ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 144I

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
5 giugno 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

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Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1100 della Commissione, del 5 giugno 2023, che introduce misure preventive relative a determinati prodotti originari dell'Ucraina

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

5.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 144/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1100 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2023,

che introduce misure preventive relative a determinati prodotti originari dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022, al fine di sostenere l'economia ucraina, l'Unione europea ha introdotto con il regolamento (UE) 2022/870 misure di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (2).

(2)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/903 della Commissione l'Unione ha introdotto misure preventive relative a determinati prodotti originari dell'Ucraina (3). Tali misure erano necessarie per far fronte a circostanze eccezionali in grado di ripercuotersi sulla vitalità economica dei produttori locali in Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia.

(3)

Sia il regolamento (UE) 2022/870 che il regolamento di esecuzione (UE) 2023/903 sono scaduti il 5 giugno 2023.

(4)

Al fine di continuare a sostenere l'economia ucraina, l'Unione europea ha adottato il regolamento (UE) 2023/1077 relativo alle misure di liberalizzazione degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (4) ("l'accordo di associazione").

(5)

Tenuto conto della scadenza del regolamento di esecuzione (UE) 2023/903, la Commissione ha valutato se le circostanze eccezionali di cui al considerando 2 di detto regolamento siano ancora presenti e impongano l'adozione di nuove misure preventive mirate in conformità all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1077.

(6)

Dalla valutazione è emerso che permangono importanti strozzature logistiche. In particolare, le infrastrutture in Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia restano insufficienti per gestire l'incremento del traffico, in particolare alle frontiere tra l'Ucraina e detti Stati membri. Esiste ancora la necessità urgente di attrezzature e le capacità di stoccaggio scarseggiano, con alti costi logistici conseguenti, mentre sussiste anche un rischio elevato che gli impianti di stoccaggio negli Stati membri coinvolti si rivelino insufficienti.

(7)

Tali circostanze eccezionali continuano a ripercuotersi sulla vitalità economica dei produttori locali in detti Stati membri. Permangono quindi le circostanze eccezionali che danneggiano i produttori locali dell'Unione. Considerate tali circostanze, la Commissione ritiene che la situazione continui a richiedere un intervento immediato a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1077.

(8)

È ancora necessario garantire che le merci specificate costituite da frumento, granturco, semi di colza e di girasole originari dell'Ucraina, tutte in concorrenza per l'accesso alle stesse capacità di stoccaggio, siano immesse in libera pratica o sottoposte al regime di deposito doganale, al regime di zona franca o a quello di perfezionamento attivo, come previsto dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), solo in Stati membri diversi dalla Bulgaria, dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Romania o dalla Slovacchia.

(9)

Tale limitazione non pregiudica tuttavia il trasporto di dette merci all'interno o con attraversamento del territorio della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania o della Slovacchia in regime di transito doganale, previsto dall'articolo 226 del regolamento (UE) 952/2013, in direzione di un altro Stato membro o di un paese o territorio al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Qualora tale trasporto subisca comunque ripercussioni negative, la Commissione valuterà, se necessario, se permangono le circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato e agirà di conseguenza.

(10)

Al fine di rispondere rapidamente alle circostanze eccezionali che rendono necessario il presente regolamento, è stata istituita una piattaforma comune di coordinamento degli sforzi della Commissione, della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania e della Slovacchia, nonché dell'Ucraina e della Moldova, per migliorare il flusso degli scambi tra l'Unione e l'Ucraina, compreso il transito dei prodotti agricoli attraverso i corridoi. La piattaforma comune di coordinamento fornirà soluzioni operative volte a migliorare le procedure, le infrastrutture e le strozzature logistiche tra l'Ucraina e l'Unione, accelerando e perfezionando le procedure di controllo alle frontiere, migliorando il coordinamento del transito, potenziando le infrastrutture e riducendo i costi logistici complessivi, in modo da garantire che il frumento, il granturco, i semi di colza e di girasole originari dell'Ucraina possano giungere più in profondità nell'Unione e proseguire secondo le necessità. È ragionevole attendersi che il lavoro svolto in seno alla piattaforma comune di coordinamento si tradurrà in miglioramenti nel corso dei prossimi mesi. A misura che si profileranno soluzioni comuni per rispondere alle circostanze eccezionali di cui al considerando 6, sarà possibile permettere che le misure preventive di cui al presente regolamento scadano nel settembre 2023.

(11)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1077, la Commissione ha informato il comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478.

(12)

Al fine di prevenire comportamenti speculativi degli operatori del mercato, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione. Poiché si prevede che la piattaforma comune di coordinamento migliori la situazione sul terreno nei prossimi mesi, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo fino al 15 settembre 2023,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'immissione in libera pratica o l'assoggettamento al regime di deposito doganale, al regime di zona franca o a quello di perfezionamento attivo dei prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento originari dell'Ucraina sono consentiti solo in Stati membri diversi dalla Bulgaria, dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Romania o dalla Slovacchia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica sino al 15 settembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Regolamento (UE) 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 144 del 5.6.2023, pag. 1).

(2)  GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

(3)  GU L 114 I del 2.5.2023, pag. 1.

(4)  GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

(5)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Codice delle merci

Frumento

Frumento (grano) tenero (non destinato alla semina)

ex 1001 99 00

Granturco

Granturco (non destinato alla semina)

1005 90 00

Colza

Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati (non destinati alla semina)

1205 10 90 ;

ex 1205 90 00

Semi di girasole

Semi di girasole, anche frantumati (non destinati alla semina)

1206 00 91 ;

1206 00 99