validi per l'intero SEE. Durante il processo decisionale la Commissione collabora strettamente con l'Autorità di vigilanza EFTA. Il calcolo e la pubblicazione da parte degli Stati EFTA, ai sensi dell'articolo 3 sexies, paragrafo 4, hanno luogo successivamente alla decisione del Comitato misto SEE che integra la decisione adottata dalla Commissione nell'accordo SEE.";

f)

all'articolo 3 septies, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

"La Commissione decide in merito ai parametri validi per l'intero SEE. Durante il processo decisionale la Commissione collabora strettamente con l'Autorità di vigilanza EFTA. Il calcolo e la pubblicazione da parte degli Stati EFTA ai sensi dell'articolo 3 septies, paragrafo 7, hanno luogo successivamente alla decisione del Comitato misto SEE che integra la decisione adottata dalla Commissione nell'accordo SEE.";

g)

all'articolo 9 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"L'aumento del quantitativo medio annuo totale delle quote nell'ambito dell'EU ETS derivante dall'estensione del sistema al Liechtenstein e alla Norvegia, a norma del paragrafo 1, è conforme alle decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo dal 2008 al 2012.

L'aumento del quantitativo medio annuo totale delle quote nell'ambito dell'EU ETS derivante dall'estensione del sistema all'Islanda, a norma del paragrafo 1, corrisponde a 23 934 tonnellate di CO2 equivalente.

Per quanto riguarda gli Stati EFTA, le cifre da considerare per il calcolo del quantitativo di quote da rilasciare per l'insieme del SEE a partire dal 2013, conformemente al presente articolo, figurano nella parte A dell'Appendice.";

h)

all'articolo 9 bis, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

"Per la Norvegia, il quantitativo medio annuo di quote rilasciate per quanto riguarda gli impianti menzionati al presente paragrafo è 878 850.";

i)

all'articolo 9 bis, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"Per quanto riguarda gli impianti degli Stati EFTA che esercitano le attività di cui all'allegato I, che sono inseriti nell'EU ETS solo a partire dal 2013, le emissioni medie annue durante il periodo di riferimento per l'adeguamento sono:

 

Islanda: 1 862 571 tonnellate di CO2 equivalente.

 

Liechtenstein: 0 tonnellate di CO2 equivalente.

 

Norvegia: 5 269 254 tonnellate di CO2 equivalente.";

j)

all'articolo 9 bis, dopo il paragrafo 4 sono inseriti i paragrafi seguenti:

"5.   Per quanto riguarda gli Stati EFTA, le cifre da considerare per l'adeguamento del quantitativo di quote per l'insieme del SEE da rilasciare a partire dal 2013 conformemente al presente articolo figurano nella parte A dell'Appendice.

6.   La Commissione calcola e adegua il quantitativo annuo di quote per l'insieme del SEE da rilasciare a partire dal 2013 conformemente all'articolo 9 e al presente articolo per includere le cifre degli Stati EFTA riportate nella parte A dell'Appendice. La Commissione pubblica i quantitativi di quote adeguati per l'insieme del SEE per il 2013 e oltre."

;

k)

all'articolo 10, paragrafo 2, è aggiunto il paragrafo seguente:

"Ai fini della lettera a), le quote del Liechtenstein e della Norvegia sono calcolate sulla base delle seguenti emissioni:

 

Liechtenstein: 20 943 tonnellate di CO2 equivalente.

 

Norvegia: 18 635 669 tonnellate di CO2 equivalente.

Per quanto riguarda l'Islanda, la quota di cui alla lettera a) è calcolata sulla base di una cifra di 36 196 tonnellate di CO2 equivalente, maggiorata di 899 645 tonnellate di CO2 equivalente, che rappresentano la quota di emissioni verificate per il 2005 emesse da impianti che esercitano le attività di cui all'allegato I, inseriti nell'EU ETS solo a partire dal 2013. La quota dell'Islanda è così calcolata sulla base di 935 841 tonnellate di CO2 equivalente.";

l)

l'articolo 10, paragrafo 3, non si applica agli Stati EFTA;

m)

all'articolo 10 ter, paragrafo 3, secondo comma, è inserito il seguente trattino:

"I settori e dei sottosettori negli Stati EFTA presentano le domande all'Autorità di vigilanza EFTA, che le trasmette alla Commissione.";

n)

la seconda frase dell'articolo 16, paragrafo 3, è sostituita dal testo seguente:

"Gli Stati EFTA istituiscono ammende per le emissioni in eccesso equivalenti a quelle applicate negli Stati membri dell'UE.";

o)

dopo l'articolo 16, paragrafo 12, è inserito il paragrafo seguente:

"13.   Gli Stati EFTA presentano tutte le domande formulate ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 5, e 10, all'Autorità di vigilanza EFTA, che le trasmetterà immediatamente alla Commissione."

;

p)

all'articolo 18 bis, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"La riassegnazione degli operatori aerei agli Stati EFTA avrà luogo nel 2011, dopo che l'operatore avrà rispettato gli obblighi per il 2010. Per la riassegnazione degli operatori aerei inizialmente assegnati ad uno Stato membro sulla base dei criteri menzionati alla lettera b) può essere accordata una diversa scadenza dallo Stato membro di riferimento iniziale, se l'operatore lo richiede esplicitamente entro sei mesi dall'adozione da parte della Commissione dell'elenco di operatori SEE di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b). In questo caso, la riassegnazione ha luogo entro il 2020 per quanto riguarda il periodo di scambio che decorre dal 2021.";

q)

all'articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b), dopo le parole "operatori aerei" sono inserite le parole "per l'intero Spazio economico europeo";

r)

all'articolo 18 ter è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini dell'adempimento dei loro obblighi previsti dalla direttiva, gli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA possono chiedere l'assistenza di Eurocontrol o di un'altra organizzazione competente e, a tal fine, possono concludere opportuni accordi con tali organizzazioni.";

s)

all'articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo:

"4.   Gli atti di rilascio, trasferimento e cancellazione delle quote di emissioni riguardanti gli Stati EFTA, i loro gestori e gli operatori aerei da essi gestiti sono registrati nel catalogo indipendente degli atti di cui al paragrafo 1.

L'amministratore centrale è competente a svolgere i compiti di cui ai paragrafi da 1 a 3 per quanto riguarda gli Stati EFTA, i loro gestori o gli operatori aerei da essi gestiti."

;

t)

all'articolo 25 è aggiunto il paragrafo seguente:

"2.   Le quote di emissioni dell'EU ETS comprendono le quote di emissioni rilasciate o scambiate dagli Stati EFTA o dai loro gestori nell'ambito di detto sistema. Quando l'Unione conclude un accordo di cui al presente articolo, non si fanno distinzioni tra le suddette quote di emissioni.

La Commissione informa il prima possibile gli Stati EFTA del negoziato e della conclusione di accordi o di accordi non vincolanti conformemente al presente articolo."

;

u)

dopo l'allegato V è aggiunto quanto segue:

"APPENDICE

PARTE A

Cifre degli Stati EFTA da considerare per il calcolo e l'adeguamento del quantitativo di quote per l'intero SEE da rilasciare dal 2013 al 2020 conformemente agli articoli 9 e 9 bis della direttiva 2003/87/CE

1.   Cifre degli Stati EFTA conformemente all'articolo 9

Per calcolare queste cifre è stato applicato il fattore lineare di 1,74 %.

Islanda

Queste cifre si basano sulla media delle emissioni annue verificate dal 2005 al 2010 per attività cui si applica in linea di principio la direttiva 2003/87/CE durante il periodo dal 2008 al 2012, corrispondenti a 23 934 quote.

Anno

Quantitativo di quote

2013

22 684

2014

22 268

2015

21 851

2016

21 435

2017

21 018

2018

20 602

2019

20 186

2020

19 769

Liechtenstein

Queste cifre sono basate sul quantitativo medio annuo totale di quote rilasciate dal Liechtenstein per il periodo dal 2008 al 2012, corrispondenti a 17 943 quote come indicato nel piano nazionale di assegnazione.

Anno

Quantitativo di quote

2013

17 006

2014

16 694

2015

16 382

2016

16 070

2017

15 758

2018

15 445

2019

15 133

2020

14 821

Norvegia

Queste cifre sono basate sul quantitativo medio annuo totale di quote rilasciate dalla Norvegia per il periodo dal 2008 al 2012, corrispondenti a 14 255 268 quote come indicato nel piano nazionale di assegnazione.

Anno

Quantitativo di quote

2013

13 511 143

2014

13 263 101

2015

13 015 060

2016

12 767 018

2017

12 518 976

2018

12 270 935

2019

12 022 893

2020

11 774 851

2.   Cifre degli Stati EFTA conformemente all'articolo 9 bis, paragrafo 1

Per calcolare queste cifre è stato applicato il fattore lineare di 1,74 %.

Norvegia

Anno

Quantitativo di quote

2013

832 974

2014

817 682

2015

802 390

2016

787 098

2017

771 806

2018

756 514

2019

741 222

2020

725 930

3.   Cifre degli Stati EFTA conformemente all'articolo 9 bis, paragrafo 2

Per calcolare queste cifre è stato applicato il fattore lineare di 1,74 %.

Islanda

Anno

Quantitativo di quote

2013

1 732 936

2014

1 700 527

2015

1 668 119

2016

1 635 710

2017

1 603 301

2018

1 570 892

2019

1 538 484

2020

1 506 075

Norvegia

Anno

Quantitativo di quote

2013

4 994 199

2014

4 902 514

2015

4 810 829

2016

4 719 144

2017

4 627 459

2018

4 535 774

2019

4 444 089

2020

4 352 404

PARTE B

Cifre degli Stati EFTA da considerare per il calcolo e l'adeguamento del quantitativo di quote per l'intero SEE da rilasciare a partire dal 2021 al 2030 conformemente agli articoli 9 e 9 bis della direttiva 2003/87/CE

Per calcolare queste cifre è stato applicato il fattore lineare di 2,2 %.

2021-2030

Islanda

Norvegia

2021

1 484 341

16 404 311

2022

1 442 838

15 955 437

2023

1 401 335

15 506 563

2024

1 359 832

15 057 689

2025

1 318 329

14 608 814

2026

1 276 826

14 159 940

2027

1 235 323

13 711 066

2028

1 193 819

13 262 192

2029

1 152 315

12 813 318

2030

1 110 811

12 364 443

";

3.

Al punto 21alj (Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

", modificato da:

32018 L 0410: Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'14 marzo 2018 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).".

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2018/410 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3.

(2)   GU L 309 dell'8.11.2012, pag. 38.

(*1)  È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


6.7.2023   

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L 172/40


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 113/2020

del 14 luglio 2020

che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2023/1373]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/699 del Consiglio del 25 maggio 2020 relativo a misure temporanee riguardanti le assemblee generali delle società europee (SE) e delle società cooperative europee (SCE) (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XXII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 10j (Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XXII dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

"10k.

32020 R 0699: Regolamento (UE) 2020/699 del Consiglio del 25 maggio 2020 relativo a misure temporanee riguardanti le assemblee generali delle società europee (SE) e delle società cooperative europee (SCE) (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 25)."

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2020/699 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 luglio 2020 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 165 del 27.5.2020, pag. 25.

(*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


6.7.2023   

IT

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L 172/41


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 114/2020

del 6 agosto 2020

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1374]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/1043 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 relativo all'esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da coronavirus (COVID-19) e relativo alla fornitura di tali medicinali (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 19 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 699/2014 della Commissione) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

"20.

32020 R 1043: Regolamento (UE) 2020/1043 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 relativo all'esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da coronavirus (COVID-19) e relativo alla fornitura di tali medicinali (GU L 231 del 17.7.2020, pag. 12)."

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2020/1043 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 agosto 2020 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 231 del 17.7.2020, pag. 12.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


6.7.2023   

IT

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L 172/42


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 115/2020

del 6 agosto 2020

che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE [2023/1375]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XV dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 1ea (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

", modificato da:

32020 R 0972: regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020 (GU L 215 del 7.7.2020, pag. 3)".

2.

Al punto 1j (Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

"—

32020 R 0972: regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020 (GU L 215 del 7.7.2020, pag. 3)".

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2020/972 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 agosto 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)   GU L 215 del 7.7.2020, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.