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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 171 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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6.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 171/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1412 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2023
relativo all'approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [«Colli Asolani - Prosecco / Asolo - Prosecco» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,
considerando quanto segue:
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(1) |
La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione di origine protetta «Colli Asolani - Prosecco / Asolo - Prosecco», trasmessa dall'Italia a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Le modifiche comprendono la variazione del nome da «Colli Asolani - Prosecco / Asolo - Prosecco» a «Asolo Prosecco / Asolo». |
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(2) |
La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione delle modifiche del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2), conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
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(3) |
Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
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(4) |
Le modifiche del disciplinare dovrebbero quindi essere approvate a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relative al nome «Colli Asolani - Prosecco / Asolo – Prosecco» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
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6.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 171/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1413 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2023
relativo all’approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta [«Vins de la Corrèze» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Vins de la Corrèze», presentata dalla Francia in conformità dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). La modifica comprende la variazione del nome da «Vins de la Corrèze» a «Pays de Brive». |
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(2) |
La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione della modifica del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
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(3) |
Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
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(4) |
La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Vins de la Corrèze» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.
(2) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
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6.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 171/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1414 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2023
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły» presentata dalla Polonia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 96 del 15.3.2023, pag. 30.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
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6.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 171/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1415 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2023
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 205/2005 de la Commissione (2) modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2212 della Commissione (3). |
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(2) |
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
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(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 205/2005 della Commissione, del 4 febbraio 2005, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Valdemone — DOP, Queso Ibores — DOP, Pera de Jumilla — DOP, Aceite de Terra Alta od Oli de Terra Alta — DOP, Sierra de Cádiz — DOP, Requeijão Serra da Estrela — DOP, Zafferano dell’Aquila — DOP, Zafferano di San Gimignano — DOP, Mantecadas de Astorga — IGP e Pan de Cea — IGP) (GU L 33 del 5.2.2005, pag. 6).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2212 della Commissione, del 6 dicembre 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta (DOP)] (GU L 334 del 9.12.2016, pag. 4).
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6.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 171/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1416 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2023
relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 e DSM 8866 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2012
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
Considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione. |
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(2) |
Il preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 e DSM 8866 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come Lactobacillus plantarum DSM 8862 e DSM 8866) è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2012 della Commissione (2) come additivo per mangimi destinati ad animali di tutte le specie. |
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(3) |
A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione del preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 e DSM 8866 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che l'additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento. |
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(4) |
Nel parere del 27 settembre 2022 (3), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati che dimostrano che il preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 e DSM 8866 continua a essere sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l'ambiente alle condizioni d'uso attualmente autorizzate. Per quanto riguarda la sicurezza degli utilizzatori, l'Autorità ha dichiarato che il preparato non è un irritante per la pelle, ma dovrebbe essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie. L'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sul potenziale di irritazione oculare del preparato né sul potenziale di sensibilizzazione cutanea. |
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(5) |
Conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (4), il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all'attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione precedente. |
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(6) |
La valutazione del preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 e DSM 8866 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale preparato. |
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(7) |
La Commissione ritiene che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell'additivo. Tali misure di protezione dovrebbero lasciare impregiudicate altre prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori ai sensi del diritto dell'Unione. |
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(8) |
A seguito del rinnovo dell'autorizzazione del preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 DSM 8866 come additivo per mangimi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2012. |
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(9) |
Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 e DSM 8866, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell'autorizzazione. |
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(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rinnovo dell'autorizzazione
L'autorizzazione del preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Abrogazione
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2012 è abrogato.
Articolo 3
Misure transitorie
Il preparato specificato nell'allegato e i mangimi che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 26 luglio 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 26 luglio 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2012 della Commissione, del 3 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione del Lactobacillus plantarum (DSM 8862 e DSM 8866) come additivo per mangimi destinati ad animali di tutte le specie (GU L 33 del 4.2.2012, pag. 1).
(3) EFSA Journal 2022;20(10):7604.
(4) Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).
ALLEGATO
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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CFU/kg di materiale fresco |
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Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio |
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1k20812 |
Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 e DSM 8866 |
Composizione dell'additivo Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 e DSM 8866 contenente almeno 3x1011 CFU/g di additivo (rapporto 1:1) Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 e DSM 8866 Metodo di analisi (1) Conteggio nell'additivo per mangimi:
Identificazione:
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Tutte le specie animali |
- |
- |
- |
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26 luglio 2033 |
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(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it
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6.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 171/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1417 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2023
relativo all'autorizzazione di acido butirrico, butirrato di etile, isobutirrato di etile, isovalerato di etile, isovalerato di metile, acido 2-metil-2-pentenoico, 6-metilept-5-en-2-one, undecan-2-one, ottan-2-one, nonan-2-one, ottan-3-one, tridecan-2-one, 5-metilept-2-en-4-one, dodecano-1,5-lattone, tetradecano-1,5-lattone, 5-metilfurfurale, 4-fenilbut-3-en-2-one, alcole p-anisilico, 4-metossibenzaldeide, piperonale, vanillina, acetato di p-anisile, benzoato di benzile, salicilato di isobutile, salicilato di isopentile, salicilato di benzile e difenil etere come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
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(2) |
Le sostanze acido butirrico, butirrato di etile, isobutirrato di etile, isovalerato di etile, isovalerato di metile, acido 2-metil-2-pentenoico, 6-metilept-5-en-2-one, undecan-2-one, ottan-2-one, nonan-2-one, ottan-3-one, tridecan-2-one, 5-metilept-2-en-4-one, dodecano-1,5-lattone, tetradecano-1,5-lattone, 5-metilfurfurale, 4-fenilbut-3-en-2-one, alcole p-anisilico, 4-metossibenzaldeide, piperonale, vanillina, acetato di p-anisile, benzoato di benzile, salicilato di isobutile, salicilato di isopentile, salicilato di benzile e difenil etere sono state autorizzate per un periodo illimitato conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali sostanze sono state successivamente iscritte nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti appartenenti al gruppo funzionale degli aromatizzanti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(3) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, sono state presentate diverse domande di autorizzazione delle suddette sostanze come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(4) |
Il richiedente ha chiesto che gli additivi siano autorizzati anche per l'utilizzo nell'acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l'utilizzo di «aromatizzanti» nell'acqua di abbeveraggio. Il richiedente ha pertanto ritirato la domanda relativa all'acqua di abbeveraggio per tutte le sostanze in questione. |
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(5) |
Nei pareri del 25 aprile 2012 (3), del 13 giugno 2012 (4), del 26 ottobre 2012 (5), del 12 marzo 2013 (6), del 20 ottobre 2015 (7), del 26 gennaio 2016 (8), del 25 maggio 2016 (9), del 10 gennaio 2020 (10), del 28 gennaio 2020 (11) e del 7 gennaio 2023 (12) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, le sostanze in questione sono sicure per tutte le specie animali, per i consumatori e per l'ambiente. |
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(6) |
L'Autorità ha inoltre indicato che le schede di dati di sicurezza richieste in conformità al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) dimostrano che sono stati individuati pericoli associati al contatto cutaneo e oculare e all'esposizione delle vie respiratorie per l'acido butirrico, il butirrato di etile, l'isobutirrato di etile, l'isovalerato di etile, l'isovalerato di metile e l'acido 2-metil-2-pentenoico, il 6-metilept-5-en-2-one, l'undecan-2-one, l'ottan-2-one, il nonan-2-one, l'ottan-3-one, il tridecan-2-one, il dodecano-1,5-lattone, il tetradecano-1,5-lattone, l'alcole p-anisilico, il 4-metossibenzaldeide, il piperonale, la vanillina, l'acetato di p-anisile, il benzoato di benzile, il salicilato di isobutile, il salicilato di isopentile, il salicilato di benzile e il difenil etere. Per quanto riguarda il 5-metilept-2-en-4-one, il 5-metilfurfurale e il 4-fenilbut-3-en-2-one, l'Autorità ha concluso che, in assenza di nuovi elementi di prova riguardanti gli effetti di tali additivi sull'apparato respiratorio, sulla pelle e sugli occhi, non è in grado di esprimersi in merito alla sicurezza per l'uso di queste tre sostanze. |
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(7) |
L'Autorità ha infine concluso che tutte le sostanze in questione sono riconosciute come aromi per gli alimenti e che la loro funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti. Non considera pertanto necessaria alcuna ulteriore dimostrazione di efficacia. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(8) |
Al fine di permettere un migliore controllo è opportuno prevedere determinate condizioni. In particolare sull'etichetta degli additivi per mangimi dovrebbe essere indicato il tenore massimo raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, è opportuno che l'etichetta delle premiscele contenga determinate informazioni. |
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(9) |
Il fatto che l'utilizzo delle sostanze in questione come aromatizzanti non sia autorizzato nell'acqua di abbeveraggio non ne esclude l'utilizzo in mangimi composti somministrati nell'acqua. |
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(10) |
La valutazione di tutte le sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tali sostanze. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori degli additivi. |
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(11) |
Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. |
|
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», sono autorizzate come additivi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 26 gennaio 2024, in conformità alle norme applicabili prima del 26 luglio 2023, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 26 luglio 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 26 luglio 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 26 luglio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 26 luglio 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) EFSA Journal 2012;10(5):2678.
(4) EFSA Journal 2012;10(7):2785.
(5) EFSA Journal 2012;10(10):2928.
(6) EFSA Journal 2013;11(4):3169.
(7) EFSA Journal 2015;13(11):4268.
(8) EFSA Journal 2016;14(2):4389.
(9) EFSA Journal 2016;14(6):4512.
(10) EFSA Journal 2020;18(2):6002.
(11) EFSA Journal 2020;18(2):6017.
(12) EFSA Journal 2023;21(1):7713.
(13) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti |
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2b08005 |
Acido butirrico |
Composizione dell'additivo Acido butirrico Caratterizzazione della sostanza attiva Acido butirrico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C4 H8 O2 Numero CAS: 107-92-6 Numero FLAVIS: 08.005 |
Tutte le specie animali |
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26 luglio 2033 |
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Metodo di analisi (1) Per l'identificazione dell'acido butirrico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||
|
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti |
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2b09039 |
Butirrato di etile |
Composizione dell'additivo Butirrato di etile Caratterizzazione della sostanza attiva Butirrato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C6H12O2 Numero CAS: 105 -54 -4 Numero FLAVIS: 09.039 |
Tutte le specie animali |
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26 luglio 2033 |
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Metodo di analisi (2) Per l'identificazione del butirrato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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|
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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|
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti |
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2b09413 |
Isobutirrato di etile |
Composizione dell'additivo Isobutirrato di etile Caratterizzazione della sostanza attiva Isobutirrato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C6H12O2 Numero CAS: 97-62-1 Numero FLAVIS: 09.413 |
Tutte le specie animali |
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26 luglio 2033 |
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Metodo di analisi (3) Per l'identificazione dell'isobutirrato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||
|
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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|
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti |
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2b09447 |
Isovalerato di etile |
Composizione dell'additivo Isovalerato di etile Caratterizzazione della sostanza attiva Isovalerato di etile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C7H14O2 Numero CAS: 108-64-5 Numero FLAVIS: 09.447 |
Tutte le specie animali |
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26 luglio 2033 |
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Metodo di analisi (4) Per l'identificazione dell'isovalerato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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|
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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|
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti |
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2b09462 |
Isovalerato di metile |
Composizione dell'additivo Isovalerato di metile Caratterizzazione della sostanza attiva Isovalerato di metile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C6H12O2 Numero CAS: 556-24-1 Numero FLAVIS: 09.462 |
Tutte le specie animali |
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26 luglio 2033 |
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Metodo di analisi (5) Per la determinazione dell'isovalerato di metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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|
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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|
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti |
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2b08055 |
Acido 2-metil-2-pentenoico |
Composizione dell'additivo Acido 2-metil-2-pentenoico Caratterizzazione della sostanza attiva Acido 2-metil-2-pentenoico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C6H10O2 Numero CAS: 3142-72-1 Numero FLAVIS: 08.055 |
Tutte le specie animali |
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26 luglio 2033 |
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Metodo di analisi (6) Per l'identificazione dell'acido 2-metil-2-pentenoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||
|
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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|
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti |
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2b07015 |
6-metilept-5-en-2-one |
Composizione dell'additivo 6-metilept-5-en-2-one Caratterizzazione della sostanza attiva 6-metilept-5-en-2-one Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C8H14O Numero CAS: 110-93-0 Numero FLAVIS: 07.015 |
Tutte le specie animali |
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26 luglio 2033 |
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Metodo di analisi (7) Per l'identificazione del 6-metilept-5-en-2-one nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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|
Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||
|
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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|
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti |
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2b07016 |
Undecan-2-one |
Composizione dell'additivo Undecan-2-one Caratterizzazione della sostanza attiva Undecan-2-one Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 96 % Formula chimica: C11H22O Numero CAS: 112-12-9 Numero FLAVIS: 07.016 |
Tutte le specie animali |
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26 luglio 2033 |
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Metodo di analisi (8) Per l'identificazione dell'undecan-2-one nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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|
Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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|
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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|
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti |
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2b07019 |
Ottan-2-one |
Composizione dell'additivo Ottan-2-one Caratterizzazione della sostanza attiva Ottan-2-one Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 95 % Formula chimica: C8H16O Numero CAS: 111-13-7 Numero FLAVIS: 07.019 |
Tutte le specie animali |
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26 luglio 2033 |
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Metodo di analisi (9) Per l'identificazione dell'ottan-2-one nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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|
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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|
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti |
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2b07020 |
Nonan-2-one |
Composizione dell'additivo Nonan-2-one Caratterizzazione della sostanza attiva Nonan-2-one Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C9H18O Numero CAS: 821-55-6 Numero FLAVIS: 07.020 |
Tutte le specie animali |
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26 luglio 2033 |
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Metodo di analisi (10) Per l'identificazione del nonan-2-one nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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|
Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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|
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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|
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti |
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2b07062 |
Ottan-3-one |
Composizione dell'additivo Ottan-3-one Caratterizzazione della sostanza attiva Ottan-3-one Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C8H16O Numero CAS: 106-68-3 Numero FLAVIS: 07.062 |
Tutte le specie animali |
- |
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26 luglio 2033 |
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Metodo di analisi (11) Per l'identificazione dell'ottan-3-one nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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|
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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|
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti |
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2b07103 |
Tridecan-2-one |
Composizione dell'additivo Tridecan-2-one Caratterizzazione della sostanza attiva Tridecan-2-one Prodotto mediante sintesi chimica. Purezza: min. 95 % Formula chimica: C13H26O Numero CAS: 593-08-8 Numero FLAVIS: 07.103 |
Tutte le specie animali |
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26 luglio 2033 |
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Metodo di analisi (12) Per l'identificazione del tridecan-2-one nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti |
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2b07139 |
5-metilept-2-en-4-one |
Composizione dell'additivo 5-metilept-2-en-4-one Caratterizzazione della sostanza attiva 5-metilept-2-en-4-one Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C8H14O Numero CAS: 81925-81-7 Numero FLAVIS: 07.139 |
Tutte le specie animali |
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26 luglio 2033 |
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Metodo di analisi (13) Per l'identificazione del 5-metilept-2-en-4-one nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti |
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2b10008 |
Dodecano-1,5-lattone |
Composizione dell'additivo Dodecano-1,5-lattone Caratterizzazione della sostanza attiva Dodecano-1,5-lattone Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C12H22O2 Numero CAS: 713-95-1 Numero FLAVIS: 10.008 |
Tutte le specie animali |
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26 luglio 2033 |
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Metodo di analisi (14) Per la determinazione del dodecano-1,5-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti |
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2b10016 |
Tetradecano-1,5-lattone |
Composizione dell'additivo Tetradecano-1,5-lattone Caratterizzazione della sostanza attiva Tetradecano-1,5-lattone Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C14H26O2 Numero CAS: 2721-22-4 Numero FLAVIS: 10.016 |
Tutte le specie animali |
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26 luglio 2033 |
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Metodo di analisi (15) Per la determinazione del tetradecano-1,5-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti |
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2b13001 |
5-metilfurfurale |
Composizione dell'additivo 5-metilfurfurale Caratterizzazione della sostanza attiva 5-metilfurfurale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C6H6O2 Numero CAS: 620-02-0 Numero FLAVIS: 13.001 |
Tutte le specie animali |
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26 luglio 2033 |
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Metodo di analisi (16) Per l'identificazione del 5-metilfurfurale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti |
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2b07024 |
4-fenilbut-3-en-2-one |
Composizione dell'additivo 4-fenilbut-3-en-2-one Caratterizzazione della sostanza attiva 4-fenilbut-3-en-2-one Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C10H10O Numero CAS: 122-57-6 Numero FLAVIS: 07.024 |
Tutte le specie animali |
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26 luglio 2033 |
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Metodo di analisi (17) Per l'identificazione del 4-fenilbut-3-en-2-one nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti |
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2b02128 |
Alcole p-anisilico |
Composizione dell'additivo Alcole p-anisilico Caratterizzazione della sostanza attiva Alcole p-anisilico Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. ≥ 97 % Formula chimica: C8H10O2 Numero CAS: 105-13-5 Numero FLAVIS: 02.128 |
Tutte le specie animali |
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26 luglio 2033 |
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Metodo di analisi (18) Per l'identificazione dell'alcole p-anisilico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti |
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2b05015 |
4-metossibenzaldeide |
Composizione dell'additivo 4-metossibenzaldeide Caratterizzazione della sostanza attiva 4-metossibenzaldeide Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. ≥ 97 % Formula chimica: C8H8O2 Numero CAS: 123-11-5 Numero FLAVIS: 05.015 |
Tutte le specie animali |
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26 luglio 2033 |
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Metodo di analisi (19) Per l'identificazione del 4-metossibenzaldeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti |
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2b05016 |
Piperonale |
Composizione dell'additivo Piperonale Caratterizzazione della sostanza attiva Piperonale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. ≥ 98 % Formula chimica: C8H6O3 Numero CAS: 120-57-0 Numero FLAVIS: 05.016 |
Tutte le specie animali |
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26 luglio 2033 |
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Metodo di analisi (20) Per l'identificazione del piperonale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti |
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2b05018 |
Vanillina |
Composizione dell'additivo Vanillina Caratterizzazione della sostanza attiva Vanillina Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C8H8O3 Numero CAS: 121-33-5 Numero FLAVIS: 05.018 |
Tutte le specie animali |
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26 luglio 2033 |
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Metodo di analisi (21) Per l'identificazione della vanillina nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti |
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2b09019 |
Acetato di p-anisile |
Composizione dell'additivo Acetato di p-anisile Caratterizzazione della sostanza attiva Acetato di p-anisile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C10H12O3 Numero CAS: 104-21-2 Numero FLAVIS: 09.019 |
Tutte le specie animali |
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26 luglio 2033 |
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Metodo di analisi (22) Per l'identificazione dell'acetato di p-anisile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti |
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2b09727 |
Benzoato di benzile |
Composizione dell'additivo Benzoato di benzile Caratterizzazione della sostanza attiva Benzoato di benzile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. > 99 % Formula chimica: C14H12O2 Numero CAS: 120-51-4 Numero FLAVIS: 09.727 |
Tutte le specie animali |
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26 luglio 2033 |
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Metodo di analisi (23) Per l'identificazione del benzoato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti |
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2b09750 |
Salicilato di isobutile |
Composizione dell'additivo Salicilato di isobutile Caratterizzazione della sostanza attiva Salicilato di isobutile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C11H14O3 Numero CAS: 87-19-4 Numero FLAVIS: 09.750 |
Tutte le specie animali |
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26 luglio 2033 |
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Metodo di analisi (24) Per l'identificazione del salicilato di isobutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti |
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2b09751 |
Salicilato di isopentile |
Composizione dell'additivo Salicilato di isopentile Caratterizzazione della sostanza attiva Salicilato di isopentile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C12H16O3 Numero CAS: 87-20-7 Numero FLAVIS: 09.751 |
Tutte le specie animali |
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26 luglio 2033 |
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Metodo di analisi (25) Per l'identificazione del salicilato di isopentile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti |
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2b09752 |
Salicilato di benzile |
Composizione dell'additivo Salicilato di benzile Caratterizzazione della sostanza attiva Salicilato di benzile Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C14H12O3 Numero CAS: 118-58-1 Numero FLAVIS: 09.752 |
Tutte le specie animali |
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26 luglio 2033 |
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Metodo di analisi (26) Per l'identificazione del salicilato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti |
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2b04035 |
Difenil etere |
Composizione dell'additivo Difenil etere Caratterizzazione della sostanza attiva Difenil etere Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C12H10 O Numero CAS: 101-84-8 Numero FLAVIS: 04.035 |
Tutte le specie animali |
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26 luglio 2033 |
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Metodo di analisi (27) Per l'identificazione del difenil etere nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:
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(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(3) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(4) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(5) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(6) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(7) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(8) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(9) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(10) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(11) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(12) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(13) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(14) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(15) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(16) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(17) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(18) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(19) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(20) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(21) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(22) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(23) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(24) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(25) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(26) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(27) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
Rettifiche
|
6.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 171/41 |
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/1622, della Commissione, del 17 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui mercati emergenti e le economie avanzate
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea GU L 244 del 21 settembre 2022 )
Pagina 4, articolo 1, paragrafo 1,
anziché:
«1. Al fine di specificare i fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai prezzi a pronti degli strumenti di capitale e ai tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale conformemente all’articolo 325 triquadragies del regolamento (UE) n. 575/2013, i paesi riportati di seguito costituiscono economie avanzate:
|
a) |
gli Stati membri dell’Unione europea; |
|
b) |
i paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con la Danimarca, la Francia o i Paesi Bassi, comprese le Isole Færøer e quelli elencati nell’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; |
|
c) |
i seguenti paesi terzi:
|
leggasi:
«1. Al fine di specificare i fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai prezzi a pronti degli strumenti di capitale e ai tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale conformemente all’articolo 325 triquadragies del regolamento (UE) n. 575/2013, i paesi riportati di seguito costituiscono economie avanzate:
|
a) |
gli Stati membri dell’Unione europea e i paesi che sono parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo; |
|
b) |
i paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con la Danimarca, la Francia o i Paesi Bassi, comprese le Isole Fær Øer e quelli elencati nell’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; |
|
c) |
i seguenti paesi terzi:
|
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6.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 171/43 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 della Commissione, dell'8 ottobre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 359 dell'11 ottobre 2021 )
Pagina 94, articolo 1, paragrafo 1, primo trattino,
anziché:
|
«— |
in rotoli o in nastri arrotolati, in fogli tagliati su misura, o in forma circolare; di spessore uguale o superiore a 0,2 mm, ma inferiore a 6 mm;», |
leggasi:
|
«— |
in rotoli o in nastri arrotolati, in fogli tagliati su misura, o in forma circolare; di spessore uguale o superiore a 0,2 mm, ma non superiore a 6 mm;». |
|
6.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 171/44 |
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione, del 29 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell'olio di oliva e che abroga il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 284 del 4 novembre 2022 )
Pagina 12, allegato 1, tabella B, nota a inizio di pagina (1),
anziché:
|
«(1) |
Tenore di altri acidi grassi (%): palmitico: 7,00-20,00; palmitoleico: 0,30-3,50; eptadecanoico: ≤ 0,40; eptadecanoico ≤ 0,60; stearico: 0,50-5,00; oleico: 55,00- 85,00; linoleico: 2,50-21,00.», |
leggasi:
|
«(1) |
Tenore di altri acidi grassi (%): palmitico: 7,00-20,00; palmitoleico: 0,30-3,50; eptadecanoico: ≤ 0,40; eptadecenoico ≤ 0,60; stearico: 0,50-5,00; oleico: 55,00-85,00; linoleico: 2,50-21,00.». |