ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 147

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
7 giugno 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Notifica dell'Unione europea al comitato misto settoriale ai sensi dell'articolo 7 dell'allegato settoriale sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali (BPF) dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2023/1101 della Commissione, del 6 giugno 2023, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini ( 1 )

2

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1102 della Commissione, del 6 giugno 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1103 della Commissione, del 6 giugno 2023, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

27

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1104 della Commissione, del 6 giugno 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 riguardo alle tasse da pagarsi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali

65

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1105 della Commissione, del 6 giugno 2023, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo Superficid express WIPES conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

68

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1106 della Commissione, del 6 giugno 2023, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo Manorapid express GEL conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

76

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1107 della Commissione, del 6 giugno 2023, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo Manorapid express conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

85

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1108 della Commissione, del 6 giugno 2023, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo OP Plus conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

94

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1109 della Commissione, del 6 giugno 2023, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo APESIN Spray conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

103

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1110 della Commissione, del 6 giugno 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

111

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1111 della Commissione, del 6 giugno 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione ( 1 )

142

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (Euratom) 2023/1112 della Commissione, del 17 luglio 2020, relativa alla notifica di modifiche del programma nucleare a scopi pacifici delineato da Euratom nell’allegato A dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e gli Stati Uniti d’America concernente l’utilizzazione dell’energia nucleare a scopi pacifici

156

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

7.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 147/1


Notifica dell'Unione europea al comitato misto settoriale ai sensi dell'articolo 7 dell'allegato settoriale sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali (BPF) dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America

L'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America concluso nel 1998, in particolare l'articolo 7 dell'allegato settoriale sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali (allegato BPF) come modificato il 1° marzo 2017,

NOTIFICA AL COMITATO MISTO SETTORIALE CHE:

l'Unione europea ha stabilito che, per quanto riguarda i prodotti contemplati di cui all'articolo 4 e all'appendice 3 dell'allegato BPF, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti d'America dispone di risorse, capacità e procedure per effettuare le ispezioni BPF a un livello equivalente a quello dell'UE e garantire il rispetto delle BPF, e deve pertanto essere aggiunta all'elenco delle autorità riconosciute per i prodotti veterinari ai sensi dell'allegato BPF.

Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni del comitato misto settoriale per quanto riguarda l'inclusione dei vaccini per uso umano, dei medicinali derivati dal plasma e dei prodotti in fase di sperimentazione nell'ambito operativo di detto allegato.

La presente notifica ha effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Firmato a Bruxelles, il 30 maggio 2023

Per l'Unione europea

Stella KYRIAKIDES


REGOLAMENTI

7.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 147/2


REGOLAMENTO (UE) 2023/1101 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2023

relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione in conformità a tale regolamento e incluse nell'elenco di indicazioni consentite dell'Unione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»).

(3)

Quando riceve una domanda l'Autorità è tenuta a informarne senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a formulare un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda.

(4)

Spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione dell'indicazione sulla salute tenendo conto del parere formulato dall'Autorità.

(5)

In seguito a una domanda presentata dall'Istituto internazionale per l'ambiente e la salute pubblica di Cipro, Università di tecnologia di Cipro, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito alla fondatezza scientifica di un'indicazione sulla salute riguardante gli alimenti biologici e il loro contributo alla protezione delle cellule e delle molecole del corpo (lipidi e DNA) dai danni ossidativi e la cui popolazione bersaglio è costituita da bambini e ragazzi sani tra i 3 e i 15 anni di età (domanda n. EFSA-Q-2021-00055). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Gli alimenti biologici (con livelli di residui di antiparassitari inferiori a quelli degli alimenti convenzionali) contribuiscono alla protezione delle cellule e delle molecole del corpo (lipidi e DNA) dai danni ossidativi».

(6)

Il 20 ottobre 2021 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico (2) dell'Autorità su tale indicazione. In tale parere l'Autorità ha osservato che il livello di residui di antiparassitari necessario per caratterizzare gli alimenti come «biologici» non è stato specificato né nella domanda né negli studi sull'uomo presentati a sostegno dell'indicazione sulla salute e ha concluso che, sulla base dei dati presentati, l'alimento/il costituente «alimenti biologici», oggetto dell'indicazione, non è caratterizzato a sufficienza e non può pertanto essere stabilito un rapporto di causa-effetto tra il consumo di alimenti biologici e la protezione delle cellule e delle molecole del corpo (lipidi e DNA) dai danni ossidativi. L'indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 ai fini dell'inclusione nell'elenco di indicazioni sulla salute consentite dell'Unione e non dovrebbe pertanto essere autorizzata.

(7)

Dopo la pubblicazione di tale parere la Commissione non ha ricevuto osservazioni a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indicazione sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non è inclusa nell'elenco delle indicazioni sulla salute consentite dell'Unione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(2)   EFSA Journal 2021;19(10):6847.


ALLEGATO

Indicazione sulla salute respinta

Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti

Indicazione

Riferimento del parere EFSA

Articolo 14, paragrafo 1, lettera b), indicazione sulla salute che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini

Alimenti biologici

Gli alimenti biologici (con livelli di residui di antiparassitari inferiori a quelli degli alimenti convenzionali) contribuiscono alla protezione delle cellule e delle molecole del corpo (lipidi e DNA) dai danni ossidativi

Q-2021-00055


7.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 147/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1102 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2023

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

In seguito a un’inchiesta antidumping, il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1629/2004 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India («inchiesta iniziale»). In seguito a un’inchiesta antisovvenzioni, il Consiglio ha inoltre istituito, con il regolamento (CE) n. 1628/2004 (3), un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India.

(2)

In seguito a un riesame intermedio parziale d’ufficio delle misure compensative, il Consiglio ha modificato i regolamenti (CE) n. 1628/2004 e (CE) n. 1629/2004 con il regolamento (CE) n. 1354/2008 (4).

(3)

In seguito a un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1186/2010 (5), ha prorogato le misure antidumping. In seguito a un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative, il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2010 (6), ha prorogato le misure compensative.

(4)

In seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione europea («Commissione») ha prorogato le misure antidumping con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/422 (7). In seguito al riesame in previsione della scadenza delle misure compensative, la Commissione ha prorogato le misure compensative con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/421 (8).

(5)

Le misure antidumping attualmente in vigore equivalgono al 9,4 % e allo 0 % sulle importazioni dagli esportatori inseriti nell’elenco e a un’aliquota del dazio pari all’8,5 % sulle importazioni da tutte le altre società dell’India.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(6)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (9), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(7)

La domanda di riesame è stata presentata il 9 dicembre 2021 dai produttori dell’Unione, che rappresentano circa il 90 % della produzione totale dell’Unione di alcuni sistemi di elettrodi di grafite («richiedenti»). La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto implicare il rischio della persistenza del dumping e della reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(8)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 9 marzo 2022, con la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (10) («avviso di apertura»), la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India («paese interessato») a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

1.4.   Inchiesta distinta relativa alle misure antisovvenzioni istituite sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame

(9)

Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 9 marzo 2022 (11), la Commissione ha inoltre aperto un riesame in previsione della scadenza, a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 (12), delle misure antisovvenzioni definitive in vigore per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India.

1.5.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(10)

L’inchiesta relativa al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze utili per la valutazione del rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).

1.6.   Parti interessate

(11)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura dell’inchiesta i richiedenti, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e le autorità indiane, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali nonché le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.

(12)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.7.   Campionamento

(13)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

1.7.1.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(14)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al volume di produzione e al volume delle vendite del prodotto simile nell’Unione. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano circa il 61 % della produzione totale stimata nell’Unione e il 64 % del volume stimato delle vendite del prodotto simile nell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. La Commissione non ha ricevuto osservazioni. Il campione è rappresentativo dell’industria dell’Unione.

1.7.2.   Campionamento degli importatori

(15)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

(16)

Non si è manifestato alcun importatore.

1.7.3.   Campionamento dei produttori esportatori dell’India

(17)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori dell’India a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha ricevuto a tempo debito una risposta ai fini del campionamento da due produttori di sistemi di elettrodi di grafite in India, HEG Limited e Graphite India Limited. Il campionamento non era pertanto necessario. La Commissione ha deciso di esaminare i due produttori esportatori che hanno fornito le informazioni richieste.

1.8.   Risposte al questionario e controlli incrociati a distanza

(18)

All’atto dell’apertura i questionari sono stati resi disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (13).

(19)

I tre produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno risposto al questionario. Nessuno dei produttori esportatori ha risposto al questionario. Nessuno degli utilizzatori ha risposto al questionario o si è manifestato nel corso dell’inchiesta.

(20)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio, nonché per determinare l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito indicate.

 

Produttori dell’Unione

GrafTech Iberica S.L., Navarra, Spagna;

Showa Denko Carbon Spain SA, A Coruña, Spagna;

Tokai Erftcarbon GmbH, Grevenbroich, Germania.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(21)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da elettrodi di grafite del tipo utilizzato per i forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, e relativi nippli, importati insieme o separatamente («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati ai codici NC ex 8545 11 00 ed ex 8545 90 90 (codici TARIC 8545110010 e 8545909010) («prodotto oggetto del riesame» o «elettrodi di grafite»).

2.2.   Prodotto simile

(22)

Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nei precedenti riesami in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base:

il prodotto oggetto del riesame;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato; e

il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(23)

La Commissione ha deciso che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

(24)

In conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping praticato dall’India.

3.1.   Osservazioni preliminari

(25)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato valutato se la scadenza delle misure in vigore implichi il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping.

(26)

Come indicato al considerando 19, nessuno dei produttori esportatori ha risposto al questionario. A causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori e a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, la Commissione ha dovuto analizzare i dati disponibili.

(27)

Le autorità indiane sono state debitamente informate che, a causa dell’omessa collaborazione dei produttori esportatori indiani, la Commissione avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base. Non sono state ricevute osservazioni al riguardo.

(28)

Le conclusioni di cui alle sezioni 3 e 4 sono state quindi elaborate in base ai dati disponibili. A tal fine sono state utilizzate le informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza e le statistiche disponibili nelle banche dati di Eurostat e del Global Trade Atlas (14) («GTA»), nonché altre fonti accessibili al pubblico.

3.2.   Valore normale

(29)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale franco fabbrica conformemente all’articolo 2 del regolamento di base.

(30)

Il valore normale è stato basato sui dati forniti dai richiedenti, provenienti da i) Mordor Intelligence (15) e ii) Valuates Reports (16). Le due fonti indicavano un prezzo medio simile degli elettrodi di grafite sul mercato interno indiano pari a 3 788 EUR/tonnellata franco fabbrica nel periodo dell’inchiesta di riesame. Tale prezzo è stato sottoposto a controllo incrociato ed è risultato in linea con le stime effettuate, sulla base dei grafici dei prezzi pubblicamente disponibili pubblicati da SteelMint.com (17) nello stesso periodo, che indicano un prezzo medio di 3 630 EUR/tonnellata.

(31)

La Commissione ha utilizzato il prezzo medio delle due fonti indicate dai richiedenti per stabilire un valore normale pari a 3 788 EUR/tonnellata.

3.3.   Prezzo all’esportazione

(32)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori indiani, il prezzo all’esportazione è stato determinato in base ai prezzi cif estrapolati dai dati Eurostat, corretti al livello franco fabbrica. Come indicato al considerando 44, i volumi delle importazioni dall’India nel periodo dell’inchiesta di riesame erano significativi e pertanto i prezzi sono stati considerati rappresentativi. Il prezzo cif di 2 747 EUR/tonnellata (18) è stato adeguato per tenere conto dei costi di nolo marittimo e assicurazione, dei costi di trasporto interno in India e della movimentazione doganale dell’UE, arrivando così a 2 558 EUR/tonnellata franco fabbrica. Gli adeguamenti si sono basati sui dati dell’OCSE (19) e sulle informazioni fornite nella domanda di riesame.

3.4.   Confronto e margine di dumping

(33)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione franco fabbrica, come stabilito sopra.

3.5.   Margine di dumping

(34)

Su tale base, i margini di dumping medi ponderati, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, erano pari al 44,7 % per l’India. Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

4.   RISCHIO DELLA PERSISTENZA DEL DUMPING

(35)

Dopo aver constatato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio della persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure.

(36)

Dall’inchiesta è emerso che durante il PIR le importazioni indiane hanno continuato a entrare nel mercato dell’Unione a prezzi che implicano elevati livelli di dumping e hanno mantenuto le loro quantità e quote di mercato come nelle ultime due inchieste di riesame. Inoltre dall’analisi del volume di produzione e della capacità inutilizzata in India, dei volumi e dei prezzi delle esportazioni dall’India verso i mercati degli altri paesi terzi, delle misure in vigore negli altri paesi terzi e dell’attrattiva del mercato dell’Unione di cui ai considerando da 107 a 115 emerge anche la probabilità che, in caso di scadenza delle misure in vigore, le esportazioni oggetto di dumping aumenterebbero ulteriormente la loro già sostanziale presenza sul mercato dell’Unione. Si conclude pertanto che sussiste il rischio della persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(37)

Il prodotto simile è stato fabbricato da sette produttori dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame. Tali produttori costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(38)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata quantificata in 219 330 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra in base alle risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione e ai dati forniti dai produttori non inclusi nel campione e dai richiedenti (20). Come indicato al considerando 14, i tre produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre il 61 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.

5.2.   Consumo dell’Unione

(39)

La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione in base al volume delle vendite della produzione propria dell’industria dell’Unione, destinata al mercato dell’Unione, e al volume delle importazioni ottenuti dalle statistiche di Eurostat.

(40)

Su tale base, il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell’Unione (in tonnellate)  (21)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Consumo totale Unione

152 612

120 169

99 873

137 279

Indice

100

79

65

90

Fonte:

Eurostat, informazioni fornite dai produttori dell’Unione inclusi e non inclusi nel campione, informazioni fornite dai richiedenti.

(41)

Nel periodo in esame il consumo dell’Unione di elettrodi di grafite è diminuito del 10 %. Nel 2018 si è registrato un alto consumo dovuto a una domanda elevata da parte dell’industria dell’acciaio dell’UE, che si stava riprendendo dalla crisi dell’acciaio. Inoltre, in una situazione di improvviso aumento dei prezzi degli elettrodi di grafite, i produttori di acciaio stavano accumulando scorte di tali prodotti in previsione di un ulteriore aumento.

(42)

Nel 2019 la produzione di acciaio in forni elettrici ad arco è diminuita rispetto al 2018 (del 6,6 % secondo i dati Eurofer). Di conseguenza la domanda di elettrodi di grafite è calata. Dato il notevole calo del prezzo degli elettrodi di grafite, l’industria a valle non aveva più bisogno di costituire scorte, in quanto gli utilizzatori non erano più interessati da un ulteriore aumento dei prezzi. I produttori di acciaio hanno pertanto iniziato a smaltire le loro scorte di elettrodi di grafite. Inoltre la domanda è diminuita ulteriormente nel 2020, ma questa volta su base temporanea, a seguito della pandemia di COVID-19.

5.3.   Importazioni dall’India

5.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dall’India

(43)

Come indicato al considerando 39, la Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dall’India in base alle statistiche di Eurostat. La quota di mercato è stata stabilita in base al consumo dell’Unione indicato al considerando 40.

(44)

Le importazioni dall’India hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle importazioni dall’India (in tonnellate)

5 802

3 369

2 154

6 540

Indice

100

58

37

113

Quota di mercato (%)

4

3

2

5

Indice

100

74

57

125

Fonte:

Eurostat e banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6.

(45)

Le importazioni del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato erano diminuite tra il 2019 e il 2020, in seguito al calo del consumo dell’UE, e sono tornate a salire durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso, durante il periodo in esame il volume delle importazioni è aumentato del 13 %, passando da 5 802 tonnellate nel 2018 a 6 540 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di elettrodi di grafite dall’India rappresentavano circa il 16 % delle importazioni totali di elettrodi di grafite nell’Unione, corrispondenti a una quota di mercato del 5 %.

(46)

Nel complesso, le importazioni dall’India e la loro quota di mercato sono aumentate nel periodo in esame. Nonostante il calo del consumo dell’Unione, il volume delle importazioni oggetto di dumping dall’India ha continuato ad aumentare durante il periodo in esame (del 13 %), mentre le vendite dell’industria dell’Unione sono diminuite.

5.3.2.   Prezzi delle importazioni originarie dell’India e undercutting dei prezzi

(47)

Il prezzo medio delle importazioni dall’India ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi all’importazione (in EUR/tonnellata)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Prezzi all’importazione dall’India

13 756

10 211

4 120

2 747

Indice

100

74

30

20

Fonte:

Eurostat.

(48)

Il prezzo medio delle importazioni (22) di elettrodi di grafite dall’India è diminuito dell’80 % durante tutto il periodo in esame, passando da 13 756 EUR/tonnellata nel 2018 a 2 747 EUR/tonnellata nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(49)

A causa dell’elevata domanda mondiale di elettrodi di grafite, i prezzi indiani hanno superato i prezzi dell’industria dell’Unione nella prima metà del periodo in esame, per poi diminuire del 60 % tra il 2018 e il 2020 e rimanere costantemente al di sotto dei prezzi dell’Unione nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(50)

Alla luce dell’omessa collaborazione da parte dei produttori esportatori indiani, la Commissione ha stabilito l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando:

1)

la media ponderata dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione, praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e

2)

la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni dall’India del prodotto oggetto del riesame tratta da Eurostat, stabilita su base cif, esclusi i dazi antidumping e compensativi, con opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione. In assenza di altre informazioni, tali costi sono stati stimati equivalenti all’1 % del valore cif.

(51)

Il risultato è stato un margine di undercutting medio del 33,2 %. Si è ritenuto che tali prezzi fossero anche un indicatore ragionevole dei possibili livelli di prezzo futuri in caso di abrogazione delle misure.

(52)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo dell’India ha sostenuto che il margine di undercutting calcolato dalla Commissione non è rappresentativo, in quanto non si basa sui prezzi reali di mercato nell’Unione. Secondo il governo dell’India, il fatto che le vendite di GrafTech Iberica siano state effettuate in base a contratti a lungo termine ha determinato un prezzo di vendita artificialmente elevato che non è indicativo del prezzo di mercato degli elettrodi di grafite nell’Unione.

(53)

La Commissione non concorda con questa valutazione. I contratti a lungo termine non costituiscono una pratica commerciale inusuale; si tratta di una decisione commerciale nell’ambito della quale un cliente accetta di vincolarsi a un determinato livello di prezzo in cambio di una sicurezza dell’approvvigionamento. Considerato che i contratti a lungo termine erano in uso nel mercato di pertinenza, la loro presenza nel campione non ne annulla la rappresentatività. Inoltre solo una parte delle vendite effettuate da GrafTech era oggetto di contratti a lungo termine, mentre le vendite degli altri due produttori dell’Unione inclusi nel campione nel periodo dell’inchiesta di riesame non rientravano in analoghi contratti a lungo termine. La Commissione ritiene pertanto che, pur essendo rappresentativi di una parte del mercato, nel complesso i contratti a lungo termine utilizzati dalla GrafTech Iberica non abbiano inciso in modo significativo sul calcolo dell’undercutting. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

5.3.3.   Importazioni da paesi terzi diversi dall’India

(54)

Le importazioni del prodotto oggetto del riesame da altri paesi terzi provenivano principalmente da Cina, Messico e Russia.

(55)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi, nonché la quota di mercato e i prezzi, hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Importazioni da paesi terzi diversi dall’India

Paese

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

RPC

Volume (in tonnellate)

22 054

19 284

20 074

26 065

Indice

100

87

91

118

Quota di mercato (%)

14

16

20

19

Indice

100

111

139

131

Prezzo medio

10 875

5 253

2 337

2 614

Indice

100

48

21

24

Russia

Volume (in tonnellate)

1 076

3 229

780

3 371

Indice

100

300

72

313

Quota di mercato (%)

1

3

1

2

Indice

100

381

111

348

Prezzo medio

9 623

5 771

4 898

2 851

Indice

100

60

51

30

Messico

Volume (in tonnellate)

1 374

12

896

1 437

Indice

100

1

65

105

Quota di mercato (%)

1

0

1

1

Indice

100

1

100

116

Prezzo medio

2 530

3 264

3 976

3 435

Indice

100

129

157

136

Resto del mondo

Volume (in tonnellate)

4 482

2 471

2 616

3 621

Indice

100

55

58

81

Quota di mercato (%)

3

2

3

3

Indice

100

70

89

90

Prezzo medio

8 253

10 648

5 737

3 979

Indice

100

129

70

48

Totale dei paesi terzi ad eccezione dell’India

Volume (in tonnellate)

28 987

24 996

24 366

34 494

Indice

100

86

84

119

Quota di mercato (%)

19

21

24

25

Indice

100

110

128

132

Prezzo medio

10 027

5 852

2 844

2 814

Indice

100

58

28

28

Fonte:

Eurostat.

(56)

L’incidenza delle importazioni da altri paesi terzi è stata analizzata, dal momento che esse rappresentavano circa l’84 % delle importazioni totali di elettrodi di grafite nell’Unione durante il PIR Nonostante il calo del consumo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è aumentato del 19 %, passando da quasi 29 000 tonnellate nel 2018 a circa 35 000 tonnellate nel PIR.

(57)

Le importazioni dai paesi terzi hanno seguito in parte il calo del consumo nel 2019 e nel 2020, ma hanno registrato una rapida ripresa e raggiunto il livello più elevato durante il PIR, con un aumento del 19 % rispetto al 2018. Il prezzo medio delle importazioni da altri paesi terzi ha seguito la tendenza mondiale, diminuendo del 72 % tra il 2018 e il PIR.

(58)

La grande maggioranza di queste importazioni durante il PIR, pari al 76 %, era costituita da importazioni dalla Cina. I volumi delle importazioni dagli altri paesi terzi, ad eccezione della Cina e dell’India, sono aumentati del 22 % nel periodo in esame. Il volume delle importazioni di elettrodi di grafite dall’India è aumentato da 5 800 tonnellate nel 2018 a 6 500 tonnellate durante il PIR, mentre la Cina ha registrato un aumento da 22 054 tonnellate nel 2018 a 26 065 tonnellate durante il PIR, con una crescita della quota di mercato rispettivamente del 25 % e del 31 %.

(59)

Durante lo stesso periodo, i prezzi delle importazioni dalla Cina erano inferiori ai prezzi degli esportatori indiani e dei produttori dell’Unione (ad eccezione del 2018).

(60)

Inoltre, a partire dal 7 aprile 2022 (23), la Commissione ha assoggettato le importazioni di elettrodi di grafite dalla Cina a un dazio antidumping (compreso tra il 23 % e il 74,9 %) (24).

5.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

5.4.1.   Osservazioni generali

(61)

L’analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(62)

Come indicato al considerando 14, per valutare la situazione economica dell’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento.

(63)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario antidumping fornite dai produttori inclusi nel campione, nonché sulla base di dati macroeconomici forniti dai produttori non inclusi nel campione e dai richiedenti, che sono stati sottoposti a controllo incrociato con i dati contenuti nella domanda di riesame. I dati riguardavano tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(64)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(65)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

5.4.2.   Indicatori macroeconomici

5.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(66)

Nel periodo in esame la produzione totale dell’Unione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume di produzione (in tonnellate)

251 009

219 744

164 413

219 330

Indice

100

88

66

87

Capacità produttiva (in tonnellate)

283 500

294 900

294 900

285 235

Indice

100

104

104

101

Utilizzo degli impianti (%)

89

75

56

77

Indice

100

84

63

87

Fonte:

informazioni fornite dai produttori dell’Unione inclusi e non inclusi nel campione, informazioni fornite dai richiedenti.

(67)

In seguito al calo del consumo, il volume di produzione dell’industria dell’Unione è diminuito del 34 % tra il 2018 e il 2020, per poi recuperare parzialmente durante il PIR, rimanendo al di sotto del livello del 2018. In generale il volume di produzione è diminuito del 13 % durante il periodo in esame.

(68)

Il calo del volume di produzione è dovuto al calo del consumo associato alla perdita in termini di quantità delle vendite subita dall’industria dell’Unione, come spiegato al considerando 70.

5.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(69)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione (in tonnellate)

117 824

91 804

73 352

96 245

Indice

100

78

62

82

Quota di mercato (%)

77

76

73

70

Indice

100

99

95

91

Fonte:

informazioni fornite dai richiedenti, informazioni fornite dai produttori dell’Unione inclusi e non inclusi nel campione.

(70)

Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito del 18 % durante il periodo in esame. È diminuito in maniera costante fino al 2020 (del 38 %) e ha registrato una ripresa solo parziale durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Tuttavia tale incremento non è risultato in linea con l’analoga tendenza seguita dal consumo dell’Unione, il che ha complessivamente determinato una contrazione della quota di mercato dell’industria dell’Unione, che è passata dal 77 % nel 2018 al 70 % nel periodo dell’inchiesta di riesame (-9 %), mentre la quota di mercato delle importazioni dall’India è aumentata del 25 % nello stesso periodo.

(71)

Durante il periodo in esame il consumo di elettrodi di grafite dell’UE è diminuito del 10 %. Questo calo di 15 000 tonnellate del consumo ha colpito solo l’industria dell’Unione, che ha perso 21 000 tonnellate di vendite. Nello stesso periodo il volume delle importazioni oggetto di dumping dall’India, dalla Cina e da altri paesi terzi ha continuato ad aumentare durante il periodo in esame, rispettivamente del 13 %, 18 % e 19 %.

5.4.2.3.   Crescita

(72)

Come spiegato in precedenza, durante il periodo in esame il volume delle vendite dell’industria dell’Unione ha perso 21 000 tonnellate, mentre le importazioni sono aumentate di oltre 6 200 tonnellate. Ciò ha comportato una perdita di quota di mercato del 9 % per l’industria dell’Unione nel periodo in esame. L’industria dell’Unione non ha pertanto registrato alcuna crescita nel periodo in esame.

5.4.2.4.   Occupazione e produttività

(73)

L’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 7

Occupazione e produttività

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Numero di addetti (in ETP)

1 165

1 148

1 102

1 143

Indice

100

99

95

98

Produttività (in unità per lavoratore)

215

191

149

192

Indice

100

89

69

89

Fonte:

informazioni fornite dai richiedenti, informazioni fornite dai produttori dell’Unione inclusi e non inclusi nel campione.

(74)

Il numero di addetti dell’industria dell’Unione è rimasto relativamente stabile nel periodo in esame (con una diminuzione del 2 %). Pertanto, dato il calo della produzione illustrato nella sezione 5.4.2.1, la produttività della forza lavoro dell’industria dell’Unione, misurata come produzione (in tonnellate) per lavoratore, ha seguito lo stesso calo tendenziale dell’11 % nello stesso periodo.

5.4.2.5.   Entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(75)

La Commissione ha concluso al considerando 34 che le pratiche di dumping dall’India sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha inoltre concluso che il rischio della persistenza del dumping dall’India in caso di scadenza delle misure era molto elevato.

(76)

Sebbene le misure antidumping siano in vigore dal 2009, l’industria dell’Unione ha registrato un calo rilevante del volume delle vendite, che ha determinato una contrazione della quota di mercato pari a 9 punti percentuali durante il periodo in esame. Non si è pertanto potuta constatare una piena ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping e l’industria dell’Unione rimane assai vulnerabile agli effetti pregiudizievoli di eventuali importazioni oggetto di dumping sul mercato dell’Unione.

5.4.3.   Indicatori microeconomici

5.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(77)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’UE ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita nell’Unione

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (in EUR/tonnellata)

8 483

9 578

5 870

4 682

Indice

100

113

69

55

Costo unitario di produzione (in EUR/tonnellata)

3 696

4 685

4 864

3 556

Indice

100

127

132

96

Fonte:

risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(78)

I prezzi di vendita sono aumentati del 13 % tra il 2018 e il 2019, per poi diminuire notevolmente nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta di riesame, raggiungendo un livello del 45 % inferiore rispetto al 2018.

(79)

Il costo di produzione è aumentato, ha raggiunto il livello più alto nel 2020 e ha iniziato a diminuire durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Questa tendenza è dovuta al notevole aumento del prezzo della principale materia prima, ossia il «needle coke». A causa dell’aumento della domanda trainato dal settore delle batterie agli ioni di litio, il prezzo del «needle coke» è salito in modo costante e significativo fino al 2019 e solo a partire dal 2020 ha iniziato a diminuire.

(80)

Nell’esaminare i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione, la Commissione ha osservato che una parte della produzione dell’Unione (in particolare la produzione di GrafTech Iberica e GrafTech France), che rappresenta circa il 50 % delle vendite e della produzione totali dell’Unione, era in qualche misura temporaneamente al riparo dalla concorrenza diretta sul mercato, mentre l’altra parte (gli altri due produttori dell’Unione inclusi nel campione) era direttamente esposta alle importazioni indiane oggetto di dumping.

(81)

Tale situazione era dovuta all’esistenza di contratti a lungo termine in cui rientravano le vendite di elettrodi di grafite della GrafTech Iberica. Questi contratti a lungo termine sono stati conclusi a seguito di un periodo (2017-2018) in cui i prezzi erano insolitamente elevati. Si tratta di contratti di acquisto «take or pay» con un livello garantito di forniture a prezzi fissi; l’acquirente si impegnava ad acquistare i volumi concordati al prezzo prestabilito e fisso, fatti salvi vari diritti e obblighi contrattuali. La durata di tali contratti era compresa fra tre e cinque anni. È emerso che le vendite di GrafTech Iberica durante il periodo dell’inchiesta di riesame sono state effettuate in grandissima parte nel quadro di questi contratti a lungo termine Dall’inchiesta non è risultato che altri produttori dell’Unione rientrassero nell’ambito di analoghi contratti a lungo termine nel periodo in esame. La Commissione ha osservato che l’incidenza di tali contratti a lungo termine è temporanea, tenuto conto della loro durata limitata.

(82)

L’origine di questi contratti a lungo termine è da ricondurre al periodo di elevata volatilità dei prezzi negli anni 2017-2018, che si è protratto fino al 2019. In tali anni i prezzi degli elettrodi di grafite a livello mondiale sono aumentati in modo significativo. Tale situazione era dovuta a vari fattori, tra cui l’aumento della domanda a livello mondiale. L’aumento della domanda sarebbe principalmente riconducibile, secondo l’industria dell’Unione, alla transizione globale dell’industria dell’acciaio dagli altiforni ai forni elettrici ad arco, che utilizzano elettrodi di grafite. Inoltre, come spiegato al considerando 79, la nuova concorrenza per il «needle coke» (la principale materia prima utilizzata nella produzione di elettrodi di grafite) con il settore delle batterie agli ioni di litio ha determinato un aumento del costo delle materie prime che ha contribuito alla volatilità dei prezzi. Per affrontare la questione della volatilità dei prezzi, i contratti a lungo termine per la fornitura del prodotto oggetto del riesame da parte della GrafTech Iberica sono stati negoziati per una durata compresa tra tre e cinque anni. Il principio era quello di ottenere prezzi più stabili in cambio di un’offerta stabile, come richiesto dai clienti.

(83)

Pertanto, grazie ai contratti a lungo termine in vigore, le vendite di GrafTech Iberica hanno potuto essere effettuate a un livello di prezzi stabile (superiore del [25-50] % rispetto al prezzo medio unitario di vendita nell’Unione) durante il periodo dell’inchiesta di riesame, nonostante il calo generalizzato dei prezzi che ha colpito il resto dell’industria dell’Unione non rientrante in tali contratti. Avvalendosi delle informazioni disponibili, quali i volumi delle vendite del prodotto oggetto del riesame non oggetto di contratti a lungo termine effettuate da GrafTech Iberica e le vendite degli altri due produttori dell’Unione inclusi nel campione, la Commissione ha stimato che il prezzo medio sul mercato non rientrante nelle condizioni dei contratti a lungo termine era del [25-50] % circa inferiore rispetto al prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato nel suo complesso. Di conseguenza, il prezzo medio di vendita nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame non riflette accuratamente la situazione concorrenziale per quanto riguarda i prezzi sul mercato dell’Unione, su cui hanno inciso notevolmente le importazioni a basso prezzo e oggetto di dumping provenienti sia dall’India che dalla Cina.

5.4.3.2.   Costo del lavoro

(84)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Costo medio del lavoro per addetto (in EUR)

91 856

87 714

84 993

87 519

Indice

100

95

93

95

Fonte:

risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(85)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro è leggermente diminuito. Nel complesso il costo medio del lavoro per addetto è calato del 5 %. Questa tendenza è stata influenzata principalmente dalla limitata riduzione dei dati relativi all’occupazione, come spiegato al considerando 74.

5.4.3.3.   Scorte

(86)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Scorte finali (in tonnellate)

7 026

9 447

8 172

8 812

Indice

100

134

116

125

Scorte finali in percentuale sulla produzione (%)

3

4

5

4

Indice

100

154

178

144

Fonte:

risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(87)

Le scorte non possono essere considerate un indicatore di pregiudizio pertinente nel settore in questione, dato che la produzione e le vendite si basano principalmente sugli ordinativi e i produttori tendono quindi ad avere scorte limitate. L’andamento delle scorte è pertanto indicato soltanto a titolo informativo.

(88)

Nel complesso, le scorte sono state influenzate dalle tendenze al ribasso della produzione e delle vendite dell’industria dell’Unione. Le scorte finali in percentuale della produzione sono aumentate notevolmente nel 2019 e nel 2020 (rispettivamente del 54 % e del 78 %) e sono in parte diminuite durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso, durante il periodo in esame le scorte finali in tonnellate sono aumentate del 25 %.

(89)

Tuttavia, considerati i dati dei due produttori dell’Unione che non hanno concluso contratti a lungo termine, nello stesso periodo le scorte sono aumentate del [35-45] %.

5.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitale

(90)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

75

62

2

31

Indice

100

82

2

42

Flusso di cassa (in EUR)

659 909 270

475 537 375

120 592 009

210 732 326

Indice

100

72

18

32

Investimenti (in EUR)

23 523 042

28 065 231

21 574 327

29 396 885

Indice

100

119

92

125

Utile sul capitale investito (%)

722

467

35

154

Indice

100

65

5

21

Fonte:

risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(91)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite.

(92)

Dopo la precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza di cui al considerando 1, nell’ambito della quale sono state istituite le misure antidumping, la situazione dell’industria dell’Unione è migliorata e il suo margine di profitto, grazie all’aumento dei prezzi di cui alla sezione 5.4.3.1, ha raggiunto il 75 % nel 2018. Tuttavia la situazione è successivamente peggiorata e i margini di profitto sono diminuiti a partire dal 2018, toccando il livello più basso nel 2020 (2 %) e riprendendosi in parte nel periodo dell’inchiesta di riesame (31 %), il che corrisponde a un calo del 58 % nel periodo in esame.

(93)

La causa di questa tendenza al ribasso è la significativa riduzione del consumo dell’Unione e del volume delle vendite subita dall’industria dell’Unione, a vantaggio delle importazioni indiane e cinesi oggetto di dumping che hanno esercitato una pressione significativa sui prezzi in entrata nell’Unione, facendoli scendere a livelli inferiori rispetto a quelli dell’industria dell’Unione e costringendo la parte dell’industria dell’Unione non rientrante nei contratti a lungo termine a ridurre i propri livelli di prezzo, come spiegato al considerando 83.

(94)

Come indicato in precedenza, per uno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, GrafTech Iberica, la maggior parte dei volumi di vendita rientrava in contratti a lungo termine. Pertanto i prodotti sono stati venduti a prezzi stabili e, durante il PIR (fino alla scadenza dei contratti a lungo termine; una parte significativa è scaduta alla fine del 2021, un’altra parte alla fine del 2022) tali vendite continuavano a essere considerate parzialmente al riparo da fattori esterni, come il calo generalizzato dei prezzi.

(95)

La situazione è invece diversa per gli altri due produttori dell’Unione inclusi nel campione. Escludendo GrafTech Iberica, i microindicatori mostrano un quadro differente, in cui la redditività delle vendite nell’Unione è scesa da [+ 70 - +80] % nel 2018 a [0 - +10] % nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(96)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell’industria dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Data la tendenza al ribasso dei profitti dell’industria dell’Unione, il flusso di cassa è diminuito del 68 % nel periodo in esame.

(97)

Gli investimenti, in virtù di un flusso di cassa ancora positivo, sono cresciuti del 25 % nel periodo in esame, principalmente grazie agli sforzi profusi dall’industria dell’Unione per razionalizzare la produzione e aumentare l’efficienza e la produttività in modo da contrastare l’incremento delle importazioni a basso prezzo. Tuttavia nello stesso periodo l’utile sul capitale investito, espresso come profitto in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, è sceso del 79 % e ha quindi seguito lo stesso andamento della redditività.

(98)

Un quadro simile a quello sopra illustrato può essere osservato esaminando i dati dei due produttori dell’Unione che non hanno venduto nel quadro di contratti a lungo termine durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Nello stesso periodo l’utile sul capitale investito e il flusso di cassa sono scesi a [0 - +10] %.

(99)

Dato il calo della redditività e dell’utile sul capitale investito, i produttori dell’Unione inclusi nel campione incontreranno crescenti difficoltà a ottenere capitali per i loro investimenti futuri. Con l’utile sul capitale investito in così rapido calo, la capacità dei produttori inclusi nel campione di ottenere capitale in futuro è più a rischio.

5.4.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(100)

Dall’inchiesta è emerso che le misure hanno consentito all’industria dell’Unione di mantenere, almeno in parte, quote di mercato significative durante tutto il periodo in esame. La maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha evidenziato la difficile situazione economica in cui versava l’industria dell’Unione. Come illustrato in precedenza, questi sviluppi negativi si spiegano con il calo del consumo associato alle conseguenze della pandemia di COVID-19 e delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dall’India, che nello stesso periodo hanno guadagnato quote di mercato a scapito dell’industria dell’Unione, la cui quota di mercato è diminuita. La situazione è stata ulteriormente aggravata dal forte aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dall’India. L’industria dell’Unione ha risposto a tali sfide diminuendo i prezzi e riducendo i profitti, che tuttavia sono rimasti positivi durante il periodo in esame.

(101)

In particolare si è registrato un calo della produzione, dei volumi delle vendite e delle quote di mercato, nonché dei prezzi di vendita; tale andamento ha avuto ripercussioni negative sull’occupazione, sulla produttività e sulla redditività. La maggiore pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dall’India e dalla Cina ha costretto l’industria dell’Unione a ridurre i prezzi di vendita, con effetti negativi sulla sua redditività, che è notevolmente diminuita durante il periodo in esame. Infine il rapido calo degli utili sul capitale investito incide negativamente sulla capacità dell’industria dell’Unione di ottenere capitali e investimenti.

(102)

D’altro canto, nonostante l’andamento al ribasso degli indicatori, l’industria dell’Unione è comunque riuscita a mantenere volumi delle vendite elevati e una quota di mercato rilevante. Analogamente, nonostante l’andamento negativo, la redditività è rimasta positiva per tutto il periodo in esame. La Commissione ha pertanto concluso che durante il periodo in esame l’industria dell’Unione è stata soggetta ad alcune tendenze negative che hanno determinato una situazione di vulnerabilità generale nel 2021, ma durante il periodo dell’inchiesta di riesame non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

(103)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo dell’India ha affermato che l’aumento dei prezzi delle materie prime, a seguito dell’aggressione militare da parte della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, è uno dei fattori principali cui è riconducibile la riduzione della redditività dell’industria dell’Unione.

(104)

L’argomentazione non è suffragata da alcun elemento di prova. L’aggressione militare e la sottostante situazione geopolitica hanno subito un’evoluzione dopo il periodo dell’inchiesta di riesame, a partire dal febbraio 2022, e pertanto non hanno influito in alcun modo sulla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. Tale argomentazione è stata pertanto ritenuta infondata.

6.   RISCHIO DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(105)

La Commissione ha concluso al considerando 102 che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha quindi valutato l’eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dall’India in caso di scadenza delle misure.

(106)

Per stabilire se sussista il rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dall’India, la Commissione ha preso in considerazione gli elementi seguenti: i) il volume di produzione e la capacità inutilizzata in India, ii) i volumi e i prezzi delle esportazioni dall’India verso i mercati degli altri paesi terzi, iii) le misure in vigore negli altri paesi terzi, iv) l’attrattiva del mercato dell’Unione e v) i probabili livelli dei prezzi delle importazioni dall’India, come pure la loro incidenza sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure.

6.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata

(107)

Sulla base delle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza (25), la capacità produttiva totale indiana di elettrodi di grafite è stata stimata a circa 160 000 tonnellate, la produzione a circa 121 000 tonnellate e la capacità inutilizzata a circa 39 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame. La capacità inutilizzata stimata rappresentava circa il 29 % del consumo dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(108)

Secondo le informazioni fornite nella domanda (26), si prevede inoltre che un produttore indiano continui ad aumentare la propria capacità di ulteriori 20 000 tonnellate entro l’inizio del 2023, portando la capacità inutilizzata a 59 000 tonnellate (43 % del consumo dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame). Esiste pertanto la possibilità di un significativo aumento delle quantità esportate verso l’Unione, in particolare perché non vi sono indicazioni che i mercati dei paesi terzi o il mercato interno possano assorbire un aumento di produzione.

6.2.   Volumi e prezzi delle esportazioni dall’India verso i mercati degli altri paesi terzi

(109)

In assenza di collaborazione e, di conseguenza, di qualsiasi altra fonte più attendibile per stabilire le esportazioni indiane di elettrodi di grafite verso gli altri paesi terzi ad eccezione dell’Unione, l’analisi si è basata sui dati GTA relativi al codice SA 8545 11. Tale codice SA comprendeva circa l’82 % delle esportazioni indiane nell’Unione (rispetto ai dati TARIC di Eurostat), mentre quasi nessuna importazione dall’India nell’Unione era effettuata con il codice SA 8545 90. I dati GTA relativi al codice SA 8545 11 sono stati pertanto considerati la fonte più attendibile per l’analisi del mercato dei paesi terzi.

(110)

Nel 2021 sia GIL che HEG, i due produttori noti di elettrodi di grafite in India, risultati essere altamente orientati all’esportazione, esportavano oltre il 60 % della loro produzione. La Turchia, gli Stati Uniti, l’Unione e l’Egitto erano i loro principali mercati di esportazione. I volumi delle esportazioni mondiali provenienti dall’India sono complessivamente diminuiti del 14 % tra il 2018 e il PIR, mentre sono aumentati del 16 % verso i tre principali mercati di esportazione (Turchia, Stati Uniti ed Egitto).

(111)

L’analisi dei prezzi all’esportazione verso i primi dieci paesi di esportazione dell’India durante il PIR ha indicato che il prezzo all’esportazione verso l’Unione a livello fob alla frontiera indiana (2 727 EUR/tonnellata) era superiore a quello verso l’Egitto, la Corea del Sud, il Sud Africa, il Messico e gli Emirati arabi uniti, mentre era inferiore a quello verso la Turchia, gli Stati Uniti, l’Arabia Saudita e l’Indonesia. Tuttavia, date le restrizioni all’esportazione cui è confrontata l’industria indiana, come spiegato nella sezione 6.3, e tenuto conto dell’attuale capacità inutilizzata dell’India, si è ritenuto che in caso di scadenza delle misure gli esportatori indiani sarebbero incentivati a trasferire quantità significative delle esportazioni dai paesi terzi verso il più attraente mercato dell’Unione.

6.3.   Misure in vigore negli altri paesi terzi

(112)

A seguito delle sanzioni statunitensi nei confronti dell’Iran nell’agosto 2018, l’India ha perso la sua principale destinazione di esportazione di elettrodi di grafite (27). Prima delle sanzioni, l’Iran era tra le tre principali destinazioni di esportazione di elettrodi di grafite dell’India, con volumi delle esportazioni pari a circa 9 000 tonnellate/anno. Nel 2019, a seguito delle sanzioni, i volumi delle esportazioni dall’India verso l’Iran sono scesi a quasi zero tonnellate e sono rimasti a tale livello negli anni successivi.

(113)

Inoltre la Commissione economica eurasiatica ha prorogato le misure antidumping sulle importazioni di elettrodi di grafite dall’India fino al settembre 2023, al tasso del 16,04 % per HEG e del 32,83 % per GIL e altri produttori indiani. La Federazione russa, uno dei membri dell’Unione economica eurasiatica, era un importante consumatore di elettrodi di grafite, con una produzione annua di acciaio nei forni elettrici ad arco di 24 milioni di tonnellate nel 2019. Le esportazioni indiane di elettrodi di grafite verso la Russia sono diminuite da circa 840 tonnellate nel 2018 a zero tonnellate nel 2020 e nel 2021. Pertanto, con la capacità inutilizzata già disponibile, ciò limiterà i mercati di esportazione potenzialmente disponibili per i produttori indiani, aumentando ulteriormente l’attrattiva del mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure.

6.4.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(114)

L’attrattiva esercitata dal mercato dell’Unione è stata dimostrata dal fatto che, nonostante i dazi antidumping e compensativi in vigore, gli elettrodi di grafite indiani hanno continuato a entrare nel mercato dell’Unione. Durante il periodo in esame l’India ha continuato a essere il secondo maggior esportatore nell’Unione dopo la Cina. Nonostante un calo tra il 2019 e il 2020 dovuto alla pandemia di COVID-19, l’India ha mantenuto e aumentato le sue esportazioni nell’Unione, tra 5 800 tonnellate nel 2018 e 6 500 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame, e le sue quote di mercato, tra il 4 % nel 2018 e il 5 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Si tratta dello stesso intervallo dei volumi delle esportazioni e delle quote di mercato osservati nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame dei due precedenti riesami in previsione della scadenza. Come indicato al considerando 51, durante il periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo all’esportazione dall’India verso l’Unione era notevolmente inferiore ai prezzi praticati sul mercato dell’Unione.

(115)

Inoltre, secondo le dichiarazioni pubbliche di HEG, il produttore ritiene che l’Unione sia un mercato di esportazione importante per aumentare la propria presenza in caso di abrogazione delle misure antidumping/antisovvenzioni (28).

6.5.   Probabili livelli dei prezzi delle importazioni dall’India e loro incidenza sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure

(116)

Per valutare l’incidenza delle importazioni future sulla situazione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha ritenuto che i livelli dei prezzi delle esportazioni indiane senza i dazi antidumping costituissero un indicatore ragionevole dei livelli futuri dei prezzi delle esportazioni nel mercato dell’Unione. Su tale base, come indicato al considerando 51, il margine di undercutting medio per il prodotto oggetto del riesame è risultato pari al 33,2 % ed è pertanto ritenuto il migliore indicatore dei probabili livelli di prezzo in assenza delle misure antidumping.

(117)

Dato il suo uso intensivo e la sua rapida sostituzione, gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame tendono a mantenere scorte sostanziali come per le materie prime. Il prodotto oggetto del riesame è pertanto sensibile ai prezzi. Un aumento improvviso delle importazioni a basso prezzo costringerebbe l’industria dell’Unione a ridurre ulteriormente i prezzi, ripetendo la scelta già operata per competere con le importazioni provenienti dall’India e dalla Cina, come illustrato nella sezione 5.4.3.1.

(118)

Inoltre, a partire dall’aprile 2022, le importazioni di alcuni elettrodi di grafite provenienti dalla Cina sono soggette al dazio antidumping di cui al considerando 58. La definizione del prodotto oggetto di tali dazi si sovrappone in larga misura alla definizione del prodotto in esame oggetto della presente inchiesta, vale a dire il codice TARIC 8545110010. Si prevede pertanto una diminuzione della quota di mercato cinese (dal 20 % nel periodo dell’inchiesta di riesame). Ciò aumenterà ulteriormente l’attrattiva del mercato dell’Unione per le importazioni oggetto di dumping/sovvenzioni provenienti dall’India. Con l’attuale o anche probabile aumento della capacità inutilizzata di cui al considerando 108 e senza la concorrenza dei produttori esportatori cinesi, vi è un forte rischio che i produttori esportatori indiani aumentino significativamente le loro importazioni del prodotto oggetto del riesame nel mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure.

(119)

Inoltre, come spiegato ai considerando da 81 a 83, la situazione globale dell’industria dell’Unione è influenzata dalla situazione particolare di GrafTech Iberica, che è di natura temporanea. I contratti a lungo termine sono giunti a scadenza (in larga misura, la maggioranza dei contratti a lungo termine in vigore è già scaduta nel 2022). Alcuni contratti a lungo termine esistenti, relativi a GrafTech Iberica, sono stati prorogati di uno o due anni oltre il 2022. Tuttavia i contratti a lungo termine prorogati riguardavano solo una piccola parte delle vendite totali effettuate da GrafTech Iberica. Anche tenendo conto dei contratti a lungo termine prorogati, la grande maggioranza del volume di vendite effettuate da GrafTech Iberica alla fine del 2023 non rientrerà più negli attuali contratti a lungo termine. Questa proporzione aumenterà ulteriormente alla fine del 2024. La Commissione ha inoltre osservato che i prezzi di vendita medi per i prodotti di GrafTech Iberica nel PI sono diminuiti rispetto al 2020 (anche tenendo conto delle vendite effettuate nel quadro dei contratti a lungo termine); questo significa che le vendite di GrafTech Iberica hanno risentito delle importazioni di elettrodi di grafite a basso prezzo dall’India e dalla Cina. Al più tardi entro la fine del 2023 GrafTech Iberica si troverà pertanto nella stessa situazione degli altri produttori e sarà pienamente esposta all’incidenza dei crescenti volumi delle importazioni oggetto di dumping dall’India. Ciò significa che la situazione economica dell’industria dell’Unione si deteriorerebbe ulteriormente in caso di scadenza delle misure.

(120)

Con una perdita di redditività, l’industria dell’Unione non sarebbe in grado di effettuare gli investimenti necessari. In ultima analisi ciò comporterebbe anche una perdita di posti di lavoro e un rischio di chiusura di linee di produzione.

(121)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo dell’India ha sostenuto che, nel caso di specie, non vi è alcun rischio di reiterazione del pregiudizio, principalmente perché la quota di mercato delle importazioni dall’India nell’Unione è solo del 5 % e che l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è dovuto alle importazioni dalla Cina e non alle importazioni dall’India. Il governo dell’India ha inoltre argomentato che i bassi prezzi all’importazione dall’India sono una reazione alle importazioni a basso prezzo dalla Cina.

(122)

Nel determinare se sussista il rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dall’India, come illustrato al considerando 106, la Commissione ha preso in considerazione diversi elementi quali il volume di produzione e la capacità inutilizzata in India, i volumi e i prezzi delle esportazioni dall’India verso i mercati degli altri paesi terzi, le misure in vigore negli altri paesi terzi, l’attrattiva del mercato dell’Unione e i probabili livelli dei prezzi delle importazioni dall’India, come pure la loro incidenza sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure. Nelle sue osservazioni il governo dell’India non ha messo in discussione l’analisi o la conclusione della Commissione su tali elementi, fatta eccezione per quanto indicato al considerando 125. Contrariamente a quanto suggerito dal governo dell’India nelle sue osservazioni, la Commissione non ha basato le proprie conclusioni in merito al rischio della reiterazione del pregiudizio sulla quota di mercato delle importazioni di elettrodi di grafite dall’India nell’Unione osservata durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(123)

L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(124)

Inoltre il governo dell’India ha asserito che il mercato dell’Unione non è un mercato attraente per i produttori esportatori indiani, in quanto i prezzi all’esportazione nell’Unione sono inferiori rispetto al prezzo all’esportazione degli elettrodi di grafite verso altri paesi terzi.

(125)

La Commissione ha riconosciuto, al considerando 111, che i prezzi delle esportazioni indiane verso alcuni paesi terzi sono superiori rispetto ai prezzi all’esportazione verso l’Unione. I prezzi praticati su alcuni altri mercati di esportazione importanti per i produttori esportatori indiani sono tuttavia inferiori rispetto ai prezzi praticati all’Unione. Inoltre, come illustrato nelle sezioni da 6.1 a 6.5, le esportazioni indiane hanno guadagnato una quota di mercato nell’Unione nel periodo in esame. Pertanto, per i motivi sopra esposti, la Commissione ha concluso che tale argomentazione era infondata.

6.6.   Conclusioni

(126)

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dall’India a prezzi inferiori rispetto a quelli dell’industria dell’Unione, aggravando così la situazione economica dell’industria dell’Unione. Molto probabilmente ciò determinerebbe una reiterazione del pregiudizio notevole e di conseguenza la sostenibilità dell’industria dell’Unione sarebbe seriamente a rischio.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

(127)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping esistenti sia contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori.

(128)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(129)

L’industria dell’Unione è composta da cinque gruppi che producono elettrodi di grafite nell’Unione. Tutti i gruppi hanno collaborato pienamente all’inchiesta. Come indicato al considerando 14, la Commissione ha selezionato un campione di produttori dell’Unione. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione che hanno risposto al questionario. Il campione è stato considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione.

(130)

Come indicato sopra, l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo in esame ma si trova in una situazione di fragilità, come confermato dall’andamento negativo degli indicatori di pregiudizio. La soppressione dei dazi antidumping comporterebbe il rischio della reiterazione del pregiudizio notevole, che si tradurrebbe in un calo del volume di produzione e del volume delle vendite, nonché in una contrazione della quota di mercato, con una conseguente perdita di redditività e di posti di lavoro.

(131)

Dall’altro lato l’industria dell’Unione ha dimostrato di essere un’industria solida. Dopo l’ultimo riesame in previsione della scadenza è riuscita a migliorare la sua situazione a condizioni eque sul mercato dell’Unione, investendo e operando con un profitto superiore al profitto di riferimento stabilito nell’inchiesta iniziale. La proroga delle misure impedirebbe alle importazioni a basso prezzo dall’India di inondare il mercato dell’Unione e dunque consentirebbe all’industria dell’Unione di mantenere prezzi sostenibili e i livelli di redditività necessari agli investimenti futuri.

(132)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure antidumping è nell’interesse dell’industria dell’Unione.

7.2.   Interesse degli importatori indipendenti, degli operatori commerciali e degli utilizzatori

(133)

La Commissione ha contattato tutti gli importatori indipendenti, gli operatori commerciali e gli utilizzatori noti. Nessuna parte interessata si è manifestata.

(134)

Data l’omessa collaborazione di importatori, operatori commerciali e utilizzatori, non erano disponibili informazioni riguardo all’incidenza dei dazi su tali parti. Dall’inchiesta iniziale è tuttavia emerso che un’eventuale incidenza su altre parti interessate non è stata tale da indurre a ritenere che le misure fossero contrarie all’interesse dell’Unione. Analogamente, la precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha accertato che il mantenimento delle misure non avrebbe conseguenze negative di rilievo sulla situazione di queste parti.

(135)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure antidumping in vigore non avrebbe effetti negativi di rilievo sugli importatori, sugli operatori commerciali o sugli utilizzatori.

(136)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo dell’India ha sostenuto che il mantenimento delle misure antidumping in vigore non è nell’interesse dell’Unione. Secondo il governo dell’India, il fatto che le vendite di GrafTech Iberica siano state effettuate in base a contratti a lungo termine ha determinato un prezzo di vendita artificialmente elevato e anticoncorrenziale che non è indicativo del prezzo di mercato degli elettrodi di grafite nell’Unione. Le conseguenze di tali vendite a prezzi artificialmente elevati inciderebbero sugli utilizzatori a valle dell’Unione.

(137)

Come illustrato al considerando 53, i contratti a lungo termine non sono inusuali in una pratica commerciale in cui entrambe le parti concordano le condizioni ritenendole vantaggiose. Pertanto, secondo la Commissione, i contratti a lungo termine e i prezzi che ne derivano non possono essere considerati anticoncorrenziali. Inoltre, come illustrato al considerando 119, entro la fine del 2023 la maggioranza dei contratti a lungo termine conclusi da GrafTech Iberica giungerà a termine; GrafTech Iberica si troverà nella stessa situazione degli altri produttori e sarà pienamente esposta all’incidenza dei crescenti volumi delle importazioni oggetto di dumping dall’India.

(138)

Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(139)

Il governo dell’India ha inoltre sostenuto che il mantenimento dei dazi non sarebbe nell’interesse dell’Unione, in quanto tali dazi si ripercuoterebbero sugli acquirenti.

(140)

Tale argomentazione è stata ritenuta infondata. L’interesse degli utilizzatori è stato valutato dalla Commissione ai considerando 134 e 135: si è concluso che il mantenimento delle misure antidumping in vigore non avrebbe effetti negativi di rilievo sugli utilizzatori.

7.3.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(141)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure esistenti sulle importazioni del prodotto in esame originarie dell’India.

8.   MISURE ANTIDUMPING

(142)

In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito alla persistenza del dumping praticato dall’India, al rischio della reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dall’India e all’interesse dell’Unione, la Commissione ritiene che le misure antidumping sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India debbano essere mantenute.

(143)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali atte a garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(144)

Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(145)

Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà, fra l’altro, esaminare la necessità di sopprimere i dazi individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.

(146)

Le aliquote individuali del dazio antidumping indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario dell’India e fabbricato dalle entità giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente citate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(147)

Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di una successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (29). Essa deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(148)

Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure esistenti. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale informazione. Non sono pervenute osservazioni.

(149)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (30), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(150)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di grafite del tipo utilizzato per i forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, e relativi nippli, importati insieme o separatamente, attualmente classificati ai codici NC ex 8545 11 00 ed ex 8545 90 90 (codici TARIC 8545110010 e 8545909010) e originari dell’India.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta — 700016, West Bengal

9,4

A530

HEG Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida — 201301, Uttar Pradesh

0

A531

Tutte le altre società

8,5

A999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in India. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 1629/2004 del Consiglio, del 13 settembre 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India (GU L 295 del 18.9.2004, pag. 10).

(3)  Regolamento (CE) n. 1628/2004 del Consiglio, del 13 settembre 2004, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India (GU L 295 del 18.9.2004, pag. 4).

(4)  Regolamento (CE) n. 1354/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1628/2004 che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India e il regolamento (CE) n. 1629/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 24).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1186/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India, a seguito di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 332 del 16.12.2010, pag. 17).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 (GU L 332 del 16.12.2010, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/422 della Commissione, del 9 marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 64 del 10.3.2017, pag. 46).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/421 della Commissione, del 9 marzo 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 64 del 10.3.2017, pag. 10).

(9)   GU C 226 del 14.6.2021, pag. 3.

(10)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India (GU C 113 del 9.3.2022, pag. 3).

(11)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India (GU C 113 del 9.3.2022, pag. 13).

(12)  Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).

(13)  https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2585.

(14)  https://www.gtis.com/gta/.

(15)  https://www.mordorintelligence.com/.

(16)  https://reports.valuates.com/.

(17)  Un fornitore di dati di mercato per i produttori e gli utilizzatori di acciaio: https://www.steelmint.com/intel/india-graphite-electrode-prices-inch-up-6-for-oct-dec-21-quarter-8571 e https://twitter.com/SteelMint/status/1400101045217357835. Le informazioni pubblicamente disponibili consistono in grafici che forniscono i prezzi mensili di vendita sul mercato interno degli elettrodi di grafite in India; tuttavia la Commissione ha potuto solo stimare tali prezzi e non definirli con precisione.

(18)  Prezzo all’importazione al netto dei dazi doganali e dei dazi antidumping/antisovvenzioni. Fonte: Comext.

(19)  Serie di dati: costi di trasporto internazionale e assicurazione del commercio di merci – OCSE.

(20)  Il volume di produzione si basa sui dati dell’UE-27, in quanto il Regno Unito ha cessato di far parte dell’Unione europea a decorrere dal 1o febbraio 2020 e il periodo di transizione per il recesso del Regno Unito si è concluso il 31 dicembre 2020.

(21)  Il consumo si basa sui dati dell’UE-27, che escludono i dati relativi al Regno Unito.

(22)  Prezzo all’importazione al netto dei dazi doganali e dei dazi antidumping/antisovvenzioni. Fonte: Eurostat.

(23)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/558 della Commissione, del 6 aprile 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese (GU L 108 del 7.4.2022, pag. 20).

(24)  L’ambito di applicazione del regolamento cinese è leggermente diverso da quello del presente regolamento, in quanto non comprende i nippli e include anche gli elettrodi di grafite del tipo utilizzato per i forni elettrici, con una densità apparente di 1,5 g/cm3 o superiore, ma inferiore a 1,65 g/cm3, e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, o con una densità apparente di 1,5 g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica superiore a 6,0 μΩ.m, ma non superiore a 7,0 μΩ.m (codici TARIC 8545110010 e 8545110015).

(25)  Relazione annuale accessibile al pubblico di HEG nel 2021 e presentazione di GIL Corporate del 2021.

(26)  HEG, relazione annuale 2021, pagg. 2, 11.

(27)  Le società non statunitensi non possono più utilizzare dollari statunitensi per le transazioni con l’Iran. Inoltre, se sanzionate per aver violato le sanzioni statunitensi, le società straniere potrebbero non essere autorizzate ad aprire nuovi conti bancari statunitensi ed essere soggette a restrizioni sui prestiti, sulle licenze e sul credito all’importazione e all’esportazione.

(28)  HEG, trascrizione della conferenza telefonica del 2021 fornita dai richiedenti, disponibile al pubblico. https://hegltd.com/wp-content/uploads/2021/06/ConferenceCallTranscript08062021.pdf.

(29)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(30)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


7.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 147/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1103 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2023

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

In seguito a un’inchiesta antisovvenzioni, con il regolamento (CE) n. 1628/2004 (2), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India. In seguito a un’inchiesta antidumping, il Consiglio ha inoltre istituito, con il regolamento (CE) n. 1629/2004 (3), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India («inchiesta iniziale»).

(2)

In seguito a un riesame intermedio parziale d’ufficio delle misure compensative, il Consiglio ha modificato i regolamenti (CE) n. 1628/2004 e (CE) n. 1629/2004 con il regolamento (CE) n. 1354/2008 (4).

(3)

In seguito a un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative, il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2010 (5), ha prorogato le misure compensative.

(4)

In seguito a un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative, la Commissione europea («Commissione»), con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/421 (6), ha prorogato le misure compensative.

(5)

Le misure compensative hanno assunto la forma di un dazio ad valorem del 6,3 % e del 7,0 % per le importazioni dagli esportatori inseriti nell’elenco e di un’aliquota del dazio pari al 7,2 % sulle importazioni da tutte le altre società in India.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(6)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (7), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.

(7)

La domanda di riesame è stata presentata il 9 dicembre 2021 dai produttori dell’Unione, che rappresentano circa il 90 % della produzione totale dell’Unione di alcuni sistemi di elettrodi di grafite («richiedenti»). La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto implicare il rischio del persistere delle sovvenzioni e/o della reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Alcune delle presunte pratiche di sovvenzione sono già state oggetto di misure compensative nell’inchiesta iniziale, mentre altre sono sovvenzioni nuove o aggiuntive che non sono state esaminate nell’inchiesta iniziale. A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha redatto una nota sulla sufficienza degli elementi di prova, contenente la propria valutazione di tutti gli elementi di prova a sua disposizione riguardanti il paese interessato e in base ai quali essa avvia la presente inchiesta. La nota è contenuta nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.

(8)

In conformità dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, prima dell’apertura del procedimento la Commissione ha informato il governo dell’India di aver ricevuto una domanda di riesame debitamente documentata. La Commissione ha invitato l’India a partecipare a consultazioni nell’intento di chiarire la situazione in ordine al contenuto della domanda di riesame e di pervenire a una soluzione definita di comune accordo. Il governo dell’India ha accettato la proposta di consultazioni, che si sono quindi tenute il 3 marzo 2022. Nel corso delle consultazioni non è stato tuttavia possibile pervenire a una soluzione concordata.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(9)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 9 marzo 2022, con la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (8) («avviso di apertura»), la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India («India» o «paese interessato») a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.

1.4.   Inchiesta distinta relativa alle misure antidumping istituite sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame

(10)

Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 9 marzo 2022 (9), la Commissione ha inoltre annunciato l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), delle misure antidumping definitive in vigore per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India.

1.5.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(11)

L’inchiesta relativa al rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze utili per la valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).

1.6.   Parti interessate

(12)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura dell’inchiesta i richiedenti, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e le autorità indiane, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali nonché le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.

(13)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.7.   Campionamento

(14)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

1.7.1.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(15)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al volume di produzione e al volume delle vendite del prodotto simile nell’Unione. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano circa il 61 % della produzione totale stimata nell’Unione e il 64 % del volume stimato delle vendite del prodotto simile nell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. La Commissione non ha ricevuto osservazioni. Il campione è stato pertanto considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione.

1.7.2.   Campionamento degli importatori

(16)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

(17)

Nessun importatore si è manifestato fornendo le informazioni richieste.

1.8.   Risposte al questionario e controlli incrociati a distanza

(18)

All’atto dell’apertura i questionari sono stati resi disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (11).

(19)

Sono pervenute risposte al questionario dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, dal governo dell’India e da un produttore esportatore indiano. Nessuno degli utilizzatori ha risposto al questionario o si è manifestato nel corso dell’inchiesta.

(20)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e del conseguente pregiudizio, nonché per determinare l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 26 del regolamento di base presso le sedi del governo dell’India e delle società di seguito indicate.

a)

Produttori dell’Unione

GrafTech Iberica S.L., Navarra, Spagna;

Showa Denko Carbon Spain SA, A Coruña, Spagna;

Tokai Erftcarbon GmbH, Grevenbroich, Germania.

b)

Produttore esportatore indiano

HEG Limited, Bhopal («HEG»).

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(21)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da elettrodi di grafite del tipo utilizzato per i forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, e relativi nippli, importati insieme o separatamente («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati ai codici NC ex 8545 11 00 ed ex 8545 90 90 (codici TARIC 8545110010 e 8545909010) («prodotto oggetto del riesame» o «elettrodi di grafite»).

2.2.   Prodotto simile

(22)

Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nei precedenti riesami in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base:

il prodotto oggetto del riesame;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato; e

il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(23)

La Commissione ha deciso che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DELLE SOVVENZIONI

(24)

Conformemente all’articolo 18 del regolamento di base e come affermato nell’avviso di apertura, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure esistenti potesse implicare il rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni.

3.1.   Sovvenzioni e programmi di sovvenzione nell’ambito dell’inchiesta

(25)

In base alle informazioni contenute nella domanda di riesame e a quelle presentate dal governo dell’India e dal produttore esportatore che ha collaborato, sono stati esaminati i regimi di seguito indicati, che si presume comportino la concessione di sovvenzioni.

 

Regimi oggetto dell’inchiesta iniziale e confermati durante l’ultimo riesame in previsione della scadenza:

a)

regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorization Scheme — AAS);

b)

regime per le esportazioni di merci dall’India (Merchandise Export from India Scheme — MEIS);

c)

regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS);

d)

regime di restituzione del dazio (Duty Drawback Scheme — DDS).

e)

Regimi regionali: esenzione dall’imposta sull’energia elettrica e assistenza fiscale.

 

Regimi supplementari:

f)

remissione di dazi e imposte sui prodotti esportati (Remission of Duties and Taxes on Exported Products — RODTEP);

g)

finanziamento delle esportazioni pre-spedizione e post-spedizione, regime di perequazione degli interessi (Interest Equalization Scheme — IES);

h)

regime di autorizzazione delle importazioni in franchigia doganale (Duty Free Import Authorisation — DFIA).

i)

Regimi regionali: sconti sull’energia elettrica e aliquote ridotte;

j)

regime della Carta Oro (Gold Card Scheme), regime per detentori di status (Status Holder Scheme);

k)

iniziativa sull’accesso al mercato (Market Access Initiative — MAI).

3.2.   Regimi oggetto dell’inchiesta iniziale e confermati durante l’ultimo riesame in previsione della scadenza

3.2.1.   Regimi di esenzione dai dazi e/o di remissione dei dazi

(26)

La base dei regimi AAS, EPCGS e MEIS è costituita dalla legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) del 1992 (Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992) (n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 («legge sul commercio estero»). La legge sul commercio estero autorizza il governo dell’India a emettere notifiche relative alla politica in materia di esportazione e importazione. Queste ultime sono sintetizzate nei documenti sulla politica del commercio estero, pubblicati solitamente con cadenza quinquennale dal ministero del Commercio e periodicamente aggiornati.

(27)

Il documento sulla politica del commercio estero rilevante per il PIR è il «Foreign Trade Policy 2015-2020» («FTP 2015-2020»). L’FTP 2015-2020 è entrato in vigore nell’aprile 2015 e inizialmente la scadenza era prevista al 31 marzo 2020. A causa della pandemia di COVID-19, il documento FTP 2015-2020 è stato tuttavia prorogato più volte, di cui l’ultima fino al 31 marzo 2023. Il governo dell’India ha inoltre definito le procedure che disciplinano il documento FTP 2015-2020 in un «Handbook of Procedures, 2015-2020» («HOP 2015-2020»).

3.2.2.   Regime di autorizzazione preventiva (Advance Licence Scheme — AAS)

(28)

La Commissione ha stabilito che HEG ha fatto ricorso al regime AAS durante il PIR.

3.2.2.1.   Base giuridica

(29)

La descrizione dettagliata del regime è riportata ai punti da 4.03 a 4.24 del documento FTP 2015-2020 e ai capitoli da 4.04 a 4.52 del manuale HOP 2015-2020 e del manuale HOP 2015-2020 aggiornato.

3.2.2.2.   Ammissibilità

(30)

Il regime AAS è costituito da sei sottoregimi, vale a dire esportazioni fisiche, fabbisogno annuo, forniture intermedie, esportazioni presunte, buono di approvvigionamento anticipato e lettera di credito interna di compensazione. Tali sottoregimi differiscono, tra l’altro, per quanto riguarda l’ammissibilità. Sono ammessi a beneficiare del sottoregime AAS per le esportazioni fisiche e del sottoregime AAS per il fabbisogno annuo i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori «collegati» ai produttori fornitori. I produttori esportatori che riforniscono gli esportatori finali possono beneficiare del regime AAS per le forniture intermedie. I contraenti principali che riforniscono per «esportazioni presunte» le categorie di cui al punto 7.02 del documento FTP 2015-2020, quali i fornitori di un’unità orientata all’esportazione (Export Oriented Unit — EOU), possono beneficiare del sottoregime AAS per le esportazioni presunte. I fornitori intermedi che riforniscono i produttori esportatori sono invece ammessi a beneficiare dei vantaggi per le «esportazioni presunte» mediante i sottoregimi dei buoni di approvvigionamento anticipato e delle lettere di credito interne di compensazione.

3.2.2.3.   Applicazione pratica

(31)

L’AAS può essere applicato per:

a)

esportazioni fisiche: questo è il sottoregime principale, che permette l’importazione in franchigia doganale dei fattori produttivi necessari alla fabbricazione di uno specifico prodotto di esportazione. In questo contesto, il termine «fisiche» indica che il prodotto di esportazione deve lasciare il territorio indiano. Le importazioni ammesse e le esportazioni obbligatorie, compreso il tipo di prodotto di esportazione, sono specificate nella licenza;

b)

fabbisogno annuo: questa autorizzazione non è legata a uno specifico prodotto di esportazione, bensì a un gruppo più ampio di prodotti (ad esempio prodotti chimici e affini). Il titolare della licenza può importare in franchigia doganale, fino a un determinato valore limite che dipende dal precedente andamento delle esportazioni, qualsiasi fattore produttivo destinato alla fabbricazione di articoli che rientrano in tale gruppo di prodotti. Può scegliere di esportare qualsiasi prodotto che rientra nel gruppo di prodotti ed è stato fabbricato utilizzando questi materiali esenti da dazi;

c)

forniture intermedie: questo sottoregime riguarda i casi in cui due produttori intendano fabbricare un unico prodotto di esportazione dividendo il processo di fabbricazione. Il produttore esportatore che produce il prodotto intermedio può importare fattori produttivi in franchigia doganale e può ottenere a tal fine un AAS per le forniture intermedie. L’esportatore finale mette a punto il prodotto ed è obbligato a esportare il prodotto finito;

d)

esportazioni presunte: questo sottoregime permette al contraente principale di importare in franchigia doganale i fattori produttivi necessari alla fabbricazione di merci che saranno vendute come «esportazioni presunte» alle categorie di acquirenti di cui al punto 8.2, lettere da b) a f), e lettere g), i) e j), del documento FTP 2015-2020. Secondo il governo dell’India, per esportazioni presunte si intendono le operazioni nelle quali le merci fornite non lasciano il paese. Sono considerate esportazioni presunte, a condizione che le merci siano fabbricate in India, varie categorie di forniture, come la fornitura di prodotti a un’unità orientata all’esportazione («EOU») o a una società con sede in una zona economica speciale (Special Economic Zone — SEZ);

e)

buono di approvvigionamento anticipato (Advance Release Order — ARO): il titolare di AAS che intenda procurarsi i fattori produttivi da fonti locali, invece di importarli direttamente, ha la possibilità di rifornirsi mediante buoni ARO. In questo caso le autorizzazioni preventive sono convalidate come ARO e girate al fornitore locale alla consegna delle merci specificate nel buono. La girata dell’ARO conferisce al fornitore locale il diritto ai vantaggi delle esportazioni presunte indicati al punto 8.3 del documento FTP 2015-2020 (vale a dire AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso del dazio finale sulle esportazioni presunte). Il sistema degli ARO rimborsa le imposte e i dazi al fornitore, sotto forma di restituzione/rimborso di dazi, e non all’esportatore definitivo. Il rimborso di imposte/dazi è disponibile sia per i fattori produttivi locali sia per quelli importati;

f)

lettera di credito interna di compensazione: anche questo sottoregime riguarda le forniture locali al titolare di un’autorizzazione preventiva, che può aprire una lettera di credito interna presso una banca a favore di un fornitore locale. L’autorizzazione sarà convalidata dalla banca per le importazioni dirette solo per il valore e il volume delle merci acquistate a livello locale e non importate. Il fornitore locale avrà diritto ai vantaggi relativi alle esportazioni presunte, secondo quanto previsto al punto 8.3 del documento FTP 2015-2020 (vale a dire AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso del dazio finale sulle esportazioni presunte).

(32)

È emerso che, durante il PIR, HEG ha ottenuto concessioni nel quadro del primo sottoregime, ossia l’AAS per le esportazioni fisiche. Non è quindi necessario stabilire la compensabilità degli altri sottoregimi non utilizzati. Questo è il sottoregime principale, che permette l’importazione in franchigia doganale dei fattori produttivi necessari alla fabbricazione di uno specifico prodotto di esportazione. In questo contesto, il termine «fisiche» indica che il prodotto di esportazione deve lasciare il territorio indiano. Le importazioni ammesse e le esportazioni obbligatorie, compreso il tipo di prodotto di esportazione, sono specificate nella licenza.

(33)

Per consentire le verifiche da parte delle autorità indiane, il titolare di un’autorizzazione preventiva è tenuto per legge a tenere una «contabilità corretta e accurata del consumo e dell’utilizzo delle merci importate in franchigia doganale/acquistate sul mercato interno» in un formato specifico (capitolo 4.51 e appendice 4H o 4I del manuale HOP I 2015-2020 (12)), ossia un registro del consumo effettivo. Tale registro deve essere verificato da un perito contabile esterno iscritto all’albo/analista esterno di costi e lavori, il quale rilascia un certificato attestante che i registri prescritti e le relative registrazioni sono stati esaminati e che le informazioni fornite a norma dell’appendice 4H sono esatte e corrette a tutti gli effetti.

(34)

Per quanto riguarda il sottoregime per le esportazioni fisiche utilizzato nel PIR dalla società interessata, il volume e il valore delle importazioni ammesse e delle esportazioni obbligatorie sono fissati dal governo dell’India e sono specificati nell’autorizzazione. Inoltre, al momento dell’importazione e dell’esportazione, le operazioni corrispondenti devono essere specificate nell’autorizzazione dai funzionari del governo. Il volume delle importazioni ammesse nell’ambito del regime AAS è fissato dal governo dell’India in base alle norme SION (Standard Input-Output Norms) che esistono per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto oggetto del riesame.

(35)

I fattori produttivi importati non sono trasferibili e devono essere utilizzati per fabbricare il risultante prodotto di esportazione. L’obbligo di esportazione deve essere assolto entro il termine prescritto: 18 mesi dal rilascio della licenza, con la possibilità di due proroghe di sei mesi ciascuna.

(36)

La norma SION applicabile al prodotto oggetto del riesame è stata stabilita dal governo dell’India nel 1998 e non è stata riveduta o adeguata fino al PIR. Pertanto tale norma non è sufficiente per monitorare efficacemente il consumo effettivo. Il governo dell’India non ha inoltre effettuato ulteriori esami sulla base dei fattori produttivi effettivi. Per quanto riguarda la principale materia prima «needle coke» (denominato anche «coke di petrolio calcinato» o «CPC»), la Commissione ha riscontrato una notevole discrepanza tra la norma SION e l’effettivo consumo della materia prima da parte della società. La norma SION consente un rapporto di 1,3 di «needle coke» per tonnellata esportata, mentre il rapporto effettivo necessario per la produzione è notevolmente inferiore.

(37)

Dall’inchiesta è dunque emerso che gli obblighi di verifica previsti dalle autorità indiane non erano sufficienti a impedire un vantaggio.

(38)

Il produttore esportatore che ha collaborato teneva un registro della produzione e del consumo. Non è stato tuttavia possibile verificare quali fattori produttivi (e di quale origine) siano stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità. In particolare, con il sistema posto in essere non è stato possibile individuare e misurare con precisione l’esistenza di una remissione in eccesso, in quanto la materia prima è immagazzinata in silos che contengono sia «needle coke» importato in franchigia doganale sia «needle coke» proveniente da importazioni soggette a dazi, senza alcuna separazione locale. Non appena il «needle coke» importato viene immagazzinato, non è più possibile risalire a un lotto di importazione specifico.

(39)

HEG ha confermato che il suo registro del consumo non consente di stabilire l’utilizzo effettivo di materie prime importate in franchigia doganale e di collegarlo ai prodotti finali fabbricati ed esportati. Di conseguenza, il sottoregime utilizzato nel caso di specie non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio ammissibile.

3.2.2.4.   Conclusioni relative al regime AAS

(40)

L’esenzione dai dazi all’importazione è una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, punto 2), del regolamento di base, in quanto costituisce un contributo finanziario concesso dal governo dell’India, che rinuncia a entrate doganali altrimenti dovute; inoltre esso conferisce un vantaggio all’esportatore oggetto dell’inchiesta in quanto ne migliora la liquidità.

(41)

L’AAS per le esportazioni fisiche è altresì condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni ed è quindi considerato specifico e compensabile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. Senza impegnarsi a esportare, una società non può ottenere i vantaggi previsti da questo regime.

(42)

Il sottoregime utilizzato nel caso di specie non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle norme di cui all’allegato I, lettera i), all’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e all’allegato III (definizione e norme relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. Il governo dell’India non ha applicato in modo efficace un meccanismo o una procedura di verifica che consenta di stabilire se siano stati utilizzati fattori produttivi nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità (allegato II, punto 4, del regolamento di base e, nel caso di regimi di restituzione daziaria sostitutiva, allegato III, parte II, punto 2), del regolamento di base). Si ritiene altresì che le norme SION per il prodotto oggetto del riesame non siano abbastanza precise e che tali norme, di per sé, non possano costituire un meccanismo di verifica dell’utilizzo effettivo, perché la loro struttura non permette al governo dell’India di verificare con sufficiente precisione le quantità dei fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione del prodotto di esportazione. Il governo dell’India non ha inoltre effettuato un ulteriore esame sulla base degli effettivi fattori produttivi utilizzati, sebbene tale esame sarebbe necessario in mancanza di un meccanismo di verifica applicato in modo efficace (allegato II, punto 5, e allegato III, parte II, punto 3, del regolamento di base). Ciò risulta evidente anche dal fatto che, dalla sua istituzione nel 1998, la norma SION non è mai stata riveduta.

(43)

Il sottoregime è quindi compensabile.

(44)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’India ha osservato che esiste un meccanismo di verifica e che lo stesso è stato debitamente dimostrato nel processo di verifica.

(45)

La Commissione ha respinto tale argomentazione. Come illustrato al considerando 36, la norma SION che determina l’importo delle materie prime importate in esenzione fiscale non è mai stata rivista dal momento dell’istituzione e la Commissione ha riscontrato una notevole discrepanza tra la norma SION e l’utilizzo effettivo. Secondo quanto concluso dalla Commissione, il controllo dell’applicazione della norma SION non è in grado di garantire che i benefici non siano concessi in eccesso se la norma SION sottostante, che determina l’importo delle materie prime importate in esenzione fiscale, non è sufficientemente precisa e tale fatto non è soggetto a controllo. La Commissione ha inoltre constatato che presso HEG non era possibile tracciare le materie prime importate, che sono state utilizzate per fabbricare le merci finite.

(46)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’India ha osservato che, in base all’allegato II, sezione I, punto 2, dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell’OMC («ASCM»), i sistemi di abbuono delle imposte indirette sono compensabili solo se prevedono remissioni superiori al dazio all’importazione sui fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato.

(47)

Il governo dell’India ha inoltre sostenuto che l’AAS non è un programma compensabile, in quanto non prevede una remissione in eccesso dei dazi all’importazione rispetto ai dazi maturati sui fattori produttivi importati. Quanto sopra emerge dall’allegato II, sezione II, dell’ASCM, che fornisce orientamenti per determinare l’utilizzo dei fattori produttivi nella fabbricazione del prodotto esportato. Inoltre la relazione del panel nella causa Unione europea — Misure compensative su alcuni tipi di polietilene tereftalato originario del Pakistan (WT/DS/486) ha sancito che dal «principio della remissione in eccesso» trae origine una norma giuridica che stabilisce se le remissioni dei dazi all’importazione ottenute nell’ambito del regime di restituzione del dazio costituiscono un contributo finanziario.

(48)

La Commissione ha spiegato al considerando 36 di aver riscontrato una discrepanza sostanziale tra la norma SION e l’utilizzo effettivo. Come illustrato al considerando 38, il produttore esportatore che ha collaborato teneva un registro della produzione e del consumo. Non è stato tuttavia possibile verificare quali fattori produttivi (e di quale origine) siano stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità. In particolare, con il sistema messo in atto non è stato possibile individuare e misurare con precisione l’eventuale remissione in eccesso. Si è inoltre riscontrato che le società non disponevano di una documentazione che consentisse di calcolare la remissione in eccesso, il che rendeva impossibile ogni futura certificazione da parte di un perito contabile giurato esterno/analista esterno di costi e lavori. Il governo dell’India non ha illustrato in che modo tale impossibilità di verifica non soddisfi il criterio delle sezioni dell’ASCM citate.

(49)

La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

3.2.2.5.   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(50)

In assenza di sistemi consentiti di restituzione del dazio e non potendo verificare il tasso di utilizzo effettivo dei fattori produttivi pertinenti, nonché in assenza di elementi attendibili che indichino il contrario, l’importo totale dei dazi doganali non riscossi (dazio doganale di base ed eccedenza doganale) è considerato una remissione in eccesso che costituirebbe una sovvenzione compensabile ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), del regolamento di base. Sono state dedotte le tasse di domanda versate dalla società.

(51)

In conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito questi importi della sovvenzione in base al fatturato totale realizzato con l’esportazione della società durante il PIR, usato come denominatore appropriato, dato che la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(52)

Durante il PIR, il tasso di sovvenzione accertato per HEG nel quadro di questo regime è risultato essere pari all’1,66 %.

(53)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’India ha sostenuto che, se la Commissione decide di compensare l’AAS, solo l’importo che è stato oggetto di sgravio, eccedente i dazi, può essere compensato. Il governo dell’India ha sostenuto che quanto sopra scaturisce dalla relazione del panel dell’OMC sulle misure connesse all’esportazione indiana [WT/DS541/R], in cui si afferma che qualsiasi esenzione da imposte indirette non eccedente i dazi riscossi sui fattori produttivi importati che sono stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato non è considerata compensabile. Il governo dell’India sostiene inoltre che la relazione del panel (WT/DS/486) ha fornito le norme giuridiche a sostegno di tale conclusione.

(54)

Come illustrato al considerando 50, in assenza di sistemi consentiti di restituzione del dazio e non potendo verificare il tasso di utilizzo effettivo dei fattori produttivi pertinenti, nonché in assenza di elementi attendibili che indichino il contrario, l’importo totale dei dazi doganali non riscossi (dazio doganale di base ed eccedenza doganale) è considerato una remissione in eccesso. La relazione del panel dell’OMC sulle misure relative all’esportazione indiana [WT/DS541/R] non contiene una definizione che contraddica tale considerazione.

(55)

La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

3.2.3.   Regime per le esportazioni di merci dall’India (Merchandise Exports from India Scheme — MEIS)

(56)

La Commissione ha stabilito che HEG ha fatto ricorso al regime MEIS durante il PIR.

3.2.3.1.   Base giuridica

(57)

La descrizione dettagliata del regime MEIS è riportata al capitolo 3 del documento FTP 2015-2020 e del documento FTP 2015-2020 aggiornato e al capitolo 3 del manuale HOP 2015-2020 aggiornato (13).

3.2.3.2.   Ammissibilità

(58)

Tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori possono beneficiare di questo regime.

3.2.3.3.   Applicazione pratica

(59)

Le società ammissibili possono beneficiare del regime MEIS esportando prodotti specifici in paesi specifici classificati nel gruppo A («mercati tradizionali», tra cui tutti gli Stati membri dell’UE), nel gruppo B («mercati emergenti e mirati») e nel gruppo C («altri mercati»). I paesi che rientrano in ciascun gruppo e l’elenco dei prodotti con i relativi tassi di premio sono riportati nell’appendice 3B del manuale HOP 2015-2020 aggiornato.

(60)

Il vantaggio assume la forma di un credito sul dazio corrispondente a una percentuale del valore fob delle esportazioni. Il tasso del regime MEIS per l’esportazione di elettrodi di grafite nei paesi del gruppo A durante il PIR era pari al 2 %.

(61)

A norma del punto 3.06 del documento FTP 2015-2020 sono esclusi dal regime alcuni tipi di esportazioni, come l’esportazione di merci importate o trasbordate, le esportazioni presunte, l’esportazione di servizi e il fatturato delle esportazioni di unità che operano in zone economiche speciali/unità orientate all’esportazione.

(62)

I crediti sul dazio nel quadro del regime MEIS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 18 mesi dalla data del rilascio, mentre le cedole di credito sul dazio emesse a decorrere dal 1o gennaio 2016 sono valide per un periodo di 24 mesi dalla data dell’emissione, conformemente al punto 3.13 del manuale HOP 2015-2020 aggiornato.

(63)

Possono essere utilizzati per: i) il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni di fattori produttivi o merci, compresi i beni strumentali, ii) il pagamento delle accise sugli acquisti nazionali di fattori produttivi o merci, compresi i beni strumentali, iii) il pagamento dell’imposta sui servizi nel caso di acquisti di servizi.

(64)

Per beneficiare dei vantaggi a titolo del MEIS occorre presentare una domanda online sul sito Internet della direzione generale del Commercio estero. La domanda online deve contenere collegamenti alla documentazione pertinente (bolle di spedizione, certificato bancario di realizzazione e prova dello sbarco). Dopo aver esaminato i documenti, l’autorità regionale competente del governo dell’India concede il credito sul dazio. Fintanto che l’esportatore fornisce la documentazione pertinente, l’autorità regionale competente non ha alcun potere discrezionale in merito all’assegnazione dei crediti sul dazio.

(65)

Il regime MEIS è stato sospeso a partire dal 1o gennaio 2021. È stato tuttavia constatato che, durante il PIR, HEG ha beneficiato di tale regime, in quanto esso consentiva di rivendicare retroattivamente i vantaggi per periodi precedenti fino alla fine del 2021.

3.2.3.4.   Conclusioni relative al regime MEIS

(66)

Il regime MEIS eroga sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, punto 2), del regolamento di base. Un credito sul dazio nel quadro del MEIS costituisce un contributo finanziario concesso dal governo dell’India, poiché il credito sarà successivamente utilizzato per compensare i dazi all’importazione pagati sui beni strumentali, riducendo così le entrate del governo dell’India derivanti dal pagamento di dazi altrimenti dovuti. Il credito sul dazio concesso a titolo del MEIS conferisce inoltre un vantaggio all’esportatore, che non è soggetto al pagamento di tali dazi all’importazione.

(67)

Il regime MEIS è altresì condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.

(68)

Tale regime non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle rigorose disposizioni di cui all’allegato I, lettera i), all’allegato II (definizione e disposizioni relative alla restituzione del dazio) e all’allegato III (definizione e disposizioni relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l’esportatore non è obbligato a utilizzare effettivamente le merci importate in franchigia doganale nel processo di fabbricazione e l’importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esistono meccanismi o procedure per stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nel processo di fabbricazione del prodotto esportato, o se è stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all’importazione ai sensi dell’allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Un esportatore è ammissibile ai vantaggi del regime MEIS a prescindere dal fatto che importi fattori produttivi. Per poter ottenere i vantaggi è sufficiente che un esportatore esporti le merci, senza dover dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano tutti i loro fattori produttivi sul mercato locale e non importano merci utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare del regime MEIS. Un esportatore può inoltre ricorrere ai crediti sul dazio concessi a titolo del regime MEIS per importare beni strumentali, benché questi ultimi non rientrino nell’ambito di applicazione dei sistemi di restituzione del dazio ammissibili di cui all’allegato I, lettera i), del regolamento di base, perché non sono utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati. Per di più, il governo dell’India non ha condotto alcun ulteriore esame sulla base dei fattori produttivi effettivi e delle operazioni effettivamente eseguite, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo.

(69)

Occorre osservare che il regime MEIS è scaduto a decorrere dal 1o gennaio 2021 (14). Tuttavia, fino alla fine del 2021, le società potevano ancora richiedere le cedole MEIS per le operazioni di esportazione effettuate nel 2020. Inoltre le società possono comunque utilizzare le cedole MEIS ottenute nel 2021 per compensare i dazi all’importazione dovuti fino al 15 settembre 2023. Di conseguenza, i vantaggi derivanti da questo regime sono stati ricevuti durante il PIR e continueranno anche dopo la conclusione dell’inchiesta.

(70)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’India ha osservato che il MEIS non è un programma compensabile, in quanto è semplicemente destinato a rimborsare le imposte indirette versate sui fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione delle merci esportate. Inoltre il valore delle cedole di credito sul dazio (concesse quali vantaggi nell’ambito del regime MEIS) non supera le imposte indirette sostenute dall’esportatore. Il programma MEIS è pertanto conforme alle disposizioni dell’allegato I, lettere g) e h), dell’ASCM dell’OMC, in combinato disposto con la nota in calce 1 di tale accordo.

(71)

Contrariamente a quanto sostenuto dal governo dell’India, il regime MEIS prevede una remissione in eccesso dei dazi. Come dimostrato al considerando 68, l’esportatore non è obbligato a utilizzare effettivamente nel processo di fabbricazione le merci importate in esenzione dai dazi e l’importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esistono meccanismi o procedure per stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nel processo di fabbricazione del prodotto esportato. La semplice intenzione di rimborsare le imposte indirette versate sui fattori produttivi utilizzati non sostituisce la necessità di un controllo per stabilire se questi sono effettivamente utilizzati.

(72)

Il governo dell’India ha inoltre osservato di aver posto fine al regime MEIS con effetto dal 1o gennaio 2021 e che la proroga del dazio darebbe luogo a un programma di compensazione nell’ambito del quale nessun esportatore riceverebbe assistenza. Il governo dell’India ha sottolineato il fatto che, in inchieste precedenti, la Commissione si è astenuta dall’applicare regimi di compensazione che sono stati revocati dal governo dell’India.

(73)

Al considerando 69 la Commissione ha dimostrato che, dopo la cessazione del regime e ciò nonostante, HEG ha ricevuto vantaggi durante il PIR. La Commissione ha inoltre dimostrato che tali vantaggi continuano anche dopo la fine dell’inchiesta. Nessuno di questi fatti è stato contestato dal governo dell’India.

(74)

La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

3.2.3.5.   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(75)

A norma dell’articolo 3, punto 2), e dell’articolo 5 del regolamento di base, la Commissione ha calcolato l’importo delle sovvenzioni compensabili in termini di vantaggio conferito al beneficiario, di cui si è accertata l’esistenza durante il PIR. A tale proposito, la Commissione ha stabilito che il vantaggio è conferito al beneficiario nel momento in cui la società, a seguito della domanda da essa presentata, riceve il vantaggio a titolo del regime. Da quel momento il governo dell’India concede un credito sul dazio che è contabilizzato come credito dal produttore esportatore, il quale può utilizzarlo in qualsiasi momento. Ciò costituisce un contributo finanziario ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di spedizione per l’esportazione, il governo dell’India non ha più potere discrezionale sulla concessione della sovvenzione. In considerazione di ciò e in assenza di elementi attendibili che indichino il contrario, la Commissione ha ritenuto opportuno valutare che il vantaggio conferito a titolo del regime MEIS corrisponde alla somma degli importi ricevuti nel quadro di tale regime durante il PIR. La Commissione ha tenuto conto degli importi a titolo del regime MEIS acquisiti su tutte le operazioni di esportazione di HEG, in quanto la società esporta solo il prodotto oggetto del riesame.

(76)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, le spese sostenute dalla società per ricevere la sovvenzione sono state dedotte dalla totalità della sovvenzione, laddove richiesto.

(77)

In conformità dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito tale importo della sovvenzione in base al fatturato realizzato con l’esportazione di HEG durante il PIR, usato come denominatore appropriato, dato che la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(78)

Durante il PIR, il tasso di sovvenzione accertato per HEG nel quadro di questo regime è risultato essere pari allo 0,87 %.

3.2.4.   Regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS)

(79)

Come nell’inchiesta iniziale e nell’ultimo riesame, la Commissione ha stabilito che, durante il PIR, HEG ha ricevuto concessioni nell’ambito del regime EPCGS che potevano essere attribuite al prodotto oggetto del riesame originario dell’India.

3.2.4.1.   Base giuridica

(80)

Il regime EPCGS è descritto dettagliatamente nel capitolo 5 del documento FTP 2015-2020, nonché nel capitolo 5 del manuale HOP 2015-2020.

3.2.4.2.   Ammissibilità

(81)

Possono beneficiare del regime i produttori esportatori, gli operatori commerciali esportatori «collegati» ai produttori fornitori e i fornitori di servizi.

3.2.4.3.   Applicazione pratica

(82)

A condizione di contrarre un obbligo di esportazione, una società può importare beni strumentali (nuovi e di seconda mano risalenti a non più di 10 anni) pagando un’aliquota del dazio ridotta. A tale scopo il governo dell’India rilascia una licenza EPCGS su richiesta e dietro versamento di una tassa. È prevista una riduzione dell’aliquota del dazio all’importazione su tutti i beni strumentali importati nell’ambito del regime. Per soddisfare l’obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere utilizzati per produrre una determinata quantità di beni destinati all’esportazione nel corso di un certo periodo. Nell’ambito del documento FTP 2015-2020 e del documento FTP 2015-2020 aggiornato i beni strumentali possono essere importati con un’aliquota del dazio pari allo 0 % nel quadro del regime EPCGS. L’obbligo di esportazione pari a sei volte il dazio risparmiato deve essere soddisfatto entro un periodo massimo di sei anni.

(83)

Il titolare di una licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso il produttore locale di beni strumentali può avvalersi del vantaggio di importare in franchigia doganale le componenti necessarie alla produzione di tali beni. In alternativa, il produttore locale può reclamare i vantaggi connessi alle esportazioni presunte per quanto riguarda la fornitura di beni strumentali a un titolare di licenza EPCGS.

3.2.4.4.   Conclusioni relative al regime EPCGS

(84)

Il regime EPCGS eroga sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, punto 2), del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario concesso dal governo dell’India, in quanto con tale concessione esso rinuncia a entrate che sarebbero altrimenti dovute. La riduzione dei dazi conferisce inoltre un vantaggio all’esportatore, poiché i dazi all’importazione risparmiati migliorano la liquidità della società.

(85)

Il regime EPCGS è altresì condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni, in quanto tali licenze non possono essere rilasciate senza un impegno a esportare i beni prodotti. A norma dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base, tale regime è pertanto ritenuto specifico e compensabile.

(86)

Il regime EPCGS non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), del regolamento di base. Tali sistemi ammissibili, descritti nell’allegato I, lettera i), del regolamento di base, non riguardano i beni strumentali, perché questi non sono utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati.

3.2.4.5.   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(87)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l’importo delle sovvenzioni compensabili è stato calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartiti su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nel settore in questione. L’importo così calcolato, attribuibile al PIR, è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo per rispecchiare il valore temporale totale del denaro. A tal fine è stato ritenuto adeguato il tasso d’interesse commerciale vigente in India durante il periodo dell’inchiesta.

(88)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, le spese sostenute da HEG per ricevere la sovvenzione sono state dedotte dalla totalità della sovvenzione, laddove richiesto.

(89)

In conformità dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, questo importo della sovvenzione è stato ripartito in base al fatturato delle esportazioni del prodotto oggetto del riesame durante il PIR, usato come denominatore appropriato, poiché la società ha utilizzato i macchinari acquistati nell’ambito del regime EPCGS solo per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame, in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(90)

Durante il PIR, il tasso di sovvenzione accertato per HEG nel quadro di questo regime è risultato essere pari allo 0,31 %.

3.2.5.   Trasferimento diretto di fondi

(91)

La Commissione ha analizzato un trasferimento diretto di fondi nell’ambito del regime DDS. Il regime DDS è basato sulla sezione 75 della legge doganale indiana (Customs Act) del 1962, sulla sezione 37 della legge sulle accise centrali (Central Excise Act) del 1944, sulle sezioni 93 A e 94 della legge finanziaria (Financial Act) del 1994 e sulle disposizioni in materia di restituzione dei dazi doganali, delle accise centrali e delle imposte sui servizi (Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules) del 1995. I tassi di restituzione del dazio sono pubblicati periodicamente.

3.2.6.   regime di restituzione del dazio (Duty Drawback Scheme — DDS).

(92)

La Commissione ha stabilito che HEG ha fatto ricorso al regime DDS durante il PIR.

3.2.6.1.   Base giuridica

(93)

La base giuridica applicabile durante il PIR era costituita dalle disposizioni in materia di restituzione dei dazi doganali e delle accise centrali (Custom & Central Excise Duties Drawback Rules) del 1995 («disposizioni DDS del 1995»), modificate nel 2006 (15) e in seguito sostituite dalle disposizioni in materia di restituzione dei dazi doganali e delle accise centrali del 2017 (16) («disposizioni del 2017»), entrate in vigore il 1o ottobre 2017. L’articolo 3, paragrafo 2, delle disposizioni del 1995 relative al regime DDS disciplina il metodo di calcolo di tale regime di restituzione del dazio. L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii), delle suddette disposizioni relative al regime DDS disciplina la dichiarazione che i produttori esportatori devono presentare per poter beneficiare del regime. Tali disposizioni sono rimaste invariate nelle disposizioni del 2017 relative al regime DDS e corrispondono, rispettivamente, all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto ii).

(94)

Inoltre la circolare n. 24/2001 (17) contiene istruzioni specifiche sulle modalità di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, e la dichiarazione che gli esportatori devono esibire a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii).

(95)

L’articolo 4 delle disposizioni del 1995 relative al regime DDS stabilisce che il governo centrale può rivedere l’importo o le aliquote fissate a norma dell’articolo 3. Il governo ha apportato una serie di modifiche riguardo alla revisione delle aliquote, le ultime delle quali sono la notifica n. 95/2018–CUSTOMS e la notifica n. 07/2020–CUSTOMS. Di conseguenza, per il prodotto oggetto del riesame l’aliquota DDS ammontava all’1,6 % del valore fob dei prodotti esportati. La stessa aliquota DDS si applica agli elettrodi di grafite esportati da HEG.

3.2.6.2.   Ammissibilità

(96)

Tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori possono beneficiare di questo regime.

3.2.6.3.   Applicazione pratica

(97)

In base a questo regime, qualsiasi società che esporta prodotti ammissibili ha diritto a ricevere un importo pari a una percentuale del valore fob dichiarato del prodotto esportato. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, delle disposizioni in materia di restituzione dei dazi doganali e delle accise centrali, il governo dell’India basa l’ammontare rimborsabile sui valori medi, per l’intero settore, dei dazi doganali pertinenti versati sulle materie prime importate e sull’indice di consumo medio del settore dichiarato da coloro che il governo dell’India considera fabbricanti rappresentativi dei prodotti di esportazione ammissibili. Successivamente, il governo dell’India esprime l’importo rimborsabile sotto forma di percentuale del valore di esportazione medio dei prodotti esportati ammissibili.

(98)

Per essere ammissibile ai vantaggi di questo regime, una società deve esportare. Al momento di inserire i dettagli della spedizione nel server doganale (ICEGATE), si indica che l’esportazione avviene nel quadro del regime DDS e che l’importo DDS è fissato in modo irrevocabile. Dopo che la compagnia di navigazione ha presentato la nota di carico per l’esportazione e che l’ufficio doganale ne ha verificato la corrispondenza con i dati della bolla di spedizione, sono soddisfatte tutte le condizioni per l’autorizzazione alla restituzione del dazio tramite pagamento diretto sul conto bancario dell’esportatore, oppure tramite tratta.

(99)

L’esportatore deve inoltre fornire gli elementi di prova della realizzazione dei proventi dell’esportazione mediante un certificato bancario che attesti l’avvenuto pagamento della fattura di esportazione (Bank Realisation Certificate — BRC). Il certificato bancario può essere fornito successivamente all’incasso dell’importo della restituzione, ma il governo dell’India provvederà a recuperare l’importo erogato se l’esportatore non presenta il BRC entro un dato termine.

(100)

L’importo della restituzione del dazio può essere utilizzato per qualsiasi finalità e, conformemente alle norme di contabilità dell’India, una volta assolto l’obbligo di esportazione l’importo può essere registrato secondo il principio della contabilità per competenza come entrata nei conti commerciali.

(101)

Le istruzioni legislative e amministrative pertinenti stabiliscono che l’amministrazione doganale indiana non dovrebbe esigere elementi a dimostrazione del fatto che l’esportatore richiedente la restituzione del dazio deve essere incorso o incorrerà in una obbligazione doganale per l’importazione delle materie prime necessarie per la fabbricazione del prodotto esportato. Inoltre, durante la visita di verifica, il governo dell’India ha confermato che le società che si rifornivano sul mercato interno di tutte le materie prime avrebbero comunque beneficiato dell’aliquota piena calcolata a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, di cui sopra. HEG ha esercitato il regime DDS con il dazio applicabile a tutte le industrie, per cui non è necessaria alcuna prova dell’effettivo pagamento dei dazi.

3.2.6.4.   Conclusioni relative al regime DDS

(102)

Il regime DDS eroga sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto i), e dell’articolo 3, punto 2), del regolamento di base. Il cosiddetto importo della restituzione del dazio costituisce un contributo finanziario accordato dal governo dell’India, poiché avviene sotto forma di un trasferimento diretto di fondi da parte di tale governo. Non esistono restrizioni in merito all’impiego di questi fondi. L’importo della restituzione del dazio conferisce inoltre un vantaggio all’esportatore, in quanto ne migliora la liquidità.

(103)

Il tasso di restituzione del dazio per le esportazioni è fissato dal governo dell’India singolarmente per ciascun prodotto. Tuttavia, sebbene la sovvenzione sia definita come una restituzione del dazio, il regime non presenta tutte le caratteristiche di un sistema di restituzione del dazio o di un sistema di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), del regolamento di base; inoltre non è conforme alle norme stabilite nell’allegato I, lettera i), nell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e nell’allegato III (definizione e norme relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. Il pagamento in contanti all’esportatore non è necessariamente legato a pagamenti effettivi di dazi all’importazione sulle materie prime e non costituisce un credito sul dazio per compensare i dazi all’importazione su precedenti o future importazioni di materie prime. Non esistono neppure meccanismi o procedure per stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati e in che quantità. Il governo dell’India non ha inoltre effettuato un ulteriore esame sulla base degli effettivi fattori produttivi utilizzati, sebbene tale esame sarebbe necessario in mancanza di un meccanismo di verifica applicato in modo efficace (allegato II, punto 5, e allegato III, parte II, punto 3, del regolamento di base). Non sono stati forniti elementi di prova dell’esistenza di un nesso tra i tassi di restituzione e i dazi versati sulle materie prime.

(104)

Di conseguenza il pagamento, che assume la forma di un trasferimento diretto di fondi da parte del governo dell’India a seguito delle esportazioni effettuate dagli esportatori, è condizionato all’andamento delle esportazioni; pertanto questo regime è ritenuto specifico e compensabile a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

(105)

In considerazione di quanto precede, si conclude che il regime DDS è compensabile.

(106)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’India ha sostenuto che il regime DDS non è compensabile, in quanto mira ad attuare il principio secondo cui le imposte non dovrebbero essere esportate. I suddetti regimi sono conformi all’allegato II, sezione I, punto 2, dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo SCM»). La restituzione delle imposte indirette o degli oneri all’importazione non supera l’importo di tali imposte o oneri effettivamente riscossi sui fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato. Il DDS è semplicemente un programma che rimborsa le imposte versate sull’importazione dei fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione delle merci esportate. Il rimborso dei valori sarebbe calcolato a partire da una percentuale del valore fob esportato, variabile a seconda delle merci esportate.

(107)

Il governo dell’India ha inoltre sostenuto che le sue banche dati sono utilizzate per effettuare adeguati controlli incrociati. Inoltre un comitato effettua visite presso le unità di fabbricazione esportatrici per ottenere una conoscenza diretta del processo di fabbricazione e osservare la natura dei fattori produttivi normalmente utilizzati e la quantità di sprechi. Il comitato prende altresì in considerazione l’esperienza del settore e, se del caso, dei fattori tecnici generali. La restituzione è pari all’importo medio del dazio versato sui materiali di una particolare classe o designazione delle merci utilizzate nella fabbricazione di merci destinate all’esportazione o di merci specificate.

(108)

La Commissione non riteneva tuttavia che il presunto nesso tra i tassi di restituzione e i dazi versati sulle materie prime sia sufficiente affinché il regime risulti conforme alle disposizioni di cui all’allegato I, lettera i), all’allegato II (definizione e disposizioni relative alla restituzione del dazio) e all’allegato III (definizione e disposizioni relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l’importo del credito non era calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esistevano inoltre meccanismi o procedure per stabilire quali fattori produttivi (tra cui in che quantità e di quale origine) sono stati utilizzati nel processo di fabbricazione del prodotto esportato o se è stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all’importazione ai sensi dell’allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Per di più, il governo dell’India non ha condotto alcun ulteriore esame sulla base dei fattori produttivi effettivi e delle operazioni effettivamente eseguite, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo.

(109)

La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

3.2.6.5.   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(110)

A norma dell’articolo 3, punto 2), e dell’articolo 5 del regolamento di base, la Commissione ha stabilito che il vantaggio è conferito al beneficiario nel momento in cui un’operazione di esportazione viene eseguita nel quadro di questo regime. Da quel momento il governo dell’India è tenuto al pagamento dell’importo della restituzione, che costituisce un contributo finanziario ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto i), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di spedizione per l’esportazione in cui è indicato, tra l’altro, l’importo della restituzione che va erogato per tale operazione di esportazione, il governo dell’India non ha alcun potere decisionale in merito alla concessione della sovvenzione.

(111)

In considerazione di ciò e in assenza di elementi attendibili che indichino il contrario, la Commissione ha ritenuto opportuno valutare che il vantaggio conferito a titolo del regime DDS corrisponde alla somma degli importi di restituzione del dazio acquisiti sulle operazioni di esportazione eseguite nel quadro di tale regime durante il PIR. La Commissione ha tenuto conto degli importi di restituzione del dazio acquisiti su tutte le operazioni di esportazione di HEG, in quanto la società esporta solo il prodotto oggetto del riesame.

(112)

In conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito questi importi della sovvenzione in base al fatturato totale realizzato con l’esportazione della società durante il PIR, usato come denominatore appropriato, dato che la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(113)

Durante il PIR, il tasso di sovvenzione accertato per HEG nel quadro di questo regime è risultato essere pari all’1,27 %.

(114)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’India ha sostenuto che, in caso di restituzione in eccesso, solo la restituzione in eccesso può essere compensata. Il governo dell’India ha affermato che quanto sopra trova riscontro nella relazione del panel nella causa Unione europea — Misure compensative su alcuni tipi di polietilene tereftalato originario del Pakistan (WT/DS486/R). Il governo dell’India ha citato un passo tratto dalla relazione che contiene l’affermazione seguente: «Coerentemente con questa osservazione, l’allegato III, parte II, fornisce alle autorità inquirenti orientamenti intesi a consentire loro di individuare le remissioni in eccesso».

(115)

La relazione del panel non contiene risultanze che contraddicano le conclusioni della Commissione relative alle modalità di definizione del vantaggio in eccesso nel caso di specie. Come descritto al considerando 111, poiché non sussistevano prove di un effettivo processo di verifica indicante il contrario, ma vi erano solo descrizioni generali riguardanti le modalità di lavoro del comitato e la determinazione del coefficiente DDS, la Commissione ha ritenuto opportuno valutare il vantaggio conferito dal regime DDS come la somma degli importi di restituzione del dazio acquisiti sulle operazioni di esportazione effettuate nell’ambito di tale regime durante il PIR.

(116)

La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

3.3.   Regimi supplementari utilizzati per determinare il persistere delle sovvenzioni

3.3.1.   Regimi di esenzione dai dazi e/o di remissione dei dazi

(117)

Analogamente al MEIS, anche il regime RODTEP si basa sulla legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) del 1992 (n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 («legge sul commercio estero»). Il regime RODTEP è stato concepito in sostituzione del regime MEIS ma, a causa delle differenze esistenti per quanto riguarda le modalità di conferimento dei vantaggi, vi è una sovrapposizione riguardo al periodo di applicazione dei due regimi.

3.3.2.   Remissione di dazi e imposte sui prodotti esportati (Remission of Duties and Taxes on Exported Products — RODTEP)

(118)

La Commissione ha stabilito che HEG ha fatto ricorso al regime RODTEP durante il PIR.

3.3.2.1.   Base giuridica

(119)

La descrizione dettagliata del regime RODTEP è riportata al capitolo 4 del documento FTP 2015-2020 e del documento FTP 2015-2020 aggiornato, come pure al capitolo 4 del manuale HOP 2015-20 aggiornato. È inoltre reperibile nella notifica che introduce il regime RODTEP nel documento FTP 2015-2020 (18).

3.3.2.2.   Ammissibilità

(120)

Tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori possono beneficiare di questo regime.

3.3.2.3.   Applicazione pratica

(121)

Le società ammissibili possono beneficiare del regime RODTEP se esportano prodotti che non sono esclusi, secondo l’elenco di cui alla sezione 4.55 del documento FTP 2015-2020, in quanto forniture/articoli/categorie non ammissibili nell’ambito del regime. Gli elettrodi di grafite non erano esclusi in base a tale elenco.

(122)

Nell’ambito del regime viene concesso uno sconto a una percentuale notificata del valore fob con un massimale di valore unitario del prodotto esportato. Il regime è attuato mediante l’emissione di un importo di sconto sotto forma di credito sul dazio trasferibile/cedola elettronica (e-scrip), conservati in un registro elettronico dal Comitato centrale delle imposte indirette e delle dogane (Central Board of Indirect Taxes & Customs — CBIC).

(123)

Le cedole elettroniche possono essere utilizzate per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni di fattori produttivi o merci, compresi i beni strumentali, conformemente alla prima tabella della legge sulle tariffe doganali (Customs Tariff Act) del 1975, vale a dire il dazio doganale di base.

3.3.2.4.   Conclusioni relative al regime RODTEP

(124)

Il regime RODTEP eroga sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, punto 2), del regolamento di base. Un credito sul dazio nel quadro del regime RODTEP costituisce un contributo finanziario concesso dal governo dell’India, poiché sarà successivamente utilizzato per compensare i dazi all’importazione pagati sui beni strumentali, riducendo così le entrate del governo dell’India derivanti dal pagamento di dazi altrimenti dovuti. Il credito sul dazio concesso a titolo del regime RODTEP conferisce inoltre un vantaggio all’esportatore, che non è soggetto al pagamento di tali dazi all’importazione.

(125)

Il regime RODTEP è altresì condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni ed è quindi considerato specifico e compensabile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.

(126)

Tale regime non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle rigorose disposizioni di cui all’allegato I, lettera i), all’allegato II (definizione e disposizioni relative alla restituzione del dazio) e all’allegato III (definizione e disposizioni relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l’esportatore non è obbligato a utilizzare effettivamente le merci importate in franchigia doganale nel processo di fabbricazione e l’importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esistono meccanismi o procedure per stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nel processo di fabbricazione del prodotto esportato, o se è stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all’importazione ai sensi dell’allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Per di più, il governo dell’India non ha condotto alcun ulteriore esame sulla base dei fattori produttivi effettivi e delle operazioni effettivamente eseguite, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo.

(127)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’India ha sostenuto che un riesame in previsione della scadenza si limita alla proroga del dazio già in vigore. Pertanto i nuovi regimi di sovvenzione come il RODTEP devono rimanere al di fuori dell’ambito di applicazione del presente riesame.

(128)

Il fatto che un riesame in previsione della scadenza si limiti alla proroga di un dazio già in vigore non vincola la Commissione ad esaminare unicamente i regimi di sovvenzione che esistevano nel periodo dell’inchiesta iniziale. Al fine di determinare se una sovvenzione superiore al livello minimo sia proseguita durante il PIR, la Commissione ha tenuto conto del regime RODTEP poiché era incluso nella domanda di riesame e si trattava di un regime che ha fatto seguito al MEIS.

(129)

Il governo dell’India ha inoltre argomentato che il regime RODTEP non è compensabile, in quanto mira ad attuare il principio secondo cui le imposte non dovrebbero essere esportate. I suddetti regimi sono conformi all’allegato II, sezione I, punto 2, dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo SCM»). La restituzione delle imposte indirette o degli oneri all’importazione non supera l’importo di tali imposte o oneri effettivamente riscossi sui fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato. Il DDS è semplicemente un programma che rimborsa le imposte versate sull’importazione dei fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione delle merci esportate. I valori rimborsati sarebbero calcolati a partire da una percentuale del valore fob esportato, variabile a seconda delle merci esportate.

(130)

Le banche dati del governo dell’India sono utilizzate per effettuare opportuni controlli incrociati. Inoltre un comitato effettua visite presso le unità di fabbricazione esportatrici per ottenere una conoscenza diretta del processo di fabbricazione e osservare la natura dei fattori produttivi normalmente utilizzati e la quantità di sprechi. Il comitato prende altresì in considerazione l’esperienza del settore e, se del caso, dei fattori tecnici generali. La restituzione è pari all’importo medio del dazio versato sui materiali di una particolare classe o designazione delle merci utilizzate nella fabbricazione di merci destinate all’esportazione o di merci specificate.

(131)

Contrariamente a quanto sostenuto dal governo dell’India, il regime RODTEP non è semplicemente un programma che ha rimborsato le imposte versate sull’importazione dei fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione delle merci esportate. Come illustrato al considerando 126, l’esportatore non è obbligato a utilizzare effettivamente le merci importate in franchigia doganale nel processo di fabbricazione e l’importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esistono meccanismi o procedure per stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nel processo di fabbricazione del prodotto esportato, o se è stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all’importazione ai sensi dell’allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Pertanto i dettagli descritti dal governo dell’India sulle modalità di determinazione dell’aliquota del regime RODTEP da parte del comitato e sui controlli incrociati con le sue banche dati non sono pertinenti, poiché quanto sopra impedisce il vantaggio in eccesso.

(132)

La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

3.3.2.5.   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(133)

A norma dell’articolo 3, punto 2), e dell’articolo 5 del regolamento di base, la Commissione ha calcolato l’importo delle sovvenzioni compensabili in termini di vantaggio conferito al beneficiario, di cui si è accertata l’esistenza durante il PIR. A tale proposito, la Commissione ha stabilito che il vantaggio è conferito al beneficiario nel momento in cui la società riceve il vantaggio a titolo del regime. Da quel momento il governo dell’India concede un credito sul dazio contabilizzato come credito da HEG, che può utilizzarlo in qualsiasi momento. Ciò costituisce un contributo finanziario ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di spedizione per l’esportazione, il governo dell’India non ha più potere discrezionale sulla concessione della sovvenzione. In considerazione di ciò e in assenza di elementi attendibili che indichino il contrario, la Commissione ha ritenuto opportuno valutare che il vantaggio conferito a titolo del regime RODTEP corrisponde alla somma degli importi acquisiti sulle operazioni di esportazione eseguite nel quadro di tale regime durante il PIR dal produttore esportatore che ha collaborato HEG. La Commissione ha tenuto conto degli importi a titolo del RODTEP acquisiti su tutte le operazioni di esportazione di HEG, in quanto la società esporta solo il prodotto oggetto del riesame.

(134)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, le spese sostenute dal produttore esportatore che ha collaborato HEG per ricevere la sovvenzione sono state dedotte dalla totalità della sovvenzione, laddove richiesto.

(135)

In conformità dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito tale importo della sovvenzione in base al fatturato realizzato con l’esportazione di HEG durante il PIR, usato come denominatore appropriato, dato che la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(136)

Durante il PIR, il tasso di sovvenzione accertato per HEG nel quadro di questo regime è risultato essere pari allo 0,59 %.

(137)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’India ha sostenuto che, in caso di restituzione in eccesso, solo la restituzione in eccesso può essere compensata. Il governo dell’India ha affermato che quanto sopra trova riscontro nella relazione del panel nella causa Unione europea — Misure compensative su alcuni tipi di polietilene tereftalato originario del Pakistan (WT/DS486/R). Il governo dell’India ha citato un passo tratto dalla relazione che contiene l’affermazione seguente: «Coerentemente con questa osservazione, l’allegato III, parte II, fornisce alle autorità inquirenti orientamenti intesi a consentire loro di individuare le remissioni in eccesso.»

(138)

La relazione del panel non contiene risultanze che impediscano alla Commissione di trarre conclusioni relative alle modalità di determinazione del vantaggio in eccesso. Come descritto al considerando 133, poiché non sussistono prove di un effettivo processo di verifica indicante il contrario, ma vi sono solo descrizioni generali riguardanti le modalità di lavoro del comitato e la determinazione del coefficiente RODTEP, la Commissione ha ritenuto opportuno valutare il vantaggio conferito dal regime RODTEP come la somma degli importi di restituzione del dazio acquisiti sulle operazioni di esportazione effettuate nell’ambito di tale regime durante il PIR.

(139)

La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

3.3.3.   Finanziamenti agevolati: regime di perequazione degli interessi (Interest Equalisation Scheme — IES)

(140)

La Commissione ha accertato che, nel quadro del regime IES, HEG ha ricevuto vantaggi attribuibili al prodotto oggetto del riesame durante il PIR.

3.3.3.1.   Base giuridica

(141)

La Banca centrale dell’India (Reserve Bank of India — RBI) ha annunciato il «regime di perequazione degli interessi sui crediti all’esportazione in rupie prima e dopo la spedizione» (Interest Equalisation Scheme on Pre and Post Shipment Rupee Export Credit) nella Master Circular DBR.Dir.BC.No.62/04.02.001/2015-16 del 4 dicembre 2015. Inizialmente la scadenza del regime IES era prevista a settembre 2021. Tuttavia nel marzo 2022 la RBI ha comunicato alle banche la proroga retroattiva del regime fino al 2024, ma al tasso inferiore del 2 %.

3.3.3.2.   Ammissibilità

(142)

Il regime IES è disponibile per le esportazioni di una vasta gamma di prodotti (tra cui gli elettrodi di grafite), indipendentemente dalle dimensioni del produttore esportatore, nonché per tutte le esportazioni delle micro, piccole e medie imprese.

3.3.3.3.   Applicazione pratica

(143)

L’IES è un regime gestito dalla direzione generale per il Commercio estero. Inizialmente erogava una compensazione degli interessi del 3-5 % sui prestiti utilizzati per le esportazioni nell’ambito di 416 linee tariffarie di cui all’allegato A e per le esportazioni effettuate da micro, piccole e medie imprese (MPMI) in tutti i codici ITC (SA).

(144)

La Master Circular del 4 dicembre 2015 ha stabilito che, a partire dal mese di dicembre 2015, le banche riducessero il tasso di interesse applicato agli esportatori ammissibili, conformemente agli Orientamenti relativi ai tassi di interesse sugli anticipi, in base al tasso di perequazione degli interessi fissato dal governo dell’India. La RBI corrisponde un indennizzo alle banche locali affinché concedano interessi più bassi alle società ammissibili. Il vantaggio della perequazione degli interessi è disponibile dalla data di erogazione fino alla data del rimborso o fino alla data oltre la quale il credito all’esportazione in essere risulta scaduto. Tuttavia gli esportatori ammissibili possono avvalersi della perequazione degli interessi solo durante il periodo in cui il regime è in vigore.

(145)

Quando nel marzo 2022 ha comunicato alle banche la proroga retroattiva del regime fino al 2024 al tasso inferiore del 2 %, la RBI ha anche consentito alle banche private di rimborsare retroattivamente ai produttori esportatori ammissibili il rispettivo importo di compensazione per il periodo compreso tra ottobre 2021 e marzo 2022.

3.3.3.4.   Conclusioni relative al regime IES

(146)

Il regime IES eroga sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto iv), e dell’articolo 3, punto 2), del regolamento di base. Le banche private sono tenute direttamente per legge a fornire compensazioni degli interessi alle società ammissibili.

(147)

Il regime IES è altresì condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni, in quanto tale compensazione degli interessi sui prestiti non può essere ottenuta senza un impegno a esportare i beni prodotti. A norma dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base, tale regime è pertanto ritenuto specifico e compensabile.

3.3.3.5.   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(148)

A norma dell’articolo 6, lettera b), del regolamento di base, il vantaggio conferito al beneficiario consiste nella differenza tra l’importo dell’interesse pagato per il prestito agevolato dalla società beneficiaria e l’importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale ottenibile sul mercato finanziario indiano (vale a dire, la compensazione degli interessi riconosciuta per legge). L’importo delle sovvenzioni compensabili è stato pertanto considerato pari all’importo dell’interesse relativo al PIR compensato dalla RBI e così risparmiato da HEG. Sono qui inclusi anche gli importi rimborsati retroattivamente dalle banche in relazione al PIR, in virtù della proroga retroattiva del regime nel marzo 2022.

(149)

In conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito tale importo della sovvenzione in base al fatturato realizzato con l’esportazione di HEG durante il PIR, usato come denominatore appropriato, dato che la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(150)

Durante il PIR, il tasso di sovvenzione accertato per HEG nel quadro di questo regime è risultato essere pari allo 0,71 %.

3.4.   Altri regimi supplementari

3.4.1.   Regimi nazionali

(151)

Il regime di autorizzazione delle importazioni in franchigia doganale (Duty Free Import Authorisation — DFIA) è un regime di esenzione dai dazi per le importazioni incorporate nelle esportazioni, disciplinato dal capo 4 del documento FTP 2015-2020. Il regime è proseguito nell’ambito del documento FTP 2015-2020 aggiornato. Per le esportazioni che beneficiano del regime AAS, una società non può rivendicare contemporaneamente i vantaggi previsti dal regime DFIA. Durante il PIR non è stato riscontrato alcun vantaggio per HEG.

(152)

A norma dell’articolo 8.1.3 della Master Circular, agli esportatori meritevoli di credito con una buona esperienza pregressa è conferito un accesso al credito all’esportazione agevolato e alle migliori condizioni attraverso il regime della Carta Oro. La Commissione non ha riscontrato vantaggi specifici per HEG durante il PIR che potrebbero essere connessi al regime della Carta Oro.

(153)

Il regime per detentori di status concede vantaggi ai dirigenti d’impresa che hanno ottenuto risultati eccellenti nel commercio internazionale e che hanno contribuito con successo al commercio estero del paese. Tutti gli esportatori con un numero di codice import-export sono ammissibili al regime, a condizione che raggiungano una determinata soglia dei livelli di andamento delle esportazioni nel corso dell’esercizio finanziario corrente e dei tre esercizi precedenti. La Commissione non ha riscontrato vantaggi specifici per HEG durante il PIR che potrebbero essere connessi al regime per detentori di status.

(154)

Durante il PIR, HEG si è avvalsa del finanziamento delle esportazioni pre-spedizione e post-spedizione. Tuttavia, a parte l’abbuono d’interesse nell’ambito del regime di perequazione degli interessi già illustrato nella sezione 3.3, la Commissione non ha riscontrato vantaggi specifici per HEG connessi al finanziamento delle esportazioni prima e dopo la spedizione.

(155)

L’iniziativa sull’accesso al mercato (Market Access Initiative — MAI) è un regime generale di promozione delle esportazioni, che tuttavia si rivolge solo alle agenzie esecutive per promuovere le esportazioni e facilitare l’accesso ai mercati. Non comporta alcuna interazione diretta con i produttori esportatori, ma solo con il Consiglio per la promozione delle esportazioni sotto la supervisione del ministero del Commercio. I produttori esportatori possono beneficiare indirettamente del rimborso dei costi per le attività connesse alla promozione delle esportazioni. Durante il PIR non è stato tuttavia riscontrato alcun vantaggio per HEG.

3.4.2.   Regimi regionali

(156)

Non vi è stata alcuna collaborazione alla presente inchiesta da parte di esportatori con produzione nelle regioni Karnataka e Maharashtra. La Commissione dovrà pertanto basare le proprie conclusioni sui dati disponibili.

(157)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’India ha osservato che la Commissione ha compensato i programmi delle regioni Karnataka e Maharashtra e ha affermato che nel Maharashtra non vi sono produttori del prodotto oggetto del riesame.

(158)

Contrariamente a quanto ritenuto dal governo dell’India, ai fini della presente inchiesta la Commissione non ha formulato conclusioni sui regimi regionali del Karnataka e del Maharashtra.

(159)

Durante l’ultimo riesame in previsione della scadenza, HEG ha beneficiato di un’esenzione dall’imposta sull’energia elettrica concessa dallo Stato di Madhya Pradesh alle imprese industriali che investono nella produzione di energia elettrica per il consumo vincolato. L’ammissibilità di HEG a beneficiare di questo regime è scaduta a partire dal 2016.

(160)

Per quanto riguarda l’energia elettrica acquistata, la denuncia indicava uno sconto di 2 INR quale possibile vantaggio nell’ambito di regimi regionali. Le fatture per l’energia elettrica esaminate presso la società presentavano differenze rispetto alle normali tariffe dell’energia elettrica industriale, compreso uno sconto indicato in fattura. Di conseguenza, la Commissione ha raccolto dalla società e dal governo dell’India documenti relativi alle tariffe dell’energia applicabili a HEG nel Madhya Pradesh.

(161)

Dai documenti e dalle altre informazioni disponibili è emerso che la commissione per la regolamentazione dell’energia elettrica del Madhya Pradesh (Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission) è stata istituita dal governo del Madhya Pradesh con notifica in Gazzetta del 20 agosto 1998. La legge sull’energia elettrica (Electricity Act) del 2003 (n. 36 del 2003) adottata dal parlamento regionale è entrata in vigore con effetto dal 10 giugno 2003 e la commissione si ritiene ora costituita e funzionante ai sensi delle disposizioni di tale legge. L’articolo 86 della legge sull’energia elettrica del 2003 ha stabilito che le funzioni di tale commissione statale comprendono:

«a)

la determinazione della tariffa per la produzione, la fornitura, la trasmissione e il trasporto dell’energia elettrica, la vendita all’ingrosso, in blocco o al dettaglio, a seconda dei casi, all’interno dello Stato:

a condizione che, qualora sia stato consentito il libero accesso a una categoria di consumatori ai sensi dell’articolo 42, la commissione statale determini solo le spese per il trasporto e la relativa maggiorazione, se del caso, per la suddetta categoria di consumatori;

b)

la regolamentazione delle procedure di acquisto e di appalto dei licenziatari di distribuzione dell’energia elettrica, compreso il prezzo al quale l’energia elettrica deve essere acquistata dalle società di generazione o dai licenziatari o da altre fonti mediante accordi per l’acquisto di energia elettrica per la distribuzione e la fornitura all’interno dello Stato;».

(162)

Nelle sue ordinanze sulle tariffe per la fornitura al dettaglio, la commissione per la regolamentazione dell’energia elettrica del Madhya Pradesh ha stabilito uno sconto per i consumatori industriali con centrali elettriche per uso vincolato. Lo sconto inizialmente istituito per un periodo di cinque anni a decorrere dall’esercizio 2016/2017 è stato prorogato fino all’esercizio 2022/2023. Durante il PIR, l’ordinanza sulle tariffe per la fornitura al dettaglio nell’esercizio 2020-2021 ha indicato che sul prezzo normale delle unità di energia elettrica incrementali acquistate dal consumatore dalla rete si applica uno sconto di 2 INR per unità, fatta salva una riduzione del consumo di energia elettrica generata in modo vincolato.

(163)

Le ordinanze sulle tariffe per la fornitura al dettaglio indicano inoltre una tariffa speciale per una categoria specifica di utilizzatori industriali, denominata «industrie ad alta intensità energetica», che è inferiore alla tariffa normale per gli utenti industriali («tariffa ridotta dell’energia elettrica»).

(164)

Lo sconto per le centrali elettriche per uso vincolato è a disposizione delle società situate nello Stato di Madhya Pradesh che hanno soddisfatto in tutto o in parte la loro domanda di energia in un esercizio finanziario tra il 2016 e il 2020 attraverso centrali elettriche per uso vincolato e che ora vendono la propria energia alla rete e successivamente riacquistano la loro domanda di energia attraverso la rete.

(165)

Le tariffe ridotte dell’energia elettrica per le industrie ad alta intensità energetica sono a disposizione solo delle società situate nello Stato di Madhya Pradesh che operano come mini acciaierie (Mini Steel Plants — MSP), MSP con laminatoi/impianti di acciaio spugnoso negli stessi locali, industria elettrochimica/elettrotermica o industria delle ferroleghe.

(166)

Gli sconti e le tariffe ridotte dell’energia elettrica sono fissati dalla commissione per la regolamentazione dell’energia elettrica del Madhya Pradesh, nella sua ordinanza annuale sulle tariffe per la fornitura al dettaglio. Il gestore di rete interamente pubblico, Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidyut Vitaran Co. Ltd (uno dei quattro fornitori pubblici di energia elettrica dello Stato), applica quindi tali ordinanze nelle rispettive bollette energetiche. A parte le centrali elettriche per uso vincolato, non vi sono operatori privati attivi sul mercato dell’energia elettrica nel Madhya Pradesh.

(167)

Alla luce delle risultanze relative ai regimi di cui alle sezioni 3.2 e 3.3, che confermano già il persistere delle sovvenzioni a un livello ben superiore alla soglia minima, la Commissione ha concluso che, nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza, non era necessario analizzare ulteriormente i due regimi (sconto per l’energia elettrica e tariffa ridotta dell’energia elettrica per alcuni settori industriali) per determinare il persistere delle sovvenzioni, che era già accertato.

(168)

Tuttavia, sulla base dei documenti raccolti e in considerazione del fatto che l’applicazione dello sconto per l’energia elettrica e della tariffa ridotta dell’energia elettrica comporta una riduzione del prezzo del 50 % rispetto al normale prezzo dell’energia elettrica per i grandi utenti industriali nello Stato del Madhya Pradesh, non si può escludere che il produttore esportatore che ha collaborato abbia ricevuto un vantaggio significativo nell’ambito di tali regimi.

(169)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’India ha osservato che un’inchiesta su questo regime non era contemplata né nell’avviso di apertura né nelle consultazioni con il governo dell’India, come previsto a norma dell’ASCM.

(170)

In linea con i considerando 159 e 160, la Commissione ha ritenuto che il regime rientrasse nella domanda di riesame e costituisse probabilmente una continuazione del precedente regime relativo all’energia elettrica. La Commissione ha tuttavia confermato anche la sua posizione di cui al considerando 168 secondo cui, ai fini del presente riesame in previsione della scadenza, non è necessario analizzare integralmente i due regimi. Non è stata pertanto accertata alcuna sovvenzione in relazione a tali regimi.

3.5.   Importo delle sovvenzioni compensabili

(171)

Per il produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta l’importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili, conformemente alle disposizioni del regolamento di base, è il seguente:

Regimi

DDS

AAS

MEIS

RODTEP

EPCGS

IES

Totale

HEG

1,27  %

1,66  %

0,87  %

0,59  %

0,31  %

0,71  %

5,41  %

(172)

L’importo totale delle sovvenzioni supera la soglia minima di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

3.6.   Conclusioni relative al rischio del persistere delle sovvenzioni

(173)

È stato accertato che, durante il PIR, il produttore esportatore che collaborato ha continuato a beneficiare delle sovvenzioni compensabili delle autorità indiane. È stato accertato che le sovvenzioni sono continuate anche a livello nazionale, poiché la maggior parte dei regimi è disponibile su scala nazionale per gli esportatori di elettrodi di grafite.

(174)

I regimi di sovvenzioni compensabili conferiscono vantaggi continui e non è emerso alcun elemento indicante che tali regimi saranno gradualmente abbandonati in un futuro prossimo o che HEG non otterrà più vantaggi nel quadro di tali regimi. Al contrario, i regimi fiscali nazionali sono stati riconfermati durante il PIR nell’ambito della politica del commercio estero 2015-2020, che rimarrà in vigore fino al marzo 2023. Si ricorda inoltre che l’applicazione della politica del commercio estero 2015-2020 è stata prorogata più volte, un’indicazione del fatto che probabilmente nell’ambito della politica del commercio estero le sovvenzioni persisteranno. Per di più, ogni esportatore è ammissibile a più regimi di sovvenzioni. L’unica eccezione riguarda il regime MEIS, che è scaduto nel gennaio 2021. Tuttavia questo regime è stato sostituito da un regime analogo, il RODTEP, per il quale la società ha maturato vantaggi, come evidenziato nella sezione 3.2.5.

(175)

Analogamente, la Commissione ha constatato che i finanziamenti agevolati nell’ambito del regime IES sono stati prorogati almeno fino al 2024.

(176)

Dall’inchiesta è anche emerso che durante il PIR le importazioni indiane hanno continuato a entrare nel mercato dell’Unione e hanno mantenuto le loro quantità e quote di mercato come nelle ultime due inchieste di riesame. Inoltre dall’analisi del volume di produzione e della capacità inutilizzata in India, dei volumi e dei prezzi delle esportazioni dall’India verso i mercati degli altri paesi terzi, delle misure in vigore negli altri paesi terzi e dell’attrattiva del mercato dell’Unione di cui ai considerando da 250 a 270 emerge anche la probabilità che, in caso di scadenza delle misure in vigore, le esportazioni oggetto di sovvenzioni aumenterebbero ulteriormente la loro già sostanziale presenza sul mercato dell’Unione.

(177)

Alla luce di quanto precede, a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha concluso che sussisteva il rischio del persistere delle sovvenzioni in caso di scadenza delle misure.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(178)

Il prodotto simile è stato fabbricato da sette produttori dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame. Tali produttori costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(179)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata quantificata in 219 330 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra in base alle risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione e ai dati forniti dai produttori non inclusi nel campione e dai richiedenti (19). Come indicato al considerando 15, i tre produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre il 61 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.

4.2.   Consumo dell’Unione

(180)

La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione in base al volume delle vendite della produzione propria dell’industria dell’Unione, destinata al mercato dell’Unione, e al volume delle importazioni ottenuti dalle statistiche di Eurostat.

(181)

Su tale base, il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell’Unione (in tonnellate)  (20)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Consumo totale Unione

152 612

120 169

99 873

137 279

Indice

100

79

65

90

Fonte:

Eurostat, informazioni fornite dai produttori dell’Unione inclusi e non inclusi nel campione, informazioni fornite dai richiedenti.

(182)

Nel periodo in esame il consumo di elettrodi di grafite dell’Unione è diminuito del 10 %. Nel 2018 si è registrato un alto consumo dovuto a una domanda elevata da parte dell’industria dell’acciaio dell’UE, che si stava riprendendo dalla crisi dell’acciaio. Inoltre, in una situazione di improvviso aumento dei prezzi degli elettrodi di grafite, i produttori di acciaio stavano accumulando scorte di tali prodotti in previsione di un ulteriore aumento.

(183)

Nel 2019 la produzione di acciaio in forni elettrici ad arco è diminuita rispetto al 2018 (del 6,6 % secondo i dati Eurofer). Di conseguenza la domanda di elettrodi di grafite è calata. Dato il notevole calo del prezzo degli elettrodi di grafite, l’industria a valle non aveva più bisogno di costituire scorte, in quanto gli utilizzatori non erano più interessati da un ulteriore aumento dei prezzi. I produttori di acciaio hanno pertanto iniziato a smaltire le loro scorte di elettrodi di grafite. Inoltre la domanda è diminuita ulteriormente nel 2020, ma questa volta su base temporanea, a seguito della pandemia di COVID-19.

4.3.   Importazioni dall’India

4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dall’India

(184)

Come indicato al considerando 180, la Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dall’India in base alle statistiche di Eurostat. La quota di mercato è stata stabilita in base al consumo dell’Unione indicato al considerando 181.

(185)

Le importazioni dall’India hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle importazioni dall’India (in tonnellate)

5 802

3 369

2 154

6 540

Indice

100

58

37

113

Quota di mercato (%)

4

3

2

5

Indice

100

74

57

125

Fonte:

Eurostat e banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6.

(186)

Le importazioni del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato erano diminuite tra il 2019 e il 2020, in seguito al calo del consumo dell’UE, e sono tornate a salire nel periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso, durante il periodo in esame il volume delle importazioni è aumentato del 13 %, passando da 5 802 tonnellate nel 2018 a 6 540 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di elettrodi di grafite dall’India rappresentavano circa il 16 % delle importazioni totali di elettrodi di grafite nell’Unione, corrispondenti a una quota di mercato del 5 %.

(187)

Nel complesso, le importazioni dall’India e la loro quota di mercato sono aumentate nel periodo in esame. Nonostante il calo del consumo dell’Unione, il volume delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni dall’India ha continuato ad aumentare durante il periodo in esame (del 13 %), mentre le vendite dell’industria dell’Unione sono diminuite.

4.3.2.   Prezzi delle importazioni originarie dell’India e undercutting dei prezzi

(188)

Il prezzo medio delle importazioni dall’India ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi all’importazione (in EUR/tonnellata)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Prezzi all’importazione dall’India

13 756

10 211

4 120

2 747

Indice

100

74

30

20

Fonte:

Eurostat.

(189)

Il prezzo medio delle importazioni (21) di elettrodi di grafite dall’India è diminuito dell’80 % durante tutto il periodo in esame, passando da 13 756 EUR/tonnellata nel 2018 a 2 747 EUR/tonnellata nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(190)

A causa dell’elevata domanda mondiale di elettrodi di grafite, i prezzi indiani hanno superato i prezzi dell’industria dell’Unione nella prima metà del periodo in esame, per poi diminuire del 60 % tra il 2018 e il 2020 e rimanere costantemente al di sotto dei prezzi dell’Unione nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(191)

La Commissione ha stabilito l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando:

a)

la media ponderata dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione, praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e

b)

la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni dall’India del prodotto oggetto del riesame per il produttore esportatore indiano che ha collaborato, stabilita su base cif, esclusi i dazi antidumping e compensativi, con opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione. In assenza di altre informazioni, tali costi sono stati stimati equivalenti all’1 % del valore cif.

(192)

Il risultato è stato un margine di undercutting medio del 41,1 %.

(193)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo dell’India ha sostenuto che il margine di undercutting calcolato dalla Commissione non è rappresentativo, in quanto non si basa sui prezzi reali di mercato nell’Unione. Secondo il governo dell’India, il fatto che le vendite di GrafTech Iberica siano state effettuate in base a contratti a lungo termine ha determinato un prezzo di vendita artificialmente elevato che non è indicativo del prezzo di mercato degli elettrodi di grafite nell’Unione.

(194)

La Commissione non concorda con questa valutazione. I contratti a lungo termine non costituiscono una pratica commerciale inusuale; si tratta di una decisione commerciale nell’ambito della quale un cliente accetta di vincolarsi a un determinato livello di prezzo in cambio di una sicurezza dell’approvvigionamento. Considerato che i contratti a lungo termine erano in uso nel mercato di pertinenza, la loro presenza nel campione non ne annulla la rappresentatività. Inoltre solo una parte delle vendite effettuate dalla GrafTech era oggetto di contratti a lungo termine, mentre le vendite degli altri due produttori dell’Unione inclusi nel campione nel periodo dell’inchiesta di riesame non rientravano in analoghi contratti a lungo termine. La Commissione ritiene pertanto che, pur essendo rappresentativi di una parte del mercato, nel complesso i contratti a lungo termine utilizzati dalla GrafTech Iberica non abbiano inciso in modo significativo sul calcolo dell’undercutting. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

4.3.3.   Importazioni da paesi terzi diversi dall’India

(195)

Le importazioni del prodotto oggetto del riesame da altri paesi terzi provenivano principalmente da Cina, Messico e Russia.

(196)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi, nonché la quota di mercato e i prezzi, hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Importazioni da paesi terzi diversi dall’India

Paese

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

RPC

Volume (in tonnellate)

22 054

19 284

20 074

26 065

Indice

100

87

91

118

Quota di mercato (%)

14

16

20

19

Indice

100

111

139

131

Prezzo medio

10 875

5 253

2 337

2 614

Indice

100

48

21

24

Russia

Volume (in tonnellate)

1 076

3 229

780

3 371

Indice

100

300

72

313

Quota di mercato (%)

1

3

1

2

Indice

100

381

111

348

Prezzo medio

9 623

5 771

4 898

2 851

Indice

100

60

51

30

Messico

Volume (in tonnellate)

1 374

12

896

1 437

Indice

100

1

65

105

Quota di mercato (%)

1

0

1

1

Indice

100

1

100

116

Prezzo medio

2 530

3 264

3 976

3 435

Indice

100

129

157

136

Resto del mondo

Volume (in tonnellate)

4 482

2 471

2 616

3 621

Indice

100

55

58

81

Quota di mercato (%)

3

2

3

3

Indice

100

70

89

90

Prezzo medio

8 253

10 648

5 737

3 979

Indice

100

129

70

48

Totale dei paesi terzi ad eccezione dell’India

Volume (in tonnellate)

28 987

24 996

24 366

34 494

Indice

100

86

84

119

Quota di mercato (%)

19

21

24

25

Indice

100

110

128

132

Prezzo medio

10 027

5 852

2 844

2 814

Indice

100

58

28

28

Fonte:

Eurostat.

(197)

L’incidenza delle importazioni da altri paesi terzi è stata analizzata, dal momento che esse rappresentavano circa l’84 % delle importazioni totali di elettrodi di grafite nell’Unione durante il PIR. Nonostante il calo del consumo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è aumentato del 19 %, passando da quasi 29 000 tonnellate nel 2018 a circa 35 000 tonnellate nel PIR.

(198)

Le importazioni dai paesi terzi hanno seguito in parte il calo del consumo nel 2019 e nel 2020, ma hanno registrato una rapida ripresa e raggiunto il livello più elevato durante il PIR, con un aumento del 19 % rispetto al 2018. Il prezzo medio delle importazioni da altri paesi terzi ha seguito la tendenza mondiale, diminuendo del 72 % tra il 2018 e il PIR.

(199)

La grande maggioranza di queste importazioni durante il PIR, pari al 76 %, era costituita da importazioni dalla Cina. I volumi delle importazioni dagli altri paesi terzi, ad eccezione della Cina e dell’India, sono aumentati del 22 % nel periodo in esame. Il volume delle importazioni di elettrodi di grafite dall’India è aumentato da 5 800 tonnellate nel 2018 a 6 500 tonnellate durante il PIR, mentre la Cina ha registrato un aumento da 22 054 tonnellate nel 2018 a 26 065 tonnellate durante il PIR, con una crescita della quota di mercato rispettivamente del 25 % e del 31 %.

(200)

Durante lo stesso periodo, i prezzi delle importazioni dalla Cina erano inferiori ai prezzi degli esportatori indiani e dei produttori dell’Unione (ad eccezione del 2018).

(201)

Inoltre, a partire dal 7 aprile 2022 (22), la Commissione ha assoggettato le importazioni di elettrodi di grafite dalla Cina a un dazio antidumping (compreso tra il 23 % e il 74,9 %) (23).

4.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.4.1.   Osservazioni generali

(202)

L’analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(203)

Come indicato al considerando 15, per valutare la situazione economica dell’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento.

(204)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario antidumping fornite dai produttori inclusi nel campione, nonché sulla base di dati macroeconomici forniti dai produttori non inclusi nel campione e dai richiedenti, che sono stati sottoposti a controllo incrociato con i dati contenuti nella domanda di riesame. I dati riguardavano tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(205)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(206)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(207)

Nel periodo in esame la produzione totale dell’Unione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume di produzione (in tonnellate)

251 009

219 744

164 413

219 330

Indice

100

88

66

87

Capacità produttiva (in tonnellate)

283 500

294 900

294 900

285 235

Indice

100

104

104

101

Utilizzo degli impianti (%)

89

75

56

77

Indice

100

84

63

87

Fonte:

informazioni fornite dai produttori dell’Unione inclusi e non inclusi nel campione, informazioni fornite dai richiedenti.

(208)

In seguito al calo del consumo, il volume di produzione dell’industria dell’Unione è diminuito del 34 % tra il 2018 e il 2020, per poi recuperare parzialmente durante il PIR, rimanendo al di sotto del livello del 2018. In generale il volume di produzione è diminuito del 13 % durante il periodo in esame.

(209)

Il calo del volume di produzione è dovuto al calo del consumo associato alla perdita in termini di quantità delle vendite subita dall’industria dell’Unione, come spiegato al considerando 211.

4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(210)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione (in tonnellate)

117 824

91 804

73 352

96 245

Indice

100

78

62

82

Quota di mercato (%)

77

76

73

70

Indice

100

99

95

91

Fonte:

informazioni fornite dai richiedenti, informazioni fornite dai produttori dell’Unione inclusi e non inclusi nel campione.

(211)

Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito del 18 % durante il periodo in esame. È diminuito in maniera costante fino al 2020 (del 38 %) e ha registrato una ripresa solo parziale durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Tuttavia tale incremento non è risultato in linea con l’analoga tendenza seguita dal consumo dell’Unione, il che ha complessivamente determinato una contrazione della quota di mercato dell’industria dell’Unione, che è passata dal 77 % nel 2018 al 70 % nel periodo dell’inchiesta di riesame (-9 %), mentre la quota di mercato delle importazioni dall’India è aumentata del 25 % nello stesso periodo.

(212)

Durante il periodo in esame il consumo di elettrodi di grafite dell’UE è diminuito del 10 %. Questo calo di 15 000 tonnellate del consumo ha colpito solo l’industria dell’Unione, che ha perso 21 000 tonnellate di vendite. Nello stesso periodo il volume delle importazioni oggetto di dumping dall’India, dalla Cina e da altri paesi terzi ha continuato ad aumentare durante il periodo in esame, rispettivamente del 13 %, 18 % e 19 %.

4.4.2.3.   Crescita

(213)

Come spiegato in precedenza, durante il periodo in esame il volume delle vendite dell’industria dell’Unione ha perso 21 000 tonnellate, mentre le importazioni sono aumentate di oltre 6 200 tonnellate. Ciò ha comportato una perdita di quota di mercato del 9 % per l’industria dell’Unione nel periodo in esame. L’industria dell’Unione non ha pertanto registrato alcuna crescita nel periodo in esame.

4.4.2.4.   Occupazione e produttività

(214)

L’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 7

Occupazione e produttività

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Numero di addetti (in ETP)

1 165

1 148

1 102

1 143

Indice

100

99

95

98

Produttività (in unità per lavoratore)

215

191

149

192

Indice

100

89

69

89

Fonte:

informazioni fornite dai richiedenti, informazioni fornite dai produttori dell’Unione inclusi e non inclusi nel campione.

(215)

Il numero di addetti dell’industria dell’Unione è rimasto relativamente stabile nel periodo in esame (con una diminuzione del 2 %). Pertanto, dato il calo della produzione illustrato nella sezione 4.4.2.1, la produttività della forza lavoro dell’industria dell’Unione, misurata come produzione (in tonnellate) per lavoratore, ha seguito lo stesso calo tendenziale dell’11 % nello stesso periodo.

4.4.2.5.   Entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(216)

La Commissione ha concluso al considerando 177 che le importazioni dall’India hanno continuato a entrare nel mercato dell’Unione a prezzi oggetto di sovvenzioni nel periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha anche riscontrato elementi di prova del rischio del persistere delle sovvenzioni in caso di scadenza delle misure.

(217)

Sebbene le misure compensative siano in vigore dal 2009, l’industria dell’Unione ha registrato un calo rilevante del volume delle vendite, che ha determinato una contrazione della quota di mercato pari a 9 punti percentuali durante il periodo in esame. Non si è pertanto potuta constatare una piena ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di sovvenzione e l’industria dell’Unione rimane assai vulnerabile agli effetti pregiudizievoli di eventuali importazioni oggetto di sovvenzioni sul mercato dell’Unione.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(218)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’UE ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita nell’Unione

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (in EUR/tonnellata)

8 483

9 578

5 870

4 682

Indice

100

113

69

55

Costo unitario di produzione (in EUR/tonnellata)

3 696

4 685

4 864

3 556

Indice

100

127

132

96

Fonte:

risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(219)

I prezzi di vendita sono aumentati del 13 % tra il 2018 e il 2019, per poi diminuire notevolmente nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta di riesame, raggiungendo un livello del 45 % inferiore rispetto al 2018.

(220)

Il costo di produzione è aumentato, ha raggiunto il livello più alto nel 2020 e ha iniziato a diminuire durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Questa tendenza è dovuta al notevole aumento del prezzo della principale materia prima, ossia il «needle coke». A causa dell’aumento della domanda trainato dal settore delle batterie agli ioni di litio, il prezzo del «needle coke» è salito in modo costante e significativo fino al 2019 e solo a partire dal 2020 ha iniziato a diminuire.

(221)

Nell’esaminare i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione, la Commissione ha osservato che una parte della produzione dell’Unione (in particolare la produzione di GrafTech Iberica e GrafTech France), che rappresenta circa il 50 % delle vendite e della produzione totali dell’Unione, era in qualche misura temporaneamente al riparo dalla concorrenza diretta sul mercato, mentre l’altra parte (ossia gli altri due produttori dell’Unione inclusi nel campione) era direttamente esposta alle importazioni indiane oggetto di dumping.

(222)

Tale situazione era dovuta all’esistenza di contratti a lungo termine in cui rientravano le vendite di elettrodi di grafite della GrafTech Iberica. Questi contratti a lungo termine sono stati conclusi a seguito di un periodo (2017-2018) in cui i prezzi erano insolitamente elevati. Si tratta di contratti di acquisto «take or pay», con un livello garantito di forniture a prezzi fissi; l’acquirente si impegnava ad acquistare i volumi concordati al prezzo prestabilito e fisso, fatti salvi vari diritti e obblighi contrattuali. La durata di tali contratti era compresa fra tre e cinque anni. È emerso che le vendite di GrafTech Iberica durante il periodo dell’inchiesta di riesame sono state effettuate in grandissima parte nel quadro di questi contratti a lungo termine. Dall’inchiesta non è risultato che altri produttori dell’Unione rientrassero nell’ambito di analoghi contratti a lungo termine nel periodo in esame. La Commissione ha osservato che l’incidenza di tali contratti a lungo termine è temporanea, tenuto conto della loro durata limitata.

(223)

L’origine di questi contratti a lungo termine è da ricondurre al periodo di elevata volatilità dei prezzi negli anni 2017-2018, che si è protratto fino al 2019. In tali anni i prezzi degli elettrodi di grafite a livello mondiale sono aumentati in modo significativo. Tale situazione era dovuta a vari fattori, tra cui l’aumento della domanda a livello mondiale. L’aumento della domanda sarebbe principalmente riconducibile, secondo l’industria dell’Unione, alla transizione globale dell’industria dell’acciaio dagli altiforni ai forni elettrici ad arco, che utilizzano elettrodi di grafite. Inoltre, come spiegato al considerando 220, la nuova concorrenza per il «needle coke» (la principale materia prima utilizzata nella produzione di elettrodi di grafite) con il settore delle batterie agli ioni di litio ha determinato un aumento del costo delle materie prime che ha contribuito alla volatilità dei prezzi. Per affrontare la questione della volatilità dei prezzi, i contratti a lungo termine per la fornitura del prodotto oggetto del riesame da parte della GrafTech Iberica sono stati negoziati per una durata compresa tra tre e cinque anni. Il principio era quello di ottenere prezzi più stabili in cambio di un’offerta stabile, come richiesto dai clienti.

(224)

Pertanto, grazie ai contratti a lungo termine in vigore, le vendite di GrafTech Iberica hanno potuto essere effettuate a un livello di prezzi stabile (superiore del [25-50] % rispetto al prezzo medio unitario di vendita nell’Unione) durante il periodo dell’inchiesta di riesame, nonostante il calo generalizzato dei prezzi che ha invece colpito il resto dell’industria dell’Unione non rientrante in tali contratti. Avvalendosi delle informazioni disponibili, quali i volumi delle vendite del prodotto oggetto del riesame non oggetto di contratti a lungo termine effettuate da GrafTech Iberica e le vendite degli altri due produttori dell’Unione inclusi nel campione, la Commissione ha stimato che il prezzo medio sul mercato non rientrante nelle condizioni dei contratti a lungo termine era del [25-50] % circa inferiore rispetto al prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato nel suo complesso. Di conseguenza, il prezzo medio di vendita nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame non riflette accuratamente la situazione concorrenziale per quanto riguarda i prezzi sul mercato dell’Unione, su cui hanno inciso notevolmente le importazioni a basso prezzo e oggetto di dumping provenienti sia dall’India che dalla Cina.

4.4.3.2.   Costo del lavoro

(225)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Costo medio del lavoro per addetto (in EUR)

91 856

87 714

84 993

87 519

Indice

100

95

93

95

Fonte:

risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(226)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro è leggermente diminuito. Nel complesso il costo medio del lavoro per addetto è calato del 5 %. Questa tendenza è stata influenzata principalmente dalla limitata riduzione dei dati relativi all’occupazione, come spiegato al considerando 215.

4.4.3.3.   Scorte

(227)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Scorte finali (in tonnellate)

7 026

9 447

8 172

8 812

Indice

100

134

116

125

Scorte finali in percentuale sulla produzione

3

4

5

4

Indice

100

154

178

144

Fonte:

risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(228)

Le scorte non possono essere considerate un indicatore di pregiudizio pertinente nel settore in questione, dato che la produzione e le vendite si basano principalmente sugli ordinativi e i produttori tendono quindi ad avere scorte limitate. L’andamento delle scorte è pertanto indicato soltanto a titolo informativo.

(229)

Nel complesso, le scorte sono state influenzate dalle tendenze al ribasso della produzione e delle vendite dell’industria dell’Unione. Le scorte finali in percentuale della produzione sono aumentate notevolmente nel 2019 e nel 2020 (rispettivamente del 54 % e del 78 %) e sono in parte diminuite durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso, durante il periodo in esame le scorte finali in tonnellate sono aumentate del 25 %.

(230)

Tuttavia, considerati i dati dei due produttori dell’Unione che non hanno concluso contratti a lungo termine, nello stesso periodo le scorte sono aumentate del [35-45] %.

4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitale

(231)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

75

62

2

31

Indice

100

82

2

42

Flusso di cassa (in EUR)

659 909 270

475 537 375

120 592 009

210 732 326

Indice

100

72

18

32

Investimenti (in EUR)

23 523 042

28 065 231

21 574 327

29 396 885

Indice

100

119

92

125

Utile sul capitale investito

722

467

35

154

Indice

100

65

5

21

Fonte:

risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(232)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite.

(233)

Dopo la precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza di cui al considerando 1, nell’ambito della quale sono state istituite le misure compensative, la situazione dell’industria dell’Unione è migliorata e il suo margine di profitto, grazie all’aumento dei prezzi di cui alla sezione 4.4.3.1, ha raggiunto il 75 % nel 2018. Tuttavia la situazione è successivamente peggiorata e i margini di profitto sono diminuiti a partire dal 2018, toccando il livello più basso nel 2020 (2 %) e riprendendosi in parte nel periodo dell’inchiesta di riesame (31 %), il che corrisponde a un calo del 58 % nel periodo in esame.

(234)

La causa di questa tendenza al ribasso è la significativa riduzione del consumo dell’Unione e del volume delle vendite subita dall’industria dell’Unione, a vantaggio delle importazioni indiane oggetto di dumping e sovvenzioni e delle importazioni cinesi oggetto di dumping che hanno esercitato una pressione significativa sui prezzi in entrata nell’Unione, facendoli scendere a livelli inferiori rispetto a quelli dell’industria dell’Unione e costringendo la parte dell’industria dell’Unione non rientrante nei contratti a lungo termine a ridurre i propri livelli di prezzo, come spiegato al considerando 224.

(235)

Come indicato in precedenza, per uno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, GrafTech Iberica, la maggior parte dei volumi di vendita rientrava in contratti a lungo termine. Pertanto i prodotti sono stati venduti a prezzi stabili e, durante il PIR (fino alla scadenza dei contratti a lungo termine; una parte significativa è scaduta alla fine del 2021, un’altra parte alla fine del 2022) tali vendite continuavano a essere considerate parzialmente al riparo da fattori esterni, come il calo generalizzato dei prezzi.

(236)

La situazione è invece diversa per gli altri due produttori dell’Unione inclusi nel campione. Escludendo GrafTech Iberica, i microindicatori mostrano un quadro differente, in cui la redditività delle vendite nell’Unione è scesa da [+ 70 - +80] % nel 2018 a [0 - +10] % nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(237)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell’industria dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Data la tendenza al ribasso dei profitti dell’industria dell’Unione, il flusso di cassa è diminuito del 68 % nel periodo in esame.

(238)

Gli investimenti, in virtù di un flusso di cassa ancora positivo, sono cresciuti del 25 % nel periodo in esame, principalmente grazie agli sforzi profusi dall’industria dell’Unione per razionalizzare la produzione e aumentare l’efficienza e la produttività in modo da contrastare l’incremento delle importazioni a basso prezzo. Tuttavia nello stesso periodo l’utile sul capitale investito, espresso come profitto in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, è sceso del 79 % e ha quindi seguito lo stesso andamento della redditività.

(239)

Un quadro simile a quello sopra illustrato può essere osservato esaminando i dati dei due produttori dell’Unione che non hanno venduto nel quadro di contratti a lungo termine durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Nello stesso periodo l’utile sul capitale investito e il flusso di cassa sono scesi a [0 - +10] %.

(240)

Dato il calo della redditività e dell’utile sul capitale investito, i produttori dell’Unione inclusi nel campione incontreranno crescenti difficoltà a ottenere capitali per i loro investimenti futuri. Con l’utile sul capitale investito in così rapido calo, la capacità dei produttori inclusi nel campione di ottenere capitale in futuro è più a rischio.

4.4.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(241)

Dall’inchiesta è emerso che le misure hanno consentito all’industria dell’Unione di mantenere, almeno in parte, quote di mercato significative durante tutto il periodo in esame. La maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha evidenziato la difficile situazione economica in cui versava l’industria dell’Unione. Come illustrato in precedenza, questi sviluppi negativi si spiegano con il calo del consumo associato alle conseguenze della pandemia di COVID-19, delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni dall’India, che nello stesso periodo hanno guadagnato quote di mercato a scapito dell’industria dell’Unione, la cui quota di mercato è diminuita. La situazione è stata ulteriormente aggravata dal forte aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dall’India. L’industria dell’Unione ha risposto a tali sfide diminuendo i prezzi e riducendo i profitti, che tuttavia sono rimasti positivi durante il periodo in esame.

(242)

In particolare si è registrato un calo della produzione, dei volumi delle vendite e delle quote di mercato, nonché dei prezzi di vendita; tale andamento ha avuto ripercussioni negative sull’occupazione, sulla produttività e sulla redditività. La maggiore pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dall’India e dalla Cina ha costretto l’industria dell’Unione a ridurre i prezzi di vendita, con effetti negativi sulla sua redditività, che è notevolmente diminuita durante il periodo in esame. Infine il rapido calo degli utili sul capitale investito incide negativamente sulla capacità dell’industria dell’Unione di ottenere capitali e investimenti.

(243)

D’altro canto, nonostante l’andamento al ribasso degli indicatori, l’industria dell’Unione è comunque riuscita a mantenere volumi delle vendite elevati e una quota di mercato rilevante. Analogamente, nonostante l’andamento negativo, la redditività è rimasta positiva per tutto il periodo in esame. La Commissione ha pertanto concluso che durante il periodo in esame l’industria dell’Unione è stata soggetta ad alcune tendenze negative che hanno determinato una situazione di vulnerabilità generale nel 2021, ma durante il periodo dell’inchiesta di riesame non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

(244)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo dell’India ha affermato che l’aumento dei prezzi delle materie prime, a seguito dell’aggressione militare da parte della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, è uno dei fattori principali cui è riconducibile la riduzione della redditività dell’industria dell’Unione.

(245)

L’argomentazione non è suffragata da alcun elemento di prova. L’aggressione militare e la sottostante situazione geopolitica hanno subito un’evoluzione dopo il periodo dell’inchiesta di riesame, a partire dal febbraio 2022, e pertanto non hanno influito in alcun modo sulla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. Tale argomentazione è stata pertanto ritenuta infondata.

5.   RISCHIO DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(246)

La Commissione ha concluso al considerando 243 che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha quindi valutato l’eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni provenienti dall’India in caso di scadenza delle misure.

(247)

Per stabilire se sussista il rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni dall’India, la Commissione ha preso in considerazione gli elementi seguenti: i) il volume di produzione e la capacità inutilizzata in India, ii) i volumi e i prezzi delle esportazioni dall’India verso i mercati degli altri paesi terzi, iii) le misure in vigore negli altri paesi terzi, iv) l’attrattiva del mercato dell’Unione e v) i probabili livelli dei prezzi delle importazioni dall’India, come pure la loro incidenza sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure.

5.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata

(248)

Sulla base delle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza (24), la capacità produttiva totale indiana di elettrodi di grafite è stata stimata a circa 160 000 tonnellate, la produzione a circa 121 000 tonnellate e la capacità inutilizzata a circa 39 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame. La capacità inutilizzata stimata rappresentava circa il 29 % del consumo dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(249)

Secondo le informazioni fornite nella domanda (25), si prevede inoltre che un produttore indiano continui ad aumentare la propria capacità di ulteriori 20 000 tonnellate entro l’inizio del 2023, portando la capacità inutilizzata a 59 000 tonnellate (43 % del consumo dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame). Esiste pertanto la possibilità di un significativo aumento delle quantità esportate verso l’Unione, in particolare perché non vi sono indicazioni che i mercati dei paesi terzi o il mercato interno possano assorbire un aumento di produzione.

5.2.   Volumi e prezzi delle esportazioni dall’India verso i mercati degli altri paesi terzi

(250)

In assenza di collaborazione e, di conseguenza, di qualsiasi altra fonte più attendibile per stabilire le esportazioni indiane di elettrodi di grafite verso gli altri paesi terzi ad eccezione dell’Unione, l’analisi si è basata sui dati GTA relativi al codice SA 8545 11. Tale codice SA comprendeva circa l’82 % delle esportazioni indiane nell’Unione (rispetto ai dati TARIC di Eurostat), mentre quasi nessuna importazione dall’India nell’Unione era effettuata con il codice SA 8545 90. I dati GTA relativi al codice SA 8545 11 sono stati pertanto considerati la fonte più attendibile per l’analisi del mercato dei paesi terzi.

(251)

Nel 2021 sia GIL che HEG, i due produttori noti di elettrodi di grafite in India, risultati essere altamente orientati all’esportazione, esportavano oltre il 60 % della loro produzione. La Turchia, gli Stati Uniti, l’Unione e l’Egitto erano i loro principali mercati di esportazione. I volumi delle esportazioni mondiali provenienti dall’India sono complessivamente diminuiti del 14 % tra il 2018 e il PIR, mentre sono aumentati del 16 % verso i tre principali mercati di esportazione (Turchia, Stati Uniti ed Egitto).

(252)

L’analisi dei prezzi all’esportazione verso i primi dieci paesi di esportazione dell’India durante il PIR ha indicato che il prezzo all’esportazione verso l’Unione a livello fob alla frontiera indiana (2 727 EUR/tonnellata) era superiore a quello verso l’Egitto, la Corea del Sud, il Sud Africa, il Messico e gli Emirati arabi uniti, mentre era inferiore a quello verso la Turchia, gli Stati Uniti, l’Arabia Saudita e l’Indonesia. Tuttavia, date le restrizioni all’esportazione cui è confrontata l’industria indiana, come spiegato nella sezione 5.3, e tenuto conto dell’attuale capacità inutilizzata dell’India, si è ritenuto che in caso di scadenza delle misure gli esportatori indiani sarebbero incentivati a trasferire quantità significative delle esportazioni dai paesi terzi verso il più attraente mercato dell’Unione.

5.3.   Misure in vigore negli altri paesi terzi

(253)

A seguito delle sanzioni statunitensi nei confronti dell’Iran nell’agosto 2018, l’India ha perso la sua principale destinazione di esportazione di elettrodi di grafite (26). Prima delle sanzioni, l’Iran era tra le tre principali destinazioni di esportazione di elettrodi di grafite dell’India, con volumi delle esportazioni pari a circa 9 000 tonnellate/anno. Nel 2019, a seguito delle sanzioni, i volumi delle esportazioni dall’India verso l’Iran sono scesi a quasi zero tonnellate e sono rimasti a tale livello negli anni successivi.

(254)

Inoltre la Commissione economica eurasiatica ha prorogato le misure antidumping sulle importazioni di elettrodi di grafite dall’India fino al settembre 2023, al tasso del 16,04 % per HEG e del 32,83 % per GIL e altri produttori indiani. La Federazione russa, uno dei membri dell’Unione economica eurasiatica, era un importante consumatore di elettrodi di grafite, con una produzione annua di acciaio nei forni elettrici ad arco di 24 milioni di tonnellate nel 2019. Le esportazioni indiane di elettrodi di grafite verso la Russia sono diminuite da circa 840 tonnellate nel 2018 a zero tonnellate nel 2020 e nel 2021. Pertanto, con la capacità inutilizzata già disponibile, ciò limiterà i mercati di esportazione potenzialmente disponibili per i produttori indiani, aumentando ulteriormente l’attrattiva del mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure.

5.4.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(255)

L’attrattiva esercitata dal mercato dell’Unione è stata dimostrata dal fatto che, nonostante i dazi antidumping e compensativi in vigore, gli elettrodi di grafite indiani hanno continuato a entrare nel mercato dell’Unione. Durante il periodo in esame l’India ha continuato a essere il secondo maggior esportatore nell’Unione dopo la Cina. Nonostante un calo tra il 2019 e il 2020 dovuto alla pandemia di COVID-19, l’India ha mantenuto e aumentato le sue esportazioni nell’Unione, tra 5 800 tonnellate nel 2018 e 6 500 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame, e le sue quote di mercato, tra il 4 % nel 2018 e il 5 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Si tratta dello stesso intervallo dei volumi delle esportazioni e delle quote di mercato osservati nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame dei due precedenti riesami in previsione della scadenza. Come indicato al considerando 192, durante il periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo all’esportazione dall’India verso l’Unione era notevolmente inferiore ai prezzi praticati sul mercato dell’Unione.

(256)

Inoltre, secondo le dichiarazioni pubbliche di HEG, il produttore ritiene che l’Unione sia un mercato di esportazione importante per aumentare la propria presenza in caso di abrogazione delle misure antidumping/antisovvenzioni (27).

5.5.   Probabili livelli dei prezzi delle importazioni dall’India e loro incidenza sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure

(257)

Per valutare l’incidenza delle importazioni future sulla situazione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha ritenuto che i livelli dei prezzi delle esportazioni indiane senza i dazi antidumping costituissero un indicatore ragionevole dei livelli futuri dei prezzi delle esportazioni nel mercato dell’Unione. Su tale base, il margine di undercutting medio per il prodotto oggetto del riesame, senza l’inclusione di dazi antidumping e compensativi, è risultato pari al 41,1 % ed è pertanto ritenuto il migliore indicatore dei probabili livelli di prezzo in assenza delle misure antisovvenzioni.

(258)

Dato il suo uso intensivo e la sua rapida sostituzione, gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame tendono a mantenere scorte sostanziali come per le materie prime. Il prodotto oggetto del riesame è pertanto sensibile ai prezzi. Un aumento improvviso delle importazioni a basso prezzo costringerebbe l’industria dell’Unione a ridurre ulteriormente i prezzi, ripetendo la scelta già operata per competere con le importazioni provenienti dall’India e dalla Cina, come illustrato nella sezione 4.4.3.1.

(259)

Inoltre, a partire dall’aprile 2022, le importazioni di alcuni elettrodi di grafite provenienti dalla Cina sono soggette al dazio antidumping di cui al considerando 199. La definizione del prodotto oggetto di tali dazi si sovrappone in larga misura alla definizione del prodotto in esame oggetto della presente inchiesta, vale a dire il codice TARIC 8545110010. Si prevede pertanto una diminuzione della quota di mercato cinese (dal 20 % nel periodo dell’inchiesta di riesame). Ciò aumenterà ulteriormente l’attrattiva del mercato dell’Unione per le importazioni oggetto di dumping/sovvenzioni provenienti dall’India. Con l’attuale o anche probabile aumento della capacità inutilizzata di cui al considerando 249 e senza la concorrenza dei produttori esportatori cinesi, vi è un forte rischio che i produttori esportatori indiani aumentino significativamente le loro importazioni del prodotto oggetto del riesame nel mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure.

(260)

Inoltre, come spiegato ai considerando da 221 a 224, la situazione globale dell’industria dell’Unione è influenzata dalla situazione particolare di GrafTech Iberica, che è di natura temporanea. I contratti a lungo termine sono giunti a scadenza (in larga misura, la maggioranza dei contratti a lungo termine in vigore è già scaduta nel 2022). Alcuni contratti a lungo termine esistenti, relativi a GrafTech Iberica, sono stati prorogati di uno o due anni oltre il 2022. Tuttavia i contratti a lungo termine prorogati riguardavano solo una piccola parte delle vendite totali effettuate da GrafTech Iberica. Anche tenendo conto dei contratti a lungo termine prorogati, la grande maggioranza del volume di vendite effettuate da GrafTech Iberica alla fine del 2023 non rientrerà più negli attuali contratti a lungo termine. Questa proporzione aumenterà ulteriormente alla fine del 2024. La Commissione ha inoltre osservato che i prezzi di vendita medi per i prodotti di GrafTech Iberica nel PI sono diminuiti rispetto al 2020 (anche tenendo conto delle vendite effettuate nel quadro dei contratti a lungo termine); questo significa che le vendite di GrafTech Iberica hanno risentito delle importazioni di elettrodi di grafite a basso prezzo dall’India e dalla Cina. Al più tardi entro la fine del 2023 GrafTech Iberica si troverà pertanto nella stessa situazione degli altri produttori e sarà pienamente esposta all’incidenza dei crescenti volumi delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni dall’India. Ciò significa che la situazione economica dell’industria dell’Unione si deteriorerebbe ulteriormente in caso di scadenza delle misure.

(261)

Con una perdita di redditività, l’industria dell’Unione non sarebbe in grado di effettuare gli investimenti necessari. In ultima analisi ciò comporterebbe anche una perdita di posti di lavoro e un rischio di chiusura di linee di produzione.

(262)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo dell’India ha sostenuto che, nel caso di specie, non vi è alcun rischio di reiterazione del pregiudizio, principalmente perché la quota di mercato delle importazioni dall’India nell’Unione è solo del 5 % e che l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è dovuto alle importazioni dalla Cina e non alle importazioni dall’India. Il governo dell’India ha inoltre argomentato che i bassi prezzi all’importazione dall’India sono una reazione alle importazioni a basso prezzo dalla Cina.

(263)

Nel determinare se sussista il rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dall’India, come illustrato al considerando 247, la Commissione ha preso in considerazione diversi elementi quali il volume di produzione e la capacità inutilizzata in India, i volumi e i prezzi delle esportazioni dall’India verso i mercati degli altri paesi terzi, le misure in vigore negli altri paesi terzi, l’attrattiva del mercato dell’Unione e i probabili livelli dei prezzi delle importazioni dall’India, come pure la loro incidenza sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure. Nelle sue osservazioni il governo dell’India non ha messo in discussione l’analisi o la conclusione della Commissione in relazione a nessuno di questi elementi, fatta eccezione per quanto indicato al considerando 127. Contrariamente a quanto suggerito dal governo dell’India nelle sue osservazioni, la Commissione non ha basato le proprie conclusioni in merito al rischio della reiterazione del pregiudizio sulla quota di mercato delle importazioni di elettrodi di grafite dall’India nell’Unione osservata durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(264)

L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(265)

Inoltre il governo dell’India ha asserito che il mercato dell’Unione non è un mercato attraente per i produttori esportatori indiani, in quanto i prezzi all’esportazione nell’Unione sono inferiori rispetto al prezzo all’esportazione degli elettrodi di grafite verso altri paesi terzi.

(266)

La Commissione ha riconosciuto, al considerando 252, che i prezzi delle esportazioni indiane verso alcuni paesi terzi sono superiori rispetto ai prezzi all’esportazione verso l’Unione. I prezzi praticati su alcuni altri mercati di esportazione importanti per i produttori esportatori indiani sono tuttavia inferiori rispetto ai prezzi praticati all’Unione. Inoltre, come illustrato nella sezione 4.3.1, le esportazioni indiane hanno guadagnato una quota di mercato nell’Unione nel periodo in esame. Pertanto, per i motivi sopra esposti, la Commissione ha concluso che tale argomentazione era infondata.

5.6.   Conclusioni

(267)

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni dall’India a prezzi inferiori rispetto a quelli dell’industria dell’Unione, aggravando così la situazione economica dell’industria dell’Unione. Molto probabilmente ciò determinerebbe una reiterazione del pregiudizio notevole e di conseguenza la sostenibilità dell’industria dell’Unione sarebbe seriamente a rischio.

6.   INTERESSE DELL’UNIONE

(268)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento in vigore delle misure antidumping esistenti sia contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori.

(269)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

6.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(270)

L’industria dell’Unione è composta da cinque gruppi che producono elettrodi di grafite nell’Unione. Tutti i gruppi hanno collaborato pienamente all’inchiesta. Come indicato al considerando 15, la Commissione ha selezionato un campione di produttori dell’Unione. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione che hanno risposto al questionario. Il campione è stato considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione.

(271)

Come indicato sopra, l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo in esame ma si trova in una situazione di fragilità, come confermato dall’andamento negativo degli indicatori di pregiudizio. La soppressione dei dazi compensativi comporterebbe il rischio della reiterazione del pregiudizio notevole, che si tradurrebbe in un calo del volume di produzione e del volume delle vendite, nonché in una contrazione della quota di mercato, con una conseguente perdita di redditività e di posti di lavoro.

(272)

Dall’altro lato l’industria dell’Unione ha dimostrato di essere un’industria solida. Dopo l’ultimo riesame in previsione della scadenza è riuscita a migliorare la sua situazione a condizioni eque sul mercato dell’Unione, investendo e operando con un profitto superiore al profitto di riferimento stabilito nell’inchiesta iniziale. La proroga delle misure impedirebbe alle importazioni a basso prezzo dall’India di inondare il mercato dell’Unione e dunque consentirebbe all’industria dell’Unione di mantenere prezzi sostenibili e i livelli di redditività necessari agli investimenti futuri.

(273)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure compensative è nell’interesse dell’industria dell’Unione.

(274)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’India ha osservato che, poiché i dazi antisovvenzioni erano già in vigore da quasi 20 anni, l’ulteriore mantenimento dei dazi comporterebbe una protezione eccessiva e soffocherebbe la concorrenza sul mercato dell’UE. Non vi era alcuna giustificazione per il mantenimento dei dazi per oltre 20 anni.

(275)

La Commissione ha riscontrato elementi di prova del fatto che le sovvenzioni delle esportazioni indiane sono proseguite durante il PIR. Pertanto, sebbene le misure siano in vigore da lungo tempo, la proroga dei dazi è in linea con la norma relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni. Non sussiste inoltre alcun rischio di influenza negativa sulla concorrenza sul mercato dell’UE, in quanto i dazi si limitano a controbilanciare le sovvenzioni e a ripristinare una concorrenza internazionale leale.

6.2.   Interesse degli importatori indipendenti, degli operatori commerciali e degli utilizzatori

(276)

La Commissione ha contattato tutti gli importatori indipendenti, gli operatori commerciali e gli utilizzatori noti. Nessuna parte interessata si è manifestata.

(277)

Data l’omessa collaborazione di importatori, operatori commerciali e utilizzatori, non erano disponibili informazioni riguardo all’incidenza dei dazi su tali parti. Dall’inchiesta iniziale è tuttavia emerso che un’eventuale incidenza su altre parti interessate non sono stati tali da indurre a ritenere che le misure fossero contrarie all’interesse dell’Unione. Analogamente, la precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha accertato che il mantenimento delle misure non avrebbe conseguenze negative di rilievo sulla situazione di queste parti.

(278)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure compensative in vigore non avrebbe effetti negativi di rilievo sugli importatori, sugli operatori commerciali e sugli utilizzatori.

(279)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo dell’India ha sostenuto che il mantenimento delle misure antidumping in vigore non è nell’interesse dell’Unione. Secondo il governo dell’India, il fatto che le vendite di GrafTech Iberica siano state effettuate in base a contratti a lungo termine ha determinato un prezzo di vendita artificialmente elevato e anticoncorrenziale che non è indicativo del prezzo di mercato degli elettrodi di grafite nell’Unione. Le conseguenze di tali vendite a prezzi artificialmente elevate inciderebbero sugli utilizzatori a valle dell’Unione.

(280)

Come illustrato al considerando 194, i contratti a lungo termine non sono inusuali in una pratica commerciale in cui entrambe le parti concordano le condizioni ritenendole vantaggiose. Pertanto, secondo la Commissione, i contratti a lungo termine e i prezzi che ne derivano non possono essere considerati anticoncorrenziali. Inoltre, come illustrato al considerando 235, entro la fine del 2023 la maggioranza dei contratti a lungo termine conclusi da GrafTech Iberica giungerà a termine; GrafTech Iberica si troverà nella stessa situazione degli altri produttori e sarà pienamente esposta all’incidenza dei crescenti volumi delle importazioni oggetto di dumping dall’India.

(281)

Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(282)

Il governo dell’India ha inoltre sostenuto che il mantenimento dei dazi non sarebbe nell’interesse dell’Unione, in quanto tali dazi si ripercuoterebbero sugli acquirenti.

(283)

Tale argomentazione è stata ritenuta infondata. L’interesse degli utilizzatori è stato valutato dalla Commissione ai considerando da 276 a 278: si è concluso che il mantenimento delle misure antidumping in vigore non avrebbe effetti negativi di rilievo sugli utilizzatori.

6.3.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(284)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure esistenti sulle importazioni del prodotto in esame originarie dell’India.

7.   MISURE ANTISOVVENZIONI

(285)

In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al persistere delle sovvenzioni da parte dell’India, al rischio della reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni dall’India e all’interesse dell’Unione, la Commissione ritiene che le misure compensative sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India debbano essere mantenute.

(286)

Le aliquote individuali del dazio compensativo indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario dell’India e fabbricato dalle entità giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente citate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio compensativo.

(287)

Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio compensativo in caso di una successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (28). Essa deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(288)

Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale informazione.

(289)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (29), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(290)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di elettrodi di grafite del tipo utilizzato per i forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, e relativi nippli, importati insieme o separatamente, attualmente classificati ai codici NC ex 8545 11 00 ed ex 8545 90 90 (codici TARIC 8545110010 e 8545909010) e originari dell’India.

2.   Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito, sono le seguenti:

Società

Dazio compensativo (in %)

Codice addizionale TARIC

Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta — 700016, West Bengal

6,3

A530

HEG Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida — 201301, Uttar Pradesh

7,0

A531

Tutte le altre società

7,2

A999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  Regolamento (CE) n. 1628/2004 del Consiglio, del 13 settembre 2004, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India (GU L 295 del 18.9.2004, pag. 4).

(3)  Regolamento (CE) n. 1629/2004 del Consiglio, del 13 settembre 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India (GU L 295 del 18.9.2004, pag. 10).

(4)  Regolamento (CE) n. 1354/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1628/2004 che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India e il regolamento (CE) n. 1629/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 24).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 (GU L 332 del 16.12.2010, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/421 della Commissione, del 9 marzo 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 64 del 10.3.2017, pag. 10).

(7)   GU C 222 dell’11.6.2021, pag. 24.

(8)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India (GU C 113 del 9.3.2022, pag. 13).

(9)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India (GU C 113 del 9.3.2022, pag. 3).

(10)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

(11)  https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2586

(12)   Handbook of Procedures (1o aprile 2015 - 31 marzo 2020), aggiornato al 4.8.2015: https://www.mofpi.gov.in/sites/default/files/updated_hbp_2015-2020.pdf.

(13)  https://www.mofpi.gov.in/sites/default/files/updated_hbp_2015-2020.pdf.

(14)  Va osservato che questo regime è stato sostituito da un nuovo regime, il RODTEP, descritto nella sezione 3.2.5.

(15)  http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/cs-act/formatted-htmls/cs-rulee.

(16)  Notifica n. 88/2017–CUSTOMS (N.T.) Nuova Delhi, 21 settembre 2017. http://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/cs-act/notifications/notfns-2017/cs-nt2017/csnt88-2017.pdf.

(17)  Cus. 20 aprile, 2001F.NO.605/47/2001-DBK, governo dell’India, ministero delle Finanze, dipartimento delle Entrate, dichiarazione a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii), delle disposizioni, ai fini della restituzione del dazio applicabile a tutte le industrie. Cfr. in particolare le sezioni 2 e 3 della dichiarazione a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii), delle disposizioni, ai fini della restituzione del dazio applicabile a tutte le industrie; disponibile all’indirizzo: http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/cs- circulars/cscirculars-2001/24-2001-cus.

(18)  https://content.dgft.gov.in/Website/dgftprod/8c25b521-147e-40e4-afa4-416eafdf3df6/RoDTEP%20Scheme%20Guidelines%20Notification%2019%20dated%2017%20Aug%202021.pdf

(19)  Il volume di produzione si basa sui dati dell’UE-27, in quanto il Regno Unito ha cessato di far parte dell’Unione europea a decorrere dal 1o febbraio 2020 e il periodo di transizione per il recesso del Regno Unito si è concluso il 31 dicembre 2020.

(20)  Il consumo si basa sui dati dell’UE-27, che escludono i dati relativi al Regno Unito.

(21)  Prezzo all’importazione al netto dei dazi doganali e dei dazi antidumping/antisovvenzioni. Fonte: Eurostat.

(22)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/558 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese (GU L 108 del 7.4.2022, pag. 20).

(23)  L’ambito di applicazione del regolamento cinese è leggermente diverso da quello del presente regolamento, in quanto non comprende i nippli e include anche gli elettrodi di grafite del tipo utilizzato per i forni elettrici, con una densità apparente di 1,5 g/cm3 o superiore, ma inferiore a 1,65 g/cm3, e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, o con una densità apparente di 1,5 g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica superiore a 6,0 μΩ.m, ma non superiore a 7,0 μΩ.m (codici TARIC 8545110010 e 8545110015).

(24)  Relazione annuale accessibile al pubblico di HEG nel 2021 e presentazione di GIL Corporate del 2021.

(25)  HEG, relazione annuale 2021, pagg. 2, 11.

(26)  Le società non statunitensi non possono più utilizzare dollari statunitensi per le transazioni con l’Iran. Inoltre, se sanzionate per aver violato le sanzioni statunitensi, le società straniere potrebbero non essere autorizzate ad aprire nuovi conti bancari statunitensi ed essere soggette a restrizioni sui prestiti, sulle licenze e sul credito all’importazione e all’esportazione.

(27)  HEG, trascrizione della conferenza telefonica del 2021 fornita dai richiedenti, disponibile al pubblico. https://hegltd.com/wp-content/uploads/2021/06/ConferenceCallTranscript08062021.pdf.

(28)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(29)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


7.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 147/65


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1104 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2023

che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 riguardo alle tasse da pagarsi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (1), in particolare l’articolo 113,

previa consultazione del consiglio d’amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione (2) stabilisce l’importo della tassa da pagare all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali («l’Ufficio») per ogni anno di validità di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali di cui all’articolo 113, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 2100/94.

(2)

Al fine di riflettere l’inflazione potenziale su tutte le linee di bilancio e di continuare ad aumentare la riserva gratuita al livello minimo per garantire il funzionamento dell’Ufficio, la tassa annuale versata dal titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali dovrebbe essere portata a 380 EUR.

(3)

La complessità dei procedimenti di ricorso è aumentata e l’attuale tassa di ricorso di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1238/95 non copre i costi reali. La tassa di ricorso dovrebbe pertanto essere portata a 2 100 EUR.

(4)

L’esperienza ha dimostrato che è necessario coprire le spese amministrative relative alla dichiarazione di nullità della privativa comunitaria per ritrovati vegetali di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2100/94 e la tassa amministrativa relativa a un’opposizione scritta alla concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali di cui all’articolo 59 del suddetto regolamento.

(5)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95 stabilisce il livello delle tasse per l’organizzazione e la realizzazione dell’esame tecnico di una varietà costituente oggetto di domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali da pagarsi all’Ufficio.

(6)

In base all’indagine sui costi degli uffici d’esame effettuata dall’Ufficio, le tasse applicate dall’Ufficio dovrebbero essere aggiornate in modo da tenere conto del tasso di inflazione.. La colza dovrebbe essere inclusa nel gruppo delle altre specie agricole e le fragole nel gruppo delle altre specie di frutta, in quanto il livello delle tasse in tali gruppi è più appropriato per tali specie. Le tasse fissate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95 dovrebbero quindi essere modificate per i gruppi di spesa interessati.

(7)

A norma dell’articolo 83 del regolamento (CE) n. 2100/94, l’Ufficio riscuote tasse per coprire le spese degli atti contemplati dal regolamento. È pertanto opportuno stabilire tasse per la dichiarazione di nullità della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e per l’opposizione scritta alla concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali al fine di coprire i costi connessi all’incremento di attività.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1238/95.

(9)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal 1o luglio 2023 al fine di concedere all’Ufficio e ai portatori di interesse il tempo sufficiente per adeguarsi a tali modifiche.

(10)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1238/95 è così modificato:

(1)

all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’Ufficio percepisce da ciascun titolare della privativa comunitaria per varietà vegetali («il titolare») una tassa di 380 EUR per ogni anno di validità di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali («tassa annuale») di cui all’articolo 113, paragrafo 2, lettera d) del regolamento di base.»

;

(2)

all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il ricorrente è tenuto al pagamento di una tassa di ricorso di 2 100 EUR per l’espletamento della procedura di ricorso ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base.»

;

(3)

all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il presidente dell’Ufficio fissa l’importo delle seguenti tasse:

a)

la tassa amministrativa prevista all’articolo 8, paragrafo 5;

b)

le tasse per il rilascio di copie certificate di documenti;

c)

la tassa amministrativa di cui all’articolo 82, paragrafo 2, del regolamento di procedura;

d)

la tassa amministrativa relativa alla dichiarazione di nullità della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, di cui all’articolo 20 del regolamento di base;

e)

la tassa amministrativa relativa all’opposizione scritta alla concessione di una privativa comunitaria per varietà vegetali, di cui all’articolo 59 del regolamento di base.»

;

(4)

all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il presidente dell’Ufficio può decidere di subordinare la prestazione dei servizi, indicati al paragrafo 1, lettere da a), ad e) al pagamento anticipato.»

(5)

L’allegato I è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d’esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (GU L 121 dell’1.6.1995, pag. 31).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Tasse relative all’esame tecnico di cui all’articolo 8

La tassa da pagare per l’esame tecnico di una varietà è stabilita nel rispetto della seguente tabella:

(in EUR)

 

Gruppo di spesa

Tassa

Gruppo agricolo

1

Patata

2 580

2

Graminacee

3 650

3

Altre specie agricole

1 980

Gruppo della frutta

4

Mela

4 130

5

Altre specie di frutta

4 130

Gruppo ornamentale

6

Specie ornamentali aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra

2 390

7

Specie ornamentali aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo all’aperto

3 070

8

Specie ornamentali prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra

2 760

9

Specie ornamentali prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo all’aperto

2 890

10

Specie ornamentali con condizioni fitosanitarie speciali

3 550

Gruppo di ortaggi

11

Ortaggi, prove di campo in serra

3 570

12

Ortaggi, prove di campo all’aperto

3 280

».

7.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 147/68


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1105 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2023

che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «Superficid express WIPES» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 aprile 2019 la società Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione (2), una domanda di autorizzazione per lo stesso biocida singolo, di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013, denominato «Superficid express WIPES», dei tipi di prodotto 2 e 4, quali descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi («registro») con il numero BC-RL051111-45. La domanda recava anche il numero di domanda relativo alla corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Knieler & Team Propanol Family», registrata nel registro con il numero BC-AQ050985-22.

(2)

I principi attivi contenuti nello stesso biocida singolo «Superficid express WIPES» sono il propan-1-olo e il propan-2-olo, che sono inseriti nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per i tipi di prodotto 2 e 4.

(3)

L'8 dicembre 2021 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (3) e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «Superficid express WIPES», conformemente all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013.

(4)

Nel parere si conclude che le differenze proposte tra lo stesso biocida singolo e il corrispondente biocida di riferimento sono limitate a informazioni che possono essere oggetto di una modifica amministrativa conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione (4) e che, sulla base della valutazione della corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Knieler & Team Propanol Family» e subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, lo stesso biocida singolo soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5)

Il 24 ottobre 2022 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, conformemente all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)

La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per lo stesso biocida singolo «Superficid express WIPES».

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e per l'uso dello stesso biocida singolo «Superficid express WIPES» con il numero di autorizzazione EU-0027676-0000 conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell'allegato.

L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 27 giugno 2023 al 31 luglio 2032.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 4).

(3)  Parere dell'ECHA dell'8 dicembre 2021 sull'autorizzazione dell'Unione per il biocida «Superficid express WIPES», https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4).


ALLEGATO

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

Superficid express WIPES

Tipo di prodotto 2 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali (disinfettanti)

Tipo di prodotto 4 - Settore dell’alimentazione umana e animale (disinfettanti)

Numero di autorizzazione: EU-0027676-0000

Numero dell’approvazione del R4BP: EU-0027676-0000

1.   INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Nome(i) commerciale(i) del prodotto

Denominazione commerciale

Superficid express WIPES

Bactesil Wipes

IPA Express Wipes

Twoalko Express Wipes

MicrobaX Express Wipes

Alkodes Express Wipes

Septokil Express Wipes

Mastersept Express Wipes

Descoficid Wipes

Bactoficid Express Wipes

Supergerm Express Wipes

Superdes Express Wipes

APESIN express F wipes

1.2.   Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione

Nome

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH

Indirizzo

Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin Germania

Numero di autorizzazione

EU-0027676-0000

Numero dell’approvazione del R4BP

EU-0027676-0000

Data di rilascio dell'autorizzazione

22 giugno 2023

Data di scadenza dell'autorizzazione

31 luglio 2032

1.3.   Fabbricante(i) del prodotto

Nome del fabbricante

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH,

Indirizzo del fabbricante

Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin Germania

A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH, Otto-Brenner-Straße 16-18, 21337 Lüneburg Germania

Sterisol AB, Kronoängsgatan 3, S 59223 Vadstena Svezia

1.4.   Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo

Propan-1-olo

Nome del fabbricante

OQ Chemicals GmbH (formerly Oxea GmbH)

Indirizzo del fabbricante

Rheinpromenade 4a, 40789 Monheim am Rhein Germania

Ubicazione dei siti produttivi

OQ Chemicals Corperation (formerly Oxea Coperation), 2001 FM 3057 TX, 77414 Bay City Stati Uniti


Principio attivo

Propan-1-olo

Nome del fabbricante

BASF SE

Indirizzo del fabbricante

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Germania

Ubicazione dei siti produttivi

BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Germania


Principio attivo

Propan-2-olo

Nome del fabbricante

INEOS Solvent Germany GmbH

Indirizzo del fabbricante

Römerstrasse 733, 47443 Moers Germania

Ubicazione dei siti produttivi

INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733, 47443 Moers Germania

INEOS Solvent Germany GmbH, Shamrockstrasse 88, 44623 Herne Germania

2.   COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

14,3

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

63,14

2.2.   Tipo di formulazione

AL - Altri liquidi

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA

Indicazioni di pericolo

Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Provoca gravi lesioni oculari.

Può provocare sonnolenza o vertigini.

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.

Tenere il recipiente ben chiuso.

Evitare di respirare i vapori.

Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.

IN CASO DI INALAZIONE:Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco.

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o medico.

Conservare sotto chiave.

Smaltire il prodotto in un punto di raccolta rifiuti autorizzato.

Smaltire il recipiente in un punto di raccolta rifiuti autorizzato.

4.   USO/I AUTORIZZATO/I

4.1.   Descrizione dell'uso

Tabella 1.

Uso # 1 – Disinfezione delle piccole superfici dure non porose, prodotto pronto all'uso, salviette

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Virus con involucro

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Strutture sanitarie e industria farmaceutica e cosmetica, ambiente vicino al paziente, postazioni/aree di lavoro, attrezzature generiche (escluse le superfici a contatto con gli alimenti): disinfezione di piccole superfici dure/non porose.

Solo per uso professionale.

Metodi di applicazione

Metodo: applicazione manuale

Descrizione dettagliata:

Salviette disinfettanti pronte all'uso a temperatura ambiente (20±2 °C) .

La superficie da disinfettare deve essere pulita e bagnata con una quantità sufficiente di prodotto per garantirne la copertura completa.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Tempo di esposizione minimo: • per il controllo dei batteri, dei lieviti e dei virus in involucro: 60 sec; Rendere la superficie completamente bagnata.

Diluizione (%): Prodotto pronto all'uso

Numero e tempi di applicazione:

Una frequenza ragionevole di disinfezione nella camera del paziente è di 1-2 volte al giorno. Il numero massimo di applicazioni è 6 al giorno. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell'applicazione.

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Erogatore di pellicola composita in PE con cappuccio in PE avvitato, contenente 100 salviette in PP/PE.

4.1.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Le superfici devono essere sempre visibilmente pulite prima della disinfezione. Il numero massimo di applicazioni è 6 al giorno.

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali per l'uso.

4.1.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le istruzioni generali per l'uso.

4.1.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'uso.

4.1.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'uso

4.2.   Descrizione dell'uso

Tabella 2.

Uso # 2 – Disinfezione delle piccole superfici dure non porose, prodotto pronto all'uso, salviette

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Strutture sanitarie e dell'industria alimentare, ad esempio ambiente vicino al paziente, preparazione e manipolazione di alimenti in cucine/ristoranti: disinfezione delle piccole superfici dure/non porose.

Solo per uso professionale.

Metodi di applicazione

Metodo: applicazione manuale

Descrizione dettagliata:

Salviette disinfettanti pronte all'uso a temperatura ambiente (20±2 °C).

La superficie da disinfettare deve essere pulita e bagnata con una quantità sufficiente di prodotto per strofinamento, per garantirne la copertura completa.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Tempo di esposizione minimo: per il controllo dei batteri e dei lieviti a 20 °C: 60 sec; Rendere la superficie completamente bagnata.

Diluizione (%): Prodotto pronto all'uso

Numero e tempi di applicazione:

Il prodotto può essere usato quando necessario. Una frequenza ragionevole di disinfezione nelle cucine è di 1-2 volte al giorno. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell'applicazione.

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Erogatore di pellicola composita in PE con cappuccio in PE avvitato, contenente 100 salviette in PP/PE.

4.2.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Le superfici devono essere sempre visibilmente pulite prima della disinfezione.

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali per l'uso.

4.2.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le istruzioni generali per l'uso.

4.2.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'uso.

4.2.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'uso.

5.   INDICAZIONI GENERALI PER L'USO (1)

5.1.   Istruzioni d'uso

Solo per uso professionale.

Per le salviette: richiudere la confezione dopo l'apertura.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Evitare il contatto con gli occhi.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Misure generali di primo soccorso: Allontanare l'infortunato dall'area contaminata. In caso di malessere, consultare un medico. Se possibile, mostrare questo foglio.

IN CASO DI INALAZIONE: Portare il paziente all'aria aperta e tenerlo a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare immediatamente la pelle con acqua abbondante. Quindi togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e se è facile farlo. Continuare il risciacquo per almeno 15 minuti. Chiamare il 112/l'ambulanza per assistenza medica.

Informazioni per il personale sanitario/medico:

Gli occhi devono inoltre essere risciacquati ripetutamente durante il tragitto verso l'ambulatorio medico in caso di esposizione a sostanze chimiche alcaline (pH >11), ammine e acidi come acido acetico, acido formico o acido propionico.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Se la persona esposta è in grado di deglutire, somministrare qualcosa da bere. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/l'ambulanza per assistenza medica.

Misure in caso di rilascio accidentale: Arrestare le perdite se è possibile farlo in sicurezza. Rimuovere le fonti di accensione. Prestare particolare attenzione per evitare cariche elettrostatiche. Nessuna fiamma libera. Non fumare. Non rilasciare le sostanze nelle fognature e nelle acque pubbliche. Pulire con materiale assorbente (per esempio un panno). Assorbire quanto prima le fuoriuscite con solidi inerti, come argilla o terra diatomacea. Raccogliere meccanicamente (spazzando, spalando). Smaltire in conformità alle normative locali in materia.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle normative ufficiali. Non svuotare negli scarichi. Non smaltire con i rifiuti domestici. Smaltire il contenuto/recipiente presso un punto di raccolta dei rifiuti autorizzato. Svuotare completamente la confezione prima dello smaltimento. Quando sono completamente vuoti, i contenitori sono riciclabili come qualsiasi altro imballaggio.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Stabilità: 24 mesi

Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. Tenere al riparo dalla luce solare diretta.

Temperatura di conservazione raccomandata: 0-30 °C

Non conservare a temperature inferiori a 0 °C

Non conservare vicino ad alimenti, bevande e alimenti per animali. Tenere lontano da materiali combustibili.

6.   ALTRE INFORMAZIONI


(1)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati.


7.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 147/76


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1106 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2023

che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «Manorapid express GEL» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 aprile 2019 la società Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione (2), una domanda di autorizzazione dell'Unione per lo stesso biocida singolo, di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013, denominato «Manorapid express GEL», del tipo di prodotto 1, quale descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi («registro») con il numero BC-SV051112-22. La domanda recava anche il numero di domanda relativo alla corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Knieler & Team Propanol Family», registrata nel registro con il numero BC-AQ050985-22.

(2)

I principi attivi contenuti nello stesso biocida singolo «Manorapid express GEL» sono il propan-1-olo e il propan-2-olo, che sono inseriti nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per il tipo di prodotto 1.

(3)

L'8 dicembre 2021 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (3) e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «Manorapid express GEL», conformemente all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013.

(4)

Nel parere si conclude che le differenze proposte tra lo stesso biocida singolo e il corrispondente biocida di riferimento sono limitate a informazioni che possono essere oggetto di una modifica amministrativa conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione (4) e che, sulla base della valutazione della corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Knieler & Team Propanol Family» e subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, lo stesso biocida singolo soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5)

L'11 gennaio 2023 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, conformemente all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)

La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per lo stesso biocida singolo «Manorapid express GEL».

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e per l'uso dello stesso biocida singolo «Manorapid express GEL» con il numero di autorizzazione EU-0027675-0000 conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell'allegato.

L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 27 giugno 2023 al 31 luglio 2032.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 4).

(3)  Parere dell'ECHA dell'8 dicembre 2021 sull'autorizzazione dell'Unione per il biocida «Manorapid express GEL», https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4).


ALLEGATO

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

Manorapid express GEL

Tipo di prodotto 1 - Igiene umana (disinfettanti)

Numero di autorizzazione: EU-0027675-0000

Numero dell’approvazione del R4BP: EU-0027675-0000

1.   INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Nome(i) commerciale(i) del prodotto

Denominazione commerciale

Manorapid express GEL

Bactesil Gel

IPA Hands Gel

Twoalko Gel

MicrobaX Gel

Alkodes Gel

Septokil Gel

Mastersept Gel

Bactoficid Gel

Supergerm Gel

Superdes Gel

1.2.   Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione

Nome

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH

Indirizzo

Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin Germania

Numero di autorizzazione

EU-0027675-0000

Numero dell’approvazione del R4BP

EU-0027675-0000

Data di rilascio dell'autorizzazione

27 giugno 2023

Data di scadenza dell'autorizzazione

31 luglio 2032

1.3.   Fabbricante(i) del prodotto

Nome del fabbricante

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH

Indirizzo del fabbricante

Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin Germania

Sterisol AB Kronoängsgatan 3, S 59223 Vadstena Svezia

A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH, Otto-Brenner-Straße 16-18, 21337 Lüneburg Germania

1.4.   Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo

Propan-1-olo

Nome del fabbricante

OQ Chemicals GmbH (formerly Oxea GmbH)

Indirizzo del fabbricante

Rheinpromenade 4a, 40789 Monheim am Rhein Germania

Ubicazione dei siti produttivi

OQ Chemicals Corperation (formerly Oxea Coperation), 2001 FM 3057 TX, 77414 Bay City Stati Uniti


Principio attivo

Propan-1-olo

Nome del fabbricante

BASF SE

Indirizzo del fabbricante

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Germania

Ubicazione dei siti produttivi

BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Germania


Principio attivo

Propan-2-olo

Nome del fabbricante

INEOS Solvent Germany GmbH

Indirizzo del fabbricante

Römerstrasse 733, 47443 Moers Germania

Ubicazione dei siti produttivi

INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733, 47443 Moers Germania

INEOS Solvent Germany GmbH, Shamrockstrasse 88, 44623 Herne Germania

2.   COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

14,3

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

63,14

2.2.   Tipo di formulazione

AL - Altri liquidi

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA

Indicazioni di pericolo

Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Provoca gravi lesioni oculari.

Può provocare sonnolenza o vertigini.

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.

Tenere il recipiente ben chiuso.

Evitare di respirare i vapori.

Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.

IN CASO DI INALAZIONE:Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Conservare in luogo ben ventilato.Conservare in luogo fresco.

Conservare sotto chiave.

Smaltire il recipiente in un punto di raccolta rifiuti autorizzato. Smaltire il prodotto in un punto di raccolta rifiuti autorizzato.

4.   USO/I AUTORIZZATO/I

4.1.   Descrizione dell'uso

Tabella 1. Uso # 1 – Igienizzante per mani, gel

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 01 - Igiene umana

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Bacillo della tubercolosi

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Lievito

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Virus con involucro

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

ospedali e altre strutture sanitarie come ambulanze, sale operatorie, case di cura (inclusa assistenza domiciliare dei pazienti)

mense ospedaliere, grandi cucine, industrie farmaceutiche, stabilimenti di produzione e laboratori: usare l'igienizzante su mani visibilmente pulite e asciutte.

Solo per uso professionale.

Metodi di applicazione

Metodo: applicazione manuale

Descrizione dettagliata:

Sfregamento

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Almeno 3 ml (utilizzare gli erogatori: ad esempio impostare a 1,5 ml per erogazione, 2 erogazioni per 3 ml) Tempo di contatto: 30 sec

Diluizione (%): Prodotto pronto all'uso

Numero e tempi di applicazione:

 

Non vi sono restrizioni in termini di numero e tempi delle applicazioni. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell'applicazione.

 

Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi momento e con la frequenza necessaria.

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Flaconi polietilene ad alta densità trasparenti/bianchi da 125 ml, 150 ml, 500 ml, 1 000 ml con tappi flip top in polipropilene (PP);

Contenitore HDPE trasparente/bianco da 5 000 ml con tappo avvitato HDPE.

Sacchetto da 700 ml di pellicola composita in PE trasparente con pompa in PP integrata; flacone in HDPE trasparente da 75 ml con tappo flip top in PP.

4.1.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

I prodotti possono essere applicati direttamente oppure possono essere utilizzati in un dispenser o con una pompa.

Per l'igiene delle mani, utilizzare 3 ml di prodotto e tenere le mani umide per 30 secondi.

Non ricaricare.

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali per l'uso

4.1.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le istruzioni generali per l'uso

4.1.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'uso

4.1.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'uso

4.2.   Descrizione dell'uso

Tabella 2. Uso # 2 – detergente chirurgico per mani, gel

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 01 - Igiene umana

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Bacillo della tubercolosi

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Virus con involucro

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Il prodotto può essere applicato per l'igienizzazione chirurgica delle mani negli ospedali e in altre strutture sanitarie: usare l'igienizzante su mani e avambracci visibilmente puliti e asciutti.

Solo per uso professionale.

Metodi di applicazione

Metodo: applicazione manuale

Descrizione dettagliata:

Sfregamento

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Dosaggio: Strofinare una quantità sufficiente di prodotto in erogazioni da 3 ml (usare dispenser: ad esempio impostare a 1,5 ml per erogazione, 2 erogazioni per 3 ml). Tempo di contatto: 90 sec

Diluizione (%): Prodotto pronto all'uso

Numero e tempi di applicazione:

 

Non vi sono restrizioni in termini di numero e tempi delle applicazioni. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell'applicazione.

 

Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi momento e con la frequenza necessaria.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Flaconi in polietilene ad alta densità trasparenti/bianchi da 125 ml, 150 ml, 500 ml, 1 000 ml con tappi flip top in polipropilene (PP);

Contenitore HDPE trasparente/bianco da 5 000 ml con tappo avvitato HDPE.

Sacchetto da 700 ml di pellicola composita in PE trasparente con pompa in PP integrata; flacone in HDPE trasparente da 75 ml con tappo flip top in PP.

4.2.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

I prodotti possono essere applicati direttamente oppure possono essere utilizzati in un dispenser o con una pompa.

Per l'igienizzazione chirurgica delle mani, utilizzare tante erogazioni da 3 ml quante necessarie per mantenere le mani umide per 90 secondi..

Non ricaricare.

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali per l'uso

4.2.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le istruzioni generali per l'uso

4.2.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'uso

4.2.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'uso

5.   INDICAZIONI GENERALI PER L'USO (1)

5.1.   Istruzioni d'uso

Solo per uso professionale.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Evitare il contatto con gli occhi.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Misure generali di primo soccorso: Allontanare l'infortunato dall'area contaminata. In caso di malessere, consultare un medico. Se possibile, mostrare questo foglio.

IN CASO DI INALAZIONE: Portare il paziente all'aria aperta e tenerlo a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare immediatamente la pelle con acqua abbondante. Quindi togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e se è facile farlo. Continuare il risciacquo per almeno 15 minuti. Chiamare il 112/l'ambulanza per assistenza medica.

Informazioni per il personale sanitario/medico:

Gli occhi devono inoltre essere risciacquati ripetutamente durante il tragitto verso l'ambulatorio medico in caso di esposizione a sostanze chimiche alcaline (pH >11), ammine e acidi come acido acetico, acido formico o acido propionico.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Se la persona esposta è in grado di deglutire, somministrare qualcosa da bere. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/l'ambulanza per assistenza medica.

Misure in caso di rilascio accidentale:

Arrestare le perdite se è possibile farlo in sicurezza. Rimuovere le fonti di accensione. Prestare particolare attenzione per evitare cariche elettrostatiche. Nessuna fiamma libera. Non fumare.

Non rilasciare le sostanze nelle fognature e nelle acque pubbliche.

Pulire con materiale assorbente (per esempio un panno). Assorbire quanto prima le fuoriuscite con solidi inerti, come argilla o terra diatomacea. Raccogliere meccanicamente (spazzando, spalando). Smaltire in conformità alle normative locali in materia.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle normative ufficiali. Non svuotare negli scarichi. Non smaltire con i rifiuti domestici. Smaltire il contenuto/recipiente presso un punto di raccolta dei rifiuti autorizzato. Svuotare completamente la confezione prima dello smaltimento. Quando sono completamente vuoti, i contenitori sono riciclabili come qualsiasi altro imballaggio.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Stabilità: 24 mesi

Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. Tenere al riparo dalla luce solare diretta.

Temperatura di conservazione raccomandata: 0-30 °C

Non conservare a temperature inferiori a 0 °C

Non conservare vicino ad alimenti, bevande e alimenti per animali. Tenere lontano da materiali combustibili.

6.   ALTRE INFORMAZIONI


(1)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati.


7.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 147/85


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1107 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2023

che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «Manorapid express» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 aprile 2019 la società Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione (2), una domanda di autorizzazione dell'Unione per lo stesso biocida singolo, di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013, denominato «Manorapid express », del tipo di prodotto 1, quale descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi («registro») con il numero BC-GD051113-68. La domanda recava anche il numero di domanda relativo alla corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Knieler & Team Propanol Family», registrata nel registro con il numero BC-AQ050985-22.

(2)

I principi attivi contenuti nello stesso biocida singolo «Manorapid express» sono il propan-1-olo e il propan-2-olo, che sono inseriti nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per il tipo di prodotto 1.

(3)

L'8 dicembre 2021 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (3) e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «Manorapid express», conformemente all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013.

(4)

Nel parere si conclude che le differenze proposte tra lo stesso biocida singolo e il corrispondente biocida di riferimento sono limitate a informazioni che possono essere oggetto di una modifica amministrativa conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione (4) e che, sulla base della valutazione della corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Knieler & Team Propanol Family» e subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, lo stesso biocida singolo soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5)

Il 24 ottobre 2022 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, conformemente all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)

La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per lo stesso biocida singolo «Manorapid express».

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e per l'uso dello stesso biocida singolo «Manorapid express» con il numero di autorizzazione EU-0027674-0000 conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell'allegato.

L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 27 giugno 2023 al 31 luglio 2032.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 4).

(3)  Parere dell'ECHA dell'8 dicembre 2021 sull'autorizzazione dell'Unione per il biocida «Manorapid express», https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4).


ALLEGATO

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

Manorapid express

Tipo di prodotto 1 - Igiene umana (disinfettanti)

Numero di autorizzazione: EU-0027674-0000

Numero dell’approvazione del R4BP: EU-0027674-0000

1.   INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Nome(i) commerciale(i) del prodotto

Denominazione commerciale

Manorapid express

Bactesil

IPA Hands

Twoalko

MicrobaX

Alkodes

Septokil

Mastersept

Bactoficid

Supergerm

Superdes

Soft Care Man HD Biocide

1.2.   Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione

Nome

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH

Indirizzo

Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin Germania

Numero di autorizzazione

EU-0027674-0000

Numero dell’approvazione del R4BP

EU-0027674-0000

Data di rilascio dell'autorizzazione

27 giugno 2023

Data di scadenza dell'autorizzazione

31 luglio 2032

1.3.   Fabbricante(i) del prodotto

Nome del fabbricante

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH

Indirizzo del fabbricante

Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin Germania

Sterisol AB Kronoängsgatan 3, S 59223 Vadstena Svezia

A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH, Otto-Brenner-Straße 16-18, 21337 Lüneburg Germania

1.4.   Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo

Propan-1-olo

Nome del fabbricante

OQ Chemicals GmbH (formerly Oxea GmbH)

Indirizzo del fabbricante

Rheinpromenade 4a, 40789 Monheim am Rhein Germania

Ubicazione dei siti produttivi

OQ Chemicals Corperation (formerly Oxea Coperation), 2001 FM 3057 TX, 77414 Bay City Stati Uniti


Principio attivo

Propan-1-olo

Nome del fabbricante

BASF SE

Indirizzo del fabbricante

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Germania

Ubicazione dei siti produttivi

BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Germania


Principio attivo

Propan-2-olo

Nome del fabbricante

INEOS Solvent Germany GmbH

Indirizzo del fabbricante

Römerstrasse 733, 47443 Moers Germania

Ubicazione dei siti produttivi

INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733, 47443 Moers Germania

INEOS Solvent Germany GmbH, Shamrockstrasse 88, 44623 Herne Germania

2.   COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

14,3

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

63,14

2.2.   Tipo di formulazione

AL - Altri liquidi

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA

Indicazioni di pericolo

Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Provoca gravi lesioni oculari.

Può provocare sonnolenza o vertigini.

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.

Tenere il recipiente ben chiuso.

Evitare di respirare i vapori.

Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.

IN CASO DI INALAZIONE:Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Conservare in luogo ben ventilato.Conservare in luogo fresco.

Conservare sotto chiave.

Smaltire il recipiente in un punto di raccolta rifiuti autorizzato.

Smaltire il prodotto in un punto di raccolta rifiuti autorizzato.

4.   USO/I AUTORIZZATO/I

4.1.   Descrizione dell'uso

Tabella 1. Uso # 1 – Igienizzante per mani, liquido

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 01 - Igiene umana

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Bacillo della tubercolosi

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Virus con involucro

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

ospedali e altre strutture sanitarie come ambulanze, sale operatorie, case di cura (inclusa assistenza domiciliare dei pazienti)

mense ospedaliere, grandi cucine, industrie farmaceutiche, stabilimenti di produzione e laboratori: usare l'igienizzante su mani visibilmente pulite e asciutte.

Solo per uso professionale.

Metodi di applicazione

Metodo: applicazione manuale

Descrizione dettagliata:

Sfregamento

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Almeno 3 ml (utilizzare gli erogatori: ad esempio impostare a 1,5 ml per erogazione, 2 erogazioni per 3 ml) Tempo di contatto: 30 sec

Diluizione (%): Prodotto pronto all'uso

Numero e tempi di applicazione:

Non vi sono restrizioni in termini di numero e tempi delle applicazioni. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell'applicazione.

Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi momento e con la frequenza necessaria.

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Flaconi polietilene ad alta densità trasparenti/bianchi da 100 ml, 125 ml, 150 ml, 500 ml, 1 000 ml con tappi flip top in polipropilene (PP);

Contenitore HDPE trasparente/bianco da 5 000 ml con tappo avvitato HDPE.

Sacchetto da 700 ml di pellicola composita in polietilene ( PE) trasparente con pompa in PP integrata; flacone in HDPE bianco/trasparente da 75 ml con tappo flip-top in PP.

4.1.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

I prodotti possono essere applicati direttamente oppure possono essere utilizzati in un dispenser o con una pompa.

Per l'igiene delle mani, utilizzare 3 ml di prodotto e tenere le mani umide per 30 secondi.

Non ricaricare

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali per l'uso

4.1.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le istruzioni generali per l'uso

4.1.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'uso

4.1.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'uso

4.2.   Descrizione dell'uso

Tabella 2. Uso # 2 – Detergente chirurgico per mani, liquido

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 01 - Igiene umana

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Bacilli della tubercolosi

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Virus con involucro

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Il prodotto può essere applicato per l'igienizzazione chirurgica delle mani negli ospedali e in altre strutture sanitarie: usare l'igienizzante su mani e avambracci visibilmente puliti e asciutti.

Solo per uso professionale.

Metodi di applicazione

Metodo: applicazione manuale

Descrizione dettagliata:

Sfregamento

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Dosaggio: Strofinare una quantità sufficiente di prodotto in erogazioni da 3 ml (usare dispenser: ad esempio impostare a 1,5 ml per erogazione, 2 erogazioni per 3 ml). Tempo di contatto: 90 sec

Diluizione (%): Prodotto pronto all'uso

Numero e tempi di applicazione:

Non vi sono restrizioni in termini di numero e tempi delle applicazioni. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell'applicazione.

Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi momento e con la frequenza necessaria.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Flaconi polietilene ad alta densità trasparenti/bianchi da 100 ml, 125 ml, 150 ml, 500 ml, 1 000 ml con tappi flip top in polipropilene (PP);

Contenitore HDPE trasparente/bianco da 5 000 ml con tappo avvitato HDPE.

Sacchetto da 700 ml di pellicola composita in PE trasparente con pompa in PP integrata; flacone in HDPE bianco/trasparente da 75 ml con tappo flip-top in PP.

4.2.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

I prodotti possono essere applicati direttamente oppure possono essere utilizzati in un dispenser o con una pompa.

Per l'igienizzazione chirurgica delle mani, utilizzare tante erogazioni da 3 ml quante necessarie per mantenere le mani umide per 90 secondi.

Non ricaricare

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali per l'uso

4.2.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le istruzioni generali per l'uso

4.2.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'uso

4.2.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'uso

5.   INDICAZIONI GENERALI PER L'USO (1)

5.1.   Istruzioni d'uso

Solo per uso professionale.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Evitare il contatto con gli occhi.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Misure generali di primo soccorso: Allontanare l'infortunato dall'area contaminata. In caso di malessere, consultare un medico. Se possibile, mostrare questo foglio.

IN CASO DI INALAZIONE: Portare il paziente all'aria aperta e tenerlo a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare immediatamente la pelle con acqua abbondante. Quindi togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e se è facile farlo. Continuare il risciacquo per almeno 15 minuti.

Chiamare il 112/l'ambulanza per assistenza medica.

Informazioni per il personale sanitario/medico: Gli occhi devono inoltre essere risciacquati ripetutamente durante il tragitto verso l'ambulatorio medico in caso di esposizione a sostanze chimiche alcaline (pH >11), ammine e acidi come acido acetico, acido formico o acido propionico.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Se la persona esposta è in grado di deglutire, somministrare qualcosa da bere. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/l'ambulanza per assistenza medica.

Misure in caso di rilascio accidentale:

Arrestare le perdite se è possibile farlo in sicurezza. Rimuovere le fonti di accensione. Prestare particolare attenzione per evitare cariche elettrostatiche. Nessuna fiamma libera. Non fumare.

Non rilasciare le sostanze nelle fognature e nelle acque pubbliche.

Pulire con materiale assorbente (per esempio un panno). Assorbire quanto prima le fuoriuscite con solidi inerti, come argilla o terra diatomacea. Raccogliere meccanicamente (spazzando, spalando). Smaltire in conformità alle normative locali in materia.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle normative ufficiali. Non svuotare negli scarichi. Non smaltire con i rifiuti domestici. Smaltire il contenuto/recipiente presso un punto di raccolta dei rifiuti autorizzato. Svuotare completamente la confezione prima dello smaltimento. Quando sono completamente vuoti, i contenitori sono riciclabili come qualsiasi altro imballaggio.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Stabilità: 24 mesi

Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. Tenere al riparo dalla luce solare diretta.

Temperatura di conservazione raccomandata: 0-30 °C

Non conservare a temperature inferiori a 0 °C

Non conservare vicino ad alimenti, bevande e alimenti per animali. Tenere lontano da materiali combustibili.

6.   ALTRE INFORMAZIONI


(1)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati.


7.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 147/94


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1108 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2023

che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «OP Plus» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 aprile 2019 la società Laboratorium Dr. Deppe GmbH ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione (2), una domanda di autorizzazione dell'Unione per lo stesso biocida singolo, di cui all'articolo 1 di quest'ultimo regolamento, denominato «OP Plus», del tipo di prodotto 1, quale descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi («registro») con il numero BC-JN051117-37. La domanda recava anche il numero di domanda relativo alla corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Knieler & Team Propanol Family», registrata nel registro con il numero BC-AQ050985-22.

(2)

I principi attivi contenuti nello stesso biocida singolo «OP Plus» sono il propan-1-olo e il propan-2-olo, che sono inseriti nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per il tipo di prodotto 1.

(3)

L'8 dicembre 2021 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (3) e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «OP Plus», conformemente all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013.

(4)

Nel parere si conclude che le differenze proposte tra lo stesso biocida singolo e il corrispondente biocida di riferimento sono limitate a informazioni che possono essere oggetto di una modifica amministrativa conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione (4) e che, sulla base della valutazione della corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Knieler & Team Propanol Family» e subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, lo stesso biocida singolo soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5)

Il 20 ottobre 2022 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, conformemente all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)

La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per lo stesso biocida singolo «OP Plus».

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società Laboratorium Dr. Deppe GmbH è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e per l'uso dello stesso biocida singolo «OP Plus» con il numero di autorizzazione EU-0027670-0000 conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell'allegato.

L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 27 giugno 2023 al 31 luglio 2032.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 4).

(3)  Parere dell'ECHA dell'8 dicembre 2021 sull'autorizzazione dell'Unione per il biocida «OP Plus» https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4).


ALLEGATO

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

OP Plus

Tipo di prodotto 1 - Igiene umana (disinfettanti)

Numero di autorizzazione: EU-0027670-0000

Numero dell’approvazione del R4BP: EU-0027670-0000

1.   INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Nome(i) commerciale(i) del prodotto

Denominazione commerciale

OP Plus

Nextsept

MyClean HB plus

MyClean HB basic

Bavicid Hand

1.2.   Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione

Nome

Laboratorium Dr. Deppe GmbH

Indirizzo

Hooghe Weg 35, 47906 Kempen Germania

Numero di autorizzazione

EU-0027670-0000

Numero dell’approvazione del R4BP

EU-0027670-0000

Data di rilascio dell'autorizzazione

27 giugno 2023

Data di scadenza dell'autorizzazione

31 luglio 2032

1.3.   Fabbricante(i) del prodotto

Nome del fabbricante

Laboratorium Dr. Deppe GmbH

Indirizzo del fabbricante

Hooghe Weg 35, 47906 Kempen Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Laboratorium Dr. Deppe GmbH, Hooghe Weg 35, 47906 Kempen Germania

1.4.   Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo

Propan-1-olo

Nome del fabbricante

OQ Chemicals GmbH (formerly Oxea GmbH)

Indirizzo del fabbricante

Rheinpromenade 4a, 40789 Monheim am Rhein Germania

Ubicazione dei siti produttivi

OQ Chemicals Corperation (formerly Oxea Coperation), 2001 FM 3057 TX, 77414 Bay City Stati Uniti


Principio attivo

Propan-1-olo

Nome del fabbricante

BASF SE

Indirizzo del fabbricante

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Germania

Ubicazione dei siti produttivi

BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Germania


Principio attivo

Propan-1-olo

Nome del fabbricante

SASOL Chemie GmbH & Co. KG

Indirizzo del fabbricante

Secunda Chemical Operations, Sasol Place, 50 Katherine Street, 2090 Sandton Sudafrica

Ubicazione dei siti produttivi

Secunda Chemical Operations, PDP Kruger Street, 2302 Secunda Sudafrica


Principio attivo

Propan-2-olo

Nome del fabbricante

Stockmeier Chemie GmbH & Co. KG

Indirizzo del fabbricante

Am Stadtholz 37, 33609 Bielefeld Germania

Ubicazione dei siti produttivi

INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733, 47443 Moers Germania


Principio attivo

Propan-2-olo

Nome del fabbricante

Brenntag GmbH

Indirizzo del fabbricante

Stinnes-Platz 1, 45472 Mülheim an der Ruhr Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Shell Nederland Raffinaderij B.V., 3196 KK Rotterdam-Pernis Paesi Bassi

Exxon Mobil, LA 70805 Baton Rouge Stati Uniti

2.   COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

12,229

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

62,751

2.2.   Tipo di formulazione

AL - Altri liquidi

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA

Indicazioni di pericolo

Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Provoca gravi lesioni oculari.

Può provocare sonnolenza o vertigini.

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.

Tenere il recipiente ben chiuso.

Evitare di respirare i vapori.

Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.

IN CASO DI INALAZIONE:Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Conservare in luogo ben ventilato.Conservare in luogo fresco.

Conservare sotto chiave.

Smaltire il recipiente in un punto di raccolta rifiuti autorizzato.

Smaltire il prodotto in un punto di raccolta rifiuti autorizzato.

4.   USO/I AUTORIZZATO/I

4.1.   Descrizione dell'uso

Tabella 1. Uso # 1 – Igienizzante per mani, liquido

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 01 - Igiene umana

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Bacillo della tubercolosi

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Virus con involucro

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

ospedali e altre strutture sanitarie come ambulanze, sale operatorie, case di cura (inclusa assistenza domiciliare dei pazienti)

mense ospedaliere, grandi cucine, industrie farmaceutiche, stabilimenti di produzione e laboratori: usare l'igienizzante su mani visibilmente pulite e asciutte.

Solo per uso professionale.

Metodi di applicazione

Metodo: applicazione manuale

Descrizione dettagliata:

Sfregamento

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Almeno 3 ml (utilizzare gli erogatori: ad esempio impostare a 1,5 ml per erogazione, 2 erogazioni per 3 ml) Tempo di contatto: 30 sec

Diluizione (%): Prodotto pronto all'uso

Numero e tempi di applicazione:

Non vi sono restrizioni in termini di numero e tempi delle applicazioni. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell'applicazione.

Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi momento e con la frequenza necessaria.

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Flaconi HDPE bianchi da 100 ml, 125 ml, 150 ml, 500 ml, 1 000 ml con tappi flip top in PP; contenitore in HDPE bianco da 5 000 ml con tappo avvitato in HDPE.

4.1.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

I prodotti possono essere applicati direttamente oppure possono essere utilizzati in un dispenser o con una pompa.

Per l'igiene delle mani, utilizzare 3 ml di prodotto e tenere le mani umide per 30 secondi.

Non ricaricare

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali per l'uso

4.1.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le istruzioni generali per l'uso

4.1.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'uso

4.1.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'uso

4.2.   Descrizione dell'uso

Tabella 2. Uso # 2 – Detergente chirurgico per mani, liquido

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 01 - Igiene umana

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Bacilli della tubercolosi

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Virus con involucro

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Il prodotto può essere applicato per l'igienizzazione chirurgica delle mani negli ospedali e in altre strutture sanitarie: usare l'igienizzante su mani e avambracci visibilmente puliti e asciutti.

Solo per uso professionale.

Metodi di applicazione

Metodo: applicazione manuale

Descrizione dettagliata:

Sfregamento

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Dosaggio: Strofinare una quantità sufficiente di prodotto in erogazioni da 3 ml (usare dispenser: ad esempio impostare a 1,5 ml per erogazione, 2 erogazioni per 3 ml). Tempo di contatto: 90 sec

Diluizione (%): Prodotto pronto all'uso

Numero e tempi di applicazione:

Non vi sono restrizioni in termini di numero e tempi delle applicazioni. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell'applicazione.

Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi momento e con la frequenza necessaria.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Flaconi HDPE bianchi da 100 ml, 125 ml, 150 ml, 500 ml, 1 000 ml con tappi flip top in PP; contenitore in HDPE bianco da 5 000 ml con tappo avvitato in HDPE.

4.2.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

I prodotti possono essere applicati direttamente oppure possono essere utilizzati in un dispenser o con una pompa.

Per l'igienizzazione chirurgica delle mani, utilizzare tante erogazioni da 3 ml quante necessarie per mantenere le mani umide per 90 secondi.

Non ricaricare

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali per l'uso

4.2.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le istruzioni generali per l'uso

4.2.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'uso

4.2.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'uso

5.   INDICAZIONI GENERALI PER L'USO (1)

5.1.   Istruzioni d'uso

Solo per uso professionale.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Evitare il contatto con gli occhi.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Misure generali di primo soccorso: Allontanare l'infortunato dall'area contaminata. In caso di malessere, consultare un medico. Se possibile, mostrare questo foglio.

IN CASO DI INALAZIONE: Portare il paziente all'aria aperta e tenerlo a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare immediatamente la pelle con acqua abbondante. Quindi togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e se è facile farlo.

Continuare il risciacquo per almeno 15 minuti. Chiamare il 112/l'ambulanza per assistenza medica.

Informazioni per il personale sanitario/medico: Gli occhi devono inoltre essere risciacquati ripetutamente durante il tragitto verso l'ambulatorio medico in caso di esposizione a sostanze chimiche alcaline (pH >11), ammine e acidi come acido acetico, acido formico o acido propionico.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Se la persona esposta è in grado di deglutire, somministrare qualcosa da bere. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/l'ambulanza per assistenza medica.

Misure in caso di rilascio accidentale:

Arrestare le perdite se è possibile farlo in sicurezza. Rimuovere le fonti di accensione. Prestare particolare attenzione per evitare cariche elettrostatiche. Nessuna fiamma libera. Non fumare.

Non rilasciare le sostanze nelle fognature e nelle acque pubbliche.

Pulire con materiale assorbente (per esempio un panno). Assorbire quanto prima le fuoriuscite con solidi inerti, come argilla o terra diatomacea. Raccogliere meccanicamente (spazzando, spalando). Smaltire in conformità alle normative locali in materia.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle normative ufficiali. Non svuotare negli scarichi. Non smaltire con i rifiuti domestici. Smaltire il contenuto/recipiente presso un punto di raccolta dei rifiuti autorizzato. Svuotare completamente la confezione prima dello smaltimento. Quando sono completamente vuoti, i contenitori sono riciclabili come qualsiasi altro imballaggio.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Stabilità: 24 mesi

Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. Tenere al riparo dalla luce solare diretta.

Temperatura di conservazione raccomandata: 0-30 °C

Non conservare a temperature inferiori a 0 °C

Non conservare vicino ad alimenti, bevande e alimenti per animali. Tenere lontano da materiali combustibili.

6.   ALTRE INFORMAZIONI


(1)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati.


7.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 147/103


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1109 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2023

che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «APESIN Spray» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 aprile 2019 la società Tana-Chemie GmbH ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione (2), una domanda di autorizzazione dell'Unione per lo stesso biocida singolo, di cui all'articolo 1 di quest'ultimo regolamento, denominato «APESIN Spray», dei tipi di prodotto 2 e 4, quali descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi («registro») con il numero BC-PT051116-21. La domanda recava anche il numero di domanda relativo alla corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Knieler & Team Propanol Family», registrata nel registro con il numero BC-AQ050985-22.

(2)

I principi attivi contenuti nello stesso biocida singolo «APESIN Spray» sono il propan-1-olo e il propan-2-olo, che sono inseriti nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per i tipi di prodotto 2 e 4.

(3)

L'8 dicembre 2021 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (3) e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «APESIN Spray», conformemente all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013.

(4)

Nel parere si conclude che le differenze proposte tra lo stesso biocida singolo e il corrispondente biocida di riferimento sono limitate a informazioni che possono essere oggetto di una modifica amministrativa conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione (4) e che, sulla base della valutazione della corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Knieler & Team Propanol Family» e subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, lo stesso biocida singolo soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5)

Il 20 ottobre 2022 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, conformemente all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)

La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per lo stesso biocida singolo «APESIN Spray».

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società Tana-Chemie GmbH è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e per l'uso dello stesso biocida singolo «APESIN Spray» con il numero di autorizzazione EU-0027671-0000 conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell'allegato.

L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 27 giugno 2023 al 31 luglio 2032.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 4).

(3)  Parere dell'ECHA dell'8 dicembre 2021 sull'autorizzazione dell'Unione per il biocida «APESIN Spray», https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4).


ALLEGATO

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

APESIN Spray

Tipo di prodotto 2 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali (disinfettanti)

Tipo di prodotto 4 - Settore dell’alimentazione umana e animale (disinfettanti)

Numero di autorizzazione: EU-0027671-0000

Numero dell’approvazione del R4BP: EU-0027671-0000

1.   INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Nome(i) commerciale(i) del prodotto

Denominazione commerciale

APESIN Spray

APESIN spray F

APESIN flex F

APESIN flex

APESIN express F

APESIN express

1.2.   Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione

Nome

tana-Chemie GmbH

Indirizzo

Rheinallee 96, 55120 Mainz Germania

Numero di autorizzazione

EU-0027671-0000

Numero dell’approvazione del R4BP

EU-0027671-0000

Data di rilascio dell'autorizzazione

27 giugno 2023

Data di scadenza dell'autorizzazione

31 luglio 2032

1.3.   Fabbricante(i) del prodotto

Nome del fabbricante

tana-Chemie GmbH

Indirizzo del fabbricante

Rheinallee 96, 55120 Mainz Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Werner & Mertz GmbH & Co KG, Neualmerstr. 13, 5400 Hallein Austria

Werner & Mertz GmbH, Rheinallee 96, 55120 Mainz Germania

1.4.   Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo

Propan-1-olo

Nome del fabbricante

OQ Chemicals GmbH (formerly Oxea GmbH)

Indirizzo del fabbricante

Rheinpromenade 4a, 40789 Monheim am Rhein Germania

Ubicazione dei siti produttivi

OQ Chemicals Corperation (formerly Oxea Coperation), 2001 FM 3057 TX, 77414 Bay City Stati Uniti


Principio attivo

Propan-1-olo

Nome del fabbricante

BASF SE

Indirizzo del fabbricante

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Germania

Ubicazione dei siti produttivi

BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Germania


Principio attivo

Propan-1-olo

Nome del fabbricante

SASOL Chemie GmbH & Co. KG

Indirizzo del fabbricante

Secunda Chemical Operations, Sasol Place, 50 Katherine Street, 2090 Sandton Sudafrica

Ubicazione dei siti produttivi

Secunda Chemical Operations, PDP Kruger Street, 2302 Secunda Sudafrica


Principio attivo

Propan-2-olo

Nome del fabbricante

INEOS Solvent Germany GmbH

Indirizzo del fabbricante

Römerstrasse 733, 47443 Moers Germania

Ubicazione dei siti produttivi

INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733, 47443 Moers Germania

INEOS Solvent Germany GmbH, Shamrockstrasse 88, 44623 Herne Germania

2.   COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

25,0

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

40,0

2.2.   Tipo di formulazione

AL - Altri liquidi

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA

Indicazioni di pericolo

Liquido e vapori infiammabili.

Provoca gravi lesioni oculari.

Può provocare sonnolenza o vertigini.

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.

Tenere il recipiente ben chiuso.

Evitare di respirare i vapori.

Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.

Indossare occhiali protettivi.

IN CASO DI INALAZIONE:Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Conservare in luogo ben ventilato.Conservare in luogo fresco.

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Conservare sotto chiave.

Smaltire il prodotto in un punto di raccolta rifiuti autorizzato.

Smaltire il recipiente in un punto di raccolta rifiuti autorizzato.

4.   USO/I AUTORIZZATO/I

4.1.   Descrizione dell'uso

Tabella 1.

Uso # 1 – Disinfezione delle piccole superfici dure non porose, prodotto pronto all'uso liquido

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Virus (limitato spettro di attività virucida)

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Strutture sanitarie e industria farmaceutica e cosmetica, ambiente vicino al paziente, postazioni/aree di lavoro, attrezzature generiche

(escluse le superfici a contatto con gli alimenti): disinfezione delle piccole superfici dure/non porose.

Solo per uso professionale.

Metodi di applicazione

Metodo: applicazione manuale

Descrizione dettagliata:

Disinfettante per superfici pronto all'uso a temperatura ambiente (20±2 °C) .

Bagnare l'intera superficie da disinfettare versando o spruzzando il prodotto a breve distanza e successivamente strofinando accuratamente con un panno. La quantità di prodotto deve essere sufficiente (max. 50 ml/m2) per mantenere la superficie umida durante il tempo di contatto.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Tempo di esposizione minimo: • per il controllo dei batteri, dei lieviti e dei virus con involucro: 60 sec • per il controllo dei virus (attività virucida a spettro limitato): 5 min

Diluizione (%): Prodotto pronto all'uso

Numero e tempi di applicazione:

Una frequenza ragionevole di disinfezione nella camera del paziente è di 1-2 volte al giorno. Il numero massimo di applicazioni è 6 al giorno. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell'applicazione.

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Flacone in polietilene ad alta densità (HDPE) trasparente/bianco da 100 ml, 500 ml, 750 ml e 1 000 ml con tappi flip top in polipropilene (PP) (accessorio: chiusura a vite in PP con testina di spruzzatura);

Contenitore HDPE trasparente/bianco da 5 000 ml con tappo avvitato HDPE.

4.1.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Le superfici devono essere sempre visibilmente pulite prima della disinfezione. Il numero massimo di applicazioni è 6 al giorno.

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali per l'uso

4.1.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le istruzioni generali per l'uso

4.1.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'uso

4.1.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'uso

4.2.   Descrizione dell'uso

Tabella 2.

Uso # 2 – Disinfezione delle piccole superfici dure non porose, prodotto pronto all'uso liquido

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Nessun dato

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Strutture sanitarie e dell'industria alimentare, preparazione e manipolazione di alimenti in cucine/ristoranti: disinfezione delle piccole superfici dure/non porose.

Solo per uso professionale.

Metodi di applicazione

Metodo: applicazione manuale

Descrizione dettagliata:

Disinfettante per superfici pronto all'uso a temperatura ambiente (20±2 °C) .

Bagnare l'intera superficie da disinfettare versando o spruzzando il prodotto a breve distanza e successivamente strofinando accuratamente con un panno. La quantità di prodotto deve essere sufficiente (max. 50 ml/m2) per mantenere la superficie umida durante il tempo di contatto.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Tempo di esposizione minimo: per il controllo dei batteri e dei lieviti a 20 °C: 60 sec

Diluizione (%): Prodotto pronto all'uso

Numero e tempi di applicazione:

Il prodotto può essere usato quando necessario. Una frequenza ragionevole di disinfezione nelle cucine è di 1-2 volte al giorno. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell'applicazione.

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Flacone in polietilene ad alta densità (HDPE) trasparente/bianco da 100 ml, 500 ml, 750 ml e 1 000 ml con tappi flip top in polipropilene (PP) (accessorio: chiusura a vite in PP con testina di spruzzatura);

Contenitore HDPE trasparente/bianco da 5 000 ml con tappo avvitato HDPE.

4.2.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Le superfici devono essere sempre visibilmente pulite prima della disinfezione.

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali per l'uso

4.2.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le istruzioni generali per l'uso

4.2.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'uso

4.2.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'uso

5.   INDICAZIONI GENERALI PER L'USO (1)

5.1.   Istruzioni d'uso

Solo per uso professionale.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

E' obbligatorio l'uso di protezioni oculari durante la manipolazione del prodotto .

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Misure generali di primo soccorso: Allontanare l'infortunato dall'area contaminata. In caso di malessere, consultare un medico. Se possibile, mostrare questo foglio.

IN CASO DI INALAZIONE: Portare il paziente all'aria aperta e tenerlo a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare immediatamente la pelle con acqua abbondante. Quindi togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e se è facile farlo. Continuare il risciacquo per almeno 15 minuti. Chiamare il 112/l'ambulanza per assistenza medica.

Informazioni per il personale sanitario/medico: Gli occhi devono inoltre essere risciacquati ripetutamente durante il tragitto verso l'ambulatorio medico in caso di esposizione a sostanze chimiche alcaline (pH >11), ammine e acidi come acido acetico, acido formico o acido propionico.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Se la persona esposta è in grado di deglutire, somministrare qualcosa da bere. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/l'ambulanza per assistenza medica. Misure in caso di rilascio accidentale:

Arrestare le perdite se è possibile farlo in sicurezza. Rimuovere le fonti di accensione. Prestare particolare attenzione per evitare cariche elettrostatiche. Nessuna fiamma libera. Non fumare.

Non rilasciare le sostanze nelle fognature e nelle acque pubbliche.Pulire con materiale assorbente (per esempio un panno). Assorbire quanto prima le fuoriuscite con solidi inerti, come argilla o terra diatomacea. Raccogliere meccanicamente (spazzando, spalando). Smaltire in conformità alle normative locali in materia.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle normative ufficiali. Non svuotare negli scarichi. Non smaltire con i rifiuti domestici. Smaltire il contenuto/recipiente presso un punto di raccolta dei rifiuti autorizzato. Svuotare completamente la confezione prima dello smaltimento. Quando sono completamente vuoti, i contenitori sono riciclabili come qualsiasi altro imballaggio.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Stabilità: 24 mesi

Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. Tenere al riparo dalla luce solare diretta.

Temperatura di conservazione raccomandata: 0-30 °C

Non conservare a temperature inferiori a 0 °C

Non conservare vicino ad alimenti, bevande e alimenti per animali. Tenere lontano da materiali combustibili.

6.   ALTRE INFORMAZIONI


(1)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati.


7.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 147/111


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1110 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2023

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e l’articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione (3) stabilisce le norme relative all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione di determinate partite di alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell’allegato I di tale regolamento di esecuzione e all’imposizione di condizioni speciali di ingresso nell’Unione di determinate partite di alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell’allegato II del richiamato regolamento di esecuzione, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan, da rodammina B e da tossine vegetali.

(2)

L’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 stabilisce l’obbligo per la Commissione di riesaminare periodicamente, almeno ogni sei mesi, gli elenchi figuranti negli allegati del medesimo regolamento di esecuzione, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi per la salute umana e alla non conformità alla legislazione dell’Unione. Dette nuove informazioni comprendono i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (di seguito «RASFF») istituito con regolamento (CE) n. 178/2002, come pure i dati e le informazioni riguardanti le partite e i risultati dei controlli documentali, di identità e fisici effettuati dagli Stati membri e comunicati alla Commissione.

(3)

Recenti notifiche pervenute tramite il RASFF indicano il sussistere di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana dovuto ad alcuni alimenti o mangimi. Inoltre i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su alcuni alimenti e mangimi di origine non animale nel secondo semestre del 2022 evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di proteggere la salute umana nell’Unione.

(4)

Dal gennaio 2010 i peperoni dolci (Capsicum annuum) e i peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dalla Repubblica dominicana sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione, a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione non comporta più un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire il mantenimento dell’attuale livello di conformità. La voce relativa ai peperoni dolci (Capsicum annuum) e ai peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dalla Repubblica dominicana, figurante nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, mantenendo il livello di frequenza dei controlli di identità e fisici al 50 % delle partite che entrano nell’Unione.

(5)

Per quanto riguarda le partite di peperoni dolci (Capsicum annuum), peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) e arance provenienti dall’Egitto, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell’Unione.

(6)

Per quanto riguarda le partite di mela cannella (Annona squamosa) provenienti dall’Egitto, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all’ingresso di questo prodotto proveniente dall’Egitto. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.

(7)

Dal gennaio 2019le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Gambia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Questi prodotti non sono importati nell’Unione da più di tre anni. La voce relativa alle arachidi e ai prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Gambia, figurante nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire che, dopo la revoca delle condizioni speciali, quando potrebbero riprendere gli scambi, questi prodotti introdotti nell’Unione siano conformi alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da aflatossine.

(8)

Per quanto riguarda le partite di frutti della moringa (Moringa oleifera) provenienti dall’India, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto opportuno aumentare al 20 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell’Unione.

(9)

Per quanto riguarda le partite di riso provenienti dall’India, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto opportuno aumentare al 10 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell’Unione.

(10)

Per quanto riguarda le partite di guaiava (Psidium guajava) provenienti dall’India, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell’Unione.

(11)

Dal gennaio 2016i peperoni del genere Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci) provenienti dall’India sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano miglioramenti della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (5). Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire il mantenimento dell’attuale livello di conformità. La voce relativa ai peperoni del genere Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci) provenienti dall’India, figurante nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 10 % delle partite che entrano nell’Unione.

(12)

Dal gennaio 2022 le carrube, i semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati, e le mucillagini e gli ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dall’India, come pure la gomma di guar proveniente dall’India, sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione, a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano miglioramenti della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005. Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire il mantenimento dell’attuale livello di conformità. Le voci relative alle carrube, ai semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati, e alle mucillagini e agli ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dall’India, figuranti nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbero pertanto essere soppresse e trasferite nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.

(13)

Dal febbraio 2015 la gomma di guar proveniente dall’India è soggetta a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione, a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano miglioramenti della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità alle prescrizioni dell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire il mantenimento dell’attuale livello di conformità. La voce relativa alla gomma di guar proveniente dall’India, figurante nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione.

(14)

Per quanto riguarda le partite di semi di cumino provenienti dall’India, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all’ingresso di questo prodotto proveniente dall’India. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.

(15)

Dal dicembre 2021 gli spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse provenienti dalla Corea del Sud sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione, a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano miglioramenti della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005. Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire il mantenimento dell’attuale livello di conformità. La voce relativa agli spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse provenienti dalla Corea del Sud, figurante nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.

(16)

Per quanto riguarda le partite di gotu kola (Centella asiatica) e mukunuwenna (Alternanthera sessilis) provenienti dallo Sri Lanka, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto opportuno aumentare al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell’Unione.

(17)

Dal dicembre 2021 le carrube, i semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati, e le mucillagini e gli ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dalla Malaysia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali, a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. Questi prodotti non sono importati nell’Unione da più di un anno. È pertanto opportuno sopprimere la relativa voce nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(18)

Per quanto riguarda le partite di papaya verde (Carica papaya) provenienti dal Messico, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all’ingresso di questo prodotto proveniente dal Messico. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.

(19)

Dal gennaio 2019 i semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e i prodotti derivati provenienti dalla Nigeria sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Questi prodotti non sono importati nell’Unione da più di tre anni. È pertanto opportuno sopprimere la relativa voce nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(20)

Dal gennaio 2019 i peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Pakistan sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione, a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. Questi prodotti non sono importati nell’Unione da più di tre anni. La voce relativa ai peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Pakistan, figurante nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire che, dopo la revoca delle condizioni speciali, quando potrebbero riprendere gli scambi, questi prodotti introdotti nell’Unione siano conformi alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari.

(21)

Dal luglio 2017 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Senegal sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Questi prodotti non sono importati nell’Unione da più di tre anni. È pertanto opportuno sopprimere la relativa voce nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(22)

Dal gennaio 2019 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Sudan sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Questi prodotti non sono importati nell’Unione da più di tre anni. La voce relativa alle arachidi e ai prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Sudan, figurante nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire che, dopo la revoca delle condizioni speciali, quando potrebbero riprendere gli scambi, questi prodotti introdotti nell’Unione siano conformi alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da aflatossine.

(23)

Per quanto riguarda le partite di tahini e halva provenienti dalla Siria, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da Salmonella. È pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all’ingresso di questi prodotti provenienti dalla Siria. Detti prodotti dovrebbero quindi essere inseriti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.

(24)

Per quanto riguarda le partite di melagrane provenienti dalla Turchia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell’Unione.

(25)

Dal dicembre 2021 le carrube, i semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati, e le mucillagini e gli ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dalla Turchia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione, a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano miglioramenti della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005. Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire il mantenimento dell’attuale livello di conformità. Le voci relative alle carrube, ai semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati, e alle mucillagini e agli ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dalla Turchia, figuranti nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbero pertanto essere soppresse e trasferite nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.

(26)

Dall’aprile 2015 le albicocche secche e le albicocche, altrimenti preparate o conservate, provenienti dall’Uzbekistan sono soggette a un livello maggiore di controlli ufficiali, a causa del rischio di contaminazione da solfiti. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questi prodotti ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(27)

Dal dicembre 2021 gli spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse provenienti dal Vietnam sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione, a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano miglioramenti della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’ per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005. Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire il mantenimento dell’attuale livello di conformità. La voce relativa agli spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse provenienti dal Vietnam, figurante nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.

(28)

Al fine di garantire una protezione efficace contro potenziali rischi per la salute derivanti da una possibile contaminazione delle arachidi da aflatossine, nella tabella di cui all’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, alla voce relativa alla Bolivia, colonna «Alimenti e mangimi (uso previsto)», nella riga relativa alle «Arachidi altrimenti preparate o conservate», è opportuno aggiungere la formulazione «compresi i miscugli». Analogamente, nella colonna «Codice NC» dovrebbero essere aggiunti i codici NC dei miscugli.

(29)

Per quanto riguarda le partite di arachidi e prodotti ottenuti da arachidi provenienti dall’Egitto, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da aflatossine. È pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell’Unione.

(30)

Per quanto riguarda la voce relativa ai semi di sesamo provenienti dall’India soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da Salmonella e ossido di etilene, dall’ottobre 2021 l’uso previsto è stato esteso ai «mangimi». Da allora tale prodotto non è stato importato nell’Unione per l’uso previsto come «mangimi». Pertanto un livello maggiore di controlli ufficiali e condizioni speciali a causa del rischio di contaminazione da Salmonella nei semi di sesamo provenienti dall’India, destinati a essere utilizzati come «mangimi», non sono più giustificati; nella tabella di cui all’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, alla voce relativa all’India, colonna «Alimenti e mangimi (uso previsto)», nella riga relativa ad «Alimenti e mangimi», la formulazione dovrebbe essere adattata di conseguenza.

(31)

Per quanto riguarda le partite di arance provenienti dalla Turchia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell’Unione.

(32)

Dal luglio 2019 i semi di albicocca non trasformati provenienti dalla Turchia destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione, a causa del rischio di contaminazione da cianuro. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello maggiore di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l’ingresso di questo prodotto nell’Unione comporta un grave rischio per la salute umana. È pertanto necessario prevedere, oltre al livello maggiore di controlli ufficiali, condizioni speciali per l’importazione di semi di albicocca non trasformati provenienti dalla Turchia, destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale. In particolare, tutte le partite di semi di albicocca non trasformati provenienti dalla Turchia destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 1881/2006. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. La voce relativa ai semi di albicocca non trasformati provenienti dalla Turchia, destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale, figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato II, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione.

(33)

I pistacchi e i prodotti derivati provenienti dalla Turchia sono elencati nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, a causa di una possibile contaminazione da aflatossine, con una frequenza di controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione. I pistacchi e i prodotti derivati provenienti dagli Stati Uniti sono stati soppressi dagli elenchi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 con regolamento di esecuzione (UE) 2021/1900 della Commissione (6), poiché i risultati dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri indicavano un grado di conformità complessivamente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione per quanto riguarda la contaminazione da aflatossine e non richiedevano più un livello maggiore di controlli ufficiali. Tuttavia i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri nel secondo semestre del 2022 evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana che richiedono condizioni speciali di importazione, a causa di una possibile contaminazione da aflatossine di pistacchi e prodotti derivati originari degli Stati Uniti e spediti nell’Unione dalla Turchia.

(34)

Al fine di garantire una protezione contro potenziali rischi per la salute derivanti da una possibile contaminazione dovuta ai rischi di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, è opportuno aggiungere in tale allegato un punto 3 in cui siano elencati gli alimenti e i mangimi di origine non animale spediti nell’Unione da un paese terzo diverso dal paese di origine.

(35)

Alla luce delle nuove informazioni relative alle partite di pistacchi e prodotti derivati originari degli Stati Uniti e spediti nell’Unione dalla Turchia, è necessario stabilire condizioni speciali di ingresso nell’Unione. I pistacchi e i prodotti derivati originari degli Stati Uniti e spediti nell’Unione dalla Turchia dovrebbero pertanto essere inclusi nell’allegato II, punto 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione, e dovrebbero essere accompagnati da un certificato ufficiale, rilasciato dalle autorità competenti della Turchia, attestante che tutti i risultati del campionamento dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 1881/2006.

(36)

Al fine di garantire la certezza del diritto per l’ingresso nell’Unione di partite che, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, erano già state spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, è opportuno prevedere un periodo transitorio per le partite di semi di albicocca non trasformati provenienti dalla Turchia destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale, e per le partite di pistacchi e prodotti derivati originari degli Stati Uniti e spediti nell’Unione dalla Turchia che non sono accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né da un certificato ufficiale. La protezione della salute pubblica è comunque garantita in relazione alle partite di semi di albicocca non trasformati provenienti dalla Turchia destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale, e alle partite di pistacchi e prodotti derivati originari degli Stati Uniti e spedite nell’Unione dalla Turchia, poiché questi prodotti sono soggetti a controlli di identità e fisici con una frequenza pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione.

(37)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 con il testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

(38)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:

1.

all’articolo 1, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

le condizioni speciali di ingresso nell’Unione delle seguenti categorie di partite di alimenti e mangimi, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan, da rodammina B e da tossine vegetali, in conformità all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 178/2002:

i)

le partite di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi, o da parti di tali paesi terzi, che contengono qualsiasi alimento e mangime elencato nella tabella di cui all’allegato II, punto 1, e che rientrano nei codici NC e nelle classificazioni TARIC riportati in tale allegato;

ii)

le partite di alimenti costituiti da due o più ingredienti che contengono qualsiasi alimento elencato nella tabella di cui all’allegato II, punto 1, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, in una quantità superiore al 20 % di un unico prodotto o della somma di tali prodotti, e che rientrano nei codici NC riportati nella tabella di cui al medesimo allegato, punto 2;

iii)

le partite di alimenti e mangimi di origine non animale spedite nell’Unione da un paese terzo diverso dal paese di origine e che contengono qualsiasi alimento e mangime elencato nella tabella di cui all’allegato II, punto 3;»;

2.

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Periodi transitori

1.   Le partite di semi di albicocca non trasformati provenienti dalla Turchia, destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale, spedite nell’Unione dalla Turchia, o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1110 della Commissione (*1), possono entrare nell’Unione fino al 27 agosto 2023, senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11.

2.   Le partite di pistacchi e prodotti derivati originari degli Stati Uniti, spedite nell’Unione dalla Turchia prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1110, possono entrare nell’Unione fino al 27 agosto 2023, senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11.

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1110 della Commissione, del 6 giugno 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 7.6.2023, pag. 111).»;"

3.

gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89).

(4)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1900 della Commissione, del 27 ottobre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 387 del 3.11.2021, pag. 78).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, temporaneamente soggetti a maggiori controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo

Riga

Paese di origine

Alimenti e mangimi (uso previsto)

Codice NC  (1)

Suddivisione TARIC

Rischio

Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)

 

 

Nocciole (Corylus sp.) con guscio

0802 21 00

 

 

 

 

 

Nocciole (Corylus sp.) sgusciate

0802 22 00

 

 

 

 

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti nocciole

ex 0813 50 39 ;

70

 

 

 

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

 

 

 

 

ex 0813 50 99

70

 

 

 

 

Pasta di nocciole

ex 2007 10 10 ;

70

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

 

 

 

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

 

 

 

 

ex 2007 99 97

23

 

 

 

 

Nocciole, altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

ex 2008 19 12 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

 

1

Azerbaigian (AZ)

 

ex 2008 97 14 ;

15

Aflatossine

20

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 98 ;

15

 

 

 

 

Farine, semolini e polveri di nocciole

ex 1106 30 90

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olio di nocciole

ex 1515 90 99

20

 

 

 

 

(Alimenti)

 

 

 

 

 

 

Noci del Brasile con guscio

0801 21 00 ;

 

 

 

 

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti noci del Brasile con guscio

(Alimenti)

ex 0813 50 31 ;

20

 

 

 

 

ex 0813 50 39 ;

20

Aflatossine

50

 

 

ex 0813 50 91 ;

20

 

 

 

 

ex 0813 50 99

20

 

 

 

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

 

 

 

 

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

2

Brasile (BR)

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

 

Residui di antiparassitari  (3)

30

 

2008 11 96 ;

 

 

2008 11 98

 

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

3

 

Olio di palma

1511 10 90

 

 

 

Costa d’Avorio (CI)

(Alimenti)

1511 90 11

 

Coloranti Sudan  (14)

20

 

ex 1511 90 19

90

 

 

1511 90 99

 

 

 

 

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

 

 

 

 

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

 

 

 

 

2008 11 96 ;

 

 

 

 

2008 11 98

 

 

 

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

Aflatossine

10

 

 

 

 

 

 

4

Cina (CN)

 

 

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

 

 

Peperoni dolci (Capsicum

annuum)

(Alimenti – tritati o polverizzati)

ex 0904 22 00

11

Salmonella  (4)

10

 

 

Tè, anche aromatizzato

(Alimenti)

0902

 

Residui di antiparassitari  (3)  (5)

20

5

Colombia (CO)

Granadilla e frutto della passione (Passiflora ligularis e Passiflora edulis)

(Alimenti)

ex 0810 90 20

30

Residui di antiparassitari  (3)

10

6

Repubblica dominicana (DO)

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10

 

Residui di antiparassitari  (3)  (17)

50

0710 80 51

 

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

 

 

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

Residui di antiparassitari  (3)  (6)

30

7

Egitto (EG)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

 

 

Arance

(Alimenti – freschi o essiccati)

0805 10

 

Residui di antiparassitari  (3)

30

 

 

Mela cannella (Annona squamosa)

(Alimenti – freschi o refrigerati)

ex 0810 90 75

20

Residui di antiparassitari  (3)

20

 

 

Nocciole (Corylus sp.) con guscio

0802 21 00

 

 

 

 

 

Nocciole (Corylus sp.) sgusciate

0802 22 00

 

 

 

 

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti nocciole

ex 0813 50 39 ;

70

 

 

 

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

 

 

 

 

ex 0813 50 99

70

 

 

 

 

Pasta di nocciole

ex 2007 10 10 ;

70

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

 

 

 

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

 

 

 

 

ex 2007 99 97

23

 

 

 

 

Nocciole, altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

ex 2008 19 12 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

 

8

Georgia (GE)

 

ex 2008 97 14 ;

15

Aflatossine

30

 

 

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 98 ;

15

 

 

 

 

Farine, semolini e polveri di nocciole

ex 1106 30 90

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olio di nocciole

ex 1515 90 99

20

 

 

 

 

(Alimenti)

 

 

 

 

9

Gambia (GM)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

 

 

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91 ;

 

 

 

 

2008 11 96 ;

 

 

 

 

2008 11 98 ;

 

 

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

50

Aflatossine

50

 

ex 2008 19 92 ;

40

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

 

 

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

 

 

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

10

Israele (IL)  (16)

Basilico (Ocimum basilicum)

(Alimenti)

ex 1211 90 86

20

Residui di antiparassitari  (3)

10

Menta (Mentha)

(Alimenti)

ex 1211 90 86

30

Residui di antiparassitari  (3)

10

 

 

Foglie di betel (Piper betle L.)

(Alimenti)

ex 1404 90 00  (10)

10

Salmonella  (4)

30

 

 

Gombi (Okra)

ex 0709 99 90 ;

20

Residui di antiparassitari  (3)  (7)  (13)

20

 

 

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0710 80 95

30

 

 

Frutti della moringa (Moringa oleifera)

ex 0709 99 90

10

Residui di antiparassitari  (3)

20

 

 

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0710 80 95

75

 

 

Riso

(Alimenti)

1006

 

Aflatossine e

ocratossina A

5

 

 

 

 

 

Residui di antiparassitari  (3)

10

 

 

 

 

 

Fagioli asparago

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Alimenti – verdure fresche, refrigerate o

congelate)

ex 0708 20 00 ;

10

Residui di antiparassitari  (3)

20

 

 

ex 0710 22 00

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Guaiava (Psidium guajava)

(Alimenti)

ex 0804 50 00

30

Residui di antiparassitari  (3)

30

 

 

Noci moscate (Myristica fragrans)

(Alimenti — spezie essiccate)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Aflatossine

30

 

 

11

India (IN)

Peperoni del genere Capsicum

(dolci o diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o

polverizzati)

0904 21 10

 

Aflatossine

10

 

 

ex 0904 22 00

11; 19

 

 

ex 0904 21 90

20

 

 

ex 2005 99 10

10; 90

 

 

ex 2005 99 80

94

 

 

Carrube

1212 92 00

 

Residui di antiparassitari  (13)

20

 

 

Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati

1212 99 41

 

 

Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati

(Alimenti e mangimi)

1302 32 10

 

 

Gomma di guar

(Alimenti e mangimi)

ex 1302 32 90

 

Residui di antiparassitari  (13)

20

Pentaclorofenolo e diossine

50

Semi di cumino

0909 31 00

 

Residui di antiparassitari  (3)

20

Semi di cumino tritati o polverizzati

(Alimenti)

0909 32 00

12

Kenya (KE)

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0708 20

 

Residui di antiparassitari  (3)

10

(Alimenti – freschi o refrigerati)

 

 

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

Residui di antiparassitari  (3)

20

ex 0710 80 59

20

13

Corea del Sud (KR)

Integratori alimentari contenenti prodotti botanici  (15)

(Alimenti)

ex 1302

ex 2106

 

Residui di antiparassitari  (13)

30

Spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse

(Alimenti)

ex 1902 30 10

30

Residui di antiparassitari  (13)

20

14

Sri Lanka (LK)

Gotu kola (Centella asiatica)

(Alimenti)

ex 1211 90 86

60

Residui di antiparassitari  (3)

50

Mukunuwenna (Alternanthera sessilis)

(Alimenti)

ex 0709 99 90

35

Residui di antiparassitari  (3)

50

15

Madagascar (MG)

Fagioli dall’occhio (Vigna unguiculata)

(Alimenti)

0713 35 00

 

Residui di antiparassitari  (3)

10

16

Messico (MX)

Papaya verde (Carica papaya)

(Alimenti – freschi e refrigerati)

0807 20 00

 

Residui di antiparassitari  (3)

20

17

Malaysia (MY)

Frutta del jack (Artocarpus heterophyllus)

(Alimenti – freschi)

ex 0810 90 20

20

Residui di antiparassitari  (3)

50

 

 

Miscele di spezie

(Alimenti)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Aflatossine

50

 

 

Riso

(Alimenti)

1006

 

Aflatossine e

ocratossina A

10

18

Pakistan (PK)

 

 

 

Residui di antiparassitari  (3)

5

 

 

 

 

 

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

Residui di antiparassitari  (3)

20

 

 

ex 0710 80 59

20

19

Ruanda (RW)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

Residui di antiparassitari  (3)

20

ex 0710 80 59

20

 

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

 

 

 

 

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91 ;

 

 

 

 

 

2008 11 96 ;

 

 

 

20

Sudan (SD)

2008 11 98 ;

 

Aflatossine

50

 

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

50

 

 

 

 

 

ex 2008 19 92 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

21

Siria (SY)

Tahini e halva da semi di sesamo

(Alimenti)

ex 1704 90 99

ex 1806 20 95

ex 1806 90 50

ex 1806 90 60

ex 2008 19 19

ex 2008 19 99

12; 92

13; 93

10

11; 91

40

40

Salmonella  (2)

20

22

Thailandia (TH)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

Residui di antiparassitari  (3)  (8)

30

ex 0710 80 59

20

 

 

Limoni (Citrus limon, Citrus

limonum)

(Alimenti – freschi, refrigerati o essiccati)

0805 50 10

 

Residui di antiparassitari  (3)

30

 

 

Pompelmi

(Alimenti)

0805 40 00

 

Residui di antiparassitari  (3)

30

 

 

Melagrane

(Alimenti – freschi o refrigerati)

ex 0810 90 75

30

Residui di antiparassitari  (3)  (9)

30

 

 

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

Residui di antiparassitari  (3)  (10)

20

23

Turchia (TR)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

 

 

Semi di cumino

0909 31 00

 

Alcaloidi pirrolizidinici

20

Semi di cumino tritati o polverizzati

(Alimenti)

0909 32 00

 

 

 

Origano secco

(Alimenti)

ex 1211 90 86

40

Alcaloidi pirrolizidinici

20

 

 

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Salmonella  (2)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

 

 

Carrube

1212 92 00

 

Residui di antiparassitari  (13)

20

 

 

Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati

1212 99 41

 

 

 

Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati

(Alimenti e mangimi)

1302 32 10

 

24

Uganda (UG)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

Residui di antiparassitari  (3)

50

ex 0710 80 59

20

Residui di antiparassitari  (13)

10

 

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

 

 

 

 

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

25

Stati Uniti (US)

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

Aflatossine

20

 

 

 

 

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

26

Vietnam (VN)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

Residui di antiparassitari  (3)  (12)

50

ex 0710 80 59

20

Spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse

(Alimenti)

ex 1902 30 10

30

Residui di antiparassitari  (13)

20

ALLEGATO II

Alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, soggetti a condizioni speciali di ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan, rodammina B e tossine vegetali

1.   Alimenti e mangimi di origine non animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Riga

Paese di origine

Alimenti e mangimi (uso previsto)

Codice NC  (18)

Suddivisione TARIC

Rischio

Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)

1

Bangladesh (BD)

Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle)

(Alimenti)

ex 1404 90 00  (25)

10

Salmonella  (22)

50

 

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

 

 

 

 

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91 ;

 

 

 

 

 

2008 11 96 ;

 

 

 

 

 

2008 11 98 ;

 

 

 

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

50

 

 

2

Bolivia (BO)

 

ex 2008 19 92 ;

40

Aflatossine

50

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

3

Brasile (BR)

Pepe nero (Piper nigrum)

(Alimenti –non tritati né

polverizzati)

ex 0904 11 00

10

Salmonella  (19)

50

4

Cina (CN)

Gomma di xantano

(Alimenti e mangimi)

ex 3913 90 00

40

Residui di antiparassitari  (26)

20

 

 

Melanzane (Solanum

melongena)

(Alimenti – freschi o refrigerati)

0709 30 00

 

Residui di antiparassitari  (20)

50

 

 

Fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0708 20 00

10

Residui di antiparassitari  (20)  (28)

30

5

Repubblica

dominicana (DO)

ex 0710 22 00

10

 

 

 

 

 

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

 

 

 

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91 ;

 

 

 

2008 11 96 ;

 

 

 

 

 

2008 11 98 ;

 

 

 

 

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

50

 

 

6

Egitto (EG)

 

ex 2008 19 92 ;

40

Aflatossine

30

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

 

 

Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

0904

 

Aflatossine

50

7

Etiopia (ET)

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie

(Alimenti – spezie essiccate)

0910

 

 

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Salmonella  (22)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

 

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

 

 

 

 

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91 ;

 

 

 

2008 11 96 ;

 

 

 

2008 11 98 ;

 

 

 

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

50

Aflatossine

50

 

 

 

ex 2008 19 92 ;

40

 

 

8

Ghana (GH)

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

 

 

Olio di palma

1511 10 90

 

 

 

 

 

(Alimenti)

1511 90 11

 

Coloranti Sudan  (27)

50

 

 

 

ex 1511 90 19

90

 

 

 

1511 90 99

 

 

 

9

Indonesia (ID)

Noci moscate (Myristica fragrans)

(Alimenti – spezie essiccate)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Aflatossine

30

 

 

Foglie di curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Alimenti – freschi, refrigerati, congelati o essiccati)

ex 1211 90 86

10

Residui di antiparassitari  (20)  (29)

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

 

 

 

 

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91 ;

 

 

 

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

50

Aflatossine

50

 

 

 

ex 2008 19 92 ;

40

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

India (IN)

 

 

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

 

 

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

Residui di antiparassitari  (20)  (21)

20

ex 0710 80 59

20

 

 

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Salmonella  (22)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

 

 

Semi di sesamo

(Alimenti e mangimi)

1207 40 90

 

Residui di antiparassitari  (26)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

 

 

Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube o gomma di guar

(Alimenti)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

 

Residui di antiparassitari  (26)

20

 

 

Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

(Alimenti – spezie essiccate)

0904

 

Residui di antiparassitari  (26)

20

 

 

Vaniglia

(Alimenti – spezie essiccate)

0905

 

Residui di antiparassitari  (26)

20

 

 

Cannella e fiori di cinnamomo

(Alimenti – spezie essiccate)

0906

 

Residui di antiparassitari  (26)

20

 

 

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

(Alimenti – spezie essiccate)

0907

 

Residui di antiparassitari  (26)

20

 

 

Noci moscate, macis, amomi e cardamomi

(Alimenti – spezie essiccate)

0908

 

Residui di antiparassitari  (26)

20

 

 

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro

(Alimenti – spezie essiccate)

0909

 

Residui di antiparassitari  (26)

20

 

 

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie

(Alimenti – spezie essiccate)

0910

 

Residui di antiparassitari  (26)

20

 

 

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata

(Alimenti)

2103

 

Residui di antiparassitari  (26)

20

 

 

Carbonato di calcio

(Alimenti e mangimi)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 2530 90 70

2836 50 00

55

60

10

Residui di antiparassitari  (26)

30

 

 

Integratori alimentari contenenti prodotti botanici (30)

(Alimenti)

ex 1302

ex 2106

 

Residui di antiparassitari  (26)

20

 

 

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

 

 

 

 

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

 

 

 

 

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi

ex 0813 50 39 ;

60

 

 

 

 

ex 0813 50 91 ;

60

 

 

 

 

 

ex 0813 50 99

60

 

 

 

 

Pasta di pistacchi

ex 2007 10 10 ;

60

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39 ;

03; 04

 

 

 

 

 

ex 2007 99 50 ;

32

 

 

 

 

 

ex 2007 99 97

22

 

 

11

Iran (IR)

Pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 19 13 ;

20

Aflatossine

50

 

 

ex 2008 19 93 ;

20

 

 

 

 

ex 2008 97 12 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 14 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 16 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 18 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 32 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 34 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 36 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 38 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 51 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 59 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 72 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 74 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 76 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 78 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 92 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 93 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 94 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 96 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 97 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 98

19

 

 

 

 

Farine, semolini e polveri di pistacchi

ex 1106 30 90

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Alimenti)

 

 

 

 

12

Libano (LB)

Rape (Brassica rapa ssp. rapa)

(Alimenti – preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico)

ex 2001 90 97

11; 19

Rodammina B  (31)

50

Rape (Brassica rapa ssp. rapa)

(Alimenti – preparati o conservati in salamoia o nell’acido citrico, non congelati)

ex 2005 99 80

93

Rodammina B  (31)

50

13

Sri Lanka (LK)

Peperoni del genere Capsicum

(dolci o diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)

0904 21 10

 

Aflatossine

50

ex 0904 21 90

20

ex 0904 22 00

11; 19

ex 2005 99 10

10; 90

ex 2005 99 80

94

14

Malaysia (MY)

Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube

(Alimenti)

ex 2106 90 92

 

Residui di antiparassitari  (26)

20

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

15

Nigeria (GN)

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Salmonella  (22)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

 

 

Semi di sesamo

1207 40 90

 

Salmonella  (22)

50

16

Sudan (SD)

(Alimenti)

ex 2008 19 19

40

 

 

 

ex 2008 19 99

40

 

 

Fichi secchi

0804 20 90

 

 

 

 

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti fichi

ex 0813 50 99

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasta di fichi secchi

ex 2007 10 10 ;

50

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99 ;

20

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39 ;

01; 02

 

 

 

 

 

ex 2007 99 50 ;

31

 

 

 

 

 

ex 2007 99 97

21

 

 

 

 

Fichi secchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 97 12 ;

11

 

 

 

 

ex 2008 97 14 ;

11

 

 

 

 

ex 2008 97 16 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 18 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 32 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 34 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 36 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 38 ;

11

 

 

17

Turchia (TR)

 

ex 2008 97 51 ;

11

Aflatossine

30

 

ex 2008 97 59 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 72 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 74 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 76 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 78 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 92 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 93 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 94 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 96 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 97 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 98 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 99 28 ;

10

 

 

 

 

 

ex 2008 99 34 ;

10

 

 

 

 

 

ex 2008 99 37 ;

10

 

 

 

 

 

ex 2008 99 40 ;

10

 

 

 

 

 

ex 2008 99 49 ;

60

 

 

 

 

 

ex 2008 99 67 ;

95

 

 

 

 

 

ex 2008 99 99

60

 

 

 

 

Farine, semolini e polveri di fichi secchi

ex 1106 30 90

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Alimenti)

 

 

 

 

 

 

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

 

 

 

 

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

 

 

 

 

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi

ex 0813 50 39 ;

60

 

 

 

 

ex 0813 50 91 ;

60

 

 

 

 

 

ex 0813 50 99

60

 

 

 

 

Pasta di pistacchi

ex 2007 10 10 ;

60

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39 ;

03; 04

 

 

 

 

 

ex 2007 99 50 ;

32

 

 

 

 

 

ex 2007 99 97

22

 

 

 

 

Pistacchi, altrimenti preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 19 13 ;

20

Aflatossine

50

 

 

ex 2008 19 93 ;

20

 

 

 

 

ex 2008 97 12 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 14 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 16 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 18 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 32 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 34 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 36 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 38 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 51 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 59 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 72 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 74 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 76 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 78 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 92 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 93 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 94 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 96 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 97 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 98

19

 

 

 

 

Farine, semolini e polveri di pistacchi

ex 1106 30 90

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Alimenti)

 

 

 

 

 

 

Foglie di vite

(Alimenti)

ex 2008 99 99

11; 19

Residui di antiparassitari  (20)  (23)

50

 

 

Mandarini, compresi i tangerini e i satsuma; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

(Alimenti – freschi o essiccati)

0805 21 ;

0805 22 00 ;

0805 29 00

 

Residui di antiparassitari  (20)

20

 

 

Arance

(Alimenti – freschi o essiccati)

0805 10

 

Residui di antiparassitari  (20)

30

 

 

Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube

(Alimenti)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

 

Residui di antiparassitari  (26)

20

Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale  (32)  (33)

(Alimenti)

ex 1212 99 95

20

Cianuro

50

18

Uganda (UG)

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Salmonella  (22)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

20

Stati Uniti (US)

Estratto di vaniglia

(Alimenti)

1302 19 05

 

Residui di antiparassitari  (26)

20

 

 

Gombi (Okra)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 99 90 ;

20

Residui di antiparassitari  (20)  (24)

50

21

Vietnam (VN)

ex 0710 80 95

30

 

 

Pitahaya (frutto del drago)

(Alimenti – freschi o refrigerati)

ex 0810 90 20

10

Residui di antiparassitari  (20)  (24)

20

 

 

 

 

2.   Alimenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Riga

Alimenti costituiti da due o più ingredienti, che contengono qualsiasi prodotto elencato nella tabella di cui al punto 1 a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, in una quantità superiore al 20 % di un unico prodotto o della somma di prodotti elencati

 

Codice NC  (34)

Descrizione  (35)

1

ex 1704 90

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), diversi dalle gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero

2

ex 1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

3

ex 1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

3.   Alimenti e mangimi di origine non animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto iii)

Riga

Paese di origine

Paese da cui le partite sono spedite nell’Unione

Alimenti e mangimi (uso previsto)

Codice NC  (36)

Suddivisione TARIC

Rischio

Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)

1

Stati Uniti (US)

Turchia (TR)  (37)

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

Aflatossine

50

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi

ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

ex 0813 50 99

60

Pasta di pistacchi

ex 2007 10 10 ;

60

 

ex 2007 10 99 ;

30

 

ex 2007 99 39 ;

03; 04

 

ex 2007 99 50 ;

32

 

ex 2007 99 97

22

Pistacchi, altrimenti preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

ex 2008 97 12 ;

19

 

ex 2008 97 14 ;

19

 

ex 2008 97 16 ;

19

 

ex 2008 97 18 ;

19

 

ex 2008 97 32 ;

19

 

ex 2008 97 34 ;

19

 

ex 2008 97 36 ;

19

 

ex 2008 97 38 ;

19

 

ex 2008 97 51 ;

19

 

ex 2008 97 59 ;

19

 

ex 2008 97 72 ;

19

 

ex 2008 97 74 ;

19

 

ex 2008 97 76 ;

19

 

ex 2008 97 78 ;

19

 

ex 2008 97 92 ;

19

 

ex 2008 97 93 ;

19

 

ex 2008 97 94 ;

19

 

ex 2008 97 96 ;

19

 

ex 2008 97 97 ;

19

 

ex 2008 97 98

19

Farine, semolini e polveri di pistacchi

ex 1106 30 90

50

(Alimenti)

 

 

»

(1)  Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(2)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera a).

(3)  Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(4)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera b).

(5)  Residui di tolfenpyrad.

(6)  Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p’ e o, p’), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

(7)  Residui di diafentiuron.

(8)  Residui di formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato), protiofos e triforina.

(9)  Residui di procloraz.

(10)  Residui di diafentiuron, formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato) e metiltiofanato.

(11)  Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.

(12)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

(13)  Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il livello massimo di residui (LMR) applicabile è di 0,1 mg/kg (limite di quantificazione, LOQ). Divieto dell’uso dell’ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(14)  Ai fini del presente allegato i «coloranti Sudan» comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6). I residui di coloranti Sudan, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, sono inferiori a 0,5 mg/kg.

(15)  Sia i prodotti finiti che le materie prime contenenti prodotti botanici destinate alla produzione di integratori alimentari dichiarati nell’ambito dei codici NC di cui alla colonna «Codice NC».

(16)  Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati dallo Stato d’Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(17)  Residui di acefato.

(18)  Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(19)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera b).

(20)  Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(21)  Residui di carbofuran.

(22)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera a).

(23)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.

(24)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

(25)  Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle), compresi, tra l’altro, quelli dichiarati nell’ambito del codice NC 1404 90 00.

(26)  Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il valore LMR applicabile è di 0,1 mg/kg (LOQ). Divieto dell’uso dell’ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(27)  Ai fini del presente allegato i «coloranti Sudan» comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6). I residui di coloranti Sudan, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, sono inferiori a 0,5 mg/kg.

(28)  Residui di amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p’ e o, p’) e ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram).

(29)  Residui di acefato.

(30)  Sia i prodotti finiti che le materie prime contenenti prodotti botanici destinate alla produzione di integratori alimentari dichiarati nell’ambito dei codici NC di cui alla colonna «Codice NC».

(31)  Ai fini del presente allegato i residui di rodammina B, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, sono inferiori a 0,1 mg/kg.

(32)   «Prodotti non trasformati» quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(33)   «Immissione sul mercato» e «consumatore finale», quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

(34)  Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(35)  La descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna «Designazione delle merci» della NC di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(36)  Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(37)  Conformemente agli articoli 10 e 11, le partite sono accompagnate dai risultati del campionamento e delle analisi eseguiti su tali partite e dal certificato ufficiale rilasciato dal paese da cui le partite sono spedite nell’Unione.


7.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 147/142


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1111 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2023

che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione (2) istituisce l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione.

(2)

Alcuni Stati membri e l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») hanno comunicato alla Commissione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, informazioni utili ai fini dell'aggiornamento di tale elenco. Anche paesi terzi e organizzazioni internazionali hanno trasmesso informazioni utili. In base alle informazioni fornite tale elenco dovrebbe essere aggiornato.

(3)

La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati, direttamente o tramite le autorità responsabili della supervisione regolamentare, in merito ai fatti e alle considerazioni salienti che costituirebbero la base della decisione di imporre loro un divieto operativo all'interno dell'Unione o di modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo figurante nell'elenco di cui all'allegato A o B del regolamento (CE) n. 474/2006.

(4)

La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare tutta la documentazione pertinente, di trasmettere osservazioni scritte e di essere ascoltati dalla Commissione e dal comitato istituito dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2111/2005 («comitato per la sicurezza aerea dell'UE»).

(5)

La Commissione ha informato il comitato per la sicurezza aerea dell'UE in merito alle consultazioni congiunte in corso nel quadro del regolamento (CE) n. 2111/2005 e del regolamento delegato (UE) n. 2023/660 della Commissione (3), con le autorità competenti e i vettori aerei di Armenia, Repubblica democratica del Congo, Iraq e Kirghizistan. La Commissione ha inoltre informato il comitato per la sicurezza aerea dell'UE riguardo alla situazione della sicurezza aerea in Argentina, Repubblica del Congo (Brazzaville), Egitto, Kazakhstan, Kenya, Madagascar, Moldova, Nepal, Pakistan e Sud Sudan.

(6)

L'Agenzia ha informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE in merito alle valutazioni tecniche effettuate per la valutazione iniziale e il monitoraggio continuo delle autorizzazioni rilasciate agli operatori di paesi terzi («TCO») a norma del regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione (4).

(7)

L'Agenzia ha inoltre informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE in merito ai risultati delle analisi delle ispezioni di rampa effettuate nel quadro del programma di valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri («SAFA») conformemente al regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (5).

(8)

L'Agenzia ha anche informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE in merito ai progetti di assistenza tecnica attuati nei paesi terzi interessati da un divieto operativo a norma del regolamento (CE) n. 474/2006. L'Agenzia ha altresì fornito informazioni sui piani e sulle richieste di ulteriore assistenza tecnica e di cooperazione per migliorare la capacità amministrativa e tecnica delle autorità dell'aviazione civile nei paesi terzi, nell'intento di aiutarle a garantire la conformità alle norme internazionali di sicurezza applicabili nel settore dell'aviazione civile. Gli Stati membri sono stati invitati a rispondere a tali richieste su base bilaterale, in coordinamento con la Commissione e l'Agenzia. A tale proposito la Commissione ha ribadito l'utilità di informare la comunità internazionale del trasporto aereo, in particolare mediante lo strumento del partenariato di assistenza nell'attuazione della sicurezza aerea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale («ICAO»), riguardo all'assistenza tecnica prestata dall'Unione e dagli Stati membri ai paesi terzi per migliorare la sicurezza aerea a livello mondiale.

(9)

Eurocontrol ha aggiornato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE sulla situazione delle funzioni di allarme SAFA e TCO e ha fornito statistiche relative ai messaggi di allerta per i vettori aerei soggetti a divieto operativo.

Vettori aerei dell'Unione

(10)

In seguito all'analisi, a cura dell'Agenzia, delle informazioni risultanti dalle ispezioni di rampa effettuate sugli aeromobili di vettori aerei dell'Unione e dalle ispezioni in materia di standardizzazione effettuate dall'Agenzia, integrate anche dalle informazioni derivanti dalle ispezioni e dagli audit specifici effettuati dalle autorità aeronautiche nazionali, gli Stati membri e l'Agenzia, in qualità di autorità competenti, hanno adottato determinate misure correttive ed esecutive e ne hanno informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE.

(11)

Gli Stati membri e l'Agenzia, in qualità di autorità competenti, hanno ribadito la loro disponibilità a intervenire secondo necessità laddove informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare l'esistenza di rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità dei vettori aerei dell'Unione alle pertinenti norme di sicurezza.

Vettori aerei dell'Armenia

(12)

Nel giugno 2020, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/736 della Commissione, i vettori aerei certificati in Armenia sono stati inclusi nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 (6).

(13)

Nell'ambito delle attività di monitoraggio continuo, la Commissione ha rilevato che il nuovo vettore aereo Armenian Airlines è stato certificato dal comitato per l'aviazione civile dell'Armenia («CAC») nel dicembre 2022. Poiché il CAC non ha presentato alla Commissione elementi di prova per dimostrare la sufficiente capacità di attuare e far rispettare le pertinenti norme di sicurezza internazionali, il rilascio di un certificato di operatore aereo («COA») a tale nuovo vettore aereo non garantisce una sufficiente conformità alle pertinenti norme internazionali di sicurezza.

(14)

Conformemente ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che, per quanto riguarda i vettori aerei dell'Armenia, l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato al fine di includere Armenian Airlines nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

(15)

Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Armenia alle pertinenti norme internazionali di sicurezza dando la priorità alle ispezioni di rampa di tali vettori aerei a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.

Vettori aerei della Repubblica democratica del Congo

(16)

Nel marzo 2006 i vettori aerei della Repubblica democratica del Congo sono stati inclusi nel regolamento (CE) n. 474/2006.

(17)

Su richiesta dell'Autorité de l'Aviation Civile della Repubblica democratica del Congo («AAC/RDC»), si è tenuta una riunione tecnica il 19 aprile 2023. Nel corso di tale riunione tecnica l'AAC/RDC ha presentato in modo esauriente la sua organizzazione e le sue funzioni, nonché le misure adottate per migliorare la sorveglianza della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo. L'AAC/RDC ha inoltre informato la Commissione in merito ai risultati preliminari delle visite effettuate nell'ambito del programma ispettivo universale di monitoraggio della sicurezza dell'ICAO («USOAP») nel settembre 2022 e nel febbraio 2023.

(18)

Dalla riunione è emerso che l'AAC/RDC deve ancora fornire alla Commissione ulteriori chiarimenti e prove in merito a determinate azioni e misure adottate, in particolare per quanto riguarda la certificazione dei vettori aerei impegnati nel trasporto aereo commerciale e il rinnovo della validità dei COA.

(19)

Nel corso di tale riunione tecnica l'AAC/RDC ha informato la Commissione che i vettori aerei AB BUSINESS, AIR KASAI, GOMA EXPRESS, e TRACEP CONGO AVIATION sono stati certificati dopo l'ultimo aggiornamento presentato alla Commissione il 6 e 13 maggio 2020.

(20)

Con il suo bollettino elettronico 2023/18 del 1o maggio 2023 l'ICAO ha notificato ai suoi Stati contraenti l'individuazione di due criticità significative in materia di sicurezza («SSC») nel corso dell'audit del febbraio 2023, riguardanti il settore dei servizi di navigazione aerea in relazione alle procedure di volo strumentale e alle ispezioni di volo per gli aiuti alla navigazione.

(21)

Sulla base delle informazioni fornite dall'AAC/RDC e della notifica di due SSC da parte dell'ICAO, la Commissione ha riserve giustificate riguardanti la capacità dell'AAC/RDC di garantire che le operazioni dei vettori aerei certificati nella Repubblica democratica del Congo siano condotte conformemente alle pertinenti norme internazionali di sicurezza. Di conseguenza si terranno ulteriori riunioni tecniche per monitorare i progressi dell'AAC/RDC nel garantire che il suo sistema di sorveglianza della sicurezza aerea sia conforme alle pertinenti norme internazionali di sicurezza.

(22)

Poiché l'AAC/RDC non ha dimostrato una capacità sufficiente di attuare e far rispettare le pertinenti norme internazionali di sicurezza, il rilascio di un COA ai vettori aerei s AB BUSINESS, AIR KASAI, GOMA EXPRESS e TRACEP CONGO AVIATION non garantisce una conformità sufficiente a tali norme e pertanto tali vettori aerei dovrebbero essere aggiunti nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

(23)

L'8 maggio 2023 l'AAC/RDC ha presentato alla Commissione elementi di prova dimostranti che il vettore aereo Mwant JET non è più in possesso di un COA valido. Tale vettore aereo dovrebbe pertanto essere rimosso dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

(24)

In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 la Commissione ritiene che l'elenco comunitario dei vettori aeresi soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione dovrebbe essere modificato al fine di sopprimere il vettore aereo MWANT JET dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 e inserire i vettori AB BUSINESS, AIR KASAI, GOMA EXPRESS e TRACEP CONGO AVIATION nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

(25)

Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei certificati nella Repubblica democratica del Congo alle pertinenti norme internazionali di sicurezza attraverso l'assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa di tali vettori aerei, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.

Vettori aerei dell'Iraq

(26)

Nel dicembre 2015, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2322 della Commissione (7), il vettore aereo Iraqi Airways è stato incluso nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

(27)

Nell'ambito delle consultazioni in corso nell'elenco per la sicurezza aerea dell'UE («ASL»), la Commissione, in collaborazione con l'Agenzia e gli Stati membri, ha organizzato una serie di riunioni tecniche con l'autorità irachena per l'aviazione civile («ICAA») e Iraqi Airways. Tali discussioni si sono incentrate sugli sforzi compiuti dall'ICAA per affrontare le criticità in materia di sicurezza precedentemente individuate dalla Commissione e dagli esperti dell'Agenzia, nonché sulla sorveglianza dei vettori aerei iracheni certificati.

(28)

Il 20 aprile 2023, nell'ambito delle attività di monitoraggio continuo della Commissione, si è tenuta una riunione tecnica tra la Commissione, l'Agenzia, gli Stati membri e l'ICAA. Nel corso di tale riunione l'ICAA ha fornito informazioni su diversi elementi chiave relativi alle sue attività di sorveglianza della sicurezza, evidenziando la decisione del governo iracheno di stanziare risorse sostanziali per sostenere gli sforzi dell'ICAA volti a garantire un'efficace sorveglianza della sicurezza nel paese, in particolare la formazione degli ispettori, e strutture adeguate.

(29)

Per quanto riguarda la sorveglianza della sicurezza, l'ICAA ha comunicato che vi sono sei titolari di COA, quattro organizzazioni di manutenzione autorizzate e un'organizzazione del traffico aereo con sede in Iraq di cui l'ICAA è responsabile.

(30)

L'ICAA ha riferito che è stata elaborata ed è in fase di consultazione una nuova legge sull'aviazione che, una volta approvata, apporterebbe modifiche significative alla regolamentazione e alle procedure interne dell'ICAA. Attualmente l'ICAA sta inoltre lavorando all'aggiornamento del quadro on-line dell'ICAO, in attesa del riesame da parte dell'ICAO del piano d'azione correttivo («PAC») proposto dall'ICAA.

(31)

Nel corso di tale riunione tecnica l'ICAA ha altresì informato la Commissione che gli ispettori delle operazioni di volo («FOI») erano parzialmente gestiti mediante la designazione di piloti di operatori aerei a tempo parziale. Inoltre sono stati presentati i piani per l'assunzione a tempo pieno di ispettori delle operazioni di volo. Una recente decisione del Segretariato generale del Consiglio dei ministri ha consentito all'ICAA di assumere a contratto e di reclutare esperti nei settori delle operazioni degli aeromobili, delle licenze, della valutazione medica, dell'aeronavigabilità, dei servizi di navigazione aerea e della certificazione aeroportuale.

(32)

La riunione tecnica ha incluso anche un breve scambio di informazioni sulla recente decisione negativa in materia di TCO riguardante Fly Baghdad, che è stata adottata per motivi di sicurezza.

(33)

La Commissione riconosce gli sforzi compiuti dall'ICAA e il fatto che essa si impegni ad adempiere ai propri obblighi internazionali in materia di sicurezza aerea. Nonostante questi sviluppi, le informazioni finora fornite richiedono ulteriori verifiche attraverso riunioni tecniche supplementari.

(34)

Conformemente ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che per il momento non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei certificati in Iraq.

(35)

Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Iraq alle pertinenti norme internazionali di sicurezza, dando la priorità alle ispezioni di rampa di tali vettori aerei a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.

(36)

Qualora informazioni pertinenti sulla sicurezza dovessero rivelare l'esistenza di rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle pertinenti norme internazionali di sicurezza, potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore azione della Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei del Kirghizistan

(37)

Nell'ottobre 2006, mediante il regolamento (CE) n. 1543/2006 della Commissione (8), i vettori aerei del Kirghizistan sono stati inclusi nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

(38)

Il 12 maggio 2023, nell'ambito delle attività di monitoraggio continuo della Commissione, si è tenuta una riunione tecnica tra la Commissione e i rappresentanti dell'autorità per l'aviazione civile nazionale sotto l'egida del Consiglio dei ministri della Repubblica del Kirghizistan («CAA KG»).

(39)

Nel corso di tale riunione il CAA KG ha espresso il proprio impegno ad avviare un dialogo in materia di sicurezza con la Commissione ai fini di un'eventuale cancellazione dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 e ha sottolineato la propria disponibilità a tenere riunioni supplementari come ritenuto necessario dalla Commissione. Inoltre il CAA KG si è impegnato a condividere con la Commissione tutte le informazioni pertinenti in materia di sicurezza nell'ambito delle consultazioni ufficiali cui hanno partecipato le autorità di regolamentazione responsabili della sorveglianza della sicurezza dei vettori aerei certificati in Kirghizistan, compresi i risultati della visita USOAP prevista per settembre 2023.

(40)

Il CAA KG ha fornito altresì una panoramica completa della sua struttura organizzativa e ha delineato i suoi piani per l'istituzione della nuova entità che sarà responsabile del processo di sorveglianza della sicurezza e riferirà direttamente al CAA KG.

(41)

Il CAA KG ha menzionato lo stato di attuazione del programma di sicurezza nazionale e ha sottolineato le modifiche apportate al codice aereo del Kirghizistan. Il CAA KG ha anche spiegato che stava cercando attivamente di diventare un istituto di autofinanziato, cosa che consentirebbe di aumentare le proprie risorse e di destinare fondi supplementari alla formazione dei loro ispettori.

(42)

Nonostante questi sviluppi positivi attualmente non vi sono sufficienti elementi di prova del fatto che il CAA KG abbia affrontato efficacemente tutte le criticità in materia di sicurezza che hanno portato all'imposizione di un divieto operativo con il regolamento (CE) n. 1543/2006 della Commissione.

(43)

Inoltre, il 16 maggio 2023 il CAA KG ha informato la Commissione che erano stati revocati i COA dei vettori aereiAir Manas e Valor Air. Tali vettori aerei dovrebbero pertanto essere soppressi dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

(44)

Nel contempo il CAA KG ha informato la Commissione della certificazione dei nuovi vettori aerei Aero Nomad Airlines, CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES, Global 8 Airlines, Mac.KG Airlines, Aircompany Moalem Aviation, SAPSAN Airline, Sky Jet e TRANS CARAVAN KG. Poiché il CAA KG non ha dimostrato una capacità sufficiente ad attuare e applicare le pertinenti norme internazionali di sicurezza, il rilascio di un COA ai nuovi vettori aerei non garantisce una conformità sufficiente alle norme; di conseguenza tali vettori aerei dovrebbero essere aggiunti all'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

(45)

Conformemente ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che, per quanto riguarda i vettori aerei del Kirghizistan, l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione dovrebbe essere modificato in modo da includere Aero Nomad Airlines, CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES, Global 8 Airlines, Mac.KG Airlines, Aircompany Moalem Aviation, SAPSAN Airline, Sky Jet e TRANS CARAVAN KG nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 e cancellare dall'allegato Air Manas e Valor Air.

(46)

Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Kirghizistan alle pertinenti norme internazionali di sicurezza, dando la priorità alle ispezioni di rampa di tali vettori aerei a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.

(47)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.

(48)

Gli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2111/2005 riconoscono la necessità che le decisioni siano prese rapidamente e, ove opportuno, con urgenza, date le implicazioni per la sicurezza. Ai fini della protezione delle informazioni sensibili e dei viaggiatori è pertanto essenziale che le decisioni prese nel contesto dell'aggiornamento dell'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione siano pubblicate ed entrino in vigore immediatamente dopo l'adozione.

(49)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea dell'UE istituito a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2111/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:

1)

l'allegato A è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

2)

l'allegato B è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Adina VĂLEAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

(2)  Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2023/660 della Commissione del 2 dicembre 2022 che stabilisce norme particolareggiate per l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione di cui al capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 473/2006 che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2023, pag. 47).

(4)  Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12).

(5)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/736 della Commissione, del 2 giugno 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione (GU L 172 del 3.6.2020, pag. 7).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2322 della Commissione, del 10 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità (GU L 328 del 12.12.2015, pag. 67).

(8)  Regolamento (CE) n. 1543/2006 della Commissione, del 12 ottobre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 910/2006 (GU L 283 del 14.10.2006, pag. 27).


ALLEGATO I

«ALLEGATO A

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO NELL'UNIONE, CON ECCEZIONI  (1)

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)

Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio

Codice di designazione a tre lettere ICAO

Stato dell'operatore

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venezuela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Suriname

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Iran

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Iraq

AIR ZIMBABWE (PVT)

177/04

AZW

Zimbabwe

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Afghanistan responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

 

 

Afghanistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afghanistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afghanistan

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Angola responsabili della supervisione regolamentare, ad eccezione di TAAG Angola Airlines e Heli Malongo, compresi i seguenti:

 

 

Angola

AEROJET

AO-008/11-07/17 TEJ

TEJ

Angola

GUICAONG

AO-009/11-06/17 YYY

Sconosciuto

Angola

AIR JET

AO-006/11-08/18 MBC

MBC

Angola

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

AO-015/15-06/17YYY

Sconosciuto

Angola

HELIANG

AO 007/11-08/18 YYY

Sconosciuto

Angola

SJL

AO-014/13-08/18YYY

Sconosciuto

Angola

SONAIR

AO-002/11-08/17 SOR

SOR

Angola

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Armenia responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

 

 

Armenia

AIRCOMPANY ARMENIA

AM AOC 065

NGT

Armenia

ARMENIAN AIRLINES

AM AOC 076

AAG

Armenia

ARMENIA AIRWAYS

AM AOC 063

AMW

Armenia

ARMENIAN HELICOPTERS

AM AOC 067

KAV

Armenia

FLY ARNA

AM AOC 075

ACY

Armenia

FLYONE ARMENIA

AM AOC 074

FIE

Armenia

NOVAIR

AM AOC 071

NAI

Armenia

SHIRAK AVIA

AM AOC 072

SHS

Armenia

SKYBALL

AM AOC 073

N/D

Armenia

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Congo (Brazzaville) responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica del Congo (Brazzaville)

CANADIAN AIRWAYS CONGO

CG-CTA 006

TWC

Repubblica del Congo (Brazzaville)

EQUAFLIGHT SERVICES

CG-CTA 002

EKA

Repubblica del Congo (Brazzaville)

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Repubblica del Congo (Brazzaville)

TRANS AIR CONGO

CG-CTA 001

TSG

Repubblica del Congo (Brazzaville)

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

CG-CTA 004

Sconosciuto

Repubblica del Congo (Brazzaville)

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare della Repubblica democratica del Congo (DRC), compresi i seguenti:

 

 

Repubblica democratica del Congo (DRC)

AB BUSINESS

AAC/DG/OPS-09/14

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (DRC)

AIR FAST CONGO

AAC/DG/OPS-09/03

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (DRC)

AIR KASAI

AAC/DG/OPS-09/11

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (DRC)

AIR KATANGA

AAC/DG/OPS-09/08

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (DRC)

BUSY BEE CONGO

AAC/DG/OPS-09/04

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (DRC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

AAC/DG/OPS-09/02

DPB

Repubblica democratica del Congo (DRC)

CONGO AIRWAYS

AAC/DG/OPS-09/01

COG

Repubblica democratica del Congo (DRC)

GOMA EXPRESS

AAC/DG/OPS-09/13

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (DRC)

KIN AVIA

AAC/DG/OPS-09/10

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (DRC)

MALU AVIATION

AAC/DG/OPS-09/05

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (DRC)

SERVE AIR CARGO

AAC/DG/OPS-09/07

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (DRC)

SWALA AVIATION

AAC/DG/OPS-09/06

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (DRC)

TRACEP CONGO AVIATION

AAC/DG/OPS-09/15

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (DRC)

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Gibuti responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

 

 

Gibuti

DAALLO AIRLINES

Sconosciuto

DAO

Gibuti

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Guinea equatoriale responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

 

 

Guinea equatoriale

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Guinea equatoriale

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Sconosciuto

Guinea equatoriale

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Eritrea responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Eritrea

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Kirghizistan responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

 

 

Kirghizistan

AERO NOMAD AIRLINES

57

ANK

Kirghizistan

AEROSTAN

08

BSC

Kirghizistan

AIR COMPANY AIR KG

50

KGC

Kirghizistan

AIRCOMPANY MOALEM AVIATION

56

AMA

Kirghizistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirghizistan

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES

58

KAS

Kirghizistan

FLYSKY AIRLINES

53

FSQ

Kirghizistan

GLOBAL 8 AIRLINES

59

Sconosciuto

Kirghizistan

HELI SKY

47

HAC

Kirghizistan

KAP.KG AIRCOMPANY

52

KGS

Kirghizistan

MAC.KG AIRLINES

61

MSK

Kirghizistan

SAPSAN AIRLINE

54

KGB

Kirghizistan

SKY JET

60

SJL

Kirghizistan

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirghizistan

TRANS CARAVAN KG

55

TCK

Kirghizistan

TEZ JET

46

TEZ

Kirghizistan

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Liberia responsabili della supervisione regolamentare.

 

 

Liberia

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Libia responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

 

 

Libia

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libia

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libia

AL MAHA AVIATION

030/18

Sconosciuto

Libia

BERNIQ AIRWAYS

032/21

BNL

Libia

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libia

GLOBAL AIR TRANSPORT

008/05

GAK

Libia

HALA AIRLINES

033/21

HTP

Libia

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libia

LIBYAN WINGS AIRLINES

029/15

LWA

Libia

PETRO AIR

025/08

PEO

Libia

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Nepal responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

 

 

Nepal

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Sconosciuto

Nepal

ALTITUDE AIR

085/2016

Sconosciuto

Nepal

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepal

FISHTAIL AIR

017/2001

Sconosciuto

Nepal

SUMMIT AIR

064/2010

Sconosciuto

Nepal

HELI EVEREST

086/2016

Sconosciuto

Nepal

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

Nepal

KAILASH HELICOPTER SERVICES

087/2018

Sconosciuto

Nepal

MAKALU AIR

057A/2009

Sconosciuto

Nepal

MANANG AIR PVT

082/2014

Sconosciuto

Nepal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Sconosciuto

Nepal

PRABHU HELICOPTERS

081/2013

Sconosciuto

Nepal

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepal

SAURYA AIRLINES

083/2014

Sconosciuto

Nepal

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepal

SIMRIK AIR

034/2000

Sconosciuto

Nepal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepal

SITA AIR

033/2000

Sconosciuto

Nepal

TARA AIR

053/2009

Sconosciuto

Nepal

YETI AIRLINES

037/2004

NYT

Nepal

I seguenti vettori aerei certificati dalle autorità della Russia responsabili della supervisione regolamentare:

 

 

Russia

AURORA AIRLINES

486

SHU

Russia

AVIACOMPANY "AVIASTAR-TU" CO. LTD

458

TUP

Russia

IZHAVIA

479

IZA

Russia

JOINT STOCK COMPANY "AIR COMPANY "YAKUTIA"

464

SYL

Russia

JOINT STOCK COMPANY "RUSJET"

498

RSJ

Russia

JOINT STOCK COMPANY "UVT AERO"

567

UVT

Russia

JOINT STOCK COMPANY SIBERIA AIRLINES

31

SBI

Russia

JOINT STOCK COMPANY SMARTAVIA AIRLINES

466

AUL

Russia

JOINT-STOCK COMPANY "IRAERO" AIRLINES

480

IAE

Russia

JOINT-STOCK COMPANY "URAL AIRLINES"

18

SVR

Russia

JOINT–STOCK COMPANY ALROSA AIR COMPANY

230

DRU

Russia

JOINT-STOCK COMPANY NORDSTAR AIRLINES

452

TYA

Russia

JS AVIATION COMPANY "RUSLINE"

225

RLU

Russia

JSC YAMAL AIRLINES

142

LLM

Russia

LLC "NORD WIND"

516

NWS

Russia

LLC "AIRCOMPANY IKAR"

36

KAR

Russia

LTD. I FLY

533

RSY

Russia

POBEDA AIRLINES LIMITED LIABILITY COMPANY

562

PBD

Russia

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES"

1

AFL

Russia

ROSSIYA AIRLINES, JOINT STOCK COMPANY

2

SDM

Russia

SKOL AIRLINE LLC

228

CDV

Russia

UTAIR AVIATION, JOINT-STOCK COMPANY

6

UTA

Russia

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Sao Tomé e Principe responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

 

 

Sao Tomé e Principe

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Sao Tomé e Principe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Sao Tomé e Principe

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Sierra Leone responsabili della supervisione regolamentare.

 

 

Sierra Leone

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Sudan responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

 

 

Sudan

ALFA AIRLINES

54

AAJ

Sudan

BADR AIRLINES

35

BDR

Sudan

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Sudan

ELDINDER AVIATION

8

DND

Sudan

GREEN FLAG AVIATION

17

GNF

Sudan

HELEJETIC AIR

57

HJT

Sudan

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Sudan

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Sudan

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Sudan

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Sudan

SUN AIR

51

SNR

Sudan

TARCO AIR

56

TRQ

Sudan

»

(1)  I vettori aerei elencati nell'allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.


ALLEGATO II

«ALLEGATO B

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A RESTRIZIONI OPERATIVE NELL'UNIONE  (1)

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)

Numero del certificato di operatore aereo (COA)

Codice di designazione a tre lettere ICAO

Stato dell'operatore

Tipo di aeromobile soggetto a restrizioni

Sigla/e di immatricolazione ed eventualmente numero/i di serie che identifica/no la fabbricazione dell'aeromobile soggetto a restrizioni

Stato di immatricolazione

IRAN AIR

IR.AOC.100

IRA

Iran

Tutti gli aeromobili del tipo Fokker F100 e del tipo Boeing B747.

Aeromobili del tipo Fokker F100, come indicato nel COA; aeromobili del tipo Boeing B747, come indicato nel COA.

Iran

AIR KORYO

GAC-COA/KOR-01

KOR

Corea del Nord

L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo TU — 204.

L'intera flotta, tranne: P-632, P-633.

Corea del Nord

»

(1)  I vettori aerei elencati nell'allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.


DECISIONI

7.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 147/156


DECISIONE (Euratom) 2023/1112 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2020

relativa alla notifica di modifiche del programma nucleare a scopi pacifici delineato da Euratom nell’allegato A dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e gli Stati Uniti d’America concernente l’utilizzazione dell’energia nucleare a scopi pacifici

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 77, lettera b),

visto l’accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e gli Stati Uniti d’America concernente l’utilizzazione dell’energia nucleare a scopi pacifici (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, nonché il paragrafo 6 e il paragrafo 7, lettere A e C, del verbale concordato (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e gli Stati Uniti d’America concernente l’utilizzazione dell’energia nucleare a scopi pacifici è stato firmato a Bruxelles il 7 novembre 1995 ed è entrato in vigore il 12 aprile 1996 (di seguito «l’accordo»).

(2)

Lo Studiecentrum voor Kernenergie - Centre d’Étude de l’Énergie Nucléaire (SCK.CEN) e l’Institut National des Radioéléments (IRE) prevedono di realizzare congiuntamente un impianto per il riciclaggio dei residui altamente radioattivi derivanti dalla produzione di isotopi radioattivi a fini medici, allo scopo di garantire la gestione sostenibile e a lungo termine di tali residui e di sostenere la continuità dell’approvvigionamento sicuro di isotopi radioattivi a fini medici. L’output dell’impianto sarà una sostanza di elevata purezza adatta al riutilizzo. La costruzione dell’impianto, che prenderà il nome di RECUMO, dovrebbe iniziare come da programma nel 2020, mentre l’avvio delle operazioni è previsto per il 2023. L’impianto sarà gestito da SCK.CEN nella sede di Mol, in Belgio.

(3)

Con decisione del 21 febbraio 2020 (3), la Commissione ha approvato le tecniche da utilizzare nell’impianto RECUMO per il trattamento chimico descritto nelle caratteristiche tecniche fondamentali presentate da SCK.CEN nella fase di progettazione di massima del progetto.

(4)

I materiali irradiati che saranno trattati nell’impianto RECUMO sono di origine statunitense e pertanto soggetti all’accordo. In particolare l’articolo 8, paragrafo 2, dell’accordo prevede che tali materiali irradiati possano essere trattati solo negli impianti che costituiscono parte dei programmi nucleari pacifici delineati da Euratom e descritti nell’allegato A. A tale riguardo, l’impianto RECUMO dovrebbe essere aggiunto all’elenco degli impianti di cui all’allegato A.

(5)

La procedura per la modifica dell’allegato A è descritta al paragrafo 6 e al paragrafo 7, lettera A, del verbale concordato dell’accordo. In particolare, per apportare modifiche ai programmi nucleari a scopi pacifici di cui all’allegato A sono necessarie una notifica scritta e una conferma scritta da parte delle autorità competenti.

(6)

È quindi opportuno approvare la notifica per l’aggiunta di un nuovo impianto a norma del paragrafo 7, lettera A, del verbale concordato dell’accordo e la sua conseguente trasmissione al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

(7)

È inoltre opportuno eliminare dal programma nucleare a scopi pacifici delineato da Euratom due impianti nucleari dismessi e darne notifica a norma del paragrafo 7, lettera C, del verbale concordato dell’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata la notifica di modifiche del programma nucleare a scopi pacifici delineato da Euratom nell’allegato A dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e gli Stati Uniti d’America concernente l’utilizzazione dell’energia nucleare a scopi pacifici. Il testo della notifica è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La commissaria responsabile dell’energia o la direttrice generale della direzione generale dell’Energia, o un loro rappresentante, sono autorizzati a trasmettere la notifica al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2020

Per la Commissione

Kadri SIMSON

Membro della Commissione


(1)   GU L 120 del 20.5.1996, pag. 1.

(2)   GU L 120 del 20.5.1996, pag. 12.

(3)  Decisione C(2020) 940 final della Commissione, del 21 febbraio 2020, relativa all’approvazione delle tecniche da utilizzare per il trattamento chimico dei materiali irradiati nell’impianto SCK.CEN RECUMO, situato a Mol, Belgio.