ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 156

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
19 giugno 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2023/1176 della Commissione, del 14 luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le mappe indicative della rete transeuropea dei trasporti ( 1 )

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2023/1177 della Commissione, del 5 aprile 2023, che integra il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco predefinito di occupazioni ai fini del sistema di informazione visti

6

 

*

Regolamento delegato (UE) 2023/1178 della Commissione, dell'11 aprile 2023, recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2018/47 che autorizza l’uso di una variante delle reti da traino T90 per le attività di pesca praticate nel Mar Baltico in deroga al regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio

31

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1179 della Commissione, del 12 giugno 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bohusläns blåmusslor (DOP)]

32

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2023/1180 del Consiglio, dell'8 giugno 2023, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune risoluzioni da votare in occasione della ventunesima assemblea generale dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), che si terrà il 9 giugno 2023

33

 

*

Decisione (PESC) 2023/1181 del Consiglio, del 16 giugno 2023, che modifica la decisione (PESC) 2021/1694 a sostegno dell’universalizzazione, dell’attuazione e del rafforzamento della convenzione sulla proibizione o la limitazione dell’uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW)

37

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

19.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 156/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1176 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le mappe indicative della rete transeuropea dei trasporti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (1), in particolare l’articolo 49, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1315/2013 prevede la possibilità di adeguare le mappe indicative della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) di specifici paesi vicini, o aggiungerne di nuove, sulla base di accordi ad alto livello relativi alle reti di infrastruttura del trasporto tra l’Unione e i paesi vicini interessati.

(2)

Un accordo ad alto livello di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 è stato firmato tra l’Unione e l’Ucraina il 29 giugno 2022. L’accordo sulle modifiche delle mappe indicative TEN-T riguarda le linee ferroviarie, le strade e l’inclusione delle vie navigabili interne. L’obiettivo della modifica delle mappe indicative è quello di consentire all’Unione di orientare meglio la cooperazione con l’Ucraina.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1315/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (UE) n. 1315/2013 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato III del regolamento (UE) n. 1315/2013 è così modificato:

1)

le mappe 16.7 e 16.8 sono sostituite dalle seguenti:

Image 1

Image 2

2)

è aggiunta la seguente mappa 16.9:

Image 3


19.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 156/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1177 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2023

che integra il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco predefinito di occupazioni ai fini del sistema di informazione visti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS) (1), in particolare l’articolo 9, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 767/2008 istituisce il sistema di informazione visti (VIS) e definisce lo scopo, le funzionalità e le responsabilità del sistema. Il regolamento definisce le condizioni e le procedure per lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto per soggiorni di breve durata e per soggiorni di lunga durata e ai permessi di soggiorno.

(2)

Nel modulo di domanda di soggiorno di breve durata che devono compilare, i richiedenti sono tenuti a fornire i dati personali relativi alla loro attuale occupazione. All’atto dell’inserimento dei dati nel fascicolo relativo alla domanda a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 767/2008, l’occupazione deve essere selezionata da un elenco predefinito di occupazioni (gruppi di posizioni lavorative).

(3)

È pertanto opportuno stabilire un elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative ai fini del VIS. L’elenco dovrebbe avvalersi della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO) adottata dall’organizzazione internazionale del lavoro. Al fine di garantire che i dati sulle occupazioni dei richiedenti siano sufficientemente specifici, l’autorità competente per i visti dovrebbe essere tenuta a selezionare gruppi di posizioni lavorative almeno al livello 2 (gruppo intermedio) della norma, ma anche ai livelli 3 (gruppo minore) o 4 (gruppo di unità), se disponibili.

(4)

È opportuno che il campo relativo all’attuale occupazione del richiedente nel fascicolo relativo alla domanda VIS consenta di visualizzare solo le opzioni pertinenti e aiuti attivamente l’autorità competente per i visti a trovare il gruppo di posizioni lavorative filtrando le opzioni sulla base delle selezioni effettuate in precedenza.

(5)

Si applicano disposizioni specifiche ai cittadini dei paesi terzi soggetti all’obbligo del visto che sono familiari di cittadini dell’Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o di cittadini di paesi terzi che godono di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra, e che non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE. Analogamente, l’elenco predeterminato delle attuali occupazioni (gruppi di posizioni lavorative) non dovrebbe applicarsi ai familiari dei cittadini del Regno Unito che sono essi stessi beneficiari dell’accordo di recesso UE-Regno Unito nello Stato ospitante in cui è presentata la domanda di visto.

(6)

Dato che il regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ne ha notificato il recepimento nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dal presente regolamento.

(7)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa (4). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(8)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).

(9)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

(10)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).

(11)

Il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003 e dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005.

(12)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e ha espresso un parere il 2 dicembre 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Attuale occupazione

1.   A norma dell’articolo 9, primo comma, punto 4), lettera l), del regolamento (CE) n. 767/2008, per compilare il campo relativo all’attuale occupazione nel fascicolo relativo alla domanda, l’autorità competente per i visti seleziona una delle seguenti opzioni:

a)

lavoratore dipendente;

b)

lavoratore autonomo;

c)

disoccupato/non occupato;

d)

pensionato;

e)

studente.

2.   Qualora selezioni la lettera a) o b) del paragrafo 1, l’autorità competente per i visti seleziona l’attuale occupazione del richiedente dall’elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative che figura nell’allegato.

3.   Qualora selezioni la lettera c), d) o e) del paragrafo 1, l’autorità competente per i visti non seleziona alcuna occupazione dall’elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative che figura nell’allegato.

4.   Se il richiedente è un minore, sono visibili e disponibili per la selezione solo le opzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e).

5.   Il campo relativo all’attuale occupazione del richiedente nel fascicolo relativo alla domanda VIS aiuta l’autorità competente per i visti a trovare il gruppo di posizioni lavorative pertinente filtrando le opzioni sulla base delle opzioni selezionate in precedenza.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a partire dalla data di entrata in funzione del VIS a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

(2)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(3)  Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).

(4)  Il presente regolamento non rientra nell’ambito di applicazione della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)   GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(7)   GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(8)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(9)   GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(10)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(11)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

ELENCO PREDEFINITO DI OCCUPAZIONI

Nell’inserire i dati nel fascicolo relativo alla domanda, l’autorità competente per i visti deve inserire l’attuale occupazione ricavata dal modulo di domanda selezionando un gruppo di posizioni lavorative dall’elenco predefinito di occupazioni (gruppi di posizioni lavorative) riportato di seguito.

L’elenco si basa sui gruppi principali, gruppi intermedi, gruppi minori e gruppi di unità della classificazione internazionale tipo delle professioni 2008 (ISCO-08):

Livello 1: gruppi principali

Livello 2: gruppi intermedi

Livello 3: gruppi minori

Livello 4: gruppi di unità

1.   Dirigente

1.1.

Direttore, dirigente superiore della pubblica amministrazione, membro dell’esecutivo o dei corpi legislativi

1.1.1.

Membro dell’esecutivo o dei corpi legislativi, dirigente superiore della pubblica amministrazione

1.1.1.1.

Membro dell’esecutivo o dei corpi legislativi

1.1.1.2.

Dirigente superiore della pubblica amministrazione

1.1.1.3.

Capo tradizionale o capo villaggio

1.1.1.4.

Dirigente superiore di organizzazione specializzata

1.1.2.

Direttore

1.2.

Dirigente amministrativo o commerciale

1.2.1.

Dirigente nei servizi alle imprese o dell’amministrazione

1.2.1.1.

Dirigente nei servizi finanziari

1.2.1.2.

Dirigente delle risorse umane

1.2.1.3.

Dirigente strategie o pianificazione

1.2.1.4.

Dirigente nei servizi alle imprese o dell’amministrazione non classificato altrove

1.2.2.

Dirigente nei servizi di vendita, commercializzazione o sviluppo

1.2.2.1.

Dirigente nei servizi di vendita o commercializzazione

1.2.2.2.

Dirigente nei servizi di pubblicità o pubbliche relazioni

1.2.2.3.

Dirigente nel settore ricerca e sviluppo

1.3.

Dirigente nei servizi di produzione o specializzati

1.3.1.

Dirigente nella produzione agricola, forestale o della pesca

1.3.1.1.

Dirigente nella produzione agricola o forestale

1.3.1.2.

Dirigente nella produzione della pesca o dell’acquacoltura

1.3.2.

Dirigente dell’industria manifatturiera, dell’estrazione, dell’edilizia o della distribuzione

1.3.2.1.

Dirigente dell’industria manifatturiera

1.3.2.2.

Dirigente dell’industria dell’estrazione

1.3.2.3.

Dirigente dell’edilizia

1.3.2.4.

Dirigente nei servizi di approvvigionamento, distribuzione o assimilati

1.3.3.

Dirigente nei servizi delle tecnologie dell’informazione o della comunicazione

1.3.4.

Dirigente nei servizi professionali

1.3.4.1.

Dirigente nei servizi di sorveglianza dei bambini

1.3.4.2.

Dirigente nei servizi sanitari

1.3.4.3.

Dirigente nei servizi di assistenza agli anziani

1.3.4.4.

Dirigente nei servizi sociali

1.3.4.5.

Dirigente nel settore dell’educazione

1.3.4.6.

Dirigente di filiale nei servizi finanziari o assicurativi

1.3.4.7.

Dirigente in servizi professionali non classificato altrove

1.4.

Dirigente nei servizi alberghieri, del commercio o assimilati

1.4.1.

Dirigente nei servizi alberghieri o nella ristorazione

1.4.1.1.

Dirigente nei servizi alberghieri

1.4.1.2.

Dirigente nella ristorazione

1.4.2.

Dirigente nel commercio all’ingrosso o al dettaglio

1.4.3.

Dirigente in altri servizi

1.4.3.1.

Dirigente di centri per le attività sportive, ricreative o culturali

1.4.3.2.

Dirigente di servizi non classificato altrove

2.   Professione intellettuale o scientifica

2.1.

Specialista in scienze o ingegneria

2.1.1.

Specialista in scienze fisiche o della terra

2.1.1.1.

Fisico o astronomo

2.1.1.2.

Meteorologo

2.1.1.3.

Chimico

2.1.1.4.

Geologo o geofisico

2.1.2.

Matematico, attuario o statistico

2.1.3.

Specialista nelle scienze della vita

2.1.3.1.

Biologo, botanico, zoologo o assimilato

2.1.3.2.

Agronomo, forestale o ittiologo

2.1.3.3.

Specialista in protezione ambientale

2.1.4.

Specialista in ingegneria (ad eccezione degli elettrotecnici)

2.1.4.1.

Ingegnere industriale o gestionale

2.1.4.2.

Ingegnere civile

2.1.4.3.

Ingegnere ambientale

2.1.4.4.

Ingegnere meccanico

2.1.4.5.

Ingegnere chimico

2.1.4.6.

Ingegnere minerario, metallurgico o assimilato

2.1.4.7.

Specialista in ingegneria non classificato altrove

2.1.5.

Ingegnere elettrotecnico

2.1.5.1.

Ingegnere elettrico

2.1.5.2.

Ingegnere elettronico

2.1.5.3.

Ingegnere in telecomunicazioni

2.1.6.

Architetto, pianificatore territoriale, agrimensore, disegnatore o progettista

2.1.6.1.

Architetto

2.1.6.2.

Paesaggista

2.1.6.3.

Progettista di prodotti o disegnatore di moda

2.1.6.4.

Urbanista o pianificatore del traffico

2.1.6.5.

Cartografo o agrimensore

2.1.6.6.

Grafico o progettista multimediale

2.2.

Specialista della salute

2.2.1.

Medico

2.2.1.1.

Medico generico

2.2.1.2.

Medico specialista

2.2.2.

Infermiere o ostetrico professionista

2.2.2.1.

Specialista in scienze sanitarie infermieristiche

2.2.2.2.

Specialista in scienze sanitarie ostetriche

2.2.3.

Specialista della medicina tradizionale o complementare

2.2.3.1.

Specialista della medicina tradizionale o complementare

2.2.3.2.

Paramedico

2.2.4.

Veterinario

2.2.5.

Altro specialista della salute

2.2.5.1.

Dentista

2.2.5.2.

Farmacista

2.2.5.3.

Specialista in medicina ambientale, medicina del lavoro o igiene

2.2.5.4.

Fisioterapista

2.2.5.5.

Dietologo o nutrizionista

2.2.5.6.

Audiologo o logopedista

2.2.5.7.

Optometrista o oftalmologo

2.2.5.8.

Specialista della salute non classificato altrove

2.3.

Specialista dell’educazione

2.3.1.

Docente universitario o professore dell’insegnamento superiore

2.3.2.

Professore dell’educazione professionale

2.3.3.

Professore di scuola secondaria

2.3.4.

Professore di scuola primaria o pre-primaria

2.3.4.1.

Professore di scuola primaria

2.3.4.2.

Professore di scuola pre-primaria

2.3.5.

Altro specialista dell’educazione

2.3.5.1.

Specialista dei metodi di insegnamento

2.3.5.2.

Professore per l’insegnamento ad alunni con esigenze speciali

2.3.5.3.

Altro professore di lingue

2.3.5.4.

Altro professore di educazione musicale

2.3.5.5.

Altro professore di educazione artistica

2.3.5.6.

Formatore in tecnologie dell’informazione

2.3.5.7.

Specialista dell’educazione non classificato altrove

2.4.

Specialista delle scienze commerciali o dell’amministrazione

2.4.1.

Specialista finanziario

2.4.1.1.

Contabile

2.4.1.2.

Consulente finanziario o per gli investimenti

2.4.1.3.

Analista finanziario

2.4.2.

Specialista dell’amministrazione

2.4.2.1.

Analista della gestione o organizzazione

2.4.2.2.

Specialista delle politiche di amministrazione

2.4.2.3.

Specialista di personale o sviluppo di carriera

2.4.2.4.

Specialista della formazione o dello sviluppo delle risorse umane

2.4.3.

Specialista delle vendite, del marketing o delle pubbliche relazioni

2.4.3.1.

Specialista della pubblicità o del marketing

2.4.3.2.

Specialista delle pubbliche relazioni

2.4.3.3.

Informatore tecnico o scientifico (ad eccezione del settore ICT)

2.4.3.4.

Specialista delle vendite nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione

2.5.

Specialista delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione

2.5.1.

Sviluppatore o analista di software o applicazioni

2.5.1.1.

Analista di sistema

2.5.1.2.

Sviluppatore di software

2.5.1.3.

Sviluppatore Web o multimediale

2.5.1.4.

Programmatore di applicazioni

2.5.1.5.

Sviluppatore o analista di software o applicazioni non classificato altrove

2.5.2.

Specialista in basi dati o in reti informatiche

2.5.2.1.

Specialista nella progettazione o amministrazione delle basi dati

2.5.2.2.

Amministratore di sistema

2.5.2.3.

Specialista in reti informatiche

2.5.2.4.

Specialista in basi dati o in reti informatiche non classificato altrove

2.6.

Specialista in scienze giuridiche, sociali o culturali

2.6.1.

Specialista in scienze giuridiche

2.6.1.1.

Avvocato

2.6.1.2.

Magistrato

2.6.1.3.

Specialista in scienze giuridiche non classificato altrove

2.6.2.

Bibliotecario, archivista o curatore di musei

2.6.2.1.

Archivista o curatore di musei

2.6.2.2.

Bibliotecario, documentalista o assimilato

2.6.3.

Specialista in scienze sociali o in discipline religiose

2.6.3.1.

Economista

2.6.3.2.

Sociologo, antropologo o assimilato

2.6.3.3.

Filosofo, storico o specialista in scienze politiche

2.6.3.4.

Psicologo

2.6.3.5.

Specialista nell’assistenza sociale o nell’orientamento

2.6.3.6.

Specialista in discipline religiose

2.6.4.

Specialista in discipline linguistiche, letterarie o documentali

2.6.4.1.

Scrittore o assimilato

2.6.4.2.

Giornalista

2.6.4.3.

Traduttore, interprete o altro linguista

2.6.5.

Specialista in discipline artistico-espressive

2.6.5.1.

Specialista delle arti visive

2.6.5.2.

Musicista, cantante o compositore

2.6.5.3.

Ballerino o coreografo

2.6.5.4.

Regista, sceneggiatore, produttore o assimilato

2.6.5.5.

Attore

2.6.5.6.

Annunciatore della radio o della televisione o di altri media

2.6.5.7.

Specialista in discipline artistico-espressive non classificato altrove

3.   Professione tecnica intermedia

3.1.

Professione tecnica nelle scienze o nell’ingegneria

3.1.1.

Tecnico delle scienze fisiche o ingegneristiche

3.1.1.1.

Tecnico delle scienze chimiche o fisiche

3.1.1.2.

Tecnico delle costruzioni civili

3.1.1.3.

Elettrotecnico

3.1.1.4.

Tecnico elettronico

3.1.1.5.

Tecnico meccanico

3.1.1.6.

Tecnico chimico

3.1.1.7.

Tecnico metallurgico-minerario

3.1.1.8.

Disegnatore industriale

3.1.1.9.

Altro tecnico delle scienze fisiche o ingegneristiche non classificato altrove

3.1.2.

Supervisore delle attività estrattive, manifatturiere o di costruzione

3.1.2.1.

Supervisore minerario

3.1.2.2.

Supervisore delle attività manifatturiere

3.1.2.3.

Supervisore edile

3.1.3.

Tecnico del controllo del processo di produzione

3.1.3.1.

Conduttore di impianti per la produzione di energia elettrica

3.1.3.2.

Conduttore di inceneritori o di impianti del trattamento delle acque

3.1.3.3.

Tecnico del controllo di impianti per il trattamento chimico

3.1.3.4.

Conduttore di impianti per la raffinazione del petrolio o del gas naturale

3.1.3.5.

Tecnico per il controllo del processo di produzione del metallo

3.1.3.6.

Tecnico del controllo del processo di produzione non classificato altrove

3.1.4.

Tecnico nelle scienze della vita o assimilato

3.1.4.1.

Tecnico nelle scienze della vita (ad eccezione delle scienze mediche)

3.1.4.2.

Tecnico agronomo

3.1.4.3.

Tecnico forestale

3.1.5.

Controllore o tecnico del trasporto aereo o navale

3.1.5.1.

Ufficiale di macchina navale

3.1.5.2.

Ufficiale di bordo o pilota navale

3.1.5.3.

Pilota di aeromobili o assimilato

3.1.5.4.

Controllore del traffico aereo

3.1.5.5.

Tecnico elettronico addetto alla sicurezza del traffico aereo

3.2.

Professione intermedia nelle scienze della salute

3.2.1.

Tecnico delle scienze mediche o farmaceutiche

3.2.1.1.

Tecnico radiologo o di apparecchiature mediche

3.2.1.2.

Tecnico di laboratorio medico o patologico

3.2.1.3.

Tecnico o assistente farmaceutico

3.2.1.4.

Tecnico protesico o odontotecnico

3.2.2.

Infermiere o ostetrico (livello intermedio)

3.2.2.1.

Infermiere (livello intermedio)

3.2.2.2.

Ostetrico (livello intermedio)

3.2.3.

Assistente della medicina tradizionale o complementare

3.2.3.1.

Assistente della medicina tradizionale o complementare

3.2.4.

Tecnico o assistente veterinario

3.2.4.1.

Tecnico o assistente veterinario

3.2.5.

Altra professione intermedia nelle scienze della salute

3.2.5.1.

Assistente odontoiatra o igienista dentale

3.2.5.2.

Addetto alle cartelle cliniche o alla documentazione sanitaria

3.2.5.3.

Operatore sanitario della comunità

3.2.5.4.

Ottico

3.2.5.5.

Tecnico o assistente della riabilitazione

3.2.5.6.

Assistente medico

3.2.5.7.

Ispettore o tecnico della medicina ambientale o del lavoro

3.2.5.8.

Infermiere di ambulanza

3.2.5.9.

Tecnico delle scienze della salute non classificato altrove

3.3.

Professione intermedia nelle attività finanziarie o amministrative

3.3.1.

Tecnico delle attività finanziarie o matematiche

3.3.1.1.

Mediatore di borsa o agente di cambio

3.3.1.2.

Operatore crediti o prestiti

3.3.1.3.

Contabile (livello intermedio)

3.3.1.4.

Tecnico statistico o matematico o assimilato

3.3.1.5.

Valutatore di rischio o perito stimatore di danno

3.3.2.

Agente di vendita o acquisto o Mediatore

3.3.2.1.

Agente assicurativo

3.3.2.2.

Rappresentante di commercio

3.3.2.3.

Responsabile degli acquisti

3.3.2.4.

Mediatore commerciale

3.3.3.

Agente commerciale

3.3.3.1.

Agente concessionario

3.3.3.2.

Organizzatore di conferenze o di eventi

3.3.3.3.

Agente di stesura di contratti di impiego o di reclutamento

3.3.3.4.

Agente immobiliare o amministratore

3.3.3.5.

Agente commerciale non classificato altrove

3.3.4.

Personale di segreteria addetto ad attività amministrative o specializzate

3.3.4.1.

Capoufficio

3.3.4.2.

Segretario di studi legali

3.3.4.3.

Segretario addetto a mansioni amministrative o esecutive

3.3.4.4.

Segretario di studi medici

3.3.5.

Membro di organismi di governo con potestà regolamentare (livello intermedio)

3.3.5.1.

Ispettore di dogana o di frontiera

3.3.5.2.

Agente delle tasse o delle imposte

3.3.5.3.

Agente dei servizi pubblici di prestazioni sociali

3.3.5.4.

Agente dei servizi pubblici di permessi e licenze

3.3.5.5.

Ispettore di polizia o detective

3.3.5.6.

Membro di organismi di governo con potestà regolamentare (livello intermedio) non classificato altrove

3.4.

Professione intermedia nelle scienze giuridiche, sociali o culturali

3.4.1.

Professione intermedia delle scienze giuridiche, sociali o delle discipline religiose

3.4.1.1.

Tecnico delle scienze giuridiche o assimilato

3.4.1.2.

Tecnico delle scienze sociali

3.4.1.3.

Tecnico delle discipline religiose

3.4.2.

Professione dello sport o del fitness

3.4.2.1.

Atleta o sportivo

3.4.2.2.

Allenatore, istruttore o agente

3.4.2.3.

Istruttore di palestra o preparatore atletico

3.4.3.

Professione tecnica artistica, culturale o culinaria

3.4.3.1.

Fotografo

3.4.3.2.

Designer di interni o decoratore

3.4.3.3.

Tecnico delle gallerie, dei musei o delle biblioteche

3.4.3.4.

Chef

3.4.3.5.

Altra professione tecnica dei servizi ricreativi o culturali

3.5.

Tecnico dell’informazione o della comunicazione

3.5.1.

Tecnico per la gestione dell’informazione o della comunicazione o per l’assistenza agli utenti

3.5.1.1.

Tecnico per la gestione dell’informazione o della comunicazione

3.5.1.2.

Tecnico per l’assistenza agli utenti della tecnologia dell’informazione o della comunicazione

3.5.1.3.

Tecnico di rete o sistemi informatici

3.5.1.4.

Tecnico Web

3.5.2.

Tecnico della trasmissione radiotelevisiva o delle telecomunicazioni

3.5.2.1.

Tecnico della trasmissione radiotelevisiva o degli apparati audio-video

3.5.2.2.

Tecnico dell’ingegneria delle comunicazioni

4.   Impiegato di ufficio

4.1.

Impiegato con compiti generali o operatore su macchine di ufficio

4.1.1.

Personale di ufficio con compiti generali

4.1.1.1.

Personale di ufficio con compiti generali

4.1.2.

Personale di segreteria (compiti generali)

4.1.2.1.

Personale di segreteria (compiti generali)

4.1.3.

Operatore su macchine di ufficio

4.1.3.1.

Dattilografo o operatore di trattamento testi

4.1.3.2.

Addetto all’inserimento dati

4.2.

Impiegato a contatto diretto con il pubblico

4.2.1.

Personale addetto allo sportello, cassiere o assimilato

4.2.1.1.

Addetto allo sportello bancario o assimilato

4.2.1.2.

Allibratore, croupier o assimilato

4.2.1.3.

Addetto ad agenzie di pegno o di prestito

4.2.1.4.

Esattore di crediti o assimilato

4.2.2.

Personale addetto all’informazione della clientela

4.2.2.1.

Consulente turistico o operatore

4.2.2.2.

Tecnico dei centri di informazione

4.2.2.3.

Operatore di centrali telefoniche

4.2.2.4.

Portiere di albergo

4.2.2.5.

Addetto all’informazione

4.2.2.6.

Addetto alla reception (compiti generali)

4.2.2.7.

Addetto alla rilevazione o alle indagini di mercato

4.2.2.8.

Personale addetto all’informazione della clientela non classificato altrove

4.3.

Impiegato addetto ai servizi contabili o finanziari o alla registrazione dei materiali

4.3.1.

Personale addetto ai servizi contabili e finanziari

4.3.1.1.

Aiuto contabile

4.3.1.2.

Addetto a servizi statistici, finanziari o assicurativi

4.3.1.3.

Addetto buste paga

4.3.2.

Personale addetto alla registrazione dei materiali o alla gestione amministrativa dei trasporti

4.3.2.1.

Addetto alla gestione degli stock

4.3.2.2.

Addetto alla produzione

4.3.2.3.

Addetto alla gestione amministrativa dei trasporti

4.4.

Altro impiegato di ufficio

4.4.1.

Altro impiegato di ufficio

4.4.1.1.

Addetto a biblioteche

4.4.1.2.

Addetto all’inoltro o allo smistamento di posta e documentazione

4.4.1.3.

Addetto alla codifica, alla correzione di bozze o assimilato

4.4.1.4.

Scrivano o assimilato

4.4.1.5.

Addetto ad archivi o schedari

4.4.1.6.

Addetto alla gestione del personale

4.4.1.7.

Altro impiegato di ufficio non classificato altrove

5.   Professione nelle attività commerciali o nei servizi

5.1.

Professione nei servizi alle persone

5.1.1.

Assistente di viaggio, accompagnatore o guida

5.1.1.1.

Assistente di viaggio o steward

5.1.1.2.

Controllore o bigliettaio di trasporti pubblici

5.1.1.3.

Guida

5.1.2.

Cuoco

5.1.3.

Cameriere o barista

5.1.3.1.

Cameriere

5.1.3.2.

Barista

5.1.4.

Parrucchiere, estetista o assimilato

5.1.4.1.

Parrucchiere

5.1.4.2.

Estetista o assimilato

5.1.5.

Supervisore di servizi di manutenzione o pulizia

5.1.5.1.

Supervisore di servizi di pulizia in uffici, esercizi alberghieri o altri esercizi

5.1.5.2.

Collaboratore domestico

5.1.5.3.

Custode di immobili

5.1.6.

Altra professione nei servizi alle persone

5.1.6.1.

Astrologo, chiromante o assimilato

5.1.6.2.

Personale di compagnia o valletto

5.1.6.3.

Addetto alle pompe funebri o imbalsamatore

5.1.6.4.

Personale addetto alla cura degli animali

5.1.6.5.

Istruttore di guida automobilistica

5.1.6.6.

Professione nei servizi alle persone non classificati altrove

5.2.

Professione nelle attività commerciali

5.2.1.

Commerciante ambulante

5.2.1.1.

Venditore su bancarelle o mercati

5.2.1.2.

Venditore ambulante di generi alimentari

5.2.2.

Esercente o addetto alle vendite

5.2.2.1.

Esercente delle vendite

5.2.2.2.

Addetto ai controlli delle vendite

5.2.2.3.

Assistente alle vendite

5.2.3.

Cassiere o addetto al registratore di cassa

5.2.3.1.

Cassiere o addetto al registratore di cassa

5.2.4.

Altra professione nelle attività commerciali

5.2.4.1.

Indossatore, modello o assimilato

5.2.4.2.

Dimostratore

5.2.4.3.

Venditore a domicilio

5.2.4.4.

Venditore telefonico

5.2.4.5.

Addetto ai distributori di carburanti

5.2.4.6.

Addetto al banco servizi di ristorazione

5.2.4.7.

Professione nelle attività commerciali non classificate altrove

5.3.

Professione nell’assistenza alle persone

5.3.1.

Addetto alla sorveglianza di bambini o assistente didattico

5.3.1.1.

Addetto alla sorveglianza di bambini

5.3.1.2.

Assistente didattico

5.3.2.

Addetto all’assistenza alle persone nei servizi sanitari

5.3.2.1.

Ausiliario sanitario

5.3.2.2.

Addetto all’assistenza personale a domicilio

5.3.2.3.

Addetto all’assistenza alle persone nei servizi sanitari non classificato altrove

5.4.

Professione nei servizi di sicurezza, custodia e vigilanza

5.4.1.

Professione nei servizi di sicurezza, custodia e vigilanza

5.4.1.1.

Vigile del fuoco

5.4.1.2.

Agente di polizia

5.4.1.3.

Agente di custodia carceraria

5.4.1.4.

Agente di sicurezza

5.4.1.5.

Professione nei servizi di sicurezza, custodia e vigilanza non classificati altrove

6.   Personale specializzato addetto all’agricoltura, alle foreste o alla pesca

6.1.

Agricoltore o operaio agricolo specializzato

6.1.1.

Agricoltore o operaio agricolo specializzato nelle coltivazioni e colture in pieno campo

6.1.1.1.

Lavoratore agricolo specializzato di colture in pieno campo od ortive

6.1.1.2.

Lavoratore agricolo specializzato di coltivazioni legnose agrarie

6.1.1.3.

Lavoratore agricolo specializzato di coltivazioni di fiori e piante ornamentali, di coltivazioni ortive o vivai

6.1.1.4.

Lavoratore agricolo specializzato di colture miste

6.1.2.

Allevatore

6.1.2.1.

Lavoratore specializzato nell’allevamento del bestiame o nella produzione del latte

6.1.2.2.

Lavoratore specializzato degli allevamenti avicoli

6.1.2.3.

Apicoltore o sericoltore

6.1.2.4.

Allevatore non classificato altrove

6.1.3.

Agricoltore di colture miste e allevatore

6.2.

Lavoratore forestale specializzato, pescatore o cacciatore

6.2.1.

Lavoratore forestale o assimilato

6.2.2.

Pescatore o cacciatore

6.2.2.1.

Lavoratore dell’acquacoltura

6.2.2.2.

Pescatore della pesca costiera o in acque interne

6.2.2.3.

Pescatore d’alto mare

6.2.2.4.

Cacciatore

6.3.

Lavoratore dell’agricoltura, della caccia, della pesca o del raccolto di sussistenza

6.3.1.

Lavoratore dell’agricoltura di sussistenza

6.3.2.

Lavoratore dell’allevamento di sussistenza

6.3.3.

Lavoratore delle colture miste o dell’allevamento di sussistenza

6.3.4.

Lavoratore della caccia, della pesca o del raccolto di sussistenza

7.   Artigiano o operaio specializzato

7.1.

Operaio specializzato dell’edilizia o assimilato, ad eccezione degli elettricisti

7.1.1.

Operaio addetto alla costruzione di strutture edili o assimilato

7.1.1.1.

Addetto alla costruzione di edifici

7.1.1.2.

Muratore in mattoni o assimilato

7.1.1.3.

Muratore in pietrame, tagliatore di pietre o cesellatore

7.1.1.4.

Muratore in cemento armato, rifinitore o assimilato

7.1.1.5.

Carpentiere o falegname edile

7.1.1.6.

Operaio addetto alla costruzione di strutture edili o assimilato non classificato altrove

7.1.2.

Operaio specializzato addetto alle rifiniture delle costruzioni o assimilato

7.1.2.1.

Copritetti

7.1.2.2.

Pavimentatore o posatore di rivestimenti

7.1.2.3.

Intonacatore

7.1.2.4.

Installatore di impianti di isolamento

7.1.2.5.

Vetraio

7.1.2.6.

Idraulico o posatore di tubazioni

7.1.2.7.

Installatore di impianti di aria condizionata o di raffreddamento

7.1.3.

Operaio specializzato addetto alla pitturazione o alla pulizia degli esterni degli edifici o assimilato

7.1.3.1.

Imbianchino o assimilato

7.1.3.2.

Laccatore e verniciatore

7.1.3.3.

Pulitore di facciate e di esterni

7.2.

Operaio metalmeccanico specializzato o assimilato

7.2.1.

Lattoniere, carpentiere, fonditore, saldatore o assimilato

7.2.1.1.

Fonditore o animista di fonderia

7.2.1.2.

Saldatore o tagliatore a fiamma

7.2.1.3.

Lattoniere o calderaio

7.2.1.4.

Carpentiere o montatore di carpenteria metallica

7.2.1.5.

Attrezzatore o montatore di cavi metallici

7.2.2.

Fabbro, costruttore di utensili o assimilato

7.2.2.1.

Fabbro, maniscalco o operatore di presse per la forgiatura

7.2.2.2.

Costruttore di utensili o assimilato

7.2.2.3.

Modellatore o tracciatore meccanico di macchine utensili

7.2.2.4.

Lucidatore, levigatore o affilatore

7.2.3.

Meccanico o riparatore di macchine

7.2.3.1.

Meccanico o riparatore di veicoli a motore

7.2.3.2.

Meccanico o riparatore di motori di aerei

7.2.3.3.

Meccanico o riparatore di macchinari agricoli o industriali

7.2.3.4.

Meccanico di biciclette o veicoli simili

7.3.

Artigiano o operaio specializzato delle attività tipografiche

7.3.1.

Artigiano

7.3.1.1.

Addetto alla costruzione o riparazione di strumenti di precisione

7.3.1.2.

Addetto alla costruzione o all’accordatura di strumenti musicali

7.3.1.3.

Gioielliere o orafo

7.3.1.4.

Vasaio o assimilato

7.3.1.5.

Soffiatore, tagliatore, molatore o levigatore di vetro

7.3.1.6.

Pittore di insegne, decoratore, incisore o acquafortista

7.3.1.7.

Artigiano delle lavorazioni del legno, delle ceste o di materiali affini

7.3.1.8.

Artigiano delle lavorazioni dei tessili, del cuoio o simili

7.3.1.9.

Artigiano non classificato altrove

7.3.2.

Operaio specializzato delle attività tipografiche

7.3.2.1.

Tecnico prestampa

7.3.2.2.

Stampatore

7.3.2.3.

Rilegatore o rifinitore post-stampa

7.4.

Artigiano o operaio specializzato delle attrezzature elettriche o elettroniche

7.4.1.

Installatore o riparatore di apparati elettrici

7.4.1.1.

Elettricista dell’edilizia o assimilato

7.4.1.2.

Installatore o riparatore di apparati elettromeccanici

7.4.1.3.

Installatore o riparatore di linee elettriche

7.4.2.

Installatore o riparatore elettronico o delle telecomunicazioni

7.4.2.1.

Riparatore o manutentore di apparati elettronici industriali

7.4.2.2.

Installatore o manutentore di attrezzature delle tecnologie dell’informazione o della comunicazione

7.5.

Artigiano o operaio specializzato delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile o assimilato

7.5.1.

Operaio specializzato delle lavorazioni alimentari o assimilato

7.5.1.1.

Macellaio, pesciaiolo o assimilato

7.5.1.2.

Panettiere, pastaio o pasticciere

7.5.1.3.

Confezionatore caseario

7.5.1.4.

Conserviere di frutta, verdura o simili

7.5.1.5.

Degustatore o classificatore di prodotti alimentari o bevande

7.5.1.6.

Operaio specializzato della preparazione o della lavorazione del tabacco

7.5.2.

Artigiano o operaio specializzato del trattamento del legno, ebanista o assimilato

7.5.2.1.

Artigiano o operaio specializzato del trattamento del legno

7.5.2.2.

Ebanista o assimilato

7.5.2.3.

Modellatore o tracciatore meccanico di macchine utensili

7.5.3.

Artigiano o operaio specializzato del tessile

7.5.3.1.

Sarto, confezionatore di capi di abbigliamento, pellicciaio o cappellaio

7.5.3.2.

Modellista o tagliatore di capi di abbigliamento

7.5.3.3.

Cucitore, ricamatore o assimilato

7.5.3.4.

Tappezziere o assimilato

7.5.3.5.

Conciatore di pelli o di pellicce

7.5.3.6.

Confezionatore di calzature o assimilato

7.5.4.

Altro artigiano o operaio specializzato

7.5.4.1.

Sommozzatore

7.5.4.2.

Brillatore o artificiere

7.5.4.3.

Classificatore o collaudatore di prodotti (ad eccezione dei prodotti alimentari e delle bevande)

7.5.4.4.

Fumigatore, disinfestatore o diserbatore

7.5.4.5.

Artigiano o operaio specializzato non classificato altrove

8.   Conduttore di impianti o macchinari o addetto al montaggio

8.1.

Conduttore di impianti o macchinari fissi

8.1.1.

Conduttore di impianti di miniere o per il trattamento di minerali

8.1.1.1.

Minatore o cavapietre

8.1.1.2.

Conduttore di impianti per il trattamento di minerali o di pietre

8.1.1.3.

Trivellatore, perforatore di pozzi o assimilato

8.1.1.4.

Conduttore di macchinari per prodotti di cemento, pietra o altri minerali

8.1.2.

Conduttore di impianti per la trasformazione o la finitura dei metalli

8.1.2.1.

Conduttore di impianti per la trasformazione dei metalli

8.1.2.2.

Addetto ai macchinari per finire, rivestire, placcare metalli o oggetti in metallo

8.1.3.

Conduttore di impianti o macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica o fotografici

8.1.3.1.

Conduttore di impianti o macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica

8.1.3.2.

Conduttore di macchinari per la fabbricazione di prodotti fotografici

8.1.4.

Conduttore di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma, plastica o carta

8.1.4.1.

Conduttore di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma

8.1.4.2.

Conduttore di macchinari per la fabbricazione di articoli in plastica

8.1.4.3.

Conduttore di macchinari per la fabbricazione di articoli in carta

8.1.5.

Conduttore di macchinari per la confezione di articoli in stoffa, pelliccia o cuoio

8.1.5.1.

Conduttore di macchinari per preparare le fibre, per la filatura o la bobinatura

8.1.5.2.

Conduttore di telai meccanici per la tessitura o la maglieria

8.1.5.3.

Conduttore di macchinari per la cucitura

8.1.5.4.

Conduttore di macchinari per il candeggio, la tintura o la lavatura di filati e tessuti

8.1.5.5.

Conduttore di macchinari per la preparazione di pelliccia o cuoio

8.1.5.6.

Conduttore di macchinari per la fabbricazione di calzature o assimilato

8.1.5.7.

Conduttore di macchinari di lavanderia

8.1.5.8.

Conduttore di macchinari per la confezione di articoli in stoffa, pelliccia o cuoio non classificato altrove

8.1.6.

Conduttore di macchinari per la fabbricazione di alimenti o assimilato

8.1.6.1.

Conduttore di macchinari per la fabbricazione di alimenti o assimilato

8.1.7.

Conduttore di impianti per la trasformazione del legno o la fabbricazione della carta

8.1.7.1.

Conduttore di impianti per la preparazione della pasta di legno o la fabbricazione della carta

8.1.7.2.

Conduttore di impianti per la trasformazione del legno

8.1.8.

Altro conduttore di impianti o macchinari fissi

8.1.8.1.

Conduttore di impianti per la lavorazione del vetro o della ceramica

8.1.8.2.

Conduttore di caldaie a vapore o motori termici

8.1.8.3.

Conduttore di macchine confezionatrici, per l’imbottigliamento o etichettatrici

8.1.8.4.

Conduttore di impianti o macchinari fissi non classificato altrove

8.2.

Assemblatore

8.2.1.

Assemblatore

8.2.1.1.

Assemblatore di parti di macchine

8.2.1.2.

Assemblatore di apparecchiature elettriche o elettroniche

8.2.1.3.

Assemblatore non classificato altrove

8.3.

Conduttore di veicoli o di macchinari mobili

8.3.1.

Conducente di locomotive o assimilato

8.3.1.1.

Conducente di locomotive

8.3.1.2.

Frenatore, segnalatore o agente di manovra ferroviario

8.3.2.

Conducente di automobili, furgoni o motociclette

8.3.2.1.

Motociclista

8.3.2.2.

Conducente di automobili, taxi o furgoni

8.3.3.

Conducente di mezzi pesanti o di autobus

8.3.3.1.

Conducente di autobus o tram

8.3.3.2.

Conducente di mezzi pesanti o camion

8.3.4.

Conduttore di impianti mobili

8.3.4.1.

Conduttore di macchinari agricoli o forestali

8.3.4.2.

Conduttore di macchinari per movimento terra o assimilato

8.3.4.3.

Conduttore di macchinari per la perforazione o il sollevamento

8.3.4.4.

Conduttore di carrelli elevatori

8.3.5.

Marinaio di coperta o operaio assimilato

9.   Professione non qualificata

9.1.

Addetto alle pulizie o collaboratore

9.1.1.

Addetto alle pulizie domestiche, negli esercizi alberghieri o negli uffici

9.1.1.1.

Addetto alle pulizie domestiche o collaboratore domestico

9.1.1.2.

Addetto alle pulizie in uffici, esercizi alberghieri o altri esercizi

9.1.2.

Pulitore di veicoli, pulitore di vetri, lavandaio o altro addetto alla pulizia manuale

9.1.2.1.

Lavandaio o stiratore a mano

9.1.2.2.

Pulitore di veicoli

9.1.2.3.

Pulitore di vetri

9.1.2.4.

Altro addetto alle pulizie

9.2.

Personale non qualificato addetto all’agricoltura, alle foreste o alla pesca

9.2.1.

Personale non qualificato addetto all’agricoltura, alle foreste o alla pesca

9.2.1.1.

Bracciante agricolo

9.2.1.2.

Addetto al bestiame

9.2.1.3.

Bracciante agricolo o addetto al bestiame

9.2.1.4.

Operaio addetto ai giardini o alle coltivazioni ortive

9.2.1.5.

Operaio forestale

9.2.1.6.

Personale non qualificato addetto alla pesca o all’acquacoltura

9.3.

Personale non qualificato addetto alle miniere, alle costruzioni o ai trasporti

9.3.1.

Manovale delle miniere o delle costruzioni

9.3.1.1.

Manovale delle miniere o delle cave

9.3.1.2.

Manovale dell’ingegneria civile

9.3.1.3.

Manovale dell’edilizia

9.3.2.

Personale non qualificato delle attività manifatturiere

9.3.2.1.

Imballatore a mano

9.3.2.2.

Personale non qualificato delle attività industriali non classificato altrove

9.3.3.

Personale non qualificato addetto ai trasporti o al magazzinaggio

9.3.3.1.

Conduttore di veicoli a braccia o a pedali

9.3.3.2.

Conduttore di veicoli o macchinari a trazione animale

9.3.3.3.

Addetto allo spostamento e alla spedizione dei materiali o delle merci

9.3.3.4.

Addetto agli scaffali

9.4.

Personale non qualificato addetto alla ristorazione

9.4.1.

Personale non qualificato addetto alla ristorazione

9.4.1.1.

Addetto di fast food

9.4.1.2.

Garzone di cucina

9.5.

Commerciante ambulante di manufatti o di servizi

9.5.1.

Venditore ambulante di servizi

9.5.2.

Venditore ambulante di prodotti non alimentari

9.6.

Addetto alla raccolta dei rifiuti o altra professione non qualificata

9.6.1.

Addetto alla raccolta dei rifiuti

9.6.1.1.

Addetto alla raccolta di immondizia o materiale riciclabile

9.6.1.2.

Addetto alla selezione dei rifiuti

9.6.1.3.

Spazzino o assimilato

9.6.2.

Altra professione non qualificata

9.6.2.1.

Corriere, fattorino, facchino

9.6.2.2.

Addetto a lavori accessori

9.6.2.3.

Lettore di contatori o collettore di monete (distributori automatici)

9.6.2.4.

Acquaiolo o raccoglitore di legna da ardere

9.6.2.5.

Altra professione non qualificata non classificata altrove

10.   Forze armate

10.1.

Ufficiale delle forze armate

10.2.

Sottufficiale delle forze armate

10.3.

Professione relativa alle forze armate, altri gradi

19.6.2023   

IT

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L 156/31


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1178 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2023

recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2018/47 che autorizza l’uso di una variante delle reti da traino T90 per le attività di pesca praticate nel Mar Baltico in deroga al regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Le versioni in lingua croata, finlandese, greca, lettone e svedese del regolamento delegato (UE) 2018/47 della Commissione (2) contengono errori all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda l’autorizzazione a utilizzare reti da traino T90 conformi alle caratteristiche relative al numero delle maglie su una qualsiasi circonferenza del sacco stricto sensu e dell’avansacco, ad eccezione delle giunture e delle ralinghe, che è pari a 80. Tali errori incidono sulla sostanza della disposizione.

(2)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua croata, finlandese, greca, lettone e svedese del regolamento delegato (UE) 2018/47. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2018/47 della Commissione, del 30 ottobre 2017, che autorizza l’uso di una variante delle reti da traino T90 per le attività di pesca praticate nel Mar Baltico in deroga al regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 7 del 12.1.2018, pag. 21).


19.6.2023   

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L 156/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1179 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2023

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Bohusläns blåmusslor» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Bohusläns blåmusslor» presentata dalla Svezia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Bohusläns blåmusslor» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Bohusläns blåmusslor» (DOP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 60 del 17.2.2023, pag. 62.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


DECISIONI

19.6.2023   

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L 156/33


DECISIONE (UE) 2023/1180 DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2023

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune risoluzioni da votare in occasione della ventunesima assemblea generale dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), che si terrà il 9 giugno 2023

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) esaminerà ed eventualmente adotterà alcune risoluzioni ("progetti di risoluzione OIV"), nella sua prossima assemblea generale del 9 giugno 2023. Tali risoluzioni produrranno effetti giuridici ai fini dell'articolo 218, paragrafo 9 del trattato.

(2)

L'Unione europea non è membro dell'OIV. Tuttavia, il 20 ottobre 2017, l'OIV ha concesso all'Unione lo statuto speciale previsto all'articolo 4 del proprio regolamento interno.

(3)

20 Stati membri aderiscono all'OIV. Tali Stati membri possono proporre modifiche ai progetti di risoluzione dell'OIV e saranno invitati ad adottare tali risoluzioni nella prossima assemblea generale dell'OIV previsto per il 9 giugno 2023.

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'OIV rispetto ai progetti di risoluzione dell'OIV attinenti a materie di sua competenza. Tale posizione dovrebbe essere espressa pertanto nelle riunioni dell'OIV dagli Stati membri che ne sono membri, i quali agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

(5)

A norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) nonché del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione (2), alcune risoluzioni adottate e pubblicate dall'OIV produrranno effetti giuridici.

(6)

L'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che, nell'autorizzare le pratiche enologiche, la Commissione deve tenere conto delle pratiche enologiche e dei metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'OIV.

(7)

L'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che la Commissione, al momento di stabilire i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo, deve basare tali metodi sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'OIV, a meno che questi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

(8)

L'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che i prodotti del settore vitivinicolo importati nell'Unione devono essere ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dall'Unione a norma del medesimo regolamento o, prima di tale autorizzazione, ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'OIV.

(9)

Il progetto di risoluzione OENO-SCMA 20-666 istituisce un nuovo metodo di analisi per i vini. Il progetto di risoluzione OENO-SCMA 21-687 modifica il metodo di analisi utilizzato per la determinazione del tenore di acido sorbico, acido benzoico e acido salicilico nel vino mediante l'uso di cromatografia liquida ad alta prestazione. In conformità dell'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e dell’articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici.

(10)

Il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 19-657 sostituisce una pratica enologica esistente per il vino e il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 19-658 istituisce una nuova pratica per l'aceto di vino. In conformità dell'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici.

(11)

I suddetti progetti di risoluzione dell'OIV, che sono stati oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici del settore vitivinicolo, contribuiscono all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi di prodotti vitivinicoli. È quindi opportuno appoggiarli.

(12)

Per consentire la necessaria flessibilità durante i negoziati prima della riunione dell'assemblea generale dell'OIV del 9 giugno 2023, è opportuno autorizzare gli Stati membri che aderiscono all'OIV ad approvare modifiche a tali progetti di risoluzione, a condizione che tali modifiche non ne alterino la sostanza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'assemblea generale dell'OIV che si terrà il 9 giugno 2023 è stabilita nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri dell'Unione che sono membri dell'OIV esprimono la posizione di cui all'articolo 1, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

Articolo 3

1.   Qualora sulla posizione di cui all'articolo 1 possano avere ripercussioni nuovi dati tecnici o scientifici presentati prima o durante le riunioni dell'OIV, gli Stati membri aderenti all'OIV chiedono che la votazione nell'assemblea generale dell'OIV sia rimandata finché non sia stata definita la posizione da adottare a nome dell'Unione sulla base delle nuove informazioni.

2.   A seguito di riunioni di coordinamento e senza che intervenga un'ulteriore decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione, gli Stati membri che aderiscono all'OIV, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, possono approvare modifiche tecniche ai progetti di risoluzione OIV di cui all'allegato della presente decisione, a condizione che non ne alterino la sostanza.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, l'8 giugno 2023

Per il Consiglio

Il presidente

M. MALMER STENERGARD


(1)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1).


ALLEGATO

Gli Stati membri dell'Unione che sono membri dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), agendo congiuntamente a nome dell'Unione, appoggiano i progetti di risoluzione elencati di seguito, presentati nella fase 7 dell'assemblea generale dell'OIV che si terrà il 9 giugno 2023:

OENO-SCMA 20-666: Analisi multielementare del vino mediante spettrometria di massa al plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS)

OENO-SCMA 21-687: Convalida del metodo di dosaggio dell'acido sorbico nei vini mediante cromatografia liquida (OIV-OENO 06-2006)

OENO-TECHNO 19-657: Trattamento del vino mediante tecnologia a membrana abbinata all'adsorbimento su carbone attivo o altri polimeri per uso enologico al fine di ridurre l'eccesso di fenoli volatili

OENO-TECHNO 19-658: Aceti di vino — Rimozione dei metalli dall'aceto mediante resine chelanti.


19.6.2023   

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L 156/37


DECISIONE (PESC) 2023/1181 DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2023

che modifica la decisione (PESC) 2021/1694 a sostegno dell’universalizzazione, dell’attuazione e del rafforzamento della convenzione sulla proibizione o la limitazione dell’uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 settembre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1694 (1).

(2)

La decisione (PESC) 2021/1694 deve cessare di produrre effetti decorsi 24 mesi dalla conclusione dell’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione, ossia l’8 ottobre 2023.

(3)

Il 23 gennaio 2023 l’agenzia esecutiva, l’Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA), ha chiesto una proroga a costo zero del periodo di attuazione dei progetti di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2021/1694 («progetti») fino all’8 maggio 2024. Tale proroga consentirebbe all’UNODA di completare i progetti la cui attuazione ha risentito negativamente dei ritardi nelle assunzioni.

(4)

La proroga del periodo di attuazione dei progetti fino all’8 maggio 2024 non ha implicazioni sul piano delle risorse finanziarie.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2021/1694,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 5 della decisione (PESC) 2021/1694, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione cessa di produrre effetti l’8 maggio 2024.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, 16 giugno 2023

Per il Consiglio

Il presidente

E. SVANTESSON


(1)  Decisione (PESC) 2021/1694 del Consiglio, del 21 settembre 2021, a sostegno dell’universalizzazione, dell’attuazione e del rafforzamento della convenzione sulla proibizione o la limitazione dell’uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) (GU L 334 del 22.9.2021, pag. 14).