ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 148

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
8 giugno 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2023/1116 del Consiglio, del 25 maggio 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo che modifica l’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, per quanto riguarda l’accordo sulle sovvenzioni alla pesca

1

 

 

TRADUZIONE — Protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio Accordo sulle sovvenzioni alla pesca

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2023/1117 della Commissione, del 12 gennaio 2023, che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le prescrizioni concernenti il tipo e la natura delle informazioni che devono scambiare le autorità competenti dello Stato membro d’origine e quelle dello Stato membro ospitante ( 1 )

10

 

*

Regolamento delegato (UE) 2023/1118 della Commissione, del 12 gennaio 2023, che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni in base alle quali i collegi delle autorità di vigilanza esercitano i loro compiti ( 1 )

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1119 della Commissione, del 12 gennaio 2023, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda formulari, modelli e procedure standard per la condivisione delle informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante ( 1 )

29

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1120 della Commissione, del 7 maggio 2023, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo APESIN Handaktiv conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

36

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1121 della Commissione, del 1o giugno 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Nordhessische Ahle Wurscht/Nordhessische Ahle Worscht (IGP)]

44

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1122 della Commissione, del 7 giugno 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

45

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1123 della Commissione, del 7 giugno 2023, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

84

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2023 del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile a norma dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, del 1o marzo 2023, riguardante la costituzione dell'elenco di persone disposte e idonee a esercitare la funzione di esperto e l'adozione del regolamento interno del gruppo di esperti [2023/1124]

121

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione (PESC) 2021/483 del Consiglio del 22 marzo 2021 che modifica la decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania ( GU L 99 I del 22.3.2021 )

130

 

*

Rettifica della decisione (PESC) 2022/669 del Consiglio, del 21 aprile 2022, che modifica la decisione 2013/184/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania ( GU L 121 del 22.4.2022 )

131

 

*

Rettifica della decisione (PESC) 2022/2178 del Consiglio, dell'8 novembre 2022, che modifica la decisione 2013/184/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania ( GU L 286 I dell’8.11.2022 )

132

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/480 del Consiglio del 22 marzo 2021 che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania ( GU L 99 I del 22.3.2021 )

133

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/662 del Consiglio del 21 aprile 2022 che attua il regolamento (UE) n. 401/2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania ( GU L 121 del 22.4.2022 )

134

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

8.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 148/1


DECISIONE (UE) 2023/1116 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2023

relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo che modifica l’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, per quanto riguarda l’accordo sulle sovvenzioni alla pesca

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione è membro dell’Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), che nel novembre 2001 ha avviato il ciclo di negoziati commerciali di Doha, noto come «agenda di Doha per lo sviluppo». Il compito dei negoziati in seno all’OMC sulle sovvenzioni alla pesca era realizzare l’obiettivo di sviluppo sostenibile 14.6 delle Nazioni Unite.

(2)

La Commissione ha negoziato con altri membri dell’OMC, in consultazione con il comitato istituito a norma dell’articolo 207, paragrafo 3, del trattato.

(3)

I negoziati si sono conclusi in occasione della 12a Conferenza ministeriale dell’OMC il 17 giugno 2022. Tale Conferenza ha adottato il protocollo che modifica l’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio («protocollo») e lo ha dichiarato aperto all’accettazione dei membri dell’OMC.

(4)

L’allegato del protocollo contiene l’accordo sulle sovvenzioni alla pesca, che sarà inserito, al momento dell’entrata in vigore del protocollo, nell’allegato 1 A dell’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio.

(5)

È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo che modifica l’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio («protocollo») è approvato a nome dell’Unione (2).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di approvazione come previsto al paragrafo 5 del protocollo (3).

Articolo 3

Il protocollo non è inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere direttamente invocati dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione o degli Stati membri.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. FORSSELL


(1)  Approvazione del 19 aprile 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


8.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 148/3


TRADUZIONE

PROTOCOLLO che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio Accordo sulle sovvenzioni alla pesca

I MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO;

CONSIDERANDO la decisione della Conferenza ministeriale di cui al documento WT/MIN(22)/33 – WT/L/1144, adottata conformemente all'articolo X, paragrafo 1, dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC»);

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1.

L'allegato 1A dell'accordo OMC è modificato, al momento dell'entrata in vigore del presente protocollo a norma del paragrafo 4, con l'inserimento dell'accordo sulle sovvenzioni alla pesca, quale figura all'allegato del presente protocollo, da inserire dopo l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

2.

Nessuna disposizione del presente protocollo può essere oggetto di riserve.

3.

Il presente protocollo è aperto all'accettazione dei membri.

4.

Il presente protocollo entra in vigore conformemente all'articolo X, paragrafo 3, dell'accordo OMC. (1)

5.

Il presente protocollo è depositato presso il direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio, che ne fornisce senza indugio a tutti i membri una copia certificata unitamente alla notifica di ciascuna avvenuta accettazione conformemente al paragrafo 3.

6.

Il presente protocollo è registrato conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Fatto a Ginevra il diciassettesimo giorno di giugno duemilaventidue, in un unico esemplare, in lingua inglese, francese e spagnola, ciascun testo facente fede.

 


(1)  Ai fini del calcolo delle accettazioni ai sensi dell'articolo X, paragrafo 3, dell'accordo OMC, uno strumento di accettazione da parte dell'Unione europea per se stessa e per i suoi Stati membri è calcolato come accettazione da parte di un numero di membri uguale al numero degli Stati membri dell'Unione europea che sono membri dell'OMC.


ALLEGATO

ACCORDO SULLE SOVVENZIONI ALLA PESCA

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente accordo si applica alle sovvenzioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono specifiche ai sensi dell'articolo 2 di tale accordo, accordate alla pesca di cattura selvatica marina e alle attività inerenti alla pesca in mare. (1) , (2) , (3)

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:

a)

«pesce»: tutte le specie di risorse biologiche marine, anche trasformate;

b)

«pesca»: la ricerca, il richiamo, la localizzazione, la cattura, il prelievo o la raccolta di pesce o qualsiasi attività che consenta presumibilmente di richiamare, localizzare, catturare, prelevare o raccogliere pesce;

c)

«attività inerenti alla pesca»: qualsiasi operazione di sostegno o preparazione alla pesca, compresi lo sbarco, il condizionamento, la trasformazione, il trasbordo o il trasporto di pesce che non è stato precedentemente sbarcato in un porto, nonché la messa a disposizione di personale, carburante, attrezzi e altre forniture in mare;

d)

«nave»: qualsiasi nave, imbarcazione di altro tipo o barca utilizzata, attrezzata per essere utilizzata o destinata a essere utilizzata per la pesca o attività inerenti alla pesca;

e)

«operatore»: il proprietario di una nave o qualsiasi persona che è responsabile della nave, la dirige o la controlla.

Articolo 3

Sovvenzioni che contribuiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (4)

3.1   Nessun membro accorda o mantiene sovvenzioni a navi o operatori (5) impegnati in attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) o in attività inerenti alla pesca a sostegno della pesca INN.

3.2   Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, una nave o un operatore sono considerati dediti alla pesca INN se ciò è accertato da uno dei soggetti seguenti (6) , (7):

a)

un membro costiero, per le attività nelle zone sotto la sua giurisdizione; oppure

b)

lo Stato di bandiera membro dell'OMC, per le attività delle navi battenti la sua bandiera; oppure

c)

un'organizzazione o un accordo regionale di gestione della pesca (ORGP/ARGP) pertinente, in conformità delle norme e delle procedure di tale ORGP/ARGP e del diritto internazionale applicabile, anche mediante la fornitura di notifiche tempestive e informazioni pertinenti, nelle zone e per le specie di sua competenza.

3.3

a)

L'accertamento (8) di cui all'articolo 3, paragrafo 2, si riferisce alla conclusione definitiva di un membro e/o all'iscrizione definitiva nell'elenco pertinente da parte di una ORGP/un ARGP, secondo cui una nave o un operatore ha praticato la pesca INN.

b)

Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), il divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, si applica se l'accertamento da parte del membro costiero si basa su informazioni fattuali pertinenti e se il membro costiero ha fornito allo Stato di bandiera membro dell'OMC e, se noto, al membro sovvenzionante, quanto segue:

i)

la notifica tempestiva, attraverso i canali appropriati, del fatto che una nave o un operatore sono stati temporaneamente trattenuti in attesa di ulteriori indagini in merito alla pratica della pesca INN o che il membro costiero ha avviato un'indagine inerente alla pesca INN, compreso il riferimento a qualsiasi informazione fattuale, legge, regolamento o procedura amministrativa applicabile o altra misura pertinente;

ii)

l'opportunità di scambiare informazioni pertinenti (9) prima di un accertamento, in modo da consentire che tali informazioni siano prese in considerazione nell'accertamento definitivo. Il membro costiero può specificare le modalità e il periodo di tempo in cui dovrebbe essere effettuato tale scambio di informazioni; nonché

iii)

la notifica dell'accertamento definitivo e delle eventuali sanzioni comminate, compresa, se del caso, la loro durata.

Il membro costiero notifica l'accertamento al comitato di cui all'articolo 9, paragrafo 1 (denominato nel presente accordo «comitato»).

3.4   Il membro sovvenzionante tiene conto della natura, della gravità e della reiterazione della pesca INN praticata da una nave o da un operatore nel fissare la durata di applicazione del divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Il divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, si applica almeno fino a quando la sanzione (10) derivante dall'accertamento che fa scattare il divieto rimane in vigore o almeno finché la nave o l'operatore sono iscritti nell'elenco di una ORGP/un ARGP, se quest'ultimo periodo è più lungo.

3.5   Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, il membro sovvenzionante notifica al comitato le misure adottate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1.

3.6   Se uno Stato di approdo membro dell'OMC notifica a un membro sovvenzionante di avere motivi fondati per ritenere che una nave in uno dei suoi porti abbia praticato la pesca INN, il membro sovvenzionante tiene debitamente conto delle informazioni ricevute e intraprende le azioni che ritiene opportune in merito alle sue sovvenzioni.

3.7   Ciascun membro dispone di leggi, regolamenti e/o procedure amministrative per garantire che le sovvenzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, comprese le sovvenzioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, non siano accordate o mantenute.

3.8   Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le sovvenzioni accordate o mantenute dai paesi membri in via di sviluppo, compresi i paesi membri meno avanzati, fino alla zona economica esclusiva (ZEE) e al suo interno non sono soggette ad azioni basate sull'articolo 3, paragrafo 1, e sull'articolo 10 del presente accordo.

Articolo 4

Sovvenzioni riguardanti stock ittici sovrasfruttati

4.1   Nessun membro accorda o mantiene sovvenzioni alla pesca o ad attività inerenti alla pesca riguardanti uno stock ittico sovrasfruttato.

4.2   Ai fini del presente articolo, uno stock ittico è sovrasfruttato se è riconosciuto come tale dal membro costiero sotto la cui giurisdizione è effettuata la pesca o da una ORGP/un ARGP pertinente nelle zone e per le specie di sua competenza, sulla base delle migliori prove scientifiche a sua disposizione.

4.3   In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, un membro può accordare o mantenere le sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, se tali sovvenzioni o altre misure sono attuate per ricostituire lo stock a un livello biologicamente sostenibile (11).

4.4   Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le sovvenzioni accordate o mantenute dai paesi membri in via di sviluppo, compresi i paesi membri meno avanzati, fino alla ZEE e al suo interno non sono soggette ad azioni basate sull'articolo 4, paragrafo 1, e sull'articolo 10 del presente accordo.

Articolo 5

Altre sovvenzioni

5.1   Nessun membro accorda o mantiene sovvenzioni alla pesca o ad attività inerenti alla pesca al di fuori della giurisdizione di un membro costiero o di uno Stato costiero non membro dell'OMC e al di fuori della competenza di una ORGP/un ARGP pertinente.

5.2   Un membro presta particolare attenzione ed esercita la dovuta moderazione nell'accordare sovvenzioni a navi che non battono la bandiera di tale membro.

5.3   Ciascun membro presta particolare attenzione ed esercita la dovuta moderazione nell'accordare sovvenzioni alla pesca o ad attività inerenti alla pesca riguardanti stock ittici il cui stato è sconosciuto.

Articolo 6

Disposizioni specifiche per i paesi membri meno avanzati

Ciascun membro esercita la dovuta moderazione nel sollevare questioni che coinvolgono un paese membro meno avanzato e le soluzioni prese in considerazione tengono conto, se del caso, della situazione specifica del paese membro meno avanzato in questione.

Articolo 7

Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità

Ai fini dell'attuazione delle norme del presente accordo sono fornite assistenza tecnica mirata e assistenza per il rafforzamento delle capacità ai paesi membri in via di sviluppo, compresi i paesi membri meno avanzati. A sostegno di tale assistenza è istituito un meccanismo di finanziamento volontario dell'OMC in cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti, come l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo. I contributi dei membri dell'OMC al meccanismo sono effettuati esclusivamente su base volontaria e non utilizzano risorse del bilancio ordinario.

Articolo 8

Notifica e trasparenza

8.1   Fatto salvo l'articolo 25 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e al fine di rafforzare e migliorare le notifiche delle sovvenzioni alla pesca e consentire una vigilanza più efficace dell'attuazione degli impegni in materia di sovvenzioni alla pesca, ciascun membro:

a)

fornisce le seguenti informazioni nell'ambito della regolare notifica delle sovvenzioni alla pesca ai sensi dell'articolo 25 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (12)(13): tipo o genere dell'attività di pesca per cui è erogata la sovvenzione;

b)

nella misura del possibile, fornisce le seguenti informazioni nell'ambito della regolare notifica delle sovvenzioni alla pesca ai sensi dell'articolo 25 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (12)(13):

i)

lo stato degli stock ittici in relazione alla pesca per cui è erogata la sovvenzione (ad esempio, se sono sovrasfruttati, sfruttati al massimo in modo sostenibile o sottosfruttati), unitamente ai parametri utilizzati, nonché l'indicazione se tali stock sono condivisi (14) con qualsiasi altro membro o gestiti da una ORGP/un ARGP;

ii)

le misure di conservazione e gestione in atto per lo stock ittico interessato;

iii)

la capacità della flotta in relazione alla pesca per cui è erogata la sovvenzione;

iv)

il nome e il numero di identificazione del peschereccio o dei pescherecci beneficiari della sovvenzione; nonché

v)

i dati sulle catture suddivisi per specie o gruppo di specie in relazione alla pesca per cui è erogata la sovvenzione (15).

8.2   Ogni membro notifica al comitato per iscritto e su base annuale un elenco delle navi e degli operatori per i quali ha accertato la pratica della pesca INN.

8.3   Ciascun membro, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo, informa il comitato delle misure in atto o adottate per garantire l'attuazione e la gestione del presente accordo, comprese le iniziative adottate per attuare i divieti di cui agli articoli 3, 4 e 5. Inoltre ciascun membro informa tempestivamente il comitato di eventuali modifiche apportate successivamente a tali misure e delle nuove misure adottate per attuare i divieti di cui all'articolo 3.

8.4   Ciascun membro, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo, fornisce al comitato una descrizione del proprio regime di pesca, compresi i riferimenti alle proprie leggi, regolamenti e procedure amministrative pertinenti al presente accordo, e informa tempestivamente il comitato di eventuali modifiche successive. Un membro può adempiere tale obbligo fornendo al comitato un collegamento elettronico aggiornato alla pagina web ufficiale del membro o a un'altra pagina web ufficiale contenenti le informazioni in questione.

8.5   Ciascun membro può chiedere ulteriori informazioni al membro notificante in merito alle notifiche e alle informazioni fornite ai sensi del presente articolo. Il membro notificante risponde a tale richiesta il più rapidamente possibile, per iscritto e in modo esauriente. Il membro che ritenga che non sia stata fornita una notifica o un'informazione ai sensi del presente articolo può sottoporre la questione all'attenzione dell'altro membro o del comitato.

8.6   All'entrata in vigore del presente accordo, i membri notificano per iscritto al comitato qualsiasi ORGP/ARGP di cui sono parte. Tale notifica comprende almeno il testo dello strumento giuridico che istituisce l'ORGP/ARGP, la zona e le specie di sua competenza, le informazioni sullo stato degli stock ittici gestiti, una descrizione delle relative misure di conservazione e gestione, le norme e procedure che disciplinano gli accertamenti relativi alla pratica della pesca INN e gli elenchi aggiornati delle navi e/o degli operatori per i quali ha accertato la pratica della pesca INN. Tale notifica può essere presentata individualmente o da un gruppo di membri (16). Il comitato è informato senza indugio di ogni modifica relativa a tali informazioni. Il segretariato del comitato tiene un elenco delle ORGP/degli ARGP notificati ai sensi del presente articolo.

8.7   I membri riconoscono che la notifica di una misura non pregiudica a) il suo status giuridico ai sensi dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o del presente accordo; b) gli effetti della misura conformemente all'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative; o c) la natura della misura stessa.

8.8   Nessuna disposizione del presente articolo obbliga a fornire informazioni riservate.

Articolo 9

Accordi istituzionali

9.1   È istituito un comitato per le sovvenzioni alla pesca, composto da rappresentanti di ciascun membro. Il comitato elegge il suo presidente e si riunisce almeno due volte l'anno, nonché su richiesta di qualsiasi membro conformemente alle pertinenti disposizioni del presente accordo. Il comitato espleta le funzioni ad esso attribuite a norma del presente accordo o dai membri ed è a disposizione dei membri per consultazioni su qualunque questione attinente al funzionamento del presente accordo o al conseguimento dei suoi obiettivi. Il segretariato dell'OMC funge da segretariato del comitato.

9.2   Il comitato esamina tutte le informazioni fornite ai sensi degli articoli 3 e 8 e del presente articolo almeno ogni due anni.

9.3   Ogni anno il comitato riesamina l'applicazione e il funzionamento del presente accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Ogni anno il comitato informa il consiglio per gli scambi di merci circa gli sviluppi intervenuti nel periodo esaminato.

9.4   Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e successivamente ogni tre anni, il comitato riesamina il funzionamento del presente accordo al fine di individuare tutte le modifiche necessarie per migliorarlo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Ove opportuno, il comitato può presentare al consiglio per gli scambi di merci proposte di modifica del testo del presente accordo basate, tra l'altro, sull'esperienza acquisita con la sua attuazione.

9.5   Il comitato mantiene stretti contatti con la FAO e con altre organizzazioni internazionali competenti in materia di gestione della pesca, comprese le ORGP/gli ARGP interessati.

Articolo 10

Risoluzione delle controversie

10.1   Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, quali elaborate e applicate dall'intesa sulla risoluzione delle controversie (DSU), si applicano alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie nel quadro del presente accordo, salvo specifica disposizione contraria contenuta nel presente accordo (17).

10.2   Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni dell'articolo 4 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (18) si applicano alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie in relazione agli articoli 3, 4 e 5 del presente accordo.

Articolo 11

Disposizioni finali

11.1   Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4, nessuna disposizione del presente accordo impedisce a un membro di accordare una sovvenzione per i soccorsi in caso di calamità (19), a condizione che tale sovvenzione:

a)

si limiti ai soccorsi relativi a una calamità determinata;

b)

sia limitata all'area geografica interessata;

c)

sia limitata nel tempo; nonché

d)

nel caso di sovvenzioni alla ricostruzione, si limiti al ripristino della pesca e/o della flotta colpite al livello precedente la calamità.

11.2

a)

Il presente accordo, comprese eventuali conclusioni, raccomandazioni e decisioni a esso relative, non ha implicazioni giuridiche in merito alle rivendicazioni territoriali o alle delimitazioni dei confini marittimi.

b)

Un panel istituito ai sensi dell'articolo 10 del presente accordo non formula conclusioni in merito a domande che gli impongano di basare le sue conclusioni su rivendicazioni territoriali o delimitazioni dei confini marittimi (20).

11.3   Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata o applicata in modo tale da pregiudicare la giurisdizione, i diritti e gli obblighi dei membri derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto del mare (21).

11.4   Salvo se diversamente disposto, nessuna disposizione del presente accordo implica che un membro sia vincolato dalle misure o dalle decisioni di qualsiasi ORGP/ARGP di cui non sia parte o sia parte non contraente, né che le riconosca.

11.5   Il presente accordo non modifica né annulla qualsivoglia diritto e obbligo previsto dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

Articolo 12

Abrogazione dell'accordo in caso di mancata adozione di norme complete

Se entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo non sono adottate norme complete, e salvo diversa decisione del Consiglio generale, il presente accordo è immediatamente abrogato.


(1)  Per maggiore certezza, l'acquacoltura e la pesca nelle acque interne sono escluse dall'ambito di applicazione del presente accordo.

(2)  Per maggiore certezza, i pagamenti tra governi nell'ambito di accordi per l'accesso alle zone di pesca non sono considerati sovvenzioni ai sensi del presente accordo.

(3)  Per maggiore certezza, ai fini del presente accordo una sovvenzione è imputabile al membro che la accorda, indipendentemente dalla bandiera o dall'immatricolazione della nave interessata o dalla nazionalità del beneficiario.

(4)  Per «pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN)» si intendono le attività di cui al paragrafo 3 del Piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata adottato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nel 2001.

(5)  Ai fini dell'articolo 3, per «operatore» s'intende l'operatore ai sensi dell'articolo 2, lettera e), al momento dell'infrazione relativa alla pesca INN. Per maggiore certezza, il divieto di accordare o mantenere sovvenzioni agli operatori che praticano la pesca INN si applica alle sovvenzioni accordate alla pesca e alle attività inerenti alla pesca in mare.

(6)  Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata come un obbligo per i membri di avviare indagini in relazione alla pesca INN o accertare la pratica della pesca INN.

(7)  Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata in modo da pregiudicare la competenza dei soggetti figuranti negli elenchi dei pertinenti strumenti internazionali o da riconoscere a tali soggetti nuovi diritti per quanto riguarda l'accertamento della pratica della pesca INN.

(8)  Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di ritardare o pregiudicare la validità o l'esecutività di un accertamento della pratica della pesca INN.

(9)  Ciò può includere, ad esempio, la possibilità di un dialogo o di uno scambio di informazioni per iscritto, se richiesto dallo Stato di bandiera membro dell'OMC o dal membro sovvenzionante.

(10)  La cessazione delle sanzioni avviene conformemente alle leggi o alle procedure dell'autorità che ha effettuato l'accertamento di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

(11)  Ai fini del presente paragrafo, un livello biologicamente sostenibile è il livello determinato da un membro costiero avente giurisdizione sulla zona in cui si svolge la pesca o l'attività inerente alla pesca, utilizzando parametri come il rendimento massimo sostenibile (MSY) o altri parametri, in funzione dei dati disponibili per la pesca; oppure da una ORGP/un ARGP pertinente nelle zone e per le specie di sua competenza.

(12)  Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, i membri forniscono tali informazioni in aggiunta a tutte le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 25 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e come previsto nei questionari utilizzati dal comitato per le sovvenzioni e le misure compensative, ad esempio il questionario G/SCM/6/Rev.1.

(13)  Per i paesi membri meno avanzati e i paesi membri in via di sviluppo con una quota annuale del volume globale della produzione della pesca di cattura marina non superiore allo 0,8 %, secondo i dati più recenti pubblicati dalla FAO e diffusi dal segretariato dell'OMC, la notifica delle informazioni aggiuntive di cui alla presente lettera può essere effettuata ogni quattro anni.

(14)  L'espressione «stock condivisi» si riferisce agli stock che si trovano all'interno delle ZEE di due o più membri costieri, oppure che si trovano sia all'interno della ZEE sia in una zona esterna e ad essa adiacente.

(15)  Per quanto riguarda la pesca mista, un membro può fornire invece altri dati pertinenti e disponibili sulle catture.

(16)  Tale obbligo può essere soddisfatto fornendo un collegamento elettronico aggiornato alla pagina web ufficiale del membro notificante o a un'altra pagina web ufficiale contenente le informazioni in questione.

(17)  L'articolo XXIII, paragrafo 1, lettere b) e c), del GATT 1994 e l'articolo 26 della DSU non si applicano alla risoluzione delle controversie nel quadro del presente accordo.

(18)  Ai fini del presente articolo, il termine «sovvenzione vietata» di cui all'articolo 4 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative si riferisce alle sovvenzioni soggette al divieto di cui all'articolo 3, 4 o 5 del presente accordo.

(19)  Per maggiore certezza, la presente disposizione non si applica alle crisi economiche o finanziarie.

(20)  Tale limitazione si applica anche a un arbitro nominato ai sensi dell'articolo 25 della DSU.

(21)  Ciò include le norme e procedure delle ORGP/degli ARGP.


REGOLAMENTI

8.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 148/10


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1117 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2023

che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le prescrizioni concernenti il tipo e la natura delle informazioni che devono scambiare le autorità competenti dello Stato membro d’origine e quelle dello Stato membro ospitante

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 7, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Onde garantire una cooperazione efficace tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e quelle dello Stato membro ospitante, è necessario specificare quali informazioni concernenti le imprese di investimento e, se del caso, il funzionamento delle loro succursali o l’esercizio della libera prestazione di servizi in uno o più Stati membri diversi da quelli in cui è ubicata la sede centrale, devono essere comunicate dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine a quelle dello Stato membro ospitante e viceversa.

(2)

È essenziale considerare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e quelle dello Stato membro ospitante nel più ampio contesto della vigilanza sui gruppi di imprese di investimento transfrontalieri. Se del caso, è pertanto opportuno che le informazioni siano comunicate a livello consolidato. In particolare, se l’impresa madre capogruppo dell’impresa di investimento operante attraverso succursale è nello Stato membro in cui detta impresa di investimento ha la sede centrale, e l’autorità competente interessata è anche l’autorità di vigilanza del gruppo, si ritiene opportuno comunicare informazioni a livello consolidato piuttosto che a livello dell’impresa di investimento. Tuttavia, in tal caso, l’autorità competente dovrebbe comunicare alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti che le informazioni sono fornite a livello consolidato del gruppo di imprese di investimento.

(3)

Pur indicando gli elementi chiave che dovrebbero essere oggetto dello scambio di informazioni tra autorità competenti, nell’ottica di un’efficace collaborazione tra autorità competenti su base transfrontaliera non sarebbe adeguato limitare la portata di tale scambio. In particolare, l’articolo 14 della direttiva (UE) 2019/2034 stabilisce disposizioni specifiche per lo scambio di informazioni relative alla verifica in loco delle succursali che potrebbero essere pertinenti anche nell’ambito dell’articolo 13 di tale direttiva.

(4)

Gli obblighi in materia di cooperazione e scambio di informazioni per quanto riguarda le notifiche dell’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi sono stabiliti agli articoli 34 e 35 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), così come gli obblighi in materia di cooperazione tra autorità competenti responsabili della vigilanza dei mercati e degli strumenti nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco o nelle indagini sono stabiliti all’articolo 80 della direttiva 2014/65/UE e sono ulteriormente specificati nel regolamento delegato (UE) 2017/586 della Commissione (3). Pertanto il presente regolamento non specifica requisiti in materia di scambio di informazioni su dette materie.

(5)

Se è opportuno specificare, nell’ambito della prestazione di servizi transfrontalieri nello Stato membro ospitante, le informazioni che devono essere scambiate ai fini di un’adeguata tutela dei clienti e della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario del medesimo Stato membro, è altrettanto opportuno evitare sovrapposizioni nello scambio di informazioni. Di conseguenza, le autorità competenti dovrebbero tenere conto delle informazioni già a loro disposizione, in particolare in virtù del meccanismo stabilito a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2034 per lo scambio di informazioni tra autorità competenti e autorità designate a norma dell’articolo 67 della direttiva 2014/65/UE in un determinato Stato membro, qualora dette autorità siano diverse fra loro, a norma dell’articolo 80 della direttiva 2014/65/UE e a norma del regolamento delegato (UE) 2017/586.

(6)

Onde assicurare una convergenza soddisfacente delle prassi di regolamentazione e di vigilanza in tutta l’Unione e un livello minimo di scambio di informazioni che consenta alle autorità competenti di svolgere i propri compiti di vigilanza, è necessario stabilire requisiti minimi per le informazioni che devono essere scambiate tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e quelle dello Stato membro ospitante. Tali informazioni dovrebbero quanto meno coprire tutti gli ambiti specificati all’articolo 13 della direttiva (UE) 2019/2034, ossia informazioni riguardanti: la struttura di gestione e l’assetto proprietario dell’impresa di investimento, il rispetto dei requisiti di fondi propri da parte dell’impresa di investimento, il rispetto dei requisiti in materia di rischio di concentrazione e dei requisiti in materia di liquidità dell’impresa di investimento, le procedure amministrative e contabili e i meccanismi di controllo interno dell’impresa di investimento nonché ogni altro fattore pertinente che possa influire sul rischio rappresentato dall’impresa di investimento. Per facilitare una vigilanza adeguata delle imprese di investimento, le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d’origine dovrebbero tenersi reciprocamente informate sulle situazioni di violazione della normativa nazionale o dell’Unione individuate, qualora tale violazione possa compromettere la tutela dei clienti o la stabilità del sistema finanziario dello Stato membro ospitante, nonché sulle misure e le sanzioni di vigilanza imposte alle imprese di investimento. Inoltre le informazioni sulla preparazione alle situazioni di emergenza dovrebbero essere incluse nello scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e le autorità competenti dello Stato membro ospitante, in modo che queste ultime siano in grado di controllare efficacemente le imprese di investimento.

(7)

Per assicurare che lo scambio delle informazioni pertinenti avvenga entro un arco temporale ragionevole, evitando al tempo stesso situazioni in cui le autorità competenti dello Stato membro d’origine siano obbligate a trasmettere tutte le informazioni sull’impresa di investimento, indipendentemente dalla sua natura e importanza, a tutte le autorità competenti degli Stati membri ospitanti, in taluni casi specifici è opportuno trasmettere le informazioni pertinenti su una particolare succursale esclusivamente alle autorità competenti incaricate della vigilanza della succursale. A fini analoghi di efficienza e proporzionalità, in un certo numero di settori specifici, tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e le autorità competenti dello Stato membro ospitante dovrebbero essere scambiate solo informazioni relative a situazioni di violazione individuate, ossia non dovrebbe esserci scambio di informazioni quando l’impresa di investimento rispetta la normativa nazionale e dell’Unione.

(8)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (nel seguito l’«ABE») ha presentato alla Commissione e ha elaborato in consultazione con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

(9)

L’ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Informazioni su base consolidata

Se l’impresa di investimento madre capogruppo è stabilita nello stesso Stato membro in cui ha sede centrale l’impresa di investimento e se l’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’impresa di investimento è anche l’autorità di vigilanza del gruppo determinata a norma dell’articolo 46 della direttiva (UE) 2019/2034, tale autorità competente fornisce informazioni su tale impresa di investimento a livello consolidato per il gruppo di imprese di investimento e informa le autorità competenti degli Stati membri ospitanti che tali informazioni sono fornite a livello consolidato.

Articolo 2

Informazioni sulla struttura di gestione e sull’assetto proprietario delle imprese di investimento operanti attraverso succursale

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni sulla struttura organizzativa dell’impresa di investimento, ivi comprese le linee di attività e i rapporti con le altre entità del gruppo.

2.   Oltre al tipo di informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro d’origine che esercitano la vigilanza su un’impresa di investimento non identificata come impresa di investimento piccola e non interconnessa ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le informazioni seguenti in relazione all’impresa di investimento:

a)

la struttura dell’organo di gestione e dell’alta dirigenza nonché una descrizione dell’attribuzione delle responsabilità di supervisione della succursale;

b)

l’elenco degli azionisti e dei soci con partecipazioni qualificate.

Articolo 3

Informazioni sul rispetto dei requisiti di fondi propri

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante se l’impresa di investimento rispetta i requisiti seguenti:

a)

i requisiti di fondi propri di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033, tenendo conto delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 57 di tale regolamento;

b)

se del caso, eventuali requisiti di fondi propri aggiuntivi imposti conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034;

c)

se del caso, eventuali orientamenti sui fondi propri aggiuntivi imposti conformemente all’articolo 41 della direttiva (UE) 2019/2034.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le informazioni seguenti relative ai requisiti di fondi propri applicabili all’impresa di investimento:

a)

il valore dei requisiti di fondi propri di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033;

b)

se il valore di cui alla lettera a) è stato fissato sulla base dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b) o c), del regolamento (UE) 2019/2033;

c)

se del caso, il valore di eventuali requisiti di fondi propri aggiuntivi imposti conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 e i motivi alla base di tale imposizione;

d)

se del caso, il valore di eventuali orientamenti sui fondi propri aggiuntivi imposti conformemente all’articolo 41 della direttiva (UE) 2019/2034.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni concernenti i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro d’origine hanno accertato che l’impresa di investimento non ha rispettato i requisiti di fondi propri applicabili di cui al paragrafo 1. Le informazioni fornite spiegano la situazione e le misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l’adozione.

4.   Se l’impresa di investimento è stata esentata dall’applicazione della parte due del regolamento (UE) 2019/2033 conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo a livello consolidato.

5.   Se l’impresa di investimento è stata autorizzata ad applicare l’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033, le autorità competenti dello Stato membro d’origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante se l’impresa di investimento rispetta i requisiti di fondi propri di cui all’articolo 8, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento.

Articolo 4

Informazioni sul rispetto dei requisiti in materia di rischio di concentrazione e dei requisiti in materia di liquidità

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante se l’impresa di investimento rispetta i requisiti in materia di rischio di concentrazione di cui alla parte quattro del regolamento (UE) 2019/2033.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni concernenti i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro d’origine hanno accertato che l’impresa di investimento non ha rispettato i requisiti applicabili in materia di rischio di concentrazione di cui alla parte quattro del regolamento (UE) 2019/2033. Le informazioni fornite spiegano la situazione e le misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l’adozione.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante se l’impresa di investimento rispetta i requisiti in materia di liquidità di cui alla parte cinque del regolamento (UE) 2019/2033, tenendo conto delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafo 1, di tale regolamento e dell’applicazione di eventuali esenzioni a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento.

4.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni concernenti i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro d’origine hanno accertato che l’impresa di investimento non ha rispettato i requisiti applicabili in materia di liquidità di cui alla parte cinque del regolamento (UE) 2019/2033. Le informazioni fornite spiegano la situazione e le misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l’adozione.

5.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante una valutazione complessiva del profilo di rischio di liquidità e della gestione dei rischi dell’impresa di investimento, tenendo conto delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 e dell’applicazione di eventuali esenzioni a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento.

6.   Se le autorità competenti hanno esentato l’impresa di investimento dall’applicazione della parte cinque del regolamento (UE) 2019/2033 conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento, le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo a livello consolidato.

Articolo 5

Informazioni sulle procedure amministrative e contabili

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni concernenti i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro d’origine hanno accertato che l’impresa di investimento non ha rispettato i principi e le procedure contabili applicabili a cui è soggetta detta impresa di investimento ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Le informazioni da fornire spiegano la situazione e le misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l’adozione.

2.   Se le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pertinenti solo per una particolare succursale, le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono le informazioni solo alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui la succursale è stabilita.

Articolo 6

Informazioni sui meccanismi di controllo interno

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni concernenti i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro d’origine hanno accertato che l’impresa di investimento non ha rispettato i requisiti in materia di meccanismi di controllo interno, ivi compresi i dispositivi di gestione e controllo dei rischi e di audit interno, ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033 e della direttiva (UE) 2019/2034. Le informazioni da fornire spiegano la situazione e le misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l’adozione.

2.   Se le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pertinenti solo per una particolare succursale, le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono le informazioni solo alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui la succursale è stabilita.

Articolo 7

Informazioni su altri fattori che possano influire sul rischio rappresentato dall’impresa di investimento

1.   Oltre alle informazioni e alle risultanze da fornire in conformità dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni sui rischi sostanziali e sulla valutazione prudenziale degli stessi secondo quanto emerso dalla revisione e dalla valutazione prudenziali effettuate a norma dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034 o da qualsiasi altra attività di vigilanza svolta dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine.

2.   Se le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pertinenti solo per una particolare succursale, le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono le informazioni solo alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui la succursale è stabilita.

Articolo 8

Informazioni concernenti in generale l’inosservanza

1.   Qualora non si applichino gli articoli da 3 a 7 del presente regolamento o le pertinenti disposizioni sullo scambio di informazioni di cui alla direttiva 2014/65/UE o al regolamento delegato (UE) 2017/586, le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni concernenti i casi in cui le prime hanno accertato che l’impresa di investimento non ha rispettato uno dei requisiti seguenti, qualora tale inosservanza possa compromettere la tutela dei clienti o la stabilità del sistema finanziario dello Stato membro ospitante:

a)

i requisiti relativi alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), al regolamento (UE) 2019/2033 e alla direttiva (UE) 2019/2034;

b)

requisiti sulla base di altre normative nazionali pertinenti.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 spiegano l’inosservanza e le misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l’adozione.

3.   Se le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pertinenti solo per una particolare succursale, le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono le informazioni solo alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui la succursale è stabilita.

Articolo 9

Comunicazione delle misure e delle sanzioni di vigilanza

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante di qualsiasi sanzione amministrativa o misura amministrativa o misura di vigilanza imposta a un’impresa di investimento in relazione a violazioni dei requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/2033 o alla direttiva (UE) 2019/2034 che incidono sulle attività della sua succursale.

2.   Se le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pertinenti solo per una particolare succursale, le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono le informazioni solo alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui la succursale è stabilita.

Articolo 10

Informazioni sui dispositivi di preparazione alle situazioni di emergenza

Le autorità competenti dello Stato membro d’origine e le autorità competenti dello Stato membro ospitante si scambiano informazioni concernenti i dispositivi di preparazione alle situazioni di emergenza. In particolare si tengono informate su quanto segue:

a)

i recapiti di emergenza di persone all’interno delle autorità competenti incaricate di gestire le situazioni di emergenza;

b)

le procedure di comunicazione che si applicano nelle situazioni di emergenza.

Articolo 11

Informazioni provenienti dalle autorità dello Stato membro ospitante

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante forniscono alle autorità competenti dello Stato membro d’origine le informazioni seguenti:

a)

la descrizione dei casi in cui le autorità competenti dello Stato membro ospitante hanno accertato che una succursale non ha rispettato i requisiti in materia di vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento, ivi compresi i requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013, dalla direttiva 2013/36/UE, dalla direttiva 2014/59/UE, dal regolamento (UE) 2019/2033 e dalla direttiva (UE) 2019/2034, unitamente alle informazioni sulle misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l’adozione per far fronte all’inosservanza;

b)

tutte le informazioni e le risultanze relative a problemi e rischi potenziali rappresentati dalla succursale o dalle sue attività nello Stato membro ospitante, aventi un impatto significativo sulla tutela dei clienti o sulla stabilità del sistema finanziario dello Stato membro ospitante, quali identificati dalle autorità competenti di detto Stato membro ospitante.

Articolo 12

Informazioni sui prestatori di servizi transfrontalieri

Dopo aver ricevuto una richiesta di informazioni dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante in relazione a un’impresa di investimento che esercita la propria attività in regime di libera prestazione di servizi in tale Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro d’origine trasmettono loro le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 3, all’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, all’articolo 5, paragrafo 1, all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 8.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64.

(2)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2017/586 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sullo scambio di informazioni tra le autorità competenti ai fini della cooperazione nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 382).

(4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(5)  Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(8)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(9)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).


8.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 148/17


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1118 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2023

che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni in base alle quali i collegi delle autorità di vigilanza esercitano i loro compiti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (1), in particolare l’articolo 48, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di istituire i collegi delle autorità di vigilanza e di individuare i membri del collegio e i potenziali osservatori, è necessario classificare i gruppi di imprese di investimento. Lo scopo di tale classificazione è quello di individuare i soggetti o le succursali del gruppo nell’Unione o in un paese terzo e di descrivere per ciascun soggetto del gruppo la natura, l’ubicazione, le autorità preposte all’esercizio della vigilanza, le esenzioni prudenziali applicabili, la rilevanza per il gruppo e la rilevanza per il paese in cui tale soggetto è autorizzato o stabilito.

(2)

Al fine di garantire un’applicazione coerente dell’articolo 48 della direttiva (UE) 2019/2034 in tutta l’Unione e quindi condizioni di concorrenza leale, è importante promuovere la convergenza delle prassi delle autorità di vigilanza del gruppo per quanto riguarda l’istituzione dei collegi delle autorità di vigilanza per i gruppi di imprese di investimento. In particolare, poiché l’istituzione dei collegi delle autorità di vigilanza è lasciata alla discrezione dell’autorità di vigilanza del gruppo, determinata in conformità dell’articolo 46 della direttiva (UE) 2019/2034, è essenziale stabilire dei criteri comuni che le autorità di vigilanza del gruppo dovrebbero prendere in considerazione nello stabilire l’opportunità di istituire un collegio delle autorità di vigilanza. Tali criteri comuni dovrebbero includere criteri di proporzionalità, riflettere la necessità di facilitare i compiti di vigilanza e agevolare il coordinamento tra le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi e la cooperazione con queste ultime, in particolare laddove il coordinamento e la cooperazione siano necessari in vista dello scambio di informazioni pertinenti sul modello di margine con le autorità di vigilanza dei partecipanti diretti delle controparti centrali qualificate (QCCP) o con le autorità di vigilanza delle QCCP, e dell’aggiornamento di tali informazioni.

(3)

Al fine di accrescere l’efficienza e l’efficacia del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza, gli accordi scritti di cui all’articolo 48, paragrafo 6, terzo comma, della direttiva (UE) 2019/2034 dovrebbero riguardare tutti gli ambiti di attività del collegio. Tali accordi scritti dovrebbero quindi riguardare anche gli accordi tra i membri del collegio coinvolti in specifiche attività del collegio, comprese quelle svolte tramite specifiche sottostrutture del collegio, laddove queste siano state istituite a fini di efficienza. Per lo stesso motivo gli accordi scritti dovrebbero riguardare anche gli aspetti operativi dell’attività del collegio poiché tali aspetti sono essenziali per favorire il funzionamento del collegio delle autorità di vigilanza, sia in situazioni normali sia in situazioni di emergenza. Infine gli accordi scritti dovrebbero essere globali, coerenti ed esaustivi e dovrebbero fornire alle autorità competenti una base adeguata e idonea per poter adempiere i rispettivi compiti e attribuzioni nell’ambito del collegio delle autorità di vigilanza piuttosto che al suo esterno.

(4)

I collegi delle autorità di vigilanza sono uno strumento essenziale per scambiare informazioni, prepararsi alle situazioni di emergenza e affrontarle, e consentire all’autorità di vigilanza del gruppo di effettuare una vigilanza efficace su base consolidata. Al fine di garantire la coerenza e consentire all’Autorità bancaria europea (ABE) di svolgere i suoi compiti in conformità del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), l’ABE dovrebbe partecipare a tutti i collegi delle autorità di vigilanza. Inoltre, dato il ruolo di coordinamento dei collegi delle autorità di vigilanza per tutte le attività di vigilanza relative ai gruppi di imprese di investimento previste da altre normative dell’Unione, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dovrebbe essere sempre invitata a partecipare alle riunioni e alle attività del collegio delle autorità di vigilanza, in conformità degli accordi scritti.

(5)

Per poter svolgere tutte le attività del collegio, l’autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza dovrebbero avere un quadro completo delle attività svolte da tutti i soggetti del gruppo di imprese di investimento interessato, comprese le attività dei soggetti che svolgono attività finanziarie senza avere i requisiti per essere considerati imprese di investimento, e le attività dei soggetti che operano in paesi terzi. Per lo stesso motivo è opportuno favorire l’interazione tra l’autorità di vigilanza del gruppo, i membri del collegio, le autorità o gli organismi pubblici di uno Stato membro responsabili o preposti all’esercizio della vigilanza sui soggetti del gruppo di imprese di investimento, tra cui le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali ritenute significative, le autorità o gli organismi responsabili della vigilanza sui mercati degli strumenti finanziari, della prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, le autorità o gli organismi responsabili della protezione dei consumatori e le autorità di risoluzione. È dunque importante che tali autorità od organismi pubblici possano, ove opportuno, partecipare ai lavori del collegio delle autorità di vigilanza in qualità di osservatori.

(6)

Ai fini della trasparenza e per garantire il buon funzionamento del collegio delle autorità di vigilanza, i membri del collegio dovrebbero discutere e concordare il campo di azione e il livello di partecipazione delle eventuali altre autorità che dovrebbero partecipare al collegio delle autorità di vigilanza in qualità di osservatori. Le condizioni per la partecipazione di tali autorità in qualità di osservatori in seno al collegio delle autorità di vigilanza dovrebbero essere chiaramente definite negli accordi scritti e dovrebbero essere comunicate a tutte le autorità che partecipano come osservatori al collegio delle autorità di vigilanza.

(7)

Per garantire un migliore esercizio delle loro attribuzioni ed evitare la duplicazione dei compiti, tra cui la duplicazione delle richieste di informazioni rivolte ai soggetti del gruppo sottoposti a vigilanza, i membri del collegio delle autorità di vigilanza dovrebbero collaborare strettamente e coordinare il più possibile le loro azioni di vigilanza. Per lo stesso motivo, i membri del collegio delle autorità di vigilanza dovrebbero riesaminare regolarmente qualsiasi accordo sulla delega di compiti e responsabilità, in particolare al momento di determinare l’assegnazione delle risorse e di sviluppare il piano per i compiti di vigilanza in loco e non in loco a livello di collegio delle autorità di vigilanza.

(8)

L’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe poter avere un quadro generale della situazione del gruppo e agire come facilitatore, assicurando un flusso regolare di informazioni tra i membri del collegio. L’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe pertanto avere accesso a tutte le informazioni necessarie per l’adempimento dei suoi compiti e delle sue responsabilità e dovrebbe fungere da coordinatore per la raccolta e la diffusione delle informazioni ricevute da qualsiasi membro del collegio delle autorità di vigilanza, da qualsiasi altro osservatore o da qualsiasi soggetto del gruppo, oppure di qualsiasi contributo ricevuto da altri organismi o autorità di vigilanza istituiti in relazione al gruppo di imprese di investimento. Lo stesso vale per i membri del collegio, che devono poter accedere alle informazioni rilevanti per l’adempimento dei rispettivi compiti e attribuzioni in relazione ai soggetti di cui sono responsabili e condividerle con gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza. In particolare, se appura la rilevanza di particolari informazioni per un altro membro del collegio, l’autorità di vigilanza del gruppo non dovrebbe escludere senza motivo i membri del collegio dalla diffusione di dette informazioni.

(9)

I collegi delle autorità di vigilanza favoriscono la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti. Questo è in particolare il caso delle decisioni relative all’uso di modelli interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri che richiedono l’autorizzazione preventiva delle autorità competenti. È dunque importante specificare le condizioni in base alle quali l’autorità di vigilanza del gruppo e le autorità competenti interessate si scambiano informazioni sulla performance dei modelli interni e discutono e raggiungono un accordo sulle misure volte a risolvere le inefficienze individuate.

(10)

Per assegnare le risorse di vigilanza e per elaborare o coordinare i compiti di vigilanza in loco e non in loco a livello di collegio delle autorità di vigilanza, i membri del collegio dovrebbero prendere in considerazione i risultati del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034 che è eseguito per il gruppo di imprese di investimento e per ciascuno dei suoi soggetti. Per meglio individuare le priorità del lavoro di vigilanza comune e garantire un’adeguata assegnazione delle risorse, la definizione del programma di revisione prudenziale del collegio dovrebbe pertanto iniziare una volta terminati tali processi di revisione e valutazione prudenziale e dovrebbe concludersi una volta che le autorità competenti abbiano esaminato i compiti che si sono impegnate a svolgere a livello nazionale, le risorse assegnate a tali compiti e i rispettivi calendari di attuazione.

(11)

I membri del collegio delle autorità di vigilanza dovrebbero coordinare le attività in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse; per situazioni di emergenza s’intende, tra l’altro, il verificarsi di sviluppi negativi che possano gravemente compromettere l’integrità e il corretto funzionamento dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario dell’Unione (in tutto o in parte) o ancora altre situazioni che colpiscano o possano influire direttamente sulla situazione finanziaria ed economica di un gruppo di imprese di investimento o di uno dei suoi soggetti.

(12)

Ciò è necessario per garantire che una situazione di emergenza sia valutata e affrontata in modo adeguato. Pertanto, al momento di affrontare una situazione di emergenza, i membri del collegio delle autorità di vigilanza, con il coordinamento dell’autorità di vigilanza del gruppo, dovrebbero cercare di elaborare una valutazione prudenziale coordinata della situazione, concordare una risposta prudenziale coordinata e monitorare l’attuazione della risposta. I membri del collegio delle autorità di vigilanza dovrebbero inoltre garantire che qualsiasi comunicazione esterna avvenga in modo coordinato e riguardi elementi concordati ex ante.

(13)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’ABE ha presentato alla Commissione.

(14)

L’ABE ha consultato l’ESMA, ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE 1

ISTITUZIONE DEI COLLEGI

Articolo 1

Classificazione dei gruppi di imprese di investimento

1.   L’autorità di vigilanza del gruppo classifica il gruppo di imprese di investimento al fine di individuare i soggetti del gruppo seguenti:

a)

le imprese di investimento autorizzate in uno Stato membro e le succursali stabilite in uno Stato membro, diverse dalle imprese di investimento cui si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

b)

gli enti finanziari, le imprese strumentali, gli agenti collegati e le loro succursali, autorizzati o stabiliti in uno Stato membro;

c)

le imprese di investimento, gli enti finanziari, le imprese strumentali, gli agenti collegati e le loro succursali, autorizzati o stabiliti in un paese terzo.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), la classificazione riflette le informazioni seguenti:

a)

lo Stato membro nel quale l’impresa di investimento è autorizzata o la succursale è stabilita;

b)

l’autorità competente responsabile della vigilanza sull’impresa di investimento o l’autorità competente dello Stato membro ospitante in cui è stabilita la succursale nonché altre autorità pertinenti del settore finanziario di tale Stato membro, comprese le autorità competenti responsabili della vigilanza sui mercati degli strumenti finanziari, della prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, della protezione dei consumatori e le autorità di risoluzione;

c)

per le imprese di investimento autorizzate in uno Stato membro, se soddisfano i criteri per essere considerate imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), la classificazione riflette le informazioni seguenti:

a)

lo Stato membro o il paese terzo in cui il soggetto o la succursale del gruppo è autorizzato o stabilito;

b)

l’autorità responsabile o preposta all’esercizio della vigilanza su detto soggetto o succursale del gruppo;

c)

le informazioni concernenti la rilevanza del soggetto o della succursale del gruppo per lo Stato membro di cui alla lettera a) e per il gruppo di imprese di investimento, e i criteri pertinenti utilizzati dalle autorità competenti per determinare tale rilevanza.

Articolo 2

Determinazione dell’opportunità di istituire un collegio delle autorità di vigilanza

1.   Nel determinare l’opportunità di istituire un collegio delle autorità di vigilanza, l’autorità di vigilanza del gruppo prende in considerazione la classificazione del gruppo di cui all’articolo 1 e verifica se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:

a)

il gruppo di imprese di investimento è composto da almeno due imprese di investimento autorizzate e che operano in due Stati membri diversi;

b)

l’esercizio dei compiti di cui all’articolo 48 della direttiva (UE) 2019/2034 sarebbe facilitato dall’istituzione di un collegio delle autorità di vigilanza;

c)

il coordinamento e la cooperazione con le autorità di vigilanza dei paesi terzi interessati avverrebbero in modo più efficace nell’ambito di un collegio delle autorità di vigilanza;

d)

il coordinamento e la cooperazione sono necessari in vista dello scambio con le autorità di vigilanza dei partecipanti diretti delle controparti centrali qualificate («QCCP») o con le autorità di vigilanza delle QCCP ai fini dell’articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, e per l’aggiornamento di tali informazioni.

2.   Se è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), l’istituzione di un collegio è considerata opportuna, tranne nel caso in cui l’autorità di vigilanza del gruppo ritenga che tale istituzione non sia opportuna, in particolare tenendo conto della classificazione del gruppo di cui all’articolo 1 e, segnatamente, nel caso in cui le imprese di investimento siano considerate imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 3

Comunicazione relativa all’istituzione di un collegio delle autorità di vigilanza

1.   Qualora sia istituito un collegio delle autorità di vigilanza, l’autorità di vigilanza del gruppo provvede, senza indebito ritardo, a:

a)

comunicare alle autorità competenti e di vigilanza di cui all’articolo 48, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/2034 il fatto che sono membri del collegio delle autorità di vigilanza;

b)

informare l’ABE e l’impresa di investimento madre nell’Unione, la holding di investimento madre nell’Unione o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione interessate (ciascuno di questi soggetti è anche designato come «impresa madre nell’Unione») circa l’istituzione del collegio delle autorità di vigilanza, l’identità dei suoi membri e osservatori, nonché qualsiasi modifica nella composizione di tale collegio.

2.   Laddove non sia istituito un collegio delle autorità di vigilanza sebbene siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), l’autorità di vigilanza del gruppo notifica all’ABE, senza indebito ritardo, la sua decisione di non istituire un collegio delle autorità di vigilanza, motivando tale decisione.

SEZIONE 2

FUNZIONAMENTO DEI COLLEGI

Articolo 4

Conclusione di accordi scritti

1.   Gli accordi scritti di cui all’articolo 48, paragrafo 6, terzo comma, della direttiva (UE) 2019/2034 contengono tutti gli elementi seguenti:

a)

informazioni sulla struttura generale del gruppo interessato, riguardanti tutti i soggetti del gruppo compresa l’impresa madre nell’Unione;

b)

l’identificazione dei membri del collegio delle autorità di vigilanza, compresi i membri che sono autorità di vigilanza di paesi terzi, e degli osservatori di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento;

c)

una descrizione delle condizioni riguardanti la partecipazione delle autorità di vigilanza di paesi terzi di cui all’articolo 48, paragrafo 5, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034 al collegio delle autorità di vigilanza, in particolare per quanto riguarda il loro coinvolgimento nei vari dialoghi e processi del collegio delle autorità di vigilanza e i rispettivi diritti e obblighi relativamente allo scambio di informazioni nell’ambito dello stesso collegio;

d)

se l’autorità di vigilanza del gruppo può invitare osservatori di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento e le condizioni della loro partecipazione alle attività del collegio delle autorità di vigilanza;

e)

gli accordi relativi allo scambio di informazioni, tra cui la portata delle informazioni, la frequenza e i canali di comunicazione, incluso lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi e le autorità di risoluzione di cui all’articolo 4, punto 2, punto v), del regolamento (UE) n. 1093/2010 che sono state invitate a partecipare al collegio in qualità di osservatori;

f)

gli accordi relativi al trattamento delle informazioni riservate;

g)

le procedure per la raccolta di informazioni dai soggetti del gruppo di imprese di investimento e le procedure per la verifica di tali informazioni;

h)

il processo di coordinamento delle richieste di informazioni da parte delle autorità di vigilanza dei partecipanti diretti delle QCCP o delle autorità di vigilanza delle QCCP;

i)

gli accordi sulla delega di compiti e responsabilità, se del caso;

j)

una descrizione delle eventuali sottostrutture del collegio, se del caso;

k)

gli accordi per la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali;

l)

gli accordi per la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse, tra cui i piani di emergenza e gli strumenti e le procedure di comunicazione;

m)

le procedure per informare l’autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza prima e dopo l’imposizione di sanzioni importanti ai soggetti appartenenti al gruppo di imprese di investimento;

n)

la politica di comunicazione dell’autorità di vigilanza del gruppo e dei membri del collegio delle autorità di vigilanza nei confronti dell’impresa madre nell’Unione e dei soggetti del gruppo;

o)

le procedure e i tempi concordati per la diffusione dei documenti per le riunioni del collegio delle autorità di vigilanza;

p)

ogni altro accordo tra i membri del collegio delle autorità di vigilanza, tra cui gli indicatori concordati per individuare segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità;

q)

gli accordi riguardanti la situazione in cui un membro o un osservatore interrompe la propria partecipazione al collegio, in particolare per quanto concerne il dovere di conservare e di fornire accesso ai dati che sono stati scambiati prima di tale interruzione.

2.   Gli accordi scritti di cui all’articolo 48, paragrafo 6, terzo comma, della direttiva (UE) 2019/2034 possono prevedere altri elementi concordati tra l’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio.

Articolo 5

Individuazione degli osservatori

1.   L’autorità di vigilanza del gruppo, ove opportuno e in aggiunta ai membri del collegio delle autorità di vigilanza e all’ABE, invita le autorità seguenti a partecipare alle riunioni e alle attività del collegio delle autorità di vigilanza in qualità di osservatori:

a)

le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali ritenute significative conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, lettera c);

b)

l’ESMA;

c)

la banca centrale nazionale di uno Stato membro in cui è autorizzato o stabilito un soggetto del gruppo, compresa l’impresa madre nell’Unione, o la Banca centrale europea;

d)

le autorità o gli organismi pubblici di uno Stato membro responsabili o preposti all’esercizio della vigilanza sui soggetti del gruppo di imprese di investimento, tra cui le autorità competenti responsabili della vigilanza sui mercati degli strumenti finanziari, della prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e della protezione dei consumatori, nonché le autorità competenti dello Stato membro d’origine di un partecipante diretto o le autorità competenti della QCCP di cui all’articolo 48 della direttiva (UE) 2019/2034;

e)

le autorità di risoluzione di cui all’articolo 4, punto 2, punto v), del regolamento (UE) n. 1093/2010.

2.   L’autorità di vigilanza del gruppo, in consultazione con i membri del collegio delle autorità di vigilanza, specifica negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all’articolo 4 le modalità di partecipazione al collegio delle autorità di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), del presente articolo. L’autorità di vigilanza del gruppo informa tutti i membri e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza in merito a tali modalità.

Articolo 6

Partecipazione alle riunioni del collegio delle autorità di vigilanza

1.   Nell’organizzare una riunione del collegio di cui all’articolo 48, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2019/2034, l’autorità di vigilanza del gruppo prende in considerazione tutti gli elementi seguenti:

a)

le questioni da discutere, le attività da considerare e gli obiettivi della riunione, in particolare per quanto riguarda la loro pertinenza per tutti i soggetti del gruppo di imprese di investimento in base alla classificazione effettuata conformemente all’articolo 1 del presente regolamento;

b)

la rilevanza di ciascun soggetto del gruppo di imprese di investimento in base alla classificazione effettuata conformemente all’articolo 1 del presente regolamento, sia per il gruppo di imprese di investimento sia per lo Stato membro in cui il soggetto è autorizzato o stabilito.

2.   L’autorità di vigilanza del gruppo, i membri e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza provvedono a che alle riunioni o alle attività del collegio delle autorità di vigilanza partecipino i rappresentanti più idonei in funzione delle questioni discusse e degli obiettivi perseguiti. I rappresentanti hanno il potere, nella misura massima possibile, di assumere impegni per conto delle autorità che rappresentano, in veste di membri o di osservatori del collegio, per le discussioni e le decisioni in programma in tali riunioni.

3.   L’autorità di vigilanza del gruppo può invitare rappresentanti di soggetti del gruppo di imprese di investimento a partecipare alle riunioni in funzione delle questioni e degli obiettivi della riunione del collegio delle autorità di vigilanza.

Articolo 7

Delega di compiti e di responsabilità

1.   Nel definire e aggiornare il programma di revisione prudenziale del collegio di cui all’articolo 14, l’autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza considerano la possibilità di stipulare accordi sulla delega volontaria di compiti e di responsabilità di cui all’articolo 48, paragrafo 2, lettera e), della direttiva (UE) 2019/2034, specialmente se si prevede che tale delega comporti una vigilanza più efficiente ed efficace, in particolare eliminando inutili duplicazioni dei requisiti in materia di vigilanza, anche per quanto riguarda le richieste di informazioni.

2.   La conclusione di un accordo sulla delega di compiti e di responsabilità è notificata dall’autorità di vigilanza del gruppo all’impresa madre nell’Unione e dall’autorità competente delegante all’impresa di investimento interessata.

Articolo 8

Scambio di informazioni tra i membri del collegio delle autorità di vigilanza e un gruppo di imprese di investimento

1.   L’autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza coordinano la comunicazione e la richiesta di informazioni a un soggetto del gruppo di imprese di investimento nel modo seguente:

a)

l’autorità di vigilanza del gruppo comunica informazioni e richiede informazioni all’impresa madre nell’Unione;

b)

i membri del collegio delle autorità di vigilanza comunicano informazioni e richiedono informazioni ai soggetti del gruppo di imprese di investimento che rientrano nel loro mandato di vigilanza, in base alla classificazione effettuata in conformità dell’articolo 1.

2.   Un membro del collegio delle autorità di vigilanza che intenda in via eccezionale comunicare informazioni o richiedere informazioni all’impresa madre nell’Unione, ne informa anticipatamente l’autorità di vigilanza del gruppo.

3.   Qualora, in via eccezionale, l’autorità di vigilanza del gruppo intenda comunicare informazioni o richiedere informazioni a un soggetto del gruppo di imprese di investimento che non rientra nel suo mandato di vigilanza diretta in base alla classificazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, ne informa anticipatamente il membro interessato del collegio responsabile della vigilanza di tale soggetto.

SEZIONE 3

PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN SITUAZIONI NORMALI

Articolo 9

Condizioni generali per lo scambio di informazioni in seno al collegio delle autorità di vigilanza

1.   L’autorità di vigilanza del gruppo, i membri e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano tutte le informazioni necessarie a facilitare l’esercizio delle loro funzioni e attribuzioni, compresi i compiti di cui agli articoli 48 e 49 della direttiva (UE) 2019/2034.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono tutte le informazioni pertinenti, indipendentemente dal fatto che provengano da un soggetto del gruppo o da una succursale, da un’autorità competente o di vigilanza o da qualsiasi altra fonte, e sono scambiate in modo adeguato, accurato e tempestivo.

Articolo 10

Scambio di informazioni per accrescere l’efficacia della vigilanza sui gruppi di imprese di investimento

1.   L’autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano regolarmente le informazioni seguenti:

a)

le informazioni di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/2034, come ulteriormente specificato nel regolamento delegato (UE) 2023/1117 della Commissione (4);

b)

le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di cooperazione stabiliti all’articolo 49 della direttiva (UE) 2019/2034;

c)

se del caso, le informazioni sul contesto macroeconomico in cui operano il gruppo di imprese di investimento e i suoi soggetti.

2.   Sulla base delle informazioni scambiate in conformità del paragrafo 1, l’autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza identificano e scambiano informazioni quantitative al fine di individuare segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità e di contribuire al processo di revisione e valutazione prudenziale.

Articolo 11

Scambio di informazioni ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale

1.   L’autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano informazioni sui risultati del processo di revisione e valutazione prudenziale svolto in conformità dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono almeno quanto segue:

a)

gli elementi di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), della direttiva (UE) 2019/2034 che sono stati sottoposti a revisione e valutazione prudenziale;

b)

i risultati della valutazione secondo cui è stata identificata una delle situazioni di cui all’articolo 40, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034, comprese, se del caso, informazioni su eventuali requisiti di fondi propri aggiuntivi imposti in conformità degli articoli 39 e 40 della direttiva (UE) 2019/2034 e qualsiasi informazione sulle conclusioni del riesame effettuato in conformità dell’articolo 41 di tale direttiva e, se del caso, le relative richieste di fondi propri aggiuntivi;

c)

i risultati della valutazione dell’adeguatezza della liquidità effettuata ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034 e, se del caso, informazioni su eventuali requisiti specifici in materia di liquidità imposti ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera k), e dell’articolo 42, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034;

d)

informazioni relative ad altre misure di vigilanza o misure d’intervento precoce adottate o pianificate al fine di risolvere le inefficienze individuate a seguito del processo di revisione e valutazione prudenziale;

e)

informazioni relative alle risultanze delle ispezioni in loco e del monitoraggio non in loco pertinenti per la valutazione del profilo di rischio del gruppo di imprese di investimento o di uno dei suoi soggetti.

Articolo 12

Scambio di informazioni in merito al riesame periodico dell’autorizzazione all’uso di modelli interni

1.   L’autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano tutte le informazioni pertinenti relative ai risultati del riesame periodico dell’autorizzazione all’uso di modelli interni di cui all’articolo 37 della direttiva (UE) 2019/2034.

2.   Se l’autorità di vigilanza del gruppo o qualsiasi membro del collegio delle autorità di vigilanza si rende conto che un soggetto del gruppo di imprese di investimento, compresa l’impresa madre nell’Unione, non soddisfa più i requisiti per applicare i modelli interni, oppure individua carenze ai sensi dell’articolo 37 della direttiva (UE) 2019/2034, tale autorità di vigilanza del gruppo o tale membro del collegio delle autorità di vigilanza scambia immediatamente le informazioni seguenti, a seconda dei casi:

a)

una valutazione dell’effetto delle carenze individuate e di eventuali questioni di non conformità ai requisiti per l’uso di modelli interni, nonché del carattere sostanziale di tali carenze e questioni;

b)

una valutazione del piano presentato dal soggetto pertinente del gruppo di imprese di investimento per ripristinare la conformità e colmare le carenze individuate, comprese le informazioni sul calendario di attuazione di tale piano;

c)

informazioni relative all’intenzione dell’autorità di vigilanza del gruppo o di un membro competente del collegio delle autorità di vigilanza di revocare l’autorizzazione all’uso del modello interno o di limitarne l’uso ai settori conformi, a quelli in cui la conformità può essere conseguita entro un termine appropriato oppure a quelli non interessati dalle carenze individuate;

d)

informazioni relative a eventuali proposte di requisiti di fondi propri aggiuntivi imposti ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 40, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2019/2034, quale misura di vigilanza per risolvere le questioni di non conformità o colmare le carenze individuate.

3.   L’autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano inoltre informazioni in merito alle estensioni dell’autorizzazione all’uso dei modelli interni o alle modifiche apportate a tali modelli interni.

Articolo 13

Cooperazione concernente la non conformità e le sanzioni

1.   I membri e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza comunicano all’autorità di vigilanza del gruppo le informazioni relative alle situazioni per le quali hanno accertato che un soggetto di un gruppo di imprese di investimento che rientra nel loro mandato di vigilanza:

a)

non ha rispettato i requisiti in materia di vigilanza prudenziale o di vigilanza della condotta sul mercato di cui agli atti seguenti:

i)

il regolamento (UE) 2019/2033 e, ove pertinente, il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

ii)

la direttiva (UE) 2019/2034;

iii)

il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

iv)

la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

v)

la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

b)

è soggetto a una delle sanzioni amministrative o ad altre misure amministrative imposte ai sensi dell’articolo 54 della direttiva (UE) 2019/2034.

2.   Sulla base delle informazioni scambiate conformemente al paragrafo 1, i membri e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza discutono con l’autorità di vigilanza del gruppo il possibile impatto delle questioni di non conformità o delle sanzioni per i soggetti del gruppo interessati o per l’intero gruppo di imprese di investimento.

Articolo 14

Attuazione del processo di revisione e valutazione prudenziale

1.   Ai fini dell’esecuzione del processo di revisione e valutazione prudenziale ai sensi dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034, l’autorità di vigilanza del gruppo, in consultazione con i membri del collegio delle autorità di vigilanza, definisce un programma di revisione prudenziale del collegio e lo mantiene aggiornato.

2.   Nel definire il programma di revisione prudenziale, l’autorità di vigilanza del gruppo, in consultazione con i membri del collegio delle autorità di vigilanza, individua le attività di vigilanza da svolgere in relazione ai soggetti del gruppo o all’intero gruppo di imprese di investimento. Tale programma di revisione prudenziale del collegio contiene tutti gli elementi seguenti:

a)

i settori di lavoro congiunto individuati a seguito del processo di revisione e valutazione prudenziale svolto in conformità dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034 oppure a seguito di altre attività intraprese dal collegio delle autorità di vigilanza, tra cui le azioni volte a contribuire a un’efficace vigilanza e a sopprimere l’inutile duplicazione dei requisiti in materia di vigilanza di cui all’articolo 48, paragrafo 2, lettera f), di tale direttiva;

b)

i rispettivi programmi di revisione prudenziale dell’autorità di vigilanza del gruppo e dei membri del collegio delle autorità di vigilanza per l’impresa madre nell’Unione e i soggetti o le succursali del gruppo di imprese di investimento;

c)

le principali aree d’intervento del collegio delle autorità di vigilanza e le attività di vigilanza pianificate, tra cui un programma di controlli in loco e ispezioni di cui all’articolo 14 della direttiva (UE) 2019/2034;

d)

i membri del collegio delle autorità di vigilanza responsabili della condotta delle attività di vigilanza pianificate;

e)

i calendari previsti, in termini sia di tempi che di durata, per ciascuna delle attività di vigilanza pianificate.

SEZIONE 4

PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN PREPARAZIONE PER LE SITUAZIONI DI EMERGENZA E NEL CORSO DI ESSE

Articolo 15

Quadro del collegio in previsione di potenziali situazioni di emergenza

1.   L’autorità di vigilanza del gruppo, in consultazione con i membri del collegio delle autorità di vigilanza, istituisce un quadro del collegio in previsione di potenziali situazioni di emergenza, tenendo conto delle caratteristiche e della struttura specifiche del gruppo di imprese di investimento.

2.   Il quadro del collegio di cui al paragrafo 1 è formalizzato negli accordi scritti stipulati conformemente all’articolo 4 e contiene tutti gli elementi seguenti:

a)

le procedure specifiche del collegio che si applicano qualora si verifichi una situazione di emergenza di cui all’articolo 47 della direttiva (UE) 2019/2034;

b)

le informazioni da scambiare qualora si verifichi una situazione di emergenza di cui all’articolo 47 della direttiva (UE) 2019/2034.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), contengono tutti gli elementi seguenti:

a)

una descrizione della situazione di emergenza venutasi a creare, tra cui la causa alla base della stessa, e l’impatto previsto della situazione di emergenza sui soggetti del gruppo di imprese di investimento o sull’intero gruppo, sui suoi clienti, sui mercati e sulla stabilità del sistema finanziario dell’Unione europea;

b)

una spiegazione delle misure e delle azioni adottate o programmate dall’autorità di vigilanza del gruppo o da uno dei membri del collegio delle autorità di vigilanza o dai soggetti del gruppo di imprese di investimento in risposta alla situazione di emergenza;

c)

le più recenti informazioni quantitative disponibili sulla posizione patrimoniale e di liquidità delle imprese di investimento del gruppo.

Articolo 16

Scambio di informazioni in situazioni di emergenza

1.   L’autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano tutte le informazioni necessarie a facilitare l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 47 della direttiva (UE) 2019/2034.

2.   Quando è informata di una situazione di emergenza da un membro o da un osservatore del collegio delle autorità di vigilanza, o dopo aver individuato una situazione di emergenza, l’autorità di vigilanza del gruppo comunica ai membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sull’impresa di investimento o sulle succursali che sono o possono essere interessate dalla situazione di emergenza, all’ABE e al Comitato europeo per il rischio sistemico le informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), seguendo le procedure stabilite conformemente alla lettera a) di tale paragrafo.

3.   A seconda della natura, della gravità, del potenziale effetto sistemico o di altro tipo e della probabilità di contagio della situazione di emergenza, i membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sui soggetti o sulle succursali del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza e l’autorità di vigilanza del gruppo possono decidere di scambiarsi informazioni aggiuntive.

4.   Ove applicabili, le informazioni indicate nei paragrafi 2 e 3 sono aggiornate immediatamente qualora siano disponibili nuove informazioni.

5.   Se la comunicazione di cui al presente articolo si svolge oralmente, le autorità competenti interessate confermano tempestivamente il contenuto di tale comunicazione per iscritto.

Articolo 17

Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza e della relativa risposta prudenziale

1.   Se si verifica una situazione di emergenza, l’autorità di vigilanza del gruppo coordina la valutazione della situazione di emergenza in collaborazione con i membri del collegio delle autorità di vigilanza e, se del caso, consulta gli osservatori del collegio. In particolare, tale valutazione comprende:

a)

la natura e la gravità della situazione di emergenza;

b)

l’impatto o il potenziale impatto della situazione di emergenza sui soggetti o sulle succursali del gruppo di imprese di investimento e sull’intero gruppo, nonché sui suoi clienti e sui mercati;

c)

il rischio di contagio transfrontaliero, tenendo conto in particolare delle potenziali conseguenze sistemiche in tutti gli Stati membri nei quali sono autorizzati o stabiliti i soggetti del gruppo di imprese di investimento.

2.   L’autorità di vigilanza del gruppo, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, coordina l’elaborazione di una risposta prudenziale alla situazione di emergenza in collaborazione con i membri del collegio delle autorità di vigilanza e, se del caso, si consulta con gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza.

3.   La risposta prudenziale coordinata specifica le azioni di vigilanza necessarie, la loro portata e il calendario di attuazione.

4.   L’autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza responsabili dell’esercizio della vigilanza sui soggetti o sulle succursali del gruppo di imprese di investimento che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza monitorano e si scambiano informazioni sulle modalità di attuazione della risposta prudenziale coordinata.

Articolo 18

Coordinamento delle attività di comunicazione esterna in una situazione di emergenza

L’autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza responsabili dell’esercizio della vigilanza sui soggetti o sulle succursali del gruppo di imprese di investimento che sono o possono essere interessati da una situazione di emergenza, coordinano nella misura del possibile le attività di comunicazione esterna, tenendo conto degli obblighi e dei vincoli giuridici imposti dalla normativa nazionale e dell’Unione.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(3)  Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2023/1117 della Commissione, del 12 gennaio 2023, che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le prescrizioni concernenti il tipo e la natura delle informazioni che devono scambiare le autorità competenti dello Stato membro d’origine e quelle dello Stato membro ospitante (Cfr. pag 10 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(7)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(8)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).


8.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 148/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1119 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2023

che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda formulari, modelli e procedure standard per la condivisione delle informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 8, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una cooperazione efficace e tempestiva tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante richiede, nell’ambito delle rispettive competenze di vigilanza di tali autorità, un adeguato scambio di informazioni bidirezionale. A sostegno di tale obiettivo, è opportuno stabilire formulari, modelli e procedure operative standard, comprese le scadenze, per lo scambio di informazioni. Poiché le informazioni scambiate dovrebbero essere tempestive e aggiornate, le autorità competenti dovrebbero adoperarsi per scambiare informazioni quanto prima possibile, senza indebiti ritardi, prima della scadenza del termine massimo per l’invio.

(2)

Per garantire un’efficiente trasmissione delle informazioni alle persone di contatto interessate in seno alle autorità competenti, nonché la riservatezza delle informazioni stesse, le autorità competenti dovrebbero stilare elenchi delle persone di contatto, scambiarseli e aggiornarli regolarmente.

(3)

Al fine di garantire l’efficacia della vigilanza delle imprese di investimento su base transfrontaliera, un’adeguata tutela dei clienti e dei mercati nonché azioni correttive tempestive, le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante dovrebbero informarsi senza indebiti ritardi riguardo a situazioni che potrebbero influire sulla stabilità finanziaria o sul funzionamento di una succursale, fornendo tutte le informazioni essenziali e pertinenti riguardo a tali situazioni.

(4)

Le prescrizioni concernenti il tipo e la natura delle informazioni che devono scambiare le autorità competenti dello Stato membro d’origine e quelle dello Stato membro ospitante sono stabilite nel regolamento delegato (UE) 2023/1117 della Commissione (2). L’istituzione di formulari, modelli e procedure standard per adempiere tali obblighi di condivisione delle informazioni dovrebbe pertanto essere conforme all’ambito di applicazione e all’approccio stabiliti da tale regolamento delegato e tenere conto dei formulari, dei modelli e delle procedure standard già attuati mediante altri meccanismi, come quelli stabiliti a norma degli articoli 34 e 35 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), evitando in tal modo duplicazioni.

(5)

Il quadro stabilito nel regolamento delegato (UE) 2023/1117 specifica le prescrizioni concernenti il tipo e la natura delle informazioni che le autorità competenti devono scambiare. Pur indicando gli elementi chiave che dovrebbero essere oggetto dello scambio di informazioni tra autorità competenti, esso non mira a limitare la portata di tale scambio di informazioni nell’ottica di promuovere un’ampia collaborazione tra le autorità competenti su base transfrontaliera.

(6)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (nel seguito l’«ABE») ha presentato alla Commissione in consultazione con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

(7)

L’ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Frequenza dello scambio di informazioni

1.   Le informazioni di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2023/1117 sono messe a disposizione e aggiornate con cadenza almeno annuale. Le informazioni aggiornate sono fornite dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine alle autorità competenti dello Stato membro ospitante entro il 30 aprile di ogni anno o, senza indebiti ritardi, a seguito di una modifica significativa.

2.   Le informazioni relative a qualsiasi caso di inosservanza dei requisiti specificati agli articoli da 3 a 6 e all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/1117 e all’applicazione di misure di vigilanza o di altre sanzioni amministrative o misure amministrative di cui all’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2023/1117 sono fornite senza indebiti ritardi e al più tardi entro 14 giorni di calendario dalla data dell’accertamento, da parte delle autorità competenti, del caso di inosservanza, dell’applicazione della misura di vigilanza o altra misura amministrativa o dell’applicazione di una sanzione amministrativa.

3.   Le informazioni di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento delegato (UE) 2023/1117 sono messe a disposizione e aggiornate con cadenza almeno annuale. Le informazioni aggiornate sono fornite dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine alle autorità competenti dello Stato membro ospitante entro il 30 aprile di ogni anno, sulla base della chiusura di esercizio al 31 dicembre, o, senza indebiti ritardi, a seguito di una modifica significativa.

4.   In deroga al paragrafo 3, nel corso dell’anno civile, se le autorità competenti dello Stato membro d’origine completano la revisione e la valutazione prudenziali delle imprese di investimento effettuate in conformità dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034, le informazioni di cui al paragrafo 3 sono fornite entro un mese dal completamento della relazione.

Articolo 2

Procedure operative per la trasmissione delle informazioni

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine gestiscono e condividono con le autorità competenti dello Stato membro ospitante, per ciascuna impresa di investimento, un elenco aggiornato contenente le persone di contatto pertinenti e i relativi recapiti per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e degli Stati membri ospitanti, incluse le persone di contatto per i casi di emergenza.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti comunicano senza indebiti ritardi alle autorità competenti dello Stato membro d’origine le proprie persone di contatto e i relativi recapiti nonché eventuali cambiamenti. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine e degli Stati membri ospitanti riesaminano e aggiornano tale elenco con cadenza almeno annuale.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine e le autorità competenti degli Stati membri ospitanti si scambiano informazioni in forma scritta o elettronica e le indirizzano alle persone di contatto pertinenti indicate nell’elenco di cui al paragrafo 1, salvo se diversamente specificato dall’autorità competente che richiede le informazioni.

4.   Se le informazioni sono scambiate in forma elettronica, sono utilizzati canali di comunicazione protetti a meno che, e fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 della direttiva (UE) 2019/2034 e delle norme sul trattamento dei dati personali, le autorità competenti che forniscono e ricevono le informazioni convengano, se del caso, di utilizzare canali di comunicazione non protetti.

5.   A seconda dell’urgenza di una situazione specifica, qualora le autorità competenti abbiano individuato risultanze relative a problemi e rischi potenziali rappresentati dall’impresa di investimento per la tutela dei clienti o la stabilità del sistema finanziario dello Stato membro ospitante o casi di inosservanza, le seguenti informazioni possono essere fornite oralmente prima di essere confermate in forma scritta o elettronica:

a)

informazioni relative all’inosservanza dei requisiti di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/1117;

b)

informazioni relative all’applicazione di misure di vigilanza o altre misure amministrative;

c)

informazioni relative all’imposizione di sanzioni amministrative.

6.   Al ricevimento delle informazioni, le autorità competenti ne danno conferma. Qualora le informazioni siano state comunicate in forma elettronica utilizzando canali di comunicazione protetti, la conferma del ricevimento è fornita tramite lo stesso canale. Non è richiesta una conferma di ricevimento per le informazioni fornite oralmente o mediante un canale di comunicazione protetto che consente al mittente di ricevere la conferma che le informazioni sono state ricevute dal destinatario.

7.   Qualora sia stato costituito un collegio delle autorità di vigilanza in conformità dell’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034 e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e quelle degli Stati membri ospitanti partecipino al collegio in qualità di membro o di altro partecipante conformemente al regolamento delegato (UE) 2023/1118 della Commissione (5), i paragrafi da 1 a 6 del presente articolo non si applicano. In tali casi, le informazioni sono scambiate conformemente all’articolo 48, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2019/2034.

Articolo 3

Formulari standard da utilizzare per lo scambio di informazioni riguardanti le imprese di investimento operanti tramite una succursale

1.   Le informazioni di cui agli articoli da 2 a 4 e all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2023/1117 sono scambiate utilizzando il modello e il formulario di cui all’allegato.

2.   Le informazioni e le risultanze relative a problemi e rischi potenziali rappresentati dalla succursale o dalle sue attività nello Stato membro ospitante, aventi un impatto significativo sulla tutela dei clienti o sulla stabilità del sistema finanziario dello Stato membro ospitante, sono fornite dalle autorità competenti di detto Stato membro ospitante nella forma ritenuta idonea dalle predette autorità.

3.   Le informazioni di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/1117 e le informazioni relative all’applicazione di misure di vigilanza o di altre misure amministrative o sanzioni amministrative di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento sono fornite nella forma ritenuta idonea dall’autorità competente che le comunica.

Articolo 4

Richieste di informazioni riguardanti i fornitori di servizi transfrontalieri

1.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui l’impresa di investimento svolge attività in regime di libera prestazione di servizi, che chiedono alle autorità competenti dello Stato membro d’origine di fornire le informazioni riguardanti tali servizi ai sensi del regolamento delegato (UE) 2023/1117:

a)

presentano la richiesta di informazioni in forma scritta o elettronica alla persona di contatto pertinente indicata nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

b)

indicano un termine di tempo ragionevole entro il quale la risposta dovrebbe essere disponibile.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine che ricevono una richiesta di cui al paragrafo 1 forniscono le informazioni senza indebiti ritardi e compiono ogni sforzo possibile per rispondere entro il termine indicato nella richiesta. Se non riescono a rispondere entro tale termine, dette autorità competenti comunicano senza indebiti ritardi alle autorità competenti richiedenti il termine entro il quale forniranno le informazioni.

Articolo 5

Richieste di informazioni ad hoc

1.   Qualsiasi altra richiesta di informazioni ad hoc non specificate nel regolamento delegato (UE) 2023/1117 è trasmessa in forma scritta o elettronica alle persone di contatto pertinenti indicate nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento.

2.   Le autorità competenti che presentano una richiesta di cui al paragrafo 1 spiegano in che modo le informazioni dovrebbero facilitare la vigilanza o il monitoraggio di un’impresa di investimento o la protezione della stabilità del sistema finanziario.

3.   Le autorità competenti che hanno richiesto le informazioni indicano un termine di tempo ragionevole entro il quale la risposta dovrebbe essere disponibile tenendo conto della natura e dell’urgenza della richiesta e delle informazioni che ne costituiscono l’oggetto.

4.   Le autorità competenti che ricevono una richiesta di cui al paragrafo 1 forniscono le informazioni senza indebiti ritardi e compiono ogni sforzo possibile per rispondere entro il termine indicato nella richiesta. Se non riescono a rispondere entro tale termine, dette autorità competenti comunicano senza indebiti ritardi alle autorità competenti richiedenti il termine entro il quale forniranno le informazioni.

5.   Se le informazioni richieste non sono disponibili, le autorità competenti che ricevono una richiesta di cui al paragrafo 1 lo comunicano alle autorità competenti che l’hanno presentata.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2023/1117, del 12 gennaio 2023, che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le prescrizioni concernenti il tipo e la natura delle informazioni che devono scambiare le autorità competenti dello Stato membro d’origine e quelle dello Stato membro ospitante (cfr. pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2023/1118 della Commissione, del 12 gennaio 2023, che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni in base alle quali i collegi delle autorità di vigilanza esercitano i loro compiti (cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

Modello per lo scambio di informazioni riguardanti le imprese di investimento che le autorità competenti dello Stato membro d’origine devono fornire alle autorità competenti dello Stato membro ospitante che vigilano su una succursale:

Autorità competente

Testo libero

Nome dell’impresa di investimento

Testo libero

Data di riferimento (GG/MM/AAAA)

Data di riferimento per le informazioni

Data di trasmissione (GG/MM/AAAA)

Data in cui le informazioni sono fornite alle autorità competenti dello Stato membro ospitante

Informazioni fornite su base consolidata (sì/no)

Indicare «sì» se le informazioni contenute nel presente modello sono fornite su base consolidata e non a livello del gruppo di imprese di investimento.

Persona di contatto presso le autorità competenti dello Stato membro d’origine

Nome e recapiti della persona che fornisce informazioni per eventuali domande di follow-up

Dichiarazione sull’osservanza, da parte dell’impresa di investimento, dei requisiti di fondi propri di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033, tenendo conto delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 57 di tale regolamento

Riferimenti giuridici: articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/1117.

Testo libero per rispondere alla domanda alla data di segnalazione.

Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti.

Si noti che i problemi di inosservanza di disposizioni normative minime e le misure di vigilanza adottate dalle autorità competenti per farvi fronte devono essere segnalati al di fuori del presente modello nello scambio di informazioni periodico e conformemente all’articolo 1, paragrafo 2.

Dichiarazione sull’osservanza, da parte dell’impresa di investimento, di eventuali requisiti di fondi propri aggiuntivi imposti conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034

Dichiarazione sull’osservanza, da parte dell’impresa di investimento, di eventuali orientamenti sui fondi propri aggiuntivi imposti conformemente all’articolo 41 della direttiva (UE) 2019/2034

Valore dei requisiti di fondi propri di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033

Riferimenti giuridici: articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/1117.

Valore risultante dalla segnalazione a fini di vigilanza.

Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti.

Dichiarazione che indichi se il valore segnalato alla riga precedente è stato fissato sulla base dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b) o c), del regolamento (UE) 2019/2033

Riferimenti giuridici: articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/1117.

Testo libero che indichi la base del calcolo dei requisiti di fondi propri.

Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti.

Valore di eventuali requisiti di fondi propri aggiuntivi imposti conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 e i motivi alla base di tale imposizione

Riferimenti giuridici: articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/1117.

Valore risultante dalla segnalazione a fini di vigilanza.

Testo libero che illustri i motivi alla base dell’imposizione di requisiti di fondi propri aggiuntivi.

Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti.

Valore di eventuali orientamenti sui fondi propri aggiuntivi imposti conformemente all’articolo 41 della direttiva (UE) 2019/2034

Riferimenti giuridici: articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/1117.

Valore risultante dalla segnalazione a fini di vigilanza.

Testo libero che illustri i motivi alla base dell’imposizione degli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi.

Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti.

Dichiarazione sull’osservanza, da parte dell’impresa di investimento, dei requisiti in materia di rischio di concentrazione di cui alla parte quattro del regolamento (UE) 2019/2033

Riferimenti giuridici: articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/1117.

Testo libero per rispondere alla domanda alla data di segnalazione.

Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti.

Si noti che i problemi di inosservanza di disposizioni normative minime e le misure di vigilanza adottate dalle autorità competenti per farvi fronte devono essere segnalati al di fuori del presente modello nello scambio di informazioni periodico e conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

Dichiarazione sull’osservanza, da parte dell’impresa di investimento, dei requisiti in materia di liquidità di cui alla parte cinque del regolamento (UE) 2019/2033, tenendo conto delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafo 1, di tale regolamento

Riferimenti giuridici: articolo 4, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2023/1117.

Testo libero per rispondere alla domanda alla data di segnalazione.

Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti.

Si noti che i problemi di inosservanza di disposizioni normative minime e le misure di vigilanza adottate dalle autorità competenti per farvi fronte devono essere segnalati al di fuori del presente modello nello scambio di informazioni periodico e conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

Sintesi della valutazione complessiva, effettuata dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine, del profilo di rischio di liquidità e della gestione dei rischi dell’impresa di investimento

Riferimenti giuridici: articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2023/1117.

Testo libero per rispondere alla domanda alla data di segnalazione.

Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti.

Sintesi della valutazione di eventuali rischi sostanziali secondo quanto emerso dalla revisione e dalla valutazione prudenziali effettuate a norma dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034 o da qualsiasi altra attività di vigilanza svolta dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine

Riferimenti giuridici: articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/1117.

Testo libero per rispondere alla domanda alla data di segnalazione.

Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti.

Informazioni aggiuntive da scambiare per quanto riguarda la gestione e la proprietà dell’impresa di investimento e la preparazione alle situazioni di emergenza

Riferimenti giuridici: articolo 2, paragrafo 1, e articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2023/1117.

1.

Struttura organizzativa attuale (organigramma) dell’impresa di investimento che comprende le linee di attività e i rapporti con le altre entità del gruppo.

2.

Recapiti di emergenza di persone all’interno delle autorità competenti incaricate di gestire le situazioni di emergenza e le procedure di comunicazione che si applicano nelle situazioni di emergenza.

Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti.

Informazioni aggiuntive che devono fornire le autorità competenti dello Stato membro d’origine che esercitano la vigilanza sulle imprese di investimento non identificate come imprese di investimento piccole e non interconnesse ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/2033

Riferimenti giuridici: articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/1117..

1.

La struttura dell’organo di gestione e dell’alta dirigenza, compresa l’attribuzione delle responsabilità di supervisione della succursale.

2.

L’elenco degli azionisti e dei soci con partecipazioni qualificate.

Qualora non vi siano cambiamenti rispetto al periodo di segnalazione precedente, le autorità competenti possono far riferimento di conseguenza a informazioni o aggiornamenti già forniti.


8.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 148/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1120 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2023

che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «APESIN Handaktiv» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 aprile 2019 la società Tana-Chemie GmbH ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), conformemente all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione (2), una domanda di autorizzazione dell’Unione per lo stesso biocida singolo, di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013, denominato «APESIN Handaktiv», del tipo di prodotto 1, quale descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi («registro») con il numero BC-CF051114-66. La domanda recava anche il numero di domanda relativo alla corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Knieler & Team Propanol Family», registrata nel registro con il numero BC-AQ050985-22.

(2)

I principi attivi contenuti nello stesso biocida singolo «APESIN Handaktiv» sono il propan-1-olo e il propan-2-olo, che sono inseriti nell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per il tipo di prodotto 1.

(3)

L’8 dicembre 2021 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (3) e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «APESIN Handaktiv», conformemente all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013.

(4)

Nel parere si conclude che le differenze proposte tra lo stesso biocida singolo e il corrispondente biocida di riferimento sono limitate a informazioni che possono essere oggetto di una modifica amministrativa conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione (4) e che, sulla base della valutazione della corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Knieler & Team Propanol Family» e subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, lo stesso biocida singolo soddisfa le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5)

Il 20 ottobre 2022 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, conformemente all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)

La Commissione concorda con il parere dell’Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un’autorizzazione dell’Unione per lo stesso biocida singolo «APESIN Handaktiv».

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società Tana-Chemie GmbH è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e per l’uso dello stesso biocida singolo «APESIN Handaktiv» con il numero di autorizzazione EU-0027673-0000 conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell’allegato.

L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 28 giugno 2023 al 31 luglio 2032.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 4).

(3)  Parere dell’ECHA dell’8 dicembre 2021 sull’autorizzazione dell’Unione per il biocida «APESIN Handaktiv», https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4).


ALLEGATO

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

APESIN Handaktiv

Tipo di prodotto 1 - Igiene umana (disinfettanti)

Numero di autorizzazione: EU-0027673-0000

Numero dell’approvazione del R4BP: EU-0027673-0000

1.   INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Nome(i) commerciale(i) del prodotto

Denominazione commerciale

APESIN Handaktiv

APESIN handactive F

APESIN Handaktiv F

1.2.   Titolare dell’autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione

Nome

tana-Chemie GmbH

Indirizzo

Rheinallee 96, 55120 Mainz Germania

Numero di autorizzazione

EU-0027673-0000

Numero dell’approvazione del R4BP

EU-0027673-0000

Data di rilascio dell’autorizzazione

28.6.2023

Data di scadenza dell’autorizzazione

31.7.2032

1.3.   Fabbricante(i) del prodotto

Nome del fabbricante

tana-Chemie GmbH

Indirizzo del fabbricante

Rheinallee 96, 55120 Mainz Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Werner & Mertz GmbH & Co KG, Neualmerstr. 13, 5400 Hallein Austria

Werner & Mertz GmbH, Rheinallee 96, 55120 Mainz Germania

1.4.   Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo

Propan-1-olo

Nome del fabbricante

OQ Chemicals GmbH (formerly Oxea GmbH)

Indirizzo del fabbricante

Rheinpromenade 4a, 40789 Monheim am Rhein Germania

Ubicazione dei siti produttivi

OQ Chemicals Corperation (formerly Oxea Coperation), 2001 FM 3057 TX, 77414 Bay City Stati Uniti


Principio attivo

Propan-1-olo

Nome del fabbricante

BASF SE

Indirizzo del fabbricante

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Germania

Ubicazione dei siti produttivi

BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Germania


Principio attivo

Propan-1-olo

Nome del fabbricante

SASOL Chemie GmbH & Co. KG

Indirizzo del fabbricante

Secunda Chemical Operations, Sasol Place, 50 Katherine Street, 2090 Sandton Sudafrica

Ubicazione dei siti produttivi

Secunda Chemical Operations, PDP Kruger Street, 2302 Secunda Sudafrica


Principio attivo

Propan-2-olo

Nome del fabbricante

INEOS Solvent Germany GmbH

Indirizzo del fabbricante

Römerstrasse 733, 47443 Moers Germania

Ubicazione dei siti produttivi

INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733, 47443 Moers Germania

INEOS Solvent Germany GmbH, Shamrockstrasse 88, 44623 Herne Germania

2.   COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

30,0

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

45,0

2.2.   Tipo di formulazione

AL - Altri liquidi

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA

Indicazioni di pericolo

Liquido e vapori infiammabili.

Provoca gravi lesioni oculari.

Può provocare sonnolenza o vertigini.

L’esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.

Tenere il recipiente ben chiuso.

Evitare di respirare i vapori.

Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.

IN CASO DI INALAZIONE:Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Conservare in luogo ben ventilato.Conservare in luogo fresco.

Conservare sotto chiave.

Smaltire il prodotto in un punto di raccolta rifiuti autorizzato.

Smaltire il recipiente in un punto di raccolta rifiuti autorizzato.

4.   USO/I AUTORIZZATO/I

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 1.

Uso # 1 – Igienizzante per mani, liquido

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 01 - Igiene umana

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Micobatteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Virus con involucro

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

ospedali e altre strutture sanitarie, ambulanze, sale operatorie, case di cura (inclusa assistenza domiciliare dei pazienti)

mense ospedaliere, grandi cucine, industrie farmaceutiche, stabilimenti di produzione e laboratori: usare l’igienizzante su mani visibilmente pulite e asciutte.

Solo per uso professionale.

Metodi di applicazione

Metodo: applicazione manuale

Descrizione dettagliata:

Sfregamento

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Almeno 3 ml (utilizzare gli erogatori: ad esempio impostato a 1,5 ml per erogazione, 2 erogazioni per 3 ml) Tempo di contatto: 30 sec

Diluizione (%): Prodotto pronto all’uso

Numero e tempi di applicazione:

Non vi sono restrizioni in termini di numero e tempi delle applicazioni. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell’applicazione.

Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi momento e con la frequenza necessaria.

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Flaconi di polietilene ad alta densità trasparenti/bianchi da 100 ml, 125 ml, 500 ml, 1 000  ml, con tappi flip top in polipropilene (PP);

Contenitore HDPE trasparente/bianco da 5 000  ml con tappo avvitato HDPE.

Flacone da 500 ml e 1 000  ml in HDPE, leggero e trasparente con pompa in PP integrata.

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

I prodotti possono essere applicati direttamente oppure possono essere utilizzati in un dispenser o con una pompa.

Per l’igiene delle mani, utilizzare 3 ml di prodotto e tenere le mani umide per 30 secondi.

Non ricaricare

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali per l’uso

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere le istruzioni generali per l’uso

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l’uso

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l’uso

4.2.   Descrizione dell’uso

Tabella 2.

Uso # 2 – Detergente chirurgico per le mani, liquido

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 01 - Igiene umana

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Micobatteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Virus con involucro

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Il prodotto può essere applicato per l’igienizzazione chirurgica delle mani negli ospedali e in altre strutture sanitarie: usare l’igienizzante su mani e avambracci visibilmente puliti e asciutti.

Solo per uso professionale.

Metodi di applicazione

Metodo: applicazione manuale

Descrizione dettagliata:

Sfregamento

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Dosaggio: Strofinare una quantità sufficiente di prodotto in erogazioni da 3 ml (usare dispenser: ad esempio impostare a 1,5 ml per erogazione, 2 erogazioni per 3 ml). Tempo di contatto: 90 sec

Diluizione (%): Prodotto pronto all’uso

Numero e tempi di applicazione:

Non vi sono restrizioni in termini di numero e tempi delle applicazioni. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell’applicazione.

Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi momento e con la frequenza necessaria.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Flaconi polietilene ad alta densità trasparenti/bianchi da 100 ml, 125 ml, 500 ml, 1 000  ml con tappi flip top in polipropilene (PP);

Contenitore HDPE trasparente/bianco da 5 000  ml con tappo avvitato HDPE.

Flacone da 500 ml e 1 000  ml in HDPE, leggero e trasparente con pompa in PP integrata.

4.2.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

I prodotti possono essere applicati direttamente oppure possono essere utilizzati in un dispenser o con una pompa.

Per l’igienizzazione chirurgica delle mani, utilizzare tante erogazioni da 3 ml quante necessarie per mantenere le mani umide per 90 secondi.

Non ricaricare

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali per l’uso

4.2.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere le istruzioni generali per l’uso

4.2.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l’uso

4.2.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l’uso

5.   INDICAZIONI GENERALI PER L’USO (1)

5.1.   Istruzioni d’uso

Solo per uso professionale.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Evitare il contatto con gli occhi.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Misure generali di primo soccorso: Allontanare l’infotunato dall’area contaminata. In caso di malessere, consultare un medico. Se possibile, mostrare questo foglio.

IN CASO DI INALAZIONE: Portare il paziente all’aria aperta e tenerlo a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare immediatamente la pelle con acqua abbondante. Quindi togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e se è facile farlo. Continuare il risciacquo per almeno 15 minuti.

Chiamare il 112/l’ambulanza per assistenza medica.

Informazioni per il personale sanitario/medico: Gli occhi devono inoltre essere risciacquati ripetutamente durante il tragitto verso l’ambulatorio medico in caso di esposizione a sostanze chimiche alcaline (pH > 11), ammine e acidi come acido acetico, acido formico o acido propionico.

SE INGERITO: Sciacquare immediatamente la bocca. Se la persona esposta è in grado di deglutire, somministrare qualcosa da bere. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/l’ambulanza per assistenza medica.

Misure in caso di rilascio accidentale:

Arrestare le perdite se è possibile farlo in sicurezza. Rimuovere le fonti di accensione. Prestare particolare attenzione per evitare cariche elettrostatiche. Nessuna fiamma libera. Non fumare.

Non rilasciare le sostanze nelle fognature e nelle acque pubbliche.

Pulire con materiale assorbente (per esempio un panno). Assorbire quanto prima le fuoriuscite con solidi inerti, come argilla o terra diatomacea. Raccogliere meccanicamente (spazzando, spalando). Smaltire in conformità alle normative locali in materia.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle normative ufficiali. Non svuotare negli scarichi. Non smaltire con i rifiuti domestici. Smaltire il contenuto/recipiente presso un punto di raccolta dei rifiuti autorizzato. Svuotare completamente la confezione prima dello smaltimento. Quando sono completamente vuoti, i contenitori sono riciclabili come qualsiasi altro imballaggio.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Stabilità: 24 mesi

Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. Tenere al riparo dalla luce solare diretta.

Temperatura di conservazione raccomandata: 0-30 °C

Non conservare a temperature inferiori a 0 °C

Non conservare vicino ad alimenti, bevande e alimenti per animali. Tenere lontano da materiali combustibili.

6.   ALTRE INFORMAZIONI


(1)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati.


8.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 148/44


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1121 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2023

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Nordhessische Ahle Wurscht/Nordhessische Ahle Worscht» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Nordhessische Ahle Wurscht/Nordhessische Ahle Worscht» presentata dalla Germania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Nordhessische Ahle Wurscht/Nordhessische Ahle Worscht» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Nordhessische Ahle Wurscht/Nordhessische Ahle Worscht» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 15.2.2023, pag. 19.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


8.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 148/45


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1122 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2023

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 (2), la Commissione europea («la Commissione») ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato» o «Cina») («le misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l’inchiesta iniziale». I dazi antidumping attualmente in vigore sono compresi tra lo 0 % e il 31,3 % (3). Le aliquote del dazio sono state stabilite sulla base del margine di pregiudizio in conformità della regola del dazio inferiore, di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(2)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (4), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(3)

La domanda di riesame («la domanda») è stata presentata il 4 gennaio 2022 da Eurofer (European Steel Association) («il richiedente») per conto dell’industria dell’Unione di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

(4)

La China Iron and Steel Association («CISA») ha affermato che nella domanda di riesame Eurofer ha fatto un ricorso eccessivo al trattamento riservato, tale da impedire alle parti interessate di presentare osservazioni adeguate, e che pertanto la domanda avrebbe dovuto essere respinta. Secondo la CISA, il deliberato ricorso eccessivo al trattamento riservato le ha impedito di acquisire un’adeguata comprensione della situazione durante il periodo dell’inchiesta. Con riferimento in particolare al modello dei costi dei produttori dell’Unione, la CISA ha sostenuto che l’accordo antidumping dell’OMC («ADA»), in particolare l’articolo 6.5.1, nonché il regolamento di base, in particolare l’articolo 19, presentano una formulazione analoga in merito all’obbligo delle parti interessate di divulgare le informazioni non riservate.

(5)

L’articolo 19 del regolamento di base autorizza la protezione di informazioni di natura riservata nei casi in cui la divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l’informazione o la persona dalla quale ha ottenuto l’informazione la persona che l’ha fornita. Le informazioni contenute negli allegati a diffusione limitata della domanda rientrano in tali categorie. In particolare per quanto riguarda gli indici di consumo specifici dei produttori dell’Unione dei fattori produttivi necessari per fabbricare il prodotto oggetto del riesame forniti nella domanda di riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha osservato che tali dati contengono informazioni commerciali segrete e non si prestano ad essere riassunti. Gli indici di consumo dei fattori produttivi sono stati utilizzati dal richiedente per costruire il valore normale. Nel contempo, la versione non riservata della domanda di riesame in previsione della scadenza conteneva sufficienti elementi di prova in merito ai fattori produttivi effettivamente utilizzati per la determinazione del valore normale. Analogamente, nel corso dell’inchiesta i produttori esportatori che hanno collaborato non sono tenuti a divulgare né a sintetizzare determinate informazioni riservate, quali l’effettiva composizione dei loro tipi di prodotto contenente gli indici di consumo dei fattori produttivi. La Commissione ha quindi ritenuto che la versione della domanda consultabile dalle parti interessate contenesse tutti gli elementi di prova essenziali e che le informazioni fornite nella versione non riservata della denuncia fossero sufficienti per consentire alle parti interessate di esercitare i loro diritti di difesa. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(6)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 5 aprile 2022 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della RPC a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) («l’avviso di apertura»).

(7)

La CISA ha affermato che i livelli di redditività dell’industria dell’Unione indicati nella domanda avrebbero dovuto indurre la Commissione a respingerla e che la domanda non dimostrava che la scadenza delle misure potesse ragionevolmente determinare la persistenza del pregiudizio. Secondo la CISA, la situazione dell’industria dell’Unione non è fragile come affermato da Eurofer. Essa ha sostenuto che in tutto il periodo in esame non un solo indicatore di pregiudizio era sceso a un livello inferiore all’indice di contrazione dei consumi e che l’industria dell’Unione era riuscita, in certa misura, a riprendersi nel periodo in cui godeva della protezione delle misure in vigore. La CISA ha rilevato infine che l’istituzione delle misure sarebbe contraria all’interesse dell’Unione a causa dell’impatto delle sanzioni UE, nonché delle perturbazioni interconnesse nelle catene di approvvigionamento e della ripresa post COVID-19.

(8)

La Commissione ha ricordato che la domanda era motivata dal rischio di reiterazione del pregiudizio e non di persistenza del pregiudizio. Le cifre relative alla redditività indicate nella domanda di riesame, quindi, non precludevano l’apertura di un’inchiesta di riesame, che è in prospettiva. In ogni caso la redditività è solo uno dei vari indicatori utilizzati per l’analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione. Contrariamente al parere della CISA, dall’analisi della domanda effettuata dalla Commissione è emerso che nella fase di apertura il richiedente aveva fornito elementi di prova sufficienti ad indicare la presenza di un rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure antidumping applicabili sulle importazioni dalla RPC. A tale proposito la Commissione ha ricordato che non esiste un obbligo giuridico di considerare l’interesse dell’Unione nel valutare nel merito una domanda di riesame in previsione della scadenza. L’apertura dell’inchiesta di riesame era pertanto giustificata.

1.4.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(9)

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.5.   Parti interessate

(10)

Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha espressamente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, tutti i produttori noti dell’Unione, i produttori noti della Repubblica popolare cinese e le autorità della Repubblica popolare cinese, gli importatori, utilizzatori e operatori commerciali noti, invitandoli a partecipare.

(11)

Le parti interessate hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.6.   Campionamento

(12)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

1.6.1.    Campionamento dei produttori dell’Unione

(13)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume di produzione del prodotto simile nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano circa il 29 % della produzione totale stimata dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni, la Commissione ha confermato il campione selezionato in via provvisoria. Tale campione è rappresentativo dell’industria dell’Unione.

(14)

Pur non avendo presentato osservazioni durante la procedura di selezione del campione, in una successiva comunicazione la CISA ha sostenuto che il livello di rappresentatività era basso, soprattutto rispetto al campione selezionato nell’inchiesta iniziale, che rappresentava il 45 % della produzione dell’Unione. La CISA ha invitato la Commissione a verificare nel dettaglio se la cifra bassa non incida sul livello di rappresentatività dell’industria nazionale.

(15)

La Commissione ha ricordato innanzitutto che le differenze nel campione tra l’inchiesta iniziale e l’inchiesta di riesame in previsione della scadenza non invalidano la rappresentatività del campione. In secondo luogo, la Commissione ha rilevato che la CISA non ha presentato elementi sostanziali, oltre al confronto con il campione nell’inchiesta iniziale, per dimostrare che il campione non era rappresentativo. Poiché il campione è stato selezionato a norma dell’articolo 17 del regolamento di base, sulla base dei volumi di produzione del prodotto simile nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, nonché della rappresentatività geografica, ed era limitato a un numero di produttori dell’Unione che può essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile, la Commissione ha ribadito che il campione era considerato rappresentativo.

1.6.2.    Campionamento degli importatori

(16)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto agli importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

(17)

Nessun importatore indipendente si è manifestato e ha fornito le informazioni richieste.

1.6.3.    Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

(18)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori noti della Repubblica popolare cinese di fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle autorità cinesi di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

(19)

All’atto dell’apertura la Commissione ha reso disponibile una copia dei questionari nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio. (6)

(20)

Nessun produttore cinese ha fornito le informazioni richieste e/o ha accettato di essere incluso nel campione. La Commissione ha informato la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea in merito alla sua intenzione di utilizzare i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Non sono pervenute osservazioni.

(21)

Vista la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, le risultanze relative alle importazioni dalla RPC sono state elaborate sulla base dei dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, in particolare utilizzando statistiche commerciali su importazioni ed esportazioni (Eurostat, Global Trade Atlas («GTA») (7) e domanda di riesame in previsione della scadenza).

(22)

La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») (8) un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Non è pervenuta alcuna risposta. La Commissione ha quindi informato la missione della RPC presso l’Unione europea in merito alla sua intenzione di utilizzare i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Non sono pervenute osservazioni.

1.7.   Risposte e verifiche

(23)

I produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno risposto al questionario.

(24)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito indicate:

produttori dell’Unione:

Arcelor Mittal Poland (Dąbrowa Górnicza, Polonia);

Tata Steel Ijmuiden (Ijmuiden, Paesi Bassi);

ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Germania) e la società collegata ThyssenKrupp Material Processing (Krefeld, Germania).

1.8.   Divulgazione delle informazioni

(25)

Il 4 aprile 2023 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere i dazi antidumping in vigore. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

(26)

La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e ne ha tenuto conto, ove opportuno. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata concessa un’audizione. Su sua richiesta, la CISA è stata sentita dai servizi della Commissione il 12 aprile 2023.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(27)

Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti («prodotti piatti laminati a caldo» o «prodotto oggetto del riesame»).

Il presente riesame non riguarda i seguenti prodotti:

i)

i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati;

ii)

i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido;

iii)

i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm; e

iv)

i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.

Il prodotto oggetto del riesame è attualmente classificato con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codici TARIC 7226191091, 7226191095), 7226 91 91 e 7226 91 99. I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo e fatta salva l’eventualità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.

(28)

I prodotti piatti di acciaio laminati a caldo sono fabbricati mediante laminazione a caldo. Si tratta di un processo di lavorazione dei metalli in cui il metallo fuso viene fatto passare attraverso una o più coppie di rulli caldi per ridurre e uniformare lo spessore, con la temperatura del metallo al di sopra della temperatura di ricristallizzazione. Essi possono essere forniti in varie forme: arrotolati (anche lubrificati o decapati), tagliati su misura (fogli) o in nastri stretti.

Vi sono due principali impieghi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. In primo luogo, costituiscono il materiale primario per la produzione di vari prodotti in acciaio a valle di valore aggiunto, a cominciare dai prodotti piatti di acciaio laminati a freddo e rivestiti. In secondo luogo, sono usati come fattore produttivo industriale acquistato dagli utilizzatori finali per una serie di impieghi, anche nel settore delle costruzioni (produzione di tubi di acciaio), nella costruzione navale, nei contenitori per gas, negli autoveicoli, nei recipienti a pressione e nelle condotte per il trasporto di energia.

2.2.   Prodotto in esame

(29)

Il prodotto in esame nella presente inchiesta corrisponde al prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese.

2.3.   Prodotto simile

(30)

Come stabilito nell’inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le medesime caratteristiche fisiche di base e sono destinati agli stessi impieghi di base:

il prodotto in esame esportato nell’Unione;

il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno della Repubblica popolare cinese; e

il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(31)

Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(32)

Nel periodo dell’inchiesta di riesame sono proseguite le importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della RPC, sebbene a livelli inferiori a quelli registrati nel periodo dell’inchiesta iniziale (ossia dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015). Secondo i dati Eurostat, nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati dalla RPC rappresentavano meno dello 0,1 % del mercato dell’Unione, rispetto alla quota di mercato del 4,32 % (9) durante il periodo dell’inchiesta iniziale. In termini assoluti, nel periodo dell’inchiesta di riesame la Cina ha esportato nell’Unione circa 28 743 tonnellate, un calo notevole rispetto al quantitativo di circa 1 519 304 tonnellate (10) esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale.

(33)

Come indicato al considerando 20, nessuno degli esportatori/produttori della RPC ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha quindi informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla RPC. La Commissione non ha ricevuto osservazioni, né richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo.

(34)

Conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping per quanto riguarda la RPC si sono pertanto basate sui dati disponibili, segnatamente sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza e nelle comunicazioni delle parti interessate, in combinazione con altre fonti di informazione, quali le statistiche commerciali su importazioni ed esportazioni (Eurostat, GTA) (11).

3.2.   Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

(35)

Poiché all’apertura dell’inchiesta erano disponibili sufficienti elementi di prova tendenti a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(36)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro la scadenza fissata non sono pervenute risposte al questionario da parte del governo della RPC, né comunicazioni riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente, la Commissione ha comunicato al governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC.

(37)

Al punto 5.3.2. dell’avviso di apertura la Commissione ha anche specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, aveva selezionato in via provvisoria il Messico come paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri eventuali paesi appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, primo trattino, del regolamento di base.

(38)

Il 29 agosto 2022 con una nota sui fattori produttivi la Commissione ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, indicando il Messico come paese rappresentativo. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali le materie prime, il lavoro e l’energia, impiegati nella fabbricazione di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati. Inoltre, ha informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società Ternium SA, un produttore del paese rappresentativo.

(39)

La CISA ha presentato le sue osservazioni il 16 settembre 2022. La CISA ha sostenuto che i dati GTA sulle importazioni non riflettono i prezzi praticati sul mercato interno, bensì i prezzi all’importazione, che di norma sono influenzati da molti fattori, tra cui la quantità delle importazioni di un particolare prodotto, la disponibilità di tale prodotto e la distanza tra i paesi esportatori e importatori. La Commissione ha riconosciuto che i dati GTA sulle importazioni riflettono di fatto i prezzi all’importazione. Il fascicolo tuttavia non conteneva indicazioni che tali prezzi non riflettessero i prezzi praticati sul mercato interno nel paese rappresentativo, o che la qualità o la quantità dei dati sulle importazioni utilizzati li renderebbe inadeguati per la determinazione del valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(40)

La CISA ha anche espresso dubbi sul fatto che l’uso della media ponderata dei prezzi unitari sarebbe in grado di riflettere un costo unitario significativo di materie prime quali le ferroleghe, poiché il prezzo unitario presentava differenze significative a seconda della qualità delle materie prime e/o del paese d’origine. Poiché i produttori della RPC hanno scelto di non collaborare nell’inchiesta, la Commissione non è stata in grado di individuare la qualità delle ferroleghe utilizzate nello specifico per la fabbricazione di prodotti piatti laminati a caldo. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato pertanto determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni di tutte le qualità da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC e che figurano nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(41)

La CISA ha inoltre sollevato la questione dell’esattezza del prezzo unitario cif dazio corrisposto di ciascun fattore, poiché i dati GTA sulle importazioni indicati dal Messico sono a livello fob anziché a livello cif. Nell’ambito di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione non è obbligata a calcolare un margine di dumping preciso, bensì a stabilire se esiste il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping. Poiché, come spiegato al considerando 118, le risultanze in base alle quali la differenza di prezzo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione nel resto del mondo era superiore al 100 %, anche utilizzando un altro coefficiente di conversione basato sull’origine effettiva delle merci importate, non avrebbero cambiato le conclusioni della Commissione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

3.3.   Valore normale

(42)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(43)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base tuttavia «qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni», e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» in appresso sono denominate «SGAV»).

(44)

Come ulteriormente illustrato in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione del governo della RPC e dei produttori, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.4.   Esistenza di distorsioni significative

(45)

Nell’ambito di recenti inchieste concernenti il settore siderurgico nella RPC (13), la Commissione ha riscontrato la presenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(46)

In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale nella RPC, che falsa l’efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (14). La Commissione ha concluso in particolare che nel settore siderurgico, che fornisce la principale materia prima per fabbricare il prodotto oggetto del riesame, il governo della RPC non solo continua a detenere un livello elevato di proprietà ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base (15), ma è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base (16). La Commissione ha inoltre constatato che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso, il sistema di pianificazione della RPC comporta che le risorse siano concentrate in settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato (17). La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e patrimoniale cinese non funzionano correttamente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese in stato d’insolvenza e alle modalità di assegnazione dei diritti di uso dei terreni nella RPC (18). Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore siderurgico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base (19), nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale da parte delle imprese della RPC (20).

(47)

Come in inchieste precedenti relative al settore siderurgico nella RPC, nella presente inchiesta la Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda, nonché nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale (21) («la relazione»), che si basa su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC, come constatato anche nell’ambito di precedenti inchieste da essa condotte a tale riguardo.

(48)

Secondo quanto asserito nella domanda, l’intera economia cinese è ampiamente influenzata e interessata da vari interventi di vasta portata del governo della RPC o di altre autorità pubbliche a diversi livelli amministrativi, in considerazione dei quali i prezzi e i costi sul mercato interno dell’industria siderurgica cinese non possono essere utilizzati nella presente inchiesta. A sostegno della sua posizione, la domanda ha fatto riferimento alle recenti inchieste della Commissione relative al settore siderurgico cinese (22) o alle conclusioni del Forum mondiale sull’eccesso di capacità produttiva di acciaio sotto l’egida del G20 (23).

(49)

Più nello specifico, la domanda ha rilevato che nel contesto della dottrina della «economia di mercato socialista» contenuta nella costituzione della RPC, dell’onnipresenza del partito comunista cinese («PCC») e della sua influenza sull’economia mediante iniziative di pianificazione strategica, come il tredicesimo e il quattordicesimo piano quinquennale (24), l’ingerenza del governo assume varie forme, in particolare di tipo amministrativo, finanziario e normativo.

(50)

La domanda forniva esempi di elementi che indicano l’esistenza di distorsioni di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), dal primo al sesto trattino, del regolamento di base. Facendo riferimento alle precedenti inchieste della Commissione nel settore siderurgico, alla relazione, nonché a ulteriori fonti, il richiedente ha osservato in particolare quanto segue:

lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato. In ragione dell’elevato livello di intervento del governo nel settore siderurgico e della quota elevata di imprese di proprietà dello Stato in tale settore, anche i produttori di acciaio privati non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato. In quanto tale il mercato cinese dell’acciaio è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e la supervisione strategica delle autorità cinesi;

lo Stato cinese non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l’attuazione da parte delle singole imprese di proprietà dello Stato, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo di tali imprese. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese statali, la presenza di membri del partito negli organi esecutivi delle imprese statali e di cellule del partito nelle società, nonché mediante la definizione della struttura aziendale del settore delle imprese di proprietà dello Stato. In cambio, le imprese di proprietà dello Stato godono di uno status particolare nell’economia cinese. Tale status comporta una serie di vantaggi economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l’accesso privilegiato a fattori produttivi rilevanti, compresi i finanziamenti.

L’industria siderurgica è considerata un settore fondamentale dell’economia cinese e un pilastro nazionale (25) dal governo cinese, e in quanto tale gode di un sostegno particolare (26). L’attuale problema della sovraccapacità (27) è probabilmente l’esempio più lampante delle implicazioni delle politiche del governo cinese per il settore e delle distorsioni che ne derivano;

il sistema fallimentare cinese non sembra in grado di perseguire i suoi obiettivi principali, come, ad esempio, la corretta regolarizzazione di crediti e debiti e la tutela dei diritti e degli interessi legittimi di creditori e debitori;

il governo cinese controlla i prezzi delle materie prime poiché i volumi delle esportazioni sono limitati da contingenti all’esportazione e gli esportatori devono richiedere una licenza specifica. In un’inchiesta precedente (28) la Commissione ha riscontrato che «il coke (insieme al minerale di ferro, la principale materia prima per la produzione dell’acciaio) è soggetto a restrizioni quantitative alle esportazioni e a un dazio all’esportazione».

Le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti d’uso dei terreni in Cina. Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato). La loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato (29).

I diritti di organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati e la mobilità è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma di servizi di sicurezza sociale e ad altre prestazioni. Questo comporta una distorsione dei costi salariali, che non sono il risultato delle normali forze del mercato o della negoziazione tra imprese e forza lavoro.

Il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali che, per concedere l’accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Norme prudenziali quali la necessità di esaminare la solvibilità del mutuatario possono anche esistere formalmente, ma prove schiaccianti, comprese le risultanze di inchieste di difesa commerciale, indicano che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici.

Le banche ottemperano a un obbligo giuridico esplicito di svolgere la propria attività conformemente alle esigenze nazionali di sviluppo economico e sociale e nel rispetto degli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato. Gli oneri finanziari inoltre sono stati mantenuti artificialmente bassi per stimolare la crescita degli investimenti, che ha determinato un eccesso di investimenti di capitali, con un calo costante dell’utile sul capitale investito.

(51)

Il governo della RPC non ha presentato osservazioni, né fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova esistenti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal richiedente, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie.

(52)

In particolare nel settore del prodotto oggetto del riesame, ossia il settore siderurgico, persiste un livello elevato di proprietà in capo al governo della RPC, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base. In assenza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame, non è stato possibile determinare il rapporto esatto tra produttori privati e di proprietà dello Stato. L’inchiesta ha confermato tuttavia che i due maggiori produttori del settore siderurgico, ossia Angang Steel Group («Ansteel») e China Baowu Steel Group («Baowu»), sono interamente di proprietà dello Stato o quest’ultimo vi detiene una partecipazione di controllo. In ogni caso, anche in assenza di informazioni specifiche per il prodotto oggetto del riesame, si tratta di un sottosettore dell’industria siderurgica, per cui le risultanze concernenti tale industria sono ritenute indicative anche per il prodotto oggetto del riesame.

(53)

Sia le imprese pubbliche che quelle private nel settore siderurgico sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità. Gli ultimi documenti strategici cinesi concernenti il settore siderurgico confermano l’importanza attribuita dal governo della RPC al settore, compresa l’intenzione di intervenire al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Quanto precede è esemplificato dal progetto di parere di orientamento del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’informazione sulla promozione di un elevato sviluppo qualitativo del settore siderurgico, che auspica l’ulteriore consolidamento della base industriale e il miglioramento significativo del grado di modernizzazione della catena industriale (30), dal quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime, secondo il quale il settore «aderirà alla combinazione di leadership di mercato e promozione statale» e «coltiverà un gruppo di aziende all’avanguardia, dotate di leadership in ambito ecologico e competitività di base» (31) o anche dal quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore dei cascami, i cui obiettivi fondamentali sono «il costante incremento della percentuale di utilizzo di cascami dell’acciaio e il raggiungimento nella produzione siderurgica nazionale di una percentuale complessiva di cascami del 30 % entro la fine del quattordicesimo piano quinquennale» (32).

(54)

Esempi analoghi dell’intenzione delle autorità cinesi di monitorare e orientare gli sviluppi del settore sono evidenti a livello provinciale, come nella provincia di Hebei, che prevede di «attuare in modo costante lo sviluppo di gruppi di imprese, accelerare la riforma in materia di proprietà mista delle imprese statali, concentrarsi sulla promozione di fusioni interregionali e sul risanamento delle imprese private del settore siderurgico e dell’acciaio e adoperarsi per costituire uno o due grandi gruppi di livello mondiale, da tre a cinque grandi gruppi di sostegno in grado di esercitare un’influenza a livello interno» e di «espandere ulteriormente i canali per il riciclaggio e la circolazione dei cascami dell’acciaio, rafforzare l’analisi e la classificazione dei cascami dell’acciaio» (33). Il piano di Hebei nel settore siderurgico inoltre comprende diversi riferimenti specifici ai prodotti di acciaio laminati a caldo: «incoraggiare le imprese di produzione di lamiera ad accelerare l’attuazione e la trasformazione di laminatoi a caldo […] e adoperarsi per garantire che entro il 2022 le lamiere primarie laminate a caldo rappresentino più del 30 % delle attività di trasformazione (34)». Inoltre: «consolidare i vantaggi per il mercato di fili e barre. Incoraggiare i produttori di fili e barre a svolgere attività di R&S e la produzione di barre di acciaio nervate laminate a caldo oltre 500 MPa, e promuovere miglioramenti del prodotto. Sostenere imprese particolari nel settore siderurgico per combinare la trasformazione e il potenziamento tecnologico e dei macchinari e sviluppare acciaio portante, acciaio per ingranaggi e altri prodotti speciali di acciaio».

(55)

Analogamente, il piano di attuazione dell’Henan per la trasformazione e il potenziamento dell’industria siderurgica nel corso del quattordicesimo piano quinquennale prevede la «costruzione di basi di produzione di acciaio specializzate […], la costruzione dei sei basi di produzione di acciaio specializzate ad Anyang, Jiyuan, Pingdingshan, Xinyang, Shangqiu, Zhouou ecc., e l’aumento delle dimensioni, dell’intensificazione e della specializzazione del settore. Entro il 2025 la capacità di produzione di ghisa ad Anyang sarà mantenuta al di sotto dei 14 milioni di tonnellate e la capacità di produzione di acciaio grezzo sarà mantenuta al di sotto dei 15 milioni di tonnellate» (35). Il piano di attuazione dell’Henan comprende anche riferimenti specifici ai prodotti laminati a caldo: «sostenere imprese di laminazione a caldo indipendenti nella partecipazione a operazioni di fusione e riorganizzazione delle imprese siderurgiche e migliorare la resilienza e la concentrazione della catena industriale (36)». Ulteriori obiettivi di politica industriale sono evidenti anche nei documenti di pianificazione di altre province come lo Jiangsu (37), lo Shandong (38), lo Shanxi (39), o lo Zhejiang (40) o comuni come il Liaoning Dalian (41).

(56)

Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, a causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, è stato impossibile stabilire sistematicamente l’esistenza di legami personali tra i produttori del prodotto oggetto del riesame e il PCC. Poiché tuttavia il prodotto oggetto del riesame rappresenta un sottosettore dell’industria siderurgica, le informazioni disponibili concernenti i produttori di acciaio sono pertinenti anche per il prodotto oggetto del riesame.

(57)

Il presidente di Ansteel, ad esempio, svolge anche le funzioni di segretario del comitato di partito. Analogamente, il direttore esecutivo di Ansteel ricopre la posizione di vicesegretario del comitato di partito (42). Nel caso di Baowu, il presidente di Baosteel (una società interamente controllata da Baowu) è anche segretario del comitato di partito, mentre l’amministratore delegato funge anche da vicesegretario del comitato di partito e il vicedirettore generale è anche un membro del comitato permanente del comitato di partito (43).

(58)

Nel settore del prodotto oggetto del riesame inoltre sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. Come descritto al considerando 54 per quanto concerne il piano d’azione di Hebei e al considerando 55 per quanto concerne il piano d’azione di Henan, l’inchiesta ha individuato alcuni documenti specifici di orientamento per lo sviluppo del sottosettore dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. L’inchiesta ha individuato anche altri documenti che dimostrano che l’industria beneficia degli orientamenti e degli interventi pubblici nel settore siderurgico, dato che il prodotto oggetto del riesame rappresenta uno dei suoi sottosettori.

(59)

L’industria siderurgica continua ad essere considerata un settore chiave dal governo della RPC (44). Tale affermazione trova conferma in numerosi piani, direttive e altri documenti incentrati sull’acciaio, emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Nel quattordicesimo piano quinquennale adottato a marzo 2021 il governo della RPC ha previsto per l’industria siderurgica interventi di trasformazione e potenziamento, nonché di ottimizzazione e adeguamento strutturale (45). Analogamente, il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime, applicabile anche all’industria siderurgica, definisce il settore come il «fondamento dell’economia reale» e «un settore chiave che determina il vantaggio competitivo della Cina a livello internazionale»; il piano fissa anche una serie di obiettivi e metodi di lavoro determinanti per lo sviluppo del settore siderurgico nel periodo 2021-2025, quali l’aggiornamento tecnologico, il miglioramento della struttura del settore (non da ultimo mediante ulteriori concentrazioni societarie) o la trasformazione digitale (46).

(60)

L’importante materia prima utilizzata per la fabbricazione di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo è il minerale di ferro. Il minerale di ferro è citato anche nel quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime, in cui lo Stato prevede di «sviluppare in modo razionale le risorse minerarie interne. Intensificare l’attività di prospezione del minerale di ferro […], attuare regimi fiscali preferenziali, incoraggiare l’adozione di tecnologie e attrezzature avanzate per ridurre la generazione di rifiuti estrattivi solidi» (47). In province come l’Hebei, per il settore le autorità prevedono quanto segue: «fornire agevolazioni sugli interessi per gli investimenti in nuovi progetti; esaminare e guidare gli enti finanziari affinché forniscano prestiti agevolati alle imprese siderurgiche per il passaggio a nuove industrie, mentre saranno erogate sovvenzioni pubbliche sotto forma di agevolazioni» (48). In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori incentivati, tra cui figura la produzione delle principali materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

(61)

Dalla presente inchiesta sono emersi alcuni elementi comprovanti l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base nel settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. I documenti riguardano in particolare la fabbrica Chaoyang Iron & Steel, in perdita per cinque anni consecutivi (dal 2010 al 2015) e sull’orlo del fallimento. È stata anche individuata come «impresa zombie» dalla commissione per la supervisione delle proprietà dello Stato (49).

(62)

Il settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo è interessato anche da distorsioni dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 46. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame o dei principali fattori produttivi), sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC) (50).

(63)

Nella presente inchiesta inoltre non sono stati presentati elementi di prova atti a dimostrare che il settore del prodotto oggetto del riesame non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 46. L’intervento pubblico sostanziale nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

(64)

La Commissione ha infine rammentato che per fabbricare il prodotto oggetto del riesame sono necessari vari fattori produttivi. Quando i produttori di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi pagati (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. A titolo di esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Inoltre, sono soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.

(65)

Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita applicati sul mercato interno dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che di per sé è stato prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.

(66)

Il 19 maggio 2022 (51) e il 16 settembre 2022 (52) la CISA ha presentato una serie di argomentazioni concernenti le asserzioni di distorsioni significative. In primo luogo, la CISA ha affermato che la relazione su cui si è basata la Commissione non rispettava i requisiti in materia di elementi di prova imparziali e obiettivi e dotati di sufficiente valore probatorio, considerato in particolare il fatto che era stata redatta dalla Commissione con lo specifico intento di agevolare il deposito di denunce per le industrie dell’Unione nel settore delle misure commerciali. La CISA ha affermato inoltre che, essendo stata pubblicata nel 2017, la relazione non poteva riflettere le presunte distorsioni del periodo dell’inchiesta che riguardava l’anno civile 2021.

(67)

La Commissione ha espresso disaccordo. La Commissione ha rilevato che la relazione è un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dal governo della RPC, relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi, e altre fonti affidabili indipendenti. È stata resa pubblica dal dicembre 2017, cosicché qualsiasi parte interessata avesse un’ampia opportunità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione o sugli elementi di prova su cui essa si basa, e né il governo della RPC né altre parti hanno presentato argomentazioni o elementi di prova atti a confutare le fonti incluse nella relazione. Analogamente, in merito all’argomentazione secondo cui la relazione era obsoleta, la Commissione ha osservato in particolare che i principali documenti politici ed elementi di prova contenuti nella relazione, tra cui i pertinenti piani quinquennali e la legislazione applicabile al prodotto oggetto del riesame, erano perlopiù ancora pertinenti durante il periodo dell’inchiesta di riesame e che nessuna delle parti ha dimostrato il contrario. La Cina ha iniziato a pubblicare i nuovi piani quinquennali soltanto nel corso del 2021 e molti di tali piani sono stati resi pubblici soltanto nella seconda metà dell’anno. Ciò è stato ulteriormente confermato dalla ricerca specifica condotta dalla Commissione, come sintetizzato sopra.

(68)

In secondo luogo, la CISA ha osservato che l’articolo 2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC non riconosce il concetto di distorsioni significative. Tale disposizione consente invece la costruzione del valore normale in un numero limitato di condizioni specifiche, tra cui non figurano le distorsioni significative. La CISA ha sostenuto inoltre che l’articolo 2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC consente soltanto di utilizzare il costo di produzione nel paese d’origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, mentre l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base consente l’utilizzo di dati di un paese rappresentativo appropriato, ed è pertanto incoerente con le disposizioni dell’OMC. La CISA ha sostenuto altresì che il valore costruito dovrebbe essere calcolato conformemente all’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping dell’OMC e all’interpretazione fornita dall’organo d’appello dell’OMC nella controversia UE — Biodiesel (DS 473) nonché a quella fornita dal panel dell’OMC nella controversia UE — Metodologie di adeguamento dei costi II (Russia) (DS 494), che non menzionano il concetto di distorsioni significative né la possibilità di ignorare i dati della società esportatrice.

(69)

La Commissione ha ritenuto che le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base siano pienamente coerenti con gli obblighi dell’Unione europea in ambito OMC e con la giurisprudenza citata dalla CISA. La Commissione è anche del parere che, conformemente alla decisione del panel dell’OMC e dell’organo d’appello dell’OMC nella controversia DS473, le disposizioni del regolamento di base applicabili in generale a tutti i membri dell’OMC, come l’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, consentano l’utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati se tale adeguamento è necessario e motivato. L’esistenza di distorsioni significative rende i costi e i prezzi applicati nel paese esportatore inadeguati alla determinazione del valore normale. In tali circostanze l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base prevede che i costi di produzione e di vendita siano calcolati sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, compresi quelli applicati in un paese rappresentativo appropriato con un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore. In relazione alla controversia DS 494, la Commissione ha rammentato che sia l’UE sia la Federazione russa hanno presentato ricorso contro le risultanze del panel, che non sono definitive e quindi, secondo la giurisprudenza consolidata dell’OMC, non hanno uno status giuridico nel sistema dell’OMC, non essendo state avallate dall’organo di conciliazione con una decisione dei membri dell’OMC. In ogni caso nella relazione del panel relativa a tale controversia si è ritenuto in modo specifico che le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base esulassero dall’ambito della controversia stessa. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(70)

In terzo luogo, la CISA ha affermato che la consuetudine di fare riferimento a inchieste precedenti come «elemento di prova» di determinate asserzioni, come è stato fatto dal richiedente nella domanda riguardante la presente inchiesta, non sarebbe conforme all’approccio dell’organo d’appello dell’OMC in merito all’onere della prova, come affermato nella decisione dell’organo d’appello dell’OMC nella controversia Stati Uniti — Dazi antidumping e compensativi definitivi su determinati prodotti (Cina) (DS 379). La CISA ha fatto riferimento in particolare alle risultanze della Commissione nell’inchiesta antisovvenzioni concernente i prodotti piatti laminati a caldo (53).

(71)

La Commissione contesta tale argomentazione. Da un lato, la domanda non si è basata solo sul dazio compensativo applicato ai prodotti piatti laminati a caldo, ma anche su ulteriori fonti per comprovare l’affermazione concernente le distorsioni nel mercato di tali prodotti (54). Dall’altro, le conclusioni della Commissione sull’applicabilità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, non si basano sulla domanda, bensì su tutti gli elementi di prova disponibili, raccolti nel corso dell’inchiesta e presentati integralmente nella presente sezione.

(72)

In quarto luogo, la CISA ha sollevato la questione del quattordicesimo piano quinquennale, osservando che, da un lato, il quattordicesimo piano quinquennale effettivamente fa riferimento al settore siderurgico ma solo in un contesto generale, nel rilevare l’importanza della trasformazione e del potenziamento generale delle industrie tradizionali e, dall’altro, il piano non dovrebbe essere considerato una norma vincolante, bensì un documento di indirizzo generale che esprime una visione strategica per il futuro. La CISA ha osservato inoltre che piani di questo tipo esistono anche nell’UE, con la pubblicazione di «libri bianchi», «libri verdi» ecc. della Commissione.

(73)

Tale argomentazione non è stata accolta. Prima di tutto, i piani quinquennali pubblicati dal governo della RPC non sono semplici documenti di indirizzo generale, ma hanno carattere giuridicamente vincolante. A tale riguardo la Commissione ha fatto riferimento all’analisi dettagliata dei piani nel capitolo 4 della relazione, la cui sezione 4.3.1 è specificamente dedicata al carattere vincolante dei piani. Il quattordicesimo piano quinquennale ricorda esplicitamente a tutte le autorità di attuare con diligenza i piani: «Rafforzeremo i sistemi di gestione della pianificazione quali cataloghi ed elenchi, raccolte e archivi, come pure l’allineamento e il coordinamento; svilupperemo elenchi e cataloghi quali i piani speciali a livello nazionale del quattordicesimo quinquennio, promuoveremo l’archiviazione dei piani avvalendoci della piattaforma informatica di gestione integrata della pianificazione nazionale e porteremo i diversi piani nell’ambito di una gestione unificata. Istituiremo e miglioreremo l’allineamento della pianificazione e i meccanismi di coordinamento, allineeremo i piani approvati dal comitato centrale del PCC e i piani di sviluppo provinciali e del consiglio di Stato con questo piano, prima della presentazione ai fini dell’approvazione, ci assicureremo che la pianificazione spaziale a livello nazionale, la pianificazione speciale, regionale e gli altri livelli di pianificazione siano coordinati con il presente piano in termini di obiettivi principali, orientamenti di sviluppo, struttura generale, principali strategie, grandi progetti, nonché controllo e prevenzione dei rischi» (55). Il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime stabilisce inoltre che «è necessario che tutti i siti attuino un miglioramento attraverso questo piano, e che ne inseriscano i contenuti principali e i grandi progetti tra i propri compiti primari a livello locale», mentre «quello siderurgico e altri settori chiave devono formulare pareri specifici di attuazione basati sugli obiettivi e i compiti del presente piano» (56).

(74)

Nel contesto della presente inchiesta il governo della RPC non ha presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario.

(75)

In seguito alla divulgazione delle informazioni la CISA ha ribadito ulteriormente che la relazione non rispetta i requisiti in materia di elementi di prova imparziali e obiettivi e dotati di sufficiente valore probatorio. In relazione a quanto precede, la CISA ha inoltre fatto riferimento ai vari «piani quinquennali» che, secondo la CISA, dovrebbero essere visti come un documento politico generale che stabilisce diverse priorità in termini di investimenti pubblici e non come una legge vincolante.

(76)

Come spiegato ai considerando 67 e 73, tali argomentazioni sono state respinte e, non essendo stati presentati ulteriori elementi di prova o argomentazioni al momento della divulgazione delle informazioni, la decisione della Commissione è rimasta invariata.

(77)

In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale. La Commissione ha pertanto proceduto alla determinazione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come esposto nella sezione in appresso.

3.4.1.    Paese rappresentativo

3.4.1.1.   Osservazioni generali

(78)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha preso in esame i paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC, secondo la banca dati della Banca mondiale (57);

la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese (58);

la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;

qualora vi sia più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(79)

Come indicato al considerando 38, il 29 agosto 2022 la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo relativa alle fonti per la determinazione del valore normale (la «nota sui fattori produttivi»). La nota descrive i fatti e gli elementi di prova sottesi ai criteri pertinenti e informa le parti interessate dell’intenzione della Commissione di considerare il Messico un paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(80)

In linea con i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la Commissione ha individuato il Messico quale paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. Il Messico è classificato dalla Banca mondiale come paese a «reddito medio alto» in termini di reddito nazionale lordo. Il Messico è stato anche individuato come un paese nel quale è effettuata la produzione del prodotto oggetto del riesame e sono prontamente disponibili i dati pertinenti.

(81)

Infine, data la mancanza di collaborazione e avendo stabilito che il Messico era un paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti i suindicati elementi, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

3.4.1.2.   Conclusioni

(82)

In mancanza di collaborazione, come proposto nella domanda di riesame in previsione della scadenza e dato che il Messico soddisfaceva i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha scelto il Messico come paese rappresentativo appropriato.

3.4.2.    Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

(83)

Nella nota sulle fonti pertinenti da utilizzare per la determinazione del valore normale, la Commissione ha spiegato che, data l’assenza di collaborazione, avrebbe dovuto basarsi sui dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. La scelta del paese rappresentativo si è basata sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, combinate con altre fonti di informazioni ritenute appropriate secondo i criteri pertinenti di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, in conformità dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento di base, tra cui il Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha dichiarato inoltre che per stabilire i costi esenti da distorsioni dell’energia si sarebbe avvalsa delle fonti di informazioni seguenti: per l’energia elettrica, gli ultimi dati disponibili sui prezzi dell’energia elettrica per uso industriale applicabili in Messico, pubblicati da Globalpetrolprices.com (59), e per il gas, il prezzo pubblicato da Indices de Referencia de Precios de Gas Natural (IPGN) (60). La Commissione ha dichiarato altresì che per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni avrebbe utilizzato gli ultimi dati pubblicamente disponibili del dipartimento di statistica dell’Organizzazione internazionale del lavoro («Ilostat») (61) per determinare il livello dei salari in Messico.

(84)

La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. La Commissione ha stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e i costi diretti di fabbricazione sulla base dei dati sui produttori dell’Unione trasmessi dal richiedente, che ha fornito informazioni specifiche a tale riguardo.

(85)

Nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha indicato che per il paese individuato come produttore del prodotto oggetto del riesame, ossia il Messico, è stata selezionata la società Ternium SA come produttore del prodotto oggetto del riesame, in quanto i dati finanziari pubblici recenti indicavano un profitto e un importo congruo di SGAV per stabilire il valore normale esente da distorsioni.

(86)

Dall’analisi dei dati sulle importazioni è emerso che il Messico poteva essere utilizzato come paese rappresentativo appropriato, in quanto le sue importazioni dei principali fattori produttivi non erano materialmente influenzate dalle importazioni dalla RPC o da uno dei paesi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 (62).

(87)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di utilizzare il Messico come paese rappresentativo appropriato e la società Ternium SA, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale.

(88)

Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza del Messico come paese rappresentativo e di Ternium SA come produttore nel paese rappresentativo.

(89)

Nelle sue osservazioni la CISA ha sostenuto che, tra i vari paesi rappresentativi scelti recentemente dalla Commissione, il Messico è l’unico che non è in grado di indicare i prezzi all’importazione a livello cif e ha contestato l’approccio adottato dalla Commissione di aggiungere un 5 % al prezzo fob per convertirlo in prezzo cif. La Commissione ha osservato che, anche senza applicare tale coefficiente di conversione, sarebbe stata significativa la differenza di prezzo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione nel resto del mondo stabilita al considerando 118. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

(90)

La CISA ha sostenuto inoltre che il valore di riferimento per le ferroleghe non era affidabile, perché i codici SA utilizzati comprendevano numerose leghe diverse con prezzi unitari molto diversi. La Commissione ha osservato che la CISA ha omesso di indicare quali tipi di leghe avrebbero dovuto essere eliminati dai dati aggregati per tale prezzo di riferimento. La Commissione inoltre ha ritenuto che tale affermazione fosse priva di fondamento, perché anche se non fosse stabilito un prezzo di riferimento per questo fattore produttivo, come spiegato al considerando 118, resterebbe significativa la differenza di prezzo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione nel resto del mondo. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

(91)

La CISA ha anche contestato l’adeguatezza dei risultati finanziari di Ternium SA, poiché sono indicati in forma consolidata e comprendono diversi paesi e altri prodotti.

(92)

La Commissione ha ritenuto che nel caso di specie l’uso dei dati consolidati di Ternium SA fosse appropriato, in assenza di dati più dettagliati limitati a Ternium Mexico e al prodotto oggetto del riesame. La società inoltre produce prevalentemente prodotti di acciaio. I suoi dati sono stati quindi ritenuti rappresentativi per il settore dell’acciaio e il prodotto oggetto del riesame. A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base l’importo per le SGAV e per i profitti incluso nel valore normale costruito deve essere esente da distorsioni e congruo. La CISA non ha sostenuto, né comprovato l’argomentazione che l’importo utilizzato fosse soggetto a distorsioni o non congruo. Questa argomentazione è stata perciò respinta.

(93)

La CISA ha asserito che l’uso dei dati finanziari di Ternium SA del 2020 era incompatibile con il periodo dell’inchiesta di riesame, ossia il 2021. La Commissione ha ritenuto congrue le cifre fornite da Ternium SA, in quanto la società era redditizia nel periodo dell’inchiesta di riesame, i suoi rendiconti finanziari erano prontamente disponibili e il Messico rappresenta il 52 % delle sue vendite consolidate. La Commissione ha ritenuto inoltre che, nel contesto della presente inchiesta, l’uso del 2020 come esercizio di riferimento è giustificato poiché si tratta dell’anno più recente nel quale Ternium SA è risultata redditizia ed ha evidenziato un livello congruo di SGAV e profitti. Come spiegato nella nota sui fattori produttivi, nell’esercizio finanziario 2021 i profitti sono stati eccezionalmente elevati, pari al 58,25 %, riflettendo probabilmente la ripresa post COVID-19. La Commissione ha quindi ritenuto che l’utilizzo dei dati per il 2020 fosse più appropriato e ha respinto l’argomentazione.

(94)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CISA ha sostenuto che la Commissione non ha divulgato i «parametri di riferimento utilizzati ai fini della determinazione del valore normale» che, secondo la CISA, possono comportare un’imminente violazione del principio fondamentale del diritto e della procedura antidumping, in particolare dell’articolo 20 del regolamento di base e dei diritti di difesa della CISA per quanto riguarda gli aspetti essenziali dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Inoltre, la CISA ha affermato che la messa a disposizione dei prezzi di riferimento dettagliati (e dei calcoli) ai fini della determinazione del valore normale è prassi comune della Commissione, sia nelle inchieste iniziali che nei riesami in previsione della scadenza, e chiede pertanto alla Commissione di allineare la sua prassi in procedimenti simili.

(95)

La Commissione ha osservato di aver messo a disposizione i prezzi di riferimento, ossia i valori unitari dei principali fattori produttivi nella nota FOP del 29 agosto 2022, nonché le relative fonti. La CISA, in quanto parte interessata, è stata informata dell’inserimento della nota FOP nel fascicolo e ne aveva accesso. Nessuno dei parametri di riferimento citati in tale nota era stato successivamente modificato. La Commissione ha inoltre utilizzato lo stesso metodo di calcolo del valore normale utilizzato nella domanda, che è stato messo a disposizione di tutte le parti interessate. Infine, la Commissione ha ricordato che, data la mancata collaborazione da parte dei produttori della RPC, non è stata effettuata alcuna comunicazione specifica per società. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

3.4.2.1.   Conclusioni

(96)

Alla luce dell’analisi di cui sopra, il Messico ha soddisfatto i criteri indicati all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base per poter essere considerato un paese rappresentativo appropriato.

3.4.3.    Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

3.4.3.1.   Fattori produttivi

(97)

Considerando tutte le informazioni basate sulla domanda e in seguito all’analisi delle osservazioni delle parti interessate, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base:

Tabella 1

Fattori produttivi di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati

Fattore produttivo

Codice delle merci

Valore esente da distorsioni in CNY

Unità di misura

Materie prime

Cascami di acciaio

72041001 ; 72042101 ; 72042999 ; 72044101 ; 72044999

3 135,04

Tonnellata

Minerale di ferro

26011101 ; 260112

3 364,05

Tonnellata

Carbone

270119 ; 27011201

757,98

Tonnellata

Coke

27040003 ; 27131101

1 249,21

Tonnellata

Ferroleghe

72022102 ; 72022199 ; 72022999 ; 72023001 ; 72024101 ; 72024999 ; 72027001 ; 72029104 ; 72029202 ; 72029301 ; 72029999

18 560,08

Tonnellata

Bramme

720712 ; 72072002 ; 72241006 ; 722490

4 980,54

Tonnellata

Sottoprodotti:

Crediti e sottoprodotti valutati come cascami

72041001 ; 72042101 ; 72042999 ; 72044101 ; 72044999

3 135,04

Tonnellata

Manodopera

Manodopera

 

13,00

per ora lavorativa

Energia

Energia elettrica

 

1 058,69

MWH

Gas naturale

 

34,42

GJ

Ossigeno

280440

514,52

Km3

3.4.3.2.   Materie prime

(98)

Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata dei prezzi all’importazione nel paese rappresentativo come indicato nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, tranne la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC, elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo avendo concluso al considerando 77 che non è opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidessero sui prezzi all’esportazione. Dopo l’esclusione delle importazioni nel paese rappresentativo dalla RPC e dai paesi che non sono membri dell’OMC, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo.

(99)

Di norma tali prezzi all’importazione dovrebbero essere maggiorati anche dei prezzi del trasporto sul mercato interno. In considerazione della risultanza di cui alla sezione 3.4, nonché della natura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che mira a stabilire se le pratiche di dumping siano proseguite nel periodo dell’inchiesta di riesame o possano ripetersi, piuttosto che a determinarne l’esatta entità, la Commissione ha deciso tuttavia che gli adeguamenti per tenere conto del trasporto sul mercato interno non erano necessari. Tali adeguamenti avrebbero unicamente l’effetto di accrescere il valore normale e dunque il margine di dumping.

3.4.3.3.   Manodopera

(100)

Ilostat pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici del Messico. Per determinare il costo medio del lavoro e il numero medio di ore di lavoro settimanali in Messico la Commissione si è avvalsa delle statistiche disponibili più recenti relative al 2021.

3.4.3.4.   Energia elettrica

(101)

Il prezzo dell’energia elettrica applicato alle società (utilizzatori industriali) in Messico è pubblicato da Globalpetrolprices.com. La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell’energia elettrica per uso industriale relativi a settembre 2021.

3.4.3.5.   Gas naturale

(102)

La Commissione ha utilizzato il prezzo del gas in Messico nel periodo dell’inchiesta di riesame pubblicato dalla Companhia de Gás de Minas Gerais (IPGN) (63), che consente di determinare il prezzo del gas naturale fornito a utilizzatori industriali.

3.4.3.6.   Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti

(103)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra.

(104)

La Commissione ha utilizzato i dati finanziari del produttore nel paese rappresentativo Ternium S.A, di cui al considerando 85.

(105)

Per stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ha pertanto stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e i costi totali della produzione e del lavoro sulla base dei dati forniti dai produttori dell’Unione nella domanda di riesame. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, a seconda del modello prodotto.

3.4.4.    Calcolo del valore normale

(106)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(107)

La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di produzione esenti da distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in merito all’utilizzo di ciascun fattore (materiali e manodopera) necessario per la produzione di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati.

(108)

Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti. Le spese generali di produzione sono state determinate sulla base dei dati forniti dal richiedente. Le SGAV e i profitti sono stati determinati in base ai rendiconti finanziari di Ternium S.A per l’esercizio 2020 riportati nei bilanci certificati della società (64). La Commissione ha aggiunto ai costi di produzione esenti da distorsioni le voci indicate di seguito:

spese generali di produzione, che rappresentavano complessivamente l’11,30 % dei costi diretti di produzione;

SGAV e altri costi, che rappresentavano il 10,74 % del costo delle merci vendute («COGS») di Ternium SA; e

profitti realizzati da Ternium SA, pari al 16,33 % del costo delle merci vendute, applicati ai costi di produzione totali esenti da distorsioni.

(109)

Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Il valore normale così stabilito è pari a 1 381,50 EUR/tonnellata.

(110)

Dopo la divulgazione delle informazioni la CISA ha dato il suo assenso all’utilizzo da parte della Commissione dei dati finanziari del 2020 anziché del 2021, pur sostenendo che l’utile del 16,33 % di Ternium S.A nel 2020 non era considerato basso per l’industria siderurgica.

(111)

Dopo la divulgazione delle informazioni la CISA ha contestato il valore normale stabilito dalla Commissione. Come indicato al considerando 94, la CISA ha sostenuto di non essere stata in grado di verificare l’esattezza del valore normale stabilito dalla Commissione e, secondo la CISA, era potenzialmente errato tale valore stabilito durante l’inchiesta. Ciò è dovuto al fatto che, sebbene generalmente coincidessero i periodi utilizzati nella domanda e nel riesame in previsione della scadenza, nel riesame in previsione della scadenza la Commissione ha riscontrato un valore normale superiore di oltre l’80 % a quello indicato nella domanda, anche se è stato applicato lo stesso metodo di calcolo e lo stesso paese è stato utilizzato come paese rappresentativo.

(112)

Nella nota FOP del 29 agosto 2022 la Commissione ha indicato i valori unitari dei principali «fattori produttivi». In base a tali valori è emerso chiaramente che il prezzo di riferimento del minerale di ferro, uno dei fattori produttivi più importanti della produzione del prodotto oggetto del riesame, è aumentato in modo significativo, ossia del 186 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Inoltre, non sono pervenute osservazioni al momento dell’inserimento della nota FOP nel fascicolo riguardante le differenze tra i prezzi dei fattori produttivi nel periodo intercorso tra la nota FOP e la richiesta. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

3.4.5.    Persistenza del dumping

(113)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all’esportazione è stato determinato in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Per determinare i prezzi all’esportazione la Commissione ha cercato di utilizzare le informazioni statistiche disponibili di Eurostat.

(114)

Secondo Eurostat però durante il periodo dell’inchiesta di riesame sono state importate dalla RPC solo 28 743 tonnellate di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, pari allo 0,1 % del consumo del mercato libero. Per tale motivo la Commissione ha concluso che questi volumi modesti non sono sufficienti a giustificare un’analisi della persistenza del dumping. La Commissione ha quindi concentrato l’inchiesta sul rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.

3.4.6.    Rischio di reiterazione del dumping

(115)

Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando 113 e 114, la Commissione ha valutato ulteriormente se vi fosse un rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. A tal fine sono stati analizzati gli elementi seguenti: il prezzo all’esportazione di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati nel resto del mondo, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della Cina e l’attrattiva del mercato dell’Unione.

3.4.6.1.   Confronto tra i prezzi all’esportazione nei paesi terzi e il valore normale

(116)

La Commissione ha analizzato l’andamento dei prezzi delle esportazioni cinesi nei paesi terzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame. A tale scopo ha consultato informazioni pubblicamente disponibili quali le statistiche sulle esportazioni cinesi riportate nel Global Trade Atlas («GTA») e ha ricavato i quantitativi e i valori delle esportazioni di determinati prodotti piatti di acciaio laminati a caldo per il periodo dell’inchiesta di riesame.

(117)

Le statistiche GTA sulle esportazioni cinesi indicavano un prezzo all’esportazione medio fob dalla Cina verso altri paesi di 660 EUR/tonnellata, adeguato al prezzo franco fabbrica (a seguito di adeguamenti per il nolo marittimo e il trasporto interno e le spese di scarico) di 626 EUR/tonnellata.

(118)

Il prezzo medio all’esportazione riscontrato durante il periodo dell’inchiesta di riesame era inferiore di oltre il 100 % al valore normale stabilito nella sezione 3.4.4. Si è pertanto ritenuto che, in caso di abrogazione delle misure attuali, probabilmente i produttori esportatori cinesi comincerebbero a vendere nell’Unione a prezzi inferiori al valore normale riscontrato.

3.4.6.2.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

(119)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, la Commissione ha basato le sue risultanze in merito alla capacità degli altri produttori esportatori sui dati disponibili e sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, nonché su altre fonti disponibili.

(120)

Nel 2020 la Cina ha fornito il 56,5 % della produzione mondiale di acciaio grezzo, contro il 53,3 % nel 2019 (65). Nel settembre 2020, in una dichiarazione dell’88a sessione del comitato acciaio dell’OCSE si osservava che «malgrado lo shock della domanda negativa a livello mondiale, la produzione e le scorte in Cina sono aumentate in misura significativa rispetto ai livelli di un anno fa». Il comitato acciaio inoltre ha rilevato «con preoccupazione l’andamento divergente rispetto alla tendenza mondiale registrato in Cina, dove la produzione di acciaio ha raggiunto volumi record nel primo semestre del 2020 e dove le scorte hanno raggiunto livelli storicamente elevati. Questi sviluppi pongono un rischio di eccesso di offerta in Cina, aggravando gli squilibri a livello mondiale derivante dagli shock della domanda a causa della pandemia di COVID-19». La tendenza alla costante espansione della capacità produttiva di acciaio in Cina è stata ulteriormente sostenuta da un «enorme allentamento delle condizioni di credito», combinato con l’aumento degli investimenti di grandi produttori di acciaio, mentre gli operatori più piccoli restano esclusi dal sistema di controllo della capacità. Un recente rapporto dell’OCSE del febbraio 2021 ha inoltre rilevato una crescente sovraccapacità della produzione di acciaio a livello mondiale, determinata in particolare dai paesi asiatici, compresa la Cina (66).

(121)

Il governo cinese ha piani ambiziosi per la sua industria siderurgica (67) e mira a eliminare gli impianti obsoleti e le società non competitive con costi eccessivi, concentrandosi sul potenziamento e sulla promozione di produttori di acciaio allineati alle politiche e alle priorità governative. L’idea è quella di ripulire il settore, rafforzando i principali operatori ed eliminando quelli inefficienti e non conformi (o non allineati) alle priorità del governo. L’obiettivo è allevare «una nuova generazione di leader del settore». I mezzi per conseguirlo sono politiche quali sistemi di scambio di capacità e conversioni del debito in azioni, che comportano un notevole potere discrezionale dello Stato sulle attività delle singole imprese. La finalità è l’aumento della capacità di operatori «selezionati», ossia produttori con prestazioni elevate e conformi agli attuali obiettivi del governo per l’industria siderurgica.

(122)

Secondo le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, la capacità totale cinese per determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati era stimata a più di 345 milioni di tonnellate, mentre la produzione e il consumo in Cina erano entrambi stimati a 314 milioni di tonnellate nel 2020. Su questa base, la capacità inutilizzata in Cina è stata stimata a 31 milioni di tonnellate nel 2020, un valore indicativo per la capacità inutilizzata nel periodo dell’inchiesta di riesame e quasi pari al consumo totale dell’Unione sul mercato libero (circa 35 milioni di tonnellate) nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(123)

Il rallentamento della domanda di acciaio in Cina all’inizio del 2021 è e sarà determinante per l’aumento delle esportazioni. Il conseguente squilibrio tra la capacità e la domanda rischia di aumentare la pressione sui produttori a esportare i loro prodotti. La capacità cinese è sovradimensionata rispetto all’effettivo fabbisogno dell’economia cinese.

(124)

Inoltre, uno dei mercati principali, ossia quello degli USA, è protetto da misure antidumping sul prodotto oggetto del riesame che riducono l’accesso dei produttori esportatori cinesi.

(125)

Su tale base, è probabile che, in caso di scadenza delle misure, i produttori cinesi indirizzino le loro capacità inutilizzate verso il mercato dell’Unione in grandi quantità a prezzi di dumping.

3.4.6.3.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(126)

Il mercato dell’Unione è uno dei maggiori mercati mondiali per determinati prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. Il mercato cinese non è in grado di assorbire la capacità in eccesso di acciaio e i mercati dei principali paesi terzi sono chiusi alle esportazioni cinesi poiché hanno istituito misure antidumping, di salvaguardia o altre misure di protezione nei confronti della RPC (68). I livelli dei prezzi nell’Unione (il prezzo medio applicato dall’industria dell’Unione era di 734 EUR/tonnellata durante il periodo dell’inchiesta di riesame) inoltre sono superiori ai prezzi medi praticati dai produttori esportatori cinesi nel resto del mondo (714 EUR/tonnellata a livello cif). Poiché, come spiegato al considerando 200, i prodotti piatti laminati a caldo sono un prodotto di base molto sensibile al prezzo, in caso di scadenza delle misure gli esportatori cinesi sarebbero fortemente incentivati a indirizzare le loro esportazioni nell’Unione.

(127)

Nella sua domanda il richiedente ha affermato che le sole misure di salvaguardia sull’acciaio istituite dall’Unione, che si applicano al prodotto oggetto del riesame, non sarebbero sufficienti a proteggere il mercato dell’Unione da importazioni in quantità significative a prezzi di dumping. Poiché alla Cina non è stato assegnato un contingente specifico per paese per il prodotto oggetto del riesame, i produttori esportatori cinesi hanno accesso a grandi volumi di contingente residuo nell’ambito dei quali potrebbero indirizzare le loro esportazioni sul mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure antidumping. È quindi probabile che, in caso di abrogazione delle misure antidumping, i volumi delle esportazioni cinesi aumentino in misura significativa nell’ambito del contingente residuo e inondino il mercato dell’Unione prima che siano applicabili eventuali dazi fuori contingente a norma della misura di salvaguardia.

(128)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il mercato dell’Unione rappresenta una destinazione attraente per la capacità inutilizzata presente nella RPC in caso di abrogazione delle misure antidumping.

(129)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CISA ha sostenuto che, anche se basata sui dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, è irragionevole un valore normale degli esportatori cinesi che corrisponde a quasi il doppio del costo di produzione dell’industria dell’Unione.

(130)

Come indicato nei considerando 95 e 112, la Commissione ha fornito i valori unitari dei fattori produttivi ed ha spiegato il metodo utilizzato per calcolare il valore normale. Vista la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, le risultanze relative alle importazioni dalla RPC sono state elaborate sulla base dei dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, compresi i dati del Global Trade Atlas (GTA), al fine di determinare il costo non distorto della maggior parte dei fattori produttivi, ossia le materie prime. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

3.4.6.4.   Conclusioni relative al rischio di reiterazione del dumping

(131)

In considerazione delle risultanze riguardanti le capacità inutilizzate, l’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di dimensioni e di prezzi nonché il fatto che i prezzi praticati dai produttori esportatori della RPC nei paesi terzi sono notevolmente inferiori al valore normale stabilito, la Commissione ha concluso che esiste un rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(132)

Secondo il richiedente, durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da 21 produttori dell’Unione. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(133)

La produzione totale dell’Unione del prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata calcolata a circa 70 milioni di tonnellate. La Commissione ha stabilito la cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili sull’industria dell’Unione, quali la domanda di riesame in previsione della scadenza, le risposte verificate al questionario e le risposte al questionario sui macroindicatori fornite da Eurofer. Come indicato al considerando 13, i produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano il 29 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

4.2.   Consumo dell’Unione

(134)

Il prodotto oggetto del riesame è considerato un materiale primario per la produzione di vari prodotti a valle di valore aggiunto, a cominciare dai prodotti laminati a freddo. Dato che l’industria dell’Unione è in prevalenza integrata verticalmente e produce sia il prodotto oggetto del riesame sia i prodotti a valle, il mercato vincolato e il mercato libero sono stati analizzati separatamente, ove opportuno.

(135)

La distinzione tra mercato vincolato e mercato libero è pertinente ai fini dell’analisi del pregiudizio, poiché i prodotti destinati al mercato vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni e gli eventuali prezzi di trasferimento sono fissati all’interno dei gruppi in base a varie politiche dei prezzi. Al contrario, la produzione destinata al mercato libero è in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame e i prezzi sono fissati secondo le condizioni di mercato. Il mercato libero nel suo complesso comprende le vendite dei produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti e le vendite non vincolate a società collegate.

(136)

Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell’industria dell’Unione, la Commissione ha raccolto dati sull’intera attività legata al prodotto simile e ha verificato se la produzione era destinata al mercato vincolato o al mercato libero. La Commissione ha riscontrato che nel periodo dell’inchiesta di riesame circa il 60 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile era destinata al mercato vincolato.

(137)

La Commissione ha determinato il consumo del mercato libero dell’Unione sulla base a) delle vendite sul mercato dell’Unione di tutti i produttori noti nell’Unione, come indicato nella risposta di Eurofer al questionario sui macroindicatori e b) delle importazioni nell’Unione da tutti i paesi terzi indicate da Eurostat. Il consumo del mercato vincolato dell’Unione è stato stabilito sulla base dell’uso vincolato e delle vendite vincolate sul mercato dell’Unione di tutti i produttori noti dell’Unione, come indicato nella risposta di Eurofer al questionario sui macroindicatori.

(138)

Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell’Unione (in migliaia di tonnellate)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Consumo del mercato libero

34 533

32 411

27 899

34 869

Indice

100

94

81

101

Consumo vincolato

45 289

42 011

36 989

40 424

Indice

100

93

82

89

Consumo totale dell’Unione

79 822

74 422

64 888

75 293

Indice

100

93

81

94

Fonte:Eurostat, risposta di Eurofer al questionario sui macroindicatori.

(139)

Il consumo totale dell’Unione è sceso del 7 % nel 2019 e ha subito un ulteriore drastico calo del 12 % nel 2020 a causa del crollo della domanda provocato dalla pandemia di COVID-19. Questa flessione, tuttavia, è stata seguita da un buon recupero, sostenuto dalla ripresa della domanda di acciaio nel periodo dell’inchiesta di riesame, benché ancora inferiore del 6 % rispetto al livello del 2018.

(140)

Il consumo del mercato libero ha seguito un andamento analogo a quello del consumo totale dell’Unione. Dopo un brusco calo del 19 % fino al 2020, ha registrato un forte recupero nel periodo dell’inchiesta di riesame, superando addirittura dell’1 % il livello del 2018.

(141)

Nel mercato vincolato l’andamento del consumo era pressoché identico al consumo totale dell’Unione, con un brusco calo del 18 % fino al 2020, seguito da una ripresa che tuttavia ha raggiunto solo l’89 % del livello del 2018.

(142)

Nel complesso il consumo totale dell’Unione è diminuito del 6 % nel periodo in esame.

4.3.   Importazioni dal paese interessato

4.3.1.    Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(143)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata confrontando i volumi delle importazioni con il consumo del mercato libero dell’Unione, come indicato nella tabella 2.

(144)

Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni (in migliaia di tonnellate), quota di mercato e prezzi (in EUR/tonnellata)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle importazioni dalla RPC

1,7

0,5

0,3

28,7

Quota di mercato

0,0  %

0,0  %

0,0  %

0,1  %

Prezzi all’importazione dalla RPC

1 674

3 177

2 482

664

Indice

100

190

148

40

Fonte:Eurostat, risposta di Eurofer al questionario sui macroindicatori.

(145)

Dopo l’istituzione delle misure nel 2017, le importazioni dalla Cina sono scese a un livello poco significativo, con una quota di mercato trascurabile dello 0,002 % nel 2018. Nel periodo dal 2018 al 2020 le importazioni sono calate ulteriormente. Nel periodo dell’inchiesta di riesame, tuttavia, le importazioni dalla RPC hanno evidenziato un picco nell’aprile 2021 rispetto ai livelli bassi dei tre anni precedenti. La quota di mercato è comunque rimasta molto bassa (0,1 %).

(146)

I prezzi delle importazioni cinesi indicati da Eurostat sono stati eccezionalmente elevati nel 2018, 2019 e 2020, per poi crollare nel periodo dell’inchiesta di riesame. Il livello eccezionalmente elevato dei prezzi all’importazione dal 2018 al 2020 è probabilmente collegato al fatto che la Cina ha esportato un volume trascurabile nell’Unione, dato che tuttavia non si può considerare affidabile.

(147)

Secondo la Commissione i prezzi delle importazioni cinesi indicati da Eurostat nel periodo in esame non erano rappresentativi dei prezzi medi dei prodotti piatti laminati a caldo a causa del volume molto basso delle importazioni dalla RPC durante quel periodo e non potevano essere utilizzati per trarre conclusioni significative o pertinenti.

(148)

Le importazioni del prodotto oggetto del riesame da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Totale di tutti i paesi terzi, esclusa la RPC

Volume (migliaia di tonnellate)

7 997

7 225

5 879

9 635

 

Indice

100

90

74

120

 

Quota di mercato

23  %

22  %

21  %

28  %

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

532

482

428

765

 

Indice

100

90

80

144

Fonte:Eurostat.

(149)

Nel periodo dal 2018 al 2020 il totale delle importazioni del prodotto oggetto del riesame da paesi terzi diversi dal paese interessato è diminuito del 26 %, per poi aumentare nettamente nel 2021 fino a raggiungere una quota di mercato del 28 %, superando del 20 % il livello del 2018. Nel complesso, l’Unione importa prodotti piatti laminati a caldo da più di 40 paesi in tutto il mondo. Nel periodo dell’inchiesta di riesame i cinque maggiori esportatori di prodotti piatti laminati a caldo nell’UE sono stati Russia, India, Turchia, Egitto e Taiwan, e hanno rappresentato il 18 % del mercato libero dell’Unione e il 65 % di tutte le importazioni di prodotti piatti laminati a caldo. A livello individuale, la Russia era il maggior esportatore con una quota di mercato del 5,8 %, mentre gli altri quattro paesi detenevano una quota di mercato rispettivamente tra il 2 % e il 4 %. Nessun altro paese detiene una quota di mercato superiore al 2 %. Tra i maggiori esportatori, le importazioni dalla Russia (69) e dalla Turchia (70) sono attualmente oggetto di misure antidumping.

4.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.4.1.    Osservazioni generali

(150)

La valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(151)

Come indicato al considerando 13, per valutare la situazione economica dell’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento.

(152)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati forniti dal richiedente relativi a tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(153)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(154)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

(155)

Come spiegato ai considerando 136 e 137, per fornire un quadro quanto più completo possibile dell’industria dell’Unione, la Commissione ha raccolto dati sull’intera produzione del prodotto in esame e ha stabilito se la produzione era destinata al mercato vincolato o al mercato libero. Ove pertinente e possibile, la Commissione ha analizzato separatamente gli indicatori di pregiudizio relativi al mercato libero e vincolato.

4.4.2.    Indicatori macroeconomici

4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(156)

Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti dell’Unione hanno registrato nel complesso il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume di produzione (migliaia di tonnellate)

75 626

70 920

61 096

69 531

Indice

100

94

81

92

Capacità produttiva (migliaia di tonnellate)

90 923

92 584

91 965

93 249

Indice

100

102

101

103

Utilizzo degli impianti

83  %

77  %

66  %

75  %

Indice

100

92

80

90

Fonte:risposta di Eurofer al questionario sui macroindicatori.

(157)

Il volume di produzione dell’industria dell’Unione ha seguito un andamento analogo al consumo totale dell’Unione ed è diminuito complessivamente dell’8 % circa nel periodo in esame, con un calo significativo nel 2020 seguito da un recupero dovuto alla ripresa della domanda di acciaio nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(158)

La capacità produttiva dell’industria dell’Unione ha registrato un leggero aumento del 3 % nel periodo in esame, mentre l’utilizzo degli impianti ha seguito lo stesso andamento negativo del volume di produzione e del consumo, registrando un calo del 10 % tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta di riesame.

4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(159)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione nel mercato libero hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato nel mercato libero (migliaia di tonnellate)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Vendite sul mercato libero

26 534

25 185

22 020

25 205

Indice

100

95

83

95

Quota di mercato

77 %

78 %

79 %

72 %

Indice

100

101

104

99

Fonte:risposta di Eurofer al questionario sui macroindicatori.

(160)

Nel periodo in esame il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione ha seguito l’andamento del consumo. È diminuito tra il 2018 e il 2020 per i motivi illustrati al considerando 139, per poi registrare una ripresa nel periodo dell’inchiesta di riesame. La ripresa nel periodo dell’inchiesta di riesame è stata comunque inferiore ai livelli del 2018.

(161)

Nel periodo in esame la quota di mercato dell’industria dell’Unione in termini di consumo dell’Unione è leggermente aumentata dal 2018 al 2020, passando dal 77 al 79 %, per poi scendere di sette punti percentuali, al 72 %, tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Come illustrato nella tabella 4, questo calo è spiegato dal fatto che la quota di mercato delle importazioni da paesi terzi è aumentata del 7 % tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame, il che spiega la perdita di mercato dell’industria dell’Unione sul mercato libero.

Tabella 7

Volume vincolato nel mercato dell’Unione e quota di mercato (in migliaia di tonnellate)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume vincolato nel mercato dell’Unione

45 289

42 011

36 989

40 424

Indice

100

93

82

89

Produzione totale dell’industria dell’Unione

75 626

70 920

61 096

69 531

% del volume vincolato rispetto alla produzione totale

59,9  %

59,2  %

60,5  %

58,1  %

Fonte:risposta di Eurofer al questionario sui macroindicatori.

(162)

Il volume vincolato dell’industria dell’Unione (costituito da uso vincolato e vendite vincolate sul mercato dell’Unione) è diminuito del 18 % dal 2018 al 2020 e ha recuperato 7 punti percentuali nel 2021; in altre parole, nel periodo compreso tra l’inizio e la fine dell’inchiesta di riesame tale volume è passato da circa 45 milioni di tonnellate a 40 milioni di tonnellate, corrispondente a un calo complessivo pari all’11 %. Nel complesso il mercato vincolato e libero hanno seguito lo stesso andamento. La Commissione ha pertanto concluso che l’andamento del mercato vincolato non ha avuto un’incidenza significativa sui risultati dell’industria dell’Unione nel mercato libero.

(163)

Nel corso del periodo in esame la quota del mercato vincolato dell’industria dell’Unione (espressa in percentuale della produzione totale) è rimasta relativamente stabile, oscillando tra il 58,1 % e il 60,5 %.

4.4.2.3.   Crescita

(164)

In un contesto di calo del consumo e della produzione, l’industria dell’Unione ha perso volumi di vendita e quote di mercato nel mercato libero. In generale l’industria dell’Unione non ha registrato alcuna crescita nel periodo in esame.

4.4.2.4.   Occupazione e produttività

(165)

Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Numero di addetti

41 161

38 980

36 207

38 470

Indice

100

95

88

93

Produttività (unità/addetto)

1 824

1 819

1 687

1 807

Indice

100

100

93

99

Fonte:risposta di Eurofer al questionario sui macroindicatori.

(166)

Tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta di riesame il numero di addetti impiegati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame ha seguito l’andamento del volume di produzione dell’Unione, con una netta flessione tra il 2018 e il 2020 e una leggera ripresa durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso si è osservata una diminuzione del 7 % nel periodo in esame.

(167)

La produttività della forza lavoro dell’industria dell’Unione, misurata come produzione annua (in tonnellate) per addetto, nel complesso si è mantenuta stabile durante il periodo in esame.

4.4.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(168)

Come spiegato al considerando 114, non è stato possibile accertare l’esistenza del dumping nel periodo dell’inchiesta di riesame. Di conseguenza non è stato neppure possibile stabilire un margine di dumping. L’inchiesta si è quindi concentrata sul rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure antidumping.

(169)

Le misure antidumping istituite in seguito all’inchiesta iniziale hanno consentito all’industria dell’Unione di riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, come dimostrato dai dati relativi al 2018. Questo è stato confermato anche dalle risultanze della Commissione nell’inchiesta antidumping relativa ai prodotti piatti laminati a caldo originari della Turchia (71).

4.4.3.    Indicatori microeconomici

4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(170)

Nel periodo in esame i prezzi medi unitari di vendita applicati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione agli acquirenti nell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione (in EUR/tonnellata)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Prezzo medio unitario di vendita sul mercato libero

549

509

450

734

Indice

100

93

82

134

Costo unitario di produzione

518

557

534

669

Indice

100

108

103

129

Fonte:risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(171)

I prezzi di vendita medi dell’industria dell’Unione sono diminuiti del 18 % tra il 2018 e il 2020 e sono aumentati drasticamente del 34 % nel 2021 rispetto al 2018. L’andamento dei prezzi di vendita unitari nel periodo in esame è stato influenzato dalle gravi perturbazioni provocate dalla pandemia di COVID-19 e dalla ripresa della domanda nel periodo post-pandemia. Nel 2021 la forte domanda di acciaio, l’offerta limitata e l’aumento dei costi di produzione hanno influenzato l’incremento improvviso e significativo del prezzo di vendita unitario.

(172)

Nel periodo in esame il costo unitario di produzione è aumentato del 29 %. Nel 2019 tuttavia il costo di produzione è aumentato, mentre i prezzi di vendita unitari sono diminuiti. L’industria dell’Unione non è stata in grado di rispecchiare l’aumento del costo di produzione nei prezzi di vendita a causa dei grandi volumi di importazioni oggetto di dumping dalla Turchia, che hanno spinto i prezzi al ribasso. Nel 2020 sono diminuiti sia il costo di produzione che i prezzi di vendita, ma il primo in misura più limitata. La causa è da ricercare nel crollo del mercato durante la pandemia di COVID-19, che ha provocato una notevole riduzione dei prezzi, mentre ha interessato meno il costo di produzione. Nel 2021 il costo unitario di produzione ha registrato un’impennata a causa del forte rialzo dei prezzi dell’energia e dei prodotti di base. Grazie alla ripresa post-COVID, tuttavia, anche la domanda ha registrato un forte incremento, con il risultato di un notevole aumento dei prezzi (più del 50 % tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame), persino superiore all’aumento dei costi di produzione nello stesso periodo.

4.4.3.2.   Costo del lavoro

(173)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Costo medio del lavoro per addetto

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Costo medio del lavoro per addetto (EUR/ETP)

64 164

69 352

69 748

78 444

Indice

100

108

109

122

Fonte:risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(174)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro è aumentato del 22 %. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il numero di dipendenti è sceso rispetto al 2018, mentre il costo medio del lavoro per addetto è aumentato.

4.4.3.3.   Scorte

(175)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Scorte

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Scorte finali (in tonnellate)

631 608

533 200

390 880

522 405

Indice

100

84

62

83

Scorte finali in percentuale della produzione

5,0  %

4,5  %

3,8  %

4,6  %

Indice

100

90

76

92

Fonte:risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(176)

Nel periodo in esame le scorte di prodotti piatti laminati a caldo dell’industria dell’Unione sono costantemente diminuite, con una drastica flessione nel 2020 dovuta agli effetti della pandemia di COVID-19 e una ripresa nel 2021. L’industria dei prodotti piatti laminati a caldo nell’Unione è caratterizzata da contratti quadro (mensili, trimestrali, annuali) tra produttori e acquirenti che fissano le quantità e i prezzi. Tali contratti quadro sono attuati mediante ordini di acquisto in base alle esigenze degli acquirenti. L’industria dell’Unione può dunque pianificare la produzione e le scorte. Di conseguenza, e come accertato anche nell’inchiesta iniziale, le scorte non sono considerate un indicatore di pregiudizio importante per questo settore, in quanto la maggior parte dei tipi di prodotto simile è fabbricata dall’industria dell’Unione in base a ordinativi specifici degli utilizzatori.

4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(177)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nel mercato libero dell’Unione (in % del fatturato delle vendite)

8,4

-7,2

-18,0

14,1

Indice

100

-86

- 214

168

Flusso di cassa (EUR)

496 319 788

-6 211 922

- 130 468 840

645 183 908

Indice

100

-1,3

-26

130

Investimenti (EUR)

216 927 207

433 154 031

181 406 902

394 535 083

Indice

100

200

84

182

Utile sul capitale investito

9,1  %

-6,0  %

-13,3  %

17,4  %

Indice

100

-66

- 146

191

Fonte:risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(178)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, sulle vendite del prodotto simile nel mercato libero nell’Unione in percentuale del fatturato delle stesse vendite.

(179)

Nel periodo in esame si è registrata un’oscillazione della redditività, che nel complesso è aumentata di 5,7 punti percentuali. Dopo l’istituzione delle misure nel 2017, l’industria si è ripresa e ha realizzato un utile nel 2018. Tuttavia, nel 2019 sono state registrate perdite e nel 2020, nel pieno della pandemia, la redditività ha toccato il suo livello più basso, ossia -18 %, mentre nel 2021 si è evidenziata una forte ripresa dei profitti pari al 14,1 %. In seguito all’istituzione di misure nei confronti della RPC nel 2017, le importazioni oggetto di dumping a prezzi bassi dalla Turchia sono aumentate rapidamente, il che spiega il crollo della redditività nel 2019. Il calo della redditività è stato aggravato dagli shock provocati dalla pandemia mondiale nel 2020, come le perturbazioni nella catena di approvvigionamento e la diminuzione del consumo di acciaio. L’impennata della domanda di acciaio, combinata con l’aumento dei prezzi di vendita, ha determinato profitti eccezionalmente elevati nel 2021, che ha segnato un anno straordinario per l’industria dell’Unione.

(180)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha seguito un andamento analogo a quello della redditività: una drastica flessione nel 2019-2020, seguita da una forte ripresa nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(181)

Tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta di riesame gli investimenti sono aumentati dell’82 %. Nel complesso, durante il periodo in esame i flussi di investimento hanno seguito una distribuzione bimodale: un aumento significativo nel 2019, seguito da un calo nel 2020 e da un secondo picco nel 2021. In generale, gli investimenti erano mirati a migliorare la qualità e l’ecosostenibilità della produzione.

(182)

L’utile sul capitale investito (ROI) è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Rispetto al 2018, nel periodo dell’inchiesta di riesame l’utile sul capitale investito è notevolmente migliorato. Di fatto nel periodo in esame il ROI è aumentato di 8,3 punti percentuali. Il suo andamento è stato analogo a quello della redditività: una drastica flessione nel 2019 e nel 2020, seguita da una forte ripresa nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(183)

La capacità di raccogliere capitali dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è rimasta invariata nel periodo dell’inchiesta di riesame, caratterizzato da una rapida ripresa dalla pandemia.

4.5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(184)

In seguito all’istituzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni di prodotti piatti laminati a caldo dalla Cina nel 2017, le importazioni dalla Cina sono diminuite e sono rimaste al di sotto del livello minimo durante il periodo in esame, consentendo quindi all’industria dell’Unione di cominciare a riprendersi dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e di tornare a una situazione favorevole alla fine del 2018, come confermato dalla Commissione nel regolamento (UE) 2021/1100 della Commissione concernente le importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo originari della Turchia (72). La tendenza favorevole della situazione economica dell’industria dell’Unione ha subito tuttavia un arresto improvviso e si è invertita nel 2019, quando l’industria dell’Unione ha dovuto competere con ingenti volumi di importazioni oggetto di dumping a basso prezzo dalla Turchia, che l’hanno costretta a fissare prezzi inferiori ai costi per mantenere la propria quota di mercato, con un conseguente pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione (73). Nel luglio 2021 la Commissione ha istituito misure definitive nei confronti della Turchia e, come spiegato al considerando 179, grazie a vari fattori la situazione dell’industria dell’Unione è migliorata, tornando alla fine del 2021 a una situazione economica simile a quella del 2018. Nel periodo dell’inchiesta di riesame quindi la situazione dell’industria dell’Unione non era più considerata pregiudizievole.

(185)

Inoltre, quasi tutti gli indicatori di pregiudizio, segnatamente produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite e prezzi di vendita, occupazione e produttività, profitti, flusso di cassa e ROI, hanno seguito un andamento analogo nel periodo in esame. Questa tendenza è stata caratterizzata da un calo nel 2019, una diminuzione più accentuata nel 2020 e dal ritorno nel periodo dell’inchiesta di riesame a livelli analoghi a quelli del periodo in esame all’inizio del 2018. Il motivo di questo andamento irregolare risiede ampiamente nella concomitanza di un notevole afflusso di importazioni oggetto di dumping a basso prezzo di prodotti piatti laminati a caldo originari della Turchia con le dinamiche particolari create dalla pandemia di COVID-19. I lockdown e le interruzioni dell’attività industriale hanno comportato livelli di consumo estremamente bassi e una scarsa domanda di acciaio nel 2020, con un’impennata della domanda di acciaio e dei prezzi nel 2021 durante la ripresa post-COVID che hanno determinato, tra l’altro, profitti eccezionalmente elevati per l’industria dell’acciaio nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(186)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che nel periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

(187)

L’analisi degli indicatori, tuttavia, non può trascurare le condizioni eccezionalmente favorevoli del mercato dell’acciaio nel 2021. Nel 2020 comunque il rallentamento dell’attività industriale provocato dalla pandemia e la conseguente riduzione della domanda di acciaio hanno determinato un forte calo delle prestazioni dell’industria dell’acciaio e dell’economia mondiale in generale. Nel 2021, sulla spinta della ripresa della domanda, il consumo e i prezzi dell’acciaio sono risaliti notevolmente.

5.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(188)

Come spiegato al considerando 186, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell’inchiesta di riesame. D’altro canto, come spiegato al considerando 131, la Commissione ha concluso che esiste il rischio di reiterazione del dumping in assenza di misure antidumping. La Commissione ha pertanto valutato, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, l’eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC in caso di scadenza delle misure.

(189)

A tale proposito la Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Cina, l’attrattiva del mercato dell’Unione, il probabile livello dei prezzi delle importazioni dalla Cina in assenza di misure antidumping e il loro impatto sull’industria dell’Unione.

5.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC

(190)

Come descritto al considerando 122, i produttori cinesi dispongono di una notevole capacità inutilizzata. Di fatto, la capacità inutilizzata stimata della Cina corrisponde all’89 % del consumo del mercato libero dell’UE. Tale capacità inutilizzata potrebbe servire a fabbricare il prodotto oggetto del riesame per l’esportazione nell’Unione in caso di scadenza delle misure. Inoltre, come affermato al considerando 123, la contrazione della domanda di acciaio cinese è, e sarà, un fattore determinante per l’aumento delle esportazioni. Il conseguente squilibrio tra la capacità e la domanda in Cina rischia di aumentare la pressione sui produttori cinesi ad esportare i propri prodotti.

(191)

Uno dei mercati principali, quello degli USA, inoltre è protetto da misure antidumping sul prodotto oggetto del riesame, che riducono l’accesso dei produttori esportatori cinesi.

5.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(192)

Come descritto al considerando 126, il mercato dell’Unione è uno dei maggiori mercati mondiali per determinati prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. Il mercato cinese non è in grado di assorbire la capacità in eccesso di acciaio e i principali mercati dei paesi terzi sono chiusi alle esportazioni cinesi poiché hanno istituito misure antidumping, di salvaguardia o altre misure di protezione nei confronti della RPC. I livelli dei prezzi nell’Unione inoltre sono superiori ai prezzi medi applicati dagli esportatori cinesi nel resto del mondo. Il mercato dell’Unione, quindi, rappresenta una destinazione attraente per la capacità inutilizzata presente nella RPC in caso di abrogazione delle misure antidumping.

(193)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CISA ha contestato le conclusioni per quanto riguarda l’attrattiva del mercato dell’Unione, sostenendo che l’industria siderurgica cinese dipende dal suo mercato interno e che il consumo interno cinese è dieci volte superiore al segmento di mercato libero nell’UE. Ha inoltre sottolineato che a partire dal 1o agosto 2021 alcuni prodotti siderurgici, tra cui l’acciaio piatto laminato a caldo, non possono più beneficiare delle riduzioni dell’IVA all’esportazione, il che ha un effetto deterrente sulle esportazioni e riorienta la produzione cinese di acciaio verso l’industria nazionale cinese.

(194)

La Commissione ha riconosciuto che il consumo interno cinese di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo è molto più importante rispetto a quello del mercato libero dell’UE ma, come spiegato al considerando 190, i produttori cinesi dispongono di una notevole capacità inutilizzata che non sono in grado di utilizzare sul loro mercato interno. Nulla impedisce pertanto ai produttori cinesi di impiegare tale capacità inutilizzata per fabbricare il prodotto oggetto del riesame destinato all’esportazione nell’Unione in caso di scadenza delle misure. Inoltre, come affermato al considerando 123, la contrazione della domanda di acciaio cinese è, e sarà, un fattore determinante per l’aumento delle esportazioni. Il conseguente squilibrio tra la capacità e la domanda in Cina rischia di aumentare la pressione sui produttori cinesi ad esportare. Per quanto riguarda la presunta modifica del sistema dell’IVA, la Commissione ha osservato che la CISA non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno dell’argomentazione secondo cui la modifica delle riduzioni dell’IVA avrebbe comportato, o comporterà, cambiamenti significativi delle pratiche di esportazione dei produttori cinesi. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione in quanto priva di fondamento.

5.3.   Probabili prezzi delle importazioni cinesi e impatto sull’industria dell’Unione

(195)

In considerazione dei bassi volumi di importazioni dalla RPC nel periodo dal 2018 al 2021, la Commissione ha ritenuto che i prezzi all’importazione indicati in Eurostat non fossero affidabili per stabilire i probabili prezzi delle importazioni di prodotti piatti laminati a caldo dalla Cina in assenza di misure antidumping. La Commissione ha considerato invece come sostituti rappresentativi i prezzi all’esportazione dalla RPC verso tutti i paesi terzi diversi dall’Unione («resto del mondo»).

(196)

Come descritto al considerando 117, la Commissione ha stabilito che nel periodo dell’inchiesta di riesame i prezzi delle esportazioni cinesi (fob) nel resto del mondo erano pari, in media, a 660 EUR/tonnellata. La Commissione ha aggiunto il costo di assicurazione e nolo a tale prezzo accertato per stabilire un probabile prezzo delle esportazioni cinesi alla frontiera dell’Unione. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi la Commissione ha fatto ricorso ai costi utilizzati nell’inchiesta iniziale, ossia 52 EUR/tonnellata, o 7,9 % del prezzo/tonnellata, come migliori dati disponibili. La Commissione ha pertanto concluso che, in assenza di misure, il probabile prezzo cif delle esportazioni cinesi di prodotti piatti laminati a caldo nell’Unione non sarebbe superiore a 712 EUR/tonnellata.

(197)

Poiché in assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi sono stati utilizzati dati statistici, è stato possibile stabilire solo un prezzo medio per tonnellata per un’ampia varietà di tipi di prodotto. In assenza di informazioni a livello di tipo di prodotto la Commissione non ha quindi potuto effettuare un calcolo preciso dell’undercutting, ma ha dovuto limitarsi a un confronto tra i prezzi medi per tonnellata.

(198)

Il prezzo delle esportazioni cinesi così determinato è stato confrontato con la media ponderata dei prezzi di vendita durante il periodo dell’inchiesta di riesame praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione agli acquirenti nel mercato dell’Unione, adeguati a un livello franco fabbrica.

(199)

Il confronto tra i prezzi è stato effettuato allo stesso stadio commerciale e, in analogia con un metodo per il calcolo preciso dell’undercutting, il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. È emerso che in media i prezzi delle esportazioni cinesi nell’Unione sarebbero inferiori dell’8 % circa ai prezzi medi dell’industria dell’Unione.

(200)

I prodotti piatti laminati a caldo sono un prodotto di base altamente sensibile al prezzo e, come osservato nell’inchiesta iniziale concernente le importazioni di prodotti piatti laminati a caldo dalla Cina e anche nell’inchiesta sul prodotto identico originario della Turchia, livelli piuttosto modesti di undercutting dei prezzi combinati con grandi volumi possono avere un impatto immediato e significativo sui risultati dell’industria dell’Unione (74). In entrambe le inchieste, margini di undercutting inferiori al 5 % hanno costretto l’industria dell’Unione ad abbassare i prezzi di vendita (o a perdere quote di mercato) in misura tale da subire un pregiudizio notevole nel breve termine.

(201)

Poiché durante il periodo dell’inchiesta di riesame si era appena ripresa da un periodo turbolento ed economicamente difficile, compresa la pandemia di COVID-19, con perdite accumulate, l’industria dell’Unione è ancora in una situazione di fragilità. È pertanto altamente probabile che la reiterazione di importazioni oggetto di dumping a prezzi bassi dalla Cina, in volumi significativi e a prezzi inferiori a quelli dell’Unione, danneggerebbe gravemente le prestazioni dell’industria dell’Unione, in particolare per quanto concerne la produzione, i volumi delle vendite e i prezzi, la redditività e gli investimenti, con la conseguente reiterazione del pregiudizio notevole.

(202)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CISA ha contestato la scelta del periodo in esame per l’analisi del pregiudizio. Essa ha sostenuto che le importazioni oggetto di dumping di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo in presenza di volumi più ingenti provenienti dalla Turchia nel 2019, il rallentamento economico indotto dalla pandemia di COVID e il boom della ripresa post-pandemia hanno distorto gli elementi di prova su cui si basa l’analisi del dumping e del pregiudizio. Ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto analizzare un periodo diverso e ha suggerito di esaminare un periodo più lungo, che copre uno o due anni prima del periodo in esame (2016-2018) e dopo il PIR (2022).

(203)

La Commissione ha respinto tale argomentazione. Essa ha ricordato che i vari elementi elencati dalla CISA come suscettibili di falsare gli elementi di prova nel periodo in esame erano stati riconosciuti e attentamente esaminati nell’analisi del pregiudizio effettuata dalla Commissione. La Commissione ha inoltre osservato che, anche se fosse stato preso in considerazione un periodo più lungo precedente il periodo dell’inchiesta di riesame, come suggerito dalla CISA, gli stessi elementi sarebbero ancora presenti. Per quanto riguarda il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha ricordato che in base all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, «viene scelto un periodo dell’inchiesta che per il dumping riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l’avvio del procedimento. Le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell’inchiesta non sono di norma prese in considerazione». Secondo la giurisprudenza costante, non compete alla Commissione prendere in considerazione elementi che si riferiscono a un periodo successivo a quello dell’inchiesta, salvo che detti elementi non rivelino nuovi sviluppi da rendere manifestamente inadeguata la prevista istituzione di un dazio antidumping (75). Lo stesso ragionamento dovrebbe applicarsi per analogia alle inchieste di riesame aperte a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La CISA non ha fornito alcun elemento di prova atto a dimostrare che gli sviluppi successivi al periodo dell’inchiesta di riesame rendessero la reistituzione del dazio manifestamente inadeguata.

5.4.   Conclusioni

(204)

Sulla base di quanto precede, si conclude che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi pregiudizievoli, con un conseguente rischio di reiterazione del pregiudizio notevole.

6.   INTERESSE DELL’UNIONE

(205)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore sarebbe contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

6.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(206)

L’industria dell’Unione è ubicata in 15 Stati membri (Austria, Belgio, Repubblica ceca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna). Essa impiega oltre 38 000 addetti nel settore del prodotto oggetto del riesame.

(207)

In assenza di misure l’industria dell’Unione non sarà più protetta nei confronti del probabile aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, con la conseguenza di un pregiudizio notevole. L’effetto delle misure antidumping sarà positivo per i produttori dell’Unione, poiché le misure aiuteranno l’industria dell’Unione a proseguire nella ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. È pertanto chiaramente nell’interesse dell’industria dell’Unione mantenere le misure.

6.1.1.    Interesse degli utilizzatori e degli importatori indipendenti

(208)

La Commissione ha contattato tutti gli utilizzatori e gli importatori indipendenti noti. Nessun utilizzatore o importatore indipendente si è manifestato e ha collaborato nella presente inchiesta fornendo una risposta al questionario. Data la mancanza di collaborazione degli utilizzatori e degli importatori indipendenti e in assenza di indicazioni contrarie, il mantenimento delle misure non è considerato contrario all’interesse di utilizzatori e importatori.

(209)

La Commissione inoltre ha esaminato se le misure nei confronti della Cina avrebbero un effetto negativo sulla sicurezza dell’approvvigionamento, poiché sono in vigore misure relative ai prodotti piatti laminati a caldo anche nei confronti di Turchia, Brasile, Iran e Russia. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il livello di utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione era del 75 % e la capacità produttiva totale superava il consumo totale dell’Unione di 18 milioni di tonnellate, secondo i dati del questionario di Eurofer sui macroindicatori. Malgrado le misure istituite contro alcuni dei principali esportatori di prodotti piatti laminati a caldo, quasi 40 paesi esportavano nell’Unione il prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell’inchiesta di riesame, a dimostrazione del fatto che l’istituzione di misure non interferirebbe sulla diversificazione dell’approvvigionamento. Per questi motivi, e in assenza di collaborazione di utilizzatori e importatori, la Commissione ha concluso che non esistevano potenziali rischi al livello dell’approvvigionamento degli utilizzatori a valle.

(210)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CISA ha fatto riferimento alla salvaguardia dell’UE sulle importazioni, tra l’altro, di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo dalla Cina, che limita notevolmente la possibilità per i produttori cinesi di esportare prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nel mercato dell’UE e limita i flussi di libero scambio a scapito dei produttori a valle e degli utilizzatori finali.

(211)

La Commissione ha ricordato che la salvaguardia in questione non può essere considerata di carattere duraturo e che la misura attualmente in vigore (76) non incide sulla valutazione della probabilità di un aumento delle importazioni in assenza di dazi antidumping. Considerata la natura temporanea delle misure di salvaguardia nel settore dell’acciaio, la Commissione ha concluso che esse non possono incidere sulle conclusioni della presente inchiesta. Per quanto riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento, come indicato al considerando 209, la capacità produttiva totale dell’industria dell’Unione ha superato il consumo totale dell’Unione e diversi altri paesi terzi hanno esportato prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Inoltre, la misura di salvaguardia viene periodicamente riesaminata e all’occorrenza adeguata per garantire un approvvigionamento sufficiente di acciaio sul mercato dell’Unione. Di conseguenza, le misure di salvaguardia non costituiscono un rischio per la sicurezza dell’approvvigionamento per gli utilizzatori a valle.

(212)

La CISA ha inoltre sostenuto che l’introduzione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) comprometterebbe l’accesso al mercato dell’UE, dati gli onerosi obblighi di comunicazione e i sovrapprezzi connessi al CBAM.

(213)

La Commissione ha ricordato che il CBAM entrerà in vigore solo nell’ottobre 2023 e che nel periodo transitorio fino al 2026 gli importatori dovranno comunicare solo le emissioni incorporate nelle loro merci senza incorrere in oneri finanziari. Il motivo addotto per questo periodo transitorio è quello di lasciare alle parti il tempo di adeguarsi prima dell’istituzione del sistema definitivo e di ridurre il rischio di perturbazioni degli scambi. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto prematuro effettuare una valutazione del potenziale impatto del CBAM sui futuri flussi commerciali di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo e ha respinto l’argomentazione.

6.1.2.    Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(214)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure esistenti sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della RPC.

7.   ARGOMENTAZIONI A FAVORE DELLA SOSPENSIONE DELLE MISURE

(215)

La CISA ha affermato che le attuali misure antidumping dovrebbero essere sospese a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, sostenendo che sono soddisfatte entrambe le condizioni di cui al suddetto articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. Secondo quanto affermato dalla CISA, le condizioni di mercato si sono temporaneamente modificate in misura tale da rendere improbabile il persistere o il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione. A tale riguardo la CISA ha fatto riferimento alle aspettative di crescita dell’industria a valle dell’Unione e alla prevista ripresa economica nel periodo post-COVID, agli aumenti del prezzo del prodotto in esame, alla prevista diminuzione del volume delle importazioni da Russia e Ucraina e alla decisione di esecuzione che sospende i dazi antidumping definitivi istituiti sui prodotti laminati piatti di alluminio originari della RPC (77).

(216)

La Commissione ha respinto l’argomentazione della CISA, in quanto generica e non suffragata da elementi di prova. D’altro canto, l’inchiesta di riesame ha stabilito che esiste il rischio di reiterazione del pregiudizio in assenza di misure e mutatis mutandis, anche in caso di una sospensione delle stesse. In seguito alla divulgazione delle informazioni la CISA ha ribadito tale argomentazione, ma non ha presentato alcun nuovo elemento.

8.   MISURE ANTIDUMPING

(217)

Sulla base delle conclusioni cui è giunta la Commissione sulla reiterazione del dumping e del pregiudizio e sull’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o altri acciai legati originari della RPC.

(218)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali atte a garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura devono essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(219)

Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(220)

Qualora, dopo l’istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(221)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC e fabbricato dai soggetti giuridici citati. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(222)

Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La domanda deve essere inviata alla Commissione (78). Essa deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica della denominazione della società non pregiudica il suo diritto a beneficiare dell’aliquota di dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica della denominazione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(223)

Un esportatore o produttore che non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo che è stato utilizzato per stabilire il livello del dazio attualmente applicabile alle sue esportazioni può chiedere alla Commissione di essere soggetto all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non incluse nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta, purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo utilizzato per stabilire il livello del dazio applicabile alle sue esportazioni; ii) non è collegato a una società che lo ha fatto e che pertanto è soggetta ai dazi antidumping; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un momento successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole.

(224)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (79), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(225)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, attualmente classificati con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codici TARIC 7226191091 e 7226191095), 7226 91 91 e 7226 91 99, originari della Repubblica popolare cinese.

Il presente riesame non riguarda i seguenti prodotti:

i)

i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati,

ii)

i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido,

iii)

i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm, e

iv)

i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

Bengang Steel Plates Co., Ltd.

0  %

C157

 

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd.

10,3  %

C158

 

Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch  (80)

10,3  %

C159

 

Hesteel Co., Ltd. Chengde Branch  (81)

10,3  %

C160

 

Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd.

31,3  %

C161

 

Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd.

31,3  %

C162

 

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co. Ltd.

0  %

C164

 

Beijing Shougang Co. Ltd., Qian’an Iron & Steel branch

0  %

C208

 

Angang Steel Company Limited

10,8  %

C150

 

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

0  %

C151

 

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.

0  %

C147

 

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.

0  %

C163

 

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd.

10,8  %

C165

 

Rizhao Steel Wire Co., Ltd.

10,8  %

C166

 

Rizhao Baohua New Material Co., Ltd.

10,8  %

C167

 

Tangshan Yanshan Iron and Steel Co., Ltd.

0  %

C168

 

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.

10,8  %

C156

 

Tutte le altre società

0  %

C999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a «tutte le altre società».

4.   Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

a)

non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 (periodo dell’inchiesta iniziale);

b)

non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e

c)

ha effettivamente esportato il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.

L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore all’elenco delle società individuate nella tabella e soggette a un dazio individuale che non supera l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni, vale a dire lo 0 %.

5.   In caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, i dazi di cui al paragrafo 2 saranno incrementati nella stessa misura, a seconda della società, in funzione dell’effettivo margine di dumping riscontrato o del margine di pregiudizio riscontrato e a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell’inchiesta di restituzione. L’importo da rimborsare al richiedente a titolo di restituzione non può superare la differenza tra il dazio riscosso e il dazio combinato compensativo e antidumping stabilito nell’inchiesta di restituzione.

6.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 92 del 6.4.2017, pag. 68).

(3)  Regolamento (UE) 2017/649 modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17).

(4)  GU C 277 del 12.7.2021, pag. 3.

(5)  GU C 150 del 5.4.2022., pag. 3.

(6)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2594

(7)  https://www.gtis.com/gta

(8)  Nel presente regolamento l’espressione «governo della RPC» è utilizzata in senso ampio e comprende il Consiglio di Stato e tutti i ministeri, i dipartimenti, le agenzie e le amministrazioni a livello centrale, regionale o locale.

(9)  Considerando 76 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1778 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti di acciaio laminati a caldo originari della Repubblica popolare cinese (GU L 272 del 7.10.2016, pag. 33).

(10)  Cfr. nota precedente.

(11)  https://www.gtis.com/gta/

(12)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi sul mercato interno in detti paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale e, in ogni caso, tali dati relativi alle importazioni erano trascurabili.

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione del 26 ottobre 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 149); regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione del 16 febbraio 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 della Commissione del 24 gennaio 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 16 del 25.1.2022, pag. 36); regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione del 15 dicembre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 450 del 16.12.2021, pag. 59); regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione del 16 aprile 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 145).

(14)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 80, regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 208, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 59, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 149 e 150.

(15)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 64, regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 192, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 46, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 115 a 118.

(16)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 66, regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 193 e 194, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 47, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 119 a 122. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti, dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Risulta inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % dei circa 1,86 milioni di società private, accompagnata da una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori del prodotto oggetto del riesame e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(17)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 68, regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando da 195 a 201, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando da 48 a 52, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 123 a 129.

(18)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 74, regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 202, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 53, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 130 a 133.

(19)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 75, regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 203, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 54, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135.

(20)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 76 regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 204, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 55, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 136 a 145.

(21)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2017) 483 final/2, 20. 12. 2017, disponibile al seguente indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(22)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 92 del 6.4.2017, pag. 68); regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17); regolamento di esecuzione (UE) 2019/688 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pag. 39).

(23)  Forum mondiale sull’eccesso di capacità produttiva di acciaio, relazione ministeriale del 20 settembre 2018.

(24)  Assemblea nazionale del popolo, quattordicesimo piano quinquennale, traduzione in inglese del Center for Security and Emerging Technology, 12 marzo 2021.

https://cset.georgetown.edu/wp-content/uploads/t0284_14th_Five_Year_Plan_EN.pdf

(25)  Introduzione al piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico.

(26)  Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) (modifica del 2013) emesso mediante ordinanza n. 9 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma il 27 marzo 2011 e modificato conformemente alla decisione della medesima Commissione concernente la modifica delle clausole pertinenti del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) emessa mediante ordinanza n. 21 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma il 16 febbraio 2013.

(27)  OCSE, «Latest developments in steelmaking capacity», febbraio 2021, pag. 11.

(28)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 214/2013 del Consiglio, dell’11 marzo 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (GU L 73 del 15.3.2013, pag. 1).

(29)  Marketplace, «Industrial Policy: If China does it, why can’t we?», 1o marzo 2021.

https://www.marketplace.org/2021/03/01/industrial-policy-if-china-does-it-why-cant-we/

(30)  Cfr.:https://www.miit.gov.cn/jgsj/ycls/gzdt/art/2020/art_8fc2875eb24744f591bfd946c126561f.html (consultato il 6 febbraio 2023).

(31)  Cfr. sezione IV, sottosezione 3, del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime.

(32)  Cfr. sezione II, sottosezione 1, del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo dell’industria dei cascami dell’acciaio.

(33)  Cfr. piano d’azione triennale della provincia di Hebei sullo sviluppo di cluster nella catena dell’industria siderurgica, capitolo I, sezione 3, disponibile all’indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200717/1089773.shtml (consultato il 6 febbraio 2023).

(34)  Cfr. piano d’azione triennale della provincia di Hebei sullo sviluppo di cluster nella catena dell’industria siderurgica, capitolo 4, sezione II, punto 12, disponibile all’indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200717/1089773.shtml

(35)  Cfr. piano di attuazione dell’Henan per la trasformazione e il potenziamento dell’industria siderurgica durante il quattordicesimo piano quinquennale, capitolo II, sezione 3; disponibile all’indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211210/1192881.shtml (consultato il 6 febbraio 2023).

(36)  Cfr. piano di attuazione dell’Henan per la trasformazione e il potenziamento dell’industria siderurgica durante il quattordicesimo piano quinquennale, capitolo II, sezione 3; disponibile all’indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211210/1192881.shtml

(37)  Piano di lavoro della provincia dello Jiangsu per la trasformazione, il potenziamento e l’ottimizzazione dell’assetto dell’industria siderurgica (2019-2025), disponibile all’indirizzo: http://www.jiangsu.gov.cn/art/2019/5/5/art_46144_8322422.html (consultato il 6 febbraio 2023).

(38)  Quattordicesimo piano quinquennale della provincia dello Shandong sullo sviluppo dell’industria siderurgica, disponibile all’indirizzo: http://gxt.shandong.gov.cn/art/2021/11/18/art_15681_10296246.html (consultato il 6 febbraio 2023).

(39)  Piano d’azione della provincia dello Shanxi per la trasformazione e il potenziamento dell’industria siderurgica per il 2020, disponibile all’indirizzo: http://gxt.shanxi.gov.cn/zfxxgk/zfxxgkml/cl/202110/t20211018_2708031.shtml (consultato il 6 febbraio 2023).

(40)  Piano d’azione della provincia dello Zhejiang per promuovere un elevato sviluppo qualitativo del settore siderurgico: «Promuovere le fusioni e il risanamento delle imprese, accelerare il processo di concentrazione, ridurre il numero di impianti di fusione dell’acciaio portandolo circa a 10 imprese»; disponibile all’indirizzo: https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art_854_1995411.html (consultato il 6 febbraio 2023).

(41)  Quattordicesimo piano quinquennale del comune di Liaoning Dalian sullo sviluppo dell’industria manifatturiera: «Entro il 2025 il valore della produzione industriale di nuovi materiali raggiungerà i 15 milioni di CNY, con l’ovvio potenziamento della capacità di garantire apparecchiature e materiali fondamentali»; disponibile all’indirizzo: https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art_854_1995411.html (consultato il 6 febbraio 2023).

(42)  Cfr. sito internet del gruppo, disponibile all’indirizzo: http://www.ansteel.cn/about/jituangaoguan/ (consultato il 6 febbraio 2023).

(43)  Cfr. sito internet della società, disponibile all’indirizzo: https://www.baosteel.com/about/manager (consultato il 6 febbraio 2023).

(44)  Relazione, parte III, capitolo 14, pag. 346 e segg.

(45)  Cfr. Quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico nazionale della Repubblica popolare cinese e obiettivi a lungo termine per il 2035, parte III, articolo VIII, disponibile all’indirizzo: https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (consultato il 6 febbraio 2023).

(46)  Cfr. in particolare le sezioni I e II del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime.

(47)  Cfr. quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime, pag. 22.

(48)  Cfr. piano d’azione siderurgico per il 2022 «1 + 3», del comune di Tangshan nella provincia di Hebei, capitolo 4, sezione 2; disponibile all’indirizzo: http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/content.html?articleId=e2bb5519aa49b566863081d57aea9dfdd59e1a4f482bb7acd243e3ae7657c70b&columnId=3683d857cc4577e4cb75f76522b7b82cda039ef70be46ee37f9385ed3198f68a (consultato il 6 febbraio 2023).

(49)  Cfr. l’articolo sul sito internet di Ansteel: 鞍钢集团网站 (ansteel.cn) (Fonte: Angang Daily 2021-11-24).

(50)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione del 7 aprile 2020 (GU L 110 dell’8.4.2020, pag. 3), considerando 143 e 144.

(51)  «Osservazioni sul riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese», presentate dalla CISA il 19 maggio 2022.

(52)  «Osservazioni sulla nota sulle fonti per la determinazione del valore normale nel riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese», presentate dalla CISA il 16 settembre 2022.

(53)  GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17.

(54)  A titolo di esempio, il riferimento al regolamento di esecuzione (UE) n. 214/2013 (punto 80 della domanda) (GU L 73 del 15.3.2013, pag. 1).

(55)  Cfr. articolo LXIV, sezione 2 del quattordicesimo piano quinquennale.

(56)  Cfr. sezione VIII del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime.

(57)  Dati pubblici della Banca mondiale — reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income

(58)  In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.

(59)  https://www.globalpetrolprices.com/Mexico/electricity_prices/

(60)  https://www.cre.gob.mx/IPGN/index.html

(61)  https://ilostat.ilo.org/data/country-profiles/

(62)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33), modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/749 della Commissione, del 24 febbraio 2017, che modifica il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eliminazione del Kazakhstan dall'elenco dei paesi di cui all'allegato I del suddetto regolamento (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 11).

(63)  https://www.cre.gob.mx/IPGN/index.html

(64)  https://s2.q4cdn.com/156255844/files/doc_financials/quarterly/2021/4Q2021/FS-Ternium-Dec31-2021.pdf

(65)  Worldsteel, 26.1.2021, in ThinkDesk China Research & Consulting, «Chinàs State-Business Nexus Revisited – Government Interventions and Market Distortions in the Chinese Steel Industry», 17 ottobre 2021, pag. 92.

(66)  OCSE, «Latest developments in steelmaking capacity», febbraio 2021, pag. 11.

(67)  ThinkDesk China Research & Consulting, «Chinàs State-Business Nexus Revisited – Government Interventions and Market Distortions in the Chinese Steel Industry», 17 ottobre 2021.

(68)  Attualmente sono in vigore misure antidumping nei paesi seguenti: Canada, USA, Turchia, Messico e Regno Unito. Il consiglio di cooperazione del Golfo (paesi del Golfo) ha istituito misure di salvaguardia e negli USA sono in vigore anche misure della sezione 232.

(69)  GU L 258 del 6.10.2017, pag. 24.

(70)  GU L 238 del 6.7.2021, pag. 32.

(71)  Considerando 139 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/9 della Commissione, del 6 gennaio 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (GU L 3 del 7.1.2021, pag. 4).

(72)  Considerando 210 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione, del 5 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (GU L 238 del 6.7.2021, pag. 32).

(73)  Ibidem.

(74)  Considerando 98, GU L 3 del 7.1.2021, pag. 4.

(75)  Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2008, HEG e Graphite India/Consiglio, T-462/04, ECLI:EU:T:2008:586, punto 67.

(76)  Con il suo regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, la Commissione ha imposto una misura di salvaguardia riguardante alcuni prodotti siderurgici per un periodo di tre anni. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione la misura di salvaguardia è stata prorogata fino al 30 giugno 2024.

(77)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/1788 della Commissione, dell’8 ottobre 2021, che sospende i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 359 dell’11.10.2021, pag. 105).

(78)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(79)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(80)  Precedentemente «Hebei Iron & Steel Co., Ltd Tangshan Branch».

(81)  Precedentemente «Hebei Iron & Steel Co., Ltd Chengde Branch».


8.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 148/84


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1123 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2023

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 (2), la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato» o «Cina») («il regolamento iniziale»). I dazi compensativi attualmente in vigore sono compresi tra il 4,6 % e il 35,9 % («le misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l’inchiesta iniziale».

(2)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 (3) la Commissione ha istituito misure antidumping definitive sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (RPC). I dazi antidumping attualmente in vigore sono compresi tra lo 0 % e il 31,3 %.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(3)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (4), la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.

(4)

La domanda di riesame («la domanda») è stata presentata il 9 marzo 2022 da EUROFER (European Steel Association) («il richiedente») per conto dell’industria dell’Unione di determinati prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di base.

(5)

Il richiedente ha sostenuto che la scadenza delle misure compensative implicherebbe il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(6)

Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, l’8 giugno 2022 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni nell’Unione di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della RPC sulla base dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) («l’avviso di apertura»).

(7)

Prima dell’apertura del riesame, il 12 maggio 2022 la Commissione ha informato il governo cinese («il governo della RPC») (6) di aver ricevuto una domanda debitamente documentata, invitandolo a procedere a consultazioni in conformità dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base. Nella stessa data il governo della RPC ha presentato osservazioni scritte sostenendo che, in generale, la domanda non contiene elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, in particolare per quanto riguarda la specificità delle presunte sovvenzioni a favore dei produttori di prodotti piatti laminati a caldo. La Commissione ha preso atto delle osservazioni del governo della RPC e ha prestato particolare attenzione a tali elementi nel corso dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza.

1.4.   Inchiesta distinta relativa allo stesso prodotto in esame

(8)

Con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 5 aprile 2022 (7), la Commissione ha annunciato anche l’apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) delle misure antidumping definitive in vigore in relazione alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della RPC.

1.5.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(9)

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione delle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 («periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.6.   Parti interessate

(10)

Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha espressamente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, tutti i produttori noti dell’Unione, i produttori noti della RPC e le autorità della Repubblica popolare cinese, nonché gli importatori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti, invitandoli a partecipare.

(11)

Le parti interessate hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.7.   Campionamento

(12)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell’articolo 27 del regolamento di base.

1.7.1.    Campionamento dei produttori dell’Unione

(13)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. A norma dell’articolo 27 del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume di produzione del prodotto simile nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano circa il 29 % della produzione totale stimata dell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni, la Commissione ha confermato il campione selezionato in via provvisoria. Tale campione è rappresentativo dell’industria dell’Unione.

1.7.2.    Campionamento degli importatori

(14)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto agli importatori indipendenti noti fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Nessun importatore indipendente si è manifestato e ha fornito le informazioni richieste.

1.7.3.    Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(15)

Per decidere se il campionamento fosse necessario in relazione ai produttori esportatori e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori noti della RPC di fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. Nessun produttore della RPC ha fornito le informazioni richieste.

(16)

Con la nota verbale del 2 settembre 2022, la Commissione ha pertanto informato le autorità della RPC che avrebbe potuto ricorrere all’utilizzo dei dati disponibili a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, in sede di esame della persistenza o reiterazione delle sovvenzioni. Le autorità della RPC non hanno reagito a tale nota.

1.8.   Questionari e verifica

(17)

La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, al richiedente e al governo della RPC. Sono pervenute risposte ai questionari da parte dei tre produttori dell’Unione inclusi nel campione e del richiedente.

(18)

La Commissione ha verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio, nonché per l’esame dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle parti interessate di seguito indicate:

 

Produttori dell’Unione:

Arcelor Mittal Poland (Dąbrowa Górnicza, Polonia);

Tata Steel Ijmuiden (Ijmuiden, Paesi Bassi);

ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Germania) e la società collegata ThyssenKrupp Material Processing (Krefeld, Germania).

1.9.   Divulgazione delle informazioni

(19)

Il 4 aprile 2023 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire i dazi compensativi. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

(20)

La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e ne ha tenuto conto, ove opportuno. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata concessa un’audizione. Su sua richiesta, la CISA è stata sentita dai servizi della Commissione il 12 aprile 2023.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(21)

Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale, ossia determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti («prodotti piatti laminati a caldo» o «prodotto oggetto del riesame»).

Il presente riesame non riguarda i seguenti prodotti:

a)

i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati;

b)

i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido;

c)

i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm, e

d)

i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.

Il prodotto in esame è attualmente classificato con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codici TARIC 7226191091, 7226191095), 7226 91 91 e 7226 91 99. I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo e fatta salva l’eventualità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.

(22)

I prodotti piatti di acciaio laminati a caldo sono fabbricati mediante laminazione a caldo. Si tratta di un processo di lavorazione dei metalli in cui il metallo fuso viene fatto passare attraverso una o più coppie di rulli caldi per ridurre e uniformare lo spessore, con la temperatura del metallo al di sopra della temperatura di ricristallizzazione. Essi possono essere forniti in varie forme: arrotolati (anche lubrificati o decapati), tagliati su misura (fogli) o in nastri stretti.

(23)

Vi sono due principali impieghi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. In primo luogo costituiscono il materiale primario per la produzione di vari prodotti in acciaio a valle di valore aggiunto, a cominciare dai prodotti piatti di acciaio laminati a freddo e rivestiti. In secondo luogo sono usati come fattore produttivo industriale acquistato dagli utilizzatori finali per una serie di impieghi, anche nel settore delle costruzioni (produzione di tubi di acciaio), nella costruzione navale, nei contenitori per gas, negli autoveicoli, nei recipienti a pressione e nelle condotte per il trasporto di energia.

2.2.   Prodotto in esame

(24)

Il prodotto in esame nella presente inchiesta corrisponde al prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese.

2.3.   Prodotto simile

(25)

Come stabilito nell’inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le medesime caratteristiche fisiche di base e sono destinati agli stessi impieghi di base:

il prodotto in esame esportato nell’Unione;

il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC; e

il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(26)

Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

3.   RISCHIO DI PERSISTENZA DELLE SOVVENZIONI

(27)

Conformemente all’articolo 18 del regolamento di base e come indicato nell’avviso di apertura, la Commissione ha esaminato innanzitutto se la scadenza delle misure esistenti implichi il rischio di persistenza delle sovvenzioni.

3.1.   Omessa collaborazione e uso dei dati disponibili conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base

(28)

Il 12 luglio 2022 la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Il governo della RPC è stato invitato a trasmettere un questionario a banche e altri istituti finanziari noti al governo della RPC per aver concesso prestiti al settore interessato, nonché a produttori e a distributori di acciaio laminato a caldo e a freddo che fornivano fattori produttivi per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame.

(29)

La Commissione non ha ricevuto risposte.

(30)

Con nota verbale del 2 settembre 2022 la Commissione ha informato le autorità cinesi che, in ragione dell’omessa collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori del prodotto oggetto del riesame, la Commissione intendeva trarre le sue conclusioni sulla base dei dati disponibili, conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. Le autorità cinesi sono state inoltre informate del fatto che le conclusioni basate su dati disponibili avrebbero potuto essere meno favorevoli rispetto al caso in cui il governo della RPC e i produttori avessero collaborato.

(31)

Non sono pervenute osservazioni in proposito. La Commissione, in conformità dell’articolo 28 del regolamento di base, ha ritenuto necessario utilizzare i dati disponibili al fine di accertare la persistenza delle pratiche di sovvenzione della Cina nel settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo.

(32)

Per la sua analisi la Commissione ha pertanto utilizzato tutti i dati a sua disposizione, in particolare:

a)

la domanda;

b)

le risultanze dell’inchiesta iniziale effettuata dalla Commissione nei confronti del medesimo prodotto in Cina, ossia i prodotti piatti laminati a caldo (9);

c)

le risultanze delle inchieste antisovvenzioni più recenti condotte dalla Commissione in merito ai settori incoraggiati in Cina, quali gli pneumatici (10) («l’inchiesta sugli pneumatici»), le biciclette elettriche (11) («l’inchiesta sulle biciclette elettriche»), i prodotti d’acciaio a rivestimento organico (12) («l’inchiesta sui prodotti d’acciaio a rivestimento organico»), i cavi di fibre ottiche (13) («l’inchiesta sulla fibra di vetro») e i fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione (14) («l’inchiesta sui fogli e nastri sottili di alluminio») nel contesto delle quali sono state esaminate sovvenzioni analoghe;

d)

il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini di inchieste sulla difesa commerciale («la relazione sulla Cina») (15).

3.2.   Osservazioni generali sul settore siderurgico in Cina

(33)

Prima di analizzare la sovvenzione presunta sotto forma di sovvenzioni specifiche o di regimi di sovvenzione (sezione 3.3 e seguenti) la Commissione ha valutato i piani, i progetti e gli altri documenti dell’amministrazione pubblica pertinenti a più di una sovvenzione o di un regime di sovvenzione. La Commissione ha constatato che le sovvenzioni o i regimi di sovvenzione sottoposti a valutazione rientrano tutti nell’attuazione della pianificazione centrale del governo della RPC, per i motivi esposti in appresso.

3.2.1.    Il quattordicesimo piano quinquennale

(34)

Nella presente inchiesta la Commissione ha stabilito che il principale documento pertinente nel periodo dell’inchiesta di riesame era il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime, come l’acciaio. In quanto componente importante del settore delle materie prime, l’industria siderurgica rappresenta un settore chiave che determina il vantaggio competitivo della Cina a livello internazionale, e la «principale arena» per la ristrutturazione della base industriale e lo sviluppo industriale verde. Il piano pone l’accento sul fatto di coltivare un gruppo di aziende all’avanguardia nella catena industriale, dotate di leadership in ambito ecologico e competitività di base.

(35)

Il piano d’azione triennale della provincia di Hebei sullo sviluppo di cluster nella catena dell’industria siderurgica (2020 – 2022) elabora la riforma in materia di proprietà mista delle imprese statali e si concentra sulla promozione di fusioni interregionali e sulla riorganizzazione delle imprese private del settore dell’acciaio.

(36)

Il quattordicesimo piano quinquennale della provincia di Shangdong sullo sviluppo dell’industria dell’acciaio sottolinea l’obiettivo della competitività dell’industria siderurgica, con la promozione di un rigoroso controllo della capacità produttiva. Il piano propone inoltre obiettivi quali l’ottimizzazione della configurazione industriale, il rafforzamento della spinta all’innovazione, la promozione dello sviluppo verde e la costruzione di una base industriale avanzata nella produzione dell’acciaio, con una competitività interna di primordine e influente a livello internazionale.

(37)

In seguito alla divulgazione delle informazioni la CISA ha affermato che la Commissione si è basata sul «quattordicesimo piano quinquennale» per provare l’importanza strategica dell’industria in questione e in tal modo ha determinato l’esistenza delle sovvenzioni in questo settore specifico. La CISA ha sottolineato che i «piani quinquennali» sono semplicemente documenti orientativi per le politiche future e quindi non sono vincolanti in quanto non sono previste violazioni o penalizzazioni in tali piani. Inoltre in questo contesto la CISA ha fatto riferimento a documenti e relazioni equivalenti della Commissione europea, come la comunicazione della Commissione «Una nuova strategia industriale per l’Europa», in cui la Commissione stessa identifica diverse priorità in termini di investimenti pubblici, in un chiaro tentativo di influenzare il futuro sviluppo delle industrie principali dell’UE.

(38)

Tale argomentazione non è stata accolta. Prima di tutto, i piani quinquennali pubblicati dal governo della RPC non sono semplici documenti di indirizzo generale, ma hanno carattere giuridicamente vincolante. Il quattordicesimo piano quinquennale ricorda esplicitamente a tutte le autorità di attuare con diligenza i piani: «Rafforzeremo i sistemi di gestione della pianificazione quali cataloghi ed elenchi, raccolte e archivi, come pure l’allineamento e il coordinamento; svilupperemo elenchi e cataloghi quali i piani speciali a livello nazionale del quattordicesimo quinquennio, promuoveremo l’archiviazione dei piani avvalendoci della piattaforma informatica di gestione integrata della pianificazione nazionale e porteremo i diversi piani nell’ambito di una gestione unificata. Istituiremo e miglioreremo l’allineamento della pianificazione e i meccanismi di coordinamento, allineeremo i piani approvati dal comitato centrale del PCC e i piani di sviluppo provinciali e del consiglio di Stato con questo piano, prima della presentazione ai fini dell’approvazione, ci assicureremo che la pianificazione spaziale a livello nazionale, la pianificazione speciale, regionale e gli altri livelli di pianificazione siano coordinati con il presente piano in termini di obiettivi principali, orientamenti di sviluppo, struttura generale, principali strategie, grandi progetti, nonché controllo e prevenzione dei rischi» (16). Il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime stabilisce inoltre che «è necessario che tutti i siti attuino un miglioramento attraverso questo piano, e che ne inseriscano i contenuti principali e i grandi progetti tra i propri compiti primari a livello locale», mentre«quello siderurgico e altri settori chiave devono formulare pareri specifici di attuazione basati sugli obiettivi e i compiti del presente piano». L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(39)

Nel contesto della presente inchiesta il governo della RPC non ha presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario.

3.2.2.    L’ordinanza n. 35

(40)

L’ordinanza n. 35 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma – Politiche per lo sviluppo dell’industria siderurgica (2005) («ordinanza n. 35») costituisce un ulteriore documento politico che disciplina il settore siderurgico cinese. Adottata dal Consiglio di Stato, tratta vari aspetti del controllo del governo della RPC sul settore, tra cui:

il divieto di detenzione da parte di stranieri di una partecipazione di maggioranza in società produttrici di acciaio cinesi (articolo 1);

la definizione di obiettivi in termini di produzione per i maggiori produttori di acciaio (articolo 3);

la definizione di norme per le variazioni della struttura aziendale delle società del settore siderurgico (articolo 20);

l’istituzione di procedure di approvazione da parte del governo della RPC per gli investimenti in società produttrici di acciaio (articolo 22);

la definizione di prestiti e diritti d’uso di terreni soltanto a favore di produttori di acciaio che rispettano le politiche di sviluppo nazionali per il settore (articoli 24 e 25); e

l’intervento dello Stato finalizzato a sostenere grandi gruppi di imprese che costituiscono il nerbo del settore con l’obiettivo di stabilire la produzione e basi di approvvigionamento di materie prime all’estero (articolo 30).

3.2.3.    La decisione n. 40

(41)

La decisione n. 40 è un’ordinanza del Consiglio di Stato che, a fini di investimento, classifica i settori industriali in diverse categorie, ossia in «progetti incoraggiati, limitati ed eliminati». Questa decisione stabilisce che il «repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale», una delle misure di attuazione della decisione medesima, è uno strumento fondamentale per l’orientamento dei flussi degli investimenti. La decisione guida inoltre le amministrazioni pubbliche nella gestione dei progetti d’investimento e nell’elaborazione e nell’applicazione delle politiche dei settori finanziario, fiscale, creditizio, fondiario, delle importazioni e delle esportazioni (17). L’industria siderurgica è indicata come settore incoraggiato nel capitolo VIII del repertorio di riferimento. Per quanto concerne la sua natura giuridica, la Commissione ha rilevato che la decisione n. 40 è un’ordinanza del Consiglio di Stato, il più alto organo amministrativo della RPC. Essa è quindi una decisione giuridicamente vincolante per gli altri enti pubblici e per gli operatori economici (18).

3.2.4.    Il programma di rilancio

(42)

Il programma per l’adeguamento e il rilancio dell’industria siderurgica (2009) è un piano d’azione per il settore siderurgico. Il piano mira a gestire la crisi finanziaria internazionale e affronta i requisiti di politica generale del governo della RPC ai fini del mantenimento della crescita. Mira anche a «garantire il funzionamento stabile del settore» che è «considerato un importante pilastro dell’economia nazionale». Il documento stabilisce quanto segue:

un aumento del sostegno finanziario a favore dei produttori di acciaio «principali e portanti»;

un’accelerazione degli adeguamenti strutturali e la promozione del potenziamento industriale;

il sostegno a favore di società importanti che si spostano all’estero in relazione al loro sviluppo, alla cooperazione tecnica, nonché a fusioni ed acquisizioni;

l’aumento delle dimensioni del credito all’esportazione per le attrezzature metallurgiche.

3.2.5.    Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale

(43)

Secondo il capitolo VIII del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (2019), il settore siderurgico è un settore incoraggiato.

3.2.6.    Conclusioni generali sull’intervento del governo della RPC nel settore siderurgico

(44)

Tenendo conto dei documenti di cui sopra e delle relative disposizioni, per i quali non è comprovato che non siano più in vigore, la Commissione ha ribadito la conclusione espressa nell’inchiesta iniziale, secondo cui il settore siderurgico cinese ha continuato a essere un settore chiave/strategico nel periodo dell’inchiesta di riesame, il cui sviluppo continua ad essere attivamente perseguito e diretto dal governo della RPC come obiettivo politico strategico.

3.3.   Sovvenzioni e regimi di sovvenzione esaminati nel presente riesame in previsione della scadenza

(45)

Vista l’assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori cinesi di cui ai considerando 27 e 30, la Commissione ha deciso di esaminare, come riportato in appresso, l’eventuale persistenza delle sovvenzioni. Innanzitutto la Commissione ha esaminato se le sovvenzioni compensate nell’inchiesta iniziale abbiano continuato a conferire vantaggi al settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. Successivamente, la Commissione ha esaminato se tale settore abbia beneficiato di sovvenzioni non compensate nell’inchiesta iniziale («sovvenzioni supplementari» o «nuove sovvenzioni») come asserito nella domanda.

(46)

La Commissione ha deciso che, alla luce delle risultanze che hanno confermato la persistenza delle sovvenzioni in relazione alla maggior parte delle sovvenzioni compensate nell’inchiesta iniziale, nonché ad alcune sovvenzioni supplementari, non era necessario esaminare tutte le altre sovvenzioni di cui il richiedente asseriva l’esistenza.

(47)

In seguito alla divulgazione delle informazioni la CISA ha affermato che le risultanze delle inchieste antisovvenzioni non potevano essere semplicemente applicate all’attuale inchiesta della Commissione, in quanto tali inversioni dell’onere di prova non rispettano i diritti della difesa. Secondo la CISA, la Commissione ha utilizzato le risultanze di altre inchieste precedenti non collegate al fine di descrivere le pratiche economiche in Cina come esempi di sovvenzionamento. Tale approccio non prova tuttavia l’esistenza delle sovvenzioni in relazione al prodotto oggetto del riesame.

(48)

La Commissione ha ritenuto che, in base ai dati ragionevolmente disponibili, il richiedente abbia fornito elementi di prova sufficienti circa l’esistenza, l’importo, la natura, il vantaggio e la specificità delle sovvenzioni Inoltre secondo la Commissione, vista la mancata cooperazione, le recenti inchieste antisovvenzioni connesse agli gli stessi programmi di sovvenzioni ipotizzati nella richiesta hanno esaminato i benefici, la specificità e gli importi delle sovvenzioni degli stessi programmi. Tali risultanze precedenti riguardanti le sovvenzioni, insieme alle informazioni dettagliate contenute nella richiesta e confermate dalla Commissione nel corso della presente inchiesta, costituiscono fatti disponibili sulla persistenza delle sovvenzioni conformemente all’articolo 28 dell’articolo di base. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

3.4.   Sovvenzioni compensate nell’inchiesta iniziale

3.4.1.    Prestiti agevolati

3.4.1.1.   Risultanze dell’inchiesta iniziale

(49)

Nell’inchiesta iniziale (19) la Commissione ha stabilito che le banche statali erano organismi pubblici in quanto svolgevano funzioni pubbliche e quindi esercitavano un’autorità pubblica.

(50)

La maggior parte delle banche che hanno erogato prestiti ai produttori che hanno collaborato all’inchiesta iniziale era di proprietà dello Stato. Dalle informazioni disponibili nell’inchiesta iniziale è emerso che almeno 35 delle 45 banche esaminate appartenevano allo Stato; tra di esse figuravano le più importanti banche commerciali cinesi quali Bank of China, China Construction Bank e Industrial and Commercial Bank of China. Si è inoltre riscontrato che tali banche commerciali statali occupavano una posizione predominante nel mercato e nella loro veste di organismo pubblico erano incaricate di offrire prestiti a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato. La Commissione ha pertanto concluso che il governo della RPC disponeva di una politica per fornire prestiti agevolati al settore dei prodotti piatti laminati a caldo.

(51)

La Commissione ha altresì stabilito, sulla base tra l’altro degli articoli 34 e 38 della legge sulle banche commerciali e degli articoli 17 e 18 dell’ordinanza n. 40, che le banche commerciali di proprietà privata in Cina ricevevano incarichi e ordini dal governo della RPC di fornire prestiti agevolati ai produttori in linea con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base.

(52)

La Commissione ha pertanto concluso quanto segue: esisteva un contributo finanziario a favore dei produttori di prodotti piatti laminati a caldo sotto forma di trasferimento diretto di fondi da parte del governo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base; e anche le banche di proprietà privata ricevevano incarichi e ordini dal governo di fornire contributi finanziari ai medesimi produttori ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base.

(53)

È stato riscontrato un vantaggio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 6, lettera b), del regolamento di base, nella misura in cui i prestiti statali erano erogati a condizioni più favorevoli di quelle che il beneficiario avrebbe potuto ottenere sul mercato. Poiché è stato accertato che i prestiti non statali in Cina non rappresentano un riferimento di mercato adeguato (dato che le banche private ricevono incarichi e ordini dal governo della RPC), tale valore di riferimento è stato costruito sulla base del tasso di prestito standard della People’s Bank of China. Tale tasso è stato adeguato in maniera da riflettere il normale rischio di mercato aggiungendo il premio appropriato previsto per le obbligazioni emesse da aziende con rating «non investment grade» (corrispondente al rating BB).

(54)

Questo regime di sovvenzione è risultato specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto l’industria siderurgica apparteneva alla categoria incoraggiata secondo la decisione n. 40 e i prestiti erano concessi solo alle imprese del settore siderurgico che rispettavano pienamente le politiche di sviluppo dell’industria siderurgica (ordinanza n. 35).

(55)

Il regime inoltre è risultato specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, poiché in taluni piani e documenti del governo era incoraggiata e ordinata la concessione di un sostegno finanziario all’industria siderurgica anche in specifiche regioni geografiche della Cina.

(56)

Il tasso di sovvenzione stabilito nell’inchiesta iniziale per i produttori esportatori inclusi nel campione variava da 1,99 % a 27,91 %.

3.4.1.2.   Persistenza del programma di sovvenzioni

(57)

Nella domanda e nei relativi allegati (20), il richiedente ha fornito elementi di prova atti a dimostrare che i produttori cinesi di prodotti piatti laminati a caldo hanno continuato a beneficiare di prestiti agevolati e tassi di interesse inferiori a quelli di mercato concessi da banche nazionali in Cina.

(58)

Il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano la presenza significativa e il costante predominio del mercato delle banche statali nel settore bancario cinese. Al punto 67, la domanda elencava le principali banche statali che hanno fornito prestiti a condizioni agevolate ai produttori di prodotti piatti laminati a caldo in Cina.

(59)

Il richiedente infine ha segnalato che le banche private hanno continuato a ricevere dal governo della RPC incarichi e ordini di erogare prestiti agevolati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. Di conseguenza le risultanze della Commissione nell’inchiesta iniziale sono ancora valide.

(60)

In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, non sono stati forniti argomenti che confuterebbero gli elementi di prova presentati dal richiedente per quanto concerne l’attuale situazione del sistema bancario cinese.

(61)

Gli aspetti critici pertinenti per l’istituzione e la continuazione del presente programma di sovvenzioni, ossia il fatto che le banche statali agiscono come organismi pubblici, la loro posizione dominante nel settore bancario, e il fatto che le banche private ricevano incarichi e ordini dal governo, sono stati confermati dalla relazione sulla Cina (21) e dalle risultanze delle più recenti inchieste sugli pneumatici (22), sulle biciclette elettriche (23), sull’acciaio a rivestimento organico (24), sulla fibra di vetro (25) e sui fogli e nastri sottili di alluminio (26).

3.4.1.3.   Vantaggio

(62)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali poter calcolare l’importo della sovvenzione concessa durante il periodo dell’inchiesta di riesame. A causa della mancanza di collaborazione non è stato possibile stabilire con precisione l’importo della sovvenzione nel periodo dell’inchiesta di riesame, ma sulla base della domanda e delle risultanze di precedenti inchieste di cui al considerando 61, e in assenza di indicazioni contrarie, si è potuto concludere che i produttori cinesi di prodotti piatti laminati a caldo hanno continuato a godere di sovvenzioni.

3.4.1.4.   Specificità

(63)

Il programma di sovvenzioni in questione è risultato ancora specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di base, dato che la situazione giuridica descritta al considerando 54 non era mutata e alla luce del nuovo quattordicesimo piano quinquennale per il settore siderurgico, che conferma l’industria siderurgica quale settore incoraggiato.

3.4.1.5.   Conclusioni

(64)

La Commissione ha pertanto concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che la concessione di prestiti agevolati, considerata una sovvenzione compensabile, è continuata nel periodo dell’inchiesta di riesame.

3.4.2.    Concessione di diritti d’uso di terreni per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato

3.4.2.1.   Risultanze dell’inchiesta iniziale

(65)

Nell’inchiesta iniziale (27), la Commissione ha stabilito che la concessione di diritti d’uso di terreni da parte del governo della RPC dovrebbe essere considerata una misura di sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Dato che in Cina non esiste un mercato fondiario funzionante, il governo della RPC concede diritti d’uso di terreni per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato, conferendo in tal modo un vantaggio alle società beneficiarie. L’uso di un parametro di riferimento esterno ha dimostrato che l’importo pagato per i diritti d’uso di terreni da parte dei produttori di prodotti piatti laminati a caldo si attesta su valori decisamente inferiori al normale prezzo di mercato.

(66)

La Commissione ha altresì stabilito che la sovvenzione è specifica a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento di base, in quanto l’accesso ai terreni industriali è limitato per legge alle società che rispettano le politiche industriali fissate dallo Stato. Inoltre soltanto talune operazioni erano soggette a una procedura di gara, i prezzi erano spesso stabiliti dalle autorità e le pratiche governative in questo settore non sono chiare né trasparenti.

(67)

Utilizzando il parametro di riferimento dei prezzi dei terreni a Taiwan, l’inchiesta iniziale ha stabilito che il tasso di sovvenzione in relazione a questa misura per i produttori inclusi nel campione oscillava tra l’1,20 % e il 7,63 %.

3.4.2.2.   Persistenza del programma di sovvenzioni

(68)

Nella domanda e nei relativi allegati (28), il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano che i produttori cinesi di prodotti piatti laminati a caldo hanno continuato a beneficiare di diritti d’uso dei terreni per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato.

(69)

Il richiedente ha segnalato che la legge che disciplina questa materia non è cambiata rispetto all’inchiesta iniziale. La proprietà privata dei terreni è proibita in Cina. La legge fondiaria, in particolare l’articolo 2, prevede ancora che il governo della RPC sia il proprietario finale di tutti i terreni in Cina, dato che essi appartengono collettivamente alla Cina. La legge in materia di proprietà (articoli da 45 a 48) specifica che i terreni in Cina sono «di proprietà collettiva» o «di proprietà dello Stato». Benché nessun terreno possa essere venduto, è possibile assegnare diritti d’uso dei terreni mediante gara pubblica, offerta o vendita all’asta.

(70)

Né il governo della RPC né i produttori hanno fornito elementi di prova a sostegno del fatto che il settore dei prodotti piatti laminati a caldo abbia smesso di beneficiare della concessione di diritti d’uso dei terreni per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato.

(71)

Sulla base delle informazioni disponibili, compresi gli elementi di prova contenuti nella relazione sulla Cina (29) a questo proposito e le risultanze delle più recenti inchieste antisovvenzioni concernenti la RPC sugli pneumatici (30), le biciclette elettriche (31) e i cavi di fibre ottiche (32), la Commissione ha concluso che i prezzi pagati per l’uso dei terreni continuavano ad essere sovvenzionati dato che il sistema imposto dal governo della RPC non aderisce ai principi di mercato.

3.4.2.3.   Vantaggio

(72)

In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l’importo della sovvenzione concessa nel periodo dell’inchiesta di riesame. Sebbene non sia stato possibile stabilire con precisione l’importo della sovvenzione a causa della mancata collaborazione, in base alla domanda e alle risultanze di precedenti inchieste di cui al considerando 71 e in assenza di indicazioni contrarie, si è potuto concludere che i produttori cinesi di prodotti piatti laminati a caldo hanno continuato a godere di sovvenzioni.

3.4.2.4.   Specificità

(73)

La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento di base. I diritti d’uso dei terreni sono concessi soltanto a un gruppo limitato di società. Il settore siderurgico, appartenente alle categorie incoraggiate nell’ambito della decisione n. 40 del Consiglio di Stato, rientra inoltre nei settori che beneficiano dei diritti d’uso di terreni.

3.4.2.5.   Conclusioni

(74)

La Commissione ha pertanto concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che la concessione di diritti d’uso di terreni per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato, considerata una sovvenzione compensabile, è continuata nel periodo dell’inchiesta di riesame.

3.4.3.    Regimi di esenzione e di riduzione delle imposte dirette

3.4.3.1.   Risultanze dell’inchiesta iniziale

(75)

Nell’inchiesta iniziale (33), la Commissione ha stabilito che i produttori di prodotti piatti laminati a caldo ricevevano sovvenzioni compensabili connesse al trattamento preferenziale a norma di politiche e programmi relativi all’imposta sul reddito e ad altre imposte dirette.

(76)

Per quanto concerne tre programmi specifici, ossia le agevolazioni in relazione all’imposta sul reddito delle imprese (EIT) per i prodotti delle risorse derivanti dall’utilizzo sinergico, il credito EIT per le spese di ricerca e sviluppo e l’esenzione dall’imposta sull’uso di terreni, la Commissione ha basato le proprie risultanze riguardanti la base giuridica, l’ammissibilità, la natura della sovvenzione e la relativa specificità sulle risposte al questionario verificate ed è stata in grado di calcolare i singoli tassi di sovvenzione per le società incluse nel campione.

(77)

È risultato che i programmi relativi all’imposta sul reddito e ad altre imposte dirette configuravano sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie.

(78)

I regimi di sovvenzioni sono anche risultati specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo cui operava l’autorità concedente limitava l’accesso ai regimi soltanto a determinate società e industrie classificate come «incoraggiate», quali quelle appartenenti al settore dei prodotti piatti laminati a caldo.

(79)

Il tasso di sovvenzione stabilito nell’inchiesta iniziale per i produttori esportatori inclusi nel campione variava dallo 0,00 % allo 0,66 %.

3.4.3.2.   Persistenza del programma di sovvenzioni

(80)

Nella domanda di riesame in previsione della scadenza (34), il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che molti produttori cinesi di prodotti piatti laminati a caldo hanno continuato a beneficiare di diversi programmi di agevolazioni in relazione all’imposta sul reddito delle imprese (EIT) compensati nell’inchiesta iniziale. Le basi giuridiche del programma di agevolazioni EIT sono l’articolo 28 della legge EIT e l’articolo 93 delle disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull’imposta sul reddito delle imprese. Il richiedente inoltre ha fornito elementi di prova sul credito EIT per la ricerca e lo sviluppo, la cui base giuridica risiede nell’articolo 30, paragrafo 1, della legge EIT e nelle disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull’imposta sul reddito delle imprese.

(81)

Le inchieste sui cavi di fibre ottiche (35) e sui fogli e nastri sottili di alluminio (36) hanno confermato che i regimi erano ancora in vigore e la loro natura non era mutata.

(82)

In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, non sono stati presentati argomenti in grado di confutare gli elementi di prova presentati dal richiedente in merito alla persistenza dei vantaggi derivanti ai produttori di prodotti piatti laminati a caldo da politiche e programmi relativi all’imposta sul reddito e ad altre imposte dirette.

(83)

I regimi in questione sono considerati sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie.

3.4.3.3.   Vantaggio

(84)

In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l’importo della sovvenzione concessa nel periodo dell’inchiesta di riesame. Sebbene non sia stato possibile stabilire con precisione l’importo della sovvenzione a causa della mancata collaborazione, in base alla domanda e alle risultanze di precedenti inchieste di cui al considerando 81, e in assenza di indicazioni contrarie, si è potuto concludere che i produttori cinesi di prodotti piatti laminati a caldo hanno continuato a godere di sovvenzioni.

3.4.3.4.   Specificità

(85)

I regimi sono specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo cui operava l’autorità concedente limitava l’accesso ai regimi soltanto a determinate imprese e industrie.

3.4.3.5.   Conclusioni

(86)

La Commissione ha pertanto concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che alcuni dei programmi fiscali hanno continuato a configurare sovvenzioni compensabili nel periodo dell’inchiesta di riesame.

3.4.4.    Politiche e programmi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni

3.4.4.1.   Risultanze dell’inchiesta iniziale

(87)

Nell’inchiesta iniziale (37), la Commissione ha stabilito che i produttori di prodotti piatti laminati a caldo ricevevano sovvenzioni compensabili relative al trattamento preferenziale a titolo di due programmi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni:

a)

esenzioni IVA e sgravi dei dazi doganali in caso di utilizzo di apparecchiature e tecnologie importate;

b)

esenzione fiscale per il trasferimento dovuto a decisioni politiche.

(88)

È risultato che i programmi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni configuravano sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie.

(89)

I regimi di sovvenzione sono anche risultati specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo cui operava l’autorità concedente limitava l’accesso ai regimi soltanto a determinate imprese e industrie. La mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC inoltre non ha permesso alla Commissione di giungere a una conclusione in merito all’esistenza di criteri oggettivi di ammissibilità per beneficiare di taluni regimi che li rendessero anche specifici a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

(90)

Il tasso di sovvenzione stabilito nell’inchiesta iniziale per i produttori esportatori inclusi nel campione era pari all’1,01 %.

3.4.4.2.   Persistenza del programma di sovvenzioni

(91)

La domanda, nonché le risultanze delle inchieste antisovvenzioni più recenti condotte dalla Commissione concernenti settori incoraggiati in Cina, quali gli pneumatici (38), i prodotti d’acciaio a rivestimento organico (39) e i fogli e nastri sottili di alluminio (40), hanno confermato che i regimi erano ancora in vigore e la loro natura non era mutata.

(92)

In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori cinesi di prodotti piatti laminati a caldo, non sono stati forniti argomenti in grado di confutare gli elementi di prova presentati dal richiedente in merito alla persistenza dei vantaggi a favore dei produttori di prodotti piatti laminati a caldo derivanti da politiche e programmi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni.

(93)

I regimi in questione sono considerati sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie.

3.4.4.3.   Vantaggio

(94)

In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori cinesi di prodotti piatti laminati a caldo, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l’importo della sovvenzione concessa nel periodo dell’inchiesta di riesame. A causa della mancanza di collaborazione non è stato possibile stabilire con precisione l’importo della sovvenzione, ma sulla base della domanda e delle risultanze di precedenti inchieste di cui al considerando 91, e in assenza di indicazioni contrarie, si è potuto concludere che i produttori cinesi di prodotti piatti laminai a caldo hanno continuato a godere di sovvenzioni.

3.4.4.4.   Specificità

(95)

I regimi sono specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che l’accesso ai regimi è limitato soltanto a determinate imprese e industrie.

3.4.4.5.   Conclusioni

(96)

La Commissione ha pertanto concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che i programmi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni hanno continuato a configurare sovvenzioni compensabili nel periodo dell’inchiesta di riesame.

3.4.5.    Regimi di concessione di sussidi

3.4.5.1.   Risultanze dell’inchiesta iniziale

(97)

Nell’inchiesta iniziale (41), la Commissione ha concluso che tutte le società incluse nel campione beneficiavano di una serie di sussidi relativi alla tutela dell’ambiente e alla riduzione delle emissioni e di sussidi relativi a R&S, adeguamento tecnologico e innovazione.

(98)

L’inchiesta iniziale inoltre ha constatato l’esistenza di una serie di sovvenzioni ad hoc a favore di taluni produttori di prodotti piatti laminati a caldo concesse dalle autorità pubbliche a vari livelli (locale, regionale e nazionale). Esempi di tali sussidi erano fondi per i brevetti, fondi e premi per attività scientifiche e tecnologiche, fondi per lo sviluppo d’impresa, sussidi per la realizzazione di infrastrutture di base, fondi di sostegno concessi a livello distrettuale o provinciale, fondi per l’importazione di minerale di ferro, fondi per il trasferimento delle società, fondi speciali per l’introduzione di tecnologie avanzate dall’estero, sconti sugli interessi dei prestiti per l’importazione di apparecchiature.

(99)

È risultato che tali sussidi e altri sussidi ad hoc configuravano sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, ossia un trasferimento di fondi dal governo della RPC sotto forma di sussidi ai fabbricanti del prodotto in esame.

(100)

Tali sussidi sono anche risultati specifici a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, poiché sembrano limitati a determinate società o a progetti specifici in regioni specifiche e/o al settore siderurgico, o a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), poiché le condizioni di ammissibilità e gli effettivi criteri di selezione per le imprese non sono trasparenti né oggettivi e non si applicano automaticamente.

(101)

Il tasso di sovvenzione stabilito nell’inchiesta iniziale per i produttori esportatori inclusi nel campione variava dallo 0,09 % a 1,45 %.

3.4.5.2.   Persistenza dei programmi di sovvenzioni

(102)

Nella domanda di riesame in previsione della scadenza (42), il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che molti produttori cinesi di prodotti piatti laminati a caldo hanno continuato a beneficiare di regimi di sussidi.

(103)

Le risultanze delle inchieste antisovvenzioni più recenti condotte dalla Commissione concernenti settori incoraggiati in Cina, quali i prodotti d’acciaio a rivestimento organico (43) e i fogli e nastri sottili di alluminio (44), hanno confermato che i regimi erano ancora in vigore e la loro natura non era mutata.

(104)

La maggior parte dei sussidi è stata erogata per finanziare progetti o beni specifici, premiare il risparmio energetico o la tutela dell’ambiente e modernizzare le acciaierie.

(105)

Il richiedente ha anche fornito elementi di prova, basati sull’analisi dei bilanci annuali di società specifiche, a dimostrazione del fatto che almeno 12 produttori di prodotti piatti laminati a caldo hanno ricevuto sovvenzioni tra il 2018 e il 2021.

(106)

Tutti i sussidi e le altre sovvenzioni ad hoc esaminati durante il periodo dell’inchiesta di riesame costituivano una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base sotto forma di trasferimento diretto di fondi per quanto concerne i sussidi e trasferimenti analoghi di risorse.

(107)

In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori di prodotti piatti laminati a caldo, non sono stati forniti argomenti in grado di confutare gli elementi di prova presentati dal richiedente in merito alla persistenza dei vantaggi derivanti ai produttori di prodotti piatti laminati a caldo dai sussidi o da fondi aggiudicati ad hoc.

3.4.5.3.   Vantaggio

(108)

In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori cinesi, la Commissione non disponeva di informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l’importo della sovvenzione concessa nel periodo dell’inchiesta di riesame. A causa della mancanza di collaborazione non è stato possibile stabilire con precisione l’importo della sovvenzione, ma sulla base della domanda e delle risultanze di precedenti inchieste di cui al considerando 103, e in assenza di indicazioni contrarie, si è potuto concludere che i produttori di prodotti piatti laminai a caldo hanno continuato a godere di sovvenzioni.

3.4.5.4.   Specificità

(109)

Tali sovvenzioni sono state considerate specifiche di diritto o di fatto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base. In mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori cinesi di prodotti piatti laminati a caldo, si intendono concesse a un numero limitato di produttori di prodotti piatti laminati a caldo e/o a causa del modo in cui l’autorità concedente ha esercitato il proprio potere discrezionale nella decisione di concedere la sovvenzione.

3.4.5.5.   Conclusioni

(110)

La Commissione ha pertanto concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che i produttori hanno continuato a percepire sussidi, considerati una sovvenzione compensabile, nel periodo dell’inchiesta di riesame.

3.5.   Sovvenzioni supplementari

3.5.1.    Conversioni di debiti in azioni

3.5.1.1.   Introduzione

(111)

La domanda di riesame in previsione della scadenza (45) conteneva numerosi elementi di prova del fatto che diversi produttori cinesi di prodotti piatti laminati a caldo erano coinvolti nella seconda generazione di strumenti di conversione del debito in azioni attuati dal 2016 al 2019, per un importo totale di 237 miliardi di CYN di debiti. Si presume che il debito residuo dovuto da produttori di acciaio di proprietà dello Stato a banche commerciali statali («SOCB») sia stato cancellato in cambio di capitale azionario tramite il coinvolgimento di vari tipi di agenzie esecutive, che sono istituti finanziari non bancari sotto la giurisdizione della commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa. Le forme più comuni di agenzie esecutive per la conversione del debito in azioni sono società di investimento patrimoniale scorporate da banche o compagnie di assicurazione. La domanda asseriva inoltre che le agenzie esecutive sono state appositamente costituite per raccogliere ingenti prestiti in sofferenza in settori chiave, come quello siderurgico, e per ristrutturare i debiti delle imprese di Stato, tra l’altro tramite operazioni conversione del debito in azioni.

(112)

Dato che il governo della RPC non ha fornito informazioni su questo programma, la Commissione ha basato le sue risultanze in proposito sulle informazioni contenute nella domanda e sulle informazioni derivanti dall’inchiesta antisovvenzioni della Commissione concernente il settore dell’acciaio in Cina, ossia l’inchiesta sull’acciaio a rivestimento organico (46).

(113)

Come indicato al considerando 91, la Commissione ha stabilito che quello dei prodotti piatti laminati a caldo è un settore incoraggiato e nella sezione 3.4.1 ha riscontrato che i produttori di prodotti piatti laminati a caldo si avvalgono di finanziamenti preferenziali grazie alla politica adottata dal governo della RPC per fornire prestiti agevolati al settore dei prodotti piatti laminati a caldo tramite banche statali; inoltre le banche di proprietà privata ricevevano incarichi e ordini dal governo della RPC di fornire tali prestiti agevolati ai produttori di prodotti piatti laminati a caldo. La Commissione inoltre ha stabilito che il governo della RPC ha costruito un intero ecosistema normativo attorno al concetto di conversione del debito in azioni, che comprende un numero e una varietà crescenti di creditori, società destinatarie, agenzie esecutive, investitori, piattaforme di servizi e istituti di vigilanza. I documenti del governo della RPC sottolineano costantemente l’orientamento al mercato di tale sistema, ricordando però ai partecipanti che dovrebbero perseguire il bene comune e ulteriori obiettivi nazionali di politica economica.

(114)

Secondo i «pareri di orientamento sulla regolamentazione della gestione patrimoniale degli istituti finanziari», un documento a cui si fa riferimento nella domanda, gli istituti finanziari sono incoraggiati a reperire fondi mediante l’emissione di prodotti di gestione patrimoniale per investire in settori che soddisfino i requisiti delle strategie nazionali e delle politiche industriali, nonché i requisiti delle politiche di riforma strutturale nazionale sul versante dell’offerta, partendo dalla premessa della conformità a normative e regolamenti e della sostenibilità commerciale. Gli istituti finanziari sono inoltre incentivati a reperire fondi tramite l’emissione di prodotti di gestione patrimoniale per sostenere la trasformazione della struttura economica, la conversione del debito in azioni orientata al mercato e legalizzata, e ridurre la leva finanziaria aziendale.

(115)

La domanda si riferiva inoltre ai «pareri sulla risoluzione della sovraccapacità nell’industria siderurgica e sulla realizzazione dello sviluppo» che sottolineavano la necessità di aumentare il sostegno finanziario a favore delle imprese siderurgiche e la necessità di attirare investimenti da fonti diverse dal bilancio statale e dalle istituzioni finanziarie, come prodotti di gestione patrimoniale, fondi pensione ecc. Il documento inoltre invita ad adottare approcci basati sul mercato nell’elaborazione del debito aziendale e a sostenere le banche nell’eliminazione dei debiti in sofferenza con il trasferimento di prestiti problematici a società di gestione patrimoniale.

(116)

I «pareri sul sostegno a favore delle industrie del carbone e dell’acciaio nella risoluzione della sovraccapacità e nella realizzazione dello sviluppo», pubblicati nel 2016 dalla Banca popolare cinese e dalle commissioni normative che vigilano sui settori bancario, assicurativo e mobiliare, forniscono indicazioni su come aiutare le industrie del carbone e dell’acciaio a risolvere i problemi di sovraccapacità e insolvenza. L’obiettivo è perseguito tramite il «ruolo guida delle imprese di servizi finanziari» che consentirebbero alle industrie del carbone e dell’acciaio di migliorare le loro prestazioni finanziarie, tecnologiche e ambientali. Inoltre le imprese che aderiscono alle politiche industriali nazionali e soddisfano numerose condizioni vagamente definite in termini di ristrutturazione, solvibilità e protezione ambientale, possono beneficiare di adeguamenti dei periodi di credito.

(117)

La domanda di riesame in previsione della scadenza contiene informazioni sull’istituzione del sistema della conferenza congiunta sotto la guida del Consiglio di Stato, che ha esaminato e approvato politiche di regolamentazione e sostegno, compresa l’attuazione di un nuovo ciclo di conversioni di debiti in azioni. Nel contempo sono stati elaborati meccanismi sanzionatori congiunti in caso di violazione delle regole. La conferenza congiunta ha auspicato operazioni di conversione del debito in azioni a vantaggio di imprese e industrie di grande rilevanza per la trasformazione economica e la sicurezza nazionale.

(118)

In occasione della conferenza finanziaria del comitato centrale del partito comunista cinese (CPCCC) del 2017, il segretario generale Xi Jinping ha confermato le posizioni sostenute da tempo, secondo cui gli istituti finanziari devono interpretare il loro ruolo innanzitutto in funzione dell’economia reale e fare il possibile per rafforzarne i punti deboli. Nella sua dichiarazione, il segretario generale ha sottolineato il dovere del settore finanziario di contribuire all’economia reale proteggendola dai rischi finanziari. A tale proposito il settore finanziario dovrebbe migliorare l’efficienza e la qualità del servizio e convogliare maggiori risorse in settori importanti o problematici di sviluppo economico e sociale. Il governo inoltre è impegnato nella riduzione dell’indebitamento dell’economia con la rigorosa adozione di una politica monetaria prudente e dando la priorità alla riduzione della leva finanziaria nelle imprese di proprietà dello Stato.

(119)

La riunione del comitato permanente del Consiglio di Stato cinese nel 2017 ha posto la riduzione dell’indebitamento delle imprese statali al centro dell’obiettivo generale di riduzione della leva finanziaria delle imprese. Il comitato permanente ha proposto la definizione di pertinenti misure di sostegno fiscale per le imprese statali eccessivamente indebitate nelle industrie del carbone e dell’acciaio. Si è discusso anche dell’istituzione di un meccanismo complementare per il capitale statale e della messa a disposizione del capitale necessario per la trasformazione e l’adeguamento.

(120)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che le conversioni di debiti in azioni rappresentano un contributo finanziario sotto forma di conferimento di capitale e/o di prestiti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base o sotto forma di rinuncia a entrate per cancellazione o non restituzione di debiti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del medesimo regolamento. Il governo ha erogato tale contributo finanziario attraverso enti pubblici coinvolti in tali operazioni, ossia le quattro agenzie esecutive e varie banche commerciali statali. In assenza di qualsiasi collaborazione da parte del governo della RPC durante l’inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha concluso che gli elementi di prova agli atti dimostravano a sufficienza che le agenzie esecutive erano enti pubblici, in quanto appositamente istituite dal governo della RPC per raccogliere ingenti prestiti in sofferenza in settori chiave, come quello siderurgico, e per ristrutturare i debiti delle imprese di Stato. La Commissione ha pertanto ritenuto che il loro comportamento corrispondesse a quello di un’amministrazione pubblica.

(121)

La domanda conteneva anche elementi di prova a dimostrazione del fatto che gran parte delle cancellazioni di debiti non fosse avvenuta in base a normali considerazioni commerciali, in quanto il governo della RPC non valutava se un normale investitore privato avrebbe effettuato o meno tali operazioni di conversione del debito in azioni in previsione di ricavarne un tasso di rendimento ragionevole nel corso del tempo. La domanda conteneva informazioni sul fatto che il governo della RPC aveva convertito ingenti importi di debito in azioni con l’obiettivo di ridurre il rapporto attivo/passivo dei produttori di prodotti piatti laminati a caldo e migliorarne la competitività, a prescindere dalle considerazioni commerciali che farebbe un investitore privato. Dopo un’attenta analisi delle informazioni fornite nella domanda e in mancanza di altre informazioni nel fascicolo, la Commissione ha concluso quindi che le misure conferivano un vantaggio ai sensi dell’articolo 6, lettera a), del regolamento di base.

3.5.1.2.   Vantaggio

(122)

Le conversioni del debito in azioni rappresentano un contributo finanziario sotto forma di conferimento di capitale e/o di prestiti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base o sotto forma di rinuncia a entrate per cancellazione o non restituzione di debiti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del medesimo regolamento.

(123)

In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori cinesi di prodotti piatti laminati a caldo durante il presente riesame, dopo un’attenta analisi delle informazioni contenute nella domanda e in mancanza di altre informazioni nel fascicolo, la Commissione ha concluso che le misure conferivano un vantaggio ai sensi dell’articolo 6, lettera a), del regolamento di base.

3.5.1.3.   Specificità

(124)

La sovvenzione è risultata specifica a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, poiché non esistevano criteri oggettivi per la sua concessione e non era chiaro a quali condizioni i produttori di prodotti piatti laminati a caldo potevano partecipare a tale programma di sovvenzioni. Anche le conversioni sono risultate specifiche a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, visto l’ampio potere discrezionale delle autorità pubbliche nel concedere la sovvenzione in questione e il fatto che ne hanno beneficiato soltanto determinati settori, come ad esempio quelli che presentavano una sovraccapacità.

3.5.1.4.   Conclusioni

(125)

La Commissione ha pertanto concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che i produttori cinesi di prodotti piatti laminati a caldo hanno beneficiato di conversioni del debito in azioni, considerate sovvenzioni compensabili durante il periodo dell’inchiesta di riesame sotto forma di assistenza finanziaria intesa a ridurre il debito aziendale di società fortemente indebitate.

3.6.   Conclusione complessiva in relazione alla persistenza delle sovvenzioni

(126)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che i produttori cinesi di prodotti piatti laminati a caldo hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili nel periodo dell’inchiesta di riesame.

4.   ANDAMENTO DELLE IMPORTAZIONI IN CASO DI ABROGAZIONE DELLE MISURE

(127)

Oltre a constatare l’esistenza di sovvenzioni nel periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato il rischio di persistenza delle importazioni sovvenzionate dal paese interessato in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC e l’attrattiva del mercato dell’Unione.

4.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC

(128)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori della RPC, la Commissione ha basato le sue risultanze in merito alla capacità degli altri produttori sui dati disponibili e sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, nonché su altre fonti disponibili.

(129)

Nel 2020 la Cina ha fornito il 56,5 % della produzione mondiale di acciaio grezzo, contro il 53,3 % nel 2019 (47). Nel settembre 2020, in una dichiarazione dell’88a sessione del comitato acciaio dell’OCSE si osservava che «malgrado lo shock della domanda negativa a livello mondiale, la produzione e le scorte in Cina sono aumentate in misura significativa rispetto ai livelli di un anno fa». Il comitato acciaio inoltre ha rilevato «con preoccupazione l’andamento divergente rispetto alla tendenza mondiale registrato in Cina, dove la produzione di acciaio ha raggiunto volumi record nel primo semestre del 2020 e dove le scorte hanno raggiunto livelli storicamente elevati. Questi sviluppi pongono un rischio di eccesso di offerta in Cina, aggravando gli squilibri a livello mondiale derivante dagli shock della domanda a causa della pandemia di COVID-19». La tendenza alla costante espansione della capacità produttiva di acciaio in Cina è stata ulteriormente sostenuta da un «enorme allentamento delle condizioni di credito», combinato con l’aumento degli investimenti di grandi produttori di acciaio, mentre gli operatori più piccoli restano esclusi dal sistema di controllo della capacità. Inoltre un rapporto dell’OCSE del febbraio 2021 ha rilevato una crescente sovraccapacità della produzione di acciaio a livello mondiale, determinata in particolare dai paesi asiatici, compresa la Cina (48).

(130)

Il governo cinese ha piani ambiziosi per la sua industria siderurgica (49) e mira a eliminare gli impianti obsoleti e le società non competitive con costi eccessivi, concentrandosi sul potenziamento e sulla promozione di produttori di acciaio allineati alle politiche e alle priorità governative. L’idea è quella di ripulire il settore, rafforzando i principali operatori ed eliminando quelli inefficienti e non conformi (o non allineati) alle priorità del governo. L’obiettivo è allevare «una nuova generazione di leader del settore». I mezzi per conseguirlo sono politiche quali sistemi di scambio di capacità e conversioni del debito in azioni, che comportano un notevole potere discrezionale dello Stato sulle attività delle singole imprese. La finalità è l’aumento della capacità di operatori «selezionati», ossia produttori con prestazioni elevate e conformi agli attuali obiettivi del governo per l’industria siderurgica.

(131)

Secondo le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, la capacità totale cinese per determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati era stimata a più di 345 milioni di tonnellate, mentre la produzione e il consumo in Cina erano entrambi stimati a 314 milioni di tonnellate nel 2020. Su questa base, la capacità inutilizzata in Cina è stata stimata a 31 milioni di tonnellate nel 2020, un valore indicativo per la capacità inutilizzata nel periodo dell’inchiesta di riesame e quasi pari al consumo totale dell’Unione sul mercato libero (circa 35 milioni di tonnellate) nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(132)

Il rallentamento della domanda di acciaio in Cina all’inizio del 2021 è e sarà determinante per l’aumento delle esportazioni. Il conseguente squilibrio tra la capacità e la domanda rischia di aumentare la pressione sui produttori a esportare i loro prodotti. La capacità cinese è sovradimensionata rispetto all’effettivo fabbisogno dell’economia cinese.

(133)

Su tale base, è probabile che, in caso di scadenza delle misure, i produttori cinesi indirizzino le loro capacità inutilizzate verso il mercato dell’Unione in grandi quantità a prezzi sovvenzionati.

4.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(134)

Il mercato dell’Unione è uno dei maggiori mercati mondiali per determinati prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. Il mercato cinese non è in grado di assorbire la capacità in eccesso di acciaio e i mercati dei principali paesi terzi sono chiusi alle esportazioni cinesi poiché hanno istituito misure antidumping, di salvaguardia o altre misure di protezione nei confronti della RPC (50). I livelli dei prezzi nell’Unione (il prezzo medio applicato dall’industria dell’Unione era di 734 EUR/tonnellata durante il periodo dell’inchiesta di riesame) inoltre sono superiori ai prezzi medi praticati dai produttori esportatori cinesi nel resto del mondo (714 EUR/tonnellata a livello cif). Poiché, come spiegato al considerando 206, i prodotti piatti laminati a caldo sono un prodotto di base molto sensibile al prezzo, in caso di scadenza delle misure gli esportatori cinesi sarebbero fortemente incentivati a indirizzare le loro esportazioni nell’Unione.

(135)

Nella sua domanda il richiedente ha affermato che le sole misure di salvaguardia sull’acciaio istituite dall’Unione, che si applicano al prodotto oggetto del riesame, non sarebbero sufficienti a proteggere il mercato dell’Unione da importazioni in quantità significative a prezzi sovvenzionati. Poiché alla Cina non è stato assegnato un contingente specifico per paese per il prodotto oggetto del riesame, i produttori cinesi hanno accesso a grandi volumi di contingente residuo nell’ambito dei quali potrebbero indirizzare le loro esportazioni sul mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure compensative. In caso di abrogazione delle misure compensative quindi è probabile che i volumi delle esportazioni cinesi aumentino in misura significativa nell’ambito del contingente residuo e inondino il mercato dell’Unione prima che siano applicabili eventuali dazi fuori contingente a norma della misura di salvaguardia.

4.3.   Conclusioni relative al rischio di persistenza delle sovvenzioni

(136)

Sulla base dei migliori dati disponibili, la Commissione ha concluso che esistono sufficienti elementi di prova attestanti che le sovvenzioni a favore dell’industria dei prodotti piatti laminati a caldo nella RPC sono continuate nel periodo dell’inchiesta di riesame ed è probabile che continuino in futuro. Non esistono elementi di prova atti a dimostrare che le sovvenzioni e i programmi di sovvenzioni in questione saranno revocati nel prossimo futuro.

(137)

Le sovvenzioni a favore dell’industria dei prodotti piatti laminati a caldo consentono ai produttori cinesi di mantenere le loro capacità produttive ad un livello di gran lunga superiore alla domanda interna, potenzialmente sufficiente a coprire l’intero consumo dell’Unione.

(138)

La Commissione ha pertanto riscontrato che l’abrogazione delle misure compensative potrebbe comportare un reindirizzamento verso il mercato dell’Unione di volumi significativi di importazioni sovvenzionate del prodotto oggetto del riesame. Il governo della RPC continua a offrire vari programmi di sovvenzione al settore dei prodotti piatti laminati a caldo e la Commissione ha constatato che tale settore ha tratto vantaggio da diversi programmi nel periodo dell’inchiesta di riesame.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(139)

Durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da 21 produttori dell’Unione. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.

(140)

La produzione totale dell’Unione del prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata calcolata a circa 70 milioni di tonnellate. La Commissione ha stabilito la cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili sull’industria dell’Unione, quali la domanda di riesame in previsione della scadenza, le risposte verificate al questionario e le risposte al questionario sui macroindicatori fornite da EUROFER. Come indicato al considerando 13, i produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano il 29 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

5.2.   Consumo dell’Unione

(141)

Il prodotto oggetto del riesame è considerato un materiale primario per la produzione di vari prodotti a valle di valore aggiunto, a cominciare dai prodotti laminati a freddo. Dato che l’industria dell’Unione è in prevalenza integrata verticalmente e produce sia il prodotto oggetto del riesame sia i prodotti a valle, il mercato vincolato e il mercato libero sono stati analizzati separatamente, ove opportuno.

(142)

La distinzione tra mercato vincolato e mercato libero è pertinente ai fini dell’analisi del pregiudizio, poiché i prodotti destinati al mercato vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni e gli eventuali prezzi di trasferimento sono fissati all’interno dei gruppi in base a varie politiche dei prezzi. Al contrario, la produzione destinata al mercato libero è in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame e i prezzi sono fissati secondo le condizioni di mercato.

(143)

Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell’industria dell’Unione, la Commissione ha raccolto dati sull’intera attività legata al prodotto simile e ha verificato se la produzione era destinata al mercato vincolato o al mercato libero. La Commissione ha riscontrato che nel periodo dell’inchiesta di riesame circa il 60 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile era destinata al mercato vincolato.

(144)

La Commissione ha determinato il consumo del mercato libero dell’Unione sulla base a) delle vendite sul mercato dell’Unione di tutti i produttori noti nell’Unione, come indicato nella risposta di EUROFER al questionario sui macroindicatori e b) delle importazioni nell’Unione da tutti i paesi terzi indicate da Eurostat. Il consumo del mercato vincolato dell’Unione è stato stabilito sulla base dell’uso vincolato e delle vendite vincolate sul mercato dell’Unione di tutti i produttori noti dell’Unione, come indicato nella risposta di EUROFER al questionario sui macroindicatori.

(145)

Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell’Unione (migliaia di tonnellate)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Consumo del mercato libero

34 533

32 411

27 899

34 869

Indice

100

94

81

101

Consumo vincolato

45 289

42 011

36 989

40 424

Indice

100

93

82

89

Consumo totale dell’Unione

79 822

74 422

64 888

75 293

Indice

100

93

81

94

Fonte: Eurostat, risposta di EUROFER al questionario sui macroindicatori.

(146)

Il consumo totale dell’Unione è sceso del 7 % nel 2019 e ha subito un ulteriore drastico calo del 12 % nel 2020 a causa del crollo della domanda provocato dalla pandemia di COVID-19. Questa flessione tuttavia è stata seguita da un buon recupero, sostenuto dalla ripresa della domanda di acciaio nel periodo dell’inchiesta di riesame, benché ancora inferiore del 6 % rispetto al livello del 2018.

(147)

Il consumo del mercato libero ha seguito un andamento analogo a quello del consumo totale dell’Unione. Dopo un brusco calo del 19 % fino al 2020, ha registrato un forte recupero nel periodo dell’inchiesta di riesame, superando addirittura dell’1 % il livello del 2018.

(148)

Il consumo del mercato vincolato ha registrato un andamento pressoché identico al consumo totale dell’Unione, con un brusco calo del 18 % fino al 2020, seguito da una ripresa che tuttavia ha raggiunto solo l’89 % del livello del 2018.

(149)

Nel complesso il consumo totale dell’Unione è diminuito del 6 % nel periodo in esame.

5.3.   Importazioni dal paese interessato

5.3.1.    Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(150)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata confrontando i volumi delle importazioni con il consumo del mercato libero dell’Unione, come indicato nella tabella 2.

(151)

Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni (migliaia di tonnellate), quota di mercato e prezzi (EUR/tonnellata)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle importazioni dalla RPC

1,7

0,5

0,3

28,7

Quota di mercato (%)

0,0

0,0

0,0

0,1

Prezzi all’importazione dalla RPC

1 674

3 177

2 482

664

Indice

100

190

148

40

Fonte: Eurostat, risposta di EUROFER al questionario sui macroindicatori.

(152)

Dopo l’istituzione delle misure nel 2017, le importazioni dalla Cina sono scese a un livello poco significativo, con una quota di mercato trascurabile dello 0,002 % nel 2018. Nel periodo dal 2018 al 2020 le importazioni sono calate ulteriormente. Nel periodo dell’inchiesta di riesame tuttavia le importazioni dalla RPC hanno evidenziato un picco nell’aprile 2021 rispetto ai livelli bassi dei tre anni precedenti. La quota di mercato è comunque rimasta molto bassa (0,1 %).

(153)

I prezzi delle importazioni cinesi indicati da Eurostat sono stati eccezionalmente elevati nel 2018, 2019 e 2020, per poi crollare nel periodo dell’inchiesta di riesame. Il livello eccezionalmente elevato dei prezzi all’importazione dal 2018 al 2020 è probabilmente collegato al fatto che la Cina ha esportato un volume trascurabile nell’Unione, dato che non si può considerare affidabile.

(154)

Secondo la Commissione i prezzi delle importazioni cinesi indicati da Eurostat nel periodo in esame non erano rappresentativi dei prezzi medi dei prodotti piatti laminati a caldo a causa del volume molto basso delle importazioni dalla RPC durante quel periodo e non potevano essere utilizzati per trarre conclusioni significative o pertinenti.

(155)

Le importazioni del prodotto oggetto del riesame da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Totale di tutti i paesi terzi, esclusa la RPC

Volume (migliaia di tonnellate)

7 997

7 225

5 879

9 635

 

Indice

100

90

74

120

 

Quota di mercato (%)

23

22

21

28

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

532

482

428

765

 

Indice

100

90

80

144

Fonte: Eurostat.

(156)

Nel periodo dal 2018 al 2020 il totale delle importazioni del prodotto oggetto del riesame da paesi terzi diversi dal paese interessato è diminuito del 26 %, per poi aumentare nettamente nel 2021 fino a raggiungere una quota di mercato del 28 %, superando del 20 % il livello del 2018. Nel complesso, l’Unione importa prodotti piatti laminati a caldo da più di 40 paesi in tutto il mondo. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame i cinque maggiori esportatori di prodotti piatti laminati a caldo nell’UE sono stati Russia, India, Turchia, Egitto e Taiwan, e hanno rappresentato il 18 % del mercato libero dell’Unione e il 65 % di tutte le importazioni di prodotti piatti laminati a caldo. A livello individuale, la Russia era il maggior esportatore con una quota di mercato del 5,8 %, mentre gli altri quattro paesi detenevano una quota di mercato rispettivamente tra il 2 % e il 4 %. Nessun altro paese detiene una quota di mercato superiore al 2 %. Tra i maggiori esportatori, le importazioni dalla Russia (51) e dalla Turchia (52) sono attualmente oggetto di misure antidumping.

5.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

5.4.1.    Osservazioni generali

(157)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni sovvenzionate sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(158)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati forniti dal richiedente relativi a tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(159)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, entità delle sovvenzioni compensabili e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione.

(160)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

(161)

Come spiegato ai considerando 143 e 144, per fornire un quadro quanto più completo possibile dell’industria dell’Unione, la Commissione ha raccolto dati sull’intera produzione del prodotto in esame e ha stabilito se la produzione era destinata al mercato vincolato o al mercato libero. Ove pertinente e possibile, la Commissione ha analizzato separatamente gli indicatori di pregiudizio relativi al mercato libero e vincolato.

5.4.2.    Indicatori macroeconomici

5.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(162)

Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti dell’Unione hanno registrato nel complesso il seguente andamento:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume di produzione (migliaia di tonnellate)

75 626

70 920

61 096

69 531

Indice

100

94

81

92

Capacità produttiva (migliaia di tonnellate)

90 923

92 584

91 965

93 249

Indice

100

102

101

103

Utilizzo degli impianti (%)

83

77

66

75

Indice

100

92

80

90

Fonte: risposta di EUROFER al questionario sui macroindicatori.

(163)

Il volume di produzione dell’industria dell’Unione ha seguito un andamento analogo al consumo totale dell’Unione e nel complesso è diminuito dell’8 % circa durante il periodo in esame, con un calo significativo nel 2020 seguito da una ripresa dovuta ai motivi illustrati al considerando 146.

(164)

La capacità produttiva dell’industria dell’Unione ha registrato un leggero aumento del 3 % durante il periodo in esame, mentre l’utilizzo degli impianti ha seguito lo stesso andamento negativo del volume di produzione e del consumo, registrando un calo del 10 % tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta di riesame.

5.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(165)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Volume delle vendite e quota di mercato nel mercato libero (migliaia di tonnellate)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Vendite sul mercato libero

26 534

25 185

22 020

25 205

Indice

100

95

83

95

Quota di mercato (%)

77

78

79

72

Indice

100

101

104

99

Fonte: risposta di EUROFER al questionario sui macroindicatori.

(166)

Nel periodo in esame il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione ha seguito l’andamento del consumo. È diminuito tra il 2018 e il 2020 per i motivi illustrati al considerando 146, per poi registrare una ripresa nel periodo dell’inchiesta di riesame. La ripresa nel periodo dell’inchiesta di riesame è stata comunque inferiore ai livelli del 2018.

(167)

Nel periodo in esame la quota di mercato dell’industria dell’Unione in termini di consumo dell’Unione è leggermente aumentata dal 2018 al 2020, passando dal 77 al 79 %, per poi scendere di sette punti percentuali, al 72 %, tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Come illustrato nella tabella 4, questo calo è spiegato dal fatto che la quota di mercato delle importazioni da paesi terzi è aumentata del 7 % tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame, il che spiega la perdita di mercato dell’industria dell’Unione sul mercato libero.

Tabella 6

Volume vincolato nel mercato dell’Unione e quota di mercato) (migliaia di tonnellate)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume vincolato nel mercato dell’Unione

45 289

42 011

36 989

40 424

Indice

100

93

82

89

Produzione totale dell’industria dell’Unione

75 626

70 920

61 096

69 531

% del volume vincolato rispetto alla produzione totale

59,9

59,2

60,5

58,1

Fonte: risposta di EUROFER al questionario sui macroindicatori.

(168)

Il volume vincolato dell’industria dell’Unione (costituito da uso vincolato e vendite vincolate sul mercato dell’Unione) è diminuito del 18 % dal 2018 al 2020 e ha recuperato 7 punti percentuali nel 2021; in altre parole, nel periodo compreso tra l’inizio e la fine dell’inchiesta di riesame tale volume è passato da circa 45 milioni di tonnellate a 40 milioni di tonnellate, corrispondente a un calo complessivo pari all’11 %. Nel complesso il mercato vincolato e libero hanno seguito lo stesso andamento. La Commissione ha pertanto concluso che l’andamento del mercato vincolato non ha avuto un’incidenza significativa sui risultati dell’industria dell’Unione nel mercato libero.

(169)

Nel corso del periodo in esame la quota del mercato vincolato dell’industria dell’Unione (espressa in percentuale della produzione totale) è rimasta relativamente stabile, oscillando tra il 58,1 % e il 60,5 %.

5.4.2.3.   Crescita

(170)

In un contesto di calo del consumo e della produzione, l’industria dell’Unione ha perso volumi di vendita e quote di mercato nel mercato libero. In generale l’industria dell’Unione non ha registrato alcuna crescita nel periodo in esame.

5.4.2.4.   Occupazione e produttività

(171)

Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Numero di addetti

41 161

38 980

36 207

38 470

Indice

100

95

88

93

Produttività (unità/addetto)

1 824

1 819

1 687

1 807

Indice

100

100

93

99

Fonte: risposta di EUROFER al questionario sui macroindicatori.

(172)

Tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta di riesame il numero di addetti impiegati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame ha seguito l’andamento del volume di produzione dell’Unione, con una netta flessione tra il 2018 e il 2020 e una leggera ripresa durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso si è osservata una diminuzione del 7 % nel periodo in esame.

(173)

La produttività della forza lavoro dell’industria dell’Unione, misurata come produzione annua (in tonnellate) per addetto, nel complesso si è mantenuta stabile durante il periodo in esame.

5.4.2.5.   Entità delle sovvenzioni compensative e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione

(174)

La Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che i produttori hanno continuato a percepire sovvenzioni compensabili nel periodo dell’inchiesta di riesame. L’importo delle sovvenzioni compensative relative alla Cina, descritte sopra nella sezione pertinente, è consistente.

(175)

Le misure antisovvenzioni istituite in seguito all’inchiesta iniziale hanno consentito all’industria dell’Unione di riprendersi dagli effetti di precedenti sovvenzioni, come dimostrato dai dati relativi al 2018. Questo è stato confermato anche dalle risultanze della Commissione nell’inchiesta antidumping relativa ai prodotti piatti laminati a caldo originari della Turchia (53).

5.4.3.    Indicatori microeconomici

5.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(176)

Nel periodo in esame i prezzi medi unitari di vendita applicati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione agli acquirenti nell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione (EUR/tonnellata)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Prezzo medio unitario di vendita sul mercato libero

549

509

450

734

Indice

100

93

82

134

Costo unitario di produzione

518

557

534

669

Indice

100

108

103

129

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(177)

I prezzi di vendita medi dell’industria dell’Unione sono diminuiti del 17 % tra il 2018 e il 2020 e sono aumentati drasticamente del 34 % nel 2021. L’andamento dei prezzi di vendita unitari nel periodo in esame è stato influenzato dalle gravi perturbazioni provocate dalla pandemia di COVID-19 e dalla ripresa della domanda nel periodo post-pandemia. Nel 2021 la forte domanda di acciaio, l’offerta limitata e l’aumento dei costi di produzione hanno influenzato l’incremento improvviso e significativo del prezzo di vendita unitario.

(178)

Nel periodo in esame il costo unitario di produzione è aumentato del 29 %. Nel 2019 tuttavia il costo di produzione è aumentato, mentre i prezzi di vendita unitari sono diminuiti. L’industria dell’Unione non è stata in grado di rispecchiare l’aumento del costo di produzione nei prezzi di vendita a causa dei grandi volumi di importazioni oggetto di dumping dalla Turchia, che hanno spinto i prezzi al ribasso. Nel 2020 sono diminuiti sia il costo di produzione che i prezzi di vendita, ma il primo in misura più limitata. La causa è da ricercare nel crollo del mercato durante la pandemia di COVID-19, che ha provocato una notevole riduzione dei prezzi, mentre ha interessato meno il costo di produzione. Nel 2021 il costo unitario di produzione ha registrato un’impennata a causa del forte rialzo dei prezzi dell’energia e dei prodotti di base. Grazie alla ripresa post-COVID tuttavia anche la domanda ha registrato un’impennata e di conseguenza anche i prezzi sono saliti notevolmente (più del 50 % tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame), superando persino l’aumento dei costi di produzione nello stesso periodo.

5.4.3.2.   Costo del lavoro

(179)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per addetto

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Costo medio del lavoro per addetto (EUR/ETP)

64 164

69 352

69 748

78 444

Indice

100

108

109

122

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(180)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro è aumentato del 22 %. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il numero di dipendenti è sceso rispetto al 2018, mentre il costo medio del lavoro per addetto è aumentato.

5.4.3.3.   Scorte

(181)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Scorte finali (in tonnellate)

631 608

533 200

390 880

522 405

Indice

100

84

62

83

Scorte finali in percentuale della produzione

5,0  %

4,5  %

3,8  %

4,6  %

Indice

100

90

76

92

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(182)

Nel periodo in esame le scorte di prodotti piatti laminati a caldo dell’industria dell’Unione sono costantemente diminuite, con una drastica flessione nel 2020 dovuta agli effetti della pandemia di COVID-19 e una ripresa nel 2021. L’industria dei prodotti piatti laminati a caldo nell’Unione è caratterizzata da contratti quadro (mensili, trimestrali, annuali) tra produttori e acquirenti che fissano le quantità e i prezzi. Tali contratti quadro sono attuati mediante ordini di acquisto in base alle esigenze degli acquirenti. L’industria dell’Unione può dunque pianificare la produzione e le scorte. Di conseguenza, e come accertato anche nell’inchiesta iniziale, le scorte non sono considerate un indicatore di pregiudizio importante per questo settore, in quanto la maggior parte dei tipi di prodotto simile è fabbricata dall’industria dell’Unione in base a ordinativi specifici degli utilizzatori.

5.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(183)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nel mercato libero dell’Unione (in % del fatturato delle vendite)

8,4

-7,2

-18,0

14,1

Indice

100

-86

- 214

168

Flusso di cassa (EUR)

496 319 788

-6 211 922

- 130 468 840

645 183 908

Indice

100

-1,3

-26

130

Investimenti (EUR)

216 927 207

433 154 031

181 406 902

394 535 083

Indice

100

200

84

182

Utile sul capitale investito (%)

9,1

-6,0

-13,3

17,4

Indice

100

-66

- 146

191

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(184)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, sulle vendite del prodotto simile nel mercato libero nell’Unione in percentuale del fatturato delle stesse vendite.

(185)

Nel periodo in esame sono state osservate oscillazioni della redditività, sebbene sia aumentata nel complesso di 5,7 punti percentuali nello stesso periodo. Dopo l’istituzione delle misure nel 2017, l’industria si è ripresa e ha realizzato un utile nel 2018. Tuttavia nel 2019 sono state registrate perdite e nel 2020, nel pieno della pandemia, la redditività ha toccato il suo livello più basso, ossia -18 %, mentre nel 2021 si è evidenziata una forte ripresa dei profitti pari al 14,1 %. Nel contempo, in seguito all’istituzione di misure nei confronti della RPC, le importazioni oggetto di dumping a prezzi bassi dalla Turchia sono aumentate rapidamente, il che spiega il crollo della redditività nel 2019. Il calo della redditività è stato aggravato dagli shock provocati dalla pandemia mondiale nel 2020, come le perturbazioni nella catena di approvvigionamento e la diminuzione del consumo di acciaio. L’impennata della domanda di acciaio, combinata con l’aumento dei prezzi di vendita, ha determinato profitti insolitamente elevati nel 2021, che ha segnato un anno straordinario per l’industria dell’Unione.

(186)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha seguito un andamento analogo a quello della redditività: una drastica flessione nel 2019-2020, seguita da una forte ripresa nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(187)

Tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta di riesame gli investimenti sono aumentati dell’82 %. Nel complesso, durante il periodo in esame i flussi di investimento hanno seguito una distribuzione bimodale: un aumento significativo nel 2019, seguito da un calo nel 2020 e da un secondo picco nel 2021. In generale, gli investimenti erano mirati a migliorare la qualità e l’ecosostenibilità della produzione.

(188)

L’utile sul capitale investito (ROI) è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Rispetto al 2018, nel periodo dell’inchiesta di riesame l’utile sul capitale investito è notevolmente migliorato. Di fatto nel periodo in esame il ROI è aumentato di 8,3 punti percentuali. Il suo andamento è stato analogo a quello della redditività: una drastica flessione nel 2019 e nel 2020, seguita da una forte ripresa nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(189)

La capacità di raccogliere capitali dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è rimasta invariata nel periodo dell’inchiesta di riesame, caratterizzato da una rapida ripresa dalla pandemia.

5.5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(190)

In seguito all’istituzione di misure compensative nei confronti delle importazioni di prodotti piatti laminati a caldo dalla Cina nel 2017, le importazioni dalla Cina sono diminuite e sono rimaste al di sotto del livello minimo durante il periodo in esame, consentendo all’industria dell’Unione di cominciare a riprendersi dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni sovvenzionate dalla Cina e di tornare a una situazione favorevole alla fine del 2018, come confermato nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 (54) della Commissione concernente le importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo originari della Turchia. La tendenza favorevole della situazione economica dell’industria dell’Unione ha subito tuttavia un arresto improvviso e si è invertita nel 2019, quando l’industria dell’Unione ha dovuto competere con ingenti volumi di importazioni oggetto di dumping a basso prezzo dalla Turchia, che l’hanno costretta a fissare prezzi inferiori ai costi per mantenere la propria quota di mercato, con un conseguente pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione (55). Nel luglio 2021, la Commissione ha istituito misure definitive nei confronti della Turchia e grazie a vari fattori in gioco, come spiegato al considerando 185, la situazione dell’industria dell’Unione è migliorata, tornando alla fine del 2021 a una situazione economica simile a quella del 2018. Nel periodo dell’inchiesta di riesame quindi la situazione dell’industria dell’Unione non era più considerata pregiudizievole.

(191)

Inoltre quasi tutti gli indicatori di pregiudizio, segnatamente produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite e prezzi di vendita, occupazione e produttività, profitti, flusso di cassa e ROI, hanno seguito un andamento analogo nel periodo in esame. Questa tendenza è stata caratterizzata da un calo nel 2019, una diminuzione più accentuata nel 2020 e dal ritorno nel periodo dell’inchiesta di riesame a livelli analoghi a quelli del periodo in esame all’inizio del 2018. Il motivo di questo andamento irregolare risiede ampiamente nella concomitanza di un notevole afflusso di importazioni oggetto di dumping a basso prezzo di prodotti piatti laminati a caldo originari della Turchia con le dinamiche particolari create dalla pandemia di COVID-19. I lockdown e le interruzioni dell’attività industriale hanno comportato livelli di consumo estremamente bassi e una scarsa domanda di acciaio nel 2020, con un’impennata della domanda di acciaio e dei prezzi nel 2021 durante la ripresa post-COVID che hanno determinato, tra l’altro, profitti eccezionalmente elevati per l’industria dell’acciaio nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(192)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di base.

(193)

L’analisi degli indicatori tuttavia non può trascurare le condizioni eccezionalmente favorevoli del mercato dell’acciaio nel 2021. Nel 2020 comunque il rallentamento dell’attività industriale provocato dalla pandemia e la conseguente riduzione della domanda di acciaio hanno determinato un forte calo delle prestazioni dell’industria dell’acciaio e dell’economia mondiale in generale. Nel 2021, sulla spinta della ripresa della domanda, il consumo e i prezzi dell’acciaio sono risaliti notevolmente.

6.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(194)

Come spiegato al considerando 192, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell’inchiesta di riesame. D’altro canto, come spiegato al considerando 138, la Commissione ha concluso che l’abrogazione delle misure compensative potrebbe comportare un reindirizzamento verso il mercato dell’Unione di volumi significativi di importazioni sovvenzionate del prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha pertanto valutato, conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, l’eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni sovvenzionate dalla RPC in caso di scadenza delle misure.

(195)

A tale proposito la Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della Cina, l’attrattiva del mercato dell’Unione, il probabile livello dei prezzi delle importazioni cinesi e il loro impatto sull’industria dell’Unione.

6.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC

(196)

Come descritto al considerando 131, i produttori cinesi dispongono di una notevole capacità inutilizzata. Di fatto, la capacità inutilizzata stimata della Cina corrisponde all’89 % del consumo del mercato libero dell’UE. Tale capacità inutilizzata potrebbe servire a fabbricare il prodotto oggetto del riesame per l’esportazione nell’Unione in caso di scadenza delle misure. Inoltre, come affermato al considerando 132, la contrazione della domanda di acciaio cinese è, e sarà, un fattore determinante per l’aumento delle esportazioni. Il conseguente squilibrio tra la capacità e la domanda in Cina rischia di aumentare la pressione sui produttori cinesi ad esportare i propri prodotti.

(197)

Uno dei mercati principali, quello degli USA, inoltre è protetto da misure antidumping sul prodotto oggetto del riesame, che riducono l’accesso dei produttori esportatori cinesi.

6.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(198)

Come descritto al considerando 134, il mercato dell’Unione è uno dei maggiori mercati mondiali per determinati prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. Il mercato cinese non è in grado di assorbire la capacità in eccesso di acciaio e i principali mercati dei paesi terzi sono chiusi alle esportazioni cinesi poiché hanno istituito misure antidumping, di salvaguardia o altre misure di protezione nei confronti della RPC. I livelli dei prezzi nell’Unione inoltre sono superiori ai prezzi medi applicati dagli esportatori cinesi nel resto del mondo. Il mercato dell’Unione quindi rappresenta una destinazione attraente per la capacità inutilizzata presente nella RPC in caso di abrogazione delle misure antisovvenzioni.

(199)

In seguito alla divulgazione delle informazioni la CISA ha contestato le conclusioni per quanto riguarda l’attrattiva del mercato dell’Unione, sostenendo che l’industria siderurgica cinese dipende dal suo mercato interno e che il consumo interno cinese è dieci volte superiore al segmento di mercato libero nell’UE. Ha inoltre sottolineato che a partire dal 1o agosto 2021 alcuni prodotti siderurgici, tra cui l’acciaio piatto laminato a caldo, non possono più beneficiare delle riduzioni dell’IVA all’esportazione, il che ha un effetto deterrente sulle esportazioni e riorienta la produzione cinese di acciaio verso l’industria nazionale cinese.

(200)

La Commissione ha riconosciuto che il consumo interno cinese di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo è molto più importante rispetto a quello del mercato libero dell’UE ma, come spiegato al considerando 196, i produttori cinesi dispongono di una notevole capacità inutilizzata che non sono in grado di utilizzare sul loro mercato interno. Nulla impedisce pertanto ai produttori cinesi di utilizzare tale capacità inutilizzata per fabbricare il prodotto oggetto del riesame destinato all’esportazione nell’Unione in caso di scadenza delle misure. Inoltre, come affermato al considerando 132, la contrazione della domanda di acciaio cinese è, e sarà, un fattore determinante per l’aumento delle esportazioni. Il conseguente squilibrio tra la capacità e la domanda in Cina rischia di aumentare la pressione sui produttori cinesi ad esportare i propri prodotti. Per quanto riguarda la presunta modifica del sistema dell’IVA, la Commissione ha osservato che la CISA non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno dell’argomentazione secondo cui la modifica delle riduzioni dell’IVA avrebbe comportato, o comporterà, cambiamenti significativi delle pratiche di esportazione dei produttori cinesi. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione in quanto priva di fondamento.

6.3.   Probabili prezzi delle importazioni cinesi e impatto sull’industria dell’Unione

(201)

In considerazione dei bassi volumi di importazioni dalla RPC nel periodo dal 2018 al 2021, la Commissione ha ritenuto che i prezzi all’importazione indicati in Eurostat non fossero affidabili per stabilire i probabili prezzi delle importazioni di prodotti piatti laminati a caldo dalla Cina in assenza di misure antidumping. La Commissione ha considerato invece come sostituti rappresentativi i prezzi all’esportazione dalla RPC verso tutti i paesi terzi diversi dall’Unione («resto del mondo»).

(202)

La Commissione ha stabilito che durante il periodo dell’inchiesta di riesame i prezzi delle esportazioni cinesi (fob) nel resto del mondo erano in media di 660 EUR/tonnellata. La Commissione ha aggiunto il costo di assicurazione e nolo a tale prezzo accertato per stabilire un probabile prezzo delle esportazioni cinesi alla frontiera dell’Unione. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi la Commissione ha fatto ricorso ai costi utilizzati nell’inchiesta iniziale, ossia 52 EUR/tonnellata, o 7,9 % del prezzo/tonnellata, come migliori dati disponibili. La Commissione ha pertanto concluso che, in assenza di misure, il probabile prezzo cif delle esportazioni cinesi di prodotti piatti laminati a caldo nell’Unione non sarebbe superiore a 712 EUR/tonnellata.

(203)

Poiché in assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi sono stati utilizzati dati statistici, è stato possibile stabilire solo un prezzo medio per tonnellata per un’ampia varietà di tipi di prodotto. In assenza di informazioni a livello di tipo di prodotto la Commissione non ha quindi potuto effettuare un calcolo preciso dell’undercutting, ma ha dovuto limitarsi a un confronto tra i prezzi medi per tonnellata.

(204)

Il prezzo delle esportazioni cinesi così determinato è stato confrontato con la media ponderata dei prezzi di vendita durante il periodo dell’inchiesta di riesame praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione agli acquirenti nel mercato dell’Unione, adeguati a un livello franco fabbrica.

(205)

Il confronto tra i prezzi è stato effettuato allo stesso stadio commerciale e, in analogia con un metodo per il calcolo preciso dell’undercutting, il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. È emerso che in media i prezzi delle esportazioni cinesi nell’Unione sarebbero inferiori dell’8 % circa ai prezzi medi dell’industria dell’Unione.

(206)

I prodotti piatti laminati a caldo sono un prodotto di base altamente sensibile al prezzo e, come osservato nell’inchiesta iniziale concernente le importazioni di prodotti piatti laminati a caldo dalla Cina e anche nell’inchiesta sul prodotto identico originario della Turchia, livelli piuttosto modesti di undercutting dei prezzi combinati con grandi volumi possono avere un impatto immediato e significativo sui risultati dell’industria dell’Unione (56). In entrambe le inchieste, margini di undercutting inferiori al 5 % hanno costretto l’industria dell’Unione ad abbassare i prezzi di vendita (o a perdere quote di mercato) in misura tale da subire un pregiudizio notevole nel breve termine.

(207)

Poiché durante il periodo dell’inchiesta di riesame si era appena ripresa da un periodo turbolento ed economicamente difficile, compresa la pandemia di COVID-19, con perdite accumulate, l’industria dell’Unione è ancora in una situazione di fragilità. Secondo quanto accertato dalla Commissione, il governo della RPC continua a offrire vari programmi di sovvenzione al settore dei prodotti piatti laminati a caldo e la Commissione ha constatato che tale settore ha tratto vantaggio da diversi programmi nel periodo dell’inchiesta di riesame. È pertanto altamente probabile che la ripresa delle importazioni sovvenzionate a basso prezzo dalla Cina in volumi significativi a prezzi inferiori a quelli dell’Unione danneggerebbe gravemente le prestazioni dell’industria dell’Unione, in particolare per quanto concerne la produzione, i volumi delle vendite e i prezzi, la redditività e gli investimenti, con una conseguente reiterazione del pregiudizio notevole.

(208)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CISA ha contestato la scelta del periodo in esame per l’analisi del pregiudizio. Essa ha sostenuto che le importazioni oggetto di dumping di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo in presenza di volumi più ingenti provenienti dalla Turchia nel 2019, il rallentamento economico indotto dalla pandemia di COVID e il boom della ripresa post-pandemia hanno distorto gli elementi di prova su cui si basa l’analisi del dumping e del pregiudizio. Ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto analizzare un periodo diverso e ha suggerito di esaminare un periodo più lungo, che copre uno o due anni prima del periodo in esame (2016-2018) e dopo il PIR (2022).

(209)

La Commissione ha respinto tale argomentazione. Essa ha ricordato che i vari elementi elencati dalla CISA come suscettibili di falsare gli elementi di prova nel periodo in esame erano stati riconosciuti e attentamente esaminati nell’analisi del pregiudizio effettuata dalla Commissione. La Commissione ha inoltre osservato che, anche se fosse stato preso in considerazione un periodo più lungo precedente il periodo dell’inchiesta di riesame, come suggerito dalla CISA, gli stessi elementi sarebbero ancora presenti. Per quanto riguarda il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha ricordato che in base all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, «viene scelto un periodo dell’inchiesta che per il dumping riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l’avvio del procedimento. Le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell’inchiesta non sono di norma prese in considerazione». Secondo la giurisprudenza costante, non compete alla Commissione prendere in considerazione elementi che si riferiscono a un periodo successivo a quello dell’inchiesta, salvo che detti elementi non rivelino nuovi sviluppi da rendere manifestamente inadeguata la prevista istituzione di un dazio antidumping (57). Lo stesso ragionamento dovrebbe applicarsi per analogia alle inchieste di riesame aperte a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La CISA non ha fornito alcun elemento di prova atto a dimostrare che gli sviluppi successivi al periodo dell’inchiesta di riesame rendessero la reistituzione del dazio manifestamente inadeguata.

6.4.   Conclusioni

(210)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni sovvenzionate dalla RPC a prezzi pregiudizievoli, con il conseguente rischio della reiterazione del pregiudizio notevole.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

(211)

A norma dell’articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antisovvenzioni in vigore sarebbe contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti.

7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(212)

L’industria dell’Unione è ubicata in 15 Stati membri (Austria, Belgio, Repubblica ceca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna). Essa impiega oltre 38 000 addetti nel settore del prodotto oggetto del riesame.

(213)

In assenza di misure l’industria dell’Unione non sarà più protetta nei confronti del probabile aumento delle importazioni sovvenzionate dalla Cina, con la conseguenza di un pregiudizio notevole. L’effetto delle misure antisovvenzioni sarà positivo per i produttori dell’Unione, poiché le misure aiuteranno l’industria dell’Unione a proseguire nella ripresa dagli effetti di precedenti importazioni sovvenzionate e dagli effetti della pandemia di COVID-19. È pertanto chiaramente nell’interesse dell’industria dell’Unione mantenere le misure.

7.2.   Interesse degli utilizzatori e degli importatori indipendenti

(214)

La Commissione ha contattato tutti gli utilizzatori e gli importatori indipendenti noti. Nessun utilizzatore o importatore indipendente si è manifestato e ha collaborato nella presente inchiesta fornendo una risposta al questionario. Data la mancanza di collaborazione degli utilizzatori e degli importatori indipendenti e in assenza di indicazioni contrarie, il mantenimento delle misure non è considerato contrario all’interesse di utilizzatori e importatori.

(215)

La Commissione inoltre ha esaminato se le misure nei confronti della Cina avrebbero un effetto negativo sulla sicurezza dell’approvvigionamento, poiché sono in vigore misure relative ai prodotti piatti laminati a caldo anche nei confronti di Turchia, Brasile, Iran e Russia. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il livello di utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione era del 75 % e la capacità produttiva totale superava il consumo totale dell’Unione di 18 milioni di tonnellate, secondo i dati del questionario di EUROFER sui macroindicatori. Malgrado le misure istituite contro alcuni dei principali esportatori di prodotti piatti laminati a caldo, quasi 40 paesi esportavano nell’Unione il prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell’inchiesta di riesame, a dimostrazione del fatto che l’istituzione di misure non interferirebbe sulla diversificazione dell’approvvigionamento. Per questi motivi, e in assenza di collaborazione di utilizzatori e importatori, la Commissione ha concluso che non esistevano potenziali rischi al livello dell’approvvigionamento degli utilizzatori a valle.

(216)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CISA ha fatto riferimento alla salvaguardia dell’UE sulle importazioni, tra l’altro, di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo dalla Cina, che limita notevolmente la possibilità per i produttori cinesi di esportare prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nel mercato dell’UE e limita i flussi di libero scambio a scapito dei produttori a valle e degli utilizzatori finali.

(217)

La Commissione ha ricordato che la salvaguardia in questione non può essere considerata di carattere duraturo e che la misura attualmente in vigore (58) non incide sulla valutazione della probabilità di un aumento delle importazioni in assenza di dazi compensativi. Considerata la natura temporanea della misura di salvaguardia nel settore dell’acciaio, la Commissione ha concluso che essa non può incidere sulle conclusioni della presente inchiesta. Per quanto riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento, come indicato al considerando 215, la capacità produttiva totale dell’industria dell’Unione ha superato il consumo totale dell’Unione e diversi altri paesi terzi hanno esportato prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Inoltre la misura di salvaguardia è riesaminata periodicamente e all’occorrenza adeguata in modo da garantire un’offerta sufficiente di acciaio nel mercato dell’Unione. Di conseguenza le misure di salvaguardia non rappresentano un rischio per la sicurezza dell’offerta per gli utilizzatori a valle.

(218)

La CISA ha inoltre sostenuto che l’introduzione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) comprometterebbe l’accesso al mercato dell’UE, dati gli onerosi obblighi di comunicazione e i sovrapprezzi connessi al CBAM.

(219)

La Commissione ha ricordato che il CBAM entrerà in vigore solo nell’ottobre 2023 e che nel periodo transitorio fino al 2026 gli importatori dovranno comunicare solo le emissioni incorporate nelle loro merci senza incorrere in oneri finanziari. Il motivo addotto per questo periodo transitorio è quello di lasciare alle parti il tempo di adeguarsi prima dell’istituzione del sistema definitivo e di ridurre il rischio di perturbazioni degli scambi. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto prematuro effettuare una valutazione del potenziale impatto del CBAM sui futuri flussi commerciali di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo e ha respinto l’argomentazione.

7.3.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(220)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della RPC.

8.   ARGOMENTAZIONI A FAVORE DELLA SOSPENSIONE DELLE MISURE

(221)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CISA ha affermato che le attuali misure antidumping dovrebbero essere sospese a norma dell’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento di base, sostenendo che sono soddisfatte entrambe le condizioni di cui al suddetto articolo 24, paragrafo 4, del regolamento di base. Secondo quanto affermato dalla CISA, le condizioni di mercato si sono temporaneamente modificate in misura tale da rendere improbabile il persistere o il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione. In tale contesto la CISA ha fatto riferimento alla prevista diminuzione del volume delle importazioni da Russia e Ucraina, alle carenze dell’offerta in seguito agli incidenti presso gli impianti di produzione dei prodotti piatti laminati a caldo e agli aumenti di prezzo del prodotto in esame.

(222)

La Commissione ha respinto l’argomentazione della CISA, in quanto generica e non suffragata da elementi di prova. D’altro canto, l’inchiesta di riesame ha stabilito che esiste il rischio di reiterazione del pregiudizio in assenza di misure e mutatis mutandis, anche in caso di una sospensione delle stesse.

9.   MISURE ANTISOVVENZIONI

(223)

Sulla base delle conclusioni cui è giunta la Commissione sulla persistenza delle sovvenzioni, sulla reiterazione del pregiudizio e sull’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antisovvenzioni sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o altri acciai legati originari della RPC.

(224)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per assicurare l’applicazione dei dazi compensativi individuali. Le società soggette a dazi compensativi individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio compensativo applicabile a «tutte le altre società».

(225)

Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio compensativo, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(226)

Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(227)

Le aliquote individuali del dazio compensativo specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC e fabbricato dai soggetti giuridici citati. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio compensativo.

(228)

Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio compensativo in caso di successiva modifica della propria denominazione. La domanda deve essere inviata alla Commissione (59). Essa deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica della denominazione della società non pregiudica il suo diritto a beneficiare dell’aliquota di dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica della denominazione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(229)

Tutte le parti interessate sono state informate in merito ai fatti e alle considerazioni principali sulla cui base si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni successivamente alla divulgazione delle informazioni.

(230)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (60), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(231)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, attualmente classificati con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codici TARIC 7226191091, 7226191095), 7226 91 91 e 7226 91 99 originari della Repubblica popolare cinese.

Il presente riesame non riguarda i seguenti prodotti:

i)

i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati,

ii)

i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido,

iii)

i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm, e

iv)

i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.

2.   Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio compensativo

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

Bengang Steel Plates Co., Ltd.

28,1  %

C157

 

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd.

7,8  %

C158

 

Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch  (61)

7,8  %

C159

 

Hesteel Co., Ltd. Chengde Branch  (62)

7,8  %

C160

 

Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd.

4,6  %

C161

 

Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd.

4,6  %

C162

 

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co. Ltd.

31,5  %

C164

 

Beijing Shougang Co. Ltd., Qian’an Iron & Steel branch

31,5  %

C208

 

Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato

17,1  %

Cfr. allegato

 

Tutte le altre società

35,9  %

C999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a «tutte le altre società».

4.   In caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, i dazi di cui al paragrafo 2 sono incrementati nella stessa misura, a seconda della società, in funzione dell’effettivo margine di dumping riscontrato o del margine di pregiudizio riscontrato e a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell’inchiesta di restituzione. L’importo da rimborsare al richiedente a titolo di restituzione non può superare la differenza tra il dazio riscosso e il dazio combinato compensativo e antidumping stabilito nell’inchiesta di restituzione.

5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 92 del 6.4.2017, pag. 68).

(4)  GU C 372 del 16.9.2021, pag. 10.

(5)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU C 223 dell’8.6.2022, pag. 37).

(6)  Nel presente regolamento l’espressione «governo della RPC» è utilizzata in senso ampio e comprende il Consiglio di Stato e tutti i ministeri, i dipartimenti, le agenzie e le amministrazioni a livello centrale, regionale o locale.

(7)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU C 150 del 5.4.2022, pag. 3).

(8)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/688 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pag. 39).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione, del 18 gennaio 2022, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (GU L 12 del 19.1.2022, pag. 34).

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2287 della Commissione del 17 dicembre 2021 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 344).

(15)  Disponibile all’indirizzo http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.

(16)  Cfr. articolo LXIV, sezione 2 del quattordicesimo piano quinquennale.

(17)  Capitolo III, articolo 12, della decisione n. 40.

(18)  Cfr. considerando 182 del regolamento iniziale.

(19)  Cfr. considerando da 83 a 244 del regolamento iniziale.

(20)  Cfr. considerando da 70 a 82 e allegati S-1, S-2 e S-3 della domanda.

(21)  Cfr. capitolo 6.3 della relazione.

(22)  Cfr. considerando da 167 a 236 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1).

(23)  Cfr. considerando da 175 a 237 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5).

(24)  Cfr. considerando da 101 a 118 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/688 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pag. 39).

(25)  Cfr. considerando da 222 a 285 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU L 189 del 15.6.2020, pag. 1).

(26)  Cfr. considerando da 146 a 223 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2287 della Commissione del 17 dicembre 2021 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 344).

(27)  Cfr. considerando 215 e da 281 a 311 del regolamento iniziale.

(28)  Cfr. considerando da 209 a 215.

(29)  Cfr. capitolo 9 della relazione.

(30)  Cfr. considerando da 474 a 493.

(31)  Cfr. considerando da 503 a 512.

(32)  Cfr. considerando da 533 a 557 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione del 18 gennaio 2022 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (GU L 12 del 19.1.2022, pag. 34).

(33)  Considerando da 312 a 344 del regolamento iniziale.

(34)  Cfr. considerando da 198 a 204 e allegato S-4.

(35)  Cfr. considerando da 463 a 488.

(36)  Cfr. considerando da 474 a 505.

(37)  Cfr. considerando da 345 a 364.

(38)  Cfr. considerando da 549 a 552.

(39)  Cfr. considerando da 189 a 202.

(40)  Cfr. considerando da 516 a 531.

(41)  Cfr. considerando da 365 a 393 del regolamento iniziale.

(42)  Cfr. considerando da 183 a 197 e allegato S-4 della domanda.

(43)  Cfr. considerando da 141 a 156.

(44)  Cfr. considerando da 447 a 451.

(45)  Cfr. considerando da 90 a 182.

(46)  Cfr. considerando da 119 a 134, e regolamento di esecuzione (UE) 2019/688 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pag. 39), sezione 3.5.2.

(47)  Worldsteel, 26.1.2021, in ThinkDesk China Research & Consulting, «Chinàs State-Business Nexus Revisited – Government Interventions and Market Distortions in the Chinese Steel Industry», 17 ottobre 2021, pag. 92.

(48)  OCSE, «Latest developments in steelmaking capacity», febbraio 2021, pag. 11.

(49)  ThinkDesk China Research & Consulting, «Chinàs State-Business Nexus Revisited – Government Interventions and Market Distortions in the Chinese Steel Industry», 17 ottobre 2021.

(50)  Attualmente sono in vigore misure antidumping nei paesi seguenti: Canada, USA, Turchia, Messico e Regno Unito. Il consiglio di cooperazione del Golfo (paesi del Golfo) ha istituito misure di salvaguardia e negli USA sono in vigore anche misure della sezione 232.

(51)  GU L 258 del 5.10.2017, pag. 24.

(52)  GU L 238 del 6.7.2021, pag. 32.

(53)  Considerando 139 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/9 della Commissione, del 6 gennaio 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (GU L 3 del 7.1.2021, pag. 4).

(54)  Considerando 210 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione, del 5 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (GU L 238 del 6.7.2021, pag. 32).

(55)  Ibidem.

(56)  Considerando 98, GU L 3 del 7.1.2021, pag. 4.

(57)  Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2008, HEG e Graphite India/Consiglio, T-462/04, ECLI:EU:T:2008:586, punto 67.

(58)  Con il suo regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, la Commissione ha imposto una misura di salvaguardiariguardante alcuni prodotti siderurgici per un periodo di tre anni. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione la misura di salvaguardia è stata prorogata fino al 30 giugno 2024.

(59)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(60)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(61)  Precedentemente «Hebei Iron & Steel Co., Ltd Tangshan Branch».

(62)  Precedentemente «Hebei Iron & Steel Co., Ltd Chengde Branch».


ALLEGATO

Paese

Denominazione

Codice addizionale TARIC

RPC

Angang Steel Company Limited

C150

RPC

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd

C165

RPC

Rizhao Steel Wire Co., Ltd

C166

RPC

Rizhao Baohua New Material Co., Ltd

C167

RPC

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd

C156


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

8.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 148/121


DECISIONE n. 1/2023 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE A NORMA DELL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E IL GIAPPONE PER UN PARTENARIATO ECONOMICO

del 1o marzo 2023

riguardante la costituzione dell'elenco di persone disposte e idonee a esercitare la funzione di esperto e l'adozione del regolamento interno del gruppo di esperti [2023/1124]

IL COMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE,

visto l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico («APE UE-Giappone»), in particolare l'articolo 16.18, paragrafo 2, e paragrafo 4, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 16.18, paragrafo 4, lettera d), dell'APE UE-Giappone prevede che il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile («comitato») stabilisca un elenco di almeno 10 persone che siano disposte e idonee a esercitare la funzione di esperto a norma di tale articolo.

(2)

L'articolo 16.18, paragrafo 2, dell'APE UE-Giappone prevede che il comitato adotti il regolamento interno del gruppo di esperti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco delle persone disposte e idonee a esercitare la funzione di esperto è stabilito come indicato nell'allegato 1 della presente decisione.

Articolo 2

Il regolamento interno del gruppo di esperti è adottato come indicato nell'allegato 2 della presente decisione.

Articolo 3

L'elenco di persone e il regolamento interno del gruppo di esperti, di cui all'allegato 1 e all'allegato 2 della presente decisione, stabiliti in conformità all'articolo 16.18, paragrafo 2, e paragrafo 4, lettera d), dell'accordo sono validi dalla data di adozione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2023

Per il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile

I co-presidenti

Ulrich WEIGL

Per l'Unione europea

Takeshi KOYAMA

Per il Giappone


ALLEGATO 1

ELENCO DI ESPERTI DI CUI ALL'ARTICOLO 16.18, PARAGRAFO 4, LETTERA d), DELL'APE UE-GIAPPONE

Sottoelenco per l'Unione europea

1.

Jorge CARDONA

2.

Karin LUKAS

3.

Laurence BOISSON DE CHAZOURNES

4.

Geert VAN CALSTER

Sottoelenco per il Giappone

1.

Shin-ichi AGO

2.

Yukari TAKAMURA

3.

Dai TAMADA

4.

Nobuyuki YAGI

Sottoelenco di persone che non sono cittadini di alcuna delle parti e che possono esercitare la funzione di presidente del gruppo

1.

Armand DE MESTRAL (Canada)

2.

Jennifer A. HILLMAN (Stati Uniti)

3.

Arthur Edmond APPLETON (Stati Uniti)

4.

Nathalie BERNASCONI (Svizzera)


ALLEGATO 2

REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO DI ESPERTI

Nelle procedure del gruppo di esperti di cui al capo 16 (Commercio e sviluppo sostenibile) dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, si applicano le norme seguenti:

I.   Definizioni

1.

Nel presente regolamento interno si intende per:

a)

«personale amministrativo»: rispetto a un esperto, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, ad eccezione degli assistenti;

b)

«consulente»: una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza ai fini della procedura del gruppo di esperti, ad eccezione dei rappresentanti di quella parte;

c)

«accordo»: l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico;

d)

«assistente»: una persona che, su mandato di un esperto, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

e)

«codice di condotta»: il codice di condotta per gli arbitri di cui all'articolo 21.30 dell'accordo, adottato con decisione n. 1/2019 del comitato misto dell'accordo il 10 aprile 2019;

f)

«comitato»: il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito a norma dell'articolo 22.3 dell'accordo;

g)

«giorni»: giorni di calendario;

h)

«esperto»: un membro di un gruppo di esperti;

i)

«gruppo di esperti»: un gruppo di esperti convocato a norma dell'articolo 16.18, paragrafo 1, dell'accordo;

j)

«procedimento»: il procedimento del gruppo di esperti;

k)

«rappresentante»: rispetto a una parte, un funzionario o qualsiasi altra persona di un ministero, un'agenzia o un altro ente pubblico di una parte e altro personale, che la parte nomini come suo rappresentante ai fini del procedimento del gruppo di esperti;

l)

«parte richiedente»: la parte che chiede la convocazione di un gruppo di esperti a norma dell'articolo 16.18, paragrafo 1, dell'accordo; e

m)

«parte chiamata a rispondere»: la parte che riceve dalla parte richiedente la richiesta di convocazione di un gruppo di esperti a norma dell'articolo 16.18, paragrafo 1, dell'accordo.

II.   Nomina degli esperti

2.

Il copresidente della parte richiedente del comitato istituito a norma dell'articolo 16.13 dell'accordo è responsabile dell'organizzazione dell'estrazione a sorte di cui all'articolo 16.18, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo e informa con il dovuto anticipo il copresidente della parte chiamata a rispondere della data, dell'ora e del luogo dell'estrazione a sorte. Il copresidente della parte chiamata a rispondere può essere presente all'estrazione a sorte o essere rappresentato da un'altra persona. Possono inoltre essere presenti rappresentanti di entrambe le parti. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la parte o le parti che sono presenti.

3.

Le parti informano per iscritto ciascuna delle persone nominate per esercitare la funzione di esperto a norma dell'articolo 16.18 dell'accordo dell'avvenuta nomina. Ciascuna di esse conferma a entrambe le parti la propria disponibilità entro cinque giorni dalla data in cui è stata informata dell'avvenuta nomina.

III.   Codice di condotta

4.

Il codice di condotta si applica, mutatis mutandis, agli esperti che esercitano la propria funzione nel gruppo di esperti.

IV.   Riunione organizzativa

5.

Salvo diversa decisione delle parti, le parti si riuniscono con il gruppo di esperti entro sette giorni dalla data di costituzione dello stesso al fine di definire le questioni che le parti o il gruppo di esperti ritengano opportuno affrontare, tra cui:

a)

i compensi e il rimborso delle spese degli esperti, che sono stabiliti in conformità alle norme e ai criteri dell'OMC;

b)

le spese per eventuali assistenti o personale amministrativo che gli esperti decidono di ingaggiare, con l'importo totale dei compensi per l'assistente o il personale amministrativo di ciascun esperto non supera il 50 % del compenso di tale esperto, salvo diversa decisione delle parti; e

c)

il calendario del procedimento, che è stabilito in base al fuso orario della parte chiamata a rispondere.

Possono partecipare alla riunione, di persona, in teleconferenza o in videoconferenza, solo gli esperti e i rappresentanti delle parti che siano funzionari o altre persone di un ministero, agenzia o altro ente pubblico.

V.   Notifiche

6.

Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento:

a)

trasmesso dal gruppo di esperti è inviato a entrambe le parti allo stesso momento;

b)

trasmesso da una parte al gruppo di esperti è inviato in copia all'altra parte allo stesso momento; e

c)

trasmesso da una parte all'altra parte è inviato in copia al gruppo di esperti allo stesso momento, ove opportuno.

7.

Le notifiche di cui al paragrafo 6 sono effettuate per posta elettronica o, ove opportuno, con altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, tale notifica si considera ricevuta nel giorno in cui è stata inviata.

8.

Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi ai procedimenti del gruppo di esperti possono essere corretti mediante trasmissione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

9.

Qualora il termine ultimo per la trasmissione di un documento coincida con un giorno festivo del Giappone o dell'Unione europea o con un qualsiasi altro giorno di chiusura ufficiale o per forza maggiore degli uffici del governo di una parte, il documento si considera ricevuto il giorno lavorativo successivo. Nella riunione organizzativa di cui al paragrafo 5 ciascuna parte presenta un elenco dei propri giorni festivi e di ogni altro giorno di chiusura ufficiale dei propri uffici. Ciascuna parte mantiene l'elenco aggiornato durante la procedura del gruppo di esperti.

VI.   Comunicazioni scritte

10.

La parte richiedente trasmette le proprie comunicazioni scritte entro 20 giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti. La parte chiamata a rispondere trasmette la propria replica scritta entro 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto le comunicazioni scritte della parte richiedente.

VII.   Richieste di informazioni e pareri

11.

In conformità dell'articolo 16.18, paragrafo 3, dell'accordo, per le questioni attinenti agli strumenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro o agli accordi multilaterali in materia di ambiente, il gruppo di esperti dovrebbe chiedere informazioni e pareri alle organizzazioni o agli organismi internazionali pertinenti che ritenga appropriati.

12.

Prima di chiedere informazioni e pareri alle organizzazioni o agli organismi di cui al paragrafo 11, il gruppo di esperti concede alle parti la facoltà di esprimere osservazioni sull'elenco di organizzazioni o organismi e sulle richieste da rivolgere loro.

13.

Il gruppo di esperti presenta le informazioni ottenute a norma del paragrafo 11 alle parti, le quali hanno la facoltà di esprimere le proprie osservazioni in merito.

VIII.   Funzionamento del gruppo di esperti

14.

Il presidente del gruppo di esperti presiede tutte le riunioni. Il gruppo di esperti può delegare al presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale.

15.

Salvo altrimenti disposto nell'articolo 16.18 dell'accordo o nel presente regolamento interno, il gruppo di esperti può svolgere la propria attività con qualsiasi mezzo di telecomunicazione, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.

16.

Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dall'articolo 16.18 dell'accordo, dal presente regolamento interno o dal codice di condotta, previa consultazione delle parti il gruppo di esperti può adottare una procedura appropriata compatibile con tali disposizioni.

17.

Il gruppo di esperti, previa consultazione delle parti, può modificare qualsiasi termine, eccetto quello stabilito all'articolo 16.18 dell'accordo, e può introdurre nel procedimento qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo. Nel consultare le parti, il gruppo di esperti le informa per iscritto in merito alla modifica o all'adeguamento proposti e alla relativa motivazione.

IX.   Udienze

18.

In base al calendario stabilito a norma del paragrafo 5 e previa consultazione delle parti e degli altri esperti, il presidente del gruppo di esperti fissa la data e l'ora dell'udienza.

19.

Salvo diversa decisione delle parti, le udienze si svolgono alternativamente in una parte e nell'altra parte e la prima udienza si tiene nella parte chiamata a rispondere. Salvo diversa decisione delle parti, la parte in cui si svolge l'udienza:

a)

stabilisce il luogo dell'udienza e ne informa il presidente del gruppo di esperti; ed

b)

è responsabile dell'organizzazione logistica dell'udienza.

20.

Salvo diversa decisione delle parti e fatto salvo il paragrafo 49, le spese sostenute per l'organizzazione logistica dell'udienza sono ripartite tra le parti.

21.

Il presidente del gruppo di esperti notifica per iscritto e a tempo debito alle parti la data, l'ora e il luogo dell'udienza. Quando l'udienza è pubblica, tali informazioni vengono rese accessibili al pubblico dalla parte in cui ha luogo l'udienza.

22.

In linea di principio, dovrebbe essere prevista soltanto un'udienza. Previa consultazione delle parti e su richiesta di una di esse o di propria iniziativa, il gruppo di esperti può convocare altre udienze nel caso in cui la controversia riguardi questioni di eccezionale complessità. I paragrafi da 18 a 21 si applicano mutatis mutandis a ciascuna delle udienze aggiuntive.

23.

Le udienze del gruppo di esperti sono aperte al pubblico, tranne qualora le parti decidano diversamente o le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni riservate. È opportuno che non siano effettuate registrazioni audio o video dell'udienza da parte del pubblico. Le udienze che si svolgono a porte chiuse sono riservate conformemente al paragrafo 39.

24.

Tutti gli esperti sono presenti per l'intera durata dell'udienza.

25.

Salvo diversa decisione delle parti, indipendentemente dal carattere pubblico dell'udienza, possono assistere all'udienza:

a)

i rappresentanti delle parti;

b)

i consulenti;

c)

gli assistenti e il personale amministrativo;

d)

gli interpreti, i traduttori e gli stenografi del gruppo di esperti; e

e)

i rappresentanti delle organizzazioni o degli organismi internazionali pertinenti, secondo quanto deciso dal gruppo di esperti a norma dell'articolo 16.18, paragrafo 3, dell'accordo.

26.

Entro cinque giorni prima della data dell'udienza ciascuna parte trasmette al gruppo di esperti l'elenco dei nominativi delle persone che, nel corso dell'udienza, interverranno con presentazioni o argomentazioni orali per conto di quella parte e degli altri rappresentanti e consulenti che assisteranno all'udienza.

27.

Il gruppo di esperti conduce l'udienza nel modo seguente, concedendo un tempo equivalente alla parte richiedente e alla parte chiamata a rispondere sia nell'argomentazione sia nell'argomentazione di contestazione:

 

Argomentazione

a)

argomentazione della parte richiedente; e

b)

argomentazione della parte chiamata a rispondere;

 

Argomentazione di contestazione

a)

replica della parte richiedente; e

b)

replica della parte chiamata a rispondere.

28.

Il gruppo di esperti può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza.

29.

Il gruppo di esperti predispone la stesura del verbale di udienza, che è redatto e trasmesso quanto prima alle parti. Le parti possono formulare osservazioni sul verbale, che possono essere esaminate dal gruppo di esperti.

30.

Entro 10 giorni dalla data dell'udienza ciascuna parte può trasmettere comunicazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.

X.   Deliberazioni

31.

Solo gli esperti possono partecipare alle deliberazioni del gruppo di esperti.

XI.   Domande scritte

32.

Il gruppo di esperti può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Le domande rivolte a una parte sono inviate in copia all'altra parte.

33.

Ciascuna parte fornisce all'altra parte una copia delle proprie risposte alle domande poste dal gruppo di esperti. A ciascuna parte viene data la facoltà di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra parte entro cinque giorni dalla data di ricevimento della copia.

XII.   Sostituzione degli esperti

34.

L'articolo 16.18, paragrafo 4, dell'accordo si applica mutatis mutandis qualora uno degli esperti del gruppo di esperti originario si ritiri, non sia in grado di partecipare, o debba altrimenti essere sostituito nel procedimento del gruppo ai sensi dell'articolo 16.18 dell'accordo.

35.

Se una parte ritiene che un esperto non soddisfi i requisiti del codice di condotta e che per questa ragione vada sostituito, detta parte ne informa l'altra parte entro 15 giorni dal momento in cui ha raccolto prove sufficienti del fatto che l'esperto non soddisfa i requisiti del codice di condotta.

36.

Se una parte ritiene che un esperto diverso dal presidente non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, in caso di comune accordo, selezionano un nuovo esperto in conformità del paragrafo 34.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un esperto, ciascuna parte può chiedere che la questione sia sottoposta al presidente del gruppo di esperti, la cui decisione è definitiva.

Se, in seguito a tale richiesta, il presidente conclude che l'esperto non soddisfa i requisiti del codice di condotta, un nuovo esperto è selezionato in conformità del paragrafo 34.

37.

Se una parte ritiene che il presidente del gruppo di esperti non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, in caso di comune accordo, selezionano un nuovo presidente in conformità del paragrafo 34.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione siasottoposta ai due esperti rimanenti. Gli esperti decidono, entro 10 giorni dalla data di trasmissione della richiesta, se sussiste la necessità di sostituire il presidente del gruppo di esperti. La decisione degli esperti riguardo alla necessità di sostituire il presidente è definitiva.

Se gli esperti concludono che il presidente non soddisfa i requisiti del codice di condotta, è selezionato un nuovo presidente in conformità del paragrafo 34.

38.

I procedimenti sono sospesi per il periodo necessario a espletare le procedure di cui ai paragrafi da 34 a 37.

XIII.   Riservatezza

39.

Il gruppo di esperti e le parti considerano riservate le informazioni che una parte abbia comunicato in via riservata al gruppo di esperti. Qualora una parte presenti al gruppo di esperti una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce inoltre, su richiesta dell'altra parte ed entro 20 giorni dalla data della richiesta, una versione non riservata delle comunicazioni che possa essere divulgata al pubblico. Nessuna disposizione del presente regolamento interno impedisce a una parte di rendere pubbliche le proprie comunicazioni nella misura in cui non divulghi informazioni indicate come riservate dall'altra parte. Il gruppo di esperti si riunisce a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni riservate. Il gruppo di esperti e le parti rispettano la riservatezza dell'udienza del gruppo di esperti che si svolge a porte chiuse.

XIV.   Contatti unilaterali

40.

Il gruppo di esperti non si riunisce né comunica con una parte in assenza dell'altra parte.

41.

Un esperto non discute di un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti o con entrambe le parti in assenza degli altri esperti.

XV.   Comunicazioni a titolo di amicus curiae

42.

Salvo diversa decisione delle parti entro tre giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche di una parte o da persone giuridiche stabilite in una parte che sono indipendenti dai governi delle parti, purché tali comunicazioni siano ricevute entro 10 giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti.

43.

Le comunicazioni sono concise e comunque non più lunghe di 15 pagine con interlinea doppia e sono direttamente attinenti a una questione di fatto o di diritto esaminata dal gruppo di esperti. Le comunicazioni contengono una descrizione della persona che le presenta, compresi:

a)

per una persona fisica, la sua cittadinanza; e

b)

per una persona giuridica, il suo luogo di stabilimento, la natura delle sue attività, il suo status giuridico, i suoi obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento.

Ciascuna persona precisa nelle sue comunicazioni gli interessi che essa ha nel quadro del procedimento. Le comunicazioni sono redatte nelle lingue scelte dalle parti in conformità ai paragrafi 45 e 46 del presente regolamento interno.

44.

Nella propria relazione il gruppo di esperti elenca tutte le comunicazioni ricevute a norma dei paragrafi 42 e 43. Il gruppo di esperti non è tenuto a esaminare nella propria relazione le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Le comunicazioni sono sottoposte alle parti perché possano formulare le proprie osservazioni. Il gruppo di esperti prende in considerazione le osservazioni delle parti che gli siano state presentate entro 30 giorni.

XVI.   Lingua e traduzione

45.

Nel corso delle consultazioni di cui all'articolo 16.17 dell'accordo e non successivamente alla riunione organizzativa di cui al paragrafo 5, le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune del procedimento dinanzi al gruppo di esperti. Entro 90 giorni dall'adozione del presente regolamento interno da parte del comitato in conformità dell'articolo 16.18, paragrafo 2, dell'accordo, ciascuna parte notifica all'altra un elenco delle lingue di sua preferenza. L'elenco comprende almeno una lingua di lavoro dell'OMC.

46.

Qualora le parti non riescano a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna parte trasmette le proprie comunicazioni scritte nella lingua di sua scelta e, ove opportuno, fornisce al contempo una traduzione in una delle lingue di lavoro dell'OMC notificate dall'altra parte in conformità al paragrafo 45. La parte responsabile dell'organizzazione dell'udienza orale predispone, ove opportuno, l'interpretazione delle comunicazioni orali nella stessa lingua di lavoro dell'OMC.

47.

La relazione intermedia e la relazione finale del gruppo di esperti sono presentate nella lingua di lavoro comune. Se le parti non si sono accordate sull'uso di una lingua di lavoro comune, la relazione intermedia e la relazione finale del gruppo di esperti sono presentate nelle lingue di lavoro dell'OMC di cui al paragrafo 46.

48.

Ciascuna parte può formulare osservazioni sull'accuratezza della traduzione di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto in conformità del presente regolamento interno.

49.

Laddove risulti necessaria la traduzione o l'interpretazione delle comunicazioni scritte e orali di una parte nella lingua di lavoro pertinente dell'OMC, tale parte sostiene i relativi costi.

XVII.   Relazione del gruppo di esperti

50.

Il gruppo di esperti presenta alle parti una relazione interinale e una relazione finale in conformità all'articolo 16.18, paragrafo 5, dell'accordo. La relazione finale è resa pubblica. Il gruppo di esperti non deve divulgare la propria relazione prima della pubblicazione ad opera delle parti.

XVIII.   Revisione

51.

Il presente regolamento interno può essere rivisto mediante accordo tra le parti.

Rettifiche

8.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 148/130


Rettifica della decisione (PESC) 2021/483 del Consiglio del 22 marzo 2021 che modifica la decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 99 I del 22 marzo 2021 )

Pagina 42, allegato, tabella, colonna «Informazioni identificative», voci 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25:

anziché:

«Cittadinanza: birmana»,

leggasi:

«Cittadinanza: Myanmar».


8.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 148/131


Rettifica della decisione (PESC) 2022/669 del Consiglio, del 21 aprile 2022, che modifica la decisione 2013/184/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 121 del 22 aprile 2022 )

Pagina 46, allegato, tabella, colonna «Informazioni identificative», voci 15, 16, 17, 20, 23, 35, 36, 37, 38:

anziché:

«Cittadinanza: birmana»

leggasi:

«Cittadinanza: Myanmar».


8.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 148/132


Rettifica della decisione (PESC) 2022/2178 del Consiglio, dell'8 novembre 2022, che modifica la decisione 2013/184/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 286I dell’8 novembre 2022 )

Pagina 14, allegato, tabella, colonna «Informazioni identificative», voci 66, 67, 69:

anziché:

«Cittadinanza: Myanmar/birmana»,

leggasi:

«Cittadinanza: Myanmar/Birmania».


8.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 148/133


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/480 del Consiglio del 22 marzo 2021 che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 99I del 22 marzo 2021 )

Pagina 17, allegato, tabella, colonna «Informazioni identificative», voci 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25:

anziché:

«Cittadinanza: birmana»

leggasi:

«Cittadinanza: Myanmar».


8.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 148/134


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/662 del Consiglio del 21 aprile 2022 che attua il regolamento (UE) n. 401/2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 121 del 22 aprile 2022 )

Pagina 2, allegato, tabella, colonna «Informazioni identificative», voci 15, 16, 17, 20, 23, 35, 36, 37, 38:

anziché:

«Cittadinanza: birmana»,

leggasi:

«Cittadinanza: Myanmar».