ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 171

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
6 luglio 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1412 della Commissione, del 29 giugno 2023, relativo all'approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [Colli Asolani - Prosecco / Asolo - Prosecco (DOP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1413 della Commissione, del 29 giugno 2023, relativo all’approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta [Vins de la Corrèze (IGP)]

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1414 della Commissione, del 29 giugno 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły (IGP)]

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1415 della Commissione, del 29 giugno 2023, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta (DOP)]

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1416 della Commissione, del 5 luglio 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 e DSM 8866 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2012 ( 1 )

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1417 della Commissione, del 5 luglio 2023, relativo all'autorizzazione di acido butirrico, butirrato di etile, isobutirrato di etile, isovalerato di etile, isovalerato di metile, acido 2-metil-2-pentenoico, 6-metilept-5-en-2-one, undecan-2-one, ottan-2-one, nonan-2-one, ottan-3-one, tridecan-2-one, 5-metilept-2-en-4-one, dodecano-1,5-lattone, tetradecano-1,5-lattone, 5-metilfurfurale, 4-fenilbut-3-en-2-one, alcole p-anisilico, 4-metossibenzaldeide, piperonale, vanillina, acetato di p-anisile, benzoato di benzile, salicilato di isobutile, salicilato di isopentile, salicilato di benzile e difenil etere come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

11

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/1622, della Commissione, del 17 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui mercati emergenti e le economie avanzate (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea GU L 244 del 21 settembre 2022 )

41

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 della Commissione, dell'8 ottobre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 359 dell’11.10.2021 )

43

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione, del 29 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell'olio di oliva e che abroga il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione ( GU L 284 del 4.11.2022 )

44

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

6.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 171/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1412 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2023

relativo all'approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [«Colli Asolani - Prosecco / Asolo - Prosecco» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione di origine protetta «Colli Asolani - Prosecco / Asolo - Prosecco», trasmessa dall'Italia a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Le modifiche comprendono la variazione del nome da «Colli Asolani - Prosecco / Asolo - Prosecco» a «Asolo Prosecco / Asolo».

(2)

La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione delle modifiche del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2), conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)

Le modifiche del disciplinare dovrebbero quindi essere approvate a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relative al nome «Colli Asolani - Prosecco / Asolo – Prosecco» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU C 87 del 9.3.2023, pag. 47.


6.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 171/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1413 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2023

relativo all’approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta [«Vins de la Corrèze» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Vins de la Corrèze», presentata dalla Francia in conformità dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). La modifica comprende la variazione del nome da «Vins de la Corrèze» a «Pays de Brive».

(2)

La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione della modifica del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)

La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Vins de la Corrèze» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.

(2)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(3)   GU C 96 del 15.3.2023, pag. 22.


6.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 171/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1414 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2023

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły» presentata dalla Polonia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 96 del 15.3.2023, pag. 30.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


6.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 171/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1415 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2023

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 205/2005 de la Commissione (2) modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2212 della Commissione (3).

(2)

Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 205/2005 della Commissione, del 4 febbraio 2005, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Valdemone — DOP, Queso Ibores — DOP, Pera de Jumilla — DOP, Aceite de Terra Alta od Oli de Terra Alta — DOP, Sierra de Cádiz — DOP, Requeijão Serra da Estrela — DOP, Zafferano dell’Aquila — DOP, Zafferano di San Gimignano — DOP, Mantecadas de Astorga — IGP e Pan de Cea — IGP) (GU L 33 del 5.2.2005, pag. 6).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2212 della Commissione, del 6 dicembre 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta (DOP)] (GU L 334 del 9.12.2016, pag. 4).

(4)   GU C 95 del 14.3.2023, pag. 15.


6.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 171/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1416 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2023

relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 e DSM 8866 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

Considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2)

Il preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 e DSM 8866 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come Lactobacillus plantarum DSM 8862 e DSM 8866) è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2012 della Commissione (2) come additivo per mangimi destinati ad animali di tutte le specie.

(3)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione del preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 e DSM 8866 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che l'additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento.

(4)

Nel parere del 27 settembre 2022 (3), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati che dimostrano che il preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 e DSM 8866 continua a essere sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l'ambiente alle condizioni d'uso attualmente autorizzate. Per quanto riguarda la sicurezza degli utilizzatori, l'Autorità ha dichiarato che il preparato non è un irritante per la pelle, ma dovrebbe essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie. L'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sul potenziale di irritazione oculare del preparato né sul potenziale di sensibilizzazione cutanea.

(5)

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (4), il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all'attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione precedente.

(6)

La valutazione del preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 e DSM 8866 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale preparato.

(7)

La Commissione ritiene che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell'additivo. Tali misure di protezione dovrebbero lasciare impregiudicate altre prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori ai sensi del diritto dell'Unione.

(8)

A seguito del rinnovo dell'autorizzazione del preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 DSM 8866 come additivo per mangimi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2012.

(9)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 e DSM 8866, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell'autorizzazione.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione del preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2012 è abrogato.

Articolo 3

Misure transitorie

Il preparato specificato nell'allegato e i mangimi che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 26 luglio 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 26 luglio 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2012 della Commissione, del 3 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione del Lactobacillus plantarum (DSM 8862 e DSM 8866) come additivo per mangimi destinati ad animali di tutte le specie (GU L 33 del 4.2.2012, pag. 1).

(3)   EFSA Journal 2022;20(10):7604.

(4)  Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di materiale fresco

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio

1k20812

Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 e DSM 8866

Composizione dell'additivo

Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 e DSM 8866 contenente almeno 3x1011 CFU/g di additivo (rapporto 1:1)

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 e DSM 8866

Metodo di analisi  (1)

Conteggio nell'additivo per mangimi:

metodo di semina per spatolamento su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15787).

Identificazione:

elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA.

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione.

2.

Dose minima dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con un altro microrganismo come additivo per l'insilaggio: 3x108 CFU/kg (rapporto 1:1) di materiale fresco.

3.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

26 luglio 2033


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it


6.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 171/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1417 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2023

relativo all'autorizzazione di acido butirrico, butirrato di etile, isobutirrato di etile, isovalerato di etile, isovalerato di metile, acido 2-metil-2-pentenoico, 6-metilept-5-en-2-one, undecan-2-one, ottan-2-one, nonan-2-one, ottan-3-one, tridecan-2-one, 5-metilept-2-en-4-one, dodecano-1,5-lattone, tetradecano-1,5-lattone, 5-metilfurfurale, 4-fenilbut-3-en-2-one, alcole p-anisilico, 4-metossibenzaldeide, piperonale, vanillina, acetato di p-anisile, benzoato di benzile, salicilato di isobutile, salicilato di isopentile, salicilato di benzile e difenil etere come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Le sostanze acido butirrico, butirrato di etile, isobutirrato di etile, isovalerato di etile, isovalerato di metile, acido 2-metil-2-pentenoico, 6-metilept-5-en-2-one, undecan-2-one, ottan-2-one, nonan-2-one, ottan-3-one, tridecan-2-one, 5-metilept-2-en-4-one, dodecano-1,5-lattone, tetradecano-1,5-lattone, 5-metilfurfurale, 4-fenilbut-3-en-2-one, alcole p-anisilico, 4-metossibenzaldeide, piperonale, vanillina, acetato di p-anisile, benzoato di benzile, salicilato di isobutile, salicilato di isopentile, salicilato di benzile e difenil etere sono state autorizzate per un periodo illimitato conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali sostanze sono state successivamente iscritte nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti appartenenti al gruppo funzionale degli aromatizzanti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, sono state presentate diverse domande di autorizzazione delle suddette sostanze come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Il richiedente ha chiesto che gli additivi siano autorizzati anche per l'utilizzo nell'acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l'utilizzo di «aromatizzanti» nell'acqua di abbeveraggio. Il richiedente ha pertanto ritirato la domanda relativa all'acqua di abbeveraggio per tutte le sostanze in questione.

(5)

Nei pareri del 25 aprile 2012 (3), del 13 giugno 2012 (4), del 26 ottobre 2012 (5), del 12 marzo 2013 (6), del 20 ottobre 2015 (7), del 26 gennaio 2016 (8), del 25 maggio 2016 (9), del 10 gennaio 2020 (10), del 28 gennaio 2020 (11) e del 7 gennaio 2023 (12) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, le sostanze in questione sono sicure per tutte le specie animali, per i consumatori e per l'ambiente.

(6)

L'Autorità ha inoltre indicato che le schede di dati di sicurezza richieste in conformità al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) dimostrano che sono stati individuati pericoli associati al contatto cutaneo e oculare e all'esposizione delle vie respiratorie per l'acido butirrico, il butirrato di etile, l'isobutirrato di etile, l'isovalerato di etile, l'isovalerato di metile e l'acido 2-metil-2-pentenoico, il 6-metilept-5-en-2-one, l'undecan-2-one, l'ottan-2-one, il nonan-2-one, l'ottan-3-one, il tridecan-2-one, il dodecano-1,5-lattone, il tetradecano-1,5-lattone, l'alcole p-anisilico, il 4-metossibenzaldeide, il piperonale, la vanillina, l'acetato di p-anisile, il benzoato di benzile, il salicilato di isobutile, il salicilato di isopentile, il salicilato di benzile e il difenil etere. Per quanto riguarda il 5-metilept-2-en-4-one, il 5-metilfurfurale e il 4-fenilbut-3-en-2-one, l'Autorità ha concluso che, in assenza di nuovi elementi di prova riguardanti gli effetti di tali additivi sull'apparato respiratorio, sulla pelle e sugli occhi, non è in grado di esprimersi in merito alla sicurezza per l'uso di queste tre sostanze.

(7)

L'Autorità ha infine concluso che tutte le sostanze in questione sono riconosciute come aromi per gli alimenti e che la loro funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti. Non considera pertanto necessaria alcuna ulteriore dimostrazione di efficacia. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(8)

Al fine di permettere un migliore controllo è opportuno prevedere determinate condizioni. In particolare sull'etichetta degli additivi per mangimi dovrebbe essere indicato il tenore massimo raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, è opportuno che l'etichetta delle premiscele contenga determinate informazioni.

(9)

Il fatto che l'utilizzo delle sostanze in questione come aromatizzanti non sia autorizzato nell'acqua di abbeveraggio non ne esclude l'utilizzo in mangimi composti somministrati nell'acqua.

(10)

La valutazione di tutte le sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tali sostanze. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori degli additivi.

(11)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», sono autorizzate come additivi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 26 gennaio 2024, in conformità alle norme applicabili prima del 26 luglio 2023, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 26 luglio 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 26 luglio 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 26 luglio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 26 luglio 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)   EFSA Journal 2012;10(5):2678.

(4)   EFSA Journal 2012;10(7):2785.

(5)   EFSA Journal 2012;10(10):2928.

(6)   EFSA Journal 2013;11(4):3169.

(7)   EFSA Journal 2015;13(11):4268.

(8)   EFSA Journal 2016;14(2):4389.

(9)   EFSA Journal 2016;14(6):4512.

(10)   EFSA Journal 2020;18(2):6002.

(11)   EFSA Journal 2020;18(2):6017.

(12)   EFSA Journal 2023;21(1):7713.

(13)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b08005

Acido butirrico

Composizione dell'additivo

Acido butirrico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido butirrico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99 %

Formula chimica: C4 H8 O2

Numero CAS: 107-92-6

Numero FLAVIS: 08.005

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

"Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 125 mg."

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

26 luglio 2033

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione dell'acido butirrico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b09039

Butirrato di etile

Composizione dell'additivo

Butirrato di etile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Butirrato di etile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C6H12O2

Numero CAS: 105 -54 -4

Numero FLAVIS: 09.039

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

"Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 125 mg."

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

26 luglio 2033

Metodo di analisi  (2)

Per l'identificazione del butirrato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b09413

Isobutirrato di etile

Composizione dell'additivo

Isobutirrato di etile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Isobutirrato di etile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C6H12O2

Numero CAS: 97-62-1

Numero FLAVIS: 09.413

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

"Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg."

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

26 luglio 2033

Metodo di analisi  (3)

Per l'identificazione dell'isobutirrato di etile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b09447

Isovalerato di etile

Composizione dell'additivo

Isovalerato di etile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Isovalerato di etile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C7H14O2

Numero CAS: 108-64-5

Numero FLAVIS: 09.447

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

"Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg."

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

26 luglio 2033

Metodo di analisi  (4)

Per l'identificazione dell'isovalerato di etile nell'additivo

per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b09462

Isovalerato di metile

Composizione dell'additivo

Isovalerato di metile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Isovalerato di metile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C6H12O2

Numero CAS: 556-24-1

Numero FLAVIS: 09.462

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

"Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg."

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

26 luglio 2033

Metodo di analisi  (5)

Per la determinazione dell'isovalerato di metile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b08055

Acido 2-metil-2-pentenoico

Composizione dell'additivo

Acido 2-metil-2-pentenoico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido 2-metil-2-pentenoico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C6H10O2

Numero CAS: 3142-72-1

Numero FLAVIS: 08.055

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

"Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg."

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

26 luglio 2033

Metodo di analisi  (6)

Per l'identificazione dell'acido 2-metil-2-pentenoico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b07015

6-metilept-5-en-2-one

Composizione dell'additivo

6-metilept-5-en-2-one

Caratterizzazione della sostanza attiva

6-metilept-5-en-2-one

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C8H14O

Numero CAS: 110-93-0

Numero FLAVIS: 07.015

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

"Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 4,5 mg."

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

26 luglio 2033

Metodo di analisi  (7)

Per l'identificazione del 6-metilept-5-en-2-one nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b07016

Undecan-2-one

Composizione dell'additivo

Undecan-2-one

Caratterizzazione della sostanza attiva

Undecan-2-one

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 96 %

Formula chimica: C11H22O

Numero CAS: 112-12-9

Numero FLAVIS: 07.016

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

"Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 10 mg."

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

26 luglio 2033

Metodo di analisi  (8)

Per l'identificazione dell'undecan-2-one nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b07019

Ottan-2-one

Composizione dell'additivo

Ottan-2-one

Caratterizzazione della sostanza attiva

Ottan-2-one

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C8H16O

Numero CAS: 111-13-7

Numero FLAVIS: 07.019

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

"Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 10 mg."

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

26 luglio 2033

Metodo di analisi  (9)

Per l'identificazione dell'ottan-2-one nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b07020

Nonan-2-one

Composizione dell'additivo

Nonan-2-one

Caratterizzazione della sostanza attiva

Nonan-2-one

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C9H18O

Numero CAS: 821-55-6

Numero FLAVIS: 07.020

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

"Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 10 mg."

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

26 luglio 2033

Metodo di analisi  (10)

Per l'identificazione del nonan-2-one nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b07062

Ottan-3-one

Composizione dell'additivo

Ottan-3-one

Caratterizzazione della sostanza attiva

Ottan-3-one

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C8H16O

Numero CAS: 106-68-3

Numero FLAVIS: 07.062

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

"Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 10 mg."

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

26 luglio 2033

Metodo di analisi  (11)

Per l'identificazione dell'ottan-3-one nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b07103

Tridecan-2-one

Composizione dell'additivo

Tridecan-2-one

Caratterizzazione della sostanza attiva

Tridecan-2-one

Prodotto mediante sintesi chimica.

Purezza: min. 95 %

Formula chimica: C13H26O

Numero CAS: 593-08-8

Numero FLAVIS: 07.103

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

"Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 10 mg."

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

26 luglio 2033

Metodo di analisi  (12)

Per l'identificazione del tridecan-2-one nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b07139

5-metilept-2-en-4-one

Composizione dell'additivo

5-metilept-2-en-4-one

Caratterizzazione della sostanza attiva

5-metilept-2-en-4-one

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C8H14O

Numero CAS: 81925-81-7

Numero FLAVIS: 07.139

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

"Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg."

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

26 luglio 2033

Metodo di analisi  (13)

Per l'identificazione del 5-metilept-2-en-4-one nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b10008

Dodecano-1,5-lattone

Composizione dell'additivo

Dodecano-1,5-lattone

Caratterizzazione della sostanza attiva

Dodecano-1,5-lattone

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C12H22O2

Numero CAS: 713-95-1

Numero FLAVIS: 10.008

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

"Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg."

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

26 luglio 2033

Metodo di analisi  (14)

Per la determinazione del dodecano-1,5-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b10016

Tetradecano-1,5-lattone

Composizione dell'additivo

Tetradecano-1,5-lattone

Caratterizzazione della sostanza attiva

Tetradecano-1,5-lattone

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C14H26O2

Numero CAS: 2721-22-4

Numero FLAVIS: 10.016

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

"Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg."

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

26 luglio 2033

Metodo di analisi  (15)

Per la determinazione del tetradecano-1,5-lattone nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b13001

5-metilfurfurale

Composizione dell'additivo

5-metilfurfurale

Caratterizzazione della sostanza attiva

5-metilfurfurale

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C6H6O2

Numero CAS: 620-02-0

Numero FLAVIS: 13.001

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

"Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg."

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

26 luglio 2033

Metodo di analisi  (16)

Per l'identificazione del 5-metilfurfurale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b07024

4-fenilbut-3-en-2-one

Composizione dell'additivo

4-fenilbut-3-en-2-one

Caratterizzazione della sostanza attiva

4-fenilbut-3-en-2-one

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C10H10O

Numero CAS: 122-57-6

Numero FLAVIS: 07.024

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

"Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg."

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

26 luglio 2033

Metodo di analisi  (17)

Per l'identificazione del 4-fenilbut-3-en-2-one nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b02128

Alcole p-anisilico

Composizione dell'additivo

Alcole p-anisilico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Alcole p-anisilico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. ≥ 97 %

Formula chimica: C8H10O2

Numero CAS: 105-13-5

Numero FLAVIS: 02.128

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

"Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

pollame e pesci: 1 mg;

altre specie animali: 5 mg."

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

26 luglio 2033

Metodo di analisi  (18)

Per l'identificazione dell'alcole p-anisilico nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b05015

4-metossibenzaldeide

Composizione dell'additivo

4-metossibenzaldeide

Caratterizzazione della sostanza attiva

4-metossibenzaldeide

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. ≥ 97 %

Formula chimica: C8H8O2

Numero CAS: 123-11-5

Numero FLAVIS: 05.015

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

"Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg."

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

26 luglio 2033

Metodo di analisi  (19)

Per l'identificazione del 4-metossibenzaldeide nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b05016

Piperonale

Composizione dell'additivo

Piperonale

Caratterizzazione della sostanza attiva

Piperonale

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. ≥ 98 %

Formula chimica: C8H6O3

Numero CAS: 120-57-0

Numero FLAVIS: 05.016

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

"Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg."

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

26 luglio 2033

Metodo di analisi  (20)

Per l'identificazione del piperonale nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b05018

Vanillina

Composizione dell'additivo

Vanillina

Caratterizzazione della sostanza attiva

Vanillina

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C8H8O3

Numero CAS: 121-33-5

Numero FLAVIS: 05.018

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

"Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 125 mg."

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

26 luglio 2033

Metodo di analisi  (21)

Per l'identificazione della vanillina nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b09019

Acetato di p-anisile

Composizione dell'additivo

Acetato di p-anisile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acetato di p-anisile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C10H12O3

Numero CAS: 104-21-2

Numero FLAVIS: 09.019

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

"Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

pollame e pesci: 1 mg;

altre specie animali: 5 mg."

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

26 luglio 2033

Metodo di analisi  (22)

Per l'identificazione dell'acetato di p-anisile nell'additivo

per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b09727

Benzoato di benzile

Composizione dell'additivo

Benzoato di benzile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Benzoato di benzile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. > 99 %

Formula chimica: C14H12O2

Numero CAS: 120-51-4

Numero FLAVIS: 09.727

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

"Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg."

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

26 luglio 2033

Metodo di analisi  (23)

Per l'identificazione del benzoato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b09750

Salicilato di isobutile

Composizione dell'additivo

Salicilato di isobutile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Salicilato di isobutile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C11H14O3

Numero CAS: 87-19-4

Numero FLAVIS: 09.750

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

"Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg."

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

26 luglio 2033

Metodo di analisi  (24)

Per l'identificazione del salicilato di isobutile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b09751

Salicilato di isopentile

Composizione dell'additivo

Salicilato di isopentile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Salicilato di isopentile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C12H16O3

Numero CAS: 87-20-7

Numero FLAVIS: 09.751

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

"Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg."

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

26 luglio 2033

Metodo di analisi  (25)

Per l'identificazione del salicilato di isopentile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b09752

Salicilato di benzile

Composizione dell'additivo

Salicilato di benzile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Salicilato di benzile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C14H12O3

Numero CAS: 118-58-1

Numero FLAVIS: 09.752

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

"Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg."

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

26 luglio 2033

Metodo di analisi  (26)

Per l'identificazione del salicilato di benzile nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b04035

Difenil etere

Composizione dell'additivo

Difenil etere

Caratterizzazione della sostanza attiva

Difenil etere

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99 %

Formula chimica: C12H10 O

Numero CAS: 101-84-8

Numero FLAVIS: 04.035

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:

"Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg."

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

26 luglio 2033

Metodo di analisi  (27)

Per l'identificazione del difenil etere nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(3)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(4)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(5)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(6)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(7)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(8)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(9)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(10)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(11)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(12)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(13)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(14)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(15)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(16)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(17)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(18)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(19)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(20)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(21)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(22)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(23)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(24)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(25)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(26)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(27)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.


Rettifiche

6.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 171/41


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/1622, della Commissione, del 17 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui mercati emergenti e le economie avanzate

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea GU L 244 del 21 settembre 2022 )

Pagina 4, articolo 1, paragrafo 1,

anziché:

«1.   Al fine di specificare i fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai prezzi a pronti degli strumenti di capitale e ai tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale conformemente all’articolo 325 triquadragies del regolamento (UE) n. 575/2013, i paesi riportati di seguito costituiscono economie avanzate:

a)

gli Stati membri dell’Unione europea;

b)

i paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con la Danimarca, la Francia o i Paesi Bassi, comprese le Isole Færøer e quelli elencati nell’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

c)

i seguenti paesi terzi:

i)

i paesi terzi che sono parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo;

ii)

l’Australia;

iii)

il Canada;

iv)

Hong Kong;

v)

il Giappone;

vi)

il Messico;

vii)

la Nuova Zelanda;

viii)

Singapore;

ix)

la Svizzera;

x)

il Regno Unito;

xi)

gli Stati Uniti.»

,

leggasi:

«1.   Al fine di specificare i fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai prezzi a pronti degli strumenti di capitale e ai tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale conformemente all’articolo 325 triquadragies del regolamento (UE) n. 575/2013, i paesi riportati di seguito costituiscono economie avanzate:

a)

gli Stati membri dell’Unione europea e i paesi che sono parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo;

b)

i paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con la Danimarca, la Francia o i Paesi Bassi, comprese le Isole Fær Øer e quelli elencati nell’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

c)

i seguenti paesi terzi:

i)

l’Australia;

ii)

il Canada;

iii)

Hong Kong;

iv)

il Giappone;

v)

il Messico;

vi)

la Nuova Zelanda;

vii)

Singapore;

viii)

la Svizzera;

ix)

il Regno Unito;

x)

gli Stati Uniti.»

.

6.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 171/43


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 della Commissione, dell'8 ottobre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 359 dell'11 ottobre 2021 )

Pagina 94, articolo 1, paragrafo 1, primo trattino,

anziché:

«—

in rotoli o in nastri arrotolati, in fogli tagliati su misura, o in forma circolare; di spessore uguale o superiore a 0,2 mm, ma inferiore a 6 mm;»,

leggasi:

«—

in rotoli o in nastri arrotolati, in fogli tagliati su misura, o in forma circolare; di spessore uguale o superiore a 0,2 mm, ma non superiore a 6 mm;».


6.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 171/44


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione, del 29 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell'olio di oliva e che abroga il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 284 del 4 novembre 2022 )

Pagina 12, allegato 1, tabella B, nota a inizio di pagina (1),

anziché:

«(1)

Tenore di altri acidi grassi (%): palmitico: 7,00-20,00; palmitoleico: 0,30-3,50; eptadecanoico: ≤ 0,40; eptadecanoico ≤ 0,60; stearico: 0,50-5,00; oleico: 55,00- 85,00; linoleico: 2,50-21,00.»,

leggasi:

«(1)

Tenore di altri acidi grassi (%): palmitico: 7,00-20,00; palmitoleico: 0,30-3,50; eptadecanoico: ≤ 0,40; eptadecenoico ≤ 0,60; stearico: 0,50-5,00; oleico: 55,00-85,00; linoleico: 2,50-21,00.».