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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 141 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (UE) 2023/1049 della Commissione, del 30 maggio 2023, che modifica gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di olio di pesce, pendimetalin, grasso di pecora e spirotetrammato in o su determinati prodotti ( 1 ) |
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DECISIONI |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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31.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 141/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/1049 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2023
che modifica gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di olio di pesce, pendimetalin, grasso di pecora e spirotetrammato in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze pendimetalin e spirotetrammato sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Le sostanze olio di pesce e grasso di pecora sono incluse nell’allegato IV di tale regolamento. |
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(2) |
Per quanto riguarda la sostanza attiva pendimetalin, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti per i piselli (con baccello), i fagioli (con baccello) e i porri, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per quanto riguarda la sostanza attiva spirotetrammato, è stata presentata una domanda simile per le erbe fresche e i fiori commestibili. |
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(3) |
In conformità all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. |
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(4) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Autorità) ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR proposti (2). L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico. |
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(5) |
Per quanto riguarda lo spirotetrammato, nelle erbe fresche e nei fiori commestibili, altri, l’Autorità non ha raccomandato un LMR specifico». L’Autorità ha tuttavia osservato che i responsabili della gestione del rischio potrebbero considerare di applicare l’LMR di 10 mg/kg a tutto il gruppo di erbe fresche e fiori commestibili e che ciò sarebbe sicuro per i consumatori. È pertanto opportuno proporre di fissare l’LMR per lo spirotetrammato nelle erbe fresche e nei fiori commestibili, altri, a 10 mg/kg conformemente alle pertinenti linee guida tecniche della Commissione (3). |
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(6) |
Per quanto riguarda il pendimetalin e lo spirotetrammato, l’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative alla completezza dei dati presentati e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Per giungere a tale conclusione l’Autorità ha tenuto conto dei dati più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l’esposizione a lungo termine a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. |
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(7) |
In base ai pareri motivati dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, è opportuno concludere che le modifiche degli LMR proposte sono conformi alle prescrizioni del suddetto articolo. |
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(8) |
L’olio di pesce e il grasso di pecora sono stati temporaneamente inclusi nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 in attesa del completamento della loro valutazione ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4) o del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), e del riesame degli LMR per tali sostanze attive a norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 396/2005. Nel contesto delle domande di rinnovo dell’approvazione di tali sostanze a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’Autorità ha tratto conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio dell’olio di pesce e del grasso di pecora come antiparassitari (6). Sulla base di tali conclusioni, per l’olio di pesce e il grasso di pecora non sono necessari LMR. È pertanto opportuno che tali sostanze rimangano incluse nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Parere motivato sulla modifica dei livelli massimi di residui vigenti per il pendimetalin nei piselli (con baccello), nei fagioli (con baccello) e nei porri. EFSA Journal 2023;21(3):7663.
Parere motivato sulla modifica dei livelli massimi di residui vigenti per lo spirotetrammato nelle erbe fresche e nei fiori commestibili. EFSA Journal 2022;20(12):7668.
(3) Linee guida tecniche della Commissione sulle prescrizioni relative ai dati per la fissazione dei LMR, la comparabilità delle sperimentazioni sui residui e l’estrapolazione dei dati sui residui sui prodotti di origine vegetale e animale (SANTE/2019/12752).
(4) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(6) Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva olio di pesce come antiparassitario. EFSA Journal 2022;20(1):7079.
Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva grasso di pecora come antiparassitario. EFSA Journal 2022;20(1):7073.
ALLEGATO
Gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
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1) |
nell’allegato II le colonne relative alle sostanze pendimetalin e spirotetrammato sono sostituite dalle seguenti: « Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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2) |
L’allegato IV è così modificato:
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(*1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
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31.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 141/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1050 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2023
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre di rinforzo originarie della Repubblica di Bielorussia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Inchiesta precedente e misure in vigore
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(1) |
Con il regolamento (UE) 2017/1019 (2) la Commissione europea («Commissione») ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato («barre di rinforzo») originari della Repubblica di Bielorussia («misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale». |
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(2) |
Il dazio antidumping attualmente in vigore sulle importazioni dalla Repubblica di Bielorussia («Bielorussia» o «paese interessato») è del 10,6 %. |
1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza
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(3) |
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (3), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
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(4) |
La domanda di riesame in previsione della scadenza è stata presentata il 16 marzo 2022 dalla European Steel Association («Eurofer» o «richiedente») per conto dell’industria dell’Unione delle barre di rinforzo che, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, rappresenta più del 25 % della produzione totale dell’Unione. La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare la persistenza del dumping e la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell’industria dell’Unione. |
1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza
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(5) |
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 15 giugno 2022 la Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha aperto un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni nell’Unione di barre di rinforzo originarie della Bielorussia. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4) («avviso di apertura»). |
1.4. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
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(6) |
L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»). |
1.5. Parti interessate
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(7) |
Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente i richiedenti, gli altri produttori noti dell’Unione, il produttore esportatore noto e le autorità della Bielorussia, gli importatori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti in merito all’apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare. |
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(8) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
1.6. Paese rappresentativo
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(9) |
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, poiché la Bielorussia non è membro dell’OMC e figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il valore normale deve essere determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese rappresentativo appropriato. |
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(10) |
Al fine di ottenere la collaborazione dei produttori esportatori di un paese rappresentativo appropriato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha contattato potenziali produttori di barre di rinforzo con sede in Bosnia-Erzegovina, Corea del Sud, Repubblica dominicana, Svizzera, Norvegia, Turchia, Stati Uniti (USA) e Sud Africa. Ha ricevuto una risposta da un solo produttore, con sede negli Stati Uniti. |
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(11) |
In assenza di collaborazione da parte di produttori situati in un altro potenziale paese rappresentativo, la Commissione ha deciso di determinare il valore normale sulla base delle informazioni ricevute da tale produttore negli Stati Uniti. |
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(12) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, le parti sono state informate e hanno avuto dieci giorni di tempo per presentare osservazioni in merito alla scelta degli Stati Uniti come paese rappresentativo appropriato. Le parti interessate non hanno presentato osservazioni. |
1.7. Campionamento
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(13) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base. |
1.7.1. Campionamento dei produttori dell’Unione
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(14) |
La Commissione ha comunicato nell’avviso di apertura di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base del volume della produzione e delle vendite del prodotto simile nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, tenendo conto anche della ripartizione geografica. Tale campione era costituito da tre produttori dell’Unione, che rappresentavano oltre il 17 % del volume totale stimato della produzione e delle vendite del prodotto simile nell’Unione. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni, il campione provvisorio è stato confermato. |
1.7.2. Campionamento degli importatori
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(15) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha acconsentito a essere incluso nel campione. |
1.7.3. Campionamento dei produttori della Bielorussia
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(16) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori della Bielorussia di fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica di Bielorussia presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. |
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(17) |
Si è manifestato solo un produttore di barre di rinforzo della Bielorussia, Byelorussian Steel Works («BMZ»). Non è stato quindi necessario ricorrere al campionamento. |
1.8. Risposte ai questionari
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(18) |
La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, al richiedente, a BMZ e al produttore che ha collaborato nel paese rappresentativo. I questionari sono stati resi disponibili anche online (6) il giorno dell’apertura dell’inchiesta. |
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(19) |
Sono pervenute risposte al questionario dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, dal richiedente e dal produttore statunitense. |
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(20) |
BMZ non ha risposto al questionario e si è pertanto ritenuto che non abbia collaborato con la Commissione alla presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza. |
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(21) |
Di conseguenza, in assenza di collaborazione da parte del produttore bielorusso, la Commissione ha applicato l’articolo 18 del regolamento di base e ha basato le proprie conclusioni nell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza sui dati disponibili. |
1.9. Verifica in loco
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(22) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:
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1.10. Fase successiva della procedura
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(23) |
Il 17 aprile 2023 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. |
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(24) |
Solo il richiedente ha presentato osservazioni, a sostegno delle risultanze e delle conclusioni della Commissione. |
2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto oggetto del riesame
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(25) |
Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale, ossia determinati barre e tondi per cemento armato, di ferro o di acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati o estrusi a caldo, che abbiano o meno subito una torsione dopo la laminazione, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione, originari della Bielorussia, attualmente classificati con i codici NC ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10 ed ex 7214 99 95 («prodotto oggetto del riesame»). Sono esclusi barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza. Sono esclusi altri prodotti lunghi, come barre di sezione circolare. |
2.2. Prodotto simile
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(26) |
Come stabilito nell’inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
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(27) |
Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
3. RISCHIO DI PERSISTENZA O DI REITERAZIONE DEL DUMPING
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(28) |
In conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare un rischio di persistenza o di reiterazione del dumping praticato dalla Bielorussia. |
3.1. Osservazioni preliminari
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(29) |
Secondo la banca dati Comext di Eurostat, durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni dalla Bielorussia sono state pari a circa 206 200 tonnellate, con una quota di mercato dell’1,9 % circa. I principali Stati membri importatori sono stati: Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Rispetto all’inchiesta iniziale, le importazioni e la quota di mercato sono risultate più che dimezzate (ossia 488 700 tonnellate e una quota di mercato del 5,0 %). |
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(30) |
Come indicato al considerando 20, l’unico produttore bielorusso noto non ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha pertanto informato le autorità della Bielorussia che, data la mancanza di collaborazione, avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla Bielorussia. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione. |
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(31) |
Pertanto, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping si sono basate sui dati disponibili, in particolare quelli di Eurostat, della banca dati istituita a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6»), del Global Trade Atlas («GTA») e della domanda. |
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(32) |
Il volume e il prezzo delle importazioni dalla Bielorussia sono stati determinati sulla base delle informazioni estratte dalla banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. |
3.2. Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base
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(33) |
Come indicato nella sezione 1.6, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, poiché la Bielorussia non è membro dell’OMC e figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755, il valore normale dovrebbe essere determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese rappresentativo appropriato. |
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(34) |
Avendo ricevuto una risposta da un solo produttore, con sede negli Stati Uniti, la Commissione ha deciso di determinare il valore normale sulla base delle informazioni ricevute da tale produttore statunitense, vale a dire sulla base dei prezzi reali di tale produttore che ha collaborato. |
3.3. Valore normale
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(35) |
In primo luogo la Commissione ha esaminato se, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, il volume totale delle vendite del prodotto simile del produttore che ha collaborato ad acquirenti indipendenti negli Stati Uniti fosse rappresentativo. Il volume totale delle vendite negli Stati Uniti è stato confrontato con il volume totale delle importazioni dalla Bielorussia nell’Unione, riportato nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. Su tale base la Commissione ha riscontrato che il prodotto simile è stato venduto in quantità rappresentative sul mercato statunitense. |
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(36) |
La Commissione ha successivamente esaminato, per il produttore statunitense che ha collaborato, se ciascun tipo del prodotto simile venduto sul mercato interno potesse essere considerato come venduto nell’ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Le vendite sono state ritenute remunerative se il prezzo unitario risultava pari o superiore al costo di produzione. È stato quindi determinato il costo di produzione di ciascun tipo di prodotto fabbricato dal produttore negli Stati Uniti durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
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(37) |
Dato che il volume venduto a un prezzo di vendita netto pari o superiore al costo di produzione calcolato (costi di produzione più SGAV) rappresentava più dell’80 % del volume totale delle vendite sul mercato interno, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo reale praticato sul mercato interno dal produttore statunitense che ha collaborato. |
3.4. Prezzo all’esportazione
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(38) |
Come indicato al considerando 32, i prezzi all’esportazione dalla Bielorussia sono stati stabiliti sulla base dei valori all’importazione figuranti nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, adeguati al livello franco fabbrica. A tal fine, i costi di trasporto dedotti si basavano sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda. |
3.5. Confronto
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(39) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e i prezzi all’esportazione a livello franco fabbrica. |
3.6. Margine di dumping
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(40) |
Dal confronto è emerso un margine di dumping a livello nazionale per le esportazioni bielorusse, espresso come percentuale del valore in dogana dell’Unione, pari al 41,1 %. |
4. RISCHIO DI PERSISTENZA DEL DUMPING
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(41) |
Dopo aver constatato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i fattori aggiuntivi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Bielorussia, la relazione tra i prezzi all’esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell’Unione e l’attrattiva del mercato dell’Unione. Si ricorda che, a causa dell’omessa collaborazione da parte del produttore esportatore bielorusso e del governo della Bielorussia, l’analisi si è basata sui dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, in particolare sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame e sulla banca dati statistica Global Trade Atlas («GTA»). |
4.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Bielorussia
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(42) |
La capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Bielorussia sono state stabilite sulla base delle informazioni fornite nella domanda. |
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(43) |
Secondo i dati forniti nella domanda, sottoposti a controlli incrociati con fonti pubbliche, la capacità produttiva per il 2021 in Bielorussia è stata stimata a oltre 2,6 milioni di tonnellate di barre di rinforzo e può essere aumentata di ulteriori 300 mila tonnellate fino a un totale di 3 milioni di tonnellate (7). Secondo i dati disponibili, le vendite bielorusse erano pari a 1,7 milioni di tonnellate, di cui 700 mila destinate al consumo interno e 1 milione all’esportazione (8). È stata pertanto stimata una capacità inutilizzata superiore a 900 000 tonnellate, pari a oltre l’8 % del consumo dell’Unione durante il periodo del riesame. Tale capacità inutilizzata potrebbe servire a fabbricare il prodotto oggetto del riesame per l’esportazione nell’Unione in caso di scadenza delle misure. |
4.2. Attrattiva del mercato dell’Unione
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(44) |
Sulla base delle informazioni fornite nella domanda, l’industria delle barre di rinforzo in Bielorussia è orientata all’esportazione, poiché circa l’85 % della capacità produttiva di acciaio della Bielorussia è destinato all’esportazione. Secondo la banca dati del GTA, il mercato dell’Unione è stato il principale mercato di esportazione della Bielorussia. I prezzi all’esportazione dalla Bielorussia verso i paesi terzi (551 EUR/tonnellata) sono risultati in media inferiori di 10 EUR per tonnellata rispetto ai prezzi medi di vendita all’esportazione verso il mercato dell’Unione e del 15 % inferiori ai prezzi medi di vendita dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione (651 EUR/tonnellata). Tenendo conto di questi livelli di prezzo, per gli esportatori bielorussi le esportazioni verso l’Unione sarebbero potenzialmente più attraenti che verso la maggior parte degli altri mercati. Inoltre un gran numero di paesi esportatori (vale a dire Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Turchia, Ucraina, Malaysia, Messico, Marocco, paesi del Golfo, Egitto e altri paesi) è diventato sempre più inaccessibile per la Bielorussia, a causa della presenza di un eccesso di offerta interna e di misure commerciali nei confronti delle importazioni bielorusse. |
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(45) |
Il mercato dell’Unione era attraente anche per il produttore bielorusso in considerazione della sua vicinanza geografica e delle sue dimensioni, con un consumo totale di circa 11 milioni di tonnellate. |
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(46) |
Pertanto, in termini di dimensioni, prezzi e vicinanza, il mercato dell’Unione è rimasto attraente per il produttore esportatore bielorusso rispetto ad altri mercati. |
4.3. Impatto delle sanzioni nei confronti della Bielorussia
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(47) |
La Commissione ha osservato che, a causa dell’aggressione militare da parte della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, l’Unione ha imposto successivi pacchetti di sanzioni nei confronti della Russia e della Bielorussia che hanno colpito anche i prodotti in acciaio e/o le società siderurgiche che producono ed esportano il prodotto oggetto del riesame dopo il periodo dell’inchiesta di riesame. In seguito all’imposizione delle sanzioni nel marzo 2022, le importazioni dalla Bielorussia sono cessate dal giugno 2022. La situazione attuale non può tuttavia essere considerata di carattere duraturo. Infatti, poiché tali sanzioni sono legate all’aggressione militare e alla situazione geopolitica sottostante, la loro portata, modulazione e/o durata sono imprevedibili. Inoltre le misure antidumping hanno una durata di cinque anni. In considerazione delle incertezze di cui sopra e del fatto che il Consiglio può ulteriormente modificare in qualsiasi momento la portata e la durata precise delle sanzioni, la Commissione ha ritenuto che esse non possano incidere sulle sue conclusioni nell’ambito della presente inchiesta. In particolare la Commissione ha constatato che, nonostante le attuali sanzioni, erano comunque necessarie misure ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. |
4.4. Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping
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(48) |
Dall’inchiesta è emerso che durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni dalla Bielorussia hanno continuato a entrare nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping. |
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(49) |
Inoltre nel periodo dell’inchiesta di riesame la capacità inutilizzata della Bielorussia è risultata significativa rispetto al consumo dell’Unione. L’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di dimensioni e prezzi ha altresì evidenziato il rischio che le esportazioni bielorusse siano indirizzate verso il mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure e che la capacità inutilizzata sia impiegata anche per aumentare la produzione e le esportazioni verso l’Unione. |
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(50) |
La Commissione ha pertanto concluso che vi era il rischio che la scadenza delle misure antidumping comportasse un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping del prodotto oggetto del riesame dalla Bielorussia nell’Unione. |
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(51) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure implicherebbe il rischio di persistenza del dumping. |
5. PREGIUDIZIO
5.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
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(52) |
Durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da circa 25 produttori dell’Unione. Tali produttori costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
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(53) |
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame si è attestata a circa 11,2 milioni di tonnellate. La Commissione ha stabilito la cifra sulla base della risposta al questionario macroeconomico fornita dal richiedente. Come indicato al considerando 14, è stato selezionato un campione di tre produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 17 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile. |
5.2. Consumo dell’Unione
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(54) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base del volume totale delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, maggiorato del totale delle importazioni nell’Unione. Le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione sono state fornite dal richiedente e adeguate, se del caso, in base ai dati verificati ricavati dalle risposte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione relativi al periodo dell’inchiesta di riesame. Per quanto riguarda le importazioni, la Commissione si è basata sulla banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. |
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(55) |
Su tale base, il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 1 Consumo dell’Unione
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(56) |
Tra il 2018 e il 2019 il consumo dell’Unione è aumentato del 5 %, per poi diminuire leggermente nel 2020 e tornare ad aumentare durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Le fluttuazioni del consumo durante il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame sono state dovute alla pandemia di COVID-19, che ha comportato la riduzione dell’attività degli operatori economici, con un conseguente calo del consumo, seguito dalla ripresa delle attività economiche. |
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(57) |
Durante il periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato complessivamente dell’8 %. |
5.3. Importazioni dal paese interessato
5.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato
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(58) |
La Commissione ha determinato il volume delle importazioni sulla base della banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata in base alla quota di tali importazioni sul consumo totale dell’Unione, come indicato nella sezione 5.2. |
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(59) |
Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 2 Volume delle importazioni e quota di mercato
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(60) |
Nel corso del periodo in esame le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Bielorussia sono più che raddoppiate, passando da 72 000 - 80 000 tonnellate nel 2018 a 200 000 - 210 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame. La quota di mercato delle importazioni dalla Bielorussia ha mostrato un andamento simile a quello del volume delle importazioni e ha registrato un aumento considerevole ogni anno, passando dallo 0,6 %-0,8 % nel 2018 all’1,8 %-2,1 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. |
5.3.2. Prezzi medi delle importazioni dalla Bielorussia
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(61) |
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base della banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. |
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(62) |
La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dalla Bielorussia ha registrato il seguente andamento: Tabella 3 Prezzi all’importazione
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(63) |
I prezzi medi delle importazioni sono diminuiti, passando da 420-440 EUR/tonnellata nel 2018 a 345-365 EUR/tonnellata nel 2020, per poi salire a 550-570 EUR/tonnellata nel periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso, l’aumento tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta di riesame è stato del 28 %, pari a un aumento dei prezzi di 120-130 EUR per tonnellata. Questo aumento complessivo dei prezzi era in linea con la tendenza generale del prezzo delle barre di rinforzo nel mercato dell’Unione. |
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(64) |
Tuttavia, come descritto nella sezione 5.5.3.1, durante l’intero periodo in esame il prezzo medio all’importazione dalla Bielorussia, a livello cif, è stato inferiore al costo unitario dei produttori dell’Unione. |
5.3.3. Undercutting dei prezzi
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(65) |
La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando la media ponderata del prezzo all’importazione a livello di costo, assicurazione e nolo («cif»), adeguato per tenere conto dei costi successivi all’importazione (9) (compreso il dazio antidumping), con la media ponderata dei prezzi di vendita, adeguati a livello franco fabbrica, dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, praticati ad acquirenti indipendenti nell’Unione. |
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(66) |
Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta di riesame e ha evidenziato che i prezzi delle importazioni bielorusse erano inferiori a quelli dell’industria dell’Unione del 2,5 %-3 %. Escludendo il dazio antidumping, la Commissione ha stabilito un livello di undercutting compreso tra l’11,8 % e il 12 %. |
5.4. Importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla Bielorussia
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(67) |
Le importazioni di barre di rinforzo da paesi terzi diversi dalla Bielorussia provenivano principalmente dalla Norvegia, dalla Russia e dalla Turchia. |
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(68) |
Il volume aggregato delle importazioni nell’Unione, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni di barre di rinforzo provenienti da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento: Tabella 4 Volume e quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi
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(69) |
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame la quota di mercato delle importazioni da paesi terzi diversi dalla Bielorussia ha rappresentato il 4,1 % del consumo dell’Unione. Il volume delle importazioni è diminuito notevolmente nel 2020 e durante il periodo dell’inchiesta di riesame è aumentato in misura considerevole, senza tuttavia raggiungere il livello del 2019, dando luogo a una riduzione complessiva della quota di mercato di 3,2 punti percentuali nel periodo in esame. Nel periodo in esame il prezzo medio all’importazione è aumentato del 14 %. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo medio delle importazioni da paesi terzi diversi dalla Bielorussia è stato più elevato rispetto al prezzo medio dell’industria dell’Unione (+ 2 %) e superiore rispetto al prezzo medio all’importazione dalla Bielorussia (+ 17 %-20 %). |
5.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione
5.5.1. Osservazioni generali
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(70) |
L’analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. |
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(71) |
Come indicato al considerando 14, per valutare la situazione economica dell’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento. |
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(72) |
Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati macroeconomici forniti dall’associazione dei produttori dell’Unione e dei dati relativi a tutti i produttori dell’Unione contenuti nelle risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. |
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(73) |
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. |
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(74) |
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. |
5.5.2. Indicatori macroeconomici
5.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
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(75) |
Nel periodo in esame, la produzione totale, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
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(76) |
Durante il periodo in esame il volume di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato complessivamente del 2 %. Il volume di produzione è aumentato del 7 % tra il 2018 e il 2019. Nel 2020, durante la pandemia di COVID-19, la produzione è diminuita del 5 % rispetto al 2019 e durante il periodo dell’inchiesta di riesame è rimasta invariata. |
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(77) |
Durante il periodo in esame la capacità produttiva dell’industria dell’Unione è aumentata del 5 %. L’utilizzo degli impianti è sceso dal 67 % nel 2018 al 65 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. |
5.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
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(78) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Volume delle vendite e quota di mercato
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(79) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione è aumentato del 10 %. Tra il 2018 e il 2019 è aumentato dell’8 %, mentre nel 2020 ha registrato una leggera diminuzione (del 2 %), per poi tornare a crescere del 4 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
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(80) |
Durante il periodo in esame la quota di mercato dell’industria dell’Unione ha registrato un lieve incremento pari al 2 %. Tra il 2018 e il 2020 è cresciuta del 5 %, ma durante il periodo dell’inchiesta di riesame è diminuita. |
5.5.2.3. Crescita
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(81) |
Durante il periodo in esame il consumo dell’Unione è cresciuto dell’8 %. L’industria dell’Unione ha beneficiato di tale aumento del consumo e durante il periodo in esame ha anche lievemente aumentato la propria quota di mercato (del 2 %). |
5.5.2.4. Occupazione e produttività
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(82) |
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Occupazione e produttività
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(83) |
Il numero di dipendenti ha registrato fluttuazioni nel corso del periodo in esame. Dal 2018 al 2019 è aumentato del 12 % per poi diminuire gradualmente nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta di riesame, attestandosi a un livello leggermente superiore a quello registrato nel 2018. Tra il 2018 e il 2020 la produttività è diminuita del 7 %, mentre è aumentata dell’8 % tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Durante il periodo in esame la produttività è aumentata dell’1 %. |
5.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
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(84) |
Il margine di dumping stabilito durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stato notevolmente superiore al livello minimo, mentre il livello delle importazioni dalla Bielorussia durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stato pari all’1,9 % del consumo dell’Unione. |
5.5.3. Indicatori microeconomici
5.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
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(85) |
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione
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(86) |
Il prezzo medio unitario di vendita praticato dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti è diminuito del 17 % tra il 2018 e il 2020, riflettendo il calo del costo unitario di produzione. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo è aumentato del 45 % rispetto al 2020. L’aumento dei prezzi è stato determinato da un aumento del costo unitario di produzione e da un aumento della domanda a seguito della ripresa dopo la pandemia di COVID-19. |
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(87) |
Gli attuali dazi antidumping hanno consentito all’industria dell’Unione di rimanere competitiva rispetto all’attuale livello dei prezzi, poiché, come spiegato al considerando 64, durante l’intero periodo in esame i costi unitari dei produttori dell’Unione sono stati superiori al prezzo medio delle importazioni dalla Bielorussia. |
5.5.3.2. Costo del lavoro
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(88) |
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’industria dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Costo medio del lavoro per dipendente
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(89) |
Il costo medio del lavoro per dipendente dell’industria dell’Unione è aumentato del 3 % durante il periodo in esame, registrando un calo temporaneo del 3 % nel 2020 principalmente a causa dei fermi di produzione dovuti alla pandemia di COVID-19. |
5.5.3.3. Scorte
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(90) |
Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 10 Scorte
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(91) |
Nel periodo in esame le scorte sono aumentate del 4 %. |
5.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
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(92) |
Durante il periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
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(93) |
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite. Tra il 2018 e il 2020 la redditività dell’industria dell’Unione ha registrato un calo, dall’8,4 % al 4,9 %, cui ha fatto seguito un forte aumento tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame, fino a raggiungere il 15,3 %. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’aumento della domanda, dovuto alla ripresa economica post-COVID-19, ha consentito all’industria di aumentare i prezzi a un ritmo più elevato rispetto all’aumento dei costi di produzione, con il conseguente incremento della redditività. I dazi antidumping in vigore hanno consentito all’industria dell’Unione di tornare a una situazione commerciale sana. Durante tutto il periodo in esame la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è stata superiore al profitto di riferimento stabilito durante l’inchiesta iniziale (4,8 %). |
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(94) |
Dall’inchiesta è emerso che il periodo dell’inchiesta di riesame è stato caratterizzato da circostanze eccezionali, legate allo scoppio della pandemia di COVID-19, cui ha fatto seguito una rapida ripresa economica. In particolare nel 2020 il mercato delle barre rinforzate dell’Unione ha subito una forte perturbazione a causa della pandemia di COVID, registrando volatilità eccezionali. Nel primo semestre del 2020 la produzione è stata temporaneamente interrotta a causa della mancanza di ordinativi. In una fase successiva, nella seconda metà del 2020 e nel periodo dell’inchiesta di riesame, la redditività dei produttori di barre rinforzate dell’Unione è migliorata, in quanto la ripresa della domanda è proseguita più rapidamente del previsto. A tale riguardo, il miglioramento della redditività dei produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stato probabilmente di natura temporanea, poiché determinato principalmente da un aumento straordinariamente rapido e sostenuto della domanda che ha portato a livelli di prezzo più elevati. |
|
(95) |
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha evidenziato un aumento del 40 % alimentato dalla redditività, sebbene a un tasso inferiore, rispecchiando anche in questo caso l’effetto positivo dei dazi antidumping e le circostanze eccezionali nel periodo dell’inchiesta di riesame descritte al considerando 94. |
|
(96) |
Durante il periodo in esame il livello degli investimenti è diminuito dell’11 %. |
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(97) |
L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Tra il 2018 e il 2020 è diminuito, passando dal 102 % al 51 %, per poi registrare un forte aumento tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Complessivamente durante il periodo in esame l’utile sul capitale investito è più che raddoppiato. |
5.6. Conclusioni relative al pregiudizio
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(98) |
La maggior parte degli indicatori di pregiudizio, quali il volume delle vendite nell’Unione, la quota di mercato, l’occupazione, la redditività e il flusso di cassa, ha registrato un andamento positivo durante il periodo in esame. Sebbene durante tale periodo l’andamento di indicatori quali le scorte finali e gli investimenti sia stato negativo, i loro livelli assoluti sono soddisfacenti e non hanno pertanto evidenziato l’esistenza di un pregiudizio notevole. |
|
(99) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione è giunta alla conclusione che, durante il periodo dell’inchiesta di riesame, l’industria dell’Unione si è ripresa dal precedente pregiudizio e non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
6. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
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(100) |
La Commissione ha concluso, al considerando 99, che durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole. La Commissione ha pertanto valutato, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, l’eventuale rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Bielorussia, in caso di scadenza delle misure antidumping. |
|
(101) |
Per stabilire se esista un rischio di reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato, la Commissione ha esaminato: i) la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Bielorussia; e ii) i probabili livelli dei prezzi delle importazioni dalla Bielorussia e la loro incidenza sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure. |
6.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Bielorussia
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(102) |
Come indicato al considerando 49, in Bielorussia è stata stimata una capacità inutilizzata superiore a 900 000 tonnellate, pari a oltre l’8 % del consumo dell’Unione durante periodo dell’inchiesta di riesame. Tale capacità inutilizzata potrebbe essere impiegata per rifornire il mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure in vigore. |
6.2. Attrattiva del mercato dell’Unione, probabili livelli dei prezzi delle importazioni dalla Bielorussia e loro incidenza sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure
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(103) |
Come stabilito nei considerando da 44 a 46, in termini di dimensioni, prezzi e vicinanza, il mercato dell’Unione è rimasto attraente per i produttori esportatori bielorussi. |
|
(104) |
La Commissione ha analizzato il livello dei prezzi delle importazioni bielorusse nell’Unione. La media ponderata dei prezzi delle importazioni dalla Bielorussia, in assenza di dazi antidumping, è stata notevolmente inferiore ai prezzi dell’industria dell’Unione durante l’intero periodo in esame. Nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni dalla Bielorussia (10) sono state effettuate a prezzi dal 13 % al 15 % inferiori rispetto a quelli dell’industria dell’Unione. Inoltre, come spiegato ai considerando 64 e 87, il livello dei prezzi delle importazioni bielorusse era inferiore anche al costo di produzione dell’Unione. Di conseguenza è probabile che, in caso di scadenza delle misure, il mercato dell’Unione diventerebbe ancora più attraente per la Bielorussia. |
|
(105) |
Analogamente, al fine di valutare l’incidenza delle importazioni future sulla situazione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha anche ritenuto che i livelli dei prezzi delle esportazioni bielorusse verso mercati terzi costituissero un indicatore ragionevole dei livelli futuri dei prezzi verso il mercato dell’Unione. |
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(106) |
Come indicato al considerando 44, la Commissione ha esaminato il livello dei prezzi delle esportazioni bielorusse verso mercati terzi e ha riscontrato che tali prezzi all’esportazione erano notevolmente inferiori rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione (del 15 %). Il mercato dell’Unione rimane pertanto molto attraente in termini di prezzi per i produttori bielorussi. |
|
(107) |
Alla luce di quanto precede, e nell’eventualità di un aumento delle importazioni a basso prezzo dalla Bielorussia, i produttori dell’Unione sarebbero costretti a ridurre i prezzi nel tentativo di mantenere i volumi di vendita e le quote di mercato. Ciò inciderebbe sulla redditività complessiva dell’industria, che si deteriorerebbe. |
|
(108) |
D’altro canto, se l’industria dell’Unione mantenesse i suoi attuali livelli di prezzo, ne risulterebbe un’incidenza negativa pressoché immediata sui suoi volumi di vendita e di produzione, nonché sulla sua quota di mercato. Un calo del volume di produzione determinerebbe inoltre un incremento dei costi di produzione per pezzo a causa della riduzione dei vantaggi dell’economia di scala. Ciò comporterebbe un ulteriore deterioramento della redditività dell’industria dell’Unione. Con una perdita di redditività l’industria dell’Unione non sarebbe in grado di effettuare gli investimenti necessari. In ultima analisi ciò comporterebbe anche una perdita di posti di lavoro e un rischio di chiusura di linee di produzione. |
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(109) |
Sebbene il prodotto oggetto del riesame sia interessato dai pacchetti di sanzioni nei confronti della Russia e della Bielorussia, come indicato al considerando 47 la situazione attuale non può essere considerata di carattere duraturo. La Commissione ha ritenuto che tali sanzioni non possano incidere sulle sue conclusioni nell’ambito della presente inchiesta. |
6.3. Conclusioni sul rischio di reiterazione del pregiudizio
|
(110) |
Su tale base si è pervenuti alla conclusione che l’assenza di misure con ogni probabilità produrrebbe un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla Bielorussia a prezzi pregiudizievoli e sussisterebbe il rischio di reiterazione del pregiudizio notevole. |
7. INTERESSE DELL’UNIONE
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(111) |
A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore sarebbe contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. |
7.1. Interesse dell’industria dell’Unione
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(112) |
Come indicato al considerando 99, l’industria dell’Unione si è ripresa dal pregiudizio causato da precedenti pratiche di dumping. In caso di scadenza delle misure in vigore, è probabile che l’industria dell’Unione si troverebbe ad affrontare una maggiore concorrenza sleale da parte dei produttori bielorussi, il che con ogni probabilità interromperebbe l’attuale processo di ripresa dell’industria dell’Unione. |
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(113) |
La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione. |
7.2. Interesse degli operatori commerciali e degli importatori indipendenti
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(114) |
Come indicato al considerando 15, nessun importatore si è manifestato dopo la pubblicazione dell’avviso di apertura e durante l’inchiesta. Sebbene non si possa escludere che l’istituzione delle misure abbia avuto un impatto negativo sulla loro attività, gli importatori non dipendevano dalla Bielorussia e potevano acquistare il prodotto oggetto del riesame da altri paesi, come la Norvegia e la Turchia. La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che, dal punto di vista degli importatori, non vi fossero motivi validi per non prorogare le misure in vigore. |
7.3. Interesse degli utilizzatori
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(115) |
Nessun utilizzatore si è manifestato in seguito alla pubblicazione dell’avviso di apertura e durante l’inchiesta. Non vi erano pertanto indicazioni che le conclusioni raggiunte nell’inchiesta iniziale (11) non fossero più valide e che il mantenimento delle misure avrebbe avuto un impatto negativo sugli utilizzatori superiore all’impatto positivo delle misure. |
7.4. Conclusioni relative all’interesse dell’Unione
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(116) |
In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi fossero validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure esistenti sulle importazioni di barre rinforzate originarie della Bielorussia. |
8. MISURE ANTIDUMPING
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(117) |
In base alle conclusioni cui è giunta la Commissione sulla persistenza o reiterazione del dumping, sulla reiterazione del pregiudizio e sull’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping sulle barre rinforzate originarie della Bielorussia. |
|
(118) |
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. |
|
(119) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato, di ferro o di acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati o estrusi a caldo, che abbiano o meno subito una torsione dopo la laminazione, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione, attualmente classificati con i codici NC ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10 ed ex 7214 99 95 (codici TARIC 7214100010, 7214200020, 7214300010, 7214911010, 7214919010, 7214991010, 7214999510), originari della Bielorussia. Sono esclusi barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza. Sono esclusi altri prodotti lunghi, come barre di sezione circolare.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1, sono pari al 10,6 %.
3. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 della Commissione, del 16 giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia (GU L 155 del 17.6.2017, pag. 6).
(3) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 372 del 16.9.2021, pag. 9).
(4) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di barre di rinforzo originarie della Repubblica di Bielorussia (GU C 231 del 15.6.2022, pag. 21).
(5) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).
(6) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2607.
(7) Produttore esportatore: https://eng.belsteel.com/about/rolling-production.php.
(8) Banca dati del gruppo CRU, https://www.crugroup.com/.
(9) Nell’inchiesta iniziale i costi successivi all’importazione sono stati fissati a un livello del 2 %.
(10) Se si includesse il 2 % del costo successivo all’importazione, la differenza di prezzo sarebbe compresa tra l’11,8 % e il 12 %, come indicato al considerando 66.
(11) Nel complesso, non vi erano motivi validi contrari all’istituzione di misure sulle importazioni del prodotto in esame dalla Bielorussia.
(12) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
DECISIONI
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31.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 141/34 |
DECISIONE (UE) 2023/1051 DEL CONSIGLIO
del 22 maggio 2023
recante modifica della decisione (UE) 2019/1754 relativa all’adesione dell’Unione europea all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale del 31 ottobre 1958 («accordo di Lisbona») è un trattato amministrato dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). L’accordo di Lisbona crea un’Unione particolare («Unione particolare») nell’ambito dell’Unione per la protezione della proprietà industriale. Esso è aperto alle parti della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883. Le sue parti contraenti («parti») devono proteggere, nei loro territori, le denominazioni di origine dei prodotti delle altre parti riconosciute e protette in quanto tali nel paese di origine e registrate presso l’Ufficio internazionale dell’OMPI, a meno che non dichiarino, entro un anno dal ricevimento della notifica della domanda di registrazione, di non poter garantire la protezione. |
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(2) |
Sette Stati membri sono parti dell’accordo di Lisbona, ossia Bulgaria, Cechia, Francia, Italia, Ungheria, Portogallo e Slovacchia. L’Unione stessa non è parte contraente dell’accordo di Lisbona, in quanto solo i paesi possono aderirvi. |
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(3) |
A seguito di una revisione dell’accordo di Lisbona, il 20 maggio 2015 la conferenza diplomatica dell’OMPI ha adottato l’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (1) («atto di Ginevra»). L’atto di Ginevra estende la protezione delle denominazioni di origine a tutte le indicazioni geografiche e consente alle organizzazioni intergovernative di divenirne parti. |
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(4) |
Nella sua sentenza del 25 ottobre 2017 (2), la Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte») ha statuito che la negoziazione dell’atto di Ginevra rientrava nella competenza esclusiva che l’articolo 3, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) attribuisce all’Unione nel settore della politica commerciale comune contemplata dall’articolo 207, paragrafo 1, TFUE. |
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(5) |
Il 27 luglio 2018 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa all’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra sulla base dell’articolo 207 e dell’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE. Alla luce della competenza esclusiva dell’Unione per quanto riguarda la negoziazione dell’atto di Ginevra, tale proposta prevedeva che solo l’Unione aderisse a tale atto. |
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(6) |
Il 7 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato all’unanimità la decisione (UE) 2019/1754 (3) relativa all’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra, in conformità dell’articolo 293, paragrafo 1, TFUE. L’articolo 3 della decisione (UE) 2019/1754 stabilisce che gli Stati membri che lo desiderano sono autorizzati a ratificare o ad accedere, a seconda dei casi, all’atto di Ginevra, al fianco dell’Unione e nell’interesse di questa, nonché nel rispetto integrale della sua competenza esclusiva. L’articolo 4 della decisione (UE) 2019/1754 stabilisce che, nell’ambito dell’Unione particolare, l’Unione e gli Stati membri che ratificano o aderiscono all’atto di Ginevra sono rappresentati dalla Commissione in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea (TUE). L’articolo 4 della decisione (UE) 2019/1754 stabilisce inoltre che l’Unione è responsabile di garantire l’esercizio dei diritti e il rispetto degli obblighi dell’Unione e degli Stati membri che ratificano o aderiscono all’atto di Ginevra. |
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(7) |
In una dichiarazione inserita nel verbale del Consiglio relativo all’adozione della decisione (UE) 2019/1754, la Commissione ha contestato la possibilità di autorizzare tutti gli Stati membri che lo desiderino a ratificare l’atto di Ginevra o ad aderirvi parallelamente all’Unione. La Commissione ha tuttavia affermato anche che sarebbe stata disposta ad accettare che i sette Stati membri che sono già parti dell’accordo di Lisbona e che hanno registrato numerosi diritti di proprietà intellettuale ai sensi di tale accordo fossero autorizzati ad aderire all’atto di Ginevra nell’interesse dell’Unione. |
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(8) |
L’atto di Ginevra è entrato in vigore il 26 febbraio 2020, tre mesi dopo il deposito dello strumento di adesione dell’Unione, che ha portato il numero delle parti contraenti alle cinque necessarie. |
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(9) |
Il 17 gennaio 2020 la Commissione ha proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretto all’annullamento parziale della decisione (UE) 2019/1754 per violazione dell’articolo 218, paragrafo 6, e dell’articolo 293, paragrafo 1, TFUE, del principio di attribuzione delle competenze sancito all’articolo 13, paragrafo 2, TUE, del principio dell’equilibrio istituzionale e del diritto di iniziativa della Commissione e, in subordine, per violazione dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 207 TFUE nonché dell’obbligo di motivazione. |
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(10) |
La Commissione ha chiesto alla Corte di annullare la decisione (UE) 2019/1754 nella misura in cui tale decisione autorizza tutti gli Stati membri ad aderire all’atto di Ginevra. La Commissione, tuttavia, ha anche chiesto alla Corte di mantenere gli effetti delle parti di tale decisione di cui chiedeva l’annullamento, in particolare qualsiasi uso dell’autorizzazione concessa per aderire all’atto di Ginevra messo in atto prima della data della pronuncia della sentenza da parte dei sette Stati membri che sono già parti dell’accordo di Lisbona. La Commissione ha indicato che potrebbe, in via eccezionale, accettare un compromesso in base al quale i sette Stati membri che sono parti dell’accordo di Lisbona accedono all’atto di Ginevra al fine di evitare problemi connessi alla continuità dei diritti. |
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(11) |
Nella sua sentenza del 22 novembre 2022 (4), la Corte ha annullato l’articolo 3 e, nella parte in cui contiene riferimenti agli Stati membri, l’articolo 4 della decisione (UE) 2019/1754. |
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(12) |
Nella sua sentenza del 22 novembre 2022, la Corte riconosce tuttavia anche la necessità di preservare l’anzianità e la continuità della protezione delle denominazioni di origine registrate a titolo dell’accordo di Lisbona nei sette Stati membri già parti di tale accordo, in particolare, in conformità del principio di leale cooperazione tra l’Unione europea e gli Stati membri enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, al fine di proteggere i diritti acquisiti derivanti da tali registrazioni nazionali. La Corte ha quindi dichiarato che occorre mantenere gli effetti delle parti annullate della decisione (UE) 2019/1754 per gli Stati membri che hanno già fatto uso dell’autorizzazione a ratificare l’atto di Ginevra o ad aderirvi fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole non superiore a sei mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza, di una nuova decisione del Consiglio. |
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(13) |
In considerazione della competenza esclusiva dell’Unione e della possibilità per l’Unione di aderire all’atto di Ginevra, solo in talune circostanze debitamente giustificate e specifiche gli Stati membri possono essere autorizzati ad aderire a tale atto, al fianco dell’Unione, nell’interesse dell’Unione. |
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(14) |
L’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce disposizioni transitorie per le denominazioni di origine originarie degli Stati membri già registrate nell’ambito dell’accordo di Lisbona. Sulla base di tali disposizioni, i sette Stati membri che sono parti dell’accordo di Lisbona hanno notificato alla Commissione entro il 14 novembre 2022 di avere scelto di chiedere la registrazione internazionale, prevista dall’atto di Ginevra, delle denominazioni di origine già registrate ai sensi dell’accordo di Lisbona. |
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(15) |
Date tali circostanze specifiche, è opportuno modificare la decisione (UE) 2019/1754 al fine di autorizzare, nel pieno rispetto della competenza esclusiva dell’Unione, i sette Stati membri che erano parti dell’accordo di Lisbona prima dell’entrata in vigore dell’atto di Ginevra a ratificare anche l’atto di Ginevra o ad aderirvi, nella misura strettamente necessaria per preservare, nell’interesse dell’Unione, l’anzianità e la continuità della protezione delle denominazioni di origine già registrate da tali Stati membri ai sensi dell’accordo di Lisbona. |
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(16) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/1754, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche della decisione (UE) 2019/1754
La decisione (UE) 2019/1754 è così modificata:
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1) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri che erano parti dell’accordo di Lisbona il 26 febbraio 2020, ossia Bulgaria, Cechia, Francia, Italia, Portogallo, Slovacchia e Ungheria, sono autorizzati, nel pieno rispetto della competenza esclusiva dell’Unione, a ratificare l’atto di Ginevra o ad aderirvi, al fianco dell’Unione, nella misura in cui la loro adesione sia strettamente necessaria per preservare, nell’interesse dell’Unione, l’anzianità e la continuità delle denominazioni di origine già registrate da tali Stati membri ai sensi dell’accordo di Lisbona e per ottemperare agli obblighi di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1) Regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1).»;" |
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2) |
all’articolo 4, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Nell’ambito dell’Unione particolare, l’Unione e gli Stati membri che hanno ratificato o aderito all’atto di Ginevra, ai sensi dell’articolo 3 della presente decisione, sono rappresentati dalla Commissione in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, TUE. L’Unione è responsabile di garantire l’esercizio dei diritti e il rispetto degli obblighi dell’Unione ai sensi dell’articolo 3 della presente decisione.». |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
E. BUSCH
(1) GU L 271 del 24.10.2019, pag. 15.
(2) Sentenza della Corte di giustizia del 25 ottobre 2017, Commissione/Consiglio (Accordo di Lisbona riveduto), C-389/15, ECLI:EU:C:2017:798.
(3) Decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all’adesione dell’Unione europea all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 12).
(4) Sentenza della Corte di giustizia del 22 novembre 2022, Commissione/Consiglio, C-24/20, ECLI:EU:C:2022:911.
(5) Regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1).
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31.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 141/38 |
DECISIONE (UE) 2023/1052 DEL CONSIGLIO
del 22 maggio 2023
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma dell’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione europea e il Giappone riguardo all’adozione del regolamento interno del comitato misto
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione europea e il Giappone (1) («accordo») è stato approvato a nome dell’Unione con decisione (UE) 2021/112 del Consiglio (2), ed è entrato in vigore il 30 giugno 2021. |
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(2) |
L’articolo 11, paragrafo 1, dell’accordo prevede l’istituzione di un comitato misto delle parti ai fini dell’effettiva attuazione dell’accordo. |
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(3) |
A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’accordo, il comitato misto elabora e adotta il proprio regolamento interno. |
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(4) |
La Commissione e il ministero degli Affari esteri del Giappone hanno collaborato alla redazione del progetto di regolamento interno. |
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(5) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto in relazione all’adozione del regolamento interno del comitato misto, poiché tale regolamento interno vincolerà l’Unione. |
|
(6) |
La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito a norma dell’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione europea e il Giappone, nella sua prima riunione, riguardo all’adozione del proprio regolamento interno si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
2. Il rappresentante dell’Unione in seno al comitato misto può concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
E. BUSCH
(1) GU L 229 del 16.7.2020, pag. 4.
(2) Decisione (UE) 2021/112 del Consiglio, del 25 gennaio 2021, relativa alla conclusione dell’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione europea e il Giappone (GU L 36 del 2.2.2021, pag. 1).
PROGETTO
DECISIONE N. 1/… DEL COMITATO MISTO UE-GIAPPONE ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SULLA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE TRA L'UNIONE EUROPEA E IL GIAPPONE
del …
che adotta il regolamento interno del comitato
IL COMITATO MISTO UE-GIAPPONE,
visto l'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il Giappone, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Punto 1
È adottato il regolamento interno del comitato misto figurante nell'allegato della presente decisione.
Punto 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a …,
Per l'Unione europea
Per il Giappone
ALLEGATO
COMITATO MISTO DELLE PARTI DELL'ACCORDO SULLA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE TRA L'UNIONE EUROPEA E IL GIAPPONE
Regolamento interno
Punto 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento interno istituito dall'articolo 11, paragrafo 3, dell'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il Giappone,
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— |
per "parte" si intende l'Unione europea o il Giappone; |
|
— |
per "entrambe le parti" si intendono l'Unione europea e il Giappone. |
Punto 2
Presidenza e composizione
1. Il comitato misto è presieduto congiuntamente da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante del Giappone ("presidenti").
2. Nel comitato misto l'Unione europea è rappresentata dalla Commissione europea, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e accompagnata dalle autorità aeronautiche degli Stati membri dell'Unione europea.
3. Il Giappone è rappresentato nel comitato misto dal ministero degli Affari esteri e/o dalla missione del Giappone presso l'Unione europea e accompagnato dal ministero del Territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo.
Punto 3
Riunioni
1. Il comitato misto si riunisce a intervalli regolari su richiesta di una delle parti.
2. I luoghi delle riunioni si alternano, per quanto possibile, tra Bruxelles e Tokyo. In alternativa, potrebbero essere organizzate discussioni in videoconferenza. Le decisioni e le raccomandazioni adottate durante le videoconferenze hanno lo stesso valore di quelle adottate nelle riunioni in presenza. Una volta concordati tra le parti la data e il luogo di una riunione, quest'ultima è convocata dalla Commissione europea per l'Unione europea e dal ministero degli Affari esteri per il Giappone.
3. Salvo decisione contraria dei presidenti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche. Dopo le riunioni può essere emesso, di comune accordo tra i presidenti, un comunicato stampa.
4. Le riunioni si tengono in inglese e i documenti sono redatti in inglese. Le spese di interpretazione o traduzione in un'altra lingua sono a carico della parte richiedente.
Punto 4
Delegazioni
1. Prima di ogni riunione, le parti si informano reciprocamente della composizione prevista delle rispettive delegazioni designando i rispettivi presidenti.
2. I presidenti possono decidere di volta in volta di invitare esterni a partecipare alle riunioni del comitato misto al fine di fornire informazioni su argomenti specifici o in qualità di osservatori.
Punto 5
Segreteria
Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del ministero degli Affari esteri svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto.
Punto 6
Ordine del giorno delle riunioni
1. I presidenti stabiliscono di comune accordo l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. L'ordine del giorno provvisorio e gli eventuali documenti di riunione pertinenti sono trasmessi dai segretari ai partecipanti al più tardi quindici giorni lavorativi prima della data della riunione.
2. L'ordine del giorno è adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo su decisione delle parti.
3. I presidenti possono modificare di comune accordo il termine per la trasmissione dei documenti di cui al paragrafo 1, compreso l'ordine del giorno provvisorio, per tenere conto delle esigenze delle procedure interne di una parte o dell'urgenza di una questione specifica.
Punto 7
Verbali
1. Al termine di ciascuna riunione del comitato misto è redatto un progetto di verbale. Esso contiene le decisioni e le raccomandazioni adottate e le conclusioni formulate.
2. Una volta approvato, il verbale è firmato dai presidenti e ciascuna parte archivia un originale o una copia scannerizzata. Sono possibili la firma e l'archiviazione con mezzi elettronici.
Punto 8
Procedura scritta
Qualora ne sussista la necessità e in casi motivati, le raccomandazioni e le decisioni del comitato misto possono essere adottate mediante procedura scritta. A tal fine i presidenti si scambiano i progetti delle misure sulle quali si richiede il parere del comitato misto, che possono poi essere confermati mediante uno scambio di corrispondenza. Ciascuna parte può tuttavia chiedere la convocazione del comitato misto per discutere la questione.
Punto 9
Deliberazioni
1. Il comitato misto adotta decisioni e raccomandazioni per consenso tra le parti.
2. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto recano rispettivamente il titolo di "decisione" e "raccomandazione", seguito da un numero di serie, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.
3. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono firmate dai presidenti.
4. Ogni decisione adottata dal comitato misto è attuata dalle parti in conformità alle rispettive procedure interne.
5. Le parti possono pubblicare le decisioni adottate dal comitato misto nelle rispettive gazzette ufficiali. Le raccomandazioni o qualsiasi altro atto adottato dal comitato misto possono essere pubblicati su decisione delle parti. Una copia originale o scannerizzata delle decisioni e delle raccomandazioni è conservata da ciascuna parte.
Punto 10
Spese
1. Le parti sostengono le proprie spese connesse alla partecipazione alle riunioni del comitato misto e alle riunioni in base alle decisioni e raccomandazioni del comitato misto, comprese le spese per il personale, di viaggio e soggiorno e postali e i costi delle telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.
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31.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 141/44 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1053 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2023
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti operativi per i servizi governativi forniti nell’ambito del programma dell’Unione per una connettività sicura e del suo portafoglio servizi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2023, che istituisce il programma dell’Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027 (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafi 4 e 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il programma dell’Unione per una connettività sicura, istituito dal regolamento (UE) 2023/588, ha l’obiettivo di garantire agli utenti governativi la fornitura e la disponibilità a lungo termine di un accesso ininterrotto a livello mondiale a servizi di comunicazione satellitare per scopi governativi che siano sicuri, autonomi, affidabili ed efficienti in termini di costi, istituendo un sistema di connettività sicura sotto controllo civile. |
|
(2) |
I requisiti operativi del programma dell’Unione per una connettività sicura dovrebbero essere definiti sotto forma di specifiche tecniche e piani di attuazione per i servizi governativi, in relazione in particolare alla gestione delle crisi, alla sorveglianza e alla gestione delle infrastrutture chiave, comprese le reti di comunicazione diplomatica e di difesa e altre esigenze degli utenti governativi. |
|
(3) |
È opportuno istituire il portafoglio servizi per i servizi governativi, compresi i servizi limitati agli utenti autorizzati dai governi sulla base dell’infrastruttura governativa, nonché i servizi agli utenti governativi sulla base dell’infrastruttura commerciale, quali servizi sicuri, globali a bassa latenza o servizi a banda stretta globali. Il portafoglio servizi per i servizi governativi dovrebbe tenere conto del portafoglio servizi per i servizi di comunicazione satellitare governativa («GOVSATCOM») istituito nel quadro del regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
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(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del programma istituito a norma dell’articolo 107 del regolamento (UE) 2021/696, nella configurazione GOVSATCOM, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il portafoglio servizi per i servizi governativi forniti nell’ambito del programma dell’Unione per una connettività sicura
1. Il sistema che attua il programma dell’Unione per una connettività sicura è progettato per fornire o rendere possibili i servizi di comunicazione satellitare seguenti:
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a) |
i servizi seguenti offerti agli utenti governativi sulla base dell’infrastruttura governativa:
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b) |
i servizi seguenti offerti agli utenti governativi sulla base dell’infrastruttura commerciale:
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I servizi di cui al primo comma sono conformi ai requisiti dei profili predefiniti per tali servizi di cui all’allegato.
2. Il portafoglio servizi del sistema che attua il programma dell’Unione per una connettività sicura è adattato per ciascun servizio e fornito agli utenti finali conformemente ai regimi di aggiudicazione seguenti:
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a) |
regime di servizio end-to-end, nel quale il servizio è fornito dal router/switch situato sul lato della stazione di ancoraggio al router/switch sul lato del terminale utente, ed è prevista la possibilità di fornire la rete esterna sul lato della stazione di ancoraggio; |
|
b) |
regime di servizi gestiti, nel quale è garantita la fornitura del servizio con l’esclusione del terminale. |
Articolo 2
Norme e requisiti operativi per la fornitura di servizi governativi
Per la fornitura di servizi governativi si applicano le norme e i requisiti operativi seguenti:
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1) |
in termini di risorse e quote dei partecipanti:
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2) |
In termini di assegnazione dei servizi:
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3) |
In termini di profili di servizio, richieste e definizione della priorità:
|
|
4) |
In termini di logica di realizzazione:
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Articolo 3
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 79 del 17.3.2023, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2023/1055 della Commissione, del 30 maggio 2023, che stabilisce le norme sulla definizione delle priorità e sulla condivisione delle capacità, dei servizi e delle apparecchiature degli utenti di comunicazione satellitare per svolgere la funzione di cui all’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pag. 57 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
Profili predefiniti per i servizi governativi forniti nell’ambito del programma dell’Unione per una connettività sicura
Tabella 1
Servizio #1: Servizio solido, globale e a bassa latenza
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Caratteristica |
Specifiche tecniche |
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Banda di frequenza |
Ka-Gov; Altri |
||||||||
|
Velocità di trasmissione |
Livelli di servizio come velocità effettiva del collegamento di andata (FWD)/ritorno (RTN) per utente:
|
||||||||
|
Copertura geografica |
Mondiale |
||||||||
|
Disponibilità (nell’arco di un anno) |
99,5 % |
||||||||
|
Latenza |
|
||||||||
|
Terminale utente |
Fisso/mobile/trasportabile |
||||||||
|
Caratteristiche di solidità e sicurezza |
Solido |
Tabella 2
Servizio #2: Ritrasmissione di dati spaziali
|
Caratteristica |
Specifiche tecniche |
||||||||
|
Banda di frequenza |
Ottica |
||||||||
|
Velocità di trasmissione |
A seconda dello scenario di connettività (combinazione di entità utente e entità di destinazione):
|
||||||||
|
Copertura geografica |
Mondiale |
||||||||
|
Entità utente/entità di destinazione |
|
||||||||
|
Caratteristiche di solidità e sicurezza |
Solido |
Tabella 3
Servizio #3: Servizio sicuro, globale a bassa latenza
|
Caratteristica |
Specifiche tecniche |
||||||||
|
Velocità di trasmissione |
Livelli di servizio come velocità effettiva del collegamento di andata (FWD)/ritorno (RTN) per utente:
|
||||||||
|
Copertura geografica |
Mondiale |
||||||||
|
Disponibilità (nell’arco di un anno) |
99,5 % |
||||||||
|
Latenza |
|
||||||||
|
Terminale utente |
Fisso/mobile/trasportabile |
||||||||
|
Caratteristiche di solidità e sicurezza |
Sicuro |
Tabella 4
Servizio #4: Servizio sicuro globale a banda stretta
|
Caratteristica |
Specifiche tecniche |
|
Velocità di trasmissione |
Velocità effettiva del collegamento di andata (FWD)/ritorno (RTN) per utente: da 2 Kbps a 1 Mbps |
|
Copertura geografica |
Mondiale |
|
Disponibilità (nell’arco di un anno) |
98 % |
|
Terminale utente |
Internet delle cose (IoT) e altre apparecchiature degli utenti a banda stretta |
|
Caratteristiche di solidità e sicurezza |
Sicuro |
|
31.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 141/49 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1054 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2023
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il portafoglio servizi per i servizi di comunicazione satellitare governativa offerti dal sistema istituito nell’ambito del programma spaziale dell’Unione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (1), in particolare l’articolo 63, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 62 del regolamento (UE) 2021/696, nell’ambito della componente di comunicazione satellitare governativa («GOVSATCOM») le capacità e i servizi di comunicazione satellitare sono combinati in un insieme di capacità e servizi di comunicazione satellitare comune a livello di Unione con adeguati requisiti di sicurezza. |
|
(2) |
Conformemente all’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696, la fornitura di capacità e servizi GOVSATCOM deve essere garantita come stabilito nel portafoglio servizi. Il portafoglio servizi dovrebbe essere basato sulle esigenze delle comunità di utenti delle comunicazioni satellitari governative, includendo servizi GOVSATCOM flessibili e adattabili agli utenti. Dovrebbe pertanto coprire i servizi end-to-end, i servizi di capacità ancorata e i servizi di capacità grezza. |
|
(3) |
Il portafoglio servizi dovrebbe coprire le capacità e i servizi esistenti e previsti da includere nell’insieme comune a livello di Unione. È pertanto necessario includere nel portafoglio servizi diverse opzioni per la latenza, le bande di frequenza, i livelli di sicurezza e altri attributi. |
|
(4) |
Al fine di garantire la fornitura di servizi, è necessario descrivere la procedura per la richiesta di servizi da parte degli utenti GOVSATCOM al polo GOVSATCOM. Le autorità competenti GOVSATCOM dovrebbero agire in qualità di intermediari nell’ambito di tale procedura. |
|
(5) |
Al fine di garantire la migliore corrispondenza tra l’offerta e la domanda di servizi GOVSATCOM, è necessario basare la disponibilità di servizi sull’offerta e sulla domanda di capacità e servizi satellitari acquisiti messi in comune e condivisi. |
|
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del programma nella configurazione GOVSATCOM, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2023/1055 della Commissione (2).
Articolo 2
Portafoglio servizi GOVSATCOM
1. Il portafoglio servizi GOVSATCOM comprende le seguenti categorie di servizi di comunicazione:
|
a) |
servizi end-to-end, che consentono all’utente di connettersi a una rete in grado di fornire servizi; |
|
b) |
servizi di capacità ancorata, che consentono all’utente di utilizzare la capacità satellitare e il relativo impianto della stazione di ancoraggio; |
|
c) |
servizi di capacità grezza, che consentono all’utente di utilizzare la capacità satellitare (larghezza di banda). |
2. I servizi di cui al paragrafo 1 rispettano gli attributi primari e secondari delle categorie di servizi di comunicazione di cui all’allegato I.
3. Le apparecchiature degli utenti possono essere fornite agli utenti da un fornitore di risorse nell’ambito del suo servizio.
4. I servizi di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), sono forniti attraverso l’infrastruttura del polo GOVSATCOM nella sua configurazione operativa per i servizi iniziali.
Articolo 3
Profili di servizio e richieste
1. I profili di servizio GOVSATCOM sono determinati sulla base dei valori dei loro attributi primari di cui all’allegato II («profili di servizio predefiniti»).
2. Gli utenti possono inviare richieste di un profilo di servizio predefinito, in cui l’utente può consultare i profili di servizio predefiniti che contengono le informazioni fornite dal rispettivo fornitore di risorse.
Gli utenti possono inoltre inviare richieste di un profilo determinato dall’utente, con i valori degli attributi del servizio specificati che sono stati precedentemente definiti dall’utente. Il profilo determinato dall’utente è utilizzato per inviare una richiesta di servizio al polo GOVSATCOM ai fini dell’abbinamento a profili di servizio predefiniti.
Gli utenti possono inoltre inviare richieste di servizi con i valori degli attributi selezionati dall’utente, nelle quali i valori degli attributi sono utilizzati per inviare una richiesta di servizio al polo GOVSATCOM ai fini dell’abbinamento a profili di servizio predefiniti.
3. Il polo GOVSATCOM risponde alle richieste degli utenti presentando i servizi disponibili corrispondenti alle richieste. Per i servizi disponibili, l’utente sarà informato dei relativi attributi primari e secondari nonché di eventuali informazioni e dettagli aggiuntivi specifici del servizio. Gli utenti possono scegliere tra i servizi disponibili che corrispondono alla loro richiesta.
4. A seguito della selezione di un servizio da parte degli utenti e conformemente alle norme stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2023/1055, il polo GOVSATCOM procede all’assegnazione delle risorse per la fornitura del servizio e informa l’utente quando il servizio è prenotato e attivato.
5. In seguito all’attivazione del servizio, i rispettivi utenti possono accedervi con le loro apparecchiature, se compatibili con il servizio, o con le apparecchiature rese disponibili dal fornitore di risorse attraverso GOVSATCOM.
Articolo 4
Accesso al portafoglio servizi e ai servizi GOVSATCOM
1. Le autorità competenti GOVSATCOM istituite a norma dell’articolo 68, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/696 hanno accesso al portafoglio servizi e al processo di selezione dei servizi.
2. Nell’ambito del processo di selezione dei servizi, l’autorità competente GOVSATCOM:
|
a) |
riceve le richieste di servizi degli utenti, stabilisce le relative priorità, le rende anonime secondo necessità e le trasmette al polo GOVSATCOM; |
|
b) |
riceve i risultati delle richieste dal polo GOVSATCOM e li trasmette agli utenti; |
|
c) |
riceve la selezione di servizi dei suoi utenti, la rende anonima secondo necessità e la trasmette al polo GOVSATCOM. |
3. Per quanto riguarda l’anonimizzazione di cui al paragrafo 2, l’autorità competente GOVSATCOM, durante la fornitura di un servizio agli utenti, agisce da intermediario in qualsiasi comunicazione dell’utente con il polo GOVSATCOM, rendendo così anonima l’identità dell’utente. Per la comunicazione devono essere utilizzati, se necessario, canali codificati appropriati. L’autorità competente GOVSATCOM può scegliere di non rendere anonimo un utente. In questo caso l’identità dell’utente è resa disponibile al fornitore di risorse dal polo GOVSATCOM per sostenere la selezione, l’istituzione, la gestione, la manutenzione e la risoluzione di problemi del servizio fornito all’utente. Inoltre, il fornitore di risorse può chiedere la deanonimizzazione di un utente. In tal caso, il polo GOVSATCOM sottopone la richiesta alla valutazione della pertinente autorità competente GOVSATCOM.
4. Il polo GOVSATCOM fornisce alle autorità competenti GOVSATCOM le informazioni necessarie per la selezione, la prenotazione, l’istituzione e la fornitura dei servizi.
Articolo 5
Definizione delle priorità e livelli di sicurezza dei servizi
1. La definizione delle priorità per la fornitura di servizi è eseguita in conformità alla decisione di esecuzione (UE) 2023/1055.
2. Gli utenti hanno accesso ai servizi del portafoglio servizi sulla base del loro livello di sicurezza, come stabilito nella decisione di esecuzione C(2023) 3204 della Commissione del 30 maggio 2023 (3).
Articolo 6
Messa in comune e disponibilità dei servizi GOVSATCOM
1. Le capacità e i servizi di comunicazione satellitare messi in comune sono resi disponibili attraverso il portafoglio servizi con i valori dei loro attributi.
2. La disponibilità di servizi nel portafoglio è subordinata all’offerta e alla domanda di capacità e servizi satellitari messi in comune e condivisi acquisiti dalle entità di cui all’articolo 64 del regolamento (UE) 2021/696.
Articolo 7
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2023/1055 della commissione, del 30 maggio 2023, che stabilisce le norme sulla definizione delle priorità e sulla condivisione delle capacità, dei servizi e delle apparecchiature degli utenti di comunicazione satellitare per svolgere la funzione di cui all’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pag. 57 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) Decisione di esecuzione C(2023) 3204 della Commissione, del 30 maggio 2023, relativa alla definizione dei requisiti generali di sicurezza di GOVSATCOM di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio.
ALLEGATO I
Attributi delle categorie dei servizi di comunicazione
Tabella 1
Servizio end-to-end
|
Attributi primari |
|
|
Latenza [massima] |
Ritardo di trasmissione di andata e ritorno in ms (millisecondi) |
|
Velocità effettiva (throughput)* |
Velocità di picco in Mbps (megabits al secondo) |
|
Servizio simmetrico |
Sì/No Nota: un servizio simmetrico ha gli stessi valori degli attributi per i collegamenti di andata e ritorno Nota: in caso di risposta negativa, si dovrebbe indicare la capacità effettiva del collegamento di andata (FWD)/ritorno (RTN) |
|
Tipo di copertura |
Regionale/globale/locale |
|
Disponibilità minima |
Disponibilità minima del servizio (% di tempo al mese) |
|
Livello di sicurezza |
Rafforzato/solido/sicuro |
|
Attributi secondari |
|
|
Velocità minima garantita (Committed Information Rate - CIR)* |
Velocità minima garantita in Mbps |
|
Zona di servizio |
Elenco delle aree geografiche disponibili per la fornitura del servizio secondo la figura 1 |
|
Informazioni specifiche sul servizio |
Elenco delle informazioni relative al servizio, non incluse in altri attributi (ad esempio area di copertura, potenza irradiata, G/T, qualità del servizio, tempo di realizzazione, formazione, assistenza tecnica, opzioni relative ai servizi di installazione, latenza complessiva del servizio, polarizzazione ecc.) |
|
Apparecchiature degli utenti |
Fisse/trasportabili/mobili |
|
Fornitura delle apparecchiature degli utenti |
Sì/No Nota: all’utente deve essere presentato un elenco di apparecchiature compatibili con le relative informazioni tecniche (ad esempio, capacità di puntamento manuale/automatico), affinché l’utente possa selezionarle in funzione delle necessità |
|
Tempo massimo di interruzione del servizio |
In ore Nota: i decimali sono supportati per la definizione della suddivisione dell’ora |
|
Servizio relativo allo stato del collegamento |
Sì/No |
|
Connessione a reti terrestri |
Sì/No Nota: se «Sì», sono elencate le reti terrestri per le quali è fornita la connettività |
Tabella 2
Servizio di capacità ancorata
|
Attributi primari |
|
|
Latenza massima |
Ritardo di trasmissione di andata e ritorno in ms |
|
Larghezza di banda* |
Capacità in MHz |
|
Servizio simmetrico |
Sì/No Nota: un servizio simmetrico ha gli stessi valori degli attributi per i collegamenti di andata e ritorno Nota: in caso di risposta negativa, si dovrebbe indicare la velocità effettiva del collegamento FWD/RTN |
|
Tipo di copertura |
Regionale/globale/locale |
|
Banda di frequenza |
HF-VHF-UHF/L/S/C/X/Ku/Ka/Ka Gov/V/Q |
|
Tipo di servizio di frequenza |
FSS/SM/BSS |
|
Disponibilità minima |
Disponibilità minima del servizio (% di tempo al mese) |
|
Livello di sicurezza |
Rafforzato/solido/sicuro |
|
Attributi secondari |
|
|
Zona di servizio |
Elenco delle aree geografiche disponibili per la fornitura del servizio secondo la Figura 1 |
|
Interfaccia della stazione di ancoraggio |
Descrizione dell’interfaccia utilizzata per il collegamento delle apparecchiature fornite dall’utente alla stazione di ancoraggio |
|
Capacità supplementari di ancoraggio |
Sì/No Nota: se «Sì», sono elencate le capacità aggiuntive di ancoraggio (ad esempio, Multiprotocol Label Switching, connettività Ethernet ecc.) |
|
Informazioni specifiche sul servizio |
Elenco delle informazioni relative al servizio, non incluse in altri attributi (ad esempio area di copertura, potenza irradiata, G/T, qualità del servizio, tempo di realizzazione, formazione, assistenza tecnica, opzioni relative ai servizi di installazione, latenza complessiva del servizio, polarizzazione ecc.) |
|
Apparecchiature degli utenti |
Fisse/trasportabili/mobili |
|
Fornitura delle apparecchiature degli utenti |
Sì/No Nota: all’utente deve essere presentato un elenco di apparecchiature compatibili con le relative informazioni tecniche (ad esempio, capacità di puntamento manuale/automatico), affinché l’utente possa selezionarle in funzione delle necessità |
|
Tempo massimo di interruzione del servizio |
In ore Nota: i decimali sono supportati per la definizione della suddivisione dell’ora |
|
Servizio relativo allo stato del collegamento |
Sì/No |
Tabella 3
Servizio di capacità grezza
|
Attributi primari |
|
|
Latenza massima |
Ritardo di trasmissione di andata e ritorno in ms |
|
Larghezza di banda* |
Capacità in MHz |
|
Servizio simmetrico |
Sì/No Nota: un servizio simmetrico ha gli stessi valori degli attributi per i collegamenti di andata e ritorno Nota: in caso di risposta negativa, si dovrebbe indicare la velocità effettiva del collegamento FWD/RTN |
|
Tipo di copertura |
Regionale/globale/locale |
|
Banda di frequenza |
HF-VHF-UHF/L/S/C/X/Ku/Ka/Ka Gov/V/Q |
|
Tipo di servizio di frequenza |
FSS/SM/BSS |
|
Disponibilità minima |
Disponibilità minima del servizio (% di tempo al mese) |
|
Livello di sicurezza |
Rafforzato/solido/sicuro |
|
Attributi secondari |
|
|
Zona di servizio |
Elenco delle aree geografiche disponibili per la fornitura del servizio secondo la Figura 1 |
|
Informazioni specifiche sul servizio |
Elenco delle informazioni relative al servizio, non incluse in altri attributi (ad esempio area di copertura, potenza irradiata, G/T, qualità del servizio, tempo di realizzazione, formazione, assistenza tecnica, opzioni relative ai servizi di installazione, latenza complessiva del servizio, polarizzazione ecc.) |
|
Apparecchiature degli utenti |
Fisse/trasportabili/mobili |
|
Fornitura delle apparecchiature degli utenti |
Sì/No Nota: all’utente deve essere presentato un elenco di apparecchiature compatibili con le relative informazioni tecniche (ad esempio, capacità di puntamento manuale/automatico), affinché l’utente possa selezionarle in funzione delle necessità |
|
Tempo massimo di interruzione del servizio |
In ore Nota: i decimali sono supportati per la definizione della suddivisione dell’ora |
|
Servizio relativo allo stato del collegamento |
Sì/No |
|
*: |
Nel caso di un servizio non simmetrico, questo attributo accetta due valori; uno per il collegamento di andata (da satellite a utente) e uno per il collegamento di ritorno (da utente a satellite). |
Figura 1
Aree di servizio GOVSATCOM
ALLEGATO II
Profili di servizio predefiniti
|
Servizio in comune rafforzato |
|
|
Categoria comunicazione |
Servizio end-to-end |
|
Latenza massima |
600 ms |
|
Capacità effettiva |
10 Mbps |
|
Copertura |
Regionale |
|
Disponibilità minima |
99,5 % |
|
Livello di sicurezza |
Servizi rafforzati, che offrono un grado molto elevato di disponibilità e resilienza e un elevato grado di riservatezza, integrità e disponibilità. |
|
Servizio in comune solido |
|
|
Categoria comunicazione |
Servizio end-to-end |
|
Latenza massima |
600 ms |
|
Capacità effettiva |
10 Mbps |
|
Copertura |
Regionale |
|
Disponibilità minima |
99,5 % |
|
Livello di sicurezza |
Servizi solidi, che offrono un grado elevato di disponibilità e resilienza e un grado elevato di riservatezza, integrità e disponibilità. |
|
Servizio in comune sicuro |
|
|
Categoria comunicazione |
Servizio end-to-end |
|
Latenza massima |
600 ms |
|
Capacità effettiva |
10 Mbps |
|
Copertura |
Regionale |
|
Disponibilità minima |
98 % |
|
Livello di sicurezza |
Servizi sicuri, che offrono un grado inferiore di solidità e resilienza e un grado inferiore di riservatezza, integrità e disponibilità. |
I livelli di sicurezza sono definiti nella decisione di esecuzione C(2023)3204 del 30 maggio 2023.
|
31.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 141/57 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1055 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2023
che stabilisce le norme sulla definizione delle priorità e sulla condivisione delle capacità, dei servizi e delle apparecchiature degli utenti di comunicazione satellitare per svolgere la funzione di cui all’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (1), in particolare l’articolo 66, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’articolo 62 del regolamento (UE) 2021/696 prevede che nell’ambito della componente GOVSATCOM le capacità e i servizi di comunicazione satellitare siano combinati in un insieme di capacità e servizi di comunicazione satellitare comune a livello di Unione con adeguati requisiti di sicurezza. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme dettagliate sulla definizione delle priorità e sulla condivisione delle capacità, dei servizi e delle apparecchiature degli utenti di comunicazione satellitare, tenendo conto della domanda prevista per i diversi casi d’uso GOVSATCOM, dell’analisi dei rischi di sicurezza per tali casi d’uso e, se del caso, dell’efficienza in termini di costi. |
|
(3) |
La definizione delle priorità e la condivisione dovrebbero garantire un uso equo e ottimizzato delle risorse GOVSATCOM disponibili, in funzione delle esigenze di ciascun partecipante. Al fine di garantire la migliore corrispondenza tra l’offerta e la domanda di servizi GOVSATCOM, è necessario basare la disponibilità di servizi sull’offerta e sulla domanda di capacità e servizi satellitari acquisiti messi in comune e condivisi. |
|
(4) |
Le risorse dei fornitori di risorse dovrebbero essere riunite in un insieme comune a livello di Unione. La definizione delle priorità e la condivisione dovrebbero prevedere meccanismi per l’assegnazione dei servizi ai partecipanti in funzione delle loro esigenze di servizi GOVSATCOM. L’insieme comune a livello di Unione dovrebbe pertanto essere diviso in un’assegnazione fissa e in un’assegnazione dinamica. La prestazione di servizi garantita è sostenuta da un’assegnazione fissa di servizi per partecipante, mentre le esigenze non programmate sono sostenute da un’assegnazione dinamica dei servizi. Nell’insieme comune a livello di Unione dovrebbe essere incluso un volume di risorse come margine di crisi, al fine di sostenere la prestazione di servizi per le esigenze non programmate, urgenti e altamente prioritarie dei partecipanti. |
|
(5) |
La definizione delle priorità e la condivisione dovrebbero sostenere le diverse priorità delle richieste di servizi GOVSATCOM dei partecipanti e attuare meccanismi adeguati per la loro elaborazione. È opportuno prevedere un meccanismo di indennizzo dei servizi GOVSATCOM al fine di agevolare l’uso efficiente delle risorse ed evitare distorsioni del mercato. A tal fine dovrebbe essere istituito un sistema di token con valori di indennizzo basati sul livello di priorità delle richieste. È altresì opportuno prevedere la possibilità di acquistare token aggiuntivi o donare token a un altro partecipante. |
|
(6) |
Il numero totale di token disponibili sulla base della dotazione disponibile dovrebbe essere diviso tra la quota totale degli Stati membri, la quota delle istituzioni dell’UE e un margine di crisi. |
|
(7) |
Le risorse messe in comune dovrebbero essere assegnate ai servizi in base alle richieste di servizi dei partecipanti che giungono al polo GOVSATCOM. A tal fine ciascun partecipante dovrebbe determinare la rilevanza dei propri utenti e la criticità della sua richiesta. |
|
(8) |
Per garantire la corretta elaborazione delle richieste di servizi, il polo GOVSATCOM dovrebbe abbinare la richiesta di servizio con le risorse dell’insieme comune. Nei casi in cui le richieste di servizi non possano essere abbinate alle risorse disponibili dell’insieme comune, dovrebbe essere previsto un meccanismo di risoluzione dei conflitti. |
|
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 107 del regolamento (UE) 2021/696, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ambito di applicazione
(1) La presente decisione stabilisce le regole di condivisione e di definizione delle priorità GOVSATCOM per l’inclusione delle risorse in un insieme comune a livello di Unione e la condivisione dei servizi tra i partecipanti.
(2) La presente decisione si applica ai servizi GOVSATCOM quali definiti nella decisione di esecuzione (UE) 2023/1054 della Commissione (2). Gli utenti interagiscono con il polo GOVSATCOM attraverso la rispettiva autorità competente GOVSATCOM.
Articolo 2
Definizioni
(1) Risorsa assegnata: una risorsa assegnata a un servizio per un periodo di tempo specifico, in base alla relativa richiesta di servizio.
(2) Risorsa disponibile: una risorsa che non è assegnata a un servizio per un determinato periodo di tempo.
(3) Insieme comune a livello di Unione o insieme comune: l’insieme di risorse messe a disposizione di GOVSATCOM mediante contratti o accordi con i fornitori di risorse.
(4) Indennizzo: meccanismo di pagamento basato su token.
(5) Autorità competente GOVSATCOM: l’entità designata da un partecipante a norma dell’articolo 68, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/696 per svolgere i compiti di cui all’articolo 68, paragrafo 5.
(6) Conflitto: la situazione in cui il volume di una determinata risorsa dell’insieme comune è inferiore al volume aggregato necessario per le richieste di servizi per un determinato periodo di tempo; le richieste di servizi entrano quindi in conflitto sulla stessa risorsa.
(7) Margine di crisi: le risorse dell’insieme comune che rimangono disponibili per l’assegnazione dinamica in caso di richieste ad alta priorità per le quali non si trovano risorse corrispondenti e disponibili nelle altre parti dell’insieme comune.
(8) Assegnazione dinamica: l’assegnazione di servizi e risorse a un partecipante in base alle relative richieste di servizi degli utenti inviate durante un periodo di programmazione dell’insieme comune (Pool Programming Term – PPT).
(9) Assegnazione fissa: l’assegnazione di servizi e risorse per l’intero PPT in base al piano espresso da ciascun partecipante, prima della data di inizio del PPT.
(10) Servizi GOVSATCOM o servizi: i servizi inclusi nel portafoglio servizi GOVSATCOM.
(11) Servizi del polo GOVSATCOM: i servizi forniti dal polo GOVSATCOM a sostegno del funzionamento del sistema GOVSATCOM. I servizi del polo GOVSATCOM sostengono la selezione, la prenotazione, l’istituzione, la fornitura di servizi GOVSATCOM, l’assegnazione e la revoca delle risorse ecc. e non sono inclusi nel portafoglio servizi GOVSATCOM.
(12) Sistema GOVSATCOM: il sistema che comprende i poli GOVSATCOM, l’infrastruttura di monitoraggio della sicurezza GOVSATCOM, le interfacce tra i poli GOVSATCOM e le autorità competenti GOVSATCOM, le interfacce tra i poli GOVSATCOM e i fornitori di risorse e qualsiasi altra infrastruttura di proprietà dell’UE necessaria per consentire la fornitura di capacità e servizi satellitari messi in comune e condivisi dai fornitori di risorse e messi a disposizione degli utenti GOVSATCOM.
(13) Conto del partecipante: il conto del partecipante in cui sono detenuti i suoi token.
(14) Quota del partecipante: la quota di risorse dell’insieme comune corrispondente a un partecipante GOVSATCOM. La quota è espressa in token.
(15) Periodo di programmazione dell’insieme comune (PPT): il periodo di tempo fisso per il quale sono stati conclusi contratti o accordi tra la Commissione e i fornitori di risorse al fine di includere le loro risorse nell’insieme comune a livello di Unione.
(16) Retrocessione: l’abbandono, l’interruzione o il declassamento di un servizio a causa della risoluzione dei conflitti.
(17) Risorsa: capacità, servizio, bene, apparecchiature degli utenti di comunicazione satellitare utilizzati per la fornitura dei servizi individuati negli atti di esecuzione relativi al portafoglio servizi [rif.] che sono assegnati ai partecipanti GOVSATCOM sotto forma di servizi.
(18) Fornitore di risorse: un’entità di cui all’articolo 64 del regolamento (UE) 2021/696 che fornisce risorse all’insieme comune a livello di Unione, mediante contratti o accordi con l’Unione, che possiede e/o gestisce i sistemi spaziali e le reti e il segmento di terra associati.
(19) Richiesta di risorse: la richiesta presentata dal polo GOVSATCOM a un fornitore di risorse allo scopo di assegnare/revocare delle risorse messe in comune.
(20) Richiesta di servizio: la richiesta presentata da un’autorità competente GOVSATCOM al polo GOVSATCOM al fine di confermare la disponibilità di risorse e procedere alla loro assegnazione per la fornitura di un servizio.
(21) Token: l’unità utilizzata come pagamento (indennizzo) dei servizi GOVSATCOM.
Articolo 3
Insieme comune a livello di Unione
(1) I servizi GOVSATCOM sono messi a disposizione dei partecipanti includendo le risorse dei fornitori di risorse in un insieme comune.
(2) Le risorse dell’insieme comune sono messe a disposizione mediante contratti o accordi conclusi tra la Commissione e i fornitori di risorse nel corso di un periodo di programmazione dell’insieme comune (PPT) per ciascuna delle parti dell’insieme comune.
(3) L’insieme comune è costituito da quattro (4) parti:
|
a) |
la parte in assegnazione fissa, che comprende le risorse per la fornitura di servizi in assegnazione fissa ai partecipanti conformemente all’articolo 6; |
|
b) |
la parte prepagata in assegnazione dinamica, che comprende le risorse per la fornitura di servizi richiesti attraverso il meccanismo di assegnazione dinamica prepagato conformemente agli articoli 7 e 8; |
|
c) |
la parte in assegnazione dinamica a richiesta, che comprende le risorse per la fornitura di servizi richiesti attraverso il meccanismo di assegnazione dinamica a richiesta conformemente agli articoli 7 e 8; |
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d) |
la parte del margine di crisi, che comprende le risorse per la fornitura di servizi in caso di richieste dinamiche ad alta priorità quando le risorse di altre parti dell’insieme comune non sono sufficienti, conformemente all’articolo 7. |
(4) La Commissione comunica ai partecipanti le loro quote, i servizi disponibili e i relativi attributi per il PPT successivo, unitamente ai loro valori in token, al più tardi 30 settimane prima della data di inizio del PPT.
(5) Il primo PPT ha inizio all’entrata in servizio del polo GOVSATCOM e ha una durata di due anni. Una volta scaduto un PPT, ha inizio un altro PPT avente la stessa durata.
Articolo 4
Indennizzo dei servizi GOVSATCOM, token e conti
(1) La definizione delle priorità e la condivisione dei servizi GOVSATCOM tra gli utenti avvengono attraverso un indennizzo mediante token.
(2) Il valore di base dell’indennizzo di un servizio è la somma degli indennizzi concessi ai fornitori di risorse per mettere a disposizione le risorse necessarie per la prestazione del servizio con le caratteristiche specifiche e la durata indicata nella rispettiva richiesta di servizio. Il valore di base dell’indennizzo di un servizio è: a) l’80 % del suo valore di base dell’indennizzo per le richieste a bassa priorità; b) il 100 % del suo valore di base dell’indennizzo per le richieste a priorità media; c) il 130 % del suo valore di base dell’indennizzo per le richieste ad alta priorità.
(3) Ciascun partecipante dispone di un proprio conto partecipante in cui sono detenuti i suoi token. Ciascun conto dei partecipanti è suddiviso in due parti: a) la parte prepagata e b) la parte con pagamento a richiesta, utilizzate per l’indennizzo dei servizi richiesti utilizzando, rispettivamente, meccanismi di assegnazione dinamica prepagati o di pagamento a richiesta.
La suddivisione dei token del partecipante nelle due parti del conto è fissata dal partecipante prima della data di inizio del PPT di cui all’articolo 6 e non è possibile trasferire i token da una parte all’altra durante il PPT.
I token rimanenti nella parte prepagata del conto sono liquidati alla fine del PPT conformemente al paragrafo 6.
I conti dei partecipanti sono tenuti dal polo GOVSATCOM.
(4) Durante un PPT un partecipante può utilizzare euro per acquistare token aggiuntivi attraverso la Commissione, in base al rapporto di conversione dei token in euro definito per quel PPT.
La Commissione informa il polo GOVSATCOM e i token aggiuntivi sono aggiunti alla parte con pagamento a richiesta del conto di quel partecipante.
(5) Un partecipante può donare token del suo conto a un altro partecipante.
Il trasferimento dei token dal conto di un partecipante a quello di un altro è richiesto dalla autorità competente GOVSATCOM del partecipante che ha effettuato la donazione al polo GOVSATCOM e la donazione è accettata dall’autorità competente GOVSATCOM del partecipante destinatario.
I token sono trasferiti dalla stessa parte del conto del partecipante che effettua la donazione (la parte prepagata o su richiesta) alla stessa parte del conto del partecipante destinatario.
Un partecipante può donare a un altro partecipante token della sua quota per l’assegnazione fissa di servizi conformemente all’articolo 6, informandone la Commissione.
(6) Il numero di token disponibili per ciascun partecipante nella parte prepagata del suo conto è liquidato alla fine del PPT e il numero di token nella parte prepagata dei conti di tutti i partecipanti è fissato a zero.
(7) I fornitori di risorse ricevono un indennizzo in euro per ciascun servizio fornito efficacemente utilizzando le proprie risorse, conformemente all’accordo o al contratto concluso con la Commissione.
Articolo 5
Quote dei partecipanti
(1) La Commissione definisce il numero totale di token da distribuire per il PPT successivo in base alla dotazione disponibile e alle condizioni dei contratti e degli accordi di cui all’articolo 3, paragrafo 2. Questi token sono messi a disposizione dei partecipanti GOVSATCOM conformemente alle norme stabilite nei paragrafi da 2 a 5.
(2) Il numero totale di token è diviso in tre parti:
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a) |
la quota totale degli Stati membri, fissata al 75 % del numero totale di token; |
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b) |
il margine di crisi, fissato al 10 % del numero totale di token; |
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c) |
la quota totale delle istituzioni dell’UE, fissata al 15 % del numero totale di token. |
(3) La quota totale degli Stati membri è ulteriormente suddivisa nelle quote degli Stati membri. Ciascuno Stato membro riceve una percentuale (in token) della quota totale degli Stati membri proporzionale al numero dei suoi voti in seno al Consiglio. Il numero di token ricevuti da ciascuno Stato membro è la quota del partecipante di quello Stato membro per il successivo PPT.
Se uno Stato membro non ha nominato la propria autorità competente GOVSATCOM almeno 32 settimane prima della data di inizio del PPT, i suoi token sono distribuiti pro quota tra gli Stati membri che hanno nominato la propria autorità competente GOVSATCOM.
(4) La quota totale delle istituzioni dell’UE è ulteriormente suddivisa nelle quote delle istituzioni dell’UE. Ogni istituzione dell’UE riceve una percentuale (in token) della quota totale delle istituzioni dell’UE in base al piano di condivisione delle istituzioni dell’UE che sarà definito dalla Commissione per ciascun PPT. Il numero di token ricevuti da ciascuna istituzione dell’UE è la quota del partecipante di quella istituzione dell’UE per il PPT successivo.
Se un’istituzione dell’UE non ha nominato la sua autorità competente GOVSATCOM almeno 32 settimane prima della data di inizio del PPT, i suoi token sono distribuiti tra le istituzioni dell’UE che hanno nominato la propria autorità competente GOVSATCOM proporzionalmente alla loro quota nel piano di condivisione dell’ente dell’UE.
(5) I token della quota di ciascun partecipante per un nuovo PPT sono aggiunti ai token eventualmente rimasti nella parte con pagamento a richiesta del conto di quel partecipante alla fine del PPT precedente. Prima di tale aggiunta, i token rimanenti nella parte con pagamento a richiesta del partecipante sono convertiti in token per il nuovo PPT in base al rapporto di conversione dei token in euro per il nuovo PPT.
Articolo 6
Risorse per l’assegnazione fissa dei servizi
(1) Ciascun partecipante seleziona i servizi da assegnargli mediante assegnazione fissa. Il valore aggregato dei servizi selezionati non può essere maggiore del numero di token presenti nel suo conto.
Su tale base, i partecipanti preparano un piano comprendente:
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a) |
le richieste di servizi per i servizi selezionati; |
|
b) |
la suddivisione dei token rimanenti del partecipante nelle parti prepagata e con pagamento a richiesta del suo conto. |
Il partecipante invia il piano al polo GOVSATCOM al più tardi 20 settimane prima della data di inizio del PPT.
(2) Una volta ricevuti i piani di cui al paragrafo 1, il polo GOVSATCOM aggrega le risorse necessarie per i servizi richiesti e le comunica alla Commissione al più tardi 18 settimane prima della data di inizio del PPT.
La Commissione conclude i rispettivi contratti o accordi con i fornitori di risorse per le risorse necessarie per l’assegnazione fissa dei servizi.
La Commissione comunica i contratti e gli accordi con i fornitori di risorse al polo GOVSATCOM al più tardi 10 settimane prima della data di inizio del PPT.
Il polo GOVSATCOM valuta la disponibilità delle risorse necessarie per l’assegnazione fissa dei servizi e, nel caso in cui non sia possibile fornire alcuni dei servizi richiesti a causa della mancanza di risorse sufficienti da parte dei fornitori di risorse o per qualsiasi altro motivo, il polo GOVSATCOM abbandona la rispettiva richiesta di servizio conformemente all’articolo 11, paragrafo 4.
I token relativi al servizio abbandonato rimangono utilizzabili nelle parti dinamiche del conto del partecipante interessato.
(3) Almeno 6 settimane prima della data di inizio del PPT il polo GOVSATCOM informa i partecipanti dei servizi che saranno messi a loro disposizione mediante assegnazione fissa e secondo il piano di ciascun partecipante.
Dal numero di token di ciascun partecipante è sottratto il valore totale dei servizi messi a disposizione di quel partecipante attraverso il meccanismo di assegnazione fissa e il numero di token rimanenti nel conto del partecipante è comunicato a ciascun partecipante.
(4) Dopo la conclusione dei contratti o degli accordi per l’assegnazione fissa di servizi e la loro entrata in vigore, le rispettive risorse sono incluse nella parte corrispondente dell’insieme comune.
Articolo 7
Risorse per l’assegnazione dinamica dei servizi e parte relativa alla gestione delle crisi
(1) Il numero rimanente di token nel conto del partecipante può essere utilizzato da quest’ultimo per inviare richieste di servizi per l’assegnazione dinamica dei servizi. Ciascun partecipante definisce la suddivisione dei propri token rimanenti tra la parte prepagata e quella con pagamento a richiesta del proprio conto, al più tardi 4 settimane prima della data di inizio del PPT, e informa in merito il polo GOVSATCOM.
(2) I contratti o gli accordi con i fornitori di cui all’articolo 3, paragrafo 2, includono nell’insieme comune a livello di Unione delle risorse da mettere a disposizione attraverso il meccanismo prepagato di assegnazione dinamica durante il PPT.
(3) I contratti o gli accordi con i fornitori di cui all’articolo 3, paragrafo 2, includono anche le risorse dell’insieme comune che costituiscono la riserva in caso di crisi («margine di crisi»). L’uso di tali risorse è riservato alle richieste ad alta priorità presentate in conformità all’articolo 9 per le quali non si trovano risorse disponibili e corrispondenti nelle altre parti dell’insieme comune.
(4) In seguito alla conclusione dei contratti o degli accordi per l’assegnazione dinamica dei servizi e fatte salve le disposizioni del paragrafo 7, le rispettive risorse sono incluse nelle parti corrispondenti dell’insieme comune. Il valore totale di tali contratti o accordi non può essere maggiore del numero totale di token disponibili per il margine di crisi e l’assegnazione dinamica prepagata dei servizi durante il PPT.
(5) Per la selezione delle risorse da includere nell’insieme comune per l’assegnazione dinamica prepagata e il margine di crisi la Commissione tiene conto dei servizi che sono stati richiesti dai partecipanti in assegnazione fissa.
(6) La Commissione conclude con i fornitori di risorse contratti o accordi per l’inclusione delle risorse nella parte dell’insieme comune in assegnazione dinamica a richiesta attraverso il meccanismo dell’assegnazione dinamica con pagamento a richiesta. Tali contratti o accordi possono essere conclusi anche durante il PPT.
(7) In seguito alla conclusione dei contratti o degli accordi di cui ai paragrafi 2 e 3, le risorse sono incluse nella parte in assegnazione dinamica prepagata, nella parte in assegnazione dinamica a richiesta e nella parte relativa al margine di crisi dell’insieme comune a livello di Unione al momento dell’entrata in vigore del rispettivo contratto o accordo tra la Commissione e il rispettivo fornitore di risorse.
(8) Al momento della risoluzione del contratto o dell’accordo in questione le risorse sono escluse dall’insieme comune a livello di Unione.
Articolo 8
Attivazione dei servizi in assegnazione dinamica
(1) Durante un PPT ogni autorità competente GOVSATCOM può richiedere servizi utilizzando il meccanismo di assegnazione dinamica.
(2) L’assegnazione dinamica dei servizi è eseguita tramite la presentazione delle richieste di servizi a norma degli articoli 9 e 10. La richiesta di servizi per l’assegnazione dinamica dei servizi è effettuata mediante una richiesta di servizio prepagato o una richiesta di servizio con pagamento a richiesta.
(3) Prima dell’inizio di ciascun PPT ogni autorità competente GOVSATCOM definisce la proporzione tra la parte prepagata e la parte con pagamento a richiesta dei token assegnati ai servizi in assegnazione dinamica.
(4) L’autorità competente GOVSATCOM del partecipante invia le richieste di servizi al polo GOVSATCOM.
Articolo 9
Richieste di servizi
(1) Ciascun partecipante determina la rilevanza dei propri utenti su una scala compresa tra 0 e 2.
(2) Ogni utente dovrebbe determinare la criticità della propria richiesta (3) su una scala compresa tra 0 e 2 e informare di conseguenza la propria autorità competente GOVSATCOM.
(3) La priorità di una richiesta di servizio è determinata in base alla rilevanza dell’utente e alla criticità della richiesta. Il punteggio di priorità è dato dal prodotto della rilevanza e della criticità secondo la regola definita nell’allegato.
(4) Ogni richiesta di servizio presentata dall’autorità competente GOVSATCOM al polo GOVSATCOM include il punteggio di priorità di cui al paragrafo 3. Il punteggio di priorità deve essere compreso tra zero (0) e quattro (4), ed esprime tre livelli di priorità: i) priorità bassa per un punteggio di priorità pari a zero, ii) priorità media per punteggi di priorità superiori a zero e inferiori a quattro, iii) priorità alta per un punteggio di priorità pari a quattro.
Ogni richiesta di servizio in assegnazione dinamica identifica la sottocategoria a cui appartiene: i) prepagata o ii) pagamento a richiesta.
La richiesta di servizio include anche l’identificativo del rispettivo partecipante.
(5) La procedura e le regole di condivisione e di definizione delle priorità tra utenti GOVSATCOM autorizzati da uno stesso partecipante sono determinate da quel partecipante e attuate dalla relativa autorità competente GOVSATCOM.
(6) Le richieste di servizi ad alta priorità includono un’opzione di persistenza di 30 giorni. L’elaborazione delle richieste di servizi ad alta priorità con l’opzione di persistenza attivata è eseguita secondo le disposizioni dell’articolo 10. Fin quando non sono state assegnate risorse alla richiesta di servizio e finché sarà attivata l’opzione di persistenza, il polo GOVSATCOM effettua il normale abbinamento tra la richiesta di servizio e le risorse disponibili dell’insieme comune. Nel caso in cui nell’insieme comune siano reperibili nuove risorse corrispondenti, il polo GOVSATCOM aggiorna la proposta di servizio e la trasmette all’utente tramite la rispettiva autorità competente GOVSATCOM.
(7) Un’autorità competente GOVSATCOM può chiedere l’annullamento di un servizio in assegnazione dinamica inviando una richiesta di cancellazione del servizio al polo GOVSATCOM. L’elaborazione della richiesta di cancellazione del servizio è eseguita in conformità all’articolo 10, paragrafo 5.
Articolo 10
Elaborazione delle richieste di servizi
(1) Al ricevimento di una richiesta di servizio il polo GOVSATCOM ne valuta la validità e la completezza, conformemente alle disposizioni dell’articolo 9 e della decisione di esecuzione (UE) 2023/1054. Il polo GOVSATCOM respinge le richieste non valide o incomplete, informando in merito il richiedente.
(2) Il polo GOVSATCOM effettua l’abbinamento tra la richiesta di servizio e le risorse dell’insieme comune. Le richieste di servizi prepagati in assegnazione dinamica sono abbinate con le risorse della parte prepagata in assegnazione dinamica dell’insieme comune. Le richieste di servizi con pagamento a richiesta in assegnazione dinamica sono abbinate con le risorse della parte dell’insieme comune in assegnazione dinamica a richiesta; i fornitori di risorse confermano la disponibilità delle risorse dalla data di attivazione del servizio fino alla data di disattivazione del servizio. In base ai risultati dell’abbinamento sono possibili i seguenti casi:
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a) |
nell’insieme comune non sono reperibili risorse corrispondenti, la richiesta di servizio è respinta e il richiedente è informato in merito; |
|
b) |
nell’insieme comune sono reperibili risorse corrispondenti disponibili, il polo GOVSATCOM trasmette all’utente attraverso l’autorità competente GOVSATCOM le opzioni di servizio disponibili, compresi i rispettivi valori di indennizzo in token, come proposta di servizio, ai fini dell’inserimento in una graduatoria di preferenza; |
|
c) |
tutte le risorse corrispondenti nell’insieme comune sono assegnate a richieste di servizio precedenti. Se la priorità della richiesta di servizio è bassa o media, la richiesta di servizio è abbandonata e il richiedente è informato in merito. Se la priorità della richiesta di servizio è alta, si attiva il meccanismo di risoluzione dei conflitti conformemente all’articolo 11. Se il meccanismo di risoluzione dei conflitti restituisce delle risorse corrispondenti, il richiedente riceve una notifica conformemente alla lettera b); se non sono reperibili risorse corrispondenti, la richiesta di servizio è abbandonata e il richiedente è informato in merito. |
(3) L’utente stabilisce una graduatoria delle opzioni di servizi della proposta in ordine di preferenza e le trasmette al polo GOVSATCOM tramite la rispettiva autorità competente GOVSATCOM ai fini dell’assegnazione delle risorse corrispondenti.
Qualora la selezione non sia valida, la richiesta di servizio è respinta e il richiedente è informato in merito.
(4) Subordinatamente alla disponibilità di token sufficienti nella parte prepagata o con pagamento a richiesta del conto del partecipante in base alla sottocategoria della richiesta di servizi in assegnazione dinamica, il polo GOVSATCOM invia una richiesta di risorse al fornitore di risorse dell’opzione di servizio che si trova al primo posto della proposta di servizi in base alla graduatoria fornita dall’autorità competente GOVSATCOM.
In caso di rigetto della richiesta di risorse da parte del fornitore di risorse, il polo GOVSATCOM trasmette una richiesta di risorse al fornitore dell’opzione di servizio successiva in ordine di preferenza. Le richieste di risorse continuano fino alla conferma da parte di un fornitore di risorse della disponibilità delle risorse di cui è richiesta l’assegnazione, o fino al rigetto di tutte le richieste di risorse da parte dei fornitori di risorse. Se un fornitore di risorse ha confermato la disponibilità di una risorsa, il polo GOVSATCOM procede all’assegnazione delle risorse e a sottrarre il valore del servizio dai token del conto del rispettivo partecipante. Se tutte le richieste di risorse sono respinte dai fornitori di risorse, la richiesta di servizi è abbandonata. In entrambi i casi il polo GOVSATCOM notifica al richiedente lo stato della richiesta di servizio.
(5) Il polo GOVSATCOM, al ricevimento di una richiesta di cancellazione del servizio da parte di un’autorità competente GOVSATCOM, revoca le risorse che sono state assegnate per la fornitura del servizio e le mette a disposizione dell’insieme comune. Il partecipante può ricevere il rimborso dei token utilizzati per l’indennizzo delle risorse, in base ai termini e alle condizioni concordati con il fornitore delle risorse.
Articolo 11
Risoluzione dei conflitti
(1) La risoluzione dei conflitti è attivata dal polo GOVSATCOM al fine di risolvere i conflitti tra richieste con punteggi di priorità di cui all’articolo 9, paragrafo 2, diversi.
(2) Se una richiesta di servizio ad alta priorità è in conflitto con una o più richieste di servizi a bassa priorità e a condizione che la retrocessione delle richieste di servizi a bassa priorità liberi risorse sufficienti abbinabili alla richiesta di servizio ad alta priorità, le rispettive richieste di servizi a bassa priorità sono contrassegnate per la retroreazione e le relative opzioni di servizio sono incluse nella proposta di servizio.
A seconda della graduatoria delle opzioni di servizio e della disponibilità di token, le pertinenti richieste di servizi a bassa priorità sono abbandonate e i relativi servizi attivi sono oggetto di retrocessione.
Le autorità competenti GOVSATCOM i cui servizi devono essere oggetto di retrocessione sono informate in merito non appena possibile dopo la decisione sulla retrocessione. Il valore del servizio oggetto della retrocessione per il periodo durante il quale il servizio non sarà disponibile a causa della precedenza è restituito sul conto del rispettivo partecipante e quest’ultimo riceve una notifica in merito.
(3) Qualora l’applicazione della procedura di cui al paragrafo 2 non trovi risorse abbinabili, il polo GOVSATCOM esegue l’abbinamento tra la richiesta di servizio ad alta priorità e le risorse della parte del margine di crisi dell’insieme comune. In presenza di risorse disponibili e corrispondenti, le relative opzioni di servizio sono incluse nella proposta di servizio.
(4) Qualora i fornitori di risorse non dispongano di risorse sufficienti a fornire i servizi richiesti di cui all’articolo 6, il meccanismo di risoluzione dei conflitti si basa sulle priorità delle richieste di servizi.
Se più richieste di servizi della stessa priorità sono in conflitto, la priorità è data alla richiesta di servizio che costituisce la continuazione di un servizio già fornito al partecipante richiedente alla fine del PPT precedente, se del caso.
Qualora più richieste di servizi aventi la stessa priorità siano in conflitto e nessuna di esse costituisca una continuazione di un servizio già fornito al partecipante richiedente, il polo GOVSATCOM confronta i valori dei servizi in conflitto, in percentuale sulla quota del rispettivo partecipante, e attribuisce la priorità alla richiesta di servizio corrispondente alla percentuale più elevata.
Articolo 12
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69.
(2) decisione di esecuzione (UE) 2023/1054 della Commissione, del 30 maggio 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il portafoglio servizi per i servizi di comunicazione satellitare governativa offerti dal sistema istituito nell’ambito del programma spaziale dell’Unione (cfr. pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) La Commissione metterà a disposizione un documento di orientamento sulla valutazione della rilevanza dell’utente e della criticità delle richieste di servizi.
ALLEGATO
Tabella
Punteggio di priorità come prodotto di rilevanza dell’utente e criticità della richiesta di servizio
|
|
Rilevanza dell’utente |
|||
|
0 |
1 |
2 |
||
|
Criticità della richiesta di servizio |
0 |
0 (BASSA) |
0 (BASSA) |
0 (BASSA) |
|
1 |
0 (BASSA) |
1 (MEDIA) |
2 (MEDIA) |
|
|
2 |
0 (BASSA) |
2 (MEDIA) |
4 (ALTA) |
|
Rettifiche
|
31.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 141/67 |
Rettifica della decisione (UE) 2023/992 del Consiglio, del 16 maggio 2023, recante nomina di 16 membri del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 135 del 23 maggio 2023 )
La decisione (UE) 2023/992 va letta come segue:
DECISIONE (UE) 2023/992 DEL CONSIGLIO
del 16 maggio 2023
recante nomina di 16 membri del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 79,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1907/2006, il Consiglio deve nominare un rappresentante di ciascuno Stato membro quale membro del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (“consiglio di amministrazione”). |
|
(2) |
I membri del consiglio di amministrazione devono essere nominati in base alla loro esperienza e alla loro competenza nei settori della sicurezza o della regolamentazione delle sostanze chimiche, e in base al fatto che i membri del consiglio di amministrazione dispongano delle opportune competenze generali, finanziarie e giuridiche. |
|
(3) |
Il mandato dei membri è di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta. |
|
(4) |
Con le decisioni del 27 maggio 2019 (2) e del 6 maggio 2021 (3) il Consiglio ha nominato rispettivamente 15 e 12 membri del consiglio di amministrazione. |
|
(5) |
I membri del consiglio di amministrazione designati da Germania, Cipro, Lituania, Malta, Romania, Bulgaria, Grecia, Polonia, Slovacchia, Portogallo, Lettonia, Estonia, Belgio, Danimarca, Irlanda e Francia sono stati nominati per un periodo che si conclude il 31 maggio 2027. |
|
(6) |
Tutti gli Stati membri in questione hanno trasmesso designazioni al Consiglio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le seguenti persone sono nominate membri del consiglio di amministrazione per un secondo mandato a decorrere dal 1o giugno 2023 fino al 31 maggio 2027:
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— |
sig.ra Ingrid BORG, Malta; |
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— |
sig.ra Claudia-Sorina DUMITRU, Romania; |
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— |
sig.ra Tasoula KYPRIANIDOU-LEONTIDOU, Cipro; |
|
— |
sig.ra Anna Katarzyna LEWANDOWSKA, Polonia; |
|
— |
sig.ra Donata PIPIRAITĖ-VALIŠKIENĖ, Lituania; |
|
— |
sig.ra Teodora VALKOVA, Bulgaria; |
|
— |
sig. Axel Otto VORWERK, Germania; |
|
— |
sig.ra Sofia ZISI, Grecia. |
Articolo 2
Le seguenti persone sono nominate membri del consiglio di amministrazione per un primo mandato a decorrere dal 1o giugno 2023 fino al 31 maggio 2027:
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— |
sig.ra Catheline Irène DANTINNE, Belgio; |
|
— |
sig.ra Kristīne KAZEROVSKA, Lettonia; |
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— |
sig.ra Agnès LEFRANC, Francia; |
|
— |
sig.ra Dilia Maria LIMA JARDIM, Portogallo; |
|
— |
sig.ra Annemari LINNO, Estonia; |
|
— |
sig.ra Yvonne Marie MULLOOLY, Irlanda; |
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— |
sig.ra Charlotta Amalia WALLENSTEIN, Danimarca; |
|
— |
sig.ra Katarína ZGALINOVIČOVÁ, Slovacchia. |
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
E. SVANTESSON
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) Decisione del Consiglio, del 27 maggio 2019, recante nomina di 15 membri del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU C 185 del 29.5.2019, pag. 4).
(3) Decisione del Consiglio, del 6 maggio 2021, recante nomina di dodici membri del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU C 185 del 12.5.2021, pag. 4).