ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 135

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
23 maggio 2023


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio ( 1 )

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Avviso riguardante la data di entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea

52

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/989 della Commissione, del 22 maggio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni e che rettifica tale regolamento

53

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2023/990 del Consiglio, del 25 aprile 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale riguardo a determinate modifiche della convenzione e dell’allegato III della stessa

111

 

*

Decisione (UE) 2023/991 del Consiglio, del 15 maggio 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio internazionale dei cereali riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

114

 

*

Decisione (UE) 2023/992 del Consiglio, del 16 maggio 2023, recante nomina di 16 membri del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

116

 

*

Decisione (PESC) 2023/993 del Consiglio, del 22 maggio 2023, relativa all’avvio della missione di partenariato dell’Unione europea in Moldova (EUPM Moldova)

118

 

*

Decisione (PESC) 2023/994 del Consiglio, del 22 maggio 2023, sulle conseguenze dell’informazione fornita dalla Danimarca agli altri Stati membri secondo cui non intende più avvalersi dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, e di modifica della decisione (PESC) 2021/509, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e della decisione 2014/401/PESC, sul centro satellitare dell’Unione europea

120

 

*

Decisione (PESC) 2023/995 del Consiglio, del 22 maggio 2023, che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340, che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO

123

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

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I Atti legislativi

REGOLAMENTI

23.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 135/1


REGOLAMENTO (UE) 2023/988 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 10 maggio 2023

relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce che i prodotti di consumo devono essere sicuri e che le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri devono adottare provvedimenti contro i prodotti pericolosi nonché scambiarsi informazioni in proposito tramite il sistema d’informazione rapida dell’Unione (RAPEX).

(2)

È necessario procedere alla revisione e all’aggiornamento della direttiva 2001/95/CE alla luce degli sviluppi connessi alle nuove tecnologie e alle vendite online, al fine di garantire la coerenza con gli sviluppi della normativa di armonizzazione dell’Unione e della normativa in materia di normazione, assicurare un migliore funzionamento dei richiami per la sicurezza dei prodotti e garantire un quadro più chiaro per i prodotti che imitano i prodotti alimentari, finora regolamentati dalla direttiva 87/357/CEE del Consiglio (4). A fini di chiarezza le direttive 2001/95/CE e 87/357/CEE dovrebbero essere abrogate e sostituite dal presente regolamento.

(3)

Il regolamento è lo strumento giuridico adeguato in quanto prevede norme chiare e dettagliate che non lasciano spazio a divergenze nel recepimento da parte degli Stati membri. La scelta di un regolamento anziché di una direttiva consente inoltre di conseguire con più efficacia l’obiettivo di garantire la coerenza con il quadro normativo in materia di vigilanza del mercato per i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione, nel quale lo strumento giuridico applicabile è anch’esso un regolamento, ossia il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Infine, tale scelta ridurrà ulteriormente l’onere normativo attraverso l’applicazione coerente in tutta l’Unione delle norme in materia di sicurezza dei prodotti.

(4)

Scopo del presente regolamento è contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 169 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). In particolare, esso dovrebbe essere volto a garantire la sicurezza e la salute dei consumatori e il funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i prodotti destinati ai consumatori.

(5)

Il presente regolamento dovrebbe mirare alla protezione dei consumatori e della loro sicurezza, che costituisce uno dei principi fondamentali del quadro giuridico dell’Unione, sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»). I prodotti pericolosi possono avere conseguenze assai negative per i consumatori e i cittadini. Tutti i consumatori, compresi i più vulnerabili, quali i bambini, gli anziani e le persone con disabilità, hanno diritto a prodotti sicuri. I consumatori dovrebbero poter disporre di mezzi sufficienti per esercitare tale diritto e gli Stati membri dovrebbero avere a disposizione strumenti e misure adeguati per applicare il presente regolamento.

(6)

Nonostante l’evoluzione della normativa settoriale di armonizzazione dell’Unione che affronta gli aspetti relativi alla sicurezza di specifici prodotti o specifiche categorie di prodotti è impossibile nella pratica adottare una normativa dell’Unione per tutti i prodotti di consumo esistenti e futuri. Pertanto vi è la necessità di un quadro legislativo, dotato di una base ampia e a carattere orizzontale, che colmi le lacune esistenti e integri le disposizioni contenute nella normativa settoriale di armonizzazione dell’Unione esistente o futura e assicuri la protezione dei consumatori non altrimenti garantita da tale normativa, in particolare al fine di ottenere un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori secondo quanto disposto dagli articoli 114 e 169 TFUE.

(7)

Allo stesso tempo rispetto ai prodotti disciplinati dalla normativa settoriale di armonizzazione dell’Unione l’ambito delle diverse parti del presente regolamento dovrebbe essere stabilito con chiarezza, al fine di evitare sovrapposizioni tra le disposizioni e garantire la chiarezza del quadro giuridico.

(8)

Anche se alcune disposizioni del presente regolamento, ad esempio la maggioranza degli obblighi degli operatori economici, non dovrebbero applicarsi ai prodotti che sono contemplati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione, talune altre disposizioni del presente regolamento sono complementari rispetto alla normativa di armonizzazione dell’Unione e dovrebbero pertanto applicarsi a tali prodotti. In particolare, l’obbligo generale di sicurezza dei prodotti e le disposizioni correlate dovrebbero applicarsi ai prodotti di consumo contemplati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione quando taluni tipi di rischio non sono contemplati da tale normativa di armonizzazione dell’Unione. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti gli obblighi dei fornitori di mercati online, gli obblighi degli operatori economici in caso di incidenti, il diritto di informazione e di rimedio dei consumatori nonché i richiami per la sicurezza dei prodotti dovrebbero applicarsi ai prodotti contemplati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione nella misura in cui non esistano, nell’ambito di tale normativa di armonizzazione dell’Unione, disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo. Analogamente RAPEX è già utilizzato ai fini della normativa di armonizzazione dell’Unione, come stabilito all’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/1020; pertanto le disposizioni del presente regolamento che disciplinano il Safety Gate e il suo funzionamento dovrebbero applicarsi ai prodotti contemplati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione.

(9)

I prodotti esclusivamente destinati ad uso professionale, ma successivamente immessi sul mercato dei consumi, dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento in quanto potrebbero presentare rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori se utilizzati in condizioni ragionevolmente prevedibili.

(10)

I prodotti medicinali sono immessi sul mercato solo dopo essere stati sottoposti a una valutazione che comprende un’analisi rischi-benefici specifica. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento.

(11)

Il diritto dell’Unione relativo agli alimenti, ai mangimi e ai settori collegati istituisce un regime specifico che garantisce la sicurezza dei prodotti ivi contemplati. Gli alimenti e i mangimi rientrano infatti in un quadro giuridico specifico istituito, in particolare, dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Inoltre, gli alimenti e i mangimi sono disciplinati anche dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) che garantisce un approccio armonizzato per quanto riguarda i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Pertanto, tali prodotti dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento, fatta eccezione per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti nella misura in cui possono presentare rischi non contemplati dal regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) o da altra legislazione specifica relativa ai prodotti alimentari che contempli esclusivamente il rischio chimico e biologico connesso ai prodotti alimentari.

(12)

Le piante vive sono soggette a un quadro giuridico specifico, previsto in particolare dal regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), che tiene conto delle specificità di tali prodotti per garantire la sicurezza dei consumatori.

(13)

I sottoprodotti di origine animale sono materiali di origine animale che le persone non consumano. Tali prodotti, come i mangimi, sono disciplinati da un quadro giuridico specifico stabilito, in particolare, dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(14)

I prodotti fitosanitari, denominati anche pesticidi, sono soggetti a disposizioni specifiche per la loro autorizzazione a livello nazionale, sulla base del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), e dovrebbero pertanto essere anch’essi esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento.

(15)

Gli aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) sono soggetti al controllo normativo degli Stati membri, visto il rischio limitato per la sicurezza dell’aviazione civile. Tali aeromobili dovrebbero pertanto essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento.

(16)

I requisiti stabiliti dal presente regolamento dovrebbero applicarsi ai prodotti di seconda mano o ai prodotti riparati, ricondizionati o riciclati, reimmessi nella catena di fornitura nell’ambito di un’attività commerciale, fatta eccezione per i prodotti per i quali il consumatore non può ragionevolmente attendersi la conformità alle attuali norme di sicurezza, quali ad esempio prodotti che sono esplicitamente presentati come prodotti da riparare o da ricondizionare o che sono messi a disposizione come oggetti da collezione di interesse storico.

(17)

I servizi non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, i prodotti forniti o resi disponibili ai consumatori nel contesto di una prestazione di servizi, compresi i prodotti ai quali i consumatori sono direttamente esposti durante la prestazione di un servizio, dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, le attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano, quando sono gestite direttamente da un prestatore di servizi nel contesto di un servizio di trasporto, dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento poiché connesse alla sicurezza della prestazione fornita.

(18)

Gli oggetti d’antiquariato, quali le opere d’arte o gli oggetti da collezione, sono categorie specifiche di prodotti che non possono essere considerati conformi ai requisiti di sicurezza stabiliti dal presente regolamento e dovrebbero pertanto essere esclusi dal suo ambito di applicazione. Tuttavia, al fine di evitare che altri prodotti siano erroneamente considerati appartenenti a tali categorie, è necessario tenere conto del fatto che le opere d’arte sono prodotti creati esclusivamente a fini artistici, che gli oggetti da collezione presentano una rarità e un interesse storico o scientifico sufficienti a giustificarne la collezione e la conservazione e che gli oggetti d’antiquariato, se non sono già un’opera d’arte o un oggetto da collezione o entrambi, sono straordinariamente antichi. Nel valutare se un prodotto sia un oggetto d’antiquariato, quale un’opera d’arte o un oggetto da collezione, si potrebbe tener conto dell’allegato IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (13).

(19)

L’Organizzazione mondiale della sanità definisce la salute come uno stato di benessere fisico, mentale e sociale completo, che non consiste soltanto nell’assenza di malattie o infermità.

(20)

Anche la vendita a distanza, compresa la vendita online, dovrebbe rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento. La vendita online si è diffusa in maniera costante e uniforme, determinando la comparsa di nuovi modelli commerciali, nuove sfide relative alla sicurezza del prodotto e nuovi operatori di mercato quali i fornitori di mercati online.

(21)

Nel caso di un prodotto offerto per la vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza, il prodotto dovrebbe essere considerato messo a disposizione sul mercato se l’offerta per la vendita è destinata ai consumatori nell’Unione. Conformemente alle norme dell’Unione applicabili in materia di diritto privato internazionale, è opportuno effettuare un’analisi caso per caso per stabilire se un’offerta è rivolta ai consumatori nell’Unione. Un’offerta per la vendita dovrebbe considerarsi rivolta ai consumatori nell’Unione se l’operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno Stato membro. Per le analisi caso per caso, è opportuno prendere in considerazione fattori pertinenti, quali le zone geografiche verso le quali è possibile la spedizione, le lingue disponibili, utilizzate per l’offerta o per l’ordine, i mezzi di pagamento, l’uso della valuta dello Stato membro o un nome di dominio registrato in uno degli Stati membri. In caso di vendite online, il mero fatto che il sito web degli operatori economici o dei fornitori di interfacce di mercati online sia accessibile nello Stato membro in cui il consumatore è stabilito o domiciliato è insufficiente.

(22)

In virtù dell’obbligo generale di sicurezza previsto dal presente regolamento, gli operatori economici dovrebbero essere tenuti a immettere sul mercato solo prodotti sicuri. Tale elevato livello di sicurezza dovrebbe essere conseguito principalmente attraverso la progettazione e le caratteristiche del prodotto, tenendo conto dell’uso previsto e prevedibile e delle condizioni d’uso del prodotto. Gli eventuali rischi rimanenti dovrebbero essere attenuati mediante determinate misure di salvaguardia, quali avvertenze e istruzioni.

(23)

La sicurezza di un prodotto dovrebbe essere valutata alla luce di tutti gli aspetti pertinenti del prodotto, in particolare le sue caratteristiche, quali le caratteristiche fisiche, meccaniche e chimiche, e la sua presentazione, nonché le esigenze e i rischi specifici che il prodotto rappresenta per talune categorie di consumatori che probabilmente lo utilizzeranno, in particolare i bambini, gli anziani e le persone con disabilità. Tali rischi possono includere anche i rischi ambientali nella misura in cui il prodotto rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori. Tale valutazione dovrebbe tenere conto dei rischi per la salute posti dai prodotti digitalmente connessi, anche per quanto riguarda i rischi per la salute mentale, specialmente dei consumatori vulnerabili e in particolare dei minori. Pertanto, nel valutare la sicurezza dei prodotti digitalmente connessi che possono avere un impatto sui minori, i produttori dovrebbero assicurarsi che i prodotti che mettono a disposizione sul mercato soddisfino le più rigorose norme in materia di protezione, sicurezza e riservatezza sin dalla progettazione nell’interesse dei minori. Inoltre, laddove siano necessarie informazioni specifiche per rendere i prodotti sicuri per una determinata categoria di persone, la valutazione della sicurezza dei prodotti dovrebbe tenere anche conto della presenza di tali informazioni e della loro accessibilità. La sicurezza di tutti i prodotti dovrebbe essere valutata tenendo conto che il prodotto deve essere sicuro durante tutta la sua vita utile.

(24)

Gli articoli che si collegano ad altri articoli o gli articoli non integrati che influenzano il funzionamento di un altro articolo possono presentare un rischio per la sicurezza del prodotto. È opportuno tenere debitamente conto di tale aspetto quale rischio potenziale. I collegamenti e le interrelazioni che un articolo potrebbe presentare con articoli esterni non dovrebbero comprometterne la sicurezza.

(25)

Le nuove tecnologie potrebbero determinare nuovi rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori o modificare il modo in cui i rischi esistenti potrebbero concretizzarsi, ad esempio un prodotto potrebbe subire un attacco informatico o altro intervento esterno che ne modifichi le caratteristiche. Le nuove tecnologie potrebbero modificare sostanzialmente il prodotto originale, ad esempio attraverso aggiornamenti del software, che dovrebbero quindi essere oggetto di una nuova valutazione del rischio se tale modifica sostanziale dovesse avere un impatto sulla sicurezza del prodotto.

(26)

Specifici rischi di cibersicurezza che incidono sulla sicurezza dei consumatori nonché su protocolli e certificazioni possono essere affrontati dalla normativa settoriale. Tuttavia è opportuno garantire che, nei casi in cui non si applica la normativa settoriale, gli operatori economici pertinenti e le autorità nazionali prendano in considerazione i rischi legati alle nuove tecnologie rispettivamente al momento della progettazione dei prodotti e della loro valutazione, al fine di assicurare che le modifiche apportate ai prodotti non ne compromettano la sicurezza.

(27)

Per agevolare l’applicazione efficace e coerente dell’obbligo generale di sicurezza previsto dal presente regolamento è importante far uso di norme europee per taluni prodotti e rischi. Le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati conformemente alla direttiva 2001/95/CE dovrebbero continuare a conferire la presunzione di conformità all’obbligo generale di sicurezza previsto dal presente regolamento. Le richieste di normazione emesse dalla Commissione a norma della direttiva 2001/95/CE dovrebbero essere considerate richieste di normazione emesse a norma del presente regolamento. Nel caso in cui la stessa norma copra diversi rischi o diverse categorie di rischio, la conformità di un prodotto alla parte della norma che copre il rischio o la categoria di rischio in questione conferirebbe anche al prodotto stesso la presunzione di sicurezza per quanto riguarda il pertinente rischio o la pertinente categoria di rischio.

(28)

Qualora individui la necessità di una norma europea che garantisca la conformità di determinati prodotti all’obbligo generale di sicurezza previsto dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe applicare le disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) per richiedere a una o più organizzazioni di normazione europee di elaborare o individuare una norma adatta a garantire che i prodotti ad essa conformi siano considerati sicuri.

(29)

I prodotti potrebbero presentare rischi diversi per generi diversi e le attività di normazione dovrebbero tenerne conto per evitare discrepanze in termini di sicurezza e, quindi, un divario di genere nei livelli di sicurezza. La dichiarazione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativa alle norme attente alla dimensione di genere delinea diverse azioni che gli organismi di normazione nazionali e le organizzazioni di normazione dovrebbero includere nei rispettivi piani d’azione per le norme e la normazione attente alla dimensione di genere, così da pervenire a norme equilibrate dal punto di vista del genere, rappresentative e inclusive.

(30)

Oltre all’adattamento del regolamento (UE) n. 1025/2012, è opportuno introdurre una procedura specifica per l’adozione dei requisiti specifici di sicurezza con l’assistenza del comitato specializzato di cui al presente regolamento.

(31)

In assenza di norme europee, il diritto nazionale dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato che stabilisce prescrizioni in materia di salute e sicurezza dovrebbe essere conforme al diritto dell’Unione, in particolare agli articoli 34 e 36 TFUE.

(32)

Gli operatori economici dovrebbero essere soggetti a obblighi proporzionati in materia di sicurezza dei prodotti, in base al rispettivo ruolo nella catena di fornitura, al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, garantendo nel contempo un funzionamento efficiente del mercato interno. Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare le misure adeguate per garantire che i prodotti messi a disposizione sul mercato siano sicuri a norma del presente regolamento. Occorre prevedere una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun operatore nel processo di fornitura e di distribuzione. Ad esempio, per quanto riguarda la verifica del rispetto degli obblighi che incombono al fabbricante e, se del caso, all’importatore, il distributore dovrebbe essere tenuto a effettuare soltanto verifiche fattuali e non una valutazione delle informazioni da essi fornite. Le informazioni sull’identificazione del prodotto e degli operatori economici, nonché delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza, potrebbero inoltre essere fornite dagli operatori economici in formato digitale mediante soluzioni elettroniche, quali un codice QR o un codice a matrice di dati.

(33)

I fabbricanti dovrebbero redigere una documentazione tecnica relativa ai prodotti che immettono sul mercato, che dovrebbe contenere le informazioni necessarie a dimostrarne la sicurezza. La documentazione tecnica dovrebbe basarsi su un’analisi interna dei rischi effettuata dal fabbricante. È auspicabile che la quantità di informazioni da fornire nella documentazione tecnica sia proporzionata alla complessità del prodotto e agli eventuali rischi individuati dal fabbricante. In particolare, i fabbricanti dovrebbero fornire una descrizione generale del prodotto e degli elementi necessari per valutarne la sicurezza. Nel caso di prodotti complessi o che presentano eventuali rischi, le informazioni da fornire potrebbero richiedere una descrizione più completa del prodotto. In tali casi, dovrebbe figurarvi anche un’analisi di tali rischi e delle soluzioni tecniche adottate per attenuarli o eliminarli. Se il prodotto è conforme alle norme europee o ad altri elementi applicati per soddisfare l’obbligo generale di sicurezza previsto dal presente regolamento, è opportuno indicare anche l’elenco delle pertinenti norme europee.

(34)

La persona fisica o giuridica che immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifica in maniera sostanziale un prodotto in modo tale che la conformità ai requisiti del presente regolamento potrebbe risultare compromessa dovrebbe esserne considerata il fabbricante e assumerne i relativi obblighi.

(35)

La modifica di un prodotto, con mezzi fisici o digitali, potrebbe avere conseguenze sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto in un modo che non era previsto nella valutazione iniziale del rischio del prodotto e che potrebbe comprometterne la sicurezza. Una siffatta modifica dovrebbe pertanto essere considerata una modifica sostanziale e, se non effettuata dal consumatore o per suo conto, dovrebbe indurre a considerare il prodotto come un nuovo prodotto di un diverso fabbricante. Onde garantire il rispetto dell’obbligo generale di sicurezza previsto dal presente regolamento, la persona che effettua tale modifica sostanziale dovrebbe essere considerata il fabbricante e soggetta agli stessi obblighi. Tale requisito dovrebbe applicarsi soltanto rispetto alla parte modificata del prodotto, a condizione che la modifica non incida sul prodotto nel suo complesso. Onde evitare un onere inutile e sproporzionato, la persona che effettua la modifica sostanziale non dovrebbe essere tenuta a ripetere le prove e a produrre nuova documentazione riguardo ad aspetti del prodotto sui quali la modifica non incide. Dovrebbe spettare alla persona che effettua la modifica sostanziale dimostrare che tale modifica non incide sul prodotto nel suo complesso.

(36)

Gli operatori economici dovrebbero porre in essere procedure di conformità interne attraverso le quali garantire internamente l’adempimento efficace e rapido dei propri obblighi e le condizioni per una reazione tempestiva in caso di prodotti pericolosi.

(37)

Per impedire l’immissione sul mercato di prodotti pericolosi, è opportuno che gli operatori economici siano tenuti a inserire nelle loro attività di produzione o di commercializzazione processi interni atti a garantire la conformità ai pertinenti requisiti del presente regolamento. Tali processi interni dovrebbero essere determinati dagli stessi operatori economici in relazione al loro ruolo nella catena di fornitura e al tipo di prodotti interessati e possono basarsi, ad esempio, su procedure organizzative, orientamenti, norme o la nomina di un gestore ad hoc. La messa a punto e il formato di tali processi interni dovrebbero restare di esclusiva responsabilità degli operatori economici interessati.

(38)

È indispensabile che tutti gli operatori economici e i fornitori dei mercati online cooperino con le autorità di vigilanza del mercato per azzerare o attenuare i rischi per i pertinenti prodotti messi a disposizione sul mercato. Tuttavia, le richieste loro rivolte dalle autorità di vigilanza del mercato dovrebbero essere adattate al ruolo che svolgono nella catena di fornitura e in relazione ai rispettivi obblighi giuridici.

(39)

Le vendite dirette effettuate da operatori economici stabiliti fuori dall’Unione attraverso canali online ostacolano l’attività delle autorità di vigilanza del mercato nella lotta ai prodotti pericolosi nell’Unione, in quanto in molti casi gli operatori economici potrebbero non essere stabiliti né avere un rappresentante legale nell’Unione. È pertanto necessario garantire che le autorità di vigilanza del mercato dispongano dei poteri e dei mezzi necessari per combattere in modo efficace la vendita online di prodotti pericolosi. Al fine di assicurare l’efficace applicazione del presente regolamento, l’obbligo di cui all’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbe essere esteso ai prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione, in modo da garantire che esista un operatore economico responsabile stabilito nell’Unione con compiti riguardanti detti prodotti che funga da interlocutore per le autorità di vigilanza del mercato e, se del caso riguardo agli eventuali rischi inerenti a un prodotto, che svolga compiti specifici in modo tempestivo per garantire la sicurezza del prodotto. Tra questi compiti specifici dovrebbero figurare controlli periodici della conformità alla documentazione tecnica, alle informazioni sul prodotto, alle informazioni e istruzioni del fabbricante e alle informazioni sulla sicurezza.

(40)

Le informazioni di contatto dell’operatore economico stabilito nell’Unione e responsabile dei prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere indicate insieme al prodotto al fine di agevolare i controlli lungo l’intera catena di fornitura.

(41)

Affinché gli operatori economici che sono piccole e medie imprese (PMI), incluse le microimprese, siano in grado di adempiere ai nuovi obblighi imposti dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti pratici e indicazioni su misura, come ad esempio un canale diretto per comunicare con gli esperti in caso di domande, tenendo conto della necessità di semplificare e limitare i loro oneri amministrativi.

(42)

Garantire l’identificazione del prodotto e l’erogazione di informazioni sul fabbricante del prodotto e su altri operatori economici pertinenti lungo l’intera catena di fornitura aiuta a identificare gli operatori economici e, se del caso, ad adottare misure correttive efficaci e proporzionate contro i prodotti pericolosi, quali i ritiri mirati. L’identificazione del prodotto e l’erogazione di informazioni sul fabbricante e sugli altri operatori economici pertinenti garantiscono che i consumatori, comprese le persone con disabilità, e le autorità di vigilanza del mercato ottengano informazioni accurate sui prodotti pericolosi, accrescendo così la fiducia nel mercato ed evitando di turbare inutilmente gli scambi. I prodotti dovrebbero pertanto recare informazioni che consentano la loro identificazione e l’identificazione del fabbricante e, se del caso, dell’importatore e di altri operatori economici pertinenti. Tali requisiti potrebbero essere resi più rigorosi per talune tipologie di prodotti che possono presentare un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori, mediante un sistema di raccolta e conservazione dei dati che consenta, oltre all’identificazione del prodotto, l’identificazione dei suoi componenti o degli operatori economici coinvolti nella sua catena di fornitura. Ciò non dovrebbe pregiudicare gli obblighi di informazione stabiliti dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), per quanto riguarda la fornitura di informazioni sulle caratteristiche principali dei beni, nella misura adeguata al supporto e alla natura dei beni. Un’immagine dovrebbe essere considerata una fotografia, un’illustrazione o un altro elemento pittografico che consente facilmente l’identificazione di un prodotto o di un potenziale prodotto.

(43)

Garantire che i fabbricanti notifichino gli incidenti causati da un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato migliorerà le informazioni a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e consentirà di identificare meglio le categorie di prodotti potenzialmente pericolose. Le norme sulla responsabilità degli operatori economici per danno da prodotti difettosi sono stabilite nel diritto specifico dell’Unione e tale notifica e raccolta di dati non dovrebbero pertanto essere considerate un’ammissione della responsabilità per un prodotto difettoso o una conferma della responsabilità ai sensi del pertinente diritto unionale o nazionale.

(44)

Per poter individuare tempestivamente nuovi rischi emergenti e altre tendenze di mercato legate alla sicurezza dei prodotti, tutti i portatori di interessi, tra cui le organizzazioni dei consumatori o di categoria, dovrebbero essere incoraggiati a segnalare alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione le informazioni di cui dispongono per individuare e indagare sulle violazioni del presente regolamento.

(45)

I fornitori dei mercati online svolgono un ruolo cruciale nella catena di fornitura, consentendo agli operatori economici di raggiungere un numero maggiore di consumatori, e dunque anche nel sistema di sicurezza dei prodotti.

(46)

Nell’ambito dei nuovi modelli complessi di business legati alle vendite online, uno stesso soggetto può fornire una molteplicità di servizi diversi. In funzione della natura dei servizi forniti per un determinato prodotto, uno stesso soggetto può rientrare in diverse categorie di modelli di business ai sensi del presente regolamento. Ove un soggetto fornisca soltanto servizi di intermediazione online per un determinato prodotto, esso si qualificherebbe esclusivamente come fornitore di un mercato online per il prodotto in questione. Nel caso in cui uno stesso soggetto fornisca servizi di mercato online per la vendita di un determinato prodotto e agisca anche in qualità di operatore economico ai sensi del presente regolamento, esso si qualificherebbe anche come operatore economico pertinente. In tale eventualità, il soggetto in parola dovrebbe quindi rispettare gli obblighi spettanti al pertinente operatore economico. Ad esempio, se il fornitore del mercato online distribuisce anche un prodotto, ai fini della vendita del prodotto distribuito esso sarebbe considerato un distributore. Parimenti, se il soggetto in questione vendesse i prodotti con il proprio marchio, esso agirebbe in qualità di fabbricante e dovrebbe quindi rispettare i requisiti applicabili ai fabbricanti. Inoltre, alcuni soggetti possono essere considerati fornitori di servizi di logistica se offrono tale tipo di servizi. Si tratta pertanto di casi che vanno valutati individualmente.

(47)

Dato l’importante ruolo svolto dai fornitori dei mercati online nell’intermediazione tra operatori commerciali e consumatori nella vendita di prodotti, tali soggetti dovrebbero avere maggiori responsabilità nel combattere la vendita online di prodotti pericolosi. La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16) fornisce il quadro generale per il commercio elettronico e stabilisce taluni obblighi per le piattaforme online. Il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) disciplina le competenze e responsabilità dei prestatori di servizi intermediari online per quanto riguarda i contenuti illegali, compresi i prodotti pericolosi. Tale regolamento lascia impregiudicate le norme del diritto dell’Unione sulla protezione dei consumatori e sulla sicurezza dei prodotti. Pertanto, sulla base del quadro giuridico orizzontale fornito da tale regolamento, è opportuno introdurre requisiti specifici essenziali per combattere in modo efficace la vendita online di prodotti pericolosi, in linea con l’articolo 2, paragrafo 4, lettera f), del regolamento suddetto. Nella misura in cui il presente regolamento specifica i requisiti, in relazione alla sicurezza dei prodotti, che i fornitori dei mercati online sono tenuti ad osservare al fine di garantire la conformità a determinate disposizioni del regolamento (UE) 2022/2065, tali requisiti non dovrebbero incidere sull’applicazione del regolamento (UE) 2022/2065, che continua ad applicarsi a tali fornitori di mercati online.

(48)

L’impegno per la sicurezza dei prodotti, firmato per la prima volta nel 2018 e da allora sottoscritto da vari fornitori di mercati online, prevede una serie di impegni volontari in materia di sicurezza dei prodotti. Esso ha dimostrato il suo fondamento logico nel miglioramento della protezione dei consumatori nei confronti dei prodotti pericolosi venduti online. Al fine di rafforzare la tutela dei consumatori evitando danni alla loro vita, alla loro salute e alla loro sicurezza, e di garantire una concorrenza leale nel mercato interno, i fornitori di mercati online sono incoraggiati ad assumersi tali impegni volontari per evitare la ricomparsa di elenchi di prodotti pericolosi già ritirati. L’uso di tecnologie e processi digitali e i miglioramenti dei sistemi di allerta, in particolare il portale Safety Gate, possono consentire l’identificazione e la comunicazione automatiche dei prodotti pericolosi notificati e lo svolgimento di controlli casuali automatizzati sul portale Safety Gate.

(49)

I fornitori di mercati online dovrebbero agire con la dovuta attenzione in relazione ai contenuti ospitati nelle loro interfacce online che riguardano la sicurezza dei prodotti, conformemente agli obblighi specifici stabiliti dal presente regolamento. È pertanto opportuno che il presente regolamento stabilisca, per tutti i fornitori di mercati online, obblighi in materia di dovere di diligenza in relazione ai contenuti ospitati nelle loro interfacce online che riguardano la sicurezza dei prodotti.

(50)

Inoltre, ai fini di un’efficace vigilanza del mercato i fornitori di mercati online dovrebbero registrarsi sul portale Safety Gate e inserire, sul portale Safety Gate, le informazioni riguardanti il loro punto di contatto unico in modo da agevolare la comunicazione di informazioni su questioni inerenti alla sicurezza dei prodotti. La Commissione dovrebbe garantire una registrazione semplice e intuitiva. Il punto di contatto unico di cui al presente regolamento potrebbe essere identico al punto di contatto di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2065, senza compromettere l’obiettivo di affrontare in modo rapido e specifico le questioni legate alla sicurezza dei prodotti.

(51)

I fornitori di mercati online dovrebbero designare un punto di contatto unico per i consumatori. Tale punto di contatto unico dovrebbe fungere da interfaccia unica per le comunicazioni dei consumatori sulle questioni relative alla sicurezza dei prodotti, che può quindi essere reindirizzato all’unità di servizio appropriata di un mercato online. Ciò non dovrebbe prevenire la messa a disposizione di ulteriori punti di contatto per servizi specifici a favore dei consumatori. Il punto di contatto unico a norma del presente regolamento potrebbe essere lo stesso del punto di contatto di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2022/2065.

(52)

Ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l’osservanza efficace e tempestiva degli ordini emessi dalle autorità pubbliche, il trattamento delle notifiche di altri soggetti terzi e la cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato, su richiesta, nell’ambito delle misure correttive, i fornitori di mercati online dovrebbero predisporre un meccanismo interno per la gestione delle questioni inerenti alla sicurezza dei prodotti.

(53)

L’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020 conferisce alle autorità di vigilanza del mercato il potere, in assenza di altri mezzi efficaci per eliminare un grave rischio, di imporre la rimozione da un’interfaccia online dei contenuti relativi ai prodotti correlati o di ordinare la visualizzazione esplicita di un’avvertenza per gli utenti finali che accedono all’interfaccia online. I poteri conferiti alle autorità di vigilanza del mercato dall’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbero applicarsi anche al presente regolamento. Per garantire un’efficace vigilanza del mercato a norma del presente regolamento ed evitare la presenza di prodotti pericolosi sul mercato dell’Unione, tali poteri dovrebbero applicarsi in tutti i casi necessari e proporzionati ed anche per i prodotti che presentano un rischio non grave. È essenziale che i fornitori di mercati online si conformino urgentemente a tali ordini. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe introdurre termini vincolanti a tale riguardo. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) 2022/2065.

(54)

Gli ordini che impongono anche al fornitore di un mercato online di rimuovere dalla sua interfaccia online tutti i contenuti identici che si riferiscono all’offerta di un prodotto pericoloso specificato nell’ordine dovrebbero individuare gli elementi che determineranno e consentiranno al fornitore di un mercato online di rimuovere offerte identiche, sulla base delle informazioni visualizzate dagli operatori commerciali, nella misura in cui il fornitore di un mercato online non abbia l’obbligo di effettuare una valutazione indipendente di tali contenuti.

(55)

Laddove le informazioni provenienti dal sistema di allarme rapido Safety Gate non contengano un localizzatore uniforme di risorse (URL) esatto e, ove necessario, informazioni aggiuntive per consentire l’identificazione dei contenuti che si riferiscono ad un’offerta di un prodotto pericoloso, i fornitori di mercati online dovrebbero comunque tenere conto delle informazioni trasmesse, come gli identificatori dei prodotti, ove disponibili, e delle altre informazioni di tracciabilità, nel contesto delle misure adottate dai fornitori di mercati online di propria iniziativa al fine di rilevare, identificare, rimuovere o disabilitare l’accesso a tali offerte di prodotti pericolosi sulla loro interfaccia online, se del caso. Tuttavia, il portale Safety Gate dovrebbe essere modernizzato e aggiornato al fine di rendere più facile per i fornitori di mercati online individuare i prodotti non sicuri e, a tal fine, dovrebbe essere possibile attuare le disposizioni del presente regolamento sulla rimozione dei contenuti che si riferiscono ad un’offerta di un prodotto pericoloso dalle interfacce online attraverso un sistema di notifica progettato e sviluppato nell’ambito del portale Safety Gate.

(56)

Gli obblighi imposti dal presente regolamento ai fornitori di mercati online non dovrebbero tradursi in un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o conservate, né dovrebbero richiedere che i fornitori di mercati online accertino attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite, quali la vendita online di prodotti pericolosi. Tuttavia, al fine di beneficiare dell’esenzione dalla responsabilità per i servizi di hosting ai sensi della direttiva 2000/31/CE e del regolamento (UE) 2022/2065, i fornitori di mercati online dovrebbero rimuovere prontamente dalle loro interfacce online i contenuti che si riferiscono a un’offerta di un prodotto pericoloso, non appena vengano effettivamente a conoscenza o, nel caso di richieste di risarcimento, diventino consapevoli dei contenuti che si riferiscono a un’offerta di un prodotto pericoloso, in particolare nei casi in cui siano stati informati di fatti o circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto rilevare l’illegalità in questione. I fornitori di mercati online dovrebbero trattare le notifiche riguardanti contenuti che si riferiscono ad un’offerta di un prodotto pericoloso, ricevute conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) 2022/2065 entro i termini supplementari stabiliti dal presente regolamento. Inoltre, i fornitori di mercati online sono incoraggiati a controllare i prodotti con il portale Safety Gate prima di inserirli nella loro interfaccia.

(57)

Ai fini dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065 e con riferimento alla sicurezza dei prodotti venduti online, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe riconoscere in particolare alle organizzazioni e alle associazioni di consumatori che rappresentano gli interessi dei consumatori e agli altri pertinenti portatori di interessi, su loro richiesta, la qualifica di segnalatore attendibile, a condizione che siano soddisfatte le condizioni stabilite in tale articolo.

(58)

La tracciabilità dei prodotti è fondamentale per un’efficace vigilanza del mercato dei prodotti pericolosi e per l’adozione di misure correttive. Inoltre, i consumatori dovrebbero beneficiare della stessa protezione nei confronti dei prodotti pericolosi tanto sui canali di vendita offline quanto su quelli online, anche in caso di acquisti effettuati su mercati online. Sulla base delle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2065 concernenti la tracciabilità degli operatori commerciali, i fornitori di mercati online non dovrebbero consentire la pubblicazione di un’offerta di uno specifico prodotto sulle loro piattaforme a meno che l’operatore commerciale non abbia fornito tutte le informazioni relative alla sicurezza e alla tracciabilità del prodotto indicate nel presente regolamento. Tali informazioni dovrebbero essere visualizzate unitamente all’annuncio del prodotto, affinché i consumatori possano usufruire delle medesime informazioni rese disponibili online e offline. Tuttavia, i fornitori di mercati online non dovrebbero avere la responsabilità di verificare la completezza, la correttezza e l’accuratezza delle informazioni, in quanto spetta sempre all’operatore commerciale pertinente l’obbligo di garantire la tracciabilità dei prodotti.

(59)

Inoltre, è importante che i fornitori di mercati online cooperino strettamente con le autorità di vigilanza del mercato, con gli operatori commerciali e con gli operatori economici pertinenti per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti. L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020 impone ai prestatori di servizi della società dell’informazione l’obbligo di cooperare con le autorità di vigilanza del mercato in relazione ai prodotti contemplati da detto regolamento. Tale obbligo dovrebbe pertanto essere esteso a tutti i prodotti di consumo. Ad esempio, le autorità di vigilanza del mercato migliorano costantemente gli strumenti tecnologici di cui si avvalgono per la vigilanza dei mercati online al fine di individuare prodotti pericolosi venduti online. Affinché tali strumenti siano operativi, i fornitori di mercati online dovrebbero concedere l’accesso alle proprie interfacce. Inoltre, ai fini della sicurezza dei prodotti, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere anche la possibilità di estrarre dati da un’interfaccia online su richiesta motivata in caso di ostacoli tecnici posti in essere dai fornitori di mercati online o dai venditori online. I fornitori di mercati online dovrebbero inoltre cooperare in materia di richiami di prodotti e segnalazione di incidenti.

(60)

Il quadro giuridico per la vigilanza del mercato dei prodotti contemplati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione, di cui al regolamento (UE) 2019/1020, e il quadro giuridico per la vigilanza del mercato dei prodotti contemplati dal presente regolamento dovrebbero essere il più possibile coerenti. È pertanto necessario, per quanto riguarda le attività di vigilanza del mercato, gli obblighi, i poteri, le misure e la cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato, allineare queste due serie di disposizioni. A tal fine l’articolo 10, l’articolo 11, paragrafi da 1 a 7, gli articoli da 12 a 15, l’articolo 16, paragrafi da 1 a 5, gli articoli 18 e 19 e gli articoli da 21 a 24 del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbero applicarsi anche ai prodotti contemplati dal presente regolamento.

(61)

A norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) (codice doganale dell’Unione), i prodotti provenienti da paesi terzi destinati a essere messi a disposizione sul mercato dell’Unione o destinati all’uso o al consumo privato nel territorio doganale dell’Unione sono vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica». Tale procedura mira ad espletare le formalità previste per l’importazione delle merci, compresa l’applicazione delle disposizioni applicabili del diritto dell’Unione, in modo che tali merci possano essere messe a disposizione sul mercato dell’Unione come qualsiasi prodotto fabbricato nell’Unione. Per quanto riguarda la sicurezza dei consumatori, tali prodotti devono essere conformi al presente regolamento e, in particolare, all’obbligo generale di sicurezza ivi stabilito.

(62)

Il capo VII del regolamento (UE) 2019/1020, che stabilisce le regole relative ai controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione, è già direttamente applicabile ai prodotti contemplati dal presente regolamento. Le autorità incaricate di tali controlli dovrebbero effettuarli sulla base dell’analisi dei rischi di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 952/2013, della legislazione di esecuzione e dei corrispondenti orientamenti. Pertanto, il presente regolamento non modifica in alcun modo il capo VII del regolamento (UE) 2019/1020 e il modo in cui le autorità incaricate dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione si organizzano e svolgono le proprie attività.

(63)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutte le misure adottate dalle loro autorità competenti a norma del presente regolamento siano soggette a ricorsi giurisdizionali effettivi ai sensi dell’articolo 47 della Carta.

(64)

Le autorità nazionali dovrebbero essere rese in grado di integrare le attività di vigilanza del mercato tradizionali, che si concentrano sulla sicurezza dei prodotti, con attività di vigilanza del mercato incentrate sulle procedure di conformità interne istituite dagli operatori economici per garantire la sicurezza dei prodotti. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero essere in grado di imporre al fabbricante l’obbligo di indicare quali altri prodotti, fabbricati con lo stesso procedimento o contenenti gli stessi componenti che si ritiene presentino un rischio o che fanno parte dello stesso lotto di produzione, sono interessati dallo stesso rischio.

(65)

Gli Stati membri dovrebbero anche assicurarsi che le autorità di vigilanza del mercato dispongano di competenze e risorse sufficienti per tutte le loro attività di contrasto.

(66)

È opportuno istituire uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione riguardo all’applicazione del presente regolamento, sulla base di indicatori di risultato che consentano di misurare l’efficacia della normativa dell’Unione in materia di sicurezza dei prodotti.

(67)

Dovrebbe avere luogo uno scambio efficace, rapido ed accurato di informazioni riguardanti i prodotti pericolosi per garantire che siano adottate adeguate misure in relazione a tali prodotti e per proteggere così la salute e la sicurezza dei consumatori.

(68)

RAPEX dovrebbe essere modernizzato per consentire l’adozione di misure correttive più efficienti in tutta l’Unione relativamente a prodotti che presentano un rischio che va al di là del territorio di un singolo Stato membro. È opportuno sostituire la denominazione abbreviata RAPEX con «Safety Gate» per garantire maggiore chiarezza e migliorare la comunicazione nei confronti dei consumatori. Safety Gate comprende tre elementi: in primo luogo, un sistema di allarme rapido sui prodotti pericolosi non alimentari attraverso il quale le autorità nazionali e la Commissione possono scambiare informazioni su tali prodotti (sistema di allarme rapido Safety Gate); in secondo luogo, un portale web destinato a informare il pubblico e consentirgli di presentare reclami (portale Safety Gate); e, in terzo luogo, un portale web tramite la quale le imprese possono adempiere l’obbligo di avvisare le autorità e i consumatori riguardo a prodotti pericolosi e incidenti (Safety Business Gateway). Dovrebbero esistere interfacce tra i diversi elementi Safety Gate. Il sistema di allarme rapido Safety Gate è il sistema interno attraverso il quale le autorità e la Commissione si scambiano informazioni sulle misure relative ai prodotti pericolosi e che possono contenere informazioni riservate. Un estratto delle segnalazioni dovrebbe essere pubblicato sul portale Safety Gate al fine di informare il pubblico in merito ai prodotti pericolosi. Il Safety Business Gateway è il portale web attraverso il quale le imprese informano le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in merito ai prodotti pericolosi e agli incidenti. La Commissione dovrebbe sviluppare una soluzione tecnica per garantire che le informazioni inserite dalle imprese nel Safety Business Gateway, destinate ad allertare i consumatori, possano essere messe a disposizione dei consumatori sul portale Safety Gate senza indebito ritardo. Inoltre, la Commissione dovrebbe sviluppare un’interfaccia interoperabile per consentire ai fornitori di mercati online di collegare le loro interfacce al portale Safety Gate in modo semplice, rapido e affidabile.

(69)

Gli Stati membri dovrebbero notificare nel sistema di allarme rapido Safety Gate le misure correttive obbligatorie e volontarie atte a prevenire, limitare o imporre condizioni specifiche per l’eventuale commercializzazione di un prodotto in ragione di un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori oppure, nel caso dei prodotti contemplati dal regolamento (UE) 2019/1020, anche per altri interessi pubblici pertinenti degli utilizzatori finali.

(70)

A norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020, le autorità degli Stati membri sono tenute a notificare le misure adottate nei confronti di prodotti contemplati da tale regolamento che presentano un rischio non grave attraverso il sistema di informazione e comunicazione di cui a tale articolo, mentre le misure correttive adottate nei confronti di prodotti contemplati dal presente regolamento che presentano un rischio non grave potrebbero anche essere notificate nel sistema di allarme rapido Safety Gate. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mettere a disposizione del pubblico informazioni relative ai rischi che i prodotti presentano per la salute e la sicurezza dei consumatori. È opportuno per i consumatori e le imprese che tutte le informazioni riguardanti le misure correttive adottate nei confronti di prodotti che presentano un grave rischio siano contenute nel sistema di allarme rapido Safety Gate, affinché le informazioni pertinenti sui prodotti pericolosi siano messe a disposizione del pubblico attraverso il portale Safety Gate. È importante che tutte queste informazioni siano disponibili nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza del consumatore e che siano formulate in modo chiaro e comprensibile. Gli Stati membri sono pertanto incoraggiati a notificare nel sistema di allarme rapido Safety Gate tutte le misure correttive riguardanti prodotti che presentano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.

(71)

Nel caso in cui le informazioni debbano essere notificate nel sistema di informazione e comunicazione conformemente al regolamento (UE) 2019/1020, esiste la possibilità di effettuare tali notifiche direttamente nel sistema di allarme rapido Safety Gate oppure di generarle attraverso il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020. A tal fine la Commissione dovrebbe mantenere e sviluppare ulteriormente l’interfaccia che è stata creata per il trasferimento di informazioni tra tale sistema di informazione e comunicazione e il sistema di allarme rapido Safety Gate, in modo da evitare una doppia immissione dei dati e di agevolare tale trasferimento.

(72)

La Commissione dovrebbe mantenere e sviluppare ulteriormente il portale web Safety Business Gateway, affinché gli operatori economici possano adempiere l’obbligo di informare le autorità di vigilanza del mercato e i consumatori riguardo ai prodotti pericolosi che sono stati messi a disposizione sul mercato. Esso dovrebbe consentire uno scambio di informazioni rapido ed efficiente tra gli operatori economici e le autorità nazionali e agevolare la comunicazione di informazioni ai consumatori da parte degli operatori economici.

(73)

In alcuni casi potrebbe accadere che un rischio grave debba essere trattato a livello dell’Unione se non è possibile contenerlo in misura soddisfacente attraverso le misure adottate dallo Stato membro in questione o mediante altre procedure previste dal diritto dell’Unione. Ciò potrebbe verificarsi, in particolare, nel caso di nuovi rischi emergenti o di rischi che hanno un impatto sui consumatori vulnerabili. Per tale ragione la Commissione dovrebbe poter adottare misure di propria iniziativa o su richiesta degli Stati membri. Tali misure dovrebbero essere adattate alla gravità e all’urgenza della situazione. È inoltre necessario prevedere un meccanismo adeguato tramite il quale la Commissione possa adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.

(74)

La determinazione del rischio riguardante un prodotto e del suo livello si basa su una valutazione del rischio effettuata dai soggetti pertinenti. Nell’eseguire tale valutazione del rischio gli Stati membri potrebbero ottenere risultati diversi per quanto riguarda la presenza del rischio o il suo livello. Ciò potrebbe compromettere il corretto funzionamento del mercato interno e la parità di condizioni per i consumatori e per gli operatori economici. Occorre pertanto istituire un meccanismo attraverso il quale la Commissione possa fornire un parere sulla questione controversa.

(75)

La Commissione dovrebbe redigere una relazione periodica sull’applicazione del meccanismo ai sensi dell’articolo 29, che dovrebbe essere presentata alla rete europea delle autorità degli Stati membri competenti per la sicurezza dei prodotti prevista dal presente regolamento («rete per la sicurezza dei consumatori»). Tale relazione dovrebbe identificare i principali criteri applicati dagli Stati membri per la valutazione del rischio e il loro impatto sul mercato interno e sulle condizioni di parità in termini di tutela dei consumatori, con l’obiettivo di consentire agli Stati membri e alla Commissione di armonizzare gli approcci e i criteri per la valutazione del rischio.

(76)

La rete per la sicurezza dei consumatori rafforza la cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguarda l’applicazione delle norme in materia di sicurezza dei prodotti. In particolare, essa agevola le attività di scambio di informazioni, l’organizzazione di attività di vigilanza del mercato congiunte, nonché lo scambio di competenze e di migliori pratiche. Essa dovrebbe altresì contribuire all’armonizzazione delle metodologie per la raccolta di dati sulla sicurezza dei prodotti, nonché accrescere l’interoperabilità tra i sistemi di informazione regionali, settoriali, nazionali e dell’Unione relativi alla sicurezza dei prodotti. La rete per la sicurezza dei consumatori dovrebbe essere debitamente rappresentata e partecipare alle attività di coordinamento e cooperazione della rete dell’Unione per la conformità dei prodotti di cui al regolamento (UE) 2019/1020 ogni qual volta sia necessario coordinare le attività che rientrano nell’ambito di applicazione di entrambi i regolamenti al fine di garantirne l’efficacia.

(77)

Al fine di preservare la coerenza del quadro giuridico per la vigilanza del mercato e, al contempo, garantire una cooperazione efficace tra la rete per la sicurezza dei consumatori e la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti volta ad agevolare una cooperazione e un coordinamento strutturati tra le autorità degli Stati membri preposte all’applicazione delle norme e la Commissione, di cui al regolamento (UE) 2019/1020, è necessario associare la rete per la sicurezza dei consumatori alla rete dell’Unione per la conformità dei prodotti nelle attività di cui agli articoli 11, 12, 13 e 21 del regolamento (UE) 2019/1020.

(78)

Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero svolgere attività di vigilanza del mercato congiunte con altre autorità o organizzazioni che rappresentano gli operatori economici o i consumatori, al fine di promuovere la sicurezza dei prodotti e di individuare i prodotti pericolosi, compresi quelli che sono offerti in vendita online. A tale riguardo le autorità di vigilanza del mercato e la Commissione, a seconda dei casi, dovrebbero garantire che la scelta dei prodotti e dei produttori nonché le attività svolte non creino situazioni suscettibili di falsare la concorrenza o di pregiudicare l’obiettività, l’indipendenza e l’imparzialità delle parti. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero mettere a disposizione del pubblico quanto prima gli accordi sulle attività congiunte, purché tale pubblicazione non comprometta l’efficacia delle attività da intraprendere.

(79)

La Commissione dovrebbe organizzare periodicamente un’attività congiunta in base alla quale le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero effettuare ispezioni su prodotti acquistati in forma anonima online o offline, in particolare sui prodotti più frequentemente notificati nell’ambito del Safety Gate.

(80)

Le azioni di controllo coordinate e simultanee («indagini a tappeto»), che sono intraprese con l’obiettivo specifico di controllare l’osservanza delle norme, potrebbero migliorare ulteriormente la sicurezza dei prodotti e dovrebbero pertanto essere effettuate per individuare le violazioni online e offline del presente regolamento. In particolare, dovrebbero essere condotte indagini a tappeto laddove le tendenze del mercato, i reclami dei consumatori o altri elementi indichino che taluni prodotti o talune categorie di prodotti spesso presentano un rischio grave.

(81)

Come regola generale, è opportuno garantire l’accesso del pubblico alle informazioni relative alla sicurezza dei prodotti in possesso delle autorità. Tuttavia, nel mettere a disposizione del pubblico informazioni sulla sicurezza dei prodotti è opportuno tutelare il segreto professionale, di cui all’articolo 339 TFUE, in modo compatibile con la necessità di garantire l’efficacia delle attività di vigilanza del mercato e delle misure di tutela.

(82)

I reclami sono importanti in termini di sensibilizzazione delle autorità nazionali in merito alla sicurezza e all’efficacia delle attività di controllo e vigilanza relative ai prodotti pericolosi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto dare ai consumatori e alle altre parti interessate, quali le associazioni di consumatori e gli operatori economici, la possibilità di sporgere tali reclami.

(83)

L’interfaccia pubblica del sistema di allarme rapido Safety Gate, ossia il portale Safety Gate, consente al pubblico in generale, compreso ai consumatori, agli operatori economici e ai fornitori di mercati online, di essere informati in merito alle misure correttive adottate nei confronti di prodotti pericolosi presenti nel mercato dell’Unione. In una sezione distinta del portale Safety Gate i consumatori hanno la possibilità di segnalare alla Commissione la presenza sul mercato di prodotti che presentano un rischio per la loro salute e sicurezza. Se del caso la Commissione dovrebbe dare opportunamente seguito a tali segnalazioni, in particolare trasmettendo le informazioni ricevute alle autorità nazionali interessate. La banca dati e il sito web del Safety Gate dovrebbero essere facilmente accessibili alle persone con disabilità.

(84)

Dopo aver verificato l’esattezza delle informazioni ricevute dai consumatori e da altre parti interessate, la Commissione dovrebbe garantire un seguito adeguato. In particolare, la Commissione dovrebbe trasmettere le informazioni agli Stati membri interessati in modo che l’autorità competente di vigilanza del mercato possa procedere ove opportuno e necessario. È importante che i consumatori e le altre parti interessate siano debitamente informati dell’azione della Commissione.

(85)

Qualora un prodotto già venduto ai consumatori si riveli pericoloso, potrebbe rendersi necessario il suo richiamo al fine di proteggere i consumatori dell’Unione. I consumatori potrebbero non essere consapevoli di possedere un prodotto richiamato. Per aumentare l’efficacia dei richiami è dunque importante migliorare la comunicazione nei confronti dei consumatori in questione. Il contatto diretto costituisce il metodo più efficace per aumentare la consapevolezza dei consumatori in merito ai richiami e per incoraggiarli a reagire. È inoltre il canale di comunicazione preferito da tutti i gruppi di consumatori. Al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, è importante informarli in modo rapido e affidabile. Gli operatori economici e, se del caso, i fornitori di mercati online dovrebbero pertanto utilizzare i dati dei clienti di cui dispongono per informare i consumatori in merito ai richiami e agli avvisi per la sicurezza riguardanti i prodotti acquistati. È dunque necessario introdurre un obbligo giuridico che imponga agli operatori economici e ai fornitori di mercati online di utilizzare i dati dei clienti già in loro possesso per informare i consumatori in merito ai richiami e agli avvisi per la sicurezza. A tale riguardo gli operatori economici e i fornitori di mercati online, dovrebbero assicurare di includere la possibilità di contattare direttamente i clienti in caso di richiami o di avvisi per la sicurezza che li riguardano nei programmi di fidelizzazione della clientela e nei sistemi di registrazione dei prodotti attraverso i quali i clienti sono invitati a comunicare al fabbricante, su base volontaria, dopo l’acquisto di un prodotto, alcune informazioni quali il loro nome, le loro informazioni di contatto, il modello o il numero di serie del prodotto. Il semplice fatto che i richiami siano rivolti ai consumatori non dovrebbe impedire agli operatori economici e ai fornitori di mercati online di informare tutti i clienti dell’avviso di richiamo di un prodotto né di offrire rimedi ad altri utilizzatori finali. Gli operatori economici e i fornitori di mercati online dovrebbero essere incoraggiati a intraprendere tali azioni, in particolare nel caso delle microimprese e delle piccole imprese che agiscono come consumatori.

(86)

I consumatori dovrebbero essere incoraggiati a registrare i prodotti al fine di ricevere informazioni sui richiami e gli avvisi per la sicurezza. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di specificare che, per taluni prodotti o categorie di prodotti specifici, i consumatori dovrebbero sempre avere la possibilità di registrare un prodotto che hanno acquistato per ricevere direttamente la notifica in merito a un richiamo o a un avviso per la sicurezza relativo a tale prodotto. Nel determinare i prodotti o le categorie di prodotti specifici soggetti a tale requisito, è opportuno tenere in debita considerazione il ciclo di vita dei prodotti o delle categorie di prodotti in questione, nonché i rischi che essi comportano, la frequenza dei richiami e la categoria di utilizzatori dei prodotti, in particolare i consumatori vulnerabili.

(87)

Un terzo dei consumatori continua a utilizzare prodotti pericolosi nonostante sia venuto a conoscenza di un avviso di richiamo, in particolare perché gli avvisi di richiamo sono redatti in modo complesso o minimizzano il rischio in questione. L’avviso di richiamo dovrebbe pertanto essere chiaro e trasparente e descrivere con chiarezza il rischio in questione, evitando termini, espressioni o altri elementi che potrebbero ridurre la percezione del rischio da parte dei consumatori. I consumatori dovrebbero anche poter ottenere, all’occorrenza, maggiori informazioni attraverso un numero verde o un altro strumento interattivo.

(88)

Al fine di incoraggiare la risposta dei consumatori in caso di richiamo è importante che il tipo di reazione richiesta sia il più semplice possibile e che i rimedi offerti siano efficaci, gratuiti e tempestivi. La direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) prevede rimedi contrattuali per i consumatori in caso di difetto di conformità dei beni fisici esistente al momento della consegna e manifestatosi durante il periodo di responsabilità stabilito dagli Stati membri a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, di tale direttiva. L’articolo 14 della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) si applica altresì ai supporti materiali, quali DVD, CD, chiavi USB e schede di memoria, utilizzati come vettori di un contenuto digitale. Tuttavia, le situazioni in cui i prodotti pericolosi sono richiamati dal mercato giustificano l’esistenza di un insieme specifico di norme che dovrebbero essere applicate fatti salvi i rimedi contrattuali, in quanto i loro obiettivi sono diversi. Mentre i rimedi contrattuali hanno la finalità di porre rimedio al difetto di conformità dei beni rispetto al contratto, i rimedi in caso di richiamo servono a garantire sia l’eliminazione dei prodotti pericolosi dal mercato sia un rimedio adeguato per il consumatore. Di conseguenza, vi sono notevoli differenze tra le due categorie di rimedi potenziali: in primo luogo, in caso di richiamo di un prodotto ai sensi del presente regolamento, non dovrebbe essere previsto alcun limite temporale per l’attivazione dei rimedi; in secondo luogo, il consumatore dovrebbe avere il diritto di chiedere rimedi all’operatore economico interessato e non necessariamente all’operatore commerciale. Inoltre, in caso di richiamo, il consumatore non dovrebbe essere tenuto a dimostrare che il prodotto è pericoloso.

(89)

Dati i diversi obiettivi dei rimedi previsti in caso di richiamo di un prodotto pericoloso e dei rimedi per la non conformità dei beni al contratto, i consumatori dovrebbero utilizzare il sistema corrispondente alla situazione pertinente. Ad esempio, se riceve un avviso di richiamo con descrizione dei rimedi a sua disposizione, il consumatore dovrebbe agire conformemente alle istruzioni contenute in tale avviso di richiamo. Tuttavia, non dovrebbe essere privato della possibilità di chiedere al venditore rimedi basati sulla non conformità dei beni pericolosi al contratto.

(90)

Una volta ottenuto il rimedio a seguito di un richiamo, il consumatore non potrebbe avere diritto a un rimedio in caso di non conformità del bene al contratto per motivi connessi alla pericolosità del prodotto, in quanto la non conformità non sussiste più. Analogamente, nel caso in cui invochi i suoi diritti di rimedio ai sensi della direttiva (UE) 2019/770 o della direttiva (UE) 2019/771, il consumatore non ha diritto a un rimedio ai sensi del presente regolamento per il medesimo problema di sicurezza. Tuttavia, qualora non siano soddisfatti altri requisiti di conformità relativi allo stesso bene, il venditore resterebbe responsabile di tale non conformità del bene al contratto anche se al consumatore è stato fornito un rimedio a seguito del richiamo di un prodotto pericoloso.

(91)

Gli operatori economici che avviano il richiamo di un prodotto dovrebbero offrire ai consumatori almeno due opzioni tra la riparazione, la sostituzione o un adeguato rimborso del valore del prodotto richiamato, salvo nei casi in cui ciò sia impossibile o sproporzionato. Offrire ai consumatori una scelta tra i rimedi può migliorare l’efficacia di un richiamo. Dovrebbero inoltre essere incoraggiati incentivi per motivare i consumatori a partecipare a un richiamo, come sconti o buoni, al fine di accrescere l’efficacia dei richiami. La riparazione del prodotto dovrebbe essere considerata un possibile rimedio unicamente se è possibile garantire la sicurezza del prodotto riparato. L’importo del rimborso dovrebbe essere almeno pari al prezzo pagato dal consumatore, fatta salva un’ulteriore compensazione prevista dal diritto nazionale. Qualora non sia disponibile alcuna prova del prezzo pagato, dovrebbe comunque essere fornito un rimborso adeguato del valore del prodotto richiamato. In caso di richiamo del supporto materiale per contenuti digitali ai sensi dell’articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2019/770, il rimborso dovrebbe coprire tutti gli importi versati dal consumatore in esecuzione del contratto, come previsto dall’articolo 16, paragrafo 1, di tale direttiva. Qualsiasi rimedio non dovrebbe pregiudicare il diritto dei consumatori al risarcimento dei danni ai sensi del diritto nazionale.

(92)

I rimedi offerti in caso di un richiamo per la sicurezza del prodotto non dovrebbero gravare eccessivamente sui consumatori né metterli a rischio. Se il rimedio comporta anche lo smaltimento del prodotto richiamato, tale smaltimento dovrebbe essere effettuato tenendo in debita considerazione gli obiettivi ambientali e sostenibili stabiliti a livello nazionale e dell’Unione. Inoltre, la riparazione da parte dei consumatori dovrebbe essere considerata un possibile rimedio soltanto se il consumatore può effettuarla in modo facile e sicuro, ad esempio sostituendo una batteria o tagliando i lacci eccessivamente lunghi di un indumento per bambini, ove indicato nell’avviso di richiamo. La riparazione da parte del consumatore non dovrebbe inoltre pregiudicare i diritti dei consumatori ai sensi delle direttive (UE) 2019/770 e (UE) 2019/771. Pertanto, in tali situazioni, gli operatori economici non dovrebbero obbligare i consumatori a riparare un prodotto pericoloso.

(93)

Il presente regolamento dovrebbe altresì incoraggiare gli operatori economici e i fornitori di mercati online a concludere protocolli d’intesa volontari con le autorità competenti, la Commissione o le organizzazioni che rappresentano i consumatori o gli operatori economici, affinché assumano impegni volontari in materia di sicurezza dei prodotti che vadano oltre gli obblighi giuridici stabiliti dal diritto dell’Unione.

(94)

I consumatori dovrebbero avere il diritto di far valere i propri diritti in relazione agli obblighi imposti agli operatori economici o ai fornitori di mercati online a norma del presente regolamento mediante azioni rappresentative in conformità della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio (21). A tal fine, il presente regolamento dovrebbe prevedere che la direttiva (UE) 2020/1828 sia applicabile alle azioni rappresentative riguardanti violazioni del presente regolamento che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori. Occorre quindi modificare in tal senso l’allegato I di tale direttiva. Spetta agli Stati membri garantire che tale modifica si rifletta nelle rispettive misure di recepimento adottate conformemente a tale direttiva, sebbene l’adozione di misure nazionali di recepimento a tale riguardo non sia una condizione per l’applicabilità di detta direttiva a tali azioni rappresentative. L’applicabilità di tale direttiva alle azioni rappresentative intentate per violazioni delle disposizioni del presente regolamento, commesse da operatori economici e fornitori di mercati online, che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori, dovrebbe decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento. Fino a tale data i consumatori dovrebbero poter fare affidamento sull’applicabilità della direttiva (UE) 2020/1828 in linea con l’allegato I, punto 8), di tale direttiva.

(95)

L’Unione dovrebbe poter collaborare e scambiare informazioni in materia di sicurezza dei prodotti con le autorità di regolamentazione di paesi terzi o con organizzazioni internazionali nel quadro di accordi conclusi tra l’Unione e paesi terzi o organizzazioni internazionali o di accordi conclusi tra la Commissione e le autorità di paesi terzi o organizzazioni internazionali, anche al fine di impedire la circolazione di prodotti pericolosi sul mercato. La cooperazione e lo scambio di informazioni dovrebbero rispettare le norme dell’Unione in materia di riservatezza e protezione dei dati personali. I dati personali dovrebbero essere trasferiti soltanto a condizione che tale scambio sia necessario al solo scopo di proteggere la salute o la sicurezza dei consumatori.

(96)

Lo scambio sistematico di informazioni tra la Commissione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali sulla sicurezza dei prodotti di consumo e sulle misure preventive, restrittive e correttive dovrebbe basarsi sulla reciprocità, che comporta uno scambio di informazioni equivalente, ma non necessariamente identico, a reciproco vantaggio. Uno scambio di informazioni con un paese terzo produttore di beni destinati al mercato dell’Unione potrebbe consistere nell’invio da parte della Commissione di informazioni selezionate dal sistema di allarme rapido Safety Gate relative ai prodotti originari di tale paese terzo. In cambio, tale paese terzo potrebbe inviare informazioni sulle misure di follow-up adottate sulla base delle notifiche ricevute. Tale cooperazione potrebbe contribuire all’obiettivo di bloccare i prodotti pericolosi alla fonte e impedire loro di raggiungere il mercato dell’Unione.

(97)

Per potere avere un effetto dissuasivo rilevante per gli operatori economici e, se del caso, i fornitori di mercati online al fine di impedire l’immissione sul mercato di prodotti pericolosi, le sanzioni dovrebbero essere adeguate al tipo di violazione, al possibile vantaggio per l’operatore economico o per il fornitore di un mercato online nonché al tipo e alla gravità del danno subito dal consumatore. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(98)

L’imposizione delle sanzioni dovrebbe tenere in debita considerazione la natura, la gravità e la durata della violazione in questione. Essa dovrebbe essere proporzionata e conforme al diritto dell’Unione e al diritto nazionale, compresi le garanzie procedurali applicabili e i principi della Carta.

(99)

Al fine di mantenere un livello elevato di salute e di sicurezza dei consumatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’individuazione e alla tracciabilità di prodotti che presentano un potenziale rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori nonché al funzionamento del sistema di allarme rapido Safety Gate, in particolare per quanto riguarda le modalità e le procedure per lo scambio di informazioni sulle misure comunicate attraverso il sistema di allarme rapido Safety Gate e i criteri per valutare il livello di rischio. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (22). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(100)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare i requisiti specifici di sicurezza, determinare gli indicatori di risultato in base ai quali gli Stati membri devono comunicare dati riguardanti l’attuazione del presente regolamento; specificare i compiti e i ruoli dei punti di contatto nazionali unici; adottare misure in relazione all’azione dell’Unione nei confronti dei prodotti che presentano un rischio grave; adottare le modalità di trasmissione delle informazioni da parte dei consumatori al portale Safety Gate; specificare l’attuazione dell’interfaccia interoperabile sul portale Safety Gate; stabilire i requisiti per la registrazione dei prodotti ai fini del richiamo per la sicurezza dei prodotti e adottare il modello di avviso di richiamo. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (23).

(101)

Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla salute e alla sicurezza dei consumatori, imperativi motivi di urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili.

(102)

La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione dell’attuazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per quanto riguarda la loro efficacia e i loro effetti dissuasivi e, se del caso, adottare una proposta legislativa in relazione alla loro applicazione.

(103)

Talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 dovrebbero essere modificate per tenere conto delle specificità del presente regolamento, in particolare la necessità di determinare i requisiti specifici di sicurezza di cui al presente regolamento prima di inviare la richiesta all’organizzazione europea di normazione.

(104)

La direttiva 87/357/CEE che disciplina i prodotti di consumo che, pur non essendo prodotti alimentari, vi assomigliano e possono essere confusi con i prodotti alimentari con la conseguenza che i consumatori, specialmente i bambini, possono portarli alla bocca, succhiarli o ingerirli con conseguente rischio, ad esempio, di soffocamento, intossicazione, perforazione o ostruzione del tubo digerente ha dato luogo a interpretazioni controverse. Inoltre, tale direttiva è stata adottata in un momento in cui il quadro giuridico per la sicurezza dei prodotti di consumo aveva un ambito di applicazione assai limitato. Per tali motivi, la direttiva 87/357/CEE dovrebbe essere abrogata e sostituita dal presente regolamento, in particolare le disposizioni del presente regolamento che garantiscono che, a seguito di una valutazione del rischio, siano considerati pericolosi i prodotti che possono essere nocivi quando vengono messi in bocca, succhiati o ingeriti e possono essere confusi con prodotti alimentari a causa della loro forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche. Nell’effettuare la loro valutazione, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero tenere conto, tra l’altro, del fatto che, come stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, non è necessario dimostrare con dati oggettivi e comprovati che il fatto di portare alla bocca, succhiare o ingerire prodotti che imitano alimenti può comportare rischi quali il soffocamento, l’avvelenamento o la perforazione o l’ostruzione del tubo digerente. Tuttavia, le autorità nazionali competenti dovrebbero valutare caso per caso se tali prodotti sono pericolosi e giustificare tale valutazione.

(105)

Al fine di concedere agli operatori economici e ai fornitori di mercati online un lasso di tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento, compresi gli obblighi di informazione, è necessario prevedere un periodo transitorio sufficiente dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento durante il quale i prodotti disciplinati dalla direttiva 2001/95/CE che sono conformi a tale direttiva possono ancora essere immessi sul mercato. Gli Stati membri non dovrebbero pertanto ostacolare la messa a disposizione sul mercato di tali prodotti, comprese le offerte di vendita.

(106)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia migliorare il funzionamento del mercato interno garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri data la necessità di un elevato livello di collaborazione e di azione coerente tra le autorità competenti degli Stati membri e di un meccanismo che assicuri lo scambio rapido ed efficiente di informazioni sui prodotti pericolosi nell’Unione, ma, dato che il carattere del problema si situa su tale scala, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(107)

Se ai fini del presente regolamento dovesse essere necessario il trattamento di dati personali, tale trattamento dovrebbe avvenire conformemente al diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento è soggetto ai regolamenti (UE) 2016/679 (24) e (UE) 2018/1725 (25) e alla direttiva 2002/58/CE (26) del Parlamento europeo e del Consiglio, a seconda dei casi. Qualora i consumatori segnalino un prodotto nel portale Safety Gate, dovrebbero essere conservati solo i dati personali necessari alla segnalazione del prodotto pericoloso, per un periodo non superiore a cinque anni dopo l’inserimento di tali dati. I fabbricanti e gli importatori dovrebbero conservare il registro dei reclami dei consumatori unicamente per il tempo necessario ai fini del presente regolamento. Qualora fabbricanti e importatori fossero persone fisiche, dovrebbero divulgare i propri nominativi per garantire che il consumatore sia in grado di identificare il prodotto ai fini della tracciabilità.

(108)

Conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo e oggetto

1.   L’obiettivo generale del presente regolamento è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori.

2.   Il presente regolamento stabilisce norme essenziali in materia di sicurezza dei prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche del diritto dell’Unione aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione.

Se i prodotti sono soggetti a specifici requisiti di sicurezza prescritti dal diritto dell’Unione, il presente regolamento si applica unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischi non soggetti a tali requisiti.

In particolare per quanto riguarda i prodotti soggetti a requisiti specifici imposti dalla normativa di armonizzazione dell’Unione, quale definita all’articolo 3, punto 27):

a)

il capo II non si applica per quanto riguarda i rischi o le categorie di rischi contemplati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione;

b)

il capo III, sezione 1, i capi V e VII e i capi da IX a XI non si applicano.

2.   Il presente regolamento non si applica a:

a)

i medicinali per uso umano o veterinario;

b)

gli alimenti;

c)

i mangimi;

d)

le piante e gli animali vivi, gli organismi geneticamente modificati, i microorganismi geneticamente modificati a impiego confinato, i prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione;

e)

i sottoprodotti e i prodotti derivati di origine animale;

f)

i prodotti fitosanitari;

g)

le attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano se tali attrezzature sono gestite direttamente da un prestatore di servizi nel contesto della prestazione di un servizio di trasporto e non sono gestite dai consumatori stessi;

h)

gli aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1139;

i)

gli oggetti d’antiquariato.

3.   Il presente regolamento si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, siano essi nuovi, usati, riparati o ricondizionati. Esso non si applica ai prodotti da riparare o ricondizionare prima dell’uso immessi o messi a disposizione sul mercato e chiaramente contrassegnati in quanto tali.

4.   Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme del diritto dell’Unione in materia di protezione dei consumatori.

5.   Il presente regolamento è attuato tenendo debitamente conto del principio di precauzione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«prodotto»: qualsiasi articolo, interconnesso o meno ad altri articoli, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito, anche nel quadro di una prestazione di servizi, ai consumatori o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dai consumatori, anche se non loro destinato;

2)

«prodotto sicuro»: qualsiasi prodotto che, in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di uso, compresa la durata effettiva dell’uso, non presenta alcun rischio o solo rischi minimi compatibili con l’uso del prodotto, considerati accettabili e coerenti con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori;

3)

«prodotto pericoloso»: qualsiasi prodotto che non è un «prodotto sicuro»;

4)

«rischio»: la combinazione della probabilità di insorgenza di un pericolo fonte di danni e della gravità dei danni;

5)

«rischio grave»: un rischio che, tenendo conto della valutazione dei rischi e dell’impiego normale e prevedibile del prodotto, richiede un intervento rapido da parte delle autorità di vigilanza del mercato, compresi i casi in cui gli effetti del rischio non sono immediati;

6)

«messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel quadro di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

7)

«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione;

8)

«fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il nome o marchio di tale persona;

9)

«rappresentante autorizzato»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto di tale fabbricante in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento;

10)

«importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto originario di un paese terzo;

11)

«distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto;

12)

«fornitore di servizi di logistica»: qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nel corso dell’attività commerciale, almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati, escludendo i servizi postali quali definiti all’articolo 2, punto 1), della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27), i servizi di consegna dei pacchi quali definiti all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio (28), nonché qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci;

13)

«operatore economico»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore, il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta ad obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti o alla loro messa a disposizione sul mercato in conformità del presente regolamento;

14)

«fornitore di un mercato online»: un fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un’interfaccia online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali per la vendita di prodotti;

15)

«interfaccia online»: qualsiasi software, compreso un sito web, una parte di un sito web o un’applicazione, incluse le applicazioni mobili;

16)

«contratto a distanza»: un contratto a distanza quale definito all’articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE;

17)

«consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

18)

«operatore commerciale»: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite qualunque persona che opera in nome o per conto di tale persona fisica o giuridica, a fini relativi alla attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale di tale persona fisica o giuridica;

19)

«norma europea»: una norma europea di cui all’articolo 2, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

20)

«norma internazionale»: una norma internazionale di cui all’articolo 2, punto 1), lettera a), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

21)

«norma nazionale»: una norma nazionale quale definita all’articolo 2, punto 1), lettera d), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

22)

«organizzazione europea di normazione»: un’organizzazione europea di normazione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012;

23)

«vigilanza del mercato»: le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti di cui al presente regolamento;

24)

«autorità di vigilanza del mercato»: un’autorità designata da uno Stato membro a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1020 quale responsabile dell’organizzazione e dell’esecuzione della vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato membro;

25)

«richiamo»: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione del consumatore;

26)

«ritiro»: qualsiasi provvedimento volto ad impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura;

27)

«normativa di armonizzazione dell’Unione»: la normativa dell’Unione elencata nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020 e qualsiasi altra normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti cui si applica tale regolamento;

28)

«oggetti d’antiquariato»: prodotti, come oggetti da collezione e opere d’arte, in relazione ai quali i consumatori non possono ragionevolmente attendersi la conformità alle attuali norme di sicurezza.

Articolo 4

Vendite a distanza

I prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati messi a disposizione sul mercato se l’offerta è destinata ai consumatori dell’Unione. Un’offerta di vendita è da considerarsi destinata ai consumatori dell’Unione quando l’operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno o più Stati membri.

CAPO II

REQUISITI DI SICUREZZA

Articolo 5

Obbligo generale di sicurezza

Gli operatori economici immettono o mettono a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri.

Articolo 6

Aspetti della valutazione della sicurezza del prodotto

1.   Nel valutare se un prodotto è sicuro, si prendono in considerazione in particolare gli aspetti seguenti:

a)

le caratteristiche del prodotto, tra cui la sua progettazione, le sue caratteristiche tecniche, la sua composizione, il suo imballaggio, le sue istruzioni per l’assemblaggio e, se del caso, per l’installazione, per l’uso e per la manutenzione;

b)

l’effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile che il prodotto sarà utilizzato con altri prodotti, compresa l’interconnessione di tali prodotti;

c)

l’effetto che altri prodotti potrebbero avere sul prodotto da valutare, qualora sia ragionevolmente prevedibile l’utilizzo di altri prodotti con tale prodotto, compreso l’effetto di elementi non integrati destinati a determinare, modificare o completare il funzionamento del prodotto da valutare, di cui si deve tener conto nella valutazione della sicurezza del prodotto da valutare;

d)

la presentazione del prodotto, la sua etichettatura, compresa l’etichettatura relativa all’età di idoneità per i bambini, le eventuali avvertenze e istruzioni per l’uso e lo smaltimento sicuri nonché qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;

e)

le categorie di consumatori che utilizzano il prodotto, in particolare valutando i rischi per i consumatori vulnerabili come i bambini, gli anziani e le persone con disabilità, nonché l’impatto delle differenze di genere sulla salute e la sicurezza;

f)

l’aspetto del prodotto quando può indurre i consumatori a utilizzarlo in modo diverso da quello per cui è stato progettato, in particolare:

i)

se un prodotto, pur non essendo un prodotto alimentare, vi assomiglia e può essere confuso con un prodotto alimentare per la sua forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche, e i consumatori, in particolare i bambini, potrebbero pertanto portarli alla bocca, succhiarli o ingerirli;

ii)

se un prodotto, pur non progettato per essere utilizzato da bambini, né destinato a esserlo, può essere utilizzato dai bambini o assomiglia per la sua progettazione, il suo imballaggio o le sue caratteristiche a un oggetto comunemente riconosciuto come attraente per i bambini o destinato a un utilizzo da parte di questi;

g)

laddove lo imponga la natura del prodotto, le adeguate caratteristiche di cibersicurezza necessarie per proteggere il prodotto da influenze esterne, compresi terzi malintenzionati, se tale influenza potrebbe avere un impatto sulla sicurezza del prodotto, compresa la possibile perdita di interconnessione;

h)

se richiesto dalla natura del prodotto, le funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive del prodotto.

2.   La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come pericoloso.

Articolo 7

Presunzione di conformità all’obbligo generale di sicurezza

1.   Ai fini del presente regolamento un prodotto è presunto conforme all’obbligo generale di sicurezza previsto dall’articolo 5 del presente regolamento nei casi seguenti:

a)

è conforme alle norme europee pertinenti o a parti di esse per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio contemplati da tali norme, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1025/2012; o

b)

in assenza di norme europee pertinenti di cui alla lettera a) del presente paragrafo, è conforme ai requisiti nazionali, per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio contemplati dai requisiti in materia di salute e sicurezza stabiliti dalla normativa nazionale dello Stato membro in cui è messo a disposizione sul mercato, purché tale normativa sia conforme al diritto dell’Unione.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano i requisiti specifici di sicurezza che devono essere disciplinati dalle norme europee al fine di garantire che i prodotti conformi a tali norme europee soddisfino l’obbligo generale di sicurezza previsto dall’articolo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 46, paragrafo 3.

3.   Tuttavia, la presunzione di conformità all’obbligo generale di sicurezza di cui al paragrafo 1 non impedisce alle autorità di vigilanza del mercato di adottare tutte le opportune misure ai sensi del presente regolamento qualora sia dimostrato che, nonostante tale presunzione, il prodotto è pericoloso.

Articolo 8

Ulteriori aspetti da tenere in considerazione per la valutazione della sicurezza del prodotto

1.   Ai fini dell’articolo 6 e quando non si applica la presunzione di sicurezza di cui all’articolo 7, nel valutare se un prodotto è sicuro sono tenuti in considerazione in particolare i seguenti aspetti, se disponibili:

a)

le norme europee diverse da quelle i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1025/2012;

b)

le norme internazionali;

c)

gli accordi internazionali;

d)

i sistemi di certificazione volontaria o simili quadri di valutazione della conformità di terze parti, in particolare quelli concepiti per sostenere il diritto dell’Unione;

e)

le raccomandazioni o gli orientamenti della Commissione sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;

f)

le norme nazionali elaborate nello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione;

g)

lo stato dell’arte e la tecnologia, compreso il parere di organismi scientifici riconosciuti e comitati di esperti;

h)

codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato;

i)

la sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi;

j)

i requisiti di sicurezza adottati a norma dell’articolo 7, paragrafo 2.

CAPO III

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Sezione 1

Articolo 9

Obblighi dei fabbricanti

1.   All’atto dell’immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che tali prodotti siano stati progettati e fabbricati conformemente all’obbligo generale di sicurezza previsto dall’articolo 5.

2.   Prima di immettere i loro prodotti sul mercato, i fabbricanti effettuano un’analisi interna dei rischi e redigono una documentazione tecnica contenente almeno una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche essenziali pertinenti per valutarne la sicurezza.

Ove opportuno per quanto riguarda i possibili rischi connessi al prodotto, la documentazione tecnica di cui al primo comma contiene anche, se del caso:

a)

un’analisi dei rischi possibili connessi al prodotto e delle soluzioni adottate per eliminare o attenuare tali rischi, ivi compresi i risultati di eventuali relazioni concernenti prove effettuate dal fabbricante o da un terzo per suo conto; e

b)

l’elenco di eventuali norme europee pertinenti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), o gli altri elementi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), o all’articolo 8 applicati per soddisfare l’obbligo generale di sicurezza previsto dall’articolo 5.

Se una delle norme europee, dei requisiti di salute e sicurezza o degli elementi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, o all’articolo 8, è stata applicata solo in parte, i fabbricanti identificano le parti che sono state applicate.

3.   I fabbricanti garantiscono che la documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 sia aggiornata. Essi tengono tale documentazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato e tali autorità possono accedervi su richiesta.

4.   I fabbricanti garantiscono che siano attuate le procedure necessarie affinché i prodotti fabbricati in serie continuino a essere conformi all’obbligo generale di sicurezza previsto dall’articolo 5.

5.   I fabbricanti garantiscono che sui loro prodotti sia apposto un numero di tipo, lotto, serie o altro elemento, che ne consenta l’identificazione e che sia facilmente visibile e leggibile per i consumatori, oppure, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, che le informazioni prescritte siano riportate sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto.

6.   I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, il loro indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l’indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto al quale possono essere contattati. Tali informazioni sono apposte sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

7.   I fabbricanti garantiscono che il loro prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni chiare sulla sicurezza in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato. Tale requisito non si applica se il prodotto può essere utilizzato in modo sicuro e come previsto dal fabbricante senza tali istruzioni e informazioni di sicurezza.

8.   Il fabbricante che ritiene o ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto che ha immesso sul mercato sia un prodotto pericoloso,

a)

adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere in modo efficace il prodotto conforme, compreso il ritiro o il richiamo, se del caso;

b)

ne informa immediatamente i consumatori, conformemente all’articolo 35 o 36, o a entrambi; e

c)

ne informa immediatamente, tramite il Safety Business Gateway, le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato.

Ai fini del primo comma, lettere b) e c), il fabbricante fornisce informazioni dettagliate, in particolare, sul rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e sulle eventuali misure correttive già adottate e, se disponibili, sulla quantità, per Stato membro, dei prodotti ancora in circolazione sul mercato.

9.   La Commissione garantisce che le informazioni destinate ad avvertire i consumatori possano essere fornite dai fabbricanti tramite il Safety Business Gateway e siano messe a disposizione dei consumatori sul portale Safety Gate senza indebito ritardo.

10.   I fabbricanti garantiscono che gli altri operatori economici, le persone responsabili e i fornitori dei mercati online nella catena di fornitura in questione siano informati tempestivamente di qualsiasi problema di sicurezza da essi individuato.

11.   I fabbricanti mettono a disposizione dei consumatori canali di comunicazione quali un numero di telefono, un indirizzo elettronico o una sezione apposita del loro sito web, tenendo conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità, che consentano ai consumatori di presentare reclami e segnalare ai fabbricanti qualsiasi incidente o problema di sicurezza che abbiano avuto con un prodotto.

12.   I fabbricanti indagano sui reclami presentati e sulle informazioni ricevute sugli incidenti concernenti la sicurezza dei prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato e che il reclamante ha indicato come pericolosi e tengono un registro interno di tali reclami e dei richiami dei prodotti nonché di qualsiasi misura correttiva adottata per rendere il prodotto conforme.

13.   Nel registro interno dei reclami sono conservati solo i dati personali necessari al fabbricante per indagare sul reclamo riguardante un presunto prodotto pericoloso. Tali dati sono conservati solo per il tempo necessario ai fini dell’indagine e comunque per non più di cinque anni dalla data del loro inserimento.

Articolo 10

Obblighi dei rappresentanti autorizzati

1.   Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.

2.   Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il rappresentante autorizzato fornisce, su richiesta, una copia di tale mandato alle autorità di vigilanza del mercato. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i compiti seguenti:

a)

fornire a un’autorità di vigilanza del mercato, a seguito di una richiesta motivata di quest’ultima, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la sicurezza del prodotto in una lingua ufficiale comprensibile per detta autorità;

b)

se il rappresentante autorizzato ritiene o ha motivo di credere che un prodotto in questione sia un prodotto pericoloso, informarne il fabbricante;

c)

informare le autorità nazionali competenti di qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel loro mandato mediante una notifica al Safety Business Gateway, qualora le informazioni non siano già state fornite dal fabbricante o su istruzione del fabbricante;

d)

cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare in modo efficace i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel suo mandato.

Articolo 11

Obblighi degli importatori

1.   Prima di immettere un prodotto sul mercato gli importatori si assicurano che il prodotto sia conforme all’obbligo generale di sicurezza previsto dall’articolo 5, e che il fabbricante si sia conformato alle prescrizioni di cui all’articolo 9, paragrafi 2, 5 e 6.

2.   L’importatore che ritiene o ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto non sia conforme all’articolo 5 e all’articolo 9, paragrafi 2, 5 e 6, non immette il prodotto sul mercato finché esso non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto sia un prodotto pericoloso, l’importatore ne informa immediatamente il fabbricante e si assicura che le autorità di vigilanza del mercato ne siano informate tramite il Safety Business Gateway.

3.   Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, il loro indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l’indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto al quale possono essere contattati. Tali informazioni sono apposte sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. Gli importatori si assicurano che le informazioni richieste dal diritto dell’Unione che figurano sull’etichetta fornita dal fabbricante non siano coperte da eventuali altre etichette.

4.   Gli importatori si assicurano che il prodotto da loro importato sia accompagnato da istruzioni e informazioni chiare sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori, stabilita dallo Stato membro nel quale il prodotto è messo a disposizione sul mercato, tranne nei casi in cui il prodotto può essere utilizzato in condizioni di sicurezza e come previsto dal fabbricante senza tali istruzioni e informazioni.

5.   Gli importatori garantiscono che, per il periodo in cui un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne compromettano la conformità all’obbligo generale di sicurezza previsto dall’articolo 5 e la conformità all’articolo 9, paragrafi 5 e 6.

6.   Gli importatori tengono la copia della documentazione tecnica di cui all’articolo 9, paragrafo 2, a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di 10 anni dalla data in cui hanno immesso il prodotto sul mercato e garantiscono che i documenti di cui all’articolo 9, paragrafo 2, a seconda dei casi, possano essere messi a disposizione di tali autorità, su richiesta.

7.   Gli importatori cooperano con le autorità di vigilanza del mercato e il fabbricante per garantire che un prodotto sia sicuro.

8.   L’importatore che ritiene o ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in loro possesso, che un prodotto che ha immesso sul mercato sia pericoloso,

a)

informa immediatamente il fabbricante;

b)

si assicura che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere in maniera efficace il prodotto conforme, compreso il ritiro o il richiamo, a seconda dei casi. Se tali misure non sono state adottate, le adotta immediatamente l’importatore;

c)

garantisce che i consumatori ne siano immediatamente informati conformemente all’articolo 35 o 36, o a entrambi; e

d)

ne informa immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato tramite il Safety Business Gateway.

Ai fini del primo comma, lettere c) e d), l’importatore fornisce informazioni dettagliate, in particolare, sul rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e sulle eventuali misure correttive già adottate e, se disponibili, sulla quantità, per Stato membro, dei prodotti ancora in circolazione sul mercato.

9.   Gli importatori verificano se i canali di comunicazione di cui all’articolo 9, paragrafo 11, siano pubblicamente a disposizione dei consumatori per presentare reclami e comunicare qualsiasi incidente o problema di sicurezza che abbiano riscontrato con il prodotto. Se tali canali non sono disponibili, gli importatori provvedono a crearne, tenendo conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità.

10.   Gli importatori indagano sui reclami presentati e sulle informazioni ricevute sugli incidenti riguardanti la sicurezza dei prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato e che il denunciante ritiene pericolosi, e archiviano tali reclami insieme ai richiami di prodotti e alle eventuali misure correttive adottate per rendere conforme il prodotto, nel registro di cui all’articolo 9, paragrafo 12, o nel proprio registro interno. Gli importatori tengono informati in modo tempestivo il fabbricante, i distributori e, se del caso, i fornitori di servizi di logistica e i fornitori di mercati online dell’indagine svolta e dei relativi risultati.

11.   Il registro dei reclami conserva solo i dati personali necessari all’importatore per indagare sul reclamo relativo a un presunto prodotto pericoloso. Tali dati sono conservati solo per il tempo necessario ai fini dell’indagine e in ogni caso per non più di cinque anni dalla data del loro inserimento.

Articolo 12

Obblighi dei distributori

1.   Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato i distributori si accertano che il fabbricante e, se del caso, l’importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 9, paragrafi 5, 6 e 7, e all’articolo 11, paragrafi 3 e 4, a seconda dei casi.

2.   I distributori garantiscono che, per il periodo in cui un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne compromettano la conformità all’obbligo generale di sicurezza previsto dall’articolo 5, e la conformità all’articolo 9, paragrafi 5, 6 e 7, e all’articolo 11, paragrafi 3 e 4, a seconda dei casi.

3.   Il distributore che ritiene o ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto non sia conforme all’articolo 5, all’articolo 9, paragrafi 5, 6 e 7, e all’articolo 11, paragrafi 3 e 4, a seconda dei casi, non mette il prodotto a disposizione sul mercato a meno che non sia stato reso conforme.

4.   Il distributore che ritiene o ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto che ha messo a disposizione sul mercato è un prodotto pericoloso o non conforme all’articolo 9, paragrafi 5, 6 e 7 e all’articolo 11, paragrafi 3 e 4, a seconda dei casi,

a)

ne informa immediatamente il fabbricante o l’importatore, a seconda dei casi;

b)

si assicura che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere in modo efficace il prodotto conforme, compreso il ritiro o il richiamo, a seconda dei casi; e

c)

provvede affinché le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato ne siano immediatamente informate tramite il Safety Business Gateway.

Ai fini del primo comma, lettere b) e c), il distributore fornisce gli opportuni dettagli a sua disposizione circa il rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori, il numero di prodotti interessati e qualsiasi misura correttiva già adottata.

Articolo 13

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano ad altre persone

1.   Una persona fisica o giuridica è considerata un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetta agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 9 se la persona fisica o giuridica in questione immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio.

2.   Una persona fisica o giuridica diversa dal fabbricante che modifica sostanzialmente il prodotto è considerata fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetta agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 9 per la parte di prodotto interessata dalla modifica o per l’intero prodotto se la modifica sostanziale ha un impatto sulla sua sicurezza.

3.   Una modifica di un prodotto, con mezzi fisici o digitali, è considerata sostanziale se ha un impatto sulla sicurezza del prodotto e se sono soddisfatti i seguenti criteri:

a)

la modifica cambia il prodotto in un modo che non era previsto nella valutazione iniziale del rischio del prodotto;

b)

la natura del pericolo è cambiata, è stato creato un nuovo pericolo o il livello di rischio è aumentato a causa della modifica; e

c)

le modifiche non sono state apportate dai consumatori stessi o per loro conto per il loro proprio uso.

Articolo 14

Processi interni per la sicurezza dei prodotti

Gli operatori economici si assicurano di disporre di processi interni per la sicurezza dei prodotti che consentano loro di conformarsi alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 15

Cooperazione degli operatori economici con le autorità di vigilanza del mercato

1.   Gli operatori economici cooperano con le autorità di vigilanza del mercato all’adozione di provvedimenti in grado di eliminare o ridurre i rischi causati dai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.

2.   Su richiesta di un’autorità di vigilanza del mercato, l’operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie, in particolare:

a)

una descrizione completa del rischio presentato dal prodotto, dei reclami correlati e degli incidenti noti; e

b)

una descrizione di tutte le misure correttive adottate per fronteggiare il rischio.

3.   Su richiesta, gli operatori economici identificano e comunicano inoltre le informazioni seguenti relative alla tracciabilità del prodotto:

a)

qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro il prodotto, o una parte, un componente o un software incorporato nel prodotto; e

b)

qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito il prodotto.

4.   Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al paragrafo 2 per un periodo di dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto o dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto, a seconda dei casi.

5.   Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al paragrafo 3 per un periodo di sei anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto, o una parte, un componente o un software incorporato nel prodotto, o dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto, a seconda dei casi.

6.   Le autorità di vigilanza del mercato possono chiedere agli operatori economici di presentare relazioni periodiche sui progressi e possono decidere se o quando la misura correttiva possa essere considerata completata.

Articolo 16

Responsabile dei prodotti immessi sul mercato dell’Unione

1.   Un prodotto rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento non è immesso sul mercato salvo nel caso in cui vi sia un operatore economico stabilito nell’Unione che svolge i compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020 in relazione a tale prodotto. L’articolo 4, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento si applica ai prodotti contemplati dal presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti alla «normativa di armonizzazione dell’Unione» e alla «normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile» di cui all’articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento si intendono relativi al «presente regolamento».

2.   Fatti salvi eventuali obblighi degli operatori economici a norma del presente regolamento, oltre ai compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020, e per garantire la sicurezza del prodotto di cui è responsabile, se del caso per quanto riguarda i possibili rischi connessi a un prodotto, l’operatore economico di cui al paragrafo 1 del presente articolo verifica periodicamente:

a)

che il prodotto sia conforme alla documentazione tecnica di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento;

b)

che il prodotto sia conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 9, paragrafi 5, 6 e 7, del presente regolamento.

L’operatore economico di cui al paragrafo 1 del presente articolo fornisce, su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, prove documentate delle verifiche effettuate.

3.   Il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché i dati di contatto, compreso l’indirizzo postale ed elettronico dell’operatore economico di cui al paragrafo 1 sono indicati sul prodotto oppure sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.

Articolo 17

Informazioni agli operatori economici

1.   La Commissione fornisce agli operatori economici, a titolo gratuito, informazioni generali relative al presente regolamento.

2.   Gli Stati membri forniscono agli operatori economici, su loro richiesta e a titolo gratuito, le informazioni specifiche relative all’attuazione del presente regolamento a livello nazionale e alle norme nazionali sulla sicurezza dei prodotti applicabili ai prodotti contemplati dal presente regolamento. A tal fine si applica l’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio (29).

La Commissione adotta orientamenti specifici per gli operatori economici, in particolare per quanto concerne le esigenze degli operatori che si qualificano come PMI, comprese le microimprese, su come adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento.

Articolo 18

Prescrizioni specifiche in materia di tracciabilità per determinati prodotti, categorie o gruppi di prodotti

1.   Per alcuni prodotti, categorie o gruppi di prodotti che possono presentare un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori, sulla base degli incidenti registrati nel Safety Business Gateway, delle statistiche del Safety Gate, dei risultati delle attività congiunte sulla sicurezza dei prodotti e di altri indicatori o prove pertinenti, e dopo aver consultato la rete per la sicurezza dei consumatori, gruppi di esperti e portatori di interessi pertinenti, la Commissione può istituire un sistema di tracciabilità al quale aderiscono gli operatori economici che immettono e mettono a disposizione tali prodotti sul mercato.

2.   Il sistema di tracciabilità consiste nella raccolta e nell’archiviazione dei dati, anche per via elettronica, che permettono l’identificazione del prodotto, dei suoi componenti o degli operatori economici coinvolti nella sua catena di fornitura, nonché nelle modalità di visualizzazione e di accesso a tali dati, compresa la collocazione di un supporto dati sul prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 al fine di integrare il presente regolamento attraverso:

a)

la determinazione dei prodotti, delle categorie o dei gruppi di prodotti o componenti che possono presentare un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori di cui al paragrafo 1; la Commissione indica negli atti delegati in questione se ha fatto ricorso alla metodologia di analisi del rischio prevista dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/417 (30) della Commissione o, se tale metodologia non è adeguata al prodotto in questione, fornisce una descrizione dettagliata della metodologia utilizzata;

b)

la specificazione dei tipi di dati che gli operatori economici sono tenuti a raccogliere e conservare mediante il sistema di tracciabilità di cui al paragrafo 2;

c)

la specificazione delle modalità di visualizzazione e di accesso ai dati, compresa la collocazione di un supporto dati sul prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti di accompagnamento di cui al paragrafo 2;

d)

la specificazione dei soggetti che hanno accesso ai dati di cui alla lettera b) e a quali dati hanno accesso, compresi i consumatori, gli operatori economici, i fornitori dei mercati online, le autorità nazionali competenti, la Commissione e le organizzazioni di interesse pubblico, o qualsiasi organizzazione che agisca per loro conto.

4.   Le autorità di vigilanza del mercato, i consumatori, gli operatori economici e altri soggetti pertinenti hanno accesso a titolo gratuito ai dati di cui al paragrafo 3 sulla base dei rispettivi diritti di accesso stabiliti nell’atto delegato applicabile adottato a norma del paragrafo 3, lettera d).

5.   Nell’adottare le misure di cui al paragrafo 3, la Commissione tiene conto:

a)

del rapporto costo-efficacia delle misure, compreso l’impatto delle misure sulle imprese, in particolare le PMI;

b)

di un calendario adeguato per consentire agli operatori economici di prepararsi a tali misure; e

c)

della compatibilità e dell’interoperabilità con altri sistemi di tracciabilità dei prodotti già stabiliti a livello dell’Unione o internazionale.

SEZIONE 2

Articolo 19

Obblighi degli operatori economici in caso di vendite a distanza

Se gli operatori economici mettono i prodotti a disposizione sul mercato online o attraverso altri mezzi di vendita a distanza, l’offerta di tali prodotti deve indicare in modo chiaro e visibile almeno le seguenti informazioni:

a)

nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, così come l’indirizzo postale ed elettronico al quale può essere contattato;

b)

se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, nome, indirizzo postale ed elettronico del responsabile ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento o dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020;

c)

informazioni che consentono l’identificazione del prodotto, compresi un’immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto; e

d)

qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza che deve essere apposta sul prodotto o sull’imballaggio o inserita in un documento di accompagnamento conformemente al presente regolamento o alla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.

Articolo 20

Obblighi degli operatori economici in caso di incidenti relativi alla sicurezza dei prodotti

1.   Il fabbricante garantisce che, attraverso il Safety Business Gateway, un incidente causato da un prodotto immesso o messo a disposizione sul mercato sia notificato senza indebito ritardo alle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificato l’incidente dal momento in cui egli ne è venuto a conoscenza. La notifica include il tipo e il numero di identificazione del prodotto e le circostanze dell’incidente, se note. Il fabbricante notifica alle autorità competenti, su richiesta, qualsiasi altra informazione pertinente.

2.   Ai fini del paragrafo 1, il fabbricante notifica alle autorità competenti gli eventi connessi all’uso di un prodotto che hanno causato la morte di una persona o gravi effetti nocivi, permanenti o temporanei, per la sua salute e la sua sicurezza, compresi lesioni, altri danni corporali, malattie ed effetti cronici sulla salute.

3.   Gli importatori e i distributori che sono a conoscenza di un incidente causato da un prodotto che hanno immesso o messo a disposizione sul mercato informano senza indebito ritardo il fabbricante al riguardo. Il fabbricante effettua la notifica a norma del paragrafo 1 o incarica l’importatore o uno dei distributori di effettuare la notifica.

4.   Se il fabbricante del prodotto non è stabilito nell’Unione, la persona responsabile ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento o dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 che è a conoscenza di un incidente provvede affinché la notifica sia effettuata.

Articolo 21

Informazioni in formato elettronico

Fatti salvi l’articolo 9, paragrafi 5, 6 e 7, l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 16, paragrafo 3, e le pertinenti disposizioni della normativa di armonizzazione dell’Unione, gli operatori economici possono inoltre rendere disponibili in formato digitale le informazioni indicate in tali disposizioni mediante soluzioni tecniche ed elettroniche chiaramente visibili sul prodotto o, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. Tali informazioni sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato, anche in formati accessibili alle persone con disabilità.

CAPO IV

FORNITORI DI MERCATI ONLINE

Articolo 22

Obblighi specifici dei fornitori di mercati online relativi alla sicurezza dei prodotti

1.   Fatti salvi gli obblighi generali di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2065, i fornitori di mercati online designano un punto di contatto unico che consente la comunicazione diretta, per via elettronica, con le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in relazione a questioni di sicurezza dei prodotti, in particolare ai fini della notifica degli ordini emessi a norma del paragrafo 4 del presente articolo.

I fornitori di mercati online si registrano sul portale Safety Gate e indicano sul portale Safety Gate le informazioni relative al loro punto di contatto unico.

2.   Fatti salvi gli obblighi generali di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2022/2065, i fornitori di mercati online designano un punto unico di contatto per consentire ai consumatori di comunicare direttamente e rapidamente con loro in relazione a questioni concernenti la sicurezza dei prodotti.

3.   I fornitori di mercati online devono disporre di processi interni per la sicurezza dei prodotti al fine di conformarsi senza indebito ritardo ai pertinenti requisiti del presente regolamento.

4.   In merito ai poteri conferiti dagli Stati membri a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020, gli Stati membri conferiscono alle loro autorità di vigilanza del mercato il potere necessario, per quanto riguarda un contenuto specifico che si riferisce a un’offerta di un prodotto pericoloso, di emettere un ordine che imponga ai fornitori dei mercati online di eliminare tale contenuto dalla loro interfaccia online, di disabilitarne l’accesso o di mostrare un avvertimento esplicito. Tali ordini sono emessi conformemente alle condizioni minime di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065.

I fornitori di mercati online adottano le misure necessarie per ricevere e trattare gli ordini emessi a norma del presente paragrafo e agiscono senza indebito ritardo e in ogni caso entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine. Essi informano l’autorità di vigilanza del mercato che ha emesso l’ordine del seguito che è stato dato mediante mezzi elettronici utilizzando le informazioni di contatto dell’autorità stessa pubblicati nel portale Safety Gate.

5.   Gli ordini emessi a norma del paragrafo 4 possono imporre al fornitore di un mercato online, per il periodo prescritto, di eliminare dalla sua interfaccia online tutti i contenuti identici relativi all’offerta del prodotto pericoloso in questione, di disabilitare l’accesso ad esso o di mostrare un avvertimento esplicito, purché la ricerca del contenuto in questione sia limitata alle informazioni identificate nell’ordine e non imponga al fornitore di un mercato online di effettuare una valutazione indipendente di tale contenuto e che la ricerca e la rimozione possano essere effettuate in modo proporzionato mediante strumenti automatizzati affidabili.

6.   I fornitori di mercati online tengono conto delle informazioni periodiche sui prodotti pericolosi notificate dalle autorità di vigilanza del mercato in linea con l’articolo 26, ricevute attraverso il portale Safety Gate, al fine di applicare le loro misure volontarie volte a rilevare, identificare, rimuovere o disabilitare l’accesso al contenuto che si riferisce alle offerte di prodotti pericolosi sul loro mercato, se del caso, anche utilizzando l’interfaccia interoperabile con il portale Safety Gate a norma dell’articolo 34. Essi informano l’autorità che ha effettuato la notifica al sistema d’allarme rapido Safety Gate di qualsiasi azione intrapresa utilizzando i dettagli di contatto dell’autorità di vigilanza del mercato pubblicati nel portale Safety Gate.

7.   Ai fini della conformità all’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065, per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti, i fornitori di mercati online utilizzano almeno il portale Safety Gate.

8.   I fornitori di mercati online trattano, senza indebito ritardo, e in ogni caso entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, le notifiche relative alle questioni di sicurezza dei prodotti in relazione al prodotto offerto in vendita online attraverso i loro servizi, ricevute a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2022/2065.

9.   Ai fini della conformità agli obblighi di cui all’articolo 31, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2022/2065 per quanto concerne le informazioni sulla sicurezza del prodotto, i fornitori di mercati online concepiscono e organizzano la loro interfaccia online in modo da consentire agli operatori commerciali che offrono il prodotto di fornire almeno le seguenti informazioni per ciascun prodotto offerto e garantiscono che esse siano visualizzate o rese altrimenti facilmente accessibili ai consumatori nell’elenco dei prodotti:

a)

nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, così come l’indirizzo postale ed elettronico al quale il fabbricante può essere contattato;

b)

se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, nome, indirizzo postale ed elettronico del responsabile ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento o dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020;

c)

informazioni che consentono l’identificazione del prodotto, compresi un’immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto; e

d)

qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza che deve essere apposta sul prodotto o accompagnarlo conformemente al presente regolamento o alla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.

10.   Le procedure interne di cui al paragrafo 3 comprendono meccanismi che consentono agli operatori commerciali di fornire:

a)

le informazioni di cui al paragrafo 9 del presente articolo, comprese le informazioni sul fabbricante stabilito nell’Unione o, se del caso, sulla persona responsabile ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento o dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020; e

b)

la loro autocertificazione con cui si impegnano a offrire solo prodotti conformi al presente regolamento e informazioni supplementari sull’identificazione, a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065, se del caso.

11.   Ai fini della conformità con l’articolo 23 del regolamento (UE) 2022/2065 per quanto concerne la sicurezza dei prodotti, i fornitori di mercati online sospendono, per un periodo di tempo ragionevole e dopo aver emesso un avviso preventivo, la fornitura dei loro servizi agli operatori commerciali che offrono frequentemente prodotti non conformi al presente regolamento.

12.   I fornitori di mercati online cooperano con le autorità di vigilanza del mercato, con gli operatori commerciali e con gli operatori economici pertinenti al fine di agevolare qualsiasi azione intrapresa per eliminare o, qualora ciò non fosse possibile, attenuare i rischi presentati da un prodotto che è, o è stato, offerto online attraverso i loro servizi.

In particolare, i fornitori di mercati online:

a)

garantiscono di fornire informazioni adeguate e tempestive ai consumatori, tra l’altro:

i)

informando direttamente tutti i consumatori interessati che hanno acquistato attraverso le loro interfacce il prodotto in questione in caso di richiamo per la sicurezza del prodotto di cui siano effettivamente a conoscenza o se alcune informazioni devono essere portate all’attenzione dei consumatori per garantire l’uso sicuro di un prodotto («avviso di sicurezza») conformemente all’articolo 35 o 36, o a entrambi;

ii)

pubblicando informazioni sui richiami per la sicurezza dei prodotti sulle loro interfacce online;

b)

informano l’operatore economico pertinente della decisione di rimuovere il contenuto relativo a un’offerta di un prodotto pericoloso o di disabilitarne l’accesso;

c)

cooperano con le autorità di vigilanza del mercato e con gli operatori economici pertinenti per garantire l’efficacia dei richiami dei prodotti, anche astenendosi dal porre ostacoli ai richiami dei prodotti;

d)

informano immediatamente, tramite il Safety Business Gateway, le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il prodotto in questione è stato messo a disposizione sul mercato in merito ai prodotti pericolosi che sono stati offerti sulle loro interfacce online, dei quali sono effettivamente a conoscenza, fornendo gli opportuni dettagli a loro disposizione sul rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori, sulla quantità per Stato membro di prodotti ancora in circolazione sul mercato, se disponibile, e su qualsiasi misura correttiva che, in base alle loro conoscenze, sia già stata adottata;

e)

cooperano per quanto riguarda gli incidenti a loro notificati, tra l’altro:

i)

informando senza indugio gli operatori commerciali e gli operatori economici pertinenti in merito alle informazioni ricevute per quanto riguarda incidenti o problemi di sicurezza, qualora siano a conoscenza del fatto che il prodotto in questione è stato offerto da tali operatori commerciali attraverso le loro interfacce;

ii)

notificando senza indugio attraverso il Safety Business Gateway qualsiasi incidente, di cui siano stati informati, che comporti un rischio grave o un danno effettivo per la salute o la sicurezza di un consumatore, causato da un prodotto messo a disposizione sul proprio mercato online e informandone il fabbricante;

f)

cooperano con le autorità di contrasto a livello dell’Unione e nazionale, compreso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), attraverso uno scambio regolare e strutturato di informazioni sulle offerte che sono state rimosse sulla base del presente articolo dai fornitori di mercati online;

g)

permettono l’accesso alle loro interfacce da parte degli strumenti online gestiti dalle autorità di vigilanza del mercato per identificare i prodotti pericolosi;

h)

collaborano per identificare, per quanto possibile, la catena di fornitura dei prodotti pericolosi, rispondendo alle richieste di dati qualora le informazioni pertinenti non siano disponibili al pubblico;

i)

su richiesta motivata delle autorità di vigilanza del mercato, se i fornitori di mercati online o i venditori online hanno messo in atto ostacoli tecnici all’estrazione di dati dalle loro interfacce online («data scraping»), consentono il recupero di tali dati solo a fini di sicurezza dei prodotti in base ai parametri di identificazione forniti dalle autorità di vigilanza del mercato richiedenti.

CAPO V

VIGILANZA DEL MERCATO E ATTUAZIONE

Articolo 23

Vigilanza del mercato

1.   Ai prodotti contemplati dal presente regolamento si applicano l’articolo 10, l’articolo 11, paragrafi da 1 a 7, gli articoli da 12 a 15, l’articolo 16, paragrafi da 1 a 5, gli articoli 18 e 19 e gli articoli da 21 a 24 del regolamento (UE) 2019/1020.

2.   Ai fini del presente regolamento, il regolamento (UE) 2019/1020 si applica come segue:

a)

i riferimenti alla «normativa di armonizzazione dell’Unione», alla «normativa di armonizzazione applicabile dell’Unione», al «presente regolamento e per l’applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione», alla «pertinente legislazione dell’Unione in materia di armonizzazione» e alla «normativa di armonizzazione dell’Unione o del presente regolamento» negli articoli 11, 13, 14, 16, 18 e 23 di tale regolamento si intendono come riferimenti al «presente regolamento»;

b)

il riferimento a «tale normativa e al presente regolamento» nell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento si intende come riferimento al «presente regolamento»;

c)

i riferimenti alla «rete» negli articoli da 11 a 13 e nell’articolo 21 di tale regolamento si intendono come riferimenti alla «rete e alla rete per la sicurezza dei consumatori di cui all’articolo 30 del presente regolamento»;

d)

i riferimenti alla «non conformità», alle «non conformità» e a «non conformi» nell’articolo 11, negli articoli da 13 a 16, negli articoli 22 e 23 di tale regolamento si intendono come riferimenti alla «mancata conformità al presente regolamento»;

e)

il riferimento all’«articolo 41» di cui all’articolo 14, paragrafo 4, lettera i), di tale regolamento si intende come riferimento all’«articolo 44 del presente regolamento»;

f)

il riferimento all’«articolo 20» di cui all’articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento si intende come riferimento all’articolo 26 del presente regolamento».

3.   Se si individua un prodotto pericoloso, le autorità di vigilanza del mercato possono richiedere al fabbricante informazioni su altri prodotti, fabbricati con lo stesso procedimento, contenenti gli stessi componenti o facenti parte dello stesso lotto di produzione, che sono interessati dallo stesso rischio.

Articolo 24

Relazioni

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro due anni dall’adozione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 e successivamente ogni anno, i dati relativi all’applicazione del presente regolamento.

A seguito della comunicazione degli Stati membri, la Commissione redige annualmente una relazione di sintesi e la mette a disposizione del pubblico.

2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, determina gli indicatori di risultato in base ai quali gli Stati membri devono comunicare i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 46, paragrafo 3.

CAPO VI

SISTEMA DI ALLARME RAPIDO SAFETY GATE E SAFETY BUSINESS GATEWAY

Articolo 25

Sistema di allarme rapido Safety Gate

1.   La Commissione sviluppa ulteriormente, modernizza e mantiene il sistema di allarme rapido per lo scambio di informazioni sulle misure correttive riguardanti i prodotti pericolosi («sistema di allarme rapido Safety Gate») e ne migliora l’efficienza.

2.   La Commissione e gli Stati membri hanno accesso al sistema di allarme rapido Safety Gate. A tal fine, ciascuno Stato membro designa un unico punto di contatto nazionale responsabile almeno di controllare la completezza delle notifiche e di trasmetterle perché siano convalidate dalla Commissione, nonché di comunicare con la Commissione in merito ai compiti di cui all’articolo 26, paragrafi da 1a 6.

La Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica i ruoli e i compiti dei punti di contatto nazionali unici. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 46, paragrafo 3.

Articolo 26

Notifica di prodotti pericolosi tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate

1.   Gli Stati membri notificano tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate le misure correttive adottate dalle loro autorità o dagli operatori economici sulla base:

a)

delle disposizioni del presente regolamento, in relazione ai prodotti pericolosi che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori; e

b)

dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/1020.

2.   Gli Stati membri possono inoltre notificare tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate le misure correttive previste in relazione a prodotti che presentano un rischio grave, se lo ritengono necessario in considerazione dell’urgenza del rischio per la salute o la sicurezza dei consumatori.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri informano la Commissione in merito alle misure correttive adottate dalle loro autorità o dagli operatori economici sulla base del presente regolamento e la Commissione trasmette tale informazione agli altri Stati membri. A tal fine, gli Stati membri possono notificare tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate le misure correttive adottate dalle loro autorità o dagli operatori economici sulla base del presente regolamento, della normativa di armonizzazione dell’Unione e del regolamento (UE) 2019/1020, in relazione ai prodotti che presentano un rischio non grave.

4.   Le autorità nazionali trasmettono le notifiche di cui al paragrafo 1 tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate senza indugio e in ogni caso entro quattro giorni lavorativi dall’adozione della misura correttiva.

5.   Nei quattro giorni lavorativi successivi al ricevimento di una notifica completa, la Commissione verifica se essa è conforme al presente articolo e ai requisiti relativi al funzionamento del sistema di allarme rapido Safety Gate definiti dalla Commissione sulla base del paragrafo 10. Se la notifica è conforme al presente articolo e soddisfa tali requisiti, la Commissione la trasmette agli altri Stati membri.

6.   Gli Stati membri notificano senza indebito ritardo tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate ogni aggiornamento, modifica o revoca delle misure correttive di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

7.   Se uno Stato membro notifica le misure correttive adottate in relazione a prodotti che presentano un rischio grave, gli altri Stati membri notificano tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate le misure correttive o altre azioni adottate successivamente in relazione agli stessi prodotti e qualsiasi altra informazione pertinente, compresi i risultati di eventuali prove o analisi effettuate, senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattro giorni lavorativi dall’adozione delle misure o azioni.

8.   Se la Commissione identifica, anche sulla base delle informazioni ricevute dai consumatori o dalle organizzazioni dei consumatori, dei prodotti che possono presentare un rischio grave e per i quali gli Stati membri non hanno trasmesso una notifica tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate, ne informa gli Stati membri. Gli Stati membri effettuano le opportune verifiche e, se adottano misure, le notificano tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate a norma del paragrafo 1.

9.   La Commissione implementa l’interfaccia di cui all’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1020 tra il sistema di informazione e comunicazione di cui all’articolo 34 di tale regolamento e il sistema di allarme rapido Safety Gate per consentire l’attivazione di una bozza di notifica del sistema di allarme rapido Safety Gate da tale sistema di informazione e comunicazione, al fine di evitare il doppio inserimento di dati.

10.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 45 al fine di integrare il presente regolamento precisando, in particolare:

a)

l’accesso al sistema di allarme rapido Safety Gate;

b)

il funzionamento del sistema di allarme rapido Safety Gate;

c)

le informazioni da inserire nel sistema di allarme rapido Safety Gate;

d)

i requisiti che le notifiche devono soddisfare; e

e)

i criteri per la valutazione del livello di rischio.

Articolo 27

Safety Business Gateway

1.   La Commissione gestisce un portale web che consente agli operatori economici e ai fornitori di mercati online di fornire, in modo semplice, alle autorità di vigilanza del mercato e ai consumatori le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafi 8 e 9, all’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), all’articolo 11, paragrafi 2 e 8, all’articolo 12, paragrafo 4, agli articoli 20 e 22 (Safety Business Gateway).

2.   La Commissione redige gli orientamenti per l’attuazione pratica del Safety Business Gateway.

CAPO VII

RUOLO DELLA COMMISSIONE E COORDINAMENTO DELL’APPLICAZIONE

Articolo 28

Azione dell’Unione nei confronti di prodotti che presentano un rischio grave

1.   Se viene a conoscenza di un prodotto o di una categoria specifica o di un gruppo di prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori, la Commissione può adottare tutte le misure appropriate, di propria iniziativa o su richiesta degli Stati membri, mediante atti di esecuzione adeguati alla gravità e all’urgenza della situazione se:

a)

il rischio non può, in considerazione della natura del problema di sicurezza posto dal prodotto, dalla categoria o dal gruppo di prodotti, e compatibilmente con il grado di gravità o urgenza, essere trattato nell’ambito di altre procedure previste dallo specifico diritto dell’Unione applicabili ai prodotti di cui trattasi; e

b)

il rischio può essere eliminato in modo efficace soltanto con l’adozione di provvedimenti adeguati applicabili a livello dell’Unione al fine di garantire un livello coerente ed elevato di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori e il buon funzionamento del mercato interno.

Tali misure possono comprendere misure che vietano, sospendono o limitano l’immissione o la messa a disposizione sul mercato di tali prodotti o che stabiliscono condizioni speciali per la loro valutazione di conformità per quanto riguarda i requisiti di sicurezza, se del caso, o per la loro commercializzazione, come le prove a campione rappresentative sui tali prodotti, al fine di garantire un elevato livello di protezione della sicurezza dei consumatori.

Gli Stati membri adottano, nell’ambito della loro giurisdizione, tutte le opportune misure di applicazione necessarie per garantire l’effettiva attuazione di tali atti di esecuzione. Le autorità competenti degli Stati membri interessati informano la Commissione in merito alle misure di applicazione adottate.

La Commissione valuta periodicamente l’efficacia delle misure di applicazione adottate dagli Stati membri e informa la rete per la sicurezza dei consumatori dei risultati di tale valutazione.

2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 46, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione determinano la data in cui cesseranno di essere applicati.

3.   Per imperativi motivi d’urgenza debitamente giustificati connessi alla salute e alla sicurezza dei consumatori, la Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 4.

4.   L’esportazione dall’Unione di un prodotto la cui immissione o messa a disposizione sul mercato dell’Unione è stata vietata in base ad una misura adottata in conformità del paragrafo 1 o del paragrafo 3 è vietata, a meno che la misura non la consenta espressamente per motivi debitamente giustificati.

5.   Ogni Stato membro può presentare alla Commissione una richiesta motivata di esaminare la necessità di adottare una misura di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 3.

Articolo 29

Richiesta alla Commissione di un parere sulle divergenze nella valutazione del rischio

1.   I prodotti che sono stati ritenuti pericolosi sulla base di una decisione di un’autorità di vigilanza del mercato in uno Stato membro a norma del presente regolamento sono considerati pericolosi dalle autorità di vigilanza del mercato in altri Stati membri.

2.   Se le autorità di vigilanza del mercato di altri Stati membri giungono a conclusioni diverse in termini di identificazione o livello del rischio sulla base della propria indagine e valutazione del rischio, qualsiasi Stato membro può deferire la questione alla Commissione, chiedendo il suo parere in materia, e la Commissione emette, senza indebito ritardo, un parere sull’identificazione o sul livello di rischio del prodotto in questione, a seconda dei casi. Nel caso in cui la questione non sia stata deferita alla Commissione, quest’ultima può comunque esprimere un parere di propria iniziativa. Ai fini dell’emissione del parere di cui al presente paragrafo, la Commissione può chiedere informazioni e documenti pertinenti e invita tutti gli Stati membri a esprimere il loro parere.

3.   Se la Commissione emette un parere a norma del paragrafo 2, gli Stati membri ne tengono debita considerazione.

4.   La Commissione redige gli orientamenti per l’attuazione pratica del presente articolo.

5.   La Commissione elabora periodicamente una relazione sull’applicazione del presente articolo e la presenta alla rete per la sicurezza dei consumatori.

Articolo 30

Rete per la sicurezza dei consumatori

1.   È istituita una rete europea delle autorità degli Stati membri competenti per la sicurezza dei prodotti («rete per la sicurezza dei consumatori»).

L’obiettivo della rete per la sicurezza dei consumatori è quello di fungere da piattaforma per la cooperazione e il coordinamento strutturati tra le autorità degli Stati membri e la Commissione al fine di migliorare la sicurezza dei prodotti nell’Unione.

2.   La Commissione promuove e partecipa al funzionamento della rete per la sicurezza dei consumatori, in particolare sotto forma di cooperazione amministrativa.

3.   I compiti della rete per la sicurezza dei consumatori sono, in particolare, quelli di:

a)

facilitare il regolare scambio di informazioni sulle valutazioni dei rischi, sui prodotti pericolosi, su metodi di prova e sui loro risultati, sulle norme, sulle metodologie di raccolta dei dati, sull’interoperabilità dei sistemi di informazione e comunicazione, sugli sviluppi scientifici recenti e sull’uso di nuove tecnologie, nonché su altri aspetti che interessano le attività di controllo;

b)

organizzare l’elaborazione e l’esecuzione di progetti comuni di sorveglianza e prova, anche nell’ambito del commercio elettronico;

c)

promuovere lo scambio di esperienze e buone prassi e la collaborazione nelle attività di formazione;

d)

migliorare la cooperazione a livello dell’Unione in materia di reperimento, ritiro e richiamo dei prodotti pericolosi;

e)

facilitare una cooperazione rafforzata e strutturata tra gli Stati membri sull’applicazione delle norme in materia di sicurezza dei prodotti, in particolare per facilitare le attività di cui all’articolo 32; e

f)

facilitare l’attuazione del presente regolamento.

4.   La rete per la sicurezza dei consumatori coordina la sua azione con le altre attività esistenti dell’Unione relative alla vigilanza del mercato e alla sicurezza dei consumatori e, se del caso, coopera e scambia informazioni con altre reti, gruppi e organismi dell’Unione.

5.   La rete per la sicurezza dei consumatori adotta il proprio programma di lavoro che stabilisce, tra l’altro, le priorità nell’Unione per la sicurezza dei prodotti e per i rischi contemplati dal presente regolamento.

La rete per la sicurezza dei consumatori si riunisce ad intervalli regolari e, se necessario, su richiesta debitamente motivata della Commissione o di uno Stato membro.

La rete per la sicurezza dei consumatori può invitare esperti e altre terze parti, comprese le organizzazioni dei consumatori, a partecipare alle sue riunioni.

6.   La rete per la sicurezza dei consumatori è debitamente rappresentata e partecipa regolarmente alle pertinenti attività della rete dell’Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1020 e contribuisce alle sue attività in materia di sicurezza dei prodotti per garantire un adeguato coordinamento delle attività di vigilanza del mercato in settori armonizzati e non armonizzati.

Articolo 31

Attività congiunte sulla sicurezza dei prodotti

1.   Nel quadro delle attività di cui all’articolo 30, paragrafo 3, lettera b), le autorità di vigilanza del mercato possono concordare con altre autorità competenti o con organizzazioni che rappresentano gli operatori economici o i consumatori lo svolgimento di attività volte a garantire la sicurezza e la protezione della salute dei consumatori in merito a categorie specifiche di prodotti messi a disposizione sul mercato, in particolare le categorie di prodotti che spesso presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori.

2.   Le autorità di vigilanza del mercato competenti e le parti di cui al paragrafo 1 garantiscono che l’accordo sullo svolgimento di tali attività non comporti una concorrenza sleale tra gli operatori economici e non pregiudichi l’obiettività, l’indipendenza e l’imparzialità di tali parti dell’accordo.

3.   La Commissione organizza periodicamente attività congiunte delle autorità di vigilanza del mercato nell’ambito delle quali tali autorità effettuano ispezioni su prodotti offerti online o offline che tali autorità hanno acquistato in forma anonima.

4.   Un’autorità di vigilanza del mercato ha facoltà di utilizzare qualsivoglia informazione ottenuta dalle attività congiunte svolte nell’ambito di una qualunque indagine da essa condotta riguardante la sicurezza dei prodotti.

5.   L’autorità di vigilanza del mercato interessata mette a disposizione del pubblico l’accordo sulle attività congiunte, compresi i nomi delle parti coinvolte, e lo inserisce nel sistema di informazione e comunicazione di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020. La Commissione mette tale accordo a disposizione sul portale Safety Gate.

Articolo 32

Azioni di controllo coordinate e simultanee delle autorità di vigilanza del mercato («indagini a tappeto»)

1.   Le autorità di vigilanza del mercato interessate conducono simultaneamente azioni di controllo coordinate («indagini a tappeto») di particolari prodotti o categorie di prodotti al fine di verificarne la conformità con il presente regolamento.

2.   Salvo diverso accordo tra le autorità di vigilanza del mercato coinvolte, le indagini a tappeto sono coordinate dalla Commissione. Il coordinatore dell’indagine a tappeto rende disponibili al pubblico, se del caso, i risultati aggregati.

3.   Nello svolgere indagini a tappeto, le autorità di vigilanza del mercato coinvolte possono usare i poteri di indagine di cui al capo V e gli altri poteri a esse conferiti dal diritto nazionale.

4.   Le autorità di vigilanza del mercato possono invitare i funzionari della Commissione e altre persone di accompagnamento autorizzate dalla Commissione a partecipare alle indagini a tappeto.

CAPO VIII

DIRITTO DI INFORMAZIONE E A UN RIMEDIO

Articolo 33

Informazioni tra le autorità e il pubblico

1.   Le informazioni di cui dispongono le autorità degli Stati membri o la Commissione, relative alle misure applicate ai prodotti che presentano rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori, sono in generale rese accessibili al pubblico secondo le esigenze di trasparenza, fatte salve le limitazioni necessarie alle attività di controllo e di indagine. In particolare, il pubblico ha accesso alle informazioni sull’identificazione dei prodotti, sulla natura dei rischi e sulle misure adottate. Tali informazioni sono fornite anche in formati accessibili alle persone con disabilità.

2.   Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie affinché i loro funzionari e agenti siano tenuti a tutelare le informazioni raccolte ai sensi del presente regolamento. Tali informazioni sono considerate come riservate conformemente al diritto dell’Unione e nazionale.

3.   La tutela del segreto professionale non deve impedire la trasmissione alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione delle informazioni pertinenti al fine di poter garantire l’efficacia delle attività di controllo e vigilanza del mercato. Le autorità destinatarie delle informazioni coperte dal segreto professionale garantiscono la tutela di quest’ultimo conformemente al diritto dell’Unione e nazionale.

4.   Gli Stati membri danno ai consumatori e agli altri interessati l’opportunità di sporgere reclami presso le autorità competenti con riguardo alla sicurezza dei prodotti, alle attività di controllo e vigilanza relative a prodotti specifici e ai casi in cui i rimedi offerti ai consumatori in caso di richiamo di prodotti non siano soddisfacenti. Tali reclami sono oggetto di un seguito adeguato. Le autorità competenti forniscono al reclamante informazioni adeguate sul seguito dato, conformemente al diritto nazionale.

Articolo 34

Portale Safety Gate

1.   Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 9, degli articoli 20 e 22, dell’articolo 31, paragrafo 5, e dell’articolo 33, paragrafo 1, la Commissione mantiene un portale Safety Gate che fornisce al pubblico l’accesso gratuito e aperto a informazioni selezionate notificate a norma dell’articolo 26 («portale Safety Gate»).

2.   Il portale Safety Gate è dotato di un’interfaccia intuitiva per gli utenti e le informazioni fornite su tale portale sono facilmente accessibili al pubblico, ivi comprese le persone con disabilità.

3.   In una sezione distinta del portale Safety Gate i consumatori e le altre parti interessate hanno la possibilità di segnalare alla Commissione prodotti che possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori. La Commissione tiene in debita considerazione le informazioni ricevute e, previa verifica della loro esattezza, trasmette, se del caso, tali informazioni agli Stati membri interessati senza indebito ritardo, onde garantire che sia dato un seguito adeguato a tali informazioni. La Commissione informa della sua azione i consumatori e le altre parti interessate.

4.   La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta le modalità per l’invio di informazioni da parte dei consumatori conformemente al paragrafo 3, nonché per la trasmissione di tali informazioni alle autorità nazionali interessate per un eventuale seguito. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 46, paragrafo 3.

5.   Entro il 13 dicembre 2024 la Commissione sviluppa un’interfaccia interoperabile che consente ai fornitori di mercati online di collegare le loro interfacce al portale Safety Gate.

6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano l’attuazione dell’interfaccia interoperabile sul portale Safety Gate in conformità del paragrafo 5, in particolare riguardo all’accesso al sistema e al suo funzionamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 46, paragrafo 3.

Articolo 35

Informazioni fornite dagli operatori economici e dai fornitori di mercati online ai consumatori sulla sicurezza dei prodotti

1.   Nel caso di un richiamo per la sicurezza del prodotto, o se alcune informazioni devono essere portate all’attenzione dei consumatori per garantire l’uso sicuro di un prodotto («avviso di sicurezza»), gli operatori economici, conformemente ai loro rispettivi obblighi di cui agli articoli 9, 10, 11e 12, e i fornitori di mercati online, conformemente ai loro obblighi di cui all’articolo 22, paragrafo 12, garantiscono che tutti i consumatori interessati che possono essere identificati ricevano direttamente la notifica e senza indebito ritardo. Gli operatori economici e, se del caso, i fornitori di mercati online che raccolgono i dati personali dei loro clienti devono utilizzare tali informazioni per richiami e avvisi per la sicurezza.

2.   Se gli operatori economici e i fornitori di mercati online dispongono di sistemi di registrazione dei prodotti o di programmi di fidelizzazione dei clienti che consentono l’identificazione dei prodotti acquistati dai consumatori per scopi diversi dall’invio di informazioni sulla sicurezza ai loro clienti, essi offrono la possibilità ai loro clienti di fornire dati di contatto separati solo per scopi connessi alla sicurezza. I dati personali raccolti a tale scopo sono limitati al minimo necessario e sono utilizzati solo per contattare i consumatori in caso di richiamo o avviso per la sicurezza.

3.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, per specifici prodotti o categorie di prodotti, i requisiti che gli operatori economici e i fornitori di mercati online devono soddisfare affinché i consumatori abbiano la possibilità di registrare un prodotto che hanno acquistato al fine di ricevere direttamente la notifica in caso di richiamo per la sicurezza del prodotto o di avviso di sicurezza in relazione a tale prodotto, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 46, paragrafo 3.

4.   Se non tutti i consumatori interessati possono essere contattati a norma del paragrafo 1, gli operatori economici e i fornitori di mercati online, in conformità con le loro rispettive responsabilità, diffondono un avviso di richiamo per la sicurezza chiaro e visibile attraverso altri canali appropriati, garantendo la più ampia portata possibile, compresi, se disponibili: il sito web dell’azienda, i canali dei social media, le newsletter e i punti vendita al dettaglio e, se del caso, annunci sui mezzi di comunicazione di massa e altri canali di comunicazione. Le informazioni devono essere accessibili alle persone con disabilità.

Articolo 36

Avviso di richiamo

1.   Se le informazioni su un richiamo per la sicurezza del prodotto sono fornite ai consumatori in forma scritta, conformemente all’articolo 35, paragrafi 1 e 4, esse assumono la forma di un avviso di richiamo.

2.   Un avviso di richiamo che possa essere facilmente compreso dai consumatori deve essere disponibile nella/e lingua/e dello/degli Stato/i membro/i in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato e comprendere i seguenti elementi:

a)

il titolo, consistente nei termini «Richiamo per la sicurezza del prodotto»;

b)

una descrizione chiara del prodotto richiamato, tra cui:

i)

immagine, nome e marca del prodotto;

ii)

numeri di identificazione del prodotto, quali il numero di lotto o di serie, e, se applicabile, l’indicazione grafica dei punti in cui trovarli sul prodotto; e

iii)

informazioni sul periodo e il luogo in cui il prodotto è stato venduto nonché sull’identità del venditore, se disponibili;

c)

una descrizione chiara del pericolo associato al prodotto richiamato, evitando qualsiasi elemento che possa ridurre la percezione del rischio da parte dei consumatori, compresi termini ed espressioni come «volontario», «precauzionale», «discrezionale», «in situazioni rare» o «in situazioni specifiche» o l’indicazione che non sono stati segnalati incidenti;

d)

una descrizione chiara dell’azione che i consumatori dovrebbero intraprendere, compresa l’istruzione di smettere immediatamente di usare il prodotto richiamato;

e)

una descrizione chiara dei rimedi a disposizione dei consumatori, in conformità dell’articolo 37;

f)

il numero di telefono gratuito o il servizio interattivo online presso cui i consumatori possono ottenere maggiori informazioni nella/e lingua/e ufficiale/i dell’Unione; e

g)

un incoraggiamento a divulgare ad altri le informazioni sul richiamo, se del caso.

3.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce il modello di avviso di richiamo, tenendo conto degli sviluppi scientifici e di mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 46, paragrafo 2. Tale modello è messo a disposizione dalla Commissione in un formato che consenta agli operatori economici di creare facilmente un avviso di richiamo, anche in formati accessibili alle persone con disabilità.

Articolo 37

Rimedi in caso di richiamo per la sicurezza del prodotto

1.   Fatte salve le direttive (UE) 2019/770 e (UE) 2019/771, in caso di richiamo per la sicurezza del prodotto disposto da un operatore economico o ordinato da un’autorità nazionale competente, l’operatore economico responsabile del richiamo per la sicurezza del prodotto offre al consumatore un rimedio efficace, privo di costi e tempestivo.

2.   Fatti salvi eventuali altri rimedi che l’operatore economico responsabile del richiamo può offrire al consumatore, l’operatore economico offre al consumatore la scelta tra almeno due dei seguenti rimedi:

a)

la riparazione del prodotto richiamato;

b)

la sostituzione del prodotto richiamato con uno sicuro dello stesso tipo e almeno dello stesso valore e qualità; o

c)

un adeguato rimborso del valore del prodotto richiamato, a condizione che l’importo del rimborso sia almeno pari al prezzo pagato dal consumatore.

In deroga al primo comma, l’operatore economico può offrire al consumatore un solo rimedio qualora altri rimedi fossero impossibili o, rispetto al rimedio proposto, imponessero all’operatore economico responsabile del richiamo per la sicurezza del prodotto costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze, compresa l’eventualità che il rimedio alternativo possa essere fornito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Il consumatore ha sempre diritto al rimborso del prodotto se l’operatore economico responsabile del richiamo per la sicurezza del prodotto non ha completato la riparazione o la sostituzione entro un termine ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

3.   La riparazione da parte di un consumatore è considerata un rimedio efficace solo se può essere eseguita facilmente e in sicurezza dal consumatore e se è prevista nell’avviso di richiamo. In questi casi, l’operatore economico responsabile del richiamo per la sicurezza del prodotto fornirà ai consumatori le istruzioni necessarie, parti di ricambio gratuite o aggiornamenti del software. La riparazione da parte di un consumatore non priva quest’ultimo dei diritti previsti dalle direttive (UE) 2019/770 e (UE) 2019/771.

4.   Lo smaltimento del prodotto da parte dei consumatori rientra tra le azioni che i consumatori devono intraprendere a norma dell’articolo 36, paragrafo 2, lettera d), solo qualora tale smaltimento possa essere effettuato facilmente e in sicurezza dal consumatore, e non pregiudica il diritto del consumatore di ottenere un rimborso o la sostituzione del prodotto richiamato a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

5.   Il rimedio non deve comportare inconvenienti significativi per il consumatore. Il consumatore non deve sostenere le spese di spedizione o di restituzione del prodotto. Per i prodotti che per loro natura non sono trasportabili, l’operatore economico organizza il ritiro del prodotto.

Articolo 38

Protocolli d’intesa

1.   Le autorità nazionali competenti e la Commissione possono promuovere protocolli d’intesa volontari con gli operatori economici o i fornitori di mercati online nonché con le organizzazioni che rappresentano i consumatori o gli operatori economici, al fine di assumere impegni volontari per migliorare la sicurezza dei prodotti.

2.   Gli impegni volontari assunti nell’ambito di tali protocolli d’intesa non pregiudicano gli obblighi degli operatori economici e dei fornitori di mercati online previsti dal presente regolamento e da altre normative pertinenti dell’Unione.

Articolo 39

Azioni rappresentative

La direttiva (UE) 2020/1828 si applica alle azioni rappresentative intentate per violazioni delle disposizioni del presente regolamento, commesse da operatori economici e fornitori di mercati online, che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori.

CAPO IX

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 40

Cooperazione internazionale

1.   Al fine di migliorare il livello generale di sicurezza dei prodotti messi a disposizione sul mercato e di garantire condizioni di parità a livello internazionale, la Commissione può cooperare, anche attraverso lo scambio di informazioni, con le autorità di paesi terzi o organizzazioni internazionali nell’ambito del presente regolamento. Qualsiasi cooperazione di questo tipo è basata sul principio di reciprocità, include disposizioni sulla riservatezza corrispondenti a quelle applicabili nell’Unione e garantisce che qualsiasi scambio di informazioni abbia luogo nel rispetto del diritto dell’Unione applicabile. La cooperazione o lo scambio di informazioni possono riguardare, tra l’altro, gli aspetti seguenti:

a)

attività di contrasto e misure relative alla sicurezza, anche al fine di impedire la circolazione di prodotti pericolosi, compresa la vigilanza del mercato;

b)

metodi di valutazione del rischio e prove sui prodotti;

c)

richiami coordinati di prodotti e altre azioni analoghe;

d)

questioni scientifiche, tecniche e regolamentari, allo scopo di migliorare la sicurezza dei prodotti e sviluppare priorità e approcci comuni a livello internazionale;

e)

questioni emergenti di notevole rilevanza per la salute e la sicurezza;

f)

utilizzo di nuove tecnologie per migliorare la sicurezza dei prodotti e aumentare la tracciabilità nella catena di fornitura;

g)

attività di normazione;

h)

scambio di funzionari e programmi di formazione.

2.   La Commissione può fornire ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali informazioni selezionate dal sistema di allarme rapido Safety Gate e ricevere informazioni pertinenti sulla sicurezza dei prodotti e sulle misure preventive, restrittive e correttive adottate da tali paesi terzi o organizzazioni internazionali. La Commissione condivide tali informazioni con le autorità nazionali, se del caso.

3.   Lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 2 può assumere la forma di:

a)

uno scambio non sistematico, in casi debitamente giustificati e specifici; o

b)

uno scambio sistematico, basato su un accordo amministrativo che specifica il tipo di informazioni da scambiare e le modalità dello scambio.

4.   I paesi candidati e i paesi terzi possono partecipare pienamente al sistema di allarme rapido Safety Gate a condizione che la loro legislazione sia allineata al pertinente diritto dell’Unione e che essi partecipino al sistema europeo di normazione. Tale partecipazione comporta gli stessi obblighi degli Stati membri ai sensi del presente regolamento, compresi gli obblighi di notifica e di follow-up. La piena partecipazione al sistema di allarme rapido Safety Gate si basa su accordi stipulati tra l’Unione e tali paesi, secondo le modalità definite negli stessi.

5.   Qualsiasi scambio di informazioni ai sensi del presente articolo, nella misura in cui riguarda dati personali, è effettuato in conformità delle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati. I dati personali sono trasferiti solo a condizione che tale scambio sia necessario al solo scopo di proteggere la salute o la sicurezza dei consumatori.

6.   Le informazioni scambiate ai sensi del presente articolo devono essere utilizzate al solo scopo di proteggere la salute o la sicurezza dei consumatori.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 41

Attività di finanziamento

1.   L’Unione finanzia le attività indicate di seguito in relazione all’applicazione del presente regolamento:

a)

l’esecuzione dei compiti della rete per la sicurezza dei consumatori;

b)

lo sviluppo e il funzionamento del sistema di allarme rapido Safety Gate, compreso lo sviluppo di soluzioni elettroniche di interoperabilità per lo scambio di dati:

i)

tra il sistema di allarme rapido Safety Gate e i sistemi nazionali di vigilanza del mercato;

ii)

tra il sistema di allarme rapido Safety Gate e i sistemi doganali nazionali;

iii)

con altri sistemi riservati pertinenti, utilizzati dalle autorità di vigilanza del mercato al fine di garantire l’applicazione delle norme;

c)

lo sviluppo e la manutenzione del portale Safety Gate e del Safety Business Gateway, compresa un’interfaccia software pubblica aperta per lo scambio di dati con piattaforme e terzi.

2.   L’Unione può finanziare le attività seguenti in relazione all’applicazione del presente regolamento:

a)

lo sviluppo degli strumenti di cooperazione internazionale di cui all’articolo 40;

b)

l’elaborazione e l’aggiornamento di contributi agli orientamenti sulla vigilanza del mercato e sulla sicurezza dei prodotti;

c)

la messa a disposizione della Commissione di competenze tecniche o scientifiche allo scopo di assisterla nell’attuazione della cooperazione amministrativa in materia di vigilanza del mercato;

d)

la realizzazione di lavori preparatori o accessori relativi all’attuazione delle attività di vigilanza del mercato connesse all’applicazione del presente regolamento, come studi, programmi, valutazioni, orientamenti, analisi comparative, visite congiunte reciproche e programmi di visite, scambio di personale, lavoro di ricerca, sviluppo e aggiornamento di banche dati, attività di formazione, attività di laboratorio, prove valutative, prove interlaboratorio e attività di valutazione della conformità;

e)

campagne dell’Unione in materia di vigilanza del mercato e le attività associate, incluse le risorse e le attrezzature, gli strumenti informatici e la formazione;

f)

attività svolte nell’ambito di programmi di assistenza tecnica, cooperazione con paesi terzi nonché promozione e valorizzazione delle politiche e dei sistemi dell’Unione in materia di vigilanza del mercato presso le parti interessate a livello dell’Unione e internazionale, comprese le attività svolte dalle organizzazioni dei consumatori per migliorare l’informazione di questi ultimi.

3.   L’assistenza finanziaria dell’Unione alle attività di cui al presente regolamento è erogata conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (31), direttamente o indirettamente, delegando compiti di esecuzione del bilancio alle entità elencate all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento.

4.   Gli stanziamenti assegnati alle attività di cui al presente regolamento sono determinati ogni anno dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario in vigore.

5.   Gli stanziamenti stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio per il finanziamento di attività di vigilanza del mercato possono anche coprire spese relative ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione delle attività a norma del presente regolamento e per la realizzazione dei loro obiettivi; in particolare, studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, tra cui la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione, nella misura in cui sono legate agli obiettivi generali delle attività di vigilanza del mercato, spese legate alle reti informatiche per l’elaborazione e lo scambio di informazioni, oltre a tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione delle attività a norma del presente regolamento.

Articolo 42

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato di fondi dell’Unione nell’ambito del programma per il mercato unico e del programma successivo secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (32).

3.   L’OLAF può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (33) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nell’ambito del programma.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall’applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a procedere a tali controlli e indagini secondo le loro rispettive competenze.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43

Responsabilità

1.   Qualsiasi decisione adottata a norma del presente regolamento, la quale limiti l’immissione o la messa a disposizione sul mercato di un prodotto o ne imponga il ritiro o il richiamo non incide sulla valutazione, sotto il profilo delle disposizioni del diritto nazionale applicabile nella fattispecie, della responsabilità della parte cui essa è destinata.

2.   Il presente regolamento fa salva la direttiva 85/374/CEE (34) del Consiglio.

Articolo 44

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento che impongono obblighi agli operatori economici e ai fornitori di mercati online, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione conformemente al diritto nazionale.

2.   Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

3.   Qualora non siano state notificate in precedenza, gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 13 dicembre 2024 e notificano ad essa senza ritardo eventuali successive modifiche ad esse pertinenti.

Articolo 45

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 18, paragrafo 3, e all’articolo 26, paragrafo 10, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 12 giugno 2023.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 18, paragrafo 3, e all’articolo 26, paragrafo 10, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, o dell’articolo 26, paragrafo 10, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 46

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

Articolo 47

Valutazione e riesame

1.   Entro il 13 dicembre 2029, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Tale relazione valuta se il presente regolamento, e in particolare gli articoli 18, 22 e 25, ha raggiunto l’obiettivo di migliorare la protezione dei consumatori nei confronti dei prodotti pericolosi, tenendo conto al contempo del suo impatto sulle imprese, in particolare sulle PMI, e delle sfide poste dalle nuove tecnologie.

2.   Entro il 13 dicembre 2029 la Commissione elabora una relazione di valutazione dell’attuazione dell’articolo 16. Tale relazione valuta in particolare la portata, gli effetti, e i costi e benefici di detto articolo. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

3.   Entro il 13 dicembre 2027 la Commissione valuta le modalità di attuazione delle disposizioni sulla rimozione dei contenuti illeciti dai mercati online di cui all’articolo 22, paragrafi 4, 5 e 6, mediante un sistema di notifica dell’Unione progettato e sviluppato nell’ambito del portale Safety Gate. Tale valutazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

4.   Entro 13 dicembre 2026 la Commissione pubblica una relazione sul funzionamento dell’interconnessione tra il sistema di informazione e comunicazione di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e il portale Safety Gate di cui al presente regolamento, comprese informazioni sulle rispettive funzionalità, su ulteriori miglioramenti o, se del caso, sullo sviluppo di una nuova interfaccia.

5.   Entro il 13 dicembre 2029 la Commissione elabora una relazione di valutazione dell’attuazione dell’articolo 44. Tale relazione valuta in particolare l’efficacia e gli effetti preventivi delle sanzioni imposte a norma di detto articolo. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

6.   Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la valutazione del presente regolamento.

Articolo 48

Modifiche del regolamento (UE) n. 1025/2012

Il regolamento (UE) n. 1025/2012 è così modificato:

1)

all’articolo 10, è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   Se una norma europea elaborata a sostegno del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1)soddisfa l’obbligo generale di sicurezza di cui all’articolo 5 di tale regolamento e i requisiti specifici di sicurezza di cui all’articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione pubblica senza indugio un riferimento a tale norma europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(*1)  Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (GU L 135 del 23.5.2023, pag. 1).»;"

2)

all’articolo 11, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritenga che una norma armonizzata o una norma europea elaborata a sostegno del regolamento (UE) 2023/988 non soddisfi completamente le prescrizioni cui intende riferirsi e che sono stabiliti nella pertinente legislazione dell’Unione in materia di armonizzazione o in tale regolamento, esso ne informa la Commissione fornendo una spiegazione dettagliata. La Commissione, previa consultazione del comitato istituito dalla corrispondente legislazione dell’Unione in materia di armonizzazione, laddove esista, o del comitato istituito da tale regolamento, o previe altre forme di consultazione di esperti del settore, decide:

a)

di pubblicare, di non pubblicare o di pubblicare con limitazioni i riferimenti alla norma armonizzata o alla norma europea in questione elaborata a sostegno di detto regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; e

b)

di mantenere, di mantenere con limitazioni o di ritirare i riferimenti alla norma armonizzata o alla norma europea in questione elaborata a sostegno di tale regolamento nella o dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   La Commissione pubblica sul proprio sito web le informazioni relative alle norme armonizzate e alle norme europee elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2023/988 che sono state oggetto della decisione di cui al paragrafo 1.

3.   La Commissione informa l’organizzazione di normazione europea interessata della decisione di cui al paragrafo 1 e, all’occorrenza, richiede la revisione delle norme armonizzate o delle norme europee in questione elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2023/988».

Articolo 49

Modifica della direttiva (UE) 2020/1828

All’allegato I della direttiva (UE) 2020/1828, il punto 8) è sostituito dal seguente:

«(8)

Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (GU L 135 del 23.5.2023, pag. 1).».

Articolo 50

Abrogazione

1.   Le direttive 87/357/CEE e 2001/95/CE sono abrogate con effetto dal 13 dicembre 2024.

2.   I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento (UE) n. 1025/2012 e si leggono secondo le tavole di concordanza di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 51

Disposizione transitoria

Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti contemplati dalla direttiva 2001/95/CE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024.

Articolo 52

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 dicembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 10 maggio 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)   GU C 105 del 4.3.2022, pag. 99.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 30 marzo 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 aprile 2023.

(3)  Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

(4)  Direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori (GU L 192 dell’11.7.1987, pag. 49).

(5)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

(9)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

(10)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

(13)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(15)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(16)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).

(18)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(19)  Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).

(20)  Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).

(21)  Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).

(22)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(23)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(24)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(25)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(26)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(27)  Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).

(28)  Regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 19).

(29)  Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 1).

(30)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/417 della Commissione, dell’8 novembre 2018, recante linee guida per la gestione del sistema d’informazione rapida dell’Unione europea (RAPEX) istituito a norma dell’articolo 12 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti e del suo sistema di notifica (GU L 73 del 15.3.2019, pag. 121).

(31)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(32)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(33)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(34)  Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29).


ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 87/357/CEE

Direttiva 2001/95/CE

Regolamento (UE) n. 1025/2012

Presente regolamento

 

Articolo 1, paragrafo 2

 

Articolo 2, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 2, ad eccezione della lettera a), secondo comma, e della lettera b), secondo comma

Articolo 3

 

Articolo 2, lettera a), secondo comma

Articolo 2, paragrafo 2, punto i) e articolo 2, paragrafo 3

 

Articolo 2, lettera b), secondo comma

Articolo 6, paragrafo 2

 

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 5

 

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 1

 

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 8

 

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 3

 

Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

 

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

-

-

 

Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

-

-

 

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma

Articolo 10, paragrafo 7

Articolo 48, paragrafo 1, lettera a)

 

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

-

-

 

Articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma

Articolo 11, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 48, paragrafo 1, lettera b)

 

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma

Articolo 9, paragrafo 7

 

Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma

-

 

Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, lettera a)

Articolo 9, paragrafi 10, 12, e 13, e articolo 11, paragrafi 9 e 10

 

Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 8, e articolo 11, paragrafo 8

 

Articolo 5, paragrafo 1, quarto comma, lettera a)

Articolo 9, paragrafi 5 e 6, e articolo 11, paragrafo 3

 

Articolo 5, paragrafo 1, quarto comma, lettera b), prima frase

Articolo 9, paragrafi 2 e 3

 

Articolo 5, paragrafo 1, quarto comma, lettera b), seconda frase

Articolo 9, paragrafi 11, 12 e 13 e articolo 11, paragrafi 9, 10 e 11

 

Articolo 5, paragrafo 1, quinto comma

Articolo 9, paragrafo 8, lettera a)

 

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafi 1 e 3

 

Articolo 5, paragrafo 3, primo comma

Articolo 9, paragrafo 8, articolo 11, paragrafo 8, e articolo 12, paragrafo 4

 

Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma

-

 

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 15

 

Articoli da 6 a 9

Articolo 2, paragrafo 2, articoli 23 e 44

 

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 30

 

Articolo 10, paragrafo 2

Articoli 31 e 32

 

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma

Articolo 26, paragrafo 3

 

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma

-

 

Articolo 11, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 26, paragrafo 10

 

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 26, paragrafo 5

 

Articolo 12, paragrafo 1, primo e quarto comma

Articolo 26, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma

-

 

Articolo 12, paragrafo 1, terzo comma

-

 

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 26, paragrafi 5 e 7

 

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 26, paragrafo 10

 

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 40, paragrafi da 2 a 6

 

Articolo 13

Articolo 28

 

Articoli 14 e 15

Articolo 46

 

Articolo 16, paragrafo 1, primo comma

Articolo 33, paragrafo 1

 

Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 33, paragrafo 2

 

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 33, paragrafo 3

 

Articolo 17

Articolo 43, paragrafo 2

 

Articolo 18, paragrafi 1 e 2

Articolo 23

 

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 43, paragrafo 1

 

Articolo 19, paragrafo 1

-

 

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 47

 

Articolo 20

-

 

Articolo 21

Articolo 52

 

Allegato I, punto 1)

Articolo 9, paragrafo 8, articolo 10, paragrafo 2, lettera c), articolo 11, paragrafo 8, e articolo 12, paragrafo 4

 

Allegato I, punti 2 e 3

Articolo 26

 

Allegato III

-

 

Allegato IV

Allegato

Articoli 1 e 2

 

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, e articolo 6, paragrafo 1, lettera f), punto i)

Articoli da 3 a 7

 

-


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

23.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 135/52


Avviso riguardante la data di entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea

L'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (1), firmato a Bruxelles il 17 gennaio 2023, è entrato in vigore il 2 maggio 2023.


(1)   GU L 119 del 5.5.2023, pag. 3.


REGOLAMENTI

23.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 135/53


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/989 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2023

che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni e che rettifica tale regolamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2) stabilisce i requisiti per il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili, comprese le qualifiche e le licenze del personale autorizzato alla riammissione in servizio di prodotti dopo la manutenzione.

(2)

Il termine «aeromobili a motore complessi» era stato definito all’articolo 3, lettera j), del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), abrogato dal regolamento (UE) 2018/1139. Conformemente all’articolo 140, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1139, il regolamento (UE) n. 1321/2014 deve essere adeguato al regolamento (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la definizione di tale termine.

(3)

Al fine di migliorare l’efficienza del sistema di licenze di manutenzione e di formazione sulla manutenzione, è necessario introdurre modifiche ai requisiti relativi alle licenze di manutenzione e alle imprese che erogano servizi di formazione di cui all’allegato III (parte 66) e all’allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n. 1321/2014.

(4)

In particolare, è necessario agevolare l’approvazione dell’abilitazione per tipo di aeromobile sulle licenze di manutenzione qualora non vi siano imprese approvate conformemente all’allegato IV del regolamento (UE) n. 1321/2014 che erogano servizi di formazione per tipo su tali aeromobili, mantenendo lo stesso livello di sicurezza e condizioni di parità. È altresì necessario aggiornare il programma di formazione di base del personale autorizzato a certificare addetto alla manutenzione degli aeromobili, migliorare l’efficienza della «formazione sul posto di lavoro» richiesta per l’approvazione della prima abilitazione per tipo nella categoria della licenza di manutenzione e introdurre nuovi metodi di formazione e tecnologie didattiche e altri miglioramenti nell’ambito del regolare aggiornamento delle norme contenute in tale allegato.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1321/2014.

(6)

Le modifiche si basano sul parere n. 07/2022 (4) dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea conformemente all’articolo 75, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(7)

È opportuno prevedere un periodo di transizione sufficiente al fine di garantire che le imprese che erogano servizi di formazione sulla manutenzione e le autorità preposte al rilascio delle licenze si conformino alle nuove norme e procedure introdotte dal presente regolamento.

(8)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1360 della Commissione (5) ha modificato il regolamento (UE) n. 1321/2014 per includere i riferimenti alle informazioni e ai dati utilizzati per il mantenimento dell’aeronavigabilità stabiliti in conformità al nuovo allegato Ib del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (6).

(9)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1360 ha inavvertitamente soppresso il punto 3) dell’allegato I (parte M), punto M.A.302, lettera d), del regolamento (UE) n. 1321/2014 e i punti da 3) a 9) dell’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.302, lettera c), del medesimo regolamento, che avrebbero dovuto essere mantenuti. Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1360 ha altresì aggiunto inavvertitamente un’altra lettera e), all’allegato I (parte M), punto M.A.502, del regolamento (UE) n. 1321/2014 anziché sostituirla.

(10)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1321/2014.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

la lettera t) è sostituita dalla seguente:

«t)

“armonizzazione dei sistemi di gestione”, processo coordinato tramite cui i sistemi di gestione di due o più organizzazioni interagiscono e condividono informazioni e metodi per conseguire obiettivi comuni o coerenti di monitoraggio della sicurezza e della conformità;»;

b)

è aggiunta la seguente lettera u):

«u)

“aeromobili a motore complessi”:

i)

un aereo:

con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg, o

certificato per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a diciannove, o

certificato per operare con equipaggio minimo di almeno due piloti, o

dotato di uno o più motori a turbogetto o più di un motore a turboelica, o

ii)

un elicottero certificato:

per una massa massima al decollo superiore a 3 175 kg, o

per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a nove, o

per operare con equipaggio minimo di almeno due piloti, o

iii)

un aeromobile a rotore basculante (“tilt rotor” o convertiplano);»;

2)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Requisiti applicabili alle organizzazioni addette all’addestramento e alle autorità competenti che rilasciano le licenze»;

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5 e 6:

«4.   Tutti i corsi di formazione di base, o parte di essi, iniziati prima del 12 giugno 2024 sono ultimati, compresi eventuali esami connessi, prima del 12 giugno 2026. Anche i corrispondenti attestati di riconoscimento sono rilasciati prima del 12 giugno 2026.

5.   Gli attestati di riconoscimento di cui al paragrafo 4 sono rilasciati in conformità al presente regolamento nella versione applicabile prima del 12 giugno 2024.

6.   Ai fini del rilascio o della modifica di una licenza di manutenzione aeronautica in conformità all’allegato III (parte 66) dopo il 12 giugno 2024, l’autorità competente accetta lo stato degli esami teorici fondamentali di un richiedente corrispondente al presente regolamento nella versione applicabile prima del 12 giugno 2024, come conforme ai requisiti del presente regolamento nella versione applicabile a decorrere dal 12 giugno 2024.»

;

3)

l’allegato III (parte 66) è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento;

4)

l’allegato IV (parte 147) è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così rettificato:

1)

l’allegato I (parte M) è rettificato in conformità all’allegato III del presente regolamento;

2)

l’allegato V ter (parte ML) è rettificato in conformità all’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 12 giugno 2024.

Tuttavia, l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2 si applicano a decorrere dal 12 giugno 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).

(4)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1360 della Commissione, del 28 luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda l’attuazione di requisiti più proporzionati per gli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto (GU L 205 del 5.8.2022, pag. 115).

(6)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).


ALLEGATO I

L’allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato come segue:

1)

l’indice è così modificato:

a)

il seguente punto 66.B.2 è inserito dopo il punto 66.B.1:

«66.B.2

Metodi di rispondenza»;

b)

il seguente punto 66.B.135 è inserito dopo il punto 66.B.130:

«66.B.135

Procedura per l’approvazione dei corsi didattici multimediali (MBT, Multimedia-Based Training)»;

c)

il titolo dell’appendice III è sostituito dal seguente:

«Appendice III Formazione per tipo e criteri di valutazione per tipo — Formazione sul posto di lavoro»;

d)

il titolo dell’appendice IV è sostituito dal seguente:

«Appendice IV Moduli relativi all’esperienza e alle competenze fondamentali o moduli parziali necessari per l’estensione di una licenza di manutenzione aeronautica di cui alla parte 66»;

e)

è aggiunto il seguente titolo dell’appendice IX:

«Appendice IX Metodo di valutazione per la didattica multimediale (MBT)»;

2)

il punto 66.A.5 è così modificato:

a)

al punto 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gruppo 1: aeromobili a motore complessi, elicotteri plurimotore, velivoli diversi da quelli con motore a pistoni, con altitudine operativa massima certificata superiore a FL290, aeromobili dotati di sistemi di comando di volo elettrici (fly-by-wire), dirigibili a gas diversi dagli ELA2.»;

b)

al punto 2.i), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

velivoli con motore a turbina classificati dall’Agenzia in questo sottogruppo a causa della loro minore complessità.»;

3)

al punto 66.A.10, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

Nel caso in cui il richiedente la modifica delle categorie di base risulti idoneo per tale modifica, in conformità al punto 66.B.105, in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la licenza, l’impresa di manutenzione approvata in conformità all’allegato II (parte 145) o dell’allegato V quinquies (parte CAO) invia la licenza di manutenzione unitamente al modulo 19 AESA all’autorità competente di cui al punto 66.1 per fare apporre il timbro e la firma sulla modifica oppure per ottenere il rilascio di una licenza, a seconda dei casi.»;

4)

al punto 66.A.20, lettera a), punto 7), è aggiunto il paragrafo seguente:

«La licenza di manutenzione aeronautica di categoria C rilasciata per aeromobili a motore complessi include le attribuzioni della licenza di manutenzione aeronautica di categoria C anche con riferimento ad aeromobili diversi dagli aeromobili a motore complessi.»;

5)

il punto 66.A.25 è sostituito dal seguente:

«66.A.25

Competenze fondamentali

a)

Chi intenda richiedere una licenza di manutenzione aeronautica deve dimostrare, mediante esame, di possedere un adeguato livello di conoscenza dei relativi moduli tematici, conformemente all’appendice I (applicabile alle licenze di categoria A, B1, B2, B2L, B3 e C) o all’appendice VII (applicabile alle licenze di categoria L).

b)

Gli esami sulle competenze fondamentali devono rispettare i criteri di cui all’appendice II (applicabili alle licenze di categoria A, B1, B2, B2L, B3 e C) o all’appendice VIII (applicabili alle licenze di categoria L) del presente allegato ed essere effettuati da uno dei soggetti seguenti:

1)

un’impresa che eroga servizi di formazione approvata in conformità all’allegato IV (parte 147);

2)

l’autorità competente;

3)

per le licenze di categoria L, un’altra impresa come concordato dall’autorità competente.

c)

Gli esami sulle competenze fondamentali devono essere superati nei 10 anni precedenti la domanda per la licenza di manutenzione aeronautica o per l’inserimento di una categoria o sottocategoria in tale licenza. Se gli esami sulle competenze fondamentali non sono stati superati entro tale periodo di 10 anni, al richiedente possono essere riconosciuti in alternativa dei crediti per gli esami sulle competenze fondamentali in conformità alla lettera d).

Il requisito della validità di 10 anni si applica ad ogni esame relativo ai singoli moduli, fatta eccezione per gli esami relativi ai moduli che sono già stati superati nell’ambito di un’altra categoria di licenza e qualora la licenza sia già stata rilasciata.

d)

Il richiedente può presentare domanda all’autorità competente affinché gli vengano riconosciuti, in tutto o in parte, i crediti relativi alle competenze fondamentali per:

1)

esami sulle competenze fondamentali che sono stati superati più di 10 anni prima della presentazione della domanda di licenza di manutenzione aeronautica [cfr. lettera c)];

2)

qualsiasi altra formazione tecnica ed esame nazionali che l’autorità competente ritenga equivalenti alle corrispondenti competenze fondamentali di cui al presente allegato.

Il richiedente deve fornire prove dei crediti riconosciuti facendo riferimento a un rapporto sui crediti d’esame approvato dall’autorità competente conformemente alla sezione B, capitolo E, del presente allegato III (parte 66).

e)

Un corso di formazione di base senza i moduli 1 e 2 di cui all’appendice I del presente allegato è considerato un corso di formazione di base completo approvato in conformità all’allegato IV (parte 147) solo se la conoscenza di tali moduli è dimostrata successivamente dal richiedente mediante esame e l’autorità competente ne riconosce i crediti.

f)

Il titolare di una licenza di manutenzione aeronautica che richiede l’inserimento di una categoria o sottocategoria diversa deve integrare, mediante esame, il livello di conoscenza adeguato dei relativi moduli tematici, conformemente all’appendice I (per le licenze di categoria A, B1, B2, B2L, B3 e C) o all’appendice VII (per le licenze di categoria L).

L’appendice IV specifica i moduli di cui all’appendice I (per le licenze di categoria B1, B2, B2L, B3 e C) o all’appendice VII (per le licenze di categoria L) necessari per l’inserimento di una nuova categoria o sottocategoria in una licenza esistente rilasciata in conformità al presente allegato.»;

6)

il punto 66.A.30 è così modificato:

a)

alla lettera a), punto 2 ter, il secondo e il terzo comma sono soppressi;

b)

alla lettera a), i punti 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3)

per la categoria C con riferimento agli aeromobili a motore complessi:

i)

tre anni di esperienza nell’esercizio delle attribuzioni relative alle categorie B1.1, B1.3 o B2 come personale di supporto, o come personale sia di supporto sia autorizzato a certificare, in conformità al punto 145.A.35 dell’allegato II (parte 145), presso un’impresa di manutenzione che effettua interventi su aeromobili a motore complessi, compresi 12 mesi di esperienza come personale di supporto per la manutenzione di base; oppure

ii)

cinque anni di esperienza nell’esercizio delle attribuzioni relative alle categorie B1.2, B1.4 o L5 come personale di supporto, o come personale sia di supporto sia autorizzato a certificare, in conformità al punto 145.A.35 dell’allegato II (parte 145), presso un’impresa di manutenzione che effettua interventi su aeromobili a motore complessi, compresi 12 mesi di esperienza come personale di supporto per la manutenzione di base; oppure

iii)

per i richiedenti in possesso di un diploma di laurea, tre anni di esperienza professionale nel settore della manutenzione di aeromobili in una serie rappresentativa di mansioni direttamente correlate alla manutenzione di aeromobili, compresi sei mesi di partecipazione all’esecuzione di interventi di manutenzione di base su aeromobili a motore complessi operativi;

iv)

estensione agli aeromobili a motore complessi della categoria C approvata con riferimento ad aeromobili diversi dagli aeromobili a motore complessi:

a)

due anni di esperienza nell’esercizio delle attribuzioni relative alle categorie B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B2 o L5 come personale di supporto, o come personale sia di supporto sia autorizzato a certificare, in conformità al punto 145.A.35 dell’allegato II (parte 145), presso un’impresa di manutenzione che opera su aeromobili a motore complessi operativi, compresi sei mesi di esperienza come personale di supporto per la manutenzione di base; oppure

b)

se in possesso di una licenza di categoria C in base a un diploma di laurea, due anni di esperienza professionale nel settore della manutenzione di aeromobili in una serie rappresentativa di mansioni direttamente correlate alla manutenzione di aeromobili, compresi tre mesi di partecipazione all’esecuzione di interventi di manutenzione di base su aeromobili a motore complessi operativi;

4)

per la categoria C con riferimento ad aeromobili diversi dagli aeromobili a motore complessi:

i)

tre anni di esperienza nell’esercizio delle attribuzioni relative alle categorie B1, B2, B2L, B3 o L come personale di supporto, o come personale sia di supporto sia autorizzato a certificare, in conformità al punto 145.A.35 dell’allegato II (parte 145), presso un’impresa di manutenzione in operazioni con aeromobili diversi dagli aeromobili a motore complessi, compresi sei mesi di esperienza come personale di supporto per la manutenzione di base; oppure

ii)

per i titolari di un diploma di laurea, tre anni di esperienza professionale nel settore della manutenzione di aeromobili in una serie rappresentativa di mansioni direttamente correlate alla manutenzione di aeromobili, compresi sei mesi di partecipazione all’esecuzione di interventi di manutenzione di base in operazioni con aeromobili diversi dagli aeromobili a motore complessi;

5)

il diploma di laurea deve essere stato conseguito in una disciplina tecnica pertinente e rilasciato da un’università o da qualsiasi altro istituto di istruzione superiore riconosciuto dall’autorità competente.»;

c)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

fatta salva la lettera a), l’esperienza nella manutenzione aeronautica maturata in imprese non approvate in conformità agli allegati II (parte 145) o V quinquies (parte CAO) può essere riconosciuta nei casi in cui tale manutenzione sia equivalente a quella prevista dal presente allegato come stabilito dall’autorità competente.

È tuttavia necessario dimostrare di aver acquisito esperienza supplementare in imprese approvate in conformità agli allegati II o V quinquies o sotto la supervisione di personale autorizzato a certificare indipendente.»;

7)

al punto 66.A.40, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Il titolare di una licenza di manutenzione aeronautica deve compilare le apposite sezioni del modulo 19 AESA (cfr. appendice V) e consegnarlo, unitamente alla copia della licenza, all’autorità competente che ha rilasciato la licenza originale, a meno che il titolare lavori in un’impresa di manutenzione approvata in conformità all’allegato II (parte 145) o all’allegato V quinquies (parte CAO) che prevede una procedura in base alla quale sia possibile la consegna diretta della documentazione richiesta da parte del titolare della licenza di manutenzione aeronautica.»;

8)

al punto 66.A.45, la lettera d) è così modificata:

a)

al primo comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

il superamento della valutazione per tipo di aeromobile della pertinente categoria B1, B2 o C, in conformità all’appendice III del presente allegato (parte 66);»;

b)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso di una persona qualificata mediante titolo accademico per l’abilitazione di categoria C, come specificato al punto 66.A.30, lettera a), punto 5), la prima valutazione pertinente per tipo di aeromobile deve essere a livello delle categorie B1 o B2.»;

9)

al punto 66.A.45, lettera h), punto ii).3, il terzo comma è soppresso;

10)

è inserito il seguente punto 66.B.2:

«66.B.2

Metodi di rispondenza

a)

L’Agenzia deve sviluppare metodi accettabili di rispondenza (acceptable means of compliance, AMC) che possono essere utilizzati per stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.

b)

Per stabilire la conformità al presente regolamento possono essere utilizzati metodi alternativi di rispondenza.

c)

Le autorità competenti devono informare l’Agenzia riguardo a eventuali metodi alternativi di rispondenza utilizzati dai soggetti posti sotto la loro sorveglianza o dalle stesse autorità per stabilire la conformità al presente regolamento.»;

11)

il punto 66.B.105 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«66.B.105

Procedura per il rilascio di una licenza di manutenzione aeronautica da parte di un’impresa di manutenzione approvata in conformità all’allegato II (parte 145) o all’allegato V quinquies (parte CAO)»;

b)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Un’impresa di manutenzione approvata in conformità all’allegato II (parte 145) o all’allegato V quinquies (parte CAO), quando è autorizzata allo svolgimento di questa attività dall’autorità competente può i) preparare una licenza di manutenzione aeronautica per conto dell’autorità stessa, oppure ii) fornire raccomandazioni all’autorità in merito a una specifica domanda di licenza, in modo tale da consentirne la preparazione e il rilascio da parte dell’autorità competente.»;

12)

al punto 66.B.110, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

I moduli o i moduli parziali relativi all’esperienza e alle competenze fondamentali necessari per l’inserimento di una nuova categoria o sottocategoria in una licenza esistente rilasciata in conformità al presente allegato sono indicati nelle tabelle di cui all’appendice IV.»;

13)

al punto 66.B.130 è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

L’attestato (modulo 149b AESA) di cui all’appendice III dell’allegato IV (parte 147) deve essere utilizzato per attestare il completamento degli elementi teorici o degli elementi pratici o di entrambi nell’ambito di un corso di formazione per l’abilitazione per tipo.»;

14)

è aggiunto il seguente punto 66.B.135:

«66.B.135

Procedura per l’approvazione dei corsi didattici multimediali (MBT)

Al momento dell’approvazione dei corsi, compresi i corsi didattici multimediali (MBT), impartiti in ambiente fisico o virtuale o in entrambi, l’autorità competente deve verificare che la formazione di base sugli aeromobili e la formazione per tipo di aeromobile siano conformi rispettivamente all’appendice I e all’appendice III.

La procedura per l’approvazione comprende i principi e i criteri di cui all’appendice IX.»;

15)

il punto 66.B.200 è così modificato:

a)

le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

Gli esami di base devono rispettare i criteri specificati nelle appendici I e II oppure nelle appendici VII e VIII, a seconda dei casi.

L’attestato (modulo 148b AESA) di cui all’appendice III dell’allegato IV (parte 147) deve essere utilizzato per attestare il superamento degli esami di base.

d)

Gli esami relativi alla formazione per tipo e le valutazioni per tipo sono conformi allo standard indicato nell’appendice III.

L’attestato (modulo 149b AESA) di cui all’appendice III dell’allegato IV (parte 147) deve essere utilizzato per attestare il completamento della formazione per tipo di aeromobile o delle valutazioni per tipo.»;

b)

La lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

Oltre alla documentazione specifica per le valutazioni per tipo, durante la valutazione il candidato può disporre soltanto dei documenti d’esame.»;

16)

al capitolo E, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Nel presente capitolo sono descritte le procedure per la concessione dei crediti d’esame di cui al punto 66.A.25, lettera d).»;

17)

al punto 66.B.400 è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

Quando un richiedente fa riferimento a un rapporto sui crediti approvato da un’altra autorità competente, l’autorità preposta al rilascio delle licenze tiene conto di tale rapporto sui crediti e si informa presso l’altra autorità sulle modalità di utilizzo dello stesso.»;

18)

al punto 66.B.405, lettera a), il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La comparazione dichiara se è stata dimostrata la conformità ai requisiti e per ciascuna dichiarazione contiene le relative motivazioni, nonché le condizioni possibili o le considerazioni supplementari, o entrambe.»;

19)

l’appendice I è così modificata:

a)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Modularizzazione

La qualifica relativa alle materie fondamentali per ogni categoria o sottocategoria delle licenze di manutenzione aeronautica è conforme alla seguente matrice, in cui i moduli tematici applicabili sono indicati con una “X”, mentre “n.a.” sta ad indicare che il modulo tematico non è né applicabile né richiesto.

Modulo tematico

B1.1

A1

B1.2

A2

B1.3

A3

B1.4

A4

B3

B2

B2L

C

Motore a turbina

Motore a pistoni

Motore a turbina

Motore a pistoni

Velivoli a pistoni, non pressurizzati

MTOM ≤ 2 t

1.

MATEMATICA

X

X

X

X

X

X

X

X

2.

FISICA

X

X

X

X

X

X

X

X

3.

FONDAMENTI DI ELETTROLOGIA

X

X

X

X

X

X

X

X

4.

FONDAMENTI DI ELETTRONICA

X

(n.a. per A1)

X

(n.a. per A2)

X

(n.a. per A3)

X

(n.a. per A4)

X

X

X

X

5.

TECNICHE DIGITALI/SISTEMI DI STRUMENTAZIONE ELETTRONICI

X

X

X

X

X

X

X

X

6.

MATERIALI E HARDWARE

X

X

X

X

X

X

X

X

7.

PRATICHE DI MANUTENZIONE

X

X

X

X

X

X

X

X

8.

AERODINAMICA DI BASE

X

X

X

X

X

X

X

X

9.

FATTORI UMANI

X

X

X

X

X

X

X

X

10.

LEGISLAZIONE AERONAUTICA

X

X

X

X

X

X

X

X

11.

AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEI VELIVOLI

X

X

n.a.

n.a.

X

n.a.

n.a.

11, 15 e 17

come B1.1

oppure

11, 16 e 17

come B1.2

oppure

12 e 15

come B1.3

oppure

12 e 16

come B1.4

oppure

13 e 14

come B2

12.

AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEGLI ELICOTTERI

n.a.

n.a.

X

X

n.a.

n.a.

n.a.

13.

AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEGLI AEROMOBILI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

X

X

14.

PROPULSIONE

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

X

X

15.

MOTORI A TURBINA A GAS

X

n.a.

X

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

16.

MOTORE A PISTONI

n.a.

X

n.a.

X

X

n.a.

n.a.

17.

ELICA

X

X

n.a.

n.a.

X

n.a.

n.a.

MODULO 1.   MATEMATICA

MODULO 1. MATEMATICA

LIVELLO

A

B1

B2

B2L

B3

1.1

Aritmetica

1

2

1.2

Algebra

 

 

a)

espressioni algebriche semplici;

1

2

b)

equazioni.

1

1.3

Geometria

 

 

a)

costruzioni geometriche semplici;

1

b)

rappresentazione grafica;

2

2

c)

trigonometria.

2

MODULO 2.   FISICA

MODULO 2. FISICA

LIVELLO

A

B3

B1

B2

B2L

2.1

Materia

1

2

2.2

Meccanica

 

 

2.2.1

Statica

1

2

2.2.2

Cinetica

1

2

2.2.3

Dinamica

 

 

a)

massa, forza ed energia;

1

2

b)

quantità di moto e conservazione della quantità di moto.

1

2

2.2.4

Dinamica dei fluidi

 

 

a)

gravità e densità;

2

2

b)

viscosità, comprimibilità dei fluidi, pressione statica, dinamica e totale.

1

2

2.3

Termodinamica

 

 

a)

temperatura;

2

2

b)

calore.

1

2

2.4

Ottica (luce)

2

2.5

Moto ondulare e suono

2

MODULO 3.   FONDAMENTI DI ELETTROLOGIA

MODULO 3. FONDAMENTI DI ELETTROLOGIA

LIVELLO

A

B1

B2

B2L

B3

3.1

Teoria degli elettroni

1

1

1

3.2

Elettricità statica e conduzione

1

2

1

3.3

Terminologia elettrica

1

2

1

3.4

Generazione di elettricità

1

1

1

3.5

Fonti di elettricità a corrente continua (CC)

1

2

2

3.6

Circuiti a CC

1

2

1

3.7

Resistenza/resistore

 

 

 

a)

resistenza;

2

1

b)

resistori.

1

3.8

Potenza

2

1

3.9

Capacitanza/condensatore

2

1

3.10

Magnetismo

 

 

 

a)

teoria del magnetismo;

2

1

b)

forza magnetomotrice.

2

1

3.11

Induttanza/induttore

2

1

3.12

Motore a corrente continua/teoria dei generatori

2

1

3.13

Teoria della corrente alternata

1

2

1

3.14

Circuiti resistivi (R), capacitivi (C) ed induttivi (L)

2

1

3.15

Trasformatori

2

1

3.16

Filtri

1

3.17

Generatori a corrente alternata

2

1

3.18

Motori a corrente alternata

2

1

MODULO 4.   FONDAMENTI DI ELETTRONICA

MODULO 4. FONDAMENTI DI ELETTRONICA

LIVELLO

A

B1

B3

B2

B2L

4.1

Semiconduttori

 

 

 

4.1.1

Diodi

 

 

 

a)

descrizione e caratteristiche;

2

2

b)

funzionamento e funzione.

2

4.1.2

Transistor

 

 

 

a)

descrizione e caratteristiche;

1

2

b)

costruzione e funzionamento.

2

4.1.3

Circuiti integrati

 

 

 

a)

descrizione di base e funzionamento;

1

2

b)

descrizione e funzionamento.

2

4.2

Schede di circuiti stampati

1

2

4.3

Servomeccanismi

 

 

 

a)

principi;

1

2

b)

costruzione, funzionamento ed uso.

2

MODULO 5.   TECNICHE DIGITALI/SISTEMI DI STRUMENTAZIONE ELETTRONICI

MODULO 5. TECNICHE DIGITALI/SISTEMI DI STRUMENTAZIONE ELETTRONICI

LIVELLO

A

B3

B1

B2

B2L

5.1

Sistemi di strumentazione elettronici

1

1

1

1

5.2

Sistemi numerici

1

2

5.3

Conversione dei dati

1

2

5.4

Bus di dati

2

2

5.5

Circuiti logici

 

 

 

 

a)

identificazione e applicazioni;

2

2

b)

interpretazione degli schemi logici.

2

5.6

Struttura di base dei computer

 

 

 

 

a)

terminologia e tecnologia informatica;

1

1

2

2

b)

funzionamento dei computer.

2

5.7

Microprocessori

2

5.8

Circuiti integrati

2

5.9

Multiplazione

2

5.10

Fibre ottiche

1

2

5.11

Display elettronici

1

1

2

2

5.12

Dispositivi sensibili all’elettricità elettrostatica

1

1

2

2

5.13

Controllo della gestione software

1

2

2

5.14

Ambiente elettromagnetico

1

2

2

5.15

Sistemi elettronici/digitali aeronautici tipici

1

1

1

1

MODULO 6.   MATERIALI E HARDWARE

MODULO 6. MATERIALI E HARDWARE

LIVELLO

A

B1

B3

B2

B2L

6.1

Materiali aeronautici — ferrosi

 

 

 

a)

leghe di acciaio usate nel settore aeronautico;

1

2

1

b)

prove su materiali ferrosi;

1

1

c)

procedure di riparazione e ispezione.

2

1

6.2

Materiali aeronautici — non ferrosi

 

 

 

a)

caratteristiche;

1

2

1

b)

prove su materiali non ferrosi;

1

1

c)

procedure di riparazione e ispezione.

2

1

6.3

Materiali aeronautici — compositi e non metallici

 

 

 

6.3.1

Materiali compositi e non metallici diversi da legno e tessuto

 

 

 

a)

caratteristiche;

1

2

2

b)

rilevazione di difetti;

1

2

c)

procedure di riparazione e ispezione.

2

1

6.3.2

Strutture di legno

1

1

6.3.3

Rivestimento in tessuto

1

6.4

Corrosione

 

 

 

a)

fondamenti chimici;

1

1

1

b)

tipi di corrosione.

2

3

2

6.5

Dispositivi di fissaggio

 

 

 

6.5.1

Filettature delle viti

2

2

2

6.5.2

Bulloni, prigionieri e viti

2

2

2

6.5.3

Dispositivi di bloccaggio

2

2

2

6.5.4

Rivetti aeronautici

1

2

1

6.6

Tubi e raccordi

 

 

 

a)

identificazione;

2

2

2

b)

raccordi standard.

2

2

1

6.7

Molle

2

1

6.8

Cuscinetti

1

2

2

6.9

Trasmissioni

1

2

2

6.10

Cavi di comando

1

2

1

6.11

Cavi elettrici e connettori

1

2

2

MODULO 7.   PRATICHE DI MANUTENZIONE

MODULO 7. PRATICHE DI MANUTENZIONE

LIVELLO

A

B1

B3

B2

B2L

7.1

Precauzioni di sicurezza — aeromobile ed officina

3

3

3

7.2

Pratiche relative all’officina

3

3

3

7.3

Attrezzi

3

3

3

7.4

(Riservato)

7.5

Disegni tecnici, schemi e normative

1

2

2

7.6

Accoppiamenti e spazi liberi

1

2

1

7.7

Sistema di interconnessione dei cavi elettrici (EWIS)

1

3

3

7.8

Rivettatura

1

2

7.9

Tubi

1

2

7.10

Molle

1

2

7.11

Cuscinetti

1

2

7.12

Trasmissioni

1

2

7.13

Cavi di comando

1

2

7.14

Trattamento dei materiali

 

 

 

7.14.1

Lamiera

2

7.14.2

Materiali compositi e non metallici

2

7.14.3

Produzione additiva

1

1

1

7.15

(Riservato)

7.16

Peso e centraggio dell’aeromobile

 

 

 

a)

calcolo del baricentro;

2

2

b)

pesatura dell’aeromobile.

2

7.17

Assistenza e deposito dell’aeromobile

2

2

2

7.18

Tecniche di smontaggio, ispezione, riparazione e montaggio

 

 

 

a)

tipi di difetti e tecniche di ispezione visiva;

2

3

3

b)

metodi generali di riparazione, manuale di riparazione strutturale.

2

c)

tecniche di ispezione non distruttiva;

2

1

d)

tecniche di smontaggio e rimontaggio;

2

2

2

e)

tecniche per la risoluzione dei problemi.

2

2

7.19

Eventi anomali

 

 

 

a)

ispezioni a seguito di scariche di fulmini e penetrazioni HIRF;

2

2

2

b)

ispezioni a seguito di eventi anormali, come atterraggi duri e voli attraverso turbolenze.

2

2

7.20

Procedure di manutenzione

1

2

2

7.21

Documentazione e comunicazione

1

2

2

MODULO 8.   AERODINAMICA DI BASE

MODULO 8. AERODINAMICA DI BASE

LIVELLO

A

B3

B1

B2

B2L

8.1

Fisica dell’atmosfera

1

2

International Standard Atmosphere (ISA), applicazione in aerodinamica.

8.2

Aerodinamica

1

2

8.3

Teoria del volo

1

2

8.4

Flusso d’aria ad alta velocità

1

2

8.5

Stabilità e dinamica del volo

1

2

MODULO 9.   FATTORI UMANI

MODULO 9. FATTORI UMANI

LIVELLO

TUTTI

9.1

Generalità

2

9.2

Prestazioni umane e limitazioni

2

9.3

Psicologia sociale

1

9.4

Fattori che influenzano le prestazioni

2

9.5

Ambiente fisico

1

9.6

Attività

1

9.7

Comunicazione

2

9.8

Fattore umano

2

9.9

Gestione della sicurezza

2

9.10

La “sporca dozzina” (Dirty dozen) e attenuazione dei rischi

2

MODULO 10.   LEGISLAZIONE AERONAUTICA

MODULO 10. LEGISLAZIONE AERONAUTICA

LIVELLO

A

B1

B2

B2L

B3

10.1

Quadro normativo

1

1

10.2

Personale autorizzato a certificare — Manutenzione

2

2

10.3

Imprese di manutenzione approvate

2

2

10.4

Personale autorizzato a certificare indipendente

3

10.5

Operazioni di volo

1

1

10.6

Certificazione di aeromobile, parti e pertinenze

2

2

10.7

Mantenimento dell’aeronavigabilità

2

2

10.8

Principi di sorveglianza nel mantenimento dell’aeronavigabilità

1

1

10.9

Manutenzione e certificazione oltre i regolamenti dell’UE vigenti (se non sostituiti da requisiti dell’UE)

1

10.10

Cibersicurezza nella manutenzione nel settore dell’aviazione

1

1

MODULO 11.   AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEI VELIVOLI

MODULO 11. AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEI VELIVOLI

LIVELLO

A1

A2

B1.1

B1.2

B3

11.1

Teoria del volo

 

 

 

 

 

a)

aerodinamica dei velivoli e comandi di volo;

1

1

2

2

1

b)

velivoli, altri dispositivi aerodinamici.

1

1

2

2

1

11.2

Strutture della cellula ( ATA 51)

 

 

 

 

 

a)

concetti generali;

2

2

2

2

2

b)

requisiti di aeronavigabilità per la resistenza strutturale;

2

2

2

2

2

c)

metodi di costruzione.

1

1

2

2

2

11.3

Strutture della cellula — Velivoli

 

 

 

 

 

11.3.1

Fusoliera, porte, finestrini ( ATA 52/53/56)

1

1

2

2

1

a)

principi di costruzione;

b)

dispositivi di traino per via aerea

1

1

1

1

1

c)

porte.

1

1

2

1

11.3.2

Ali ( ATA 57)

1

1

2

2

1

11.3.3

Stabilizzatori ( ATA 55)

1

1

2

2

1

11.3.4

Superfici di comando del volo ( ATA 55/57)

1

1

2

2

1

11.3.5

Gondole/Piloni ( ATA 54)

1

1

2

2

1

11.4

Condizionamento e pressurizzazione della cabina ( ATA 21)

 

 

 

 

 

a)

pressurizzazione;

1

1

3

3

b)

alimentazione dell’aria;

1

3

c)

condizionamento dell’aria;

1

3

d)

dispositivi di sicurezza e di allarme;

1

1

3

3

e)

sistema di riscaldamento e ventilazione.

1

3

1

11.5

Sistemi di strumentazione/sistemi avionici

 

 

 

 

 

11.5.1

Sistemi di strumentazione ( ATA 31)

1

1

2

2

2

11.5.2

Sistemi avionici

1

1

1

1

1

Principi fondamentali del layout di sistema e del funzionamento di:

navigazione automatica (ATA22);

comunicazioni (ATA 23);

sistemi di navigazione (ATA 34).

11.6

Energia elettrica ( ATA 24)

1

1

3

3

3

11.7

Equipaggiamenti e finiture ( ATA 25)

 

 

 

 

 

a)

equipaggiamento di emergenza;

2

2

2

2

2

b)

layout della cabina e del carico.

1

1

1

1

11.8

Protezione antincendio ( ATA 26)

 

 

 

 

 

a)

sistema di rilevazione di fiamme e di fumo e sistemi di estinzione;

1

1

1

1

b)

estintori portatili.

1

1

1

1

1

11.9

Comandi di volo ( ATA 27)

1

1

3

3

2

a)

comandi di volo principali e secondari;

b)

azionamento e protezione;

1

3

c)

funzionamento del sistema;

1

3

d)

bilanciamento ed assemblaggio.

1

1

3

3

2

11.10

Impianti combustibile ( ATA 28, ATA 47)

1

1

3

3

1

a)

layout degli impianti;

b)

movimentazione del carburante;

1

1

3

3

1

c)

indicazioni ed avvisi;

1

1

3

3

1

d)

impianti speciali;

1

3

e)

bilanciamento.

1

3

11.11

Impianto idraulico ( ATA 29)

1

1

3

3

2

a)

descrizione dell’impianto;

b)

funzionamento dell’impianto (1);

1

1

3

3

2

c)

funzionamento dell’impianto (2).

1

3

11.12

Protezione da ghiaccio e pioggia ( ATA 30)

1

1

3

3

1

a)

principi;

b)

sistemi di sghiacciamento;

1

1

3

3

1

c)

sistemi antighiaccio;

1

3

d)

tergicristalli;

1

1

3

3

1

e)

sistemi di repellenti per la pioggia.

1

3

11.13

Carrello di atterraggio ( ATA 32)

2

2

3

3

2

a)

descrizione;

b)

funzionamento del sistema;

2

2

3

3

2

c)

sensore terra-aria;

2

3

d)

protezione della coda.

2

2

3

3

2

11.14

Luci ( ATA 33)

2

2

3

3

2

11.15

Ossigeno ( ATA 35)

1

1

3

3

2

11.16

Impianto pneumatico/di aspirazione ( ATA 36)

 

 

 

 

 

a)

sistemi;

1

1

3

3

2

b)

pompe.

1

1

3

3

2

11.17

Acqua/Rifiuti ( ATA 38)

 

 

 

 

 

a)

sistemi;

2

2

3

3

2

b)

corrosione.

2

2

3

3

2

11.18

Sistemi di manutenzione a bordo ( ATA 45)

1

2

11.19

Avionica modulare integrata ( ATA 42)

 

 

 

 

 

a)

descrizione generale del sistema e teoria;

1

2

b)

layout tipici del sistema.

1

2

11.20

Sistemi di cabina ( ATA 44)

1

2

11.21

Sistemi informativi ( ATA 46)

1

2

MODULO 12.   AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEGLI ELICOTTERI

MODULO 12. AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEGLI ELICOTTERI

LIVELLO

A3

A4

B1.3

B1.4

12.1

Teoria del volo — aerodinamica dell’ala rotante

1

2

12.2

Impianti di comando del volo (ATA 67)

2

3

12.3

Analisi della scia delle pale e delle vibrazioni ( ATA 18)

1

3

12.4

Trasmissione

1

3

12.5

Strutture della cellula ( ATA 51)

 

 

a)

concetto generale;

2

2

b)

metodi di costruzione degli elementi principali.

1

2

12.6

Condizionamento ( ATA 21)

 

 

12.6.1

Alimentazione dell’aria

1

2

12.6.2

Condizionamento

1

3

12.7

Sistemi di strumentazione/sistemi avionici

 

 

12.7.1

Sistemi di strumentazione ( ATA 31)

1

2

12.7.2

Sistemi avionici

1

1

 

Principi fondamentali del layout di sistema e del funzionamento di:

 

navigazione automatica (ATA 22);

 

comunicazioni (ATA 23);

 

sistemi di navigazione (ATA 34).

12.8

Energia elettrica ( ATA 24)

1

3

12.9

Equipaggiamenti e finiture ( ATA 25)

 

 

a)

equipaggiamento di emergenza,

sedili, bretelle e cinture,

sistemi di sollevamento.

2

2

b)

sistemi di galleggiamento di emergenza,

layout della cabina, stivaggio del carico,

layout dell’equipaggiamento,

installazione delle finiture in cabina.

1

1

12.10

Protezione antincendio ( ATA 26)

1

3

a)

sistemi di rilevazione di fiamme e di fumo e sistemi di estinzione;

b)

estintori portatili.

1

1

12.11

Impianti combustibile ( ATA 28)

1

3

12.12

Impianto idraulico ( ATA 29)

1

3

12.13

Protezione da ghiaccio e pioggia ( ATA 30)

1

3

12.14

Carrello di atterraggio ( ATA 32)

a)

descrizione e funzionamento del sistema;

2

3

b)

sensori.

2

3

12.15

Luci ( ATA 33)

2

3

12.16

(riservato)

2

3

12.17

Avionica modulare integrata ( ATA 42)

 

 

a)

descrizione generale del sistema e teoria

1

2

b)

layout tipici del sistema

1

2

12.18

Sistemi di manutenzione a bordo ( ATA 45)

1

2

computer centrali di manutenzione;

sistema di caricamento dei dati;

sistema di biblioteca elettronica.

12.19

Sistemi informativi ( ATA 46)

1

2

MODULO 13.   AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEGLI AEROMOBILI

C/N: comunicazione e navigazione; Str.: strumentazione; N/A: navigazione automatica; Sor.: sorveglianza; C/S: cellula e sistemi.

MODULO 13. AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEGLI AEROMOBILI

LIVELLO

B2

B2L di base

B2L

C/N

B2L

Str.

B2L

N/A

B2L

Sor.

B2L

C/S

13.1

Teoria del volo

 

 

 

 

 

 

 

a)

aerodinamica dei velivoli e comandi di volo;

1

1

b)

aerodinamica dell’ala rotante.

1

1

13.2

Strutture — Concetti generali ( ATA 51)

 

 

 

 

 

 

 

a)

concetto generale;

2

2

b)

principi fondamentali dei sistemi strutturali;

1

1

13.3

Navigazione automatica ( ATA22)

 

 

 

 

 

 

 

a)

elementi fondamentali del controllo della navigazione automatica;

3

3

b)

sistemi di automanetta del gas e sistemi di atterraggio automatico.

3

3

13.4

Comunicazione/Navigazione ( ATA 23/34)

 

 

 

 

 

 

 

a)

elementi fondamentali dei sistemi di comunicazione e navigazione;

3

3

b)

elementi fondamentali dei sistemi di sorveglianza degli aeromobili.

3

3

13.5

Energia elettrica ( ATA 24)

3

3

13.6

Equipaggiamenti e finiture ( ATA 25)

3

13.7

Comandi di volo

 

 

 

 

 

 

 

a)

comandi di volo principali e secondari (ATA 27);

2

2

b)

azionamento e protezione;

2

2

c)

funzionamento del sistema;

3

3

d)

comandi di volo di velivoli ad ala rotante (ATA 67)

2

2

13.8

Sistemi di strumentazione ( ATA 31)

3

3

13.9

Luci ( ATA 33)

3

3

13.10

Sistemi di manutenzione a bordo ( ATA 45)

3

13.11

Condizionamento e pressurizzazione della cabina ( ATA 21)

 

 

 

 

 

 

 

a)

pressurizzazione;

3

3

b)

alimentazione dell’aria;

1

1

c)

condizionamento;

3

3

d)

dispositivi di sicurezza e di allarme.

3

3

13.12

Protezione antincendio ( ATA 26)

 

 

 

 

 

 

 

a)

sistema di rilevazione di fiamme e di fumo e sistemi di estinzione;

3

3

b)

estintori portatili.

1

1

13.13

Impianti combustibile ( ATA 28, ATA 47)

 

 

 

 

 

 

 

a)

layout del sistema;

1

1

b)

movimentazione del carburante;

2

2

c)

indicazioni ed avvisi;

3

3

d)

sistemi speciali;

1

1

e)

bilanciamento.

3

3

13.14

Impianto idraulico ( ATA 29)

 

 

 

 

 

 

 

a)

layout del sistema;

1

1

b)

funzionamento del sistema (1);

3

3

c)

funzionamento del sistema (2).

3

3

13.15

Protezione da ghiaccio e pioggia ( ATA 30)

 

 

 

 

 

 

 

a)

principi;

2

2

b)

sistemi di sghiacciamento;

3

3

c)

sistemi antighiaccio;

2

2

d)

sistemi tergicristalli;

1

1

e)

repellente per la pioggia.

1

1

13.16

Carrello di atterraggio ( ATA 32)

 

 

 

 

 

 

 

a)

descrizione;

1

1

b)

sistema;

3

3

c)

sensore terra-aria.

3

3

13.17

Ossigeno ( ATA 35)

3

-

3

13.18

Impianto pneumatico/di aspirazione ( ATA 36)

2

 

2

13.19

Acqua/Rifiuti ( ATA 38)

2

-

2

13.20

Avionica modulare integrata ( ATA 42)

 

 

a)

descrizione generale del sistema e teoria;

3

-

b)

layout tipici del sistema.

3

-

13.21

Sistemi di cabina ( ATA 44)

3

-

13.22

Sistemi informativi ( ATA 46)

3

-

MODULO 14.   PROPULSIONE

MODULO 14. PROPULSIONE

LIVELLO

B2

Strumenti B2L

Cellula e sistemi B2L

14.1

Motori

 

a)

motori a turbina;

1

b)

unità di potenza ausiliarie (APU);

1

c)

motori a pistoni;

1

d)

motori elettrici e ibridi;

2

e)

comandi del motore.

2

14.2

Sistemi elettrici/elettronici di indicazione del motore

2

14.3

Sistemi di eliche

2

14.4

Sistemi di avviamento e accensione

2

MODULO 15.   MOTORE A TURBINA A GAS

MODULO 15. MOTORE A TURBINA A GAS

LIVELLO

A1

A3

B1.1

B1.3

15.1

Principi fondamentali

1

2

15.2

Prestazioni dei motori

2

15.3

Entrata dell’aria

2

2

15.4

Compressori

1

2

15.5

Sezione combustione

1

2

15.6

Sezione turbina

2

2

15.7

Scarico

1

2

15.8

Cuscinetti e dispositivi di tenuta

2

15.9

Lubrificanti e carburanti

1

2

15.10

Impianti di lubrificazione

1

2

15.11

Impianti del combustibile

1

2

15.12

Sistemi dell’aria

1

2

15.13

Sistemi di avviamento e accensione

1

2

15.14

Sistemi di indicazione del motore

1

2

15.15

Costruzioni alternative di turbine

1

15.16

Motori a turboelica

1

2

15.17

Motori a turboalbero

1

2

15.18

Unità di potenza ausiliarie (APU)

1

2

15.19

Installazione di gruppi motopropulsori

1

2

15.20

Sistemi di protezione antincendio

1

2

15.21

Controllo dei motori ed operazioni a terra

1

3

15.22

Deposito e conservazione dei motori

2

MODULO 16.   MOTORE A PISTONI

MODULO 16. MOTORE A PISTONI

LIVELLO

A2

A4

B1.2

B1.4

B3

16.1

Principi fondamentali

1

2

16.2

Prestazioni del motore

1

2

16.3

Costruzione dei motori

1

2

16.4

Impianti del carburante del motore

 

 

16.4.1

Carburatori

1

2

16.4.2

Sistemi di iniezione del carburante

1

2

16.4.3

Controllo elettronico del motore

1

2

16.5

Sistemi di avviamento e accensione

1

2

16.6

Induzione, impianti di scarico e di raffreddamento

1

2

16.7

Sovralimentazione/turbocompressione

1

2

16.8

Lubrificanti e carburanti

1

2

16.9

Impianti di lubrificazione

1

2

16.10

Sistemi di indicazione del motore

1

2

16.11

Installazione di gruppi motopropulsori

1

2

16.12

Controllo dei motori ed operazioni a terra

1

3

16.13

Deposito e conservazione dei motori

2

16.14

Costruzioni alternative di motori a pistone

1

1

MODULO 17.   ELICA

MODULO 17. ELICA

LIVELLO

A1

A2

B1.1

B1.2

B3

17.1

Principi fondamentali

1

2

17.2

Costruzione delle eliche

1

2

17.3

Controllo del passo delle eliche

1

2

17.4

Sincronizzazione delle eliche

2

17.5

Protezione delle eliche dal ghiaccio

1

2

17.6

Manutenzione delle eliche

1

3

17.7

Deposito e conservazione delle eliche

1

b)

è aggiunto il seguente punto 3:

«3.

Metodi di formazione di base

È stabilito un metodo di formazione adeguato, o una combinazione di metodi, per l’intero corso o per ciascuno dei rispettivi moduli o sottomoduli per quanto riguarda la portata e gli obiettivi di ciascuna fase di formazione e tenendo conto dei vantaggi e dei limiti dei metodi di formazione disponibili.

I metodi didattici multimediali (MBT) possono essere utilizzati per conseguire gli obiettivi di formazione in un ambiente fisicamente o virtualmente controllato.»;

20)

l’appendice II è così modificata:

a)

il punto 1.4 è sostituito dal seguente:

«1.4.

Per essere considerate valide, le domande devono essere formulate e valutate ricorrendo al programma teorico contenuto nell’appendice I, modulo 7.»;

b)

i punti 1.11, 1.12 e 1.13 sono sostituiti dai seguenti:

«1.11.

In caso di mancato superamento di un esame relativo a un modulo, tale esame non può essere ripetuto prima di 90 giorni dalla data dell’esame non superato per tale modulo, tranne nel caso di un’impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione approvata in conformità all’allegato IV (parte 147) che conduca un corso di aggiornamento specifico sugli argomenti trattati nel modulo in questione; il modulo non superato potrà essere ripetuto dopo 30 giorni.

1.12.

Gli esami sulle competenze fondamentali con un tempo concesso massimo superiore a 90 o a 180 minuti possono essere suddivisi rispettivamente in due o tre esami parziali.

Ogni esame parziale:

a)

è complementare all’altro esame parziale o agli altri esami parziali sostenuti dal candidato, di modo che la combinazione di esami parziali soddisfi i requisiti dell’esame per il modulo tematico;

b)

ha un tempo concesso analogo all’altro esame parziale o agli altri esami parziali;

c)

è superato con almeno il 75 % di risposte corrette;

d)

è composto da numero di domande multiplo di quattro;

e)

è riportato nello stesso attestato rilasciato dopo il superamento dell’ultimo esame parziale. L’attestato riporta le date e i risultati degli esami parziali, senza il calcolo della media dei risultati;

f)

è sostenuto presso la stessa impresa, secondo le normali disposizioni relative agli esami per la ripetizione degli esami non superati.

1.13.

Il numero massimo di tentativi per ciascun esame è tre in un periodo di 12 mesi.

Il richiedente indica in una dichiarazione scritta all’impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione approvata o all’autorità competente a cui è presentata la domanda di esame, il numero e le date dei tentativi fatti nei 12 mesi precedenti l’esame, nonché l’impresa o l’autorità competente presso le quali tali tentativi hanno avuto luogo. L’impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione approvata o l’autorità competente è responsabile di verificare il numero di tentativi sostenuti nell’arco dei termini applicabili.»;

c)

è aggiunto il seguente punto 1.14:

«1.14.

Sebbene sia ammesso che l’argomento delle domande possa essere lo stesso, le domande utilizzate nell’ambito del programma di apprendimento MBT non devono essere utilizzate negli esami.»;

d)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Numero di domande per modulo

2.1.

MODULO 1 — MATEMATICA

Categoria A: 16 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 20 minuti.

Categoria B1, B2, B2L e B3: 32 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 40 minuti.

2.2.

MODULO 2 — FISICA

Categoria A e B3: 32 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 40 minuti.

Categoria B1, B2 e B2L: 52 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 65 minuti.

2.3.

MODULO 3 — FONDAMENTI DI ELETTROLOGIA

Categoria A: 20 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 25 minuti.

Categoria B3: 24 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 30 minuti.

Categoria B1, B2 e B2L: 52 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 65 minuti.

2.4.

MODULO 4 — FONDAMENTI DI ELETTRONICA

Categoria B1 e B3: 20 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 25 minuti.

Categoria B2 e B2L: 40 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 50 minuti.

2.5.

MODULO 5 — TECNICHE DIGITALI/SISTEMI DI STRUMENTI ELETTRONICI

Categoria A e B3: 20 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 25 minuti.

Categoria B1: 40 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 50 minuti.

Categoria B2 e B2L: 72 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 90 minuti.

2.6.

MODULO 6 — MATERIALI E HARDWARE

Categoria A: 52 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 65 minuti.

Categoria B1 e B3: 80 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 100 minuti.

Categoria B2 e B2L: 60 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 75 minuti.

2.7.

MODULO 7 — PRATICHE DI MANUTENZIONE

Categoria A: 76 domande a scelta multipla e 2 domande a risposta libera.

Tempo concesso: 95 minuti più 40 minuti.

Categoria B1 e B3: 80 domande a scelta multipla e 2 domande a risposta libera.

Tempo concesso: 100 minuti più 40 minuti.

Categoria B2 e B2L: 60 domande a scelta multipla e 2 domande a risposta libera.

Tempo concesso: 75 minuti più 40 minuti.

2.8.

MODULO 8 — AERODINAMICA DI BASE

Categoria A, B3, B1, B2 e B2L: 24 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 30 minuti.

2.9.

MODULO 9 — FATTORI UMANI

Categoria A, B1, B3, B2 e B2L: 28 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 35 minuti.

2.10.

MODULO 10 — LEGISLAZIONE AERONAUTICA

Categoria A: 32 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 40 minuti.

Categoria B1, B3, B2 e B2L: 44 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 55 minuti

2.11.

MODULO 11 — AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEGLI AEROMOBILI

Categoria A1: 108 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 135 minuti.

Categoria A2: 72 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 90 minuti.

Categoria B1.1: 140 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 175 minuti.

Categoria B1.2: 100 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 125 minuti.

Categoria B3: 60 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 75 minuti.

2.12.

MODULO 12 — AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEGLI ELICOTTERI

Categoria A: 100 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 125 minuti.

Categoria B1.3 e B1.4: 128 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 160 minuti.

2.13.

MODULO 13 — AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEGLI AEROMOBILI

Categoria B2: 188 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 235 minuti.

Categoria B2L:

Abilitazione per impianto

Numero di domande a scelta multipla

Tempo concesso (in minuti)

Requisiti fondamentali

(sottomoduli 13.1, 13.2, 13.5 e 13.9)

32

40

COM/NAV

(sottomodulo 13.4(a)]

24

30

SISTEMI DI STRUMENTAZIONE

(sottomodulo 13.8)

20

25

NAVIGAZIONE AUTOMATICA

(sottomoduli 13.3 e 13.7)

28

35

SORVEGLIANZA

(sottomodulo 13.4(b)]

20

25

SISTEMI DELLA CELLULA

(sottomoduli da 13.11 a 13.19)

52

65

2.14.

MODULO 14 — PROPULSIONE

Categoria B2 e B2L: 32 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 40 minuti.

NOTA: l’esame B2L per il modulo 14 si applica solo alle abilitazioni “Sistemi di strumentazione” e “Sistemi della cellula”.

2.15.

MODULO 15 — MOTORE A TURBINA A GAS

Categoria A1 e A3: 60 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 75 minuti.

Categoria B1.1 e B1.3: 92 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 115 minuti.

2.16.

MODULO 16 — MOTORE A PISTONI

Categoria A2 e A4: 52 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 65 minuti.

Categoria B3, B1.2 e B1.4: 76 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 95 minuti.

2.17.

MODULO 17 — ELICA

Categoria A1 e A2: 20 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 25 minuti.

Categoria B3, B1.1 e B1.2: 32 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 40 minuti.»;

21)

l’appendice III è così modificata:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Appendice III Formazione per tipo di aeromobile e criteri di valutazione per tipo — Formazione sul posto di lavoro»;

b)

al punto 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

rispettano lo standard stabilito al punto 3.1 della presente appendice e, se esistenti, gli elementi definiti nei dati di idoneità operativa (OSD) stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012.»;

c)

al punto 1, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

rispettano lo standard stabilito al punto 3.2 della presente appendice e, se esistenti, gli elementi definiti nei dati di idoneità operativa (OSD) stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012.»;

d)

al punto 1, lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv)

includono dimostrazioni che prevedono l’uso di apparecchiature, componenti, dispositivi di simulazione per la formazione alla manutenzione (MSTD), dispositivi di formazione alla manutenzione (MTD) o aeromobili reali;»;

e)

al punto 1, lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

La formazione sulle differenze è la formazione necessaria per coprire le differenze di formazione tra:

a)

due diverse abilitazioni per tipo di aeromobile dello stesso produttore, come stabilito dall’Agenzia; oppure

b)

due diverse categorie di licenze in relazione alla stessa abilitazione per tipo di aeromobile.»;

f)

al punto 1, lettera c), è aggiunto il seguente punto iv):

«iv)

La formazione sulle differenze deve essere iniziata e completata nell’arco dei tre anni precedenti la domanda di nuova abilitazione per tipo della stessa categoria [caso a)] o di un’altra categoria [caso b)].»;

g)

al punto 3, dopo il primo comma sono aggiunti i commi seguenti:

«È stabilito un metodo di formazione adeguato, o una combinazione di metodi di formazione, per l’intero corso o per ciascuna delle sue parti, per quanto riguarda la portata e gli obiettivi di ciascuna fase di formazione e tenendo conto dei vantaggi e dei limiti dei metodi di formazione disponibili.

I metodi didattici multimediali (MBT) possono essere utilizzati per conseguire gli obiettivi di formazione in un ambiente fisicamente o virtualmente controllato.»;

h)

al punto 3.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Obiettivo

Al completamento del corso di formazione teorico l’allievo è in grado di dimostrare, ai livelli indicati nel programma di cui all’appendice III, la conoscenza teorica dettagliata di sistemi, struttura, operazioni, manutenzione, riparazione e risoluzione dei problemi pertinenti all’aeromobile, in conformità ai dati di manutenzione. L’allievo è in grado di dimostrare di saper utilizzare i manuali e le procedure approvate, compresa la conoscenza di ispezioni e limitazioni pertinenti.»;

i)

al punto 3.1, lettera d), il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Inoltre, il corso deve descrivere e motivare:

la frequenza minima fisica e/o virtuale affinché i partecipanti raggiungano gli obiettivi del corso;

il numero massimo di ore di formazione in aula fisica e/o virtuale al giorno, tenendo conto di fattori pedagogici e umani.»;

j)

il punto 3.1, lettera e) è così modificato:

i)

dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:

«Se esiste, è incluso il programma minimo sui dati di idoneità operativa (OSD) stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012.»;

ii)

la tabella è così modificata:

nel livello «Struttura della cellula», il capitolo «27 A Superfici di comando del volo (tutte)» è soppresso;

nel livello «Sistemi della cellula», dopo il capitolo 46 è inserito il seguente capitolo 47:

«47

Sistema di produzione di azoto

3

1

3

1

2»;

nel livello «Sistemi della cellula», dopo il capitolo 50 è aggiunto il seguente capitolo «55/57 Superfici di comando del volo (tutte)»:

«55/57 Superfici di comando del volo (tutte)

3

1

3

1

1»;

k)

al punto 3.1, la lettera f) è soppressa;

l)

al punto 3.2, la lettera b), è così modificata:

i)

tra il terzo e il quarto comma è inserito il comma seguente:

«Se esiste, l’elenco minimo delle attività pratiche dei dati di idoneità operativa (OSD), stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012, fa parte degli elementi pratici da selezionare.»;

ii)

la tabella è così modificata:

nel livello «Struttura della cellula», il capitolo «27 A Superfici di comando del volo» è soppresso;

nel livello «Sistemi della cellula», dopo il capitolo 46 è inserito il capitolo 47 seguente:

«47

Sistema di produzione di azoto

X/X

X

X

X

X

X

X

X»;

nel livello «Sistemi della cellula», dopo il capitolo 50 è aggiunto il seguente capitolo «55/57 Superfici di comando del volo»:

«55/57 Superfici di comando del volo

X/—

X

—»;

m)

al punto 4.1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

il numero di domande deve essere di almeno 1 quesito per ora di formazione. Il numero di domande per ogni capitolo e livello è proporzionato a quanto segue:

le ore effettive di formazione dedicate all’insegnamento di quel dato capitolo e livello, o

nel caso di metodi incentrati sull’allievo, il tempo medio previsto per il completamento della formazione, e

gli obiettivi di apprendimento risultanti dall’analisi delle esigenze di formazione.

L’autorità competente valuta il numero e il livello delle domande al momento dell’approvazione del corso;»;

n)

al punto 4.1, è aggiunta la seguente lettera j):

«j)

sebbene sia ammesso che l’argomento delle domande possa essere lo stesso, le domande utilizzate nell’ambito del programma di apprendimento MBT non devono essere utilizzate negli esami del corso o della fase.»;

o)

i punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.

Criteri di valutazione per tipo per gli aeromobili dei gruppi 2 e 3

La valutazione per tipo relativa agli aeromobili del gruppo 2 o del gruppo 3 è effettuata da imprese che erogano servizi di formazione debitamente approvate in conformità all’allegato IV (parte 147) o dall’autorità competente.

La valutazione consiste in una valutazione pratica e in un esame orale e soddisfa i requisiti seguenti:

a)

la valutazione pratica determina la capacità del candidato a eseguire interventi di manutenzione applicabili al tipo di aeromobile in questione;

b)

l’esame orale è effettuato su un campione di capitoli selezionato da quelli elencati al punto 3. “Standard applicabili alla formazione per tipo”, al livello indicato al punto 3.1, lettera e);

c)

sia gli esami orali che le valutazioni pratiche sono finalizzati ad accertare che il candidato:

1)

conosca in maniera approfondita il tipo di aeromobile e i suoi sistemi;

2)

sia in grado di assicurare, nel rispetto delle norme di sicurezza, lo svolgimento della manutenzione, di ispezioni e di attività di routine in conformità al manuale di manutenzione ed alle altre istruzioni e compiti attinenti, a seconda del tipo di aeromobile, quali, ad esempio: risoluzione di problemi, riparazioni, aggiustamenti, sostituzioni, assemblaggio e, se necessario, verifiche funzionali come il funzionamento del motore ecc.;

3)

sappia usare in modo corretto tutta la documentazione tecnica e la documentazione relativa all’aeromobile;

4)

sappia usare in modo corretto le attrezzature specifiche/speciali e l’equipaggiamento di prova e sia in grado di rimuovere e sostituire componenti e moduli specifici secondo il tipo di aeromobile, incluse eventuali attività di manutenzione sulle ali;

d)

alla valutazione per tipo si applicano le condizioni seguenti:

1)

il numero massimo di tentativi per ciascun esame è tre in un periodo di 12 mesi. Il primo e il secondo tentativo devono essere separati da un periodo di 30 giorni, mentre il secondo e il terzo tentativo devono essere separati da un periodo di 60 giorni.

Il richiedente conferma per iscritto all’impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione o all’autorità competente a cui è presentata la domanda di esame, il numero e le date dei tentativi fatti negli ultimi 12 mesi, indicando l’impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione o l’autorità competente presso le quali tali tentativi hanno avuto luogo. L’impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione o l’autorità competente è responsabile di verificare il numero di tentativi sostenuti nell’arco dei termini applicabili;

2)

la valutazione per tipo deve essere stata superata, e l’esperienza pratica richiesta ottenuta, nei tre anni precedenti la domanda di approvazione dell’abilitazione sulla licenza di manutenzione aeronautica;

3)

la valutazione per tipo deve essere svolta alla presenza di almeno un esaminatore. L’esaminatore o gli esaminatori non devono aver preso parte alla formazione del candidato;

e)

l’esaminatore o gli esaminatori sono tenuti a redigere e a mettere a disposizione del candidato un rapporto scritto e firmato nel quale si enunciano le cause del superamento o del mancato superamento dell’esame da parte del candidato.

6.

Formazione sul posto di lavoro

6.1.

Generalità

La formazione sul posto di lavoro è la formazione impartita al richiedente su un tipo di aeromobile specifico in un luogo di lavoro reale, con la possibilità di apprendere le migliori pratiche di manutenzione e le procedure corrette di riammissione in servizio. La formazione sul posto di lavoro deve soddisfare i requisiti seguenti:

a)

l’elenco delle attività di formazione sul posto di lavoro e il relativo programma devono essere accettati prima dell’inizio della formazione dall’autorità competente che ha rilasciato la licenza di manutenzione;

b)

la formazione sul posto di lavoro deve essere svolta presso una o più imprese di manutenzione debitamente approvate per la manutenzione di quel tipo di aeromobile, in conformità al presente regolamento. Una di queste imprese deve controllare la formazione sul posto di lavoro;

c)

il richiedente deve essere titolare di una licenza di categoria A, B o L5 prima di intraprendere la formazione sul posto di lavoro o aver completato la formazione di tipo teorico e accumulato almeno il 50 % dei requisiti in materia di esperienza di base (punto 66.A.30) per quanto riguarda la categoria di aeromobili per cui è formato;

d)

il richiedente deve iniziare e completare la formazione sul posto di lavoro nell’arco dei tre anni precedenti la domanda di approvazione di un’abilitazione per tipo. Almeno il 50 % delle attività della formazione sul posto di lavoro deve essere svolto dopo il completamento della relativa formazione teorica per tipo di aeromobile;

e)

il richiedente deve seguire la formazione sul posto di lavoro sotto il tutoraggio di uno o più tutori qualificati, sulla base di una supervisione individuale, durante la quale i tutori verificano le conoscenze tecniche, le capacità e le responsabilità proprie del personale autorizzato a certificare. Durante la formazione sul posto di lavoro i tutori trasmettono al richiedente conoscenze ed esperienza e forniscono la consulenza, il sostegno e gli orientamenti necessari;

f)

ogni attività svolta deve essere firmata dal richiedente e riferirsi a una scheda di controllo/foglio di lavoro effettivi ecc. I tutori devono verificare e controfirmare le mansioni svolte durante la formazione sul posto di lavoro, in quanto si assumono la responsabilità di tali mansioni a livello di personale di supporto o di personale autorizzato a certificare, a seconda dei casi, in funzione della procedura di riammissione in servizio;

g)

al completamento positivo del programma di formazione sul posto di lavoro, i tutori formulano una raccomandazione per la valutazione finale del richiedente da parte di valutatori designati.

6.2.

Contenuto e registro della formazione sul posto di lavoro

La formazione sul posto di lavoro comprende una serie di attività e mansioni rappresentative dell’abilitazione per tipo di aeromobile, dei sistemi e della categoria di licenza richiesti e può riguardare più di una categoria di licenza.

La formazione sul posto di lavoro è documentata in un registro che riporta quanto segue:

a)

nome del richiedente;

b)

data di nascita del richiedente;

c)

impresa o imprese di manutenzione approvate presso cui si è svolta la formazione sul posto di lavoro;

d)

abilitazione per aeromobile e categorie di licenza per le quali è stata presentata la domanda;

e)

elenco delle mansioni, tra cui:

i)

descrizione della mansione;

ii)

riferimento a scheda di controllo/ordine di lavoro/registro tecnico ecc.;

iii)

luogo del completamento della mansione;

iv)

data del completamento della mansione

v)

registrazione o registrazioni dell’aeromobile;

f)

nomi dei tutori (compreso il numero di licenza, se del caso);

g)

una raccomandazione firmata dei tutori per la successiva valutazione finale del richiedente.

6.3.

Valutazione finale del richiedente

La valutazione finale del richiedente può essere effettuata soltanto dopo che il registro della formazione sul posto di lavoro è stato compilato e i tutori hanno firmato la relativa raccomandazione.

Il valutatore o i valutatori designati che effettuano la valutazione finale notificano la data della valutazione all’autorità competente per il rilascio delle licenze con largo anticipo per consentire l’eventuale partecipazione della stessa autorità.

L’obiettivo della valutazione finale è verificare che il richiedente disponga di conoscenze tecniche sufficienti, nonché di capacità e attitudini adeguate e che sia competente a lavorare in modo indipendente come personale autorizzato a certificare abilitato su un determinato tipo di aeromobile.

La valutazione finale ha una durata minima di un giorno lavorativo.

a)

La valutazione deve accertare:

1)

le conoscenze tecniche generali richieste per la categoria di licenza in questione;

2)

le conoscenze e le capacità specifiche sul tipo di aeromobile per la categoria di licenza in questione;

3)

la comprensione delle attribuzioni della licenza pertinenti all’aeromobile e alla categoria di licenza;

4)

il comportamento e l’atteggiamento appropriati del richiedente in materia di sicurezza in relazione all’ambiente di manutenzione.

b)

La valutazione deve essere registrata in un rapporto contenente le informazioni seguenti:

1)

identificazione del richiedente;

2)

dati identificativi del valutatore o dei valutatori;

3)

data e tempistica della valutazione;

4)

contenuto della valutazione;

5)

risultato della valutazione: superata o non superata;

6)

firma del valutatore o dei valutatori, del candidato e, se del caso, dell’osservatore indipendente o degli osservatori indipendenti.

c)

Una valutazione non superata può essere ripetuta dopo 3 mesi o, se è stata ricevuta una formazione supplementare ed è stata formulata una nuova raccomandazione da parte dei tutori, prima di 3 mesi se concordato dal valutatore o dai valutatori. Dopo tre tentativi falliti, va ripetuta l’intera formazione sul posto di lavoro.

6.4.

Requisiti per tutori e valutatori

I tutori e i valutatori sono addetti alla manutenzione con le qualifiche seguenti:

i)

tutori:

sono titolari di una licenza di manutenzione aeronautica (AML) valida rilasciata in conformità al presente allegato o di un’AML valida e pienamente conforme all’allegato 1 dell’ICAO rilasciata in conformità all’appendice IV dell’allegato II (parte 145) che sia accettabile per l’autorità competente;

sono titolari, da almeno un anno, di un’AML della stessa categoria rispetto a quella per la quale la formazione sul posto di lavoro è oggetto di tutoraggio, approvata con un’abilitazione per tipo idonea all’esercizio delle attribuzioni sull’aeromobile in questione;

dispongono delle attribuzioni necessarie per il rilascio o l’approvazione presso l’impresa di manutenzione in cui è svolta la formazione sul posto di lavoro;

hanno esperienza nella formazione di altre persone (ad esempio sono istruttori di tirocinio, istruttori in conformità all’allegato IV (parte 147), hanno seguito corsi di formazione per formatori o possiedono qualsiasi altra qualifica nazionale comparabile o hanno una formazione a tal fine che sia accettabile per l’autorità competente).

ii)

valutatori della valutazione finale:

sono titolari di un’AML valida rilasciata in conformità al presente allegato o di un’AML valida e pienamente conforme all’allegato 1 dell’ICAO rilasciata in conformità all’appendice IV dell’allegato II (parte 145) che sia accettabile per l’autorità competente;

sono titolari, da almeno tre anni, di un’AML della stessa categoria rispetto a quella per la quale la formazione sul posto di lavoro è oggetto di valutazione, approvata con un’abilitazione per tipo di aeromobile identica o simile;

hanno esperienza e/o hanno ricevuto una formazione nella valutazione di altri (ad esempio sono istruttori di tirocinio, esaminatori in conformità all’allegato IV (parte 147), hanno seguito corsi di formazione per formatori o possiedono qualsiasi altra qualifica nazionale comparabile o hanno una formazione a tal fine che sia accettabile per l’autorità competente);

non hanno partecipato alla formazione sul posto di lavoro in qualità di tutore del richiedente; se il valutatore ha partecipato allo svolgimento della formazione sul posto di lavoro, durante la valutazione di tale formazione deve essere presente un osservatore indipendente.

6.5.

Documentazione e registri della formazione sul posto di lavoro

Il completamento positivo della formazione sul posto di lavoro deve essere attestato al richiedente con la relazione di valutazione finale e il registro della formazione sul posto di lavoro.

La documentazione relativa alla formazione sul posto di lavoro è fornita all’autorità competente a sostegno della domanda di rilascio o di modifica della licenza di cui alla sezione B, capitolo B, del presente allegato.

Le registrazioni della documentazione relativa alla formazione sul posto di lavoro devono essere conservate dall’impresa di manutenzione presso cui è svolta detta formazione conformemente alle procedure concordate con l’autorità competente dell’impresa di manutenzione.»;

22)

l’appendice IV è sostituita dalla seguente:

«Appendice IV

Moduli relativi all’esperienza e alle competenze fondamentali o moduli parziali necessari per l’estensione di una licenza di manutenzione aeronautica in conformità all’allegato III (parte 66)

A.   Requisiti relativi all’esperienza

La tabella A seguente mostra i requisiti relativi all’esperienza, espressa in mesi, per l’inserimento di una nuova categoria o sottocategoria in una licenza rilasciata in conformità all’allegato III (parte 66).

I requisiti relativi all’esperienza possono essere ridotti del 50 % nel caso in cui il richiedente abbia completato un corso di formazione di base approvato in conformità alla parte 147, relativo a una sottocategoria specifica.

Tabella A

A:

Da:

A1

A2

A3

A4

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B2

B2L

B3

L1

L2

L3

L4

L5

A1

6

6

6

24

6

24

12

24

12

6

12

12

12

12

24

A2

6

6

6

24

6

24

12

24

12

6

12

12

12

12

24

A3

6

6

6

24

12

24

6

24

12

12

12

12

12

12

24

A4

6

6

6

24

12

24

6

24

12

12

12

12

12

12

24

B1.1

6

6

6

6

6

6

12

12

6

6

6

12

12

12

B1.2

6

6

6

24

24

6

24

12

12

12

12

B1.3

6

6

6

6

6

6

12

12

6

6

6

12

12

12

B1.4

6

6

6

24

6

24

24

12

6

6

6

12

12

12

B2

6

6

6

6

12

12

12

12

12

6

6

12

12

24

B2L

6

6

6

6

12

12

12

12

12

12

6

6

12

12

24

B3

6

6

6

24

6

24

12

24

12

12

12

12

L1

24

24

24

24

36

24

36

24

36

24

24

6 (*)

12 (*)

12 (*)

24 (*)

L2

24

12

24

24

36

12

36

24

36

24

12

12 (*)

12 (*)

24 (*)

L3

30

30

30

30

48

30

48

30

48

30

30

12 (*)

12 (*)

6 (*)

24 (*)

L4

30

30

30

30

48

30

48

30

48

30

30

12 (*)

12 (*)

24 (*)

L5

24

24

24

24

36

24

36

24

36

24

24

12 (*)

12 (*)

12 (*)

B.   Moduli relativi alle competenze fondamentali o moduli parziali richiesti

Scopo della tabella è illustrare gli esami necessari per l’inserimento di una nuova categoria/sottocategoria di base in un’AML concessa in conformità al presente allegato.

I programmi preparati conformemente alle appendici I e VII richiedono diversi livelli di conoscenza per le varie categorie di licenze nell’ambito di un modulo; vi sono pertanto esami supplementari applicabili a determinati moduli per i titolari di licenze che desiderano estendere un’AML concessa in conformità al presente allegato per inserire un’altra categoria/sottocategoria e deve essere effettuata un’analisi del modulo per stabilire le materie mancanti o superate a un livello inferiore.

Tabella B

A

Da

A1

A2

A3

A4

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B2

B2L

B3

L1C

L1

L2C

L2

L3H

L3G

L4H

L4G

L5

A1

Nessuno

16.

12.

12, 16.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 2, 8, 9.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 9.

A2

11, 15.

Nessuno

12, 15.

12.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 2, 8, 9.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 9.

A3

11, 17.

11, 16 o 17.

Nessuno

16.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 2, 8, 9.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 9.

A4

11, 15 o 17.

11, 17.

15.

Nessuno

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 2, 8, 9.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 9.

B1.1

Nessuno

16.

12.

12, 16.

Nessuno

16.

12.

12, 16.

4, 5, 13, 14

4, 5, 13SQ, 14SQ

16.

12L.

12L.

8L**, 12L.

8L**, 12L.

9L.

10L.

9L, 11L.

10L,

11L.

8L**, 10L, 11, 12L.

B1.2

11.15.

Nessuno

12, 15.

12.

11, 15.

Nessuno

12, 15.

12.

4, 5, 13, 14

4, 5, 13SQ. 14SQ

Nessuno

12L.

12L.

8L*,

12L.

8L*,

12L.

9L.

10L.

9L, 11L.

10L,

11L.

8L*, 10L, 11, 12L.

B1.3

11, 17.

11, 16 o 17.

Nessuno

16.

11, 17.

11, 16 o 17.

Nessuno

16.

4, 5, 13, 14

4, 5, 13SQ. 14SQ

11, 16 o 17.

7L, 12L.

7L, 12L.

7L, 8L**, 12L.

7L, 8L**, 12L.

9L.

10L.

9L, 11L.

10L,

11L.

8L**, 10L, 11, 12L.

B1.4

11, 15 o 17.

11, 17.

15.

Nessuno

11, 15 o 17.

11, 17.

15.

Nessuno

4, 5, 13, 14

4, 5, 13SQ. 14SQ

11, 17.

7L, 12L.

7L, 12L.

7L, 8L*, 12L.

7L, 8L*, 12L.

9L.

10L.

9L, 11L.

10L,

11L.

8L*, 10L, 11, 12L.

B2

6, 7, 11, 15, 17.

6, 7, 11, 16, 17.

6, 7, 12, 15.

6, 7, 12, 16.

6, 7, 11, 15, 17.

6, 7, 11, 16, 17.

6, 7, 12, 15.

6, 7, 12, 16.

Nessuno

Nessuno

6, 7, 11, 16, 17.

5L, 7L.

4L, 5L, 6L, 7L.

5L, 7L, 8L.

4L, 5L, 6L, 7L, 8L.

9L.

10L.

9L, 11L.

10L, 11L.

6, 7, 11 o 12, 15 o 16, 17, 8L, 10L

B2L

6, 7, 11, 15, 17.

6, 7, 11, 16, 17.

6, 7, 12, 15.

6, 7, 12, 16.

6, 7, 11, 15, 17.

6, 7, 11, 16, 17.

6, 7, 12, 15.

6, 7, 12, 16.

13SQ, 14SQ.

Nessuno

6, 7, 11, 16, 17.

5L, 7L, 12LSQ.

4L, 5L, 6L, 7L, 12LSQ.

5L, 7L, 8L, 12LSQ.

4L, 5L, 6L, 7L, 8L, 12LSQ.

9L.

10L.

9L, 11L.

10L, 11L.

6, 7, 11 o 12, 15 o 16, 17, 8L, 10L

B3

11.15.

11

12.15.

12.

2, 3, 5, 8, 11, 15.

2, 3, 5, 8, 11.

2, 3, 5, 8, 12, 15.

2, 3, 5, 8, 12.

2, 3, 4, 5, 8, 13, 14.

2, 3, 4, 5, 8, 13SQ.

Nessuno

12L.

12L.

8L*, 12L.

8L*, 12L.

9L.

10L.

9L, 11L.

10L, 11L.

2, 3, 5, 8, 11 o 12, 8L*, 10L, 11L, 12L.


A

Da

A1

A2

A3

A4

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B2

B2L

B3

L1C

L1

L2C

L2

L3H

L3G

L4H

L4G

L1C

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Nessuno

4L, 6L.

8L.

4L, 6L, 8L.

9L.

10L.

8L, 9L, 11L.

8L, 10L, 11L.

L1

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Nessuno

Nessuno

8L.

8L.

9L.

10L.

8L, 9L, 11L.

8L, 10L, 11L.

L2C

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Nessuno

4L, 6L.

Nessuno

4L, 6L.

9L.

10L.

9L, 11L.

10L, 11L.

L2

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

9L.

10L.

9L, 11L.

10L, 11L.

L3H

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

5L, 7L.

4L, 5L, 6L, 7L.

5L, 7L, 8L.

4L, 5L, 6L, 7L, 8L.

Nessuno

10L.

8L, 11L.

8L, 10L, 11L.

L3G

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

5L, 7L.

4L, 5L, 6L, 7L.

5L, 7L, 8L.

4L, 5L, 6L, 7L, 8L.

9L.

Nessuno

8L, 9L, 11L.

8L, 11L.

L4H

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

5L, 7L.

4L, 5L, 6L, 7L.

5L, 7L.

4L, 5L, 6L, 7L.

Nessuno

10L.

Nessuno

10L.

L4G

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

5L, 7L.

4L, 5L, 6L, 7L.

5L, 7L.

4L, 5L, 6L, 7L.

9L.

Nessuno

9L.

Nessuno

QS = dipende dalla qualificazione del sistema.

*:

escluse le materie relative ai motori a pistone.

**:

escluse le materie relative ai motori a turbina.
»;

23)

il modulo 26 AESA di cui all’appendice VI è sostituito dal seguente:

a)

la pagina 1 è sostituita dalla seguente:

«I.

UNIONE EUROPEA (*)

[STATO]

[NOME E LOGO DELL’AUTORITÀ]

II.

Parte 66

LICENZA DI MANUTENZIONE AERONAUTICA

III.

Licenza n. [CODICE DELLO STATO MEMBRO].66.[XXXX]

MODULO 26 AESA versione 6»

b)

la pagina contenente la parte XIII. LIMITAZIONI DI CUI ALLA PARTE 66 è sostituita dalla seguente:

«XIII.

LIMITAZIONI DI CUI ALLA PARTE 66

 

Licenza valida fino al:

III.

N. di licenza:»

24)

l’appendice VII è sostituita dalla seguente:

«Appendice VII

Competenze fondamentali per la licenza di manutenzione aeronautica di categoria L

Le definizioni dei vari livelli di competenza richiesti contenute nella presente appendice corrispondono a quelle di cui all’appendice I, punto 1.

1.   Modularizzazione

I moduli richiesti per ciascuna sottocategoria/categoria di licenza aeronautica devono essere conformi alla seguente matrice. I moduli tematici applicabili sono indicati con una “X”, mentre “n.a.” sta ad indicare che il modulo tematico non è né applicabile né richiesto.

Le competenze fondamentali per L5 devono essere le stesse di qualsiasi sottocategoria B1 (come indicato nell’appendice I) più altri moduli, come indicato nella matrice.

 

Sottocategorie di licenza

 

Alianti in materiali compositi

Alianti

Alianti a motore in materiali compositi e velivoli ELA1 in materiali compositi

Alianti a motore e velivoli ELA1

Palloni ad aria calda

Palloni a gas

Dirigibili ad aria calda

Dirigibili a gas ELA2

Dirigibili a gas superiori agli ELA2

Moduli tematici

L1C

L1

L2C

L2

L3H

L3G

L4H

L4G

L5

1L

“Competenze fondamentali”

X

X

X

X

X

X

X

X

n.a.

2L

“Fattori umani”

X

X

X

X

X

X

X

X

n.a.

3L

“Legislazione aeronautica”

X

X

X

X

X

X

X

X

n.a.

4L

“Struttura in tubi di metallo e/o legno rivestita di tessuto”

n.a.

X

n.a.

X

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

5L

“Struttura in materiali compositi”

X

X

X

X

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

6L

“Struttura in materiali metallici”

n.a.

X

n.a.

X

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

7L

“Cellula — sistemi generali, meccanici ed elettrici”

X

X

X

X

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

8L

“Gruppo motopropulsore”

n.a.

n.a.

X

X

n.a.

n.a.

X

X

X (*1)

9L

“Palloni — palloni ad aria calda”

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

X

n.a.

X

n.a.

n.a.

10L

“Palloni — palloni a gas (liberi/frenati)”

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

X

n.a.

X

X

11L

“Dirigibili — DIRIGIBILI ad aria calda/a gas”

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

X

X

X

12L

“Comunicazione radio/ELT/Transponder/Strumenti”

X

X

X

X

n.a.

n.a.

X

X

X

MODULO 1L — COMPETENZE FONDAMENTALI

MODULO 1L — COMPETENZE FONDAMENTALI

Livello

1L.1

Matematica

Aritmetica

Algebra

Geometria

1

1L.2

Fisica

Materia

Meccanica

Temperatura

1

1L.3

Elettricità

Circuiti CA e CC

1

1L.4

Aerodinamica/Aerostatica

1

1L.5

Sicurezza sul luogo di lavoro e tutela dell’ambiente

2

MODULO 2L — FATTORI UMANI

MODULO 2L — FATTORI UMANI

Livello

2L.1

Generalità

1

2L.2

Prestazioni e limiti umani

1

2L.3

Psicologia sociale

1

2L.4

Fattori che influenzano le prestazioni

1

2L.5

Ambiente fisico

1

2L.6

La “sporca dozzina” e attenuazione dei rischi

2

MODULO 3L — LEGISLAZIONE AERONAUTICA

MODULO 3L — LEGISLAZIONE AERONAUTICA

Livello

3L.1

Quadro normativo

1

3L.2

Regolamenti sul mantenimento dell’aeronavigabilità

1

3L.3

Riparazioni e modifiche (parte ML)

2

3L.4

Dati di manutenzione (parte ML)

2

3L.5

Attribuzioni delle licenze e modalità per esercitarle correttamente (parte 66, parte ML)

2

MODULO 4L — STRUTTURA IN TUBI DI METALLO E/O LEGNO RIVESTITA DI TESSUTO

MODULO 4L — STRUTTURA IN TUBI DI METALLO E/O LEGNO RIVESTITA DI TESSUTO

Livello

4L.1

Cellule in legno/in tubi di metallo e tessuto

2

4L.2

Materiali

2

4L.3

Rilevazione di danni e difetti

3

4L.4

Procedure standard di riparazione e manutenzione

3

MODULO 5L — STRUTTURA IN MATERIALI COMPOSITI

MODULO 5L — STRUTTURA IN MATERIALI COMPOSITI

Livello

5L.1

Cellule in plastica fibrorinforzata (FRP)

2

5L.2

Materiali

2

5L.3

Rilevazione di danni e difetti

3

5L.4

Procedure standard di riparazione e manutenzione

3

MODULO 6L — STRUTTURA IN MATERIALI METALLICI

MODULO 6L — STRUTTURA IN MATERIALI METALLICI

Livello

6L.1

Cellula in materiali metallici

2

6L.2

Materiali

2

6L.3

Rilevazione di danni e difetti

3

6L.4

Procedure standard di riparazione e manutenzione

3

MODULO 7L — CELLULA — SISTEMI GENERALI, MECCANICI ED ELETTRICI

MODULO 7L — CELLULA — SISTEMI GENERALI, MECCANICI ED ELETTRICI

Livello

7L.1

Teoria del volo — alianti e velivoli

1

7L.2

Struttura della cellula — alianti e velivoli

1

7L.3

Condizionamento (ATA 21)

1

7L.4

Energia elettrica, cavi e connettori (ATA 24)

2

7L.5

Equipaggiamenti e finiture (ATA 25)

2

7L.6

Protezione antincendio e altri sistemi di sicurezza (ATA 26)

2

7L.7

Comandi di volo (ATA 27)

3

7L.8

Impianto combustibile (ATA 28)

2

7L.9

Impianto idraulico (ATA 29)

2

7L.10

Protezione da ghiaccio e pioggia (ATA 30)

1

7L.11

Carrello di atterraggio (ATA 32)

2

7L.12

Luci (ATA 33)

2

7L.13

Ossigeno (ATA 35)

2

7L.14

Impianto pneumatico/di aspirazione (ATA 36)

2

7L.15

Acqua/Rifiuti (ATA 41)

2

7L.16

Dispositivi di fissaggio

2

7L.17

Tubi, manicotti e connettori

2

7L.18

Molle

2

7L.19

Cuscinetti

2

7L.20

Trasmissioni

2

7L.21

Cavi di comando

2

7L.22

Accoppiamenti e spazi liberi

2

7L.23

Peso e bilanciamento dell’aeromobile

2

7L.24

Pratiche e strumenti di laboratorio

2

7L.25

Tecniche di smontaggio, ispezione, riparazione e montaggio

2

7L.26

Eventi anormali

2

7L.27

Procedure di manutenzione

2

MODULO 8L - GRUPPO MOTOPROPULSORE

MODULO 8L - GRUPPO MOTOPROPULSORE

Motore

Turbina

Elettrici

Livello

8L.1

Fondamenti generali del motore

X

X

X

2

8L.2

Fondamenti e prestazioni del motore a pistone

X

 

 

2

8L.3

Costruzione di motori a pistoni

X

 

 

2

8L.4

Sistema di alimentazione del motore a pistone (non elettronico)

X

 

 

2

8L.5

Sistema di avviamento e accensione

X

 

 

2

8L.6

Impianto di aspirazione, scarico e raffreddamento dell’aria

X

 

 

2

8L.7

Sovralimentazione/turbocompressione

X

 

 

2

8L.8

Impianti di lubrificazione dei motori a pistone

X

 

 

2

8L.9

Sistemi di indicazione del motore

X

X

X

2

8L.10

Motori elettrici per aeromobili

 

 

X

2

8L.11

Fondamenti e prestazioni dei motori a turbina

 

X

 

2

8L.12

Entrata dell’aria e compressore

 

X

 

2

8L.13

Camera di combustione, sistema di avviamento e accensione

 

X

 

2

8L.14

Sezione e scarico turbina

 

X

 

2

8L.15

Altri componenti e sistemi dei motori a turbina

 

X

 

2

8L.16

Ispezioni dei motori a turbina ed operazioni a terra

 

X

 

2

8L.17

Eliche

X

X

X

2

8L.18

Controllo elettronico del motore (FADEC)

X

X

X

2

8L.19

Lubrificanti e carburanti

X

X

X

2

8L.20

Installazione di motori ed eliche

X

X

X

2

8L.21

Controllo dei motori ed operazioni a terra

X

X

X

2

8L.22

Deposito e conservazione dei motori/delle eliche

X

X

X

2

MODULO 9L — PALLONI — PALLONI AD ARIA CALDA

MODULO 9L — PALLONI — PALLONI AD ARIA CALDA

Livello

9L.1

Teoria del volo — palloni ad aria calda

1

9L.2

Cellula generale di palloni ad aria calda

2

9L.3

Involucro

3

9L.4

Impianto di riscaldamento/bruciatore

3

9L.5

Navicella e sospensioni della navicella (compresi dispositivi alternativi)

3

9L.6

Sistemi di strumentazione

2

9L.7

Equipaggiamento

2

9L.8

Assistenza e deposito di palloni ad aria calda

2

9L.9

Tecniche di smontaggio, ispezione, riparazione e montaggio

3

MODULI 10L — PALLONI — PALLONI A GAS (LIBERI/FRENATI)

MODULO 10L —PALLONI — PALLONI A GAS (LIBERI/FRENATI)

Livello

10L.1

Teoria del volo — palloni a gas

1

10L.2

Cellula generale di palloni a gas

2

10L.3

Involucro

3

10L.4

Compensazione

3

10L.5

Valvole, paracadute ed altri sistemi connessi

3

10L.6

Cerchio di carico

3

10L.7

Navicella (compresi dispositivi alternativi)

3

10L.8

Funi e cavi

3

10L.9

Sistemi di strumentazione

2

10L.10

Sistemi dei palloni a gas frenati

3

10L.11

Equipaggiamento

2

10L.12

Assistenza e deposito di palloni a gas

2

10L.13

Tecniche di smontaggio, ispezione, riparazione e montaggio

3

MODULO 11L — DIRIGIBILI — DIRIGIBILI AD ARIA CALDA/A GAS

MODULI 11L — DIRIGIBILI — DIRIGIBILI AD ARIA CALDA/A GAS

Livello

11L.1

Teoria del volo e controllo di dirigibili

2

11L.2

Strutture della cellula di dirigibili — concetti generali

2

11L.3

Involucro di dirigibili

2

11L.4

Gondola

3

11L.5

Comando del volo di dirigibili (ATA 27/55)

3

11L.6

Energia elettrica (ATA 24)

3

11L.7

Luci (ATA 33)

2

11L.8

Protezione da ghiaccio e pioggia

3

11L.9

Impianti combustibile (ATA 28)

2

11L.10

Motore ed eliche nei dirigibili

2

11L.11

Assistenza e deposito di dirigibili

2

11L.12

Tecniche di smontaggio, ispezione, riparazione e montaggio

2

MODULO 12L — COMUNICAZIONE RADIO/ELT/TRANSPONDER/STRUMENTI

MODULO 12L — COMUNICAZIONE RADIO/ELT/TRANSPONDER/STRUMENTI

Livello

12L.1

Comunicazione Radio/Trasmettitori di localizzazione d’emergenza (Emergency Locator Transmitter — ELT)

2

12L.2

Transponder e FLARM

2

12L.3

Sistemi di strumentazione

2

12L.4

Attrezzatura generale di prova dell’avionica

1

»

25)

L’appendice VIII è così modificata:

a)

alla lettera a) sono aggiunti i seguenti punti vi) e vii):

«vi)

in caso di mancato superamento di un modulo, tale modulo non potrà essere ripetuto prima di 90 giorni a partire dalla data dell’esame non superato;

vii)

il numero massimo di tentativi per ciascun esame è tre in un periodo di 12 mesi.»;

b)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Il numero di domande per modulo è il seguente:

i)

modulo 1L “COMPETENZE FONDAMENTALI”: 20 domande.

Tempo concesso: 25 minuti;

ii)

modulo 2L “FATTORI UMANI”: 20 domande.

Tempo concesso: 25 minuti;

iii)

modulo 3L “LEGISLAZIONE AERONAUTICA”: 28 domande.

Tempo concesso: 35 minuti;

iv)

modulo 4L “STRUTTURA IN TUBI DI METALLO E/O LEGNO RIVESTITA DI TESSUTO”: 40 domande.

Tempo concesso: 50 minuti;

v)

modulo 5L “STRUTTURA IN MATERIALI COMPOSITI”: 32 domande.

Tempo concesso: 40 minuti;

vi)

modulo 6L “STRUTTURA IN MATERIALI METALLICI”: 32 domande.

Tempo concesso: 40 minuti;

vii)

modulo 7L “CELLULA — SISTEMI GENERALI, MECCANICI ED ELETTRICI”: 60 domande.

Tempo concesso: 75 minuti;

viii)

modulo 8L “GRUPPO MOTOPROPULSORE”: 64 domande.

Tempo concesso: 80 minuti;

ix)

modulo 9L “PALLONI — PALLONI AD ARIA CALDA”: 36 domande.

Tempo concesso: 45 minuti;

x)

modulo 10L “PALLONI — PALLONI A GAS (LIBERI/FRENATI)”: 44 domande.

Tempo concesso: 55 minuti;

xi)

modulo 11L “DIRIGIBILI — DIRIGIBILI AD ARIA CALDA/A GAS”: 40 domande.

Tempo concesso: 50 minuti;

xii)

modulo 12L “COMUNICAZIONE RADIO/ELT/TRANSPONDER/STRUMENTI”: 20 domande.

Tempo concesso: 25 minuti.»;

26)

è aggiunta la seguente appendice IX:

«Appendice IX

Metodo di valutazione per la didattica multimediale (MBT)

1.

Scopo della presente appendice è stabilire i requisiti per la valutazione e l’approvazione, da parte di un’autorità competente, di qualsiasi corso che preveda la didattica multimediale in conformità al punto 66.B.135.

La presente appendice può essere utilizzata per la valutazione di altri corsi di formazione se l’autorità competente decide che il metodo di valutazione di cui alla presente appendice è appropriato per tali corsi.

La valutazione è effettuata dall’autorità competente sulla base di tutti i criteri stabiliti nella tabella A, raggruppati in quattro categorie da a) a d). L’autorità competente indica chiaramente nella tabella il prodotto di didattica multimediale oggetto di valutazione e le sue versioni di produzione e aggiornamento.

2.

L’autorità competente che effettua la valutazione deve immedesimarsi nell’allievo o nell’utente finale e valutare ciascuno dei criteri elencati nella tabella A individualmente su una scala di classificazione da 1 a 5, come segue:

1:

inaccettabile. Non soddisfa i criteri richiesti;

2:

parzialmente accettabile, ma sono necessari miglioramenti per soddisfare i criteri richiesti;

3:

accettabile. Soddisfa i criteri richiesti;

4:

buono. Soddisfa i criteri richiesti con i miglioramenti apportati;

5:

eccellente. Supera i criteri richiesti.

3.

Se uno o più criteri sono classificati al di sotto di 3, l’autorità competente richiede un processo di apprendimento alternativo al fine di migliorare l’idoneità del prodotto, portandola a un livello accettabile.

4.

Una volta che ha valutato ciascuno dei singoli criteri elencati nella tabella A, l’autorità competente utilizza la seguente scala di classificazione combinata per stabilire il livello complessivo di idoneità per ciascuna risorsa di apprendimento basata sulla didattica multimediale:

100-80: eccellente risorsa di apprendimento. Offre diverse funzionalità e soddisfa i criteri di idoneità richiesti;

79-60: la risorsa di apprendimento soddisfa i criteri di idoneità richiesti;

59-40: la risorsa di apprendimento non è utilizzabile a livello didattico in modo sufficientemente valido. Può essere utilizzata solo per la formazione “informale”;

39-20: la risorsa di apprendimento è inferiore alla media. Non soddisfa vari criteri di idoneità richiesti.

Prima di approvare il prodotto, l’autorità competente verifica che il punteggio finale della didattica multimediale sia pari o superiore a 60 e che non vi sia alcun criterio classificato al di sotto di 3.

Tabella (A): valutazione della didattica multimediale (MBT)

Tabella di valutazione della didattica multimediale (MBT)

Identificazione del prodotto:

Nome:

Versione:

 

PUNTEGGIO (1-5)

Categoria a) “qualità accademica”

Attendibilità delle informazioni

1.

Le informazioni sono attendibili.

 

Pertinenza delle informazioni

2.

Le informazioni sono pertinenti.

 

Categoria b) “qualità pedagogica”

Formulazione/costruzione pedagogica

3.

La qualità della semplificazione della risorsa è adeguata.

 

4.

La risorsa didattica presenta un numero adeguato di panoramiche e sintesi.

 

5.

La risorsa è strutturata in modo chiaro (sintesi, prospetti).

 

6.

La struttura ne promuove l’uso nel contesto pedagogico.

 

Strategie pedagogiche

7.

Gli obiettivi di apprendimento sono indicati.

 

8.

La risorsa prevede incentivi per promuovere l’apprendimento.

 

9.

La risorsa crea interazione tra allievo e istruttore.

 

10.

Si promuove l’impegno attivo dell’allievo.

 

11.

È presente l’apprendimento incentrato sull’allievo.

 

12.

Le attività di risoluzione dei problemi incoraggiano l’apprendimento.

 

13.

La risorsa consente la comunicazione tra allievi.

 

14.

L’allievo ha la possibilità di vedere i progressi compiuti nell’apprendimento.

 

Metodi di valutazione degli allievi

15.

La risorsa prevede una procedura di autovalutazione.

 

Categoria c) “qualità didattica”

Attività di apprendimento

16.

I contenuti si riferiscono a situazioni reali che l’allievo potrebbe trovarsi ad affrontare in un contesto di manutenzione effettivo.

 

Contenuti di apprendimento

17.

I contenuti sono adeguati per conseguire gli obiettivi di apprendimento.

 

Categoria d) “qualità tecnica”

Progettazione

18.

I contenuti e l’organizzazione della risorsa di apprendimento prevedono l’uso appropriato dei colori, l’interattività, la qualità grafica, le animazioni e le illustrazioni.

 

Navigazione

19.

I metodi di navigazione sono chiari, coerenti e intuitivi.

 

Aspetti tecnologici

20.

Le tecniche multimediali promuovono il trasferimento di informazioni.

 

Punteggio finale:

 

Note:

nel valutare la didattica multimediale sulla base dei singoli criteri elencati nella tabella A, l’autorità competente tiene conto di quanto segue.

Categorie

a)

Qualità accademica

Le informazioni contenute nella risorsa multimediale presentano due caratteristiche:

i)

attendibilità: le informazioni sono attendibili, attuali e relativamente prive di errori. Le informazioni sono conformi alle prescrizioni normative vigenti;

ii)

pertinenza: le informazioni sono pertinenti per gli obiettivi di apprendimento definiti per il corso. Sostengono l’allievo nel conseguimento degli obiettivi di apprendimento.

b)

Qualità pedagogica

La didattica multimediale pone l’accento sulle attività che promuovono lo sviluppo delle conoscenze e delle capacità richieste.

I criteri principali per ciascun prodotto riguardano tre aspetti:

i)

formulazione/costruzione pedagogica: è caratterizzata dalla qualità della semplificazione, dalla presenza di sintesi e dall’uso di diagrammi, cifre, animazioni e illustrazioni. Valuta se la struttura della risorsa di apprendimento ne promuova l’uso in un contesto pedagogico. Ciò riguarda la facilità di orientamento (sintesi, prospetto delle lezioni), la presenza di interazioni adeguate, l’usabilità (possibilità di tornare indietro, andare avanti, scorrere ecc.) e le risorse di comunicazione (domande e risposte, domande frequenti, forum ecc.);

ii)

strategie pedagogiche: gli stili di insegnamento e di apprendimento dovrebbero basarsi su approcci didattici attivi volti a costruire situazioni significative relative agli obiettivi di apprendimento e alla motivazione dei discenti;

iii)

metodi di valutazione degli allievi: si applicano metodi atti a misurare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento.

c)

Qualità didattica

i)

Attività di apprendimento: i contenuti si riferiscono a situazioni reali che l’allievo potrebbe trovarsi ad affrontare in un contesto di manutenzione effettivo.

ii)

Contenuti dell’apprendimento: i contenuti sono adeguati per conseguire gli obiettivi di apprendimento.

d)

Qualità tecnica

Questa sezione valuta la progettazione, la navigazione e gli aspetti tecnologici delle risorse di apprendimento:

i)

progettazione: i contenuti e l’organizzazione della risorsa di apprendimento promuovono l’uso appropriato dei colori, l’interattività e la qualità grafica per immagini, animazioni e illustrazioni selezionate;

ii)

navigazione: durante la navigazione, l’allievo dovrebbe essere in grado di trovare un prospetto, un indice o un sommario dettagliato. Le scelte o gli orientamenti proposti sono chiari e i raggruppamenti all’interno dei menù devono essere coerenti;

iii)

aspetti tecnologici: le tecniche multimediali mirano a combinare e sfruttare le capacità di qualsiasi nuova tecnologia nel settore dell’istruzione al fine di migliorare il trasferimento di conoscenze. Il sistema deve pertanto favorire l’uso di animazioni, simulazioni o qualsiasi altro elemento interattivo.».

».

(*)  L’esperienza può essere ridotta del 50 % ma con la concessione di una licenza con limitazioni, vale a dire una licenza approvata con l’esclusione di “interventi di manutenzione complessi di cui all’allegato I (parte M), appendice VII, modifiche standard di cui al punto 21.A.90B dell’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 e riparazioni standard di cui al punto 21.A.431B dell’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012.”.

(*1)  Sono richieste solo le materie applicabili relative alla propulsione del modulo 8L; queste dipendono dalla sottocategoria B1 di provenienza del richiedente.


ALLEGATO II

L’allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato come segue:

1)

nell’indice, il punto 147.A.305 è sostituito dal seguente: «147.A.305 Valutazione per tipo di aeromobile e valutazione per le attività»;

2)

il punto 147.A.100 è così modificato:

a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Per l’erogazione della formazione teorica e per lo svolgimento degli esami di verifica dev’essere previsto un locale adeguato, completamente chiuso e separato dalle altre infrastrutture.»;

b)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

Il numero massimo di allievi ammessi a frequentare le esercitazioni pratiche, in tutti i corsi di formazione, è pari a 15 per ogni istruttore od esaminatore.»;

c)

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

Per i documenti degli esami e della formazione si devono prevedere delle strutture di archiviazione dotate di caratteristiche di sicurezza. L’ambiente di archiviazione dev’essere tale da assicurare la tenuta dei documenti in buone condizioni per l’intero periodo di conservazione prescritto al punto 147.A.125. Le strutture di archiviazione e gli uffici possono essere riuniti in un unico sito, purché sia garantito un adeguato livello di sicurezza.»;

d)

è aggiunta la seguente lettera j):

«j)

In deroga alle lettere da a) a d) ed f), nel caso di apprendimento a distanza effettuato presso una sede dove l’impresa approvata in conformità al presente allegato non esercita alcun controllo sull’ambiente in cui si trova l’allievo, l’impresa approvata in conformità al presente allegato informa l’allievo stesso e lo sensibilizza riguardo all’adeguatezza della sede di formazione. Tale deroga si applica solo all’apprendimento a distanza e non all’esame e/o alla valutazione corrispondenti.»;

3)

al punto 147.A.105, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

L’impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione deve assumere personale sufficiente per programmare/effettuare le attività di formazione teorica e pratica, e svolgere gli esami di verifica e le valutazioni pratiche in conformità all’autorizzazione ricevuta.»;

4)

il punto 147.A.115 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Ogni aula dev’essere dotata di apparecchiature di presentazione idonee e con caratteristiche tali da assicurare agli allievi la possibilità di leggere facilmente testi, disegni, diagrammi e cifre da qualsiasi parte dell’aula.

Per gli ambienti di formazione virtuali, i contenuti della formazione devono essere concepiti in modo tale da aiutare gli allievi a comprendere la materia in oggetto, assicurando loro la possibilità di leggere facilmente testi, disegni, diagrammi e cifre delle presentazioni.

Le apparecchiature di presentazione possono comprendere dispositivi di simulazione per formazione sulla manutenzione atti ad aiutare gli allievi a comprendere la materia in oggetto, laddove tali apparecchi siano considerati utili per tale fine.»;

b)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

L’impresa che eroga servizi di formazione che organizza corsi specifici in funzione del tipo di aeromobile, come specificato al punto 147.A.100, lettera e), deve avere accesso al tipo di aeromobile corrispondente. Al fine di garantire un livello di formazione adeguato, si può far ricorso a dispositivi di simulazione per formazione sulla manutenzione.»;

5)

al punto 147.A.120 è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

L’accesso al materiale per la formazione sulla manutenzione pertinente ai corsi di formazione di base o per tipo può essere fornito su supporto cartaceo o per via elettronica, a condizione che l’allievo disponga dei mezzi adeguati per accedere a tale materiale in qualsiasi momento durante l’intera durata del corso.»;

6)

al punto 147.A.135 è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

L’esame deve essere effettuato, in un ambiente controllato, da un’impresa che eroga servizi di formazione approvata in conformità al presente allegato e deve essere descritto nel manuale della stessa impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione.

Ai fini dell’esame, per “ambiente controllato” si intende un ambiente in cui è possibile stabilire e verificare quanto segue: a) l’identità degli allievi, b) il corretto svolgimento della procedura d’esame, c) la correttezza dell’esame e d) la sicurezza del materiale d’esame.»;

7)

al punto 147.A.145, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

La formazione teorica, gli esami di verifica, la formazione pratica e le valutazioni pratiche si possono svolgere soltanto nelle sedi specificate nel certificato di approvazione o in qualunque sede indicata nel manuale dell’impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione.»;

8)

il punto 147.A.200 è così modificato:

a)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

Fatta salva la lettera f), al fine di beneficiare dei cambiamenti nelle tecnologie e nei metodi di formazione (formazione teorica) o dei crediti specificati al punto 66.A.25, lettera e), dell’allegato III (parte 66), il numero di ore stabilito nell’appendice I (Durata del corso di formazione di base) può essere modificato a condizione che nel contenuto e nel calendario dei programmi di formazione sia presente la descrizione e la motivazione delle modifiche proposte. Il manuale dell’impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione deve contenere una procedura per motivare tali modifiche.»;

b)

è aggiunta la seguente lettera h):

«h)

La durata dei corsi per la conversione di licenze tra (sotto)categorie deve essere determinata dopo una valutazione del contenuto dei testi di riferimento per la formazione di base e delle relative esercitazioni pratiche richieste.»;

9)

il punto 147.A.305 è sostituito dal seguente:

«147.A.305

Valutazione per tipo di aeromobile e valutazione per le attività

L’impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione, autorizzata a condurre attività di formazione per tipo di aeromobile, in conformità a quanto specificato al punto 147.A.300, deve effettuare la valutazione per tipo di aeromobile o la valutazione per le attività di cui all’allegato III (parte 66) nel rispetto dei criteri definiti al punto 66.A.45 dell’allegato III (parte 66) riguardanti il tipo di aeromobile e le attività.»;

10)

l’appendice III è così modificata:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Formazione ed esame di base

Il modello del certificato di formazione di base deve essere utilizzato per attestare il completamento di una formazione di base o di un esame di base o di entrambi.

Il certificato di formazione deve identificare chiaramente ogni esame relativo ai singoli moduli, per data di superamento, con la corrispondente versione di cui all’allegato III (parte 66), appendice I.

Il modulo 148a AESA deve essere utilizzato per la formazione e gli esami effettuati da un’impresa che eroga servizi di formazione approvata in conformità all’allegato IV (parte 147).

Il modulo 148b AESA deve essere utilizzato per gli esami effettuati dall’autorità competente.

Pagina 1 di 1

ATTESTATO

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].147.[XXXX].[YYYYY]

Il presente attestato è rilasciato a:

[NOME]

[DATA E LUOGO DI NASCITA]

Da:

[NOME E INDIRIZZO DELL’IMPRESA]

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].147.[XXXX]

un’impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione approvata per fornire formazione e effettuare esami nell’ambito del programma di approvazione e in conformità all’allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n 1321/2014 della Commissione.

Il presente attestato certifica che la persona sopra indicata ha frequentato e/o superato (**) con successo il corso/i corsi di formazione di base approvato/i (**) e/o l’esame/gli esami di base (**) indicato/i qui di seguito in conformità al regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione.

[CORSO/CORSI DI FORMAZIONE DI BASE (**)]/[ESAME/ESAMI DI BASE (**)]

[ELENCO DEI MODULI DI CUI ALLA PARTE 66/LUOGO E DATA DI SUPERAMENTO DELL’ESAME]

Data: …

Firma: …

Per: [NOME DELL’IMPRESA]

Modulo 148a AESA versione 1

(*)

O AESA se quest’ultima è l’autorità competente.

(**)

Cancellare la dicitura non pertinente. Opzioni possibili:

ha frequentato e superato il corso/i corsi di formazione di base; oppure

ha frequentato solo il corso/i corsi di formazione di base; oppure

ha superato solo l’esame/gli esami di base.


Pagina 1 di 1

ATTESTATO

Riferimento: [Codice dello Stato membro (*)].CAA.[XXXX].[YYYY]

Il presente attestato è rilasciato a:

[NOME]

[DATA E LUOGO DI NASCITA]

Da:

[DENOMINAZIONE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE]

[INDIRIZZO DELL’AUTORITÀ COMPETENTE]

dopo aver effettuato l’esame conformemente all’allegato III (parte 66), sezione B, capitolo C, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione.

Il presente attestato certifica che la persona sopra indicata ha superato con successo l’esame/gli esami di base indicato/i qui di seguito in conformità al regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione.

[ESAME/ESAMI DI BASE]

[ELENCO DEI MODULI DI CUI ALLA PARTE 66/LUOGO E DATA DI SUPERAMENTO DELL’ESAME]

Data: . …

Firma: …

Per: [DENOMINAZIONE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE]

Modulo 148b AESA versione 1»;

b)

il punto 2 è modificato come segue:

i)

il titolo è sostituito dal seguente: «2. Esami e valutazione della formazione per tipo»;

ii)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il modello del certificato di formazione per tipo deve essere utilizzato per attestare il completamento dell’esame degli elementi teorici (formazione inclusa) o della valutazione degli elementi pratici (formazione inclusa) o di entrambi gli elementi del corso di formazione per l’abilitazione per tipo [appendice III, punto 1, lettere a) e b), dell’allegato III (parte 66)].»;

iii)

dopo il quarto comma è inserito il comma seguente:

«Lo stesso modulo deve essere utilizzato per attestare il completamento della valutazione per tipo di aeromobile [punto 66.A.45, lettera d), dell’allegato III (parte 66), e punto 5 dell’appendice III di tale allegato].

Il modulo 149a AESA deve essere utilizzato per la formazione e gli esami effettuati da un’impresa che eroga servizi di formazione approvata in conformità all’allegato IV (parte 147).

Il modulo 149b AESA deve essere utilizzato per gli esami relativi alla formazione per tipo e le valutazioni per tipo effettuati dall’autorità competente o per attestare il completamento della formazione per tipo di aeromobile approvata mediante la procedura di approvazione diretta di cui all’allegato III (parte 66), punto 66.B.130.»;

iv)

il modulo è sostituito dal seguente:

Pagina 1 di 1

«ATTESTATO

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].147.[XXXX].[YYYYY]

Il presente attestato è rilasciato a:

[NOME]

[DATA E LUOGO DI NASCITA]

Da:

[NOME E INDIRIZZO DELL’IMPRESA]

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].147.[XXXX]

un’impresa che eroga servizi di formazione sulla manutenzione approvata per fornire formazione e effettuare esami nell’ambito del programma di approvazione e in conformità all’allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n 1321/2014 della Commissione.

Il presente attestato certifica che la persona di cui sopra ha superato con successo gli elementi teorici (**) e/o pratici (**) del corso di formazione per tipo di aeromobile approvato; o ha completato la valutazione per tipo di aeromobile (**) di seguito indicata in conformità al regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione.

[CORSO DI FORMAZIONE PER TIPO DI AEROMOBILE (**)]

[DATE DI INIZIO e DI FINE]/[LUOGO]

[SPECIFICARE GLI ELEMENTI TEORICI/PRATICI]

oppure

[VALUTAZIONE PER TIPO DI AEROMOBILE (**)]

[DATA DI FINE]/[LUOGO]

Data: …

Firma: …

Per: [NOME DELL’IMPRESA]

Modulo 149a AESA versione 1

(*)

O AESA se quest’ultima è l’autorità competente.

(**)

Cancellare la dicitura non pertinente. Opzioni possibili:

ha frequentato e superato integralmente gli elementi teorici e ha ricevuto una valutazione positiva per gli elementi pratici del corso di formazione per tipo; oppure

ha frequentato integralmente e superato solo gli elementi teorici; oppure

ha ricevuto una valutazione positiva per gli elementi pratici; oppure

ha completato positivamente la valutazione per tipo di aeromobile.

Pagina 1 di 1

ATTESTATO

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO(*)].CAA.[XXXX].[YYYY]

Il presente attestato è rilasciato a:

[NOME]

[DATA E LUOGO DI NASCITA]

Da:

[DENOMINAZIONE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE]

[INDIRIZZO DELL’AUTORITÀ COMPETENTE]

dopo aver effettuato l’esame conformemente all’allegato III (parte 66), sezione B, capitolo C, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione o conformemente alla procedura di approvazione diretta della formazione per tipo di aeromobile di cui all’allegato III (parte 66), punto 66.B.130, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione.

Il presente attestato certifica che la persona di cui sopra ha superato con successo gli elementi teorici (*) e/o pratici (*) del corso di formazione per tipo di aeromobile approvato; o ha completato la valutazione per tipo di aeromobile (*) di seguito indicata in conformità al regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione.

[CORSO DI FORMAZIONE PER TIPO DI AEROMOBILE (*)]

[DATE DI INIZIO e DI FINE]/[LUOGO]

[SPECIFICARE GLI ELEMENTI TEORICI/PRATICI]

oppure

[VALUTAZIONE PER TIPO DI AEROMOBILE (*)]

[DATA DI FINE]/[LUOGO]

Data: …

Firma: …

Per: [DENOMINAZIONE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE]

Modulo 149b AESA versione 1

(*)

Cancellare la dicitura non pertinente. Opzioni possibili:

ha frequentato e superato integralmente gli elementi teorici e ha ricevuto una valutazione positiva per gli elementi pratici del corso di formazione per tipo; oppure

ha frequentato integralmente e superato solo gli elementi teorici; oppure

ha ricevuto una valutazione positiva per gli elementi pratici; oppure

ha completato positivamente la valutazione per tipo di aeromobile.».


ALLEGATO III

L’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così rettificato:

1)

al punto M.A.302, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

L’AMP deve osservare:

1)

le istruzioni impartite dall’autorità competente;

2)

le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità:

i)

impartite dai titolari del certificato di omologazione, del certificato di omologazione ristretto, del certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità, dell’autorizzazione ETSO o dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto o dal titolare di qualsiasi ulteriore approvazione pertinente rilasciata a norma dell’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012;

ii)

incluse nelle specifiche di certificazione di cui al punto 21.A.90B o 21.A.431B dell’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, se pertinenti;

iii)

incluse nelle specifiche di certificazione di cui all’allegato Ib (parte 21 Light), punti 21L.A.62, 21L.A.102, 21L.A.202 o 21L.A.222, del regolamento (UE) n. 748/2012, se applicabili;

3)

le disposizioni applicabili dell’allegato I (parte 26) del regolamento (UE) 2015/640.»,

2)

il punto M.A.502 è sostituito dal seguente:

«M.A.502 Manutenzione dei componenti

a)

La manutenzione dei componenti diversi dai componenti di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera b), punti da 2) a 6), del regolamento (UE) n. 748/2012, o, a seconda dei casi, all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.193, lettera b), punti da 2) a 6), del regolamento (UE) n. 748/2012 deve essere eseguita da imprese di manutenzione approvate in conformità al presente allegato, capitolo F, o dell’allegato II (parte 145), o dell’allegato V quinquies (parte CAO) del presente regolamento, a seconda dei casi.

b)

In deroga alla lettera a), se un componente è installato sull’aeromobile, la manutenzione di tale componente può essere effettuata da un’impresa di manutenzione dell’aeromobile approvata in conformità al presente allegato, capitolo F, o dell’allegato II (Parte 145) o dell’allegato V quinquies (Parte CAO) o dal personale autorizzato a certificare di cui al punto M.A.801, lettera b), punto 1) del presente allegato. Tale manutenzione deve essere eseguita conformemente ai dati di manutenzione dell’aeromobile o ai dati di manutenzione dei componenti, previo accordo dell’autorità competente. L’impresa di manutenzione dell’aeromobile o il personale autorizzato a certificare può temporaneamente rimuovere il componente per effettuare la manutenzione qualora divenga necessario consentire un migliore accesso al componente, a meno che la rimozione non renda necessaria un’ulteriore manutenzione. La manutenzione dei componenti effettuata conformemente al presente punto non è valida ai fini del rilascio del modulo 1 AESA ed è soggetta ai requisiti per la riammissione in servizio dell’aeromobile di cui al punto M.A.801 del presente allegato.

c)

In deroga alla lettera a), se un componente è installato sul motore o sull’unità di potenza ausiliaria (auxiliary power unit, APU), la manutenzione di tale componente può essere eseguita da un’impresa di manutenzione del motore approvata in conformità al presente allegato, capitolo F, o all’allegato II (parte 145) o all’allegato V quinquies (parte CAO). Tale manutenzione deve essere eseguita conformemente ai dati di manutenzione del motore o dell’APU o ai dati di manutenzione dei componenti, previo accordo dell’autorità competente. L’impresa di manutenzione del motore può temporaneamente rimuovere il componente per effettuare la manutenzione se necessario a consentire un migliore accesso al componente, a meno che la rimozione non renda necessaria un’ulteriore manutenzione.

d)

La manutenzione dei componenti di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera b), punto 2), del regolamento (UE) n. 748/2012 o all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.193, lettera b), punto 2), del regolamento (UE) n. 748/2012, qualora il componente sia installato sull’aeromobile o sia temporaneamente rimosso per migliorare l’accesso, deve essere eseguita da un’impresa di manutenzione dell’aeromobile approvata in conformità al presente allegato, capitolo F, o dell’allegato II (parte 145) o all’allegato V quinquies (parte CAO) del presente regolamento, a seconda dei casi, dal personale autorizzato a certificare di cui al punto M.A.801, lettera b), punto 1), del presente allegato, o dal pilota-proprietario di cui al punto M.A.801, lettera b), punto 2), del presente allegato. La manutenzione dei componenti effettuata conformemente al presente punto non è valida ai fini del rilascio del modulo 1 AESA ed è soggetta ai requisiti per la riammissione in servizio dell’aeromobile di cui al punto M.A.801 del presente allegato.

e)

La manutenzione dei componenti di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera b), punti da 3) a 6), del regolamento (UE) n. 748/2012 o all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.193, lettera b), punti da 3) a 6), del regolamento (UE) n. 748/2012 deve essere eseguita dalle imprese di manutenzione di cui alla lettera a) o essere eseguita da qualsiasi persona o impresa e essere accompagnata da una “dichiarazione di avvenuta manutenzione” rilasciata dalla persona o dall’impresa che esegue la manutenzione. La “dichiarazione di avvenuta manutenzione” deve contenere quanto meno le informazioni di base sulla manutenzione eseguita, la data in cui è stata completata e l’identificazione dell’impresa o della persona che rilascia la dichiarazione. La dichiarazione deve essere considerata un registro di manutenzione ed equivalente a un modulo 1 AESA in relazione al componente sottoposto a manutenzione.».


ALLEGATO IV

All’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.302, del regolamento (UE) n. 1321/2014, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

L’AMP:

1)

deve identificare chiaramente il proprietario dell’aeromobile e l’aeromobile cui si riferisce, compresi, a seconda dei casi, i motori e le eliche installati;

2)

deve comprendere:

a)

gli interventi o le ispezioni contenuti nel programma minimo di ispezione applicabile (minimum inspection programme – “MIP”) di cui alla lettera d);

b)

le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità (instructions for continuing airworthiness – “ICA”) emesse dal titolare dell’approvazione del progetto (design approval holder – “DAH”);

c)

le ICA emesse dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto;

3)

può comprendere, su proposta del proprietario, della CAMO o della CAO, e previa approvazione o dichiarazione di conformità alla lettera b), interventi di manutenzione ulteriori rispetto a quelli di cui alla lettera c), punto 2), o interventi di manutenzione alternativi a quelli di cui alla lettera c), punto 2), lettera b). Gli interventi di manutenzione alternativi a quelli di cui alla lettera c), punto 2), lettera b), non sono meno restrittivi di quelli previsti dal MIP applicabile;

4)

deve comprendere tutte le informazioni obbligatorie sul mantenimento dell’aeronavigabilità, come le AD a carattere ripetitivo, la sezione relativa alla limitazione di aeronavigabilità (airworthiness limitation section – “ALS”) delle ICA o specifici requisiti per la manutenzione di cui alla scheda delle caratteristiche del certificato di omologazione (type certificate data sheet – “TCDS”);

5)

deve determinare eventuali interventi di manutenzione ulteriori da eseguire in ragione del tipo specifico di aeromobile, della configurazione dell’aeromobile e del tipo e della specificità dell’operazione; devono a tal proposito essere presi in considerazione almeno gli elementi seguenti:

a)

gli equipaggiamenti specifici installati e le modifiche apportate all’aeromobile;

b)

le riparazioni eseguite nell’aeromobile;

c)

i componenti a vita limitata e quelli di importanza critica sotto il profilo della sicurezza;

d)

le raccomandazioni di manutenzione, quali gli intervalli di tempo tra revisioni (time between overhaul – «TBO»), veicolate da bollettini del servizio tecnico, lettere di servizio e altre informazioni di servizio non obbligatorie;

e)

i pertinenti orientamenti o requisiti operativi connessi all’ispezione periodica di determinati equipaggiamenti;

f)

le approvazioni operative speciali;

g)

l’impiego dell’aeromobile e l’ambiente operativo;

(6)

deve indicare se i piloti-proprietari sono autorizzati ad eseguire la manutenzione;

(7)

deve contenere, se dichiarato dal proprietario, una dichiarazione firmata per mezzo della quale il proprietario dichiara che tale documento è l’AMP per la specifica registrazione dell’aeromobile e si assume la piena responsabilità del suo contenuto e, in particolare, di qualsiasi deviazione rispetto alle raccomandazioni del DAH;

(8)

deve presentare, se approvato dalla CAMO o dalla CAO, la firma di tale impresa, che conserva i dati relativi alla giustificazione di eventuali deviazioni introdotte rispetto alle raccomandazioni del DAH;

(9)

deve essere sottoposto a riesame almeno una volta all’anno al fine di valutarne l’efficacia e la revisione deve essere effettuata, in alternativa:

a)

in concomitanza con la revisione dell’aeronavigabilità dell’aeromobile da parte della persona che effettua quest’ultima revisione;

b)

dalla CAMO o dalla CAO incaricata di gestire il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile, qualora il riesame dell’AMP non avvenga in concomitanza con la revisione dell’aeronavigabilità.

Se dal riesame emergono carenze dell’aeromobile connesse a carenze nel contenuto dell’AMP, quest’ultimo deve essere modificato di conseguenza. La persona che effettua il riesame informa in tal caso l’autorità competente dello Stato membro di registrazione se non concorda con le misure di modifica dell’AMP adottate dal proprietario, dalla CAMO o dalla CAO. L’autorità competente decide quali modifiche dell’AMP sono necessarie, indicando i rilievi corrispondenti e, se necessario, agendo di conseguenza in conformità a quanto stabilito al punto ML.B.304.»


DECISIONI

23.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 135/111


DECISIONE (UE) 2023/990 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale riguardo a determinate modifiche della convenzione e dell’allegato III della stessa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, e l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (1) («convenzione») è entrata in vigore il 24 febbraio 2004 ed è stata conclusa a nome dell’Unione con decisione 2006/730/CE del Consiglio (2).

(2)

A norma dell’articolo 7 della convenzione, la conferenza delle parti della convenzione può adottare decisioni relative all’inclusione di un prodotto chimico nell’allegato III della convenzione.

(3)

Si prevede che, nella sua undicesima riunione, la conferenza delle parti adotti decisioni volte a includere altri prodotti chimici nell’allegato III della convenzione.

(4)

Per promuovere la responsabilità solidale e la cooperazione tra le parti nel commercio internazionale di taluni prodotti chimici pericolosi con l’obiettivo di tutelare la salute umana e l’ambiente contro i potenziali effetti nocivi di tali sostanze e contribuire al loro utilizzo ecologicamente razionale, è necessario e opportuno includere ulteriori prodotti chimici che soddisfano tutti i pertinenti criteri di cui all’allegato II della convenzione.

(5)

La conferenza delle parti valuterà inoltre una proposta di modifica della convenzione, presentata dalla Svizzera, dall’Australia, dal Burkina Faso, dal Ghana e dal Mali. Scopo della proposta è ovviare alla difficoltà di includere nuovi prodotti chimici nell’allegato III della convenzione causata dalla necessità di approvare all’unanimità le decisioni di modifica di tale allegato in conformità della convenzione. È necessario e opportuno sostenere l’adozione di tale proposta o, in assenza di un sostegno sufficiente di altre parti, sostenere una modifica della procedura decisionale per l’inserimento di sostanze chimiche nell’elenco.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di conferenza delle parti, poiché tali decisioni vincoleranno l’Unione o saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(7)

Tuttavia, a norma dell’articolo 21 della convenzione, le modifiche alla convenzione devono essere ratificate, accettate o approvate da almeno tre quarti delle parti per entrare in vigore. Inoltre, l’articolo 22, paragrafo 6, della convenzione stabilisce che un allegato aggiuntivo connesso a una modifica della convenzione entri in vigore soltanto al momento dell’entrata in vigore della modifica della convenzione.

Per quanto il Consiglio stia attualmente preparando una posizione da stabilire in seno a un organo istituito dalla convenzione, una successiva approvazione potrebbe richiedere, in funzione dell’esito delle discussioni, una decisione sulla conclusione di un siffatto accordo modificativo secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 6, TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nell’undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione è di sostenere l’adozione delle modifiche dell’allegato III della convenzione per includervi l’acetocloro, il carbosulfan, l’amianto crisotilo, il fention (in formulati a volume ultra basso, ULV, che contengono l’ingrediente attivo in quantità pari o superiore a 640 g/l), l’iprodione, i formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in quantità pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione in quantità pari o superiore a 200 g/l, e il terbufos.

Articolo 2

1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione nell’undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione consiste nel sostenere l’adozione delle modifiche proposte da Svizzera, Australia, Burkina Faso, Ghana e Mali (documento UNEP/FAO/RC/COP.11/13/Add.2), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni e siano apportate le necessarie modifiche a tal fine:

a)

le norme e le procedure supplementari introdotte dalle modifiche sono coerenti con quelle esistenti nell’ambito della convenzione;

b)

le modifiche garantiscono che sia privilegiata l’inclusione di prodotti chimici nell’allegato III della convenzione e che le norme supplementari non interferiscano con tale inclusione, anche nei casi in cui tale prodotto chimico figuri già nell’allegato VIII della convenzione;

c)

le modifiche garantiscono che, per quanto riguarda la protezione delle parti importatrici, le norme che si applicheranno all’esportazione dei prodotti chimici inclusi nell’allegato VIII della convenzione non siano meno rigorose di quelle che si applicano all’esportazione dei prodotti chimici inclusi nell’allegato III;

d)

le modifiche garantiscono che tutte le parti che le ratificano siano vincolate da qualsiasi decisione di includere un prodotto chimico nell’allegato VIII della convenzione, comprese le decisioni prese mediante votazione.

2.   Nel caso in cui non vi sia un sostegno sufficiente delle altre parti a favore delle modifiche proposte di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la posizione da adottare a nome dell’Unione nell’undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione consiste nel sostenere una modifica della procedura decisionale per l’inclusione di prodotti chimici nell’allegato III della convenzione che introdurrebbe la possibilità di votare conformemente all’articolo 22, paragrafo 4, della convenzione, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 3, senza applicare l’articolo 22, paragrafo 3, lettera b), della stessa.

Articolo 3

Alla luce dell’andamento dell’undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione, i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono perfezionare la posizione di cui agli articoli 1 e 2 nel corso di riunioni di coordinamento sul posto, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2023

Per il Consiglio

Il presidente

P. KULLGREN


(1)   GU L 63 del 6.3.2003, pag. 29.

(2)  Decisione 2006/730/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23).

(3)  Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).


23.5.2023   

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L 135/114


DECISIONE (UE) 2023/991 DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio internazionale dei cereali riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 96/88/CE del Consiglio (1) l’Unione ha concluso la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 («convenzione»), che è entrata in vigore il 1o luglio 1995. La convenzione è stata conclusa per un periodo di tre anni.

(2)

A norma dell’articolo 33 della convenzione, il consiglio internazionale dei cereali può prorogare la convenzione per periodi successivi non superiori a due anni. Dalla sua conclusione la convenzione è stata regolarmente prorogata per periodi successivi di due anni. Prorogata da ultimo con decisione del consiglio internazionale dei cereali del 7 giugno 2021, la convenzione rimane in vigore fino al 30 giugno 2023.

(3)

Nel corso della sua 58a sessione, che si terrà il 14 giugno 2023, il consiglio internazionale dei cereali è chiamato a decidere in merito alla proroga della convenzione per un ulteriore periodo massimo di due anni a decorrere dal 1o luglio 2023.

(4)

L’Unione è uno dei maggiori produttori di cereali. È anche uno dei principali esportatori di frumento e di orzo, e il più importante importatore di granturco al mondo. L’Unione è sempre stata membro attivo del consiglio internazionale dei cereali, che svolge un ruolo importante per la stabilizzazione dei mercati mondiali dei cereali e il rafforzamento della sicurezza alimentare. La proroga della convenzione sarebbe pertanto nell’interesse dell’Unione.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in merito a una proroga della convenzione in occasione della 58a sessione del consiglio internazionale dei cereali, poiché la decisione prevista avrà effetti giuridici per l’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della 58a sessione del consiglio internazionale dei cereali consiste nel votare a favore della proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 per un ulteriore periodo massimo di due anni a decorrere dal 1o luglio 2023.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. FORSSMED


(1)  Decisione 96/88/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1995, relativa all’approvazione da parte della Comunità europea della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all’aiuto alimentare, che costituiscono l’accordo internazionale sui cereali del 1995 (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47).


23.5.2023   

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L 135/116


DECISIONE (UE) 2023/992 DEL CONSIGLIO

del 16 maggio 2023

recante nomina di 16 membri del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 79,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1907/2006, il Consiglio deve nominare un rappresentante di ciascuno Stato membro quale membro del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche («consiglio di amministrazione»).

(2)

I membri del consiglio di amministrazione devono essere nominati in base alla loro esperienza e alla loro competenza nei settori della sicurezza o della regolamentazione delle sostanze chimiche, e in base al fatto che i membri del consiglio di amministrazione dispongano delle opportune competenze generali, finanziarie e giuridiche.

(3)

Il mandato dei membri è di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

(4)

Con le decisioni del 27 maggio 2019 (2) e del 6 maggio 2021 (3) il Consiglio ha nominato rispettivamente 15 e 12 membri del consiglio di amministrazione.

(5)

I membri del consiglio di amministrazione designati da Germania, Cipro, Lituania, Malta, Romania, Bulgaria, Grecia, Polonia, Slovacchia, Portogallo, Lettonia, Estonia, Belgio, Danimarca, Irlanda e Francia sono stati nominati per un periodo che si conclude il 31 maggio 2027.

(6)

Tutti gli Stati membri in questione hanno trasmesso designazioni al Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti persone sono nominate membri del consiglio di amministrazione per un secondo mandato a decorrere dal 1o giugno 2023 fino al 31 maggio 2027 (nome, cittadinanza, data di nascita):

sig.ra Ingrid BORG, maltese, (*1);

sig.ra Claudia-Sorina DUMITRU, rumena, (*1).

sig.ra Tasoula KYPRIANIDOU-LEONTIDOU, cipriota, (*1);

sig.ra Anna Katarzyna LEWANDOWSKA, polacca, (*1);

sig.ra Donata PIPIRAITĖ-VALIŠKIENĖ, lituana, (*1);

sig.ra Teodora VALKOVA, bulgara, (*1);

dott. Axel Otto VORWERK, tedesco, (*1);

sig.ra Sofia ZISI, greca, (*1);

Articolo 2

Le seguenti persone sono nominate membri del consiglio di amministrazione per un primo mandato a decorrere dal 1o giugno 2023 fino al 31 maggio 2027 (nome, cittadinanza, data di nascita):

sig.ra Catheline Irène DANTINNE, belga, (*1);

sig.ra Kristīne KAZEROVSKA, lettone, (*1);

sig.ra Agnès LEFRANC, francese, (*1);

sig.ra Dilia Maria LIMA JARDIM, portoghese, (*1);

sig.ra Annemari LINNO, estone, (*1);

sig.ra Yvonne Marie MULLOOLY, irlandese, (*1).

sig.ra Charlotta Amalia WALLENSTEIN, danese, (*1);

sig.ra Katarína ZGALINOVIČOVÁ, slovacca, (*1);

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

E. SVANTESSON


(1)   GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione del Consiglio, del 27 maggio 2019, recante nomina di 15 membri del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU C 185 del 29.5.2019, pag. 4).

(3)  Decisione del Consiglio del 6 maggio 2021 recante nomina di dodici membri del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU C 185 del 12.5.2021, pag. 4).

(*1)  Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.


23.5.2023   

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L 135/118


DECISIONE (PESC) 2023/993 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2023

relativa all’avvio della missione di partenariato dell’Unione europea in Moldova (EUPM Moldova)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2023/855 del Consiglio del 24 aprile 2023, relativa a una missione di partenariato dell’Unione europea in Moldova (EUPM Moldova) (1),

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 aprile 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/855.

(2)

Il 16 maggio 2023 il comitato politico e di sicurezza ha convenuto sull’opportunità di approvare il piano operativo (OPLAN) per EUPM Moldova.

(3)

A seguito della raccomandazione del comandante dell’operazione civile di EUPM Moldova, la missione dovrebbe essere avviata il 22 maggio 2023.

(4)

La decisione (PESC) 2023/855 ha previsto un importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative a EUPM Moldova durante i primi quattro mesi successivi all’entrata in vigore di tale decisione. L’importo di riferimento dovrebbe essere riveduto per coprire la durata della missione, vale a dire fino al 21 maggio 2025. È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2023/855.

(5)

EUPM Moldova sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato sull’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’OPLAN per EUPM Moldova è approvato.

Articolo 2

EUPM Moldova è avviata il 22 maggio 2023.

Articolo 3

Il comandante dell’operazione civile nell’ambito di EUPM Moldova è autorizzato, con effetto immediato, a dare avvio all’esecuzione della missione.

Articolo 4

L’articolo 13, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2023/855 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse a EUPM Moldova per il periodo dal 24 aprile 2023 al 21 maggio 2025 è pari a 13 356 508,08 EUR. L’importo di riferimento finanziario per eventuali periodi successivi è deciso dal Consiglio.».

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)   GU L 110 del 25.4.2023, pag. 30.


23.5.2023   

IT

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L 135/120


DECISIONE (PESC) 2023/994 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2023

sulle conseguenze dell’informazione fornita dalla Danimarca agli altri Stati membri secondo cui non intende più avvalersi dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, e di modifica della decisione (PESC) 2021/509, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e della decisione 2014/401/PESC, sul centro satellitare dell’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, l’articolo 31, paragrafo 1, l’articolo 41, paragrafo 2, l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), fino al 30 giugno 2022 la Danimarca non ha partecipato all’elaborazione, all’adozione o all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione basate sull’articolo 26, paragrafo 1, sull’articolo 42 e sugli articoli da 43 a 46 TUE che hanno implicazioni nel settore della difesa. Fino alla stessa data, la Danimarca non ha contribuito al finanziamento di spese operative connesse con tali misure né ha messo a disposizione dell’Unione capacità militari.

(2)

Il 1o giugno 2022 si è tenuto in Danimarca un referendum sulla revoca dell’esenzione dalla partecipazione a decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa di cui all’articolo 5 del protocollo.

(3)

Il 20 giugno 2022, tramite una lettera del ministro degli Affari esteri, a norma dell’articolo 7 del protocollo n. 22 la Danimarca ha informato gli altri Stati membri che non intendeva più avvalersi dell’articolo 5 del protocollo n. 22 a decorrere dal 1o luglio 2022.

(4)

A norma dell’articolo 7 del protocollo n. 22, a decorrere dal 1o luglio 2022 la Danimarca applica pienamente tutte le misure pertinenti in vigore a quel momento nell’ambito dell’Unione e si trova nella stessa posizione degli altri Stati membri per quanto riguarda l’elaborazione, l’adozione e l’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. A decorrere dalla stessa data la Danimarca si trova nella stessa posizione degli altri Stati membri per quanto riguarda il suo contributo al finanziamento delle spese connesse con tali misure e per quanto riguarda la messa a disposizione dell’Unione di capacità militari.

(5)

Di conseguenza, a decorrere dal 1o luglio 2022 la Danimarca applica le decisioni adottate dal Consiglio sulla base dei pertinenti articoli del titolo V, capo 2, TUE. Analogamente, a decorrere da tale data, la Danimarca applica le decisioni adottate dal comitato politico e di sicurezza a norma dell’articolo 38, terzo comma, TUE in merito al controllo politico e alla direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi di cui agli articoli 42 e 43 TUE che hanno implicazioni nel settore della difesa.

(6)

Al fine di garantire la certezza del diritto all’interno dell’Unione, è opportuno chiarire che, a decorrere dal 1o luglio 2022, tutti i riferimenti all’articolo 5 del protocollo n. 22 contenuti nelle decisioni del Consiglio adottate a norma del titolo V, capo 2, TUE in vigore a tale data cessano di applicarsi.

(7)

Per lo stesso motivo, dovrebbero essere soppresse le pertinenti disposizioni contenute nelle decisioni del Consiglio adottate a norma del titolo V, capo 2, TUE in vigore al momento dell’adozione della presente decisione che attuano l’articolo 5 del protocollo n. 22,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Come conseguenza del fatto che la Danimarca ha informato gli altri Stati membri che, a decorrere dal 1o luglio 2022, non intende più avvalersi dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca:

a decorrere dal 1o luglio 2022 tutti i riferimenti alla posizione della Danimarca basata sull’articolo 5 del protocollo n. 22 nelle decisioni adottate dal Consiglio a norma del titolo V, capo 2, TUE, cessano di applicarsi;

a decorrere dal 1o luglio 2022 tutti i riferimenti alla posizione della Danimarca basata sull’articolo 5 del protocollo n. 22 nelle decisioni adottate dal comitato politico e di sicurezza a norma dell’articolo 38, terzo comma, TUE in merito al controllo politico e alla direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi di cui agli articoli 42 e 43 TUE che hanno implicazioni nel settore della difesa cessano di applicarsi.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (1) è così modificata:

1)

all’articolo 5, il paragrafo 4 è soppresso;

2)

all’articolo 26, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli stanziamenti di pagamento della parte generale del bilancio destinata alle spese di supporto e di preparazione di operazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 3, lettera b), sono coperti con i contributi degli Stati membri.»

;

3)

all’articolo 45, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I costi comuni delle esercitazioni dell’Unione sono finanziati tramite lo strumento, secondo regole e procedure analoghe a quelle relative alle operazioni cui contribuiscono tutti gli Stati membri.»

;

4)

all’articolo 52, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Se si decide che lo strumento deve conservare il materiale finanziato in comune per un’operazione, gli Stati membri contributori possono chiedere una compensazione finanziaria agli altri Stati membri. Su proposta dell’amministratore delle operazioni, il comitato prende le decisioni appropriate.»

.

Articolo 3

La decisione 2014/401/PESC del Consiglio (2) è così modificata:

1)

all’articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le entrate del SATCEN sono costituite dai contributi degli Stati membri determinati sulla base del reddito nazionale lordo, dai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per i servizi resi e da entrate varie.»

;

2)

l’articolo 17 è soppresso.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2022.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. FORSSELL


(1)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

(2)  Decisione 2014/401/PESC del Consiglio, del 26 giugno 2014, sul centro satellitare dell’Unione europea e che abroga l’azione comune 2001/555/PESC che istituisce un centro satellitare dell’Unione europea (GU L 188 del 27.6.2014, pag. 73).


23.5.2023   

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L 135/123


DECISIONE (PESC) 2023/995 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2023

che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340, che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 46, paragrafo 6,

vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti (1),

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L'11 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2315.

(2)

L'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), della decisione (PESC) 2017/2315 prevede che il Consiglio fissi l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della cooperazione strutturata permanente (PESCO), tenendo conto sia del sostegno allo sviluppo di capacità sia della fornitura di un sostegno sostanziale, nei limiti dei mezzi e delle capacità, alle operazioni e missioni della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).

(3)

Il 6 marzo 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/340 (2), che ha fissato l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO.

(4)

Il 6 marzo 2018 il Consiglio ha inoltre adottato una raccomandazione relativa a una tabella di marcia per l'attuazione della PESCO (3) («raccomandazione»).

(5)

Il punto 9 della raccomandazione precisava che il Consiglio avrebbe dovuto aggiornare l'elenco dei progetti PESCO entro novembre 2018 per includervi l'insieme successivo di progetti secondo la procedura di cui all'articolo 5 della decisione (PESC) 2017/2315, che prevede in particolare che l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») possa formulare una raccomandazione relativa all'individuazione e alla valutazione dei progetti della PESCO, sulla base delle valutazioni fornite dal segretariato della PESCO, per l'adozione di una decisione da parte del Consiglio, previa consulenza in materia militare del comitato militare dell'Unione europea (EUMC).

(6)

Il 25 giugno 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/909 (4), che ha stabilito un insieme di regole di governanza per i progetti PESCO.

(7)

Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1797 (5), che ha modificato e aggiornato la decisione (PESC) 2018/340.

(8)

Il 16 novembre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/2008 (6), che ha modificato e aggiornato la decisione (PESC) 2018/340.

(9)

Il 14 novembre 2022 il Consiglio ha adottato una raccomandazione di valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri partecipanti ai fini della realizzazione degli impegni assunti nell'ambito della PESCO (7).

(10)

Il 31 marzo 2023 l'alto rappresentante ha formulato una raccomandazione al Consiglio relativa all'individuazione e alla valutazione delle proposte di progetti nell'ambito della PESCO.

(11)

Il 4 aprile 2023 il segretariato della PESCO ha comunicato al Consiglio che i membri del progetto «Capacità di sostegno di fuoco indiretto (Euroartiglieria)» avevano deciso di chiudere il progetto.

(12)

Il 24 aprile 2023 il segretariato della PESCO ha comunicato al Consiglio che i membri dei progetti «Centri di valutazione e test dell'UE (EUTEC)» e «Condivisione di basi» avevano deciso di chiudere i progetti.

(13)

Il 4 maggio 2023 il comitato politico e di sicurezza ha approvato le raccomandazioni contenute nella consulenza militare dell'EUMC sulla raccomandazione dell'alto rappresentante relativa all'individuazione e alla valutazione delle proposte di progetti nell'ambito della PESCO.

(14)

È opportuno pertanto che il Consiglio modifichi e aggiorni la decisione (PESC) 2018/340,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2018/340 è così modificata:

1)

all'articolo 1 sono aggiunti i progetti seguenti:

«62.

Trasporto aereo per la difesa europea — Accademia di formazione (EDA-TA);

63.

Sistemi terrestri integrati senza pilota 2 (iUGS 2);

64.

Sensori controbatteria (CoBaS);

65.

Siluro anti-siluro (ATT);

66.

Protezione delle infrastrutture critiche sui fondali marini (CSIP);

67.

Futuro missile aria-aria a corto raggio (FSRM);

68.

Elicottero medio di prossima generazione (NGMH);

69.

Sistema di difesa aerea e missilistica multistrato integrata (IMLAMD);

70.

Sistema di attuatori e sensori per il comando e controllo nell'Artico (ACCESS);

71.

Infrastrutture e reti di comunicazione solide (ROCOMIN);

72.

ROLE 2F.»;

2)

l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;

3)

l'allegato II è sostituito conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)   GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57.

(2)  Decisione (PESC) 2018/340 del Consiglio, del 6 marzo 2018, che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO (GU L 65 dell'8.3.2018, pag. 24).

(3)  Raccomandazione del Consiglio del 6 marzo 2018 relativa a una tabella di marcia per l'attuazione della PESCO (GU C 88 dell'8.3.2018, pag. 1).

(4)  Decisione (PESC) 2018/909 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che stabilisce un insieme di regole di governanza per i progetti PESCO (GU L 161 del 26.6.2018, pag. 37).

(5)  Decisione (PESC) 2018/1797 del Consiglio, del 19 novembre 2018, che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340 che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO (GU L 294 del 21.11.2018, pag. 18).

(6)  Decisione (PESC) 2021/2008 del Consiglio, del 16 novembre 2021, che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340 che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO (GU L 407 del 17.11.2021, pag. 37).

(7)  Raccomandazione del Consiglio del 14 novembre 2022 che valuta i progressi compiuti dagli Stati membri partecipanti ai fini della realizzazione degli impegni assunti nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO) (2022/C 433/02) (GU C 433 del 15.11.2022, pag. 6).


ALLEGATO I

Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco dei membri di ogni singolo progetto che figura nell'allegato I della decisione (PESC) 2018/340:

Progetto

Membri del progetto

«62.

Trasporto aereo per la difesa europea - Accademia di formazione (EDA-TA)

Francia, Spagna, Italia, Ungheria, Portogallo

63.

Sistemi terrestri integrati senza pilota 2 (iUGS 2)

Estonia, Germania, Francia, Italia, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia

64.

Sensori controbatteria (CoBaS)

Francia, Paesi Bassi

65.

Siluro anti-siluro (ATT))

Germania, Paesi Bassi

66.

Protezione delle infrastrutture critiche sui fondali marini (CSIP)

Italia, Germania, Spagna, Francia, Portogallo, Svezia

67.

Future Short-Range Air to Air Missile (FSRM)

Germany, Spain, Italy, Hungary, Sweden

68.

Elicottero medio di prossima generazione (NGMH)

Francia, Spagna, Italia, Finlandia

69.

Sistema di difesa aerea e missilistica multistrato integrata (IMLAMD)

Italia, Francia, Ungheria, Svezia

70.

Sistema di attuatori e sensori per il comando e controllo nell'Artico (ACCESS)

Finlandia, Estonia, Francia, Svezia

71.

Infrastrutture e reti di comunicazione solide (ROCOMIN)

Svezia, Estonia, Francia

72.

ROLE 2F

Spagna, Bulgaria, Francia, Portogallo, Finlandia, Svezia»


ALLEGATO II

L'allegato II della decisione (PESC) 2018/340 è sostituito dall'allegato II in appresso:

«ALLEGATO II

ELENCO AGGIORNATO CONSOLIDATO DEI MEMBRI DI OGNI SINGOLO PROGETTO

Progetto

Membri del progetto

1.

Comando medico europeo (EMC)

Germania, Belgio, Cechia, Estonia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia, Svezia

2.

Sistema radio sicuro europeo definito da software (ESSOR

Francia, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Finlandia

3.

Rete di centri logistici in Europa e supporto alle operazioni (NetLogHubs)

Germania, Belgio, Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Slovacchia

4.

Mobilità militare

Paesi Bassi, Belgio, Bulgaria, Cechia, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia

5.

Centro europeo di certificazione dell'addestramento per gli eserciti europei

Italia, Grecia

6.

Funzione operativa energia (EOF)

Francia, Belgio, Spagna, Italia, Slovenia

7.

Pacchetto per il dislocamento della capacità di soccorso militare nelle emergenze (DM-DRCP)

Italia, Irlanda, Grecia, Spagna, Croazia, Austria

8.

Sistemi marittimi (semi)autonomi per contromisure mine (MAS MCM)

Belgio, Irlanda, Grecia, Francia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania

9.

Sorveglianza e protezione marittima e dei porti (HARMSPRO)

Italia, Grecia, Polonia, Portogallo

10.

Rinforzo della sorveglianza marittima (UMS)

Grecia, Bulgaria, Irlanda, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro

11.

Piattaforma per la condivisione di informazioni in materia di minaccia informatica e di risposta agli incidenti informatici (CTISP)

Grecia, Irlanda, Italia, Cipro, Ungheria, Portogallo

12.

Gruppi di risposta rapida agli incidenti informatici e mutua assistenza in materia di cibersicurezza (CRRT)

Lituania, Belgio, Estonia, Croazia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovenia

13.

Sistema di comando e controllo (C2) strategici per le operazioni e missioni

PSDC (EUMILCOM)

Spagna, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo, Portogallo

14.

Veicoli corazzati da combattimento per la fanteria/

veicoli d'assalto anfibio/

veicoli corazzati leggeri (AIFV/AAV/LAV)

Italia, Grecia, Slovacchia

15.

Centro operativo EUFOR di risposta alle crisi (EUFOR CROC)

Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Paesi Bassi, Austria

16.

Addestramento per elicotteri ad alta temperatura e ad alta quota (H3 Training)

Grecia, Italia, Romania

17.

Scuola interforze di intelligence dell'UE (JEIS)

Grecia, Cipro

18.

Sistema terrestre integrato senza pilota (iUGS)

Estonia, Belgio, Cechia, Germania, Spagna, Francia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Finlandia

19.

Sistemi missilistici dell'UE per il campo di battaglia terrestre oltre la linea di veduta (BLOS)

Francia, Belgio, Cipro, Svezia

20.

Pacchetto di capacità di intervento subacqueo modulare schierabile (DIVEPACK)

Bulgaria, Grecia, Francia, Italia, Romania

21.

Sistemi aerei a pilotaggio remoto a media quota e lunga autonomia europei – MALE RPAS (Eurodrone)

Germania, Cechia, Spagna, Francia, Italia

22.

Elicotteri da attacco europei

TIGER Mark III

Francia, Germania, Spagna

23.

Contrasto al sistema aereo senza pilota (C-UAS)

Italia, Cechia, Svezia

24.

Piattaforma europea aeronavi in alta atmosfera (EHAAP) — Capacità persistente di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR)

Italia, Francia

25.

Un posto di comando (CP) schierabile per il comando e controllo (C2) tattici delle forze per operazioni speciali (SOF) per operazioni congiunte di piccole dimensioni (SJO) — (SOCC) per SJO

Grecia, Cipro

26.

Capacità di guerra elettronica e programma di interoperabilità per la futura cooperazione in materia di intelligence, sorveglianza e ricognizione (JISR)

Cechia, Germania, Lituania

27.

Sorveglianza chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN) come servizio (CBRN SaaS)

Austria, Francia, Croazia, Ungheria, Slovenia

28.

Elemento di coordinamento del supporto geometeorologico e oceanografico (GeoMETOC) (GMSCE)

Germania, Belgio, Grecia, Francia, Lussemburgo, Austria, Portogallo, Romania

29.

Soluzione di radionavigazione dell'UE (EURAS)

Francia, Belgio, Germania, Spagna, Italia, Polonia

30.

Rete di conoscenza della sorveglianza spaziale militare europea (EU-SSA-N)

Italia, Germania, Francia, Paesi Bassi

31.

Centro europeo comune integrato di addestramento e simulazione (EUROSIM)

Ungheria, Germania, Francia, Polonia, Slovenia

32.

Accademia e polo di innovazione dell'UE nel settore dell'informatica (EU CAIH))

Portogallo, Spagna, Romania

33.

Centro di formazione medica delle forze per operazioni speciali (SMTC)

Polonia, Ungheria

34.

Poligono di addestramento per la difesa chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRNDTR)

Romania, France, Italy

35.

Rete dei centri di immersione dell'Unione europea (EUNDC)

Romania, Bulgaria, Francia

36.

Sistema marittimo antisommergibili senza equipaggio (MUSAS)

Portogallo, Spagna, Francia, Svezia

37.

Corvetta di pattuglia europea (EPC)

Italia, Grecia, Spagna, Francia, Romania

38.

Attacco elettronico aeroportato (AEA)

Spagna, Francia, Svezia

39.

Centro di coordinamento nel settore informatico e dell'informazione (CIDCC)

Germania, Francia, Ungheria, Paesi Bassi

40.

Allarme e intercettazione tempestivi con sorveglianza spaziale dei teatri di operazione (TWISTER)

Francia, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Finlandia

41.

Materiali e componenti per la competitività tecnologica dell'UE (MAC EU)

Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Romania

42.

Capacità di guerra collaborative dell'UE (ECoWAR)

Francia, Belgio, Spagna, Polonia, Romania, Svezia

43.

Sistema globale europeo di architettura per l'integrazione di sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS) (GLORIA)

Italia, Francia, Romania

44.

Centro di simulazione e prove per carri armati (MBT-SIMTEC)

Grecia, Francia, Cipro

45.

Partenariato militare dell'UE (EU MP)

Francia, Estonia, Italia, Austria

46.

Elementi essenziali della scorta navale europea (4E)

Spagna, Italia, Portogallo

47.

Veicolo semiautonomo di superficie di medie dimensioni (M-SASV)

Estonia, Francia, Lettonia, Romania

48.

Trasporto aereo strategico per carichi fuori misura (SATOC)

Germania, Cechia, Francia, Paesi Bassi

49.

Piccoli RPAS di prossima generazione (NGSR)

Spagna, Germania, Ungheria, Portogallo, Romania, Slovenia

50.

Stazione per droni su aerogiri (RDSD)

Italia, Francia

51.

Piccole armi scalabili (SSW)

Italia, Francia

52.

Potenza aerea

Francia, Grecia, Croazia

53.

Futuro aeromobile da carico tattico di medie dimensioni (FMTC)

Francia, Germania, Spagna, Svezia

54.

Poligono virtuale federato (CRF)

Estonia, Bulgaria, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Finlandia

55.

Sistema automatizzato di modellazione, identificazione e valutazione dei danni del terreno urbanizzato (AMIDA-UT)

Portogallo, Spagna, Francia, Austria

56.

Polo comune per le immagini satellitari dei governi (CoHGI)

Germania, Spagna, Francia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Romania

57.

Difesa delle risorse spaziali (DoSA)

Francia, Germania, Spagna, Italia, Austria, Polonia, Portogallo, Romania

58.

Trasporto aereo per la difesa europea - Accademia di formazione (EDA-TA)

Francia, Spagna, Italia, Ungheria, Portogallo

59.

Sistemi terrestri integrati senza pilota 2 (iUGS 2)

Estonia, Germania, Francia, Italia, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia

60.

Sensori controbatteria (CoBaS)

Francia, Paesi Bassi

61.

Siluro anti-siluro (ATT)

Germania, Paesi Bassi

62.

Protezione delle infrastrutture critiche sui fondali marini (CSIP)

Italia, Germania, Spagna, Francia, Portogallo, Svezia

63.

Futuro missile aria-aria a corto raggio (FSRM)

Germania, Spagna, Italia, Ungheria, Svezia

64.

Elicottero medio di prossima generazione (NGMH)

Francia, Spagna, Italia, Finlandia

65.

Sistema di difesa aerea e missilistica multistrato integrata (IMLAMD

Italia, Francia, Ungheria, Svezia

66.

Sistema di attuatori e sensori per il comando e controllo nell'Artico (ACCESS)

Finlandia, Estonia, Francia, Svezia

67.

Infrastrutture e reti di comunicazione solide (ROCOMIN)

Svezia, Estonia, Francia

68.

ROLE 2F

Spagna, Bulgaria, Francia, Portogallo, Finlandia, Svezia

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