ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 132

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
17 maggio 2023


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2023/969 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726

1

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione ( 1 )

21

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/971 della Commissione, del 10 maggio 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cedro di Santa Maria del Cedro (DOP)]

45

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/972 della Commissione, del 10 maggio 2023, che autorizza l'immissione sul mercato dell'estratto etanolico acquoso di Labisia pumila quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 ( 1 )

46

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/973 della Commissione, del 15 maggio 2023, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna ( 1 )

52

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/974 della Commissione, del 16 maggio 2023, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo volantina operanti nelle acque territoriali della Slovenia

74

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2023/975 della Commissione, del 15 maggio 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/417 della Commissione recante linee guida per la gestione del sistema d’informazione rapida dell’Unione europea (RAPEX) istituito a norma dell’articolo 12 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti e del suo sistema di notifica [notificata con il numero C(2023) 2817]  ( 1 )

77

 

*

Decisione (UE) 2023/976 del comitato di risoluzione unico, del 22 marzo 2023, sul discarico sull’esecuzione del bilancio e chiusura dei conti del Comitato di risoluzione unico (SRB o Comitato) per l’esercizio finanziario 2021 (SRB/PS/2023/02)

87

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

17.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 132/1


REGOLAMENTO (UE) 2023/969 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 10 maggio 2023

che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione si è prefissa l’obiettivo di offrire ai suoi cittadini uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Al tempo stesso, l’Unione dovrebbe garantire che tale spazio comune resti un luogo sicuro. Tale obiettivo può essere conseguito solo attraverso una cooperazione più efficace e coordinata delle autorità di contrasto e giudiziarie nazionali e internazionali nonché attraverso misure appropriate per prevenire e combattere la criminalità, compresi la criminalità organizzata e il terrorismo.

(2)

Raggiungere tale obiettivo è un compito particolarmente impegnativo laddove la criminalità assume una dimensione transfrontaliera sul territorio di due o più Stati membri e/o paesi terzi. In tali situazioni, gli Stati membri devono poter unire le loro forze e le loro azioni per poter svolgere in modo efficace ed efficiente indagini transfrontaliere e azioni penali, per le quali lo scambio di informazioni e di prove è fondamentale. Uno degli strumenti più incisivi ai fini di tale cooperazione transfrontaliera è rappresentato dalle squadre investigative comuni («SIC»), che consentono una collaborazione e comunicazione diretta fra le autorità giudiziarie e di contrasto di due o più Stati membri ed eventualmente di paesi terzi affinché possano organizzare azioni e indagini nel modo più efficiente. Le SIC sono costituite per uno scopo determinato e una durata limitata dalle autorità competenti di due o più Stati membri ed eventualmente di paesi terzi per svolgere congiuntamente indagini penali con incidenza transfrontaliera.

(3)

Le SIC si sono dimostrate fondamentali nel migliorare la cooperazione giudiziaria in relazione all’indagine e al perseguimento dei reati transfrontalieri quali la criminalità informatica, il terrorismo, la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, riducendo le lunghe procedure e formalità tra i membri delle SIC. Il loro maggiore utilizzo ha altresì rafforzato la cultura della cooperazione transfrontaliera in materia penale tra le autorità giudiziarie dell’Unione.

(4)

L’acquis dell’Unione prevede due quadri giuridici per la costituzione di SIC con la partecipazione di almeno due Stati membri: l’articolo 13 della Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (2) e la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio (3). I paesi terzi possono essere coinvolti come parti nelle SIC laddove esista una base giuridica per tale partecipazione, come l’articolo 20 del Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea sulla mutua assistenza in materia penale, firmato a Strasburgo l’8 novembre 2001 (4) e l’articolo 5 dell’Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America (5).

(5)

Le autorità giudiziarie internazionali svolgono un ruolo cruciale nelle indagini sui crimini internazionali e nel perseguimento degli stessi. I loro rappresentanti possono partecipare a una specifica SIC su invito dei membri della stessa sulla base dell’accordo pertinente che costituisce una SIC («accordo SIC»). Pertanto, dovrebbe essere agevolato anche lo scambio di informazioni e di prove tra le autorità nazionali competenti e qualsiasi altro organo giurisdizionale o meccanismo destinato a contrastare i reati gravi che sono motivo di allarme per l’intera comunità internazionale, in particolare la Corte penale internazionale (CPI). Il presente regolamento dovrebbe pertanto fornire ai rappresentanti di tali autorità giudiziarie internazionali l’accesso alla piattaforma di collaborazione per le SIC al fine di rafforzare la cooperazione internazionale in relazione all’indagine e al perseguimento di crimini internazionali.

(6)

Vi è l’urgente esigenza di una piattaforma di collaborazione che consenta alle SIC di comunicare in modo efficiente e scambiare informazioni e prove in modo sicuro, al fine di garantire che i responsabili dei crimini più gravi possano essere rapidamente chiamati a rispondere delle loro azioni. Tale esigenza è evidenziata dal mandato dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), istituita dal regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), modificato dal regolamento (UE) 2022/838 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che consente a Eurojust di preservare, analizzare e conservare le prove relative a genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e reati connessi e consente lo scambio di prove correlate con le autorità nazionali competenti e le autorità giudiziarie internazionali, in particolare la CPI.

(7)

I quadri giuridici esistenti a livello dell’Unione non stabiliscono le modalità di scambio di informazioni e di comunicazione fra i soggetti partecipanti a una SIC. Tali soggetti raggiungono un accordo sugli scambi di informazioni e sulla comunicazione in base alle esigenze e ai mezzi disponibili. Per combattere la criminalità transfrontaliera, sempre più complessa e in rapida evoluzione, la velocità, la cooperazione e l’efficienza sono fondamentali. Tuttavia, attualmente non esiste un sistema che fornisca ausilio alla gestione delle SIC, che renda più efficiente la ricerca e la registrazione delle prove e che metta in sicurezza i dati scambiati tra coloro che sono coinvolti in una SIC. È evidente la mancanza di appositi canali sicuri ed efficaci di cui tutti coloro che sono coinvolti in una SIC potrebbero avvalersi e attraverso cui potrebbero prontamente scambiare ampie quantità di informazioni e di prove o instaurare una comunicazione sicura ed efficace. Inoltre, non esiste un sistema di ausilio né riguardo alla gestione delle SIC, compresa la tracciabilità delle prove scambiate fra coloro che sono coinvolti in una SIC conformemente ai requisiti giuridici dinanzi ai tribunali nazionali, né riguardo alla pianificazione e al coordinamento delle operazioni di una SIC.

(8)

Alla luce delle crescenti possibilità di infiltrazione della criminalità nei sistemi informatici, la situazione attuale potrebbe ostacolare l’efficacia e l’efficienza delle indagini transfrontaliere, come pure compromettere e rallentare le indagini e l’esercizio dell’azione penale a causa di scambi non sicuri e con mezzi non digitali di informazioni e di prove, con un conseguente incremento di costi. Le autorità giudiziarie e di contrasto, in particolare, devono garantire che i loro sistemi siano il più possibile moderni e sicuri e che tutti i membri della SIC possano collegarsi e interagire facilmente, indipendentemente dai loro sistemi nazionali.

(9)

È importante intensificare e sostenere con strumenti informatici moderni la cooperazione delle SIC. La rapidità e l’efficienza degli scambi fra coloro che sono coinvolti in una SIC potrebbero aumentare significativamente grazie alla creazione di una specifica piattaforma informatica come ausilio al funzionamento delle SIC. È pertanto necessario stabilire delle norme per l’istituzione di una piattaforma di collaborazione per le SIC a livello dell’Unione per aiutare coloro che sono coinvolti in una SIC a collaborare, a comunicare in sicurezza e a condividere informazioni e prove.

(10)

La piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbe essere utilizzata solo quando esiste, tra le altre, una base giuridica dell’Unione per la costituzione di una SIC. Per tutte le SIC costituite esclusivamente su basi giuridiche internazionali, non dovrebbe essere utilizzata la piattaforma di collaborazione per le SIC, poiché è finanziata dal bilancio dell’Unione ed è sviluppata in base alla legislazione dell’Unione. Tuttavia, qualora le autorità competenti di un paese terzo siano parte di un accordo SIC che indichi una base giuridica dell’Unione nonché una base giuridica internazionale, i rappresentanti delle autorità competenti di tale paese terzo dovrebbero essere considerati membri della SIC.

(11)

La piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbe essere utilizzata su base volontaria. Tuttavia, dato il suo valore aggiunto per le indagini transfrontaliere, il suo uso è fortemente incoraggiato. L’uso o meno della piattaforma di collaborazione per le SIC non dovrebbe pregiudicare la legalità delle altre forme di comunicazione o di scambio di informazioni né dovrebbe incidere su di esse, e non dovrebbe cambiare le modalità di costituzione, organizzazione o funzionamento delle SIC. L’istituzione della piattaforma di collaborazione per le SIC non dovrebbe avere ripercussioni sulle basi giuridiche su cui queste poggiano, né dovrebbe influire sulle norme procedurali nazionali applicabili alla raccolta e all’uso delle prove ottenute. I funzionari di altre autorità nazionali competenti, come quelle doganali, qualora siano membri di SIC costituite a norma della decisione quadro 2002/465/GAI, dovrebbero poter accedere agli spazi di collaborazione SIC. La piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbe solo fornire uno strumento informatico sicuro per migliorare la cooperazione, accelerare il flusso di informazioni tra i suoi utenti e rafforzare la sicurezza dei dati scambiati e l’efficienza delle SIC.

(12)

La piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbe interessare le fasi operativa e post-operativa di una SIC, dal momento della firma del pertinente accordo SIC fino al completamento della valutazione della SIC. Poiché i soggetti partecipanti al processo di costituzione di una SIC non corrispondono ai membri di una SIC una volta costituita, il processo di costituzione di una SIC, soprattutto il negoziato riguardante il contenuto e la firma dell’accordo SIC, non dovrebbe essere gestito tramite la piattaforma di collaborazione per le SIC. Tuttavia, vista la necessità di disporre di uno strumento elettronico come ausilio per il processo di firma di un accordo SIC, è importante che la Commissione valuti l’opportunità di inserire tale processo nel sistema digitale di scambio di prove elettroniche (e-Evidence Digital Exchange System — eEDES), che è un portale online protetto per le richieste e le risposte elettroniche sviluppato dalla Commissione.

(13)

I membri di ogni SIC che si avvale dell’apposita piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbero essere incoraggiati a effettuare una valutazione della SIC, durante la fase operativa della stessa oppure alla sua conclusione, utilizzando gli strumenti previsti dalla piattaforma.

(14)

L’esistenza di un accordo SIC, comprese eventuali appendici, dovrebbe essere un presupposto indispensabile per l’uso della piattaforma di collaborazione per le SIC. Il contenuto di tutti i futuri accordi SIC dovrebbe essere adattato per tenere conto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

(15)

La rete di esperti nazionali sulle SIC, costituita nel 2005 («rete delle SIC») ha elaborato un modello di accordo che comprende appendici, al fine di facilitare la costituzione di SIC. Il contenuto del modello di accordo e delle relative appendici dovrebbe essere adattato per tenere conto della decisione di utilizzare la piattaforma di collaborazione per le SIC e delle norme di accesso alla piattaforma di collaborazione per le SIC.

(16)

Da un punto di vista operativo, la piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbe essere composta da spazi di collaborazione isolati, creati per ogni singola SIC ospitata sulla piattaforma di collaborazione per le SIC.

(17)

Da un punto di vista tecnico, la piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbe essere accessibile tramite una connessione sicura via Internet e dovrebbe comportare un sistema di informazione centralizzato accessibile attraverso un portale web sicuro, un software di comunicazione per dispositivi mobili e fissi, incluso un meccanismo avanzato di registrazione e tracciamento, e un collegamento fra il sistema di informazione centralizzato e i pertinenti strumenti informatici che forniscono ausilio al funzionamento delle SIC e sono gestiti dal segretariato della rete delle SIC.

(18)

Lo scopo della piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbe essere facilitare il coordinamento e la gestione di una SIC. La piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbe garantire lo scambio e la conservazione temporanea di informazioni e prove operative, consentire una comunicazione sicura e la tracciabilità delle prove e fornire ausilio al processo di valutazione di una SIC. Coloro che sono coinvolti in una SIC dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare tutte le funzionalità della piattaforma di collaborazione e a sostituire, per quanto possibile, i canali di comunicazione e di scambio di dati attualmente utilizzati con quelli della piattaforma di collaborazione per le SIC.

(19)

Il coordinamento e lo scambio di dati tra le agenzie e gli organismi dell’Unione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia che sono coinvolti nella cooperazione giudiziaria e i membri della SIC sono fondamentali per garantire una risposta coordinata dell’Unione alle attività criminali e per fornire un sostegno essenziale agli Stati membri nella lotta alla criminalità. La piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbe integrare gli strumenti esistenti che consentono lo scambio sicuro di dati fra autorità giudiziarie e autorità di contrasto, come l’applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (Secure Information Exchange Network Application — SIENA), gestita dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(20)

Le funzionalità di comunicazione della piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbero essere fornite da un software all’avanguardia che consenta una comunicazione non tracciabile, conservata localmente sui dispositivi degli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC.

(21)

Dovrebbe essere garantita un’apposita funzione che consenta lo scambio di informazioni e prove operative, compresi file di grandi dimensioni, mediante un meccanismo di caricamento/scaricamento progettato per conservare i dati a livello centrale solo per il limitato periodo di tempo necessario al loro trasferimento tecnico. Non appena scaricati da tutti i destinatari, i dati dovrebbero essere automaticamente e definitivamente cancellati dalla piattaforma di collaborazione per le SIC.

(22)

Data la sua esperienza di gestione di sistemi su larga scala nel settore della giustizia e degli affari interni, l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), dovrebbe essere incaricata della progettazione, dello sviluppo e del funzionamento della piattaforma di collaborazione per le SIC utilizzando le funzioni esistenti di SIENA e altre funzioni di Europol per garantire la complementarità e, se del caso, la connettività. Pertanto, il mandato di eu-LISA dovrebbe essere modificato per tenere conto di tali nuovi compiti e eu-LISA dovrebbe ricevere finanziamenti e personale adeguati per esercitare le sue responsabilità a norma del presente regolamento. A tale riguardo, dovrebbero essere stabilite norme sulle responsabilità di eu-LISA come Agenzia incaricata dello sviluppo, del funzionamento tecnico e della manutenzione della piattaforma di collaborazione per le SIC.

(23)

eu-LISA dovrebbe garantire che i dati detenuti dalle autorità di contrasto possano, se necessario, essere facilmente trasmessi da SIENA alla piattaforma di collaborazione per le SIC. A tal fine, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuti la necessità, la fattibilità e l’adeguatezza di un collegamento della piattaforma di collaborazione per le SIC a SIENA. Tale relazione dovrebbe contenere le condizioni, le specifiche tecniche e le procedure atte a garantire un collegamento e uno scambio di dati sicuri ed efficienti. La valutazione dovrebbe tenere conto l’elevato livello di protezione dei dati necessario per tale collegamento, sulla base dell’attuale quadro giuridico dell’Unione e nazionale in materia di protezione dei dati, ivi inclusi la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e le norme applicabili ai pertinenti organi, uffici o agenzie dell’Unione negli atti giuridici che li istituiscono. Si dovrebbe tenere conto del livello di protezione dei dati che saranno scambiati attraverso la piattaforma di collaborazione per le SIC, vale a dire dati sensibili e non classificati. Conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 la Commissione dovrebbe inoltre consultare il Garante europeo della protezione dei dati prima di presentare tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’impatto sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche derivante dal trattamento dei dati personali previsto.

(24)

Dalla costituzione della rete delle SIC nel 2005, il segretariato della rete delle SIC coadiuva il lavoro di tale rete organizzando riunioni annuali e attività di formazione, raccogliendo e analizzando le valutazioni delle singole SIC e gestendo il programma di finanziamento delle SIC di Eurojust. Dal 2011 il segretariato della rete delle SIC è ospitato da Eurojust come unità distinta. Eurojust dovrebbe disporre di personale adeguato assegnato al segretariato della rete delle SIC per consentire al segretariato della rete delle SIC di aiutare gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC nell’applicazione pratica della piattaforma di collaborazione per le SIC, fornire indicazioni e assistenza quotidiane, elaborare e fornire corsi di formazione e sensibilizzare e promuovere l’uso della piattaforma di collaborazione per le SIC.

(25)

Dato che attualmente esistono strumenti informatici di ausilio al funzionamento delle SIC, che sono ospitati presso Eurojust e gestiti dal segretariato della rete delle SIC, è necessario collegare la piattaforma di collaborazione per le SIC con tali strumenti per facilitare la gestione delle SIC. A tal fine, Eurojust dovrebbe garantire il necessario adattamento tecnico dei suoi sistemi per istituire tale collegamento. Eurojust dovrebbe altresì essere dotato di finanziamenti e personale adeguati per esercitare le sue responsabilità a tale riguardo.

(26)

Durante la fase operativa di una SIC, Eurojust ed Europol forniscono un valido supporto operativo ai membri della SIC offrendo un’ampia gamma di strumenti di sostegno inclusi uffici mobili, analisi incrociate e analitiche, centri operativi e di coordinamento, coordinamento dell’azione penale, competenze e finanziamenti.

(27)

Al fine di garantire una chiara ripartizione di diritti e compiti dovrebbero essere stabilite norme sulle responsabilità degli Stati membri, di Eurojust, di Europol, della Procura europea («EPPO»), istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (12), dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), istituito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom (13) e degli altri organi, uffici e agenzie competenti dell’Unione, comprese le condizioni a cui tali soggetti possono utilizzare la piattaforma di collaborazione per le SIC a fini operativi.

(28)

Il presente regolamento stabilisce i dettagli relativi al mandato, alla composizione e agli aspetti organizzativi di un consiglio di gestione del programma che dovrebbe essere istituito dal consiglio di amministrazione di eu-LISA. Il consiglio di gestione del programma dovrebbe garantire l’adeguata gestione della fase di progettazione e di sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC. È inoltre necessario stabilire i dettagli relativi al mandato, alla composizione e agli aspetti organizzativi di un gruppo consultivo che dovrebbe essere istituito da eu-LISA allo scopo di ottenere consulenza tecnica relativa alla piattaforma di collaborazione per le SIC, in particolare nell’ambito della preparazione del programma di lavoro annuale di eu-LISA e della relazione annuale di attività.

(29)

Il presente regolamento stabilisce le norme di accesso alla piattaforma di collaborazione per le SIC e le necessarie garanzie. L’amministratore o gli amministratori dello spazio SIC dovrebbero essere incaricati della gestione dei diritti di accesso ai singoli spazi di collaborazione SIC. Dovrebbero essere incaricati di gestire l’accesso degli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC durante le fasi operative e post-operative delle SIC, sulla base del pertinente accordo SIC. Gli amministratori dello spazio SIC dovrebbero poter delegare i loro compiti tecnici e amministrativi al segretariato della rete delle SIC, fatta eccezione per la verifica dei dati caricati da paesi terzi o rappresentanti di autorità giudiziarie internazionali.

(30)

Tenuto conto del carattere sensibile dei dati operativi scambiati fra gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC, detta piattaforma dovrebbe garantire un livello di sicurezza elevato. eu-LISA dovrebbe adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza dello scambio dei dati utilizzando solidi algoritmi di crittografia end-to-end per criptare i dati in transito o a riposo.

(31)

Il presente regolamento stabilisce le norme sulla responsabilità degli Stati membri, di eu-LISA, di Eurojust, di Europol, dell’EPPO, dell’OLAF e degli altri organi, uffici e agenzie competenti dell’Unione riguardo a danni materiali o immateriali che si verifichino come conseguenza di qualsiasi atto incompatibile con esso. Per quanto riguarda i paesi terzi e le autorità giudiziarie internazionali, le clausole di responsabilità per danni materiali o immateriali dovrebbero essere contenute nei pertinenti accordi SIC.

(32)

Il presente regolamento stabilisce specifiche disposizioni in materia di protezione dei dati che riguardano sia i dati operativi che i dati non operativi. Tali disposizioni sulla protezione dei dati sono necessarie per integrare le disposizioni in vigore e per conseguire globalmente un livello adeguato di protezione e sicurezza dei dati e di salvaguardia dei diritti fondamentali degli interessati.

(33)

Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere conforme al quadro giuridico dell’Unione in materia di protezione dei dati personali. Al trattamento dei dati personali da parte delle autorità nazionali competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse, si applica la direttiva (UE) 2016/680. Per quanto riguarda il trattamento dei dati da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, nel contesto del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2018/1725. A tal fine, dovrebbero essere fornite adeguate garanzie in materia di protezione dei dati.

(34)

Ogni autorità nazionale competente di uno Stato membro e, se del caso, Eurojust, Europol, l’EPPO, l’OLAF o qualsiasi altro organo, ufficio o agenzia competente dell’Unione dovrebbe essere individualmente responsabile del trattamento dei dati personali operativi quando si avvale della piattaforma di collaborazione per le SIC. Ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbero essere considerati contitolari del trattamento dei dati personali non operativi.

(35)

Conformemente al pertinente accordo SIC, gli amministratori dello spazio SIC dovrebbero poter concedere l’accesso a uno spazio di collaborazione SIC ai rappresentanti delle autorità competenti di paesi terzi che sono parti di un accordo SIC o ai rappresentanti di autorità giudiziarie internazionali che partecipano a una SIC. Nel contesto di un accordo SIC, qualsiasi trasferimento di dati personali a paesi terzi o ad autorità giudiziarie internazionali, queste ultime considerate a tal fine organizzazioni internazionali, è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui al capo V della direttiva (UE) 2016/680. Gli scambi di dati operativi con i paesi terzi o con le autorità giudiziarie internazionali dovrebbero essere limitati a quelli strettamente necessari per conseguire gli obiettivi del pertinente accordo SIC.

(36)

Qualora una SIC abbia più amministratori dello spazio SIC, uno di essi dovrebbe essere designato nel pertinente accordo SIC come titolare del trattamento dei dati caricati da paesi terzi o da rappresentanti di autorità giudiziarie internazionali, prima che sia creato lo spazio di collaborazione SIC cui partecipano i paesi terzi o i rappresentanti di autorità giudiziarie internazionali.

(37)

eu-LISA dovrebbe garantire che l’accesso al sistema di informazione centralizzato e tutti i trattamenti di dati nel sistema di informazione centralizzato siano registrati al fine di monitorare l’integrità e la sicurezza dei dati e la liceità del trattamento dei dati, nonché a fini di verifica interna. eu-LISA non dovrebbe avere accesso ai dati operativi e non operativi conservati negli spazi di collaborazione SIC.

(38)

Il presente regolamento impone a eu-LISA obblighi di informazione sullo sviluppo e sul funzionamento della piattaforma di collaborazione per le SIC rispetto agli obiettivi concernenti la programmazione, i risultati tecnici, il rapporto costi/benefici, la sicurezza e la qualità del servizio. La Commissione dovrebbe inoltre effettuare una valutazione globale della piattaforma di collaborazione per le SIC che tenga conto degli obiettivi del presente regolamento nonché dei risultati aggregati delle valutazioni delle singole SIC, non oltre due anni dopo l’entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC e successivamente ogni quattro anni.

(39)

L’istituzione e la manutenzione della piattaforma di collaborazione per le SIC e il ruolo di supporto di Eurojust in seguito all’entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC dovrebbero essere a carico del bilancio dell’Unione, ma ciascuno Stato membro, così come Eurojust, Europol, l’EPPO, l’OLAF e gli altri organi, uffici e agenzie competenti dell’Unione, dovrebbero sostenere i propri costi derivanti dall’uso della piattaforma di collaborazione per le SIC.

(40)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di stabilire le condizioni uniformi per lo sviluppo tecnico e l’attuazione della piattaforma di collaborazione per le SIC. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(41)

La Commissione dovrebbe adottare i pertinenti atti di esecuzione necessari allo sviluppo tecnico della piattaforma di collaborazione per le SIC quanto prima dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(42)

La Commissione dovrebbe determinare la data di entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC una volta che siano stati adottati gli atti di esecuzione necessari allo sviluppo tecnico della piattaforma stessa, e che eu-LISA abbia effettuato un collaudo generale della piattaforma, con il coinvolgimento degli Stati membri.

(43)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire consentire l’efficace ed efficiente cooperazione, comunicazione e scambio di informazioni e di prove fra i membri della SIC, i rappresentanti delle autorità giudiziarie internazionali, Eurojust, Europol, l’OLAF e gli altri organi, uffici e agenzie competenti dell’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, stabilendo norme comuni, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(44)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(45)

A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, con lettera del 7 aprile 2022 l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(46)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato osservazioni formali il 25 gennaio 2022,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento:

a)

istituisce una piattaforma informatica («piattaforma di collaborazione per le SIC»), da utilizzarsi su base volontaria, per facilitare la cooperazione fra le autorità competenti partecipanti alle squadre investigative comuni («SIC») costituite sulla base dell’articolo 13 della Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, o della decisione quadro 2002/465/GAI;

b)

stabilisce le norme sulla ripartizione delle responsabilità fra gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC e l’Agenzia responsabile dello sviluppo e della manutenzione di tale piattaforma;

c)

fissa le condizioni alle quali gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC possono avere accesso a tale piattaforma;

d)

stabilisce specifiche disposizioni in materia di protezione dei dati, necessarie per integrare le disposizioni in vigore e per conseguire globalmente un livello adeguato di protezione e sicurezza dei dati e di salvaguardia dei diritti fondamentali degli interessati.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica al trattamento delle informazioni, compresi i dati personali, nel contesto di una SIC. Ciò comprende lo scambio e la conservazione di dati operativi come pure di dati non operativi.

2.   Il presente regolamento si applica alle fasi operativa e post-operativa di una SIC, a partire dal momento della firma del pertinente accordo SIC fino alla completa rimozione dei dati operativi e non operativi di tale SIC dal sistema di informazione centralizzato.

3.   Il presente regolamento non modifica né incide in altro modo sulle disposizioni giuridiche vigenti relative alla costituzione, alla conduzione o alla valutazione delle SIC.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«sistema di informazione centralizzato»: un sistema informatico centrale in cui avvengono la conservazione e il trattamento dei dati relativi alle SIC;

2)

«software di comunicazione»: un software che facilita lo scambio di file e messaggi in formato testo, audio, immagine o video fra gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC;

3)

«autorità competenti»: le autorità degli Stati membri che sono competenti a far parte di una SIC costituita conformemente all’articolo 13 della Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea e all’articolo 1 della decisione quadro 2002/465/GAI, l’EPPO quando agisce nell’esercizio delle sue competenze ai sensi degli articoli 22, 23 e 25 del regolamento (UE) 2017/1939, come pure le autorità competenti di un paese terzo quando esse sono parti di un accordo SIC in virtù di una base giuridica supplementare;

4)

«membri della SIC»: i rappresentanti delle autorità competenti;

5)

«utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC»: i membri della SIC, Eurojust, Europol, l’OLAF e altri organi, uffici e agenzie competenti dell’Unione o i rappresentanti di un’autorità giudiziaria internazionale che partecipa a una SIC;

6)

«autorità giudiziaria internazionale»: un organismo, un organo giurisdizionale o un meccanismo internazionale istituito per indagare e perseguire crimini gravi che sono motivo di allarme per l’intera comunità internazionale, vale a dire crimini di genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e reati connessi che incidono sulla pace e la sicurezza internazionali;

7)

«spazio di collaborazione SIC»: uno spazio isolato individuale per ciascuna SIC ospitata sulla piattaforma di collaborazione per le SIC;

8)

«amministratore dello spazio SIC»: un membro della SIC di uno Stato membro o un membro della SIC dell’EPPO, designato in un accordo SIC, responsabile di uno spazio di collaborazione SIC;

9)

«dati operativi»: le informazioni e le prove trattate dalla piattaforma di collaborazione per le SIC durante la fase operativa di una SIC come ausilio alle indagini transfrontaliere e all’azione penale;

10)

«dati non operativi»: dati amministrativi trattati dalla piattaforma di collaborazione per le SIC, in particolare per facilitare la gestione di una SIC e la cooperazione fra gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC.

Articolo 4

Architettura tecnica della piattaforma di collaborazione per le SIC

La piattaforma di collaborazione per le SIC consta di:

a)

un sistema di informazione centralizzato che consente la conservazione temporanea dei dati a livello centrale;

b)

un software di comunicazione che consente la conservazione sicura a livello locale dei dati di comunicazione sui dispositivi degli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC;

c)

un collegamento fra il sistema di informazione centralizzato e i pertinenti strumenti informatici che forniscono ausilio al funzionamento delle SIC e che sono gestiti dal segretariato della rete delle SIC.

Il sistema di informazione centralizzato è ospitato da eu-LISA presso i suoi siti tecnici.

Articolo 5

Finalità della piattaforma di collaborazione per le SIC

La finalità della piattaforma di collaborazione per le SIC è facilitare:

a)

il coordinamento e la gestione di una SIC, tramite una serie di funzioni che forniscono supporto alle procedure amministrative e finanziarie all’interno della SIC;

b)

lo scambio rapido e sicuro e la conservazione temporanea di dati operativi, compresi file di grandi dimensioni, tramite una funzione di caricamento e scaricamento;

c)

la sicurezza delle comunicazioni, tramite una funzione che comprende messaggistica istantanea, chat, conferenze audio e conferenze video;

d)

la tracciabilità degli scambi di prove, tramite un meccanismo avanzato di registrazione e tracciamento che consente di seguire tutte le prove scambiate e il relativo accesso e trattamento tramite la piattaforma di collaborazione per le SIC;

e)

la valutazione della SIC, tramite uno specifico processo di valutazione collaborativo.

CAPO II

SVILUPPO E GESTIONE OPERATIVA

Articolo 6

Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione

La Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari allo sviluppo tecnico della piattaforma di collaborazione per le SIC quanto prima successivamente al 7 giugno 2023, in particolare gli atti di esecuzione riguardanti:

a)

l’elenco delle funzionalità necessarie per il coordinamento e la gestione di una SIC, compresa la traduzione automatica di dati non operativi;

b)

l’elenco delle funzionalità necessarie per la sicurezza delle comunicazioni;

c)

le specifiche operative del collegamento di cui all’articolo 4, primo comma, lettera c);

d)

la sicurezza di cui all’articolo 19;

e)

i registri tecnici di cui all’articolo 25;

f)

le statistiche e le informazioni di cui all’articolo 26;

g)

i requisiti di funzionamento e di disponibilità della piattaforma di collaborazione per le SIC.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 7

Responsabilità di eu-LISA

1.   eu-LISA stabilisce la progettazione dell’architettura fisica della piattaforma di collaborazione per le SIC, comprese le specifiche tecniche e l’evoluzione, sulla base degli atti di esecuzione di cui all’articolo 6. Tale progettazione è approvata dal suo consiglio di amministrazione, previo parere favorevole della Commissione.

2.   eu-LISA è responsabile dello sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC conformemente al principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Tale sviluppo comporta l’elaborazione e l’applicazione delle specifiche tecniche, il collaudo e il coordinamento generale del progetto.

3.   eu-LISA mette il software di comunicazione a disposizione degli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC.

4.   eu-LISA sviluppa e realizza la piattaforma di collaborazione per le SIC quanto prima dopo il 7 giugno 2023 e dopo l’adozione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 6.

5.   eu-LISA provvede affinché la piattaforma di collaborazione per le SIC sia gestita conformemente al presente regolamento e agli atti di esecuzione di cui all’articolo 6 del presente regolamento, nonché al regolamento (UE) 2018/1725.

6.   eu-LISA è responsabile della gestione operativa della piattaforma di collaborazione per le SIC. La gestione operativa della piattaforma di collaborazione per le SIC consiste nell’insieme dei compiti necessari per garantirne l’operatività in conformità del presente regolamento e comprende, in particolare, la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari per garantire che tale piattaforma funzioni a un livello soddisfacente conformemente alle specifiche tecniche.

7.   eu-LISA assicura la formazione sull’uso tecnico della piattaforma di collaborazione per le SIC al segretariato della rete delle SIC, anche fornendo materiale didattico.

8.   eu-LISA istituisce un servizio di supporto per la mitigazione tempestiva degli incidenti tecnici a esso segnalati.

9.   eu-LISA apporta continuamente miglioramenti e aggiunge nuove funzionalità alla piattaforma di collaborazione per le SIC sulla base delle informazioni fornitele dal gruppo consultivo di cui all’articolo 12 e della relazione annuale del segretariato della rete delle SIC di cui all’articolo 10, lettera e).

10.   eu-LISA non ha accesso ai dati operativi e non operativi conservati negli spazi di collaborazione SIC.

11.   Fatto salvo l’articolo 17 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (15), eu-LISA applica a tutti i membri del proprio personale che devono lavorare con i dati registrati nel sistema di informazione centralizzato adeguate norme in materia di segreto professionale o altri doveri equivalenti di riservatezza. Tale obbligo vincola tale personale anche dopo che è cessato dall’incarico o dall’impiego, ovvero ha portato a termine le sue attività.

Articolo 8

Responsabilità degli Stati membri

1.   Ciascuno Stato membro adotta le disposizioni tecniche necessarie per l’accesso delle proprie autorità competenti alla piattaforma di collaborazione per le SIC conformemente al presente regolamento.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC abbiano accesso ai corsi di formazione forniti dal segretariato della rete delle SIC a norma dell’articolo 10, lettera c), o a corsi di formazione equivalenti forniti a livello nazionale. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC siano pienamente consapevoli dei requisiti in materia di protezione dei dati previsti dal diritto dell’Unione.

Articolo 9

Responsabilità degli organi, uffici e agenzie competenti dell’Unione

1.   Eurojust, Europol, l’EPPO, l’OLAF e gli altri organi, uffici e agenzie competenti dell’Unione adottano le disposizioni tecniche necessarie che permettono loro di accedere alla piattaforma di collaborazione per le SIC.

2.   Eurojust è responsabile del necessario adattamento tecnico dei suoi sistemi, richiesto per istituire il collegamento di cui all’articolo 4, primo comma, lettera c).

Articolo 10

Responsabilità del segretariato della rete delle SIC

Il segretariato della rete delle SIC sostiene il funzionamento della piattaforma di collaborazione per le SIC:

a)

fornendo, su richiesta dell’amministratore o degli amministratori dello spazio SIC, sostegno amministrativo, giuridico e tecnico nel contesto della creazione e della gestione dei diritti di accesso dei singoli spazi di collaborazione SIC, a norma dell’articolo 14, paragrafo 3;

b)

fornendo indicazioni quotidiane, sostegno funzionale e assistenza ai professionisti sull’uso della piattaforma di collaborazione per le SIC e delle sue funzionalità;

c)

elaborando e fornendo corsi di formazione per gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC, perseguendo così l’obiettivo di facilitare l’uso della piattaforma;

d)

rafforzando una cultura di cooperazione all’interno dell’Unione in relazione alla cooperazione transfrontaliera in materia penale, sensibilizzando e promuovendo l’uso della piattaforma di collaborazione per le SIC tra i professionisti;

e)

aggiornando eu-LISA, dopo l’entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC, sui requisiti tecnici aggiuntivi mediante la presentazione di una relazione annuale sui potenziali miglioramenti e sulle nuove funzionalità della piattaforma di collaborazione per le SIC, sulla base del feedback sull’uso pratico della piattaforma di collaborazione per le SIC che raccoglie dagli utenti di tale piattaforma.

Articolo 11

Consiglio di gestione del programma

1.   Prima della fase di progettazione e di sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC, il consiglio di amministrazione di eu-LISA istituisce un consiglio di gestione del programma per la durata della fase di progettazione e sviluppo.

2.   Il consiglio di gestione del programma è costituito da dieci membri come segue:

a)

otto membri nominati dal consiglio di amministrazione di eu-LISA;

b)

il presidente del gruppo consultivo di cui all’articolo 12;

c)

un membro nominato dalla Commissione.

3.   Il consiglio di amministrazione di eu-LISA garantisce che i membri da esso nominati al consiglio di gestione del programma dispongano dell’esperienza e delle competenze necessarie in termini di sviluppo e gestione di sistemi IT che sostengono le autorità giudiziarie.

4.   eu-LISA partecipa ai lavori del consiglio di gestione del programma. A tal fine, rappresentanti di eu-LISA prendono parte alle riunioni del consiglio di gestione del programma allo scopo di riferire in merito ai lavori relativi alla progettazione e allo sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC e a eventuali altri lavori e attività correlati.

5.   Il consiglio di gestione del programma si riunisce almeno una volta a trimestre e più spesso se necessario. Esso garantisce l’adeguata gestione della fase di progettazione e di sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC. Il consiglio di gestione del programma presenta regolarmente, e se possibile mensilmente, relazioni scritte al consiglio di amministrazione di eu-LISA sui progressi della piattaforma di collaborazione per le SIC. Il consiglio di gestione del programma non ha potere decisionale né mandato di rappresentare i membri del consiglio di amministrazione di eu-LISA.

6.   Il consiglio di gestione del programma, in consultazione con il consiglio di amministrazione di eu-LISA, stabilisce il suo regolamento interno, che comprende in particolare disposizioni concernenti la presidenza, i luoghi di riunione, la preparazione delle riunioni, l’ammissione di esperti alle riunioni e i piani di comunicazione che garantiscono che i membri del consiglio di amministrazione di eu-LISA che non sono membri del consiglio di gestione del programma siano pienamente informati.

7.   La presidenza del consiglio di gestione del programma è esercitata da uno Stato membro.

8.   eu-LISA provvede al segretariato del consiglio di gestione del programma.

Articolo 12

Gruppo consultivo

1.   eu-LISA istituisce un gruppo consultivo allo scopo di ottenere consulenza tecnica relativa alla piattaforma di collaborazione per le SIC, in particolare nell’ambito della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività di eu-LISA, e individua i potenziali miglioramenti e le nuove funzionalità da attuare nella piattaforma di collaborazione per le SIC.

2.   Il gruppo consultivo è composto da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e del segretariato della rete delle SIC. È presieduto da eu-LISA. Esso:

a)

si riunisce, se possibile, almeno una volta al mese fino all’entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC, e in seguito si riunisce regolarmente;

b)

durante la fase di progettazione e sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC, riferisce al consiglio di gestione del programma dopo ciascuna riunione;

c)

durante la fase di progettazione e sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC, fornisce la consulenza tecnica a sostegno delle attività del consiglio di gestione del programma.

CAPO III

CREAZIONE DEGLI SPAZI DI COLLABORAZIONE SIC E ACCESSO AGLI STESSI

Articolo 13

Creazione degli spazi di collaborazione SIC

1.   Qualora un accordo SIC preveda l’utilizzo della piattaforma di collaborazione per le SIC conformemente al presente regolamento, è creato uno spazio di collaborazione SIC sulla piattaforma di collaborazione per ogni SIC.

2.   Il pertinente accordo SIC prevede che alle autorità competenti degli Stati membri e all’EPPO sia concesso l’accesso al pertinente spazio di collaborazione SIC e può prevedere che agli organi, agli uffici e alle agenzie competenti dell’Unione, alle autorità competenti dei paesi terzi che hanno firmato l’accordo e ai rappresentanti delle autorità giudiziarie internazionali sia concesso l’accesso a tale spazio di collaborazione SIC. Il pertinente accordo SIC stabilisce le norme per tale accesso.

3.   Il pertinente spazio di collaborazione SIC è creato dall’amministratore o dagli amministratori dello spazio SIC, con l’assistenza tecnica di eu-LISA.

4.   Se i membri della SIC decidono di non utilizzare la piattaforma di collaborazione per le SIC al momento della firma dell’accordo SIC, ma convengono di iniziare a utilizzare la piattaforma di collaborazione per le SIC nel corso delle attività di una SIC pertinente, tale accordo SIC, se non prevede tale possibilità, è modificato e si applicano i paragrafi 1, 2 e 3. Nel caso in cui i membri della SIC convengano di interrompere l’utilizzo della piattaforma di collaborazione per le SIC durante le attività della SIC, il pertinente accordo SIC è modificato se tale possibilità non è già inclusa in tale accordo SIC.

Articolo 14

Designazione e ruolo dell’amministratore dello spazio SIC

1.   Se l’accordo SIC prevede l’utilizzo della piattaforma di collaborazione per le SIC, uno o più amministratori dello spazio SIC tra i membri della SIC degli Stati membri o un membro della SIC dell’EPPO sono designati in tale accordo SIC.

2.   L’amministratore o gli amministratori dello spazio SIC gestiscono i diritti di accesso al pertinente spazio di collaborazione SIC degli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC, conformemente al pertinente accordo SIC.

3.   Un accordo SIC può prevedere che il segretariato della rete delle SIC abbia accesso a uno spazio di collaborazione SIC ai fini di sostegno tecnico e amministrativo, nonché al fine del sostegno tecnico, giuridico e amministrativo per la gestione dei diritti di accesso. In tali situazioni, come concordato dai membri della SIC, l’amministratore o gli amministratori dello spazio SIC concedono al segretariato della rete delle SIC l’accesso a tale spazio di collaborazione SIC.

Articolo 15

Accesso agli spazi di collaborazione SIC da parte delle autorità competenti degli Stati membri e della Procura europea

Conformemente al pertinente accordo SIC, l’amministratore o gli amministratori dello spazio SIC concedono l’accesso a uno spazio di collaborazione SIC alle autorità competenti degli Stati membri che sono designate in tale accordo SIC e all’EPPO qualora sia designato in tale accordo SIC.

Articolo 16

Accesso degli organi, uffici e agenzie competenti dell’Unione agli spazi di collaborazione SIC

Conformemente al pertinente accordo SIC, l’amministratore o gli amministratori dello spazio SIC concedono l’accesso, nella misura necessaria, a uno spazio di collaborazione SIC:

a)

a Eurojust ai fini dello svolgimento dei suoi compiti ai sensi del regolamento (UE) 2018/1727;

b)

a Europol ai fini dello svolgimento dei suoi compiti ai sensi del regolamento (UE) 2016/794;

c)

all’OLAF ai fini dello svolgimento dei suoi compiti ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16); e

d)

ad altri organi, uffici e agenzie competenti dell’Unione ai fini dello svolgimento dei compiti stabiliti nei pertinenti atti giuridici istitutivi.

Articolo 17

Accesso delle autorità competenti di paesi terzi agli spazi di collaborazione SIC

1.   Conformemente al pertinente accordo SIC, e per i fini elencati all’articolo 5, l’amministratore o gli amministratori dello spazio SIC concedono l’accesso a uno spazio di collaborazione SIC alle autorità competenti di paesi terzi che hanno firmato tale accordo SIC.

2.   Ogniqualvolta i membri della SIC degli Stati membri e il membro della SIC dell’EPPO, quando partecipa alla SIC pertinente, caricano dati operativi in uno spazio di collaborazione SIC affinché siano scaricati da un paese terzo, il pertinente membro della SIC degli Stati membri o il membro della SIC dell’EPPO verifica che i dati da essi rispettivamente caricati siano limitati a quanto necessario ai fini del pertinente accordo SIC e che tali dati soddisfino le condizioni ivi stabilite.

3.   Ogniqualvolta un paese terzo carica dati operativi in uno spazio di collaborazione SIC, l’amministratore o gli amministratori dello spazio SIC verificano che tali dati siano limitati a quanto necessario ai fini del pertinente accordo SIC e che tali dati soddisfino le condizioni ivi stabilite, prima che possano essere scaricati da altri utenti dello spazio di collaborazione SIC.

4.   Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché i loro trasferimenti di dati personali ai paesi terzi cui è stato concesso l’accesso a uno spazio di collaborazione SIC avvengano solo se sono soddisfatte le condizioni stabilite al capo V della direttiva (UE) 2016/680.

5.   Gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione provvedono affinché i loro trasferimenti di dati personali ai paesi terzi cui è stato concesso l’accesso a uno spazio di collaborazione SIC avvengano solo se sono soddisfatte le condizioni stabilite al capo IX del regolamento (UE) 2018/1725, fatte salve le norme in materia di protezione dei dati applicabili a tali organi, uffici e agenzie dell’Unione nei pertinenti atti giuridici istitutivi, qualora tali norme impongano condizioni specifiche per i trasferimenti di dati.

6.   L’EPPO, quando agisce nell’ambito delle sue competenze di cui agli articoli 22, 23 e 25 del regolamento (UE) 2017/1939, provvede affinché i suoi trasferimenti di dati personali ai paesi terzi cui è stato concesso l’accesso a uno spazio di collaborazione SIC avvengano solo se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 80 a 84 di tale regolamento.

Articolo 18

Accesso agli spazi di collaborazione SIC da parte dei rappresentanti delle autorità giudiziarie internazionali che partecipano a una SIC

1.   Per i fini elencati all’articolo 5, l’amministratore o gli amministratori dello spazio SIC concedono, ove previsto dall’accordo SIC, l’accesso a uno spazio di collaborazione SIC ai rappresentanti delle autorità giudiziarie internazionali che partecipano alla SIC pertinente.

2.   L’amministratore o gli amministratori dello spazio SIC verificano e garantiscono che gli scambi di dati operativi con i rappresentanti delle autorità giudiziarie internazionali cui è stato concesso l’accesso a uno spazio di collaborazione SIC siano limitati a quanto necessario ai fini del pertinente accordo SIC e che tali dati soddisfino le condizioni ivi stabilite.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i loro trasferimenti di dati personali ai rappresentanti di autorità giudiziarie internazionali cui è stato concesso l’accesso a uno spazio di collaborazione SIC avvengano solo se sono soddisfatte le condizioni stabilite al capo V della direttiva (UE) 2016/680.

4.   Gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione provvedono affinché i loro trasferimenti di dati personali ai rappresentanti di autorità giudiziarie internazionali cui è stato concesso l’accesso a uno spazio di collaborazione SIC avvengano solo se sono soddisfatte le condizioni stabilite al capo IX del regolamento (UE) 2018/1725, fatte salve le norme in materia di protezione dei dati applicabili a tali organi, uffici o agenzie dell’Unione nei pertinenti atti giuridici istitutivi, qualora tali norme impongano condizioni specifiche per i trasferimenti di dati.

CAPO IV

SICUREZZA E RESPONSABILITÀ

Articolo 19

Sicurezza

1.   eu-LISA adotta le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare un livello elevato di cibersicurezza della piattaforma di collaborazione per le SIC e la sicurezza delle informazioni in relazione ai dati su tale piattaforma, in particolare al fine di garantire la riservatezza e l’integrità dei dati operativi e non operativi conservati nel sistema di informazione centralizzato.

2.   eu-LISA impedisce l’accesso non autorizzato alla piattaforma di collaborazione per le SIC e garantisce che le persone autorizzate ad accedere a tale piattaforma abbiano accesso soltanto ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso.

3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, eu-LISA adotta un piano di sicurezza e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro, al fine di garantire che il sistema di informazione centralizzato possa essere ripristinato in caso di interruzione. eu-LISA prevede un accordo di lavoro con la squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e delle agenzie europee, istituita dall’accordo tra il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio dell’Unione europea, la Commissione europea, la Corte di giustizia dell’Unione europea, la Banca centrale europea, la Corte dei conti europea, il Servizio europeo per l’azione esterna, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato europeo delle regioni e la Banca europea per gli investimenti sull’organizzazione e il funzionamento della squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell’Unione (Computer Emergency Response Team — CERT-UE) (17). Nell’adottare tale piano di sicurezza, eu-LISA tiene conto delle eventuali raccomandazioni degli esperti di sicurezza del gruppo consultivo di cui all’articolo 12 del presente regolamento.

4.   eu-LISA controlla l’efficacia di tutte le misure descritte nel presente articolo e adotta le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo e alla verifica interna per garantire l’osservanza del presente regolamento.

Articolo 20

Responsabilità

1.   Ogni Stato membro, Eurojust, Europol, l’EPPO, l’OLAF, o altro organo, ufficio o agenzia competente dell’Unione sono ritenuti rispettivamente responsabili di eventuali danni causati alla piattaforma di collaborazione per le SIC conseguenti all’inosservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, a meno che e nella misura in cui eu-LISA ometta di adottare misure ragionevolmente idonee a evitare i danni o a ridurne al minimo gli effetti.

2.   Le azioni proposte nei confronti di uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui al paragrafo 1 sono disciplinate dal diritto di tale Stato membro. Le azioni proposte nei confronti di Eurojust, di Europol, dell’EPPO, dell’OLAF o di altro organo, ufficio o agenzia competente dell’Unione per il risarcimento di tali danni sono disciplinate dai pertinenti atti giuridici istitutivi.

CAPO V

PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 21

Periodo di conservazione dei dati operativi

1.   I dati operativi relativi a ciascuno spazio di collaborazione SIC sono conservati nel sistema di informazione centralizzato per il tempo necessario a tutti gli utenti interessati della piattaforma di collaborazione per le SIC per completare il processo di scaricamento. Il periodo di conservazione non supera le quattro settimane dalla data di caricamento di tali dati nella piattaforma di collaborazione per le SIC.

2.   Non appena tutti gli utenti previsti della piattaforma di collaborazione per le SIC hanno completato il processo di scaricamento o, al più tardi, allo scadere del periodo di conservazione di cui al paragrafo 1, i dati sono automaticamente cancellati in modo permanente dal sistema di informazione centralizzato.

Articolo 22

Periodo di conservazione dei dati non operativi

1.   Quando è prevista una valutazione della SIC, i dati non operativi relativi a ciascuno spazio di collaborazione SIC sono conservati nel sistema di informazione centralizzato fino al completamento della valutazione della SIC. Il periodo di conservazione non supera i cinque anni dalla data dell’inserimento di tali dati nella piattaforma di collaborazione per le SIC.

2.   Se si decide di non condurre una valutazione alla chiusura di una SIC o, al più tardi, allo scadere del periodo di conservazione di cui al paragrafo 1, i dati sono automaticamente cancellati dal sistema di informazione centralizzato.

Articolo 23

Titolare del trattamento e responsabile del trattamento

1.   Ogni autorità nazionale competente di uno Stato membro e, se del caso, Eurojust, Europol, l’EPPO, l’OLAF o altro organo, ufficio o agenzia competente dell’Unione è il titolare del trattamento dei dati personali operativi nell’ambito del presente regolamento ai sensi delle norme applicabili dell’Unione in materia di protezione dei dati.

2.   Per quanto riguarda i dati caricati sulla piattaforma di collaborazione per le SIC dalle autorità competenti di paesi terzi o da rappresentanti delle autorità giudiziarie internazionali, uno degli amministratori dello spazio SIC è designato nel pertinente accordo SIC titolare del trattamento relativamente ai dati personali scambiati tramite tale piattaforma e conservati su di essa.

Prima della designazione del titolare del trattamento non sono caricati dati provenienti da paesi terzi o da autorità giudiziarie internazionali.

3.   eu-LISA è il responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 per quanto riguarda i dati personali scambiati tramite la piattaforma di collaborazione per le SIC e conservati su di essa.

4.   Gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC sono contitolari, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1725, del trattamento dei dati personali non operativi su tale piattaforma.

Articolo 24

Finalità del trattamento dei dati personali

1.   I dati inseriti sulla piattaforma di collaborazione per le SIC sono trattati solo per i fini seguenti:

a)

lo scambio di dati operativi fra gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC per i fini per i quali è stata costituita la SIC pertinente;

b)

lo scambio di dati non operativi fra gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC ai fini della gestione della SIC pertinente.

2.   L’accesso alla piattaforma di collaborazione per le SIC è limitato al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi, di Eurojust, di Europol, dell’EPPO, dell’OLAF, degli altri organi, uffici e agenzie competenti dell’Unione e ai rappresentanti di autorità giudiziarie internazionali, nella misura necessaria all’assolvimento dei compiti, conformemente ai fini di cui al paragrafo 1, e a quanto strettamente necessario e proporzionato agli obiettivi perseguiti.

Articolo 25

Registri tecnici

1.   eu-LISA provvede affinché sia tenuto un registro tecnico di tutti gli accessi al sistema di informazione centralizzato e tutti i trattamenti di dati in tale sistema, conformemente al paragrafo 2.

2.   I registri tecnici indicano:

a)

la data, il fuso orario e l’ora esatta dell’accesso al sistema di informazione centralizzato;

b)

l’identificazione di ogni singolo utente della piattaforma di collaborazione per le SIC che ha avuto accesso al sistema di informazione centralizzato;

c)

la data, il fuso orario e l’ora di accesso di ciascuna operazione effettuata da ogni singolo utente della piattaforma di collaborazione per le SIC;

d)

l’operazione effettuata da ogni singolo utente della piattaforma di collaborazione per le SIC.

I registri tecnici sono protetti dalle modifiche e dall’accesso non autorizzato con misure tecniche adeguate. Sono conservati per tre anni o per un periodo più lungo se richiesto per portare a termine procedure di verifica in corso.

3.   Su richiesta, eu-LISA mette i registri tecnici a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri che hanno partecipato ad una specifica SIC senza indebito ritardo.

4.   Entro i limiti delle loro competenze e ai fini dell’adempimento delle loro funzioni, le autorità nazionali di controllo competenti a verificare la liceità del trattamento dei dati hanno accesso ai registri tecnici su richiesta.

5.   Entro i limiti delle sue competenze e ai fini dell’adempimento delle sue funzioni di controllo conformemente al regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati ha accesso ai registri tecnici su richiesta.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Monitoraggio e valutazione

1.   eu-LISA stabilisce procedure per monitorare lo sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC rispetto agli obiettivi relativi alla programmazione e ai costi, nonché per monitorare il funzionamento di detta piattaforma rispetto agli obiettivi concernenti i risultati tecnici, il rapporto costi/benefici, l’utilizzabilità, la sicurezza e la qualità del servizio.

2.   Le procedure di cui al paragrafo 1 prevedono la possibilità di elaborare statistiche tecniche periodiche ai fini del monitoraggio e contribuiscono alla valutazione globale della piattaforma di collaborazione per le SIC.

3.   Se sussiste il rischio di un importante ritardo nel processo di sviluppo, eu-LISA informa il Parlamento europeo e il Consiglio quanto prima dei motivi del ritardo, del relativo impatto finanziario e sulle tempistiche e delle misure che intende adottare per porre rimedio alla situazione.

4.   Una volta completato lo sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC, eu-LISA presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che illustra in che modo gli obiettivi sono stati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la programmazione e i costi, giustificando eventuali discrepanze.

5.   Nel caso di un aggiornamento tecnico della piattaforma di collaborazione per le SIC che potrebbe comportare costi elevati, eu-LISA informa il Parlamento europeo e il Consiglio prima di procedere all’aggiornamento.

6.   Entro due anni dopo l’entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC:

a)

eu-LISA presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico della piattaforma di collaborazione per le SIC, compresi i relativi aspetti di sicurezza non sensibili e rende pubblica tale relazione;

b)

sulla base della relazione di eu-LISA di cui alla lettera a), la Commissione effettua una valutazione globale della piattaforma di collaborazione per le SIC e trasmette una relazione di valutazione globale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Ogni anno successivamente alla presentazione della relazione di cui al primo comma, lettera a), eu-LISA presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico della piattaforma di collaborazione per le SIC, compresi gli aspetti non sensibili della sicurezza, e rende pubblica tale relazione.

Ogni quattro anni successivamente alla trasmissione della relazione di valutazione globale di cui al primo comma, lettera b), e sulla base delle relazioni presentate da eu-LISA conformemente al secondo comma, la Commissione effettua una valutazione globale della piattaforma di collaborazione per le SIC e trasmette una relazione di valutazione globale al Parlamento europeo e al Consiglio.

7.   Entro 18 mesi dalla data di entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC, la Commissione, previa consultazione di Europol e del gruppo consultivo di cui all’articolo 12, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta la necessità, la fattibilità, l’adeguatezza e il rapporto costi/benefici di un potenziale collegamento della piattaforma di collaborazione per le SIC a SIENA. Tale relazione comprende anche le condizioni, le specifiche tecniche e le procedure per garantire un collegamento sicuro ed efficiente. Ove del caso, tale relazione è corredata delle necessarie proposte legislative, che possono includere il conferimento alla Commissione del potere di adottare le specifiche tecniche di tale collegamento.

8.   Le autorità competenti degli Stati membri, Eurojust, Europol, l’EPPO, l’OLAF e gli altri organi, uffici e agenzie competenti dell’Unione comunicano a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere la relazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo e la relazione di valutazione globale della Commissione di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Essi forniscono inoltre al segretariato della rete delle SIC le informazioni necessarie per redigere la relazione annuale di cui all’articolo 10, lettera e). Le informazioni di cui alla prima e alla seconda frase del presente paragrafo non mettono a repentaglio i metodi di lavoro, né comprendono indicazioni sulle fonti, sui nomi di membri del personale o sulle indagini.

9.   eu-LISA comunica alla Commissione le informazioni necessarie per elaborare la valutazione globale di cui al paragrafo 6.

Articolo 27

Costi

I costi sostenuti per l’istituzione e il funzionamento della piattaforma di collaborazione per le SIC sono a carico del bilancio generale dell’Unione.

Articolo 28

Entrata in funzione

1.   La Commissione determina la data di entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC una volta accertato che:

a)

siano stati adottati gli atti di esecuzione di cui all’articolo 6, lettere da a) a g);

b)

eu-LISA abbia effettuato con successo un collaudo generale di detta piattaforma, con la partecipazione degli Stati membri, utilizzando dati di prova anonimi.

In ogni caso, tale data non può essere posteriore al 7 dicembre 2025.

2.   Quando la Commissione ha determinato la data di entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC conformemente al paragrafo 1, la comunica agli Stati membri, a Eurojust, a Europol, all’EPPO e all’OLAF. Ne informa inoltre il Parlamento europeo.

3.   La decisione della Commissione che determina la data di entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC, di cui al paragrafo 1, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4.   Gli utenti della piattaforma di collaborazione per le SIC iniziano a utilizzare detta piattaforma a decorrere dalla data di entrata in funzione stabilita dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 29

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 30

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1726

Il regolamento (UE) 2018/1726 è così modificato:

1)

all’articolo 1 è inserito il paragrafo seguente:

«4 ter.   L’Agenzia è responsabile dello sviluppo e della gestione operativa, compresi gli sviluppi tecnici, della piattaforma di collaborazione per le squadre investigative comuni (“piattaforma di collaborazione per le SIC”).»

;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 8 quater

Compiti relativi alla piattaforma di collaborazione per le SIC

Con riguardo alla piattaforma di collaborazione per le SIC, l’Agenzia svolge:

a)

i compiti attribuiti all’Agenzia conformemente al regolamento (UE) 2023/969 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1)

b)

i compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico della piattaforma di collaborazione per le SIC fornita al segretariato della rete delle SIC, compresa la fornitura di materiale didattico.

(*1)  Regolamento (UE) 2023/969 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 132 del 17.5.2023, pag. 1).»;"

3)

all’articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’Agenzia segue gli sviluppi della ricerca per la gestione operativa del SIS II, del VIS, di Eurodac, dell’EES, dell’ETIAS, di DubliNet, di ECRIS-TCN, del sistema e-CODEX, della piattaforma di collaborazione per le SIC e di altri sistemi IT su larga scala di cui all’articolo 1, paragrafo 5.»

;

4)

all’articolo 19, paragrafo 1, lettera ff), è aggiunta la lettera seguente:

«viii)

della piattaforma di collaborazione per le SIC in conformità dell’articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/969;»;

5)

all’articolo 27, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

«d quinquies)

gruppo consultivo della piattaforma di collaborazione per le SIC;».

Articolo 31

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 10 maggio 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 30 marzo 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 aprile 2023.

(2)   GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

(3)  Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1).

(4)  STE n. 182.

(5)   GU L 181 del 19.7.2003, pag. 34.

(6)  Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

(7)  Regolamento (UE) 2022/838 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la preservazione, l’analisi e la conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e reati connessi (GU L 148 del 31.5.2022, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(9)  Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

(10)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(11)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(12)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (EPPO) (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(13)  Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20).

(14)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(15)   GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(16)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(17)   GU C 12 del 13.1.2018, pag. 1.


DIRETTIVE

17.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 132/21


DIRETTIVA (UE) 2023/970 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 10 maggio 2023

volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 11 della Convenzione delle Nazioni Unite, del 18 dicembre 1979, sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, che tutti gli Stati membri hanno ratificato, sancisce che gli Stati parte devono adottare tutte le misure appropriate per assicurare, tra l'altro, il diritto alla parità di retribuzione, anche per quanto riguarda le prestazioni accessorie, e alla parità di trattamento per un lavoro di pari valore, nonché alla parità di trattamento nella valutazione della qualità del lavoro.

(2)

L'articolo 2 e l’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea sanciscono il diritto alla parità tra donne e uomini quale valore fondamentale dell'Unione.

(3)

Conformemente all'articolo 8 e all'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne e a combattere le discriminazioni fondate sul sesso in tutte le sue politiche ed azioni.

(4)

L'articolo 157, paragrafo 1, TFUE pone l'obbligo per ciascuno Stato membro di assicurare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. L'articolo 157, paragrafo 3, TFUE prevede l'adozione da parte dell’Unione di misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore («principio della parità di retribuzione»).

(5)

La Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia») ha ritenuto che l’ambito d'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne non possa essere limitato alle discriminazioni basate sul fatto che una persona appartenga all'uno o all'altro sesso (3). Tale principio, considerato il suo scopo e data la natura dei diritti che è inteso a salvaguardare, si applica anche alle discriminazioni derivanti da un cambiamento di sesso.

(6)

In alcuni Stati membri è attualmente possibile registrarsi legalmente come appartenenti a un terzo genere, spesso neutro. La presente direttiva lascia impregiudicate le pertinenti norme nazionali che danno attuazione a tale riconoscimento in materia di occupazione e retribuzione.

(7)

L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») vieta espressamente qualsiasi forma di discriminazione inclusa, tra le altre, quella fondata sul sesso. L'articolo 23 della Carta stabilisce che la parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

(8)

L'articolo 23 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo stabilisce, tra l'altro, che ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e a una retribuzione equa che assicuri un'esistenza conforme alla dignità umana.

(9)

Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, include tra i suoi principi la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini e il diritto alla parità di retribuzione per un lavoro di pari valore.

(10)

La direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce che, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale, occorre eliminare la discriminazione diretta e indiretta basata sul sesso e concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni. In particolare, qualora si utilizzi un sistema di classificazione professionale per determinare le retribuzioni, questo deve basarsi sugli stessi criteri neutri sotto il profilo del genere e dovrebbe essere elaborato in modo da eliminare le discriminazioni fondate sul sesso.

(11)

Dalla valutazione del 2020 delle pertinenti disposizioni della direttiva 2006/54/CE è emerso che l'applicazione del principio della parità di retribuzione è ostacolata da una mancanza di trasparenza nei sistemi retributivi, da una mancanza di certezza giuridica sul concetto di lavoro di pari valore e da ostacoli procedurali incontrati dalle vittime di discriminazione. I lavoratori non dispongono delle informazioni necessarie per presentare un ricorso in materia di parità di retribuzione che abbia buone possibilità di successo e, in particolare, delle informazioni sui livelli retributivi delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Dalla relazione è emerso che una maggiore trasparenza consentirebbe di rivelare pregiudizi e discriminazioni di genere nelle strutture retributive di un'impresa o di un'organizzazione. Consentirebbe inoltre ai lavoratori, ai datori di lavoro e alle parti sociali di intervenire adeguatamente per garantire l'applicazione del diritto alla parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore (“diritto alla parità di retribuzione”).

(12)

A seguito di una valutazione approfondita del quadro esistente in materia di parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore e di un processo di consultazione ampio e inclusivo, la Commissione, nella sua comunicazione del 5 marzo 2020 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025», ha annunciato che avrebbe proposto misure vincolanti sulla trasparenza retributiva.

(13)

Le conseguenze economiche e sociali della pandemia di COVID-19 hanno avuto un impatto negativo sproporzionato sulle donne e sulla parità di genere, e la perdita di posti di lavoro si è concentrata spesso nei settori a bassa retribuzione e a prevalenza femminile. La pandemia di COVID-19 ha evidenziato la continua sottovalutazione strutturale del lavoro svolto prevalentemente dalle donne e ha dimostrato l'alto valore socioeconomico del lavoro delle donne nei servizi di prima linea, quali l'assistenza sanitaria, le pulizie, l'assistenza all'infanzia, l'assistenza sociale e l'assistenza nelle strutture residenziali per anziani e altri adulti non autonomi, in netto contrasto con la limitata visibilità e lo scarso riconoscimento di cui gode.

(14)

Gli effetti della pandemia di COVID-19 accentueranno quindi ulteriormente le disuguaglianze e il divario retributivo di genere, a meno che le misure per la ripresa non siano sensibili alle specificità di genere. Tali conseguenze hanno reso ancora più pressante l'esigenza di affrontare la questione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. Rafforzare l'attuazione del principio della parità di retribuzione attraverso ulteriori misure è particolarmente importante per garantire che i progressi compiuti nel far fronte alle disparità retributive non siano compromessi.

(15)

Il divario retributivo di genere nell'Unione persiste: si è attestato al 13 % nel 2020, con variazioni significative tra gli Stati membri, e negli ultimi dieci anni si è ridotto solo in misura minima. Il divario retributivo di genere è causato da vari fattori, quali gli stereotipi di genere, il persistere del «soffitto di cristallo» e del «pavimento appiccicoso» e la segregazione orizzontale, compresa la sovrarappresentazione delle donne che svolgono lavori a bassa retribuzione nel settore dei servizi, e la diseguale condivisione delle responsabilità di assistenza. Inoltre, il divario retributivo di genere è in parte dovuto alla discriminazione retributiva basata sul genere, sia diretta che indiretta. Tutti tali elementi costituiscono ostacoli strutturali che pongono sfide complesse per quanto riguarda l'offerta di posti di lavoro di buona qualità e la realizzazione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore e hanno conseguenze a lungo termine quali il divario pensionistico e la femminilizzazione della povertà.

(16)

Una generale mancanza di trasparenza sui livelli retributivi all'interno delle organizzazioni mantiene una situazione in cui la discriminazione retributiva e il pregiudizio basati sul genere rischiano di non essere individuati o, anche qualora si sospettino, sono difficili da dimostrare. Sono pertanto necessarie misure vincolanti per migliorare la trasparenza retributiva, incoraggiare le organizzazioni a rivedere le loro strutture salariali per garantire la parità di retribuzione tra donne e uomini che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore e per consentire alle vittime di discriminazione di far valere il loro diritto alla parità di retribuzione. Tali misure vincolanti devono essere integrate da disposizioni che chiariscano i concetti giuridici esistenti, quali i concetti di retribuzione e di lavoro di pari valore, e da misure volte a migliorare i meccanismi di applicazione e l'accesso alla giustizia.

(17)

L'applicazione del principio della parità di retribuzione dovrebbe essere rafforzata eliminando la discriminazione retributiva diretta e indiretta. Ciò non impedisce ai datori di lavoro di retribuire in modo diverso i lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore sulla base di criteri oggettivi, neutri sotto il profilo del genere e privi di pregiudizi, come le prestazioni e le competenze.

(18)

La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a tempo parziale, i lavoratori a tempo determinato e le persone che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale, nonché i lavoratori in posizioni dirigenziali, che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi e/o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia (5). I lavoratori domestici, i lavoratori a chiamata, i lavoratori intermittenti, i lavoratori a voucher, i lavoratori tramite piattaforma digitale, i lavoratori nell'ambito del lavoro protetto, i tirocinanti e gli apprendisti rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva a condizione che soddisfino i criteri pertinenti. È opportuno che la determinazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro si fondi sui fatti connessi all'effettiva prestazione di lavoro e non sul modo in cui le parti descrivono il rapporto.

(19)

Un elemento importante per eliminare la discriminazione retributiva è la trasparenza retributiva prima dell'assunzione. La presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi anche ai candidati a un impiego.

(20)

Per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle vittime di discriminazioni retributive basate sul genere di far valere il loro diritto alla parità di retribuzione e di orientare i datori di lavoro nel garantire il rispetto di tale diritto, i concetti fondamentali relativi alla parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, quali retribuzione e lavoro di pari valore, dovrebbero essere chiariti conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Ciò dovrebbe facilitare l'applicazione di tali concetti, in particolare per le micro, piccole e medie imprese.

(21)

Il principio della parità di retribuzione dovrebbe essere osservato per quanto riguarda i salari, gli stipendi o ogni altro vantaggio, pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore a motivo dell'impiego di quest'ultimo. In conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia (6), la nozione di retribuzione dovrebbe comprendere non solo lo stipendio, ma anche componenti complementari o variabili della retribuzione. Per quanto riguarda le componenti complementari o variabili, dovrebbero essere prese in considerazione tutte le eventuali prestazioni che si aggiungono al salario o allo stipendio normale di base o minimo e che il lavoratore riceve direttamente o indirettamente, in contanti o in natura. Tali componenti complementari o variabili possono includere, tra l'altro, bonus, indennità per gli straordinari, servizi di trasporto, indennità di vitto e alloggio, compensazioni per la partecipazione a corsi di formazione, indennità di licenziamento, indennità di malattia previste dalla legge, indennità obbligatorie e pensioni aziendali o professionali. La nozione di retribuzione dovrebbe includere inoltre elementi di remunerazione dovuti per legge, in virtù di contratti collettivi e/o di prassi in vigore in ciascuno Stato membro.

(22)

Al fine di garantire una presentazione uniforme delle informazioni richieste dalla presente direttiva, i livelli retributivi dovrebbero essere espressi come retribuzione lorda annua e la corrispondente retribuzione oraria lorda. Dovrebbe essere possibile basare il calcolo dei livelli retributivi sulla retribuzione effettiva specificata per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che sia fissata annualmente, mensilmente, a livello orario o in altro modo.

(23)

Gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a istituire nuovi organismi ai fini della presente direttiva. Dovrebbero avere la possibilità di affidare i compiti derivanti da essa agli organismi esistenti, comprese le parti sociali, conformemente al diritto e/o alle prassi nazionali, a condizione che gli Stati membri rispettino gli obblighi stabiliti nella presente direttiva.

(24)

Al fine di proteggere i lavoratori e affrontarne i timori di vittimizzazione nell'applicazione del principio della parità di retribuzione, i lavoratori dovrebbero poter essere rappresentati da un rappresentante. Potrebbe trattarsi dei sindacati o di altri rappresentanti dei lavoratori. In assenza di rappresentanti dei lavoratori, questi ultimi dovrebbero poter essere rappresentati da un rappresentante a loro scelta. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di tener conto delle loro circostanze nazionali e dei diversi ruoli in materia di rappresentanza dei lavoratori.

(25)

L'articolo 10 TFUE stabilisce che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione deve mirare a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. L'articolo 4 della direttiva 2006/54/CE stabilisce che non deve sussistere alcuna discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso per quanto riguarda la retribuzione. La discriminazione retributiva basata sul genere, in cui il genere della vittima svolge un ruolo cruciale, può assumere forme diverse nella pratica. Può implicare un'intersezione di vari assi di discriminazione o disuguaglianza qualora il lavoratore appartenga a uno o più gruppi protetti contro la discriminazione fondata sul sesso, da un lato, e la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, quali tutelati dalla direttiva 2000/43/CE (7) o dalla direttiva 2000/78/CE (8) del Consiglio, dall'altro. Le donne con disabilità, le donne di origine razziale ed etnica diversa comprese le donne rom e le donne giovani o anziane rientrano tra i gruppi che possono subire la discriminazione intersezionale. La presente direttiva dovrebbe pertanto chiarire che, nel contesto della discriminazione retributiva basata sul genere, dovrebbe essere possibile tenere conto di tale combinazione, eliminando in tal modo ogni dubbio che possa emergere al riguardo nell'ambito del quadro giuridico esistente e consentendo agli organi giurisdizionali nazionali, agli organismi per la parità e alle altre autorità competenti di tenere debitamente conto di qualsiasi situazione di svantaggio derivante da una discriminazione intersezionale in particolare a fini sostanziali e procedurali, compreso riconoscere l'esistenza di una discriminazione, decidere quali siano i lavoratori che devono servire da termine di paragone appropriato, valutare la proporzionalità e determinare, se del caso, il livello del risarcimento concesso o delle sanzioni imposte.

L'approccio intersezionale è importante per comprendere e affrontare il divario retributivo di genere. Tale chiarimento non dovrebbe modificare la portata degli obblighi dei datori di lavoro in relazione alle misure di trasparenza retributiva previste dalla presente direttiva. In particolare, i datori di lavoro non dovrebbero essere tenuti a raccogliere dati relativi a motivi oggetto di protezione diversi dal sesso.

(26)

Per rispettare il diritto alla parità di retribuzione, i datori di lavoro devono disporre di strutture retributive che assicurino che non esistono differenze retributive basate sul genere tra lavoratori che svolgono uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore che non siano motivate da criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere. Tali strutture retributive dovrebbero consentire di confrontare il valore dei diversi posti di lavoro all'interno della stessa struttura organizzativa. Dovrebbe essere possibile basare tali strutture retributive sugli attuali orientamenti dell'Unione connessi a sistemi di valutazione e classificazione professionale neutri sotto il profilo del genere o su indicatori o modelli neutri sotto il profilo del genere. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, il valore del lavoro dovrebbe essere valutato e raffrontato sulla base di criteri oggettivi fra cui i requisiti professionali e in materia di istruzione e formazione, le competenze, l'impegno, le responsabilità e le condizioni di lavoro, indipendentemente dalle differenze nei ritmi di lavoro. Per facilitare l'applicazione del concetto di lavoro di pari valore, soprattutto per le micro, piccole e medie imprese, i criteri oggettivi da usare dovrebbero includere quattro fattori: le competenze, l'impegno, le responsabilità e le condizioni di lavoro. Gli attuali orientamenti dell'Unione hanno determinato che tali fattori sono essenziali e sufficienti per valutare i compiti svolti in un'organizzazione, indipendentemente dal settore economico cui appartiene l'organizzazione.

Poiché non tutti i fattori sono ugualmente rilevanti per una determinata posizione, ciascuno dei quattro fattori dovrebbe essere ponderato dal datore di lavoro in funzione della pertinenza di tali criteri per il lavoro o la posizione in questione. Possono essere presi in considerazione anche criteri aggiuntivi, ove siano pertinenti e motivati. Se del caso, la Commissione dovrebbe essere in grado di aggiornare gli attuali orientamenti dell'Unione, in consultazione con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE).

(27)

I sistemi nazionali per la determinazione dei salari variano e possono basarsi su contratti collettivi e/o su elementi decisi dal datore di lavoro. La presente direttiva non incide sui vari sistemi nazionali per la determinazione dei salari.

(28)

L'individuazione di un riferimento valido è un parametro importante per determinare se il lavoro possa essere considerato di pari valore. Consente ai lavoratori di dimostrare di essere stati trattati meno favorevolmente rispetto a un omologo di sesso diverso che svolge lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Sulla base degli sviluppi derivanti dalla definizione di discriminazione diretta e indiretta nella direttiva 2006/54/CE, nelle situazioni in cui non esiste un riferimento reale, dovrebbe essere consentito il ricorso a un riferimento ipotetico per consentire ai lavoratori di dimostrare di non essere stati trattati allo stesso modo di un riferimento ipotetico all’altro sesso. Ciò eliminerebbe un importante ostacolo cui si trovano a far fronte le potenziali vittime di discriminazioni retributive basate sul genere, in particolare nei mercati del lavoro fortemente segregati per genere, in cui l'obbligo di trovare un riferimento del sesso opposto renderebbe quasi impossibile presentare un ricorso in materia di parità di retribuzione.

Inoltre, ai lavoratori non dovrebbe essere impedito di utilizzare altri elementi di fatto in base ai quali si possa presumere una discriminazione, quali statistiche o altre informazioni disponibili. Ciò consentirebbe di affrontare in modo più efficace le disparità retributive basate sul genere nei settori e nelle professioni segregati per genere, in particolare in quelli a prevalenza femminile come il settore dell'assistenza.

(29)

La Corte di giustizia ha chiarito che, al fine di valutare se i lavoratori si trovino in una situazione analoga, il raffronto non è necessariamente limitato alle situazioni in cui uomini e donne lavorano per lo stesso datore di lavoro (9). I lavoratori possono trovarsi in una situazione analoga anche quando non lavorano per lo stesso datore di lavoro se le condizioni retributive possono essere ricondotte ad un'unica fonte che le stabilisce e se tali condizioni sono uguali e comparabili. Ciò può verificarsi quando le pertinenti condizioni retributive sono disciplinate da disposizioni di legge o da contratti applicabili a diversi datori di lavoro, o quando le condizioni di lavoro sono stabilite centralmente per più organizzazioni o imprese all'interno di una holding o di un conglomerato. La Corte di giustizia ha inoltre chiarito che il confronto non si limita a situazioni nelle quali i lavoratori di riferimento svolgano simultaneamente mansioni uguali alla parte ricorrente (10). Inoltre, quando si effettua la valutazione effettiva, è opportuno riconoscere che una differenza di retribuzione può essere dovuta a fattori non legati al sesso.

(30)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano resi disponibili formazione e strumenti e metodologie specifici per sostenere e orientare i datori di lavoro nella valutazione di ciò che costituisce lavoro di pari valore. Ciò dovrebbe facilitare l'applicazione di tale concetto, in particolare per le micro, piccole e medie imprese. Tenendo conto del diritto, dei contratti collettivi e/o delle prassi nazionali, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di affidare lo sviluppo di strumenti e metodologie specifici alle parti sociali o di svilupparli in cooperazione con le parti sociali o previa consultazione delle stesse.

(31)

I sistemi di classificazione e valutazione professionale possono dar luogo a discriminazione retributiva basata sul genere se non utilizzati in modo neutro sotto il profilo del genere, in particolare quando si basano su stereotipi di genere tradizionali. In tali casi, contribuiscono e perpetuano il divario retributivo valutando in modo diverso i lavori a prevalenza femminile o maschile in situazioni in cui il lavoro svolto è di pari valore. Laddove sono utilizzati sistemi di valutazione e classificazione professionale neutri sotto il profilo del genere, essi risultano tuttavia efficaci per l'istituzione di un sistema retributivo trasparente e sono fondamentali per garantire l'esclusione della discriminazione diretta o indiretta basata sul sesso. Tali sistemi consentono di individuare la discriminazione retributiva indiretta legata alla sottovalutazione di lavori generalmente svolti dalle donne. A tal fine, misurano e confrontano i lavori con contenuto diverso ma di pari valore, sostenendo in tal modo il principio della parità di retribuzione.

(32)

La mancanza di informazioni sulla fascia retributiva prevista di una posizione crea un'asimmetria informativa che limita il potere contrattuale dei candidati a un impiego. La garanzia della trasparenza dovrebbe consentire ai potenziali lavoratori di prendere una decisione informata in merito al salario previsto senza limitare in alcun modo il potere contrattuale del datore di lavoro o del lavoratore di negoziare una retribuzione anche al di fuori della fascia indicata. La trasparenza garantirebbe inoltre una base esplicita, non discriminatoria sotto il profilo del genere per la determinazione delle retribuzioni e porrebbe fine alla sottovalutazione delle retribuzioni rispetto alle competenze e all'esperienza. La trasparenza affronterebbe anche il problema della discriminazione intersezionale, in quanto la mancanza di trasparenza nella determinazione delle retribuzioni lascia spazio a pratiche discriminatorie basate su diversi motivi. I candidati a un impiego dovrebbero ricevere informazioni sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia in modo tale da garantire una trattativa informata e trasparente sulla retribuzione, ad esempio in un avviso di posto vacante pubblicato, prima del colloquio di lavoro o quantomeno prima dell'inizio del rapporto di lavoro. Le informazioni dovrebbero essere fornite dal datore di lavoro o attraverso un altro canale, ad esempio dalle parti sociali.

(33)

Al fine di interrompere la persistenza del divario retributivo di genere che nuoce ai singoli lavoratori nel corso del tempo, i datori di lavoro dovrebbero garantire che gli avvisi di posto vacante e i titoli professionali siano neutri sotto il profilo del genere e che le procedure di assunzione siano condotte in modo non discriminatorio, così da non compromettere il diritto alla parità di retribuzione. I datori di lavoro non dovrebbero poter ottenere informazioni sulle retribuzioni percepite dal candidato attualmente o in precedenti impieghi né tentare di ottenere in modo proattivo tali informazioni.

(34)

Le misure in materia di trasparenza retributiva dovrebbero tutelare il diritto dei lavoratori alla parità di retribuzione limitando al contempo, per quanto possibile, i costi e gli oneri amministrativi per i datori di lavoro, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese. Se del caso, le misure dovrebbero essere adattate ai datori di lavoro, in funzione delle dimensioni, tenendo conto del numero di dipendenti. Il numero di lavoratori impiegati da un datore di lavoro, da applicare come criterio per stabilire se un datore di lavoro è soggetto all'obbligo di comunicare informazioni sulle retribuzioni di cui alla presente direttiva, è definito tenendo conto della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione relativa alle micro, piccole e medie imprese (11).

(35)

I datori di lavoro dovrebbero rendere accessibili ai lavoratori i criteri utilizzati per determinare i livelli retributivi e la progressione retributiva. La progressione retributiva si riferisce al processo attraverso il quale un lavoratore passa a un livello di retribuzione più alto. I criteri relativi alla progressione retributiva possono includere, fra l'altro, le prestazioni individuali, lo sviluppo delle competenze e l'anzianità. Nell'attuare tale obbligo, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione a evitare oneri amministrativi eccessivi a carico delle micro e piccole imprese. Gli Stati membri dovrebbero anche essere in grado di fornire, a titolo di misura di mitigazione, modelli già pronti per aiutare le micro e piccole imprese a conformarsi all'obbligo. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di esonerare i datori di lavoro che sono micro o piccole imprese dall'obbligo relativo alla progressione retributiva, ad esempio consentendo loro di rendere disponibili i criteri di progressione retributiva su richiesta dei lavoratori.

(36)

Tutti i lavoratori dovrebbero avere il diritto, su loro richiesta, di ottenere informazioni sul loro livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, della categoria di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore rispetto a quello svolto da loro. Dovrebbero inoltre avere la possibilità di ricevere le informazioni tramite i rappresentanti dei lavoratori o tramite un organismo per la parità. I datori di lavoro dovrebbero informare i lavoratori di tale diritto su base annua, nonché dei passi da intraprendere per esercitarlo. I datori di lavoro possono anche decidere, di propria iniziativa, di fornire tali informazioni senza che i lavoratori debbano richiederle.

(37)

La presente direttiva dovrebbe garantire che le persone con disabilità abbiano un accesso adeguato alle informazioni fornite a norma della stessa ai candidati a un impiego e ai lavoratori. Dette informazioni dovrebbero essere fornite a tali persone tenendo conto delle loro specifiche disabilità, in un formato e con una forma di assistenza e sostegno adeguata per garantirne l'accesso alle informazioni e la loro comprensione. Ciò potrebbe includere la fornitura in modo comprensibile di informazioni che tali persone possano percepire, in caratteri di dimensioni opportune, utilizzando un contrasto sufficiente o un altro formato adeguato al tipo di disabilità. Ove opportuno, si applica la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(38)

I datori di lavoro con almeno 100 lavoratori dovrebbero riferire periodicamente in merito alle retribuzioni, come previsto dalla presente direttiva. Tali informazioni dovrebbero essere pubblicate dagli organismi di monitoraggio degli Stati membri in modo adeguato e trasparente. I datori di lavoro possono pubblicare tali relazioni sul loro sito web o metterle a disposizione del pubblico in altro modo, ad esempio includendo le informazioni della relazione sulla gestione, ove applicabile, nella relazione sulla gestione redatta a norma della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13). I datori di lavoro soggetti agli obblighi di tale direttiva possono scegliere di riferire in merito alle retribuzioni unitamente ad altre questioni relative ai lavoratori nella loro relazione sulla gestione. Per assicurare la massima trasparenza in merito alle retribuzioni dei lavoratori, gli Stati membri possono aumentare la frequenza delle comunicazioni o rendere obbligatoria la comunicazione di informazioni periodiche sulle retribuzioni per i datori di lavoro con meno di 100 lavoratori.

(39)

Le comunicazioni di informazioni sulle retribuzioni dovrebbero consentire ai datori di lavoro di valutare e monitorare le proprie strutture e politiche salariali, dando loro modo di osservare proattivamente il principio della parità di retribuzione. Le comunicazioni di informazioni e le valutazioni congiunte delle retribuzioni contribuiscono a sensibilizzare maggiormente in merito ai pregiudizi di genere nelle strutture retributive e alla discriminazione retributiva, e contribuiscono ad affrontare tali pregiudizi e discriminazioni in modo efficace e sistematico, il che va a vantaggio di tutti i lavoratori impiegati dal medesimo datore di lavoro. Allo stesso tempo, i dati disaggregati per genere dovrebbero aiutare le autorità pubbliche competenti, i rappresentanti dei lavoratori e gli altri portatori di interessi nel monitoraggio del divario retributivo di genere tra settori (segregazione orizzontale) e funzioni (segregazione verticale). I datori di lavoro possono decidere di corredare i dati pubblicati di una spiegazione di eventuali differenze o divari retributivi di genere. Nei casi in cui le differenze retributive medie per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore tra lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile non siano motivate sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, il datore di lavoro dovrebbe adottare misure per eliminare tali disparità.

(40)

Per ridurre l'onere gravante sui datori di lavoro, gli Stati membri potrebbero raccogliere e collegare i dati necessari tramite le rispettive amministrazioni nazionali, in modo da calcolare il divario retributivo tra lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile per datore di lavoro. Tale raccolta di dati potrebbe rendere necessario incrociare i dati provenienti da diverse amministrazioni pubbliche, quali ispettorati fiscali e uffici di sicurezza sociale, e sarebbe possibile se fossero disponibili informazioni amministrative che consentono di collegare i dati dei datori di lavoro, a livello aziendale o organizzativo, a quelli dei lavoratori, a livello individuale, comprese le prestazioni in denaro e in natura. Gli Stati membri potrebbero raccogliere tali informazioni non solo per i datori di lavoro che sono soggetti all'obbligo di comunicare informazioni sulle retribuzioni ai sensi della presente direttiva, ma anche per i datori di lavoro che non sono soggetti a tale obbligo e che comunicano volontariamente le informazioni. La pubblicazione da parte degli Stati membri delle informazioni richieste dovrebbe sostituire l'obbligo di comunicare informazioni sulle retribuzioni per i datori di lavoro che sono compresi nei dati amministrativi, a condizione che sia ottenuto il risultato perseguito dall'obbligo di comunicazione di informazioni.

(41)

Per rendere ampiamente disponibili le informazioni sul divario retributivo di genere a livello organizzativo, gli Stati membri dovrebbero incaricare l'organismo di monitoraggio designato a norma della presente direttiva di compilare i dati sul divario retributivo ricevuti dai datori di lavoro senza gravare ulteriormente su questi ultimi. L'organismo di monitoraggio dovrebbe rendere pubblici tali dati anche pubblicandoli su un sito web facilmente accessibile, in modo che sia possibile confrontare i dati dei vari datori di lavoro, settori e regioni dello Stato membro interessato.

(42)

Gli Stati membri possono riconoscere i datori di lavoro che non sono soggetti agli obblighi di comunicazione di informazioni di cui alla presente direttiva, che dichiarano volontariamente la loro retribuzione, ad esempio mediante un marchio della trasparenza retributiva, al fine di promuovere buone prassi in relazione ai diritti e agli obblighi di cui alla presente direttiva.

(43)

Le valutazioni congiunte delle retribuzioni dovrebbero innescare il riesame e la revisione delle strutture retributive nelle organizzazioni con almeno 100 lavoratori che presentano disparità retributive. La valutazione congiunta delle retribuzioni dovrebbe essere effettuata se i datori di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori interessati non concordano sul fatto che la differenza di livello retributivo medio tra lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile pari ad almeno il 5 % in una determinata categoria di lavoratori può essere motivata sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, se tale motivazione non è fornita dal datore di lavoro o se quest'ultimo non ha posto rimedio a tale differenza di livello retributivo entro sei mesi dalla data della comunicazione di informazioni sulle retribuzioni. La valutazione congiunta delle retribuzioni dovrebbe essere effettuata dai datori di lavoro in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori. Se non vi sono rappresentanti dei lavoratori, questi dovrebbero essere designati dai lavoratori ai fini della valutazione congiunta delle retribuzioni. Le valutazioni congiunte delle retribuzioni dovrebbero portare, entro un termine ragionevole, all'eliminazione della discriminazione retributiva basata sul genere, mediante l'adozione di misure correttive.

(44)

Qualsiasi trattamento o pubblicazione di informazioni a norma della presente direttiva dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (14). Dovrebbero essere aggiunte garanzie specifiche per impedire la divulgazione diretta o indiretta di informazioni di un lavoratore identificabile. Nulla dovrebbe ostare a che i lavoratori divulghino su base volontaria la loro retribuzione ai fini dell'applicazione del principio della parità di retribuzione.

(45)

È importante che nella contrattazione collettiva le parti sociali discutano e prestino particolare attenzione agli aspetti relativi alla parità di retribuzione. In tutta l'Unione dovrebbero essere rispettate le varie caratteristiche dei sistemi nazionali di dialogo sociale e contrattazione collettiva, come pure l'autonomia e la libertà contrattuale delle parti sociali, nonché la loro capacità di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Gli Stati membri, conformemente ai rispettivi sistemi e prassi nazionali, dovrebbero pertanto adottare misure adeguate al fine di incoraggiare le parti sociali a prestare la dovuta attenzione alle questioni relative alla parità di retribuzione, le quali possono comprendere discussioni al livello appropriato della contrattazione collettiva, misure volte a stimolare l'esercizio del diritto alla contrattazione collettiva in relazione alle questioni in esame e a eliminare indebite restrizioni a tale esercizio nonché lo sviluppo di sistemi di valutazione e classificazione professionale neutri sotto il profilo del genere.

(46)

Tutti i lavoratori dovrebbero avere a disposizione le procedure necessarie per facilitare l'esercizio del loro diritto di accesso alla giustizia. La legislazione nazionale che prevede il ricorso alla conciliazione o rende l'intervento di un organismo per la parità obbligatorio o soggetto a incentivi o sanzioni non dovrebbe impedire alle parti di esercitare il loro diritto di accesso alla giustizia.

(47)

Il coinvolgimento degli organismi per la parità, oltre a quello di altri portatori di interessi, è un fattore essenziale per un'applicazione efficace del principio della parità di retribuzione. I poteri e i mandati degli organismi nazionali per la parità dovrebbero pertanto essere tali da coprire pienamente la discriminazione retributiva basata sul genere, inclusa la trasparenza retributiva o qualsiasi altro diritto e obbligo di cui alla presente direttiva. Al fine di superare gli ostacoli procedurali e relativi ai costi riscontrati dai lavoratori che cercano di esercitare il loro diritto alla parità di retribuzione, gli organismi per la parità, nonché le associazioni, le organizzazioni e i rappresentanti dei lavoratori o altre entità giuridiche interessate a garantire la parità tra uomini e donne, dovrebbero essere in grado di rappresentare i singoli lavoratori. Essi dovrebbero poter assistere i lavoratori rappresentandoli o assistendoli, il che consentirebbe ai lavoratori che hanno subito una discriminazione di poter avviare un ricorso per la presunta violazione dei loro diritti e del principio della parità di retribuzione.

(48)

La facoltà di agire per conto o a sostegno di diversi lavoratori permette di agevolare i procedimenti che altrimenti non sarebbero avviati a causa di ostacoli procedurali e finanziari o del timore di vittimizzazione. Agevola altresì i procedimenti nelle situazioni in cui i lavoratori subiscono molteplici discriminazioni i cui motivi possono essere difficili da districare. I ricorsi collettivi possono far emergere la discriminazione sistemica e dare visibilità al diritto alla parità di retribuzione e alla parità di genere nell'intera società. La possibilità di ricorso collettivo potrebbe incoraggiare il rispetto proattivo delle misure in materia di trasparenza retributiva, creando pressioni tra pari, sensibilizzando i datori di lavoro e rendendoli più propensi ad agire in modo preventivo, e consentendo di affrontare la natura sistemica della discriminazione retributiva. Gli Stati membri possono decidere di fissare criteri di qualifica per i rappresentanti dei lavoratori nei procedimenti giudiziari inerenti a ricorsi relativi alla parità di retribuzione, al fine di garantire che tali rappresentanti siano adeguatamente qualificati.

(49)

Gli Stati membri dovrebbero garantire l'assegnazione di risorse sufficienti agli organismi per la parità affinché possano svolgere in modo efficace e adeguato i loro compiti in materia di discriminazione retributiva fondata sul sesso. Qualora i compiti siano assegnati a più organismi, gli Stati membri dovrebbero garantirne l'adeguato coordinamento. Tale aspetto include, ad esempio, l'assegnazione degli importi recuperati a titolo di ammende agli organismi per la parità affinché possano svolgere efficacemente le loro funzioni in relazione all'applicazione del diritto alla parità di retribuzione, compresi la presentazione di ricorsi in materia di discriminazione retributiva ovvero l'assistenza e il sostegno alle vittime nella presentazione di tali ricorsi.

(50)

Il risarcimento dovrebbe coprire integralmente i danni subiti a causa della discriminazione retributiva basata sul genere in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia (15). Dovrebbe comprendere il recupero integrale delle retribuzioni arretrate e dei relativi bonus o pagamenti in natura, come pure il risarcimento per le opportunità perse, come l'accesso a determinate prestazioni in funzione del livello retributivo, e per i danni immateriali, come il disagio dovuto alla sottovalutazione del lavoro svolto. Se del caso, il risarcimento può tener conto dei danni causati da una discriminazione retributiva fondata sul sesso che si interseca con altri motivi di discriminazione oggetto di protezione. Gli Stati membri non dovrebbero prestabilire un massimale per tale risarcimento.

(51)

Oltre al risarcimento, dovrebbero essere previsti altri mezzi di tutela. Le autorità competenti o gli organi giurisdizionali nazionali dovrebbero avere, ad esempio, la facoltà di imporre al datore di lavoro l'adozione di misure strutturali o organizzative per rispettare i propri obblighi in materia di parità di retribuzione. Tali misure possono includere, ad esempio, l'obbligo di rivedere il meccanismo di determinazione delle retribuzioni sulla base di una valutazione e classificazione neutre sotto il profilo del genere; di elaborare un piano d'azione per eliminare le discrepanze riscontrate e ridurre eventuali divari retributivi immotivati; di fornire informazioni e sensibilizzare i lavoratori in merito al loro diritto alla parità di retribuzione; e di introdurre la formazione obbligatoria per il personale delle risorse umane sulla parità di retribuzione e sulla valutazione e classificazione professionale neutre sotto il profilo del genere.

(52)

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia (16), la direttiva 2006/54/CE stabilisce disposizioni per garantire che l'onere della prova sia a carico del convenuto quando si può ragionevolmente presumere che vi sia stata discriminazione. Tuttavia, non è sempre facile per le vittime e per i giudici sapere come stabilire tale presunzione. Nella causa C-109/88, la Corte di giustizia ha affermato che quando un sistema di retribuzione è caratterizzato da una mancanza totale di trasparenza, l'onere della prova dovrebbe essere trasferito al convenuto senza imporre al lavoratore l'obbligo di dimostrare l'esistenza di una discriminazione, anche quando essa può essere ragionevolmente presunta. Di conseguenza, l'onere della prova dovrebbe essere trasferito al convenuto qualora un datore di lavoro non ottemperi agli obblighi di trasparenza retributiva stabiliti dalla presente direttiva, ad esempio rifiutandosi di fornire le informazioni richieste dai lavoratori o non comunicando informazioni, se del caso, sul divario retributivo di genere, a meno che il datore di lavoro non dimostri che tale violazione è stata manifestamente involontaria e di natura irrilevante.

(53)

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, le norme nazionali sui termini di prescrizione per presentare ricorsi per presunte violazioni dei diritti sanciti dalla presente direttiva dovrebbero essere tali da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti stessi. I termini di prescrizione creano ostacoli specifici per le vittime di discriminazioni retributive basate sul genere. A tal fine, è opportuno stabilire norme minime comuni. Tali norme dovrebbero stabilire quando inizia a decorrere il termine di prescrizione, la sua durata e le circostanze in cui è sospeso o interrotto e dovrebbero prevedere che i termini di prescrizione per presentare ricorso siano di almeno tre anni. I termini di prescrizione non dovrebbero iniziare a decorrere prima che la parte ricorrente sia a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, della violazione. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere che il termine di prescrizione non inizi a decorrere mentre è in corso la violazione o prima della cessazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro.

(54)

Le spese processuali rappresentano, per le vittime di discriminazioni retributive basate sul genere, un forte disincentivo a presentare ricorsi per presunte violazioni del loro diritto alla parità di retribuzione e di conseguenza la protezione dei lavoratori e l'applicazione di tale diritto divengono insufficienti. Per eliminare tale significativo ostacolo procedurale alla giustizia, gli Stati membri provvedono affinché gli organi giurisdizionali nazionali possano valutare se una parte ricorrente soccombente abbia avuto motivi ragionevoli per presentare ricorso e, in tal caso, se sia opportuno non esigere che tale parte ricorrente sostenga le spese di causa. Ciò dovrebbe applicarsi in particolare nei casi in cui il convenuto che vince la causa non abbia rispettato gli obblighi di trasparenza retributiva stabiliti nella presente direttiva.

(55)

Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva o delle disposizioni nazionali già vigenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva e che riguardano il diritto alla parità di retribuzione. Tali sanzioni dovrebbero comprendere ammende che potrebbero essere basate sul fatturato lordo annuo del datore di lavoro o sulla sua massa salariale totale. Dovrebbero essere presi in considerazione eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti che possono applicarsi nelle circostanze del caso, ad esempio qualora la discriminazione retributiva fondata sul sesso sia combinata con altri motivi di discriminazione oggetto di protezione. Spetta agli Stati membri determinare le violazioni dei diritti e degli obblighi relativi alla parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, per le quali le ammende costituiscono la sanzione più appropriata.

(56)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni specifiche per le violazioni ripetute di diritti o obblighi relativi alla parità di retribuzione tra uomini e donne per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, tali da rispecchiare la gravità della violazione e dissuadere dal commettere ulteriori violazioni. Tali sanzioni potrebbero includere diversi tipi di disincentivi finanziari, quali la revoca di benefici pubblici o l’esclusione, per un certo periodo, da qualsiasi ulteriore riconoscimento di incentivi finanziari o da qualsiasi gara d’appalto pubblica.

(57)

Gli obblighi dei datori di lavoro derivanti dalla presente direttiva rientrano tra gli obblighi applicabili in materia di rispetto del diritto ambientale, sociale e del lavoro, che gli Stati membri devono garantire a norma delle direttive 2014/23/UE (17), 2014/24/UE (18) e 2014/25/UE (19) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la partecipazione alle procedure di appalto pubblico. Al fine di rispettare tali obblighi dei datori di lavoro per quanto riguarda il diritto alla parità di retribuzione, gli Stati membri dovrebbero in particolare garantire che gli operatori economici, nell’esecuzione di un appalto pubblico o di una concessione, dispongano di meccanismi di determinazione delle retribuzioni che non comportino un divario retributivo di genere tra lavoratori in alcuna categoria di lavoratori che svolgono uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore che non possa essere motivato da criteri neutri sotto il profilo del genere. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero valutare di imporre alle amministrazioni aggiudicatrici di introdurre, se del caso, sanzioni e condizioni di risoluzione che garantiscono il rispetto del principio della parità di retribuzione nell'esecuzione degli appalti pubblici e delle concessioni. Le amministrazioni aggiudicatrici possono anche tener conto del mancato rispetto del principio della parità di retribuzione da parte dell'offerente o di uno dei suoi subappaltatori nel valutare l'applicazione dei motivi di esclusione o nel decidere di non aggiudicare un appalto all'offerente che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa.

(58)

Per un'efficace attuazione del diritto alla parità di retribuzione occorre un'adeguata tutela amministrativa e giurisdizionale contro qualsiasi trattamento sfavorevole in risposta a un tentativo, da parte dei lavoratori, di esercitare tale diritto, a qualsiasi reclamo presentato al datore di lavoro o a qualsiasi procedimento amministrativo o giudiziario volto a far rispettare tale diritto. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (20), la categoria di lavoratori che hanno diritto alla tutela dovrebbe essere interpretata in senso ampio e includere tutti i lavoratori che possono essere oggetto di misure di ritorsione adottate da un datore di lavoro in risposta a un reclamo in materia di discriminazione fondata sul sesso. La tutela non è limitata ai soli lavoratori che hanno presentato reclami o ai loro rappresentanti, né a coloro che soddisfano determinati requisiti formali che disciplinano il riconoscimento di un determinato status, come quello di testimone.

(59)

Al fine di migliorare l'applicazione del principio della parità di retribuzione, la presente direttiva dovrebbe rafforzare gli strumenti e le procedure di applicazione esistenti per quanto riguarda i diritti e gli obblighi da essa stabiliti e le disposizioni in materia di parità di retribuzione di cui alla direttiva 2006/54/CE.

(60)

La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime, rispettando in tal modo la prerogativa degli Stati membri di introdurre e mantenere disposizioni più favorevoli per i lavoratori. I diritti acquisiti a norma del quadro giuridico vigente dovrebbero continuare ad applicarsi, a meno che la presente direttiva non introduca disposizioni più favorevoli per i lavoratori. L'attuazione della presente direttiva non può essere utilizzata per ridurre i diritti vigenti stabiliti dall'attuale diritto nazionale o dell'Unione in materia, né può costituire un motivo valido per ridurre i diritti dei lavoratori per quanto riguarda il principio della parità di retribuzione.

(61)

Al fine di garantire un adeguato monitoraggio dell'applicazione del diritto alla parità di retribuzione, gli Stati membri dovrebbero istituire o designare un apposito organismo di monitoraggio. Tale organismo, che dovrebbe poter far parte di un organismo esistente che persegue obiettivi analoghi, dovrebbe svolgere compiti specifici relativi all'attuazione delle misure di trasparenza retributiva previste dalla presente direttiva e raccogliere determinati dati per monitorare le disparità retributive e l'impatto delle misure di trasparenza retributiva. Gli Stati membri dovrebbero poter designare più di un organismo, a condizione che le funzioni di monitoraggio e analisi previste dalla presente direttiva siano assicurate da un organismo centrale.

(62)

Per poter analizzare e monitorare le variazioni del divario retributivo di genere a livello di Unione è fondamentale che gli Stati membri compilino statistiche salariali suddivise per sesso e trasmettano dati completi e accurati alla Commissione (Eurostat). A norma del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio (21), gli Stati membri sono tenuti a compilare ogni quattro anni statistiche sulla struttura delle retribuzioni a microlivello, che forniscano dati armonizzati per il calcolo del divario retributivo di genere. Statistiche annuali di elevata qualità potrebbero aumentare la trasparenza e migliorare il monitoraggio e la consapevolezza delle disparità retributive di genere. La disponibilità e la comparabilità di tali dati è fondamentale per poter valutare gli sviluppi realizzati a livello nazionale e in tutta l'Unione. Le statistiche pertinenti trasmesse alla Commissione (Eurostat) dovrebbero essere raccolte a fini statistici ai sensi del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (22).

(63)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire un'applicazione migliore e più efficace del principio della parità di retribuzione mediante la definizione di prescrizioni minime comuni che dovrebbero applicarsi a tutte le imprese e organizzazioni in tutta l'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a stabilire prescrizioni minime, ossia a quanto è necessario per conseguire i suddetti obiettivi.

(64)

Il ruolo delle parti sociali è di fondamentale importanza nel definire le modalità di attuazione delle misure di trasparenza retributiva negli Stati membri, in particolare in quelli in cui la contrattazione collettiva è ampiamente diffusa. Gli Stati membri dovrebbero quindi avere la possibilità di affidare alle parti sociali l'attuazione totale della direttiva o di parte di essa, a condizione che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie affinché i risultati perseguiti dalla presente direttiva siano sempre garantiti.

(65)

Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di micro, piccole o medie imprese. Gli Stati membri dovrebbero pertanto valutare l'impatto delle rispettive misure di recepimento sulle micro, piccole e medie imprese per accertarsi che tali imprese non siano colpite in modo sproporzionato, riservando particolare attenzione alle microimprese, a limitare gli oneri amministrativi, e a pubblicare i risultati di tali valutazioni.

(66)

Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 27 aprile 2021,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime intese a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore tra uomini e donne («principio della parità di retribuzione») sancito dall'articolo 157 TFUE e del divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva 2006/54/CE, in particolare tramite la trasparenza retributiva e il rafforzamento dei relativi meccanismi di applicazione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica ai datori di lavoro del settore pubblico e privato.

2.   La presente direttiva si applica a tutti i lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi e/o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo in considerazione la giurisprudenza della Corte di giustizia.

3.   Ai fini dell'articolo 5, la presente direttiva si applica ai candidati a un impiego.

Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

a)

«retribuzione»: il salario o lo stipendio normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore (componenti complementari o variabili) a motivo dell'impiego di quest’ultimo;

b)

«livello retributivo»: la retribuzione lorda annua e la corrispondente retribuzione oraria lorda;

c)

«divario retributivo di genere»: la differenza tra i livelli retributivi medi corrisposti da un datore di lavoro ai lavoratori di sesso femminile e a quelli di sesso maschile, espressa in percentuale del livello retributivo medio dei lavoratori di sesso maschile;

d)

«livello retributivo mediano»: il livello retributivo rispetto al quale una metà dei lavoratori di un datore di lavoro guadagna di più e l'altra metà guadagna di meno;

e)

«divario retributivo mediano di genere»: la differenza tra il livello retributivo mediano dei lavoratori di sesso femminile e il livello retributivo mediano dei lavoratori di sesso maschile di un datore di lavoro, espressa in percentuale del livello retributivo mediano dei lavoratori di sesso maschile;

f)

«quartile retributivo»: ciascuno dei quattro gruppi uguali in cui i lavoratori sono suddivisi in base al loro livello retributivo, dal più basso al più elevato;

g)

«lavoro di pari valore»: il lavoro ritenuto di pari valore secondo i criteri non discriminatori, oggettivi e neutri sotto il profilo del genere di cui all'articolo 4, paragrafo 4;

h)

«categoria di lavoratori»: i lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore raggruppati in modo non arbitrario sulla base dei criteri non discriminatori, oggettivi e neutri sotto il profilo del genere di cui all'articolo 4, paragrafo 4, dal datore di lavoro dei lavoratori e, se del caso, in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori conformemente al diritto e/o alle prassi nazionali;

i)

«discriminazione diretta»: la situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto un'altra persona sia, sia stata o sarebbe trattata in una situazione analoga;

j)

«discriminazione indiretta»: la situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;

k)

«ispettorato del lavoro»: l'organismo o gli organismi responsabili, conformemente al diritto e/o alle prassi nazionali, del controllo e di funzioni ispettive nel mercato del lavoro, salvo ove, qualora previsto dal diritto nazionale, le parti sociali possano svolgere tali funzioni;

l)

«organismo per la parità»: l'organismo o gli organismi designati a norma dell'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE;

m)

«rappresentanti dei lavoratori»: i rappresentanti dei lavoratori conformemente al diritto e/o alle prassi nazionali.

2.   Ai fini della presente direttiva, la discriminazione comprende:

a)

le molestie e le molestie sessuali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/54/CE e qualsiasi trattamento meno favorevole subito da una persona per il fatto di avere rifiutato tali comportamenti o di esservisi sottomessa, qualora tali molestie o trattamenti riguardino l'esercizio dei diritti di cui alla presente direttiva o derivino da tale esercizio;

b)

qualsiasi istruzione di discriminare persone in ragione del loro sesso;

c)

qualsiasi trattamento meno favorevole per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità ai sensi della direttiva 92/85/CEE del Consiglio (24);

d)

qualsiasi trattamento meno favorevole ai sensi della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio (25), fondato sul sesso, anche in relazione al congedo di paternità, al congedo parentale o al congedo per i prestatori di assistenza;

e)

la discriminazione intersezionale, ossia la discriminazione fondata su una combinazione di discriminazioni fondate sul sesso e su qualunque altro motivo di cui alla direttiva 2000/43/CE o alla direttiva 2000/78/CE.

3.   Il paragrafo 2, lettera e), non comporta ulteriori obblighi per i datori di lavoro relativamente alla raccolta di dati di cui alla presente direttiva in relazione a motivi di discriminazione oggetto di protezione diversi dal sesso.

Articolo 4

Stesso lavoro e lavoro di pari valore

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i datori di lavoro dispongano di sistemi retributivi che assicurino la parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

2.   Gli Stati membri, in consultazione con gli organismi per la parità, adottano le misure necessarie per assicurare la disponibilità di strumenti o metodologie di analisi e per far sì che a tali strumenti o metodologie si possa accedere facilmente allo scopo di sostenere e guidare la valutazione e il confronto del valore del lavoro conformemente ai criteri di cui al presente articolo. Tali strumenti o metodologie consentono ai datori di lavoro e/o alle parti sociali di istituire e utilizzare facilmente sistemi di valutazione e classificazione professionale neutri sotto il profilo del genere che escludano qualsiasi discriminazione retributiva fondata sul sesso.

3.   Se del caso, la Commissione può aggiornare gli orientamenti a livello dell'Unione relativi ai sistemi di valutazione e classificazione professionale neutri sotto il profilo del genere, in consultazione con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE).

4.   I sistemi retributivi sono tali da consentire di valutare se i lavoratori si trovano in una situazione comparabile per quanto riguarda il valore del lavoro sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere concordati con i rappresentanti dei lavoratori, laddove tali rappresentanti esistano. Tali criteri non si fondano, direttamente o indirettamente, sul sesso dei lavoratori e includono le competenze, l'impegno, le responsabilità e le condizioni di lavoro, nonché, se del caso, qualsiasi altro fattore pertinente al lavoro o alla posizione specifici. Sono applicati in modo oggettivo e neutro dal punto di vista del genere, escludendo qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso. In particolare, le pertinenti competenze trasversali non devono essere sottovalutate.

CAPO II

TRASPARENZA RETRIBUTIVA

Articolo 5

Trasparenza retributiva prima dell'assunzione

1.   I candidati a un impiego hanno il diritto di ricevere, dal potenziale datore di lavoro, informazioni:

a)

sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia da attribuire alla posizione in questione, sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere; e

b)

se del caso, sulle pertinenti disposizioni del contratto collettivo applicate dal datore di lavoro in relazione alla posizione.

Tali informazioni sono fornite in modo tale da garantire una trattativa informata e trasparente sulla retribuzione, ad esempio in un avviso di posto vacante pubblicato, prima del colloquio di lavoro o altrimenti.

2.   Il datore di lavoro non può chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei precedenti rapporti di lavoro.

3.   I datori di lavoro provvedono affinché gli avvisi di posto vacante e i titoli professionali siano neutri sotto il profilo del genere e che le procedure di assunzione siano condotte in modo non discriminatorio, così da non compromettere il diritto alla parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore («diritto alla parità di retribuzione»).

Articolo 6

Trasparenza della determinazione delle retribuzioni e dei criteri per la progressione economica

1.   I datori di lavoro rendono facilmente accessibili ai propri lavoratori i criteri utilizzati per determinare la retribuzione, i livelli retributivi e la progressione economica dei lavoratori. Tali criteri sono oggettivi e neutri sotto il profilo del genere.

2.   Gli Stati membri possono esonerare i datori di lavoro con meno di 50 lavoratori dall'obbligo relativo alla progressione economica di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Diritto di informazione

1.   I lavoratori hanno il diritto di richiedere e ricevere per iscritto, conformemente ai paragrafi 2 e 4, informazioni sul loro livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

2.   I lavoratori hanno la possibilità di richiedere e ricevere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite i loro rappresentanti dei lavoratori, conformemente al diritto e/o alle prassi nazionali. Hanno inoltre la possibilità di richiedere e ricevere le informazioni tramite un organismo per la parità.

Se le informazioni ricevute sono imprecise o incomplete, i lavoratori hanno il diritto di richiedere, personalmente o tramite i loro rappresentanti dei lavoratori, chiarimenti e dettagli ulteriori e ragionevoli riguardo ai dati forniti e di ricevere una risposta motivata.

3.   I datori di lavoro informano annualmente tutti i lavoratori del loro diritto di ricevere le informazioni di cui al paragrafo 1 e delle attività che il lavoratore deve intraprendere per esercitare tale diritto.

4.   I datori di lavoro forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 entro un termine ragionevole, ma in ogni caso entro due mesi dalla data in cui è presentata la richiesta.

5.   Ai lavoratori non può essere impedito di rendere nota la propria retribuzione ai fini dell'attuazione del principio della parità di retribuzione. In particolare, gli Stati membri attuano misure che vietano clausole contrattuali che limitino la facoltà dei lavoratori di rendere note informazioni sulla propria retribuzione.

6.   I datori di lavoro possono esigere che i lavoratori che abbiano ottenuto informazioni a norma del presente articolo diverse da quelle relative alla propria retribuzione o al proprio livello retributivo non utilizzino tali informazioni per fini diversi dall'esercizio del loro diritto alla parità di retribuzione.

Articolo 8

Accessibilità delle informazioni

I datori di lavoro forniscono tutte le informazioni condivise con i lavoratori o i candidati a un impiego a norma degli articoli 5, 6 e 7 in un formato che sia accessibile alle persone con disabilità e che tenga conto delle loro esigenze particolari.

Articolo 9

Comunicazioni di informazioni sul divario retributivo tra lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro forniscano le informazioni seguenti relative alla loro organizzazione, conformemente al presente articolo:

a)

il divario retributivo di genere;

b)

il divario retributivo di genere nelle componenti complementari o variabili;

c)

il divario retributivo mediano di genere;

d)

il divario retributivo mediano di genere nelle componenti complementari o variabili;

e)

la percentuale di lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile che ricevono componenti complementari o variabili;

f)

la percentuale di lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile in ogni quartile retributivo;

g)

il divario retributivo di genere tra lavoratori per categorie di lavoratori ripartito in base al salario o allo stipendio normale di base e alle componenti complementari o variabili.

2.   I datori di lavoro con almeno 250 lavoratori forniscono, entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni anno, le informazioni di cui al paragrafo 1 relative all'anno civile precedente.

3.   I datori di lavoro che hanno tra i 150 e i 249 lavoratori forniscono, entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni tre anni, le informazioni di cui al paragrafo 1 relative all'anno civile precedente.

4.   I datori di lavoro che hanno tra i 100 e i 149 lavoratori forniscono, entro il 7 giugno 2031 e successivamente ogni tre anni, le informazioni di cui al paragrafo 1 relative all'anno civile precedente.

5.   Gli Stati membri non impediscono ai datori di lavoro con meno di 100 lavoratori di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 su base volontaria. Gli Stati membri possono, in base al diritto nazionale, imporre ai datori di lavoro con meno di 100 lavoratori di fornire informazioni sulla retribuzione.

6.   L'esattezza delle informazioni è confermata dalla dirigenza del datore di lavoro, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori. I rappresentanti dei lavoratori hanno accesso alle metodologie applicate dal datore di lavoro.

7.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), del presente articolo sono comunicate all'autorità incaricata della compilazione e della pubblicazione di tali dati a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera c). Il datore di lavoro può pubblicare le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), del presente articolo sul proprio sito web o renderle pubblicamente disponibili in altra maniera.

8.   Gli Stati membri possono compilare essi stessi le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), del presente articolo sulla base di dati amministrativi quali, ad esempio, i dati forniti dai datori di lavoro alle autorità fiscali o di sicurezza sociale. Le informazioni sono rese pubbliche conformemente all'articolo 29, paragrafo 3, lettera c).

9.   I datori di lavoro forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g), a tutti i propri lavoratori e ai loro rappresentanti e le trasmettono all'ispettorato del lavoro e all'organismo per la parità su richiesta. Anche le informazioni relative ai quattro anni precedenti, se disponibili, sono fornite su richiesta.

10.   I lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori, gli ispettorati del lavoro e gli organismi per la parità hanno il diritto di chiedere ai datori di lavoro chiarimenti e dettagli ulteriori in merito a qualsiasi dato fornito, comprese spiegazioni su eventuali differenze retributive di genere. I datori di lavoro rispondono a tali richieste entro un termine ragionevole fornendo una risposta motivata. Qualora le differenze retributive di genere non siano motivate sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, i datori di lavoro pongono rimedio alla situazione entro un termine ragionevole in stretta collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori, l'ispettorato del lavoro e/o l'organismo per la parità.

Articolo 10

Valutazione congiunta delle retribuzioni

1.   Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i datori di lavoro soggetti all'obbligo di comunicazione di informazioni sulle retribuzioni a norma dell'articolo 9 effettuino, in cooperazione con i rappresentanti dei propri lavoratori, una valutazione congiunta delle retribuzioni qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

le informazioni sulle retribuzioni rivelano una differenza del livello retributivo medio tra lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile pari ad almeno il 5 % in una qualsiasi categoria di lavoratori;

b)

il datore di lavoro non ha motivato tale differenza di livello retributivo medio sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere;

c)

il datore di lavoro non ha corretto tale differenza immotivata di livello retributivo medio entro sei mesi dalla data della comunicazione delle informazioni sulle retribuzioni.

2.   La valutazione congiunta delle retribuzioni è effettuata al fine di individuare, correggere e prevenire differenze retributive tra lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile che non sono motivate sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere e comprende gli elementi seguenti:

a)

un'analisi della percentuale di lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile in ciascuna categoria di lavoratori;

b)

informazioni sui livelli retributivi medi dei lavoratori di sesso femminile e maschile e sulle componenti complementari o variabili, per ciascuna categoria di lavoratori;

c)

eventuali differenze nei livelli retributivi medi tra lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile in ciascuna categoria di lavoratori;

d)

le ragioni di tali differenze nei livelli retributivi medi, sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, se del caso, stabilite congiuntamente dai rappresentanti dei lavoratori e dal datore di lavoro;

e)

la percentuale di lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile che hanno beneficiato di un miglioramento delle retribuzioni in seguito al loro rientro dal congedo di maternità o di paternità, dal congedo parentale o dal congedo per i prestatori di assistenza, se tale miglioramento si è verificato nella categoria di lavoratori pertinente durante il periodo in cui è stato fruito il congedo;

f)

misure volte ad affrontare le differenze di retribuzione se non sono motivate sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere;

g)

una valutazione dell'efficacia delle misure derivanti da precedenti valutazioni congiunte delle retribuzioni.

3.   I datori di lavoro mettono la valutazione congiunta delle retribuzioni a disposizione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori e la comunicano all'organismo di monitoraggio a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera d). Essi mettono tale valutazione a disposizione dell'ispettorato del lavoro e dell'organismo per la parità, su richiesta.

4.   Nell'attuare le misure derivanti dalla valutazione congiunta delle retribuzioni, il datore di lavoro corregge le differenze di retribuzione immotivate entro un periodo di tempo ragionevole, in stretta collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori, conformemente al diritto e/o alle prassi nazionali. L'ispettorato del lavoro e/o l'organismo per la parità possono essere invitati a prendere parte alla procedura. L'attuazione delle misure comprende un'analisi degli attuali sistemi di valutazione e classificazione professionale neutri sotto il profilo del genere o l'istituzione di tali sistemi per garantire l'esclusione di qualsiasi discriminazione retributiva diretta o indiretta fondata sul sesso.

Articolo 11

Sostegno ai datori di lavoro con meno di 250 lavoratori

Gli Stati membri forniscono sostegno, sotto forma di assistenza tecnica e formazione, ai datori di lavoro con meno di 250 lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori interessati, per facilitarne il rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva.

Articolo 12

Protezione dei dati

1.   Nella misura in cui le informazioni fornite in applicazione delle misure adottate a norma degli articoli 7, 9 e 10 comportano il trattamento di dati personali, esse sono fornite in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

2.   I dati personali trattati a norma degli articoli 7, 9 o 10 della presente direttiva non sono utilizzati per scopi diversi dall'applicazione del principio della parità di retribuzione.

3.   Gli Stati membri possono decidere che, qualora la divulgazione di informazioni a norma degli articoli 7, 9 e 10 comporti la divulgazione, diretta o indiretta, della retribuzione di un lavoratore identificabile, solo i rappresentanti dei lavoratori, l'ispettorato del lavoro o l'organismo per la parità abbiano accesso a tali informazioni. I rappresentanti dei lavoratori o l'organismo per la parità forniscono consulenza ai lavoratori in merito a un eventuale ricorso a norma della presente direttiva senza divulgare i livelli retributivi effettivi dei singoli lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Ai fini del monitoraggio a norma dell'articolo 29, le informazioni sono rese disponibili senza restrizioni.

Articolo 13

Dialogo sociale

Fatta salva l'autonomia delle parti sociali e conformemente al diritto e alle prassi nazionali, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché le parti sociali siano effettivamente coinvolte, attraverso un confronto riguardante i diritti e gli obblighi stabiliti nella presente direttiva, se del caso, su richiesta di tali parti.

Fatta salva l'autonomia delle parti sociali e tenendo conto della diversità delle prassi nazionali, gli Stati membri adottano misure adeguate per promuovere il ruolo delle parti sociali e incoraggiare l'esercizio del diritto di contrattazione collettiva in relazione alle misure volte a contrastare la discriminazione retributiva e il relativo impatto negativo sulla valutazione dei lavori svolti prevalentemente da lavoratori di un solo sesso.

CAPO III

MEZZI DI TUTELA E APPLICAZIONE

Articolo 14

Tutela dei diritti

Gli Stati membri provvedono affinché, dopo un eventuale ricorso alla conciliazione, tutti i lavoratori che si ritengono lesi dalla mancata applicazione del principio della parità di retribuzione possano disporre di procedimenti giudiziari finalizzati all'applicazione dei diritti e degli obblighi connessi al principio della parità di retribuzione. Tali procedimenti sono facilmente accessibili ai lavoratori e alle persone che agiscono per loro conto, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro nell'ambito del quale si presume si sia verificata la discriminazione.

Articolo 15

Procedure per conto o a sostegno dei lavoratori

Gli Stati membri provvedono affinché le associazioni, le organizzazioni, gli organismi per la parità e i rappresentanti dei lavoratori o altri soggetti giuridici che, conformemente ai criteri stabiliti dal diritto nazionale, hanno un legittimo interesse a garantire la parità tra uomini e donne, possano dare avvio a qualsiasi procedimento amministrativo o giudiziario relativo a una presunta violazione dei diritti o degli obblighi connessi al principio della parità di retribuzione. Gli stessi possono agire per conto o a sostegno di lavoratori che sono presunte vittime di una violazione di qualsiasi diritto o obbligo connesso al principio della parità di retribuzione, con il consenso di tali persone.

Articolo 16

Diritto al risarcimento

1.   Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi lavoratore che abbia subito un danno a seguito di una violazione di un diritto o di un obbligo connesso al principio della parità di retribuzione abbia il diritto di chiedere e ottenere il pieno risarcimento o la piena riparazione, come stabilito dallo Stato membro, per tale danno.

2.   Il risarcimento o la riparazione di cui al paragrafo 1 costituiscono un risarcimento o una riparazione reali ed effettivi per il danno subito, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro, in modo dissuasivo e proporzionato.

3.   Il risarcimento o la riparazione pongono il lavoratore che ha subito un danno nella posizione in cui la persona si sarebbe trovata se non fosse stata discriminata in base al sesso o se non si fosse verificata alcuna violazione dei diritti o degli obblighi connessi al principio della parità di retribuzione. Gli Stati membri assicurano che il risarcimento o la riparazione comprendano il recupero integrale delle retribuzioni arretrate e dei relativi bonus o pagamenti in natura, il risarcimento per le opportunità perse, il danno immateriale, i danni causati da altri fattori pertinenti che possono includere la discriminazione intersezionale, nonché gli interessi di mora.

4.   Il risarcimento o la riparazione non sono limitati dalla fissazione a priori di un massimale.

Articolo 17

Altri mezzi di tutela

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di violazione dei diritti o degli obblighi connessi al principio della parità di retribuzione, le autorità competenti o gli organi giurisdizionali nazionali possano emettere, conformemente al diritto nazionale, su richiesta della parte ricorrente e a spese del convenuto:

a)

un provvedimento che ponga fine alla violazione;

b)

un provvedimento per adottare misure volte a garantire che i diritti o gli obblighi connessi al principio della parità di retribuzione siano applicati.

2.   Qualora il convenuto non si conformi a un provvedimento emesso a norma del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti o gli organi giurisdizionali nazionali possano, se del caso, emettere un'ingiunzione di pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di garantirne l'esecuzione.

Articolo 18

Inversione dell'onere della prova

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie, secondo i loro sistemi giudiziari, affinché spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della discriminazione retributiva diretta o indiretta ove i lavoratori che si ritengono lesi dalla mancata osservanza nei propri confronti del principio della parità di retribuzione abbiano prodotto dinanzi a un'autorità competente o a un organo giurisdizionale nazionale elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta.

2.   Qualora un datore di lavoro non abbia attuato gli obblighi in materia di trasparenza retributiva di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 10, gli Stati membri provvedono affinché spetti al datore di lavoro dimostrare, nei procedimenti amministrativi o giudiziari riguardanti una presunta discriminazione retributiva diretta o indiretta, che non vi è stata una siffatta discriminazione.

Il primo comma del presente paragrafo non si applica se il datore di lavoro dimostra che la violazione degli obblighi di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 10 è stata manifestamente involontaria e di lieve entità.

3.   La presente direttiva non osta a che gli Stati membri introducano norme probatorie più favorevoli al lavoratore che dà avvio a un procedimento amministrativo o giudiziario per presunta violazione di uno qualsiasi dei diritti o degli obblighi connessi al principio della parità di retribuzione.

4.   Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 1 alle procedure e ai procedimenti in cui l'istruttoria spetta all'autorità competente o all'organo giurisdizionale nazionale.

5.   Salvo diversa disposizione del diritto nazionale, il presente articolo non si applica ai procedimenti penali.

Articolo 19

Elementi comprovanti lo stesso lavoro o il lavoro di pari valore

1.   Nel determinare se i lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile svolgano lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, la valutazione volta a stabilire se i lavoratori si trovano in una situazione analoga non si limita alle situazioni in cui i lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile lavorano per lo stesso datore di lavoro, ma è estesa alla fonte unica che stabilisce le condizioni retributive. Per fonte unica si intende quella che stabilisce gli elementi di retribuzione pertinenti per il confronto tra lavoratori.

2.   La valutazione volta a stabilire se i lavoratori si trovano in una situazione analoga non è limitata ai lavoratori che sono impiegati contemporaneamente al lavoratore interessato.

3.   Qualora non sia possibile individuare un riferimento reale, è consentito utilizzare qualsiasi altro elemento di prova per dimostrare una presunta discriminazione retributiva, comprese statistiche o un confronto sul modo in cui un lavoratore sarebbe trattato in una situazione analoga.

Articolo 20

Accesso alle prove

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, nei procedimenti relativi a un ricorso in materia di parità di retribuzione, le autorità competenti o gli organi giurisdizionali nazionali possano ordinare al convenuto di divulgare qualsiasi elemento di prova pertinente che rientri nel controllo del convenuto stesso, conformemente al diritto e alle prassi nazionali.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti o gli organi giurisdizionali nazionali dispongano del potere di ordinare la divulgazione delle prove che contengono informazioni riservate ove le ritengano rilevanti ai fini del ricorso in materia di parità di retribuzione. Gli Stati membri provvedono affinché, allorquando ordinano la divulgazione di siffatte informazioni, le autorità competenti o gli organi giurisdizionali nazionali dispongano di misure efficaci per tutelarle, conformemente alle norme procedurali nazionali.

3.   Il presente articolo non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano un regime probatorio più favorevole alla parte ricorrente.

Articolo 21

Termini di prescrizione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le norme nazionali applicabili ai termini di prescrizione per presentare ricorsi in materia di parità di retribuzione stabiliscano quando iniziano a decorrere tali termini, la loro durata e le circostanze in cui possono essere sospesi o interrotti. I termini di prescrizione non iniziano a decorrere prima che la parte ricorrente sia a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, di una violazione. Gli Stati membri possono decidere che i termini di prescrizione non inizino a decorrere mentre è in corso la violazione o prima della cessazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro. Tali termini di prescrizione non sono inferiori a tre anni.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché un termine di prescrizione sia sospeso o interrotto, in base al diritto nazionale, non appena una parte ricorrente intraprende un'azione sottoponendo il reclamo all'attenzione del datore di lavoro o avviando un procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale, direttamente o per mezzo dei rappresentanti dei lavoratori, dell'ispettorato del lavoro o dell'organismo per la parità.

3.   Il presente articolo non si applica alle norme sui termini di decadenza dei ricorsi.

Articolo 22

Spese legali

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un procedimento relativo a un ricorso in materia di discriminazione retributiva abbia esito positivo per il convenuto, gli organi giurisdizionali nazionali possano valutare, conformemente al diritto nazionale, se la parte ricorrente soccombente abbia motivi ragionevoli per presentare ricorso e, in tal caso, se sia opportuno non esigere che tale parte ricorrente sostenga le spese di causa.

Articolo 23

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione dei diritti e degli obblighi connessi al principio della parità di retribuzione. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che tali norme siano attuate e notificano senza ritardo alla Commissione tali norme e misure così come ogni eventuale modifica successiva che le riguardi.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni di cui al paragrafo 1 garantiscano un reale effetto deterrente per quanto riguarda le violazioni di diritti e obblighi connessi al principio della parità di retribuzione. Tali sanzioni comprendono ammende la cui fissazione è basata sul diritto nazionale.

3.   Le sanzioni di cui al paragrafo 1 tengono conto di eventuali fattori aggravanti o attenuanti pertinenti applicabili alle circostanze della violazione, che possono includere la discriminazione intersezionale.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché si applichino sanzioni specifiche in caso di violazioni ripetute dei diritti e degli obblighi connessi al principio della parità di retribuzione.

5.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che le sanzioni previste a norma del presente articolo siano applicate con efficacia nella pratica.

Articolo 24

Parità di retribuzione negli appalti pubblici e nelle concessioni

1.   Le misure adeguate che gli Stati membri adottano a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2014/23/UE, dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE comprendono misure volte a garantire che, nell'esecuzione di appalti pubblici o concessioni, gli operatori economici rispettino i loro obblighi connessi al principio della parità di retribuzione.

2.   Gli Stati membri considerano la possibilità di imporre alle amministrazioni aggiudicatrici l'introduzione, se del caso, di sanzioni e condizioni di risoluzione che garantiscono il rispetto del principio della parità di retribuzione nell'esecuzione degli appalti pubblici e delle concessioni. Qualora le autorità degli Stati membri agiscano in conformità dell'articolo 38, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2014/23/UE, dell'articolo 57, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE o dell'articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE in combinato disposto con l'articolo 57, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE, le autorità contraenti possono escludere, o possono essere obbligate dagli Stati membri a escludere, dalla partecipazione a una procedura di appalto pubblico qualsiasi operatore economico se sono in grado di dimostrare con qualsiasi mezzo adeguato la violazione degli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione al mancato rispetto degli obblighi di trasparenza retributiva o a un divario retributivo superiore al 5 %, non motivato dal datore di lavoro sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, in una qualsiasi categoria di lavoratori. Ciò non pregiudica eventuali altri diritti o obblighi di cui alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE.

Articolo 25

Vittimizzazione e protezione contro trattamenti meno favorevoli

1.   I lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori non sono trattati in modo meno favorevole per il fatto di aver esercitato i loro diritti in materia di parità di retribuzione o di aver sostenuto un'altra persona a tutela dei diritti di quest'ultima.

2.   Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori, inclusi i lavoratori che sono rappresentanti dei lavoratori, dal licenziamento o da altro trattamento sfavorevole da parte di un datore di lavoro, quale reazione ad un reclamo all'interno dell'organizzazione del datore di lavoro o ad un procedimento amministrativo o giudiziario ai fini dell’applicazione dei diritti o degli obblighi connessi al principio della parità di retribuzione.

Articolo 26

Rapporto con la direttiva 2006/54/CE

Il capo III della presente direttiva si applica ai procedimenti riguardanti diritti o obblighi connessi al principio della parità di retribuzione di cui all'articolo 4 della direttiva 2006/54/CE.

CAPO IV

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

Articolo 27

Livello di protezione

1.   Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ai lavoratori rispetto a quelle stabilite nella presente direttiva.

2.   L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione nei settori contemplati dalla presente direttiva.

Articolo 28

Organismi per la parità

1.   Fatta salva la competenza degli ispettorati del lavoro o di altri organismi deputati a garantire i diritti dei lavoratori, comprese le parti sociali, gli organismi per la parità sono competenti per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri adottano, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, misure attive per garantire una cooperazione e un coordinamento stretti tra gli ispettorati del lavoro, gli organismi per la parità e, se del caso, le parti sociali, per quanto riguarda il principio della parità di retribuzione.

3.   Gli Stati membri forniscono ai rispettivi organismi per la parità le risorse adeguate necessarie per svolgere efficacemente le loro funzioni in relazione al rispetto del diritto alla parità di retribuzione.

Articolo 29

Monitoraggio e sensibilizzazione

1.   Gli Stati membri garantiscono un monitoraggio e un sostegno costanti e coordinati dell'applicazione del principio della parità di retribuzione nonché l'applicazione di tutti i mezzi di tutela disponibili.

2.   Ciascuno Stato membro designa un organismo incaricato di monitorare e sostenere l'attuazione delle misure di attuazione della presente direttiva («organismo di monitoraggio») e adotta le disposizioni necessarie per il suo corretto funzionamento. L'organismo di monitoraggio può far parte di un organismo o di una struttura esistente a livello nazionale. Gli Stati membri possono designare più di un organismo ai fini della sensibilizzazione e della raccolta dei dati, a condizione che le funzioni di monitoraggio e analisi di cui al paragrafo 3, lettere b), c) ed e), siano assicurate da un organismo centrale.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché l'organismo di monitoraggio espleti, tra l'altro, i compiti seguenti:

a)

sensibilizzare le imprese e le organizzazioni pubbliche e private, le parti sociali e i cittadini al fine di promuovere il principio della parità di retribuzione e il diritto alla trasparenza retributiva, anche affrontando la discriminazione intersezionale in relazione alla parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore;

b)

analizzare le cause del divario retributivo di genere e mettere a punto strumenti che contribuiscano a valutare le disparità retributive, avvalendosi in particolare del lavoro e degli strumenti di analisi dell'EIGE;

c)

raccogliere i dati ricevuti dai datori di lavoro a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, pubblicare tempestivamente i dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a f), in modo facilmente accessibile e fruibile, consentendo un confronto agevole tra datori di lavoro, settori e regioni dello Stato membro interessato, e garantire che i dati dei quattro anni precedenti, ove disponibili, siano accessibili;

d)

raccogliere le relazioni di valutazione congiunta delle retribuzioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 3;

e)

aggregare i dati sul numero e sul tipo di reclami in materia di discriminazione retributiva presentati dinanzi alle autorità competenti, compresi gli organismi per la parità, e sui ricorsi presentati dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali.

4.   Entro il 7 giugno 2028 e successivamente ogni due anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in un unico invio, i dati di cui al paragrafo 3, lettere c), d) ed e).

Articolo 30

Contrattazione e azioni collettive

La presente direttiva non pregiudica in alcun modo il diritto di negoziare, concludere e applicare contratti collettivi o di intraprendere azioni collettive conformemente al diritto o alle prassi nazionali.

Articolo 31

Statistiche

Gli Stati membri trasmettono su base annuale alla Commissione (Eurostat) dati nazionali aggiornati per il calcolo del divario retributivo di genere in forma grezza. Tali statistiche, calcolate su base annua, sono suddivise per sesso, settore economico, orario di lavoro (tempo pieno/tempo parziale), controllo economico (pubblico/privato) ed età.

I dati di cui al primo comma sono trasmessi a decorrere dal 31 gennaio 2028 per l’anno di riferimento 2026.

Articolo 32

Diffusione di informazioni

Gli Stati membri adottano misure attive affinché le disposizioni adottate a norma della presente direttiva, unitamente alle pertinenti disposizioni già in vigore, siano portate con tutti i mezzi opportuni a conoscenza delle persone interessate in tutto il territorio nazionale.

Articolo 33

Attuazione

Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali l'attuazione della presente direttiva, conformemente al diritto e/o alle prassi nazionali concernenti il ruolo delle parti sociali, e a condizione che gli Stati membri adottino tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di assicurare i risultati prescritti dalla presente direttiva. I compiti di attuazione affidati alle parti sociali possono comprendere:

a)

la messa a punto di strumenti o metodologie di analisi di cui all'articolo 4, paragrafo 2;

b)

sanzioni pecuniarie equivalenti alle ammende, purché siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 34

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 7 giugno 2026. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Nell'informare la Commissione, gli Stati membri forniscono anche una sintesi dei risultati di una valutazione relativa all'impatto dell'atto delle loro misure di recepimento sui lavoratori e sui datori di lavoro con meno di 250 lavoratori e un riferimento circa il luogo di pubblicazione di tale valutazione.

2.   Quando gli Stati membri adottano le misure di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 35

Comunicazione di informazioni e riesame

1.   Entro il 7 giugno 2031 gli Stati informano la Commissione in merito all'applicazione della presente direttiva e al suo impatto pratico.

2.   Entro il 7 giugno 2033, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La relazione esamina, tra l'altro, le soglie per i datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 10, nonché la soglia del 5 % per l'innesco della valutazione congiunta delle retribuzioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1. La Commissione propone, se opportuno le modifiche legislative che ritiene necessarie sulla base di tale relazione.

Articolo 36

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 37

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 10 maggio 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)   GU C 341 del 24.8.2021, pag. 84.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 30 marzo 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 aprile 2023.

(3)  Sentenza della Corte di giustizia del 30 aprile 1996, P/S, C-13/94, ECLI:EU:C:1996:170; sentenza della Corte di giustizia del 7 gennaio 2004, K.B., C-117/01, ECLI:EU:C:2004:7; sentenza della Corte di giustizia del 27 aprile 2006, Richards, C-423/04, ECLI:EU:C:2006:256; sentenza della Corte di giustizia del 26 giugno 2018, MB, C-451/16, ECLI:EU:C:2018:492.

(4)  Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

(5)  Sentenza della Corte di giustizia del 3 luglio 1986, Lawrie-Blum, 66/85, ECLI:EU:C:1986:284; sentenza della Corte di giustizia del 14 ottobre 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, C-428/09, ECLI:EU:C:2010:612; sentenza della Corte di giustizia del 4 dicembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media, C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411; sentenza della Corte di giustizia del 9 luglio 2015, Balkaya, C-229/14, ECLI:EU:C:2015:455; sentenza della Corte di giustizia del 17 novembre 2016, Betriebsrat der Ruhrlandklinik, C-216/15, ECLI:EU:C:2016:883; sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani), C-658/18, ECLI:EU:C:2020:572.

(6)  Ad esempio, sentenza della Corte di giustizia del 9 febbraio 1982, Garland, C-12/81, ECLI:EU:C:1982:44; sentenza della Corte di giustizia del 9 giugno 1982, Commissione delle Comunità europee/Granducato del Lussemburgo, C-58/81, ECLI:EU:C:1982:215; sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1989, Rinner-Kühn, C-171/88, ECLI:EU:C:1989:328; sentenza della Corte di giustizia del 27 giugno 1990, Kowalska, C-33/89, ECLI:EU:C:1990:265; sentenza della Corte di giustizia del 4 giugno 1992, Bötel, C-360/90, ECLI:EU:C:1992:246; sentenza della Corte di giustizia del 13 febbraio 1996, Gillespie e altri, C-342/93, ECLI:EU:C:1996:46; sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 1996, Freers e Speckmann, C-278/93, ECLI:EU:C:1996:83; sentenza della Corte di giustizia del 30 marzo 2004, Alabaster, C-147/02, ECLI:EU:C:2004:192.

(7)  Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

(8)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

(9)  Sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 2002, Lawrence e altri, C-320/00, ECLI:EU:C:2002:498.

(10)  Sentenza della Corte di giustizia del 27 marzo 1980, Macarthys Ltd, C-129/79, ECLI:EU:C:1980:103.

(11)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(12)  Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

(13)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(14)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(15)  Sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2015, Arjona Camacho, C-407/14, ECLI:EU:C:2015:831, punto 45.

(16)  Sentenza della Corte di giustizia del 17 ottobre 1989, Danfoss, C-109/88, ECLI:EU:C:1989:383.

(17)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(18)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(19)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(20)  Sentenza della Corte di giustizia del 20 giugno 2019, Hakelbracht e altri, C-404/18, ECLI:EU:C:2019:523.

(21)  Regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6).

(22)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(23)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(24)  Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1).

(25)  Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

17.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 132/45


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/971 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2023

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cedro di Santa Maria del Cedro» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Cedro di Santa Maria del Cedro» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Cedro di Santa Maria del Cedro» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Cedro di Santa Maria del Cedro» (DOP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 25 del 24.1.2023, pag. 12.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


17.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 132/46


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/972 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2023

che autorizza l'immissione sul mercato dell'estratto etanolico acquoso di Labisia pumila quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell'Unione.

(2)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) ha istituito l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.

(3)

Il 7 ottobre 2019 la società Medika Natura Sdn Bhd ("richiedente", precedentemente Orchid Life Sdn Bhd) ha presentato alla Commissione, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di immissione sul mercato dell'Unione dell'estratto etanolico acquoso di Labisia pumila quale nuovo alimento. La domanda riguardava l'uso dell'estratto etanolico acquoso di Labisia pumila negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento, a un livello d'uso massimo di 750 mg al giorno.

(4)

Il 7 ottobre 2019 il richiedente ha inoltre presentato alla Commissione una richiesta di tutela dei dati di proprietà industriale, ossia uno studio farmacocinetico nei ratti (4), un test di retromutazione batterica (5), un test in vitro di aberrazione cromosomica nei mammiferi (6), un test del micronucleo negli eritrociti di mammifero nei topi (7), uno studio della tossicità orale con somministrazione ripetuta di dosi (90 giorni) nei ratti (8), un test di solubilità (9), un test del micronucleo in vitro (10) e un test di tossicità cronica (un anno) (11).

(5)

Il 14 aprile 2020 la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") di effettuare una valutazione dell'estratto etanolico acquoso di Labisia pumila quale nuovo alimento.

(6)

Il 28 settembre 2022 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza dell'estratto etanolico acquoso di Labisia pumila quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 (12), in conformità all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.

(7)

In tale parere scientifico l'Autorità ha concluso che l'estratto etanolico acquoso (1:1) della pianta intera di Labisia pumila miscelato con maltodestrina (2:1), che funge da coadiuvante per l'essiccazione, è sicuro per la popolazione destinataria a livelli fino a 350 mg al giorno. Tale parere scientifico presenta pertanto motivazioni sufficienti per stabilire che l'estratto etanolico acquoso di Labisia pumila, quando è utilizzato negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento, a un livello d'uso massimo di 350 mg al giorno, soddisfa le condizioni per l'immissione sul mercato in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

(8)

Nel suo parere scientifico l'Autorità ha inoltre osservato che le sue conclusioni sulla sicurezza del nuovo alimento si basavano sul test di solubilità e sulle informazioni tossicologiche (studi sulla farmacocinetica, sulla genotossicità e sulla tossicità orale cronica e subcronica), senza i quali non avrebbe potuto valutare il nuovo alimento e raggiungere le sue conclusioni.

(9)

La Commissione ha chiesto al richiedente di chiarire ulteriormente la giustificazione fornita riguardo alla sua rivendicazione di un diritto di proprietà industriale su tali dati e studi e di chiarire la sua rivendicazione di un diritto esclusivo di riferimento agli stessi in conformità all'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283.

(10)

Il richiedente ha dichiarato che, al momento della presentazione della domanda, deteneva il diritto di proprietà industriale e il diritto esclusivo di riferimento per quanto riguarda lo studio farmacocinetico nei ratti, il test di retromutazione batterica, il test in vitro di aberrazione cromosomica nei mammiferi, il test del micronucleo negli eritrociti di mammifero nei topi, lo studio della tossicità orale con somministrazione ripetuta di dosi (90 giorni) nei ratti, il test di solubilità, il test del micronucleo in vitro e il test di tossicità cronica (un anno), e che l'accesso o il riferimento a tali dati o il loro utilizzo da parte di terzi non può essere legalmente consentito.

(11)

La Commissione ha valutato tutte le informazioni fornite dal richiedente e ha ritenuto che esse avessero dimostrato in modo sufficiente la conformità ai requisiti di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. Lo studio farmacocinetico nei ratti, il test di retromutazione batterica, il test in vitro di aberrazione cromosomica nei mammiferi, il test del micronucleo negli eritrociti di mammifero nei topi, lo studio della tossicità orale con somministrazione ripetuta di dosi (90 giorni) nei ratti, il test di solubilità, il test del micronucleo in vitro e il test di tossicità cronica (un anno) dovrebbero pertanto essere tutelati in conformità all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. Di conseguenza nei cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento solo il richiedente dovrebbe essere autorizzato a immettere sul mercato dell'Unione l'estratto etanolico acquoso di Labisia pumila.

(12)

Il fatto di limitare l'autorizzazione dell'estratto etanolico acquoso di Labisia pumila e il riferimento ai dati contenuti nel fascicolo del richiedente all'uso esclusivo da parte di quest'ultimo non impedisce tuttavia a richiedenti successivi di presentare una domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato dello stesso nuovo alimento, purché la domanda si fondi su informazioni ottenute legalmente a sostegno di tale autorizzazione.

(13)

È opportuno che l'inserimento dell'estratto etanolico acquoso di Labisia pumila quale nuovo alimento nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti contenga le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. A tal proposito, in linea con le condizioni d'uso degli integratori alimentari contenenti estratto etanolico acquoso di Labisia pumila proposte dal richiedente e valutate dall'Autorità, è necessario informare i consumatori, mediante un'etichetta adeguata, che gli integratori alimentari contenenti estratto etanolico acquoso di Labisia pumila dovrebbero essere consumati solo da adulti, escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento.

(14)

L'estratto etanolico acquoso di Labisia pumila dovrebbe essere inserito nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1)   L'estratto etanolico acquoso di Labisia pumila è autorizzato a essere immesso sul mercato dell'Unione.

L'estratto etanolico acquoso di Labisia pumila è inserito nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

2)   L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Nei cinque anni a decorrere dal 6 giugno 2023 solo la società Medika Natura Sdn Bhd (13) è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento di cui all'articolo 1, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga un'autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento ai dati scientifici tutelati a norma dell'articolo 3 o con il consenso di Medika Natura Sdn Bhd.

Articolo 3

I dati scientifici contenuti nel fascicolo di domanda e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 non possono essere utilizzati a vantaggio di un richiedente successivo nei cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento senza il consenso di Medika Natura Sdn Bhd.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

(3)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

(4)  Allegato 48.

(5)  Allegato 52.

(6)  Allegato 53.

(7)  Allegato 54.

(8)  Allegato 55.

(9)  Allegato 91.

(10)  Allegato 92.

(11)  Allegati 93, 94, 97 e 98.

(12)   EFSA Journal 2022;20(11):7611.

(13)  No. 44B Jalan Bola Tampar 13/14 Section 13, 40100 Shah Alam Selangor, Malaysia.


ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1)

nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), è inserita la voce seguente:

Nuovo alimento autorizzato

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Altri requisiti

Tutela dei dati

«Estratto etanolico acquoso di Labisia pumila

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

1.

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "estratto etanolico acquoso di Labisia pumila".

2.

L'etichetta degli integratori alimentari contenenti il nuovo alimento reca l'indicazione che tali integratori devono essere consumati solo da persone di età superiore ai 18 anni, escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento

 

Autorizzato il 6 giugno 2023. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale tutelati in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: Medika Natura Sdn Bhd, No. 44B Jalan Bola Tampar 13/14 Section 13, 40100 Shah Alam Selangor, Malaysia. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Medika Natura Sdn Bhd è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento estratto etanolico acquoso di Labisia pumila, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale tutelati in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Medika Natura Sdn Bhd.

Data finale della tutela dei dati: il 6 giugno 2028.»;

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento

350 mg/giorno

2)

nella tabella 2 (Specifiche) è inserita la voce seguente:

Nuovo alimento autorizzato

Specifiche

«Estratto etanolico acquoso di Labisia pumila

Descrizione/definizione

Il nuovo alimento è un estratto idroalcolico ottenuto dalla pianta intera essiccata di Labisia pumila (Blume) Fern.-Vill.

Il processo di produzione del nuovo alimento inizia con il lavaggio, l'essiccazione e la macinazione della pianta Labisia pumila. Il materiale vegetale macinato è successivamente estratto due volte con una miscela di acqua ed etanolo (50/50 v/v). L'estratto liquido viene quindi concentrato, miscelato con maltodestrina (utilizzata come coadiuvante per l'essiccazione) in un rapporto 2:1 ed essiccato a spruzzo.

Caratteristiche/composizione (compresa la maltodestrina)

 

Dimensione delle particelle: > 90 % attraverso setaccio 120 mesh (125 μm)

 

Ceneri: < 10 %

 

Ceneri insolubili in soluzione acida: < 1 %

 

Umidità: < 8 %

 

Etanolo: < 1 % (p/p)

 

Acido gallico: 2-10 % (p/p)

 

Carboidrati: 70-90 g/100 g

 

Proteine: < 9 % (p/p)

 

Grassi totali: < 3 % (p/p)

 

Saponina (come ardisiacrispina A): < 1,5 % (p/p)

Criteri microbiologici

 

Conteggio aerobico in piastra: < 1x104 CFU/g

 

Lieviti e muffe: < 5x102 CFU/g

 

E. coli: non rilevato in 10 g

 

S. aureus: non rilevato in 10 g

 

Salmonella: non rilevata in 25 g

 

P. aeruginosa: non rilevato in 10 g

CFU: unità formanti colonie

p/p: peso per peso».


17.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 132/52


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/973 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2023

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)

Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5)

Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame (HPAI) nelle province dell'Ontario (1) e del Quebec (1), confermati il 17 aprile 2023 e il 19 aprile 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)

Anche il Cile ha notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nelle regioni di Valparaíso (2) e Biobío (1), confermati tra il 18 aprile 2023 e il 20 aprile 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(7)

Anche il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di sei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nelle contee di Devon (1), South Yorkshire (1) e Yorkshire (1) in Inghilterra e nella contea di Powys (3) in Galles, confermati tra il 31 marzo 2023 e il 29 aprile 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(8)

A seguito della comparsa di questi recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada, del Cile e del Regno Unito hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza di HPAI e limitarne la diffusione.

(9)

Il Canada, il Cile e il Regno Unito hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei loro territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, non dovrebbe più essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Cile e del Regno Unito a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

(10)

Il Canada ha inoltre presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a otto focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nelle province seguenti: Columbia britannica (4), Ontario (3) e Quebec (1), confermati tra il 5 aprile 2022 e il 1° dicembre 2022.

(11)

Anche il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio in relazione a 58 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli nelle contee di Cumbria (1), Herefordshire (1), Lincolnshire (6), Norfolk (42), North Yorkshire (1), Staffordshire (1) Suffolk (4), Worcestershire (1) e Yorkshire (1) in Inghilterra, Regno Unito, confermati tra il 3 settembre 2022 e il 10 marzo 2023.

(12)

Il Canada e il Regno Unito hanno inoltre presentato informazioni sulle misure da essi adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, a seguito della comparsa dei suddetti focolai della malattia, il Canada e il Regno Unito hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno anche portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati nei rispettivi territori.

(13)

La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Canada e dal Regno Unito e ha concluso che i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli stabilimenti avicoli risultano estinti e che non vi sono più rischi legati all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Canada e del Regno Unito dalle quali, a seguito di tali focolai, era stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame.

(14)

È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Cile e nel Regno Unito.

(15)

Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, in Cile e nel Regno Unito per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(16)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/868 della Commissione (4) ha modificato gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, modificandone le righe relative alla zona US-2.278 stabilendo il termine iniziale applicabile a questa zona precedentemente chiusa nelle voci relative agli Stati Uniti. Poiché è stato rilevato un errore relativo al termine iniziale applicabile alla zona US-2.278 negli allegati V e XIV, le righe relative alla suddetta zona US-2.278 negli allegati V e XIV dovrebbero essere rettificate di conseguenza. Detta rettifica dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/868.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

1.   Nell'allegato V, parte 1, sezione B, alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.278 è sostituita dalla seguente:

«US

Stati Uniti

US-2.278

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

23.9.2022

31.3.2023»;

2.   nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.278 sono sostituite dalle seguenti:

«US

Stati Uniti

US-2.278

POU, RAT

N, P1

 

23.9.2022

31.3.2023

GBM

P1

 

23.9.2022

31.3.2023».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dal 29 aprile 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/868 della Commissione, del 27 aprile 2023, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (GU L 113 del 28.4.2023, pag. 12).


ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1)

l'allegato V è così modificato:

a)

nella parte 1, la sezione B è così modificata:

i)

alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.8 è sostituita dalla seguente:

"CA

Canada

CA-2.8

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

21.4.2023";

ii)

alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.52 è sostituita dalla seguente:

"CA

Canada

CA-2.52

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.5.2022

21.4.2023";

iii)

alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.54 è sostituita dalla seguente:

"CA

Canada

CA-2.54

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.5.2022

21.4.2023";

iv)

alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.65 è sostituita dalla seguente:

"CA

Canada

CA-2.65

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022

21.4.2023";

v)

alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.148 è sostituita dalla seguente:

"CA

Canada

CA-2.148

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.10.2022

21.4.2023";

vi)

alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.153 è sostituita dalla seguente:

"CA

Canada

CA-2.153

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.11.2022

21.4.2023";

vii)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alle zone CA-2.161 e CA-2.162 sono sostituite dalle seguenti:

"CA

Canada

CA-2.161

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

29.11.2022

21.4.2023

CA-2.162

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.12.2022

21.4.2023";

viii)

alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.183 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone CA-2.184 e CA-2.185:

"CA

Canada

CA-2.184

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

17.4.2023

 

CA-2.185

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.4.2023";

 

ix)

alla voce relativa al Cile, dopo la riga relativa alla zona CL-2.7 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone CL-2.8, CL-2.9 e CL-2.10:

"CL

Chile

CL-2.8

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.4.2023

 

CL-2.9

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.4.2023

 

CL-2.10

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.4.2023";

 

x)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.138 è sostituita dalla seguente:

"GB

Regno Unito

GB-2.138

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.9.2022

18.4.2023";

xi)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.148 è sostituita dalla seguente:

"GB

Regno Unito

GB-2.148

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.9.2022

23.4.2023";

xii)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.153 è sostituita dalla seguente:

"GB

Regno Unito

GB-2.153

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

24.9.2022

14.4.2023";

xiii)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.155 è sostituita dalla seguente:

"GB

Regno Unito

GB-2.155

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

27.9.2022

23.4.2023";

xiv)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.159 e GB.2-160 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.159

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.10.2022

23.4.2023

GB-2.160

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.10.2022

23.4.2023";

xv)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.162 è sostituita dalla seguente:

"GB

Regno Unito

GB-2.162

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4.10.2022

14.4.2023";

xvi)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.164 è sostituita dalla seguente:

"GB

Regno Unito

GB-2.164

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4.10.2022

23.4.2023";

xvii)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.167 è sostituita dalla seguente:

"GB

Regno Unito

GB-2.167

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.10.2022

23.4.2023";

xviii)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.171 è sostituita dalla seguente:

"GB

Regno Unito

GB-2.171

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.10.2022

23.4.2023";

xix)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.173 e GB-2.174 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.173

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

10.10.2022

23.4.2023

GB-2.174

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

10.10.2022

18.4.2023";

xx)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.176, GB-2.177 e GB-2.178 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.176

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

11.10.2022

19.4.2023

GB-2.177

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

11.10.2022

23.4.2023

GB-2.178

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

11.10.2022

23.4.2023";

xxi)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.181 è sostituita dalla seguente:

"GB

Regno Unito

GB-2.181

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.10.2022

23.4.2023";

xxii)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.186, GB-2.187 e GB-2.188 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.186

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.10.2022

23.4.2023

GB-2.187

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.10.2022

23.4.2023

GB-2.188

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

15.10.2022

19.4.2023";

xxiii)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.190 è sostituita dalla seguente:

"GB

Regno Unito

GB-2.190

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.10.2022

14.4.2023";

xxiv)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.192 è sostituita dalla seguente:

"GB

Regno Unito

GB-2.192

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.10.2022

23.4.2023";

xxv)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.196 è sostituita dalla seguente:

"GB

Regno Unito

GB-2.196

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.10.2022

23.4.2023";

xxvi)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.199, GB-2.200 e GB-2.201 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.199

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.10.2022

23.4.2023

GB-2.200

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.10.2022

19.4.2023

GB-2.201

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.10.2022

23.4.2023";

xxvii)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.205, GB-2.206 e GB-2.207 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.205

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.10.2022

23.4.2023

GB-2.206

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.10.2022

23.4.2023

GB-2.207

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.10.2022

19.4.2023";

xxviii)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.210 e GB-2.111 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.210

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.10.2022

19.4.2023

GB-2.211

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.10.2022

30.4.2023";

xxix)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.214 e GB-2.215 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.214

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

23.10.2022

19.4.2023

GB-2.215

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

23.10.2022

23.4.2023";

xxx)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.221 e GB-2.222 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.221

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

26.10.2022

19.4.2023

GB-2.222

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

26.10.2022

22.4.2023";

xxxi)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.225 è sostituita dalla seguente:

"GB

Regno Unito

GB-2.225

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.10.2022

23.4.2023";

xxxii)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.228 è sostituita dalla seguente:

"GB

Regno Unito

GB-2.228

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

29.10.2022

22.4.2023";

xxxiii)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.234 è sostituita dalla seguente:

"GB

Regno Unito

GB-2.234

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.11.2022

22.4.2023";

xxxiv)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.237 è sostituita dalla seguente:

"GB

Regno Unito

GB-2.237

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2.11.2022

19.4.2023";

xxxv)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.239 è sostituita dalla seguente:

"GB

Regno Unito

GB-2.239

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.11.2022

23.4.2023";

xxxvi)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.245 e GB-2.246 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.245

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.11.2022

18.4.2023

GB-2.246

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.11.2022

19.4.2023";

xxxvii)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.250 è sostituita dalla seguente:

"GB

Regno Unito

GB-2.250

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.11.2022

23.4.2023";

xxxviii)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.259 è sostituita dalla seguente:

"GB

Regno Unito

GB-2.259

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.11.2022

20.4.2023";

xxxix)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.263 e GB-2.264 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.263

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.11.2022

16.4.2023

GB-2.264

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.11.2022

30.4.2023";

xl)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.268 e GB-2.269 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.268

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

23.11.2022

19.4.2023

GB-2.269

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

26.11.2022

22.4.2023";

xli)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.276 è sostituita dalla seguente:

"GB

Regno Unito

GB-2.276

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13.12.2022

16.4.2023";

xlii)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.278 e GB-2.279 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.278

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

 

15.12.2022

24.4.2023

GB-2.279

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

 

15.12.2022

13.4.2023";

xliii)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.281 è sostituita dalla seguente:

"GB

Regno Unito

GB-2.281

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.12.2022

23.4.2023";

xliv)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.284 e GB-2.285 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.284

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

30.12.2022

23.4.2023

GB-2.285

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4.1.2023

18.4.2023";

xlv)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.287 è sostituita dalla seguente:

"GB

Regno Unito

GB-2.287

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

10.1.2023

19.4.2023";

xlvi)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.289 e GB-2.290 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.289

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.1.2023

18.4.2023

GB-2.290

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.1.2023

18.4.2023";

xlvii)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.295 e GB-2.296 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.295

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.2.2023

27.4.2023

GB-2.296

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

10.3.2023

4.5.2023";

xlviii)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.296 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da GB-2.297 a GB-2.302:

"GB

Regno Unito

GB-2.297

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

31.3.2023

 

GB-2.298

N, P1

 

13.4.2023

 

GB-2.299

N, P1

 

13.4.2023

 

GB-2.300

N, P1

 

23.4.2023

 

GB-2.301

N, P1

 

27.4.2023

 

GB-2.302

N, P1

 

29.4.2023";

 

b)

la parte 2 è così modificata:

i)

alla voce relativa al Canada, dopo la descrizione della zona CA-2.183 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone CA-2.184 e CA-2.185:

"Canada

CA-2.184

Quebec- Latitude 45.74, Longitude -72.72

The municipalities involved are:

3km PZ: Sainte-Hélène-de-Bagot and Saint-Eugene-de-Grantham.

10km SZ: Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Eugène-de-Grantham, Saint-Germain de-Grantham, Saint-Guillaume, Saint-Hugues, Saint-Liboire, Sait-Nazaire-d"Acton, Saint-Simon-De-Bagot, Saint-Théodore-d"Acton, and Upton

CA-2.185

Ontario- Latitude 43.01, Longitude -80.29

The municipalities involved are:

3km PZ: Waterford and Wilsonville

10km SZ: Hagersville, Ohsweken, Simcoe, Townsend, Waterford, and Wilsonville";

ii)

alla voce relativa al Cile, dopo la descrizione della zona CL-2.7 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone CL-2.8, CL-2.9 e CL-2.10:

"Cile

CL-2.8

Valparaíso Region, Province of Quillota, Commune of Hijuelas.

Latitude -32.804 Longitude -71.052

PZ: Communities: Romeral, San Rafael

SZ: Communities: Purehue, Ocoa

CL-2.9

Valparaíso Region, Province of Quillota, Commune of Nogales

Latitude -32,744967 Longitude -71,180022

PZ :Communities: La Peña

SZ: Communities: Melón, Ex asentamiento El Melón, El Chamisal, Pucalán, Los Maquis, Nueva Pucalán, Rosario, El Navío, El Olivo, Garretón

CL-2.10

Biobío Region, Province of Concepción

latitude -36.809390, longitude -72.717702

PZ: Commune of Florida, Communities: Chequén

SZ: Commune of Florida, and part of commune of Tomé (a zone of 26 km2, separated by a highway). Communities: Porvenir, San Lorenzo, San Juan, Bodega, Peninhueque, Roa, Granerillos";

iii)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.296 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da GB-2.297 a GB-2.302:

"Regno Unito

GB-2.297

near Newton Abbot, Teignbridge, Devon, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N50.52 and Long: W3.64

GB-2.298

near Newtown, Powys, Wales, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N52.57 and Long: W3.30

GB-2.299

near Leven, East Riding of Yorkshire, Yorkshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N53.89 and Long: W0.32

GB-2.300

near Montgomery, Powys, Wales, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N52.58 and Long: W3.24

GB-2.301

near Newtown, Powys, Wales, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N52.57 and Long: W3.29

GB-2.302

near Cantley, Doncaster, South Yorkshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N53.53 and Long: W0.99";

2)

nell'allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:

i)

nella voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.8 sono sostituite dalle seguenti:

"CA

Canada

CA-2.8

POU, RAT

N, P1

 

5.4.2022

21.4.2023

GBM

P1

 

5.4.2022

21.4.2023";

ii)

nella voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.52 sono sostituite dalle seguenti:

"CA

Canada

CA-2.52

POU, RAT

N, P1

 

3.5.2022

21.4.2023

GBM

P1

 

3.5.2022

21.4.2023";

iii)

nella voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.54 sono sostituite dalle seguenti:

"CA

Canada

CA-2.54

POU, RAT

N, P1

 

3.5.2022

21.4.2023

GBM

P1

 

3.5.2022

21.4.2023";

iv)

nella voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.65 sono sostituite dalle seguenti:

"CA

Canada

CA-2.65

POU, RAT

N, P1

 

18.5.2022

21.4.2023

GBM

P1

 

18.5.2022

21.4.2023";

v)

nella voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.148 sono sostituite dalle seguenti:

"CA

Canada

CA-2.148

POU, RAT

N, P1

 

16.10.2022

21.4.2023

GBM

P1

 

16.10.2022

21.4.2023";

vi)

nella voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.153 sono sostituite dalle seguenti:

"CA

Canada

CA-2.153

POU, RAT

N, P1

 

19.11.2022

21.4.2023

GBM

P1

 

19.11.2022

21.4.2023";

vii)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alle zone CA-2.161 e CA-2.162 sono sostituite dalle seguenti:

"CA

Canada

CA-2.161

POU, RAT

N, P1

 

29.11.2022

21.4.2023

GBM

P1

 

29.11.2022

21.4.2023

CA-2.162

POU, RAT

N, P1

 

1.12.2022

21.4.2023

GBM

P1

 

1.12.2022

21.4.2023";

viii)

alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.183 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone CA-2.184 e CA-2.185:

"CA

Canada

CA-2.184

POU, RAT

N, P1

 

17.4.2023

 

GBM

P1

 

17.4.2023

 

CA-2.185

POU, RAT

N, P1

 

19.4.2023

 

GBM

P1

 

19.4.2023";

 

ix)

alla voce relativa al Cile, dopo la riga relativa alla zona CL-2.7 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone CL-2.8, CL-2.9 e CL-2.10:

"CL

Chile

CL-2.8

POU, RAT

N, P1

 

18.4.2023

 

GBM

P1

 

18.4.2023

 

CL-2.9

POU, RAT

N, P1

 

20.4.2023

 

GBM

P1

 

20.4.2023

 

CL-2.10

POU, RAT

N, P1

 

20.4.2023

 

GBM

P1

 

20.4.2023";

 

x)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.138 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.138

POU, RAT

N, P1

 

3.9.2022

18.4.2023

GBM

P1

 

3.9.2022

18.4.2023";

xi)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.148 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.148

POU, RAT

N, P1

 

19.9.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

19.9.2022

23.4.2023";

xii)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.153 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.153

POU, RAT

N, P1

 

24.9.2022

14.4.2023

GBM

P1

 

24.9.2022

14.4.2023";;

xiii)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.155 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.155

POU, RAT

N, P1

 

27.9.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

27.9.2022

23.4.2023";

xiv)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.159 e GB-2.160 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.159

POU, RAT

N, P1

 

1.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

1.10.2022

23.4.2023

GB-2.160

POU, RAT

N, P1

 

1.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

1.10.2022

23.4.2023";

xv)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.162 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.162

POU, RAT

N, P1

 

4.10.2022

14.4.2023

GBM

P1

 

4.10.2022

14.4.2023";

xvi)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.164 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.164

POU, RAT

N, P1

 

4.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

4.10.2022

23.4.2023";

xvii)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.167 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.167

POU, RAT

N, P1

 

6.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

6.10.2022

23.4.2023";

xviii)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.171 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.171

POU, RAT

N, P1

 

9.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

9.10.2022

23.4.2023";

xix)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.173 e GB-2.174 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.173

POU, RAT

N, P1

 

10.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

10.10.2022

23.4.2023

GB-2.174

POU, RAT

N, P1

 

10.10.2022

18.4.2023

GBM

P1

 

10.10.2022

18.4.2023";

xx)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.176, GB-2.177 e GB-2.178 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.176

POU, RAT

N, P1

 

11.10.2022

19.4.2023

GBM

P1

 

11.10.2022

19.4.2023

GB-2.177

POU, RAT

N, P1

 

11.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

11.10.2022

23.4.2023

GB-2.178

POU, RAT

N, P1

 

11.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

11.10.2022

23.4.2023";

xxi)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.181 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.181

POU, RAT

N, P1

 

12.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

12.10.2022

23.4.2023";

xxii)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone da GB.2-186 a GB-2.188 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.186

POU, RAT

N, P1

 

14.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

14.10.2022

23.4.2023

GB-2.187

POU, RAT

N, P1

 

14.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

14.10.2022

23.4.2023

GB-2.188

POU, RAT

N, P1

 

15.10.2022

19.4.2023

GBM

P1

 

15.10.2022

19.4.2023";

xxiii)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.190 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.190

POU, RAT

N, P1

 

16.10.2022

14.4.2023

GBM

P1

 

16.10.2022

14.4.2023";

xxiv)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.192 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.192

POU, RAT

N, P1

 

16.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

16.10.2022

23.4.2023";

xxv)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.196 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.196

POU, RAT

N, P1

 

18.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

18.10.2022

23.4.2023";

xxvi)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB2.199, GB2.200 e GB-2.201 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.199

POU, RAT

N, P1

 

18.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

18.10.2022

23.4.2023

GB-2.200

POU, RAT

N, P1

 

19.10.2022

19.4.2023

GBM

P1

 

19.10.2022

19.4.2023

GB-2.201

POU, RAT

N, P1

 

19.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

19.10.2022

23.4.2023";

xxvii)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB.2-205, GB.2-206 e GB-2.207 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.205

POU, RAT

N, P1

 

20.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

20.10.2022

23.4.2023

GB-2.206

POU, RAT

N, P1

 

21.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

21.10.2022

23.4.2023

GB-2.207

POU, RAT

N, P1

 

21.10.2022

19.4.2023

GBM

P1

 

21.10.2022

19.4.2023";

xxviii)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.210 e GB-2.211 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.210

POU, RAT

N, P1

 

22.10.2022

19.4.2023

GBM

P1

 

22.10.2022

19.4.2023

GB-2.211

POU, RAT

N, P1

 

22.10.2022

30.4.2023

GBM

P1

 

22.10.2022

30.4.2023";

xxix)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.214 e GB-2.215 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.214

POU, RAT

N, P1

 

23.10.2022

19.4.2023

GBM

P1

 

23.10.2022

19.4.2023

GB-2.215

POU, RAT

N, P1

 

23.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

23.10.2022

23.4.2023";

xxx)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.221 e GB-2.222 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.221

POU, RAT

N, P1

 

26.10.2022

19.4.2023

GBM

P1

 

26.10.2022

19.4.2023

GB-2.222

POU, RAT

N, P1

 

26.10.2022

22.4.2023

GBM

P1

 

26.10.2022

22.4.2023";

xxxi)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.225 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.225

POU, RAT

N, P1

 

28.10.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

28.10.2022

23.4.2023";

xxxii)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.228 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.228

POU, RAT

N, P1

 

29.10.2022

22.4.2023

GBM

P1

 

29.10.2022

22.4.2023";

xxxiii)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.234 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.234

POU, RAT

N, P1

 

1.11.2022

22.4.2023

GBM

P1

 

1.11.2022

22.4.2023";

xxxiv)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.237 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.237

POU, RAT

N, P1

 

2.11.2022

19.4.2023

GBM

P1

 

2.11.2022

19.4.2023";

xxxv)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.239 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.239

POU, RAT

N, P1

 

3.11.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

3.11.2022

23.4.2023";

xxxvi)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.245 e GB-2.246 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.245

POU, RAT

N, P1

 

6.11.2022

18.4.2023

GBM

P1

 

6.11.2022

18.4.2023

GB-2.246

POU, RAT

N, P1

 

6.11.2022

19.4.2023

GBM

P1

 

6.11.2022

19.4.2023";

xxxvii)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.250 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.250

POU, RAT

N, P1

 

9.11.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

9.11.2022

23.4.2023";

xxxviii)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.259 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.259

POU, RAT

N, P1

 

16.11.2022

20.4.2023

GBM

P1

 

16.11.2022

20.4.2023";

xxxix)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.263 e GB-2.264 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.263

POU, RAT

N, P1

 

20.11.2022

16.4.2023

GBM

P1

 

20.11.2022

16.4.2023

GB-2.264

POU, RAT

N, P1

 

20.11.2022

30.4.2023

GBM

P1

 

20.11.2022

30.4.2023";

xl)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.268 e GB-2.-269 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.268

POU, RAT

N, P1

 

23.11.2022

19.4.2023

GBM

P1

 

23.11.2022

19.4.2023

GB-2.269

POU, RAT

N, P1

 

26.11.2022

22.4.2023

GBM

P1

 

26.11.2022

22.4.2023";

xli)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.276 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.276

POU, RAT

N, P1

 

13.12.2022

16.4.2023

GBM

P1

 

13.12.2022

16.4.2023";

xlii)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.278 e GB-2.279 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.278

POU, RAT

N, P1

 

15.12.2022

24.4.2023

GBM

P1

 

15.12.2022

24.4.2023

GB-2.279

POU, RAT

N, P1

 

15.12.2022

13.4.2023

GBM

P1

 

15.12.2022

13.4.2023";

xliii)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.281 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.281

POU, RAT

N, P1

 

20.12.2022

23.4.2023

GBM

P1

 

20.12.2022

23.4.2023";

xliv)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.284 e GB-2.285 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.284

POU, RAT

N, P1

 

30.12.2023

23.4.2023

GBM

P1

 

30.12.2023

23.4.2023

GB-2.285

POU, RAT

N, P1

 

4.1.2023

18.4.2023

GBM

P1

 

4.1.2023

18.4.2023";

xlv)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.287 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.287

POU, RAT

N, P1

 

10.1.2023

19.4.2023

GBM

P1

 

10.1.2023

19.4.2023";

xlvi)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.289 e GB-2.290 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.289

POU, RAT

N, P1

 

12.1.2023

18.4.2023

GBM

P1

 

12.1.2023

18.4.2023

GB-2.290

POU, RAT

N, P1

 

12.1.2023

18.4.2023

GBM

P1

 

12.1.2023

18.4.2023";

xlvii)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.295 e GB-2.296 sono sostituite dalle seguenti:

"GB

Regno Unito

GB-2.295

POU, RAT

N, P1

 

21.2.2023

27.4.2023

GBM

P1

 

21.2.2023

27.4.2023

GB-2.296

POU, RAT

N, P1

 

10.3.2023

4.5.2023

GBM

P1

 

10.3.2023

4.5.2023";

xlviii)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.296 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da GB-2.297 a GB-2.302:

"GB

Regno Unito

GB-2.297

POU, RAT

N, P1

 

31.3.2023

 

GBM

P1

 

31.3.2023

 

GB-2.298

POU, RAT

N, P1

 

13.4.2023

 

GBM

P1

 

13.4.2023

 

GB-2.299

POU, RAT

N, P1

 

13.4.2023

 

GBM

P1

 

13.4.2023

 

GB-2.300

POU, RAT

N, P1

 

23.4.2023

 

GBM

P1

 

23.4.2023

 

GB-2.301

POU, RAT

N, P1

 

27.4.2023

 

GBM

P1

 

27.4.2023

 

GB-2.302

POU, RAT

N, P1

 

29.4.2023

 

GBM

P1

 

29.4.2023".

 


17.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 132/74


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/974 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2023

che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo «volantina» operanti nelle acque territoriali della Slovenia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 marzo 2014 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 277/2014 della Commissione (2), che istituisce per la prima volta una deroga all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo «volantina» operanti nelle acque territoriali della Slovenia, scaduto il 23 marzo 2017. Una proroga della deroga è stata concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2383 della Commissione (3), scaduto il 27 marzo 2020. Un’ulteriore proroga è stata concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/511 della Commissione (4), scaduto il 27 marzo 2023.

(2)

Il 21 settembre 2022 la Commissione ha ricevuto dalla Slovenia una richiesta di proroga della deroga concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/511. La Slovenia ha presentato il piano di gestione adottato il 18 agosto 2021 (5) e una relazione sulla sorveglianza e sull’attuazione del piano di gestione, in linea con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/511, che giustificano la proroga della deroga alla luce dei requisiti del regolamento (CE) n. 1967/2006 e del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(3)

Nel corso della sua 71a riunione plenaria svoltasi nel novembre 2022, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (7) ha valutato la richiesta di proroga della deroga e la relazione di attuazione. Lo CSTEP ha confermato il suo precedente parere sul piano e, alla luce delle nuove informazioni fornite dalla Slovenia, ha concluso che le condizioni per la deroga continuano a essere soddisfatte.

(4)

La deroga chiesta dalla Slovenia è conforme alle condizioni stabilite all’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(5)

In particolare sussistono vincoli geografici specifici in quanto le acque territoriali della Slovenia non raggiungono in nessun punto una profondità di 50 metri. In assenza di una deroga le reti a strascico di tipo «volantina» potrebbero quindi essere utilizzate solo nelle acque situate a oltre 3 miglia nautiche dalla costa, dove i fondali di pesca sono fortemente limitati da una zona riservata alle rotte marittime commerciali.

(6)

Inoltre il piano di gestione sloveno garantisce che non vi sarà alcun aumento futuro dello sforzo di pesca, come stabilito all’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Le autorizzazioni di pesca saranno rilasciate esclusivamente a 12 pescherecci specificati che sono già autorizzati a pescare dalla Slovenia.

(7)

La richiesta riguarda le attività di pesca già autorizzate dalla Slovenia e le imbarcazioni aventi un’attività comprovata nella pesca di oltre cinque anni conformemente all’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(8)

Tali imbarcazioni sono incluse in un elenco trasmesso alla Commissione conformemente alle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(9)

Le attività di pesca interessate soddisfano i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 in quanto l’attività di pesca non è praticata al di sopra delle praterie di Posidonia oceanica, in particolare, o di altre fanerogame marine.

(10)

Per quanto riguarda il requisito delle dimensioni minime delle reti, la deroga richiesta è conforme all’articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006, sostituito dall’articolo 8, paragrafo 1, e dall’allegato IX, parte B, sezione I, del regolamento (UE) 2019/1241, in quanto nell’armatura della rete «volantina» non sono usate maglie di dimensioni inferiori a 40 mm.

(11)

La pesca a strascico con la «volantina», un tipo di pesca multispecifica, non può essere praticata con altri attrezzi ad eccezione della «tartana», più pesante, la quale però potrebbe comportare un maggiore contatto con i fondali marini e maggiori catture di specie demersali, e non interferisce con attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate.

(12)

Le reti a strascico di tipo «volantina» sono regolamentate in modo da garantire che le catture delle specie elencate nell’allegato IX, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241 siano minime, in conformità dei criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 9, lettera c), del regolamento (CE) n. 1967/2006. Pur osservando che le catture dichiarate di queste specie non sono trascurabili, lo CSTEP ha concluso che, date le dimensioni limitate della pesca con la «volantina», tali catture ammontano a un volume totale di poche decine di tonnellate, che rappresentano solo una minima parte delle catture totali di tali specie nel Mare Adriatico settentrionale.

(13)

Le reti a strascico di tipo «volantina» non sono destinate alla cattura di cefalopodi. Lo CSTEP ha osservato che i cefalopodi sono una preziosa cattura accessoria della pesca con la «volantina» ma ha concluso, sulla base dell’ultima relazione di attuazione del piano, che molto probabilmente le catture di cefalopodi rappresentano solo una quantità molto ridotta delle catture totali di queste specie nell’Adriatico settentrionale, date le dimensioni limitate della pesca con la «volantina».

(14)

Il piano di gestione sloveno include misure di sorveglianza delle attività di pesca, secondo il disposto dell’articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (8).

(15)

La Commissione ritiene pertanto che la proroga della deroga chiesta dalla Slovenia rispetti le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. È quindi opportuno autorizzare la proroga della deroga richiesta.

(16)

È opportuno che la Slovenia trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e conformemente al piano di controllo previsto nel suo piano di gestione.

(17)

Per consentire l’adozione tempestiva di misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione trasmessa alla Commissione evidenziasse un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permettere l’elaborazione di un piano di gestione più efficiente suffragato da maggiori dati scientifici, è opportuno limitare la durata della deroga.

(18)

Poiché la deroga concessa con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2383 della Commissione è giunta a scadenza il 27 marzo 2023, è opportuno che, per garantire continuità giuridica, il presente regolamento si applichi a decorrere dal 28 marzo 2023. Per motivi di certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(19)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

L’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica nelle acque territoriali della Slovenia, indipendentemente dalla profondità, nella zona compresa tra 1,5 e 3 miglia nautiche dalla costa, ai pescherecci dotati di reti a strascico di tipo «volantina» che soddisfano i requisiti seguenti:

a)

recano il numero di immatricolazione citato nel piano di gestione adottato dalla Slovenia in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006;

b)

hanno un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operano in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; e

c)

sono titolari di un’autorizzazione di pesca e operano nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Slovenia in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Articolo 2

Piano di controllo e relazione

Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento la Slovenia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di controllo stabilito nel piano di gestione di cui all’articolo 1.

Articolo 3

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 28 marzo 2023 al 27 marzo 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 277/2014 della Commissione, del 19 marzo 2014, che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo «volantina» operanti nelle acque territoriali della Slovenia (GU L 82 del 20.3.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2383 della Commissione, del 19 dicembre 2017, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo «volantina» operanti nelle acque territoriali della Slovenia (GU L 340 del 20.12.2017, pag. 32).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/511 della Commissione, del 30 marzo 2022, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo «volantina» operanti nelle acque territoriali della Slovenia (GU L 103 del 31.3.2022, pag. 7).

(5)  Decisione n. 34200-2/2021/3 del 18.8.2021.

(6)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

(7)  Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) – Relazione sulla 71a riunione plenaria (STECF-PLEN-22-03). Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2022 (https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/43440856/STECF+PLEN+22-03.pdf/d0acb3d4-6b6a-4067-9d08-0b6004660e25).

(8)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).


DECISIONI

17.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 132/77


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/975 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2023

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/417 della Commissione recante linee guida per la gestione del sistema d’informazione rapida dell’Unione europea (RAPEX) istituito a norma dell’articolo 12 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti e del suo sistema di notifica

[notificata con il numero C(2023) 2817]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, e l’allegato II, punto 8,

visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (2), in particolare l’articolo 20,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (3), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (4), in particolare l’articolo 26, paragrafo 1,

previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE,

previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2019/417 della Commissione (5) stabilisce le linee guida per la gestione del sistema d’informazione rapida dell’Unione europea (RAPEX) istituito a norma dell’articolo 12 della direttiva 2001/95/CE e del suo sistema di notifica.

(2)

A norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1725, allorché due o più titolari del trattamento determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Le rispettive responsabilità dei contitolari del trattamento possono essere determinate dal diritto dell’UE, in particolare per quanto riguarda l’esercizio dei diritti dell’interessato e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725.

(3)

A norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679, allorché due o più titolari del trattamento determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Le rispettive responsabilità dei contitolari del trattamento possono essere determinate dal diritto dell’UE, in particolare per quanto riguarda l’esercizio dei diritti dell’interessato e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679.

(4)

La Commissione e le autorità nazionali agiscono in qualità di contitolari del trattamento dei dati nel sistema Safety Gate/RAPEX.

(5)

È necessario stabilire i rispettivi ruoli, responsabilità e accordi tra la Commissione e le autorità nazionali in qualità di contitolari del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1725 e dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/417,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/417 è così modificata:

(1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   Le linee guida per la gestione del sistema d’informazione rapida dell’Unione europea (RAPEX) di cui all’articolo 12 della direttiva 2001/95/CE e del suo sistema di notifica figurano nell’allegato I della presente decisione.

2.   La contitolarità del sistema di informazione rapida dell’Unione europea (RAPEX) è stabilita nell’allegato II della presente decisione.»;

(2)

l’allegato è rinominato «allegato I»;

(3)

è aggiunto l’allegato II figurante nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2023

Per la Commissione

Didier REYNDERS

Membro della Commissione


(1)   GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)   GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1.

(3)   GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(4)   GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/417 della Commissione, dell’8 novembre 2018, recante linee guida per la gestione del sistema d’informazione rapida dell’Unione europea (RAPEX) istituito a norma dell’articolo 12 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti e del suo sistema di notifica (GU L 73 del 15.3.2019, pag. 121).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

CONTITOLARITÀ DEL SISTEMA D’INFORMAZIONE RAPIDA DELL’UNIONE EUROPEA (RAPEX) ISTITUITO A NORMA DELL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 2001/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (1) (DIRETTIVA RELATIVA ALLA SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI)

1.    Oggetto e descrizione del trattamento

L’applicazione Safety Gate/RAPEX è un sistema di notifica che consente lo scambio rapido di informazioni tra le autorità nazionali degli Stati membri, i tre Stati dello Spazio economico europeo/Associazione europea di libero scambio (SEE/EFTA) (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e la Commissione sulle misure adottate in relazione ai prodotti pericolosi reperiti sul mercato dell’Unione e/o del SEE/EFTA. Scopo di questo sistema di notifica è:

impedire l’offerta di prodotti pericolosi ai consumatori nel mercato interno;

se necessario, prendere misure correttive quali il ritiro o il richiamo di tali prodotti dal mercato.

Lo scambio di informazioni riguarda le misure preventive e restrittive e le azioni adottate in relazione a prodotti professionali e di consumo pericolosi, eccetto alimenti, mangimi, prodotti farmaceutici e dispositivi medici. Rientrano nel sistema Safety Gate/RAPEX sia le misure disposte dalle autorità nazionali sia quelle prese volontariamente dagli operatori economici.

2.    Portata della contitolarità

La Commissione e le autorità nazionali agiscono in qualità di contitolari del trattamento dei dati nel sistema Safety Gate/RAPEX. Per “autorità nazionali” si intendono tutte le autorità degli Stati membri e le autorità dei paesi EFTA/SEE che intervengono in materia di sicurezza dei prodotti e che partecipano alla rete Safety Gate/RAPEX, comprese le autorità di vigilanza del mercato responsabili del controllo della conformità dei prodotti ai requisiti di sicurezza e le autorità preposte ai controlli alle frontiere esterne.

Ai fini dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), rientrano nella responsabilità della Commissione, quale contitolare del trattamento dei dati personali, le attività di trattamento seguenti:

(1)

la Commissione può trattare le informazioni relative alle misure prese in relazione a prodotti che presentano rischi gravi, importati nell’Unione e nello Spazio economico europeo o esportati a partire da tali territori, al fine di trasmetterle ai punti di contatto RAPEX;

(2)

la Commissione può trattare le informazioni ricevute da paesi terzi, istituzioni internazionali, imprese o altri sistemi di allerta rapida riguardanti prodotti originari di Stati membri o di paesi terzi che presentano un rischio, al fine di trasmetterle alle autorità nazionali.

Spetta alla Commissione garantire il rispetto degli obblighi e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2018/1725 per quanto riguarda tali attività.

Rientrano nella responsabilità delle autorità nazionali, quali contitolari del trattamento dei dati personali, le attività di trattamento seguenti:

(1)

le autorità nazionali possono trattare le informazioni a norma degli articoli 11 e 12 della direttiva 2001/95/CE e dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) al fine di notificarle alla Commissione e agli altri Stati membri e ai paesi EFTA/SEE;

(2)

le autorità nazionali possono trattare le informazioni successive alle loro attività di follow-up in relazione alle notifiche Safety Gate/RAPEX al fine di notificarle alla Commissione e agli altri Stati membri e ai paesi EFTA/SEE.

Spetta alle autorità nazionali garantire il rispetto degli obblighi e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda tali attività.

3.    Responsabilità, ruoli e rapporti dei contitolari del trattamento nei confronti degli interessati

3.1.   Categorie di interessati e dati personali

I contitolari del trattamento trattano congiuntamente le categorie di dati personali seguenti:

a)

coordinate degli utenti del sistema Safety gate/RAPEX.

Possono essere trattati i dati seguenti:

nome degli utenti del sistema Safety gate/RAPEX;

cognome degli utenti del sistema Safety gate/RAPEX;

indirizzo di posta elettronica degli utenti del sistema Safety gate/RAPEX;

paese degli utenti del sistema Safety gate/RAPEX;

lingua preferita degli utenti del sistema Safety gate/RAPEX;

b)

le coordinate degli autori e dei validatori delle notifiche e delle reazioni trasmesse tramite il sistema Safety Gate/RAPEX.

Tra questi autori e validatori figurano:

i punti di contatto nazionali Safety Gate/RAPEX e gli ispettori delle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e dei paesi EFTA/SEE o delle autorità nazionali preposte ai controlli alle frontiere esterne, implicati nella procedura di notifica;

il personale della Commissione, quali funzionari, agenti temporanei, agenti contrattuali, tirocinanti e fornitori esterni di servizi.

Possono essere trattati i dati seguenti:

il nome degli autori e dei validatori delle notifiche e delle reazioni trasmesse tramite il sistema Safety Gate/RAPEX;

il cognome degli autori e dei validatori delle notifiche e delle reazioni trasmesse tramite il sistema Safety Gate/RAPEX;

il nome dell’autorità autrice o validatrice delle notifiche e delle reazioni trasmesse tramite il sistema Safety Gate/RAPEX;

l’indirizzo dell’autorità autrice o validatrice delle notifiche e delle reazioni trasmesse tramite il sistema Safety Gate/RAPEX;

l’indirizzo di posta elettronica degli autori e dei validatori delle notifiche e delle reazioni trasmesse tramite il sistema Safety Gate/RAPEX;

il numero di telefono degli autori e dei validatori delle notifiche e delle reazioni trasmesse tramite il sistema Safety Gate/RAPEX;

c)

nel sistema possono inoltre essere accessoriamente inclusi due tipi di dati personali:

i)

ove necessario per tracciare i prodotti pericolosi, quali definiti all’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/95/CE, i dati personali eventualmente contenuti nelle coordinate di operatori economici come fabbricanti, esportatori, importatori, distributori o dettaglianti. Possono inserire questi dati nel sistema Safety Gate/RAPEX soltanto le autorità nazionali sulla base delle informazioni raccolte nel corso delle indagini.

Possono essere trattati i dati seguenti:

nome degli operatori economici;

indirizzo degli operatori economici;

città degli operatori economici;

paese degli operatori economici;

dati di contatto degli operatori economici: questo campo può riferirsi alla persona fisica che rappresenta i fabbricanti o ai rappresentanti autorizzati. Gli Stati membri sono tuttavia invitati a non inserire dati personali e privilegiare coordinate non personali come indirizzi di posta elettronica generici;

indirizzo di contatto degli operatori economici;

ii)

se inclusi accessoriamente in altri documenti, come i verbali di prova, i nomi delle persone che hanno effettuato le prove sui prodotti pericolosi e/o hanno autenticato i verbali di prova. I nomi sono inclusi in allegati e non sono consultabili. Gli Stati membri sono invitati a cancellare questo tipo di dati prima della trasmissione, se non li ritengono necessari alle finalità del sistema.

3.2.   Comunicazione di informazioni agli interessati

La Commissione fornisce le informazioni di cui agli articoli 15 e 16 ed effettua le comunicazioni di cui agli articoli da 17 a 24 e all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725 in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. La Commissione prende inoltre le misure appropriate per assistere le autorità nazionali a fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 ed effettuare le comunicazioni di cui agli articoli da 19 a 26 e all’articolo 37 del regolamento (UE) 2016/679 in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro per quanto riguarda i dati seguenti:

dati relativi agli utenti del sistema Safety gate/RAPEX;

dati relativi agli autori e ai validatori delle notifiche e delle reazioni.

Gli utenti del sistema Safety Gate/RAPEX sono informati dei loro diritti attraverso l’informativa sulla privacy disponibile nel sistema Safety Gate/RAPEX.

Le autorità nazionali prendono le misure appropriate per fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 ed effettuare le comunicazioni di cui agli articoli da 19 a 26 e all’articolo 37 del regolamento (UE) 2016/679 in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro per quanto riguarda i dati seguenti:

informazioni sulle persone giuridiche che permettono di identificare una persona fisica;

nomi e altri dati delle persone che hanno effettuato le prove sui prodotti pericolosi e/o hanno autenticato i verbali di prova.

Le informazioni sono fornite per iscritto, anche per via elettronica.

Nell’adempimento dei loro obblighi nei confronti degli interessati le autorità nazionali utilizzano il modello di informativa sulla privacy fornito dalla Commissione.

3.3.   Gestione delle richieste degli interessati

Gli interessati possono esercitare i loro diritti ai sensi, rispettivamente, del regolamento (UE) 2018/1725 e del regolamento (UE) 2016/679, nei confronti di e contro ciascun contitolare del trattamento.

I contitolari del trattamento gestiscono le richieste degli interessati secondo la procedura da essi istituita a tal fine. La procedura dettagliata per l’esercizio dei diritti degli interessati è spiegata nell’informativa sulla privacy.

I contitolari del trattamento cooperano e, ove richiesto, si prestano rapida ed efficiente assistenza reciproca nel gestire le richieste degli interessati.

Se un contitolare del trattamento riceve una richiesta di un interessato che non rientra nelle sue responsabilità, la trasmette prontamente, al più tardi entro sette giorni di calendario dal ricevimento, al contitolare del trattamento che ne è effettivamente responsabile. Quest’ultimo, nei successivi tre giorni di calendario, invia all’interessato un avviso di ricevimento, informandone nel contempo il contitolare del trattamento che ha ricevuto inizialmente la richiesta.

Nella risposta alla richiesta dell’interessato di accesso ai dati personali il contitolare del trattamento non divulga né rende in altro modo disponibile alcun dato personale trattato congiuntamente senza prima consultare l’altro contitolare del trattamento pertinente.

4.    Altre responsabilità e ruoli dei contitolari del trattamento

4.1.   Sicurezza del trattamento

Ciascun contitolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per:

a)

garantire e tutelare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati personali trattati congiuntamente, in linea, rispettivamente, con la decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione (5) e con il pertinente atto giuridico dello Stato membro dell’UE/del paese EFTA/SEE;

b)

proteggere i dati personali in suo possesso da trattamenti, perdite, usi, divulgazioni, acquisizioni o accessi non autorizzati o illeciti;

c)

non divulgare i dati personali o consentirne l’accesso a persone diverse dai destinatari o responsabili del trattamento precedentemente concordati.

Ciascun contitolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza del trattamento a norma, rispettivamente, dell’articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1725 e dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679.

I contitolari del trattamento si prestano rapida ed efficiente assistenza reciproca in caso di incidenti di sicurezza, comprese le violazioni dei dati personali.

4.2.   Gestione degli incidenti di sicurezza, comprese le violazioni dei dati personali

I contitolari del trattamento gestiscono gli incidenti di sicurezza, comprese le violazioni dei dati personali, conformemente alle loro procedure interne e alla legislazione applicabile.

In particolare i contitolari del trattamento si prestano rapida ed efficiente assistenza reciproca nella misura necessaria ad agevolare l’individuazione e la gestione di eventuali incidenti di sicurezza, comprese le violazioni dei dati personali, connessi al trattamento congiunto.

I contitolari del trattamento si notificano reciprocamente:

a)

eventuali rischi potenziali o effettivi per la disponibilità, la riservatezza e/o l’integrità dei dati personali oggetto di trattamento congiunto;

b)

eventuali incidenti di sicurezza connessi al trattamento congiunto;

c)

qualsiasi violazione dei dati personali (ad esempio violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso a dati personali oggetto del trattamento congiunto), le probabili conseguenze della violazione dei dati personali, la valutazione del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, e tutte le misure adottate per porre rimedio alla violazione di dati personali e per attenuare il rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

d)

eventuali violazioni delle garanzie tecniche e/o organizzative del trattamento congiunto.

Ciascun contitolare del trattamento è responsabile di tutti gli incidenti di sicurezza, comprese le violazioni dei dati personali, cagionati da inadempimento degli obblighi che gli derivano dalla presente decisione, dal regolamento (UE) 2018/1725 e dal regolamento (UE) 2016/679, a seconda dei casi.

I contitolari del trattamento documentano gli incidenti di sicurezza (comprese le violazioni dei dati personali) e si notificano reciprocamente detti incidenti (comprese le violazioni dei dati personali), senza ingiustificato ritardo e comunque entro 48 ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza.

Il contitolare del trattamento responsabile di una violazione dei dati personali documenta detta violazione e ne informa il Garante europeo della protezione dei dati o l’autorità di controllo nazionale competente. Esso vi provvede senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il contitolare del trattamento responsabile informa gli altri contitolari del trattamento di tale notifica.

Il contitolare del trattamento responsabile della violazione dei dati personali comunica la violazione all’interessato qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà di tale persona fisica. Il contitolare del trattamento responsabile informa gli altri contitolari del trattamento di tale comunicazione.

4.3.   Localizzazione dei dati personali

I dati personali raccolti ai fini della procedura di notifica tramite il sistema Safety Gate/RAPEX sono conservati e raccolti nell’applicazione Safety Gate/RAPEX gestita dalla Commissione al fine di garantire che l’accesso all’applicazione sia limitato alle persone chiaramente identificate e che quindi i dati conservati nell’applicazione siano ben protetti.

I dati personali raccolti ai fini del trattamento sono trattati esclusivamente all’interno del territorio dell’UE/SEE e non usciranno da tale territorio, a meno che non siano conformi agli articoli 45, 46 o 49 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 47, 48 o 50 del regolamento (UE) 2018/1725.

Conformemente all’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2001/95/CE, l’accesso al sistema Safety Gate/RAPEX è aperto ai paesi candidati, ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali nell’ambito di accordi fra l’UE e detti paesi od organizzazioni internazionali, secondo le modalità ivi definite. È possibile scambiare informazioni selezionate dal sistema Safety Gate/RAPEX. Tali informazioni non contengono dati personali.

4.4.   Destinatari

L’accesso ai dati personali è consentito solo al personale autorizzato e ai contraenti della Commissione e delle autorità nazionali ai fini della gestione e del funzionamento del sistema Safety Gate/RAPEX, che facilita il trattamento. L’accesso è soggetto ai seguenti requisiti in materia di identificativi e password:

il sistema Safety Gate/RAPEX è aperto solo alla Commissione e agli utenti specificamente nominati dalle autorità degli Stati membri dell’UE e dai paesi EFTA/SEE, nonché alle autorità del Regno Unito nei confronti degli utenti dell’Irlanda del Nord;

l’accesso ai dati personali raccolti nel sistema Safety Gate/RAPEX è concesso solo agli utenti designati e autorizzati dell’applicazione che dispongono di un ID utente/password. L’accesso all’applicazione e la concessione di una password sono possibili solo su richiesta dell’autorità nazionale competente, sotto la supervisione generale del Team Safety Gate/RAPEX della Commissione;

l’accesso ai dati personali raccolti è consentito al personale della Commissione incaricato dello specifico trattamento e alle persone autorizzate in base al principio della “necessità di sapere”. Tale personale è tenuto a rispettare le norme di legge e altri eventuali accordi in materia di riservatezza.

Le persone che hanno accesso ai dati personali raccolti sono:

a)

il personale e i contraenti della Commissione;

b)

i punti di contatto e gli ispettori identificati delle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e dei paesi EFTA/SEE nonché delle autorità del Regno Unito nei confronti degli utenti dell’Irlanda del Nord;

c)

gli ispettori identificati delle autorità preposte ai controlli alle frontiere esterne degli Stati membri e dei paesi EFTA/SEE.

Le persone che hanno accesso a tutti i dati personali raccolti e possono modificarli su richiesta sono:

a)

i membri del Team Safety Gate/RAPEX della Commissione;

b)

i membri dell’Helpdesk Safety Gate/RAPEX della Commissione.

Nella sezione del sito web pubblico Europa dedicata al sistema Safety Gate (6) è disponibile l’elenco di tutti i punti di contatto Safety Gate/RAPEX (utenti nominati dalle autorità nazionali dei paesi UE/SEE), con le rispettive coordinate (cognome, nome, nome dell’autorità, indirizzo dell’autorità, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica). La gestione degli utenti a livello nazionale è controllata dai punti di contatto nazionali Safety Gate/RAPEX attraverso l’applicazione Safety Gate/RAPEX.

Tutti gli utenti hanno accesso al contenuto delle notifiche aventi lo status “EC validated” (convalidata dalla CE). Solo gli utenti nazionali del sistema Safety Gate/RAPEX hanno accesso al progetto delle loro notifiche (prima della presentazione alla CE). Il personale della Commissione e le persone autorizzate hanno accesso alle notifiche aventi lo status “EC submitted” (presentata alla CE).

Ciascun contitolare del trattamento informa tutti gli altri contitolari del trattamento di eventuali trasferimenti di dati personali a destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali.

5.    Responsabilità specifiche dei contitolari del trattamento

La Commissione procura e ha la responsabilità di:

a)

decidere i mezzi, i requisiti e le finalità del trattamento;

b)

registrare i trattamenti;

c)

facilitare l’esercizio dei diritti degli interessati;

d)

gestire le richieste degli interessati;

e)

decidere di limitare l’applicazione dei diritti dell’interessato o di derogarvi, ove necessario e proporzionato;

f)

garantire la protezione dei dati fin dalla progettazione e la privacy by default;

g)

individuare e valutare la liceità, la necessità e la proporzionalità delle trasmissioni e dei trasferimenti di dati personali;

h)

svolgere una consultazione preventiva con il Garante europeo della protezione dei dati, se del caso;

i)

garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

j)

cooperare con il Garante europeo della protezione dei dati, su richiesta, nello svolgimento dei suoi compiti.

Le autorità nazionali procurano e hanno la responsabilità di:

a)

registrare i trattamenti;

b)

assicurare che i dati personali oggetto di trattamento siano adeguati, esatti, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

c)

assicurare informazioni e comunicazioni trasparenti agli interessati in merito ai loro diritti;

d)

facilitare l’esercizio dei diritti degli interessati;

e)

ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento (UE) 2016/679 e assicuri la tutela dei diritti dell’interessato;

f)

disciplinare i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento mediante un contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri conformemente all’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679;

g)

svolgere una consultazione preventiva con l’autorità di controllo nazionale, se del caso;

h)

garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

i)

cooperare con l’autorità di controllo nazionale, su richiesta, nello svolgimento dei suoi compiti.

6.    Durata del trattamento

I contitolari del trattamento non conservano né trattano i dati personali più a lungo di quanto necessario per perseguire le finalità e gli obblighi concordati enunciati nella presente decisione, ossia per il tempo necessario per perseguire la finalità della raccolta o dell’ulteriore trattamento. In particolare:

a)

le coordinate degli utenti dell’applicazione Safety gate/RAPEX sono conservate nel sistema finché questi rimangono utenti. Le coordinate sono cancellate dall’applicazione non appena perviene l’informazione che la persona in questione non è più utente del sistema;

b)

le coordinate degli ispettori delle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e dei paesi EFTA/SEE, nonché delle autorità preposte ai controlli alle frontiere esterne, figuranti nelle notifiche e nelle reazioni sono conservate nel sistema per un periodo di cinque anni a decorrere dalla convalida della notifica o della reazione;

c)

i dati personali di altre persone fisiche eventualmente inclusi nel sistema sono conservati in una forma che consente l’identificazione per 30 anni dal momento in cui sono stati inseriti in Safety gate/RAPEX, periodo che corrisponde al ciclo di vita massimo stimato di categorie di prodotti quali elettrodomestici o veicoli a motore.

La Commissione darà seguito alle legittime richieste degli interessati di bloccare, rettificare o cancellare i loro dati entro un mese dal ricevimento della richiesta.

7.    Responsabilità per inosservanza

La Commissione è responsabile per inosservanza in linea con il capo VIII del regolamento (UE) 2018/1725.

Le autorità degli Stati membri dell’UE sono responsabili per inosservanza in linea con il capo VIII del regolamento (UE) 2016/679.

8.    Cooperazione tra contitolari del trattamento

Ciascun contitolare del trattamento, ove richiesto, presta rapida ed efficiente assistenza agli altri contitolari del trattamento nell’esecuzione della presente decisione, nel rispetto di tutti i requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1725 e del regolamento (UE) 2016/679 e di altre norme applicabili in materia di protezione dei dati.

9.    Composizione delle controversie

I contitolari del trattamento si adoperano per comporre in via amichevole qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione o dall’applicazione della presente decisione o ad esse relativa.

Qualora sorga in qualsiasi momento una questione, una controversia o una divergenza tra i contitolari del trattamento, in relazione o in connessione alla presente decisione, i contitolari del trattamento faranno tutto il possibile per risolverla mediante un processo di consultazione.

La preferenza è che tutte le controversie siano composte al livello operativo al momento in cui sorgono e che ad occuparsene siano i punti di contatto di cui al punto 10 del presente allegato ed elencati nella sezione del sito web pubblico Europa dedicata al sistema Safety Gate.

Obiettivo della consultazione è esaminare e concordare per quanto possibile l’azione per risolvere il problema; nel perseguire tale obiettivo i contitolari del trattamento negoziano tra loro in buona fede. Ciascun contitolare del trattamento risponde a una richiesta di composizione amichevole entro sette giorni lavorativi dalla richiesta. Il periodo per giungere a una composizione amichevole è di 30 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Qualora la controversia non possa essere composta in via amichevole, ciascun contitolare del trattamento può ricorrere alla mediazione e/o al procedimento giudiziario nella maniera seguente:

a)

in caso di mediazione, i contitolari del trattamento nominano congiuntamente un Mediatore accettabile da ciascuno di essi, che sarà responsabile di agevolare la composizione della controversia entro due mesi dal deferimento della controversia;

b)

in caso di procedimento giudiziario, la questione è deferita alla Corte di giustizia dell’Unione europea a norma dell’articolo 272 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

10.    Punti di contatto per la cooperazione tra i contitolari del trattamento

Ciascun contitolare del trattamento nomina un punto di contatto unico, che gli altri contitolari del trattamento contattano in relazione alle domande, ai reclami e alla comunicazione di informazioni che rientrano nell’ambito di applicazione della presente decisione.

Nella sezione del sito web pubblico Europa dedicata al sistema Safety Gate è disponibile l’elenco dettagliato di tutti i punti di contatto nominati dalla Commissione e dalle autorità nazionali dei paesi UE/SEE, con le rispettive coordinate (cognome, nome, nome dell’autorità, indirizzo dell’autorità, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica).

»

(1)  Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

(2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(4)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

(5)  Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell’11.1.2017, pag. 40).

(6)  https://ec.europa.eu/safety/consumers/consumers_safety_gate/menu/documents/Safety_Gate_contacts.pdf


17.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 132/87


DECISIONE (UE) 2023/976 DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO

del 22 marzo 2023

sul discarico sull’esecuzione del bilancio e chiusura dei conti del Comitato di risoluzione unico («SRB» o «Comitato») per l’esercizio finanziario 2021 (SRB/PS/2023/02)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

IL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 1, lettera b) e l’articolo 63, paragrafo 8,

visti gli articoli 97, 98 e 99 del regolamento finanziario dell’SRB del 17 gennaio 2020,

visti i conti annuali definitivi dell’SRB per l’esercizio finanziario 2021, adottati il 29 giugno 2022 (i «conti annuali definitivi 2021»),

vista la relazione annuale dell’SRB per l’esercizio finanziario 2021, adottata il 30 maggio 2022 (la «relazione annuale 2021»),

vista la relazione della Corte dei conti europea sui conti annuali dell’SRB relativi all’esercizio finanziario 2021, corredata delle risposte del Comitato (la «relazione annuale della Corte dei conti 2021»),

vista la relazione sui conti annuali definitivi 2021, comprendente i pareri di audit del 17 giugno 2022, predisposta da Mazars Réviseurs d’Enterprises (la «relazione di audit Mazars 2021»),

vista la relazione della Corte dei conti europea [ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014] su eventuali passività potenziali relative all’esercizio finanziario 2021 derivanti dallo svolgimento, da parte del Comitato, del Consiglio o della Commissione, dei compiti loro attribuiti dal regolamento (UE) n. 806/2014 (la «relazione della Corte dei conti su eventuali passività potenziali relative all’esercizio finanziario 2021»),

vista la relazione annuale di audit interno 2021 del 15 gennaio 2022,

visto il programma di lavoro dell’SRB per il 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo unico

1.   concede al presidente del Comitato di risoluzione unico discarico in merito all’esecuzione del bilancio del Comitato per l’esercizio finanziario 2021;

2.   approva la chiusura dei conti dell’SRB per l’esercizio finanziario 2021;

3.   presenta le proprie osservazioni nella mozione sottostante;

4.   incarica il presidente del Comitato di notificare la presente decisione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, provvedendo altresì alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L) e sul sito web del Comitato.

La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.

Per il Comitato di risoluzione unico

Jan Marc BERK

Membro della sessione plenaria


(1)   GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.