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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 151 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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12.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 151/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/1141 DELLA COMMISSIONE
del 1o giugno 2023
relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione in conformità a tale regolamento e incluse nell’elenco di indicazioni sulla salute consentite dell’Unione. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all’autorità nazionale competente di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»). |
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(3) |
Quando riceve una domanda l’Autorità è tenuta a informarne senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a formulare un parere in merito all’indicazione sulla salute oggetto della domanda. |
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(4) |
Spetta alla Commissione decidere in merito all’autorizzazione dell’indicazione sulla salute tenendo conto del parere formulato dall’Autorità. |
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(5) |
In seguito a una domanda presentata dalla società Nestlé SA a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all’Autorità di formulare un parere in merito alla fondatezza scientifica di un’indicazione sulla salute relativa ai beta-glucani ottenuti dall’avena e/o dall’orzo in cereali da prima colazione pronti per il consumo prodotti tramite cottura a pressione e alla riduzione dell’aumento della glicemia dopo il consumo (domanda n. EFSA-Q-2020-000447). L’indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Il consumo di beta-glucani ottenuti da avena e/o orzo in cereali da prima colazione pronti per il consumo contribuisce alla riduzione dell’aumento della glicemia dopo tale pasto». |
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(6) |
Nel parere scientifico (2) pervenuto alla Commissione e agli Stati membri l’8 aprile 2021 in merito a tale indicazione, l’Autorità ha concluso che, sulla base dei dati presentati, l’effetto dei beta-glucani sulla riduzione delle risposte glicemiche postprandiali è consolidato. Le prove fornite non erano tuttavia sufficienti per stabilire un effetto sulla riduzione delle risposte glicemiche postprandiali alle dosi di 1,3 g di beta-glucani per 25 g di carboidrati disponibili incorporati in cereali da prima colazione pronti per il consumo prodotti tramite cottura a pressione (ossia cottura in serie o estrusione), come richiesto dal richiedente. L’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 ai fini dell’inclusione nell’elenco di indicazioni sulla salute consentite dell’Unione e non dovrebbe pertanto essere autorizzata. |
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(7) |
In seguito a una domanda presentata dalla società Pharmactive Biotech Products, S.L. a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all’Autorità di formulare un parere in merito alla fondatezza scientifica di un’indicazione sulla salute riguardante Affron® e il contributo al mantenimento di un umore sano (domanda n. EFSA-Q-2020-00617). L’indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Affron® contribuisce a mantenere un umore sano riducendo le caratteristiche negative dei sentimenti depressivi e ansiosi». |
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(8) |
Nel parere scientifico (3) pervenuto alla Commissione e agli Stati membri il 6 luglio 2021 in merito a tale indicazione, l’Autorità ha concluso che, sulla base dei dati presentati, le prove fornite non erano sufficienti per stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di Affron® e un aumento dell’umore positivo. L’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 ai fini dell’inclusione nell’elenco di indicazioni sulla salute consentite dell’Unione e non dovrebbe pertanto essere autorizzata. |
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(9) |
In seguito a una domanda presentata dalla società Praline i Cokolada j.d.o.o. a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all’Autorità di formulare un parere in merito alla fondatezza scientifica di un’indicazione sulla salute riguardante l’estratto di vinaccioli MegaNatural®-BP e il mantenimento di una pressione sanguigna normale (domanda n. EFSA-Q-2020-00718). L’indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «MegaNatural®-BP contribuisce al mantenimento di una pressione sanguigna sana». |
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(10) |
Nel parere scientifico (4) pervenuto alla Commissione e agli Stati membri il 9 agosto 2021 in merito a tale indicazione, l’Autorità ha concluso che, sulla base dei dati presentati, le prove fornite non erano sufficienti per stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di MegaNatural®-BP, un estratto di vinaccioli standardizzato per il tenore di fenoli totali, acido gallico e la somma di catechina ed epicatechina, e il mantenimento di una pressione sanguigna normale. L’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 ai fini dell’inclusione nell’elenco di indicazioni sulla salute consentite dell’Unione e non dovrebbe pertanto essere autorizzata. |
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(11) |
In seguito a una domanda presentata dalla società Sensus B.V. (Royal Cosun) a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all’Autorità di formulare un parere in merito alla fondatezza scientifica di un’indicazione sulla salute riguardante Frutalose® e il mantenimento della normale funzione di defecazione (domanda n. EFSA-Q-2020-00631). L’indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «L’oligofruttosio di cicoria Frutalose® contribuisce a funzioni intestinali regolari grazie a un aumento della frequenza di evacuazione». Il richiedente ha inoltre fornito tre formulazioni alternative per l’indicazione. |
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(12) |
Nel parere scientifico (5) pervenuto alla Commissione e agli Stati membri il 12 agosto 2021 in merito a tale indicazione, l’Autorità ha concluso che, sulla base dei dati presentati, le prove fornite non erano sufficienti per stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di Frutalose® alle condizioni d’uso proposte e il mantenimento della normale funzione di defecazione. L’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 ai fini dell’inclusione nell’elenco di indicazioni sulla salute consentite dell’Unione e non dovrebbe pertanto essere autorizzata. |
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(13) |
In sede di adozione del presente regolamento sono state prese in considerazione le osservazioni della società Nestlé SA riguardo al parere dell’Autorità sull’indicazione sulla salute relativa ai beta-glucani ottenuti dall’avena e/o dall’orzo in cereali da prima colazione pronti per il consumo prodotti tramite cottura a pressione e alla riduzione dell’aumento della glicemia dopo il consumo (domanda n. EFSA-Q-2020-000447), pervenute alla Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le indicazioni sulla salute di cui all’allegato del presente regolamento non sono incluse nell’elenco delle indicazioni sulla salute consentite dell’Unione di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
(2) EFSA Journal 2021;19(4):6493.
(3) EFSA Journal 2021;19(7):6669.
(4) EFSA Journal 2021;19(8):6776.
(5) EFSA Journal 2021;19(8):6775.
ALLEGATO
Indicazioni sulla salute respinte
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Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006 |
Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti |
Indicazione |
Riferimento del parere EFSA |
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Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati. |
Beta-glucani ottenuti dall’avena e/o dall’orzo, incorporati in cereali da prima colazione pronti per il consumo, prodotti tramite cottura a pressione (ossia cottura in serie o estrusione), e che presentano carboidrati disponibili nei cereali pronti per il consumo a un livello di almeno 1,3 g per 25 g |
Il consumo di beta-glucani ottenuti da avena e/o orzo in cereali da colazione pronti per il consumo contribuisce alla riduzione dell’aumento della glicemia dopo tale pasto |
Q-2020-000447 |
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Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati. |
Affron®, estratto acquoso di zafferano, con una concentrazione della somma di crocine e safranale > 3,5 %, e destrina come supporto inerte |
Affron® contribuisce a mantenere un umore sano riducendo le caratteristiche negative dei sentimenti depressivi e ansiosi |
Q-2020-00617 |
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Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati. |
L’estratto di vinaccioli MegaNatural®-BP è interamente composto da uve coltivate in California contenenti componenti biologicamente attivi: fenoli totali (90-93 %), acido gallico (≥ 2 %) e catechina ed epicatechina (≥ 5 %). La distribuzione di composti fenolici in MegaNatural®-BP è costituita in media al 9 % da monomeri, al 69 % da oligomeri e al 22 % polimeri |
MegaNatural®-BP contribuisce al mantenimento di una pressione sanguigna sana |
Q-2020-00718 |
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Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati. |
Oligofruttosio di cicoria Frutalose® |
L’oligofruttosio di cicoria Frutalose® contribuisce a funzioni intestinali regolari grazie a un aumento della frequenza di evacuazione (e tre formulazioni alternative) |
Q-2020-00631 |
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12.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 151/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1142 DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 2023
che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda i quantitativi che possono essere importati nell’ambito di determinati contingenti tariffari a seguito dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/200 (1)7 del Consiglio, in particolare l’articolo 187,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (2) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede norme specifiche. |
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(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione (3) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione destinati a essere utilizzati secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio «primo arrivato, primo servito»). |
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(3) |
L’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, concluso con decisione (UE) 2023/912 (4) del Consiglio, modifica alcuni contingenti tariffari per quanto riguarda i quantitativi dei prodotti da importare dagli Stati Uniti d’America e alcuni contingenti tariffari aperti per tutti gli altri paesi. Si tratta dei contingenti tariffari recanti i seguenti numeri d’ordine: 09.0035, 09.0040, 09.0041, 09.0055, 09.0056, 09.0059, 09.0070, 09.0073, 09.0083, 09.0089, 09.0093, 09.0094, 09.0123, 09.0147, 09.4002, 09.4038, 09.4116, 09.4123, 09.4127 e 09.4170. |
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(4) |
Le modifiche apportate dal summenzionato accordo dovrebbero essere rispecchiate negli allegati dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988. |
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(6) |
Sono necessarie disposizioni transitorie per chiarire come gestire le situazioni che possono derivare dalle modifiche dei quantitativi di prodotti da importare nell’ambito dei contingenti tariffari in questione. Si tratta di contingenti tariffari gestiti in periodi suddivisi in sottoperiodi. Esso riguarda anche i contingenti tariffari gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito», qualora la modifica dei quantitativi comporti un aumento del quantitativo di un contingente tariffario esaurito o una diminuzione del quantitativo disponibile di un contingente tariffario per prodotti già immessi in libera pratica nell’Unione. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
Gli allegati II, III, VIII, e X sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988
L’allegato I è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Disposizioni transitorie
1. Per quanto riguarda le modifiche introdotte dall’articolo 1, se il periodo contingentale di un dato contingente tariffario è già iniziato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la differenza tra il nuovo quantitativo e il quantitativo già assegnato è messa a disposizione:
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a) |
a decorrere dal primo periodo di applicazione successivo all’entrata in vigore del presente regolamento, se il periodo contingentale non è suddiviso in sottoperiodi; |
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b) |
secondo le norme specifiche applicabili a ciascun contingente tariffario, se il contingente tariffario ha un periodo suddiviso in sottoperiodi. |
Se uno o più sottoperiodi sono già scaduti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, la differenza tra il nuovo quantitativo disponibile nei sottoperiodi scaduti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e il quantitativo effettivamente assegnato è messa a disposizione a partire dal primo periodo di applicazione successivo all’entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per quanto riguarda le modifiche introdotte dall’articolo 2, la differenza tra il nuovo quantitativo e il quantitativo già immesso in libera pratica prima dell’entrata in vigore del presente regolamento è messa a disposizione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
In caso di aumento dei quantitativi di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, se alla data di entrata in vigore del presente regolamento il periodo contingentale pertinente è già iniziato e il quantitativo precedentemente disponibile è esaurito, la differenza tra il nuovo quantitativo e il quantitativo precedente è assegnata agli operatori secondo l’ordine cronologico della data di accettazione della dichiarazione doganale per immissione in libera pratica. Agli operatori che hanno importato le loro merci fuori contingente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e che beneficeranno dell’assegnazione del quantitativo supplementare è rimborsata la differenza tra il dazio già pagato e il dazio contingentale.
In caso di riduzione dei quantitativi di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, se alla data di entrata in vigore del presente regolamento il periodo contingentale pertinente è già iniziato ed è già stato immesso in libera pratica un quantitativo superiore a quello nuovo, gli operatori non sono tenuti a corrispondere alcun dazio supplementare per i quantitativi contingentali importati che superano i nuovi volumi disponibili.
Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1 si applica dal primo periodo di presentazione delle domande di titoli successivo all’entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell’11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito» (GU L 422 del 14.12.2020, pag. 4).
(4) Decisione (UE) 2023/912 del Consiglio, del 25 aprile 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea (GU L 119 del 5 maggio 2023, pag. 1).
ALLEGATO I
Gli allegati I, II, III, VIII e X del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono così modificati:
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1) |
nell’allegato I, la riga relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4170 è soppressa; |
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2) |
nell’allegato II, nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4123 la riga «Quantitativo in chilogrammi» è sostituita dalla seguente:
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3) |
L’allegato III è così modificato:
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4) |
nell’allegato VIII, nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4002 la riga «Quantitativo in chilogrammi» è sostituita dalla seguente:
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5) |
L’allegato X è così modificato:
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ALLEGATO II
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato:
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1) |
la sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore dei cereali» è così modificata:
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2) |
nella sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore del riso», nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.0083 la riga «Quantitativo» è sostituita dalla seguente:
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3) |
la sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore dei prodotti ortofrutticoli» è così modificata:
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4) |
nella sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli», nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.0093 la riga «Quantitativo» è sostituita dalla seguente:
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5) |
nella sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.0147 la riga «Quantitativo» è sostituita dalla seguente:
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6) |
nella sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore delle carni suine», nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.0123 la riga «Quantitativo» è sostituita dalla seguente:
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7) |
nella sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore di altri prodotti elencati nell’allegato I, parte XXIV, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013», tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0055, la riga «Quantitativo», è sostituita dalla seguente:
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12.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 151/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1143 DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 2023
che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «Chemisept IPA-N» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 24 aprile 2019 la società AS Chemi-Pharm ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), conformemente all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione (2), una domanda di autorizzazione per lo stesso biocida singolo, di cui all’articolo 1 di quest’ultimo regolamento, denominato «Chemisept IPA-N», del tipo di prodotto 1, quale descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi («registro») con il numero BC-UU051173-14. La domanda recava anche il numero di domanda relativo alla corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Knieler & Team Propanol Family», registrata nel registro con il numero BC-AQ050985-22. |
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(2) |
I principi attivi contenuti nello stesso biocida singolo «Chemisept IPA-N» sono il propan-1-olo e il propan-2-olo, che sono inseriti nell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per il tipo di prodotto 1. |
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(3) |
L’8 dicembre 2021 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (3) e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «Chemisept IPA-N», conformemente all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013. |
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(4) |
Nel parere si conclude che le differenze proposte tra lo stesso biocida singolo e il corrispondente biocida di riferimento sono limitate a informazioni che possono essere oggetto di una modifica amministrativa conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione (4) e che, sulla base della valutazione della corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Knieler & Team Propanol Family» e subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, lo stesso biocida singolo soddisfa le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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(5) |
Il 24 ottobre 2022 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, conformemente all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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(6) |
La Commissione concorda con il parere dell’Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un’autorizzazione dell’Unione per lo stesso biocida singolo «Chemisept IPA-N». |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alla società AS Chemi-Pharm è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione con il numero di autorizzazione EU-0027678-0000 per la messa a disposizione sul mercato e per l’uso dello stesso biocida singolo «Chemisept IPA-N», conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell’allegato.
L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 2 luglio 2023 al 31 luglio 2032.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 4).
(3) Parere dell’ECHA dell’8 dicembre 2021 sull’autorizzazione dell’Unione per il biocida «Chemisept IPA-N», https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4).
ALLEGATO
Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida
Chemisept IPA-N
Tipo di prodotto 1 - Igiene umana (disinfettanti)
Numero di autorizzazione: EU-0027678-0000
Numero dell’approvazione del R4BP: EU-0027678-0000
1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
1.1. Nome(i) commerciale(i) del prodotto
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Denominazione commerciale |
Chemisept IPA-N |
1.2. Titolare dell’autorizzazione
|
Nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione |
Nome |
Chemi-Pharm AS |
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Indirizzo |
Tänassilma tee 11, 76406 Tänassilma küla, Saku vald Estonia |
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Numero di autorizzazione |
EU-0027678-0000 |
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Numero dell’approvazione del R4BP |
EU-0027678-0000 |
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Data di rilascio dell’autorizzazione |
2.7.2023 |
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Data di scadenza dell’autorizzazione |
31.7.2032 |
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1.3. Fabbricante(i) del prodotto
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Nome del fabbricante |
AS Chemi-Pharm |
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Indirizzo del fabbricante |
Tänassilma tee 11, 76406 Tänassilma küla, Saku vald, Harju maakond Estonia |
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Ubicazione dei siti produttivi |
AS Chemi-Pharm, Tänassilma tee 11, 76406 Tänassilma küla, Saku vald, Harju maakond Estonia |
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i
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Principio attivo |
Propan-1-olo |
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Nome del fabbricante |
OQ Chemicals GmbH (formerly Oxea GmbH) |
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Indirizzo del fabbricante |
Rheinpromenade 4a, 40789 Monheim am Rhein Germania |
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Ubicazione dei siti produttivi |
OQ Chemicals Corperation (formerly Oxea Coperation), 2001 FM 3057 TX, 77414 Bay City Stati Uniti |
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Principio attivo |
Propan-1-olo |
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Nome del fabbricante |
BASF SE |
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Indirizzo del fabbricante |
Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Germania |
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Ubicazione dei siti produttivi |
BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Germania |
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Principio attivo |
Propan-1-olo |
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Nome del fabbricante |
SASOL Chemie GmbH & Co. KG |
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Indirizzo del fabbricante |
Secunda Chemical Operations, Sasol Place, 50 Katherine Street, 2090 Sandton Sudafrica |
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Ubicazione dei siti produttivi |
Secunda Chemical Operations, PDP Kruger Street, 2302 Secunda Sudafrica |
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Principio attivo |
Propan-2-olo |
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Nome del fabbricante |
INEOS Solvent Germany GmbH |
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Indirizzo del fabbricante |
Römerstrasse 733, 47443 Moers Germania |
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Ubicazione dei siti produttivi |
INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733, 47443 Moers Germania INEOS Solvent Germany GmbH, Shamrockstrasse 88, 44623 Herne Germania |
2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto
|
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
|
Propan-1-olo |
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Principio attivo |
71-23-8 |
200-746-9 |
30,0 |
|
Propan-2-olo |
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Principio attivo |
67-63-0 |
200-661-7 |
45,0 |
2.2. Tipo di formulazione
AL - Altri liquidi
3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA
|
Indicazioni di pericolo |
Liquido e vapori infiammabili. Provoca gravi lesioni oculari. Può provocare sonnolenza o vertigini. L’esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. |
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Consigli di prudenza |
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Evitare di respirare i vapori. Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. IN CASO DI INALAZIONE:Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Conservare in luogo ben ventilato.Conservare in luogo fresco. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto in un punto di raccolta rifiuti autorizzato. Smaltire il recipiente in un punto di raccolta rifiuti autorizzato. |
4. USO/I AUTORIZZATO/I
4.1. Descrizione dell’uso
Tabella 1.
Uso # 1 – Igienizzante per mani, liquido
|
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 01 - Igiene umana |
||||||
|
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
Non pertinente. |
||||||
|
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Nome scientifico: Nessun dato Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Nessun dato Nome comune: Micobatteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Nessun dato Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Nessun dato Nome comune: Virus con involucro Fase di sviluppo: Nessun dato |
||||||
|
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso
|
||||||
|
Metodi di applicazione |
Metodo: applicazione manuale Descrizione dettagliata: Sfregamento |
||||||
|
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Tasso di domanda: Almeno 3 ml (utilizzare gli erogatori: ad esempio impostato a 1,5 ml per erogazione, 2 erogazioni per 3 ml) Tempo di contatto: 30 sec Diluizione (%): Prodotto pronto all’uso Numero e tempi di applicazione: Non vi sono restrizioni in termini di numero e tempi delle applicazioni. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell’applicazione. Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi momento e con la frequenza necessaria. |
||||||
|
Categoria/e di utilizzatori |
Industriale Utilizzatore professionale |
||||||
|
Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
Flaconi di polietilene ad alta densità trasparenti/bianchi da 100 ml, 125 ml, 500 ml, 1 000 ml, con tappi flip top in polipropilene (PP); Contenitore HDPE trasparente/bianco da 5 000 ml con tappo avvitato HDPE. |
4.1.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
I prodotti possono essere applicati direttamente oppure possono essere utilizzati in un dispenser o con una pompa. Per l’igiene delle mani, utilizzare 3 ml di prodotto e tenere le mani umide per 30 secondi.
Non ricaricare
4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
Vedere le istruzioni generali per l’uso.
4.1.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Vedere le istruzioni generali per l’uso.
4.1.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Vedere le istruzioni generali per l’uso.
4.1.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Vedere le istruzioni generali per l’uso.
4.2. Descrizione dell’uso
Tabella 2.
Uso # 2 – Detergente chirurgico per le mani, liquido
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Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 01 - Igiene umana |
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Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
Non pertinente. |
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Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Nome scientifico: Nessun dato Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Nessun dato Nome comune: Micobatteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Nessun dato Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Nessun dato Nome comune: Virus con involucro Fase di sviluppo: Nessun dato |
|
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso Il prodotto può essere applicato per l’igienizzazione chirurgica delle mani negli ospedali e in altre strutture sanitarie: usare l’igienizzante su mani e avambracci visibilmente puliti e asciutti. Solo per uso professionale. |
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Metodi di applicazione |
Metodo: applicazione manuale Descrizione dettagliata: Sfregamento |
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Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Tasso di domanda: Dosaggio: Strofinare una quantità sufficiente di prodotto in erogazioni da 3 ml (usare dispenser: ad esempio impostare a 1,5 ml per erogazione, 2 erogazioni per 3 ml). Tempo di contatto: 90 sec Diluizione (%): Prodotto pronto all’uso Numero e tempi di applicazione: Non vi sono restrizioni in termini di numero e tempi delle applicazioni. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell’applicazione. Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi momento e con la frequenza necessaria. |
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Categoria/e di utilizzatori |
Utilizzatore professionale |
|
Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
Flaconi polietilene ad alta densità trasparenti/bianchi da 100 ml, 125 ml, 500 ml, 1 000 ml con tappi flip top in polipropilene (PP); Contenitore HDPE trasparente/bianco da 5 000 ml con tappo avvitato HDPE. |
4.2.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
I prodotti possono essere applicati direttamente oppure possono essere utilizzati in un dispenser o con una pompa. Per l’igienizzazione chirurgica delle mani, utilizzare tante erogazioni da 3 ml quante necessarie per mantenere le mani umide per 90 secondi.
Non ricaricare
4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
Vedere le istruzioni generali per l’uso.
4.2.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Vedere le istruzioni generali per l’uso.
4.2.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Vedere le istruzioni generali per l’uso.
4.2.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Vedere le istruzioni generali per l’uso.
5. INDICAZIONI GENERALI PER L’USO (1)
5.1. Istruzioni d’uso
Solo per uso professionale.
5.2. Misure di mitigazione del rischio
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Evitare il contatto con gli occhi.
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Misure generali di primo soccorso: Allontanare l’infotunato dall’area contaminata. In caso di malessere, consultare un medico. Se possibile, mostrare questo foglio.
IN CASO DI INALAZIONE: Portare il paziente all’aria aperta e tenerlo a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare immediatamente la pelle con acqua abbondante. Quindi togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e se è facile farlo. Continuare il risciacquo per almeno 15 minuti. Chiamare il 112/l’ambulanza per assistenza medica.
Informazioni per il personale sanitario/medico: Gli occhi devono inoltre essere risciacquati ripetutamente durante il tragitto verso l’ambulatorio medico in caso di esposizione a sostanze chimiche alcaline (pH > 11), ammine e acidi come acido acetico, acido formico o acido propionico.
SE INGERITO: Sciacquare immediatamente la bocca. Se la persona esposta è in grado di deglutire, somministrare qualcosa da bere. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/l’ambulanza per assistenza medica.
Misure in caso di rilascio accidentale:
Arrestare le perdite se è possibile farlo in sicurezza. Rimuovere le fonti di accensione. Prestare particolare attenzione per evitare cariche elettrostatiche. Nessuna fiamma libera. Non fumare.
Non rilasciare le sostanze nelle fognature e nelle acque pubbliche.
Pulire con materiale assorbente (per esempio un panno). Assorbire quanto prima le fuoriuscite con solidi inerti, come argilla o terra diatomacea. Raccogliere meccanicamente (spazzando, spalando). Smaltire in conformità alle normative locali in materia.
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio
Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle normative ufficiali. Non svuotare negli scarichi. Non smaltire con i rifiuti domestici. Smaltire il contenuto/recipiente presso un punto di raccolta dei rifiuti autorizzato. Svuotare completamente la confezione prima dello smaltimento. Quando sono completamente vuoti, i contenitori sono riciclabili come qualsiasi altro imballaggio.
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio
Stabilità: 24 mesi
Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. Tenere al riparo dalla luce solare diretta.
Temperatura di conservazione raccomandata: 0-30 °C
Non conservare a temperature inferiori a 0 °C
Non conservare vicino ad alimenti, bevande e alimenti per animali. Tenere lontano da materiali combustibili.
6. ALTRE INFORMAZIONI
(1) Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati.
|
12.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 151/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1144 DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 2023
che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «Bacticid IPA-N» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 24 aprile 2019 la società Chemi-Pharm AS ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), conformemente all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione (2), una domanda di autorizzazione dell’Unione per lo stesso biocida singolo, di cui all’articolo 1 di quest’ultimo regolamento, denominato «Bacticid IPA-N», dei tipi di prodotto 2 e 4, quali descritti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi («registro») con il numero BC-SM051156-28. La domanda recava anche il numero di domanda relativo alla corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Knieler & Team Propanol Family», registrata nel registro con il numero BC-AQ050985-22. |
|
(2) |
I principi attivi contenuti nello stesso biocida singolo «Bacticid IPA-N» sono il propan-1-olo e il propan-2-olo, che sono inseriti nell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per i tipi di prodotto 2 e 4. |
|
(3) |
L’8 dicembre 2021 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (3) e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «Bacticid IPA-N», conformemente all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013. |
|
(4) |
Nel parere si conclude che le differenze proposte tra lo stesso biocida singolo e il corrispondente biocida di riferimento sono limitate a informazioni che possono essere oggetto di una modifica amministrativa conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione (4) e che, sulla base della valutazione della corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Knieler & Team Propanol Family» e subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, lo stesso biocida singolo soddisfa le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(5) |
Il 24 ottobre 2022 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, conformemente all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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(6) |
La Commissione concorda con il parere dell’Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un’autorizzazione dell’Unione per lo stesso biocida singolo «Bacticid IPA-N». |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alla società Chemi-Pharm AS è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e per l’uso dello stesso biocida singolo «Bacticid IPA-N» con il numero di autorizzazione EU-0027679-0000, conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell’allegato.
L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 2 luglio 2023 al 31 luglio 2032.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 4).
(3) Parere dell’ECHA dell’8 dicembre 2021 sull’autorizzazione dell’Unione per il biocida «Bacticid IPA-N», https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4).
ALLEGATO
Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida
Bacticid IPA-N
Tipo di prodotto 2 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali (disinfettanti)
Tipo di prodotto 4 - Settore dell’alimentazione umana e animale (disinfettanti)
Numero di autorizzazione: EU-0027679-0000
Numero dell’approvazione del R4BP: EU-0027679-0000
1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
1.1. Nome(i) commerciale(i) del prodotto
|
Denominazione commerciale |
Bacticid IPA-N |
1.2. Titolare dell’autorizzazione
|
Nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione |
Nome |
Chemi-Pharm AS |
|
Indirizzo |
Tänassilma tee 11, 76406 Tänassilma küla, Saku vald Estonia |
|
|
Numero di autorizzazione |
EU-0027679-0000 |
|
|
Numero dell’approvazione del R4BP |
EU-0027679-0000 |
|
|
Data di rilascio dell’autorizzazione |
2.7.2023 |
|
|
Data di scadenza dell’autorizzazione |
31.7.2032 |
|
1.3. Fabbricante(i) del prodotto
|
Nome del fabbricante |
AS Chemi-Pharm |
|
Indirizzo del fabbricante |
Tänassilma tee 11, 76406 Tänassilma küla, Saku vald, Harju maakond Estonia |
|
Ubicazione dei siti produttivi |
AS Chemi-Pharm, Tänassilma tee 11, 76406 Tänassilma küla, Saku vald, Harju maakond Estonia |
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i
|
Principio attivo |
Propan-1-olo |
|
Nome del fabbricante |
OQ Chemicals GmbH (formerly Oxea GmbH) |
|
Indirizzo del fabbricante |
Rheinpromenade 4a, 40789 Monheim am Rhein Germania |
|
Ubicazione dei siti produttivi |
OQ Chemicals Corperation (formerly Oxea Coperation), 2001 FM 3057 TX, 77414 Bay City Stati Uniti |
|
Principio attivo |
Propan-1-olo |
|
Nome del fabbricante |
BASF SE |
|
Indirizzo del fabbricante |
Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Germania |
|
Ubicazione dei siti produttivi |
BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Germania |
|
Principio attivo |
Propan-1-olo |
|
Nome del fabbricante |
SASOL Chemie GmbH & Co. KG |
|
Indirizzo del fabbricante |
Secunda Chemical Operations, Sasol Place, 50 Katherine Street, 2090 Sandton Sudafrica |
|
Ubicazione dei siti produttivi |
Secunda Chemical Operations, PDP Kruger Street, 2302 Secunda Sudafrica |
|
Principio attivo |
Propan-2-olo |
|
Nome del fabbricante |
INEOS Solvent Germany GmbH |
|
Indirizzo del fabbricante |
Römerstrasse 733, 47443 Moers Germania |
|
Ubicazione dei siti produttivi |
INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733, 47443 Moers Germania INEOS Solvent Germany GmbH, Shamrockstrasse 88, 44623 Herne Germania |
2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto
|
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
|
Propan-1-olo |
|
Principio attivo |
71-23-8 |
200-746-9 |
35,0 |
|
Propan-2-olo |
|
Principio attivo |
67-63-0 |
200-661-7 |
35,0 |
2.2. Tipo di formulazione
AL - Altri liquidi
3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA
|
Indicazioni di pericolo |
Liquido e vapori infiammabili. Provoca gravi lesioni oculari. Può provocare sonnolenza o vertigini. L’esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. |
|
Consigli di prudenza |
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Evitare di respirare i vapori. Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. Indossare occhiali protettivi. IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Conservare in luogo ben ventilato.Conservare in luogo fresco. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto in un punto di raccolta rifiuti autorizzato. Smaltire il recipiente in un punto di raccolta rifiuti autorizzato. |
4. USO/I AUTORIZZATO/I
4.1. Descrizione dell’uso
Tabella 1.
Uso # 1 – Disinfezione delle piccole superfici dure non porose, prodotto pronto all’uso liquido
|
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali |
|
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
Non pertinente. |
|
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Nome scientifico: Nessun dato Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Nessun dato Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Nessun dato Nome comune: Virus (limitato spettro di attività virucida) Fase di sviluppo: Nessun dato |
|
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso Strutture sanitarie e industria farmaceutica e cosmetica, ambiente vicino al paziente, postazioni/aree di lavoro, attrezzature generiche (escluse le superfici a contatto con gli alimenti): disinfezione delle piccole superfici dure/non porose. Solo per uso professionale. |
|
Metodi di applicazione |
Metodo: applicazione manuale Descrizione dettagliata: Disinfettante per superfici pronto all’uso a temperatura ambiente (20 ± 2 °C). Bagnare l’intera superficie da disinfettare versando o spruzzando il prodotto a breve distanza e successivamente strofinando accuratamente con un panno. La quantità di prodotto deve essere sufficiente (max. 50 ml/m2) per mantenere la superficie umida durante il tempo di contatto. |
|
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Tasso di domanda: Tempo di esposizione minimo: • per il controllo dei batteri, dei lieviti e dei virus con involucro: 60 sec • per il controllo dei virus (attività virucida a spettro limitato): 5 min Diluizione (%): Prodotto pronto all’uso Numero e tempi di applicazione: Una frequenza ragionevole di disinfezione nella camera del paziente è di 1-2 volte al giorno. Il numero massimo di applicazioni è 6 al giorno. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell’applicazione. |
|
Categoria/e di utilizzatori |
Industriale Utilizzatore professionale |
|
Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
Flacone in polietilene ad alta densità (HDPE) trasparente/bianco da 100 ml, 500 ml, 750 ml e 1 000 ml con tappi flip top in polipropilene (PP) (accessorio: chiusura a vite in PP con testina di spruzzatura); Contenitore HDPE trasparente/bianco da 5 000 ml con tappo avvitato HDPE. |
4.1.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
Le superfici devono essere sempre visibilmente pulite prima della disinfezione. Il numero massimo di applicazioni è 6 al giorno.
4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
Vedere le istruzioni generali per l’uso.
4.1.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Vedere le istruzioni generali per l’uso.
4.1.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Vedere le istruzioni generali per l’uso.
4.1.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Vedere le istruzioni generali per l’uso.
4.2. Descrizione dell’uso
Tabella 2.
Uso # 2 – Disinfezione delle piccole superfici dure non porose, prodotto pronto all’uso liquido
|
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 04 - Settore dell’alimentazione umana e animale |
|
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
Non pertinente. |
|
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Nome scientifico: Nessun dato Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Nessun dato Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato |
|
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso Strutture sanitarie e dell’industria alimentare, preparazione e manipolazione di alimenti in cucine/ristoranti: disinfezione delle piccole superfici dure/non porose. Solo per uso professionale. |
|
Metodi di applicazione |
Metodo: applicazione manuale Descrizione dettagliata: Disinfettante per superfici pronto all’uso a temperatura ambiente (20 ± 2 °C). Bagnare l’intera superficie da disinfettare versando o spruzzando il prodotto a breve distanza e successivamente strofinando accuratamente con un panno. La quantità di prodotto deve essere sufficiente (max. 50 ml/m2) per mantenere la superficie umida durante il tempo di contatto. |
|
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Tasso di domanda: Tempo di esposizione minimo: per il controllo dei batteri e dei lieviti a 20 °C: 60 sec Diluizione (%): Prodotto pronto all’uso Numero e tempi di applicazione: Il prodotto può essere usato quando necessario. Una frequenza ragionevole di disinfezione nelle cucine è di 1-2 volte al giorno. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell’applicazione. |
|
Categoria/e di utilizzatori |
Industriale Utilizzatore professionale |
|
Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
Flacone in polietilene ad alta densità (HDPE) trasparente/bianco da 100 ml, 500 ml, 750 ml e 1 000 ml con tappi flip top in polipropilene (PP) (accessorio: chiusura a vite in PP con testina di spruzzatura); Contenitore HDPE trasparente/bianco da 5 000 ml con tappo avvitato HDPE. |
4.2.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
Le superfici devono essere sempre visibilmente pulite prima della disinfezione.
4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
Vedere le istruzioni generali per l’uso.
4.2.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Vedere le istruzioni generali per l’uso.
4.2.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Vedere le istruzioni generali per l’uso.
4.2.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Vedere le istruzioni generali per l’uso.
5. INDICAZIONI GENERALI PER L’USO (1)
5.1. Istruzioni d’uso
Solo per uso professionale.
5.2. Misure di mitigazione del rischio
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
È obbligatorio l’uso di protezioni oculari durante la manipolazione del prodotto.
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Misure generali di primo soccorso: Allontanare l’infortunato dall’area contaminata. In caso di malessere, consultare un medico. Se possibile, mostrare questo foglio.
IN CASO DI INALAZIONE: Portare il paziente all’aria aperta e tenerlo a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare immediatamente la pelle con acqua abbondante. Quindi togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e se è facile farlo. Continuare il risciacquo per almeno 15 minuti. Chiamare il 112/l’ambulanza per assistenza medica.
Informazioni per il personale sanitario/medico: Gli occhi devono inoltre essere risciacquati ripetutamente durante il tragitto verso l’ambulatorio medico in caso di esposizione a sostanze chimiche alcaline (pH > 11), ammine e acidi come acido acetico, acido formico o acido propionico.
IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Se la persona esposta è in grado di deglutire, somministrare qualcosa da bere. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/l’ambulanza per assistenza medica.
Misure in caso di rilascio accidentale: Arrestare le perdite se è possibile farlo in sicurezza. Rimuovere le fonti di accensione. Prestare particolare attenzione per evitare cariche elettrostatiche. Nessuna fiamma libera. Non fumare. Non rilasciare le sostanze nelle fognature e nelle acque pubbliche.
Pulire con materiale assorbente (per esempio un panno). Assorbire quanto prima le fuoriuscite con solidi inerti, come argilla o terra diatomacea. Raccogliere meccanicamente (spazzando, spalando). Smaltire in conformità alle normative locali in materia.
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio
Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle normative ufficiali. Non svuotare negli scarichi. Non smaltire con i rifiuti domestici. Smaltire il contenuto/recipiente presso un punto di raccolta dei rifiuti autorizzato. Svuotare completamente la confezione prima dello smaltimento. Quando sono completamente vuoti, i contenitori sono riciclabili come qualsiasi altro imballaggio.
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio
Stabilità: 24 mesi
Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. Tenere al riparo dalla luce solare diretta.
Temperatura di conservazione raccomandata: 0-30 °C
Non conservare a temperature inferiori a 0 °C
Non conservare vicino ad alimenti, bevande e alimenti per animali. Tenere lontano da materiali combustibili.
6. ALTRE INFORMAZIONI
(1) Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati.
DECISIONI
|
12.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 151/28 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1145 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2023
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna
[notificata con il numero C(2023) 3806]
(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 della Commissione (2) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza in relazione ai focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini rilevati in Spagna nelle regioni dell’Andalusia e di Castiglia-La Mancia con due cluster distinti, uno in ciascuna regione. Detta decisione di esecuzione si applica fino al 31 ottobre 2023. |
|
(2) |
Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite dalla Spagna, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (3), in seguito alla comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione. |
|
(3) |
Oltre alle zone di protezione e di sorveglianza è stata istituita un’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia nella regione dell’Andalusia che nella regione di Castiglia-La Mancia, in cui la Spagna è tenuta ad applicare determinate misure relative alle restrizioni dei movimenti di ovini e di caprini al di fuori di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni al fine di prevenire la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini nel resto del suo territorio e nel resto dell’Unione. |
|
(4) |
Dopo l’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 la Spagna ha notificato alla Commissione la comparsa di una serie di altri focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e/o caprini. Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza e quelle elencate come ulteriori zone soggette a restrizioni per la Spagna nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 sono state pertanto successivamente modificate. Tale allegato è stato modificato da ultimo con decisione di esecuzione (UE) 2023/872 della Commissione (4). |
|
(5) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/872 la Spagna ha notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e/o caprini nella regione di Castiglia-La Mancia, più precisamente nella provincia di Cuenca, al di fuori della zona di protezione già istituita in tale regione. |
|
(6) |
L’autorità competente della Spagna ha adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno al nuovo focolaio. La Spagna ha anche mantenuto le zone soggette a restrizioni già istituite attorno ai precedenti focolai registrati dall’inizio del 2023 nella regione di Castiglia-La Mancia, nella provincia di Ciudad Real. |
|
(7) |
Le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni per la Spagna nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 dovrebbero pertanto essere modificate, in termini spaziali e temporali, tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nella regione di Castiglia-La Mancia. |
|
(8) |
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, è importante che le modifiche da apportare all’allegato mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 prendano effetto il prima possibile. |
|
(9) |
Tenuto conto inoltre dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2023. |
|
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333. |
|
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333
La decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 è così modificata:
|
1. |
l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Applicazione La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2023.» |
|
2. |
l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Destinatario
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2023
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 della Commissione, del 23 novembre 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 (GU L 308 del 29.11.2022, pag. 22).
(3) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2023/872 della Commissione, del 20 aprile 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna (GU L 113 del 28.4.2023, pag. 49).
ALLEGATO
«ALLEGATO
A. Zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno ai focolai confermati
|
Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio |
Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte delle zone soggette a restrizioni in Spagna di cui all’articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Regione di Castiglia-La Mancia ES-CAPRIPOX-2023-00003 ES-CAPRIPOX-2023-00004 ES-CAPRIPOX-2023-00005 ES-CARPIPOX-2023-00006 ES-CARPIPOX-2023-00007 |
Zona di protezione: una zona di protezione comprendente le seguenti aree: nella provincia di Ciudad Real, i comuni di:
nella provincia di Albacete, il comune di:
nella provincia di Cuenca, i comuni di:
|
20.7.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zona di sorveglianza: una zona di sorveglianza comprendente le seguenti aree: nella provincia di Ciudad Real, i comuni di:
nella provincia di Toledo, i comuni di:
nella provincia di Cuenca, i comuni di:
nella provincia di Albacete, i comuni di:
|
7.8.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zona di sorveglianza: una zona di sorveglianza comprendente le seguenti aree: nella provincia di Ciudad Real, i comuni di:
nella provincia di Albacete, il comune di:
nella provincia di Cuenca, i comuni di:
|
21.7.2023-7.8.2023 |
B. Ulteriori zone soggette a restrizioni
|
Regione |
Aree istituite come ulteriori zone soggette a restrizioni, facenti parte delle zone soggette a restrizioni in Spagna di cui all’articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
||||||||
|
Regione di Castiglia-La Mancia |
Un’ulteriore zona soggetta a restrizioni comprendente le province seguenti:
|
25.9.2023 |
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
|
12.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 151/33 |
DECISIONE N. 1/2023 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI D'AMERICA
del 26 maggio 2023
sul riconoscimento reciproco dei certificati di conformità per l'equipaggiamento marittimo, recante modifica degli allegati I, II e III [2023/1146]
Il COMITATO MISTO,
visto l'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul riconoscimento reciproco dei certificati di conformità per l'equipaggiamento marittimo, in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera d), dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul riconoscimento reciproco dei certificati di conformità per l'equipaggiamento marittimo («l'accordo»), il comitato misto istituito a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo può modificare i suoi allegati. |
|
(2) |
Al fine di sostenere la corretta attuazione della legislazione che rientra nell'ambito di applicazione dell'accordo, è importante includere nell'elenco delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'allegato I le interpretazioni elaborate dal gruppo di coordinamento degli organismi notificati istituito a norma della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), nonché gli orientamenti strategici emanati dalla «U.S. Coast Guard». |
|
(3) |
L'allegato I dell'accordo dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
|
(4) |
Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo, il comitato misto è incaricato di redigere e aggiornare l'elenco, di cui all'allegato II, dei prodotti e delle relative disposizioni legislative, regolamentari e amministrative giudicate equivalenti dalle parti. |
|
(5) |
Tenuto conto del progresso tecnico e delle modifiche degli strumenti internazionali, l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America hanno concordato di modificare i prodotti oggetto di riconoscimento reciproco. |
|
(6) |
L'allegato II dell'accordo dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
|
(7) |
È opportuno aggiornare l'elenco delle autorità di regolamentazione e i relativi indirizzi e sopprimere l'autorità di regolamentazione del Regno Unito. |
|
(8) |
L'allegato III dell'accordo dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, |
DECIDE:
Gli allegati I, II e III dell'accordo sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.
A nome degli Stati Uniti d'America
Sushan DEMIRJIAN
Firmata a Bruxelles, il 26 maggio 2023
A nome dell'Unione europea
Lucian CERNAT
Firmata a Bruxelles, il 26 maggio 2023
(1) Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 , sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE
Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dell'UE:
|
— |
direttiva 2014/90/UE (di seguito “ MED ” ) e gli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 35, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili sul sito https://portal.med.emsa.europa.eu/; |
|
— |
orientamenti per l'attuazione, in particolare, delle procedure di valutazione della conformità che rientrano nell'ambito di applicazione della MED sono forniti:
|
Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Uniti:
|
— |
il Codice degli Stati Uniti, titolo 46 (46 U.S.C. 3306), conferisce alla “United States Coast Guard” (tramite delega del segretario del Dipartimento per la sicurezza interna) il potere di emanare regolamenti per l'approvazione dell'equipaggiamento marittimo; |
|
— |
Codice dei regolamenti federali degli Stati Uniti
|
|
— |
orientamenti strategici emanati dalla “United States Coast Guard”
|
«ALLEGATO II
PRODOTTI OGGETTO DI RICONOSCIMENTO RECIPROCO
Mezzi di salvataggio
|
Identificazione del prodotto |
Numero dell'elemento UE |
Numero dell'elemento U.S. |
|
Luci di localizzazione per mezzi di salvataggio: per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso |
MED/1.2a |
161.101 |
|
Luci di localizzazione per mezzi di salvataggio: per salvagenti anulari |
MED/1.2b |
161.110 |
|
Luci di localizzazione per mezzi di salvataggio: per giubbotti di salvataggio |
MED/1.2c |
161.112 |
|
Segnali fumogeni ad attivazione automatica per salvagenti anulari Nota: data di scadenza non superiore a 48 mesi dal mese di fabbricazione. |
MED/1.3 |
160.157 |
|
Razzi a paracadute (segnali pirotecnici) Nota: data di scadenza non superiore a 48 mesi dal mese di fabbricazione. |
MED/1.8 |
160.136 |
|
Razzi manuali (segnali pirotecnici) Nota: data di scadenza non superiore a 48 mesi dal mese di fabbricazione. |
MED/1.9 |
160.121 |
|
Boette fumogene (segnali pirotecnici) Nota: data di scadenza non superiore a 48 mesi dal mese di fabbricazione. |
MED/1.10 |
160.122 |
|
Dispositivi lanciasagole Nota: data di scadenza non superiore a 48 mesi dal mese di fabbricazione. |
MED/1.11 |
160.040 |
|
Zattere di salvataggio rigide Nota: il pacchetto d'emergenza non è contemplato dall'accordo. |
MED/1.13 |
160.118 |
|
Zattere autoraddrizzanti (zattere di salvataggio rigide unicamente/zattere di salvataggio gonfiabili non contemplate) Nota: il pacchetto d'emergenza non è contemplato dall'accordo. |
MED/1.14b |
160.118 |
|
Zattere di salvataggio di tipo reversibile munite di tenda (zattere di salvataggio rigide unicamente/zattere di salvataggio gonfiabili non contemplate) Nota: il pacchetto d'emergenza non è contemplato dall'accordo. |
MED/1.15 |
160.118 |
|
Dispositivi per il libero galleggiamento delle zattere di salvataggio (sganci idrostatici) |
MED/1.16 |
160.162 |
|
Meccanismo di sgancio per: imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso (messe a mare da uno o più paranchi) Solo gancio di distacco automatico per zattere di salvataggio ammainabili mediante gru |
MED/1.26a |
160.170 |
|
Meccanismo di sgancio per: zattere di salvataggio (messe a mare da uno o più paranchi) Solo gancio di distacco automatico per zattere di salvataggio ammainabili mediante gru |
MED/1.26b |
160.170 |
|
Sistemi marittimi di evacuazione |
MED/1.27 |
160.175 |
|
Scale per discesa nelle imbarcazioni di salvataggio |
MED/1.29 |
160.117 |
|
Materiali catarifrangenti |
MED/1.30 |
164.018 |
Protezione antincendio
|
Identificazione del prodotto |
Numero dell'elemento UE |
Numero dell'elemento U.S. |
|
Sottofondi di rivestimento del ponte |
MED/3.1 |
164.106 |
|
Paratie di classe “A” e “B” di resistenza al fuoco: paratie di classe “A”: assemblaggi ponte A-60 |
MED/3.11a |
164.105 |
|
Paratie di classe “A” e “B” di resistenza al fuoco: paratie di classe “A”: isolamento strutturale A-60 |
MED/3.11a |
164.107 |
|
Paratie di classe “A” e “B” di resistenza al fuoco: paratie di classe “B” - paratie. |
MED/3.11b |
164.108 |
|
Paratie di classe “A” e “B” di resistenza al fuoco: paratie di classe “B” - soffitti. |
MED/3.11b |
164.110 |
|
Materiali non combustibili |
MED/3.13 |
164.109 |
|
Porte tagliafuoco Solo porte tagliafuoco senza finestre o con finestre di superficie non superiore a 645 cm2 in ciascun battente, tranne qualora siano effettuate prove di flusso delle manichette, di flusso termico e/o di aumento della temperatura conformemente alle linee guida per l'approvazione dell'USCG. Approvazione limitata alla dimensione massima delle porte sottoposta a prova. Devono essere utilizzate porte con un telaio che ha superato le prove di resistenza al fuoco. |
MED/3.16 |
164.136 |
|
Componenti dei sistemi di comando delle porte tagliafuoco |
MED/3.17 |
164.146 |
|
Materiali di copertura e rivestimenti per pavimenti a limitata capacità di propagazione della fiamma: tranciati decorativi. |
MED/3.18a |
164.112 |
|
Materiali di copertura e rivestimenti per pavimenti a limitata capacità di propagazione della fiamma: sistemi di pitturazione. |
MED/3.18b |
164.112 |
|
Materiali di copertura e rivestimenti per pavimenti a limitata capacità di propagazione della fiamma: rivestimenti per pavimenti. |
MED/3.18c |
164.117 |
|
Materiali di copertura e rivestimenti per pavimenti a limitata capacità di propagazione della fiamma: membrana di condotte combustibili. |
MED/3.18f |
164.112 |
|
Tendaggi, tendine e altri articoli tessili sospesi |
MED/3.19 |
164.111 |
|
Mobili imbottiti: materiali di rivestimento per materiali di imbottitura ritardanti di fiamma |
MED/3.20b |
164.144 |
|
Mobili imbottiti: materiali di rivestimento per materiali di imbottitura ritardanti di fiamma (sottoposti a prova in combinazioni specifiche come previsto per l'applicazione successiva). |
MED/3.20c |
164.144 |
|
Componenti per letti |
MED/3.21 |
164.142 |
|
Serrande tagliafuoco |
MED/3.22 |
164.139 |
|
Aperture nelle paratie di classe “A” per il passaggio di guaine per cavi elettrici |
MED/3.26a |
164.138 |
|
Aperture nelle paratie di classe “A” per il passaggio di tubature, condotte, collettori ecc. |
MED/3.26b |
164.138 |
|
Materiali resistenti al fuoco (ad eccezione dei mobili) per unità veloci (HSC) |
MED/3.32 |
164.201 |
|
Materiali resistenti al fuoco per mobili per unità veloci (HSC) |
MED/3.33 |
164.201 |
|
Paratie resistenti al fuoco per unità veloci (HSC) |
MED/3.34 |
164.207 |
|
Paratie di classe C |
MED/3.64 |
164.109 |
Apparecchiature per la navigazione
|
Identificazione del prodotto |
Numero dell'elemento UE |
Numero dell'elemento U.S. |
|
Bussola magnetica Classe A per navi |
MED/4.1 |
165.101 |
|
Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo magnetico) |
MED/4.2 |
165.102 |
|
Ecometro |
MED/4.6 |
165.107 |
|
Apparecchiature di misurazione della velocità e della distanza (SDME) |
MED/4.7 |
165.105 |
|
Indicatore della velocità di accostata |
MED/4.9 |
165.106 |
|
Sistema di controllo della rotta (HCS) |
MED/4.16 |
165.110 |
|
Indicatore dell'angolo del timone |
MED/4.20 |
165.167 |
|
Indicatore del numero di giri delle eliche |
MED/4.21 |
165.168 |
|
Indicatore del passo delle eliche |
MED/4.22 |
165.169 |
|
Registratore dei dati di viaggio (VDR) |
MED/4.29 |
165.150 |
|
Sistema di visualizzazione di carte nautiche elettroniche (ECDIS) con backup e sistema di visualizzazione di carte raster (RCDS) |
MED/4.30 |
165.123 165.124 |
|
Apparecchiatura per sistemi automatici di identificazione universale (AIS) |
MED/4.32 |
165.155 |
|
Sistema di controllo della rotta (in funzione alla velocità di una nave dalla velocità minima di manovra fino a 30 nodi) |
MED/4.33 |
165.112 |
|
Riflettori radar tipo passivo |
MED/4.39 |
165.160 |
|
Sistema di controllo della rotta per unità veloci |
MED/4.40 |
165.210 |
|
Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo GNSS) |
MED/4.41 |
165.102 |
|
Riflettore per unità veloci |
MED/4.42 |
165.252 |
|
Apparecchiature di visione notturna per unità veloci |
MED/4.43 |
165.251 |
|
Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo giroscopico) |
MED/4.46 |
165.102 |
|
Registratore dei dati di viaggio semplificato (S-VDR) |
MED/4.47 |
165.151 |
|
Scala per pilota |
MED/4.49 |
163.003 |
|
Lampada di segnalazione diurna |
MED/4.52 |
165.166 |
|
Sistema di allarme attivabile dal ponte di comando (BNWAS) |
MED/4.57 |
165.142 |
|
Impianto di ricezione sonora |
MED/4.58 |
165.165 |
|
Sistema di navigazione integrato |
MED/4.59 |
165.141 |
|
Apparecchiatura GPS |
MED/4.63 |
165.130 |
|
Apparecchiatura GLONASS |
MED/4.63 |
165.131 |
|
Apparecchiatura DGPS |
MED/4.63 |
165.132 |
|
Apparecchiatura DGLONASS |
MED/4.63 |
165.133 |
|
Apparecchiatura radar CAT 1 (L'apparecchiatura radar utilizzata con ARPA deve avere certificazioni UE e USA distinte) ‡ |
MED/4.64 |
165.115 |
|
Apparecchiatura radar CAT 2 (L'apparecchiatura radar utilizzata con ATA deve avere certificazioni UE e USA distinte) ‡ |
MED/4.64 |
165.116 |
|
Apparecchiatura radar CAT 3 (L'apparecchiatura radar utilizzata con EPA deve avere certificazioni UE e USA distinte) ‡ |
MED/4.64 |
165.117 |
|
Apparecchiatura radar per unità veloci (CAT 1H) ‡ |
MED/4.64 |
165.216 |
|
Apparecchiatura radar per unità veloci (CAT 2H) ‡ |
MED/4.64 |
165.217 |
|
Bussola giroscopica |
MED/4.65 |
165.103 |
|
Bussola giroscopica per unità veloci |
MED/4.65 |
165.203 |
«ALLEGATO III
AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE
UNIONE EUROPEA
|
Belgio |
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||||||||
|
Bulgaria |
|
||||||||
|
Cechia |
Ministerstvo dopravy (Ministero dei Trasporti) P.O. Box 9 Nábřeží Ludvíka Svobody 12 110 15 Praha 1 |
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|
Danimarca |
|
||||||||
|
Germania |
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|
Estonia |
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||||||||
|
Irlanda |
|
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|
Grecia |
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|
Spagna |
|
||||||||
|
Francia |
|
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|
Croazia |
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|
Italia |
|
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|
Cipro |
|
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|
Lettonia |
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||||||||
|
Lituania |
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|
Lussemburgo |
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|
Ungheria |
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|
Malta |
|
||||||||
|
Paesi Bassi |
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||||||||
|
Austria |
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|
Polonia |
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|
Portogallo |
|
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|
Romania |
|
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|
Slovenia |
|
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|
Slovacchia |
|
||||||||
|
Finlandia |
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|
Svezia |
|
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|
|
|
||||||||
|
Commissione europea |
|
|
STATI UNITI D'AMERICA |
|
United States Coast Guard |
|
Office of Design and Engineering Standards (CG- ENG) |
|
2703 Martin Luther King Jr Ave SE |
|
STOP 7509 |
|
Washington DC 20593-7509 |