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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 155 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
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Sommario |
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I Atti legislativi |
pagina |
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DECISIONI |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
DECISIONI
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16.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 155/1 |
DECISIONE (UE) 2023/1165 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 giugno 2023
che modifica la decisione (UE) 2022/563 per quanto riguarda l’importo dell’assistenza macrofinanziaria alla Repubblica di Moldova
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 6 aprile 2022 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione (UE) 2022/563 (2) relativa alla fornitura dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione alla Repubblica di Moldova per un importo di 150 000 000 EUR, sotto forma di prestiti a medio termine e di sovvenzioni. Il protocollo d’intesa che stabilisce l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è entrato in vigore il 18 luglio 2022 e tale assistenza sarà disponibile per un periodo di due anni e mezzo. Il 1o agosto 2022, in seguito al positivo completamento da parte della Moldova di tutte le azioni politiche concordate con l’Unione nel protocollo d’intesa, è stata erogata la prima rata di 50 000 000 EUR. |
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(2) |
La decisione (UE) 2022/563 relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria dell’Unione è stata adottata parallelamente al programma del Fondo monetario internazionale (FMI) nel quadro dell’accordo Extended Credit Facility/Extended Fund Facility per la Moldova del 20 dicembre 2021, per l’importo di 564 000 000 USD. L’11 maggio 2022, a causa del crescente fabbisogno di finanziamento dovuto in gran parte agli effetti prodotti sull’economia moldova dalla guerra in Ucraina, l’FMI ha adottato la decisione di aumentare di 267 000 000 USD l’importo previsto dall’accordo. Il 9 gennaio 2023 l’FMI ha annunciato che la Moldova aveva superato il secondo riesame del programmae ha provveduto all’erogazione immediata di altri 27 000 000 USD nel quadro dell’accordo. |
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(3) |
L’assegnazione indicativa dell’Unione per la Moldova nell’ambito dello strumento europeo di vicinato ammontava a 518 150 000 EUR per il periodo 2014-2020, compresi il sostegno al bilancio e l’assistenza tecnica. I quadri di sostegno unico per i periodi 2014-2017 e 2017-2020 hanno individuato il settore prioritario della cooperazione con la Moldova finanziato dallo strumento europeo di vicinato per il precedente periodo di bilancio. Le priorità per il periodo 2021-2027 sono definite nel nuovo programma indicativo pluriennale, elaborato in stretta consultazione con tutti i portatori di interessi. |
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(4) |
Dato che la bilancia dei pagamenti moldova per il 2023 presenta ancora un ingente fabbisogno residuo di finanziamenti esterni, superiore alle risorse fornite dall’FMI e da altre istituzioni multilaterali, è necessario aumentare l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione fornita alla Moldova conformemente alla decisione (UE) 2022/563. Nelle attuali circostanze eccezionali, tale aumento è considerato una risposta adeguata alla richiesta di sostegno alla stabilizzazione economica avanzata dalla Moldova, congiuntamente al programma dell’FMI. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione andrebbe a sostenere la stabilizzazione economica e il programma di riforme strutturali del paese, integrando le risorse messe a disposizione nel quadro dell’accordo finanziario con l’FMI. |
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(5) |
La determinazione dell’importo dell’assistenza macrofinanziaria supplementare dell’Unione si basa su una valutazione quantitativa aggiornata del fabbisogno residuo di finanziamenti esterni della Moldova e tiene conto della capacità del paese di autofinanziarsi con risorse proprie, in particolare con le riserve internazionali di cui dispone. La determinazione dell’importo dell’assistenza tiene conto anche dei previsti contributi finanziari dei donatori multilaterali, tra cui l’FMI e la Banca mondiale, e della necessità di garantire un’equa ripartizione degli oneri tra l’Unione e gli altri donatori, nonché della precedente mobilitazione in Moldova di altri strumenti finanziari esterni dell’Unione e del valore aggiunto dell’intervento complessivo dell’Unione. |
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(6) |
L’aumento dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe essere soggetto a condizioni supplementari di politica economica, da aggiungere all’attuale protocollo d’intesa, che dovrà pertanto essere modificato di conseguenza. È inoltre necessario stabilire le condizioni finanziarie dettagliate dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione in un addendum all’accordo di prestito e all’accordo di sovvenzione sottoscritti il 22 giugno 2022 dalla Commissione e dalla Moldova. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2022/563, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (UE) 2022/563 è così modificata:
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(1) |
all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’Unione mette a disposizione della Moldova un’assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 295 000 000 EUR (“assistenza macrofinanziaria dell’Unione”) al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma sostanziale di riforme nel paese. Di detto importo massimo, fino a 220 000 000 EUR sono forniti sotto forma di prestiti e fino a 75 000 000 EUR sotto forma di sovvenzioni. L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è subordinata all’adozione del bilancio dell’Unione per l’esercizio in questione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. L’assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti della Moldova individuato nel programma dell’FMI.» |
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(2) |
l’articolo 4 è così modificato:
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Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, il 14 giugno 2023
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) Posizione del Parlamento europeo del 9 maggio 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 maggio 2023.
(2) Decisione (UE) 2022/563 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica di Moldova (GU L 109 dell’8.4.2022, pag. 6).
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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16.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 155/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1166 DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 2023
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Gemlik Zeytini»(DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Gemlik Zeytini» presentata dalla Turchia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Gemlik Zeytini» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Gemlik Zeytini» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 72 del 28.2.2023, pag. 54.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
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16.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 155/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1167 DELLA COMMISSIONE
del 15 giugno 2023
relativo all’autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei CBS 146250 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e a tutti i suini (titolare dell’autorizzazione: Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
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(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei CBS 146250. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei CBS 146250 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e a tutti i suini, da classificare nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «promotori della digestione». |
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(4) |
Nel suo parere del 27 settembre 2022 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che la modificazione genetica del ceppo produttore Trichoderma reesei CBS 146250 non desta preoccupazioni per la sicurezza, che il preparato di 6-fitasi è sicuro per tutte le specie avicole e per tutti i suini alle condizioni d’uso proposte e che il suo uso come additivo per mangimi non desta preoccupazioni per la salute dei consumatori e per l’ambiente. Essa ha inoltre concluso che il preparato è considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie data la natura proteica del principio attivo e ha dichiarato che in assenza di dati non è stato possibile trarre conclusioni sul fatto che l’additivo possa essere un irritante per gli occhi o la pelle. L’Autorità ha inoltre concluso che il preparato è efficace nell’aumentare l’assorbimento del fosforo alle condizioni d’uso proposte. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(5) |
La valutazione del preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei CBS 146250 dimostra che le condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato. La Commissione ritiene che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2022;20(11):7610.
ALLEGATO
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Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione |
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4a37 |
Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V. |
6-fitasi (EC 3.1.3.26) |
Composizione dell’additivo Preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei CBS 146250 con un’attività enzimatica minima di: 30 000 FTU (1)/g Forma liquida o solida Caratterizzazione della sostanza attiva 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Trichoderma reesei CBS 146250 Metodo di analisi (2) Per la quantificazione dell’attività della fitasi nell’additivo per mangimi: metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato - VDLUFA 27.1.4. Per la quantificazione dell’attività della fitasi nelle premiscele: metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato - VDLUFA 27.1.3. Per la quantificazione dell’attività della fitasi nei mangimi composti: metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato - EN ISO 30024. |
Tutte le specie avicole ad eccezione di quelle per la produzione di uova Tutti i suini |
- |
500 FTU |
- |
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6 luglio 2033 |
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Tutte le specie avicole per la produzione di uova |
- |
300 FTU |
- |
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(1) Un’unità di fitasi (FTU) è la quantità di enzima che libera 1 micromole al minuto di ortofosfato inorganico dal substrato di fitato di sodio, a pH 5,5 e a 37 °C.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
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16.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 155/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1168 DELLA COMMISSIONE
del 15 giugno 2023
che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/996 relativo all’autorizzazione del preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori allevate per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione Biomin GmbH)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’utilizzo di un preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori allevate per la produzione di uova è stato autorizzato mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2020/996 della Commissione (2). |
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(2) |
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/996 fornisce erroneamente la descrizione del gruppo funzionale «altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri zootecnici)». Nel parere del 15 maggio 2019 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha dichiarato che l’additivo può migliorare le performance di crescita nei polli da ingrasso, nelle pollastre allevate per la produzione di uova e nelle specie avicole minori allevate per la produzione di uova. Il termine «zootecnici» è troppo generico e può comprendere funzioni diverse, senza esprimere gli effetti specifici dell’additivo. Per essere in linea con il parere dell’Autorità, il gruppo funzionale dell’additivo per mangimi dovrebbe pertanto fare riferimento al miglioramento dei parametri di rendimento. |
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(3) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/996. |
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(4) |
Considerato che il gruppo funzionale dovrebbe figurare sull’etichetta dell’additivo per mangimi, delle premiscele e dei mangimi composti che lo contengono, è necessario prevedere un periodo transitorio che consenta agli operatori del settore dei mangimi di apportare i necessari adeguamenti alle etichette. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/996, seconda riga relativa alla categoria e al gruppo funzionale, la dicitura «Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri zootecnici)» è sostituita dalla seguente: «Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento)».
Articolo 2
1. Il preparato specificato nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/996 e le premiscele che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 17 dicembre 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 17 giugno 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi che contengono il preparato specificato nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/996, prodotti ed etichettati prima del 17 giugno 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 17 giugno 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicoli minori allevate per la produzione di uova.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/996 della Commissione, del 9 luglio 2020, relativo all’autorizzazione del preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori allevate per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione Biomin GmbH) (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 87).
(3) EFSA Journal 2019;17(6):5724.
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16.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 155/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1169 DELLA COMMISSIONE
del 15 giugno 2023
relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi, endo-1,4-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano prodotte da Trichoderma citrinoviride DSM 33578 come additivo per mangimi destinati alle specie avicole da ingrasso, alle specie avicole allevate per la produzione di uova e per la riproduzione e agli uccelli ornamentali (titolare dell’autorizzazione: Huvepharma EOOD)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
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(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi, endo-1,4-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano prodotte da Trichoderma citrinoviride DSM 33578. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi, endo-1,4-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano prodotte da Trichoderma citrinoviride DSM 33578 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole, agli uccelli ornamentali e ai suinetti da classificare nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «promotori della digestione». |
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(4) |
Nel parere del 23 novembre 2022 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi, endo-1,4-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano prodotte da Trichoderma citrinoviride DSM 33578 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che il preparato dovrebbe essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie ma in assenza di dati non ha potuto trarre conclusioni sul fatto che sia un potenziale irritante cutaneo. L’Autorità ha altresì affermato che il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi, endo-1,4-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano prodotte da Trichoderma citrinoviride DSM 33578 può essere efficace per le specie avicole da ingrasso, le specie avicole allevate per la produzione di uova e per la riproduzione nonché per gli uccelli ornamentali. Tuttavia, in assenza di dati sufficienti, l’Autorità non ha potuto trarre conclusioni sull’efficacia del preparato per le galline ovaiole e i suinetti svezzati. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(5) |
La valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi, endo-1,4-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano prodotte da Trichoderma citrinoviride DSM 33578 dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte per le specie avicole da ingrasso, le specie avicole allevate per la produzione di uova e per la riproduzione e per gli uccelli ornamentali. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato per dette specie e categorie di animali. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. |
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(6) |
È stato proposto al richiedente di presentare informazioni supplementari per rimediare alle carenze individuate nel parere dell’Autorità in merito all’efficacia del preparato per le galline ovaiole e i suinetti svezzati. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2022; 20(12):7702.
cALLEGATO
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Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione |
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4a39 |
Huvepharma EOOD |
Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) Endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) Endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano (EC 3.2.1.151) |
Composizione dell’additivo Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi, endo-1,4-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano prodotte da Trichoderma citrinoviride DSM 33578 con un’attività minima di: Endo-1,4-beta-xilanasi: 15 000 EPU (1)/g Endo-1,4-beta-glucanasi: 1 000 CU (2)/g Endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano 1 000 XGU (3)/g Forma solida o liquida Caratterizzazione della sostanza attiva Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8), endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) ed endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.151) specifica per xiloglucano prodotte da Trichoderma citrinoviride DSM 33578 Metodo di analisi (4) Per la determinazione dell’attività dell’endo-1,4-beta-xilanasi nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi composti: metodo colorimetrico per la misurazione del colorante idrosolubile rilasciato attraverso l’azione dell’endo-1,4-beta-xilanasi dal substrato di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina. Per la determinazione dell’attività dell’endo-1,4-beta-glucanasi nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi composti: metodo colorimetrico basato sulla quantificazione dei frammenti colorati idrosolubili (azzurrina) prodotti dall’azione dell’endo-1,4-beta-glucanasi su cellulosa reticolata con azzurrina. Per la determinazione dell’attività dell’endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi composti: metodo colorimetrico basato sulla quantificazione dei frammenti colorati idrosolubili prodotti dall’azione dell’endo-1,4-beta-glucanasi sul substrato di xiloglucano. |
Specie avicole da ingrasso Specie avicole allevate per la produzione di uova e per la riproduzione Uccelli ornamentali |
- |
Endo-1,4-beta-xilanasi 1 500 EPU Endo-1,4-beta-glucanasi 100 CU Endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano 100 XGU |
- |
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6.7.2033 |
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(1) Un’unità di xinalasi (EPU) è la quantità di enzima che libera 0,0083 micromoli al minuto di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire dallo xilano di pula d’avena, a pH 4,7 e a 50 °C.
(2) Un’unità di glucanasi (CU) è la quantità di enzima che libera 0,128 micromoli al minuto di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) a partire dal beta-glucano di orzo, a pH 4,5 e a 30 °C.
(3) Un’unità di xiloglucanasi (XGU) è la quantità di enzima che libera frammenti di xiloglucano colorato di bassa massa molecolare in quantità pari alla quantità di tali frammenti liberati da un’unità enzimatica standard alle condizioni del saggio (50 °C e pH 4.5).
(4) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento:https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
|
16.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 155/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1170 DELLA COMMISSIONE
del 15 giugno 2023
relativo all’autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte, bovini da ingrasso, specie di ruminanti minori da ingrasso e camelidi da ingrasso (titolare dell’autorizzazione: Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS) e che abroga il regolamento (CE) n. 1200/2005
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione (3) ha autorizzato il preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 a tempo indeterminato, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, come additivo per mangimi destinati a vacche da latte e bovini da ingrasso. Tale preparato è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(3) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte e bovini da ingrasso. A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata un’altra domanda di autorizzazione per un nuovo uso di tale preparato come additivo per mangimi destinati a specie di ruminanti minori da ingrasso e a camelidi da ingrasso. Tali domande, con cui è stato chiesto che l’additivo in oggetto fosse classificato nella categoria «additivi zootecnici» e nei gruppi funzionali «promotori della digestione» e «stabilizzatori della flora intestinale», erano accompagnate dalle informazioni dettagliate e dai documenti di cui all’articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento. |
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(4) |
Nei pareri del 4 luglio 2017 (4) e del 29 giugno 2022 (5) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 è sicuro per gli animali di destinazione, i consumatori e l’ambiente. Essa ha inoltre concluso che il preparato non è un irritante né un sensibilizzante cutaneo ma è un irritante per gli occhi e che l’esposizione per inalazione è improbabile. L’Autorità ha concluso che il preparato può migliorare il rendimento dei bovini da ingrasso se somministrato a una dose minima di circa 6 × 108 CFU/kg di mangime completo, rilevando nel contempo che due studi in vivo hanno mostrato un effetto positivo sulla crescita dei bovini a cui l’additivo è stato somministrato a una dose minima di 5 × 108 CFU/kg di mangime completo. Essa ha esteso tale conclusione alle specie di ruminanti minori e ai camelidi allevati per la produzione di carni. Sulla base dei dati forniti dal richiedente l’Autorità non ha potuto trarre conclusioni riguardo all’efficacia di tale additivo per le vacche da latte, ma ha rilevato che in tre studi il preparato ha mostrato un effetto positivo sul rendimento delle vacche da latte. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(5) |
Il 24 febbraio 2023 il richiedente ha ritirato la domanda di autorizzazione del preparato relativa al gruppo funzionale «promotori della digestione» e al suo uso per le specie di ruminanti minori da latte e i per i camelidi da latte. |
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(6) |
Considerando i dati complessivi forniti, la capacità già dimostrata dell’additivo di migliorare i parametri di rendimento in altri ruminanti da latte, nello specifico in capre da latte e pecore da latte, e la lunga storia di commercializzazione e di uso di tale preparato, la Commissione ritiene che siano soddisfatte le condizioni per dimostrarne l’efficacia nei bovini da ingrasso, nelle specie di ruminanti minori e nei camelidi allevati per la produzione di carni a cui l’additivo è somministrato a una dose minima di 5 × 108 CFU/kg di mangime completo e nelle vacche da latte a cui l’additivo è somministrato a una dose minima di 4 × 108 CFU/kg di mangime completo. |
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(7) |
La valutazione dell’additivo in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato. La Commissione ritiene che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. |
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(8) |
Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del preparato in questione per quanto riguarda le vacche da latte e i bovini da ingrasso, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Abrogazione del regolamento (CE) n. 1200/2005
Il regolamento (CE) n. 1200/2005 è abrogato.
Articolo 3
Misure transitorie
1. Il preparato specificato nell’allegato e le premiscele che lo contengono, destinati a vacche da latte e bovini da ingrasso e prodotti ed etichettati prima del 6 gennaio 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 6 luglio 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti il preparato specificato nell’allegato, destinati a vacche da latte e bovini da ingrasso e prodotti ed etichettati prima del 6 luglio 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 6 luglio 2023 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione, del 26 luglio 2005, concernente l’autorizzazione permanente di taluni additivi per mangimi e l’autorizzazione provvisoria del nuovo uso di un additivo già autorizzato nei mangimi (GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6).
(4) EFSA Journal 2017;15(7):4944.
(5) EFSA Journal 2022;20(7):7431.
ALLEGATO
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Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria:additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale |
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4b1711 |
Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS |
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 |
Composizione dell’additivo Preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 con una concentrazione minima di:
Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali essiccate di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 Metodo di analisi (1) Conteggio: metodo di semina per inclusione dell’inoculo in piastra con utilizzo di agar all’estratto di lievito, destrosio e cloramfenicolo (EN 15789) Identificazione: metodo di reazione a catena della polimerasi (PCR) CEN/TS 15790 |
Bovini da ingrasso Tutte le specie di ruminanti minori da ingrasso Camelidi da ingrasso |
- |
5 × 108 |
- |
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6 luglio 2033 |
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Vacche da latte |
4 × 108 |
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(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento:https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en
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16.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 155/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1171 DELLA COMMISSIONE
del 15 giugno 2023
che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/982 e (UE) 2021/2097 per quanto riguarda l’uso combinato di un preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico con altri additivi contenenti acido benzoico, acido formico, acido fumarico e loro fonti o loro sali (titolare dell’autorizzazione Novus Europe NV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
I regolamenti di esecuzione (UE) 2018/982 (2) e (UE) 2021/2097 (3) della Commissione hanno autorizzato, per un periodo di 10 anni, l’uso di un preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione. |
|
(2) |
Gli allegati dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/982 e (UE) 2021/2097 stabiliscono, nella rispettiva colonna «Altre disposizioni», che l’additivo non deve essere utilizzato con altre fonti di acido benzoico o benzoati, formiato di calcio, formiati e acido fumarico. Ciò al fine di evitare di superare la dose massima utilizzando altri additivi che contengono tali sostanze o loro fonti. |
|
(3) |
Tale restrizione è giustificata per l’acido benzoico e i benzoati, in quanto nella composizione dell’additivo è presente un livello elevato di acido benzoico, ma non è giustificata per le altre sostanze, ossia il formiato di calcio, i formiati e l’acido fumarico, dato che l’additivo contiene livelli molto bassi di formiato di calcio e di acido fumarico. Al fine di garantire la proporzionalità, il divieto di combinazione con altri additivi dovrebbe applicarsi solo ad altri additivi contenenti acido benzoico e benzoati. La combinazione di questo additivo con altri additivi contenenti acido formico, formiati, acido fumarico e fumarati dovrebbe essere consentita, a condizione che nei mangimi completi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione non siano superati i livelli di 10 000 mg/kg per l’acido formico e di 20 000 mg/kg per l’acido fumarico. Quando l’additivo contiene sali di acidi formici e fumarici, detti livelli non dovrebbero essere superati. |
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(4) |
I formiati (sali dell’acido formico) sono fonti di acido formico e i fumarati (sali dell’acido fumarico) sono fonti di acido fumarico. È necessario armonizzare le autorizzazioni esistenti per garantire che i livelli massimi di tali acidi e di tutte le loro possibili fonti (sali di tali acidi) non siano superati. Nella colonna «Altre disposizioni» del regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 la restrizione si riferisce all’utilizzo del preparato con altri additivi contenenti fonti di formiato di calcio, formiato e acido fumarico. Poiché il formiato di calcio è già incluso nel termine «formiato» (sale dell’acido formico) e vi possono essere altri formiati quali possibili fonti di acido formico, la nuova restrizione dovrebbe applicarsi ai formiati in generale. La restrizione dovrebbe inoltre applicarsi all’acido fumarico e ai fumarati, in quanto anche questi ultimi possono costituire una fonte di acido fumarico. Nella colonna «Altre disposizioni» del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2097 la restrizione si riferisce all’utilizzo del preparato con altri additivi contenenti fonti di formiato di calcio o di acido formico e di acido fumarico. A fini di coerenza, è necessario estendere la nuova restrizione proposta ai formiati e ai fumarati ed eliminare il riferimento al formiato di calcio, poiché tale sostanza rientra già nel riferimento ai formiati. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/982 e (UE) 2021/2097. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 è modificato conformemente all’allegato, punto 1), del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2097 è modificato conformemente all’allegato, punto 2), del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 della Commissione, dell’11 luglio 2018, relativo all’autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione Novus Europe NV) (GU L 176 del 12.7.2018, pag. 13).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2097 della Commissione, del 29 novembre 2021, relativo all’autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione Novus Europe NV) (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 190).
ALLEGATO
1)
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/982, nona colonna «Altre disposizioni», il punto 2 è sostituito dal seguente:|
«2. |
L’additivo non deve essere utilizzato con altre fonti di acido benzoico o benzoati. Quando l’additivo è utilizzato con altre fonti di formiati, acido formico, acido fumarico e fumarati, non devono essere superati i seguenti tenori complessivi nei mangimi completi:
|
2)
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2097, nona colonna «Altre disposizioni», il punto 2 è sostituito dal seguente:|
«2. |
L’additivo non deve essere utilizzato con altre fonti di acido benzoico o benzoati. Quando l’additivo è utilizzato con altre fonti di formiati, acido formico, acido fumarico e fumarati, non devono essere superati i seguenti tenori complessivi nei mangimi completi:
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16.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 155/22 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1172 DELLA COMMISSIONE
del 15 giugno 2023
relativo all’autorizzazione di un preparato di lasalocid A sodico (Avatec 150 G) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, al diniego di autorizzazione di un preparato di lasalocid A sodico (Avatec 150 G) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova, al ritiro dal mercato di un preparato di lasalocid A sodico (Avatec 15 % cc) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova e che abroga il regolamento (CE) n. 1455/2004 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/932 (titolare dell’autorizzazione: Zoetis Belgium SA)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, l’articolo 10, paragrafo 5, e l’articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio o il diniego di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
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(2) |
I preparati di lasalocid A sodico (Avatec 15 % cc) e lasalocid A sodico (Avatec 150 G) sono stati autorizzati per dieci anni mediante il regolamento (CE) n. 1455/2004 della Commissione (3) come additivi per mangimi appartenenti al gruppo «coccidiostatici e altre sostanze medicamentose» destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova. Tali additivi per mangimi sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(3) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 del medesimo regolamento, è stata presentata una domanda di autorizzazione del lasalocid A sodico (Avatec 150 G) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova, con la richiesta che l’additivo sia classificato nella categoria «coccidiostatici e istomonostatici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Non è stata presentata alcuna domanda di autorizzazione del preparato di lasalocid A sodico (Avatec 15 % cc). |
|
(4) |
Nei pareri del 16 maggio 2017 (4) e del 1o luglio 2020 (5), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha dichiarato di non poter trarre conclusioni in merito alla sicurezza e all’efficacia del preparato di lasalocid A sodico (Avatec 150 G) destinato a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova, indicando che, una volta aggiunta ai mangimi, non era possibile individuare un livello sicuro della sostanza attiva lasalocid A sodico per tali specie bersaglio. L’Autorità ha concluso che l’efficacia coccidiostatica del preparato non è stata sufficientemente dimostrata al dosaggio più basso proposto di 75 mg di lasalocid A sodico per kg di mangime completo. Non è stato pertanto stabilito che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di lasalocid A sodico (Avatec 150 G) non abbia un’incidenza negativa sulla salute degli animali e che abbia un effetto coccidiostatico sulle specie bersaglio. L’autorizzazione esistente del preparato di lasalocid A sodico (Avatec 150 G) è stata pertanto sospesa mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2021/932 della Commissione (6). |
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(5) |
L’autorizzazione del preparato di lasalocid A sodico (Avatec 150 G) è stata sospesa in attesa della trasmissione e della valutazione dei dati supplementari che il richiedente doveva fornire secondo un calendario che elenca gli studi da condurre, consistenti in studi di tolleranza e di efficacia svolti all’interno di un box per polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova. |
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(6) |
Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/932, la misura di sospensione deve essere riesaminata entro il 31 dicembre 2023 e in ogni caso dopo l’adozione da parte dell’Autorità di un parere non favorevole in merito alla sicurezza e all’efficacia del preparato di lasalocid A sodico (Avatec 150 G) destinato a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova. |
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(7) |
Dopo l’adozione del parere dell’Autorità del 1o luglio 2020, il richiedente ha trasmesso alla Commissione dati supplementari il 29 giugno 2022, che sono stati inoltrati all’Autorità. |
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(8) |
Il 23 novembre 2022 l’Autorità ha adottato un parere (7) in seguito alla valutazione dei dati supplementari trasmessi dal richiedente e ha concluso che il preparato di lasalocid A sodico (Avatec 150 G) è sicuro ed efficace per i polli da ingrasso al dosaggio massimo e minimo di 90 mg di lasalocid A sodico per kg di mangime completo. Tuttavia ha anche ritenuto che non sia possibile applicare i risultati degli studi di tolleranza, tutti condotti in relazione ai polli da ingrasso, alle pollastre allevate per la produzione di uova, considerato il fatto che, sebbene il rendimento zootecnico sembri essere l’endpoint più sensibile per valutare la tolleranza al lasalocid A sodico, sono stati osservati effetti negativi sulle prestazioni degli animali con un basso tasso di crescita; inoltre un potenziale effetto negativo è stato rilevato riguardo al periodo di riproduzione quando il lasalocid A sodico è stato somministrato a polli allevati per la riproduzione. Pertanto l’Autorità non ha ancora potuto trarre conclusioni sulla sicurezza di tale additivo riguardo alle pollastre allevate per la produzione di uova. |
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(9) |
Nel suo parere del 16 maggio 2017 l’Autorità ha altresì concluso che il preparato di lasalocid A sodico (Avatec 150 G) è sicuro per l’utilizzatore, per l’ambiente e per il consumatore, a condizione che sia applicato un tempo di attesa di tre giorni ai fini del rispetto dei limiti massimi di residui («LMR»). In particolare, l’Autorità ha dichiarato che non era necessario riesaminare le sue precedenti conclusioni, formulate nel parere del 7 aprile 2010 (8), secondo cui non vi è alcun rischio probabile per l’utilizzatore che manipola l’additivo. L’Autorità ha inoltre specificato che la somministrazione concomitante di lasalocid A sodico con tiamulina e determinate altre sostanze medicamentose dovrebbe essere evitata e ha raccomandato di effettuare un monitoraggio post-commercializzazione della resistenza di Eimeria spp. al lasalocid A sodico. |
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(10) |
In aggiunta, l’Autorità ha verificato la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003, compreso l’addendum trasmesso il 23 gennaio 2023, che raccomanda l’aggiunta di un nuovo metodo ad analita multiplo basato sulla cromatografia liquida accoppiata a spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS) per la determinazione del lasalocid A sodico nei mangimi composti. |
|
(11) |
Dalla valutazione del preparato di lasalocid A sodico (Avatec 150 G) risulta che le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte per quanto riguarda l’utilizzo per i polli da ingrasso. Detto additivo dovrebbe pertanto essere autorizzato per l’uso previsto. È opportuno prevedere un monitoraggio post-commercializzazione della resistenza di Eimeria spp al lasalocid A sodico. Gli LMR stabiliti per il lasalocid A sodico nel regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (9) dovrebbero applicarsi ai residui di tale sostanza o dei suoi metaboliti derivanti dal relativo uso come additivo per mangimi nei pertinenti prodotti alimentari di origine animale. |
|
(12) |
Dai pareri dell’Autorità del 16 maggio 2017, del 1o luglio 2020 e del 23 novembre 2022 si evince tuttavia che non è stato stabilito che il preparato di lasalocid A sodico (Avatec 150 G) non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali quando è destinato a pollastre allevate per la produzione di uova. La valutazione di tale additivo dimostra pertanto che le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 non sono soddisfatte in relazione all’uso per pollastre allevate per la produzione di uova e, di conseguenza, l’autorizzazione del preparato di lasalocid A sodico (Avatec 150 G) come additivo per mangimi appartenente alla categoria «coccidiostatici e istomonostatici» dovrebbe essere negata in relazione alle pollastre allevate per la produzione di uova. |
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(13) |
L’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003 impone alla Commissione l’obbligo di adottare un regolamento che preveda il ritiro dal mercato degli additivi per mangimi per i quali non sono state presentate richieste a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del medesimo regolamento prima del termine previsto in tale disposizione. Il preparato di lasalocid A sodico (Avatec 15 % cc) dovrebbe pertanto essere ritirato dal mercato. Poiché l’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003 non distingue tra le autorizzazioni rilasciate per un periodo limitato e quelle rilasciate per un periodo illimitato, a fini di chiarezza è opportuno disporre il ritiro dal mercato degli additivi per mangimi i cui periodi di autorizzazione limitati a norma della direttiva 70/524/CEE sono già scaduti. |
|
(14) |
In conseguenza del riesame di cui sopra e dell’autorizzazione del preparato di lasalocid A sodico (Avatec 150 G) per i polli da ingrasso, del diniego di autorizzazione per le pollastre allevate per la produzione di uova e del ritiro dal mercato del preparato di lasalocid A sodico (Avatec 15 % cc), è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1455/2004 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/932. |
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(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria di additivi «coccidiostatici e istomonostatici», è autorizzato come additivo nell’alimentazione degli animali alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Diniego di autorizzazione
L’autorizzazione del preparato di lasalocid A sodico (Avatec 150 G) come additivo nell’alimentazione animale, appartenente alla categoria «coccidiostatici e istomonostatici», destinato a pollastre allevate per la produzione di uova, è negata.
Articolo 3
Ritiro dal mercato
L’additivo per mangimi lasalocid A sodico (Avatec 15 % cc) è ritirato dal mercato.
Articolo 4
Abrogazioni
Il regolamento (CE) n. 1455/2004 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/932 sono abrogati.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1455/2004 della Commissione, del 16 agosto 2004, concernente l’autorizzazione per dieci anni dell’additivo «Avatec 15 %» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (GU L 269 del 17.8.2004, pag. 14).
(4) EFSA Journal 2017; 15(8):4857.
(5) EFSA Journal 2020; 18(8):6202.
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/932 della Commissione, del 9 giugno 2021, che sospende l’autorizzazione del lasalocid A sodico (Avatec 15 % cc) e del lasalocid A sodico (Avatec 150 G) come additivi per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione Zoetis Belgium SA) (GU L 204 del 10.6.2021, pag. 13).
(7) EFSA Journal 2022; 20(12):7715.
(8) EFSA Journal 2010;8(4):1575.
(9) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).
ALLEGATO
|
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
Limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale interessati |
||||||||||||||||||||||||
|
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Categoria: coccidiostatici e istomonostatici |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
51763 |
Zoetis Belgium SA. |
Lasalocid A sodico 15 g/100 g (Avatec 150 G) |
Composizione dell’additivo Preparato di: Lasalocid A sodico: 15 g/100 g Lignosolfonato di calcio: 4 g/100 g Ossido ferrico: 0,1 g/100 g Solfato di calcio diidrato: quantum satis Caratterizzazione della sostanza attiva Lasalocid A sodico:
Impurità associate: lasalocid sodico B-E: ≤ 10 % Metodo di analisi (1) Per la determinazione del lasalocid A sodico nell’additivo per mangimi e nelle premiscele: cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa con rilevamento di fluorescenza (RP-HPLC-FL) – regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione. Per la determinazione del lasalocid A sodico nei mangimi composti:
|
Polli da ingrasso |
- |
90 |
90 |
|
6 luglio 2033 |
Regolamento (UE) n. 37/2010 |
||||||||||||||||||||||||
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.
|
16.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 155/28 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1173 DELLA COMMISSIONE
del 15 giugno 2023
che ritira dal mercato alcuni additivi per mangimi, modifica il regolamento (CE) n. 1810/2005 e abroga i regolamenti (CE) n. 1453/2004, (CE) n. 2148/2004 e (CE) n. 943/2005
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
|
(2) |
L’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede l’obbligo per la Commissione di adottare un regolamento per il ritiro dal mercato degli additivi per mangimi per i quali nessuna richiesta conforme all’articolo 10, paragrafi 2 e 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata entro il termine indicato in tali disposizioni, o per i quali è stata presentata una richiesta successivamente ritirata. |
|
(3) |
È pertanto opportuno ritirare dal mercato gli additivi per mangimi figuranti nell’elenco dell’allegato. |
|
(4) |
Nel caso degli additivi per mangimi per i quali sono state presentate richieste solo per alcune specie animali o categorie di animali, o per i quali le richieste sono state ritirate solo per alcune specie animali o categorie di animali, il ritiro dal mercato dovrebbe riguardare solo le specie animali e le categorie di animali per le quali le richieste non sono state presentate o sono state ritirate. |
|
(5) |
A seguito del ritiro dal mercato degli additivi per mangimi figuranti nell’elenco, è opportuno abrogare le disposizioni che li autorizzano. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1810/2005 della Commissione (3) e abrogare i regolamenti (CE) n. 1453/2004 (4), (CE) n. 2148/2004 (5) e (CE) n. 943/2005 (6) della Commissione. |
|
(6) |
È opportuno prevedere un periodo transitorio entro il quale possano esaurirsi le scorte esistenti degli additivi in questione, delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti prodotti con detti additivi, al fine di consentire alle parti interessate di adeguarsi al ritiro di tali prodotti dal mercato. |
|
(7) |
Il ritiro dal mercato dei prodotti figuranti nell’elenco dell’allegato non osta a che essi siano autorizzati o soggetti a una misura relativa al loro status a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ritiro dal mercato
Gli additivi per mangimi di cui all’allegato sono ritirati dal mercato per quanto riguarda le specie di animali o le categorie di animali indicate in detto allegato.
Articolo 2
Misure transitorie per gli additivi per mangimi da ritirare dal mercato
1. Le scorte esistenti degli additivi figuranti nell’elenco dell’allegato possono continuare a essere immesse sul mercato e usate fino al 6 luglio 2024.
2. Le premiscele prodotte con gli additivi di cui al paragrafo 1 possono continuare a essere immesse sul mercato e usate fino al 6 ottobre 2024.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2 possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino al 6 luglio 2025.
Articolo 3
Modifica del regolamento (CE) n. 1810/2005
Il regolamento (CE) n. 1810/2005 è così modificato:
|
1) |
l’articolo 3 è soppresso; |
|
2) |
l’allegato III è soppresso. |
Articolo 4
Abrogazioni
Sono abrogati i regolamenti (CE) n. 1453/2004, (CE) n. 2148/2004 e (CE) n. 943/2005.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1810/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, relativo ad una nuova autorizzazione per un periodo di dieci anni di un additivo destinato ai mangimi animali, all’autorizzazione permanente di alcuni additivi dei mangimi e all’autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di alcuni additivi già autorizzati nei mangimi (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 5).
(4) Regolamento (CE) n. 1453/2004 della Commissione, del 16 agosto 2004, concernente l’autorizzazione a tempo indeterminato di alcuni additivi nei mangimi (GU L 269 del 17.8.2004, pag. 3).
(5) Regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione, del 16 dicembre 2004, concernente l’autorizzazione permanente e l’autorizzazione provvisoria di taluni additivi e l’autorizzazione di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nell’alimentazione degli animali (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24).
(6) Regolamento (CE) n. 943/2005 della Commissione, del 21 giugno 2005, relativo all’autorizzazione permanente di alcuni additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 159 del 22.6.2005, pag. 6).
ALLEGATO
Additivi per mangimi da ritirare dal mercato in conformità all’articolo 1
PARTE 1
Additivi per mangimi da ritirare dal mercato per tutte le specie animali e categorie di animali
|
Numero di identificazione |
Additivo |
Specie o categoria di animali |
|
Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti |
||
|
E 433 |
Monoleato di poliossietilene (20) sorbitano |
Tutte le specie |
|
E 413 |
Gomma adragante |
Tutte le specie |
|
Leganti, antiagglomeranti e coagulanti |
||
|
E 561 |
Vermiculite |
Tutte le specie |
|
E 599 |
Perlite |
Tutte le specie |
|
Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite |
||
|
|
Vitamina B12 o cianocobalamina. Tutte le forme ad eccezione del preparato di cianocobalamina prodotta da Ensifer adhaerens CNCM I-5541 contenente ≤ 1 % di cianocobalamina, in forma solida [3a835] (1). |
Tutte le specie |
|
Additivi per l’insilaggio |
||
|
Microrganismi |
||
|
|
Lactobacillus casei NBRC 3425 (ATCC 7469) |
Tutte le specie |
|
|
Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 (IFO 0203) |
Tutte le specie |
|
Enzimi |
||
|
|
ALFA-amilasi EC 3.2.1.1 da Aspergillus oryzae CBS 585.94 |
Tutte le specie |
|
Coloranti compresi i pigmenti |
||
|
Altri coloranti |
||
|
E 150b, E 150c ed E 150d |
Colori caramello quali sostanze coloranti autorizzate dalla normativa comunitaria come coloranti per prodotti alimentari |
Tutte le specie |
|
Prodotti naturali - definiti su base botanica |
||
|
Sostanze aromatizzanti e stimolanti dell’appetito |
||
|
|
Abies alba Mill., A. sibirica Ledeb.: olio di pino mugo CAS 8021-29-2 FEMA 2905 CoE 5 EINECS 294-351-9 |
Tutte le specie |
|
|
Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) = Acanthopanax s. Harms: estratto di eleuterococco (a base di solventi) |
Tutte le specie |
|
|
Helianthus annuus L.: assoluto di girasole comune/olio di girasole comune/tintura di girasole comune |
Tutte le specie |
|
|
Origanum heracleoticum L.: estratto di origano greco/oleoresina/olio di origano greco |
Tutte le specie |
|
|
Origanum heracleoticum L.: olio di origano |
Tutte le specie |
|
|
Petroselinum sativum Hoffm. = P. crispum Mill. = P. hortense L.: olio di foglie di prezzemolo CAS 8000-68-8 FEMA 2836 CoE 326 EINECS 281-677-1/olio di semi di prezzemolo CAS 8000-68-8 CoE 326 EINECS 281-677-1 |
Tutte le specie |
|
|
Trachyspermum ammi (L.) Sprag. et Turr.: olio di ajowan |
Tutte le specie |
|
|
Bupleurum rotundifolium L.: tintura di Buplerum rotundifolium |
Tutte le specie |
|
|
Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.: tintura di Boswelia serrata |
Tutte le specie |
|
|
Bambusa sp.: tintura |
Tutte le specie |
|
|
Pimenta dioica L. Merr. = P. officinalis Lind L.: olio di pimento CAS 8006-77-7 FEMA 2018 CoE 335 EINECS 284-540-4 |
Tutte le specie |
|
Prodotti naturali e prodotti sintetici corrispondenti |
||
|
|
n. CAS: 13678-67-6/solfuro di difurfurile/n. Flavis: 13.056 |
Tutte le specie |
|
|
n. CAS: 29606-79-9/isopulegone/n. Flavis: 07.067 |
Tutte le specie |
|
|
n. CAS: 43052-87-5/α-damascone/n. Flavis: 07.134 |
Tutte le specie |
|
|
n. CAS: 4437-22-3/etere di difurfurile/n. Flavis: 13.061 |
Tutte le specie |
|
|
n. CAS: 623-15-4/4-(2-furil)-but-3-en-2-one/n. Flavis: 13.044 |
Tutte le specie |
PARTE 2
Additivi per mangimi da ritirare dal mercato per determinate specie o categorie di animali
|
Numero di identificazione |
Additivo |
Specie e categoria di animali |
|
Conservanti |
||
|
E 250 |
Nitrito di sodio |
Cani; gatti |
|
Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti |
||
|
E 406 |
Agar |
Animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti |
|
Leganti, antiagglomeranti e coagulanti |
||
|
E 567 |
Clinoptilolite di origine vulcanica |
Suini, pollame |
|
Additivi per l’insilaggio |
||
|
Sostanze |
||
|
|
Esametilentetramina |
Bovini; ovini; suini; pollame; conigli; equini; caprini |
|
Enzimi |
||
|
E 1613 |
Endo-1,4-beta-xilanasi/EC 3.2.1.8 prodotta da Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) |
Galline ovaiole; tacchini da ingrasso; polli da ingrasso |
|
Coloranti compresi i pigmenti |
||
|
Altri coloranti |
||
|
E 127 |
Eritrosina quale sostanza colorante autorizzata dalla normativa comunitaria come colorante per prodotti alimentari |
Rettili; gatti |
|
E 127 |
Eritrosina [gruppo funzionale 2 a) iii)] |
Pesci ornamentali |
|
Sostanze aromatizzanti e stimolanti dell’appetito |
||
|
Prodotti naturali - definiti su base botanica |
||
|
|
Humulus lupulus L. flos: estratto di luppolo (strobili) ricco di acidi beta |
Tutte le specie animali ad eccezione dei suinetti svezzati, dei suini da ingrasso e delle specie suine minori svezzate e da ingrasso |
|
|
Prodotti naturali e prodotti sintetici corrispondenti |
|
|
|
n. CAS 3188-00-9/4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one/n. Flavis 13.042 |
Tutte le specie animali ad eccezione degli animali da compagnia |
|
|
n. CAS 3658-77-3/4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one/n. Flavis 13.010 |
Tutte le specie animali ad eccezione degli animali da compagnia |
|
|
n. CAS 4180-23-8/1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene/n. Flavis 04.010 |
Pollame e pesci |
|
|
n. CAS 97-53-0/eugenolo/n. Flavis: 04.003 |
Pollame |
|
Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite |
||
|
|
Acidi grassi omega-6 insaturi essenziali (come acido ottadecadienoico) |
Scrofe da riproduzione; scrofe, a beneficio dei suinetti; vacche da riproduzione |
(1) Questa forma di vitamina B12 o cianocobalamina è stata autorizzata dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1249 della Commissione, del 19 luglio 2022, relativo all’autorizzazione della vitamina B12 in forma di cianocobalamina prodotta da Ensifer adhaerens CNCM I-5541 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 191 del 20.7.2022, pag. 10).
|
16.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 155/33 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1174 DELLA COMMISSIONE
del 15 giugno 2023
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Crataegus monogyna originarie del Regno Unito
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio. |
|
(2) |
A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di paesi terzi sono stati inseriti in un elenco provvisorio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Tale elenco comprende il genere Crataegus L. |
|
(3) |
Il 3 maggio 2022 il Regno Unito (3) ha presentato alla Commissione una domanda di esportazione nell’Unione di piante da impianto di Crataegus monogyna fino a sette anni, a radice nuda, prive di foglie, in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 6,5 cm alla base del fusto, e di piante da impianto di Crataegus monogyna fino a 15 anni, in substrato colturale, con un diametro massimo di 13 cm alla base del fusto («piante in questione»). Tale domanda era avallata dal fascicolo tecnico pertinente. |
|
(4) |
Il 30 marzo 2023 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi delle piante in questione originarie del Regno Unito (4). Essa ha individuato Erwinia amylovora quale organismo nocivo pertinente per dette piante. |
|
(5) |
Per quanto riguarda Erwinia amylovora, l’Autorità ha valutato se siano soddisfatte le prescrizioni particolari per l’introduzione e lo spostamento di piante di Crataegus L., esclusi i frutti e le sementi, nelle zone protette specificate, elencate nell’allegato X, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (5). |
|
(6) |
Sulla base di tale parere, il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante in questione originarie del Regno Unito si considera ridotto a un livello accettabile. |
|
(7) |
Le piante in questione, fino a sette anni e a radice nuda, come indicato nel fascicolo presentato dal Regno Unito, comportano un rischio fitosanitario minore in ragione delle loro caratteristiche. Di conseguenza, tutte le piante in questione fino a 15 anni e con un diametro massimo di 13 cm alla base del fusto, originarie del Regno Unito, non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio. |
|
(8) |
Tutte le piante in questione fino a 15 anni e con un diametro massimo di 13 cm alla base del fusto, originarie del Regno Unito, dovrebbero pertanto essere rimosse dall’elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. |
|
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. |
|
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nell’Unione, ai sensi dell’articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).
(3) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente atto i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.
(4) EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2023. Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante di Crataegus monogyna originarie del Regno Unito. EFSA Journal 2023;21(4):8003.
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).
ALLEGATO
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, tabella di cui al punto 1, seconda colonna «Descrizione», la voce relativa a « Crataegus L.» è sostituita dalla seguente:
« Crataegus L., escluse le piante da impianto di Crataegus monogyna fino a 15 anni, con un diametro massimo di 13 cm alla base del fusto, originarie del Regno Unito».
DECISIONI
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16.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 155/36 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1175 DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 2023
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2023) 3922]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
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(1) |
L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. |
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(2) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI. |
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(3) |
La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI. |
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(4) |
Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione. |
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(5) |
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2023/1083 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Germania, Francia e Polonia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato. |
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(6) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/1083 la Francia ha notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività situati nelle regioni amministrative Nuova Aquitania e Occitania. |
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(7) |
L'autorità competente della Francia ha adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai. |
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(8) |
L'autorità competente della Francia ha anche deciso di istituire ulteriori zone soggette a restrizioni in aggiunta alle zone di protezione e di sorveglianza istituite in relazione ad alcuni focolai in detto Stato membro. |
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(9) |
La Commissione, in collaborazione con la Francia, ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da detto Stato membro e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI. |
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(10) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Francia, le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni debitamente istituite da tale Stato membro in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687. |
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(11) |
È pertanto opportuno modificare le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e come ulteriori zone soggette a restrizioni per la Francia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641. |
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(12) |
Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tenere conto delle zone di protezione e di quelle di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni debitamente istituite dalla Francia in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili. |
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(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641. |
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(14) |
Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile. |
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(15) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2023
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2023/1083 della Commissione, del 31 maggio 2023, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 144 del 5.6.2023, pag. 63).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Parte A
Zone di protezione negli Stati membri interessati (*1) di cui agli articoli 1 e 2
Stato membro: Francia
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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Department: Gers (32) |
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FR-HPAI(P)-2023-00065 FR-HPAI(P)-2023-00068 FR-HPAI(P)-2023-00069 FR-HPAI(P)-2023-00070 FR-HPAI(P)-2023-00066 FR-HPAI(P)-2023-00071 FR-HPAI(P)-2023-00072 FR-HPAI(P)-2023-00073 FR-HPAI(P)-2023-00074 FR-HPAI(P)-2023-00075 FR-HPAI(P)-2023-00076 FR-HPAI(P)-2023-00077 FR-HPAI(P)-2023-00078 FR-HPAI(P)-2023-00079 FR-HPAI(P)-2023-00080 FR-HPAI(P)-2023-00081 FR-HPAI(P)-2023-00085 FR-HPAI(P)-2023-00088 FR-HPAI(P)-2023-00090 FR-HPAI(P)-2023-00092 FR-HPAI(P)-2023-00093 FR-HPAI(P)-2023-00094 FR-HPAI(P)-2023-00095 FR-HPAI(P)-2023-00096 FR-HPAI(P)-2023-00100 FR-HPAI(P)-2023-00101 FR-HPAI(P)-2023-00102 FR-HPAI(P)-2023-00103 FR-HPAI(P)-2023-00104 FR-HPAI(P)-2023-00105 FR-HPAI(P)-2023-00106 FR-HPAI(P)-2023-00107 FR-HPAI(P)-2023-00108 FR-HPAI(P)-2023-00109 FR-HPAI(P)-2023-00110 FR-HPAI(P)-2023-00111 FR-HPAI(P)-2023-00112 FR-HPAI(P)-2023-00113 FR-HPAI(P)-2023-00114 FR-HPAI(P)-2023-00115 FR-HPAI(P)-2023-00116 FR-HPAI(P)-2023-00122 FR-HPAI(P)-2023-00123 FR-HPAI(P)-2023-00124 FR-HPAI(P)-2023-00127 FR-HPAI(P)-2023-00128 FR-HPAI(P)-2023-00130 FR-HPAI(P)-2023-00132 FR-HPAI(P)-2023-00133 FR-HPAI(P)-2023-00134 FR-HPAI(P)-2023-00139 FR-HPAI(P)-2023-00141 FR-HPAI(P)-2023-00140 FR-HPAI(P)-2023-00144 FR-HPAI(P)-2023-00145 FR-HPAI(P)-2023-00146 FR-HPAI(P)-2023-00149 |
AIGNAN ARBLADE-LE-BAS ARBLADE-LE-HAUT AURENSAN AVERON-BERGELLE AYZIEU BARCELONNE-DU-GERS BASCOUS BEAUMARCHES BELMONT BERNEDE BETOUS BOURROUILLAN BOUZON-GELLENAVE CAHUZAC-SUR-ADOUR CAMPAGNE-D'ARMAGNAC CASTELNAU-D'ANGLES CASTELNAVET CASTILLON-DEBATS CAUMONT CAUPENNE-D'ARMAGNAC CAZAUBON CORNEILLAN COULOUME-MONDEBAT COURTIES CRAVENCERES DEMU EAUZE ESCLASSAN-LABASTIDE ESPAS ESTANG FUSTEROUAU GEE-RIVIERE IZOTGES JUILLAC LABARTHE LABARTHETE LADEVEZE-RIVIERE LAGARDE-HACHAN LANNE-SOUBIRAN LANNUX LAREE LASSERADE LAUJUZAN LE HOUGA LELIN-LAPUJOLLE LIAS-D'ARMAGNAC LOUBEDAT LOURTIES-MONBRUN LOUSSOUS-DEBAT LUPIAC LUPPE-VIOLLES MAGNAN MANCIET MARGOUET-MEYMES MARGUESTAU MASSEUBE MAULEON-D'ARMAGNAC MAULICHERES MAUPAS MONCLAR MONLEZUN-D'ARMAGNAC MONTAUT MONTESQUIOU MORMES NOGARO PANJAS PERCHEDE PEYRUSSE-GRANDE PEYRUSSE-VIEILLE POUY-LOUBRIN POUYDRAGUIN PRENERON REANS RIGUEPEU RISCLE SABAZAN SAINT-ARAILLES SAINT-ARROMAN SAINT-AUNIX-LENGROS SAINT-ELIX-THEUX SAINT-GERME SAINT-GRIEDE SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC SAINT-MICHEL SAINT-MONT SAINT-OST SAINT-PIERRE-D'AUBEZIES SAINTE-AURENCE-CAZAUX SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC SALLES-D'ARMAGNAC SARRAGACHIES SAUVIAC SEAILLES SEGOS SION SORBETS TARSAC TASQUE TERMES-D'ARMAGNAC TOUJOUSE TOURDUN URGOSSE VERGOIGNAN VERLUS VIC-FEZENSAC VIELLA VIOZAN "AUJAN-MOURNEDE ZP à l’ouest de route entre « Le Rentier » et « Le Sage » ZS à l’est de cette même route" |
22.6.2023 |
|
Department: Landes (40) |
||
|
FR-HPAI(P)-2023-00067 FR-HPAI(P)-2023-00082 FR-HPAI(P)-2023-00083 FR-HPAI(P)-2023-00084 FR-HPAI(P)-2023-00089 FR-HPAI(P)-2023-00091 FR-HPAI(P)-2023-00097 FR-HPAI(P)-2023-00098 FR-HPAI(P)-2023-00099 FR-HPAI(P)-2023-00117 FR-HPAI(P)-2023-00118 FR-HPAI(P)-2023-00119 FR-HPAI(P)-2023-00120 FR-HPAI(P)-2023-00121 FR-HPAI(P)-2023-00125 FR-HPAI(P)-2023-00126 FR-HPAI(P)-2023-00129 FR-HPAI(P)-2023-00131 FR-HPAI(P)-2023-00136 FR-HPAI(P)-2023-00137 FR-HPAI(P)-2023-00138 FR-HPAI(P)-2023-00142 FR-HPAI(P)-2023-00143 FR-HPAI(P)-2023-00148 |
Aire-sur-l'Adour Arboucave Artassenx Bahus-Soubiran Bascons Bats Benquet Bordères-et-Lamensans Bourdalat Bretagne-de-Marsan Buanes Castandet Castelnau-Tursan Cazères-sur-l'Adour Classun Clèdes Duhort-Bachen Eugénie-les-Bains Fargues Geaune Grenade-sur-l'Adour Hontanx Labastide-d'Armagnac Lacajunte Lagrange Larrivière-Saint-Savin Latrille Lussagnet Mauries Maurrin Mauvezin-d'Armagnac Miramont-Sensacq Montgaillard Montsoué Payros-Cazautets Pécorade Philondenx Pimbo Puyol-Cazalet Renung Saint-Agnet Saint-Gein Saint-Loubouer Saint-Maurice-sur-Adour Saint-Sever (Est D933.S) Samadet Sarron Sorbets Urgons Vielle-Tursan Le Vignau |
22.6.2023 |
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Department: Pyrénées-Atlantiques (64) |
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FR-HPAI(P)-2023-00135 |
BONNUT "ORTHEZ Au nord de la route de Dax (D947) et au nord de la route de Bonnut (D56)" "SAINT-BOES A l’est de la route de Dax (D947)" SALLESPISSE |
14.6.2023 |
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Department: Hautes-Pyrénées (65) |
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FR-HPAI(P)-2023-00147 |
ARIES-ESPENAN BETBEZE DEVEZE LALANNE MONLEON-MAGNOAC POUY SARIAC-MAGNOAC THERMES-MAGNOAC VILLEMUR |
22.6.2023 |
Stato membro: Polonia
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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PL-HPAI(P)-2023-00068 |
W województwie warmińsko – mazurskim:
w powiecie kętrzyńskim.
w powiecie giżyckim.
w powiecie węgorzewskim. |
16.6.2023 |
Parte B
Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati (*1) di cui agli articoli 1 e 3
Stato membro: Germania
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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BAYERN |
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DE-HPAI (P)-2023-00026 |
Landkreis Regensburg Betroffen sind folgende Gemeinden bzw. Teile der Gemeinden: Gemeinde Bernhardswald, Ortsteile Adlmannstein, Bernhardswald, Darmannsdorf, Dingstetten, Elendbaumgarten, Erlbach, Gerstenhof, Hackenberg, Hauzendorf, Hinterappendorf, Högelstein, Kreuth, Kürn, Lehen, Lohhof, Oberharm, Oberhohenroith, Oberlipplgütl, Ödenhof, Pettenreuth, Pillmannsberg, Plitting, Rothenhofstatt, Schneckenreuth, Seibersdorf, Thalhof, Thonseigen, Unterbraunstuben, Unterlipplgütl, Weg, Wolfersdorf Gemeinde Holzheim, Ortsteile Trischlberg, Traidenloh, Haslach, Ödenholz, Bubach Gemeinde Lappersdorf, Ortsteile Baiern, Benhof, Einhausen, Geiersberg, Hainsacker, Kaulhausen, Lorenzen, Pielmühle, Schwaighausen, Unterkaulhausen Markt Regenstauf, Ortsteile Asing, Birkenzant, Breitwies, Brennthal, Buchenlohe, Danersdorf, Drackenstein, Edlhausen, Eitlbrunn, Ellmau, Ferneichlberg, Forstberg, Gfangen, Glapfenberg, Grafenwinn, Grub, Hirschling, Irlbründl, Kerm, Kirchberg, Kleeberg, Kürnberg, Lindach, Mettenbach, Neuried, Oberhaslach, Oberhub, Preßgrund, Regenstauf, Reiterberg, Richterskeller, Schönleiten, Steinsberg Gemeinde Wenzenbach, Ortsteile Abbachhof, Birkenhof, Birkenhof, Brunnhöfl, Fußenberg, Gonnersdorf, Grafenhofen, Grünthal, Irlbach, Jägerberg, Lehen, Probstberg, Roith, Schnaitterhof, Thanhausen, Zeitlhof, Ziegenhof Gemeinde Zeitlarn, Ortsteile Laub, Neuhof, Ödenthal, Pentlhof, Regendorf, Zeitlarn |
29.6.2023 |
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Landkreis Regensburg Markt Regenstauf, Ortsteile Wöhrhof, Diesenbach, Karlstein, Kleinramspau, Steinsberg, Fidelhof, Fronau, Hagenau, Schneitweg, Medersbach, Regenstauf, Stadel, Ramspau, Münchsried, Kleeberg |
21.6.2023 - 29.6.2023 |
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Landkreis Schwandorf Stadt Nittenau Ortsteile: Berglarn, Dürrmaul, Geiseck, Gunt, Hadriwa, Hammerhäng, Harthöfl, Hengersbach, Hinterberg, Hof A. Regen, Hofer Mühle, Kaaghof, Ödgarten (bei Stefling), Roneck, Rumelsölden, Schönberg (bei Sankt Martin), Steinhof (bei Sankt Martin), Untermainsbach, Vorderkohlstetten, Weinting, Wetzlgütl, Wetzlhof, Dobl, Eckartsreuth, Elendhof bei Pettenreuth, Eschlbach bei Grafenwinn, Höflarn, Knollenhof, Sankt Martin, Schwarzenberg, Steinmühl, Straßhof, Überfuhr am Regen, Weißenhof, Stefling, Hinterkohlstetten Stadt Burglengenfeld Ortsteile: Augustenhof, Burglengenfeld, Greinhof, Karlsberg, Wölland. Stadt Maxhütte-Haidhof Ortsteil: Almenhöhe, Berghof, Binkenhof, Birkenhöhe, Birkenzell, Blattenhof, Brunnheim, Deglhof, Eichelberg, Engelbrunn, Harberhof, Haugshöhe, Ibenthann, Katzheim, Kreilnberg, Lehenhaus, Lintermühle, Meßnerskreith, Neukappl, Pfaltermühle, Pirkensee, Rappenbügl, Roßbach, Stadlhof, Steinhof, Strieglhof, Verau, Winkerling, Ziegelhütte, Rohrhof, Almenhof, Fürsthof, Haidhof, Kappl, Leonberg, Ponholz, Roding, Schwarzhof, Roßbergeröd, Maxhütte Stadt Teublitz Ortsteile: Kuntsdorf, Saltendorf, Teublitz |
29.6.2023 |
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Landkreis Schwandorf 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (Koordinaten UTM 32: 32728906/5447575). Betroffen sind: Stadt Maxhütte-Haidhof Ortsteile: Waldgebiete |
21.6.2023 - 29.6.2023 |
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Stadt Regensburg Betroffen ist die Stadt Regensburg mit den Ortsteilen Haslbach, Ödenthal sowie Teile von Sallern-Gallingkofen und Wutzelhofen. Beginnend bei Schnittstelle B16 Richtung Cham mit östlichem Regenufer- Dem südl. Rand der B16 folgend bis zur Unterführung „Am Mühlberg“- Der Straße „Am Mühlberg“ Richtung Süden folgend bis zur Kreuzung mit „Chamer Str.“- Chamer Str. folgend Richtung Osten bis auf Höhe Grundstück „Wutzlhofen 4“- Abkickend der Straße „Wutzelhofen“ in süd-östl. Richtung folgend bis Bahndamm- Dem Bahndamm in südl- Richtung folgend bis auf Höhe nördl..Kante Sportplatz „BSC Regensburg“- Dem am nördl. Sportplatzrand verlaufenden Feldweg folgend bis zum östl. Waldrand des „Schwarzholz“- Dem Weg weiter Richtung Norden folgend bis zur Stadtgrenze- Von hier der Stadtgrenze entgegen des Uhrzeigersinnes folgend bis zur Schnittstelle B16 und Regen. |
29.6.2023 |
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MECKLENBURG-VORPOMMERN |
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DE-HPAI (P)-2023-00025 |
Landkreis Vorpommern-Greifswald 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten : 14.072728/53.924763 über den im Part A beschriebenen Bereich hinaus. Betroffen sind die Gemeinden bzw. Teile der Gemeinden Stolpe auf Usedom, Dargen, Zirchow, Garz, Korswandt, Ostseebad Heringsdorf, Pudagla, Ueckeritz, Benz, Mellenthin und Rankwitz |
12.6.2023 |
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Landkreis Vorpommern-Greifswald 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten: 14.072728/53.924763. Betroffen ist die Gemeinde Dargen mit dem Ortsteil Katschow und die Gemeinde Benz mit dem Ort Benz sowie den Ortsteilen Labömitz, Reetzow, Neppermin und Stoben |
6.6.2023 - 12.6.2023 |
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Stato membro: Francia
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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Département: Gers (32) |
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|
FR-HPAI(P)-2023-00065 FR-HPAI(P)-2023-00068 FR-HPAI(P)-2023-00069 FR-HPAI(P)-2023-00070 FR-HPAI(P)-2023-00066 FR-HPAI(P)-2023-00071 FR-HPAI(P)-2023-00072 FR-HPAI(P)-2023-00073 FR-HPAI(P)-2023-00074 FR-HPAI(P)-2023-00075 FR-HPAI(P)-2023-00076 FR-HPAI(P)-2023-00077 FR-HPAI(P)-2023-00078 FR-HPAI(P)-2023-00079 FR-HPAI(P)-2023-00080 FR-HPAI(P)-2023-00081 FR-HPAI(P)-2023-00085 FR-HPAI(P)-2023-00088 FR-HPAI(P)-2023-00090 FR-HPAI(P)-2023-00092 FR-HPAI(P)-2023-00093 FR-HPAI(P)-2023-00094 FR-HPAI(P)-2023-00095 FR-HPAI(P)-2023-00096 FR-HPAI(P)-2023-00100 FR-HPAI(P)-2023-00101 FR-HPAI(P)-2023-00102 FR-HPAI(P)-2023-00103 FR-HPAI(P)-2023-00104 FR-HPAI(P)-2023-00105 FR-HPAI(P)-2023-00106 FR-HPAI(P)-2023-00107 FR-HPAI(P)-2023-00108 FR-HPAI(P)-2023-00109 FR-HPAI(P)-2023-00110 FR-HPAI(P)-2023-00111 FR-HPAI(P)-2023-00112 FR-HPAI(P)-2023-00113 FR-HPAI(P)-2023-00114 FR-HPAI(P)-2023-00115 FR-HPAI(P)-2023-00116 FR-HPAI(P)-2023-00122 FR-HPAI(P)-2023-00123 FR-HPAI(P)-2023-00124 FR-HPAI(P)-2023-00127 FR-HPAI(P)-2023-00128 FR-HPAI(P)-2023-00130 FR-HPAI(P)-2023-00132 FR-HPAI(P)-2023-00133 FR-HPAI(P)-2023-00134 FR-HPAI(P)-2023-00139 FR-HPAI(P)-2023-00141 FR-HPAI(P)-2023-00140 FR-HPAI(P)-2023-00144 FR-HPAI(P)-2023-00145 FR-HPAI(P)-2023-00146 FR-HPAI(P)-2023-00149 |
"AUJAN-MOURNEDE ZP à l’ouest de route entre « Le Rentier » et « Le Sage » ZS à l’est de cette même route" "SAINT-BLANCARD ZS à l’Ouest des routes D 139 et D576 ZRS à l’Est" ARMENTIEUX ARMOUS-ET-CAU ARROUEDE AUSSOS BARCUGNAN BARRAN BARS BASSOUES BAZIAN BAZUGUES BELLEGARDE BELLOC-SAINT-CLAMENS BERDOUES BETCAVE-AGUIN BEZOLLES BEZUES-BAJON BIRAN BRETAGNE-D'ARMAGNAC CABAS-LOUMASSES CAILLAVET CALLIAN CANNET CASTELNAU D'AUZAN LABARRÈRE CASTEX-D'ARMAGNAC CAZAUX-D'ANGLES CAZENEUVE CHELAN CLERMONT-POUYGUILLES COURRENSAN CUELAS DUFFORT DURBAN ESTIPOUY GALIAX GAZAX-ET-BACCARISSE GONDRIN GOUX IDRAC-RESPAILLES JU-BELLOC JUSTIAN L'ISLE-DE-NOE LABEJAN LADEVEZE-VILLE LAGRAULET-DU-GERS LALANNE-ARQUE LAMAGUERE LANNEMAIGNAN LANNEPAX LAVERAET LE BROUILH-MONBERT LOUBERSAN LOUSLITGES MANAS-BASTANOUS MANENT-MONTANE MARAMBAT MARCIAC MASCARAS MAUMUSSON-LAGUIAN MEILHAN MIRANDE MIRANNES MONCASSIN MONCLAR-SUR-LOSSE MONCORNEIL-GRAZAN MONFERRAN-PLAVES MONGUILHEM MONLAUR-BERNET MONLEZUN MONT-D'ASTARAC MONT-DE-MARRAST MONTIES MOUCHES MOUREDE NOULENS ORNEZAN PANASSAC PLAISANCE PONSAMPERE PONSAN-SOUBIRAN POUYLEBON PRECHAC-SUR-ADOUR PROJAN RAMOUZENS RICOURT ROQUEBRUNE ROQUES ROZES SADEILLAN SAINT-CHRISTAUD SAINT-JEAN-POUTGE SAINT-JUSTIN SAINT-MARTIN SAINT-MEDARD SAINT-PAUL-DE-BAISE SAINTE-DODE SAMARAN SARRAGUZAN SCIEURAC-ET-FLOURES SEISSAN SERE TACHOIRES TIESTE-URAGNOUX TUDELLE |
1.7.2023 |
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AIGNAN ARBLADE-LE-BAS ARBLADE-LE-HAUT AURENSAN AVERON-BERGELLE AYZIEU BARCELONNE-DU-GERS BASCOUS BEAUMARCHES BELMONT BERNEDE BETOUS BOURROUILLAN BOUZON-GELLENAVE CAHUZAC-SUR-ADOUR CAMPAGNE-D'ARMAGNAC CASTELNAU-D'ANGLES CASTELNAVET CASTILLON-DEBATS CAUMONT CAUPENNE-D'ARMAGNAC CAZAUBON CORNEILLAN COULOUME-MONDEBAT COURTIES CRAVENCERES DEMU EAUZE ESCLASSAN-LABASTIDE ESPAS ESTANG FUSTEROUAU GEE-RIVIERE IZOTGES JUILLAC LABARTHE LABARTHETE LADEVEZE-RIVIERE LAGARDE-HACHAN LANNE-SOUBIRAN LANNUX LAREE LASSERADE LAUJUZAN LE HOUGA LELIN-LAPUJOLLE LIAS-D'ARMAGNAC LOUBEDAT LOURTIES-MONBRUN LOUSSOUS-DEBAT LUPIAC LUPPE-VIOLLES MAGNAN MANCIET MARGOUET-MEYMES MARGUESTAU MASSEUBE MAULEON-D'ARMAGNAC MAULICHERES MAUPAS MONCLAR MONLEZUN-D'ARMAGNAC MONTAUT MONTESQUIOU MORMES NOGARO PANJAS PERCHEDE PEYRUSSE-GRANDE PEYRUSSE-VIEILLE POUY-LOUBRIN POUYDRAGUIN PRENERON REANS RIGUEPEU RISCLE SABAZAN SAINT-ARAILLES SAINT-ARROMAN SAINT-AUNIX-LENGROS SAINT-ELIX-THEUX SAINT-GERME SAINT-GRIEDE SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC SAINT-MICHEL SAINT-MONT SAINT-OST SAINT-PIERRE-D'AUBEZIES SAINTE-AURENCE-CAZAUX SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC SALLES-D'ARMAGNAC SARRAGACHIES SAUVIAC SEAILLES SEGOS SION SORBETS TARSAC TASQUE TERMES-D'ARMAGNAC TOUJOUSE TOURDUN URGOSSE VERGOIGNAN VERLUS VIC-FEZENSAC VIELLA VIOZAN "AUJAN-MOURNEDE ZP à l’ouest de route entre « Le Rentier » et « Le Sage » ZS à l’est de cette même route" |
23.6.2023 – 1.7.2023 |
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Département: Landes (40) |
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FR-HPAI(P)-2023-00067 FR-HPAI(P)-2023-00082 FR-HPAI(P)-2023-00083 FR-HPAI(P)-2023-00084 FR-HPAI(P)-2023-00089 FR-HPAI(P)-2023-00091 FR-HPAI(P)-2023-00097 FR-HPAI(P)-2023-00098 FR-HPAI(P)-2023-00099 FR-HPAI(P)-2023-00117 FR-HPAI(P)-2023-00118 FR-HPAI(P)-2023-00119 FR-HPAI(P)-2023-00120 FR-HPAI(P)-2023-00121 FR-HPAI(P)-2023-00125 FR-HPAI(P)-2023-00126 FR-HPAI(P)-2023-00129 FR-HPAI(P)-2023-00131 FR-HPAI(P)-2023-00136 FR-HPAI(P)-2023-00137 FR-HPAI(P)-2023-00138 FR-HPAI(P)-2023-00142 FR-HPAI(P)-2023-00143 FR-HPAI(P)-2023-00148 |
Amou Arsague Arthez-d'Armagnac Aubagnan Audignon Aurice Banos Bas-Mauco Betbezer-d'Armagnac Beyries Bonnegarde Bougue Brassempouy Castaignos-Souslens Castel-Sarrazin Cauna Coudures Créon-d'Armagnac Dumes Escalans Estigarde Eyres-Moncube Le Frêche Gabarret Gaujacq Hagetmau Haut-Mauco Herré Horsarrieu Laglorieuse Lamothe Lauret Mant Marpaps Mazerolles Monget Monségur Mont-de-Marsan Montégut Mouscardès Nassiet Ossages Parleboscq Perquie Pomarez Pujo-le-Plan Sainte-Colombe Saint-Cricq-Villeneuve Saint-Julien-d'Armagnac Saint-Justin Saint-Perdon Saint-Pierre-du-Mont Saint-Sever (Ouest D933.S) Sarraziet Serres-Gaston Tilh Villeneuve-de-Marsan |
1.7.2023 |
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Aire-sur-l'Adour Arboucave Artassenx Bahus-Soubiran Bascons Bats Benquet Bordères-et-Lamensans Bourdalat Bretagne-de-Marsan Buanes Castandet Castelnau-Tursan Cazères-sur-l'Adour Classun Clèdes Duhort-Bachen Eugénie-les-Bains Fargues Geaune Grenade-sur-l'Adour Hontanx Labastide-d'Armagnac Lacajunte Lagrange Larrivière-Saint-Savin Latrille Lussagnet Mauries Maurrin Mauvezin-d'Armagnac Miramont-Sensacq Montgaillard Montsoué Payros-Cazautets Pécorade Philondenx Pimbo Puyol-Cazalet Renung Saint-Agnet Saint-Gein Saint-Loubouer Saint-Maurice-sur-Adour Saint-Sever (Est D933.S) Samadet Sarron Sorbets Urgons Vielle-Tursan Le Vignau |
23.6.2023 – 1.7.2023 |
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Department: Pyrénées-Atlantiques (64) |
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FR-HPAI(P)-2023-00086 FR-HPAI(P)-2023-00087 |
ABERE ANDOINS ANOS ARESSY ARGELOS ARRIEN ARROSES ARTIGUELOUTAN ASSAT ASTIS AUBIN AUBOUS AURIAC AURIONS-IDERNES AUSSEVIELLE AYDIE BALIRACQ-MAUMUSSON BARINQUE BEYRIE-EN-BEARN BILLERE BIZANOS BOUGARBER BOURNOS CADILLON CASTEIDE-CAMI CASTETPUGON CAUBIOS-LOOS CESCAU CONCHEZ-DE-BEARN CROUSEILLES DENGUIN DIUSSE DOUMY ESCOUBES ESPECHEDE GABASTON GARLIN IDRON LABASTIDE-MONREJEAU LAROIN LASCLAVERIES LEE LESCAR LESPOURCY LONCON LONS MASCARAAS-HARON MAZEROLLES MEILLON MOMAS MONASSUT-AUDIRACQ MONCLA MONT-DISSE NAVAILLES-ANGOS OUILLON OUSSE PAU POEY-DE-LESCAR PORTET RIUPEYROUS SAINT-ARMOU SAINT-JEAN-POUDGE SAINT-LAURENT-BRETAGNE SEBY SEDZERE SENDETS SEVIGNACQ SIROS TADOUSSE-USSAU VIELLENAVE-D'ARTHEZ VIVEN |
10.6.2023 |
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BERNADETS BUROS HIGUERES-SOUYE MAUCOR MONTARDON MORLAAS SAINT-CASTIN SAINT-JAMMES SAUVAGNON SERRES-CASTET SERRES-MORLAAS UZEIN |
2.6.2023 – 10.6.2023 |
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FR-HPAI(P)-2023-00135 |
BAIGTS-DE-BEARN BALANSUN BERENX BIRON CASTETIS LAA-MONDRANS LACADEE LANNEPLAA MESPLEDE "ORTHEZ Au sud de la route de Dax (D947) et au sud de la route de Bonnut (D56)" PUYOO RAMOUS "SAINT-BOES A l’ouest de la route de Dax (D947)" SAINT-GIRONS-EN-BEARN SALLES-MONGISCARD SARPOURENX SAULT-DE-NAVAILLES |
23.6.2023 |
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BONNUT "ORTHEZ Au nord de la route de Dax (D947) et au nord de la route de Bonnut (D56)" "SAINT-BOES A l’est de la route de Dax (D947)" SALLESPISSE |
15.6.2023 – 23.6.2023 |
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Department: Hautes-Pyrénées (65) |
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FR-HPAI(P)-2023-00141 FR-HPAI(P)-2023-00147 |
ARNE AURIEBAT BARTHE BAZORDAN BETPOUY CASTELNAU-MAGNOAC CASTELNAU-RIVIERE-BASSE CASTERETS CAUBOUS CAUSSADE-RIVIERE CIZOS ESTIRAC FONTRAILLES GAUSSAN GUIZERIX HACHAN HERES LABATUT-RIVIERE LARAN LARROQUE LASSALES MADIRAN MAUBOURGUET MONLONG ORGAN PEYRET-SAINT-ANDRE PUNTOUS SABARROS SADOURNIN SAINT-LANNE SAUVETERRE TRIE-SUR-BAISE VIEUZOS |
1.7.2023 |
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ARIES-ESPENAN BETBEZE DEVEZE LALANNE MONLEON-MAGNOAC POUY SARIAC-MAGNOAC THERMES-MAGNOAC VILLEMUR |
23.6.2023 – 1.7.2023 |
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Stato membro: Polonia
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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DE-HPAI(P)-2023-00025 |
W województwie zachodniopomorskim:
w powiecie Miasto Świnoujście – polska część wyspy Uznam zawierająca się w promieniu ponad 10 km od współrzędnych GPS 14.072728/53.924763. |
12.6.2023 |
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PL-HPAI(P)-2023-00068 |
W województwie warmińsko – mazurskim:
w powiecie kętrzyńskim.
w powiecie giżyckim.
w powiecie węgorzewskim. |
25.6.2023 |
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W województwie warmińsko – mazurskim:
w powiecie kętrzyńskim.
w powiecie giżyckim.
w powiecie węgorzewskim. |
17.6.2023 – 25.6.2023 |
Parte C
Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati (*1) di cui agli articoli 1 e 3 bis
Stato membro: Francia
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Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis |
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Les communes suivantes dans le département: Cher (18) |
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GENOUILLY GRACAY SAINT-OUTRILLE |
10.6.2023 |
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Les communes suivantes dans le département: Gers (32) |
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ANTRAS AUCH AUTERIVE AUX-AUSSAT AYGUETINTE BEAUCAIRE BEAUMONT BECCAS BETPLAN BLOUSSON-SERIAN BONAS BOUCAGNERES BOULAUR CASSAIGNE CASTELNAU-BARBARENS CASTERA-VERDUZAN CASTEX CASTIN CAZAUX-VILLECOMTAL DURAN ESTAMPES FAGET-ABBATIAL FOURCES GAUJAC GAUJAN HAGET HAULIES JEGUN LAAS LAGARDERE LAGUIAN-MAZOUS LAMAZERE LARROQUE-SAINT-SERNIN LARTIGUE LASSERAN LASSEUBE-PROPRE LAURAET MAIGNAUT-TAUZIA MALABAT MANSENCOME MARSEILLAN MIELAN MIRAMONT-D'ASTARAC MONBARDON MONGAUSY MONPARDIAC MONTEGUT-ARROS MONTREAL MOUCHAN ORBESSAN ORDAN-LARROQUE PALLANNE PAVIE PELLEFIGUE PESSAN SABAILLAN SAINT-ELIX SAINT-JEAN-LE-COMTAL SAINT-LARY SAINT-MAUR SAINT-PUY SANSAN SARAMON SARCOS SEMBOUES SEMEZIES-CACHAN SIMORRE TILLAC TOURNAN TRAVERSERES TRONCENS VALENCE-SUR-BAISE VILLECOMTAL-SUR-ARROS VILLEFRANCHE "SAINT-BLANCARD ZS à l’Ouest des routes D 139 et D576 ZRS à l’Est" SADEILLAN SAINT-ARAILLES SAINT-BLANCARD |
1.7.2023 |
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Les communes suivantes dans le département: Landes (40) |
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Argelos Baigts Bassercles Bastennes Baudignan Bergouey Bostens Campagne Campet-et-Lamolère Castelnau-Chalosse Castelner Caupenne Cazalis Clermont Doazit Donzacq Estibeaux Gaillères Garrey Gibret Gouts Habas Hauriet Labastide-Chalosse Labatut Lacquy Lacrabe Lahosse Larbey Le Leuy Losse Lubbon Lucbardez et Bargues Maylis Meilhan Mimbaste Misson Momuy Montaut Montfort-en-Chalosse Morganx Mugron Nerbis Nousse Ozourt Peyre Poudenx Pouillon Pouydesseaux Poyartin Rimbez-et-Baudiets Roquefort Saint-Aubin Saint-Avit Saint-Cricq-Chalosse Saint-Cricq-du-Gave Sainte-Foy Saint-Gor Saint-Martin-d'Oney Sarbazan Serreslous-et-Arribans Sorde-l'Abbaye Sort-en-Chalosse Souprosse Toulouzette Uchacq-et-Parentis Vielle-Soubiran |
1.7.2023 |
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Les communes suivantes dans le département: Lot-et-Garonne (47) |
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SAINTE MAURE DE PEYRIAC SAINT PE SAINT SIMON |
16.6.2023 |
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Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques(64) |
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AAST ABIDOS ABOS ANGAIS ANOYE ARBUS ARNOS ARRICAU-BORDES ARROS-DE-NAY ARTHEZ-DE-BEARN ARTIGUELOUVE ARTIX ARZACQ-ARRAZIGUET AUBERTIN AUGA BALEIX BALIROS BARZUN BASSILLON-VAUZE BAUDREIX BEDEILLE BENEJACQ BENTAYOU-SEREE BESINGRAND BETRACQ BEUSTE BOEIL-BEZING BORDERES BORDES BOSDARROS BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE BOUILLON BOUMOURT BOURDETTES BUROSSE-MENDOUSSE CABIDOS CARRERE CASTILLON (CANTON D'ARTHEZ-DE-BEARN) CASTILLON (CANTON DE LEMBEYE) CLARACQ CORBERE-ABERES COSLEDAA-LUBE-BOAST COUBLUCQ CUQUERON DOAZON ESCURES ESLOURENTIES-DABAN ESPOEY FICHOUS-RIUMAYOU GAN GARLEDE-MONDEBAT GAROS GAYON GELOS GER GERDEREST GEUS-D'ARZACQ GOMER HOURS JURANCON LABASTIDE-CEZERACQ LACOMMANDE LACQ LAGOS LAHOURCADE LALONGUE LALONQUETTE LANNECAUBE LARREULE LASSERRE LASSEUBE LEMBEYE LEME LESPIELLE LIMENDOUS LIVRON LOMBIA LOURENTIES LOUVIGNY LUC-ARMAU TROIS-VILLES PEYRET-SAINT-ANDRE PEYRUN MASPIE-LALONQUERE-JUILLACQ MAURE MAZERES-LEZONS MERACQ MIALOS MIOSSENS-LANUSSE MIREPEIX MOMY MONCAUP MONEIN MONPEZAT MORLANNE MOUHOUS MOURENX NARCASTET NAY NOGUERES NOUSTY OS-MARSILLON PARBAYSE PARDIES PARDIES-PIETAT PEYRELONGUE-ABOS PIETS-PLASENCE-MOUSTROU POMPS PONSON-DEBAT-POUTS PONSON-DESSUS PONTIACQ-VIELLEPINTE POULIACQ POURSIUGUES-BOUCOUE RIBARROUY RONTIGNON SAINT-ABIT SAINT-FAUST SAMSONS-LION SAUBOLE SEDZE-MAUBECQ SEMEACQ-BLACHON SERRES-SAINTE-MARIE SIMACOURBE SOUMOULOU TARON-SADIRAC-VIELLENAVE TARSACQ THEZE URDES UROST UZAN UZOS VIALER VIGNES |
10.6.2023 |
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ANDREIN ARGAGNON ARGET AUDAUX BARRAUTE-CAMU BELLOCQ BUGNEIN BURGARONNE CARRESSE-CASSABER CASTAGNEDE CASTEIDE-CANDAU CASTETBON CASTETNER HAGETAUBIN L'HOPITAL-D'ORION LAAS LABEYRIE LAGOR LAHONTAN LOUBIENG MASLACQ MONT NARP ORAAS ORION ORRIULE OSSENX OZENX-MONTESTRUCQ SAINT-MEDARD SALIES-DE-BEARN SAUVELADE SAUVETERRE-DE-BEARN |
23.6.2023 |
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Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65) |
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ANSOST ARNE ARTAGNAN AURIEBAT BARBACHEN BARTHE BAZORDAN BETPOUY BUZON CAIXON CASTELNAU-MAGNOAC CASTELNAU-RIVIERE-BASSE CASTERETS CAUBOUS CAUSSADE-RIVIERE CIZOS ESCAUNETS ESTIRAC FONTRAILLES GARDERES GAUSSAN GENSAC GUIZERIX HACHAN HAGEDET HERES LABATUT-RIVIERE LAFITOLE LAHITTE-TOUPIERE LARAN LARREULE LARROQUE LASCAZERES LASSALES LIAC LUQUET MADIRAN MAUBOURGUET MONFAUCON MONLONG NOUILHAN ORGAN OROIX PEYRET-SAINT-ANDRE PUNTOUS RABASTENS-DE-BIGORRE SABARROS SADOURNIN SAINT-LANNE SARRIAC-BIGORRE SAUVETERRE SEGALAS SERON SOMBRUN SOUBLECAUSE TRIE-SUR-BAISE VIC-EN-BIGORRE VIDOUZE VIEUZOS VILLEFRANQUE VILLENAVE-PRES-BEARN |
1.7.2023 |
(*1) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.